Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare |
Titolo: | Le nomine negli enti pubblici - XIX Dicembre 2023 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 5 |
Data: | 18/12/2023 |
Organi della Camera: | Assemblea |
XIX LEGISLATURA
LE NOMINE NEGLI ENTI PUBBLICI
MONITORAGGIO E CONTROLLO
Numero 5 – Dicembre 2023
Servizio per il Controllo parlamentare
A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare ( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it
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INDICE
1. Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici
1.2.4 Le autorità di sistema portuale
2. La disciplina degli incarichi pubblici
2.1. Il regime dell’inconferibilità e dell’incompatibilità
2.2. Effetti dell’inconferibilità e dell’incompatibilità
2.3. La disciplina degli incarichi per i soggetti in quiescenza
Cariche rinnovate nel periodo settembre-novembre 2023
Cariche scadute o in scadenza entro il 30 aprile 2024
SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI
Agenzia italiana per la gioventù
Agenzia nazionale del turismo – ENIT
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV
Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park
Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale
Autorità di sistema portuale dello Stretto
Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle Acque
Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP
Consiglio nazionale delle ricerche – CNR
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA
Ente parco nazionale del Gran Paradiso
Ente parco nazionale del Pollino
Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese
Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena
Ente parco nazionale dell’Asinara
Ente parco nazionale dell’Isola di Pantelleria
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – CSC
Fondazione La Biennale di Venezia
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA
Istituto italiano di studi germanici
Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM
Istituto nazionale di astrofisica - INAF
Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS
Istituto nazionale di statistica – ISTAT
Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche – INAPP
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL
Istituto per il credito sportivo – ICS
Istituto Superiore di Sanità – ISS
Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” – CREF
Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna
Stazione zoologica “Anton Dohrn”
Il presente dossier reca la ricognizione delle nomine di componenti degli organismi direttivi di enti pubblici intervenute nel corso del trimestre settembre-novembre 2023, comprensiva dei relativi aggiornamenti sino alla data di chiusura del presente dossier.
Sono altresì indicate le principali cariche presso enti pubblici, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato, nonché quelle in scadenza entro il 30 aprile 2024.
Il perimetro del monitoraggio è connesso all’ambito di applicazione della legge 24 gennaio 1978, n. 14 che disciplina il controllo parlamentare sulle nomine effettuate dal Governo, nonché di specifiche disposizioni previste per singoli enti o categorie di enti di carattere derogatorio o integrativo della disciplina generale prevista dalla medesima legge.
Oltre ad una sintesi della legislazione vigente in materia di nomine in enti pubblici, il dossier reca, per ciascun ente interessato, apposite schede informative che, oltre a fornire notizie essenziali sulla relativa attività, danno conto dei nominativi dei titolari delle cariche, delle procedure di nomina, dei requisiti previsti dalla normativa vigente, delle date di scadenza o di rinnovo, dell’esito dei pareri eventualmente espressi dalle competenti Commissioni parlamentari o dell’avvenuta comunicazione alle Camere delle nomine governative intervenute.
Le informazioni riportate nel dossier sono tratte dalla banca dati gestita dal Servizio per il Controllo parlamentare che allo stato monitora gli incarichi sussistenti presso 108 enti pubblici.
Tra le funzioni non legislative delle moderne assemblee rappresentative è annoverabile la funzione di controllo relativa ai procedimenti di nomina, di competenza dell’Esecutivo, di componenti degli organismi direttivi di enti pubblici.
Si tratta di una forma di partecipazione indiretta che si distingue dalle forme di partecipazione diretta del Parlamento alla designazione (nomina o elezione) di componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, nonché di collegi direttivi di alcune magistrature o di componenti di Autorità amministrative indipendenti.
In particolare, in Italia, a partire dalla fine degli anni Settanta, è andata progressivamente strutturandosi una funzione di controllo del Parlamento sull’attività del Governo – finalizzata ad assicurare l’attuazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione – che non si esaurisce nel normale sindacato ex post, bensì opera al momento della provvista delle cariche dirigenziali negli enti pubblici.
È proprio in questa prospettiva che si colloca la normativa generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14 recante Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, che ha introdotto nell’ordinamento la previsione dell’espressione di un parere preventivo e non vincolante sulle proposte di nomina dei vertici degli enti pubblici (Presidenti e Vicepresidenti) avanzate dal Governo, nonché specifici obblighi informativi relativi anche agli amministratori degli enti.
FOCUS – La legge n. 14 del 1978
Le nomine governative soggette a controllo parlamentare sono disciplinate dalla citata legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, nonché, in taluni casi, da leggi istitutive di singoli enti o categorie di enti (cfr. oltre).
In particolare, la legge n. 14 del 1978 dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio del Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. Tale parere deve essere motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire (artt. 1 e 2).
Il parere non è vincolante e l’organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se il parere delle Commissioni non sia stato reso (articolo 3).
Si rammenta che le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina trasmesse dal Governo sono assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi dell’articolo 143 del Regolamento della Camera e 139-bis del Regolamento del Senato. Le Commissioni devono esprimersi nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni.
La richiesta di parere da parte del Governo deve indicare la procedura seguita per l’individuazione della candidatura, i motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e gli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell’istituto o ente pubblico (articolo 4).
La medesima procedura si applica qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, nonché per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte (articolo 6).
Il parere parlamentare non è richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge (articolo 5).
L’articolo 9 della legge prende infine in considerazione le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori (quali, ad esempio, i componenti dei consigli di amministrazione) degli istituti ed enti pubblici, di cui al citato articolo 1 della medesima legge, effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri. In tali casi, è previsto che i relativi provvedimenti debbano essere comunicati alle Camere entro il termine di quindici giorni. Queste comunicazioni devono indicare i motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni e le procedure seguite, nonché fornire una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Si rammenta, infine, che la disciplina generale recante le procedure di nomina è rinvenibile nell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi del quale “le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente”. Il predetto articolo 3 specifica, al secondo comma, che resta ferma la richiamata disciplina in ordine all’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
L’attività di monitoraggio e controllo parlamentare consiste, in primo luogo, nel verificare se sia stato effettivamente richiesto il prescritto parere parlamentare per le nomine, le proposte o le designazioni di competenza governativa di presidenti e vicepresidenti di istituti ed enti pubblici e quale ne sia stato l’esito, nonché se siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione per gli altri amministratori degli enti previsti dalla legge n. 14 del 1978, dando conto, più in generale, delle altre disposizioni di legge relative al conferimento degli incarichi di vertice in enti pubblici (cfr. oltre par. 2).
La medesima attività di monitoraggio e controllo è svolta anche con riguardo alle nomine sottoposte a parere parlamentare o ad obblighi di comunicazione in base a singole leggi recanti specifiche norme relative al controllo parlamentare derogatorie o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978.
A tale ultimo riguardo, si rammenta che successivamente all’approvazione della legge n. 14 del 1978 sono venuti gradualmente affermandosi una pluralità di nuovi modelli organizzativi degli enti pubblici e, in particolare, quelli delle Autorità amministrative indipendenti e delle Agenzie.
Conseguentemente, sono emerse nuove modalità di coinvolgimento del Parlamento nelle procedure di designazione delle cariche di vertice degli enti pubblici. Talvolta, anche al fine di assicurare una “neutralità” rispetto all’organo titolare della funzione di indirizzo politico, tali procedure hanno attribuito ai Presidenti d’Assemblea una funzione di garanzia, demandando agli stessi la nomina o la designazione degli organi di alcune di queste Autorità (come nel caso dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dei membri della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero), oppure hanno attribuito il potere di nomina all’Assemblea parlamentare nel suo complesso (come nel caso del Garante per la protezione dei dati personali), oppure, ancora, hanno previsto l’acquisizione di un preventivo parere espresso a maggioranza qualificata delle competenti Commissioni parlamentari (cfr. oltre).
La proliferazione dei modelli organizzativi degli enti pubblici ha dunque portato con sé una eterogeneità di fattispecie giuridiche relative alle procedure di nomina che si sono stratificate nel tempo.
Talvolta, le modifiche normative intervenute nella disciplina di un singolo ente pubblico hanno comportato la sottrazione delle relative procedure di nomina del vertice dell’ente dall’ambito di applicazione di alcune disposizioni della legge n. 14 del 1978, come ad esempio nel caso dell’Agenzia ICE (ex Istituto per il commercio estero, trasformato in Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), il cui Presidente viene ora nominato dal consiglio di amministrazione dell’ente tra i propri componenti, facendo così venir meno l’obbligo di richiesta del parere parlamentare.
Viceversa, in altri casi, discostandosi dal principio della non vincolatività del parere parlamentare previsto dalla legge n. 14 del 1978, il Legislatore ha espressamente previsto che gli incarichi di vertice di taluni enti pubblici o di autorità collegiali, in particolare quelle di regolazione di servizi di pubblica utilità, possano essere attribuiti solo dopo aver acquisito il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari espresso a maggioranza qualificata.
A titolo esemplificativo, si segnala che rientrano in tale ultima fattispecie:
ü il presidente dell’ISTAT (Istituto nazionale di statistica), nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti[1];
ü il presidente dell’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro delle imprese e del made in Italy e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti[2];
ü i componenti dell’ART (Autorità di regolazione dei trasporti), nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente e con il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti delle competenti Commissioni parlamentari[3];
ü i componenti dell’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente e con il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti delle competenti Commissioni parlamentari[4];
ü il presidente e i componenti dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione[5];
ü il direttore dell’ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione), nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (adottata su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy), acquisiti i pareri favorevoli, espressi a maggioranza assoluta, delle Commissioni parlamentari competenti[6].
Si segnala, inoltre, che una fattispecie particolare ricorre nel caso delle Agenzie che, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono strutture che operano al servizio delle amministrazioni pubbliche svolgendo attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici.
Le Agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro.
L’incarico di direttore generale dell’Agenzia viene attribuito in conformità alle disposizioni dettate dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 – che rinvia a quanto disposto dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001[7] – per il conferimento dell’incarico di capo del dipartimento di un Ministero. L’incarico di direttore generale si caratterizza quindi per la sussistenza di uno stretto legame fiduciario con l’organo politico che lo conferisce, attestato anche dalla circostanza che allo stesso si applica il meccanismo dello spoils system, al pari di quanto previsto per le altre figure contemplate dal comma 3 del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, quali i segretari generali, i direttori di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e figure equivalenti[8].
Si rammenta inoltre che, ai sensi di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo 19, dei predetti incarichi, cosi come di quelli di funzione dirigenziale di livello generale, deve essere data comunicazione alle Camere, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
Nell’ambito del modello amministrativo delle Agenzie si distinguono le Agenzie fiscali, soggette a norme speciali contenute negli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Per tali Agenzie – pur dotate di personalità giuridica di diritto pubblico[9] e di ampi spazi di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria – la procedura di nomina dei relativi direttori, di cui all’articolo 67, comma 2, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, non è soggetta ad alcuna forma di preventivo controllo parlamentare. In particolare, il direttore delle agenzie fiscali è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali [10].
Infine, si segnala come anche in tal caso leggi istitutive di singole Agenzie abbiano previsto specifiche disposizioni in ordine alle procedure di nomina degli organismi direttivi, quali ad esempio l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), in relazione alle quali è prevista l’espressione del parere parlamentare.
Si rammenta altresì che una disciplina specifica è prevista per la procedura di nomina dei Presidenti degli Enti parco.
Tale procedura, disposta dall’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), così come recentemente modificato dall’articolo 55, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede che il presidente dell’ente sia nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, d’intesa con i Presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell’ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l’intesa su uno dei candidati proposti. Decorso tale termine senza che sia raggiunta l’intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.
Le proposte di nomina, corredate dalla prescritta intesa regionale, sono dunque oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978, mentre le nomine dei commissari straordinari sono oggetto di comunicazione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge.
Si rammenta, inoltre, che il citato comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone che l’avvio della procedura di nomina del presidente dell’Ente parco sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nonché in quello dell’Ente interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica.
Si prevede poi il divieto di nominare presidente dell’Ente parco chi ha ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Il comma 4-bis del medesimo articolo 9 dispone inoltre che negli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere.
Si segnala, da ultimo, che l’articolo 64-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 ha stabilito che, al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, è prorogata fino alla scadenza dell’organo nominato in data più recente. I mandati degli organi ordinari dell’Ente parco sono tutti quinquennali, ai sensi del vigente articolo 9, comma 12, della citata legge n. 394 del 1991.
Per approfondimenti sulla normativa e l’attività parlamentare in materia di aree protette si rinvia al tema web “Aree protette“ del portale della documentazione della Camera, nonché alla sezione “Enti pubblici vigilati“ del sito web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ove, tra l’altro, è possibile reperire l’elenco di tutti i provvedimenti di nomina degli organi degli Enti parco nazionali emanati negli ultimi anni.
Una disciplina speciale è altresì prevista per le nomine dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca.
L’articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, che ha riordinato gli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, stabilisce che il numero dei componenti di tali consigli, compreso il presidente, non può superare:
a) cinque componenti, nel caso di enti che ricevono un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impiegano oltre cinquecento unità di personale;
b) tre componenti negli altri casi.
Il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che i componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro vigilante, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito (o del Ministro dell’università e della ricerca, a seconda se l’ente in questione sia vigilato dall’uno o dall’altro ministero) sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione.
Tale comitato di selezione, che agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina, fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, propone al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. I nominativi proposti possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta.
Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro, mentre il terzo è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.
Con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, si prevede invece che tre di questi, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
Il comma 5 del citato articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca l’obbligo di richiesta del parere parlamentare ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 della legge n. 14 del 1978.
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede norme specifiche in merito alle procedure di nomina del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). Analoghe norme speciali sono state di recente introdotte dall’articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 con riguardo alla governance del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) (cfr. la relativa scheda).
Si segnala, infine, che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 stabilisce che gli enti pubblici di ricerca nei propri statuti e regolamenti recepiscano la Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengano conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers e assicurino tra l’altro ai ricercatori e ai tecnologi la loro rappresentanza elettiva negli organi scientifici e di governo degli enti.
Infine, si segnala che una disciplina apposita è prevista anche per le autorità di sistema portuale. L’articolo 8, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dispone che il presidente sia nominato, con proprio decreto, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ferma restando – con riferimento all’espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari – l’applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14.
In caso di mancata intesa, si applica la procedura di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base alla quale qualora la situazione di mancata intesa perduri, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri; alla relativa riunione possano partecipare i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.
Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.
Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina dettata in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sui limiti retributivi di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Ai sensi del comma 4 del citato articolo 8 della legge n. 84 del 1994, il presidente riferisce annualmente sull’attività svolta con relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da inviare entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
In particolare, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ha dettato disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, in attuazione della delega disposta dall’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (la c.d. legge anticorruzione).
La suddetta legge recava altresì una specifica delega in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, attuata con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Limitando la ricostruzione normativa che segue a ciò che concerne in particolare la materia degli incarichi di competenza delle amministrazioni statali, si rammenta in primo luogo che il citato decreto legislativo n. 39 del 2013, ai fini di prevenzione e contrasto della corruzione e di prevenzione dei conflitti di interessi, ha introdotto disposizioni per il conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice:
- nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti[11];
- negli enti pubblici[12];
- negli enti di diritto privato in controllo pubblico[13].
La disciplina stabilita dal decreto legislativo si riferisce, ai sensi dell’articolo 1, ai seguenti incarichi:
- per enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono considerati “gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato” (comma 2, lett. l);
- per gli enti di diritto privato regolati o finanziati, ossia l’ampia nuova categoria introdotta dal decreto[14], sono considerate “le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell’ente” (comma 2, lett. e).
In relazione ai predetti incarichi, il decreto legislativo n. 39 del 2013 prevede due gruppi di disposizioni: il primo reca alcuni divieti all’accesso agli incarichi di vertice nella P.A. in presenza di cause ostative definite come casi di inconferibilità di tali incarichi; il secondo gruppo reca alcune cause di incompatibilità (con possibilità di opzione) tra detti incarichi e altre cariche quali quelle amministrative di governo o elettive a livello statale, regionale e locale. In particolare, sono contemplate le seguenti fattispecie:
Ø l’inconferibilità, ossia la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (articolo 1, comma 2, lett. g);
Ø l’incompatibilità, da cui consegue l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (articolo 1, comma 2, lett. h).
Il decreto legislativo prevede dunque tre ordini di cause di inconferibilità degli incarichi:
- la condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione;
In particolare, l’articolo 3 del decreto legislativo, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 12 aprile 2022, n. 35, dispone che a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
- la provenienza da enti di diritto privato regolati o finanziati;
In particolare, l’articolo 4 del decreto legislativo dispone che a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.
- la provenienza da organi di indirizzo politico.
L’articolo 6 del decreto legislativo disciplina l’inconferibilità di incarichi a componenti di Governo, richiamando a tal fine i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di conflitto di interessi, in relazione alla quale rileva la disposizione in materia di incompatibilità di cui all’articolo 2, comma 4, che vieta ai titolari di cariche di governo di ricoprire alcune cariche in enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta, anche nei dodici mesi dal termine della carica di governo.
Per quanto concerne l’incompatibilità, il decreto legislativo conferma sostanzialmente la disciplina in materia già prevista dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, si rammenta che l’articolo 9 del decreto legislativo n. 39 del 2013 prevede che gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o ente pubblico conferente.
Inoltre, gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un’attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.
Ai sensi degli articoli 11 e 13 del medesimo decreto legislativo, gli incarichi di amministratore di ente pubblico e di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di componente del Governo, (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato) commissario straordinario del Governo o di parlamentare.
Si rammenta, infine, che la prevenzione della violazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013 è affidata da un lato, alla vigilanza da parte dei responsabili dei piani anticorruzione e dell’Autorità nazionale anticorruzione, dall’altro all’autocertificazione da parte del destinatario dell’incarico.
In particolare, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico è effettuata, secondo l’articolo 15, dal responsabile del piano anticorruzione di ciascun soggetto, con obbligo di segnalazione delle eventuali violazioni all’Autorità nazionale anticorruzione, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. Ai sensi dell’articolo 16, l’Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o d’ufficio può sospendere la procedura di conferimento dell’incarico e segnalare il caso alla Corte dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
L’articolo 20 prevede invece l’obbligo dell’interessato, all’atto del conferimento dell’incarico, di presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto e l’adempimento dell’obbligo è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto. Entrambe le dichiarazioni sono sottoposte a obbligo di pubblicazione nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto per un periodo di 5 anni.
Infine, in base all’articolo 17 gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto e gli eventuali relativi contratti sono nulli. I componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono inoltre responsabili, ai sensi dell’articolo 18, per le conseguenze economiche degli atti adottati, salvo gli assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti, e non possono conferire gli incarichi di loro competenza per tre mesi e il relativo potere è esercitato, per i Ministeri, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per gli enti pubblici, dall’amministrazione vigilante. In caso di incompatibilità, l’articolo 19 stabilisce la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del responsabile del piano anticorruzione.
Per ulteriori approfondimenti in materia di applicazione della disciplina dell’inconferibilità e dell’incompatibilità contenuta nel decreto legislativo n. 39 del 2013, si segnala che un’ampia disamina delle delibere dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia è contenuta nel manuale pratico pubblicato dalla medesima Autorità il 9 gennaio 2023.
Sin dalla XVI legislatura, con prevalenti finalità di contenimento della spesa pubblica e per favorire il ricambio del personale, è stato introdotto, con l’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95[15], il divieto per le pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
A tali amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle suddette amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti.
Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni suddetti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono inoltre essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata.
Al fine di dare indicazioni interpretative e attuative sulle disposizioni in esame, il Ministro pro tempore per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha elaborato specifiche circolari esplicative[16].
Più recentemente, nel corso della XVII legislatura sono state introdotte alcune deroghe all’applicazione della richiamata disciplina per alcuni enti di previdenza di diritto privato[17], nonché per le aziende sanitarie e socio-sanitarie al fine di far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dall’emergenza Covid[18].
Da ultimo, si segnala che ulteriori deroghe al regime in oggetto sono state introdotte dall’articolo 8, comma 13, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
In particolare, il citato comma 13 consente, fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il conferimento di alcuni incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati (dopo lo svolgimento di attività lavorative pubbliche o private) in quiescenza. La deroga transitoria in esame concerne gli incarichi che riguardino posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale – rientranti in ambiti di competenza dell’amministrazione statale –, limitatamente ai casi in cui la disciplina preveda il conferimento, da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa a queste ultime.
Gli incarichi di vertice oggetto della deroga transitoria in esame appaiono individuabili nelle titolarità relative ad alcune autorità collegiali sopra richiamate (ART, ARERA, AGCOM, ANAC), nonché nel mandato di presidente dell’ISTAT, nell’incarico di direttore dell’ISIN e negli incarichi di direttore generale e di vice direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per approfondimenti si rinvia alla scheda di lettura del citato articolo 8, comma 13, del dossier del Servizio Studi.
Infine, si segnala che l’articolo 3-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, in corso di conversione in legge alla data di chiusura del presente dossier, amplia la suddetta fattispecie transitoria che consente fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza. La deroga transitoria concerne, come accennato, gli incarichi che riguardino posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale - rientranti in ambiti di competenza dell'amministrazione statale - limitatamente ai casi di conferimento, da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o previa informativa a queste ultime.
La novella in oggetto estende la fattispecie ai casi di conferimento dei medesimi incarichi di vertice da parte di organi a rilevanza costituzionale, ferme restando le altre condizioni suddette. La medesima novella esplicita che, per tutti i casi di deroga in oggetto, resta ferma l’applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.
Si indicano di seguito le 30 cariche in 18 enti pubblici rinnovate ovvero rese note nel periodo settembre-novembre 2023 e quelle il cui iter risulta in corso di perfezionamento alla data di chiusura del presente dossier.
Ente |
Carica |
Nome |
Data nomina |
Durata |
Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale |
commissario straordinario |
Paolo Piacenza |
8 settembre 2023 |
fino al ripristino degli ordinari organi di vertice |
Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri - Lagonegrese |
commissario ad acta |
Antonio Tisci |
4 ottobre 2023 |
6 mesi |
Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS |
componente del consiglio di indirizzo e vigilanza |
Anna Maria Bilato |
20 ottobre 2023 |
fino al 10 luglio 2026 |
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV |
due componenti del consiglio di amministrazione |
Fabio Florindo e Sergio Gurrieri |
23 ottobre 2023 |
4 anni |
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – CSC |
presidente e sei membri del consiglio di amministrazione |
Sergio Castellitto (presidente), Pupi Avati, Giancarlo Giannini, Cristina Massaro, Andrea Minuz, Santino Vincenzo Mannino e Mauro Carlo Campiotti |
24 ottobre 2023 |
4 anni |
Lega Navale Italiana – LNI |
presidente |
Donato Marzano |
25 ottobre 2023 |
3 anni |
Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA |
presidente |
Basilio Di Martino |
25 ottobre 2023 |
3 anni |
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL |
un membro del consiglio di indirizzo e vigilanza |
Laura Bernini |
31 ottobre 2023 |
fino all’8 luglio 2026 |
Istituto Nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM |
un membro del consiglio di amministrazione |
Filippo Bracci |
7 novembre 2023 |
4 anni |
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV |
presidente |
Luca Valeriani |
20 novembre 2023 |
5 anni |
tre membri del consiglio di amministrazione |
Costantino Fiorillo, Maurizio Antonio Agrusti e Anna Masutti |
in corso di perfezionamento |
5 anni |
|
Autorità di sistema portuale dello Stretto |
commissario straordinario |
Antonio Ranieri |
22 novembre 2023 |
fino al ripristino degli ordinari organi di vertice |
Ente nazionale risi – ENR |
presidente |
Natalia Bobba |
28 novembre 2023 |
4 anni |
Consiglio nazionale delle ricerche – CNR |
componente del consiglio di amministrazione |
Nicola Fantini |
7 dicembre 2023 |
4 anni a decorrere dal 14 novembre 2023 |
Ente parco nazionale del Gran Paradiso |
presidente |
Mauro Durbano |
in corso di perfezionamento |
5 anni |
Fondazione La Biennale di Venezia |
presidente |
Pietrangelo Buttafuoco |
in corso di perfezionamento[19] |
4 anni |
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale |
presidente e due componenti del collegio |
Felice Maurizio D’Ettore (presidente), Irma Conti e Mario Serio (componenti) |
in corso di perfezionamento |
5 anni |
Istituto superiore di sanità – ISS |
presidente |
Rocco Bellantone |
in corso di perfezionamento |
4 anni |
Consorzio del Ticino |
presidente |
Angelo Robotto |
in corso di perfezionamento |
4 anni |
Si indicano di seguito le 79 cariche in 37 enti pubblici, agenzie o autorità amministrative indipendenti scadute e non ancora rinnovate e quelle in scadenza entro il 30 aprile 2024.
Ente |
Carica |
Titolari uscenti |
Data scadenza |
Durata |
Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle Acque |
presidente |
non ancora nominato |
- |
3 anni |
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR |
due componenti del consiglio direttivo |
vacanti |
20 luglio 2020 |
6 anni |
Consorzio del Ticino |
presidente |
Alessandro Luigi Ubiali |
24 gennaio 2022 |
4 anni |
Agenzia nazionale del turismo – ENIT[20] |
presidente |
Giorgio Palmucci |
4 febbraio 2022 |
3 anni |
Ente parco nazionale del Pollino |
presidente |
Domenico Pappaterra |
15 dicembre 2022 |
5 anni |
Istituto nazionale di statistica – ISTAT |
presidente |
Gian Carlo Blangiardo[21] |
4 febbraio 2023 |
4 anni |
Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP |
presidente |
Mario Padula |
6 marzo 2023 |
4 anni |
Ente parco nazionale di La Maddalena |
presidente |
Fabrizio Fonnesu |
7 giugno 2023 |
5 anni |
Grande progetto Pompei |
direttore generale per il supporto all’attuazione dei programmi |
Giovanni Di Blasio |
30 giugno 2023 |
non specificata |
Lega Navale Italiana – LNI |
vicepresidente e consiglio direttivo |
Luciano Magnanelli (vicepresidente), Roberto Recchia, Domenico Romanò, Davide Strukelj, Umberto Verna, Raffaele Mancuso, Fabrizio Monacci, Roberto Galasso e Alfredo Vaglieco (consiglieri) |
8 luglio 2023 |
3 anni |
Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA |
componenti del consiglio d’amministrazione |
Franca Di Rienzo, Giovanni Francesco Adamo, Mario Bonaventura, Alberto Surace (consiglieri) |
14 agosto 2023 |
3 anni |
Agenzia italiana per la gioventù |
presidente e due componenti del consiglio di amministrazione |
da nominare (ente di nuova istituzione) |
entro 30 giorni dall’adozione dello statuto da effettuare entro il 19 agosto 2023 |
da definire nello statuto |
Stazione zoologica “Anton Dohrn” |
presidente |
Christopher Paul Bowler (dimissionario) |
27 ottobre 2023 |
4 anni |
Ente nazionale risi – ENR |
quattro componenti del consiglio di amministrazione |
Riccardo Preve, Maria Grazia Tagliabue, Stefano Greppi e Michele Pairotto |
19 novembre 2023 |
4 anni |
Istituto italiano di studi germanici |
presidente |
Luca Crescenzi |
28 novembre 2023 |
4 anni |
componente del consiglio di amministrazione |
Irene Bragantini |
27 dicembre 2023 |
4 anni |
|
Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN |
due componenti del consiglio di amministrazione |
Paolo Valente e Pierluigi Campana |
30 dicembre 2023 |
4 anni |
Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche Enrico Fermi – CREF |
presidente e un componente del consiglio di amministrazione |
Luciano Pietronero (presidente) Tiziana Di Matteo (componente) |
30 dicembre 2023 |
4 anni |
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS |
presidente e un componente del consiglio di amministrazione |
Nicola Casagli (presidente) Michele Pipan (componente) |
30 dicembre 2023 |
4 anni |
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV |
due componenti del consiglio di amministrazione |
Roberto Scarpa e Francesca Bozzano |
30 dicembre 2023 |
4 anni |
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM |
presidente |
Giorgio Patrizio |
30 dicembre 2023 |
4 anni |
Istituto nazionale di astrofisica - INAF |
presidente e due componenti del consiglio di amministrazione |
Marco Tavani (presidente), Maria Cristina De Sanctis e Stefano Borgani (componenti) |
30 dicembre 2023 |
4 anni |
due componenti del consiglio di amministrazione |
Grazia Maria Gloria Umana e Stefano Giovannini |
31 gennaio 2024 |
||
Istituto per il credito sportivo – ICS |
presidente |
Beniamino Quintieri[22] |
31 dicembre 2023 |
- |
Grande progetto Pompei |
vicedirettore generale vicario di progetto |
Giovanni Capasso |
31 dicembre 2023 |
non specificata |
Ente parco nazionale del Gran Paradiso |
presidente |
Italo Cerise (commissario straordinario) |
29 gennaio 2024 |
5 anni |
Ente parco nazionale Isola di Pantelleria |
presidente |
Italo Cucci (commissario straordinario) |
31 gennaio 2024 |
6 mesi |
Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche – INAPP |
presidente |
Sebastiano Fadda |
3 febbraio 2024 |
quattro anni |
Ente parco nazionale dell’Asinara |
presidente |
Gian Carlo Gavino Muntoni (commissario straordinario) |
8 febbraio 2024 |
5 anni |
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna |
presidente |
Elisabetta Anna Castelli (commissario straordinario) |
16 febbraio 2024 |
5 anni |
Fondazione La Biennale di Venezia |
presidente e un consigliere di designazione governativa |
Roberto Cicutto (presidente) e Claudia Ferrazzi (consigliere) |
2 marzo 2024 |
4 anni |
Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri - Lagonegrese |
presidente |
Antonio Tisci (commissario ad acta) |
4 aprile 2024 |
5 anni |
Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park |
un componente del consiglio di amministrazione |
Sabrina Strolego |
17 aprile 2024 |
4 anni |
Istituto nazionale di statistica – ISTAT |
quattro componenti del consiglio di amministrazione |
Francesco Maria Chelli[23], Maria Rosaria Prisco, Mauro Gasparini e Federico Visconti |
30 aprile 2024 |
4 anni |
Autorità di sistema portuale dello Stretto |
presidente |
Antonio Ranieri (commissario straordinario) |
fino al ripristino degli ordinari organi di vertice |
4 anni |
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA |
presidente e due componenti del consiglio di amministrazione |
Mario Pezzotti (commissario straordinario) |
fino all’insediamento dei nuovi organi di vertice |
4 anni |
Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare – ISMEA |
presidente e due componenti del consiglio di amministrazione |
Livio Proietti (commissario straordinario) |
fino all’insediamento dei nuovi organi di vertice |
4 anni |
Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS |
presidente e quattro membri del consiglio di amministrazione |
Micaela Gelera (commissario straordinario) |
fino all’insediamento dei nuovi organi di vertice |
4 anni |
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL |
presidente e quattro membri del consiglio di amministrazione |
Fabrizio D’Ascenzo (commissario straordinario) |
fino all’insediamento dei nuovi organi di vertice |
4 anni |
Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle schede informative di seguito riportate.
Natura e funzioni dell’ente |
L’Agenzia italiana per la gioventù è stata istituita dall’articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, quale ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile. Il nuovo ente sostituisce la previgente Agenzia nazionale per i giovani, di cui il citato decreto-legge dispone la contestuale soppressione. La nuova Agenzia subentra nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi della precedente Agenzia e ad essa sono trasferite anche le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale. Resta ferma l’attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – o all’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili – delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sulla nuova Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. L’Agenzia è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di appositi convenzioni o protocolli di intesa. Le funzioni della nuova Agenzia fanno riferimento agli obiettivi individuati dai programmi dell’Unione europea nonché ai seguenti atti dell’Unione: la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1719/2006/CE, del 15 novembre 2006 (che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013); il regolamento 2021/817/UE, del 20 maggio 2021 (che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport); il regolamento 2021/888/UE, del 20 maggio 2021 (che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà»). Si prevede inoltre che l’Agenzia svolga anche attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all’estero (d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), nonché di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e attività di formazione di animatori socioeducativi. Per approfondimenti in ordine alla nuova Agenzia si rinvia alla scheda di lettura del citato articolo 55 predisposta dal Servizio Studi. |
Carica nominata Commissario straordinario Federica Celestini Campanari
Cariche da nominare Presidente e due componenti del consiglio di amministrazione |
Lo Statuto della nuova Agenzia è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41 del citato decreto-legge n. 13 del 2023 (ossia entro il 20 agosto 2023). In base a quanto si apprende dal comunicato stampa relativo alla riunione del Consiglio dei ministri n. 54 del 16 ottobre 2023, il Consiglio medesimo, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, ha approvato, in esame preliminare, il nuovo statuto dell’Agenzia. Secondo lo stesso comunicato, lo Statuto approvato in via preliminare prevede che il consiglio di amministrazione sia formato da tre persone, il presidente e altri due componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, con mandato quinquennale rinnovabile per una sola volta. Alla data di chiusura del presente dossier lo Statuto non risulta ancora essere stato adottato. Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello stesso Statuto, l’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili provvede alla nomina del consiglio di amministrazione della nuova Agenzia, definito come organo di vertice politico-amministrativo e formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili[24]. La medesima Autorità provvede altresì alla nomina del collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, di cui uno designato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Fino all’insediamento del consiglio di amministrazione, si prevede che la gestione corrente sia assicurata da un commissario straordinario, nominato con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. Il Ministro per lo sport e i giovani, il 16 marzo 2023, ha nominato con proprio decreto il commissario straordinario Federica Celestini Campanari. La nomina non risulta comunicata alla Camera. |
Scadenza |
Entro 30 giorni dalla data di approvazione dello statuto |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per i membri del consiglio di amministrazione. |
Procedura di nomina |
L’articolo 55, comma 5, del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 prevede che alla nomina del consiglio di amministrazione della nuova Agenzia, formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, provveda l’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, dunque attualmente il Ministro per lo sport e i giovani. |
Requisiti |
Il presidente dell’Agenzia deve essere dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili. Non sono previsti specifici requisiti per i restanti membri del consiglio di amministrazione. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Agenzia è un ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, nel perseguimento della sua missione di promozione del turismo, l’Agenzia interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali, nonché i prodotti enogastronomici tipici e artigianali in Italia e all’estero. Si segnala che l’articolo 25, commi da 1 a 8, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, autorizza il Ministero del turismo a costituire una società per azioni denominata “ENIT S.p.A.” con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro e prevede, contestualmente a tale costituzione, la soppressione dell’ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo. ENIT S.p.A. costituisce una società in house sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero del turismo. La costituzione della società ENIT S.p.A. è disposta con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, che ne determina scopi, patrimonio e organizzazione, nonché lo schema di statuto. Alla data di chiusura del presente dossier tale decreto non risulta ancora adottato. Per ulteriori approfondimenti, si veda il dossier del Servizio Studi (pagg. 374 e seguenti). |
Carica da rinnovare e titolare uscente
Presidente Giorgio Palmucci |
Il 4 febbraio 2022 è scaduto l’incarico di Giorgio Palmucci, nominato presidente per un triennio con DPR del 4 febbraio 2019. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri il 10 gennaio 2019, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, nella seduta del 19 dicembre 2018, e la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato, nella seduta del 20 dicembre 2018, avevano espresso parere favorevole alla suddetta proposta di nomina. Con riferimento agli altri membri del consiglio di amministrazione, si ricorda che con decreto del Ministro del turismo del 25 novembre 2022 Ivana Jelinic è stata nominata consigliere d’amministrazione e amministratore delegato dell’Agenzia, in sostituzione di Roberta Garibaldi, che era stata nominata con decreto del Ministro del turismo del 7 ottobre 2021. Tale nomina è stata impugnata dalla Garibaldi con il ricorso al Tar Lazio numero di registro generale 3201 del 2023. Con l’ordinanza 31 maggio 2023, n. 2752, il TAR Lazio, Sez. II-quater ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 19 dicembre 2023. Si rammenta inoltre che, con decreto del Ministro del turismo del 17 giugno 2021, era stato nominato – su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome – l’altro consigliere di amministrazione attualmente in carica, Sandro Pappalardo. |
Scadenza |
4 febbraio 2022 |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge. n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo. In caso di dimissioni, le funzioni ed i compiti del presidente sono attribuiti, fino alla nomina del nuovo Presidente, al membro nominato dal Ministro del Turismo, con funzioni di amministratore delegato. |
Requisiti |
Si rammenta che il presidente dell’ENIT – ente destinato ad essere soppresso allorché sarà costituita la nuova società ENIT S.p.A. - è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di onorabilità. La carica di presidente dura un triennio, è rinnovabile una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata che si ponga in conflitto di interessi con le finalità e i compiti di ENIT. Il consiglio di amministrazione è nominato nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il consiglio è composto, oltre che dal presidente, da un membro nominato dal Ministro del turismo, con funzioni di amministratore delegato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro del turismo, su designazione della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta. Si ricorda infine che l’articolo 7 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 ha previsto l’armonizzazione dello statuto dell’Ente con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del Ministero del turismo. Conseguentemente, il nuovo statuto dell’ENIT, che sostituisce il precedente del 14 marzo 2019, è stato approvato con DPCM del 20 gennaio 2022. |
L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca. Sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare, indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l’efficienza e l’efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull’assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell’ambito della realizzazione degli spazi europei dell’istruzione superiore e della ricerca. L’Agenzia è stata istituita dai commi 138, 139 e 140 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, che demanda ad un Regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la struttura e il funzionamento dell’Agenzia e i requisiti e le modalità di selezione dei componenti dell’organo direttivo. In virtù di tale disposizione è stato emanato il DPR 1 febbraio 2010, n. 76, recante il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR. |
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Carica da nominare
due membri del consiglio direttivo |
Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati di due componenti del Consiglio direttivo dell’Agenzia, Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti, che erano stati nominati per quattro anni con il DPR 20 luglio 2016. Poiché l’articolo 8, comma 1, del DPR n. 76 del 2010 fissa a 7 il numero dei membri del Consiglio, risultano vacanti le posizioni di due membri. Con DPR del 3 maggio 2019 è stato nominato per un quadriennio componente del Consiglio direttivo Antonio Felice Uricchio, che poi è stato eletto presidente il 19 dicembre 2019, con decorrenza dal 7 gennaio 2020 e fino alla scadenza del mandato (l’articolo 7, comma 1, del citato DPR n. 76 del 2010 stabilisce che il presidente sia eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto). Con DPR del 21 aprile 2020 Alessandra Celletti, Marilena Maniaci, Menico Rizzi e Massimo Tronci sono stati nominati componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia per un quadriennio. L’8 aprile 2020 la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 15 aprile 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulle suddette proposte di nomina. Tali richieste erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 9 marzo 2020. |
Scadenza |
20 luglio 2020 |
Controllo parlamentare |
Parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del citato DPR n. 76 del 2010. |
Procedura di nomina |
DPR, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per due anni. In particolare, ai fini della proposta il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell’OCSE e dai Presidenti dell’Accademia dei Lincei, dell’European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all’estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Se il presidente o un componente del consiglio direttivo cessa dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo componente con le predette modalità, fino all’esaurimento del citato elenco. Il presidente nomina, tra i componenti del consiglio direttivo, un Vicepresidente. Si rammenta che la durata del mandato è stata elevata da quattro a sei anni dall’articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. Tale disposizione si applica anche ai membri del consiglio in carica alla data di entrata in vigore della medesima. |
Requisiti |
L’articolo 7 del DPR n. 76 del 2010 stabilisce che i componenti del consiglio sono sette e sono scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. L’incarico di componente il consiglio direttivo è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate. I componenti dell’organo possono svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività, a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d’autore. I risultati delle predette attività di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell’Agenzia. I dipendenti di università italiane, di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e non possono essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, né far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca. |
L’Agenzia è stata istituita con il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio 21 novembre 1994, oggi sostituita dal regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 ottobre 2010. Successivamente, con regolamento (DPR 5 ottobre 2010, n. 189) l’ente è stato riordinato (articolo 26, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244). L’Agenzia è l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato italiano. Come tale è un’autorità pubblica, caratterizzata da ampia autonomia, posta in posizione di terzietà rispetto al sistema dell’aviazione civile, a garanzia della obiettività del proprio operato, così come richiesto dalla citata normativa UE. Per garantire la suddetta posizione di terzietà, l’ANSV è stata posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’ANSV svolge, a fini di prevenzione, le inchieste di sicurezza relative agli incidenti ed agli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell’aviazione civile, emanando, se necessario, le opportune raccomandazioni di sicurezza. Lo scopo di tali inchieste è identificare le cause degli eventi, al fine di evitarne il ripetersi, avendo quindi unicamente finalità di prevenzione. L’Agenzia svolge altresì attività di studio e di indagine per assicurare il miglioramento della sicurezza del volo. Trattandosi di un’autorità investigativa, all’ANSV non sono demandati compiti di regolazione, controllo e gestione del sistema aviazione civile. Il citato decreto legislativo n. 66 del 1999 istitutivo dell’Agenzia prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmetta al Parlamento il rapporto informativo sull’attività svolta dall’Agenzia, relativamente all’anno precedente. Si rinvia pertanto all’ultima relazione ricevuta il 5 aprile 2023, concernente l’attività svolta nell’anno 2022 (Doc. LXXV, n. 1). |
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Carica rinnovata e soggetto nominato
Presidente Luca Valeriani
Cariche rinnovate e soggetti candidati componenti del Collegio Costantino Fiorillo, Maurizio Antonio Agrusti e Anna Masutti |
Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 2023 Luca Valeriani è stato nominato presidente dell’Agenzia per la durata di un quinquiennio. Con lettera dell’11 ottobre 2023 il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva trasmesso alle Camere la richiesta di parere parlamentare per la nomina di Luca Valeriani a presidente e di Costantino Fiorillo, Maurizio Antonio Agrusti e Anna Masutti a componenti del consiglio di amministrazione dell’ANSV. Le Commissioni IX (Trasporti) della Camera e la 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato hanno espresso parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 31 e del 24 ottobre 2023. Si ricorda che con DPCM 9 febbraio 2023 Bruno Franchi era stato nominato commissario straordinario dell’Agenzia fino alla conclusione delle procedure di rinnovo degli organi dell’Agenzia. Tale nomina non risulta essere stata comunicata alla Camera. Il 22 dicembre 2022 era infatti scaduto il mandato di Bruno Franchi[25] quale presidente e di Stefano Commini, Enzo Vecciarelli e Lorenzo Schiano di Pepe, quali componenti del Collegio dell’Agenzia. Franchi era stato confermato presidente dell’Agenzia per la durata di un quinquennio con DPR 5 gennaio 2017, previa delibera del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. |
Nomina |
20 novembre 2023 (presidente) Procedura di nomina in corso (componenti del collegio) |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del DPR n. 189 del 2010. |
Procedura di nomina |
Il presidente è nominato con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I tre membri del collegio sono nominati con DPCM, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, ciascuno dei quali indica un nominativo. |
Requisiti |
Il presidente e i membri del collegio sono scelti tra soggetti di chiara fama e indipendenza, di provata capacità tecnica e giuridico-amministrativa e di riconosciuta esperienza nel settore aeronautico, con particolare riferimento alla gestione di problematiche relative alla sicurezza del volo. Rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park è un ente pubblico nazionale di ricerca istituito dall’articolo 12 del DPR 6 marzo 1978, n. 102 e vigilato dal Ministero dell’università e della ricerca. Ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, normativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in attuazione dell’articolo 33 della Costituzione e dei princìpi della Carta europea dei ricercatori, nei limiti previsti dalla legislazione vigente. Ha il compito, ai sensi dell’articolo 2 del proprio statuto, di favorire e promuovere l’innovazione e lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, trasferendone i risultati al mercato. Inoltre, deve supportare la creazione di nuove imprese innovative, tenendo conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante. |
Carica da rinnovare e titolare uscente
Componente del consiglio di amministrazione Sabrina Strolego |
Il 17 aprile 2024 scadrà il mandato di Sabrina Strolego, nominata componente del consiglio di amministrazione, nonché vicepresidente dell’Ente con decreto del Ministro dell’università e della ricerca 17 aprile 2020 su designazione della comunità scientifica ed economica di riferimento. Il consiglio di amministrazione è composto altresì da Alberto Aloisio, nominato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 23 dicembre 2020, componente di designazione ministeriale, per un quadriennio a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione di Michele Morgante, il cui incarico era scaduto il 14 ottobre 2019, e da Caterina Petrillo, nominata presidente con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 19 febbraio 2021, per un quadriennio. |
Scadenza |
17 aprile 2024 |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro, per il presidente e un consigliere, e su designazione dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento per un altro consigliere. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, si rinvia al paragrafo 1.2.3 Gli Enti di ricerca. In questa sede, si ricorda che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri – come quello in oggetto – due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro, mentre il terzo è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. Tutti i componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. L’articolo 15 del vigente statuto dell’Istituto, emanato il 27 ottobre 2017, con determinazione n. 10 dal presidente dell’Ente, stabilisce che il terzo membro è designato dalla comunità scientifica ed economica di riferimento dell’Ente, che si esprime nell’assemblea composta dai rappresentanti legali o dai delegati dei seguenti enti e dai rappresentanti di ricercatori e tecnologi in questi termini: un delegato della Regione Friuli Venezia Giulia; un delegato espresso congiuntamente dall’Università di Trieste, l’Università di Udine e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati; un delegato espresso congiuntamente dall’Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia e da Confindustria del Friuli Venezia Giulia; tre rappresentanti dei ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l’Ente, di cui due eletti nel Consiglio tecnico-scientifico. Il consiglio di amministrazione nomina al suo interno il vicepresidente. Qualora il consiglio non sia operante nel suo plenum, assume la carica di vicepresidente pro tempore il secondo componente designato dal Ministro. L’assemblea elettiva è convocata dal presidente dell’Ente almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consigliere in carica, con l’invito, agli enti per cui è previsto dal comma secondo, a esprimere un delegato comune. Entro il medesimo termine, il presidente indice le elezioni per l’individuazione del terzo rappresentante dei ricercatori e tecnologi in servizio presso l’Ente. L’elettorato passivo e quello attivo sono attribuiti ai ricercatori e ai tecnologi a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l’Ente alla data della consultazione elettorale. Il procedimento elettorale è disciplinato dal regolamento di organizzazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. |
Requisiti |
Il presidente è scelto tra personalità in possesso di profilo scientifico o professionale particolarmente elevato ed esperte nella ricerca scientifica e tecnologica, in politiche dell’innovazione e di promozione economica e imprenditoriale, nonché di rilevanti competenze tecnico organizzative. Per quanto riguarda i consiglieri eletti, l’elettorato passivo spetta esclusivamente ai ricercatori e tecnologi dell’Ente. |
Natura e funzioni dell’ente |
Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale in particolare, è stata attribuita la gestione coordinata dei porti di Genova, Savona e Vado Ligure, che insieme compongono un importante polo portuale italiano. È stata istituita in attuazione dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. |
Carica rinnovata e soggetto nominato
Commissario straordinario Paolo Piacenza |
Con lettera del 14 settembre 2023, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il proprio DM dell’8 settembre 2023 di nomina di Paolo Piacenza a commissario straordinario dell’Autorità fino al ripristino degli ordinari organi di vertice. Al Commissario straordinario, la cui nomina è stata comunicata alla Regione Liguria con nota del 6 settembre 2023, sono state altresì assegnate le funzioni commissariali relative alla gestione Funivie Savona – San Giuseppe di Cairo. Piacenza, in precedenza segretario generale e dirigente dell’Ente, è stato nominato a seguito delle dimissioni del 1° settembre 2023 del predecessore Paolo Emilio Signorini, nel frattempo nominato amministratore delegato e direttore generale di IREN S.p.A. Si rammenta che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2020 Paolo Emilio Signorini era stato confermato presidente dell’Autorità. Per tale nomina era stato richiesto il parere parlamentare con lettera del 26 novembre 2020, corredata dalla prescritta intesa del presidente della regione Liguria. Nelle rispettive sedute del 17 dicembre 2020, l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della Camera avevano espresso, previa audizione del candidato, parere favorevole sulla proposta di nomina. |
Nomina |
8 settembre 2023 |
Controllo parlamentare |
Comunicazione di nomina ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per il commissario straordinario. Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente. |
Procedura di nomina |
Si rammenta che l’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994 dispone che il presidente dell’Autorità sia nominato con proprio decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ferma restando l’applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale stabilisce che, qualora la situazione di mancata intesa perduri, la questione sia rimessa al Consiglio dei ministri e che alla relativa riunione possano partecipare i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. |
Requisiti |
Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina dettata in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sui limiti retributivi di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011. |
Natura e funzioni dell’ente |
Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L’Autorità di sistema portuale dello Stretto, in particolare, comprende i porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Saline ed è stata istituita, in attuazione dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, dall’articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 con il compito di promuovere le operazioni portuali e altre attività commerciali e industriali esercitate nei predetti porti in un unicum amministrativo-gestionale che ha unificato le strategie di sviluppo delle infrastrutture portuali dell’area dello Stretto di Messina. |
Carica nominata e soggetto individuato
Commissario straordinario Antonio Ranieri |
Con DM del 22 novembre 2023 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato commissario straordinario dell’Autorità Antonio Ranieri, fino al ripristino degli ordinari organi di vertice. Tale nomina è stata comunicata con lettera del 24 novembre 2023. Si ricorda che il 25 ottobre 2023 era scaduto il mandato di Paolo Mario Mega, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 25 ottobre 2019 presidente per un periodo di quattro anni decorrenti dalla data di notifica del decreto medesimo. Sulla proposta di nomina, con lettera del 7 agosto 2019 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti era stato richiesto il prescritto parere parlamentare, poi reso in senso favorevole dalla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e dalla IX Commissione (Trasporti) della Camera rispettivamente nelle sedute del 2 ottobre e del 17 ottobre 2019[26]. |
Nomina |
22 novembre 2023 |
Scadenza |
Nomina degli ordinari organi di vertice |
Controllo parlamentare |
Comunicazione di nomina ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per il commissario straordinario. Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente. |
Procedura di nomina |
Si rammenta che l’articolo 8, comma 1, della citata legge n. 84 del 1994 dispone che il presidente sia nominato con proprio decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ferma restando l’applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce che, qualora la situazione di mancata intesa perduri, la questione sia rimessa al Consiglio dei ministri e che alla relativa riunione possano partecipare i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. |
Requisiti |
Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina dettata in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sui limiti retributivi di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Autorità, secondo quanto previsto dall’articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che l’ha istituita, è un ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L’Autorità non risulta ancora formalmente costituita, non essendo stati nominati i suoi componenti. Il citato articolo 95 stabilisce che all’Autorità siano attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare. |
Carica da nominare
Presidente |
Sono organi dell’Autorità, tra gli altri, il Presidente e il Comitato di gestione. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Autorità e ne dirige l’organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti ad altri organi. Il comitato di gestione, composto dal presidente dell’Autorità, che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale, delibera, su proposta del presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Autorità, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell’Autorità, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il medesimo articolo 95 prevede che nelle more della piena operatività dell’Autorità, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del presidente dell’Autorità, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei settori interessati. |
Controllo parlamentare |
Parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla nomina del presidente, ai sensi dell’articolo 95 del decreto-legge n. 104 del 2020. |
Procedura di nomina |
Il presidente è nominato con DPCM, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, d’intesa col sindaco di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. I membri del Comitato di gestione sono scelti tra il personale di livello dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della cultura, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, della regione Veneto, della città metropolitana di Venezia e del comune di Venezia, nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalità previste dallo statuto. In sede di prima applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono individuati dalle amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del presidente dell’Autorità. |
Requisiti |
Il presidente è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l’Autorità; l’incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata. |
Natura e funzioni dell’ente |
La Commissione, istituita con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è regolata dall’articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e ha lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Sono attribuiti alla COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, anche compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Il decreto legislativo 3 agosto 2022, n.114 ha altresì attribuito alla COVIP compiti di vigilanza sui prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l’alta vigilanza sul settore della previdenza complementare adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Mario Padula |
Il 6 marzo 2023 è scaduto il mandato di Mario Padula quale presidente della COVIP. Con DPR del 7 marzo 2016 Mario Padula era stato nominato presidente della Commissione per un quadriennio. Successivamente, con l’articolo 1, commi 15-bis e 15-ter del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, la durata dell’incarico è stata fissata a sette anni ed è stata soppressa la possibilità di un secondo mandato. Il Governo aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Padula con lettera del 3 febbraio 2016. La 11a Commissione (Lavoro) del Senato ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 febbraio 2016; la XI Commissione (Lavoro) della Camera, dopo aver proceduto all’audizione di Padula, ha espresso anch’essa parere favorevole nella seduta del 18 febbraio 2016. La nomina di Padula è stata quindi approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Gli altri membri della Commissione sono Francesca Balzani, che attualmente svolge le funzioni di presidente facente funzioni, e Mariacristina Rossi, entrambe nominate con il DPR del 27 dicembre 2021. |
Scadenza |
6 marzo 2023 |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 |
Procedura di nomina |
DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica sette anni non rinnovabili. |
Requisiti |
I Commissari sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della COVIP e di indiscussa moralità e indipendenza. Ad essi si applicano le medesime disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, previste per la CONSOB ai sensi dell’articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95. In particolare, il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali. |
Natura e funzioni dell’ente |
Il Consiglio nazionale delle ricerche, come previsto dal decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 e dallo statuto, è un ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministro dell’università e della ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile. L’Ente ha un ruolo di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea e ha altresì il compito di svolgere, promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie, e di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al Governo e alle amministrazioni pubbliche. L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto. |
Carica rinnovata e soggetto nominato
Componente del consiglio di amministrazione
Nicola Fantini |
Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 7 dicembre 2023 è stato rinnovato il mandato di Nicola Fantini a decorrere dal 14 novembre 2023, data in cui era scaduto il precedente mandato di componente del consiglio di amministrazione del CNR, eletto da parte del personale tra ricercatori e tecnologi del medesimo Ente di ruolo. Fantini era stato nominato per il primo mandato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 14 novembre 2019. Il consiglio di amministrazione del CNR è presieduto da Maria Chiara Carrozza quale presidente, nominata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 12 aprile 2021. Oltre il presidente, il consiglio di amministrazione risulta attualmente composto da: Elisabetta Cerbai, scelta su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome e nominata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 28 maggio 2021 in sostituzione di Patrizio Bianchi, dimessosi il 14 febbraio 2021, a seguito della sua nomina a Ministro dell’istruzione; Nicoletta Amodio, scelta dall’Unione italiana delle Camere di commercio e dalla Confindustria e nominata con decreto del medesimo Ministro del 19 febbraio 2021 in sostituzione di Gabriele Fava per la restante durata del mandato dello stesso; Lucio d’Alessandro, scelto sulla base della terna proposta dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e nominato con decreto dello stesso Ministro in data 10 febbraio 2021 insieme allo stesso Fava e Bianchi. |
Nomina |
7 dicembre 2023 (a decorrere dal 14 novembre 2023) |
Controllo parlamentare |
L’articolo 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione dei suddetti enti di ricerca siano comunicati al Parlamento. |
Procedura di nomina |
Ai sensi dell’articolo 7 dello statuto dell’Ente, il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, nominati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro con le seguenti modalità: il presidente con le procedure indicate dall’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213; uno designato dal Ministro sulla base di una terna proposta dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI); uno designato dal Ministro sulla base di una terna proposta dall’Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria. Gli altri componenti sono individuati: uno su designazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e uno eletto dal personale del CNR tra ricercatori e tecnologi del CNR di ruolo attraverso procedure di consultazione anche telematica definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento. |
Requisiti |
Tutti i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. L’articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009 stabilisce che i componenti sono scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca e di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private. |
Natura e funzioni dell’ente |
Il CREA è un ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale e con istituti distribuiti sul territorio. Istituito dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, è vigilato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Secondo quanto previsto dal vigente statuto, il Consiglio persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, ai quali si affianca un’Amministrazione centrale. Inoltre, fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN). Con il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 sono intervenute modifiche alla governance dell’Ente, al pari di quanto contestualmente disposto anche per l’ISMEA. In particolare, al fine di accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell’attività di ricerca in agricoltura, l’articolo 23, comma 3-bis, introdotto in sede di esame del disegno di legge di conversione (legge 21 giugno 2023, n. 74), ha disposto:
· la riduzione da 5 a 3 del numero dei componenti del consiglio di amministrazione; · che il presidente sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica con la procedura di cui all’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; · che gli altri componenti siano nominati dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
Il medesimo decreto-legge ha altresì stabilito la decadenza del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione e la nomina, entro venti giorni dalla predetta data, di un commissario straordinario da effettuare con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ciò al fine di assicurare la continuità amministrativa. Il commissario straordinario deve essere scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità, nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Fino all’insediamento dei nuovi organi, il commissario straordinario esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dalla disciplina vigente ed elabora un piano di ristrutturazione dell’organizzazione amministrativa e di rilancio delle attività dell’Ente, predisponendo le occorrenti modifiche dello statuto e di ogni altro atto dell’ente che ne regola l’organizzazione e la struttura interna.
Il nuovo statuto sarà adottato con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, saranno costituiti i nuovi organi. Per approfondimenti sulla disciplina in oggetto si veda anche il dossier di documentazione predisposto dal Servizio Studi (pagg. 363 e ss). |
Cariche da rinnovare
Presidente e due componenti del Consiglio di amministrazione |
Con decreto del ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 6 luglio 2023, adottato ai sensi del citato articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, Mario Pezzotti è stato nominato commissario straordinario dell’ente a decorrere dalla data del medesimo decreto e fino all’insediamento dei nuovi organi. Tale nomina non risulta essere stata comunicata. Si ricorda che con DPR del 28 dicembre 2020 Carlo Gaudio era stato nominato presidente del CREA per la durata di un quadriennio. Con lettera del 16 novembre 2020, il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva trasmesso la relativa richiesta di parere parlamentare. La 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato e la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera, previa audizione, hanno espresso parere favorevole rispettivamente il 2 e 3 dicembre 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 dicembre 2020 era stato nominato altresì il consiglio di amministrazione dell’Ente composto, oltre che dal presidente, da Alberto Basset e Stefania De Pascale, su designazione del medesimo Ministro, da Enrica Onorati, su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e da Domenico Perrone, in rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi di ruolo dell’Ente. Tale decreto non risulta comunicato alla Camera. |
Nomina |
6 luglio 2023 (commissario straordinario) |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. Comunicazione alle Camere per il consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
DPR per il presidente, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il consiglio di amministrazione; un componente è designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. |
Requisiti |
Come accennato, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, il nuovo statuto del CREA sarà adottato con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Si rammenta comunque che l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 454 del 1999, istitutivo del CREA, prevede che il presidente sia scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale nei settori in cui opera l’Ente. Conseguentemente, lo statuto vigente stabilisce che il presidente sia scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale; si prevede, inoltre, che tale carica sia incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo; se dipendente pubblico, il presidente deve essere collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza. Il mandato è quadriennale e può essere confermato una sola volta. Lo statuto vigente stabilisce, inoltre, che i componenti del consiglio di amministrazione siano scelti tra personalità di alto profilo tecnico-scientifico o di comprovata esperienza gestionale di enti e istituzioni pubbliche o private. Anche il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i componenti possono essere rinnovati una sola volta. |
Il Consorzio del Ticino, costituito con regio decreto legge 14 giugno 1928, n. 1595, poi dichiarato ente pubblico non economico dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, provvede alla costruzione, alla manutenzione e all’esercizio dell’opera regolatrice del Lago Maggiore, nonché a coordinare e disciplinare l’esercizio delle utilizzazioni dell’acqua disponibile nell’interesse generale. Il Consorzio, che ha sede a Milano ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ha competenze in ordine alla regolazione del deflusso delle acque del lago, in particolare a beneficio dei consorzi di irrigazione e degli impianti idroelettrici insistenti sui territori delle regioni Piemonte e Lombardia. |
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Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Alessandro Luigi Ubiali |
Con lettera del 6 dicembre 2023, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare di Angelo Robotto a presidente del Consorzio. La richiesta è stata assegnata alla VIII Commissione (Ambiente) della Camera e alla 8a Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato. Si ricorda che il 24 gennaio 2022 era scaduto il mandato di Alessandro Luigi Ubiali quale presidente del Consorzio. Ubiali era stato nominato, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 gennaio 2018. Il medesimo Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta relativa alla suddetta nomina. La 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 novembre 2017, così come ha fatto l’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera nella seduta del 6 dicembre 2017, previa audizione informale di Ubiali. Nel paragrafo relativo ai Consorzi di regolazione dei grandi laghi della sezione Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Enti pubblici vigilati del sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, si precisa che sono attualmente in corso le procedure per la nomina del nuovo presidente del Consorzio Ticino, essendo cessato il 24 gennaio 2022 l’incarico conferito ad Ubiali. Secondo quanto risulta dal sito internet dell’ente, al momento il presidente facente funzioni è Pierluigi Castiglioni, consigliere anziano. |
Scadenza |
24 gennaio 2022 |
Controllo |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 |
Procedura di nomina |
La nomina del presidente avviene con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Lo statuto del Consorzio del Ticino, approvato con DM del 25 luglio 2011, stabilisce che il consiglio di amministrazione sia composto da cinque membri: il presidente, nominato con DM e altri quattro eletti dall’assemblea degli utenti, dei quali due in rappresentanza delle utenze industriali e due in rappresentanza degli utenti (enti o privati consorziati). Lo statuto prevede inoltre che il presidente designi il consigliere che lo sostituisce nei casi di sua assenza o di impedimento e in difetto di designazione è sostituito dal consigliere di amministrazione più anziano di età. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. |
Requisiti |
La normativa vigente non prevede specifici requisiti per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente nazionale risi, ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si occupa della tutela del settore risicolo, conducendo azioni volte al miglioramento della produzione e svolgendo, quale ente a carattere interprofessionale, i compiti di cui al regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237 e di cui al decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131. L’Ente controlla, inoltre, secondo quanto previsto dallo statuto, la commercializzazione del riso italiano, stilando annualmente bilanci preventivi e consuntivi di collocamento, e agevola la filiera a porre in essere azioni volte a orientare le scelte commerciali degli operatori. L’Ente è inoltre organismo pagatore degli aiuti e degli interventi per conto dell’Unione europea. L’articolo 15 dello Statuto precisa peraltro che l’attività dell’ENR è regolata dalle norme del codice civile e dalle altre leggi riguardanti le persone giuridiche private. |
Carica rinnovata
Presidente Natalia Bobba
Cariche da rinnovare
Componenti del consiglio di amministrazione
Riccardo Preve, Maria Grazia Tagliabue, Stefano Greppi e Michele Pairotto |
Con DPR del 28 novembre 2023 Natalia Bobba è stata nominata per un quadriennio presidente dell’Ente. Con lettera del 27 ottobre 2023, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina. Le commissioni XIII (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato hanno espresso parere favorevole sulla suddetta proposta rispettivamente l’8 e, dopo aver proceduto all’audizione della candidata, il 15 novembre 2023. Successivamente, nella riunione del 27 novembre 2023, il Consiglio dei ministri ha proceduto alla deliberazione della nomina in via definitiva. Il 5 ottobre 2023 era scaduto il mandato di Paolo Carrà, che era stato riconfermato come presidente dell’Ente con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2019, con decorrenza 5 ottobre 2019 e per un quadriennio. Sulla relativa proposta di nomina, la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute svoltesi il 2 ottobre 2019. L’avvio della procedura di nomina era stato deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 luglio 2019, a seguito della proposta avanzata il 5 luglio 2019 dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. La lettera di proposta precisava, peraltro, che la durata dell’incarico avrebbe dovuto essere limitata a 3 anni e cinque mesi, in luogo dei quattro previsti dallo statuto[27]. Il 19 novembre 2023 è scaduto il mandato dei consiglieri di amministrazione Stefano Greppi, Riccardo Preve e Maria Grazia Tagliabue, nominati per un quadriennio con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 novembre 2019, nonché del consigliere di amministrazione Michele Pairotto, nominato per il restante periodo del quadriennio (in sostituzione di Marco Protopapa) con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2021. Di tali nomine non risulta essere pervenuta comunicazione alle Camere. |
Nomina |
28 novembre 2023 (presidente) |
Scadenza |
19 novembre 2023 (consiglio di amministrazione) |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. Comunicazione alle Camere per i componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
DPR per il presidente, ai sensi dell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il consiglio di amministrazione. |
Requisiti |
Il mandato del presidente è quadriennale e la conferma non può essere effettuata per più di due volte. Anche il mandato dei membri del consiglio di amministrazione è quadriennale, ma possono essere confermati una sola volta. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, da un membro in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e da tre membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola, in modo da assicurare una calibrata rappresentanza delle componenti della filiera medesima[28]. |
L’Ente, istituito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871 (che ha riorganizzato il Parco precedentemente costituito con regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1584) e disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo Statuto, approvato, da ultimo, con decreto del Ministro della transizione ecologica del 23 febbraio 2022. |
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Carica da rinnovare e soggetto candidato
Presidente Mauro Durbano
Carica in scadenza Commissario straordinario Italo Cerise |
Con lettera dell’11 ottobre 2023, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Mauro Durbano a presidente dell’Ente parco. Nell’ambito della procedura per la nomina del presidente, sulla base della terna proposta, non è pervenuta alcuna intesa, nel termine previsto di trenta giorni, da parte della Regione Valle D’Aosta, mentre è stata espressa la formale intesa da parte del presidente della Regione Piemonte. Le commissioni 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato e VIII (Ambiente) della Camera hanno espresso parere favorevole sulla suddetta proposta rispettivamente il 14 e 15 novembre 2023. L’8ª Commissione del Senato ha proceduto all’audizione del soggetto designato. Si ricorda che il 24 gennaio 2024 sarebbe in scadenza il mandato del commissario straordinario Italo Cerise, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 20 luglio 2023 di proroga per la durata di sei mesi a decorrere dal 29 luglio 2023 e, comunque, non oltre la nomina del presidente del Parco stesso. La comunicazione di proroga della nomina è stata trasmessa alla Camera con lettera del 5 ottobre 2023. Cerise era già stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 457 del 19 ottobre 2022 per un periodo di tre mesi decorrenti dal 29 ottobre 2022 e, comunque, non oltre la nomina del presidente dell’Ente e successivamente prorogato di altri sei mesi con DM 2 febbraio 2023, n. 52 a decorrere dal 29 gennaio 2023. Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ha dato comunicazione della suddetta proroga con lettera del 14 febbraio 2023. Italo Cerise, quale ultimo presidente dell’Ente parco nazionale del Gran Paradiso, è stato nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 luglio 2016, per la durata di cinque anni. Su tale nomina la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato e, previa audizione informale del nominato, l’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera avevano espresso parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 14 giugno 2016 e 29 giugno 2016. Cerise ha cessato il suo mandato in data 31 marzo 2022 a seguito della proroga disposta ai sensi dell’art. 64-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Si ricorda che Cerise aveva già svolto un primo mandato come presidente dell’Ente dal 2011 al 2016. |
Nomina |
Procedura di nomina in corso di perfezionamento |
Scadenza |
29 gennaio 2024 (Commissario straordinario) |
Controllo parlamentare |
Per il presidente è prevista la richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020. In caso di nomina di un commissario straordinario è prevista la comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda il paragrafo 1.2.2 |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. |
L’Ente, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 15 novembre 1993, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
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Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Domenico Pappaterra |
Il 15 dicembre 2022 è scaduto il mandato di Domenico Pappaterra quale Presidente dell’Ente, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 dicembre 2017, per un mandato di cinque anni. Con lettera del 9 febbraio 2023, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato all’Ente la decadenza a far data dal 31 gennaio 2023 di Pappaterra, a causa della scadenza del regime di prorogatio di 45 giorni, previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, affidando contestualmente le funzioni di presidente alla vicepresidente Valentina Viola, in attesa dello svolgimento della procedura di nomina del nuovo presidente. Nella medesima comunicazione, il Ministero ha altresì sottolineato di non ritenere sussistenti gli elementi per ritenere applicabile a Pappaterra la proroga prevista dall’articolo 64-ter del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in quanto seppure il mandato di Pappaterra “non era scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge (29 luglio 2021), non può non rilevarsi che il consiglio direttivo non era stato ancora costituito e, pertanto, la proroga del mandato del presidente non ha potuto ancorarsi alla scadenza del consiglio direttivo stesso; infatti, il Consiglio Direttivo è stato nominato con DM n. 371 del 10 settembre 2021 (quindi successivamente all’entrata in vigore del citato art. 64-ter) con scadenza fissata al 10 settembre 2026”. Previa richiesta del Ministro con lettera del 9 settembre 2017, la 13ª Commissione del Senato e l’VIII Commissione della Camera avevano espresso parere favorevole alla nomina di Pappaterra nelle rispettive sedute del 22 novembre 2017 e del 6 dicembre 2017. Con la recente scadenza, Pappaterra ha completato il terzo mandato, essendo stato nominato in precedenza già presidente per due quinquenni, rispettivamente con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2007 e del 12 ottobre 2012, dopo aver ricoperto la carica di commissario straordinario cui era stato nominato fino alla sua prima nomina come presidente con decreto ministeriale del 7 maggio 2007. |
Scadenza |
15 dicembre 2022 |
Controllo parlamentare |
Per il presidente è prevista la richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020. In caso di nomina di un commissario straordinario è prevista la comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda la specifica sezione del paragrafo 1.2.2. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 15 novembre 1993, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
Carica rinnovata e soggetto nominato Commissario ad acta Antonio Tisci
Carica da rinnovare e titolare uscente Presidente |
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 4 ottobre 2023 Antonio Tisci è stato nominato commissario ad acta dell’Ente per la durata di 6 mesi e comunque non oltre la nomina del presidente del medesimo ente parco. La nomina di Tisci si è resa necessaria a seguito del DM del 27 settembre 2023 con il quale, in attuazione del potere di vigilanza e controllo previsto dagli articoli 9 e 21 della citata legge n. 394 del 1991, è stato revocato l’incarico conferito al presidente Giuseppe Priore, nominato per un quinquennio con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 giugno 2020, a decorrere dalla data di nomina del consiglio direttivo. Il 9 e il 10 giugno 2020, rispettivamente, la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica e la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Priore. In attesa della nomina del consiglio direttivo, era frattanto proseguita la gestione commissariale, costituita dallo stesso Priore quale commissario, nonché dai sub commissari Antonio Luca Conte ed Ennio Di Lorenzo. Detti incarichi erano stati ulteriormente prorogati, da ultimo, con decreto del Ministro della transizione ecologica del 3 giugno 2021, per la durata di quattro mesi a decorrere dall’11 giugno 2021 fino alla scadenza dell’incarico dell’11 ottobre 2021[29]. Con decreto del Ministro della transizione ecologica del 22 febbraio 2022 è stato nominato il consiglio direttivo dell’Ente. In tal modo era stata ripristinata la gestione ordinaria dell’Ente e la fine del periodo di commissariamento. Si segnala che nelle premesse del DM 4 ottobre 2023 di nomina di Tisci a commissario ad acta dell’Ente si legge che, nel periodo ricompreso tra l’11 ottobre 2021, data in cui scadeva la proroga di Priore come commissario straordinario disposta dal DM del 3 giugno 2021, ed il 22 febbraio 2022, data in cui era stato nominato il consiglio direttivo dell’Ente e aveva avuto inizio l’incarico come presidente dello stesso Priore, sono state adottate 9 delibere commissariali, alcune delle quali di rilevante importanza. Nelle citate premesse si evidenzia poi come i provvedimenti adottati e di conseguenza l’attività amministrativa e gestionale posta in essere da Priore nel citato periodo non fosse sorretta da presupposti di legittimità in ragione della contestuale scadenza dell’incarico di commissario straordinario. Le premesse evidenziano pertanto come nel predetto periodo gli atti adottati da Priore devono ritenersi nulli, in quanto posti in essere da un organo straordinario non più in carica, quindi con difetto assoluto di attribuzione (ai sensi dell’articolo 21-septies, legge n. 241 del 1990). La nullità – che si sarebbe estesa anche agli atti consequenziali in relazione di successione giuridica e cronologica, o di necessario concatenamento – si è presentata insanabile e gravemente lesiva per il buon andamento dell’Ente e tale da travolgere e caducare la gestione amministrativa dello stesso. Sulla base di questi presupposti con DM del 27 settembre 2023 si è provveduto, come accennato, alla revoca di Priore quale presidente dell’Ente parco. [30] Pertanto, il Ministero vigilante ha ritenuto necessario, in particolare, nelle more della individuazione del nuovo presidente, procedere alla nomina di un commissario ad acta nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo ex articolo 9, comma 1, e articolo 21 della legge n. 394 del 1991, che provveda, in collaborazione con il consiglio direttivo dell’Ente, a verificare ed attuare tutte le iniziative occorrenti a ripristinare la corretta attività amministrativa dell’Ente medesimo, in particolare per provvedere alla adozione di una serie di delibere commissariali, di tutti gli atti ad esse consequenziali ed ogni altro atto presupposto, successivo o connesso, emanate nel citato periodo ricompreso tra l’11 ottobre 2021 e il 22 febbraio 2022, ciò al fine di assicurare la regolarità amministrativa dell’operato dell’Ente e il perseguimento degli obiettivi istituzionali cui il Parco è preposto. |
Nomina |
4 ottobre 2023 (commissario ad acta) |
Scadenza |
4 aprile 2024 e comunque non oltre la data di nomina del presidente dell’Ente parco (commissario ad acta) |
Controllo parlamentare |
Per il presidente è prevista la richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020. Per il commissario straordinario è prevista la comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda la specifica sezione del paragrafo 1.2.2. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dalla legge 4 gennaio 1994, n. 10, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Fabrizio Fonnesu |
Il 7 giugno 2023 è scaduto il mandato di Fabrizio Fonnesu quale Presidente dell’Ente, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, per un mandato di cinque anni. Il medesimo Ministro, con proprio decreto 23 maggio 2018, ha nominato il consiglio direttivo dell’Ente parco per la durata di cinque anni a decorrere dal 7 giugno 2018. La data di scadenza del mandato di Fonnesu è correlata a quanto disposto dall’articolo 64-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha stabilito, al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, che la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, è prorogata fino alla scadenza dell’organo nominato in data più recente. L’VIII Commissione (Ambiente) della Camera e la 13ª Commissione (Territorio) del Senato nelle rispettive sedute del 24 gennaio 2018 e del 25 gennaio 2018, hanno espresso parere favorevole alla nomina di Fonnesu, come richiesto dal Ministro proponente con lettera del 10 gennaio 2018. |
Scadenza |
7 giugno 2023 |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda la specifica sezione del paragrafo 1.2.2. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. |
L’Ente, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito con DPR del 3 ottobre 2002, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
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Carica da nominare e titolare uscente
Presidente
Commissario straordinario
Gian Carlo Gavino Muntoni |
Con proprio decreto del 9 agosto 2023 il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ha nominato commissario straordinario dell’Ente parco Gian Carlo Gavino Muntoni, per la durata di sei mesi e, comunque, non oltre la nomina del nuovo presidente. La comunicazione di nomina è stata trasmessa alla Camera con lettera del 4 ottobre 2023. Lo stesso decreto precisa che la durata della nomina potrà essere prorogata ove, alla scadenza del periodo previsto, non risulti concluso il procedimento preordinato all’insediamento del presidente dell’Ente. In precedenza, con proprio decreto, trasmesso alla Camera con lettera del 28 luglio 2022, l’allora Ministro della transizione ecologica aveva prorogato il mandato di Gabriela Scanu quale commissario straordinario dell’Ente con decorrenza 2 settembre 2022 per la durata di sei mesi e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente. Pertanto l’incarico commissariale è scaduto il 2 marzo 2023. L’incarico di Scanu, inizialmente conferito con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 febbraio 2020 a decorrere dal 2 marzo 2020, è stato oggetto di cinque decreti ministeriali di proroga della durata di sei mesi, rispettivamente del 2 settembre 2020, 26 febbraio 2021, 31 agosto 2021, 25 febbraio 2022 e 14 luglio 2022. |
Scadenza |
8 febbraio 2024 (gestione commissariale) |
Controllo parlamentare |
Per il presidente è prevista la richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020. In caso di nomina di un commissario straordinario è prevista la comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda la specifica sezione del paragrafo 1.2.2. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 28 luglio 2016, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
Carica rinnovata e soggetto nominato
Commissario straordinario Italo Cucci |
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 31 luglio 2023, Italo Cucci è stato nominato commissario straordinario dell’Ente, per la durata di sei mesi e comunque non oltre la nomina del presidente. Tale nomina è stata comunicata al Parlamento con lettera del Ministro del 10 agosto 2023. Il 4 aprile 2023 era scaduto il mandato di Salvatore Gabriele quale presidente dell’Ente. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva nominato il consiglio direttivo dell’Ente parco con DM 4 aprile 2018. Da tale data decorreva pertanto il mandato di Salvatore Gabriele, che era stato nominato con analogo DM il 2 febbraio 2018 per la durata di cinque anni proprio a decorrere dalla data di nomina del consiglio direttivo del medesimo Ente parco. Con lettera del 10 marzo 2018, il Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina, su cui avevano espresso pareri favorevoli l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera (quest’ultima previa audizione informale dell’interessato) e la 13ª Commissione (Territorio) del Senato nelle rispettive sedute del 24 gennaio 2018 e del 25 gennaio 2018. |
Scadenza |
31 gennaio 2024 |
Controllo parlamentare |
Per il presidente è prevista la richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020. In caso di nomina di un commissario straordinario è prevista la comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda la specifica sezione del paragrafo 1.2.2. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. |
Natura e funzioni dell’ente |
Il Centro sperimentale di cinematografia, nato nel 1935 e qualificato ente pubblico dalla legge 24 marzo 1942, n. 419, è stato trasformato dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 nella Fondazione Scuola nazionale di cinema con personalità giuridica di diritto privato, successivamente ridenominata Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32. La Fondazione è disciplinata dal codice civile e dalle sue disposizioni di attuazione per quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente. Secondo quanto previsto dallo statuto, la Fondazione persegue finalità di alta formazione e di ricerca nel campo della cinematografia proponendosi, in particolare, di definire la conoscenza, lo sviluppo dell’arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d’eccellenza; nonché di promuovere e sostenere le attività di ricerca, sperimentazione, produzione, alta formazione, perfezionamento e aggiornamento nei campi della cinematografia, degli audiovisivi ed in quelli ad essi connessi e complementari. La Fondazione svolge la sua attività istituzionale attraverso la Scuola Nazionale di Cinema e la Cineteca Nazionale. Da ultimo, si segnala che l’articolo 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, inserito in sede di conversione (legge 10 agosto 2023, n. 112), modifica la disciplina della Fondazione. Tale novella, in particolare per quanto di rilievo ai fini del monitoraggio di cui al presente dossier, aumenta da 4 a 6 i componenti del consiglio di amministrazione (oltre al presidente), prevedendo che i 2 nuovi componenti del consiglio di amministrazione siano designati uno dal Ministro dell’università e della ricerca e l’altro dal Ministro dell’istruzione e del merito, mantenendosi le altre 4 designazioni in capo al Ministro della cultura (tre) e al Ministro dell’economia e delle finanze (una)[31]. La disposizione, inoltre, prevede tra l’altro che alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione si provveda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (ossia entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta il 17 agosto 2023). Si prevede, inoltre, che, fino alla ricostituzione del nuovo consiglio di amministrazione, resti in carica il precedente. Per ulteriori approfondimenti si veda il dossier del Servizio Studi (pagg. 160 e ss.). |
Cariche rinnovate e soggetti nominati Presidente Sergio Castellitto
Consiglio di amministrazione Pupi Avati, Giancarlo Giannini, Cristina Massaro, Andrea Minuz, Santino Vincenzo Mannino e Mauro Carlo Campiotti |
Con decreto del Ministro della cultura del 24 ottobre 2023 Sergio Castellitto è stato nominato presidente della Fondazione. Con il medesimo decreto sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione: Pupi Avati, Giancarlo Giannini e Cristina Massaro, designati dal medesimo Ministro; Andrea Minuz, designato dal Ministro dell’università e della ricerca; Santino Vincenzo Mannino, designato dal Ministro dell’istruzione e del merito; Mauro Carlo Campiotti, designato dal Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente e il consiglio di amministrazione sono stati nominati per la durata di un quadriennio dalla data del decreto di nomina. Con lettera del 29 settembre 2023 il Ministro della cultura ha trasmesso le richieste di parere parlamentare sulle predette proposte di nomina. Le commissioni VII (Cultura) della Camera e la 7ª Commissione (Cultura) del Senato hanno espresso parere favorevole nelle rispettive sedute dell’11 e del 17 ottobre 2023. Fino alla nomina dei nuovi componenti, il consiglio di amministrazione era composto dalla presidente Marta Donzelli, nominata con decreto del Ministro della cultura del 24 marzo 2021, e da Cristiana Capotondi, Valentina Gemignani, Guendalina Ponti e Andrea Purgatori (nel frattempo deceduto il 19 luglio 2023) nominati con un altro DM del 24 marzo 2021, per un periodo di quattro anni. Sulle predette nomine era pervenuta richiesta di parere parlamentare con lettere del 24 febbraio e del 17 marzo 2021 in seguito alle quali la 7ª Commissione (Cultura) del Senato il 23 marzo 2021 e la VII Commissione (Cultura) della Camera il 24 marzo 2021 hanno espresso parere favorevole. |
Nomina |
24 ottobre 2023 |
Controllo parlamentare |
Parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 426 del 1997. |
Procedura di nomina |
Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della cultura, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ed è composto dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell’università e della ricerca, uno dal Ministro dell’istruzione e del merito ed uno dal Ministro dell’economia e delle finanze[32]. |
Requisiti |
I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo cinematografico ed audiovisivo, e con comprovate capacità organizzative. Il mandato del presidente è quadriennale e può essere confermato per non più di due volte. |
Natura e funzioni dell’ente |
La Fondazione La Biennale di Venezia è subentrata all’ex Ente autonomo La Biennale di Venezia, che era stato trasformato dal decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 in società di cultura, figura giuridica di diritto privato atipica, in seguito ulteriormente trasformata in Fondazione di preminente interesse nazionale con personalità giuridica di diritto privato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, che ha novellato il citato decreto legislativo n. 19 del 1998. La Fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalità di organizzazione delle mostre o manifestazioni, delle attività di studio, di ricerca e sperimentazione, valorizzando la interdisciplinarietà tra le arti oggetto dei propri settori culturali. In particolare, la Fondazione ha lo scopo di promuovere a livello nazionale e internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee, mediante attività stabili, manifestazioni, sperimentazioni, progetti, garantendo libertà di idee e di forme espressive, agevolando la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale, favorendo la circolazione del proprio patrimonio, artistico-documentale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università. La Biennale di Venezia, le cui origini datano al 1895, organizza manifestazioni internazionali nell’ambito delle arti contemporanee, come la Mostra internazionale d’arte cinematografica, l’Esposizione internazionale d’arte, la Mostra internazionale di architettura e il Festival della danza. Negli stessi ambiti, la Biennale promuove iniziative editoriali e, per mezzo dell’Archivio storico delle arti contemporanee, cura la conservazione della documentazione sulla sua storia. |
Carica oggetto di rinnovo e candidato Presidente Pietrangelo Buttafuoco
Titolare uscente Presidente Roberto Cicutto
Consigliere Claudia Ferrazzi |
Con lettera del 24 ottobre 2023, il Ministro della cultura ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pietrangelo Buttafuoco a presidente della Fondazione. Le Commissioni VII (Cultura) della Camera e la 7ª (Cultura) del Senato hanno espresso parere favorevole sulla suddetta proposta rispettivamente l’8 e il 14 novembre 2023. Si rammenta che il mandato del presidente uscente Roberto Cicutto scadrà il 2 marzo 2024. Cicutto è stato nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 19 febbraio 2020 per quattro anni a decorrere dal 2 marzo 2020. L’11 febbraio 2020 la 7ª Commissione permanente (Cultura) del Senato e il 12 febbraio 2020 la VII Commissione (Cultura) della Camera avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina formulata con lettera dello stesso Ministro del 31 gennaio 2020. Secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 28 febbraio 2020, oltre al presidente Cicutto, il consiglio di amministrazione della Fondazione, nominato per la durata di quattro anni a decorrere dal 2 marzo 2020, è composto da Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia e vice presidente della Fondazione, Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, e Claudia Ferrazzi, componente designata dall’allora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 e successive modificazioni. |
Rinnovo |
Procedura di nomina in corso per il presidente |
Scadenza |
2 marzo 2024 (presidente e consigliere di designazione governativa) |
Controllo parlamentare |
Per il presidente richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo. n. 19 del 1998. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro della cultura |
Requisiti |
Secondo l’articolo 7 del decreto legislativo n. 29 del 1998, la durata degli organi della Fondazione è di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per non più di due volte e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. La presente disposizione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione (Sindaco di Venezia e della città metropolitana pro tempore che assume la carica di vicepresidente), Presidente della regione Veneto pro tempore o un suo delegato (articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 29 del 1998). Il presidente della Fondazione, gli eventuali delegati del Presidente della Regione Veneto e il componente designato dal Ministro della cultura sono individuati tra personalità di profilo culturale particolarmente elevato e con comprovate capacità organizzative. |
Il Garante, istituito dell’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, è l’organismo che vigila affinché l’esecuzione della custodia dei detenuti e delle altre persone private della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. Istituito presso il Ministero della giustizia il Garante opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195. Si tratta dunque di un organismo statale indipendente che monitora, visitandoli, i luoghi di privazione della libertà allo scopo di individuare eventuali criticità e, in un rapporto di collaborazione con le autorità responsabili, trovare soluzioni per risolverle. Dopo ogni visita, il Garante nazionale redige un rapporto contenente osservazioni ed eventuali raccomandazioni e lo inoltra alle autorità competenti. Ogni rapporto viene pubblicato sul sito web del Garante nazionale, unitamente alle eventuali risposte pervenute. Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 ha modificato il nome dell’Autorità in “Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, eliminando il riferimento alle persone detenute, per dare rilievo, anche formale, alle effettive competenze del Garante medesimo, come delineatesi a seguito delle novelle normative e delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia. |
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Cariche rinnovate e soggetti candidati
Presidente Felice Maurizio D’Ettore
Componenti Irma Conti e Mario Serio |
Con lettera del 29 settembre 2023 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso le richieste di parere parlamentare per la nomina di Felice Maurizio D’Ettore a presidente e di Irma Conti e Mario Serio a componenti del Garante. Tali nomine sono state deliberate dal Consiglio dei ministri del 25 settembre 2023, su proposta del Ministro della giustizia. Le commissioni 2ª (Giustizia) del Senato e II (Giustizia) della Camera hanno espresso pareri favorevoli, rispettivamente, nelle sedute del 18 e del 31 ottobre 2023. Successivamente, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 27 novembre 2023, ha deliberato in via definitiva sulla nomina di D’Ettore, Conti e Serio. Si ricorda che il 1° febbraio 2023 erano scaduti i mandati di Mauro Palma ed Emilia Rossi, nominati, rispettivamente, presidente e componente del medesimo Garante con DPR 1 febbraio 2016 per la durata di un quinquennio, poi prorogati per un periodo di due anni. Tali nomine erano state deliberate dal Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015, su proposta del Ministro della giustizia. Inoltre, il 3 marzo 2023 era scaduto il mandato di Daniela De Robert, nominata componente del Garante con DPR 3 marzo 2016 per la durata di un quinquennio, poi prorogata per un periodo di due anni. Infatti, l’articolo 13 del citato decreto-legge n. 130 del 2020 ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 146 del 2013, il Garante nazionale in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto fosse prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale. Per effetto di tale norma, le scadenze di presidente e componente, inizialmente previste per il 1° febbraio 2021, erano state prorogate fino al 1° febbraio 2023. Su tali proposte di nomina avevano espresso pareri favorevoli la 2a Commissione (Giustizia) del Senato e la II Commissione (Giustizia) della Camera nelle rispettive sedute del 30 settembre 2015 e del 1° ottobre 2015. |
Nomina |
Procedura di nomina in corso di perfezionamento |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2013. |
Procedura di nomina |
DPR previa delibera del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti. |
Requisiti |
Il Garante è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, che restano in carica per cinque anni non prorogabili, scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurino indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. |
L’articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 aveva disposto l’adozione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzare nell’area archeologica di Pompei. Il 29 marzo 2012, la Commissione europea, con decisione n. C(2012) 2154, ha finanziato il programma straordinario quale Grande Progetto Comunitario – Grande Progetto Pompei – a valere su risorse del Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2007-2013 (POIn)”. La data prevista per il completamento era fissata al 31 dicembre 2018. L’articolo 1, commi da 1 a 7, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, al fine di accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei, ha previsto la nomina di un direttore generale di progetto, coadiuvato da una struttura di supporto, e di un vice direttore generale vicario. Ha previsto, altresì, la costituzione dell’Unità “Grande Pompei“ (cui è stato preposto il medesimo direttore generale di progetto), dotandola di autonomia amministrativa e contabile. Successivamente, l’articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 – come modificato, in particolare, dalla Legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 308 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) – aveva stabilito la proroga fino al 31 dicembre 2019 delle attività dell’Unità “Grande Pompei”, poi ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2022 dall’articolo 7, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e, fino al 31 dicembre 2023, dall’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. Da ultimo, l’articolo 1-quater del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 – introdotto in sede di conversione (legge 21 giugno 2023, n. 74) – è intervenuto con significative innovazioni, prevedendo, tra l’altro, il cambio della denominazione del direttore generale di progetto in direttore Generale per il supporto all’attuazione dei programmi ed estendendo la continuazione dello svolgimento delle funzioni fino al 31 dicembre 2026. Per approfondimenti si veda il dossier del Servizio Studi (pagg. 83 e ss.) e, più in generale, lo specifico tema dell’attività parlamentare. |
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Cariche da rinnovare e titolari uscenti
Direttore generale per il supporto all’attuazione dei programmi Giovanni Di Blasio
Vice direttore generale vicario Giovanni Capasso |
Con DPCM 28 aprile 2023 Giovanni Di Blasio è stato nominato direttore generale di progetto dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023. Con DPCM del 9 giugno 2023 Giovanni Capasso è stato nominato vice direttore generale vicario di progetto a decorrere dal 6 marzo 2023 fino al 31 dicembre 2023. Si ricorda che con lettera del 14 febbraio 2023, il Governo ha trasmesso alle Camere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, la richiesta di parere parlamentare sulle proposte di nomina in questione. Nelle rispettive sedute del 28 febbraio 2023 e dell’8 marzo 2023, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera hanno espresso parere favorevole sulle due proposte di nomina. Si ricorda altresì che con DPCM del 17 marzo 2022 Di Blasio era già stato nominato direttore generale di progetto per la durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e che nelle rispettive sedute del 22 febbraio 2022 e del 2 marzo 2022, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina. |
Scadenza |
30 giugno 2023 (direttore generale di progetto) 31 dicembre 2023 (vicedirettore generale di progetto) |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013 |
Procedura |
DPCM su proposta del Ministro della cultura |
Requisiti |
Sia il direttore generale che il suo vicario debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; comprovata competenza ed esperienza pluriennale; assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’ISMEA è un ente pubblico economico vigilato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Istituito con il DPR 28 maggio 1987, n. 278 e poi riordinato dal DPR 31 marzo 2001, n. 200, svolge funzioni riguardanti la rilevazione, l’elaborazione e la diffusione di dati concernenti i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell’attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale SISTAN, di cui fa parte. L’Istituto, che partecipa anche del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, svolge altresì attività di ricerca, analisi e informazione per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici e alimentari. Secondo quanto previsto dal vigente statuto, inoltre, l’Istituto promuove e cura, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, i rapporti con gli organi statali e regionali, nonché con gli organi dell’Unione europea. Con il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 sono intervenute modifiche alla governance dell’Ente, al pari di quanto contestualmente disposto anche per il CREA. In particolare, al fine di accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell’attività di ricerca in agricoltura, l’articolo 23, comma 3-bis, introdotto in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge (legge 21 giugno 2023, n. 74), ha disposto: · la riduzione da 5 a 3 del numero dei componenti del consiglio di amministrazione; · che il presidente sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica con la procedura di cui all’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; · che gli altri componenti siano nominati dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il medesimo decreto-legge ha altresì stabilito la decadenza degli organi in carica alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione e la nomina, entro venti giorni dalla predetta data, di un commissario straordinario da effettuare con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ciò al fine di assicurare la continuità amministrativa. Il commissario straordinario deve essere scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità, nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Fino all’insediamento dei nuovi organi, il commissario straordinario esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dalla disciplina vigente ed elabora un piano di ristrutturazione dell’organizzazione amministrativa e di rilancio delle attività dell’Ente, predisponendo le occorrenti modifiche dello statuto e di ogni altro atto dell’ente che ne regola l’organizzazione e la struttura interna. Il nuovo statuto sarà adottato con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, saranno costituiti i nuovi organi. Sulla disciplina in esame si veda anche il dossier di documentazione predisposto dal Servizio Studi (pagg. 363 e ss). |
Carica da rinnovare
Presidente e 2 componenti del Consiglio di amministrazione |
Con decreto del ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 28 giugno 2023, Livio Proietti è stato nominato commissario straordinario dell’Istituto fino all’insediamento dei nuovi organi. Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021 Angelo Frascarelli era stato nominato presidente dell’Istituto per un quadriennio. La nomina era stata deliberata nella riunione del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2021. Con lettera del 13 luglio 2021 il Ministro per i rapporti con il Parlamento, aveva richiesto il prescritto parere parlamentare. La XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, previa audizione del candidato, hanno espresso parere favorevole sulla relativa proposta di nomina rispettivamente nelle sedute del 28 luglio e del 4 agosto 2021. Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 agosto 2021 erano stati nominati componenti Luca Bianchi, Gaia Morelli, Teresa Trabace e, su designazione della Conferenza delle regioni e delle province di Trento e di Bolzano, Fabio Rolfi. |
Nomina |
28 giugno 2023 (commissario straordinario) |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. Comunicazione alle Camere per il consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
DPR per il presidente, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il consiglio di amministrazione, di cui un componente è designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. |
Requisiti |
Come accennato, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, il nuovo statuto dell’ISMEA sarà adottato con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Si rammenta comunque che il vigente statuto non stabilisce particolari requisiti per la nomina a presidente, mentre dispone, all’articolo 4, comma 5, che i componenti del consiglio di amministrazione siano scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell’Istituto, assicurando l’equilibrio dei generi. Inoltre, si prevede che i componenti degli organi dell’Istituto durino in carica quattro anni e siano rinnovabili, mentre la conferma del presidente non può essere effettuata per più di due volte. Si prevede, infine, che per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con DPCM su proposta del Ministro vigilante, possa essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a un anno, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, con i poteri del consiglio e del presidente, eventualmente coadiuvato da un sub-commissario. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Istituto italiano di studi germanici è un ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, il cui ordinamento è stato riordinato dall’articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250. Inoltre, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica e culturale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile in conformità al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca. Fondato nel 1931, l’Istituto si dedica all’Europa del Nord, promuovendo la conoscenza reciproca e la collaborazione scientifica fra l’Italia e la Germania, l’Austria, la Svizzera, la Danimarca, la Svezia, la Norvegia, l’Islanda e l’Olanda. Fornisce supporto e formazione ai ricercatori di area umanistica e i suoi ambiti di attività si sono estesi nel corso degli anni dalla letteratura alla linguistica, alla filosofia, alla storia, al cinema, al diritto e all’economia. Nell’attuazione dei suoi compiti, favorisce forme di collaborazione tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie, promuovendo e coordinando progetti e cooperazioni a carattere nazionale ed internazionale, assumendo modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell’intera comunità scientifica di riferimento. In particolare, secondo quanto previsto dallo statuto, ha la missione di svolgere ricerca scientifica nell’ambito delle conoscenze relative alla lingua, letteratura e cultura dei paesi di lingua tedesca e di lingue nordiche, nelle dinamiche dei vicendevoli apporti alla casa comune europea, promuovendo con metodi interculturali e interdisciplinari il confronto nonché l’interazione fra le diverse tradizioni e prospettive di conoscenza, e in tal modo contribuendo allo sviluppo della ricerca e al progresso del sapere; promuove, realizza, coordina e concorre a iniziative e attività di studio sulla vita culturale, artistica, scientifica e socio-politica dei popoli dell’Europa centro-settentrionale e sui loro reciproci rapporti con la cultura italiana ed europea. |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti
Presidente
Consigliere di amministrazione Irene Bragantini |
Il 28 novembre 2023 è scaduto il mandato di Luca Crescenzi, nominato presidente dell’Istituto per la durata di un quadriennio con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 28 novembre 2019 trasmesso alle Camere con lettera del 17 dicembre 2019. Il 27 dicembre 2023 scade altresì il mandato di Irene Bragantini, nominata componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto con analogo DM del 27 dicembre 2019 per un quadriennio, su designazione del presidente del Consiglio universitario nazionale – CUN, previa consultazione della comunità scientifica. Tale nomina è stata trasmessa alle Camere con lettera del 6 febbraio 2020. Il consiglio di amministrazione è attualmente composto anche dal vicepresidente Bruno Berni, nominato componente in rappresentanza dei ricercatori e dei tecnologi con DM del 10 agosto 2022 trasmesso alle Camere con lettera dell’11 agosto 2022. Tale nomina si è resa necessaria a seguito della nota dell’8 novembre 2021 con la quale il presidente dell’Istituto comunicava al Ministero dell’università e della ricerca il decesso del consigliere di amministrazione Luigi Reitani e la conseguente necessità di indire le elezioni per la designazione di un nuovo componente del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei ricercatori e dei tecnologi. |
Scadenza |
28 novembre 2023 (presidente) 27 dicembre 2023 (componente del consiglio di amministrazione di designazione ministeriale) |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro, per il presidente e un consigliere, e su designazione dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento per un altro consigliere. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, si rinvia al paragrafo 1.2.3 Gli Enti di ricerca. In questa sede, si ricorda che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri – come quello l’Istituto in oggetto – due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro, mentre il terzo è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. Tutti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. L’articolo 7, comma 2, dello statuto dell’Istituto, così come approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 aprile 2021, stabilisce che il terzo membro sia un ricercatore eletto dal personale di ruolo dell’Istituto medesimo, dai ricercatori appartenenti ad altri enti pubblici di ricerca che svolgono la loro attività scientifica in ambiti coerenti con le finalità scientifiche dell’Istituto e dagli associati all’Istituto stesso. La partecipazione all’elettorato attivo dei ricercatori esterni all’Ente appartenenti agli enti pubblici di ricerca e degli associati all’Istituto è subordinata alla richiesta da parte degli interessati, alla valutazione del consiglio scientifico dell’Ente e all’approvazione del consiglio di amministrazione. L’elettorato passivo spetta esclusivamente ai ricercatori e tecnologi dell’Ente[33]. A tal proposito, si segnala che il Regolamento per la disciplina delle elezioni del rappresentante dei ricercatori e tecnologi in consiglio di amministrazione è stato emanato con delibera del consiglio medesimo n. 3/2022 del 25 febbraio 2022. I componenti del consiglio di amministrazione cessano dalla carica alla scadenza del mandato, fatte salve le proroghe previste dalla normativa vigente. Qualora, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, oppure non partecipino a più di tre sedute consecutive, sono sostituiti secondo le medesime modalità previste per la nomina. |
Requisiti |
Il presidente è individuato tra persone di alta qualificazione scientifica ed esperienza ai vertici di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della cultura e della ricerca. Per quanto riguarda i consiglieri eletti, come si è detto, l’elettorato passivo spetta esclusivamente ai ricercatori e tecnologi dell’Ente. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’INPS gestisce la quasi totalità della previdenza italiana, assicurando la maggior parte dei lavoratori autonomi e dei dipendenti del settore pubblico e privato. Svolge tale funzione provvedendo alla liquidazione e al pagamento delle pensioni e delle indennità di natura previdenziale e assistenziale. Le pensioni sono prestazioni previdenziali, determinate sulla base di rapporti assicurativi e finanziate con i contributi di lavoratori e aziende pubbliche e private. Le prestazioni assistenziali o “a sostegno del reddito”, invece, tutelano i lavoratori che si trovano in particolari momenti di difficoltà della loro vita lavorativa e provvedono al pagamento di somme destinate a coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose. Per alcune di queste prestazioni l’INPS è coinvolto solo nella fase di erogazione, mentre per altre svolge tutto il procedimento di assegnazione. L’INPS amministra anche la banca dati relativa al calcolo dell’ISEE, che permette di usufruire di alcune prestazioni sociali agevolate. Per garantire il rispetto dei diritti previdenziali e assicurativi e le eque condizioni di concorrenza tra le imprese sul mercato, l’INPS ha anche compiti di vigilanza che viene svolta anche tramite le banche dati interne ed esterne. Con l’acquisizione delle funzioni della gestione ex INPDAP, l’INPS eroga trattamenti pensionistici di fine servizio e rapporto e le prestazioni di carattere creditizio e sociale anche per dipendenti e pensionati pubblici. Si rammenta, infine, che l’articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 ha previsto una riforma della governance dell’INPS. In particolare, il comma 2 dell’articolo prevede che nelle more dell’adozione delle modifiche organizzative disposte – tra le quali la soppressione della carica di vice presidente - e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’Istituto, è nominato, entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto medesimo, un commissario straordinario. Contestualmente a tale nomina, il presidente, il vice presidente e il consiglio di amministrazione dell’Istituto in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge in questione decadranno con effetto immediato. |
Carica rinnovata e soggetto nominato
Componente del CIV Anna Maria Bilato |
Con lettera del 31 ottobre 2023 è stato trasmesso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2023 di nomina di Anna Maria Bilato a componente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto, in sostituzione di Silvia Simoncini, dimissionaria dal 21 luglio 2023. La nomina di Bilato, su designazione della CGIL e in rappresentanza della categoria dei lavoratori dello spettacolo, resterà in carica per il restante periodo del quadriennio di durata del mandato del CIV, il cui insediamento è avvenuto in data l0 luglio 2022. L’attuale consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto è stato istituito con DPCM del 1° giugno 2022 e successivo DM del 30 giugno 2022 e risulta composto da Robertino Ghiselli (presidente), Guido Lazzarelli (vicepresidente), Pierangelo Albini, Paolo Mattei, Giorgio Cappelli, Giovanni Morleo, Angela Maria Caracciolo, Gaetana Pagano, Domenico Colaci, Valeria Picchio, Tommaso Daquanno, Nicola Giancarlo Poggi, Ignazio Ganga, Fabio Porcelli, Riccardo Giovani, Fiorito Leo, Raffaele Lorusso, Maria Magri, Claudia Trovato, Rosario Giuseppe Meli, Antonio Zampiga e la stessa Anna Maria Bilato. |
Cariche da rinnovare
presidente e quattro componenti del consiglio di amministrazione |
Si ricorda che attualmente l’Istituto è guidato da Micaela Gelera, nominata con DPCM del 15 giugno 2023 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, commissario straordinario dell’Istituto, a decorrere dalla data del medesimo decreto e per la durata necessaria all’adozione delle modifiche dell’organizzazione dell’Istituto e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi. Il 21 maggio 2023 era scaduto il mandato del presidente Pasquale Tridico, nominato, per un quadriennio, con DPR del 22 maggio 2019. Si ricorda che sulla proposta di nomina la 11ª Commissione permanente (Lavoro) del Senato e la XI Commissione (Lavoro) della Camera avevano espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 15 maggio 2019. Con DPCM del 16 dicembre 2019 erano stati nominati per un quadriennio membri del consiglio di amministrazione (insediatosi il 15 aprile 2020): Rosario De Luca (che ha poi rassegnato le sue dimissioni il 25 ottobre 2022), Roberto Lancellotti e Patrizia Tullini. Tali nomine non risultano essere state comunicate alle Camere. Era componente del consiglio anche la vicepresidente dell’Istituto, Marialuisa Gnecchi, nominata con DPCM del 24 febbraio 2020, previo parere favorevole della XI Commissione (Lavoro) della Camera dei deputati e della 11ª Commissione (Lavoro) del Senato della Repubblica espresso nelle rispettive sedute del 19 dicembre 2019. |
Nomina |
20 ottobre 2023 (un componente del CIV fino al 10 luglio 2026) |
Scadenza |
Il commissario straordinario scadrà con l’adozione delle modifiche dell’organizzazione dell’Istituto e, in ogni caso, alla nomina dei nuovi organi. |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994 per il presidente e comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza. |
Procedura di nomina |
DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per il presidente. DPCM su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per il consiglio di amministrazione e il consiglio di indirizzo e vigilanza. L’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 51 del 2023 prevede che l’ivi previsto commissario straordinario sia nominato con DPCM, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. |
Requisiti |
L’articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 51 del 2023, modificando l’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, ha: · soppresso la carica di vice presidente dell’Istituto; · con riferimento ai requisiti per la carica di presidente, previsto che questi sia individuato tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia; · con riferimento al consiglio di amministrazione, stabilito che sia composto dal presidente dell’Istituto, che lo presiede, e da quattro membri, scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia; · con riferimento al presidente e al consiglio di amministrazione, disposto che durino in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento e che possano essere rinnovati una sola volta, anche non consecutiva. Resta fermo che tali organi cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. L’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 51 del 2023 dispone inoltre che il commissario straordinario ivi previsto sia scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità, nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia e che assuma, per il periodo in cui è in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione ai sensi della disciplina vigente. Per quanto riguarda invece il consiglio di indirizzo e vigilanza, si tratta di un organo collegiale di indirizzo politico, che individua le linee di indirizzo generale e gli obiettivi strategici dell’INPS e approva il bilancio predisposto dal presidente dell’Istituto. È composto da 22 membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi. Resta in carica 4 anni e al suo interno nel corso della prima seduta elegge il proprio presidente individuato tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.[34] |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi”, riordinato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 153 che gli ha conferito ampia autonomia regolamentare, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e rientra tra gli enti di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Lo statuto prevede tra le finalità dell’Istituto la promozione sul piano nazionale, internazionale e comunitario, della formazione e del perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative presenti nelle università italiane. Inoltre l’Istituto è chiamato a svolgere e a favorire le ricerche di matematica pura e applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche. Infine, l’Istituto è chiamato a fare in modo che la ricerca matematica italiana si mantenga costantemente in stretto contatto con quella internazionale, specie promuovendo e partecipando a iniziative e a programmi di collaborazione in ambito europeo. |
Carica rinnovata e soggetto nominato
un componente del consiglio di amministrazione Filippo Bracci |
Con lettera del 7 novembre 2023, il Ministero dell’università e della ricerca, ha trasmesso il DM del 7 novembre 2023 con il quale Filippo Bracci è stato nominato componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto in qualità di esperto scientifico eletto dalla comunità scientifica di riferimento per la durata di un quadriennio. Con nota del 16 ottobre 2023, l’INDAM aveva trasmesso al Ministero vigilante i risultati delle consultazioni del 10 e 11 ottobre per l’individuazione del componente del consiglio di amministrazione eletto dalla comunità scientifica di riferimento, comunicando quindi l’avvenuta elezione di Bracci. Il 24 ottobre 2023 è scaduto l’incarico di Gioconda Moscariello nominata componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto in qualità di esperto scientifico eletto dalla comunità scientifica di riferimento dell’Istituto, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 24 ottobre 2019. Trasmesso alle Camere con lettera del 7 novembre 2019, il decreto aveva disposto il rinnovo dell’incarico di Gioconda Moscariello per un ulteriore mandato quadriennale. |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti
Presidente Giorgio Patrizio |
Il 30 dicembre 2023 scadrà, inoltre, il mandato di Giorgio Patrizio quale presidente dell’Istituto. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019, trasmesso con lettera dell’8 gennaio 2020 alle Camere, Patrizio era stato nominato per un ulteriore mandato quadriennale, presidente dell’Istituto. La comunicazione del decreto di nomina è stata trasmessa alla 7ª Commissione (Cultura) del Senato e alla VII Commissione (Cultura) della Camera. A tal proposito, si segnala che nelle medesime consultazioni del 10 e 11 ottobre si è provveduto anche all’individuazione dei candidati alla presidenza dell’Istituto che abbiano riportato almeno il 15 per cento dei voti (cfr. la procedura oltre illustrata) e che la candidata unica Cristina Trombetti ha riportato l’80,24 per cento dei voti espressi. Tale nominativo è stato comunicato dall’Ente all’Autorità vigilante per le valutazioni di competenza. Il consiglio di amministrazione è composto infine da Susanna Terracini, nominata componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione dell’Istituto, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 23 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021 per quattro anni. |
Nomina |
7 novembre 2023 (un componente del consiglio di amministrazione) |
Scadenza |
30 dicembre 2023 (presidente) |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca Il consiglio di amministrazione dell’Istituto è composto da tre membri, compreso il presidente. Le norme statutarie prevedono procedure per la nomina parzialmente differenti da quelle previste dalla normativa di cui al decreto legislativo n. 213 del 2009 e descritte nel paragrafo 1.2.3 Gli Enti di ricerca. Tutti i componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. L’articolo 4 dello statuto dell’Ente detta una disciplina speciale per la selezione del presidente prevedendo che, in ragione della specificità dell’Ente, il comitato di selezione di cui all’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009, nel comporre la rosa da sottoporre al Ministro per la nomina del presidente, valuti le indicazioni provenienti dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle unità di ricerca dell’Istituto. Le indicazioni della comunità scientifica vengono acquisite mediante una consultazione nella quale ciascun componente esprime una preferenza. I nomi dei candidati che abbiano ricevuto almeno il 15 per cento delle preferenze espresse vengono trasmessi al comitato di selezione. La consultazione si svolge secondo le modalità previste in un apposito regolamento che prevede anche l’elettorato attivo del personale dipendente a tempo indeterminato dell’Istituto. L’elezione si svolge secondo le modalità previste da un apposito regolamento interno. Inoltre, lo statuto prevede che il consiglio sia composto, oltre che dal presidente, anche da un esperto di alta amministrazione nominato su designazione ministeriale (sempre nell’ambito di una rosa composta da un comitato di selezione costituito secondo la procedura prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009) e da un esperto scientifico scelto direttamente, mediante elezione, dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle unità di ricerca dell’Istituto. L’elezione si svolge secondo le modalità previste da un apposito regolamento interno. |
Requisiti |
Il presidente deve essere un matematico di riconosciuto rilievo internazionale, con notevole esperienza sia di direzione e coordinamento di strutture e progetti di ricerca, sia amministrativa. Gli altri due membri del consiglio di amministrazione debbono essere, come detto, un esperto di alta amministrazione e un esperto scientifico. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Istituto Nazionale di Astrofisica, istituito dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296 e poi riordinato dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, è un ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell’astronomia, della radioastronomia, dell’astrofisica spaziale e della fisica cosmica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale, sia in collaborazione con le università sia con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri. Progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d’avanguardia per lo studio e l’esplorazione del cosmo. Favorisce la diffusione della cultura scientifica grazie a progetti di didattica e divulgazione dell’astronomia che si rivolgono alla scuola e alla società. L’INAF, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, è vigilato dal Ministero dell’università e della ricerca e ha piena autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile, statutaria, organizzativa e regolamentare, adegua la sua azione a quanto previsto dalla Carta europea dei ricercatori allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE. |
Cariche da nominare e titolari uscenti
Presidente Marco Tavani
4 componenti del consiglio di amministrazione |
Il 30 dicembre 2023 scadrà il mandato del presidente dell’Istituto Marco Tavani, nominato con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 9 ottobre 2020, successivamente al decesso (avvenuto il 14 settembre 2020) di Nicolò D’Amico, precedentemente nominato per un quadriennio con il DM del 30 dicembre 2019. Tavani è stato pertanto nominato per la restante durata del mandato precedentemente conferito a D’Amico. Con il medesimo DM del 30 dicembre 2019, comunicato alle Camere con lettera dell’8 gennaio 2020, sono stati inoltre nominati componenti del consiglio di amministrazione di designazione governativa dell’Istituto Maria Cristina De Sanctis e Stefano Borgani. Il 31 gennaio 2024 scadrà altresì il mandato degli altri due componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto, Grazia Maria Gloria Umana e Stefano Giovannini, nominati, in rappresentanza della comunità scientifica di riferimento con DM del 31 gennaio 2020, poi trasmesso alle Camere con lettera del Ministero dell’università e della ricerca del 17 febbraio 2020. |
Scadenza |
30 dicembre 2023 (presidente e due componenti del consiglio di amministrazione) 31 gennaio 2024 (due componenti del consiglio di amministrazione) |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009. |
Procedura di nomina |
Si procede alla nomina del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto con decreto del Ministro dell’università e della ricerca. Rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 relativamente alle procedure di nomina degli organi di vertice amministrativo degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, si rinvia al paragrafo 1.2.3. In questa sede, si ricorda che nei consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri – come quello l’Istituto in oggetto – si prevede che tre di questi, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti. In particolare, lo statuto dell’Istituto stabilisce che i due membri del Consiglio rappresentanti della comunità scientifica di riferimento, siano individuati all’esito di una procedura elettorale in cui hanno diritto di elettorato attivo tutti i dipendenti dell’ente ivi inclusi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato e il personale di ricerca di altri enti o università in servizio attivo associato all’INAF, con incarico di ricerca. Ha diritto di elettorato passivo tutto il personale di ricerca in servizio attivo presso l’INAF e il personale di ricerca di altri enti o università associato all’INAF che abbia espresso, con le modalità di cui al regolamento elettorale, disponibilità a ricoprire l’incarico. |
Requisiti |
Le citate norme istitutive e lo statuto dell’Istituto prevedono che il presidente sia nominato tra persone di alta qualificazione scientifica nei campi di ricerca dell’INAF con una pluriennale esperienza ai vertici di centri o strutture di ricerca anche universitari e con una documentata conoscenza, di alto livello, anche gestionale, del sistema della ricerca italiana e internazionale. Il presidente e i membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I tre consiglieri di nomina ministeriale debbono essere scelti tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale. |
Creato nel 1951, l’Istituto, con la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è stato riconosciuto ente di diritto pubblico con bilancio autonomo. Con la legge 9 marzo 1989 n. 168, relativa alla istituzione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica, all’Istituto è stata riconosciuta autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e la possibilità di darsi un ordinamento autonomo, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, con propri regolamenti. Attualmente, quindi, l’Istituto è ente pubblico di ricerca a carattere non strumentale ed ha autonomia scientifica, organizzativa, contabile e finanziaria. Posto sotto la vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca, l’Istituto, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del proprio statuto, ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astro-particellare e delle interazioni fondamentali, di compiere ricerche e di favorire lo sviluppo tecnologico pertinente all’attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e con il mondo dell’impresa. |
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Carica da rinnovare e soggetto uscente
due componenti del consiglio direttivo Paolo Valente e Pierluigi Campana |
Il 30 dicembre 2023 scadrà il mandato dei rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca all’interno del consiglio direttivo, Paolo Valente e Pierluigi Campana (altresì componente della giunta esecutiva), nominati con decreto del medesimo Ministro del 30 dicembre 2019. Tale nomina è stata comunicata alle Camere con lettera del 27 gennaio 2020. Si rammenta che con decreto del Ministro dell’università e della ricerca dell’11 maggio 2023, Antonio Zoccoli è stato confermato presidente dell’Istituto a decorrere dal 1° luglio 2023 per un quadriennio. Tale nomina è stata comunicata alle Camere con lettera del 16 maggio 2023 e, secondo quanto si legge nelle premesse del citato DM, è avvenuta in seguito alla designazione di Zoccoli nella riunione del consiglio direttivo dell’Ente del 31 marzo 2023. Infine, si ricorda che, tra i rappresentanti del Governo in seno al consiglio direttivo dell’Istituto, è stato nominato Piergiorgio Picozza, su indicazione del Ministero delle imprese e del made in Italy con disposizione n. 22565 del 23 ottobre 2020 del presidente dell’Istituto, a decorrere dal 1° gennaio 2021 per un mandato quadriennale. |
Scadenza |
30 dicembre 2023 (due componenti del consiglio direttivo) |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009. |
Procedura di nomina |
Rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 relativamente alle procedure di nomina degli organi di vertice amministrativo degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione e del merito e del Ministero dell’università e della ricerca (in merito alle quali si rinvia al paragrafo 1.2.3), l’articolo 9 del medesimo decreto legislativo detta disposizioni speciali con riferimento all’INFN, per il quale sono fatte salve le specifiche norme statutarie in materia. Gli organi di vertice dell’Istituto sono pertanto nominati con una procedura derogatoria rispetto a quella stabilita, in via generale, per gli enti di ricerca. In particolare, l’articolo 12 dello statuto prevede che fanno parte del consiglio direttivo dell’Istituto: a) il presidente; b) i componenti della giunta esecutiva; c) i direttori delle sezioni; d) i direttori dei laboratori nazionali; e) due rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca, di cui uno componente della giunta esecutiva; f) un rappresentante del Ministero delle imprese e del Made in Italy; g) un rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica; h) un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica. Per la nomina dei rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, che prevedono la nomina di un comitato di selezione avente il compito di fissare, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature per la selezione dei componenti di designazione governativa dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca e di predisporre l’elenco dei candidati selezionati ai fini della nomina. I rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca durano in carica quattro anni e possono ricoprire l’incarico per un massimo di due mandati. Si rammenta altresì che l’articolo 11 dello statuto dell’Istituto prevede che il presidente sia selezionato sulla base di una procedura interna. Tale procedura prevede che non meno di sei mesi prima della scadenza del proprio mandato, il presidente annunci al consiglio direttivo l’avvio della procedura per la designazione del nuovo presidente, comunicando altresì la data dell’elezione. Inoltre, entro quarantacinque giorni dalla riunione del consiglio direttivo nella quale è stato annunciato l’avvio della procedura, ciascun direttore di sezione o laboratorio nazionale, espletata una consultazione della comunità scientifica nelle forme ritenute più opportune, indica in via riservata e anonima, anche con strumenti telematici, non più di tre nomi di candidati alla carica di presidente. Quindi, il presidente, o un componente del consiglio direttivo da lui delegato, accertati per ciascuno dei candidati così individuati il possesso dei requisiti prescritti, nonché la personale disponibilità degli interessati a ricoprire l’incarico, li invita a produrre entro quindici giorni il proprio curriculum che viene reso disponibile al consiglio direttivo, che si riunisce alla data prevista per l’elezione e designa il presidente a maggioranza di due terzi dei suoi componenti tra i candidati, attraverso una serie di votazioni con eliminazione, a votazioni alterne del o dei candidati con minor numero di preferenze. Il presidente provvede, infine, a comunicare l’esito della procedura di designazione al Ministro competente ai fini della nomina. |
Requisiti |
L’articolo 14, comma 3, dello statuto dell’Istituto prevede che uno dei componenti del consiglio direttivo, ossia quello componente della giunta esecutiva in rappresentanza del Ministero dell’università e della ricerca, sia scelto tra persone con competenze amministrative e gestionali. Il presidente è invece scelto fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche nei campi di ricerca dell’Istituto, fra i dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologi del medesimo Istituto, o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. La carica è incompatibile con quella di rettore, direttore di dipartimento universitario, presidente di altro ente di ricerca o direttore di istituto di ricerca italiano o estero. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, istituito con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità alla normativa vigente. È vigilato dal Ministero dell’università e della ricerca. Ai sensi dell’articolo 2 del proprio statuto, l’INGV ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati. Il mandato istituzionale dell’Ente comprende il perseguimento di obiettivi di osservazione dei fenomeni e di sviluppo delle conoscenze scientifiche sul sistema Terra nel suo complesso. L’Ente, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante, opera mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica nei campi della geofisica e geochimica, della sismologia e della vulcanologia. |
Cariche rinnovate e soggetti nominati Componenti del CdA Fabio Florindo e Sergio Gurrieri
Cariche da rinnovare
due membri del CdA |
Con lettera del 19 ottobre 2023, il Ministero dell’università e della ricerca ha trasmesso il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 6 settembre 2023 con il quale vengono nominati Fabio Florindo e Sergio Gurrieri componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente quali rappresentanti dei ricercatori e dei tecnologi a partire dalla data del 23 ottobre 2023 e per la durata di un quadriennio. La procedura di nomina è stata avviata con decreto del presidente dell’Ente del 20 giugno 2023 con il quale è stato nominato il comitato elettorale per la gestione delle elezioni dei due componenti di individuazione non ministeriale. Con successivo decreto dello stesso presidente del 26 luglio 2023, in considerazione dell’esito delle procedure elettorali, si prende atto dell’avvenuta elezione dei rappresentanti dei ricercatori e tecnologi. Con nota del 3 agosto, infine, è stata comunicata al Ministero vigilante l’avvenuta elezione dei due componenti e l’accettazione dell’incarico. Il 24 ottobre 2023 erano scaduti i mandati dello stesso Florindo e di Gilberto Saccorotti, nominati su designazione della comunità scientifica di riferimento, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 24 ottobre 2019, per un quadriennio. Le nomine sono state comunicate alle Camere con lettera del 7 novembre 2019. Il 30 dicembre 2023 scadranno, altresì, i mandati dei consiglieri di amministrazione Francesca Bozzano e Roberto Scarpa, nominati su designazione governativa per la durata di un quadriennio con decreto del medesimo Ministro del 30 dicembre 2019. Le nomine sono state comunicate alle Camere con lettera dell’8 gennaio 2020. Il consiglio di amministrazione è composto anche dal presidente Carlo Doglioni, nominato, da ultimo, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 19 febbraio 2021 per la durata di quattro anni per il suo secondo mandato. Tale nomina è stata comunicata alle Camere con lettera del 4 maggio 2021. |
Nomina |
6 settembre 2023 (due componenti del consiglio di amministrazione di designazione della comunità scientifica) |
Scadenza |
30 dicembre 2023 (due componenti del consiglio di amministrazione di nomina governativa) |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009 |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (il presidente e due componenti) e dalla comunità scientifica di riferimento (due componenti). Rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 relativamente alle procedure di nomina degli organi di vertice amministrativo degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca si rinvia al paragrafo 1.2.3. In particolare, per quanto riguarda i consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, come nel caso dell’INGV, la normativa prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. In questo caso, i due componenti di designazione non governativa vengono eletti dalla comunità scientifica e tecnologica dell’INGV. Le modalità e le procedure di elezione sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento. |
Requisiti |
Il presidente e gli altri componenti del consiglio durano in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta. Sono scelti tra soggetti in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attività ed esperti di alta amministrazione e sono incompatibili con la carica di direttore di una sezione dell’ente. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, il presidente può essere collocato fuori ruolo; se ricercatore o professore universitario, è collocato in aspettativa a domanda. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, ai sensi della legge 11 febbraio 1958, n. 73 e della legge 30 novembre 1989, n. 399, è un ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria e regolamentare, vigilato dal Ministero dell’università e della ricerca. Come ricorda l’articolo 1 dello statuto, l’OGS è un ente di ricerca a carattere multidisciplinare nel campo delle scienze della terra che opera e sviluppa la propria missione nell’Area europea della ricerca (ERA) e in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca in: oceanografia (fisica, chimica, biologica e geologica); geofisica sperimentale e di esplorazione; sismologia e sismologia applicata all’ingegneria. Inoltre, l’Istituto promuove e realizza ricerca scientifica e tecnologica finalizzata allo studio: dell’ambiente marino e della sua risposta alle variazioni indotte dai cambiamenti climatici; delle biodiversità e funzionalità degli ecosistemi marini; dei fenomeni di pericolosità geologica ed alla definizione degli associati rischi; dell’approccio allo sfruttamento sostenibile e sicuro delle risorse naturali biotiche, abiotiche ed energetiche. |
Cariche da nominare e titolari uscenti
Presidente: Nicola Casagli
membri del CdA Michele Pipan e Maria Cristina Pedicchio |
Il 30 dicembre 2023 scadranno i mandati di Nicola Casagli, quale presidente, e di Michele Pipan, quale componente del consiglio di amministrazione, nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019 per la durata di quattro anni. Si segnala che Pipan è stato poi nominato vicepresidente con Atto n. 25 ADW del 16/06/2021 e resterà in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione. Il 17 aprile 2024 scadrà anche il mandato dell’altro membro del consiglio di amministrazione dell’ente, Maria Cristina Pedicchio, nominata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 17 aprile 2020, in qualità di rappresentante indicato dalla comunità scientifica di riferimento dell’ente medesimo, per la durata di un quadriennio. |
Scadenza |
30 dicembre 2023 (presidente e un membro del consiglio) 17 aprile 2024 (un membro del consiglio) |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009 |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro per il presidente e un consigliere e su designazione dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento per un altro consigliere. Rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 relativamente alle procedure di nomina degli organi di vertice amministrativo degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca si rinvia al paragrafo 1.2.3. Nello specifico, la citata normativa prevede che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come quello dell’Istituto in oggetto, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. Lo statuto dell’OGS prevede che il terzo consigliere sia scelto, attraverso procedura di consultazione anche telematica, tra il personale ricercatore e tecnologo di comprovata competenza ed esperienza a livello internazionale nei settori di interesse dell’Istituto, nell’ambito di una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, indicata da un comitato di selezione composto da personalità scientifiche di chiara fama e competenza nei settori di attività dell’Ente, nominato dal Consiglio medesimo. La rosa dei candidati verrà individuata a seguito di procedura di selezione il cui provvedimento di avvio, adottato dal presidente dell’OGS, verrà pubblicato nel sito web dell’Ente indicandone termini e modalità di espletamento. Nell’ambito della rosa di candidati individuata dal comitato di selezione e all’esito della indicata procedura, la scelta del consigliere verrà effettuata sulla base di consultazione del personale tecnico-amministrativo, ricercatore e tecnologo a tempo indeterminato e tempo determinato in servizio presso l’Ente alla data fissata per la consultazione stessa, con la finalità di valorizzare e rappresentare l’intera comunità scientifica nazionale di riferimento. |
Requisiti |
Sia il presidente che i restanti membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di presidente è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione o affiliazione o associazione con l’Ente. Il presidente, scelto tra personalità in possesso di alto profilo scientifico o professionale, nomina il vicepresidente. Come detto, il consigliere nominato dalla comunità scientifica di riferimento è individuato tra il personale ricercatore e tecnologo di comprovata competenza ed esperienza a livello internazionale nei settori di interesse dell’Ente. |
Natura e funzioni dell’ente |
Istituito con la legge 9 luglio 1926, n. 1162, riorganizzato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, infine riordinato dal DPR 7 settembre 2010, n. 166, l’Istituto è ente pubblico di ricerca dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che svolge la propria attività secondo i princìpi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell’informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale. Fa parte del Sistema Statistico Europeo e collabora con gli altri soggetti del sistema statistico internazionale. L’Istituto è inoltre impegnato nello sviluppo Sistema statistico europeo, nella cura dei rapporti con gli organismi statistici internazionali, allo svolgimento dell’attività di formazione e qualificazione professionale per i dirigenti e il personale delle pubbliche amministrazioni e nella definizione dei metodi e dei formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica e finanziaria. L’attività di produzione statistica dell’Istat è stabilita dal Programma statistico europeo (PSE) e dal Programma statistico nazionale (PSN). I criteri di produzione statistica sono definiti dal Codice delle statistiche europee e dal Codice della qualità della statistica ufficiale e ispirati ai princìpi fondamentali della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE). L’Istituto svolge un ruolo di coordinamento all’interno del Sistema statistico nazionale (SISTAN) e si occupa dei censimenti generali della popolazione, dei servizi e dell’industria, dell’agricoltura, di indagini campionarie sulle famiglie e di indagini economiche generali. |
Cariche da nominare e titolari uscenti
Presidente ff Francesco Maria Chelli
Consiglieri d’amministrazione Maria Rosaria Prisco, Mauro Gasparini e Federico Visconti |
Con DPCM del 9 maggio 2023 è stato nominato presidente facente funzioni (ff) dell’Istituto Francesco Maria Chelli. La nomina di Chelli – che, in quanto componente più anziano del citato consiglio, già svolgeva tale incarico ai sensi della delibera del Consiglio dell’Istituto n. 5 del 16 marzo 2023 adottata in seguito alla fine del periodo di prorogatio del presidente uscente Blangiardo avvenuta il 21 marzo 2023 (cfr. oltre) – è stata disposta nelle more del perfezionamento della nomina e fino alla data di insediamento del nuovo presidente dell’Istituto. Il 4 febbraio 2023 è scaduto il mandato del presidente Gian Carlo Blangiardo, che era stato nominato per un quadriennio il 4 febbraio 2019, con DPR del 4 febbraio 2019. Il 30 gennaio 2019 la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera e la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato avevano espresso parere favorevole, con la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Commissione, alla suddetta nomina. In data 9 marzo 2023 con lettera del Ministro per i rapporti col Parlamento è stato richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina, per un secondo mandato, di Blangiardo a presidente dell’Istituto. La I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati ha esaminato tale proposta nella seduta del 14 marzo 2023, analogamente a quanto avvenuto nella seduta della 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato tenutasi in pari data. Successivamente, il 22 marzo 2023 le predette Commissioni hanno proceduto all’audizione di Blangiardo in seduta congiunta. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, il termine di venti giorni per l’espressione del parere, decorrente dalla data di assegnazione della proposta di nomina, sarebbe scaduto il 30 marzo. Tale termine è stato tuttavia prorogato di dieci giorni dal Presidente della Camera (che ne ha informato il Ministro dei rapporti con il Parlamento con lettera del 30 marzo 2023). La nuova scadenza del 9 aprile è decorsa senza che la I Commissione si sia pronunciata. Non risulta altresì espresso il prescritto parere della 1ª Commissione del Senato. Si ricorda che il consiglio dell’Istituto è composto inoltre da Maria Rosaria Prisco, nominata con DPCM del 29 ottobre 2020, quale consigliere elettivamente individuato tra ricercatori e tecnologi. Il decreto di nomina prevede che il mandato della Prisco si concluderà alla scadenza degli altri componenti del consiglio, prevista per il 30 aprile 2024, ossia Mauro Gasparini e Francesco Maria Chelli, nominati, rispettivamente, con DPCM 30 aprile 2020 e 30 marzo 2022, e Federico Visconti, designato dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente. Le nomine dei consiglieri risultano essere state comunicate alle Camere. |
Scadenza |
Data di insediamento del nuovo presidente dell’Istituto per il presidente ff 30 aprile 2024 (consiglio d’amministrazione) |
Controllo parlamentare |
Per il presidente parere parlamentare favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei componenti, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per i membri del consiglio di amministrazione. |
Procedura di nomina |
DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari competenti – che possono procedere all’audizione della persona designata – espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Per quanto invece riguarda i membri del consiglio di Amministrazione, lo statuto dell’Istituto stabilisce che il consiglio è composto dal presidente, che lo presiede, da un membro designato tra i propri componenti dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente, da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica, e da un ricercatore o da un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione. I componenti del consiglio diversi dal presidente sono nominati con DPCM e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei consiglieri rimasti in carica. Si fa presente che l’articolo 5-bis, comma 4, del Regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, introdotto dal Regolamento n. 2015/759, prevede tra l’altro che le procedure di selezione e nomina dell’organo di vertice degli Istituti nazionali di statistica siano trasparenti, basate solo su criteri professionali e garantiscano il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere. |
Requisiti |
Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, il presidente dell’ISTAT è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche e affini, con esperienza internazionale. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’INAPP è un ente pubblico di ricerca, che svolge attività di analisi strategica, monitoraggio e valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale, al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. L’Istituto (in precedenza denominato Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori – ISFOL, istituito dal DPR 30 giugno 1973, n. 478) ha assunto l’attuale denominazione il 1° dicembre 2016, ai sensi di quanto disposto dal comma 3-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, aggiunto dall’articolo 4, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185. Così come stabilito dallo statuto, l’INAPP è dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Sebastiano Fadda |
Il 3 febbraio 2024 scadrà il mandato di Sebastiano Fadda, nominato presidente dell’Istituto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 febbraio 2020 per un quadriennio. Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione dell’Istituto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2021 sono stati nominati per un quadriennio i componenti: Andrea Martella, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (la cui carica è venuta meno in data 11 ottobre 2022 a seguito della sua elezione a senatore nella XIX Legislatura), Giovanni Bocchieri, in rappresentanza della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Cinzia Canali, in rappresentanza del medesimo Ministero, d’intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni, e Sandra D’Agostino, in rappresentanza dei ricercatori e dei tecnologi dell’Ente. Le nomine non risultano essere state comunicate alla Camera. Si segnala peraltro che l’articolo 3 del citato decreto di nomina prevede che esso sia pubblicato nel sito del Ministero e che della pubblicazione si dia avviso in Gazzetta Ufficiale. |
Scadenza |
3 febbraio 2024 |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Si rammenta in particolare che, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dello statuto dell’Istituto, il consiglio di amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo n. 218 del 2016[35], è composto dal presidente dell’Istituto e da quattro membri di comprovata esperienza scientifica e professionale nei settori di attività dell’ente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tra tali componenti: · uno è designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni tra soggetti provenienti dagli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell’Istituto; · uno è nominato d’intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni; · uno è eletto dai ricercatori e dai tecnologi dell’Istituto. Per approfondimenti sulla disciplina generale concernente le procedure di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, si rinvia al paragrafo 1.2.3 Gli Enti di ricerca. |
Requisiti |
Il presidente, al pari degli altri componenti del consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’INAIL è un ente pubblico non economico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Persegue gli obiettivi di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Per contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico, inoltre, l’Istituto adotta iniziative mirate al monitoraggio dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione delle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al sostegno delle imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori, nonché alla ricerca finalizzata alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. La governance dell’INAIL è regolata dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. Si segnala, tuttavia, che l’articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 ha da ultimo previsto una riforma della governance dell’INAIL. In particolare, il comma 2 dell’articolo prevede che nelle more dell’adozione delle modifiche organizzative disposte – tra le quali la soppressione della carica di vice presidente – e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’Istituto, è nominato, entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto medesimo, un commissario straordinario. Contestualmente a tale nomina, il presidente, il vice presidente e il consiglio di amministrazione dell’Istituto in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge in questione decadranno con effetto immediato. |
Carica rinnovata e soggetto nominato
Componente del CIV Laura Bernini |
Con lettera del 10 novembre 2023 della Presidenza del consiglio dei ministri è stato trasmesso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2023 di nomina di Laura Bernini a componente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto, in sostituzione di Marco Abatecola dimissionario dal 15 settembre 2023. Bernini, su designazione della Conferenza generale italiana delle imprese, della attività professionali e del lavoro autonomo (Confcommercio) e in rappresentanza della categoria dei datori di lavoro, resterà in carica per il restante periodo del quadriennio di durata del mandato del CIV, il cui insediamento è avvenuto in data 8 luglio 2022 e la cui nomina è stata disposta con DPCM del 26 maggio 2022. L’attuale consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto risulta così composto da Guglielmo Loy (presidente), Fabio Pontrandolfi (vice presidente), Roberto Bussolotti, Sebastiano Calleri, Roberto Caponi, Angelo Emilio Colombini, Emidio Deandri, Giulia Dongiovanni, Francesca Ferrocci, Cinzia Frascheri, Barbara Gatto, Giovanni Luciano, Romano Magrini, Giorgia Marchioro, Barbara Orlandi, Sabina Valentini e la stessa Laura Bernini. |
Cariche da rinnovare
presidente e quattro componenti del consiglio di amministrazione |
Si ricorda che attualmente l’Istituto è guidato da Fabrizio D’Ascenzo, nominato commissario straordinario dell’Istituto con DPCM del 15 giugno 2023, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tale nomina, che non risulta essere stata comunicata alle Camere, è avvenuta nelle more della riorganizzazione dell’Istituto prevista dall’articolo 1 del citato decreto-legge n. 51 del 2023, al fine di assicurare la continuità amministrativa, a decorrere dalla data del citato DPCM e per la durata necessaria all’adozione delle modifiche all’organizzazione dell’Ente e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi. Con la nomina del commissario straordinario ex articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 51 del 2023, sono pertanto decaduti: · il presidente Franco Bettoni, nominato per un quadriennio con DPR del 30 luglio 2019, sulla cui proposta di nomina la 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera avevano espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 9 luglio 2019 e del 10 luglio 2019; · il vicepresidente Paolo Lazzara nominato per un quadriennio con il DPCM 17 febbraio 2020, sulla cui proposta di nomina l’XI Commissione della Camera e l’11ª Commissione del Senato hanno espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 15 gennaio 2020 e del 28 gennaio 2020; · i membri del consiglio di amministrazione Teresa Armato, Francesca Maione e Cesare Damiano, nominati con DPCM del 16 dicembre 2019 per un quadriennio. Tali nomine non risultano essere state comunicate alla Camera. |
Nomina |
31 ottobre 2023 (un componente del CIV) |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994 per il presidente e comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza. |
Procedura di nomina |
DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per il presidente. DPCM su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per il consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza. L’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 51 del 2023 prevede che l’ivi previsto Commissario straordinario sia nominato con DPCM, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. |
Requisiti |
L’articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 51 del 2023, modificando l’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 479 del 1994 ha: · soppresso la carica di vice presidente dell’Istituto; · con riferimento ai requisiti per la carica di presidente, previsto che questi sia individuato tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia; · con riferimento al consiglio di amministrazione, stabilito che sia composto dal presidente dell’Istituto, che lo presiede, e da quattro membri, scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia; · con riferimento al presidente e al consiglio di amministrazione, disposto che durino in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento e che possano essere rinnovati una sola volta, anche non consecutiva. Resta fermo che tali organi cessino dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge dispone inoltre che il commissario straordinario ivi previsto sia scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità, nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia e che assuma, per il periodo in cui è in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione ai sensi della disciplina vigente. Anche i 17 componenti del CIV durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti o deceduti. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 479 del 1994, uno dei componenti è nominato in rappresentanza dell’Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), mentre i restanti membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale. |
L’Istituto, istituito dalla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, parzialmente abrogata dall’articolo 161 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e riordinato dal DPR 20 ottobre 2000, n. 453, opera come ente di diritto pubblico con gestione autonoma nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali ai fini della costruzione, dell’ampliamento, dell’attrezzatura e del miglioramento degli impianti sportivi, compresa l’acquisizione delle relative aree e dei relativi immobili. La Legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, commi da 619 a 626, della legge 29 dicembre 2022, n.197) ha disciplinato la trasformazione dell’Istituto per il credito sportivo in società per azioni. Il nuovo ente è denominato “Istituto per il credito sportivo e culturale” e se ne prevede l’assoggettamento alle disposizioni del Testo Unico in materia bancaria e creditizia, nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti. Alla nuova società non si applicano invece le disposizioni previste dal TUSP, nonché i limiti ai compensi per gli amministratori e i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201). Nel dettaglio, si prevede che, al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l’Istituto in questione, all’esito di specifica procedura, sia trasformato in società per azioni di diritto singolare, denominata «Istituto per il credito sportivo e culturale Spa», che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi dell’Istituto medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione. Tale trasformazione in società per azioni è realizzata sulla base di un progetto deliberato dal consiglio di amministrazione, che definisce il programma e lo statuto della nuova società. La nuova società deve perseguire una missione di pubblico interesse esercitando l’attività bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, l’esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria nonché la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per lo sport, da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della cultura, sentita la Banca d’Italia, è operata la definizione, tra l’altro, dei princìpi di governo della società concernenti la composizione e la nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l’assetto proprietario, la destinazione dell’utile di esercizio e le modalità per garantire la vigilanza sull’attività da parte delle Autorità competenti. Si segnala che l’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, ha prorogato il mandato degli organi dell’Istituto per il credito sportivo al 30 giugno 2023, modificando a tal fine l’articolo 1, comma 24, del citato decreto-legge n. 228 del 2021, che aveva disposto la proroga degli organi fino al 31 dicembre 2022. L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 ha ulteriormente prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2023 la durata in carica del presidente e degli altri organi dell’Istituto, prorogando conseguentemente i termini entro i quali dovrà essere perfezionata la trasformazione dell’Istituto da ente pubblico in società per azioni. |
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Carica rinnovata e soggetto nominato
Presidente Beniamino Quintieri |
Con DPCM del 5 luglio 2023 Beniamino Quintieri è stato nominato presidente dell’Istituto a decorrere dalla data del decreto fino al 31 dicembre 2023. Con lettera del 28 aprile 2023, il Ministro per lo sport e i giovani aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina. La VI Commissione (Finanze) e la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato, dopo aver proceduto all’audizione di Quintieri, hanno espresso parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 18 maggio e del 23 maggio 2023. Si rammenta che il 31 dicembre 2022 sarebbe dovuto scadere il mandato di Andrea Abodi quale presidente dell’Istituto. Con DPR del 21 ottobre 2022 Abodi è stato tuttavia nominato Ministro senza portafoglio e con DPCM del 23 ottobre 2022 gli è stata attribuita la delega per lo sport e i giovani del Governo Meloni. In ragione di tale nomina, l’incarico di presidente vicario del consiglio di amministrazione è stato, fino alla nomina di Quintieri, ricoperto da Antonella Baldino, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello statuto dell’Istituto, laddove si prevede che, in caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito a tutti gli effetti dal membro del consiglio di amministrazione designato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Si ricorda altresì che il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 aveva prorogato al 31 dicembre 2022 il mandato del presidente e quello dei componenti del consiglio di amministrazione dell’ICS (Antonella Baldino, Pierfrancesco Barletta, Elisa Grande e Paolo Vaccari), la cui scadenza era precedentemente prevista il 31 dicembre 2021. I suddetti consiglieri erano stati nominati con decreto del Ministro per lo sport 31 gennaio 2018. Come già detto, il mandato degli organi dell’Istituto è stato poi ulteriormente prorogato prima al 30 giugno e infine al 31 dicembre 2023. |
Scadenza |
31 dicembre 2023 |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente. In ragione della richiamata trasformazione dell’Istituto in società per azioni di diritto singolare, non dovrebbero in futuro trovare applicazione la richiesta di parere parlamentare per il presidente e la comunicazione alle Camere per i restanti membri del consiglio di amministrazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Si rammenta che, fino al perfezionamento della predetta trasformazione dell’Istituto in società per azioni, la procedura di nomina del presidente, che presiede il consiglio di amministrazione, prevede, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del DPR del 27 ottobre 2011, n. 207, l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (o dell’Autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata), d’intesa con il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Fanno inoltre parte del consiglio di amministrazione, sempre ai sensi del medesimo comma 1, un componente designato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, uno designato dalla Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e due designati da tutti i soggetti partecipanti al capitale sociale dell’Istituto. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 1 specifica che i componenti designati del consiglio di amministrazione dell’Istituto sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro esercizi e i componenti possono essere confermati una sola volta. |
Requisiti |
Per la nomina dei componenti degli organi dell’Istituto sono richiesti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli intermediari finanziari dal titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (articolo 4, comma 2, del citato DPR n. 453 del 2000). |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Istituto superiore di sanità ISS, ai sensi di quanto previsto dal DPR 20 gennaio 2001, n. 70, è un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute. È organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento delle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, regolazione e formazione per quanto concerne la salute pubblica. Di esso si avvalgono il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. È ricompreso tra gli enti di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Le funzioni e l’organizzazione dell’Istituto sono disciplinate attraverso lo statuto, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 1 a 8 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e dall’articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. |
Carica da rinnovare e soggetto candidato
Presidente Rocco Domenico Alfonso Bellantone |
Con lettera del 21 settembre 2023, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Rocco Domenico Alfonso Bellantone a presidente dell’Istituto. Bellantone è stato designato, con nota in data 11 settembre 2023, dal Ministro della salute. Le commissioni 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e XII Affari sociali della Camera hanno espresso parere favorevole sulla suddetta proposta rispettivamente il 4 e l’11 ottobre 2023. Si ricorda che con DM 11 settembre 2023 il Ministro della salute ha nominato lo stesso Bellantone commissario straordinario dell’Istituto per un periodo di sei mesi e comunque sino alla nomina del nuovo presidente dell’Istituto. La nomina a commissario straordinario è stata disposta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 106 del 2012, a norma del quale lo statuto dell’Istituto stabilisce che, in caso di mancata costituzione degli organi o in caso di loro impossibilità di funzionamento, il Ministro della salute nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario, per un periodo massimo di dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e che, entro tale periodo, siano nominati gli organi di amministrazione. Nel predetto decreto dell’11 settembre 2023 è previsto che il commissario straordinario trasmetta al Ministro della salute, con cadenza trimestrale, una relazione sull’attività svolta. Si rammenta inoltre che il 14 giugno 2023 sul portale istituzionale del Ministero della salute e su quello dell’ISS era stato pubblicato l’invito a presentare manifestazione di interesse per la proposta di nomina a presidente dell’Istituto. Il Ministro della salute con DM 26 luglio 2023 aveva pertanto nominato la Commissione per l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute per la proposta di nomina del presidente. All’esito dei propri lavori, tale Commissione aveva individuato una rosa di candidati ritenuti più idonei a ricoprire l’incarico. Con nota dell’11 settembre 2023, il Ministro della salute ha proposto al Presidente del Consiglio il nominativo di Bellantone. Si ricorda che il 29 luglio 2023 era scaduto il mandato di Silvio Brusaferro quale presidente dell’Istituto, nominato con DPCM del 29 luglio 2019 per la durata di quattro anni. Con lettera del 18 giugno 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva richiesto alle Camere il prescritto parere, che la XII Commissione (Affari Sociali) della Camera dei deputati e la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica, rispettivamente nelle sedute del 3 e del 4 luglio 2019, avevano espresso in senso favorevole. Per quanto riguarda gli altri componenti del consiglio di amministrazione, si rammenta che con decreto del Ministro della salute del 1° febbraio 2023 sono stati nominati Giovanni Zotta, designato in rappresentanza del Ministero della salute, Claudio Borghi, designato dal Ministro dell’università e della ricerca, Francesca Cirulli, in rappresentanza dei ricercatori e tecnologi e Luigi Genesio Icardi, designato dalla Conferenza unificata. Si ricorda che, in precedenza, con decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2020 erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto, Sabina Nuti, designata dal Ministro della salute; Adriana Caterina Maggi, designata dal Ministro dell’università e della ricerca; Vitangelo Dattoli e Giuseppe Toffoli, quest’ultimi due designati dalla Conferenza unificata. |
Nomina |
11 settembre 2023 (commissario straordinario) Procedura di nomina in corso (presidente) |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 del 1978 per il presidente. |
Procedura di nomina |
DPCM su proposta del Ministro della salute per il presidente. Si rammenta che il consiglio d’amministrazione, che dura in carica quattro anni, è nominato dal Ministro della salute ed è composto, ai sensi dell’articolo 5 dello statuto dell’Istituto, da cinque membri: il presidente dell’Ente; un rappresentante dei ricercatori e tecnologi dell’Istituto, eletto dai ricercatori e tecnologi dell’Istituto medesimo secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento elettorale di cui alla deliberazione n. 7 della seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Ente del 30 marzo 2022; tre esperti di alta e riconosciuta professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell’ambito delle attribuzioni dell’Istituto, documentata attraverso la presentazione di curricula, designati dal Ministro della Salute, dalla Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dal Ministro dell’università e della ricerca. |
Requisiti |
L’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 106 del 2012 stabilisce che il presidente dell’Istituto sia scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica e provvisto di alta e riconosciuta professionalità, documentata attraverso la presentazione di curricula, in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell’Istituto medesimo. La norma precisa inoltre che il nominato, se professore universitario, sia collocato in aspettativa ai sensi dell’articolo 12 del DPR 11 luglio 1980, n. 382. Qualora sia invece dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio. Analoghe disposizioni sono previste all’articolo 4 dello statuto dell’Istituto. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 106 del 2012, il presidente dell’Istituto non può essere amministratore o dipendente di società, né ricoprire incarichi retribuiti anche di consulenza, mentre i componenti del consiglio di amministrazione non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipino a programmi di ricerca nei quali è presente l’Istituto. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. |
Natura e funzioni dell’ente |
Gli articoli da 65 a 72 del DPR 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) e lo statuto dell’Ente (approvato con il DM 21 maggio 2012), oltre a regolarne l’organizzazione interna e il funzionamento, stabiliscono che la Lega navale italiana - LNI è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l’amore per il mare e l’impegno per la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne. Inoltre, la legge 20 marzo 1975, n. 70 ha incluso l’Ente, fondato nel 1897, tra gli enti pubblici preposti a servizi di pubblico interesse. La LNI è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di rispettiva competenza. |
Carica rinnovata e soggetto nominato
Presidente Donato Marzano
Cariche da rinnovare e soggetti uscenti
Vicepresidente Luciano Magnanelli
Consiglio direttivo |
Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 2023 Donato Marzano è stato confermato presidente della Lega navale italiana per la durata di un triennio. Con lettera del 21 settembre 2023 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare di Donato Marzano a presidente della Lega navale italiana – LNI. Le Commissioni 3a (Affari esteri e difesa) del Senato e IV (Difesa) della Camera hanno espresso parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 4 e del 17 ottobre 2023. La procedura per la conferma di Marzano alla presidenza della Lega è stata avviata e conclusa, rispettivamente, nelle riunioni del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2023 e del 23 ottobre 2023. Si ricorda che l’8 luglio 2023 è scaduto, oltre al mandato di Marzano quale presidente nazionale, anche quello di Luciano Magnanelli quale vice. Marzano era stato nominato con DPR dell’8 luglio 2020, mentre Magnanelli era stato nominato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 settembre 2020. Il 3 e l’11 giugno 2020 rispettivamente la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera avevano espresso parere favorevole su entrambe le proposte di nomina, formulate con lettera del 25 maggio 2020 del Ministro per i rapporti con il Parlamento. L’8 luglio 2023 sono scaduti, inoltre, gli incarichi di Roberto Recchia, Domenico Romanò, Davide Strukelj, Umberto Verna, Raffaele Mancuso, Fabrizio Monacci, Roberto Galasso e Alfredo Vaglieco quali componenti del consiglio direttivo nazionale della Lega navale, nominati con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 ottobre 2020. Tutte le suddette nomine avevano durata triennale, a decorrere dall’8 luglio 2020. |
Nomina |
25 ottobre 2023 (presidente) |
Scadenza |
8 luglio 2023 (vicepresidente e consiglio direttivo) |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente e il vicepresidente. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per il componenti del consiglio direttivo. |
Procedura di nomina |
Decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di Stato maggiore della Marina Militare, per il presidente. Decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, per il vicepresidente. Per il consiglio direttivo si provvede invece con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; i componenti sono nominati uno su designazione del Ministero della difesa e uno su designazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre sei rappresentanti delle sezioni sono statutariamente eletti assicurando un’equa rappresentanza regionale. |
Requisiti |
Non sono previsti requisiti specifici per l’accesso alle cariche. Il presidente, il vicepresidente e il consiglio direttivo nazionale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. |
Natura e funzioni dell’ente |
Il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”, previsto dalla legge 15 marzo 1999, n. 62 e poi istituito con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 gennaio 2000, n. 59, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca. L’Ente, come previsto nello statuto[36], persegue la missione di centro studi e ricerche nel campo della fisica, promuovendo e sviluppando la ricerca scientifica, con obiettivi di eccellenza finalizzati all’ampliamento delle conoscenze e a originali applicazioni interdisciplinari, e favorendo un’ampia e mirata disseminazione della cultura scientifica. Allo stesso tempo svolge l’attività di museo storico della fisica, con l’obiettivo di diffondere e conservare la memoria di Enrico Fermi e del suo gruppo di ricercatori. L’attività museale comprende anche diversi tipi di iniziative per la divulgazione e la disseminazione della cultura scientifica rivolte ad un pubblico ampio e variegato, con un’attenzione particolare a scuole e università. Infine, l’Ente si propone di sviluppare linee di ricerca originali e di impatto che, pur improntate ai metodi della fisica, abbiano un forte carattere interdisciplinare. |
Carica da rinnovare e soggetto uscente
Presidente Luciano Pietronero
Componenti Tiziana Di Matteo e Roberto Benzi |
Il 30 dicembre 2023 scadono i mandati del presidente dell’Ente Luciano Pietronero e della componente del consiglio di amministrazione Tiziana Di Matteo, nominati per un quadriennio con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019. Tali nomine sono state comunicate al Parlamento con lettera del Ministro in data 8 gennaio 2020. Il 17 aprile 2024 scadrà invece il mandato di un ulteriore componente del consiglio di amministrazione dell’Ente, Roberto Benzi, nominato per un quadriennio con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 17 aprile 2020. Tale nomina non risulta essere stata comunicata al Parlamento. |
Scadenza |
30 dicembre 2023 (presidente e un componente del consiglio) 17 aprile 2024 (un ulteriore componente del consiglio) |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca Sul punto si veda il paragrafo 1.2.3 Gli Enti di ricerca dove sono descritte le procedure previste dal citato decreto legislativo n. 213 del 2009. Nello specifico, per quanto riguarda l’Ente in questione, due componenti, incluso il presidente, sono designati dal Ministro dell’università e della ricerca. Il terzo componente è un ricercatore o un tecnologo appartenente ai ruoli dell’Ente, che viene eletto dal personale di ruolo dell’Ente, dai ricercatori e tecnologi appartenenti ad altri enti pubblici di ricerca che svolgono la loro attività scientifica in ambiti coerenti con le finalità scientifiche dell’Ente e dagli associati all’Ente medesimo. La partecipazione all’elettorato attivo dei ricercatori e tecnologi esterni appartenenti agli enti pubblici di ricerca e degli associati all’Ente medesimo è subordinata alla richiesta da parte degli interessati, alla valutazione del consiglio scientifico dell’Ente e all’approvazione del consiglio di amministrazione. La sostituzione dei componenti cessati anticipatamente dal mandato è effettuata secondo le medesime modalità previste per la nomina. In tali ipotesi, la durata del mandato coincide con la scadenza di quello del titolare sostituito. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. |
Requisiti |
Secondo quanto previsto dall’articolo 6 dello statuto dell’Ente, il presidente è scelto tra esponenti di chiara fama e di elevato profilo scientifico delle discipline fisiche relative ai campi di ricerca del CREF. Se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi del DPR 11 luglio 1980, n. 382. Se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni. Gli altri due componenti debbono essere individuati tra esperti di alta qualificazione scientifica nazionale e internazionale e/o di alta amministrazione. |
Natura e funzioni dell’ente |
Gli articoli da 54 a 58 del DPR 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) e lo statuto (approvato con il DM del 13 gennaio 2011), oltre a regolarne l’organizzazione interna e il funzionamento, stabiliscono che l’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori è ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministero della difesa. Provvede, nell’interesse dell’Aeronautica militare, all’assistenza a livello nazionale degli orfani del personale militare dell’Aeronautica medesima, al fine di contribuire alla piena realizzazione nei loro confronti dei diritti costituzionali. Il DPR 1 aprile 1978, n. 243 ha dichiarato l’Opera ente necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, includendolo nella II sezione della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975 n. 70. |
Carica rinnovata e soggetto candidato Presidente Basilio Di Martino
Cariche da rinnovare e soggetti uscenti
Consiglio di amministrazione Franca Di Rienzo, Giovanni Francesco Adamo, Alberto Surace e Giuseppe Giannetti |
Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 2023 Basilio Di Martino è stato nominato presidente dell’ONFA per la durata di un triennio. Con lettera del 29 settembre 2023, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Basilio Di Martino a presidente dell’Ente. Tale nomina è stata deliberata dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa in via preliminare nella riunione del 27 settembre 2023 e in via definitiva il 23 ottobre 2023. Le Commissioni IV (Difesa) della Camera e 3ª (Affari esteri e difesa) del Senato hanno espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 17 e dell’11 ottobre 2023. Si ricorda che il 14 agosto 2023 era scaduto il mandato di Paolo Magro, nominato presidente per la durata di tre anni con il DPR 14 agosto 2020, emanato previa delibera definitiva dal Consiglio dei ministri dell’8 agosto 2020, su proposta del Ministro della difesa. Lo stesso 14 agosto 2023 è altresì scaduto il mandato del consiglio di amministrazione composto da Franca Di Rienzo, nominata con DM del 25 agosto 2020 per un triennio, Giovanni Francesco Adamo nominato con DM del 3 novembre 2021 in sostituzione di Giovanni Balestri, Mario Bonaventura, nominato con il DM 28 aprile 2023 al posto di Giuseppe Giannetti (che, a sua volta, era stato nominato con DM del 2 dicembre 2021 in sostituzione di Sandro Lavorgna) e di Alberto Surace, nominato con DM del 9 aprile 2022 in sostituzione di Fabio Sardone. Le nomine dei consiglieri di amministrazione non risultano comunicate alle Camere. |
Nomina |
25 ottobre 2023 (presidente) |
Scadenza |
14 agosto 2023 (consiglio d’amministrazione) |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per i componenti del consiglio di amministrazione. |
Procedura di nomina |
Il presidente è nominato con DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica. |
Requisiti |
Il presidente è scelto tra i generali dell’Aeronautica militare, appartenenti a una delle categorie del congedo. Il consiglio di amministrazione è composto da due generali dell’Aeronautica militare – che, nell’ambito dello stato maggiore dell’Aeronautica, ricoprano incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell’ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario –, da un sottufficiale dell’Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo e da un genitore di assistito dell’Ente medesimo. I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta. Nessun compenso è corrisposto a tutti i componenti degli organi dell’Opera. |
Natura e funzioni dell’ente |
Il Parco è stato istituito ai sensi dell’art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di conservare e valorizzare anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale. In attuazione di tale disposizione il Parco è stato istituito e disciplinato con il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, poi modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 settembre 2016 (qui il testo consolidato, ai fini di una più agevole lettura). Il Parco è gestito da un Consorzio, costituito dal Ministero dell’ambiente, delle imprese e del made in Italy, dell’università e della ricerca e della cultura, nonché dalla Regione Sardegna, dagli enti locali interessati, dalle Università di Cagliari e Sassari e da associazioni riconosciute. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è assimilato agli enti di ricerca di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168. Ai sensi dello statuto la funzione di vigilanza è attribuita ai Ministeri consorziati e alla regione Sardegna. |
Carica da rinnovare e soggetto uscente
Presidente e Consiglio Direttivo
Commissario straordinario Anna Elisabetta Castelli |
Con il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 aprile 2018, n. 147 erano stati nominati il presidente del Consorzio, Tarcisio Agus, nonché i componenti del consiglio direttivo del Parco: Simone Deplano, rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Gianluigi Sanetti, rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; Luca Giovanni Lioni, rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Giacomo Oggiani, rappresentante del Ministero dell’istruzione e dell’università e della ricerca; Giovanni Pilia e Debora Porrà, rappresentanti della regione Sardegna; Luciano Ottelli, rappresentante della Regione Sardegna, invitato permanente senza diritto di voto; Antonio Ecca e Mario Calia, rappresentanti della Comunità del Parco; Paolo Maxia, rappresentante della Comunità del Parco, invitato permanente senza diritto di voto. Con il DM del 16 febbraio 2022 del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell’università e della ricerca, d’intesa con il Presidente della Regione Sardegna, sono stati nominati per la durata di sei mesi un commissario straordinario del Parco, Elisabetta Anna Castelli, e un subcommissario, Gianmaria Lai, che successivamente ha rassegnato le proprie dimissioni in data 10 giugno 2022. Col medesimo DM sono stati revocati gli incarichi del presidente e del consiglio direttivo del Consorzio. Ciò si è reso necessario, come si legge nelle premesse del DM, alla luce di accertate criticità nell’attività gestionale e di programmazione del Parco. Successivamente, il mandato di commissario straordinario di Elisabetta Anna Castelli è stato prorogato: i) con il DM del 21 luglio 2022 per sei mesi (16 agosto 2022-16 febbraio 2023); ii) con il DM 7 febbraio 2023 per altri sei mesi (16 febbraio 2023-16 agosto 2023); iii) con il DM 9 agosto 2023 per ulteriori sei mesi (16 agosto 2023-16 febbraio 2024) e comunque non oltre la nomina degli organi del Consorzio medesimo. In tutti i decreti citati è altresì specificato che la durata della nomina sarebbe potuta essere prorogata ove alla scadenza non fosse risultato concluso il procedimento preordinato all’insediamento degli organi direttivi del Parco. |
Scadenza |
16 febbraio 2024 |
Controllo parlamentare |
Il Consorzio che gestisce il Parco è per legge assimilato agli enti di ricerca, in relazione ai quali il controllo parlamentare dovrebbe sostanziarsi in una comunicazione alle Camere (cfr. il paragrafo dedicato 1.2.3). Tuttavia, come rilevato nella Relazione della Corte dei Conti sulla gestione dell’Ente riferita al 2019, a seguito della normativa di riordino degli enti di ricerca recata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono stati tassativamente elencati (art. 1) gli enti aventi la natura giuridica di “ente pubblico di ricerca”, cui si applicano le disposizioni speciali ivi contenute anche con riguardo al controllo parlamentare; la Corte ha pertanto auspicato, al fine di evitare incertezze interpretative, un intervento normativo che precisi gli esatti contenuti e i limiti di detta “assimilazione” del Consorzio agli enti di ricerca. Tale assimilazione si riverbera evidentemente anche sull’individuazione delle modalità del controllo parlamentare, atteso che i relativi obblighi differiscono tra enti parco ed enti di ricerca. Peraltro, come evidenzia la stessa Corte dei Conti, manca nella disciplina del Consorzio qualsivoglia richiamo normativo al quadro ordinamentale che disciplina gli Enti parco nazionali (in primis, la legge 6 dicembre 1991, n. 394). Analoghe considerazioni sono state formulate dalla Corte dei Conti anche nella successive relazioni riferite alla gestione del Consorzio riferita agli anni 2020 e 2021. |
Procedura di nomina |
Ai sensi del citato decreto istitutivo, il presidente del Consorzio del Parco è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con i Ministri dei ministeri consorziati d’intesa con il Presidente della Regione Sardegna. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere rinominato per un solo mandato. La carica è incompatibile con qualsiasi carica politico elettiva. Il consiglio direttivo è composto dal presidente del Consorzio del Parco, che lo presiede, e da dieci componenti, di cui: quattro in rappresentanza e su proposta dei suddetti Ministeri; tre in rappresentanza e su proposta dei comuni facenti parte della Comunità del Parco riuniti in assemblea dei Sindaci, di cui uno invitato permanentemente, senza diritto di voto e senza oneri a carico dell’amministrazione; tre in rappresentanza e su proposta della Regione autonoma della Sardegna, di cui uno invitato permanentemente, senza diritto di voto e senza oneri a carico dell’amministrazione, ed uno dei quali può essere espressione delle Associazioni che fanno parte del Consorzio. I componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministero dell’ambiente e della sovranità energetica, di concerto coi Ministeri consorziati e d’intesa col Presidente della Regione Sardegna. Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni rinnovabili una sola volta. |
Requisiti |
Il presidente del Consorzio è scelto tra persone di comprovata capacità professionali nelle materie di interesse del Parco. I componenti del consiglio direttivo sono scelti fra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale nelle materie di competenza del Parco ovvero tra amministratori degli enti locali interessati. |
Natura e funzioni dell’ente |
Come specificato dall’articolo 1 del proprio statuto, la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli è un Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine. Ha per fine la ricerca scientifica nel campo della biologia marina; favorisce ricerche attinenti ai problemi del territorio e partecipa ad iniziative nazionali ed internazionali volte alla soluzione dei problemi connessi alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente marino. Riconosce le sue origini nell’Istituto fondato da Anton Dohrn nel 1872 per studiare l’evoluzione attraverso ricerche sugli organismi marini. È un ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, disciplinato e dichiarato persona giuridica di diritto pubblico dalla legge 20 novembre 1982, n. 886. Alla Stazione Zoologica è riconosciuta autonomia statutaria nel rispetto delle sue finalità e nell’esercizio dell’autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile. È vigilata dal Ministero dell’università e della ricerca e, in funzione delle proprie esigenze e finalità, può creare, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, sedi territoriali in Italia e all’estero. |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti
Presidente Christopher Bowler |
Come si apprende dal sito dell’Istituto, Christopher Paul Bowler ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di presidente dell’Ente dal 27 ottobre 2023. Bowler era stato nominato presidente con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 5 agosto 2022, per la durata di un quadriennio. Il consiglio di amministrazione è attualmente composto da Silvestro Greco, il quale è attualmente legale rappresentante dell’Ente in qualità di vice presidente, nominato con decreto del medesimo Ministro del 13 luglio 2022 componente del consiglio in rappresentanza della comunità scientifica per la durata di un quadriennio. Oltre a Greco il consiglio è composto da Simonetta Fraschetti, nominata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 28 dicembre 2020, trasmesso con lettera del 28 dicembre 2020 e componente di designazione ministeriale. |
Scadenza |
27 ottobre 2023 (in seguito a dimissioni) |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca Si rammenta che il consiglio di amministrazione dell’Istituto è composto, ai sensi dell’articolo 8 dello statuto dell’Istituto, da tre membri, compreso il presidente designato dal Ministro dell’università e della ricerca. Gli ulteriori due componenti sono designati uno dal medesimo Ministro e un altro dal personale dell’Ente, dal personale associato e dalla restante parte della comunità scientifica nazionale di riferimento secondo quanto indicato nel medesimo statuto e nel regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto che disciplina articolate modalità di elezione garantendo ai ricercatori e tecnologi interni un peso di voto maggioritario rispetto alle ulteriori componenti dell’elettorato attivo. |
Requisiti |
Secondo quanto disposto dal citato regolamento di organizzazione e funzionamento, il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nel campo delle scienze del mare, per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione, attraverso un approccio integrato e interdisciplinare e avente una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia o all’estero. Gli altri due membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di alta qualificazione nel campo della ricerca tecnico-scientifica, di comprovata esperienza gestionale, riconosciuta anche a livello internazionale, di enti ed istituzioni pubbliche o private di ricerca. Alla carica di consigliere di amministrazione scelto dal personale possono accedere ricercatori e tecnologi dell’Ente, in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale. L’articolo 8 dello statuto dispone che la carica di presidente o di consigliere di amministrazione designato dal MUR sia incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o l’associatura presso la Stazione Zoologica. Ai membri del consiglio si applicano i criteri di incompatibilità previsti dalla normativa vigente e, per quanto compatibile, l’articolo 2391 del codice civile. Essi hanno l’obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi. |
[1] Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
[2] Cfr. l’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e l’ articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
[3] Cfr. l’articolo 37, comma 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
[4] Si vedano l’articolo 2, commi 7 e 8 della citata legge n. 481 del 1995 e l’articolo 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
[5] Cfr. l’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
[6] Cfr. l’articolo 6, commi 4 e 5, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.
[7] Più precisamente, l’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 rinvia all’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui disposizioni sono ora contenute nell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 19 gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli dei dirigenti o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6 del medesimo articolo.
[8] Per la legittimità dell’applicazione del meccanismo dello spoils system – ossia della cessazione dall’incarico decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo – anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, si veda l’ordinanza della Corte Costituzionale del 3 dicembre 2020, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’articolo 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
[9] Ai sensi dell’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico. Si rammenta che una novella introdotta al medesimo comma 1 dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, ha trasformato l’Agenzia del demanio in ente pubblico economico.
[10] L’incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata.
[11] Per «pubbliche amministrazioni» si intendono le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese, come accennato, le autorità amministrative indipendenti (articolo 1, comma 2, lett. a).
[12] Per «enti pubblici» si intendono gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati (articolo 1, comma 2, lett.b).
[13] Per «enti di diritto privato in controllo pubblico» si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (articolo 1, comma 2, lett. c).
[14] Sono tali le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l’amministrazione che conferisce l’incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell’attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici (articolo 1, comma 2, lett. d).
[15] Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e come modificato dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n.124.
[16] Si tratta della circolare n. 6 del 2014 e della circolare n. 4 del 2015 quest’ultima adottata a seguito delle modifiche alla disciplina introdotte dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124.
[17] In particolare, l’articolo 19-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 ha previsto che i divieti di cui al citato articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, non si applicano agli incarichi presso enti di previdenza di diritto privato i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.
[18] Si vedano, in particolare, l’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e l’articolo 3-bis, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Si ricorda, infine, che l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha previsto che fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, possano, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza, conferire a tali soggetti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
[19] Si rammenta che le Commissioni VII (Cultura) della Camera e la 7ª (Cultura) del Senato hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina a presidente di Buttafuoco rispettivamente l’8 e il 14 novembre 2023 e che il mandato del presidente uscente Roberto Cicutto scadrà il 2 marzo 2024.
[20] Si segnala che l’articolo 25, commi da 1 a 8, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, autorizza il Ministero del turismo a costituire una società per azioni denominata “ENIT S.p.A.” con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro e prevede, contestualmente a tale costituzione, la soppressione dell’ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo. (cfr. scheda dell’Ente).
[21] Con DPCM del 9 maggio 2023, il membro anziano del consiglio di amministrazione Francesco Maria Chelli è stato nominato presidente facente funzioni dell’Istituto (cfr. scheda dell’Ente).
[22] La normativa vigente prevede entro il 31 dicembre 2023 dovrà essere perfezionata la trasformazione dell’Istituto da ente pubblico in società per azioni. Per approfondimenti si rinvia alla relativa scheda informativa.
[23] Con DPCM del 9 maggio 2023, il membro anziano del consiglio di amministrazione Francesco Maria Chelli è stato nominato presidente facente funzioni dell’Istituto (cfr. scheda dell’Ente).
[24] Secondo quanto si apprende dal citato comunicato del Consiglio dei ministri, lo Statuto, nel confermare quanto disposto dalla legge in merito al Consiglio di amministrazione, preciserebbe che la durata dei relativi mandati sia quinquennale e che questi siano rinnovabili per una sola volta.
[25] Si ricorda che il 3 febbraio 2016 era scaduto il mandato a presidente dell’Agenzia dello stesso Franchi, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2011. In precedenza Franchi era già stato nominato alla presidenza dell’Agenzia dapprima con decreti del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 e poi 7 febbraio 2005. Franchi era stato altresì nominato commissario straordinario dell’ANSV con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2010.
[26] Con riferimento alla citata proposta di nomina si segnala che il presidente della regione Calabria e il presidente della regione Siciliana, rispettivamente con nota del 15 e del 22 maggio 2019, avevano negato l’intesa prescritta dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, su tale proposta di nomina. Nella suddetta nota del 15 maggio 2019 il presidente della regione Calabria ha altresì comunicato di aver impugnato dinanzi alla Corte costituzionale l’articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. La Corte ha poi dichiarato inammissibili e non fondate le censure presentate dalla regione con la sentenza n. 208 del 2020. Il Presidente della Regione Siciliana ha proposto inoltre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente al suddetto procedimento di nomina con nota del 21 giugno 2019. L’intesa non è stata neppure raggiunta nella riunione di coordinamento tenutasi il 25 luglio 2019. Il Governo ha applicato quindi le disposizioni di cui all’articolo 14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale norma prevede che, qualora la situazione di mancata intesa perduri, la questione sia rimessa al Consiglio dei ministri. Alla riunione possono partecipare i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Il Governo pertanto, dopo aver proceduto ad invitare i presidenti delle suddette regioni a partecipare alla seduta del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019, ha deliberato di non accogliere l’opposizione formulata ai sensi della predetta disposizione di legge dalla regione Siciliana.
[27] La proposta di nomina era formulata in questi termini poiché l’articolo 5 dello statuto dell’Ente prevede che il presidente sia nominato ai sensi dell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988. n. 400 per un quadriennio e la conferma non può essere effettuata per più di due volte. Paolo Carrà era stato nominato presidente una prima volta con il DPR 20 febbraio 2011, successivamente è stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale dell’11 marzo 2015 ed infine è stato nominato una seconda volta presidente con il DPR 31 agosto 2015, assumendo effettivamente le funzioni in data 5 ottobre 2015, quando è stato nominato il nuovo consiglio d’amministrazione. Il Ministro, quindi, considerando che il mandato di commissario ha avuto durata di circa 7 mesi (dall’11 marzo 2015 al 5 ottobre 2015, data di insediamento del consiglio di amministrazione) aveva ritenuto di poter proporre la nomina di Paolo Carrà a presidente dell’Ente per un ulteriore mandato della durata di 3 anni e 5 mesi, complementare all’effettivo periodo svolto come commissario straordinario.
[28] Ove nel corso del quadriennio si verifichi nel consiglio di amministrazione una vacanza, il presidente, entro trenta giorni, deve richiedere al Ministero vigilante la nomina di altro componente della stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quadriennio iniziato dal componente sostituito. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, con i poteri del consiglio e del presidente, per un periodo non superiore a due anni.
[29] Si ricorda che i suddetti organi straordinari erano stati nominati inizialmente con decorrenza 11 dicembre 2019 (unitamente a quello dei sub commissari Antonio Luca Conte ed Ennio Di Lorenzo) in forza del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 ottobre 2019, e successivamente sempre prorogati con DM 4 giugno 2020, DM 1 settembre 2020, DM 3 dicembre 2020 e DM 31 marzo 2021. La comunicazione di tali proroghe è avvenuta solo con riferimento al DM 31 marzo 2021.
[30] Il citato DM 27 settembre 2023 di revoca del presidente Priore considera, tra l’altro, «le irregolarità contabili per l’anno 2020, riferibili alla gestione commissariale, richiamate dalla Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti nella Determinazione del 3 marzo 2022, n. 26, ove è attestato il peggioramento della parte corrente del rendiconto finanziario, l’assenza di trasferimenti regionali, provinciali e comunali a beneficio delle casse dell’Ente Parco, i cui unici contributi sono integralmente ministeriali, il netto peggioramento del conto economico, ridotto del 91,1% in un solo anno, l’ingiustificato azzeramento del fondo “rischi e oneri”, pur in presenza di numerosi contenziosi tuttora pendenti, la mancata eliminazione del residuo passivo risalente al 2018, il mancato rispetto delle misure di contenimento delle spese correnti per il settore informatico e, infine, l’assenza di un responsabile del Servizio finanziario deputato a fornire chiarimenti contabili richiesti all’Ente Parco». Inoltre, si segnala come nelle premesse del citato decreto di revoca si rilevi che «il conferimento dell’incarico di presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese è di natura fiduciaria per il quale, per giurisprudenza consolidata, non si richiede comunque una valutazione in ordine all’attualità dell’interesse pubblico alla sua revoca, posto che detto atto, così come il provvedimento di conferimento dell’incarico, di cui rappresenta il contrarius actus, può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politicoamministrativa rimesse all’organo politico, specie se idonee a ripercuotersi sul rapporto fiduciario».
[31] In precedenza, si prevedeva che il presidente e tre componenti del consiglio di amministrazione fossero indicati dal Ministro della cultura, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, e uno dal Ministro dell’economia e delle finanze.
[32] Possono far parte del consiglio di amministrazione due ulteriori rappresentanti di soggetti pubblici o privati che partecipino alle attività della Fondazione con un contributo annuo di almeno un milione di euro. Essi restano in carica per l’anno cui si riferisce il contributo.
[33] La formulazione dello statuto precedente alla modifica del 30 aprile 2021, sulla base della quale sono stati nominati gli attuali membri del consiglio di amministrazione, prevedeva che il membro di nomina su indicazione non ministeriale fosse designato dal presidente del Consiglio universitario nazionale, previa consultazione della comunità scientifica, e che fosse scelto tra personalità di alto rilievo scientifico nelle discipline di interesse dell’Istituto.
[34] Si segnala che l’articolo 17-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, inserito in sede di conversione in legge, dispone un’integrazione della composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, con riferimento alle sedute aventi ad oggetto l’esame di questioni relative alle materie di natura assistenziale in favore delle persone con disabilità, con un rappresentante scelto, di intesa tra esse, dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (Anmic), dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), dall'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS) e dall'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS).
[35] Tale articolo 2 stabilisce che gli enti di ricerca nei propri statuti e regolamenti recepiscano la Raccomandazione della Commissione europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e che tengano conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers, assicurando, tra l’altro, la rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti di ricerca.
[36] Si segnala che con deliberazione n. 54 del 17 luglio 2023 il consiglio di amministrazione del CREF ha approvato un nuovo statuto.