Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare |
Titolo: | Monitoraggio e controllo sulle nomine negli enti pubblici - XIX Maggio 2023 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 49 |
Data: | 12/05/2023 |
Organi della Camera: | Assemblea |
XIX LEGISLATURA
MONITORAGGIO E CONTROLLO SULLE NOMINE NEGLI ENTI PUBBLICI
Numero 49 – Maggio 2023
Servizio per il Controllo parlamentare
A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare ( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it
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INDICE
1.. Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici
2.. La disciplina degli incarichi pubblici
2.1. Il regime dell’inconferibilità e dell’incompatibilità
2.2. Effetti dell’inconferibilità e dell’incompatibilità
2.3. La disciplina degli incarichi per i soggetti in quiescenza
Cariche rinnovate nel periodo febbraio-aprile 2023
Cariche scadute o in scadenza entro il 30 settembre 2023
SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI
Agenzia italiana per la gioventù
Agenzia nazionale del turismo – ENIT
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV
Agenzia spaziale italiana – ASI
Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM
Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque
Cassa di previdenza delle Forze armate
Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP
Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB
Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena
Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Ente parco nazionale del Gran Paradiso
Ente parco nazionale dell’Asinara
Ente parco nazionale del Pollino
Ente parco nazionale del Vesuvio
Ente parco nazionale Isola di Pantelleria
Fondazione Ordine Mauriziano - FOM
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS
Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN
Istituto nazionale di statistica – ISTAT..
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL
Istituto per il credito sportivo – ICS
Istituto Superiore di Sanità - ISS
Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna
Il presente dossier reca la ricognizione delle nomine di componenti degli organismi direttivi di enti pubblici intervenute nel corso del trimestre febbraio-aprile 2023, comprensiva dei relativi aggiornamenti sino alla data di pubblicazione del presente dossier.
Sono altresì indicate le principali cariche presso enti pubblici, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato, nonché quelle in scadenza entro il 30 settembre 2023.
Il perimetro del monitoraggio è connesso all’ambito di applicazione della legge 24 gennaio 1978, n. 14 che disciplina il controllo parlamentare sulle nomine effettuate dal Governo, nonché di specifiche disposizioni previste per singoli enti o categorie di enti di carattere derogatorio o integrativo della disciplina generale prevista dalla medesima legge.
Oltre ad una sintesi della legislazione vigente in materia di nomine in enti pubblici, il dossier reca, per ciascun ente interessato, apposite schede informative, che oltre a fornire notizie essenziali sulla relativa attività, danno conto dei nominativi dei titolari delle cariche, delle procedure di nomina, dei requisiti previsti dalla normativa vigente, delle date di scadenza o di rinnovo, dell’esito dei pareri eventualmente espressi dalle competenti Commissioni parlamentari o dell’avvenuta comunicazione alle Camere delle nomine governative intervenute.
Le informazioni riportate nel dossier sono tratte dalla banca dati gestita dal Servizio per il Controllo parlamentare che allo stato monitora gli incarichi sussistenti presso 107 enti pubblici.
Tra le funzioni non legislative delle moderne assemblee rappresentative è annoverabile la funzione di controllo relativa ai procedimenti di nomina, di competenza dell’Esecutivo, di componenti degli organismi direttivi di enti pubblici.
Si tratta di una forma di partecipazione indiretta che si distingue dalle forme di partecipazione diretta del Parlamento alla designazione (nomina o elezione) di componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, nonché di collegi direttivi di alcune magistrature o di componenti di Autorità amministrative indipendenti.
In particolare, in Italia, a partire dalla fine degli anni Settanta, è andata progressivamente strutturandosi una funzione di controllo del Parlamento sull’attività del Governo – finalizzata ad assicurare l’attuazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione – che non si esaurisce nel normale sindacato ex post, bensì opera al momento della provvista delle cariche dirigenziali negli enti pubblici.
È proprio in questa prospettiva che si colloca la normativa generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14 recante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici”, che ha introdotto nell’ordinamento la previsione dell’espressione di un parere preventivo e non vincolante sulle proposte di nomina dei vertici degli enti pubblici (Presidenti e Vicepresidenti) avanzate dal Governo, nonché specifici obblighi informativi relativi anche agli amministratori degli enti.
FOCUS – La legge n. 14 del 1978
Le nomine governative soggette a controllo parlamentare sono disciplinate dalla citata legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici”, nonché, in taluni casi, da leggi istitutive di singoli enti o categorie di enti (cfr. oltre).
In particolare, la legge n. 14 del 1978 dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio del Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. Tale parere deve essere motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire (artt. 1 e 2).
Il parere non è vincolante e l’organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se il parere delle Commissioni non sia stato reso (articolo 3).
Si rammenta che le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina trasmesse dal Governo sono assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi dell’articolo 143 del Regolamento della Camera e 139-bis del Regolamento del Senato. Le Commissioni devono esprimersi nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni.
La richiesta di parere da parte del Governo deve indicare la procedura seguita per l’individuazione della candidatura, i motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e gli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell’istituto o ente pubblico (articolo 4).
La medesima procedura si applica qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, nonché per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte (articolo 6).
Il parere parlamentare non è richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge (articolo 5).
L’articolo 9 della legge prende infine in considerazione le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori (quali, ad esempio, i componenti dei consigli di amministrazione) degli istituti ed enti pubblici, di cui al citato articolo 1 della medesima legge, effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri. In tali casi, è previsto che i relativi provvedimenti debbano essere comunicati alle Camere entro il termine di quindici giorni. Queste comunicazioni devono indicare i motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni e le procedure seguite, nonché fornire una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Si rammenta, infine, che la disciplina generale recante le procedure di nomina è rinvenibile nell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n.400, ai sensi del quale “le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente”. Il predetto articolo 3 specifica, al secondo comma, che resta ferma la richiamata disciplina in ordine all’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
L’attività di monitoraggio e controllo parlamentare consiste, in primo luogo, nel verificare se sia stato effettivamente richiesto il prescritto parere parlamentare per le nomine, le proposte o le designazioni di competenza governativa di presidenti e vicepresidenti di istituti ed enti pubblici e quale ne sia stato l’esito, nonché se siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione per gli altri amministratori degli enti previsti dalla legge n. 14 del 1978, dando conto, più in generale, delle altre disposizioni di legge relative al conferimento degli incarichi di vertice in enti pubblici (cfr. oltre par. 2).
La medesima attività di monitoraggio e controllo è svolta anche con riguardo alle nomine sottoposte a parere parlamentare o ad obblighi di comunicazione in base a singole leggi recanti specifiche norme relative al controllo parlamentare derogatorie o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978.
A tale ultimo riguardo, si rammenta che successivamente all’approvazione della legge n. 14 del 1978 sono venuti gradualmente affermandosi una pluralità di nuovi modelli organizzativi degli enti pubblici e, in particolare, quelli delle Autorità amministrative indipendenti e delle Agenzie.
Conseguentemente, sono emerse nuove modalità di coinvolgimento del Parlamento nelle procedure di designazione delle cariche di vertice degli enti pubblici. Talvolta, anche al fine di assicurare una “neutralità” rispetto all’organo titolare della funzione di indirizzo politico, tali procedure hanno attribuito ai Presidenti d’Assemblea una funzione di garanzia, demandando agli stessi la nomina o la designazione degli organi di alcune di queste Autorità (come nel caso dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dei membri della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero), oppure hanno attribuito il potere di nomina all’Assemblea parlamentare nel suo complesso (come nel caso del Garante per la protezione dei dati personali), oppure, ancora, hanno previsto l’acquisizione di un preventivo parere espresso a maggioranza qualificata delle competenti Commissioni parlamentari (cfr. oltre).
La proliferazione dei modelli organizzativi degli enti pubblici ha dunque portato con sé una eterogeneità di fattispecie giuridiche relative alle procedure di nomina che si sono stratificate nel tempo.
Talvolta, le modifiche normative intervenute nella disciplina di un singolo ente pubblico hanno comportato la sottrazione delle relative procedure di nomina del vertice dell’ente dall’ambito di applicazione di alcune disposizioni della legge n. 14 del 1978, come ad esempio nel caso dell’Agenzia ICE (ex Istituto per il commercio estero, trasformato in Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), il cui Presidente viene ora nominato dal consiglio di amministrazione dell’ente tra i propri componenti, facendo così venir meno l’obbligo di richiesta del parere parlamentare.
Viceversa, in altri casi, discostandosi dal principio della non vincolatività del parere parlamentare previsto dalla legge n. 14 del 1978, il Legislatore ha espressamente previsto che gli incarichi di vertice di taluni enti pubblici o di autorità collegiali, in particolare quelle di regolazione di servizi di pubblica utilità, possano essere attribuiti solo dopo aver acquisito il parere “favorevole” delle competenti Commissioni parlamentari espresso a maggioranza qualificata.
A titolo esemplificativo, si segnala che rientrano in tale ultima fattispecie:
ü il Presidente dell’ISTAT (Istituto nazionale di statistica), nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti[1];
ü il Presidente dell’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro delle imprese e del made in Italy e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti[2];
ü i componenti dell’ART, (Autorità di regolazione dei trasporti), nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente e con il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti delle competenti Commissioni parlamentari[3];
ü i componenti dell’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente e con il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti delle competenti Commissioni parlamentari[4];
ü il Presidente e i componenti dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione[5];
ü il direttore dell’ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione), nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (adottata su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy), acquisiti i pareri favorevoli, espressi a maggioranza assoluta, delle Commissioni parlamentari competenti[6].
Si segnala, inoltre, che una fattispecie particolare ricorre nel caso delle Agenzie, che ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono strutture che operano al servizio delle amministrazioni pubbliche svolgendo attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici.
Le Agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro.
L’incarico di direttore generale dell’Agenzia viene attribuito in conformità alle disposizioni dettate dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 300/1999 – che rinvia a quanto disposto dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001[7] – per il conferimento dell’incarico di capo del dipartimento di un Ministero. L’incarico di direttore generale si caratterizza quindi per la sussistenza di una stretto legame fiduciario con l’organo politico che lo conferisce, attestato anche dalla circostanza che allo stesso si applica il meccanismo dello spoil system, al pari di quanto previsto per le altre le figure contemplate dal comma 3 del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, quali i segretari generali, i direttori di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e figure equivalenti[8].
Si rammenta, inoltre, che ai sensi di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo 19, dei predetti incarichi, cosi come di quelli di funzione dirigenziale di livello generale, deve essere data comunicazione alle Camere, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
Nell’ambito del modello amministrativo delle Agenzie si distinguono le Agenzie fiscali, soggette a norme speciali contenute negli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Per tali Agenzie – pur dotate di personalità giuridica di diritto pubblico[9] e di ampi spazi di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria – la procedura di nomina dei relativi direttori, di cui all’articolo 67, comma 2, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, non è soggetta ad alcuna forma di preventivo controllo parlamentare. In particolare, il direttore delle agenzie fiscali è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali [10]..
Infine, si segnala come anche in tal caso leggi istitutive di singole Agenzie abbiano previsto specifiche disposizioni in ordine alle procedure di nomina degli organismi direttivi, quali ad esempio l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), in relazione alle quali è prevista l’espressione del parere parlamentare.
Si rammenta altresì che una disciplina specifica è prevista per la procedura di nomina dei Presidenti degli Enti parco.
Tale procedura, disposta dall’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), così come recentemente modificato dall’articolo 55, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede che il Presidente dell’ente sia nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, d’intesa con i Presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell’ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l’intesa su uno dei candidati proposti. Decorso tale termine senza che sia raggiunta l’intesa con i Presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.
Le proposte di nomina, corredate dalla prescritta intesa regionale, sono dunque oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978, mentre le nomine dei commissari straordinari sono oggetto di comunicazione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge.
Si rammenta, inoltre, che il citato comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone che l’avvio della procedura di nomina del Presidente dell’Ente parco sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nonché in quello dell’Ente interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica.
Si prevede poi il divieto di nominare Presidente dell’Ente parco chi ha ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Il comma 4-bis del medesimo articolo 9 dispone inoltre che negli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere.
Si segnala, da ultimo, che l’articolo 64-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 ha stabilito che, al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del Presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, è prorogata fino alla scadenza dell’organo nominato in data più recente. I mandati degli organi ordinari dell’Ente parco sono tutti quinquennali, ai sensi del vigente articolo 9, comma 12, della citata legge n. 394 del 1991.
Per approfondimenti sulla normativa e l’attività parlamentare in materia di aree protette si rinvia al tema web “Aree protette“ del portale della documentazione della Camera, nonché alla sezione “Enti pubblici vigilati“ del sito web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ove, tra l’altro, è possibile reperire l’elenco di tutti i provvedimenti di nomina degli organi degli Enti parco nazionali emanati negli ultimi anni.
Si rammenta, da ultimo, che una disciplina speciale è altresì prevista per le nomine dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca.
L’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, che ha riordinato gli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, prevede che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito (o del Ministro dell’università e della ricerca, a seconda se l’ente in questione sia vigilato dall’uno o dall’altro ministero) sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione.
Tale comitato di selezione, che agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina, fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, propone al Ministro cinque nominativi per la carica di Presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. I nominativi proposti possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta.
Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il Presidente, sono individuati dal Ministro, mentre il terzo è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.
Con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, si prevede invece che tre di questi, compreso il Presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
Il comma 5 del citato articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che i decreti ministeriali di nomina dei Presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione, non trova applicazione per la nomina dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca l’obbligo di richiesta del parere parlamentare ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 della legge n.14 del 1978.
Si ricorda, infine, che l’articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede norme specifiche in merito alle procedure di nomina del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INF).
In particolare, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ha dettato disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, in attuazione della delega disposta dall’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (la c.d. legge anticorruzione).
La suddetta legge recava altresì una specifica delega in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, attuata con il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.
Limitando la ricostruzione normativa che segue a ciò che concerne in particolare la materia degli incarichi di competenza delle amministrazioni statali, si rammenta in primo luogo che il citato decreto legislativo n. 39 del 2013, ai fini di prevenzione e contrasto della corruzione e di prevenzione dei conflitti di interessi, ha introdotto disposizioni per il conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice:
- nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti[11];
- negli enti pubblici[12];
- negli enti di diritto privato in controllo pubblico[13].
La disciplina stabilita dal decreto legislativo si riferisce, ai sensi dell’articolo 1, ai seguenti incarichi:
- per enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono considerati “gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato” (articolo 1, comma 2, lett. l);
- per gli enti di diritto privato regolati o finanziati, ossia l’ampia nuova categoria introdotta dal decreto[14], sono considerate “le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell’ente” (comma 2, lett. e).
In relazione ai predetti incarichi, il decreto legislativo n. 39 del 2013 prevede due gruppi di disposizioni: il primo reca alcuni divieti all’accesso agli incarichi di vertice nella P.A. in presenza di cause ostative definite come casi di inconferibilità di tali incarichi; il secondo gruppo reca alcune cause di incompatibilità (con possibilità di opzione) tra detti incarichi e altre cariche quali quelle amministrative di governo o elettive a livello statale, regionale e locale. In particolare, sono contemplate le seguenti fattispecie:
Ø l’inconferibilità, ossia la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (articolo 1, comma 2, lett. g);
Ø l’incompatibilità, da cui consegue l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (articolo 1, comma 2, lett. h).
Il decreto legislativo prevede dunque tre ordini di cause di inconferibilità degli incarichi:
- la condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione;
In particolare, l’articolo 3 del decreto legislativo, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 12 aprile 2022, n. 35, dispone che a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
- la provenienza da enti di diritto privato regolati o finanziati;
In particolare, l’articolo 4 del decreto legislativo, dispone che a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.
- la provenienza da organi di indirizzo politico.
L’articolo 6 del decreto legislativo disciplina l’inconferibilità di incarichi a componenti di Governo, richiamando a tal fine i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di conflitto di interessi, in relazione alla quale rileva la disposizione in materia di incompatibilità di cui all’articolo 2, comma 4, che vieta ai titolari di cariche di governo di ricoprire alcune cariche in enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta, anche nei dodici mesi dal termine della carica di governo.
Per quanto concerne l’incompatibilità, il decreto legislativo conferma sostanzialmente la disciplina in materia già prevista dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, si rammenta che l’articolo 9 del decreto legislativo n. 39 del 2013 prevede che gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o ente pubblico conferente.
Inoltre, gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un’attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.
Ai sensi degli articoli 11 e 13 del medesimo decreto legislativo, gli incarichi di amministratore di ente pubblico e di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di componente del Governo, (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato) commissario straordinario del Governo o di parlamentare.
Si rammenta, infine, che la prevenzione della violazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013 è affidata da un lato, alla vigilanza da parte dei responsabili dei piani anticorruzione e dell’Autorità nazionale anticorruzione, dall’altro all’autocertificazione da parte del destinatario dell’incarico.
In particolare, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico è effettuata, secondo l’articolo 15, dal responsabile del piano anticorruzione di ciascun soggetto, con obbligo di segnalazione delle eventuali violazioni all’Autorità nazionale anticorruzione, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. Ai sensi dell’articolo 16, l’Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, o d’ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell’incarico e segnalare il caso alla Corte dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
L’articolo 20 prevede invece l’obbligo dell’interessato, all’atto del conferimento dell’incarico, di presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto e l’adempimento dell’obbligo è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto. Entrambe le dichiarazioni sono sottoposte a obbligo di pubblicazione nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto per un periodo di 5 anni.
Infine, in base all’articolo 17 gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto e gli eventuali relativi contratti sono nulli. I componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono inoltre responsabili, ai sensi dell’articolo 18, per le conseguenze economiche degli atti adottati, salvo gli assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti, e non possono conferire gli incarichi di loro competenza per tre mesi e il relativo potere è esercitato, per i Ministeri, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per gli enti pubblici, dall’amministrazione vigilante. In caso di incompatibilità, l’articolo 19 stabilisce la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del responsabile del piano anticorruzione.
Per ulteriori approfondimenti in materia di applicazione della disciplina dell’inconferibilità e dell’incompatibilità contenuta nel decreto legislativo n. 39 del 2013, si segnala che un’ampia disamina delle delibere dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia è contenuta nel manuale pratico pubblicato dalla medesima Autorità il 9 gennaio 2023.
Da ultimo, va ricordato che nella XVII legislatura, con prevalenti finalità di contenimento della spesa pubblica e per favorire il ricambio del personale, è stato introdotto, con l’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95[15], il divieto per le pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
A tali amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle suddette amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti.
Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni suddetti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono inoltre essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata.
Al fine di dare indicazioni interpretative e attuative sulle disposizioni in esame, il Ministro pro tempore per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha elaborato specifiche circolari esplicative[16].
Più recentemente, nel corso della XVIII legislatura sono state introdotte alcune deroghe all’applicazione della richiamata disciplina per alcuni enti di previdenza di diritto privato[17], nonché per le aziende sanitarie e socio-sanitarie al fine di far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dall’emergenza Covid[18].
Da ultimo, si segnala che ulteriori deroghe al regime in oggetto sono state introdotte dall’articolo 8, comma 13, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
In particolare, il citato comma 13 consente, fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il conferimento di alcuni incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati (dopo lo svolgimento di attività lavorative pubbliche o private) in quiescenza. La deroga transitoria in esame concerne gli incarichi che riguardino posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale – rientranti in ambiti di competenza dell’amministrazione statale –, limitatamente ai casi in cui la disciplina preveda il conferimento, da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o previa informativa a queste ultime.
Gli incarichi di vertice oggetto della deroga transitoria in esame appaiono individuabili nelle titolarità relative ad alcune autorità collegiali sopra richiamate (ART, ARERA, AGCOM, ANAC), nonché nel mandato di presidente dell’ISTAT, nell’incarico di direttore dell’ISIN e negli incarichi di direttore generale e di vice direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per approfondimenti si rinvia alla scheda di lettura del citato articolo 8, comma 13, del dossier del Servizio Studi.
Si indicano di seguito le cariche in enti pubblici rinnovate nel periodo febbraio-aprile 2023 e quelle il cui iter è in corso di perfezionamento.
Ente |
Carica |
Nome |
Data nomina |
Durata |
||
Agenzia Spaziale Italiana – ASI |
due consiglieri di amministrazione |
Elda Turco Bulgherini e Giuseppe Basini |
2 febbraio 2023 |
fino al 3 maggio 2023 |
||
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV |
commissario straordinario |
Bruno Franchi |
9 febbraio 2023 |
fino al rinnovo organi |
||
Grande progetto Pompei |
Direttore generale di progetto |
Giovanni Di Blasio |
28 aprile 2023[19] |
sei mesi (a decorrere dal 1° gennaio 2023) |
||
Vice Direttore generale vicario di progetto |
Giovanni Capasso |
procedura in corso[20] |
dodici mesi (a decorrere dal 1° gennaio 2023) |
|||
Agenzia italiana per la gioventù |
commissario straordinario |
Federica Celestini Campanari |
15 marzo 2023 |
fino alla prima nomina degli organi[21] |
||
Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni |
Presidente |
Giuseppe Coccorullo |
28 aprile 2023 |
cinque anni |
||
Ente parco nazionale del Vesuvio |
commissario straordinario |
Raffaele De Luca |
28 febbraio 2023 |
due mesi |
||
Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE |
un consigliere d’amministrazione |
Francesco Manfredi |
23 marzo 2023 |
cinque anni (a decorrere dal 27 luglio 2021) |
||
Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB |
due consiglieri |
Gabriella Alemanno e Federico Cornelli |
procedura in corso[22] |
sette anni |
||
Cassa di Previdenza delle forze armate |
Presidente |
Pietro Covino |
procedura in corso[23] |
tre anni |
||
Parco Geominerario della Sardegna |
Commissario straordinario |
Anna Elisabetta Castelli |
16 febbraio 2023 |
sei mesi |
||
Istituto per il credito sportivo – ICS |
Presidente |
Beniamino Quintieri |
procedura in corso[24] |
31 dicembre 2023 |
||
Si indicano di seguito le cariche in enti pubblici, agenzie o autorità amministrative indipendenti scadute e non ancora rinnovate e quelle in scadenza entro il 30 settembre 2023.
Ente |
Carica |
Titolari uscenti |
Data scadenza |
Durata |
Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle Acque |
Presidente |
non ancora nominato |
- |
3 anni |
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR |
due componenti del consiglio direttivo |
vacanti |
20 luglio 2020 |
6 anni |
Agenzia nazionale del turismo – ENIT[25] |
Presidente |
Giorgio Palmucci |
4 febbraio 2022 |
3 anni |
Consorzio del Ticino |
Presidente |
Alessandro Luigi Ubiali |
24 gennaio 2022 |
4 anni |
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali |
cinque membri della Commissione |
Giuseppe Santoro Passarelli (presidente), Alessandro Bellavista, Franco Carinci, Domenico Carrieri e Orsola Razzolini (commissari) |
15 giugno 2022 |
6 anni |
Ente parco nazionale del Pollino |
Presidente |
Domenico Pappaterra |
15 dicembre 2022 |
5 anni |
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV |
Presidente e tre membri del collegio dell’Agenzia |
Bruno Franchi (Presidente), Stefano Commini, Enzo Vecciarelli, Lorenzo Schiano di Pepe (membri del collegio) |
22 dicembre 2022 |
5 anni |
Grande progetto Pompei |
Direttore generale di progetto |
Giovanni Di Blasio |
30 giugno 2023 |
non specificata |
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale |
Presidente e un componente |
Mauro Palma ed Emilia Rossi |
1°febbraio 2023 |
5 anni |
un componente |
Daniela De Robert |
3 marzo 2023 |
||
Istituto nazionale di statistica – ISTAT |
Presidente |
Gian Carlo Blangiardo |
4 febbraio 2023 |
4 anni |
Cassa di previdenza delle Forze armate |
Presidente e quindici membri del consiglio di amministrazione |
Giandomenico Taricco (Presidente), Salvatore Annigliato, Massimo Martucci, Marco Minicucci, Lorenzo Cherubini, Patrizio Longo, Ubaldo Siciliano, Antonio Rossi, Giulio Lucchetti, Paolo Virgili, Leandro Fiusco, Marcovalerio Pozzato e Iside Cesarini (consiglieri) |
19 febbraio 2023 |
3 anni |
Ente parco nazionale dell’Asinara |
Presidente |
Gabriela Scanu (commissario straordinario) |
2 marzo 2023 |
5 anni |
Fondazione Ordine Mauriziano – FOM |
due componenti del consiglio di amministrazione |
Paolo Biancone e Luigi Chiappero |
6 marzo 2023 |
4 anni |
Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP |
Presidente |
Mario Padula |
6 marzo 2023 |
4 anni |
Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM |
un consigliere |
Michele Ainis |
8 marzo 2023 |
7 anni |
Ente parco nazionale Isola di Pantelleria |
Presidente |
Salvatore Gabriele |
4 aprile 2023 |
5 anni |
Ente parco nazionale del Vesuvio |
Presidente |
Raffaele De Luca (commissario straordinario) |
28 aprile 2023 |
5 anni |
Agenzia spaziale italiana – ASI |
Presidente e consiglio di amministrazione |
Giorgio Saccoccia (Presidente), Maurizio Cheli, Duilio Farina, Fabrizio Giulianini, Luisa Riccardi, Elda Turco Bulgherini e Giuseppe Basini (consiglieri) |
3 maggio 2023 |
4 anni |
Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS |
Presidente e consiglio di amministrazione |
Pasquale Tridico (Presidente), Marialuisa Gnecchi (Vice Presidente), Rosario De Luca, Roberto Lancellotti e Patrizia Tullini (consiglieri)
Sulla recenti modifiche alla governance dell’INPS disposte dal DL n. 51 del 2023 cfr. oltre la relativa scheda dell’ente. |
Decadenza degli organi prevista dalla nomina del Commissario straordinario dell’ente ai sensi del DL n. 51 del 2023. La scadenza originaria del Presidente era fissata al 21 maggio 2023 |
4 anni |
Ente parco nazionale di La Maddalena |
Presidente |
Fabrizio Fonnesu |
7 giugno 2023 |
5 anni |
Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN |
Presidente |
Antonio Zoccoli |
30 giugno 2023 |
4 anni |
due componenti del consiglio direttivo |
Antonio Passeri e Marino Nicoletto |
27 luglio 2023 |
4 anni |
|
Lega Navale Italiana – LNI |
Presidente, vicepresidente e consiglio direttivo |
Donato Marzano (Presidente), Luciano Magnanelli (vicepresidente), Roberto Recchia, Domenico Romanò, Davide Strukelj, Umberto Verna, Raffaele Mancuso, Fabrizio Monacci, Roberto Galasso e Alfredo Vaglieco (consiglieri) |
8 luglio 2023 |
3 anni |
Ente parco nazionale del Gran Paradiso |
Presidente |
Italo Cerise (commissario straordinario) |
29 luglio 2023 |
5 anni |
Istituto Superiore di Sanità – ISS |
Presidente |
Silvio Brusaferro |
29 luglio 2023 |
4 anni |
Istituto nazionale per l’assicurazione degli infortuni sul lavoro – INAIL |
Presidente e consiglio di amministrazione |
Franco Bettoni (Presidente), Teresa Armato, Francesca Maione e Cesare Damiano (consiglieri di amministrazione)
Sulla recenti modifiche alla governance dell’INAIL disposte dal DL n. 51 del 2023 cfr. oltre la relativa scheda dell’ente |
Decadenza degli organi prevista dalla nomina del Commissario straordinario dell’ente ai sensi del DL n.51 del 2023. La scadenza originaria del Presidente era fissata al 30 luglio 2023 |
4 anni |
Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA |
Presidente e componenti del consiglio d’amministrazione |
Paolo Magro (Presidente), Franca Di Rienzo, Giovanni Francesco Adamo, Giuseppe Giannetti, Alberto Surace (consiglieri) |
14 agosto 2023 |
3 anni |
Parco geominerario storico ambientale della Sardegna |
Presidente |
Elisabetta Anna Castelli (commissario straordinario) |
16 agosto 2023 |
5 anni |
Agenzia italiana per la gioventù |
Presidente e due componenti del consiglio di amministrazione |
da nominare (ente di nuova istituzione) |
entro 30 giorni dall’adozione dello statuto da adottare entro il 19 agosto 2023 |
Statuto da definire |
Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle schede informative di seguito riportate.
Natura e funzioni dell’ente |
L’Agenzia italiana per la gioventù è stata istituita dall’articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, quale ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile. Il nuovo ente sostituisce la previgente Agenzia nazionale per i giovani, di cui il citato decreto-legge dispone la contestuale soppressione. La nuova Agenzia subentra nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi della precedente Agenzia e ad essa sono trasferite anche le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale. Resta ferma l’attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – o all’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili – delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sulla nuova Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. L’Agenzia è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di appositi convenzioni o protocolli di intesa. Le funzioni della nuova Agenzia fanno riferimento agli obiettivi individuati dai programmi dell’Unione europea nonché ai seguenti atti dell’Unione: la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1719/2006/CE, del 15 novembre 2006 (“che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013”); il regolamento 2021/817/UE, del 20 maggio 2021 (“che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport); il regolamento 2021/888/UE, del 20 maggio 2021 (“che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà»). Si prevede inoltre che l’Agenzia svolga anche attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all’estero (d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), nonché di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e attività di formazione di animatori socio-educativi. Per approfondimenti in ordine alla nuova Agenzia si rinvia alla scheda di lettura del citato articolo 55 predisposta da Servizio Studi. |
Carica nominata Commissario straordinario Federica Celestini Campanari
Cariche da nominare Presidente e due componenti del consiglio di amministrazione |
Lo Statuto della nuova Agenzia è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41 del citato decreto-legge n.13 del 2023 (ossia entro il 20 agosto 2023). Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello stesso Statuto, l’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili provvede alla nomina del consiglio di amministrazione della nuova Agenzia, definito come organo di vertice politico-amministrativo e formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili. La medesima Autorità provvede altresì alla nomina del collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, di cui uno designato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Fino all’insediamento del consiglio di amministrazione, si prevede che la gestione corrente sia assicurata da un commissario straordinario, nominato con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. Il Ministro per lo sport e i giovani, il 15 marzo 2023, ha nominato commissario straordinario Federica Celestini Campanari. La nomina non risulta comunicata alla Camera. |
Scadenza |
Entro 30 giorni dalla data di approvazione dello statuto (quest’ultimo da adottare entro il 20 agosto 2023) |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge. n. 14 del 1978 per il Presidente. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per i membri del consiglio di amministrazione. |
Procedura di nomina |
L’articolo 55, comma 5, del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 prevede che alla nomina del consiglio di amministrazione della nuova Agenzia, formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, provveda l’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, dunque attualmente il Ministro per lo sport e i giovani. |
Requisiti |
Il Presidente dell’Agenzia deve essere dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili. Non sono previsti specifici requisiti per i restanti membri del consiglio di amministrazione. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Agenzia è un ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, nel perseguimento della sua missione di promozione del turismo, l’Agenzia interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali, nonché i prodotti enogastronomici tipici e artigianali in Italia e all’estero. Si segnala che l’articolo 25, commi da 1 a 8, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, attualmente in fase di conversione (AC 1114), autorizza il Ministero del turismo a costituire una società per azioni denominata “ENIT S.p.A.” con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro e prevede, contestualmente a tale costituzione, la soppressione dell’ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo. ENIT S.p.A. costituisce una società in house sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero del turismo. La costituzione della società ENIT S.p.A. è disposta con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, che ne determina scopi, patrimonio e organizzazione, nonché lo schema di statuto. Per ulteriori approfondimenti, si veda il dossier di documentazione pubblicato a cura del Servizio Studi (pagg. 226 e seguenti). |
Carica da rinnovare e titolare uscente
Presidente Giorgio Palmucci |
Il 4 febbraio 2022 è scaduto l’incarico di Giorgio Palmucci, nominato Presidente per un triennio con DPR del 4 febbraio 2019. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri il 10 gennaio 2019, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, nella seduta del 19 dicembre 2018, e la 10° Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato, nella seduta del 20 dicembre 2018, avevano espresso parere favorevole alla suddetta proposta di nomina. |
Scadenza |
4 febbraio 2022 |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge. n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo. In caso di dimissioni, le funzioni ed i compiti del Presidente sono attribuiti, fino alla nomina del nuovo Presidente, al membro nominato dal Ministro del Turismo, con funzioni di amministratore delegato. |
Requisiti |
Il Presidente è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di onorabilità. La carica di Presidente dura un triennio, è rinnovabile una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata che si ponga in conflitto di interessi con le finalità e i compiti di ENIT. Il consiglio di amministrazione è nominato ai sensi della normativa vigente, nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di onorabilità e la sua carica è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata che si ponga in conflitto di interessi con le finalità e i compiti di ENIT. Il consiglio è composto, oltre che dal presidente, da un membro nominato dal Ministro del turismo, con funzioni di amministratore delegato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro del turismo, su designazione della Conferenza per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta. Si ricorda infine che l’articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 ha previsto l’armonizzazione dello statuto dell’Ente con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del Ministero del turismo. Conseguentemente, il nuovo statuto dell’ENIT, che sostituisce il precedente del 14 marzo 2019, è stato approvato con DPCM del 20 gennaio 2022. |
L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca. Sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare, indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l’efficienza e l’efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull’assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell’ambito della realizzazione degli spazi europei dell’istruzione superiore e della ricerca. L’Agenzia è stata istituita dai commi 138, 139 e 140 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, che demanda ad un Regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la struttura e il funzionamento dell’Agenzia e i requisiti e le modalità di selezione dei componenti dell’organo direttivo. In virtù di tale disposizione è stato emanato il DPR 1 febbraio 2010, n. 76, recante il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR. |
|
Carica da rinnovare
due membri del consiglio direttivo |
Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati di due componenti del Consiglio direttivo dell’Agenzia, Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti, che erano stati nominati per quattro anni con il DPR 20 luglio 2016. Poiché l’articolo 8, comma 1, del DPR n. 76 del 2010 fissa a 7 il numero dei membri del Consiglio, risultano vacanti le posizioni di due membri. Con DPR del 3 maggio 2019 è stato nominato per un quadriennio componente del Consiglio direttivo Antonio Felice Uricchio, che poi è stato eletto presidente il 19 dicembre 2019, con decorrenza dal 7 gennaio 2020 e fino alla scadenza del mandato (l’articolo 7, comma 1, del citato DPR n. 76 del 2010 stabilisce che il Presidente sia eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto). Con DPR 21 aprile 2020 Alessandra Celletti, Marilena Maniaci, Menico Rizzi e Massimo Tronci sono stati nominati componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia per un quadriennio. L’8 aprile 2020 la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 15 aprile 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulle suddette proposte di nomina. Tali richieste erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 9 marzo 2020. |
Scadenza |
20 luglio 2020 |
Controllo parlamentare |
Parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del citato DPR n. 76 del 2010. |
Procedura di nomina |
DPR, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per due anni. In particolare, ai fini della proposta il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell’OCSE e dai Presidenti dell’Accademia dei Lincei, dell’European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all’estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Se il Presidente o un componente del consiglio direttivo cessa dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo componente con le predette modalità, fino all’esaurimento del citato elenco. Il Presidente nomina, tra i componenti del consiglio direttivo, un Vicepresidente. Si rammenta che la durata del mandato è stata elevata da quattro a sei anni dall’articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. Tale disposizione si applica anche ai membri del consiglio in carica alla data di entrata in vigore della medesima. |
Requisiti |
L’articolo 7 del DPR n. 76 del 2010 stabilisce che i componenti del consiglio sono sette e sono scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. L’incarico di componente il consiglio direttivo è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate. I componenti dell’organo possono svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività, a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d’autore. I risultati delle predette attività di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell’Agenzia. I dipendenti di università italiane, di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e non possono essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, né far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca. |
L’Agenzia è stata istituita con il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio 21 novembre 1994, oggi sostituita dal regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 ottobre 2010. Successivamente, con regolamento (DPR 5 ottobre 2010, n. 189) l’ente è stato riordinato (articolo 26, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244). L’Agenzia è l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato italiano. Come tale è un’autorità pubblica, caratterizzata da ampia autonomia, posta in posizione di terzietà rispetto al sistema aviazione civile, a garanzia della obiettività del proprio operato, così come richiesto dalla citata normativa UE. Per garantire la suddetta posizione di terzietà, l’ANSV è stata posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’ANSV svolge, a fini di prevenzione, le inchieste di sicurezza relative agli incidenti ed agli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell’aviazione civile, emanando, se necessario, le opportune raccomandazioni di sicurezza. Lo scopo di tali inchieste è identificare le cause degli eventi, al fine di evitarne il ripetersi, avendo quindi unicamente finalità di prevenzione. L’Agenzia svolge altresì attività di studio e di indagine per assicurare il miglioramento della sicurezza del volo. Trattandosi di un’autorità investigativa, all’ANSV non sono demandati compiti di regolazione, controllo e gestione del sistema aviazione civile. Il citato decreto legislativo n. 66 del 1999 istitutivo dell’Agenzia prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmetta al Parlamento il rapporto informativo sull’attività svolta dall’Agenzia, relativamente all’anno precedente. Si rinvia pertanto all’ultima relazione ricevuta il 5 aprile 2023, concernente l’attività svolta nell’anno 2022 (Doc. LXXV, n. 1). |
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Cariche scadute e uscenti
Presidente Bruno Franchi
Componenti collegio Stefano Commini, Enzo Vecciarelli, Lorenzo Schiano di Pepe |
Con DPCM 9 febbraio 2023, Bruno Franchi è stato nominato Commissario straordinario dell’Agenzia fino alla conclusione delle procedure di rinnovo degli organi dell’Agenzia. Tale nomina non risulta essere stata comunicata alla Camera. Il 22 dicembre 2022 è scaduto il mandato di Bruno Franchi[26] quale presidente e di Stefano Commini, Enzo Vecciarelli e Lorenzo Schiano di Pepe, quali componenti del Collegio dell’Agenzia. Franchi era stato confermato presidente dell’Agenzia per la durata di un quinquennio con DPR 5 gennaio 2017, previa delibera del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Con DPCM 22 dicembre 2017 erano stati nominati per un quinquennio tre membri del Collegio: Stefano Commini, designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Enzo Vecciarelli, designato dal Ministro dell’interno e Lorenzo Schiano di Pepe, designato dal Ministro della giustizia. Si segnala che su tali proposte di nomina, annunciate alla Camera e al Senato il 26 luglio 2017, la IX Commissione (Trasporti) della Camera e l’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato non avevano espresso il parere entro il termine prescritto. Dalla suddetta data di nomina del Collegio (22 dicembre 2017) è decorso anche il mandato del presidente Franchi. Infatti, il citato DPR 5 gennaio 2017 indicava come decorrenza del mandato la fine della procedura di nomina del collegio della stessa Agenzia, che, nelle more della procedura di rinnovo del collegio, risultava in gestione commissariale per effetto del DPCM 11 agosto 2016 con il quale lo stesso Bruno Franchi era stato nominato commissario straordinario fino alla conclusione delle procedure di rinnovo degli organi dell’Agenzia. |
Scadenza |
22 dicembre 2022 |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del DPR n. 189 del 2010 |
Procedura di nomina |
Il presidente è nominato con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri del collegio sono nominati con DPCM, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell’interno e uno del Ministro della giustizia. |
Requisiti |
Il presidente e i membri del collegio sono scelti tra soggetti di chiara fama e indipendenza, di provata capacità tecnica e giuridico-amministrativa e di riconosciuta esperienza nel settore aeronautico, con particolare riferimento alla gestione di problematiche relative alla sicurezza del volo. Rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta. |
L’Agenzia, istituita nel 1988, è l’ente pubblico nazionale, assimilato agli enti di ricerca, avente il compito di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, con esclusione della ricerca aeronautica, e lo sviluppo di servizi innovativi, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali. L’ente, indirizzato e supportato dal “Comitato Interministeriale per le Politiche relative allo Spazio e all’Aerospazio” (COMINT), svolge le proprie attività istituzionali in conformità con gli indirizzi del Governo, sulla base dei quali predispone il Documento Strategico di Politica Spaziale Nazionale (DSPSN) ed il Documento di Visione Strategica per lo Spazio (DVSS). Il COMINT è stato istituito ai sensi dell’articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 7, che, modificando il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 (“Riordino dell’Agenzia Spaziale Italiana”), ristruttura organizzazione e compiti dell’ASI. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile ed è dotata di un ordinamento autonomo in conformità al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. Da ultimo, l’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 ha provveduto ad un ulteriore riordino dell’Ente, in particolare trasferendo i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza, attribuiti all’allora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o al Sottosegretario di Stato delegato. In ottemperanza a quanto previsto dal citato decreto-legge l’Agenzia ha adeguato lo statuto ed i regolamenti alle nuove disposizioni. |
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Cariche in scadenza e attuali titolari dell’incarico
Presidente e membri del CdA |
L’articolo 30 del citato decreto-legge n. 36 del 2022 ha incrementato, a decorrere dal 1° maggio 2022, da quattro a sei il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, oltre al Presidente. Pertanto, con DM 2 febbraio 2023, il Ministro delle imprese e del made in Italy ha proceduto alla nomina di Elda Turco Bulgherini, designata dal medesimo, e di Giuseppe Basini, designato dal Ministro dell’università e della ricerca. Tali nomine, disposte previo parere positivo espresso dal COMINT nella seduta del 19 gennaio 2023 e per la restante durata del mandato del consiglio, sono state comunicate alla Camera con lettera del 3 marzo 2023. Il 3 maggio 2023 è quindi scaduto il mandato di Giorgio Saccoccia quale Presidente dell’ASI, nonché i mandati di Maurizio Cheli, Duilio Farina, Fabrizio Giulianini, Luisa Riccardi, Elda Turco Bulgherini e Giuseppe Basini quali componenti del consiglio di amministrazione. Si ricorda che il 3 maggio 2019 si era insediato il nuovo consiglio di amministrazione dell’ente, nominato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 aprile 2019, comunicato alle Camere, ai sensi del comma 5 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e originariamente composto da Giorgio Saccoccia, in qualità di presidente, e dai consiglieri Alessandra Celletti indicata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da Luisa Riccardi, indicata dal Ministro della Difesa, e da Maurizio Cheli, indicato dal Ministro per lo sviluppo economico, risultando pertanto vacante il consigliere nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze. Si rammenta altresì che con decreti del Ministro dell’università e della ricerca 19 novembre 2020 Duilio Farina e Fabrizio Giulianini erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia su designazione rispettivamente del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell’economia e delle finanze. Farina, in particolare, sostituiva Alessandra Celletti, dimessasi il 20 febbraio 2020 da componente del consiglio, essendo stata frattanto nominata componente del consiglio direttivo dell’ANVUR. Prima della nomina di Giulianini invece risultava non ricoperto l’incarico di componente del consiglio designato dal Ministero dell’economia e delle finanze, non essendo intervenuta tale nomina in occasione del rinnovo del presidente e dell’intero consiglio. Quanto alla durata del mandato, nel caso di Farina, che come detto ha sostituito la Celletti, esso è scaduto il 3 maggio 2023, data originariamente prevista per la scadenza di quest’ultima, così come previsto dal decreto di nomina. Il decreto di nomina di Giulianini fissava la durata del mandato in quattro anni decorrenti dalla data (19 novembre 2020) del decreto medesimo, ma il successivo decreto del Ministro dell’università e della ricerca dell’11 dicembre 2020 ha reso contestuale la scadenza di tutti i membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia. |
Scadenza |
3 maggio 2023 |
Controllo parlamentare |
Per gli enti di ricerca, a cui l’ASI è assimilata, l’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 prevede che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione dei medesimi siano comunicati al Parlamento. |
Procedura di nomina |
Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n.128 del 2003, come modificato dall’articolo 30 del decreto-legge n. 36 del 2022, il Presidente dell’Agenzia è nominato con DPCM e individuato d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca, con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, che ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca prevedono la nomina di un apposito comitato di selezione – composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione – chiamato a proporre cinque nominativi per la carica di presidente (cfr. par. 1.2 della Premessa). Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. In caso di assenza o impedimento è sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il consiglio di amministrazione, nominato con DPCM o con decreto del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale[27], è composto dal presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, e da altri sei componenti. Il citato decreto-legge ha altresì confermato la permanenza in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato dei membri del consiglio di Amministrazione allora in carica. |
Requisiti |
Il Presidente è scelto tra persone di riconosciuta onorabilità e di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3 dello Statuto dell’ente, il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi del DPR 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell’industria spaziale e aerospaziale, dei quali: uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato; uno dal Ministro dell’università e della ricerca; uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro delle imprese e del made in Italy e uno dal Ministro dell’economia e delle finanze. La composizione del consiglio è definita altresì favorendo la presenza di entrambi i sessi. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’AGCM (nota anche come antitrust) è una autorità amministrativa indipendente istituita con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”. I suoi principali ambiti di intervento sono: garantire la tutela della concorrenza e del mercato; contrastare le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microimprese, tutelare le imprese dalla pubblicità ingannevole e comparativa, nonché vigilare affinché nei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori non vi siano clausole vessatorie;) vigilare sui conflitti di interesse in cui possono incorrere i titolari di cariche di Governo; attribuire alle imprese che ne facciano richiesta il rating di legalità. Inoltre, le competenze dell’Autorità comprendono anche: la repressione degli abusi di dipendenza economica che abbiano rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato; la vigilanza sui rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare; l’applicazione della normativa nazionale relativa al ritardo nei pagamenti; il potere di vigilanza sulla commercializzazione dei diritti sportivi; i poteri consultivi previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di trasferimento delle radiofrequenze e di analisi dei mercati rilevanti dei prodotti e servizi relativi alle comunicazioni elettroniche. L’articolo 23 della citata legge n. 287 del 1990 stabilisce che l’Autorità presenti, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente al Presidente del Consiglio dei Ministri e che quest’ultimo, a sua volta, la trasmetta entro trenta giorni al Parlamento. Si rinvia pertanto alla relazione da ultimo trasmessa il 4 maggio 2023 e relativa all’anno 2022 (Doc. XLV, n. 1). Inoltre, l’articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215 prevede che l’AGCM e l’AGCOM presentino al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza esercitata dalla medesime Autorità in materia di conflitti di interesse. Si rinvia pertanto, alla relazione inviata dall’AGCM, da ultimo, lo scorso 27 marzo 2023, aggiornata al mese di dicembre 2022 (Doc. CLIII, n. 1). |
Carica da rinnovare e soggetto in carica
Consigliere Michele Ainis |
L’8 marzo 2023 è scaduto il mandato di Michele Ainis quale componente dell’Autorità. Con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in data 3 marzo 2016, Michele Ainis era stato nominato componente dell’Autorità per un periodo di sette anni, con decorrenza 8 marzo 2016, a seguito delle dimissioni di Salvatore Rebecchini. Oltre Ainis, il collegio è composto dal Presidente Roberto Rustichelli (nominato con determinazione del 20 dicembre 2018) e da Elisabetta Iossa (nominata con determinazione del 18 gennaio 2022). |
Scadenza |
8 marzo 2023 |
Procedura di nomina |
Nomina d’intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, legge n. 287 del 1990 |
Requisiti |
I componenti dell’Autorità sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l’intera durata del mandato. Il mandato dei componenti dell’AGCM dura sette anni e non può essere rinnovato. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Autorità, secondo quanto previsto dall’articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che l’ha istituita, è un ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L’Autorità non risulta ancora formalmente costituita, non essendo stati nominati i suoi componenti. Il citato articolo 95 stabilisce che all’Autorità siano attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare. |
Carica da nominare
Presidente |
Sono organi dell’Autorità, tra gli altri, il Presidente e il Comitato di gestione. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Autorità e ne dirige l’organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti ad altri organi. Il comitato di gestione, composto dal Presidente dell’Autorità, che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale, delibera, su proposta del Presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Autorità, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell’Autorità, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il medesimo articolo 95 prevede che nelle more della piena operatività dell’Autorità, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Presidente dell’Autorità, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei settori interessati. |
Controllo parlamentare |
Parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla nomina del Presidente, ai sensi dell’articolo 95 del decreto-legge n. 104 del 2020 |
Procedura di nomina |
Il Presidente è nominato con DPCM, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, d’intesa col sindaco di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. I membri del Comitato di gestione sono scelti tra il personale di livello dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della cultura, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, della regione Veneto, della città metropolitana di Venezia e del comune di Venezia, nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalità previste dallo statuto. In sede di prima applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono individuati dalle amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del presidente dell’Autorità. |
Requisiti |
Il Presidente è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l’Autorità; l’incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata. |
Natura e funzioni dell’ente |
La Cassa, istituita dall’articolo 2 del DPR 4 dicembre 2009, n. 211 (successivamente abrogato dall’articolo 2269, comma 1, n. 393, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) che ha accorpato le sei preesistenti Casse militari di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri, è ora regolata dagli articoli da 73 a 80 del DPR 15 marzo 2010, n. 90, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. La Cassa, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa. Essa gestisce i fondi previdenziali secondo principi di uniformità gestionale, fatti salvi il regime previdenziale e creditizio vigente per i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l’autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo. Ai sensi dell’articolo 30, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ogni anno entro il 31 luglio il Ministero vigilante deve inviare alle Camere una relazione sull’attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici negli enti sottoposti alla sua vigilanza. Si rinvia pertanto all’ultima relazione ricevuta il 6 settembre 2022 in relazione all’attività svolta dalla Cassa nell’anno 2021 (NN 4, n. 75) e al relativo dossier. |
Carica da nominare e soggetto candidato Presidente Pietro Covino
Quindici membri del consiglio di amministrazione |
Con lettera 21 aprile 2023 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato alle Camere la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pietro Covino a presidente della Cassa di previdenza della Forze armate. La IV Commissione (Difesa) della Camera e la 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) del Senato hanno espresso parere favorevole sulla proposta nelle rispettive sedute del 9 maggio 2023. Il 19 febbraio 2023 sono scaduti i mandati del precedente presidente Giandomenico Taricco, nominato con DPR del 15 maggio 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (previa delibera del Consiglio dei ministri del 13 maggio 2020, su proposta del Ministro della difesa), e del consiglio di amministrazione. L’attuale composizione del consiglio è determinata, sia con riferimento ai titolari che ai supplenti, dal combinato disposto dei decreti del Ministro della difesa del 20 febbraio 2020, del 25 settembre 2020, del 14 settembre 2021 e del 25 febbraio 2022[28]. I componenti titolari sono, oltre al presidente Giandomenico Taricco, Salvatore Annigliato, Massimo Martucci, Marco Minicucci, Lorenzo Cherubini, Patrizio Longo, Ubaldo Siciliano, Antonio Rossi, Giulio Lucchetti, Paolo Virgili, Leandro Fiusco, Marcovalerio Pozzato e Iside Cesarini. I componenti supplenti sono invece Claudio Minghetti, Pietro Covino, Alfredo Tritapepe, Edoardo Lacrimini, Massimo Nicola Masciulli e Massimiliano D’Angelo. Il 29 aprile 2020 la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati e la 4a Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Taricco a presidente dell’Ente. Si ricorda che la Legge di bilancio per il 2023 ha introdotto una serie di disposizioni di riforma della disciplina della Cassa, al fine di superare difformità esistenti tra le diverse forze armate, evitare disparità tra le diverse categorie di personale e garantire la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo. In particolare, l’articolo 1, comma 655, della citata legge di bilancio (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha disposto che, nelle more dell’adeguamento del DPR n. 90 del 2010 alle disposizioni di cui ai commi da 651 a 654, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza sia integrato da un membro della categoria dei graduati per ciascuna Forza armata (Esercito, Marina e Aeronautica), con diritto di voto. Il consiglio di amministrazione della Cassa passa così da 13 a 16 membri. |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il Presidente. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per i membri del consiglio di amministrazione |
Procedura di nomina e requisiti |
Per quanto riguarda il Presidente, la nomina è effettuata con DPR emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa. Il Presidente della Cassa di previdenza è scelto tra i membri effettivi del relativo consiglio di amministrazione designati tra il personale militare in servizio attivo o tra gli ulteriori componenti di cui all’articolo 76, comma 2, lettera b), del citato DPR n.90 del 2010 ed è nominato secondo le modalità dell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Qualora tale incarico riguardi un componente del consiglio scelto tra il personale militare in servizio attivo, deve essere designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate. Il consiglio di amministrazione, tenuto conto di quanto disposto, nelle more dell’adeguamento del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dall’articolo 1, comma 655, della citata legge di bilancio 2032, è composto da sedici membri titolari nominati con decreto del Ministro della difesa. I Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri propongono ciascuno, per ogni singolo incarico, una terna al Ministro della difesa in modo da garantire anche la piena libertà di scelta nella nomina del presidente e del vice presidente. Compongono inoltre il consiglio di amministrazione: un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell’economia e delle finanze, designati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, un esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della difesa, nonché un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell’assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle associazioni di categoria. Il mandato del Presidente e dei membri del consiglio di amministrazione dura un triennio ed è rinnovabile una sola volta.. |
Natura e funzioni dell’ente |
La Commissione è un’Autorità amministrativa indipendente, istituita dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, con il compito di garantire l’equo contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti costituzionali della persona annoverati dall’articolo 1, comma 1, della legge citata. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l’Autorità è dotata di poteri di vigilanza sul rispetto delle regole procedimentali che disciplinano l’esercizio del diritto di sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, di poteri normativi e di regolazione del conflitto collettivo e di poteri sanzionatori dei comportamenti delle parti sociali contrari alle regole previste dalla legge n. 146 del 1990 e dalla disciplina di dettaglio dettata da accordi, codici di autoregolamentazione e regolamentazioni provvisorie. |
Cariche da rinnovare
cinque membri della Commissione |
Il 15 giugno 2022 è scaduto il mandato dei 5 componenti della Commissione: Orsola Razzolini (attuale Presidente eletta in sostituzione dell’ex Presidente Giuseppe Santoro Passarelli deceduto il 28 marzo 2023), Alessandro Bellavista, Franco Carinci e Domenico Carrieri. La designazione è di competenza dei Presidenti delle Camere, che procedono con determinazione adottata d’intesa tra loro. Il 25 maggio 2022 è stato pubblicato sui siti istituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica un avviso concernente la presentazione delle manifestazioni di interesse per il rinnovo dei membri della Commissione. Alla data di pubblicazione del DPR 21 luglio 2022, n. 96, recante lo scioglimento anticipato delle Camere della XVIII legislatura, la nomina dei nuovi commissari non aveva ancora avuto luogo. Nel corso della XIX legislatura, il 28 novembre 2022, è stato pubblicato un ulteriore avviso con il quale si comunicava la riapertura, fino alle ore 24 di giovedì 15 dicembre 2022, dei termini per la presentazione di manifestazioni di interesse per la nomina a componente della predetta Commissione, restando comunque valide le manifestazioni di interesse già inviate a seguito dell’avviso pubblico del 25 maggio 2022. La procedura di pubblicazione di un avviso per la presentazione delle candidature era già stata seguita per la nomina di un nuovo componente della Commissione (Franco Carinci), con mandato in scadenza il 15 giugno 2022, unitamente a quello degli altri componenti attualmente in carica, che si era resa necessaria a seguito del decesso di Lauralba Bellardi. |
Scadenza |
15 giugno 2022 |
Procedura di nomina |
Come accennato, i commissari sono designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica d’intesa tra loro e sono poi nominati con DPR. La Commissione, che dura in carica per sei anni, elegge nel proprio seno il presidente. La norma dispone altresì che i membri possano essere confermati una sola volta. L’articolo 23, comma 1, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha previsto la riduzione del numero di Commissari dell’Autorità dai nove compreso il presidente inizialmente previsti, a cinque componenti compreso sempre il presidente. |
Requisiti |
I Commissari sono scelti tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali. Non possono far parte del collegio i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, o cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza. |
Natura e funzioni dell’ente |
La Commissione, istituita con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è regolata dall’articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e ha lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Sono attribuiti alla COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, anche compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103. Il decreto legislativo 3 agosto 2022, n.114 ha, altresì, attribuito alla COVIP compiti di vigilanza sui prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l’alta vigilanza sul settore della previdenza complementare adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Mario Padula |
Il 6 marzo 2023 è scaduto il mandato di Mario Padula quale Presidente della COVIP. Con DPR del 7 marzo 2016 Mario Padula era stato nominato presidente della Commissione per un quadriennio. Successivamente, l’articolo 1, commi 15-bis e 15-ter del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, la durata dell’incarico è stata fissata a sette anni ed è stata soppressa la possibilità di un secondo mandato. Il Governo aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Padula con lettera del 3 febbraio 2016. La 11a Commissione (Lavoro) del Senato ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 febbraio 2016; la XI Commissione (Lavoro) della Camera, dopo aver proceduto all’audizione di Padula, ha espresso anch’essa parere favorevole nella seduta del 18 febbraio 2016. La nomina di Padula è stata quindi approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Gli altri membri della Commissione sono Francesca Balzani, che attualmente svolge le funzioni di presidente facente funzioni, e Mariacristina Rossi, nominate con il DPR del 27 dicembre 2021 . |
Scadenza |
6 marzo 2023 |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 |
Procedura di nomina |
DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica sette anni non rinnovabili. |
Requisiti |
I Commissari sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della COVIP e di indiscussa moralità e indipendenza. Ad essi si applicano le medesime disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, previste per la CONSOB ai sensi dell’articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95. In particolare il Presidente e i membri della Commissione non possono esercitare alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali. |
La CONSOB, istituita dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, è l’Autorità amministrativa indipendente la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori nonché all’efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. In particolare la Commissione: vigila sulle società di gestione dei mercati regolamentati, sulla trasparenza e l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti che operano sui mercati finanziari; regolamenta la prestazione dei servizi e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi informativi delle società quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico risparmio; autorizza i prospetti relativi alle offerte pubbliche di vendita e i documenti d’offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto; controlla dati e notizie fornite al mercato dagli emittenti quotati e dai soggetti che fanno appello al pubblico risparmio; sanziona le condotte illecite; comunica con gli operatori e il pubblico degli investitori per lo sviluppo della cultura finanziaria dei risparmiatori e collabora con le altre autorità nazionali e con gli organismi internazionali preposti al funzionamento dei mercati finanziari. L’articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974 dispone che entro il 31 marzo di ciascun anno la CONSOB trasmetta al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione sull’attività svolta e che, entro il 31 maggio successivo, il Ministro dell’economia e delle finanze la trasmetta al Parlamento con le proprie eventuali valutazioni. Si rinvia pertanto all’ultima relazione per l’anno 2021 qui disponibile. |
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Carica da rinnovare e soggetti candidati
Gabriella Alemanno e Federico Cornelli |
Nel mese di marzo 2023, il Commissario Paolo Ciocca (nominato con DPR del 12 febbraio 2018 ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 1° aprile 2023. L’incarico settennale sarebbe dovuto scadere il 12 febbraio 2025. Inoltre, il 4 febbraio 2023 era scaduto il mandato di Giuseppe Maria Berruti, nominato componente della Commissione con DPR del 4 febbraio 2016. Pertanto, con lettera del 12 aprile 2023 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso alle Camere la richiesta di parere sulle proposte di nomina di Gabriella Alemanno e Federico Cornelli a componenti della CONSOB. Il Consiglio dei ministri aveva deliberato l’avvio della procedura per la nomina dei due componenti della Commissione nella riunione dell’11 aprile 2023. Dopo aver proceduto all’audizione dei candidati nella seduta congiunta del 3 maggio 2023, la VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati e la 6ª Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato hanno espresso parere favorevole sulle proposte di nomina in questione rispettivamente nelle sedute del 3 maggio 2023 e del 4 maggio 2023. L’iter delle nomine si perfezionerà con l’esame definitivo del Consiglio dei ministri e l’adozione in seguito del relativo DPR. Attualmente la Commissione è composta da: Paolo Savona, con funzioni di Presidente, nominato con DPR del 8 marzo 2019, nonché dai commissari Chiara Mosca, nominata con DPR del 6 agosto 2021 e Carlo Comporti, nominato con DPR del 25 gennaio 2022, in sostituzione di Carmine Di Noia. Anche per i predetti membri risulta essere stato espresso il prescritto parere. |
Scadenza |
4 febbraio e, a seguito delle dimissioni di un componente, 1° aprile 2023 |
Data nomina |
Procedura di nomina in corso di perfezionamento |
Controllo parlamentare |
Richieste di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 1974 e dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. Il citato comma 3 prevede che le Commissioni parlamentari competenti possono procedere all’audizione delle persone designate, quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari. Il parere deve essere espresso anche per i componenti diversi dal Presidente. |
Procedura di nomina |
DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri. |
Requisiti |
La Commissione è composta da un Presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza. Il mandato di commissario ha una durata di sette anni. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, quinto comma, del decreto-legge n. 95 del 1974, il Presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali. |
Il Consorzio del Ticino, costituito con regio decreto legge 14 giugno 1928, n. 1595, poi dichiarato ente pubblico non economico dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, provvede alla costruzione, alla manutenzione e all’esercizio dell’opera regolatrice del Lago Maggiore, nonché a coordinare e disciplinare l’esercizio delle utilizzazioni dell’acqua disponibile nell’interesse generale. Il Consorzio, che ha sede a Milano ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ha competenze in ordine alla regolazione del deflusso delle acque del lago, in particolare a beneficio dei consorzi di irrigazione e degli impianti idroelettrici insistenti sui territori delle regioni Piemonte e Lombardia. |
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Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Alessandro Luigi Ubiali
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Il 24 gennaio 2022 è scaduto il mandato di Alessandro Luigi Ubiali quale presidente del Consorzio del Ticino. Ubiali era stato nominato, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 gennaio 2018. Il medesimo Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta relativa alla suddetta nomina. La 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 novembre 2017, così come ha fatto l’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera nella seduta del 6 dicembre 2017, previa audizione informale di Ubiali. Nel paragrafo relativo ai Consorzi di regolazione dei grandi laghi della sezione Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Enti pubblici vigilati del sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, si precisa che sono attualmente in corso le procedure per la nomina del nuovo Presidente del Consorzio Ticino, essendo cessato il 24 gennaio 2022 l’incarico conferito ad Ubiali. Secondo quanto risulta dal sito internet dell’ente, al momento il Presidente facente funzioni è Pierluigi Castiglioni, consigliere anziano. |
Scadenza |
24 gennaio 2022 |
Controllo |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 |
Procedura di nomina |
La nomina del Presidente avviene con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Il nuovo statuto del Consorzio del Ticino, approvato con DM del 25 luglio 2011, ha previsto la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione. Tra gli organi del Consorzio, solo il Presidente è organo amministrativo di nomina governativa. L’articolo 7 del vigente statuto prevede che il Presidente designi il consigliere che lo sostituisce nei casi di sua assenza o di impedimento e in difetto di designazione è sostituito dal consigliere di amministrazione più anziano di età. Il consiglio di amministrazione è altresì composto da quattro membri eletti dall’assemblea degli utenti, dei quali due in rappresentanza delle utenze industriali e due in rappresentanza degli utenti. Il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. |
Requisiti |
La normativa vigente non prevede specifici requisiti per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dalla legge 4 gennaio 1994, n. 10, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo Statuto. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Fabrizio Fonnesu
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Il 7 giugno 2023 scadrà il mandato di Fabrizio Fonnesu quale Presidente dell’Ente, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, per un mandato di cinque anni. Il medesimo Ministro, con proprio decreto 23 maggio 2018, ha nominato il consiglio direttivo dell’Ente parco per la durata di cinque anni a decorrere dal 7 giugno 2018. La data di scadenza del mandato di Fonnesu è correlata a quanto disposto dall’articolo 64-ter il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha stabilito, al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, che la durata in carica del Presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, è prorogata fino alla scadenza dell’organo nominato in data più recente. L’VIII Commissione (Ambiente) della Camera e la 13ª Commissione (Territorio) del Senato nelle rispettive sedute del 24 gennaio 2018 e del 25 gennaio 2018, hanno espresso parere favorevole alla nomina di Fonnesi, come richiesto dal Ministro proponente con lettera del 10 gennaio 2018. |
Scadenza |
7 giugno 2023 |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda la specifica sezione del paragrafo 1.2.2. |
Requisiti |
I Presidenti degli enti parco sono nominati nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. |
L’Ente, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 5 giugno 1995, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo Statuto. |
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Carica rinnovata e soggetto nominato
Presidente |
Con il DM 28 aprile 2023 il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ha nominato Presidente dell’Ente per un quinquennio Giuseppe Coccorullo, con decorrenza dal 29 aprile. Con lettera del 21 marzo 2023 il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica aveva richiesto, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giuseppe Coccorullo a presidente dell’Ente. La richiesta di parere è stata assegnata all’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e all’8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato le quali, dopo aver entrambe audito l’interessato il 4 aprile in distinte sedute (di cui è qui disponibile la registrazione audio-video: Camera, Senato), hanno ambedue espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 12 aprile 2023. Con DM n. 36 del 25 gennaio 2023, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica aveva nominato per sei mesi (e comunque non oltre l’eventuale nomina del nuovo Presidente), decorrenti dal 1° gennaio 2023, Marcello Giuseppe Feola, quale commissario straordinario dell’Ente. Pertanto, il mandato commissariale sarebbe dovuto scadere il 30 giugno 2023. Tale nomina era stata comunicata alle Camere con lettera del predetto Ministro del 7 febbraio 2023. La regione Campania ha impugnato dinanzi al TAR Campania tale nomina (ricorso n. 743 del 2023), lamentando il mancato rispetto del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991(sul punto cfr. il paragrafo 1.2.2 Gli Enti Parco). Con decreto del Presidente della Sezione Prima del TAR Campania n. 296 del 13 febbraio 2023, è stata in via cautelare sospesa l’efficacia del richiamato decreto ministeriale 25 gennaio 2023, n. 36, a decorrere dal 22 febbraio 2023, onerando il ministero ad acquisire l’intesa della Regione Campania e a garantire continuità alla gestione straordinaria fino alla nomina degli organi di amministrazione ordinaria. Quindi, con DM n. 92 del 28 febbraio 2023, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ha nuovamente nominato Marcello Giuseppe Feola, quale commissario straordinario dell’Ente per la durata di 60 giorni, e comunque non oltre l’espletamento della procedura di nomina di Giuseppe Coccorullo quale Presidente del medesimo Ente parco. Tale nomina è stata comunicata alle Camere con lettera del predetto Ministro del 7 marzo 2023. Infatti, nel frattempo il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, con prot. UDCM n. 3992 del 17 febbraio 2023 ha proposto al Presidente della Regione Campania, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, una terna di nominativi in possesso dei requisiti richiesti nell’ambito della procedura di nomina del Presidente dell’Ente parco. Il Presidente della Regione Campania, con nota 3132/GAB del 20 febbraio 2023, ha espresso intesa sul nome di Giuseppe Coccorullo. Si segnala che anche il citato DM n. 92 del 28 febbraio 2023 è stato impugnato dalla Regione Campania, ma con decreto del Presidente della Sezione Prima del TAR Campania n. 507 del 13 marzo 2023 è stata respinta la domanda di adozione di provvedimenti cautelari. Attualmente il ricorso risulta pendente nel merito ed è stata fissata un’udienza pubblica il prossimo 27 settembre 2023. |
Data nomina |
28 aprile 2023 |
Controllo parlamentare |
Per il Presidente, è prevista la richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020. In caso di nomina di un Commissario straordinario, è prevista la comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda la specifica sezione del paragrafo 1.2.2 Gli Enti Parco. |
Requisiti |
I Presidenti degli enti parco sono nominati nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. |
L’Ente, istituito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871 (che ha riorganizzato il Parco precedentemente costituito con regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1584) e disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo Statuto, approvato, da ultimo, con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 febbraio 2022. |
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Carica da rinnovare e titolare uscente
Presidente
Commissario straordinario Italo Cerise |
Il 29 luglio 2023 scadrà il mandato di Italo Cerise quale commissario straordinario, prorogato, da ultimo, con DM 2 febbraio 2023, n. 52 a decorrere dal 29 gennaio 2023 per la durata di sei mesi. Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ha dato comunicazione della suddetta proroga con lettera del 14 febbraio 2023. Cerise era stato nominato Commissario straordinario dell’Ente con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 457 del 19 ottobre 2022 per un periodo di tre mesi decorrenti dal 29 ottobre 2022 e, comunque, non oltre la nomina del Presidente dell’Ente. Italo Cerise quale ultimo presidente dell’Ente parco nazionale del Gran Paradiso, è stato nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 luglio 2016, per la durata di cinque anni. Su tale nomina la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato e, previa audizione informale del nominato, l’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera avevano espresso parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 14 giugno 2016 e 29 giugno 2016. Cerise ha cessato il suo mandato in data 31 marzo 2022 a seguito della proroga disposta ai sensi dell’art. 64-ter del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77. Si ricorda che Cerise aveva già svolto un primo mandato come Presidente dell’ente dal 2011 al 2016, quindi non potrà essere confermato per un terzo mandato. |
Data scadenza |
29 luglio 2023 |
Controllo parlamentare |
Per il Presidente, è prevista la richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020. In caso di nomina di un Commissario straordinario, è prevista la comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda la specifica sezione del paragrafo 1.2.2 |
Requisiti |
I Presidenti degli enti parco sono nominati nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. |
L’Ente, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito con DPR del 3 ottobre 2002, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo Statuto. |
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Carica da nominare e titolare uscente
Presidente
Commissario straordinario Gabriela Scanu |
Con proprio decreto, trasmesso alla Camera con lettera del 28 luglio 2022, l’allora Ministro della transizione ecologica ha prorogato il mandato di Gabriela Scanu quale commissario straordinario dell’Ente con decorrenza 2 settembre 2022 per la durata di sei mesi e, comunque, non oltre la nomina del Presidente del medesimo Ente. Pertanto l’incarico commissariale è scaduto il 2 marzo 2023. Nel decreto si evidenzia che la durata della nomina potrà essere prorogata ove alla scadenza del periodo ivi indicato non risulti concluso il procedimento preordinato all’insediamento del Presidente dell’Ente parco nazionale dell’Asinara. L’incarico di Scanu, inizialmente conferito con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 febbraio 2020 a decorrere dal 2 marzo 2020, è stato già oggetto di cinque decreti ministeriali di proroga della durata di sei mesi, rispettivamente del 2 settembre 2020, 2 marzo 2021, 2 settembre 2021, 2 marzo 2022 e 2 settembre 2022. |
Scadenza |
2 marzo 2023 (gestione commissariale) |
Controllo parlamentare |
Per il Presidente, è prevista la richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020. In caso di nomina di un Commissario straordinario, è prevista la comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda la specifica sezione del paragrafo 1.2.2. |
Requisiti |
I Presidenti degli enti parco sono nominati nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. |
L’Ente, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 15 novembre 1993, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo Statuto. |
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Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Domenico Pappaterra |
Il 15 dicembre 2022 è scaduto il mandato di Domenico Pappaterra quale Presidente dell’Ente, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 dicembre 2017, per un mandato di cinque anni. Con lettera del 9 febbraio 2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato all’Ente la decadenza a far data dal 31 gennaio 2023 di Pappaterra, a causa della scadenza del regime di prorogatio di 45 giorni, previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, affidando contestualmente le funzioni di Presidente alla vicepresidente Valentina Viola, in attesa dello svolgimento della procedura di nomina del nuovo Presidente. Nella medesima comunicazione, il Ministero ha altresì sottolineato di non ritenere sussistenti gli elementi per ritenere applicabile a Pappaterra la proroga prevista dall’articolo 64-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in quanto seppure il mandato di Pappaterra “non era scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge (29 luglio 2021), non può non rilevarsi che il consiglio direttivo non era stato ancora costituito e, pertanto, la proroga del mandato del Presidente non ha potuto ancorarsi alla scadenza del consiglio direttivo stesso; infatti, il Consiglio Direttivo è stato nominato con DM n. 371 del 10 settembre 2021 (quindi successivamente all’entrata in vigore del citato art. 64-ter) con scadenza fissata al 10 settembre 2026”. Previa richiesta del Ministro con lettera del 9 settembre 2017, la 13ª Commissione del Senato e l’VIII Commissione della Camera avevano espresso parere favorevole alla nomina di Pappaterra nelle rispettive sedute del 22 novembre 2017 e del 6 dicembre 2017. Con la recente scadenza, Pappaterra ha completato il terzo mandato, essendo stato nominato in precedenza già Presidente per due quinquenni, rispettivamente con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2007 e del 12 ottobre 2012, dopo aver ricoperto la carica di commissario straordinario cui era stato nominato fino alla sua prima nomina come Presidente con decreto ministeriale del 7 maggio 2007. |
Scadenza |
15 dicembre 2022 |
Controllo parlamentare |
Per il Presidente è prevista la richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020. In caso di nomina di un Commissario straordinario, è prevista la comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda la specifica sezione del paragrafo 1.2.2 |
Requisiti |
I Presidenti degli enti parco sono nominati nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. |
L’Ente, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito con DPR 5 giugno 1995, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo Statuto. |
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Carica da rinnovare
Presidente |
Con lettera del 21 marzo 2023 il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ha richiesto, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Anna Aurelio a presidente dell’Ente parco nazionale del Vesuvio. La richiesta di parere è stata assegnata all’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e all’8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato. Da ultimo con lettera del 4 aprile 2023 il suddetto Ministro ha comunicato di ritirare la richiesta di parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina della Aurelio a presidente dell’Ente parco essendo pervenuta la comunicazione dell’indisponibilità della candidata a ricoprire l’incarico. Si ricorda che l’ultimo presidente del parco del Vesuvio, Agostino Casillo, ha svolto per un quinquennio il mandato di Presidente dal 26 aprile 2016 al 26 aprile 2021 (decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 99 del 26 aprile 2016) poi prorogato per un anno in forza dell’articolo 64-ter del decreto-legge n. 77 del 2021. E’ stato successivamente nominato commissario straordinario per la durata di tre mesi decorrenti dal 1° aprile 2022 (DM n. 134 del 31 marzo 2022), prorogati di ulteriori sei mesi fino al 31 dicembre 2022 (DM 22 giugno 2022, n. 248). La nomina e la proroga commissariali sono state comunicate alle Camere con lettere rispettivamente del 3 maggio e del 22 giugno 2022. In occasione della nomina di Casillo a Presidente del 2016, con lettera del 29 marzo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva richiesto il prescritto parere parlamentare, poi espresso in senso favorevole sia dalla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica nella seduta del 13 aprile 2016, sia, previa audizione informale di Casillo, dalla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 20 aprile 2016. |
Commissario straordinario Raffaele |
Si ricorda che con il DM n. 35 del 25 gennaio 2023 il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica aveva nominato per sei mesi (e comunque non oltre l’eventuale nomina del Presidente), decorrenti dal 1° gennaio 2023, Raffaele De Luca, quale commissario straordinario dell’Ente. Tale nomina è stata comunicata alle Camere con lettera del predetto Ministro del 7 febbraio 2023. Pertanto, il mandato commissariale sarebbe dovuto scadere il 30 giugno 2023. La regione Campania ha impugnato dinanzi al TAR Campania tale nomina (ricorso n. 741 del 2023), lamentando il mancato rispetto del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991(sul punto cfr. il paragrafo 1.2.2 Gli Enti Parco). Con decreto del Presidente della Sezione Prima del TAR Campania n. 295 del 13 febbraio 2023 è stata in via cautelare sospesa l’efficacia del richiamato decreto ministeriale 25 gennaio 2023, n. 35, a decorrere dal 22 febbraio 2023, onerando il ministero ad acquisire l’intesa della Regione Campania e a garantire continuità alla gestione straordinaria fino alla nomina degli organi di amministrazione ordinaria. Quindi, con DM n. 91 del 28 febbraio 2023 il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ha nuovamente nominato per 60 giorni Raffaele De Luca, quale commissario straordinario dell’Ente e, comunque, non oltre la nomina di Anna Aurelio – nomina poi ritirata – quale Presidente del medesimo Ente parco. La nomina di De Luca è stata comunicata alle Camere con lettera del 7 marzo 2023. Si rammenta che nel frattempo il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, con prot. UDCM n. 3991 del 17 febbraio 2023, aveva proposto al Presidente della Regione Campania, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, una terna di nominativi in possesso dei requisiti richiesti nell’ambito della procedura di nomina del Presidente dell’Ente parco. Il Presidente della Regione Campania, con nota 3130/GAB del 20 febbraio 2023, aveva espresso intesa sul nome di Anna Aurelio. Si segnala che anche il citato DM n. 91 del 28 febbraio 2023 è stato impugnato dalla Regione Campania, ma con decreto del Presidente della Sezione Prima del TAR Campania n. 506 del 13 marzo 2023 è stata respinta la domanda di adozione di provvedimenti cautelari. Attualmente il ricorso risulta pendente nel merito ed è stata fissata un’udienza pubblica il prossimo 27 settembre 2023. |
Data nomina |
Proposta di nomina del Presidente ritirata |
Scadenza |
28 aprile 2023 (gestione commissariale) |
Controllo parlamentare |
Per il Presidente, è prevista la richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020. In caso di nomina di un Commissario straordinario, è prevista la comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda la specifica sezione del paragrafo 1.2.2 |
Requisiti |
I Presidenti degli enti parco sono nominati nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ente, disciplinato dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 28 luglio 2016, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività dell’Ente è altresì regolata dallo Statuto. |
Carica da nominare e titolare uscente
Presidente Salvatore Gabriele |
Il 4 aprile 2023 è scaduto il mandato di Salvatore Gabriele quale Presidente dell’Ente. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva nominato il consiglio direttivo dell’Ente parco con DM 4 aprile 2018. Da tale data decorreva pertanto il mandato di Salvatore Gabriele, che era stato nominato con analogo DM il 2 febbraio 2018 per la durata di cinque anni proprio a decorrere dalla data di nomina del consiglio direttivo del medesimo Ente parco. Con lettera del 10 marzo 2018, il Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina, su cui avevano espresso pareri favorevoli l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera (quest’ultima previa audizione informale dell’interessato) e la 13ª Commissione (Territorio) del Senato nelle rispettive sedute del 24 gennaio 2018 e del 25 gennaio 2018. |
Scadenza |
4 aprile 2023 |
Controllo parlamentare |
Per il Presidente, è prevista la richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020. In caso di nomina di un Commissario straordinario, è prevista la comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda la specifica sezione del paragrafo 1.2.2 |
Requisiti |
I Presidenti degli enti parco sono nominati nell’ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Ordine Mauriziano è un ente previsto dalla XIV disposizione finale della Costituzione, la quale dispone che esso “è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”. Il relativo ordinamento era stato disciplinato dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596. L’articolo 2 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 ha poi istituito la Fondazione Ordine Mauriziano, alla quale viene trasferito il patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Ente ospedaliero Ordine Mauriziano, con l’esclusione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino). la Fondazione è subentrata all’Ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ad eccezione dei rapporti di lavoro e dei contratti concernenti l’esercizio delle attività sanitarie. In seguito, a causa del dissesto finanziario, ne era stato disposto il commissariamento ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159. Da ultimo, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in data 16 aprile 2018, è stato approvato il nuovo statuto della Fondazione, la quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, agisce quale persona giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria e gestionale. La FOM persegue, senza fini di lucro, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale mauriziano, sia nelle sue componenti immobiliari e mobiliari sia nella preservazione della conoscenza e della memoria e nel perseguimento degli interessi delle comunità e dei territori interessati, comprese le inerenti funzioni di beneficienza, istruzione e culto. Sulla gestione del patrimonio vigila un Comitato, deputato tra l’altro anche a presentare una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri che è trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Per approfondimenti si rinvia alla scheda sull’ultima relazione al Parlamento trasmessa il 15 settembre 2022 riferita all’anno 2021(NN. 6, n. 347). |
Cariche da nominare
due componenti CdA |
Il 6 marzo 2023 sono scaduti i mandati di Paolo Biancone e Luigi Chiappero quali componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione, nominati per un quadriennio con DPCM del 6 marzo 2019. Il Presidente della Fondazione è Licia Mattiolo, nominata per un quadriennio con DPCM del 2 maggio 2022. |
Scadenza |
6 marzo 2023 |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
I due membri del consiglio di amministrazione diversi dal Presidente sono nominati con DPCM su designazione, rispettivamente, del Ministro della cultura e del Presidente della Regione Piemonte. |
Requisiti |
Gli organi della Fondazione sono, tra l’altro, il Presidente e il consiglio di amministrazione. Il Presidente è nominato con DPCM tra soggetti che abbiano maturato conoscenze in organi amministrativi e gestionali e siano in possesso di comprovata competenza ed esperienza negli ambiti della conservazione e valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura. I mandati sono tutti quadriennali e rinnovabili. |
Il Garante, istituito dell’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, è l’organismo che vigila affinché l’esecuzione della custodia dei detenuti e delle altre persone private della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. Istituito presso il Ministero della giustizia il Garante opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195. Si tratta dunque di un organismo statale indipendente che monitora, visitandoli, i luoghi di privazione della libertà allo scopo di individuare eventuali criticità e, in un rapporto di collaborazione con le autorità responsabili, trovare soluzioni per risolverle. Dopo ogni visita, il Garante nazionale redige un rapporto contenente osservazioni ed eventuali raccomandazioni e lo inoltra alle autorità competenti. Ogni rapporto, normalmente un mese dopo essere stato recapitato, viene pubblicato sul sito web del Garante nazionale, unitamente alle eventuali risposte pervenute. Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 ha modificato il nome dell’Autorità in “Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, eliminando il riferimento alle persone detenute, per dare rilievo, anche formale, alle effettive competenze del Garante medesimo, come delineatesi a seguito delle novelle normative e delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia. L’articolo 7, comma 5, lettera g), del citato decreto-legge n. 146 del 2013 prevede che il Garante trasmetta annualmente una relazione sull’attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell’interno e al Ministro della giustizia. Per approfondimenti si rinvia alla relazione da ultimo trasmessa il 20 giugno 2022, aggiornata al mese di giugno 2022 (Doc. CXV, n. 5). |
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Cariche da nominare e titolari uscenti
Presidente Mauro Palma
Componenti Emilia Rossi e Daniela De Robert |
Il 1° febbraio 2023 sono scaduti i mandati di Mauro Palma ed Emilia Rossi, nominati, rispettivamente, Presidente e componente del medesimo Garante con DPR 1° febbraio 2016 per la durata di un quinquennio, poi prorogati per un periodo di due anni. Tali nomine erano state deliberate dal Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015, su proposta del Ministro della giustizia. Inoltre, il 3 marzo 2023 è scaduto il mandato di Daniela De Robert, nominata componente del Garante con DPR 3 marzo 2016 per la durata di un quinquennio, poi prorogata per un periodo di due anni. Infatti, l’articolo 13 del citato decreto-legge n. 130 del 2020 ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 146 del 2013, il Garante nazionale in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto fosse prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale. Per effetto di tale norma, le scadenze del Presidente e componente, inizialmente previste per il 1° febbraio 2021, sono state prorogate fino al 1° febbraio 2023. Su tali proposte di nomina avevano espresso pareri favorevoli la 2a Commissione (Giustizia) del Senato e la II Commissione (Giustizia) della Camera nelle rispettive sedute del 30 settembre 2015 e del 1° ottobre 2015. |
Scadenza |
1° febbraio 2023 e 3 marzo 2023. |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2013. |
Procedura di nomina |
DPR previa delibera del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti. |
Requisiti |
Il Garante è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, che restano in carica per cinque anni non prorogabili, scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. |
L’articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 aveva disposto l’adozione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzare nell’area archeologica di Pompei. Il 29 marzo 2012, la Commissione europea, con decisione n. C(2012) 2154, ha finanziato il programma straordinario quale Grande Progetto Comunitario – Grande Progetto Pompei – a valere su risorse del Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2007-2013 (POIn)”. La data prevista per il completamento era fissata al 31 dicembre 2018. L’articolo 1, commi da 1 a 7, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, al fine di accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei, ha previsto la nomina di un Direttore generale di progetto, coadiuvato da una struttura di supporto, e di un Vice Direttore generale vicario. Ha previsto, altresì, la costituzione dell’Unità “Grande Pompei“ (cui è stato preposto il medesimo Direttore generale di progetto), dotandola di autonomia amministrativa e contabile. Successivamente, l’articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 – come modificato, in particolare, dalla Legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 308 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) – aveva stabilito la proroga fino al 31 dicembre 2019 delle attività dell’Unità “Grande Pompei”, poi ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2022 dall’articolo 7, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e, fino al 31 dicembre 2023, dall’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. Per approfondimenti sulla evoluzione normativa descritta si veda lo specifico tema dell’attività parlamentare predisposto dal Servizio Studi della Camera dei deputati. L’articolo 1 del citato decreto-legge n. 91 del 2013 prevede che il direttore generale del Grande Progetto informi il Parlamento, con cadenza semestrale, con una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del cronoprogramma. L’ultima relazione disponibile, riferita al primo semestre del 2021, è disponibile sito web del Grande Progetto. |
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Cariche rinnovate e soggetti nominati
Direttore generale Giovanni Di Blasio
Vice direttore generale vicario Giovanni Capasso |
Con DPCM 28 aprile 2023, Giovanni Di Blasio è stato nominato Direttore generale di progetto dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023. Alla data di chiusura del presente dossier il citato DPCM di nomina non ha ancora concluso il suo iter poiché è in corso il controllo di regolarità amministrativo-contabile della Corte dei conti. Risulta in corso di perfezionamento anche la nomina di Giovanni Capasso a vice direttore generale vicario di progetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023. Si ricorda che con lettera del 14 febbraio 2023, il Governo ha trasmesso alle Camere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, la richiesta di parere parlamentare sulle proposte di nomina in questione. Nelle rispettive sedute del 28 febbraio 2023 e dell’8 marzo 2023, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera hanno espresso parere favorevole sulle due proposte di nomina. Si ricorda altresì che con DPCM del 17 marzo 2022 Di Blasio era già stato nominato Direttore generale di progetto per la durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e che nelle rispettive sedute del 22 febbraio 2022 e del 2 marzo 2022, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina. |
Data nomina |
Procedura di nomina in corso di perfezionamento |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013 |
Procedura |
DPCM su proposta del Ministro della cultura |
Requisiti |
Sia il direttore generale che il suo vicario debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; comprovata competenza ed esperienza pluriennale; assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’INPS gestisce la quasi totalità della previdenza italiana, assicurando la maggior parte dei lavoratori autonomi e dei dipendenti del settore pubblico e privato. Svolge tale funzione provvedendo alla liquidazione e il pagamento delle pensioni e delle indennità di natura previdenziale e assistenziale. Le pensioni sono prestazioni previdenziali, determinate sulla base di rapporti assicurativi e finanziate con i contributi di lavoratori e aziende pubbliche e private. Invece, le prestazioni assistenziali o “a sostegno del reddito” tutelano i lavoratori che si trovano in particolari momenti di difficoltà della loro vita lavorativa e provvedono al pagamento di somme destinate a coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose. Per alcune di queste prestazioni l’INPS è coinvolto solo nella fase di erogazione, mentre per altre svolge tutto il procedimento di assegnazione. L’INPS amministra anche la banca dati relativa al calcolo dell’ISEE, che permette di usufruire di alcune prestazioni sociali agevolate. Per garantire il rispetto dei diritti previdenziali e assicurativi e le eque condizioni di concorrenza tra le imprese sul mercato, l’INPS ha anche compiti di vigilanza che viene svolta anche tramite le banche dati interne ed esterne. Con l’acquisizione delle funzioni della gestione ex INPDAP, l’INPS eroga trattamenti pensionistici di fine servizio e rapporto e le prestazioni di carattere creditizio e sociale anche per dipendenti e pensionati pubblici. Si segnala, infine, che l’articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 ha previsto una riforma della governance dell’INPS. In particolare, il comma 2 dell’articolo prevede che nelle more dell’adozione delle modifiche organizzative disposte – tra le quali la soppressione della carica di vice presidente - e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’Istituto, è nominato, entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto medesimo, un commissario straordinario. Contestualmente a tale nomina, il presidente, il vice presidente e il consiglio di amministrazione dell’Istituto in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge in questione decadranno con effetto immediato. |
Cariche da nominare e titolari uscenti
Presidente Pasquale Tridico
Consiglieri di amministrazione Roberto Lancellotti, Patrizia Tullini, Rosario De Luca e Marialuisa Gnecchi |
Il 21 maggio 2023 sarebbe dovuto scadere il mandato del Presidente Pasquale Tridico, nominato, per un quadriennio, con DPR del 22 maggio 2019. Si ricorda che sulla proposta di nomina la 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera avevano espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 15 maggio 2019. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera del 22 marzo 2019, aveva dato comunicazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 della nomina dello stesso Tridico quale soggetto a cui, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, erano stati attribuiti – nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione dell’INPS, per consentire il corretto dispiegarsi dell’attività amministrativa dell’ente medesimo – i poteri del Presidente e del consiglio di amministrazione dell’Ente, nonché della nomina di Adriano Morrone quale suo vice. Tale nomina “transitoria” era prevista dal decreto-legge n. 4 del 2019, in fase di sua prima attuazione, ed era stata disposta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 14 marzo 2019, in seguito alla scadenza, avvenuta il 16 febbraio 2019, del mandato presidenziale di Tito Boeri. L’articolo 25 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, n. 4, modificando l’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, aveva ripristinato il consiglio di amministrazione dell’INPS, prevedendo che i componenti fossero nominati con DPCM su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Con DPCM del 16 dicembre 2019, sono stati nominati membri del consiglio di amministrazione dell’Istituto: Rosario De Luca (che ha poi rassegnato le sue dimissioni il 25 ottobre 2022), Roberto Lancellotti, Patrizia Tullini. È componente del consiglio anche la Vice Presidente dell’Istituto, Marialuisa Gnecchi, nominata con DPCM del 24 febbraio 2020.Il consiglio si è insediato il 15 aprile 2020. |
Scadenza |
Decadenza organi contestuale alla nomina del Commissario straordinario, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 51 del 2023. |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994 per il presidente e comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per i membri del consiglio di amministrazione. |
Procedura di nomina |
DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per il Presidente. DPCM su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per il consiglio di amministrazione. L’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 51 del 2023 prevede che l’ivi previsto Commissario straordinario sia nominato con DPCM, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. |
Requisiti |
L’articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 51 del 2023, modificando l’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 479 del 1994 ha: · soppresso la carica di vice presidente dell’Istituto; · con riferimento ai requisiti per la carica di Presidente, previsto che questi sia individuato tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia; · con riferimento al consiglio di amministrazione, stabilito che sia composto dal Presidente dell’Istituto, che lo presiede, e da quattro membri, scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia; · con riferimento al Presidente e al consiglio di amministrazione, disposto che durino in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento e che possano essere rinnovati una sola volta, anche non consecutiva. Resta fermo che tali organi cessino dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. L’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 51 del 2023 dispone inoltre che il commissario straordinario ivi previsto sia scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità, nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia e che assuma, per il periodo in cui è in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione ai sensi della disciplina vigente. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’INDIRE è un ente di ricerca di diritto pubblico dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, che fa parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (SNV), ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b), del DPR 28 marzo 2013, n. 80. L’Istituto cura la formazione in servizio del personale scolastico, in raccordo con i processi di innovazione tecnologica, e gestisce le attività di documentazione a sostegno dell’innovazione digitale della didattica e dell’autonomia scolastica, in collaborazione con le Università. In particolare, l’Istituto concorre a realizzare gli obiettivi dell’SNV attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell’offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse. A tale fine, cura il sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull’utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica, nonché interventi di consulenza e di formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di richieste specifiche delle istituzioni scolastiche. L’Istituto è sottoposto alla vigilanza congiunta del Ministero dell’istruzione e del merito e del Ministero dell’università e della ricerca |
Carica rinnovata e soggetto nominato
un componente del consiglio di amministrazione: Francesco Manfredi |
Con DM 23 marzo 2023, il Ministro dell’istruzione e del merito ha nominato consigliere d’amministrazione Francesco Manfredi a decorrere dalla data del decreto e nei limiti temporali della scadenza del mandato quadriennale conferito con DM n. 233 del 27 luglio 2021 (quindi fino al 27 luglio 2025). Tale nomina è stata comunicata alle Camere con lettera del Ministro in data 29 marzo 2023. Al fine di completare il plenum del consiglio di amministrazione, con proprio decreto del 12 agosto 2022 l’allora Ministro dell’istruzione ha istituito il Comitato di selezione dei candidati alla nomina di componente dell’organo in questione, in ossequio alla procedura prevista. Quindi, in data 23 agosto 2022 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione e del merito l’avviso di chiamata pubblica alla candidatura per la carica di componente del CdA dell’Istituto, approvato dal medesimo comitato. Successivamente, con DM n. 26 del 16 febbraio 2023 è stato nominato un nuovo Comitato di selezione, che il 1° marzo 2023 ha pubblicato un nuovo Avviso pubblico per la candidatura a componente di nomina governativa del CdA dell’Istituto. Il Presidente dell’Istituto è Cristina Grieco, nominata con decreto del Ministro dell’istruzione 4 agosto 2022. Tale nomina, comunicata alle Camere con lettera del Ministero dell’istruzione del 16 agosto 2022 in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, si è resa necessaria per le dimissioni (rassegnate in data 3 marzo 2022) del precedente presidente Luigina Mortari. Contestualmente alla sua nomina a presidente, Cristina Grieco ha rassegnato le dimissioni da consigliere di amministrazione dell’Istituto e ora è stata sostituita da Manfredi. L’altro membro del consiglio di amministrazione è Maria Francesca Cellai, confermata per un secondo mandato di consigliere con decreto del Ministro dell’istruzione n. 276 del 7 settembre 2021. Tale nomina, avvenuta all’esito di una procedura elettorale indetta tra il personale dell’Ente, ai sensi di quanto previsto dallo statuto, è stata comunicata alle Camere con lettera del Ministero dell’istruzione del 1° ottobre 2021. |
Data nomina |
23 marzo 2023 |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. |
Procedura di nomina |
I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati una sola volta. Per quanto concerne la procedura di nomina dei membri del consiglio di amministrazione si veda il paragrafo 1.2.3. Lo statuto dell’ente, approvato il 20 ottobre 2017, presenta peraltro alcune specificità per quanto riguarda l’elezione del componente della comunità scientifica di riferimento. L’elezione è infatti preceduta da una selezione da parte di un comitato di cinque membri nominati dal consiglio di amministrazione uscente, chiamato a predisporre una rosa composta da un minimo di tre a un massimo di cinque persone, tra cui il personale dell’Ente effettua la scelta mediante una procedura elettorale. |
Requisiti |
I membri del consiglio di amministrazione sono scelti, nel rispetto del principio di pari opportunità, tra personalità di alta qualificazione scientifica, esperienza e con adeguate conoscenze e competenze relative alle finalità previste così come delineate dallo Statuto dell’Istituto (articolo 8, comma 2), nonché di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale e internazionale (articolo 10, comma 1). |
Creato nel 1951, l’Istituto, con la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è stato riconosciuto ente di diritto pubblico con bilancio autonomo. Con la legge 9 marzo 1989 n. 168, relativa alla istituzione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica, all’Istituto è stata riconosciuta autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e la possibilità di darsi un ordinamento autonomo, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, con propri regolamenti. Attualmente, quindi, l’Istituto è ente pubblico di ricerca, a carattere non strumentale ed ha autonomia scientifica, organizzativa, contabile e finanziaria. Posto sotto la vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca, l’Istituto, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del proprio statuto, ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astro-particellare e delle interazioni fondamentali, di compiere ricerche e di favorire lo sviluppo tecnologico pertinente all’attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e con il mondo dell’impresa. |
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Carica da rinnovare e soggetto uscente
Presidente Antonio Zoccoli
due componenti del consiglio direttivo Antonio Passeri e Marino Nicoletto |
Il 30 giugno 2023 scadrà il mandato di Antonio Zoccoli quale Presidente dell’Istituto. Con lettera del 2 luglio 2019 il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il decreto 27 giugno 2019 con il quale ha nominato Antonio Zoccoli Presidente per un quadriennio, con decorrenza 1° luglio 2019. Il 27 luglio 2023 scadrà altresì il mandato di due componenti del consiglio direttivo dell’Istituto, Antonio Passeri, eletto in rappresentanza dal personale ricercatore e tecnologo, e Marino Nicoletto, eletto in rappresentanza dal personale tecnico e amministrativo. Passeri e Nicoletto sono stati nominati con deliberazione del consiglio direttivo dell’Ente n. 15196 del 28 giugno 2019, che ha ratificato la loro elezione rispettivamente da parte del personale ricercatore, tecnologo e tecnico amministrativo, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettere g) e h) dello Statuto dell’Ente. Il 16 marzo 2023 è stato pubblicato l’elenco dei soggetti che hanno presentato la propria candidatura per l’elezione del rappresentante nazionale dei ricercatori e dei tecnologi dipendenti e con incarico di ricerca in seno al consiglio direttivo dell’Istituto. Parimenti il 27 marzo 2023 è stato presentato l’elenco dei candidati anche per l’elezione concernente il personale tecnico e amministrativo. |
Scadenza |
30 giugno 2023 (presidente) 27 luglio 2023 (due componenti del consiglio direttivo) |
Controllo parlamentare |
Comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009. |
Procedura di nomina |
Si procede alla nomina del Presidente dell’Istituto con decreto del Ministro dell’università e della ricerca. Rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 relativamente alle procedure di nomina degli organi di vertice amministrativo degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione e del merito e del Ministero dell’università e della ricerca (in merito alle quali si rinvia al dedicato paragrafo 1.2.3), l’articolo 9 del medesimo decreto legislativo detta disposizioni speciali con riferimento all’INFN, per il quale sono fatte salve le specifiche norme statutarie in materia. Gli organi di vertice dell’Istituto sono pertanto nominati con una procedura che parzialmente deroga da quella stabilita, in via generale, per gli enti di ricerca. Infatti, l’articolo 11 dello statuto prevede che il Presidente sia selezionato sulla base di una procedura interna al medesimo Istituto. Tale procedura prevede che non meno di sei mesi prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente annunci al consiglio direttivo l’avvio della procedura per la designazione del nuovo Presidente, comunicando altresì la data dell’elezione. Inoltre, entro quarantacinque giorni dalla riunione del consiglio direttivo nella quale è stato annunciato l’avvio della procedura, ciascun direttore di sezione o laboratorio nazionale, espletata una consultazione della comunità scientifica nelle forme ritenute più opportune, indica in via riservata e anonima, anche con strumenti telematici, non più di tre nomi di candidati alla carica di Presidente. Quindi, il Presidente, o un componente del consiglio direttivo da lui delegato, accertato per ciascuno dei candidati così individuati il possesso dei requisiti prescritti, nonché la personale disponibilità degli interessati a ricoprire l’incarico, li invita a produrre entro quindici giorni il proprio curriculum che viene reso disponibile al consiglio direttivo, che si riunisce alla data prevista per l’elezione e designa il Presidente a maggioranza di due terzi dei suoi componenti tra i candidati, attraverso una serie di votazioni con eliminazione, a votazioni alterne del o dei candidati con minor numero di preferenze. Il Presidente provvede, infine, a comunicare l’esito della procedura di designazione al Ministro competente ai fini della nomina. La composizione del consiglio direttivo è caratterizzata dalla contemporanea presenza di soggetti individuati ratione muneris e rappresentanti ministeriali, designati questi ultimi mediante le procedure generalmente previste per gli enti di ricerca. Il comma 2 dell’articolo 12 dello statuto dell’Ente precisa che fanno parte del consiglio direttivo dell’Istituto: a) il Presidente; b) i componenti della giunta esecutiva; c) i direttori delle sezioni; d) i direttori dei laboratori nazionali; e) due rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca, di cui uno componente della giunta esecutiva, ai sensi dell’articolo 14, comma 3; f) un rappresentante del Ministero delle imprese e del Made in Italy; g) un rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica; h) un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica.”. Il comma 3 a sua volta precisa che i rappresentanti eletti di cui al comma 2, punto e), f), g) e h) durano in carica quattro anni e possono ricoprire l’incarico per un massimo di due mandati. |
Requisiti |
Il Presidente è scelto fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche nei campi di ricerca dell’Ente, fra i dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologi dell’Istituto, o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. La carica è incompatibile con quella di rettore, direttore di dipartimento universitario, presidente di altro ente di ricerca o direttore di istituto di ricerca italiano o estero. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Istituto è ente pubblico di ricerca dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell’informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale. L’ISTAT fa parte del Sistema Statistico Europeo e collabora con gli altri soggetti del sistema statistico internazionale. In particolare, l’Istituto si occupa dei censimenti generali della popolazione, dei servizi e dell’industria, dell’agricoltura, di indagini campionarie sulle famiglie e di indagini economiche generali a livello nazionale. Ai sensi degli articoli 24 e 12, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in merito all’attività dell’ISTAT sulla raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale. Per approfondimenti si rinvia all’ultima relazione trasmessa il 1° giugno 2022 sull’attività dell’anno 2021 (Doc. LXIX, n. 5). |
Carica da rinnovare e soggetto uscente
Presidente Carlo Blangiardo |
Il 4 febbraio 2023 è scaduto il mandato del presidente Gian Carlo Blangiardo, che era stato nominato per un quadriennio il 4 febbraio 2019, con DPR del 31 gennaio 2019, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Il 30 gennaio 2019 la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera e la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato avevano espresso parere favorevole, con la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Commissione, alla suddetta nomina. In data 9 marzo 2023 con lettera del Ministro per i rapporti col Parlamento è stato richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina, per un secondo mandato, di Blangiardo a presidente dell’Istituto. La I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati ha esaminato tale proposta nella seduta del 14 marzo 2023, analogamente a quanto avvenuto nella seduta della 1° Commissione (Affari costituzionali) del Senato tenutasi in pari data. Successivamente, il 22 marzo 2023 le predette Commissioni hanno proceduto all’audizione di Blangiardo in seduta congiunta. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, il termine di venti giorni per l’espressione del parere, decorrente dalla data di assegnazione della proposta di nomina, sarebbe scaduto il 30 marzo. Tale termine è stato tuttavia prorogato di dieci giorni dal Presidente della Camera (che ne ha informato il Ministro dei rapporti con il Parlamento con lettera del 30 marzo 2023). La nuova scadenza del 9 aprile è decorsa senza che la I Commissione si sia pronunciata. Non risulta altresì espresso il prescritto parere della 1° Commissione del Senato. Si ricorda che il consiglio dell’Istituto è composto inoltre da Maria Rosaria Prisco, nominata con DPCM del 29 ottobre 2020, quale consigliere elettivamente individuato tra ricercatori e tecnologi. Il decreto di nomina prevede che il mandato della Prisco si concluderà alla scadenza degli altri componenti del consiglio, prevista per il 30 aprile 2024, ossia Mauro Gasparini e Francesco Maria Chelli, nominati, rispettivamente, con DPCM 30 aprile 2020 e 30 marzo 2022, e Federico Visconti, designato dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente. Le nomine dei consiglieri risultano essere state comunicate alle Camere. |
Scadenza |
4 febbraio 2023 |
Controllo parlamentare |
Parere parlamentare favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei componenti, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989. |
Procedura di nomina |
DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Per quanto invece riguarda i membri del consiglio di Amministrazione, lo statuto dell’Ente stabilisce che il consiglio è composto dal Presidente dell’ISTAT, che lo presiede, da un membro designato tra i propri componenti dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente, da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica, e da un ricercatore o da un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione. I componenti del consiglio diversi dal Presidente sono nominati con DPCM e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei consiglieri rimasti in carica.. |
Requisiti |
Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, il Presidente dell’ISTAT è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche e affini, con esperienza internazionale. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Si fa presente che l’articolo 5-bis, comma 4, del Regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, introdotto dal Regolamento n. 2015/759, prevede tra l’altro che le procedure di selezione e nomina dell’organo di vertice degli Istituti nazionali di statistica siano trasparenti, basate solo su criteri professionali e garantiscano il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere. |
Natura e funzioni dell’ente |
L’INAIL è un ente pubblico non economico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Persegue gli obiettivi di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Per contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico, inoltre, l’Istituto adotta iniziative mirate al monitoraggio dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione delle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al sostegno delle imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori, nonché alla ricerca finalizzata alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Infine, l’Istituto ha l’obiettivo di realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza. La governance dell’INAIL è regolata dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. Si segnala, infine, che l’articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 ha previsto una riforma della governance dell’INAIL. In particolare, il comma 2 dell’articolo prevede che nelle more dell’adozione delle modifiche organizzative disposte – tra le quali la soppressione della carica di vice presidente – e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’Istituto, è nominato, entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto medesimo, un commissario straordinario. Contestualmente a tale nomina, il presidente, il vice presidente e il consiglio di amministrazione dell’Istituto in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge in questione decadranno con effetto immediato. |
Cariche da nominare e titolari uscenti Presidente Franco Bettoni
Vicepresidente Paolo Lazzara
Consiglio di amministrazione Teresa Armato, Francesca Maione e Cesare Damiano |
Con la nomina del commissario straordinario ex articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 51 del 2023, pertanto decadranno: · il Presidente Franco Bettoni, nominato per un quadriennio con DPR del 30 luglio 2019, sulla cui proposta di nomina la 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera avevano espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 9 luglio 2019 e del 10 luglio 2019; · il vicepresidente Paolo Lazzara nominato per un quadriennio con il DPCM 17 febbraio 2020, sulla cui proposta di nomina l’XI Commissione della Camera e l’11ª Commissione del Senato hanno espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 15 gennaio 2020 e del 28 gennaio 2020; · i membri del consiglio di amministrazione Teresa Armato, Francesca Maione e Cesare Damiano, nominati con DPCM del 16 dicembre 2019 per un quadriennio. Tali nomine non risultano essere state comunicate alla Camera. |
Scadenza |
Decadenza organi contestuale alla nomina del Commissario straordinario, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 51 del 2023. |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994 per il presidente e comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per i membri del consiglio di amministrazione. |
Procedura di nomina |
DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per il Presidente. DPCM su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per il consiglio di amministrazione. L’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 51 del 2023 prevede che l’ivi previsto Commissario straordinario sia nominato con DPCM, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. |
Requisiti |
L’articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 51 del 2023, modificando l’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 479 del 1994 ha: · soppresso la carica di vice presidente dell’Istituto; · con riferimento ai requisiti per la carica di Presidente, previsto che questi sia individuato tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia; · con riferimento al consiglio di amministrazione, stabilito che sia composto dal Presidente dell’Istituto, che lo presiede, e da quattro membri, scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia; · con riferimento al Presidente e al consiglio di amministrazione, disposto che durino in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento e che possano essere rinnovati una sola volta, anche non consecutiva. Resta fermo che tali organi cessino dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge dispone inoltre che il commissario straordinario ivi previsto sia scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità, nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia e che assuma, per il periodo in cui è in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione ai sensi della disciplina vigente. |
L’Istituto, istituito dalla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, parzialmente abrogata dall’articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e riordinato dal DPR 20 ottobre 2000, n. 453, opera come ente di diritto pubblico con gestione autonoma nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali ai fini della costruzione, dell’ampliamento, dell’attrezzatura e del miglioramento degli impianti sportivi, compresa l’acquisizione delle relative aree e dei relativi immobili. La Legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, commi da 619 a 626, della legge 29 dicembre 2022, n.197) ha disciplinato la trasformazione dell’Istituto per il credito sportivo in società per azioni. Il nuovo ente è denominato “Istituto per il credito sportivo e culturale” e se ne prevede l’assoggettamento alle disposizioni del Testo Unico in materia bancaria e creditizia, nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti. Alla nuova società non si applicano invece le disposizioni previste dal TUSP, nonché i limiti ai compensi per gli amministratori e i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201). Nel dettaglio, si prevede che, al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l’Istituto in questione, all’esito di specifica procedura, sia trasformato in società per azioni di diritto singolare, denominata «Istituto per il credito sportivo e culturale Spa», che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi dell’Istituto medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione. Tale trasformazione in società per azioni è realizzata sulla base di un progetto deliberato dal consiglio di amministrazione, che definisce il programma e lo statuto della nuova società. La nuova società deve perseguire una missione di pubblico interesse esercitando l’attività bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, l’esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria nonché la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero per lo sport, da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della cultura, sentita la Banca d’Italia, è operata la definizione, tra l’altro, dei princìpi di governo della società concernenti la composizione e la nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l’assetto proprietario, la destinazione dell’utile di esercizio e le modalità per garantire la vigilanza sull’attività da parte delle Autorità competenti. Si segnala che l’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, ha prorogato il mandato degli organi dell’Istituto per il credito sportivo al 30 giugno 2023, modificando a tal fine l’articolo 1, comma 24, del citato decreto-legge n. 228 del 2021, che aveva disposto la proroga degli organi fino al 31 dicembre 2022. L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 ha ulteriormente prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2023 la durata in carica del Presidente e degli altri organi dell’Istituto, prorogando conseguentemente i termini entro i quali dovrà essere perfezionata la trasformazione dell’Istituto da ente pubblico in società per azioni. |
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Carica da rinnovare e soggetto uscente
Presidente e consiglieri di amministrazione Antonella Baldino, Pierfrancesco Barletta, Elisa Grande e Paolo Vaccari |
Con lettera del 28 aprile 2023, il Ministro per lo sport e i giovani ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Beniamino Quintieri a Presidente dell’Istituto. Il parere dovrà essere espresso dalla VI Commissione (Finanze) e dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato entro il 23 maggio 2023. Si rammenta che il 31 dicembre 2022 sarebbe dovuto scadere il mandato di Andrea Abodi quale Presidente dell’Istituto. Con DPR del 21 ottobre 2022 Abodi è stato tuttavia nominato Ministro senza portafoglio e con DPCM del 23 ottobre 2022 gli è stata attribuita la delega per lo sport e i giovani del Governo Meloni. In ragione di tale nomina, l’incarico di Presidente vicario del consiglio di amministrazione è attualmente ricoperto da Antonella Baldino, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello Statuto dell’Istituto, laddove si prevede che, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito a tutti gli effetti dal membro del consiglio di amministrazione designato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Si ricorda che il Ministro per lo sport, con proprio decreto del 16 ottobre 2017, d’intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, aveva nominato Abodi Presidente dell’Istituto per un periodo di quattro esercizi. Sulla proposta di nomina era stato richiesto il parere parlamentare con lettera del 5 giugno 2017. La VI Commissione (Finanze) della Camera e la 6ª Commissione (Finanze) del Senato hanno espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 28 giugno 2017. Si ricorda altresì che il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 ha prorogato al 31 dicembre 2022 il mandato del Presidente e quello dei componenti del consiglio di amministrazione dell’ICS (Antonella Baldino, Pierfrancesco Barletta, Elisa Grande e Paolo Vaccari), la cui scadenza era precedentemente prevista il 31 dicembre 2021. I suddetti consiglieri erano stati nominati con decreto del Ministro per lo sport 31 gennaio 2018. Come già detto, il mandato degli organi dell’Istituto è stato poi ulteriormente prorogato prima al 30 giugno e infine al 31 dicembre 2023. |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il Presidente. In ragione della richiamata trasformazione dell’Istituto in società per azioni di diritto singolare non dovrebbero trovare in futuro trovare applicazione la richiesta di parere parlamentare per il Presidente e la comunicazione alle Camere per i restanti membri del consiglio di amministrazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 9 della legge n. 14 del 1978. |
Procedura di nomina |
Si rammenta che, fino al perfezionamento della predetta trasformazione dell’Istituto in società per azioni, il Presidente, che ne presiede il consiglio di amministrazione, è nominato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del DPR del 27 ottobre 2011, n. 207, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (o dell’Autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata), d’intesa con il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Fanno inoltre parte del consiglio di amministrazione, sempre ai sensi del medesimo comma 1, un componente designato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, uno designato dalla Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e due designati da tutti i soggetti partecipanti al capitale sociale dell’Istituto. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 1 specifica che i componenti designati del consiglio di amministrazione dell’Istituto sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro esercizi e i componenti possono essere confermati una sola volta. |
Requisiti |
Per la nomina dei componenti degli organi dell’Istituto sono richiesti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli intermediari finanziari dal titolo V del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (articolo 4, comma 2, del citato DPR n. 453 del 2000). |
Natura e funzioni dell’ente |
L’Istituto superiore di sanità ISS , ai sensi di quanto previsto dal DPR 20 gennaio 2001, n. 70, è un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute. È organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento delle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, regolazione e formazione per quanto concerne la salute pubblica. Di esso si avvalgono il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. È ricompreso tra gli enti di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Le funzioni e l’organizzazione dell’Istituto sono disciplinate attraverso lo statuto, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 1 a 8 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e dall’articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. |
Carica da rinnovare e soggetto uscente
Presidente Silvio Brusaferro
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Il 29 luglio 2023 scadrà il mandato di Silvio Brusaferro quale presidente dell’Istituto superiore di sanità, nominato con DPCM del 29 luglio 2019 per la durata di quattro anni. Con lettera del 18 giugno 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva richiesto alle Camere il prescritto parere, che la XII Commissione (Affari Sociali) della Camera dei deputati e la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica, rispettivamente nelle sedute del 3 e del 4 luglio 2019, avevano espresso in senso favorevole. |
Scadenza |
29 luglio 2023 |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 del 1978 |
Procedura di nomina |
DPCM su proposta del Ministro della salute |
Requisiti |
L’articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 106 del 2012, stabilisce che il presidente dell’Istituto sia scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica e provvisto di alta e riconosciuta professionalità, documentata attraverso la presentazione di curricula, in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell’Istituto medesimo. La norma precisa inoltre che il nominato, se professore universitario, sia collocato in aspettativa ai sensi dell’articolo 12 del DPR 11 luglio 1980, n. 382. Qualora sia invece dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. |
Natura e funzioni dell’ente |
Gli articoli da 65 a 72 del DPR 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) e lo statuto dell’Ente (approvato con il DM 21 maggio 2012), oltre a regolarne l’organizzazione interna e il funzionamento, stabiliscono che la Lega navale italiana - LNI è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l’amore per il mare e l’impegno per la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne. Inoltre, la legge 20 marzo 1975, n. 70 ha incluso l’Ente, fondato nel 1897, tra gli enti pubblici preposti a servizi di pubblico interesse. La LNI è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di rispettiva competenza. L’articolo 30 della predetta legge n. 70 del 1975 prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull’attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell’esercizio precedente. Ai sensi di tale previsione il Ministro della difesa, ha trasmesso il 6 settembre 2022 la relazione sull’attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell’organico della Lega navale italiana, riferita all’anno 2021. L’articolo 30 della predetta legge n. 70 del 1975 prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull’attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza. Quindi, il Ministro della difesa ha da ultimo trasmesso il 6 settembre 2022 la relazione riferita all’anno 2021 (NN 4 n. 72); la relativa scheda è qui disponibile. |
Carica da rinnovare e soggetto uscente
Presidente Donato Marzano
Vicepresidente Luciano Magnanelli
Consiglio direttivo (otto componenti) |
L’8 luglio 2023 scadrà il mandato di Donato Marzano quale presidente nazionale e di Luciano Magnanelli quale vice. Marzano è stato nominato con DPR dell’8 luglio 2020, mentre Magnanelli è stato nominato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 settembre 2020. Il 3 e l’11 giugno 2020 rispettivamente la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera avevano espresso parere favorevole su entrambe le proposte di nomina, formulate con lettera del 25 maggio 2020 del Ministro per i rapporti con il Parlamento. L’8 luglio 2023 scadranno inoltre gli incarichi di Roberto Recchia, Domenico Romanò, Davide Strukelj, Umberto Verna, Raffaele Mancuso, Fabrizio Monacci, Roberto Galasso e Alfredo Vaglieco quali componenti del consiglio direttivo della Lega, nominati con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 ottobre 2020. Tutte le suddette nomine hanno durata triennale, a decorrere dall’8 luglio 2020. |
Scadenza |
8 luglio 2023 |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente e il vicepresidente. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per il componenti del consiglio direttivo. |
Procedura di nomina |
DPR, secondo le procedure dell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro della difesa, di concerto con il Ministro infrastrutture e trasporti, sentito il Capo di Stato maggiore della Marina Militare, per il presidente. Decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro infrastrutture e trasporti, sentito il Capo di Stato maggiore della Marina Militare, per il vicepresidente. Decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro infrastrutture e trasporti, uno su designazione del Ministero della difesa; uno su designazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sei rappresentanti delle sezioni statutariamente eletti assicurando un’equa rappresentanza regionale, per il consiglio direttivo. |
Requisiti |
Non sono previsti requisiti specifici per l’accesso alle cariche. Il Presidente, il vicepresidente e il consiglio direttivo nazionale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. |
Natura e funzioni dell’ente |
Gli articoli da 54 a 58 del DPR 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) e lo Statuto (approvato con il DM del 13 gennaio 2011), oltre a regolarne l’organizzazione interna e il funzionamento, stabiliscono che l’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori è ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministero della difesa. Provvede, nell’interesse dell’Aeronautica militare, all’assistenza a livello nazionale degli orfani del personale militare dell’Aeronautica medesima, al fine di contribuire alla piena realizzazione nei loro confronti dei diritti costituzionali. Il DPR 1 aprile 1978, n. 243 ha dichiarato l’Opera ente necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, includendolo nella II sezione della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975 n. 70. Si segnala che l’articolo 30 della citata legge n. 70 della 1975 prevede che entro il 31 luglio di ogni anno ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull’attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell’esercizio precedente. Sul punto si veda la scheda relativa all’ultima relazione riferita all’anno 2021 inviata dal Ministro della difesa. L’articolo 30 della predetta legge n. 70 del 1975 prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull’attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza. Quindi, il Ministro della difesa, ha da ultimo trasmesso il 6 settembre 2022 la relazione sull’ONFA riferita all’anno 2021 (NN 4 n. 74). La relativa scheda è qui disponibile. |
Carica da rinnovare e soggetti uscenti
Presidente Paolo Magro
Consiglio di amministrazione
Franca Di Rienzo, Giovanni Francesco Adamo, Alberto Surace e Giuseppe Giannetti |
Il 14 agosto 2023 scadrà il mandato di Paolo Magro, nominato Presidente per la durata di tre anni con il DPR 14 agosto 2020, emanato previa delibera definitiva dal Consiglio dei ministri dell’8 agosto 2020, su proposta del Ministro della difesa. Con lettera del 27 luglio 2020, il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva trasmesso la relativa richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina, sulla quale avevano espresso parere favorevole la IV Commissione (Difesa) della Camera e la 4a Commissione (Difesa) del Senato nelle rispettive sedute del 5 agosto 2020. Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, sempre il 14 agosto 2023 scadrà altresì l’incarico di Franca Di Rienzo, nominata con DM del 25 agosto 2020 per un triennio, Giovanni Francesco Adamo nominato con DM del 3 novembre 2021 in sostituzione di Giovanni Balestri, Giuseppe Giannetti nominato con DM del 2 dicembre 2021 in sostituzione di Sandro Lavorgna e di Alberto Surace, nominato con DM del 9 aprile 2022 in sostituzione di Fabio Sardone. |
Scadenza |
14 agosto 2023 |
Controllo parlamentare |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il presidente e il vicepresidente. Comunicazione alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per il componenti del consiglio direttivo. |
Procedura di nomina |
Il presidente è nominato con DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica. |
Requisiti |
Il Presidente è scelto tra i generali dell’Aeronautica militare, appartenenti a una delle categorie del congedo. Il consiglio di amministrazione è composto da due generali dell’Aeronautica militare – che, nell’ambito dello Stato maggiore dell’Aeronautica, ricoprano incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell’ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario –, da un sottufficiale dell’Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo e da un genitore di assistito dell’Ente medesimo. I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta. Nessun compenso è corrisposto a tutti i componenti degli organi dell’Opera. |
Natura e funzioni dell’ente |
Il Parco è stato istituito ai sensi dell’art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di conservare e valorizzare anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale. In attuazione di tale disposizione il Parco è stato istituito e disciplinato con il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, poi modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 settembre 2016 (qui il testo consolidato, ai fini di una più agevole lettura). Il Parco è gestito da un Consorzio, costituito dal Ministero dell’ambiente, delle imprese, dell’università e della cultura, nonché dalla Regione Sardegna, dagli enti locali interessati, dalle Università di Cagliari e Sassari e da associazioni riconosciute. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è assimilato agli enti di ricerca cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168. Ai sensi dello statuto la funzione di vigilanza è attribuita ai Ministeri consorziati e alla regione Sardegna. |
Carica da rinnovare e soggetto uscente
Presidente e Consiglio Direttivo
Commissario straordinario Anna Elisabetta Castelli |
Con il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 aprile 2018, n. 147 erano stati nominati il Presidente del Consorzio, Tarcisio Agus, nonché i componenti del consiglio direttivo del Parco: Simone Deplano rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Gianluigi Sanetti, rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; Luca Giovanni Lioni, rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Giacomo Oggiani, rappresentante del Ministero dell’istruzione e dell’università e della ricerca; Giovanni Pilia e Debora Porrà, rappresentanti della regione Sardegna; Luciano Ottelli, rappresentante Regione Sardegna invitato permanente senza diritto di voto; Antonio Ecca e Mario Calia, rappresentanti della Comunità del Parco; Paolo Maxia, rappresentante della Comunità del Parco invitato permanente senza diritto di voto. Con il DM del 16 febbraio 2022 del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura, il Ministro dell’università e della ricerca, d’intesa con il Presidente della regione Sardegna, sono stati nominati per la durata di sei mesi un commissario straordinario del Parco, Elisabetta Anna Castelli, e un subcommissario, Gianmaria Lai, che successivamente ha rassegnato le proprie dimissioni in data 10 giugno 2022. Col medesimo DM sono stati revocati gli incarichi del Presidente e del consiglio direttivo del Consorzio. Ciò si è reso necessario, come si legge nelle premesse del DM, alla luce di accertate criticità nell’attività gestionale e di programmazione del Parco. Con DM del 21 luglio 2022 si è provveduto alla proroga del mandato del Commissario straordinario Elisabetta Anna Castelli per ulteriori sei mesi decorrenti dalla data del 16 agosto 2022 (quindi con scadenza il 16 febbraio 2023). Nel medesimo decreto si stabiliva altresì che la durata della nomina sarebbe potuta essere prorogata, ove alla scadenza, non fosse risultato concluso il procedimento preordinato all’insediamento degli organi direttivi dell’ente. Conseguentemente, con il DM 7 febbraio 2023 il mandato commissariale di Anna Elisabetta Castelli è stato prorogato di ulteriori sei mesi decorrenti dal 16 febbraio 2023 e comunque non oltre la nomina degli organi del consorzio medesimo. Anche in questo decreto si ribadisce che la durata della nomina potrà essere prorogata, ove alla scadenza, non sarà risultato concluso il procedimento preordinato all’insediamento degli organi direttivi dell’ente. |
Scadenza |
16 agosto 2023 |
Controllo parlamentare |
Il Consorzio che gestisce il Parco è per legge assimilato agli enti di ricerca, in relazione ai quali il controllo parlamentare dovrebbe sostanziarsi in una comunicazione alle Camere (cfr. il paragrafo dedicato 1.2.3). Tuttavia, come rilevato nella Relazione della Corte dei Conti sulla gestione dell’Ente riferita al 2019, a seguito della più recente normativa di riordino degli enti di ricerca recata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono stati tassativamente elencati (art. 1) gli enti aventi la natura giuridica di “ente pubblico di ricerca”, cui si applicano le disposizioni speciali ivi contenute anche con riguardo al controllo parlamentare; la Corte ha pertanto auspicato, al fine di evitare incertezze interpretative, un intervento normativo che precisi gli esatti contenuti e i limiti di detta “assimilazione” del Consorzio agli enti di ricerca. Tale assimilazione si riverbera evidentemente anche sull’individuazione delle modalità del controllo parlamentare, atteso che i relativi obblighi differiscono tra enti parco ed enti di ricerca. Peraltro, come evidenzia la stessa Corte dei Conti, manca nella disciplina del Consorzio qualsivoglia richiamo normativo al quadro ordinamentale che disciplina gli Enti parco nazionali (in primis, la legge 6 dicembre 1991, n. 394). Analoghe considerazioni sono state formulate dalla Corte dei Conti anche nella successiva Relazione relativa alla gestione del Consorzio riferita al 2020 |
Procedura di nomina |
Ai sensi del citato decreto istitutivo, il Presidente del Consorzio del Parco è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con i Ministri dei ministeri consorziati d’intesa con il Presidente della regione Sardegna. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rinominato per un solo mandato. La carica è incompatibile con qualsiasi carica politico elettiva. Il consiglio direttivo è composto dal Presidente del Consorzio del Parco, che lo presiede, e da dieci componenti, di cui quattro in rappresentanza e su proposta dei suddetti Ministeri, tre in rappresentanza e su proposta dei comuni facenti parte della Comunità del Parco riuniti in assemblea dei Sindaci, di cui invitato permanentemente, senza diritto di voto e senza oneri a carico dell’amministrazione e tre in rappresentanza e su proposta della Regione autonoma della Sardegna, di cui uno invitato permanentemente, senza diritto di voto e senza oneri a carico dell’amministrazione, ed uno dei quali può essere espressione delle Associazioni che fanno parte del Consorzio. I componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministero dell’ambiente, di concerto coi Ministeri consorziati e d’intesa col Presidente della regione Sardegna. Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni rinnovabili una sola volta. |
Requisiti |
Il Presidente del Consorzio è scelto tra persone di comprovata capacità professionali nelle materie di interesse del Parco. I componenti del consiglio direttivo sono scelti fra persone comprovata competenza ed esperienza professionale nelle materie di competenza del Parco ovvero tra amministratori degli enti locali interessati. |
[1] Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
[2] Cfr. l’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e l’ articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
[3] Cfr. l’articolo 37, comma 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
[4] Si veda l’articolo 2, commi 7 e 8 della citata legge n. 481 del 1995 e l’articolo 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
[5] Cfr. l’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
[6] Cfr. l’articolo 6, commi 4 e 5, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.
[7] Più precisamente, l’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 rinvia all’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui disposizioni sono ora contenute nell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 19 gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli dei dirigenti o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6 del medesimo articolo.
[8] Per la legittimità dell’applicazione del meccanismo dello spoils system – ossia della cessazione dall’incarico decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo – anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, si veda l’ordinanza della Corte Costituzionale del 3 dicembre 2020, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’articolo 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
[9] Ai sensi dell’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n.300 del 1999, le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico. Si rammenta che una novella introdotta al medesimo comma 1 dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, ha trasformato l’Agenzia del demanio in ente pubblico economico.
[10] L’incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata.
[11] Per «pubbliche amministrazioni» si intendono le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese, come accennato, le autorità amministrative indipendenti (articolo 1, c. 2, lett. a);
[12] Per «enti pubblici», si intendono gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati (articolo 1, comma 2, lett.b).
[13] Per «enti di diritto privato in controllo pubblico», si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (articolo 1, comma 2, lett. c)
[14] Sono tali le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l’amministrazione che conferisce l’incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell’attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici (articolo 1, comma 2, lett. d).
[15] Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e come modificato dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n.124.
[16] Si tratta della circolare n. 6 del 2014 e della circolare n. 4 del 2015 quest’ultima adottata a seguito delle modifiche alla disciplina introdotte dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124.
[17] In particolare, l’articolo 19-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 ha previsto che i divieti di cui al citato articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , non si applicano agli incarichi presso enti di previdenza di diritto privato i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.
[18] Si vedano, in particolare, l’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e l’articolo 3-bis, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Si ricorda, infine, che l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha previsto che fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, possano, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza, conferire a tali soggetti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
[19] Alla data di chiusura del presente dossier il DPCM di nomina del 28 aprile 2023 non ha ancora concluso il suo iter poiché è in corso il controllo di regolarità amministrativo-contabile della Corte dei conti. Nelle rispettive sedute del 28 febbraio 2023 e dell’8 marzo 2023, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera hanno dato parere favorevole sulla proposta di nomina di Di Blasio a Direttore generale di progetto.
[20] Alla data di chiusura del presente dossier la procedura di nomina non si è ancora perfezionata. Si segnala tuttavia che anche in tal caso, nelle rispettive sedute del 28 febbraio 2023 e dell’8 marzo 2023, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera hanno dato parere favorevole sulla proposta di nomina di Capasso a vice Direttore generale vicario di progetto.
[21] Tale nomina deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di approvazione dello statuto (quest’ultimo da adottare entro il 20 agosto 2023).
[22] La VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati e la 6ª Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato hanno espresso parere favorevole sulle citate proposte di nomina rispettivamente nelle sedute del 3 maggio 2023 e del 4 maggio 2023. L’iter delle nomine si perfezionerà con l’esame definitivo del Consiglio dei ministri e l’adozione in seguito del relativo DPR. Cfr. oltre la scheda relativa all’ente
[23] Alla data di chiusura del presente dossier la procedura di nomina non si è ancora perfezionata. Si segnala tuttavia che la IV Commissione (Difesa) della Camera e la 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) del Senato hanno espresso parere favorevole sulla proposta nelle rispettive sedute del 9 maggio 2023. Cfr. oltre la scheda relativa all’ente.
[24] Si segnala che con lettera del 28 aprile 2023, il Ministro per lo sport e i giovani ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Beniamino Quintieri a Presidente dell’Istituto, che sarà in seguito trasformato in società per azioni. Il parere dovrà essere espresso dalla VI Commissione (Finanze) e dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato entro il 23 maggio 2023. Per approfondimenti sulla predetta trasformazione in forma societaria dell’Istituto si rinvia alla relativa scheda informativa.
[25] Si segnala che l’articolo 25, commi da 1 a 8, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, attualmente in fase di conversione (AC 1114), autorizza il Ministero del turismo a costituire una società per azioni denominata “ENIT S.p.A.” e prevede, contestualmente alla sua effettiva avvenuta costituzione, la soppressione dell’Agenzia. Cfr. oltre la scheda relativa all’ente.
[26] Si ricorda che il 3 febbraio 2016 era scaduto il mandato a presidente dell’Agenzia dello stesso Franchi, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2011. In precedenza Franchi era già stato nominato alla presidenza dell’Agenzia dapprima con decreti del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 e poi 7 febbraio 2005. Franchi era stato altresì nominato commissario straordinario dell’ANSV con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2010.
[27] A tal proposito, si segnala che il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale con proprio decreto del 21 settembre 2022 aveva provveduto all’integrazione dei due componenti il consiglio di amministrazione dell’Agenzia. Tuttavia, in relazione a tale DM, l’Agenzia ha successivamente richiesto (prot. n. 0013104 del 22 ottobre 2022) un parere all’Avvocatura generale dello Stato, in ordine alla completezza dell’iter procedimentale adottato per l’individuazione dei nuovi membri del CdA dell’Agenzia, con particolare riferimento all’acquisizione del “sentito” del COMINT.
Con il parere n. CS43465/22, l’Avvocatura ha indicato come necessario o quantomeno opportuno tale passaggio procedurale introdotto dall’articolo 30 del citato decreto-legge n. 36 del 2022. Pertanto, il Ministro delle imprese e del made in Italy ha ritenuto di avviare un nuovo procedimento di nomina, nel rispetto di quanto rilevato dall’Avvocatura, al termine del quale è stato emanato il citato DM del 2 febbraio 2023, che ha contestualmente revocato il precedente DM del 21 settembre 2022.
[28] Con decreto del Ministro della difesa del 20 febbraio 2020, era stato nominato il nuovo consiglio dell’Ente, con la sola eccezione dei due componenti designati rispettivamente dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Presidente della Corte dei conti (il decreto stesso specificava che a tali nomine si sarebbe provveduto con un successivo decreto). I componenti titolari risultavano Francesco Paolo Figliuolo, Massimo Martucci, Giandomenico Taricco, Mario Cinque, Lorenzo Cherubini, Patrizio Longo, Flavio Vito Valentino De Pace, Antonio Rossi, Giulio Lucchetti, Paolo Virgili e Roberto Tulletti. I componenti supplenti sono invece Giovanni Maria Clemente Carlo Fungo, Pietro Covino, Alfredo Tritapepe, Stefano Spagnol, Edoardo Lacrimini e Leandro Fiusco. Successivamente, con decreto del medesimo Ministro del 18 maggio 2020, erano stati nominati componenti titolari Marco Valerio Pozzato e Iside Cesarini, designati rispettivamente dal Presidente della Corte dei conti e dal Ministro dell’economia e delle finanze, completando in tal modo la compagine dell’organo.
Con successivi decreti del Ministro della difesa del 25 settembre 2020, del 14 settembre 2021 e del 25 febbraio 2022, Salvatore Annigliato e Claudio Minghetti, erano stati nominati, rispettivamente, membro effettivo e supplente del Consiglio di amministrazione della Cassa in sostituzione di Figliuolo e Fungo, Marco Minicucci, membro titolare in sostituzione di Cinque e Ubaldo Siciliano membro effettivo in sostituzione di De Pace. Infine, con decreto del medesimo Ministro del 10 marzo 2021 Leandro Fiusco era stato nominato membro effettivo in sostituzione di Tulletti e Massimo Nicola Masciulli e Massimiliano D’Angelo nominati membri supplenti in sostituzione di Spagnol e Fiusco.