Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell'accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative
Riferimenti: AC N.321/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 92
Data: 11/04/2023
Organi della Camera: VII Cultura


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Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell'accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative

11 aprile 2023
Schede di lettura


Indice

Premessa|Quadro normativo|


Premessa

L'A.C. 321 sostanzialmente riprende l'A.C. 3205 e l'A.S. 2438 depositati nella scorsa Legislatura, di cui non fu avviato l'esame, e ha contenuto analogo all'A.S. 72 presentato in questa Legislatura in Senato.

Il testo si propone di promuovere, sostenere e valorizzare la diffusione, l'accesso, la fruizione, la rappresentazione e la messa in scena di produzioni creative e culturali, artistiche, dello spettacolo, delle arti performative contemporanee, sperimentali e innovative. Fra queste, particolare (ma non esclusiva) attenzione è rivolta alla musica contemporanea e popolare, al jazz, ai luoghi e gli spazi, al chiuso o all'aperto, che operano nei territori e nelle comunità per il perseguimento di obiettivi di promozione e diffusione culturale e di inclusione sociale (art. 1). L'intervento – in via di estrema sintesi – è strutturato su due linee portanti: da un lato, si istituiscono e definiscono le figure del live club (artt. 2-3), del piccolo teatro di prossimità e di quartiere (artt. 4-5) e del centro culturale ibrido di prossimità (art. 6), con i relativi elenchi nazionali; dall'altro lato, si prevedono una serie di misure di sostegno indiretto (esenzione all'imposta sugli intrattenimenti di cui al DPR 640/672 e vari crediti d'imposta: art. 7), agevolazioni IVA (con estensione del regime del 10% ad attività di natura creativa, culturale e artistica: art. 8), un ulteriore credito d'imposta sulle erogazioni liberali (art. 10), gli interventi diretti a carico del FUS, ora FUSV (art. 11) nonché i requisiti in presenza dei quali gli enti del terzo settore possono accedere a una delle tre predette qualifiche (art. 9).


Quadro normativo

Le figure istituite dalla proposta di legge non trovano, nel vigente quadro legislativo, una compiuta disciplina.

I live club sono menzionati dall'art. 2, comma 3, della L. 106/2022 («Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo»), che, al fine di valorizzare la funzione sociale della musica originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui questa forma d'arte performativa si realizza, prevede che i decreti legislativi di riforma e riordino del settore dello spettacolo previsti dal medesimo art. 2, comma 1, riconoscano fra l'altro i live club «quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo e per il sostegno delle medesime attività». Peraltro, il tema del riconoscimento giuridico dei live club era stato precedentemente oggetto, sempre nella XVIII Legislatura, di un atto di indirizzo presentato in sede di esame, presso la Camera dei deputati, del disegno di legge di conversione del D.L. 52/2021. In quell'occasione, il Governo aveva accolto l'ordine del giorno 9/03045-A/079, volto a impegnare l'Esecutivo a «valutare[...] l'opportunità di disporre misure per il riconoscimento giuridico dei live-club sul modello degli esistenti esempi europei e della fattispecie dei cinema d'essai, anche attraverso l'istituzione di un'apposita commissione ministeriale che individui i criteri identificativi e i requisiti di accesso per il riconoscimento giuridico delle singole realtà».

Non risultano invece espresse definizioni, o appositi regimi giuridici, per i piccoli teatri di prossimità e di quartiere e per i centri culturali ibridi di prossimità, almeno a livello di fonti primarie. A ogni buon conto, il concetto di prossimità (radicato anche in altri ambiti: ad esempio quello della salute) evoca la dimensione di vicinanza fra le persone, i luoghi e le attività culturali rispetto al proprio territorio e alle comunità locali di appartenenza, connettendosi così a quello di sussidiarietà previsto dall'art. 118 Cost.

In ragione del suo oggetto e delle sue finalità, la proposta di legge in esame va contestualizzata alla luce di due elementi.

Il primo è la già richiamata L. 106/2022 e le numerose deleghe da essa conferite fra l'altro, dall'art. 2, comma 1, per la riforma, la revisione e il riassetto complessivo della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, oltreché dei live club, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività. Tale delega dovrà essere esercitata entro 24 mesi dall'entrata in vigore della L. 106/2022, posto che il D.L. milleproroghe 2023 (art. 1, comma 6) ha portato da 9 a 24 mesi tale termine. La proposta di legge in esame, ove approvata, per alcuni versi sottrarrebbe taluni ambiti dal perimetro della delega. Per approfondimenti, cfr. l'apposito dossier.

Il secondo elemento di contesto riguarda gli strumenti di sostegno e finanziamento allo spettacolo, il primo dei quali è senz'altro il Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), ora ridenominato Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo in forza dell'art. 1, comma 631 della L. 197/2022.

Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla L. 163/1985 al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il principale, ma non l'unico, strumento di sostegno al settore dello spettacolo. In particolare, le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante – incluse, a seguito di quanto previsto dalla L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, comma 329), le manifestazioni carnevalesche –, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero. Di recente, il FUS è stato rifinanziato per complessivi + € 50 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2050 dalla L. di bilancio 2021 (L. 178/2020), con un intervento direttamente in sezione II. Quanto ai criteri per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi ai settori dello spettacolo dal vivo (diversi da quello relativo alle fondazioni lirico-sinfoniche), il D.L. 91/2013 (L. 112/2013: art. 9, comma 1) ne ha affidato la determinazione a un decreto del (allora) Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, specificando che gli stessi devono tener conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico, nonché della regolarità gestionale degli Organismi. Tuttavia, a seguito dell'emergenza da COVID-19, il D.L. 34/2020 ( L. 77/2020: art. 183, commi 5 e 6) – come modificato dal D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 80 comma 1, lett. b-bis) - ha individuato criteri specifici per l'attribuzione delle risorse del FUS per il 2020 e il 2021. Inoltre, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto che, per il 2020, le risorse erogate a valere sul FUS potevano essere utilizzate anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi dello spettacolo. Tale possibilità è poi stata confermata per il 2021 dal D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 7, comma 4-quater). Successivamente, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, comma 352) ha istituito il "Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET", con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ai fini della copertura finanziaria di successivi provvedimenti legislativi che definiscano - nei limiti dei suddetti importi - misure di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. Da ultimo, prima il DM 84 del 25 febbraio 2022 ha indicato in 423.191.856 euro le risorse del FUS per il 2022, ripartendole in percentuale tra le diverse destinazioni (fondazioni lirico sinfoniche, attività musicali, attività teatrali, attività di danza, etc.), indi, il DM 190 del 3 maggio 2022 ha suddiviso le predette risorse nei diversi capitoli di bilancio del dicastro culturale.
Oltre al Fondo unico per lo spettacolo dal vivo, la L. 197/2022, all'art. 1, comma 632, ha poi istituito una nuova linea di finanziamento, prevedendo che nello stato di previsione del Ministero della cultura sia istituito un ulteriore fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il decreto, a oggi, non risulta ancora adottato.
Per approfondi relativi al FUS e al nuovo fondo da ripartire cfr. l'apposito dossier e il tema predisposto dal Servizio Studi.
Una menzione meritano poi i progetti, le reti e i finanziamenti a livello europeo: fra i principali può ricordarsi il programma Europa creativa 2021-2027, che dispone di un bilancio di 2,44 miliardi di euro, rispetto agli 1,47 miliardi del programma precedente (2014-2020). Europa creativa investe in azioni che rafforzano la diversità culturale e rispondono alle esigenze e alle sfide dei settori culturali e creativi. Gli obiettivi principali del programma sono i seguenti: salvaguardare, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica e il patrimonio culturale europei; rafforzare la competitività e il potenziale economico dei settori culturali e creativi, in particolare di quello audiovisivo. Per approfondimenti, cfr. il portale istituzionale.

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)

L'art. 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione del testo. Secondo il comma 1, l'obiettivo della proposta è definire le misure di promozione, di sostegno e di valorizzazione destinate a favorire la diffusione, l'accesso, la fruizione, la rappresentazione e la messa in scena di produzioni creative e culturali, artistiche, dello spettacolo, delle arti performative contemporanee, sperimentali e innovative. Il comma 2 riconosce la musica contemporanea e popolare e il jazz, in quanto frutto di processi culturali, creativi e artistici, quali forme, espressioni e linguaggi culturali, creativi e artistici, in quanto tali oggetto delle disposizioni stabilite dalla proposta di legge. Tale riconoscimento – secondo il medesimo comma 2 – produce, fra l'altro, i suoi effetti ai fini dell'applicazione della legislazione statale e di quelle regionali in materia di intervento pubblico, diretto e indiretto, per il sostegno, per la promozione, per la diffusione e per l'accesso alla cultura, alla creatività, alle arti performative e allo spettacolo. Ai sensi del comma 3, i luoghi e gli spazi, al chiuso o all'aperto, che operano nei territori e nelle comunità per il perseguimento di obiettivi di promozione e diffusione culturale e di inclusione sociale attraverso lo svolgimento e la realizzazione in via prevalente di attività di produzione, di promozione, di diffusione e di accesso dei fruitori e del pubblico alle produzioni culturali, creative e artistiche contemporanee, innovative e sperimentali, indipendentemente dai modi e dalle forme di rappresentazione, esibizione ed espressione nonché di fruizione e di partecipazione da parte del pubblico, sono parte del sistema culturale e creativo e concorrono al raggiungimento delle finalità di interesse generale e pubblico di cui al comma 1. Tali spazi possono costituire reti territoriali, anche di livello nazionale, per la cooperazione e il coordinamento delle proprie attività e per favorire e rafforzare la circolazione, l'accesso e la fruizione delle produzioni e delle iniziative culturali, creative e artistiche e possono altresì organizzare e realizzare residenze artistiche.

Per tutti i necessari approfondimenti rispetto alle politiche di sostegno e promozione della cultura, entro cui la presente proposta si viene a innestare, cfr. l'apposito portale del Servizio Studi.

Art. 2. (Individuazione e riconoscimento dei live club)

L'art. 2 definisce la figura dei live club. A tal fine, il comma 1 dispone che i luoghi e gli spazi che operano nei territori per la produzione, la promozione, la diffusione, l'accesso e la fruizione delle produzioni musicali attraverso attività di programmazione o di messa in scena di spettacoli, concerti e rappresentazioni vocali e strumentali dal vivo, indipendentemente dai modi e dalle forme di rappresentazione, esibizione ed espressione, nonché di fruizione e di partecipazione da parte del pubblico, possono chiedere la qualifica di live club qualora la programmazione o la messa in scena di spettacoli, concerti e rappresentazioni vocali e strumentali eseguiti dal vivo da artisti, interpreti o esecutori, gruppi o orchestre costituisca l'attività prevalente di tale struttura. In base al comma 2, la qualifica di live club può essere riconosciuta ai soggetti di diritto privato che operano in forma di impresa, compresi le imprese individuali e gli organismi cooperativi, che sono proprietari, possessori, detentori, gestori, concessionari o affidatari, in forza e per effetto del relativo titolo giuridico, di spazi e di luoghi dedicati alle attività di cui al comma 1.

Il comma 1 prevede l'attribuzione della qualifica di live club ai «luoghi» e agli «spazi»; il comma 2, invece, la riferisce ai «soggetti di diritto privato che operano in forma di impresa» che gestiscano i predetti spazi e luoghi. Si valuti l'opportunità di coordinare i due commi, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 3.

Si ricorda, per comodità di lettura, la definizione vigente di live club, ex art. 2, comma 3, della L. 106/2022 («Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo»), «quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo e per il sostegno delle medesime attività».

Art. 3. (Elenco nazionale dei live club. Criteri e modalità per il riconoscimento della qualifica di live club)

L'art. 3 istituisce l'Elenco nazionale dei live club e disciplina i criteri e modalità per il riconoscimento della relativa qualifica.

In base al comma 1, presso il Ministero della cultura – Direzione generale Spettacolo viene istituito l'Elenco nazionale dei live club. L'iscrizione nell'Elenco avviene su domanda dei soggetti interessati ai fini del riconoscimento della qualifica di live club e consente l'accesso agli interventi e ai benefìci previsti dalla proposta di legge in esame.

L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso di quattro requisiti, in quanto essa è accordata ai soggetti che:

a) nel corso dell'anno solare realizzano almeno il 50 per cento del totale delle attività della propria struttura attraverso la programmazione o la messa in scena di spettacoli musicali, concerti vocali e strumentali, rappresentazioni di musica o di canto eseguiti dal vivo da artisti, interpreti o esecutori, gruppi od orchestre. Tali attività, unitamente alle attività connesse, direttamente o indirettamente, alla progettazione culturale e creativa nonché alla loro gestione e realizzazione devono anche rappresentare almeno il 50 per cento dei costi o delle spese risultanti dai bilanci o dai rendiconti. I costi fissi o di struttura sono sempre compresi tra i costi direttamente connessi alla realizzazione delle attività in parola;

b) posseggono un palco o un'area permanente dedicata e adeguatamente attrezzata, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, per lo svolgimento o la messa in scena di spettacoli, concerti o rappresentazioni di musica o canto dal vivo;

c) sono in regola con il pagamento delle retribuzioni e dei compensi dovuti ai propri dipendenti e collaboratori, nonché agli artisti, interpreti ed esecutori, gruppi od orchestre e con il pagamento dei relativi oneri previdenziali, assicurativi e fiscali;

d) assicurano che gli ambienti, gli spazi e le attrezzature utilizzati siano adeguati e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza.

Il comma 2 disciplina le modalità di presentazione della domanda che, a cura del soggetto interessato, deve essere munita: a) dell'atto costitutivo e dello statuto dal quale risulti, tra l'altro, la sede legale in Italia; b) del codice fiscale e della partita IVA attribuiti dall'Agenzia delle entrate; c) della visura di evasione rilasciata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA); d) dell'ultimo bilancio o rendiconto redatto nel rispetto delle norme di legge in materia e accompagnato da specifico allegato attestante, tra l'altro, i costi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame; e) di una relazione sullo svolgimento, sulla tipologia e sul numero delle giornate dedicate alle attività svolte nell'anno solare precedente alla domanda di iscrizione nell'Elenco e oggetto delle disposizioni della presente legge; f) del documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante il corretto pagamento e i regolari adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi ai lavoratori dipendenti e autonomi e ai collaboratori; g) della certificazione dell'esistenza e della tipologia degli spazi dedicati e destinati alla programmazione di spettacoli, rappresentazioni, concerti ed esibizioni dal vivo, nonché del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza dei dipendenti, degli artisti e del pubblico.

In base al comma 3, il Ministero della cultura – Direzione generale Spettacolo risponde sull'esito della domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale dei live club entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Ai sensi del comma 4, a decorrere dall'anno successivo a quello di avvenuta iscrizione nell'Elenco nazionale dei live club, i soggetti iscritti nel medesimo Elenco sono obbligati a inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, la documentazione di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 2, relativamente alle attività realizzate nell'anno solare precedente. Il mancato invio annuale della documentazione da parte dei soggetti iscritti nell'Elenco entro i termini stabiliti comporta la cancellazione dall'Elenco medesimo e la decadenza dai benefìci di cui alla presente proposta di legge.

A tenore del comma 5, restano comunque ferme le prerogative e le facoltà di verifica, vigilanza e controllo attribuite ed esercitate ai sensi delle normative vigenti dagli organi e dalle autorità della pubblica amministrazione in ciascuna delle materie qui contemplate.


Art. 4. (Individuazione dei piccoli teatri di prossimità o di quartiere)

L'art. 4 introduce la definizione di piccoli teatri di prossimità o di quartiere.

In particolare, secondo il comma 1, i luoghi e gli spazi, al chiuso o all'aperto, nonché le sale che operano nei territori per la produzione, la promozione, la diffusione, l'accesso e la fruizione delle produzioni teatrali e delle arti performative e che ne favoriscono la circolazione attraverso attività di programmazione, di messa in scena, di allestimento di spettacoli e rappresentazioni dal vivo, indipendentemente dal genere, dai modi e dalle forme di rappresentazione, esibizione ed espressione nonché di fruizione e di partecipazione da parte del pubblico, possono richiedere la qualifica di piccolo teatro di prossimità o di quartiere. Le attività in questione devono essere esercitate in via prevalente o esclusiva.

In base al comma 2, la qualifica di piccolo teatro di prossimità o di quartiere può essere riconosciuta ai soggetti di diritto privato che operano in forma di impresa, compresi le imprese individuali e gli organismi cooperativi, che sono proprietari, possessori, detentori, gestori, concessionari o affidatari, in forza e per effetto del relativo titolo giuridico, di spazi, di luoghi o di sale dedicati alle attività di cui al comma 1.

Similmente a quanto osservato per l'art. 2, e anche alla luce dell'art. 5, si valuti l'opportunità di coordinare il comma 1 (che prevede l'attribuzione della qualifica ai «luoghi» e agli «spazi») e il comma 2 (che riferisce la qualifica invece, la ai «soggetti di diritto privato che operano in forma di impresa» che gestiscano i predetti spazi e luoghi).

Art. 5. (Elenco nazionale dei piccoli teatri di prossimità o di quartiere. Criteri e modalità per il riconoscimento della qualifica di piccolo teatro di prossimità o di quartiere)

L'art. 5 istituisce l'Elenco nazionale dei piccoli teatri di prossimità o di quartiere e prescrive i requisiti necessari all'iscrizione.

Ai sensi del comma 1, il predetto Elenco è istituito presso il Ministero della cultura – Direzione generale Spettacolo. L'iscrizione nell'Elenco avviene su domanda dei soggetti interessati e consente l'accesso agli interventi e ai benefìci di cui alla presente legge. Ai fini dell'iscrizione, sono necessari 5 requisiti, potendo accedervi i soggetti che:

a) posseggono, detengono, gestiscono o sono titolari di concessione o affidamento di luoghi, spazi o sale;

b) posseggono un palco o un'area dedicata permanente e adeguatamente attrezzata, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, per lo svolgimento, l'allestimento e la messa in scena di spettacoli o rappresentazioni dal vivo;

c) non sono percettori di finanziamenti a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, a eccezione di quanto stabilito dall'articolo 11 della presente legge;

Si ricorda che il Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) è ora ridenominato Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo in forza dell'art. 1, comma 631 della L. 197/2022.

d) sono in regola con il pagamento delle retribuzioni e dei compensi dovuti ai propri dipendenti e collaboratori, nonché agli artisti, interpreti ed esecutori o alle compagnie e con il pagamento dei relativi oneri previdenziali, assicurativi e fiscali; e) assicurano che i luoghi, gli ambienti, le sale, gli spazi e le attrezzature utilizzati siano adeguati e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza.

In base al comma 2, la domanda deve essere inviata dal legale rappresentante e munita: a) dell'atto costitutivo e dello statuto dal quale risulti, tra l'altro, la sede legale in Italia; b) del codice fiscale e della partita dell'IVA attribuiti dall'Agenzia delle entrate; c) della visura di evasione rilasciata dalla competente CCIAA; d) dell'ultimo bilancio o rendiconto redatto nel rispetto delle norme di legge in materia e accompagnato da uno specifico allegato attestante la prevalenza dei costi o delle spese derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 4 e di quelle connesse, direttamente o indirettamente, alla progettazione culturale e creativa. I costi fissi o di struttura sono sempre compresi tra i costi direttamente connessi alla realizzazione delle suddette attività; e) di una relazione sullo svolgimento, sulla tipologia e sul numero delle giornate dedicate alle attività svolte nell'anno solare precedente alla domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale dei piccoli teatri di prossimità o di quartiere e oggetto delle disposizioni della presente proposta di legge; f) del DURC attestante il corretto pagamento e i regolari adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi ai lavoratori dipendenti e autonomi e ai collaboratori; g) della certificazione dell'esistenza e della tipologia degli spazi dedicati e destinati alla programmazione di spettacoli, rappresentazioni, esibizioni teatrali dal vivo, nonché del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza dei dipendenti, degli artisti e del pubblico.

Analogamente a quanto previsto per l'albo dei live club, ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura – Direzione generale Spettacolo, risponde sull'esito della domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale dei piccoli teatri di prossimità o di quartiere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda corredata della documentazione richiesta.

Ai sensi del comma 4, a decorrere dall'anno successivo a quello di avvenuta iscrizione nell'Elenco nazionale dei piccoli teatri di prossimità o di quartiere, i soggetti iscritti nel medesimo Elenco sono obbligati a inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, la documentazione di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 2, relativamente alle attività realizzate nell'anno solare precedente. Il mancato invio annuale della documentazione da parte dei soggetti iscritti nell'Elenco entro i termini stabiliti comporta la cancellazione dall'Elenco medesimo e la decadenza dai benefìci di cui alla presente legge.

Infine, in base al comma 5, restano ferme le prerogative e le facoltà di verifica, vigilanza e controllo attribuite ed esercitate ai sensi delle normative vigenti dagli organi e dalle autorità della pubblica amministrazione in ciascuna delle materie di cui al presente articolo.


Art. 6. (Centri culturali ibridi di prossimità)

L'art. 6 definisce i centri culturali ibridi di prossimità, istituendo l'apposito Elenco e determinando i relativi requisiti d'iscrizione.

In base al comma 1, ai fini della proposta di legge, sono definiti centri culturali ibridi di prossimità i luoghi e gli spazi, al chiuso o all'aperto, aperti e accessibili al pubblico in esito a processi di rigenerazione, recupero, riqualificazione, riattivazione o riconversione, nonché alla promozione e realizzazione di attività di co-progettazione e di co-design, di immobili di proprietà pubblica o privata restituiti all'utilizzo da parte delle comunità e destinati alla produzione, promozione, diffusione e fruizione culturale, creativa e artistica indipendentemente dal genere, dai linguaggi, dai modi e dalle forme di rappresentazione, esibizione, espressione e fruizione, che svolgono attività a carattere multidisciplinare e multifunzionale, promuovendo l'innovazione e la sperimentazione, la coesione e l'inclusione sociale anche attraverso la realizzazione di servizi educativi e di servizi per la comunità e per i territori.

Secondo il comma 2, le attività prevalenti dei centri culturali ibridi di prossimità devono essere costituite dalle attività culturali, creative e artistiche di cui all'articolo 1, ovvero da attività dedicate alla sperimentazione di nuove modalità di produzione, diffusione, distribuzione, fruizione e accesso alla cultura, alla creatività, alle arti e alle arti performative. Ferma restando la prevalenza delle attività in questione, i centri culturali ibridi di prossimità operano anche in ambiti e in settori diversi per finalità di educazione e di didattica e per la progettazione e la realizzazione di attività, programmi e servizi per le comunità, per i territori, per la persona e per i giovani, nonché per l'inclusione e la coesione sociali.

A norma del comma 3, la qualifica di centri culturali ibridi di prossimità può essere riconosciuta ai soggetti di diritto privato che operano in forma di impresa, compresi le imprese individuali e gli organismi cooperativi, che sono proprietari, possessori, detentori, gestori, concessionari o affidatari degli spazi e dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 e che sono in possesso dei titoli giuridici attestanti la proprietà, il possesso, la detenzione, la gestione, la concessione o l'affidamento dello spazio o del luogo per il quale si richiede il riconoscimento di centro culturale ibrido di prossimità da almeno un anno alla data di richiesta del riconoscimento medesimo.

Si valuti – analogamente a quanto osservato per i precedenti articoli – l'opportunità di coordinare i commi 1 e 3 sulla titolarità della qualifica al luogo/spazio ovvero al soggetto gestore.

In base al comma 4, presso il Ministero della cultura – Direzione generale Creatività contemporanea, è istituito l'Elenco nazionale dei centri culturali ibridi di prossimità. L'iscrizione nell'Elenco avviene su domanda dei soggetti interessati ai fini del riconoscimento della qualifica di centro culturale di ibrido di prossimità. Ai fini dell'iscrizione, è necessario il possesso di 4 requisiti, potendo chiedere la qualifica i soggetti che:

a) nel corso dell'anno solare realizzano almeno il 50 per cento del totale delle attività della propria struttura attraverso la promozione, la diffusione, l'accesso e la fruizione culturale, creativa e artistica anche mediante la programmazione o la messa in scena di spettacoli e di produzioni creative e culturali, artistiche, delle arti performative dal vivo contemporanee, sperimentali e innovative. Tali attività, unitamente alle attività connesse, direttamente o indirettamente, alla progettazione culturale e creativa nonché alla loro gestione e realizzazione devono anche rappresentare almeno il 50 per cento dei costi o delle spese risultanti dai bilanci o dai rendiconti. I costi fissi o di struttura sono sempre compresi tra i costi direttamente connessi alla realizzazione delle attività di cui alla presente lettera;

b) posseggono un'area stabilmente dedicata e adeguatamente attrezzata, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, per lo svolgimento o l'esecuzione o la messa in scena di rappresentazioni, iniziative, attività, esibizioni di carattere creativo, culturale, artistico, di spettacolo o delle arti performative;

c) sono in regola con il pagamento delle retribuzioni e dei compensi dovuti ai propri dipendenti e collaboratori, nonché agli artisti, interpreti ed esecutori, alle compagnie, ai gruppi musicali o alle orchestre e con il pagamento dei relativi oneri previdenziali, assicurativi e fiscali;

d) assicurano che gli ambienti, gli spazi e le attrezzature utilizzati sono adeguati e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza.

Ai sensi del comma 5, la domanda deve essere munita: a) dell'atto costitutivo e dello statuto dal quale risulti la sede legale in Italia e il cui oggetto sociale preveda la produzione, la promozione, la diffusione, la fruizione e lo scambio di beni e servizi creativi, culturali, artistici e sociali, con particolare attenzione allo spettacolo e alle rappresentazioni dal vivo; b) del codice fiscale e della partita dell'IVA attribuiti dall'Agenzia delle entrate; c) della visura di evasione rilasciata dalla competente CCIAA; d) dell'ultimo bilancio o rendiconto redatto nel rispetto delle norme di legge in materia e accompagnato da uno specifico allegato attestante i costi o le spese di cui alla lettera a) del comma 4; e) di una relazione sullo svolgimento, sulla tipologia e sul numero delle giornate dedicate alle attività svolte nell'anno solare precedente alla domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale dei centri culturali ibridi di prossimità e oggetto delle disposizioni della presente legge; f) del DURC attestante il corretto pagamento e i regolari adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi ai lavoratori dipendenti e autonomi e ai collaboratori; g) della certificazione dell'esistenza e della tipologia degli spazi dedicati e destinati alle attività, alle iniziative e alle rappresentazioni di cui alla lettera b) del comma 4, nonché del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza dei dipendenti, degli artisti e del pubblico.


Art. 7. (Misure di sostegno indiretto)

L'articolo 7 riconosce delle agevolazioni fiscali ai soggetti, iscritti e riconosciuti negli appositi elenchi, che hanno ottenuto le qualifiche di live club, di piccolo teatro di prossimità e di quartiere o di centro culturale ibrido di prossimità.

Nello specifico, al comma 1, si stabilisce che le attività, le programmazioni, la messa in scena di spettacoli, le esibizioni, gli eventi e le manifestazioni realizzate dai soggetti ai quali è riconosciuta la qualifica di live club, di piccolo teatro di prossimità e di quartiere e di centro culturale ibrido di prossimità costituiscono attività di carattere culturale e non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

 

Si ricorda che la sopra citata imposta si applica agli introiti ottenuti nell'esercizio di alcune attività svolte nel settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi, con le seguenti aliquote:

  • esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio (16 per cento);
  • utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart (8 per cento);
  • ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse (60 per cento);
  • esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati (10 per cento).

Si segnala che la disposizione in commento, in quanto esonera dal pagamento di un'imposta determinati soggetti, è suscettibile di produrre oneri per la finanza pubblica e pertanto richiederebbe una opportuna copertura finanziaria. 

 

Il comma 2 introduce un credito di imposta nella misura del 40 per cento ai soggetti indicati al comma 2 per le spese sostenute per alcuni interventi volti alla realizzazione di nuovi spazi o alla manutenzione e l'adeguamento di quelli esistenti. La norma prevede inoltre che il beneficiario in alternativa alla fruizione diretta possa optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto o per la cessione del credito di pari ammontare.

Più in dettaglio, la disposizione prevede che i soggetti di cui al comma 1 proprietari, possessori, detentori, gestori o concessionari di spazi, luoghi e sale in forza e per effetto del relativo titolo giuridico, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuovi spazi, luoghi o sale ovvero per il ripristino di spazi, luoghi o sale inattivi, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata degli stessi, nonché per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico, l'installazione, la ristrutturazione o il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori.

Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Si ricorda che l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
  • alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
  • all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'Art. 74;
  • alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
  • all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  • all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
  • ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  • agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20;
  • al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
  • alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
  • al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;
  • alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni;
  • alle tasse sulle concessioni governative;
  • alle tasse scolastiche.
Si ricorda, altresì, che l'articolo 02- bis del decreto legge n.11 del 2023, con una norma di interpretazione autentica, chiarisce che la compensazione può avvenire anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi.
 

In alternativa, tale credito d'imposta può essere utilizzato:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al credito d'imposta spettante al beneficiario, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta di importo pari al contributo stesso, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

 

Il comma 3 delega a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze-MEF il compito di disciplinare le modalità di attuazione di quanto disposto al comma 2. Si prevede, infatti, che con decreto del MEF, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2, comprese quelle relative all'esercizio delle diverse opzioni sull'utilizzo del credito d'imposta da parte dei soggetti beneficiari e quelle relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma 2.

Si osserva che la disposizione in commento rinvia la copertura finanziaria ad un successivo decreto ministeriale. A questo proposito, si rammenta  che, in attuazione dell'art. 81 della Costituzione, la legge di contabilità e finanza pubblica richiede che ciascuna legge che comporti oneri debba indicare espressamente la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa ovvero come previsione di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria degli oneri (articolo 17 della legge n. 196 del 2009).

Il comma 4 istituisce, altresì, un credito d'imposta della misura del 50 per cento degli oneri annui relativi agli affitti o ai canoni, risultanti e certificati dai relativi titoli giuridici per la locazione, la concessione, la conduzione o la gestione, e sostenuti per i luoghi, gli spazi o le sale destinati allo svolgimento delle attività.

In particolare si riconosce ai soggetti di cui al comma 1 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento degli oneri annui relativi agli affitti o ai canoni, come risultanti e certificati dai corrispondenti titoli giuridici per la locazione, la concessione, la conduzione o la gestione, sostenuti per i luoghi, gli spazi o le sale destinati allo svolgimento delle proprie attività.

Tale credito, tuttavia, è applicabile solo a condizione che gli importi a esso corrispondenti siano reinvestiti da parte dei soggetti beneficiari nelle attività di cui all'articolo 1 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

Anche questo credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La norma riconosce ai beneficiari la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta, per la cessione del credito stesso.

Si prevede, infatti, che in alternativa a quanto previsto dal comma in esame, il credito d'imposta può essere utilizzato per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, comprese quelle relative all'esercizio delle diverse opzioni sull'utilizzo del credito d'imposta da parte dei soggetti beneficiari e quelle relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria si rimanda a quanto evidenziato in relazione al comma 3.

Il comma 5 introduce un credito d'imposta per le spese sostenute per sponsorizzazioni di carattere tecnico, puro o misto, per la realizzazione e la promozione di manifestazioni, eventi, spettacoli e rappresentazioni organizzati dai soggetti indicati al comma 1.

Nello specifico si stabilisce che per le sponsorizzazioni di carattere tecnico, puro o misto, destinate alla realizzazione e alla promozione di manifestazioni, eventi, spettacoli o rappresentazioni organizzati dai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto allo sponsor un credito d'imposta nella misura del 65 per cento dell'importo o del valore della sponsorizzazione medesima, risultante e certificato dall'apposito contratto di sponsorizzazione stipulato tra le parti.

Anche questo nuovo credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma in esame e per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria si rimanda a quanto evidenziato in relazione al comma 3.

 

Il comma 6, infine, prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti territoriali riconoscono i soggetti di cui al comma 1 quali spazi o luoghi della cultura e della creatività e possono prevedere in favore di tali soggetti tariffe agevolate dei rispettivi tributi locali.

 


Art. 8. (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

L'articolo 8 apporta alcune modifiche alla disciplina Iva per gli spettacoli teatrali, a tal fine novellando in più punti D.P.R.  26 ottobre 1972, n. 633.

In sintesi:

- sono qualificate come prestazioni accessorie, soggette all'imposta con la medesima aliquota stabilita per l'organizzazione e per la realizzazione dell'attività principale, la cessione di beni e la prestazione di servizi funzionali, attinenti e connessi all'allestimento tecnico, alla messa in scena, all'organizzazione e alla realizzazione degli spettacoli teatrali;

- si assoggettano all'aliquota Iva al 10% le altre tipologie negoziali di contratto, connesse con gli spettacoli, previste dalle normative vigenti in materia di contratti di lavoro nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative, connesse con l'organizzazione, la realizzazione e la messa in scena degli spettacoli e le relative prestazioni rese da intermediari;

- si estende l'Iva agevolata al 10% anche agli spettacoli e alle rappresentazioni (vocali e strumentali) eseguiti dal vivo da artisti, interpreti o esecutori, singolarmente o in gruppo, indipendentemente dai modi e dalle forme di rappresentazione, esibizione ed espressione nonché di fruizione e di partecipazione da parte del pubblico.

 

 
L'Imposta sul valore aggiunto – Iva è un'imposta armonizzata: ciò significa che i lineamenti fondamentali della disciplina e i livelli minimi di aliquote sono stabiliti dal legislatore europeo, lasciando agli Stati membri il compito di innalzare o mantenere le aliquote e dettare la disciplina di dettaglio, anche in materia di fatturazione e documentazione necessaria al corretto adempimento dell'obbligo tributario, coerentemente agli indirizzi forniti in sede UE.
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, contiene la disciplina Iva valevole in sede europea. In Italia la normativa essenziale sull'Iva è contenuta nel D.P.R. n. 633 del 1972, in cui le relative aliquote e i beni e servizi cui si applicano sono illustrate in forma tabellare. A decorrere dal 1° ottobre 2013,  l'aliquota ordinaria è fissata nella misura del 22 per cento. L'ordinamento prevede  inoltre due aliquote ridotte: un'aliquota al 10 per cento e una al 5 per cento, quest'ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva Iva, infine,  l'aliquota super–ridotta al 4 per cento, applicabile a condizione che l'aliquota sia in vigore al 1° gennaio 1991 e che essa risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA). Si ricorda che, ai sensi della normativa europea, gli Stati membri possono disporre aliquote ridotte alle cessioni di beni e prestazioni di servizi contemplate nell'Allegato III della direttiva n. 2006/112/CE. L'Allegato III, al punto 7, tra i servizi che possono essere assoggettati ad aliquota ridotta dagli Stati membri contempla il diritto d'ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili o accesso alla diretta streaming di tali manifestazioni o visite o entrambi.

 

 Più in dettaglio, con le modifiche di cui al comma 1, lettera a) viene modificato l'articolo 12 del richiamato D.P.R. Iva, che reca la disciplina dell'imposta per le prestazioni accessorie.

Il vigente articolo 12 chiarisce che le prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, se effettuate direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.

Le disposizioni in esame aggiungono un comma all'articolo 12, al fine di qualificare come prestazioni accessorie, soggette all'imposta con la medesima aliquota stabilita per l'organizzazione e per la realizzazione dell'attività principale, la cessione di beni e la prestazione di servizi funzionali, attinenti e connessi all'allestimento tecnico, alla messa in scena, all'organizzazione e alla realizzazione degli spettacoli teatrali; la definizione di spettacoli teatrali è quella individuata dal numero 123) della tabella A, parte III del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dalla lettera b), n. 2 delle disposizioni proposte (v. infra), che elenca i beni e i servizi soggetti ad aliquota ridotta del 10%.

In sostanza, le norme proposte chiariscono il nesso di "funzionalità" delle prestazioni accessorie ai fini del riconoscimento della medesima aliquota ridotta al 10%.

 

La lettera b), numero 1) apporta modifiche al numero 119) della citata Tabella A, parte III, la quale – come si è detto – individua l'elenco di beni e servizi sottoposti ad aliquota ridotta al 10%.

Con le modifiche proposte si assoggettano all'aliquota Iva al 10%, oltre ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli (di cui al numero 123 della medesima tabella) anche le altre tipologie negoziali di contratto previste dalle normative vigenti in materia di contratti di lavoro nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative, connesse con l'organizzazione, la realizzazione e la messa in scena degli spettacoli e le relative prestazioni rese da intermediari.

La relazione che accompagna la proposta di legge chiarisce che con le modifiche proposte si intende assoggettare ad aliquota agevolata anche le ipotesi in cui il rapporto tra committente o datore di lavoro e lavoratore o professionista o prestatore d'opera venga regolato tra le parti mediante tipologie di contratto diverse dalla scrittura e contemplate e regolate dalle normative vigenti in materia di lavoro nel settore creativo, delle arti performative e dello spettacolo. Si chiarisce, inoltre, il nesso di connessione del lavoro o dell'opera prestata con le tutte le fasi relative all'organizzazione, alla realizzazione e alla messa in scena di spettacoli, rappresentazioni ed esibizioni dal vivo la cui natura creativa, culturale e artistica legittima il riconoscimento del regime agevolato dell'IVA.

 

La lettera b), al numero 2), sostituisce il successivo numero 123) della tabella A, parte III, al fine di esplicitare, ampliandolo, il novero degli spettacoli assoggettati all'aliquota Iva agevolata del 10%.

Le modifiche proposte estendono infatti l'Iva agevolata anche agli spettacoli e alle rappresentazioni (vocali e strumentali) eseguiti dal vivo da artisti, interpreti o esecutori, singolarmente o in gruppo, indipendentemente dai modi e dalle forme di rappresentazione, esibizione ed espressione nonché di fruizione e di partecipazione da parte del pubblico.

Si segnala che la disposizione in commento, in quanto espande l'ambito operativo di agevolazioni fiscali (con particolare riferimento alle aliquote Iva agevolate) è suscettibile di produrre oneri per la finanza pubblica e pertanto richiederebbe una opportuna copertura finanziaria. 


Art. 9. (Enti del Terzo settore)

L'articolo 9, al comma 1, dispone che gli enti del Terzo settore (di seguito ETS) costituiti e regolati dal Codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs n. 117/2017 rappresentano soggetti titolati a richiedere il riconoscimento della qualifica di live club , di piccolo teatro di prossimità o di quartiere e di centro culturale ibrido di prossimità secondo le disposizioni, le modalità e i criteri stabiliti dalla legge in commento.

In particolare, gli ETS che ottengono tale riconoscimento hanno accesso ai benefìci previsti dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle disposizioni e dei benefìci spettanti a tali soggetti ai sensi del citato Codice.

Si ricorda che la Riforma del Terzo settore (di seguito TS) è stata attuata in base alle deleghe contenute nella legge 6 giugno 2016, n. 106, che è intervenuta anche in materia di impresa sociale e disciplina del servizio civile universale, prevedendo il riordino e la revisione organica della disciplina speciale degli ETS, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice di cui al D. Lgs. 117/2017. Successivamente sono stati emanati i decreti integrativi e correttivi di tale Codice ( D. Lgs. n. 105 del 2018 e del D. Lgs. n. 112 del 2017 ) e di revisione dell'impresa sociale ( D. Lgs. n. 95 del 2018) (qui l' approfondimento).
 

Il comma 2 stabilisce che, ai fini del riconoscimento delle qualifiche di cui al comma 1, gli enti del Terzo settore interessati, oltre a dover avere sede legale in Italia, devono prevedere esplicitamente nell'oggetto del proprio atto costitutivo e del proprio statuto la produzione, la promozione, la diffusione, la fruizione, l'accesso e lo scambio di beni e servizi creativi, culturali, artistici e sociali, con particolare attenzione allo spettacolo e alle rappresentazioni dal vivo.

I criteri stabiliti ai fini del predetto riconoscimento dispongono, più in dettaglio che gli ETS producano:

a)        gli estremi della propria iscrizione al RUNTS - Registro unico nazionale del Terzo settore in luogo della visura di evasione rilasciata dalla competente Camera di Commercio, industria e artigianato;

b)        la sola attribuzione del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate, qualora non sia previsto l'obbligo di assegnazione della partita IVA in applicazione delle norme vigenti in materia.

Inoltre, la norma dispone, ai fini della composizione e della quantificazione dei costi fissi di funzionamento o di struttura, una valorizzazione del costo del lavoro per le prestazioni di ciascun volontario regolarmente iscritto negli appositi registri dei volontari degli enti del Terzo settore entro il limite massimo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alle disposizioni precedentemente illustrate (e a cui si fa rinvio) agli articoli 3, co. 1, lett. a) (per attività musicali), 5, co. 2, lett. d) (per attività di progettazione culturale e creativa), e 6, co. 4, lett. a) (per attività di programmazione e realizzazione di spettacoli dal vivo, inclusa la progettazione culturale e creativa).

 

Il comma 3 dispone una novella al comma 1, articolo 5, del richiamato Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), inserendo tra le disposizioni che definiscono le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore (diversi dalle imprese sociali, ivi incluse le cooperative sociali) l'attività (di cui alla nuova lett. i-bis) di "produzione, promozione, diffusione, fruizione, accesso e scambio di beni e servizi creativi, culturali, artistici e sociali, con particolare attenzione allo spettacolo e alle rappresentazioni dal vivo".

Si sottolinea che l'inserimento della nuova disposizione segue la lettera i) del comma 1, articolo 5 in argomento, che riguarda l'attività di interesse generale della "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale" che pur avendo una connotazione di carattere generale, non contempla, a normative vigente, la fattispecie dei "servizi creativi, culturali e sociali, con particolare attenzione allo spettacolo e alle rappresentazioni dal vivo", che attualmente possono essere svolte prevalentemente in regime di impresa.

(Qui l'elenco delle attività di interesse generale degli ETS previsti dalla normative vigente del Codice del TS, art. 5, comma 1, v. elenco).

 

Il comma 4, infine, stabilisce che le predette attività di live club, di piccolo teatro di prossimità o di quartiere o di centro culturale ibrido di prossimità, che sono svolte dagli enti del Terzo settore possono essere oggetto della co-progettazione, della co-programmazione nonché delle procedure di accreditamento di cui all'articolo 55 del richiamato Codice del Terzo settore.

In proposito si ricorda che l'articolo 55 del D. Lgs. n. 117/2017 consente, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, oltre che di efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, che le amministrazioni pubbliche definite nel consueto perimetro normativo del D. Lgs. n. 165/2001, art. 1, comma 2, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale elencati all'articolo 5, devono assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di:
-           co-programmazione, finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;
-            co-progettazione, finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento per soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.
-           accreditamento: l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto, tra gli altri, dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.
 Tali attività devono essere poste in essere nel rispetto dei principi sul corretto procedimento amministrativo, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

In tali casi, le amministrazioni pubbliche interessate possono prevedere, tra l'altro, procedure semplificate e agevolate per l'affidamento o per la concessione di spazi o immobili di loro proprietà agli enti del Terzo settore e determinare una durata minima di 6 anni dell'affidamento o della concessione dei medesimi spazi o immobili.


Art. 10. (Regime fiscale delle erogazioni liberali)

L'articolo 10 introduce un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro volte a sostenere i progetti e le attività artistiche, culturali e creative che riguardano la programmazione, la messa in scena e l'allestimento di esibizioni dal vivo realizzati dai live club, dai piccoli teatri di prossimità o di quartiere e dai centri culturali ibridi di prossimità.

Nel dettaglio la disposizione prevede che per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 per il sostegno dei progetti e delle attività artistiche, culturali e creative attinenti direttamente alla programmazione, alla messa in scena e all'allestimento di spettacoli, rappresentazioni ed esibizioni dal vivo realizzate dai live club, dai piccoli teatri di prossimità o di quartiere e dai centri culturali ibridi di prossimità che operano senza finalità di lucro, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

Il secondo periodo introduce dei limiti all'applicazione del beneficio fiscale in esame. Infatti si stabilisce che tale credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Si ricorda che l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
  • alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
  • all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'Art. 74;
  • alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
  • all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  • all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
  • ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  • agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20;
  • al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
  • alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
  • al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;
  • alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni;
  • alle tasse sulle concessioni governative;
  • alle tasse scolastiche.
Si ricorda, altresì, che l'articolo 02- bis del decreto legge n.11 del 2023, con una norma di interpretazione autentica, chiarisce che la compensazione può avvenire anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi.

 

Al fine di garantire la trasparenza delle operazioni finanziarie di sostegno previste al primo periodo, la norma stabilisce che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali sono tenuti a dare pubblica comunicazione dell'importo delle erogazioni ricevute, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito internet istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma in commento.

Si segnala che la disposizione in commento, in quanto riconosce un nuovo credito di un'imposta a determinati soggetti, è suscettibile di produrre oneri per la finanza pubblica e pertanto richiederebbe una opportuna copertura finanziaria. 


Art. 11. (Interventi di finanziamento diretto)

L'art. 11 reca misure di finanziamento diretto.

In base al comma 1, I live club, i piccoli teatri di prossimità o di quartiere e i centri culturali ibridi di prossimità possono accedere a finanziamenti diretti per la progettazione e la realizzazione di specifici programmi, eventi, festival o manifestazioni creativi, culturali, artistici e di spettacolo aventi uno o più dei seguenti caratteri od obiettivi:

a) programmazione, messa in scena, rappresentazione ed esecuzione di produzioni creative, artistiche, teatrali e musicali da parte di artisti, interpreti ed esecutori, compagnie, gruppi od orchestre costituiti almeno all'80 per cento da produzioni originali;

b) festival, rassegne, manifestazioni ed eventi dedicati a progetti creativi, culturali e artistici specifici, realizzati anche in concorso con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano, con gli altri enti territoriali o con altri organismi ed enti pubblici, che interessano aree svantaggiate o periferiche, nonché l'inclusione e la coesione sociali;

c) festival o rassegne dedicati a progetti creativi, culturali e artistici per la promozione e l'accesso a produzioni internazionali; d) progetti, rassegne, manifestazioni, eventi creativi, culturali, artistici, spettacoli, rappresentazioni e concerti supportati da campagne di riduzione o di contenimento del prezzo del titolo di accesso destinate a favorire l'aumento e l'allargamento del pubblico, nonché l'accesso e la fruizione culturale e creativa.

In base al comma 2 i finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nell'ambito dei progetti finanziabili di cui all'articolo 44 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017.

Si ricorda che il Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) è ora ridenominato Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo in forza dell'art. 1, comma 631 della L. 197/2022. Il DM 27 luglio 2017 reca «Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163». L'art. 44, in particolare, stabilisce, fra l'altro, che l'Amministrazione pianifica, concerta e programma azioni per un'efficace attuazione dei compiti e delle funzioni di promozione nazionale e internazionale ad essa trasferite dall'articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sviluppando progetti e iniziative annuali o triennali, sulla base di rapporti di partenariato con le altre Amministrazioni centrali, con le Regioni e gli altri enti territoriali e locali, nonché con istituzioni ed organismi di settore nazionali ed esteri, nonché dell'Unione europea. Possono essere sostenuti finanziariamente dall'Amministrazione progetti speciali , realizzati anche attraverso reti, a carattere annuale che si caratterizzano per la rilevanza nazionale o internazionale e per il particolare valore artistico-culturale.
In base al comma 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura provvede, con proprio decreto, a stabilire le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché, in sede di ripartizione annuale delle risorse assegnate al Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, all'attribuzione delle risorse finanziarie necessarie per gli interventi di cui al presente articolo nell'ambito della quota di riparto da assegnare ai progetti multidisciplinari, ai progetti speciali e alle azioni di sistema di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017.

Art. 12. (Disposizione finale)

L'art. 12, infine, prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, attribuendo la competenza per la gestione degli Elenchi di cui agli articoli 3 e 5 alla Direzione generale Spettacolo del Ministero della cultura e dell'Elenco di cui all'articolo 6 alla Direzione generale Creatività contemporanea del medesimo Ministero.

Si ricorda che il DPCM in questione reca «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; è stato di recente modificato dal DPCM 24 giugno 2021, n. 123.