Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare |
Titolo: | Le nomine negli enti pubblici - Monitoraggio e controllo - XIX Legislatura - Giugno 2024 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 7 |
Data: | 26/06/2024 |
Organi della Camera: | Assemblea |
XIX LEGISLATURA
LE NOMINE NEGLI ENTI PUBBLICI
MONITORAGGIO E CONTROLLO
Numero 7 – Giugno 2024
Servizio per il Controllo parlamentare
A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare ( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it
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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
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INDICE
Cariche rinnovate al 15 giugno 2024
Cariche scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2024
SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI
Agenzia italiana per la gioventù
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – Agenzia ICE
Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park
Automobile club d’Italia – ACI
Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale
Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale
Autorità di sistema portuale dello Stretto
Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo magistrato delle acque
Comitato italiano paralimpico – CIP
Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare
Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA
Ente parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
Ente parco nazionale dei Monti Sibillini
Ente parco nazionale del Circeo
Ente parco nazionale del Gargano
Ente parco nazionale del Pollino
Ente parco nazionale dell’Alta Murgia
Ente parco nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese
Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena
Ente parco nazionale dell’Asinara
Ente parco nazionale dell’Aspromonte
Ente parco nazionale dell’Isola di Pantelleria
Ente parco nazionale della Majella
Ente parco nazionale delle Cinque Terre
Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi
Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
Fondazione La Biennale di Venezia
Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN
Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. – IEI
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA
Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS
Istituto nazionale di astrofisica – INAF
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS
Istituto nazionale di statistica – ISTAT
Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche – INAPP
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL
Istituto per il credito sportivo – ICS
Istituto superiore di sanità – ISS
Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” – CREF
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna
Unione Italiana tiro a segno – UITS
1. Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici
2. La disciplina degli incarichi pubblici
2.1. Il regime dell’inconferibilità e dell’incompatibilità
2.2. Effetti dell’inconferibilità e dell’incompatibilità
2.3. La disciplina degli incarichi per i soggetti in quiescenza
Il presente dossier reca la ricognizione delle 50 nomine di componenti degli organismi direttivi che hanno interessato 19 enti pubblici nel corso del trimestre marzo-maggio 2024, con aggiornamenti fino al 15 giugno.
Sono altresì indicate le 70 cariche, concernenti 36 enti pubblici, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato e in scadenza entro il 31 dicembre 2024.
Il perimetro del monitoraggio è connesso all’ambito di applicazione della legge 24 gennaio 1978, n. 14 che disciplina il controllo parlamentare sulle nomine effettuate dal Governo, nonché di specifiche disposizioni previste per singoli enti o categorie di enti di carattere derogatorio o integrativo della disciplina generale prevista dalla medesima legge.
Oltre ad una tabella riassuntiva delle nomine effettuate e delle scadenze relative agli enti presi in considerazione in questo numero, il dossier reca, per ciascun ente interessato, apposite schede informative che, oltre a fornire notizie essenziali sulla relativa attività, danno conto dei nominativi dei titolari delle cariche, delle procedure di nomina, dei requisiti previsti dalla normativa vigente, delle date di scadenza o di rinnovo, dell’esito dei pareri eventualmente espressi dalle competenti Commissioni parlamentari o dell’avvenuta comunicazione alle Camere delle nomine governative intervenute.
Le informazioni riportate nel dossier sono tratte dalla banca dati gestita dal Servizio per il Controllo parlamentare che allo stato monitora gli incarichi sussistenti presso 108 enti pubblici.
Si segnala, infine, che in Appendice è riportata la sintesi della disciplina vigente in materia di nomine in enti pubblici, comprensiva degli aggiornamenti normativi relativi all’istituzione della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.
Dal mese di marzo 2024 e sino al 15 giugno 2024 sono intervenute 50 nomine, che hanno interessato gli organi di 19 enti pubblici, agenzie o autorità amministrative indipendenti.
Nella seguente tabella sono indicate le cariche rinnovate e quelle il cui iter di rinnovo risulta in corso di perfezionamento alla data di chiusura del presente dossier.
Carica |
Nome |
Data nomina |
Durata |
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Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS |
presidente |
Gabriele Fava |
9 febbraio 2024 |
4 anni[1] |
quattro componenti del consiglio di amministrazione |
Antonio Di Matteo, Micaela Gelera, Maria Luisa Gnecchi e Fabio Vitale |
13 marzo 2024 |
||
due componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza |
Nazaro Pagano |
22 marzo 2024 |
4 anni[2] |
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Domenico Proietti |
9 maggio 2024 |
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Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL |
presidente |
Fabrizio D’Ascenzo |
9 febbraio 2024 |
4 anni[3] |
quattro componenti del consiglio di amministrazione |
Danilo Battista, Nunzia Catalfo, Caterina Grillone e Maurizio Millico |
13 marzo 2024 |
||
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA |
presidente |
Livio Proietti |
22 febbraio 2024 |
4 anni[4] |
due componenti del consiglio di amministrazione |
Alessandra Beduschi e Gaia Morelli |
6 marzo 2024 |
||
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA |
presidente |
Andrea Rocchi |
28 febbraio 2024 |
4 anni[5] |
due componenti del consiglio di amministrazione |
Giancarlo Righini e Alessandro Monteleone |
25 marzo 2024 |
||
Lega Navale Italiana – LNI |
otto componenti del consiglio direttivo |
Giuseppe Cannatà, Domenico Romano, Marco Mazzucchelli, Carola De Fazio, Giuseppe Tisci, Massimo Comelato, Adele Mattioli e Flavio Musolino |
7 marzo 2024 |
3 anni[6] |
Fondazione la Biennale di Venezia |
un componente del consiglio di amministrazione |
Tamara Gregoretti |
13 marzo 2024 |
4 anni |
Istituto superiore di sanità – ISS |
quattro componenti del consiglio di amministrazione |
Maria Luisa Scattone, Luca Brunese, Claudio Borghi, Luigi Genesio Icardi |
22 marzo 2024 |
4 anni |
Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” – CREF |
presidente |
Angela Bracco |
3 aprile 2024 |
4 anni |
due componenti del consiglio di amministrazione |
Tiziana Di Matteo |
29 aprile 2024 |
||
Fabrizio Coccetti |
in corso di perfezionamento |
|||
Istituto nazionale di astrofisica – INAF |
presidente |
Roberto Ragazzoni |
4 aprile 2024 |
4 anni |
un componente del consiglio di amministrazione |
Massimo Della Valle |
30 aprile 2024 |
||
un componente del consiglio di amministrazione |
Lucio Angelo Antonelli |
13 giugno 2024 |
||
Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche – INAPP |
presidente |
Natale Forlani |
5 aprile 2024 |
4 anni[7] |
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV |
due componenti del consiglio di amministrazione |
Sergio Carmelo Vinciguerra |
9 aprile 2024 |
4 anni |
Francesca Bozzano |
16 maggio 2024 |
|||
Ente parco nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese |
commissario straordinario |
Antonio Tisci |
24 aprile 2024 |
fino al ripristino degli organi di vertice |
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS |
un componente del consiglio di amministrazione |
Michele Pipan |
29 aprile 2024 |
4 anni |
Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN |
direttore |
Francesco Campanella |
30 aprile 2024 |
7 anni |
tre componenti della consulta |
Maria Siclari, Francesco Giorganni e Luca Desiata |
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Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park |
un componente del consiglio di amministrazione |
Massimiliano Ciarrocchi |
21 maggio 2024 |
4 anni |
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale |
commissario straordinario |
Vittorio Alberto Torbianelli |
30 maggio 2024 |
fino al ripristino degli organi di vertice |
Istituto nazionale di statistica – ISTAT |
presidente |
Francesco Maria Chelli |
30 maggio 2024 |
4 anni |
Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle Acque |
presidente |
Roberto Rossetto |
in corso di perfezionamento[8] |
3 anni |
Agenzia italiana per la gioventù |
presidente |
Federica Celestini Campanari |
nomina in itinere[9] |
5 anni |
Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa – IEI |
presidente |
Carlo Ossola |
nomina in itinere[10] |
5 anni |
Si indicano di seguito le 70 cariche in 36 enti pubblici, agenzie o autorità amministrative indipendenti scadute e non ancora rinnovate e quelle in scadenza entro il 31 dicembre 2024.
Ente |
Carica |
Titolari uscenti |
Data scadenza |
Durata |
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR |
due componenti del consiglio direttivo |
vacanti |
20 luglio 2020 |
6 anni |
un componente del consiglio direttivo |
Menico Rizzi (dimissionario) |
15 aprile 2024 |
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Ente parco nazionale del Pollino |
presidente |
Domenico Pappaterra |
15 dicembre 2022 |
5 anni |
Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP |
presidente |
Mario Padula |
6 marzo 2023 |
4 anni |
Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena |
presidente |
Fabrizio Fonnesu |
7 giugno 2023 |
5 anni |
Istituto nazionale di astrofisica – INAF |
due componenti del consiglio di amministrazione |
Grazia Maria Gloria Umana e Stefano Giovannini |
31 gennaio 2024 |
4 anni |
Unità Grande Pompei |
vicedirettore generale |
Giovanni Capasso |
31 dicembre 2023 |
non specificata |
direttore generale |
Giovanni Capasso |
31 dicembre 2024 |
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Agenzia italiana per la gioventù |
due componenti del consiglio di amministrazione |
da nominare (ente di nuova istituzione) |
24 febbraio 2024 (entro 30 giorni dall’adozione dello statuto emanato il 24 gennaio 2024) |
5 anni |
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS |
un componente del consiglio di amministrazione |
Maria Cristina Pedicchio |
17 aprile 2024 |
4 anni |
Istituto nazionale di statistica – ISTAT |
quattro componenti del consiglio di amministrazione |
Francesco Maria Chelli, Maria Rosaria Prisco, Mauro Gasparini e Federico Visconti |
30 aprile 2024 |
4 anni |
Consorzio dell’Adda |
presidente |
Emanuele Mauri |
7 maggio 2024 |
4 anni |
Istituto per il credito sportivo – ICS |
presidente e quattro componenti del consiglio di amministrazione |
Beniamino Quintieri (presidente), Antonella Baldini, Pierfrancesco Barletta, Elisa Grande e Paolo Vaccari (consiglieri)[11] |
30 giugno 2024 |
- |
Ente parco nazionale dell’Isola di Pantelleria |
presidente |
Italo Cucci (commissario straordinario) |
1° agosto 2024 |
5 anni |
Ente parco nazionale del Circeo |
presidente |
Emanuela Zappone (commissario straordinario) |
6 agosto 2024 |
5 anni |
Ente parco nazionale dell’Aspromonte |
presidente |
Renato Carullo (commissario straordinario) |
6 agosto 2024 |
5 anni |
Ente parco nazionale del Gargano |
presidente |
Pasquale Pazienza |
7 agosto 2024 |
5 anni |
Ente parco nazionale dell’Alta Murgia |
presidente |
Francesco Tarantini |
7 agosto 2024 |
5 anni |
Ente parco nazionale delle Cinque Terre |
presidente |
Donatella Bianchi |
7 agosto 2024 |
5 anni |
Ente parco nazionale dell’Asinara |
presidente |
Giovanni Maria Cubeddu (commissario straordinario) |
8 agosto 2024 |
5 anni |
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna |
presidente |
Elisabetta Anna Castelli (commissario straordinario) |
16 agosto 2024 |
5 anni |
Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare |
presidente |
Ezio Mesini |
25 agosto 2024 |
3 anni |
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA |
presidente e quattro membri del consiglio di amministrazione |
Gilberto Dialuce (presidente), Giovanni Giuliano, Tullio Berlenghi, Caterina Petrillo e Raffaele Bifulco (consiglieri) |
21 settembre 2024 |
4 anni |
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE |
presidente e quattro membri del consiglio di amministrazione |
Matteo Zoppas (presidente), Barbara Beltrame Giacomello, Daniele Vaccarino, Giuseppina Rallo e Ivano Vacondio (consiglieri) |
8 ottobre 2024 |
4 anni |
Ente parco nazionale della Majella |
presidente |
Lucio Zazzara |
8 ottobre 2024 |
5 anni |
Ente parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise |
presidente |
Giovanni Cannata |
8 ottobre 2024 |
5 anni |
Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna |
presidente |
Luca Santini |
8 ottobre 2024 |
5 anni |
Ente parco nazionale dei Monti Sibillini |
presidente |
Andrea Spaterna |
8 ottobre 2024 |
5 anni |
Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi |
presidente |
Ennio Vigne |
2 dicembre 2024 |
5 anni |
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale |
presidente |
Pino Musolino |
16 dicembre 2024 |
4 anni |
Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale |
presidente |
Mario Sommariva |
29 dicembre 2024 |
4 anni |
Aero club d’Italia - AeCI |
presidente |
Giuseppe Leoni |
31 dicembre 2024 |
4 anni |
Automobile club d’Italia – ACI |
presidente |
Angelo Sticchi Damiani |
31 dicembre 2024 |
4 anni |
Comitato italiano paralimpico – CIP |
presidente |
Luca Pancalli |
31 dicembre 2024 |
4 anni |
Unione italiana tiro a segno – UITS |
presidente, vicepresidente e undici membri del consiglio di amministrazione |
Costantino Vespasiano (presidente), Marco Billi (vicepresidente), Alfredo Marconi, Engelbert Zelger, Fabio Sacchetti, Roberto Brogli, Martina Pica, Barbara Creatini, Davide Brutto, Patrizia Cabras, Tiziana Ferrando, Sara Barbieri e Luigi Giardinieri (consiglieri) |
31 dicembre 2024 |
4 anni |
Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale |
presidente |
Paolo Piacenza (commissario straordinario) |
fino al ripristino dei nuovi organi di vertice |
4 anni |
Autorità di sistema portuale dello Stretto |
presidente |
Antonio Ranieri (commissario straordinario) |
fino al ripristino degli ordinari organi di vertice |
4 anni |
Ente parco nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese |
presidente |
Antonio Tisci (commissario straordinario) |
fino al ripristino degli organi di vertice |
5 anni |
Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle schede informative di seguito riportate.
Natura e funzioni dell’ente |
L’Aero Club d’Italia è un ente di diritto pubblico vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze. Al riguardo, si segnala che malgrado l’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, preveda che le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, per effetto dell’articolo 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l’AeCI ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico. Ai sensi del proprio statuto, l’AeCI ha lo scopo di promuovere e disciplinare tutte le attività tese allo sviluppo dell’aviazione nei suoi aspetti culturali, didattici, turistici, sportivi, promozionali, di utilità sociale e civile, nonché delle attività collegate. L’Ente riunisce in organismo federativo nazionale associazioni ed enti italiani che si interessano alle attività predette; può, altresì, istituire sedi operative nel territorio nazionale e delegazioni e rappresentanze all’estero. L’AeCI, in quanto esercita attività sportiva, è l’unica Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per gli sport aeronautici ai sensi dell’art. 27 del DPR 28 marzo 1986, n. 157, nonché del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e l’unico Ente nazionale che rappresenta l’Italia presso la Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.). |
Carica da rinnovare e titolare uscente
Presidente Giuseppe Leoni |
Il 31 dicembre 2024 scadrà il mandato di Giuseppe Leoni, nominato presidente dell’Aero Club d’Italia con DPCM del 16 maggio 2022 per il quadriennio olimpico 2021-2024. La nomina era stata preceduta dalla delibera n. 5/2021 adottata dall’assemblea dell’Ente nella seduta del 26 giugno 2021, con la quale Leoni era stato designato quale presidente dell’Ente medesimo con il conseguimento di una quota percentuale di votanti superiore al 55 per cento. Si era così realizzato il requisito previsto dall’articolo 6, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, affinché un presidente uscente candidato, in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 8 del 2018, potesse svolgere, se eletto, un ulteriore mandato: ciò anche avendo già raggiunto il limite fissato dal comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999. Tale comma, come a sua volta modificato dalla legge n. 8 del 2018 (per le successive novelle cfr. oltre), stabiliva per il presidente e i membri degli organi direttivi il limite di tre mandati. Con riguardo alle procedure di nomina si evidenzia che il predetto articolo 16, comma 2, è stato dapprima modificato dall’art. 39-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, e poi ulteriormente novellato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (in corso di conversione): il testo allo stato vigente della disposizione stabilisce che, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, i presidenti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi; in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato (cfr. oltre). Si ricorda che sulla proposta di nomina di Leoni il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri aveva richiesto il parere parlamentare con lettera dell’11 marzo 2022. Su tale proposta l’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della Camera si sono espresse favorevolmente, previa audizione del candidato, nelle sedute, rispettivamente, del 20 e del 21 aprile 2022. Si rammenta altresì che con delibera n. 5/2017, adottata dall'assemblea dell'Ente, Leoni, avendo riportato la maggioranza dei voti, era stato designato quale presidente per il quadriennio 2017-2021, ai fini della successiva nomina. Tuttavia, con DPCM 2 gennaio 2018 è stato decretato il commissariamento dell’AeCI, a causa dell’asserito superamento dei 3 mandati consecutivi di Leoni e la nomina di Pierluigi Matera quale commissario straordinario; il TAR Lazio, con sentenza n. 72/2019, ha però sancito l'annullamento del suddetto decreto, in quanto i periodi durante i quali Leoni è stato commissario straordinario dell'AeCi non potevano essere considerati mandati presidenziali. Dopo un ulteriore commissariamento dell’ente e la prosecuzione del contenzioso amministrativo, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8693/2019, non essendo state ravvisate motivazioni ostative, è stato dato seguito, per il periodo residuo, alla citata delibera assembleare n. 5/2017, con cui Leoni era stato designato ai fini della successiva nomina di presidente dell’Ente, disposta poi con DPCM 11 giugno 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze, fino alla scadenza originaria del 2021. Si rammenta infine che Leoni aveva già assunto la carica di presidente dell’AeCI con DPCM 27 settembre 2013 per il quadriennio 2013-2017 e che, quale presidente uscente dell’Ente, ne era stato nominato commissario straordinario con DPCM 17 dicembre 2010 per un periodo di sei mesi; detto incarico era stato successivamente confermato con decreti del 18 luglio 2011, del 16 gennaio 2012 e del 16 aprile 2012 e, da ultimo, fino al 15 agosto 2013 dall’art. 7, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Ancora in precedenza Leoni aveva svolto il mandato di presidente per il quadriennio 2005-2009, venendo inoltre nominato commissario straordinario dell’Ente nei periodi tra il 1° novembre 2002 e il 1° novembre 2004.
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Scadenza |
31 dicembre 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze, previa designazione dell’assemblea dell’AeCI. Come accennato, l’articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 - come modificato dall’art. 39-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 e, da ultimo, dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (in corso di conversione) – stabilisce che gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedano le procedure per l’elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati. In particolare, l’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, novellando il predetto articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, interviene in materia di candidature a ricoprire le cariche di presidente e di membri degli organi direttivi delle federazioni sportive, delle discipline sportive, e degli enti di promozione sportiva, al fine di limitare l’applicazione della norma che richiede, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, il conseguimento di almeno i due terzi del totale dei voti validamente espressi, ai soli presidenti, e non anche, come previsto dal testo previgente, agli altri membri degli organi direttivi. Si prevede inoltre che i presidenti candidati per un quarto mandato consecutivo che non abbiano conseguito alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi, in caso di mancata elezione, non siano candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In questa evenienza il presidente e l’organo direttivo uscente rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Il citato comma 2 dell’articolo 16 precisa, inoltre, che si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno, nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati. Per approfondimenti su tale disciplina si rinvia al dossier del Servizio Studi (pagg. 7 e ss). |
Requisiti |
Il Presidente dell’Aero Club d’Italia è scelto dall’assemblea tra soggetti titolari di tessera FAI in corso di validità e che lo siano stati per almeno due anni nell’ultimo decennio. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Agenzia italiana per la gioventù è stata istituita dall’articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, quale ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile. Il nuovo ente sostituisce la previgente Agenzia nazionale per i giovani, di cui il citato decreto-legge dispone la contestuale soppressione. La nuova Agenzia subentra nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi della precedente Agenzia e ad essa sono trasferite anche le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale. Resta ferma l’attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – o all’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili – delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sulla nuova Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. L’Agenzia è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di appositi convenzioni o protocolli di intesa. Le funzioni della nuova Agenzia fanno riferimento agli obiettivi individuati dai programmi dell’Unione europea nonché ai seguenti atti dell’Unione: la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1719/2006/CE, del 15 novembre 2006 (che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013); il regolamento 2021/817/UE, del 20 maggio 2021 (che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport); il regolamento 2021/888/UE, del 20 maggio 2021 (che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà»). L’Agenzia, con particolare riferimento ai settori della gioventù e dello sport, promuove la cittadinanza europea, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei giovani alla vita sociale e democratica della Nazione; sostiene l’acquisizione di competenze trasversali, la ricerca, la formazione e i processi educativi; incoraggia i valori della solidarietà, della tolleranza e della coesione sociale; promuove la cooperazione europea e internazionale in materia di politiche per la gioventù, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per approfondimenti in ordine alla nuova Agenzia si rinvia alla scheda di lettura del citato articolo 55 predisposta dal Servizio Studi. |
Cariche da rinnovare e soggetto designato
Presidente Federica Celestini Campanari
due componenti del consiglio di amministrazione |
Si segnala che il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera del 14 giugno 2024, ha inviato la richiesta di parere parlamentare per la nomina di Federica Celestini Campanari, già nominata commissario straordinario dell’Ente (cfr. oltre), quale presidente dell’Agenzia. Lo statuto della nuova Agenzia è stato approvato in via definitiva, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 65 del 16 gennaio 2024; alla sua adozione si è provveduto con DPR del 24 gennaio 2024. Lo statuto stabilisce che il consiglio di amministrazione dell’Agenzia, definito come organo di vertice politico-amministrativo, sia formato da tre membri: il presidente e altri due componenti, nominati con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, per un mandato quinquennale rinnovabile una sola volta. Qualora nel corso del quinquennio vengano a mancare uno o più consiglieri, si provvede alla sostituzione con le medesime modalità sopra indicate. I consiglieri sostituiti decadono con la scadenza del quinquennio di durata del mandato del consiglio di amministrazione. Con riferimento alla figura del vicepresidente, lo Statuto dispone che il consiglio di amministrazione possa nominarne uno deputato a sostituire il presidente in caso di assenza impedimento. Fino all’insediamento del consiglio di amministrazione, si prevede che la gestione corrente sia assicurata da un commissario straordinario, nominato con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. Il Ministro per lo sport e i giovani, il 16 marzo 2023, ha nominato con proprio decreto il commissario straordinario Federica Celestini Campanari. La nomina non risulta comunicata alla Camera. |
Scadenza |
24 febbraio 2024 (entro 30 giorni dalla data di approvazione dello statuto) |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. Comunicazione alle Camere per i membri del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
L’articolo 55, comma 4, del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 prevede che alla nomina del consiglio di amministrazione della nuova Agenzia provveda l’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, attualmente il Ministro per lo sport e i giovani. |
Requisiti |
Il presidente dell’Agenzia è scelto tra soggetti con comprovata esperienza in materia di politiche giovanili. Non sono previsti specifici requisiti per i restanti membri del consiglio di amministrazione. |
L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca. Sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare, indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l’efficienza e l’efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull’assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell’ambito della realizzazione degli spazi europei dell’istruzione superiore e della ricerca. L’Agenzia è stata istituita dai commi 138, 139 e 140 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, che demanda ad un Regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la struttura e il funzionamento dell’Agenzia e i requisiti e le modalità di selezione dei componenti dell’organo direttivo. In virtù di tale disposizione è stato emanato il DPR 1 febbraio 2010, n. 76, recante il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR. |
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Cariche da nominare
Tre membri del consiglio direttivo |
Con DM 1° agosto 2023, il Ministro dell’università e della ricerca ha costituito il comitato di selezione per la nomina dei componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia. Il 29 febbraio 2024 tale comitato ha pubblicato l’avviso per la selezione dei candidati da inserire nell’elenco da compilare ai fini della nomina; le candidature potevano essere presentate fino al 30 aprile 2024. L’esame delle candidature da parte del comitato di selezione risulta in corso di svolgimento. Si ricorda che il 20 luglio 2020 erano scaduti i mandati di due componenti del Consiglio direttivo dell’Agenzia, Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti, che erano stati nominati per quattro anni con il DPR 20 luglio 2016. Con DPR del 3 maggio 2019 è stato nominato per un quadriennio componente del Consiglio direttivo Antonio Felice Uricchio, che poi è stato eletto presidente il 19 dicembre 2019, con decorrenza dal 7 gennaio 2020 e fino alla scadenza del mandato (l’articolo 7, comma 1, del citato DPR n. 76 del 2010 stabilisce che il presidente sia eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto). Con DPR del 21 aprile 2020 Alessandra Celletti, Marilena Maniaci, Menico Rizzi (che poi si è dimesso il 15 aprile 2024) e Massimo Tronci sono stati nominati componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia per un quadriennio. Poiché l’articolo 8, comma 1, del DPR n. 76 del 2010 fissa a 7 il numero dei membri del consiglio direttivo, risultano vacanti le posizioni di tre membri. Si rammenta altresì che successivamente la durata del mandato dei consiglieri è stata elevata da quattro a sei anni dall’articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. Tale disposizione si applica anche ai membri del consiglio in carica alla data di entrata in vigore della medesima. L’8 aprile 2020 la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 15 aprile 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulle suddette proposte di nomina. Tali richieste erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 9 marzo 2020. |
Scadenza |
20 luglio 2020 e 15 aprile 2024 (per il componente dimessosi) |
Controllo parlamentare |
Parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del citato DPR n. 76 del 2010. |
Procedura di nomina |
DPR, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per tre anni. In particolare, ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell’OCSE e dai Presidenti dell’Accademia dei Lincei, dell’European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all’estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Se il presidente o un componente del consiglio direttivo cessa dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo componente con le predette modalità, fino all’esaurimento del citato elenco. Il presidente nomina, tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente. |
Requisiti |
L’articolo 8 del DPR n. 76 del 2010 stabilisce che i componenti del consiglio sono sette, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari. Nel consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. L’incarico di componente il consiglio direttivo è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate. I componenti dell’organo possono svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività, a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d’autore. I risultati delle predette attività di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell’Agenzia. I dipendenti di università italiane, di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e non possono essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, né far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99, e del proprio statuto, è un ente di diritto pubblico nazionale finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. L’Ente assolve altresì alle funzioni di agenzia per l’efficienza energetica, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. L’ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. L’Agenzia, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotata di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto. Nell’esercizio delle descritte funzioni, l’ENEA è attualmente sottoposta alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica a seguito della mutata ripartizione delle competenze in materia energetica operata dal decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22. |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti
Presidente Gilberto Dialuce
Componenti del consiglio di amministrazione Giovanni Giuliano, Raffaele Bifulco, Caterina Petrillo e Tullio Berlenghi |
Il 21 settembre 2024 scadrà il mandato di Gilberto Dialuce, nominato presidente dell’Agenzia con decreto del Ministro della transizione ecologica del 7 settembre 2022 fino alla data scadenza del consiglio di amministrazione in carica, prevista appunto il 21 settembre 2024[12]. Sulla proposta di nomina il Ministro della transizione ecologica aveva richiesto il parere parlamentare con lettera del 22 luglio 2022. Su tale proposta la 10ª Commissione (Industria) del Senato e la X Commissione (Attività produttive) della Camera hanno espresso parere favorevole nelle sedute, rispettivamente, del 2 e del 3 agosto 2022. Si ricorda che Dialuce aveva già ricoperto l’incarico di presidente dell’ENEA a seguito della nomina conferitagli con decreto del Ministro della transizione ecologica del 27 luglio 2021 per la durata di un anno. Sulla relativa proposta di nomina il Ministro aveva chiesto il parere parlamentare con lettera del 22 giugno 2021, nella quale si precisava che la nomina si rendeva necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate dal precedente presidente, Federico Testa, nominato presidente dell’ENEA per la durata di quattro anni, dopo aver svolto un precedente mandato e avere ricoperto l’incarico di commissario straordinario dell’Ente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 21 settembre 2020[13]. Sulla proposta di nomina di Dialuce la 10ª Commissione (Industria) del Senato e la X Commissione (Attività produttive) della Camera avevano espresso parere favorevole nelle sedute, rispettivamente, del 6 e 14 luglio 2021. Il decreto ministeriale del 27 luglio 2021 limitava ad un anno la durata dell’incarico conferito a Dialuce richiamando quanto disposto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che consente alle pubbliche amministrazioni di conferire ai soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi solo a titolo gratuito e per la durata massima di un anno (nel caso di Dialuce fino al 27 luglio 2022). In premessa il decreto rilevava altresì che tale previsione si applicava al presidente dell’ENEA in virtù di quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3, dello statuto dell’Ente che, in conformità alla formulazione allora vigente dell’articolo 37, comma 5, della legge n. 99 del 2009, attribuiva al presidente dell’Ente anche poteri di direzione e gestione. Tale assetto è stato modificato dall’articolo 24 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che ha previsto l’attribuzione dei poteri di direzione e gestione in capo alla figura del direttore generale, modificando, altresì, la previsione di cui all’articolo 37, comma 5, della legge n. 99 del 2009 nella parte relativa ai poteri del presidente dell’Agenzia, al quale ora spetta la legale rappresentanza dell’ENEA. Il decreto di nomina di Dialuce del 7 settembre 2022 fa presente che, in attuazione delle previsioni di cui al citato articolo 24, l’ENEA ha revisionato il proprio statuto prevedendo, all’articolo 9, il conferimento di poteri di direzione e gestione in capo al direttore generale e modificando l’articolo 5, relativo alle funzioni del presidente. Tali modifiche alla governance di ENEA e la conseguente revisione dello statuto, hanno determinato, ad avviso del Governo, il venir meno del limite temporale annuale previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, essendo il presidente dell’ENEA privato di compiti dirigenziali o direttivi, posti in capo al direttore generale. Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione dell’ENEA, si rammenta che l’articolo 17-decies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ha modificato il comma 6 dell’articolo 37 della legge n. 99 del 2009, portando da tre a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’ENEA. Il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto del 13 gennaio 2022 ha provveduto a integrare la composizione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia con la nomina di Raffaele Bifulco e Caterina Petrillo. I nuovi componenti rimarranno in carica fino alla scadenza del consiglio già in carica. Tali nomine non risultano comunicate alle Camere. Il consiglio di amministrazione dell’ENEA, nella composizione antecedente alla modifica apportata dal decreto-legge n. 80 del 2021 (presidente e due consiglieri), era stato nominato con il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 21 settembre 2020. Con tale decreto, oltre al presidente Federico Testa, Tullio Berlenghi e Giovanni Giuliano erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, per la durata di un quadriennio, ossia fino al 21 settembre 2024. Il decreto di nomina precisava che il presidente Testa e il consigliere Berlenghi erano stati nominati, rispettivamente, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico e di quello dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Giovanni Giuliano era stato invece designato, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dello statuto dell’ENEA, quale componente elettivo del consiglio di amministrazione dell’Ente, scelto tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l’Agenzia. Sulla proposta di nomina di Federico Testa a presidente dell’Agenzia il Ministro dello sviluppo economico aveva richiesto il parere parlamentare con lettera del 22 luglio 2020. Su tale proposta la X Commissione (Attività produttive) della Camera e la 10ª Commissione (Industria) del Senato avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 5 agosto 2020. Le nomine di Testa, Berlenghi e Giuliano sono state comunicate con lettera del Ministro dello sviluppo economico del 20 novembre 2020. |
Scadenza |
21 settembre 2024 (presidente e quattro componenti del consiglio di amministrazione) |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. Comunicazione alle Camere per i componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (presidente e ulteriori quattro componenti del consiglio di amministrazione). Ai sensi dell’articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il consiglio di amministrazione dell’ENEA, formato dal cinque componenti, incluso il presidente, è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, per quattro anni, rinnovabili una sola volta. Si segnala che tale nomina, prevista dal citato articolo 37 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è ora demandata solo a quest’ultimo a seguito dell’attribuzione al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica delle funzioni di cui all’articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, operata dal decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22. Si ricorda altresì che il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di ENEA è stato elevato da tre a cinque a seguito della modifica apportata al comma 6 dell’articolo 37 della legge n. 99 del 2009 dall’articolo 17-decies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, la diposizione è in vigore dall’8 agosto 2021. L’articolo 6 dello statuto dell’ENEA, che ha recepito la richiamata integrazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, stabilisce che uno dei quattro consiglieri sia scelto/a tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l’Ente, dagli stessi ricercatori e tecnologi su base elettiva attraverso una procedura disciplinata, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, da una commissione nominata dal presidente dell’ENEA. Il presidente avvia le azioni dirette alla individuazione del componente elettivo almeno sei mesi prima della scadenza naturale del suo mandato. L’esito della procedura elettiva viene comunicato al Ministero vigilante ai fini dell’adozione del decreto di nomina. |
Requisiti |
I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell’ENEA. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Agenzia, istituita dall’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, è subentrata al soppresso Istituto per il commercio estero-ICE. È l’organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle imprese italiane sui mercati esteri. Agisce, inoltre, quale soggetto incaricato di promuovere l’attrazione degli investimenti esteri in Italia. Con una rete di uffici all’estero, svolge attività di informazione, assistenza, consulenza, promozione e formazione alle piccole e medie imprese italiane. Inoltre, agisce per affermare le eccellenze del Made in Italy nel mondo. L’Agenzia, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 18, del citato decreto-legge n. 98 del 2011. |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti
Presidente Matteo Zoppas
Consiglieri d’amministrazione Barbara Beltrame Giacomello, Giuseppina Rallo, Daniele Vaccarino e Ivano Vacondio |
Il 7 ottobre 2024 scadrà il mandato del presidente dell’Agenzia Matteo Zoppas, nominato consigliere d’amministrazione con DPR del 12 dicembre 2022. Zoppas – che era stato nominato in sostituzione di Carlo Maria Ferro, il cui mandato era scaduto il 29 novembre 2022 – il 16 febbraio 2023 è stato nominato presidente dal consiglio dell’Ente medesimo. Sempre il 7 ottobre 2024 scadrà anche il mandato degli altri consiglieri di amministrazione Barbara Beltrame Giacomello, Giuseppina (detta Josè) Rallo, Daniele Vaccarino e Ivano Vacondio, nominati per un quadriennio con DPR dell’8 ottobre 2020. La nomina di Zoppas è stata comunicata con lettera del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 25 gennaio 2023 con la quale il Ministro ha dato comunicazione anche delle nomine effettuate con il citato DPR dell’8 ottobre 2020. |
Scadenza |
7 ottobre 2024 |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Secondo quanto previsto dall’articolo 6 dello Statuto dell’Agenzia, il consiglio di amministrazione è costituito, nel rispetto del principio di parità tra donne e uomini, da cinque componenti nominati con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy designa un componente. Il consiglio dura in carica quattro anni e i componenti possono essere confermati una sola volta. In caso di sostituzione di un componente, il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del consiglio. Un membro del consiglio di amministrazione, individuato con delibera del consiglio medesimo, svolge le funzioni di Presidente. |
Requisiti |
I membri del consiglio di amministrazione, la cui carica è incompatibile con incarichi politici elettivi, sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore e sono soggetti alla disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park è un ente pubblico nazionale di ricerca istituito dall’articolo 12 del DPR 6 marzo 1978, n. 102 e vigilato dal Ministero dell’università e della ricerca. Ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, normativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in attuazione dell’articolo 33 della Costituzione e dei princìpi della Carta europea dei ricercatori, nei limiti previsti dalla legislazione vigente. Ha il compito, ai sensi dell’articolo 2 del proprio statuto, di favorire e promuovere l’innovazione e lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, trasferendone i risultati al mercato. Inoltre, deve supportare la creazione di nuove imprese innovative, tenendo conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante. |
Carica rinnovata e soggetto nominato
Un componente del consiglio di amministrazione Massimiliano Ciarrocchi |
Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 21 maggio 2024 Massimiliano Ciarrocchi è stato nominato consigliere di amministrazione su designazione della comunità scientifica ed economica di riferimento. Tale nomina – di cui il Ministero ha dato comunicazione alla Camera con lettera del 28 maggio 2024 – è avvenuta previa designazione da parte dell’assemblea dell’Ente medesimo avvenuta all’unanimità in data 11 aprile 2024 e in sostituzione della vicepresidente Sabrina Strolego, che era stata nominata consigliera per quadriennio con DM 17 aprile 2020. Si rammenta che il consiglio di amministrazione è composto altresì da Alberto Aloisio, nominato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 23 dicembre 2020, componente di designazione ministeriale, per un quadriennio a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione di Michele Morgante, il cui incarico era scaduto il 14 ottobre 2019, e da Caterina Petrillo, nominata presidente con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 19 febbraio 2021, per un quadriennio. |
Nomina |
21 maggio 2024 |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro, per il presidente e un consigliere, e su designazione dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento per un altro consigliere. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, si rinvia al paragrafo dell’Appendice 1.2.3 Gli Enti di ricerca. In questa sede, si ricorda che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri – come quello in oggetto – due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro, mentre il terzo è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. Tutti i componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. L’articolo 15 del vigente statuto dell’Istituto, emanato il 27 ottobre 2017, con determinazione n. 10 dal presidente dell’Ente, stabilisce che il terzo membro è designato dalla comunità scientifica ed economica di riferimento dell’Ente, che si esprime nell’assemblea composta dai rappresentanti legali o dai delegati dei seguenti enti e dai rappresentanti di ricercatori e tecnologi in questi termini: un delegato della Regione Friuli Venezia Giulia; un delegato espresso congiuntamente dall’Università di Trieste, l’Università di Udine e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati; un delegato espresso congiuntamente dall’Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia e da Confindustria del Friuli Venezia Giulia; tre rappresentanti dei ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l’Ente, di cui due eletti nel Consiglio tecnico-scientifico. Il consiglio di amministrazione nomina al suo interno il vicepresidente. Qualora il consiglio non sia operante nel suo plenum, assume la carica di vicepresidente pro tempore il secondo componente designato dal Ministro. L’assemblea elettiva è convocata dal presidente dell’Ente almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consigliere in carica, con l’invito, agli enti per cui è previsto dal comma secondo, a esprimere un delegato comune. Entro il medesimo termine, il presidente indice le elezioni per l’individuazione del terzo rappresentante dei ricercatori e tecnologi in servizio presso l’Ente. L’elettorato passivo e quello attivo sono attribuiti ai ricercatori e ai tecnologi a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l’Ente alla data della consultazione elettorale. Il procedimento elettorale è disciplinato dal regolamento di organizzazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. |
Requisiti |
Il presidente è scelto tra personalità in possesso di profilo scientifico o professionale particolarmente elevato ed esperte nella ricerca scientifica e tecnologica, in politiche dell’innovazione e di promozione economica e imprenditoriale, nonché di rilevanti competenze tecnico organizzative. Per quanto riguarda i consiglieri eletti, l’elettorato passivo spetta esclusivamente ai ricercatori e tecnologi dell’Ente. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Automobile Club d’Italia – ACI è l’ente pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro che tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, rappresentandolo presso la Fédération Internationale de l’Automobile – FIA e presso il CONI. Secondo quanto previsto dallo statuto, è la Federazione associativa degli Automobile Club regolarmente costituiti. Inoltre, l’ACI gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: il Pubblico Registro Automobilistico (PRA); i servizi in materia di tasse automobilistiche affidatigli dalle Regioni e dalle Province Autonome; tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici. Secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, la vigilanza sull’ACI è esercitata, nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferme restando le competenze del Ministero della giustizia e dell’autorità giudiziaria previste dalle disposizioni vigenti. |
Cariche da rinnovare e soggetti in scadenza
Presidente Angelo Sticchi Damiani |
Il 31 dicembre 2024 scadrà il mandato di Angelo Sticchi Damiani, confermato nella carica di presidente con DPR del 17 settembre 2021 per il quadriennio olimpico 2021-2024. L’assemblea dell’Ente aveva proceduto all’elezione di Sticchi Damiani nella riunione del 18 novembre 2020 e, nella riunione del 30 dicembre 2020, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, aveva deliberato l’avvio della procedura di nomina. La IX Commissione (Trasporti) della Camera dei deputati, dopo aver proceduto all’audizione informale del candidato, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 18 febbraio 2021. Analogo parere favorevole era stato espresso dall’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato nella seduta del 17 aprile 2021. La nomina è stata deliberata in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione del 16 settembre 2021, su proposta del Presidente del Consiglio. Si ricorda che Sticchi Damiani aveva già svolto il mandato di presidente dell’ACI anche per il quadriennio olimpico 2017-2020 (DPR del 6 ottobre 2017) e per il quadriennio olimpico 2013-2016 (DPR 13 marzo 2012). |
Scadenza |
31 dicembre 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
DPR, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa elezione a scrutinio segreto da parte dell’assemblea dell’Ente. |
Requisiti |
L’articolo 6 dello statuto dell’Ente prevede, in generale con riferimento all’accesso alle cariche elettive degli organi di indirizzo politico amministrativo e quindi anche a quella di presidente, che possano accedervi i soci dell’ACI che siano cittadini italiani e che abbiano raggiunto la maggiore età. Stabilisce, inoltre, che – ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di inconferibilità degli incarichi negli organi della pubblica amministrazione - siano ineleggibili: a) coloro che comunque siano interessati in attività imprenditoriali a titolo personale, nei settori industriale, commerciale ed artigianale, che svolgano servizi o attività per conto dell’ACI, degli automobile club e delle loro strutture collegate, o che operino in concorrenza con gli stessi, purché ciò costituisca per l’interessato fonte prevalente di reddito; b) i dipendenti dell’ACI e degli automobile club federati, anche successivamente alla cessazione del rapporto di servizio per un periodo di 3 anni. Inoltre, la mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione, o il venir meno nel corso del mandato dei predetti requisiti, comporta la decadenza dalla carica. La perdita della qualifica di presidente di automobile club comporta la decadenza dalla carica di componente degli organi collegiali dell’ACI. Con specifico riferimento alla carica di presidente, lo statuto dell’Ente stabilisce che possano essere eletti alla carica di presidente i soci con una anzianità ininterrotta di associazione di almeno 2 anni alla data dell’avviso di convocazione dell’assemblea, che abbiano presentato formale candidatura, corredata dalla dichiarazione della insussistenza dei requisiti di ineleggibilità previsti, oltre che dal programma elettorale, secondo le modalità preventivamente disciplinate dall’assemblea. Il presidente dura in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e può essere confermato. |
Natura e funzioni dell’ente |
Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale in particolare, è stata attribuita la gestione coordinata dei porti di Genova, Savona e Vado Ligure. È stata istituita in attuazione dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. |
Carica da rinnovare e soggetto uscente
Presidente
Commissario straordinario Paolo Piacenza |
Con lettera del 14 settembre 2023, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il proprio DM dell’8 settembre 2023 di nomina di Paolo Piacenza a commissario straordinario dell’Autorità fino al ripristino degli ordinari organi di vertice. Al commissario straordinario, la cui nomina è stata comunicata alla Regione Liguria con nota del 6 settembre 2023, sono state altresì assegnate le funzioni commissariali relative alla gestione Funivie Savona – San Giuseppe di Cairo. Piacenza, in precedenza segretario generale e dirigente dell’Ente, è stato nominato a seguito delle dimissioni del 1° settembre 2023 del predecessore Paolo Emilio Signorini, nel frattempo nominato amministratore delegato e direttore generale di IREN S.p.A. Si rammenta che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2020 Paolo Emilio Signorini era stato confermato presidente dell’Autorità. Per tale nomina era stato richiesto il parere parlamentare con lettera del 26 novembre 2020, corredata dalla prescritta intesa del presidente della regione Liguria. Nelle rispettive sedute del 17 dicembre 2020, l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della Camera avevano espresso, previa audizione del candidato, parere favorevole sulla proposta di nomina. Si segnala che la presidenza di questa Autorità rientra tra quelle per cui il Ministero vigilante aveva previsto, mediante un apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. |
Scadenza |
Fino al ripristino degli ordinari organi di vertice |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente. Comunicazione di nomina ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per il commissario straordinario. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, ferma restando l’applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.4 Le autorità di sistema portuale. |
Requisiti |
Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, in particolare, è stata attribuita la gestione coordinata dei porti di La Spezia e Marina di Carrara. È stata istituita in attuazione dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. |
Carica da rinnovare e soggetto uscente
Presidente Mario Sommariva |
Il 29 dicembre 2024 scadrà il mandato di Mario Sommariva, nominato presidente dell’Autorità per un quadriennio con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2020. Il Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 4 dicembre 2020, corredata dalle prescritte intese dei presidenti della regione Liguria e della regione Toscana. La IX Commissione (Trasporti) della Camera, dopo aver audito il candidato, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 23 dicembre 2020. Anche l’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato, dopo aver proceduto all’audizione informale del candidato, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 28 dicembre 2020. Si ricorda che il 16 dicembre 2020 sarebbe scaduto il mandato di Carla Roncallo quale presidente della suddetta Autorità. Poiché il 19 ottobre 2020 Roncallo è stata nominata componente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, il Ministro aveva frattanto nominato con suo decreto del 29 ottobre 2020 - non comunicato alle Camere - Francesco Di Sarcina commissario straordinario dell’Ente, in attesa della ricostituzione degli organi ordinari, onde assicurare la necessaria continuità amministrativa. Si segnala che la presidenza di questa Autorità rientra tra quelle per cui il Ministero vigilante aveva previsto, mediante un apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. |
Scadenza |
29 dicembre 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente. Comunicazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 in caso di nomina di un commissario straordinario. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, ferma restando l’applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.4 Le autorità di sistema portuale. |
Requisiti |
Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Civitavecchia, in attuazione dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. Attualmente, insieme al porto di Civitavecchia (sede principale), ricadono nella circoscrizione territoriale dell’Autorità anche i porti di Fiumicino e Gaeta. |
Carica da rinnovare e soggetto uscente
Presidente Pino Musolino |
Il 16 dicembre 2024 scadrà il mandato di Pino Musolino, nominato presidente dell’Autorità per un quadriennio con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 dicembre 2020. Con lettera del 23 novembre 2020 il Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, corredata dalla prescritta intesa del presidente della regione Lazio. L’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della Camera, dopo aver audito il candidato in seduta congiunta, avevano espresso parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 9 e del 10 dicembre 2020. Si ricorda che il 25 novembre 2020 era scaduto l’incarico di presidente dell’Autorità di Francesco Maria Di Majo, nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del 24 novembre 2016, per il successivo quadriennio. Si segnala che la presidenza di questa Autorità rientra tra quelle per cui il Ministero vigilante aveva previsto, mediante un apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. |
Scadenza |
16 dicembre 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente. Comunicazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 in caso di nomina di un commissario straordinario. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, ferma restando l’applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.4 Le autorità di sistema portuale. |
Requisiti |
Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, subentrata alla soppressa Autorità portuale di Trieste, gestisce i porti di Trieste e Monfalcone. È stata istituita in attuazione dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. |
Carica rinnovata e soggetto individuato
Commissario straordinario Vittorio Alberto Torbianelli |
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 maggio 2024 Vittorio Alberto Torbianelli, già segretario generale dell’Ente, è stato nominato commissario straordinario dell’Autorità medesima fino al ripristino degli ordinari organi di vertice. Alla data di chiusura del presente dossier tale nomina non è stata ancora comunicata alle Camere. Tale nomina si è resa necessaria poiché il presidente dell’Autorità Zeno D’Agostino (nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 572 del 15 dicembre 2020 per un secondo mandato quadriennale che sarebbe scaduto il 15 dicembre 2024) si è dimesso il 29 febbraio 2024 con decorrenza dal 1° giugno 2024. Con riferimento alla proposta di nomina del presidente D’Agostino, il Ministro aveva richiesto il relativo parere parlamentare con lettera del 23 novembre 2020, corredata dalla prescritta intesa del presidente della regione Friuli-Venezia Giulia. L’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della Camera, dopo aver audito il candidato in seduta congiunta, avevano espresso parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 9 e del 10 dicembre 2020. Lo stesso D’Agostino aveva già ricoperto la carica di presidente dell’Autorità a decorrere dal 10 novembre 2016, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell’8 novembre 2016. Si ricorda che, nel corso del predetto mandato, era intervenuta una delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale veniva accertata l’inconferibilità, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 39/2013, dell’incarico presidenziale e la conseguente nullità dell’atto di conferimento del relativo incarico. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione dell’attività dell’Ente, il Ministro aveva nominato, con proprio decreto del 5 giugno 2020, Mario Sommariva quale commissario straordinario dell’Autorità. Il 30 giugno 2020, in accoglimento del ricorso proposto dalla Autorità di sistema portuale, con sentenza n. 07292/2020 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato il provvedimento dell’Autorità nazionale anticorruzione. Con decreto ministeriale del 30 giugno 2020, D’Agostino è stato quindi reintegrato nella carica di presidente dell’Autorità a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino alla naturale scadenza del mandato (10 novembre 2020), con contestuale cessazione dell’incarico commissariale conferito a Sommariva. Si segnala che la presidenza di questa Autorità rientra tra quelle per cui il Ministero vigilante aveva previsto, mediante un apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. |
Nomina |
1° giugno 2024 (commissario straordinario) |
Scadenza |
Fino al ripristino degli ordinari organi di vertice |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente. Comunicazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 in caso di nomina di un commissario straordinario. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, ferma restando l’applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.4 Le autorità di sistema portuale. |
Requisiti |
Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
Le Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Hanno inoltre compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L’Autorità di sistema portuale dello Stretto, in particolare, comprende i porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Saline ed è stata istituita, in attuazione dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, dall’articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 con il compito di promuovere le operazioni portuali e altre attività commerciali e industriali esercitate nei predetti porti in un unicum amministrativo-gestionale che ha unificato le strategie di sviluppo delle infrastrutture portuali dell’area dello Stretto di Messina. |
Carica da rinnovare e soggetto uscente
Presidente
Commissario straordinario Antonio Ranieri |
Con DM del 22 novembre 2023 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato commissario straordinario dell’Autorità Antonio Ranieri, fino al ripristino degli ordinari organi di vertice. Tale nomina è stata comunicata con lettera del 24 novembre 2023. Si ricorda che il 25 ottobre 2023 era scaduto il mandato di Paolo Mario Mega, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 25 ottobre 2019 presidente per un periodo di quattro anni decorrenti dalla data di notifica del decreto medesimo. Sulla proposta di nomina, con lettera del 7 agosto 2019 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti era stato richiesto il prescritto parere parlamentare, poi reso in senso favorevole dalla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e dalla IX Commissione (Trasporti) della Camera rispettivamente nelle sedute del 2 ottobre e del 17 ottobre 2019[14]. |
Scadenza |
Ripristino degli ordinari organi di vertice |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente. Comunicazione di nomina ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per il commissario straordinario. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, ferma restando l’applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.4 Le autorità di sistema portuale. |
Requisiti |
Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quella di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Autorità, secondo quanto previsto dall’articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che l’ha istituita, è un ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All’Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare. Lo statuto dell’Autorità è adottato, in sede di prima applicazione, dal presidente dell’Autorità medesima, sentiti il presidente della regione Veneto e il sindaco della città metropolitana di Venezia, ed è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nelle more della piena operatività dell’Autorità, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del presidente dell’Autorità, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei settori interessati. |
Carica da nominare e soggetto candidato
Presidente Roberto Rossetto |
Con lettera del 12 gennaio 2024, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha richiesto il prescritto parere parlamentare delle competenti Commissioni sulla proposta di nomina di Roberto Rossetto a presidente dell’Autorità. Nelle rispettive seduta del 31 gennaio 2024, dopo aver proceduto all’audizione dell’interessato nella giornata precedente, l’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e l’8a Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato hanno espresso parere favorevole. Sono organi dell’Autorità, tra gli altri, il Presidente e il Comitato di gestione. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Autorità e ne dirige l’organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti ad altri organi. |
Nomina |
Procedura di nomina in corso di perfezionamento |
Controllo parlamentare |
Parere delle competenti Commissioni parlamentari per la nomina del presidente, ai sensi dell’articolo 95 del decreto-legge n. 104 del 2020. |
Procedura di nomina |
Il presidente è nominato con DPCM, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, d’intesa col sindaco di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. |
Requisiti |
Il presidente è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l’Autorità. L’incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata. |
Natura e funzioni dell’ente |
Il Comitato italiano paralimpico, istituito dal decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, è la confederazione delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche da esso riconosciute. Partecipano altresì al Comitato (CIP), le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate riconosciute dal CONI le cui attività paralimpiche siano state già riconosciute dal CIP. Dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, è vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato promuove, disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche e amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. Si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato paralimpico internazionale. L’attività del Comitato è regolata anche dallo statuto. |
Carica da rinnovare e soggetto in scadenza
Presidente Luca Pancalli |
Il 31 dicembre 2024 scadrà il mandato del presidente del Comitato Luca Pancalli, nominato con DPR del 18 ottobre 2021 per un secondo mandato relativo al quadriennio paralimpico 2021-2024. Il 25 maggio 2021 Pancalli era stato eletto dal consiglio nazionale per il quadriennio 2021-2024. La proposta di nomina era stata deliberata in via preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 settembre 2021. Su tale proposta era stato richiesto il parere parlamentare, che la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e avevano espresso in senso favorevole nelle rispettive sedute del 22 settembre 2021 e 12 ottobre 2021. La proposta di nomina era infine stata deliberata in via definitiva nella riunione del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2021. Si ricorda che in precedenza, con DPR del 19 marzo 2018, Luca Pancalli era stato nominato presidente del Comitato per un primo mandato quadriennale. Pancalli era stato eletto nella riunione del 24 gennaio 2018. per il quadriennio 2017-2020. La proposta di nomina era stata deliberata in via preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018. Si ricorda che la proposta di nomina di Pancalli si riferiva alla prima costituzione dell’organo di vertice del Comitato nella sua nuova veste di ente pubblico. La Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pancalli. Tale proposta di nomina era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica beni culturali) del Senato, le quali tuttavia non avevano espresso il parere entro il termine regolamentare previsto. La nomina era stata deliberata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 16 marzo 2018, su proposta del Ministro per lo sport. |
Scadenza |
31 dicembre 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
DPR, su proposta del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità politica delegata allo sport, sulla base del risultato dell’elezione a scrutinio segreto da parte del consiglio nazionale dell’Ente. |
Requisiti |
In base all’articolo 4 dello statuto, gli organi del Comitato durano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza. I componenti sono rieleggibili per più mandati, ad eccezione del Presidente e di alcuni componenti della giunta nazionale, che non possono restare in carica oltre tre mandati. In materia di funzionamento degli organismi sportivi, si segnala che l’articolo 1, comma 2, lett.a) del recente decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (in corso di conversione), ha novellato l’articolo 14, comma 2, del citato decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, intervenendo in materia di candidature a ricoprire le cariche di presidente e di membri degli organi direttivi delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche, e degli enti di promozione sportiva paralimpica, al fine di limitare l’applicazione della norma che richiede, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, il conseguimento di almeno i due terzi del totale dei voti validamente espressi, ai soli presidenti, e non anche, come previsto dal testo previgente, agli altri membri degli organi direttivi. Si prevede inoltre che i presidenti candidati per un quarto mandato consecutivo che non abbiano conseguito alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi, in caso di mancata elezione, non siano candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Per approfondimenti su tale disciplina si rinvia al dossier del Servizio Studi (pagg. 7 e ss). Secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, dello statuto, la carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive paralimpiche (FSP), alle federazioni sportive nazionali paralimpiche (FSNP), alle discipline sportive paralimpiche (DSP) ed alle discipline sportive associate paralimpiche (DSAP), nonché con ogni altra carica centrale e territoriale del CIP e societaria. Si rammenta, inoltre, che secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, dello statuto, i componenti della giunta nazionale, tra cui il presidente, qualora vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, sono considerati incompatibili con la carica che rivestono, e debbono essere dichiarati decaduti. Nel caso il conflitto d’interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato deve astenersi dal prendere parte alle une o agli altri. Secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 7 dello statuto, per concorrere alla elezione di presidente del CIP occorre: · essere in possesso della cittadinanza italiana; non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle FSP, delle DSP, delle FSNP, delle DSAP, degli EPP, EPSP o di organismi sportivi internazionali riconosciuti; · avere esperienza e competenza nel campo della disabilità in generale e in materia di disabilità sportiva in particolare, essere stati tesserati, per almeno 4 anni, al CIP o alla FISD oppure essere o essere stati tesserati per almeno 4 anni ad una FSP, DSP, ad una FSNP, ad una DSAP ed essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) aver ricoperto la carica di presidente o vicepresidente del CIP, della FISD o di una FSP o DSP o di una FSNP o di DSAP o di membro della giunta nazionale del CIP o di una struttura territoriale del CIP; b) essere stato un atleta paralimpico partecipante ai Giochi Paralimpici o a campionati del mondo o d’Europa. |
Natura e funzioni dell’ente |
Il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare (c.d. “Comitato Offshore”) è stato istituito con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, che recepisce la direttiva 2013/30/UE relativa alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, con cui la Commissione europea ha fissato gli standard minimi di sicurezza per la prospezione, la ricerca e la produzione di idrocarburi in mare. Il Comitato svolge funzioni di autorità competente con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare e limitare le conseguenze di tali incidenti. Al Comitato viene affidato principalmente il compito di definire ed attuare processi e procedure per la valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi e di tutta la specifica documentazione richiesta agli operatori del settore, nonché di far rispettare le norme introdotte dal citato decreto legislativo n. 145 del 2015, anche mediante ispezioni, indagini e azioni di esecuzione. Il Comitato è composto da un esperto che ne assume la presidenza, dal direttore dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dal direttore della direzione generale protezione natura e mare del MASE, dal direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dal comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, dal sottocapo di Stato maggiore della Marina Militare. Il Comitato, che relaziona ogni anno al Parlamento[15]e alla Commissione europea sull’attività svolta, ha la sua sede presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del DPCM 27 luglio 2021, n. 128, e si avvale delle strutture e delle risorse umane già previste a legislazione vigente. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Ezio Mesini |
Il 25 agosto 2024 scadrà il mandato di Ezio Mesini, nominato presidente del Comitato con DPCM del 25 agosto 2021, per un secondo mandato triennale. Con lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 6 luglio 2021, è stata richiesta l’espressione del previsto parere parlamentare, che il 27 luglio 2021, nelle rispettive sedute delle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, e delle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, è stato espresso in senso favorevole, dopo l’audizione del candidato. Il 20 marzo 2020 era scaduto il primo mandato dello stesso Mesini, nominato con DPCM del 20 marzo 2017. |
Scadenza |
25 agosto 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 145 del 2015. |
Procedura di nomina |
Il presidente è nominato con DPCM previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per un periodo di tre anni. |
Requisiti |
Il presidente è scelto nell’ambito di professionalità provenienti dal settore privato o pubblico, compresi università, istituti scientifici e di ricerca, con comprovata esperienza in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, attestata in base a specifici titoli ed esperienze professionali, e in posizione di indipendenza dalle funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse naturali in mare. |
Natura e funzioni dell’ente |
La Commissione, istituita con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è regolata dall’articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e ha lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Sono attribuiti alla COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, anche compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Il decreto legislativo 3 agosto 2022, n.114 ha altresì attribuito alla COVIP compiti di vigilanza sui prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l’alta vigilanza sul settore della previdenza complementare adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Mario Padula |
Il 6 marzo 2023 è scaduto il mandato di Mario Padula quale presidente della COVIP. Con DPR del 7 marzo 2016 Mario Padula era stato nominato presidente della Commissione per un quadriennio. Successivamente, con l’articolo 1, commi 15-bis e 15-ter del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, la durata dell’incarico è stata fissata a sette anni ed è stata soppressa la possibilità di un secondo mandato. Il Governo aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Padula con lettera del 3 febbraio 2016. La 11a Commissione (Lavoro) del Senato ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 febbraio 2016; la XI Commissione (Lavoro) della Camera, dopo aver proceduto all’audizione di Padula, ha espresso anch’essa parere favorevole nella seduta del 18 febbraio 2016. La nomina di Padula è stata quindi approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Gli altri membri della Commissione sono Francesca Balzani, che attualmente svolge le funzioni di presidente facente funzioni, e Mariacristina Rossi, entrambe nominate con il DPR del 27 dicembre 2021. |
Scadenza |
6 marzo 2023 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 |
Procedura di nomina |
DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica sette anni non rinnovabili. |
Requisiti |
I commissari sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della COVIP e di indiscussa moralità e indipendenza. Ad essi si applicano le medesime disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, previste per la CONSOB ai sensi dell’articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95. In particolare, il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali. |
Natura e funzioni dell’ente |
Il CREA è un ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, zootecnico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell’economia agraria. Istituito dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, è vigilato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Secondo quanto previsto dallo statuto, il Consiglio persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nell’Amministrazione centrale e nei Centri di ricerca in cui è articolato. Inoltre, fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN). Con il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 sono intervenute modifiche alla governance dell’Ente, al pari di quanto contestualmente disposto anche per l’ISMEA. In particolare, al fine di accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell’attività di ricerca in agricoltura, l’articolo 23, comma 3-bis, introdotto in sede di esame del disegno di legge di conversione (legge 21 giugno 2023, n. 74), ha disposto: · la riduzione da 5 a 3 del numero dei componenti del consiglio di amministrazione; · che il presidente sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica con la procedura di cui all’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; · che gli altri componenti siano nominati dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e l’altro scelto su base elettiva dai e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo dell’Ente. Il medesimo decreto-legge ha altresì stabilito la decadenza del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione e la nomina, entro venti giorni dalla predetta data, di un commissario straordinario da effettuare con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ciò al fine di assicurare la continuità amministrativa. Il commissario straordinario deve essere scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità, nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Fino all’insediamento dei nuovi organi, il commissario straordinario esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dalla disciplina vigente ed elabora un piano di ristrutturazione dell’organizzazione amministrativa e di rilancio delle attività dell’Ente, predisponendo le occorrenti modifiche dello statuto e di ogni altro atto dell’Ente che ne regola l’organizzazione e la struttura interna. Ai sensi dell’articolo 23, comma 3-bis, del citato decreto-legge n. 44 del 2023, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 gennaio 2024 è stato emanato il nuovo statuto dell’Ente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto devono essere istituiti i nuovi organi. Per approfondimenti sulla disciplina in oggetto si veda anche il dossier di documentazione predisposto dal Servizio Studi (pagg. 363 e ss). |
Cariche rinnovate e soggetti nominati
Presidente Andrea Rocchi
Componenti del consiglio di amministrazione Giancarlo Righini e Alessandro Monteleone |
Con DPR del 28 febbraio 2024 Andrea Rocchi è stato nominato presidente dell’Ente per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione. Con lettera del 18 gennaio 2024, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha richiesto il prescritto parere delle Commissioni parlamentari competenti sulla proposta nomina. La procedura era stata avviata dal Consiglio dei ministri nella riunione n. 65 del 16 gennaio 2024. Dopo aver proceduto all’audizione del candidato, nella rispettive sedute del 31 gennaio e del 6 febbraio 2024, la 9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato e la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera hanno espresso parere favorevole. Successivamente, il Consiglio dei ministri nella riunione n. 69 del 15 febbraio 2024 ha deliberato la nomina di Rocchi, adottata con DPR 28 febbraio 2024. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 25 marzo 2024 sono stati nominati membri del consiglio di amministrazione, a decorrere dalla data di insediamento dell’organo, Giancarlo Righini, su designazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome effettuata nella seduta del 22 febbraio 2024, e Alessandro Monteleone, in qualità di membro interno scelto su base elettiva dai e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo dell’Ente medesimo. Di tale decreto non è stata data comunicazione alle Camere. L’insediamento del consiglio è avvenuto l’11 aprile 2024, data da cui decorre il mandato quadriennale dei membri dell’organo. Si ricorda che con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 6 luglio 2023, adottato ai sensi del citato articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, Mario Pezzotti era stato nominato commissario straordinario dell’Ente a decorrere dalla data del medesimo decreto e fino all’insediamento dei nuovi organi. Tale nomina non risulta essere stata comunicata alle Camere. In precedenza, con DPR del 28 dicembre 2020 Carlo Gaudio era stato nominato presidente del CREA per la durata di un quadriennio. Con lettera del 16 novembre 2020, il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva trasmesso la relativa richiesta di parere parlamentare. La 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato e la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera, previa audizione, hanno espresso parere favorevole rispettivamente il 2 e 3 dicembre 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 dicembre 2020 era stato nominato altresì il consiglio di amministrazione dell’Ente composto, oltre che dal presidente, da Alberto Basset e Stefania De Pascale, su designazione del medesimo Ministro, da Enrica Onorati, su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e da Domenico Perrone, in rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi di ruolo dell’Ente. Tale decreto non risulta comunicato alla Camera. |
Nomina |
28 febbraio 2024 per il presidente e 25 marzo 2024 per il consiglio di amministrazione. Le nomine decorrono dalla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione avvenuta l’11 aprile 2024. |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. Comunicazione alle Camere per i componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
DPR per il presidente, emanato previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per i componenti del consiglio di amministrazione; un componente è designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, mentre l’altro è scelto su base elettiva dai e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo dell’Ente. |
Requisiti |
L’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 454 del 1999, istitutivo del CREA, prevede che il presidente sia scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale nei settori in cui opera l’Ente. Conseguentemente, lo statuto stabilisce che il presidente sia scelto tra persone di alto profilo scientifico e di comprovate capacità tecnico-organizzative nell’ambito dei settori di competenza dell’Ente; se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni. Il mandato è quadriennale e può essere confermato una sola volta. Lo statuto vigente stabilisce, inoltre, che i componenti del consiglio di amministrazione siano scelti tra personalità di alto profilo tecnico-scientifico o di comprovata esperienza gestionale di enti e istituzioni pubbliche o private. Anche il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono svolgere più di due mandati consecutivi. |
Natura e funzioni dell’ente |
Originariamente istituito dal RD 21 novembre 1938, n. 2010, il Consorzio dell’Adda provvede alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del Lago di Como (diga di Olginate - Lecco), nonché alla ripartizione dei deflussi fra le utenze irrigue ed idroelettriche consorziate. Il Consorzio è stato confermato ente pubblico non economico proposto a servizi di pubblico interesse, vigilato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dal DPR 1° aprile 1978, n. 532, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70. Secondo quanto previsto dallo statuto, il Consorzio può richiedere concessioni inerenti alla difesa delle sponde del lago, dell’emissario e delle zone rivierasche soggette a piene, alla navigazione, alla tutela e all’incremento della pesca, alle sistemazioni idraulico-forestali, alla migliore e integrale utilizzazione delle acque nell’interesse dei consorziati ed a vantaggio soprattutto dell’agricoltura e dell’industria. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Emanuele Mauri |
Il 7 maggio 2024 è scaduto il mandato di Emanuele Mauri, nominato presidente del Consorzio con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 maggio 2020, per un periodo di quattro anni. Con lettera dell’8 luglio 2019, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva richiesto il prescritto parere, che nelle rispettive sedute del l 31 luglio 2019 la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso in senso favorevole. |
Scadenza |
7 maggio 2024 |
Controllo |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
La nomina del presidente avviene con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Lo statuto del Consorzio dell’Adda stabilisce che il consiglio di amministrazione sia composto da cinque membri: oltre al presidente, quattro rappresentanti degli utenti, nominati dall’Assemblea, di cui due irrigui e due industriali. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. |
Requisiti |
La normativa vigente non prevede specifici requisiti per la nomina del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, istituito dall’articolo 1 del regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, è disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. L’Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Giovanni Cannata |
L’8 ottobre 2024 scadrà il mandato di Giovanni Cannata in qualità di presidente dell’Ente parco, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 ottobre 2019 per un quinquennio. Con lettera del 28 agosto 2019, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva richiesto, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica, il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, acquisita l’intesa dei presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio e Molise, come prescritto dalla legge. La 13ª Commissione (Ambiente) del Senato e l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera avevano espresso parere favorevole, rispettivamente, nelle sedute del 1° ottobre e del 2 ottobre 2019, alla suddetta proposta di nomina. Sia l’VIII Commissione della Camera che la 13ª Commissione del Senato avevano audito il candidato nelle rispettive sedute del 24 settembre 2019 e del 1° ottobre 2019. Si ricorda che il 18 marzo 2019 era scaduto il mandato di presidente dell’Ente di Antonio Carrara, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 marzo 2014, per il successivo quinquennio. |
Scadenza |
8 ottobre 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.2 Gli enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente parco nazionale dei Monti Sibillini, istituito dal DPR 6 agosto 1993 e disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Andrea Spaterna |
L’8 ottobre 2024 scadrà il mandato di Andrea Spaterna in qualità di presidente dell’Ente parco, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 291 dell’8 ottobre 2019 per un quinquennio. Con lettera del 9 agosto 2019 il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, acquisite le intese dei presidenti della regione Marche e della regione Umbria, così come prescritto dalla legge. La 13ª Commissione (Ambiente) del Senato e la VIII Commissione (Ambiente) della Camera avevano espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 1° ottobre e del 2 ottobre 2019, alla suddetta proposta di nomina. Sia l’VIII Commissione della Camera che la 13ª Commissione del Senato avevano audito il candidato nelle rispettive sedute del 24 settembre 2019 e del 1° ottobre 2019. Si ricorda che l’11 luglio 2018 era scaduto il mandato di presidente dell’Ente di Oliviero Olivieri, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 luglio 2013. Da quel momento in poi, sino alla nomina del nuovo presidente Spaterna, le funzioni di presidente sono state svolte dal vicepresidente dell’Ente Alessandro Gentilucci. |
Scadenza |
8 ottobre 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.2 Gli enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 4 aprile 2005, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
Carica da rinnovare e titolare uscente
Presidente
Commissario straordinario Emanuela Zappone |
Il 6 agosto 2024 scadrà il mandato del commissario straordinario dell’Ente Emanuela Zappone, nominato con decreto del 6 febbraio 2024 dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica per sei mesi e comunque non oltre la nomina dei nuovi organi. Con tale atto, il Ministro ha altresì revocato l’incarico del presidente e disposto lo scioglimento del consiglio direttivo. Tale decreto è stato comunicato alle Camere con lettera dell’8 marzo 2024. L’incarico del commissario straordinario riguarda le funzioni riservate dalla vigente disciplina normativa al presidente e aconsiglio direttivo. Si rammenta che il precedente presidente, Giuseppe Marzano, era stato nominato per un quinquennio con decreto del Ministro della transizione ecologica del 6 agosto 2021, adottato d’intesa intesa con il Presidente della Regione Lazio. Secondo quanto si legge nelle premesse del citato DM 6 febbraio 2024, la suddetta revoca, disposta in attuazione del potere di vigilanza e controllo previsto dagli articoli 9 e 21 della citata legge n. 394 del 1991, origina dalla relazione concernente la verifica amministrativo-contabile, disposta dal Ragioniere Generale dello Stato ed eseguita dai Servizi Ispettivi presso l’Ente dal 9 febbraio all’8 aprile 2022, nella quale sono stati eccepiti 19 rilievi che hanno evidenziato “carenze, irregolarità e disfunzioni nell’attività amministrativa del Parco”[16]. Per quanto riguarda Marzano, si ricorda che con lettera del 23 giugno 2021 il Ministro vigilante aveva richiesto il prescritto parere sulla proposta di nomina. L’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), dopo aver proceduto all’audizione del candidato, a causa della mancanza del numero legale nella seduta del 14 luglio 2021, non aveva espresso il parere. La 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato aveva invece espresso parere favorevole nella seduta del 13 luglio 2021, anche in questo caso dopo aver audito il candidato. Il rinnovo della carica si era reso necessario a seguito delle dimissioni di Antonio Ricciardi dal suddetto incarico, intervenute il 5 marzo 2021. |
Scadenza |
6 agosto 2024 (commissario straordinario) |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. Comunicazione per il commissario straordinario ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.2 Gli enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli Enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente parco nazionale del Gargano, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 5 giugno 1995, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Pasquale Pazienza |
Il 7 agosto 2024 scadrà il mandato di Pasquale Pazienza in qualità di presidente dell’Ente parco, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2019 per un quinquennio. La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso, rispettivamente nelle sedute del 31 luglio e del 1° agosto 2019, parere favorevole alla relativa proposta di nomina, trasmessa dal predetto Ministro con lettera del 25 luglio 2019. |
Scadenza |
7 agosto 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.2 Gli enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
L’Ente, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 15 novembre 1993, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
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Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Domenico Pappaterra |
Il 15 dicembre 2022 è scaduto il mandato di Domenico Pappaterra quale Presidente dell’Ente, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 dicembre 2017, per un mandato di cinque anni. Con lettera del 9 febbraio 2023, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato all’Ente la decadenza a far data dal 31 gennaio 2023 di Pappaterra, a causa della scadenza del regime di prorogatio di 45 giorni, previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, affidando contestualmente le funzioni di presidente alla vicepresidente Valentina Viola, in attesa dello svolgimento della procedura di nomina del nuovo presidente. Nella medesima comunicazione, il Ministero ha altresì sottolineato di non ritenere sussistenti gli elementi per ritenere applicabile a Pappaterra la proroga prevista dall’articolo 64-ter del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in quanto seppure il mandato di Pappaterra “non era scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge (29 luglio 2021), non può non rilevarsi che il consiglio direttivo non era stato ancora costituito e, pertanto, la proroga del mandato del presidente non ha potuto ancorarsi alla scadenza del consiglio direttivo stesso; infatti, il consiglio direttivo è stato nominato con DM n. 371 del 10 settembre 2021 (quindi successivamente all’entrata in vigore del citato art. 64-ter) con scadenza fissata al 10 settembre 2026”. Previa richiesta del Ministro con lettera del 9 settembre 2017, la 13ª Commissione del Senato e l’VIII Commissione della Camera avevano espresso parere favorevole alla nomina di Pappaterra nelle rispettive sedute del 22 novembre 2017 e del 6 dicembre 2017. Con la predetta scadenza, Pappaterra ha completato il terzo mandato, essendo stato nominato in precedenza già presidente per due quinquenni, rispettivamente con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2007 e del 12 ottobre 2012, dopo aver ricoperto la carica di commissario straordinario cui era stato nominato fino alla sua prima nomina come presidente con decreto ministeriale del 7 maggio 2007. |
Scadenza |
15 dicembre 2022 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.2 Gli enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente parco nazionale dell’Alta Murgia, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito con DPR del 10 marzo 2004, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto, approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 ottobre 2013. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Francesco Tarantini |
Il 7 agosto 2024 scadrà il mandato di Francesco Tarantini, nominato presidente dell’Ente parco con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2019 per un mandato quinquennale. La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso, rispettivamente nelle sedute del 31 luglio e del 1° agosto 2019, parere favorevole alla proposta relativa alla suddetta nomina, trasmessa dal predetto Ministro il 25 luglio 2019. |
Scadenza |
7 agosto 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.2 Gli enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 15 novembre 1993, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
Carica rinnovata e soggetto nominato
Commissario straordinario Antonio Tisci
Carica da rinnovare
Presidente |
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 24 aprile 2024 Antonio Tisci è stato nominato commissario straordinario dell’Ente e – come disposto nel citato decreto – investito, per la durata di sei mesi e, comunque, non oltre la nomina degli organi dell’Ente Parco medesimo, delle funzioni riservate dalla vigente disciplina normativa al presidente e al consiglio direttivo del Parco; il medesimo decreto ha altresì disposto lo scioglimento del consiglio direttivo in carica[17]. Si ricorda che in precedenza, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 27 settembre 2023 è stato revocato, in attuazione del potere di vigilanza e controllo previsto dagli articoli 9 e 21 della citata legge n. 394 del 1991, l’incarico conferito al presidente Giuseppe Priore, nominato per un quinquennio, a decorrere dalla data di nomina del consiglio direttivo dell’Ente, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 giugno 2020. A seguito di tale revoca: · con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 4 ottobre 2023, è stata disposta la nomina di Antonio Tisci in qualità di commissario ad acta dell’Ente per 6 mesi e comunque non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco. L’oggetto del mandato commissariale – si precisa nell’articolo 1 del decreto – riguarda l’adozione degli atti di cui in premessa (cfr. oltre); · con deliberazione del consiglio direttivo dell’Ente del 12 ottobre 2023, è stato conferito l’incarico di presidente facente funzioni dell’Ente alla vice presidente del consiglio direttivo medesimo Rosita Gerardi, in attesa dello svolgimento della procedura di nomina del nuovo vertice dell’Ente. Con riferimento alla proposta di nomina di Priore, si ricorda che il 9 e il 10 giugno 2020, rispettivamente, la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica e la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole. In attesa della nomina del consiglio direttivo, era frattanto proseguita la gestione commissariale, costituita dallo stesso Priore quale commissario, nonché dai sub commissari Antonio Luca Conte ed Ennio Di Lorenzo. Detti incarichi erano stati ulteriormente prorogati, da ultimo, con decreto del Ministro della transizione ecologica del 3 giugno 2021, per la durata di quattro mesi a decorrere dall’11 giugno 2021 fino alla scadenza dell’incarico dell’11 ottobre 2021[18]. Con decreto del Ministro della transizione ecologica del 22 febbraio 2022 è stato nominato il consiglio direttivo dell’Ente. In tal modo era stata ripristinata la gestione ordinaria dell’Ente e pertanto era terminato il periodo di commissariamento. Si segnala che nelle premesse del DM 4 ottobre 2023 di nomina di Tisci a commissario ad acta dell’Ente si legge che, nel periodo ricompreso tra l’11 ottobre 2021, data in cui scadeva la proroga di Priore quale commissario straordinario disposta dal DM del 3 giugno 2021, ed il 22 febbraio 2022, data in cui era stato nominato il consiglio direttivo dell’Ente e aveva avuto inizio l’incarico come presidente dello stesso Priore, sono state adottate 9 delibere commissariali, alcune delle quali di rilevante importanza. Nelle citate premesse si evidenzia come i provvedimenti adottati, e di conseguenza l’attività amministrativa e gestionale posta in essere da Priore nel citato periodo, non fosse sorretta da presupposti di legittimità in ragione della contestuale scadenza dell’incarico di commissario straordinario. Le premesse evidenziano pertanto come nel predetto periodo gli atti adottati da Priore devono ritenersi nulli, in quanto posti in essere da un organo straordinario non più in carica, quindi con difetto assoluto di attribuzione (ai sensi dell’articolo 21-septies, legge n. 241 del 1990). La nullità – che si sarebbe estesa anche agli atti consequenziali in relazione di successione giuridica e cronologica, o di necessario concatenamento – si è presentata insanabile e gravemente lesiva per il buon andamento dell’Ente e tale da travolgere e caducare la gestione amministrativa dello stesso. Sulla base di questi presupposti con DM del 27 settembre 2023 si è provveduto, come accennato, alla revoca di Priore quale presidente dell’Ente Parco[19]. Pertanto, il Ministero vigilante aveva ritenuto necessario, in particolare, nelle more della individuazione del nuovo presidente, procedere alla nomina di un commissario ad acta nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo ex articolo 9, comma 1, e articolo 21 della legge n. 394 del 1991, che provvedesse, in collaborazione con il consiglio direttivo dell’Ente, a verificare ed attuare tutte le iniziative occorrenti a ripristinare la corretta attività amministrativa dell’Ente medesimo, in particolare per procedere all’adozione di una serie di delibere commissariali, di tutti gli atti ad esse consequenziali ed ogni altro atto presupposto, successivo o connesso, emanate nel citato periodo ricompreso tra l’11 ottobre 2021 e il 22 febbraio 2022, ciò al fine di assicurare la regolarità amministrativa dell’operato dell’Ente e il perseguimento degli obiettivi istituzionali cui il Parco è preposto. |
Nomina |
24 aprile 2024 |
Scadenza |
24 ottobre 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. Comunicazione per il commissario straordinario ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.2 Gli enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dalla legge 4 gennaio 1994, n. 10, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Fabrizio Fonnesu |
Il 7 giugno 2023 è scaduto il mandato di Fabrizio Fonnesu quale presidente dell’Ente, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, per un mandato di cinque anni. La carica risulta pertanto attualmente vacante. Il medesimo Ministro, con proprio decreto 23 maggio 2018, ha nominato il consiglio direttivo dell’Ente parco per la durata di cinque anni a decorrere dal 7 giugno 2018. La data di scadenza del mandato di Fonnesu è correlata a quanto disposto dall’articolo 64-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha stabilito, al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, che la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, fosse prorogata fino alla scadenza dell’organo nominato in data più recente. L’VIII Commissione (Ambiente) della Camera e la 13ª Commissione (Territorio) del Senato nelle rispettive sedute del 24 gennaio 2018 e del 25 gennaio 2018, hanno espresso parere favorevole alla nomina di Fonnesu. |
Scadenza |
7 giugno 2023 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.2 Gli enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
L’Ente, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito con DPR del 3 ottobre 2002, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
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Carica da rinnovare e titolare uscente
Presidente
Commissario straordinario Giovanni Maria Cubeddu |
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 5 marzo 2024 Giovanni Maria Cubeddu è stato nominato commissario straordinario per sei mesi a decorrere dall’8 febbraio 2024 e, comunque, non oltre la nomina del presidente dell’Ente medesimo. Tale nomina è stata comunicata al Parlamento con lettera del 6 maggio 2024. In precedenza, con proprio decreto del 9 agosto 2023 il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica aveva nominato commissario straordinario dell’Ente parco Gian Carlo Gavino Muntoni, per la durata di sei mesi e, comunque, non oltre la nomina del nuovo presidente. La comunicazione di nomina è stata trasmessa alla Camera con lettera del 4 ottobre 2023. Si rammenta che, con proprio decreto, trasmesso alla Camera con lettera del 28 luglio 2022, l’allora Ministro della transizione ecologica aveva prorogato il mandato di Gabriela Scanu quale commissario straordinario dell’Ente con decorrenza 2 settembre 2022 per la durata di sei mesi e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente; pertanto, l’incarico commissariale è scaduto il 2 marzo 2023. L’incarico di Scanu, inizialmente conferito con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 febbraio 2020 a decorrere dal 2 marzo 2020, è stato oggetto di cinque decreti ministeriali di proroga della durata di sei mesi, rispettivamente del 2 settembre 2020, 26 febbraio 2021, 31 agosto 2021, 25 febbraio 2022 e 14 luglio 2022. |
Scadenza |
8 agosto 2024 (commissario straordinario) |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. Comunicazione per il commissario straordinario ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.2 Gli enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e istituito dal DPR 14 gennaio 1994, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
Carica da rinnovare e titolare uscente
Presidente
Commissario straordinario Renato Carullo |
Il 6 agosto 2024 scadrà il mandato di Renato Carullo nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 6 febbraio 2024 per la durata di sei mesi e, comunque, non oltre la nomina degli organi dell’Ente medesimo, per lo svolgimento delle funzioni riservate dalla vigente disciplina normativa al presidente e al consiglio direttivo del Parco. La durata dell’incarico commissariale potrà essere prorogata, ove alla scadenza del periodo indicato, non risulti concluso il procedimento preordinato all’insediamento del presidente e del consiglio direttivo. Il medesimo decreto, che non risulta essere stato comunicato alle Camere, revoca infatti l’incarico del presidente Leo Auteliano (precedentemente nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 febbraio 2020) e dispone lo scioglimento del consiglio direttivo dell’Ente. Secondo quanto si legge nelle premesse del citato decreto, le decisioni ivi contenute sono riconducibili a irregolarità riscontrate relativamente a talune delibere assunte dal presidente dell’Ente e dal consiglio direttivo aventi ad oggetto la programmazione triennale del fabbisogno di personale. Tali delibere sono state considerate non sorrette dai necessari presupposti di legittimità a presidio del buon andamento dell’azione amministrativa, rilevandosi inoltre come la gestione posta in essere esponga l’Ente a “eventuali future azioni risarcitorie da parte di soggetti che hanno beneficiato dell’immissione in ruolo, con successiva eventuale responsabilità erariale a carico dell’Ente medesimo”. Da ciò è discesa la necessità di ripristinare la corretta governance dell’Ente Parco e di procedere al commissariamento al fine di assicurarne il regolare funzionamento. Si ricorda che l’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso entrambe parere favorevole, nelle rispettive sedute del 28 gennaio 2020, sulla richiesta di parere parlamentare concernente la proposta di nomina di Auteliano a presidente, pervenuta con lettera del Ministro proponente del 18 dicembre 2019. |
Scadenza |
6 agosto 2024 (commissario straordinario) |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. Comunicazione per il commissario straordinario ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.2 Gli enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli Enti Parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 28 luglio 2016, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
Carica da rinnovare e titolare uscente
Presidente
Commissario straordinario Italo Cucci |
Il 1° agosto 2024 scadrà il mandato del commissario straordinario Italo Cucci, prorogato per un ulteriore semestre (e comunque non oltre la nomina del presidente) con il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 1° febbraio 2024. Cucci era stato nominato per un primo mandato semestrale con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 31 luglio 2023. Tali nomine sono state comunicate al Parlamento con lettere del predetto Ministro rispettivamente del 22 febbraio 2024 e del 10 agosto 2023. Il 4 aprile 2023 era scaduto il mandato di Salvatore Gabriele quale presidente dell’Ente. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva nominato il consiglio direttivo dell’Ente parco con DM 4 aprile 2018. Da tale data decorreva pertanto il mandato di Salvatore Gabriele, che era stato nominato con analogo DM il 2 febbraio 2018 per la durata di cinque anni proprio a decorrere dalla data di nomina del consiglio direttivo del medesimo Ente parco. Con lettera del 10 marzo 2018, il Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina, su cui avevano espresso pareri favorevoli l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera (quest’ultima previa audizione informale dell’interessato) e la 13ª Commissione (Territorio) del Senato nelle rispettive sedute del 24 gennaio 2018 e del 25 gennaio 2018. |
Scadenza |
1° agosto 2024 (commissario straordinario) |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. Comunicazione per il commissario straordinario ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.2 Gli enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente parco nazionale della Majella, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 5 giugno 1995, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Lucio Zazzara |
L’8 ottobre 2024 scadrà il mandato di Lucio Zazzara in qualità di presidente dell’Ente parco, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 ottobre 2019 per un quinquennio. Con lettera del 9 agosto 2019, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, acquisita l’intesa del presidente della regione Abruzzo. La 13a Commissione (Ambiente) del Senato e la VIII Commissione (Ambiente) della Camera avevano espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 1° ottobre e del 2 ottobre 2019, alla suddetta proposta di nomina. Sia l’VIII Commissione della Camera che la 13ª Commissione del Senato avevano audito il candidato nelle rispettive sedute del 24 settembre 2019 e del 1° ottobre 2019. |
Scadenza |
8 ottobre 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.2 Gli enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito con DPR del 6 ottobre 1999, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. Nel 1997 l’UNESCO ha inserito le Cinque Terre nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Donatella Bianchi |
Il 7 agosto 2024 scadrà il mandato di Donatella Bianchi, nominata presidente dell’Ente parco con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2019 per un quinquennio. La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13° Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso, rispettivamente nelle sedute del 31 luglio e del 1° agosto 2019, parere favorevole alla relativa proposta di nomina, trasmessa dal predetto Ministro con lettera del 25 luglio 2019. |
Scadenza |
7 agosto 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.2 Gli enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 12 luglio 1993, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
Carica da rinnovare e titolare uscente
Presidente Ennio Vigne |
Il 2 dicembre 2024 scadrà il mandato di Ennio Vigne, nominato presidente dell’Ente parco con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2019 per un mandato quinquennale, che – secondo quanto previsto da tale decreto – è decorso dalla data di nomina del consiglio direttivo, avvenuta con successivo DM del 2 dicembre 2019. In precedenza, Vigne aveva svolto il mandato di commissario straordinario, nominato con decreto del predetto Ministro del 7 giugno 2019. Su tale proposta di nomina, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva richiesto l’espressione del prescritto parere con lettera del 25 luglio 2019. La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso, rispettivamente nelle sedute del 31 luglio 2019, parere favorevole alla proposta relativa alla suddetta nomina. |
Scadenza |
2 dicembre 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.2 Gli enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna, istituito dal DPR 12 luglio 1993 e disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo statuto. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Luca Santini |
L’8 ottobre 2024 scadrà il mandato di Luca Santini in qualità di presidente dell’Ente parco, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 ottobre 2019 per un quinquennio. Con lettera del 28 agosto 2019, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, acquisite le intese dei presidenti delle regioni Toscana ed Emilia Romagna, come prescritto dalla legge. La 13a Commissione (Ambiente) del Senato e la VIII Commissione (Ambiente) della Camera avevano espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 1° ottobre e del 2 ottobre 2019, alla suddetta proposta di nomina. Sia l’VIII Commissione della Camera che la 13ª Commissione del Senato avevano audito il candidato nelle rispettive sedute del 24 settembre 2019 e del 1° ottobre 2019. Si ricorda che il 21 giugno 2018 era scaduto il mandato dello stesso Santini quale presidente dell’Ente, nominato per il quinquennio successivo con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 giugno 2013. |
Scadenza |
8 ottobre 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.2 Gli enti parco. |
Requisiti |
I presidenti degli enti parco sono nominati per un quinquennio nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non può essere nominato presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
Natura e funzioni dell’ente |
La Fondazione La Biennale di Venezia è subentrata all’ex Ente autonomo La Biennale di Venezia, che era stato trasformato dal decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 in società di cultura, figura giuridica di diritto privato atipica, in seguito ulteriormente trasformata in Fondazione di preminente interesse nazionale con personalità giuridica di diritto privato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, che ha novellato il citato decreto legislativo n. 19 del 1998. La Fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalità di organizzazione delle mostre o manifestazioni, delle attività di studio, di ricerca e sperimentazione, valorizzando la interdisciplinarietà tra le arti oggetto dei propri settori culturali. In particolare, la Fondazione ha lo scopo di promuovere a livello nazionale e internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee, mediante attività stabili, manifestazioni, sperimentazioni, progetti, garantendo libertà di idee e di forme espressive, agevolando la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale, favorendo la circolazione del proprio patrimonio, artistico-documentale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università. La Biennale di Venezia, le cui origini datano al 1895, organizza manifestazioni internazionali nell’ambito delle arti contemporanee, come la Mostra internazionale d’arte cinematografica, l’Esposizione internazionale d’arte, la Mostra internazionale di architettura e il Festival della danza. Negli stessi ambiti, la Biennale promuove iniziative editoriali e, per mezzo dell’Archivio storico delle arti contemporanee, cura la conservazione della documentazione sulla sua storia. |
Carica rinnovata e soggetto nominato
Un membro del consiglio di amministrazione Tamara Gregoretti |
Con decreto del Ministro della cultura del 13 marzo 2024 Tamara Gregoretti è stata nominata – ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 19 del 1999 – membro del consiglio di amministrazione designato dal Ministro della cultura in sostituzione di Claudia Ferrazzi, il cui mandato era cessato il 2 marzo 2024, essendo stata nominata con il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 28 febbraio 2020 per un mandato di quattro anni a decorrere dal 2 marzo 2020. Il citato DM 13 marzo 2024, nello stabilire la permanenza in carica del consiglio fino al 1° marzo 2028, precisa che l’organo è altresì composto, oltre che dal presidente Pietrangelo Buttafuoco, da Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia e vice presidente della Fondazione, Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, e la stessa Tamara Gregoretti, designata dal Ministro della cultura. Si ricorda che con decreto del Ministro della Cultura del 31 gennaio 2024, Buttafuoco è stato nominato presidente della Fondazione per un quadriennio a decorrere dal 2 marzo 2024. |
Nomina |
13 marzo 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo. n. 19 del 1998. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro della cultura |
Requisiti |
Secondo l’articolo 7 del decreto legislativo n. 19 del 1998, la durata degli organi della Fondazione è di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per non più di due volte e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. Tale disposizione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione (Sindaco di Venezia e della città metropolitana pro tempore che assume la carica di vicepresidente), Presidente della regione Veneto pro tempore o un suo delegato (articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 19 del 1998). Il presidente della Fondazione, gli eventuali delegati del Presidente della Regione Veneto e il componente designato dal Ministro della cultura sono individuati tra personalità di profilo culturale particolarmente elevato e con comprovate capacità organizzative. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione è l’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, indipendente ai sensi degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 che ha dato attuazione alle Direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom. L’Ispettorato – che ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale – espleta le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazione, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività d’impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive. Fornisce inoltre supporto ai ministeri competenti nell’elaborazione di atti di rango legislativo e alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze nucleari e radiologiche; svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente; assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie; assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell’ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall’Unione Europea nelle materie di competenza; assicura la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri paesi. L’ISIN, infine, è punto di allertamento nazionale (national warning point) e autorità nazionale competente sulla pronta notifica e sull’assistenza in caso di un incidente nucleare o di una emergenza radiologica. Sono attribuite all’Ispettorato le funzioni ispettive per l’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione. |
Cariche rinnovate e soggetti nominati
Direttore Francesco Campanella
Componenti della consulta Maria Siclari, Francesco Giorgianni e Luca Desiata |
Con distinti DPR del 30 aprile 2024, sono stati nominati per sette anni Francesco Campanella, quale direttore dell’Ispettorato, nonché i nuovi componenti della consulta Maria Siclari (con funzioni di coordinamento organizzativo), Francesco Giorgianni e Luca Desiata. Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 15 aprile 2024, aveva deliberato, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, l’avvio delle procedure per la nomina. Con lettera del 16 aprile 2024 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha richiesto alle Camere il prescritto parere delle Commissioni permanenti. L’8ª Commissione (Ambiente) del Senato e le Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera, dopo aver svolto un’audizione informale degli interessati, nelle rispettive sedute del 24 aprile 2024 hanno espresso parere favorevole con la prescritta maggioranza assoluta, ai sensi dell’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 45 del 2014. Le nomine sono state deliberate in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione del 30 aprile 2024. Si rammenta che il 15 novembre 2023 sarebbe dovuto scadere il mandato di Maurizio Pernice, che con decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 era stato nominato direttore dell’Istituto per sette anni[20]. Con analogo decreto in pari data erano stati altresì nominati componenti della consulta dell’ISIN Stefano Laporta (con funzioni di coordinamento organizzativo interno), Laura Porzio e Vittorio d’Oriano, sempre per la durata di sette anni[21]. Le suddette nomine erano state deliberate in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016. Successivamente, l’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 aveva prorogato la durata degli organi dell’ISIN al 30 aprile 2024. |
Scadenza |
30 aprile 2024 |
Controllo parlamentare |
Richieste di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 45 del 2014. |
Procedura di nomina |
Il direttore e i tre componenti della consulta sono nominati con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari espresso a maggioranza assoluta dei componenti, in mancanza del quale – come specifica la norma – in nessun caso la nomina può essere effettuata. |
Requisiti |
I mandati del direttore e dei componenti della consulta dell’Istituto durano sette anni e non sono rinnovabili. Il direttore e i membri della consulta sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell’ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico, il direttore non può intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni[22]. Se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, il direttore dell’ISIN è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l’intera durata dell’incarico. Non può essere nominato direttore, né componente della consulta né può far parte dell’Istituto colui che eserciti, direttamente o indirettamente, attività professionale o di consulenza, o ricopra l’incarico di amministratore o dipendente di soggetti privati operanti nel settore ovvero incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici oppure abbia interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore o ricadenti nei casi di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi dell’articolo 20 del citato decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il direttore e i componenti della consulta decadono dall’incarico al venir meno dei requisiti testé illustrati. Tale circostanza viene accertata con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Istituto dell’Enciclopedia italiana - IEI è stato fondato a Roma il 18 febbraio 1925 ed ha avuto come primo direttore scientifico Giovanni Gentile. L’Istituto fu regolato dal Regio decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, che ne disciplinò la vita fino alla trasformazione in società per azioni avvenuta nel 1983. Successivamente il modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Istituto è stato adottato dal consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L’articolo 2 dello statuto, riguardante le finalità istituzionali dell’Ente, specifica che l’Istituto ha per oggetto la compilazione, l’aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti iniziata dall’Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possano comunque derivarne o si richiamino alla sua esperienza, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca e di servizio sociale. L’Istituto, riconosciuto quale ente di diritto privato di interesse nazionale e istituzione culturale dalla legge n. 123 del 2 aprile 1980, è indipendente dallo Stato e da altri enti, anche per la parte finanziaria. |
Carica da rinnovare e soggetto indicato
Presidente Carlo Ossola |
Il 14 ottobre 2024 scadrà il mandato di Franco Gallo, che era stato confermato come presidente dell’Istituto per un quadriennio con il decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2019. Si segnala che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 10 giugno 2024, ha deliberato – ai fini dell’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari – l’avvio della procedura per la nomina di Carlo Ossola a presidente dell’Istituto e che su tale nomina con lettera del 13 giugno 2024 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare. La proposta era stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 10 ottobre 2019, dopo che la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano espresso pareri favorevoli, rispettivamente nelle sedute del 1° e del 2 ottobre 2019, sulla relativa proposta di nomina, trasmessa con lettera del 2 agosto 2019 dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Gallo era stato nominato per un primo mandato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 2014, per la durata di un quinquennio. La nomina era stata deliberata nella riunione del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2014 dopo che sulla relativa proposta avevano espresso parere favorevole la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato nelle rispettive sedute del 18 e del 19 marzo 2014. Gallo aveva sostituito Giuliano Amato che, nominato presidente dell’Istituto per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2009, aveva rivestito tale carica fino alla sua nomina a giudice della Corte costituzionale, avvenuta il 12 settembre 2013. |
Scadenza |
14 ottobre 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. |
Requisiti |
Il presidente è scelto fra personalità di particolare rilievo nel campo della cultura e della scienza. Dura in carica cinque anni e può essere rinnovato. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’ISMEA è un ente pubblico economico vigilato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Istituito con il DPR 28 maggio 1987, n. 278 e poi riordinato dal DPR 31 marzo 2001, n. 200, svolge funzioni riguardanti la rilevazione, l’elaborazione e la diffusione di dati concernenti i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell’attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale SISTAN, di cui fa parte. L’Istituto, che partecipa anche del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, svolge altresì attività di ricerca, analisi e informazione per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici e alimentari. Secondo quanto previsto dal nuovo statuto, inoltre, l’Istituto promuove e cura, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, i rapporti con gli organi statali e regionali, nonché con gli organi dell’Unione europea. Con il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 sono intervenute modifiche alla governance dell’Ente, al pari di quanto contestualmente disposto anche per il CREA. In particolare, al fine di accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell’attività di ricerca in agricoltura, l’articolo 23, comma 3-bis, introdotto in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge (legge 21 giugno 2023, n. 74), ha disposto: - la riduzione da 5 a 3 del numero dei componenti del consiglio di amministrazione; - che il presidente sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica con la procedura di cui all’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; - che gli altri componenti siano nominati dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il medesimo decreto-legge ha altresì stabilito la decadenza degli organi in carica alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione e la nomina, entro venti giorni dalla predetta data, di un commissario straordinario da effettuare con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ciò al fine di assicurare la continuità amministrativa. Il commissario straordinario è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità, nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Fino all’insediamento dei nuovi organi, il commissario straordinario esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dalla disciplina vigente ed elabora un piano di ristrutturazione dell’organizzazione amministrativa e di rilancio delle attività dell’Ente, predisponendo le occorrenti modifiche dello statuto e di ogni altro atto dell’ente che ne regola l’organizzazione e la struttura interna. Il nuovo statuto è stato adottato con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2023. La norma prevedeva che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, dovessero essere costituiti i nuovi organi. Sulla disciplina in esame si veda anche il dossier di documentazione predisposto dal Servizio Studi (pagg. 363 e ss). |
Cariche rinnovate e soggetti nominati
Presidente Livio Proietti
Componenti del consiglio di amministrazione Alessandra Beduschi e Gaia Morelli |
Con DPR del 22 febbraio 2024, Livio Proietti è stato nominato è stato nominato presidente dell’Ente per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione. Con lettera del 18 gennaio 2024, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha richiesto l’espressione del parere delle commissioni competenti sulla proposta di nomina. Le Commissioni XIII (Agricoltura) della Camera e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) nelle rispettive sedute del 7 febbraio e del 31 gennaio 2024, previa audizione, hanno espresso parere favorevole. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 6 marzo 2024 Alessandro Beduschi e Gaia Morelli sono stati nominati membri del consiglio di amministrazione, a decorrere dalla data di insediamento dell’organo. In particolare, Beduschi è stato designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 22 febbraio 2024. Di tale decreto non è stata data comunicazione alle Camere. L’insediamento del consiglio di amministrazione è avvenuto il 3 aprile 2024, data da cui quindi decorre il mandato quadriennale dei membri dell’organo. Si segnala, inoltre, che in tale prima riunione Morelli è stata eletta dal consiglio vicepresidente dell’Ente medesimo. Si ricorda che con decreto del ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 28 giugno 2023, Livio Proietti era stato nominato commissario straordinario dell’Istituto fino all’insediamento dei nuovi organi. In precedenza, con decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021, Angelo Frascarelli era stato nominato presidente dell’Istituto per un quadriennio. La nomina era stata deliberata nella riunione del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2021. Con lettera del 13 luglio 2021 il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il prescritto parere parlamentare. La XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, previa audizione del candidato, hanno espresso parere favorevole sulla relativa proposta di nomina rispettivamente nelle sedute del 28 luglio e del 4 agosto 2021. Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 agosto 2021 erano stati nominati componenti Luca Bianchi, Gaia Morelli, Teresa Trabace e, su designazione della Conferenza delle regioni e delle province di Trento e di Bolzano, Fabio Rolfi. |
Nomine |
22 febbraio 2024 per il presidente e 6 marzo 2024 per il consiglio di amministrazione. Le nomine decorrono dal 3 aprile 2024, data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione. |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare per il presidente, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. Comunicazione alle Camere per il consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
DPR per il presidente, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il consiglio di amministrazione, di cui un componente è designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, assicurando l’equilibrio tra i generi. |
Requisiti |
Il nuovo statuto non stabilisce particolari requisiti per la nomina a presidente, mentre dispone, all’articolo 4, comma 5, che i componenti del consiglio di amministrazione siano scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell’Istituto, assicurando l’equilibrio dei generi. Inoltre, è stabilito che i componenti degli organi dell’Istituto durano in carica quattro anni e scadono alla data dell’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica. La conferma del presidente, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dei componenti degli organi dell’Istituto non può essere effettuata per più di due volte. Si prevede, infine, che per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con DPCM su proposta del Ministro vigilante, possa essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a un anno, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, con i poteri del consiglio e del presidente, eventualmente coadiuvato da un sub-commissario. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’INPS gestisce la quasi totalità della previdenza italiana, assicurando la maggior parte dei lavoratori autonomi e dei dipendenti del settore pubblico e privato. Svolge tale funzione provvedendo alla liquidazione e al pagamento delle pensioni e delle indennità di natura previdenziale e assistenziale. Per alcune di queste prestazioni l’INPS è coinvolto solo nella fase di erogazione, mentre per altre svolge tutto il procedimento di assegnazione. L’INPS amministra anche la banca dati relativa al calcolo dell’ISEE, che permette di usufruire di alcune prestazioni sociali agevolate. Per garantire il rispetto dei diritti previdenziali e assicurativi e le eque condizioni di concorrenza tra le imprese sul mercato, l’INPS ha anche compiti di vigilanza che viene svolta anche tramite le banche dati interne ed esterne. Con l’acquisizione delle funzioni della gestione ex INPDAP, l’INPS eroga trattamenti pensionistici di fine servizio e rapporto e le prestazioni di carattere creditizio e sociale anche per dipendenti e pensionati pubblici. Si rammenta, infine, che l’articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 ha previsto una riforma della governance dell’INPS. In particolare, il comma 2 dell’articolo ha previsto che nelle more dell’adozione delle modifiche organizzative disposte – tra le quali la soppressione della carica di vice presidente - e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’Istituto fosse nominato, entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto medesimo, un commissario straordinario. Contestualmente a tale nomina, il presidente, il vice presidente e il consiglio di amministrazione dell’Istituto in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge in questione (11 maggio 2023) sono decaduti con effetto immediato. |
Cariche rinnovate e soggetti nominati
Presidente Gabriele Fava
Componenti del consiglio di amministrazione Antonio Di Matteo, Micaela Gelera, Maria Luisa Gnecchi e Fabio Vitale
Due componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza Nazaro Pagano e Domenico Proietti |
Con DPR 9 febbraio 2024 Gabriele Fava è stato nominato presidente dell’Istituto per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione, avvenuto il 18 aprile 2024. Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 19 dicembre 2023, aveva avviato, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la procedura di nomina di Gabriele Fava a presidente dell’Istituto. Con lettera del 21 dicembre 2023 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha quindi richiesto il prescritto parere parlamentare che le Commissioni 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e XI (Lavoro) della Camera nelle rispettive sedute del 17 e 18 gennaio 2024, hanno espresso in senso favorevole, dopo aver proceduto all’audizione del candidato. Infine, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 31 gennaio 2024, ha deliberato in via definitiva la nomina di Fava. Si ricorda che in precedenza l’Istituto era guidato da Micaela Gelera, nominata con DPCM del 15 giugno 2023, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, commissario straordinario dell’Istituto, a decorrere dalla data del medesimo decreto e per la durata necessaria all’adozione delle modifiche dell’organizzazione dell’Istituto e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi. Il 21 maggio 2023 era scaduto il mandato del presidente Pasquale Tridico, nominato, per un quadriennio, con DPR del 22 maggio 2019. Sulla proposta di nomina la 11ª Commissione permanente (Lavoro) del Senato e la XI Commissione (Lavoro) della Camera avevano espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 15 maggio 2019. Si segnala, inoltre, che con DPCM del 13 marzo 2024 sono stati nominati, per un quadriennio, componenti del consiglio di amministrazione Antonio Di Matteo, Micaela Gelera, Maria Luisa Gnecchi e Fabio Vitale a decorrere dalla data di insediamento dell’organo, avvenuto il 18 aprile 2024. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha dato comunicazione al Parlamento di tale nomina con lettera del 16 aprile 2024. Si ricorda che con DPCM del 16 dicembre 2019 erano stati nominati per un quadriennio membri del consiglio di amministrazione (insediatosi il 15 aprile 2020): Rosario De Luca (che ha poi rassegnato le sue dimissioni il 25 ottobre 2022), Roberto Lancellotti e Patrizia Tullini. Tali nomine non risultano essere state comunicate alle Camere. Era componente del consiglio anche la vicepresidente dell’Istituto, Marialuisa Gnecchi, nominata con DPCM del 24 febbraio 2020, previo parere favorevole della XI Commissione (Lavoro) della Camera dei deputati e della 11ª Commissione (Lavoro) del Senato della Repubblica espresso nelle rispettive sedute del 19 dicembre 2019. Con DPCM del 22 marzo 2024 la composizione del CIV è stata integrata, ai sensi dell’articolo 17-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, con la nomina di Nazaro Pagano, quale rappresentante designato d’intesa dall’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili APS-ETS (ANMIC), dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti ETS-APS, (UICI), dall’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi ETS-APS (ENS) e dall’Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettiva e disturbi del neuro sviluppo ETS-APS (ANFFAS Nazionale). Ai sensi del citato articolo 17-ter, Pagano partecipa, con diritto di voto, alle sedute aventi ad oggetto l’esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità. Tale nomina è stata comunicata al Parlamento con lettera del 12 aprile 2024. Si segnala, infine, che con DPCM del 9 maggio 2024, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa designazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL), Domenico Proietti è stato nominato componente del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) in sostituzione di Fabio Porcelli, dimissionario. Tale nomina è stata comunicata al Parlamento con lettera della Presidenza del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2024. Pertanto, l’attuale consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto, istituito con DPCM del 1° giugno 2022 (successivamente integrato dal DM del 30 giugno 2022, dal DPCM del 20 ottobre 2023), nonché dai citati DPCM 9 maggio 2024 e 22 marzo 2024), risulta composto da Robertino Ghiselli (presidente), Guido Lazzarelli (vicepresidente), Pierangelo Albini, Paolo Mattei, Giorgio Cappelli, Giovanni Morleo, Angela Maria Caracciolo, Gaetana Pagano, Domenico Colaci, Valeria Picchio, Tommaso Daquanno, Nicola Giancarlo Poggi, Ignazio Ganga, Domenico Proietti, Riccardo Giovani, Fiorito Leo, Raffaele Lorusso, Maria Magri, Claudia Trovato, Rosario Giuseppe Meli, Antonio Zampiga, Anna Maria Bilato, Francesco Rampi, Gregorio Tito e Nazaro Pagano (per un totale di 25 membri). |
Nomina |
9 febbraio 2024 (presidente), con decorrenza 18 aprile 2024 13 marzo 2024 (componenti consiglio di amministrazione), con decorrenza 18 aprile 2024 9 maggio 2024 e 22 marzo 2024 (due membri del consiglio di indirizzo e vigilanza) |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994 per il presidente. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza. |
Procedura di nomina |
DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per il presidente. DPCM su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per il consiglio di amministrazione e il consiglio di indirizzo e vigilanza. |
Requisiti |
L’articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 51 del 2023, modificando l’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, ha: · soppresso la carica di vice presidente dell’Istituto; · con riferimento ai requisiti per la carica di presidente, previsto che questi sia individuato tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia; · con riferimento al consiglio di amministrazione, stabilito che sia composto dal presidente dell’Istituto, che lo presiede, e da quattro membri, scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia; · con riferimento al presidente e al consiglio di amministrazione, disposto che durino in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento e che possano essere rinnovati una sola volta, anche non consecutiva. Resta fermo che tali organi cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. L’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 51 del 2023 dispone inoltre che il commissario straordinario ivi previsto sia scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità, nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia e che assuma, per il periodo in cui è in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione ai sensi della disciplina vigente. Per quanto riguarda invece il consiglio di indirizzo e vigilanza, si tratta di un organo collegiale di indirizzo politico, che individua le linee di indirizzo generale e gli obiettivi strategici dell’INPS e approva il bilancio predisposto dal presidente dell’Istituto. È composto da 24 membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, a cui si aggiunge un membro che partecipa alle sedute aventi ad oggetto l’esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità ai sensi del citato art. 17-ter del decreto-legge n. 145 del 2023. Resta in carica 4 anni e al suo interno nel corso della prima seduta elegge il proprio presidente individuato tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Istituto Nazionale di Astrofisica, istituito dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296 e poi riordinato dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, è un ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell’astronomia, della radioastronomia, dell’astrofisica spaziale e della fisica cosmica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale, sia in collaborazione con le università sia con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri. Progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d’avanguardia per lo studio e l’esplorazione del cosmo. Favorisce la diffusione della cultura scientifica grazie a progetti di didattica e divulgazione dell’astronomia che si rivolgono alla scuola e alla società. L’INAF, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, è vigilato dal Ministero dell’università e della ricerca e ha piena autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile, statutaria, organizzativa e regolamentare, ed adegua la sua azione a quanto previsto dalla Carta europea dei ricercatori allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE. |
Cariche rinnovate e soggetti nominati
Presidente Roberto Ragazzoni
Due componenti del consiglio di amministrazione Massimo Della Valle e Lucio Angeli Antonelli
Cariche da nominare e titolari uscenti
Due componenti del consiglio di amministrazione Grazia Maria Gloria Umana e Stefano Giovannini |
Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 4 aprile 2024 Roberto Ragazzoni è stato nominato presidente dell’Istituto per un quadriennio a decorrere dalla data del medesimo decreto. Tale nomina è stata comunicata con lettera del Ministero in data 8 aprile 2024. Nelle premesse di tale decreto si precisa che Ragazzoni faceva parte della rosa dei candidati, individuata nel verbale n. 10 del 29 gennaio 2024 del comitato di selezione e che è stato ritenuto il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico di presidente dell’Istituto, “tenuto conto dell’elevato profilo scientifico, dell’alto prestigio internazionale, nonché dell’esperienza specifica maturata”. Si segnala che il 30 ottobre 2023 era stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso pubblico per la selezione del nuovo presidente. Si ricorda che il 30 dicembre 2023 era scaduto il mandato del presidente dell’Istituto Marco Tavani, nominato con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 9 ottobre 2020 a seguito del decesso (avvenuto il 14 settembre 2020) di Nicolò D’Amico, precedentemente nominato per un quadriennio con il DM del 30 dicembre 2019. Tavani è stato pertanto nominato per la restante durata del mandato precedentemente conferito a D’Amico. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 30 aprile 2024 Massimo Della Valle è stato nominato componente del consiglio di amministrazione. Nelle premesse di tale decreto si precisa che della Valle rappresentava, nella rosa di candidati individuata dal comitato di selezione nel verbale n. 12 del 27 marzo 202, il “candidato più idoneo a ricoprire l’incarico di componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto”. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 13 giugno 2024 Lucio Angeli Antonelli è stato nominato componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto per un quadriennio a decorrere dalla data del medesimo decreto. Tale nomina è stata comunicata con lettera del Ministero in data 18 giugno 2024. Nelle premesse di tale decreto si precisa che Angeli Antonelli faceva parte della rosa dei candidati, individuata nel verbale n. 15 del 14 maggio 2024 del comitato di selezione, e che è stato ritenuto il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico di consigliere “vista l’intensa ed eccellente attività scientifica su tematiche di astrofisica sperimentale e la sua specifica esperienza gestionale”. Si rammenta che il 30 ottobre 2023 era stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso pubblico per la selezione dei due nuovi componenti del consiglio di amministrazione. Si ricorda, inoltre, che il 30 dicembre 2023 era scaduto il mandato degli altri due consiglieri di amministrazione di designazione governativa dell’Istituto Maria Cristina De Sanctis e Stefano Borgani, nominati con il medesimo DM del 30 dicembre 2019, comunicato alle Camere con lettera dell’8 gennaio 2020. Si segnala, infine, che il 31 gennaio 2024 è altresì scaduto il mandato di altri due componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto, Grazia Maria Gloria Umana e Stefano Giovannini, nominati, in rappresentanza della comunità scientifica di riferimento con DM del 31 gennaio 2020, poi trasmesso alle Camere con lettera del Ministero dell’università e della ricerca del 17 febbraio 2020. |
Nomina |
4 aprile 2024 (presidente) 30 aprile 2024 (un membro del consiglio di amministrazione) 13 giugno 2024 (un membro del consiglio di amministrazione) |
Scadenza |
31 gennaio 2024 (due componenti del consiglio di amministrazione) |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (il presidente e due componenti) e dalla comunità scientifica di riferimento (due componenti). Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.3 Gli enti di ricerca. In questa sede, si ricorda che nei consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri – come quello l’Istituto in oggetto – si prevede che tre di questi, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti. In particolare, lo statuto dell’Istituto stabilisce che i due membri del Consiglio rappresentanti della comunità scientifica di riferimento, siano individuati all’esito di una procedura elettorale in cui hanno diritto di elettorato attivo tutti i dipendenti dell’ente ivi inclusi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato e il personale di ricerca di altri enti o università in servizio attivo associato all’INAF, con incarico di ricerca. Hanno diritto di elettorato passivo tutto il personale di ricerca in servizio attivo presso l’INAF e il personale di ricerca di altri enti o università associato all’INAF che abbia espresso, con le modalità di cui al regolamento elettorale, disponibilità a ricoprire l’incarico. |
Requisiti |
Le citate norme istitutive e lo statuto dell’Istituto prevedono che il presidente sia nominato tra persone di alta qualificazione scientifica nei campi di ricerca dell’INAF con una pluriennale esperienza ai vertici di centri o strutture di ricerca anche universitari e con una documentata conoscenza, di alto livello, anche gestionale, del sistema della ricerca italiana e internazionale. Il presidente e i membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I tre consiglieri di nomina ministeriale debbono essere scelti tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, istituito con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità alla normativa vigente. È vigilato dal Ministero dell’università e della ricerca. Ai sensi dell’articolo 2 del proprio statuto, l’INGV ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati. Il mandato istituzionale dell’Ente comprende il perseguimento di obiettivi di osservazione dei fenomeni e di sviluppo delle conoscenze scientifiche sul sistema Terra nel suo complesso. L’Ente, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante, opera mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica nei campi della geofisica e geochimica, della sismologia e della vulcanologia. |
Cariche rinnovate e soggetti nominati
Due membri del consiglio di amministrazione Sergio Carmelo Vinciguerra e Francesca Bozzano |
Con i decreti del Ministro dell’università e della ricerca del 9 aprile 2024 e del 16 maggio 2024 Sergio Carmelo Vinciguerra e Francesca Bozzano sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto per un mandato quadriennale a decorrere dalle date dei rispettivi decreti. Nel caso della Bozzano si tratta di una conferma per un secondo mandato. Nelle premesse di entrambe i decreti si precisa che i profili di Vinciguerra e Bozzano sono stati ritenuti i più idonei a ricoprire l’incarico di componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto all’interno delle rose dei candidati, individuate nei verbali n. 14 del 5 aprile 2024 e n. 15 del 14 maggio 2024 del comitato di selezione. Tali nomine sono state comunicate al Parlamento con lettere del Ministero inviate il 10 aprile e il 17 maggio 2024. Si segnala che il 30 ottobre 2023 era stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso pubblico per la selezione del nuovo presidente. Si ricorda che il 30 dicembre 2023 era scaduto il mandato dei consiglieri di amministrazione Francesca Bozzano e Roberto Scarpa, nominati su designazione governativa per la durata di un quadriennio con decreto del medesimo Ministro del 30 dicembre 2019. Le nomine erano state comunicate alle Camere con lettera dell’8 gennaio 2020. Si ricorda che con lettera del 19 ottobre 2023, il Ministero dell’università e della ricerca ha trasmesso il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 6 settembre 2023 con il quale Fabio Florindo e Sergio Gurrieri sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, in rappresentanza dei ricercatori e dei tecnologi, a partire dalla data del 23 ottobre 2023 e per la durata di un quadriennio. Il consiglio di amministrazione è composto anche dal presidente Carlo Doglioni, nominato, da ultimo, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 19 febbraio 2021 per la durata di quattro anni per il suo secondo mandato. Tale nomina è stata comunicata alle Camere con lettera del 4 maggio 2021. |
Nomina |
9 aprile e 16 maggio 2024 |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009 |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (il presidente e due componenti) e dalla comunità scientifica di riferimento (due componenti). Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.3 Gli enti di ricerca. In particolare, per quanto riguarda i consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, come nel caso dell’INGV, la normativa prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. In questo caso, i due componenti di designazione non governativa vengono eletti dalla comunità scientifica e tecnologica dell’INGV. Le modalità e le procedure di elezione sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento. |
Requisiti |
Il presidente e gli altri componenti del consiglio durano in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta. Sono scelti tra soggetti in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attività ed esperti di alta amministrazione e sono incompatibili con la carica di direttore di una sezione dell’Ente. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, il presidente può essere collocato fuori ruolo; se ricercatore o professore universitario, è collocato in aspettativa a domanda. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, ai sensi della legge 11 febbraio 1958, n. 73 e della legge 30 novembre 1989, n. 399, è un ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria e regolamentare, vigilato dal Ministero dell’università e della ricerca. Come ricorda l’articolo 1 dello statuto, l’OGS è un ente di ricerca a carattere multidisciplinare nel campo delle scienze della terra che opera e sviluppa la propria missione nell’Area europea della ricerca (ERA) e in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca in: oceanografia (fisica, chimica, biologica e geologica); geofisica sperimentale e di esplorazione; sismologia e sismologia applicata all’ingegneria. Inoltre, l’Istituto promuove e realizza ricerca scientifica e tecnologica finalizzata allo studio: dell’ambiente marino e della sua risposta alle variazioni indotte dai cambiamenti climatici; delle biodiversità e funzionalità degli ecosistemi marini; dei fenomeni di pericolosità geologica ed alla definizione degli associati rischi; dell’approccio allo sfruttamento sostenibile e sicuro delle risorse naturali biotiche, abiotiche ed energetiche. |
Carica rinnovata e soggetto nominato
Un consigliere di amministrazione Michele Pipan
Carica da nominare e titolare uscente
Un consigliere di amministrazione Maria Cristina Pedicchio |
Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 29 aprile 2024 Michele Pipan è stato confermato nell’incarico di consigliere di amministrazione dell’Istituto per un quadriennio. Tale nomina è stata comunicata con lettera del Ministero del 3 maggio 2024. Nelle premesse del decreto si precisa che – nell’ambito della rosa individuata nel verbale n. 14 del 5 aprile 2024 del comitato di selezione – Pipan è stato ritenuto il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico di componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto. Il precedente mandato di Pipan era scaduto il 30 dicembre 2023 essendo stato nominato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019 per un quadriennio. Si segnala che Pipan era stato poi nominato vicepresidente con Atto n. 25 ADW del 16 giugno 2021. Il 17 aprile 2024 è scaduto anche il mandato dell’altro membro del consiglio di amministrazione dell’Ente, Maria Cristina Pedicchio, nominata per un secondo mandato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 17 aprile 2020, in qualità di rappresentante indicato dalla comunità scientifica di riferimento dell’Ente medesimo, per la durata di un quadriennio. Si ricorda che con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 23 febbraio 2024, il presidente uscente, Nicola Casagli, è stato confermato per un quadriennio. Tale nomina è stata comunicata al Parlamento con lettera del 12 marzo 2024. |
Nomina |
29 aprile 2024 (un membro del consiglio) |
Scadenza |
17 aprile 2024 (un membro del consiglio) |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro per il presidente e un consigliere e su designazione dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento per un altro consigliere. Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.3 Gli enti di ricerca. Si rammenta che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come quello dell’Istituto in oggetto, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro e il terzo è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. Lo statuto dell’OGS prevede che il terzo consigliere sia scelto, attraverso procedura di consultazione anche telematica, tra il personale ricercatore e tecnologo di comprovata competenza ed esperienza a livello internazionale nei settori di interesse dell’Istituto, nell’ambito di una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, indicata da un comitato di selezione composto da personalità scientifiche di chiara fama e competenza nei settori di attività dell’Ente, nominato dal Consiglio medesimo. La rosa dei candidati verrà individuata a seguito di procedura di selezione il cui provvedimento di avvio, adottato dal presidente dell’OGS, verrà pubblicato nel sito web dell’Ente indicandone termini e modalità di espletamento. Nell’ambito della rosa di candidati individuata dal comitato di selezione e all’esito della indicata procedura, la scelta del consigliere verrà effettuata sulla base di consultazione del personale tecnico-amministrativo, ricercatore e tecnologo a tempo indeterminato e tempo determinato in servizio presso l’Ente alla data fissata per la consultazione stessa, con la finalità di valorizzare e rappresentare l’intera comunità scientifica nazionale di riferimento. |
Requisiti |
Sia il presidente che i restanti membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di presidente è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione o affiliazione o associazione con l’Ente. Il presidente, scelto tra personalità in possesso di alto profilo scientifico o professionale, nomina il vicepresidente. Come detto, il consigliere nominato dalla comunità scientifica di riferimento è individuato tra il personale ricercatore e tecnologo di comprovata competenza ed esperienza a livello internazionale nei settori di interesse dell’Ente. |
Natura e funzioni dell’ente |
Istituito con la legge 9 luglio 1926, n. 1162, riorganizzato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, infine riordinato dal DPR 7 settembre 2010, n. 166, l’Istituto è ente pubblico di ricerca dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che svolge la propria attività secondo i princìpi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell’informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale. Fa parte del Sistema statistico europeo e collabora con gli altri soggetti del sistema statistico internazionale. L’Istituto è inoltre impegnato nello sviluppo Sistema statistico europeo, nella cura dei rapporti con gli organismi statistici internazionali, allo svolgimento dell’attività di formazione e qualificazione professionale per i dirigenti e il personale delle pubbliche amministrazioni e nella definizione dei metodi e dei formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica e finanziaria. L’attività di produzione statistica dell’Istat è stabilita dal Programma statistico europeo (PSE) e dal Programma statistico nazionale (PSN). I criteri di produzione statistica sono definiti dal Codice delle statistiche europee e dal Codice della qualità della statistica ufficiale e ispirati ai princìpi fondamentali della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE). L’Istituto svolge un ruolo di coordinamento all’interno del Sistema statistico nazionale (SISTAN) e si occupa dei censimenti generali della popolazione, dei servizi e dell’industria, dell’agricoltura, di indagini campionarie sulle famiglie e di indagini economiche generali. |
Cariche rinnovata e soggetto nominato
Presidente Francesco Maria Chelli
Cariche da rinnovare
Componenti del consiglio di amministrazione
Titolari uscenti Maria Rosaria Prisco, Mauro Gasparini e Federico Visconti |
Con DPR del 30 maggio 2024 (in corso di perfezionamento) Francesco Maria Chelli è stato nominato presidente dell’Istituto per un quadriennio. L’avvio della procedura della nomina è stato deliberato nella riunione del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2024. In pari data, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti. La I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei Deputati e la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica, dopo aver proceduto all’audizione congiunta di Chelli, hanno espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 22 e 23 maggio 2024. La nomina è stata quindi deliberata in via definitiva nella riunione del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2024. Si segnala che il 22 febbraio 2024 era stato pubblicato un avviso pubblico sul sito del Dipartimento della funzione pubblica con scadenza 23 marzo 2024, per raccogliere le manifestazioni di interesse per la designazione del presidente dell’Istituto, al fine di assicurare la massima trasparenza e imparzialità in tutte le fasi del procedimento di designazione sulla scorta di quanto analogamente avvenuto in occasione della nomina del precedente presidente. Successivamente, con decreto del 28 marzo 2024, il Ministro della pubblica amministrazione ha nominato una Commissione per la valutazione delle venti manifestazioni di interesse pervenute. Si rammenta che in precedenza, con DPCM del 9 maggio 2023, Francesco Maria Chelli era stato nominato presidente facente funzioni (ff) dell’Istituto. La nomina di Chelli – che, in quanto componente più anziano del citato consiglio, già svolgeva tale incarico ai sensi della delibera del Consiglio dell’Istituto n. 5 del 16 marzo 2023 adottata in seguito alla fine del periodo di prorogatio del presidente uscente Blangiardo avvenuta il 21 marzo 2023 (cfr. oltre) – è stata disposta fino alla data di insediamento del nuovo presidente dell’Istituto. Si ricorda altresì che il 4 febbraio 2023 era scaduto il mandato del presidente Gian Carlo Blangiardo, nominato per un quadriennio con DPR del 4 febbraio 2019. Il 30 gennaio 2019 la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera e la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato avevano espresso parere favorevole, con la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Commissione, alla suddetta nomina. In data 9 marzo 2023 con lettera del Ministro per i rapporti col Parlamento è stato richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina, per un secondo mandato, di Blangiardo a presidente dell’Istituto. La I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati ha esaminato tale proposta nella seduta del 14 marzo 2023, analogamente a quanto avvenuto nella seduta della 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato tenutasi in pari data. Successivamente, il 22 marzo 2023 le predette Commissioni hanno proceduto all’audizione di Blangiardo in seduta congiunta. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, il termine di venti giorni per l’espressione del parere, decorrente dalla data di assegnazione della proposta di nomina, sarebbe scaduto il 30 marzo. Tale termine è stato prorogato di dieci giorni dal Presidente della Camera (che ne ha informato il Ministro dei rapporti con il Parlamento con lettera del 30 marzo 2023). La nuova scadenza del 9 aprile 2023 è tuttavia decorsa senza che la I Commissione si sia pronunciata; non risulta altresì espresso il prescritto parere della 1ª Commissione del Senato. Con lettera del 5 marzo 2024, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha reso noto che nel Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024 è stato deciso di procedere al ritiro della proposta di nomina di Blangiardo. Si segnala, inoltre, che il 30 aprile 2024 sono scaduti i mandati di: · Mauro Gasparini e Francesco Maria Chelli (in qualità di consigliere), nominati, rispettivamente, con DPCM 30 aprile 2020 e 30 marzo 2022; · Federico Visconti, designato dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente; · Maria Rosaria Prisco, nominata con DPCM del 29 ottobre 2020, quale consigliere elettivamente individuato tra ricercatori e tecnologi. Il decreto di nomina prevede che il mandato della Prisco si concluderà alla scadenza degli altri componenti del consiglio. Le nomine dei predetti consiglieri sono state comunicate alle Camere. |
Nomina |
30 maggio 2024 (DPR di nomina del presidente in corso di perfezionamento) |
Scadenza |
30 aprile 2024 (consiglio d’amministrazione) |
Controllo parlamentare |
Per il presidente, parere parlamentare favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei componenti, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per i componenti del consiglio di amministrazione. |
Procedura di nomina |
Per il presidente, DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari competenti – che possono procedere all’audizione della persona designata – espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Per quanto invece riguarda i membri del consiglio di Amministrazione, lo statuto dell’Istituto stabilisce che il consiglio è composto dal presidente, che lo presiede, da un membro designato tra i propri componenti dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente, da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica, e da un ricercatore o da un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione. I componenti del consiglio diversi dal presidente sono nominati con DPCM e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei consiglieri rimasti in carica. Si fa presente che l’articolo 5-bis, comma 4, del Regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, introdotto dal Regolamento n. 2015/759, prevede tra l’altro che le procedure di selezione e nomina dell’organo di vertice degli Istituti nazionali di statistica siano trasparenti, basate solo su criteri professionali e garantiscano il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere. |
Requisiti |
Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, il presidente dell’ISTAT è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche e affini, con esperienza internazionale. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’INAPP è un ente pubblico di ricerca, che svolge attività di analisi strategica, monitoraggio e valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale, al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. L’Istituto (in precedenza denominato Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori – ISFOL, istituito dal DPR 30 giugno 1973, n. 478) ha assunto l’attuale denominazione il 1° dicembre 2016, ai sensi di quanto disposto dal comma 3-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, aggiunto dall’articolo 4, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185. L’articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 ha inserito l’Istituto tra gli enti pubblici di ricerca. Come stabilito dallo statuto, l’INAPP è dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
Carica rinnovata e soggetto nominato
Presidente Natale Forlani |
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 aprile 2024 Natale Forlani è stato nominato presidente dell’Istituto a decorrere dalla data del decreto medesimo e fino al 23 settembre 2025, data di scadenza del consiglio di amministrazione attualmente in carica. Di tale nomina è stata resa comunicazione alla Camera con lettera del Ministro del 12 aprile 2024. Il 3 febbraio 2024 era scaduto il mandato di Sebastiano Fadda, nominato presidente dell’Istituto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 febbraio 2020 per un quadriennio. Tale nomina non era stata comunicata alle Camere. Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione dell’Istituto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2021 sono stati nominati per un quadriennio i componenti: Andrea Martella, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (la cui carica è venuta meno in data 11 ottobre 2022 a seguito della sua elezione a senatore nella XIX Legislatura), Giovanni Bocchieri, in rappresentanza della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Cinzia Canali, in rappresentanza del medesimo Ministero, d’intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni, e Sandra D’Agostino, in rappresentanza dei ricercatori e dei tecnologi dell’Ente. Le nomine non risultano essere state comunicate. Si segnala peraltro che l’articolo 3 del citato decreto di nomina prevede che esso sia pubblicato nel sito del Ministero e che della pubblicazione si dia avviso in Gazzetta Ufficiale. |
Nomina |
5 aprile 2024 |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009[23]. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dello statuto dell’Istituto, il consiglio di amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo n. 218 del 2016[24], è composto dal presidente dell’Istituto e da quattro membri di comprovata esperienza scientifica e professionale nei settori di attività dell’ente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tra tali componenti: - uno è designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni tra soggetti provenienti dagli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell’Istituto; - uno è nominato d’intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni; - uno è eletto dai ricercatori e dai tecnologi dell’Istituto. Per approfondimenti sulla disciplina generale concernente gli enti di ricerca, si rinvia al paragrafo 1.2.3 Gli Enti di ricerca dell’Appendice. |
Requisiti |
Il presidente, al pari degli altri componenti del consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’INAIL è un ente pubblico non economico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Persegue gli obiettivi di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Per contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico, inoltre, l’Istituto adotta iniziative mirate al monitoraggio dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione delle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al sostegno delle imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori, nonché alla ricerca finalizzata alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. La governance dell’INAIL è regolata dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. Si segnala, tuttavia, che l’articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 ha previsto una riforma della governance dell’INAIL. In particolare, il comma 2 dell’articolo ha disposto che nelle more dell’adozione delle modifiche organizzative introdotte – tra le quali la soppressione della carica di vice presidente – e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’Istituto, fosse nominato, entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto medesimo, un commissario straordinario. Contestualmente a tale nomina (cfr. oltre), il presidente, il vice presidente e il consiglio di amministrazione dell’Istituto in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge in questione sono decaduti con effetto immediato. |
Cariche rinnovate e soggetti nominati
Presidente Fabrizio D’Ascenzo
Componenti del consiglio di amministrazione Danilo Battista, Nunzia Catalfo, Caterina Grillone e Maurizio Millico |
Con DPR 9 febbraio 2024 Fabrizio D’Ascenzo è stato nominato presidente dell’Istituto per un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione, avvenuta nella riunione del 24 aprile 2024. Il Consiglio dei ministri nella riunione del 19 dicembre 2023 ha avviato, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la procedura di nomina di D’Ascenzo a presidente dell’Istituto. Quindi, con lettera del 21 dicembre 2023 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha richiesto il prescritto parere parlamentare che le Commissioni 10ª (Affari sociali) del Senato e XI (Lavoro) della Camera, nelle rispettive sedute del 17 e 18 gennaio 2024, hanno espresso in senso favorevole, dopo aver proceduto all’audizione del candidato. Infine, il Consiglio dei ministri nella riunione del 31 gennaio 2024 ha deliberato in via definitiva la nomina di D’Ascenzo. Si ricorda che, in precedenza, lo stesso D’Ascenzo era stato nominato commissario straordinario con DPCM del 15 giugno 2023, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tale nomina, che non risulta essere stata comunicata alle Camere, è stata disposta, nelle more della riorganizzazione dell’Istituto prevista dall’articolo 1 del citato decreto-legge n. 51 del 2023, per la durata necessaria all’adozione delle modifiche all’organizzazione dell’Ente e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi. Si segnala, inoltre, che con il DPCM 13 marzo 2024 Danilo Battista, Nunzia Catalfo, Caterina Grillone e Maurizio Giuseppe Millico sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto per un quadriennio. Tali nomine sono state comunicate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con lettera del 16 aprile 2024. Si rammenta che con la nomina del citato commissario straordinario erano decaduti: · il presidente Franco Bettoni, nominato per un quadriennio con DPR del 30 luglio 2019, sulla cui proposta di nomina la 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera avevano espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 9 luglio 2019 e del 10 luglio 2019; · il vicepresidente Paolo Lazzara nominato per un quadriennio con il DPCM 17 febbraio 2020, sulla cui proposta di nomina l’XI Commissione della Camera e l’11ª Commissione del Senato hanno espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 15 gennaio 2020 e del 28 gennaio 2020; · i membri del consiglio di amministrazione Teresa Armato, Francesca Maione e Cesare Damiano, nominati con DPCM del 16 dicembre 2019 per un quadriennio. Tali nomine non risultano essere state comunicate alla Camera. Si ricorda, infine, che l’attuale consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto risulta (secondo quanto disposto dal DPCM del 26 maggio 2022 e dal DPCM del 31 ottobre 2023) così composto da Guglielmo Loy (presidente), Fabio Pontrandolfi (vice presidente), Laura Bernini, Roberto Bussolotti, Sebastiano Calleri, Roberto Caponi, Angelo Emilio Colombini, Emidio Deandri, Giulia Dongiovanni, Francesca Ferrocci, Cinzia Frascheri, Barbara Gatto, Giovanni Luciano, Romano Magrini, Giorgia Marchioro, Barbara Orlandi e Sabina Valentini. |
Nomina |
9 febbraio 2024 per il presidente e 13 marzo 2024 per il consiglio di amministrazione. |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994 per il presidente. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza. |
Procedura di nomina |
DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per il presidente. DPCM su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per il consiglio di amministrazione e il consiglio di indirizzo e vigilanza. L’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 51 del 2023 prevede che il Commissario straordinario sia nominato con DPCM, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. |
Requisiti |
Si rammenta che l’articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 51 del 2023, modificando l’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 479 del 1994 ha: · soppresso la carica di vice presidente dell’Istituto; · con riferimento ai requisiti per la carica di presidente, previsto che questi sia individuato tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia; · con riferimento al consiglio di amministrazione, stabilito che sia composto dal presidente dell’Istituto, che lo presiede, e da quattro membri, scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia; · con riferimento al presidente e al consiglio di amministrazione, disposto che durino in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento e che possano essere rinnovati una sola volta, anche non consecutiva. Resta fermo che tali organi cessino dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge dispone inoltre che il commissario straordinario ivi previsto sia scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità, nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia e che assuma, per il periodo in cui è in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione ai sensi della disciplina vigente. Anche i 17 componenti del CIV durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti o deceduti. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 479 del 1994, uno dei componenti è nominato in rappresentanza dell’Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), mentre i restanti membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale. |
L’Istituto, istituito dalla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, parzialmente abrogata dall’articolo 161 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e riordinato dal DPR 20 ottobre 2000, n. 453, opera come ente di diritto pubblico con gestione autonoma nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali ai fini della costruzione, dell’ampliamento, dell’attrezzatura e del miglioramento degli impianti sportivi, compresa l’acquisizione delle relative aree e dei relativi immobili. La Legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, commi da 619 a 626, della legge 29 dicembre 2022, n.197) ha disciplinato la trasformazione dell’Istituto per il credito sportivo in società per azioni. Il nuovo ente è denominato “Istituto per il credito sportivo e culturale” e se ne prevede l’assoggettamento alle disposizioni del Testo Unico in materia bancaria e creditizia, nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti. Alla nuova società non si applicano invece le disposizioni previste dal TUSP, nonché i limiti ai compensi per gli amministratori e i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201). Nel dettaglio, si prevede che, al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l’Istituto in questione, all’esito di specifica procedura, sia trasformato in società per azioni di diritto singolare, denominata «Istituto per il credito sportivo e culturale Spa», che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi dell’Istituto medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione. Tale trasformazione in società per azioni è realizzata sulla base di un progetto deliberato dal consiglio di amministrazione, che definisce il programma e lo statuto della nuova società. La nuova società deve perseguire una missione di pubblico interesse esercitando l’attività bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, l’esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria nonché la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per lo sport, da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della cultura, sentita la Banca d’Italia, è operata la definizione, tra l’altro, dei princìpi di governo della società concernenti la composizione e la nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l’assetto proprietario, la destinazione dell’utile di esercizio e le modalità per garantire la vigilanza sull’attività da parte delle Autorità competenti. Si rammenta che l’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, aveva prorogato il mandato degli organi dell’Istituto per il credito sportivo al 30 giugno 2023, modificando a tal fine l’articolo 1, comma 24, del citato decreto-legge n. 228 del 2021, che aveva già disposto la proroga degli organi fino al 31 dicembre 2022. L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 ha ulteriormente prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2023 la durata in carica del presidente e degli altri organi dell’Istituto, prorogando conseguentemente i termini entro i quali deve essere perfezionata la trasformazione dell’Istituto da ente pubblico in società per azioni. Da ultimo, l’articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 ha prorogato di ulteriori sei mesi, dal 31 dicembre 2023 fino al 30 giugno 2024, il mandato del presidente e degli altri organi in carica dell’Istituto per il credito sportivo. |
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Cariche e titolari prorogati
Presidente Beniamino Quintieri
Consiglieri di amministrazione Antonella Baldino, Pierfrancesco Barletta, Elisa Grande e Paolo Vaccari |
Con DPCM del 5 luglio 2023 Beniamino Quintieri è stato nominato presidente dell’Istituto a decorrere dalla data del decreto fino al 31 dicembre 2023, poi prorogata fino al 30 giugno 2024 dal citato articolo 14 del decreto-legge n. 215 del 2023. Con lettera del 28 aprile 2023, il Ministro per lo sport e i giovani aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina. La VI Commissione (Finanze) e la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato, dopo aver proceduto all’audizione di Quintieri, hanno espresso parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 18 maggio e del 23 maggio 2023. Si rammenta che il 31 dicembre 2022 sarebbe dovuto scadere il mandato di Andrea Abodi quale presidente dell’Istituto. Con DPR del 21 ottobre 2022 Abodi è stato tuttavia nominato Ministro senza portafoglio e con DPCM del 23 ottobre 2022 gli è stata attribuita la delega per lo sport e i giovani del Governo Meloni. In ragione di tale nomina, l’incarico di presidente vicario del consiglio di amministrazione è stato, fino alla nomina di Quintieri, ricoperto da Antonella Baldino, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello statuto dell’Istituto, laddove si prevede che, in caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito a tutti gli effetti dal membro del consiglio di amministrazione designato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Si ricorda altresì che, da ultimo, il citato articolo 14 del decreto-legge n. 215 del 2023 ha prorogato al 30 giugno 2024 anche il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione dell’ICS (Antonella Baldino, Pierfrancesco Barletta, Elisa Grande e Paolo Vaccari). I suddetti consiglieri erano stati nominati con decreto del Ministro per lo sport 31 gennaio 2018. |
Scadenza |
30 giugno 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente. Comunicazione alle Camere per il consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. In ragione della richiamata trasformazione dell’Istituto in società per azioni di diritto singolare, non dovrebbero in futuro trovare applicazione la richiesta di parere parlamentare per il presidente e la comunicazione alle Camere per i restanti membri del consiglio di amministrazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Si rammenta che, fino al perfezionamento della predetta trasformazione dell’Istituto in società per azioni, la procedura di nomina del presidente, che presiede il consiglio di amministrazione, prevede, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del DPR del 27 ottobre 2011, n. 207, l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (o dell’Autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata), d’intesa con il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Fanno inoltre parte del consiglio di amministrazione, sempre ai sensi del medesimo comma 1, un componente designato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, uno designato dalla Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e due designati da tutti i soggetti partecipanti al capitale sociale dell’Istituto. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 1 specifica che i componenti designati del consiglio di amministrazione dell’Istituto sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro esercizi e i componenti possono essere confermati una sola volta. |
Requisiti |
Per la nomina dei componenti degli organi dell’Istituto sono richiesti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli intermediari finanziari dal titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (articolo 4, comma 2, del citato DPR n. 453 del 2000). |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Istituto superiore di sanità ISS, ai sensi di quanto previsto dal DPR 20 gennaio 2001, n. 70, è un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute. È organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento delle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, regolazione e formazione per quanto concerne la salute pubblica. Di esso si avvalgono il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. È ricompreso tra gli enti di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Le funzioni e l’organizzazione dell’Istituto sono disciplinate attraverso lo statuto, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 1 a 8 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e dall’articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. |
Cariche rinnovate e soggetti nominati
Componenti del consiglio di amministrazione
Maria Luisa Scattoni, Luca Brunese, Claudio Borghi e Luigi Genesio Icardi |
Con decreto del Ministro della salute del 22 marzo 2024 è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell’Istituto per un quadriennio. Oltre al presidente Rocco Domenico Alfonso Bellantone, ne fanno ora parte Maria Luisa Scattoni (rappresentante eletto dei ricercatori e tecnologi dell’Ente) e Luca Brunese (designato dal Ministro della salute), oltre a Claudio Borghi (designato dal Ministro dell’università e della ricerca) e Luigi Genesio Icardi (designato dalla Conferenza unificata). Tali nomine non risultano essere state comunicate alle Camere. Si ricorda che, dapprima, in esito alla approvazione del nuovo statuto dell’Istituto, con decreto del Ministro della salute del 1° febbraio 2023 si era proceduto alla nomina dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione. Allora furono nominati i citati Claudio Borghi e Luigi Genesio Icardi, assieme a Giovanni Zotta (designato in rappresentanza del Ministero della salute) e Francesca Cirulli (in rappresentanza dei ricercatori e tecnologi). In precedenza, con decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2020, erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto, Sabina Nuti, designata dal Ministro della salute; Adriana Caterina Maggi, designata dal Ministro dell’università e della ricerca; Vitangelo Dattoli e Giuseppe Toffoli, quest’ultimi due designati dalla Conferenza unificata. Si ricorda che con DPCM 19 dicembre 2023 Rocco Domenico Alfonso Bellantone è stato nominato presidente dell’Istituto per un quadriennio. Il 21 settembre 2023, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina a presidente dell’Istituto di Bellantone, che era stato designato, con nota in data 11 settembre 2023, dal Ministro della salute. Le Commissioni 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e XII Affari sociali della Camera hanno espresso parere favorevole sulla suddetta proposta rispettivamente il 4 e l’11 ottobre 2023. Si ricorda che con DM 11 settembre 2023 il Ministro della salute aveva nominato lo stesso Bellantone commissario straordinario dell’Istituto per un periodo di sei mesi e comunque sino alla nomina del nuovo presidente dell’Istituto. La nomina a commissario straordinario è stata disposta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 106 del 2012, a norma del quale lo statuto dell’Istituto stabilisce che, in caso di mancata costituzione degli organi o in caso di loro impossibilità di funzionamento, il Ministro della salute nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario, per un periodo massimo di dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e che, entro tale periodo, siano nominati gli organi di amministrazione. Nel predetto decreto dell’11 settembre 2023 è previsto che il commissario straordinario trasmetta al Ministro della salute, con cadenza trimestrale, una relazione sull’attività svolta. Si rammenta inoltre che il 14 giugno 2023 sul portale istituzionale del Ministero della salute e su quello dell’ISS era stato pubblicato l’invito a presentare manifestazione di interesse per la proposta di nomina a presidente dell’Istituto. Il Ministro della salute con DM 26 luglio 2023 aveva pertanto nominato la Commissione per l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute per la proposta di nomina del presidente. All’esito dei propri lavori, tale Commissione aveva individuato una rosa di candidati ritenuti più idonei a ricoprire l’incarico. Con nota dell’11 settembre 2023, il Ministro della salute ha proposto al Presidente del Consiglio il nominativo di Bellantone. Si ricorda che il 29 luglio 2023 era scaduto il mandato di Silvio Brusaferro quale presidente dell’Istituto, nominato con DPCM del 29 luglio 2019 per la durata di quattro anni. Con lettera del 18 giugno 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva richiesto alle Camere il prescritto parere, che la XII Commissione (Affari Sociali) della Camera dei deputati e la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica, rispettivamente nelle sedute del 3 e del 4 luglio 2019, avevano espresso in senso favorevole. |
Nomina |
19 dicembre 2023 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 del 1978 per il presidente. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per i membri del consiglio di amministrazione. |
Procedura di nomina |
DPCM su proposta del Ministro della salute per il presidente. Si rammenta che il consiglio d’amministrazione, che dura in carica quattro anni, è nominato dal Ministro della salute ed è composto, ai sensi dell’articolo 5 dello statuto dell’Istituto, da cinque membri. Oltre al presidente, ne fanno parte: un rappresentante dei ricercatori e tecnologi dell’Istituto, eletto dai ricercatori e tecnologi dell’Istituto medesimo secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento elettorale di cui alla deliberazione n. 7 della seduta del consiglio di amministrazione dell’Ente del 30 marzo 2022; tre esperti di alta e riconosciuta professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell’ambito delle attribuzioni dell’Istituto, documentata attraverso la presentazione di curricula, designati dal Ministro della Salute, dalla Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dal Ministro dell’università e della ricerca. |
Requisiti |
L’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 106 del 2012 stabilisce che il presidente dell’Istituto sia scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica e provvisto di alta e riconosciuta professionalità, documentata attraverso la presentazione di curricula, in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell’Istituto medesimo. La norma precisa inoltre che il nominato, se professore universitario, sia collocato in aspettativa ai sensi dell’articolo 12 del DPR 11 luglio 1980, n. 382. Qualora sia invece dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio. Analoghe disposizioni sono previste all’articolo 4 dello statuto dell’Istituto. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 106 del 2012, il presidente dell’Istituto non può essere amministratore o dipendente di società, né ricoprire incarichi retribuiti anche di consulenza, mentre i componenti del consiglio di amministrazione non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipino a programmi di ricerca nei quali è presente l’Istituto. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. |
Natura e funzioni dell’ente |
La Lega navale italiana - LNI è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l’amore per il mare e l’impegno per la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne. La legge 20 marzo 1975, n. 70 ha incluso l’Ente, fondato nel 1897, tra gli enti pubblici preposti a servizi di pubblico interesse. L’organizzazione interna e il funzionamento sono disciplinati dagli articoli da 65 a 72 del DPR 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) e dallo statuto dell’Ente (approvato con il DM 21 maggio 2012). La LNI è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di rispettiva competenza. |
Cariche rinnovate e soggetti nominati
Consiglio direttivo Giuseppe Cannatà, Domenico Romano, Marco Mazzucchelli, Carola De Fazio, Giuseppe Tisci, Massimo Comelato, Adele Mattioli e Flavio Musolino |
Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2024 è stato rinnovato il consiglio direttivo nazionale della Lega navale italiana, che risulta ora composto, oltre che dal presidente Marzano e dal vice presidente Magnanelli, da Giuseppe Cannatà, Domenico Romano, Marco Mazzucchelli, Carola De Fazio, Giuseppe Tisci, Massimo Comelato, Adele Mattioli e Flavio Musolino. Il consiglio rimarrà in carica fino al 24 ottobre 2026, data di scadenza del mandato del presidente (cfr. oltre). Il suddetto decreto di nomina non risulta essere stato comunicato alle Camere. L’8 luglio 2023 erano scaduti gli incarichi di Roberto Recchia, Domenico Romano, Davide Strukelj, Umberto Verna, Raffaele Mancuso, Fabrizio Monacci, Roberto Galasso e Alfredo Vaglieco quali componenti del consiglio direttivo nazionale della Lega navale, nominati con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 ottobre 2020. Tutte le suddette nomine avevano durata triennale, a decorrere dall’8 luglio 2020. Si ricorda che con DPR del 25 ottobre 2023 Donato Marzano è stato confermato presidente della Lega navale italiana per la durata di un triennio; con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 febbraio 2024 Luciano Magnanelli è stato confermato vicepresidente della Lega fino al 24 ottobre 2026. |
Nomina |
7 marzo 2024 (consiglio direttivo) |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente e il vicepresidente. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per i componenti del consiglio direttivo. |
Procedura di nomina |
DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, per il presidente. Decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, per il vicepresidente. Per il consiglio direttivo si provvede invece con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; i componenti sono nominati uno su designazione del Ministero della difesa e uno su designazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre sei rappresentanti delle sezioni sono statutariamente eletti assicurando un’equa rappresentanza regionale. |
Requisiti |
Non sono previsti requisiti specifici per l’accesso alle cariche. Il presidente, il vicepresidente e il consiglio direttivo nazionale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. |
Natura e funzioni dell’ente |
Il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”, previsto dalla legge 15 marzo 1999, n. 62 e istituito con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 gennaio 2000, n. 59, è un ente pubblico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca. L’Ente, come previsto nello statuto[25], persegue la missione di centro studi e ricerche nel campo della fisica, promuovendo e sviluppando la ricerca scientifica, con obiettivi di eccellenza finalizzati all’ampliamento delle conoscenze e a originali applicazioni interdisciplinari, e favorendo un’ampia e mirata disseminazione della cultura scientifica. Allo stesso tempo svolge l’attività di museo storico della fisica, con l’obiettivo di diffondere e conservare la memoria di Enrico Fermi e del suo gruppo di ricercatori. L’attività museale comprende anche diversi tipi di iniziative per la divulgazione e la disseminazione della cultura scientifica rivolte ad un pubblico ampio e variegato, con un’attenzione particolare a scuole e università. Infine, l’Ente si propone di sviluppare linee di ricerca originali e di impatto che, pur improntate ai metodi della fisica, abbiano un forte carattere interdisciplinare. |
Cariche rinnovate e soggetti nominati
Presidente
Componenti del consiglio di amministrazione Tiziana Di Matteo e Fabrizio Coccetti |
Con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 3 aprile 2024 Angela Bracco è stata nominata presidente dell’Ente per un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo. Tale nomina è stata comunicata con lettera del Ministero dell’8 aprile 2024. Nelle premesse del decreto di nomina si specifica che la Bracco rappresentava, nella rosa che il comitato di selezione ha individuato nella riunione del 1° febbraio 2024, il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico, tenuto conto dell’elevato profilo scientifico nelle discipline fisiche relative ai campi di ricerca dell’Ente. Con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 29 aprile 2024 Tiziana Di Matteo è stata confermata componente del consiglio di amministrazione dell’Ente per un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo. Il 30 dicembre 2023 erano scaduti i mandati del presidente dell’Ente Luciano Pietronero e della componente del consiglio di amministrazione Tiziana Di Matteo, nominati per un quadriennio con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019. Tali nomine sono state comunicate al Parlamento con lettera del Ministro in data 8 gennaio 2020. Si segnala che il 17 aprile 2024 è scaduto il mandato di un ulteriore componente del consiglio di amministrazione dell’Ente, Roberto Benzi, nominato per un quadriennio con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 17 aprile 2020. Tale nomina non era stata comunicata alle Camere. Si segnala che il nuovo statuto dell’Ente del 17 luglio 2023 ha previsto (cfr. oltre) che il terzo componente del consiglio sia un ricercatore o un tecnologo appartenente ai ruoli dell’Ente al fine di assicurare la rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo. Pertanto, il 29 maggio 2024 si sono svolte le elezioni, che hanno visto l’elezione di Fabrizio Coccetti. Alla data di chiusura del presente dossier non risulta comunicato il decreto ministeriale di nomina. |
Nomina |
3 aprile 2024 (presidente) 29 aprile 2024 (un componente del consiglio) Decreto di nomina in corso di perfezionamento (un componente del consiglio) |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca. Sul punto si veda il paragrafo dell’Appendice 1.2.3 Gli enti di ricerca. Nello specifico, per quanto riguarda l’Ente in questione, due componenti, incluso il presidente, sono designati dal Ministro dell’università e della ricerca. Il terzo componente è un ricercatore o un tecnologo appartenente ai ruoli dell’Ente, che viene eletto dal personale di ruolo dell’Ente, dai ricercatori e tecnologi appartenenti ad altri enti pubblici di ricerca che svolgono la loro attività scientifica in ambiti coerenti con le finalità scientifiche dell’Ente e dagli associati del medesimo. La partecipazione all’elettorato attivo dei ricercatori e tecnologi esterni appartenenti agli enti pubblici di ricerca e degli associati all’Ente è subordinata alla richiesta da parte degli interessati, alla valutazione del consiglio scientifico dell’Ente e all’approvazione del consiglio di amministrazione. La sostituzione dei componenti cessati anticipatamente dal mandato è effettuata secondo le medesime modalità previste per la nomina. In tali ipotesi, la durata del mandato coincide con la scadenza di quello del titolare sostituito. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. |
Requisiti |
Secondo quanto previsto dall’articolo 6 dello statuto dell’Ente, il presidente è scelto tra esponenti di chiara fama e di elevato profilo scientifico delle discipline fisiche relative ai campi di ricerca del CREF. Se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi del DPR 11 luglio 1980, n. 382. Se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni. Gli altri due componenti debbono essere individuati tra esperti di alta qualificazione scientifica nazionale e internazionale e/o di alta amministrazione. |
Natura e funzioni dell’ente |
Il Parco è stato istituito ai sensi dell’art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di conservare e valorizzare anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale. In attuazione di tale disposizione il Parco è stato istituito e disciplinato con il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, poi modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 settembre 2016 (qui il testo consolidato, ai fini di una più agevole lettura). Il Parco è gestito da un Consorzio, costituito dal Ministero dell’ambiente, delle imprese e del made in Italy, dell’università e della ricerca e della cultura, nonché dalla Regione Sardegna, dagli enti locali interessati, dalle Università di Cagliari e Sassari e da associazioni riconosciute. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è assimilato agli enti di ricerca di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168. Ai sensi dello statuto la funzione di vigilanza è attribuita ai Ministeri consorziati e alla regione Sardegna. |
Carica da rinnovare e soggetto uscente
Presidente
Commissario straordinario Anna Elisabetta Castelli |
Con il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 aprile 2018, n. 147 erano stati nominati il presidente del Consorzio, Tarcisio Agus, nonché i componenti del consiglio direttivo del Parco: Simone Deplano, rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Gianluigi Sanetti, rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; Luca Giovanni Lioni, rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Giacomo Oggiani, rappresentante del Ministero dell’istruzione e dell’università e della ricerca; Giovanni Pilia e Debora Porrà, rappresentanti della regione Sardegna; Luciano Ottelli, rappresentante della Regione Sardegna, invitato permanente senza diritto di voto; Antonio Ecca e Mario Calia, rappresentanti della Comunità del Parco; Paolo Maxia, rappresentante della Comunità del Parco, invitato permanente senza diritto di voto. Con il DM del 16 febbraio 2022 del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell’università e della ricerca, d’intesa con il Presidente della Regione Sardegna, sono stati nominati per la durata di sei mesi un commissario straordinario del Parco, Elisabetta Anna Castelli, e un subcommissario, Gianmaria Lai, che successivamente ha rassegnato le proprie dimissioni in data 10 giugno 2022. Col medesimo DM sono stati revocati gli incarichi del presidente e del consiglio direttivo del Consorzio. Ciò si è reso necessario, come si legge nelle premesse del DM, alla luce di accertate criticità nell’attività gestionale e di programmazione del Parco. Successivamente, il mandato di commissario straordinario di Elisabetta Anna Castelli è stato prorogato: i) con il DM del 21 luglio 2022 per sei mesi (16 agosto 2022-16 febbraio 2023); ii) con il DM 7 febbraio 2023 per altri sei mesi (16 febbraio 2023-16 agosto 2023); iii) con il DM 9 agosto 2023 per ulteriori sei mesi (16 agosto 2023-16 febbraio 2024); iv) con DM 1° febbraio 2024 per ulteriori sei mesi (16 febbraio 2024-16 agosto 2024) e comunque non oltre la nomina degli organi del Consorzio medesimo. |
Scadenza |
16 agosto 2024 |
Controllo parlamentare |
Il Consorzio che gestisce il Parco è per legge assimilato agli enti di ricerca, in relazione ai quali il controllo parlamentare, per gli enti vigilati dai Ministeri dell’istruzione e del merito e dell’università e della ricerca, dovrebbe sostanziarsi in una comunicazione alle Camere (cfr. il paragrafo dell’Appendice 1.2.3). Tuttavia, come già rilevato nella Relazione della Corte dei Conti sulla gestione dell’Ente riferita al 2019, il decreto istitutivo del Consorzio non disciplina la funzione di vigilanza, che è attribuita dallo statuto attualmente vigente (art. 1, c. 3) ai Ministeri consorziati e alla regione Sardegna. La Corte ha rilevato, inoltre, come a seguito della normativa di riordino degli enti di ricerca recata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, siano stati tassativamente elencati gli enti aventi la natura giuridica di “ente pubblico di ricerca”, cui si applicano le disposizioni speciali ivi contenute; la Corte ha pertanto auspicato, al fine di evitare incertezze interpretative, un intervento normativo che precisi gli esatti contenuti e i limiti di detta “assimilazione” del Consorzio agli enti di ricerca. Analoghe considerazioni sono state formulate dalla Corte dei Conti anche nelle successive relazioni riferite alla gestione del Consorzio riferita agli anni 2020, 2021 e 2022. La predetta assimilazione del Consorzio che gestisce il Parco agli enti di ricerca si riverbera evidentemente anche sull’individuazione delle modalità del controllo parlamentare, atteso che i relativi obblighi nei confronti del Parlamento differiscono tra enti parco (in relazione ai quali è prescritto il previo parere parlamentare per la nomina del presidente) e gli enti di ricerca assoggettati alla disciplina speciale di cui decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (in relazione ai quali è prescritta la mera comunicazione alle Camere della nomina dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione). Peraltro, come evidenzia la stessa Corte dei Conti, manca nella disciplina del Consorzio qualsivoglia richiamo normativo al quadro ordinamentale che disciplina gli Enti parco nazionali (in primis, la legge 6 dicembre 1991, n. 394). |
Procedura di nomina |
Ai sensi del citato decreto istitutivo, il presidente del Consorzio del Parco è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dei ministeri consorziati e d’intesa con il Presidente della Regione Sardegna. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere rinominato per un solo mandato. La carica è incompatibile con qualsiasi carica politico elettiva. Il consiglio direttivo è composto dal presidente del Consorzio del Parco, che lo presiede, e da dieci componenti, di cui: quattro in rappresentanza e su proposta dei suddetti Ministeri; tre in rappresentanza e su proposta dei comuni facenti parte della Comunità del Parco riuniti in assemblea dei Sindaci, di cui uno invitato permanentemente, senza diritto di voto e senza oneri a carico dell’amministrazione; tre in rappresentanza e su proposta della Regione autonoma della Sardegna, di cui uno invitato permanentemente, senza diritto di voto e senza oneri a carico dell’amministrazione, ed uno dei quali può essere espressione delle Associazioni che fanno parte del Consorzio. I componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministero dell’ambiente e della sovranità energetica, di concerto coi Ministeri consorziati e d’intesa col Presidente della Regione Sardegna. Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni rinnovabili una sola volta. |
Requisiti |
Il presidente del Consorzio è scelto tra persone di comprovata capacità professionali nelle materie di interesse del Parco. I componenti del consiglio direttivo sono scelti fra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale nelle materie di competenza del Parco ovvero tra amministratori degli enti locali interessati. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Unione italiana tiro a segno – UITS è un ente pubblico a base associativa sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Finalità dell’Ente sono l’istruzione e l’esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma ad aria compressa e il rilascio della relativa certificazione. All’Unione sono altresì affidate la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno, in quanto federazione sportiva nazionale riconosciuta e vigilata dal Comitato olimpico nazionale italiano – CONI. Aderisce, in quanto unica organizzatrice dello sport del tiro a segno in Italia, all’International Shooting Sport Federation “ISSF”. L’attività dell’UITS è regolata dagli articoli da 59 a 64 del DPR 15 marzo 2010, n. 90 (recate testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) e dallo statuto. In particolare, sebbene ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, per effetto dell’articolo 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l’UITS ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico. |
Cariche da nominare e titolari uscenti
Presidente Costantino Vespasiano
Vicepresidente Marco Billi
Componenti del consiglio di amministrazione Engelbert Zelger, Fabio Sacchetti, Barbara Creatini, Roberto Brogli, Davide Brutto, Luigi Giardinieri, Sara Barbieri, Patrizia Cabras, Martina Pica, Tiziana Ferrando e Alfredo Marconi |
Il 31 dicembre 2024 scadrà il mandato di Costantino Vespasiano, nominato presidente dell’Ente con DPR del 14 dicembre 2021, per la durata del quadriennio olimpico 2021-2024. Il Consiglio dei ministri aveva avviato la procedura di nomina di Vespasiano nella riunione del 19 ottobre 2021, su proposta del Ministro della difesa, sulla base dell’esito delle elezioni svoltesi nel corso dell’assemblea nazionale della UITS del 2 e 3 luglio 2021, che, oltre a Vespasiano, aveva proceduto all’elezione dei componenti del consiglio direttivo Engelbert Zelger, Fabio Sacchetti, Barbara Creatini, Marco Billi (successivamente nominato vice presidente), Roberto Brogli, Davide Brutto, Luigi Giardinieri, Sara Barbieri, Patrizia Cabras (rappresentante tecnici) e Martina Pica, Tiziana Ferrando e Alfredo Marconi (quali rappresentanti degli atleti), poi nominati con decreto del Ministro della difesa del 19 gennaio 2022 per la durata del quadriennio olimpico 2021-2024 e il cui mandato è quindi in scadenza al 31 dicembre 2024. Tale decreto non è stato comunicato al Parlamento. Sulla proposta di nomina di Vespasiano a presidente il Ministro della difesa, con lettera del 25 ottobre 2021, aveva richiesto il prescritto parere parlamentare. In merito la IV Commissione (Difesa) della Camera e la 4ª Commissione (Difesa) del Senato si erano entrambe espresse in senso favorevole nelle rispettive sedute del 23 novembre 2021. Infine, il Consiglio dei ministri aveva deliberato la nomina di Vespasiano in via definitiva nella riunione del 9 dicembre 2021. In precedenza, Igino Rugiero era stato nominato commissario straordinario dell’Unione con decreto del Ministro della difesa del 4 novembre 2019 fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per non oltre un anno. Rugiero era stato quindi confermato nella carica con decreto del Ministro della difesa del 18 novembre 2020 senza soluzione di continuità fino alla nomina del nuovo presidente dell’Ente, la cui elezione – si precisava nel citato decreto – sarebbe dovuta avvenire entro il 15 marzo 2021, salvo specifica deroga autorizzata dal CONI per motivate e giustificate cause di forza maggiore. Tali decreti non sono stati comunicati al Parlamento. Il 31 dicembre 2024 scadrà altresì il mandato di vicepresidente di Marco Billi, nominato con decreto del Ministro della difesa 14 giugno 2022 quale vicepresidente dell’UITS per la durata del quadriennio olimpico 2021-2024. Billi era stato eletto a tale carica nella prima riunione del consiglio direttivo, svoltasi il 19 febbraio 2022. |
Scadenza |
31 dicembre 2024 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della legge. n. 14 del 1978 per il presidente e il vicepresidente. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge. n. 14 del 1978 per i componenti del consiglio di amministrazione. |
Procedura di nomina |
DPR su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri all’esito dell’elezione da parte dell’assemblea nazionale dell’Ente per il presidente, secondo quanto previsto dall’articolo 60 del citato DPR n. 90 del 2010. L’articolo 17 dello statuto prevede, inoltre, che per l’elezione del presidente nazionale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea. In caso di parità di voti o di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum richiesto per l’elezione, si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. ln caso di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum della maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea anche nel turno di ballottaggio, si può procedere a una ulteriore votazione. Decreto del Ministro della difesa, all’esito dell’elezione da parte dell’assemblea nazionale dell’Ente tra i tesserati, per i dodici componenti del consiglio direttivo. L’articolo 18 dello statuto specifica che otto consiglieri sono eletti dai presidenti delle sezioni di tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre, garantendo tra questi la presenza di esponenti di entrambi i sessi, dai rappresentanti degli atleti. Sono eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti. Inoltre, si prevede che siano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fermo restando che almeno quattro componenti del consiglio direttivo, ove candidati, dovranno essere di genere diverso rispetto agli altri otto. Decreto del Ministro della difesa, previa designazione del consiglio direttivo che lo sceglie tra i propri membri eletti dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, per il vicepresidente. Si segnala, infine, che l’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (in corso di conversione), ha introdotto alcune innovazioni normative in materia di candidature a ricoprire le cariche di presidente e di membri degli organi direttivi delle federazioni sportive, delle discipline sportive, e degli enti di promozione sportiva, in relazione alle quali si rinvia al dossier del Servizio Studi (pagg. 7 e ss). |
Requisiti |
I componenti del consiglio direttivo restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato. |
L’articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 aveva disposto l’adozione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzare nell’area archeologica di Pompei. Il 29 marzo 2012, la Commissione europea, con decisione n. C(2012) 2154, ha finanziato il programma straordinario quale Grande Progetto Comunitario – Grande Progetto Pompei – a valere su risorse del Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2007-2013 (POIn)”. La data prevista per il completamento era fissata al 31 dicembre 2018. L’articolo 1, commi da 1 a 7, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, al fine di accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei, ha previsto la nomina di un direttore generale di progetto, coadiuvato da una struttura di supporto, e di un vice direttore generale vicario. Ha previsto, altresì, la costituzione dell’Unità “Grande Pompei“ (cui è stato preposto il medesimo direttore generale di progetto), dotandola di autonomia amministrativa e contabile. Successivamente, l’articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 – come modificato, in particolare, dalla Legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 308 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) – aveva stabilito la proroga fino al 31 dicembre 2019 delle attività dell’Unità “Grande Pompei”, poi ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2022 dall’articolo 7, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e, fino al 31 dicembre 2023, dall’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. Da ultimo, l’articolo 1-quater del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 – introdotto in sede di conversione (legge 21 giugno 2023, n. 74) – è intervenuto con significative innovazioni, prevedendo, tra l’altro, il cambio della denominazione del direttore generale di progetto in direttore generale per il supporto all’attuazione dei programmi ed estendendo la continuazione dello svolgimento delle funzioni fino al 31 dicembre 2026. Per approfondimenti si veda il dossier del Servizio Studi (pagg. 83 e ss.) e, più in generale, lo specifico tema dell’attività parlamentare. |
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Cariche da rinnovare e soggetti uscenti
Direttore generale per il supporto all’attuazione dei programmi Giovanni Capasso
Vice direttore generale vicario |
Il 31 dicembre 2024 scadrà il mandato di Giovanni Capasso, nominato direttore generale per il supporto all’attuazione dei programmi a decorrere dal 14 febbraio 2024 con il DPCM 22 febbraio 2024. Con lettera del 12 gennaio 2024, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto il parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla citata nomina. Nelle rispettive sedute del 24 gennaio 2024 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e la 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato si sono espresse in senso favorevole. Si rammenta che con DPCM del 9 giugno 2023 Giovanni Capasso era stato nominato vice direttore generale vicario di progetto a decorrere dal 6 marzo 2023 fino al 31 dicembre 2023. In precedenza, con DPCM 28 aprile 2023 Giovanni Di Blasio era stato invece nominato direttore generale di progetto dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023. Sulle proposte di nomina in questione il Governo aveva trasmesso alle Camere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, la richiesta di parere parlamentare con lettera del 14 febbraio 2023. Nelle rispettive sedute del 28 febbraio 2023 e dell’8 marzo 2023, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera hanno espresso parere favorevole sulle due proposte di nomina. Si ricorda altresì che con DPCM del 17 marzo 2022 Di Blasio era già stato nominato direttore generale di progetto per la durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e che nelle rispettive sedute del 22 febbraio 2022 e del 2 marzo 2022, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina. |
Scadenze |
31 dicembre 2024 (direttore generale per il supporto all’attuazione dei programmi) 31 dicembre 2023 (vicedirettore generale vicario) |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013. |
Procedura di nomina |
DPCM su proposta del Ministro della cultura. |
Requisiti |
Sia il direttore generale che il suo vicario debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; comprovata competenza ed esperienza pluriennale; assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione. |
Tra le funzioni non legislative delle moderne assemblee rappresentative è annoverabile la funzione di controllo relativa ai procedimenti di nomina, di competenza dell’Esecutivo, di componenti degli organismi direttivi di enti pubblici.
Si tratta di una forma di partecipazione indiretta che si distingue dalle forme di partecipazione diretta del Parlamento alla designazione (nomina o elezione) di componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, nonché di collegi direttivi di alcune magistrature o di componenti di Autorità amministrative indipendenti.
In particolare, in Italia, a partire dalla fine degli anni Settanta, è andata progressivamente strutturandosi una funzione di controllo del Parlamento sull’attività del Governo – finalizzata ad assicurare l’attuazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione – che non si esaurisce nel normale sindacato ex post, bensì opera al momento della provvista delle cariche dirigenziali negli enti pubblici.
È proprio in questa prospettiva che si colloca la normativa generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14 recante Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, che ha introdotto nell’ordinamento la previsione dell’espressione di un parere preventivo e non vincolante sulle proposte di nomina dei vertici degli enti pubblici (Presidenti e Vicepresidenti) avanzate dal Governo, nonché specifici obblighi informativi relativi anche agli amministratori degli enti.
FOCUS – La legge n. 14 del 1978
Le nomine governative soggette a controllo parlamentare sono disciplinate dalla citata legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, nonché, in taluni casi, da leggi istitutive di singoli enti o categorie di enti (cfr. oltre).
In particolare, la legge n. 14 del 1978 dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio del Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. Tale parere deve essere motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire (artt. 1 e 2).
Il parere non è vincolante e l’organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se il parere delle Commissioni non sia stato reso (articolo 3).
Si rammenta che le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina trasmesse dal Governo sono assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi dell’articolo 143 del Regolamento della Camera e 139-bis del Regolamento del Senato. Le Commissioni devono esprimersi nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni.
La richiesta di parere da parte del Governo deve indicare la procedura seguita per l’individuazione della candidatura, i motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e gli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell’istituto o ente pubblico (articolo 4).
La medesima procedura si applica qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, nonché per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte (articolo 6).
Il parere parlamentare non è richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge (articolo 5).
L’articolo 9 della legge prende infine in considerazione le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori (quali, ad esempio, i componenti dei consigli di amministrazione) degli istituti ed enti pubblici, di cui al citato articolo 1 della medesima legge, effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri. In tali casi, è previsto che i relativi provvedimenti debbano essere comunicati alle Camere entro il termine di quindici giorni. Queste comunicazioni devono indicare i motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni e le procedure seguite, nonché fornire una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Si rammenta, infine, che la disciplina generale recante le procedure di nomina è rinvenibile nell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi del quale “le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente”. Il predetto articolo 3 specifica, al secondo comma, che resta ferma la richiamata disciplina in ordine all’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
L’attività di monitoraggio e controllo parlamentare consiste, in primo luogo, nel verificare se sia stato effettivamente richiesto il prescritto parere parlamentare per le nomine, le proposte o le designazioni di competenza governativa di presidenti e vicepresidenti di istituti ed enti pubblici e quale ne sia stato l’esito, nonché se siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione per gli altri amministratori degli enti previsti dalla legge n. 14 del 1978, dando conto, più in generale, delle altre disposizioni di legge relative al conferimento degli incarichi di vertice negli enti pubblici.
La medesima attività di monitoraggio e controllo è svolta anche con riguardo alle nomine sottoposte a parere parlamentare o ad obblighi di comunicazione in base a singole leggi recanti specifiche norme relative al controllo parlamentare, derogatorie o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978.
A tale ultimo riguardo, si rammenta che successivamente all’approvazione della legge n. 14 del 1978 sono venuti gradualmente affermandosi una pluralità di modelli organizzativi degli enti pubblici e, in particolare, quelli delle Autorità amministrative indipendenti e delle Agenzie.
Conseguentemente, sono emerse nuove modalità di coinvolgimento del Parlamento nelle procedure di designazione delle cariche di vertice degli enti pubblici. Talvolta, anche al fine di assicurare una “neutralità” rispetto all’organo titolare della funzione di indirizzo politico, tali procedure hanno attribuito ai Presidenti d’Assemblea una funzione di garanzia, demandando agli stessi la nomina o la designazione degli organi di alcune di queste Autorità (come nel caso dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dei membri della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero), oppure hanno attribuito il potere di nomina all’Assemblea parlamentare nel suo complesso (come nel caso del Garante per la protezione dei dati personali), oppure, ancora, hanno previsto l’acquisizione di un parere preventivo espresso a maggioranza qualificata delle competenti Commissioni parlamentari.
La proliferazione dei modelli organizzativi degli enti pubblici ha dunque portato con sé una eterogeneità di fattispecie giuridiche relative alle procedure di nomina che si sono stratificate nel tempo.
Talvolta, le modifiche normative intervenute nella disciplina di un singolo ente pubblico hanno comportato la sottrazione delle relative procedure di nomina del vertice dell’ente dall’ambito di applicazione di alcune disposizioni della legge n. 14 del 1978, come ad esempio nel caso dell’Agenzia ICE (ex Istituto per il commercio estero, trasformato in Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), il cui Presidente viene ora nominato dal consiglio di amministrazione dell’ente tra i propri componenti, facendo così venir meno l’obbligo di richiesta del parere parlamentare.
Viceversa, in altri casi, discostandosi dal principio della non vincolatività del parere parlamentare previsto dalla legge n. 14 del 1978, il Legislatore ha espressamente previsto che gli incarichi di vertice di taluni enti pubblici o di autorità collegiali, in particolare quelle di regolazione di servizi di pubblica utilità, possano essere attribuiti solo dopo aver acquisito il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari espresso a maggioranza qualificata. A titolo esemplificativo, si segnala che rientrano in tale ultima fattispecie:
ü il presidente dell’ISTAT (Istituto nazionale di statistica), nominato – ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 – con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti;
ü il presidente dell’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro delle imprese e del made in Italy e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e l’articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
ü i componenti dell’ART (Autorità di regolazione dei trasporti), nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente e con il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti delle competenti Commissioni parlamentari, secondo quanto previsto dall’articolo 37, comma 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dall’articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
ü i componenti dell’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente e con il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti delle competenti Commissioni parlamentari, secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 7 e 8 della citata legge n. 481 del 1995 e dall’articolo 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
ü il presidente e i componenti dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
ü il direttore dell’ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione), nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (adottata su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy), acquisiti i pareri favorevoli, espressi a maggioranza assoluta, delle Commissioni parlamentari competenti, secondo quanto previsto dall’articolo 6, commi 4 e 5, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.
Si segnala, inoltre, che una fattispecie particolare ricorre nel caso delle agenzie che, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono strutture che operano al servizio delle amministrazioni pubbliche svolgendo attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici.
Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro competente.
L’incarico di direttore generale dell’agenzia viene attribuito in conformità alle disposizioni dettate dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 – che rinvia a quanto disposto dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – per il conferimento dell’incarico di capo del dipartimento di un Ministero. L’incarico di direttore generale si caratterizza quindi per la sussistenza di uno stretto legame fiduciario con l’organo politico che lo conferisce, attestato anche dalla circostanza che allo stesso si applica il meccanismo dello spoils system, al pari di quanto previsto per le altre figure contemplate dal comma 3 del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, quali i segretari generali, i direttori di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e figure equivalenti.
Si rammenta inoltre che, ai sensi di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo 19, dei predetti incarichi, cosi come di quelli di funzione dirigenziale di livello generale, deve essere data comunicazione alle Camere, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
Nell’ambito del modello amministrativo delle Agenzie si distinguono le agenzie fiscali, soggette a norme speciali contenute negli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Per tali agenzie – pur dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di ampi spazi di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria – la procedura di nomina dei relativi direttori, di cui all’articolo 67, comma 2, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, non è soggetta di norma ad alcuna forma di preventivo controllo parlamentare. In particolare, il direttore delle agenzie fiscali è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. L’incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata.
Infine, si segnala come anche in tal caso leggi istitutive di singole Agenzie abbiano previsto specifiche disposizioni in ordine alle procedure di nomina degli organismi direttivi, quali ad esempio l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), in relazione alle quali è prevista l’espressione del parere parlamentare.
Si rammenta altresì che una disciplina specifica è prevista per la procedura di nomina dei Presidenti degli enti parco.
Tale procedura, disposta dall’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), così come modificato dall’articolo 55, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede che il presidente dell’ente sia nominato per un periodo di cinque anni con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, d’intesa con i Presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell’ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l’intesa su uno dei candidati proposti. Decorso tale termine senza che sia raggiunta l’intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.
Le proposte di nomina, corredate dalla prescritta intesa regionale, sono dunque oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978, mentre le nomine dei commissari straordinari sono oggetto di comunicazione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge.
Si rammenta, inoltre, che il citato comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone che l’avvio della procedura di nomina del presidente dell’Ente parco sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nonché in quello dell’Ente interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica.
Si prevede poi il divieto di nominare presidente dell’ente parco chi ha ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Il comma 4-bis del medesimo articolo 9 dispone inoltre che negli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere.
Si segnala, da ultimo, che l’articolo 64-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 ha stabilito che, al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, è prorogata fino alla scadenza dell’organo nominato in data più recente. I mandati degli organi ordinari dell’ente parco sono tutti quinquennali, ai sensi del vigente articolo 9, comma 12, della citata legge n. 394 del 1991.
Per approfondimenti sulla normativa e l’attività parlamentare in materia di aree protette si rinvia al tema web “Aree protette“ del portale della documentazione della Camera, nonché alla sezione “Enti pubblici vigilati“ del sito web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ove, tra l’altro, è possibile reperire l’elenco di tutti i provvedimenti di nomina degli organi degli Enti parco nazionali emanati negli ultimi anni.
Una disciplina speciale è altresì prevista per le nomine dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca.
L’articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, che ha riordinato gli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, stabilisce che il numero dei componenti di tali consigli, compreso il presidente, non può superare:
· cinque componenti, nel caso di enti che ricevono un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impiegano oltre cinquecento unità di personale;
· tre componenti negli altri casi.
Il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che i componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro vigilante, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito (o del Ministro dell’università e della ricerca, a seconda se l’ente in questione sia vigilato dall’uno o dall’altro ministero) sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione.
Tale comitato di selezione, che agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina, fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, propone al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. I nominativi proposti possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta.
Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro, mentre il terzo è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.
Con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, si prevede invece che tre di questi, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
Il comma 5 del citato articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione degli enti vigilati dal Ministero dell’istruzione e del merito e da quello dell’università e della ricerca siano comunicati al Parlamento: per effetto di tale disposizione, non trova pertanto applicazione per la nomina dei relativi presidenti l’obbligo di richiesta del parere parlamentare ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 della legge n. 14 del 1978.
Si ricorda, peraltro, che con il successivo decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sono state introdotte norme di semplificazione applicabili a tutti gli enti pubblici di ricerca esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto medesimo, che sono stati puntualmente elencati all’articolo 1 del decreto. In tale elenco figurano alcuni enti di ricerca non vigilati né dal Ministero dell’università e della ricerca (MUR), né dal Ministero dell’istruzione e del merito (MIM), nell’ambito dei quali sono annoverati, tra gli altri, l’Istituto superiore di sanità (ISS, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute), l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA, vigilata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI, in precedenza vigilata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e da ultimo sottoposta, ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, ossia attualmente il Ministro delle imprese e del made in Italy), e l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP, vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Si ricorda altresì che l’articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede norme specifiche in merito alla composizione del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), mentre analoghe norme speciali sono state da ultimo introdotte dall’articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 con riguardo alla governance del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Si segnala, infine, che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 stabilisce che gli enti pubblici di ricerca nei propri statuti e regolamenti recepiscano la Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengano conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers e assicurino tra l’altro ai ricercatori e ai tecnologi la loro rappresentanza elettiva negli organi scientifici e di governo degli enti.
Infine, si segnala che una disciplina speciale è prevista anche per le autorità di sistema portuale. L’articolo 8, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dispone che il presidente sia nominato, con proprio decreto, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ferma restando – con riferimento all’espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari – l’applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14.
In caso di mancata intesa, si applica la procedura di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base alla quale qualora tale situazione perduri, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri; alla relativa riunione possano partecipare i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.
Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.
Il presidente è soggetto all’applicazione della disciplina dettata in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sui limiti retributivi di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Ai sensi del comma 4 del citato articolo 8 della legge n. 84 del 1994, il presidente riferisce annualmente sull’attività svolta con relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da inviare entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
In attuazione della normativa anticorruzione nelle precedenti legislature è stato operato un ampio riordino della disciplina in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e di trasparenza nell’azione amministrativa.
In particolare, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ha dettato disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, in attuazione della delega disposta dall’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (la c.d. legge anticorruzione).
La suddetta legge recava altresì una specifica delega in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, attuata con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Con riferimento al tema degli incarichi di competenza delle amministrazioni statali, si rammenta in primo luogo che il citato decreto legislativo n. 39 del 2013, ai fini di prevenzione e contrasto della corruzione e di prevenzione dei conflitti di interessi, ha introdotto disposizioni per il conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice:
- nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
- negli enti pubblici ovvero gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
- negli enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
La disciplina stabilita dal decreto legislativo si riferisce, ai sensi dell’articolo 1, ai seguenti incarichi:
- per enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono considerati “gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato” (comma 2, lett. l);
- per gli enti di diritto privato regolati o finanziati sono considerate “le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell’ente” (comma 2, lett. e). In tale ampia categoria introdotta dal decreto sono annoverati le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l’amministrazione che conferisce l’incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell’attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.
In relazione ai predetti incarichi, il decreto legislativo n. 39 del 2013 prevede due gruppi di disposizioni: il primo reca alcuni divieti all’accesso agli incarichi di vertice nella P.A. in presenza di cause ostative definite come casi di inconferibilità di tali incarichi; il secondo gruppo reca alcune cause di incompatibilità (con possibilità di opzione) tra detti incarichi e altre cariche quali quelle amministrative di governo o elettive a livello statale, regionale e locale.
In particolare, sono contemplate le seguenti fattispecie:
Ø l’inconferibilità, ossia la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (articolo 1, comma 2, lett. g);
Ø l’incompatibilità, da cui consegue l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (articolo 1, comma 2, lett. h).
Il decreto legislativo prevede dunque tre ordini di cause di inconferibilità degli incarichi:
- la condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione; in particolare, l’articolo 3 del decreto legislativo, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 12 aprile 2022, n. 35, dispone che a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale;
- la provenienza da enti di diritto privato regolati o finanziati; in particolare, l’articolo 4 del decreto legislativo dispone che a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento;
- la provenienza da organi di indirizzo politico. L’articolo 6 del decreto legislativo disciplina l’inconferibilità di incarichi a componenti di Governo, richiamando a tal fine i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di conflitto di interessi, in relazione alla quale rileva la disposizione in materia di incompatibilità di cui all’articolo 2, comma 4, che vieta ai titolari di cariche di governo di ricoprire alcune cariche in enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta, anche nei dodici mesi dal termine della carica di governo.
Per quanto concerne l’incompatibilità, il decreto legislativo conferma sostanzialmente la disciplina in materia già prevista dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, si rammenta che l’articolo 9 del decreto legislativo n. 39 del 2013 prevede che gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o ente pubblico conferente.
Inoltre, gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un’attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.
Ai sensi degli articoli 11 e 13 del medesimo decreto legislativo, gli incarichi di amministratore di ente pubblico e di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di componente del Governo, (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato) commissario straordinario del Governo o di parlamentare.
Si rammenta, infine, che la prevenzione della violazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013 è affidata da un lato, alla vigilanza da parte dei responsabili dei piani anticorruzione e dell’Autorità nazionale anticorruzione, dall’altro all’autocertificazione da parte del destinatario dell’incarico.
In particolare, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico è effettuata, secondo l’articolo 15, dal responsabile del piano anticorruzione di ciascun soggetto, con obbligo di segnalazione delle eventuali violazioni all’Autorità nazionale anticorruzione, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. Ai sensi dell’articolo 16, l’Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o d’ufficio può sospendere la procedura di conferimento dell’incarico e segnalare il caso alla Corte dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
L’articolo 20 prevede invece l’obbligo dell’interessato, all’atto del conferimento dell’incarico, di presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto e l’adempimento dell’obbligo è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto. Entrambe le dichiarazioni sono sottoposte a obbligo di pubblicazione nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto per un periodo di 5 anni.
Infine, in base all’articolo 17 gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto e gli eventuali relativi contratti sono nulli. I componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono inoltre responsabili, ai sensi dell’articolo 18, per le conseguenze economiche degli atti adottati, salvo gli assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti, e non possono conferire gli incarichi di loro competenza per tre mesi e il relativo potere è esercitato, per i Ministeri, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per gli enti pubblici, dall’amministrazione vigilante. In caso di incompatibilità, l’articolo 19 stabilisce la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del responsabile del piano anticorruzione.
Per ulteriori approfondimenti in materia di applicazione della disciplina dell’inconferibilità e dell’incompatibilità contenuta nel decreto legislativo n. 39 del 2013, si segnala che un’ampia disamina delle delibere dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia è contenuta nel manuale pratico pubblicato dalla medesima Autorità il 9 gennaio 2023.
Sin dalla XVI Legislatura, con prevalenti finalità di contenimento della spesa pubblica e per favorire il ricambio del personale, è stato introdotto, con l’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il divieto per le pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
A tali amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle suddette amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti.
Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni suddetti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono inoltre essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata.
Al fine di dare indicazioni interpretative e attuative sulle disposizioni in esame, il Ministro pro tempore per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha elaborato specifiche circolari esplicative, quali la n. 6 del 2014 e la n. 4 del 2015 quest’ultima adottata a seguito delle modifiche alla disciplina introdotte dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Si rammenta inoltre che, nel corso della XVII Legislatura sono state introdotte alcune deroghe all’applicazione della richiamata disciplina per alcuni enti di previdenza di diritto privato. In particolare, l’articolo 19-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 ha previsto che i divieti di cui al citato articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, non si applichino agli incarichi presso enti di previdenza di diritto privato i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti. Ulteriori deroghe sono state previste per le aziende sanitarie e socio-sanitarie al fine di far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dall’emergenza Covid.
Si ricorda, altresì, che l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha previsto che fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, possano, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza, conferire a tali soggetti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Altre deroghe al regime in oggetto sono state introdotte dall’articolo 8, comma 13, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
In particolare, il citato comma 13 consente, fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il conferimento di alcuni incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati (dopo lo svolgimento di attività lavorative pubbliche o private) in quiescenza. La deroga transitoria in esame concerne gli incarichi che riguardino posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale – rientranti in ambiti di competenza dell’amministrazione statale –, limitatamente ai casi in cui la disciplina preveda il conferimento, da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa a queste ultime.
Gli incarichi di vertice oggetto della deroga transitoria in esame appaiono individuabili nelle titolarità relative ad alcune autorità collegiali sopra richiamate (ART, ARERA, AGCOM, ANAC), nonché nel mandato di presidente dell’ISTAT, nell’incarico di direttore dell’ISIN e negli incarichi di direttore generale e di vice direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Infine, si segnala che l’articolo 3-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, ha ampliato la suddetta fattispecie transitoria che consente fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza. La deroga transitoria concerne, come accennato, gli incarichi che riguardino posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale – rientranti in ambiti di competenza dell’amministrazione statale – limitatamente ai casi di conferimento, da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o previa informativa a queste ultime. La novella in oggetto estende la fattispecie ai casi di conferimento dei medesimi incarichi di vertice da parte di organi a rilevanza costituzionale, ferme restando le altre condizioni suddette. La medesima novella esplicita che, per tutti i casi di deroga in oggetto, resta ferma l’applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.
L’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 introduce nel decreto legislativo n. 36 del 2021 un nuovo articolo, il 13-bis, volto ad istituire una Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. La Commissione opererà, quale organismo di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni. Il medesimo articolo 13-bis, disciplina quindi composizione, funzioni, organizzazione, modalità di funzionamento, dotazione finanziaria e di personale della Commissione.
Natura e funzioni dell’ente
In particolare, la Commissione, istituita con sede in Roma, quale organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali, ha altresì il compito di certificare la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive federazioni sportive nazionali per l’adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l’ammissione, la partecipazione e l’esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente.
Le società sportive oggetto dei controlli della neoistituita Commissione sono quelle partecipanti ai campionati professionistici organizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), che sono i seguenti: per il calcio, la Serie A, la Serie B e la Serie C maschili, e la Serie A femminile; per la pallacanestro, la Lega Basket Serie A maschile.
Procedura di nomina dei componenti e requisiti
La Commissione, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Ne fanno parte, come componenti di diritto, il presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell’Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni.
Il presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all’elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria. Due tra i membri elettivi del collegio sono individuati nell’ambito di una rosa di cinque nominativi proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d’intesa con le Leghe professionistiche di riferimento. Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta, l’Autorità politica delegata in materia di sport invita il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale l’Autorità politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è di sette anni, a decorrere dall’insediamento, senza possibilità di conferma. Il presidente e i componenti della Commissione sono incompatibili, per qualunque incarico o mandato, con gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici e con gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, nonché con le società professionistiche. L’incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica.
Per tutta la durata dell’incarico, presidente e componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, nel settore dello sport professionistico, nonché ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, presidente e componenti diversi da quelli di diritto sono, secondo l’ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato.
Per quanto concerne le modalità di adozione delle deliberazioni, il comma dispone che essa avvenga a maggioranza e, in caso di parità di voto, prevalga quello del Presidente. Si prevede inoltre che il presidente, i componenti e il personale della Commissione sono tenuti alla osservanza del segreto d’ufficio.
Controllo parlamentare
La nomina del presidente e dei predetti quattro componenti è effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all’audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine per l’espressione del parere è richiesta la maggioranza assoluta.
Tali modalità di coinvolgimento delle Commissioni parlamentari configurano un parere obbligatorio simile a quello previsto per la nomina del presidente dell’ISTAT (per cui è richiesta la maggioranza dei due terzi), per il presidente dell’AGCOM (due terzi), per i componenti dell’ART (due terzi), per i componenti dell’ARERA (due terzi), per il presidente e per i componenti dell’ANAC (due terzi), per il direttore dell’ISIN (maggioranza assoluta). In nessuno di questi casi, tuttavia, è previsto il ridimensionamento della maggioranza richiesta, da quella dei due terzi a quella assoluta, decorsi i primi trenta giorni dalla richiesta del parere.
Si ricorda, infine, che la Commissione è chiamata a presentare, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di sport sui risultati dell’attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche.
Per approfondimenti sulla disciplina in oggetto si rinvia al dossier del Servizio Studi (pagg. 12 e ss.).
[1] Il mandato quadriennale dei componenti del consiglio di amministrazione decorre dalla data di insediamento dell’organo avvenuto in data 18 aprile 2024. Cfr. scheda relativa all’Ente.
[2] Il mandato di Proietti e Pagano scadrà al termine del restante periodo del quadriennio di durata del mandato del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, decorrente dalla data di insediamento del 1° luglio 2022. Cfr. scheda relativa all’Ente.
[3] Il mandato quadriennale dei componenti del consiglio di amministrazione decorre dalla data di insediamento dell’organo avvenuto in data 24 aprile 2024. Cfr. scheda relativa all’Ente.
[4] Il mandato quadriennale dei componenti del consiglio di amministrazione decorre dalla data di insediamento dell’organo avvenuto in data 3 aprile 2024. Cfr. scheda relativa all’Ente.
[5] Il mandato quadriennale dei componenti del consiglio di amministrazione decorre dalla data di insediamento dell’organo avvenuto in data 11 aprile 2024. Cfr. scheda relativa all’Ente.
[6] Il consiglio rimarrà in carica fino al 24 ottobre 2026, data di scadenza del presidente dell’Ente. Cfr. scheda relativa all’Ente.
[7] Il mandato scadrà il 23 settembre 2025, in concomitanza con la data di scadenza del consiglio di amministrazione attualmente in carica. Cfr. scheda relativa all’Ente.
[8] Con lettera del 12 gennaio 2024, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto l’espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla proposta di nomina di Roberto Rossetto a presidente dell’Autorità. Nelle rispettive sedute del 31 gennaio 2024, dopo aver proceduto all’audizione del nominando nella giornata precedente, l’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e l’8a Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato hanno espresso parere favorevole. Il decreto di nomina è in corso di pubblicazione. Cfr. scheda relativa all’Ente.
[9] Il Ministro per lo sport e i giovani ha inviato, con lettera del 14 giugno 2024, la richiesta di parere parlamentare sulla nomina di Federica Celestini Campanari a presidente dell’Agenzia. Cfr. scheda relativa all’Ente.
[10] Il Consiglio dei ministri nella riunione del 10 giugno 2024 ha deliberato l’avvio della procedura di nomina. Cfr. scheda relativa all’Ente.
[11] La normativa vigente prevede che entro il 30 giugno 2024 dovrà essere perfezionata la trasformazione dell’Istituto da ente pubblico in società per azioni. Per approfondimenti si rinvia alla relativa scheda informativa.
[12] Nel decreto si evidenzia che la nomina di Dialuce era improcrastinabile anche alla luce della circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2022, con la quale si limitava a quelle indifferibili le nomine alle quali si sarebbe potuto procedere durante la fase di scioglimento delle Camere, successiva alla conclusione anticipata della XVIII Legislatura. Ciò essendo decorso il 27 luglio 2022 il termine del precedente mandato, svolto sempre da Dialuce, e atteso che il 9 settembre sarebbe scaduto anche il termine di prorogatio.
[13] La durata del precedente consiglio di amministrazione dell’ENEA, nominato per quadriennio con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 23 marzo 2016, era stata prorogata ai sensi dell’articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in quanto la scadenza interveniva nel periodo di emergenza pandemica.
[14] Con riferimento alla citata proposta di nomina si segnala che il presidente della regione Calabria e il presidente della regione Siciliana, rispettivamente con nota del 15 e del 22 maggio 2019, avevano negato l’intesa prescritta dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, su tale proposta di nomina. Nella suddetta nota del 15 maggio 2019 il presidente della regione Calabria ha altresì comunicato di aver impugnato dinanzi alla Corte costituzionale l’articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. La Corte ha poi dichiarato inammissibili e non fondate le censure presentate dalla regione con la sentenza n. 208 del 2020. Il Presidente della Regione Siciliana ha proposto inoltre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente al suddetto procedimento di nomina con nota del 21 giugno 2019. L’intesa non è stata neppure raggiunta nella riunione di coordinamento tenutasi il 25 luglio 2019. Il Governo ha applicato quindi le disposizioni di cui all’articolo 14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale norma prevede che, qualora la situazione di mancata intesa perduri, la questione sia rimessa al Consiglio dei ministri. Alla riunione possono partecipare i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Il Governo pertanto, dopo aver proceduto ad invitare i presidenti delle suddette regioni a partecipare alla seduta del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019, ha deliberato di non accogliere l’opposizione formulata ai sensi della predetta disposizione di legge dalla regione Siciliana.
[15] L’ultima relazione è stata trasmessa dal Comitato al Parlamento (Doc. CCVI, n. 2) il 18 marzo 2024 ed è relativa alle attività svolte nell’anno 2023.
[16] Nell’ambito del contraddittorio con il quale in seguito l’Ente ha fornito elementi di riscontro relativi ai predetti rilievi, i Servizi Ispettivi del MEF hanno rilevato il permanere di numerose e gravi criticità e inadempienze. A sua volta, il Ministero vigilante ha rilevato, tra l’altro, “la chiara responsabilità degli organi dell’Ente Parco relativamente alla mancanza della figura del direttore a far data da dicembre 2020, sia per le illegittimità presenti nelle procedure di selezione, sia per la scelta - compiuta sei mesi dopo l’adozione - di revocare in autotutela la deliberazione n.12 del 23 giugno 2021 di individuazione della terna, regolarmente approvata dal Ministero, sia infine per il notevole lasso di tempo trascorso tra la deliberazione n.26 del 20 dicembre 2021 di revoca in autotutela e la conclusione della nuova procedura terminata con la deliberazione n. 37 del 29 dicembre 2022”. Nelle premesse del citato decreto con il quale è stata disposta la revoca degli organi dell’Ente viene inoltre rilevato che “i differenti bandi adottati dall’Ente Parco a causa delle criticità presenti nelle procedure denotano una sostanziale inadeguatezza negli atti deliberativi, di indirizzo e di programmazione, e delle procedure, evidenziando incontrovertibili criticità nell’attività amministrativa dell’Ente”. Da ciò discende “la necessità di modificare la governance” e di procedere al commissariamento “al fine di assicurare il regolare funzionamento dell’Ente e il perseguimento degli obiettivi istituzionali cui il Parco è preposto”.
[17] Tali decisioni si sono rese necessarie – secondo quanto si legge nelle premesse del citato decreto di nomina – poiché:
· dalla relazione dello stesso Tisci in qualità di commissario ad acta (cfr. oltre) emerge con chiarezza un comportamento non collaborativo da parte del consiglio direttivo dell’Ente; tale comportamento ha impedito al commissario ad acta di essere nelle condizioni di verificare gli atti conseguenziali alle delibere commissariali e di verificare ed attuare le iniziative occorrenti a ripristinare la corretta attività amministrativa dell’ente, potendo lavorare esclusivamente sulle delibere fornite dal presidente f.f. senza poter effettuare alcun riscontro sulle attività successive che pur rientravano nel mandato fornito dal Ministero;
· pertanto, il commissario ad acta è stato impossibilitato a procedere compiutamente nello svolgimento del mandato ricevuto, a causa del comportamento posto in essere dal consiglio, che ha perciò delineato una sostanziale incapacità ed inidoneità alla gestione dell’attività amministrativa dell’Ente ed ha nei fatti ostacolato l’esercizio delle funzioni demandate al commissario in funzione del potere di controllo, ostacolando il ripristino della corretta gestione ordinaria dell’Ente e venendo meno al principio di leale collaborazione;
· il consiglio non ha posto in essere e provveduto a comunicare all’Amministrazione vigilante l’adozione di eventuali ulteriori atti volti a ripristinare la regolarità amministrativa dell’Ente.
[18] Si ricorda che i suddetti organi straordinari erano stati nominati inizialmente con decorrenza 11 dicembre 2019 (unitamente a quello dei sub commissari Antonio Luca Conte ed Ennio Di Lorenzo) in forza del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 ottobre 2019, e successivamente sempre prorogati con DM 4 giugno 2020, DM 1 settembre 2020, DM 3 dicembre 2020 e DM 31 marzo 2021. La comunicazione di tali proroghe è avvenuta solo con riferimento al DM 31 marzo 2021.
[19] Il citato DM 27 settembre 2023 di revoca del presidente Priore considera, tra l’altro, «le irregolarità contabili per l’anno 2020, riferibili alla gestione commissariale, richiamate dalla Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti nella Determinazione del 3 marzo 2022, n. 26, ove è attestato il peggioramento della parte corrente del rendiconto finanziario, l’assenza di trasferimenti regionali, provinciali e comunali a beneficio delle casse dell’Ente Parco, i cui unici contributi sono integralmente ministeriali, il netto peggioramento del conto economico, ridotto del 91,1% in un solo anno, l’ingiustificato azzeramento del fondo “rischi e oneri”, pur in presenza di numerosi contenziosi tuttora pendenti, la mancata eliminazione del residuo passivo risalente al 2018, il mancato rispetto delle misure di contenimento delle spese correnti per il settore informatico e, infine, l’assenza di un responsabile del Servizio finanziario deputato a fornire chiarimenti contabili richiesti all’Ente Parco». Inoltre, si segnala come nelle premesse del citato decreto di revoca si rilevi che «il conferimento dell’incarico di presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese è di natura fiduciaria per il quale, per giurisprudenza consolidata, non si richiede comunque una valutazione in ordine all’attualità dell’interesse pubblico alla sua revoca, posto che detto atto, così come il provvedimento di conferimento dell’incarico, di cui rappresenta il contrarius actus, può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politicoamministrativa rimesse all’organo politico, specie se idonee a ripercuotersi sul rapporto fiduciario».
[20]A tal proposito si segnala che, nella relazione annuale 2023 sull’attività svolta dall’ISIN nel corso del 2022 (Doc. CXCI, n. 2, pag. 14) viene evidenziato come la decorrenza del mandato dovesse iniziare – secondo quanto sostenuto dall’ISIN medesima – non dalla data del citato DPR 15 novembre 2016, ma dalla data del DPCM 10 novembre 2017 con il quale il neo direttore dell’Istituto è stato collocato fuori ruolo per lo svolgimento dell’incarico. La consulta si insediò effettivamente il 18 dicembre 2017.
[21] Tutte le proposte di nomina erano state assegnate alle Commissioni riunite 10ª (Industria) e 13ª (Territorio) del Senato, che le hanno esaminate nella seduta del 28 settembre 2016 esprimendo su ognuna parere favorevole a maggioranza assoluta dei componenti. Le richieste erano state assegnate altresì alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera, che hanno parimenti espresso su ciascuna di esse parere favorevole a maggioranza assoluta dei componenti nella seduta del 12 ottobre 2016.
[22] La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una annualità dell’importo del corrispettivo percepito. All’imprenditore e all’associazione che abbiano violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore ad euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell’atto autorizzativo inerente all’attività illecitamente condotta.
[23] Si ricorda che la citata lettera di comunicazione della nomina del 12 aprile 2024 richiama la disciplina inerente agli enti di ricerca di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009. Si segnala, inoltre, che la nomina del precedente presidente dell’Istituto, disposta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 febbraio 2020, non era stata comunicata alle Camere e che, antecedentemente, per la nomina degli ultimi due presidenti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) – in seguito ridenominato, come accennato, Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e inserito nell’elenco degli enti di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 – erano stati adottati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016 e del 6 dicembre 2012, entrambi sottoposti alla richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[24] Tale articolo stabilisce che gli enti di ricerca nei propri statuti e regolamenti recepiscano la Raccomandazione della Commissione europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e che tengano conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers, assicurando, tra l’altro, la rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli Enti di ricerca.
[25] Si segnala che con deliberazione n. 54 del 17 luglio 2023 il consiglio di amministrazione del CREF ha approvato un nuovo statuto.