Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: Relazioni al Parlamento da obbligo di legge - XIX Settembre 2022
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero: 1
Data: 20/10/2022
Organi della Camera: Assemblea

 

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI AL PARLAMENTO
DA OBBLIGO DI LEGGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 2022

 


 

A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare

( 06.6760-3381/9886– * sgcp_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

 

 

 

INDICE

 

 

 

PREFAZIONE.. ……………………………………………………………………..1

RELAZIONI AL PARLAMENTO DA OBBLIGO DI LEGGE TRASMESSE NEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2022. …………………….3

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° luglio-31 agosto 2022. 5

Relazioni governative. 5

Presidenza del Consiglio dei ministri 5

Commissario unico per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale. 27

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei 31

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 33

Ministero della difesa. 43

Ministero dell'economia e delle finanze. 46

Ministero della giustizia. 60

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 63

Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale. 66

Ministero dell'interno. 69

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 77

Ministro per le pari opportunità e la famiglia. 79

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 82

Ministero dello sviluppo economico. 84

Commissari straordinari di ILVA S.p.A. 90

Relazioni non governative. 93

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) 93

Garante per la protezione dei dati personali 95

Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) S.p.A. 98

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 100

Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) 102

Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 105

Nuove relazioni previste da fonti normative. 109

Relazioni governative. 109

Relazioni non governative. 115

 

 

 

 

 


 

 


 


 

PREFAZIONE

 

Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A questo fine, il Servizio cura una banca dati che viene alimentata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, sia mediante l’individuazione, attraverso lo spoglio sistematico della Gazzetta Ufficiale, degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione. Il monitoraggio si completa con l’accertamento degli obblighi di relazione conclusi a seguito dell’abrogazione della norma che li aveva introdotti, ovvero da ritenersi superati, pur se formalmente vigenti, alla luce di valutazioni scaturenti dall’analisi del contesto di fatto in cui si iscrivono e, ove possibile, del riscontro con i soggetti su cui ricade l’obbligo informativo (in primo luogo i diversi Ministeri).

Nella presente pubblicazione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio sopra illustrata con riferimento alle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato. Per ciascun documento esaminato vengono forniti oltre all’inquadramento normativo, ulteriori elementi informativi finalizzati a renderne più agevole la fruizione. Si segnalano inoltre le relazioni di nuova istituzione, distinte tra “governative” e “non governative”, previste da disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale[1] nell’arco temporale di riferimento.


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI AL PARLAMENTO DA OBBLIGO DI LEGGE TRASMESSE NEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1° luglio-31 agosto 2022

Relazioni governative

Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 21/2012,

art. 3-bis, co. 1

Attività svolta sulla base dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (Golden power)

(Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

(Dati relativi all’anno 2021,

Doc. LXV, n. 4)

I Affari costituzionali

IV Difesa

V Bilancio

VI Finanze

IX Trasporti

X Attività produttive

4/7/2022

 

L’articolo 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante “Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni”, al comma 1, prevede che entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal medesimo decreto-legge n. 21, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che ne hanno motivato l'esercizio[2].

Il decreto-legge n. 21 del 2012, anche al fine di rendere la normativa nazionale compatibile con il diritto europeo, ha disciplinato organicamente i poteri speciali (cosiddetti golden power) che il Governo può esercitare nei confronti delle imprese operanti in settori considerati strategici e di interesse nazionale, individuando, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM) l’ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia e le procedure di esercizio da parte dell’esecutivo dei suddetti poteri e prevedendo specifici obblighi di notifica e informazione applicabili alle imprese che gestiscono attivi strategici. L’assetto normativo così definito è stato oggetto di successive modifiche e integrazioni, di recente a opera del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51[3].

L'articolo 1 del decreto legge n. 21 del 2012 regola i poteri speciali che il Governo può esercitare con riferimento a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale[4]. Tali poteri consistono: nell’esercizio del veto all'adozione di determinate delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione[5]; nell’imposizione di specifiche condizioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica; nell’opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un’impresa strategica da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale (articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legge n. 21 del 2012).

Il medesimo articolo 1 impone alle imprese che gestiscono attivi strategici l’obbligo di notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una informativa completa sulla delibera, sull'atto o sull'operazione, nonché sull’acquisto di partecipazioni rilevanti nelle medesime imprese[6]. L'inosservanza degli obblighi di notifica o l'inadempimento di impegni e condizioni derivanti dall'esercizio dei poteri sono, di norma, puniti con specifiche sanzioni amministrative pecuniarie. A seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 21 del 2022, è soggetta a notifica anche la costituzione di imprese il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

L’esercizio dei poteri speciali di cui all’articolo 1 richiede la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, da valutare in conformità dei criteri a tal fine indicati dal decreto-legge n. 21 del 2012, tra i quali, ad esempio, in caso di acquisto di partecipazioni societarie, l’esistenza di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e Paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto o le norme del diritto internazionale o che abbiano assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale. Il comma 3-bis dell’articolo 1 (inserito dal decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133) amplia circostanze da valutare ai fini dell’esercizio dei poteri speciali qualora l’acquisto di partecipazioni in imprese strategiche sia effettuato da parte di soggetti esterni all’Unione europea (quali identificati dall’articolo 2, comma 5-bis).

L’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 regola l’esercizio dei poteri speciali del Governo nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019[7], demandando (commi 1 e 1-ter) a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l’individuazione, nell’ambito di tali settori, delle reti e degli impianti, compresi quelli necessari all'approvvigionamento minimo e all'operatività dei servizi pubblici essenziali, dei beni e dei rapporti ritenuti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale[8]. A seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 21 del 2022, gli attivi strategici sono individuati anche fra quelli oggetto di concessioni.

L’articolo 2 stabilisce che le imprese che detengono attivi strategici (identificati ai sensi dei commi 1 e 1-bis) notifichino alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fornendo un’informativa completa, qualsiasi delibera (comprese le delibere aventi a oggetto fusioni, scissioni, trasferimento all’estero della sede sociale, scioglimento, la modifica di clausole statutarie relative al limite massimo del possesso azionario, cessioni di rami di azienda comprensivi di attivi strategici o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia), atto o operazione che modifichi la titolarità del controllo o della disponibilità dei medesimi attivi o il cambiamento della loro destinazione.

Nei confronti delle delibere, degli atti e delle operazioni soggette a notifica che diano luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, il Governo può esercitare il potere di veto (comma 3) ovvero - ogni qualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici – il potere di imporre specifiche prescrizioni o condizioni (comma 4).

Il comma 5 dell’articolo 2 prevede l’obbligo di notifica anche per l'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea (identificati dal comma 5-bis[9]), di partecipazioni in società che detengono attivi strategici di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto[10]. A seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 21 del 2022, tale previsione è stata estesa - limitatamente ai settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo - anche agli acquisti di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia.

Ai sensi del comma 5, sono inoltre soggetti all'obbligo di notifica anche gli acquisti di partecipazioni in società che detengono gli attivi strategici, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro; devono essere altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.

Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato (di cui al comma 3), ovvero un pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico[11], l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. In casi eccezionali di rischio, non eliminabili attraverso l'assunzione di impegni, il Governo può opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto.

Ai sensi del comma 7 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, i poteri speciali sono esercitabili esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, precisati dal medesimo comma 7[12].

Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali, il comma 7-bis, introdotto dal decreto-legge n. 21 del 2022, assoggetta a notifica anche la costituzione di un'impresa che svolge attività ovvero detiene uno o più attivi strategici, qualora uno o più soci, esterni all'Unione europea ai sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento.

Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, ha inserito nel decreto-legge n. 21 del 2012 l’articolo 1-bis, che ha qualificato i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale ai fini dell'esercizio dei poteri speciali. È stato, quindi, introdotto l’obbligo di notifica dei contratti di acquisizione di beni o servizi relativi alle reti 5G, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea. Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133., che ha istituito il c.d. “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”[13], è ulteriormente intervenuto sulla disciplina dei poteri speciali in tema di tecnologie 5G, rendendo il procedimento sostanzialmente simmetrico a quello per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale.

L’articolo 1-bis è stato interamente sostituito dall’articolo 28 del decreto-legge n. 21 del 2022.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 1-bis mantiene il riconoscimento dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell’esercizio dei poteri speciali, prevedendo, però che, ai medesimi fini, possano essere individuati ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud[14].

Il comma 2, come riformulato, modifica l'oggetto dell'obbligo di notifica finalizzato all’esercizio dei poteri speciali, che in base alle disposizioni ora vigenti fa riferimento alla programmazione degli acquisti da parte delle imprese invece che al singolo contratto. In particolare, il comma 2 prevede che le imprese che intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e delle ulteriori attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ovvero componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, notifichino, prima di procedere alla predetta acquisizione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale, i cui contenuti sono individuati dal medesimo comma 2[15].

Il comma 3 dell’articolo 1-bis prevede che il piano venga trasmesso su base annuale, in via preventiva rispetto alla sua attuazione, e che possa essere aggiornato su base quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri, il piano annuale: è approvato senza prescrizioni o condizioni; è approvato con imposizione di prescrizioni o condizioni; ovvero l’approvazione è negata con l’esercizio del potere di veto.

Ai sensi del comma 4, i poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale[16]. In caso contrario, il Governo, tenendo conto dei contenuti del piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, approva, in tutto o in parte, il piano per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi, ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto[17].

Il comma 6 stabilisce la composizione del gruppo di coordinamento per l’esercizio dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, i sistemi cloud e altri attivi rilevanti[18]. Il comma 7 affida a un apposito comitato lo svolgimento delle attività di monitoraggio, tese alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, all’analisi della relativa adeguatezza e alla verifica dell'adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni[19].

Si ricorda da ultimo che il decreto-legge n. 21 del 2022, all’articolo 26, introduce nel decreto-legge n. 21 del 2012 l’articolo 2-quater. Tale articolo prevede l’individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all’istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali, prevedendo, in particolare, la prenotifica, che consente la valutazione preliminare delle operazioni.

L’articolo 27 del decreto-legge n. 21 del 2022, al fine di potenziare l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, istituisce un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali[20].


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 66/1999,

art. 12, co. 1

 

 

Relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernenti:

- l'incidente occorso a un aeromobile in località Riva Valdobbia (Vercelli) il 10 giugno 2017;

- l'incidente occorso a un aeromobile presso l'aviosuperficie «S. Apollonia», in località Castiglion Fiorentino (Arezzo), il 17 marzo 2019

 

-l'incidente occorso a un aeromobile a Sabaudia (Latina) il 4 agosto 2015

 

(Trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

IX Trasporti

 

6/7/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

21/7/2022

L’articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante “Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994”, al comma 1, prevede che per ciascuna inchiesta concernente un incidente aereo l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero dei trasporti e della navigazione (ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAV), alla Commissione europea ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO). La relazione è altresì trasmessa, entro dodici mesi dalla data dell'incidente - salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine - ai soggetti che dalle conclusioni in essa contenute possano trarre un vantaggio ai fini della sicurezza e, nel medesimo termine, è messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, nelle forme stabilite dall'Agenzia.

Il comma 4 dell’articolo 12 specifica che le relazioni e i rapporti d'inchiesta e le raccomandazioni di sicurezza non riguardano in alcun caso la determinazione di colpe e responsabilità.

Si ricorda che l’ANSV, prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 1999, quale ente sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, si identifica con l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato italiano, di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, e conduce, in modo indipendente, le inchieste di sicurezza, il cui unico obiettivo – ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del citato regolamento – è prevenire futuri incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile.

 


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 246/2005,

art. 14, co. 10

 

Stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi all’anno 2021,

Doc. LXXXIII, n. 5)

I Affari costituzionali

18/7/2022

L’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, recante “Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005”, al comma 10, dispone che entro il 31 marzo di ogni anno le pubbliche amministrazioni comunichino al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL) i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Il comma 1 dell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005 stabilisce che l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali[21]. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 14, l'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

Sempre l’articolo 14, al comma 4[22], definisce inoltre la verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), consistente nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 5 dell’articolo 14 demanda a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione dei criteri generali e delle procedure dell'AIR e della VIR, le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR. Ai sensi della lettera d) del comma 5, sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si procede all’individuazione dei criteri e dei contenuti generali della relazione al Parlamento prevista dal comma 10.

In attuazione del comma 5 dell’articolo 14 è stato da ultimo emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, recante il regolamento che disciplina sia l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), sia la verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR)[23]. L’articolo 19 di tale provvedimento, al comma 1[24], stabilisce dettagliatamente i contenuti della relazione al Parlamento prevista dal comma 10 dell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005[25].

Il comma 6 dell’articolo 14 prevede che i metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, siano adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e siano sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio[26].

In conformità dei commi 7 e 8 i risultati dell'AIR sono comunicati dall'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.

 


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 241/1990,

art. 27, co. 5

 

Relazione sulla trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione

(Predisposta dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

(Dati relativi all’anno 2020,

Doc. LXXVIII, n. 4)

I Affari costituzionali

19/7/2022

L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, al comma 5, prevede che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rediga una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione e la comunichi alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è stata istituita dal comma 1 dell’articolo 27 della legge n. 241 del 1990 quale organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione nel rispetto dei limiti fissati dalla stessa legge n. 241. Quest’ultima ha introdotto il principio cardine della trasparenza dell’azione amministrativa, riconoscendo, all’articolo 22, il diritto di accesso ai documenti amministrativi a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, aventi un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

La legge n. 241 del 1990, all’articolo 24, ha pertanto circoscritto l’esclusione del diritto di accesso ai casi tassativamente previsti dalla legge medesima (comma 1), in cui vi sia una concreta esigenza di tutela di particolari interessi pubblici, ritenuta prevalente, oltre a prevedere l’inammissibilità di istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni (comma 3). Ai sensi del comma 2 dell’articolo 24, le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso; il comma 7 stabilisce che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici[27].

La legge 11 febbraio 2005, n. 15, che ha modificato e integrato la legge n. 241, ha conferito maggiore incisività al ruolo della Commissione per l’accesso. In particolare, il comma 4 dell’articolo 25 della legge n. 241 del 1990, come sostituito dall’articolo 17 della legge n. 15 del 2005, ha previsto e disciplinato il rimedio amministrativo del ricorso alla Commissione avverso gli atti di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di limitazione o differimento dello stesso da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, stabilendo che entro trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta di accesso, il cittadino possa presentare istanza di riesame alla Commissione o ricorso al tribunale amministrativo regionale.

La Commissione, oltre all’attività giustiziale, continua a svolgere, ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 241 del 1990, anche funzioni di intervento e monitoraggio sull’applicazione del principio di trasparenza nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, nonché funzioni consultive in materia di diritto d’accesso. Il comma 5 del citato articolo 27 prevede, in particolare, che la Commissione, oltre ad adottare le determinazioni previste dall’articolo 25, comma 4, della stessa legge, vigili affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. Ai sensi del comma 6, tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni e i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

Lo svolgimento di tale funzione è attuato in modo specifico attraverso lo strumento dell’intervento, azionato dalla Commissione, su istanza dei cittadini, nei confronti delle pubbliche amministrazioni sia centrali che periferiche. In sostanza, l’intervento della Commissione consiste nell’invio di una richiesta rivolta all’amministrazione ritenuta, su segnalazione del cittadino-utente, poco trasparente, di fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari, entro un termine di trenta giorni[28].

Con riferimento all’evoluzione del concetto di trasparenza, si ricorda che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto, all’articolo 11, la nozione di trasparenza intesa come accessibilità ai documenti cosiddetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso lo strumento della pubblicazione - sui siti internet delle medesime pubbliche amministrazioni - dei documenti concernenti gli andamenti gestionali e l’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. L’articolo 11 è stato abrogato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che ne ha ripreso i principi e ampliato la portata attraverso l’introduzione del cosiddetto “accesso civico”, ossia la possibilità per chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte della pubblica amministrazione.

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ha ulteriormente esteso i confini della trasparenza, novellando a sua volta il citato decreto legislativo n. 33 del 2013 e introducendo l’accesso civico cosiddetto generalizzato. In particolare, il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, come sostituito, stabilisce il principio generale della trasparenza intesa come accessibilità per chiunque ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, indipendentemente dagli obblighi di pubblicazione e a prescindere dall’esistenza di un interesse concreto e differenziato in capo al richiedente l’accesso. L’esercizio di tale diritto deve tuttavia svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, fissati dall’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dal decreto legislativo n. 97 del 2016. Tale disposizione esclude dall’accesso civico generalizzato tutti quei documenti e quelle informazioni la cui conoscenza possa mettere in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, il regolare svolgimento di attività ispettive. L'accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. Infine, l’accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o di divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

L’entrata in vigore dell’istituto dell’accesso civico generalizzato ha, tuttavia, mantenuto inalterato l’assetto ordinamentale originario del diritto d’accesso ai documenti amministrativi, così come disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Ciò, in quanto, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, come sostituito dal decreto legislativo n. 97 del 2016, ha espressamente confermato (comma 11) gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge n. 241 del 1990 e, pertanto, la piena competenza della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi in tale ambito[29] [30].

Si ricorda infine che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 27 della legge n. 241 del 1990 (come modificato dal decreto-legge n. 69 del 2013), la Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, è composta da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche. Il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione è membro di diritto della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

I componenti la Commissione sono stati da ultimo nominati per un triennio a decorrere dal 21 novembre 2019 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2020 e integrati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile e 4 agosto 2020 e 4 febbraio e 6 maggio 2021 e 26 gennaio 2022.


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs 152/2006

art. 57-bis, co. 4-bis

 

Stato di attuazione del Piano per la transizione ecologica

Dati aggiornati al 30 maggio 2022

Doc. CCLXVII, n. 1

(PRIMA RELAZIONE)

VIII Ambiente

3/8/2022

 

L’articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile[31]. Il medesimo articolo 57-bis prevede che il CITE approvi il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di:

a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;

b) mobilità sostenibile;

c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo;

c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

d) risorse idriche e relative infrastrutture;

e) qualità dell'aria;

f) economia circolare;

f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile.

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 57-bis, il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendere nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano è contestualmente trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano è approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei previsti termini[32].

Il comma 4-bis stabilisce che dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmetta alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del Piano medesimo, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate.

Il comma 6 dell’articolo 57-bis affida al CITE il monitoraggio sull'attuazione del Piano, il suo aggiornamento in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e l’adozione delle iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi[33].

Il Piano per la transizione ecologica, approvato dal CITE con deliberazione dell’8 marzo 2022, riguarda otto ambiti di intervento, le cui interconnessioni implicano una gestione intersettoriale e multidisciplinare coordinata: decarbonizzazione; mobilità sostenibile; miglioramento della qualità dell’aria; contrasto al consumo del suolo e al dissesto idrogeologico; miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture; ripristino e rafforzamento della biodiversità; tutela e sviluppo del mare; promozione dell’economia circolare, della bioeconomia e dell’agricoltura sostenibile[34].

Il PTE, oltre a definire gli obiettivi per ogni ambito, ha identificato alcuni indicatori di monitoraggio per misurare i progressi nell’attuazione del Piano stesso.


 

Commissario unico per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 113/2016,

art. 22, co. 6

 

Relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13)

(Dati relativi al periodo da luglio a dicembre 2021,

Doc. CCXXXV, n. 8)

VIII Ambiente

 

12/7/2022

 

 

Il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, all’articolo 22, comma 1, dispone che tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077[35], siano revocate e assegnate al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234[36], su specifico conto di contabilità speciale, intestato al Commissario straordinario stesso.

Il comma 6 dell’articolo 22 stabilisce che il Commissario straordinario comunichi semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica), nonché alle Commissioni parlamentari competenti, l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive e che presenti un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1[37] [38].

Il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, (cosiddetto “decreto clima”), all'articolo 5, ha introdotto ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d’infrazione in materia ambientale, intervenendo (commi da 1 a 5) anche sulla nomina e sull'attività del Commissario.

In particolare, le norme richiamate hanno stabilito che il Commissario possa avvalersi nei limiti della normativa europea, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È stato altresì disposto che il Commissario sia scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resti in carica per un triennio e si avvalga di una struttura di supporto, di non più di dodici unità[39], che cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario medesimo.

Al fine di potenziare la struttura del Commissario unico, l’articolo 5 del decreto-legge n. 111 del 2019 è stato integrato dall’articolo 43 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), che ha introdotto il nuovo comma 1-bis. Tale comma prevede che le funzioni e le attività del Commissario unico siano estese, su richiesta delle singole regioni, agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché, su richiesta del Ministero della transizione ecologica, agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti[40]. Sulla base di intese ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.

A seguito delle modifiche introdotte all’articolo 5 del decreto-legge n. 111 del 2019 dall’articolo 43 del decreto-legge n. 152 del 2021, come convertito, il numero dei componenti della struttura di supporto è stato inoltre elevato a quindici e si è previsto (al comma 3-bis) che nell’ambito di tale struttura il Commissario possa individuare fino al numero massimo di tre subcommissari di cui avvalersi, operanti sulla base di specifiche deleghe.


 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012

art. 14, co. 1

 

Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione europea

(Dati relativi al secondo trimestre del 2022,

Doc. LXXIII-bis, n. 18)

 

Tutte le Commissioni permanenti

Commissione parlamentare per le questioni regionali

21/7/2022

La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, all’articolo 14, comma 1, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmetta ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia:

a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano[41];

b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) da organi giurisdizionali italiani[42];

c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del TFUE con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia[43];

d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia in materia di aiuti di Stato alle imprese, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE[44] [45].

 


 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 145/2016,

art. 3, co. 1

 

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione riferita all'anno 2021, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2022, deliberata dal Consiglio dei ministri il 15 giugno 2022,

Doc. XXVI, n. 5)

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento[46])

III Affari esteri

IV Difesa

4/7/2022

 

L’articolo 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante “Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali”, al comma 1 (modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172), dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno per quanto di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare sull'andamento delle missioni internazionali autorizzate, presenti alle Camere per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno successivo, ivi inclusa la proroga della durata programmata.

Tale relazione deve precisare per ciascuna missione, comprese quelle concluse nell'anno in corso, l'andamento e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 (dal titolo “Donne, Pace e Sicurezza”) e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per la loro attuazione.

La relazione analitica deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione deve essere inoltre integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani.

L'ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 3 dispone che con la medesima relazione il Governo riferisca sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all’articolo 23-ter, comma 3 (introdotto dall'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”), ha stabilito che nell'ambito della relazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2016, e con le modalità ivi previste, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisca annualmente alle Camere sulle iniziative avviate in attuazione del medesimo articolo 23-ter. Quest’ultima disposizione, per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani, nonché, ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri aventi le medesime finalità.

Il comma 1-bis dell’articolo 3 della legge n. 145 del 2016 (inserito dall’articolo 6 del già citato decreto-legge n. 148 del 2017) ha disposto che ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione analitica sia corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)[47].

Si ricorda che la legge n. 145 del 2016 ha inteso introdurre una disciplina di carattere generale riguardante le missioni internazionali, in precedenza demandata quanto ai profili di autorizzatori alle prassi parlamentari, mentre quelli inerenti la copertura finanziaria nonché il trattamento economico, giuridico e amministrativo del personale militare e civile operante all’estero erano regolati di volta in volta con i decreti-legge di finanziamento delle missioni.

La legge n. 145 del 2016 ha definito in via permanente la procedura da seguire, rispettivamente, per l’avvio di nuove missioni internazionali (articolo 2, comma 2) e la prosecuzione di quelle in corso di svolgimento (articolo 3, comma 1). Come sancito dall’articolo 1, le disposizioni di cui alla legge n. 145 trovano applicazione al di fuori di fuori dei casi di cui agli articoli 78 e 87, nono comma, della Costituzione (ossia di dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere) e in conformità ai principi dell'articolo 11 della Costituzione, in base al quale l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, favorendo le organizzazioni internazionali a tale scopo rivolte.

Per quanto concerne l'avvio della partecipazione italiana a nuove missioni internazionali, l’articolo 2 della legge n. 145 del 2016, al comma 1, prevede un’apposita delibera del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Ove se ne ravvisi la necessità, può essere convocato il Consiglio supremo di difesa.

Ai sensi del comma 2, le suddette deliberazioni sono trasmesse dal Governo alle Camere, che le discutono tempestivamente e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, autorizzano per ciascun anno la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione. Nel trasmettere alle Camere le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo deve indicare, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso, cui si provvede a valere sul fondo istituito dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio ovvero da appositi provvedimenti legislativi[48].

Il comma 2-bis dell’articolo 2 dispone che le deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al comma 2, sono corredate dalla relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo del comma 3 dell’articolo 17 della legge n. 196 del 2009[49].

L’esame congiunto ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 145 del 2016 della relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2021, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2022 (Doc. XXVI, n. 5) e della deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2022, adottata il 15 giugno 2022 (Doc. XXV, n. 5), da parte delle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera, si è concluso nella seduta del 27 luglio 2022 con l’approvazione della risoluzione conclusiva Battilocchio, Pagani n. 8-00175[50].


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 125/2014,

art. 14, co. 2

 

Risultati conseguiti nelle attività di cooperazione allo sviluppo e utilizzo dei relativi stanziamenti

(Allegata al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2021, A.C. 3675,

conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, parte I, volume VIII)

III Affari esteri

V Bilancio

 

18/7/2022

 

L’articolo 14 della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, al comma 1, prevede che a decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore (29 agosto 2014) della legge medesima, tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, siano indicati in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 dell’articolo 14 dispone che al Rendiconto generale dello Stato sia allegata una relazione, curata dal suddetto Ministero, contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti di cui al comma 1, riferiti all’anno precedente[51], e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui all’articolo 12[52].

Il Documento indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il Documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

L’articolo 12 della legge n. 125 del 2014, come modificato dall’articolo 1, comma 807, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stabilisce che il Documento sia approvato, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, comma 5 (riguardanti le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi), dal Consiglio dei ministri, con cadenza triennale[53], previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti[54] e previa approvazione da parte del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo[55].

Si ricorda che per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore delle autorità e della popolazione dell'Ucraina, il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, all’articolo 3, comma 1, ha autorizzato il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo a procedere, fino al 31 dicembre 2022, in deroga alla legge n. 125 del 2014, alle relative disposizioni attuative e a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Gli interventi sono deliberati, informando le Commissioni parlamentari competenti, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Vice Ministro (delegato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 125 del 2014).


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30,

co. quinto

 

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE)

(Dati relativi all’attività svolta nell’anno 2021, corredati dal bilancio di previsione, dal conto consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità)

X Attività produttive

21/7/2022

 

L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

Si ricorda che l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) è stata istituita quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come sostituito dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

All'Agenzia, oltre che al Ministero dello sviluppo economico, sono state trasferite le funzioni originariamente attribuite all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), soppresso dal comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011.

L’Agenzia è stata inizialmente sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa, per le materie di rispettiva competenza, con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, che ha attribuito al MAECI le funzioni già spettanti al MISE in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, inclusi i poteri di indirizzo e vigilanza sull’ICE Agenzia, all’articolo 2, comma 7, ha disposto che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 18 novembre 2019, n. 132, lo statuto dell'ICE fosse modificato al solo fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico[56].

Le modifiche allo statuto dell’ICE Agenzia, deliberate nella seduta del consiglio di amministrazione del 17 dicembre 2019, sono state approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 4 agosto 2020.

L’ICE opera al fine di sviluppare l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali e di promuovere l’immagine del prodotto italiano nel mondo sulla base di un piano annuale deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (dal 2020 dal MAECI di concerto con il MiSE). Le priorità settoriali e geografiche per l’azione promozionale dell’ICE sono stabilite dalla Cabina di regia per l’Italia internazionale di cui all’articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011 e successive modificazioni.

I servizi offerti dall’ICE, in particolare a sostegno delle piccole e medie imprese, riguardano, tra l’altro, l’organizzazione della partecipazione a esposizioni e fiere internazionali, di missioni all’estero di operatori italiani, di missioni in Italia di operatori stranieri, gli interventi a sostegno del Made in Italy presso le grandi distribuzioni estere, i seminari, i workshop, le azioni pubblicitarie e di comunicazione. Tra i servizi svolti dall’Agenzia è prevista anche un’attività di formazione effettuata in Italia e all’estero con l’obiettivo di fornire alle imprese gli strumenti conoscitivi per avviare o consolidare un percorso di internazionalizzazione[57].

Dal 2015 e fino al 2021 all’ICE-Agenzia è stata inoltre affidata l’attuazione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, istituito e disciplinato dall’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 “Al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia (…)”. Il Piano è stato abrogato dall’articolo 1, comma 50, lett. d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022).

Per completezza, si ricorda che l’articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il “Fondo per la promozione integrata”, le cui risorse sono state destinate, tra l’altro, alla realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19 e per il potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese, da realizzarsi anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.


 

Ministero della difesa

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 66/2010,

art. 536, co. 1

 

L. 147/2013,

art. 1, co. 39

Documento programmatico pluriennale per la Difesa

(Dati relativi al triennio 2022-2024,

Doc. CCXXXIV, n. 5)

 

IV Difesa

V Bilancio

 

18/7/2022

 

 

L'articolo 536 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”, come sostituito dall’articolo 4, comma 2, lett. a), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, al comma 1, prevede che, con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, il Ministro della difesa provveda a trasmettere annualmente al Parlamento, entro la data del 30 aprile, l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548 del medesimo decreto legislativo n. 66.

L’aggiornamento deve comprendere il piano di impiego pluriennale che riassume: a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive; b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico[58]. Nell'elenco devono essere altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 536, nell'ambito della stessa documentazione di cui al comma 1 devono essere riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), all'articolo 1, comma 39, prevede che in sede di presentazione del documento di cui all'articolo 536, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010, il Ministro della difesa riferisca riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.

Si ricorda che l’articolo 12 del decreto legislativo n. 66 del 2010, al comma 2, dispone che il Ministro della difesa presenti annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni, evidenziando le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate.

Il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, all'articolo 11, comma 1, lett. a), ha introdotto nel decreto legislativo n. 66 del 2010 l'articolo 2188-quinquies. Quest'ultimo, al comma 4, prevede che, nell'ambito della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto n. 66 del 2010[59], il Ministro della difesa dia evidenza, a consuntivo, tenuti presenti anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni precedenti, degli effettivi risultati conseguiti sul piano delle riduzioni della spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Quanto all’articolo 548 decreto legislativo n. 66 del 2010, tale disposizione stabilisce che il Ministro della difesa, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, trasmetta al Parlamento relazioni illustrative:

a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa;

b) sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per ciascun programma devono essere indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; devono essere, altresì, fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno;

c) sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa;

d) sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attività del tempo libero, e idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo;

e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770. Al riguardo, si ricorda che tale legge è stata abrogata dall'articolo 217, comma 1, lett. c-bis), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'articolo 129, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56[60].

 


 

Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente per materia

Data annuncio

D.L. 269/2003,

art. 5, co. 16

 

Attività svolte e risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

(Dati relativi all’anno 2021,

Doc. LIV, n. 5)

V Bilancio

VI Finanze

7/7/2022

 

L’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”, al comma 16, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita relazione presentata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., riferisca annualmente al Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dal medesimo ente.

Si ricorda che l’articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003 ha disposto la trasformazione di Cassa depositi e prestiti (CDP), in società per azioni. La trasformazione ha avuto effetto dal 12 dicembre 2003, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003, con il quale sono stati determinati, in conformità al comma 3 dell’articolo 5: le funzioni, le attività e le passività della CDP anteriori alla trasformazione trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. di cui al comma 8[61]; i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla gestione separata; gli impegni accessori assunti dallo Stato; il capitale sociale della CDP S.p.A.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003, le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo Stato, che esercita i diritti dell'azionista in forza dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile sull’azionista unico. Le fondazioni private senza fini di lucro, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote complessivamente di minoranza del capitale di CDP S.p.A.

A CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del Titolo V del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari finanziari, tenuto conto delle caratteristiche del soggetto vigilato. Il comma 17 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003 prevede inoltre che CDP S.p.A. sia soggetta al controllo della Corte dei conti esercitato sugli enti ai quali lo Stato contribuisce con apporto al patrimonio in capitale, ovvero mediante concessione di garanzie finanziaria, ai sensi dell’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

L’articolo 5 del decreto-legge n. 269, al comma 7, lettera a), stabilisce che CDP S.p.A. concede finanziamenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali, agli enti pubblici e agli organismi di diritto pubblico, destinati a operazioni di interesse pubblico promosse dai medesimi soggetti, nonché a favore di soggetti aventi natura pubblica o privata dotati di soggettività giuridica, con esclusione delle persone fisiche.

A seguito della modifica apportata alla lettera a) del comma 7 dall’articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), l’utilizzo dei fondi erogati da CDP S.p.A. è consentito anche al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale nonché su altri beni pubblici globali ai quali l'Italia ha aderito, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.

La CDP S.p.A. finanzia altresì (comma 7, lettera b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità, gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente, efficientamento energetico e promozione dello sviluppo sostenibile, anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy, nonché le iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero. A tal fine, CDP S.p.A. opera in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.

Il comma 7-bis dell’articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003 prevede che Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, provvista attraverso finanziamenti mediante contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose[62].

Il comma 8 dell’articolo 5 dispone che per l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.A. si avvalga, ai soli fini contabili ed organizzativi, di una gestione separata, improntata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell’equilibrio economico[63].

La CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico

La gestione separata utilizza come provvista prevalente il risparmio postale garantito dallo Stato, ovvero la raccolta che avviene attraverso i libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali[64]. Le forme di raccolta da parte di CDP in gestione separata, in primo luogo la raccolta postale, beneficiano della garanzia dello Stato in caso di inadempimento dell'emittente.

La gestione separata è soggetta al potere di indirizzo del Ministro dell’economia e delle finanze ed è sottoposta alla vigilanza da parte della Commissione parlamentare prevista dall’articolo 3 del testo unico approvato con il regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453[65].

Inoltre, per l’amministrazione della gestione separata la composizione del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. è integrato con rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze e degli enti locali (articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 269 del 2003).

La gestione ordinaria impiega come provvista la liquidità proveniente da emissioni di titoli e operazioni di raccolta ad hoc, non assistite da garanzia dello Stato.

Ai sensi del comma 8, CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le attività, strumentali, connesse e accessorie; CDP S.p.A. può altresì assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, e che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività (articolo 5, comma 8-bis)[66]. Cassa depositi e prestiti S.p.A. può altresì acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e titoli emessi ai sensi della legge n. 130 del 1999 (“Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”), nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese al fine di accrescerne il volume del credito.

Con riferimento ai più recenti interventi normativi, si ricorda che l’articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e della finanze un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un’anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale che versino in uno stato di carenza di liquidità, derivante anche dall’emergenza pandemica.

Il comma 2 dell’articolo 115 rinvia ad una convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. la definizione delle modalità operative del Fondo. La convenzione è stata sottoscritta il 28 maggio 2020 e il successivo 10 settembre l’apposito addendum previsto dall’articolo 55, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126[67].

Per completezza, si ricorda altresì che l’articolo 27 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito, autorizza CDP S.p.A. a costituire un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, finalizzato ad attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze, nonché liquidità. All’apporto del MEF corrisponde l’emissione, da parte di CDP S.p.A., a valere sul patrimonio destinato e in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, di strumenti finanziari di partecipazione.

L’Assemblea di CDP S.p.A. ha approvato la costituzione del Patrimonio Rilancio il 26 maggio 2021, divenuto operativo il 2 luglio 2021.

Il comma 18-bis dell'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che gli effetti prodotti e i risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 27 siano oggetto di una specifica relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze deve trasmettere alle Camere entro il 31 gennaio di ciascun anno[68].

Si ricorda infine che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), all’articolo 1, comma 488, istituisce il Fondo italiano per il clima con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027, passibile di incremento con l'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi, anche a fondo perduto, a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale ai quali l’Italia ha aderito, da realizzarsi in conformità alle finalità e ai princìpi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125, e agli indirizzi della politica estera dell'Italia, a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC). Tra le attività attribuite al Fondo, elencate al comma 489 (assunzione di capitale di rischio e erogazione di finanziamenti, diretti o indiretti), vi è il rilascio di garanzie, assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, che opera in caso di accertata insolvenza del Fondo.

Il comma 493 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021 demanda la gestione del Fondo alla Cassa depositi e prestiti S.p.A, sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attività di cui al comma 496 e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo, CDP S.p.A, può intervenire, secondo quanto prevede il comma 494, sia nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'Unione europea previsti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, nonché di altri fondi multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 269 del 2003, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusi l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative. Le esposizioni della Cassa depositi e prestiti S.p.A a valere sulle risorse della gestione separata possono beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi del comma 489 secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica.


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

 

Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta

(Dati relativi all'anno 2021,

Doc. CLXIV, n. 43)

I Affari costituzionali

V Bilancio

VI Finanze

 

11/7/2022

 

L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

Il comma 68 stabilisce altresì che le relazioni, predisposte sulla base di un’istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno[69], diano conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato[70], con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286[71], con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro[72], sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;

b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi[73].

 


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.P.R. 398/2003,

art. 44, co. 3

 

L. 432/1993,

art. 2, co. 3

 

Amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

(Dati relativi all’anno 2021,

allegata al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2021, A.C. 3675, conto consuntivo della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, parte I, volume IV, tomo I, allegato n. 2)

V Bilancio

 

18/7/2022[74]

 

L’articolo 44 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico”, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, al comma 3, dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze presenti annualmente al Parlamento, in allegato al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato - conto consuntivo del Ministero, una relazione sull'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il Fondo, istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è finalizzato a ridurre l’ammontare del debito pubblico sia attraverso il riacquisto sul mercato di titoli di Stato in circolazione, sia attraverso i rimborsi a scadenza[75].

A seguito della riformulazione del comma 1 dell’articolo 44, attuata dall’articolo 1, comma 387, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, il Fondo è stato trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., previa stipulazione di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di tenuta del conto e le modalità di gestione e di movimentazione delle giacenze[76].

La convenzione che disciplina le modalità gestionali del Fondo, stipulata tra il Dipartimento del Tesoro e la CDP il 30 dicembre 2014 e resa esecutiva con decreto del direttore generale del Tesoro n. 3513 del 19 gennaio 2015, è giunta a scadenza il 31 dicembre 2019. La convenzione, rinnovata per altri 5 anni con decorrenza 1° gennaio 2020, è stata resa successivamente esecutiva con decreto del direttore generale del Tesoro n. 3897 del 20 gennaio 2020.


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 243/2012

art. 6, co. 3

 

Relazione al Parlamento sullo scostamento di bilancio

(Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze)

(Doc. LVII-bis, n. 5)

V Bilancio

 

26/7/2022

 

L'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, al comma 3, prevede che qualora il Governo, al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali previsti dal comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dagli obiettivi programmatici di finanza pubblica, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna detti obiettivi[77].

Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che ai fini della legge n. 243 del 2012, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, nell'ipotesi di scostamento, oltre alla relazione, il Governo deve presentare una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento medesimo, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro deve essere attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. L'ultimo periodo del comma 3 stabilisce che la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro venga adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede inoltre che il piano di rientro possa essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.

Ai sensi del comma 6 le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b[78].


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 78/2015,

art. 9, co. 11

 

Erogazioni effettuate in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù

(Dati aggiornati al mese di giugno 2022,

Doc. CLXVII, n. 5)

V Bilancio

XII Affari sociali

 

2/8/2022

 

 

 

Il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, all’articolo 9, comma 11, prevede che entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenti alle Camere una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.

Si ricorda che l’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, al comma 377, dispone in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali. L’erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

Il comma 377, a seguito della modifica ad esso apportata dal comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015, continua ad applicarsi anche nel caso in cui le strutture che ne sono oggetto modifichino la propria forma giuridica nei termini stabiliti dal comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 517 del 1999. Il comma 1-bis (introdotto dal comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015) estende le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 anche alle università non statali che gestiscono policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalle stesse università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, 20 febbraio 2014 ha identificato i policlinici gestiti direttamente da università non statali nel Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma e nel Policlinico “Campus Bio-medico” di Roma, rispettivamente gestiti dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dall’Università Campus Bio-medico. Il medesimo decreto ha individuato i parametri in base ai quali all’Università Cattolica del Sacro Cuore è stata assegnata una percentuale pari all’88,423 per cento del finanziamento (dell’importo complessivo di 50.000.000 di euro) e al Campus Bio-medico il restante 11,577 per cento per i relativi policlinici.

I Protocolli d’intesa tra la regione Lazio e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, nonché tra la medesima regione e l’Università Campus Bio-medico sono stati sottoscritti, rispettivamente, il 30 settembre e il 28 ottobre 2014.

Il comma 378 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 ha disposto il rifinanziamento per l’anno 2014, per l’importo di 30 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa, di analogo ammontare, di cui all’articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Per l’anno 2013 il rifinanziamento, per l’importo di 12,5 milioni di euro, era stato disposto dall’articolo 1, comma 275, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Si ricorda che il comma 33 dell’articolo 33 della legge n. 183 del 2011 ha a sua volta previsto l’incremento per l’anno 2012 del fondo, istituito su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per l’erogazione di un contributo fisso annuo di 50 milioni di euro a favore dell’ospedale pediatrico “Bambino Gesù”, in considerazione della specificità ed innovatività dell'assistenza di tale struttura nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale.

Le disposizioni richiamate hanno pertanto stabilito temporanee integrazioni (di 12,5 milioni per l’anno 2013 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2014) del contributo fisso annuo di 50 milioni di euro a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale conferito all’ospedale pediatrico.


 

Ministero della giustizia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 553/1996,

art. 6-ter, co. 1

 

Stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti

(Trasmessa del Ministro per i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi al primo e al secondo semestre 2021)

II Giustizia

 

13/7/2022

 

Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, recante “Disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara”, all’articolo 6-ter, comma 1, prevede che il Governo, a partire dal 1° gennaio 1997, riferisca con cadenza semestrale alle Camere sullo stato di attuazione del programma di costruzione e di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario alla utilizzazione di tali stabilimenti[79].


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30,

co. quinto

 

Attività svolta dalla Cassa nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari

(Dati relativi all’attività svolta nell’anno 2021, corredati dal conto consuntivo per la medesima annualità e dal bilancio di previsione per l’anno 2022)

XI Lavoro

18/7/2022

L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

Si ricorda che la Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari, già Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari, di cui alla legge 17 marzo 1927, n. 361, ha assunto l’attuale denominazione ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 maggio 1951, n. 384. L’articolo 2 della medesima legge pone la Cassa cancellieri sotto la vigilanza del Ministro della giustizia.

La Cassa cancellieri è ente pubblico mutualistico, di previdenza complementare, privo di dotazione organica, in quanto non prevista dalla legge n. 384 del 1951 né dal regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1987, n. 519[80].

A norma dell’articolo 3 della legge n. 384 del 1951 sono soci di diritto coloro che abbiano conseguito o conseguano la nomina a direttori e i dirigenti di seconda fascia che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere la cancellazione dagli iscritti.

La Cassa persegue gli scopi elencati dall'articolo 4 della medesima legge n. 384, che consistono nella concessione ai soci: di un premio di buona uscita, proporzionato al periodo di associazione alla Cassa, a fronte di un periodo minimo di dieci anni, in favore degli iscritti o dei loro eredi legittimi; di sovvenzioni straordinarie ai soci in servizio, ai soci permanenti ed alle famiglie di questi ultimi in seguito a gravi sventure, malattie o eventi straordinari[81].


 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 285/1992,

art. 208, co. 3-bis

 

Utilizzo delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada

(Dati relativi all’anno 2021,

Doc. CCLXV, n. 1)

IX Trasporti

11/7/2022

 

L’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”, disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal medesimo codice, stabilendo, al comma 1, che detti proventi siano devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, ovvero alle regioni, province e comuni ove l’accertamento delle violazioni sia effettuato da funzionari, ufficiali ed agenti dei medesimo enti.

Il comma 2 dell’articolo 208 dispone che i proventi spettanti allo Stato sono destinati: al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (attualmente Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento informazioni sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, nonché per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora distinto in Ministero dell’istruzione e Ministero dell'università e della ricerca) al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.

Il comma 3-bis dell’articolo 208 (inserito dall'articolo 40, comma 1, lett. b), della legge 29 luglio 2010, n. 120) prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettano annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 99/2009,

art. 50, co. 1

 

Andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili

(Dati relativi al secondo semestre dell’anno 2021,

Doc. LXXI-bis n. 6)

IX Trasporti

12/7/2022

 

La legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, all’articolo 50, comma 1, dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) presenti alle Camere, ogni sei mesi, una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:

a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;

b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per i consumatori;

c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;

d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un’effettiva liberalizzazione nel settore;

e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un’effettiva concorrenzialità del mercato.

Si ricorda che il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, attuativo della direttiva 96/67/CE, riconosce il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra ad ogni aeroporto aperto al traffico commerciale avente un traffico annuale superiore o pari a 2 milioni di movimenti passeggeri o a 50.000 tonnellate di merci.

Il medesimo decreto legislativo, all’articolo 13, affida all’ENAC la verifica dell'idoneità dei prestatori di servizi di assistenza a terra, subordinata al rispetto del tipo di contratto che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende di gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra ed al possesso dei seguenti requisiti:

a) capitale sociale almeno pari ad un quarto del presumibile giro di affari derivante dalle attività da svolgere;

b) risorse strumentali e capacità organizzative idonee in relazione alle categorie di servizio richieste;

c) attestato comprovante il rispetto degli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e sulla sicurezza del lavoro;

d) copertura assicurativa adeguata ai rischi connessi all'attività da svolgere.

Gli elementi informativi previsti dall'articolo 50, comma l, della legge n. 99 del 2009 sono forniti dal documento redatto dall'ENAC, allegato alla relazione trasmessa (Doc. LXXI-bis, n. 6) e di cui costituisce parte integrante[82].

Si segnala che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), all’articolo 1, comma 715, al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro destinato a compensare i danni subiti dai gestori aeroportuali (nel limite di 450 milioni di euro) e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra (nel limite di 50 milioni di euro). Detto fondo è stato ulteriormente incrementato di 300 milioni di euro per l’anno 2021 (di cui 285 milioni destinati a compensare i danni subiti dai gestori aeroportuali e 15 milioni ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra), dall’articolo 73, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106[83].

 

 

 

 


 

Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 128/2003

art. 21, co. 6,

lett. q)

 

L. 7/2018

art. 2, co. 1

Attività e risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale

(Dati relativi all’anno 2021,

Doc. CCLV, n. 4)

X Attività produttive

 

6/7/2022

L'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante “Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)”, interamente sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 7, al comma 1, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT), al fine di assicurare l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale, anche con riferimento ai servizi operativi correlati.

Il comma 6 dell’articolo 21 elenca i compiti del Comitato, stabilendo, tra l’altro, che: definisce gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore produttivo[84]; indirizza e supporta l’Agenzia spaziale italiana nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali; individua le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali; approva il Documento strategico di politica spaziale nazionale che definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali a favore della crescita economica del Paese[85].

Il medesimo comma 6, alla lettera q), prevede che il Comitato predisponga, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale[86].

Si ricorda che allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonché di favorire l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia spaziale italiana, la sopracitata legge n. 7 del 2018, all’articolo 1, ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato. Il comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 128 del 2003 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri individui, con proprio decreto, il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dei commi 3 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 128 del 2003, e successive modificazioni, il COMINT è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri (ovvero dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato), ed è composto dai Ministri della difesa, dell'interno, per i beni e le attività culturali (ora Ministro della cultura e Ministro del turismo), delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (ora delle politiche agricole alimentari e forestali), dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministro dell’istruzione e Ministro dell’università e della ricerca), dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti (ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica), degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, e dai Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove nominati, nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

I citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri. In merito agli specifici argomenti discussi dal Comitato, il Presidente, sentiti i componenti, può invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia utile all'espletamento delle funzioni del Comitato[87].

A seguito della modifica della composizione del Comitato attuata dall’articolo 4-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il presidente dell'A.S.I., laddove convocato, partecipa alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, con funzione di alta consulenza tecnico-scientifica.


 

Ministero dell'interno

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 267/2000,

art. 146, co. 2

 

Attività svolta dalle commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso

(Dati relativi all’anno 2021,

Doc. LXXXVIII, n. 5)

I Affari costituzionali

19/7/2022

L’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, al comma 1, stabilisce che, fuori dai casi previsti dall'articolo 141[88], i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 267[89], emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori quali definiti all'articolo 77, comma 2[90], del citato decreto legislativo n. 267, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione che il prefetto competente per territorio invia al Ministro dell’interno a conclusione dell’indagine disposta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di verificare la sussistenza degli elementi di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata ed è immediatamente trasmesso alle Camere[91].

Il successivo articolo 144 prevede che con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 sia nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso[92].

La gestione straordinaria è disciplinata dall’articolo 145 e, quanto ai profili finanziari, dall’articolo 145-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000[93].

In particolare, il comma 2 dell’articolo 145 prevede che per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria, entro sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. Il comma 4 del medesimo articolo 145 stabilisce che “Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 144, procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203”. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.

L’articolo 146 del decreto legislativo n. 267 del 2000, al comma 2[94], dispone che il Ministro dell'interno presenti al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni[95].


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 8/1991,

art. 16, co. 1

 

L. 6/2018,

art. 27, co. 1

Speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, loro efficacia e modalità generali di applicazione

(Dati relativi all’anno 2021,

Doc. XCI, n. 2)

II Giustizia

 

20/7/2022

 

Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ha introdotto nell’ordinamento nazionale un sistema premiale per i collaboratori di giustizia per i delitti di stampo mafioso, in analogia con la disciplina adottata in precedenza per i reati di terrorismo. In particolare, l’articolo 9[96] del citato provvedimento prevede la possibilità di applicare a coloro che si trovino in situazione di grave e attuale pericolo per effetto di condotte di collaborazione nel corso di un procedimento penale  speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza[97].

L’articolo 10 del decreto-legge n. 8 del 1991 demanda la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione ad una commissione centrale, da istituirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati[98].

L’articolo 13 del decreto-legge n. 8 del 1991, al comma 4, stabilisce che il contenuto delle speciali misure di protezione può essere rappresentato, in particolare, oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonché dal ricorso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalità particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti.

Ai sensi del comma 5, la commissione centrale delibera, ricorrendone le condizioni, l’applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di uno speciale programma, che può comprendere il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalità a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione[99].

L’articolo 13-quater (inserito dall'articolo 8, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 45) del decreto-legge n. 8 del 1991 stabilisce che le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge[100]. Nel provvedimento con il quale ammette il soggetto alle speciali misure di protezione, la commissione centrale indica il termine, non superiore a cinque anni e non inferiore a sei mesi, entro il quale deve comunque procedersi alle verifiche sulla modifica o sulla revoca. Se il termine non è indicato, esso è di un anno dalla data del provvedimento.

L’articolo 14 del decreto-legge n. 8 del 1991 stabilisce che all’attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla commissione centrale provveda il Servizio centrale di protezione, istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza[101].

L’articolo 16 dispone che il Ministro dell'interno riferisca semestralmente con relazione al Parlamento sulle misure speciali di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti nominativi. In conformità al comma 7 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 8 del 1991 e successive modificazioni, nella relazione prevista dall'articolo 16, il Ministro dell'interno indica il numero complessivo dei soggetti sottoposti a programma di protezione e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per la loro assistenza economica, garantendo la riservatezza degli interessati, e specifica le integrazioni dell'assegno di mantenimento eventualmente intervenute e le esigenze che le hanno motivate.

La legge 13 febbraio 2001, n. 45, ha modificato in più parti il decreto-legge n. 8 del 1991, in particolare, introducendo in quest’ultimo il Capo II-bis (rubricato “Norme per la protezione dei testimoni di giustizia”), che ha esteso sostanzialmente (articolo 16-bis), sia pure con importanti differenze, le speciali misure di protezione a coloro che assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purché nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa, qualificati “testimoni di giustizia”. L’articolo 16-ter ha individuato gli specifici benefici previsti per i testimoni di giustizia cui è applicato il programma di protezione.

La disciplina concernente i testimoni di giustizia è stata integralmente rivista dalla legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante “Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia”, che ha abrogato gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto-legge n. 8 del 1991, al fine di superare le criticità evidenziate dalla prassi applicativa di disposizioni originariamente concepite per i soli collaboratori di giustizia.

In particolare, la legge n. 6 del 2018 ha ridefinito lo status di testimone di giustizia che giustifica l’adozione di speciali misure di protezione[102], precisando, all’articolo 1, che tali misure sono altresì applicate, se ritenute necessarie, salvo dissenso, anche ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia, denominati “altri protetti”.

L’articolo 3 stabilisce che le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia possono consistere in misure di tutela, di sostegno economico e di reinserimento sociale e lavorativo, individuate, rispettivamente, dagli articoli 5, 6 e 7[103].

L’articolo 8 fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro il quale si deve comunque procedere alle verifiche sull'attualità e gravità del pericolo e sull'idoneità delle misure adottate. La commissione centrale effettua le verifiche e assicura, ove necessario, il protrarsi delle misure oltre il termine quando ne faccia motivata richiesta l'autorità giudiziaria che le ha proposte.

L’articolo 27 della legge n. 6 del 2018, al comma 1, analogamente a quanto disposto con riferimento ai collaboratori di giustizia dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 1991, stabilisce che il Ministro dell'interno riferisca semestralmente con relazione alle Camere sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti nominativi.

Il comma 2 dell’articolo 27 stabilisce altresì che nella relazione il Ministro dell'interno indichi il numero complessivo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica relativa alle speciali misure di protezione[104] e, garantendo la riservatezza degli interessati, specifichi anche l'ammontare delle elargizioni straordinarie concesse e le esigenze che le hanno motivate, nonché eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalità e all'efficienza del Servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali[105].

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

 

Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta

(Dati relativi all’anno 2021,

Doc. CLXIV, n. 45)

I Affari costituzionali

V Bilancio

XI Lavoro

XII Affari sociali

2/8/2022

 

L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

Il comma 68 prevede che le relazioni da trasmettere al Parlamento diano conto, in particolare, dei seguenti aspetti:

a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286[106], con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro [107], sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;

b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi[108].


 

Ministro per le pari opportunità e la famiglia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 93/2013,

art. 5-bis, co. 7

Stato di utilizzo delle risorse stanziate per potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza

(Dati aggiornati al 30 marzo 2022,

Doc. CCLIII, n. 3)

XII

Affari sociali

12/7/2022

 

L’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e commissariamento delle province”, al comma 1, ha incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Tale previsione risponde alla finalità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del medesimo decreto-legge n. 93 del 2013, ovvero “potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza”.

Il comma 2 dell’articolo 5-bis dispone che il Ministro delegato per le pari opportunità (ora Ministro per le pari opportunità e la famiglia), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1, tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

c) del numero delle case rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;

d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione[109].

Il comma 6 dell’articolo 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013 dispone che le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentino al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle medesime risorse. Il successivo comma 7 prevede che, sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità (ora Ministro per le pari opportunità e la famiglia) presenti alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate[110].

La legge 5 maggio 2022, n. 53, recante “Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere” all'articolo 2, comma 1, stabilisce che, al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere e fermo restando quanto previsto dall'articolo 3[111] del decreto-legge n. 93 del 2013, come convertito, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità si avvalga, per la conduzione di indagini campionarie, dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dal Sistema statistico nazionale (SISTAN). Il medesimo comma 1 stabilisce che l'ISTAT e il SISTAN realizzino, con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne, che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, individuati quali violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche in presenza dei figli degli autori o delle vittime, nonché in atti persecutori in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato, fino al livello regionale.

Il comma 3 dell'articolo 2 dispone che la relazione annuale sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate per potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5-bis, comma 7, del decreto-legge n. 93 del 2013, sia integrata dai dati e dalle informazioni derivanti dall'indagine di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 “al momento disponibili”, nonché dalle indagini di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 53 del 2022, sulle prestazioni e i servizi offerti rispettivamente dai Centri antiviolenza e dalle case rifugio[112].


 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

 

Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta

(Dati relativi all'anno 2021,

Doc. CLXIV, n. 44)

I Affari costituzionali

V Bilancio

XIII Agricoltura

 

13/7/2022

 

L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

Il comma 68 prevede che le relazioni da trasmettere al Parlamento diano conto, in particolare, dei seguenti aspetti:

a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro[113], sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;

b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi[114].


 

Ministero dello sviluppo economico

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

 

D.L. 185/2008,

art. 9, co. 1-ter

 

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi all’anno 2021,

corredati dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio,

Doc. CLXIV, n. 42)

I Affari costituzionali

V Bilancio

IX Trasporti

X Attività produttive

 

5/7/2022

 

 

L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

Il comma 68 prevede che le relazioni da trasmettere al Parlamento diano conto, in particolare, dei seguenti aspetti:

a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro[115], sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;

b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi[116].

L'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 1-ter, stabilisce che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della suddetta legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni.

 


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2021,

art. 1, co. 978

 

Stato di realizzazione delle procedure di accorpamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

(Dati al 30 giugno 2022,

Doc. XXVII, n. 34)

(CONCLUSA)

X Attività produttive

20/7/2022

 

L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), al comma 978, prevede che il Ministero dello sviluppo economico accerti lo stato di realizzazione, al 30 giugno 2022, delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, rendendone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e definisca le modalità di attuazione delle medesime disposizioni.

Il decreto legislativo n. 219 del 2016, attuativo della delega recata dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, concernente il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all’articolo 3, interviene sulla riduzione del numero delle medesime camere di commercio mediante accorpamento, nonché in merito alla razionalizzazione delle sedi e del personale.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 3 dispone che entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 219 del 2016, Unioncamere trasmetta al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali volta a ricondurre entro il limite di 60 il numero complessivo delle camere di commercio[117], tenendo conto di una serie di criteri, elencati dal medesimo comma 1[118].

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 3, la proposta deve prevedere un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio e delle Unioni regionali, nonché un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione.

Il comma 3 dell’articolo 3 stabilisce infine che la proposta di cui al comma 1 preveda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa. Tale razionalizzazione comporta il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale, la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non dirigente, nonché delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, la razionale distribuzione del personale, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere, fissando i criteri per individuare il personale soggetto ai suddetti processi di mobilità, nonché l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio.

L’articolo 3, al comma 4, demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto della proposta di cui al comma 1, la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, l'istituzione delle nuove camere di commercio, la soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione e le altre determinazioni conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3[119]. Il comma 4 stabilisce altresì che il decreto sia adottato anche in assenza della proposta di Unioncamere, ove sia trascorso inutilmente il termine indicato dal comma 1, applicando a tal fine i medesimi criteri previsti nei commi 1, 2 e 3[120].

Si ricorda che il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 61 (rubricato “Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio”, ha fissato al 30 novembre 2020 il termine ultimo per chiudere i procedimenti di accorpamento. Scaduto tale termine, per gli organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, è prevista la decadenza con facoltà per il Ministro dello sviluppo economico, sentita la regione interessata, di nominare un commissario straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento.

Si ricorda inoltre che l’articolo 54-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1, ha attribuito alla Regione siciliana, in considerazione delle sue competenze e della sua autonomia, la facoltà di provvedere, entro il 31 dicembre 2022, alla riorganizzazione del proprio sistema camerale anche revocando gli accorpamenti già effettuati o in corso. Il medesimo articolo 54-ter, successivamente modificato[121], nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, ha disposto l’istituzione delle circoscrizioni territoriali della camera di commercio di Catania e della camera di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani e stabilito che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, sia nominato un commissario per ciascuna delle predette nuove camere di commercio[122]. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite decadono a decorrere dalla nomina dei commissari.


 

Commissari straordinari di ILVA S.p.A.

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 1/2015,

art. 3, co. 3

 

D.L. 243/2016, art. 1, co. 2,

lett. a)

Utilizzo delle risorse del conto di contabilità speciale n. 6055

(Dati relativi al periodo 1° gennaio-30 giugno 2022,

Doc. XXVII, n. 33)

V Bilancio

X Attività produttive

 

11/7/2022

L'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante “Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto”, al comma 2, stabilisce che, ai fini dell’attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l’organo commissariale per l’amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A.[123] è titolare di contabilità speciali, aperte presso la Tesoreria statale, in cui confluiscono: a) le risorse assegnate dal CIPE (ora CIPESS) con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica; b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale[124].

Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2015 dispone che l’organo commissariale rendiconti, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisca periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica), al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate nonché, con una relazione semestrale, alle Camere.

Il 13 giugno 2017 i Commissari straordinari hanno attivato, presso la tesoreria di Stato, la contabilità speciale n. 6055, denominata “COMM STRAORD ILVA DL 1-2015”, sulla quale sono confluite le risorse finanziarie rinvenienti dal prestito obbligazionario emesso dall'organo commissariale di ILVA, sempre nel mese di giugno 2017, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015[125].

Si ricorda che il decreto-legge n. 1 del 2015 ha consentito l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi recata dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, così determinando la cessazione della precedente gestione commissariale (di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89) e il subentro del nuovo organo commissariale nei poteri necessari per l'attuazione del Piano.

L’adozione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14 marzo 2014 è stata prevista e regolata dal richiamato decreto-legge n. 61 del 2013, che ha disciplinato in via generale (all’articolo 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (all’articolo 2) il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Il medesimo decreto-legge n. 61 del 2013 (all’articolo 1, comma 5) ha quindi stabilito che il Piano prevedesse le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA.

Il Piano è stato modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, a norma dell'articolo 1, comma 8.1 (inserito dall'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, che ha sostituito l’originario comma 8 con i commi da 8 a 8.3) del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”.

A seguito delle previsioni introdotte dall’articolo 6, comma 10-bis, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il termine ultimo per la realizzazione degli interventi è stato fissato alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dello stabilimento ILVA di Taranto, ossia al 23 agosto 2023.

Il comma 8.5 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, inserito dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, prevede che il programma della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA sia integrato con un piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il medesimo comma 8.5 prevede altresì che il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, sia approvato dal Ministro dello sviluppo economico. In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020.

Il decreto-legge n. 243 del 2016, all’articolo 1, comma 2, lettera a), dispone che al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del Piano di sostegno siano destinate le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019. A tal fine le risorse in oggetto sono mantenute sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2015 e i commissari della procedura di amministrazione straordinaria, anche ai fini dei trasferimenti delle risorse occorrenti per le attività di sostegno assistenziale, provvedono a rendicontare al Ministero vigilante con cadenza semestrale. L'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 243 del 2016 stabilisce che la relazione sia inviata dal Ministro vigilante alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia.


 


Relazioni non governative

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 95/2012,

art. 13, co. 5

 

Attività svolta

(Dati relativi all’anno 2021

con aggiornamenti al mese di giugno 2022,

Doc. CXCVII, n. 5)

VI Finanze

5/7/2022

 

Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, all’articolo 13, comma 5, stabilisce che l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) trasmetta annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività. Lo statuto dell’IVASS, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, specifica che la relazione è trasmessa entro il mese di giugno di ogni anno.

Si ricorda che l'IVASS è stato istituito dal comma 1 dell’articolo 13 del decreto–legge n. 95 del 2012 “al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria”, evidente nell’assetto di governance dell’istituto, caratterizzato dalla partecipazione di figure organiche alla Banca d’Italia (ai sensi del proprio statuto, presidente dell’IVASS è il direttore generale della Banca d’Italia e il direttorio integrato, che ha funzioni di indirizzo e direzione strategica, è presieduto dal governatore del medesimo istituto). L’articolo 13, al comma 32, ha inoltre disposto la soppressione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo-ISVAP, a decorrere dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2013) dello statuto dell'IVASS, stabilendo che quest’ultimo succedesse all'ISVAP in tutte le funzioni, le competenze, i poteri ed in tutti i rapporti attivi e passivi.

L'IVASS è chiamato a operare sulla base di princìpi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

Le funzioni dell’IVASS sono dirette a garantire l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative attraverso il perseguimento della sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e della loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela.

L’IVASS accerta le condotte illecite da parte dei soggetti vigilati e applica sanzioni amministrative-pecuniarie e disciplinari. L’Istituto persegue altresì la stabilità del sistema e dei mercati finanziari.

La legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), all’articolo 1, comma 33, ha disposto che l’IVASS eserciti poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla medesima legge n. 124, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale, prevedendo che dell'esito dell'attività svolta sia dato specificamente conto nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012.

 


 

Garante per la protezione dei dati personali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 196/2003,

art. 154,

co. 1, lett. e)

Attività svolta

(Dati relativi all’anno 2021,

Doc. CXXXVI, n. 4)

II Giustizia

 

12/7/2022

 

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, è stato profondamente modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento RGPD), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE[126]. L’articolo 154 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (sostituito dall'articolo 14, comma 1, lett. c), del citato decreto legislativo n. 101 del 2018), disciplina i compiti del Garante per la protezione dei dati personali, prevedendo, al comma 1, lett. e), che trasmetta al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, la relazione sull’attività svolta, predisposta annualmente, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2016/679. Quest’ultima disposizione stabilisce che ogni autorità di controllo nazionale elabori una relazione annuale sulla propria attività, in cui può figurare un elenco delle tipologie di violazioni notificate e di misure adottate a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del medesimo regolamento[127].

Si ricorda che l’articolo 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - inserito dall'articolo 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 101 del 2018 - individua nel Garante per la protezione dei dati personali l'Autorità di controllo che l'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 prevede sia disposta da ogni Stato membro per sorvegliare l'applicazione del regolamento medesimo: ciò al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e per agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione[128]. L'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha istituito presso il Ministero dell'interno l’Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR, quale base di dati di interesse nazionale sottoposta ad un audit di sicurezza, con cadenza annuale, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Il medesimo comma 1 dell’articolo 62 prevede che i risultati dell'audit siano inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 1024 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ha disposto che nella relazione annuale prevista dall'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2003, il Garante per la protezione dei dati personali dia conto dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 1023 ove ravvisi il rischio che dal trattamento di dati personali derivi una lesione dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati e dei provvedimenti conseguentemente adottati. L’articolo 22 del decreto legislativo n. 101 del 2018, al comma 5, ha poi stabilito che “A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai commi 1022 e 1023 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali all'autorizzazione del cambiamento del nome o del cognome dei minorenni. Con riferimento a tali trattamenti, il Garante per la protezione dei dati personali può, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679, adottare provvedimenti di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies”.

Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, che attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, all’articolo 37, comma 1, individua nel Garante per la protezione dei dati personali l’autorità di controllo incaricata di vigilare sull'applicazione delle norme di cui al medesimo decreto legislativo n. 51, a tal fine conferendo al Garante medesimo le ulteriori funzioni elencate al comma 2. Il comma 3 dell’articolo 37, alla lettera h), dispone che nella relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 1 dell’articolo 154 del decreto legislativo n. 196 del 2003, può figurare un elenco delle tipologie di violazioni notificate e di sanzioni imposte.


 

Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) S.p.A.

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 147/2013

art. 1, co. 48,

lett. c)

 

Attività svolta dal Fondo di garanzia per la prima casa

(Dati relativi all’anno 2021,

Doc. CCLXVI, n. 1)

(PRIMA RELAZIONE)

VI Finanze

VIII Ambiente

20/7/2022

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), al comma 48, lettera c), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, ha previsto la sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa (di cui all’articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) con un nuovo Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari[129].

La lettera c) del comma 48, come successivamente modificata stabilisce che la garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale[130], tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.

Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo.

La lettera c) del comma 48 demanda a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) l’adozione delle norme di attuazione del Fondo, comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo[131].

Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 41-bis, ha aggiunto alla lettera c) del comma 48 un ulteriore periodo. La norma così introdotta dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) S.p.A. presenti al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione scritta nella quale siano indicate, tra l'altro, le percentuali sul totale delle risorse del Fondo delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità. La relazione, inoltre, deve illustrare l'avvenuta attività di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento.


 

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 152/2006,

art. 172,

co. 3-bis

 

D.L. 133/2014,

art. 7, co. 1,

lett. i)

Adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato

(Dati relativi al primo semestre del 2022,

Doc. CXLVI, n. 9)

VIII Ambiente

 

 

25/7/2022

L'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante “Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione”, al comma 1, lett. i), ha sostituito i commi da 1 a 5 dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) con gli attuali commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5, al fine di garantire che in tutti gli ambiti territoriali il servizio idrico sia affidato a gestori unici.

L’articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - anch’esso modificato dal decreto-legge n. 133 del 2014 – stabilisce, al comma 1, che i servizi idrici siano organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali (ATO) definiti dalle regioni[132]. Il comma 1 prevede altresì che gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipino obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito – individuato, per ciascun ambito territoriale ottimale, dalla competente regione - al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.

Il comma 3-bis dell’articolo 172 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (introdotto, come ricordato, dal decreto-legge n. 133 del 2014) ha previsto che entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico - ora Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) - presenti alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo n. 152 del 2006, in particolare: a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell’ambito; b) a carico degli enti di governo dell’ambito, per l’affidamento del servizio idrico integrato; c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell’ambito e in merito all’affidamento in concessione d’uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio[133].

Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 215/2004,

art. 8, co. 1

 

Stato delle attività di controllo e di vigilanza in materia di conflitti di interessi

(Dati aggiornati al mese di giugno 2022,

Doc. CLIII, n. 9)

I Affari costituzionali

2/8/2022

 

La legge 20 luglio 2004, n. 215 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi), all’articolo 8, comma 1, dispone che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato presenti al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla medesima legge n. 215.

Le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi sono indicate dall’articolo 6 della legge n. 215 del 2004. Ai sensi del comma 1 di tale articolo l'Autorità accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità che l'articolo 2, comma 1, stabilisce per il titolare di cariche di governo[134] nello svolgimento del proprio incarico, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e nei casi di inosservanza promuove: a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa; b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato; c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

Si ricorda che l’articolo 2 della legge n. 215 del 2004, al comma 1, dispone che “Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;

b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;

d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;

e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;

f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato”.

L’articolo 2, al comma 4, stabilisce che l'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza. L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 6, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è altresì competente ad accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi quali definite dall’articolo 3[135]. A tal fine l’Autorità è tenuta a verificare gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio dello stesso titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, con danno per l'interesse pubblico.

Funzionali all’esercizio delle attività di controllo e vigilanza di cui trattasi sono gli obblighi dichiarativi che l’articolo 5 prevede a carico dei titolari di cariche di Governo e che il comma 6 di detto articolo estende al coniuge e ai parenti entro il secondo grado. Tali soggetti sono infatti obbligati a comunicare all’Autorità i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; nell'obbligo di comunicazione rientrano anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.

A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della eventuale irrogazione delle sanzioni previste dal comma 8 dell’articolo 6, l'Autorità in conformità del comma 9, riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella segnalazione sono indicati i contenuti della situazione di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio, nonché le eventuali sanzioni inflitte alle imprese[136].


 

Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 50/2016,

art. 213, co. 3,

lett. e)

Attività svolta

(Dati relativi all’anno 2021,

Doc. XLIII, n. 4)[137]

I Affari costituzionali

VIII Ambiente

 

3/8/2022

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, all’articolo 213, comma 1, attribuisce la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), specificando che l’azione dell’ente è finalizzata a prevenire e contrastare illegalità e corruzione.

Il comma 3 dell’articolo 213, che elenca dettagliatamente i compiti dell’ANAC in materia di contratti pubblici[138], stabilisce alla lettera e), che l’Autorità predisponga e invii al Governo e al Parlamento la relazione annuale sull'attività svolta, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, integrato dall'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio del proprio mandato[139].

Si ricorda che l’articolo 1 della legge n. 190 del 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, al comma 2, aveva previsto che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), istituita, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, operasse anche quale Autorità nazionale anticorruzione[140] e che, in tale veste, riferisse alle Camere presentando entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. L’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha stabilito che la Commissione assumesse la denominazione di “Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.)” e ne ha contestualmente modificato la composizione e le modalità di nomina dei componenti.

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, all’articolo 19, comma 1, ha poi disposto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture-AVCP (istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ridenominata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e previsto, al comma 2, che i compiti e le funzioni da essa svolti fossero trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, conseguentemente ridenominata “Autorità nazionale anticorruzione” (ANAC).

Il comma 5-ter dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014 ha previsto che nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorità nazionale anticorruzione dia altresì conto dell'attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 19, inerenti l'assunzione dei compiti già spettanti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed alla conseguente riorganizzazione, indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione[141].

Con riferimento all’attività svolta dall’ANAC, si ricorda che il decreto legislativo n. 50 del 2016, all’articolo 211 (commi 1-bis e 1-ter), conferisce all’Autorità la legittimazione ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ovvero che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del medesimo codice.

L’ANAC collabora inoltre attivamente, comunicando all’Autorità garante della concorrenza e del mercato dati sulla base della propria attività di vigilanza sul mercato dei contratti pubblici e sugli operatori economici nello stesso operanti, all’attuazione dell’istruttoria finalizzata al conferimento del rating di legalità alle imprese che ne fanno richiesta[142].

L’articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al comma 10, ha inoltre previsto l’affidamento all’ANAC del rilascio del rating d’impresa, mediante una certificazione connessa a requisiti reputazionali dell’operatore economico, da valutarsi sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che attestino l’affidabilità dell’impresa.

Il successivo articolo 84, come modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha confermato la qualificazione delle imprese tramite il sistema che prevede il rilascio di un attestato da parte di speciali organismi di diritto privato con funzioni pubblicistiche, le SOA (società organismo di attestazione). Ai sensi del comma 6 dell’articolo 84, l’ANAC vigila sul sistema di qualificazione, effettuando ispezioni, anche senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante.

Si ricorda che all’Autorità nazionale anticorruzione sono conferiti compiti di vigilanza in materia degli obblighi di pubblicazione e l’esercizio dei connessi poteri sanzionatori in applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Si ricorda anche che l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e sostituito dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, che ha previsto nell’ordinamento nazionale l’istituto del whistleblowing, demanda all’ANAC l’adozione delle misure sanzionatorie poste a tutela del dipendente che segnala condotte illecite[143].

Da ultimo, si evidenzia che il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che disciplina la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all’articolo 53, comma 5, reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 50 del 2016. In particolare, si prevede il rafforzamento della banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), alla quale dovranno essere inviate tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse. Si prevede quindi che l'ANAC, attraverso la BDNCP, garantisca la pubblicazione dei dati ricevuti, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 50 del 2016, stabilendo che gli effetti degli atti pubblicati decorrano dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici[144].


 

Nuove relazioni previste da fonti normative[145]

Relazioni governative

Fonte

Presentatore

Oggetto

L. 106/2022,

art. 6, co. 3

 

Presidente del Consiglio dei ministri

(Predisposta dal Ministro della cultura)

Attività svolta dal Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo

 

La legge 15 luglio 2022, n. 106, recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo[146], all’articolo 6, istituisce il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, finalizzato ad assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attività. Del Sistema fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo, di cui all'articolo 5, e gli osservatori regionali dello spettacolo, di cui all'articolo 7.

Il comma 3 dell’articolo 6 dispone che entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro della cultura trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla successiva trasmissione alle Camere, e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale. La relazione è predisposta dall'Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo[147].

Si ricorda che l’articolo 5 della legge n. 106 del 2022 istituisce presso il Ministero della Cultura l'Osservatorio dello spettacolo con la finalità di promuovere le iniziative del settore[148].

Ai sensi del comma 2, l'Osservatorio è chiamato a raccogliere e pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i dati aggiornati e le notizie relativi: all'andamento delle attività di spettacolo nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero, anche con riferimento ai finanziamenti per le fondazioni lirico-sinfoniche; alla spesa annua complessiva destinata al sostegno e all'incentivazione dello spettacolo; alla normativa di settore, alle procedure per l'organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli in Italia e all'estero; informazioni riguardanti l'andamento del mercato del lavoro. L'Osservatorio ha inoltre la funzione di elaborare i documenti di raccolta e analisi dei dati suddetti, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori nei mercati nazionali e internazionali e promuove il coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle regioni con finalità analoghe, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione nel settore dello spettacolo.

L'Osservatorio provvede alla realizzazione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi esistenti, aventi carattere di affidabilità, tracciabilità e continuità delle fonti di dati[149].

L’articolo 7 della legge n. 106 del 2022 prevede che le regioni promuovano l'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo e che anche attraverso gli osservatori verifichino l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti, in collaborazione con l'Osservatorio dello spettacolo, e promuovano e sostengano le attività dello spettacolo dal vivo.


 

Fonte

Presentatore

Oggetto

L. 118/2022,

art. 3, co. 4,

primo periodo

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Stato delle procedure selettive per l’affidamento o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive alla data del 31 dicembre 2023

L. 118/2022,

art. 3, co. 4,

secondo periodo

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Relazione conclusiva sulle procedure selettive per l’affidamento o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive

 

La legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021)[150], all’articolo 3, reca disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive.

            Il comma 1 stabilisce che continuano ad avere efficacia fino alla data del 31 dicembre 2023, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, le concessioni demaniali e i rapporti di gestione in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 118 sulla base di proroghe o rinnovi, disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La proroga dell’efficacia riguarda: le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive[151]; i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

Il comma 2 dell’articolo 3 prevede che l’ente concedente individui, con proprio atto, tra quelli di cui al comma 1, le concessioni e i rapporti affidati o rinnovati mediante procedura selettiva caratterizzata da adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. Le concessioni e rapporti così individuati continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se tale termine è anteriore a tale data.

Il comma 3 dell’articolo 3 introduce una deroga al termine di efficacia del 31 dicembre 2023, stabilendo che, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023 (connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso, o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della stessa procedura selettiva), l’autorità competente, con atto motivato, possa differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.

Fino a tale data, l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’articolo 1161 del Codice della navigazione (di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327)[152].

Il comma 4 dell’articolo 3 dispone che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito il termine. Il comma 4 prevede inoltre che il medesimo Ministro trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre 2024, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.


 

Fonte

Presentatore

Oggetto

D.L. 68/2022,

art. 3, co. 2

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Stato di attuazione degli interventi di adeguamento infrastrutturale concernenti le Capitanerie di Porto – Guardia Costiera

 

            L’articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108[153], recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”, al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo[154] destinato a finanziare gli interventi di adeguamento infrastrutturale concernenti le Capitanerie di Porto – Guardia Costiera[155], in particolare la costruzione di nuove sedi e infrastrutture, la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico, l'acquisto dei relativi arredi e il miglioramento antisismico di quelle già esistenti, oltre che delle annesse pertinenze, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata.

Il comma 2 dell’articolo 3 stabilisce che l'approvazione dei progetti delle opere previste dal comma 1 equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse. L'elenco degli interventi, predisposto dal Comando generale delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e relativo, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero della difesa e l'Agenzia del demanio, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 68 del 2022[156], ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione.

Il comma 2 stabilisce inoltre che gli interventi siano realizzati: ricorrendo preferibilmente a infrastrutture demaniali che possono essere abbattute e ricostruite sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e la successiva ricostruzione, laddove economicamente più vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di comandi o uffici di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati tra cui quelli destinati a comandi o reparti delle Capitanerie di porto - Guardia costiera in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

Il comma 2 prevede quindi che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisca annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi.


 


Relazioni non governative

Fonte

Presentatore

Oggetto

D.Lgs. 105/2022,

art. 8, co. 1

 

Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP)

Utilizzo degli istituti oggetto del decreto legislativo n. 105 del 2022, finalizzati a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare

 

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio[157], introduce disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

L’articolo 8 del provvedimento, al comma 1, dispone che l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) presenti annualmente, anche sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Parlamento, una relazione concernente la fruizione degli istituti oggetto del decreto legislativo n. 105 del 2022, al fine di consentirne il monitoraggio e la valutazione, con particolare riguardo agli impatti sulla parità di genere nel mercato del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di vita e della condivisione dei carichi di cura. La relazione deve, altresì, comprendere uno studio sull'interazione tra i diversi tipi di congedo previsti dall'ordinamento, tra cui il congedo di adozione ed i congedi per motivi familiari riconosciuti ai lavoratori autonomi.

Il comma 2 del medesimo articolo 8 stabilisce che ulteriori contenuti della relazione, anche con riferimento ai criteri e alle modalità di monitoraggio e alle tempistiche, siano definiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INAPP con l'accordo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

            Si ricorda che il decreto legislativo n. 105 del 2022, all’articolo 2, modifica la disciplina generale del congedo di paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Tra l’altro, le novelle adottate introducono l’articolo 27-bis, concernente il congedo di paternità obbligatorio, esteso al padre adottivo o affidatario, prevedendo altresì una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di rifiuto, opposizione o ostacolo all'esercizio del diritto ivi stabilito. Per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 105 del 2022, il congedo di paternità obbligatorio viene esteso anche al pubblico impiego[158]. Il provvedimento interviene anche sulla disciplina del congedo per il padre lavoratore (dipendente o autonomo) previsto per i casi di morte o di grave infermità della madre, di abbandono del figlio da parte della stessa o di affidamento esclusivo del bambino al padre, ridenominato congedo di paternità alternativo (di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001), sostanzialmente confermando la normativa previgente. Viene inoltre stabilita una sanzione penale per il caso di rifiuto, opposizione o ostacolo all'esercizio del diritto di cui trattasi.

Ulteriori modifiche apportate dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 105 del 2022 riguardano la disciplina dei congedi parentali relativi ai lavoratori dipendenti e del congedo per il convivente di soggetto disabile in situazione di gravità accertata.

L’articolo 3 del decreto legislativo n. 105 del 2022 introduce talune modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

In particolare, il comma 1 prevede una specifica disciplina di tutela contro le discriminazioni - costituite anche da tutte le ipotesi di trattamento meno favorevole - a danno dei lavoratori che usufruiscano dei benefici (o ne facciano domanda) previsti in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali vengono prestati assistenza e cura. Il medesimo articolo 3 modifica la disciplina del permesso mensile retribuito per l’assistenza a persone con disabilità grave, tra l’altro estendendo la platea dei beneficiari alla parte dell’unione civile e al convivente di fatto, nonché prevedendo la possibilità che i permessi siano fruiti, con riguardo al medesimo assistito, da più aventi diritto, fermo il limite complessivo di tre giorni al mese.

Inoltre, l’articolo 3 e l’articolo 4 del decreto legislativo n. 105 del 2022 operano una revisione dei criteri di priorità nelle richieste di esecuzione del lavoro in modalità agile (di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81) in favore dei lavoratori che assistono persone con disabilità in situazione di gravità accertata con riferimento ai casi in cui il datore di lavoro (pubblico o privato) stipuli accordi individuali per l'applicazione di tale istituto. L’articolo 4 stabilisce altresì che la lavoratrice o il lavoratore che (a prescindere dalla sussistenza o meno di un criterio di priorità) richieda di ricorrere al lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro e che ogni misura adottata in violazione della suddetta norma è da considerarsi nulla in quanto ritorsiva o discriminatoria.

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 105 del 2022 interviene sull'articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, estendendo la disciplina che riconosce un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale al lavoratore o alla lavoratrice che assistono soggetti affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, tra i quali vengono inclusi la parte di un'unione civile e il convivente di fatto. Il medesimo articolo 5 introduce inoltre, inserendo il comma 5-bis dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2015 - il divieto di sanzionare, demansionare, licenziare, trasferire o sottoporre ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore che richiede la trasformazione del contratto.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 



[1] Si fa presente che i nuovi obblighi di relazione previsti da decreti-legge sono censiti al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo coordinato con la relativa legge di conversione.

[2] Nella relazione presentata il Governo riferisce che il trend di significativa crescita del numero di operazioni oggetto di notifica, già emerso nell'anno 2020, trova conferma anche nell'anno 2021. Prendendo come riferimento le notifiche presentate nell'arco di un triennio, si è passati dal numero di 83 del 2019, a 342 nel 2020, fino ad arrivare a 496 nel corso del 2021.

Il Governo osserva peraltro che l'esercizio dei poteri, in ossequio al principio di proporzionalità, e tenendo in considerazione anche i contributi della Commissione europea e degli altri Stati membri in presenza di investitori extraeuropei, si è verificato in un numero estremamente limitato di casi. Infatti, escludendo le decisioni riguardanti le notifiche relative ai contratti sulla tecnologia 5G, l'esercizio dei poteri speciali risulta essere pari a soli 18 casi totali, prevalendo, dunque, l'autorizzazione governativa alle operazioni notificate. V. Doc. LXV, n. 4, pag. 1. e pag. 17.

Con riguardo alle decisioni finali, le 496 operazioni oggetto di notifica nel corso del 2021 hanno avuto i seguenti esiti: per 2 notifiche è stato esercitato, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, il potere di opposizione all'acquisto; per una notifica è stato esercitato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il potere di veto; 26 notifiche sono state oggetto di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di esercizio dei poteri speciali mediante imposizione di specifiche condizioni e prescrizioni; per 116 notifiche è stata predisposta apposita delibera di non esercizio dei poteri speciali. Per 8 di esse nella delibera di non esercizio sono state formulate alcune raccomandazioni rivolte all'impresa notificante o alle società eventualmente coinvolte nell’operazione notificata; 67 notifiche sono state concluse con la procedura semplificata prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, e dall'articolo 2, comma 1 e 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, in quanto operazioni aventi ad oggetto atti od operazioni poste all'interno di un medesimo gruppo (c.d. infragruppo), per le quali non è stata rilevata minaccia di grave pregiudizio per gli interessi nazionali. V. Doc. LXV, n. 4, pagg. 24-25.

[3] Con le modifiche apportate il decreto-legge n. 21 del 2022 ha, tra l’altro, stabilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2023, il regime temporaneo in materia di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica introdotto dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in relazione all’emergenza da COVID-19, i cui termini sono stati successivamente prorogati fino al 31 dicembre 2022, da ultimo con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

[4] Il comma 1 dell’articolo 1 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, l’individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, in relazione alle quali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, possono essere esercitati i poteri speciali previsti dal medesimo comma 1.

Ai sensi del comma 1-bis, i decreti di cui al comma 1 stabiliscono anche la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina in materia di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale.

Il comma 7 dell’articolo 1 dispone che i decreti di individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale siano aggiornati almeno ogni tre anni.

Il “Regolamento per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56” è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2014, n. 108.

Le procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale sono state individuate, a norma del comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35.

[5] L’articolo 24 del decreto-legge n. 21 del 2022 è intervenuto in merito all’ambito di applicazione del potere di veto all'adozione di delibere, atti od operazioni dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa che svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 1, come modificata, dispone che il veto può essere esercitato con riferimento alle delibere, atti od operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi strategici, compresi quelli (già citati nel testo previgente) aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate, il trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie relative al limite massimo del possesso azionario, le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali. Con riferimento ai diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali, è stato inoltre specificato che rientrano negli atti e operazioni soggetti a potere di veto anche quelli relativi all'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia.

[6] Il comma 5 dell’articolo 1, al terzo periodo, specifica che “Nel caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una società ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia del 3 per cento e sono successivamente notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 5 per cento, 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento. Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni o quote di una società non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alle soglie indicate nel terzo periodo”.

[7] L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 stabilisce che “Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di:

a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;

b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;

c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;

d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni;

e) libertà e pluralismo dei media”.

[8] In attuazione di tali previsioni sono stati emanati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179, e 23 dicembre 2020, n. 180.

[9] Ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 2, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lett. c-bis), del decreto-legge n. 21 del 2022, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:

  a) qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la residenza, la dimora abituale ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;

c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;

d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alle lettere a), b) e c);

e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al decreto-legge n. 21 del 2012.

[10] Il comma 5 dell’articolo 2 prevede che la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avvenga, ove possibile, congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività.

[11] Il comma 6 dell’articolo 2 stabilisce che per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico è possibile prendere in considerazione le seguenti circostanze:

 a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;

 b) che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;

 c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali.

[12] Le delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in violazione del veto posto dal Governo sono nulli.

Per quanto riguarda il potere di opposizione o imposizione di condizioni all'acquisto di partecipazioni, fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del termine per l'eventuale esercizio del potere, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate per le quali risulti determinante l'esercizio di diritti sospesi, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto che non adempiano agli impegni imposti sono altresì soggette, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria. In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovrà cedere le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni o quote. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote sono nulle.

[13] Il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica ha l'obiettivo di garantire, in ambito nazionale, un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici dei soggetti pubblici e privati che forniscono servizi essenziali o svolgono funzioni essenziali per lo Stato.

Con specifico riferimento al procedimento di valutazione delle notifiche aventi ad oggetto contratti afferenti alle tecnologie 5G, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019 è stato istituito il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), per la verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità di prodotti, apparati, e sistemi destinati ad essere utilizzati per il funzionamento di reti, servizi e infrastrutture strategiche. Il percorso di definizione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica è proseguito con l'adozione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, che ha istituito l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, presso la quale è stato trasferito il CVCN.

[14] Il comma 1 dell’articolo 1-bis stabilisce che l’individuazione avvenga con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali i decreti sono adottati anche in mancanza di parere.

[15] Il comma 2 dell’articolo 1-bis prevede che nel piano siano contenuti: il settore interessato dalla notifica; dettagliati dati identificativi del soggetto notificante; il programma di acquisti; i dati identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori; la descrizione dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività rilevanti, di cui al comma 1; un'informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi rilevanti; ogni altra informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalità di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonché dell'esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni imposte a seguito di precedenti notifiche; un'informativa completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 105 del 2019, ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), inclusiva dell'esito della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte.

Nel piano deve essere inclusa l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati, in relazione ai quali resta ferma l'efficacia dei provvedimenti autorizzativi già adottati.

Il comma 2 dell’articolo 1-bis prevede inoltre che con uno dei decreti di cui al comma 1 possano essere individuati ulteriori contenuti del piano annuale.

[16] A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea.

[17] Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del fatturato del soggetto tenuto alla notifica. I contratti eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali sono nulli.

[18] Il gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali è composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto, nonché dai rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa.

[19] Il comitato è composto da uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, nonché dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per le attività di monitoraggio, il comitato si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa.

[20] I criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti del nucleo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[21] Il comma 1 dell’articolo 14 è stato modificato dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”.

[22] Il comma 4 dell’articolo 14 è stato modificato dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.

[23] In precedenza oggetto, rispettivamente, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170 (Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246), e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212 (Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246), entrambi abrogati dall’articolo 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017.

  L’articolo 5 del DPR n. 169 del 2017, al comma 1, stabilisce che la disciplina dell'AIR si applica agli atti normativi del Governo, compresi gli atti normativi adottati dai singoli Ministri, ai provvedimenti normativi interministeriali e ai disegni di legge di iniziativa governativa. Il comma 2 dell’articolo 5 prevede che per gli interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR.

La relazione presentata riferisce che “Le amministrazioni statali nell’anno 2021 hanno inviato al DAGL relazioni AIR a corredo di n. 103 provvedimenti normativi. In particolare, sono state complessivamente inviate al DAGL, per prima verifica, n. 214 relazioni AIR, di cui n. 180 riferite a n. 69 schemi di atti normativi sottoposti all’esame del Consiglio dei ministri (…) e n. 34 a corredo di regolamenti ministeriali e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (…). Si rappresenta, inoltre, che per numero 10 provvedimenti normativi deliberati in Consiglio dei Ministri, in esame preliminare ed unico, le amministrazioni non hanno prodotto il documento AIR.

Nel numero complessivo di relazioni AIR a corredo dei 69 provvedimenti deliberati in Consiglio dei ministri, sono da annoverare, nello specifico, n. 114 relazioni AIR riferite a decreti-legge, n. 36 a disegni di legge, n. 29 a decreti legislativi, n. 1 a decreto del Presidente della Repubblica. V. Doc. LXXXIII, n. 5, pag. 8.

Ai sensi dell’articolo 6 del DPCM n. 169 del 2017, l'AIR è esclusa con riguardo a:

a) disegni di legge costituzionale;

b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale;

c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato;

d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;

e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati;

f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali;

g) testi unici meramente compilativi;

h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.

  Rispetto alla precedente disciplina, con il regolamento del 2017, oltre alla previsione di nuove ipotesi di esclusione, è stato radicalmente rivisto il meccanismo per l’esenzione dall’AIR; infatti, il DPCM n. 170 del 2008 prevedeva la possibilità di esenzione dall’AIR in casi straordinari di necessità ed urgenza, nonché nelle ipotesi di peculiare complessità e ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi possibili effetti, mentre il regolamento vigente ha ridisegnato i criteri per l’esenzione dall’AIR, la quale può essere concessa - in riferimento all’intero provvedimento o a parti di esso – in presenza delle condizioni, congiuntamente considerate di: a) costi di adeguamento di scarsa entità, in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale; b) numero esiguo dei destinatari dell’intervento; c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato. Altre semplificazioni introdotte dal citato DPCM concernono la previsione di una disciplina specifica e semplificata per l’istruttoria AIR per i decreti-legge e, inoltre, l’introduzione del criterio volto ad assicurare che l’analisi di impatto sia riservata esclusivamente ad iniziative normative di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni (all’articolo 2, comma 3, del DPCM n. 169 del 2017). In merito, V. Doc. LXXXIII, n. 4, pag. 11.

  Il regolamento di cui al DPCM n. 169 del 2017, all’articolo 12, ha inoltre introdotto la programmazione dell'attività di verifica dell'impatto della regolamentazione, prevedendo che ogni amministrazione predisponga, sentito il DAGL, un piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione relativo agli atti normativi di competenza in vigore su cui intende svolgere la VIR, nel quale devono rientrare: le leggi di conversione dei decreti-legge; gli atti normativi nei quali sono previste clausole valutative; gli atti normativi nei quali è prevista l'adozione di disposizioni correttive o integrative.

La relazione presentata segnala che “Nel corso del 2021 sono stati adottati tramite decreto ministeriale n. 3 Piani VIR (Ministero dell’interno, Ministero della Difesa e Ministero della cultura). Complessivamente le VIR programmate nel biennio 2021- 2022 sono n. 8, delle quali n. 3 riferite al biennio precedente (avviate e non concluse entro il 31 dicembre 2020). Nel corso del 2021 il DAGL ha ricevuto n. 6 relazioni VIR, per le quali è stata avviata la fase istruttoria di valutazione”. V. Doc. LXXXIII, n. 5, pag. 4.

[24] Il comma 1 dell’articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017 stabilisce che:

“La relazione annuale sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, riporta i seguenti elementi informativi:

  a) numero di AIR e di VIR concluse nell'anno;

b) numero e casi di esclusione e di esenzione dall'AIR;

c) numero di relazioni AIR integrate su richiesta del DAGL, del Parlamento, o su sollecitazione del Consiglio di Stato in sede consultiva;

d) metodologie applicate, scelte organizzative adottate dalle amministrazioni;

e) numero di consultazioni realizzate nel corso dell'AIR e della VIR e relative metodologie;

f) piani biennali per la valutazione e la revisione della regolazione redatti ai sensi dell'articolo 12 e loro aggiornamenti;

g) riferimenti alle esperienze di AIR e di VIR presso le istituzioni dell'Unione europea, le autorità indipendenti, le regioni, gli enti locali, evidenziando le migliori pratiche anche a livello internazionale;

h) eventuali criticità riscontrate a livello di Amministrazioni nello svolgimento delle AIR e delle VIR;

i) iniziative per la formazione e il miglioramento delle capacità istituzionali nello svolgimento dell'AIR, della VIR e delle consultazioni”.

Il comma 2 dell’articolo 19 inoltre anticipa, rispetto a quanto stabilito dal comma 10 dell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005 (che indica la data del 31 marzo), al mese di febbraio il termine entro il quale ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente al DAGL gli elementi informativi per la predisposizione della relazione al Parlamento. Il comma 2 stabilisce altresì che il Dipartimento degli affari regionali, sentita, ove occorra, la Conferenza unificata, fornisca le informazioni riguardanti le attività delle regioni e degli enti locali.

[25] Si fa presente che il comma 1 dell’articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017 prevede che la relazione riguardi lo stato di applicazione dell’AIR e della VIR, mentre il comma 10 dell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005 fa riferimento alla sola AIR.

[26] In attuazione di quanto disposto dal comma 6 è stata emanata la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018 (che ha abrogato la precedente direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2013). La direttiva approva la “Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione” in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, e stabilisce che l’AIR e la VIR siano redatte in conformità, rispettivamente, al modello di cui all’allegato 2 e all’allegato 3, che costituiscono parte integrante della direttiva medesima.

[27] Il comma 7 specifica che “Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

[28] La relazione riferisce che nell’anno 2020 la Commissione ha effettuato 46 interventi, rispondendo ad altrettanti cittadini lamentatisi della poca trasparenza delle amministrazioni interpellate, e segnala un incremento costante dei lavori della Commissione per l’accesso in tale settore di attività. In particolare, gli interventi sono stati 39 nel 2019, 38 nel 2018, 36 nel 2017, 33 nel 2016, 32 nel 2015, 30 nel 2014, 29 nel 2013, 25 nel 2012, 22 nel 2011, 13 nel 2010. V. Doc. LXXVIII, n. 4, pag. 89.

[29] Cfr. Doc. LXXVIII, n. 4, pag. 4.

[30] La relazione presentata segnala che “Nel corso dell’anno 2020, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi si è riunita 9 volte (…).

In tali riunioni la Commissione ha esaminato 1.356 ricorsi; ha effettuato 46 interventi ed ha rilasciato 36 pareri.

Come per gli anni precedenti, la percentuale maggiore di ricorsi è stata rivolta contro i Ministeri.

In particolare, il 59,3 per cento dei gravami è stato rivolto contro i dinieghi di accesso delle amministrazioni ministeriali nelle loro diverse articolazioni, centrali e periferiche. Tra le macrocategorie di amministrazioni pubbliche, a seguire, con molto distacco, troviamo gli Enti previdenziali con il 10,4 per cento dei ricorsi e gli enti locali con il 6,5 per cento (…).

Il 22,6 per cento dei ricorsi trattati nell’anno di riferimento, sono stati accolti ed il 6,8 per cento sono stati parzialmente accolti. Il 10,9 per cento dei ricorsi sono stati invece respinti; il 23,7 per cento dei ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; il 15,7 per cento sono risultati improcedibili per cessata materia del contendere, il 13,4 per cento sono stati oggetto di ulteriori approfondimenti istruttori e, infine, il 6,9 per cento sono risultati irricevibili per tardività.

Nel 2020 il tasso di ricorsi al TAR avverso le decisioni della Commissione per l’accesso è stato pari allo 0,52 per cento. Ciò denota il forte effetto deflattivo dell’attività giustiziale della Commissione sul contenzioso giurisdizionale in materia di accesso ai documenti”. V. Doc. LXXVIII, n. 4, pagg. 5-6.

   Per quanto attiene ai ricorsi rivolti contro provvedimenti di diniego d’accesso degli enti locali, la relazione presentata segnala che “Riguardo questi ultimi, occorre precisare che sebbene la Commissione abbia una competenza limitata, ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 241 del 1990, alle sole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, la stessa ha ritenuto di riconoscere la propria competenza in caso di ricorsi rivolti avverso i dinieghi d’accesso di amministrazioni locali negli ambiti territoriali in cui sia completamente assente il difensore civico sia a livello provinciale che a livello regionale, al fine di garantire comunque ai cittadini la tutela in sede amministrativa del diritto d’accesso. V. Doc. LXXVIII, n. 4, pag. 53.

[31] Ai sensi del comma 2 dell’articolo 57-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, il CITE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, è composto, oltre che da quest’ultimo, dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali. Al CITE partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

[32] L’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, al comma 1-ter, introdotto dalla legge di conversione 22 aprile 2021, n. 55, stabilisce che il CITE approvi il Piano per la transizione ecologica entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 22 del 2021.

Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica ha approvato la proposta di Piano per la transizione ecologica con deliberazione del 28 luglio 2021.

Sulla proposta di Piano (Atto n. 297) la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato e l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera hanno espresso parere favorevole con osservazioni, rispettivamente, nella seduta del 30 novembre 2021 e del 15 dicembre 2021.

La Conferenza unificata ha espresso parere negativo, obbligatorio e non vincolante, il 2 dicembre 2021.

[33] Il comma 7 dell’articolo 57-bis prevede l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Comitato tecnico di supporto del CITE (CTC), composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2 (ossia i Ministeri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali), designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE.

Il CTC è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2021.

[34] La deliberazione del CITE n. 1 del 28 luglio 2021 prevede, al punto 5, che con atto del Ministro della transizione ecologica siano istituiti gruppi di lavoro, con l'indicazione dei loro coordinatori, in materia di: energie rinnovabili, mobilità sostenibile, industrie hard-to-abate, economia circolare 4.0, bioeconomia e qualità dell'aria, dissesto idrogeologico, consumo di terreno, prevenzione.

Con decreto del Ministro della transizione ecologica 27 aprile 2022 sono stati istituiti i seguenti gruppi di lavoro del CITE:

gruppo di lavoro 1 ? Energie rinnovabili;

gruppo di lavoro 2 ? Mobilità sostenibile;

gruppo di lavoro 3 ? Industrie hard?to?abate;

gruppo di lavoro 4 ? Economia circolare 4.0, bioeconomia, qualità dell’aria;

gruppo di lavoro 5 ? Dissesto idrogeologico: consumo di terreno, prevenzione frane/alluvioni, tutela risorse idriche;

gruppo di lavoro 6 ? Biodiversità e tutela degli ecosistemi;

gruppo di lavoro A ? Flussi di fondi durante/post?PNRR, finanza sostenibile, carbon?finance;

gruppo di lavoro B ? Modellistica integrata su effetti delle politiche con prospettiva anche territoriale.

I gruppi di lavoro:

a) assicurano, sulla base delle indicazioni dei rappresentanti del Comitato tecnico di supporto al CITE, le attività funzionali all’espressione dei pareri e delle posizioni del CITE nell’ambito della transizione ecologica e supportano il Comitato tecnico di supporto (CTC) e il CITE nella predisposizione di documentazione necessaria per la Relazione annuale, nonché per l’aggiornamento del Piano di transizione ecologica, contribuendo a dettagliare azioni, misure, fonti di finanziamento e cronoprogrammi;

b) predispongono le analisi di scenario di natura climatica, ambientale, sociale ed economica al fine di garantire un background quantitativo al processo di identificazione delle scelte di policy adeguato al raggiungimento degli obiettivi del Piano per la transizione ecologica e successivi aggiornamenti;

c) elaborano, a partire dalle analisi di scenario di cui alla citata Deliberazione del CITE 28 luglio 2021, proposte di target e obiettivi e relativo cronoprogramma e quantificano i relativi strumenti finanziari.

[35] La questione della bonifica delle discariche abusive oggetto della seconda sentenza di condanna emessa nel 2014 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ha avuto origine negli anni settanta e ottanta. Con l’aumento della produzione dei rifiuti e in mancanza di idonei approntamenti tecnologici molti responsabili dei comuni o di ditte produttrici di rifiuti hanno erroneamente e illegalmente smaltito masse di rifiuti con grave danno per la salute pubblica e la salubrità dell’ambiente. Al fine di evidenziare le irregolarità commesse a danno del territorio, negli anni 1986, 1996, 2002, 2008 e 2016 sono stati effettuati successivi monitoraggi volti a individuare le discariche abusive o comunque incompatibili con l’ambiente.

Nel 2003 la Corte di Giustizia dell’Unione europea, sulla base dei principi europei stabiliti in materia ambientale, ha avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia (2003/2077) che si è concretizzata in una prima sentenza di condanna del 26 aprile 2007 (causa C-135/05).

Nel 2008 Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha promosso una revisione di tutti i siti dichiarati discariche con il terzo censimento (anno 2002), attraverso il rilevamento dei “Siti di smaltimento illecito dei rifiuti - SSIR”. I risultati di tale indagine hanno indicato 200 discariche effettivamente attivate in contrasto con le vigenti normative europee e nazionali, non tenendo conto dei siti (sedimento abusivo) in cui si trattava di un mero “abbandono di rifiuti” o di un “deposito abusivo incontrollato” o di una “discarica regolarmente autorizzata”.

Nel 2013 la Commissione ha ritenuto che l'Italia non avesse ancora adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla prima sentenza di condanna del 26 aprile 2007. Pertanto, nell’ambito della causa C-196/13, promossa dalla Commissione per l’inerzia dell’Italia ad adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla richiamata sentenza del 26 aprile 2007, il 2 dicembre 2014 la Corte di Giustizia europea ha condannato l'Italia al pagamento di una sanzione forfettaria di 40 milioni di euro più una penalità semestrale dovuta dal giorno di pronuncia della sentenza fino a completo adempimento della prima sentenza. La penalità è calcolata, per il primo semestre successivo alla sentenza, a partire da un importo iniziale di 42,8 milioni di euro, da cui sono detratti 400.000 euro per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma e 200.000 euro per ogni altra discarica messa a norma. Per tutti i semestri successivi la penalità dovuta è calcolata a partire dall’importo stabilito per il semestre precedente detraendo gli importi ricordati per le discariche messe a norma nel corso del semestre.

La sentenza di condanna riguardava 200 discariche, di cui 198 dichiarate non conformi alla direttiva 75/442 e alla direttiva 91/689, per le quali la completa esecuzione della sentenza rende necessarie operazioni di bonifica, e 2 discariche dichiarate non conformi alla direttiva 1999/31, per le quali occorre dimostrare l'approvazione di piani di riassetto oppure l'adozione di decisioni definitive di chiusura. Cfr. Doc. CCXXXV, vol. I, n. 8, pagg. 16-21.

[36] Il comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, aggiunto dall'articolo 1, comma 814, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che “Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al primo periodo”.

Il Consiglio dei ministri, con delibere adottate nelle riunioni del 24 marzo 2017, del 22 novembre 2017 e dell’11 giugno 2019, ha nominato il Generale B. Giuseppe Vadalà, ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis della legge n. 234 del 2012, commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento, alla vigente normativa sulle discariche, per complessivi ottantuno siti oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014. Con delibera del Consiglio dei ministri 31 marzo 2021, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, come convertito, il mandato commissariale di Giuseppe Vadalà è stato confermato per un triennio dalla data della medesima deliberazione.

[37] La relazione presentata fa presente che: “Dopo gli esiti della 14° semestralità del 2 dicembre 2021, rimarranno quindi in procedura di infrazione n. 21 discariche abusive delle 81 complessive affidate al Commissario Governativo ancora incarico al MATTM, pari a una sanzione semestrale attualizzata di € 4.800.000.

Dal 2 dicembre 2014 al 2 dicembre 2021 in cui sono state saldate le penalità all’UE, il Ministero della Transazione Ecologica prima, e dal 24 marzo insieme al Commissario di Governo, hanno messo a norma 179 siti.

Nello stesso periodo l’Italia ha corrisposto all’U.E. una sanzione complessiva per i siti ancora da espungere di € 260.000.000 a cui deve essere aggiunta la somma, data una tantum, di € 40.000.000 per una somma complessiva sin qui corrisposta alla UE di € 300.000.000”. V. Doc. CCXXXV, n. 8, Vol. I, pagg. 19-20.

La relazione segnala inoltre che:

“Le risorse ad oggi assegnate per gli 81 siti di discarica di competenza del Commissario, sulla base delle programmazioni territoriali effettuate per gli interventi di bonifica/messa in sicurezza delle discariche oggetto della Procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, sono pari a € 202.163.618,63, ripartite come da seguente schema in base alle fonti di finanziamento:

a. fondi Comunitari POR/FESR: € 21.810.575,17;

b. fondi CIPE- Fondi FSC 2007/2017- FSC 2014/2020 – Fondi PAC: € 62.841.382,62;

c. fondi Regionali: € 33.086.195,79;

d. fondi MTE: € 84.425.465,05.

e. fondi recuperati dalla Regione Sicilia € 6.572.494,62.

f. fondi CIPE – Delibera 60/2012 € 21.208.295,51.

g. Fondi regione Veneto € 1.884.960,00

Le risorse di cui ai punti a, b e c cofinanziano gli interventi di competenza del Commissario ma sono gestite direttamente dalle Regioni atteso che tali fondi, alla data di nomina del Commissario (24 marzo 2017), risultavano già impegnate dalle Regioni stesse e pertanto il relativo impiego viene di volta in volta autorizzato”. V. Doc. CCXXXV, n. 8, Vol. I, pag. 87.

[38] Il comma 7 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 113 del 2016 stabilisce che le amministrazioni locali e regionali possono contribuire alle attività di messa a norma delle discariche abusive con proprie risorse previa sottoscrizione di specifici accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il commissario straordinario. La sottoscrizione di tali accordi non preclude l'esercizio del potere di rivalsa da parte dell'amministrazione statale.

[39] Attualmente la struttura consta di quindici unità. V. supra nel testo.

[40] Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto-legge n. 111 del 2019, con delibera del Consiglio dei ministri 18 febbraio 2022, al Commissario unico Vadalà è stata attribuita la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente della discarica abusiva di Malagrotta.

[41] L’elenco delle sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell’Unione europea relative a giudizi di cui l’Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l’ordinamento italiano (ai sensi dell’articolo 14, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 234) è riportato nell’Allegato II del Doc. LXXIII-bis, n. 18.

[42] L’elenco dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell’articolo 267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani (di cui all’articolo 14, lett. b) della legge 24 dicembre 2012, n. 234) forma oggetto dell’Allegato III del Doc. LXXIII-bis, n. 18.

[43] L’elenco delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del TFUE (di cui all’articolo 14, lett. c), della legge n. 234 del 2021) è riportato nell’Allegato IV del Doc. LXXIII-bis, n. 18.

L’Allegato V segnala le procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del TFUE classificate per amministrazione.

[44] L’elenco dei procedimenti di indagine formale concernenti gli aiuti di Stato avviati dalla Commissione nei confronti dell'Italia ai sensi dell’articolo 108 del TFUE (di cui all’articolo 14, lett. d), della legge n. 234 del 2012) è contenuto nell’allegato VI del Doc. LXXIII-bis, n. 18.

[45] Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 14 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, trasmetta ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1. In attuazione di tale previsione, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, ha trasmesso, in data 21 febbraio 2022, la relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferita al primo semestre 2021 (Doc. LXXIII, n. 8).

[46] Contestualmente alla relazione analitica (Doc. XXVI, n. 5) è stata trasmessa deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2022, adottata il 15 giugno 2022 (Doc. XXV, n. 5).

[47] Il comma 3 dell’articolo 17 della legge n. 196 del 2009 prevede che i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie siano corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti.

[48] In esito alle deliberazioni parlamentari, l'articolo 4 della legge prevede che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali sono ripartite tra le missioni prorogate per l'anno successivo e gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione indicati nella Relazione analitica, come risultante a seguito delle predette deliberazioni parlamentari. I decreti sono adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

[49] Il Doc. XXVI, n. 5 riferisce alle Camere per il periodo l° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021: sull'andamento delle missioni internazionali delle Forze armate; sull'andamento delle missioni internazionali delle Forze di polizia; sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione; indica le missioni internazionali che il Governo intende proseguire nel periodo 1°gennaio 2022-31 dicembre 2022, nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione da porre in essere nel medesimo periodo.

La relazione analitica è corredata della relazione tecnica di quantificazione degli oneri riferiti alla durata programmata, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, tenendo conto delle quote di spesa relative all'adempimento di obbligazioni esigibili nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, in linea con quanto previsto dalla medesima legge in materia di impegno e pagamento di spese.

[50] Si ricorda che in considerazione della straordinaria necessità e urgenza connesse alla crisi internazionale in atto in Ucraina, il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, all’articolo 1, ha autorizzato, in deroga alla legge n. 145 del 2016 fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).

Il medesimo articolo, al comma 2, ha altresì autorizzato, per l'anno 2022, la prosecuzione della partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi della NATO (di cui alle schede 36/2021, 37/2021, 38/2021 e 40/2021 della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, Doc. XXVI, n. 4, già autorizzati, per l'anno 2021, dalle risoluzioni della Camera dei deputati n. 6-00194 e Doc. XXIV n. 48 del Senato della Repubblica, approvate rispettivamente in data 15 luglio e 4 agosto 2021):

a) dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza;

b) dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza;

c) presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence);

d) Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza.

[51] Secondo i dati preliminari trasmessi al Comitato per l’Aiuto allo Sviluppo (DAC) dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) (suscettibili di modifiche a seguito di verifiche condotte dall'OCSE-DAC), nel mese di marzo 2022, l’ammontare dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) comunicato finora dalle Amministrazioni pubbliche italiane per l’anno 2021 è pari a 5.087,82 milioni di euro, corrispondente allo 0,28 per cento del reddito nazionale lordo (RNL).

Sul piano delle erogazioni (al lordo dei rientri dei prestiti), il maggiore contribuente dell’APS italiano si conferma, anche per il 2021, il Ministero dell’economia e delle finanze. Con erogazioni pari a 3.197,80 milioni di euro, il MEF contribuisce al momento al 61,75 per cento dell’APS complessivo, dato che comprende anche gli importi di competenza di Cassa depositi e prestiti e di SACE. In particolare, le erogazioni del MEF includono la quota parte del contributo al bilancio dell’Unione europea destinato a interventi di cooperazione allo sviluppo e i contributi a banche e fondi di sviluppo notificabili come APS.

Con riferimento ai canali di intervento, i contributi multilaterali ammontano a circa 3.233,63 milioni di euro, ivi inclusi i contributi al bilancio dell’Unione europea (la quota notificabile come APS) e al Fondo Europeo di Sviluppo (FES), pari al 63 per cento dell’APS complessivo. L’aiuto bilaterale è pari a circa 1.904,29 milioni di euro, ripartito in 1.138,88 a dono e 765,41 in crediti di aiuto.

Quanto alla distribuzione geografica dell’aiuto bilaterale, le erogazioni lorde effettuate nel 2021, al momento pari a 895,67 milioni di euro, confermano la priorità che la Cooperazione italiana attribuisce all’Africa, area che assorbe il 66,9 per cento delle erogazioni bilaterali lorde ripartibili geograficamente, seguita dalla regione dei Balcani e del Medio Oriente (13,5 per cento) con 181,03 milioni, dalle Americhe (10,6 per cento) con 142,38 milioni e da Asia e Oceania (9 per cento) con 120,52 milioni. Ulteriori 605,16 milioni di euro sono stati destinati a progetti e iniziative non allocabili geograficamente o realizzate su più aree geografiche, compresi i costi per i rifugiati che ammontano a 470,24 milioni di euro. V. relazione presentata, allegata al conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pagg. 7-9.

[52] Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, ha approvato il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2019-2021 ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 125 del 2014, nella riunione del 3 settembre 2020.

[53] Precedentemente alla modifica recata dalla legge n. 234 del 2021, l’articolo 12 prevedeva che il Documento triennale fosse approvato entro il 31 marzo di ogni anno

[54] Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 125 del 2014, le Commissioni parlamentari competenti si esprimono nei termini previsti dal regolamento della rispettiva Camera, decorsi i quali il documento è approvato anche in assenza del parere.

Sullo schema di Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2021-2023 (atto del Governo n. 316) la III Commissione (Affari esteri) della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 17 novembre 2021 e la 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) del Senato parere favorevole nella seduta del 16 novembre 2021.

Il comma 3 dell’articolo 12 della legge n. 125 del 2014 prevede che sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, acquisisca il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo (CNCS), di cui all'articolo 16 della legge n. 125 del 2014.

Sullo schema di Documento triennale la Conferenza unificata e il CNCS si sono espressi favorevolmente, rispettivamente, il 2 e il 13 dicembre 2021.

[55] Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), è stato istituito dall’articolo 15 della legge n. 125 del 2014, con il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione pubblica allo sviluppo, di cui all'articolo 4, nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione.

Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica), delle infrastrutture e dei trasporti, (ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora distinti in Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca).

   Il CICS ha approvato lo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2021-2023 con delibera del 15 ottobre 2021.

[56] In attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, lett. c), del decreto-legge n. 104 del 2019, la decaduta Convenzione fra ICE-Agenzia, MAECI e MISE del 6 luglio 2012 sull’operatività della rete estera dell’Agenzia è stata sostituita a seguito dell’adozione del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 6 luglio 2020 n. 3622/320-bis. Il citato decreto ministeriale ha regolato tutti i principali aspetti dell’attività all’estero di ICE, quali: il coordinamento delle attività svolte dalle sedi estere dell’Agenzia con le Ambasciate ed i Consolati italiani; il contingente e le modalità di selezione del personale di ruolo dell’ICE da destinare all’estero; le procedure di notifica e accreditamento presso le autorità locali e le norme generali relative al personale locale dell’ICE all’estero; l’integrazione logistica degli uffici ICE all’interno di locali adibiti a sede di missioni diplomatiche, uffici consolari o istituti italiani di cultura.

[57] La relazione presentata (pag. 7) riferisce che “Il volume complessivo di attività promozionale raggiunto nel 2021 è pari a 149.962.000 euro, in aumento del 104,70% rispetto al 2020, in chiusura con 73.258.000 di euro. Il risultato è tuttavia inferiore del’11,79% rispetto all’ultimo dato di previsione, pari a 170 milioni di euro, stimato ipotizzando il superamento dell’emergenza sanitaria internazionale e degli effetti conseguenti alle misure restrittive alla mobilità”.

Il documento presentato riferisce altresì che “L’attività promozionale dell’ICE si avvale in primo luogo del contributo pubblico a carico del MAECI, cui si aggiungono iniziative promozionali realizzate su commissione di altri enti ed organismi, pubblici e privati (Ministeri, Regioni, organismi internazionali, consorzi, aziende).

Negli ultimi anni, il sostegno alle imprese è divenuto più consistente grazie al PSMI, varato per la prima volta dal MiSE per il triennio 2015-2017 con l’obiettivo di sostenere il rilancio del Made in Italy e confermato anche per l’anno 2021 dalla Legge di Bilancio 2020, a valere sul capitolo di bilancio 7959 del MAECI.

Con il subentro del MAECI al MiSE nelle funzioni d’indirizzo e vigilanza dell’ICE-Agenzia, i programmi di intervento finanziati dal Ministero vigilante hanno ricevuto assegnazioni specifiche a carico dei capitoli di spesa del MAECI, cui si è aggiunto – per alcuni interventi – il contributo finanziario delle imprese a titolo di compartecipazione ai costi di realizzazione.

Complessivamente, il volume di attività promozionale raggiunto nell’esercizio 2021 (…) è stato pari a 149.962.000 euro, in aumento rispetto all’anno precedente del 104,7%. Si tratta di iniziative realizzate per un importo pari a 148.722.000 euro (Piano ordinario, Piano Straordinario, Piano ex DL 133/14, Piano Made in Italy, Piano Export Sud, Progetti in collaborazione con CNA e Confartigianato, MISE) cui si aggiungono un contributo finanziario di 1.134.000 euro da parte di terzi e delle Regioni, in diminuzione rispetto agli anni precedenti per effetto dell’estensione al 31 dicembre 2021 delle misure straordinarie di sostegno ai privati deliberate dall’ICE-Agenzia. (v. pag. 9; v. anche pag. 11).

[58] La parte seconda del Documento programmatico pluriennale per la Difesa (DPP) illustra: gli indirizzi strategici (par. 2.1, pagg. 32-37); le esigenze operative (par. 2.2, pagg. 38-43); le linee di sviluppo capacitivo (par. 2.3., pagg. 44-53).

   Alla luce delle illustrate linee di sviluppo capacitivo, il paragrafo 2.4 elenca e descrive i principali programmi d’investimento della Difesa, dedicando a ciascun di quelli di previsto avvio una scheda che ne presenta le caratteristiche essenziali.

Il Documento segnala (pag. 55) che “Per chiarezza espositiva, si è ritenuto opportuno scindere la programmazione del Settore Investimento della Difesa secondo un criterio finanziario, distinguendo i programmi che beneficiano di risorse nell’ambito del triennio oggetto della presente LdB da quelli che, non meno rilevanti e necessari, risultano in attesa dei prossimi finanziamenti utili (‘Ulteriori esigenze prioritarie da finanziare’)”.

In merito agli ulteriori programmi che la Difesa intende avviare, già state oggetto di compiuto approfondimento in termini di pianificazione generale e portate a consolidata maturità dei requisiti tecnici, benché al momento sprovviste del necessario sostegno finanziario, v. sottopar. 2.4.2, pagg. 86-89.

Viene inoltre rappresentata, attraverso un unico quadro sinottico (riportante, per ogni programma, le informazioni essenziali e i relativi profili di finanziamento assicurato), la restante programmazione, già oggetto di specifici approfondimenti nei precedenti DPP e per la quale è stato esperito l’iter autorizzativo propedeutico all’avvio. V. sottopar. 2.4.2, pagg. 90-136.

[59] Il Ministro della difesa ha trasmesso la relazione ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 66 del 2010, riferita all'anno 2021 (Doc. XXXVI-bis, n. 4), l’11 febbraio 2022.

[60] Le relazioni illustrative di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 548 del decreto legislativo n. 66 del 2010, sono state presentate dal Ministro della difesa il 15 ottobre 2021. Dette relazioni sono riferite all’anno 2020, salvo la relazione prevista dalla lettera a), riguardante le previsioni di spesa per l’anno 2022.

[61] In merito alla gestione separata v. oltre nel testo.

[62] Ai finanziamenti concessi da CDP S.p.A da destinare in via esclusiva alle predette finalità si applica il regime fiscale agevolato di cui al comma 24 dell’articolo 5.

[63] La relazione fa presente che “La parte più rilevante delle disponibilità liquide della CDP è depositata nel conto corrente fruttifero n. 29814, denominato “Cassa CDP SPA - Gestione Separata”, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021, che ha modificato il comma 2 dell’art. 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003 ed aggiunto un comma 2-bis al medesimo articolo, ha stabilito che per gli anni 2021 e 2022 sulla giacenza del conto corrente n. 29814 sia corrisposto a CDP un interesse determinato sulla base di un tasso pari al minore tra il costo del Risparmio Postale sostenuto da CDP e il costo medio dello stock (consistenza) dei titoli di Stato domestici”. V. Doc. LIV, n. 5, pag. 85.

[64] La relazione segnala che “Al 31 dicembre 2021, lo stock di Risparmio Postale CDP ammonta complessivamente a 281.460 milioni di euro, in aumento del 2,5% rispetto ai 274.575 milioni di euro di fine 2020, grazie alla raccolta netta positiva registrata sui Buoni ed agli interessi maturati a favore dei risparmiatori”. V. Doc. LIV, n. 5, pag. 33.

Nella relazione si legge altresì “La raccolta da banche, pari a 63 miliardi di euro, risulta in riduzione rispetto al dato di fine 2020 (-6%) principalmente per la contrazione della raccolta BCE riconducibile alla scadenza della linea PELTRO (Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations) parzialmente compensata dalla crescita dei pronti contro termine passivi.

La raccolta da clientela si attesta a 16 miliardi di euro, in lieve crescita rispetto al 2020 (+3%) principalmente per la crescita dei depositi delle società controllate.

La raccolta obbligazionaria, pari a 21 miliardi di euro, risulta in lieve aumento rispetto al 2020 (+1%) principalmente grazie al nuovo «Social Bond» da 500 milioni di euro e all’incremento dei Commercial Paper, che hanno più che compensato le scadenze registrate nell’anno.

La voce “Passività di negoziazione e derivati di copertura” risulta pari a 3,3 miliardi di euro, in diminuzione rispetto ai 4,5 miliardi di euro di fine 2020. In tale posta è incluso il fair value, se negativo, degli strumenti derivati di copertura, comprese le coperture gestionali non riconosciute come tali ai fini contabili.

Il saldo della voce “Ratei, risconti e altre passività non onerose” è pari a 665 milioni di euro, in crescita rispetto al dato di fine 2020 (568 milioni di euro).

Con riferimento agli altri aggregati, si rileva (i) l’incremento del saldo dell’aggregato “Altre voci del passivo”, pari a 994 milioni di euro (+191 milioni di euro rispetto a fine 2020), e (ii) la crescita del saldo dell’aggregato “Fondi per rischi, imposte e TFR”, pari a 771 milioni di euro (+86 milioni di euro rispetto a fine 2020).

Infine, il patrimonio netto è pari a 25,3 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto a fine 2020 (-0,7%) per effetto della dinamica degli utili maturati e dei dividendi distribuiti nell’anno”. V. Doc. LIV, n. 5, pagg. 45-46.

[65] Si tratta di una commissione mista, composta da otto parlamentari – quattro senatori e quattro deputati - scelti dalle rispettive Camere all’inizio di ogni legislatura - da tre consiglieri di Stato e da un consigliere della Corte dei conti. I componenti “laici”, nominati dal presidente del Consiglio di Stato o dal presidente della Corte dei conti, in relazione all’organo di appartenenza, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati, cessando comunque in caso di collocamento a riposo. La Commissione nomina tra i propri componenti il presidente e il vicepresidente.

[66] Le partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici.

[67] In data 20 gennaio 2021 e 11 giugno 2021 sono stati sottoscritti due ulteriori addendum, rispettivamente previsti dall’articolo 1, comma 834, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (debiti sanitari) e dall’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (debiti commerciali). Cfr. Doc. LIV, n. 5, pag. 86.

Il comma 833 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, possono chiedere, con deliberazione della giunta, a decorrere dal 1° febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'addendum alla Convenzione di cui al comma 834, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il comma 834 stabilisce che “Per l'attuazione del comma 833, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2021, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

L’articolo 21, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1, incrementa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, di cui all'articolo 115 del decreto-legge n. 34 del 2020. L'incremento è attribuito alla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari”.

Al fine di garantire l'immediata operatività del Fondo, il comma 2 dell’articolo 21 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze stipuli con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un addendum alla convenzione sottoscritta, ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020.

[68] Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 4 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 18-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito, la prima relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni concernenti il Patrimonio Rilancio, riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIV, n. 1).

[69] L’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, ai commi 1 e 2, ha previsto che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) che sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

[70] Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato è stato istituito dall’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con l’obiettivo di assicurare la coerenza tra il programma di Governo e la pianificazione strategica dei Ministeri e riordinato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315. L'introduzione, da parte del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, e la contestuale individuazione di due nuovi soggetti, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e gli organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV), hanno depotenziato in modo significativo il ruolo del Comitato tecnico scientifico, che è stato definitivamente soppresso dall'articolo 19, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 111. Il comma 14-bis del medesimo articolo 19 ha attribuito all’Ufficio per il programma di Governo (istituito dall’articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, da ultimo sostituito dal DPCM 2 agosto 2021) le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico, già svolte dal soppresso Comitato tecnico scientifico.

[71] L’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, stabilisce che la direttiva annuale del Ministro costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parità e pari opportunità previsti dalla legge, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno, definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.

[72] Le priorità politiche per l’anno 2021 sono state definite dal Ministro dell’economia e delle finanze con atto di indirizzo 7 dicembre 2020.

[73] La riclassificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi è stata applicata a partire dal disegno di legge di bilancio per il 2008, presentato il 1° ottobre 2007. La riclassificazione è stata attuata in via amministrativa all’interno della struttura del bilancio dello Stato al tempo vigente.

   A partire dalla legge di bilancio 2017-2019, la struttura in missioni e programmi è stata profondamente rivisitata rispetto all'esercizio precedente per effetto del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato tramite il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. In particolare, sono state introdotte in via sperimentale le “azioni”, quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa che, pur non modificando il livello di aggregazione del bilancio cui corrisponde l'unità di voto parlamentare, hanno comportato un affinamento dell'elenco dei programmi e modifiche nei loro contenuti.

[74] Il disegno di legge “Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021”, presentato l’11 luglio 2022 (A.C. 3675), è stato annunciato nella seduta dell’Assemblea della Camera del 18 luglio 2022.

[75] La relazione fa presente (v. pag. 5) che “Nel 2021, come negli ultimi anni, è stata mantenuta la scelta di procedere con rimborsi a scadenza poiché anche nell’anno passato la struttura dei tassi di mercato si è attestata su livelli piuttosto contenuti e le quotazioni dei titoli sul mercato secondario sono di conseguenza rimaste generalmente elevate. Pertanto, al fine di evitare l’esborso di cassa aggiuntivo pari alla differenza tra il valore di mercato ed il valore nominale del titolo - esborso che non avrebbe contribuito in modo immediato alle finalità perseguite dal Fondo ammortamento - si è optato per la massimizzazione dell’effetto di riduzione dello stock di debito in circolazione”.

L’utilizzo totale del Fondo è risultato pari a nominali euro 6.420.000.000,00.

Il saldo del Fondo al 31 dicembre 2021, corrispondente alla giacenza registrata sul conto di gestione della Cassa Depositi e Prestiti, è risultato pari a euro 323.533.798,02.

[76] La relazione chiarisce (v. pag. 1) che “Le entrate al Fondo, ai sensi dell’articolo 45 comma 2 del T.U. del debito pubblico, affluiscono attraverso i seguenti capitoli del Capo X del bilancio dello Stato: n. 3330 (proventi derivanti da donazioni o disposizioni testamentarie ed altri proventi da destinare al Fondo); n. 3512 (risorse rivenienti dall’applicazione del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali); n. 4055 (controvalore dei titoli di stato, vendita di partecipazioni dello Stato, entrate straordinarie); n. 4533 (rimborso del capitale derivante dalle operazioni di prestito di cui all'articolo 2 del D.L. n. 67/2010); n. 4859 (restituzione da parte degli enti territoriali della quota di capitale delle somme anticipate dallo Stato); n. 4862 del Capo XIV (restituzione della quota capitale delle somme anticipate dallo Stato da  parte degli Enti locali impegnati nel ripristino della legalità); sul capitolo n. 3428 del capo X (somme relative agli incrementi al sovrapprezzo termico) non sono affluite entrate per il 2021. Le somme possono altresì venire stanziate direttamente sul capitolo di spesa 9565 relativo al Fondo, laddove venga espressamente previsto da una norma di legge (…). Di conseguenza, una moltitudine di somme che transitano in bilancio viene trasferita sul conto di gestione della CDP per mezzo di decreti di variazione dall’entrata alla spesa, sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti, a cui fanno seguito appositi mandati informatici di pagamento sul citato capitolo di spesa 9565, di pertinenza del centro di responsabilità Tesoro – (Unità di Voto 21.2 – Ammortamento titoli di Stato) del Ministero dell’Economia e delle Finanze.”

   La relazione riferisce (v. pag. 2) che “Nell’anno 2021 sono stati ricevuti complessivamente euro 7.080.232.303,47, di cui euro 1.871.004.585,47 confluiti sui capitoli di entrata ed euro 5.209.227.718,00 stanziati direttamente sul capitolo di spesa 9565”.

Si riferisce altresì (v. pagg.4-5) che “La remunerazione del conto del Fondo è disciplinata da quanto stabilito dall’articolo 2 della nuova Convenzione “Tasso di interesse e modalità di rilevazione” (cfr. Relazione al Parlamento per il 2020), applicando giornalmente il tasso Euribor a 3 mesi (flat) ovvero un tasso pari al maggiore tra l’Euribor a 3 mesi e il tasso di remunerazione per i depositi di liquidità overnight presso la Banca Centrale Europea (deposit facility), aumentato di un differenziale pari a +0,25% per anno, in caso il suddetto tasso Euribor assuma valore negativo.

Per il periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, il conto ha maturato euro 201.747,32 di interessi a debito, mentre dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 gli interessi maturati a debito sono stati pari ad euro 54.560,69; essendo stato il tasso di riferimento negativo in entrambi i casi, il tasso applicato è quello indicato nell’articolo 2 della Convenzione vigente. Come di consueto, il secondo semestre dell’anno viene liquidato nel mese di gennaio dell’anno seguente”.

[77] Il comma 5-bis dell'articolo 10 e il comma 6 dell'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotti, rispettivamente, dai commi 6, lettera e) e 7, lettera d) dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2016, n. 163, hanno previsto che qualora, nell'imminenza della presentazione del DEF o della Nota di aggiornamento, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso ai richiamati documenti.

[78] La relazione predisposta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Doc. LVII-bis, n. 5) segnala che nel primo semestre del 2022, sulla base delle informazioni disponibili, nonostante l’evolversi della situazione internazionale, si evince un sostanziale miglioramento del quadro tendenziale di finanza pubblica. La previsione dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per il 2022 risulterebbe pertanto inferiore di 0,8 punti percentuali di PIL rispetto alla stima dell'indebitamento netto programmatico formulata in occasione del DEF (-5,6 per cento). In valore assoluto l'indebitamento sarebbe quindi inferiore di circa 14,3 miliardi di euro, interamente dovuto alle maggiori entrate. Si tratta in particolare di maggiori entrate tributarie per circa 11,1 miliardi di euro, a cui si aggiunge la componente extratributaria per circa 3,2 miliardi di euro. Le maggiori entrate tributarie derivano, in particolare, dal risultato dei versamenti in autoliquidazione e dalla sostenuta dinamica dell'IVA, quest'ultima, a sua volta, ascrivibile all'incremento dei prezzi dell’energia importata e alla conseguente impennata dell’inflazione.

Con la relazione, sentita la Commissione europea, il Governo richiede l’autorizzazione a ricorrere all’indebitamento per un importo complessivamente pari a 14,3 miliardi di euro nel 2022, confermando per la medesima annualità sia la previsione di crescita del prodotto interno lordo sia i saldi programmatici già autorizzati con la precedente relazione al Parlamento (approvata il 20 aprile 2022) e incorporati nel quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2022, nonché il rapporto debito pubblico-PIL.

Sul Doc. LVII-bis, n. 5 l'Assemblea della Camera si è espressa favorevolmente nella seduta del 28 luglio 2022, approvando, a maggioranza assoluta, la risoluzione Molinari, Gallo, Serracchiani, Barelli, Di Stasio, Boschi, Fornaro, Schullian, Pettarin, Rizzone e Lollobrigida n. 6-00228.

[79] La relazione trasmessa dà conto dello stato di avanzamento dei lavori relativi al nuovo padiglione 41-bis da 92 posti previsto presso la Casa Circondariale di Cagliari e all’intervento di ristrutturazione e adeguamento funzionale del padiglione 41-bis “Cerialdo” della Casa Circondariale di Cuneo.

[80] La relazione trasmessa (v. pag. 1) specifica che “Cassa Cancellieri si avvale per i servizi di segreteria amministrativa di n. 2 unità lavorative, estranee all'ente, con contratto di collaborazione continuativa e coordinata a totale carico dell'Ente stesso”.

[81] La relazione presentata (v. pag. 2) ricorda che “I mezzi finanziari necessari al raggiungimento degli scopi sono costituiti:

l) dalle rendite provenienti dal patrimonio e dal fondo riserva;

2) dalle offerte, lasciti o donazioni fatte dai soci o da altre persone ed enti a favore della Cassa e destinate a fini particolari;

3) da una ritenuta straordinaria dell'uno per cento sullo stipendio e sugli altri assegni di carattere continuativo, percepiti al netto da tutti i soci;

4) dalle ritenute dello 0,9% delle somme riscosse per conto dello Stato ai sensi dell'art. 6 della legge 734/73 e successive modifiche”.

La Cassa Nazionale Cancellieri fruisce di un contributo, non ordinario, versato dallo Stato all’Ente quale fondo di previdenza, come previsto dall'articolo 6 della legge n. 734 del 1973 e successive modificazioni ed integrazioni.

[82] I dati forniti da ENAC sul traffico aereo relativi all'intero anno 2021 (comunicato stampa n. 27/2022) confermano che nel 2021 la ripresa del traffico aereo rispetto al 2020 si è attestata ad un +52,5% in termini di passeggeri, ma è ancora notevole il divario in confronto al periodo preCovid (-58,1% rispetto al 2019).

In particolare, nella relazione trasmessa (pag. 1) si legge “Sono stati 80.464.535 i passeggeri dei servizi commerciali di linea e charter, transitati negli aeroporti italiani nel 2021, tra traffico nazionale e internazionale. Il traffico nazionale, con 42,2 milioni di passeggeri, ha registrato un incremento maggiore (+68,2% in confronto al 2020) rispetto a quello del traffico internazionale (+38,3%, con 38,3 milioni di passeggeri).

Solo il traffico del settore Cargo nel 2021 è tornato ad assestarsi sui livelli del 2019 (-0,3%); il cargo è il segmento che ha risentito in maniera minore dell’intera crisi del trasporto aereo in quanto le merci hanno sempre continuato a viaggiare nonostante le restrizioni in vigore”.

[83] In attuazione dell'articolo 1, commi da 714 a 719, della legge n. 178 del 2020 è stato emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 25 novembre 2021, recante “Modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell’emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra”.

[84] La relazione presentata ricorda che “Il documento recante gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale del 25 marzo 2019 definisce, in ordine di priorità, i seguenti indirizzi in ambito spaziale verso cui orientare risorse e investimenti: Telecomunicazioni, Osservazione della Terra e navigazione, studio dell’universo, accesso allo Spazio, volo sub-orbitale e piattaforme stratosferiche, In-Orbit Servicing, esplorazione robotica, esplorazione umana dello spazio, SST (Space Surveillance & Tracking - capacità di monitoraggio e osservazione degli oggetti spaziali) e SSA (Space Situation Awareness – analisi dei possibili rischi ad essi associati) nell’ottica di una futura capacità di gestione del traffico degli oggetti spaziali (Space Traffic Management - STM)”. V. Doc. CCLV, n. 4, pag. 13, nota 6.

[85] Il COMINT ha approvato il Documento strategico di politica spaziale nazionale (DSPSN) il 18 dicembre 2019.

[86] La relazione presentata riferisce che il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e all’aerospazio, nel corso della 13° seduta, tenutasi in data 17 giugno 2021, ha approvato il finanziamento delle attività sviluppate dell’Agenzia nel periodo 2021-2026 per un volume di risorse inizialmente previsto in 1,975 miliardi di euro.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede, per la Missione 1 Componente 2 (M1C2) Investimento 4 “Tecnologie satellitari e economia spaziale”, l’assegnazione di risorse per un volume complessivo di 1,487 miliardi di euro. Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ha istituito il Fondo complementare al PNRR, con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Per il settore spaziale sono state stanziate risorse per un importo complessivo di 800 milioni euro.

Il COMINT ha conseguentemente approvato un quadro sinottico che ha assicurato la complementarità delle progettualità previste nell’ambito delle linee d’azione definite dal PNRR con quelle previste nel programma pluriennale dell’ASI, evitando il rischio di possibili sovrapposizioni – sulle medesime progettualità – tra le risorse nazionali, le risorse del PNRR e quelle previste dal Fondo complementare. V. Doc. CCLV, n. 4, pagg. 8-9.

[87] Per garantire il supporto tecnico-scientifico al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, con DPCM 6 luglio 2021, ai sensi del comma 7 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 128 del 2003 e successive modificazioni, è stato istituito un gruppo di esperti.

[88] L’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1, dispone che “I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;

c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

[89] L’articolo 59 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 17, i richiami all’articolo 59, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all'articolo 11 del decreto legislativo n. 235 del 2012, che dispone in materia di sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità.

[90] Il comma 2 dell’articolo 77 del decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce che per amministratori degli enti locali si intendono i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

[91] Il comma 3 dell’articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che nella relazione del prefetto, siano indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica.

[92] La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 144, le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite e le modalità di pubblicizzazione degli atti da essa adottati sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[93] L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), ai commi 277 e 278, reca misure finalizzate a consentire ai comuni sciolti - e quindi alle commissioni straordinarie - la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche attraverso il riparto di un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, ai sensi dell'articolo l-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.

Il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018 ha definito i criteri e le modalità del riparto, attribuendo priorità agli enti con popolazione fino a 15.000 abitanti.

La relazione presentata segnala che “Nel 2018 è stato erogato il solo finanziamento di 5 milioni di euro, mentre a partire dall'anno 2019, oltre ai 5 milioni di euro, vengono assegnate anche le economie di bilancio previste dall'art.1, comma 278, della L. n. 205 del 2017. Tali ulteriori risorse, sia per 2019 che per il 2020, sono state pari a circa 18 milioni di euro mentre per il 2021 l'ammontare è stato di 18.600.000 euro e sono state ripartite agli enti che nel secondo semestre dell'anno sono stati in gestione straordinaria”.

[94] Il comma 1 dell’articolo 146 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.

[95] La relazione presentata segnala che nel corso dell'anno 2021 hanno operato 50 commissioni straordinarie che hanno amministrato18 comuni in Calabria, 16 in Sicilia, 8 in Puglia, 6 in Campania, 1 in Basilicata, 1 in Valle D'Aosta, per una popolazione complessiva di 893.544 abitanti.

Hanno altresì operato ulteriori 2 commissioni straordinarie che hanno amministrato, rispettivamente, le Aziende sanitarie provinciali di Reggio Calabria (con un bacino di utenza di 553.861 abitanti) e di Catanzaro (con un bacino di utenza di 370.000 abitanti) cessate, rispettivamente, nel mese di marzo e nel mese di settembre 2021. Doc. LXXXVIII, n. 5, pag. 14.

[96] L’articolo 9 del decreto-legge n. 8 del 1991, al comma 2, fa riferimento a condotte di collaborazione tenute relativamente a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies del codice penale.

[97] L’articolo 9, al comma 3, stabilisce che la collaborazione e le dichiarazioni devono avere carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione.

   Il comma 4 prevede che se le speciali misure di protezione, individuate dal comma 4 dell'articolo 13, non risultano adeguate alla gravità ed attualità del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati dal comma 5 del medesimo articolo 13.

   Il comma 5 dell’articolo 9 estende le misure di protezione a coloro che convivono stabilmente con i collaboratori di giustizia nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone, precisando che il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure.

[98] Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 10 del decreto-legge n. 8 del 1991, la commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali.

Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 3, comma 1, lett. d), della legge 13 febbraio 2001, n. 45 e, successivamente, sostituito dall'articolo 9, comma 1, lett. a), della legge 11 gennaio 2018, n. 6.

La commissione centrale è stata ricostituita con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia 7 gennaio 2021.

[99] Il comma 6 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 8 del 1991 stabilisce che le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 comprendono la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa.

   Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre persone sottoposte a protezione, il comma 8 dell’articolo 13 garantisce la conservazione del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio, assicurando la riservatezza e l'anonimato dell'interessato.

   L’articolo 13 prevede inoltre speciali forme di protezione nei confronti di soggetti detenuti o internati.

   L’articolo 15 del decreto-legge n. 8 del 1991, al comma 1, consente che, nell'ambito dello speciale programma di protezione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sia autorizzato il cambiamento delle generalità, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione.

[100] Il comma 2 dell’articolo 13-quater dispone che “Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, comma 2, lettere b) ed e), nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'articolo 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell'articolo 9”.

[101] Il comma 1 dell’articolo 14 (da ultimo modificato dall'articolo 32-quinquies, comma 1, lett. a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132) stabilisce che il Servizio centrale di protezione è articolato in due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia.

Sul territorio nazionale il Servizio è articolato in nuclei periferici (NOP, nuclei operativi di protezione).

[102] Ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 6 del 2018 “E’ testimone di giustizia colui che:

a) rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio;

b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;

c) non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni. Non escludono la qualità di testimone di giustizia i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, né i meri rapporti di parentela, di affinità o di coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connessi;

d) non è o non è stato sottoposto a misura di prevenzione né è sottoposto a un procedimento in corso nei suoi confronti per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale;

e) si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della qualità delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del procedimento, nonché delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni”.

[103] Le speciali misure di tutela di cui all’articolo 5 della legge n. 6 del 2018 possono prevedere, tra l’altro, la predisposizione di misure di vigilanza e protezione; l'utilizzazione di documenti di copertura; il cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia.

L’articolo 6 della legge n. 6 del 2018 individua le speciali misure di sostegno finalizzate ad assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti una condizione economica equivalente a quella preesistente. Tali misure possono prevedere, tra l’altro, la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure di tutela o per effetto delle dichiarazioni rese; la sistemazione alloggiativa, qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti siano trasferiti in una località diversa da quella di dimora, ovvero, a causa delle speciali misure di protezione o delle dichiarazioni rese, non possano usufruire della propria abitazione; il pagamento delle spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale; l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte civile; l'acquisizione al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di mercato, dei beni immobili di proprietà del testimone di giustizia e degli altri protetti, se le speciali misure di tutela prevedono il loro definitivo trasferimento in un'altra località e se la vendita nel libero mercato non è risultata possibile.

L’articolo 7 della legge n. 6 del 2018 elenca le speciali misure applicabili al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti l'immediato reinserimento sociale e lavorativo, tra cui il reperimento di un posto di lavoro, ancorché temporaneo, equivalente per posizione e mansione a quello precedentemente svolto, o l'accesso del testimone di giustizia a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti.

[104] In merito, v. Doc. XCI, n. 2, pagg. 69-73; quanto alle spese relative ai collaboratori di giustizia, v. pagg. 73-76.

[105] Per quanto attiene all’andamento del fenomeno, la relazione presentata riferisce che “Alla data del 30 giugno 2019, risultavano sotto protezione 52 testimoni, con relativi 188 familiari, per un totale di 240 persone, mentre al 31 dicembre 2019 erano 53 i testimoni di giustizia con 179 familiari, per un totale di 232 tutelati. Al 30 giugno 2020 i dati erano i seguenti: 52 testimoni di giustizia, 182 familiari, per un totale di 234 tutelati. Al 31 dicembre 2020 i testimoni sotto protezione erano 55 ed i loro familiari 177, per un totale di 232 tutelati.

Con riferimento all’anno 2021, nel primo semestre i dati erano i seguenti: 52 testimoni e 186 familiari per un totale di 238 tutelati; nel secondo semestre del 2021 sono 56 i testimoni e 209 i familiari per un totale di 265 unità.

Per quanto riguarda i collaboratori di giustizia, alla data del 30 giugno 2019, risultavano sotto protezione 1.173 collaboratori di giustizia, con i relativi 4.478 familiari, per un totale di 5.651 persone, mentre al 31 dicembre 2019, erano 1.112 i collaboratori di giustizia con 4.181 familiari, per un totale di 5.293 tutelati; alla data del 30 giugno 2020 risultavano in protezione 1.070 collaboratori di giustizia e 3.979 familiari per un totale di 5.049 protetti; al 31 dicembre 2020 i collaboratori ammontavano a 1.007 ed i loro familiari a 3.776, per un totale di 4.783 tutelati; infine, al 30 giugno 2021 risultavano in protezione 971 collaboratori e 3.653 loro familiari, mentre alla data del 31 dicembre 2021 sotto protezione risultavano 949 collaboratori e 3.541 familiari. Circa 1.600 di essi, peraltro, sono minori, con le conseguenti, peculiari criticità connesse con i bisogni basilari di assistenza ovvero con specifiche problematiche e forme di insicurezza o, ancora, con vere e proprie situazioni di disagio.

Come emerge dalla lettura dei successivi grafici, dalla costituzione del sistema di protezione, la consistenza della popolazione protetta ha subito un andamento variabile. I numeri più bassi sono stati registrati nel triennio 2006-2008, per poi crescere fino a raggiungere il picco nel 2016. Da circa tre anni l’andamento si è stabilizzato, con limitati scostamenti da un semestre all’altro, sebbene sia in costante diminuzione”. V. Doc. XCI, n. 2, pagg. 10-11.

[106] L’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, stabilisce che la direttiva annuale del Ministro costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parità e pari opportunità previsti dalla legge, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno, definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.

[107] Le priorità politiche per il triennio 2021-2023 sono state individuate con l’atto di indirizzo emanato dal Ministro il 4 dicembre 2020, poi recepite nella direttiva contenuta nel Piano della performance adottato con decreto ministeriale 4 febbraio 2021, n. 21, unitamente alla direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2021. V. Doc. CLXIV, n. 45, pag. 4.

[108] Per l’illustrazione più in dettaglio della normativa di riferimento, si rinvia alla scheda relativa all’attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.

[109] La lettera d) del comma 2 dell’articolo 5-bis è stata modificata dall'articolo 18, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha soppresso la previsione di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 1999.

[110] La relazione presentata fornisce nei primi due capitoli aggiornamenti sull’impiego delle risorse stanziate per il 2017 con il DPCM 1° dicembre 2017 (per un ammontare complessivo di 12.714.553 euro), per il 2018 con DPCM 9 novembre 2018 (per complessivi 20 milioni di euro).

  Nei capitoli terzo e quarto si dà conto dello stato di attuazione dell’impiego dei Fondi di cui al riparto per le annualità 2019 e 2020, attuato con il DPCM 4 dicembre 2019 (per un ammontare complessivo di 30 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro da destinare ai centri antiviolenza e alle case rifugio e 10 milioni di euro per le ulteriori azioni regionali coerenti con gli obiettivi del Piano strategico nazionale, previsti dall’articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l), del decreto-legge n. 93 del 2013) e con DPCM 13 novembre 2020. Quest’ultimo provvedimento dispone il riparto di ulteriori risorse previste dall’articolo 18-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” per il finanziamento delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale “in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, al fine di sostenere l’emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un’adeguata protezione alle vittime”.  Pertanto, le risorse complessivamente ripartite tra le regioni ai sensi del DPCM 13 novembre 2020 ammontano a 28 milioni di euro, dei quali 25 a valere sul “Fondo per le politiche e i diritti delle pari opportunità” e 3 milioni di euro attribuiti dal richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

  Nel quinto capitolo, infine, si forniscono gli elementi relativi alla ripartizione delle risorse del Fondo per l’annualità 2021, di cui al DPCM 16 novembre 2021, che prevede il trasferimento alle regioni di una somma pari a 30 milioni, di cui 20 milioni per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio (articolo 2) e 10 milioni per il finanziamento degli interventi regionali di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) (articolo 3 del DPCM).

  La relazione utilizza come base informativa le relazioni e le note pervenute al Dipartimento per le pari opportunità entro il 30 marzo 2022 integrate, ove necessario, dalle successive interlocuzioni avviate con le stesse amministrazioni regionali.

[111] L’articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013, al comma 1, reca misure di prevenzione per condotte di violenza domestica, precisando  che per violenza domestica si intendono uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

[112] L’articolo 7 della legge n. 53 del 2022, al comma 1, stabilisce che a supporto delle politiche e delle azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità si avvalga dell'ISTAT e del SISTAN, i quali realizzano indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati, con dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio e disaggregati per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano anche ai fini della relazione di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 53. Le indagini devono evidenziare:

a) le caratteristiche dell'utenza che a essi si rivolge, garantendo l'anonimato dei dati, ivi inclusa la relazione autore-vittima;

b) la tipologia di violenza subita, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, o in presenza dei figli degli autori o delle vittime, o consistente in atti persecutori;

c) il numero e le tipologie di interventi di assistenza fornita.

[113] L’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, stabilisce che la direttiva annuale del Ministro costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parità e pari opportunità previsti dalla legge, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno, definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.

La relazione presentata ricorda che le priorità politiche individuate per il 2021 sono:

1 - Attuazione della Politica Agricola Comune, anche nel quadro degli interventi del Recovery and Resilience Fund;

2 - Rafforzamento della logistica delle filiere, del ricambio generazionale in agricoltura e nella pesca;

3 - Promozione e tutela degli interessi forestali nazionali e valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi e dei prodotti forestali;

4 - Promozione e rafforzamento delle azioni a tutela della produzione agricola e agroalimentare e miglioramento della competitività del settore agricolo nel mercato globale;

5 - Miglioramento dell'efficienza delle infrastrutture irrigue, con particolare riferimento agli obiettivi di risparmio idrico e di sostenibilità contenuti nel Green Deal e nelle relative comunicazioni della Commissione UE;

6 - Attuazione delle misure di rafforzamento della struttura ministeriale al fine di ottimizzare efficacia ed efficienza dei processi gestionali e contenere gli effetti negativi derivanti dalla pandemia da COVID-19. V. Doc. CLXIV, n. 44, pag. 6.

[114] Per ulteriori dettagli circa la normativa di riferimento, si rinvia alla scheda relativa all’attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.

[115] L’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, stabilisce che la direttiva annuale del Ministro costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parità e pari opportunità previsti dalla legge, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno, definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.

Le priorità politiche del MiSE per il 2021 e le connesse aree di intervento per il triennio 2021 –2023, sono state definite nell’Atto di indirizzo adottato con decreto ministeriale 12 ottobre 2020, articolato in coerenza con le linee programmatiche espresse dal Governo nel DEF 2020. Per il contenuto programmatico delle priorità individuate, v. Doc. CLXIV, n. 42, pagg. 11-14.

[116] Per ulteriori dettagli circa la normativa di riferimento, si rinvia alla scheda relativa all’attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.

[117] La relazione presentata segnala che “A partire da un numero complessivo di Camere di commercio ante riforma pari a 105, ad oggi gli Enti camerali in essere sono complessivamente 73”. V. Doc. XXVII, n. 34, pag. 3.

La relazione segnala altresì che: “Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate da una procedura di accorpamento ancora in itinere alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio sono le seguenti:

1. Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia;

2. Avellino, Benevento;

3. Ferrara, Ravenna;

4. Parma, Piacenza, Reggio Emilia;

5. Cremona, Mantova, Pavia;

6. Brindisi, Taranto;

7. Lucca, Pisa, Massa-Carrara;

8. Camere di commercio Regione siciliana”. V. Doc. XXVII, n. 34, pag. 7.

[118] Il comma 1 stabilisce che la proposta di Unioncamere tenga conto dei seguenti criteri:

a) accorpamento delle camere di commercio nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unità locali, con altre camere di commercio presenti nella stessa Regione e, salvo eccezioni motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali camere di commercio nei cui registri delle imprese siano già iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unità locali, ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento;

b) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;

c) possibilità di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana;

d) possibilità di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

e) possibilità di mantenere le camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

f) necessità di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di quelli approvati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; questi ultimi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di 60 camere di commercio.

[119] In attuazione del comma 4 dell’articolo 3 è stato adottato il decreto Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2017, che ridefiniva le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio (il cui numero passa da 95 a 60), mediante accorpamento delle sedi, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione.

La Corte costituzionale, con sentenza 13 dicembre 2017, n. 261, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 219 del 2016, nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”, anziché previa intesa con detta Conferenza.

A seguito della sentenza il ricordato decreto 8 agosto 2017 ha cessato di avere efficacia. È stato quindi adottato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018. Sullo schema di tale decreto la Conferenza Stato-regioni non ha approvato l’intesa. Peraltro, in un nuovo giudizio di legittimità costituzionale, con sentenza 28 luglio 2020, n. 169, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla legge delega e sul decreto legislativo di riordino delle camere di commercio.

[120] La proposta è stata trasmessa da Unioncamere con nota n. 12872 dell'8 giugno 2017, nei termini previsti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 e corredata dei piani di cui ai commi 2 e 3.

[121] L’articolo 54-ter è stato modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2022, n. 91.

[122] I commissari per la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani e sono stati nominati con decreto del 30 marzo 2022 del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, annullato con la sentenza TAR Sicilia, Sez. I, n. 1440 del 28 aprile 2022. In merito, v. Doc. XXVII, n. 34, pag. 16.

[123] I commissari dell'ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria Gnudi, Carruba e Laghi, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2015, si sono dimessi, a decorrere dal 1° giugno 2019 con lettera del 23 aprile 2019. Nella medesima data, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stati nominati nuovi commissari straordinari dell'ex-Ilva di Taranto Francesco Ardito, Antonio Cattaneo e Antonio Lupo. Alessandro Danovi è stato nominato commissario straordinario in sostituzione di Antonio Cattaneo con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 giugno 2019.

[124] La relazione presentata (Doc XXVII, n. 33) evidenzia che il saldo della contabilità speciale n. 6055 ammonta – al 30 giugno 2022 – a 815.052.118 euro.

Si ricorda che – al 31 dicembre 2021 – il saldo risultava pari a 855.211.389 euro.

[125] Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ha modificato il decimo periodo del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2015. La disposizione di cui trattasi, come riformulata, stabilisce che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente (specificamente, sulla contabilità speciale n. 6055 intestata all’organo commissariale) destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, nonché per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuate con il suddetto decreto.

[126] Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 196 del 2003 sono state apportate dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, che all’articolo 9, reca disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

In particolare il citato articolo 9 interviene sulla base giuridica del trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, nonché sui correlati poteri del Garante per la protezione dei dati personali.

Tra le altre modifiche, l’articolo 9 del decreto-legge n. 139 del 2021, come convertito, ha introdotto all'articolo 2-sexies del decreto legislativo n. 196 del 2003 il comma 1-bis, che riguarda il trattamento dei dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti.

L’articolo 9 del decreto-legge n. 139 del 2021 ha inoltre introdotto nel Codice in materia di protezione dei dati personali l’articolo 144-bis, attribuendo al Garante - in linea con quanto già disposto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di cyberbullismo – la tutela, con apposita procedura di urgenza, nei confronti di atti di revenge porn, al fine di ridurre, se non azzerare, i danni che possono derivare dalla diffusione e dalla persistenza in rete di immagini e situazioni destinati a rimanere privati.

[127] Si ricorda che già anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 101 del 2018 l’articolo 154 del decreto legislativo n. 196 del 2003 prevedeva - al comma 1, lett. m) - la predisposizione da parte del Garante di una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del codice in materia di dati personali allora vigente, da trasmettersi al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

[128] Ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni, il Garante è organo collegiale, composto da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

L'incarico di presidente e quello di componente hanno durata settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

[129] Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all’articolo 64, comma 4, incrementa la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro per l'anno 2022.

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), all’articolo 1, comma 152, assegna al Fondo di garanzia per la prima casa ulteriori 242 milioni di euro per l'anno 2022.

[130] Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all’articolo 64, comma 3 (come modificato dall'articolo 1, comma 151, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234), stabilisce che per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge fino al 31 dicembre 2022, alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito ai sensi della lettera c), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

L’articolo 41-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (sostituito dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) prevede la possibilità, quando ricorrono le condizioni elencate al comma 2, per i soggetti che abbiano stipulato un mutuo ipotecario per acquistare la prima casa ed il cui immobile sia stato pignorato dall’Istituto di credito erogante in data antecedente al 21 marzo 2021, di chiedere la rinegoziazione del mutuo alla banca erogatrice, oppure un finanziamento ad una banca terza, con surroga nella garanzia ipotecaria, il cui ricavato verrà utilizzato per estinguere il mutuo esistente, anche con l’assistenza della garanzia del Fondo prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013.

[131] La lettera c) del comma 48 prevede inoltre che fino all'emanazione dei decreti attuativi del Fondo di garanzia per la prima casa continui ad operare il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In attuazione di tale previsione è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2014, recante “Disciplina del Fondo di garanzia ‘prima casa’ di cui all'articolo 1, comma 48, lett. c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147”. Con tale decreto la Consap S.p.A. è stata individuata quale soggetto gestore del Fondo.

L’operatività del Fondo di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008 è cessata il 29 settembre 2014.

[132] Ai sensi del comma 2 dell’articolo 147, le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) unicità della gestione;

c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

Il comma 2-bis dell’articolo 147 stabilisce che qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.

Per limitare la possibile proliferazione di gestioni in forma autonoma e favorire efficaci processi di razionalizzazione e di riordino gestionale, l'articolo 22, comma 1-quinquies, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha introdotto all’articolo 147 il comma 2-ter. La nuova disposizione prevede: “Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis”.

[133] Nelle conclusioni la relazione presentata fornisce una sintesi delle risultanze del monitoraggio semestrale sugli assetti locali del servizio idrico integrato – svolto dall’Autorità mediante l’analisi dei dati e delle informazioni direttamente trasmesse dagli enti di governo d’ambito, ovvero da altri soggetti territorialmente competenti secondo la legislazione regionale – e rappresenta taluni aspetti problematici.

   A quest’ultimo riguardo, tra l’altro, nel documento si legge “Peraltro, come evidenziato in più sedi dall’Autorità e condiviso da diversi interlocutori istituzionali, le perduranti situazioni inerziali con riferimento alle procedure di affidamento del servizio possono rappresentare delle criticità serie soprattutto nei contesti in cui, alla luce di rilevanti carenze infrastrutturali, l’eventuale ricorso ai fondi messi a disposizione nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR ‘Next Generation Italia’, rappresenti la possibilità di conseguire effettivi miglioramenti nella qualità dei servizi erogati. Se le limitazioni recentemente introdotte rispetto alla possibile proliferazione di gestioni in forma autonoma rappresentano un elemento volto a favorire efficaci processi di razionalizzazione e di riordino gestionale, le medesime non possono essere considerate quali fattori sufficienti al perseguimento di quelle configurazioni organizzative che permetterebbero un pieno dispiegamento delle potenzialità offerte dall’attuale disponibilità di risorse pubbliche (…)”. V. Doc. CXLVI, n. 9, pagg. 19-20.

[134] L’articolo 1, comma 2, della legge n. 215 del 2004, include nella categoria dei titolari di cariche di governo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato, anche i Commissari straordinari del Governo nominati ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[135] L’articolo 3 stabilisce che ai sensi della legge n. 215 del 2004 sussiste situazione di conflitto di interessi quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quando previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico.

[136] La relazione presentata (Doc. CLIII, n. 9) fornisce preliminarmente un quadro riassuntivo delle cariche di governo in conformità all’articolo 1, comma 2, della legge n. 215 del 2004, quale risultante alla data del 30 giugno 2022.

Il documento illustra, quindi, in distinti capitoli, le principali attività svolte dall’Autorità con specifico riferimento ai controlli effettuati in materia di incompatibilità in corso di carica e successivamente alla cessazione della stessa, nonché in materia di conflitto di interessi per incidenza patrimoniale ex articolo 3 della legge n. 215 del 2004.

Nella relazione, inoltre, sono sintetizzate le attività di natura consultiva svolte e sono contenuti alcuni cenni sulla ordinaria attività di valutazione delle segnalazioni pervenute aventi ad oggetto asserite situazioni di incompatibilità e/o di conflitti di interessi.

[137] La relazione sull’attività svolta nell’anno 2021 è stata illustrata alla Camera dei deputati dal presidente dell’ANAC il 23 giugno 2022.

[138] Ai sensi del comma 3 dell’articolo 213, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'Autorità:

a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice;

b) vigila affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;

c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;

d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;

e) predispone e invia al Governo e al Parlamento la relazione prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;

g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 163 del Codice dei contratti pubblici;

h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;

h-bis) al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative di settore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi.

[139] La lettera e) è stata modificata dall’articolo 125, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Si è così risolto un possibile dubbio interpretativo generato dalla formulazione originaria della lettera e), che prevedeva la predisposizione e l’invio da parte dell’Autorità di una relazione annuale sull’attività svolta, senza specificare se tale obbligo si aggiungesse a quello già previsto dalla legge n. 190 del 2012 o se esso fosse adempiuto con l’invio della relazione già prevista da tale legge.

[140] La legge n. 190 del 2012 ha individuato l'Autorità nazionale anticorruzione in esecuzione dell’articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC). L’articolo 1, al comma 2, lett. a), ha infatti previsto che l’Autorità “collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti”.

[141] Ai sensi del comma 9 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni originarie della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono state trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[142] Il rating di legalità delle imprese, di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, successivamente novellato, è stato istituito “al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali” e riguarda solo le imprese che raggiungono un fatturato annuo minimo di due milioni di euro.

[143] L’ANAC ha adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la delibera n. 469 del 9 giugno 2021, recante “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”.

[144] La relazione presentata segnala che nel corso del 2021 la struttura organizzativa dell’Autorità è stata oggetto di un complesso processo di revisione che, tenuto conto della pianificazione strategica 2021-2023, ha inteso ridefinirne l’assetto allo scopo di renderlo più coerente con le nuove attribuzioni istituzionali assegnate all’Autorità in materia di contratti pubblici e di trasparenza, nonché con gli obiettivi del PNRR. Detto processo di rivisitazione della struttura organizzativa dell’Autorità si è concluso con l’adozione da parte del Consiglio dell’Autorità della delibera n. 453 del 14 giugno 2021 recante le “Modifiche al Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”, efficace a decorrere dal 1° luglio 2021. V. Doc. XLIII, n. 4, pagg. 80-81.

[145] Si tratta di relazioni alle Camere previste da nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dal presente documento.

[146] La legge 15 luglio 2022, n. 106, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2022, n. 180, ed è entrata in vigore il 18 agosto 2022.

[147] Il Consiglio superiore dello spettacolo è stato istituito dall’articolo 3 della legge 22 novembre 2017, n. 175, con funzioni di consulenza e supporto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di settore nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.

[148] Il comma 9 dell’articolo 5 della legge n. 106 del 2022 stabilisce che fino alla data di entrata in funzione dell'Osservatorio sulla base dei decreti di cui al comma 6, resti in funzione l'osservatorio già istituito dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e che, a decorrere dalla predetta data, l'articolo 5 della citata legge n. 163 sia abrogato.

[149] Il comma 5 dell’articolo 5 della legge n. 106 del 2022 stabilisce che presso l'Osservatorio sia istituita una Commissione tecnica che provvede alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, di cui all'articolo 3.

Il comma 6 dell’articolo 5 demanda la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio a uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sui quali è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2 e di tenuta del registro di cui al comma 5, le modalità operative di realizzazione, gestione e funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, nonché la composizione e le modalità di funzionamento, senza oneri per la finanza pubblica, della Commissione tecnica.

[150] La legge 5 agosto 2022, n. 118, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2022, n. 188.

[151] Ai sensi del comma 1, lett. a), dell’articolo 3 della legge n. 118 del 2022, tra le concessioni prorogate sono comprese: quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (ossia le concessioni rilasciate, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio di ulteriori attività, tra le quali la gestione di stabilimenti balneari, attività di ristorazione, la gestione di strutture ricettive); quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39; quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.

[152] L’articolo 1161 del Codice della navigazione disciplina le ipotesi di abusiva occupazione di spazio demaniale e di inosservanza di limiti alla proprietà privata.

 

[153] Il testo del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, coordinato con la legge di conversione 5 agosto 2022, n. 108, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2022, n. 182, S.O.

[154] Al Fondo è assegnata una dotazione di 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 500.000 euro per l'anno 2023, di 6,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036.

[155] Il comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 68 del 2022, come convertito, stabilisce che per l'utilizzo delle risorse del fondo si applicano:

a) per le opere di edilizia previste dall'elenco di interventi di cui al comma 2, considerate opere destinate alla difesa militare, le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

b) per le procedure di affidamento, le disposizioni di cui alla parte II, titoli III e IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alla funzione di stazione appaltante, svolta dai competenti Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dall'Agenzia del demanio o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate.

[156] Il decreto-legge n. 68 del 2022 è entrato in vigore il 16 giugno 2022.

[157] Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2022, n. 176.

[158] Nell'ottica della piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all'assistenza, l’articolo 1 del decreto legislativo n. 105 del 2022, al comma 2, stabilisce che i congedi, i permessi e gli altri istituti oggetto del medesimo decreto, salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.