Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: Le nomine negli enti pubblici - Monitoraggio e controllo - XIX Legislatura - Dicembre 2024
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero: 9
Data: 17/12/2024
Organi della Camera: Assemblea

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

 

LE NOMINE NEGLI ENTI PUBBLICI

 

MONITORAGGIO E CONTROLLO

 

 

 

Numero 9 – Dicembre 2024

Servizio per il Controllo parlamentare

 

A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare

( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it

 

 

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INDICE

 

PREMESSA.. 1

Cariche rinnovate al 15 dicembre 2024. 2

Cariche scadute o in scadenza entro il 30 giugno 2025. 5

SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI. 13

Aero club d’Italia – AeCI. 14

Agenzia italiana per la gioventù – AIG.. 18

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR.. 21

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA.. 24

Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE 28

Agenzia spaziale italiana – ASI. 30

Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park. 33

Automobile club d’Italia – ACI. 36

Autorità di sistema portuale del Mar Ionio. 40

Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. 42

Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale. 44

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. 46

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. 48

Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio. 50

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale. 52

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. 54

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale. 56

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale. 58

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale. 60

Autorità di sistema portuale dello Stretto. 62

Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. 64

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza - AGIA.. 66

Comitato italiano paralimpico – CIP. 68

Comitato olimpico nazionale italiano – CONI. 71

Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare. 73

Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP. 75

Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. 77

Consiglio nazionale delle ricerche – CNR.. 80

Consorzio dell’Adda. 82

Consorzio dell’Oglio. 84

Ente parco nazionale dei Monti Sibillini 86

Ente parco nazionale del Circeo. 88

Ente parco nazionale del Gargano. 90

Ente parco nazionale del Pollino. 92

Ente parco nazionale dell’Alta Murgia. 94

Ente parco nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese. 96

Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. 100

Ente parco nazionale dell’Arcipelago toscano. 102

Ente parco nazionale dell’Asinara. 104

Ente parco nazionale dell’Aspromonte. 106

Ente parco nazionale dell’Isola di Pantelleria. 108

Ente parco nazionale della Sila. 110

Ente parco nazionale delle Cinque Terre. 112

Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi 114

Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. 115

Fondazione centro sperimentale di cinematografia – CSC.. 117

Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. 120

Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. – IEI. 122

Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS. 124

Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM... 129

Istituto nazionale di astrofisica – INAF. 131

Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN.. 134

Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE.. 137

Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRiM... 140

Istituto nazionale di statistica – ISTAT. 143

Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna. 147

Stazione zoologica “Anton Dohrn”. 150

Unione italiana tiro a segno – UITS. 152

Unità grande Pompei 155

 

Appendice. 157

1.    Il controllo parlamentare negli enti pubblici 157

1.1.   La disciplina generale. 157

1.2.   Le leggi speciali 158

1.2.1.Le agenzie. 160

1.2.2.Gli enti parco. 161

1.2.3.Gli enti di ricerca. 162

1.2.4.Le autorità di sistema portuale. 163

2.    La disciplina degli incarichi pubblici 164

2.1. Il regime dell’inconferibilità e dell’incompatibilità. 164

2.2. Effetti dell’inconferibilità e dell’incompatibilità. 166

2.3. La disciplina degli incarichi per i soggetti in quiescenza. 167

 

 

PREMESSA

 

 

Il presente dossier reca la ricognizione delle nomine di componenti degli organismi direttivi di 18 enti pubblici intervenute nel corso del trimestre settembre-novembre 2024, con aggiornamenti fino al 15 dicembre.

Sono altresì indicate le 79 cariche, concernenti 48 enti pubblici, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato e in scadenza entro il 30 giugno 2025.

Il perimetro del monitoraggio è connesso all’ambito di applicazione della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che disciplina il controllo parlamentare sulle nomine effettuate dal Governo, nonché di specifiche disposizioni previste per singoli enti o categorie di enti di carattere derogatorio o integrativo della disciplina generale prevista dalla medesima legge.

Oltre ad una tabella riassuntiva delle nomine effettuate e delle scadenze relative agli enti presi in considerazione in questo numero, il dossier reca, per ciascun ente interessato, apposite schede informative che, oltre a fornire notizie essenziali sulla relativa attività, danno conto dei nominativi dei titolari delle cariche, delle procedure di nomina, dei requisiti previsti dalla normativa vigente, delle date di scadenza o di rinnovo, dell’esito dei pareri eventualmente espressi dalle competenti Commissioni parlamentari o dell’avvenuta comunicazione alle Camere delle nomine governative intervenute.

A partire da questa edizione, le schede informative dei singoli enti pubblici recano altresì i collegamenti ipertestuali ai curriculum vitae dei relativi presidenti pubblicati nei siti istituzionali, nonché quelli all’ultima Relazione della Corte dei conti presentata alle Camere in ordine al controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli enti medesimi.

Le informazioni riportate nel dossier sono tratte dalla banca dati gestita dal Servizio per il Controllo parlamentare che allo stato monitora gli incarichi sussistenti presso 111 enti pubblici.

Si segnala, infine, che in Appendice è riportata la sintesi della disciplina vigente in materia di nomine in enti pubblici.


 

Cariche rinnovate al 15 dicembre 2024

 

Nel periodo di riferimento sono state comunicate alle Camere o comunque perfezionate e rese note 25 nomine, che hanno interessato gli organi di 18 enti pubblici, cui si aggiungono 3 ulteriori nomine relative a 3 distinti enti il cui iter è ancora in corso di perfezionamento alla data di chiusura del presente dossier, come indicato nella seguente tabella.

Ente

Carica

Nome

Decorrenza nomina

Durata

Agenzia italiana per la gioventù

presidente

Federica Celestini Campanari

16 luglio 2024

5 anni

due consiglieri di amministrazione

Luca Colonna e Francesco De Micheli

Ente parco nazionale dell’Arcipelago della Maddalena

commissario straordinario

Rosanna Giudice

24 luglio 2024[1]

6 mesi

Ente parco nazionale dell’Isola di Pantelleria

commissario straordinario

Italo Cucci

31 luglio 2024[2]

6 mesi

Ente parco nazionale del Circeo

commissario straordinario

Emanuela Zappone

6 agosto 2024[3]

6 mesi

Ente parco nazionale dell’Aspromonte

commissario straordinario

Renato Carullo

6 agosto 2024[4]

6 mesi

Consorzio dell’Adda

presidente

Emanuele Mauri

5 settembre 2024

4 anni

Ente parco nazionale del Gargano

commissario straordinario

Pasquale Pazienza

21 settembre 2024

fino al 31 dicembre 2024

Ente parco nazionale dell’Alta Murgia

commissario straordinario

Francesco Tarantini

21 settembre 2024

fino al 31 dicembre 2024

Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale

commissario straordinario

Federica Montaresi

25 settembre 2024

fino al ripristino degli organi di vertice

Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE

commissario straordinario

Francesco Verbaro

25 settembre 2024

fino alla nomina del nuovo presidente

Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS

un componente del consiglio di indirizzo e vigilanza

Alessandra Costante

30 settembre 2024

fino al 1° giugno 2026

Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. – IEI

presidente

Carlo Ossola

14 ottobre 2024

5 anni

Istituto nazionale di statistica – ISTAT

due consiglieri di amministrazione

Maria Rosaria Prisco e Federico Visconti

23 ottobre 2024

4 anni (a decorrere dal 17 luglio 2024)

Ente parco nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese

commissario straordinario

Antonio Tisci

24 ottobre 2024

6 mesi

Ente parco nazionale delle Cinque Terre

presidente

Lorenzo Viviani

31 ottobre 2024

5 anni

Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

presidente

Riccardo Vita Turrini

31 ottobre 2024

4 anni

Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE

presidente e quattro consiglieri di amministrazione

Matteo Zoppas[5] (presidente), Barbara Cimmino, Giuseppe Ferro, Riccardo Garosci e Annalisa Sassi (consiglieri)

25 novembre 2024

4 anni

Istituto nazionale di astrofisica – INAF

un consigliere di amministrazione

Grazia Maria Gloria Umana

29 novembre 2024

4 anni

Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare

presidente

Ezio Mesini

in corso di perfezionamento[6]

3 anni

Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP

presidente

Mario Pepe

in corso di perfezionamento[7]

7 anni

Fondazione centro sperimentale di cinematografia – CSC

presidente

Gabriella Buontempo

in corso di perfezionamento[8]

4 anni

 

Cariche scadute o in scadenza entro il 30 giugno 2025

 

Nella seguente tabella sono indicate le 79 cariche in 48 enti pubblici, agenzie e autorità amministrative indipendenti scadute e non ancora rinnovate, nonché quelle in scadenza entro il 30 giugno 2025.

Ente

Carica

Titolari uscenti

Data scadenza

Durata

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR

due componenti del consiglio direttivo

vacanti

20 luglio 2020

6 anni

un componente del consiglio direttivo

Menico Rizzi (dimissionario)

15 aprile 2024

Ente parco nazionale del Pollino

presidente

Domenico Pappaterra

15 dicembre 2022

5 anni

Unità grande Pompei

vicedirettore generale

Giovanni Capasso

31 dicembre 2023

non specificata

direttore generale

Giovanni Capasso

31 dicembre 2024

Agenzia spaziale italiana – ASI

un consigliere

Giuseppe Basini (dimissionario)

22 luglio 2024

4 anni

Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS

un componente del consiglio di indirizzo e vigilanza

Claudia Trovato (deceduta)

2 agosto 2024

fino al 1° giugno 2026

Ente parco nazionale dell’Asinara

presidente

Giovanni Maria Cubeddu (commissario straordinario)

8 agosto 2024

5 anni

Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna

presidente

Elisabetta Anna Castelli (commissario straordinario)

16 agosto 2024

5 anni

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA

presidente e quattro consiglieri di amministrazione

Gilberto Dialuce (presidente), Giovanni Giuliano, Tullio Berlenghi, Caterina Petrillo e Raffaele Bifulco (consiglieri)

21 settembre 2024

4 anni

Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

presidente

Luca Santini

8 ottobre 2024

5 anni

Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi

presidente

Ennio Vigne

2 dicembre 2024

5 anni

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale

presidente

Pino Musolino

16 dicembre 2024

4 anni

Aero club d’Italia - AeCI

presidente

Giuseppe Leoni

31 dicembre 2024

4 anni

Automobile club d’Italia – ACI

presidente

Angelo Sticchi Damiani

31 dicembre 2024

4 anni

Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

presidente e due componenti

ente di nuova istituzione

31 dicembre 2024

4 anni

Comitato italiano paralimpico – CIP

presidente

Luca Pancalli

31 dicembre 2024

4 anni

Comitato olimpico nazionale italiano – CONI

presidente

Giovanni Malagò

31 dicembre 2024

4 anni

Ente parco nazionale del Gargano

presidente

Pasquale Pazienza (commissario straordinario)

31 dicembre 2024

5 anni

Ente parco nazionale dell’Alta Murgia

presidente

Francesco Tarantini (commissario straordinario)

31 dicembre 2024

5 anni

Unione italiana tiro a segno – UITS

presidente, vicepresidente e undici componenti del consiglio direttivo

Costantino Vespasiano (presidente), Marco Billi (vicepresidente), Alfredo Marconi, Engelbert Zelger, Fabio Sacchetti, Roberto Brogli, Martina Pica, Barbara Creatini, Davide Brutto, Patrizia Cabras, Tiziana Ferrando, Sara Barbieri e Luigi Giardinieri (consiglieri)

31 dicembre 2024

4 anni

Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM

un consigliere di amministrazione

Susanna Terracini

1° gennaio 2025

4 anni

Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN

un componente del consiglio direttivo

Piergiorgio Picozza

1° gennaio 2025

4 anni

Stazione zoologica “Anton Dohrn”

un consigliere di amministrazione

Simonetta Fraschetti

1° gennaio 2025

4 anni

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale

presidente

Daniele Rossi

13 gennaio 2025

4 anni

Autorità di sistema portuale del Mar Ionio

presidente

Sergio Prete

14 gennaio 2025

4 anni

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – AGIA

presidente

Carla Garlatti

14 gennaio 2025

4 anni

Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena

presidente

Rosanna Giudice (commissario straordinario)

24 gennaio 2025

5 anni

Ente parco nazionale dell’Isola di Pantelleria

presidente

Italo Cucci (commissario straordinario)

31 gennaio 2025

5 anni

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale

presidente

Andrea Annunziata

2 febbraio 2025

4 anni

Ente parco nazionale della Sila

presidente

Francesco Curcio

4 febbraio 2025

5 anni

Ente parco nazionale del Circeo

presidente

Emanuela Zappone (commissario straordinario)

6 febbraio 2025

5 anni

Ente parco nazionale dell’Aspromonte

presidente

Renato Carullo (commissario straordinario)

6 febbraio 2024

5 anni

Consiglio nazionale delle ricerche – CNR

tre consiglieri di amministrazione

Nicoletta Amodio, Elisabetta Cerbai e Lucio D’Alessandro

10 febbraio 2025

4 anni

presidente

Maria Chiara Carrozza

12 aprile 2025

Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park

presidente

Caterina Petrillo

19 febbraio 2025

4 anni

un consigliere di amministrazione

Alberto Aloisio

1° gennaio 2025

Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRiM

presidente

Diederik Sybolt Wiersma

19 febbraio 2025

4 anni

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale

presidente

Luciano Guerrieri

14 marzo 2025

4 anni

Ente parco nazionale dei Monti Sibillini

presidente

Andrea Spaterna

21 aprile 2025

4 anni

Ente parco nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese

presidente

Antonio Tisci (commissario straordinario)

24 aprile 2025

5 anni

Ente parco nazionale dell’Arcipelago toscano

presidente

Giampiero Sammuri

14 maggio 2025

5 anni

Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale

presidente

Fulvio Lino Di Blasio

28 maggio 2025

4 anni

Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio

presidente

Andrea Agostinelli

18 giugno 2025

4 anni

Consorzio dell’Oglio

presidente

Claudio Gandolfi

25 giugno 2025

4 anni

Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale

presidente

Massimo Seno (commissario straordinario)

fino al ripristino degli organi di vertice

4 anni

Alberto Maria Benedetti (commissario straordinario aggiunto)

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale

presidente

Vincenzo Leone (commissario straordinario)

fino al ripristino degli organi di vertice

4 anni

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale

presidente

Vincenzo Alberto Torbianelli (commissario straordinario)

fino al ripristino degli organi di vertice

4 anni

Autorità di sistema portuale dello Stretto

presidente

Antonio Ranieri (commissario straordinario)

fino al ripristino degli organi di vertice

4 anni

Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale

presidente

Federica Montaresi (commissario straordinario)

fino al ripristino degli organi di vertice

4 anni

Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE

presidente

Francesco Verbaro (commissario straordinario)

fino alla nomina del presidente

4 anni

Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

presidente e sei consiglieri di amministrazione

ente di nuova istituzione

-

7 anni

 

Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle schede informative di seguito riportate.

 

SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI

 

Aero club dItalia – AeCI

Natura e funzioni dell’ente

L’Aero Club d’Italia, costituito nel 1911 come “Società aeronautica italiana” ed eretto in ente morale con RD 23 luglio 1926, n. 1452, è stato successivamente riconosciuto, con legge 29 maggio 1954, n. 340, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico avente la finalità di “promuovere, disciplinare ed inquadrare le varie attività che, nel campo aeronautico turistico-sportivo, persone, associazioni, società, istituti ed enti privati svolgono nel territorio italiano”. In particolare, l’AeCI è un ente pubblico non economico a base associativa, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze, nonché al potere di controllo del CONI di cui costituisce organismo di Federazione degli sport aeronautici ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e della relativa normativa di attuazione. L’AeCI è inserito nella categoria V, tabella A, “enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero”, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

In base al proprio statuto, ha lo scopo di promuovere e disciplinare tutte le attività tese allo sviluppo dell’aviazione nei suoi aspetti culturali, didattici, turistici, sportivi, promozionali, di utilità sociale e civile, nonché delle attività collegate. L’Ente riunisce in organismo federativo nazionale associazioni ed enti italiani che si interessano alle attività predette; può, altresì, istituire sedi operative nel territorio nazionale e delegazioni e rappresentanze all’estero.

L’AeCI, in quanto esercita attività sportiva, è l’unica Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per gli sport aeronautici ai sensi dell’art. 27 del DPR 28 marzo 1986, n. 157, nonché del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e l’unico Ente nazionale che rappresenta l’Italia presso la Federazione Aeronautica Internazionale (FAI).

Al riguardo, si segnala che malgrado l’articolo 15, comma 2, del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, preveda che le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, per effetto dell’articolo 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l’AeCI ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Presidente

Giuseppe Leoni

Il 31 dicembre 2024 scadrà il mandato di Giuseppe Leoni (CV), nominato presidente dell’Aero Club d’Italia con DPCM del 16 maggio 2022 per il quadriennio olimpico 2021-2024[9].

Si ricorda che sulla proposta di nomina di Leoni il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri aveva richiesto il parere parlamentare con lettera dell’11 marzo 2022. Su tale proposta l’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della Camera si sono espresse in senso favorevole, previa audizione del candidato, nelle sedute, rispettivamente, del 20 e del 21 aprile 2022.

Si rammenta altresì che con delibera n. 5/2017, adottata dall’assemblea dell’Ente, Leoni, avendo riportato la maggioranza dei voti, era stato designato quale presidente per il quadriennio 2017-2021, ai fini della successiva nomina. Tuttavia, con DPCM 2 gennaio 2018 è stato decretato il commissariamento dell’AeCI, a causa dell’asserito superamento dei tre mandati consecutivi di Leoni e la nomina di Pierluigi Matera quale commissario straordinario; il TAR Lazio, con sentenza n. 72/2019, ha però sancito l’annullamento del suddetto decreto, in quanto i periodi durante i quali Leoni è stato commissario straordinario dell’AeCI non potevano essere considerati mandati presidenziali. Dopo un ulteriore commissariamento dell’Ente e la prosecuzione del contenzioso amministrativo, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8693/2019, non essendo state ravvisate motivazioni ostative, è stato dato seguito, per il periodo residuo, alla citata delibera assembleare n. 5/2017, con cui Leoni era stato designato ai fini della successiva nomina di presidente dell’Ente, disposta poi con DPCM 11 giugno 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze, fino alla scadenza originaria del 2021.

Si rammenta infine che, in precedenza, Leoni: era stato nominato commissario straordinario dell’Ente nei periodi tra il 1° novembre 2002 e il 1° novembre 2004; in seguito ha svolto il mandato di presidente per il quadriennio 2005-2009; era stato poi nuovamente nominato commissario straordinario con DPCM 17 dicembre 2010 per un periodo di sei mesi; detto incarico era stato successivamente confermato con decreti del 18 luglio 2011, del 16 gennaio 2012 e del 16 aprile 2012 e, da ultimo, fino al 15 agosto 2013 ai sensi dall’art. 7, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Leoni aveva poi assunto nuovamente la carica di presidente dell’AeCI con DPCM 27 settembre 2013 per il quadriennio 2013-2017.

Scadenza

31 dicembre 2024

Controllo parlamentare

Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

Procedura di nomina

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze, previa designazione dell’assemblea dell’AeCI.

Ai sensi dell’articolo 26 dello statuto, il presidente dura in carica 4 anni e può essere nominato consecutivamente per non più di tre mandati.

Si rammenta che l’AeCi ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e in quanto ente pubblico ad esso risulta applicabile la disciplina sul limite dei mandati consecutivi di cui all’articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ai sensi della quale la conferma nella carica di presidente non può essere effettuata per più di due volte.

Si fa altresì presente, come accennato, che l’AeCI, esercitando attività sportiva, è anche l’unica Federazione del CONI per gli sport aeronautici e l’unico Ente nazionale che rappresenta l’Italia presso la Federazione Aeronautica Internazionale (FAI). A tale ultimo riguardo si segnala che il citato art. 7, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, aveva disposto che l’allora commissario straordinario dell’AeCI (lo stesso Leone) adeguasse lo statuto dell’Ente ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, nonché ai principi desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo. Il nuovo statuto dell’Aero Club è stato adottato da Leoni, in qualità di commissario straordinario, con delibera n. 582 del 5 settembre 2012, ed è poi stato definitivamente approvato con DPR 18 marzo 2013, n. 53.

La natura giuridica di ente pubblico dell’AeCI convive pertanto con la sua collocazione nell’ambito delle federazioni sportive nazionali; a tale ultimo proposito si richiamano le recenti innovazioni della disciplina in materia di funzionamento degli organismi sportivi introdotte dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, che ha novellato le disposizioni relative agli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 (per approfondimenti su tale disciplina si rinvia al dossier del Servizio Studi, pag. 7 e seguenti).

Per completezza, si segnala, infine, la sentenza del TAR Lazio n. 15449 del 30 luglio 2024[10], che decidendo in merito ad un ricorso formulato dallo stesso Leoni[11], oltre a rilevare che “la natura pubblica ex lege dell’Aeroclub convive con un regime giuridico multiforme proprio delle federazioni sportive”, ha affermato, incidentalmente, che “l’obbligo di procedere alla modifica dello statuto per conformarlo alle prescrizioni di cui al già citato articolo 16” del decreto legislativo n. 242 del 1999, “grava su tutte le federazioni, indipendentemente dalla loro qualificazione formale”.

Requisiti

Il Presidente dell’Aero Club d’Italia è scelto dall’assemblea tra soggetti titolari di tessera FAI in corso di validità e che lo siano stati per almeno due anni nell’ultimo decennio.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’Aero Club d’Italia per l’esercizio 2023, di cui determinazione del 18 giugno 2024, n. 97, si veda il Doc. XV, n. 275.

 

Agenzia italiana per la gioventù AIG

Natura e funzioni dell’ente

L’Agenzia italiana per la gioventù è stata istituita dall’articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, quale ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile. Il nuovo ente sostituisce la previgente Agenzia nazionale per i giovani, di cui il citato decreto-legge dispone la contestuale soppressione.

La nuova Agenzia subentra nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi della precedente Agenzia e ad essa sono trasferite anche le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale. Resta ferma l’attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – o all’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili – delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili.

Le funzioni di indirizzo e vigilanza sulla nuova Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. L’Agenzia è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa.

Le funzioni della nuova Agenzia fanno riferimento agli obiettivi individuati dai programmi dell’Unione europea nonché ai seguenti atti dell’Unione: la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1719/2006/CE, del 15 novembre 2006 (che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013); il regolamento 2021/817/UE, del 20 maggio 2021 (che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport); il regolamento 2021/888/UE, del 20 maggio 2021 (che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà»).

L’Agenzia, con particolare riferimento ai settori della gioventù e dello sport, promuove la cittadinanza europea, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei giovani alla vita sociale e democratica della Nazione; sostiene l’acquisizione di competenze trasversali, la ricerca, la formazione e i processi educativi; incoraggia i valori della solidarietà, della tolleranza e della coesione sociale; promuove la cooperazione europea e internazionale in materia di politiche per la gioventù, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Per approfondimenti in ordine alla nuova Agenzia si rinvia alla scheda di lettura del citato articolo 55 predisposta dal Servizio Studi.

Cariche rinnovate e soggetti nominati

 

Presidente

Federica Celestini Campanari

 

Due consiglieri di amministrazione

Luca Colonna e Francesco De Micheli

Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 16 luglio 2024 è stato nominato per un quinquennio il consiglio di amministrazione dell’Agenzia, che risulta composto da Federica Celestini Campanari (CV), con funzioni di presidente, nonché da Luca Colonna e Francesco De Micheli. Tale decreto non è stato comunicato alle Camere.

Si ricorda che sulla nomina del presidente Celestini Campanari, già commissario straordinario dell’ente in virtù del DM 16 marzo 2023, il Ministro, con lettera del 14 giugno 2024, aveva richiesto il parere parlamentare. Su tale richiesta le Commissioni 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e XII (Affari sociali) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 2 e del 9 luglio 2024. Si segnala che la 10ª Commissione del Senato ha proceduto all’audizione della candidata.

Lo statuto della nuova Agenzia era stato approvato in via definitiva, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 65 del 16 gennaio 2024; alla sua adozione si è provveduto con DPR del 24 gennaio 2024.

Lo statuto stabilisce che il consiglio di amministrazione dell’Agenzia, definito come organo di vertice politico-amministrativo, sia formato da tre membri: il presidente e altri due componenti, nominati con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, per un mandato quinquennale rinnovabile una sola volta. Qualora nel corso del quinquennio vengano a mancare uno o più consiglieri, si provvede alla sostituzione con le medesime modalità sopra indicate. I consiglieri sostituiti decadono con la scadenza del quinquennio di durata del mandato del consiglio di amministrazione.

Con riferimento alla figura del vicepresidente, lo statuto dispone che il consiglio di amministrazione possa nominarne uno deputato a sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento.

Fino all’insediamento del consiglio di amministrazione, si prevedeva che la gestione corrente fosse assicurata da un commissario straordinario, nominato con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.

Nomina

16 luglio 2024

Controllo parlamentare

Parere parlamentare per il presidente, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

Comunicazione alle Camere per i membri del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

Procedura di nomina

L’articolo 55, comma 4, del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 prevede che alla nomina del consiglio di amministrazione della nuova Agenzia provveda l’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, attualmente il Ministro per lo sport e i giovani.

Requisiti

Il presidente dell’Agenzia è scelto tra soggetti con comprovata esperienza in materia di politiche giovanili. Non sono previsti specifici requisiti per i restanti membri del consiglio di amministrazione.

 

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR

Natura e funzioni dell’ente

L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca.

Sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare, indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l’efficienza e l’efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull’assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell’ambito della realizzazione degli spazi europei dell’istruzione superiore e della ricerca.

L’Agenzia è stata istituita dai commi 138, 139 e 140 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, che demanda ad un regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la struttura e il funzionamento dell’Agenzia e i requisiti e le modalità di selezione dei componenti dell’organo direttivo. In virtù di tale disposizione è stato emanato il DPR 1 febbraio 2010, n. 76, recante il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR.

Cariche da nominare e titolari uscenti

Presidente Antonio Felice Uricchio

Tre membri del consiglio direttivo Menico Rizzi, oltre a due vacanti

Con DM 1° agosto 2023, il Ministro dell’università e della ricerca ha costituito il comitato di selezione per la nomina dei componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia. Il 29 febbraio 2024 tale comitato ha pubblicato l’avviso per la selezione dei candidati da inserire nell’elenco da compilare ai fini della nomina; le candidature potevano essere presentate fino al 30 aprile 2024. Alla data di aggiornamento del presente dossier, l’esame delle candidature da parte del comitato di selezione risulta in corso di svolgimento.

Si ricorda che il 20 luglio 2020 erano scaduti i mandati di due componenti del Consiglio direttivo dell’Agenzia, Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti, che erano stati nominati per quattro anni con il DPR 20 luglio 2016.

Il 19 giugno 2025 scadrà il mandato del presidente Antonio Felice Uricchio (CV), che è stato nominato per un quadriennio componente del consiglio direttivo con DPR del 3 maggio 2019 e poi è stato eletto presidente il 20 dicembre 2019, con decorrenza dal 7 gennaio 2020 e fino alla scadenza del mandato (l’articolo 7, comma 1, del citato DPR n. 76 del 2010 stabilisce che il presidente sia eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto).

Con DPR del 21 aprile 2020 Alessandra Celletti, Marilena Maniaci, Menico Rizzi (che poi si è dimesso il 15 aprile 2024) e Massimo Tronci sono stati nominati componenti del consiglio direttivo.

Poiché l’articolo 8, comma 1, del DPR n. 76 del 2010 fissa a 7 il numero dei componenti del consiglio direttivo, risultano vacanti le posizioni di tre membri.

Si rammenta altresì che successivamente la durata del mandato dei consiglieri è stata elevata da quattro a sei anni dall’articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. Tale disposizione si applica anche ai membri del consiglio in carica alla data di entrata in vigore della medesima.

L’8 aprile 2020 la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 15 aprile 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulle suddette proposte di nomina. Tali richieste erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 9 marzo 2020.

Scadenza

20 luglio 2020 (per due componenti)

15 aprile 2024 (per il componente dimessosi)

19 giugno 2025 (per il presidente)

Controllo parlamentare

Parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del citato DPR n. 76 del 2010 e dell’articolo 2, comma 140, del citato decreto-legge n. 262 del 2006.

Procedura di nomina

DPR, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per tre anni.

In particolare, ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro.

Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell’OCSE e dai Presidenti dell’Accademia dei Lincei, dell’European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all’estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Se il presidente o un componente del consiglio direttivo cessa dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro propone il nuovo componente con le predette modalità, fino all’esaurimento del citato elenco.

Il presidente nomina, tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente.

Requisiti

L’articolo 8 del DPR n. 76 del 2010 stabilisce che i componenti del consiglio sono sette, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari. Nel consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. L’incarico di componente il consiglio direttivo è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate. I componenti dell’organo possono svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività, a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d’autore. I risultati delle predette attività di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell’Agenzia. I dipendenti di università italiane, di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e non possono essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, né far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.

Con riferimento alla rinnovabilità dei mandati, si rammenta quanto disposto in via generale dall’articolo 23, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a norma del quale il presidente e i componenti delle Autorità amministrative indipendenti di cui all’elenco (ISTAT) previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – tra le quali è annoverata l’Agenzia in oggetto – “non possono essere confermati alla cessazione dalla carica”.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’ANVUR per l’esercizio 2022, di cui determinazione del 12 settembre 2024, n. 119, si veda il Doc. XV, n. 293.

 

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, lenergia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA

Natura e funzioni dell’ente

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99, e del proprio statuto, è un ente di diritto pubblico nazionale finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. L’Ente assolve altresì alle funzioni di agenzia per l’efficienza energetica, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

L’ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotata di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

Nell’esercizio delle descritte funzioni, l’ENEA è attualmente sottoposta alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica a seguito della mutata ripartizione delle competenze in materia energetica operata dal decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22.

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

 

Presidente

Gilberto Dialuce

 

Consiglieri di amministrazione

Giovanni Giuliano, Raffaele Bifulco, Caterina Petrillo e Tullio Berlenghi

Il 21 settembre 2024 è scaduto il mandato di Gilberto Dialuce (CV), nominato presidente dell’Agenzia con decreto del Ministro della transizione ecologica del 7 settembre 2022 fino alla data scadenza del consiglio di amministrazione in carica, prevista appunto il 21 settembre 2024[12]. Il successivo 5 novembre è scaduto anche il termine di prorogatio.

Sulla proposta di nomina il Ministro della transizione ecologica aveva richiesto il parere parlamentare con lettera del 22 luglio 2022. Su tale proposta la 10ª Commissione (Industria) del Senato e la X Commissione (Attività produttive) della Camera hanno espresso parere favorevole nelle sedute, rispettivamente, del 2 e del 3 agosto 2022.

Si ricorda che Dialuce aveva già ricoperto l’incarico di presidente dell’ENEA a seguito della nomina conferitagli con decreto del Ministro della transizione ecologica del 27 luglio 2021 per la durata di un anno. Sulla relativa proposta di nomina il Ministro aveva chiesto il parere parlamentare con lettera del 22 giugno 2021, nella quale si precisava che la nomina si rendeva necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate dal precedente presidente, Federico Testa, nominato presidente dell’ENEA per la durata di quattro anni, dopo aver svolto un precedente mandato e avere ricoperto l’incarico di commissario straordinario dell’Ente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 21 settembre 2020[13]. Sulla proposta di nomina di Dialuce la 10ª Commissione (Industria) del Senato e la X Commissione (Attività produttive) della Camera avevano espresso parere favorevole nelle sedute, rispettivamente, del 6 e 14 luglio 2021.

Il decreto ministeriale del 27 luglio 2021 limitava ad un anno la durata dell’incarico conferito a Dialuce richiamando quanto disposto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che consente alle pubbliche amministrazioni di conferire ai soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi solo a titolo gratuito e per la durata massima di un anno (nel caso di Dialuce fino al 27 luglio 2022). In premessa il decreto rilevava altresì che tale previsione si applicava al presidente dell’ENEA in virtù di quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3, dello statuto dell’Ente che, in conformità alla formulazione allora vigente dell’articolo 37, comma 5, della legge n. 99 del 2009, attribuiva al presidente dell’Ente anche poteri di direzione e gestione.

Tale assetto è stato modificato dall’articolo 24 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che ha previsto l’attribuzione dei poteri di direzione e gestione in capo alla figura del direttore generale, modificando, altresì, la previsione di cui all’articolo 37, comma 5, della legge n. 99 del 2009 nella parte relativa ai poteri del presidente dell’Agenzia, al quale ora spetta la legale rappresentanza dell’ENEA.

Il decreto di nomina di Dialuce del 7 settembre 2022 fa presente che, in attuazione delle previsioni di cui al citato articolo 24, l’ENEA ha revisionato il proprio statuto prevedendo, all’articolo 9, il conferimento di poteri di direzione e gestione in capo al direttore generale e modificando l’articolo 5, relativo alle funzioni del presidente. Tali modifiche alla governance di ENEA e la conseguente revisione dello statuto, hanno determinato, ad avviso del Governo, il venir meno del limite temporale annuale previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, essendo il presidente dell’ENEA privato di compiti dirigenziali o direttivi, posti in capo al direttore generale.

Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione – scaduto come accennato il 21 settembre 2024 - si rammenta che l’articolo 17-decies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ha modificato il comma 6 dell’articolo 37 della legge n. 99 del 2009, portando da tre a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’ENEA. Il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto del 13 gennaio 2022 ha provveduto a integrare la composizione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia con la nomina di Raffaele Bifulco e Caterina Petrillo. I nuovi componenti rimarranno in carica fino alla scadenza del consiglio già in carica. Tali nomine non risultano comunicate alle Camere.

Il consiglio di amministrazione dell’ENEA, nella composizione antecedente alla modifica apportata dal decreto-legge n. 80 del 2021 (presidente e due consiglieri), era stato nominato con il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 21 settembre 2020. Con tale decreto, oltre al presidente Federico Testa, Tullio Berlenghi e Giovanni Giuliano erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, per la durata di un quadriennio, ossia fino al 21 settembre 2024. Il decreto di nomina precisava che il presidente Testa e il consigliere Berlenghi erano stati nominati, rispettivamente, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico e di quello dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Giovanni Giuliano era stato invece designato, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dello statuto dell’ENEA, quale componente elettivo del consiglio di amministrazione dell’Ente, scelto tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l’Agenzia.

Sulla proposta di nomina di Federico Testa a presidente dell’Agenzia il Ministro dello sviluppo economico aveva richiesto il parere parlamentare con lettera del 22 luglio 2020. Su tale proposta la X Commissione (Attività produttive) della Camera e la 10ª Commissione (Industria) del Senato avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 5 agosto 2020.

Le nomine di Testa, Berlenghi e Giuliano erano state comunicate con lettera del Ministro dello sviluppo economico del 20 novembre 2020.

Scadenza

21 settembre 2024 (presidente e consiglio di amministrazione)

Controllo parlamentare

Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

Comunicazione alle Camere per i componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (presidente e consiglio di amministrazione).

Ai sensi dell’articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il consiglio di amministrazione dell’ENEA, formato da cinque componenti, incluso il presidente, è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, per quattro anni, rinnovabili una sola volta. Si segnala che tale nomina, prevista dal citato articolo 37 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è ora demandata solo a quest’ultimo a seguito dell’attribuzione al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica delle funzioni di cui all’articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, operata dal decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22.

Si ricorda nuovamente che il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di ENEA è stato elevato da tre a cinque a seguito della modifica apportata al comma 6 dell’articolo 37 della legge n. 99 del 2009 dall’articolo 17-decies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. La diposizione è in vigore dall’8 agosto 2021.

L’articolo 6 dello statuto dell’ENEA, che ha recepito la richiamata integrazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, stabilisce che uno dei quattro consiglieri sia scelto/a tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l’Ente, dagli stessi ricercatori e tecnologi su base elettiva attraverso una procedura disciplinata, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, da una commissione nominata dal presidente dell’ENEA. Il presidente avvia le azioni dirette alla individuazione del componente elettivo almeno sei mesi prima della scadenza naturale del suo mandato. L’esito di tale procedura elettiva, che risulta espletata, è stato comunicato al Ministero vigilante ai fini dell’adozione del decreto di nomina.

Requisiti

I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell’ENEA.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’ENEA per l’esercizio 2022, di cui determinazione del 9 luglio 2024, n.111, si veda il Doc. XV, n. 284.

 

Agenzia per la promozione allestero e linternazionalizzazione
delle imprese italiane –
ICE

Natura e funzioni dell’ente

L’Agenzia, istituita dall’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è subentrata al soppresso Istituto per il commercio estero-ICE. È l’organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle imprese italiane sui mercati esteri. Agisce, inoltre, quale soggetto incaricato di promuovere l’attrazione degli investimenti esteri in Italia. Con una rete di uffici all’estero, svolge attività di informazione, assistenza, consulenza, promozione e formazione alle piccole e medie imprese italiane. Inoltre, agisce per affermare le eccellenze del made in Italy nel mondo.

L’Agenzia, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 18, del citato decreto-legge n. 98 del 2011.

Cariche rinnovate

e soggetti nominati

 

Presidente

Matteo Zoppas

 

Consiglieri d’amministrazione

Barbara Cimmino, Giuseppe Ferro, Riccardo Garosci e Annalisa Sassi

Con DPR del 26 novembre 2024 sono stati nominati per un quadriennio componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia Barbara Cimmino, Giuseppe Ferro, Riccardo Garosci, Annalisa Sassi (su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e Matteo Zoppas (su designazione del Ministro delle imprese e del made in Italy). Tale nomina è stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 25 novembre 2024.

Il nuovo consiglio di amministrazione, nella seduta del 2 dicembre 2024, ha deliberato la nomina di Matteo Zoppas quale presidente dell’Ente.

Si ricorda che il 7 ottobre 2024 era scaduto il precedente mandato del presidente dell’Agenzia Matteo Zoppas (CV), nominato consigliere d’amministrazione con DPR del 12 dicembre 2022. Zoppas era stato nominato in sostituzione di Carlo Maria Ferro, il cui mandato era scaduto il 29 novembre 2022. La nomina a presidente dal consiglio dell’Ente è intervenuta il successivo 16 febbraio 2023.

Sempre il 7 ottobre 2024 era scaduto anche il mandato degli altri consiglieri di amministrazione: Barbara Beltrame Giacomello, Giuseppina (detta Josè) Rallo, Daniele Vaccarino e Ivano Vacondio, nominati per un quadriennio con DPR dell’8 ottobre 2020.

La nomina di Zoppas era stata comunicata con lettera del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 25 gennaio 2023, con la quale il Ministro aveva reso noto anche le nomine effettuate con il citato DPR dell’8 ottobre 2020.

Scadenza

7 ottobre 2024

Controllo parlamentare

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

Procedura di nomina

Secondo quanto previsto dall’articolo 6 dello statuto dell’Agenzia, il consiglio di amministrazione è costituito, nel rispetto del principio di parità tra donne e uomini, da cinque componenti nominati con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy designa un componente.

Il consiglio dura in carica quattro anni e i componenti possono essere confermati una sola volta. In caso di sostituzione di un componente, il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del consiglio.

Ai sensi dell’articolo 5 del medesimo statuto, il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione al proprio interno. In virtù di tale disposizione la proposta di nomina del presidente non è soggetta alla richiesta di parere parlamentare ai sensi della legge n. 14 del 1978.

Requisiti

I membri del consiglio di amministrazione, la cui carica è incompatibile con incarichi politici elettivi, sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore e sono soggetti alla disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’Agenzia ICE per l’esercizio 2022, di cui determinazione del 17 ottobre 2024, n. 137, si veda il Doc. XV, n. 304.

 

Agenzia spaziale italiana – ASI

Natura e funzioni dell’ente

L’Agenzia, istituita nel 1988, è l’ente pubblico nazionale, assimilato agli enti di ricerca, avente il compito di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, con esclusione della ricerca aeronautica, e lo sviluppo di servizi innovativi, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali.

L’ente, indirizzato e supportato dal “Comitato Interministeriale per le Politiche relative allo Spazio e all’Aerospazio” (COMINT), svolge le proprie attività istituzionali in conformità con gli indirizzi del Governo, sulla base dei quali predispone il Documento strategico di politica spaziale nazionale (DSPSN) ed il Documento di visione strategica per lo spazio (DVSS).

Il COMINT è stato istituito ai sensi dell’articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 7, che, modificando il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 (“Riordino dell’Agenzia Spaziale Italiana”), ristruttura organizzazione e compiti dell’ASI.

L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile ed è dotata di un ordinamento autonomo in conformità al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. Da ultimo, l’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 ha provveduto ad un ulteriore riordino dell’Ente, in particolare trasferendo i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza, attribuiti all’allora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o al Sottosegretario di Stato delegato, che attualmente – ai sensi del DPCM 21 novembre 2022 è il Ministro delle imprese e del made in Italy.

In ottemperanza a quanto previsto dal citato decreto-legge l’Agenzia ha adeguato lo statuto ed i regolamenti alle nuove disposizioni.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Un consigliere di amministrazione Giuseppe Basini

Si segnala che in data 22 luglio 2024 il consigliere di amministrazione Giuseppe Basini ha rassegnato le sue dimissioni.

In precedenza, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy dell’8 giugno 2023, era stato nominato presidente dell’Agenzia Teodoro Valente, su designazione del Ministro medesimo, per un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del consiglio, che è avvenuto il 14 giugno 2023[14].

Con altro decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy dell’8 giugno 2023 era stato altresì nominato il consiglio d’amministrazione, che risulta composto da Elda Turco Bulgherini, con funzioni di vicepresidente, e Giuseppe Basini (designati dal medesimo Ministro), Marica Branchesi (designata dal Ministro dell’università e della ricerca), Stefano Gualandris (designato dal Ministro dell’economia e delle finanze), Marco Lisi (designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e Luisa Riccardi (designata dal Ministro della difesa), per un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del consiglio medesimo, che – come si è detto – è avvenuto il 14 giugno 2023.

Tali nomine sono state comunicate con lettera del Ministro del 3 agosto 2023.

Si ricorda che il 3 maggio 2023 era scaduto il mandato di Giorgio Saccoccia quale Presidente dell’ASI, nonché i mandati di Maurizio Cheli, Duilio Farina, Fabrizio Giulianini, Luisa Riccardi, Elda Turco Bulgherini e Giuseppe Basini quali componenti del consiglio di amministrazione.

Scadenza

22 luglio 2024

Controllo parlamentare

Comunicazione alle Camere per i componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.[15].

Procedura di nomina

Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 128 del 2003 e dell’articolo 30 del decreto-legge n. 36 del 2022, il Presidente dell’Agenzia è nominato con DPCM e individuato d’intesa con il Ministro delegato, con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, che ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca prevedono la nomina di un apposito comitato di selezione – composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione – chiamato a proporre cinque nominativi per la carica di presidente.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. In caso di assenza o impedimento è sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione, nominato con DPCM o con decreto del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, e da altri sei componenti. Il citato decreto-legge ha altresì confermato la permanenza in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato dei membri del consiglio di Amministrazione allora in carica.

Requisiti

Il presidente è scelto tra persone di riconosciuta onorabilità e di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3 dello Statuto dell’ente, il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi del DPR 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.

I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell’industria spaziale e aerospaziale, dei quali: uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato; uno dal Ministro dell’università e della ricerca; uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro delle imprese e del made in Italy e uno dal Ministro dell’economia e delle finanze. La composizione del consiglio è definita altresì favorendo la presenza di entrambi i sessi. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’ASI per l’esercizio 2022, di cui determinazione del 22 ottobre 2024, n. 140, si veda il Doc. XV, n. 308.

 

Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park

Natura e funzioni dell’ente

L’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park è un ente pubblico nazionale di ricerca istituito dall’articolo 12 del DPR 6 marzo 1978, n. 102 e vigilato dal Ministero dell’università e della ricerca. Ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, normativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in attuazione dell’articolo 33 della Costituzione e dei princìpi della Carta europea dei ricercatori, nei limiti previsti dalla legislazione vigente. Ha il compito, ai sensi dell’articolo 2 del proprio statuto, di favorire e promuovere l’innovazione e lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, trasferendone i risultati al mercato. Inoltre, deve supportare la creazione di nuove imprese innovative, tenendo conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante.

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

 

Presidente

Caterina Petrillo

 

Un consigliere di amministrazione

Alberto Aloisio

Il 1° gennaio e il 19 febbraio 2025 scadranno, rispettivamente, i mandati del consigliere di amministrazione di designazione ministeriale – Alberto Aloisio, nominato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 23 dicembre 2020 per un quadriennio a decorrere dal 1° gennaio 2021 – e della presidente Caterina Petrillo (CV), nominata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 19 febbraio 2021, per un quadriennio. Tali nomine erano state comunicate con lettera del Ministero del 12 aprile 2021. Si segnala che il 9 dicembre 2020 era stato pubblicato sul sito del Ministero vigilante un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM.

Si ricorda che con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 21 maggio 2024 Massimiliano Ciarrocchi era stato nominato consigliere di amministrazione su designazione della comunità scientifica ed economica di riferimento. Tale nomina – di cui il Ministero ha dato comunicazione alla Camera con lettera del 28 maggio 2024 – è avvenuta previa designazione da parte dell’assemblea dell’Ente medesimo avvenuta all’unanimità in data 11 aprile 2024 e in sostituzione della vicepresidente Sabrina Strolego, che era stata nominata consigliera per quadriennio con DM 17 aprile 2020.

Scadenza

1° gennaio 2025 per il consigliere di amministrazione

19 febbraio 2025 per il presidente

Controllo parlamentare

Comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro dell’università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro, per il presidente e un consigliere, e su designazione dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento per un altro consigliere.

Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, si rinvia al paragrafo dell’Appendice 1.2.3 Gli Enti di ricerca. In questa sede, si ricorda che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri – come quello in oggetto – due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro, mentre il terzo è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. Tutti i componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

L’articolo 15 del vigente statuto dell’Istituto, emanato il 27 ottobre 2017, con determinazione n. 10 dal presidente dell’Ente, stabilisce che il terzo membro è designato dalla comunità scientifica ed economica di riferimento dell’Ente, che si esprime nell’assemblea composta dai rappresentanti legali o dai delegati dei seguenti enti e dai rappresentanti di ricercatori e tecnologi in questi termini: un delegato della Regione Friuli Venezia Giulia; un delegato espresso congiuntamente dall’Università di Trieste, dall’Università di Udine e dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati; un delegato espresso congiuntamente dall’Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia e da Confindustria del Friuli Venezia Giulia; tre rappresentanti dei ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l’Ente, di cui due eletti nel Consiglio tecnico-scientifico.

Il consiglio di amministrazione nomina al suo interno il vicepresidente.

Qualora il consiglio non sia operante nel suo plenum, assume la carica di vicepresidente pro tempore il secondo componente designato dal Ministro. L’assemblea elettiva è convocata dal presidente dell’Ente almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consigliere in carica, con l’invito, agli enti per cui è previsto dal comma secondo, a esprimere un delegato comune. Entro il medesimo termine, il presidente indice le elezioni per l’individuazione del terzo rappresentante dei ricercatori e tecnologi in servizio presso l’Ente.

L’elettorato passivo e quello attivo sono attribuiti ai ricercatori e ai tecnologi a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l’Ente alla data della consultazione elettorale. Il procedimento elettorale è disciplinato dal regolamento di organizzazione.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Requisiti

Il presidente è scelto tra personalità in possesso di profilo scientifico o professionale particolarmente elevato ed esperte nella ricerca scientifica e tecnologica, in politiche dell’innovazione e di promozione economica e imprenditoriale, nonché di rilevanti competenze tecnico organizzative.

Per quanto riguarda i consiglieri eletti, l’elettorato passivo spetta esclusivamente ai ricercatori e tecnologi dell’Ente.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 14 maggio 2024, n.73, si veda il Doc. XV, n. 245.


 

Automobile club dItalia ACI

Natura e funzioni dell’ente

L’Automobile Club d’Italia – ACI è l’ente pubblico non economico a base associativa che tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, rappresentandolo presso la Fédération Internationale de l’Automobile – FIA e presso il CONI. Secondo quanto previsto dallo statuto, è la Federazione associativa degli Automobile Club regolarmente costituiti.

Inoltre, l’ACI gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: il Pubblico Registro Automobilistico (PRA); i servizi in materia di tasse automobilistiche affidatigli dalle Regioni e dalle Province Autonome; tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

Secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, la vigilanza sull’ACI è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (oggi, per delega, dal Ministro per lo sport e i giovani) e, limitatamente alle attività del PRA, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferme restando le competenze del Ministero della giustizia e dell’autorità giudiziaria previste dalle disposizioni vigenti.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Presidente

Angelo Sticchi Damiani

Il 31 dicembre 2024 scadrà il mandato di Angelo Sticchi Damiani (CV), confermato nella carica di presidente con DPR del 17 settembre 2021 per il quadriennio olimpico 2021-2024.

Si segnala che, con propria nota, la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva rappresentato l’inammissibilità della ulteriore candidatura di Sticchi Damiani (cfr. oltre); l’assemblea dell’Ente del 16 ottobre 2024 lo ha invece confermato nuovamente alla presidenza dell’ACI per il quadriennio 2025-2028. Il comunicato stampa precisa che l’elezione è avvenuta con oltre il 90 per cento dei voti.

Nel verbale della riunione si precisa che:

·         era pervenuta la sola candidatura del presidente uscente Sticchi Damiani, ritenuta ammissibile in data 29 agosto 2024 dal collegio dei probiviri costituito in commissione elettorale;

·         l’assemblea ha preso atto dei contenuti della citata nota del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, Amministrazione vigilante sull’Ente, trasmessa ai componenti in data 14 ottobre 2024, con la quale veniva rappresentata all’Ente “l’inammissibilità della candidatura” di Sticchi Damiani per “contrarietà al limite delle due conferme nell’incarico di Presidente degli enti pubblici previsto dall’art. 6 della legge n. 14 del 1978, con contestuale invito a procedere all’indizione di nuove elezioni per il quadriennio olimpico 2025-2028 nel rispetto della citata normativa”;

·         la commissione elettorale ha comunque ritenuto ammissibile la candidatura considerando: a) la comunicazione preliminare svolta dal presidente in corso di seduta con la quale è stata evidenziata l’acquisizione di convergenti valutazioni giuridiche di segno contrario a quanto rappresentato dal Dipartimento per lo sport; b) la comunicazione resa dal presidente del collegio dei probiviri in qualità di commissione elettorale, nell’ambito della quale è stato rappresentato che la stessa commissione, a seguito della citata comunicazione dell’Amministrazione vigilante, ha confermato la propria precedente deliberazione del 29 agosto 2024, ribadendo l’ammissibilità della candidatura di Sticchi Damiani; c) la nota di approfondimento giuridico allegata alla documentazione illustrativa trasmessa ai componenti in data 14 ottobre 2024, la quale, “atteso il carattere di specialità della disciplina sulle modalità di elezione e di nomina del presidente dell’ACI rispetto alla generalità degli enti pubblici, confermata anche da fonte normativa equiordinata successiva alla legge n. 14 del 1978, e considerata la natura vincolante che l’elezione del presidente dell’ACI da parte dell’assemblea assume rispetto al successivo iter di nomina governativa, conclude nel senso dell’inapplicabilità all’Ente del limite delle due conferme nell’incarico previsto dall’ultimo periodo dell’art. 6 della stessa legge n. 14 del 1978”.

Si ricorda che, in precedenza, l’assemblea dell’Ente aveva proceduto all’elezione di Sticchi Damiani nella riunione del 18 novembre 2020 e, nella riunione del 30 dicembre 2020, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, aveva deliberato l’avvio della procedura di nomina.

La IX Commissione (Trasporti) della Camera dei deputati, dopo aver proceduto all’audizione informale del candidato, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 18 febbraio 2021. Analogo parere favorevole era stato espresso dall’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato nella seduta del 17 aprile 2021.

La nomina è stata deliberata in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione del 16 settembre 2021, su proposta del Presidente del Consiglio.

Si rammenta che Sticchi Damiani aveva già svolto il mandato di presidente dell’ACI anche per il quadriennio olimpico 2017-2020 (DPR del 6 ottobre 2017) e per il quadriennio olimpico 2013-2016 (DPR 13 marzo 2012).

Scadenza

31 dicembre 2024

Controllo parlamentare

Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

Procedura di nomina

DPR, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro vigilante, previa elezione da parte dell’assemblea dell’Ente.

Requisiti

L’articolo 19 dello statuto dell’ACI dispone in particolare che il presidente dell’Ente eletto dall’assemblea – ai sensi dell’articolo 8 del medesimo statuto – è nominato con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa col Ministro vigilante, stabilendo, inoltre, che possano essere eletti alla carica di presidente i soci con una anzianità ininterrotta di associazione di almeno 2 anni alla data dell’avviso di convocazione dell’assemblea, che abbiano presentato formale candidatura, corredata dalla dichiarazione della insussistenza dei requisiti di ineleggibilità previsti, oltre che dal programma elettorale, secondo le modalità preventivamente disciplinate dall’assemblea. In base allo statuto il presidente dura in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e può essere confermato.

Con riferimento all’accesso alle cariche elettive degli organi di indirizzo politico amministrativo e quindi anche a quella di presidente, l’articolo 6 dello statuto prevede che possano accedervi i soci dell’ACI che siano cittadini italiani e che abbiano raggiunto la maggiore età; stabilisce, inoltre, che – ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di inconferibilità degli incarichi negli organi della pubblica amministrazione - siano ineleggibili: a) coloro che comunque siano interessati in attività imprenditoriali a titolo personale, nei settori industriale, commerciale ed artigianale, che svolgano servizi o attività per conto dell’ACI, degli automobile club e delle loro strutture collegate, o che operino in concorrenza con gli stessi, purché ciò costituisca per l’interessato fonte prevalente di reddito; b) i dipendenti dell’ACI e degli automobile club federati, anche successivamente alla cessazione del rapporto di servizio per un periodo di 3 anni. Inoltre, la mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione, o il venir meno nel corso del mandato dei predetti requisiti, comporta la decadenza dalla carica. La perdita della qualifica di presidente di automobile club comporta la decadenza dalla carica di componente degli organi collegiali dell’ACI.

Per quanto concerne la disciplina applicabile con riguardo al numero dei mandati presidenziali consecutivi espletabili, si richiama la già ricordata posizione espressa dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri nella nota trasmessa ai componenti dell’Assemblea dell’ACI in data 14 ottobre 2024, secondo la quale la candidatura di Sticchi Damiani a presidente dell’Ente era inammissibile in quanto contraria al limite delle due conferme nell’incarico di presidente di enti pubblici previsto dall’articolo 6 della legge n. 14 del 1978.

Sul punto si fa presente che l’ACI ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e pertanto in quanto ente pubblico ad esso risulta applicabile la citata disciplina sul limite dei tre mandati presidenziali consecutivi. Si fa altresì presente come l’ACI, al pari dell’AeCI, possieda al contempo, come accennato, anche la qualifica di federazione sportiva, che oltre a fornire servizi ai soci, attua iniziative a tutela dell’automobilismo, promuovendo lo stesso sotto il profilo dell’assetto del territorio, del turismo e dell’attività sportiva nel settore.

La natura di ente pubblico dell’ACI – che svolge attività d’interesse pubblico in materia di gestione del PRA, nonché di riscossione sia dell’imposta provinciale di trascrizione, sia delle tasse automobilistiche - convive pertanto con un regime giuridico multiforme proprio delle federazioni sportive, in relazione al quale si si rinvia alla disciplina già richiamata nella scheda informativa relativa all’AeCI.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’ACI e degli Automobile Club Federati per l’esercizio 2021, di cui alla determinazione del 19 dicembre 2023, n.151, si veda il Doc. XV, n. 179.

 

Autorità di sistema portuale del Mar Ionio

Natura e funzioni dell’ente

Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, istituita ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n. 84, come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, è l’ente di governo del porto di Taranto.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Presidente

Sergio Prete

Il 14 gennaio 2025 scadrà il mandato di Sergio Prete (CV), nominato presidente dell’Autorità con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2021 per un quadriennio.

Prete era già stato nominato presidente per un quadriennio con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell’8 novembre 2016 e successivamente commissario straordinario con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2020 fino al ripristino degli ordinari organi di vertice. In precedenza aveva rivestito la carica di presidente dell’Autorità Portuale di Taranto dal 7 giugno 2011 al 12 luglio 2015 e quella di commissario straordinario della medesima Autorità dal 13 luglio 2015 al 7 novembre 2016.

In seguito alla richiesta di parere del Ministro dell’8 dicembre 2020, corredata dalla prescritta intesa con il presidente della regione Puglia, l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, dopo aver audito il candidato, avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 28 dicembre 2020 e del 13 gennaio 2021.

Si segnala che la presidenza di questa Autorità rientra tra quelle per cui il Ministero vigilante aveva previsto, mediante un apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020.

Scadenza

14 gennaio 2025

Controllo parlamentare

Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente.

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per il commissario straordinario.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.4. Le autorità di sistema portuale.

Requisiti

Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 31 ottobre 2024, n.147, si veda il Doc. XV, n. 314.

 

Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale

Natura e funzioni dell’ente

Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

All’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, istituita in attuazione dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, è stata attribuita la gestione coordinata dei porti di Genova, Savona e Vado Ligure.

Carica da rinnovare e titolari uscenti

 

Presidente

 

Commissario straordinario e commissario straordinario aggiunto

 

Massimo Seno e Alberto Maria Benedetti

Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 giugno 2024 e del 13 giugno 2024 Massimo Seno (CV) e Alberto Maria Benedetti (CV) sono stati rispettivamente nominati commissario straordinario e commissario straordinario aggiunto dell’Autorità fino al ripristino degli ordinari organi di vertice. Tale nomina, comunicata alle Camere con lettera del 10 luglio 2024, si era resa necessaria in seguito alle dimissioni di Paolo Piacenza rese il 12 giugno con decorrenza dal giorno successivo. Piacenza era stato nominato commissario straordinario dal medesimo Ministro con DM dell’8 settembre 2023 . Tale nomina era stata comunicata alle Camere con lettera del 14 settembre 2023.

Si segnala che al commissario straordinario erano state altresì assegnate le funzioni commissariali relative alla gestione Funivie Savona – San Giuseppe di Cairo, secondo quanto disposto dall’articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

Piacenza, in precedenza segretario generale e dirigente dell’Ente, è stato nominato a seguito delle dimissioni del 1° settembre 2023 del predecessore Paolo Emilio Signorini, nel frattempo nominato amministratore delegato e direttore generale di IREN S.p.A.

Si rammenta che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2020 Paolo Emilio Signorini era stato confermato presidente dell’Autorità. Per tale nomina era stato richiesto il parere parlamentare con lettera del 26 novembre 2020, corredata dalla prescritta intesa con il presidente della regione Liguria. Nelle rispettive sedute del 17 dicembre 2020, l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della Camera avevano espresso, previa audizione del candidato, parere favorevole sulla proposta di nomina.

Si segnala che la presidenza di questa Autorità rientra tra quelle per cui il Ministero vigilante aveva previsto, mediante un apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020.

Scadenza

Fino al ripristino degli ordinari organi di vertice

Controllo parlamentare

Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente.

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per il commissario straordinario.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.4. Le autorità di sistema portuale.

Requisiti

Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 12 settembre 2024, n.120, si veda il Doc. XV, n. 292.

 

Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale

Natura e funzioni dell’ente

Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

All’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, istituita in attuazione dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, è stata attribuita la gestione coordinata dei porti di La Spezia e Marina di Carrara.

Carica rinnovata e soggetto nominato

 

Commissario straordinario

Federica Montaresi

 

Carica da nominare

Presidente

Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture del 25 settembre 2024 Federica Montaresi (CV) è stata nominata commissario straordinario dell’Autorità a decorrere dal 1° ottobre 2024 e fino al ripristino degli ordinari organi di vertice.

In precedenza, il 16 settembre 2024 il presidente Mario Sommariva aveva comunicato le sue dimissioni con decorrenza dal 1° ottobre 2024. Il mandato di Sommariva sarebbe comunque scaduto il 29 dicembre 2024, essendo stato nominato per un quadriennio con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2020. Su tale nomina, il Ministro aveva richiesto il parere parlamentare con lettera del 4 dicembre 2020, corredata dalle prescritte intese con i presidenti della regione Liguria e della regione Toscana. La IX Commissione (Trasporti) della Camera, dopo aver audito il candidato, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 23 dicembre 2020. Anche l’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato, dopo aver proceduto all’audizione informale del candidato, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 28 dicembre 2020.

In precedenza, si ricorda che il 16 dicembre 2020 sarebbe scaduto il mandato di Carla Roncallo quale presidente della suddetta Autorità. Poiché il 19 ottobre 2020 Roncallo è stata nominata componente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, il Ministro aveva frattanto nominato con suo decreto del 29 ottobre 2020 - non comunicato alle Camere - Francesco Di Sarcina commissario straordinario dell’Ente, in attesa della ricostituzione degli organi ordinari, onde assicurare la necessaria continuità amministrativa.

Si segnala che la presidenza di questa Autorità rientra tra quelle per cui il Ministero vigilante aveva previsto, mediante un apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020.

Nomina

1° ottobre 2024

Scadenza

Ripristino degli ordinari organi di vertice.

Controllo parlamentare

Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente.

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 in caso di nomina di un commissario straordinario.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.4. Le autorità di sistema portuale.

Requisiti

Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale per l’esercizio 2021, di cui alla determinazione del 14 marzo 2024, n. 46, si veda il Doc. XV, n. 232.

 

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale

Natura e funzioni dell’ente

Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

All’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, istituita in attuazione dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, è stata attribuita la gestione coordinata dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Presidente

Andrea Annunziata

Il 2 febbraio 2025 scadrà il mandato del presidente Andrea Annunziata (CV), nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2021 per un quadriennio. Si rammenta che Annunziata ha assunto l’incarico il giorno successivo alla nomina, dismettendo quello di presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, la cui scadenza naturale era prevista il 4 aprile 2021.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 21 dicembre 2020 corredata della prescritta intesa con il presidente della regione Campania, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina. Il 27 gennaio 2021 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera, previa audizione del candidato, aveva espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.

Al Senato la proposta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 gennaio 2021. La Commissione aveva svolto l’audizione informale del candidato in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Tuttavia, il termine per l’espressione del parere è scaduto il 27 gennaio 2021 senza che la Commissione si fosse pronunciata.

Si segnala che la presidenza di questa Autorità rientra tra quelle per cui il Ministero vigilante aveva previsto, mediante un apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020.

Si ricorda che il 5 dicembre 2020 era scaduto il mandato di Pietro Spirito, che era stato nominato presidente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 5 dicembre 2016, per la durata di un quadriennio.

Scadenza

2 febbraio 2025

Controllo parlamentare

Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente.

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 in caso di nomina di un commissario straordinario.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.4. Le autorità di sistema portuale.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale per l’esercizio 2021, di cui alla determinazione del 19 dicembre 2023, n. 148, si veda il Doc. XV, n. 174.

 

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale

Natura e funzioni dell’ente

Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Civitavecchia, in attuazione dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. Attualmente, insieme al porto di Civitavecchia (sede principale), ricadono nella circoscrizione territoriale dell’Autorità anche i porti di Fiumicino e Gaeta.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Presidente

Pino Musolino

Il 16 dicembre 2024 scadrà il mandato di Pino Musolino (CV), nominato presidente dell’Autorità per un quadriennio con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 dicembre 2020.

Con lettera del 23 novembre 2020 il Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, corredata dalla prescritta intesa con il presidente della regione Lazio. L’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della Camera, dopo aver audito il candidato in seduta congiunta, avevano espresso parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 9 e del 10 dicembre 2020.

Si ricorda che il 25 novembre 2020 era scaduto l’incarico di presidente dell’Autorità di Francesco Maria Di Majo, nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del 24 novembre 2016, per il successivo quadriennio.

Si segnala che la presidenza di questa Autorità rientra tra quelle per cui il Ministero vigilante aveva previsto, mediante un apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020.

Scadenza

16 dicembre 2024

Controllo parlamentare

Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente.

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 in caso di nomina di un commissario straordinario.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.4. Le autorità di sistema portuale.

Requisiti

Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 4 luglio 2024, n. 107, si veda il Doc. XV, n. 274.

 

Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio

Natura e funzioni dell’ente

Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno meridionale e Ionio comprende i porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia ed è stata istituita dall’articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 che ha modificato l’articolo 6, comma 1, della citata legge n. 84 del 1994, scindendo l’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto in due Autorità: l’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e l’Autorità di sistema portuale dello Stretto.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Presidente

Andrea Agostinelli

Il 18 giugno 2025 scadrà il mandato di Andrea Agostinelli (CV), nominato per un quadriennio presidente dell’Autorità con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 18 giugno 2021.

Su tale proposta di nomina, con lettera del 17 maggio 2021, corredata della prescritta intesa con il presidente della regione Calabria, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili aveva richiesto il parere parlamentare, che nelle rispettive sedute dell’8 giugno 2021 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera e l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) avevano espresso in senso favorevole, dopo aver proceduto all’audizione del candidato.

Si segnala che la presidenza di questa Autorità rientra tra quelle per cui il Ministero vigilante aveva previsto, mediante un apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020.

Scadenza

18 giugno 2025

Controllo parlamentare

Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente.

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 in caso di nomina di un commissario straordinario.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.4. Le autorità di sistema portuale.

Requisiti

Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’Autorità di sistema portuale del Mari Tirreno meridionale e Ionio per l’esercizio 2021, di cui alla determinazione del 16 maggio 2024, n. 78, si veda il Doc. XV, n. 247.

 

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale

Natura e funzioni dell’ente

Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

All’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, in particolare, è stata attribuita la gestione coordinata dei porti di Livorno, Piombino, Portoferraio, Rio Marina, Cavo e Capraia Isola. È stata istituita in attuazione dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Presidente

Luciano Guerrieri

Il 14 marzo 2025 scadrà il mandato del presidente Luciano Guerrieri (CV) nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 4 marzo 2021, a decorrere dal 14 marzo 2021 per la durata di un quadriennio.

Su tale proposta di nomina, con lettera del 13 gennaio 2021, corredata dalla prescritta intesa con il presidente della regione Toscana, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva richiesto il parere parlamentare. L’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della Camera, dopo aver audito il candidato, hanno espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 3 e del 18 febbraio 2021.

Si ricorda che in precedenza il 13 marzo 2021 era scaduto l’incarico di Stefano Corsini quale presidente della suddetta Autorità. Corsini era stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 marzo 2017, per la durata di un quadriennio.

Si segnala che la presidenza di questa Autorità rientra tra quelle per cui il Ministero vigilante aveva previsto, mediante un apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020.

Scadenza

14 marzo 2025

Controllo parlamentare

Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente.

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 in caso di nomina di un commissario straordinario.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.4. Le autorità di sistema portuale.

Requisiti

Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’Autorità di sistema portuale del Mare Tirreno settentrionale per l’esercizio 2021, di cui alla determinazione del 7 settembre 2023, n. 94, si veda il Doc. XV, n. 127.

 

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale

Natura e funzioni dell’ente

Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, istituita ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n. 84, come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, è l’ente di governo del porto di Ravenna.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Presidente

Daniele Rossi

Il 13 gennaio 2025 scadrà il mandato del presidente Daniele Rossi (CV) nominato per un ulteriore quadriennio con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 12 gennaio 2021, a decorrere dalla data della notifica del suddetto decreto.

Il Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 4 dicembre 2020, corredata dalla prescritta intesa con il presidente della regione Emilia-Romagna. La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera, dopo aver audito il candidato, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 23 dicembre 2020. Anche l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, dopo aver proceduto all’audizione informale del candidato in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 12 gennaio 2021.

Si ricorda che Rossi aveva già svolto un mandato quale presidente dell’Autorità, essendo stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2016, per la durata di un quadriennio.

Si segnala che la presidenza di questa Autorità rientra tra quelle per cui il Ministero vigilante aveva previsto, mediante un apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020.

Scadenza

13 gennaio 2025

Controllo parlamentare

Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente.

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 in caso di nomina di un commissario straordinario.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.4. Le autorità di sistema portuale.

Requisiti

Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale per l’esercizio 2021, di cui alla determinazione del 28 febbraio 2024, n. 29, si veda il Doc. XV, n. 205.

 

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale

Natura e funzioni dell’ente

Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

All’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, istituita ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, è stata attribuita la gestione coordinata dei porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Presidente

 

Commissario straordinario

Vincenzo Leone

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° luglio 2024 Vincenzo Leone (CV) è stato nominato commissario straordinario dell’Autorità fino al ripristino degli ordinari organi di vertice.

Tale nomina, comunicata alle Camere con lettera del 10 luglio 2024, si era resa necessaria in seguito alle dimissioni di Ugo Patroni Griffi, rese il 16 aprile con decorrenza dal 1° luglio 2024. Patroni Griffi era stato nominato presidente dal medesimo Ministro con DM del 16 giugno 2021 per un ulteriore quadriennio. Quest’ultima nomina era stata comunicata alle Camere con lettera del 17 maggio 2021, corredata dalla prescritta intesa con il presidente della regione Puglia. La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera, dopo aver audito il candidato, aveva espresso parere favorevole nella seduta dell’8 giugno 2021. Nella medesima data dell’8 giugno 2021 anche l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, ha espresso parere favorevole, previa audizione informale del candidato in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Si rammenta che il 10 aprile 2021 era scaduto il mandato dello stesso Patroni Griffi, nominato presidente della suddetta Autorità con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 aprile 2017, per la durata di un quadriennio, a decorrere dal 10 aprile 2017.

Si segnala che la presidenza di questa Autorità rientra tra quelle per cui il Ministero vigilante aveva previsto, mediante un apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020.

Scadenza

Fino al ripristino degli ordinari organi di vertice

Controllo parlamentare

Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente.

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 in caso di nomina di un commissario straordinario.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.4. Le autorità di sistema portuale.

Requisiti

Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale per l’esercizio 2021, di cui alla determinazione del 7 maggio 2024, n. 70, si veda il Doc. XV, n. 239.

 

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale

Natura e funzioni dell’ente

Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, subentrata alla soppressa Autorità portuale di Trieste, gestisce i porti di Trieste e Monfalcone. È stata istituita dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Presidente

 

Commissario straordinario

Vittorio Alberto Torbianelli

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 maggio 2024 Vittorio Alberto Torbianelli (CV), già segretario generale dell’Ente, è stato nominato commissario straordinario dell’Autorità medesima, fino al ripristino degli ordinari organi di vertice.

Tale nomina, comunicata alle Camere con lettera del 10 luglio 2024, si è resa necessaria poiché il presidente dell’Autorità Zeno D’Agostino (nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 572 del 15 dicembre 2020 per un secondo mandato quadriennale che sarebbe scaduto il 15 dicembre 2024) si è dimesso il 29 febbraio 2024 con decorrenza dal 1° giugno 2024.

Con riferimento alla proposta di nomina del presidente D’Agostino, il Ministro aveva richiesto il relativo parere parlamentare con lettera del 23 novembre 2020, corredata dalla prescritta intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia. L’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della Camera, dopo aver audito il candidato in seduta congiunta, avevano espresso parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 9 e del 10 dicembre 2020.

Lo stesso D’Agostino aveva già ricoperto la carica di presidente dell’Autorità a decorrere dal 10 novembre 2016, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell’8 novembre 2016. Si ricorda che, nel corso del predetto mandato, era intervenuta una delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale veniva accertata l’inconferibilità, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 39 del 2013, dell’incarico presidenziale e la conseguente nullità dell’atto di conferimento del relativo incarico. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione dell’attività dell’Ente, il Ministro aveva nominato, con proprio decreto del 5 giugno 2020, Mario Sommariva quale commissario straordinario dell’Autorità. Il 30 giugno 2020, in accoglimento del ricorso proposto dalla Autorità di sistema portuale, con sentenza n. 07292/2020 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato il provvedimento dell’Autorità nazionale anticorruzione. Con decreto ministeriale del 30 giugno 2020, D’Agostino è stato quindi reintegrato nella carica di presidente dell’Autorità a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino alla naturale scadenza del mandato (10 novembre 2020), con contestuale cessazione dell’incarico commissariale conferito a Sommariva.

Si segnala che la presidenza di questa Autorità rientra tra quelle per cui il Ministero vigilante aveva previsto, mediante un apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020.

Scadenza

Fino al ripristino degli ordinari organi di vertice

Controllo parlamentare

Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente.

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 in caso di nomina di un commissario straordinario.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.4. Le autorità di sistema portuale.

Requisiti

Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 26 settembre 2024, n. 130, si veda il Doc. XV, n. 289.

 

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale

Natura e funzioni dell’ente

Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale comprende i porti di Venezia e Chioggia ed è stata istituita a norma dell’articolo 6 della legge n.84 del 1994, come novellato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Presidente

Fulvio Lino Di Blasio

Il 28 maggio 2025 scadrà il mandato di Fulvio Lino Di Blasio (CV), nominato presidente dell’Autorità per un quadriennio con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28 maggio 2021.

Sulla proposta di nomina, con lettera del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 29 aprile 2021 corredata della prescritta intesa con il presidente della regione Veneto, era stato richiesto il parere parlamentare reso in senso favorevole nella seduta del 25 maggio 2021 dalla IX Commissione (Trasporti) della Camera (dopo aver audito il candidato il 20 maggio 2021) e nella seduta del 18 maggio 2021 dall’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato (previa audizione informale del candidato svoltasi in pari data).

In precedenza, con decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 dicembre 2020 Cinzia Zincone era stata nominata commissario straordinario della suddetta Autorità, in sostituzione del precedente commissario, Pino Musolino, dimessosi in pari data per assumere l’incarico di presidente Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. L’incarico decorreva dalla data del provvedimento e fino al ripristino degli ordinari organi di vertice del suddetto Ente. La nomina di Zincone non risulta comunicata alla Camera.

Si ricorda che il 6 agosto 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva disposto lo scioglimento del comitato di gestione della suddetta Autorità di sistema portuale, in ragione della mancata approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2019, nominando contestualmente Musolino commissario straordinario dell’Autorità per un periodo massimo di sei mesi. Neanche tale nomina commissariale non risulta comunicata alla Camera.

Si segnala che la presidenza di questa Autorità rientra tra quelle per cui il Ministero vigilante aveva previsto, mediante un apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020.

Scadenza

28 maggio 2025

Controllo parlamentare

Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente.

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 in caso di nomina di un commissario straordinario.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.4. Le autorità di sistema portuale.

Requisiti

Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 4 luglio 2024, n. 106, si veda il Doc. XV, n. 266.

 

Autorità di sistema portuale dello Stretto

Natura e funzioni dell’ente

Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L’Autorità di sistema portuale dello Stretto, in particolare, comprende i porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Saline ed è stata istituita a norma dell’articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 con il compito di promuovere le operazioni portuali e altre attività commerciali e industriali esercitate nei predetti porti in un unicum amministrativo-gestionale che ha unificato le strategie di sviluppo delle infrastrutture portuali dell’area dello Stretto di Messina.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Presidente

 

Commissario straordinario

Antonio Ranieri

Con DM del 22 novembre 2023 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato commissario straordinario dell’Autorità Antonio Ranieri (CV), fino al ripristino degli ordinari organi di vertice. Tale nomina è stata comunicata con lettera del 24 novembre 2023.

Si ricorda che il 25 ottobre 2023 era scaduto il mandato di Paolo Mario Mega, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 25 ottobre 2019 presidente per un periodo di quattro anni decorrenti dalla data di notifica del decreto medesimo. Sulla proposta di nomina, con lettera del 7 agosto 2019 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, era stato richiesto il prescritto parere parlamentare, poi reso in senso favorevole dalla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e dalla IX Commissione (Trasporti) della Camera rispettivamente nelle sedute del 2 ottobre e del 17 ottobre 2019[16].

Scadenza

Fino al ripristino degli ordinari organi di vertice

Controllo parlamentare

Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente.

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per il commissario straordinario.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.4. Le autorità di sistema portuale.

Requisiti

Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto per l’esercizio 2021, di cui alla determinazione del 7 marzo 2024, n. 36, si veda il Doc. XV, n. 207.

 

Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Natura e funzioni dell’ente

Con il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20[17], al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione europea e dalle norme nazionali, è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, che esercita le funzioni e i compiti assegnati con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Il Garante ha sede a Roma e costituisce un’articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e per il monitoraggio della sua applicazione e opera in collaborazione con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Inoltre, il Garante, con riguardo alle persone con disabilità che sono private della libertà personale, individua, ferme restando le rispettive competenze, forme di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Cariche da nominare

 

Presidente e due componenti

Si tratta di un organo collegiale composto dal presidente e da due componenti, che dovranno essere nominati in tempo utile per l’insediamento del Garante previsto per il 1° gennaio 2025.

Scadenza

31 dicembre 2024

Procedura di nomina

Il presidente e i componenti del collegio sono nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Requisiti

Il presidente e i due componenti sono nominati tra soggetti in possesso di notoria indipendenza, di specifiche e comprovate professionalità, competenza o esperienze nel campo della tutela e promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. La durata dell’incarico è stabilita in quattro anni, rinnovabile per una sola volta.

Il decreto legislativo individua inoltre il regime di incompatibilità, che concerne sia un lasso temporale antecedente alla nomina (c.d. “incompatibilità in entrata”) sia un periodo successivo alla scadenza del mandato (c.d. “incompatibilità in uscita”), allo scopo di assicurare le più elevate garanzie di autonomia e indipendenza.

In particolare, il presidente e i componenti del collegio non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell’anno precedente la nomina e, in ogni caso, non devono essere portatori di interessi in conflitto con le funzioni del Garante.

Viene inoltre sancito il principio di esclusività che impedisce ai membri del Garante di assumere altri incarichi nel corso dell’espletamento del mandato.

Il presidente e i componenti del collegio non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi allo svolgimento dei loro compiti ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

Si stabilisce, infine, per il periodo di un anno a decorrere dalla cessazione delle funzioni, che il presidente e i componenti del collegio non possano intrattenere rapporti retribuiti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le associazioni operanti nel settore dei servizi per le persone con disabilità.

 

Autorità garante per linfanzia e ladolescenza - AGIA

Natura e funzioni dell’ente

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza - AGIA è stata istituita dalla legge 12 luglio 2011, n. 112 al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, dal diritto dell’Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti. L’Autorità è un organo monocratico che esercita le funzioni e i compiti assegnati con poteri autonomi di organizzazione, indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Spettano all’Autorità funzioni consultive, di indirizzo e di segnalazione, anche nei confronti del Governo, nonché la promozione di attività conoscitive e di indagine, segnatamente in sinergia con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, i Garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Osservatorio nazionale sulla famiglia, l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza e l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. L’Autorità garante riferisce annualmente alle Camere sull’attività svolta. L’ultima relazione inviata alle Camere è il Doc. CCI, n. 2, relativo all’attività svolta nell’anno 2023. Per una sintesi del documento si rinvia al seguente link.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Presidente

Carla Garlatti

Il 14 gennaio 2025 scadrà il mandato della presidente dell’Autorità Carla Garlatti (CV), che era stata nominata per un quadriennio d’intesa tra i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con determinazione 13 novembre 2020. Garlatti ha poi assunto l’incarico il successivo 14 gennaio 2021.

Si ricorda che nei siti web della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dell’Autorità medesima, il 12 marzo 2020 era stato pubblicato un avviso pubblico relativo alla “Manifestazione di interesse per la nomina a titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”.

Scadenza

14 gennaio 2025

Procedura di nomina

Determinazione adottata d’intesa tra i Presidenti delle Camere ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 112 del 2011.

Requisiti

L’Autorità garante è organo monocratico il cui mandato dura quattro anni.

L’articolo 2, comma 1, della legge istitutiva stabilisce che il titolare dell’Autorità garante possa essere rinnovato una sola volta; sul punto si segnala peraltro quanto in seguito disposto in via generale dall’articolo 23, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , a norma del quale il presidente e i componenti delle Autorità amministrative indipendenti di cui all’elenco (ISTAT) previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – tra le quali è annoverata l’Autorità in oggetto – “non possono essere confermati alla cessazione dalla carica”.

Il titolare dell’Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età.

Per tutta la durata dell’incarico il titolare dell’Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell’infanzia e dell’adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l’ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell’Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all’interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.

 

Comitato italiano paralimpico – CIP

Natura e funzioni dell’ente

Il Comitato italiano paralimpico, istituito dal decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, è la confederazione delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche da esso riconosciute. Partecipano altresì al Comitato (CIP), le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate riconosciute dal CONI le cui attività paralimpiche siano state già riconosciute dal CIP.

Dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, è vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Comitato promuove, disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche e amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. Si conforma ai principi dell’ordinamento sportivo paralimpico internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato paralimpico internazionale. L’attività del Comitato è regolata anche dallo statuto.

Carica da rinnovare e soggetto in scadenza

 

Presidente

Luca Pancalli

Il 31 dicembre 2024 scadrà il mandato del presidente del Comitato Luca Pancalli (CV), nominato con DPR del 18 ottobre 2021 per un secondo mandato relativo al quadriennio paralimpico 2021-2024.

Il 25 maggio 2021 Pancalli era stato eletto dal consiglio nazionale dell’Ente per il quadriennio 2021-2024. La proposta di nomina era stata deliberata in via preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 settembre 2021. Su tale proposta era stato richiesto il parere parlamentare, che la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano espresso in senso favorevole nelle rispettive sedute del 22 settembre 2021 e 12 ottobre 2021. La proposta di nomina era infine stata deliberata in via definitiva nella riunione del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2021.

Si ricorda che in precedenza, con DPR del 19 marzo 2018, Luca Pancalli era stato nominato presidente del Comitato per un primo mandato quadriennale. In particolare, era stato eletto nella riunione del 24 gennaio 2018. per il quadriennio 2017-2020; la proposta di nomina era stata deliberata in via preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018. Si ricorda che la proposta di nomina di Pancalli si riferiva alla prima costituzione dell’organo di vertice del Comitato nella sua nuova veste di ente pubblico. La Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina, che era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica beni culturali) del Senato, le quali tuttavia non avevano espresso il parere entro il termine regolamentare previsto. La nomina era stata deliberata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 16 marzo 2018, su proposta del Ministro per lo sport.

Scadenza

31 dicembre 2024

Controllo parlamentare

Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

Procedura di nomina

DPR, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità politica delegata allo sport, sulla base del risultato dell’elezione da parte del consiglio nazionale dell’Ente.

Requisiti

In base all’articolo 4 dello statuto, gli organi del Comitato durano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell’organo di appartenenza. Il medesimo statuto prevede che i componenti siano rieleggibili per più mandati, ad eccezione del presidente e di alcuni componenti della giunta nazionale, che non possono restare in carica oltre tre mandati.

Secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, dello statuto, la carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive paralimpiche (FSP), alle federazioni sportive nazionali paralimpiche (FSNP), alle discipline sportive paralimpiche (DSP) ed alle discipline sportive associate paralimpiche (DSAP), nonché con ogni altra carica centrale e territoriale del CIP e societaria.

Si rammenta, inoltre, che secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del medesimo statuto, i componenti della giunta nazionale, tra cui il presidente, qualora vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e debbono essere dichiarati decaduti. Nel caso il conflitto d’interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato deve astenersi dal prendere parte alle une o agli altri. Secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 7 dello statuto, per concorrere alla elezione di presidente del CIP occorre:

·         essere in possesso della cittadinanza italiana; non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle FSP, delle DSP, delle FSNP, delle DSAP, degli EPP, EPSP o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

·         avere esperienza e competenza nel campo della disabilità in generale e in materia di disabilità sportiva in particolare, essere stati tesserati, per almeno 4 anni, al CIP o alla FISD oppure essere o essere stati tesserati per almeno 4 anni ad una FSP, DSP, ad una FSNP, ad una DSAP ed essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) aver ricoperto la carica di presidente o vicepresidente del CIP, della FISD o di una FSP o DSP o di una FSNP o di DSAP o di membro della giunta nazionale del CIP o di una struttura territoriale del CIP; b) essere stato un atleta paralimpico partecipante ai Giochi Paralimpici o a campionati del mondo o d’Europa.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria del Comitato italiano paralimpico – CIP per l’esercizio 2021, di cui alla determinazione del 14 marzo 2024, n. 43, si veda il Doc. XV, n. 218.

 

Comitato olimpico nazionale italiano – CONI

Natura e funzioni dell’ente

Secondo quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, il CONI è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale (CIO). L’Ente cura l’organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale ed in particolare la preparazione degli atleti e l’approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, l’adozione di misure di prevenzione e repressione dell’uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva. Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.

Secondo quanto previsto dallo statuto, svolge le proprie funzioni e i propri compiti con autonomia e indipendenza ed è vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Carica da rinnovare e soggetto in scadenza

 

Presidente

Giovanni Malagò

Il 31 dicembre 2024 scadrà il mandato del presidente del Comitato Giovanni Malagò (CV), confermato con DPR del 14 luglio 2021 per un terzo mandato consecutivo relativo al quadriennio olimpico 2021-2024.

Il 18 maggio 2021 Malagò era stato eletto dal consiglio nazionale dell’Ente per il quadriennio 2021-2024. La proposta di nomina era stata deliberata nella riunione del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2021.

Si ricorda che Malagò era già stato nominato per la prima volta presidente del Comitato per un quadriennio con il DPR 5 marzo 2013 e in seguito confermato per un secondo mandato con il DPR 13 luglio 2017.

Scadenza

31 dicembre 2024

Controllo parlamentare

Relativamente a tale nomina la prassi è nel senso di non procedere alla richiesta del parere parlamentare.

Procedura di nomina

DPR, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità politica delegata allo sport, sulla base del risultato dell’elezione da parte del consiglio nazionale dell’Ente.

Requisiti

Secondo l’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, gli organi del Comitato durano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell’organo di appartenenza. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO), non possono svolgere più di tre mandati.

L’articolo 8 del medesimo decreto legislativo dispone, inoltre, che il presidente sia eletto dal Consiglio nazionale tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI; b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali; c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d’oro al merito sportivo.

La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI per l’esercizio 2021, di cui alla determinazione del 15 febbraio 2024, n. 21, si veda il Doc. XV, n. 194.

 

Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare

Natura e funzioni dell’ente

Il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare (c.d. “Comitato Offshore”) è stato istituito con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, che recepisce la direttiva 2013/30/UE relativa alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, con cui la Commissione europea ha fissato gli standard minimi di sicurezza per la prospezione, la ricerca e la produzione di idrocarburi in mare. Il Comitato svolge funzioni di autorità competente con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare e limitare le conseguenze di tali incidenti.

Al Comitato viene affidato principalmente il compito di definire ed attuare processi e procedure per la valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi e di tutta la specifica documentazione richiesta agli operatori del settore, nonché di far rispettare le norme introdotte dal citato decreto legislativo n. 145 del 2015, anche mediante ispezioni, indagini e azioni di esecuzione.

Il Comitato è composto da un esperto che ne assume la presidenza, dal direttore dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dal direttore della direzione generale protezione natura e mare del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dal direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dal comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, dal sottocapo di Stato maggiore della Marina Militare.

Il Comitato, che relaziona ogni anno al Parlamento[18]e alla Commissione europea sull’attività svolta, ha la sua sede presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del DPCM 27 luglio 2021, n. 128, e si avvale delle strutture e delle risorse umane già previste a legislazione vigente.

Carica da nominare e soggetto indicato

 

Presidente

Ezio Mesini

Con lettera dell’11 ottobre 2024 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato alle Camere per il prescritto parere la proposta di rinnovo del mandato di Ezio Mesini (CV) per un ulteriore triennio.

L’VIII Commissione (Ambiente) e la X Commissione (Attività produttive) – dopo aver proceduto all’audizione del candidato il 29 ottobre 2024 – hanno espresso parere favorevole nella seduta del 30 ottobre 2024. L’8a Commissione (Ambiente) del Senato ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 ottobre 2024.

Il 25 agosto 2024 era scaduto il mandato di Mesini, nominato presidente del Comitato con DPCM del 25 agosto 2021, per un secondo mandato triennale.

Con lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 6 luglio 2021, è stata richiesta l’espressione del previsto parere parlamentare, che il 27 luglio 2021, nelle rispettive sedute delle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, e delle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, è stato espresso in senso favorevole, dopo l’audizione del candidato.

Il 20 marzo 2020 era scaduto il primo mandato dello stesso Mesini, nominato con DPCM del 20 marzo 2017.

Scadenza

25 agosto 2024

Controllo parlamentare

Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 145 del 2015.

Procedura di nomina

Il presidente è nominato con DPCM previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per un periodo di tre anni.

Requisiti

Il presidente è scelto nell’ambito di professionalità provenienti dal settore privato o pubblico, compresi università, istituti scientifici e di ricerca, con comprovata esperienza in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, attestata in base a specifici titoli ed esperienze professionali, e in posizione di indipendenza dalle funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse naturali in mare.

 

Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP

Natura e funzioni dell’ente

La Commissione, istituita con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è regolata dall’articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e ha lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Sono attribuiti alla COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, anche compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Il decreto legislativo 3 agosto 2022, n.114 ha altresì attribuito alla COVIP compiti di vigilanza sui prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l’alta vigilanza sul settore della previdenza complementare adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Carica da nominare e soggetto indicato

 

Presidente

Mario Pepe

Con lettera del 4 dicembre 2024, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Mario Pepe a presidente della Commissione. L’avvio della procedura di nomina è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 dicembre 2024.

Si ricorda che il mandato di Mario Padula quale presidente della COVIP è scaduto il 6 marzo 2023. Padula era stato nominato presidente della Commissione con DPR del 7 marzo 2016 per un quadriennio. Successivamente, con l’articolo 1, commi 15-bis e 15-ter del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, la durata dell’incarico era stata fissata in sette anni. Il Governo aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Padula con lettera del 3 febbraio 2016. La 11a Commissione (Lavoro) del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 16 febbraio 2016; la XI Commissione (Lavoro) della Camera, dopo aver proceduto all’audizione di Padula, aveva espresso anch’essa parere favorevole nella seduta del 18 febbraio 2016. La nomina di Padula era stata quindi approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Gli altri membri della Commissione sono Francesca Balzani (CV), che attualmente svolge le funzioni di presidente facente funzioni, e Mariacristina Rossi, entrambe nominate con il DPR del 27 dicembre 2021.

Scadenza

6 marzo 2023

Controllo parlamentare

Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.

Procedura di nomina

DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il presidente e i commissari durano in carica sette anni e non sono rinnovabili.

Requisiti

I commissari sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della COVIP e di indiscussa moralità e indipendenza.

Ad essi si applicano le medesime disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, previste per la CONSOB ai sensi dell’articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95. In particolare, il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali.

 

Commissione indipendente per la verifica dellequilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

Natura e funzioni dell’ente

L’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 ha introdotto nel decreto legislativo n. 36 del 2021 un nuovo articolo, il 13-bis, istituendo una Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. La Commissione opererà, quale organismo di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni. Il medesimo articolo 13-bis, disciplina quindi composizione, funzioni, organizzazione, modalità di funzionamento, dotazione finanziaria e di personale della Commissione.

In particolare, la Commissione, istituita con sede a Roma, quale organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali, ha altresì il compito di certificare la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive federazioni sportive nazionali per l’adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l’ammissione, la partecipazione e l’esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente.

Le società sportive oggetto dei controlli della neoistituita Commissione sono quelle partecipanti ai campionati professionistici organizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), che sono i seguenti: per il calcio, la Serie A, la Serie B e la Serie C maschili, e la Serie A femminile; per la pallacanestro, la Lega Basket Serie A maschile.

La Commissione, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Si ricorda, infine, che la Commissione è chiamata a presentare, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento, per la successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti, e al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di sport sui risultati dell’attività svolta nell’anno precedente e sull’andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al dossier del Servizio Studi (pagina 14 e seguenti).

Cariche da nominare

 

Presidente e consiglio di amministrazione

La Commissione è composta da un presidente e sei componenti, di cui due di diritto: il presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell’Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni.

Si segnala che lo scorso 18 settembre 2024 è stata pubblicata sul sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri una manifestazione di interesse per la nomina del presidente e di due componenti della Commissione. La scadenza di tale manifestazione d’interesse, inizialmente prevista per l’8 ottobre 2024, è stata successivamente prorogata di sei giorni al 14 ottobre 2024.

Controllo parlamentare

La nomina del presidente e dei quattro componenti non di diritto è effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Le medesime Commissioni possono procedere all’audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine per l’espressione del parere è richiesta la maggioranza assoluta.

Procedura di nomina

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Requisiti

Il presidente e i restanti quattro componenti non di diritto sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro iscritti all’albo dell’ordine territorialmente competente, anche in elenchi speciali, e abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all’elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria. Due tra i membri elettivi del collegio sono individuati nell’ambito di una rosa di cinque nominativi proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle federazioni sportive nazionali interessate, d’intesa con le leghe professionistiche di riferimento. Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta, l’Autorità politica delegata in materia di sport invita il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale la medesima Autorità politica provvede di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è di sette anni, a decorrere dall’insediamento, senza possibilità di conferma. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili con qualunque incarico o mandato presso gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici, presso gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, e presso le società professionistiche. L’incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica.

Il presidente e i componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi. Per tutta la durata dell’incarico, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, nel settore dello sport professionistico, né ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto sono, secondo l’ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato.

 

Consiglio nazionale delle ricerche – CNR

Natura e funzioni dell’ente

Il Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 e dello statuto, è un ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministro dell’università e della ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile. L’Ente ha un ruolo di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea e ha altresì il compito di svolgere, promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie, e di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese, nonché di fornire supporto tecnico-scientifico al Governo e alle amministrazioni pubbliche.

L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

Cariche da rinnovare e titolari uscente

 

Presidente Maria Chiara Carrozza

 

Componenti del consiglio di amministrazione

Nicoletta Amodio, Elisabetta Cerbai e Lucio d’Alessandro

Il 10 febbraio 2025 scadranno i mandati dei consiglieri:

·         Lucio d’Alessandro, scelto sulla base della terna proposta dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e nominato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 10 febbraio 2021;

·         Nicoletta Amodio, nominata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 19 febbraio 2021 sulla base di una terna predisposta dall’Unione italiana delle Camere di commercio e dalla Confindustria. La Amodio è stata nominata in sostituzione di Gabriele Fava, nominato con il medesimo decreto del 10 febbraio 2021 e dimessosi il successivo 12 febbraio 2021, per la restante durata del mandato dello stesso;

·         Elisabetta Cerbai, scelta su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome e nominata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 28 maggio 2021 in sostituzione di Patrizio Bianchi, dimessosi il 14 febbraio 2021, a seguito della sua nomina a Ministro dell’istruzione e per la restante durata del mandato dello stesso.

Il 12 aprile 2025 scadrà inoltre il mandato della presidente Maria Chiara Carrozza nominata per un quadriennio con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 12 aprile 2021.

Si ricorda che il consiglio di amministrazione risulta attualmente composto anche da Nicola Fantini, confermato per un secondo mandato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 7 dicembre 2023 a decorrere dal 14 novembre 2023 (data in cui era scaduto il precedente). Fantini, che era stato nominato per il primo mandato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 14 novembre 2019, è stato eletto da parte del personale tra i ricercatori e tecnologi del medesimo Ente di ruolo.

Scadenza

10 febbraio 2025 per i consiglieri di amministrazione

12 aprile 2025 per la presidente

Controllo parlamentare

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009.

Procedura di nomina

Ai sensi dell’articolo 7 dello statuto, il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, nominati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro con le seguenti modalità: il presidente con le procedure indicate dall’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213; uno designato dal Ministro sulla base di una terna proposta dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI); uno designato dal Ministro sulla base di una terna proposta dall’Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria.

Gli altri componenti sono individuati: uno su designazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e uno eletto dal personale del CNR tra ricercatori e tecnologi del CNR di ruolo attraverso procedure di consultazione anche telematica definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento.

Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.3. Gli Enti di ricerca.

Requisiti

Tutti i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

L’articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009 stabilisce che i componenti sono scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca e di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 14 maggio 2024, n. 72, si veda il Doc. XV, n. 244.

 

Consorzio dellAdda

Natura e funzioni dell’ente

Originariamente istituito dal RD 21 novembre 1938, n. 2010, il Consorzio dell’Adda provvede alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del Lago di Como (diga di Olginate - Lecco), nonché alla ripartizione dei deflussi fra le utenze irrigue ed idroelettriche consorziate. Con il DPR 1° aprile 1978, n. 532 il Consorzio è stato confermato ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse ed è attualmente vigilato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Secondo quanto previsto dallo statuto, il Consorzio può richiedere concessioni inerenti alla difesa delle sponde del lago, dell’emissario e delle zone rivierasche soggette a piene, alla navigazione, alla tutela e all’incremento della pesca, alle sistemazioni idraulico-forestali, alla migliore e integrale utilizzazione delle acque nell’interesse dei consorziati ed a vantaggio soprattutto dell’agricoltura e dell’industria.

Carica rinnovata e soggetto nominato

 

Presidente Emanuele Mauri

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 5 settembre 2024 Emanuele Mauri (CV) è stato confermato presidente del Consorzio per un quadriennio.

Con lettera dell’11 luglio 2024, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto il parere parlamentare per la conferma di Emanuele Mauri a presidente dell’Ente. Nelle rispettive sedute del 30 luglio 2024, l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera e l’8a Commissione (Ambiente) del Senato hanno espresso parere favorevole.

Mauri era stato nominato per un primo quadriennio con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 maggio 2020. Con riferimento a tale primo mandato di Mauri, si rammenta che, con lettera dell’8 luglio 2019, il medesimo Ministro aveva richiesto il prescritto parere, che nelle rispettive sedute del 31 luglio 2019 la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso in senso favorevole.

Nomina

5 settembre 2024

Controllo

Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Requisiti

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

La normativa vigente non prevede specifici requisiti per la nomina del presidente del Consorzio.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria del Consorzio dell’Adda per l’esercizio 2022 (concernente anche i consorzi dell’Oglio e del Ticino), di cui alla determinazione del 11 luglio 2024, n. 115, si veda il Doc. XV, n. 282.

 

Consorzio dellOglio

Natura e funzioni dell’ente

Originariamente istituito dal regio decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, il Consorzio dell’Oglio è l’Ente regolatore del lago d’Iseo e del fiume Oglio sublacuale. Pertanto, provvede alla manutenzione e all’esercizio dell’opera regolatrice dell’invaso del Lago d’Iseo, nonché all’esecuzione delle opere di presidio e di sistemazione conseguenti all’esercizio della chiusa lacuale e al coordinamento e la disciplina delle utenze dell’acqua del lago e del suo emissario. Il Consorzio è stato confermato, quale ente pubblico non economico, vigilato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con DPR 1° aprile 1978, n. 532. Secondo quanto previsto dallo statuto, può chiedere e ottenere concessioni di sistemazione idraulico-forestali, nonché di utilizzare le acque esuberanti dell’Oglio e tutte quelle altre che risultassero disponibili e utili ai fini della distribuzione ai consorziati. Inoltre, allo scopo della tutela della pescosità delle acque il Consorzio vigila perché siano osservate le norme vigenti.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Presidente Claudio Gandolfi

Il 25 giugno 2025 scadrà il mandato di Claudio Gandolfi (CV), nominato presidente per un quadriennio con decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 giugno 2021.

Su tale proposta di nomina, con lettera del 25 gennaio 2021, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva richiesto il parere parlamentare, che sia la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato che, previa audizione, l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera avevano espresso in senso favorevole nelle rispettive sedute del 25 febbraio e del 9 marzo 2021.

Scadenza

25 giugno 2025

Controllo

Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Requisiti

Lo statuto prevede che il presidente sia nominato sulla base di comprovata esperienza e adeguata professionalità ai compiti previsti dal presente Statuto, ferma restando l’insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto d’interesse.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere rinnovato nell’incarico per una volta

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria del Consorzio dell’Oglio per l’esercizio 2022 (concernente anche i consorzi dell’Adda e del Ticino), di cui alla determinazione del 11 luglio 2024, n. 115, si veda il Doc. XV, n. 282.

 

Ente parco nazionale dei Monti Sibillini

Natura e funzioni dell’ente

L’Ente parco nazionale dei Monti Sibillini, istituito dal DPR 6 agosto 1993 e disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto.

 

Carica da nominare e titolare uscente

 

Presidente Andrea Spaterna

Il 21 aprile 2025 scadrà il mandato di Andrea Spaterna (CV) in qualità di presidente dell’Ente parco, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 291 dell’8 ottobre 2019 per un quinquennio. Successivamente, secondo quanto previsto dall’articolo 64-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la durata del mandato del presidente è stata prorogata fino alla scadenza del consiglio direttivo, nominato con decreto del medesimo Ministro del 21 aprile 2020.

Con lettera del 9 agosto 2019 il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Spaterna, acquisite le intese con i presidenti della regione Marche e della regione Umbria, così come prescritto dalla legge. La 13ª Commissione (Ambiente) del Senato e la VIII Commissione (Ambiente) della Camera avevano espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 1° ottobre e del 2 ottobre 2019, alla suddetta proposta di nomina. Sia l’VIII Commissione della Camera che la 13ª Commissione del Senato avevano audito il candidato nelle rispettive sedute del 24 settembre 2019 e del 1° ottobre 2019.

Si ricorda che l’11 luglio 2018 era scaduto il mandato di presidente dell’Ente di Oliviero Olivieri, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 luglio 2013. Da quel momento in poi, sino alla nomina del nuovo presidente Spaterna, le funzioni di presidente sono state svolte dal vicepresidente dell’Ente Alessandro Gentilucci.

 

Scadenza

21 aprile 2025

 

Controllo parlamentare

Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991.

 

Procedura di nomina

Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.2 Gli enti parco.

 

Requisiti

I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

 

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria degli Enti parco nazionale per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 14 marzo 2024, n. 42, si veda il Doc. XV, n. 223.

 

Ente parco nazionale del Circeo

Natura e funzioni dell’ente

L’Ente parco nazionale del Circeo, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 4 aprile 2005, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Presidente

 

Commissario straordinario

Emanuela Zappone

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 23 luglio 2024 è stato rinnovato, a decorrere dal 6 agosto 2024, per sei mesi e comunque non oltre la nomina dei nuovi organi, il mandato della commissaria straordinaria dell’Ente Emanuela Zappone, precedentemente nominata per un semestre con decreto dello stesso Ministro del 6 febbraio 2024.

Con tale ultimo atto, il Ministro aveva altresì revocato l’incarico del presidente Giuseppe Marzano e disposto lo scioglimento del consiglio direttivo. I due decreti di nomina della Zappone sono stati comunicati alle Camere con lettere del Ministro del 5 marzo e del 24 settembre 2024.

Si rammenta che il precedente presidente Marzano era stato nominato per un quinquennio con decreto del Ministro della transizione ecologica del 6 agosto 2021, adottato d’intesa con il presidente della Regione Lazio.

Secondo quanto si legge nelle premesse del citato DM 6 febbraio 2024, la suddetta revoca, disposta in attuazione del potere di vigilanza e controllo previsto dagli articoli 9 e 21 della citata legge n. 394 del 1991, origina dalla relazione concernente la verifica amministrativo-contabile, disposta dal Ragioniere Generale dello Stato ed eseguita dai Servizi Ispettivi presso l’Ente dal 9 febbraio all’8 aprile 2022, nella quale sono stati eccepiti 19 rilievi che hanno evidenziato “carenze, irregolarità e disfunzioni nell’attività amministrativa del Parco[19].

Per quanto riguarda Marzano, si ricorda che con lettera del 23 giugno 2021 il Ministro vigilante aveva richiesto il prescritto parere sulla proposta di nomina. L’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), dopo aver proceduto all’audizione del candidato, a causa della mancanza del numero legale nella seduta del 14 luglio 2021, non aveva espresso il parere. La 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato aveva invece espresso parere favorevole nella seduta del 13 luglio 2021, anche in questo caso dopo aver audito il candidato.

Il rinnovo della carica si era reso necessario a seguito delle dimissioni di Antonio Ricciardi dal suddetto incarico, intervenute il 5 marzo 2021.

Nomina

6 agosto 2024 (commissario straordinario)

Scadenza

6 febbraio 2024 (commissario straordinario)

Controllo parlamentare

Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991.

Comunicazione alle Camere per il commissario straordinario ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco.

Requisiti

I presidenti degli Enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria degli Enti parco nazionale per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 14 marzo 2024, n. 42, si veda il Doc. XV, n. 223.

 

Ente parco nazionale del Gargano

Natura e funzioni dell’ente

L’Ente parco nazionale del Gargano, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 5 giugno 1995, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto.

Carica rinnovata e soggetto nominato

 

Commissario straordinario

Pasquale Pazienza

 

Carica da nominare

 

Presidente

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 19 settembre 2024 Pasquale Pazienza (CV) è stato nominato commissario straordinario a decorrere dal 21 settembre 2024 fino al 31 dicembre 2024 e, comunque, non oltre la nomina del presidente dell’Ente. Tale decreto di nomina è stato comunicato alle Camere con lettera del 10 ottobre 2024.

Il 7 agosto 2024 era scaduto il mandato del medesimo Pazienza in qualità di presidente dell’Ente parco, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2019 per un quinquennio.

L’VIII Commissione (Ambiente) della Camera e la 13a Commissione permanente (Ambiente) del Senato avevano espresso, rispettivamente nelle sedute del 31 luglio e del 1° agosto 2019, parere favorevole alla relativa proposta di nomina, trasmessa dal predetto Ministro con lettera del 25 luglio 2019.

Nomina

21 settembre 2024 (commissario straordinario)

Scadenza

31 dicembre 2024 (commissario straordinario)

Controllo parlamentare

Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco.

Requisiti

I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria degli Enti parco nazionale per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 14 marzo 2024, n. 42, si veda il Doc. XV, n. 223.

 

Ente parco nazionale del Pollino

Natura e funzioni dell’ente

L’Ente parco nazionale del Pollino, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 15 novembre 1993, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto.

Carica da nominare e titolare uscente

 

Presidente

Domenico Pappaterra

Alla data di chiusura del presente dossier risulta ancora vacante la carica di presidente dell’Ente parco. Il 15 dicembre 2022 è scaduto infatti il mandato di Domenico Pappaterra, nominato presidente con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 dicembre 2017, per un mandato di cinque anni.

Con lettera del 9 febbraio 2023, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato all’Ente la decadenza a far data dal 31 gennaio 2023 di Pappaterra, a causa della scadenza del regime di prorogatio di 45 giorni, previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, affidando contestualmente le funzioni di presidente alla vicepresidente Valentina Viola (CV), in attesa dello svolgimento della procedura di nomina del nuovo presidente.

Nella medesima comunicazione, il Ministero ha altresì sottolineato di non ritenere sussistenti gli elementi per ritenere applicabile a Pappaterra la proroga prevista dall’articolo 64-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in quanto seppure il mandato di Pappaterra “non era scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge (29 luglio 2021), non può non rilevarsi che il consiglio direttivo non era stato ancora costituito e, pertanto, la proroga del mandato del presidente non ha potuto ancorarsi alla scadenza del consiglio direttivo stesso; infatti, il consiglio direttivo è stato nominato con DM n. 371 del 10 settembre 2021 (quindi successivamente all’entrata in vigore del citato art. 64-ter) con scadenza fissata al 10 settembre 2026”.

Previa richiesta del Ministro con lettera del 9 settembre 2017, la 13ª Commissione del Senato e l’VIII Commissione della Camera avevano espresso parere favorevole alla nomina di Pappaterra nelle rispettive sedute del 22 novembre 2017 e del 6 dicembre 2017.

Con la predetta scadenza, Pappaterra ha completato il terzo mandato, essendo stato nominato in precedenza già presidente per due quinquenni, rispettivamente con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2007 e del 12 ottobre 2012, dopo aver ricoperto la carica di commissario straordinario cui era stato nominato fino alla sua prima nomina come presidente con decreto ministeriale del 7 maggio 2007.

Scadenza

15 dicembre 2022

Controllo parlamentare

Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco.

Requisiti

I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria degli Enti parco nazionale per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 14 marzo 2024, n. 42, si veda il Doc. XV, n. 223.

 

Ente parco nazionale dellAlta Murgia

Natura e funzioni dell’ente

L’Ente parco nazionale dell’Alta Murgia, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito con DPR del 10 marzo 2004, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto, approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 ottobre 2013.

Carica rinnovata e soggetto nominato

 

Commissario straordinario

Francesco Tarantini

 

Carica da nominare

 

Presidente

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 19 settembre 2024, Francesco Tarantini è stato nominato commissario straordinario a decorrere dal 21 settembre 2024 fino al 31 dicembre 2024 e, comunque, non oltre la nomina del presidente dell’Ente. Tale decreto non risulta comunicato alle Camere.

Si ricorda che il 7 agosto 2024 era scaduto il mandato del medesimo Tarantini, nominato presidente dell’Ente parco con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2019 per un mandato quinquennale.

L’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso, rispettivamente nelle sedute del 31 luglio e del 1° agosto 2019, parere favorevole alla proposta relativa alla suddetta nomina, trasmessa dal predetto Ministro il 25 luglio 2019. Sulla proposta di nomina era stata acquisita l’intesa del Presidente della regione Puglia.

Nomina

21 settembre 2024

Scadenza

31 dicembre 2024

Controllo parlamentare

Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco.

Requisiti

I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria degli Enti parco nazionale per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 14 marzo 2024, n. 42, si veda il Doc. XV, n. 223.

 

Ente parco nazionale dellAppennino Lucano – Val dAgri – Lagonegrese

Natura e funzioni dell’ente

L’Ente parco nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 15 novembre 1993, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto.

Carica rinnovata e soggetto nominato

 

Commissario straordinario Antonio Tisci

 

Carica da rinnovare

 

Presidente

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 1° ottobre 2024 il mandato di Antonio Tisci come commissario straordinario è stato prorogato per sei mesi a decorrere dal 24 ottobre 2024 e, comunque, non oltre la nomina del presidente dell’Ente. Tale decreto di nomina non risulta comunicato alle Camere.

In precedenza, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 24 aprile 2024 Tisci era già stato nominato commissario straordinario dell’Ente e – come disposto nel citato decreto – investito, per la durata di sei mesi e, comunque, non oltre la nomina degli organi dell’Ente Parco medesimo, delle funzioni riservate dalla vigente disciplina normativa al presidente e al consiglio direttivo del Parco; il medesimo decreto ha altresì disposto lo scioglimento del consiglio direttivo in carica[20].

Si ricorda altresì che con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 27 settembre 2023 era stato revocato, in attuazione del potere di vigilanza e controllo previsto dagli articoli 9 e 21 della citata legge n. 394 del 1991, l’incarico conferito al presidente Giuseppe Priore, nominato per un quinquennio, a decorrere dalla data di nomina del consiglio direttivo dell’Ente, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 giugno 2020.

A seguito di tale revoca:

·         con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 4 ottobre 2023, era stata disposta la nomina di Antonio Tisci in qualità di commissario ad acta dell’Ente per 6 mesi e comunque non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco. L’oggetto del mandato commissariale – si precisa nell’articolo 1 del decreto – riguardava l’adozione degli atti di cui in premessa (cfr. oltre);

·         con deliberazione del consiglio direttivo dell’Ente del 12 ottobre 2023, era stato conferito l’incarico di presidente facente funzioni dell’Ente alla vice presidente del consiglio direttivo medesimo Rosita Gerardi, in attesa dello svolgimento della procedura di nomina del nuovo vertice dell’Ente.

Con riferimento alla proposta di nomina di Priore, si ricorda che il 9 e il 10 giugno 2020, rispettivamente, la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica e l’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, avevano espresso parere favorevole.

In attesa della nomina del consiglio direttivo, era frattanto proseguita la gestione commissariale, costituita dallo stesso Priore quale commissario, nonché dai sub commissari Antonio Luca Conte ed Ennio Di Lorenzo. Detti incarichi erano stati ulteriormente prorogati, da ultimo, con decreto del Ministro della transizione ecologica del 3 giugno 2021, per la durata di quattro mesi a decorrere dall’11 giugno 2021 fino alla scadenza dell’incarico dell’11 ottobre 2021[21].

Con decreto del Ministro della transizione ecologica del 22 febbraio 2022 era stato nominato il consiglio direttivo dell’Ente. In tal modo era stata ripristinata la gestione ordinaria dell’Ente e pertanto era terminato il periodo di commissariamento.

Si segnala che nelle premesse del DM 4 ottobre 2023 di nomina di Tisci a commissario ad acta dell’Ente si legge che, nel periodo ricompreso tra l’11 ottobre 2021, data in cui scadeva la proroga di Priore quale commissario straordinario disposta dal DM del 3 giugno 2021, ed il 22 febbraio 2022, data in cui era stato nominato il consiglio direttivo dell’Ente e aveva avuto inizio l’incarico come presidente dello stesso Priore, sono state adottate 9 delibere commissariali, alcune delle quali di rilevante importanza. Nelle citate premesse si evidenzia come i provvedimenti adottati, e di conseguenza l’attività amministrativa e gestionale posta in essere da Priore nel citato periodo, non fosse sorretta da presupposti di legittimità in ragione della contestuale scadenza dell’incarico di commissario straordinario. Le premesse evidenziano pertanto come nel predetto periodo gli atti adottati da Priore devono ritenersi nulli, in quanto posti in essere da un organo straordinario non più in carica, quindi con difetto assoluto di attribuzione (ai sensi dell’articolo 21-septies della legge n. 241 del 1990). La nullità – che si sarebbe estesa anche agli atti consequenziali in relazione di successione giuridica e cronologica, o di necessario concatenamento – si è presentata insanabile e gravemente lesiva per il buon andamento dell’Ente e tale da travolgere e caducare la gestione amministrativa dello stesso. Sulla base di questi presupposti con DM del 27 settembre 2023 si è provveduto, come accennato, alla revoca di Priore quale presidente dell’Ente Parco[22].

Pertanto, il Ministero vigilante aveva ritenuto necessario, in particolare, nelle more della individuazione del nuovo presidente, procedere alla nomina di un commissario ad acta nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo ex articolo 9, comma 1, e articolo 21 della legge n. 394 del 1991, che provvedesse, in collaborazione con il consiglio direttivo dell’Ente, a verificare ed attuare tutte le iniziative occorrenti a ripristinare la corretta attività amministrativa dell’Ente medesimo, in particolare per procedere all’adozione di una serie di delibere commissariali, di tutti gli atti ad esse consequenziali ed ogni altro atto presupposto, successivo o connesso, emanate nel citato periodo ricompreso tra l’11 ottobre 2021 e il 22 febbraio 2022, ciò al fine di assicurare la regolarità amministrativa dell’operato dell’Ente e il perseguimento degli obiettivi istituzionali cui il Parco è preposto.

Nomina

24 ottobre 2024

Scadenza

24 aprile 2025

Controllo parlamentare

Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991.

Comunicazione alle Camere per il commissario straordinario ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco.

Requisiti

I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria degli Enti parco nazionale per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 14 marzo 2024, n. 42, si veda il Doc. XV, n. 223.

 

Ente parco nazionale dellArcipelago di La Maddalena

Natura e funzioni dell’ente

L’Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dalla legge 4 gennaio 1994, n. 10, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Presidente

 

Commissario straordinario Rosanna Giudice

Il 24 gennaio 2025 scadrà il mandato di Rosanna Giudice (CV), nominata con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 24 luglio 2024 commissario straordinario dell’Ente per un semestre e comunque non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente. Tale decreto è stato comunicato alle Camere con lettera del 24 settembre 2024.

Il 7 giugno 2023 era scaduto il mandato di Fabrizio Fonnesu quale presidente dell’Ente, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, per un mandato di cinque anni.

Il medesimo Ministro, con proprio decreto 23 maggio 2018, ha nominato il consiglio direttivo dell’Ente parco per la durata di cinque anni a decorrere dal 7 giugno 2018.

La data di scadenza del mandato di Fonnesu era correlata a quanto disposto dall’articolo 64-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha stabilito, al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, che la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, fosse prorogata fino alla scadenza dell’organo nominato in data più recente.

L’VIII Commissione (Ambiente) della Camera e la 13ª Commissione (Territorio) del Senato nelle rispettive sedute del 24 gennaio 2018 e del 25 gennaio 2018, hanno espresso parere favorevole alla nomina di Fonnesu.

Scadenza

24 gennaio 2025 (commissario straordinario)

Controllo parlamentare

Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco.

Requisiti

I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria degli Enti parco nazionale per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 14 marzo 2024, n. 42, si veda il Doc. XV, n. 223.

 

Ente parco nazionale dellArcipelago toscano

Natura e funzioni dell’ente

L’Ente parco nazionale dell’Arcipelago toscano, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dalla legge 4 gennaio 1994, n. 10, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto.

Carica da nominare e titolare uscente

 

Presidente

Giampiero Sammuri

Il 14 maggio 2025 scadrà il mandato di Giampiero Sammuri (CV), nominato presidente dell’Ente per un quinquennio con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 dicembre 2017. Il mandato di Sammuri è stato poi prorogato dall’articolo 64-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 fino alla scadenza del consiglio direttivo, nominato per un quinquennio con decreto del medesimo ministro del 14 maggio 2020.

La 13ª Commissione (Territorio) del Senato e l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera (quest’ultima dopo aver proceduto alla sua audizione informale) hanno espresso, rispettivamente il 22 novembre 2017 e il 6 dicembre 2017, parere favorevole alla nomina di Sammuri, così come richiesto dal Ministro nominante con lettera dell’8 novembre 2017.

Per Sammuri si trattava di un secondo mandato dal momento che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 luglio 2012 gli era già stato affidato il medesimo incarico della durata di cinque anni a decorrere dal 16 luglio 2012.

Scadenza

14 maggio 2025

Controllo parlamentare

Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco.

Requisiti

I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria degli Enti parco nazionale per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 14 marzo 2024, n. 42, si veda il Doc. XV, n. 223.

 

Ente parco nazionale dellAsinara

Natura e funzioni dell’ente

L’Ente parco nazionale dell’Asinara, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito con DPR del 3 ottobre 2002, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Presidente

 

Commissario straordinario

Giovanni Maria Cubeddu

L’8 agosto 2024 è scaduto il mandato del commissario straordinario Giovanni Maria Cubeddu (CV) nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 5 marzo 2024 per sei mesi a decorrere dall’8 febbraio 2024 e, comunque, non oltre la nomina del presidente dell’Ente medesimo. Tale nomina è stata comunicata al Parlamento con lettera del 6 maggio 2024.

In precedenza, con proprio decreto del 9 agosto 2023 il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica aveva nominato commissario straordinario dell’Ente parco Gian Carlo Gavino Muntoni, per la durata di sei mesi e, comunque, non oltre la nomina del nuovo presidente. La comunicazione di nomina è stata trasmessa alla Camera con lettera del 4 ottobre 2023.

Si segnala che l’Ente parco è in regime di commissariamento dal 2 marzo 2020.

In particolare, si rammenta che, con proprio decreto, trasmesso alla Camera con lettera del 28 luglio 2022, l’allora Ministro della transizione ecologica aveva prorogato il mandato di Gabriela Scanu quale commissario straordinario dell’Ente con decorrenza 2 settembre 2022 per la durata di sei mesi e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente; pertanto, l’incarico commissariale è scaduto il 2 marzo 2023. L’incarico di Scanu, inizialmente conferito con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 febbraio 2020 a decorrere dal 2 marzo 2020, è stato oggetto di cinque decreti ministeriali di proroga della durata di sei mesi, rispettivamente del 2 settembre 2020, 26 febbraio 2021, 31 agosto 2021, 25 febbraio 2022 e 14 luglio 2022.

Scadenza

8 agosto 2024 (commissario straordinario)

Controllo parlamentare

Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991.

Comunicazione alle Camere per il commissario straordinario ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco.

Requisiti

I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria degli Enti parco nazionale per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 14 marzo 2024, n. 42, si veda il Doc. XV, n. 223.

 

Ente parco nazionale dellAspromonte

Natura e funzioni dell’ente

L’Ente parco nazionale dell’Aspromonte, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e istituito dal DPR 14 gennaio 1994, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Presidente

 

Commissario straordinario

Renato Carullo

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 5 agosto 2024 il mandato del commissario straordinario Renato Carullo (CV) è stato rinnovato, a decorrere dal 6 agosto, per un semestre e comunque non oltre la nomina del presidente dell’Ente parco per lo svolgimento delle funzioni riservate dalla vigente disciplina normativa al presidente e al consiglio direttivo del Parco. Tale decreto di proroga è stato comunicato alle Camere con lettera del 24 settembre 2024.

Carullo era stato nominato commissario per un primo mandato semestrale con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 6 febbraio 2024. Il citato DM, che non risulta comunicato alle Camere, ha altresì disposto la revoca dell’incarico del presidente Leo Auteliano (precedentemente nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 febbraio 2020), nonché lo scioglimento del consiglio direttivo dell’Ente.

Secondo quanto si legge nelle premesse del citato decreto, le decisioni ivi contenute erano riconducibili a irregolarità riscontrate relativamente a talune delibere assunte dal presidente dell’Ente e dal consiglio direttivo aventi ad oggetto la programmazione triennale del fabbisogno di personale. Tali delibere sono state considerate non sorrette dai necessari presupposti di legittimità a presidio del buon andamento dell’azione amministrativa, rilevandosi inoltre come la gestione posta in essere esponga l’Ente a “eventuali future azioni risarcitorie da parte di soggetti che hanno beneficiato dell’immissione in ruolo, con successiva eventuale responsabilità erariale a carico dell’Ente medesimo”. Da ciò è discesa la necessità di ripristinare la corretta governance dell’Ente Parco e di procedere al commissariamento al fine di assicurarne il regolare funzionamento.

Si ricorda che l’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso entrambe parere favorevole, nelle rispettive sedute del 28 gennaio 2020, sulla richiesta di parere parlamentare concernente la proposta di nomina di Auteliano a presidente, pervenuta con lettera del Ministro proponente del 18 dicembre 2019.

Scadenza

6 febbraio 2025 (commissario straordinario)

Controllo parlamentare

Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991.

Comunicazione alle Camere per il commissario straordinario ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco.

Requisiti

I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria degli Enti parco nazionale per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 14 marzo 2024, n. 42, si veda il Doc. XV, n. 223.

 

Ente parco nazionale dellIsola di Pantelleria

Natura e funzioni dell’ente

L’Ente parco nazionale dell’Isola di Pantelleria, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 28 luglio 2016, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Presidente

 

Commissario straordinario

Italo Cucci

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 23 luglio 2024 è stato prorogato a decorrere dal 31 luglio per ulteriori sei mesi, e comunque non oltre la nomina del presidente, il mandato del commissario straordinario Italo Cucci (CV). Cucci era già stato nominato per due mandati semestrali dapprima con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 31 luglio 2023 e in seguito con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 1° febbraio 2024. I predetti decreti sono stati comunicati al Parlamento con lettere del Ministro rispettivamente del 24 settembre 2024, del 10 agosto 2023 e del 22 febbraio 2024.

Si ricorda che il 4 aprile 2023 era scaduto il mandato di Salvatore Gabriele quale presidente dell’Ente. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva nominato il consiglio direttivo dell’Ente parco con DM 4 aprile 2018. Da tale data decorreva il mandato di Salvatore Gabriele, che era stato nominato con analogo DM il 2 febbraio 2018 per la durata di cinque anni proprio dalla data di nomina del consiglio direttivo del medesimo Ente parco.

Con lettera del 10 marzo 2018, il Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina, su cui avevano espresso pareri favorevoli l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera (quest’ultima previa audizione informale dell’interessato) e la 13ª Commissione (Territorio) del Senato nelle rispettive sedute del 24 gennaio 2018 e del 25 gennaio 2018.

Scadenza

31 gennaio 2025 (commissario straordinario)

Controllo parlamentare

Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991.

Comunicazione alle Camere per il commissario straordinario ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco.

Requisiti

I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria degli Enti parco nazionale per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 14 marzo 2024, n. 42, si veda il Doc. XV, n. 223.

 

Ente parco nazionale della Sila

Natura e funzioni dell’ente

L’Ente parco nazionale della Sila, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 14 novembre 2002 ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto.

 

Carica da nominare e titolare uscente

 

Presidente Francesco Curcio

Il 4 febbraio 2025 scadrà il mandato del presidente dell’Ente parco Francesco Curcio (CV), nominato con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2019, a decorrere dalla data di insediamento del consiglio direttivo, avvenuta con il successivo DM del 4 febbraio 2020.

Su tale proposta di nomina, l’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso, rispettivamente nelle sedute del 31 luglio e del 1° agosto 2019, parere favorevole. Tale parere era stato richiesto con lettera del medesimo Ministro del 25 luglio 2019.

Si ricorda che in precedenza Curcio aveva svolto più mandati da commissario straordinario. Infatti, era stato dapprima nominato per un semestre con decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 novembre 2018, con decorrenza dal giorno successivo. Tale nomina fu comunicata con lettera del Ministro il 19 dicembre 2018. Con DM del 10 maggio 2019 (comunicato alle Camere con lettera del successivo 29 maggio) è stata disposta una prima proroga per un ulteriore semestre. Il mandato commissariale è stato infine ulteriormente prorogato con DM dell’11 novembre 2019 con decorrenza dal 24 novembre per tre mesi e comunque non oltre la nomina del consiglio direttivo dell’Ente parco. Come già accennato, infatti, la nomina di cui al DM del 7 agosto 2019 non era ancora operativa, in mancanza del rinnovo del consiglio direttivo. Tale ultima proroga era pertanto motivata in considerazione dei tempi tecnici necessari al fine di pervenire alla nomina del suddetto consiglio, in attesa che le amministrazioni a ciò competenti designassero i propri rappresentanti nel suddetto organo e della necessità di garantire, nelle more, la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività dell’Ente.

 

Scadenza

4 febbraio 2025

 

Controllo parlamentare

Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991.

 

Procedura di nomina

Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco.

 

Requisiti

I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

 

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria degli Enti parco nazionale per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 14 marzo 2024, n. 42, si veda il Doc. XV, n. 223.

 

Ente parco nazionale delle Cinque Terre

Natura e funzioni dell’ente

L’Ente parco nazionale delle Cinque Terre, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito con DPR del 6 ottobre 1999, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. Nel 1997 l’UNESCO ha inserito le Cinque Terre nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità.

Carica rinnovata e soggetto nominato

 

Presidente Lorenzo Viviani

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 31 ottobre 2024 Lorenzo Viviani è stato nominato presidente dell’Ente per un quinquennio. Con lettera del 24 settembre 2024, corredata con la prescritta intesa con la Regione Liguria, il Ministro ha richiesto il parere parlamentare, che l’8a Commissione (Ambiente) del Senato e l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera hanno espresso in senso favorevole nelle rispettive sedute del 22 e 23 ottobre 2024.

Il 7 agosto 2024 era scaduto il mandato di Donatella Bianchi, nominata presidente dell’Ente parco con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2019 per un quinquennio. L’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13° Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso, rispettivamente nelle sedute del 31 luglio e del 1° agosto 2019, parere favorevole alla relativa proposta di nomina, trasmessa dal predetto Ministro con lettera del 25 luglio 2019 corredata della prescritta intesa con il presidente della Regione Liguria.

Nomina

31 ottobre 2024

Controllo parlamentare

Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco.

Requisiti

I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria degli Enti parco nazionale per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 14 marzo 2024, n. 42, si veda il Doc. XV, n. 223.

 

Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi

Natura e funzioni dell’ente

L’Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 12 luglio 1993, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Presidente

Ennio Vigne

Il 2 dicembre 2024 è scaduto il mandato di Ennio Vigne (CV), nominato presidente dell’Ente parco con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2019 per un mandato quinquennale, che – secondo quanto previsto da tale decreto – è decorso dalla data di nomina del consiglio direttivo, avvenuta con successivo DM del 2 dicembre 2019. In precedenza, Vigne aveva svolto il mandato di commissario straordinario, nominato con decreto del predetto Ministro del 7 giugno 2019.

Su tale proposta di nomina, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva richiesto l’espressione del parere parlamentare con lettera del 25 luglio 2019, corredata della prescritta intesa con la Regione Veneto. L’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso, rispettivamente nelle sedute del 31 luglio 2019, parere favorevole alla proposta relativa alla suddetta nomina.

Scadenza

2 dicembre 2024

Controllo parlamentare

Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco.

Requisiti

I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria degli Enti parco nazionale per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 14 marzo 2024, n. 42, si veda il Doc. XV, n. 223.

 

Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

Natura e funzioni dell’ente

L’Ente parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna, istituito dal DPR 12 luglio 1993 e disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto.

 

Carica da nominare e titolare uscente

 

Presidente

Luca Santini

L’8 ottobre 2024 è scaduto il secondo mandato di Luca Santini (CV) in qualità di presidente dell’Ente parco, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 ottobre 2019 per un quinquennio.

Con lettera del 28 agosto 2019, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, acquisite le intese dei presidenti delle regioni Toscana ed Emilia Romagna, come prescritto dalla legge. La 13a Commissione (Ambiente) del Senato e l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera avevano espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 1° ottobre e del 2 ottobre 2019, alla suddetta proposta di nomina. Sia l’VIII Commissione della Camera che la 13ª Commissione del Senato avevano audito il candidato nelle rispettive sedute del 24 settembre 2019 e del 1° ottobre 2019.

Si ricorda che Santini aveva già svolto un primo mandato quale presidente dell’Ente scaduto il 21 giugno 2018, essendo stato in precedenza nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 giugno 2013.

 

Scadenza

8 ottobre 2024

 

Controllo parlamentare

Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991.

 

Procedura di nomina

Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco.

 

Requisiti

I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

 

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria degli Enti parco nazionale per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 14 marzo 2024, n. 42, si veda il Doc. XV, n. 223.

 

Fondazione centro sperimentale di cinematografia – CSC

Natura e funzioni dell’ente

Il Centro sperimentale di cinematografia, nato nel 1935 e qualificato ente pubblico dalla legge 24 marzo 1942, n. 419, è stato trasformato dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 nella Fondazione Scuola nazionale di cinema con personalità giuridica di diritto privato, successivamente ridenominata Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32. La Fondazione è disciplinata dal codice civile e dalle sue disposizioni di attuazione per quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente.

Secondo quanto previsto dallo statuto, la Fondazione persegue finalità di alta formazione e di ricerca nel campo della cinematografia proponendosi, in particolare, di definire la conoscenza, lo sviluppo dell’arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d’eccellenza, nonché di promuovere e sostenere le attività di ricerca, sperimentazione, produzione, alta formazione, perfezionamento e aggiornamento nei campi della cinematografia, degli audiovisivi ed in quelli ad essi connessi e complementari. La Fondazione svolge la sua attività istituzionale attraverso la Scuola Nazionale di Cinema e la Cineteca Nazionale.

Da ultimo, si segnala che l’articolo 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, inserito in sede di conversione (legge 10 agosto 2023, n. 112), modifica la disciplina della Fondazione. Tale novella, in particolare per quanto di rilievo ai fini del monitoraggio di cui al presente dossier, aumenta da 4 a 6 i componenti del consiglio di amministrazione (oltre al presidente), prevedendo che i 2 nuovi componenti del consiglio di amministrazione siano designati uno dal Ministro dell’università e della ricerca e l’altro dal Ministro dell’istruzione e del merito, mantenendosi le altre 4 designazioni in capo al Ministro della cultura (tre) e al Ministro dell’economia e delle finanze (una)[23].

Per ulteriori approfondimenti si veda il dossier del Servizio Studi (pagg. 160 e ss.).

Carica rinnovata e soggetto individuato

Presidente

Gabriella Buontempo

Con lettera del 5 dicembre 2024 il Ministro della cultura ha richiesto l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti relativamente alla proposta di nomina di Gabriella Buontempo a presidente della Fondazione.

Si ricorda che, in precedenza, il presidente della Fondazione Sergio Castellitto, nominato con decreto del Ministro della cultura del 24 ottobre 2023, aveva rassegnato le proprie dimissioni con lettera in data 13 novembre 2024.

Con il citato decreto erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione: Pupi Avati, Giancarlo Giannini e Cristina Massaro, designati dal medesimo Ministro; Andrea Minuz, designato dal Ministro dell’università e della ricerca; Santino Vincenzo Mannino, designato dal Ministro dell’istruzione e del merito; Mauro Carlo Campiotti, designato dal Ministro dell’economia e delle finanze.

Il presidente e il consiglio di amministrazione sono stati nominati per la durata di un quadriennio dalla data del decreto di nomina.

Con lettera del 29 settembre 2023 il Ministro della cultura ha trasmesso le richieste di parere parlamentare sulle predette proposte di nomina. Le Commissioni VII (Cultura) della Camera e la 7ª (Cultura) del Senato hanno espresso parere favorevole nelle rispettive sedute dell’11 e del 17 ottobre 2023.

Fino alla nomina dei nuovi componenti, il consiglio di amministrazione era composto dalla presidente Marta Donzelli, nominata con decreto del Ministro della cultura del 24 marzo 2021, e da Cristiana Capotondi, Valentina Gemignani, Guendalina Ponti e Andrea Purgatori (nel frattempo deceduto il 19 luglio 2023) nominati con un altro DM del 24 marzo 2021, per un periodo di quattro anni.

Sulle predette nomine era pervenuta richiesta di parere parlamentare con lettere del 24 febbraio e del 17 marzo 2021 in seguito alle quali la 7ª Commissione (Cultura) del Senato il 23 marzo 2021 e la VII Commissione (Cultura) della Camera il 24 marzo 2021 hanno espresso parere favorevole.

Data dimissioni

13 novembre 2024

Controllo parlamentare

Parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 426 del 1997.

Procedura di nomina

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della cultura, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ed è composto dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell’università e della ricerca, uno dal Ministro dell’istruzione e del merito ed uno dal Ministro dell’economia e delle finanze[24].

Requisiti

I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo cinematografico ed audiovisivo, e con comprovate capacità organizzative.

Il mandato del presidente è quadriennale e può essere confermato per non più di due volte.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – CSC per l’esercizio 2021, di cui alla determinazione del 6 luglio 2023, n. 79, si veda il Doc. XV, n. 113.

 

Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

Natura e funzioni dell’ente

Il Garante, istituito dell’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, è l’organismo che vigila affinché l’esecuzione della custodia dei detenuti e delle altre persone private della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti.

Istituito presso il Ministero della giustizia il Garante opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195.

Si tratta dunque di un organismo statale indipendente che monitora, visitandoli, i luoghi di privazione della libertà allo scopo di individuare eventuali criticità e, in un rapporto di collaborazione con le autorità responsabili, trovare soluzioni per risolverle. Dopo ogni visita, il Garante nazionale redige un rapporto contenente osservazioni ed eventuali raccomandazioni e lo inoltra alle autorità competenti. Ogni rapporto viene pubblicato sul sito web del Garante nazionale, unitamente alle eventuali risposte pervenute.

Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 ha modificato il nome dell’Autorità in “Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, eliminando il riferimento alle persone detenute, per dare rilievo, anche formale, alle effettive competenze del Garante medesimo, come delineatesi a seguito delle novelle normative e delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia.

Carica rinnovata e soggetto nominato

 

Presidente

Riccardo Vita Turrini

Con DPR del 31 ottobre 2024 Riccardo Turrini Vita (CV) è stato nominato presidente del Garante per un quinquennio non prorogabile.

Previa delibera del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2024, su proposta del Ministro della giustizia, il Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 3 ottobre 2024 ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare per tale nomine. Le Commissioni 2ª (Giustizia) del Senato e II (Giustizia) della Camera hanno espresso parere favorevole, rispettivamente, nelle sedute del 22 e del 23 ottobre 2024.

Successivamente, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 29 ottobre 2024, ha deliberato in via definitiva sulla nomina di Turrini Vita.

Si ricorda che il 22 agosto 2024 era deceduto il precedente presidente Felice Maurizio D’Ettore.

Oltre a Turrini Vita, il collegio è composto da Irma Conti e Mario Serio, nominati per un quinquennio non prorogabile con DPR del 21 dicembre 2023.

Previa delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2023, su proposta del Ministro della giustizia, il Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 29 settembre 2023 aveva trasmesso le richieste di parere parlamentare per tali nomine. Le Commissioni 2ª (Giustizia) del Senato e II (Giustizia) della Camera hanno espresso pareri favorevoli, rispettivamente, nelle sedute del 18 e del 31 ottobre 2023. Successivamente, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 27 novembre 2023, aveva deliberato in via definitiva sulla nomina di D’Ettore, Conti e Serio.

Si ricorda che il 1° febbraio 2023 erano scaduti i mandati di Mauro Palma ed Emilia Rossi, nominati, rispettivamente, presidente e componente del medesimo Garante con DPR 1 febbraio 2016 per la durata di un quinquennio, poi prorogati per un periodo di due anni. Tali nomine erano state deliberate dal Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015, su proposta del Ministro della giustizia.

Inoltre, il 3 marzo 2023 era scaduto il mandato di Daniela De Robert, nominata componente del Garante con DPR 3 marzo 2016 per la durata di un quinquennio, poi prorogata per un periodo di due anni. Si ricorda infatti che l’articolo 13 del citato decreto-legge n. 130 del 2020 aveva stabilito che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 146 del 2013, il Garante nazionale in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto fosse prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale. Per effetto di tale norma, le scadenze di presidente e componente, inizialmente previste per il 1° febbraio 2021, erano state prorogate fino al 1° febbraio 2023.

Su tali proposte di nomina avevano espresso parere favorevole la 2a Commissione (Giustizia) del Senato e la II Commissione (Giustizia) della Camera, nelle rispettive sedute del 30 settembre 2015 e del 1° ottobre 2015.

Nomina

31 ottobre 2024

Controllo parlamentare

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2013.

Procedura di nomina

DPR previa delibera del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

Requisiti

Il Garante è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, che restano in carica per cinque anni non prorogabili, scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurino indipendenza e competenza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani.

 

Istituto dellEnciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. IEI

Natura e funzioni dell’ente

L’Istituto dell’Enciclopedia italiana - IEI è stato fondato a Roma il 18 febbraio 1925 ed ha avuto come primo direttore scientifico Giovanni Gentile. L’Istituto fu regolato dal regio decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, che ne disciplinò la vita fino alla trasformazione in società per azioni avvenuta nel 1983. Successivamente il modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Istituto è stato adottato dal consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L’articolo 2 dello statuto, riguardante le finalità istituzionali dell’Ente, specifica che l’Istituto ha per oggetto la compilazione, l’aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti iniziata dall’Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possano comunque derivarne o si richiamino alla sua esperienza, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca e di servizio sociale. L’Istituto, riconosciuto quale ente di diritto privato di interesse nazionale e istituzione culturale dalla legge n. 123 del 2 aprile 1980, è indipendente dallo Stato e da altri enti, anche per la parte finanziaria.

Carica rinnovata

e soggetto nominato

 

Presidente

Carlo Ossola

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 10 giugno 2024, ha deliberato – ai fini dell’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari – l’avvio della procedura per la nomina di Carlo Ossola (CV) a presidente dell’Istituto.

Con lettera del 13 giugno 2024 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare, che la VII Commissione (Cultura) della Camera e la 7ª Commissione (Cultura) del Senato hanno espresso in senso favorevole nelle rispettive sedute del 3 e 4 luglio 2024.

Nella riunione del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2024 è stata deliberata in via definitiva la nomina di Ossola che, si ricorda, succede a Franco Gallo, che era stato confermato come presidente dell’Istituto con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2019. La proposta di nomina di Gallo era stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 10 ottobre 2019, dopo che la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano espresso pareri favorevoli, rispettivamente nelle sedute del e del 2 ottobre 2019, sulla relativa proposta di nomina, trasmessa con lettera del 2 agosto 2019 dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

Si rammenta che Gallo era stato nominato per un primo mandato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 2014, per la durata di un quinquennio.

Nomina

14 ottobre 2024

Controllo parlamentare

Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

Procedura di nomina

DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Requisiti

Il presidente è scelto fra personalità di particolare rilievo nei campi della cultura e della scienza. Dura in carica cinque anni e può essere rinnovato.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. – IEI per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 30 gennaio 2024, n. 10, si veda il Doc. XV, n. 181.

 

Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS

Natura e funzioni dell’ente

L’INPS gestisce la quasi totalità della previdenza italiana, assicurando la maggior parte dei lavoratori autonomi e dei dipendenti del settore pubblico e privato. Svolge tale funzione provvedendo alla liquidazione e al pagamento delle pensioni e delle indennità di natura previdenziale e assistenziale. Per alcune di queste prestazioni l’INPS è coinvolto solo nella fase di erogazione, mentre per altre svolge tutto il procedimento di assegnazione.

L’INPS amministra anche la banca dati relativa al calcolo dell’ISEE, che permette di usufruire di alcune prestazioni sociali agevolate.

Per garantire il rispetto dei diritti previdenziali e assicurativi e le eque condizioni di concorrenza tra le imprese sul mercato, l’INPS ha anche compiti di vigilanza che viene svolta anche tramite le banche dati interne ed esterne.

Con l’acquisizione delle funzioni della gestione ex INPDAP, l’INPS eroga trattamenti pensionistici di fine servizio e rapporto e le prestazioni di carattere creditizio e sociale anche per dipendenti e pensionati pubblici.

Si rammenta, infine, che l’articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 ha previsto una riforma della governance dell’INPS. In particolare, il comma 2 dell’articolo ha stabilito che nelle more dell’adozione delle modifiche organizzative disposte – tra le quali la soppressione della carica di vice presidente - e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’Istituto fosse nominato, entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto medesimo, un commissario straordinario.

Contestualmente a tale nomina, il presidente, il vice presidente e il consiglio di amministrazione dell’Istituto in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge in questione (11 maggio 2023) sono decaduti con effetto immediato.

Carica rinnovata e soggetto nominato

 

Un componente del consiglio di indirizzo e vigilanza

Alessandra Costante

 

 

Carica da rinnovare

 

Un componente del consiglio di indirizzo e vigilanza

Con DPCM del 30 settembre 2024 Alessandra Costante è stata nominata componente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto, su designazione della Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI), in rappresentanza della categoria dei giornalisti, in sostituzione del dimissionario Tommaso Daquanno. La durata della carica è stabilita per il restante periodo del quadriennio di durata del mandato del consiglio.

Si segnala inoltre che il 2 agosto 2024 è deceduta Claudia Trovato, membro del consiglio di indirizzo e vigilanza, che era stata nominata su designazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In precedenza, con DPCM del 22 marzo 2024 la composizione del CIV era già stata modificata, ai sensi dell’articolo 17-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, con la nomina di Nazaro Pagano, quale rappresentante designato d’intesa dall’Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili APS-ETS (ANMIC), dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS-APS (UICI), dall’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi ETS-APS (ENS) e dall’Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neuro sviluppo ETS-APS (ANFFAS Nazionale). Ai sensi del citato articolo 17-ter, Pagano partecipa, con diritto di voto, alle sedute aventi ad oggetto l’esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità. Tale nomina è stata comunicata al Parlamento con lettera del 12 aprile 2024.

Si segnala, infine, che con DPCM del 9 maggio 2024, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa designazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL), Domenico Proietti è stato nominato componente del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) in sostituzione di Fabio Porcelli, dimissionario. Tale nomina è stata comunicata al Parlamento con lettera della Presidenza del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2024.

Pertanto, l’attuale consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto, istituito con DPCM del 1° giugno 2022 (successivamente integrato dal DM del 30 giugno 2022, dal DPCM del 20 ottobre 2023), nonché dai citati DPCM 9 maggio 2024, 22 marzo 2024 e 30 settembre 2024), risulta composto da Robertino Ghiselli (presidente), Guido Lazzarelli (vicepresidente), Pierangelo Albini, Paolo Mattei, Giorgio Cappelli, Giovanni Morleo, Angela Maria Caracciolo, Gaetana Pagano, Domenico Colaci, Valeria Picchio, Alessandra Costante, Nicola Giancarlo Poggi, Ignazio Ganga, Domenico Proietti, Riccardo Giovani, Fiorito Leo, Raffaele Lorusso, Maria Magri, Rosario Giuseppe Meli, Antonio Zampiga, Anna Maria Bilato, Francesco Rampi, Gregorio Tito e Nazaro Pagano (per un totale di 25 membri).

Il mandato di Proietti e Pagano scadrà al termine del restante periodo del quadriennio di durata del mandato del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, decorrente dalla data di insediamento del 1° luglio 2022.

 

Per quanto concerne il consiglio di amministrazione dell’Istituto, si rammenta che con DPR 9 febbraio 2024 Gabriele Fava (CV) è stato nominato presidente dell’Istituto per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione, avvenuto il 18 aprile 2024.

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 19 dicembre 2023, aveva avviato, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la procedura di nomina di Gabriele Fava a presidente dell’Istituto. Con lettera del 21 dicembre 2023 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha quindi richiesto il prescritto parere parlamentare che le Commissioni 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e XI (Lavoro) della Camera nelle rispettive sedute del 17 e 18 gennaio 2024, hanno espresso in senso favorevole, dopo aver proceduto all’audizione del candidato. Infine, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 31 gennaio 2024, ha deliberato in via definitiva la nomina di Fava.

In precedenza l’Istituto era guidato da Micaela Gelera, nominata con DPCM del 15 giugno 2023, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, commissario straordinario dell’Istituto, a decorrere dalla data del medesimo decreto e per la durata necessaria all’adozione delle modifiche dell’organizzazione dell’Istituto e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi.

Il 21 maggio 2023 era infatti scaduto il mandato del presidente Pasquale Tridico, nominato, per un quadriennio, con DPR del 22 maggio 2019. Sulla proposta di nomina la 11ª Commissione permanente (Lavoro) del Senato e la XI Commissione (Lavoro) della Camera avevano espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 15 maggio 2019.

Si segnala, inoltre, che con DPCM del 13 marzo 2024 sono stati nominati, per un quadriennio, componenti del consiglio di amministrazione Antonio Di Matteo, Micaela Gelera, Maria Luisa Gnecchi e Fabio Vitale a decorrere dalla data di insediamento dell’organo, avvenuto il 18 aprile 2024. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha dato comunicazione al Parlamento di tale nomina con lettera del 16 aprile 2024.

Da ultimo, si rammenta che i precedenti membri del consiglio di amministrazione (insediatosi il 15 aprile 2020) erano Rosario De Luca (che ha poi rassegnato le sue dimissioni il 25 ottobre 2022), Roberto Lancellotti e Patrizia Tullini. Tali nomine, disposte con DPCM del 16 dicembre 2019 per un quadriennio, non risultano essere state comunicate alle Camere. Era inoltre componente del consiglio anche la vicepresidente dell’Istituto, Marialuisa Gnecchi, nominata con DPCM del 24 febbraio 2020, previo parere favorevole della XI Commissione (Lavoro) della Camera dei deputati e della 11ª Commissione (Lavoro) del Senato della Repubblica espresso nelle rispettive sedute del 19 dicembre 2019.

Cessazione

2 agosto 2024 (un membro del consiglio di indirizzo e vigilanza)

Nomina

30 settembre 2024 (un membro del consiglio di indirizzo e vigilanza)

Controllo parlamentare

Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994 per il presidente.

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza.

Procedura di nomina

DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per il presidente.

DPCM su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per il consiglio di amministrazione e il consiglio di indirizzo e vigilanza.

Requisiti

L’articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 51 del 2023, modificando l’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, ha:

·       soppresso la carica di vice presidente dell’Istituto;

·       con riferimento ai requisiti per la carica di presidente, previsto che questi sia individuato tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia;

·       con riferimento al consiglio di amministrazione, stabilito che sia composto dal presidente dell’Istituto, che lo presiede, e da quattro membri, scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia;

·       con riferimento al presidente e al consiglio di amministrazione, disposto che durino in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento e che possano essere rinnovati una sola volta, anche non consecutiva. Resta fermo che tali organi cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

L’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 51 del 2023 dispone inoltre che il commissario straordinario ivi previsto sia scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità, nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia e che assuma, per il periodo in cui è in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione ai sensi della disciplina vigente.

Per quanto riguarda invece il consiglio di indirizzo e vigilanza, si tratta di un organo collegiale di indirizzo politico, che individua le linee di indirizzo generale e gli obiettivi strategici dell’INPS e approva il bilancio predisposto dal presidente dell’Istituto. È composto da 24 membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, a cui si aggiunge un membro che partecipa alle sedute aventi ad oggetto l’esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità ai sensi del citato art. 17-ter del decreto-legge n. 145 del 2023. Resta in carica 4 anni e al suo interno nel corso della prima seduta elegge il proprio presidente individuato tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione dell’11 luglio 2024, n. 113, si veda il Doc. XV, n. 280.

 

Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi – INDAM

Natura e funzioni dell’ente

L’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi”, riordinato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 153 che gli ha conferito ampia autonomia regolamentare, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e rientra tra gli enti di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

Lo statuto prevede tra le finalità dell’Istituto la promozione sul piano nazionale, internazionale e comunitario, della formazione e del perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative presenti nelle università italiane. Inoltre l’Istituto è chiamato a svolgere e a favorire le ricerche di matematica pura e applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche. Infine, l’Istituto è chiamato a fare in modo che la ricerca matematica italiana si mantenga costantemente in stretto contatto con quella internazionale, specie promuovendo e partecipando a iniziative e a programmi di collaborazione in ambito europeo.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Un consigliere di amministrazione Susanna Terracini

Il 1° gennaio 2025 scadrà il mandato di Susanna Terracini, nominata componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione dell’Istituto, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 23 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021 per quattro anni.

Si ricorda che con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 13 dicembre 2023 Cristina Trombetti (CV) è stata nominata presidente dell’Istituto per un quadriennio a decorrere dal 30 dicembre 2023. Tale nomina è stata comunicata alle Camere.

Si ricorda che in precedenza era scaduto il mandato di Giorgio Patrizio, nominato presidente dell’Istituto con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019, trasmesso alle Camere con lettera dell’8 gennaio 2020.

Si rammenta altresì che con lettera del 7 novembre 2023 il Ministero dell’università e della ricerca aveva trasmesso il DM del 7 novembre 2023, con il quale Filippo Bracci era stato nominato componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto in qualità di esperto scientifico eletto dalla comunità scientifica di riferimento per la durata di un quadriennio.

Scadenza

1° gennaio 2025

Controllo parlamentare

Comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro dell’università e della ricerca.

Il consiglio di amministrazione dell’Istituto è composto da tre membri, compreso il presidente. Le norme statutarie prevedono procedure per la nomina parzialmente differenti da quelle previste dalla normativa di cui al decreto legislativo n. 213 del 2009 (cfr. al riguardo il paragrafo dell’appendice 1.2.3. Gli Enti di ricerca).

In particolare, l’articolo 4 dello statuto dell’Ente detta una disciplina speciale per la selezione del presidente prevedendo che, in ragione della specificità dell’Ente, il comitato di selezione di cui all’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009, nel comporre la rosa da sottoporre al Ministro per la nomina del presidente, valuti le indicazioni provenienti dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle unità di ricerca dell’Istituto. Le indicazioni della comunità scientifica vengono acquisite mediante una consultazione nella quale ciascun componente esprime una preferenza. I nomi dei candidati che abbiano ricevuto almeno il 15 per cento delle preferenze espresse vengono trasmessi al comitato di selezione. La consultazione si svolge secondo le modalità previste in un apposito regolamento che prevede anche l’elettorato attivo del personale dipendente a tempo indeterminato dell’Istituto. L’elezione si svolge secondo le modalità previste da un apposito regolamento interno.

Inoltre, lo statuto prevede che il consiglio sia composto, oltre che dal presidente, anche da un esperto di alta amministrazione nominato su designazione ministeriale (sempre nell’ambito di una rosa composta da un comitato di selezione costituito secondo la procedura prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009) e da un esperto scientifico scelto direttamente, mediante elezione, dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle unità di ricerca dell’Istituto. L’elezione si svolge secondo le modalità previste da un apposito regolamento interno.

Tutti i componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Requisiti

Il presidente deve essere un matematico di riconosciuto rilievo internazionale, con notevole esperienza sia di direzione e coordinamento di strutture e progetti di ricerca, sia amministrativa.

Gli altri due membri del consiglio di amministrazione debbono essere, come detto, un esperto di alta amministrazione e un esperto scientifico.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 22 ottobre 2024, n. 142, si veda il Doc. XV, n. 307.

 

Istituto nazionale di astrofisica INAF

Natura e funzioni dell’ente

L’Istituto nazionale di astrofisica, istituito dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296 e poi riordinato dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, è un ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell’astronomia, della radioastronomia, dell’astrofisica spaziale e della fisica cosmica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale, sia in collaborazione con le università sia con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri. Progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d’avanguardia per lo studio e l’esplorazione del cosmo. Favorisce la diffusione della cultura scientifica grazie a progetti di didattica e divulgazione dell’astronomia che si rivolgono alla scuola e alla società.

L’INAF, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, è vigilato dal Ministero dell’università e della ricerca e ha piena autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile, statutaria, organizzativa e regolamentare, ed adegua la sua azione a quanto previsto dalla Carta europea dei ricercatori allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE.

Carica rinnovata e soggetto nominato

 

un consigliere di amministrazione Grazia Maria Gloria Umana

Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 29 novembre 2024 Grazia Maria Gloria Umana è stata confermata nell’incarico di componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto per un quadriennio, a decorrere dalla data di emanazione del medesimo decreto.

Si ricorda che precedentemente:

·         con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 5 luglio 2024, Andrea Comastri è stato nominato membro per un quadriennio del consiglio di amministrazione dell’Ente, in rappresentanza della comunità scientifica di riferimento in esito alla procedura elettiva di cui al decreto del presidente dell’Istituto del 14 dicembre 2023 relativo alla proclamazione degli eletti. Tale nomina è stata comunicata con lettera del Ministero dell’8 luglio 2024;

·         con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 13 giugno 2024 Lucio Angeli Antonelli è stato nominato componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto per un quadriennio a decorrere dalla data del medesimo decreto. Tale nomina è stata comunicata con lettera del Ministero in data 18 giugno 2024. Nelle premesse di tale decreto si precisa che Angeli Antonelli faceva parte della rosa dei candidati, individuata nel verbale n. 15 del 14 maggio 2024 del comitato di selezione, e che è stato ritenuto il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico di consigliere “vista l’intensa ed eccellente attività scientifica su tematiche di astrofisica sperimentale e la sua specifica esperienza gestionale”;

·         con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 30 aprile 2024 Massimo Della Valle è stato nominato componente del consiglio di amministrazione. Nelle premesse di tale decreto si precisa che della Valle rappresentava, nella rosa di candidati individuata dal comitato di selezione nel verbale n. 12 del 27 marzo 202, il “candidato più idoneo a ricoprire l’incarico di componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto”;

·         con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 4 aprile 2024 Roberto Ragazzoni (CV) è stato nominato presidente dell’Istituto per un quadriennio a decorrere dalla data del medesimo decreto. Tale nomina è stata comunicata con lettera del Ministero in data 8 aprile 2024. Nelle premesse di tale decreto si precisa che Ragazzoni faceva parte della rosa dei candidati, individuata nel verbale n. 10 del 29 gennaio 2024 del comitato di selezione e che è stato ritenuto il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico di presidente dell’Istituto, “tenuto conto dell’elevato profilo scientifico, dell’alto prestigio internazionale, nonché dell’esperienza specifica maturata”. Ragazzoni è succeduto al presidente Marco Tavani, che era stato nominato con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 9 ottobre 2020 a seguito del decesso (avvenuto il 14 settembre 2020) di Nicolò D’Amico, precedentemente nominato per un quadriennio con il DM del 30 dicembre 2019. Tavani era stato pertanto nominato per la restante durata del mandato precedentemente conferito a D’Amico.

Si ricorda, inoltre, che il 30 dicembre 2023 era scaduto il mandato degli altri due consiglieri di amministrazione di designazione governativa dell’Istituto, Maria Cristina De Sanctis e Stefano Borgani, nominati con il citato DM del 30 dicembre 2019, comunicato alle Camere con lettera dell’8 gennaio 2020.

Si rammenta, infine, che il 31 gennaio 2024 era scaduto il mandato di altri due componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto, Grazia Maria Gloria Umana e Stefano Giovannini, nominati, in rappresentanza della comunità scientifica di riferimento con DM del 31 gennaio 2020, poi trasmesso alle Camere con lettera del Ministero dell’università e della ricerca del 17 febbraio 2020.

Nomina

29 novembre 2024 (un membro del consiglio di amministrazione)

Controllo parlamentare

Comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro dell’università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (il presidente e due componenti) e dalla comunità scientifica di riferimento (due componenti). Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.3. Gli Enti di ricerca. In questa sede, si ricorda che nei consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri – come quello l’Istituto in oggetto – si prevede che tre di questi, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

In particolare, lo statuto dell’Istituto stabilisce che i due membri del Consiglio rappresentanti della comunità scientifica di riferimento, siano individuati all’esito di una procedura elettorale in cui hanno diritto di elettorato attivo tutti i dipendenti dell’ente ivi inclusi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato e il personale di ricerca di altri enti o università in servizio attivo associato all’INAF, con incarico di ricerca. Hanno diritto di elettorato passivo tutto il personale di ricerca in servizio attivo presso l’INAF e il personale di ricerca di altri enti o università associato all’INAF che abbia espresso, con le modalità di cui al regolamento elettorale, disponibilità a ricoprire l’incarico.

Requisiti

Le citate norme istitutive e lo statuto dell’Istituto prevedono che il presidente sia nominato tra persone di alta qualificazione scientifica nei campi di ricerca dell’INAF con una pluriennale esperienza ai vertici di centri o strutture di ricerca anche universitari e con una documentata conoscenza, di alto livello, anche gestionale, del sistema della ricerca italiana e internazionale. Il presidente e i membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

I tre consiglieri di nomina ministeriale debbono essere scelti tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di astrofisica – INAF per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 6 giugno 2024, n. 92, si veda il Doc. XV, n. 262.

 

Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN

Natura e funzioni dell’ente

Creato nel 1951, lIstituto, con la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è stato riconosciuto ente di diritto pubblico con bilancio autonomo. Con la legge 9 marzo 1989 n. 168, relativa alla istituzione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica, all’Istituto è stata riconosciuta autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e la possibilità di darsi un ordinamento autonomo, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, con propri regolamenti.

Attualmente, quindi, l’Istituto è ente pubblico di ricerca a carattere non strumentale ed ha autonomia scientifica, organizzativa, contabile e finanziaria. Posto sotto la vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca, l’Istituto, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del proprio statuto, ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astro-particellare e delle interazioni fondamentali, di compiere ricerche e di favorire lo sviluppo tecnologico pertinente all’attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e con il mondo dell’impresa.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Un componente del consiglio direttivo

Piergiorgio Picozza

Il 1° gennaio 2025 scadrà il mandato di Piergiorgio Picozza quale rappresentante del Governo in seno al consiglio direttivo dell’Istituto, nominato su indicazione dell’allora Ministero dello sviluppo economico con disposizione n. 22565 del 23 ottobre 2020 del presidente dell’Istituto, a decorrere dal 1° gennaio 2021 per un ulteriore mandato quadriennale.

Si ricorda che con i decreti del Ministro dell’università e della ricerca del 4 dicembre 2023 e 15 gennaio 2024, sono stati nominati componenti del consiglio direttivo dell’Istituto, rispettivamente, Francesco Forti e Diego Bettoni. Tali nomine sono state comunicate alle Camere con lettere del Ministro del 20 dicembre 2023 e dell’11 marzo 2024. Il 30 dicembre 2023 era infatti scaduto il mandato dei rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca all’interno del consiglio direttivo, Paolo Valente e Pierluigi Campana (altresì componente della giunta esecutiva), nominati con decreto del medesimo Ministro del 30 dicembre 2019. Tale nomina era stata comunicata alle Camere con lettera del 27 gennaio 2020.

Si rammenta, infine, che con decreto del Ministro dell’università e della ricerca dell’11 maggio 2023, Antonio Zoccoli (CV) è stato confermato presidente dell’Istituto a decorrere dal 1° luglio 2023 per un quadriennio. Tale nomina è stata comunicata alle Camere con lettera del 16 maggio 2023 e, secondo quanto si legge nelle premesse del citato DM, è avvenuta in seguito alla designazione di Zoccoli nella riunione del consiglio direttivo dell’Ente del 31 marzo 2023.

Scadenza

1° gennaio 2025

Controllo parlamentare

Comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009.

Procedura di nomina

Rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 relativamente alle procedure di nomina degli organi di vertice amministrativo degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione e del merito e del Ministero dell’università e della ricerca (cfr. sul punto il paragrafo dell’appendice 1.2.3. Gli Enti di ricerca), l’articolo 9 del medesimo decreto legislativo detta disposizioni speciali con riferimento all’INFN, per il quale sono fatte salve le specifiche norme statutarie in materia. Gli organi di vertice dell’Istituto sono pertanto nominati con una procedura specifica rispetto a quella stabilita, in via generale, per gli enti di ricerca.

In particolare, l’articolo 12 dello statuto prevede che fanno parte del consiglio direttivo dell’Istituto: a) il presidente; b) i componenti della giunta esecutiva; c) i direttori delle sezioni; d) i direttori dei laboratori nazionali; e) due rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca, di cui uno componente della giunta esecutiva; f) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy; g) un rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica; h) un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica.

Per la nomina dei rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009, che prevedono la nomina di un comitato di selezione avente il compito di fissare, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature per la selezione dei componenti di designazione governativa dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca e di predisporre l’elenco dei candidati selezionati ai fini della nomina.

I due rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca e quello del Ministero delle imprese e del made in Italy durano in carica quattro anni e possono ricoprire l’incarico per un massimo di due mandati.

Si rammenta altresì che l’articolo 11 dello statuto dell’Istituto prevede che il presidente sia selezionato sulla base di una procedura interna. Tale procedura prevede che non meno di sei mesi prima della scadenza del proprio mandato, il presidente annunci al consiglio direttivo l’avvio della procedura per la designazione del nuovo presidente, comunicando altresì la data dell’elezione. Inoltre, entro quarantacinque giorni dalla riunione del consiglio direttivo nella quale è stato annunciato l’avvio della procedura, ciascun direttore di sezione o laboratorio nazionale, espletata una consultazione della comunità scientifica nelle forme ritenute più opportune, indica in via riservata e anonima, anche con strumenti telematici, non più di tre nomi di candidati alla carica di presidente. Quindi, il presidente, o un componente del consiglio direttivo da lui delegato, accertati per ciascuno dei candidati così individuati il possesso dei requisiti prescritti, nonché la personale disponibilità degli interessati a ricoprire l’incarico, li invita a produrre entro quindici giorni il proprio curriculum che viene reso disponibile al consiglio direttivo, che si riunisce alla data prevista per l’elezione e designa il presidente a maggioranza di due terzi dei suoi componenti tra i candidati, attraverso una serie di votazioni con eliminazione, a votazioni alterne del o dei candidati con minor numero di preferenze. Il presidente provvede, infine, a comunicare l’esito della procedura di designazione al Ministro competente ai fini della nomina.

Requisiti

Per la nomina del rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy lo statuto dell’Istituto non prevede particolari requisiti.

L’articolo 14, comma 3, del medesimo prevede invece che uno dei componenti del consiglio direttivo, ossia quello facente parte della giunta esecutiva in rappresentanza del Ministero dell’università e della ricerca, sia scelto tra persone con competenze amministrative e gestionali.

Per quanto concerne il presidente, è scelto fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche nei campi di ricerca dell’Istituto, fra i dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologi del medesimo Istituto, o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. La carica è incompatibile con quella di rettore, direttore di dipartimento universitario, presidente di altro ente di ricerca o direttore di istituto di ricerca italiano o estero.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 10 ottobre 2024, n. 133, si veda il Doc. XV, n. 302.

 

Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE

Natura e funzioni dell’ente

L’INDIRE è un ente di ricerca di diritto pubblico dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, che fa parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (SNV), ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b), del DPR 28 marzo 2013, n. 80. L’Istituto è sottoposto alla vigilanza congiunta del Ministero dell’istruzione e del merito e del Ministero dell’università e della ricerca.

Si segnala che recentemente l’articolo 7-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 ha proceduto ad una riforma delle funzioni dell’Istituto previste dal comma 1-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. In particolare, l’Istituto è ora chiamato a svolgere una serie di funzioni tra le quali la ricerca educativa e il sostegno ai processi di innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche, nonché la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola. Collabora alla realizzazione degli interventi in materia di sistemi nazionali di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore; sviluppa ambienti e servizi di didattica telematica (e-learning) e collabora alla realizzazione degli obiettivi del SNV. Inoltre, svolge funzioni di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+). Infine, supporta la realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, anche mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale ITS Academy.

Inoltre, si segnala che il comma 2 del citato articolo 7-bis del decreto-legge n. 71 del 2024, al fine di adeguare l’organizzazione dell’Istituto alle novità introdotte, ha stabilito che entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione (quindi entro il 30 agosto 2024) fosse nominato un commissario straordinario, in possesso di comprovata competenza e professionalità, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. La norma prescrive che tale nomina comporti la decadenza di tutti gli organi dell’INDIRE, a eccezione del collegio dei revisori dei conti. Al commissario straordinario sono affidati i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti.

Si rappresenta, infine, che il comma 4 del citato articolo 7-bis prevede che entro 90 giorni dal suo insediamento il commissario straordinario adotti il nuovo statuto dell’INDIRE e lo trasmetta ai Ministeri vigilanti. I nuovi organi dell’INDIRE saranno successivamente costituiti entro trenta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquisterà efficacia. Il commissario straordinario rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo presidente.

Carica rinnovata e soggetto nominato

 

Commissario straordinario Francesco Verbaro

Con DPCM del 25 settembre 2024 Francesco Verbaro è stato nominato commissario straordinario dell’Istituto fino alla nomina del nuovo presidente.

Come accennato, la nomina del commissario straordinario ha comportato la decadenza del consiglio di amministrazione precedentemente in carica, che era composto da:

·         la presidente dell’Istituto Cristina Grieco, nominata con decreto del Ministro dell’istruzione del 4 agosto 2022. Tale nomina era stata comunicata alle Camere con lettera del Ministero dell’istruzione del 16 agosto 2022 in seguito alle dimissioni rassegnate dalla precedente presidente Luigina Mortari in data 3 marzo 2022;

·         il consigliere Francesco Manfredi, nominato con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 23 marzo 2023 a decorrere dalla data del decreto e nei limiti temporali della scadenza del mandato quadriennale conferito con DM n. 233 del 27 luglio 2021 (quindi fino al 27 luglio 2025). Tale nomina era stata comunicata alle Camere con lettera del Ministro in data 29 marzo 2023[25];

·         la consigliera Maria Francesca Cellai confermata per un secondo mandato con decreto del Ministro dell’istruzione del 7 settembre 2021. Tale nomina, avvenuta all’esito di una procedura elettorale indetta tra il personale dell’Ente, ai sensi di quanto previsto dallo statuto, è stata comunicata alle Camere con lettera del Ministero dell’istruzione del 1° ottobre 2021.

Nomina

25 settembre 2024

Controllo parlamentare

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito.

Si ricorda che il citato articolo 7-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 ha previsto che il nuovo statuto dell’INDIRE sia adottato entro 90 giorni dall’insediamento del commissario straordinario e che i nuovi organi siano costituiti entro trenta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquisterà efficacia. La procedura di nomina dei membri del consiglio di amministrazione potrà dunque essere articolata nel nuovo statuto[26], ferma restando la disciplina generale prevista per gli enti pubblici di ricerca e, in particolare, l’articolo 11 del decreto legislativo n.213 del 2009, n. 213 concernente i comitati di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa (cfr. al riguardo il paragrafo dell’appendice 1.2.3. Gli Enti di ricerca).

I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Requisiti

Anche i requisiti relativi ai membri del consiglio di amministrazione potranno essere definiti nel nuovo statuto dell’Istituto.

Si rammenta che in base allo statuto vigente tali membri sono scelti, nel rispetto del principio di pari opportunità, tra personalità di alta qualificazione scientifica, esperienza e con adeguate conoscenze e competenze relative alle finalità previste così come delineate dallo Statuto dell’Istituto (articolo 8, comma 2), nonché di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale e internazionale (articolo 10, comma 1).

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE per l’esercizio 2021, di cui alla determinazione del 14 dicembre 2023, n. 144, si veda il Doc. XV, n. 172.

 

Istituto nazionale di ricerca metrologica INRiM

Natura e funzioni dell’ente

L’Istituto nazionale di ricerca metrologica è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico avente il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica nei campi della metrologia. Istituito dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, svolge altresì funzioni di istituto metrologico primario, valorizza, diffonde e trasferisce le conoscenze acquisite nella scienza delle misure e nella ricerca sui materiali, allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema Italia nelle sue varie componenti. Inoltre, realizza, mantiene e sviluppa i campioni di riferimento nazionali delle sette unità di base del Sistema Internazionale (SI) – metro, kilogrammo, secondo, ampere, kelvin, mole e candela – e delle rispettive unità derivate. Attraverso tali campioni garantisce l’affidabilità delle misure a livello nazionale e la loro comparabilità a livello internazionale. L’Istituto opera a sostegno del Sistema nazionale di taratura, garantendo la qualità dei riferimenti metrologici e curando la disseminazione dei campioni nazionali delle unità di misura.

Secondo quanto previsto dallo statuto, l’INRiM partecipa come membro ai lavori degli organismi tecnici della Conferenza generale dei pesi e delle misure (CGPM) contribuendo a definire le strategie e i programmi di ricerca a lungo termine della metrologia internazionale e aderisce alle associazioni costituite dagli Istituti metrologici nazionali per lo sviluppo coordinato delle attività della metrologia.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Presidente

Diederik Sybolt Wiersma

Il 19 febbraio 2025 scadrà il mandato del presidente Diederik Sybolt Wiersma (CV) confermato per un quadriennio con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 19 febbraio 2021. Tale nomina è stata comunicata alle Camere con lettera del 12 aprile 2021. Wiersma era stato nominato presidente con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 18 maggio 2016 per un primo mandato quadriennale, poi prorogato fino al 31 gennaio 2021 ai sensi del comma 2 dell’articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in seguito all’emergenza pandemica da Covid-19. Anche la prima nomina è stata comunicata alle Camere con lettera del 19 maggio 2016.

Si rammenta che il consiglio di amministrazione è attualmente composto anche da:

·         Vito Fernicola confermato – all’esito della procedura elettorale prevista dallo statuto in rappresentanza della comunità scientifica e disciplinare di riferimento – per un secondo mandato quadriennale con decreto del Ministro dell’università e della ricerca dell’8 aprile 2022. Tale nomina è stata comunicata con lettera del 7 settembre 2022. Fernicola aveva svolto un primo mandato essendo stato nominato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 marzo 2018;

·         Giovanni Betta nominato per un quadriennio con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 6 luglio 2022, essendo stato ritenuto nella rosa di candidati proposta dal comitato di selezione il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico. Tale nomina è stata comunicata alle Camere con lettera dell’8 luglio 2022.

Si segnala che il 9 dicembre 2020 era stato pubblicato sul sito del Ministero vigilante un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV e dello stesso INRiM.

Scadenza

19 febbraio 2025

Controllo parlamentare

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro dell’università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro per il presidente e un consigliere e su designazione dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento per un altro consigliere. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.3 Gli Enti di ricerca. Si rammenta che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come quello dell’Istituto in oggetto, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro e il terzo è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.

Lo statuto prevede che il terzo consigliere rappresentante della comunità scientifica e disciplinare di riferimento sia individuato mediante selezione effettuata da un apposito comitato di selezione composto da cinque personalità, esterne all’Istituto, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva della metrologia. Il predetto comitato è nominato sei mesi prima della scadenza del consiglio di amministrazione con delibera del consiglio medesimo, su proposta del presidente, e provvede a individuare una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo dell’Istituto in organico alla data di nomina del comitato. Il comitato, che costituisce un collegio perfetto e i cui componenti non posso essere selezionati per la nomina a consigliere, fissa con avviso pubblico le modalità e i termini per la presentazione delle candidature, informa i propri lavori al principio di pubblicità e trasparenza.

Requisiti

Il comma 2 dell’articolo 6 dello statuto prevede che il presidente sia scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di enti e istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca.

Il comma 2 dell’articolo 7 dello statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell’Istituto.

Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRiM per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 19 settembre 2024, n.125, si veda il Doc. XV, n. 295.

 

Istituto nazionale di statistica ISTAT

Natura e funzioni dell’ente

Istituito con la legge 9 luglio 1926, n. 1162, riorganizzato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, infine riordinato dal DPR 7 settembre 2010, n. 166, l’Istituto è ente pubblico di ricerca dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che svolge la propria attività secondo i princìpi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell’informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale.

Fa parte del Sistema statistico europeo e collabora con gli altri soggetti del sistema statistico internazionale. L’Istituto è inoltre impegnato nello sviluppo del Sistema statistico europeo, nella cura dei rapporti con gli organismi statistici internazionali, nello svolgimento dell’attività di formazione e qualificazione professionale per i dirigenti e il personale delle pubbliche amministrazioni e nella definizione dei metodi e dei formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica e finanziaria.

L’attività di produzione statistica dell’Istat è stabilita dal Programma statistico europeo (PSE) e dal Programma statistico nazionale (PSN). I criteri di produzione statistica sono definiti dal Codice delle statistiche europee e dal Codice della qualità della statistica ufficiale e ispirati ai princìpi fondamentali della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

L’Istituto svolge un ruolo di coordinamento all’interno del Sistema statistico nazionale (SISTAN) e si occupa dei censimenti generali della popolazione, dei servizi e dell’industria, dell’agricoltura, di indagini campionarie sulle famiglie e di indagini economiche generali.

Cariche rinnovate e soggetti nominati

 

Due consiglieri

Maria Rosaria Prisco e Federico Visconti

Con DPCM del 23 ottobre 2024 sono stati confermati nell’incarico di consiglieri di amministrazione:

·         Maria Rosaria Prisco, in qualità di rappresentante di ricercatori e tecnologi, proclamata il 2 ottobre 2024 in esito alla procedura elettorale avviata con delibera del presidente dell’ISTAT del 25 luglio 2024 secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento di organizzazione dell’Istituto (cfr. oltre);

·         Federico Visconti, in qualità di rappresentante del comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente, che lo ha designato nella seduta del 16 ottobre 2024.

In precedenza, con DPCM del 17 luglio 2024, erano stati nominati componenti del consiglio dell’Istituto Maria Clelia Stefania Di Serio e Gian Carlo Blangiardo per un quadriennio. Tali nomine non sono state comunicate alle Camere.

Il mandato dei consiglieri di amministrazione scadrà il 17 luglio 2028.

Si ricorda che il 30 aprile 2024 erano scaduti i mandati dei consiglieri: Mauro Gasparini e Monica Pratesi, nominati con DPCM 30 aprile 2020; Federico Visconti, designato dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente; Maria Rosaria Prisco, nominata con DPCM del 29 ottobre 2020, quale consigliere elettivamente individuato tra ricercatori e tecnologi. Il decreto di nomina prevedeva che il mandato della Prisco si concludesse alla scadenza degli altri componenti del consiglio. Le nomine dei predetti consiglieri erano state comunicate alle Camere.

Si ricorda inoltre che con DPR del 30 maggio 2024 Francesco Maria Chelli (CV) è stato nominato presidente dell’Istituto per un quadriennio. Chelli aveva già svolto un primo mandato come consigliere in seguito alla nomina avvenuta con il DPCM 30 marzo 2022. L’avvio della procedura della nomina è stato deliberato nella riunione del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2024. In pari data, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti. La I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati e la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica, dopo aver proceduto all’audizione congiunta di Chelli, hanno espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 22 e 23 maggio 2024. La nomina è stata quindi deliberata in via definitiva nella riunione del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2024.

Si segnala che il 22 febbraio 2024 era stato pubblicato un avviso pubblico sul sito del Dipartimento della funzione pubblica con scadenza 23 marzo 2024, per raccogliere le manifestazioni di interesse per la designazione del presidente dell’Istituto, al fine di assicurare la massima trasparenza e imparzialità in tutte le fasi del procedimento di designazione sulla scorta di quanto avvenuto in occasione della nomina del precedente presidente. Successivamente, con decreto del 28 marzo 2024, il Ministro della pubblica amministrazione ha nominato una Commissione per la valutazione delle venti manifestazioni di interesse pervenute.

Si rammenta che in precedenza, con DPCM del 9 maggio 2023, Francesco Maria Chelli era stato nominato presidente facente funzioni (ff) dell’Istituto. La nomina di Chelli – che, in quanto componente più anziano del citato consiglio, già svolgeva tale incarico ai sensi della delibera del Consiglio dell’Istituto n. 5 del 16 marzo 2023 adottata in seguito alla fine del periodo di prorogatio del presidente uscente Blangiardo avvenuta il 21 marzo 2023 (cfr. oltre) – è stata disposta fino alla data di insediamento del nuovo presidente dell’Istituto.

Si ricorda altresì che il 4 febbraio 2023 era scaduto il mandato del presidente Gian Carlo Blangiardo, nominato per un quadriennio con DPR del 4 febbraio 2019. Il 30 gennaio 2019 la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera e la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato avevano espresso parere favorevole, con la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Commissione, alla suddetta nomina.

In data 9 marzo 2023 con lettera del Ministro per i rapporti col Parlamento è stato richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina, per un secondo mandato, di Blangiardo a presidente dell’Istituto. La I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati ha esaminato tale proposta nella seduta del 14 marzo 2023, analogamente a quanto avvenuto nella seduta della 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato tenutasi in pari data. Successivamente, il 22 marzo 2023 le predette Commissioni hanno proceduto all’audizione di Blangiardo in seduta congiunta. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, il termine di venti giorni per l’espressione del parere, decorrente dalla data di assegnazione della proposta di nomina, sarebbe scaduto il 30 marzo. Tale termine è stato prorogato di dieci giorni dal Presidente della Camera (che ne ha informato il Ministro dei rapporti con il Parlamento con lettera del 30 marzo 2023). La nuova scadenza del 9 aprile 2023 è tuttavia decorsa senza che la I Commissione si sia pronunciata; non risulta altresì espresso il prescritto parere della 1ª Commissione del Senato. Con lettera del 5 marzo 2024, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha reso noto che nel Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024 è stato deciso di procedere al ritiro della proposta di nomina di Blangiardo.

Nomina

23 ottobre 2024 (due consiglieri)

Controllo parlamentare

Parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei componenti, per il presidente, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989.

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per i componenti del consiglio di amministrazione.

Procedura di nomina

Per il presidente, DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari competenti – che possono procedere all’audizione della persona designata – espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Per quanto invece riguarda i membri del consiglio, lo statuto dell’Istituto stabilisce che tale organo sia composto dal presidente, che lo presiede, da un membro designato tra i propri componenti dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente, da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica, e da un ricercatore o da un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione.

I componenti del consiglio diversi dal presidente sono nominati con DPCM e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei consiglieri rimasti in carica.

Si fa presente che l’articolo 5-bis, comma 4, del Regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, introdotto dal Regolamento n. 2015/759, prevede tra l’altro che le procedure di selezione e nomina dell’organo di vertice degli Istituti nazionali di statistica siano trasparenti, basate solo su criteri professionali e garantiscano il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.

Requisiti

Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, il presidente dell’ISTAT è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche e affini, con esperienza internazionale. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di statistica – ISTAT per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 4 aprile 2024, n. 56, si veda il Doc. XV, n. 219.

 

Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna

Natura e funzioni dell’ente

Il Parco è stato istituito ai sensi dell’art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di conservare e valorizzare anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale. In attuazione di tale disposizione il Parco è stato istituito e disciplinato con il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, poi modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 settembre 2016 (qui il testo consolidato, ai fini di una più agevole lettura).

Il Parco è gestito da un Consorzio, costituito dai Ministeri dell’ambiente, delle imprese e del made in Italy, dell’università e della ricerca e della cultura, nonché dalla Regione Sardegna, dagli enti locali interessati, dalle Università di Cagliari e Sassari e da associazioni riconosciute. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è assimilato agli enti di ricerca di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168. Ai sensi dello statuto la funzione di vigilanza è attribuita ai Ministeri consorziati e alla Regione Sardegna.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Presidente

 

Commissario straordinario

Anna Elisabetta Castelli

Il 16 agosto 2024 è scaduto l’incarico di commissario straordinario del Consorzio del Parco Elisabetta Anna Castelli (CV), inizialmente conferito nel febbraio 2022 e poi più volte prorogato.

In particolare, con il DM del 16 febbraio 2022 del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell’università e della ricerca, d’intesa con il Presidente della Regione Sardegna, erano stati nominati per la durata di sei mesi un commissario straordinario del Parco, Elisabetta Anna Castelli, e un subcommissario, Gianmaria Lai, che successivamente ha rassegnato le proprie dimissioni in data 10 giugno 2022. Col medesimo DM sono stati revocati gli incarichi del presidente e del consiglio direttivo del Consorzio (cfr. oltre). Ciò si è reso necessario, come si legge nelle premesse del DM, alla luce di accertate criticità nell’attività gestionale e di programmazione del Parco.

Successivamente, l’incarico di commissario straordinario di Elisabetta Anna Castelli è stato prorogato: i) con il DM del 21 luglio 2022 per sei mesi (16 agosto 2022-16 febbraio 2023); ii) con il DM 7 febbraio 2023 per altri sei mesi (16 febbraio 2023-16 agosto 2023); iii) con il DM 9 agosto 2023 per ulteriori sei mesi (16 agosto 2023-16 febbraio 2024) e, da ultimo, con DM 1° febbraio 2024 per ulteriori sei mesi (16 febbraio 2024-16 agosto 2024) e comunque non oltre la nomina degli organi del Consorzio medesimo.

Si ricorda che, prima del commissariamento del Consorzio, con il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 aprile 2018, n. 147 erano stati nominati il presidente, Tarcisio Agus, nonché i componenti del consiglio direttivo: Simone Deplano, rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Gianluigi Sanetti, rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; Luca Giovanni Lioni, rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Giacomo Oggiani, rappresentante del Ministero dell’istruzione e dell’università e della ricerca; Giovanni Pilia e Debora Porrà, rappresentanti della regione Sardegna; Luciano Ottelli, rappresentante della Regione Sardegna, invitato permanente senza diritto di voto; Antonio Ecca e Mario Calia, rappresentanti della Comunità del Parco; Paolo Maxia, rappresentante della Comunità del Parco, invitato permanente senza diritto di voto.

Scadenza

16 agosto 2024

Controllo parlamentare

Il Consorzio che gestisce il Parco è per legge assimilato agli enti di ricerca, in relazione ai quali il controllo parlamentare, per gli enti vigilati dai Ministeri dell’istruzione e del merito e dell’università e della ricerca, dovrebbe sostanziarsi in una comunicazione alle Camere (sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.3. Gli Enti di ricerca). Tuttavia, come già rilevato nella Relazione della Corte dei Conti sulla gestione dell’Ente riferita al 2019, il decreto istitutivo del Consorzio non disciplina la funzione di vigilanza, che è attribuita dallo statuto attualmente vigente (art. 1, comma 3) ai Ministeri consorziati e alla Regione Sardegna. La Corte ha rilevato, inoltre, come a seguito della normativa di riordino degli enti di ricerca recata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, siano stati tassativamente elencati gli enti aventi la natura giuridica di “ente pubblico di ricerca”, cui si applicano le disposizioni speciali ivi contenute; la Corte ha pertanto auspicato, al fine di evitare incertezze interpretative, un intervento normativo che precisi gli esatti contenuti e i limiti di detta “assimilazione” del Consorzio agli enti di ricerca. Analoghe considerazioni sono state formulate dalla Corte dei Conti anche nelle successive relazioni riferite alla gestione del Consorzio riferita agli anni 2020, 2021 e 2022.

La predetta assimilazione del Consorzio che gestisce il Parco agli enti di ricerca si riverbera evidentemente anche sull’individuazione delle modalità del controllo parlamentare, atteso che i relativi obblighi nei confronti del Parlamento differiscono tra enti parco (in relazione ai quali è prescritto il previo parere parlamentare per la nomina del presidente) e gli enti di ricerca vigilati dai Ministeri dell’istruzione e del merito e dell’università e della ricerca e assoggettati alla disciplina speciale di cui decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (in relazione ai quali è prescritta la mera comunicazione alle Camere della nomina dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione). Peraltro, come evidenzia la stessa Corte dei Conti, manca nella disciplina del Consorzio qualsivoglia richiamo normativo al quadro ordinamentale che disciplina gli Enti parco nazionali (in primis, la legge 6 dicembre 1991, n. 394).

Procedura di nomina

Ai sensi del citato decreto istitutivo, il presidente del Consorzio del Parco è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dei ministeri consorziati e d’intesa con il Presidente della Regione Sardegna.

Il presidente dura in carica cinque anni e può essere rinnovato per un solo mandato. La carica è incompatibile con qualsiasi carica politico elettiva.

Il consiglio direttivo è composto dal presidente del Consorzio del Parco, che lo presiede, e da dieci componenti, di cui: quattro in rappresentanza e su proposta dei suddetti Ministeri; tre in rappresentanza e su proposta dei comuni facenti parte della Comunità del Parco riuniti in assemblea dei Sindaci, di cui uno invitato permanentemente, senza diritto di voto e senza oneri a carico dell’amministrazione; tre in rappresentanza e su proposta della Regione autonoma della Sardegna, di cui uno invitato permanentemente, senza diritto di voto e senza oneri a carico dell’amministrazione, ed uno dei quali può essere espressione delle Associazioni che fanno parte del Consorzio. I componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministero dell’ambiente e della sovranità energetica, di concerto coi Ministeri consorziati e d’intesa col Presidente della Regione Sardegna. Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni rinnovabili una sola volta.

Requisiti

Il presidente del Consorzio è scelto tra persone di comprovata capacità professionali nelle materie di interesse del Parco.

I componenti del consiglio direttivo sono scelti fra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale nelle materie di competenza del Parco ovvero tra amministratori degli enti locali interessati.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per l’esercizio 2022, di cui alla determinazione del 21 maggio 2024, n. 79, si veda il Doc. XV, n. 248.

 

Stazione zoologica Anton Dohrn

Natura e funzioni dell’ente

Ai sensi dell’articolo 1 del proprio statuto, la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli è un Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine. Ha per fine la ricerca scientifica nel campo della biologia marina; favorisce ricerche attinenti ai problemi del territorio e partecipa ad iniziative nazionali ed internazionali volte alla soluzione dei problemi connessi alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente marino. Riconosce le sue origini nell’Istituto fondato da Anton Dohrn nel 1872 per studiare l’evoluzione attraverso ricerche sugli organismi marini. È un ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, disciplinato e dichiarato persona giuridica di diritto pubblico dalla legge 20 novembre 1982, n. 886.

Alla Stazione Zoologica è riconosciuta autonomia statutaria nel rispetto delle sue finalità e nell’esercizio dell’autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile. È vigilata dal Ministero dell’università e della ricerca e, in funzione delle proprie esigenze e finalità, può creare, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, sedi territoriali in Italia e all’estero.

Carica da rinnovare e titolare uscente

 

Un consigliere di amministrazione Simonetta Fraschetti

Il 1° gennaio 2025 scadrà il mandato della consigliera Simonetta Fraschetti, componente di designazione ministeriale, nominata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 28 dicembre 2020 per un quadriennio a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale decreto è stato trasmesso alle Camere con lettera del 28 dicembre 2020.

Si ricorda che con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 26 gennaio 2024, Roberto Bassi (CV) è stato nominato presidente dell’Ente per un quadriennio. Tale nomina è stata comunicata alle Camere con lettera del 29 gennaio 2024. In precedenza, come riportato dal sito dell’Istituto, Christopher Paul Bowler aveva rassegnato le dimissioni dall’incarico di presidente dell’Ente dal 27 ottobre 2023. Bowler era stato nominato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 5 agosto 2022, per la durata di un quadriennio.

Si rammenta, infine, che il consiglio di amministrazione è attualmente composto anche da Silvestro Greco, quale vice presidente, nominato con decreto del medesimo Ministro del 13 luglio 2022 componente del consiglio in rappresentanza della comunità scientifica per la durata di un quadriennio.

Scadenza

1° gennaio 2025

Controllo parlamentare

Comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009.

Procedura di nomina

Decreto del Ministro dell’università e della ricerca. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.3. Gli Enti di ricerca. Si rammenta che il consiglio di amministrazione dell’Istituto è composto, ai sensi dell’articolo 8 dello statuto dell’Istituto, da tre membri, compreso il presidente designato dal Ministro dell’università e della ricerca. Gli ulteriori due componenti sono designati uno dal medesimo Ministro e un altro dal personale dell’Ente, dal personale associato e dalla restante parte della comunità scientifica nazionale di riferimento secondo quanto indicato nel medesimo statuto e nel regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto che disciplina articolate modalità di elezione garantendo ai ricercatori e tecnologi interni un peso di voto maggioritario rispetto alle ulteriori componenti dell’elettorato attivo.

Requisiti

Secondo quanto disposto dal citato regolamento di organizzazione e funzionamento, il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nel campo delle scienze del mare, per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione, attraverso un approccio integrato e interdisciplinare e avente una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia o all’estero.

Gli altri due membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di alta qualificazione nel campo della ricerca tecnico-scientifica, di comprovata esperienza gestionale, riconosciuta anche a livello internazionale, di enti ed istituzioni pubbliche o private di ricerca.

Alla carica di consigliere di amministrazione scelto dal personale possono accedere ricercatori e tecnologi dell’Ente, in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale.

L’articolo 8 dello statuto dispone che la carica di presidente o di consigliere di amministrazione designato dal MUR sia incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o l’associatura presso la Stazione Zoologica. Ai membri del consiglio si applicano i criteri di incompatibilità previsti dalla normativa vigente e, per quanto compatibile, l’articolo 2391 del codice civile. Essi hanno l’obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi.

Ultima relazione della Corte dei Conti

Con riferimento al risultato del controllo eseguito dalla magistratura contabile sulla gestione finanziaria del Stazione zoologica “Anton Dohrn” per l’esercizio 2021, di cui alla determinazione del 5 dicembre 2023, n.137, si veda il Doc. XV, n. 167.

 

Unione italiana tiro a segno UITS

Natura e funzioni dell’ente

L’Unione italiana tiro a segno – UITS è un ente pubblico a base associativa sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa, in quanto preposto all’organizzazione dell’attività istituzionale svolta dalle sezioni del tiro a segno nazionale (TSN) per l’addestramento di coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati e per coloro che sono obbligati ad iscriversi e frequentare una sezione di TSN ai fini della richiesta di una licenza di porto d’armi, nonché per tutti coloro che vi sono obbligati per legge. Finalità dell’Ente sono dunque l’istruzione e l’esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma ad aria compressa e il rilascio della relativa certificazione.

All’Unione sono altresì affidate la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno, in quanto federazione sportiva nazionale riconosciuta e vigilata dal Comitato olimpico nazionale italiano – CONI. Aderisce, in quanto unica organizzatrice dello sport del tiro a segno in Italia, all’International Shooting Sport Federation “ISSF”. L’attività dell’UITS è regolata dagli articoli da 59 a 64 del DPR 15 marzo 2010, n. 90 (recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) e dallo statuto.

In particolare, sebbene ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, per effetto dell’articolo 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l’UITS ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico.

Cariche da nominare e titolari uscenti

 

Presidente

Costantino Vespasiano

 

Vicepresidente

Marco Billi

 

Consiglieri

Engelbert Zelger, Fabio Sacchetti, Barbara Creatini, Roberto Brogli, Davide Brutto, Luigi Giardinieri, Sara Barbieri, Patrizia Cabras, Martina Pica, Tiziana Ferrando e Alfredo Marconi

Il 31 dicembre 2024 scadrà il mandato di Costantino Vespasiano (CV), nominato presidente dell’Ente con DPR del 14 dicembre 2021, per la durata del quadriennio olimpico 2021-2024.

Il Consiglio dei ministri aveva avviato la procedura di nomina di Vespasiano nella riunione del 19 ottobre 2021, su proposta del Ministro della difesa, sulla base dell’esito delle elezioni svoltesi nel corso dell’assemblea nazionale della UITS del 2 e 3 luglio 2021, che, oltre a Vespasiano, aveva proceduto all’elezione dei componenti del consiglio direttivo Engelbert Zelger, Fabio Sacchetti, Barbara Creatini, Marco Billi (successivamente nominato vice presidente), Roberto Brogli, Davide Brutto, Luigi Giardinieri, Sara Barbieri, Patrizia Cabras (rappresentante tecnici) e Martina Pica, Tiziana Ferrando e Alfredo Marconi (quali rappresentanti degli atleti), poi nominati con decreto del Ministro della difesa del 19 gennaio 2022 per la durata del quadriennio olimpico 2021-2024 e il cui mandato è quindi in scadenza al 31 dicembre 2024. Tale decreto non è stato comunicato al Parlamento.

Sulla proposta di nomina di Vespasiano a presidente il Ministro della difesa, con lettera del 25 ottobre 2021, aveva richiesto il prescritto parere parlamentare. In merito la IV Commissione (Difesa) della Camera e la 4ª Commissione (Difesa) del Senato si erano entrambe espresse in senso favorevole nelle rispettive sedute del 23 novembre 2021.

Infine, il Consiglio dei ministri aveva deliberato la nomina di Vespasiano in via definitiva nella riunione del 9 dicembre 2021.

In precedenza, Igino Rugiero era stato nominato commissario straordinario dell’Unione con decreto del Ministro della difesa del 4 novembre 2019 fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per non oltre un anno. Rugiero era stato quindi confermato nella carica con decreto del Ministro della difesa del 18 novembre 2020 senza soluzione di continuità fino alla nomina del nuovo presidente dell’Ente, la cui elezione – si precisava nel citato decreto – sarebbe dovuta avvenire entro il 15 marzo 2021, salvo specifica deroga autorizzata dal CONI per motivate e giustificate cause di forza maggiore. Tali decreti non sono stati comunicati al Parlamento.

Il 31 dicembre 2024 scadrà altresì il mandato di vicepresidente di Marco Billi, nominato con decreto del Ministro della difesa 14 giugno 2022 quale vicepresidente dell’UITS per la durata del quadriennio olimpico 2021-2024. Billi era stato eletto a tale carica nella prima riunione del consiglio direttivo, svoltasi il 19 febbraio 2022.

Scadenza

31 dicembre 2024

Controllo parlamentare

Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge. n. 14 del 1978.

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge. n. 14 del 1978 per i componenti del consiglio direttivo.

Procedura di nomina

DPR su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri all’esito dell’elezione da parte dell’assemblea nazionale dell’Ente per il presidente, secondo quanto previsto dall’articolo 60 del citato DPR n. 90 del 2010. L’articolo 17 dello statuto prevede, inoltre, che per l’elezione del presidente nazionale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea. In caso di parità di voti o di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum richiesto per l’elezione, si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. ln caso di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum della maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea anche nel turno di ballottaggio, si può procedere a una ulteriore votazione.

Decreto del Ministro della difesa, all’esito dell’elezione da parte dell’assemblea nazionale dell’Ente tra i tesserati, per i dodici componenti del consiglio direttivo. L’articolo 18 dello statuto specifica che otto consiglieri sono eletti dai presidenti delle sezioni di tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre, garantendo tra questi la presenza di esponenti di entrambi i sessi, dai rappresentanti degli atleti. Sono eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti. Inoltre, si prevede che siano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fermo restando che almeno quattro componenti del consiglio direttivo, ove candidati, dovranno essere di genere diverso rispetto agli altri otto.

Decreto del Ministro della difesa, previa designazione del consiglio direttivo che lo sceglie tra i propri membri eletti dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, per il vicepresidente.

Requisiti

I componenti del consiglio direttivo restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato.

 

Unità grande Pompei

Natura e funzioni dell’ente

L’articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 aveva disposto l’adozione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzare nell’area archeologica di Pompei.

Il 29 marzo 2012, la Commissione europea, con decisione n. C(2012) 2154, ha finanziato il programma straordinario quale Grande Progetto Comunitario – Grande Progetto Pompei – a valere su risorse del Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2007-2013 (POIn)”. La data prevista per il completamento era fissata al 31 dicembre 2018.

L’articolo 1, commi da 1 a 7, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, al fine di accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei, ha previsto la nomina di un direttore generale di progetto, coadiuvato da una struttura di supporto, e di un vice direttore generale vicario. Ha previsto, altresì, la costituzione dell’Unità “Grande Pompei (cui è stato preposto il medesimo direttore generale di progetto), dotandola di autonomia amministrativa e contabile.

Successivamente, l’articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 – come modificato, in particolare, dalla Legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 308 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) – aveva stabilito la proroga fino al 31 dicembre 2019 delle attività dell’Unità “Grande Pompei”, poi ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2022 dall’articolo 7, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e, fino al 31 dicembre 2023, dall’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198.

Da ultimo, l’articolo 1-quater del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 – introdotto in sede di conversione (legge 21 giugno 2023, n. 74) – è intervenuto con significative innovazioni, prevedendo, tra l’altro, il cambio della denominazione del direttore generale di progetto in direttore generale per il supporto all’attuazione dei programmi ed estendendo la continuazione dello svolgimento delle funzioni fino al 31 dicembre 2026. Per approfondimenti si veda il dossier del Servizio Studi (pagina 83 e seguenti) e, più in generale, lo specifico tema dell’attività parlamentare.

Cariche da rinnovare e soggetti uscenti

 

Direttore generale per il supporto all’attuazione dei programmi Giovanni Capasso

 

Vice direttore generale vicario

Il 31 dicembre 2024 scadrà il mandato di Giovanni Capasso (CV), nominato direttore generale per il supporto all’attuazione dei programmi a decorrere dal 14 febbraio 2024 con il DPCM 22 febbraio 2024.

Con lettera del 12 gennaio 2024, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri aveva richiesto il parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla citata nomina. Nelle rispettive sedute del 24 gennaio 2024 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e la 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato si sono espresse in senso favorevole.

Si rammenta che con DPCM del 9 giugno 2023 Giovanni Capasso era stato nominato vice direttore generale vicario di progetto a decorrere dal 6 marzo 2023 fino al 31 dicembre 2023.

In precedenza, con DPCM 28 aprile 2023 Giovanni Di Blasio era stato invece nominato direttore generale di progetto dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023.

Sulle proposte di nomina in questione il Governo aveva trasmesso alle Camere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, la richiesta di parere parlamentare con lettera del 14 febbraio 2023. Nelle rispettive sedute del 28 febbraio 2023 e dell’8 marzo 2023, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera hanno espresso parere favorevole sulle due proposte di nomina.

Si ricorda altresì che con DPCM del 17 marzo 2022 Di Blasio era già stato nominato direttore generale di progetto per la durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e che nelle rispettive sedute del 22 febbraio 2022 e del 2 marzo 2022, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina.

Scadenze

31 dicembre 2024 (direttore generale per il supporto all’attuazione dei programmi)

31 dicembre 2023 (vicedirettore generale vicario)

Controllo parlamentare

Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013.

Procedura di nomina

DPCM su proposta del Ministro della cultura.

Requisiti

Sia il direttore generale che il suo vicario debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; comprovata competenza ed esperienza pluriennale; assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione.

 

Appendice

1.     Il controllo parlamentare negli enti pubblici

 

1.1.          La disciplina generale

 

Tra le funzioni non legislative delle moderne assemblee rappresentative è annoverabile la funzione di controllo relativa ai procedimenti di nomina, di competenza dell’Esecutivo, di componenti degli organismi direttivi di enti pubblici.

Si tratta di una forma di partecipazione indiretta che si distingue dalle forme di partecipazione diretta del Parlamento alla designazione (nomina o elezione) di componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, nonché di collegi direttivi di alcune magistrature o di componenti di Autorità amministrative indipendenti.

In particolare, in Italia, a partire dalla fine degli anni Settanta, è andata progressivamente strutturandosi una funzione di controllo del Parlamento sull’attività del Governo – finalizzata ad assicurare l’attuazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione – che non si esaurisce nel normale sindacato ex post, bensì opera al momento della provvista delle cariche dirigenziali negli enti pubblici.

È proprio in questa prospettiva che si colloca la normativa generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14 recante Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, che ha introdotto nell’ordinamento la previsione dell’espressione di un parere preventivo e non vincolante sulle proposte di nomina dei vertici degli enti pubblici (presidenti e vicepresidenti) avanzate dal Governo, nonché specifici obblighi informativi relativi anche agli amministratori degli enti.

 

La legge n. 14 del 1978

 

Le nomine governative soggette a controllo parlamentare sono disciplinate dalla citata legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché, in taluni casi, da leggi istitutive di singoli enti o categorie di enti (cfr. oltre).

In particolare, la legge dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. Tale parere deve essere motivato anche in relazione ai fini e agli indirizzi di gestione da perseguire (articoli 1 e 2).

Il parere non è vincolante e l’organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se il parere delle Commissioni non sia stato reso (articolo 3).

Si rammenta che le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina trasmesse dal Governo sono assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi dell’articolo 143 del Regolamento della Camera e 139-bis del Regolamento del Senato. Le Commissioni devono esprimersi nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni.

La richiesta di parere da parte del Governo deve indicare la procedura seguita per l’individuazione della candidatura, i motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e gli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell’istituto o ente pubblico (articolo 4).

La legge dispone inoltre che il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge (articolo 5).

Qualora, a seguito del parere espresso da una, o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La medesima procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte (articolo 6).

L’articolo 9 della legge prende inoltre in considerazione le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori (quali, ad esempio, i componenti dei consigli di amministrazione) degli istituti ed enti pubblici, di cui al citato articolo 1 della medesima legge, effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri. In tali casi, è previsto che i relativi provvedimenti debbano essere comunicati alle Camere entro il termine di quindici giorni. Queste comunicazioni devono indicare i motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni e le procedure seguite, nonché fornire una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

 

Si ricorda, infine, che la disciplina generale recante le procedure di nomina è rinvenibile nell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi del quale “le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente”. Il predetto articolo 3 specifica, al secondo comma, che resta ferma la richiamata disciplina in ordine all’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

L’attività di monitoraggio e controllo parlamentare consiste nel verificare se sia stato effettivamente richiesto il prescritto parere parlamentare per le nomine, le proposte o le designazioni di competenza governativa di presidenti e vicepresidenti di istituti ed enti pubblici e quale ne sia stato l’esito, nonché se siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione per gli altri amministratori degli enti previsti dalla legge n. 14 del 1978 o da leggi speciali.

 

1.2.          Le leggi speciali

 

La medesima attività di monitoraggio e controllo è svolta anche con riguardo alle nomine sottoposte a parere parlamentare o ad obblighi di comunicazione in base a singole leggi recanti specifiche norme relative al controllo parlamentare, derogatorie o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978.

A tale ultimo riguardo, si rammenta che successivamente all’approvazione della legge n. 14 del 1978 sono venuti gradualmente affermandosi una pluralità di modelli organizzativi degli enti pubblici e, in particolare, quelli delle Autorità amministrative indipendenti e delle Agenzie.

Conseguentemente, sono emerse nuove modalità di coinvolgimento del Parlamento nelle procedure di designazione delle cariche di vertice degli enti pubblici. Talvolta, anche al fine di assicurare una “neutralità” rispetto all’organo titolare della funzione di indirizzo politico, tali procedure hanno attribuito ai Presidenti d’Assemblea una funzione di garanzia, demandando agli stessi la nomina o la designazione degli organi di alcune di queste Autorità (come nel caso dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dei membri della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero), oppure hanno attribuito il potere di nomina all’Assemblea parlamentare nel suo complesso (come nel caso del Garante per la protezione dei dati personali), oppure, ancora, hanno previsto l’acquisizione di un parere preventivo espresso a maggioranza qualificata delle competenti Commissioni parlamentari.

La proliferazione dei modelli organizzativi degli enti pubblici ha dunque portato con sé una eterogeneità di fattispecie giuridiche relative alle procedure di nomina che si sono stratificate nel tempo.

Talvolta, le modifiche normative intervenute nella disciplina di un singolo ente pubblico hanno comportato la sottrazione delle relative procedure di nomina del vertice dell’ente dall’ambito di applicazione di alcune disposizioni della legge n. 14 del 1978, come ad esempio nel caso dell’Agenzia ICE (ex Istituto per il commercio estero, trasformato in Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), il cui presidente viene ora nominato dal consiglio di amministrazione dell’ente tra i propri componenti, facendo così venir meno l’obbligo di richiesta del parere parlamentare.

Viceversa, in altri casi, discostandosi dal principio della non vincolatività del parere parlamentare previsto dalla legge n. 14 del 1978, il Legislatore ha espressamente previsto che gli incarichi di vertice di taluni enti pubblici o di autorità collegiali, in particolare quelle di regolazione di servizi di pubblica utilità, possano essere attribuiti solo dopo aver acquisito il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari espresso a maggioranza qualificata. A titolo esemplificativo, si segnala che rientrano in tale ultima fattispecie:

 

In tema di rinnovo dei mandati si segnala infine quanto disposto dall’articolo 23, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto “Salva Italia”), a norma del quale il presidente e i componenti degli organismi citati dal comma 1 dell’articolo e delle altre Autorità amministrative indipendenti di cui all’elenco (ISTAT) previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196non possono essere confermati alla cessazione dalla carica”.

Gli enti interessati dalla disposizione richiamata sono i seguenti: l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR, l’Autorità di regolazione dei trasporti – ART, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – AGIA, l’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM (limitatamente al Presidente), la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, la Commissione per la vigilanza sui fondi pensione – COVIP, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, il Garante per la protezione dei dati personali – GPDP, nonché l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – IVASS.

 

 

1.2.1.    Le agenzie

 

Si segnala, inoltre, che una fattispecie particolare ricorre nel caso delle agenzie che, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono strutture che operano al servizio delle amministrazioni pubbliche svolgendo attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici.

Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché ai poteri di indirizzo e di vigilanza del ministro competente.

L’incarico di direttore generale dell’agenzia viene attribuito in conformità alle disposizioni dettate dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 – che rinvia a quanto disposto dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – per il conferimento dell’incarico di capo del dipartimento di un ministero. L’incarico di direttore generale si caratterizza quindi per la sussistenza di uno stretto legame fiduciario con l’organo politico che lo conferisce, attestato anche dalla circostanza che allo stesso si applica il meccanismo dello spoils system, al pari di quanto previsto per le altre figure contemplate dal comma 3 del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, quali i segretari generali, i direttori di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e figure equivalenti.

Si rammenta inoltre che, ai sensi di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo 19, dei predetti incarichi, così come di quelli di funzione dirigenziale di livello generale, deve essere data comunicazione alle Camere, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

Nell’ambito del modello amministrativo delle agenzie si distinguono le agenzie fiscali, soggette a norme speciali contenute negli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Per tali agenzie – pur dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di ampi spazi di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria – la procedura di nomina dei relativi direttori, di cui all’articolo 67, comma 2, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, non è soggetta di norma ad alcuna forma di preventivo controllo parlamentare. In particolare, il direttore delle agenzie fiscali è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. L’incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata.

Infine, si segnala come anche in tal caso leggi istitutive di singole agenzie abbiano previsto specifiche disposizioni in ordine alle procedure di nomina degli organismi direttivi, quali ad esempio l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), in relazione alle quali è prevista l’espressione del parere parlamentare.

 

1.2.2.    Gli enti parco

 

Si rammenta altresì che una disciplina specifica è prevista per la procedura di nomina dei presidenti degli enti parco.

Tale procedura, disposta dall’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), così come recentemente modificato dall’articolo 55, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede che il presidente dell’ente sia nominato per un periodo di cinque anni con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, d’intesa con i Presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell’ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l’intesa su uno dei candidati proposti. Decorso tale termine senza che sia raggiunta l’intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.

Le proposte di nomina, corredate dalla prescritta intesa regionale, sono dunque oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978, mentre le nomine dei commissari straordinari sono oggetto di comunicazione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge.

Si rammenta, inoltre, che il citato comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone che l’avvio della procedura di nomina del presidente dell’Ente parco sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nonché in quello dell’Ente interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica.

Si prevede poi il divieto di nominare presidente dell’Ente parco chi ha ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Il comma 4-bis del medesimo articolo 9 dispone inoltre che negli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere.

Si ricorda, altresì, che l’articolo 64-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 ha stabilito che, al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, è prorogata fino alla scadenza dell’organo nominato in data più recente. I mandati degli organi ordinari dell’Ente parco sono tutti quinquennali, ai sensi del vigente articolo 9, comma 12, della citata legge n. 394 del 1991.

Da ultimo, si segnala che è attualmente in corso di esame, in sede referente presso l’8a Commissione (Ambiente) del Senato della Repubblica, il disegno di legge (AS 948) recante modifiche alla citata legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette).

Per approfondimenti sulla normativa e l’attività parlamentare in materia di aree protette si rinvia al tema web Aree protette” del portale della documentazione della Camera, nonché alla sezione “Enti pubblici vigilati” del sito web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ove, tra l’altro, è possibile reperire l’elenco di tutti i provvedimenti di nomina degli organi degli Enti parco nazionali emanati negli ultimi anni.

 

1.2.3.    Gli enti di ricerca

 

Una disciplina speciale è altresì prevista per le nomine dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca.

L’articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, che ha riordinato gli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, stabilisce che il numero dei componenti di tali consigli, compreso il presidente, non può superare:

Il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che i componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del ministro vigilante, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito (o del Ministro dell’università e della ricerca, a seconda se l’ente in questione sia vigilato dall’uno o dall’altro ministero) sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione.

Tale comitato di selezione, che agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal ministro nel decreto di nomina, fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, propone al ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. I nominativi proposti possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta.

Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal ministro, mentre il terzo è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.

Con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, si prevede invece che tre di questi, compreso il presidente, siano individuati dal ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

Il comma 5 del citato articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione degli enti vigilati dal Ministero dell’istruzione e del merito e da quello dell’università e della ricerca siano comunicati al Parlamento: per effetto di tale disposizione, non trova pertanto applicazione per la nomina dei relativi presidenti l’obbligo di richiesta del parere parlamentare ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

Si ricorda, peraltro, che con il successivo decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sono state introdotte norme di semplificazione applicabili a tutti gli enti pubblici di ricerca esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto medesimo, che sono stati puntualmente elencati all’articolo 1 del decreto. In tale elenco figurano alcuni enti di ricerca non vigilati né dal Ministero dell’università e della ricerca (MUR), né dal Ministero dell’istruzione e del merito (MIM), tra i quali sono annoverati l’Istituto superiore di sanità (ISS, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute), l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA, vigilata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI, in precedenza vigilata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e da ultimo sottoposta, ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, ossia attualmente il Ministro delle imprese e del made in Italy), e l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP, vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Si ricorda altresì che l’articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede norme specifiche in merito alla composizione del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), mentre analoghe norme speciali sono state da ultimo introdotte dall’articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 con riguardo alla governance del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).

Si segnala, infine, che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 stabilisce che gli enti pubblici di ricerca nei propri statuti e regolamenti recepiscano la Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengano conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers e assicurino tra l’altro ai ricercatori e ai tecnologi la loro rappresentanza elettiva negli organi scientifici e di governo degli enti.

 

1.2.4.    Le autorità di sistema portuale

 

Infine, si segnala che una disciplina speciale è prevista anche per le autorità di sistema portuale.

In seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169 sono state istituite le Autorità di sistema portuale (in origine 15 ed una ulteriore istituita in seguito), cui è affidato un ruolo strategico di indirizzo, programmazione e coordinamento del sistema dei porti della propria area.

Quanto alle procedure di nomina, l’articolo 8, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dispone che il presidente sia nominato, con proprio decreto, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ferma restando – con riferimento all’espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari – l’applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14.

In caso di mancata intesa, si applica la procedura di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base alla quale qualora tale situazione perduri, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri; alla relativa riunione possano partecipare i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.

Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina dettata in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sui limiti retributivi di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Ai sensi del comma 4 del citato articolo 8 della legge n. 84 del 1994, il presidente riferisce annualmente sull’attività svolta con relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da inviare entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

2.     La disciplina degli incarichi pubblici

 

In attuazione della normativa anticorruzione nelle precedenti legislature è stato operato un ampio riordino della disciplina in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e di trasparenza nell’azione amministrativa.

In particolare, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ha dettato disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, in attuazione della delega disposta dall’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (la c.d. legge anticorruzione).

La suddetta legge recava altresì una specifica delega in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, attuata con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

2.1. Il regime dell’inconferibilità e dell’incompatibilità

 

Con riferimento al tema degli incarichi di competenza delle amministrazioni statali, si rammenta in primo luogo che il citato decreto legislativo n. 39 del 2013, ai fini di prevenzione e contrasto della corruzione e di prevenzione dei conflitti di interessi, ha introdotto disposizioni per il conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice:

·         nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

·         negli enti pubblici ovvero gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

·         negli enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

La disciplina stabilita dal decreto legislativo si riferisce, ai sensi dell’articolo 1, ai seguenti incarichi:

·         per enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono considerati “gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato” (comma 2, lett. l);

·         per gli enti di diritto privato regolati o finanziati sono considerate “le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell’ente” (comma 2, lett. e). In tale ampia categoria introdotta dal decreto sono annoverati le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l’amministrazione che conferisce l’incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell’attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

 

In relazione ai predetti incarichi, il decreto legislativo n. 39 del 2013 prevede due gruppi di disposizioni: il primo reca alcuni divieti all’accesso agli incarichi di vertice nella P.A. in presenza di cause ostative definite come casi di inconferibilità di tali incarichi; il secondo gruppo reca alcune cause di incompatibilità (con possibilità di opzione) tra detti incarichi e altre cariche quali quelle amministrative di governo o elettive a livello statale, regionale e locale. In particolare, sono contemplate le seguenti fattispecie:

 

Il decreto legislativo prevede dunque tre ordini di cause di inconferibilità degli incarichi:

·         la condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione; in particolare, l’articolo 3 del decreto legislativo, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 12 aprile 2022, n. 35, dispone che a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale;

·         la provenienza da enti di diritto privato regolati o finanziati; in particolare, il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo dispone che a coloro che, nell’anno precedente, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento. Con riferimento al citato articolo 4, si segnala che l’articolo 21 della legge 5 marzo 2024, n. 21, oltre ad aver ridotto da due a un anno il suo ambito temporale di applicazione, ha introdotto alcune deroghe: in particolare, con i nuovi commi 1-bis e 1-ter del novellato articolo 4 è stato previsto che le inconferibilità di cui al comma 1 dello stesso articolo non si applichino nelle ipotesi in cui l’incarico, la carica o l’attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo. In tale circostanza, è richiesta l’adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse, che si applicano anche ai componenti dell’organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti;

·         la provenienza da organi di indirizzo politico; l’articolo 6 del decreto legislativo disciplina l’inconferibilità di incarichi a componenti di Governo, richiamando a tal fine i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di conflitto di interessi, in relazione alla quale rileva la disposizione in materia di incompatibilità di cui all’articolo 2, comma 4, che vieta ai titolari di cariche di governo di ricoprire alcune cariche in enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta, anche nei dodici mesi dal termine della carica di governo.

 

Per quanto concerne l’incompatibilità, il decreto legislativo conferma sostanzialmente la disciplina in materia già prevista dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, si rammenta che l’articolo 9 del decreto legislativo n. 39 del 2013 prevede che gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o ente pubblico conferente.

Inoltre, gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un’attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.

Ai sensi degli articoli 11 e 13 del medesimo decreto legislativo, gli incarichi di amministratore di ente pubblico e di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di componente del Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato), commissario straordinario del Governo o di parlamentare.

 

2.2. Effetti dell’inconferibilità e dell’incompatibilità

 

Si rammenta, infine, che la prevenzione della violazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013 è affidata da un lato, alla vigilanza da parte dei responsabili dei piani anticorruzione e dell’Autorità nazionale anticorruzione, dall’altro all’autocertificazione da parte del destinatario dell’incarico.

In particolare, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico è effettuata, secondo l’articolo 15, dal responsabile del piano anticorruzione di ciascun soggetto, con obbligo di segnalazione delle eventuali violazioni all’Autorità nazionale anticorruzione, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. Ai sensi dell’articolo 16, l’Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o d’ufficio può sospendere la procedura di conferimento dell’incarico e segnalare il caso alla Corte dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

L’articolo 20 prevede invece l’obbligo dell’interessato, all’atto del conferimento dell’incarico, di presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto e l’adempimento dell’obbligo è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto. Entrambe le dichiarazioni sono sottoposte a obbligo di pubblicazione nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto per un periodo di 5 anni.

Infine, in base all’articolo 17 gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto e gli eventuali relativi contratti sono nulli. I componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono inoltre responsabili, ai sensi dell’articolo 18, per le conseguenze economiche degli atti adottati, salvo gli assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti, e non possono conferire gli incarichi di loro competenza per tre mesi e il relativo potere è esercitato, per i Ministeri, dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per gli enti pubblici, dall’amministrazione vigilante. In caso di incompatibilità, l’articolo 19 stabilisce la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del responsabile del piano anticorruzione.

Per ulteriori approfondimenti in materia di applicazione della disciplina dell’inconferibilità e dell’incompatibilità contenuta nel decreto legislativo n. 39 del 2013, si segnala che un’ampia disamina delle delibere dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia è contenuta nel manuale pratico pubblicato dalla medesima Autorità il 9 gennaio 2023.

 

2.3. La disciplina degli incarichi per i soggetti in quiescenza

 

Sin dalla XVI Legislatura, con prevalenti finalità di contenimento della spesa pubblica e per favorire il ricambio del personale, è stato introdotto, con l’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il divieto per le pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

A tali amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle suddette amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti.

Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni suddetti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono inoltre essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata.

Al fine di dare indicazioni interpretative e attuative sulle disposizioni in esame, il Ministro pro tempore per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha elaborato specifiche circolari esplicative, quali la n. 6 del 2014 e la n. 4 del 2015 quest’ultima adottata a seguito delle modifiche alla disciplina introdotte dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Si rammenta inoltre che, nel corso della XVII Legislatura sono state introdotte alcune deroghe all’applicazione della richiamata disciplina per alcuni enti di previdenza di diritto privato. In particolare, l’articolo 19-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 ha previsto che i divieti di cui al citato articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, non si applichino agli incarichi presso enti di previdenza di diritto privato i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti. Ulteriori deroghe sono state previste per le aziende sanitarie e socio-sanitarie al fine di far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dall’emergenza Covid.

Si ricorda, altresì, che l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha previsto che fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, possano, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza, conferire a tali soggetti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Altre deroghe al regime in oggetto sono state introdotte dall’articolo 8, comma 13, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

In particolare, il citato comma 13 consente, fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il conferimento di alcuni incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati (dopo lo svolgimento di attività lavorative pubbliche o private) in quiescenza. La deroga transitoria in esame concerne gli incarichi che riguardino posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale – rientranti in ambiti di competenza dell’amministrazione statale –, limitatamente ai casi in cui la disciplina preveda il conferimento, da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa a queste ultime.

Gli incarichi di vertice oggetto della deroga transitoria in esame appaiono individuabili nelle titolarità relative ad alcune autorità collegiali sopra richiamate (ART, ARERA, AGCOM, ANAC), nonché nel mandato di presidente dell’ISTAT, nell’incarico di direttore dell’ISIN e negli incarichi di direttore generale e di vice direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Si segnala inoltre che l’articolo 3-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, ha ampliato la suddetta fattispecie transitoria che consente fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza. La deroga transitoria concerne, come accennato, gli incarichi che riguardino posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale – rientranti in ambiti di competenza dell’amministrazione statale – limitatamente ai casi di conferimento, da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o previa informativa a queste ultime. La novella in oggetto estende la fattispecie ai casi di conferimento dei medesimi incarichi di vertice da parte di organi a rilevanza costituzionale, ferme restando le altre condizioni suddette. La medesima novella esplicita che, per tutti i casi di deroga in oggetto, resta ferma l’applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.

Da ultimo, l’articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 ha previsto un’ulteriore deroga, disponendo che il divieto di cui all’articolo 5, comma 9, non si applichi agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza al 14 luglio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 63 del 2024) che proseguono la loro attività professionale.

 



[1] Il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 24 luglio 2024 di nomina della commissaria straordinaria Giudice è stato comunicato alle Camere con lettera del 24 settembre 2024. Cfr. la scheda relativa all’Ente.

[2] Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 23 luglio 2024 di rinnovo del mandato del commissario straordinario Cucci è stato comunicato alle Camere con lettera del 24 settembre 2024. Cfr. la scheda relativa all’Ente.

[3] Il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 23 luglio 2024 di rinnovo del mandato della commissaria straordinaria Zappone è stato comunicato alle Camere con lettera del 24 settembre 2024. Cfr. la scheda relativa all’Ente.

[4] Il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 5 agosto 2024 di rinnovo del mandato del commissario straordinario Carullo è stato comunicato alle Camere con lettera del 24 settembre 2024. Cfr. la scheda relativa all’Ente.

[5] Zoppas è stato nominato consigliere di amministrazione con DPR del 26 novembre 2024 e successivamente eletto presidente dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia nella seduta del 2 dicembre 2024. Cfr. la scheda relativa all’Ente.

[6] Con lettera dell’11 ottobre 2024 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato alle Camere per l’espressione del prescritto parere la proposta di rinnovo del mandato di Ezio Mesini per un ulteriore triennio. L’VIII Commissione (Ambiente) e la X Commissione (Attività produttive) – dopo aver proceduto all’audizione del candidato il 29 ottobre 2024 – hanno espresso parere favorevole nella seduta del 30 ottobre 2024. L’8a Commissione (Ambiente) del Senato ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 ottobre 2024. Il decreto di nomina è in corso di pubblicazione. Cfr. la scheda relativa all’Ente.

[7] Nella riunione del 3 dicembre 2024, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha deliberato l’avvio della procedura per la nomina a presidente della COVIP di Mario Pepe. Cfr. la scheda relativa all’Ente.

[8] Con lettera del 5 dicembre 2024 il Ministro della cultura ha richiesto l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti relativamente alla proposta di nomina di Gabriella Buontempo a presidente della Fondazione. Cfr. la scheda relativa all’Ente.

[9] La nomina era stata preceduta dalla delibera n. 5/2021 adottata dall’assemblea dell’Ente nella seduta del 26 giugno 2021, con la quale Leoni era stato designato quale presidente dell’Ente medesimo con il conseguimento di una quota percentuale di votanti superiore al 55 per cento. Si era così realizzato il requisito previsto dall’articolo 6, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, affinché un presidente uscente candidato, in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 8 del 2018, potesse svolgere, se eletto, un ulteriore mandato, ciò anche in ragione del raggiungimento del limite dei tre mandati presidenziali consecutivi fissato dal comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, limite in seguito venuto meno (cfr. oltre nella scheda).

[10] Cfr., in termini analoghi, anche la sentenza del TAR per il Lazio n. 15450 del 30 luglio 2024.

[11] Il ricorso, non accolto dai giudici amministrativi, era volto all’accertamento del diritto di Leoni ad essere nominato Presidente “in carica” per una durata di quattro anni decorrente dalla data di comunicazione del citato DPCM del 16 maggio 2022 all’AeCI, o in subordine dalla data di registrazione del decreto presso la Corte dei conti o, in ulteriore subordine, dalla stessa data di adozione del predetto DPCM.

 

[12] Nel decreto si evidenzia che la nomina di Dialuce era improcrastinabile, anche alla luce della circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2022, con la quale si limitavano a quelle indifferibili le nomine alle quali si sarebbe potuto procedere durante la fase di scioglimento delle Camere, successiva alla conclusione anticipata della XVIII Legislatura. Ciò essendo decorso il 27 luglio 2022 il termine del precedente mandato, svolto sempre da Dialuce, e atteso che il 9 settembre sarebbe scaduto anche il termine di prorogatio.

[13] La durata del precedente consiglio di amministrazione dell’ENEA, nominato per quadriennio con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 23 marzo 2016, era stata prorogata ai sensi dell’articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in quanto la scadenza interveniva nel periodo di emergenza pandemica.

[14] Secondo quanto si legge nelle premesse del citato decreto ministeriale, la procedura di nomina ha seguito l’iter previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (cfr. oltre). In particolare: a) con i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy 3 marzo 2023 e 2 maggio 2023 è stato nominato il Comitato di selezione incaricato della predisposizione dell’elenco dei nominativi da proporre al Ministro per la nomina del Presidente dell’ASI; b) il 22 marzo 2023 è stato pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri l’avviso pubblico con il quale è stata indetta la procedura per la presentazione delle candidature per l’incarico; c) il predetto Comitato di selezione ha individuato una rosa di cinque candidati con verbale n. 4 dell’11 maggio 2023; d) infine, è stata acquisita l’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 nell’ambito della seduta del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale del 29 maggio 2023.

[15] Si segnala che l’ASI è un ente soggetto alla disciplina degli enti pubblici ricerca - di cui al citato decreto legislativo n. 213 del 2009 e successive modificazioni e al decreto legislativo n. 218 del 2016 – che a seguito delle innovazioni introdotte dall’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 risulta attualmente vigilato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, mentre il Ministero dell’università e della ricerca esercita poteri di indirizzo strategico limitatamente all’attività di ricerca scientifica svolta dall’Ente medesimo. Sul punto si segnala che il mutamento della disciplina relativa alla titolarità della vigilanza sull’Ente – in precedenza esercitata dall’allora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – potrebbe incidere anche sulla base giuridica posta a fondamento del controllo parlamentare sulle nomine degli organi dell’Ente, che nel caso in esame dei componenti del consiglio di amministrazione potrebbe essere rinvenibile nella comunicazione alle Camere prevista dalla normativa generale di cui all’articolo 9 della legge n. 14 del 1978, e non già nella comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del richiamato decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, laddove quest’ultimo s’intenda riferito esclusivamente agli organi degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca.

[16] Con riferimento alla citata proposta di nomina si segnala che il presidente della regione Calabria e il presidente della Regione Siciliana, rispettivamente con nota del 15 e del 22 maggio 2019, avevano negato l’intesa prescritta dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994. Nella suddetta nota del 15 maggio 2019 il presidente della regione Calabria ha altresì comunicato di aver impugnato dinanzi alla Corte costituzionale l’articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. La Corte ha poi dichiarato inammissibili e non fondate le censure presentate dalla regione con la sentenza n. 208 del 2020. Il Presidente della Regione Siciliana ha proposto inoltre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente al suddetto procedimento di nomina con nota del 21 giugno 2019. L’intesa non è stata neppure raggiunta nella riunione di coordinamento tenutasi il 25 luglio 2019. Il Governo ha applicato quindi le disposizioni di cui all’articolo 14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale norma prevede che, qualora la situazione di mancata intesa perduri, la questione sia rimessa al Consiglio dei ministri. Alla riunione possono partecipare i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Il Governo pertanto, dopo aver proceduto ad invitare i presidenti delle suddette regioni a partecipare alla seduta del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019, ha deliberato di non accogliere l’opposizione formulata ai sensi della predetta disposizione di legge dalla Regione Siciliana.

[17] Lo schema di decreto legislativo è stato esaminato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri n. 49 del 17 luglio 2023. Quindi, è stato trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Alla Camera dei deputati le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali) hanno espresso un parere favorevole con osservazioni nella seduta del 16 gennaio 2024, mentre la V (Bilancio e Tesoro) ha espresso un parere favorevole con condizioni nella seduta del 16 gennaio 2024. Presso il Senato della Repubblica, le Commissioni 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e 5ª (Bilancio) con riferimento ai profili finanziari hanno espresso parere favorevole con osservazioni rispettivamente nelle sedute del 10 gennaio 2024 e del 16 gennaio 2024. Inoltre, lo schema di decreto legislativo è stato sottoposto all’intesa con la Conferenza Unificata nella seduta del 21 settembre 2023 ed al parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 novembre 2023. Infine, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 68 del 31 gennaio 2024, lo schema è stato approvato in via definitiva su proposta del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della giustizia, per la pubblica amministrazione e per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

[18] L’ultima relazione è stata trasmessa dal Comitato al Parlamento (Doc. CCVI, n. 2) il 18 marzo 2024 ed è relativa alle attività svolte nell’anno 2023.

[19] Nell’ambito del contraddittorio con il quale in seguito l’Ente ha fornito elementi di riscontro relativi ai predetti rilievi, i Servizi Ispettivi del MEF hanno rilevato il permanere di numerose e gravi criticità e inadempienze. A sua volta, il Ministero vigilante ha rilevato, tra l’altro, “la chiara responsabilità degli organi dell’Ente Parco relativamente alla mancanza della figura del direttore a far data da dicembre 2020, sia per le illegittimità presenti nelle procedure di selezione, sia per la scelta - compiuta sei mesi dopo l’adozione - di revocare in autotutela la deliberazione n. 12 del 23 giugno 2021 di individuazione della terna, regolarmente approvata dal Ministero, sia infine per il notevole lasso di tempo trascorso tra la deliberazione n. 26 del 20 dicembre 2021 di revoca in autotutela e la conclusione della nuova procedura terminata con la deliberazione n. 37 del 29 dicembre 2022”. Nelle premesse del citato decreto con il quale è stata disposta la revoca degli organi dell’Ente viene inoltre rilevato che “i differenti bandi adottati dall’Ente Parco a causa delle criticità presenti nelle procedure denotano una sostanziale inadeguatezza negli atti deliberativi, di indirizzo e di programmazione, e delle procedure, evidenziando incontrovertibili criticità nell’attività amministrativa dell’Ente”. Da ciò discende “la necessità di modificare la governance” e di procedere al commissariamento “al fine di assicurare il regolare funzionamento dell’Ente e il perseguimento degli obiettivi istituzionali cui il Parco è preposto”.

[20] Tali decisioni si sono rese necessarie – secondo quanto si legge nelle premesse del citato decreto di nomina – poiché:

·         dalla relazione dello stesso Tisci in qualità di commissario ad acta (cfr. oltre) emerge con chiarezza un comportamento non collaborativo da parte del consiglio direttivo dell’Ente; tale comportamento ha impedito al commissario ad acta di essere nelle condizioni di verificare gli atti conseguenziali alle delibere commissariali e di verificare ed attuare le iniziative occorrenti a ripristinare la corretta attività amministrativa dell’ente, potendo lavorare esclusivamente sulle delibere fornite dal presidente f.f. senza poter effettuare alcun riscontro sulle attività successive che pur rientravano nel mandato fornito dal Ministero;

·         pertanto, il commissario ad acta è stato impossibilitato a procedere compiutamente nello svolgimento del mandato ricevuto, a causa del comportamento posto in essere dal consiglio, che ha perciò delineato una sostanziale incapacità ed inidoneità alla gestione dell’attività amministrativa dell’Ente ed ha nei fatti ostacolato l’esercizio delle funzioni demandate al commissario in funzione del potere di controllo, ostacolando il ripristino della corretta gestione ordinaria dell’Ente e venendo meno al principio di leale collaborazione;

·         il consiglio non ha posto in essere e provveduto a comunicare all’Amministrazione vigilante l’adozione di eventuali ulteriori atti volti a ripristinare la regolarità amministrativa dell’Ente.

[21] Si ricorda che i suddetti organi straordinari erano stati nominati inizialmente con decorrenza 11 dicembre 2019 (unitamente a quello dei sub commissari Antonio Luca Conte ed Ennio Di Lorenzo) in forza del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 ottobre 2019, e successivamente sempre prorogati con DM 4 giugno 2020, DM 1 settembre 2020, DM 3 dicembre 2020 e DM 31 marzo 2021. La comunicazione di tali proroghe è avvenuta solo con riferimento al DM 31 marzo 2021.

[22] Il citato DM 27 settembre 2023 di revoca del presidente Priore considera, tra l’altro, «le irregolarità contabili per l’anno 2020, riferibili alla gestione commissariale, richiamate dalla Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti nella Determinazione del 3 marzo 2022, n. 26, ove è attestato il peggioramento della parte corrente del rendiconto finanziario, l’assenza di trasferimenti regionali, provinciali e comunali a beneficio delle casse dell’Ente Parco, i cui unici contributi sono integralmente ministeriali, il netto peggioramento del conto economico, ridotto del 91,1% in un solo anno, l’ingiustificato azzeramento del fondo “rischi e oneri”, pur in presenza di numerosi contenziosi tuttora pendenti, la mancata eliminazione del residuo passivo risalente al 2018, il mancato rispetto delle misure di contenimento delle spese correnti per il settore informatico e, infine, l’assenza di un responsabile del Servizio finanziario deputato a fornire chiarimenti contabili richiesti all’Ente Parco». Inoltre, si segnala come nelle premesse del citato decreto di revoca si rilevi che «il conferimento dell’incarico di presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese è di natura fiduciaria per il quale, per giurisprudenza consolidata, non si richiede comunque una valutazione in ordine all’attualità dell’interesse pubblico alla sua revoca, posto che detto atto, così come il provvedimento di conferimento dell’incarico, di cui rappresenta il contrarius actus, può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico­amministrativa rimesse all’organo politico, specie se idonee a ripercuotersi sul rapporto fiduciario».

[23] In precedenza, si prevedeva che il presidente e tre componenti del consiglio di amministrazione fossero indicati dal Ministro della cultura, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, e uno dal Ministro dell’economia e delle finanze.

[24] Possono far parte del consiglio di amministrazione due ulteriori rappresentanti di soggetti pubblici o privati che partecipino alle attività della Fondazione con un contributo annuo di almeno un milione di euro. Essi restano in carica per l’anno cui si riferisce il contributo.

[25] Al fine di completare il plenum del consiglio di amministrazione, con proprio decreto del 12 agosto 2022 l’allora Ministro dell’istruzione ha istituito il Comitato di selezione dei candidati alla nomina di componente dell’organo in questione, in ossequio alla procedura prevista. Quindi, in data 23 agosto 2022 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione e del merito l’avviso di chiamata pubblica alla candidatura per la carica di componente del CdA dell’Istituto, approvato dal medesimo comitato. Successivamente, con DM n. 26 del 16 febbraio 2023 è stato nominato un nuovo Comitato di selezione, che il 1° marzo 2023 ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per la candidatura a componente di nomina governativa del CdA dell’Istituto.

[26] Si segnala peraltro che lo statuto dell’ente, approvato con delibera n. 13 del 20 ottobre 2017 e destinato come detto ad essere sostituito da un nuovo statuto, presenta alcune specificità rispetto alla disciplina generale degli enti di ricerca per quanto concerne l’elezione del componente della comunità scientifica di riferimento. L’elezione sinora è stata infatti preceduta da una selezione da parte di un comitato di cinque membri nominati dal consiglio di amministrazione uscente, chiamato a predisporre una rosa composta da un minimo di tre a un massimo di cinque persone, tra cui il personale dell’Ente effettua la scelta mediante una procedura elettorale.