Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali
Riferimenti: AC N.596/XIX AC N.659/XIX AC N.952/XIX AC N.991/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 31/1
Data: 29/05/2023
Organi della Camera: Assemblea


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Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali

29 maggio 2023
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Introduzione|Contenuto|


Introduzione

Il testo unificato in esame delle proposte di legge C. 596. C. 659, C. 952 e C. 991, recante "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali", come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, è composto di 11 articoli.


Contenuto

L'articolo 1 definisce la figura del pedagogista, qualificandolo come lo specialista di livello apicale dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. La relativa professione può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 2 definisce i requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogista, indicando i titoli di studio necessari e le lauree direttamente abilitanti. Essi sono:

a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classe LS50/LM50;

b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classe LS57/LM-57;

c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classe LS85/LM-85;

d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classe LS93/LM-93;

e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, che reca il regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei.

La disposizione precisa altresì che la professione può essere svolta anche da docenti universitari che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università o in enti pubblici italiani o stranieri. Dispone, altresì, che per l'esercizio della professione di pedagogista è necessaria l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio abilitante e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui sopra è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di pedagogista.

Prevede, infine, una novella al comma 1 dell'art. 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, che prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classe LM-50, in scienze pedagogiche, classe LM-57, in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classe LM-93, nonché le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all'esercizio della professione di pedagogista.

L'articolo 3 definisce la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico. Questi è un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L'educatore professionale socio-pedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali in rete con altre agenzie educative. Questi può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, formativo, culturale e ambientale e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale. Si dispone, infine, che la professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 4 definisce i requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico, nonché quelli per l'esercizio del ruolo di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. In particolare, è necessario avere conseguito la laurea in scienze dell'educazione e della formazione classe L19, ovvero il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi di cui dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'abilitazione mediante esame di Stato e l'iscrizione all'albo professionale istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della presente legge È altresì necessaria, oltre all'iscrizione all'albo, aver conseguito il titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite durante lo svolgimento del tirocinio previsto dal corso di studio. Prevede anche che l'abilitazione all'esercizio della professione sia conseguita mediante esame di Stato.

L'articolo 5 istituisce, rispettivamente, l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici. È consentita la contemporanea iscrizione ai due albi. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.

L'articolo 6 prevede l'istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale. Esso è costituito dagli iscritti agli albi di cui all'articolo 5, mediante decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.

L'articolo 7 stabilisce le condizioni per l'iscrizione all'albo (è necessario, tra l'altro, essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità e non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione).

L'articolo 8 disciplina il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, definendone la composizione, qualificandolo come ente pubblico non economico e indicandone le funzioni. Tra queste si segnala l'espressione di pareri anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale, la determinazione dei contributi che devono essere corrisposti dagli iscritti degli Albi e le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

L'articolo 9 è relativo all'equipollenza dei titoli. Esso prevede, al comma 1, che all'esame di Stato di cui all'articolo 2 (si segnala che l'art. 2 non riporta un riferimento espresso ad un esame di Stato), in relazione all'attività di pedagogista, possono partecipare anche i soggetti in possesso di titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all'articolo 2 rilasciati da università italiane. Il comma 2 poi dispone che all'esame di Stato di cui all'articolo 4 (relativo all'educatore professionale socio-pedagogico e all'educatore nei servizi educativi per l'infanzia) possono partecipare anche i soggetti in possesso del titolo di educatore socio-pedagogico conseguito presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

L'articolo 10 indica le modalità per formare gli albi professionali, prevedendo in particolare che, in sede di prima attuazione della presente proposta di legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nomina un commissario che provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli operatori socio-pedagogici.

L'articolo 11 reca disposizioni transitorie in materia di iscrizione agli albi, indicando i soggetti che possono ottenere tale iscrizione in sede di prima applicazione della presente proposta di legge.