Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale
Riferimenti: AC N.659/XIX AC N.596/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 31
Data: 31/01/2023
Organi della Camera: VII Cultura


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Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale

31 gennaio 2023
Schede di lettura


Indice

Premessa|Il quadro normativo di riferimento|Analisi dell'articolato|Rispetto del riparto di competenze costituzionali stabilite dal Titolo V|


Premessa

Le abbinate p.d.l. AC 596 e 659 intervengono in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative, con una duplice finalità: da un lato, introdurre una disciplina organica e compiuta delle figure dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista (già esistenti), sotto il profilo definitorio, delle funzioni e dei requisiti di accesso; dall'altro lato, conferire carattere ordinistico alle relative professioni, con l'iscrizione ad appositi albi, come già avvenuto per l'educatore socio-sanitario.


Il quadro normativo di riferimento

Con riguardo alle figure professionali in esame (educatore socio-pedagogico, pedagogista, educatore socio-sanitario), il quadro normativo risulta piuttosto articolato, e sotto taluni aspetti frammentario, non da ultimo per l'esigenza, manifestatasi più volte nel corso del tempo, di salvaguardare la stabilità lavorativa degli operatori in corrispondenza delle frequenti ridefinizioni dei percorsi di studio e dei profili professionali (cfr., ad esempio, la ricostruzione operata anche dal Consiglio di Stato, sent. 6292 del 2021 e giurisprudenza ivi richiamata). La sua analisi diacronica, peraltro, denota una tendenza alla progressiva autonomizzazione e differenziazione dei profili e delle competenze di ambito educativo-formativo rispetto a quelli di area sanitario-riabilitativa: in questo solco si collocano le p.d.l. in commento, come si evince dalle rispettive relazioni illustrative, in parte raccogliendo e sistematizzando la disciplina esistente, e in altra parte integrandola e modificandola.

La disciplina vigente è contenuta principalmente:

- in generale, nell'art. 1, commi 594-601, della L. 205/2017, come parzialmente modificato dall'art. 1, comma 517, della L. 145/2018, che ha ridefinito la figura dell'educatore professionale secondo due declinazioni e profili, quello socio-pedagogico e quello socio-sanitario, prevedendo non solo percorsi di studio e di formazione diversi ma, soprattutto, diversi ambiti di operatività, pedagogico da un lato e sanitario dall'altro; la stessa legge del 2017 ha introdotto e disciplinato anche la figura del pedagogista (cfr. per approfondimenti l'apposito dossier);

- per l'educatore socio-sanitario, figura sostanzialmente riconducibile a quella precedente dell'educatore professionale, il nucleo normativo resta delineato nel decreto dell'allora Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, adottato in attuazione dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 502/1992. La L. 3/2018 (cfr. qui dossier per approfondimenti) ha previsto l'inserimento della professione sanitaria di educatore professionale socio-sanitario nell'Area socio sanitaria di nuova istituzione, nonché l'obbligo di iscrizione al rispettivo Albo afferente all'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, istituito con decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018;

- per l'educatore socio-pedagogico, la ulteriore perimetrazione è operata nell'art. 33-bis del D.L. 104/2020 (cfr. qui il dossier per approfondimenti) e nel decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'Università e della ricerca, del 27 ottobre 2021.

In via di estrema sintesi:

- l'educatore professionale socio-sanitario si forma nelle Facoltà (o scuole) di Medicina (Laurea L- SNT/2) con abilitazione a operare come professionista sanitario della riabilitazione ed obbligo di iscrizione nell'apposito albo, tenuto dal relativo ordine;

- l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista – le cui professioni rientrano invece tra quelle non organizzate in ordini o collegi, di cui alla L. 4/2013 (cfr. qui il dossier per approfondimenti) – operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita.

A tal fine si richiamano l'art. 2 del d.lgs. 13/2013 e gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.

L'art. 2 del d.lgs. 13/2013 definisce: · l'"apprendimento formale", che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o un diploma professionale, o di una certificazione riconosciuta; · l'"apprendimento non formale", caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento formali; · l'"apprendimento informale", che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. Si ricorda inoltre che le Conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»), confermando quanto già evidenziato dalle Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 e dalle Conclusioni del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del giugno 2000 – hanno convenuto che "la cooperazione europea nei settori dell'istruzione e della formazione per il periodo fino al 2020 dovrebbe essere istituita nel contesto di un quadro strategico che abbracci i sistemi di istruzione e formazione nel loro complesso, in una prospettiva di apprendimento permanente", in un quadro, cioè, di "apprendimento in tutti i contesti, siano essi formali, non formali o informali, e a tutti i livelli".

Entrambe le figure operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presìdi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socioeducativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

In particolare, la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 65/2017. I tratti caratteristici della figura dell'educatore professionale socio-pedagogico sono identificabili all'interno della promozione della prospettiva pedagogico-educativa, con azioni volte ad evitare o comunque a contenere le difficoltà educativo-relazionali e le povertà educative, nonché con la costruzione di percorsi formativi per il potenziamento della crescita pedagogico-educativa e dei progetti volti alla promozione del benessere individuale e sociale, in ogni caso con riferimento agli apprendimenti estrinseci all'ambito patologico e riabilitativo, senza sovrapposizioni con le attività tipiche o riservate alle professioni sanitarie.

La qualifica di pedagogista è invece attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Il pedagogista, ai fini della raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, è un professionista di livello apicale, opera sostanzialmente negli stessi ambiti dell'educatore socio-pedagogico, ma con compiti di coordinamento e supervisione, di gestione e di valutazione dei servizi e degli interventi.


Analisi dell'articolato

La p.d.l. 596, all'articolo 1, definisce congiuntamente le funzioni dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista, stabilendo che entrambi operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività di apprendimento svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'art. 2 del d.lgs. 13/2013, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Tali figure operano nei servizi e nei presìdi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: a) educativo e formativo; b) scolastico; c) socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché socio-sanitario e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi; d) della genitorialità e della famiglia; e) culturale; f) giudiziario; g) ambientale; h) sportivo e motorio; i) dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

La p.d.l. 659, invece, definisce in due articoli distinti le figure.

In particolare, l'articolo 1 stabilisce che il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che opera per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. La professione di pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e il trattamento pedagogico dei disagi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi a valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. Il pedagogista svolge, altresì, attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.

L'articolo 3 dispone invece che l'educatore socio-pedagogico opera nei servizi socio-educativi e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli ambiti socio-educativi, programma, organizza e mette in atto progetti e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e le singole persone a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali in rete con altre agenzie educative. L'educatore socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private a carattere socio-educativo, formativo, culturale e ambientale e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.

Anche con riguardo all'individuazione dei requisiti, la p.d.l. 596 provvede con un unico articolo, il 2, ai sensi del quale (comma 1) per esercitare la professione di educatore professionale socio-pedagogico è necessario avere conseguito la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L19, o avere conseguito la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico ai sensi dell'articolo 1, commi 597, 598 e 599, della L. 205/2017, ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 4 della presente legge. Invece (comma 2), per esercitare la professione di pedagogista è necessario avere conseguito uno dei seguenti titoli di studio abilitanti ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 4: a) laurea magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classe LM-50; b) laurea magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classe LM-57; c) laurea magistrale in scienze pedagogiche, classe LM-85; d) laurea magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classe LM-93; e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, vecchio ordinamento.

La p.d.l. 659, invece, interviene con due articoli distinti.

L'articolo 2 sancisce che per esercitare la professione di pedagogista è necessario avere conseguito l'abilitazione mediante esame di Stato ed essere iscritto nella sezione dell'albo professionale delle professioni pedagogiche ed educative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a). Le modalità di svolgimento dell'esame di Stato di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L. 400/1988, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, sono ammessi all'esame di Stato di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo i laureati in pedagogia o in scienze dell'educazione con laurea quadriennale, specialistica o magistrale, in possesso della documentazione che attesta l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai sensi dell'articolo 4, per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico è necessario avere conseguito l'abilitazione mediante esame di Stato ed essere iscritto nella sezione dell'albo professionale delle professioni pedagogiche ed educative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Le modalità di svolgimento dell'esame di Stato di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L. 400/1988, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, sono ammessi all'esame di Stato di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo i laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), in possesso della documentazione che attesta l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 3 della p.d.l. 596 istituisce l'ordine delle professioni educative, stabilendo che in ogni circoscrizione geografica corrispondente a una delle province esistenti alla data del 31 dicembre 2021 è costituito l'Ordine delle professioni educative. Qualora il numero dei professionisti residenti o con domicilio professionale nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della giustizia, d'intesa con la Federazione nazionale di cui all'articolo 5 e sentito l'Ordine interessato, può disporre che l'Ordine abbia competenza territoriale su due o più circoscrizioni geografiche confinanti ovvero su una o più regioni.

Per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della giustizia, d'intesa con la Federazione nazionale di cui all'articolo 5 e sentito l'Ordine interessato, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi.

L'Ordine e la Federazione nazionale di cui all'articolo 5:

   a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;

   b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della giustizia; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;

   c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici nell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici; non svolgono funzioni di rappresentanza sindacale;

   d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;

   e) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni dei professionisti e alle attività formative;

   f) concorrono con le autorità locali e centrali allo studio e all'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine o la Federazione e contribuiscono, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, alla promozione, all'organizzazione e alla valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi di cui all'articolo 4, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti in Italia e all'estero;

   g) esercitano la funzione disciplinare separando la funzione istruttoria da quella giudicante, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare. A tale fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutto l'Ordine, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della giustizia. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;

   h) vigilano sugli iscritti agli albi di cui all'articolo 4, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta e alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

Sono organi dell'Ordine delle professioni educative:

   a) il presidente;

   b) il consiglio direttivo;

   c) la commissione di albo;

   d) il collegio dei revisori.

L'Ordine procede all'elezione degli organi di cui al comma 4 favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la composizione e le attribuzioni degli organi di cui al comma 4.

L'articolo 4 della p.d.l. 596 disciplina l'albo professionale.

In particolare, ciascun Ordine delle professioni educative cura la tenuta di due albi permanenti, l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici e l'albo professionale dei pedagogisti, nonché elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni educative, in qualunque forma giuridica svolta, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo. Per l'iscrizione all'albo è necessario: a) avere il pieno godimento dei diritti civili; b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia; c) avere la residenza o il domicilio ovvero esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.

Fermo restando quanto disposto dal d.lgs. 206/2007, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti agli albi di cui al comma 1 del presente articolo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano. La cancellazione dagli albi di cui al comma 1 è pronunziata dal consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della giustizia o del procuratore della Repubblica, nei seguenti casi: a) perdita del godimento dei diritti civili; b) accertata carenza dei requisiti professionali; c) rinuncia all'iscrizione; d) morosità nel pagamento dei contributi previsti; e) trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dal comma 5. La cancellazione non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni successive, separate tra loro da intervalli temporali di un mese. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

Anche la p.d.l. 659 istituisce l'albo e l'ordine delle relative professioni.

In particolare, l'art. 5 istituisce l'albo professionale delle professioni pedagogiche ed educative, di seguito denominato «albo», costituito da due sezioni: a) sezione A, relativa ai pedagogisti; b) sezione B, relativa agli educatori socio-pedagogici. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

L'art. 6, sul profilo ordinistico, dispone che gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato a livello regionale e, limitativamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.
L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.
Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, stabilite le modalità di funzionamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.

L'art. 7 della p.d.l. 659 è sempre relativa all'albo, là dove prevede che per essere iscritti all'albo è necessario:

   a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;

   b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;

   c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

   d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato italiano.

L'art. 8 della p.d.l. 659 stabilisce che il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti delle sezioni A e B dell'albo dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni:

   a) emana il regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine;

   b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ordine;

   c) predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti nell'albo, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite referendum;

   d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

   e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;

   f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

 g) determina i contributi annuali che devono essere corrisposti dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'Ordine.

La sola p.d.l 596, all'art. 5, stabilisce altresì che gli Ordini territoriali sono riuniti in una Federazione nazionale con sede in Roma, che assume la rappresentanza esponenziale delle professioni educative presso enti e istituzioni nazionali, dell'Unione europea e internazionali.
Alla Federazione nazionale sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo degli Ordini territoriali e delle federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali. La Federazione nazionale emana il codice deontologico, approvato nel rispettivo Consiglio nazionale da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei consigli direttivi.

Sono organi della Federazione nazionale:

   a) il presidente;

   b) il Consiglio nazionale;

   c) il Comitato centrale;

   d) la commissione di albo;

   e) il collegio dei revisori.

Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi di cui all'articolo 4.
Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la composizione e le attribuzioni del presidente, del Consiglio nazionale, del Comitato centrale e della commissione di albo.

Lo statuto della Federazione nazionale di cui al comma 1, approvato dal Consiglio nazionale, definisce:

   a) la costituzione e l'articolazione delle federazioni regionali o interregionali, il loro funzionamento e le modalità della contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali di riferimento;

   b) le attribuzioni di funzioni e le modalità di funzionamento degli organi;

   c) le modalità di articolazione territoriale degli Ordini;

   d) l'organizzazione e la gestione degli uffici, del patrimonio e delle risorse umane e finanziarie.

L'art. 9 della p.d.l. 659 reca una clausola di equipollenza dei titoli, disponendo che all'esame di Stato di cui all'articolo 2 possono partecipare anche i soggetti in possesso di titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno richiesto l'equipollenza con i titoli di studio di cui all'articolo 2, rilasciati da università italiane. Invece all'esame di Stato di cui all'articolo 4 possono partecipare anche i soggetti in possesso del titolo di educatore socio-pedagogico conseguito presso istituzioni riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno richiesto l'equipollenza con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

In sede di prima applicazione, l'art. 10 della p.d.l. 659 stabilisce che il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo.
  Lo stesso commissario, entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della prima sessione di ciascuno degli esami di Stato di cui agli articoli 2 e 4, indìce le elezioni per l'istituzione dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Il commissario provvede, altresì, a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

Sempre in sede di prima applicazione, l'art. 11 della p.d.l. 659 sancisce che l 'iscrizione all'albo, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 7, è consentita su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data della nomina del commissario di cui all'articolo 10:

   a) per la sezione A:

    1) ai professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo o in quiescenza che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 3;

    2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla pedagogia, per l'accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 3, e che hanno superato un pubblico concorso, ovvero che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

    3) ai laureati che da almeno cinque anni svolgono in maniera continuativa attività di collaborazione o di consulenza attinenti alla pedagogia presso enti o istituzioni pubblici o privati;

    4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;

   b) per la sezione B:

    1) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente al ruolo di educatore, per l'accesso al quale è richiesto il diploma di laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), e che hanno superato un pubblico concorso, ovvero che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

    2) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), che da almeno cinque anni svolgono in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti al ruolo di educatore presso enti o istituzioni pubblici o privati.

Anche la p.d.l. 596, all'articolo 6, contiene delle disposizioni transitorie, dal momento che, appunto in via transitoria, il possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici è riconosciuto ai seguenti soggetti:

   a) coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli del Ministero della giustizia nel profilo professionale di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, di cui al contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia del 29 luglio 2010, nonché, nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle vigenti graduatorie, gli idonei di concorsi pubblici per funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, il cui bando sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, che siano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero della giustizia nel profilo di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica;

   b) coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli del Ministero dell'istruzione in qualità di personale educativo dei convitti e degli educandati, nonché, nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle vigenti graduatorie, gli idonei di concorsi pubblici per personale educativo dei convitti e degli educandati il cui bando di concorso sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, che siano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero dell'istruzione in qualità di personale educativo;

   c) coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli degli enti locali in qualità di personale educativo per i servizi educativi dei convitti e degli educandati.

Nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi, gli idonei di concorsi pubblici per personale educativo dei convitti e degli educandati il cui bando sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge possono assumere incarichi a tempo determinato in qualità di personale educativo dei convitti e degli educandati.
I diplomi di laurea in scienze dell'educazione e in pedagogia, a ordinamento quadriennale, costituiscono titoli per l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 4.

In via transitoria, per il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono tenuti all'iscrizione agli albi di cui all'articolo 4 gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti che alla medesima data di entrata in vigore esercitano la professione di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista presso enti pubblici o privati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.


Rispetto del riparto di competenze costituzionali stabilite dal Titolo V

Le disposizioni contenute nelle due p.d.l. sono prevalentemente riconducibili alla materia «professioni» che rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione nell'ambito della competenza legislativa concorrente. Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed ordinamenti didattici, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni unicamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 138 del 2009; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 98 del 2013, n. 300 del 2010, n. 131 del 2010, n. 328 del 2009, n. 57 del 2007, n. 424 del 2006 e n. 153 del 2006).