Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
|
---|---|
Autore: | Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare |
Titolo: | Monitoraggio e controllo delle relazioni da obbligo di legge - XIX Maggio 2023 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: |
Data: | 16/05/2023 |
Organi della Camera: | Assemblea |
Camera dei deputati
XIX LEGISLATURA
MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE RELAZIONI DA OBBLIGO DI LEGGE
Maggio 2023
Servizio per il Controllo parlamentare
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A CURA DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE
( 06.6760-3381/9886– * sgcp_segreteria@camera.it
___________________________________________________________________________________________________
La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
__________________________________________________________________________________
RELAZIONI PRESENTATE DAL GOVERNO
Beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata e stato dei relativi procedimenti
Stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria
III Commissione (Affari esteri)
Stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e adempimenti effettuati dall’Italia
Stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari
Valutazioni del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE) (anno 2020)
Valutazioni del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE) (anno 2021)
Andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)
Interventi realizzati e avviati nell’ambito del Piano strategico “Grandi progetti beni culturali”
Utilizzo delle quote dei proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada
Attività svolta dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV)
X Commissione (Attività produttive)
Attuazione delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative
XII Commissione (Affari sociali)
Monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA) attraverso il nuovo Sistema di garanzia
Stato delle conoscenze sulla malattia celiaca
Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)
Attività e risultati della Direzione Investigativa Antimafia (DIA)
Commissioni II (Giustizia), IX (Trasporti) e XIV (Politiche dell’Unione europea)
Procedura d’infrazione relativa al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online
II Commissione (Giustizia) e XII Commissione (Affari sociali)
Stato delle adozioni internazionali
III Commissione (Affari esteri) e VII Commissione (Cultura)
Attività svolta dalla Società Dante Alighieri
VIII Commissione (Ambiente) e X Commissione (Attività produttive)
Stato e sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi…......……………………...…………………………………………………….34
Commissioni XI (Lavoro), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell’Unione europea)
Procedura d’infrazione relativa al reddito di cittadinanza e alla pensione di cittadinanza
Tutte le Commissioni permanenti
Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione europea
Impatto finanziario delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione europea
RELAZIONI PRESENTATE DA ALTRI SOGGETTI
I Commissione (Affari costituzionali)
Stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi
Attività svolta dal Difensore civico della regione Basilicata
Attività svolta dal Difensore civico della regione Lazio
Attività svolta dalla Difensora civica della regione Valle d’Aosta
Rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Sardegna
Rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Umbria
Rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Valle d’Aosta
Rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nel Lazio
Rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Piemonte
Rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nelle Marche
Rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Sicilia
XIII Commissione (Agricoltura)
I Commissione (Affari costituzionali) e XII Commissione (Affari sociali)
Attività svolta dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Nell’ambito della propria competenza per la verifica dell’adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere al Parlamento in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche agli obblighi di relazione a carico di soggetti non governativi.
A questo fine, il Servizio cura una banca dati che viene alimentata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, sia mediante l’individuazione degli obblighi informativi previsti da norme di nuova introduzione. Il monitoraggio si completa con l’accertamento degli obblighi di relazione conclusi a seguito dell’abrogazione della norma che li aveva introdotti, ovvero da ritenersi superati, pur se formalmente vigenti, alla luce di valutazioni discendenti dall’analisi del contesto di fatto in cui si iscrivono.
Nella presente pubblicazione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio sopra illustrata con riferimento alle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nei mesi di marzo e aprile 2023.
Le relazioni sono suddivise sulla base degli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti.
Per ciascun documento esaminato vengono forniti l’inquadramento normativo e una sintesi del contenuto finalizzata a renderne più agevole la consultazione, evidenziando, ove presenti, i contenuti informativi concernenti l’attuazione di specifici provvedimenti legislativi.
***
Nei mesi di marzo e aprile sono state annunciate 31 relazioni governative e 14 relazioni di altri soggetti, trasmesse alle Camere in attuazione di disposizioni di legge, di cui si dà conto nelle schede informative contenute nella presente pubblicazione.
Si segnala inoltre l’invio, nel periodo di riferimento, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, della Relazione ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, trasmessa quale Annesso al Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1), con la quale si chiede l’autorizzazione al ricorso a maggiore indebitamento, confermando gli obiettivi programmatici di indebitamento netto già autorizzati con Relazione al Parlamento di novembre 2022 e la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2022 (NADEF 2022) e secondo quanto indicato nel DEF 2023.
A seguito del diniego all’autorizzazione, conseguente al mancato raggiungimento della prescritta maggioranza assoluta sulla risoluzione Foti, Molinari, Barelli e Lupi n. 6-00031, il Vicepresidente del Consiglio dei ministri ha presentato una nuova Relazione ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (Doc. LVII, n. 1, Annesso –bis), in ordine alla quale la relativa risoluzione è stata in seguito approvata a maggioranza assoluta.
Per gli approfondimenti sul contenuto del DEF 2023 e della relazione ad esso annessa, si rimanda al seguente dossier del Servizio Studi.
Si rammenta altresì che, quali allegati al Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1), sono stati inoltre trasmessi:
- il Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, di cui all’articolo 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Doc. LVII, n. 1 - Allegato I). Tale rapporto, concernente gli adempimenti ancora in itinere connessi alla riforma del bilancio dello Stato (in attuazione della delega recata dall’articolo 40 della legge n. 196 del 2009), illustra con riferimento all’anno 2022 e ai primi mesi del 2023 le attività svolte ai fini dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale e di un piano dei conti integrato delle Amministrazioni centrali dello Stato, nonché la nuova classificazione economica del bilancio dello Stato;
- la Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale - programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 10, comma 7, della legge n. 196 del 2009 (Doc. LVII, n. 1 - Allegato II), che riferisce in merito allo stato di attuazione dei Programmi e degli interventi della politica di coesione in Italia, sia per la componente europea che per quella nazionale, con particolare riferimento al ciclo 2014-20, nonché sulle prospettive collegate alla chiusura di tale ciclo e all’avvio della programmazione 2021-2027;
- il Documento “Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica“ (cosiddetto allegato infrastrutture) (Doc. LVII, n. 1 - Allegato III), che delinea il quadro delle scelte relative alle infrastrutture e ai programmi di intervento prioritari. Il documento, oltre a richiamare le metodologie di selezione delle opere prioritarie finora utilizzate, che saranno ridefinite nell’ambito del nuovo Codice degli appalti, contiene anche focus su alcune priorità programmatiche emerse nei primi mesi di attività del Governo in carica, delineandone le linee di sviluppo previste. Per approfondimenti in ordine al Documento si rimanda alla seguente scheda del Servizio Studi;
- la Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, prevista dall’articolo 10, comma 9, della legge n. 196 del 2009 (Doc. LVII, n. 1 - Allegato IV), che fornisce informazioni aggiornate sulla base dei più recenti dati emissivi e degli scenari elaborati nell’ambito del Regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima;
- il Documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome, di cui all’articolo 10, comma 10, della legge n. 196 del 2009 (Doc. LVII, n. 1 - Allegato V), che presenta tabelle contenenti la disaggregazione regionale dei pagamenti del bilancio dello Stato al netto degli interessi passivi e dei rimborsi di prestiti. Sono pertanto esposti i flussi complessivi che dallo Stato affluiscono a vario titolo ai territori delle diverse regioni e province autonome, non limitando l’analisi alle risorse che lo Stato attribuisce direttamente agli Enti territoriali ed alle amministrazioni locali operanti nelle diverse aree, sotto forma di trasferimenti;
- la Relazione sull’attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi, prevista dall’articolo 2, comma 576 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) (Doc. LVII, n. 1 - Allegato VI), concernente l’applicazione delle misure di cui ai commi da 569 a 574. In attuazione delle disposizioni richiamate, la relazione riferisce in merito alla rilevazione dei fabbisogni annuali di beni e servizi delle amministrazioni statali, sulla definizione di indicatori di spesa e di parametri sostenibili per il soddisfacimento dei fabbisogni funzionalmente collegati alle attività da svolgere, sulla definizione di strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità dei beni e servizi da acquistare nonché per l’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni Consip (c.d. benchmark). La relazione riferisce inoltre in merito ai risparmi ascrivibili al sistema delle convenzioni, oggi parte dell’articolato sistema degli acquisti pubblici realizzato nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti;
- il Documento sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, in attuazione dell’articolo 10, comma 10-bis, della legge n. 196 del 2009 (Doc. LVII, n. 1 – Allegato VII), che offre un quadro di sintesi della performance registrata fino al 2022 per i dodici indicatori di benessere equo e sostenibile (dashboard) e delle previsioni elaborate dal Ministero dell’economia e delle finanze per il periodo 2023-2026 basate sul quadro macroeconomico - programmatico del DEF 2023 e sulla normativa fiscale per quanto attiene agli indicatori di disuguaglianza del reddito netto e della povertà assoluta individuale.
Oltre ai documenti trasmessi in allegato al DEF 2023, si segnala l’invio da parte del Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 13 febbraio 2023 (Doc. XIII-bis, n. 1). In allegato alla relazione sono stati trasmessi al Parlamento i contributi di sintesi dell’attività svolta dalle diverse Sezioni di controllo, da esse predisposti ed approvati con distinte deliberazioni, ciascuno accompagnato da un’apposita nota metodologica che chiarisce fonti e tempi di predisposizione dell’attività di analisi. Per approfondimenti sul PNRR si rinvia all’apposita sezione del Portale della documentazione della Camera dei deputati, nonché al seguente dossier sul monitoraggio dell’attuazione del Piano recante altresì una sintesi della predetta Relazione della Corte dei conti.
***
A seguito del monitoraggio delle disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nei mesi di marzo e aprile 2023, si segnala un nuovo obbligo di relazione al Parlamento introdotto dall’articolo 2 della legge 23 marzo 2023, n. 33, recante Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.
Nello specifico, l’articolo 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA)[1], con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alla presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza. Il CIPA adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali e le associazioni di settore, nonché le associazioni rappresentative delle persone in condizioni di disabilità, il Piano nazionale per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana e il Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana, che sostituisce il Piano per la non autosufficienza.
L’articolo 2 della legge n. 33 del 2023 affida al CIPA il monitoraggio sull’attuazione dei Piani, stabilendo che il Comitato approvi annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l’indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. La relazione è trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da questi delegato.
Un ulteriore obbligo di relazione, il cui destinatario è il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, è stato previsto dall’articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), ai sensi del quale le disposizioni del medesimo Codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate: a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza; b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
Ai fini della citata deroga le stazioni appaltanti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell’articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti, dando conto delle cause specifiche che giustificano la stipulazione di un contratto secretato, con particolare riguardo ai presupposti previsti per ciascuna classifica. Sempre con provvedimento motivato, le stazioni appaltanti dichiarano i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento, precisando le cause che esigono tali misure.
L’articolo 139 stabilisce quindi che la Corte dei conti, tramite la Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, eserciti il controllo preventivo sui provvedimenti motivati e sulla legittimità e regolarità dei contratti di cui al medesimo articolo 139, nonché il controllo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione, dando conto di tale attività entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
Si ricorda per completezza che un obbligo di contenuto sostanzialmente analogo era previsto dall’articolo 162 del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50[2], recante il previgente Codice dei contratti pubblici, abrogato dall’articolo 226 del decreto legislativo n. 36 del 2023 a decorrere dal 1° luglio 2023.
Si ricorda, inoltre, che dall’abrogazione del predetto Codice di cui decreto legislativo n. 50 del 2016 consegue anche la conclusione dell’obbligo disposto dall’articolo 201 del medesimo decreto. Tale articolo stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predisponga annualmente una dettagliata relazione, da allegare al Documento di economia e finanza, sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel Documento pluriennale di pianificazione (DPP), contenente l’elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, da realizzarsi in coerenza con il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL). Il DPP, mai adottato, è stato negli anni sostituito dal cosiddetto Allegato infrastrutture al documento di economia e finanza (DEF). La nuova disciplina in materia di programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale è ora dettata dall’articolo 39 del decreto legislativo n. 36 del 2023, che ha previsto l’inserimento nel DEF dell’elenco delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale.
Si segnala, infine, che il citato articolo 226 del decreto legislativo n. 36 del 2023 ha altresì disposto (con la già ricordata decorrenza dal 1° luglio 2023) l’abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in quanto superato a seguito della riorganizzazione del Consiglio prevista dall’articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023.
Risulta pertanto concluso l’obbligo recato dall’articolo 2 del DPR 204/2006, ai sensi del quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici predispone annualmente una relazione al Parlamento che dia conto dell’attività svolta, nonché delle principali tematiche emerse nel corso dell’anno nei diversi settori dell’ingegneria.
Annuncio 3/4/2023 |
|
Fonte
Predisposta dal Ministero della giustizia e presentata dal Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento |
L’articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia) prevede che il Governo trasmetta ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati relativi ai beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione, allo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione di tali dati all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). Si ricorda che il regolamento che disciplina la raccolta dei suddetti dati è stato approvato con DM 24 febbraio 1997, n. 73. |
Sintesi del contenuto |
La relazione analizza sia i dati statistici relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata inseriti nella Banca dati centrale (Bdc), gestita dalla Direzione generale per gli affari interni del dipartimento affari di giustizia (DAG) fino al 31 dicembre 2022, sia quelli relativi ai beni destinati, estratti dalla Banca dati Open regio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). La relazione riferisce che al 31 dicembre 2022 i procedimenti relativi alle misure di prevenzione patrimoniale, inseriti nella Bdc dal 1° gennaio 2018, risultano essere 2.245, con un incremento di 375 unità rispetto ai 1.870 rilevati al 31 dicembre 2021. Il totale nazionale dei procedimenti sopravvenuti negli ultimi due anni (468 nel 2021 e 380 nel 2022), è inferiore rispetto a quello registrato nel 2019 (512), con una prevalenza nell’avvio dei nuovi procedimenti degli Uffici giudiziari appartenenti all’area meridionale cui – negli anni 2020/2022 – appare riconducibile il 42% dei 1.272 procedimenti rilevati a livello nazionale. Tale percentuale sale al 64%, ove si tenga conto anche dell’area insulare, cui contribuisce in materia determinante la Sicilia e, in particolare, il distretto di Palermo. Si segnala, peraltro, l’incremento nell’ultimo triennio dell’incidenza dell’area settentrionale (pari a quasi il 27%). La relazione riferisce altresì che, al 31 dicembre 2022, i beni interessati da procedimenti di prevenzione, registrati nella Bdc dal 1° gennaio 2018, risultano complessivamente pari a 54.143, con un incremento complessivo di 9.225 unità rispetto ai 44.918 rilevati al 31 dicembre 2021. Si fa presente che diminuisce l’incidenza percentuale dei beni ancora in fase di proposta (-2,3% rispetto al 31 dicembre 2021), mentre rimangono praticamente stabili quelli sottoposti a sequestro (+0,1%, dato questo che potrebbe tuttavia essere verosimilmente influenzato da ritardi nella rilevazione effettuata dagli uffici giudiziari); risultano invece in aumento, sempre in termini percentuali, i beni sottoposti a confisca (+2,2%, passando dal 54,8% di fine 2021 al 57% di fine 2022). In particolare, al 31 dicembre 2022, i beni oggetto di confisca dal 1° gennaio 2018 e presenti nella Bdc risultano essere 31.787, di cui 4.830 sottoposti a confisca definitiva (nel solo 2022, 4.131 beni in confisca non definitiva e 119 in confisca definitiva) pari al 34,7% dei 91.613 beni destinatari di provvedimenti dell’autorità giudiziaria censiti nel database. I beni immobili e le aziende (di particolare interesse in quanto beni che dovrebbero formare oggetto di prossimi decreti di destinazione da parte dell’ANBSC) la cui confisca è divenuta definitiva nel biennio 2021-2022, ammontano, rispettivamente, a 119 unità e 55 unità e rappresentano il 26% e il 12% del totale dei beni in confisca definitiva. In merito ai beni destinati, pari al 31 dicembre 2022 a 7.447 (di cui il 24% provenienti da fascicoli penali), la relazione segnala un incremento, nel 2022 di 861 unità (768 immobili e 93 aziende). In relazione al quinquennio 2018-2022, si evidenzia un alto numero di beni destinati nell’anno 2018 (2.585), e mostra una rilevante incidenza di beni situati nel meridione (Sud e Isole), che insieme registrano 5.747 beni su 7.447 (il totale 2018-2022), pari al 77% del totale nazionale; la Sicilia, con 2.831 beni immobili e aziende situati sul proprio territorio, è la regione con il più alto numero di beni destinati. |
Annuncio 12/4/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Ministro della giustizia |
L’articolo 10 della legge 1° luglio 1977, n. 404, recante Aumento dello stanziamento previsto dall’art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, relativo all’edilizia degli istituti di prevenzione e pena, stabilisce che il Ministro della giustizia è tenuto a riferire annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma dei lavori di edilizia penitenziaria, da eseguire in applicazione della legge n. 1133 e della stessa legge n. 404, nonché sui criteri seguiti in ordine alla priorità di attuazione dei lavori stessi. |
Sintesi del contenuto |
La relazione ricorda che il Programma di edilizia penitenziaria è stato avviato dalla legge n. 1133 del 1971 con uno stanziamento iniziale di 100 miliardi di lire, destinato alla costruzione, al completamento, all’adeguamento e alla permuta di edifici destinati a istituti di prevenzione e pena, poi elevato a 400 miliardi dalla legge n. 404 del 1977. Il Programma edilizio, approvato dal Comitato paritetico per l’edilizia penitenziaria, costituito con decreto DM 17 dicembre 1975, ha consentito di realizzare 87 nuovi istituti, nonché di procedere ad alcune ristrutturazioni integrali di edifici penitenziari esistenti. Circa gli interventi avviati in base al cosiddetto “Piano carceri”, varato del Commissario del Governo per le infrastrutture carcerarie (costituito per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, il cui mandato si è concluso anticipatamente nel luglio 2014), si segnala che i procedimenti inclusi nell’elenco A allegato al decreto interministeriale 10 ottobre 2014, comprendente tutti gli interventi di nuova edificazione e la maggior parte di quelli di ristrutturazione avviati dal suddetto Piano, sono stati trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Rispetto a tali interventi, si riferisce che sono stati completati i nuovi padiglioni da 200 posti presso gli istituti di Caltagirone, Siracusa, Trapani, Vicenza, Lecce, Parma, Trani e Taranto e si dà conto degli interventi ancora in corso (presso l’istituto di Sulmona, la Casa circondariale di Roma Rebibbia, la Casa di reclusione di Milano Opera). Si riferisce altresì circa il riappalto dei lavori per il nuovo padiglione da edificarsi presso l’istituto di Bologna, le progettazioni per le opere di manutenzione straordinaria del II e IV raggio di Milano San Vittore (250 posti) e l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione dei padiglioni C e D della casa circondariale di Livorno. Ulteriori informazioni fornite riguardano i nuovi istituti di Pordenone e di Nola e l’ampliamento del penitenziario di Brescia Verziano. La relazione illustra quindi lo stato dell’arte per quanto attiene agli interventi previsti nell’ambito della rimodulazione del Piano carceri e del relativo programma finanziario, approvata dal Comitato paritetico per l’edilizia penitenziaria a seguito della sua ricostituzione con DM 7 ottobre 2015, concernenti l’istituto di Milano Bollate, la Casa circondariale di Cagliari, l’istituto penitenziario di Forlì. Tra gli altri procedimenti di maggiore rilevanza in atto, la relazione segnala la ristrutturazione dell’ex istituto minorile di Lecce (ultimazione prevista entro aprile 2023), il completamento dei lavori di adeguamento presso l’istituto di Brindisi, il parziale completamento di quelli che interessano l’istituto di Potenza, nonché il mancato superamento delle problematiche inerenti il completamento di un nuovo padiglione dell’istituto di Agrigento. Quanto al programma avviato dall’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 135 del 2018, per l’aumento dei posti detentivi anche con la riconversione ad uso detentivo di caserme dismesse, la relazione ricorda che, ai sensi del decreto-legge n. 59 del 2021, il finanziamento dei lavori ivi previsti per la parte relativa agli 8 nuovi padiglioni di cui il DAP aveva avviato i procedimenti (CR Vigevano, CC di Rovigo, Perugia, Viterbo, Civitavecchia, Santa Maria Capua Vetere, Ferrara, Reggio Calabria Arghillà) è stato inserito negli interventi complementari al PNRR (soggetto attuatore MIT). La realizzazione di tali padiglioni produrrà ulteriori 640 posti detentivi. Si riferisce che il relativo stato d’avanzamento è sostanzialmente in linea con le scadenze intermedie (milestone) e finali (target) previste dal cronoprogramma. Relativamente alle caserme dismesse, la relazione osserva che l’unica progettualità che ha avuto ulteriore sviluppo è relativa alla caserma “Barbetti” di Grosseto e si riferisce in merito allo stato dei procedimenti relativi alla caserma “Battisti” di Napoli e “Bixio” di Casale Monferrato. |
Annuncio 28/3/2023 |
|
|
|
Fonte
Presentata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
L’articolo 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, designa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale quale Autorità nazionale per l’attuazione degli obblighi da essa derivanti. Ai sensi del medesimo articolo 9, con DPR 16 luglio 1997, n. 298, è stato istituito nell’ambito del Dicastero un ufficio dirigenziale, tra i cui compiti vi è la presentazione al Ministro, ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno, di una relazione sullo stato di esecuzione della Convenzione e sugli adempimenti effettuati. |
|
|
Sintesi del contenuto |
La relazione ricorda che la Convenzione di Parigi del 1993, che ha raggiunto le 193 adesioni, impone obblighi assai restrittivi agli Stati Parte, per la cui attuazione è stato introdotto un accurato regime di controlli e verifiche esercitati da un organismo internazionale permanente, l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC), con sede a L’Aja. L’Italia nel 2022 ha versato all’OPAC 2.282.542 euro a titolo di contributo ordinario obbligatorio. La relazione riferisce quindi in merito agli esiti delle tre sessioni (99ma, 100ma e 101ma) del Consiglio esecutivo dell’OPAC e della 27ma Conferenza degli Stati Parte, tenutesi nel corso del 2022, segnalando il clima di forte polarizzazione all’interno dell’Organizzazione determinato in primo luogo dal conflitto in Ucraina. La relazione dà inoltre conto dell’attività svolta, sempre nell’annualità di riferimento, dal Segretariato Tecnico, responsabile per l’attuazione degli aspetti operativi della Convenzione, che cura i rapporti con gli Stati Parte, raccoglie le dichiarazioni cui gli stessi sono tenuti circa la quantità e tipologia di alcuni composti chimici specificamente elencati che transitano in altri Stati Parte oppure in Stati non Parte, e gestisce il complesso sistema delle ispezioni sul loro territorio. Quanto alle misure di assistenza e protezione dell’OPAC, di cui gli stati parte possono avvalersi in base all’articolo X della Convenzione, la relazione segnala che, dopo circa un mese dall’inizio del conflitto, l’Ucraina ha avanzato formale richiesta di assistenza bilaterale e che, a seguito di specifici fondi versati da sei Stati Parte, pari a 1,4 milioni di euro, il Segretariato Tecnico ha inviato materiale di protezione e equipaggiamento speciale di rilevazione e protezione. In merito alle misure di attuazione della Convenzione in Italia, si riferisce che nel 2022 l’Autorità Nazionale ha inviato regolarmente al Segretariato Tecnico tutte le dichiarazioni periodiche previste dalla Convenzione, sia per l’attività di 193 industrie chimiche sottoposte all’obbligo di dichiarazione, sia per quanto riguarda la distruzione delle vecchie armi chimiche esistenti, cui è deputato il Centro Tecnico Logistico Interforze NBC di Civitavecchia (CeTLI-NBC). La relazione ricorda che l’OPAC sottopone regolarmente il Centro ad ispezioni, l’ultima delle quali condotta nel settembre 2021, accertando che le attività da esso condotte rispecchiavano puntualmente le anticipazioni fornite in sede di pianificazione. La relazione riferisce inoltre che nell’arco del 2022 gli ispettori dell’OPAC, scortati dal un nucleo dell’Autorità Nazionale, hanno effettuato in Italia 5 ispezioni ai seguenti siti industriali: Valagro Spa (Chieti), Temix Oleo Srl (Bologna), Marchi Industriale Spa (Venezia), DOW Italia Srl (Reggio Emilia) e Chimica Pomponesco Spa (Mantova), sempre conclusesi con esito pienamente soddisfacente, senza che emergessero violazioni della Convenzione. Quanto all’attività di assistenza e protezione dell’Italia agli altri Stati membri, si riferisce che l’Unità tecnico operativa dell’Autorità Nazionale ha progettato e condotto, in diretta collaborazione con l’OPAC, il corso Chemical Forensic in favore dei Paesi africani, Australia e Francia, riguardante la raccolta di informazioni tecniche e fonti di prova circa l’impiego di armi chimiche ed eventuali sostanze industriali tossiche. Vengono infine indicate, in sintesi, le principali attività che impegneranno l’Autorità Nazionale nel 2023. |
|
|
Annuncio 28/3/2023 |
|
||
Fonte
Presentata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
L’articolo 3 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, recante Ratifica ed esecuzione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996, designa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale quale Autorità nazionale per l’attuazione del Trattato. L’articolo 4 prevede che, per l’adempimento dei compiti ad essa spettanti, l’Autorità nazionale si avvalga dell’Ufficio per l’attuazione della Convenzione sulle armi chimiche, tra i cui compiti vi è la presentazione al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno, di una relazione sullo stato di esecuzione del Trattato e sugli adempimenti effettuati. |
||
Sintesi del contenuto |
La relazione richiama preliminarmente le finalità e la struttura organizzativa del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT), ricordando che lo stesso entrerà in vigore, come stabilito nell’articolo XIV, alla scadenza del 180° giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica di tutti i 44 Stati con capacità nucleari avanzate, indicati nell’Annesso II del Trattato. Sotto il profilo istituzionale il Trattato prevede la costituzione, all’atto della sua entrata in vigore, di un’apposita organizzazione internazionale, la Comprehensive nuclear test-ban-treaty organization (CTBTO), incaricata di garantirne l’attuazione. In attesa dell’entrata in vigore del Trattato, il 19 novembre 1996, con una risoluzione degli Stati membri, è stata istituita la Commissione preparatoria della CTBTO con i suoi organi esecutivi, con sede a Vienna, avente il compito di facilitare l’entrata in vigore del Trattato e di predisporre, con il supporto del Segretariato tecnico provvisorio (PTS), un regime di verifica e controllo globale. La relazione evidenzia che nonostante non si siano registrati progressi concreti per quanto concerne l’adesione degli Stati con capacità nucleari avanzate ancora mancanti (India, Pakistan, Cina, Corea del Nord, Egitto, Iran, Israele e Stati Uniti), nel corso del 2022 la comunità internazionale si è impegnata attivamente con l’obiettivo di dare un ulteriore impulso all’entrata in vigore del Trattato. In particolare, grazie anche allo sforzo profuso dall’Italia in qualità di co-presidente della Conferenza ex articolo XIV del CTBT per il biennio 2021-2023, si registrano sei nuove ratifiche, il cui numero totale sale a 176. La relazione segnala altresì che l’importanza che l’Italia attribuisce al ruolo svolto dal CTBT nel disarmo e nella non proliferazione nucleare trova riscontro nel significativo contributo nazionale per il 2022 al bilancio ordinario del Segretariato tecnico provvisorio della Commissione preparatoria, che ha portato l’Italia a essere il settimo contribuente, con una quota pari al 3,384% del bilancio totale, suddivisa in 1.797.187 euro e in 2.441.932 USD. La relazione descrive quindi il sistema internazionale di monitoraggio e verifica che, una volta completato, sarà composto da una rete di 321 stazioni di rilevamento (elencate nell’Annesso 1 al Protocollo del Trattato), osservando che nel 2022 è proseguito il completamento della struttura tecnico-operativa del regime di verifica del CTBT: al 31 dicembre 2022, le stazioni e i laboratori certificati erano 333. Per l’attuazione del CTBT, l’Autorità Nazionale, oltre ad avere istituito il Centro Nazionale Dati (NDC), ha stipulato, anche per il 2022, convenzioni con l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), con l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e con l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Vengono quindi indicate le seguenti strutture nazionali inserite nel Sistema internazionale di monitoraggio: la stazione sismica di Enna, gestita dalla sezione dell’INGV di Catania; il laboratorio per la rilevazione di radionuclidi dell’ISIN. Si segnala inoltre la stazione sismica di Cludinico (Udine), gestita dall’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale-OGS, messa a disposizione della CTBTO come prototipo di impianto nazionale cooperativo. |
||
Annuncio 28/3/2023 |
|
|
|
Fonte Presentata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
L’articolo 2 della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante Istituzione del Consiglio generale degli italiani all’estero, prevede che il Consiglio (CGIE) elabori una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell’anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo.
|
|
|
Sintesi del contenuto |
La relazione illustra l’attività svolta dal Consiglio generale degli italiani all’estero nel 2020, evidenziando come tale attività sia stata connotata dall’esigenza di affrontare le conseguenze dell’emergenza pandemica, nonché di adattare a tale contingenza le modalità operative del CGIE. Quanto agli interventi attuati, essi hanno prioritariamente riguardato l’assistenza al rimpatrio per i connazionali temporaneamente all’estero, il coordinamento dell’attività di assistenza alle collettività per alleviare i disagi derivanti dalle misure di contenimento, per fornire supporto a quanti, non potendo accedere ai sistemi di welfare locali, si sono trovati in estrema difficoltà a causa della crisi economica derivata dal blocco delle attività produttive, per garantire le cure ai contagiati. Si ricordano poi le proposte di politica generale prospettate dal CGIE (tra le quali la richiesta di un aumento consistente dei fondi per l’assistenza diretta e indiretta gestiti dalla rete consolare), segnalando che solo un’esigua parte delle misure straordinarie adottate dal Governo per far fronte alla crisi economica e sanitaria è stata destinata a rispondere in modo adeguato alle istanze avanzate. La relazione espone quindi le criticità della rete consolare, esacerbate della pandemia, evidenziando l’insufficiente numero di funzionari, l’età media altissima, la difficoltà di coprire i posti vacanti. Vengono altresì evidenziate le conseguenze, per quanto attiene alla circoscrizione estero, determinatesi con l’entrata in vigore, a seguito del referendum svoltosi nel mese di settembre 2020, della legge costituzionale n. 1 del 2020, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, alla luce della quale il CGIE sollecita una riforma complessiva dell’intero impianto della rappresentanza degli italiani all’estero e caldeggia l’istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per le questioni degli italiani all’estero. Per quanto attiene al coinvolgimento delle comunità italiane nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione alle iniziative commerciali promosse da ICE, Camere di Commercio e altre forme associative dell’imprenditoria italiana, di cui alla legge istitutiva del CGIE, se ne evidenzia la realizzazione “a macchia di leopardo”, ravvisando la necessità di un riordino della materia attraverso un intervento legislativo mirato. Viene altresì segnalato come, a parere del CGIE, possa rivelarsi trainante per il sistema Italia l’investimento rivolto alla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, in proposito sollecitando la revisione del decreto legislativo n. 64 del 2017, nonché del cosiddetto “turismo di ritorno”, per il quale le comunità italiane all’estero costituiscono un bacino d’utenza prossimo agli ottanta milioni di persone tra cittadini, oriundi e italodiscendenti. La relazione si sofferma quindi sulle attività condotte per l’organizzazione dell’Assemblea plenaria della Conferenza permanente Stato-Regioni-province autonome-CGIE, convocata dopo anni di ritardo nella primavera 2020 ma ulteriormente rinviata sine die per l’emergenza pandemica. Vengono poi segnalate le criticità insorte nel 2020 per l’editoria italiana all’estero derivanti dall’applicazione DPCM n. 70 del 15 settembre 2017 in tema di assegnazione di contributi e l’esigenza, quanto alle politiche del lavoro, di adottare adeguati paradigmi di formazione e orientamento al mondo del lavoro per chi lascia l’Italia. Infine, la relazione indica gli indirizzi triennali del CGIE, tra l’altro segnalando la necessità di garantire sostegno e sicurezza alla nuova emigrazione con sistemi di informazione preventiva sullo Stato di destinazione, nonché con un percorso contributivo che protegga i diritti pensionistici acquisiti sia in Italia sia all’estero. |
|
|
Annuncio 28/3/2023 |
|
|
|
Fonte Presentata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
L’articolo 2 della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante Istituzione del Consiglio generale degli italiani all’estero, prevede che il Consiglio (CGIE) elabori una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell’anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo.
|
|
|
Sintesi del contenuto |
La relazione riferisce che l’annualità 2021 è stata ancora caratterizzata dalla lotta alla pandemia da Covid-19, che ha determinato un’attenuazione del flusso emigratorio italiano, senza tuttavia arrestarlo. Al riguardo, ricordato che negli ultimi dieci anni la consistenza degli iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) è sostanzialmente raddoppiata, superando i 5,8 milioni di individui, che la rendono di fatto la “seconda regione d’Italia” dopo la Lombardia, la relazione fa presente che l’azione del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE) si è pertanto indirizzata all’approfondimento del fenomeno della nuova mobilità (che, a differenza della diaspora storica, stabile e quasi ovunque integrata, si muove in un contesto di precarietà ed è unidirezionale). L’anno in esame è stato altresì caratterizzato dalla consultazione per il rinnovo dei 120 Comitati degli italiani all’estero (109 elettivi e 11 aggiuntivi nominati dai Consolati), svoltasi il 3 dicembre 2021. La relazione, ricordato lo sforzo profuso dal CGIE per ottenere la procrastinazione della data delle elezioni, segnala che si è riscontrata la più bassa partecipazione al voto nella storia degli organismi di rappresentanza di base e riferisce che il CGIE sollecita, pertanto, l’approvazione delle proposte di riforma degli organismi di rappresentanza di base e intermedia delle collettività all’estero presentate dallo stesso CGIE nel 2017, ancora più indispensabile alla luce della modifica costituzionale che ha ridotto il numero dei parlamentari. La relazione segnala quindi le problematiche evidenziate dal CGIE (il quale, tra l’altro, caldeggia la modifica della circolare n. 3 del 31 luglio 2020) inerenti alla diffusione della lingua e della cultura italiane, penalizzata da gravi ritardi nelle nomine del personale docente e negli accrediti delle risorse finanziarie, e si sofferma sugli esiti dell’Assemblea plenaria della Conferenza permanente Stato-regioni-province autonome-CGIE, svoltasi a Roma dal 15 al 17 dicembre 2021. I lavori dell’Assemblea (prevista dalla legge n. 368 del 1989 con cadenza triennale, ma che non si riuniva dal 2009) si sono articolati attorno a tre tematiche: nuova emigrazione italiana e mobilità; internazionalizzazione e sistema Paese; diritti e cittadinanza, rappresentanza degli italiani all’estero. Quanto al primo tema, la relazione fa presente che la Conferenza ha definito le linee programmatiche su cui basare interventi armonici e coordinati fra le istituzioni coinvolte per la formazione e l’accompagnamento all’emigrazione, anche attraverso la sussidiarietà di patronati e associazioni in Italia e all’estero. In merito al profilo dell’internazionalizzazione, tra gli strumenti da predisporre rientra il necessario rafforzamento della rete diplomatico-consolare, il coinvolgimento delle regioni e province autonome, l’incentivazione, anche in applicazione del Patto per l’export siglato l’8 giugno 2020, del turismo delle radici, una strategia integrata per la promozione della lingua e della cultura italiana in ambito accademico, il sostegno all’editoria dall’Italia verso l’estero e a quella prodotta all’estero per i connazionali. La questione dei diritti dei connazionali nel mondo è oggetto di un apposito documento, denominato “Dichiarazione dei diritti degli italiani all’estero – Carta di Roma”, volta a perseguire le oggettive condizioni di parità e uguaglianza sancite dalla Costituzione tra i connazionali residenti dentro e fuori il Paese, in considerazione notevoli cambiamenti normativi che hanno inciso sulla rappresentanza degli italiani all’estero. La relazione fa presente infine che nei prossimi tre anni il CGIE tenderà a perseguire le linee programmatiche stabilite dall’Assemblea plenaria della Conferenza permanente. |
|
|
Annuncio 1°/3/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Ministro dell’economia e delle finanze |
L’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, predisponga, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una relazione da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari in cui sia evidenziata l’evoluzione dell’andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. Si ricorda che il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con DPCM 11 novembre 2016, ha selezionato dodici indicatori afferenti a otto domini del BES monitorati dall’ISTAT nei suoi rapporti annuali, adottati con DM 16 ottobre 2017. Gli otto domini a cui corrispondono gli indicatori BES sono i seguenti: benessere economico; salute; istruzione e formazione; lavoro e conciliazione dei tempi di vita; sicurezza; politica e istituzioni; ambiente; paesaggio e patrimonio culturale. |
Sintesi del contenuto |
La relazione consta di tre capitoli, il primo dei quali offre un quadro di sintesi della performance registrata fino al 2021 per i dodici indicatori BES e della stima per il 2022, nonché delle previsioni per il 2023-2025 elaborate dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base del quadro macroeconomico delineato dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF). Il secondo capitolo descrive in dettaglio le principali misure contenute nella legge n. 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023) suscettibili di impattare sugli indicatori di benessere equo e sostenibile. In questa prospettiva, si evidenzia che tra le misure più rilevanti contenute nella legge di bilancio 2023 (oggetto di uno specifico focus) figurano quelle per la mitigazione degli effetti dell’aumento dei prezzi dell’elettricità e del gas sulle bollette delle famiglie e delle piccole e medie imprese che, da sole, rappresentano circa 20 miliardi di euro, su un totale di misure riconducibili al pacchetto energia di circa 26 miliardi per il 2023. Il terzo capitolo della relazione dedica a ciascuno dei dodici indicatori BES un paragrafo che include un’analisi statistica descrittiva e fornisce, per i nove indicatori per cui è possibile effettuare delle previsioni o delle valutazioni di impatto, l’andamento stimato nel 2022 e le previsioni per il periodo 2023-2025. Per quanto attiene ai tre indicatori BES afferenti al dominio “Benessere economico”, la relazione riferisce che il reddito disponibile lordo corretto (RDLC) pro capite nominale, nel corso del 2021 è tornato in crescita, dopo l’interruzione del 2020, registrando la variazione annuale più alta dal 2006 (+4,3 per cento). Per l’indicatore disuguaglianza del reddito netto, si stima che le misure entrate in vigore nel 2022 contribuiscano a ridurre la disuguaglianza di oltre tre decimi di punto. Per il 2023 si prevede un leggero aumento della disuguaglianza, mentre per il 2024 e 2025 l’indicatore non registra variazioni di rilievo. Quanto all’indicatore povertà assoluta individuale (PAI), dopo il marcato incremento registrato nel 2020, anno della pandemia, i dati ISTAT confermano che nel 2021 è rimasto invariato, mentre a livello familiare risulta in lieve riduzione. Per il 2022 si stima un calo della povertà assoluta familiare della stessa intensità del 2021 e nel biennio 2023-2024 l’indicatore dovrebbe stabilizzarsi sullo stesso valore del 2022, così come per il 2025. La relazione analizza quindi l’andamento degli indicatori del dominio salute: speranza di vita in buona salute, in riduzione di 0,5 anni rispetto al 2020 ma in aumento di 1,9 anni rispetto al 2019; eccesso di peso standardizzato, che nel 2021 registra la riduzione più marcata (-1,5 punti percentuali) del periodo osservato, posizionandosi su di un livello inferiore a quello prepandemia. Vengono quindi forniti i dati inerenti ai seguenti ulteriori indicatori: uscita precoce del sistema di istruzione e formazione (UPIF); tasso di mancata partecipazione al lavoro con relativa scomposizione per genere (TMP); rapporto tra il tasso di occupazione delle madri tra i 25 e i 49 anni con almeno un figlio in età prescolare e l’occupazione delle donne della stessa fascia d’età (ORM); indice di criminalità predatoria; indice di efficienza della giustizia civile; emissioni di CO2 e altri gas climalteranti; indice di abusivismo edilizio. |
Annuncio 15/3/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri |
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 (Regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale), disciplina criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale, prevedendo, all’articolo 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri riferisca annualmente al Parlamento sull’erogazione dei fondi dell’anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati. Alla ripartizione della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale sono ammessi esclusivamente gli interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamità naturali, per l’assistenza ai rifugiati, per la conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico degli immobili adibiti all’istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all’articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222. |
Sintesi del contenuto |
La relazione, ricostruito il quadro normativo che disciplina i criteri e le procedure per l’erogazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF di diretta gestione statale, riferisce che l’importo disponibile per l’anno 2021 è pari a 78.070.670 euro, di cui 15.614.134 euro (pari al 20 per cento) da devolvere all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 125 del 2014. Si ricorda inoltre che limitatamente all’anno 2021, trova ancora applicazione l’articolo 2-bis, comma 1, del DPR n. 76 del 1998, per effetto del quale l’importo residuo di 62.456.536 euro è diviso in parti uguali tra le cinque categorie di intervento sopra richiamate, determinando per ciascuna di esse una dotazione iniziale di 12.491.307,20 euro, cui si sommano i risparmi di spesa e i residui degli anni precedenti, indicati in una distinta tabella. La relazione fa presente che con decreto del Capo Dipartimento per il coordinamento amministrativo15 marzo 2022 al Ministero dell’istruzione e del merito è stata trasferita la quota di competenza della categoria “edilizia scolastica” per i bandi di competenza. Con riferimento alle altre quattro categorie di intervento soggette alla valutazione delle competenti Commissioni tecniche, si segnala che entro la scadenza del 30 settembre 2021, sono pervenute 281 istanze, di cui 116 finanziate (per un ammontare da distribuire pari a 40.735.656,18 euro). La relazione riferisce quindi che a valere sui fondi per l’anno 2022 sono state presentate in totale 315 domande, sulle quali è già stata avviata l’istruttoria che, compatibilmente con la disponibilità delle Commissioni tecniche, si concluderà nel corso del 2023. Si riferisce altresì che le risorse disponibili per l’anno 2022 sono pari a 103.329.302 euro. La quota da ripartire tra le cinque categorie di cui al DPR n. 76 del 1998, decurtata della percentuale del 20% spettante all’AICS, pari a 20.665.860,40 euro, ammonta a 82.663.441,60 euro. Tale importo sarà suddiviso tra le cinque categorie in misura direttamente proporzionale alle preferenze espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi anno 2019. Relativamente alla categoria edilizia scolastica, ai sensi dell’articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015 la quota parte attribuita deve essere trasferita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri direttamente al Ministero dell’istruzione e del merito. La relazione analizza quindi l’andamento delle scelte dei contribuenti, evidenziando come nel periodo 2018-2022 le risorse devolute alla diretta gestione statale siano passate da circa 30 a circa 105 milioni di euro, a fronte di un incremento delle proposte progettuali invece di appena il 15 per cento. Quanto al monitoraggio dei progetti ammessi a finanziamento, si riferisce che nel corso del 2022 sono stati predisposti 320 pagamenti riguardanti progetti approvati nelle annualità 2009, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Si riportano infine le tabelle riepilogative dei progetti in corso di realizzazione. |
Annuncio 17/3/2023 |
|
|
Fonte
Presentata dal Ministro della cultura |
L’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), ha previsto l’adozione, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro della cultura, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, del Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali”, ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e paesaggistico e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare, anche mediante acquisizione, interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. L’articolo 7 dispone inoltre che il Ministro presenti alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione concernente gli interventi già realizzati nell’ambito del Piano e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell’anno precedente e non ancora conclusi. Si ricorda che per l’attuazione degli interventi del Piano strategico GPBC, l’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), al comma 337, autorizza la spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. |
|
Sintesi del contenuto |
La relazione, richiamate preliminarmente le finalità del Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali”, fa presente che esso, tenuto conto della distribuzione territoriale delle risorse e degli interventi a valere sui Programmi della politica di coesione, che privilegiano le regioni del Mezzogiorno, completa il disegno strategico destinando i fondi principalmente alle regioni del Centro-Nord. La relazione quindi descrive la procedura di individuazione degli interventi del Piano strategico, a partire dai fabbisogni e priorità di intervento espressi dalle strutture territoriali competenti sui beni del patrimonio culturale, oggetto di analisi e valutazione da parte delle strutture centrali del Ministero. Il Piano, sottoposto all’approvazione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici del Ministero e al parere favorevole della Conferenza unificata, viene formalmente adottato con appositi decreti ministeriali. La relazione riporta quindi una tabella riassuntiva che elenca per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 i decreti ministeriali di approvazione dei Piani, le risorse previste e il numero degli interventi programmati. In totale, di tratta di 166 interventi, per un ammontare complessivo di 808.984.404, 97 euro. Un’ulteriore tabella fornisce la ripartizione delle risorse per regione. La relazione illustra quindi la governance del Piano e il sistema di monitoraggio degli interventi. Per l’implementazione del monitoraggio si richiede al beneficiario di trasmettere trimestralmente le informazioni relative all’avanzamento delle opere alla Banca dati amministrazioni pubbliche e di inviare al Ministero, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dell’intervento, corredato anche da documentazione fotografica comprovante il rispetto del disciplinare. Circa lo stato di avanzamento degli interventi, la relazione riferisce che sul totale programmato di 808.984.404,97 euro si rileva che: circa il 34% degli interventi (pari a 271.438.527,76 euro) è nella fase della stipula del disciplinare tra Servizio V del Segretariato generale del Ministero della cultura e ente beneficiario; circa il 31% (per un totale di 249.573.260,61 euro) è in fase di progettazione; circa il 25% (pari a 205.699.056,60 euro) è in corso di esecuzione; circa il 7% (per un totale di 56.300.000 euro) è concluso; circa l’1% degli interventi (per un totale di 10.000.000 euro) è secretato; circa il 2% (per un totale di 15.973.560,00 euro) è de-finanziato. La relazione contiene una tabella illustrativa dello stato di avanzamento degli interventi per regione. Riguardo all’iter finanziario, nel 2022, sono state effettuate erogazioni per un importo complessivo pari a 77.046.462,04 euro. Vengono infine fornite tabelle che riportano, per annualità, i dati comunicati in merito ai singoli interventi dagli enti beneficiari. |
|
Annuncio 28/3/2023 |
|
|
Fonte
Presentata dal Ministro dell’istruzione e del merito |
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione volto a garantire alle bambine e ai bambini dalla nascita fino ai sei anni pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. Tali finalità sono perseguite secondo le modalità e i tempi del Piano di azione nazionale pluriennale, in relazione alle risorse del Fondo previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017. I Piani di azione nazionale per il triennio 2017-2019 (esteso al 2020 a causa della pandemia) e per il quinquennio 2021-2025 sono stati approvati dal Consiglio dei ministri, rispettivamente, con deliberazione 11 dicembre 2017 e con deliberazione 5 ottobre 2021. L’articolo 11 del decreto legislativo n. 65 del 2017 dispone che il Ministro dell’istruzione e del merito presenti al Parlamento, ogni due anni, una relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale, sulla base dei rapporti che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono trasmettere annualmente al Ministero. |
|
Sintesi del contenuto |
La relazione descrive in primo luogo il meccanismo di funzionamento del Fondo nazionale per il sistema integrato zerosei, ricordando che le risorse di tale Fondo, erogate dal Ministero dell’istruzione e del merito direttamente ai comuni, si intendono esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia in una percentuale che il Piano di azione nazionale del 5 ottobre 2021 ha stabilito nel 25% delle risorse assicurate dallo Stato. La relazione riferisce quindi in merito alle risorse assegnate, segnalando che tra il 2017 e il 2022 sono stati stanziati complessivamente 1.562.500.000 euro, con un incremento progressivo delle risorse erogate annualmente, passate da 209 milioni di euro del 2017 a 309 milioni di euro del 2022. Si segnala altresì la progressiva crescita della quota parte del Fondo denominata “quota perequativa”, assegnata a partire dal 2018 ai territori con minore disponibilità di posti nei servizi educativi per l’infanzia (pari per il 2022 a 61.800.000 di euro), rilevando che grazie a tale quota perequativa e in virtù dei criteri legati alla popolazione infantile residente, il raffronto tra l’assegnazione 2017 e quella del 2022 mostra che le regioni del Sud, fatta eccezione per l’Abruzzo, beneficiano dell’incremento maggiore (Campania +203,4%, Calabria +154%, Sicilia +147,3%). Si dà quindi conto per ciascuna regione, mediante tabelle illustrative, con riferimento agli esercizi finanziari 2017-2020, delle risorse erogate a fronte degli stanziamenti previsti. La relazione riferisce poi in merito all’assolvimento da parte delle regioni (attraverso l’invio di apposite schede, secondo il disposto del Piano nazionale), degli obblighi di monitoraggio sull’effettivo impiego delle risorse erogate agli enti locali e sul raggiungimento delle finalità del Piano, ricordando che si è concordato in sede di Conferenza unificata che il monitoraggio fosse svolto tre anni dopo l’esercizio finanziario di assegnazione delle risorse. Vengono quindi esposti dettagliatamente gli esiti del monitoraggio relativo agli esercizi finanziari 2017 e 2018 dando conto delle risorse assegnate ed erogate, della quota di cofinanziamento regionale, del rapporto tra risorse assegnate ai comuni e quelle effettivamente impegnate, della tipologia di interventi programmati, nonché del loro stato di avanzamento. Si analizzano altresì i dati inerenti lo stanziamento del Fondo per l’anno 2021 (pari a 309.000.000 di euro, + 47% rispetto al 2017) ed espone i primi dati della programmazione regionale per il 2022. La relazione offre infine un primo bilancio sui risultati raggiunti in termini di tasso di copertura dei servizi educativi per l’infanzia (relativo al periodo 2017-2020), alla luce del Report pubblicato annualmente dall’ISTAT: in particolare, si segnala che solo 7 tra le 21 Regioni/Province autonome hanno raggiunto e superato l’obiettivo del 33% fissato dal Consiglio europeo di Barcellona del 2002 per il 2010 e individuato quale livello essenziale delle prestazioni (LEP) dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1, co. 172), mentre restano lontane dal traguardo soprattutto le regioni del Sud, in particolare, la Campania, la Calabria e la Sicilia. |
|
Annuncio 12/4/2023 |
|
|
Fonte
Presentata dal Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento |
L’articolo 9 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 febbraio 2011, n. 26, recante Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, dispone che la Commissione per l’istruttoria dei progetti finalizzati alla realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari cofinanziati dallo Stato, prevista dall’articolo 1, comma 5, della citata legge n. 338, rediga una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi medesimi, da inviarsi entro il 31 gennaio di ogni anno al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La medesima previsione è reiterata dall’articolo 9 del DM 29 novembre 2016, n. 937, e dall’articolo 10 del DM 30 novembre 2021, n. 1257. Si ricorda che la legge n. 338 del 2000 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) prevede che il Ministro dell’università e della ricerca, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla Commissione, individui i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, e proceda alla ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale. A seguito della modifica introdotta dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la misura del contributo statale è stata elevata dal 50 al 75% del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Ulteriori modifiche alla legge n. 338 del 2000 sono state apportate dai decreti-legge 6 novembre 2021, n. 152, 30 aprile 2022, n. 36 e 9 agosto 2022, n. 115. Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, ha inoltre inserito nella legge n. 338 del 2000 l’articolo 1-bis. Tale articolo destina le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per un importo pari a 660 milioni di euro, all’acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. |
|
Sintesi del contenuto |
La relazione ricostruisce preliminarmente il quadro normativo delineato dai decreti ministeriali attuativi della legge n. 338 del 2000, attraverso i quali sono state specificate sia le modalità operative per la presentazione delle richieste, sia i parametri tecnici ed economici da rispettare da parte dei soggetti individuati dalla medesima legge n. 338 per il conseguimento del cofinanziamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari. Il documento riferisce che per i primi quattro bandi di applicazione della legge n. 338 del 2000, gli interventi inseriti nei decreti di Piano ammessi al cofinanziamento e attivi al 31 dicembre 2022 sono 317, per un numero complessivo di 37.913 posti alloggio, dei quali 23.361 di nuova realizzazione. La relazione fa presente che per i quattro Piani lo Stato ha stanziato complessivamente circa un miliardo di euro, utilizzati secondo il principio di “scorrimento” (da un Piano all’altro) dei fondi stanziati e delle risorse provenienti da ribassi e/o risparmi. Per il quinto bando sono disponibili oltre 490 milioni di euro, di cui 28 milioni resisi disponibili a dicembre 2022, cui si aggiungeranno le risorse dell’esercizio 2026 e successivi, nonché le economie che verranno conseguite in sede di ulteriori rideterminazioni e/o rinunce relative a interventi dei bandi precedenti. Rispetto al numero complessivo di 37.913 posti alloggio cofinanziati con i quattro bandi, ad oggi ne sono stati messi in esercizio 29.502, pari al 78% del totale. La relazione evidenzia che, partire dal gennaio 2020, sono stati messi in funzione 24 interventi (di cui 15 riguardano il patrimonio edilizio esistente) per complessivi 2.447 posti alloggio, per un cofinanziamento totale di 91.178.661 euro. Vengono quindi analizzati dettagliatamente, anche attraverso numerose tabelle, i dati inerenti al terzo e quarto bando della legge n. 338 del 2000. Il quinto bando (di cui ai decreti ministeriali n. 1256 e n.1257 del 2021) prevede, come il quarto, una tipologia di interventi specifici (A2) per l’individuazione e messa in opera di soluzioni tecnologiche e progettuali innovative, per i quali si stabilisce un range di cofinanziamento (minimo 200.000, massimo 1.000.000 euro) ed un apposito decreto di Piano per un importo massimo di 15.000.000 euro. Le richieste oggetto di istruttoria sono state 155, per un importo di cofinanziamento complessivo richiesto al MUR di 1.326.626.870 euro. |
|
Annuncio 8/3/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Ministro per rapporti con il Parlamento |
L’articolo 12 del decreto legislativo n. 66 del 1999 prevede che per ciascuna inchiesta concernente un incidente aereo l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione, a carattere eventuale, è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero dei trasporti e della navigazione (ora delle infrastrutture e dei trasporti), all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAV), alla Commissione europea ed all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO). La relazione è altresì trasmessa ai soggetti che dalle conclusioni in essa contenute possano trarre un vantaggio ai fini della sicurezza ed è messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, nelle forme stabilite dall’Agenzia. Il comma 4 dell’articolo 12 specifica che le relazioni e i rapporti d’inchiesta e le raccomandazioni di sicurezza non riguardano in alcun caso la determinazione di colpe e responsabilità, poiché l’unico obiettivo dell’inchiesta di sicurezza dell’Agenzia consiste nel prevenire futuri incidenti e inconvenienti. |
Sintesi del contenuto |
Le relazioni d’inchiesta predisposte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo forniscono dati tecnici concernenti gli incidenti occorsi a aeromobili nelle seguenti località: - Santa Severa nord (Roma), il 1° novembre 2019; - Coccaro, Fasano (Brindisi), il 20 luglio 2021. |
Annuncio 29/3/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti |
L’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada, disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal medesimo codice, stabilendo che siano devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, ovvero alle regioni, province e comuni ove l’accertamento delle violazioni sia effettuato da funzionari, ufficiali ed agenti dei medesimo enti. L’articolo 208 dispone che i proventi spettanti allo Stato sono destinati, oltre che al finanziamento delle attività connesse all’attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale: al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento informazioni sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, nonché per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca) al fine di favorire l’impegno della scuola pubblica e privata nell’insegnamento dell’educazione stradale e per l’organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori. Il citato articolo 208 dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmettano annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull’utilizzo delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie effettuato nell’anno precedente. |
Sintesi del contenuto |
La relazione, predisposta dalla Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, descrive l’utilizzo delle risorse assegnate nel 2022 alla medesima Direzione, iscritte nei capitoli 1233 e 7333 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per quanto riguarda il capitolo 1233 si riferisce che, come tutti gli anni, le risorse sono state utilizzate pressoché totalmente per assicurare il funzionamento del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS). Le maggiori fonti di spesa del CCISS riguardano l’esternalizzazione del servizio di supporto alla conduzione funzionale oltre alle spese, in quota parte, come Direzione Generale, delle attività di sviluppo dei sistemi informativi del Centro elaborazione dati (CED) della Direzione generale per la motorizzazione, comprese le spese di consulenza e monitoraggio. Per soddisfare le esigenze contrattuali di entrambe le attività di servizi è stato impiegato circa il 90 per cento dei proventi ex articolo 208 assegnati sul capitolo 1233. Le restanti spese hanno riguardato una serie di piccoli contratti finalizzati a risolvere le problematiche, sempre del CCISS, determinate dalle particolari esigenze del Centro. Per quanto riguarda il capitolo 7333, la relazione riferisce che nel corso del 2022, le risorse (pari a 13.959.062,58 euro) sono state destinate: al Servizio di rilevazione KPI sull’uso di casco e cinture di sicurezza (112.850 euro); al Servizio di rilevazione KPI sull’uso di alcol (67.937,58 euro); ad interventi per il miglioramento della sicurezza dei pedoni da realizzare nei 14 grandi Comuni ISTAT (13.500.000 euro); alla campagna di comunicazione digitale su canali social del MIT (123.525 euro), conclusa con l’ultimo piano editoriale pubblicato in occasione delle festività natalizie 2022; al Progetto di ricerca “le scienze comportamentali per il miglioramento della sicurezza stradale”, realizzato dall’Associazione Herbert Simon Society, un network internazionale di ricerca (130.000 euro); al progetto di educazione stradale “il Sogno di Brent … continua”, rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori di secondo grado, per il quale è stato stipulato un contratto con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di psicologia (24.750 euro). |
Annuncio 12/4/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento |
L’articolo 12 del decreto legislativo n. 66 del 1999 prevede che per ciascuna inchiesta concernente un incidente aereo l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione, a carattere eventuale, è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero dei trasporti e della navigazione (ora delle infrastrutture e dei trasporti), all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAV), alla Commissione europea ed all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO). La relazione è altresì trasmessa ai soggetti che dalle conclusioni in essa contenute possano trarre un vantaggio ai fini della sicurezza ed è messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, nelle forme stabilite dall’Agenzia. Il comma 4 dell’articolo 12 specifica che le relazioni e i rapporti d’inchiesta e le raccomandazioni di sicurezza non riguardano in alcun caso la determinazione di colpe e responsabilità, poiché l’unico obiettivo dell’inchiesta di sicurezza dell’Agenzia consiste nel prevenire futuri incidenti e inconvenienti. |
Sintesi del contenuto |
Le relazioni d’inchiesta predisposte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo forniscono dati tecnici concernenti gli incidenti occorsi a aeromobili nelle seguenti località: - Rima San Giuseppe (Vercelli), il 15 agosto 2019; - Rinaura, (Siracusa), il 7 gennaio 2021. |
Annuncio 12/4/2023 |
|
Fonte Presentata dal Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento |
L’articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n 66, istituisce l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994, poi sostituita dal regolamento UE n. 996/2010, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmetta al Parlamento un rapporto informativo sull’attività svolta dall’Agenzia, relativamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell’anno precedente. |
Sintesi del contenuto |
Il rapporto delinea il quadro normativo nel cui ambito l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo opera. Si ricorda quindi che l’ANSV è l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato italiano chiamata a svolgere, a fini esclusivamente di prevenzione, le inchieste di sicurezza (safety investigation), in passato denominate “inchieste tecniche”, relative agli incidenti e agli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell’aviazione civile, emanando, se necessario, le opportune raccomandazioni di sicurezza: lo scopo di tali inchieste è quello di individuare le cause degli eventi, al fine di evitarne il ripetersi. L’ANSV conduce inoltre attività di studio e di indagine per contribuire al miglioramento della sicurezza del volo. Vengono quindi illustrate le modalità operative dell’ANSV, stabilite prevalentemente dall’ordinamento internazionale (Allegato 13 alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, noto come Allegato ICAO “Aircraft Accident and Incident Investigation”) e da quello dell’Unione europea (regolamento UE n. 996/2010, modificato dal regolamento UE n. 2018/1139), chiarendo, in particolare, il rapporto di autonomia tra inchiesta di sicurezza e indagine penale ove quest’ultima sia avviata sul medesimo evento. Il rapporto illustra poi la situazione organizzativa dell’ANSV, evidenziando, tra l’altro, le carenze di organico, in particolare il limitato numero di investigatori di ruolo in servizio (2 sui 12 previsti dalla dotazione organica). Quanto al profilo finanziario, si segnala che, nel 2022, il totale dei trasferimenti dallo Stato (unica entrata dell’ANSV) si è attestato a 4.419.080 euro, rispetto al massimo storico rappresentato dai 5.164.568 euro del 2001. Circa l’attività propriamente istituzionale, si segnala che nel 2022 gli eventi aeronautici che sono stati considerati di interesse per la sicurezza del volo e registrati dall’ANSV sono stati oltre 900, di cui circa 150 hanno visto coinvolti, in Italia, apparecchi per il volo da diporto o sportivo (apparecchi VDS). Nell’ambito delle oltre 900 segnalazioni processate, l’ANSV, limitatamente agli eventi occorsi in territorio italiano, ne ha classificate 100 come incidenti e 5 come inconvenienti gravi. A fronte di questi 105 eventi, l’ANSV ha aperto 28 inchieste di sicurezza: 27 (di cui 3 relative ad apparecchi per il volo da diporto o sportivo) per eventi classificati come incidenti, una per un evento classificato come inconveniente grave. Fra i 100 incidenti di cui sopra, oltre 50 hanno riguardato apparecchi VDS: a tale comparto è dedicato uno specifico paragrafo. Il rapporto fa presente che la sensibile differenza fra numero di incidenti/inconvenienti gravi occorsi e il numero di inchieste di sicurezza aperte consegue alle modifiche apportate all’articolo 5 del regolamento UE n. 996/2010 in materia di obbligo/facoltà di inchiesta dal regolamento UE 2018/1139, in base alle quali l’ANSV ha concentrato il proprio impegno sugli eventi più rilevanti a fini di prevenzione. Nel 2022, le vittime di incidenti aerei avvenuti in territorio italiano sono state 39, delle quali 14 decedute a seguito di due incidenti occorsi a elicotteri dell’aviazione commerciale. Nel medesimo anno l’ANSV ha completato 21 relazioni finali d’inchiesta e ha emanato 9 raccomandazioni di sicurezza; ha inoltre accreditato propri investigatori in 70 inchieste di sicurezza condotte da organismi investigativi stranieri. Al Rapporto è allegata la relazione, riferita all’anno 2022, prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 18 del 2013, concernente le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’ANSV per violazione degli obblighi di comunicazione in merito a incidenti o inconvenienti gravi, da trasmettersi entro il 31 marzo di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri. |
Annuncio 20/3/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Ministro delle imprese e del made in Italy |
L’articolo 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, dispone che il Ministro delle imprese e del made in Italy, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito dal medesimo articolo, presenti alle Camere entro il 1° settembre di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, indicandone in particolare l’impatto sulla crescita e l’occupazione. Si ricorda che la Sezione IX del decreto-legge n. 179 del 2012 (articoli da 25 a 32, cosiddetto “Star-up Act”) ha introdotto la definizione giuridica di start-up innovativa e predisposto un quadro organico di agevolazioni tese a favorirne la nascita e lo sviluppo durante l’intero ciclo di vita. L’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, recante “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” ha delineato lo status di “piccola e media impresa innovativa”, estendendo a quest’ultima gran parte delle misure agevolative previste per le start-up innovative. L’articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha introdotto incentivi fiscali del 50% in regime “de minimis” per investimenti in start-up e PMI innovative. |
Sintesi del contenuto |
La relazione presenta le principali evidenze emerse dall’analisi dell’ecosistema dell’innovazione italiano nell’anno 2021, evidenziando la spinta all’innovazione segnalata dalla costante crescita in Italia del numero delle start-up, passato dalle 1.467 unità registrate nel 2013 alle 14.708 risultanti alla data del 1° ottobre 2022, con un incremento medio del 29% all’anno. La relazione fornisce quindi dati inerenti ai settori economici in cui operano in prevalenza le start-up innovative (il 38,5% delle quali svolge un’attività che rientra nei “servizi di informazione e comunicazione”), al numero di occupati (21.506 unità nel corso del 2021, con oltre 4.000 unità in più rispetto all’anno precedente), alla presenza per area geografica, con il 34% delle start-up innovative dislocata nel 2021 nell’Italia Nord-occidentale (26,8% sul totale nazionale in Lombardia). Con riferimento al valore della produzione, la relazione fa presente che le 8.909 (il 63,3%) start-up innovative per cui è disponibile l’ultimo dato annuale aggiornato hanno realizzato complessivamente un valore della produzione pari a circa 1,6 miliardi di euro. Ulteriori dati forniti riguardano il possesso dei requisiti di innovatività richiesti dalla normativa di settore e la natura giuridica (nove start-up su dieci sono società a responsabilità limitata). La relazione dedica specifica attenzione, attraverso box informativi di approfondimento, all’analisi della presenza femminile nel comparto, alla loro redditività, all’apertura commerciale internazionale, alla capacità di resilienza dimostrata alla luce dello shock economico subito nel 2020 a causa della pandemia. A tale ultimo riguardo si evidenzia che il 65,1% delle start-up innovative analizzate ha superato nel 2021 i ricavi del 2019. La relazione segnala quindi la crescita positiva anche delle PMI innovative, che nel 2021 per la prima volta in assoluto hanno superato la soglia delle duemila unità, toccando quota 2.189, con una crescita del 22,4% rispetto all’anno precedente, e ne descrive l’evoluzione. Viene inoltre illustrato l’andamento degli incubatori certificati (società di capitali, anche in forma cooperativa, che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up), tutti operanti nel campo dei servizi, divenuti 47 (+otto unità rispetto al 2020) a fine 2021 e saliti a 56 ad ottobre 2022. La relazione dà altresì conto dello stato di attuazione e della performance delle principali misure agevolative volte a sostenere l’ecosistema dell’innovazione italiano nella fase di avvio e crescita (esonero pagamento bolli, misure Smart&Start Italia e Smart Money, Voucher 3i - Investire in innovazione), nell’accesso al credito e al capitale (Fondo centrale di garanzia per le PMI, incentivi fiscali del 50% in regime “de minimis”, Equity crowdfunding), per l’internazionalizzazione e attraverso programmi dedicati (Investor Visa, Italia startup Visa, Italia Startup Hub). |
Annuncio 8/3/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Ministro della salute |
L’articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), attribuisce al Ministro della salute il monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate, prevedendo che su tale monitoraggio riferisca annualmente al Parlamento. Le modalità di monitoraggio sono definite dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 12 marzo 2019, emanato ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. |
Sintesi del contenuto |
La relazione ricorda preliminarmente che il Sistema di garanzia, previsto dal decreto legislativo n. 56 del 2000 e reso operativo con il DM 12 dicembre 2001, costituisce lo strumento attraverso il quale accertare che l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) venga assicurato a tutti i cittadini italiani in condizioni di qualità, appropriatezza ed uniformità, ed illustra la struttura e i profili innovativi del nuovo Sistema di garanzia (NSG) introdotto con il DM 12 marzo 2019. Gli indicatori individuati all’interno del NSG (di cui si forniscono, in apposite tabelle, sigle, nomi e descrizioni) sono 88, distribuiti per macro-aree (o macro-livelli). Ai sensi del DM 12 marzo 2019, nell’ambito del sistema di garanzia è elaborato un sottoinsieme di indicatori (denominato CORE) che costituisce parte integrante del sistema di verifica degli adempimenti cui sono tenute le regioni per accedere alla quota integrativa di finanziamento prevista dall’articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Viene quindi descritto il meccanismo valutativo, evidenziando che per ciascun indicatore appartenente al sottoinsieme CORE è stata predisposta una specifica funzione di valorizzazione che, dato il valore dell’indicatore, calcoli un punteggio su una scala da 0 a 100. Affinché una regione sia adempiente il punteggio di ciascuna area di assistenza deve collocarsi nell’intervallo di 60-100. La relazione fornisce quindi i risultati dell’anno 2020 con riferimento agli indicatori del sottoinsieme CORE, segnalando l’impossibilità di una valutazione disgiunta dagli effetti dell’evento pandemico. Distinte tabelle riportano i punteggi raggiunti da regioni e province autonome per ciascuna area di assistenza (ospedaliera, della prevenzione, distrettuale) nelle ultime tre annualità (2017-2019) della sperimentazione del NSG e nel 2020. Complessivamente, si fa presente che la regione Calabria registra inadempienze su tutte le macro-aree; Campania, Basilicata, Valle d’Aosta, la provincia autonoma di Bolzano e la Sardegna evidenziano 2 inadempienze su 3 macro-aree; Liguria, Abruzzo, Molise e Sicilia mostrano un’inadempienza su 3 macro-aree. Non si registrano inadempienze nelle tre macro-aree per Piemonte, Lombardia, provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Puglia. La relazione illustra inoltre, tramite apposite, tabelle i dati derivanti dall’attività di monitoraggio e valutazione della resilienza e della capacità di reazione delle regioni e province autonome all’impatto dell’emergenza pandemica condotta attraverso un “Sistema dedicato”, affiancato al sottoinsieme CORE 2020, elaborato selezionando alcuni indicatori del NSG e altri indicatori di contesto (tra cui la percentuale di occupazione dei posti letto per pazienti COVID-19) disponibili da diverse fonti ufficiali. Vengono quindi esposti gli esiti degli indicatori del sottoinsieme NO CORE con riferimento alle aree prevenzione, distrettuale e ospedaliera. La relazione fornisce infine le schede sulla performance dei sistemi regionali come misurata dal NSG per l’anno 2020. Per ciascuna regione, i risultati ottenuti sono sintetizzati anche attraverso grafici che presentano rispettivamente, per ciascuna area di assistenza, i punteggi CORE complessivi e per singolo indicatore. |
Annuncio 22/3/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Ministro della salute |
L’articolo 2 della legge 14 agosto 2020, n. 113 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni), dispone che il Ministro della salute trasmetta annualmente alle Camere, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie (ONSEPS), previsto dal medesimo articolo 2. All’Osservatorio, istituito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2022, sono attribuiti i compiti inerenti al monitoraggio degli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie e l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione per la riduzione dei fattori di rischio, nonché le buone prassi in materia di sicurezza e lo svolgimento di corsi di formazione, anche per migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti. |
Sintesi del contenuto |
La relazione riferisce che l’ONSEPS, insediatosi l’11 marzo 2022, ha preliminarmente focalizzato la propria attività sullo studio del fenomeno della violenza fisica, psicologica e verbale nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, in particolare della figura dell’infermiere e verso le donne, attraverso l’analisi della letteratura nazionale e internazionale in materia, che ne testimonia il preoccupante incremento. La relazione espone quindi gli esiti della ricognizione operata dall’ONSEPS sulle fonti esistenti di dati e informazioni concernenti gli episodi di violenza, tenendo conto di quelli trasmessi dai Centri regionali per la gestione del rischio sanitario (CRGRS) e dagli Ordini professionali, che nel tempo hanno attivato diverse ricognizioni e indagini. In particolare, si riferisce che da una specifica survey per i CRGRS, avviata con il supporto dell’Osservatorio nazionale buone pratiche (ONBP) istituito presso l’ Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), mirata alla rilevazione delle metodologie e dei dati sulle aggressioni e sugli atti di violenza raccolti a livello regionale, è emerso che, sebbene varie regioni effettuino, in alcuni casi con modalità avanzate, una raccolta dati sulle aggressioni, tale rilevazione avviene con modalità differenziate e, pertanto, i relativi risultati non sono confrontabili. Al riguardo si sottolinea che un maggior numero di segnalazioni non riflette una più alta incidenza di aggressioni in quel determinato contesto territoriale, ma piuttosto una specifica attenzione al monitoraggio del fenomeno. Si segnala pertanto la necessità di azioni di miglioramento della raccolta dei dati, in particolare spostando la logica finora utilizzata dai CRGRS, dall’”evento” all’”aggredito”, al fine di favorire tra gli operatori la cultura della segnalazione. Al momento, le due modalità che forniscono informazioni maggiormente definite sono costituite dai dati del SIMES (Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità) relativi agli eventi sentinella e, soprattutto, i dati forniti da INAIL sugli infortuni riconosciuti e indennizzati a seguito degli eventi di aggressione e di violenza. La relazione riferisce che nel triennio 2018-2021 sono stati 357 gli episodi correlati all’evento sentinella “Atti di violenza a danno di operatore segnalati”. Quanto ai dati INAIL, nel 2005 sono stati denunciati e riconosciuti 429 episodi di violenza sugli operatori sanitari mentre nel 2021 i casi sono stati 1.382, con un incremento del 322%. Il documento prosegue dando conto dell’attività dell’ONSEPS per lo studio e il monitoraggio delle misure di prevenzione delle situazioni di rischio finalizzata all’implementazione di tali misure, condotta analizzando i documenti nazionali di riferimento (la Raccomandazione n. 8 per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari, emanata nel 2007 dal Ministero della salute, e il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025), nonché avviando un’interlocuzione con il Coordinamento del Gruppo tecnico interregionale salute e sicurezza sul lavoro (GTISSL). La relazione dà infine conto dello stato dell’arte per quanto attiene alla formazione degli esercenti le professioni sanitarie diretta alla gestione e mitigazione degli episodi di violenza, nonché della necessità di promuovere l’attività di comunicazione e informazione, anche al fine di sensibilizzare la popolazione generale. |
Annuncio 22/3/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Ministro della salute |
L’articolo 6 della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia, prevede che il Ministro della salute presenti al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze. |
Sintesi del contenuto |
La relazione ricorda che la celiachia è una patologia autoimmune cronica che si sviluppa in soggetti geneticamente predisposti. In media, in Italia ogni anno vengono effettuate circa 9.000 diagnosi con una prevalenza della malattia del 0,41%. Dai dati del 2021 in Italia risultano diagnosticati 241.729 celiaci di cui il 70% (168.385) appartenenti alla popolazione femminile ed il restante 30% (73.344) a quella maschile. Vengono quindi descritte le caratteristiche della malattia celiaca nelle sue diverse forme (tipica, atipica, silente e potenziale) dal punto di vista diagnostico e terapeutico, con riferimento ai pazienti sia pediatrici che adulti, - evidenziando, tra l’altro, i particolari rischi dell’inosservanza della dieta senza glutine nell’adolescenza - e le principali complicanze della celiachia (la celiachia refrattaria, il linfoma T-cellulare, l’atrofia della milza). Viene anche trattato il tema della dermatite erpetiforme, malattia cutanea infiammatoria, anch’essa glutine-dipendente, ricordando che ai soggetti affetti da tale patologia sono estese le stesse tutele assistenziali riconosciute alle persone celiache. Per quanto attiene alla diagnosi della malattia, la relazione riferisce che attualmente in Italia la strategia adottata è quella del case-finding, ovvero la scelta degli individui da sottoporre al test diagnostico di celiachia attraverso la valutazione dei segni e dei sintomi, della familiarità e delle comorbidità, illustrandone le ragioni a fronte delle criticità connesse allo screening di massa. Il documento, ricordato che l’unico trattamento scientificamente valido per le persone affette da celiachia è uno stretto regime alimentare senza glutine, fornisce una tabella orientativa sulle tipologie di alimenti senza glutine erogabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 2 del DM 10 agosto 2018; un’ulteriore tabella indica i limiti di spesa, ripartiti per fasce d’età, previsti per l’acquisto dei prodotti in esenzione. La relazione fa presente che nel 2021 per i prodotti senza glutine erogati il SSN ha speso circa 233.349.439 euro, precisando la spesa di ciascuna regione rispetto al numero di soggetti celiaci, con una spesa media pro-capite di 965 euro. La relazione dà quindi conto delle risorse stanziate nel 2022 sulla base dei dati del 2021 in favore delle regioni per garantire, in conformità alle previsioni della legge n. 123 del 2005, la somministrazione, su richiesta, di pasti senza glutine nelle mense (325.689,09 euro) e per l’implementazione di attività formative per gli operatori del settore alimentare (564.694,94 euro), per un totale di 890.384,03 euro. Vengono infine forniti dati epidemiologici di dettaglio, concernenti il numero di soggetti celiaci per regione, ripartiti tra maschi e femmine, e il numero di nuove diagnosi negli anni 2019-2020-2021. |
Annuncio 26/4/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Ministro della salute |
La legge 28 agosto 1997, n. 284, recante Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati, ha destinato uno stanziamento annuo alle iniziative per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per l’educazione e la riabilitazione visiva. L’articolo 2 di tale provvedimento prevede che il Ministro della salute entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmetta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle politiche inerenti alle finalità perseguite, nonché sull’utilizzazione dei contributi erogati dallo Stato per tali finalità. |
Sintesi del contenuto |
La relazione fornisce dati epidemiologici su cecità e ipovisione, riferendo che in Italia soffre di limitazioni visive (da moderate a gravi), il 18,6% della popolazione, percentuale che sale al 33,8% tra gli ultrasessantacinquenni e al 41,9% tra gli ultrasettantacinquenni. L’aumento del numero dei soggetti affetti da ipovisione, ascrivibile a molteplici cause, tra cui, in particolare per quanto riguarda il nostro Paese, la maggiore diffusione di malattie oculari legate all’invecchiamento, rende prioritario nell’ambito della sanità pubblica un intervento che comprenda prevenzione, cura e riabilitazione. La relazione riferisce quindi in merito all’attività svolta nell’annualità 2020 dal Comitato tecnico nazionale per la prevenzione della cecità (CTNPC), ricostituito con DM 9 agosto 2022, e dalla Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità - IAPB Italia Onlus, evidenziando, in particolare, le iniziative (linea verde oculistica, forum per fornire una prima consulenza specialistica necessaria per definire l’eventuale urgenza del bisogno di cure) per compensare la netta flessione degli accessi ai presidi ospedalieri (stimata intorno al 70%) nel periodo pandemico. La relazione illustra le attività dell’IAPB Italia Onlus in base alla loro finalità, articolata in tre aree: prevenzione primaria (informazione e divulgazione), secondaria (controlli oculistici gratuiti, mediante Unità mobili oftalmiche (nel 2020, tuttavia, le iniziative programmate sono state interrotte o rinviate per non esporre la popolazione al pericolo di contagio) terziaria (servizi di riabilitazione e ricerca scientifica attraverso il Polo nazionale di servizi e ricerca per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva degli ipovedenti, riconfermato per la terza volta Centro di collaborazione dell’Organizzazione mondiale della sanità per il periodo 2020-2023). In particolare, la relazione dà conto delle specifiche modalità attraverso le quali il Polo nazionale ha riorganizzato l’attività riabilitativa durante l’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, grazie anche ad un software di home training, Eyefitness, progettato dal Polo stesso. La relazione illustra inoltre l’attività posta in essere nell’anno di riferimento dai centri di riabilitazione visiva istituiti dalle regioni in attuazione della legge n. 284 del 1997 (50 nel 2020, di cui 15, il maggior numero, attivi in Lombardia), anch’essa ridimensionata a causa della pandemia. I pazienti seguiti nei vari centri nel 2020 sono stati 17.634, in netto calo rispetto all’anno precedente (32,3%), in cui erano stati 26.063. I pazienti in età pediatrica sono stati 4.651 (6.930 nel 2019); i soggetti di età superiore ai 65 anni, la fascia d’età più interessata dai disturbi visivi, sono stati 7.995 (il 45,3% del totale), in calo in termini assoluti rispetto al 2019, quando erano 11.679 (44,8% del totale). Questi valori presentano tuttavia notevoli variazioni a livello regionale. La relazione riferisce altresì che nel 2020 sono stati assegnati alle regioni e province autonome ai sensi della legge n. 284 del 1997 683.780 euro (di cui 671.615,10 impegnati), secondo i criteri stabiliti nell’Accordo Stato-Regioni del 20 maggio 2004, per il 90% sulla base della popolazione residente e per il 10% sulla base del numero di ciechi civili. Conclusivamente, la relazione evidenzia il persistere di una disparità nella distribuzione territoriale dei centri di riabilitazione, in particolare di quelli specializzati per la riabilitazione visiva dell’infanzia, che obbliga molti pazienti a trasferirsi in strutture extra-regionali o private, e criticità quali la mancanza in molti centri di figure professionali fondamentali, nonché la necessità di adeguate risorse finanziarie a sostegno della riabilitazione visiva. |
Annuncio 28/3/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Ministro dell’interno |
L’articolo 109 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede che il Ministro dell’interno riferisca al Parlamento, ogni sei mesi, sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia. |
Sintesi del contenuto |
La relazione espone preliminarmente valutazioni di carattere generale scaturenti dall’analisi dei fenomeni delittuosi e delle operazioni di contrasto concluse dalle Forze dell’ordine nel primo semestre del 2022, che confermano la tendenza delle consorterie criminali più strutturate, rilevata ormai da diversi anni, ad abbassare il profilo espositivo per continuare a condurre i propri affari illeciti in condizioni di relativa tranquillità, senza richiamare le attenzioni degli inquirenti. Si evidenzia inoltre che mantengono un’indubbia capacità attrattiva per la criminalità organizzata i progetti di rilancio dello sviluppo imprenditoriale nella fase post-pandemica e l’insieme di misure volte a favorire la ripresa economica nel Paese, anche con il sostegno dei fondi del PNRR. La relazione dedica quindi i primi capitoli all’analisi dei fenomeni della criminalità organizzata calabrese, siciliana, campana, pugliese e lucana, descrivendone caratteristiche peculiari e profili evolutivi. Nel capitolo 7 sono riportate le attività criminali poste in essere dalle mafie al di fuori delle regioni d’origine, mentre il capitolo 8 descrive la diversa organizzazione, le metodologie d’azione e le conseguenti strategie di contrasto delle organizzazioni criminali straniere operanti in Italia, dediti, principalmente, al narcotraffico, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina unitamente alla tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e del lavoro irregolare; in altri casi, alle rapine e ai reati di tipo predatorio. Tra i clan più strutturati si segnalano quelli nigeriani, albanesi e cinesi. Oltre alle compagini romene, prevalentemente dedite a reati contro il patrimonio, vengono descritte le ulteriori forme di criminalità provenienti dal Nord e Centro Africa, dal Sud America, dall’Est Europa, dai Paesi ex sovietici, nonché dal Medio Oriente e dal Sud Est asiatico. Il capitolo 9, riferisce in merito alle modalità con le quali i sodalizi italiani operano al di fuori dei confini nazionali, sollecitando la promozione degli scambi informativi tra le Forze di polizia dei vari Paesi e sempre più efficienti forme di cooperazione giudiziaria, quali le Squadre Investigative Comuni (SIC). In merito, la relazione segnala l’attivazione della Rete Operativa Antimafia@ON (oggetto di uno specifico Focus). Viene anche evidenziato l’uso da parte delle consorterie criminali delle criptovalute, in virtù della non immediata tracciabilità dei flussi finanziari. Il capitolo 10 riguarda le attività eseguite dalla DIA nel settore, nevralgico per l’economia nazionale degli appalti pubblici, anche avvalendosi dell’Osservatorio centrale appalti pubblici (OCAP). Il capitolo 11 si sofferma sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività mafiose, anche attraverso il ricorso alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) trasmesse dall’Unità d’informazione finanziaria per l’Italia (UIF). Il capitolo 12 illustra l’attività svolta dalla DIA nell’ambito delle istruttorie volte ai rinnovi e alle prime applicazioni del regime carcerario speciale ex articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario. Il capitolo 13 presenta le conclusioni in merito alle linee evolutive della criminalità organizzata e alla strategia di prevenzione e contrasto alla luce delle evidenze analitiche che hanno caratterizzato il primo semestre 2022. Il capitolo 14 offre un Focus di approfondimento sulla cooperazione internazionale di polizia nella lotta alla criminalità organizzata, descrivendo funzionamento, finalità e risultati della Rete Operativa Antimafia @ON istituita a dicembre 2014 dal Consiglio dell’Unione europea, di cui l’Italia è project leader. Gli allegati alla relazione, contenuti nel capitolo 15, schematizzano le principali attività di prevenzione e contrasto concluse dalla DIA nel primo semestre 2022. |
NN 15, n. 49 Annuncio 15/3/2023 |
Relazione concernente la procedura d’infrazione n. 2022/2122, avviata, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per violazione del diritto dell’Unione europea in relazione al mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 12 e 18 del regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online |
Fonte
Presentata dal Ministro dell’interno |
L’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l’avvio di una procedura d’infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l’inadempimento o la violazione contestati con la procedura d’infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. La relazione è trasmessa contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti. Per completezza, si ricorda che il comma 3 dell’articolo 15 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri – o il Ministro per gli affari europei – informi senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d’infrazione basate sull’articolo 260 del TFUE. La legge n. 234 del 2012 prevede che il Governo possa raccomandare l’uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi. |
Sintesi del contenuto |
In merito alla procedura di infrazione n. 2022/2122, la relazione fa presente che la legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021), all’articolo 15, fissa i principi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. In particolare, detto articolo delega il Governo all’individuazione delle Autorità, previste dall’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), del citato regolamento, competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione nei confronti dei prestatori di servizi, imponendo loro di rimuovere i contenuti terroristici o di disabilitarne l’accesso in tutti gli Stati membri. Al Governo è altresì delegata la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate per le violazioni delle disposizioni del regolamento e l’individuazione, altresì, delle Autorità competenti a irrogarle, nonché di quelle preposte a vigilare sull’osservanza delle disposizioni del medesimo regolamento diverse dalle misure indicate al paragrafo l, lettera c), del richiamato articolo 12, la cui attuazione rientra nella competenza del Ministero dell’interno. La relazione fa presente che, in sede di attuazione della delega, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha coordinato una serie di incontri volti alla definizione degli ambiti di competenza per l’individuazione delle Autorità previste nei principi di delega, registrando diverse criticità. Ciò premesso, si rappresenta che, nelle more, il Ministero dell’interno ha predisposto una bozza di articolato riguardante le proprie competenze, da condividere con il Ministero della giustizia e con i Dicasteri o altri Enti interessati all’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784, da individuare con il coordinamento della Struttura di missione per le procedure d’infrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La relazione riferisce, infine, che si è tenuta la prima riunione del tavolo tecnico coordinato dalla Struttura di missione, al fine di valutare una soluzione condivisa per il superamento delle criticità rilevate con l’avvio della procedura d’infrazione. Si segnala che l’articolo 1 della legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha fissato al 31 maggio 2023 il termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 15 della legge n. 127 del 2022. |
Annuncio 14/4/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Ministro della giustizia |
L’articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, al terzo comma, prevede che, entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro della giustizia presenti al Parlamento una relazione sull’attuazione della medesima legge e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione, per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del proprio Dicastero. Tali questioni sono relative alle violazioni delle norme penali previste dall’ordinamento in materia di interruzione di gravidanza (di cui agli articoli da 17 a 21 della legge n. 194), nonché alle attività di volontaria giurisdizione, di competenza del giudice tutelare, concernenti l’autorizzazione all’interruzione volontaria della gravidanza per le donne minorenni ovvero per le maggiorenni interdette per infermità di mente (di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13). Si ricorda che il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, ha abrogato gli articoli 17 e 18 della legge n. 194 del 1978, ricollocandone contestualmente le previsioni incriminatrici agli articoli 593-bis (Interruzione colposa di gravidanza) e 593-ter (Interruzione di gravidanza non consensuale) del codice penale. |
Sintesi del contenuto |
La relazione è articolata in due parti, la prima concernente la giurisdizione penale e la seconda relativa alla giurisdizione volontaria. Quanto al primo profilo, si riferisce sugli esiti della rilevazione dei procedimenti instauratisi per violazione delle disposizioni in materia penale previste dalla legge, evidenziando preliminarmente che i dati relativi agli anni 1995-2022 mostrano come il fenomeno sia sempre stato, sotto il profilo quantitativo, di proporzioni ridotte. In particolare, nel corso del 2022 sono stati iscritti presso le procure 72 nuovi procedimenti con 102 persone coinvolte. I procedimenti pendenti al 31 dicembre 2022, presso le procure e gli uffici giudicanti congiuntamente considerati, risultano complessivamente pari a 243 con 378 persone coinvolte. La relazione approfondisce, in distinti paragrafi, specifici aspetti quali: la modalità di acquisizione dei dati e gli Uffici interessati dall’attività di rilevazione; il numero dei procedimenti iscritti presso le procure, unitamente alla loro distribuzione percentuale per area geografica, il numero di persone coinvolte alle quali siano stati contestati i reati di cui agli articoli 593-bis e 593-ter del codice penale e di cui agli articoli 19 (IVG volontaria, ossia operata con il consenso della donna, ma senza osservare le disposizioni prescritte dalla legge) e 21 (divulgazione di notizie idonee a rivelare l’identità della donna che ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla legge) della legge n. 194 del 1978; i procedimenti pendenti e definiti, la nazione di nascita e la professione delle persone iscritte. Con specifico riferimento ai procedimenti iscritti per il reato di cui all’articolo 19 della legge n. 194 del 1978, la relazione riferisce che dai dati raccolti presso le Procure non emergono indici significativi di una possibile tendenza ad eseguire interruzioni di gravidanza in violazione della citata disposizione in modo organizzato presso strutture pubbliche o private. Per tale reato nel 2022 risultano comunque iscritti 15 procedimenti su un totale di 72, con un’incidenza del 21%. La percentuale delle persone di nascita straniera rispetto al totale delle persone iscritte (102), sempre abbastanza marcata nel corso del periodo esaminato, è risultata per l’anno 2022 del 33,3 per cento. Quanto alla giurisdizione volontaria, la relazione segnala che il numero delle richieste rivolte al giudice tutelare da parte di donne minorenni per ottenere l’autorizzazione all’IVG nei casi in cui sia mancato l’assenso delle persone che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela su di esse, pressoché stazionario fino al 2007 (con una media annua di circa 1.300 casi) e poi continuamente decrescente fino al 2020 (minimo storico con 301 richieste), risulta nuovamente in crescita nel biennio 2021-2022, rispettivamente con 348 e 394 richieste. Circa le richieste rivolte al giudice tutelare per ottenere l’autorizzazione all’IVG da parte di donne maggiorenni interdette, la rilevazione, interrotta nel 2018 e ripresa nel 2022 per l’irrilevanza del dato, conferma l’assoluta esiguità del fenomeno (1 richiesta). |
Annuncio 20/4/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità |
L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 n. 108 (Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali), prevede che il presidente della Commissione trasmetta al Parlamento una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato dell’attuazione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a l’Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476, e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa. Si ricorda che ai sensi del medesimo articolo 3 la Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per la famiglia. |
Sintesi del contenuto |
La relazione evidenzia preliminarmente come nel biennio 2020-2021 la crisi globale determinata dalla pandemia da Covid-19, abbia sensibilmente amplificato gli ostacoli e gli impedimenti legati alle procedure di adozione, il cui numero registra una flessione già da anni, anche per la costante riduzione del numero di bambini destinati all’adozione da parte dei Paesi di origine, dato questo da inquadrarsi nel generale calo demografico. Altro fattore non trascurabile è rappresentato dalla stagnazione economica vissuta dall’Italia già prima della pandemia, mentre quest’ultima ha alimentato il senso di scoraggiamento e di incertezza delle coppie. La relazione segnala tuttavia che, nonostante le molte difficoltà, nel 2020 si registra l’adozione di 669 minori, mentre nel 2021 il numero sale a 680. Di questi ultimi, 425, pari al 62,5% dei minori adottati, manifestano “special needs”, ossia presentano disabilità fisiche o mentali, problemi di comportamento o hanno subito traumi, fratrie o età superiori ai sette anni. La relazione dedica uno specifico capitolo alla situazione delle adozioni internazionali nel periodo della pandemia, che ne analizza i diversi effetti sui minori e sulle famiglie in attesa di completare le procedure adottive, dando conto in particolare della complessa gestione dei percorsi adottivi in itinere nella fase successiva al primo lockdown, con particolare riferimento alla difficile situazione delle famiglie italiane all’estero per incontrare il proprio figlio. La relazione illustra poi il sistema delle adozioni internazionali, come delineato dalla Convenzione de L’Aja del 1993 e dalla normativa nazionale, richiamando i compiti della Commissione per le adozioni internazionali (CAI), di cui all’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in particolare nei confronti degli enti autorizzati allo svolgimento di procedure di adozione internazionale, dando conto delle novità conseguenti all’approvazione, in data 26 ottobre 2021, delle nuove Linee guida per i medesimi enti, tra cui la verifica periodica, da parte della CAI, dei costi applicabili per i servizi resi agli aspiranti genitori adottivi in Italia ed all’estero, con cadenza almeno triennale. La relazione fornisce quindi un’analisi approfondita delle serie storiche dei dati sistematicamente raccolti dalla CAI nel periodo 2001-2021, relative non solo alla dimensione quantitativa del fenomeno dell’adozione internazionale, ma anche agli aspetti caratteristici delle coppie adottive (distribuzione territoriale, età media dei coniugi al momento del rilascio del decreto di idoneità e del rilascio dell’autorizzazione all’ingresso del minore in Italia, motivazione del decreto di idoneità, titolo di studio, posizione professionale, numero di bambini che si è disposti a adottare, tempo medio della procedura adottiva). Quanto ai minorenni stranieri autorizzati all’ingresso in Italia a scopo adottivo (53.385 nel periodo 2001-2021) i dati forniti riguardano: la distribuzione territoriale, l’equilibrio di genere, l’età media all’ingresso, i principali Paesi di origine, le motivazioni dell’abbandono. Nello specifico, si evidenzia che dal 2001 al 2021 c’è stato un calo di coppie adottive del 64%, che si concentra negli anni tra il 2011 e il 2021 (la contrazione massima si registra nel 2020, con una perdita del 46% rispetto all’anno precedente) e si riferisce in merito ai fattori endogeni ed esogeni di tale calo. Circa i minori adottati, si segnala, in particolare, il graduale innalzamento della loro età media (6,7 anni nel 2021), la costante prevalenza dei maschi (57,8% nel 2020) rispetto alle bambine, la netta diminuzione del numero dei provenienti dai Paesi europei. |
Annuncio 29/3/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
L’articolo 3 della legge 3 agosto 1985, n. 411, recante Concessione di un contributo statale ordinario alla società Dante Alighieri, prevede che quest’ultima presenti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni nei quali riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo corredato da una relazione sull’attività svolta nell’anno finanziario immediatamente precedente. Il medesimo articolo 3 dispone che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provveda a trasmettere, entro trenta giorni, tale relazione al Parlamento. |
Sintesi del contenuto |
La relazione segnala in primo luogo la forte ripresa, dopo la sospensione pandemica, dei comitati Dante nel mondo (372 nel 2021, di cui 193 in Europa e 98 in Argentina, 3 di nuova costituzione nel 2022 e 2 nel 2023), sostenuta dalla sede centrale della società Dante Alighieri anche attraverso l’erogazione di contributi, che hanno superato gli 800.000 euro erogati, un impegno in precedenza mai raggiunto. Tale ripresa trova riscontro in un tasso medio di crescita dei soci di circa il 10% annuo e nelle iniziative illustrate nelle Relazioni annuali sintetiche (RAS), avviate nel 2022 ed allegate alla relazione. Quest’ultima segnala, in particolare, il lancio del programma “100 libri in 100 comitati”, progetto finalizzato all’aggiornamento delle biblioteche dei comitati Dante. Sul fronte dell’insegnamento dell’italiano il 2022 è stato caratterizzato dalla progressiva diffusione dei contenuti digitali realizzati dalla Società Dante Alighieri, al fine di aggiornare l’approccio didattico destinato agli studenti stranieri. Il consolidamento della rete dei comitati è stato altresì perseguito attraverso il rinnovo della convenzione di collaborazione con il MAECI sottoscritta dalla Società nel 2014. La relazione illustra quindi le attività svolte nel 2022 dalla rete italiana della Società, anche in relazione all’attualità, come la predisposizione di corsi gratuiti di italiano per i profughi ucraini, segnalando che alle iniziative in presenza si sono affiancate stabilmente quelle in modalità on line. In particolare, si segnala il progetto “Lei e Lui in Dante”, presentato a Palazzo Firenze a giugno 2022, che fa seguito al precedente “Dante secondo Lei”, per promuovere la cultura del contrasto a bullismo, cyberbullismo e alla violenza in tutte le sue forme. Quanto ai contributi erogati dalla Società Dante Alighieri in favore dei Comitati italiani nell’anno 2022, presenti in 77 città (nel corso del 2022 si sono costituiti i comitati di Ancona e Isernia) la relazione segnala che i contributi modali liberali ammontano in totale a 146.400 euro. La relazione riferisce altresì in merito all’attività delle scuole di italiano delle città di Milano, Firenze, Bologna e Torino, coordinate dall’Ufficio Scuole della Società Dante Alighieri, che offrono corsi di lingua e cultura italiana per stranieri. Tutte le scuole sono Centri d’esame autorizzati PLIDA (Progetto di Lingua Italiana Dante Alighieri), il certificato ufficiale della Società Dante Alighieri che attesta la competenza dell’italiano come lingua straniera. Anche la certificazione PLIDA si conferma in tendenza positiva, con 19 sessioni d’esame e un totale nel 2022 di 18.789 iscrizioni (+11% rispetto al 2019). Si segnala inoltre che, nell’anno di riferimento, la Società Dante Alighieri ha ampliato e completato lo sviluppo di Dante.global, la piattaforma di insegnamento di lingua, formazione docenti e divulgazione culturale; è inoltre proseguita l’intensa attività delle Scuole nella promozione on line dei corsi. In merito all’attività di formazione dei docenti di italiano, svolta dall’unità PLIDA Formazione, si riferisce che nel 2022 si è svolta la prima fase attuativa del progetto editoriale digitale della Società: in particolare, è siglato un accordo di coautorialità con la casa editrice Loescher (Gruppo editoriale Zanichelli) ed è stata avviata una collaborazione con la società di Digital Production Chialab, per il learning design e lo studio dell’accessibilità tecnologica dei materiali digitali. L’Unità ha inoltre prodotto e realizzato il film per l’insegnamento della microlingua dell’arte “Le 100 parole dell’arte”. Infine, alla relazione è allegato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e da una nota integrativa. |
Annuncio 19/4/2023 |
|
Fonte
Presentata dal presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare |
L’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 (Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE), al comma 10, dispone che il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, istituito dal comma 1, relazioni annualmente al Parlamento ed alla Commissione europea in merito all’attività di regolamentazione e di vigilanza svolta al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitarne le conseguenze. Le modalità di funzionamento del Comitato e delle sue articolazioni territoriali sono state disciplinate con DPCM del 27 settembre 2016. |
Sintesi del contenuto |
La relazione presentata è strutturata in tre parti, la prima delle quali descrive il quadro generale entro cui opera il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, delineato dal decreto legislativo n. 145 del 2105, che ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva 2013/30/UE. Con quest’ultima la Commissione europea ha fissato gli standard minimi di sicurezza per la prospezione, la ricerca e la produzione di idrocarburi in mare, con l’obiettivo di ridurre per quanto possibile il verificarsi di incidenti gravi e di migliorare i meccanismi di risposta, circoscrivendo le conseguenze per la salute umana e l’ambiente nel caso di effettiva verifica. Vengono quindi illustrate funzioni, struttura e modalità operative del Comitato, nonché i profili organizzativi e di gestione. La parte seconda della relazione verte specificamente sull’attività svolta dal Comitato. In particolare, si fornisce l’elenco dettagliato degli impianti impiegati nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, presenti nelle acque di giurisdizione dell’Italia con specifica del tipo (fisso con personale, fisso di norma senza personale, galleggiante destinato alla produzione, fisso non destinato alla produzione), dell’anno di installazione e dell’ubicazione. Si fornisce altresì il numero totale delle ore lavorative effettive e di ore di manutenzione in mare per tutti gli impianti (2.304.770 nel 2022, mentre nell’anno 2021 è stato di 2.240.788) e si segnala che nell’anno di riferimento la produzione totale è stata di 1,78 MTEP (1.90 MTEP nel 2021), la produzione di petrolio a mare è stata di 0,43 MTEP (analoga al 2021) e la produzione di gas a mare di 1,76 GSMC (nel anno 2021 di 1,87 GSMC). Per la prima volta la relazione riferisce inoltre in merito alle piattaforme marine e alle infrastrutture da dismettere minerariamente. La relazione dà quindi conto delle ispezioni in mare effettuate nell’annualità di riferimento, segnalando 291 sopralluoghi ispettivi realizzati a bordo degli impianti offshore e 257 impianti ispezionati. Si riferisce inoltre che nel corso del 2022 non si sono verificati eventi incidentali classificabili ai sensi dell’allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione europea. Nello stesso anno, nel settore upstream offshore, sono stati registrati 4 infortuni (2 lievi e 2 gravi) e nessun infortunio fatale. La relazione elenca quindi gli eventi, avvenuti nell’anno 2022, che hanno determinato l’attivazione della procedura di emergency shut down, con indicazione dei tempi di risoluzione della criticità. La parte seconda della relazione illustra inoltre l’attività svolta dal Comitato in collaborazione con la Commissione europea ed include l’analisi delle innovazioni normative di settore. La parte terza riporta vari documenti predisposti dal Comitato concernenti: le proprie priorità di azione; le linee guida per la redazione della relazione sui grandi rischi; le comunicazioni alla Commissione europea sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi; i documenti di consultazione tripartita tra gli operatori, le rappresentanze sindacali e l’autorità competente; le prospettive future. Infine, la relazione fornisce le carte dei titoli minerari vigenti con i relativi impianti. |
NN 15, n. 58 Annuncio 20/3/2023 |
Relazione concernente la procedura d’infrazione n. 2022/4024, avviata, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per violazione del diritto dell’Unione europea in relazione all’articolo 45, paragrafo 2, del medesimo Trattato, relativamente al reddito di cittadinanza e alla pensione di cittadinanza |
Fonte
Presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali |
L’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l’avvio di una procedura d’infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l’inadempimento o la violazione contestati con la procedura d’infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. La relazione è trasmessa contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti. Per completezza, si ricorda che il comma 3 dell’articolo 15 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri – o il Ministro per gli affari europei – informi senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d’infrazione basate sull’articolo 260 del TFUE. La legge n. 234 del 2012 prevede che il Governo possa raccomandare l’uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi. |
Sintesi del contenuto |
La relazione ricorda che con la procedura d’infrazione n. 2022/4024 la Commissione europea contesta all’Italia che il disposto dell’articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 2019, laddove riconosce il reddito di cittadinanza ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, del requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, contrasterebbe con la normativa europea. Ciò in quanto tale previsione ha un effetto discriminatorio indiretto nei confronti dei cittadini UE, dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi, comprese le persone beneficiarie di protezione internazionale in Italia. In merito alla richiamata procedura d’infrazione, la relazione fa preliminarmente presente che le censure della Commissione europea riguardano disposizioni normative destinate ad essere definitivamente abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2024, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023). Si riferisce inoltre che, secondo quanto enunciato dall’articolo 1, comma 313, della citata legge n. 197 del 2022, è allo studio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la definizione di una misura nazionale di contrasto alla povertà e di inclusione attiva, che terrà conto delle indicazioni pervenute dalla Commissione europea. Sul punto, si segnalano le nuove previsioni normative introdotte dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, attualmente in corso di conversione (AS 685). Con particolare riferimento al reddito di cittadinanza, la relazione rileva inoltre che questo istituto è stato introdotto per favorire la ricerca del lavoro e l’inserimento sociale di soggetti in condizione di fragilità e pertanto, come riconosciuto di recente dalla Corte costituzionale, non ha natura meramente assistenziale. Si fa pertanto presente che non appare irragionevole correlare la fruizione della misura con il radicamento del soggetto sul territorio dello Stato italiano. Conclusivamente, la relazione segnala che al riguardo, sono in corso interlocuzioni con i servizi della Commissione europea, volte ad approfondire la questione attinente alla ragionevolezza di un termine inferiore ai dieci anni, proprio alla luce delle osservazioni formulate nell’ambito della procedura d’infrazione n. 2022/4024. |
Annuncio 10/3/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR |
L’articolo 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, al comma 1, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri – o il Ministro per gli affari europei – sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmetta ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia: a) delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea relative a giudizi di cui l’Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l’ordinamento italiano; b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) da organi giurisdizionali italiani; c) delle procedure d’infrazione avviate nei confronti dell’Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del TFUE con informazioni sintetiche sull’oggetto e sullo stato del procedimento, nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all’Italia; d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia in materia di aiuti di Stato alle imprese, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE. |
Sintesi del contenuto |
La relazione fornisce l’elenco, riferito al quarto trimestre 2022, delle questioni inerenti al precontenzioso e al contenzioso con l’Unione europea, nonché dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia in materia di aiuti di Stato alle imprese. L’elenco, predisposto dal Dipartimento per le politiche europee sulla base delle informazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti, è suddiviso in distinti allegati, corrispondenti alle categorie individuate dall’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge n. 234 del 2014. I dati contenuti nella documentazione riportata negli allegati sono stati suddivisi, all’interno delle categorie, per settore e materia, utilizzando una classificazione, non tassativa, riportata nell’Allegato I (punto 1) alla relazione. La relazione fa presente che la classificazione scelta è applicata alle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea ed ai rinvii pregiudiziali (Allegati II e III), mentre per le procedure di infrazione (Allegato IV) la classificazione seguita (riportata al punto 2 dell’Allegato I) è basata essenzialmente sull’articolazione in cui sono ripartite le attività della Commissione europea. Le procedure d’infrazione sono elencate inoltre per Amministrazione competente (Allegato V). La relazione segnala quindi che per quanto concerne la redazione dell’elenco relativo agli aiuti di Stato (Allegato VI), si è invece seguito un criterio diverso, che fa riferimento allo stadio di avanzamento della relativa procedura, in quanto la materia degli aiuti mal si presta ad un’articolazione per materia analoga a quella utilizzata per i rinvii pregiudiziali, le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea e le procedure d’infrazione. Per consultare gli aggiornamenti dello stato delle infrazioni a carico dell’Italia sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione europea, si rinvia alla pagina relativa del sito internet del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. |
Annuncio 17/3/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR |
La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, all’articolo 14, comma 2, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, trasmetta ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1 del medesimo articolo 14. Si tratta, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso comunitario: sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea relative a giudizi di cui l’Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l’ordinamento italiano; rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l’ordinamento italiano; procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del TFUE; procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli “aiuti di Stato” concessi da quest’ultima, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE. L’articolo 14, comma 5, prevede che il Governo possa raccomandare l’uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi. |
Sintesi del contenuto |
La relazione illustra gli esiti del monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l’Italia, volto a rilevare gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi delle stesse vertenze, con la valutazione del relativo impatto sulla finanza pubblica. L’analisi proposta si compone di due parti distinte: la prima, avente carattere di sintesi, espone i dati salienti di contenzioso rilevati nel periodo di riferimento; la seconda, più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull’oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento. In particolare, alla data del 30 giugno 2022, le procedure di infrazione attive nei confronti dell’Italia risultano 91, di cui 59 riguardano presunte violazioni del diritto dell’Unione e 32 attengono al mancato recepimento nell’ordinamento interno di direttive UE. Nello specifico, 22 di questi casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica. La relazione dà conto dell’evoluzione, alla data del 30 giugno 2022, rispetto alla situazione del 31 dicembre 2021, segnalando che la UE ha avviato nei confronti dell’Italia 7 nuove procedure di infrazione, nessuna delle quali presenta un’incidenza sul bilancio pubblico; 7 procedure di infrazione sono passate da una fase all’altra dell’iter previsto dal Trattato TFUE, due delle quali presentano un’incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, e 18 procedure sono state archiviate dalla Commissione europea, una delle quali potrebbe generare residuali effetti finanziari. Si fornisce quindi l’elenco delle 12 procedure di infrazione che nel primo semestre 2022, superato il passaggio della prima sentenza della Corte di Giustizia, risultano entrate nella sequenza procedurale disciplinata dall’articolo 260 TFUE e, quindi, sono prossime al “secondo” pronunciamento della Corte UE comportante sanzioni pecuniarie, o hanno già costituito oggetto di tale verdetto. La relazione riferisce poi che nel primo semestre 2022 la Corte UE si è pronunciata ex articolo 267 del TFUE su 48 rinvii pregiudiziali: dei 15 avanzati da giudici italiani, di cui 4 potrebbero implicare una ricaduta finanziaria sul bilancio pubblico. I residui 33 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi UE, dai quali non dovrebbero derivare effetti finanziari. Quanto agli aiuti di stato, al 30 giugno 2022, sono 5 i casi nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio, 7 quelli per i quali si è pronunciata per l’incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari, e 6 quelli sui quali la Corte di Giustizia risulta avere già accertato l’inadempimento della Repubblica italiana all’obbligo di attivare le necessarie procedure di recupero. Per 3 di tali provvedimenti la Corte ha irrogato pesanti sanzioni pecuniarie, secondo modalità descritte nella relazione. |
Annuncio 27/3/2023 |
|
Fonte
Presentata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM |
L’articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 215 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi) dispone che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) presenti al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza previste dalla medesima legge n. 215 ad essa attribuite. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 215 del 2004, l’AGCM accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità stabilite dall’articolo 2 per il titolare di cariche di Governo nello svolgimento del proprio incarico, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e nei casi di inosservanza promuove le azioni previste dal medesimo articolo 6 (rimozione o decadenza dalla carica o dall’ufficio; sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato; sospensione dall’iscrizione in albi e registri professionali). L’Autorità accerta inoltre l’esistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 3, verificando gli effetti dell’azione del titolare di cariche di Governo con riguardo alla eventuale incidenza sul patrimonio di quest’ultimo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, adotta le misure idonee a far cessare la violazione, ovvero, in caso di inottemperanza, infligge sanzioni pecuniarie correlate alla gravità del comportamento e al vantaggio patrimoniale conseguito dall’impresa. |
Sintesi del contenuto |
La relazione descrive l’attività di controllo e di vigilanza svolta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel secondo semestre 2022, caratterizzato dalle dimissioni del Governo Draghi e dall’insediamento del Governo Meloni. Si riferisce pertanto in merito agli esiti delle attività volte a verificare il corretto adempimento degli obblighi sanciti dalla legge n. 215 del 2004 in capo ai neo-titolari di carica nonché ai Commissari straordinari di Governo nominati ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 400 del 1988 (in totale 70 soggetti) e ai relativi congiunti, con particolare riferimento agli obblighi dichiarativi aventi ad oggetto eventuali situazioni di incompatibilità e ai correlati obblighi di rimozione/neutralizzazione delle stesse, nonché agli obblighi di dichiarazione delle attività patrimoniali, che gravano non solo sui titolari di carica, ma anche sui coniugi e sui parenti sino al secondo grado. Nel periodo di riferimento l’Autorità ha condotto le ordinarie attività di vigilanza sulla compliance alla disciplina di cui all’articolo 3 della legge n. 215 del 2004, in materia di conflitto di interessi per incidenza patrimoniale, nei confronti dei titolari delle due distinte compagini governative, la cui fonte di informazione principale è costituita dalle dichiarazioni che tutti gli interessati devono obbligatoriamente rendere all’Autorità. La relazione fornisce altresì le risultanze delle attività di controllo sul rispetto, da parte degli ex titolari di carica, dei divieti e dei vincoli fissati dal comma 4 dell’articolo 2 della legge n. 215 del 2004, che estende ai dodici mesi successivi al termine della carica di Governo (decorrenti dall’accettazione delle dimissioni, avvenuta, per il Governo Draghi con DPR 21 ottobre 2022) l’impossibilità per il titolare di ricoprire cariche o uffici in enti di diritto pubblico, anche economici, nonché in società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta. La relazione dà quindi conto dell’attività consultiva svolta dall’AGCM con il rilascio di pareri, su richiesta degli interessati, in ordine alla riconducibilità o meno di singoli incarichi, cariche, attività, ecc., alle diverse disposizioni contenute nella legge n. 215 del 2004 in materia di incompatibilità, e delle segnalazioni alla stessa pervenute da parte dei responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nessuna delle quali riguardante titolari di cariche di Governo. Conclusivamente, la relazione fa presente che dal complesso delle attività svolte nel semestre di riferimento emerge un quadro di sostanziale conformità dell’operato dei titolari di carica di governo alle prescrizioni della legge n. 215 del 2004 in materia di conflitti di interessi. |
Annuncio 28/3/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Difensore civico della regione Basilicata |
L’articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, stabilisce che, entro il 31 marzo, i difensori civici delle regioni e delle province autonome inviino ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente. |
Sintesi del contenuto |
La relazione illustra il ruolo del Difensore civico, anche nel rapporto con il sistema internazionale dei diritti umani, ricordando che in Italia, pur in assenza di un Ombudsman nazionale (presente in quasi tutti i Paesi europei), i Difensori civici hanno costituito un organismo di coordinamento che li rappresenta a livello internazionale. Viene quindi prospettata l’evoluzione del Difensore nella tutela dei diritti nella “digital age” e in qualità di garante del diritto alla salute, quest’ultima prevista dalla legge n. 24 del 2017 e riconosciuta al Difensore civico della Basilicata dalla legge regionale n. 5 del 2021. In merito alla difesa civica nella regione Basilicata la relazione si riferisce che nell’annualità 2022 sono pervenute 720 istanze (richieste di intervento, chiarimenti, pareri, informazioni, solleciti, segnalazioni) a fronte delle quali sono stati formalmente aperti 126 fascicoli per le pratiche che hanno necessitato di una vera e propria istruttoria. In materia di accesso agli atti e trasparenza amministrativa sono stati presentati 69 ricorsi per il riesame del diniego (espresso o tacito) opposto dalle pubbliche amministrazioni alle istanze di esibizione di atti e documenti, di cui 54 per l’accesso documentale (ai sensi della legge n. 241 del 1990) e 15 ricorsi in materia di accesso civico (semplice o generalizzato, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 e del decreto legislativo n. 97 del 2016) e accesso ambientale (di cui al decreto legislativo n. 195 del 2005). Sono inoltre pervenute due richieste di nomina di “commissario ad acta” ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali ) per mancata adozione da parte di alcuni Comuni lucani di atti ritenuti “obbligatori per legge”. A tali istanze si è riscontro nell’ambito della giurisprudenza della Corte Costituzionale che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione con legge costituzionale n. 3 del 2001, ha fortemente limitato i poteri sostitutivi del Difensore civico regionale. La relazione evidenzia quindi che anche il 2022 ha fatto registrare, in linea con gli anni precedenti, un trend positivo sul fronte dei ricorsi presentati da singoli cittadini o associazioni (organizzazioni sindacali, comitati, associazioni ambientaliste) in materia di trasparenza e accesso agli atti (circa il 55% delle istanze presentate), in alternativa al tradizionale ricorso al TAR o al ricorso gerarchico al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Si segnala anche che, a fronte del provvedimento motivato del Difensore civico circa l’illegittimità del diniego espresso dalle pubbliche amministrazioni si è riscontrato quasi sempre un ripensamento da parte degli uffici interpellati. In merito ai reclami e ai disservizi segnalati negli altri settori di competenza (trasporti, urbanistica, rifiuti, ambiente, edilizia popolare ecc.) la relazione fa presente che il Difensore civico è intervenuto per sollecitare la conclusione dei procedimenti amministrativi e la concessione dei titoli autorizzativi in tempi ragionevoli, soprattutto nei casi di ritardi non motivati, ovvero nelle ipotesi di indebito appesantimento delle procedure di legge, evidenziando, tra l’altro, la proficua e leale collaborazione intercorsa con gli uffici del Gestore del servizio idrico integrato, Acquedotto Lucano S.p.A. e dell’Agenzia territoriale per la Casa (ATER). Tali Enti, per tutte le problematiche segnalate, hanno tempestivamente fornito le informazioni e i documenti richiesti, nonché provveduto, per le istanze meritevoli di accoglimento, alla risoluzione delle criticità evidenziate. |
Annuncio 4/4/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Difensore civico della regione Lazio |
L’articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, stabilisce che, entro il 31 marzo, i difensori civici delle regioni e delle province autonome inviino ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente. |
Sintesi del contenuto |
La relazione è introdotta da una presentazione, a cura del Difensore civico del Lazio, nella quale si illustrano gli sforzi prodotti nell’annualità 2022 per diffondere presso la cittadinanza la cultura istituzionale della difesa civica, richiamando le iniziative realizzate a tale fine, tra le quali l’inaugurazione del sito internet della difesa civica del Lazio (https://difensorecivico.regione.lazio.it), la partecipazione al forum della pubblica amministrazione, l’incontro con gli studenti nell’ambito del progetto educativo-didattico dal titolo “Il Difensore Civico sui banchi di scuola”. La relazione ricorda quindi le competenze e le finalità dell’istituto del difensore civico, in particolare con riferimento al potere di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 127 del 1997, nonché al potere di riesaminare il provvedimento di diniego o differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, pronunciato dalle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e in materia di accesso civico e di accesso civico generalizzato, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013. La relazione fornisce poi, attraverso distinte tabelle, i dati illustrativi dell’attività svolta nell’annualità di riferimento, offrendo, in primo luogo, il raffronto tra il numero di esposti ricevuti dal 2014 al 2022. Nell’ultimo anno considerato, gli esposti sono stati 733 (a fronte dei 711 del 2021 e dei 649 del 2020). Quanto agli esposti complessivamente lavorati, nel 2022 sono stati 822, di cui definiti 645. Nella medesima annualità il 52,4% (384) degli esposti sono stati aperti a Roma. Ulteriori informazioni contenute nella relazione riguardano gli ambiti di maggiore interesse della difesa civica. In particolare, si segnala che il Difensore civico della regione Lazio nel corso dell’anno 2022 ha ricevuto complessivamente 151 istanze di riesame o ricorsi contro il diniego, espresso o tacito, o il differimento all’accesso agli atti, ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 241 del 1990, e 56 istanze di riesame contro il diniego espresso o la mancata risposta per l’accesso civico generalizzato agli atti, ex articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Si segnalano quindi alcune delle decisioni più significative emesse. Si fa altresì presente che nel 2022 si è assistito ad un notevole incremento delle istanze attinenti alle questioni pensionistiche o di previdenza sociale: 70 richieste contro le 29 del 2021 e le 44 del 2020. Prevalentemente tali richieste hanno interessato l’erogazione degli assegni ed il ricalcolo della pensione, un discreto numero di esse ha invece riguardato l’assistenza previdenziale, come, ad esempio, l’erogazione della cassa integrazione. Un incremento si registra anche dei casi inerenti al Servizio sanitario, con la trattazione di 98 casi. Le questioni riguardanti le aziende sanitarie continuano a rimanere la quota più rilevante, con il 40%; seguono i casi relativi ai presidi ospedalieri e le case di cura, con il 27% ed il personale sanitario, con l’8%. Le istanze che hanno riguardato l’emergenza Covid, quindi il rilascio del green pass o le problematiche legate alle vaccinazioni, evidentemente ridotte rispetto al 2020 e 2021, si sono prevalentemente concentrate nei primi due mesi dell’anno, mentre rimangono numerose invece, come negli anni precedenti, le richieste, inviate al Difensore civico, dei familiari di pazienti in età avanzata o con deficit cognitivi e/o problematiche comportamentali, di opposizione alle dimissioni ospedaliere. |
Annuncio 5/4/2023 |
|
Fonte Presentata dalla Difensora civica della regione Valle d’Aosta |
L’articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, stabilisce che, entro il 31 marzo, i difensori civici delle regioni e delle province autonome inviino ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente. |
Sintesi del contenuto |
La relazione consta di due parti, la prima delle quali è dedicata all’evoluzione storica del Difensore civico nell’esperienza italiana e regionale, con cenni anche agli istituti riconosciuti dalle civiltà antiche, alla figura dell’Ombudsman e agli organi di garanzia in Europa. Si riferisce inoltre in merito alle attività della Difensora civica della Valle d’Aosta concernenti i rapporti istituzionali, in particolare con il Coordinamento dei Difensori civici e con gli altri organi di garanzia internazionali e comunitari, anche nell’ambito di attività promosse dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, e sugli incontri, mediante piattaforme telematiche, nel quadro di iniziative formative e di confronto dell’Association des Ombudsmans et des Médiateurs de la Francophonie (A.O.M.F.), dell’International Ombudsmans Institute (I.O.I.) e dell’European Ombudsman Institute (E.O.I.). La seconda parte della relazione è specificatamente dedicata alla difesa civica in Valle d’Aosta come prevista dalla normativa nazionale e dalla legge regionale n. 17 del 2001, ricordando che quest’ultima, a seguito delle modifiche introdotte, attribuisce al Difensore civico anche le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, di Garante per l’infanzia e l’adolescenza, nonché di Garante dei diritti delle persone con disabilità. Viene quindi illustrato l’ambito di competenza dell’istituto della difesa civica, dando conto delle diverse modalità di tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, anche con riferimento ai rimedi nei confronti del diniego o del differimento, da parte delle amministrazioni, all’accesso ad atti e documenti, in conformità a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (con riferimento all’accesso documentale) e dal decreto legislativo n. 33 del 2013 (per quanto attiene all’accesso civico e all’accesso civico generalizzato). La relazione dà quindi conto dell’organizzazione dell’Ufficio difesa civica, riferendo in merito alle risorse umane, strumentali e finanziarie e descrivendo schematicamente la procedura di intervento del Difensore civico in caso di istanze dei cittadini. Quanto ai dati concernenti l’attività svolta, la relazione segnala che nel corso dell’esercizio 2022, l’Ufficio ha trattato 920 casi (di cui 58 non conclusi negli anni precedenti), con una percentuale di casi definiti nell’anno del 96,3%, la più alta del quinquennio 2017-2022. Il confronto con i dati riferiti ai cinque anni precedenti rivela una lieve diminuzione della casistica trattata nel corso dell’anno in relazione al 2021, ascrivibile a più fattori (tra cui il diverso assetto delle competenze assegnate al Difensore civico, da ultimo con legge regionale 1° agosto 2022, n. 20). Distinte tabelle forniscono un’analisi dei casi per enti e categorie di enti di riferimento, nonché per area tematica. Si segnala che l’Ufficio difesa civica è stato interpellato particolarmente nel settore dell’assistenza sociale (191 casi, 60 unità in più rispetto al 2021) Si tratta principalmente di casi per emergenza abitativa pubblica (82 casi), per politiche sociali (61 casi) nonché per previdenza e assistenza (42 casi). Fanno parte di questo settore anche le materie della cittadinanza (4 casi) e dell’immigrazione (2 casi). Una flessione pari a 72 unità rispetto all’esercizio 2021, infine, è emersa nelle istanze complessive (266 unità) rivolte agli Enti locali. La relazione fornisce conclusivamente un’illustrazione dei casi ritenuti più interessanti o significativi, nonché talune osservazioni derivanti dall’analisi dei quesiti e delle istanze dei cittadini, concernenti, tra l’altro, le difficoltà dell’accesso per via telematica ai servizi offerti dalle amministrazioni e la crescente difficoltà di trovare soluzioni abitative in un quadro di gravi difficoltà economiche, amplificate dalla crisi pandemica. |
Annuncio 12/4/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Presidente della Corte dei conti |
L’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) dispone che ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmetta alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega. |
Sintesi del contenuto |
La relazione, approvata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo con la deliberazione n. 16 del 6 aprile 2023, fa presente che nel periodo settembre-dicembre 2022 sono state pubblicate 8 leggi, di cui 4 recanti la conversione di decreti-legge. Risultano inoltre entrati in vigore anche 15 decreti legislativi (ad esclusione della tipologia riferita alla modifica degli Statuti speciali), per un totale quindi di nuova legislazione pari a 23 provvedimenti. Come di consueto, per ogni provvedimento legislativo la relazione fornisce una scheda che indica la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione. In caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell’indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza. La relazione ricorda preliminarmente che le prospettazioni sono espresse in termini di contabilità finanziaria, dal momento che i provvedimenti legislativi vengono pubblicati con tale tipo di indicazione (in quanto l’obbligo di copertura di cui al terzo comma dell’articolo 81 della Costituzione viene assolto in riferimento a tale contabilità); in secondo luogo, non sempre sono disponibili i corrispondenti valori in termini di contabilità nazionale. Le schede illustrative sono precedute da considerazioni metodologiche aventi ad oggetto aspetti problematici del ricorso alle clausole di neutralità, alla luce di dei vincoli fissati dalla legge di contabilità, nonché inerenti all’accuratezza delle relazioni tecniche del Governo, che non sempre consentono la ricostruzione delle quantificazioni degli oneri riportati. Ulteriori profili evidenziati dalla relazione riguardano la mancata indicazione della precipua forma di copertura, ossia il persistere di clausole di copertura che genericamente (o anche in riferimento a singole norme) vengono imputate alle maggiori entrate e alle minori spese contestualmente recate dal provvedimento, ovvero di clausole di copertura di oneri riferiti alla somma degli effetti di numerosi articoli. Vengono altresì affrontate le tematiche del ricorso alla tecnica della fissazione del limite massimo di spesa e della stima degli oneri anche in termini di cassa. A tale ultimo riguardo si evidenzia l’esigenza di esplicitare nelle relazioni tecniche i coefficienti nei passaggi tra le diverse contabilità. La relazione espone quindi specifiche valutazioni riguardanti la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) (approfondite nella relativa scheda), concernenti, tra l’altro, il rispetto dei contenuti ammissibili, così come assegnati alla Sezione I della legge di bilancio dalla legge di contabilità. Per quanto invece attiene alla Sezione II, si segnalano le problematiche generate da carenze informative che rendono il quadro della documentazione non del tutto esaustivo, tra l’altro in merito al ricorso tra le impostazioni della previsione di bilancio per il 2023 al criterio della competenza c.d. “potenziata”. La relazione dà inoltre conto delle pronunce della Corte costituzionale intervenute nel periodo settembre-dicembre 2022 (sentenze nn. 219, 233, 253, 255 e 268) in materia: di copertura finanziaria di leggi onerose, di coordinamento della finanza pubblica e di armonizzazione dei bilanci pubblici. In appendice è fornita una sintesi dei temi di riflessione della Corte, generati dall’analisi delle leggi statali di spesa. |
Annuncio 3/3/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Garante del contribuente per la Sardegna |
L’articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, prevede l’istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate. Il comma 13-bis dell’articolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. |
Sintesi del contenuto |
La relazione, evidenziato preliminarmente che le richieste di annullamento degli atti impositivi proposte dal contribuente in sede di autotutela e l’insieme delle istanze indirizzate al Garante rappresentano uno dei più significativi tra gli indicatori della qualità del rapporto fisco-contribuente, fa presente che i dati statistici del 2022 sono dissonanti rispetto alla linea di tendenza dell’ultimo quadriennio, in quanto segnalano un numero totale di domande nettamente superiore all’anno precedente (nel 2021 erano state 104 mentre nel 2022 diventano 142). Proporzioni identiche tra gli ultimi due anni si registrano anche con riferimento alle sottocategorie relative alle istanze presentate (accertamento, riscossione, rimborso). Le variazioni non sono però tali da contraddire la linea di tendenza di forte deflazione del contenzioso amministrativo, in quanto i numeri attuali sono comunque nettamente inferiori a quelli del decennio precedente. La relazione ascrive tale andamento più che al progressivo avvicinamento delle parti al principio della collaborazione e buona fede, di cui all’articolo 10 dello Statuto del contribuente, ai numerosi interventi normativi che hanno riguardato la proroga degli effetti sospensivi sulla fase di accertamento e riscossione tributaria, che si sono susseguiti nel tempo, estesi anche al 2022, per sostenere famiglie, lavoratori e imprese nella fase pandemica e a fronte delle conseguenze economiche del conflitto tra Russia e Ucraina. La relazione fa presente che tale politica fiscale ha avuto come risultato l’auspicata e immediata decompressione del contenzioso, con probabili benefici effetti nel breve periodo anche sui comportamenti delle parti del rapporto tributario, ma difficilmente potrà rimuovere ostacoli e reciproche diffidenze se la normativa emergenziale non sarà accompagnata dalla semplificazione e trasparenza delle disposizioni tributarie, dal loro progressivo adeguamento ai principi dello Statuto del contribuente, dalla rivisitazione del complessivo apparato sanzionatorio e da un’efficace lotta all’evasione, che determina effetti negativi a catena. |
Annuncio 7/3/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Garante del contribuente per l’Umbria |
L’articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, prevede l’istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate. Il comma 13-bis dell’articolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. |
Sintesi del contenuto |
La relazione riferisce che nell’annualità 2022 sono pervenute al Garante del contribuente per l’Umbria 40 segnalazioni da parte dei contribuenti o loro intermediari, e sono state trattate 5 richieste di parere per mancato o irregolare funzionamento di uffici, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, pervenute dall’Agenzia delle entrate. Vengono quindi forniti prospetti, distinti per semestre, che riportano il numero dei procedimenti in trattazione all’inizio dell’anno (nove), di quelli avviati (quaranta), di quelli definiti (quarantuno), nonché di quelli pendenti alla data di chiusura del periodo di riferimento con istruttoria in corso (otto). Si precisa che in aggiunta a tali dati, relativi alle istanze formalizzate, sono stati svolti nello stesso periodo, anche in modo informale, numerosi colloqui richiesti da parte dei contribuenti, consentendo in molte circostanze di chiarire le problematiche segnalate ed orientare lo stesso contribuente nella scelta dei mezzi di tutela a lui consentiti. Circa le questioni trattate, la relazione fa presente che nell’anno 2022 i tributi maggiormente interessati dagli interventi sono stati quelli erariali, nonché istanze riguardanti questioni varie. Sono sempre più frequenti i casi di intervento richiesti al Garante in materia di tributi locali, compresi gli atti emessi dai loro concessionari, così come tendono ad aumentare le istanze nelle quali si lamenta l’applicazione delle norme in materia di riscossione. Ulteriori questioni segnalate dalla relazione riguardano: divergenze interpretative con l’Agenzia delle entrate-Riscossione sulle norme applicate in merito a segnalazioni volte a ottenere provvedimenti di rateizzazione o di sospensione di atti di riscossione; il permanere di problematiche relative alla tassazione IMU di aree edificabili inserite in un programma di cosiddetta “compensazione edilizia”; la presentazione di lamentele per i ritardi nel pagamento di rimborsi spettanti; la procedura di autotutela nei confronti di atti di accertamento e, soprattutto, di riscossione, per i tributi erariali e per quelli degli enti locali, con segnalazione al legislatore di meglio disciplinare la materia della autotutela tributaria, anche nell’ottica di rafforzare il ruolo del Garante. La relazione evidenzia inoltre l’esigenza, posta da istanze presentate nel periodo considerato, di chiarire la portata e i limiti delle competenze funzionali dell’Ufficio del Garante in riferimento: alla sua competenza territoriale; alla natura non tributaria del credito in discussione (ad esempio per le violazioni alle norme del codice della strada); alla non praticabilità dell’intervento del Garante nei casi in cui, per le questioni prospettate, risultasse già pendente ricorso davanti al giudice tributario. Particolare interesse continuano a mostrare le istanze riguardanti i tributi locali IMU e TARI. Conclusivamente, la relazione ribadisce – in linea con quanto sollecitato anche dai Garanti di altre regioni - la necessità di apportare modifiche normative all’articolo 13 della legge n. 212 del 2000, in particolare per meglio definire il ruolo del Garante e la portata delle sue funzioni, nonché per assicurare effettività alle sue pronunce e autonomia, indipendenza e funzionalità all’Ufficio. |
Annuncio 15/3/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Garante del contribuente per la Valle d’Aosta |
L’articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, prevede l’istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate. Il comma 13-bis dell’articolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. |
Sintesi del contenuto |
La relazione riferisce che anche per l’annualità 2022 le attività fiscali in Valle d’Aosta hanno risentito della crisi delle attività economiche generata dalla pandemia, seppure in forma più attenuata rispetto al periodo precedente. Si evidenzia poi che i fenomeni in questione sono parametrati alla minore consistenza - rispetto alle altre regioni - della popolazione della Valle d’Aosta, ammontante a circa 123.000 abitanti, circostanze dalle quali consegue che anche il numero delle segnalazioni al Garante si è ridotto comparativamente a quello delle altre regioni più popolate. La relazione segnala inoltre il contributo al rallentamento e alla contrazione dei fenomeni finanziari in genere e delle entrate fiscali in particolare, determinati dai provvedimenti di proroga di scadenze degli atti tributari e dalle connesse agevolazioni ai contribuenti, con rateizzazioni e riduzioni delle sanzioni, che hanno comportato una riduzione dell’attività tributaria in genere e di quella di riscossione fiscale in particolare, con minori riflessi sulle posizioni soggettive dei contribuenti. Di conseguenza, risultano contratte le casistiche di doglianza da parte degli stessi contribuenti avverso i provvedimenti loro sfavorevoli. La relazione fa quindi presente che nel periodo considerato risultano presentate al Garante 11 segnalazioni ex articolo 13, comma 6, della legge n. 212 del 2000, per le quali sono state svolte le relative procedure, conclusesi con la definizione dei casi rappresentati; allo stato non risultano quindi procedure pendenti. In merito al quadro normativo generale e ai connessi provvedimenti in materia fiscale, la relazione segnala che sono state rappresentate al Garante le doglianze dei contribuenti e dei professionisti (avvocati e commercialisti) circa la formulazione degli atti in questione, connotati da complessità e da un linguaggio tecnico involuto, auspicando, ai fini del miglioramento dei rapporti tra fisco e contribuenti, un intervento legislativo e amministrativo di semplificazione e chiarezza, eventualmente con l’adozione di un testo unico organico aggiornato in materia. |
Annuncio 20/3/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Garante del contribuente per il Lazio |
L’articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, prevede l’istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate. Il comma 13-bis dell’articolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. |
Sintesi del contenuto |
La relazione, illustrato l’assetto operativo dell’ufficio del Garante del contribuente del Lazio, riferisce che i dati relativi all’attività svolta nell’anno 2022 inducono a ritenere ormai superato il periodo dell’emergenza pandemica. In particolare, si fa presente che il trend di risalita già segnalato con riferimento al complesso delle pratiche pervenute nell’anno 2020 rispetto al 2021 (passate da 567 a 631) appare ulteriormente consolidato. Il numero totale delle pratiche pervenute nel 2022 ammonta a 735, con un incremento di poco meno del 20% rispetto all’anno precedente e di oltre il 25% paragonato al 2020. L’aumento più significativo si registra con riferimento alle pratiche provenienti da Roma e provincia che da 458 (anno 2021) sono salite a 605, mentre per le altre province le variazioni sono poco apprezzabili (complessivamente da 59 a 62). Per quanto concerne l’oggetto delle istanze, la relazione fa presente che il dato rilevante è costituito dalle richieste di autotutela erariali, che da 110 raggiungono quota 254. Le verifiche della Guardia di finanza (autotutele) si riducono da 6 a 3 e le richieste di autotutela relative ai tributi locali salgono da 62 a 74. Il numero di richieste di rimborsi rimane complessivamente identico (51 tributi erariali ed 8 rimborsi tributi locali a fronte rispettivamente di 55 e 4). La relazione segnala che il dato più significativo - peraltro è in armonia con l’anno precedente ed in continua ascesa rispetto al passato - concerne la rilevante percentuale di esiti positivi (totali e parziali) delle pratiche segnalate, che si attesta sul 60% rispetto al 62% dello scorso anno ed al 52% del 2020, e che comporta di converso la deflazione del contenzioso tributario. La percentuale di mancato accoglimento delle segnalazioni da parte degli uffici - che per lo più è stato condiviso dal Garante - si attesta, invece, sul 40% a fronte 36% dell’anno precedente. Si riferisce quindi che le pratiche in corso di lavorazione al 31 dicembre 2022 sono 74, osservando che dal raffronto con l’attività di tutti gli altri Garanti si evince inconfutabilmente che quello del Lazio ha una mole di lavoro notevolmente più elevata. Circa i profili normativi, la relazione lamenta, anche alla luce del disegno di legge delega per la riforma fiscale e della riforma della giustizia tributaria, varata con la legge n. 130 del 2022, il totale disinteresse nei confronti della figura del Garante del contribuente, nonostante le proposte avanzate nel corso degli anni – sinteticamente richiamate - che vanno dalla ridefinizione del ruolo del Garante medesimo, alla sua composizione e collocazione, all’esigenza di garantire ad esso una maggiore autonomia ed efficienza. |
Annuncio 19/4/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Garante del contribuente per il Piemonte |
L’articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, prevede l’istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate. Il comma 13-bis dell’articolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. |
Sintesi del contenuto |
La relazione riferisce che le pratiche pervenute al Garante per il Piemonte nel corso dell’anno 2022 sono state complessivamente 215; delle pratiche giunte a definizione, comprese alcune presentate negli anni precedenti e pendenti al 1°gennaio 2022, 80 hanno avuto esito favorevole per il contribuente e 67 contrario. Le pratiche archiviate per rinuncia, infondatezza o altri motivi sono state 32, mentre quelle in attesa di risposta, sospese o in lavorazione 37. Osservato che il bilancio complessivo del lavoro svolto nell’anno 2022 è positivo, si rileva un incremento dei reclami pervenuti rispetto ai due anni precedenti, probabilmente anche per la ripresa dell’attività ordinaria dopo la fase pandemica. Si segnala altresì che anche nel 2022 in un numero elevato di casi l’intervento del Garante ha consentito di pervenire all’adozione, da parte degli Uffici finanziari, di provvedimenti di annullamento o di rettifica in autotutela, totale o parziale, di atti illegittimi o comunque errati. La relazione riferisce quindi che, seppur presenti, risultano molto rari i casi in cui la risposta degli Uffici, rimasti fermi su posizioni non condivisibili, è risultata insoddisfacente il contribuente e per il Garante. Complessivamente buoni sono risultati anche i rapporti con l’Agenzia delle entrate-Riscossione e con i responsabili degli Enti locali. Meno pronti alla risposta risultano gli enti locali maggiori (come la Regione). La relazione fornisce quindi una disamina delle principali questioni trattate e segnala conclusivamente, l’esigenza di prevedere forme di supplenza per il caso di impedimento/incompatibilità del Garante titolare. Ricordato che da anni si discute se assegnare al Garante del contribuente funzioni più incisive, proponendo di attribuire a tale figura compiti di mediazione tributaria in sostituzione dell’attuale disciplina svolta all’interno degli stessi enti impositori e pertanto priva del minimo di terzietà indispensabile, si osserva che ciò comporterebbe una rivoluzione dell’organigramma dei Garanti dei contribuenti nonché costi difficilmente sostenibili, salvo fare rientrare tale riforma nei fondi del PNRR, congiuntamente alla riforma della giustizia tributaria. La relazione rileva quindi che l’attività nella quale il Garante ottiene i migliori risultati, e forse la principale, è quella di sollecitare le amministrazioni a rivedere in autotutela le richieste fiscali, osservando che, tuttavia, l’istanza al Garante non sospende i termini per esperire gli ordinari mezzi di impugnazione dell’atto del quale il contribuente lamenta l’illegittimità. Per ovviare a tale situazione e consentire che l’attività del Garante possa veramente determinare un abbattimento del contenzioso, anche senza incidere sugli istituti vigenti (mediazione e conciliazione), si fa presente che una riforma a costo zero sarebbe quella di prevedere legislativamente, con tempi ristretti e rigorosi, ma limitatamente alle controversie di minore importo (da stabilire), la sospensione dei termini per impugnare nel momento in cui il contribuente presenta istanza di tutela al Garante. |
Annuncio 27/4/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Garante del contribuente per le Marche |
L’articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, prevede l’istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate. Il comma 13-bis dell’articolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. |
Sintesi del contenuto |
La relazione è strutturata in tre parti, la prima delle quali fornisce una descrizione del quadro economico che caratterizza la regione Marche nell’annualità 2022, evidenziando il peggioramento delle prospettive a breve termine determinato, a decorrere dal terzo trimestre, dal sensibile rincaro del settore energia. La seconda parte della relazione riferisce sulla politica fiscale nell’anno di riferimento, sottolineando la necessità del superamento dell’attuale assetto - complesso e connotato da un susseguirsi di adempimenti e scadenze non sempre coordinate - e della lotta all’evasione. A tale ultimo riguardo, si evidenzia il risultato ottenuto nel 2022 con il recupero di 20,2 miliardi da parte dell’Agenzia delle entrate e con il blocco di frodi per 9,5 miliardi. Nella terza parte la relazione descrive la struttura organizzativa dell’ufficio del Garante e le funzioni di quest’ultimo, come delineate dalla legge n. 212 del 2000, richiamando le problematiche ad esse connesse (da dirimere, tra l’altro, la questione della competenza, se da individuarsi sulla base della residenza del contribuente, o in riferimento alla sede dell’ente che ha espresso il provvedimento oggetto dell’istanza finalizzata all’intervento del Garante). La relazione dà quindi conto dell’attività svolta dal Garante nell’annualità 2022. Al riguardo, si osserva che nel periodo di riferimento non si registra quella flessione delle sopravvenienze manifestatasi nel 2021, dovuta ai provvedimenti di sospensione della riscossione, proroghe di varia tipologia, riduzione delle sanzioni, sussidi, adottati per mitigare gli effetti negativi della crisi pandemica. Si segnala l’assoluta prevalenza di procedure in tema di tributi erariali (41/48 procedure pendenti rispetto alle 16/14 in materia di tributi locali) e la scarsa incidenza di istanze in materia di rimborsi, da attribuire soprattutto ai tempi di erogazione; si segnala altresì la persistente prevalenza degli interventi in tema di autotutela, in genere richiesta dal contribuente. Al riguardo, la relazione fa presente che per sei procedure si registra esito positivo, ovvero parzialmente favorevole, negativo in due casi. Cinque istanze prodotte dal Garante non hanno trovato accoglimento, mentre non hanno avuto riscontro due richieste in tema di iscrizione ipotecaria e nullità di cartelle esattoriali, per le quali si è disposta l’archiviazione. |
Annuncio 27/4/2023 |
|
Fonte
Presentata dal Garante del contribuente per la Sicilia
|
L’articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, prevede l’istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate. Il comma 13-bis dell’articolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. |
Sintesi del contenuto |
La relazione riferisce che il bilancio complessivo del lavoro svolto nell’anno 2022 dal Garante del contribuente della regione Sicilia può ritenersi molto soddisfacente considerata la tempistica della definizione delle segnalazioni pervenute e il loro aumento da 387 del 2021 a 420 del 2022. In particolare, si fa presente che nell’annualità di riferimento l’intervento del Garante ha consentito, su un totale di 522 segnalazioni definite, di pervenire all’adozione da parte degli Uffici finanziari di 146 provvedimenti di annullamento o di rettifica in autotutela, totale o parziale, di atti illegittimi o comunque errati, mentre delle restanti 376 segnalazioni 62 sono state definite dall’ente impositore con esito contrario al contribuente e le rimanenti 314 sono state archiviate dal Garante per rinuncia da parte del contribuente, per infondatezza della richiesta o per altri motivi. Quanto alla tipologia dei ricorsi presentati nel corso dell’anno 2022, in buona parte analoga a quella della precedente annualità, la relazione fa presente che sono sempre più frequenti i casi di segnalazioni al Garante in materia di tributi locali, compresi gli atti emessi dai concessionari incaricati dai Comuni per la gestione dei tributi. Sono prevalenti le richieste di attivazione dell’autotutela o di sostegno ad istanze di autotutela avverso atti di accertamento o di riscossione ed i casi che segnalano lagnanze del contribuente riguardo a comportamenti poco collaborativi e disponibili del personale dell’Agenzia delle entrate nei chiarimenti richiesti e difficoltà incontrate nella richiesta di accesso agli uffici, che non sempre hanno trovato giustificazione nella emergenza pandemica. La relazione riferisce inoltre che è risultato abbastanza elevato, anche nell’anno 2022, il numero delle segnalazioni in materia di rimborsi d’imposta. Al riguardo i contribuenti lamentano di rimanere a lungo in attesa di risposte da parte degli uffici, senza ricevere spiegazioni sui motivi del ritardo o informazioni circa i tempi e i modi di corresponsione dei rimborsi richiesti. In proposito, si evidenzia come tale situazione rischi di compromettere il rapporto di fiducia tra fisco e contribuente, se si considera il rigore con cui il fisco pretende tempestività nell’adempimento degli obblighi tributari da parte del contribuente. Conclusivamente, la relazione sottolinea l’indifferibilità della riorganizzazione delle norme in materia tributaria ed auspica la riconsiderazione della figura del Garante con un rafforzamento dei poteri ad esso attribuiti. Ciò al fine di realizzare un riequilibrio del rapporto fisco-contribuente e rendere centrale la tutela dei diritti sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente. |
Annuncio 26/4/2023 |
|
Fonte
Presentata dalla Regione Emilia Romagna |
L’articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio stabilisce che le regioni disciplinano l’esercizio delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio conformandosi alle prescrizioni dell’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della medesima legge n. 157. La stessa norma dispone che entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro per gli affari europei, nonché all’ISPRA una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui al citato articolo 19-bis. Detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. La medesima norma prevede che le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. L’articolo 19-bis (comma 6-bis) precisa che, ai fini dell’esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (Sturnus vulgaris), con riferimento all’individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l’esercizio dell’attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali. |
Sintesi del contenuto |
La relazione riferisce che, nelle more dell’adozione delle linee guida ministeriali previste dal comma 5 dell’articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992 e in attuazione dell’articolo 54 (Disciplina dell’esercizio delle deroghe) della legge regionale n. 8 del 1994, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole anche di pregio, puntualmente rilevate a livello locale, la regione Emilia- Romagna, applicando la disciplina vigente, nella stagione venatoria 2022/2023 ha consentito forme di prelievo selettivo in deroga delle specie individuate come ripetutamente dannose per l’agricoltura, allo scopo di limitare l’incidenza dei danni. La relazione fornisce quindi i dati riassuntivi dei prelievi effettuati, ripartiti per territorio provinciale, facendo presente che la rendicontazione è stata ottenuta attraverso il portale regionale “Gestione interventi di caccia e controllo”, sperimentato per la prima volta nella stagione venatoria 2021/2022, il cui utilizzo permette un controllo a cadenza regolare sull’attività di prelievo effettuata, attuando un monitoraggio in itinere volto ad evitare il superamento del contingente indicato ad inizio stagione dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). In totale, sono stati oggetto di prelievo 12.208 piccioni (Columba livia var. domestica) e 29.382 storni (Stornus vulgaris). La relazione precisa i periodi di prelievo autorizzati, i soggetti autorizzati, i mezzi consentiti per il prelievo (quelli di cui all’articolo 13, comma 1, della legge n. 157 del 1992, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche), forme, modalità ed aree d’intervento, i soggetti preposti al controllo/vigilanza; precisa altresì che la regione Emilia-Romagna non autorizza alcuna cattura degli uccelli a uso di richiamo. |
Annuncio 27/4/2023 |
|
Fonte
Presentata dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza |
Per assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età la legge 12 luglio 2011, n. 112, ha istituito l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA), prevedendo, all’articolo 3, che presenti alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, una relazione sull’attività svolta con riferimento all’anno solare precedente. Si segnala che il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha previsto l’istituzione di un apposito ruolo del personale dell’Ufficio alle dipendenze dell’AGIA, in precedenza composto da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio. Inoltre, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (articolo 1, comma 889), ha disposto il trasferimento diretto al bilancio dello Stato delle risorse spettanti all’Autorità, cui viene così riconosciuta piena autonomia finanziaria e contabile. |
Sintesi del contenuto |
La relazione è strutturata in tre parti, la prima delle quali descrive il contributo offerto dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza nel quadro dei rapporti istituzionali, attraverso pareri, note e audizioni parlamentari. In particolare, si segnala l’invio al Presidente del Consiglio dei ministri, a novembre 2022, di una nota volta a segnalare cinque questioni da affrontare con urgenza a tutela dei diritti di bambini e ragazzi: contrasto alla povertà minorile, anche in relazione all’aumento dei prezzi dell’energia; lotta alla dispersione scolastica; tutela della salute mentale dei minorenni; diritti dei minori nell’ambiente digitale; partecipazione dei minorenni alle decisioni che li riguardano. Si riferisce poi sulla partecipazione ai lavori di Osservatori e tavoli istituzionali, nonché della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni. Viene quindi presentata l’attività svolta dall’AGIA in ambito internazionale. La seconda parte della relazione analizza l’attività dell’AGIA con riferimento alle distinte tematiche che ne formano oggetto, trattate in separati capitoli. Il capitolo Partecipazione dà conto dell’attività della Consulta delle ragazze e dei ragazzi, organo permanente che supporta l’AGIA, e degli esiti dell’iniziativa intitolata “La scuola che vorrei”, cui hanno partecipato più di 10 mila ragazzi. Il capitolo Educazione illustra i risultati dello studio condotto dall’Autorità sulla dispersione scolastica e affronta i temi del contrasto alla povertà educativa minorile e della mediazione dei conflitti che nascono in ambito scolastico. Il capitolo Protezione riferisce sul progetto di ricerca sulla giustizia riparativa in ambito penale minorile avviato dall’AGIA nel 2021, sulle proposte dell’Autorità sul sistema penale minorile, sulla condizione dei figli dei collaboratori di giustizia, sulla formazione del personale che opera a contatto con i minorenni, nonché sul contributo dell’Autorità nella predisposizione del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. Il capitolo Digitale riguarda la realizzazione dei diritti dei minorenni nell’ambiente digitale, dando conto delle iniziative dell’AGIA volte a garantirne la sicurezza, sull’educazione digitale e di sensibilizzazione sui rischi della navigazione in internet e nell’uso di social network, nonché per il contrasto del cyberbullismo. Il capitolo Benessere approfondisce le iniziative dell’AGIA rispetto alle tematiche della salute mentale dei minorenni (con particolare riferimento agli effetti prodotti dalla pandemia) e del diritto allo sport delle persone di minore età. Il capitolo Famiglia illustra le attività che l’Autorità garante ha promosso nel 2022 sui temi, in particolare, dei minorenni privi di un ambiente familiare e dei diritti dei figli nei contesti di separazione dei genitori. Il capitolo Inclusione riguarda le azioni a tutela dei minori con disabilità, dei minori stranieri non accompagnati, in particolare l’accoglienza di quelli evacuati dall’Ucraina, e riferisce circa il sistema di tutela volontaria, di cui alla legge n. 47 del 2017. La terza parte della relazione descrive infine le attività e le iniziative dell’AGIA volte alla diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, in particolare attraverso campagne di comunicazione, finalizzate al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti. |
[1] Il CIPA, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per le disabilità, per lo sport e i giovani, per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze o loro delegati. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno del Comitato. Le modalità di funzionamento e l'organizzazione delle attività del CIPA sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 33 del 2023 (ossia entro il 29 giugno 2023).
[2] In attuazione dell'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Presidente della Corte dei conti - Ufficio di controllo, con lettera in data 20 ottobre 2020, ha da ultimo trasmesso al Parlamento la relazione sull'attività di controllo sui contratti secretati esercitata dalla Corte dei conti aggiornata al 31 dicembre 2019 (Doc. LXX, n. 3).
Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, all’articolo 5, ha stabilito che la relazione prevista dall'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia trasmessa al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.