Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
|
---|---|
Autore: | Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare |
Titolo: | Le nomine negli enti pubblici - Monitoraggio e controllo - XIX Legislatura - Settembre 2024 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 8 |
Data: | 24/09/2024 |
Organi della Camera: | Assemblea |
Camera dei deputati
XIX LEGISLATURA
LE NOMINE NEGLI ENTI PUBBLICI
MONITORAGGIO E CONTROLLO
Numero 8 – Settembre 2024
Servizio per il Controllo parlamentare
A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare ( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it
|
__________________________________________________________________________________ |
La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
|
INDICE
Cariche rinnovate al 15 settembre 2024
Cariche scadute o in scadenza entro il 31 marzo 2025
SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI
Agenzia italiana per la gioventù – AIG
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE.
Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park
Automobile club d’Italia – ACI
Autorità di sistema portuale del Mar Ionio
Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale
Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale
Autorità di sistema portuale dello Stretto
Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza - AGIA
Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo magistrato delle acque
Comitato italiano paralimpico – CIP
Comitato olimpico nazionale italiano – CONI
Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare
Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP
Consiglio nazionale delle ricerche – CNR
Ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC
Ente parco nazionale del Circeo
Ente parco nazionale del Gargano
Ente parco nazionale del Pollino
Ente parco nazionale dell’Alta Murgia
Ente parco nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese
Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena
Ente parco nazionale dell’Asinara
Ente parco nazionale dell’Aspromonte
Ente parco nazionale dell’Isola di Pantelleria
Ente parco nazionale della Sila
Ente parco nazionale delle Cinque Terre
Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi
Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. – IEI
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM
Istituto nazionale di astrofisica – INAF
Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS
Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRiM
Istituto nazionale di statistica – ISTAT
Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” – CREF
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna
Stazione zoologica “Anton Dohrn”
Unione Italiana tiro a segno – UITS
1. Il controllo parlamentare negli enti pubblici
1.2.4. Le autorità di sistema portuale
2. La disciplina degli incarichi pubblici
2.1. Il regime dell’inconferibilità e dell’incompatibilità
2.2. Effetti dell’inconferibilità e dell’incompatibilità
2.3. La disciplina degli incarichi per i soggetti in quiescenza
Il presente dossier reca la ricognizione delle nomine di componenti degli organismi direttivi di 11 enti pubblici intervenute nel corso del trimestre giugno-agosto 2024, con aggiornamenti fino al 15 settembre.
Sono altresì indicate le cariche, concernenti 47 enti pubblici, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato e in scadenza entro il 31 marzo 2025.
Il perimetro del monitoraggio è connesso all’ambito di applicazione della legge 24 gennaio 1978, n. 14 che disciplina il controllo parlamentare sulle nomine effettuate dal Governo, nonché di specifiche disposizioni previste per singoli enti o categorie di enti di carattere derogatorio o integrativo della disciplina generale prevista dalla medesima legge.
Oltre ad una tabella riassuntiva delle nomine effettuate e delle scadenze relative agli enti presi in considerazione in questo numero, il dossier reca, per ciascun ente interessato, apposite schede informative che, oltre a fornire notizie essenziali sulla relativa attività, danno conto dei nominativi dei titolari delle cariche, delle procedure di nomina, dei requisiti previsti dalla normativa vigente, delle date di scadenza o di rinnovo, dell’esito dei pareri eventualmente espressi dalle competenti Commissioni parlamentari o dell’avvenuta comunicazione alle Camere delle nomine governative intervenute.
Le informazioni riportate nel dossier sono tratte dalla banca dati gestita dal Servizio per il Controllo parlamentare che allo stato monitora gli incarichi sussistenti presso 110 enti pubblici.
Si segnala, infine, che in Appendice è riportata la sintesi della disciplina vigente in materia di nomine in enti pubblici.
***
Nel periodo di riferimento (1° giugno-15 settembre) sono state perfezionate 13 nomine, che hanno interessato gli organi di 11 enti pubblici, cui si aggiungono 4 ulteriori nomine relative a 4 distinti enti il cui iter è ancora in corso di perfezionamento alla data di chiusura del presente dossier, come indicato nella seguente tabella.
Carica |
Nome |
Data nomina |
Durata |
|
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale |
commissario straordinario |
Vittorio Alberto Torbianelli |
1° giugno 2024 |
fino al ripristino degli organi di vertice |
Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale |
commissario straordinario |
Massimo Seno |
12 giugno 2024 |
fino al ripristino degli organi di vertice |
commissario straordinario aggiunto |
Alberto Maria Benedetti |
13 giugno 2024 |
||
Ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC |
un consigliere di amministrazione |
Benedetta Fiorini |
17 giugno 2024 |
11 aprile 2027 |
Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” – CREF |
un consigliere di amministrazione |
Fabrizio Coccetti |
26 giugno 2024 |
4 anni |
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale |
commissario straordinario |
Vincenzo Leone |
1° luglio 2024 |
fino al ripristino degli organi di vertice |
Istituto nazionale di astrofisica – INAF |
un consigliere di amministrazione |
Andrea Comastri |
5 luglio 2024 |
4 anni |
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS |
un consigliere di amministrazione |
Umberta Tinivella |
16 luglio 2024 |
4 anni |
Istituto nazionale di statistica – ISTAT |
due consiglieri |
Maria Clelia Stefania Di Serio e Gian Carlo Blangiardo |
17 luglio 2024 |
4 anni |
Ente parco nazionale dell’Isola di Pantelleria |
commissario straordinario |
Italo Cucci |
23 luglio 2024 |
6 mesi |
Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena |
commissario straordinario |
Rosanna Giudice |
24 luglio 2024 |
6 mesi |
Ente parco nazionale dell’Aspromonte |
commissario straordinario |
Renato Carullo |
5 agosto 2024 |
6 mesi |
Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle Acque |
presidente |
Roberto Rossetto |
in corso di perfezionamento[1] |
3 anni |
Agenzia italiana per la gioventù |
presidente |
Federica Celestini Campanari |
in corso di perfezionamento[2] |
5 anni |
Consorzio dell’Adda |
presidente |
Emanuele Mauri |
in corso di perfezionamento[3] |
4 anni |
Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa – IEI |
presidente |
Carlo Ossola |
in corso di perfezionamento[4] |
5 anni |
***
Nella seguente tabella sono indicate le 82 cariche in 48 enti pubblici, agenzie o autorità amministrative indipendenti scadute e non ancora rinnovate, nonché quelle in scadenza entro il 31 marzo 2025.
Ente |
Carica |
Titolari uscenti |
Data scadenza |
Durata |
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR |
due componenti del consiglio direttivo |
vacanti |
20 luglio 2020 |
6 anni |
un componente del consiglio direttivo |
Menico Rizzi (dimissionario) |
15 aprile 2024 |
||
Ente parco nazionale del Pollino |
presidente |
Domenico Pappaterra |
15 dicembre 2022 |
5 anni |
Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP |
presidente |
Mario Padula |
6 marzo 2023 |
4 anni |
Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena |
presidente |
Fabrizio Fonnesu |
7 giugno 2023 |
5 anni |
Istituto nazionale di astrofisica – INAF |
un consigliere di amministrazione |
Grazia Maria Gloria Umana |
31 gennaio 2024 |
4 anni |
Unità Grande Pompei |
vicedirettore generale |
Giovanni Capasso |
31 dicembre 2023 |
non specificata |
direttore generale |
Giovanni Capasso |
31 dicembre 2024 |
||
Agenzia italiana per la gioventù |
due componenti del consiglio di amministrazione |
da nominare (ente di nuova istituzione) |
24 febbraio 2024 (entro 30 giorni dall’adozione dello statuto emanato il 24 gennaio 2024) |
5 anni |
Istituto nazionale di statistica – ISTAT |
due consiglieri |
Maria Rosaria Prisco e Federico Visconti |
30 aprile 2024 |
4 anni |
Ente parco nazionale del Circeo |
presidente |
Emanuela Zappone (commissario straordinario) |
6 agosto 2024 |
5 anni |
Ente parco nazionale del Gargano |
presidente |
Pasquale Pazienza |
7 agosto 2024 |
5 anni |
Ente parco nazionale dell’Alta Murgia |
presidente |
Francesco Tarantini |
7 agosto 2024 |
5 anni |
Ente parco nazionale delle Cinque Terre |
presidente |
Donatella Bianchi |
7 agosto 2024 |
5 anni |
Ente parco nazionale dell’Asinara |
presidente |
Giovanni Maria Cubeddu (commissario straordinario) |
8 agosto 2024 |
5 anni |
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna |
presidente |
Elisabetta Anna Castelli (commissario straordinario) |
16 agosto 2024 |
5 anni |
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale |
presidente |
Felice Maurizio D’Ettore (deceduto) |
22 agosto 2024 |
5 anni |
Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare |
presidente |
Ezio Mesini |
25 agosto 2024 |
3 anni |
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA |
presidente e quattro consiglieri di amministrazione |
Gilberto Dialuce (presidente), Giovanni Giuliano, Tullio Berlenghi, Caterina Petrillo e Raffaele Bifulco (consiglieri) |
21 settembre 2024 |
4 anni |
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE |
presidente e quattro consiglieri di amministrazione |
Matteo Zoppas (presidente), Barbara Beltrame Giacomello, Daniele Vaccarino, Giuseppina Rallo e Ivano Vacondio (consiglieri) |
7 ottobre 2024 |
4 anni |
Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna |
presidente |
Luca Santini |
8 ottobre 2024 |
5 anni |
Ente parco nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese |
presidente |
Antonio Tisci (commissario straordinario) |
24 ottobre 2024 |
5 anni |
Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi |
presidente |
Ennio Vigne |
2 dicembre 2024 |
5 anni |
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale |
presidente |
Pino Musolino |
16 dicembre 2024 |
4 anni |
Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale |
presidente |
Mario Sommariva |
29 dicembre 2024 |
4 anni |
Aero club d’Italia - AeCI |
presidente |
Giuseppe Leoni |
31 dicembre 2024 |
4 anni |
Automobile club d’Italia – ACI |
presidente |
Angelo Sticchi Damiani |
31 dicembre 2024 |
4 anni |
Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità |
presidente e due componenti |
ente di nuova istituzione |
31 dicembre 2024 |
4 anni |
Comitato italiano paralimpico – CIP |
presidente |
Luca Pancalli |
31 dicembre 2024 |
4 anni |
Comitato olimpico nazionale italiano – CONI |
presidente |
Giovanni Malagò |
31 dicembre 2024 |
4 anni |
Unione italiana tiro a segno – UITS |
presidente, vicepresidente e undici componenti del consiglio direttivo |
Costantino Vespasiano (presidente), Marco Billi (vicepresidente), Alfredo Marconi, Engelbert Zelger, Fabio Sacchetti, Roberto Brogli, Martina Pica, Barbara Creatini, Davide Brutto, Patrizia Cabras, Tiziana Ferrando, Sara Barbieri e Luigi Giardinieri (consiglieri) |
31 dicembre 2024 |
4 anni |
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM |
un consigliere di amministrazione |
Susanna Terracini |
1° gennaio 2025 |
4 anni |
Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN |
un consigliere di amministrazione |
Piergiorgio Picozza |
1° gennaio 2025 |
4 anni |
Stazione zoologica “Anton Dohrn” |
un consigliere di amministrazione |
Simonetta Fraschetti |
1° gennaio 2025 |
4 anni |
Ente parco nazionale dell’Isola di Pantelleria |
presidente |
Italo Cucci (commissario straordinario) |
1° febbraio 2025 |
5 anni |
Ente parco nazionale della Sila |
presidente |
Francesco Curcio |
4 febbraio 2025 |
5 anni |
Ente parco nazionale dell’Aspromonte |
presidente |
Renato Carullo (commissario straordinario) |
6 agosto 2024 |
5 anni |
Consiglio nazionale delle ricerche – CNR |
un consigliere di amministrazione |
Nicoletta Amodio |
10 febbraio 2025 |
4 anni |
Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park |
presidente |
Caterina Petrillo |
19 febbraio 2025 |
4 anni |
un consigliere di amministrazione |
Alberto Aloisio |
1° gennaio 2025 |
||
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale |
presidente |
Daniele Rossi |
13 gennaio 2025 |
4 anni |
Autorità di sistema portuale del Mar Ionio |
presidente |
Sergio Prete |
14 gennaio 2025 |
4 anni |
Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – AGIA |
presidente |
Carla Garlatti |
14 gennaio 2025 |
4 anni |
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale |
presidente |
Andrea Annunziata |
1° febbraio 2025 |
4 anni |
Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRiM |
presidente |
Diederik Sybolt Wiersma |
19 febbraio 2025 |
4 anni |
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale |
presidente |
Luciano Guerrieri |
14 marzo 2025 |
4 anni |
Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale |
presidente |
Massimo Seno (commissario straordinario) |
fino al ripristino degli organi di vertice |
4 anni |
Alberto Maria Benedetti (commissario straordinario aggiunto) |
||||
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale |
presidente |
Vincenzo Leone (commissario straordinario) |
fino al ripristino degli organi di vertice |
4 anni |
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale |
presidente |
Vincenzo Alberto Torbianelli |
fino al ripristino degli organi di vertice |
4 anni |
Autorità di sistema portuale dello Stretto |
presidente |
Antonio Ranieri (commissario straordinario) |
fino al ripristino degli organi di vertice |
4 anni |
Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche |
presidente e sei consiglieri di amministrazione |
ente di nuova istituzione |
|
7 anni |
Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle schede informative di seguito riportate.
Natura e funzioni dell’ente |
L’Aero Club d’Italia, qualificato come Ente morale con R.D. 23 luglio 1926, n. 452, è stato successivamente riconosciuto, con legge 29 maggio 1954, n. 340, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico avente la finalità di “promuovere, disciplinare ed inquadrare le varie attività che, nel campo aeronautico turistico-sportivo, persone, associazioni, società, istituti ed enti privati svolgono nel territorio italiano”. In particolare, l’AeCI è un ente pubblico non economico a base associativa, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze, nonché al potere di controllo del CONI di cui costituisce organismo di Federazione degli sport aeronautici ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e della relativa normativa di attuazione. In base al proprio statuto, ha lo scopo di promuovere e disciplinare tutte le attività tese allo sviluppo dell’aviazione nei suoi aspetti culturali, didattici, turistici, sportivi, promozionali, di utilità sociale e civile, nonché delle attività collegate. L’Ente riunisce in organismo federativo nazionale associazioni ed enti italiani che si interessano alle attività predette; può, altresì, istituire sedi operative nel territorio nazionale e delegazioni e rappresentanze all’estero. L’AeCI, in quanto esercita attività sportiva, è l’unica Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per gli sport aeronautici ai sensi dell’art. 27 del DPR 28 marzo 1986, n. 157, nonché del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e l’unico Ente nazionale che rappresenta l’Italia presso la Federazione Aeronautica Internazionale (FAI). Al riguardo, si segnala che malgrado l’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, preveda che le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, per effetto dell’articolo 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l’AeCI ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico. |
Carica da rinnovare e titolare uscente
Presidente Giuseppe Leoni |
Il 31 dicembre 2024 scadrà il mandato di Giuseppe Leoni, nominato presidente dell’Aero Club d’Italia con DPCM del 16 maggio 2022 per il quadriennio olimpico 2021-2024[5]. Si ricorda che sulla proposta di nomina di Leoni il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri aveva richiesto il parere parlamentare con lettera dell’11 marzo 2022. Su tale proposta l’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della Camera si sono espresse in senso favorevole, previa audizione del candidato, nelle sedute, rispettivamente, del 20 e del 21 aprile 2022. Si rammenta altresì che con delibera n. 5/2017, adottata dall’assemblea dell’Ente, Leoni, avendo riportato la maggioranza dei voti, era stato designato quale presidente per il quadriennio 2017-2021, ai fini della successiva nomina. Tuttavia, con DPCM 2 gennaio 2018 è stato decretato il commissariamento dell’AeCI, a causa dell’asserito superamento dei tre mandati consecutivi di Leoni e la nomina di Pierluigi Matera quale commissario straordinario; il TAR Lazio, con sentenza n. 72/2019, ha però sancito l’annullamento del suddetto decreto, in quanto i periodi durante i quali Leoni è stato commissario straordinario dell’AeCI non potevano essere considerati mandati presidenziali. Dopo un ulteriore commissariamento dell’Ente e la prosecuzione del contenzioso amministrativo, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8693/2019, non essendo state ravvisate motivazioni ostative, è stato dato seguito, per il periodo residuo, alla citata delibera assembleare n. 5/2017, con cui Leoni era stato designato ai fini della successiva nomina di presidente dell’Ente, disposta poi con DPCM 11 giugno 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze, fino alla scadenza originaria del 2021. Si rammenta infine che, in precedenza, Leoni: era stato nominato commissario straordinario dell’Ente nei periodi tra il 1° novembre 2002 e il 1° novembre 2004; in seguito ha svolto il mandato di presidente per il quadriennio 2005-2009; era stato poi nuovamente nominato commissario straordinario con DPCM 17 dicembre 2010 per un periodo di sei mesi; detto incarico era stato successivamente confermato con decreti del 18 luglio 2011, del 16 gennaio 2012 e del 16 aprile 2012 e, da ultimo, fino al 15 agosto 2013 ai sensi dall’art. 7, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Leoni aveva poi assunto nuovamente la carica di presidente dell’AeCI con DPCM 27 settembre 2013 per il quadriennio 2013-2017. |
Scadenza |
31 dicembre 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze, previa designazione dell’assemblea dell’AeCI. Ai sensi dell’articolo 26 dello statuto, il presidente dura in carica 4 anni e può essere nominato consecutivamente per non più di tre mandati. Si rammenta che l’AeCi ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e in quanto ente pubblico ad esso risulta applicabile la disciplina sul limite dei mandati consecutivi di cui all’articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n.14, ai sensi della quale la conferma nella carica di presidente non può essere effettuata per più di due volte. Peraltro, come accennato, l’AeCI, esercitando attività sportiva, è anche l’unica Federazione del CONI per gli sport aeronautici e l’unico Ente nazionale che rappresenta l’Italia presso la Federazione Aeronautica Internazionale (FAI). A tale ultimo riguardo si segnala che il citato art. 7, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, aveva disposto che l’allora commissario straordinario dell’AeCI (lo stesso Leone) adeguasse lo statuto dell’Ente ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, nonché ai principi desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo. Il nuovo statuto dell’Aero Club è stato adottato da Leoni, in qualità di commissario straordinario, con delibera n. 582 del 5 settembre 2012, ed è poi stato definitivamente approvato con DPR 18 marzo 2013, n. 53. La natura giuridica di ente pubblico dell’AeCI convive pertanto con la sua collocazione nell’ambito delle federazioni sportive nazionali; a tale ultimo proposito si richiamano le recenti innovazioni della disciplina relativa alle procedure di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come da ultimo novellato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71. Al riguardo, si rammenta che tale disciplina dispone che gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedano le procedure per l’elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati. Tuttavia, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, i presidenti sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. La medesima disciplina, come da ultimo modificata, interviene anche in materia di computo dei mandati, precisando che si considera compiuto, e dunque rileva ai fini del computo, il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno, nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati (per approfondimenti su tale disciplina si rinvia al seguente dossier del Servizio Studi, pag. 7 e seguenti). Per completezza, si segnala, infine, la recente sentenza del TAR Lazio n. 15449 del 30 luglio 2024[6], che decidendo in merito ad un ricorso formulato dallo stesso Leoni[7], oltre a rilevare che “la natura pubblica ex lege dell’Aeroclub convive con un regime giuridico multiforme proprio delle federazioni sportive”, ha affermato, incidentalmente, che “l’obbligo di procedere alla modifica dello statuto per conformarlo alle prescrizioni di cui al già citato articolo 16” del decreto legislativo n. 242 del 1999, “grava su tutte le federazioni, indipendentemente dalla loro qualificazione formale”. |
Requisiti |
Il Presidente dell’Aero Club d’Italia è scelto dall’assemblea tra soggetti titolari di tessera FAI in corso di validità e che lo siano stati per almeno due anni nell’ultimo decennio. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Agenzia italiana per la gioventù è stata istituita dall’articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, quale ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile. Il nuovo ente sostituisce la previgente Agenzia nazionale per i giovani, di cui il citato decreto-legge dispone la contestuale soppressione. La nuova Agenzia subentra nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi della precedente Agenzia e ad essa sono trasferite anche le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale. Resta ferma l’attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – o all’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili – delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sulla nuova Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. L’Agenzia è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di appositi convenzioni o protocolli di intesa. Le funzioni della nuova Agenzia fanno riferimento agli obiettivi individuati dai programmi dell’Unione europea nonché ai seguenti atti dell’Unione: la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1719/2006/CE, del 15 novembre 2006 (che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013); il regolamento 2021/817/UE, del 20 maggio 2021 (che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport); il regolamento 2021/888/UE, del 20 maggio 2021 (che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà»). L’Agenzia, con particolare riferimento ai settori della gioventù e dello sport, promuove la cittadinanza europea, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei giovani alla vita sociale e democratica della Nazione; sostiene l’acquisizione di competenze trasversali, la ricerca, la formazione e i processi educativi; incoraggia i valori della solidarietà, della tolleranza e della coesione sociale; promuove la cooperazione europea e internazionale in materia di politiche per la gioventù, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per approfondimenti in ordine alla nuova Agenzia si rinvia alla scheda di lettura del citato articolo 55 predisposta dal Servizio Studi. |
Cariche da rinnovare e soggetto designato
Presidente Federica Celestini Campanari
due componenti del consiglio di amministrazione |
Si segnala che il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera del 14 giugno 2024, ha inviato la richiesta di parere parlamentare per la nomina di Federica Celestini Campanari, già commissario straordinario dell’Ente (cfr. oltre), quale presidente dell’Agenzia. Su tale proposta di nomina le Commissioni 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e XII (Affari sociali) della Camera dei deputati hanno espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 2 e del 9 luglio 2024. Si segnala che la 10ª Commissione del Senato ha proceduto all’audizione della candidata. Lo statuto della nuova Agenzia è stato approvato in via definitiva, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 65 del 16 gennaio 2024; alla sua adozione si è provveduto con DPR del 24 gennaio 2024. Lo statuto stabilisce che il consiglio di amministrazione dell’Agenzia, definito come organo di vertice politico-amministrativo, sia formato da tre membri: il presidente e altri due componenti, nominati con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, per un mandato quinquennale rinnovabile una sola volta. Qualora nel corso del quinquennio vengano a mancare uno o più consiglieri, si provvede alla sostituzione con le medesime modalità sopra indicate. I consiglieri sostituiti decadono con la scadenza del quinquennio di durata del mandato del consiglio di amministrazione. Con riferimento alla figura del vicepresidente, lo statuto dispone che il consiglio di amministrazione possa nominarne uno deputato a sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento. Fino all’insediamento del consiglio di amministrazione, si prevede che la gestione corrente sia assicurata da un commissario straordinario, nominato con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. Il Ministro per lo sport e i giovani, il 16 marzo 2023, ha nominato con proprio decreto il commissario straordinario Federica Celestini Campanari. La nomina non risulta comunicata alle Camere. |
Scadenza |
24 febbraio 2024 (entro 30 giorni dalla data di approvazione dello statuto) |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. Comunicazione alle Camere per i membri del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
L’articolo 55, comma 4, del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 prevede che alla nomina del consiglio di amministrazione della nuova Agenzia provveda l’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, attualmente il Ministro per lo sport e i giovani. |
Requisiti |
Il presidente dell’Agenzia è scelto tra soggetti con comprovata esperienza in materia di politiche giovanili. Non sono previsti specifici requisiti per i restanti membri del consiglio di amministrazione. |
L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca. Sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare, indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l’efficienza e l’efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull’assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell’ambito della realizzazione degli spazi europei dell’istruzione superiore e della ricerca. L’Agenzia è stata istituita dai commi 138, 139 e 140 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, che demanda ad un Regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la struttura e il funzionamento dell’Agenzia e i requisiti e le modalità di selezione dei componenti dell’organo direttivo. In virtù di tale disposizione è stato emanato il DPR 1 febbraio 2010, n. 76, recante il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR. |
|
Cariche da nominare
Tre membri del consiglio direttivo |
Con DM 1° agosto 2023, il Ministro dell’università e della ricerca ha costituito il comitato di selezione per la nomina dei componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia. Il 29 febbraio 2024 tale comitato ha pubblicato l’avviso per la selezione dei candidati da inserire nell’elenco da compilare ai fini della nomina; le candidature potevano essere presentate fino al 30 aprile 2024. L’esame delle candidature da parte del comitato di selezione risulta in corso di svolgimento. Si ricorda che il 20 luglio 2020 erano scaduti i mandati di due componenti del Consiglio direttivo dell’Agenzia, Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti, che erano stati nominati per quattro anni con il DPR 20 luglio 2016. Con DPR del 3 maggio 2019 è stato nominato per un quadriennio componente del Consiglio direttivo Antonio Felice Uricchio, che poi è stato eletto presidente il 19 dicembre 2019, con decorrenza dal 7 gennaio 2020 e fino alla scadenza del mandato (l’articolo 7, comma 1, del citato DPR n. 76 del 2010 stabilisce che il presidente sia eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto). Con DPR del 21 aprile 2020 Alessandra Celletti, Marilena Maniaci, Menico Rizzi (che poi si è dimesso il 15 aprile 2024) e Massimo Tronci sono stati nominati componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia per un quadriennio. Poiché l’articolo 8, comma 1, del DPR n. 76 del 2010 fissa a 7 il numero dei membri del consiglio direttivo, risultano vacanti le posizioni di tre membri. Si rammenta altresì che successivamente la durata del mandato dei consiglieri è stata elevata da quattro a sei anni dall’articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. Tale disposizione si applica anche ai membri del consiglio in carica alla data di entrata in vigore della medesima. L’8 aprile 2020 la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 15 aprile 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulle suddette proposte di nomina. Tali richieste erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 9 marzo 2020. |
Scadenza |
20 luglio 2020 e 15 aprile 2024 (per il componente dimessosi) |
Controllo parlamentare |
Parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del citato DPR n. 76 del 2010. |
Procedura di nomina |
DPR, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per tre anni. In particolare, ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell’OCSE e dai Presidenti dell’Accademia dei Lincei, dell’European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all’estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Se il presidente o un componente del consiglio direttivo cessa dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo componente con le predette modalità, fino all’esaurimento del citato elenco. Il presidente nomina, tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente. |
Requisiti |
L’articolo 8 del DPR n. 76 del 2010 stabilisce che i componenti del consiglio sono sette, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari. Nel consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. L’incarico di componente il consiglio direttivo è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate. I componenti dell’organo possono svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività, a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d’autore. I risultati delle predette attività di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell’Agenzia. I dipendenti di università italiane, di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e non possono essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, né far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca. Con riferimento alla rinnovabilità dei mandati, si rammenta quanto disposto in via generale dall’articolo 23, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a norma del quale il presidente e i componenti delle Autorità amministrative indipendenti di cui all’elenco (ISTAT) previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – tra le quali è annoverata l’Agenzia in oggetto – “non possono essere confermati alla cessazione dalla carica”. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99, e del proprio statuto, è un ente di diritto pubblico nazionale finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. L’Ente assolve altresì alle funzioni di agenzia per l’efficienza energetica, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. L’ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotata di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto. Nell’esercizio delle descritte funzioni, l’ENEA è attualmente sottoposta alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica a seguito della mutata ripartizione delle competenze in materia energetica operata dal decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22. |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti
Presidente Gilberto Dialuce
Consiglieri di amministrazione Giovanni Giuliano, Raffaele Bifulco, Caterina Petrillo e Tullio Berlenghi |
Il 21 settembre 2024 scadrà il mandato di Gilberto Dialuce, nominato presidente dell’Agenzia con decreto del Ministro della transizione ecologica del 7 settembre 2022 fino alla data scadenza del consiglio di amministrazione in carica, prevista appunto il 21 settembre 2024[8]. Sulla proposta di nomina il Ministro della transizione ecologica aveva richiesto il parere parlamentare con lettera del 22 luglio 2022. Su tale proposta la 10ª Commissione (Industria) del Senato e la X Commissione (Attività produttive) della Camera hanno espresso parere favorevole nelle sedute, rispettivamente, del 2 e del 3 agosto 2022. Si ricorda che Dialuce aveva già ricoperto l’incarico di presidente dell’ENEA a seguito della nomina conferitagli con decreto del Ministro della transizione ecologica del 27 luglio 2021 per la durata di un anno. Sulla relativa proposta di nomina il Ministro aveva chiesto il parere parlamentare con lettera del 22 giugno 2021, nella quale si precisava che la nomina si rendeva necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate dal precedente presidente, Federico Testa, nominato presidente dell’ENEA per la durata di quattro anni, dopo aver svolto un precedente mandato e avere ricoperto l’incarico di commissario straordinario dell’Ente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 21 settembre 2020[9]. Sulla proposta di nomina di Dialuce la 10ª Commissione (Industria) del Senato e la X Commissione (Attività produttive) della Camera avevano espresso parere favorevole nelle sedute, rispettivamente, del 6 e 14 luglio 2021. Il decreto ministeriale del 27 luglio 2021 limitava ad un anno la durata dell’incarico conferito a Dialuce richiamando quanto disposto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che consente alle pubbliche amministrazioni di conferire ai soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi solo a titolo gratuito e per la durata massima di un anno (nel caso di Dialuce fino al 27 luglio 2022). In premessa il decreto rilevava altresì che tale previsione si applicava al presidente dell’ENEA in virtù di quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3, dello statuto dell’Ente che, in conformità alla formulazione allora vigente dell’articolo 37, comma 5, della legge n. 99 del 2009, attribuiva al presidente dell’Ente anche poteri di direzione e gestione. Tale assetto è stato modificato dall’articolo 24 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che ha previsto l’attribuzione dei poteri di direzione e gestione in capo alla figura del direttore generale, modificando, altresì, la previsione di cui all’articolo 37, comma 5, della legge n. 99 del 2009 nella parte relativa ai poteri del presidente dell’Agenzia, al quale ora spetta la legale rappresentanza dell’ENEA. Il decreto di nomina di Dialuce del 7 settembre 2022 fa presente che, in attuazione delle previsioni di cui al citato articolo 24, l’ENEA ha revisionato il proprio statuto prevedendo, all’articolo 9, il conferimento di poteri di direzione e gestione in capo al direttore generale e modificando l’articolo 5, relativo alle funzioni del presidente. Tali modifiche alla governance di ENEA e la conseguente revisione dello statuto, hanno determinato, ad avviso del Governo, il venir meno del limite temporale annuale previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, essendo il presidente dell’ENEA privato di compiti dirigenziali o direttivi, posti in capo al direttore generale. Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione dell’ENEA, si rammenta che l’articolo 17-decies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ha modificato il comma 6 dell’articolo 37 della legge n. 99 del 2009, portando da tre a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’ENEA. Il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto del 13 gennaio 2022 ha provveduto a integrare la composizione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia con la nomina di Raffaele Bifulco e Caterina Petrillo. I nuovi componenti rimarranno in carica fino alla scadenza del consiglio già in carica. Tali nomine non risultano comunicate alle Camere. Il consiglio di amministrazione dell’ENEA, nella composizione antecedente alla modifica apportata dal decreto-legge n. 80 del 2021 (presidente e due consiglieri), era stato nominato con il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 21 settembre 2020. Con tale decreto, oltre al presidente Federico Testa, Tullio Berlenghi e Giovanni Giuliano erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, per la durata di un quadriennio, ossia fino al 21 settembre 2024. Il decreto di nomina precisava che il presidente Testa e il consigliere Berlenghi erano stati nominati, rispettivamente, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico e di quello dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Giovanni Giuliano era stato invece designato, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dello statuto dell’ENEA, quale componente elettivo del consiglio di amministrazione dell’Ente, scelto tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l’Agenzia. Sulla proposta di nomina di Federico Testa a presidente dell’Agenzia il Ministro dello sviluppo economico aveva richiesto il parere parlamentare con lettera del 22 luglio 2020. Su tale proposta la X Commissione (Attività produttive) della Camera e la 10ª Commissione (Industria) del Senato avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 5 agosto 2020. Le nomine di Testa, Berlenghi e Giuliano sono state comunicate con lettera del Ministro dello sviluppo economico del 20 novembre 2020. |
Scadenza |
21 settembre 2024 (presidente e quattro componenti del consiglio di amministrazione) |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. Comunicazione alle Camere per i componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (presidente e ulteriori quattro componenti del consiglio di amministrazione). Ai sensi dell’articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il consiglio di amministrazione dell’ENEA, formato dal cinque componenti, incluso il presidente, è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, per quattro anni, rinnovabili una sola volta. Si segnala che tale nomina, prevista dal citato articolo 37 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è ora demandata solo a quest’ultimo a seguito dell’attribuzione al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica delle funzioni di cui all’articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, operata dal decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22. Si ricorda altresì che il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di ENEA è stato elevato da tre a cinque a seguito della modifica apportata al comma 6 dell’articolo 37 della legge n. 99 del 2009 dall’articolo 17-decies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, la diposizione è in vigore dall’8 agosto 2021. L’articolo 6 dello statuto dell’ENEA, che ha recepito la richiamata integrazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, stabilisce che uno dei quattro consiglieri sia scelto/a tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l’Ente, dagli stessi ricercatori e tecnologi su base elettiva attraverso una procedura disciplinata, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, da una commissione nominata dal presidente dell’ENEA. Il presidente avvia le azioni dirette alla individuazione del componente elettivo almeno sei mesi prima della scadenza naturale del suo mandato. L’esito della procedura elettiva viene comunicato al Ministero vigilante ai fini dell’adozione del decreto di nomina. |
Requisiti |
I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell’ENEA. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Agenzia, istituita dall’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, è subentrata al soppresso Istituto per il commercio estero-ICE. È l’organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle imprese italiane sui mercati esteri. Agisce, inoltre, quale soggetto incaricato di promuovere l’attrazione degli investimenti esteri in Italia. Con una rete di uffici all’estero, svolge attività di informazione, assistenza, consulenza, promozione e formazione alle piccole e medie imprese italiane. Inoltre, agisce per affermare le eccellenze del Made in Italy nel mondo. L’Agenzia, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 18, del citato decreto-legge n. 98 del 2011. |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti
Presidente Matteo Zoppas
Consiglieri d’amministrazione Barbara Beltrame Giacomello, Giuseppina Rallo, Daniele Vaccarino e Ivano Vacondio |
Il 7 ottobre 2024 scadrà il mandato del presidente dell’Agenzia Matteo Zoppas, nominato consigliere d’amministrazione con DPR del 12 dicembre 2022. Si ricorda che Zoppas era stato nominato in sostituzione di Carlo Maria Ferro, il cui mandato era scaduto il 29 novembre 2022. La nomina a presidente dal consiglio dell’Ente è intervenuta il successivo 16 febbraio 2023. Sempre il 7 ottobre 2024 scadrà anche il mandato degli altri consiglieri di amministrazione: Barbara Beltrame Giacomello, Giuseppina (detta Josè) Rallo, Daniele Vaccarino e Ivano Vacondio, nominati per un quadriennio con DPR dell’8 ottobre 2020. La nomina di Zoppas è stata comunicata con lettera del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 25 gennaio 2023 con la quale il Ministro ha dato comunicazione anche delle nomine effettuate con il citato DPR dell’8 ottobre 2020. |
Scadenza |
7 ottobre 2024 |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Secondo quanto previsto dall’articolo 6 dello statuto dell’Agenzia, il consiglio di amministrazione è costituito, nel rispetto del principio di parità tra donne e uomini, da cinque componenti nominati con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy designa un componente. Il consiglio dura in carica quattro anni e i componenti possono essere confermati una sola volta. In caso di sostituzione di un componente, il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del consiglio. Un membro del consiglio di amministrazione, individuato con delibera del consiglio medesimo, svolge le funzioni di Presidente. |
Requisiti |
I membri del consiglio di amministrazione, la cui carica è incompatibile con incarichi politici elettivi, sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore e sono soggetti alla disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park è un ente pubblico nazionale di ricerca istituito dall’articolo 12 del DPR 6 marzo 1978, n. 102 e vigilato dal Ministero dell’università e della ricerca. Ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, normativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in attuazione dell’articolo 33 della Costituzione e dei princìpi della Carta europea dei ricercatori, nei limiti previsti dalla legislazione vigente. Ha il compito, ai sensi dell’articolo 2 del proprio statuto, di favorire e promuovere l’innovazione e lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, trasferendone i risultati al mercato. Inoltre, deve supportare la creazione di nuove imprese innovative, tenendo conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante. |
Carica rinnovata e soggetto nominato
Presidente Caterina Petrillo
Consigliere di amministrazione Alberto Aloisio |
Il 1° gennaio e il 19 febbraio 2025 scadranno, rispettivamente, i mandati del consigliere di amministrazione di designazione ministeriale – Alberto Aloisio, nominato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 23 dicembre 2020 per un quadriennio a decorrere dal 1° gennaio 2021 – e della presidente Caterina Petrillo, nominata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 19 febbraio 2021, per un quadriennio. Tali nomine erano state comunicate con lettera del Ministero del 12 aprile 2021. Si segnala che il 9 dicembre 2020 era stato pubblicato sul sito del Ministero vigilante un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM. Si ricorda che con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 21 maggio 2024 Massimiliano Ciarrocchi era stato nominato consigliere di amministrazione su designazione della comunità scientifica ed economica di riferimento. Tale nomina – di cui il Ministero ha dato comunicazione alla Camera con lettera del 28 maggio 2024 – è avvenuta previa designazione da parte dell’assemblea dell’Ente medesimo avvenuta all’unanimità in data 11 aprile 2024 e in sostituzione della vicepresidente Sabrina Strolego, che era stata nominata consigliera per quadriennio con DM 17 aprile 2020. |
Scadenza |
1° gennaio 2025 per il consigliere di amministrazione 19 febbraio 2025 per il presidente |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro, per il presidente e un consigliere, e su designazione dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento per un altro consigliere. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, si rinvia al paragrafo dell’Appendice 1.2.3 Gli Enti di ricerca. In questa sede, si ricorda che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri – come quello in oggetto – due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro, mentre il terzo è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. Tutti i componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. L’articolo 15 del vigente statuto dell’Istituto, emanato il 27 ottobre 2017, con determinazione n. 10 dal presidente dell’Ente, stabilisce che il terzo membro è designato dalla comunità scientifica ed economica di riferimento dell’Ente, che si esprime nell’assemblea composta dai rappresentanti legali o dai delegati dei seguenti enti e dai rappresentanti di ricercatori e tecnologi in questi termini: un delegato della Regione Friuli Venezia Giulia; un delegato espresso congiuntamente dall’Università di Trieste, l’Università di Udine e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati; un delegato espresso congiuntamente dall’Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia e da Confindustria del Friuli Venezia Giulia; tre rappresentanti dei ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l’Ente, di cui due eletti nel Consiglio tecnico-scientifico. Il consiglio di amministrazione nomina al suo interno il vicepresidente. Qualora il consiglio non sia operante nel suo plenum, assume la carica di vicepresidente pro tempore il secondo componente designato dal Ministro. L’assemblea elettiva è convocata dal presidente dell’Ente almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consigliere in carica, con l’invito, agli enti per cui è previsto dal comma secondo, a esprimere un delegato comune. Entro il medesimo termine, il presidente indice le elezioni per l’individuazione del terzo rappresentante dei ricercatori e tecnologi in servizio presso l’Ente. L’elettorato passivo e quello attivo sono attribuiti ai ricercatori e ai tecnologi a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l’Ente alla data della consultazione elettorale. Il procedimento elettorale è disciplinato dal regolamento di organizzazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. |
Requisiti |
Il presidente è scelto tra personalità in possesso di profilo scientifico o professionale particolarmente elevato ed esperte nella ricerca scientifica e tecnologica, in politiche dell’innovazione e di promozione economica e imprenditoriale, nonché di rilevanti competenze tecnico organizzative. Per quanto riguarda i consiglieri eletti, l’elettorato passivo spetta esclusivamente ai ricercatori e tecnologi dell’Ente. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Automobile Club d’Italia – ACI è l’ente pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro che tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, rappresentandolo presso la Fédération Internationale de l’Automobile – FIA e presso il CONI. Secondo quanto previsto dallo statuto, è la Federazione associativa degli Automobile Club regolarmente costituiti. Inoltre, l’ACI gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: il Pubblico Registro Automobilistico (PRA); i servizi in materia di tasse automobilistiche affidatigli dalle Regioni e dalle Province Autonome; tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici. Secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, la vigilanza sull’ACI è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferme restando le competenze del Ministero della giustizia e dell’autorità giudiziaria previste dalle disposizioni vigenti. |
Cariche da rinnovare e soggetti in scadenza
Presidente Angelo Sticchi Damiani |
Il 31 dicembre 2024 scadrà il mandato di Angelo Sticchi Damiani, confermato nella carica di presidente con DPR del 17 settembre 2021 per il quadriennio olimpico 2021-2024. L’assemblea dell’Ente aveva proceduto all’elezione di Sticchi Damiani nella riunione del 18 novembre 2020 e, nella riunione del 30 dicembre 2020, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, aveva deliberato l’avvio della procedura di nomina. La IX Commissione (Trasporti) della Camera dei deputati, dopo aver proceduto all’audizione informale del candidato, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 18 febbraio 2021. Analogo parere favorevole era stato espresso dall’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato nella seduta del 17 aprile 2021. La nomina è stata deliberata in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione del 16 settembre 2021, su proposta del Presidente del Consiglio. Si ricorda che Sticchi Damiani aveva già svolto il mandato di presidente dell’ACI anche per il quadriennio olimpico 2017-2020 (DPR del 6 ottobre 2017) e per il quadriennio olimpico 2013-2016 (DPR 13 marzo 2012). |
Scadenza |
31 dicembre 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
|
Requisiti |
L’articolo 6 dello statuto dell’Ente prevede, con riferimento all’accesso alle cariche elettive degli organi di indirizzo politico amministrativo e quindi anche a quella di presidente, che possano accedervi i soci dell’ACI che siano cittadini italiani e che abbiano raggiunto la maggiore età. Stabilisce, inoltre, che – ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di inconferibilità degli incarichi negli organi della pubblica amministrazione - siano ineleggibili: a) coloro che comunque siano interessati in attività imprenditoriali a titolo personale, nei settori industriale, commerciale ed artigianale, che svolgano servizi o attività per conto dell’ACI, degli automobile club e delle loro strutture collegate, o che operino in concorrenza con gli stessi, purché ciò costituisca per l’interessato fonte prevalente di reddito; b) i dipendenti dell’ACI e degli automobile club federati, anche successivamente alla cessazione del rapporto di servizio per un periodo di 3 anni. Inoltre, la mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione, o il venir meno nel corso del mandato dei predetti requisiti, comporta la decadenza dalla carica. La perdita della qualifica di presidente di automobile club comporta la decadenza dalla carica di componente degli organi collegiali dell’ACI. Con specifico riguardo alla carica di presidente, lo statuto dell’Ente stabilisce che possano essere eletti alla carica di presidente i soci con una anzianità ininterrotta di associazione di almeno 2 anni alla data dell’avviso di convocazione dell’assemblea, che abbiano presentato formale candidatura, corredata dalla dichiarazione della insussistenza dei requisiti di ineleggibilità previsti, oltre che dal programma elettorale, secondo le modalità preventivamente disciplinate dall’assemblea. Il presidente dura in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico. Con riferimento alla disciplina applicabile con riguardo al numero dei mandati presidenziali consecutivi espletabili, si rammenta che l’ACI ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e in quanto ente pubblico ad esso risulta applicabile la disciplina sul limite dei tre mandati consecutivi di cui all’articolo 6 della legge n.14 del 1978. L’Ente peraltro possiede al contempo la qualifica di federazione sportiva e al riguardo viene in evidenza la disciplina relativa ai vertici delle federazioni sportive nazionali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, come da ultimo novellato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71. A tale riguardo, si rinvia a quanto rilevato nella scheda informativa relativa all’AeCI. |
Natura e funzioni dell’ente |
Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, istituita ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n. 84, come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, è l’ente di governo del porto di Taranto. |
Carica da rinnovare e soggetto uscente
Presidente Sergio Prete |
Il 14 gennaio 2025 scadrà il mandato di Sergio Prete, nominato presidente dell’Autorità con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2021 per un quadriennio. Prete era già stato nominato presidente per un quadriennio con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell’8 novembre 2016 e successivamente commissario straordinario con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2020 fino al ripristino degli ordinari organi di vertice. In seguito alla richiesta di parere del Ministro dell’8 dicembre 2020, corredata dalla prescritta intesa del presidente della regione Puglia, l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, dopo aver audito il candidato, avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 28 dicembre 2020 e del 13 gennaio 2021. Si segnala che la presidenza di questa Autorità rientra tra quelle per cui il Ministero vigilante aveva previsto, mediante un apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. |
Scadenza |
14 gennaio 2025 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per il commissario straordinario. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, ferma restando l’applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.4. Le autorità di sistema portuale. |
Requisiti |
Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, istituita in attuazione dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, è stata attribuita la gestione coordinata dei porti di Genova, Savona e Vado Ligure. |
Cariche rinnovate e soggetti nominati
Commissario straordinario e commissario straordinario aggiunto
Massimo Seno e Alberto Maria Benedetti
Carica da rinnovare Presidente |
Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 giugno 2024 e del 13 giugno 2024 Massimo Seno e Alberto Maria Benedetti sono stati rispettivamente nominati commissario straordinario e commissario straordinario aggiunto dell’Autorità fino al ripristino degli ordinari organi di vertice. Tale nomina, comunicata alle Camere con lettera del 10 luglio 2024, si era resa necessaria in seguito alle dimissioni di Paolo Piacenza rese il 12 giugno con decorrenza dal giorno successivo. Piacenza era stato nominato commissario straordinario dal medesimo Ministro con DM dell’8 settembre 2023 . Tale nomina era stata comunicata alle Camere con lettera del 14 settembre 2023. Si segnala che al commissario straordinario sono state altresì assegnate le funzioni commissariali relative alla gestione Funivie Savona – San Giuseppe di Cairo, secondo quanto disposto dall’articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18. Piacenza, in precedenza segretario generale e dirigente dell’Ente, è stato nominato a seguito delle dimissioni del 1° settembre 2023 del predecessore Paolo Emilio Signorini, nel frattempo nominato amministratore delegato e direttore generale di IREN S.p.A. Si rammenta che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2020 Paolo Emilio Signorini era stato confermato presidente dell’Autorità. Per tale nomina era stato richiesto il parere parlamentare con lettera del 26 novembre 2020, corredata dalla prescritta intesa del presidente della regione Liguria. Nelle rispettive sedute del 17 dicembre 2020, l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della Camera avevano espresso, previa audizione del candidato, parere favorevole sulla proposta di nomina. Si segnala che la presidenza di questa Autorità rientra tra quelle per cui il Ministero vigilante aveva previsto, mediante un apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. |
Data nomina |
12 e 13 giugno 2024 |
Scadenza |
Fino al ripristino degli ordinari organi di vertice |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per il commissario straordinario. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, ferma restando l’applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.4. Le autorità di sistema portuale. |
Requisiti |
Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, istituita in attuazione dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, è stata attribuita la gestione coordinata dei porti di La Spezia e Marina di Carrara. |
Carica da rinnovare e soggetto uscente
Presidente Mario Sommariva |
Il 29 dicembre 2024 scadrà il mandato di Mario Sommariva, nominato presidente dell’Autorità per un quadriennio con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2020. Il Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 4 dicembre 2020, corredata dalle prescritte intese dei presidenti della regione Liguria e della regione Toscana. La IX Commissione (Trasporti) della Camera, dopo aver audito il candidato, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 23 dicembre 2020. Anche l’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato, dopo aver proceduto all’audizione informale del candidato, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 28 dicembre 2020. Si ricorda che il 16 dicembre 2020 sarebbe scaduto il mandato di Carla Roncallo quale presidente della suddetta Autorità. Poiché il 19 ottobre 2020 Roncallo è stata nominata componente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, il Ministro aveva frattanto nominato con suo decreto del 29 ottobre 2020 - non comunicato alle Camere - Francesco Di Sarcina commissario straordinario dell’Ente, in attesa della ricostituzione degli organi ordinari, onde assicurare la necessaria continuità amministrativa. Si segnala che la presidenza di questa Autorità rientra tra quelle per cui il Ministero vigilante aveva previsto, mediante un apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. |
Scadenza |
29 dicembre 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 in caso di nomina di un commissario straordinario. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, ferma restando l’applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.4. Le autorità di sistema portuale. |
Requisiti |
Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, istituita in attuazione dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, è stata attribuita la gestione coordinata dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. |
Carica da rinnovare e soggetto uscente
Presidente Andrea Annunziata |
Il 1° febbraio 2025 scadrà il mandato del presidente Andrea Annunziata, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2021 per un quadriennio. Si rammenta che Annunziata ha assunto l’incarico il giorno successivo alla nomina, dismettendo quello di presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, la cui scadenza naturale era prevista il 4 aprile 2021. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 21 dicembre 2020 corredata della prescritta intesa con il presidente della regione Campania, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina. Il 27 gennaio 2021 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera, previa audizione del candidato, aveva espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina. Al Senato la proposta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 gennaio 2021. La Commissione aveva svolto l’audizione informale del candidato in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Tuttavia, il termine per l’espressione del parere è scaduto il 27 gennaio 2021 senza che la Commissione si fosse pronunciata. Si segnala che la presidenza di questa Autorità rientra tra quelle per cui il Ministero vigilante aveva previsto, mediante un apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Il 5 dicembre 2020 era scaduto il mandato di Pietro Spirito, che era stato nominato presidente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 5 dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. |
Scadenza |
1° febbraio 2025 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 in caso di nomina di un commissario straordinario. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, ferma restando l’applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.4. Le autorità di sistema portuale. |
Natura e funzioni dell’ente |
Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Civitavecchia, in attuazione dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. Attualmente, insieme al porto di Civitavecchia (sede principale), ricadono nella circoscrizione territoriale dell’Autorità anche i porti di Fiumicino e Gaeta. |
Carica da rinnovare e soggetto uscente
Presidente Pino Musolino |
Il 16 dicembre 2024 scadrà il mandato di Pino Musolino, nominato presidente dell’Autorità per un quadriennio con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 dicembre 2020. Con lettera del 23 novembre 2020 il Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, corredata dalla prescritta intesa del presidente della regione Lazio. L’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della Camera, dopo aver audito il candidato in seduta congiunta, avevano espresso parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 9 e del 10 dicembre 2020. Si ricorda che il 25 novembre 2020 era scaduto l’incarico di presidente dell’Autorità di Francesco Maria Di Majo, nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del 24 novembre 2016, per il successivo quadriennio. Si segnala che la presidenza di questa Autorità rientra tra quelle per cui il Ministero vigilante aveva previsto, mediante un apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. |
Scadenza |
16 dicembre 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 in caso di nomina di un commissario straordinario. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, ferma restando l’applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.4. Le autorità di sistema portuale. |
Requisiti |
Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, in particolare, è stata attribuita la gestione coordinata dei porti di Livorno, Piombino, Portoferraio, Rio Marina, Cavo e Capraia Isola. È stata istituita in attuazione dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. |
Carica da rinnovare e soggetto uscente
Presidente Luciano Guerrieri |
Il 14 marzo 2025 scadrà il mandato del presidente Luciano Guerrieri nominato per un quadriennio con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 4 marzo 2021, a decorrere dal 14 marzo 2021 per la durata di un quadriennio. Su tale proposta di nomina, con lettera del 13 gennaio 2021, corredata dalla prescritta intesa con il presidente della regione Toscana, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva richiesto il parere parlamentare. L’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della Camera, dopo aver audito il candidato, hanno espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 3 e del 18 febbraio 2021. Si ricorda che in precedenza il 13 marzo 2021 era scaduto l’incarico di Stefano Corsini quale presidente della suddetta Autorità. Corsini era stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 marzo 2017, per la durata di un quadriennio. Si segnala che la presidenza di questa Autorità rientra tra quelle per cui il Ministero vigilante aveva previsto, mediante un apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. |
Scadenza |
14 marzo 2025 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 in caso di nomina di un commissario straordinario. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, ferma restando l’applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.4. Le autorità di sistema portuale. |
Requisiti |
Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, istituita ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n. 84, come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 è l’ente di governo del porto di Ravenna. |
Carica da rinnovare e soggetto uscente
Presidente Daniele Rossi |
Il 13 gennaio 2025 scadrà il mandato del presidente Daniele Rossi nominato per un ulteriore quadriennio con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 12 gennaio 2021, a decorrere dalla data della notifica del suddetto decreto. Il Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 4 dicembre 2020, corredata dalla prescritta intesa del presidente della regione Emilia-Romagna. La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera, dopo aver audito il candidato, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 23 dicembre 2020. Anche l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, dopo aver proceduto all’audizione informale del candidato in Ufficio di Presidenza integrato da rappresentanti dei Gruppi parlamentari, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 12 gennaio 2021. Si ricorda che il 1° dicembre 2021 è scaduto l’incarico dello stesso Rossi, quale presidente della suddetta Autorità. Rossi era stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Si segnala che la presidenza di questa Autorità rientra tra quelle per cui il Ministero vigilante aveva previsto, mediante un apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. |
Scadenza |
13 gennaio 2025 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 in caso di nomina di un commissario straordinario. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, ferma restando l’applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.4. Le autorità di sistema portuale. |
Requisiti |
Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, istituita in attuazione dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, è stata attribuita la gestione coordinata dei porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli. |
Carica rinnovata e soggetto nominato
Commissario straordinario
Vincenzo Leone
Carica da rinnovare Presidente |
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° luglio 2024 Vincenzo Leone è stato nominato commissario straordinario dell’Autorità fino al ripristino degli ordinari organi di vertice. Tale nomina, comunicata alle Camere con lettera del 10 luglio 2024, si era resa necessaria in seguito alle dimissioni di Ugo Patroni Griffi rese il 16 aprile con decorrenza dal 1° luglio 2024. Patroni Griffi era stato nominato presidente dal medesimo Ministro con DM del 16 giugno 2021 per un ulteriore quadriennio. Quest’ultima nomina era stata comunicata alle Camere con lettera del 17 maggio 2021, corredata dalla prescritta intesa del presidente della regione Puglia. La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera, dopo aver audito il candidato, aveva espresso parere favorevole nella seduta dell’8 giugno 2021. Nella medesima data dell’8 giugno 2021 anche l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, ha espresso parere favorevole, previa audizione informale del candidato in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Si rammenta che il 10 aprile 2021 era scaduto il mandato dello stesso Patroni Griffi, quale presidente della suddetta Autorità. Patroni Griffi era stato infatti nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 aprile 2017, per la durata di un quadriennio, a decorrere dal 10 aprile 2017. Si segnala che la presidenza di questa Autorità rientra tra quelle per cui il Ministero vigilante aveva previsto, mediante un apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. |
Data nomina |
1° luglio 2024 |
Scadenza |
Fino al ripristino degli ordinari organi di vertice |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 in caso di nomina di un commissario straordinario. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, ferma restando l’applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.4. Le autorità di sistema portuale. |
Requisiti |
Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, subentrata alla soppressa Autorità portuale di Trieste, gestisce i porti di Trieste e Monfalcone. È stata istituita in attuazione dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. |
Carica rinnovata e soggetto individuato
Commissario straordinario Vittorio Alberto Torbianelli
Carica da rinnovare Presidente |
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 maggio 2024 Vittorio Alberto Torbianelli, già segretario generale dell’Ente, è stato nominato commissario straordinario dell’Autorità medesima fino al ripristino degli ordinari organi di vertice. Tale nomina, comunicata alle Camere con lettera del 10 luglio 2024, si è resa necessaria poiché il presidente dell’Autorità Zeno D’Agostino (nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 572 del 15 dicembre 2020 per un secondo mandato quadriennale che sarebbe scaduto il 15 dicembre 2024) si è dimesso il 29 febbraio 2024 con decorrenza dal 1° giugno 2024. Con riferimento alla proposta di nomina del presidente D’Agostino, il Ministro aveva richiesto il relativo parere parlamentare con lettera del 23 novembre 2020, corredata dalla prescritta intesa del presidente della regione Friuli-Venezia Giulia. L’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della Camera, dopo aver audito il candidato in seduta congiunta, avevano espresso parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 9 e del 10 dicembre 2020. Lo stesso D’Agostino aveva già ricoperto la carica di presidente dell’Autorità a decorrere dal 10 novembre 2016, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell’8 novembre 2016. Si ricorda che, nel corso del predetto mandato, era intervenuta una delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale veniva accertata l’inconferibilità, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 39/2013, dell’incarico presidenziale e la conseguente nullità dell’atto di conferimento del relativo incarico. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione dell’attività dell’Ente, il Ministro aveva nominato, con proprio decreto del 5 giugno 2020, Mario Sommariva quale commissario straordinario dell’Autorità. Il 30 giugno 2020, in accoglimento del ricorso proposto dalla Autorità di sistema portuale, con sentenza n. 07292/2020 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato il provvedimento dell’Autorità nazionale anticorruzione. Con decreto ministeriale del 30 giugno 2020, D’Agostino è stato quindi reintegrato nella carica di presidente dell’Autorità a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino alla naturale scadenza del mandato (10 novembre 2020), con contestuale cessazione dell’incarico commissariale conferito a Sommariva. Si segnala che la presidenza di questa Autorità rientra tra quelle per cui il Ministero vigilante aveva previsto, mediante un apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. |
Nomina |
1° giugno 2024 (commissario straordinario) |
Scadenza |
Fino al ripristino degli ordinari organi di vertice |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 in caso di nomina di un commissario straordinario. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, ferma restando l’applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.4. Le autorità di sistema portuale. |
Requisiti |
Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L’Autorità di sistema portuale dello Stretto, in particolare, comprende i porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Saline ed è stata istituita, in attuazione dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, dall’articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 con il compito di promuovere le operazioni portuali e altre attività commerciali e industriali esercitate nei predetti porti in un unicum amministrativo-gestionale che ha unificato le strategie di sviluppo delle infrastrutture portuali dell’area dello Stretto di Messina. |
Carica da rinnovare e soggetto uscente
Presidente
Commissario straordinario Antonio Ranieri |
Con DM del 22 novembre 2023 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato commissario straordinario dell’Autorità Antonio Ranieri, fino al ripristino degli ordinari organi di vertice. Tale nomina è stata comunicata con lettera del 24 novembre 2023. Si ricorda che il 25 ottobre 2023 era scaduto il mandato di Paolo Mario Mega, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 25 ottobre 2019 presidente per un periodo di quattro anni decorrenti dalla data di notifica del decreto medesimo. Sulla proposta di nomina, con lettera del 7 agosto 2019 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti era stato richiesto il prescritto parere parlamentare, poi reso in senso favorevole dalla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e dalla IX Commissione (Trasporti) della Camera rispettivamente nelle sedute del 2 ottobre e del 17 ottobre 2019[10]. |
Scadenza |
Fino al ripristino degli ordinari organi di vertice |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per il commissario straordinario. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, ferma restando l’applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.4. Le autorità di sistema portuale. |
Requisiti |
Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
Con il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20[11], al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione europea e dalle norme nazionali, è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, che esercita le funzioni e i compiti assegnati con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. Il Garante ha sede in Roma e costituisce un’articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e per il monitoraggio della sua applicazione e opera in collaborazione con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Inoltre, il Garante, con riguardo alle persone con disabilità che sono private della libertà personale, individua, ferme restando le rispettive competenze, forme di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. |
Cariche da nominare
Presidente e due componenti |
Si tratta di un organo collegiale composto da presidente e da due componenti, che dovranno essere nominati in tempo utile per l’insediamento del Garante previsto per il 1° gennaio 2025. |
Scadenza |
31 dicembre 2024 |
Procedura di nomina |
Il presidente e i componenti del collegio sono nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. |
Requisiti |
Il presidente e i due componenti sono nominati tra soggetti in possesso di notoria indipendenza, di specifiche e comprovate professionalità, competenza o esperienze nel campo della tutela e promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. La durata dell’incarico è stabilita in quattro anni, rinnovabile per una sola volta. Il decreto legislativo individua inoltre il regime di incompatibilità, che concerne sia un lasso temporale antecedente alla nomina (c.d. “incompatibilità in entrata”) sia un periodo successivo alla scadenza del mandato (c.d. “incompatibilità in uscita”), allo scopo di assicurare le più elevate garanzie di autonomia e indipendenza. In particolare, il presidente e i componenti del collegio non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell’anno precedente la nomina e, in ogni caso, non devono essere portatori di interessi in conflitto con le funzioni del Garante. Viene inoltre sancito il principio di esclusività che impedisce ai membri del Garante di assumere altri incarichi nel corso dell’espletamento del mandato. Il presidente e i componenti del collegio non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi allo svolgimento dei loro compiti ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza - AGIA è stata istituita dalla legge 12 luglio 2011, n. 112 al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali dal diritto dell’Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti. L’Autorità esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. Spettano all’Autorità funzioni consultive, di indirizzo e di segnalazione, anche nei confronti del Governo, nonché la promozione di attività conoscitive e di indagine segnatamente in sinergia con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, i Garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Osservatorio nazionale sulla famiglia, l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza e l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. L’Autorità garante riferisce annualmente alle Camere sull’attività svolta. L’ultima relazione inviata alle Camere è il Doc. CCI, n. 2, relativo all’attività svolta nell’anno 2023. Per una sintesi del documento si rinvia al seguente link. |
Carica in scadenza e soggetto uscente
Presidente Carla Garlatti |
Il 14 gennaio 2025 scadrà il mandato della presidente dell’Autorità Carla Garlatti, che era stata nominata per un quadriennio d’intesa tra i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con determinazione 13 novembre 2020. Garlatti ha poi assunto l’incarico il successivo 14 gennaio 2021. Si ricorda che nei siti web della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dell’Autorità medesima, il 12 marzo 2020 era stato pubblicato un avviso pubblico relativo alla “Manifestazione di interesse per la nomina a titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”. |
Scadenza |
14 gennaio 2025 |
Procedura di nomina |
Nomina d’intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento ai sensi dell’articolo 2 della citata legge n. 112 del 2011. |
Requisiti |
L’Autorità garante è organo monocratico il cui mandato dura quattro anni. L’articolo 2, comma 1, della legge istitutiva stabilisce che il titolare dell’Autorità garante possa essere rinnovato una sola volta; sul punto si segnala, tuttavia, quanto in seguito disposto in via generale dall’articolo 23, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , a norma del quale il presidente e i componenti delle Autorità amministrative indipendenti di cui all’elenco (ISTAT) previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – tra le quali è annoverata l’Autorità in oggetto – “non possono essere confermati alla cessazione dalla carica”. Il titolare dell’Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Per tutta la durata dell’incarico il titolare dell’Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell’infanzia e dell’adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l’ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell’Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all’interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Autorità, secondo quanto previsto dall’articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che l’ha istituita, è un ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All’Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare. Lo statuto dell’Autorità è adottato, in sede di prima applicazione, dal presidente dell’Autorità medesima, sentiti il presidente della regione Veneto e il sindaco della città metropolitana di Venezia, ed è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nelle more della piena operatività dell’Autorità, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del presidente dell’Autorità, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei settori interessati. |
Carica da nominare e soggetto candidato
Presidente Roberto Rossetto |
Con lettera del 12 gennaio 2024, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha richiesto il prescritto parere parlamentare delle competenti Commissioni sulla proposta di nomina di Roberto Rossetto a presidente dell’Autorità. Nelle rispettive sedute del 31 gennaio 2024, dopo aver proceduto all’audizione dell’interessato nella giornata precedente, l’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e l’8a Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato hanno espresso parere favorevole. Sono organi dell’Autorità, tra gli altri, il Presidente e il Comitato di gestione. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Autorità e ne dirige l’organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti ad altri organi. |
Nomina |
Procedura di nomina in corso di perfezionamento |
Controllo parlamentare |
Parere delle competenti Commissioni parlamentari per la nomina del presidente, ai sensi dell’articolo 95 del decreto-legge n. 104 del 2020. |
Procedura di nomina |
Il presidente è nominato con DPCM, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, d’intesa col sindaco di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. |
Requisiti |
Il presidente è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l’Autorità. L’incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata. |
Natura e funzioni dell’ente |
Il Comitato italiano paralimpico, istituito dal decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, è la confederazione delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche da esso riconosciute. Partecipano altresì al Comitato (CIP), le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate riconosciute dal CONI le cui attività paralimpiche siano state già riconosciute dal CIP. Dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, è vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato promuove, disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche e amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. Si conforma ai principi dell’ordinamento sportivo paralimpico internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato paralimpico internazionale. L’attività del Comitato è regolata anche dallo statuto. |
Carica da rinnovare e soggetto in scadenza
Presidente Luca Pancalli |
Il 31 dicembre 2024 scadrà il mandato del presidente del Comitato Luca Pancalli, nominato con DPR del 18 ottobre 2021 per un secondo mandato relativo al quadriennio paralimpico 2021-2024. Il 25 maggio 2021 Pancalli era stato eletto dal consiglio nazionale per il quadriennio 2021-2024. La proposta di nomina era stata deliberata in via preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 settembre 2021. Su tale proposta era stato richiesto il parere parlamentare, che la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano espresso in senso favorevole nelle rispettive sedute del 22 settembre 2021 e 12 ottobre 2021. La proposta di nomina era infine stata deliberata in via definitiva nella riunione del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2021. Si ricorda che in precedenza, con DPR del 19 marzo 2018, Luca Pancalli era stato nominato presidente del Comitato per un primo mandato quadriennale. Pancalli era stato eletto nella riunione del 24 gennaio 2018. per il quadriennio 2017-2020. La proposta di nomina era stata deliberata in via preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018. Si ricorda che la proposta di nomina di Pancalli si riferiva alla prima costituzione dell’organo di vertice del Comitato nella sua nuova veste di ente pubblico. La Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pancalli. Tale proposta di nomina era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica beni culturali) del Senato, le quali tuttavia non avevano espresso il parere entro il termine regolamentare previsto. La nomina era stata deliberata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 16 marzo 2018, su proposta del Ministro per lo sport. |
Scadenza |
31 dicembre 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
DPR, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità politica delegata allo sport, sulla base del risultato dell’elezione da parte del consiglio nazionale dell’Ente. |
Requisiti |
In base all’articolo 4 dello statuto, gli organi del Comitato durano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell’organo di appartenenza. Il medesimo statuto prevede che i componenti siano rieleggibili per più mandati, ad eccezione del presidente e di alcuni componenti della giunta nazionale, che non possono restare in carica oltre tre mandati. Secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, dello statuto, la carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive paralimpiche (FSP), alle federazioni sportive nazionali paralimpiche (FSNP), alle discipline sportive paralimpiche (DSP) ed alle discipline sportive associate paralimpiche (DSAP), nonché con ogni altra carica centrale e territoriale del CIP e societaria. Si rammenta, inoltre, che secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del medesimo statuto, i componenti della giunta nazionale, tra cui il presidente, qualora vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, sono considerati incompatibili con la carica che rivestono, e debbono essere dichiarati decaduti. Nel caso il conflitto d’interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato deve astenersi dal prendere parte alle une o agli altri. Secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 7 dello statuto, per concorrere alla elezione di presidente del CIP occorre: · essere in possesso della cittadinanza italiana; non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle FSP, delle DSP, delle FSNP, delle DSAP, degli EPP, EPSP o di organismi sportivi internazionali riconosciuti; · avere esperienza e competenza nel campo della disabilità in generale e in materia di disabilità sportiva in particolare, essere stati tesserati, per almeno 4 anni, al CIP o alla FISD oppure essere o essere stati tesserati per almeno 4 anni ad una FSP, DSP, ad una FSNP, ad una DSAP ed essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) aver ricoperto la carica di presidente o vicepresidente del CIP, della FISD o di una FSP o DSP o di una FSNP o di DSAP o di membro della giunta nazionale del CIP o di una struttura territoriale del CIP; b) essere stato un atleta paralimpico partecipante ai Giochi Paralimpici o a campionati del mondo o d’Europa. |
Natura e funzioni dell’ente |
Secondo quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, il CONI è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale (CIO). L’Ente cura l’organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale ed in particolare la preparazione degli atleti e l’approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, l’adozione di misure di prevenzione e repressione dell’uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva. Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport. Secondo quanto previsto dallo statuto, svolge le proprie funzioni e i propri compiti con autonomia e indipendenza ed è vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. |
Carica da rinnovare e soggetto in scadenza
Presidente Giovanni Malagò |
Il 31 dicembre 2024 scadrà il mandato del presidente del Comitato Giovanni Malagò, confermato con DPR del 14 luglio 2021 per un terzo mandato consecutivo relativo al quadriennio olimpico 2021-2024. Il 18 maggio 2021 Malagò era stato eletto dal consiglio nazionale per il quadriennio 2021-2024. La proposta di nomina era stata deliberata nella riunione del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2021. Si ricorda che Malagò era già stato nominato per la prima volta presidente del Comitato per un quadriennio con il DPR 5 marzo 2013 e in seguito confermato per un secondo mandato con il DPR 13 luglio 2017. |
Scadenza |
31 dicembre 2024 |
Controllo parlamentare |
Relativamente a tale nomina la prassi è nel senso di non procedere alla richiesta del parere parlamentare. |
Procedura di nomina |
DPR, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità politica delegata allo sport, sulla base del risultato dell’elezione da parte del consiglio nazionale dell’Ente. |
Requisiti |
Secondo l’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, gli organi del Comitato durano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell’organo di appartenenza. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO), non possono svolgere più di tre mandati. L’articolo 8 del medesimo decreto legislativo dispone, inoltre, che il presidente sia eletto dal Consiglio nazionale tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI; b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali; c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d’oro al merito sportivo. La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. |
Natura e funzioni dell’ente |
Il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare (c.d. “Comitato Offshore”) è stato istituito con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, che recepisce la direttiva 2013/30/UE relativa alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, con cui la Commissione europea ha fissato gli standard minimi di sicurezza per la prospezione, la ricerca e la produzione di idrocarburi in mare. Il Comitato svolge funzioni di autorità competente con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare e limitare le conseguenze di tali incidenti. Al Comitato viene affidato principalmente il compito di definire ed attuare processi e procedure per la valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi e di tutta la specifica documentazione richiesta agli operatori del settore, nonché di far rispettare le norme introdotte dal citato decreto legislativo n. 145 del 2015, anche mediante ispezioni, indagini e azioni di esecuzione. Il Comitato è composto da un esperto che ne assume la presidenza, dal direttore dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dal direttore della direzione generale protezione natura e mare del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dal direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dal comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, dal sottocapo di Stato maggiore della Marina Militare. Il Comitato, che relaziona ogni anno al Parlamento[12]e alla Commissione europea sull’attività svolta, ha la sua sede presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del DPCM 27 luglio 2021, n. 128, e si avvale delle strutture e delle risorse umane già previste a legislazione vigente. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Ezio Mesini |
Il 25 agosto 2024 è scaduto il mandato di Ezio Mesini, nominato presidente del Comitato con DPCM del 25 agosto 2021, per un secondo mandato triennale. Con lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 6 luglio 2021, è stata richiesta l’espressione del previsto parere parlamentare, che il 27 luglio 2021, nelle rispettive sedute delle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, e delle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, è stato espresso in senso favorevole, dopo l’audizione del candidato. Il 20 marzo 2020 era scaduto il primo mandato dello stesso Mesini, nominato con DPCM del 20 marzo 2017. |
Scadenza |
25 agosto 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 145 del 2015. |
Procedura di nomina |
Il presidente è nominato con DPCM previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per un periodo di tre anni. |
Requisiti |
Il presidente è scelto nell’ambito di professionalità provenienti dal settore privato o pubblico, compresi università, istituti scientifici e di ricerca, con comprovata esperienza in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, attestata in base a specifici titoli ed esperienze professionali, e in posizione di indipendenza dalle funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse naturali in mare. |
Natura e funzioni dell’ente |
La Commissione, istituita con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è regolata dall’articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e ha lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Sono attribuiti alla COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, anche compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Il decreto legislativo 3 agosto 2022, n.114 ha altresì attribuito alla COVIP compiti di vigilanza sui prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l’alta vigilanza sul settore della previdenza complementare adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Mario Padula |
Il 6 marzo 2023 è scaduto il mandato di Mario Padula quale presidente della COVIP. Con DPR del 7 marzo 2016 Mario Padula era stato nominato presidente della Commissione per un quadriennio. Successivamente, con l’articolo 1, commi 15-bis e 15-ter del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, la durata dell’incarico è stata fissata a sette anni ed è stata soppressa la possibilità di un secondo mandato. Il Governo aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Padula con lettera del 3 febbraio 2016. La 11a Commissione (Lavoro) del Senato ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 febbraio 2016; la XI Commissione (Lavoro) della Camera, dopo aver proceduto all’audizione di Padula, ha espresso anch’essa parere favorevole nella seduta del 18 febbraio 2016. La nomina di Padula è stata quindi approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Gli altri membri della Commissione sono Francesca Balzani, che attualmente svolge le funzioni di presidente facente funzioni, e Mariacristina Rossi, entrambe nominate con il DPR del 27 dicembre 2021. |
Scadenza |
6 marzo 2023 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005. |
Procedura di nomina |
DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica sette anni non rinnovabili. |
Requisiti |
I commissari sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della COVIP e di indiscussa moralità e indipendenza. Ad essi si applicano le medesime disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, previste per la CONSOB ai sensi dell’articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95. In particolare, il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 ha introdotto nel decreto legislativo n. 36 del 2021 un nuovo articolo, il 13-bis, istituendo una Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. La Commissione opererà, quale organismo di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni. Il medesimo articolo 13-bis, disciplina quindi composizione, funzioni, organizzazione, modalità di funzionamento, dotazione finanziaria e di personale della Commissione. In particolare, la Commissione, istituita con sede in Roma, quale organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali, ha altresì il compito di certificare la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive federazioni sportive nazionali per l’adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l’ammissione, la partecipazione e l’esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente. Le società sportive oggetto dei controlli della neoistituita Commissione sono quelle partecipanti ai campionati professionistici organizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), che sono i seguenti: per il calcio, la Serie A, la Serie B e la Serie C maschili, e la Serie A femminile; per la pallacanestro, la Lega Basket Serie A maschile. La Commissione, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione. Si ricorda, infine, che la Commissione è chiamata a presentare, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento, per la successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti, e al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di sport sui risultati dell’attività svolta nell’anno precedente e sull’andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al dossier del Servizio Studi (pagina 14 e seguenti). |
Cariche da nominare
Presidente e consiglio di amministrazione |
La Commissione è composta da un presidente e sei componenti, di cui due di diritto: il presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell’Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Le procedure per la nomina degli organi della Commissione devono essere avviate. |
Controllo parlamentare |
La nomina del presidente e dei quattro componenti non di diritto è effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all’audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine per l’espressione del parere è richiesta la maggioranza assoluta. |
Procedura di nomina |
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. |
Requisiti |
Il presidente e i restanti quattro componenti non di diritto sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro iscritti all’albo dell’ordine territorialmente competente, anche in elenchi speciali, e abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all’elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria. Due tra i membri elettivi del collegio sono individuati nell’ambito di una rosa di cinque nominativi proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle federazioni sportive nazionali interessate, d’intesa con le leghe professionistiche di riferimento. Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta, l’Autorità politica delegata in materia di sport invita il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale l’Autorità politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è di sette anni, a decorrere dall’insediamento, senza possibilità di conferma. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili con qualunque incarico o mandato presso gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici, presso gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, e presso le società professionistiche. L’incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente e i componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi. Per tutta la durata dell’incarico, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, nel settore dello sport professionistico, né ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto sono, secondo l’ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. |
Natura e funzioni dell’ente |
Il Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 e dello statuto, è un ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministro dell’università e della ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile. L’Ente ha un ruolo di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea e ha altresì il compito di svolgere, promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie, e di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese, nonché di fornire supporto tecnico-scientifico al Governo e alle amministrazioni pubbliche. L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto. |
Carica da rinnovare e titolare uscente
Componente del consiglio di amministrazione
Nicoletta Amodio |
Il 10 febbraio 2025 scadrà il mandato di Nicoletta Amodio, nominata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 19 febbraio 2021 sulla base di una terna predisposta dall’Unione italiana delle Camere di commercio e dalla Confindustria. La Amodio è stata nominata in sostituzione di Gabriele Fava, nominato con decreto del medesimo ministro del 10 febbraio 2021 e dimessosi il successivo 12 febbraio 2021, per la restante durata del mandato dello stesso. Il consiglio di amministrazione del CNR è presieduto da Maria Chiara Carrozza quale presidente, nominata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 12 aprile 2021. Oltre il presidente, il consiglio di amministrazione risulta attualmente composto da: Elisabetta Cerbai, scelta su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome e nominata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 28 maggio 2021 in sostituzione di Patrizio Bianchi, dimessosi il 14 febbraio 2021, a seguito della sua nomina a Ministro dell’istruzione; Lucio d’Alessandro, scelto sulla base della terna proposta dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e nominato con decreto dello stesso Ministro in data 10 febbraio 2021 insieme allo stesso Fava e Bianchi; Nicola Fantini confermato per un secondo mandato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 7 dicembre 2023 a decorrere dal 14 novembre 2023 (data in cui era scaduto il precedente). Fantini, che era stato nominato per il primo mandato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 14 novembre 2019, è stato eletto da parte del personale tra ricercatori e tecnologi del medesimo Ente di ruolo. |
Scadenza |
10 febbraio 2025 |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009. |
Procedura di nomina |
Ai sensi dell’articolo 7 dello statuto, il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, nominati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro con le seguenti modalità: il presidente con le procedure indicate dall’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213; uno designato dal Ministro sulla base di una terna proposta dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI); uno designato dal Ministro sulla base di una terna proposta dall’Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria. Gli altri componenti sono individuati: uno su designazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e uno eletto dal personale del CNR tra ricercatori e tecnologi del CNR di ruolo attraverso procedure di consultazione anche telematica definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.3. Gli Enti di ricerca. |
Requisiti |
Tutti i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. L’articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009 stabilisce che i componenti sono scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca e di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private. |
Natura e funzioni dell’ente |
Originariamente istituito dal RD 21 novembre 1938, n. 2010, il Consorzio dell’Adda provvede alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del Lago di Como (diga di Olginate - Lecco), nonché alla ripartizione dei deflussi fra le utenze irrigue ed idroelettriche consorziate. Con il DPR 1° aprile 1978, n. 532 il Consorzio è stato confermato ente pubblico non economico proposto a servizi di pubblico interesse ed è attualmente vigilato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Secondo quanto previsto dallo statuto, il Consorzio può richiedere concessioni inerenti alla difesa delle sponde del lago, dell’emissario e delle zone rivierasche soggette a piene, alla navigazione, alla tutela e all’incremento della pesca, alle sistemazioni idraulico-forestali, alla migliore e integrale utilizzazione delle acque nell’interesse dei consorziati ed a vantaggio soprattutto dell’agricoltura e dell’industria. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Emanuele Mauri |
Con lettera dell’11 luglio 2024, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto il parere per la conferma di Emanuele Mauri a presidente dell’Ente. Il primo mandato di Mauri, precedentemente nominato per un quadriennio con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 maggio 2020, era scaduto il 7 maggio 2024. Nelle rispettive sedute del 30 luglio 2024, l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera e l’8a Commissione (Ambiente) del Senato hanno espresso parere favorevole. Con riferimento al primo mandato di Mauri, si rammenta che, con lettera dell’8 luglio 2019, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva richiesto il prescritto parere, che nelle rispettive sedute del 31 luglio 2019 la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso in senso favorevole. |
Scadenza |
7 maggio 2024 |
Controllo |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
La nomina del presidente avviene con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. |
Requisiti |
La normativa vigente non prevede specifici requisiti per la nomina del presidente del Consorzio. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente nazionale per l’aviazione civile, istituto con il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è un ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Agisce come autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia nel rispetto dei poteri derivanti dal codice della navigazione. Garantisce la sicurezza del volo e dei passeggeri trasportati sia durante le operazioni aeronautiche sia a terra in ambito aeroportuale. È l’organismo responsabile della corretta applicazione della normativa dell’Unione europea in materia di diritti del passeggero e ha il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti inadempienti. Nell’ambito delle attività legate agli aspetti economici del trasporto aereo, svolge l’istruttoria per l’affidamento in concessione delle strutture e beni del demanio aeroportuale e dei servizi aeroportuali, che viene effettuata sulla base della valutazione del livello di affidabilità, efficienza e competitività dei soggetti economici e imprenditoriali coinvolti. Elabora e propone la pianificazione dello sviluppo del sistema aeroportuale nazionale. L’Ente rappresenta l’Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali dell’aviazione civile, con cui intrattiene rapporti di collaborazione. |
Carica rinnovata e soggetto nominato
consigliere di amministrazione Benedetta Fiorini |
Con il DPCM 17 giugno 2024 Benedetta Fiorini è stata nominata componente del consiglio di amministrazione dell’Ente, in sostituzione di Laura Pierallini, dimissionaria, con decorrenza immediata e fino all’11 aprile 2027 data di scadenza del consiglio in carica. Si ricorda che il presidente dell’Ente è Pierluigi Umberto Di Palma, nominato per un quinquennio con DPR del 1° luglio 2021. Nella riunione del 20 maggio 2021 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, aveva deliberato l’avvio della procedura per la suddetta nomina, su cui era stato richiesto, con lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 24 maggio 2021, il prescritto parere poi espresso – previa audizione del candidato – in senso favorevole dall’8ª Commissione del Senato e dalla IX Commissione della Camera nelle rispettive sedute del 15 e del 16 giugno 2021. Successivamente il Consiglio dei ministri nella riunione del 30 giugno 2021 ha deliberato in via definitiva. Inoltre, con DPCM dell’11 aprile 2022 sono stati nominati per un quinquennio membri del consiglio di amministrazione Giulia De Martino, Maria Teresa Di Matteo, Antonio Giuseppe Lupoli e Laura Pierallini, quest’ultima successivamente dimessasi. Tali nomine non risultano comunicate alle Camere. |
Nomina |
17 giugno 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della legge n. 14 del 1978 per i componenti del consiglio di amministrazione. |
Procedura di nomina |
DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il presidente. DPCM, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i componenti del consiglio di amministrazione |
Requisiti |
Il presidente è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo ed all’aviazione. Rimane in carica cinque anni ed è rinnovabile per due mandati consecutivi dopo il primo. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico. Il consiglio rimane in carica cinque anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente parco nazionale del Circeo, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 4 aprile 2005, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
Carica da rinnovare e titolare uscente
Presidente
Commissario straordinario Emanuela Zappone |
Il 6 agosto 2024 è scaduto il mandato del commissario straordinario dell’Ente Emanuela Zappone, nominato con decreto del 6 febbraio 2024 dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica per sei mesi e comunque non oltre la nomina dei nuovi organi. Con tale atto, il Ministro ha altresì revocato l’incarico del presidente e disposto lo scioglimento del consiglio direttivo. Tale decreto è stato comunicato alle Camere con lettera dell’8 marzo 2024. L’incarico del commissario straordinario riguarda le funzioni riservate dalla vigente disciplina normativa al presidente e al consiglio direttivo. Si rammenta che il precedente presidente, Giuseppe Marzano, era stato nominato per un quinquennio con decreto del Ministro della transizione ecologica del 6 agosto 2021, adottato d’intesa con il presidente della Regione Lazio. Secondo quanto si legge nelle premesse del citato DM 6 febbraio 2024, la suddetta revoca, disposta in attuazione del potere di vigilanza e controllo previsto dagli articoli 9 e 21 della citata legge n. 394 del 1991, origina dalla relazione concernente la verifica amministrativo-contabile, disposta dal Ragioniere Generale dello Stato ed eseguita dai Servizi Ispettivi presso l’Ente dal 9 febbraio all’8 aprile 2022, nella quale sono stati eccepiti 19 rilievi che hanno evidenziato “carenze, irregolarità e disfunzioni nell’attività amministrativa del Parco”[13]. Per quanto riguarda Marzano, si ricorda che con lettera del 23 giugno 2021 il Ministro vigilante aveva richiesto il prescritto parere sulla proposta di nomina. L’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), dopo aver proceduto all’audizione del candidato, a causa della mancanza del numero legale nella seduta del 14 luglio 2021, non aveva espresso il parere. La 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato aveva invece espresso parere favorevole nella seduta del 13 luglio 2021, anche in questo caso dopo aver audito il candidato. Il rinnovo della carica si era reso necessario a seguito delle dimissioni di Antonio Ricciardi dal suddetto incarico, intervenute il 5 marzo 2021. |
Scadenza |
6 agosto 2024 (commissario straordinario) |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. Comunicazione alle Camere per il commissario straordinario ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli Enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente parco nazionale del Gargano, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 5 giugno 1995, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Pasquale Pazienza |
Il 7 agosto 2024 è scaduto il mandato di Pasquale Pazienza in qualità di presidente dell’Ente parco, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2019 per un quinquennio. L’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso, rispettivamente nelle sedute del 31 luglio e del 1° agosto 2019, parere favorevole alla relativa proposta di nomina, trasmessa dal predetto Ministro con lettera del 25 luglio 2019. |
Scadenza |
7 agosto 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
L’Ente parco nazionale del Pollino, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 15 novembre 1993, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
|
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Domenico Pappaterra |
Alla data di chiusura del presente dossier risulta ancora vacante la carica di presidente dell’Ente parco. Il 15 dicembre 2022 è scaduto infatti il mandato di Domenico Pappaterra, nominato presidente con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 dicembre 2017, per un mandato di cinque anni. Con lettera del 9 febbraio 2023, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato all’Ente la decadenza a far data dal 31 gennaio 2023 di Pappaterra, a causa della scadenza del regime di prorogatio di 45 giorni, previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, affidando contestualmente le funzioni di presidente alla vicepresidente Valentina Viola, in attesa dello svolgimento della procedura di nomina del nuovo presidente. Nella medesima comunicazione, il Ministero ha altresì sottolineato di non ritenere sussistenti gli elementi per ritenere applicabile a Pappaterra la proroga prevista dall’articolo 64-ter del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in quanto seppure il mandato di Pappaterra “non era scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge (29 luglio 2021), non può non rilevarsi che il consiglio direttivo non era stato ancora costituito e, pertanto, la proroga del mandato del presidente non ha potuto ancorarsi alla scadenza del consiglio direttivo stesso; infatti, il consiglio direttivo è stato nominato con DM n. 371 del 10 settembre 2021 (quindi successivamente all’entrata in vigore del citato art. 64-ter) con scadenza fissata al 10 settembre 2026”. Previa richiesta del Ministro con lettera del 9 settembre 2017, la 13ª Commissione del Senato e l’VIII Commissione della Camera avevano espresso parere favorevole alla nomina di Pappaterra nelle rispettive sedute del 22 novembre 2017 e del 6 dicembre 2017. Con la predetta scadenza, Pappaterra ha completato il terzo mandato, essendo stato nominato in precedenza già presidente per due quinquenni, rispettivamente con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2007 e del 12 ottobre 2012, dopo aver ricoperto la carica di commissario straordinario cui era stato nominato fino alla sua prima nomina come presidente con decreto ministeriale del 7 maggio 2007. |
Scadenza |
15 dicembre 2022 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente parco nazionale dell’Alta Murgia, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito con DPR del 10 marzo 2004, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto, approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 ottobre 2013. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Francesco Tarantini |
Il 7 agosto 2024 è scaduto il mandato di Francesco Tarantini, nominato presidente dell’Ente parco con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2019 per un mandato quinquennale. L’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso, rispettivamente nelle sedute del 31 luglio e del 1° agosto 2019, parere favorevole alla proposta relativa alla suddetta nomina, trasmessa dal predetto Ministro il 25 luglio 2019. |
Scadenza |
7 agosto 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente parco, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 15 novembre 1993, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
Carica rinnovata e soggetto nominato
Commissario straordinario Antonio Tisci
Carica da rinnovare
Presidente |
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 24 aprile 2024 Antonio Tisci è stato nominato commissario straordinario dell’Ente e – come disposto nel citato decreto – investito, per la durata di sei mesi e, comunque, non oltre la nomina degli organi dell’Ente Parco medesimo, delle funzioni riservate dalla vigente disciplina normativa al presidente e al consiglio direttivo del Parco; il medesimo decreto ha altresì disposto lo scioglimento del consiglio direttivo in carica[14]. Si ricorda che in precedenza, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 27 settembre 2023 è stato revocato, in attuazione del potere di vigilanza e controllo previsto dagli articoli 9 e 21 della citata legge n. 394 del 1991, l’incarico conferito al presidente Giuseppe Priore, nominato per un quinquennio, a decorrere dalla data di nomina del consiglio direttivo dell’Ente, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 giugno 2020. A seguito di tale revoca: · con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 4 ottobre 2023, è stata disposta la nomina di Antonio Tisci in qualità di commissario ad acta dell’Ente per 6 mesi e comunque non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco. L’oggetto del mandato commissariale – si precisa nell’articolo 1 del decreto – riguarda l’adozione degli atti di cui in premessa (cfr. oltre); · con deliberazione del consiglio direttivo dell’Ente del 12 ottobre 2023, è stato conferito l’incarico di presidente facente funzioni dell’Ente alla vice presidente del consiglio direttivo medesimo Rosita Gerardi, in attesa dello svolgimento della procedura di nomina del nuovo vertice dell’Ente. Con riferimento alla proposta di nomina di Priore, si ricorda che il 9 e il 10 giugno 2020, rispettivamente, la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica e l’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole. In attesa della nomina del consiglio direttivo, era frattanto proseguita la gestione commissariale, costituita dallo stesso Priore quale commissario, nonché dai sub commissari Antonio Luca Conte ed Ennio Di Lorenzo. Detti incarichi erano stati ulteriormente prorogati, da ultimo, con decreto del Ministro della transizione ecologica del 3 giugno 2021, per la durata di quattro mesi a decorrere dall’11 giugno 2021 fino alla scadenza dell’incarico dell’11 ottobre 2021[15]. Con decreto del Ministro della transizione ecologica del 22 febbraio 2022 è stato nominato il consiglio direttivo dell’Ente. In tal modo era stata ripristinata la gestione ordinaria dell’Ente e pertanto era terminato il periodo di commissariamento. Si segnala che nelle premesse del DM 4 ottobre 2023 di nomina di Tisci a commissario ad acta dell’Ente si legge che, nel periodo ricompreso tra l’11 ottobre 2021, data in cui scadeva la proroga di Priore quale commissario straordinario disposta dal DM del 3 giugno 2021, ed il 22 febbraio 2022, data in cui era stato nominato il consiglio direttivo dell’Ente e aveva avuto inizio l’incarico come presidente dello stesso Priore, sono state adottate 9 delibere commissariali, alcune delle quali di rilevante importanza. Nelle citate premesse si evidenzia come i provvedimenti adottati, e di conseguenza l’attività amministrativa e gestionale posta in essere da Priore nel citato periodo, non fosse sorretta da presupposti di legittimità in ragione della contestuale scadenza dell’incarico di commissario straordinario. Le premesse evidenziano pertanto come nel predetto periodo gli atti adottati da Priore devono ritenersi nulli, in quanto posti in essere da un organo straordinario non più in carica, quindi con difetto assoluto di attribuzione (ai sensi dell’articolo 21-septies, legge n. 241 del 1990). La nullità – che si sarebbe estesa anche agli atti consequenziali in relazione di successione giuridica e cronologica, o di necessario concatenamento – si è presentata insanabile e gravemente lesiva per il buon andamento dell’Ente e tale da travolgere e caducare la gestione amministrativa dello stesso. Sulla base di questi presupposti con DM del 27 settembre 2023 si è provveduto, come accennato, alla revoca di Priore quale presidente dell’Ente Parco[16]. Pertanto, il Ministero vigilante aveva ritenuto necessario, in particolare, nelle more della individuazione del nuovo presidente, procedere alla nomina di un commissario ad acta nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo ex articolo 9, comma 1, e articolo 21 della legge n. 394 del 1991, che provvedesse, in collaborazione con il consiglio direttivo dell’Ente, a verificare ed attuare tutte le iniziative occorrenti a ripristinare la corretta attività amministrativa dell’Ente medesimo, in particolare per procedere all’adozione di una serie di delibere commissariali, di tutti gli atti ad esse consequenziali ed ogni altro atto presupposto, successivo o connesso, emanate nel citato periodo ricompreso tra l’11 ottobre 2021 e il 22 febbraio 2022, ciò al fine di assicurare la regolarità amministrativa dell’operato dell’Ente e il perseguimento degli obiettivi istituzionali cui il Parco è preposto. |
Nomina |
24 aprile 2024 |
Scadenza |
24 ottobre 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. Comunicazione alle Camere per il commissario straordinario ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dalla legge 4 gennaio 1994, n. 10, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
Carica rinnovata e soggetto nominato
Commissario straordinario Rosanna Giudice
Carica da rinnovare
Presidente |
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 24 luglio 2024 Rosanna Giudice è stata nominata commissario straordinario dell’Ente per un semestre e comunque non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente. Il 7 giugno 2023 era scaduto il mandato di Fabrizio Fonnesu quale presidente dell’Ente, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, per un mandato di cinque anni. Il medesimo Ministro, con proprio decreto 23 maggio 2018, ha nominato il consiglio direttivo dell’Ente parco per la durata di cinque anni a decorrere dal 7 giugno 2018. La data di scadenza del mandato di Fonnesu era correlata a quanto disposto dall’articolo 64-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha stabilito, al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, che la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, fosse prorogata fino alla scadenza dell’organo nominato in data più recente. L’VIII Commissione (Ambiente) della Camera e la 13ª Commissione (Territorio) del Senato nelle rispettive sedute del 24 gennaio 2018 e del 25 gennaio 2018, hanno espresso parere favorevole alla nomina di Fonnesu. |
Data nomina |
24 luglio 2024 |
Scadenza |
24 gennaio 2025 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
L’Ente parco nazionale dell’Asinara, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito con DPR del 3 ottobre 2002, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
|
Carica da rinnovare e titolare uscente
Presidente
Commissario straordinario Giovanni Maria Cubeddu |
L’8 agosto 2024 è scaduto il mandato del commissario straordinario Giovanni Maria Cubeddu nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 5 marzo 2024 per sei mesi a decorrere dall’8 febbraio 2024 e, comunque, non oltre la nomina del presidente dell’Ente medesimo. Tale nomina è stata comunicata al Parlamento con lettera del 6 maggio 2024. In precedenza, con proprio decreto del 9 agosto 2023 il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica aveva nominato commissario straordinario dell’Ente parco Gian Carlo Gavino Muntoni, per la durata di sei mesi e, comunque, non oltre la nomina del nuovo presidente. La comunicazione di nomina è stata trasmessa alla Camera con lettera del 4 ottobre 2023. Si rammenta che, con proprio decreto, trasmesso alla Camera con lettera del 28 luglio 2022, l’allora Ministro della transizione ecologica aveva prorogato il mandato di Gabriela Scanu quale commissario straordinario dell’Ente con decorrenza 2 settembre 2022 per la durata di sei mesi e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente; pertanto, l’incarico commissariale è scaduto il 2 marzo 2023. L’incarico di Scanu, inizialmente conferito con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 febbraio 2020 a decorrere dal 2 marzo 2020, è stato oggetto di cinque decreti ministeriali di proroga della durata di sei mesi, rispettivamente del 2 settembre 2020, 26 febbraio 2021, 31 agosto 2021, 25 febbraio 2022 e 14 luglio 2022. |
Scadenza |
8 agosto 2024 (commissario straordinario) |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. Comunicazione alle Camere per il commissario straordinario ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente parco nazionale dell’, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e istituito dal DPR 14 gennaio 1994, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
Carica da rinnovare e titolare uscente
Presidente
Commissario straordinario Renato Carullo |
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 5 agosto 2024 il mandato del commissario straordinario Renato Carullo è stato rinnovato, a decorrere dal 6 agosto, per un semestre e comunque non oltre la nomina del presidente dell’Ente parco per lo svolgimento delle funzioni riservate dalla vigente disciplina normativa al presidente e al consiglio direttivo del Parco. Carullo era stato nominato commissario per un primo mandato semestrale con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 6 febbraio 2024. Il citato DM, che non risulta comunicato alle Camere, revocava l’incarico del presidente Leo Auteliano (precedentemente nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 febbraio 2020) e disponeva lo scioglimento del consiglio direttivo dell’Ente. Secondo quanto si legge nelle premesse del citato decreto, le decisioni ivi contenute erano riconducibili a irregolarità riscontrate relativamente a talune delibere assunte dal presidente dell’Ente e dal consiglio direttivo aventi ad oggetto la programmazione triennale del fabbisogno di personale. Tali delibere sono state considerate non sorrette dai necessari presupposti di legittimità a presidio del buon andamento dell’azione amministrativa, rilevandosi inoltre come la gestione posta in essere esponga l’Ente a “eventuali future azioni risarcitorie da parte di soggetti che hanno beneficiato dell’immissione in ruolo, con successiva eventuale responsabilità erariale a carico dell’Ente medesimo”. Da ciò è discesa la necessità di ripristinare la corretta governance dell’Ente Parco e di procedere al commissariamento al fine di assicurarne il regolare funzionamento. Si ricorda che l’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso entrambe parere favorevole, nelle rispettive sedute del 28 gennaio 2020, sulla richiesta di parere parlamentare concernente la proposta di nomina di Auteliano a presidente, pervenuta con lettera del Ministro proponente del 18 dicembre 2019. |
Nomina |
6 agosto 2024 (commissario straordinario) |
Scadenza |
6 febbraio 2025 (commissario straordinario) |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. Comunicazione alle Camere per il commissario straordinario ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli Enti Parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente parco nazionale dell’Isola di Pantelleria, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 28 luglio 2016, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
Carica da rinnovare e titolare uscente
Presidente
Commissario straordinario Italo Cucci |
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 23 luglio 2024 è stato prorogato a decorrere dal 1° agosto per ulteriori sei mesi, e comunque non oltre la nomina del presidente, il mandato del commissario straordinario Italo Cucci. Cucci era stato nominato per due mandati semestrali con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 31 luglio 2023 e con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 1° febbraio 2024. Le prime due nomine sono state comunicate al Parlamento con lettere del predetto Ministro rispettivamente del 22 febbraio 2024 e del 10 agosto 2023. Il 4 aprile 2023 era scaduto il mandato di Salvatore Gabriele quale presidente dell’Ente. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva nominato il consiglio direttivo dell’Ente parco con DM 4 aprile 2018. Da tale data decorreva pertanto il mandato di Salvatore Gabriele, che era stato nominato con analogo DM il 2 febbraio 2018 per la durata di cinque anni proprio a decorrere dalla data di nomina del consiglio direttivo del medesimo Ente parco. Con lettera del 10 marzo 2018, il Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina, su cui avevano espresso pareri favorevoli l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera (quest’ultima previa audizione informale dell’interessato) e la 13ª Commissione (Territorio) del Senato nelle rispettive sedute del 24 gennaio 2018 e del 25 gennaio 2018. |
Nomina |
1° agosto 2024 (commissario straordinario) |
Scadenza |
1° febbraio 2025 (commissario straordinario) |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. Comunicazione alle Camere per il commissario straordinario ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente parco nazionale della Sila, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 14 novembre 2002 ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Francesco Curcio |
Il 4 febbraio 2025 scadrà il mandato del presidente dell’Ente parco Francesco Curcio, nominato con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2019, a decorrere dalla data di insediamento del consiglio direttivo, avvenuta con il successivo DM del 4 febbraio 2020. Su tale proposta di nomina, l’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso, rispettivamente nelle sedute del 31 luglio e del 1° agosto 2019, parere favorevole. Tale parere era stato richiesto con lettera del medesimo ministro del 25 luglio 2019. Si ricorda che in precedenza Curcio aveva svolto più mandati da commissario straordinario. Infatti, era stato dapprima nominato per un semestre con decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 novembre 2018, con decorrenza dal giorno successivo. Tale nomina fu comunicata con lettera del Ministro il 19 dicembre 2018. Con DM del 10 maggio 2019 (comunicato alle Camere con lettera del successivo 29 maggio) è stata disposta una prima proroga per un ulteriore semestre. Il mandato commissariale è stato infine ulteriormente prorogato con DM dell’11 novembre 2019 con decorrenza dal 24 novembre per tre mesi e comunque non oltre la nomina del consiglio direttivo dell’Ente parco. Come già accennato, infatti, la nomina di cui al DM del 7 agosto 2019 non era ancora operativa, in mancanza del rinnovo del consiglio direttivo. Tale ultima proroga era pertanto motivata in considerazione dei tempi tecnici necessari al fine di pervenire alla nomina del suddetto consiglio, in attesa che le amministrazioni a ciò competenti designassero i propri rappresentanti nel suddetto organo e della necessità di garantire, nelle more, la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività dell’Ente. |
Scadenza |
4 febbraio 2025 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente parco nazionale delle Cinque Terre, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito con DPR del 6 ottobre 1999, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. Nel 1997 l’UNESCO ha inserito le Cinque Terre nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Donatella Bianchi |
Il 7 agosto 2024 è scaduto il mandato di Donatella Bianchi, nominata presidente dell’Ente parco con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2019 per un quinquennio. L’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13° Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso, rispettivamente nelle sedute del 31 luglio e del 1° agosto 2019, parere favorevole alla relativa proposta di nomina, trasmessa dal predetto Ministro con lettera del 25 luglio 2019. |
Scadenza |
7 agosto 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 12 luglio 1993, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
Carica da rinnovare e titolare uscente
Presidente Ennio Vigne |
Il 2 dicembre 2024 scadrà il mandato di Ennio Vigne, nominato presidente dell’Ente parco con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2019 per un mandato quinquennale, che – secondo quanto previsto da tale decreto – è decorso dalla data di nomina del consiglio direttivo, avvenuta con successivo DM del 2 dicembre 2019. In precedenza, Vigne aveva svolto il mandato di commissario straordinario, nominato con decreto del predetto Ministro del 7 giugno 2019. Su tale proposta di nomina, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva richiesto l’espressione del prescritto parere con lettera del 25 luglio 2019. L’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso, rispettivamente nelle sedute del 31 luglio 2019, parere favorevole alla proposta relativa alla suddetta nomina. |
Scadenza |
2 dicembre 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna, istituito dal DPR 12 luglio 1993 e disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Luca Santini |
L’8 ottobre 2024 scadrà il mandato di Luca Santini in qualità di presidente dell’Ente parco, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 ottobre 2019 per un quinquennio. Con lettera del 28 agosto 2019, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, acquisite le intese dei presidenti delle regioni Toscana ed Emilia Romagna, come prescritto dalla legge. La 13a Commissione (Ambiente) del Senato e l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera avevano espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 1° ottobre e del 2 ottobre 2019, alla suddetta proposta di nomina. Sia l’VIII Commissione della Camera che la 13ª Commissione del Senato avevano audito il candidato nelle rispettive sedute del 24 settembre 2019 e del 1° ottobre 2019. Si ricorda che il 21 giugno 2018 era scaduto il mandato dello stesso Santini quale presidente dell’Ente, nominato per il quinquennio successivo con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 giugno 2013. |
Scadenza |
8 ottobre 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.2. Gli Enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Il Garante, istituito dell’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, è l’organismo che vigila affinché l’esecuzione della custodia dei detenuti e delle altre persone private della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. Istituito presso il Ministero della giustizia il Garante opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195. Si tratta dunque di un organismo statale indipendente che monitora, visitandoli, i luoghi di privazione della libertà allo scopo di individuare eventuali criticità e, in un rapporto di collaborazione con le autorità responsabili, trovare soluzioni per risolverle. Dopo ogni visita, il Garante nazionale redige un rapporto contenente osservazioni ed eventuali raccomandazioni e lo inoltra alle autorità competenti. Ogni rapporto viene pubblicato sul sito web del Garante nazionale, unitamente alle eventuali risposte pervenute. Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 ha modificato il nome dell’Autorità in “Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, eliminando il riferimento alle persone detenute, per dare rilievo, anche formale, alle effettive competenze del Garante medesimo, come delineatesi a seguito delle novelle normative e delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia. |
|
Carica da rinnovare
Presidente |
Il 22 agosto 2024 è deceduto il presidente del Garante, Felice Maurizio D’Ettore. Si ricorda che con DPR del 21 dicembre 2023 erano stati nominati per un quinquennio non prorogabile, oltre al presidente Felice Maurizio D’Ettore, i componenti Irma Conti e Mario Serio. Previa delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2023, su proposta del Ministro della giustizia, il Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 29 settembre 2023 aveva trasmesso le richieste di parere parlamentare per tali nomine. Le Commissioni 2ª (Giustizia) del Senato e II (Giustizia) della Camera hanno espresso pareri favorevoli, rispettivamente, nelle sedute del 18 e del 31 ottobre 2023. Successivamente, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 27 novembre 2023, aveva deliberato in via definitiva sulla nomina di D’Ettore, Conti e Serio. Si ricorda che il 1° febbraio 2023 erano scaduti i mandati di Mauro Palma ed Emilia Rossi, nominati, rispettivamente, presidente e componente del medesimo Garante con DPR 1 febbraio 2016 per la durata di un quinquennio, poi prorogati per un periodo di due anni. Tali nomine erano state deliberate dal Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015, su proposta del Ministro della giustizia. Inoltre, il 3 marzo 2023 era scaduto il mandato di Daniela De Robert, nominata componente del Garante con DPR 3 marzo 2016 per la durata di un quinquennio, poi prorogata per un periodo di due anni. Infatti, l’articolo 13 del citato decreto-legge n. 130 del 2020 ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 146 del 2013, il Garante nazionale in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto fosse prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale. Per effetto di tale norma, le scadenze di presidente e componente, inizialmente previste per il 1° febbraio 2021, erano state prorogate fino al 1° febbraio 2023. Su tali proposte di nomina avevano espresso pareri favorevoli la 2a Commissione (Giustizia) del Senato e la II Commissione (Giustizia) della Camera nelle rispettive sedute del 30 settembre 2015 e del 1° ottobre 2015. |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2013. |
Procedura di nomina |
DPR previa delibera del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti. |
Requisiti |
Il Garante è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, che restano in carica per cinque anni non prorogabili, scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurino indipendenza e competenza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Istituto dell’Enciclopedia italiana - IEI è stato fondato a Roma il 18 febbraio 1925 ed ha avuto come primo direttore scientifico Giovanni Gentile. L’Istituto fu regolato dal regio decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, che ne disciplinò la vita fino alla trasformazione in società per azioni avvenuta nel 1983. Successivamente il modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Istituto è stato adottato dal consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L’articolo 2 dello statuto, riguardante le finalità istituzionali dell’Ente, specifica che l’Istituto ha per oggetto la compilazione, l’aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti iniziata dall’Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possano comunque derivarne o si richiamino alla sua esperienza, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca e di servizio sociale. L’Istituto, riconosciuto quale ente di diritto privato di interesse nazionale e istituzione culturale dalla legge n. 123 del 2 aprile 1980, è indipendente dallo Stato e da altri enti, anche per la parte finanziaria. |
Carica da rinnovare e soggetto indicato
Presidente Carlo Ossola |
Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 10 giugno 2024, ha deliberato – ai fini dell’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari – l’avvio della procedura per la nomina di Carlo Ossola a presidente dell’Istituto. Con lettera del 13 giugno 2024 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare, che la VII Commissione (Cultura) della Camera e la 7ª Commissione (Cultura) del Senato hanno espresso in senso favorevole nelle rispettive sedute del 3 e 4 luglio 2024. Nella riunione del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2024 è stata deliberata in via definitiva la nomina di Ossola, che si perfeziona con l’adozione del prescritto decreto del Presidente della Repubblica. Si ricorda che Ossola succede a Franco Gallo, che era stato confermato come presidente dell’Istituto con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2019. La proposta di nomina di Gallo era stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 10 ottobre 2019, dopo che la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano espresso pareri favorevoli, rispettivamente nelle sedute del 1° e del 2 ottobre 2019, sulla relativa proposta di nomina, trasmessa con lettera del 2 agosto 2019 dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Si rammenta che Gallo era stato nominato per un primo mandato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 2014, per la durata di un quinquennio. La nomina era stata deliberata nella riunione del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2014 dopo che sulla relativa proposta avevano espresso parere favorevole la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato nelle rispettive sedute del 18 e del 19 marzo 2014. Gallo aveva sostituito Giuliano Amato che, nominato presidente dell’Istituto per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2009, aveva rivestito tale carica fino alla sua nomina a giudice della Corte costituzionale, avvenuta il 12 settembre 2013. |
Scadenza |
14 ottobre 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. |
Requisiti |
Il presidente è scelto fra personalità di particolare rilievo nei campi della cultura e della scienza. Dura in carica cinque anni e può essere rinnovato. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi”, riordinato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 153 che gli ha conferito ampia autonomia regolamentare, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e rientra tra gli enti di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Lo statuto prevede tra le finalità dell’Istituto la promozione sul piano nazionale, internazionale e comunitario, della formazione e del perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative presenti nelle università italiane. Inoltre l’Istituto è chiamato a svolgere e a favorire le ricerche di matematica pura e applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche. Infine, l’Istituto è chiamato a fare in modo che la ricerca matematica italiana si mantenga costantemente in stretto contatto con quella internazionale, specie promuovendo e partecipando a iniziative e a programmi di collaborazione in ambito europeo. |
|
Carica da rinnovare e titolare uscente
Consigliere di amministrazione Susanna Terracini |
Il 1° gennaio 2025 scadrà il mandato di Susanna Terracini, nominata componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione dell’Istituto, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 23 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021 per quattro anni. Si ricorda che con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 13 dicembre 2023 Cristina Trombetti è stata nominata presidente dell’Istituto per un quadriennio a decorrere dal 30 dicembre 2023. Tale nomina è stata comunicata alle Camere. A tal proposito, si segnala che nelle consultazioni del 10 e 11 ottobre 2023 si era provveduto anche all’individuazione dei candidati alla presidenza dell’Istituto che avevano riportato almeno il 15 per cento dei voti (cfr. la procedura oltre illustrata) e che la candidata unica Cristina Trombetti aveva riportato l’80,24 per cento dei voti espressi. Il 30 dicembre 2023 era scaduto il mandato di Giorgio Patrizio quale presidente dell’Istituto. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019, trasmesso con lettera dell’8 gennaio 2020 alle Camere, Patrizio era stato nominato per un ulteriore mandato quadriennale, presidente dell’Istituto. Si ricorda che con lettera del 7 novembre 2023, il Ministero dell’università e della ricerca ha trasmesso il DM del 7 novembre 2023 con il quale Filippo Bracci è stato nominato componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto in qualità di esperto scientifico eletto dalla comunità scientifica di riferimento per la durata di un quadriennio. |
|
Scadenza |
1° gennaio 2025 |
|
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009. |
|
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca. Il consiglio di amministrazione dell’Istituto è composto da tre membri, compreso il presidente. Le norme statutarie prevedono procedure per la nomina parzialmente differenti da quelle previste dalla normativa di cui al decreto legislativo n. 213 del 2009. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.3. Gli Enti di ricerca. Tutti i componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. L’articolo 4 dello statuto dell’Ente detta una disciplina speciale per la selezione del presidente prevedendo che, in ragione della specificità dell’Ente, il comitato di selezione di cui all’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009, nel comporre la rosa da sottoporre al Ministro per la nomina del presidente, valuti le indicazioni provenienti dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle unità di ricerca dell’Istituto. Le indicazioni della comunità scientifica vengono acquisite mediante una consultazione nella quale ciascun componente esprime una preferenza. I nomi dei candidati che abbiano ricevuto almeno il 15 per cento delle preferenze espresse vengono trasmessi al comitato di selezione. La consultazione si svolge secondo le modalità previste in un apposito regolamento che prevede anche l’elettorato attivo del personale dipendente a tempo indeterminato dell’Istituto. L’elezione si svolge secondo le modalità previste da un apposito regolamento interno. Inoltre, lo statuto prevede che il consiglio sia composto, oltre che dal presidente, anche da un esperto di alta amministrazione nominato su designazione ministeriale (sempre nell’ambito di una rosa composta da un comitato di selezione costituito secondo la procedura prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009) e da un esperto scientifico scelto direttamente, mediante elezione, dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle unità di ricerca dell’Istituto. L’elezione si svolge secondo le modalità previste da un apposito regolamento interno. |
|
Requisiti |
Il presidente deve essere un matematico di riconosciuto rilievo internazionale, con notevole esperienza sia di direzione e coordinamento di strutture e progetti di ricerca, sia amministrativa. Gli altri due membri del consiglio di amministrazione debbono essere, come detto, un esperto di alta amministrazione e un esperto scientifico. |
|
Natura e funzioni dell’ente |
L’Istituto Nazionale di Astrofisica, istituito dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296 e poi riordinato dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, è un ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell’astronomia, della radioastronomia, dell’astrofisica spaziale e della fisica cosmica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale, sia in collaborazione con le università sia con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri. Progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d’avanguardia per lo studio e l’esplorazione del cosmo. Favorisce la diffusione della cultura scientifica grazie a progetti di didattica e divulgazione dell’astronomia che si rivolgono alla scuola e alla società. L’INAF, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, è vigilato dal Ministero dell’università e della ricerca e ha piena autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile, statutaria, organizzativa e regolamentare, ed adegua la sua azione a quanto previsto dalla Carta europea dei ricercatori allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE. |
Carica rinnovata e soggetto nominato
un consigliere di amministrazione Andrea Comastri
Cariche da nominare e titolare uscente
un consigliere di amministrazione Grazia Maria Gloria Umana |
Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 5 luglio 2024 Andrea Comastri è stato nominato membro per un quadriennio del consiglio di amministrazione dell’Ente, in rappresentanza della comunità scientifica di riferimento in esito alla procedura elettiva di cui al decreto del presidente dell’Istituto del 14 dicembre 2023 relativo alla proclamazione degli eletti[17]. Tale nomina è stata comunicata con lettera del Ministero dell’8 luglio 2024. Si ricorda che in precedenza con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 4 aprile 2024 Roberto Ragazzoni è stato nominato presidente dell’Istituto per un quadriennio a decorrere dalla data del medesimo decreto. Tale nomina è stata comunicata con lettera del Ministero in data 8 aprile 2024. Nelle premesse di tale decreto si precisa che Ragazzoni faceva parte della rosa dei candidati, individuata nel verbale n. 10 del 29 gennaio 2024 del comitato di selezione e che è stato ritenuto il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico di presidente dell’Istituto, “tenuto conto dell’elevato profilo scientifico, dell’alto prestigio internazionale, nonché dell’esperienza specifica maturata”. Si segnala che il 30 ottobre 2023 era stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso pubblico per la selezione del nuovo presidente. Si ricorda che il 30 dicembre 2023 era scaduto il mandato del presidente dell’Istituto Marco Tavani, nominato con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 9 ottobre 2020 a seguito del decesso (avvenuto il 14 settembre 2020) di Nicolò D’Amico, precedentemente nominato per un quadriennio con il DM del 30 dicembre 2019. Tavani è stato pertanto nominato per la restante durata del mandato precedentemente conferito a D’Amico. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 30 aprile 2024 Massimo Della Valle è stato nominato componente del consiglio di amministrazione. Nelle premesse di tale decreto si precisa che della Valle rappresentava, nella rosa di candidati individuata dal comitato di selezione nel verbale n. 12 del 27 marzo 202, il “candidato più idoneo a ricoprire l’incarico di componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto”. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 13 giugno 2024 Lucio Angeli Antonelli è stato nominato componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto per un quadriennio a decorrere dalla data del medesimo decreto. Tale nomina è stata comunicata con lettera del Ministero in data 18 giugno 2024. Nelle premesse di tale decreto si precisa che Angeli Antonelli faceva parte della rosa dei candidati, individuata nel verbale n. 15 del 14 maggio 2024 del comitato di selezione, e che è stato ritenuto il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico di consigliere “vista l’intensa ed eccellente attività scientifica su tematiche di astrofisica sperimentale e la sua specifica esperienza gestionale”. Si rammenta che il 30 ottobre 2023 era stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso pubblico per la selezione dei due nuovi componenti del consiglio di amministrazione. Si ricorda, inoltre, che il 30 dicembre 2023 era scaduto il mandato degli altri due consiglieri di amministrazione di designazione governativa dell’Istituto Maria Cristina De Sanctis e Stefano Borgani, nominati con il medesimo DM del 30 dicembre 2019, comunicato alle Camere con lettera dell’8 gennaio 2020. Si ricorda, infine, che il 31 gennaio 2024 è scaduto il mandato di altri due componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto, Grazia Maria Gloria Umana e Stefano Giovannini, nominati, in rappresentanza della comunità scientifica di riferimento con DM del 31 gennaio 2020, poi trasmesso alle Camere con lettera del Ministero dell’università e della ricerca del 17 febbraio 2020. |
Nomina |
5 luglio 2024 (un membro del consiglio di amministrazione) |
Scadenza |
31 gennaio 2024 (un membro del consiglio di amministrazione) |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (il presidente e due componenti) e dalla comunità scientifica di riferimento (due componenti). Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.3. Gli Enti di ricerca. In questa sede, si ricorda che nei consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri – come quello l’Istituto in oggetto – si prevede che tre di questi, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti. In particolare, lo statuto dell’Istituto stabilisce che i due membri del Consiglio rappresentanti della comunità scientifica di riferimento, siano individuati all’esito di una procedura elettorale in cui hanno diritto di elettorato attivo tutti i dipendenti dell’ente ivi inclusi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato e il personale di ricerca di altri enti o università in servizio attivo associato all’INAF, con incarico di ricerca. Hanno diritto di elettorato passivo tutto il personale di ricerca in servizio attivo presso l’INAF e il personale di ricerca di altri enti o università associato all’INAF che abbia espresso, con le modalità di cui al regolamento elettorale, disponibilità a ricoprire l’incarico. |
Requisiti |
Le citate norme istitutive e lo statuto dell’Istituto prevedono che il presidente sia nominato tra persone di alta qualificazione scientifica nei campi di ricerca dell’INAF con una pluriennale esperienza ai vertici di centri o strutture di ricerca anche universitari e con una documentata conoscenza, di alto livello, anche gestionale, del sistema della ricerca italiana e internazionale. Il presidente e i membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I tre consiglieri di nomina ministeriale debbono essere scelti tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale. |
Creato nel 1951, l’Istituto, con la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è stato riconosciuto ente di diritto pubblico con bilancio autonomo. Con la legge 9 marzo 1989 n. 168, relativa alla istituzione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica, all’Istituto è stata riconosciuta autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e la possibilità di darsi un ordinamento autonomo, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, con propri regolamenti. Attualmente, quindi, l’Istituto è ente pubblico di ricerca a carattere non strumentale ed ha autonomia scientifica, organizzativa, contabile e finanziaria. Posto sotto la vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca, l’Istituto, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del proprio statuto, ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astro-particellare e delle interazioni fondamentali, di compiere ricerche e di favorire lo sviluppo tecnologico pertinente all’attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e con il mondo dell’impresa. |
|
Carica da rinnovare e titolare uscente
un componente del consiglio direttivo Piergiorgio Picozza |
Il 1° gennaio 2025 scadrà il mandato di Piergiorgio Picozza quale rappresentante del Governo in seno al consiglio direttivo dell’Istituto, nominato su indicazione dell’allora Ministero dello sviluppo economico con disposizione n. 22565 del 23 ottobre 2020 del presidente dell’Istituto, a decorrere dal 1° gennaio 2021 per un mandato quadriennale. Si ricorda che con i decreti del Ministro dell’università e della ricerca del 4 dicembre 2023 e 15 gennaio 2024, sono stati nominati componenti del consiglio direttivo dell’Istituto, rispettivamente, Francesco Forti e Diego Bettoni. Tali nomine sono state comunicate alle Camere con lettere del Ministro del 20 dicembre 2023 e dell’11 marzo 2024. Il 30 dicembre 2023 era scaduto il mandato dei rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca all’interno del consiglio direttivo, Paolo Valente e Pierluigi Campana (altresì componente della giunta esecutiva), nominati con decreto del medesimo Ministro del 30 dicembre 2019. Tale nomina è stata comunicata alle Camere con lettera del 27 gennaio 2020. Si rammenta, infine, che con decreto del Ministro dell’università e della ricerca dell’11 maggio 2023, Antonio Zoccoli è stato confermato presidente dell’Istituto a decorrere dal 1° luglio 2023 per un quadriennio. Tale nomina è stata comunicata alle Camere con lettera del 16 maggio 2023 e, secondo quanto si legge nelle premesse del citato DM, è avvenuta in seguito alla designazione di Zoccoli nella riunione del consiglio direttivo dell’Ente del 31 marzo 2023. |
Scadenza |
1° gennaio 2025 |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009. |
Procedura di nomina |
Rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 relativamente alle procedure di nomina degli organi di vertice amministrativo degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione e del merito e del Ministero dell’università e della ricerca (sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.3. Gli Enti di ricerca), l’articolo 9 del medesimo decreto legislativo detta disposizioni speciali con riferimento all’INFN, per il quale sono fatte salve le specifiche norme statutarie in materia. Gli organi di vertice dell’Istituto sono pertanto nominati con una procedura specifica rispetto a quella stabilita, in via generale, per gli enti di ricerca. In particolare, l’articolo 12 dello statuto prevede che fanno parte del consiglio direttivo dell’Istituto: a) il presidente; b) i componenti della giunta esecutiva; c) i direttori delle sezioni; d) i direttori dei laboratori nazionali; e) due rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca, di cui uno componente della giunta esecutiva; f) un rappresentante del Ministero delle imprese e del Made in Italy; g) un rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica; h) un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica. Per la nomina dei rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, che prevedono la nomina di un comitato di selezione avente il compito di fissare, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature per la selezione dei componenti di designazione governativa dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca e di predisporre l’elenco dei candidati selezionati ai fini della nomina. I rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca durano in carica quattro anni e possono ricoprire l’incarico per un massimo di due mandati. Si rammenta altresì che l’articolo 11 dello statuto dell’Istituto prevede che il presidente sia selezionato sulla base di una procedura interna. Tale procedura prevede che non meno di sei mesi prima della scadenza del proprio mandato, il presidente annunci al consiglio direttivo l’avvio della procedura per la designazione del nuovo presidente, comunicando altresì la data dell’elezione. Inoltre, entro quarantacinque giorni dalla riunione del consiglio direttivo nella quale è stato annunciato l’avvio della procedura, ciascun direttore di sezione o laboratorio nazionale, espletata una consultazione della comunità scientifica nelle forme ritenute più opportune, indica in via riservata e anonima, anche con strumenti telematici, non più di tre nomi di candidati alla carica di presidente. Quindi, il presidente, o un componente del consiglio direttivo da lui delegato, accertati per ciascuno dei candidati così individuati il possesso dei requisiti prescritti, nonché la personale disponibilità degli interessati a ricoprire l’incarico, li invita a produrre entro quindici giorni il proprio curriculum che viene reso disponibile al consiglio direttivo, che si riunisce alla data prevista per l’elezione e designa il presidente a maggioranza di due terzi dei suoi componenti tra i candidati, attraverso una serie di votazioni con eliminazione, a votazioni alterne del o dei candidati con minor numero di preferenze. Il presidente provvede, infine, a comunicare l’esito della procedura di designazione al Ministro competente ai fini della nomina. |
Requisiti |
L’articolo 14, comma 3, dello statuto dell’Istituto prevede che uno dei componenti del consiglio direttivo, ossia quello componente della giunta esecutiva in rappresentanza del Ministero dell’università e della ricerca, sia scelto tra persone con competenze amministrative e gestionali. Il presidente è invece scelto fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche nei campi di ricerca dell’Istituto, fra i dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologi del medesimo Istituto, o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. La carica è incompatibile con quella di rettore, direttore di dipartimento universitario, presidente di altro ente di ricerca o direttore di istituto di ricerca italiano o estero. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, ai sensi della legge 11 febbraio 1958, n. 73 e della legge 30 novembre 1989, n. 399, è un ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria e regolamentare, vigilato dal Ministero dell’università e della ricerca. Come ricorda l’articolo 1 dello statuto, l’OGS è un ente di ricerca a carattere multidisciplinare nel campo delle scienze della terra che opera e sviluppa la propria missione nell’Area europea della ricerca (ERA) e in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca in: oceanografia (fisica, chimica, biologica e geologica); geofisica sperimentale e di esplorazione; sismologia e sismologia applicata all’ingegneria. Inoltre, l’Istituto promuove e realizza ricerca scientifica e tecnologica finalizzata allo studio: dell’ambiente marino e della sua risposta alle variazioni indotte dai cambiamenti climatici; delle biodiversità e funzionalità degli ecosistemi marini; dei fenomeni di pericolosità geologica ed alla definizione degli associati rischi; dell’approccio allo sfruttamento sostenibile e sicuro delle risorse naturali biotiche, abiotiche ed energetiche. |
Carica rinnovata e soggetto nominato
Un consigliere di amministrazione Umberta Tinivella |
Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 16 luglio 2024 Umberta Tinivella è stata nominata per un quadriennio componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto, in seguito alla proclamazione dell’elezione in rappresentanza della comunità scientifica di riferimento dell’ente. Tinivella è stata nominata in sostituzione di Maria Cristina Pedicchio, il cui mandato era scaduto il 17 aprile 2024. Pedicchio era stata nominata per un secondo mandato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 17 aprile 2020, in qualità di rappresentante indicato dalla comunità scientifica di riferimento dell’Ente medesimo, per la durata di un quadriennio. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 29 aprile 2024 Michele Pipan è stato confermato nell’incarico di consigliere di amministrazione dell’Istituto per un quadriennio. Tale nomina è stata comunicata con lettera del Ministero del 3 maggio 2024. Nelle premesse del decreto si precisa che – nell’ambito della rosa individuata nel verbale n. 14 del 5 aprile 2024 del comitato di selezione – Pipan è stato ritenuto il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico di componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto. Il precedente mandato di Pipan era scaduto il 30 dicembre 2023 essendo stato nominato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019 per un quadriennio. Si segnala che Pipan era stato poi nominato vicepresidente con atto n. 25 ADW del 16 giugno 2021. Si ricorda che con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 23 febbraio 2024, il presidente uscente, Nicola Casagli, è stato confermato per un quadriennio. Tale nomina è stata comunicata al Parlamento con lettera del 12 marzo 2024. |
Nomina |
16 luglio 2024 |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro per il presidente e un consigliere e su designazione dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento per un altro consigliere. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.3. Gli Enti di ricerca. Si rammenta che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come quello dell’Istituto in oggetto, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro e il terzo è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. Lo statuto dell’OGS prevede che il terzo consigliere sia scelto, attraverso procedura di consultazione anche telematica, tra il personale ricercatore e tecnologo di comprovata competenza ed esperienza a livello internazionale nei settori di interesse dell’Istituto, nell’ambito di una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, indicata da un comitato di selezione composto da personalità scientifiche di chiara fama e competenza nei settori di attività dell’Ente, nominato dal Consiglio medesimo. La rosa dei candidati verrà individuata a seguito di procedura di selezione il cui provvedimento di avvio, adottato dal presidente dell’OGS, verrà pubblicato nel sito web dell’Ente indicandone termini e modalità di espletamento. Nell’ambito della rosa di candidati individuata dal comitato di selezione e all’esito della indicata procedura, la scelta del consigliere verrà effettuata sulla base di consultazione del personale tecnico-amministrativo, ricercatore e tecnologo a tempo indeterminato e tempo determinato in servizio presso l’Ente alla data fissata per la consultazione stessa, con la finalità di valorizzare e rappresentare l’intera comunità scientifica nazionale di riferimento. |
Requisiti |
Sia il presidente che i restanti membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di presidente è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione o affiliazione o associazione con l’Ente. Il presidente, scelto tra personalità in possesso di alto profilo scientifico o professionale, nomina il vicepresidente. Come detto, il consigliere nominato dalla comunità scientifica di riferimento è individuato tra il personale ricercatore e tecnologo di comprovata competenza ed esperienza a livello internazionale nei settori di interesse dell’Ente. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Istituto nazionale di ricerca metrologica è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico avente il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica nei campi della metrologia. Istituito dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, svolge altresì funzioni di istituto metrologico primario, valorizza, diffonde e trasferisce le conoscenze acquisite nella scienza delle misure e nella ricerca sui materiali, allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema Italia nelle sue varie componenti. Inoltre, realizza, mantiene e sviluppa i campioni di riferimento nazionali delle sette unità di base del Sistema Internazionale (SI) – metro, kilogrammo, secondo, ampere, kelvin, mole e candela – e delle rispettive unità derivate. Attraverso tali campioni garantisce l’affidabilità delle misure a livello nazionale e la loro comparabilità a livello internazionale. L’Istituto opera a sostegno del Sistema nazionale di taratura, garantendo la qualità dei riferimenti metrologici e curando la disseminazione dei campioni nazionali delle unità di misura. Secondo quanto previsto dallo statuto, l’INRiM partecipa come membro ai lavori degli organismi tecnici della Conferenza generale dei pesi e delle misure (CGPM) contribuendo a definire le strategie e i programmi di ricerca a lungo termine della metrologia internazionale e aderisce alle associazioni costituite dagli Istituti metrologici nazionali per lo sviluppo coordinato delle attività della metrologia. |
Carica da rinnovare e titolare uscente
Presidente Diederik Sybolt Wiersma |
Il 19 febbraio 2025 scadrà il mandato del presidente Diederik Sybolt Wiersma confermato per un quadriennio con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 19 febbraio 2021. Tale nomina è stata comunicata alle Camere con lettera del 12 aprile 2021. Wiersma era stato nominato presidente con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 18 maggio 2016 per un primo mandato quadriennale, poi prorogato fino al 31 gennaio 2021 ai sensi del comma 2 dell’articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19. Anche la prima nomina è stata comunicata alle Camere con lettera del 19 maggio 2016. Si rammenta che il consiglio di amministrazione è attualmente composto anche da: · Vito Fernicola confermato – all’esito della procedura elettorale prevista dallo statuto in rappresentanza della comunità scientifica e disciplinare di riferimento – per un secondo mandato quadriennale con decreto del Ministro dell’università e della ricerca dell’8 aprile 2022. Tale nomina è stata comunicata con lettera del 7 settembre 2022. Fernicola aveva svolto un primo mandato essendo stato nominato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 marzo 2018; · Giovanni Betta nominato per un quadriennio con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 6 luglio 2022, essendo stato ritenuto nella rosa di candidati proposta dal comitato di selezione il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico. Tale nomina è stata comunicata alle Camere con lettera dell’8 luglio 2022. Si segnala che il 9 dicembre 2020 era stato pubblicato sul sito del Ministero vigilante un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV e dello stesso INRiM. |
Scadenza |
19 febbraio 2025 |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro per il presidente e un consigliere e su designazione dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento per un altro consigliere. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.3. Gli Enti di ricerca. Si rammenta che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come quello dell’Istituto in oggetto, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro e il terzo è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. Lo statuto prevede che il terzo consigliere rappresentante della comunità scientifica e disciplinare di riferimento sia individuato mediante selezione effettuata da un apposito comitato di selezione composto da cinque personalità, esterne all’Istituto, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva della metrologia. Il predetto comitato è nominato sei mesi prima della scadenza del consiglio di amministrazione con delibera del consiglio medesimo, su proposta del presidente, e provvede a individuare una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo dell’Istituto in organico alla data di nomina del comitato. Il comitato, che costituisce un collegio perfetto e i cui componenti non posso essere selezionati per la nomina a consigliere, fissa con avviso pubblico le modalità e i termini per la presentazione delle candidature, informa i propri lavori al principio di pubblicità e trasparenza. |
Requisiti |
Il comma 2 dell’articolo 6 dello statuto prevede che il presidente sia scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di enti e istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca. Il comma 2 dell’articolo 7 dello statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell’Istituto. Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. |
Natura e funzioni dell’ente |
Istituito con la legge 9 luglio 1926, n. 1162, riorganizzato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, infine riordinato dal DPR 7 settembre 2010, n. 166, l’Istituto è ente pubblico di ricerca dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che svolge la propria attività secondo i princìpi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell’informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale. Fa parte del Sistema statistico europeo e collabora con gli altri soggetti del sistema statistico internazionale. L’Istituto è inoltre impegnato nello sviluppo Sistema statistico europeo, nella cura dei rapporti con gli organismi statistici internazionali, allo svolgimento dell’attività di formazione e qualificazione professionale per i dirigenti e il personale delle pubbliche amministrazioni e nella definizione dei metodi e dei formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica e finanziaria. L’attività di produzione statistica dell’Istat è stabilita dal Programma statistico europeo (PSE) e dal Programma statistico nazionale (PSN). I criteri di produzione statistica sono definiti dal Codice delle statistiche europee e dal Codice della qualità della statistica ufficiale e ispirati ai princìpi fondamentali della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE). L’Istituto svolge un ruolo di coordinamento all’interno del Sistema statistico nazionale (SISTAN) e si occupa dei censimenti generali della popolazione, dei servizi e dell’industria, dell’agricoltura, di indagini campionarie sulle famiglie e di indagini economiche generali. |
Cariche rinnovate e soggetti nominati
Due consiglieri Maria Clelia Stefania Di Serio e Gian Carlo Blangiardo
Cariche da rinnovare e titolari uscenti
Due consiglieri Maria Rosaria Prisco e Federico Visconti |
Con DPCM del 17 luglio 2024, il Ministro per la pubblica amministrazione ha nominato componenti del consiglio dell’Istituto Maria Clelia Stefania Di Serio e Gian Carlo Blangiardo per un quadriennio. Tali nomine non sono state ancora comunicate alla Camera. Nel medesimo DPCM si precisa che con successivi decreti si provvederà alla nomina del membro designato dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente, nonché del componente eletto tra tecnologi e ricercatori, in esito alla procedura elettorale indetta con delibera del presidente dell’ISTAT del 25 luglio 2024 secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento di organizzazione dell’Istituto (cfr. oltre). Si segnala che tale delibera ha fissato la data della consultazione elettorale per il 25 settembre 2024. Si ricorda che il 30 aprile 2024 erano scaduti i mandati dei consiglieri: · Mauro Gasparini, nominato con DPCM 30 aprile 2020; · Federico Visconti, designato dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente; · Maria Rosaria Prisco, nominata con DPCM del 29 ottobre 2020, quale consigliere elettivamente individuato tra ricercatori e tecnologi. Il decreto di nomina prevede che il mandato della Prisco si sarebbe concluso alla scadenza degli altri componenti del consiglio. Le nomine dei predetti consiglieri erano state comunicate alle Camere. Si ricorda che con DPR del 30 maggio 2024 Francesco Maria Chelli è stato nominato presidente dell’Istituto per un quadriennio. Chelli aveva già svolto un primo mandato come consigliere in seguito alla nomina avvenuta con il DPCM 30 marzo 2022. L’avvio della procedura della nomina è stato deliberato nella riunione del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2024. In pari data, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti. La I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati e la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica, dopo aver proceduto all’audizione congiunta di Chelli, hanno espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 22 e 23 maggio 2024. La nomina è stata quindi deliberata in via definitiva nella riunione del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2024. Si segnala che il 22 febbraio 2024 era stato pubblicato un avviso pubblico sul sito del Dipartimento della funzione pubblica con scadenza 23 marzo 2024, per raccogliere le manifestazioni di interesse per la designazione del presidente dell’Istituto, al fine di assicurare la massima trasparenza e imparzialità in tutte le fasi del procedimento di designazione sulla scorta di quanto analogamente avvenuto in occasione della nomina del precedente presidente. Successivamente, con decreto del 28 marzo 2024, il Ministro della pubblica amministrazione ha nominato una Commissione per la valutazione delle venti manifestazioni di interesse pervenute. Si rammenta che in precedenza, con DPCM del 9 maggio 2023, Francesco Maria Chelli era stato nominato presidente facente funzioni (ff) dell’Istituto. La nomina di Chelli – che, in quanto componente più anziano del citato consiglio, già svolgeva tale incarico ai sensi della delibera del Consiglio dell’Istituto n. 5 del 16 marzo 2023 adottata in seguito alla fine del periodo di prorogatio del presidente uscente Blangiardo avvenuta il 21 marzo 2023 (cfr. oltre) – è stata disposta fino alla data di insediamento del nuovo presidente dell’Istituto. Si ricorda altresì che il 4 febbraio 2023 era scaduto il mandato del presidente Gian Carlo Blangiardo, nominato per un quadriennio con DPR del 4 febbraio 2019. Il 30 gennaio 2019 la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera e la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato avevano espresso parere favorevole, con la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Commissione, alla suddetta nomina. In data 9 marzo 2023 con lettera del Ministro per i rapporti col Parlamento è stato richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina, per un secondo mandato, di Blangiardo a presidente dell’Istituto. La I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati ha esaminato tale proposta nella seduta del 14 marzo 2023, analogamente a quanto avvenuto nella seduta della 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato tenutasi in pari data. Successivamente, il 22 marzo 2023 le predette Commissioni hanno proceduto all’audizione di Blangiardo in seduta congiunta. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, il termine di venti giorni per l’espressione del parere, decorrente dalla data di assegnazione della proposta di nomina, sarebbe scaduto il 30 marzo. Tale termine è stato prorogato di dieci giorni dal Presidente della Camera (che ne ha informato il Ministro dei rapporti con il Parlamento con lettera del 30 marzo 2023). La nuova scadenza del 9 aprile 2023 è tuttavia decorsa senza che la I Commissione si sia pronunciata; non risulta altresì espresso il prescritto parere della 1ª Commissione del Senato. Con lettera del 5 marzo 2024, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha reso noto che nel Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024 è stato deciso di procedere al ritiro della proposta di nomina di Blangiardo. |
Nomina |
17 luglio 2024 (due consiglieri) |
Scadenza |
30 aprile 2024 (consiglio) |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei componenti, per il presidente. ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per i componenti del consiglio. |
Procedura di nomina |
Per il presidente, DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari competenti – che possono procedere all’audizione della persona designata – espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Per quanto invece riguarda i membri del consiglio, lo statuto dell’Istituto stabilisce che tale organo sia composto dal presidente, che lo presiede, da un membro designato tra i propri componenti dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente, da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica, e da un ricercatore o da un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione. I componenti del consiglio diversi dal presidente sono nominati con DPCM e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei consiglieri rimasti in carica. Si fa presente che l’articolo 5-bis, comma 4, del Regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, introdotto dal Regolamento n. 2015/759, prevede tra l’altro che le procedure di selezione e nomina dell’organo di vertice degli Istituti nazionali di statistica siano trasparenti, basate solo su criteri professionali e garantiscano il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere. |
Requisiti |
Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, il presidente dell’ISTAT è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche e affini, con esperienza internazionale. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. |
Natura e funzioni dell’ente |
Il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”, previsto dalla legge 15 marzo 1999, n. 62 e istituito con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 gennaio 2000, n. 59, è un ente pubblico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca. L’Ente, come previsto nello statuto[18], persegue la missione di centro studi e ricerche nel campo della fisica, promuovendo e sviluppando la ricerca scientifica, con obiettivi di eccellenza finalizzati all’ampliamento delle conoscenze e a originali applicazioni interdisciplinari, e favorendo un’ampia e mirata disseminazione della cultura scientifica. Allo stesso tempo svolge l’attività di museo storico della fisica, con l’obiettivo di diffondere e conservare la memoria di Enrico Fermi e del suo gruppo di ricercatori. L’attività museale comprende anche diversi tipi di iniziative per la divulgazione e la disseminazione della cultura scientifica rivolte ad un pubblico ampio e variegato, con un’attenzione particolare a scuole e università. Infine, l’Ente si propone di sviluppare linee di ricerca originali e di impatto che, pur improntate ai metodi della fisica, abbiano un forte carattere interdisciplinare. |
Carica rinnovata e soggetto nominato
componente del consiglio di amministrazione Fabrizio Coccetti |
Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 26 giugno 2024 Fabrizio Coccetti è stato nominato consigliere di amministrazione dell’Ente per un quadriennio. Il 17 aprile 2024 era scaduto il mandato del componente del consiglio di amministrazione Roberto Benzi, nominato per un quadriennio con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 17 aprile 2020. Tale nomina non era stata comunicata alle Camere. Poiché il nuovo statuto del 17 luglio 2023 ha previsto (cfr. oltre) che il terzo componente del consiglio sia un ricercatore o un tecnologo appartenente ai ruoli dell’Ente al fine di assicurare la rappresentanza elettiva di ricercatori e negli organi scientifici e di governo, il 29 maggio 2024 si sono svolte le elezioni, che hanno visto la proclamazione di Coccetti, la cui nomina è stata comunicata alle Camere con lettera del 2 luglio 2024. Si rammenta che, in precedenza, con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 3 aprile 2024 Angela Bracco è stata nominata presidente dell’Ente per un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo. Tale nomina è stata comunicata con lettera del Ministero dell’8 aprile 2024. Nelle premesse del decreto di nomina si specifica che la Bracco rappresentava, nella rosa che il comitato di selezione ha individuato nella riunione del 1° febbraio 2024, il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico, tenuto conto dell’elevato profilo scientifico nelle discipline fisiche relative ai campi di ricerca dell’Ente. Si ricorda, infine, che con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 29 aprile 2024 Tiziana Di Matteo è stata confermata componente del consiglio di amministrazione dell’Ente per un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo. Il 30 dicembre 2023 erano scaduti i mandati del presidente dell’Ente Luciano Pietronero e della componente del consiglio di amministrazione Tiziana Di Matteo, nominati per un quadriennio con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019. Tali nomine sono state comunicate al Parlamento con lettera del Ministro in data 8 gennaio 2020. |
Nomina |
29 giugno 2024 (un componente del consiglio) |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.3. Gli Enti di ricerca. Nello specifico, per quanto riguarda l’Ente in questione, due componenti, incluso il presidente, sono designati dal Ministro dell’università e della ricerca. Il terzo componente è un ricercatore o un tecnologo appartenente ai ruoli dell’Ente, che viene eletto dal personale di ruolo dell’Ente, dai ricercatori e tecnologi appartenenti ad altri enti pubblici di ricerca che svolgono la loro attività scientifica in ambiti coerenti con le finalità scientifiche dell’Ente e dagli associati del medesimo. La partecipazione all’elettorato attivo dei ricercatori e tecnologi esterni appartenenti agli enti pubblici di ricerca e degli associati all’Ente è subordinata alla richiesta da parte degli interessati, alla valutazione del consiglio scientifico dell’Ente e all’approvazione del consiglio di amministrazione. La sostituzione dei componenti cessati anticipatamente dal mandato è effettuata secondo le medesime modalità previste per la nomina. In tali ipotesi, la durata del mandato coincide con la scadenza di quello del titolare sostituito. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. |
Requisiti |
Secondo quanto previsto dall’articolo 6 dello statuto dell’Ente, il presidente è scelto tra esponenti di chiara fama e di elevato profilo scientifico delle discipline fisiche relative ai campi di ricerca del CREF. Se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi del DPR 11 luglio 1980, n. 382. Se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni. Gli altri due componenti debbono essere individuati tra esperti di alta qualificazione scientifica nazionale e internazionale e/o di alta amministrazione. |
Natura e funzioni dell’ente |
Il Parco è stato istituito ai sensi dell’art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di conservare e valorizzare anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale. In attuazione di tale disposizione il Parco è stato istituito e disciplinato con il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, poi modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 settembre 2016 (qui il testo consolidato, ai fini di una più agevole lettura). Il Parco è gestito da un Consorzio, costituito dal Ministero dell’ambiente, delle imprese e del made in Italy, dell’università e della ricerca e della cultura, nonché dalla Regione Sardegna, dagli enti locali interessati, dalle Università di Cagliari e Sassari e da associazioni riconosciute. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è assimilato agli enti di ricerca di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168. Ai sensi dello statuto la funzione di vigilanza è attribuita ai Ministeri consorziati e alla regione Sardegna. |
Carica da rinnovare e soggetto uscente
Presidente
Commissario straordinario Anna Elisabetta Castelli |
Con il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 aprile 2018, n. 147 erano stati nominati il presidente del Consorzio, Tarcisio Agus, nonché i componenti del consiglio direttivo del Parco: Simone Deplano, rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Gianluigi Sanetti, rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; Luca Giovanni Lioni, rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Giacomo Oggiani, rappresentante del Ministero dell’istruzione e dell’università e della ricerca; Giovanni Pilia e Debora Porrà, rappresentanti della regione Sardegna; Luciano Ottelli, rappresentante della Regione Sardegna, invitato permanente senza diritto di voto; Antonio Ecca e Mario Calia, rappresentanti della Comunità del Parco; Paolo Maxia, rappresentante della Comunità del Parco, invitato permanente senza diritto di voto. Con il DM del 16 febbraio 2022 del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell’università e della ricerca, d’intesa con il Presidente della Regione Sardegna, sono stati nominati per la durata di sei mesi un commissario straordinario del Parco, Elisabetta Anna Castelli, e un subcommissario, Gianmaria Lai, che successivamente ha rassegnato le proprie dimissioni in data 10 giugno 2022. Col medesimo DM sono stati revocati gli incarichi del presidente e del consiglio direttivo del Consorzio. Ciò si è reso necessario, come si legge nelle premesse del DM, alla luce di accertate criticità nell’attività gestionale e di programmazione del Parco. Successivamente, il mandato di commissario straordinario di Elisabetta Anna Castelli è stato prorogato: i) con il DM del 21 luglio 2022 per sei mesi (16 agosto 2022-16 febbraio 2023); ii) con il DM 7 febbraio 2023 per altri sei mesi (16 febbraio 2023-16 agosto 2023); iii) con il DM 9 agosto 2023 per ulteriori sei mesi (16 agosto 2023-16 febbraio 2024); iv) con DM 1° febbraio 2024 per ulteriori sei mesi (16 febbraio 2024-16 agosto 2024) e comunque non oltre la nomina degli organi del Consorzio medesimo. |
Scadenza |
16 agosto 2024 |
Controllo parlamentare |
Il Consorzio che gestisce il Parco è per legge assimilato agli enti di ricerca, in relazione ai quali il controllo parlamentare, per gli enti vigilati dai Ministeri dell’istruzione e del merito e dell’università e della ricerca, dovrebbe sostanziarsi in una comunicazione alle Camere (sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.3. Gli Enti di ricerca). Tuttavia, come già rilevato nella Relazione della Corte dei Conti sulla gestione dell’Ente riferita al 2019, il decreto istitutivo del Consorzio non disciplina la funzione di vigilanza, che è attribuita dallo statuto attualmente vigente (art. 1, c. 3) ai Ministeri consorziati e alla regione Sardegna. La Corte ha rilevato, inoltre, come a seguito della normativa di riordino degli enti di ricerca recata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, siano stati tassativamente elencati gli enti aventi la natura giuridica di “ente pubblico di ricerca”, cui si applicano le disposizioni speciali ivi contenute; la Corte ha pertanto auspicato, al fine di evitare incertezze interpretative, un intervento normativo che precisi gli esatti contenuti e i limiti di detta “assimilazione” del Consorzio agli enti di ricerca. Analoghe considerazioni sono state formulate dalla Corte dei Conti anche nelle successive relazioni riferite alla gestione del Consorzio riferita agli anni 2020, 2021 e 2022. La predetta assimilazione del Consorzio che gestisce il Parco agli enti di ricerca si riverbera evidentemente anche sull’individuazione delle modalità del controllo parlamentare, atteso che i relativi obblighi nei confronti del Parlamento differiscono tra enti parco (in relazione ai quali è prescritto il previo parere parlamentare per la nomina del presidente) e gli enti di ricerca vigilati dai Ministeri dell’istruzione e del merito e dell’università e della ricerca e assoggettati alla disciplina speciale di cui decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (in relazione ai quali è prescritta la mera comunicazione alle Camere della nomina dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione). Peraltro, come evidenzia la stessa Corte dei Conti, manca nella disciplina del Consorzio qualsivoglia richiamo normativo al quadro ordinamentale che disciplina gli Enti parco nazionali (in primis, la legge 6 dicembre 1991, n. 394). |
Procedura di nomina |
Ai sensi del citato decreto istitutivo, il presidente del Consorzio del Parco è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dei ministeri consorziati e d’intesa con il Presidente della Regione Sardegna. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere rinominato per un solo mandato. La carica è incompatibile con qualsiasi carica politico elettiva. Il consiglio direttivo è composto dal presidente del Consorzio del Parco, che lo presiede, e da dieci componenti, di cui: quattro in rappresentanza e su proposta dei suddetti Ministeri; tre in rappresentanza e su proposta dei comuni facenti parte della Comunità del Parco riuniti in assemblea dei Sindaci, di cui uno invitato permanentemente, senza diritto di voto e senza oneri a carico dell’amministrazione; tre in rappresentanza e su proposta della Regione autonoma della Sardegna, di cui uno invitato permanentemente, senza diritto di voto e senza oneri a carico dell’amministrazione, ed uno dei quali può essere espressione delle Associazioni che fanno parte del Consorzio. I componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministero dell’ambiente e della sovranità energetica, di concerto coi Ministeri consorziati e d’intesa col Presidente della Regione Sardegna. Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni rinnovabili una sola volta. |
Requisiti |
Il presidente del Consorzio è scelto tra persone di comprovata capacità professionali nelle materie di interesse del Parco. I componenti del consiglio direttivo sono scelti fra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale nelle materie di competenza del Parco ovvero tra amministratori degli enti locali interessati. |
Natura e funzioni dell’ente |
Ai sensi dell’articolo 1 del proprio statuto, la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli è un Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine. Ha per fine la ricerca scientifica nel campo della biologia marina; favorisce ricerche attinenti ai problemi del territorio e partecipa ad iniziative nazionali ed internazionali volte alla soluzione dei problemi connessi alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente marino. Riconosce le sue origini nell’Istituto fondato da Anton Dohrn nel 1872 per studiare l’evoluzione attraverso ricerche sugli organismi marini. È un ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, disciplinato e dichiarato persona giuridica di diritto pubblico dalla legge 20 novembre 1982, n. 886. Alla Stazione Zoologica è riconosciuta autonomia statutaria nel rispetto delle sue finalità e nell’esercizio dell’autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile. È vigilata dal Ministero dell’università e della ricerca e, in funzione delle proprie esigenze e finalità, può creare, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, sedi territoriali in Italia e all’estero. |
|
Carica da rinnovare e titolare uscente
Consigliere di amministrazione Simonetta Fraschetti |
Il 1° gennaio 2025 scadrà il mandato della consigliera Simonetta Fraschetti, componente di designazione ministeriale, nominata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 28 dicembre 2020 per un quadriennio a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale decreto è stato trasmesso alle Camere con lettera del 28 dicembre 2020. Si ricorda che con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 26 gennaio 2024, Roberto Bassi è stato nominato presidente dell’Ente per un quadriennio. Tale nomina è stata comunicata alle Camere con lettera del 29 gennaio 2024. In precedenza, come riportato dal sito dell’Istituto, Christopher Paul Bowler aveva rassegnato le dimissioni dall’incarico di presidente dell’Ente dal 27 ottobre 2023. Bowler era stato nominato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 5 agosto 2022, per la durata di un quadriennio. Si rammenta, infine, che il consiglio di amministrazione è attualmente composto anche da Silvestro Greco, quale vice presidente, nominato con decreto del medesimo Ministro del 13 luglio 2022 componente del consiglio in rappresentanza della comunità scientifica per la durata di un quadriennio. |
|
Data scadenza |
1° gennaio 2025 |
|
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009. |
|
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca. Sul punto si rinvia al paragrafo dell’appendice 1.2.3. Gli Enti di ricerca. Si rammenta che il consiglio di amministrazione dell’Istituto è composto, ai sensi dell’articolo 8 dello statuto dell’Istituto, da tre membri, compreso il presidente designato dal Ministro dell’università e della ricerca. Gli ulteriori due componenti sono designati uno dal medesimo Ministro e un altro dal personale dell’Ente, dal personale associato e dalla restante parte della comunità scientifica nazionale di riferimento secondo quanto indicato nel medesimo statuto e nel regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto che disciplina articolate modalità di elezione garantendo ai ricercatori e tecnologi interni un peso di voto maggioritario rispetto alle ulteriori componenti dell’elettorato attivo. |
|
Requisiti |
Secondo quanto disposto dal citato regolamento di organizzazione e funzionamento, il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nel campo delle scienze del mare, per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione, attraverso un approccio integrato e interdisciplinare e avente una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia o all’estero. Gli altri due membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di alta qualificazione nel campo della ricerca tecnico-scientifica, di comprovata esperienza gestionale, riconosciuta anche a livello internazionale, di enti ed istituzioni pubbliche o private di ricerca. Alla carica di consigliere di amministrazione scelto dal personale possono accedere ricercatori e tecnologi dell’Ente, in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale. L’articolo 8 dello statuto dispone che la carica di presidente o di consigliere di amministrazione designato dal MUR sia incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o l’associatura presso la Stazione Zoologica. Ai membri del consiglio si applicano i criteri di incompatibilità previsti dalla normativa vigente e, per quanto compatibile, l’articolo 2391 del codice civile. Essi hanno l’obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi. |
|
Natura e funzioni dell’ente |
L’Unione italiana tiro a segno – UITS è un ente pubblico a base associativa sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Finalità dell’Ente sono l’istruzione e l’esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma ad aria compressa e il rilascio della relativa certificazione. All’Unione sono altresì affidate la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno, in quanto federazione sportiva nazionale riconosciuta e vigilata dal Comitato olimpico nazionale italiano – CONI. Aderisce, in quanto unica organizzatrice dello sport del tiro a segno in Italia, all’International Shooting Sport Federation “ISSF”. L’attività dell’UITS è regolata dagli articoli da 59 a 64 del DPR 15 marzo 2010, n. 90 (recate testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) e dallo statuto. In particolare, sebbene ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, per effetto dell’articolo 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l’UITS ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico. |
Cariche da nominare e titolari uscenti
Presidente Costantino Vespasiano
Vicepresidente Marco Billi
Consiglieri di amministrazione Engelbert Zelger, Fabio Sacchetti, Barbara Creatini, Roberto Brogli, Davide Brutto, Luigi Giardinieri, Sara Barbieri, Patrizia Cabras, Martina Pica, Tiziana Ferrando e Alfredo Marconi |
Il 31 dicembre 2024 scadrà il mandato di Costantino Vespasiano, nominato presidente dell’Ente con DPR del 14 dicembre 2021, per la durata del quadriennio olimpico 2021-2024. Il Consiglio dei ministri aveva avviato la procedura di nomina di Vespasiano nella riunione del 19 ottobre 2021, su proposta del Ministro della difesa, sulla base dell’esito delle elezioni svoltesi nel corso dell’assemblea nazionale della UITS del 2 e 3 luglio 2021, che, oltre a Vespasiano, aveva proceduto all’elezione dei componenti del consiglio direttivo Engelbert Zelger, Fabio Sacchetti, Barbara Creatini, Marco Billi (successivamente nominato vice presidente), Roberto Brogli, Davide Brutto, Luigi Giardinieri, Sara Barbieri, Patrizia Cabras (rappresentante tecnici) e Martina Pica, Tiziana Ferrando e Alfredo Marconi (quali rappresentanti degli atleti), poi nominati con decreto del Ministro della difesa del 19 gennaio 2022 per la durata del quadriennio olimpico 2021-2024 e il cui mandato è quindi in scadenza al 31 dicembre 2024. Tale decreto non è stato comunicato al Parlamento. Sulla proposta di nomina di Vespasiano a presidente il Ministro della difesa, con lettera del 25 ottobre 2021, aveva richiesto il prescritto parere parlamentare. In merito la IV Commissione (Difesa) della Camera e la 4ª Commissione (Difesa) del Senato si erano entrambe espresse in senso favorevole nelle rispettive sedute del 23 novembre 2021. Infine, il Consiglio dei ministri aveva deliberato la nomina di Vespasiano in via definitiva nella riunione del 9 dicembre 2021. In precedenza, Igino Rugiero era stato nominato commissario straordinario dell’Unione con decreto del Ministro della difesa del 4 novembre 2019 fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per non oltre un anno. Rugiero era stato quindi confermato nella carica con decreto del Ministro della difesa del 18 novembre 2020 senza soluzione di continuità fino alla nomina del nuovo presidente dell’Ente, la cui elezione – si precisava nel citato decreto – sarebbe dovuta avvenire entro il 15 marzo 2021, salvo specifica deroga autorizzata dal CONI per motivate e giustificate cause di forza maggiore. Tali decreti non sono stati comunicati al Parlamento. Il 31 dicembre 2024 scadrà altresì il mandato di vicepresidente di Marco Billi, nominato con decreto del Ministro della difesa 14 giugno 2022 quale vicepresidente dell’UITS per la durata del quadriennio olimpico 2021-2024. Billi era stato eletto a tale carica nella prima riunione del consiglio direttivo, svoltasi il 19 febbraio 2022. |
Scadenza |
31 dicembre 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della legge. n. 14 del 1978. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge. n. 14 del 1978 per i componenti del consiglio direttivo. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro della difesa, all’esito dell’elezione da parte dell’assemblea nazionale dell’Ente tra i tesserati, per i dodici componenti del consiglio direttivo. L’articolo 18 dello statuto specifica che otto consiglieri sono eletti dai presidenti delle sezioni di tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre, garantendo tra questi la presenza di esponenti di entrambi i sessi, dai rappresentanti degli atleti. Sono eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti. Inoltre, si prevede che siano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fermo restando che almeno quattro componenti del consiglio direttivo, ove candidati, dovranno essere di genere diverso rispetto agli altri otto. Decreto del Ministro della difesa, previa designazione del consiglio direttivo che lo sceglie tra i propri membri eletti dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, per il vicepresidente. Si segnala, infine, che l’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 ha introdotto alcune innovazioni normative in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali in relazione alle quali si rinvia al seguente dossier del Servizio Studi (pagina 7 e seguenti). |
Requisiti |
I componenti del consiglio direttivo restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato. |
L’articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 aveva disposto l’adozione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzare nell’area archeologica di Pompei. Il 29 marzo 2012, la Commissione europea, con decisione n. C(2012) 2154, ha finanziato il programma straordinario quale Grande Progetto Comunitario – Grande Progetto Pompei – a valere su risorse del Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2007-2013 (POIn)”. La data prevista per il completamento era fissata al 31 dicembre 2018. L’articolo 1, commi da 1 a 7, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, al fine di accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei, ha previsto la nomina di un direttore generale di progetto, coadiuvato da una struttura di supporto, e di un vice direttore generale vicario. Ha previsto, altresì, la costituzione dell’Unità “Grande Pompei“ (cui è stato preposto il medesimo direttore generale di progetto), dotandola di autonomia amministrativa e contabile. Successivamente, l’articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 – come modificato, in particolare, dalla Legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 308 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) – aveva stabilito la proroga fino al 31 dicembre 2019 delle attività dell’Unità “Grande Pompei”, poi ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2022 dall’articolo 7, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e, fino al 31 dicembre 2023, dall’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. Da ultimo, l’articolo 1-quater del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 – introdotto in sede di conversione (legge 21 giugno 2023, n. 74) – è intervenuto con significative innovazioni, prevedendo, tra l’altro, il cambio della denominazione del direttore generale di progetto in direttore generale per il supporto all’attuazione dei programmi ed estendendo la continuazione dello svolgimento delle funzioni fino al 31 dicembre 2026. Per approfondimenti si veda il dossier del Servizio Studi (pagina 83 e seguenti) e, più in generale, lo specifico tema dell’attività parlamentare. |
|
Cariche da rinnovare e soggetti uscenti
Direttore generale per il supporto all’attuazione dei programmi Giovanni Capasso
Vice direttore generale vicario |
Il 31 dicembre 2024 scadrà il mandato di Giovanni Capasso, nominato direttore generale per il supporto all’attuazione dei programmi a decorrere dal 14 febbraio 2024 con il DPCM 22 febbraio 2024. Con lettera del 12 gennaio 2024, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri aveva richiesto il parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla citata nomina. Nelle rispettive sedute del 24 gennaio 2024 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e la 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato si sono espresse in senso favorevole. Si rammenta che con DPCM del 9 giugno 2023 Giovanni Capasso era stato nominato vice direttore generale vicario di progetto a decorrere dal 6 marzo 2023 fino al 31 dicembre 2023. In precedenza, con DPCM 28 aprile 2023 Giovanni Di Blasio era stato invece nominato direttore generale di progetto dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023. Sulle proposte di nomina in questione il Governo aveva trasmesso alle Camere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, la richiesta di parere parlamentare con lettera del 14 febbraio 2023. Nelle rispettive sedute del 28 febbraio 2023 e dell’8 marzo 2023, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera hanno espresso parere favorevole sulle due proposte di nomina. Si ricorda altresì che con DPCM del 17 marzo 2022 Di Blasio era già stato nominato direttore generale di progetto per la durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e che nelle rispettive sedute del 22 febbraio 2022 e del 2 marzo 2022, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina. |
Scadenze |
31 dicembre 2024 (direttore generale per il supporto all’attuazione dei programmi) 31 dicembre 2023 (vicedirettore generale vicario) |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013. |
Procedura di nomina |
DPCM su proposta del Ministro della cultura. |
Requisiti |
Sia il direttore generale che il suo vicario debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; comprovata competenza ed esperienza pluriennale; assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione. |
Tra le funzioni non legislative delle moderne assemblee rappresentative è annoverabile la funzione di controllo relativa ai procedimenti di nomina, di competenza dell’Esecutivo, di componenti degli organismi direttivi di enti pubblici.
Si tratta di una forma di partecipazione indiretta che si distingue dalle forme di partecipazione diretta del Parlamento alla designazione (nomina o elezione) di componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, nonché di collegi direttivi di alcune magistrature o di componenti di Autorità amministrative indipendenti.
In particolare, in Italia, a partire dalla fine degli anni Settanta, è andata progressivamente strutturandosi una funzione di controllo del Parlamento sull’attività del Governo – finalizzata ad assicurare l’attuazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione – che non si esaurisce nel normale sindacato ex post, bensì opera al momento della provvista delle cariche dirigenziali negli enti pubblici.
È proprio in questa prospettiva che si colloca la normativa generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14 recante Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, che ha introdotto nell’ordinamento la previsione dell’espressione di un parere preventivo e non vincolante sulle proposte di nomina dei vertici degli enti pubblici (Presidenti e Vicepresidenti) avanzate dal Governo, nonché specifici obblighi informativi relativi anche agli amministratori degli enti.
La legge n. 14 del 1978
Le nomine governative soggette a controllo parlamentare sono disciplinate dalla citata legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché, in taluni casi, da leggi istitutive di singoli enti o categorie di enti (cfr. oltre).
In particolare, la legge dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio del Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. Tale parere deve essere motivato anche in relazione ai fini e agli indirizzi di gestione da perseguire (articoli 1 e 2).
Il parere non è vincolante e l’organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se il parere delle Commissioni non sia stato reso (articolo 3).
Si rammenta che le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina trasmesse dal Governo sono assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi dell’articolo 143 del Regolamento della Camera e 139-bis del Regolamento del Senato. Le Commissioni devono esprimersi nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni.
La richiesta di parere da parte del Governo deve indicare la procedura seguita per l’individuazione della candidatura, i motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e gli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell’istituto o ente pubblico (articolo 4).
La legge dispone inoltre che il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge (articolo 5).
Qualora, a seguito del parere espresso da una, o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La medesima procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte (articolo 6).
L’articolo 9 della legge prende inoltre in considerazione le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori (quali, ad esempio, i componenti dei consigli di amministrazione) degli istituti ed enti pubblici, di cui al citato articolo 1 della medesima legge, effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri. In tali casi, è previsto che i relativi provvedimenti debbano essere comunicati alle Camere entro il termine di quindici giorni. Queste comunicazioni devono indicare i motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni e le procedure seguite, nonché fornire una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Si ricorda, infine, che la disciplina generale recante le procedure di nomina è rinvenibile nell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi del quale “le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente”. Il predetto articolo 3 specifica, al secondo comma, che resta ferma la richiamata disciplina in ordine all’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
L’attività di monitoraggio e controllo parlamentare consiste nel verificare se sia stato effettivamente richiesto il prescritto parere parlamentare per le nomine, le proposte o le designazioni di competenza governativa di presidenti e vicepresidenti di istituti ed enti pubblici e quale ne sia stato l’esito, nonché se siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione per gli altri amministratori degli enti previsti dalla legge n. 14 del 1978 o da leggi speciali.
La medesima attività di monitoraggio e controllo è svolta anche con riguardo alle nomine sottoposte a parere parlamentare o ad obblighi di comunicazione in base a singole leggi recanti specifiche norme relative al controllo parlamentare, derogatorie o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978.
A tale ultimo riguardo, si rammenta che successivamente all’approvazione della legge n. 14 del 1978 sono venuti gradualmente affermandosi una pluralità di modelli organizzativi degli enti pubblici e, in particolare, quelli delle Autorità amministrative indipendenti e delle Agenzie.
Conseguentemente, sono emerse nuove modalità di coinvolgimento del Parlamento nelle procedure di designazione delle cariche di vertice degli enti pubblici. Talvolta, anche al fine di assicurare una “neutralità” rispetto all’organo titolare della funzione di indirizzo politico, tali procedure hanno attribuito ai Presidenti d’Assemblea una funzione di garanzia, demandando agli stessi la nomina o la designazione degli organi di alcune di queste Autorità (come nel caso dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dei membri della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero), oppure hanno attribuito il potere di nomina all’Assemblea parlamentare nel suo complesso (come nel caso del Garante per la protezione dei dati personali), oppure, ancora, hanno previsto l’acquisizione di un parere preventivo espresso a maggioranza qualificata delle competenti Commissioni parlamentari.
La proliferazione dei modelli organizzativi degli enti pubblici ha dunque portato con sé una eterogeneità di fattispecie giuridiche relative alle procedure di nomina che si sono stratificate nel tempo.
Talvolta, le modifiche normative intervenute nella disciplina di un singolo ente pubblico hanno comportato la sottrazione delle relative procedure di nomina del vertice dell’ente dall’ambito di applicazione di alcune disposizioni della legge n. 14 del 1978, come ad esempio nel caso dell’Agenzia ICE (ex Istituto per il commercio estero, trasformato in Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), il cui Presidente viene ora nominato dal consiglio di amministrazione dell’ente tra i propri componenti, facendo così venir meno l’obbligo di richiesta del parere parlamentare.
Viceversa, in altri casi, discostandosi dal principio della non vincolatività del parere parlamentare previsto dalla legge n. 14 del 1978, il Legislatore ha espressamente previsto che gli incarichi di vertice di taluni enti pubblici o di autorità collegiali, in particolare quelle di regolazione di servizi di pubblica utilità, possano essere attribuiti solo dopo aver acquisito il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari espresso a maggioranza qualificata. A titolo esemplificativo, si segnala che rientrano in tale ultima fattispecie:
In tema di rinnovo dei mandati si segnala infine quanto disposto dall’articolo 23, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto “Salva Italia”), a norma del quale il presidente e i componenti degli organismi citati dal comma 1 delle articolo e delle altre Autorità amministrative indipendenti di cui all’elenco (ISTAT) previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 “non possono essere confermati alla cessazione dalla carica”.
Gli enti interessati dalla disposizione richiamata sono i seguenti: Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR, Autorità di Regolazione dei Trasporti – ART, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA, Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – AGIA, Autorità nazionale anticorruzione – ANAC, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM (limitatamente al Presidente), Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Commissione per la vigilanza sui fondi pensione – COVIP, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Garante per la protezione dei dati personali – GPDP, nonché all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – IVASS.
Si segnala, inoltre, che una fattispecie particolare ricorre nel caso delle agenzie che, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono strutture che operano al servizio delle amministrazioni pubbliche svolgendo attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici.
Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro competente.
L’incarico di direttore generale dell’agenzia viene attribuito in conformità alle disposizioni dettate dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 – che rinvia a quanto disposto dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – per il conferimento dell’incarico di capo del dipartimento di un Ministero. L’incarico di direttore generale si caratterizza quindi per la sussistenza di uno stretto legame fiduciario con l’organo politico che lo conferisce, attestato anche dalla circostanza che allo stesso si applica il meccanismo dello spoils system, al pari di quanto previsto per le altre figure contemplate dal comma 3 del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, quali i segretari generali, i direttori di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e figure equivalenti.
Si rammenta inoltre che, ai sensi di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo 19, dei predetti incarichi, cosi come di quelli di funzione dirigenziale di livello generale, deve essere data comunicazione alle Camere, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
Nell’ambito del modello amministrativo delle Agenzie si distinguono le agenzie fiscali, soggette a norme speciali contenute negli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Per tali agenzie – pur dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di ampi spazi di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria – la procedura di nomina dei relativi direttori, di cui all’articolo 67, comma 2, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, non è soggetta di norma ad alcuna forma di preventivo controllo parlamentare. In particolare, il direttore delle agenzie fiscali è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. L’incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata.
Infine, si segnala come anche in tal caso leggi istitutive di singole Agenzie abbiano previsto specifiche disposizioni in ordine alle procedure di nomina degli organismi direttivi, quali ad esempio l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), in relazione alle quali è prevista l’espressione del parere parlamentare.
Si rammenta altresì che una disciplina specifica è prevista per la procedura di nomina dei Presidenti degli enti parco.
Tale procedura, disposta dall’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), così come recentemente modificato dall’articolo 55, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede che il presidente dell’ente sia nominato per un periodo di cinque anni con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, d’intesa con i Presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell’ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l’intesa su uno dei candidati proposti. Decorso tale termine senza che sia raggiunta l’intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.
Le proposte di nomina, corredate dalla prescritta intesa regionale, sono dunque oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978, mentre le nomine dei commissari straordinari sono oggetto di comunicazione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge.
Si rammenta, inoltre, che il citato comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone che l’avvio della procedura di nomina del presidente dell’Ente parco sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nonché in quello dell’Ente interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica.
Si prevede poi il divieto di nominare presidente dell’ente parco chi ha ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Il comma 4-bis del medesimo articolo 9 dispone inoltre che negli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere.
Si segnala, da ultimo, che l’articolo 64-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 ha stabilito che, al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, è prorogata fino alla scadenza dell’organo nominato in data più recente. I mandati degli organi ordinari dell’ente parco sono tutti quinquennali, ai sensi del vigente articolo 9, comma 12, della citata legge n. 394 del 1991.
Per approfondimenti sulla normativa e l’attività parlamentare in materia di aree protette si rinvia al tema web “Aree protette“ del portale della documentazione della Camera, nonché alla sezione “Enti pubblici vigilati“ del sito web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ove, tra l’altro, è possibile reperire l’elenco di tutti i provvedimenti di nomina degli organi degli Enti parco nazionali emanati negli ultimi anni.
Una disciplina speciale è altresì prevista per le nomine dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca.
L’articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, che ha riordinato gli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, stabilisce che il numero dei componenti di tali consigli, compreso il presidente, non può superare:
Il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che i componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro vigilante, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito (o del Ministro dell’università e della ricerca, a seconda se l’ente in questione sia vigilato dall’uno o dall’altro ministero) sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione.
Tale comitato di selezione, che agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina, fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, propone al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. I nominativi proposti possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta.
Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro, mentre il terzo è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.
Con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, si prevede invece che tre di questi, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
Il comma 5 del citato articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione degli enti vigilati dal Ministero dell’istruzione e del merito e da quello dell’università e della ricerca siano comunicati al Parlamento: per effetto di tale disposizione, non trova pertanto applicazione per la nomina dei relativi presidenti l’obbligo di richiesta del parere parlamentare ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 della legge n. 14 del 1978.
Si ricorda, peraltro, che con il successivo decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sono state introdotte norme di semplificazione applicabili a tutti gli enti pubblici di ricerca esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto medesimo, che sono stati puntualmente elencati all’articolo 1 del decreto. In tale elenco figurano alcuni enti di ricerca non vigilati né dal Ministero dell’università e della ricerca (MUR), né dal Ministero dell’istruzione e del merito (MIM), tra i quali sono annoverati l’Istituto superiore di sanità (ISS, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute), l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA, vigilata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI, in precedenza vigilata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e da ultimo sottoposta, ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, ossia attualmente il Ministro delle imprese e del made in Italy), e l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP, vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Si ricorda altresì che l’articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede norme specifiche in merito alla composizione del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), mentre analoghe norme speciali sono state da ultimo introdotte dall’articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 con riguardo alla governance del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Si segnala, infine, che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 stabilisce che gli enti pubblici di ricerca nei propri statuti e regolamenti recepiscano la Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengano conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers e assicurino tra l’altro ai ricercatori e ai tecnologi la loro rappresentanza elettiva negli organi scientifici e di governo degli enti.
Infine, si segnala che una disciplina speciale è prevista anche per le autorità di sistema portuale. L’articolo 8, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dispone che il presidente sia nominato, con proprio decreto, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ferma restando – con riferimento all’espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari – l’applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14.
In caso di mancata intesa, si applica la procedura di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base alla quale qualora tale situazione perduri, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri; alla relativa riunione possano partecipare i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.
Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.
Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina dettata in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sui limiti retributivi di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Ai sensi del comma 4 del citato articolo 8 della legge n. 84 del 1994, il presidente riferisce annualmente sull’attività svolta con relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da inviare entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
In attuazione della normativa anticorruzione nelle precedenti legislature è stato operato un ampio riordino della disciplina in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e di trasparenza nell’azione amministrativa.
In particolare, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ha dettato disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, in attuazione della delega disposta dall’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (la c.d. legge anticorruzione).
La suddetta legge recava altresì una specifica delega in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, attuata con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Con riferimento al tema degli incarichi di competenza delle amministrazioni statali, si rammenta in primo luogo che il citato decreto legislativo n. 39 del 2013, ai fini di prevenzione e contrasto della corruzione e di prevenzione dei conflitti di interessi, ha introdotto disposizioni per il conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice:
· nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
· negli enti pubblici ovvero gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
· negli enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
La disciplina stabilita dal decreto legislativo si riferisce, ai sensi dell’articolo 1, ai seguenti incarichi:
· per enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono considerati “gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato” (comma 2, lett. l);
· per gli enti di diritto privato regolati o finanziati sono considerate “le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell’ente” (comma 2, lett. e). In tale ampia categoria introdotta dal decreto sono annoverati le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l’amministrazione che conferisce l’incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell’attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.
In relazione ai predetti incarichi, il decreto legislativo n. 39 del 2013 prevede due gruppi di disposizioni: il primo reca alcuni divieti all’accesso agli incarichi di vertice nella P.A. in presenza di cause ostative definite come casi di inconferibilità di tali incarichi; il secondo gruppo reca alcune cause di incompatibilità (con possibilità di opzione) tra detti incarichi e altre cariche quali quelle amministrative di governo o elettive a livello statale, regionale e locale. In particolare, sono contemplate le seguenti fattispecie:
Il decreto legislativo prevede dunque tre ordini di cause di inconferibilità degli incarichi:
· la condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione; in particolare, l’articolo 3 del decreto legislativo, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 12 aprile 2022, n. 35, dispone che a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale;
· la provenienza da enti di diritto privato regolati o finanziati; in particolare, il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo dispone che a coloro che, nell’anno precedente, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento. Con riferimento al citato articolo 4, si segnala che l’articolo 21 della legge 5 marzo 2024, n. 21, oltre ad aver ridotto da due a un anno il suo ambito temporale di applicazione, ha introdotto alcune deroghe: in particolare, con i nuovi commi 1-bis e 1-ter del novellato articolo 4 è stato previsto che le inconferibilità di cui al comma 1 dello stesso articolo non si applichino nelle ipotesi in cui l’incarico, la carica o l’attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo. In tale circostanza, è richiesta l’adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse, che si applicano anche ai componenti dell’organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti;
· la provenienza da organi di indirizzo politico; l’articolo 6 del decreto legislativo disciplina l’inconferibilità di incarichi a componenti di Governo, richiamando a tal fine i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di conflitto di interessi, in relazione alla quale rileva la disposizione in materia di incompatibilità di cui all’articolo 2, comma 4, che vieta ai titolari di cariche di governo di ricoprire alcune cariche in enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta, anche nei dodici mesi dal termine della carica di governo.
Per quanto concerne l’incompatibilità, il decreto legislativo conferma sostanzialmente la disciplina in materia già prevista dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, si rammenta che l’articolo 9 del decreto legislativo n. 39 del 2013 prevede che gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o ente pubblico conferente.
Inoltre, gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un’attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.
Ai sensi degli articoli 11 e 13 del medesimo decreto legislativo, gli incarichi di amministratore di ente pubblico e di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di componente del Governo, (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato) commissario straordinario del Governo o di parlamentare.
Si rammenta, infine, che la prevenzione della violazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013 è affidata da un lato, alla vigilanza da parte dei responsabili dei piani anticorruzione e dell’Autorità nazionale anticorruzione, dall’altro all’autocertificazione da parte del destinatario dell’incarico.
In particolare, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico è effettuata, secondo l’articolo 15, dal responsabile del piano anticorruzione di ciascun soggetto, con obbligo di segnalazione delle eventuali violazioni all’Autorità nazionale anticorruzione, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. Ai sensi dell’articolo 16, l’Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o d’ufficio può sospendere la procedura di conferimento dell’incarico e segnalare il caso alla Corte dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
L’articolo 20 prevede invece l’obbligo dell’interessato, all’atto del conferimento dell’incarico, di presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto e l’adempimento dell’obbligo è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto. Entrambe le dichiarazioni sono sottoposte a obbligo di pubblicazione nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto per un periodo di 5 anni.
Infine, in base all’articolo 17 gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto e gli eventuali relativi contratti sono nulli. I componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono inoltre responsabili, ai sensi dell’articolo 18, per le conseguenze economiche degli atti adottati, salvo gli assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti, e non possono conferire gli incarichi di loro competenza per tre mesi e il relativo potere è esercitato, per i Ministeri, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per gli enti pubblici, dall’amministrazione vigilante. In caso di incompatibilità, l’articolo 19 stabilisce la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del responsabile del piano anticorruzione.
Per ulteriori approfondimenti in materia di applicazione della disciplina dell’inconferibilità e dell’incompatibilità contenuta nel decreto legislativo n. 39 del 2013, si segnala che un’ampia disamina delle delibere dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia è contenuta nel manuale pratico pubblicato dalla medesima Autorità il 9 gennaio 2023.
Sin dalla XVI Legislatura, con prevalenti finalità di contenimento della spesa pubblica e per favorire il ricambio del personale, è stato introdotto, con l’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il divieto per le pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
A tali amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle suddette amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti.
Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni suddetti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono inoltre essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata.
Al fine di dare indicazioni interpretative e attuative sulle disposizioni in esame, il Ministro pro tempore per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha elaborato specifiche circolari esplicative, quali la n. 6 del 2014 e la n. 4 del 2015 quest’ultima adottata a seguito delle modifiche alla disciplina introdotte dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Si rammenta inoltre che, nel corso della XVII Legislatura sono state introdotte alcune deroghe all’applicazione della richiamata disciplina per alcuni enti di previdenza di diritto privato. In particolare, l’articolo 19-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 ha previsto che i divieti di cui al citato articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, non si applichino agli incarichi presso enti di previdenza di diritto privato i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti. Ulteriori deroghe sono state previste per le aziende sanitarie e socio- sanitarie al fine di far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dall’emergenza Covid.
Si ricorda, altresì, che l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha previsto che fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, possano, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza, conferire a tali soggetti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Altre deroghe al regime in oggetto sono state introdotte dall’articolo 8, comma 13, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
In particolare, il citato comma 13 consente, fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il conferimento di alcuni incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati (dopo lo svolgimento di attività lavorative pubbliche o private) in quiescenza. La deroga transitoria in esame concerne gli incarichi che riguardino posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale – rientranti in ambiti di competenza dell’amministrazione statale –, limitatamente ai casi in cui la disciplina preveda il conferimento, da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa a queste ultime.
Gli incarichi di vertice oggetto della deroga transitoria in esame appaiono individuabili nelle titolarità relative ad alcune autorità collegiali sopra richiamate (ART, ARERA, AGCOM, ANAC), nonché nel mandato di presidente dell’ISTAT, nell’incarico di direttore dell’ISIN e negli incarichi di direttore generale e di vice direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Si segnala inoltre che l’articolo 3-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, ha ampliato la suddetta fattispecie transitoria che consente fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza. La deroga transitoria concerne, come accennato, gli incarichi che riguardino posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale – rientranti in ambiti di competenza dell’amministrazione statale – limitatamente ai casi di conferimento, da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o previa informativa a queste ultime. La novella in oggetto estende la fattispecie ai casi di conferimento dei medesimi incarichi di vertice da parte di organi a rilevanza costituzionale, ferme restando le altre condizioni suddette. La medesima novella esplicita che, per tutti i casi di deroga in oggetto, resta ferma l’applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.
Da ultimo, l’articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 ha previsto un’ulteriore deroga, disponendo che il divieto di cui all’articolo 5, comma 9, non si applichi agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza al 14 luglio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 63 del 2024) che proseguono la loro attività professionale.
[1] Con lettera del 12 gennaio 2024, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto l’espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla proposta di nomina di Roberto Rossetto a presidente dell’Autorità. Nelle rispettive sedute del 31 gennaio 2024, dopo aver proceduto all’audizione del nominando nella giornata precedente, l’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e l’8a Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato hanno espresso parere favorevole. Il decreto di nomina è in corso di pubblicazione. Cfr. scheda relativa all’Ente.
[2] Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera del 14 giugno 2024, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare per la nomina di Federica Celestini Campanari, già nominata commissario straordinario dell’Ente, quale presidente dell’Agenzia. Su tale proposta di nomina le Commissioni 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e XII (Affari sociali) della Camera dei deputati hanno espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 2 e del 9 luglio 2024. Cfr. scheda relativa all’Ente.
[3] Con lettera dell’11 luglio 2024, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto il parere per la conferma di Emanuele Mauri a presidente dell’Ente. Nelle rispettive sedute del 30 luglio 2024, l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera e l’8a Commissione (Ambiente) del Senato hanno espresso parere favorevole. Cfr. scheda relativa all’Ente.
[4] Il Consiglio dei ministri nella riunione del 10 giugno 2024 ha deliberato l’avvio della procedura di nomina. La VII Commissione (Cultura) della Camera e la 7ª Commissione (Cultura) del Senato hanno espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 3 e 4 luglio 2024. Nella riunione del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2024 è stata deliberata in via definitiva la nomina di Ossola. Cfr. scheda relativa all’Ente.
[5] La nomina era stata preceduta dalla delibera n. 5/2021 adottata dall’assemblea dell’Ente nella seduta del 26 giugno 2021, con la quale Leoni era stato designato quale presidente dell’Ente medesimo con il conseguimento di una quota percentuale di votanti superiore al 55 per cento. Si era così realizzato il requisito previsto dall’articolo 6, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, affinché un presidente uscente candidato, in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 8 del 2018, potesse svolgere, se eletto, un ulteriore mandato, ciò anche in ragione del raggiungimento del limite dei tre mandati presidenziali consecutivi fissato dal comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, limite in seguito venuto meno (cfr. oltre nella scheda).
[7] Il ricorso, non accolto dai giudici amministrativi, era volto all’accertamento del diritto di Leoni ad essere nominato Presidente “in carica” per una durata di quattro anni decorrente dalla data di comunicazione del citato DPCM del 16 maggio 2022 all’AeCI, o in subordine dalla data di registrazione del decreto presso la Corte dei conti o, in ulteriore subordine, dalla stessa data di adozione del predetto DPCM.
[8] Nel decreto si evidenzia che la nomina di Dialuce era improcrastinabile, anche alla luce della circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2022, con la quale si limitavano a quelle indifferibili le nomine alle quali si sarebbe potuto procedere durante la fase di scioglimento delle Camere, successiva alla conclusione anticipata della XVIII Legislatura. Ciò essendo decorso il 27 luglio 2022 il termine del precedente mandato, svolto sempre da Dialuce, e atteso che il 9 settembre sarebbe scaduto anche il termine di prorogatio.
[9] La durata del precedente consiglio di amministrazione dell’ENEA, nominato per quadriennio con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 23 marzo 2016, era stata prorogata ai sensi dell’articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in quanto la scadenza interveniva nel periodo di emergenza pandemica.
[10] Con riferimento alla citata proposta di nomina si segnala che il presidente della regione Calabria e il presidente della Regione Siciliana, rispettivamente con nota del 15 e del 22 maggio 2019, avevano negato l’intesa prescritta dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, su tale proposta di nomina. Nella suddetta nota del 15 maggio 2019 il presidente della regione Calabria ha altresì comunicato di aver impugnato dinanzi alla Corte costituzionale l’articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. La Corte ha poi dichiarato inammissibili e non fondate le censure presentate dalla regione con la sentenza n. 208 del 2020. Il Presidente della Regione Siciliana ha proposto inoltre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente al suddetto procedimento di nomina con nota del 21 giugno 2019. L’intesa non è stata neppure raggiunta nella riunione di coordinamento tenutasi il 25 luglio 2019. Il Governo ha applicato quindi le disposizioni di cui all’articolo 14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale norma prevede che, qualora la situazione di mancata intesa perduri, la questione sia rimessa al Consiglio dei ministri. Alla riunione possono partecipare i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Il Governo pertanto, dopo aver proceduto ad invitare i presidenti delle suddette regioni a partecipare alla seduta del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019, ha deliberato di non accogliere l’opposizione formulata ai sensi della predetta disposizione di legge dalla Regione Siciliana.
[11] Lo schema di decreto legislativo è stato esaminato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri n. 49 del 17 luglio 2023. Quindi, è stato trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Alla Camera dei deputati le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali) hanno espresso un parere favorevole con osservazioni nella seduta del 16 gennaio 2024, mentre la V (Bilancio e Tesoro) ha espresso un parere favorevole con condizioni nella seduta del 16 gennaio 2024. Presso il Senato della Repubblica, le Commissioni 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e 5ª (Bilancio) con riferimento ai profili finanziari hanno espresso parere favorevole con osservazioni rispettivamente nelle sedute del 10 gennaio 2024 e del 16 gennaio 2024. Inoltre, lo schema di decreto legislativo è stato sottoposto all’intesa con la Conferenza Unificata nella seduta del 21 settembre 2023 ed al parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 novembre 2023. Infine, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 68 del 31 gennaio 2024 lo schema è stato approvato in via definitiva su proposta del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della giustizia, per la pubblica amministrazione e per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
[12] L’ultima relazione è stata trasmessa dal Comitato al Parlamento (Doc. CCVI, n. 2) il 18 marzo 2024 ed è relativa alle attività svolte nell’anno 2023.
[13] Nell’ambito del contraddittorio con il quale in seguito l’Ente ha fornito elementi di riscontro relativi ai predetti rilievi, i Servizi Ispettivi del MEF hanno rilevato il permanere di numerose e gravi criticità e inadempienze. A sua volta, il Ministero vigilante ha rilevato, tra l’altro, “la chiara responsabilità degli organi dell’Ente Parco relativamente alla mancanza della figura del direttore a far data da dicembre 2020, sia per le illegittimità presenti nelle procedure di selezione, sia per la scelta - compiuta sei mesi dopo l’adozione - di revocare in autotutela la deliberazione n. 12 del 23 giugno 2021 di individuazione della terna, regolarmente approvata dal Ministero, sia infine per il notevole lasso di tempo trascorso tra la deliberazione n. 26 del 20 dicembre 2021 di revoca in autotutela e la conclusione della nuova procedura terminata con la deliberazione n. 37 del 29 dicembre 2022”. Nelle premesse del citato decreto con il quale è stata disposta la revoca degli organi dell’Ente viene inoltre rilevato che “i differenti bandi adottati dall’Ente Parco a causa delle criticità presenti nelle procedure denotano una sostanziale inadeguatezza negli atti deliberativi, di indirizzo e di programmazione, e delle procedure, evidenziando incontrovertibili criticità nell’attività amministrativa dell’Ente”. Da ciò discende “la necessità di modificare la governance” e di procedere al commissariamento “al fine di assicurare il regolare funzionamento dell’Ente e il perseguimento degli obiettivi istituzionali cui il Parco è preposto”.
[14] Tali decisioni si sono rese necessarie – secondo quanto si legge nelle premesse del citato decreto di nomina – poiché:
· dalla relazione dello stesso Tisci in qualità di commissario ad acta (cfr. oltre) emerge con chiarezza un comportamento non collaborativo da parte del consiglio direttivo dell’Ente; tale comportamento ha impedito al commissario ad acta di essere nelle condizioni di verificare gli atti conseguenziali alle delibere commissariali e di verificare ed attuare le iniziative occorrenti a ripristinare la corretta attività amministrativa dell’ente, potendo lavorare esclusivamente sulle delibere fornite dal presidente f.f. senza poter effettuare alcun riscontro sulle attività successive che pur rientravano nel mandato fornito dal Ministero;
· pertanto, il commissario ad acta è stato impossibilitato a procedere compiutamente nello svolgimento del mandato ricevuto, a causa del comportamento posto in essere dal consiglio, che ha perciò delineato una sostanziale incapacità ed inidoneità alla gestione dell’attività amministrativa dell’Ente ed ha nei fatti ostacolato l’esercizio delle funzioni demandate al commissario in funzione del potere di controllo, ostacolando il ripristino della corretta gestione ordinaria dell’Ente e venendo meno al principio di leale collaborazione;
· il consiglio non ha posto in essere e provveduto a comunicare all’Amministrazione vigilante l’adozione di eventuali ulteriori atti volti a ripristinare la regolarità amministrativa dell’Ente.
[15] Si ricorda che i suddetti organi straordinari erano stati nominati inizialmente con decorrenza 11 dicembre 2019 (unitamente a quello dei sub commissari Antonio Luca Conte ed Ennio Di Lorenzo) in forza del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 ottobre 2019, e successivamente sempre prorogati con DM 4 giugno 2020, DM 1 settembre 2020, DM 3 dicembre 2020 e DM 31 marzo 2021. La comunicazione di tali proroghe è avvenuta solo con riferimento al DM 31 marzo 2021.
[16] Il citato DM 27 settembre 2023 di revoca del presidente Priore considera, tra l’altro, «le irregolarità contabili per l’anno 2020, riferibili alla gestione commissariale, richiamate dalla Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti nella Determinazione del 3 marzo 2022, n. 26, ove è attestato il peggioramento della parte corrente del rendiconto finanziario, l’assenza di trasferimenti regionali, provinciali e comunali a beneficio delle casse dell’Ente Parco, i cui unici contributi sono integralmente ministeriali, il netto peggioramento del conto economico, ridotto del 91,1% in un solo anno, l’ingiustificato azzeramento del fondo “rischi e oneri”, pur in presenza di numerosi contenziosi tuttora pendenti, la mancata eliminazione del residuo passivo risalente al 2018, il mancato rispetto delle misure di contenimento delle spese correnti per il settore informatico e, infine, l’assenza di un responsabile del Servizio finanziario deputato a fornire chiarimenti contabili richiesti all’Ente Parco». Inoltre, si segnala come nelle premesse del citato decreto di revoca si rilevi che «il conferimento dell’incarico di presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese è di natura fiduciaria per il quale, per giurisprudenza consolidata, non si richiede comunque una valutazione in ordine all’attualità dell’interesse pubblico alla sua revoca, posto che detto atto, così come il provvedimento di conferimento dell’incarico, di cui rappresenta il contrarius actus, può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politicoamministrativa rimesse all’organo politico, specie se idonee a ripercuotersi sul rapporto fiduciario».
[17] Si segnala che con il citato decreto del presidente dell’Istituto sono stati proclamati eletti, oltre a Comastri, anche Grazia Maria Gloria Umana, già componente del consiglio di amministrazione in quanto nominata in rappresentanza della comunità scientifica di riferimento con DM del 31 gennaio 2020.
[18] Si segnala che con deliberazione n. 54 del 17 luglio 2023 il consiglio di amministrazione del CREF ha approvato un nuovo statuto.