Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici n. 47 - XIX Ottobre 2022
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero: 47
Data: 07/11/2022
Organi della Camera: Assemblea

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Il controllo parlamentare sulle nomine

negli enti pubblici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero 47 - Ottobre 2022

SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE


 

 

 

A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare

( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE

 

 

PREMESSA.. 1

Cariche rinnovate nel periodo luglio-ottobre 2022. 3

Cariche scadute o in scadenza entro il 28 febbraio 2023. 6

SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI. 10

Agenzia nazionale del turismo - ENIT.. 10

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR.. 13

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV.. 16

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE.. 19

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. 21

Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA.. 24

Agenzia spaziale italiana - ASI. 27

Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque. 32

Cassa di previdenza delle Forze armate. 35

Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali 40

Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB.. 43

Consorzio dell’Adda. 45

Consorzio del Ticino. 47

Ente parco nazionale dell’Arcipelago toscano. 49

Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 52

Ente parco nazionale del Gran Paradiso. 56

Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. 59

Ente parco nazionale dell’Asinara. 62

Ente parco nazionale del Pollino. 65

Ente parco nazionale del Vesuvio. 68

Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. 72

Grande progetto Pompei 74

Istituto italiano di studi germanici 76

Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE.. 80

Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM... 85

Istituto nazionale di statistica - ISTAT.. 88

Istituto per il credito sportivo – ICS. 92

Società italiana degli autori e degli editori – SIAE.. 96

Stazione zoologica “Anton Dohrn”. 99

 




PREMESSA

 

Il presente dossier reca la ricognizione delle nomine di componenti degli organismi direttivi di enti pubblici intervenute nel periodo luglio-ottobre 2022. Le nomine sono monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Sono altresì indicate le principali cariche presso gli enti pubblici o le autorità amministrative indipendenti scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno entro il 28 febbraio 2023. Per ciascun ente interessato sono fornite apposite schede informative, che oltre a fornire notizie essenziali sulla relativa attività, danno conto dei nominativi dei titolari delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza o di rinnovo, dell’esito dei pareri eventualmente espressi dalle competenti Commissioni parlamentari o dell’avvenuta comunicazione alle Camere delle nomine governative ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente[1]

 

Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici

 

Le nomine governative soggette a controllo parlamentare sono disciplinate dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici”, nonché, in taluni casi, da leggi istitutive di singoli enti o categorie di enti.

La legge n. 14 del 1978, agli articoli da 1 a 8, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri e i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, debbano richiedere il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. Tale parere deve essere motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.

La richiesta di parere da parte del Governo deve indicare la procedura seguita per l’individuazione della candidatura, i motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e gli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell’istituto o ente pubblico.

La medesima procedura si applica qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, nonché per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte. Trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere senza che le Commissioni si siano pronunciate l’organo competente può provvedere alla nomina.

Le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina trasmesse dal Governo sono assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi dell’articolo 143 del Regolamento della Camera e 139-bis del Regolamento del Senato. Le Commissioni devono esprimersi nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni.

Alla luce delle norme richiamate, l’attività di controllo parlamentare consiste, in primo luogo, nel verificare se il Governo abbia effettivamente richiesto il parere parlamentare previsto dalla legge n. 14 del 1978 per la nomina dei presidenti e dei vicepresidenti degli istituti ed enti pubblici e quale ne sia stato l’esito. La medesima attività è svolta anche con riguardo alle nomine sottoposte a parere parlamentare in base a singole leggi recanti specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978.

L’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 prende inoltre in considerazione le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori (quali, ad esempio, i componenti dei consigli di amministrazione) degli istituti ed enti pubblici di cui presidenti e vicepresidenti sono nominati previo parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1. In tali casi, il medesimo articolo 9 stabilisce che i relativi provvedimenti debbano essere comunicati alle Camere entro il termine di quindici giorni. Anche tali provvedimenti devono fornire i motivi che li giustificano, le procedure seguite e una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

 

 


 

Cariche rinnovate nel periodo luglio-ottobre 2022

 

Si indicano di seguito le cariche in enti pubblici rinnovate nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2022 e quelle in relazione alle quali è stata effettuata la comunicazione alle Camere nel medesimo periodo.

ü  Società italiana degli autori ed editori – SIAE

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2022, Salvatore Nastasi è stato nominato quale presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori – SIAE.

Si ricorda che il 15 settembre 2022 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Salvatore Nastasi quale presidente del consiglio di gestione della predetta società. Il 13 settembre 2022 la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica non ha invece accolto la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sulla nomina, risultando in sede di votazione 8 voti favorevoli e 8 voti contrari.

Si ricorda che il 5 settembre 2022 l’assemblea generale della SIAE aveva eletto il nuovo consiglio di sorveglianza, che nella seduta dell’8 settembre 2022 aveva designato quale presidente del consiglio di gestione Salvatore Nastasi e eletto componenti del medesimo organo Salvatore Nastasi, Roberto Razzini, Roberto Giacomo Pischiutta, Paolo Franchini e Claudio Carboni.

 

ü  Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA

Con decreto del Ministro della transizione ecologica del 7 settembre 2022, Gilberto Dialuce è stato nominato presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA a decorrere dalla data del decreto di nomina e fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione in carica prevista il 21 settembre 2024[2].

Si ricorda che la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Gilberto Dialuce a presidente dell’Agenzia è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del Ministro della transizione ecologica del 22 luglio 2022 e annunciata alla Camera dei deputati il 22 luglio stesso e al Senato della Repubblica il 27 luglio 2022. La suddetta proposta di nomina è stata assegnata alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera e alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato che hanno espresso rispettivamente il 3 agosto e il 2 agosto 2022 parere favorevole. Con tale nomina il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia è ora completo.

 

ü  Istituto italiano di studi germanici – IISG

Il 15 settembre 2022 è stata annunciata alla Camera dei deputati e il 6 settembre 2022 al Senato della Repubblica, la lettera del Ministero dell’università e della ricerca, pervenuta in data 11 agosto 2022, con la quale è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 10 agosto 2022 con cui Bruno Berni è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto italiano di studi germanici – IISG, in rappresentanza dei ricercatori e dei tecnologi, per la durata di un quadriennio.

 

ü  Stazione zoologica “Anton Dohrn”

Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 5 agosto 2022[3] Christopher Bowler è stato nominato presidente della Stazione zoologica “Anton Dohrn” per la durata di un quadriennio. Parimenti, con decreto del medesimo Ministro del 13 luglio 2022, Silvestro Greco è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione dell’Ente in rappresentanza della comunità scientifica, per la durata di un quadriennio. La comunicazione di nomina è stata annunciata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, alla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 e al Senato della Repubblica il 6 settembre 2022.

 

ü  Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE

Con decreto del Ministro dell’istruzione del 4 agosto 2022 Cristina Grieco è stata nominata presidente dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE. La nomina è avvenuta in seguito alle dimissioni del precedente presidente Luigina Mortari, la quale ha rassegnato le proprie dimissioni a partire dal 3 marzo 2022 [4] [5].

Per completare l’organo collegiale occorre nominare un ulteriore membro del Consiglio di amministrazione di designazione governativa.

 

ü  Ente parco nazionale dell’Asinara

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera del 28 luglio 2022, annunciata alla Camera dei deputati il 2 agosto 2022, ha trasmesso il decreto del medesimo Ministro del 14 luglio 2022 n. 274, con la quale si comunica la proroga di Gabriela Scanu quale commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell’Asinara con decorrenza 2 settembre 2022 per la durata di sei mesi e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco[6]. L’incarico di Gabriela Scanu quale commissario straordinario dell’Ente era in scadenza il 2 settembre 2022.

 

ü  Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM

Il 15 settembre 2022 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministero dell’università e della ricerca, pervenuta in data 11 agosto 2022, con la quale sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, i decreti del Ministro dell’università e della ricerca 8 aprile 2022 e 6 luglio 2022 con cui, rispettivamente, Vito Fernicola[7], in rappresentanza della comunità scientifica e disciplinare di riferimento, e Giovanni Betta sono stati nominati componenti del Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM, per la durata di un quadriennio a partire dalla data dei suddetti decreti.

 

 

 


 

Cariche scadute o in scadenza entro il 28 febbraio 2023

 

Si indicano di seguito le cariche in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti scadute e quelle in scadenza entro il 28 febbraio 2023.

 

ü  Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati di Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti quali componenti del Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR.

 

ü  Il 9 giugno 2021 è scaduto l’incarico di Tommaso Navarra quale presidente dell’Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.

 

ü  Il 12 luglio 2021 è scaduto il mandato di Italo Cerise quale presidente dell’Ente parco nazionale del Gran Paradiso.

 

ü  Il 24 gennaio 2022 è scaduto il mandato di Alessandro Luigi Ubiali quale presidente del Consorzio del Ticino.

 

ü  Il 4 febbraio 2022 è scaduto l’incarico di Giorgio Palmucci quale presidente dell’Agenzia nazionale del turismo - ENIT.

 

ü  Il 15 giugno 2022 è scaduto il mandato dei componenti della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali: Giuseppe Santoro Passarelli (presidente), Alessandro Bellavista, Franco Carinci, Domenico Carrieri e Orsola Razzolini. Il 25 maggio 2022 è stato pubblicato sui siti istituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica un avviso concernente la presentazione delle manifestazioni di interesse per il rinnovo dei membri della Commissione di garanzia della legge sull’attuazione del diritto di sciopero. La designazione è di competenza dei Presidenti delle Camere, che procedono con determinazione adottata d’intesa tra loro.

 

ü  Il 28 ottobre 2022 è scaduto l’incarico di Gabriele Papa Pagliardini quale direttore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA.

 

ü   

ü  Il 29 novembre 2022 scadrà il mandato di Carlo Maria Ferro quale componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE. Si ricorda che Ferro è stato nominato Presidente dell’Agenzia con delibera del Consiglio di amministrazione n. 455/19 del 7 gennaio 2019.

 

ü  Il 15 dicembre 2022 scadrà il mandato di Giampiero Sammuri quale presidente dell’Ente parco nazionale dell’Arcipelago toscano.

 

ü  Il 15 dicembre 2022 scadrà il mandato di Domenico Pappaterra quale presidente dell’Ente parco nazionale del Pollino.

 

ü  Il 18 dicembre 2022 scadranno i mandati di Luciano Moretti, Ettore Grecchi, Roberto Barbieri e Ivan Gabatel, nominati componenti del Consiglio di amministrazione del Consorzio dell’Adda.

 

ü  Il 22 dicembre 2022 scadrà il mandato di Bruno Franchi quale presidente e di Stefano Commini, Enzo Vecciarelli, Lorenzo Schiano di Pepe, quali componenti del Collegio dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV.

 

ü  Il 31 dicembre 2022 scadrà l’incarico di Giovanni Di Blasio quale direttore generale di progetto per la realizzazione del Grande progetto Pompei. Si rammenta che occorre ancora nominare il vice direttore generale vicario, incarico ricoperto dallo stesso Di Blasio fino al 31 dicembre 2021.

 

ü  Il 31 dicembre 2022 sarebbe dovuto scadere il mandato di Andrea Abodi quale presidente dell’Istituto per il credito sportivo - ICS. Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio del Governo Meloni e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022 gli è stata attribuita la delega per lo sport e i giovani. Conseguentemente, l’incarico di presidente vicario del Consiglio di amministrazione è attualmente ricoperto, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello statuto dell’Istituto, da Antonella Baldino. Alla medesima data del 31 dicembre 2022 sono altresì in scadenza i componenti del Consiglio di amministrazione: Antonella Baldino, Pierfrancesco Barletta, Elisa Grande e Paolo Vaccari. Si ricorda che la scadenza del mandato del presidente e di quello dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’ICS, precedentemente prevista il 31 dicembre 2021, era stata prorogata al 31 dicembre 2022 ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15.

 

ü  Il 1° gennaio 2023 scadrà l’incarico di Tommaso Pellegrino quale commissario straordinario dell’Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il 2 agosto 2022 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministro della transizione ecologica che ha comunicato la proroga di Tommaso Pellegrino quale commissario straordinario dell’Ente, disposta con decreto del medesimo Ministro del 22 giugno 2022 n. 251 per la durata di sei mesi con decorrenza 1° luglio 2022 e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco[8].

 

ü  Il 1° gennaio 2023 scadrà l’incarico di Agostino Casillo quale commissario straordinario dell’Ente parco nazionale del Vesuvio. Il 2 agosto 2022 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 28 luglio 2022 del Ministro della transizione ecologica con la quale si comunica che, con decreto del medesimo Ministro del 22 giugno 2022, n. 248, è stata disposta la proroga di Agostino Casillo quale commissario straordinario dell’Ente con decorrenza 1° luglio 2022 per la durata di sei mesi e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco[9].

 

ü  Il 1° febbraio 2023 scadranno i mandati di Mauro Palma ed Emilia Rossi, nominati rispettivamente presidente e componente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2016 per la durata di un quinquennio e successivamente prorogato per un biennio ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

 

ü  Il 4 febbraio 2023 scadrà il mandato di Giuseppe Maria Berruti, nominato componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2016 per la durata di sette anni.

 

ü  Il 4 febbraio 2023 scadrà il mandato di Gian Carlo Blangiardo quale presidente dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2019 per la durata di un quadriennio.

 

ü  Il 19 febbraio 2023 scadranno i mandati del presidente Giandomenico Taricco[10] e del Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate. Il Consiglio di amministrazione è stato nominato con decreto del Ministro della difesa 20 febbraio 2020, i cui componenti titolari sono Giandomenico Taricco, Salvatore Annigliato, Massimo Martucci, Marco Minicucci, Lorenzo Cherubini, Patrizio Longo, Ubaldo Siciliano, Antonio Rossi, Giulio Lucchetti, Paolo Virgili, Leandro Fiusco, Marcovalerio Pozzato, Iside Cesarini. I componenti supplenti sono invece Claudio Minghetti, Pietro Covino, Alfredo Tritapepe, Edoardo Lacrimini, Massimo Nicola Masciulli e Massimiliano D’Angelo.

 

Si segnala, infine, che:

 

ü   occorre nominare due nuovi componenti del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia spaziale italiana – ASI. L’articolo 30 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha infatti incrementato da quattro a sei il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia. La disposizione è in vigore dall’1° maggio 2022;

 

ü  non risulta inoltre ancora pervenuta alla Camera la richiesta di parere parlamentare relativa alla nomina del presidente dell’Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle Acque[11].

 

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Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle schede informative di seguito riportate.

SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI

Agenzia nazionale del turismo - ENIT

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Agenzia nazionale

del turismo – ENIT

Presidente:

 

Giorgio Palmucci

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

 

4/2/2022

Decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri,

su proposta

del Ministro

del turismo

 

Il 4 febbraio 2022 è scaduto l’incarico di Giorgio Palmucci quale presidente dell’Agenzia nazionale del turismo - ENIT[12].

Palmucci è stato nominato il 4 febbraio 2019, con decreto del Presidente della Repubblica. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri il 10 gennaio 2019, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo[13].

Si segnala che le competenze ministeriali relative a tale Ente sono ora di spettanza del ricostituito Ministero del turismo[14].

La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, nella seduta del 19 dicembre 2018, e la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato, nella seduta del 20 dicembre 2018, avevano espresso parere favorevole alla suddetta nomina.

Il 24 luglio 2018 era scaduto il mandato della precedente presidente, Evelina Christillin, che era stata nominata per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 2015.

Quanto al Consiglio di amministrazione il 7 ottobre 2021, con decreto del Ministro del turismo, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, Roberta Garibaldi è stata nominata amministratore delegato dell’Ente, in sostituzione di Giuseppe Albeggiani. La nomina non risulta ancora comunicata alla Camera.

Si ricorda che, con decreto del Ministro del turismo del 17 giugno 2021, erano stati nominati, quali nuovi componenti del Consiglio di amministrazione dell’Ente, il citato Albeggiani (il cui incarico come sopra evidenziato è successivamente venuto meno) e Sandro Pappalardo, per la durata di un triennio, rinnovabile per non più di una volta[15]. Le suddette nomine non risultano ancora comunicate alla Camera.

Albeggiani era stato nominato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e aveva assunto contestualmente l’incarico di amministratore delegato, mentre Pappalardo è stato nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Si ricorda inoltre che - con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 2 maggio 2019 - erano stati nominati lo stesso Pappalardo e Magda Antonioli, i cui incarichi sarebbero dovuti scadere il 2 maggio 2022. Pappalardo era stato nominato su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, mentre Antonioli era stata designata sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Il nuovo statuto dell’ENIT è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2022[16]. L’articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha previsto l’armonizzazione dello statuto dell’Ente con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del Ministro del turismo.

L’ultimo statuto dell’Ente era stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2019.

Il comma 5 dell’articolo 16 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 179, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha dettato una disciplina sostanzialmente analoga a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del vigente statuto[17].

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da un membro nominato dal Ministro del turismo, con funzioni di amministratore delegato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro del turismo, su designazione della Conferenza per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La principale differenza è costituita dalla circostanza che la figura del consigliere delegato è ora sostituita da quella del consigliere amministratore delegato, nominato dal Ministro sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta.

L’Agenzia nazionale del turismo - ENIT, ai sensi del citato articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014, è ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministro del turismo, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Nel perseguimento della sua missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali nonché i prodotti enogastronomici tipici e artigianali in Italia e all’estero.

 


 

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca - ANVUR

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca -

ANVUR

Componenti del Consiglio direttivo:

Fabio Beltram

 

Maria Luisa Meneghetti

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010 e dell’art. 2, comma 140, del D.L. n. 262/2006

20/7/2020

D.P.R. su proposta del Ministro dell’università e della ricerca (v. infra nel testo)

 

Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati dei componenti del Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti[18], nominati con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 2016 per la durata di un quadriennio, in sostituzione di Stefano Fantoni e Sergio Benedetto, il cui mandato era scaduto nel maggio del 2016.

Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 2020 Alessandra Celletti, Marilena Maniaci, Menico Rizzi e Massimo Tronci sono stati nominati componenti del Consiglio direttivo dell’Agenzia, per la durata di quattro anni a partire dalla data del relativo decreto[19].

Il 19 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati di Daniele Checchi, Paolo Miccoli[20], Raffaella Rumiati e Susanna Terracini quali componenti del Consiglio direttivo della stessa Agenzia[21].

Si ricorda invece che il mandato del presidente Antonio Felice Uricchio scadrà il 3 maggio 2023[22] [23]. Il plenum dell’organo è costituito, infatti, da sette componenti nominati ciascuno per un quadriennio.

I sette componenti del Consiglio direttivo dell’ANVUR sono scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. I componenti sono nominati, per un mandato di quattro anni non rinnovabile, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’università e della ricerca[24], sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro[25].

LAgenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare, l’ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l’efficienza e l’efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull’assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell’ambito della realizzazione degli spazi europei dell’istruzione superiore e della ricerca. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca.


 

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV

 

Presidente:

 

Bruno Franchi

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 189/2010

22/12/2022

 

D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri

Componenti

del collegio:

 

Stefano Commini

Enzo Vecciarelli

Lorenzo

Schiano di Pepe

 

D.P.C.M. previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri,

su proposta

dei Ministri

delle infrastrutture

e dei trasporti,

dell’interno

e della giustizia

Il 22 dicembre 2022 scadrà il mandato di Bruno Franchi quale presidente e di Stefano Commini, Enzo Vecciarelli, Lorenzo Schiano di Pepe, quali componenti del Collegio dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 2017 Franchi era stato confermato presidente dell’Agenzia per la durata di un quinquennio. Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sulla relativa proposta di nomina avevano espresso, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2010, pareri favorevoli l’8a Commissione (Lavori pubblici) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della Camera nelle rispettive sedute del 20 settembre 2016 e del 5 ottobre 2016.

Si ricorda che il 3 febbraio 2016 era scaduto il mandato a presidente dell’Agenzia dello stesso Franchi, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2011. In precedenza Franchi era già stato nominato alla presidenza dell’Agenzia dapprima con decreti del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 e poi 7 febbraio 2005. Franchi era stato altresì nominato commissario straordinario dell’ANSV con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2010.

Per quanto riguarda i componenti del Collegio, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto 22 dicembre 2017, aveva nominato Stefano Commini, designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Enzo Vecciarelli, designato dal Ministro dell’interno e Lorenzo Schiano di Pepe, designato dal Ministro della giustizia. Il collegio è rimasto in carica per cinque anni.

Sulle relative proposte di nomina, annunciate alla Camera e al Senato il 26 luglio 2017, la IX Commissione (Trasporti) della Camera e l’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato non avevano espresso alcun parere entro il termine regolamentare previsto. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 della legge. n. 14 del 1978, l’organo di governo cui compete la nomina “può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai Regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni”.

Dalla data di nomina del Collegio è decorso anche il mandato del presidente dell’ANSV, Bruno Franchi. Il decreto di nomina di Franchi del 5 gennaio 2017 indicava come decorrenza del mandato la fine della procedura di nomina del collegio dello stesso ANSV. Nelle more della procedura di rinnovo del collegio, l’Agenzia risultava infatti in gestione commissariale per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2016 con il quale lo stesso Bruno Franchi era stato nominato commissario straordinario fino alla conclusione delle procedure di rinnovo degli organi dell’Agenzia.

Ai sensi dell’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’ANSV è stata oggetto di riordino con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 189, a seguito del quale sono organi dell’ANSV il presidente, il Collegio, il Collegio dei revisori dei conti.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

I componenti del collegio dell’ANSV sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta rispettivamente del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia. I mandati durano cinque anni e possono essere confermati per una volta.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo –ANSV, istituita con il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, in attuazione della direttiva comunitaria 94/56/CE del Consiglio 21 novembre 1994, oggi sostituita dal regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 ottobre 2010, è l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato italiano. Come tale è un’autorità pubblica, caratterizzata da ampia autonomia, posta in posizione di terzietà rispetto al sistema aviazione civile, a garanzia della obiettività del proprio operato, così come richiesto dalla citata normativa UE. Per garantire la suddetta posizione di terzietà, l’ANSV è stata posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In virtù delle disposizioni di legge all’ANSV sono demandati i seguenti compiti: svolgere, a fini di prevenzione, le inchieste di sicurezza (precedentemente denominate “inchieste tecniche”) relative agli incidenti ed agli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell’aviazione civile, emanando, se necessario, le opportune raccomandazioni di sicurezza; lo scopo delle inchieste in questione è di identificare le cause degli eventi, al fine di evitarne il ripetersi; le inchieste di sicurezza hanno quindi unicamente finalità di prevenzione. L’Agenzia svolge altresì attività di studio e di indagine per assicurare il miglioramento della sicurezza del volo. Proprio perché si tratta di un’autorità investigativa, all’ANSV non sono demandati compiti di regolazione, controllo e gestione del sistema aviazione civile, che rientrano tra le competenze di altri soggetti aeronautici.

 


 

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE



Ente

Cariche da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE

Componente del Consiglio di amministrazione:

 

Carlo Maria Ferro

 

 

 

 

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della l. n. 14/1978

29/11/2022

D.P.R.

su proposta

del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

previa delibera

del Consiglio

dei ministri - Uno dei cinque membri del CdA è designato dal Ministro dello sviluppo economico.

 

Il 29 novembre 2022 scadrà il mandato di Carlo Maria Ferro quale componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE. Si ricorda che Ferro è stato nominato presidente dell’Agenzia con delibera del Consiglio di amministrazione n. 455/19 del 7 gennaio 2019.

Si segnala che diversamente da quanto avvenuto in occasione del precedente rinnovo del medesimo Consiglio[26], la nomina di Ferro quale componente del CdA – disposta con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2018 per la durata di un quadriennio[27]non risulta essere stata comunicata alle Camere.

Istituita dall’articolo 14 del decreto-legge n. 98/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, l’ICE-Agenzia è subentrata al soppresso Istituto per il commercio estero ICE. Sono organi dell’ICE-Agenzia il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti.

Sulla base di quanto previsto dal comma 21 del citato articolo 14, come modificato dall’articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, il Consiglio di amministrazione è costituito da cinque membri di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Uno dei cinque membri è designato dal Ministro dello sviluppo economico. Il presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione al proprio interno.

I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi politici elettivi.

Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica dell’8 ottobre 2020 sono stati nominati gli altri 4 membri del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia-ICE: Barbara Beltrame Giacomello, Giuseppine (detta José) Rallo, Daniele Vaccarino e Ivano Vacondio[28].

L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane è l’organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri. Agisce, inoltre, quale soggetto incaricato di promuovere l’attrazione degli investimenti esteri in Italia. Con una diffusa rete di uffici all’estero, l’ICE svolge attività di informazione, assistenza, consulenza, promozione e formazione alle piccole e medie imprese italiane. Agisce, inoltre, per affermare le eccellenze del Made in Italy nel mondo.


 

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA



Ente

Cariche da rinnovare e titolare candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile –ENEA

Presidente:

 

Gilberto Dialuce

 

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell`art. 1 della L. n. 14/1978

Annuncio del 22/7/2022 alla Camera e del 27/7/2022 al Senato

Pareri favorevoli della X Commissione della Camera del 3/8/2022 e della 10° Commissione del Senato del 2/8/2022

7/9/2022

Decreto del Ministro della transizione ecologica (per le modifiche recentemente intervenute nelle modalità di nomina e riguardo alla precedente disciplina v. infra nel testo)

 

Con decreto del Ministro della transizione ecologica 7 settembre 2022, Gilberto Dialuce è stato nominato presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA a decorrere dalla data del decreto di nomina e fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione in carica prevista il 21 settembre 2024.

Nel decreto di nomina si evidenzia “[…] la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2022 che, a seguito delle dimissioni dell’esecutivo rassegnate nelle mani del Presidente della Repubblica e dello scioglimento anticipato delle Camere, dispone che potrà procedersi soltanto a nomine, designazioni e proposte strettamente necessarie perché vincolate nei tempi da leggi o regolamenti, ovvero derivanti da esigenze funzionali, non procrastinabili oltre i termini di soluzione della crisi, per assicurare pienezza e continuità all’azione amministrativa; […] la nomina del presidente dell’ENEA non risulta procrastinabile atteso che il termine annuale previsto dal decreto n. 301 del 27 luglio 2021 è decorso in data 27 luglio 2022 e che, in data 9 settembre 2022, scadrà anche il termine di prorogatio.”.

Con lettera del Ministro della transizione ecologica 22 luglio 2022, annunciata alla Camera dei deputati il 22 luglio stesso e al Senato della Repubblica il 27 luglio 2022, è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Gilberto Dialuce a presidente dell’Agenzia. La suddetta proposta di nomina è stata assegnata alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera e alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato che hanno espresso rispettivamente il 3 agosto e il 2 agosto 2022 parere favorevole.

Con la nomina di Dialuce il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia è ora quindi completo.

Si ricorda che l’incarico di Dialuce quale presidente dell’Ente è scaduto il 27 luglio 2022. Dialuce infatti è stato nominato a tale incarico il 27 luglio 2021 con decreto del Ministro della transizione ecologica, per la durata di un anno[29].

Circa la durata annuale del precedente incarico, si fa presente che tale decreto di nomina richiamava l’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati. La suddetta norma prevede che i suddetti rapporti siano comunque consentiti a titolo gratuito e che per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non possa essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile. Il decreto rilevava in motivazione che per le cariche in organi di governo, ferma restando la gratuità, non opera il vincolo temporale, sottolineando però come l’allora vigente statuto dell’Ente, all’articolo 5, comma 3, attribuisse al presidente poteri di direzione e gestione, nel rispetto dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001: ciò determinava in capo al presidente dell’Agenzia la compresenza sia di compiti di indirizzo e di governo, sia di compiti di direzione e di gestione. Sulla base di tali considerazioni il decreto aveva previsto che l’incarico di Dialuce dovesse essere svolto solo a titolo gratuito e per un anno.

Nel nuovo decreto di nomina del Ministro della transizione ecologica 7 settembre 2022 si evidenzia come la predetta limitazione annuale di durata dell’incarico dell’ing. Dialuce fosse stata prevista dal decreto ministeriale n. 301 del 2021 in ragione della previsione di cui all’articolo 5, comma 3, dello statuto dell’ENEA che, ai sensi della formulazione allora vigente dell’articolo 37, comma 5, della legge n.9 del 2009, attribuiva al presidente anche poteri di direzione e gestione.

Tuttavia, il Governo ha ritenuto di poter legittimamente effettuare la predetta nuova nomina di Dialuce a presidente dell’Agenzia alla luce dell’articolo 24 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha previsto l’attribuzione dei poteri di direzione e gestione in capo alla figura del direttore generale, modificando, altresì, la previsione di cui all’articolo 37, comma 5, della legge n. 99 del 2009 nella parte relativa ai poteri del Presidente.

Nelle premesse del decreto di nomina si fa presente che, in attuazione delle previsioni di cui al citato articolo 24 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, l’ENEA ha revisionato il proprio statuto prevedendo, all’articolo 9, il conferimento di poteri di direzione e gestione in capo al direttore generale e modificando l’articolo 5, relativo alle funzioni del presidente. Tali modifiche alla governance di ENEA, e la conseguente revisione dello statuto, hanno determinato, ad avviso del Governo, il venir meno del limite temporale annuale previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, essendo il presidente privato di compiti dirigenziali o direttivi che faranno, invece, capo al direttore generale.

Pe quanto riguarda il Consiglio di amministrazione, si ricorda che il 13 gennaio 2022, con decreto del Ministro della transizione ecologica, Raffaele Bifulco e Caterina Petrillo sono stati nominati componenti dell’Ente[30]. L’articolo 17-decies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, ha incrementato, infatti, da tre a cinque il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia. La disposizione è in vigore dall’8 agosto 2021. 

In relazione alle procedure di nomina dell’Ente, si rammenta che si sono determinate modifiche a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che ha trasferito la competenza della nomina del presidente e del Consiglio di amministrazione al solo Ministro della transizione ecologica.

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA è un ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della transizione ecologica, finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. L’Ente assolve altresì alle funzioni di agenzia per l’efficienza energetica di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Agenzia per le erogazioni in agricoltura -

AGEA

 

Direttore:

 

Gabriele Papa Pagliardini

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 12, comma 14, del decreto-legge 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012 e articolo 7 del decreto legislativo 74/2018

28/10/2022

 

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

 

Il 28 ottobre 2022 scadrà l’incarico di Gabriele Papa Pagliardini quale direttore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA.

L’incarico di Pagliardini è stato rinnovato il 28 ottobre 2019 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la durata di tre anni.

Il 23 ottobre 2019 la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato avevano espresso parere favorevole in merito alla relativa proposta di nomina.

La richiesta di parere era stata trasmessa con lettera del 1° ottobre 2019 dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, annunciata il 10 ottobre 2019 sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, e assegnata alle suddette Commissioni permanenti. Il precedente mandato di Papa Pagliardini alla guida dell’Agenzia era scaduto il 14 settembre 2019[31].

Si ricorda che, in precedenza, Papa Pagliardini era stato nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto del 14 settembre 2016, previo parere favorevole espresso dalla 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato e dalla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera nelle rispettive sedute del 27 luglio 2016 e del 2 agosto 2016.

Con la nomina a direttore era automaticamente cessato il mandato di commissario straordinario dell’Agenzia conferito allo stesso Papa Pagliardini con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2016, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, fino appunto alla definizione della procedura di nomina del direttore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 4 luglio 2016. Il commissariamento dell’AGEA aveva fatto seguito alle dimissioni - rassegnate il 21 giugno 2016 e con decorrenza 4 luglio 2016 - del precedente direttore dell’Agenzia, Stefano Antonio Sernia[32].

Si ricorda che l’AGEA è stata negli ultimi anni oggetto di successivi interventi legislativi. Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all’articolo 12, comma 13, ha previsto quali organi dell’AGEA il direttore - da scegliersi in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare - e il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, da nominarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 14 ha stabilito che il direttore sia nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, da esprimersi entro i termini stabiliti dai Regolamenti delle due Camere.

Il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”, all’articolo 7 ribadisce che sono organi dell’Agenzia il direttore e il Collegio dei revisori dei conti, specificando alla lettera a) che il direttore è nominato con decreto del Ministro, “previa trasmissione della proposta di nomina alle competenti Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai Regolamenti parlamentari delle due Camere”. Contestualmente, l’articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 74 del 2018, al comma 1, lettera f), ha abrogato il comma 13 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, ma non il comma 14 che, come su evidenziato, prevede che la trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari sia preliminare alla formulazione del parere di competenza.

Da ultimo il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n 116, all’articolo 2, comma 1, lett. l), ha modificato il comma 1, lettera a), dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 2018, precisando che il direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza.

L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, istituita con il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, agisce come organismo di coordinamento a livello nazionale nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai fondi FEAGA e FEASR. Quale organismo pagatore dello Stato ha competenza per l’erogazione di aiuti, contributi, premi e interventi comunitari, nonché per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi[33].


 

Agenzia spaziale italiana - ASI



Ente

Carica da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Agenzia

spaziale italiana -

ASI

 

Componente del Consiglio di amministrazione:

 

2 componenti di

nuova istituzione

 

 

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009

 

La nuova disposizione che prevede l’ampliamento del Consiglio di amministrazione è in vigore dal 1° maggio 2022

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato

dei quali uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, uno dal Ministro dell’università e della ricerca

(v. infra nel testo)

 

 

Si segnala che l’articolo 30 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha incrementato da quattro a sei il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia spaziale italiana – ASI. La disposizione è in vigore dal 1° maggio 2022. I due nuovi componenti del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia debbono essere ancora nominati.

L’articolo 30 del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha provveduto al riordino dell’Ente, modificando al comma 1 il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, rubricato “Riordino dell’Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)”. In particolare la lettera a), n. 2) del citato articolo 30 ha modificato il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 128 del 2003, trasferendo i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza, attribuiti all’allora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o al Sottosegretario di Stato delegato. La lettera c), n. 2) del citato articolo 30 ha novellato il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 128, disponendo che il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è individuato dal medesimo d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca, con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

La lettera d), n. 4), ha inoltre modificato il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 128, prevedendo che il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, e da altri sei componenti, scelti tra personalità di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell’industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, uno dal Ministro dell’università e della ricerca, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell’economia e delle finanze. La composizione del Consiglio di amministrazione è definita altresì favorendo la presenza di entrambi i sessi; i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Il comma 3 dell’articolo 30 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto[34], ossia entro il 1° novembre 2022, l’Agenzia spaziale italiana adegua il proprio statuto ed i propri regolamenti alle nuove disposizioni.

Il successivo comma 4 prevede che in caso di mancato rispetto del predetto termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario di Stato delegato assegna all’ente un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie e regolamentari; decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie e regolamentari. Il comma 5 infine statuisce che gli organi dell’Agenzia spaziale italiana, integrati ai sensi del comma 1, lettera d), numero 4), rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.

Si ricorda che con decreti del Ministro dell’università e della ricerca 19 novembre 2020 Duilio Farina e Fabrizio Giulianini sono stati nominati componenti del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia su designazione rispettivamente del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell’economia e delle finanze. Farina, in particolare, sostituiva Alessandra Celletti, dimessasi il 20 febbraio 2020 da componente del Consiglio[35] [36].

Prima della nomina di Giulianini invece risultava non ricoperto l’incarico di componente del consiglio designato dal Ministero dell’economia e delle finanze, non essendo intervenuta tale nomina in occasione del rinnovo del presidente e dell’intero Consiglio. La composizione del Consiglio di amministrazione risultava così completa.

Si ricorda che il 3 maggio 2019 si era insediato il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Agenzia[37] composto, oltre che dalla Celletti, da Giorgio Saccoccia, in qualità di presidente, e dai consiglieri Luisa Riccardi e Maurizio Cheli[38]. La nomina dei suddetti soggetti, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 aprile 2019, era stata comunicata alle Camere, ai sensi del comma 5 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e annunciata il 2 maggio 2019 alla Camera dei deputati e il 14 maggio 2019 al Senato della Repubblica.

Il previgente articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 11 gennaio 2018, n. 7, prima dell’attuale riordino dell’Agenzia, prevedeva che “il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora dell’università e della ricerca[39]), sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal presidente, designato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e da altri quattro componenti, scelti tra personalità di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell’industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell’economia e delle finanze”[40].

Si segnala che il nominativo di Giorgio Saccoccia era compreso nella rosa di cinque candidati individuati dal Comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei Consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, Comitato previsto dal comma 1 dell’articolo 11 del già citato decreto legislativo n. 213 del 2009[41] [42].

Con l’insediamento dei suddetti componenti del Consiglio di amministrazione era cessato l’incarico di Piero Benvenuti quale commissario straordinario dell’Agenzia. Benvenuti era stato nominato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 14 novembre 2018, per la durata di un semestre e comunque non oltre la data di insediamento del nuovo presidente e del nuovo Consiglio di amministrazione. Nell’espletamento dell’incarico il commissario straordinario Benvenuti era coadiuvato da Giovanni Cinque, con funzioni di sub-commissario.

Si ricorda che, in precedenza, con decreto sempre del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 ottobre 2018, era stato revocato, con effetto immediato, il presidente Roberto Battiston: quest’ultimo era stato nominato una prima volta presidente dell’ASI, per la durata di un quadriennio, con decreto 16 maggio 2014, alla scadenza del mandato del commissario straordinario dell’Ente, Aldo Sandulli. Battiston era stato poi confermato nell’incarico, per un ulteriore quadriennio, il 7 maggio 2018.

L’ASI, istituita nel 1988, è un ente pubblico nazionale, indirizzato e supportato dal “Comitato Interministeriale per le Politiche relative allo Spazio e all’Aerospazio” (COMINT). L’ASI svolge le proprie attività istituzionali in conformità con gli indirizzi del Governo, sulla base dei quali predispone il Documento Strategico di Politica Spaziale Nazionale (DSPSN) ed il Documento di Visione Strategica per lo Spazio (DVSS). Il COMINT è stato istituito ai sensi dell’articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n.7, che, modificando il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 (“Riordino dell’Agenzia Spaziale Italiana”), ristruttura organizzazione e compiti dell’ASI. L’Agenzia ha il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, attraverso le proprie attività, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, con esclusione della ricerca aeronautica e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali, in conformità con gli indirizzi del Governo come promossi dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avendo attenzione al mantenimento della competitività del comparto industriale italiano.


 

Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque

Presidente:

 

Autorità in fase di costituzione

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 95, co. 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla

legge 13 ottobre 2020, n. 126, successivamente modificato dal decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108

Autorità in fase di costituzione

Il presidente -scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l’Autorità - è nominato con

D.P.C.M. su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (in seguito ridenominato della transizione ecologica) e d’intesa con il sindaco della Città metropolitana di Venezia

 

Si segnala che non risulta ancora pervenuta alla Camera la richiesta di parere parlamentare relativa alla nomina del presidente dell’Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle Acque.

Si ricorda che il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 95, rubricato “Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell’Autorità per la laguna di Venezia”, disciplina la suddetta Autorità, quale ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti[43].

Il comma 4 del medesimo articolo 95 stabilisce che sono organi dell’Autorità il Presidente, il Comitato di gestione, il Comitato consultivo e il Collegio dei revisori dei conti.

Il comma 5 precisa che il presidente è il rappresentante legale dell’Autorità, responsabile del suo funzionamento e ne dirige l’organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti ad altri organi. Il presidente è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l’Autorità ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (in seguito ridenominato della transizione ecologica) e d’intesa con il sindaco della Città metropolitana di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L’incarico di presidente ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

Il comma 6 stabilisce che il comitato di gestione sia composto dal Presidente dell’Autorità, che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale di taluni ministeri, della regione Veneto, della città metropolitana di Venezia e del comune di Venezia, nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalità previste dallo statuto. In sede di prima applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del presidente dell’Autorità. Il comitato di gestione delibera, su proposta del presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Autorità, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell’Autorità, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto.


 

Cassa di previdenza delle Forze armate



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Cassa di previdenza delle Forze armate

 

Presidente:

 

Giandomenico Taricco

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della legge n. 14/1978

19/2/2023

 

 

D.P.R. su proposta

del Presidente del Consiglio dei ministri, previa

deliberazione

del C.d.M. su proposta del Ministro della difesa

Consiglio di amministrazione:

 

Titolari:

 

Giandomenico Taricco

Salvatore Annigliato

Massimo Martucci

Marco Minicucci

Lorenzo Cherubini

Patrizio Longo

Ubaldo Siciliano Antonio Rossi

Giulio Lucchetti

Paolo Virgili

Leandro Fiusco

Marcovalerio Pozzato

Iside Cesarini

Comunicazione alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della legge n. 14/1978

 

 

Decreto del Ministro della difesa. Il consiglio è composto da 2 nominativi per ciascuna Forza armata (3 per l’Arma dei carabinieri) prescelti nell’ambito di terne predisposte, per ogni incarico, dai Capi di Stato maggiore di ciascuna Forza armata.

Inoltre compongono l’organo:

1 magistrato contabile;

1 dirigente

del Ministero dell’economia e delle finanze;

1 esperto attuariale;

1 ufficiale

in congedo (v. infra nel testo)

Supplenti:

 

Claudio Minghetti

Pietro Covino

Alfredo Tritapepe

Edoardo Lacrimini

Massimo Nicola Masciulli

Massimiliano D’Angelo

Sono previsti anche 9 componenti supplenti, da individuare sulla base delle medesime terne (v. qui subito supra)

Il 19 febbraio 2023 scadranno i mandati del presidente Giandomenico Taricco, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri[44], e del Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate. Il Consiglio di amministrazione è stato nominato con decreto del Ministro della difesa del 20 febbraio 2020, i cui componenti titolari sono Giandomenico Taricco, Salvatore Annigliato, Massimo Martucci, Marco Minicucci, Lorenzo Cherubini, Patrizio Longo, Ubaldo Siciliano, Antonio Rossi, Giulio Lucchetti, Paolo Virgili, Leandro Fiusco, Marcovalerio Pozzato, Iside Cesarini. I componenti supplenti sono invece Claudio Minghetti, Pietro Covino, Alfredo Tritapepe, Edoardo Lacrimini, Massimo Nicola Masciulli e Massimiliano D’Angelo.

Si ricorda che il 29 aprile 2020 la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati e la 4a Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Taricco a presidente dell’Ente.

Per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro della difesa del 20 febbraio 2020, era stato nominato il nuovo consiglio dell’Ente, con la sola eccezione dei due componenti designati rispettivamente dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Presidente della Corte dei conti[45]. I componenti titolari risultavano Francesco Paolo Figliuolo, Massimo Martucci, Giandomenico Taricco, Mario Cinque, Lorenzo Cherubini, Patrizio Longo, Flavio Vito Valentino De Pace, Antonio Rossi, Giulio Lucchetti, Paolo Virgili e Roberto Tulletti. I componenti supplenti sono invece Giovanni Maria Clemente Carlo Fungo, Pietro Covino, Alfredo Tritapepe, Stefano Spagnol, Edoardo Lacrimini e Leandro Fiusco. Successivamente, con decreto del medesimo Ministro del 18 maggio 2020, erano stati nominati componenti titolari Marco Valerio Pozzato e Iside Cesarini, designati rispettivamente dal Presidente della Corte dei conti e dal Ministro dell’economia e delle finanze, completando in tal modo la compagine dell’organo.

Con successivi decreti del Ministro della difesa del 25 settembre 2020, del 14 settembre 2021 e del 25 febbraio 2022, Salvatore Annigliato e Claudio Minghetti, erano stati nominati, rispettivamente, membro effettivo e supplente del Consiglio di amministrazione della Cassa in sostituzione di Figliuolo e Fungo, Marco Minicucci, membro titolare in sostituzione di Cinque e Ubaldo Siciliano membro effettivo in sostituzione di De Pace. Infine, con decreto del medesimo Ministro del 10 marzo 2021 Leandro Fiusco era stato nominato membro effettivo in sostituzione di Tulletti e Massimo Nicola Masciulli e Massimiliano D’Angelo nominati membri supplenti in sostituzione di Spagnol e Fiusco.

Si ricorda che il 9 febbraio 2020 era scaduto il mandato del precedente presidente della Cassa, Agostino Biancafarina, mentre il 10 febbraio 2020 era scaduto il precedente Consiglio di amministrazione[46]. Ne facevano parte, in qualità di titolari, oltre ai riconfermati Cinque, De Pace, Pozzato, Virgili e Tulletti, anche Agostino Biancafarina, Stefano Barbieri, Roberto Comelli, Nicola Luisi, Daniela Rota, Patrizio Longo, Paolo Bianchi e Lucio Gervasi. I componenti supplenti erano - oltre ai riconfermati Spagnol, Lacrimini e Fiusco -Antonio Zambuco, Emanuele Martina e Giuseppe Tosto.

Si ricorda che il 18 dicembre 2018, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Agostino Biancafarina era stato nominato presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, con decorrenza 19 novembre 2018 e fino, come detto, al 9 febbraio 2020. La nomina era stata deliberata il 12 dicembre 2018 dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa[47].

Precedentemente il Ministro della difesa, con proprio decreto del 2 ottobre 2018, aveva nominato Biancafarina componente effettivo del Consiglio di amministrazione della Cassa[48]. Si ricorda che il presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate è scelto tra i membri effettivi del relativo Consiglio di amministrazione designati tra il personale militare in servizio attivo o tra gli ulteriori componenti previsti dall’articolo 76, comma 2, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (v. infra), ed è nominato secondo le modalità dell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400[49]. Ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del citato D.P.R. n. 90 del 2010, qualora tale incarico riguardi un componente del consiglio scelto tra i militari di carriera, deve essere designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.

Oltre al presidente, sono organi della Cassa il Consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, che restano in carica per 3 anni e i cui componenti possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile.

Il Consiglio di amministrazione è composto - ai sensi del citato articolo 76, comma 2, del D.P.R. n. 90 del 2010 - da tredici membri titolari nominati con decreto del Ministro della difesa, ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico nei confronti di ciascun fondo previdenziale. L’organo è composto da due componenti per l’Esercito, due per la Marina militare, due per l’Aeronautica militare e tre per l’Arma dei carabinieri, individuati tra il personale militare in servizio attivo. I Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri propongono ciascuno, per ogni singolo incarico, una terna al Ministro della difesa in modo da garantire anche la piena libertà di scelta nella nomina del presidente e del vice presidente, a norma dell’articolo 77, commi 2 e 4, del sopracitato D.P.R. n. 90 del 2010. Con le stesse modalità, sulla base delle medesime nove terne di candidati sono altresì nominati nove supplenti, i quali possono partecipare con diritto di voto ai lavori del Consiglio di amministrazione in sostituzione dei corrispondenti titolari nei casi di assenza o impedimento. Compongono inoltre il Consiglio di amministrazione: un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell’economia e delle finanze, designati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, un esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della difesa, nonché un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell’assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle associazioni di categoria.

La Cassa di previdenza delle Forze armate, istituita dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, n. 211[50], che ha accorpato le sei preesistenti Casse militari di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri è ora regolata dagli articoli 73 e seguenti del D.P.R. n. 90 del 2010. La Cassa, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa. Essa gestisce i fondi previdenziali secondo principi di uniformità gestionale, fatti salvi il regime previdenziale e creditizio vigente per i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l’autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo.

Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Commissione

di garanzia

dell’attuazione della legge sull’esercizio

del diritto

di sciopero

nei servizi pubblici essenziali

Componenti:

 

Giuseppe Santoro Passarelli (presidente)

Alessandro Bellavista

Franco Carinci Domenico Carrieri

Orsola Razzolini

Designazione

dei Presidenti

del Senato

della Repubblica

e della Camera

dei deputati

 

15/6/2022

 

D.P.R. previa

designazione

dei Presidenti

del Senato

della Repubblica

e della Camera

dei deputati

 

Il 15 giugno 2022 è scaduto il mandato dei componenti della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali Giuseppe Santoro Passarelli (presidente), Alessandro Bellavista, Franco Carinci, Domenico Carrieri e Orsola Razzolini.

Il 25 maggio 2022 è stato pubblicato sui siti istituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica un avviso concernente la presentazione delle manifestazioni di interesse per il rinnovo dei membri della Commissione di garanzia della legge sull’attuazione del diritto di sciopero. La designazione è di competenza dei Presidenti delle Camere, che procedono con determinazione adottata d’intesa tra loro.[51].

Si ricorda che il 9 settembre 2021, con decreto del Presidente della Repubblica, Franco Carinci è stato nominato membro della Commissione, previa designazione intervenuta d’intesa il 30 luglio 2021 tra i Presidenti dei due rami del Parlamento.

Il 5 maggio 2021 era stato pubblicato sui siti di Camera e Senato un avviso per la presentazione della relativa candidatura. La nomina di un nuovo componente della Commissione, con mandato in scadenza il 15 giugno 2022, unitamente a quello degli altri componenti attualmente in carica, si era resa necessaria a seguito della prematura scomparsa della professoressa Lauralba Bellardi.

            Si rammenta che con decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 2016, oltre a Lauralba Bellardi, sono stati nominati componenti della Commissione Alessandro Bellavista, Domenico Carrieri, Orsola Razzolini e Giuseppe Santoro Passarelli, previa designazione congiunta dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati avvenuta il 31 maggio 2016, per la durata di sei anni. I nuovi componenti della Commissione si sono insediati il 15 giugno 2016 e nella prima riunione hanno eletto all’unanimità Giuseppe Santoro Passarelli quale presidente della suddetta Autorità.

            Il 28 febbraio 2016 erano scaduti i mandati dei precedenti componenti dell’organismo, Roberto Alesse, Pietro Boria, Alessandro Forlani, Elena Montecchi, Nunzio Pinelli, Iolanda Piccinini e Salvatore Vecchione, che erano stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2009[52]. La durata dei mandati, dapprima fissata in tre anni, era stata estesa a sei anni dai commi 23-duodecies e 23-terdecies dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. La decorrenza era stata fissata in concomitanza dell’entrata in vigore della legge di conversione, il 28 febbraio 2010.

            All’atto del rinnovo della Commissione è stata tra l’altro data attuazione al dettato dall’articolo 23, comma 1, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che aveva previsto la riduzione della consistenza dell’Autorità dai nove componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a cinque componenti compreso sempre il presidente.

            Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, i membri sono designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

            Il successivo comma 3 del medesimo articolo 12 prevede che la Commissione, nominata per sei anni, elegga nel proprio seno il presidente. La norma dispone altresì che i membri possano essere confermati una sola volta.

              La Commissione è una Autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, con il compito di garantire l’equo contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti costituzionali della persona. Tra le cui funzioni rilevano, tra l’altro: la segnalazione all’autorità competente per la precettazione delle situazioni nelle quali dallo sciopero possa derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati; la valutazione dell’idoneità delle prestazioni minime ritenute indispensabili; l’invito al differimento dell’astensione dal lavoro qualora la medesima violi gli obblighi legali e/o contrattuali previsti; l’imposizione di una “provvisoria regolamentazione” alle parti in sciopero e la sanzione delle condotte non rispettose dei dettami normativi.


 

Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB

 

Componenti:

Giuseppe Maria Berruti

 

Richieste di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/1974, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 216/1974, e dell’art. 1 della L. n. 14/1978

4/2/2023

D.P.R.

su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri

 

Il 4 febbraio 2023 scadrà il mandato di Giuseppe Maria Berruti, nominato componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2016 per la durata di sette anni.

Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2022 Carlo Comporti è stato nominato componente della CONSOB, in sostituzione di Carmine Di Noia[53]. Sulla proposta di nomina di Comporti avevano espresso parere favorevole la 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato e la VI Commissione (Finanze) della Camera, nelle rispettive sedute del 19 gennaio 2022. Il parere parlamentare era stato richiesto dal Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell’articolo 1, terzo comma, del decreto-legge n. 95 del 1974, come convertito, e dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

Si ricorda che il 6 agosto 2021, con decreto del Presidente della Repubblica, Chiara Mosca è stata nominata componente della commissione, con incarico di durata settennale. Il 13 e 15 luglio 2021, rispettivamente, la 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica e la VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati avevano entrambe espresso al riguardo parere favorevole.

            Il 15 luglio 2021 era scaduto il mandato nel citato incarico di Anna Genovese, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 2014 per la durata di sette anni.

Si ricorda che l’8 marzo 2019 Paolo Savona è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, presidente della Commissione, per la durata di sette anni.

L’articolo 1, terzo comma, del decreto-legge n. 95 del 1974, come convertito, e poi modificato dall’articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, prevede che la Commissione sia composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Le disposizioni degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni parlamentari competenti possono procedere alla audizione delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari. Il richiamo all’articolo 1 e non all’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 determina che anche le nomine dei componenti diversi dal presidente siano soggette al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Quanto alla durata del mandato del presidente e dei componenti, originariamente prevista in cinque anni rinnovabili, è stata prolungata a sette anni non rinnovabili, per effetto dell’articolo 47-quater del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Istituita dal citato articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 1974, come convertito, e poi modificato dall’articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, la CONSOB è un’autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori nonché all’efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

 


 

Consorzio dell’Adda

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Consorzio dell’Adda

Componenti del Consiglio di amministrazione:

 

Luciano Moretti

Ettore Grecchi

Roberto Barbieri

Ivan Gabatel

Non previsto

 

18/12/2022

Nominati dall’Assemblea

 

Il 18 dicembre 2022 scadranno i mandati di Luciano Moretti, Ettore Grecchi, Roberto Barbieri e Ivan Gabatel, nominati componenti del Consiglio di amministrazione del Consorzio dell’Adda per la durata di quattro anni.

L’attuale Consiglio di amministrazione è stato nominato dall’assemblea degli utenti del 18 dicembre 2018. Oltre a Ettore Grecchi e Luciano Moretti, nominati in rappresentanza degli enti irrigui, fanno parte dell’organo Roberto Barbieri e Ivan Gabatel, nominati in rappresentanza degli utenti industriali.

Si ricorda che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 maggio 2020, Emanuele Mauri è stato nominato presidente del Consorzio per un periodo di quattro anni. Il 31 luglio 2019 la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso parere favorevole sulla relativa proposta di nomina.

Prima della nomina di Mauri a presidente, l’Ente era guidato da Ettore Grecchi, in qualità di presidente facente funzione[54].

Organi del Consorzio sono il presidente, il direttore, il Consiglio di amministrazione, l’assemblea degli utenti, l’assemblea generale del Consorzio e il collegio dei revisori dei conti. Tuttavia solo il presidente del Consorzio è organo amministrativo di nomina governativa. L’articolo 9 del vigente statuto prevede infatti che il presidente sia nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Consiglio di amministrazione, secondo l’articolo 14 dello statuto, è composto dal presidente del Consorzio e da quattro rappresentanti degli utenti, nominati dall’assemblea, di cui due irrigui e due industriali. Durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati [55].

Il Consorzio dell’Adda, sulla base del regio decreto 21 novembre 1938, n. 2010, provvede alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del Lago di Como (diga di Olginate - Lecco), nonché alla ripartizione dei deflussi fra le utenze irrigue ed idroelettriche consorziate. Il Consorzio è stato confermato ente pubblico non economico, vigilato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.P.R. 1° aprile 1978, n. 532, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Consorzio del Ticino

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura

di nomina

Consorzio

del Ticino

 

Presidente:

 

Alessandro Luigi

Ubiali

 

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

24/01/2022

Decreto

del Ministro della transizione ecologica

 

Il 24 gennaio 2022 è scaduto il mandato di Alessandro Luigi Ubiali quale presidente del Consorzio del Ticino[56] [57]. Ubiali è stato nominato il 24 gennaio 2018, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera annunciata alla Camera e al Senato rispettivamente il 10 e il 15 novembre 2017, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta relativa alla suddetta nomina, che era stata assegnata alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 30 novembre 2017 esprimendo parere favorevole. La proposta di nomina era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 21 novembre 2017 e dopo aver proceduto all’audizione informale di Ubiali nella seduta del 28 novembre 2017, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 6 dicembre 2017.

In precedenza Ubiali era presidente facente funzione del Consorzio ai sensi dell’articolo 7 dello statuto, in quanto componente più anziano di età del Consiglio di amministrazione.

Il nuovo statuto del Consorzio del Ticino è stato approvato con decreto ministeriale del 25 luglio 2011 e ha previsto la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione[58].

Organi del Consorzio sono il presidente, il direttore, il Consiglio di amministrazione, l’assemblea degli utenti, l’assemblea generale del Consorzio e il collegio dei revisori dei conti. Tuttavia solo il presidente del Consorzio è organo amministrativo di nomina governativa. L’articolo 7 del vigente statuto prevede infatti che il presidente sia nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e che sia il capo e il rappresentante legale del consorzio. Il presidente, in forza del medesimo articolo designa il consigliere che lo sostituisce nei casi di sua assenza o di impedimento e in difetto di designazione dal consigliere di amministrazione più anziano di età. La norma specifica altresì che il presidente può affidare parte delle sue mansioni o incarichi per la trattazione di speciali questioni ad uno o più consiglieri di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente del Consorzio, è altresì composto da quattro membri eletti dall’assemblea degli utenti, dei quali due in rappresentanza delle utenze industriali (uno di monte e uno di valle) e due in rappresentanza degli utenti (uno per la sponda lombarda ed uno per la sponda piemontese) [59] [60].

Il Consorzio del Ticino, costituito nel 1928 come erede del Consorzio interprovinciale, dichiarato ente pubblico non economico ai sensi della legge 20 marzo 1975, provvede alla costruzione, alla manutenzione e all’esercizio dell’opera regolatrice del Lago Maggiore, nonché a coordinare e disciplinare l’esercizio delle utilizzazioni dell’acqua disponibile nell’interesse generale. Il Consorzio, che ha sede a Milano, ha quindi competenze in ordine alla regolazione del deflusso delle acque del lago, in particolare a beneficio dei consorzi di irrigazione e degli impianti idroelettrici insistenti sui territori delle regioni Piemonte e Lombardia.

Ente parco nazionale dell’Arcipelago toscano



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale dell’Arcipelago toscano

 

Presidente:

 

Giampiero Sammuri

Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14 del 1978 ovvero dell’art. 9, comma 3,

della L. n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 (v. infra nel testo)

15/12/2022

 

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna

 

            Il 15 dicembre 2022 scadrà il mandato Giampiero Sammuri, presidente dell’Ente parco nazionale dell’Arcipelago toscano, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 15 dicembre 2017, per un mandato di cinque anni.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera dell’8 novembre 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 15 novembre 2017, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Sammuri a presidente dell’Ente. Tale proposta di nomina era stata assegnata alla 13ª Commissione (Territorio) del Senato, che l’ha esaminata nella seduta del 22 novembre 2017 esprimendo parere favorevole. La proposta di nomina era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 21 novembre 2017 e dopo aver proceduto all’audizione informale di Sammuri nella seduta del 28 novembre 2017, ha espresso parere favorevole nella seduta del 6 dicembre 2017.

Il 16 luglio 2017 era scaduto il mandato alla presidenza dell’Ente parco toscano dello stesso Sammuri, che era stato nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 luglio 2012 per cinque anni a decorrere dal 16 luglio 2012. In precedenza Massimo Avancini era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 12 aprile 2012, dopo la scadenza del mandato presidenziale di Mario Tozzi, che era stato a sua volta nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 20 novembre 2006.

L’Ente parco nazionale, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.

L’articolo 55, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[61].

La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[62].

La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, diversamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.

Si segnala che in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa sopra illustrata, le proposte di nomina, corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre le nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge.

Il citato comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica, nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi.

Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente parco, ne coordina l’attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

Altri organi dell’Ente parco sono il Consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[63]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall’articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[64].

 

 


 

Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Presidente:

 

Tommaso Pellegrino

 

Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14 del 1978 ovvero dell’art. 9, comma 3,

della L. n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 (v. infra nel testo)

26/4/2021

 

 

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna

Commissario straordinario:

 

Tommaso Pellegrino

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

1/1/2023

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica

Il 1° gennaio 2023 scadrà l’incarico di Tommaso Pellegrino quale commissario straordinario dell’Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il 2 agosto 2022 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministro della transizione ecologica 28 luglio 2022 con la quale è stata inviata la comunicazione di nomina con decreto del medesimo Ministro del 22 giugno 2022 n. 251, con la quale si comunica la proroga di Tommaso Pellegrino quale commissario straordinario dell’Ente, per la durata di sei mesi con decorrenza 1° luglio 2022 e, comunque, non oltre la nomina del Presidente del medesimo Ente parco[65].

Si ricorda che il 6 maggio 2022 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministro della transazione ecologica del 4 maggio 2022, con la quale è stata inviata la comunicazione della nomina, con decreto dello stesso Ministro n. 135 del 31 marzo 2022, di Pellegrino quale commissario straordinario dell’Ente, per la durata di tre mesi dalla data del 1° aprile 2022, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco. La nomina sarebbe scaduta il 1° luglio 2022.

Il 26 aprile 2021 è scaduto l’incarico dello stesso Pellegrino quale presidente dell’Ente. Pellegrino era stato infatti nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il 26 aprile 2016, per un mandato di durata quinquennale.

            L’Ente parco nazionale, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.

L’articolo 55, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[66].

La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[67].

La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, diversamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.

Si segnala che in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa sopra illustrata, le proposte di nomina, corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre le nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge.

Il citato comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica, nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi.

Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente parco, ne coordina l’attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

Altri organi dell’Ente parco sono il Consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[68]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall’articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[69].

Ente parco nazionale del Gran Paradiso

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura

di nomina

Ente parco

nazionale

del Gran Paradiso

Presidente:

 

Italo Cerise

Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14 del 1978 ovvero dell’art. 9, comma 3,

della L. n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla L.

n. 120/2020 (v. infra nel testo)

12/7/2021

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna

            Il 12 luglio 2021 è scaduto il mandato di Italo Cerise quale presidente dell’Ente parco nazionale del Gran Paradiso, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 luglio 2016, per un mandato di cinque anni.

            Il Ministro aveva richiesto il relativo parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 10 giugno 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 10 e il 21 giugno 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 14 giugno 2016, esprimendo parere favorevole, e all’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 22 giugno 2016 e aver proceduto all’audizione informale di Cerise nella seduta del 28 giugno 2016, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 29 giugno 2016.

            Nelle more della suddetta procedura di nomina, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 20 giugno 2016 annunciata alla Camera e al Senato il 24 e il 28 giugno 2016, aveva comunicato, ai sensi dell’articolo 9 della citata legge n. 14 del 1978, di aver nominato, con proprio decreto del 10 giugno 2016, lo stesso Italo Cerise commissario straordinario dell’Ente, per la durata di tre mesi e comunque non oltre la nomina del presidente. Con la nomina presidenziale di Cerise, tale mandato commissariale era venuto automaticamente meno.

            Per Cerise si tratta del secondo mandato quale presidente del citato Ente parco, avendo già rivestito l’incarico per cinque anni, a seguito della nomina intervenuta con decreto ministeriale del 29 aprile 2011. Nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 28 aprile 2010, poi prorogato con analoghi decreti del 6 agosto 2010, del 27 ottobre 2010 e del 31 gennaio 2011, Cerise era succeduto nell’incarico commissariale a Giovanni Picco, a sua volta presidente dell’Ente parco per cinque anni dal 14 dicembre 2004 e commissario straordinario dal 16 febbraio 2010.

L’Ente parco nazionale, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.

L’articolo 55, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[70].

La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[71].

La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, diversamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.

Si segnala che in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa sopra illustrata, le proposte di nomina, corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre le nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge.

Il citato comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica, nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi.

Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente parco, ne coordina l’attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva. Altri organi dell’Ente parco sono il Consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[72]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall’articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[73].

 


Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga

Presidente:

 

Tommaso Navarra

 

 

Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14 del 1978 ovvero dell’art. 9, comma 3,

della L. n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del

D.L. n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla L.

n. 120/2020 (v. infra nel testo)

9/6/2021

 

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna

 

Il 9 giugno 2021 è scaduto l’incarico di Tommaso Navarra quale presidente dell’Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Navarra è stato infatti nominato in tale incarico il 9 giugno 2016 con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la durata di un quinquennio.

            Il Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che aveva espresso parere favorevole nella seduta del 13 aprile 2016. La richiesta era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 12 aprile 2016 e aver proceduto in pari data all’audizione informale di Navarra, aveva infine espresso parere favorevole nella seduta del 20 aprile 2016.

            Il 7 luglio 2015 era scaduto il mandato del presidente uscente del predetto Ente parco, Arturo Diaconale, che era stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 7 luglio 2010. Nel corso del susseguente periodo il Consiglio direttivo dell’Ente aveva assicurato la gestione dell’Ente, dopo aver nominato al suo interno, il 18 agosto 2015, Maurizio Pelosi quale vicepresidente[74].

L’Ente parco nazionale, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.

L’articolo 55, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[75].

La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[76].

La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, diversamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.

Si segnala che in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa sopra illustrata, le proposte di nomina, corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre le nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge.

Il citato comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica, nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi.

Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente parco, ne coordina l’attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

Altri organi dell’Ente parco sono il Consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[77]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall’articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[78].

 


Ente parco nazionale dell’Asinara


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale dell’Asinara

Presidente:

 

Vacante

Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14 del 1978 ovvero dell’art. 9, comma 3,

della L. n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 (v. infra nel testo)

 

21/2/2016

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna

Carica rinnovata e soggetto prorogato

Data nomina

Commissario straordinario:

 

Gabriela Scanu

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

Nomina annunciata alla Camera il 2/8/2022

14/7/2022

a decorrere dal 2/9/2022

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera del 28 luglio 2022, annunciata alla Camera dei deputati il 2 agosto 2022, ha trasmesso il proprio decreto del 14 luglio 2022 n. 274, con la quale si comunica la proroga di Gabriela Scanu quale commissario straordinario dell’Ente Ente parco nazionale dell’Asinara con decorrenza 2 settembre 2022 per la durata di sei mesi e, comunque, non oltre la nomina del Presidente del medesimo Ente parco[79].

Il 2 settembre 2022 sarebbe scaduto, da ultimo, l’incarico di Gabriela Scanu quale commissario straordinario dell’Ente.

Quanto alla gestione commissariale, si rammenta che l’incarico di Gabriela Scanu quale commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell’Asinara è stato già oggetto di diversi decreti ministeriali di proroga della durata di sei mesi.

L’incarico era stato inizialmente conferito con decreto del citato Ministro del 26 febbraio 2020 a decorrere dal 2 marzo 2020. Il 15 gennaio 2020 era infatti scaduto il mandato del Consiglio direttivo dell’Ente. Conseguentemente, il 29 febbraio 2020 era terminato il regime di prorogatio dell’organo, che negli ultimi anni aveva assicurato la gestione dell’Ente, pur in assenza del presidente.

Si ricorda infatti che il 21 febbraio 2016 era scaduto il mandato del presidente Pasquale Lorenzo Federici, che era stato nominato per la durata di un quinquennio con decreto ministeriale del 21 febbraio 2011. Federici era stato in precedenza nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto ministeriale del 13 ottobre 2010, succedendo al precedente commissario straordinario Giancarlo Cugiolu, e tale incarico commissariale era stato prorogato con decreto ministeriale del 27 dicembre 2010 fino alla sua nomina a presidente.

L’Ente parco nazionale, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.

L’articolo 55, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[80].

La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[81].

La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, diversamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.

Si segnala che in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa sopra illustrata, le proposte di nomina, corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre le nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge.

Il citato comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica, nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi.

Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente parco, ne coordina l’attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

Altri organi dell’Ente parco sono il Consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[82]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali[83].

Ente parco nazionale del Pollino



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale

del Pollino

 

Presidente:

 

Domenico Pappaterra

 

 

Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14 del 1978 ovvero dell’art. 9, comma 3,

della L. n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla L.

n. 120/2020 (v. infra nel testo)

15/12/2022

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna

 

Il 15 dicembre 2022 scadrà il mandato Domenico Pappaterra quale presidente dell’Ente parco nazionale del Pollino, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto in data 15 dicembre 2017, per un mandato di cinque anni.

Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pappaterra con lettera del 9 novembre 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 15 novembre 2017. Al riguardo la 13ª Commissione del Senato e l’VIII Commissione della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 22 novembre 2017 e del 6 dicembre 2017.

Il 15 ottobre 2017 era scaduto il mandato alla presidenza dell’Ente parco in questione dello stesso Pappaterra, che era stato nominato con decreto ministeriale del 12 ottobre 2012 per cinque anni a decorrere dal 15 ottobre 2012. Per Pappaterra si era trattato del secondo mandato alla presidenza del predetto Ente parco, essendovi già stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 31 agosto 2007. In precedenza Pappaterra era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 7 maggio 2007 fino alla sua prima nomina a presidente dell’Ente parco.

L’Ente parco nazionale, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.

L’articolo 55, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[84].

La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[85].

La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, diversamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.

Si segnala che in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa sopra illustrata, le proposte di nomina, corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre le nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge.

Il citato comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica, nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi.

Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente parco, ne coordina l’attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

Altri organi dell’Ente parco sono il Consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[86]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall’articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[87].

Ente parco nazionale del Vesuvio



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale

del Vesuvio

 

Presidente:

 

Agostino Casillo

 

 

Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14 del 1978 ovvero dell’art. 9, comma 3,

della L. n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla L.

n. 120/2020 (v. infra nel testo)

26/4/2021

 

 

 

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna

Commissario straordinario:

 

Agostino Casillo

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

1°/1/2023

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica

Il 1° gennaio 2023 scadrà l’incarico di Agostino Casillo quale commissario straordinario dell’Ente parco nazionale del Vesuvio.

Il 2 agosto 2022 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 28 luglio 2022 del Ministro della transizione ecologica con la quale si comunica la proroga, disposta con decreto del medesimo Ministro del 22 giugno 2022, n. 248, di Agostino Casillo quale commissario straordinario dell’Ente con decorrenza 1° luglio 2022 per la durata di sei mesi e, comunque, non oltre la nomina del Presidente del medesimo Ente parco[88].

Si ricorda che il 5 maggio 2022 era stata annunciata la lettera del Ministro della transizione ecologica del 3 maggio 2022, con la quale era stata comunicata la nomina, con decreto dello stesso Ministro n. 134 del 31 marzo 2022, di Agostino Casillo quale commissario straordinario dell’Ente, per la durata di tre mesi dalla data del 1° aprile 2022, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco. L’incarico sarebbe scaduto il 1° luglio 2022.

Il 26 aprile 2021 è scaduto l’incarico dello stesso Casillo quale presidente dell’Ente[89]. Casillo infatti era stato nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il 26 aprile 2016, per un mandato quinquennale.

            Il Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Casillo, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che aveva al riguardo espresso parere favorevole nella seduta del 13 aprile 2016. La richiesta era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 12 aprile 2016 e aver proceduto in pari data all’audizione informale di Casillo, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 20 aprile 2016.

            L’Ente parco nazionale, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.

L’articolo 55, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[90].

La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[91].

La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, diversamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.

Si segnala che in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa sopra illustrata, le proposte di nomina, corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre le nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge.

Il citato comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica, nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi.

Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente parco, ne coordina l’attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

Altri organi dell’Ente parco sono il Consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[92]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall’articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[93].


 

Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

 

Presidente:

 

Mauro Palma

 

Componente:

 

Emilia Rossi

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. n. 146/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 10/2014

1°/2/2023

 

(Nomine deliberate dal Consiglio dei ministri del 23/12/2015)

D.P.R. previa delibera del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari

Competenti

Il 1° febbraio 2023 scadranno i mandati di Mauro Palma ed Emilia Rossi nominati rispettivamente presidente e componente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2016 per la durata di un quinquennio, poi prorogata per un periodo di due anni.[94]

Si ricorda che l’articolo 13 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, il Garante nazionale in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto fosse prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale. Per effetto di tale norma, le scadenze del presidente e componente, inizialmente previste per il 1° febbraio 2021, hanno goduto di una proroga fino al 1° febbraio 2023.

Sulle relative proposte di nomina avevano espresso, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, pareri favorevoli la 2a Commissione (Giustizia) del Senato e la II Commissione (Giustizia) della Camera nelle rispettive sedute del 30 settembre 2015 e del 1° ottobre 2015.

Si ricorda che il 3 marzo 2023 scadrà anche il mandato di Daniela De Robert quale componente del Garante, nominata con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2016.

Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, che restano in carica per cinque anni non prorogabili, scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. Essi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato il nome dell’Autorità in “Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, eliminando il riferimento alle persone detenute, per dare rilievo, anche formale, alle effettive competenze del Garante medesimo, come delineatesi a seguito delle novelle normative e delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia.

Il Garante vigila affinché l’esecuzione della custodia dei detenuti e delle altre persone private della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. Esso è istituito presso il Ministero della giustizia e si avvale delle strutture e delle risorse da quest’ultimo messe a disposizione. Alle dipendenze del Garante è istituito un ufficio, composto da personale del predetto Ministero, la cui struttura e composizione sono determinate con regolamento del Ministro della giustizia.

 


 

Grande progetto Pompei

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Grande progetto Pompei

 

Direttore generale di progetto:

 

Giovanni Di Blasio

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L.

n. 91/2013, convertito,

con modificazioni, dalla L.

n. 112/2013

31/12/2022

 

D.P.C.M.

su proposta

del Ministro

della cultura

(v. infra nel testo)

Vice direttore generale vicario:

 

Giovanni Di Blasio

31/12/2021

 

Il 31 dicembre 2022 scadrà l’incarico di Giovanni Di Blasio quale direttore generale di progetto per la realizzazione del Grande progetto Pompei. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Di Blasio era stato nominato il 17 marzo 2022, per la durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

Si segnala che è ancora da nominare il vice direttore generale vicario, incarico ricoperto dallo stesso Di Blasio fino al 31 dicembre 2021.

Il 22 febbraio 2022 e il 2 marzo 2022, rispettivamente, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera hanno dato parere favorevole sulla proposta di nomina di Di Blasio a direttore generale dell’Ente[95].

La VII Commissione della Camera aveva avviato l’esame nella seduta del 23 febbraio 2022, mentre la 7ª Commissione del Senato ha iniziato e concluso l’esame il 22 febbraio 2022. Il 9 febbraio 2022 alla Camera dei deputati e il 10 febbraio 2022 al Senato della Repubblica era stata annunciata la lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2022, con la quale era stato richiesto il parere parlamentare[96].

Si ricorda che il 30 giugno 2021 era scaduto l’incarico di Mauro Cipolletta quale direttore generale. Il precedente incarico di Cipolletta era scaduto il 31 dicembre 2019. Cipolletta era stato, infatti, originariamente nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018. La scadenza coincideva con quella originariamente prevista dal comma 5-ter[97] dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, che aveva prorogato dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale erano assicurate le funzioni del direttore generale di progetto.

L’articolo 7, comma 4, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha nuovamente prorogato, fino al 31 dicembre 2022, le funzioni dell’Unità Grande Pompei, nonché quelle del direttore, del vicedirettore generale vicario e della struttura di supporto.

Le nomine del direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei e del vice direttore sono previste dall’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell’area archeologica, e sono effettuate con D.P.C.M. su proposta del Ministro della cultura, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Tra i compiti del direttore generale di progetto rientrano la definizione e l’approvazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del sito. L’organo svolge, altresì, la funzione di stazione appaltante e cura l’esecuzione di tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti, nonché la fase di attuazione e di esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi del supporto dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa - Invitalia S.p.a.. Il direttore assume, inoltre, direttive atte a migliorare l’efficace conduzione del sito archeologico e collabora altresì per assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici, riferendo con cadenza semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori.

Il Grande Progetto Pompei è stato approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

 

Istituto italiano di studi germanici



Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previ

sto

Data nomina

Procedura di nomina

Istituto italiano di studi germanici

 

Consigliere di amministrazione:

 

Bruno Berni

 

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 213/2009

10/08/2022

Decreto del Ministro dell’università e della ricerca all’esito di una procedura elettorale in rappresentanza dei ricercatori e dei tecnologi

(v. infra nel testo)

 

Il 15 settembre 2022 è stata annunciata alla Camera dei deputati e il 6 settembre 2022 al Senato della Repubblica, la lettera del Ministero dell’università e della ricerca[98] pervenuta in data 11 agosto 2022, con la quale è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 10 agosto 2022 con cui Bruno Berni è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto italiano di studi germanici – IISG, in rappresentanza dei ricercatori e dei tecnologi, per la durata di un quadriennio.

Nelle premesse del decreto si evidenzia che lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del Consiglio di amministrazione n.16 del 30 aprile 2021,  prescrive ai sensi dell’articolo 7, comma 2, che tra i membri del Consiglio di amministrazione, un membro sia un ricercatore eletto dal personale di ruolo dell’IISG, dai ricercatori appartenenti ad altri Enti pubblici di ricerca che svolgono la loro attività scientifica in ambiti coerenti con le finalità scientifiche dell’IISG e dagli associati all’IISG. La partecipazione all’elettorato attivo dei ricercatori esterni all’Ente appartenenti agli enti pubblici di ricerca e degli associati all’IISG è subordinata alla richiesta da parte degli interessati, alla valutazione del Consiglio Scientifico dell’Ente e all’approvazione del Consiglio di amministrazione; il Regolamento per la disciplina delle elezioni del rappresentante dei ricercatori e tecnologi in Consiglio di amministrazione è stato emanato con delibera del CdA n. 3/2022 del 25 febbraio 2022.

La predetta nomina si è resa necessaria a seguito della nota dell’8 novembre 2021 con la quale il presidente dell’IISG comunicava al Ministero dell’università e della ricerca il decesso del consigliere di amministrazione Luigi Reitani e la conseguente necessità di indire le elezioni per la designazione di un nuovo componente del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei ricercatori e dei tecnologi[99].

Si ricorda che il consiglio è composto da tre membri, compreso il presidente.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti, o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede, al comma 1, che ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del Consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca[100] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[101].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[102]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri - come l’Istituto italiano di studi germanici - due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[103] [104]. L’articolo 7, comma 2, dello statuto[105] dell’Istituto stabilisce “I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il Ministro nomina il Presidente e un altro componente. Il terzo membro è un ricercatore eletto dal personale di ruolo dell’IISG, dai ricercatori appartenenti ad altri Enti pubblici di ricerca che svolgono la loro attività scientifica in ambiti coerenti con le finalità scientifiche dell’IISG e dagli associati all’IISG. La partecipazione all’elettorato attivo dei ricercatori esterni all’Ente appartenenti agli enti pubblici di ricerca e degli associati all’IISG è subordinata alla richiesta da parte degli interessati, alla valutazione del Consiglio Scientifico dell’Ente e all’approvazione del Consiglio di amministrazione. L’elettorato passivo spetta esclusivamente ai ricercatori e tecnologi dell’Ente.”.

Il comma 5 del medesimo articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

L’Istituto italiano di studi germanici ha, secondo il proprio statuto, in particolare la missione, di svolgere ricerca scientifica nell’ambito delle conoscenze relative alla lingua, letteratura e cultura dei paesi di lingua tedesca e di lingue nordiche, nelle dinamiche dei vicendevoli apporti alla casa comune europea, promuovendo con metodi interculturali e interdisciplinari il confronto nonché l’interazione fra le diverse tradizioni e prospettive di conoscenza, e in tal modo contribuendo allo sviluppo della ricerca e al progresso del sapere; promuove, realizza, coordina e concorre a iniziative e attività di studio sulla vita culturale, artistica, scientifica e socio-politica dei popoli dell’Europa centro- settentrionale e sui loro reciproci rapporti con la cultura italiana ed europea. L’Istituto cura inoltre il proprio patrimonio archivistico e librario, costituito dalla Biblioteca e dall’Archivio storico, assicurandone l’accessibilità e consultazione a livello internazionale attraverso l’aggiornamento dell’attività di informatizzazione e messa in rete.

 


 

Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE


Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare

previsto

Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto

nazionale

di documentazione, innovazione

e ricerca educativa - INDIRE

Presidente:

 

Cristina Grieco

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell’art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009

 

4/8/2022

 

Decreti del Ministro dell’istruzione su designazione dello stesso Ministro (v. infra nel testo

Carica da rinnovare e titolare uscente

Data scadenza

Componente del Consiglio di amministrazione:

 

Cristina Grieco

12/8/2022

(dimissioni dal 4/8/2022)

Con decreto del Ministro dell’istruzione 4 agosto 2022 Cristina Grieco è stata nominata presidente dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE. La nomina è avvenuta in seguito alle dimissioni del precedente presidente Luigina Mortari, la quale ha rassegnato le proprie dimissioni a partire dal 3 marzo 2022 [106].

Il 15 settembre 2022 è stata annunciata alla Camera dei deputati e il 6 settembre 2022 al Senato della Repubblica, la lettera del Ministero dell’istruzione[107] pervenuta in data 16 agosto 2022, con la quale è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Si ricorda che il 6 settembre 2021 e il 27 luglio 2021, rispettivamente, con decreti del Ministro dell’istruzione su designazione dello stesso Ministro, Luigina Mortari era stata nominata presidente mentre Cristina Grieco era stata nominata consigliere del medesimo Istituto[108]. Per tale ragione, con lettera del Ministero dell’istruzione[109] del 17 agosto 2022, pervenuta nella medesima data alla Camera dei deputati è stato trasmesso il decreto del Ministro dell’istruzione del 12 agosto 2022 con la quale si revoca l’incarico della stessa Grieco a componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto a decorrere dal 4 agosto 2022[110].

Per completezza si ricorda che l’11 ottobre 2021 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera del Ministero dell’istruzione pervenuta in data 1° ottobre 2021 con la quale è stato trasmesso il decreto del medesimo Ministro 7 settembre 2021, con cui Maria Francesca Cellai[111] è stata anch’essa nominata nell’organo collegiale in questione, per un ulteriore mandato, all’esito di una procedura elettorale indetta tra il personale dell’Ente, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, dello statuto[112]. I mandati hanno durata quadriennale.

Si segnala che per completare l’organo collegiale occorre nominare un ulteriore membro del Consiglio di amministrazione di designazione governativa.

Si ricorda che il 28 giugno 2021 erano scaduti i mandati del precedente presidente, Giovanni Biondi, quello del consigliere di amministrazione del medesimo Ente Giovanni Di Fede, nominati con decreti del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca del 27 giugno 2017, nonché quello della stessa Maria Francesca Cellai[113], nominata con decreto del medesimo Ministro del 28 giugno 2017[114]. Il collegio si è insediato il 12 luglio 2017.

Come specifica l’articolo 10, comma 1, dello statuto dell’Ente, il Consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio di pari opportunità, è composto dal presidente e da due membri, di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale e internazionale, nominati ai sensi dell’art. 8, comma 3 dello Statuto, con decreto del Ministro dell’istruzione[115], durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati una sola volta.

L’articolo 8, ai commi 1 e 2, del vigente statuto precisa che sono organi dell’istituto il presidente, il Consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti e il consiglio tecnico-scientifico, con funzioni consultive. Stabilisce le modalità di selezione del presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione con le procedure di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, che ha riordinato gli enti di ricerca originariamente vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165.

Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro[116], durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del Consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca - ora, per quanto attiene all’Ente in esame, del Ministro dell’istruzione - sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[117].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’INDIRE, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[118] [119]. Il comma 5 prevede che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine governative prescrive il preventivo parere parlamentare.

Lo statuto dell’Ente, approvato il 20 ottobre 2017, presenta peraltro alcune specificità per quanto riguarda l’elezione del componente della comunità scientifica di riferimento[120]. L’elezione è infatti preceduta da una selezione da parte di un comitato di cinque membri nominati dal Consiglio di amministrazione uscente, chiamato a predisporre una rosa composta da un minimo di tre a un massimo di cinque persone, tra cui il personale dell’Ente effettua la scelta mediante una procedura elettorale.

L’INDIRE, ente di ricerca di diritto pubblico dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, fa parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione SNV, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. L’Istituto cura la formazione in servizio del personale scolastico, in raccordo con i processi di innovazione tecnologica, e gestisce le attività di documentazione a sostegno dell’innovazione digitale della didattica e dell’autonomia scolastica, in collaborazione con le Università.


 

 

Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM

Ente

Cariche rinnovate e soggetti nominati

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM

Componenti del Consiglio di amministrazione:

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 11,

comma 5,

del D.Lgs. n. 213/2009

Decreto del Ministro dell’università

e della ricerca

(v. infra nel testo)

 

Giovanni Betta (componente di designazione governativa)

 

 

6/7/2022

 

Vito Fernicola (designato dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento)

8/4/2022

 

Il 15 settembre 2022 è stata annunciata alla Camera dei deputati, la lettera del Ministero dell’università e della ricerca pervenuta in data 11 agosto 2022, con la quale sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, i decreti del Ministro dell’università e della ricerca 8 aprile 2022 e 6 luglio 2022 con cui rispettivamente Vito Fernicola[121], in rappresentanza della comunità scientifica e disciplinare di riferimento, e Giovanni Betta[122] sono stati nominati componenti del Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM, per la durata di un quadriennio a partire dalla data dei suddetti decreti.

Nelle premesse del decreto 8 aprile 2022 relativo alla nomina di Fernicola si evidenzia che “[…] l’art. 7 comma 3 lett. b) dello Statuto dell’INRIM prescrive che tra i membri del Consiglio di amministrazione, un membro viene designato “dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’INRiM, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva della metrologia. Il Comitato di Selezione è nominato con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente. Il Comitato di Selezione individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo dell’INRiM in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione. Il provvedimento di avvio della procedura concernente la nomina del Comitato di Selezione, come approvato dal Consiglio di amministrazione, sarà pubblicato sul sito web dell’INRiM; […] la nota del Presidente dell’INRIM, del 29 marzo 2022, con la quale si comunicava che, all’esito dell’indizione dell’apposita procedura di designazione prevista dallo Statuto, il Dott. Vito Fernicola risultava eletto componente di rappresentanza della Comunità scientifica e disciplinare di riferimento”.

Si ricorda che il precedente incarico di Fernicola era scaduto il 27 marzo 2022. Fernicola era stato nominato con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca del 27 marzo 2018, su designazione dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento.

Nel decreto 6 luglio 2022 di nomina di Betta a componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto si fa presente che, nelle more delle procedure previste dal decreto legislativo n. 213 del 2009 ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del Consiglio di amministrazione di designazione governativa, il 21 marzo 2022 con decreto del Ministro dell’università e della ricerca è stato nominato il comitato di selezione, avente il compito di fissare, con avviso pubblico, le modalità e i termini per le presentazione delle candidature. Il 23 giugno 2022 è stata individuata la rosa dei candidati, dalla quale Betta è risultato il candidato più idoneo.

Analogamente il 22 maggio 2022 era scaduto invece l’incarico del precedente componente del Consiglio di amministrazione di designazione governativa Ettore Vittone, alla quale Betta subentra quale componente del medesimo organo. Vittone era stato nominato con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca del 22 maggio 2018, su designazione del medesimo Ministro. Si ricorda che il 19 febbraio 2021, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, Diederik Sybolt Wiersma è stato riconfermato presidente dell’Istituto per un ulteriore mandato quadriennale. Il 18 maggio 2020 era scaduto il suo precedente incarico presidenziale[123]. Si ricorda che il Consiglio di amministrazione dell’Ente è composto dal presidente e da due componenti.

L’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM è - come ricorda l’articolo 1 del proprio statuto - ente pubblico nazionale di ricerca, istituito con decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché di ordinamento autonomo, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione, dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2004, e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. L’INRiM svolge e promuove la ricerca nell’ambito della metrologia, sviluppa i campioni e i metodi di misura più avanzati e le relative tecnologie, mediante i quali assolve alle funzioni di istituto metrologico primario ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.

Istituto nazionale di statistica - ISTAT


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale

di statistica -

ISTAT

 

Presidente:

 

Gian Carlo Blangiardo

Richiesta di parere parlamentare ai sensi

dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 322/1989

 

4/2/2023

 

D.P.R. su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri, previa deliberazione

del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari a maggioranza

dei 2/3 dei componenti

Il 4 febbraio 2023 scadrà il mandato di Gian Carlo Blangiardo quale presidente dell’Istituto nazionale di statistica - ISTAT. Blangiardo era stato nominato il 4 febbraio 2019, con decreto del Presidente della Repubblica, per la durata di un quadriennio.

La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2019, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.

Il 30 gennaio 2019 la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera e la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato avevano espresso parere favorevole, con la prescritta maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Commissione, alla suddetta nomina.

Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2018 Maurizio Franzini, già componente del consiglio dell’ISTAT, è stato incaricato di svolgere le funzioni del presidente dell’Istituto, nelle more del perfezionamento della nomina e fino alla data di insediamento del nuovo presidente.

Il 15 luglio 2018 era infatti scaduto il mandato del precedente presidente dell’Istituto, Giorgio Alleva, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica il 15 luglio 2014. Il 27 luglio 2018 il Ministro per la pubblica amministrazione aveva diramato un avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la designazione del nuovo presidente dell’Istituto.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni, il presidente dell’ISTAT è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche e affini, con esperienza internazionale, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all’audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta[124].

Organi dell’Istituto, riordinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, sono: il presidente, il consiglio (composto da 5 membri compreso il presidente), il comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (composto da 15 membri compreso il presidente) e il collegio dei revisori dei conti. I mandati hanno tutti durata quadriennale.

Si ricorda che il Consiglio dell’Istituto è composto da Maria Rosaria Prisco, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2020, quale consigliere elettivamente individuato tra ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 8 dello statuto dell’Istituto (v. infra) [125] [126]. Si ricorda poi che il 1° luglio 2020 era stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministro per la pubblica amministrazione con cui erano state comunicate le nomine, effettuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2020[127] [128], di tre dei quattro componenti del consiglio dell’Istituto e precisamente quelle di Mauro Gasparini e di Monica Pratesi designati dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, e quella di Federico Visconti, designato dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2022 Francesco Maria Chelli ha sostituito nell’incarico di componente del consiglio Monica Pratesi, dimissionaria.

Il mandato dei precedenti componenti del consiglio dell’Istituto, Monica Pratesi, Maurizio Franzini, Daniela Cocchi e Pier Paolo Italia era scaduto il 14 dicembre 2019.

L’articolo 8, comma 2, dello statuto dell’Ente stabilisce che il consiglio è composto dal presidente dell’Istat, che lo presiede, da un membro designato tra i propri componenti dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente, da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica, e da un ricercatore o da un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione. Il comma 3 del medesimo articolo precisa che i componenti del consiglio diversi dal presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei consiglieri rimasti in carica.

Si ricorda che l’attuale formulazione dell’articolo 8 dello statuto, modificato dal consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019, interviene sulla materia regolata dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166[129].

Si ricorda altresì che il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, emanato nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva disposto il riordino dell’ISTAT prevedendo, tra l’altro, la riduzione della consistenza[130] e la modifica della composizione degli organi collegiali dell’Istituto.

Come specificato dall’articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, l’Istituto nazionale di statistica - ISTAT è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell’informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale.


 

 

Istituto per il credito sportivo – ICS


Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura

di nomina

Istituto

per il credito sportivo -

ICS

 

Presidente:

 

Andrea Abodi

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

31/12/2022

D.P.C.M. o decreto dell’Autorità di Governo con delega allo Sport, d’intesa con il Ministro della cultura,

di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze

Componenti del Consiglio di amministrazione:

 

Antonella Baldino Pierfrancesco Barletta

Elisa Grande Paolo Vaccari

 

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

D.P.C.M. o decreto dell’Autorità di Governo con delega allo Sport,

d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze (sulle designazioni v. infra nel testo)

 

Il 31 dicembre 2022 sarebbe dovuto scadere il mandato di Andrea Abodi quale presidente dell’Istituto per il credito sportivo - ICS. Con D.P.R. del 21 ottobre 2022 Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio e con D.P.C.M. del 23 ottobre 2022 gli è stata attribuita la delega per lo sport e i giovani del Governo Meloni.

In ragione di tale nomina, l’incarico di Presidente vicario del Consiglio di amministrazione è attualmente ricoperto, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello Statuto dell’Istituto, da Antonella Baldino[131]. Alla medesima data del 31 dicembre 2022 sono in scadenza i componenti del Consiglio di amministrazione: Antonella Baldino, Pierfrancesco Barletta, Elisa Grande e Paolo Vaccari.[132]

Si ricorda che il Ministro per lo sport, con proprio decreto del 16 ottobre 2017, d’intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, aveva nominato Abodi presidente dell’Istituto per un periodo di quattro esercizi. Il decreto è stato registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2017.

Tuttavia, il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il mandato del presidente e quello dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’ICS, la cui scadenza era precedentemente prevista il 31 dicembre 2021.

Il Ministro per lo sport aveva richiesto, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Abodi quale presidente dell’ente con lettera del 5 giugno 2017, annunciata alla Camera e al Senato l’8 e il 13 giugno 2017. Al riguardo la VI Commissione (Finanze) della Camera e la 6ª Commissione (Finanze) del Senato avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 28 giugno 2017.

L’Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, nonché banca pubblica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), era stato posto in amministrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 70 del predetto decreto legislativo con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il Ministro aveva infatti disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo dell’Istituto e la Banca d’Italia, con provvedimento del 28 dicembre 2011, aveva nominato Marcello Clarich e Paolo D’Alessio commissari straordinari, sempre con effetto dal 1° gennaio 2012[133]. A seguito poi delle dimissioni rassegnate da Clarich a far data dal 3 settembre 2014, commissario dell’ICS era rimasto il solo D’Alessio.

Con l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria il controllo sulle nomine nell’Istituto era dunque momentaneamente transitato dall’ambito parlamentare a quello della vigilanza bancaria, di competenza appunto della Banca d’Italia. In precedenza infatti le nomine degli organi di amministrazione dell’ICS erano avvenute ai sensi delle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Successivamente la Banca d’Italia, con provvedimento del 15 aprile 2014, ha dato il nulla osta all’avvio della procedura di nomina degli organi di gestione ordinaria dell’Istituto.

Dopo la nomina di Abodi a presidente dell’ICS[134] è intervenuta, come detto, quella dei restanti componenti del Consiglio di amministrazione dell’Istituto. Nel frattempo la procedura di amministrazione straordinaria è stata reiteratamente prorogata, da ultimo con provvedimento della Banca d’Italia del 24 ottobre 2017 per la durata di due mesi a decorrere dal 1° novembre 2017.

Si ricorda inoltre che il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 207, aveva provveduto al riordino dell’Istituto a norma dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Detto regolamento ha ridotto da nove a cinque membri (compreso il presidente) la composizione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, e aveva modificato la procedura di nomina dei componenti e del presidente. Tale disciplina è stata poi recepita nel nuovo statuto dell’ICS, approvato con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze il 24 gennaio 2014.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato D.P.R. n. 207 del 2011[135], il presidente dell’Istituto, che ne presiede il Consiglio di amministrazione, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (o dell’Autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata), d’intesa con il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Fanno inoltre parte del Consiglio di amministrazione, sempre ai sensi del medesimo comma 1, un componente designato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, uno designato dalla Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e due designati da tutti i soggetti partecipanti al capitale sociale dell’Istituto. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 1 specifica che i componenti designati del Consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell’Istituto sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ove nominato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare, per il presidente è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978, mentre le nomine dei componenti del Consiglio di amministrazione devono essere comunicate alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro esercizi; i componenti possono essere confermati una sola volta.

L’Istituto per il credito sportivo ICS, istituito dalla legge 24 dicembre 1957, n. 1295[136], quale Ente di diritto pubblico con gestione autonoma, opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali ai fini della costruzione, dell’ampliamento, dell’attrezzatura e del miglioramento degli impianti sportivi, compresa l’acquisizione delle relative aree e dei relativi immobili.

 

 


 

Società italiana degli autori e degli editori – SIAE

Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Società italiana degli autori

ed editori

SIAE

 

Presidente

del consiglio

di gestione:

 

Salvatore Nastasi

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

Annuncio del 15/9/2022 alla Camera e del 13/9/2022 al Senato

Parere favorevole della VII Commissione della Camera del 15/9/2022

parere contrario della 7a Commissione del Senato del 13 settembre 2022

Procedura di nomina in corso

D.P.R.

su proposta

del Presidente del Consiglio dei ministri,

di concerto

con il Ministro della cultura

e il Ministro dell’economia

e delle finanze

 

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2022, Salvatore Nastasi è stato nominato quale presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori – SIAE.

Si ricorda che il 15 settembre 2022 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Salvatore Nastasi[137] quale presidente del consiglio di gestione della predetta società. Il 13 settembre 2022 la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica non ha accolto la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sulla nomina, risultando in sede di votazione 8 voti favorevoli e 8 voti contrari.

La proposta di nomina era stata annunciata il 15 settembre 2022 alla Camera dei deputati e il 13 settembre 2022 al Senato della Repubblica con la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 12 settembre 2022, con la quale è stato richiesto il parere parlamentare sulla proposta medesima. In precedenza, il 5 settembre 2022, l’assemblea generale della SIAE aveva eletto il nuovo consiglio di sorveglianza, che, ai fini dell’avvio del procedimento di cui all’art. 1, comma 4, della legge 2 gennaio 2008, n. 2, e come previsto dall’art. 23, comma 1, e dall’art. 40, comma 1, dello Statuto della SIAE, nella seduta dell’8 settembre 2022 aveva designato quale presidente del consiglio di gestione Salvatore Nastasi e eletto componenti del medesimo organo Salvatore Nastasi, Roberto Razzini, Roberto Giacomo Pischiutta, Paolo Franchini e Claudio Carboni.

Si ricorda, inoltre, che l’incarico di Giulio Rapetti Mogol quale presidente del medesimo consiglio di gestione era in scadenza il 29 ottobre 2022.

Il 27 novembre 2018 era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2018, con il quale Giulio Rapetti Mogol è stato nominato, per un quadriennio, presidente del consiglio di gestione dell’Ente. Si ricorda che sulla proposta di nomina erano intervenuti i pareri favorevoli della 7ª Commissione (Istruzione) del Senato e della VII Commissione (Cultura) della Camera, rispettivamente nelle sedute del 10 e dell’11 ottobre 2018. 
Ai sensi dell’art. 10 dello statuto della SIAE, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 16 marzo 2018, sono organi della SIAE l’assemblea[138] (cui partecipano gli associati), il consiglio di sorveglianza (composto da non meno di 32 e non più di 42 membri eletti dall’assemblea), il consiglio di gestione (composto da 5 membri, compreso il presidente, eletti dal consiglio di sorveglianza) e il collegio dei revisori. Il consiglio di gestione determina l’indirizzo generale della gestione della SIAE e ad esso spetta, tra l’altro, la predisposizione dello schema del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo che devono essere approvati dal consiglio di sorveglianza. 

Il presidente del consiglio di gestione, che ha la rappresentanza legale della SIAE, è designato tra i componenti di detto organo dal consiglio di sorveglianza ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali (ora della cultura) e il Ministro dell’economia e delle finanze. I componenti del consiglio di gestione, ivi incluso il presidente, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta.

Si ricorda che il 26 luglio 2018 l’assemblea generale della SIAE aveva eletto il consiglio di sorveglianza, che, nella seduta del 6 novembre 2018, ha designato quale presidente del consiglio di gestione Giulio Rapetti Mogol e ha eletto componenti del medesimo organo Salvatore Nastasi, Roberto Maria Razzini, Claudio Buia e Andrea Purgatori. Il 12 novembre 2018 il consiglio di gestione ha nominato lo stesso Nastasi come vice presidente del consiglio di gestione dell’Ente. Il 9 ottobre 2019, il consiglio di gestione, preso atto delle dimissioni di Nastasi del 13 settembre 2019, ha nominato, ai sensi dell’articolo 19, comma 18 dello Statuto dell’Ente, Paola Dubini quale componente del comitato. La nomina della Dubini è stata confermata dal comitato di sorveglianza nella seduta del 24 ottobre 2019, per la durata al pari di tutti gli altri consiglieri di gestione, sino alla scadenza dell’intero consiglio del 10 settembre 2022.

Ente pubblico economico a base associativa, la SIAE svolge le funzioni attribuite dalla legge in materia di diritto d’autore ai sensi della legge 9 gennaio 2008, n. 2, e del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. La SIAE quindi concede le autorizzazioni per l’utilizzazione economica delle opere protette, percepisce i proventi derivanti da dette autorizzazioni e li ripartisce tra gli aventi diritto. L’attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato, ma l’Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali (ora della cultura), congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri e sentito il Ministro dell’economia e delle finanze per le materie di sua competenza.

 

 

 

 


 

Stazione zoologica “Anton Dohrn”

Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Stazione zoologica “Anton Dohrn”

Presidente:

 

Christopher

Bowler

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 213/2009

5/8/2022

Decreto

del Ministro dell’università

e della ricerca

 

Componente del Consiglio di amministrazione:

 

Silvestro

Greco

 

13/07/2022

Decreto

del Ministro dell’università

e della ricerca

su designazione della comunità scientifica

(v. infra nel testo)

            Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 5 agosto 2022, annunciato alla Camera dei deputati il 13 ottobre 2022, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, Christopher Bowler è stato nominato presidente della Stazione zoologica “Anton Dohrn” per la durata di un quadriennio [139].

Parimenti, con decreto del medesimo Ministro del 13 luglio 2022, Silvestro Greco è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione in rappresentanza della comunità scientifica, per la durata di un quadriennio. La comunicazione di nomina di Greco è stata annunciata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, alla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 e il 6 settembre 2022 al Senato della Repubblica.

Si ricorda che il 30 giugno 2022 è scaduto l’incarico di Roberto Danovaro quale presidente dell’Ente. La scadenza, originariamente prevista per il 19 gennaio 2022, è stata prorogata per effetto del decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 23 dicembre 2021, comunicata alle Camere, ai sensi del comma 5 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e annunciata il 15 settembre 2022 alla Camera dei deputati e il 6 settembre 2022 al Senato della Repubblica. L’articolo 1 del decreto precisa che Danovaro “[…] è confermato fino alla nomina del nuovo organo di presidenza che sarà individuato in esito alla procedura di selezione […] e comunque fino al 30 giugno 2022.”.

Si ricorda che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con lettera del 24 gennaio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018, aveva comunicato, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nuovamente nominato, con decreto del 19 gennaio 2018, Danovaro presidente dell’Ente in questione per la durata di un quadriennio.

Il 4 dicembre 2017 era scaduto, infatti, il precedente mandato dello stesso Danovaro, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale il 4 dicembre 2013 sempre per un quadriennio.

Si ricorda che l’articolo 7, comma 2, dello statuto dell’Ente[140] recita: “Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nell’ambito della missione dell’Ente, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca ed esperienza nella sua gestione, in Italia o all’estero. È nominato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.”.

Quanto al Consiglio di amministrazione la nomina di Silvestro Greco si è resa necessaria a seguito delle dimissioni di Adrianna Ianora, precedente componente del Consiglio di amministrazione in rappresentanza della comunità scientifica dell’Ente, comunicate con nota acquisita agli atti protocollo n. 11525 del 4 luglio 2022[141]. Si ricorda che il 14 gennaio 2020 al Senato della Repubblica e il 30 gennaio 2020 alla Camera dei deputati era stata annunciata la lettera dell’11 dicembre 2019 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[142] aveva trasmesso, ai sensi del già citato articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto 11 dicembre 2019 del Ministro del medesimo dicastero con il quale Adrianna Ianora era stata nominata, per un quadriennio, componente del Consiglio di amministrazione. Ianora aveva sostituito Serena Fonda, il cui mandato era scaduto il 22 ottobre 2019. Fonda era stata nominata, sempre su designazione della comunità scientifica di riferimento, a decorrere dal 22 ottobre 2015, alla scadenza del mandato di Silvano Focardi, nominato con decreto ministeriale del 21 ottobre 2011.

Per completezza si ricorda che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 28 dicembre 2020, trasmesso con lettera[143] pervenuta il 29 aprile 2021 e annunciata alla Camera dei deputati il 4 maggio 2021, Simonetta Fraschetti è stata nominata componente di designazione ministeriale del Consiglio di amministrazione dell’Ente, in sostituzione di Mauro Magnani, il cui mandato era scaduto il 14 ottobre 2019. L’incarico, sempre di durata quadriennale, decorre dal 1° gennaio 2021. Magnani era stato nominato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 14 ottobre 2015. La nomina era stata comunicata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015 e al Senato della Repubblica il 3 novembre 2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Per Magnani, componente di designazione governativa, si trattava del secondo e ultimo mandato, essendo già stato nominato componente dell’organo di amministrazione dell’Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.

Come specificato dall’articolo 1 del proprio statuto, la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli è Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, e riconosce le sue origini nell’Istituto fondato da Anton Dohrn nel 1872 per studiare l’evoluzione attraverso ricerche sugli organismi marini. La Stazione Zoologica è disciplinata e dichiarata persona giuridica di diritto pubblico dalla legge n. 886 del 20 novembre 1982. La Stazione Zoologica è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991. Alla Stazione Zoologica è riconosciuta autonomia statutaria e ai sensi della normativa vigente nel rispetto delle sue finalità e nell’esercizio dell’autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile di cui all’art. 33, ultimo comma, della Costituzione. La Stazione Zoologica è vigilata dal Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente. La Stazione Zoologica ha sede legale in Napoli, presso la Villa Comunale e, in funzione delle proprie esigenze e finalità, può creare, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, sedi territoriali in Italia e all’estero.

 

 

 

 

 



[1] Si segnala che alla data di chiusura del presente dossier non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il testo del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 4 novembre 2022. I riferimenti alle denominazioni dei diversi Dicasteri presenti nel dossier sono pertanto quelli vigenti al 31 ottobre 2022. A titolo informativo, si rammenta comunque che, in base a quanto riportato nel Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3 del 4 novembre 2022, a seguito del predetto riordino delle denominazioni e delle competenze dei Ministeri: il Ministero dello sviluppo economico diviene “Ministero delle imprese e del made in Italy” e acquisisce la competenza in materia di promozione e valorizzazione del made in Italy in Italia e nel mondo; il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali diviene “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale” e acquisisce la competenza in materia di tutela della sovranità alimentare; il Ministero della transizione ecologica è ridenominato “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica” e diviene competente in materia di sicurezza energetica; il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si denomina “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”; il Ministero dell’istruzione si denomina “Ministero dell’istruzione e del merito” e si specificano le funzioni spettanti al Ministero in materia di valorizzazione del merito.

[2] Nel decreto di nomina si evidenzia “la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2022 che, a seguito delle dimissioni dell’esecutivo rassegnate nelle mani del Presidente della Repubblica e dello scioglimento anticipato delle Camere, dispone che potrà procedersi soltanto a nomine, designazioni e proposte strettamente necessarie perché vincolate nei tempi da leggi o regolamenti, ovvero derivanti da esigenze funzionali, non procrastinabili oltre i termini di soluzione della crisi, per assicurare pienezza e continuità all’azione amministrativa; […] la nomina del Presidente dell’ENEA non risulta procrastinabile atteso che il termine annuale previsto dal decreto n. 301 del 27 luglio 2021 è decorso in data 27 luglio 2022 e che, in data 9 settembre 2022, scadrà anche il termine di prorogatio”.

[3] Essendo la nomina stata effettuata successivamente alle dimissioni del Governo, nelle premesse del decreto si evidenzia che “[…] la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri, prot. 6090 del 21 luglio 2022, recante le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri conseguenti alle dimissioni dell’Esecutivo […] la nota del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 22041 del 3 agosto 2022 che, in riscontro alla richiesta dell’Ufficio di Gabinetto d’ordine del Ministro relativa alla suindicata circolare, ha comunicato il nulla osta a procedere alla nomina prospettata.”.

[4] Le dimissioni di Mortari sono state accettate con decreto del Ministro dell’istruzione 30 maggio 2022, n. 149, con cessazione degli effetti giuridici ed economici correlati al predetto incarico a decorrere dal 3 marzo 2022.

[5] Sul sito internet dell’istituto si fa presente che, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 15/2022 prot. n. 21758, Cristina Grieco, aveva assunto l’incarico di presidente facente funzioni, a far data dal 27 giugno 2022.

[6] Nel decreto citato si evidenzia che la durata della nomina potrà essere prorogata ove alla scadenza non risulti concluso il procedimento preordinato all’insediamento del presidente dell’Ente parco.

[7] Al Senato della Repubblica la comunicazione di nomina di Fernicola è stata annunciata nella seduta dell’Assemblea del 6 settembre 2022.

[8] Nel decreto citato si evidenzia che la durata della nomina potrà essere prorogata ove alla scadenza del periodo ivi indicato non risulti concluso il procedimento preordinato all’insediamento del presidente dell’Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni.

[9] Nel decreto citato si evidenzia che la durata della nomina potrà essere prorogata ove alla scadenza del periodo ivi indicato non risulti concluso il procedimento preordinato all’insediamento del presidente dell’Ente parco nazionale del Vesuvio.

[10] Nominato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2020.

[11] La nuova denominazione dell’Autorità è stata inserita all’articolo 95, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dalla lettera a) del comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.

[12] Il presidente Palmucci, in regime di prorogatio, si è dimesso dall’incarico in data 28 aprile 2022 e le dimissioni sono accolte dal Ministro del turismo il successivo 13 giugno.

[13] Ciò per effetto dell’articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che aveva affidato allo stesso ministero le competenze in materia di turismo, prima spettanti al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. L’articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, aveva successivamente trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze in materia di turismo.

[14] L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»”. Il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto, tra l’altro, l’istituzione del Ministero del turismo, mediante l’inserimento degli articoli aggiuntivi 54-bis, 54-ter e 54-quater nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[15] Pertanto allo stato, il Consiglio di amministrazione dell’Ente risulta composto dall’amministratore delegato Roberta Garibaldi e da Sandro Pappalardo.

[16] Il decreto è stato sottoscritto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Garofoli.

[17] Il testo vigente del comma 5 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014 è il seguente: “Il presidente dell’ENIT è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con funzioni di amministratore delegato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa il Presidente”.

[18] Si ricorda che le richieste di parere parlamentare relative alle proposte di nomina di Beltram e Meneghetti erano state trasmesse dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere del 6 giugno 2016, annunciate alla Camera e al Senato l’8 giugno 2016. Le richieste erano state assegnate alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che aveva espresso parere favorevole relativamente a ciascuna di esse nella seduta del 22 giugno 2016, nonché alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 27 giugno 2016, aveva parimenti espresso parere favorevole per le suddette proposte nella seduta del 28 giugno 2016.

[19] L’8 aprile 2020 la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 15 aprile 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulle suddette proposte di nomina. Le relative richieste di parere parlamentare erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 9 marzo 2020, annunciata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica il 1° aprile 2020. L’avvio della procedura per la nomina era stata deliberata nella riunione del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca.

[20] Paolo Miccoli era altresì presidente uscente dell’ANVUR, essendo stato eletto nell’ambito del Consiglio direttivo il 15 novembre 2017, con decorrenza 8 gennaio 2018. Miccoli era subentrato al precedente presidente Andrea Graziosi, il cui mandato di componente del Consiglio direttivo era scaduto il 7 gennaio 2018. Si ricorda che l’articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 prevede tra l’altro che il presidente dell’ANVUR, eletto nel proprio ambito dal Consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, abbia la rappresentanza legale dell’Agenzia, convochi e presieda le sedute del Consiglio direttivo e nomini, sempre tra i componenti del Consiglio direttivo medesimo, un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

[21] Le nomine da ultimo ricordate erano intervenute con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2015, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dopo che la Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nelle rispettive sedute del 16 e del 24 settembre 2015, avevano espresso pareri favorevoli sulle relative proposte di nomina. Le richieste di parere parlamentare erano state inoltrate dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettere del 7 agosto 2015, annunciate alla Camera e al Senato l’8 settembre 2015.

[22] Antonio Felice Uricchio è stato infatti nominato componente del Consiglio direttivo con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019. La nomina ha fatto seguito alla scadenza del mandato consiliare di Andrea Graziosi. Uricchio è stato quindi eletto presidente il 19 dicembre 2019, con decorrenza dal 7 gennaio 2020.

[23] La nomina di Uricchio quale presidente è stata peraltro oggetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo da parte dei consiglieri di amministrazione Bertram e Meneghetti. In sede cautelare il T.A.R. del Lazio (Sezione Terza), con ordinanza n. 03901/2020, ha sospeso l’efficacia della suddetta nomina. A sua volta il Consiglio di Stato, con decreto del 14 aprile 2020, ha disposto la sospensione dell’efficacia della suddetta ordinanza sospensiva, fissando la discussione alla Camera di consiglio del 14 maggio 2020. L’impugnazione della elezione a presidente di Uricchio si fondava, in particolare, sulla circostanza che alla relativa elezione avrebbero preso parte consiglieri, che, ormai in regime di prorogatio, non avrebbero potuto, ad avviso dei ricorrenti, a essa validamente concorrere. Il 19 ottobre 2020 nel sito dell’ANVUR è stato pubblicato un comunicato nel quale si riferisce che a seguito della sentenza del 7 ottobre 2020 emanata dal citato organo giudicante, con la quale è stata confermata la legittimità dell’elezione del presidente Uricchio, quest’ultimo ha provveduto a nominare Alessandra Celletti vicepresidente dell’Ente, conferendo altresì deleghe ai consiglieri.

[24] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in vigore dal 10 gennaio 2020, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[25] L’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 76 del 2010, con cui è stato emanato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia, prevede tra l’altro che: “Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell’OCSE e dai Presidenti dell’Accademia dei Lincei, dell’European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all’estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)”.

[26] Si ricorda che il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 30 giugno 2016, annunciata al Senato e alla Camera il 5 e il 6 luglio 2016, aveva comunicato la nomina, avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 giugno 2016, di Michele Scannavini, Giuseppe Mazzarella, Niccolò Ricci e Luigi Pio Scordamaglia a componenti del consiglio di amministrazione dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, per un quadriennio. Tali nomine erano state deliberate dal Consiglio dei ministri del 31 maggio 2016, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Il 23 giugno 2016 il consiglio di amministrazione ha inoltre nominato Michele Scannavini presidente dell'ICE-Agenzia sempre per un quadriennio.

[27] Con il citato decreto, oltre a Carlo Maria Ferro, è stato nominato membro del Consiglio di amministrazione dell’ICE – Agenzia anche Stefano Corti, sempre per la durata di quattro anni. Le suddette nomine si erano rese necessarie in ragione delle dimissioni rassegnate da Michele Scannavini e della scadenza del mandato di Licia Mattioli. Corti ha in seguito rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione in data 24 luglio 2019.

[28] Si segnala che anche tali nomine non risultano essere state comunicate alle Camere.

[29] Circa la durata dell’incarico, tale decreto di nomina fa riferimento all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo l, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati. La suddetta norma prevede che i suddetti rapporti siano comunque consentiti a titolo gratuito e che per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non possa essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile. Il decreto rileva in motivazione che per le cariche in organi di governo, ferma restando la gratuità, non opera il vincolo temporale, sottolineando però come il vigente statuto dell’Ente, all’articolo 5, comma 3, attribuisca al presidente poteri di direzione e gestione, nel rispetto dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001: ciò determina in capo al presidente dell’Ente la compresenza sia di compiti di indirizzo e di governo, sia di compiti di direzione e di gestione. Sulla base di tali considerazioni il decreto prevede che l’incarico di Dialuce debba essere svolto solo a titolo gratuito e per un anno.

[30] Tale decreto non risulta ancora stato trasmesso alla Camera. I nuovi componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica fino allo scadere del Consiglio già insediato, previsto per il 21 settembre 2024.

[31] Nelle more della scadenza di Papa Pagliardini, è pervenuta il 14 agosto 2019 alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera la proposta di nomina di Andrea Comacchio quale nuovo direttore dell’AGEA, formulata dal Ministro pro tempore delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo. Due giorni dopo, il 16 agosto 2019, il medesimo Ministro, con proprio decreto, ha nominato a tale incarico Andrea Comacchio a decorrere dal 14 settembre 2019.

Il 27 settembre 2019 è stata quindi annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 20 settembre con la quale il nuovo Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel frattempo insediatosi, ha trasmesso il decreto di annullamento della proposta e della nomina di Andrea Comacchio. Nel decreto di annullamento si eccepisce, tra l’altro, il ristretto lasso temporale intercorso tra la comunicazione della proposta e la nomina, tale da non consentire l’effettivo esercizio delle prerogative delle Commissioni parlamentari, nonché la carenza di motivazione in ordine alle ragioni della scelta operata con la designazione di Comacchio nell’ambito della terna di candidati individuati dalla commissione chiamata a valutarne i curricula.

[32] Sernia, già nominato commissario straordinario dell’AGEA con analogo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2014, ne era divenuto direttore per tre anni con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 luglio 2014.

[33] I compiti dell’Agenzia sono adesso specificamente definiti, in primo luogo, dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, ai sensi del quale: “1. L’Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, così come individuate all’articolo 4, per l’erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell’Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

2. L’Agenzia svolge le funzioni di organismo di coordinamento, individuate all’articolo 3, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3. L’Agenzia assicura altresì, nell’esercizio delle sue funzioni di organismo pagatore, il rispetto dei criteri di riconoscimento previsti dall’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 per quanto riguarda la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi. A tal fine l’Agenzia garantisce che nessun funzionario ha contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che nessun funzionario svolge uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario. Il bilancio dell’Agenzia contiene due distinte rubriche, una per l’organismo di coordinamento ed una per l’organismo pagatore, che costituiscono distinti centri di responsabilità amministrativa e di costo.

4. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 17, comma 1, l’Agenzia svolge altresì le funzioni già attribuite alla Agecontrol S.p.A. ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

5. L’Agenzia prosegue la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi già afferenti all’AIMA, soppressa con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.”.

[34] Il decreto n. 36 del 2022 è entrato in vigore il 1° maggio 2022.

[35] Quanto alla durata del mandato, nel caso di Farina che come detto ha sostituito la Celletti, esso scadrà il 3 maggio 2023, data originariamente prevista per la scadenza di quest’ultima. Il comma 4 dell’articolo 5 prevede infatti che: “La sostituzione dei componenti degli organi cessati anticipatamente dal mandato è effettuata secondo le medesime modalità previste per la nomina. La scadenza del mandato coincide con la scadenza di quello del titolare sostituito.”. Si ricorda che la decorrenza del quadriennio per il presidente dell’Ente e per i restanti componenti del Consiglio di amministrazione nominati il 10 aprile 2019 decorre dalla data di insediamento, ovvero dal 3 maggio 2019 (si veda subito infra nella presente scheda). Il decreto di nomina fissa invece la durata del mandato di Giulianini in quattro anni decorrenti dalla data del decreto medesimo.

[36] Il 21 aprile 2020 Alessandra Celletti è stata nominata componente del Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR.

[37] L’articolo 1, comma 2, del decreto di nomina fissa la decorrenza del mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione dalla data di insediamento del Consiglio medesimo.

[38] Il decreto di nomina specificava che Alessandra Celletti era stata designata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luisa Riccardi dal Ministero della difesa e Maurizio Cheli dal Ministero dello sviluppo economico.

[39] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in vigore dal 10 gennaio 2020, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[40] L’articolo 5, comma 2, dello statuto dell’Ente dispone nello stesso senso.

[41] L’articolo 11 recita “1. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comitato di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. Il personale del Ministero non può, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione. 2. Il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione ed ove possibile in ragione del numero dei candidati, propone al Ministro:

a) cinque nominativi per la carica di presidente;

b) tre nominativi per la carica di consigliere. 2-bis. I nominativi proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta. 3. Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro. Il terzo consigliere è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. 4. Nei consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, tre componenti e tra questi il presidente, sono individuati dal Ministro. Gli altri due componenti sono scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti, fatto salvo quanto specificamente disposto all’articolo 9. 5. I decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione sono comunicati al Parlamento.”.

[42] In merito al quinto componente del consiglio di amministrazione, in quella occasione non nominato, la cui designazione compete al Ministro dell’economia e delle finanze, nel decreto annunciato alle Camere si rappresentava che il comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aereospaziale, nella seduta del 9 aprile 2019, si era riservato di esprimersi in una successiva riunione.

[43] Ai sensi del predetto articolo 95, all’Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare. In particolare, l’Autorità: approva il programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione dell’opera già denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di seguito MOSE; assicura l’attuazione delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni - stralci del piano di bacino - redatti dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all’unità idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante; svolge attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all’esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; provvede al coordinamento degli interventi di salvaguardia dell’ambito lagunare e svolge attività tecnica per l’edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell’ambito lagunare; svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce una società da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l’Autorità sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del MOSE; può svolgere attività tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell’ambito lagunare con fonti di finanziamento non di diretta competenza; assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali; svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna; provvede, in relazione alle attività di propria competenza, alla riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare; provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonché alla gestione dell’attività amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni relativi agli scarichi industriali; assicura la gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale nonché la riscossione delle relative tasse; assicura la gestione e il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici; assicura attività di supporto alle altre amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna, di coordinamento e controllo tecnico-amministrativo delle attività affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la riqualificazione ambientale, il Servizio informativo; esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia, nonché l’esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell’Autorità marittima e dell’Autorità di sistema portuale, nonché dei rii e canali interni al centro storico di Venezia e della Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena a Chioggia; rilascia le autorizzazioni e concessioni per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonché per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed altri materiali per qualsiasi uso; rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni; svolge attività di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo della qualità delle acque lagunari, nonché le relative attività di laboratorio di analisi chimiche, avvalendosi anche del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente; esprime pareri obbligatori sulla validità dei trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all’interno della laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali artificiali in prossimità della laguna; verifica la conformità al progetto degli impianti di depurazione realizzati.

L’Autorità è chiamata infine a promuovere lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attività di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici. Per lo svolgimento di tali compiti l’Autorità si può avvalere della collaborazione delle università e di enti di ricerca pubblici e privati.

[44] La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 13 maggio 2020 su proposta del Ministro della difesa.

[45] Il decreto di nomina del 20 febbraio 2020 specificava peraltro, all’articolo 2, che alla nomina del Magistrato contabile della Corte dei conti e del dirigente del Ministero dell’economia e delle finanze si sarebbe provveduto con un successivo decreto.

[46] Il rinnovo era staro disposto con decreto del Ministro della difesa del 10 febbraio 2017. In quella data erano stati nominati componenti titolari Massimiliano Del Casale, Stefano Barbieri, Roberto Comelli, Enzo Bernardini, Nicola Luisi, Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Daniela Rota, Flavio Vito Valentino De Pace, Paolo Bianchi, Lucio Gervasi, Paolo Virgili, Roberto Tulletti. Con decreto del 15 novembre 2017, a seguito delle dimissioni di Manfredi Selvaggi era stato nominato Marcovalerio Pozzato. Con decreto del 22 gennaio 2019 Mario Cinque era stato nominato in sostituzione di Bernardini. Contestualmente era stato nominato Patrizio Longo quale esperto del settore attuariale, incarico in precedenza non ricoperto. Per quanto riguarda i membri supplenti, con il citato decreto del 10 febbraio 2017, erano stati nominati Antonio Zambuco, Emanuele Martina, Luigi Filippone, Angelo Agovino, Edoardo Lacrimini e Leandro Fiusco. Con decreto del 26 aprile 2018 Giuseppe Tosto aveva sostituito Filippone, mentre con decreto del 22 gennaio 2019 Stefano Spagnol era subentrato ad Agovino.

[47] La IV Commissione (Difesa) della Camera, nella seduta del 14 novembre 2018, e la 4ª Commissione (Difesa) del Senato, nella seduta del 7 novembre 2018, avevano espresso parere favorevole alla suddetta proposta di nomina. La richiesta di parere era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 29 ottobre 2018, annunciata alla Camera il 31 ottobre 2018 e al Senato il 5 novembre 2018.

[48] In precedenza la Cassa era guidata da Massimiliano Del Casale, che era stato nominato presidente con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2017 fino al 9 febbraio 2020, ossia fino alla scadenza del consiglio di amministrazione dell’Ente. Del Casale tuttavia era stato successivamente collocato nell’ausiliaria per raggiunti limiti d’età a decorrere dal 19 novembre 2018.

[49] L’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, rubricato “Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell’amministrazione statale” dispone che le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

[50] Il D.P.R. n. 211 del 2009 è stato abrogato dall’articolo 2269, comma 1, n. 393), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

[51] Il testo dell’avviso pubblicato sul sito della Camera dei deputati è reperibile presso il seguente link.

[52] La Commissione era composta originariamente anche da Gaetano Caputi e da Giovanni Pitruzzella, che era stato altresì eletto presidente il 24 settembre 2009, per poi dimettersi a decorrere dal 18 novembre 2011, a seguito della nomina a presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM. La Commissione il 21 novembre 2011 aveva quindi eletto Roberto Alesse, successivamente dimessosi il 2 maggio 2016, con contestuale assunzione delle funzioni da parte del commissario decano Vecchione. Caputi si era invece dimesso a decorrere dal 5 marzo 2013.

[53] Le dimissioni di Di Noia, formalizzate il 22 dicembre 2021, sono divenute operative dal 7 febbraio 2022 e sono state motivate dall’interessato “alla luce della nomina a Direttore del Directorate for Financial and Enterprise Affairs dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse).”.

[54] Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, dello statuto dell’Ente, infatti, in difetto di nomina ministeriale il presidente è sostituito dal consigliere più anziano di età che ne svolge le funzioni di rappresentanza, indirizzo e vigilanza.

[55] L’articolo 21 dello statuto prevede che l’Assemblea sia composta dai consorziati inclusi nell’elenco consortile, secondo le norme dello statuto medesimo. I consorziati eleggono i loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione e un componente del collegio dei Revisori dei Conti. I criteri di votazione sono i seguenti: i consorziati irrigui hanno diritto ad un voto, qualora la loro utenza sia compresa nei limiti da moduli 5 (0.5 mc/s) a moduli 10 (1 mc/s), a due voti nei limiti da 10 (1 mc/s) moduli a moduli 100 (10 mc/s) e oltre i moduli 100 (10 mc/s) a un ulteriore voto ogni moduli 100 (10 mc/s); i consorziati industriali hanno diritto ad un voto quando la loro utenza ha una potenza nominale da 22 a 220 KW, a due voti se ha una potenza nominale da 221 a 2200 KW e, oltre tale limite, ad un ulteriore voto ogni 2200 KW. Per tutti gli altri eventuali consorziati, l’Assemblea stabilirà le modalità di partecipazione al voto.

[56] Secondo quanto risulta dal sito Internet dell’Ente, al momento il presidente facente funzioni è Pierluigi Castiglioni, consigliere anziano, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto consortile vigente.

[57] Il 28 giugno 2022 nella sezione “Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Enti pubblici vigilati” del sito del Ministero della transizione ecologica è stato reso noto nella sezione riguardante i Consorzi di regolazione dei grandi laghi, che sono attualmente in corso le procedure per la nomina del nuovo Presidente del Consorzio Ticino, essendo cessato il 24 gennaio 2022 l’incarico conferito al dott. Alessandro Ubiali.

[58] In precedenza la più ampia composizione di tale organo comprendeva anche rappresentanti delle province interessate e dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e dell’economia e delle finanze. Sono complessivamente quattro i componenti di nomina ministeriale del consiglio di amministrazione venuti meno per effetto della ricordata modifica statutaria.

[59] L’articolo 16 dello statuto prevede che l’Assemblea degli Utenti sia composta dai rappresentanti di singoli Enti o privati consorziati, così come definiti all’articolo 2, comma 1 del medesimo statuto. L’Assemblea degli Utenti in base alle candidature presentate delibera, a maggioranza semplice e con voto pro capite, sulla designazione dei quattro membri di sua competenza nel Consiglio di Amministrazione, nonché sulla nomina del proprio rappresentante in seno al Collegio dei Revisori. Possono presentare le proprie candidature o essere candidati tutti i consorziati titolari di una concessione di Grande derivazione, così come individuata dalle norme vigenti. Dei quattro membri suddetti uno deve essere scelto tra i rappresentanti irrigui della sponda sinistra del Ticino, uno tra i rappresentanti irrigui della sponda destra e due tra i rappresentanti degli Utenti industriali: uno di monte e l’altro di valle.

[60] Gli utenti e le utenze sono individuati ai sensi dell’articolo 2 dello statuto del Consorzio.

[61] In particolare, ai sensi della predetta novella all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, il Presidente dell’ente è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell’ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l’intesa su uno dei candidati proposti. Decorso tale termine senza che sia raggiunta l’intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L’avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché dell’ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi.

[62] Il comma 4-bis è stato inserito dall’articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.

[63] Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del Consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[64] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all’articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l’attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l’adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.”.

[65] Nel decreto citato si evidenzia che la durata della nomina potrà essere prorogata ove alla scadenza del periodo ivi indicato non risulti concluso il procedimento preordinato all’insediamento del Presidente dell’Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni.

[66] In particolare, ai sensi della predetta novella all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, il Presidente dell’ente è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell’ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l’intesa su uno dei candidati proposti. Decorso tale termine senza che sia raggiunta l’intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L’avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché dell’ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi.

[67] Il comma 4-bis è stato inserito dall’articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.

[68] Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del Consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[69] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all’articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l’attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l’adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna”.

[70] In particolare, ai sensi della predetta novella all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, il Presidente dell’ente è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell’ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l’intesa su uno dei candidati proposti. Decorso tale termine senza che sia raggiunta l’intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L’avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché dell’ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi.

[71] Il comma 4-bis è stato inserito dall’articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.

[72] Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del Consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[73] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, ai sensi del quale la “gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all’articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l’attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l’adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna”.

[74] Ciò ai sensi del comma 6 dell’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell’articolo 16 dello statuto dell’Ente Parco. Nelle more della nomina del nuovo presidente, infatti, la gestione dell’Ente parco è assicurata dal Consiglio direttivo sotto la guida del vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

[75] In particolare, ai sensi della predetta novella all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, il Presidente dell’ente è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell’ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l’intesa su uno dei candidati proposti. Decorso tale termine senza che sia raggiunta l’intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L’avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché dell’ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi.

[76] Il comma 4-bis è stato inserito dall’articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.

[77] Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del Consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[78] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, ai sensi del quale “la gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all’articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l’attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l’adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna”.

[79] Nel decreto citato si evidenzia che la durata della nomina potrà essere prorogata ove alla scadenza del periodo ivi indicato non risulti concluso il procedimento preordinato all’insediamento del Presidente dell’Ente parco nazionale dell’Asinara.

[80] In particolare, ai sensi della predetta novella all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, il Presidente dell’ente è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell’ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l’intesa su uno dei candidati proposti. Decorso tale termine senza che sia raggiunta l’intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L’avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché dell’ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi..

[81] Il comma 4-bis è stato inserito dall’articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.

[82] Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del Consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[83] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita, ai sensi del quale “la gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all’articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l’attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l’adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna”.

[84] In particolare, ai sensi della predetta novella all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, il Presidente dell’ente è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell’ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l’intesa su uno dei candidati proposti. Decorso tale termine senza che sia raggiunta l’intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L’avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché dell’ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi.

[85] Il comma 4-bis è stato inserito dall’articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.

[86] Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del Consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[87] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, ai sensi del quale lagestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all’articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l’attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l’adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.”.

[88] Nel decreto citato si evidenzia che la durata della nomina potrà essere prorogata ove alla scadenza del periodo ivi indicato non risulti concluso il procedimento preordinato all’insediamento del Presidente dell’Ente parco nazionale del Vesuvio.

[89] Il 17 maggio 2021 nella sezione “Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Enti pubblici vigilati - Avvisi procedure di nomina” del sito del Ministero della transizione ecologica è stato reso noto, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’avvio della procedura di nomina del presidente dell’Ente in esame. Sulle nuove procedure di nomina si veda infra nella presente scheda.

[90] In particolare, ai sensi della predetta novella all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, il Presidente dell’ente è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell’ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l’intesa su uno dei candidati proposti. Decorso tale termine senza che sia raggiunta l’intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L’avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché dell’ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi.

[91] Il comma 4-bis è stato inserito dall’articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.

[92] Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del Consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[93] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, ai sensi del quale la “gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all’articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l’attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l’adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna”.

[94] Le suddette nomine erano state deliberate dal Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015, su proposta del Ministro della giustizia.

[95] La VII Commissione della Camera aveva avviato l’esame nella seduta del 23 febbraio 2022, mentre la 7ª Commissione del Senato ha iniziato e concluso l’esame il 22 febbraio 2022.

[96] Nella lettera si precisa che il Ministro della cultura ha espresso l’auspicio che Di Blasio, già nominato Vice Direttore generale vicario del Grande progetto Pompei con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 aprile 2021, per la durata di un anno a decorrere dal l° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, possa ora svolgere le funzioni di Direttore generale di progetto fino al 31 dicembre 2022.

[97] Il comma 5-ter, come da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 4, lett. a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale “al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonché le attività dell’Unità “Grande Pompei”, del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all’articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l’ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.”.

[98] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale della ricerca del Segretariato generale del Ministero dell’università e della ricerca.

[99] A seguito del decreto del presidente dell’IISG del 17 marzo 2022, con il quale sono state indette le elezioni per la designazione del componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza dei ricercatori e dei tecnologi; in considerazione dell’esito delle operazioni elettorali previste dallo statuto e dal regolamento dell’Ente, Berni è stato proclamato eletto quale rappresentante dei ricercatori e dei tecnologi nel consiglio di amministrazione con decreto del presidente dell’IISG n. 5 del 12 aprile 2022.

[100] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[101] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[102] Il comma 2-bis è stato inserito dall’articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[103] Il comma 4, con riferimento invece ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[104] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[105] Il nuovo statuto è stato emanato con delibera del consiglio di amministrazione n. 16 del 30 aprile 2021.

[106] Sul sito internet dell’istituto si fa presente che, con delibera del consiglio di amministrazione n. 15/2022 prot. n. 21758, Cristina Grieco, aveva assunto l’incarico di presidente facente funzioni, a far data dal 27 giugno 2022.

[107] La comunicazione è stata trasmessa dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione.

[108] Il 13 maggio 2021 nel sito dell’Ente era stato pubblicato un “avviso di selezione pubblica per titoli volta ad individuare una rosa di almeno 5 nominativi di candidati per la nomina del componente del consiglio di amministrazione dell’INDIRE ai sensi dell’art. 8, comma 2 lett. a) dello statuto”. L’avviso ricordava che i soggetti facenti parte della rosa formata dal comitato di selezione sarebbero stati individuati “mediante una procedura elettorale trasparente, avviata con provvedimento adottato dal Presidente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale a tempo indeterminato e determinato di INDIRE in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione.”. Il termine per la presentazione della domanda è poi scaduto il 24 maggio 2021.

[109] La comunicazione è stata trasmessa dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione.

[110] Grieco ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto in pari data.

[111] La comunicazione è stata trasmessa dal Ministero dell’istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

[112] Si segnala che l’8 luglio 2021 era stata indetta la procedura per l’elezione del terzo componente del consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2021-2025.

[113] Con nota n. 15695 del 2017, l’Ente aveva comunicato al Ministero l’impossibilità di procedere alla designazione elettiva del componente del consiglio di amministrazione scelto dalla comunità scientifica di riferimento, in quanto l’allora vigente statuto non prevedeva detto procedimento e non identificava la suddetta comunità. Il Ministro aveva pertanto provveduto a integrare l’organo designando direttamente il terzo componente del consiglio di amministrazione. Il 20 ottobre 2017 l’attuale consiglio di amministrazione ha adottato il nuovo statuto, regolando la suddetta procedura elettorale.

[114] Tali decreti erano stati trasmessi con lettera dell’Ufficio I - Affari generali, personale, contabilità e vigilanza enti, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di valutazione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, pervenuta il 1° settembre 2017 e annunciata alla Camera dei deputati nella seduta del 12 settembre 2017.

[115] Attualmente la maggior parte degli Enti di ricerca di cui al decreto legislativo n. 213 del 2009 ricade nella sfera di vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca. L’Ente in esame è invece tra quelli sottoposti alla vigilanza di entrambi i Ministeri, istruzione e università e ricerca. I poteri di nomina, però, per detti enti sono rimasti affidati al Ministero dell’istruzione. Si veda subito infra la nota successiva.

[116] L’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida, tra l’altro, al Ministero dell’istruzione congiuntamente con il Ministero dell’università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione.

[117] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[118] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[119] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti”.

[120] I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 8 del vigente statuto prevedono che: “Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri, scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica, esperienza e con adeguate conoscenze e competenze relative alle finalità previste dagli articoli 2 e 3 del presente Statuto. I componenti, in conformità con quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, vengono designati: a. due, tra i quali il Presidente, dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica; uno scelto tra il corpo docente delle università italiane ed europee, il personale (ricercatori e tecnologi) degli istituti di ricerca italiani ed europei e il personale docente della scuola, mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’INDIRE, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto. Il Comitato di Selezione è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Comitato di Selezione individuerà una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, avviata con provvedimento adottato dal Presidente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale a tempo indeterminato e determinato di INDIRE in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione. Della procedura elettorale verrà data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente;

b. Il Comitato di Selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature. I componenti del Comitato di Selezione non possono essere selezionati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, che costituisce un collegio perfetto, uniforma i propri lavori al principio di pubblicità e trasparenza. Per le sue sedute non sono previsti compensi o gettoni di presenza. Le procedure di nomina del Comitato sono avviate sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati una sola volta.

4. Alla sostituzione dei componenti degli organi, nei limiti temporali della scadenza del mandato del titolare sostituito, si procede secondo le medesime modalità di cui al comma 2”.

[121] Al Senato della Repubblica la comunicazione di nomina di Fernicola è stata annunciata nella seduta dell’Assemblea del 6 settembre 2022.

[122] Al Senato della Repubblica la comunicazione di nomina di Betta è stata annunciata nella seduta dell’Assemblea del 20 luglio 2022, mentre alla Camera dei deputati la comunicazione era già pervenuta con lettera dell’8 luglio 2022, annunciata nella seduta dell’Assemblea del 13 luglio 2022.

[123] Si segnala che il 9 dicembre 2020 era stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM. Il termine per la presentazione delle domande scadeva il trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

[124] Si fa presente che l’articolo 5-bis, comma 4, del Regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, introdotto dal Regolamento n. 2015/759, prevede tra l’altro che le procedure di selezione e nomina dell’organo di vertice degli Istituti nazionali di statistica siano trasparenti, basate solo su criteri professionali e garantiscano il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.

[125] Secondo quanto previsto dal decreto di nomina, il mandato della Prisco si concluderà alla scadenza degli altri componenti del consiglio, prevista per il 30 aprile 2024.

[126] Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, tale nomina doveva intervenire entro il 31 dicembre 2020 per evitare la decadenza dell’intero consiglio dell’Ente recentemente nominato.

[127] L’articolo 2 del decreto di nomina precisava che il quarto e ultimo componente del consiglio sarebbe stato nominato con un successivo decreto, all’esito della procedura elettiva tra ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 8 dello statuto dell’Istituto (v. infra nel testo).

[128] La lettera di comunicazione delle suddette nomine del 19 giugno 2020 (v. supra la nota precedente) precisava che “Ferma restando la presidenza del prof. Gian Carlo Blangiardo nominato con D.P.R. 4 febbraio 2019, il quinto componente del Consiglio non è stato ancora nominato in quanto la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all’art. 100, comma 2 dello stesso - nel prorogare i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri – ha escluso l’Istat e ha previsto che il relativo Consiglio è validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020”.

[129] Tale disposizione prevede che il consiglio, presieduto dal presidente dell’Istituto, sia inoltre composto da due membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica e da due membri nominati (rectius: designati) dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica. La norma prevede, altresì, che i componenti del consiglio, diversi dal presidente, siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durino in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica. La differenza sostanziale consiste quindi nella sostituzione di un componente designato, tra i propri componenti, dal comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica con un ricercatore o un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione, analogamente a quanto previsto dalla vigente normativa per la generalità degli enti di ricerca. Al riguardo, l’articolo 10 di tale regolamento, modificato dal consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019, dispone: “1. Il ricercatore o il tecnologo, componente del Consiglio ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. d) dello statuto, è eletto dai ricercatori e dai tecnologi, anche a tempo determinato, in servizio presso l’Istat alla data di svolgimento delle elezioni. Possono essere eletti i dipendenti appartenenti al profilo professionale di ricercatore e tecnologo di ruolo, in servizio presso l’Istituto alla data di indizione della consultazione elettorale; tale requisito deve essere mantenuto, a pena di decadenza per tutta la durata dell’incarico. […]”. Le modifiche sono intervenute successivamente alla sentenza n. 6097/2019 del Tar del Lazio, che ha parzialmente annullato lo statuto dell’Ente, ritenendo che nel consiglio di amministrazione debba essere garantita la rappresentanza di ricercatori e tecnologi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Sul sito dell’ISTAT è stata pubblicata la delibera 4 maggio 2020 del presidente dell’Istituto con cui è stata indetta la procedura di elezione di un ricercatore o tecnologo da nominare quale componente del consiglio dell’ISTAT, secondo le nuove previsioni statutarie e regolamentari. Contestualmente è stata adottata un’apposita disciplina per lo svolgimento della suddetta procedura, nominando una specifica commissione elettorale.

[130] In particolare la composizione del consiglio dell’Istat è stata ridotta a 5 membri compreso il presidente, dai 10 membri compreso il presidente precedentemente previsti. La composizione del comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica è stata parimenti ridotta a 15 membri compreso il presidente, dai 22, compreso il presidente, precedentemente previsti.

[131] L’articolo 12, comma 4, dello Statuto dell’ICS prevede che in caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito a tutti gli effetti dal membro del Consiglio di Amministrazione designato ai sensi del successivo articolo 13, comma 1, lettera (b), dello Statuto medesimo, ossia dal membro designato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

[132] I suddetti consiglieri sono stati nominati con decreto 31 gennaio 2018 del Ministro per lo sport. Tale decreto non risulta comunicato alla Camera.

[133] La Banca d’Italia aveva altresì nominato il comitato di sorveglianza, con provvedimento comunicato per estratto nella G.U. n. 24 del 30 gennaio 2012.

[134] Prima della nomina di Abodi si ricorda che la proposta di nomina di Eugenio Giani alla presidenza dell’Istituto, annunciata alla Camera e al Senato il 4 marzo 2015, non aveva avuto seguito malgrado i pareri favorevoli espressi dalla 6ª Commissione del Senato e dalla VI Commissione della Camera nelle rispettive sedute del 31 marzo e del 14 aprile 2015.

[135] L’articolo 1 del regolamento, rubricato “Composizione degli organi dell’Istituto per il credito sportivo” recita: “1. Al fine di adeguare la composizione degli organi dell’Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, rappresentante legale dell’Istituto, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ove nominato, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, da un membro designato dalla Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da due membri designati da tutti i soggetti partecipanti al capitale sociale dell’Istituto.

2. Il collegio dei sindaci dell’Istituto per il credito sportivo è composto da un numero di membri non superiore a tre, di cui il presidente designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, un componente designato in rappresentanza delle regioni e degli enti locali e un componente designato da tutti i soggetti partecipanti al capitale sociale dell’Istituto.

3. I membri designati del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell’Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ove nominato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto lo statuto dell’Istituto per il credito sportivo deve essere adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo.”.

[136] L’articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato la legge n. 1295 del 1957, fatta eccezione per gli articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5. Per il riordino dell’Istituto per il credito sportivo, vedi il D.P.R. 20 ottobre 2000, n. 453.

[137] Con nota 8 settembre 2022 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha comunicato la designazione di Nastasi quale presidente del consiglio di gestione della SIAE da parte del consiglio di sorveglianza della società. Il Ministro della cultura e il Capo di Gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’ordine del Ministro medesimo hanno espresso rispettivamente con nota prot. 22413 e con nota prot. 18772 entrambe del 9 settembre 2022, il concerto al conferimento dell’incarico di presidente a Nastasi.

[138] Ai sensi dell’art. 12, comma 9, dello statuto, l’assemblea generale degli associati può, in determinate fattispecie, delegare determinate funzioni ad una assemblea dei delegati appositamente nominata.

[139] Nelle premesse del decreto si evidenzia che “[…] la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri, prot. 6090 del 21 luglio 2022, recante le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri conseguenti alle dimissioni dell’Esecutivo […] la nota del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 22041 del 3 agosto 2022 che, in riscontro alla richiesta dell’Ufficio di Gabinetto d’ordine del Ministro relativa alla suindicata circolare, ha comunicato il nulla osta a procedere alla nomina prospettata.”.

[140] Il nuovo statuto è stato approvato dal consiglio di amministrazione della Stazione Zoologica Anton Dohrn con delibera n. 31 del 15 marzo 2022, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 218 del 2016. Approvato dal MUR in data 16 maggio 2022, prot. num. 461.

[141] Il 13 giugno 2022 sul sito internet dell’Ente è stata resa nota la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Ente che nella riunione del 24 maggio 2022, a seguito delle dimissioni di Ianora, ha ritenuto opportuno indire le elezioni per la carica del componente di designazione della comunità scientifica.

[142] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.

[143] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell’università e della ricerca.