Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: Monitoraggio e controllo sulle società a partecipazione pubblica e ricognizione degli aspetti organizzativi - XIX Luglio 2023
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero: 49
Data: 14/07/2023
Organi della Camera: Assemblea

XIX Legislatura

Monitoraggio e controllo sulle società a partecipazione pubblica e ricognizione degli assetti organizzativi

Servizio per il Controllo Parlamentare

                                                                              N. 49    Luglio 2023


 

 

A cura del Servizio per il Controllo

Parlamentare

066760-3206/3381 sgcp_segreteria@camera.it

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Indice

IN QUESTO NUMERO                                                                                                                                                                   1

1.   IL QUADRO DI SINTESI  2

2.   LO STATO DELL’ARTE DELLA RIFORMA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE             5

2.1    LIMITI E CONTROLLI ALLA COSTITUZIONE DI NUOVE SOCIETÀ PUBBLICHE 5

2.2    LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA      6

2.3    LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE           9

3.   L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI EQUILIBRIO DI GENERE 11

NEGLI ORGANI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

3.1    L’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA E LE PIÙ RECENTI MODIFICHE NORMATIVE          12

                   FOCUS - LA NUOVA DIRETTIVA SULL’EQUILIBRIO DI GENERE NELLE SOCIETÀ QUOTATE                       15

3.2    LA PARTECIPAZIONE FEMMINILE NEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE   18

DELLE SOCIETÀ

3.3    IL BILANCIO DI GENERE 2021  21

3.4    L’EQUILIBRIO DI GENERE NELLE SOCIETÀ QUOTATE         23

4.   NOVITÀ NORMATIVE IN TEMA DI SOCIETÀ PARTECIPATE  27

4.1    ASSETTO SOCIETARIO E GOVERNANCE DELLA STRETTO DI MESSINA S.P.A.              28

4.2    LA NUOVA “ENIT S.P.A.”          31

4.3    NUOVA GOVERNANCE E AMPLIAMENTO DELLE FUNZIONI DI SPORT E SALUTE S.P.A.           32

4.4    IL NUOVO “ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE – S.P.A.”   33

4.5    LA NUOVA SOCIETÀ “ACQUE DEL SUD S.P.A.”   34

4.6    LA TRASFORMAZIONE DI ANPAL SERVIZI S.P.A. IN SVILUPPO LAVORO ITALIA S.P.A.             36

4.7    ATTRIBUZIONE DI CARICHE SOCIALI A SOGGETTI IN QUIESCIENZA               37

4.8    PROROGA DELLA DISCIPLINA SPECIALE IN MATERIA DI SVOLGIMENTO     37

DELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE

5.   IL CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLO STATO              38

5.1    IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE        38

5.2    LE RISULTANZE DEL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI             40

5.3    IL CONTROLLO PARLAMENTARE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE     63

E LA RICOGNIZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

6.   LE NOVITÀ IN TEMA DI ASSETTI SOCIETARI            66

6.1    MUTAMENTI NELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE            66

6.2    MUTAMENTI NELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI      67

6.3    COSTITUZIONE, LIQUIDAZIONE, CESSAZIONE E MODIFICHE           71

NELLA DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ

6.4    L’ACCORDO TRA ITA E LUFTHANSA S.P.A.           73

 

7.   SOCIETÀ I CUI ORGANI AMMINISTRATIVI SONO DA RINNOVARE    74

NEGLI ANNI 2023 E 2024

7.1    SOCIETÀ CON ORGANI AMMINISTRATIVI OGGETTO DI RINNOVO NEL 2023             75

7.2    SOCIETÀ CON ORGANI AMMINISTRATIVI DA RINNOVARE NEL 2024           88

7.3    IL CONTENUTO DEGLI ALLEGATI             92

APPENDICE - LE SOCIETÀ PARTECIPATE PUBBLICHE E LA RIFORMA DEL 2016                                                             93

1   IL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA       94

2   LA NOZIONE DI “SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO”          95

3   CONDIZIONI E LIMITI DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE  97

4   GOVERNANCE E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI   98

                    FOCUS – LE PROCEDURE PER LA NOMINA DEGLI ORGANI DI SOCIETÀ                                                    100

PARTECIPATE DAL MEF

5   LA DISCIPLINA DEI COMPENSI     102

                    FOCUS – LA DISCIPLINA DEI COMPENSI NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE                                                   103

6   MONITORAGGIO, INDIRIZZO E CONTROLLO           104

7   LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA E LA REVISIONE STRAORDINARIA           105

DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

                     FOCUS – IL RAPPORTO DEL MEF SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PUBBLICHE                              107

ALLEGATI

                   ALLEGATO I - QUADRO DELLE SOCIETÀ DIRETTAMENTE PARTECIPATE                                                   111

DAI MINISTERI E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DI SECONDO LIVELLO

                     ALLEGATO II – QUADRO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DI TERZO LIVELLO DI CDP                               125

                    ALLEGATO III - ASSETTI ORGANIZZATIVI DELLE SOCIETÀ DIRETTAMENTE                                              129

PARTECIPATE DAL MEF E DI QUELLE DI SECONDO E TERZO LIVELLO

                    ALLEGATO IV - ASSETTI ORGANIZZATIVI DELLE SOCIETÀ DIRETTAMENTE                                             227

PARTECIPATE DAI MINISTERI DELLA DIFESA, DELLE IMPRESE

E DEL MADE IN ITALY, DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ

ALIMENTARE E DELLE FORESTE, DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI E DELLA CULTURA

                   ALLEGATO V - SOCIETÀ PARTECIPATE I CUI ORGANI AMMINISTRATIVI                                                   233

SONO ANCORA DA RINNOVARE NEL 2023


In questo numero

 Il presente dossier reca il monitoraggio dell’attuazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), nonché la ricognizione degli assetti organizzativi delle principali società a partecipazione pubblica, anche con riferimento alla disciplina sull’equilibrio di genere, tenuto conto delle novità intervenute nel primo semestre dell’anno.

In questo numero si segnalano:

            l’aggiornamento, alla data del 1° luglio 2023, degli assetti organizzativi delle società monitorate, con indicazione delle variazioni di quote di partecipazione, delle operazioni societarie e delle nomine negli organi amministrativi intervenute al di fuori delle ordinarie scadenze degli organi sociali (v. par. 6), unitamente alle nomine riferite alle società i cui organi sono oggetto di rinnovo nell’anno in corso (v. par. 7.1);

            la verifica dell’attuazione della riforma delle società a partecipazione pubblica (v. par.

2) e della normativa in materia di equilibrio di genere negli organi societari (v. par. 3);

            la ricognizione delle innovazioni normative intervenute in materia di società a controllo pubblico, ivi compresa la costituzione di nuove società e i mutamenti della governance di società esistenti (v. par. 4);

            gli abstract delle Relazioni della Corte dei Conti trasmesse alle Camere nel periodo di riferimento sulla gestione di 17 società partecipate (v. par. 5.2);

            l’indicazione riassuntiva dell’elenco delle società monitorate i cui organi di amministrazione debbono essere rinnovati, in tutto o in parte, nel biennio 2023-2024, con il quadro delle nomine intervenute nel primo semestre 2023 (v. par. 7).

Come di consueto, negli Allegati del dossier sono state aggiornate la consistenza numerica dei consigli di amministrazione, la loro attuale composizione, con indicazione della percentuale del genere meno rappresentato in tali organi, le date di nomina, sia dei singoli amministratori sia dei consigli di amministrazione, e le date previste di scadenza.

Le informazioni societarie riportate nel dossier sono estratte dalla banca dati del Registro delle imprese (Telemaco) alla data del 1° luglio 2023 e in taluni casi integrate dai dati pubblicati nei siti internet istituzionali delle Amministrazioni ovvero delle società interessate.

In Appendice sono riportati ulteriori approfondimenti in ordine alla riforma delle società a partecipazione pubblica.

1. Il Quadro di sintesi

 Nell’ultimo semestre è proseguita l’attuazione della riforma delle società a partecipazione pubblica entrata in vigore nel 2016 con l’obiettivo di razionalizzare una galassia societaria che nel 2020 constava di 3.448 imprese attive a controllo pubblico, con un totale di 582.669 addetti di cui oltre la metà nelle imprese controllate direttamente e o indirettamente dal MEF. La tendenza complessiva conferma una progressiva riduzione delle società partecipate dal settore pubblico: il numero di imprese attive a partecipazione pubblica si è infatti ridotto notevolmente, con una flessione del 25,8 per cento registrata nel 2020 rispetto al 2012. (cfr. Rapporto ISTAT del gennaio 2023)

Di contro, negli ultimi anni, situazioni di crisi aziendale o fattori contingenti tra cui l’esigenza di attuazione delle missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), hanno inciso sul comparto dando luogo alla creazione di nuove società, quali, ad esempio: ITA-Italia Trasporto Aereo; la Holding Reti Autostradali; il PSN-Polo Strategico Nazionale per la transizione digitale della PA; DRI d’Italia (Direct Reduced Iron) identificata quale soggetto attuatore del processo di decarbonizzazione del settore siderurgico italiano; Green.It, per la produzione di energia da fonti rinnovabili; Renovit, per promuovere l’efficienza energetica; Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, per la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026; “Giubileo 2025”, per la realizzazione delle opere e degli interventi in vista del Giubileo della Chiesa Cattolica e, da ultimo, le società ENIT e Acque del Sud (cfr. par. 6).

Per quanto concerne l’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), nell’anno in corso, dopo le deroghe agli obblighi di vendita nella revisione straordinaria della partecipazioni disposte fino al 2022 per le società in utile a tutela del patrimonio pubblico, sono tornate pienamente applicabili le disposizioni dell’articolo 24 del medesimo Testo unico, che prevedono, nel caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo o di mancata alienazione, il divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e la successiva liquidazione in denaro delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni non conformi ai requisiti del TUSP.

È inoltre in corso di svolgimento la procedura di razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20 del TUSP, in base alla quale le amministrazioni entro il 16 giugno scorso erano tenute a comunicare al MEF i dati relativi ai piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2021, adottati entro il 31 dicembre 2022, nonché la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione.

Sul piano dei provvedimenti attuativi della riforma, si segnala che alla data di pubblicazione del presente dossier non risulta ancora adottato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del TUSP, dovrebbe definire gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico nell’ambito delle quali determinare il limite dei compensi massimi al quale gli organi delle società dovranno fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti (c.d. decreto fasce). Per tali ragioni risulta ancora applicabile un regime transitorio incentrato sul criterio della spesa storica.

In proposito, si rileva come la recente legge 21 aprile 2023, n.49, recante diposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, possa avere riflessi in materia di compensi degli organi sociali, atteso che l’articolo 2, comma 3, prevede espressamente che le disposizioni della medesima legge si applichino anche alle prestazioni rese dai professionisti in favore delle società disciplinate dal TUSP.

Parimenti, non risulta ancora adottato il regolamento previsto dall’articolo 6 della legge 5 novembre 2021, n. 162, che ha esteso la disciplina sull’equilibrio di genere negli organi amministrativi delle società quotate in mercati regolamentati (due quinti degli amministratori eletti – 40 per cento – spettanti al genere meno rappresentato per sei mandati consecutivi) alle società controllate da pubbliche amministrazioni non quotate.

A tale ultimo riguardo, si evidenza come non siano allo stato disponibili, con riferimento alle società a controllo pubblico non quotate, dati aggiornati agli ultimi esercizi, poiché la Relazione triennale sullo stato di applicazione delle norme in tema di parità di genere nelle società a controllo pubblico, prevista dall’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012 e che dovrebbe riferirsi al periodo febbraio 2019-febbraio 2022, non risulta ancora presentata al Parlamento alla data di pubblicazione del presente dossier. I dati più recenti, ancorchè parziali, sono rinvenibili nel Bilancio di genere 2021, che evidenzia come con l’entrata in vigore della legge Golfo-Mosca la presenza delle donne ai vertici delle società quotate sia fortemente aumentata: le donne componenti dei consigli di amministrazione sono infatti passate dal 22,7 per cento nel 2014 al 33,6 per cento nel 2017, al 38,8 per cento nel 2020 raggiungendo il 41,2 per cento nel 2021, superando pertanto la quota minima del 40 per cento prevista dalla normativa vigente (per approndimenti cfr. il par. 3).

Sotto altro versante, si segnala che nell’ultimo semestre è entrato in vigore il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, le cui disposizioni, che hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023, disciplinano in modo nuovo anche la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto di taluni principi, fermo restando che l’affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale rimane disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, attuativo della delega disposta della Legge per la concorrenza 2021.

A tale proposito, si rileva come le società in house rivestano un significativo ruolo di supporto ai fini dell’attuazione del PNRR. L’articolo 225, comma 8, del nuovo Codice dei contratti pubblici dispone, infatti, che alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, continuano ad applicarsi, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, che all’articolo 10 prevede che le amministrazioni possano avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house per sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell’Unione europea 2014-2020 e 2021-2027.

In tale contesto, si segnala che nell’ultimo semestre sono state espressamente qualificate ope legis come società in house ENIT S.p.A., società di nuova costituzione, e Stretto di Messina S.p.A, in relazione alla quale sono state disposte importanti modifiche all’assetto societario. Si rammenta, inoltre, che nel periodo di riferimento del presente dossier sono intervenute la modifica della governance e delle funzioni di Sport e salute S.p.A. e l’istituzione di una ulteriore nuova società Acque del Sud S.p.A.

È stata inoltre disposta la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la trasformazione dell’Istituto per il credito sportivo in società per azioni di diritto singolare e introdotta una deroga transitoria ai divieti previsti in materia di attribuzione di incarichi societari a soggetti collocati in quiescenza (cfr. par. 4).

Si segnala, infine, che nel primo semestre dell’anno sono intervenute molteplici modifiche sul piano degli assetti organizzativi delle società a controllo pubblico, che hanno interessato sia le quote di partecipazione sia la composizione degli organi amministrativi (cfr. par. 6), cui si aggiungono le nomine derivanti dalle ordinarie procedure di rinnovo degli organi sociali (cfr. par. 7).

Tra gli organi di vertice non in scadenza nell’anno in corso che sono nel frattempo mutati si segnalano gli amministratori delegati della Sogei S.p.A. e della RAI S.p.A.; per altre due società controllate dal MEF è stata modificata la governance: GSE S.p.A. è passata dall’amministratore unico a un consiglio di amministrazione di cinque componenti, nominati nel marzo scorso; per AMCO S.p.A. è stato invece elevato il numero dei consiglieri di amministrazione da tre a cinque, nominati nel giugno scorso. In altri casi, quali Open Fiber Holdings S.p.A. e CONSIP S.p.A., sono cambiati i presidenti dei consigli di amministrazione.

2. Lo stato dell’arte della riforma delle società partecipate

 Con l’entrata in vigore, il 23 settembre del 2016, del Testo Unico in materia di società partecipate (TUSP- v. Appendice), il ricorso allo strumento societario da parte della pubblica amministrazione, sia che si tratti di costituzione di un organismo nuovo, sia nel caso di acquisizione o mantenimento di partecipazioni in organismi esistenti, deve essere motivato da preminenti ragioni di interesse pubblico.

La riforma ha avuto infatti lo scopo di garantire un’efficiente e trasparente gestione delle partecipazioni pubbliche e la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di contribuire alla riduzione della spesa pubblica, anche attraverso l’introduzione di procedure di razionalizzazione periodica e di revisione straordinaria finalizzate a ridurre il numero delle società partecipate, specie quelle degli enti locali.

In via generale, il TUSP – le cui disposizioni non si applicano alle società quotate e alle società da esse controllate, salvo che ciò sia espressamente previsto – fissa il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di costituire, anche indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (articolo 4, comma 1), fatte salve alcune deroghe[1].

2.1 Limiti e controlli alla costituzione di nuove società pubbliche

In particolare, ai sensi dell’articolo 5 del TUSP, salvo i casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali indicate all’articolo 4 del medesimo Testo Unico, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. L’atto deliberativo dà atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. 

L’amministrazione è inoltre tenuta a inviare l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta:

            all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

            alla Corte dei conti, che ai sensi dell’articolo 5 del TUSP – come modificato dall’articolo 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) – delibera entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento in ordine alla conformità dell’atto a quanto sopra citato, nonchè agli articoli 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i predetti principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine l’amministrazione può procedere alla costituzione della società o all’acquisto della partecipazione.

Si segnala che con la deliberazione n. 32/2023/INPR del 15 febbraio 2023 la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei conti ha specificato i meccanismi del controllo introdotto dal novellato articolo 5 del TUSP, fornendo una serie di indicazioni istruttorie preliminari all’esame degli atti deliberativi ivi previsti, compresa una tabella recante gli indicatori di sostenibilità finanziaria delle società.

2.2 La razionalizzazione periodica

Anche il mantenimento delle partecipazioni societarie esistenti deve essere sottoposto ad una razionalizzazione periodica. Infatti, ai sensi dell’articolo 20 del TUSP, le Amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti stabiliti al comma 2 dell’articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Circa gli esiti di tale processo di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, il Rapporto sulle partecipazioni delle Amministrazioni Pubbliche, finito di elaborare dal Dipartimento del Tesoro del MEF nel mese di dicembre 2022, presenta le analisi svolte sui dati relativi alle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2020, dalle quali si evince che un’alta percentuale di partecipazioni sono prive dei requisiti necessari per poter essere mantenute senza interventi di razionalizzazione, persistendo, quindi, un basso tasso di adeguamento delle amministrazioni alle prescrizioni del legislatore di adottare misure di razionalizzazione idonee a ridurre il numero delle partecipazioni societarie non conformi ai parametri dettati dal TUSP.

In particolare:

            al 31 dicembre 2020 il numero delle amministrazioni soggette alle disposizioni del TUSP è pari a 12.877. Di queste, 10.592 hanno assolto l’obbligo di comunicare i dati, circa l’82,26 per cento del totale;

            le partecipazioni societarie, dirette e indirette, dichiarate dalle amministrazioni, sono 39.989, riconducibili a 5.260 società;

            su 26.821 partecipazioni societarie per le quali è stata effettuata l’analisi di conformità rispetto al disposto normativo (riconducibili a 3.240 società costituite prima del 23 settembre 2016 e che hanno approvato nel quinquennio di riferimento tutti i bilanci d’esercizio), 11.872 (pari al 44,26 per cento del totale) non rispettano uno o più parametri previsti dal TUSP per il mantenimento. Per 9.179 di queste ultime (il 77,32 per cento dei casi) le pubbliche amministrazioni hanno espresso la volontà di mantenimento, nonostante l’obbligo di razionalizzazione disposto dal Testo Unico;

Esito della ricognizione comunicato dalle PA e conformità al TUSP delle partecipaizoni. Dati 2020.

ESITO DELLA RICOGNIZIONE

COMUNICATO

PARTECIPA-            di cui:

 

CONFORMI AL TUSP

ZIONI

NON CONFORMI AL TUSP

 

 

(num.)

(num.)

(%)

 

(num.)

(%)

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione della partecipazione

23.542

9.179

77,32%

 

14.363

96,08%

 

Razionalizzazione della partecipazione

3.279

2.693

 

22,68%

 

586

3,92%

TOTALE

26.821

11.872

44,

26%

 

14.949

55,7

4%

FONTE: Rapporto sulle partecipazioni delle Amministrazioni Pubbliche

            a fronte dell’obbligo di razionalizzare le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, disposto dall’articolo 20 comma 2, lettera e), del TUSP, il Rapporto segnala che su un totale di 3.240 società partecipate – 287 società, circa l’8,86 per cento del totale – presentano un risultato economico negativo in almeno quattro degli ultimi cinque esercizi;

Società partecipate distinte per numero di esercizi in perdita nel quinquennio (2016-2020). Dati 2020.

SOCIETÀ PARTECIPATE

di cui:

CON RISULTATI D’ESERCIZIO IN PERDITA (DAL 2020 AL 2016) PARI A:

 

% SOCIETÀ

CON ALMENO

4 ESERCIZI SU 5

IN PERDITA

0

1

2

3

4

5

(num.)

(num. Società)

(num. Società)

(num. Società)

(num. Società)

(num. Società)

(num. Società)

3.240

1.827

588

349

189

152

135

8,86%

FONTE: Rapporto sulle partecipazioni delle Amministrazioni Pubbliche

            rispetto al totale delle 932 partecipazioni riferibili alle suddette 287 società in perdita, solo nel 41,20 per cento dei casi (pari a 384 partecipazioni) le amministrazioni hanno deciso di porre in essere delle azioni di razionalizzazione, mentre per il restante 58,80 per cento (pari a 548 partecipazioni), le amministrazioni hanno dichiarato di voler mantenere la partecipazione nella società, senza porre in essere alcuna azione di razionalizzazione, sebbene per 347 delle 932 partecipazioni considerate le amministrazioni abbiano espresso legittimamente la volontà di mantenerle in quanto detenute in società che, pur presentando un risultato economico negativo per almeno 4 degli ultimi 5 esercizi, gestiscono un servizio di interesse generale rientrando pertanto nell’ambito dell’eccezione riportata nel disposto dell’articolo 20, comma 2, lettera e), del TUSP;

Partecipazioni in società con almeno 4 esercizi in perdita nel quinquennio (2016-2020) ed esito ricognizione. Dati 2020.

CASISTICHE OGGETTO DI ANALISI

RELATIVE ALLE 310 SOCIETÀ CON

ALMENO 4 ESERCIZI IN PERDITA SUL

QUINQUENNIO 2016-2020

PARTECIPAZIONI

di cui:

OGGETTO DI MANTENIMENTO SENZA

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

OGGETTO

DI RAZIONALIZZAZIONE

(num.)

(num.)

(%)

(num.)

(%)

Totale partecipazioni interessate

932

548

58,8

0%

384

41,

20%

di cui:

detenute in società per le quali è stata dichiarata la produzione di un servizio di interesse generale

347

236

68,01

%

111

 

31,99%

detenute in società per le quali è stato dichiarato lo svolgimento di attività diverse(non conformi ex art. 20, co.2, let. e)

585

312

53,

33%

273

46,6

7%

FONTE: Rapporto sulle partecipazioni delle Amministrazioni Pubbliche

            in sede di approvazione dei provvedimenti di revisione periodica, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, le amministrazioni pubbliche hanno dichiarato di aver dismesso più di 1.000 partecipazioni dirette, rispetto a quelle detenute al 31 dicembre 2019.

Da ultimo, si segnala che fino al 16 giugno 2023 è stato attivo l’applicativo del Portale del Dipartimento del Tesoro per l’acquisizione dei “provvedimenti di revisione periodica” delle partecipazioni societarie e per il “censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti”. Le Amministrazioni pubbliche erano tenute a comunicare:

a)         i dati relativi ai piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, adottati entro il 31/12/2022, nonché la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione;

b)        le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società e altri organismi al 31/12/2021, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Le Amministrazioni pubbliche dovranno inoltre trasmettere, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del TUSP, alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti, i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021.

2.3 La revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche

L’articolo 24 del TUSP ha introdotto, a fianco della procedura ordinaria di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni, anche una procedura di revisione straordinaria in esito alla quale le partecipazioni non rispondenti alle finalità istituzionali indicate nel TUSP avrebbero dovuto essere alienate entro un anno dalla conclusione di una ricognizione da effettuare entro il 30 settembre 2017.

In caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti, il Testo Unico (articolo 24, comma 5) ha previsto che il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società e che, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile.

Sul completamento di tale procedura di revisione straordinaria il Legislatore è intervenuto più volte.

Infatti, la Legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018,

n. 145) ha introdotto un comma 5-bis all’articolo 24 del TUSP che ha previsto la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2021, dell’obbligo di alienazione e della correlata sanzione in caso di sua violazione (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. Per queste società in utile la norma ha autorizzato pertanto l’amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie, motivando tale intervento con la finalità di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche. In seguito, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (articolo 16, comma 3-bis) ha inserito all’articolo 24 del TUSP un nuovo comma 5-ter con il quale è stata prorogata anche per l’anno 2022 la norma che disapplica il citato obbligo di alienazione e le relative conseguenze in caso di inadempimento per le medesime società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

L’ultimo Rapporto del MEF del 2019 sulla revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche prevista dall’articolo 24 del TUSP, evidenzia come dall’analisi dei dati raccolti emergano due significative deviazioni rispetto alle finalità perseguite dalla riforma.

In primo luogo, su un totale di 32.427 partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, 18.124 (circa il 56 per cento) sono risultate non conformi a quanto disposto dal TUSP e pertanto avrebbero dovuto formare oggetto di misure di razionalizzazione. In relazione a tale dato, si sottolinea inoltre che, per circa il 46 per cento (8.351) di dette partecipazioni non conformi ai requisiti del TUSP, le amministrazioni partecipanti hanno espresso la volontà di mantenere la partecipazione, senza prevedere alcun intervento di razionalizzazione. In secondo luogo, con riferimento alle amministrazioni che hanno dichiarato - in sede di revisione straordinaria - l’intenzione di procedere all’alienazione delle partecipazioni detenute, su un totale di 3.117 partecipazioni dichiarate cedibili, solo in 572 casi (il 18 per cento) è stato comunicato il buon esito della procedura.

Le alienazioni e i recessi posti in essere a valle della revisione straordinaria delle partecipazioni prevista dal TUSP hanno generato introiti pari a circa 431 milioni di euro.

Si segnala che elementi conoscitivi utili in ordine al processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dai Ministeri e dagli altri enti pubblici soggetti al controllo sono rinvenibili nel referto di cui alla Delibera n. 19 del 2 dicembre 2020 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti.

Per ulteriori approfondimenti in ordine all’attuazione della riforma delle società a partecipazione pubblica si rinvia all’Appendice del presente dossier.

3. L’attuazione della normativa in materia di equilibrio di genere negli organi delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni

 La legge 12 luglio 2011, n. 120 (c.d. “legge Golfo-Mosca”) ha introdotto un meccanismo volto a rendere più equilibrata la rappresentanza dei generi all’interno degli organi collegiali delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamenti italiani o di altri paesi dell’Unione europea e delle società, non quotate, controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Società quotate

In particolare, la legge ha introdotto modifiche agli articoli 147-ter e 148 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), volte a prevedere l’obbligo, per le società quotate, di inserire nei propri statuti disposizioni per garantire l’equilibrio tra i generi negli organi collegiali di amministrazione e di controllo, per tre mandati consecutivi decorrenti dal primo rinnovo successivo a un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge (intervenuta il 12 agosto 2011). La legge aveva quindi imposto un adeguamento degli statuti delle società quotate affinché fosse previsto, in sede di riparto degli amministratori da eleggere, che il genere meno rappresentato ottenesse almeno un terzo degli amministratori eletti. Analogo criterio era stato previsto per gli organi di controllo.

Nel sistema delle società quotate, anche controllate da pubbliche amministrazioni, la funzione di controllo sul rispetto delle quote di genere introdotte dalla legge n. 120 del 2011 è affidata alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), alla quale sono stati riconosciuti rilevanti poteri sanzionatori in caso di violazione della disciplina.

In particolare, qualora la composizione degli organi collegiali non rispetti il criterio di riparto stabilito, la CONSOB diffida la società ad adeguarsi entro un termine massimo di quattro mesi. L’inottemperanza alla diffida comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da da 100.000 euro a 1 milione di euro e la fissazione di un ulteriore termine di tre mesi per adempiere. Solo all’inosservanza di tale ultima diffida consegue la decadenza dei membri del consiglio di amministrazione. Se lo squilibrio riguarda gli organi di controllo la la sanzione è compresa tra 20.000 e 200.000 euro e anche in tal caso è prevista in ultima istanza la decadenza dei membri del collegio sindacale della società interessata.

Società non quotate

L’articolo 3 della legge n.120 del 2011 aveva poi esteso tale disciplina anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, demandando ad apposito regolamento (poi adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251) la definizione di termini e modalità di attivazione del principio di equilibrio di genere nelle società a controllo pubblico[2].

Per quanto concerne il sistema dei controlli nelle società non quotate, l’articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato per le pari opportunità, i compiti di monitoraggio e vigilanza sull’applicazione delle quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale, da esercitare per il tramite del Dipartimento per le pari opportunità[3].

3.1 L’evoluzione della disciplina e le più recenti modifiche normative

Successivamente all’adozione della legge n. 120 del 2011 e dei relativi regolamenti attuativi, diversi interventi normativi hanno modificato la disciplina concernente le quote di genere negli organi delle società quotate e nelle società, non quotate, assoggettate a controllo pubblico.

Le novità del TUSP

Per quanto riguarda le società a controllo pubblico, non quotate, è intervenuto dapprima l’articolo 11, comma 4, TUSP, che si è fatto carico di garantire a regime l’equilibrio di genere nell’individuazione degli amministratori delle società a controllo pubblico, sia con riferimento al numero complessivo delle nomine da effettuare nelle società nel corso dell’anno, sia a livello di singola società, qualora si sia optato per un organo amministrativo a composizione collegiale.

In particolare, il Testo Unico stabilisce che nella scelta degli amministratori le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno; ciò comporta un obbligo specifico a carico delle amministrazioni che ha di fatto esteso la portata applicativa del suddetto principio anche alle società dotate di un organo amministrativo monocratico.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto deve comunque prevedere che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge n.120 del 2011, ossia che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti.

Tali obblighi previsti dal TUSP a carico sia delle Pubbliche Amministrazioni “controllanti”, sia delle società controllate, sono operativi a partire dall’entrata in vigore del citato articolo 11 (23 settembre 2016) e le società a controllo pubblico – già costituite al momento dell’entrata in vigore del Testo Unico – erano tenute ad adeguare i propri statuti entro il 31 luglio 2017.

Si segnala che la disciplina del TUSP riguarda il rispetto del principio della parità di genere esclusivamente negli organi amministrativi, mentre le disposizioni di cui alla legge n. 120 del 2011 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012 riguardano la composizione sia degli organi amministrativi che di controllo, a composizione collegiale, delle società a controllo pubblico.

Inoltre, le disposizioni del TUSP hanno un’efficacia permanente e non invece temporanea come quelle della legge n. 120 del 2011 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012, ove i criteri di riparto degli organi societari apicali volti a tutelare l’equilibrio di genere erano originariamente operativi per tre mandati consecutivi, a decorrere dal primo rinnovo degli organi interessati successivo all’entrata in vigore dei provvedimenti stessi.

La legge di bilancio 2020

A tale ultimo riguardo, occorre evidenziare che la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 302-305 della legge 27 dicembre 2019, n. 160), novellando gli articoli 147-ter e 148 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ha:

            prorogato da tre a sei i mandati in cui trovano applicazione, per gli organi delle società quotate, le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato in origine introdotte dalla legge n. 120 del 2011;

            modificato il criterio di riparto degli amministratori e dei membri dell’organo di controllo, disponendo che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (40 per cento), in luogo della quota di almeno un terzo (33 per cento circa) disposta dalle norme previgenti[4].

La medesima Legge di bilancio 2020 ha stabilito che il criterio di riparto di almeno due quinti venga applicato a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate successivo al 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della legge di bilancio). Resta fermo, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni, il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall’articolo 2 della legge Golfo-Mosca. La Legge di bilancio 2020 ha inoltre disposto che la Consob comunichi annualmente gli esiti delle verifiche sull’attuazione delle norme in esame al Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio, per il quale è sttao stanziato un contributo straordinario di 100.000 euro per gli anni dal 2020 al 2022.

Le società a controllo pubblico non quotate

Infine, si rammenta che sulla materia è da ultimo intervenuto l’articolo 6 della legge 5 novembre 2021, n. 162, che ha esteso la richiamata disciplina in tema di equilibrio di genere negli organi amministrativi delle società quotate di cui all’articolo 147-ter, comma 1-ter, del TUF (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) alle società, costituite in Italia e non quotate, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

Anche alle società a controllo pubblico non quotate si applicherà pertanto, per sei mandati consecutivi, il medesimo criterio di riparto degli amministratori delle società quotate volto ad assicurare che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti degli amministratori eletti; parimenti, dal tenore del citato articolo 6, dovrebbe applicarsi la richiamata procedura di diffida e decadenza in caso di mancata ottemperanza.

Il comma 2 del medesimo articolo 6 ha demandato ad un apposito regolamento, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro il 3 febbraio 2021)[5], la definizione delle conseguenti modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012.

Si segnala che, alla data di pubblicazione del presente dossier, tale regolamento non risulta ancora emanato.

Si osserva, da ultimo, come il predetto criterio di riparto degli amministratori (due quinti/40 per cento), appaia in linea con quanto previsto dalla nuova Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 7 dicembre 2022 e il cui termine di recepimento è fissato al 28 dicembre 2024.

FOCUS - La nuova direttiva sull’equilibrio di genere nelle società quotate

La direttiva (UE) 2022/2381, c.d. “Women on boards”, mira a raggiungere una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini fra gli amministratori delle società quotate, stabilendo misure dirette ad accelerare i progressi verso la parità di genere nelle società quotate.

In questa prospettiva, l’articolo 5 della direttiva prevede che gli Stati membri provvedano affinché le società quotate, con esclusione di micro, piccole e medie imprese, siano soggette al conseguimento di uno dei seguenti obiettivi entro il 30 giugno 2026:

a)         gli appartenenti al sesso sottorappresentato devono occupare almeno il 40 percento dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi (ovvero che non si occupano della gestione quotidiana della società, ma che svolgono una funzione di sorveglianza);

b)        gli appartenenti al sesso sottorappresentato devono occupare almeno il 33 per cento del totale dei posti di amministratore, con e senza incarichi esecutivi.

Le società esentate dall’obbligo (piccole, medie e micro imprese) devono invece fissare obiettivi individuali di miglioramento dell’equilibrio di genere tra gli amministratori aventi incarichi esecutivi.

Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva, gli Stati membri che non conseguano gli obiettivi di cui al citato articolo 5, paragrafo 1, lettera a) o b), dovranno adeguare la procedura di selezione dei candidati alla nomina o all’elezione per le posizioni di amministratore. Tali candidati dovranno essere selezionati sulla base di una valutazione comparativa delle qualifiche. A tal fine si dovranno applicare criteri chiari, formulati in modo neutro e univoci in modo non discriminatorio durante l’intera procedura di selezione. Tali criteri dovranno essere stabiliti prima del processo di selezione. Per quanto riguarda la selezione dei candidati alla nomina o all’elezione per le posizioni di amministratore, gli Stati membri devono provvedere affinché, nella scelta tra candidati ugualmente qualificati in termini di idoneità, competenza e rendimento professionale, sia data priorità al candidato del sesso sottorappresentato, a meno che, in casi eccezionali, motivi di maggiore rilevanza giuridica, quali il perseguimento di altre politiche in materia di diversità, invocati nell’ambito di una valutazione obiettiva basata su criteri non discriminatori, non facciano propendere per il candidato dell’altro sesso.

Gli Stati membri sono inoltre chiamati ad adottare le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giuridici nazionali, affinché, qualora un candidato non selezionato del sesso sottorappresentato adduca elementi, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un’altra autorità competente, che permettano di presumere la parità delle proprie qualifiche rispetto a quelle del candidato dell’altro sesso selezionato per la nomina o l’elezione a una posizione di amministratore, incomba alla società quotata dimostrare che non è stato violato l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva.

Ai sensi dell’articolo 7 una volta all’anno le società devono fornire informazioni alle autorità competenti sulla rappresentanza di genere nei loro consigli e in merito alle misure prese per conseguire l’obiettivo del 33 per cento o del 40 per cento e tali informazioni dovranno essere pubblicate nel sito web della società. Gli Stati membri dovranno invece pubblicare e aggiornare periodicamente un elenco delle società che hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti dalla direttiva.

L’articolo 8 della direttiva impone agli Stati membri di stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione, da parte delle società quotate, delle disposizioni nazionali adottate conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli 6 e 7, a seconda dei casi, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. In particolare, gli Stati membri assicurano che siano disposte procedure amministrative o giudiziarie che permettano di imporre il rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva. Tali sanzioni possono comprendere ammende o la possibilità da parte di un organo giurisdizionale di annullare la decisione riguardante la selezione degli amministratori effettuata in violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma dell’articolo 6 o di dichiararla nulla.

Gli Stati membri – che possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla direttiva per garantire una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini nelle società quotate registrate sul loro territorio nazionale (articolo 9) – devono designare uno o più organismi per la promozione dell’equilibrio di genere nei consigli (articolo 10).

Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 28 dicembre 2024 (articolo 11).

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 12, uno Stato membro può sospendere l’applicazione del citato articolo 6 in materia di selezione delle candidature e, se del caso, dell’articolo 5, paragrafo 2, in materia di obiettivi quantitativi individuali, se, entro il 27 dicembre 2022 in tale Stato membro sono state soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupano almeno il 30 per cento delle posizioni di amministratore senza incarichi esecutivi o almeno il 25 per cento del totale delle posizioni di amministratore nelle società quotate; o b) il diritto nazionale di tale Stato membro: 1) richiede che gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupino almeno il 30 per cento delle posizioni di amministratore senza incarichi esecutivi o almeno il 25 per cento del totale delle posizioni di amministratore nelle società quotate; 2) include misure di esecuzione effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inottemperanza ai requisiti di cui al punto 1); e 3) richiede che tutte le società quotate non contemplate in tale diritto nazionale fissino obiettivi quantitativi individuali per tutte le posizioni di amministratore. Qualora uno Stato membro abbia sospeso l’applicazione dell’articolo 6 e, se del caso, dell’articolo 5, paragrafo 2, sulla base di una delle predette condizioni, in tale Stato membro si considerano conseguiti gli obiettivi del 40 per cento o del 30 per cento di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

Per completezza si rammenta, infine, che all’interno del PNRR la parità di genere rappresenta una delle tre priorità trasversali in termini di inclusione sociale, unitamente a Giovani e Mezzogiorno. In tale quadro, per contrastare le molteplici dimensioni della discriminazione verso le donne, il Governo ha adottato nell’agosto del 2021 una Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, ovvero un documento programmatico che, in coerenza con la Strategia per la parità di genere 2020-2025 della Commissione europea, definisce un sistema di azioni politiche integrate volto a raggiungere entro il 2026 l’incremento di cinque punti nella classifica dell’Indice sull’uguaglianza di genere elaborato dall’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE), che nel 2020 vede l’Italia al 14esimo posto nella classifica dei Paesi UE-27. L’obiettivo di lungo periodo che la Strategia si propone è di guadagnare 5 punti nella classifica del Gender Equality Index dell’EIGE nei prossimi 5 anni, per raggiungere un posizionamento migliore rispetto alla media europea entro il 2026, con l’obiettivo di rientrare tra i primi 10 Paesi europei in 10 anni.

Per rafforzare la governance della Strategia 2021-2026, la Legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 139-148, legge n. 234 del 2021), oltre a prevedere l’adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, ha disposto l’istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità di una Cabina di regia interistituzionale, istituita con decreto 27 gennaio 2022, e di un Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere, istituito con decreto 22 febbraio 2022.

Si ricorda, infine, che nell’ambito del PNRR il Dipartimento per le pari opportunità è titolare dell’investimento volto all’introduzione di un Sistema nazionale di certificazione della parità di genere, che mira ad accompagnare le imprese nella riduzione dei divari di genere in tutte le aree più critiche per la crescita professionale delle donne.

3.2 La partecipazione femminile negli organi di amministrazione delle società

Dall’entrata in vigore della legge Golfo-Mosca sono stati fatti significativi passi in avanti per raggiungere un maggiore equilibrio di genere negli organi sociali delle società, anche se non sono allo stato disponibili, con riguardo alle società a controllo pubblico non quotate, dati aggiornati agli ultimi esercizi.

La Relazione triennale sullo stato di applicazione delle norme in tema di parità di genere nelle società a controllo pubblico, prevista dall’articolo 4, comma 1, del DPR n. 251 del 2012 e che dovrebbe riferirsi al periodo febbraio 2019-febbraio 2022, non risulta ancora presentata al Parlamento alla data di pubblicazione del presente dossier.

L’ultima Relazione disponibile, inviata al Parlamento nel mese di gennaio 2020 e relativa al periodo dal 12 febbraio 2016 al 12 febbraio 2019, evidenzia comunque come dall’entrata in vigore della normativa sull’equilibrio di genere la percentuale delle donne che ricoprono ruoli di vertice sia sensibilmente aumentata in Italia. In tale lasso temporale la percentuale di donne nei boards delle società ha continuato a crescere con un ritmo sostenuto, attestandosi, a marzo 2019, a circa un terzo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche non quotate, seppur con notevoli differenze territoriali e con una proporzione di donne tra gli Amministratori unici (12,3 per cento a marzo 2019), estremamente più contenuta rispetto a quella registrata all’interno degli organi amministrativi collegiali.

Dati più recenti sono contenuti nel Rapporto dell’Osservatorio interistituzionale sulla partecipazione femminile negli organi di amministrazione e controllo delle società italiane dell’8 marzo 2021, istituito a seguito del Protocollo d’intesa, sottoscritto nel novembre 2018 dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri per le pari opportunità, dalla Consob e dalla Banca d’Italia, per promuovere congiuntamente iniziative volte all’attuazione nel concreto della partecipazione femminile nei boards delle società, con la finalità di verificare nel tempo gli effetti dell’applicazione della legge n. 120 del 2011.

Il Rapporto – che descrive la composizione di genere negli organi di amministrazione e negli organi di controllo delle società soggette alle disposizioni della legge Golfo-Mosca (società quotate e società a controllo pubblico) nel confronto con la totalità delle società di capitali e delle banche, nel periodo 2011-2019 – evidenzia come la presenza femminile nelle posizioni di vertice delle imprese italiane sia nel complesso limitata, sebbene nell’ultimo decennio si siano registrati significativi progressi, in particolare per le società interessate dalle disposizioni della legge n. 120 del 2011.

La quota delle donne nei consigli di amministrazione all’inizio del periodo era piuttosto bassa per tutte le tipologie di società considerate, pari al 22 per cento nelle società di capitali e significativamente inferiore nelle società quotate e nelle banche, dove si attestava rispettivamente al 7 e al 6 per cento. La presenza delle donne negli organi amministrativi delle società è aumentata negli anni successivi, sebbene in misura eterogenea nelle diverse tipologie di società. Nei settori senza vincoli sulla composizione di genere, la quota delle donne negli organi amministrativi è rimasta stabile (nelle società private) o è cresciuta in misura modesta (nelle banche) arrivando nel 2019 al 24 e al 17 per cento, rispettivamente. Per le società quotate e le società a controllo pubblico, invece, si osserva un aumento notevole della presenza femminile per effetto delle misure introdotte dalla legge Golfo-Mosca, atteso che la quota nel 2019 era pari rispettivamente al 37 e al 25 per cento.

La minore presenza di donne negli organi amministrativi delle società a controllo pubblico rispetto alle società quotate è in parte attribuibile alla diffusione tra le prime di numerose società con amministratore unico (38,6 per cento del totale nel 2019). In tali società solo il 10,4 per cento degli amministratori sono donne, mentre in quelle con un consiglio di amministrazione queste ultime sono il 27,4 per cento dei componenti.

Quota delle donne negli organi di amministrazione (valori percentuali)

                  BANCHE            SOCIETÀ QUOTATE                    SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO                    SOCIETÀ DI CAPITALI PRIVATE

Fonte: Elaborazioni su dati Banca d’Italia, CONSOB e Infocamere, citate in “Osservatorio interistituzionale sulla partecipazione femminile negli organi di amministrazione e controllo”.

Per quanto riguarda gli organi di controllo delle società, i dati del suddetto Rapporto rilevano una situazione simile, evidenziando una dinamica in linea con quella osservata negli organi di amministrazione. Nel 2019, la presenza femminile raggiunge il 39 e il 33 per cento del totale degli incarichi nelle società quotate e a controllo pubblico, soggette alle quote di genere, mentre la crescita è stata moderata nelle banche e nelle società di capitali dove si colloca rispettivamente al 18 e al 22 per cento.

Quota delle donne negli organi di controllo (valori percentuali)

                  BANCHE            SOCIETÀ QUOTATE                    SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO                    SOCIETÀ DI CAPITALI PRIVATE

Fonte: Elaborazioni su dati Banca d’Italia, CONSOB e Infocamere, citate in “Osservatorio interistituzionale sulla partecipazione femminile negli organi di amministrazione e controllo”.

Il Rapporto sottolinea in ogni caso come lungo tutto il periodo considerato la quota delle donne con incarichi negli organi di amministrazione e di controllo si colloca su un trend univocamente crescente, e porta la presenza femminile ai massimi storici.

Nelle considerazioni conclusive si evidenzia come i progressi ottenuti grazie all’introduzione della normativa sulle “quote” siano ragguardevoli e come essi siano stati riconosciuti a livello europeo e internazionale. L’indice sulla parità di genere dell’EIGE certifica, anche per il 2020, che la componente femminile nell’ambito dei boards delle società quotate si colloca molto al di sopra della media europea.

Nel contempo, il Rapporto sottolinea che i dati sulla composizione per genere della tipologia di cariche ricoperte nei consigli di amministrazione, disponibili solamente per le società quotate e per le banche, evidenziano tuttavia che molto raramente gli incarichi di maggiore rilievo sono attribuiti alle donne (nelle società quotate solo il 2 per cento delle donne ricopre il ruolo di amministratore delegato, nelle banche solo l’1 per cento). Inoltre, permangono criticità con riferimento alle società con amministratore unico, che costituiscono un segmento abbastanza ampio nel caso delle società a controllo pubblico.

3.3 Il Bilancio di genere 2021

Elementi di valutazione utili, che comprendono un aggiornamento delle infomazioni al 2021, emergono anche nel Bilancio di genere 2021, predisposto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 38-septies, comma 3-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Nel documento viene evidenziato come prosegua la crescita della presenza femminile negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e delle società a controllo pubblico non quotate.

In Italia nel 2021 quasi tutte le società quotate sono a dirigenza mista e le donne rappresentano il 41,2 per cento dei componenti dei consigli di amministrazione.

Il documento rileva poi come con l’entrata in vigore della legge Golfo-Mosca la presenza delle donne ai vertici delle società quotate sia fortemente aumentata.

Percentuale di donne nei CdA delle società quotate e delle società a controllo pubblico rispetto al totale dei membri. Anni 2014, 2017 e 2020.

Fonte: Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del

Consiglio dei Ministri, citato in “Il Bilancio di genere per l’esercizio

finanziario 2021, a cura di RGS-MEF”.                                                                                             SOCIETÀ QUOTATE                   SOCIETÀ CONTROLLATE DA PA

Le donne componenti dei CdA sono passate dal 22,7 per cento nel 2014 al 33,6 per cento nel 2017, al 38,8 per cento nel 2020 raggiungendo il 41,2 per cento nel 2021, superando la quota minima del 40 per cento prevista dalla normativa.

In linea con gli anni precedenti, nel 2020 in circa tre quarti dei casi le donne sono consiglieri indipendenti e sono più frequentemente titolari di più di un incarico di amministrazione (interlocker), circostanza che si verifica in un caso su tre: il dato risulta relativamente stabile nell’ultimo triennio dopo aver registrato una crescita significativa nel periodo 2013-2018.

Da una situazione di forte svantaggio in cui le donne italiane costituivano solamente il 5,9 per cento dei componenti dei board nel 2011 (rispetto a una media europea del 13,4 per cento) nel 2016 sono arrivate a costituire il 32,3 per cento superando così la media europea di più di 8 punti percentuali.

Percentuale dei membri dei CdA delle più grandi società quotate nella Borsa valori nazionale dei vari paesi europei, per genere. Anni 2019, 2020 e 2021

Fonte: EIGE (da 2017, precedentemente Commissione Europea, DG Giustizia) - Large listed companies, citato in Il Bilancio di genere per l’esercizio finanziario 2021, a cura di RGS-MEF.

Tuttavia, prosegue il documento, non sempre la maggior presenza delle donne tra i membri dei CdA ha avuto come conseguenza il raggiungimento di posizioni di comando, forse anche per le loro caratteristiche all’interno delle assemblee (principalmente consigliere indipendenti e interlockers). Più contenuta è infatti l’incidenza delle donne che ricoprono la posizione di presidente, pari al 23,5 per cento nel 2021, sebbene in crescita rispetto al 2011 anno in cui rappresentavano il 2,6 per cento. Inoltre, negli ultimi cinque anni, in Italia la quota di donne presidente è stata sempre superiore a quella media dei Paesi europei e con un divario che si è ampliato nel tempo (da 3,4 punti percentuali nel 2016 a 15 punti percentuali nel 2021).

Tra gli amministratori delegati italiani, invece, nel 2021 non vi sono donne (dopo una esigua presenza intorno al 3 per cento nel 2018 e nel 2019), mentre a livello europeo coprono il 7,8 per cento degli incarichi (in crescita rispetto al 2012 e 2016 – rispettivamente 2,2 per cento e 5,9 per cento).

Percentuale degli individui che ricoprono la carica di Amministratore delegato nelle più grandi società quotate, per genere. Anni 2012, 2016, 2021.

Fonte: EIGE (da 2017, precedentemente Commissione Europea, DG Giustizia) - Large listed companies, citato in Il Bilancio di genere per l’esercizio finanziario 2021, a cura di RGS-MEF.

Infine, si segnala che in Italia le donne in ruoli di dirigente sono il 14,4 per cento nel 2021, in aumento rispetto al 2012 (4,3 per cento) e al 2016 (10 per cento) e in linea con l’andamento registrato in Europa (10,3 per cento nel 2012, 14,7 per cento nel 2016 e 20,2 per cento nel 2021).

3.4 L’equilibrio di genere nelle società quotate

Un quadro aggiornato della presenza femminile negli organi societari è rinvenibile, con riguardo alle società quotate italiane, dal Rapporto di corporate governance 2022 della Consob, secondo il quale alla fine del 2022, per effetto dell’applicazione delle norme che riservano una quota dell’organo sociale al genere meno rappresentato, la presenza femminile ha raggiunto il 43 per cento degli incarichi di amministrazione e il 41 per cento di quelli di componente dell’organo di controllo.

Presenza femminile negli organi sociali delle società quotate italiane

                                                                                                             2011                  2020                  2021                  2022

192         846                                                                                                                                        852                   849

             PESO MEDIO SUL BOARD (%)                                                       7.4                   38.8                  41.2                  42.9

NUMERO SOCIETÀ DIVERSE-BOARD

135

223

 

215

206

% TOTALE

51.7

99.6

 

99.5

99.5

ORGANI DI CONTROLLO

 

 

 

 

 

            NUMERO DONNE                                                                          57                    269                   274                   262

PESO MEDIO SUL BOARD (%)

6.5

38.6

 

40.8

40.9

NUMERO SOCIETÀ DIVERSE-BOARD

53

221

 

213

204

% TOTALE

20.3

98.7

 

98.6

99.0

Fonte: CONSOB - Rapporto di corporate governance 2022

La maggior parte delle società (180, pari al 96,8 per cento della capitalizzazione di mercato) ha applicato la quota di genere dei due quinti. In tali società, le donne sono in media 4 e rappresentano il 43,6 per cento del board. La quota di genere di un quinto del board, prevista per il primo rinnovo successivo alla quotazione, è stata applicata da 14 emittenti, con una presenza in media di oltre 3 donne, pari al 37,1 per cento del CdA. La presenza femminile si attesta su livelli simili anche in 13 società di recente quotazione, che non hanno ancora effettuato alcun rinnovo dell’organo di amministrazione (in media 3 donne, pari al 36,3 per cento del board).

Applicazione delle norme sulle quote di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate italiane

2022                                                                    TOTALE TOTAL     (L.160/2019)2/5 QUOTA (L.160/2019)1/5 QUOTA NON APPLICABILENOT APPLICABLE

207         180                                                                                                                       14                             13

             CAPITALIZZAZIONE (%)                                    100.0                        96.8                           2.1                            1.1

AMMINISTRATORI DONNE

 

 

 

 

NUMERO MEDIO

4.1

4.2

3.4

3.1

PESO MEDIO SUL BOARD (%)

42.9

43.6

37.1

36.3

Fonte: CONSOB - Rapporto di corporate governance 2022

In media nei board siedono 4 donne, con una presenza femminile più elevata tra le società a medio-alta capitalizzazione e nel settore finanziario.

In linea con le tendenze osservate negli anni precedenti, a fine 2022, le donne ricoprono il ruolo di amministratore delegato in 17 società di piccole dimensioni (rappresentative del 2,1 per cento della capitalizzazione di mercato) e presiedono l’organo amministrativo di 32 emittenti di più elevate dimensioni (rappresentativi del 27,4 per cento della capitalizzazione complessiva); entrambi i dati mostrano un lieve incremento rispetto all’anno precedente (+1 amministratore delegato, +2 presidenti).

Circa tre donne su quattro si qualificano come consiglieri indipendenti e una donna su dieci è stata nominata dai soci di minoranza in applicazione del voto di lista (86 amministratrici, nominate in 68 società ad elevata capitalizzazione, rappresentative del 76 per cento del valore complessivo di mercato).

Ruoli delle donne nei consigli di amministrazione delle società quotate italiane

RUOLI DONNE                                                                                   2011                  2020                  2021                  2022

             NUMERO INCARICHI                                                                     13                      15                     16                     17

% TOTALE INCARICHI FEMMINILI

6.8

1.8

1.9

2.0

NUMERO SOCIETÀ

13

15

16

17

% CAPITALIZZAZIONE TOTALE

0.5

2.2

2.4

2.1

PRESIDENTE ONORAIO

 

 

 

 

             NUMERO INCARICHI                                                                      9                       27                     30                     32

             % TOTALE INCARICHI FEMMINILI                                                  4.7                    3.2                    3.5                    3.8

NUMERO SOCIETÀ

9

26

30

32

% CAPITALIZZAZIONE TOTALE

0.5

18.2

20.7

27.4

AMMINISTRATORE INDIPENDENTE (da Tuf e/o d CGC)

 

 

 

 

             NUMERO INCARICHI                                                                     71                    616                   635                   619

% TOTALE INCARICHI FEMMINILI

37.0

72.8

74.5

72.9

NUMERO SOCIETÀ

55

216

209

201

% CAPITALIZZAZIONE TOTALE

28.8

99.8

99.9

99.9

AMMINISTRATORE DI MINORANZA

 

 

 

 

NUMERO INCARICHI

11

84

91

86

% TOTALE INCARICHI FEMMINILI

5.7

9.9

10.7

10.1

NUMERO SOCIETÀ

11

67

71

68

% CAPITALIZZAZIONE TOTALE

19.3

75.8

73.6

76.1

Fonte: CONSOB - Rapporto di corporate governance 2022

Infine, i dati confermano che le donne sono titolari di più di un incarico di amministrazione con maggior frequenza rispetto agli uomini: tale situazione riguarda il 28,6 per cento delle donne, rispetto al 21 per cento dell’intera popolazione degli amministratori. Il dato dell’interlocking femminile mostra tuttavia una continua flessione negli anni recenti, dopo il massimo pari al 34,9 per cento raggiunto nel 2019.

Donne interlockers nei consigli di amministrazione delle società quotate italiane

 

2011

2020

2021

2022

DONNE INTERLOCKERS

29

280

258

243

NUMERO COMPLESSIVO

             % TOTALE INCARICHI FEMMINILI                                                 15.1                  33.1                  30.3                  28.6

NUMERO MEDIO DI INCARICHI

1.29

1.47

1.41

1.54

AMMINISTRATORI INTERLOCKERS

 

 

 

 

NUMERO COMPLESSIVO

711

516

466

414

% TOTALE INCARICHI

27.4

23.7

22.5

20.9

NUMERO MEDIO DI INCARICHI

1.46

1.32

1.30

1.39

Fonte: CONSOB - Rapporto di corporate governance 2022

4. Novità normative in tema di società partecipate

 Nel primo semestre dell’anno in corso si segnalano le seguenti novità normative intervenute in materia di società partecipate:

            la modifica dell’assetto societario della Stretto di Messina S.p.A.;

            la previsione della costituzione di una nuova società in house , “ENIT S.p.A.”, e la contestuale soppressione dell’ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo;

            la modifica della governance e delle funzioni di Sport e salute S.p.A.;

            la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la trasformazione dell’Istituto per il credito sportivo in società per azioni di diritto singolare;

            l’istituzione della nuova società Acque del Sud S.p.A., cui sono trasferite le funzioni del soppresso ente EIPLI (Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania);

            la trasformazione di ANPAL Servizi  in Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.;

            la previsione, in via transitoria, della deroga ai divieti previsti in materia di attribuzione di incarichi a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, con riguardo alle cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale;

            la proroga al 31 luglio 2023 delle disposizioni speciali sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata, ivi comprese le società a controllo pubblico.

Si segnala, infine, l’approvazione in esame preliminare, nella riunione del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2023, di uno schema di regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), che introduce modifiche al DPCM 26 giugno 2019, n. 103, concernente l’organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzate ad adeguarne l’organizzazione. Lo schema prevede, tra l’altro, la creazione del Dipartimento dell’economia, con competenza in materia di interventi finanziari, valorizzazione del patrimonio pubblico e partecipazioni societarie dello Stato. Sullo schema di regolamento è stato espresso dal Consiglio di Stato, nell’adunanza del 9 maggio 2023, un parere favorevole con osservazioni.

4.1 Assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.A.

L’articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35 ha introdotto importanti modifiche relativamente all’assetto societario della Stretto di Messina S.p.A. (d’ora in avanti SDM), disciplinandone le attività all’estero e ridefinendo la composizione degli organi di amministrazione e controllo della medesima società. È stato inoltre previsto l’affidamento a RFI S.p.A. della gestione degli impianti ferroviari del Ponte e le relative spese, nonché. la qualificazione di società in house della SDM medesima e sono disciplinati i profili relativi all’attività di indirizzo e vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con la previsione della possibilità di nomina con DPCM, su proposta del Ministro delle infrastrutture qualora ne ravvisi la necessità, di un commissario straordinario che opera secondo specifiche disposizioni dell’articolo 12, lettera d), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Viene infine disciplinata la costituzione di un Comitato scientifico con compiti di consulenza tecnica.

In particolare, novellando la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono state introdotte le seguenti modifiche nell’assetto societario della SDM:

            la quota di maggioranza (51 per cento) spetta al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e non più, come invece previsto dal testo previgente, alla “società ANAS, le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato”;

            la quota restante viene attribuita a RFI S.p.A., ANAS S.p.A., e alle Regioni Sicilia e Calabria, eliminando pertanto il riferimento, presente nel testo previgente, “alle altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato”;

            il MEF esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il MIT;

            al MIT sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla SDM in ordine alle attività oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all’articolo 3-bis della citata legge n. 1158 del 1971.

La relazione illustrativa ricorda che “attualmente, la Società risulta partecipata da ANAS (81,848 per cento), Rete Ferroviaria Italiana – RFI (13 per cento), Regione Sicilia (2,576 per cento), Regione Calabria (2,576 per cento). La modifica normativa conferma la partecipazione di RFI, ANAS e delle Regioni Sicilia e Calabria e introduce una partecipazione, in misura non inferiore al 51 per cento, del Ministero dell’economia e delle finanze, che per la rispettiva quota di partecipazione eserciterà i diritti dell’azionista d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si evidenzia che sia RFI che ANAS sono incluse nell’elenco ISTAT delle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche (Settore S.13). Ai fini dell’esercizio dei poteri di controllo analogo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sulla società in ordine alle attività oggetto di concessione”.

La relazione tecnica ricorda che il capitale sociale della SDM ammonta ad euro 383.179.794 ed è così ripartito: ANAS S.p.A. 313.623.561,60 euro; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 49.813.375,80 euro; Regione Calabria 9.871.678,56 euro; Regione Siciliana 9.871.178,04 euro. La stessa relazione evidenzia che “a seguito della riattivazione della Società si prevede la partecipazione, in misura non inferiore al 51 per cento, del Ministero dell’economia e delle finanze. La parte restante sarà distribuita fra ANAS, RFI e le regioni Sicilia e Calabria. La stessa relazione fa presente che le quote effettive di partecipazione dei singoli soci saranno definite in sede di adozione dello Statuto della società e che la società dispone già delle risorse necessarie a garantirne l’operatività”.

Organi della Società

La nuova disciplina prevede altresì la ridefinizione della composizione degli organi di amministrazione e controllo.

In particolare, il consiglio di amministrazione (CdA) è composto da cinque membri, di cui: due designati dal MEF d’intesa con il MIT, che ricoprono rispettivamente la carica di presidente e di amministratore delegato; uno designato dalla Regione Calabria; uno designato dalla Regione Sicilia; uno designato congiuntamente dalle società R.F.I. e ANAS[6].

Viene altresì stabilito che il collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti, e stabilisce che: un membro effettivo, in qualità di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal MEF d’intesa con il MIT; un membro effettivo è designato dalla Regione Calabria congiuntamente alla Regione Sicilia; un membro effettivo e un membro supplente sono designati congiuntamente da RFI e ANAS.

Viene anche definita la remunerazione dei componenti del CdA e del Collegio sindacale, stabilendo che: quella dei consiglieri di amministrazione è determinata ai sensi dell’articolo 2389 del codice civile, mentre quella dei membri del Collegio sindacale ai sensi dell’articolo 2402 del codice civile.

La relazione illustrativa evidenzia che, per effetto del rinvio alle norme civilistiche, si opta per l’applicazione alla SDM del regime ordinario dei compensi previsto per tutte le società, “derogando alla disciplina dei compensi prevista per gli amministratori e i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. La deroga trova ragione nella complessità dell’opera e nella conseguente necessità di attribuire alla Società le migliori professionalità”.

Qualificazione della Stretto di Messina S.p.A. come società in house

Il citato decreto-legge precisa che la Stretto di Messina S.p.A. costituisce società in house ai sensi dell’articolo 16 del TUSP.


Società a partecipazione pubblica - Luglio 2023                                                                                                                                    30

La relazione illustrativa, infatti, segnala che “per fugare ogni dubbio sulla natura giuridica della Società, la Stretto di Messina S.p.A. viene qualificata espressamente come società in house, ai sensi dell’articolo 16 del TUSP” e che “al fine di allineare lo statuto societario a tale qualifica sono introdotte plurime previsioni volte a garantire l’esercizio del controllo analogo sulla Società”  [7].

Il citato decreto-legge n. 35 del 2023 stabilisce, inoltre, che lo statuto della società prevede che oltre l’ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidata dagli enti pubblici soci. Si stabilisce, altresì, che, ai fini dell’esercizio del controllo analogo, lo statuto definisca particolari prerogative e diritti spettanti agli amministratori designati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si prevede che provveda alla vigilanza sull’attività della società e definisca indirizzi idonei a garantire che, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del TUSP, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della medesima sia esercitata una influenza determinante da parte del medesimo Ministero.

Si dispone inoltre che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proponga al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di un commissario straordinario qualora ne ravvisi la necessità, tenuto conto dell’attività di vigilanza svolta ai sensi del comma 4. Il commissario straordinario:

            è nominato con DPCM, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;

            opera secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, comma 5, primo e quinto periodo, comma 6, terzo e quarto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, relative alla disciplina dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rispetto da parte di regioni, province autonome, città metropolitane, province, comuni e ambiti territoriali sociali degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR, e assunti in qualità di soggetti attuatori;

            si avvale, per l’espletamento delle proprie funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie della società concessionaria, nonché di quelle della Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede inoltre, con oneri a carico della società concessionaria, nel limite massimo di 500 mila euro annui, alla costituzione di un Comitato scientifico, composto da 9 membri, scelti tra soggetti dotati di adeguata specializzazione ed esperienza; la scelta dei membri è effettuata d’intesa con le regioni Calabria e Sicilia le quali si esprimono entro quindici giorni dalla richiesta dell’intesa; decorso tale termine, l’intesa si intende acquisita. Il Comitato scientifico: svolge compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell’indirizzo delle attività tecniche progettuali; opera secondo principi di autonomia e indipendenza; esprime, in particolare, parere al Consiglio di amministrazione della società in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell’opera e delle varianti.

Per ulteriori approfondimenti in ordine alla disciplina in esame si rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

4.2 La nuova “ENIT S.p.A.”

I commi da 1 a 8 dell’articolo 25 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 hanno autorizzato il Ministero del turismo a costituire nell’anno 2023 una società per azioni denominata “ENIT S.p.A.” con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro, prevedendo, contestualmente, la soppressione dell’ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo.

La costituzione di ENIT S.p.A.

ENIT S.p.A. è qualificata come società in house, ai sensi dell’articolo 16 del TUSP, sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero del turismo. Le azioni sono attribuite al MEF che esercita i diritti dell’azionista. La nascita di ENIT S.p.A. è finalizzata a supportare e promuovere l’offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività, anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell’offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori.

La costituzione della società ENIT S.p.A. è disposta con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge citato, che ne determina scopi, patrimonio e organizzazione, nonché lo schema di statuto.

Le nuove dispozioni prevedono che la società sia amministrata da un consiglio di am-

8          Per la nozione di società in house ai sensi dell’articolo 16 del TUSP si rinvia alla nota 7.

32                                                                                                                                   Società a partecipazione pubblica - Luglio 2023

ministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo.

La nuova società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La soppressione dell’ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo

Il personale a tempo determinato e indeterminato in servizio presso l’Agenzia nazionale del turismo alla data di entrata in vigore del decreto- legge richiamato viene contestualmente trasferito a ENIT S.p.A. in ragione delle medesime funzioni esercitate dall’ente, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento.

Fatto salvo il trasferimento del personale, tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla data di costituzione di ENIT S.p.A., come risultanti dalle scritture contabili, nonché tutte le risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo. A tale fine, il Ministro del turismo nomina con proprio decreto un commissario liquidatore che, entro sei mesi dalla soppressione, predispone un inventario del patrimonio dell’ENIT (Agenzia). Con successive determinazioni, il Ministero del turismo assegna alla società ENIT S.p.A. le risorse strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al dossier del Servizio Studi.

4.3 Nuova governance e ampliamento delle funzioni di Sport e salute S.p.A.

I commi da 2 a 4 dell’articolo 22 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 hanno introdotto alcune modifiche alla governance e alle funzioni di Sport e salute S.p.A. In sintesi, la novella incide sotto i seguenti profili:

            porta da 3 a 5 i componenti del consiglio di amministrazione (compresi il presidente e l’amministratore delegato);

            elimina la coincidenza fra presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato, figura che viene contestualmente introdotta e disciplinata (prevedendosene la nomina da parte dell’autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti);

            prevede che i tre componenti restanti siano nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro dell’istruzione e del merito e dal Ministro dell’università e della ricerca (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’autorità di Governo competente in materia di sport e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti). La disposizione consente così la nomina di un componente anche al MUR, che, dopo lo scorporamento dal Ministero dell’istruzione, non concorreva più alla nomina, attribuita nel testo previgente al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

            precisa che i componenti del consiglio di amministrazione attualmente in carica cesseranno il loro mandato con l’insediamento dei nuovi componenti, nominati secondo le modalità qui descritte.

Infine, le disposizioni citate ampliano le funzioni della società, là dove, per sostenere l’attuazione degli investimenti pubblici previsti dal PNRR, dal fondo sviluppo e coesione e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea, Sport e salute S.p.A. è autorizzata a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli d’intesa.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al dossier del Servizio Studi.

4.4 Il nuovo “Istituto per il credito sportivo e culturale - S.p.A.”

Si ricorda che i commi da 619 a 626 dell’articolo 1 della Legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n.197), hanno disciplinato la trasformazione dell’Istituto per il credito sportivo in società per azioni. Il nuovo ente è denominato “Istituto per il credito sportivo e culturale” e se ne prevede l’assoggettemento alle disposizioni del Testo Unico in materia bancaria e creditizia, nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti. Alla medesima società non si applicano invece le disposizioni previste dal TUSP, nonché i limiti ai compensi per gli amministratori e i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201).

Nel dettaglio, si prevede che, al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l’Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, all’esito di specifica procedura sia trasformato in società per azioni di diritto singolare, denominata «Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.a.», che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi dell’Istituto medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione. Tale trasformazione in società per azioni è realizzata sulla base di un progetto deliberato dal consiglio di amministrazione, che definisce il programma e lo statuto della nuova società. Il comma 621 della Legge di bilancio per il 2023 prevede che la nuova società persegua una missione di pubblico interesse esercitando l’attività bancaria finalizzata

Società a partecipazione pubblica - Luglio 2023                                                                                                                                    34

allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, l’esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria nonché la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati.

A uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero per lo sport e i giovani, da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della cultura, sentita la Banca d’Italia, è demandata la definizione, tra l’altro, dei princìpi di governo della società concernenti la composizione e la nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l’assetto proprietario, la destinazione dell’utile di esercizio e le modalità per garantire la vigilanza sull’attività da parte delle Autorità competenti.

Si segnala, inoltre, che l’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, ha prorogato il mandato degli organi dell’Istituto per il credito sportivo al 30 giugno 2023, modificando a tal fine l’articolo 1, comma 24, del citato decreto-legge n. 228 del 2021, che aveva disposto la proroga degli organi fino al 31 dicembre 2022. L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 ha poi ulteriormente prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2023 la durata in carica del presidente e degli altri organi dell’Istituto, prorogando conseguentemente i termini entro i quali dovrà essere perfezionata la trasformazione dell’Istituto da ente pubblico in società per azioni.

4.5 La nuova società “Acque del Sud S.p.A.”

L’articolo 23, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, prevede la costituzione, dal 1° gennaio 2024, di una nuova società, Acque del Sud S.p.A., cui sono trasferite le funzioni del soppresso EIPLI (Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania).

 Nel dettaglio, il comma 2-bis interviene, sostituendolo, sul comma 11 dell’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevedendo la costituzione di una nuova società per azioni con capitale sociale iniziale di 5 milioni di euro, le cui azioni sono sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze, che può trasferirle nel limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni dell’articolo 17 del TUSP, tenuto conto del piano industriale della società, e per la restante parte a società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

Si rammenta che sulla materia in oggetto è intervenuto di recente l’articolo 15, comma

2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che modificando il citato comma 11 ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine previsto per il trasferimento delle funzioni del soppresso EIPLI ad una nuova società per azioni a totale capitale pubblico.

Ai sensi della nuova disciplina sono organi della società il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l’assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e due componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; i restanti componenti, tra i quali è individuato l’amministratore delegato, sono nominati dall’assemblea dei soci.

Il presidente ha la rappresentanza legale della società e presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla costituzione della società. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione.

Per quanto non derogato dalle disposizioni in esame, si applicano le norme sulle società per azioni contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

A decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla società Acque del Sud le funzioni del soppresso EIPLI, con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta del commissario liquidatore dell’EIPLI, è operata la ricognizione delle risorse da trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla società Acque del Sud e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l’inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell’utente.

Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell’Ente e di semplificare il contenzioso in essere, agevolando il commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi, le disposizioni in esame prevedono altresì che i crediti e i debiti sorti in capo all’Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all’esercizio delle relative funzioni, siano esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società Acque del Sud S.p.A..

Il successivo comma 2-ter dell’articolo 23 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 stabilisce infine che la pubblicazione della legge di conversione del medesimo decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.


4.6 La trasformazione di ANPAL Servizi S.p.A. in Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.

L’articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (in corso di conversione al momento della pubblicazione del presente dossier) ha disposto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il trasferimento al medesimo Ministero delle funzioni esercitate dall’ente pubblico ANPAL, con le relative risorse strumentali, finanziarie ed umane, ad eccezione del personale del comparto ricerca che viene trasferito all’INAPP. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l’ANPAL viene soppressa.

A decorrere dalla data di soppressione, la società ANPAL Servizi S.p.A. tornerà ad assumere la denominazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. – che aveva prima della costituzione dell’ANPAL –, configurata come soggetto in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministero eserciterà in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società, senza più il coinvolgimento dell’ANPAL. Gli indirizzi di carattere generale sono proposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il suddetto cambiamento di denominazione è connesso alle riforme in materia di servizi e politiche attive del lavoro, che – secondo quanto riferisce la relazione illustrativa – rendono necessaria l’individuazione di un nuovo ruolo della Società nell’attuazione di tali politiche, nel rispetto del dettato costituzionale che assegna competenze concorrenti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome.

Per realizzare tale governance, la norma dispone una diretta partecipazione all’organo amministrativo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano oltre che la definizione delle linee di indirizzo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto concerne gli organi sociali, si prevede che il consiglio di amministrazione sia composto da cinque membri, di cui tre, incluso il presidente, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sul punto, la relazione illustrativa specifica altresì che dalla nuova composizione del consiglio di amministrazione, i cui componenti passano da 3 a 5, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la società non è mai stata dotata di un finanziamento pubblico specifico per la remunerazione dei suoi organi e che tale remunerazione è operata nei margini complessivi dei contributi istituzionali (invariati) di cui è già dotata. Tale incremento dei componenti, come specificato dalla relazione tecnica, si giustifica con l’esigenza di maggiore rappresentatività delle istanze regionali.

Per ulteriori approfondimenti in merito a tale disciplina si rinvia al dossier del Servizio Studi.

4.7 Attribuzione di cariche sociali a soggetti in quiescienza

Il comma 3-undecies dell’articolo 20 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, inserito nel corso dell’esame parlamentare, ha introdotto una deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto e fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato, che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale[8], non si applicano i divieti previsti in materia di attribuzione di incarichi a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza.

Sono esclusi da tale deroga i soggetti che accedono al trattamento di pensione anticipata (“quota 102” o “quota 100”) o alla cd. “pensione anticipata flessibile”. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al relativo dossier del Servizio Studi.

4.8 Proroga della disciplina speciale in materia di svolgimento delle assemblee societarie

Per quanto concerne la tempistica dei rinnovi societari, l’articolo 3, comma 10-undecies, del decreto-legge n.198 del 2022, ha esteso l’applicabilità delle norme di cui all’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata, ivi comprese le società a controllo pubblico, alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2023. Per effetto della proroga, il termine entro il quale l’assemblea ordinaria delle società dev’essere convocata è fissato a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e si applicano alcune norme speciali (voto in via elettronica, interventi con mezzi di telecomunicazione, ecc.) per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Per ulteriori approfondimenti in merito a tale disciplina si rinvia al dossier del Servizio Studi.

5. Il controllo sulle società partecipate dallo Stato

 A seguito delle operazioni di privatizzazione avviate negli anni Ottanta e Novanta e del superamento degli enti di gestione delle partecipazioni statali, è venuto meno il controllo parlamentare - sino ad allora esercitato nelle forme previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675 e dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14 - sulle società di diritto comune derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici.

La disciplina generale per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici di cui alla citata legge n.14 del 1978 fu infatti ritenuta non applicabile agli organismi societari sorti dalle privatizzazioni. Problemi interpretativi si posero anche in relazione al controllo della Corte dei conti e furono risolti con la sentenza 28 dicembre 1993, n. 466 della Corte Costituzionale che ha chiarito come la funzione di controllo della Corte dei conti si eserciti su tutti gli enti che godono di un apporto dello Stato al patrimonio in capitale, servizi, beni ovvero mediante concessione di garanzia, ivi comprese pertanto le società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni, fino a quando permanga la partecipazione maggioritaria dello Stato o degli altri pubblici poteri al capitale sociale.

La Corte evidenziò, in particolare, come il concetto di diritto pubblico, ai sensi della legge n. 259 del 1958, ricorra anche quando ci sia una gestione che, pur non potendosi ricondurre ai caratteri tipici dell’ente pubblico, è pur sempre una gestione di derivazione finanziaria statale, con contribuzioni ordinarie o che si avvale del contributo dello Stato in forma di partecipazione al capitale o al patrimonio. Finché le risorse gestite dalle partecipate conserveranno la loro derivazione dalla finanza pubblica, nella specie da quella statale, il controllo della Corte dei conti continuerà pertanto ad essere svolto. Tale interpretazione è stata poi estesa a tutte le società partecipate nazionali.

5.1 Il controllo della Corte dei conti sulle società partecipate

Il controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria è esercitato dalla Corte dei conti a mezzo della “Sezione del controllo sugli enti”, istituita ai sensi dell’articolo 9 della citata legge n. 259 del 1958, che si ricollega direttamente al dettato dell’articolo 100 della Costituzione.

 

In particolare, la Corte dei conti controlla la gestione degli enti che, a prescindere dalla forma giuridica privatistica o pubblicistica: a) godono di contribuzione continuativa o periodica a carico dello Stato o si finanziano con imposte, contributi, tasse che sono autorizzati a imporre o che siano a essi devolute; b) godono di un apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria.

L’individuazione della platea delle società oggetto del controllo è prevista direttamente dalla legge, oppure da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha il compito di riconoscerne la sussistenza dei presupposti; la Corte detiene, peraltro, attraverso la Sezione centrale, un potere di sollecitazione nei confronti della Presidenza del Consiglio, quando sorgono nuovi organismi che dovrebbero essere assoggettati al controllo.

Il controllo svolto dalla Corte dei conti si articola in due tipologie[9].

La prima forma di controllo, disposta ai sensi degli articoli 2, 3 e 6 della legge n.259 del 1958, è di carattere cartolare: gli enti pubblici o privati che fruiscono di contribuzioni periodiche hanno l’obbligo di trasmettere alla Corte i conti consuntivi e i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione; la relativa istruttoria è affidata ad un magistrato della Sezione e si conclude con la redazione di un referto che sarà poi approvato in sede collegiale dalla stessa Sezione. Gli enti sottoposti a tale forma di controllo sono oltre 200, tra i quali si richiamano, a titolo esemplificativo, la RAI, le Ferrovie dello Stato (FS), il CONI, l’ACI, l’ENEA, l’ENAV e l’ENAC.

La seconda forma di controllo, la c.d. forma “diretta” di cui all’articolo 12 della legge n. 259 del 1958, è riservata agli enti a cui lo Stato contribuisce con apporti di patrimonio in capitale o di servizi o di beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria. Nei confronti di tali enti il controllo di gestione è esercitato, oltre che con la trasmissione dei consuntivi e dei bilanci, mediante la presenza alle sedute degli organi di amministrazione o di revisione dell’ente di un magistrato della Sezione di controllo designato dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. Tra i circa 60 enti sottoposti a tale forma di controllo, si possono annoverare l’ENI, l’ENEL, l’ANAS, l’ISTAT, l’INPS e l’INAIL.

Oltre a tali controlli di tipo referente la Corte può formulare in qualsiasi momento, se accerti irregolarità nella gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al Ministro dell’economia e al Ministro competente.

Una nuova forma di controllo è stata recentemente introdotta dall’articolo 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), che ha novellato l’articolo 5 del TUSP prevedendo che la Corte dei conti sia tenuta a pronunciarsi, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, sull’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, valutandone la conformità con quanto disposto dagli articoli 4, 7 e 8 del Testo unico, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine, l’amministrazione può procedere alla costituzione della società o all’acquisto della partecipazione[10].

Si rammenta inoltre che una delle principali novità del TUSP consiste nell’individuazione, nell’ambito del MEF, di una Struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del medesimo Testo unico, dotata di poteri di indirizzo e ispettivi nei confronti delle società a partecipazione pubblica e chiamata a promuovere le migliori pratiche, nonché a gestire un elenco pubblico, accessibile anche via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti. Tale Struttura è stata individuata con il decreto ministeriale 16 maggio 2017 nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro.

Con Protocollo d’Intesa del 10 maggio 2021 sottoscritto dal Presidente della Corte dei conti e dal Ministro dell’economia e delle finanze è stata consolidata una collaborazione tra la predetta Struttura di monitoraggio del MEF e le competenti Sezioni della Corte dei conti al fine di rafforzare l’efficacia delle rispettive attività di monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP.

Si segnala, infine, che con Determinazione del 23 febbraio 2023, n. 16, la Sezione del Controllo sugli enti della Corte dei Conti ha approvato il Programma delle attività di controllo per l’anno 2023, con il quale vengono definite le linee programmatiche dell’attività della Sezione per l’anno 2023, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri di riferimento deliberati dalle Sezioni riunite in sede di controllo nell’adunanza del 23 dicembre 2022, al fine di garantire che le funzioni di controllo siano esercitate secondo canoni uniformi. Nel Programma, la Corte rileva che gli enti assoggettati a controllo mediante DPCM o specifica disposizione normativa sono, al 31 dicembre 2022, complessivamente 317 (314 nel 2021), di cui: 211 (222 nel 2021) enti pubblici; 40 (37 nel 2021) società e 66 (55 nel 2021) persone giuridiche di diritto privato diverse dalle società.

5.2 Le risultanze del controllo della Corte dei conti

Al termine di ogni esercizio finanziario la Corte dei conti adotta una pronuncia nella quale svolge le proprie valutazioni sulla gestione finanziaria dell’ente controllato secondo le modalità sopra richiamate. La relazione è inviata al Parlamento per l’esercizio della funzione di controllo, nonché all’ente controllato e ai Ministeri vigilanti per far loro adottare i provvedimenti necessari a rimuovere le eventuali irregolarità contabili, amministrative e gestionali riscontrate.

L’articolo 149 del Regolamento della Camera dei deputati dispone al riguardo che le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all’esame della Commissione competente per materia. La Commissione, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, o un suo Comitato, possono, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio. La Commissione competente può altresì votare una risoluzione a norma dell’articolo 117 del Regolamento.

Nel periodo gennaio - giugno 2023 sono pervenute alla Camera le seguenti 17 relazioni concernenti il controllo su società direttamente o indirettamente partecipate da amministrazioni centrali, presentate dalla Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 259 del 1958:

1)        ANAS S.p.A. per l’esercizio 2021 (Doc. XV, n. 38);

2)        Consip S.p.A. per l’esercizio 2021 (Doc. XV, n. 41);

3)        Simest S.p.A. per l’esercizio 2021 (Doc. XV, n. 42);

4)        SACE S.p.A. per l’esercizio 2021 (Doc. XV, n. 45);

5)        Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – IPZS per l’esercizio 2021 (Doc. XV, n. 50);

6)        Asset Management Company – AMCO S.p.A. per l’esercizio 2021 (Doc. XV, n. 60);

7)        Società per lo Sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione – Mefop S.p.A. per l’esercizio 2021 (Doc. XV, n. 62);

8)        Investimenti immobiliari italiani – Società di gestione del risparmio – Invimit Sgr

S.p.A., per l’esercizio 2021 (Doc. XV, n. 64);

9)        ENEL S.p.A. per l’esercizio 2021 (Doc. XV, n. 67);

10)    Italia Trasporto Aereo - ITA S.p.A. per l’esercizio 2021 (Doc. XV, n. 74); 11) ENAV S.p.a. per l’esercizio 2021 (Doc. XV, n. 78).

12)    ENI S.p.a. per l’esercizio 2021 (Doc. XV, n. 79).

13)    Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia S.p.A. per l’esercizio 2021 (Doc. XV, n. 80).

14)    Rete Ferroviaria Italiana – RFI S.p.A. per l’esercizio 2020 (Doc. XV, n. 84);

15)    Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. per l’esercizio 2021 (Doc. XV, n. 89, annuncio all’Assemblea del 17 maggio 2023).

16)    Arte Lavoro e Servizi – ALES S.p.A. per l’esercizio 2021 (Doc. XV, n. 92);

17)    RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. per l’esercizio 2021 (Doc. XV, n. 96, annuncio all’Assemblea del 7 giugno 2023).

Si espone di seguito la sintesi di ciascuna delle predette relazioni della Corte dei conti, direttamente consultabili attraverso l’apposito link o QR-Code.

LA GESTIONE 2021 DI ANAS S.P.A.

Doc. XV, n. 38

La Sezione controllo enti della Corte dei conti ha approvato, con Delibera n. 146/2022, la relazione sulla gestione 2021 di ANAS S.p.a., direttamente controllata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., che ne redige il bilancio consolidato.

Secondo quanto segnalato nella relazione, nell’anno 2021 si sono registrati ritardi negli investimenti rispetto alle previsioni del contratto di programma, con uno scostamento tra la previsione ed il consuntivo che evidenzia una forte variazione negativa (-51 per cento) in termini di investimenti per nuove opere.

Inoltre, ammonta a 5,25 miliardi di euro l’importo complessivo dei lavori in corso, relativi a nuove infrastrutture stradali, mentre si attestano, rispettivamente, a 1,31 miliardi e a 154 milioni di euro gli importi dei lavori avviati e di quelli ultimati.

I lavori di manutenzione ricorrente e programmata ammontano, invece, rispettivamente a 156 e 799 milioni di euro.

Le attività di controllo delle opere d’arte fanno registrare una positiva evoluzione nella sorveglianza, con 69.506 ispezioni ricorrenti e 15.703 ispezioni principali. L’incremento del personale tecnico e il perfezionamento dei sistemi di monitoraggio digitale di ponti e viadotti hanno consentito ad ANAS di migliorare le performance per la sicurezza ed il mantenimento del patrimonio infrastrutturale in gestione.

I giudici contabili segnalano poi come continui a destare preoccupazione per taluni aspetti critici irrisolti la società ANAS international enterprise S.p.a. (AIE), soprattutto per quanto attiene all’esecuzione dell’originario progetto di riassetto delle attività estere che, avviato da ANAS nel 2020 e profondamente rivisitato, non ha ancora trovato compimento dopo diversi differimenti.

Il conflitto russo-ucraino e l’adozione di sanzioni economiche da parte dell’Occidente hanno reso necessario un ulteriore approfondimento sull’ipotizzato trasferimento in ANAS della partecipazione detenuta da AIE in AIE Rus.

La Relazione rileva che il patrimonio netto 2021 (2.441.467.804 euro) è in diminuzione sul 2020 di 190.712 euro. Le disponibilità liquide, che si attestano a 388.259.310 euro, registrano un aumento di 157,848 milioni. Il conto economico chiude con un utile di 0,4 milioni, riferibile all’aumento dei ricavi ed al risultato positivo della gestione finanziaria.

La gestione operativa evidenzia – sempre secondo la Corte – una riduzione

 

del saldo rispetto al 2019 che, pur restando positivo (147,36 milioni), è eroso da ammortamenti e svalutazioni per un valore netto di 153,9 milioni di euro, facendo registrare un Ebit negativo di 6,61 milioni.

A fronte di questo risultato operativo, la gestione finanziaria mostra un dato positivo di 6,98 milioni di euro, con un miglioramento sul 2020 legato per lo più al minor accantonamento (156,7 milioni) effettuato, nel 2021, al fondo svalutazione IFRS 9, a copertura dell’attività finanziaria verso la società Strada dei Parchi.

La Corte rileva infine che il valore contabile 2021 della concessione ANASMIMS è pari a 1.093,13 milioni di euro.

LA GESTIONE 2021 DI CONSIP S.P.A.

Doc. XV, n. 41

Secondo quanto rilevato dalla Corte dei Conti nella relazione sulla gestione 2021 di Consip S.p.a., approvata con Delibera n. 1/2023, il sempre maggiore ricorso agli strumenti digitali come MePa e Sdapa, nell’ambito del mercato virtuale in cui si incontrano la domanda e l’offerta di contratti pubblici, ha spostato il ruolo di Consip da soggetto gestore a soggetto regolatore delle gare.

La magistratura contabile evidenzia, per il 2021, una crescita del 38 e del 20 per cento nell’utilizzo, rispettivamente, dello strumento dell’accordo quadro e delle convenzioni, con il MePa che, tra gli strumenti di negoziazione, mostra un rialzo del 16 per cento e compensa il calo del 18 per cento registrato per lo Sdapa.

Tale andamento – prosegue la Corte – con la tendenza in crescita (+57 per cento) dell’erogato dalle gare in ASP, fa registrare, da un lato, un valore complessivo delle spese erogate attraverso tutti gli strumenti, superiore ai 17 miliardi di euro (+13 per cento sul 2020) e, dall’altro, un risparmio potenziale 2021 pari a

2.497 milioni di euro (+7 per cento).

Un dato, quest’ultimo, puramente potenziale – rimarcano i magistrati contabili – che rende opportuno il monitoraggio sugli effettivi acquisti di beni e servizi realizzati con gli strumenti Consip, poiché non corrispondente a risparmi accertati a consuntivo sui capitoli di bilancio delle singole amministrazioni.

Sul versante della gestione economica, Consip registra un utile 2021 di 3.226.328 euro, in calo del 29,70 per cento sui 4.589.253 del 2020, per via del peggioramento del saldo della gestione operativa, con una discesa dei ricavi inferiore a quella dei costi. Sale a 17,97 milioni di euro il flusso finanziario della gestione reddituale che, nel 2020, segnava quota 11,37 milioni. Al netto delle attività di investimento e di finanziamento, entrambe di segno negativo, le disponibilità liquide 2021 ammontano a 39,83 milioni, in crescita di 11,68 sul 2020.

 

 

Sul fronte, infine, delle dimensioni del contenzioso, la complessa legislazione sui contratti pubblici – ribadisce infine la Corte – facilita il ricorso alle azioni giudiziarie, incide sull’efficienza dell’azione amministrativa – con risorse dedicate agli aspetti giuridici piuttosto che a quelli gestionali – e porta elementi di incertezza sul mercato di lavori, servizi e forniture, impedendo la stipula dei contratti riferiti alle gare oggetto di accertamenti giudiziari e incidendo sia sui ricavi delle aziende che sull’azione delle amministrazioni interessate.

LA GESTIONE 2020 DI SIMEST S.P.A.

Doc. XV, n. 42

Dalla relazione della Sezione controllo enti della Corte dei conti sulla gestione 2020 della SIMEST S.p.a., approvata con Delibera n. 4/2022, emerge che per il perseguimento degli obiettivi istituzionali SIMEST S.p.a. (Società italiana per le imprese all’estero) ha mobilitato e gestito nel complesso 4.337 milioni di euro nel 2020, a valere su risorse proprie e su quelle dei fondi agevolati. Particolare importanza ha assunto la gestione del Fondo 394/81, più volte rifinanziato per il contrasto alla crisi economica innestata dalla pandemia, nell’ambito delle risorse assegnate allo scopo dal PNRR.

I giudici contabili rilevano, inoltre, che, malgrado gli effetti economici globali dovuti alla crisi pandemica, la società ha proseguito – in linea con il Piano Industriale 2019-2021 di Cassa Depositi e Prestiti – nella sua mission istituzionale di assistenza alle imprese impegnate sui mercati internazionali, al fine di favorire il sostegno all’export.

La gestione economica – pur condizionata, osserva la Corte, dagli eventi pandemici – evidenzia un utile 2020 di 4,61 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al risultato negativo del 2019: esito da imputarsi al risultato di gestione (che passa da -21,68 a 11,32 milioni) e, soprattutto, al “risultato netto dell’attività obbligatoriamente valutate al fair value con impatto a conto economico”, aumentato di 17,37 milioni di euro rispetto al 2019, in cui era negativo per 27,13 milioni.

Il “margine di intermediazione”, risultato dell’attività principale della società, è aumentato da 16,35 a 30,67 milioni di euro; il risultato di gestione ammonta a 11,32 milioni di euro. Dall’esame condotto dalla Corte sul rendiconto finanziario, emerge che le tre aree di attività (operativa, di investimento e di finanziamento) mostrano un miglioramento 2020 nei saldi, nello specifico, di 51,2 milioni di euro per l’attività operativa e di 7,09 per quella di investimento. Migliorato di 37,09 milioni di euro anche il risultato finale

 

di tesoreria rispetto al 2019.

Il patrimonio netto della SIMEST al 31 dicembre 2020 consiste in 305,13 milioni di euro; le “attività finanziarie”, che ammontano a 532,36 milioni, si confermano voce principale dell’attivo e costituiscono il 96,44 per cento dell’intero ammontare.

Le partecipazioni al 31 dicembre 2020, iscritte al costo storico, raggiungono un valore complessivo di 660,30 milioni di euro, in aumento del 22,3 per cento sulla stessa data dell’anno precedente.

LA GESTIONE 2021 DI SACE S.P.A.

Doc. XV, n. 45

Nell’analisi condotta sulla gestione 2021 di Servizi assicurativi del commercio estero S.p.a. (SACE), approvata con Delibera n. 2/2023, la Corte dei conti ha rilevato che, a fronte dei 46 miliardi di euro mobilitati nel 2020 per le azioni straordinarie a sostegno delle imprese durante la fase acuta della pandemia, nel 2021 il Gruppo SACE ha mobilitato ulteriori risorse per 27,6 miliardi, di cui 12,7 nel comparto export e internazionalizzazione, 12 miliardi a supporto del programma “Garanzia Italia” e 2,9 per “Garanzia Green”.

Nel documento, i giudici contabili, da un lato osservano come la concentrazione dei rischi costituisca una criticità tradizionale per SACE, in quanto Export Credit Agency, mentre dall’altro sottolineano la particolare problematicità della concentrazione settoriale (che nel settore croceristico supera il 50 per cento del totale delle esposizioni verso controparti private) e ribadiscono la necessità di una maggiore diversificazione tra i settori, previa analisi dell’evoluzione dei rischi assunti.

È in aumento del 2,2 per cento sul 2020 il patrimonio netto 2021 (4,9 miliardi di euro), indice di un livello di patrimonializzazione molto elevato rispetto ai rischi assunti. La crescita (+32,5 per cento) del risultato economico (105,6 milioni di euro) conferma la capacità di SACE di riaffermare il proprio equilibrio economico anche dopo le innovazioni normative del 2020.

LA GESTIONE 2021 DELL’ISTITUTO POLIGRAFICO

E ZECCA DELLO STATO (IPZS S.P.A.)

Doc. XV, n. 50

La Relazione della Corte dei conti, approvata con Delibera n. 9/2023, riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Istituto

Poligrafico e Zecca dello Stato, società per azioni con azionista unico il Ministero dell’economia e delle finanze che fornisce prodotti e soluzioni per la sicurezza dei sistemi di riconoscimento e identificazione, tracciabilità, certificazione di qualità, anticontraffazione, funzionali alla fede pubblica. Realizza il sito internet “Normattiva” e stampa la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nel 2021 il fatturato di IPZS risulta pari a 418,8 milioni, più elevato rispetto a quello conseguito nell’anno precedente (401,9 milioni).

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2021 si è attestato a 474,3 milioni, in misura pressoché pari rispetto ai valori del 2020 (474,7 milioni).

Il Poligrafico ha chiuso l’esercizio 2021 con un utile netto pari a 50,8 milioni, inferiore a quello dell’esercizio precedente (54 milioni nel 2020).

Positivo è stato l’andamento delle marginalità operative, con un Ebitda pari a 137,2 milioni (136,4 milioni nel 2020). In corso di esercizio è stato inoltre erogato il dividendo ordinario del 2020 per 51 milioni. Gli investimenti dell’esercizio sono stati pari a 37,3 milioni. La posizione finanziaria netta si presenta positiva per 460 milioni ed è composta da disponibilità liquide e crediti finanziari a breve per 465 milioni, da indebitamento a breve per 230 mila euro e da indebitamento a medio e lungo termine per 4,4 milioni.

Nel bilancio consolidato, l’esercizio 2021 presenta un utile netto di 51 milioni, rispetto ai 54,5 milioni del 2020. Il patrimonio netto nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 è pari a 481,1 milioni, in misura analoga ai valori del 2020 (481,4 milioni). La posizione finanziaria netta nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 è positiva per 469 milioni.

Il costo del lavoro si è attestato nel 2021 a 98,4 milioni, risultando in linea con i costi sostenuti nel periodo precedente. In diminuzione il costo per retribuzioni e componenti aggiuntive, nonostante gli aumenti derivanti dal rinnovo del CCNL di settore, in conseguenza del calo delle risorse presenti in azienda (70 unità). Per contro si è assistito ad un maggior ricorso al lavoro in somministrazione (27 unità medie in più) per esigenze di flessibilità dovute alle incertezze derivanti dal perdurare della pandemia.

LA GESTIONE 2021 DI ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.

Doc. XV, n. 60

La Sezione controllo enti della Corte dei conti ha approvato, con Delibera n. 20/2023, la relazione sulla gestione 2021 di Asset Management Company S.p.a. (AMCO), società acquisita dal Ministero dell’economia e delle finanze nel 2017 nel quadro del piano di risoluzione della crisi finanziaria di Veneto Banca e

Banca Popolare di Vicenza: ad essa, in particolare, è stata affidata ex lege la gestione di un rilevante compendio di crediti deteriorati di tali banche, allo scopo di promuovere ogni utile azione per il recupero delle pertinenti esposizioni. A tal fine, i portafogli sono stati conferiti in distinti patrimoni separati.

Nel corso del primo triennio di attività (2018/2020), la Società ha realizzato un rilevante processo di trasformazione e riorganizzazione, funzionale all’assolvimento dei suoi rinnovati scopi istituzionali, nell’ambito del quale è stato altresì progressivamente ampliato l’oggetto sociale e, quindi, il suo perimetro di attività. In particolare, le modifiche statutarie sono state mirate a consentire l’accesso della Società ad ulteriori strumenti di intervento sul mercato delle “non performing exposures”, consolidandone l’operatività al di là del compendio di posizioni provenienti dalle ex banche venete: ciò, nella prospettiva di soluzioni diversificate per la migliore gestione delle posizioni debitorie suscettibili di risanamento, in alternativa ad azioni meramente recuperatorie.

Quanto alla gestione, l’esercizio 2021 – rileva la Corte – presenta una duplice connotazione: positiva, per quanto attiene al buon andamento delle generali attività di gestione dei crediti deteriorati, con sensibile crescita di volumi; negativa, per l’effetto finanziario seguito alla rivalutazione delle posizioni del compendio acquisito (fine 2020) da Monte dei Paschi di Siena, con esposizioni caratterizzate da un GBV (gross book value) di 8,1 miliardi di euro, un valore netto nominale di 4,2 miliardi e conseguenti rettifiche di valore per 528,6 milioni di euro, da cui è scaturita una perdita netta civilistica di 419,3 milioni.

Tra le componenti, crescono rispettivamente dell’83,6 e del 91,3 per cento gli interessi attivi e passivi, con un ulteriore aumento del “margine di interesse”, pari al 78 per cento. Si conferma rilevante l’incidenza dei costi amministrativi (+118 per cento) sulla dimensione complessiva del bilancio. Crescita analoga (+92 per cento) registrano i costi operativi.

Il giudice contabile rileva, inoltre, che, per quanto attiene ai dati patrimoniali, l’attivo 2021 (6,1 miliardi di euro, circa) è in calo del 10,3 per cento sul 2020 e il patrimonio netto si attesta a 2.394.010.320 euro (-15 per cento). Anche i dati del bilancio consolidato evidenziano una diminuzione delle voci attive (dai 6.900.373.000 euro del 2020 ai 6.187.592.000 del 2021), risultate peraltro lievemente maggiori, nel complesso, di quelle dell’attivo individuale, soprattutto per la crescita delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

Sale, su un altro versante, il volume delle passività finanziarie rispetto al bilancio individuale. Il dato consolidato del patrimonio netto si presenta migliorativo rispetto a quello individuale, per l’incremento dell’utile, del sovrapprezzo di emissione e dell’operazione Monte dei Paschi di Siena.

Sul fronte dell’attività di gestione e recupero dei crediti conferiti nei patrimoni destinati delle ex banche venete, i flussi di cassa retrocessi da AMCO

 

ammontano a 639 milioni di euro (357 relativi al Gruppo Vicenza e 282 al Gruppo Veneto Banca), con un risultato in crescita rispetto a quello 2020 (431 milioni). I dati gestionali 2021, migliori di quelli 2020, registrano 665 milioni di euro di incassi, a fronte dei 612 precedenti.

LA GESTIONE 2021 DI MEFOP S.P.A.

Doc. XV, n. 62

La Sezione controllo enti della Corte dei conti ha approvato, con Delibera n. 21/2023, la relazione sulla gestione finanziaria 2021 della Società per lo Sviluppo dei Mercati dei Fondi Pensione per Azioni (MEFOP S.p.A.).

La Società Mefop S.p.A. è controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze e svolge attività di formazione, studio, assistenza e promozione, in materie attinenti alla previdenza complementare, al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensione, promuovendo iniziative per contribuire allo sviluppo della previdenza complementare.

Per quanto riguarda i risultati di bilancio 2021, il conto economico chiude con un utile d’esercizio di euro 729.579 (475.496 nel 2020), mostrando, nel raffronto con il precedente esercizio, un incremento di euro 254.083 (+53,44 per cento); tale utile è dovuto principalmente ad un incremento dei ricavi pari al 12,06 per cento rispetto ad un incremento dei costi pari al 3,13 per cento.

Tale utile è stato interamente riportato a nuovo, con conseguente incremento del patrimonio netto, che passa da euro 6.423.024 nel 2020 ad euro 7.152.603 nel 2021, segnando, nel confronto con l’anno precedente, una crescita dell’11,36 per cento.

L’Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, come già avvenuto negli ultimi esercizi, ha deciso di non distribuire il dividendo; ciò ha contribuito all’incremento delle disponibilità liquide che, al 31 dicembre 2021, ammontano ad euro 8.136.352, con un incremento del 12,07 per cento rispetto ad inizio dell’anno. Non si registrano flussi derivanti da attività di finanziamento.

Con riferimento agli organi sociali, il cui costo complessivo si è ridotto del 13,33 per cento rispetto al 2020, si segnala che, nell’assemblea ordinaria del 9 agosto 2021, che ha approvato il bilancio 2020, sono stati rinnovati i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale che dureranno in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023; per entrambi gli organi sono stati confermati i presidenti già in carica.

Il costo del personale dipendente è stato pari a euro 1.605.605, in aumento rispetto al 2020, per euro 37.764 (+2,41 per cento).Con riferimento alla politica retributiva del personale, la società ha rappresentato che gli incrementi di

 

costo sin qui registrati sono stati compensati dall’aumento dei ricavi e sono stati rispettati gli obiettivi di contenimento dei costi operativi fissati dal MEF. La Corte richiama tuttavia l’attenzione sull’esigenza di verificare il rispetto del quadro normativo applicabile al sistema premiale, con riferimento anche all’erogazione di benefit o premi con modalità diverse dall’erogazione in denaro, avuto riguardo agli eventuali limiti applicabili e al corretto regime fiscale.

LA GESTIONE 2021 DI INVESTIMENTI

IMMOBILIARI ITALIANI SOCIETÀ DI GESTIONE

DEL RISPARMIO SPA (INVIMIT SGR S.P.A.)

Doc. XV, n. 64

La Sezione controllo enti della Corte dei conti ha approvato, con Delibera n. 19/2023, la relazione sulla gestione 2021 di Investimenti Immobiliari Italiani Società di gestione del Risparmio  (InvImIt Sgr ), costituita nel 2013 per gestire, valorizzare e dismettere il patrimonio immobiliare statale, di regioni ed enti locali, ai fini della riduzione del debito pubblico, nonché di quello delle stesse regioni e degli enti locali.

InvImIt, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal MEF, è autorizzata dalla Banca d’Italia alla gestione collettiva del risparmio attraverso la promozione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, la gestione del patrimonio di fondi comuni di investimento di propria o altrui istituzione e di altri organismi di investimento collettivo.

Risulta stabile la spesa totale per gli organi 2021 (508.203 euro, contro i 508.426 del 2020). È legata alla variazione interna delle qualifiche (due nuove figure dirigenziali) nella composizione delle 42 unità di personale complessive, la crescita delle relative spese (da 3,3 a 3,6 milioni di euro), con un costo medio – rileva la Corte – in aumento del 10,21 per cento, che rimane elevato rispetto al costo medio unitario delle società pubbliche. Pur a fronte della diminuzione del 33,53 per cento dei costi per le consulenze, la Corte, in virtù dell’aumento della spesa media del personale, ha ribadito l’invito a ottimizzare l’utilizzo delle risorse interne nell’ottica di ridurre i costi per il ricorso a professionalità esterne.

Il patrimonio netto 2021 (15.746.946 euro) cresce del 19,95 per cento sul 2020. L’utile di esercizio scende da 3.112.480 a 2.611.769 euro, con un calo sia delle commissioni di gestione (9.138.729 euro, in discesa del 9,84 per cento sul 2020) che dei costi di struttura (5.240.433 euro, in diminuzione dell’1,27 per cento). Dei 2.611.769 euro relativi all’utile d’esercizio, 130.589 euro sono stati destinati a riserva legale e 2.481.180 a utili a nuovo.

Il rendiconto finanziario – conclude la Corte – evidenzia un incremento

 

delle disponibilità liquide, a fine esercizio, da 12,1 a 14,6 milioni di euro, legato principalmente all’attività operativa e alla mancanza di distribuzione degli utili.

LA GESTIONE 2021 DI ENEL S.P.A.

Doc. XV, n. 67

La relazione sulla gestione 2021 di ENEL S.p.a., approvata dalla Sezione controllo enti della Corte dei conti con Delibera n. 30/2023, evidenzia che il bilancio d’esercizio di ENEL S.p.a. ha chiuso il 2021 con un risultato netto di 4,76 miliardi di euro, più che raddoppiato rispetto al 2020 e influenzato, in particolare, dall’entrata dovuta alla cessione del 50 per cento del capitale di Open Fiber S.p.a. e dai proventi da partecipazioni, parzialmente compensati dalle rettifiche di valore delle stesse.

La magistratura contabile rileva, inoltre, una crescita 2021 del patrimonio netto della società (34,97 miliardi di euro) pari al 13,74 per cento rispetto al 2020, imputabile principalmente all’utile complessivo, alla distribuzione dei dividendi e all’emissione di obbligazioni ibride perpetue. Questo – specifica la Corte – in un contesto in cui la progressiva ripresa delle attività economiche dopo le chiusure della pandemia ha prodotto squilibri tra domanda e offerta su scala globale, causando distorsioni sulle catene di approvvigionamento, spingendo verso l’alto i prezzi delle materie prime (comprese quelle energetiche) e generando spirali inflazionistiche.

I risultati del Gruppo sono stati influenzati da un incremento dei ricavi (33,3 per cento) dovuto alle maggiori vendite di energia a prezzi medi crescenti e da un incremento dei costi (44,2 per cento), legato prevalentemente ai maggiori approvvigionamenti dei combustibili con prezzi medi in aumento. Sempre a livello di Gruppo, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 si è chiuso con un risultato netto di 3,189 miliardi di euro, in aumento del 22,2 per cento sui 2,610 del 2020, esercizio maggiormente condizionato dagli effetti pandemici sul settore dell’energia.

Si attesta al 23,6 per cento circa la partecipazione del MEF al capitale di ENEL, in presenza di un’elevata quota di azionisti (investitori istituzionali italiani ed esteri, oltre a circa 640.000 risparmiatori individuali, detentori di circa il 17 per cento del capitale) e una proprietà diffusa (il cosiddetto “flottante”) che ammonta, quindi, al 76,4 per cento circa in capo al mercato.

Il patrimonio netto 2021 del Gruppo (29,653 miliardi di euro) cresce del 4,7 per cento rispetto ai 28,325 miliardi del 2020, sostanzialmente in virtù dell’utile dell’esercizio e dell’aumento della riserva per strumenti di capitale. Diminuisce invece del 9,6 per cento il patrimonio netto di terzi. L’indebitamento finan-

 

ziario netto 2021 del Gruppo, attestatosi a 51,95 miliardi di euro, è in aumento del 14,4 per cento sul 2020, principalmente per effetto del fabbisogno generato dagli investimenti del periodo.

Persiste – rileva, infine la Corte – una tendenza in crescita dell’indebitamento, con il rapporto tra indebitamento finanziario netto ed Ebitda ordinario (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, ovvero “utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti”) in crescita rispetto all’anno precedente (pari a 2,7), seppur ancora inferiore alla media di settore.

LA GESTIONE 2021 DI ITA S.P.A.

Doc. XV, n. 74

La relazione sulla gestione finanziaria di Italia trasporto aereo - S.p.A. (ITA), per l’esercizio 2021, approvata dalla Sezione controllo enti della Corte dei conti con Determinazione n. 48/2023, rileva che, nel corso di tale esercizio, l’operato della Società, costituita con decreto interministeriale del 9 ottobre 2020, è stato principalmente rivolto all’avvio delle attività societarie.

“ITA Airways”, infatti, ha iniziato le attività di volo, come programmato, il 15 ottobre 2021 in un contesto di mercato ancora fortemente condizionato dall’epidemia sanitaria, con un recupero atteso dei volumi di traffico stimato al 38 per cento di quello pre-Covid. Alla data della partenza operativa la flotta era rappresentata da 52 aeromobili, acquisiti da Alitalia, di cui 7 di lungo raggio (wide body) e 45 di breve/medio raggio (narrow body).

I ricavi totali si sono attestati, in diminuzione rispetto alle previsioni di budget, a 90 milioni circa, di cui: 74,5 circa riferibili al traffico passeggeri, 9,6 circa al settore cargo, 1,4 al segmento business charter; 4,5 circa ad altri ricavi accessori derivanti dal traffico passeggeri.

L’esercizio si è chiuso con un risultato operativo (EBIT) negativo per 177,7 milioni e una perdita complessiva (che è stata riportata a nuovo) di 147,9 milioni, sostanzialmente in linea con le ipotesi di budget, che erano state elaborate in considerazione della condizione di start up della Società e della partenza operativa in un periodo dell’anno storicamente caratterizzato da scarso traffico rispetto alla stagione estiva.

I costi operativi sono ammontati complessivamente a 267,6 milioni, con una prevalenza dei costi per servizi, che hanno fatto registrare un valore di 166,2 milioni. Gli ammortamenti, al netto delle svalutazioni, si sono attestati, invece, a 24,2 milioni, i costi del personale a 35,5 milioni, quelli per consumi di materie prime e materiali di consumo a 40,3 milioni, e, residuamene, gli altri

 

costi a 1,4 milioni.

La spesa sostenuta per le consulenze esterne è ammontata a 9,343 milioni circa ed è principalmente riferibile all’ampio ricorso a prestazioni specialistiche che si sono rese necessarie per l’elaborazione del piano industriale e per la partenza operativa della compagnia aerea in un brevissimo lasso temporale. Da questo punto di vista, la Corte, pur riconoscendo la necessità del ricorso a competenze professionali specialistiche esterne nelle attività aventi particolare carattere di straordinarietà, complessità e rilievo economico, ha, nondimeno, raccomandato, per il futuro, di limitare l’utilizzo delle prestazioni di professionisti esterni ai soli casi in cui, in osservanza al generale principio della corretta gestione delle risorse disponibili, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, l’esigenza da soddisfare trascenda effettivamente le possibilità operative della struttura societaria.

Per effetto dell’operato aumento di capitale di 700 milioni, il patrimonio netto si è attestato ad un valore di 568,1 milioni, mentre la disponibilità finanziaria a fine esercizio è risultata pari a 446,6 milioni.

LA GESTIONE 2021 DI ENAV S.P.A.

Doc. XV, n. 78

La Sezione controllo enti della Corte dei conti ha approvato, con Delibera n. 36/2023, la relazione sulla gestione 2021 dell’Ente nazionale per l’assistenza al volo (ENAV S.p.A.), che eroga i servizi di gestione e controllo del traffico aereo e altri servizi essenziali per la navigazione aerea nei cieli italiani e negli aeroporti di competenza.

I dati 2021 sulla qualità del servizio di gestione del traffico aereo – in termini di puntualità dei voli e continuità dell’erogazione dei servizi di navigazione aerea in rotta – confermano la positiva gestione operativa di ENAV. L’esercizio è stato condizionato, soprattutto nella prima parte dell’anno, dalla persistenza degli effetti pandemici e dalle conseguenti restrizioni alla libera circolazione imposte dagli Stati, con un graduale recupero dei volumi di traffico nel secondo semestre.

I valori complessivi 2021 delle unità di servizio di rotta per l’Italia, pur in aumento del 44,9 per cento, sono risultati inferiori ai livelli pre-pandemici, in linea con i maggiori Stati di riferimento europei. L’esercizio 2021 chiude con un utile di 61,6 milioni di euro, in aumento sui 43,3 del 2020. I ricavi complessivi passano da 752,1 a 817,2 milioni (+ 8,7 per cento rispetto al 2020). I ricavi da attività operativa, si attestano a 477,8 milioni, in crescita del 45 per cento sull’anno precedente. I costi operativi sono pari a 617 milioni (+8,2 per cento). Il patrimonio netto (1.136,1 milioni di euro) registra un incremento di 62,2 milioni. Sul fronte PNRR, l’intervento “Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali” prevede una dotazione finanziaria di 110 milioni di euro e l’approvazione di 9 progetti implementativi del Gruppo. Al 31 dicembre 2022, gli obiettivi in scadenza sono stati raggiunti da 5 progetti, finanziati per un importo di 73,1 milioni di euro (pari al 96 per cento del finanziamento complessivo). Ammontano a 24,6 milioni di euro i pagamenti effettuati.

 

LA GESTIONE 2021 DI ENI S.P.A.                                                           

Doc. XV, n. 79

Nella Delibera n. 47/2023 della Sezione controllo enti, la Corte dei conti ha esaminato la gestione finanziaria per l’anno 2021di ENI S.p.A., azienda globale dell’energia che svolge attività di esplorazione, estrazione e produzione, nonché distribuzione e commercializzazione di prodotti energetici, fino allo sviluppo di processi di economia circolare. È società emittente, con azioni quotate sul Mercato telematico azionario gestito da Borsa italiana S.p.a. e con titoli quotati negli Stati Uniti sul New York Stock Exchange (NYSE).

Il Ministero dell’economia e delle finanze, in forza della partecipazione azionaria detenuta, sia direttamente (con il 4,37 per cento), sia indirettamente (con il 25,96 per cento), tramite Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP S.p.A.), dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria della Società. 

Al 31 dicembre 2021, il Gruppo ENI S.p.A. è presente in 69 Paesi con 31.888 dipendenti, di cui 11.256 all’estero. La Società controlla, come Capogruppo, 329 società (83 in Italia e 246 all’estero) e detiene partecipazioni in ulteriori 127 società controllate congiuntamente (joint venture e joint operation), di cui 32 in Italia e 95 all’estero e altre 26 partecipazioni rilevanti (4 in Italia e 22 all’estero).

La Corte evidenzia che nel complesso, il 2021 ha visto il significativo rimbalzo dei risultati consolidati, che chiudono con un utile di 5,82 miliardi rispetto alla perdita di 8,64 miliardi nel 2020 e un flusso di cassa operativo di 12,86 miliardi, cresciuto di circa 8 miliardi rispetto al 2020. I risultati del 2021 sono stati influenzati in maniera significativa dalla ripresa dello scenario dei prezzi delle commodity energetiche.

Nel 2021, l’occupazione complessiva cresce di 1.113 persone rispetto al 2020, pari a +3,6 per cento, con una riduzione in Italia (-538 dipendenti) e una crescita all’estero (+1.651 dipendenti). Il costo del lavoro del Gruppo, nel 2021,

 

è sostanzialmente in linea rispetto al 2020 (+25 milioni, pari allo 0,9 per cento), principalmente a seguito dell’apprezzamento dell’euro rispetto al dollaro USA compensato da maggiori oneri per incentivazione all’esodo.

In ordine ai principali risultati economico-finanziari, la Corte rileva che ENI

S.p.A. chiude l’esercizio 2021 con un utile netto di 7.675 milioni, rispetto a 1.607 milioni del 2020, con un incremento di 6.068 milioni, per effetto, essenzialmente, del miglioramento del risultato operativo (+4.554 milioni), del migliore risultato finanziario (+92 milioni), dei maggiori proventi su partecipazioni (+399 milioni) e di minori imposte per 1.023 milioni.

Il patrimonio netto di ENI risulta pari a 51.039 milioni, in aumento del 14,2 per cento rispetto al 2020 (esercizio in cui era pari a 44.707 milioni), per effetto, principalmente, dell’incremento dell’utile dell’esercizio (+6.068 milioni), a fronte dell’incremento delle azioni proprie (+377 milioni) e del decremento delle altre riserve di utili disponibili (-1.367 milioni).

L’indebitamento finanziario netto, al 31 dicembre 2021, è pari a 14.324 milioni, in riduzione di 2.262 milioni rispetto al 2020. I debiti finanziari e le obbligazionarie ammontano a 27.794 milioni, di cui 4.080 milioni a breve termine e 23.714 milioni a lungo termine.

Nel 2021, il risultato della gestione industriale di Gruppo prima degli oneri straordinari e la generazione di cassa operativa hanno registrato un incremento di quasi 8 miliardi per entrambi rispetto al 2020, dovuto essenzialmente allo scenario prezzi degli idrocarburi. I ricavi della gestione caratteristica conseguiti nel 2021 (76.575 milioni) sono aumentati di 32.588 milioni rispetto al 2020 (+74,09 per cento).

LA GESTIONE 2021 DI INVITALIA S.P.A.

Doc. XV, n. 80

Nella Delibera n. 42/2023 della Sezione controllo enti, la Corte dei conti ha esaminato la gestione 2021 dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia S.p.A.), Società di proprietà del MEF in qualità di azionista unico, la sua missione è dare impulso alla crescita economica del Paese anche attraverso il sostegno di settori strategici per lo sviluppo e l’occupazione e il rilancio delle aree di crisi, con particolare riguardo al Mezzogiorno.

Invitalia ha consolidato, nel 2021, il ruolo di soggetto qualificato per l’attuazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e di supporto alla pubblica amministrazione nell’attuazione degli interventi, finanziati dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e comunitaria 2021-2027, in materia di rigenerazione urbana, riqualificazione/valorizzazione del patrimonio pubblico e miglioramento della qualità delle reti, degli impianti e dei servizi.

 

La relazione dei giudici contabili certifica un risultato di bilancio positivo per il 2021, pari a 80,2 milioni di euro, in crescita sui 35,4 dell’anno precedente. Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2021 ammontano a 166 milioni (+33 rispetto al 2020), con uno stato patrimoniale consolidato che, a livello di Gruppo, registra un aumento di valore nell’attivo 2021 pari a 1.020 milioni di euro rispetto al 2020.

A livello di Gruppo, lo stato patrimoniale consolidato espone nell’attivo un aumento di valore pari a 1.020 milioni rispetto all’anno precedente. Le passività finanziarie, valutate al costo ammortizzato, risultano in aumento di 390,9 milioni, passando da 3.151 milioni nel 2020 a 3.542. I debiti diminuiscono di circa 399,7 milioni nel 2021 rispetto al 2020. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il patrimonio netto consolidato è in aumento, passando da 805,5 milioni nel 2020 a circa 873,7 milioni nel 2021. Il conto economico consolidato dell’esercizio 2021 registra un risultato positivo di euro 84,5 milioni, in crescita rispetto all’anno precedente.

Il bilancio 2021 mostra un incremento di 635,5 milioni delle attività patrimoniali, principalmente dovuto all’aumento delle partecipazioni (+530 milioni di euro) e delle altre attività (+215,4 milioni), rappresentate in gran parte dai prestiti obbligazionari (Fondo PMI) sottoscritti nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza Covid-19. Sono, invece, in calo di 116 milioni di euro le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

In particolare, le partecipazioni iscritte a patrimonio al 31 dicembre 2021 sono pari a euro 1.350.413.000, in aumento rispetto al 2020 (euro 820.592.000), e riguardano principalmente Acciaierie d’Italia Holding S.p.A. per 400 milioni, Reithera S.r.l. per 15 milioni e TLS Sviluppo S.r.l. per 15 milioni, nonché la controllata Infratel S.p.a. per 7 milioni, l’acquisto della Banca popolare di Bari, attraverso la controllata Medio credito centrale, in attuazione del decreto-legge n.

142 del 2019, con un contributo in conto capitale di 430 milioni erogato dal MEF.

La Corte rileva come alla luce dei rischi e delle connesse responsabilità patrimoniali correlate alla situazione gestionale delle società partecipate a fronte dell’esigenza di tutela degli asset e degli interessi strategici nazionali, si appalesano necessarie puntuali azioni di monitoraggio e verifica dell’andamento di tali operazioni e degli impatti che possano da esse derivare per le PA coinvolte, a partire dal MEF, titolari delle medesime partecipazioni.

Crescono di 561,5 milioni le passività (da 1.896 a 2.457 milioni, tra il 2020 e il 2021). Le passività finanziarie, costituite da debiti per 263,6 milioni di euro e titoli in circolazione per 351,9, ammontano a circa 615,5 milioni, contro i 551,9 del 2020. Le altre passività, che si attestano nel 2021 a 1.810 milioni (1.300 nel 2020) comprendono i debiti per fondi di terzi in gestione, relativi a misure age-

 

volative di cui l’Agenzia è responsabile per l’attuazione (in calo dai 694 milioni del 2020 ai 682 del 2021). Il patrimonio netto passa dai circa 824,2 milioni del 2020 agli 898,2 del 2021.

La consistenza di personale di Invitalia al 31 dicembre 2021 è pari a complessive 2.120 unità (+313 unità sul 2020), di cui 302 con contratti atipici. Il relativo costo registra nel 2021 un aumento sul 2020, passando da 109,9 milioni a circa 122,9 milioni. A livello di Gruppo la consistenza di personale passa da 2.331 unità a 2.725 unità, con un costo complessivo, nel 2021, di 166,3 milioni (+16,9 milioni rispetto al 2020).

LA GESTIONE 2020 DI RFI S.P.A.

Doc. XV, n. 84

Nella Delibera n. 43/2023 della Sezione controllo enti, la Corte dei conti ha esaminato la gestione finanziaria della Rete Ferroviaria Italiana (RFI), per l’esercizio 2020, società per azioni interamente partecipata dalla Ferrovie dello Stato italiane (FS) S.p.A. holding.

I rapporti tra concessionario della rete (RFI) e concedente (MIT) sono regolati da uno o più contratti di programma e nell’ottobre 2020 si è concluso l’iter di approvazione dell’aggiornamento 2018/2019. Successivamente, il 26 novembre 2021 è stato sottoscritto l’aggiornamento 2020/2021.

Le risorse finanziarie contrattualizzate sono pari a 31,7 miliardi di euro. RFI ha evidenziato come le misure di semplificazione e velocizzazione introdotte abbiano consentito un’accelerazione della fase approvativa dei nuovi contratti di programma. La Corte, prendendo atto della riduzione dei ritardi in precedenza rilevati, ha auspicato che si prosegua in questa direzione.

Nel 2022 il Cda di RFI ha approvato il nuovo Piano Industriale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con orizzonte temporale 2022-2031, elaborato nell’ambito del Piano industriale del Gruppo FS.

Inoltre, il Piano commerciale di RFI descrive gli interventi programmati per il potenziamento e sviluppo della rete e gli obiettivi ad essi connessi. Redatto per la prima volta nel 2018, è stato oggetto di aggiornamenti nel 2020 e nel 2021. Nell’agosto 2021, è stata pubblicata l’edizione speciale del Piano commerciale derivante dal PNRR, con l’obiettivo di dare evidenza a tutti gli stakeholder dei principali investimenti che RFI, grazie alle risorse stanziate nell’ambito del PNRR, introdurrà nel quinquennio 2022-2026.

La relazione ricorda che RFI è chiamata a svolgere un ruolo primario nell’attuazione degli interventi previsti dal PNRR: al 31 dicembre 2022, RFI risulta destinataria, in qualità di soggetto attuatore, di 24,12 miliardi di euro, per

 

152 interventi, a cui si aggiungono ulteriori interventi, in cui la Società riveste parimenti la posizione di attuatore di primo o secondo livello, per un importo, derivante dal PNRR e dal Piano nazionale di investimenti complementari, di 483 milioni, nonché quelli per cui la stessa opera quale “responsabile dell’intervento”, per un importo di 33,5 milioni.

Quanto ai risultati contabili, nel 2020 il patrimonio netto è pari a 33,66 miliardi con una riduzione di 53,22 milioni rispetto al 2019 (-0,16 per cento).

Il conto economico di RFI nel 2020 espone un risultato netto positivo pari a 38,29 milioni, in netta riduzione rispetto ai 301,93 milioni nel 2019.

La Società RFI ha effettuato una stima dei principali effetti imputabili al Covid-19 sul conto economico al 31 dicembre 2020, rispetto al 31 dicembre 2019, valutando un effetto negativo pari a 87 milioni.

L’utile è stato destinato, per il 5 per cento (pari in valore assoluto ad euro 1,91 milioni), a riserva legale; la parte restante, pari a 36,38 milioni, ad utili portati a nuovo. Sotto il profilo finanziario, le disponibilità liquide a fine 2020 si riducono da 639,8 milioni a 400,9 milioni.

Per quanto riguarda gli organi sociali la Corte rileva che nel 2020 i compensi annui per gli amministratori e i sindaci sono ammontati complessivamente a 963.245 euro, compresa la retribuzione per il Direttore generale, la cui funzione è attribuita all’Amministratore delegato.

Al 31 dicembre 2020 la consistenza del personale era pari a n. 26.395 unità (26.407 nel 2019) di cui 259 dirigenti e 26.136 tra addetti e quadri. Rispetto al 2019, si registra una riduzione del costo del personale a ruolo del 9,7 per cento, dei costi per lavoro interinale (-15,4 per cento) e degli altri costi collegati al personale (-3,9 per cento). Presentano invece un incremento i costi del personale autonomo (27,6 per cento). Complessivamente il costo del personale decresce da 1,52 a 1,37 miliardi.

LA GESTIONE 2021 DI GSE S.P.A.

Doc. XV, n. 89

Nella Delibera n. 52/2023 la Corte dei conti ha esaminato la gestione finanziaria 2021 del Gestore dei servizi energetici (GSE), Società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze che nel 2021 ha svolto le proprie attività secondo gli indirizzi strategici pianificati dal Ministero dello sviluppo economico (dal marzo 2021 dal Ministero della transizione ecologica) onde perseguire e conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, basati sui due pilastri delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica. GSE ha altresì un ruolo importante anche nel mercato del gas attraverso il meccanismo dello

 

stoccaggio virtuale; a partire dall’anno 2012, il Gestore colloca sul mercato le quote CO2 spettanti all’Italia quale Stato membro.

Nel 2021 la Società ha gestito oltre 1,3 milioni di contratti, quasi 70 TWh di energia incentivata e ha erogato circa 12,5 miliardi di euro a titolo di incentivi. Secondo quanto risultante dal rapporto sulle attività 2021, l’ammontare delle risorse destinate alla promozione della sostenibilità, ovvero dei costi sostenuti da consumatori e soggetti obbligati per tale finalità, è stato calcolato come pari ad un controvalore economico di 15,1 miliardi, di cui 10,6 per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, 1 miliardo ascrivibile all’efficienza energetica e alle rinnovabili termiche, 1 miliardo relativo ai biocarburanti e 2,5 riconducibili ai proventi derivanti dall’ETS.

Sotto il profilo patrimoniale ed economico finanziario, come illustrato dalla Corte, nel 2021 il patrimonio netto si è incrementato di 3,1 milioni per effetto del risultato dell’esercizio al netto degli utili distribuiti nel periodo. La Società nel 2021 ha realizzato un utile pari a circa 8,1 milioni di euro (in aumento di euro 755 mila rispetto all’anno precedente) e una redditività del 13,6 per cento; a livello consolidato, grazie anche al contributo delle società controllate AU, GME e RSE, il Gruppo ha registrato un fatturato di 54,9 miliardi di euro e un utile di 7,1 milioni di euro. I ricavi complessivi della Capogruppo ammontano a 14,5 miliardi, registrando un incremento di 1,2 miliardi rispetto all’anno precedente.

Anche la voce del conto economico “altri ricavi” si incrementa, per i maggiori ricavi legati all’incentivazione del biometano e dei biocarburanti avanzati (92,2 milioni) e per i ricavi dei differenziali FER Elettriche a favore del GSE in relazione al DM FER1 (25,6 milioni) non presenti nell’esercizio precedente.

I costi di competenza, pari a 14,5 miliardi, registrano un incremento di 1,2 miliardi rispetto all’esercizio precedente, dovuto principalmente, come per i ricavi, all’aumento del prezzo di negoziazione, che ha comportato maggiori costi per RID e SSP (850,8 milioni) e costi per energia acquistata sul Mercato Elettrico (405,7 milioni).

In particolare, i costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, pari a 5,14 miliardi, si riducono di circa 996,4 milioni.

I costi per servizi, pari a euro 27,8 milioni, registrano una diminuzione di 2,1 milioni rispetto all’esercizio precedente. La voce più consistente rimane quella relativa alle prestazioni professionali (11 milioni), che pure registra una contrazione. Il risultato della gestione caratteristica, pari a -4,6 milioni, rispetto al 2020 presenta una variazione negativa di 5,5 milioni. L’utile netto dell’esercizio è pari a 8,1 milioni.

In materia di personale, la Corte rileva che il costo del lavoro della società nel 2021 è ammontato a 51,6 milioni ed ha registrato un incremento di 2,1 milioni rispetto all’esercizio precedente, da ascriversi sia all’incremento della consistenza media del personale che è passata da 638 unità nel 2020 a 658 nel

 

2021, sia agli aumenti retributivi connessi all’evoluzione professionale, nonché all’anzianità di servizio.

Infine, la Corte auspica la sollecita emanazione del decreto ministeriale in materia di controlli su impianti incentivati, da adottare a seguito della novella all’articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011 disposta dall’articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), che ha modificato portata e presupposti per l’esercizio dei poteri riconosciuti al GSE nell’ambito dei procedimenti di verifica e controllo su impianti incentivati.

LA GESTIONE 2021 DI ALES S.P.A.

Doc. XV, n. 92

Nella Delibera n. 59/2023 della Sezione controllo enti, la Corte dei conti ha esaminato la gestione finanziaria 2021 di ALES – Arte Lavoro e Servizi S.p.A. (ALES) società in house totalmente partecipata dal Ministero della cultura che svolge, prevalentemente per detto Ministero, attività ed iniziative volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali, in ambito nazionale ed internazionale, nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di progetti ed altre iniziative di investimento a favore delle attività culturali e dello spettacolo, anche attraverso la ricerca di sponsor.

Nonostante il perdurare delle conseguenze negative della pandemia, i ricavi per prestazioni di servizi, pari a 64,7 milioni, risultano aumentati rispetto all’analogo dato dell’esercizio precedente – ammontante a 51,8 milioni – a seguito dell’incremento di commesse acquisite e di un minor impatto sul fatturato per effetto dei lockdown rispetto a quanto avvenuto nel 2020.

Si registra inoltre un aumento di oltre 15 milioni dell’attivo che passa da 96,98 milioni nel 2020 a 112 milioni nel 2021. Il patrimonio netto – ammontante ad euro 20,61 milioni – registra un incremento pari ad euro 1,86 milioni da 18,75 milioni nel 2020.

In esecuzione del deliberato assembleare del 29 aprile 2022, si è provveduto a destinare la quota (5 per cento) di utile dell’esercizio 2021, pari ad euro 193.499,35 a riserva legale, quota di legge, e il restante (euro 3.676.486,65) quale dividendo al Ministero della cultura. Nel 2021 si registra un incremento dei debiti, che si attestano ad euro 84,11 milioni mentre nel 2020 ammontavano ad euro 70,38 milioni.

Il saldo delle disponibilità liquide al 1° gennaio 2021 era pari a 74.753.510 euro mentre al 31 dicembre è pari ad euro 81.160.486 in relazione principalmente alle erogazioni relative ai progetti ex Arcus.

L’utile d’esercizio del 2021 si attesta a 3,86 milioni (2,11 milioni nel 2020), in aumento rispetto all’esercizio 2020 in misura di euro 1,75 milioni. L’incremento del valore della produzione pari a 16,21 milioni, passato da 55,11 milioni

 

nel 2020 a 71,33 milioni nel 2021, è accompagnato da un incremento dei costi della produzione, passati da 51,67 milioni del 2020 a 64,23 milioni nel 2021, con un risultato operativo positivo di 7,09 milioni, mentre nel 2020 era stato pari a 3,43 milioni.

I compensi lordi spettanti agli organi sono rimasti immutati rispetto al precedente esercizio. L’organico del personale al 31 dicembre 2021 è pari a 1.614 lavoratori con contratti di lavoro subordinato (con esclusione dei collaboratori e del personale in somministrazione), a fronte dei 1.330 al 31 dicembre 2020, con un aumento di 284 risorse. Gli operai si sono ridotti nel 2021 rispetto al 2020 di 16 unità, mentre sono aumentati gli impiegati di 279 unità ed i quadri di 1 unità; il numero dei dirigenti è invece rimasto stabile nel tempo.

Il costo del personale dipendente è passato dai 40,9 milioni del 2020 ai 53,4 milioni del 2021, con un incremento in valore assoluto di circa 13 milioni da porre in relazione all’aumento delle prestazioni di servizi, e, di conseguenza, del personale, nonché a maggiori oneri per adeguamenti contrattuali. Al riguardo, la Corte evidenzia l’esigenza che gli organi sociali e l’azionista pongano attenzione sull’incremento dei costi per il personale, in un’ottica di mantenimento dell’equilibrio del bilancio della Società.

LA GESTIONE 2021 DI RAI S.P.A.

Doc. XV, n. 96

Nella Delibera n. 64/2023 della Sezione controllo enti, la Corte dei conti ha esaminato la gestione finanziaria per il 2021 della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. (RAI), la Società concessionaria in esclusiva, per espressa previsione di legge, del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. Il Gruppo RAI è oggi composto, oltre dalla Capogruppo RAI, da quattro società: RAI Way, RAI Cinema, RAI Com, RAI Pubblicità.

La concessione è regolata attraverso un contratto di servizio stipulato con il Ministero delle imprese e del made in Italy. Il contratto di servizo 2018-2022 è stato prorogato alla data del 30 settembre 2023; al riguardo la Corte rileva che la mancanza di un quadro di riferimento definito per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo determina, inevitabilmente, una situazione di incertezza che si riverbera sulla definizione del piano industriale e, più in generale, sull’intera attività di programmazione della RAI.

Nel 2021, la RAI chiude con un risultato economico di esercizio in perdita di 30,44 milioni, in peggioramento rispetto a quello dell’esercizio 2020 (risultato anch’esso negativo di 20,70 milioni).

 La gestione caratteristica, nel 2021, ha chiuso con un peggioramento di

 

24,3 milioni del risultato operativo, già di segno negativo nel 2020, passando da -101,7 milioni a -125,9 milioni. Infatti, l’esercizio 2021 ha fatto registrare un aumento dei costi, di 179,27 milioni (+7,28 per cento), a fronte di un incremento minore dei ricavi di 155,02 milioni (+6,56 per cento). In particolare, i ricavi da canone ammontano a 1.819,77 milioni, con un incremento rispetto al 2020 (1.726,1 milioni) di 93,67 milioni, determinato, principalmente, dai canoni da utenze private (+77,61 milioni) e in misura minore dai canoni dell’esercizio da utenze speciali (+19,10 milioni).

In linea con la ripresa degli investimenti nel mercato della pubblicità nel 2021 (+13,5 per cento, dopo un 2020 caratterizzato da un calo del 15,3 per cento rispetto all’anno precedente da attribuirsi principalmente all’epidemia di Covid-19), gli introiti pubblicitari della RAI, pari a 590,17 milioni (501,16 milioni nel 2020), presentano una crescita di 89,01 milioni rispetto all’esercizio 2020 (+17,8 per cento).

In termini economici, la gestione finanziaria della RAI chiude con un saldo positivo tra proventi e oneri finanziari di 60,2 milioni (58,9 milioni nel 2020). Un effetto economico positivo è stato determinato dalle imposte sul reddito, pari a 27,8 milioni (21 milioni nel 2020), che hanno ridotto la perdita dell’esercizio in esame a 30,4 milioni (-20,7 milioni nel 2020).

La Corte rileva poi che dall’applicazione dello schema di contabilità separata al bilancio civilistico della RAI chiuso al 31 dicembre 2021, emerge come le risorse da canone, integralmente imputate all’aggregato del servizio pubblico, non siano sufficienti a pareggiare i costi sostenuti dalla concessionaria per l’assolvimento dei compiti di servizio pubblico. Infatti, la contabilità separata evidenzia un primo margine in disavanzo di 230,2 milioni, risultante dalla differenza tra i ricavi complessivi pari a 1.903,2 milioni e i costi complessivi (diretti e indiretti e transfer charge) ammontanti a 2.133,5 milioni. Il suddetto deficit è stato ridotto attraverso l’attribuzione al servizio pubblico dei ricavi commerciali da pubblicità per l’importo di 217,6 milioni, che residuano dopo aver imputato all’aggregato “commerciale” le risorse tratte dal mercato, corrispondenti a quelle di cui disporrebbe un operatore privato. Con l’accreditamento della pubblicità residua, l’aggregato del servizio pubblico chiude con un margine finale in disavanzo di 12,6 milioni; anche l’aggregato “commerciale” presenta un margine economico negativo di 92,7 milioni (-80,7 nel 2020).

A fronte della situazione illustrata, in particolare dell’emersione di perdite di conto economico per il quarto anno consecutivo, con un trend economico in peggioramento, la Corte afferma la necessità che la RAI realizzi ogni misura organizzativa, di processo e gestionale idonea ad eliminare inefficienze e sprechi, onde assicurare un maggior contenimento dei costi – i quali, sebbene nell’anno in esame siano diminuiti, risultano superiori rispetto ai ricavi – nell’ottica di un

recupero dell’equilibrio economico e gestionale.

Per quel che riguarda la situazione patrimoniale, il patrimonio netto della RAI, che ammonta a 657,837 milioni, nel 2021, diminuisce rispetto all’anno precedente di 36,480 milioni, per effetto della perdita d’esercizio di 30,43 milioni e delle componenti di conto economico complessivo -6,04 milioni.

Rispetto all’esercizio precedente, la RAI ha diminuito l’indebitamento finanziario netto di 33,7 milioni. Detto indebitamento si attesta, nel 2021, a 548,7 milioni e indica una diminuzione dei finanziamenti che l’Azienda ha reperito dal sistema bancario e finanziario. In particolare, si evidenzia l’incremento rispetto all’esercizio precedente delle disponibilità liquide da 11,39 milioni a 42,54 milioni. Con riferimento alla situazione finanziaria 2021, nonostante il miglioramento riscontrato nell’esercizio, determinato da flussi di cassa operativi in grado di coprire i relativi fabbisogni, la Corte rileva il permanere di un indebitamento verso banche e obbligazionisti di ammontare elevato ed invita pertanto l’Azienda a monitorarne con attenzione la dinamica al fine di assicurarne la sostenibilità anche nel medio/lungo periodo.

Nel 2021, il bilancio consolidato chiude, in linea con l’esercizio 2020, con un risultato netto in pareggio; il Gruppo RAI chiude tuttavia con un risultato di esercizio in perdita di 22,6 milioni, in peggioramento rispetto a quello dell’esercizio 2020 (anch’esso negativo per 22 milioni), in quanto il pareggio è conseguito grazie all’utile di pari importo attribuibile a terzi. La gestione finanziaria del Gruppo chiude con un saldo negativo proventi/oneri di 11,1 milioni (-16,6 nel 2020). Nel 2021, anche il Gruppo RAI ha registrato una diminuzione del patrimonio netto del Gruppo (286 milioni rispetto a 315,1 del 2020), per effetto della perdita d’esercizio di 22,6 milioni che, a seguito delle componenti di conto economico complessivo consolidato di -6,6 milioni, consolida una perdita di 29,2 milioni. Il Gruppo RAI, rispetto all’esercizio precedente, ha diminuito l’indebitamento finanziario netto di 33,3 milioni: esso si attesta, nel 2021, a 573 milioni. La Corte evidenzia infine l’incremento rispetto all’esercizio precedente delle disponibilità liquide da 15,5 milioni a 59,8 milioni e la diminuzione dell’indebitamento corrente.

Per quanto concerne il costo del personale della RAI, nel 2021 esso ammonta a 937,4 milioni, in aumento 20,2 milioni rispetto al precedente esercizio. Tale incremento è imputabile per lo più alla voce retribuzione e oneri sociali (+13,0 milioni) e all’aumento della voce incentivazioni all’esodo (+10,7 milioni). La quota del trattamento di fine rapporto della RAI ammonta, nel 2021, a 40,1 milioni (40,2 milioni nel 2020). La consistenza media del personale RAI ha registrato una riduzione di 3 unità, passando da 11.440 a 11.437 nel 2021.

Per quel che riguarda il personale del Gruppo RAI, la consistenza media dei dipendenti è rimasta sostanzialmente invariata, passando da 12.661 nel 2020

a 12.662 unità nel 2021; a livello di Gruppo, il costo del personale ammonta a 1.038,6 milioni, in aumento di 24,4 milioni rispetto all’esercizio precedente (1.014,2 milioni).

Per quel che riguarda la gestione, la Corte si riserva di monitorare il Piano immobiliare di recente approvato dall’Azienda, mentre con riguardo all’attività contrattuale osserva che è necessario adeguare i processi aziendali per gli acquisti, sia di beni e servizi sia dei prodotti artistici, al fine di garantire il necessario presidio di legalità e migliorare l’efficienza produttiva.

5.3 Il controllo parlamentare sulle società partecipate e la ricognizione degli assetti organizzativi

Oltre alla facoltà di esaminare le deliberazioni della Corte dei conti sulla gestione delle società partecipate e di far ricorso agli altri strumenti di indirizzo, controllo e informazione previsti dai Regolamenti delle Camere, il Parlamento esercita in taluni ambiti specifiche funzioni di controllo.

Tra le società partecipate una disciplina speciale è prevista per la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e per la RAI, società in relazione alle quali operano, rispettivamente, la Commissione di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti non ancora ricostituita dopo l’inizio della XIX Legislatura – e la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La Commissione di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti è prevista dall’articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, così come novellato dal comma 1 dell’articolo 19bis del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, che stabilisce che la Cassa depositi e prestiti sia posta sotto la vigilanza di una commissione composta di quattro senatori e di quattro deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti. I senatori ed i deputati sono eletti dalle rispettive Camere all’inizio di ogni legislatura e al termine di una legislatura rimangono in carica fino alla ricostituzione dell’organo nella successiva. Per ciascun parlamentare membro effettivo è designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall’incarico. I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato e dal presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati. Secondo quanto previsto dall’articolo 9 del proprio regolamento interno, la Commissione svolge le proprie funzioni di vigilanza, di sindacato politico e di legittimità generale, tra l’altro, mediante: a) richieste al vertice aziendale di CDP di ogni informazione e documentazione sull’andamento della Gestione separata e su ogni singolo aspetto della gestione stessa; b) trasmissione al Ministro dell’economia e delle finanze di osservazioni o di richieste informative; c) invito in audizione di ogni soggetto coinvolto, a vario titolo, nelle attività di amministrazione della gestione separata; d) trasmissione al Parlamento di eventuali proposte normative a sostegno delle funzioni attribuite a CDP dalla legge.

La Commissione approva delle Relazioni sugli argomenti trattati. Nel corso della XVIII Legislatura sono state approvate cinque relazioni.

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi della XIX Legislatura è stata costituita nella seduta del 4 aprile 2023. Riguardo alla composizione, si segnala che l’articolo 7 della legge 9 febbraio 2023 n. 12 ha modificato l’articolo 1, comma 3, della legge 14 aprile 1975, n. 103 portando a 42 il numero dei componenti (21 senatori e 21 deputati), nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica.

Quanto alle funzioni della Commissione, ai sensi dell’articolo 4 delle legge 14 aprile 1975, n. 103, essa formula gli indirizzi generali per il servizio pubblico radiotelevisivo, controllandone il rispetto, stabilisce le norme per garantire l’accesso al mezzo radiotelevisivo e disciplina direttamente le tribune politiche ed elettorali. Per l’adempimento dei suoi compiti la Commissione può audire il presidente, gli amministratori e i dirigenti della società concessionaria e chiedere alla stessa di effettuare indagini e studi. La disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo è attualmente regolata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che all’articolo 63, comma 1, ne dispone l’affidamento in concessione fino al 30 aprile 2027 alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.

La Commissione esprime il parere sullo schema di decreto ministeriale di affidamento e sull’annesso schema di convenzione; esprime, a maggioranza di due terzi, il parere sulla nomina del presidente del consiglio di amministrazione della RAI, che è effettuata dal consiglio fra i suoi componenti e che diviene efficace solo dopo l’acquisizione del parere favorevole della Commissione; esprime il parere sulla revoca dei componenti del consiglio, deliberata dall’assemblea, che acquista efficacia solo dopo il parere favorevole della Commissione. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente sulle attività svolte dalla RAI, consegnando l’elenco completo degli ospiti partecipanti alle trasmissioni. La Commissione, inoltre, esprime il parere sullo schema di contratto di servizio con la società concessionaria (ai sensi dell’articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220).

Da segnalare altresì le funzioni della Commissione in materia di comunicazione elettorale e politica. In particolare, la Commissione adotta prescrizioni per garantire la par condicio tra le forze politiche nell’accesso agli spazi radiotelevisivi di propaganda elettorale della RAI e disciplina direttamente le rubriche elettorali e i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l’imparzialità rispetto a tutti i partiti e i movimenti presenti nella campagna elettorale (articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515); definisce inoltre modalità, criteri e ambiti territoriali di diffusione della comunicazione politica della RAI e dei messaggi autogestiti durante le campagne elettorali e referendarie e i criteri specifici per i programmi di informazione durante le campagne medesime (articolo 4, commi 2, 3 e 11, e articolo 5, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

Alla luce della rilevanza che rivestono nell’economia nazionale le società partecipate da amministrazioni statali, il Servizio per il Controllo parlamentare effettua una ricognizione degli assetti organizzativi:

            delle società partecipate direttamente dai Ministeri (società di primo livello);

            delle ulteriori società, con sede legale in Italia, nelle quali le società di primo livello detengano quote di partecipazione pari o superiori al 25 per cento (società partecipate di secondo livello);

            delle società di III livello partecipate da società di Cassa Depositi e Prestiti con una quota azionaria pari o superiore al 25 per cento.

Attualmente, la banca dati alimentata dal Servizio per il Controllo parlamentare monitora nel complesso 236 società.

A seguito dell’entrata in vigore della disciplina in materia di equilibrio di genere nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, è altresì disponibile, per ciascuna società monitorata, l’indicazione della percentuale del genere meno rappresentato negli organi amministrativi.

Un’esposizione del quadro delle partecipazioni societarie monitorate e una selezione dei dati disponibili nella predetta Banca dati sugli organi amministrativi delle società partecipate è riportata negli Allegati al presente dossier (cfr. oltre par. 7.3).

6. Le novità in tema di assetti societari

 Il presente capitolo reca l’aggiornamento delle informazioni relative agli assetti societari e alle quote di partecipazione delle società monitorate, alla creazione di nuove società e alla cessazione di alcune di quelle esistenti, nonché ai mutamenti che hanno interessato la composizione degli organi amministrativi al di fuori delle ordinarie procedure di rinnovo degli organi sociali che sono trattate nel capitolo successivo.

6.1 Mutamenti nelle partecipazioni societarie

Rispetto all’ultimo monitoraggio effettuato al 31 dicembre 2022, si segnala, con riguardo alle partecipazioni societarie, che:

            la partecipazione del 71,32 per cento che CDP Industria  deteneva in Fincantieri  è stata rilevata da CDP Equity S.p.A;

            la partecipazione del MEF in ENAV S.p.A è cresciuta dal 53,28 al 53,373 per cento;

            la partecipazione del MEF in ENI S.p.A. è diminuita dal 4,34 al 3,93 per cento; al contempo, è invece aumentata dal 25,76 al 26,37 per cento la quota di partecipazione in ENI di CDP S.p.A;

            la partecipazione del MEF in MEFOP – Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione S.p.A. è cresciuta dal 56,8 al 57,7 per cento;

            la partecipazione del MEF in Poste Italiane S.p.A. è aumentata dal 29,26 al 29,69 per cento;

            la partecipazione di Poste italiane in NEXIVE S.p.A. è aumentata dall’82,14 all’85,89 per cento;

            è stata acquisita una nuova partecipazione pari al 70 per cento di Poste Italiane in SOURCESENSE S.p.A, società che si occupa di progettazione e realizzazione di software;

            le società Alfiere S.p.A. e Residenziale Immobiliare 2004  sono passate dal controllo di CDP Immobiliare a quello di CDP Real Asset SGR entrambe con il 100 per cento;

            la società ENI Angola S.p.A., partecipata al 100 per cento da ENI, è stata ceduta interamente alla multinazionale Azule Energy Holdings Limited il 20 febbraio 2023;

            la società Arrilirsa S.p.A., controllata da Invitalia, il 10 marzo 2023 è stata fusa mediante incorporazione in Lirsa S.p.A. (anch’essa controllata da Invitalia).

Si segnala, inoltre, che le società Mariconsult S.p.a e Transmed , precedentemente partecipate da ENI, sono state acquisite al 50 per cento dalla società Seacorridor S.r.l.; la società Raffineria di Gela , precedentemente interamente partecipata da ENI, è stata acquisita al 100 per cento da ENI Sustainable Mobility ; la società Servizi Fondo Bombole metano – SFBM  è stata acquisita interamente da Acquirente Unico  In tutti i casi predetti le società sono divenute di III livello e sono pertanto uscite dal perimetro di monitoraggio del presente dossier.

6.2 Mutamenti nella composizione degli organi amministrativi

Con riguardo alla composizione degli organi amministrativi, si segnala che:

            il 15 dicembre 2022 è stata nominata presidente di Equitalia Giustizia S.p.A Fulvia Astolfi, il cui mandato scadrà comunque con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;

            il 15 dicembre 2022 è stato rinnovato l’amministratore unico di Eur Tel S.r.l., Gerardo Losito, fino alla revoca;

            il 19 dicembre 2022 è stato nominato quale presidente di Microcredito di solidarietà S.p.A. (MPS), la cui carica era vacante, Giorgio Pernici il cui mandato scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;

            il 20 dicembre 2022 è stato nominato Presidente di Ecofuel S.p.A. (ENI) Roberto Marchini in sostituzione di Giuseppe Perrone;

            il 10 gennaio 2023 si è provveduto – per il triennio 2023-2025 – al rinnovo del consiglio di amministrazione (anticipatamente rispetto alla scadenza prevista nel 2024) della società Trans Tunisian Pipeline Company S.p.A. (ENI). Il nuovo consiglio è composto da Giorgio Andreolli (presidente), Giuseppe Peluso, Donatella Anna Ranco e Roberto Zingoni;

            il 16 gennaio 2023 è stata nominato presidente della società Mozambique Rovuma Venture (controllata da ENI) Mario Bello, in sostituzione di Fabio Castiglioni, e consigliere di amministrazione Zheng Jianhua in sostituzione di Sun Zhihua; entrambi i mandati sono stati previsti sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;

            il 17 gennaio 2023 è stato nominato amministratore unico di PAGOPA S.p.A. Alessandro Moricca, al posto di Giuseppe Virgone che sarebbe dovuto restare in carica fino al 31 dicembre 2024;

            il 17 gennaio 2023 la società partecipata dall’ENI Seacorridor S.r.l. (ex Enicorridor Srl) ha registrato la modifica degli organi amministrativi da amministratore unico a consiglio di amministrazione. In particolare, è stato nominato presidente della società Sergio Molisani, amministratore delegato Francesco Camillo Caria e consiglieri d’amministrazione Roberto Albergante e Giuseppe Peluso. I relativi mandati scadranno in occasione dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;

            il 25 gennaio 2023 è stato nominato consigliere di amministrazione di Cinecittà

S.p.A. Giuseppe De Mita, al posto del dimissionario Goffredo Bettini;


il 26 gennaio 2023 è stata nominata, al posto di Valeria Vaccaro, presidente di  Consip S.p.A. Barbara Luisi, il cui mandato scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;

            il 26 gennaio 2023 i consiglieri di amministrazione della società MPS Covered Bond sono stati confermati per il triennio 2023-2025. Il consiglio risulta così composto: Samuele Trombini (presidente), Andrea Fantuz (amministratore delegato) e Barbara Fontani (amministratore delegato);

            il 1° febbraio 2023 è stato nominato consigliere di amministrazione della società SACE BT S.p.A.  (partecipata da SACE) Mario Terenzi, in sostituzione di Daniele Schroder, il cui mandato scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;

            il 2 febbraio 2023 è stato nominato consigliere di amministrazione di Niche Fusina Rolled Products S.r.l. (Invitalia) David Francis D’Addario, in sostituzione di Williams Charles James Macintosh; il mandato scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;

            il 2 febbraio 2023 è stato nominato amministratore delegato di Titagarh Firema S.p.A. (Invitalia) Carlo Logli, in sostituzione di Umesh Chowdhary che rimane comunque consigliere di amministrazione prendendo il posto di Saurav Singhania;

            il 15 febbraio 2023 è stato nominato consigliere d’amministrazione del Polo Strategico Nazionale S.p.A. (Leonardo) Luca D’Agnese, al posto di Antonio Garelli;

            il 15 febbraio 2023 è stato nominato quale nuovo consigliere d’amministrazione di CDP Giorgio Righetti; il 15 dicembre 2022 la società aveva comunicato le dimissioni dall’incarico, per ragioni strettamente personali, del consigliere Matteo Melley;

            il 9 marzo 2023 è stata modificata la governance di GSE S.p.A., passata da un amministratore unico a un consiglio di amministrazione di cui sono stati nominati: presidente Paolo Arrigoni; amministratore delegato Vinicio Mosè Vigilante; consiglieri Andrea Ripa Di Meana (ex amministratore unico), Caterina Belletti e Roberta Toffanin;

            il 20 marzo 2023 Nicolò Marco è stato nominato Consigliere d’amministrazione di M.T. Manifattura Tabacchi (società di III livello partecipata al 40 per cento da CDP Immobiliare in liquidazione) fino alla scadenza dell’attuale consiglio all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;

            il 22 marzo 2023 è stato nominato Marco Bernardis quale liquidatore della società Futuro & conoscenza S.r.l, partecipata da IPZS;

            il 28 marzo 2023 è stata nominato quale nuovo consigliere d’amministrazione di SERAM S.p.A. (controllata da ENI) Giovanni Nidasio, in sostituzione di Paolo Salusti; il mandato scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;

            il 30 marzo 2023 Fabrizio Fabbri è stato nominato amministratore delegato di Ansaldo Energia (partecipata all’88,29 per cento da CDP Equity), in sostituzione del dimissionario Giuseppe Marino;

il 30 marzo 2023 Gennaro Scarfiglieri è stato nominato amministratore delegato di Poste Air Cargo;

            il 17 aprile 2023 è stata nominata consigliera delegata di Mps Covered Bond 2 S.r.l. (MPS) Claudia Casini, il cui mandato scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;

            il 17 aprile 2023 sono stati nominati consiglieri d’amministrazione di Redo SGR (CDP) Cristian Chizzoli e Leonilde Vitolo in sostituzione di Raffele Ferrara e Giancarlo Scotti, il cui mandato scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;

            il 19 aprile 2023 è stato nominato consigliere d’amministrazione della società Auditel S.r.l. (RAI) Raffaele Pastore, in sostituzione di Anna Elisa Messa; il mandato scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;

            il 20 aprile 2023 è stato nominato presidente di Floaters S.p.A. (ENI) Giovanni Grugni, in sostituzione di Bruno Maggioni e, quale consigliere di amministrazione, Maurizio Lanzo, in sostituzione di Matteo Francesco Maria Tisi; i mandati scadranno con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;

            il 20 aprile 2023 è stato nominato presidente della Società Oleodotti Meridionali S.p.A. (partecipata da ENI) Massimo Lo Faso, in sostituzione di Alessandro Rosatelli; è stato inoltre nominato consigliere di amministrazione Eugenio Lopomo al posto di Andrea Giubileo; i mandati scadranno con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;

            il 21 aprile 2023 Francesco Di Ciommo è stato nominato consigliere di amministrazione di CDP, a seguito delle dimissioni di Fabrizia Lapecorella;

            il 26 aprile 2023 è stato nominato presidente di ENI Mozambico S.p.A. (ENI) Mario Bello, in sostituzione di Fabio Castiglioni; il mandato scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;

            il 26 aprile 2023 è stato nominato presidente di Open Fiber Holdings S.p.A. (partecipata di terzo livello di CDP Equity) Paolo Ciocca, in sostituzione di Barbara Marinali;

            il 28 aprile 2023 la società B. Global Management sprl, rappresentata da Stephan Eli C. Burton, ha assunto la presidenza della società Iamco – International Aerospace Management Company (partecipata da Leonardo); sono stati inoltre nominati come vice presidente Dario Marfè e come consiglieri d’amministrazione Dominick Wiener-Silva e Chiristian Powalla (ex presidente confermato componente del CdA); i mandati scadranno con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;

            il 3 maggio 2023 ha cessato dalla carica di consigliera di amministrazione di CDP Real Asset Sgr S.p.A., Alessandra Battaglia, il cui mandato sarebbe altrimenti scaduto con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;

            l’11 maggio 2023 è stato nominato consigliere di amministrazione di Sicamb S.p.A. (Invitalia) Saverio Tosi, in sostituzione di Federica Garbolino; il mandato scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;

il 15 maggio 2023 è stato nominato Roberto Sergio, al posto del dimissionario Carlo Fuortes, quale nuovo amministratore delegato della RAI sino al rinnovo degli organi sociali previsto nel 2024;

            il 19 maggio 2023 è stato nominato amministratore delegato di Mercitalia Logistics S.p.A. (Ferrovie dello Stato) Sabrina De Filippis, in sostituzione di Gianpiero Strisciuglio; il mandato scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;

            il 19 maggio 2023 è stata nominata la consigliera d’amministrazione di Italferr S.p.A. (Ferrovie dello Stato) Maddalena Boffoli, in sostituzione di Eccher Claudia; il mandato scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;

            il 30 maggio 2023 è stato nominato consigliere d’amministrazione di Fs Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. Tommaso Tanzilli, in sostituzione di Stefano Cuzzilla; il mandato scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;

            il 31 maggio 2023 è stata nominata consigliera di amministrazione di SOGEI S.p.A. Nicoletta Fusco e il 14 giugno 2023 è stato nominato quale amministratore delegato Cristiano Cannarsa, in sostituzione di Andrea Quacivi; i mandati scadranno con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;

            il 31 maggio 2023 sono stati nominati quali consiglieri di amministrazione di Canepa S.p.A. (Invitalia) Bosco Carlo e Guida Attilio, in sostituzione di Canepa Michele e Trioni Michele; i mandati scadranno con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;

            il 31 maggio 2023 ha cessato dalla carica la consigliera di amministrazione di Ferrovie del sud est e servizi automobilistici S.r.l. (Ferrovie dello Stato) Lai Sabrina;

            il 31 maggio 2023 è stata nominata consigliera d’amministrazione di Fincantieri

S.p.A. (CDP Equity) Contini Barbara Debra, in sostituzione di Battaglia Alessandra;

            il 1° giugno 2023 è stato nominato amministratore unico di Fs Security S.p.A. (Ferrovie dello Stato) Massi Roberto, al posto di Fiumara Franco; il mandato scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;

            il 6 giugno 2023 l’assemblea dei soci della Stretto di Messina S.p.A. ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione: presidente Giuseppe Recchi, amministratore delegato Pietro Ciucci e consiglieri Eleonora Mariani, Ida Nicotra e Giacomo Francesco Saccomanno;

            il 9 giugno 2023 Simona Camerano è stata nominata consigliera di amministrazione di CDP Equity S.p.A. (CDP), al posto di Ilaria Bertizzolo; la medesima Bertizzolo, in pari data, è cessata altresì dalla carica di consigliera di amministrazione del Fondo italiano d’investimento SGR (CDP Equity); in entrambi i casi il mandato sarebbe scaduto con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;

            il 13 giugno 2023 la società South Italy Green Hydrogen S.r.l., partecipata da ENI al 50 per cento, ha proceduto alla modifica della governance passando da un amministratore unico a un consiglio di amministrazione in cui sono stati nominati Paola Brunetto


quale presidente e consiglieri Mariangela Saccà, Andrea Pisano e Patrizia Boschetti;

            il 15 giugno 2023 Lorenzo Mariani e Carlo Gualdaroni sono stati nominati, rispettivamente, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Leonardo International (Leonardo) fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;

            il 16 giugno 2023 ha cessato il suo incarico da consigliera d’amministrazione di ITA-Italia Trasporto Aereo S.p.A. Gabriella Alemanno, nominata commissario della Consob;

            il 20 giugno 2023 il MEF ha comunicato che il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di AMCO S.p.A. è passato da 3 a 5; in pari data sono stati nominati: Giuseppe Maresca (presidente), Andrea Munari (amministratore delegato), Silvia Tossini, Antonella Centra e Ezio Simonelli (componenti);

            il 22 giugno 2023 Marco Fossataro è stato nominato amministratore delegato di Ferservizi (Ferrovie dello Stato) in sostituzione di Franco Fiumara.

6.3 Costituzione, liquidazione, cessazione e modifiche

nella denominazione delle società

Si segnala infine che:

? sono entrate nel perimetro del monitoraggio del presente dossier le seguenti nuove società:

            il 3 febbraio 2023 è stata costituita la società Le Manifatture S.r.l., interamente partecipata da AMCO – Asset Management Company S.p.A. La società ha per oggetto l’acquisizione e la gestione di esercizi di vendita di somministrazione di beni e servizi inclusi ipermercati. La società ha un organo monocratico, amministratore unico, Andrea Rizzato, nominato il 5 maggio 2023, il cui mandato è a tempo indeterminato;

            il 9 marzo 2023 è stata costituita la società Lirsa S.p.A., partecipata al 31,85 per cento da Invitalia. La società ha per oggetto la trasformazione di materie plastiche. E’ stato nominato presidente Fabio Arrigoni, amministratore delegato Vincenzo Scudieri e componenti del consiglio di amministrazione Antonio Riccio, Lucia Segni, Dario Cenci, Giulio Senni e Simone Scudieri, nominati fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;

            il 23 marzo 2023 è stata costituita la società ENEL Erre S.p.A., Interamente partecipata da ENEL. La società ha per oggetto l’assunzione e gestione di partecipazioni e interessenze in società ed imprese sia italiane sia estere. La società ha un organo monocratico, un amministratore unico, Gabriele Frea, nominato il 23 marzo 2023 fino al

31 dicembre 2025;

            il 12 aprile 2023 la società Enivibes S.r.l., che ha per oggetto la commercializzazione di sistemi e impianti di monitoraggio per reti di trasporto fluidi, è stata acquisita da ENI con una partecipazione del 76 per cento, con contestuale rinnovo del consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2025. Sono stati nominati presidente Annalisa Muccioli e componenti del consiglio Stefano Limonta, Davide D’Aria, Paolo Cerioli e Massimiliano Ugo Pietro Rimediotti;

            il 26 aprile 2023 Poste italiane ha acquisito una partecipazione del 70 per cento nella società Sourcesense S.p.A. La società ha per oggetto la progettazione, ideazione, consulenza e realizzazione di software di ogni genere. Sono stati nominati presidente Gregori Fabio, amministratore delegato Marco Bruni e componenti del consiglio Marco Marzuoli, Giulia Di Giovanni e Raffaele Cestaro. I mandati scadranno in occasione dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;

? sono state poste in liquidazione le seguenti società:

            Itsart S.p.A. (CDP) in relazione alla quale il 29 dicembre 2022 è stato nominato liquidatore Paolo Cotini;

            Futuro & conoscenza S.r.l. (IPZS) in relazione alla quale il 22 marzo 2023 è stato nominato liquidatore Marco Bernardis;

            CDP Immobiliare S.r.l. (CDP) in relazione alla quale dal 16 maggio 2023 assume il ruolo di liquidatore la società Fintecna S.p.A.;

? sono cessate le seguenti società:

            Enea Reoco S.r.l. (MPS) il 16 dicembre 2022;

            CDP Industria S.p.A. (CDP) il 31 dicembre 2022;

            ENEL Global Thermal Generation (ENEL) il 1° gennaio 2023;

            Mps Leasing & Factoring S.p.A. (MPS) il 24 aprile 2023, a seguito della fusione per incorporazione in MPS;

            Mps Capital Services S.p.A. (MPS) il 29 maggio 2023, a seguito della fusione per incorporazione in MPS;

? hanno cambiato la denominazione le seguenti società:

            il Consorzio per i Servizi di Telefonia Mobile il 29 marzo 2023 è stato ridenominato in ConsorzioServizi S.c.p.a., partecipata al 51 per cento da Poste Italiane);

            Enicorridor S.r.l., partecipata da ENI, il 17 gennaio 2023 è stata ridenominata Seacorridor S.r.l.

6.4 L’accordo tra ITA e Lufthansa

Infine, tra le operazioni societarie rilevanti, si segnala che, a seguito della sottoscrizione da parte del MEF, nel gennaio scorso, di una lettera d’intenti di Deutsche Lufthansa AG per acquisire una quota di minoranza di ITA Airways, con comunicato stampa del 30 marzo 2023 il Consiglio di amministrazione di ITA ha annunciato di avere approvato il piano industriale già condiviso con Deutsche Lufthansa AG.

Successivamente, con comunicato stampa del 25 maggio 2023 il MEF ha reso noto che il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ceo di Deutsche Lufthansa si sono incontrati per confermare la conclusione dell’accordo di investimento di Lufthansa in ITA Airways per rilevarne una quota di minoranza dopo aver già condiviso un piano industriale della compagnia che prevede una crescita di ricavi di 2,5 miliardi di euro attesi per quest’anno e 4,1 miliardi di euro previsti nel 2027. Dopo la firma, l’accordo sarà sottoposto al vaglio della Corte dei Conti e notificato alla direzione generale concorrenza della Commissione europea.

La strategia di sviluppo di ITA continuerà a essere condivisa tra i due azionisti (MEF e Lufthansa). Questi risultati consentiranno la crescita e il rinnovo della flotta, che a fine 2027 conterà su 94 aeromobili rispetto ai 71 attuali e garantirà l’ottimizzazione dei consumi e dell’impatto ambientale. L’organico, per il quale è prevista quest’anno una crescita fino a 4.300 dipendenti per effetto delle 1.200 assunzioni in corso di finalizzazione, salirà a oltre 5.500 unità al termine del piano.

Per ulteriori approfondimenti sulla privatizzazione di ITA S.p.A si rinvia al tema dell’attività parlamentare del Servizio Studi.

7. Società i cui organi amministrativi sono da rinnovare negli anni 2023 e 2024

 Nell’anno in corso è previsto il rinnovo degli organi sociali, scaduti il 31 dicembre 2022, di numerose società partecipate da amministrazioni pubbliche centrali. Per quanto concerne il MEF, quale principale azionista pubblico, sono 19 le società direttamente controllate e 54 quelle indirettamente partecipate dal Ministero i cui organi sociali (Consiglio di amministrazione e/o Collegio sindacale) risultano da rinnovare nel 2023, cui si aggiungono le ulteriori società controllate indirettamente dal medesimo Ministero attraverso società capogruppo, nonché le società partecipate da altri Ministeri (Difesa, Imprese e Made in Italy, Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Infrastrutture e trasporti e Cultura).

Il presente dossier reca, sulla base delle risultanze al 1° luglio 2023, la ricognizione degli organi amministrativi riferita:

1)        alle società con sede legale in Italia partecipate direttamente dai Ministeri (società di primo livello);

2)        alle ulteriori società, sempre con sede legale in Italia, nelle quali le società di primo livello detengano quote di partecipazione pari o superiori al 25 per cento (società di secondo livello);

3)        alle società di III livello limitatamente a quelle partecipate da società di Cassa Depositi e Prestiti con una quota azionaria pari o superiore al 25 per cento.

Attualmente, la banca dati alimentata dal Servizio per il Controllo parlamentare monitora nel complesso 236 società.

Nei successivi paragrafi sono elencate le società i cui organi di amministrazione sono stati già rinnovati al 1° luglio 2023 o sono ancora da rinnovare nell’anno in corso, nonché quelle i cui organi di amministrazione dovranno essere rinnovati nel 2024. In particolare:

            sono oggetto di rinnovo nel 2023, in tutto o in parte, gli organi di amministrazione di: 18 società direttamente partecipate, 45 società di II livello e 4 società di III livello indirettamente partecipate da CDP;

            al 31 dicembre 2023 scadranno e dovranno pertanto essere rinnovati nel 2024 gli organi di amministrazione di: 10 società direttamente partecipate, 48 società di II livello e 5 società di III livello indirettamente partecipate da CDP.

L’elenco che segue comprende un totale di 130 società i cui organi di amministrazione sono oggetto di rinnovo nel biennio 2023-2024.

Si rammenta che nell’elenco non sono indicate le società che hanno la sede legale all’estero, quale ad esempio STMicroelectronics Holding N.V. – STH, di cui il MEF controlla il 50 per cento del capitale sociale.

Parimenti, non sono più incluse nel monitoraggio cinque società in liquidazione -  Invitalia Partecipazioni e Italia Turismo (Invitalia), Futuro & conoscenza (IPZS), Itsart e CDP Immobiliare (CDP) - nonché le altre società che, in virtù di operazioni societarie, sono uscite dal perimetro di monitoraggio del presente dossier (cfr. il par. 6.1.)

Infine, si rammenta che nel corso dell’anno 2023 dovranno verosimilmente essere composti i consigli di amministrazione di alcune società per azioni pubbliche recentemente istituite ope legis (Istituto per il credito sportivo e culturale, Enit e Acque del Sud - cfr. il par. 4).

7.1 Società con organi amministrativi oggetto di rinnovo nel 2023

SOCIETÀ PRIMO LIVELLO

Società con organi rinnovati

AMCO

Asset Management

Company

(assemblea 20 giugno 2023) rinnovo per il triennio

2023-2025[11]

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• MARESCA Giuseppe (Presidente)

• MUNARI Andrea (Amministratore delegato)

• TOSSINI Silvia (Componente)

• CENTRA Antonella (Componente)

• SIMONELLI Ezio (Componente)

Banca Monte dei Paschi di Siena

(assemblea 20 aprile 2023)

rinnovo per il triennio

2023-2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• MAIONE Nicola (Presidente)

• BRANCADORO Gianluca (Vice Presidente)

• LOVAGLIO Luigi (Amministratore delegato)

• GIORGINO Marco (Componente)

• BARZAGHI Alessandra Giuseppina (Componente)

• DE MARTINI Paola (Componente)

• DI STEFANO Stefano (Componente)

• FABRIS DE FABRIS Paolo (Componente)

• FOTI BELLIGAMBI Lucia (Componente)

• LOMBARDI Domenico (Componente)

• LUCANTONI Paolo (Componente)

• MARTINIELLO Laura (Componente)

• NEGRI-CLEMENTI Anna Paola (Componente)

• SALA Renato (Componente)

• VISCONTI Donatella (Componente)

CONSAP (assemblea 27 giugno 2023) rinnovo per il triennio 2023-202513

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• GIACOMONI Sestino (Presidente)

• SANASI D’ARPE Vincenzo (Amministratore delegato)

• CERUTI Francesca (Componente)

• TRIGGIANI Silvia (Componente)

• ZENNARO Antonio (Componente)

ENAV

(assemblea 28 aprile 2023)

rinnovo per il triennio

2023-2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• BRUNI Alessandra (Presidente)

• MONTI Pasqualino (Amministratore delegato)

• BRUSCO Franca (Componente)

• ARCIFA Stefano (Componente)

• BALA Rozemaria (Componente)

• ALESSI Carla (Componente)

• TOSCHI Giorgio (Componente)

• SANTI Antonio (Componente)

• PARIS Carlo (Componente)

13 Alla data del 1° luglio 2023 nella banca dati Telemaco non viene dato ancora conto del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di CONSAP. L’informazione è stata reperita da un comunicato stampa ufficiale pubblicato sul sito web della società.

 

ENEL

(assemblea 10 maggio 2023)

rinnovo per il triennio 2023-

2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• SCARONI Paolo (Presidente)

• CATTANEO Flavio (Amministratore delegato)

• ARBIB Johanna (Componente)

• CORSI Mario (Componente)

• COCCURULLO Olga (Componente)

• FRIGERIO Dario (Componente)

• SALMONI Fiammetta (Componente)

• STABILINI Alessandra (Componente)

• ZEHENTNER Alessandro (Componente)

ENI

(assemblea 10 maggio 2023)

rinnovo per il triennio 2023-

2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• ZAFARANA Giuseppe (Presidente)

• DESCALZI Claudio (Amministratore delegato)

• SGUBIN Cristina (Componente)

• BARONCINI Elisa (Componente)

• SEGANTI Federica (Componente)

• CICIANI Roberto (Componente)

• DITTMEIER Carolyn Adele (Componente)

• BELCREDI Massimo (Componente)

• VERMEIR Raphael Louis L. (Componente)

IPZS – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

(assemblea 17 maggio 2023)

rinnovo per il triennio 2023-

2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• PERRONE Paolo (Presidente)

• SORO Francesco (Amministratore delegato)

• CORTI Stefano (Componente)

• MELE Stella (Componente)

• SCARPELLINI Flavia (Componente)

LEONARDO

(assemblea 9 maggio 2023)

rinnovo per il triennio 2023-

2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• PONTECORVO Stefano (Presidente)

• CINGOLANI Roberto (Amministratore delegato)

• ALTIERI Trifone (Componente)

• GHISLANZONI Giancarlo (Componente)

• GIORGETTI Enrica (Componente)

• LEVY Dominique (Componente)

• MACRÌ Francesco (Componente)

• MANARA Cristina (Componente)

• SALA Marcello (Componente)

• STEFINI Silvia (Componente)

• VASCO Elena (Componente)

• WOOD Steven (Componente)

POSTE ITALIANE

(assemblea 8 maggio 2023)

rinnovo per il triennio 2023-

2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• ROVERE Silvia Maria (Presidente)

• DEL FANTE Matteo (Amministratore delegato)

• D’ASARO BIONDO Carlo (Componente)

• GEMIGNANI Valentina (Componente)

• MARCHIONI Paolo (Componente)

• PETRELLA Matteo (Componente)

• PONZINI Armando (Componente)

• RUTIGLIANO Vincenza Patrizia (Componente)

• TERNAU Vanda (Componente)

Società con organi da rinnovare

Cinecittà (limitatamente a un consigliere)

CONSIP

Equitalia Giustizia

ITA

Sogesid

Sport e Salute (Presidente, Amministratore delegato e un consigliere a seguito delle recenti modifiche alla governance della società)

SOGIN (l’incarico della struttura commissariale della società scade il 18 luglio 2023)

Società con organi rinnovati

Difesa Servizi

(assemblea 4 maggio 2023)

rinnovo per il triennio 2023-

2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• ALFANO Gioacchino (Presidente)

• ANDREOLI Luca (Amministratore delegato)

• FABRIS Mauro (Componente)

• GEROSA Francesca (Componente)

• MINUTO Anna Carmela (Componente)

Società con organi da rinnovare

Ferrovie Appulo lucane (gli attuali membri del Consiglio di amministrazione sono stati nominati il 7 novembre 2018 per la durata di cinque anni)

SOCIETÀ SECONDO LIVELLO

Società con organi rinnovati

Mediocredito Centrale –

Banca del Mezzogiorno (assemblea 4 maggio 2023)

rinnovo per il triennio 2023-

2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• FERRANTI Ferruccio (Presidente)

• MINOTTI Francesco (Amministratore delegato)

• BERTOLLINI Stefano (Componente)

• BIANCHI Alessandra (Componente)

• D’AMATO Carmela (Componente)

• MESSUTI Andrea (Componente)

• SANSONE Leonarda (Componente)

Società con organi da rinnovare

Società con organi rinnovati

Immobiliare Novoli

(assemblea 4 maggio 2023)

rinnovo per il triennio 2023-

2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• PASQUINI Simone (Presidente)

• AURISTO Sergio (Componente)

• DI CUNTO Attilio (Componente)

• CAMPAGNOLA Aldo (Componente)

• BOIARDI Luigi (Componente)

MPS Tenimenti (assemblea 23 maggio 2023) rinnovo per il triennio 2023-2025)

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• ROSATI Mauro (Presidente)

• PERNICI Giorgio (Vicepresidente)

• MORIS RANIERI Luigi (Amministratore Delegato)

• MARRONI Guglielma (Componente)

• ZAMPERINI Giulitta (Componente)

• ZARI Rosanna (Componente)

• MACHETTI Andrea (Componente)

Società con organi da rinnovare

Magazzini Generali Fiduciari di Mantova

Monte Paschi Fiduciaria

WIDIBA

 

           ENAV

Società con organi rinnovati

Techno Sky

(assemblea 11 aprile 2023)

rinnovo per il triennio 2023-

2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• CAPOLEI SAPIO DE CONTRERA Andrea (Presidente)

• DI GIOVANNI Paola (Componente)

• NASETTI Paolo (Componente)

Società con organi rinnovati

ENEL Italia

(assemblea 18 aprile 2023)

rinnovo per il triennio 2023-

2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• LANZETTA Nicola (Presidente)

• FERRARO Raffaella (Componente)

• GIRARDI Monica (Componente)

Società con organi rinnovati

AGI – Agenzia giornalistica

Italia

(assemblea 14 aprile 2023)

rinnovo per il triennio 2023-

2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• ARGENTINO Cristiana (Presidente)

• MACCHIA Giuseppe (Amministratore delegato)

• MANDRAFFINO Erika (Componente)

• MELONI Stefano Ferruccio (Componente)

• SBARRA Fabrizio (Componente)

ENI Global Energy Markets (assemblea 26 aprile 2023)

rinnovo per il triennio 2023-

2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• SIGNORETTO Cristian (Presidente)

• RANCO Donatella Anna (Componente)

• FABRIZIO Elvira (Componente)

• VIGNATI Claudia (Componente)

• PAPPADÀ Lucio (Componente)

ENI Plenitude (assemblea 26 aprile 2023) rinnovo per il triennio 2023-2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• MARINO Rita (Presidente)

• GOBERTI Stefano (Amministratore delegato)

• DE SANTIS Luca (Componente)

• MUCCIOLI Annalisa (Componente)

• MAFFEI Giovanni (Componente)

ENI Trade & biofuels (assemblea 17 aprile 2023)

rinnovo per il triennio 2023-

2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• RICCI Giuseppe (Presidente)

• GAETA Alessandro (Amministratore delegato)

• FIMIANI Grazia (Componente)

• RINALDI Francesca (Componente)

• IMPERIALE Cosimo (Componente)

ENIMED – ENI Mediterranea idrocarburi (assemblea 9 marzo 2023) rinnovo per il triennio 2023-2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• POMAR Alina (Presidente)

• MAZZONE Saveria (Componente)

• BARBIERI Massimo (Componente)

IEOC (assemblea 20 aprile

2023) rinnovo per il triennio

2023-2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• ROBILLOTTA Francesco (Presidente)

• ELHAKIM Marwa Ahmed Sabry (Componente)

• CARBONARA Stefano (Componente)

LNG Shipping (assemblea 14 aprile 2023) rinnovo per il triennio 2023-2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• CHIALÀ Scipione (Presidente)

• POLCRI Elena (Componente)

• GRUGNI Giovanni (Componente)

South Italy Green Hydrogen (assemblea 13 giugno 2023)

rinnovo per il triennio 2023-

2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• BRUNETTO Paola (Presidente)

• SACCÀ Mariangela (Componente)

• PISANO Andrea (Componente)

• BOSCHETTI Patrizia (Componente)

Società con organi da rinnovare

ENI Sustainable mobility

Mozambique Rovuma Venture

SERAM

Consorzio per l’attuazione del Progetto Divertor Tokamak Test DTT

Società con organi rinnovati

RFI - Rete ferroviaria italiana (assemblea 19 maggio 2023)

rinnovo per il triennio 2023-

2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• LO BOSCO Dario (Presidente)

• STRISCIUGLIO Giampiero (Amministratore delegato)

• FAGGI Antonella (Componente)

• CIPOLLA Manolo (Componente)

• LAI Sabrina (Componente)

Trenitalia (assemblea 19 maggio 2023) rinnovo per il triennio 2023-2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• CUZZILLA Stefano (Presidente)

• CORRADI Luigi (Amministratore delegato)

• ZANELLA Federica (Componente)

• COLOMBO Paolo (Componente)

• BELLETTI Caterina (Componente)

Società con organi da rinnovare

Ferservizi

FS International

Grandi Stazioni immobiliare

Italcertifer

Treno Alta Velocità – TAV

 


                               GSE

Società con organi rinnovati

AU – Acquirente Unico[12] (assemblea 31 maggio 2023)

rinnovo per il triennio 2023-

2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• DELLA VOLPE Luigi (Presidente)

• MOLES R. Giuseppe (Amministratore delegato)

• CAMPANARI Marco (Componente)

• FAZIO Maria Chiara (Componente)

• TAPPI Rosaria (Componente)

GME – Gestore dei Mercati Energetici[13] (assemblea 31 maggio 2023) rinnovo per il triennio 2023-2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• SPENA Angelo (Presidente)

• PUTTI Pietro Maria (Componente)

• MAZZOCCHI Paola (Componente)

• MASSARI Antonella (Componente)

• ARROBBIO Paolo (Componente)

RSE – Ricerca sul Sistema Energetico16[14] (assemblea 31 maggio 2023) rinnovo per il triennio 2023-2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• GIUSTI Carlo Alberto (Presidente)

• COTANA Franco (Componente)

• JANNUZZELLI Lucrezia (Componente)

• DI STEFANO Michele (Componente)

• MASSARI Antonella (Componente)

          Leonardo

Società con organi rinnovati

AVIO

(assemblea 28 aprile 2023)

rinnovo per il triennio 2023-

2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• ITALIA Roberto (Presidente)

• GORNO TEMPINI Giovanni (Vicepresidente)

• RANZO Giulio (Amministratore delegato)

• CAPPIELLO Raffaele (Componente)

• COLUCCI Letizia (Componente)

• ISAIA Donatella (Componente)

• LOGLI Marcella Elvira A. (Componente)

• PASQUALI Luigi (Componente)

• PISONERO Elena (Componente)

• SCIUTO Donatella (Componente)

• SOCCODATO Giovanni (Componente)

Larimart

(assemblea 17 aprile 2023)

rinnovo per il triennio 2023-

2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• LIOTTI Antonio (Presidente)

• BISCARINI Vittorio (Amministratore delegato)

• BASILE Mirella (Componente)

• BISCARINI Paolo (Componente)

• BISCARINI Matteo (Componente)

• COSTA Wanda (Componente)

• LEVATO Antonio (Componente)

Società con organi da rinnovare

Orizzonte – Sistemi Navali

               Poste Italiane

Società con organi da rinnovare

Consorzio Servizi Scpa (già Consorzio per i Servizi di Telefonia Mobile)

MLK Deliveries

Poste air cargo

Poste vita

Postepay

Sennder Italia

Società con organi rinnovati

RAI Way

(assemblea 27 aprile 2023)

rinnovo per il triennio 2023-

2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• PASCIUCCO Giuseppe (Presidente)

• CECATTO Roberto (Ammistratore delegato)

• LA PIETRA Michela (Componente)

• COSTANZO Alessandra (Componente)

• PETRILLO Gian Luca (Componente)

• CICCONE Romano (Componente)

• MORGANTE Barbara (Componente)

• MOSETTI Umberto (Componente)

• TAGLIAVINI Paola Annunziata Lucia (Componente)

RAI Cinema[15]

(assemblea 25 maggio 2023)

rinnovo per il triennio 2023-

2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• CLAUDIO Nicola (Presidente)

• DEL BROCCO Paolo (Amministratore delegato)

• ZUCCHELLI Nicoletta (Componente)

• D’ANGELANTONIO Silvia (Componente)

• VENTURA Felice (Componente)

RAI Com

(assemblea 22 giugno 2023) rinnovo per il triennio 2023-2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• MAZZOLA Claudia (presidente)

• SANTO Giuseppe (amministratore delegato)

• FERRARA Roberto (componente)

• NICOLETTI Anna (componente)

• RIGO Micol (componente)

                          Sogei

Società con organi da rinnovare

Geoweb

SOCIETÀ TERZO LIVELLO

Società con organi rinnovati

GREENIT

(assemblea 12 dicembre

2022) rinnovo per il biennio

2023-2024

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• CHIACCHELLA Esedra (Presidente)

• BELLUCCI Paolo (Amministratore delegato)

• ARGENTINO Cristiana (Componente)

• PICCINELLI Claudio Marcello (Componente)

• BARCHIESI Fabio (Componente)

Società con organi da rinnovare

CDP Venture Capital SGR

Società con organi rinnovati

M.T. Manifattura Tabacchi (Alla data del 1° luglio 2023, sulla banca dati Telemaco del Registro delle imprese gli organi amministrativi della società non risultano rinnovati. Tuttavia, il sito internet istituzionale riporta quale presidente della società Giovanni Manfredi e quali amministratori delegati Roberta Pasinetti e Michelangelo Giombini.).

                             CDP Reti

Società con organi rinnovati

TERNA

(assemblea 9 maggio 2023)

rinnovo per il triennio 2023-

2025

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

• DE BIASIO Igor (Presidente)

• DEL VILLANO Giuseppe (Amministratore delegato)

• AUBERTIN Jean-Michel (Componente)

• GIORGINO Marco (Componente)

• SHEN Qinjing (Componente)

• DI FOGGIA Giuseppina (Componente)

• MELE Francesco Renato (Componente)

• CORRADINI D’ARIENZO Regina (Componente)

• DONATI Angelica Krystle (Componente)

• CUCCHIANI Enrico Tommaso (Componente)

• GREGORI Gian Luca (Componente)

• SIGNORACCI Simona (Componente)

• LITVACK Karina Audrey (Componente)

• SVELTO Anna Chiara (Componente)

7.2 Società con organi amministrativi da rinnovare nel 2024

SOCIETÀ PRIMO LIVELLO

CDP – Cassa Depositi e Prestiti

SOSE

Cinecittà

EUR

FS – Ferrovie dello Stato

GSE

INVIMIT

MEFOP

RAI

SOGEI


SOCIETÀ SECONDO LIVELLO

Interporto Toscano Amerigo Vespucci Livorno Guasticce

CDP Reti

FINTECNA

Ecofuel (limitatamente al Presidente)

ENI Corporate University

ENI Energia Italia

ENI Fuel

ENI Progetti

Raffineria di Milazzo

SAIPEM

Servizi Aerei

Società Oleodotti Meridionali

Società Petrolifera Italiana

ANAS

BUSITALIA – SITA Nord

Fs Security

FS Sistemi Urbani

ITALFERR

Metro 5

Acciaierie d’Italia Holding

CANEPA

Corneliani

Industria Italiana Autobus

Italian Cool Design

SICAMB

Titagarh Firema (limitatamente all’AD)

Toscana Life Sciences Sviluppo

ALEA

GEM Elettronica

IAMCO – International aerospace management company

IVECO – Oto Melara

Leonardo CAE Advanced Jet Training

Leonardo International

ROTORSIM

Telespazio

MPS Covered Bond 2

FINANCIT

NEXIVE

NEXIVE Network

PATENTIVIAPOSTE

Poste Welfare Servizi

POSTEL

Replica Società di Intermediazione Mobiliare

SDA Express Courier

AUDITEL

                                 Sport e Salute

 

 

CONINET

Parco Sportivo Foro Italico

CDP Equity

 

 

Ansaldo Energia (limitatamente all’AD)                                 Hotelturist

Open Fiber Holdings

 

Alfiere

Residenziale Immobiliare 2004


 

7.3 Il contenuto degli Allegati

Un’esposizione del quadro delle partecipazioni societarie monitorate e una selezione dei dati disponibili nella Banca dati sugli organi amministrativi delle società partecipate gestita dal Servizio per il Controllo parlamentare è riportata negli Allegati al presente dossier, nei quali sono state aggiornate la consistenza numerica dei consigli di amministrazione, la loro attuale composizione, con indicazione della percentuale del genere meno rappresentato in tali organi, le date di nomina, sia dei singoli amministratori sia dei consigli di amministrazione, e le date previste di scadenza.

In particolare, l’Allegato I reca la ricognizione, in forma sintetica, delle società direttamente partecipate dai Ministeri (società di primo livello), nonché delle ulteriori società, con sede legale in Italia, nelle quali le società di primo livello detengano quote di partecipazione pari o superiori al 25 per cento (società di secondo livello)[16]. I dati sono organizzati sia raggruppando le società partecipate di primo livello in un unico aggregato, sia indicando, per ognuna di esse, le relative società partecipate di secondo livello.

L’Allegato II reca il quadro delle società di III livello partecipate da società di Cassa Depositi e Prestiti con una quota azionaria pari o superiore al 25 per cento.

L’Allegato III reca la ricognizione degli assetti organizzativi delle società direttamente partecipate dal MEF e di quelle di secondo e terzo livello, con indicazioni relative anche alla percentuale delle quote di genere.

L’Allegato IV reca la ricognizione degli assetti organizzativi delle società direttamente partecipate dagli altri Ministeri, con indicazioni relative anche alla percentuale delle quote di genere.

Nell’Allegato V sono indicate le società partecipate dai Ministeri (di primo e di secondo livello), nonché le suddette società di III livello partecipate da società di Cassa Depositi e Prestiti, i cui organi di amministrazione debbono ancora essere rinnovati nel 2023.

Le informazioni societarie riportate nel dossier sono quelle risultanti dalla banca dati del Registro delle imprese (Telemaco) alla data del 1° luglio 2023 e in taluni casi sono state integrate dai dati pubblicati nei siti internet istituzionali delle società interessate.

APPENDICE

Le società partecipate pubbliche e la riforma del 2016

 Il panorama economico italiano risulta caratterizzato da una presenza numericamente ampia ed economicamente rilevante di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, particolarmente diffuse nel comparto delle amministrazioni locali.

Un quadro della galassia delle partecipazioni pubbliche è offerto dall’ISTAT. Nel suo ultimo RapportoLe partecipate pubbliche in Italia”, pubblicato il 24 gennaio 2023, l’Istituto evidenzia come negli ultimi anni il numero di imprese attive a partecipazione pubblica si sia ridotto notevolmente, con una flessione del 25,8 per cento rispetto al 2012. Più nel dettaglio, nel 2020 le unità economiche partecipate dal settore pubblico sono pari a 7.969, il 2,5 per cento in meno rispetto al 2019; si riduce, in particolare, il numero delle unità attive nei settori dell’Industria e dei Servizi (-2,7 per cento) e di quelle partecipate direttamente da almeno un’amministrazione pubblica regionale o locale (-4,5 per cento). Queste unità impiegano 908.511 addetti, il 2,6 per cento in meno rispetto al 2019; il calo del numero di addetti colpisce in particolare le imprese con partecipazioni minoritarie con quote fino al 20 per cento (-7,8 per cento).

Il numero di imprese attive a partecipazione pubblica appare ancora in calo in tutto il territorio nazionale. Su 5.622 imprese attive partecipate, 3.791 sono partecipate direttamente da almeno un’amministrazione pubblica regionale o locale oppure sono appartenenti a gruppi che hanno al proprio vertice un ente territoriale (partecipate locali). Esse impiegano 410.784 addetti, corrispondenti al 47,3 per cento del totale di riferimento. Rispetto al 2019 si registra un calo del 4,5 per cento nel numero delle partecipate da enti locali e del 4,7 per cento degli addetti

Se si restringe l’analisi alle sole imprese controllate, si individuano 3.448 imprese attive a controllo pubblico, per un totale di 582.669 addetti. Tra queste, 2.272 appartengono a gruppi che hanno al vertice un’unica amministrazione pubblica. Le rimanenti 1.176 fanno invece riferimento a gruppi con al vertice una pluralità di amministrazioni pubbliche, che esercitano il controllo in modo congiunto oppure attraverso singole unità (non appartenenti a gruppi) il cui capitale è controllato in modo congiunto da più amministrazioni pubbliche.

Nel 2020 il numero di imprese a controllo pubblico continua a scendere: rispetto al 2019 si riduce del 1,5 per cento, mentre il numero di addetti rimane stabile (-0,1 per cento). Attraverso il controllo diretto o indiretto esercitato sui grandi gruppi, il Ministero dell’economia e delle finanze rimane il soggetto controllante di maggiore rilevanza in termini di occupazione, con il 53,1 per cento di addetti delle controllate pubbliche e una crescita del 3,7 per cento in termini di imprese controllate, che presentano però una dimensione media ridotta rispetto al 2019.

Complessivamente, al netto delle attività finanziarie e assicurative, l’ISTAT evidenzia come nel 2020, primo anno di crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, le imprese a controllo pubblico hanno generato oltre 52 miliardi di valore aggiunto (il 7 per cento di quello prodotto dai settori dell’Industria e dei Servizi) con una crollo del 9,4 per cento rispetto al 2019. L’incidenza sul valore aggiunto rimane però stabile all’8,9 per cento, se si considerano le forme giuridiche tipiche delle controllate pubbliche (società di capitali), perché la contrazione del valore aggiunto ha riguardato l’intero settore dell’Industria e dei Servizi.

Informazioni utili in ordine al fenomeno delle partecipazioni pubbliche sono contenute anche nel Rapporto sulle partecipazioni delle Amministrazioni Pubbliche, finito di elaborare nel mese di dicembre 2022 dagli Uffici VII e VIII della Direzione VII – Valorizzazione del patrimonio pubblico - del Dipartimento del Tesoro del MEF, cui si rinvia per eventuali approfondimenti (cfr. oltre).

1. Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica

Il modello giuridico ed organizzativo di riferimento delle società a partecipazione pubblica è eterogeneo, composto da un ampio novero di disposizioni che si sono susseguite negli anni, rendendo la cornice normativa sempre più speciale rispetto alla disciplina del codice civile. Accanto a società a partecipazione pubblica operanti in regime di mercato ed aventi forma e sostanza privatistica, coesistono infatti società a controllo pubblico che - pur avendo una veste giuridica privatistica - svolgono compiti e funzioni di natura pubblicistica, configurabili come veri e propri enti pubblici in forma societaria ovvero, in termini più generici, come organismi di diritto pubblico, assoggettati a regole di gestione e di controllo e al rispetto dei vincoli finanziari operanti per le amministrazioni pubbliche.

La normativa di riferimento è quella delineata dal Codice civile, in particolare nella parte relativa alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui allarticolo 2449 e seguenti. Alla disciplina civilistica si è tuttavia sovrapposta una serie di disposizioni di carattere speciale introdotte attraverso successivi interventi legislativi. Il quadro normativo è diventato più complesso - specialmente negli ultimi anni - in quanto la necessità di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ha indotto ad elaborare stringenti misure di contenimento e di controllo finanziario sulle società a partecipazione pubblica. Tale quadro è stato da ultimo ridefinito ad opera del decreto legislativo n.175 del 2016, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica,(di seguito TUSP o Testo Unico)[17] che fermo restando il rinvio al codice civile per quanto non disciplinato dal medesimo Testo Unico, ha ricomposto e stabilizzato in una disciplina organica la materia.

La riforma ha avuto lo scopo di garantire un’efficiente e trasparente gestione delle partecipazioni pubbliche e la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di contribuire alla riduzione della spesa pubblica, anche attraverso l’introduzione di procedure di razionalizzazione periodica e di revisione straordinaria finalizzate a ridurre il numero delle società partecipate, specie quelle degli enti locali.

L’obiettivo sotteso alla riforma è stato quello di evitare un utilizzo distorto ed eccessivo della forma giuridica privatistica da parte delle pubbliche amministrazioni, le quali, mediante l’utilizzo della veste giuridica societaria, hanno potuto in passato sottrarsi a limiti e regole pubblicistiche proprie delle pubbliche amministrazioni, quali ad esempio l’osservanza dei vincoli di bilancio o delle norme sulle assunzioni e sugli appalti pubblici.

2. La nozione di “società a controllo pubblico”

In via preliminare, occorre rammentare che la nozione di “società a controllo pubblico” risulta dall’esame del combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell’articolo 2 del TUSP.

In particolare: la lett. b) definisce il “controllo” come la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile20, aggiungendo che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale sia richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo; la lett. m) stabilisce che sono “società a controllo pubblico” le “società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”.

Come precisato in un orientamento della Struttura del MEF competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del TUSP (cfr.oltre), la lettura combinata delle citate lettere induce a ritenere che il legislatore del TUSP abbia voluto ampliare le fattispecie del “controllo”, prevedendo che:

a) il controllo di cui all’articolo 2359 c.c. possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall’esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse;

20 L’articolo 2359 del Codice civile comprende le seguenti fattispecie:

a)  “controllo di diritto”, ossia il possesso “della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria” della società;

b)  “controllo di fatto”, e cioè il possesso dei “voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria” della società (in concreto, per approvarne le delibere, tra cui, in particolare, quella di revoca degli amministratori);

c)  “controllo contrattuale”, ipotesi nella quale l’influenza dominante è esercitata “in virtù di particolari vincoli contrattuali” che pongono la società in una situazione oggettiva di dipendenza.

Ai fini del controllo di cui alle lettere a) e b) “si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta”, con esclusione, però, dei voti spettanti per conto di terzi (p.e. voti per delega; cfr. articolo 2359, comma 2, del Codice civile). Ne consegue che rientra nella nozione di controllo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), del TUSP, anche il controllo indiretto e, cioè, quello esercitato tramite una società controllata o soggetto diverso.

b) si realizzi una ulteriore ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a), quando “in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo” (rientra in tale fattispecie anche il caso dell’influenza interdittiva attribuita alla Pubblica Amministrazione, come nell’ipotesi del patto parasociale che attribuisce al socio pubblico un potere di veto).

Secondo quanto riportato nel predetto orientamento, al controllo esercitato dalla Pubblica Amministrazione sulla società appaiono riconducibili dunque anche le ipotesi in cui le fattispecie di cui all’articolo 2359 del Codice civile si riferiscono a più Pubbliche Amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato.

In altri termini, sia l’interpretazione letterale sia la ratio sottesa alla riforma, nonché una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni citate, inducono a ritenere che la “Pubblica Amministrazione”, quale ente che esercita il controllo, sia stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all’articolo 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente.

Sulla materia del controllo pubblico congiunto è intervenuta, da ultimo, la sentenza 10 marzo 2023, n. 2543 del Consiglio di Stato, Sez. V, fornendone una interpretazione estensiva.

In particolare, i giudici amministrativi hanno rilevato come “sebbene sia controversa e non univoca la nozione di “controllo pubblico congiunto” di cui alla lett. m) dell’articolo 2, comma 1, decreto legislativo. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), il dato testuale - che richiama un «potere», in correlazione alla lett. b) del medesimo articolo - e l’interpretazione da più parte datane (cfr. Cons. Stato, V, 23 gennaio 2019, n. 578; Corte dei Conti, SS.RR. giur., 22 maggio 2019, n. 16; Orientamento MEF del 15 febbraio 2018) è tale per cui non è sufficiente a tali fini una semplice sommatoria delle partecipazioni di soggetti pubblici tale da esprimere la maggioranza del capitale sociale - potendosi diversamente conformare e modulare gli assetti di potere nell’ambito degli organi societari - ma occorrono piuttosto, in assenza di un controllo monocratico ex articolo 2359 del Codice civile, atti o accordi che vincolino i soggetti pubblici all’esercizio congiunto delle loro prerogative, così da rendere concreto ed effettivo un potere di controllo pubblico (Cons. Stato, n. 578 del 2019, cit., richiamata anche da Cons. Stato, III, 3 marzo 2020, n. 1564; Corte conti, n. 16 del 2019, cit.), o quanto meno un comportamento concludente dei soci pubblici orientato in tal senso (Orientamento MEF, cit.; cfr., in senso diverso, Corte conti,

SS.RR. contr., 20 giugno 2019, n. 11; ANAC, delibera 25 settembre 2019, n. 859).”

3. Condizioni e limiti delle partecipazioni pubbliche

Ciò premesso, in coerenza con gli obiettivi della riforma il TUSP – le cui norme si applicano alle società quotate, nonché alle società da esse controllate, solo se “espressamente” previsto[18] – stabilisce anzitutto le condizioni e i limiti delle partecipazioni pubbliche, ridefinendo le regole per la costituzione di società o per l’assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche, nonché per l’alienazione di partecipazioni. Specifiche disposizioni sono dedicate alle società in house, alle società miste pubblico-private e al procedimento di quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati.

In via generale, viene fissato il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di costituire, anche indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (articolo 4, comma 1, del TUSP).

Nei limiti di tale principio, sono elencate le finalità perseguibili dalle amministrazioni mediante le società partecipate, ossia:

a)         la produzione di un servizio di interesse generale;

b)        la progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

c)         la realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero l’organizzazione e la gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore privato selezionato secondo specifiche procedure;

d)        l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee e dalla relativa disciplina nazionale di recepimento in materia di contratti pubblici;

e)         lo svolgimento di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

In deroga al predetto divieto, le amministrazioni pubbliche, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono altresì acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri di mercato.

Nell’ambito di questa cornice, il Testo Unico ammette tuttavia la costituzione e la partecipazione a specifiche tipologie societarie: società di sperimentazione nel settore sanitario, società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, nonché le società elencate nell’allegato A del medesimo TUSP. Si attribuisce inoltre al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti di Regione e Province autonome, qualora ricorrano taluni presupposti, la facoltà di deliberare l’esclusione (totale o parziale) dell’applicazione delle predette disposizioni a specifiche società a partecipazione pubblica.

Si ricorda che il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ha inoltre fatto salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l’affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Con la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 891) si è fatta altresì salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all’1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile. La legge 1° ottobre 2019, n. 119 ha inoltre introdotto un comma 9-quater all’articolo 4 del TUSP, che esclude l’applicazione dalle sue disposizioni con riguardo alle partecipazioni pubbliche in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l’immissione in commercio del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

4. Governance e composizione degli organi sociali

Con riferimento alla gestione delle partecipazioni pubbliche, l’articolo 9 del TUSP prevede che per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio siano esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.

Fra le principali novità, l’articolo 11 del TUSP stabilisce che l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico, ferma restando la possibilità da parte della società interessata di stabilire, con delibera[19] da trasmettersi alla Corte dei conti e alla struttura del Ministero dell’economia e delle finanze preposta all’attività di indirizzo, controllo e monitoraggio sull’attuazione del TUSP (cfr.oltre), di ricorrere ad una diversa forma di governance, in specie da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri[20].

Per quanto concerne i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico, la riforma richiede, tra l’altro, che nella scelta degli amministratori delle società sia assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo in favore del genere meno rappresentato da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Per le modifiche intervenute in materia, che hanno elevato ai due quinti la percentuale della “quota” di genere negli organi amministrativi delle società a controllo pubblico, si rinvia agli approfondimenti contenuti nel par. 4.

Con riguardo alla composizione e al rinnovo degli organi sociali nelle società partecipate dal MEF, si rammenta che le relative procedure di nomina sono disciplinate dal codice civile, dal TUSP, dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) nel caso di società quotate e, ove specificamente previsto, da disposizioni speciali poste da fonti normative primarie e regolamentari, in ragione sia della presenza di profili di natura pubblicistica sia della pluralità delle amministrazioni coinvolte.

La nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nelle società partecipate dal MEF le cui azioni sono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati (ENI, ENEL, Leonardo, ENAV, Poste italiane, Banca Monte dei Paschi di Siena), avviene mediante il meccanismo del voto di lista, a sensi degli articoli 147-ter e 148 del citato TUF.

La nomina o designazione di candidature al ruolo di amministratore unico, membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale nelle società partecipate dal MEF implicano l’esercizio di un’attività di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Pertanto, la titolarità della loro adozione è individuata in capo all’organo di governo del Ministero.

Gli atti concernenti l’individuazione e la valutazione di profili professionali nell’ambito delle procedure selettive utili alla composizione degli organi di amministrazione e controllo in società partecipate dal MEF sono sottratti al diritto di accesso, per effetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 13 ottobre 1995, n. 561.

FOCUS - Le procedure per la nomina degli organi di società partecipate dal MEF

Le procedure in merito alla designazione dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate dal MEF sono indicate in una Direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 gennaio 2023, che aggiorna una precedente Direttiva del 31 marzo 2021.

La Direttiva prevede che il Dipartimento del Tesoro assicuri l’istruttoria tecnica da sottoporre all’Organo di indirizzo politico al fine dell’esercizio del diritto di socio.

Tenuto conto che la migliore prassi della governance societaria prevede che l’individuazione dei profili idonei alle cariche in argomento avvenga con il supporto di società specializzate nella ricerca e selezione dei top manager, il Dipartimento del Tesoro potrà continuare ad avvalersi di tale supporto per usufruire di data base di profili manageriali, acquisiti anche tramite la banca dati del Ministero, nonché per l’attività di assessment ed eventuale comparazione delle competenze necessarie a ricoprire la carica

In particolare, il Dipartimento del Tesoro:

a)         ssicura, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la trasmissione all’Organo di indirizzo politico, per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto, delle posizioni in scadenza, nonché la relativa pubblicazione sul sito del MEF;

b)        procede a formalizzare un appunto tecnico con l’indicazione della tempistica delle assemblee, ove già fissate, dei requisiti statutari e di legge applicabili ai singoli rinnovi degli organi societari;

c)         sulla base delle indicazioni ricevute dall’Organo di indirizzo politico, cura l’istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale dei potenziali candidati alla carica, con il supporto delle suddette società specializzate. Tale istruttoria, fermi restando i requisiti previsti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, è volta ad individuare i migliori profili per professionalità e competenza e, fatti salvi gli specifici assetti di governo societario, l’ottimale composizione collettiva, anche per età e genere, degli organi sociali, con l’obiettivo di perseguire il successo sostenibile delle società. Saranno, quindi, oggetto di valutazione la professionalità e le competenze dei candidati, in particolare in relazione al settore specifico di operatività, all’esperienza manageriale e in organi sociali, ai mercati finanziari, alla gestione dei rischi, ai settori legale e societario e alle materie ambientali, sociali e di governance;

d)        all’esito dell’individuazione, da parte dell’Organo di indirizzo politico, dei nominativi da indicare nelle liste o da presentare in assemblea, provve-

de ad acquisire dagli interessati l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi e di eleggibilità e al curriculum vitae;

e)         predispone un appunto tecnico per acquisire dall’Organo di indirizzo politico le indicazioni di voto in merito ai singoli punti all’ordine del giorno delle assemblee.

Nell’ambito del procedimento di rinnovo degli organi delle società direttamente controllate occorre prendere in considerazione l’eventuale ruolo di impulso ovvero di intesa di altri Ministeri, tenuto conto della natura della società con organi in scadenza, nonché delle prerogative della Presidenza del Consiglio dei ministri. In tal caso, il Dipartimento del Tesoro acquisisce le autocertificazioni di cui alla predetta lettera d) tramite le Amministrazioni competenti.

Per quanto concerne la composizione degli organi di controllo delle società controllate dal MEF, ad esclusione di quelle con titoli azionari quotati, la Direttiva dispone che potrà prevedersi la presenza di dipendenti del Ministero.

Quanto alle procedure da utilizzare per i rinnovi degli organi sociali nelle società controllate indirettamente dal MEF, il Dipartimento assicura, tra l’altro, che le società capogruppo, ad esclusione di quelle con titoli azionari quotati o controllate da società con titoli azionari quotati, approvino tempestivamente un regolamento in materia di selezione e nomina di membri degli organi sociali delle società partecipate, nel rispetto di quanto indicato alla precedente lettera c ), nonché, tra l’altro, dei seguenti criteri: valorizzare le competenze interne dei dipendenti del gruppo per l’assunzione della carica di amministratore; astenersi dal nominare amministratori della capogruppo a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo nella stessa capogruppo; seguire il principio di onnicomprensività della remunerazione con obbligo di riversare i relativi compensi.

Il Dipartimento del Tesoro dovrà inoltre assicurare che le società capogruppo svolgano, in occasione dei rinnovi, un’istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale dei potenziali candidati, comprensiva della verifica dei requisiti di eleggibilità, predisponendo una dettagliata e motivata relazione illustrativa dei processi valutativi seguiti. Le predette società, prima di procedere alla nomina dei componenti degli organi, devono inoltre comunicare l’esito dell’istruttoria inviando tempestivamente la citata relazione illustrativa, comprensiva dei documenti relativi alla procedura seguita, al Ministro dell’economia e delle finanze affinché il Dipartimento del Tesoro verifichi il rispetto dei criteri e delle procedure per la nomina. Il medesimo Dipartimento trasmette, per opportuna informazione, all’Ufficio di Gabinetto l’esito dell’istruttoria condotta e, a seguito della relativa presa d’atto, fornisce riscontro alla società capogruppo.

Da ultimo, si segnala, come espressamente indicato nel sito del MEF, che per l’invio delle candidature relative alle società direttamente partecipate, è necessario utilizzare l’applicativo Cros del portale Tesoro; occorre quindi essere intestatari di una casella di posta certificata ed effettuare la registrazione all’indirizzo https://portaletesoro.mef.gov.it. Per quanto attiene invece alle nomine degli organi sociali delle società indirettamente partecipate dal Ministero, le designazioni spettano alla società controllante e, pertanto, per l’invio della candidatura non è applicabile la suddetta procedura.

5. La disciplina dei compensi

Tra le novità del TUSP è annoverabile anche la disciplina sui compensi da corrispondere ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dipendenti delle società in controllo pubblico, la quale stabilisce che tali compensi debbano dipendere dalla fascia di appartenenza della società, nell’ambito delle cinque fasce individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi.

In particolare, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del TUSP, con il predetto decreto per ciascuna fascia dovrebbe essere determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi delle società devono fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

Il medesimo decreto dovrebbe altresì stabilire i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell’esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell’amministratore, si prevede inoltre il divieto di corresponsione della parte variabile della remunerazione.

Si segnala che alla data di pubblicazione del presente dossier il predetto decreto non è stato ancora adottato.

Pertanto, continua a trovare applicazione la disciplina transitoria di cui al comma 7 del citato articolo 11 del TUSP, in base al quale fino all’emanazione del nuovo decreto restano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – secondo cui il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013 – nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, ossia il regolamento concernente la classificazione in tre fasce di complessità delle società non quotate controllate dal MEF (cfr.oltre).

Per approfondimenti in ordine all’applicazione di tale disciplina transitoria si rinvia all’apposito orientamento in ordine al rispetto del limite ai compensi degli ammnistratori, reso dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP del MEF.

FOCUS - La disciplina dei compensi nelle società partecipate

Nella sezione relativa al Dipartimento del Tesoro del sito del MEF, si evidenzia come per quanto attiene ai compensi da deliberare ai sensi dell’articolo 2389, comma 1, del codice civile (compensi assembleari), gli emolumenti al momento previsti in favore degli amministratori di società non quotate partecipate da pubbliche amministrazioni siano già stati oggetto di riduzione, in conseguenza dei provvedimenti legislativi intervenuti in materia nel corso degli ultimi anni.

Con riferimento agli emolumenti in favore di amministratori investiti di particolari funzioni (ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del codice civile), si ricorda invece che ai sensi del decreto ministeriale 24 dicembre 2013, n. 166, per le società non quotate direttamente controllate dal Ministero, il limite massimo al compenso da poter riconoscere agli amministratori con deleghe da parte del consiglio di amministrazione è quantificato, applicando all’importo di 240.000 euro annui lordi un coefficiente di proporzionalità pari, rispettivamente, al 100 per cento, all’80 per cento e al 50 per cento, a seconda della fascia di complessità di appartenenza della singola società.

Tali limiti retributivi sono riferiti, come specificato nel decreto del 2013, al compenso spettante all’Amministratore delegato, ovvero al Presidente, qualora quest’ultimo sia l’unico componente del Consiglio di Amministrazione al quale sono attribuite deleghe. Qualora, invece, pur in presenza dell’Amministratore delegato, al Presidente siano conferite deleghe operative, l’emolumento in questo caso deliberato non potrà essere superiore al 30 per cento del compenso previsto per l’Amministratore delegato (articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale).

Come accennato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 del TUSP, le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 166 del 2013 resteranno in vigore fino all’emanazione di un nuovo decreto ad opera del Ministro dell’economia e delle finanze, cui saranno assoggettate le società in controllo pubblico – con l’eccezione di quelle quotate – possedute dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tale nuovo decreto, che come già detto non risulta ancora essere stato adot-

tato, non sarà dunque riferito alle sole partecipazioni detenute dal MEF e la sua applicabilità non sarà circoscritta alla regolazione, nel loro valore massimo, degli emolumenti da poter riconoscere agli amministratori investiti di particolari cariche, bensì riguarderà il trattamento economico onnicomprensivo da poter attribuire, nel rispetto della fascia di complessità di appartenenza per ciascuna società, all’intera platea di amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti.

Da ultimo, si segnala che la Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell’interno, ha adottato, il 25 giugno 2021, un atto di indirizzo ai sensi dell’articolo 154, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, proprio in ordine alla questione dei compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico, rilevando come la mancata adozione, a distanza di diversi anni dall’entrata in vigore del TUSP, della nuova disciplina su compensi abbia determinato l’emersione di una serie di criticità e difficoltà applicative evidentemente non previste dal legislatore, perché strettamente connesse all’ultrattività di una disposizione – ossia la disciplina transitoria richiamata all’articolo 11, comma 7, del TUSP - la cui operatività doveva essere limitata a un breve periodo di tempo.

6. Monitoraggio, indirizzo e controllo

Una delle principali novità della riforma consiste nell’individuazione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Ministero medesimo, della già richiamata Struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del TUSP, dotata di poteri di indirizzo e ispettivi nei confronti delle società a partecipazione pubblica e chiamata a promuovere le migliori pratiche, nonché a gestire un elenco pubblico, accessibile anche via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti.

Tale Struttura è stata individuata con il decreto ministeriale 16 maggio 2017 nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, anche al fine di assicurare la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell’esercizio dei diritti sociali.

In particolare, la Struttura, disciplinata dall’articolo 15 del TUSP, svolge funzioni di indirizzo e coordinamento tramite orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del Testo Unico, nonché attività di monitoraggio e controllo sulla corretta attuazione delle disposizioni del medesimo, con particolare riferimento ai processi di riduzione e razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 15, la Struttura adotta nei confronti delle società a partecipazione pubblica le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

Con gli uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, essa può esercitare nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica i poteri ispettivi già previsti dalla normativa vigente (articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95).

Si rammenta che la Struttura in oggetto ha predisposto, nel 2019, un Rapporto che illustra in particolare le principali risultanze della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’articolo 24 del TUSP, fornendo al contempo informazioni sulla tipologia di partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche (cfr. oltre)[21].

7. La razionalizzazione periodica e la revisione straordinaria

delle partecipazioni pubbliche

Ai sensi dell’articolo 20 del TUSP, le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti stabiliti al comma 2 dell’articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

A fianco di tale procedura ordinaria di ricognizione, con la quale il legislatore ha voluto rendere periodico il meccanismo di verifica delle partecipazioni societarie, con l’obiettivo di obbligare gli enti pubblici ad un’analisi continua delle partecipazioni possedute, l’articolo 24 del TUSP ha introdotto una procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni.

In particolare, ha stabilito che entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica fosse tenuta ad effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del Testo Unico (23 settembre 2016), individuando quelle che avrebbero dovuto essere alienate, nel caso in cui: non siano riconducibili ad alcuna delle citate categorie previste dall’articolo 4; non soddisfino i requisiti motivazionali e di compatibilità con la normativa europea; ricadano nelle ipotesi per le quali l’articolo 20, comma 2, prevede la predisposizione di piani di riassetto finalizzati alla dismissione.

Il mantenimento delle partecipazioni pubbliche (dirette e indirette) in sede di revisione straordinaria richiedeva pertanto una motivazione analitica circa le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e della sua compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, come precisato dalla Corte dei conti, Sez. autonomie, nella delibera del 19 luglio 2017, n. 19, con cui sono state approvate le Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n.175 del 2016.

Le operazioni di alienazione individuate dal piano di ricognizione debbono essere effettuate entro un anno dalla conclusione della ricognizione stessa (articolo 24, comma 4). In caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti, il Testo Unico (articolo 24, comma 5) ha previsto che il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società e che, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del Codice civile.

La disciplina transitoria di cui all’articolo 26 del TUSP individua una serie di esenzioni dall’applicazione delle previsioni sulla dismissione delle partecipazioni pubbliche e stabilisce che i relativi atti devono essere comunicati alla Corte dei conti.

Con riguardo a tale procedura straordinaria, si segnala che la Legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto un comma

5-bis all’articolo 24 del TUSP che ha previsto la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del medesimo articolo 24 nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. Per queste società in utile la norma ha autorizzato pertanto l’amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie, motivando tale intervento con la finalità di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche.

In seguito, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (articolo 16, comma 3-bis) ha inserito all’articolo 24 del TUSP un nuovo comma 5-ter con il quale è stata prorogata per l’anno 2022 la norma che disapplica, fino al 31 dicembre 2021, il citato obbligo di alienazione e le relative conseguenze in caso di inadempimento per le medesime società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

Con riferimento agli esiti di tale procedura, il suddetto Rapporto della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF sull’attuazione del TUSP, evidenzia anzitutto come il numero complessivo di amministrazioni tenute ad effettuare la citata ricognizione era pari a circa 10.700. Le amministrazioni che hanno effettivamente adempiuto agli obblighi di comunicazione al Dipartimento del Tesoro (comprese le comunicazioni negative, di non detenzione di partecipazioni) sono state 9.341, pari all’87 per cento del totale. Nelle 96 amministrazioni centrali, la percentuale di adempimento è stata del 72 per cento; negli enti di previdenza del 100 per cento, e nelle 10.597 amministrazioni locali dell’87 per cento.

Nel merito, il Rapporto evidenzia come dall’analisi dei dati raccolti a seguito della revisione straordinaria emergano due significative deviazioni rispetto alle finalità perseguite dalla riforma. In primo luogo, su un totale di 32.427 partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, 18.124 (circa il 56 per cento) sono risultate non conformi a quanto disposto dal TUSP e pertanto avrebbero dovuto formare oggetto di misure di razionalizzazione. In relazione a tale dato, si sottolinea che, per circa il 46 per cento (8.351) di dette partecipazioni non conformi ai requisiti del TUSP, le amministrazioni partecipanti hanno espresso la volontà di mantenere la partecipazione, senza prevedere alcun intervento di razionalizzazione.

In secondo luogo, con riferimento alle amministrazioni che hanno dichiarato - in sede di revisione straordinaria - l’intenzione di procedere all’alienazione delle partecipazioni detenute, su un totale di 3.117 partecipazioni dichiarate cedibili, solo in 572 casi (il 18 per cento) è stato comunicato il buon esito della procedura. Con riguardo alle amministrazioni che hanno comunicato la volontà di esercitare il diritto di recesso dalle società entro il 30 settembre 2018, su un totale di 568, soltanto in 178 casi (31 per cento) è stato comunicato l’esito positivo della procedura.

Le alienazioni e i recessi posti in essere a valle della revisione straordinaria delle partecipazioni prevista dal TUSP hanno generato introiti pari a circa 431 milioni di euro.

Elementi conoscitivi utili in ordine al processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dai Ministeri e dagli altri enti pubblici soggetti al controllo sono rinvenibili nel referto di cui alla Delibera n. 19 del 2 dicembre 2020 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti.

Da ultimo, si segnala che informazioni, aggiornate ai dati 2020, in relazione agli effetti applicativi del TUSP in termini di razionalizzazione delle partecipazioni e riduzione del numero delle società a partecipazione pubblica, sono rinvenibili nel Rapporto sulle partecipazioni delle Amministrazioni Pubbliche, finito di elaborare nel mese di dicembre 2022 dagli Uffici VII e VIII della Direzione VII – Valorizzazione del patrimonio pubblico - del Dipartimento del Tesoro del MEF.

FOCUS - Il Rapporto del MEF sulle partecipazioni societarie pubbliche

Il citato Rapporto sulle partecipazioni delle Amministrazioni Pubbliche, presenta le analisi svolte sui dati relativi alle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2020, dichiarate dalle amministrazioni attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it).

Nel merito, il Rapporto illustra:

a)         i risultati dell’adempimento degli obblighi di comunicazione;

b)        i dati sulle società partecipate e sulle partecipazioni societarie dichiarati dalle amministrazioni pubbliche, con un particolare approfondimento sui servizi affidati dalle amministrazioni locali alle società partecipate;

c)         le analisi svolte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP, in relazione agli effetti applicativi del Testo Unico in termini di partecipazioni razionalizzate e riduzione del numero delle società a partecipazione pubblica;

d)        le informazioni comunicate sulle partecipazioni non societarie;

e)         l’esito della rilevazione dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati e non partecipati.

Alla rilevazione ha risposto complessivamente l’80 per cento circa delle amministrazioni censite nella banca dati del Dipartimento del Tesoro (10.745 adempienti su 13.364 nel perimetro soggettivo), in linea rispetto alla rilevazione dei dati 2019.

Per quanto attiene il monitoraggio sull’attuazione del TUSP, le elaborazioni svolte evidenziano che, su 26.821 partecipazioni societarie per le quali è stata effettuata l’analisi di conformità rispetto al disposto normativo, 11.872 (pari al 44,26 per cento del totale) non rispettano uno o più parametri previsti dal TUSP per il mantenimento. Per 9.179 di queste ultime (il 77,32 per cento dei casi) le pubbliche amministrazioni hanno espresso la volontà di mantenimento, nonostante l’obbligo di razionalizzazione disposto dal Testo Unico.

Si registra pertanto, in linea con le precedenti rilevazioni, un’alta percentuale di partecipazioni che - in base ai dati comunicati - sono prive dei requisiti necessari per poter essere mantenute senza interventi di razionalizzazione. Persiste, quindi, un basso tasso di adeguamento delle amministrazioni alle prescrizioni del legislatore di adottare misure di razionalizzazione idonee a ridurre il numero delle partecipazioni societarie non conformi ai parametri dettati dal TUSP.

Analisi per fatturato

Più nel dettaglio, si segnala che il Rapporto reca una ampia analisi di conformità alle disposizioni del TUSP, la quale non ha tuttavia considerato le partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società costituite successivamente all’entrata in vigore del medesimo Testo Unico, in quanto non sono disponibili, fisiologicamente, tutti i dati utili alle analisi precedenti. Inoltre, alcune di tali società potrebbero essere ancora nella fase di sviluppo in termini di redditività e fatturato.

In questo perimetro di analisi, il Rapporto evidenzia che, a fronte dell’obbligo di cui all’articolo 20, comma 2, lett. d), del TUSP – ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro – del totale delle partecipazioni detenute in società con fatturato medio non in linea con il TUSP (pari a 5.820 partecipazioni riferibili a 1.149 società), solo in circa il 23 per cento dei casi le amministrazioni hanno scelto di attuare degli interventi di razionalizzazione, mentre per il restante 77 per cento dei casi, le amministrazioni hanno manifestato la volontà di mantenere comunque la partecipazione nella società.

Risultato d’esercizio negativo

A fronte dell’obbligo di razionalizzare le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”, disposto dall’articolo 20 comma 2, lettera e), del TUSP, il Rapporto segnala che su un totale di 3.240 società partecipate – 287 società, circa l’8,86 per cento del totale – presentano un risultato economico negativo in almeno quattro degli ultimi cinque esercizi. Rispetto al totale delle 932 partecipazioni riferibili alle suddette 287 società, solo nel 41,20 per cento dei casi (pari a 384 partecipazioni) le amministrazioni hanno deciso di porre in essere delle azioni di razionalizzazione, mentre per il restante 58,80 per cento (pari a 548 partecipazioni), le amministrazioni hanno dichiarato di voler mantenere la partecipazione nella società, senza porre in essere alcuna azione di razionalizzazione. Tuttavia, per 347 delle 932 partecipazioni considerate, le amministrazioni hanno espresso legittimamente la volontà di mantenerle, in quanto detenute in società che, pur presentando un risultato economico negativo per almeno 4 degli ultimi 5 esercizi, gestiscono un servizio di interesse generale e, pertanto, rientrano nell’ambito dell’eccezione riportata nel disposto del citato articolo 20, comma 2, lettera e), del TUSP.

Dipendenti delle società a partecipazione pubblica

L’articolo 20, comma 2, lettera b), del TUSP, impone alle amministrazioni l’obbligo di razionalizzare le partecipazioni detenute in “società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”. Al riguardo il Rapporto rileva che su un totale di 3.240 società partecipate, 886 società, pari al 27,35 per cento del totale, risultano prive di dipendenti (559) o con un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori (327). Inoltre, rispetto al totale delle partecipazioni riferibili alle società che non rispettano il parametro sui dipendenti, solo nel 24,57 per cento dei casi le amministrazioni hanno deciso di attuare azioni di razionalizzazione, mentre per il restante 75,43 per cento le amministrazioni hanno dichiarato di voler mantenere la partecipazione nella società

Attività delle società

Per quanto concerne il requisito qualitativo di cui all’articolo 20, comma 2, lettera a), del TUSP, che impone la razionalizzazione delle “partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4”, dall’analisi dei dati dichiarati è emerso che, su un totale di 26.821 partecipazioni, il 19 per cento circa, pari a 5.076 partecipazioni, sono detenute in società che non rispettano il suddetto requisito. Inoltre, su 5.076 partecipazioni detenute in società non conformi a tale requisito, solo per 1.197 partecipazioni è stata indicata la decisione di adottare una misura di razionalizzazione.

Da ultimo, il Rapporto evidenzia che in sede di approvazione dei provvedimenti di revisione periodica, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, le amministrazioni pubbliche hanno dichiarato di aver dismesso più di 1.000 partecipazioni dirette, rispetto a quelle detenute al 31 dicembre 2019.

Per ulteriori approfondimenti relativi al TUSP, si rinvia al dossier del Servizio Studi.



[1] Le deroghe al citato divieto riguardano le società aventi ad oggetto la valorizzazione del patrimonio immobiliare, le società di sperimentazione nel settore sanitario, le società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei, nonché le società elencate nell’allegato A del medesimo TUSP.

[2] In analogia con la previsione della legge n. 120 del 2011, il decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012 ha stabilito all’articolo 3 che gli obblighi sul rispetto dell’equilibrio di genere fossero introdotti negli statuti delle società a controllo pubblico e che tali obblighi fossero operativi per tre mandati consecutivi decorrenti dal primo rinnovo degli organi collegiali successivo all’entrata in vigore del regolamento, intervenuta il 12 febbraio 2013, ferma restando la riduzione ad almeno un quinto della quota riservata al genere meno rappresentato per il primo mandato (cfr. articolo 3, comma 2).

[3] Si ricorda che ai fini del monitoraggio sull’applicazione della normativa il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012 pone a carico delle società controllate dai soggetti pubblici l’obbligo di comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per le pari opportunità, la composizione degli organi sociali entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione, in caso di modificazione della composizione in corso di mandato. È fatto poi obbligo all’organo di amministrazione e all’organo di controllo delle medesime società di comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per le pari opportunità, la mancanza di equilibrio tra i generi, anche quando questa si verifichi in corso di mandato (articolo 4, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 251). Per le società a controllo pubblico si delinea, inoltre, un controllo a carattere “diffuso”, posto che la segnalazione sul mancato rispetto degli obblighi stabiliti dalla legge può essere altresì fatta pervenire al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità da chiunque vi abbia interesse (articolo 4, comma 4). In ordine alle sanzioni, si prevede una doppia diffida, ciascuna con termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il secondo termine, è prevista la decadenza degli organi.

[4] Si rammenta che la Consob, in considerazione delle predette novità normative, ha modificato, con delibera n. 21359 del 13 maggio 2020, l’articolo 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti per adeguare all’evoluzione della normativa primaria le previsioni regolamentari in materia di decorrenza e numero di mandati di applicazione dell’obbligo. Nella citata norma regolamentare è stato specificato che, in deroga al criterio di arrotondamento all’unità superiore già stabilito dal medesimo articolo, in caso di organi composti da tre membri si debba seguire un criterio di arrotondamento per difetto in quanto, diversamente, non sarebbe possibile per nessuno dei due generi il rispetto della quota dei due quinti dei componenti dell’organo. Si veda al riguardo anche l’approfondimento di Assonime.

[5] La legge è entrata in vigore il 3 dicembre 2021.

[6] Si ricorda che il 6 giugno 2023 l’assemblea dei soci di SDM ha nominato il nuovo CdA e approvato il nuovo Statuto, designando amministratore delegato Pietro Ciucci, presidente Giuseppe Recchi e componenti Eleonora Mariani, Ida Nicotra e Giacomo Francesco Saccomanno.

[7] Si rammenta che il citato articolo 16 del TUSP prevede che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata. Il “controllo analogo” è definito dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del TUSP come la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante. Gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l’80 per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

[8] Si segnala che, di recente, l’articolo 39 del nuovo Codice dei contratti pubblici ha disciplinato le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale, stabilendo, al comma 2, che la qualificazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale è disposta dal Governo con delibera del Consiglio dei ministri sulla base di specifici criteri (cfr. il relativo dossier).

[9] Ci si riferisce in particolare al controllo della Corte dei conti che si svolge in modo diretto sulla gestione delle società nazionali, laddove invece negli altri casi, quali ad esempio le società partecipate dagli enti territoriali, il controllo delle sezioni regionali si svolge per il tramite dell’amministrazione locale, sui cui bilanci refluiscono i risultati della gestione.

[10] I medesimi atti deliberativi debbono essere altresì trasmessi all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

[11] Alla data del 1° luglio 2023 nella banca dati Telemaco non viene dato ancora conto del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di AMCO. L’informazione è stata reperita da un comunicato stampa ufficiale pubblicato sul sito web del Ministero dell’economia e delle finanze in data 20 giugno 2023.

[12] Alla data del 1° luglio 2023 nella banca dati Telemaco non viene dato ancora conto del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di AU – Acquirente Unico. L’informazione è stata reperita nella sezione Amministrazione trasparente del sito web della Società.

[13] Alla data del 1° luglio 2023 nella banca dati Telemaco non viene dato ancora conto del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di GME – Gestore dei Mercati Energetici. L’informazione è stata reperita nella sezione Amministrazione trasparente del sito web della Società.

[14] Alla data del 1° luglio 2023 nella banca dati Telemaco non viene dato ancora conto del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di GME – Gestore dei Mercati Energetici. L’informazione è stata reperita nella sezione Amministrazione trasparente del sito web della Società.

[15] Alla data del 1° luglio 2023 nella banca dati Telemaco non viene dato ancora conto del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di RAI Cinema. L’informazione è stata reperita da un comunicato pubblicato sul sito web della società e integrata con quanto riferito dall’azionista.

[16] Si rammenta che nella Banca dati non sono presenti informazioni relative a Stm Holding NV, società controllata dal MEF, in quanto la suddetta società ha sede all’estero.

[17] Il Testo Unico è stato in seguito novellato dal decreto legislativo n. 100 del 2017, che oltre ad introdurre integrazioni e modifiche correttive al fine di risolvere talune criticità emerse in fase applicativa, ha inteso sanare un vizio procedimentale censurato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 251 del 2016. La disciplina sulle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche è stata inoltre modificata con la legge di bilancio per il 2019 (legge n.145 del 2018, articolo 1, commi 721-724) al fine di attenuare la portata di taluni obblighi previsti dal TUSP e di chiarire che le sue disposizioni non si applicano, a meno di esplicita previsione nelle singole disposizioni, alle società a partecipazione pubblica quotate e alle società controllate da queste ultime.

[18] In virtù dell’articolo 1, comma 5, del TUSP, le società quotate sono in sostanza sottratte alla sfera applicativa del medesimo Testo Unico poiché espresse previsioni di applicabilità delle sue disposizioni si rinvengono solo per quanto concerne la disciplina relativa all’acquisto delle azioni (articolo 8, comma 3), alla gestione delle partecipazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (articolo 9, comma 9) e al procedimento di quotazione in borsa delle società a controllo pubblico (articolo 18).

[19] In particolare, ai sensi dell’articolo11, comma 3, del TUSP, l’assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.

[20] In virtù di specifiche disposizioni legislative non sono assoggettate all’applicazione del principio di carattere generale dell’amministratore unico la Consip , la Sogei  e la società AMCO - Asset Management Company , per le quali l’articolo 23-quinquies, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 prevede che i relativi consigli di amministrazione siano composti da tre membri, di cui due individuati tra i dipendenti dell’amministrazione economico – finanziaria ed il terzo con funzioni di amministratore delegato. Parimenti estranea all’applicazione del predetto principio è la società CONI Servizi (dal 1° gennaio 2019, Sport e Salute ), la quale a seguito delle modifiche introdotte dai commi da 2 a 4 dell’articolo 22 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, compresi il Presidente e l’amministratore delegato. Alla disciplina generale non è soggetta, altresì, la RAI, società per la quale la nomina e la composizione del relativo consiglio di amministrazione sono disciplinati dall’articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 220.

[21] Il Rapporto, oltre a fornire un quadro della procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni, analizza anche alcuni profili problematici emersi in sede di applicazione della normativa introdotta dal TUSP, che hanno condizionato l’attuazione della riforma, e in particolare talune incertezze interpretative che hanno riguardato: l’ambito della definizione di società a controllo pubblico; differenti letture nella riconduzione delle attività societarie alla nozione di servizi di interesse generale; difficoltà nell’individuare procedure di alienazione delle partecipazioni, idonee a rendere compatibili regole di trasparenza e prassi di mercato.