Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: Monitoraggio e controllo delle relazioni da obbligo di legge - XIX Marzo 2023
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero:
Data: 22/03/2023
Organi della Camera: Assemblea

 

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

 

 

 

S E R V IZ IO  P E R  I L  C O N T R O L L O P AR L AM E NT AR E

 

 

 

 

 

 

MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE RELAZIONI DA OBBLIGO DI LEGGE

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2023


 

A CURA DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE

( 06.6760-3381/9886– * sgcp_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

 

PREMESSA.. 2

RELAZIONI PRESENTATE DAL GOVERNO.. 2

I Commissione (Affari costituzionali) 2

Effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica e attività svolta dall’UNAR.. 2

Politica dell’informazione per la sicurezza. 2

II Commissione (Giustizia) 2

Stato di attuazione delle norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori 2

IV Commissione (Difesa) 2

Stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate. 2

V Commissione (Bilancio) 2

Bilancio di genere. 2

VII Commissione (Cultura) 2

Immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui alla legge n. 444 del 1998. 2

Stato di attuazione della disciplina del cinema e dell’audiovisivo. 2

VIII Commissione (Ambiente) 2

Monitoraggio sulla procedura di dibattito pubblico applicata alle opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale. 2

Stato di attuazione degli interventi relativi all’adeguamento delle gallerie stradali della rete transeuropea. 2

Monitoraggio dei livelli di ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo. 2

IX Commissione (Trasporti) 2

Andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili 2

X Commissione (Attività produttive) 2

Attività del sistema camerale. 2

Interventi di sostegno alle attività economiche e produttive. 2

XI Commissione (Lavoro) 2

Costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale..................... 2

Stato di attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili 2

XII Commissione (Affari sociali) 2

Stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l’infezione da HIV.. 2

Stato di attuazione delle politiche concernenti la prevenzione della cecità e l’educazione e la riabilitazione visiva. 2

Stato dell’organizzazione del sistema trasfusionale nazionale. 2

Esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria. 2

Stato di attuazione delle disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza. 2

Commissioni I, II, III, VIII, IX e XII. 2

Stato di esecuzione delle pronunce della CEDU nei confronti dello Stato italiano. 2

Commissioni I e XI. 2

Andamento della spesa relativa alle prerogative sindacali dei dipendenti delle PA.. 2

Commissioni II, VI e XIV.. 2

Procedura d’infrazione relativa all’istituzione di un registro dei titolari effettivi 2

 

Commissioni II, X e XIV.. 2

Procedura d’infrazione relativa alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori 2

Commissioni V e X

Utilizzo delle risorse del conto di contabilità speciale n. 6055. 2

Commissioni VIII e IX.. 2

Sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali 2

Commissione X e XI 2

Attività svolta in favore del settore cooperativo. 2

 

RELAZIONI PRESENTATE DA ALTRI SOGGETTI. 2

VI Commissione (Finanze) 2

Operazioni riguardanti le quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia. 2

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nella provincia autonoma di Trento. 2

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Molise. 2

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Emilia-Romagna. 2

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nella provincia autonoma di Bolzano. 2

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Puglia. 2

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Abruzzo. 2

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Calabria. 2

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Lombardia. 2

VIII Commissione (Ambiente) 2

Adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell’ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato. 2

XII Commissione (Affari sociali) 2

Attività svolte dalla Fondazione Italia sociale. 2

 

 


PREMESSA

 

Nell’ambito della propria competenza per la verifica dell’adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere al Parlamento in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche agli obblighi di relazione a carico di soggetti non governativi.

A questo fine, il Servizio cura una banca dati che viene alimentata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, sia mediante l’individuazione degli obblighi informativi previsti da norme di nuova introduzione. Il monitoraggio si completa con l’accertamento degli obblighi di relazione conclusi a seguito dell’abrogazione della norma che li aveva introdotti, ovvero da ritenersi superati, pur se formalmente vigenti, alla luce di valutazioni discendenti dall’analisi del contesto di fatto in cui si iscrivono.

Nella presente pubblicazione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio sopra illustrata con riferimento alle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nei mesi di gennaio e febbraio 2023.

Le relazioni sono suddivise sulla base degli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti.

Per ciascun documento esaminato vengono forniti l’inquadramento normativo e una sintesi del contenuto finalizzata a renderne più agevole la consultazione, evidenziando, ove presenti, i contenuti informativi concernenti l’attuazione di specifici provvedimenti legislativi.

 

***

 

Nei mesi di gennaio e febbraio sono state annunciate 27 relazioni governative e 11 relazioni di altri soggetti, trasmesse alle Camere in attuazione di disposizioni di legge, di cui si dà conto nelle schede informative contenute nella presente pubblicazione.

 

Inoltre, si segnala un nuovo obbligo di relazione al Parlamento introdotto dall’articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

Nello specifico, l’articolo 12 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM)[1], con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, che costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore.

Il CIPOM monitora l’attuazione del Piano, lo aggiorna annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.

Il comma 10 dell’articolo 12 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato[2] trasmetta alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano. L’articolo 20 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), al comma 1, ha stabilito che, in sede di prima applicazione e per il solo anno 2023, il termine del 31 maggio previsto per la presentazione della relazione sia prorogato al 31 luglio 2023.

 

Il citato decreto-legge n. 198 del 2022, all’articolo 7, ha altresì posticipato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata in carica del Comitato promotore[3] delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto “Il Perugino”, istituito presso il Ministero della cultura dall’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte. Il Comitato ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all’estero, la figura e l’opera dell’artista. A tal fine, al Comitato sono attribuite le risorse di cui al comma 805, che ha autorizzato la spesa complessiva di 1 milione di euro per l’anno 2022[4].

Al termine delle celebrazioni il Comitato è tenuto a predisporre una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull’utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere. Al differimento della durata in carica del Comitato consegue pertanto la proroga del termine di presentazione della relazione.

 

Sempre il decreto-legge n. 198 del 2022, all’articolo 10-quater, ha inoltre differito, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il termine entro il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (già delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) è tenuto a trasmettere alle Camere, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) la relazione finale sulla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale per l’affidamento o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive.

Tale proroga è finalizzata all’espletamento dei compiti affidati al Tavolo tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal medesimo articolo 10-quater con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali[5]. Il tavolo tecnico, acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all’articolo 2 della legge n. 118 del 2022, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.

Si ricorda che, oltre alla relazione conclusiva, l’articolo 3 della legge n. 118 del 2022, al comma 4, prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazione concernente lo stato, al 31 dicembre 2023, delle procedure selettive evidenziando in particolare l’esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione[6].

Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 198 del 2022, al comma 1, modifica il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, prorogando dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la gestione commissariale del gruppo Alitalia SAI al fine di calcolare i proventi dell’attività liquidatoria. Conseguentemente, risulta differito anche l’obbligo per l’organo commissariale della Società Aerea italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. di trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale per l’intera durata dell’amministrazione straordinaria, tutti i dati rilevanti relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società, previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137.

 

Per completezza, sempre con riguardo alle disposizioni del decreto-legge n. 198 del 2022 che incidono sugli obblighi informativi nei confronti delle Camere, si segnala infine che l’articolo 10, comma 11-septiesdecies, ha integrato l’obbligo previsto dall’articolo 15 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti). Quest’ultima disposizione (al comma 6-bis) stabilisce che, a decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisca annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull’attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali. A seguito della modifica introdotta, il ciato articolo 15 prevede altresì che i concessionari autostradali trasmettano annualmente alle competenti Commissioni parlamentari i rispettivi piani economico-finanziari.


 

 

RELAZIONI PRESENTATE DAL GOVERNO AL PARLAMENTO
(GENNAIO - FEBBRAIO 2023)


 


 

I Commissione (Affari costituzionali)

 

Doc. CXXX,

n. 1

 

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27/1/2023

Relazione sull’effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica e sull’efficacia dei meccanismi di tutela, nonché sull’attività svolta dall’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica

(Dati relativi all’anno 2021)

Fonte

 

Presentata dal

Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

L’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, ha istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Ufficio nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica (UNAR), con il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull’origine etnica, anche in un’ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonché dell’esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso. L’articolo 7 prevede inoltre che l’UNAR rediga una relazione annuale per il Parlamento sull’effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull’efficacia dei meccanismi di tutela. Si segnala che l’articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, inserito dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, ha assegnato all’UNAR l’ulteriore compito di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione europea.

Sintesi del contenuto

La relazione descrive il ruolo svolto dall’UNAR nell’annualità 2021 in collaborazione con numerosi organismi internazionali (l’Alto Commissariato dell’ONU per i diritti umani, l’Organizzazione mondiale del lavoro ed altri), e in ambito europeo. Si dà quindi conto dell’azione condotta dall’UNAR per la predisposizione della Strategia nazionale di uguaglianza, inclusione e partecipazione di Rom e Sinti 2021-2030, nel processo di elaborazione di una Strategia nazionale LGBT+ 2022-2025, per l’elaborazione e l’adozione del Piano nazionale contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza 2021-2025, in linea con le indicazioni del Piano d’azione UE.

La relazione analizza quindi i dati acquisiti nel 2021 attraverso il Contact center di cui si avvale l’UNAR per raccogliere segnalazioni, denunce e testimonianze su fatti, procedure ed azioni che pregiudicano la parità di trattamento tra le persone, provenienti sia da vittime che da testimoni o enti ed associazioni. Nel corso del 2021 i casi considerati dall’UNAR sono stati 1.815, dei quali 1.460 effettivi casi di discriminazione. In merito si dà conto dell’incidenza delle segnalazioni legate alle tematiche vaccinali, solo in parte rientranti nella competenza dell’UNAR. La maggioranza delle segnalazioni pertinenti afferisce alle discriminazioni per motivi etnico-razziali (793 casi pari al 54,3% del totale complessivo) e avvenute in ragione del credo religioso o delle convinzioni personali (241, pari al 16,5%). In queste due aree le aggregazioni più rilevanti riguardano la condizione di straniero della vittima, indicazione che raccoglie 503 casi (pari al 34,5% del totale) e l’antisemitismo (170 casi, pari all’11,6%), che insieme rappresentano quasi il 50% degli episodi trattati. Seguono le discriminazioni originate dal diverso orientamento sessuale e identità di genere (238, pari al 16,3%), gli episodi riferibili alle persone con disabilità (113, il 7,7%) e le discriminazioni per età (30, il 2,1%). La quota residuale riguarda invece discriminazioni che hanno coinvolto più fattori concomitanti, cosiddette multiple (28, l’1,9%) o altri aspetti (17, l’1,2%).

Distinti capitoli della relazione sono infine dedicati, rispettivamente, alla disamina degli orientamenti giurisprudenziali emersi nel 2021 e alle prospettive future in tema di contrasto alle discriminazioni, tra l’altro con riferimento all’ipotesi di istituzione di un’Autorità indipendente di garanzia per i diritti umani.

Doc. XXXIII, n. 1

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28/2/2023

Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza

(Dati relativi all’anno 2022)

Fonte

Presentata dal Presidente

del Consiglio dei ministri

L’articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, dispone che entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmetta al Parlamento una relazione, riferita all’anno precedente, sulla politica dell’informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.

Sintesi del contenuto

La relazione delinea il panorama dei fenomeni di minaccia che gli organismi informativi sono stati chiamati a prevenire e contrastare allo scopo di tutelare la sicurezza della Repubblica e proteggerne gli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali. Il documento prende le mosse dal conflitto russo-ucraino e dalle sue ricadute, che hanno fatto emergere una sempre più stretta osmosi fra le dimensioni internazionale e interna della minaccia. Anche ricorrendo ad una infografica, la relazione descrive le fasi del conflitto e dà conto dell’impatto da esso prodotto sull’assetto di sicurezza in Europa, sul sistema delle relazioni internazionali e sulle posizioni assunte dall’Assemblea generale dell’ONU. La relazione si sofferma inoltre sulle conseguenze geoeconomiche del conflitto, in primo luogo in termini di crescita dei prezzi delle materie prime, e sugli effetti della congiuntura energetica sul tessuto produttivo nazionale, con le connesse esigenze di tutela della sicurezza energetica. Un box informativo è dedicato al tema della “Coercizione economica”, intesa come l’utilizzo di strumenti sul piano economico, finanziario e commerciale per finalità politiche. Il capitolo secondo della relazione si sofferma sui principali teatri e fattori di crisi a livello globale. In quest’ambito si analizzano l’andamento dell’immigrazione irregolare e l’attivismo dei network criminali, anche transnazionali, dediti prevalentemente al favoreggiamento degli ingressi clandestini. Vengono poi illustrate le dinamiche, determinate dalle crisi in atto (pandemica, bellica, climatica), che aggravano le condizioni di insicurezza alimentare acuta nelle regioni più vulnerabili del mondo. La relazione si sofferma quindi sulle principali criticità politiche, militari ed economiche nell’area del Nord Africa e del Medio Oriente, strategica per gli interessi nazionali, nonché sul monitoraggio da parte dell’intelligence nazionale sui tre principali macro teatri di crisi costituiti dall’area saheliana, del Corno d’Africa e dei Grandi Laghi. Si dà altresì conto dell’andamento del fenomeno del terrorismo jihadista, segnato da un marcato attivismo, specie in Medio Oriente, Afghanistan e, in misura sempre crescente, nell’Africa subsahariana, che si configura come il nuovo vero epicentro del jihadismo globale, nonché degli equilibri e delle tensioni che contraddistinguono il quadrante asiatico, con particolare attenzione al ruolo giocato dalla Cina all’indomani del XX Congresso del partito comunista cinese.

Il capitolo conclusivo della relazione concerne l’azione di tutela della sicurezza nazionale, in primo luogo per quanto attiene agli assetti strategici e alla protezione delle infrastrutture critiche, anche alla luce delle modifiche apportate dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 alla normativa sull’esercizio dei poteri speciali. Quanto alla prevenzione economico-finanziaria, l’attività d’intelligence ha riguardato i settori produttivi ad alto contenuto tecnologico e d’innovazione, i sistemi dell’industria primaria (aeronautico, difesa, energia, trasporti, telecomunicazioni e ICT) e il settore finanziario. Si riferisce quindi in merito all’attività info-operativa condotta nel corso del 2022 dall’intelligence in ordine alla minaccia cibernetica, che ha registrato attacchi alle filiere energetica, dei trasporti, della finanza e dei servizi governativi connessi all’ampio impiego del “ransomware”. La relazione affronta poi i temi della minaccia ibrida, i cui vettori (Russia e Cina) hanno continuato a condurre campagne aggressive in danno dei Paesi occidentali, e di quella jihadista in Europa e in Italia. Si riferisce inoltre in merito alle evidenze acquisite nel 2022 sul versante dell’eversione interna circa la minaccia anarco-insurrezionalista, dei circuiti marxisti leninisti, del movimento antagonista, della destra radicale. La relazione quindi dà conto del contrasto alle ingerenze affaristico criminali, anche connesse all’implementazione del PNRR e in relazione agli illeciti fiscali, e riferisce, infine, sui risvolti securitari della transizione ecologica.

II Commissione (Giustizia)

 

Doc. CX, n.1

 

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9/1/2023

Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 269 del 1998, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno ai minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù

(Dati relativi all’anno 2021)

Fonte

 

 

Presentata dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

L’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza), le funzioni di coordinamento dell’operato di tutte le pubbliche amministrazioni relativo alla tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso sessuale e prevede che il Presidente del Consiglio presenti ogni anno al Parlamento una relazione sull’attività svolta. Si ricorda che il comma 1-bis dell’articolo 17 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia.

Sintesi del contenuto

La relazione dà conto dell’attività svolta dall’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, ricostituito con DM 12 gennaio 2021 e successive integrazioni, per la predisposizione del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, a tal fine tenendo principalmente conto delle indicazioni del 5° Piano nazionale d’azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui costituisce parte integrante, approvato il 21 maggio 2021 dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. In particolare, si è scelto di declinare gli obiettivi strategici del Piano pedofilia in politiche e interventi attuativi da realizzare in aree e prospettive riferite alle cosiddette “tre E” (education, equity, empowerment) previste dal 5° Piano nazionale, in maniera però funzionale alla tutela dei minori dai fenomeni dell’abuso e dello sfruttamento sessuale.

La relazione riferisce quindi in merito alle attività di contrasto all’abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori condotta dalle amministrazioni centrali. Nello specifico si illustra l’operato del Dipartimento per le politiche della famiglia (DIPOFAM) della Presidenza del Consiglio, che tra l’altro promuove e co-finanzia il servizio di pubblica utilità “114 –Emergenza infanzia”, in particolare, in relazione alle problematiche generate dell’emergenza pandemica e per la prevenzione del cyberbullismo. Si descrive inoltre l’attività del Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO), soprattutto nel contrasto alla tratta di esseri umani, e dei Dipartimenti per le politiche europee e per lo sport, nonché la specifica azione condotta dai Ministeri dell’interno (in particolare attraverso la Polizia postale e delle comunicazioni) della giustizia, della difesa (attraverso l’Arma dei carabinieri), dell’economia e delle finanze (mediante la Guardia di finanza), della salute, dell’istruzione e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fornendo dati illustrativi di tali attività. Viene altresì descritto l’impegno profuso dagli Enti del Terzo settore.

La relazione analizza infine dati e indicatori sull’abuso e sullo sfruttamento sessuale dei minori, organizzati partendo dalle denunce presentate dalle Forze di Polizia all’Autorità giudiziaria, per passare poi in maniera distinta alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia postale e delle comunicazioni. Seguono i dati forniti dal Ministero della giustizia, con un approfondimento sull’attività degli uffici di Servizio sociale per minorenni, quelli sui minori vittime di tratta forniti dal Dipartimento per le pari opportunità, quelli derivati dall’attività alla base del numero 1522 su violenze e stalking e del Servizio 114 emergenza infanzia. Chiude l’analisi la situazione aggiornata del fenomeno a livello internazionale. La relazione segnala come i dati proposti evidenzino gli effetti prodotti dall’emergenza pandemica, che ha spostato, in termini quantitativi, i comportamenti criminosi su quelle tipologie di delitto la cui modalità di attuazione è prevalentemente online e/o non prevede la vicinanza o il contatto tra autore e vittima minore.

IV Commissione (Difesa)

Doc. XXXVI-bis, n. 1

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27/1/2023

Relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate

(Dati relativi all’anno 2022)

Fonte

 

Presentata dal

Ministro della difesa

L’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), prevede che il Ministro della difesa presenti annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione delle Forze armate, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni, evidenziando le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate.

Si ricorda che il processo di riordino ordinamentale e strutturale delle Forze armate è stato sostanzialmente delineato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, con la quale il Governo è stato delegato a revisionare in senso riduttivo l’assetto strutturale e organizzativo e le dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa. Tale legge ha previsto di ridurre, entro l’anno 2024, 30.000 unità delle tre Forze armate (da 190.000 a 150.000) e 10.000 unità di personale civile della Difesa (da 30.000 unità a 20.000). L’esercizio della delega è avvenuto con l’adozione dei due decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8, riguardanti, rispettivamente, la revisione dell’assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate e quella del personale militare e civile, integrati dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91. Il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, all’articolo 11, ha introdotto nel decreto legislativo n. 66 del 2010 l’articolo 2188-quinquies. Quest’ultimo, al comma 4, dispone che, nell’ambito della relazione annuale al Parlamento prevista dall’articolo 12, comma 2, del medesimo decreto n. 66 del 2010, il Ministro della difesa dia evidenza, a consuntivo, tenuti presenti anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni precedenti, degli effettivi risultati conseguiti sul piano delle riduzioni della spesa.

Si segnala che la legge 5 agosto 2022, n. 119, ha prorogato al 2033 il termine per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate e delegato il Governo ad adottare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi finalizzati a realizzare un incremento organico, non superiore alle 10.000 unità (rispetto alle citate 150.000 unità stabilite dalla legge n. 244 del 2012) del personale militare delle Forze armate, ricorrendo ai risparmi generati dalla stessa legge n. 244.

Sintesi del contenuto

La relazione riferisce che il programma di revisione dell’assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate è stato completato il 31 dicembre 2019 con l’adozione di tutti i provvedimenti previsti dagli articoli dal 2188-bis al 2188-quinquies del decreto legislativo n. 66 del 2010. Si fa quindi presente che nel corso del 2022 sono stati adottati 81 provvedimenti di soppressione/riconfigurazione, di cui 78 afferenti alle strutture ordinative delle Forze armate e 3 intervenuti in area tecnico-operativa interforze (riportati in apposita scheda annessa alla relazione). Tali provvedimenti derivano da studi e approfondimenti di razionalizzazione ordinativa condotti dagli Stati maggiori dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che comportano principalmente una razionalizzazione degli assetti, adeguandoli al decalage del personale.

La relazione fa presente che l’assetto dello strumento militare delineato con le rimodulazioni fin qui effettuate non può considerarsi definitivo, richiedendo costanti verifiche di sostenibilità rispetto alle risorse disponibili a legislazione vigente e alla sua contestuale rispondenza agli impegni da assolvere. Si sottolinea che il quadro di riferimento della legge n. 244 del 2012 è decisamente mutato, tanto che la riduzione del personale, sin qui operata, impatta oggi negativamente proprio sulle componenti operative delle Forze armate, che hanno assunto maggiori compiti in un momento di rapido e profondo cambiamento nel complesso panorama geopolitico caratterizzato dalla crisi epidemiologica non ancora conclusa e dal conflitto in Ucraina. L’impianto complessivo della legge n. 244 del 2012 potrà pertanto essere superato, anche sotto il profilo ordinativo, in considerazione dei principi e criteri direttivi recati dall’articolo 9 della legge n. 119 del 2022, che consente l’aumento del volume organico complessivo delle Forze armate a 160.000 unità.

V Commissione (Bilancio)

 

Doc. CCXX, n. 1

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23/2/2023

Relazione sul bilancio di genere

(Dati relativi all’esercizio finanziario 2021)

Fonte

 

Presentata dal

Ministro dell’economia e delle finanze

L’articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvii la sperimentazione dell’adozione di un bilancio di genere finalizzata alla valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, disponendo che il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sulla sperimentazione e successivamente sui risultati dell’adozione definitiva del bilancio di genere. Il medesimo articolo prevede inoltre che la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, venga definita, anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 16 giugno 2017.

Sintesi del contenuto

La relazione illustra in primo luogo la metodologia utilizzata per la predisposizione del bilancio di genere, in Italia prodotto “a consuntivo”, osservando che al suo consolidamento, superando l’attuale sperimentazione, concorreranno la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, presentata in Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021, e l’attuazione delle previsioni contenute nel PNRR (Missione 1, Componente 1-110). Si fa presente quindi che ai fini del monitoraggio dei principali divari di genere nell’economia e nella società si è individuata, nel tempo, un’ampia batteria di indicatori, suddivisi per aree tematiche, periodicamente aggiornati, il cui numero è passato da 39 nel 2016 a 164 nel 2021.

La relazione è articolata in diversi capitoli, il primo dei quali illustra i divari di genere relativi all’economia e alla società, valutati, oltre che nel confronto internazionale, con riferimento al mercato del lavoro, ai temi della conciliazione tra vita privata e professionale, alla previdenza e assistenza, all’istruzione e agli interventi contro gli stereotipi di genere. Ulteriori profili indagati riguardano la partecipazione ai processi decisionali economici, politici e amministrativi e il contrasto alla violenza di genere. Vengono inoltre affrontati gli aspetti concernenti la salute e gli stili di vita, con riguardo anche alla salute mentale e all’approccio di genere al problema delle tossicodipendenze.

Il secondo capitolo tratta i divari di genere nel personale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono approfondite questioni specifiche, tra le quali il lavoro part-time in relazione alle esigenze di cura dei figli, i congedi parentali, lo smart working e i servizi forniti dalle amministrazioni per favorire la conciliazione vita-lavoro, il Piano triennale di azioni positive, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 2006. Il terzo capitolo analizza gli interventi normativi diretti alla riduzione del divario di genere adottati nel 2021, anche in ambito europeo, con riguardo, tra l’altro, alle previsioni contenute nelle leggi di bilancio per il 2021 e per il 2022.

I capitoli quarto e quinto forniscono, rispettivamente: la lettura secondo una prospettiva di genere delle entrate dello Stato (con riguardo, tra l’altro, alle principali politiche tributarie e alle agevolazioni fiscali finalizzate a minimizzare le differenze di genere; vengono inoltre fornite per la prima volta le risultanze dell’analisi per genere sui redditi IRPEF); la riclassificazione delle spese del conto del bilancio dello Stato 2021 secondo una prospettiva di genere, nonché una sintesi degli esiti delle politiche settoriali delle amministrazioni dello Stato volte a incidere sui divari di genere, censite tramite questionari. Costituiscono infine parte integrante della relazione la rassegna delle disposizioni volte alla riduzione di divari di genere adottate in Italia dal secondo dopoguerra ad oggi, le risposte delle amministrazioni ai questionari relativi alle politiche del personale e a quelle settoriali in una chiave di genere e l’appendice statistica. Il materiale è disponibile sulla pagina dedicata del sito RGS.

VII Commissione (Cultura)

 

NN 6, n. 9

 

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19/1/2023

Relazione in merito agli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui alla legge n. 444 del 1998, obiettivi perseguiti e risultati raggiunti

(Dati relativi all’anno 2022)

Fonte

 

Presentata dal

Ministro della cultura

L’articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 444, recante Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali, prevede che entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro per i beni culturali e ambientali (ora Ministro della cultura) predisponga una relazione in ordine agli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui alla medesima legge n. 444, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari.

Si ricorda che gli interventi finanziari in favore di immobili adibiti a teatro disposti con la legge n. 444 del 1998, riproposti ed estesi con legge 21 dicembre 1999, n. 513, si riferiscono al finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale dei locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo.

Sintesi del contenuto

La relazione riferisce che ai sensi della legge n. 444 del 1998 sono stati assegnati, complessivi 1.549.370,70 euro annui per 20 anni a decorrere dal 1999. Con la successiva legge n. 513 del 1999 sono stati autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali per 516.456,90 euro, a decorrere dall’anno 1999, e di 1.549.370,70 euro a decorrere dall’anno 2000. Con distinti decreti ministeriali (D.M. 19 novembre 1999, D.M. 28 gennaio 2000 e D.M. 6 novembre 2000) sono stati individuati 18 comuni destinatari dei suddetti limiti di impegno, subordinandone l’erogazione alla presentazione del progetto delle opere da eseguire debitamente approvato, nonché all’avvenuto inizio dei lavori.

La relazione ricorda quindi che la quota del finanziamento erogato dall’Istituto finanziatore (Cassa Depositi e prestiti ed altri istituti di credito) è stata rimborsata dal Ministero della cultura con rate semestrali posticipate (giugno e dicembre) comprensive di capitale ed interessi, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa n. 8740.

Si segnala inoltre che, in occasione della scadenza di giugno 2006, Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha rimodulato la durata del piano di ammortamento nonché il tasso applicato. Tale operazione ha portato a ridefinire in 35 anni il periodo di ammortamento dei mutui, inizialmente previsto in venti o quindici. Nel febbraio 2014 lo stesso istituto bancario ha poi rimodulato, su richiesta del Comune di Parma, il piano di ammortamento con riduzione della rata a partire dal 1° luglio 2014.

La relazione fornisce quindi gli importi delle rate di mutuo liquidate, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre, negli anni 2016 (per complessivi 1.266.180,71 euro), 2017, 2018 e 2019 (853.015,20 euro) e 2020 (646.432,43 euro).

Per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 si è provveduto alla liquidazione delle rate di mutuo, di importo totale pari a 543.141,08 euro, ammontare che si prevede di liquidare anche nel 2023.

 


 

Doc. CLXXI,

n. 1

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13/2/2023

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge n. 220 del 2016, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”

(Dati relativi all’anno 2021)

Fonte

 

Presentata dal Ministro della cultura

L’articolo 12 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante Disciplina del cinema e dell’audiovisivo, individua le diverse tipologie di interventi attraverso i quali lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, prevedendo che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero della cultura) predisponga e trasmetta alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione di tali interventi, con particolare riferimento al loro impatto sul settore.

Sintesi del contenuto

La relazione è articolata in quattordici capitoli ed è corredata da un’Appendice contenente dati consuntivi e una nota metodologica. Il primo capitolo fornisce un quadro sintetico dei provvedimenti attuativi della legge n. 220 del 2016 e delle modifiche introdotte nel secondo semestre 2021 e nel primo semestre 2022, nonché delle risorse stanziate a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo. Tali risorse (di cui si illustra la ripartizione) ammontano complessivamente nel 2021 a 885.415.427,71 euro (+39,6% rispetto all’annualità precedente) e nel primo semestre 2022 risultano pari a 849.877.198,07 euro. Il secondo capitolo offre una fotografia del comparto cinematografico e audiovisivo italiano nel suo complesso nell’anno 2021, evidenziandone le principali dimensioni economiche, industriali e occupazionali, anche attraverso il confronto con i principali mercati concorrenti dell’Italia: Francia, Germania, Gran Bretagna (Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord) e Spagna.

Nel terzo capitolo la relazione dà conto degli aiuti attivati dalla legge n. 220 del 2016 in termini di domande di contributo approvate (3.738), entità delle risorse assegnate (646.873.351 euro), impatti (diretti e indiretti) generati da tali risorse e percepiti (in termini di stimolo alla realizzazione di opere ulteriori), tipologia di soggetti beneficiari, loro distribuzione geografica e natura dei progetti sostenuti.

I capitoli quarto, quinto e sesto riferiscono sullo stato di attuazione delle misure previste dalla legge n. 220 del 2016 a favore, rispettivamente, delle imprese di produzione, del settore distribuzione, delle imprese di esercizio e delle sale. Il capitolo settimo informa in merito all’attuazione di 6 misure di promozione cinematografica e audiovisiva previste dagli articoli 27 e 29 della legge n. 220 del 2016 (sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva e per la promozione internazionale; realizzazione di festival, rassegne e premi cinematografici e audiovisivi; conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo; diffusione della cultura cinematografica; progetti speciali per il cinema e l’audiovisivo; Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo). Il capitolo ottavo illustra l’impatto generato sotto il profilo economico, industriale-occupazionale, sociale e culturale dalle risorse specificatamente erogate, a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo, a 7 enti: Cinecittà SpA, Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, Biennale di Venezia, Museo nazionale del cinema di Torino Fondazione Maria Adriana Prolo, Cineteca di Bologna, Fondazione Cineteca italiana di Milano e Cineteca del Friuli. I capitoli nono, decimo e undicesimo informano in merito alla capacità dimostrata dalla legge n. 220 del 2016 di promuovere attraverso le opere che hanno ricevuto un sostegno alla produzione e/o distribuzione nell’anno 2021 il bilanciamento di genere e le pari opportunità nel comparto cinematografico e dell’audiovisivo, l’attrattività turistica delle location di opere che hanno beneficiato di aiuti (con focus sui piccoli comuni e sui borghi storici, di cui alla missione 1, componente 3, del PNRR), la valorizzazione del pluralismo culturale. I restanti capitoli analizzano: il risultato delle opere beneficiarie di aiuto (destinate sia alla circolazione in sala sia alla televisione, nonché delle opere web) in termini di impatto sul pubblico; gli esiti delle misure (anche extra legge n. 220 del 2016) attivate per contrastare gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 sul comparto cinematografico e audiovisivo; le risultanze dell’indagine svolta su 1.194 soggetti beneficiari delle misure di sostegno circa capacità della legge di perseguire i suoi principi istitutivi.

VIII Commissione (Ambiente)

 

Doc. CCXIX, n. 1

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11/1/2023

Relazione sull’attività di monitoraggio sulla procedura di dibattito pubblico applicata alle opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, di cui all’articolo 22, comma 1, del Codice dei contratti pubblici

(Dati relativi agli anni 2021 e 2022)

Fonte

 

Presentata dal presidente della Commissione nazionale per il dibattito pubblico

L’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, stabilisce che la Commissione nazionale per il dibattito pubblico (prevista dall’articolo 22 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), monitori il corretto svolgimento della procedura di dibattito pubblico applicata alle opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale e presenti al Governo e alle Camere, entro il 30 giugno, con cadenza biennale, una relazione sulle attività di monitoraggio svolte nel biennio precedente, che evidenzi le criticità emerse nel corso delle procedure di dibattito pubblico effettuate, suggerendo soluzioni finalizzate ad eliminare eventuali squilibri nella partecipazione nonché a promuovere forme di contraddittorio quali momenti di interazione costruttiva.

Si ricorda che la Commissione nazionale per il dibattito pubblico è stata istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2020, n. 627.

Sintesi del contenuto

La relazione descrive finalità e disciplina dell’istituto del dibattito pubblico, introdotto dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), dando conto della disciplina attuativa introdotta dal DPCM n. 76 del 2018 e della procedura abbreviata prevista dall’articolo 46 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per l’attuazione delle opere del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR. Vengono inoltre illustrati ruolo e competenze della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, le modalità di svolgimento dell’attività di monitoraggio ad essa affidata, nonché i contenuti delle raccomandazioni varate dalla medesima Commissione; si descrive inoltre la figura del coordinatore del dibattito pubblico.

La relazione fa presente che dall’avvio del primo dibattito pubblico, riguardante la Circonvallazione di Trento (15 ottobre 2021) i dibattiti pubblici in corso sono 5 e quelli terminati 9. Tra i questi ultimi, alla data del 15 ottobre 2022, 5 riguardano tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza e sono opere previste nell’Allegato 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, svolti con procedimento abbreviato. Gli ulteriori dibattiti riguardano 3 procedure relative ad interventi su autostrade e strade extra urbane principali, nonché il dibattito pubblico volontario promosso dal comune di Padova riguardante la “Realizzazione Tramvia SIR 2”, svolti con procedimento ordinario. I procedimenti in corso sono relativi ad interventi aventi ad oggetto tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, il potenziamento della rete autostradale A22 Verona – Brennero, la chiusura dell’anello ferroviario di Roma e lo Stadio di Milano.

La relazione, sottolineati i risultati positivi emersi dal concreto funzionamento dell’istituto del dibattito pubblico, segnala tuttavia l’esigenza di correttivi normativi atti a superare i limiti e le ambiguità evidenziate dalla fase di prima applicazione della disciplina. A tal fine si indica l’esigenza di assicurare una solida configurazione istituzionale alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico, dotandola di adeguati poteri, nonché di rivedere la figura del coordinatore/trice del dibattito pubblico. Si segnala inoltre l’importanza prioritaria di meglio precisare la collocazione temporale del dibattito pubblico, stabilendo che si svolga nella fase assolutamente iniziale della progettazione dell’opera, quando la scelta tra più opzioni progettuali è ancora possibile, ivi compresa l’opzione “zero”. Si formulano quindi considerazioni sui dibattiti pubblici effettuati riguardanti: l’incompletezza delle informazioni veicolate dagli enti locali alle comunità locali sul loro avvio; la conduzione dei dibattiti su opere la cui progettazione è già allo stadio del progetto di fattibilità; la struttura dei dibattiti stessi come standardizzatasi; le modalità di interazione adottate dalle Sezioni della Commissione nazionale con i/le responsabili del procedimento nelle amministrazioni aggiudicatrici e talvolta anche con i/le tecnici/he delle società di progettazione; i dossier conclusivi delle amministrazioni aggiudicatrici.

Doc. XCIII,

n. 1

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21/2/2023

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi relativi all’adeguamento delle gallerie stradali della rete transeuropea

(Dati aggiornati al 30 novembre 2022)

Fonte

 

Presentata dal

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea, è volto a garantire un livello minimo di sicurezza agli utenti della strada nelle gallerie della rete stradale transeuropea mediante la progettazione e l’adozione di misure di prevenzione delle situazioni di rischio e di protezione in caso di incidente. Tali disposizioni si applicano a tutte le gallerie di lunghezza superiore a 500 metri (siano esse in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto), che fanno parte della rete stradale transeuropea (Trans European Road Network – TERN).

L’articolo 15 del citato decreto legislativo prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenti annualmente una relazione al Parlamento sugli interventi relativi all’adeguamento delle gallerie stradali della rete transeuropea posti in essere nell’anno e su quelli che si intendono realizzare nell’anno successivo, sulla base di priorità connesse al volume del traffico e alla potenziale pericolosità delle gallerie.

Sintesi del contenuto

La relazione, predisposta dalla Commissione permanente per le gallerie, dà conto preliminarmente dell’evoluzione del quadro normativo nazionale relativo alla sicurezza delle gallerie, conseguente anche all’avvio nei confronti dell’Italia della procedura di infrazione 2019/2279, attuato, in particolare, con il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, Tale provvedimento, apportando modifiche al decreto legislativo n. 264 del 2006, ha disciplinato il processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza, fissando i relativi termini temporali (al 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali oggetto dell’estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013, entro il 30 giugno 2027), e introdotto l’obbligo, per i Gestori di gallerie, di adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico e non ancora conforme ai requisiti minimi di sicurezza di norma, apposite misure di sicurezza temporanee minime. Si ricorda inoltre che la legge 9 novembre 2021, n. 156, ha disposto il trasferimento della Commissione permanente per le gallerie dal Consiglio superiore dei lavori pubblici all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).

La relazione delinea quindi il quadro delle 465 gallerie italiane della rete TERN, distinguendo quelle appartenenti alla rete nella sua configurazione all’anno 2006 (Decisione n. 1692/96/CE) e le gallerie entrate nella rete a seguito della sua ridefinizione nel 2014 (Regolamento UE n. 1315/2013) suddivise in: 416 gallerie aperte al traffico e 49 in progettazione, rilevando che le gallerie, o se del caso i progetti, sono affidate a 19 Gestori, di cui si fornisce l’elenco. Al 30 giugno 2022, delle 416 gallerie attualmente aperte al traffico lungo la rete transeuropea ricadenti sul territorio italiano, 81, corrispondenti al 19% circa del totale, risultano conformi ai requisiti minimi di sicurezza (di cui all’All. 2 del decreto legislativo n. 264 del 2006) e 335 gallerie, corrispondenti al rimanente 81%, non ancora pienamente conformi. Tra queste ultime sono presenti 81 gallerie (corrispondenti ad un ulteriore 19% del totale delle gallerie formalmente “non conformi”) per le quali i Gestori hanno presentato dichiarazione di fine dei lavori ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e che sono in attesa di formalizzazione dell’istanza di autorizzazione alla messa in servizio. La relazione fa presente che le circostanze più frequentemente addotte dai gestori in merito ai ritardi nell’adeguamento sono riconducibili alle specificità della realtà italiana, caratterizzata dall’elevato numero di gallerie appartenenti alla rete TERN conseguente alla morfologia del territorio nazionale, e dalla loro vetustà (che comporta interventi di adeguamento più estesi e incisivi), nonché alle mutate condizioni del quadro economico rispetto al 2004 (anno di emissione della Direttiva 2004/54/CE). In ogni caso, si evidenzia che il non completo adeguamento non significa assenza di misure di sicurezza per le gallerie italiane. I singoli requisiti, sebbene non ancora pienamente conformi, presentano un grado di conformità dichiarato dai Gestori comunque piuttosto elevato e, in applicazione della disciplina definita agli articoli 10-bis e 10-ter del citato decreto legislativo n. 264 del 2006, i Gestori adottano misure di sicurezza temporanee.

Doc. XXVII,

n. 5

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28/2/2023

Relazione sull’attività di monitoraggio dei livelli di ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo

(Dati relativi all’anno 2021)

Fonte

 

Presentata dal

Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica

L’articolo 13 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente, prevede che il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 549 (1° aprile 1994), predisponga il monitoraggio dei livelli dell’ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo e trasmetta al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle relative risultanze.

Sintesi del contenuto

La relazione ricorda che la diminuzione dell’ozono stratosferico verificatasi negli ultimi decenni è stata causata dall’aumento del contenuto di cloro, fluoro e bromo nella stratosfera originati dall’uso di sostanze ozono lesive (Ozone Depleting Substances – ODS). A seguito dell’adozione delle misure previste da trattati internazionali (Convenzione di Vienna del 1985, e relativo Protocollo di Montreal del 1987), il contenuto di ODSs in atmosfera, dopo aver raggiunto i massimi livelli nel 1993 e nel 1997, rispettivamente per il cloro e il bromo, sta lentamente diminuendo (circa -0.02 ppbv per anno). Tuttavia, si prevede che i cambiamenti climatici dovuti all’aumento dei livelli di gas serra nell’atmosfera, modificheranno il tasso di recupero dell’ozono e quindi l’evoluzione successiva del contenuto di ozono stratosferico. La relazione evidenzia pertanto che i recenti segnali del recupero del contenuto di ozono stratosferico non sono ancora molto chiari, e necessitano di ulteriori indagini ed analisi, e ciò include il mantenimento di una potenzialità osservativa, da satellite, ma anche con ozonosonde su pallone. In particolare, si segnala che attraverso il monitoraggio dell’ozono stratosferico è stato riscontrato un recupero del contenuto di ozono, in generale, nell’alta stratosfera e alle medie latitudini di circa +5% per decade.

Osservato quindi che il monitoraggio del profilo verticale della concentrazione dell’ozono atmosferico, mediante sondaggi con sensori avanzati su palloni meteorologici, si è rilevato essenziale per lo studio dei trends multi-annuali del contenuto di ozono colonnare in stratosfera sulla penisola italiana, la relazione riferisce in merito agli ozono –sondaggi condotti durante il 2019, il 2020, il 2021 e il periodo gennaio-maggio 2022 presso l’Osservatorio atmosferico di CETEMPS (Aquila). Si osserva che la verifica di qualità dei dati è fatta in tempo reale, cioè appena dopo la realizzazione del sondaggio, e che dopo il controllo, i dati sono subito disponibili in forma grafica presso questo link.

Nel periodo 1994-maggio 2022 sono disponibili 360 ozono-sondaggi; di maggiore omogeneità sono le 346 osservazioni nel periodo 2000-maggio 2022.

La relazione dà quindi conto della misura della radiazione UVA e UVB al suolo: Si precisa che da febbraio 2018 sono state installati nuovi sistemi SUV-A UVA, SUV-B UVB e SUV-E UVE che sono radiometri della Kipp&Zonen®. I nuovi sensori hanno operato in maniera automatica e forniscono dati che saranno pubblicati (in formato protetto) su una apposita piattaforma web con un “bollettino UV” giornaliero, pubblico e in tempo reale. Infatti è disponibile il dato UV-E, cioè la radianza UV pesata per la sensibilità tipica della cute umana. I sensori sono stati ricalibrati a maggio 2019 e gennaio 2021. Vengono infine illustrati, con l’ausilio di un grafico, i risultati dell’analisi degli ozono-sondaggi condotti all’Aquila nel periodo dal 2000 al 2021 con inclusi i sondaggi di gennaio–maggio 2022, in termini di profili verticali medi dei valori parziali del contenuto colonnare di ozono (Dobson Unit, DU) in funzione della quota. L’analisi è condotta confrontando i risultati delle osservazioni dell’Osservatorio atmosferico di CETEMPS con i risultati di altre stazioni di monitoraggio dell’ozono stratosferico con ozono-sonde a sensori elettrochimici alle medie latitudini.


 

IX Commissione (Trasporti)

 

Doc. LXXI-bis, n. 1

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25/1/2023

Relazione sull’andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili

(Dati relativi al primo semestre 2022)

Fonte

 

Presentata dal

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

L’articolo 50 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni sei mesi, presenti alle Camere una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento: a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra; b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale all’utenza, minori costi per i consumatori; c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio; d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un’effettiva liberalizzazione nel settore; e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un’effettiva concorrenzialità del mercato.

Si ricorda che il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, attuativo della direttiva 96/67/CE, riconosce il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra ad ogni aeroporto aperto al traffico commerciale avente un traffico annuale superiore o pari a 2 milioni di movimenti passeggeri o a 50.000 tonnellate di merci. Il medesimo decreto legislativo, all’articolo 13, affida all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) la verifica dell’idoneità dei prestatori di servizi di assistenza a terra.

Sintesi del contenuto

La relazione segnala che il 1° semestre 2022 ha registrato una sensibile ripresa del traffico aereo, con un volume di passeggeri quadruplicato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, nonostante permanga ancora uno scostamento significativo rispetto ai valori del 2019, pari al -23,5%. Si segnala inoltre che, nel mese di aprile 2022, l’ENAC ha provveduto, ai sensi del DM 25 novembre 2021, attuativo della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (articolo 1, commi 715-719), concernente la compensazione dei danni subìti a causa dell’emergenza Covid-19, a completare l’erogazione, ai gestori e ai prestatori di servizi di assistenza a terra, di contributi per complessivi 625 milioni di euro (degli 800 previsti seguito della rideterminazione attuata dal decreto-legge n. 73 del 2021), ricordando che sono 14 gli aeroporti aperti al traffico commerciale che nel 2021 hanno avuto un traffico annuale pari o superiore a 2 milioni di movimenti passeggeri e/o a 50 mila tonnellate di merci, ai quali si applica la direttiva 96/67/CE (Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino e Venezia).

Relativamente al tema del miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei, che rientra nella sfera di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la relazione richiama talune condotte illecite poste in essere dai vettori, evidenziate dall’AGCM con la relazione presentata il 31 marzo 2022 (Doc. XLV, n. 5), relative, in particolare, alla cancellazione dei voli programmati con la motivazione dello stato di pandemia da Covid-19 in periodi non più soggetti alle limitazioni di circolazione e la scorretta pubblicità di un vettore in merito ai propri voli come ad emissioni zero.

La relazione fa quindi presente che il profilo dei rapporti tra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio è stato sviluppato nell’Allegato infrastrutture al DEF 2022, denominato Dieci anni per trasformare l’Italia. Strategie per infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilienti, cui si rinvia.

Quanto alle misure e correttivi concreti adottati per un’effettiva liberalizzazione del settore, il documento dell’ENAC allegato alla relazione dà conto degli esiti nel primo semestre 2022 dei provvedimenti di limitazione dell’accesso dei prestatori di servizi adottati nella fase emergenziale.

In merito agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un’effettiva concorrenzialità del mercato, la relazione osserva che nel periodo di riferimento non sono stati rilevati elementi di criticità che abbiano pregiudicato lo svolgimento della concorrenza nel mercato dell’handling.

 


 

X Commissione (Attività produttive)

 

Doc. CXX,

n. 1

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11/1/2023

Relazione sulle attività del sistema camerale

(Dati relativi all’anno2021)

 

Fonte

 

Presentata dal

Ministro

delle imprese e del made in Italy

L’articolo 5-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, prevede che il Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del made in Italy) presenti al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno, anche sulla base dei dati forniti da Unioncamere, una relazione generale sulle attività del sistema camerale, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati nell’esercizio precedente. Si ricorda che la disciplina del sistema camerale è stata innovata ad opera del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, attuativo della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. legge Madia). In particolare, sono state ridefinite le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, con l’accorpamento di quelle con meno di 75 mila imprese iscritte nei propri registri e la conseguente riduzione del loro numero complessivo, nonché di quello delle unioni camerali e delle aziende speciali. Il decreto legislativo n. 219 del 2016 è poi intervenuto in merito ai compiti delle Camere di commercio, con l’obiettivo di focalizzarne l’attività sui servizi alle imprese. Un’ulteriore accelerazione al processo di accorpamento delle Camere di commercio è stato poi impresso dall’articolo 61 del decreto-legge n. 104 del 2020, nonché dai commi 978 e 979 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022).

 

Sintesi del contenuto

La relazione riporta una sintesi degli effetti prodotti dalla riforma del sistema camerale a partire dalla legge delega n. 124 del 2015, rilevando che tra il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2021 le Camere di commercio sono diminuite da 104 a 73. Il personale complessivo in servizio presso le Camere di commercio nello stesso arco temporale è passato da 7.380 a 5.598 unità (- 24,15%). Le 18 Unioni regionali esistenti all’inizio della riforma si sono ridotte complessivamente a 11. Le Aziende speciali attive nelle Camere di commercio sono passate da 105 a 66. Viene esaminata distintamente la situazione delle camere di commercio della Regione siciliana, oggetto di una specifica normativa.

La relazione analizza poi il personale delle Camere di commercio, evidenziandone l’andamento decrescente degli ultimi cinque anni, con una contrazione complessiva di oltre il 16%. La componente femminile, pari al 31 dicembre 2021 a due terzi del personale totale (66,4%), è minoritaria nei ruoli dirigenziali (32,9% dei dirigenti).

La relazione illustra quindi i dati rilevati da Unioncamere attraverso il Registro delle imprese delle Camere di commercio (anagrafe ufficiale delle imprese italiane) in cui al 31 dicembre 2021, risultano complessivamente iscritte 6.067.466 imprese, con un saldo positivo (+86.587) tra nuove imprese iscritte nell’anno e quelle cancellate. Gli incrementi maggiori del numero di imprese registrate si rilevano nelle Camere di commercio di Roma (+11.834), di Milano Monza Brianza Lodi (+9.827) e di Napoli (+7.876) rispetto al 2020. Le imprese femminili, al 31 dicembre 2021 sono 1.342.703 e rappresentano il 22,13% del totale, con quasi 2.600 imprese in più rispetto al 2020.

Quanto alle forme organizzative delle imprese, il saldo positivo del 2021 è riconducibile alla crescita delle società di capitale (65.240 in più in termini assoluti rispetto al 2020, +3,66% in termini relativi) e alle ditte individuali (29.666 imprese in più rispetto al 2020, con un tasso di crescita dello 0,95%).

La relazione dà quindi conto delle fonti di finanziamento delle Camere di commercio, la principale delle quali è costituita dal diritto annuale, dovuto ad ogni Camera di commercio da parte delle imprese iscritte nel Registro, pari al 65,1% delle loro risorse complessive. Segue la descrizione delle principali attività svolte 2021 dal sistema camerale, classificate in ordine decrescente in base agli importi complessivamente spesi per la promozione sui relativi territori di riferimento. Al primo posto si colloca l’attività di promozione delle eccellenze italiane con oltre 75 milioni di euro, seguita dall’attività di promozione di turismo e cultura, e dai servizi volti a favorire la digitalizzazione delle imprese, con 65,6 e 64,4 milioni di euro spesi.

 

Doc. LVIII, n. 1

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23/1/2023

Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive

(Dati aggiornati al 30 settembre 2022)

Fonte

 

Presentata dal

Ministro delle imprese e del made in Italy

L’articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante Interventi urgenti per l’economia, dispone che il Governo presenti alle Commissioni parlamentari competenti in materia industriale, entro il mese di aprile di ogni anno, una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell’andamento, nell’anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive. Il contenuto informativo della relazione è stato specificato dall’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

L’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014) ha stabilito che, a decorrere dal 2015, la relazione sia predisposta dal Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle imprese e del made in Italy, e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, anche utilizzando le informazioni contenute nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito dal medesimo articolo 14.

Sintesi del contenuto

La relazione è strutturata in quattro capitoli, il primo dei quali ricostruisce il contesto macroeconomico italiano, anche in raffronto ai principali competitori europei, alla luce dell’impatto pandemico e dell’aumento dei prezzi delle materie prime conseguenti allo scoppio della guerra in Ucraina, evidenziando gli elementi di forza (tra cui l’andamento dell’export) e di debolezza del tessuto produttivo. Si dà altresì conto, a partire dalla crisi finanziaria del 2008, dell’incremento del divario tra Nord e Sud del Paese, sia in termini di crescita complessiva che con riferimento alle principali grandezze che determinano la competitività. Il secondo capitolo descrive le principali novità normative e strategiche, nazionali ed europee, dell’intervento pubblico nell’economia, nonché le misure di contrasto alla crisi pandemica e conseguenti al conflitto in Ucraina (Temporary Framework Covid-19 e Temporary Crisis Framework), con particolare riguardo agli interventi agevolativi alle imprese maggiormente rappresentativi dal punto di vista della dotazione finanziaria. Si riferisce inoltre in merito alle principali priorità politiche definite nel contesto del nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2021-2027 e viene analizzata la fase preparatoria relativa all’attuazione dei Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility – RRF), la cui attuazione operativa è rappresentata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il terzo capitolo presenta l’andamento, nel periodo 2018-2021, del sistema agevolativo nel suo complesso, avvalendosi, per la prima volta, del sistema di rilevazione del Registro nazionale degli aiuti (operativo da agosto 2017), la cui piattaforma informatica è stata implementata al fine di raccogliere i risultati operativi del 2021. Il perimetro di analisi del 2021 è costituito da 1.836 interventi agevolativi complessivi, (rispetto ai 1.286 censiti nel 2020), di cui 198 delle amministrazioni centrali e 1.638 delle amministrazioni regionali, con un incremento delle agevolazioni concesse senza precedenti (+165% circa rispetto al 2020), per complessivi 25 miliardi di euro circa. Il contributo degli interventi delle amministrazioni centrali risulta decisamente superiore rispetto a quelli regionali, pari all’85% (21,4 miliardi di euro) circa del totale. La maggior parte degli impegni (circa 21 miliardi di euro, pari all’86% del totale) è inoltre destinata alle regioni del Centro-Nord, in forte aumento rispetto al precedente anno (+306%). Sul versante delle agevolazioni erogate, l’ammontare della spesa nel 2021 appare in linea di continuità con i precedenti anni, limitandosi a 5,8 miliardi di euro circa, segno che il forte incremento delle agevolazioni concesse non ha ancora dispiegato effetti rilevanti sul fronte della spesa. Il terzo capitolo include un approfondimento sulle caratteristiche operative degli interventi automatici dell’Agenzia delle entrate. Il quarto capitolo, infine, fornisce un’analisi sugli interventi di garanzia pubblica, in particolare, sul Fondo di garanzia per le PMI, che nel solo biennio 2020-2021 ha fatto registrare risultati operativi senza precedenti in termini di domande accolte (2.582.927, circa l’81,4% sul totale del periodo 2015-2021), garanzie concesse (173,5 miliardi di euro) e finanziamenti garantiti (pari a oltre 217,8 miliardi di euro).

XI Commissione (Lavoro)

 

Doc. CXCIII, n. 1

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23/1/2023

Relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull’andamento economico degli istituti stessi

(Dati relativi all’anno 2021)

Fonte

 

Presentata dal

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

L’articolo 19 della legge 30 marzo 2001, n. 152, recante Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora del Ministro lavoro e delle politiche sociali) presenti al Parlamento entro il mese di dicembre di ogni anno una relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull’andamento economico degli istituti stessi.

Sintesi del contenuto

La relazione riferisce che al 31 dicembre 2021 gli istituti di patronato sono 24 e dà conto

delle domande di costituzione intervenute nel periodo temporale di riferimento ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 152 del 2001, segnalando, tra l’altro, la conclusione dell’istruttoria per il riconoscimento provvisorio del Patronato EPAC. La relazione richiama quindi le disposizioni che disciplinano l’attività svolta dai patronati, rilevando che nell’anno 2021 ciascun Patronato ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 152 del 2001, il c.d. dichiarato attività e il c.d. dichiarato organizzazione (concernente l’annualità precedente), corredato dei dati relativi alle pratiche di reddito di cittadinanza e di pensioni di cittadinanza. Per quanto attiene, invece, all’organizzazione dei Patronati, si precisa che nel 2021 sono pervenute le richieste di 7 Patronati di autorizzazione all’apertura della sede provinciale in località geografica diversa dal capoluogo (c.d. apertura in deroga), di cui 5 accolte e 2 respinte. Con riferimento alle strutture operative all’estero sono inoltre pervenute 17 comunicazioni di chiusura sede e 14 di apertura sede. La relazione dà poi conto dell’attività di vigilanza sugli Istituti, prevista dall’articolo 15 della legge n. 152 del 2001, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità definite dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 193 del 2008. Per ogni sede di Patronato ispezionata, gli ispettori rilasciano un verbale, contenente il totale del punteggio organizzativo e di attività riconosciuto, a cui è condizionata l’entità del finanziamento da corrispondere ai Patronati. Le sedi centrali degli Istituti, entro 30 giorni dal rilascio del verbale, possono proporre istanza di rettifica. Nel 2021 sono pervenute 59 istanze di rettifica, di cui una accolta. La relazione evidenzia che per l’annualità 2021 continuano a persistere le criticità legate all’accumularsi del ritardo nei tempi di trasmissione degli esiti degli accertamenti ispettivi da parte degli ispettorati territoriali del lavoro presenti sull’intero territorio nazionale ed in particolare dei servizi ispettivi della regione Siciliana.

Quanto al finanziamento dei Patronati, disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 152 del 2001, la relazione riferisce che nell’annualità 2021 sono stati erogati la prima e la seconda anticipazione dell’annualità 2020 (con decreti direttoriali 26 aprile 2021, n. 348, e 7 dicembre 2021, n. 740) e il saldo dell’annualità 2013 (con decreto direttoriale 1° dicembre 2021, n. 710). Inoltre, si rappresenta che – in esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio n. 12001 del 2020 – è stato adottato dal Segretario generale, in qualità di Commissario ad acta nominato dallo stesso Tribunale, il decreto n. 96 del 2021, di riparto agli Istituti di patronato dei fondi per l’anno 2017. Acquisite le risorse necessarie, a tale decreto si è data esecuzione con i decreti direttoriali nn. 522, 529 e 636 del 2021. Ulteriori risorse sono state conferite agli istituti di patronato in attuazione di quanto disposto per l’esercizio finanziario 2021 dall’articolo 1, comma 321, della legge n. 178 del 2020 (Legge di bilancio 2021) (con decreti direttoriali nn. 397 e 490 del 2021) e dall’articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (con DD n. 739 del 2021). La relazione evidenzia infine, nel complesso, un andamento economico positivo rilevato dalla documentazione trasmessa per la totalità dei Patronati, nessuno dei quali presenta un disavanzo di gestione. Solo il Patronato EPAC presenta, invece, un disavanzo patrimoniale, riportando un patrimonio netto negativo.

Doc. CLXXVIII,

n. 1

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27/2/2023

Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili

(Dati relativi all’anno 2019)

 

Fonte

 

Presentata dal

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

L’articolo 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche presenti al Parlamento ogni due anni, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 68, sulla base dei dati che le regioni sono tenute ad inviare annualmente, entro il mese di marzo, al medesimo Ministro. Si ricorda che la legge n. 68, profondamente rivista dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, promuove l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

 

Sintesi del contenuto

La relazione, strutturata in due parti, delinea nella prima il quadro normativo, anche internazionale ed europeo, su lavoro e disabilità, approfondendo, tramite focus dedicati, aspetti della disciplina nazionale oggetto di aggiornamento (quali la disciplina dei contratti a tempo determinato e di apprendistato e il tirocinio; ulteriori approfondimenti riguardano lo strumento degli accomodamenti ragionevoli e le figure del responsabile dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e del disability manager, alla luce dei principi direttivi contenuti nelle Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, adottate con DM 11 marzo 2022, n. 43). Si segnalano inoltre le prospettive di riforma connesse alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante deleghe al Governo in materia di disabilità, incardinata negli interventi collegati al PNRR (Missione 5, Componente 2). Sempre nella prima parte, la relazione analizza i dati illustrativi dei principali andamenti del sistema del collocamento mirato, dedicando un distinto capitolo ai sistemi attuativi regionali. Circa la dimensione della domanda di lavoro, la relazione segnala che nel 2019 il numero totale di posti scoperti dedicati alle persone con disabilità è di 148.229 unità. La quota di riserva appannaggio delle imprese private è di oltre 400 mila posti di lavoro, mentre gli enti pubblici dichiarano più di 115 mila posizioni riservate alle persone con disabilità. I settori di attività economica con i numeri più elevati sono, in primo luogo, le aziende dell’industria in senso stretto, con oltre 172 mila posti potenziali per lavoratori con disabilità (33% del totale nazionale) e una disponibilità pari a 51.452 posizioni; segue la macrocategoria che comprende pubblica amministrazione, istruzione e sanità, con una quota di riserva di oltre 126 mila posti (25% del totale). In ambito geografico, si evidenzia la Lombardia, con circa 120 mila posti dedicati ai lavoratori con disabilità (a fronte di 94 mila del Mezzogiorno e isole e di 108 mila posti del Centro Italia). Sul versante dell’offerta di lavoro, la relazione riferisce che gli iscritti a livello nazionale negli elenchi unici previsti dalla normativa, dichiarati dai servizi competenti alla data del 31 dicembre 2019, raggiungono il totale di 847.708 individui. Le iscrizioni nel corso dell’anno sono state 94.176, delle quali il 43% donne. Gli invalidi civili rappresentano il 92% delle iscrizioni. Nel 2019 il totale nazionale di avviamenti al lavoro, comunicato dai servizi competenti, è pari a 44.318 procedure registrate (42.941 in aziende private), che risulta il più alto mai riscontrato dalle rilevazioni compiute sulla legge n. 68 del 1999. Le assunzioni hanno raggiunto le 58.131 unità: anche tale dato rappresenta il valore più elevato raggiunto dal sistema del collocamento mirato, con un consistente incremento anche rispetto ai contratti registrati nel 2018 (48.770). I contratti a tempo determinato costituiscono il 64% delle assunzioni. La relazione fornisce inoltre il dato delle risoluzioni dei rapporti di lavoro, in totale quasi 38 mila, prevalentemente riconducibili ai contratti a tempo determinato (48%). Quanto ai tirocini, si sottolinea come nel settore privato vi si sia ricorso per oltre 12 mila individui (5 mila donne).

La seconda parte della relazione consta delle informazioni fornite dalle regioni e province autonome in merito all’attuazione della legge n. 68 del 1999, acquisite attraverso la compilazione di una scheda di rilevazione dedicata, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 68 del 1999.

 

XII Commissione (Affari sociali)

 

Doc. XCVII,

n. 1

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9/1/2023

Relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l’infezione da HIV

(Dati relativi all’anno 2021)

 

Fonte

 

Presentata dal Ministro della salute

L’articolo 8 della legge 5 giugno 1990, n. 135, recante Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS, prevede che il Governo riferisca annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l’infezione da HIV.

 

Sintesi del contenuto

La relazione fornisce preliminarmente dati sull’epidemiologia dell’infezione da HIV a livello globale e nazionale. Con riferimento all’Italia, i dati disponibili più recenti indicano che nel 2020 sono state segnalate 1.303 nuove diagnosi di infezione da HIV, pari a un’incidenza di 2,2 nuovi casi ogni 100.000 residenti, incidenza che si colloca al di sotto della media dei Paesi dell’Unione Europea (3,3 casi per 100.000 residenti). Si evidenzia peraltro che i dati relativi al 2020 hanno risentito dell’emergenza Covid-19 in modi e misure che potranno essere correttamente valutate solo verificando i risultati dei prossimi anni. Ulteriori informazioni fornite riguardano, tra l’altro, le modalità di trasmissione e la tempestività della diagnosi.

La relazione descrive quindi le attività svolte nel 2021 dal Ministero della salute in tema di HIV e AIDS, realizzate anche in collaborazione con il Comitato tecnico sanitario (Sezione per la lotta contro l’AIDS e Sezione del volontariato per la lotta contro l’AIDS), riguardanti la prevenzione, l’informazione, la ricerca, l’assistenza e la cura, la sorveglianza epidemiologica e il sostegno dell’attività del volontariato. In merito specificatamente alla prevenzione, in considerazione del significativo decremento dell’accesso al test per l’HIV durante la pandemia da Covid-19 registrato a livello europeo ed italiano, nonché dell’elevata percentuale di HIV Late Presenter (LP) e di diagnosi tardive dell’infezione riscontrate in Italia dal Sistema di sorveglianza, si è ritenuto prioritario porre in essere iniziative finalizzate a prevenire il contagio con particolare riferimento al testing. In merito, si ricorda la realizzazione della campagna informativa denominata “Prima lo fate meglio è”, volta a sensibilizzare, anche attraverso l’utilizzo di social media, la popolazione sessualmente attiva sull’importanza di sottoporsi al test dell’HIV e se ne descrivono i risultati. Si dà quindi conto dei progetti volti all’implementazione del Piano nazionale di interventi contro l’HIV e AIDS (PNAIDS), previsto dalla legge n. 135 del 1990, nonché dei progetti di ricerca, finanziati con i fondi previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007, art. 1, co. 809) stipulati dal Ministero della salute con enti pubblici, operanti nel settore sanitario, sulle materie proposte dalla Sezione del volontariato per la lotta contro l’AIDS del Comitato tecnico sanitario.

La relazione riferisce inoltre in merito alle attività svolte dall’Istituto superiore di sanità (ISS), nel campo della prevenzione e della lotta contro l’AIDS, che possono essere raggruppate in tre aree: attività di sorveglianza e di servizio, anche in relazione all’impatto dell’epidemia da Covid-19 sui nuovi casi, condotta in stretto coordinamento con istituzioni internazionali, nazionali e regionali del Servizio sanitario nazionale (SSN) o gestite e realizzate direttamente dall’ISS con la collaborazione, ove richiesta, di Centri esterni; attività di ricerca, attuata mediante finanziamenti di origine nazionale e internazionale; attività di formazione con erogazione di crediti formativi, nonché attività di consulenza e di controllo con supporto tecnico/scientifico, teorico e pratico, a Centri ed Istituti italiani. La relazione segnala che, nonostante i dati nazionali ed internazionali indichino che l’AIDS non sia ancora sotto controllo, in Italia i finanziamenti per la sorveglianza, la prevenzione e la ricerca sono stati molto ridotti e non corrispondono alle esigenze della lotta contro tale malattia, anche al fine di ridurre il carico economico sul Sistema sanitario nazionale. Ci sono, infatti, ancora molti aspetti della malattia che non sono chiari e che devono essere indagati e/o richiedono interventi decisi di sanità pubblica.

 

Doc. CXXXIII, n. 1

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11/1/2023

Relazione sullo stato di attuazione delle politiche concernenti la prevenzione della cecità e l’educazione e la riabilitazione visiva

(Dati relativi all’anno 2019)

Fonte

 

Presentata dal

Ministro della salute

La legge 28 agosto 1997, n. 284, recante Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati, ha destinato uno stanziamento annuo alle iniziative per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per l’educazione e la riabilitazione visiva. L’articolo 2 di tale provvedimento prevede che il Ministro della salute entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmetta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle politiche inerenti alle finalità perseguite, nonché sull’utilizzazione dei contributi erogati dallo Stato per tali finalità.

Sintesi del contenuto

La relazione fornisce dati epidemiologici su cecità e ipovisione, riferendo che in Italia soffre di limitazioni visive (da moderate a gravi), il 18,6% della popolazione, percentuale che sale al 33,8% tra gli ultrasessantacinquenni e al 41,9% tra gli ultrasettantacinquenni. L’aumento del numero dei soggetti affetti da ipovisione, ascrivibile a molteplici cause, tra cui, in particolare per quanto riguarda il nostro Paese, la maggiore diffusione di malattie oculari legate all’invecchiamento, rende prioritario nell’ambito della sanità pubblica un intervento che comprenda prevenzione, cura e riabilitazione. La relazione ricorda che ai fini dell’identificazione precoce della disabilità visiva, in linea con quanto richiesto nel Piano di azione lanciato nel 2019 dall’Organizzazione mondiale della sanità, il Ministero della salute ha lavorato all’implementazione e attuazione del Piano nazionale della prevenzione 2014-2019, inserito nei livelli essenziali di assistenza (LEA), che ha previsto, all’interno del Macro Obiettivo 2 Prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali, un’area dedicata alla prevenzione dell’ipovisione e della cecità, con specifici programmi di screening oftalmologici neonatali, per i quali la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), ha disposto (art. 1, co. 454) specifiche risorse, poi incrementate per effetto del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.

La relazione dà quindi conto dell’attività del Comitato tecnico nazionale per la prevenzione della cecità (CTNPC), istituito con decreto del Ministro della salute 13 giugno 2017, e della Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità- IAPB Italia onlus. Le attività dell’Agenzia sono illustrate in base alla loro finalità: prevenzione primaria (informazione e divulgazione), secondaria (controlli oculistici gratuiti), terziaria (servizi di riabilitazione) e ricerca scientifica (attraverso il Polo nazionale di servizi e ricerca per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva degli ipovedenti, operante presso l’Agenzia, dal 2013 accreditato come Centro di collaborazione dell’OMS per la riabilitazione visiva).

La relazione riferisce inoltre in merito alle attività svolte nel 2019 dai centri di riabilitazione visiva istituiti dalle regioni in attuazione della legge n. 284 del 1997 (54 nel 2019, di cui 15, il maggior numero, attivi in Lombardia). I pazienti seguiti nei vari centri nell’anno di riferimento sono stati 26.063, in aumento rispetto al 2018, quando erano stati 25.564, con un decremento dei pazienti in età pediatrica (26,6% del totale) rispetto all’anno precedente (29,9%) e un incremento di quelli di età superiore ai 65 anni (44,8% del totale, 40,9% nel 2018) pur con notevoli variazioni a livello regionale. La relazione segnala altresì che nel 2019 sono stati assegnati alle regioni e province autonome ai sensi della legge n. 284 del 1997 683.780 euro (di cui 671.892,53 da ripartire), secondo i criteri stabiliti in Accordo Stato-Regioni del 20 maggio 2004, per il 90% sulla base della popolazione residente e per il 10% sulla base del numero di ciechi civili.

Conclusivamente, la relazione fa presente che, a fronte di un incremento dal 2018 delle risorse assegnate alle regioni e dell’inserimento nei LEA, con DPCM 12 gennaio 2017, della “riabilitazione della funzione visiva”, persistono una disparità a livello regionale nell’applicazione della legge n. 284 del 1997 e criticità quali la mancanza in molti centri di figure professionali fondamentali, nonché la poco omogenea distribuzione dei centri specializzati per la riabilitazione visiva dell’infanzia.

 

Doc. CXXII,

n. 1

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21/2/2023

Relazione sullo stato dell’organizzazione del sistema trasfusionale nazionale

(Dati relativi all’anno 2021)

Fonte

 

Presentata dal

Ministro della salute

L’articolo 25 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, prevede che il Ministro della salute riferisca al Parlamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 219, sullo stato di attuazione della legge stessa e, annualmente, sullo stato dell’organizzazione del sistema trasfusionale nazionale.

Sintesi del contenuto

La relazione analizza in primo luogo le modifiche della normativa nazionale che hanno interessato nell’ultimo triennio il settore trasfusionale, segnalando, in particolare, l’emanazione, ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 219 del 2005 (come modificato dall’art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), del decreto del Ministro della salute 5 novembre 2021 che ha istituito e regolato il Sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali, al fine di garantire uniformi e rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei processi produttivi attinenti alle attività trasfusionali; si segnala altresì l’aggiornamento della raccomandazione n. 5, pubblicata dal Ministero della salute il 9 gennaio 2020, concernente la raccolta e il monitoraggio di eventi avversi riferibili alla donazione o alla trasfusione di sangue.

La relazione descrive quindi la struttura del sistema trasfusionale italiano, composto, a livello nazionale, dal Comitato tecnico sanitario e dal Centro nazionale sangue (CNS). Le funzioni di coordinamento, controllo tecnico scientifico e monitoraggio del Sistema trasfusionale nazionale svolte dal CNS, anche con riferimento agli studi e analisi condotti nel contesto della pandemia da Covid-19, sono inoltre oggetto di approfondimento in un distinto capitolo della relazione. Gli organismi regionali sono costituiti dalle Strutture regionali di coordinamento per il sistema trasfusionale (SRC), istituite ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 219 del 2005 e meglio definite dall’Accordo Stato-Regioni del 13 ottobre 2011, e dai Servizi trasfusionali (ST) e relative articolazioni organizzative (AO), responsabili della raccolta e del controllo del sangue umano e dei suoi componenti, quale ne sia la destinazione. Le Unità di raccolta (UdR) del sangue e degli emocomponenti operano sotto la responsabilità tecnica del servizio trasfusionale di riferimento, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 8 luglio 2021. Del Sistema trasfusionale italiano fanno parte, altresì, le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, nonché le società scientifiche del settore trasfusionale. La relazione, oltre a descrivere le funzioni del Sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA), istituito con decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, riferisce in merito all’aggiornamento del modello per le visite di verifica delle strutture trasfusionali, finalizzate al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione/accreditamento, attuato con l’Accordo Stato-Regioni 25 marzo 2021, segnalando l’introduzione, in risposta alle difficoltà prodotte dalla pandemia, dell’«ispezione virtuale da remoto». Inoltre, al fine di rafforzare l’armonizzazione delle procedure regionali di verifica e certificazione di conformità e il livello di efficacia e di terzietà delle attività ispettive, il CNS ha istituito al proprio interno un organismo deputato alla certificazione delle competenze dei valutatori del Sistema trasfusionale italiano (VSTI). La relazione, evidenziato l’avvio della revisione del DM salute 2 novembre 2015, avente ad oggetto i requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti, illustra i dati di attività trasfusionale raccolti dal SISTRA. In particolare, nel 2021 il numero totale di donatori ammonta a 1.653.268 (il 66,7% maschi e il 33,3% femmine), con una percentuale di donatori periodici pari all’83,8%. Complessivamente sono stati trasfusi 2.884.881 unità di emocomponenti (7.903 unità al giorno); i pazienti trasfusi sono stati 656.998 ovvero 1.799 al giorno. Si, illustrano quindi la programmazione volta all’autosufficienza del Sistema trasfusionale nazionale, nonché gli esiti dell’emovigilanza con riguardo agli effetti indesiderati alla trasfusione di emocomponenti (1.815 nel 2021) e alla donazione allogenica (8.454 reazioni indesiderate, di cui il 4,1% di grado severo). Si riferisce infine sull’attività della Rete delle banche del sangue del cordone ombelicale.

Doc. CLXVIII, n. 1

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21/2/2023

Relazione sull’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria

(Dati relativi all’anno 2021)

Fonte

 

Presentata dal

Ministro della salute

L’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, recante Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria, prevede che il Ministro della salute presenti annualmente al Parlamento una relazione sull’esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell’articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell’accesso ai servizi sanitari pubblici.

Sintesi del contenuto

La relazione fornisce il quadro attuativo della libera professione intramuraria riferendo in merito al livello di adesione da parte dei differenti sistemi regionali alla disciplina dell’istituto, focalizzando l’attenzione sulle previsioni introdotte dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, che ha innovato l’impianto della precedente riforma, attuata con la legge n. 120 del 2007, nonché sulle indicazioni provenienti dagli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni 18 novembre 2010 e 19 febbraio 2015. La rilevazione è stata implementata attraverso la distribuzione alle regioni e province autonome di una scheda di rilevazione, contenente 12 indicatori valutativi (invariati dal 2013), di cui 3 relativi agli adempimenti di diretta competenza regionale e 9 riconducibili al livello di governo aziendale. I dati riportati dalla relazione, riferiti agli indicatori regionali, riguardano: l’individuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali, il passaggio al regime ordinario dell’attività intramuraria; l’emanazione/aggiornamento delle linee guida sulle modalità di gestione dell’attività libero-professionale intramuraria; l’istituzione, nell’ambito delle attività di verifica dello svolgimento dell’attività libero-professionale, di appositi organismi paritetici con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative degli utenti e di tutela dei diritti. La relazione espone quindi i risultati attuativi, più propriamente di natura organizzativa e strutturale, di competenza del livello di governo aziendale, concernenti i seguenti profili: l’attivazione dell’infrastruttura di rete per il collegamento tra l’Azienda sanitaria e le strutture nelle quali vengono erogate prestazioni di attività libero-professionale intramuraria, interna o in rete; la corresponsione delle prestazioni erogate in regime libero-professionale direttamente all’Azienda, tramite mezzi che assicurino la tracciabilità del pagamento di qualsiasi importo; la definizione, d’intesa con i dirigenti interessati, degli importi da corrispondere a cura dell’assistito; la trattenuta dal compenso dei professionisti di una somma pari al 5%, da vincolare a interventi di prevenzione, ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa; le attività di controllo relative al progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell’ambito dell’attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime libero-professionale; l’adozione di misure dirette a prevenire l’insorgenza di conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale; la definizione annuale dei volumi di attività istituzionale dovuti; la determinazione dei volumi di attività libero-professionale complessivamente erogabili; la costituzione di un organismo paritetico di verifica del corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale. In aggiunta agli esiti ricavati dagli indicatori illustrati, la relazione fornisce dati in merito all’attivazione e verifica del programma sperimentale introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 158 del 2012, alla disponibilità di spazi interni alle Aziende, idonei a garantire l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria a tutti i dirigenti medici, alla determinazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale.

La relazione dà quindi conto degli aspetti economico-finanziari connessi all’esercizio della libera professione intramuraria, con un approfondimento sul numero di dirigenti medici che hanno optato per il rapporto di esclusività, sulla quantificazione della corrispondente indennità, sui dati relativi alla spesa per i cittadini e ai costi e ricavi delle Aziende (Allegato 1); riferisce inoltre sui volumi di attività e sui tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali traccianti (previste da PNGLA 2019-2021) erogate in regime libero-professionale (Allegato 2).

Doc. CLXIII, n. 1

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22/2/2023

Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 285 del 1997, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza

(Dati relativi all’anno 2020)

Fonte

 

Presentata dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

L’articolo 10 della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza, prevede che entro il 30 settembre di ciascun anno sia trasmessa al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 285: Tale legge istituisce il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (FNIA), stabilendo che sia ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che una quota delle risorse del Fondo, pari al 30 per cento, sia riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari, cosiddetti “riservatari”. Per l’anno 2020 il riparto del FNIA è stato attuato con decreto della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale 15 luglio 2020, n. 229. A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 9 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, la ripartizione del Fondo è attualmente demandata alla Presidenza del Consiglio di ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia.

Si ricorda che la relazione prevista dall’articolo 10 tiene conto delle relazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono a loro volta presentare, ai sensi dell’articolo 9, entro il 30 giugno di ciascun anno, sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, sulla loro efficacia, sull’impatto sui minori e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita dei minori nel rispettivo territorio.

Sintesi del contenuto

 

La relazione, nella prima parte, riferisce sulla gestione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (FNIA) per le annualità di erogazione 2019 e 2020 (per un ammontare, per ciascun anno, pari a 28.974.000 euro), con un focus sulla programmazione dei fondi disponibili, sullo stato delle rendicontazioni e sulle caratteristiche principali degli interventi sostenuti. Vengono quindi indicate le quote di riparto delle annualità del FNIA stanziate a favore di ciascun comune riservatario nel periodo 2018-2020, nonché fornito il riepilogo dei progetti (141 effettivamente attivati) inseriti nell’apposita “Banca dati 285” (di recente aggiornata, a seguito di quanto evidenziato dalla Corte dei conti nella sua relazione sulla gestione del FNIA del luglio 2018), con indicazione dei relativi obiettivi. Si delinea inoltre, attraverso il sistema di indicatori statistici individuati nell’ambito delle attività di supporto all’applicazione della legge n. 285 del 1997, il profilo dei 15 comuni riservatari per quanto attiene alla situazione dei cittadini di minore età, sia rispetto alle condizioni di vita attuali sia alle aspettative di qualità di vita futura.

La seconda parte della relazione sintetizza i principali risultati delle riunioni del Tavolo tecnico di coordinamento tra i comuni riservatari e il Dipartimento per le politiche della famiglia (svoltesi il 12 ottobre, il 26 novembre e il 16 dicembre 2021) sui temi: dell’organizzazione e della gestione delle attività collegate all’attuazione della legge n. 285 del 1997; dell’impatto del Covid-19 sugli adolescenti; della presentazione delle Linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, nonché del 5° Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (5° Piano nazionale). La relazione riporta quindi i risultati di un’indagine svolta nel 2020, che ha visto il coinvolgimento di tutti i comuni riservatari, volta a determinare l’impatto dell’evento pandemico sulle amministrazioni locali e su coloro che lavorano nell’ambito dei servizi socioeducativi, nonché sul rapporto tra questi e l’utenza. In particolare, vengono evidenziate le evoluzioni più significative in relazione ai servizi finalizzati alla prevenzione, protezione, tutela e cura di bambini, bambine, adolescenti e famiglie. Viene infine presentato un aggiornamento dell’analisi dei Piani di zona vigenti nei comuni riservatari, valutati sulla base delle raccomandazioni contenute nelle Osservazioni conclusive rivolte nel 2019 all’Italia dal Comitato dell’ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, a seguito del V e VI Rapporto presentato nel 2017 dal Governo italiano, ai sensi dell’articolo 44 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri), VIII (Ambiente), IX (Lavoro) e XII (Affari sociali)

Doc. LXXXIV,

n. 1

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9/1/2023

Relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano

(Dati relativi all’anno 2021)

Fonte

 

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento

L’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro, promuova gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato italiano e le comunichi tempestivamente alle Camere ai fini dell’esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, presentando annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce.

Sintesi del contenuto

La relazione analizza preliminarmente l’andamento del contenzioso nel contesto europeo, segnalando che l’anno 2021 ha visto un incremento del numero delle cause pendenti, pari a 70.150, rispetto a quelle registrate alla fine dell’anno 2020 (62.000), a conferma di un trend crescente dal 2017.

Il Paese con il maggior numero di ricorsi pendenti è la Russia (17.000, rappresentanti il 24% del totale dei casi), seguita dalla Turchia (15.250), dall’Ucraina (11.350), dalla Romania (5.700) e dall’Italia, con 3.650 ricorsi pendenti (costituenti il 5% del totale). Nel corso del 2021, la Corte europea ha pronunciato in totale 1.105 sentenze, contro le 871 dell’anno precedente, con un incremento del 27%.

Nell’anno 2021, le sentenze pronunciate nei confronti dello Stato italiano sono state complessivamente 39, delle quali 33 recanti la constatazione di almeno una violazione, con un rialzo rispetto al 2020, anno in cui le pronunce di condanna sono state 14.

Dall’analisi delle sentenze di condanna, condotta sotto il profilo della tipologia di violazione accertata, emerge che l’incidenza maggiore è addebitabile alle violazioni al diritto all’equo processo, seguite dalle violazioni al diritto al rispetto della vita, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, al diritto di proprietà e alla libertà di espressione. Dei 3.650 ricorsi pendenti nei confronti dell’Italia, nel 2021 ne sono stati trattati in totale 3.381, di cui 1.406 definiti (dichiarati irricevibili, radiati dal ruolo o che hanno dato luogo a pronunce) e 1.610 nuovi assegnati ad una formazione giudiziaria. La relazione richiama quindi i ricorsi pendenti in ragione della rilevanza e della natura della materia trattata, segnalando che è proseguita nel 2021 l’attività volta all’abbattimento del contenzioso seriale pendente.

Il documento fornisce una disamina delle 39 sentenze pronunciate dalla Corte europea (sia di condanna, sia di non violazione) nei confronti dell’Italia, pubblicate nell’anno 2021. Si riferisce inoltre sinteticamente sulle decisioni assunte dalla Corte suddivise per tipologia di esito (irricevibilità per manifesta infondatezza, abusività, incompatibilità, mancato esaurimento delle vie interne). La relazione dà quindi conto del monitoraggio sullo stato di esecuzione delle sentenze pronunciate a carico dell’Italia negli anni pregressi, sulla base dei dati illustrati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, competente alla supervisione sull’esecuzione delle pronunce della Corte Edu riportati nel Rapporto annuale relativo all’anno 2021. Per quanto riguarda la posizione italiana, il Rapporto evidenzia che i casi oggetto di monitoraggio nel 2021 sono scesi a 170 da 184 del 2020, con una leggera flessione dei contenziosi ripetitivi, passati da 127 a 112. I leading cases sono 58 (erano 57 nel 2020), di questi, 23 casi sono sottoposti a supervisione rafforzata. Nel 2021 si sono chiusi per l’Italia 73 casi (di cui 7 leading cases e 66 repetitive cases). Vengono quindi descritti i principali casi singoli e i casi seriali sottoposti a monitoraggio e si dà conto delle risoluzioni finali ritenute di maggior rilievo. La relazione riferisce infine sulle misure introdotte per superare le criticità strutturali evidenziate da violazioni seriali e sull’adeguamento dell’ordinamento nazionale ai principi e alla giurisprudenza della Corte europea, attraverso la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.

Commissioni I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro)

 

Doc. CLII,

n.1

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9/1/2023

Relazione sull’andamento della spesa relativa all’applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

(Dati relativi all’anno 2021)

Fonte

 

Presentata dal Ministro per la pubblica amministrazione

L’articolo 12 della legge 4 marzo 2009, n. 15, dispone che il Governo trasmetta annualmente al Parlamento e alla Corte dei conti una relazione sull’andamento della spesa relativa all’applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Si ricorda che le modalità di definizione del numero e della distribuzione delle prerogative sindacali sono regolati principalmente dall’articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Tale articolo, al comma 1, prevede che al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le confederazioni sindacali rappresentative. Ai sensi dell’articolo 50, inoltre, le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il numero complessivo e i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali, nonché gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali.

Sintesi del contenuto

La relazione precisa preliminarmente che l’ambito di rilevazione attiene: ai comparti la cui disciplina contrattuale è demandata all’ARAN con la stipula di contratti collettivi; al personale in regime di diritto pubblico (Corpi di polizia ad ordinamento civile, Vigili del fuoco, Carriera diplomatica e Carriera prefettizia) disciplinato dai decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione previsti e regolati dalla legge. La relazione riferisce che, alla data di chiusura della rilevazione (effettuata attraverso il sistema applicativo di tipo informatico GEDAP – Gestione Distacchi Aspettative e Permessi), fissata al 14 giugno 2022, sono risultate adempienti 11.115 amministrazioni su un totale di 11.628, pari al 95,59% (95,58% nel 2020). La fruizione delle prerogative sindacali è stata, complessivamente, del 63,43% per dipendenti di sesso maschile e del 36,57% per quelli di sesso femminile. In complesso si sono registrati: 436.141 giorni di distacco sindacale retribuito; 96.270 giorni di permesso cumulato sotto forma di distacco; 285.740 giorni di aspettativa sindacale non retribuita; 125.896 giorni di permesso sindacale retribuito per l’espletamento del mandato, di cui 30.758 destinati alle Rappresentanze Sindacali Unitarie –RSU; 14.468 giorni di permesso sindacale retribuito per le riunioni di organismi direttivi sindacali; 352 giorni di permesso sindacale non retribuito; 1.301 giorni di permesso da cumulo ex articolo 16, comma 6, del contratto collettivo nazionale quadro 4 dicembre 2017.

Le assenze per la fruizione delle prerogative sindacali retribuite hanno comportato nel 2021 un costo pari a 74.816.211 euro (68.950,207 nel 2020), di cui 57.767.738 euro per comparti ARAN e 17.048.472 euro per i settori pubblicistici, quantificato sulla base della retribuzione media pari a 35.585 euro annui (dati Conto Annuale del MEF per l’anno 2020). Si osserva che la lettura dei dati evidenzia un decremento della spesa dal 2018 al 2020 pari a circa 9 milioni di euro ed un incremento di circa 6 milioni dal 2020 al 2021.

La relazione analizza inoltre la fruizione delle prerogative sindacali distinte per genere e fornisce la rilevazione, limitata al solo impatto finanziario, relativa ai dipendenti pubblici che usufruiscono di cariche pubbliche elettive, pur non essendo tale rilevazione richiesta espressamente dalla legge. In merito si rileva che nel 2021 il costo relativo ai dipendenti che hanno utilizzato aspettative e permessi orari per cariche pubbliche elettive è stato pari a 19.866.667 euro. Il fenomeno si concentra nell’espletamento del mandato nei comuni e nelle circoscrizioni/municipi, mentre assume un peso marginale nelle altre istituzioni.

Commissioni II (Giustizia), VI (Finanze) e XIV (Politiche dell’Unione Europea)

 

NN 15, n. 50

 

Annuncio 23/2/2023

Relazione concernente la procedura d’infrazione n. 2022/2150, avviata, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per violazione del diritto dell’Unione europea in relazione al mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva (UE) 2015/849, come modificati dalla direttiva (UE) 2018/843, relativi all’istituzione di un registro dei titolari effettivi

Fonte

 

Presentata dal Ministro delle imprese e del made in Italy

L’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l’avvio di una procedura d’infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l’inadempimento o la violazione contestati con la procedura d’infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

La relazione è trasmessa contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti.

Per completezza, si ricorda che il comma 3 dell’articolo 15 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei informi senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d’infrazione basate sull’articolo 260 del TFUE. La legge prevede che il Governo possa raccomandare l’uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

Sintesi del contenuto

In riferimento all’avvio della procedura d’infrazione n. 2022/2150, la relazione ricorda che a seguito del recepimento con il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, della direttiva (UE) 2015/849, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, alle disposizioni in materia di comunicazioni da rendere obbligatoriamente in via telematica al registro delle imprese per contrastare fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, è stata data attuazione con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55. Tale decreto prevede l’adozione di ulteriori quattro provvedimenti concernenti specifiche tecniche, tra cui due decreti del Ministro delle imprese e del made in ltaly, uno dei quali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

La relazione fa presente che nelle more dell’acquisizione di detto concerto e della pubblicazione dei restanti provvedimenti, è intervenuta la pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea sulle cause riunite C-37 /20 e C-601/20, con cui è stata rilevata l’invalidità della direttiva (UE) 2018/843 laddove modificava l’articolo 30 della direttiva (UE) 2015/849 prevedendo che gli Stati membri provvedessero affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio fossero accessibili in ogni caso al pubblico, individuandosi in tale previsione una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.

In attesa dell’adeguamento della normativa nazionale alle risultanze sopravvenute, la relazione riferisce che si sta procedendo alla rimodulazione dei provvedimenti di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di addivenire in tempi brevi alla loro adozione, previa acquisizione del concerto del Ministero dell’economia e delle finanze, ove previsto.

 


 

Commissioni II (Giustizia), X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell’Unione Europea)

 

NN 15, n. 51

 

Annuncio 23/2/2023

Relazione concernente la procedura d’infrazione n. 2023/0022, avviata, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per mancato recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE

Fonte

 

Presentata dal Ministro delle imprese e del made in Italy

L’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l’avvio di una procedura d’infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l’inadempimento o la violazione contestati con la procedura d’infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

La relazione è trasmessa contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti.

Per completezza, si ricorda che il comma 3 dell’articolo 15 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei informi senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure

d’infrazione basate sull’articolo 260 del TFUE. La legge prevede che il Governo possa raccomandare l’uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

Sintesi del contenuto

In merito alla procedura d’infrazione n. 2023/0022, la relazione ricorda che il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE, fissato dall’articolo 24 della medesima direttiva, è scaduto il 25 dicembre 2022. La relazione ricorda altresì che la legge di delegazione europea 4 agosto 2022, n. 127, che ha conferito la delega al Governo per l’adozione del relativo decreto legislativo, è entrata in vigore il 10 settembre 2022, termine dal quale decorrono i tre mesi previsti dall’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 per l’approvazione in sede preliminare.

La relazione riferisce quindi che lo schema di decreto, corredato dalle relazioni illustrativa e tecnica, approvato dal Consiglio dei ministri in sede di esame preliminare il 9 dicembre 2022, è stato trasmesso alle Commissioni parlamentari per l’acquisizione del prescritto parere in data 12 dicembre. La relazione fa altresì presente che, a seguito delle osservazioni formulate nei pareri favorevoli espressi, con nota del 10 febbraio 2023 si è provveduto, unitamente al Ministero della giustizia (co-proponente), ad inviare i testi di riscontro delle suddette osservazioni al Ministero per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e per il PNRR ed al Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio.

La relazione auspica quindi un celere riscontro da parte delle Amministrazioni da ultimo interessate ai fini della calendarizzazione dell’esame definitivo da parte del Consiglio dei ministri. Si segnala che lo schema di decreto legislativo è stato approvato in esame definitivo nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, così come risulta dal relativo comunicato stampa.

 

 


 

Commissioni V (Bilancio) e X (Attività produttive)

 

Doc. XXVII,

n. 3

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17/1/2023

Relazione sull’utilizzo delle risorse del conto
di contabilità speciale n. 6055
(Dati relativi al periodo 1° luglio – 31 dicembre 2022)

Fonte

 

Presentata dai Commissari

straordinari di ILVA Spa

L’articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto, stabilisce che l’organo commissariale di ILVA Spa è titolare di contabilità speciali, aperte presso la Tesoreria statale, prevedendo che ne rendiconti, secondo la normativa vigente, l’utilizzo e ne fornisca periodica informativa ai Ministeri attualmente dell’ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, alle autorità giudiziarie interessate nonché, con una relazione semestrale, alle Camere.

Il 13 giugno 2017 i Commissari straordinari hanno attivato, presso la tesoreria di Stato, la contabilità speciale n. 6055.

Si ricorda che l’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, prevede che le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali per l’attuazione e la realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’ILVA, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017 – 2019, siano mantenute nella contabilità speciale per essere destinate al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del Piano relativo ad attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, di cui all’articolo 1, comma 8.5 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191. Il comma 8.5 prevede che il piano, a carattere sperimentale, abbia la durata di tre anni, sia approvato e monitorato nei relativi stati di avanzamento dal Ministro dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy).

L’articolo 1 del decreto-legge n. 243 del 2016 prevede altresì che i commissari straordinari, anche ai fini dei trasferimenti delle risorse, provvedano a rendicontare, con cadenza semestrale, al Ministero vigilante, il quale invia la relazione alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Sintesi del contenuto

La relazione fornisce, attraverso tabelle riepilogative, la sintesi dei movimenti dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 per tipologia operazione a valere sulla contabilità speciale n. 6055, con i relativi importi, dando conto anche dei pagamenti relativi al Piano di iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola (per un importo di 1.497.000 euro). Il saldo della contabilità speciale n. 6055 ammonta, al 31 dicembre 2022, a 744.032.333 euro (al 30 giugno 2022 era pari a 815.052.118 euro).

 


 

Commissioni VIII (Ambiente) e IX (Trasporti)

 

Doc. CLXXX-bis, n. 1

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3/2/2023

Relazione sulla sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali

(Dati relativi all’anno 2022)

Fonte

 

Presentata dal

direttore dell’ANSFISA

L’articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, ha istituito l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), contestualmente disponendo la soppressione della preesistente Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF); il medesimo articolo dispone che entro il 31 gennaio di ciascun anno, l’ANSFISA trasmetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività di promozione e vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali svolte nel corso dell’anno precedente, previste dai commi da 3 a 5 del citato articolo 12. Tali disposizioni sono state modificate dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che hanno esteso l’ambito di operatività dell’ANSFISA, prevedendo che adotti annualmente il programma delle attività di vigilanza diretta sulle strade e autostrade e conferendo all’Ente, dal 1° gennaio 2022, le competenze sui sistemi di trasporto ad impianti fissi e la gestione della Commissione permanente gallerie. Il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, ha inoltre attribuito ad ANSFISA il compito di effettuare ispezioni finalizzate a verificare, entro il 31 dicembre 2022, le condizioni di sicurezza dell’intera infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25.

Sintesi del contenuto

La relazione, descritta la mission, l’evoluzione normativa e la struttura organizzativa dell’ANSFISA, illustra le attività svolte dalla Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali nell’ambito del Programma delle attività di vigilanza diretta per l’anno 2022, segnalando, tra l’altro, che sono state espletate 23 ispezioni a campione su altrettante autostrade e/o strade statali e regionali, 4 ispezioni su ponti e viadotti in conglomerato cementizio armato ordinario o presollecitato realizzati tra la fine degli anni ‘50 e ‘70 e 5 Audit sui sistemi di gestioni, indicati in apposite tabelle. Ulteriori 6 ispezioni sono conseguite a segnalazioni di privati e/o enti a seguito di notizie apprese dai media o inerenti a incidenti rilevanti.

La relazione riferisce quindi in merito all’attività espletata con riferimento al Programma straordinario per le autostrade A24 e A25, rilevando che, complessivamente, le 75 attività ispettive svolte nel corso del 2022 hanno riguardato circa 580 opere, tra ponti, viadotti, cavalcavia e gallerie. Vengono quindi sintetizzati gli esiti dell’attività ispettiva.

La relazione descrive poi le funzioni ispettive (complessivamente oltre 60) e autorizzative svolte sulle gallerie della rete stradale transeuropea, a seguito dell’incardinamento presso ANSFISA della Commissione permanente per le gallerie, nonché in merito alle competenze e ai compiti previsti dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, che ha recepito la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (poi modificato dal decreto legislativo 15 novembre 2021, n. 213, attuativo della direttiva (UE) 2019/1936).

La relazione analizza a seguire l’attività svolta nel 2022 dalla Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie. Tale attività si è espletata sul piano della produzione normativa, sul versante autorizzatorio (tra l’altro attraverso il rilascio di certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie), di gestione del Registro dei veicoli e del Registro dell’infrastruttura (RINF). Si dà inoltre conto delle attività di ispettorato e controllo. In particolare, sono state oggetto di controlli sul campo 38 imprese ferroviarie, per un totale di 981 treni e 8.167 elementi verificati (veicoli e operatività del personale con mansioni di sicurezza). Tali attività hanno comportato il rilevamento di 604 irregolarità, per lo più riferibili al generico stato manutentivo dei veicoli riscontrabile tramite controlli visivi esterni. Infine, la relazione espone l’attività realizzata nell’area dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, riferendo che complessivamente sono state effettuate (come illustrato in apposita tabella) 2.593 attività ispettive, di cui 115 su metropolitane, 128 su tram, 239 su filobus, 664 su impianti a fune, 588 scale mobili e 544 ascensori pubblici.

Commissione X (Attività produttive) e XI (Lavoro)

Doc. CXXVII,

n.1

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9/1/2023

Relazione sull’attività svolta in favore della cooperazione
(Dati relativi agli anni 2018-2021)

Fonte

Presentata da Ministro delle imprese e del made in Italy

L’articolo 16 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante Nuove norme in materia di società cooperative, prevede che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (attualmente il Ministero delle imprese e del made in Italy, che ne ha rilevato le competenze in materia) presenti al Parlamento, ogni tre anni, una dettagliata relazione sull’attività svolta in favore della cooperazione. Tale relazione deve riportare le notizie e i dati sullo stato della cooperazione in Italia.

Sintesi del contenuto

La relazione è articolata in cinque parti, la prima delle quali fornisce dati quantitativi sulla consistenza e sull’andamento nel quadriennio 2018-2021 del comparto degli enti cooperativi. In base al numero totale di cooperative iscritte all’Albo (istituito dall’articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220) alla fine di ogni anno del periodo di riferimento (2018-2021), si osserva come, dopo la crescita riscontrata nel 2019 di 5.300 cooperative iscritte (+ 4,9% rispetto all’anno precedente), nel biennio 2020-2021 l’impatto della crisi pandemica ha comportato un calo complessivo delle cooperative di 3.500 unità, più cospicuo nel 2020 con una caduta dell’1,9% e proseguito nel 2021 – seppur in maniera rallentata – con una riduzione dell’1,1%. La ripartizione per categoria mostra una forte concentrazione settoriale, con il 48,5 per cento costituito da cooperative di produzione e lavoro. Quanto alla distribuzione territoriale, il 48,1% delle cooperative è situato nel Mezzogiorno. I dati sul fatturato delle società cooperative, relativi agli anni 2018-2020 (i dati sul 2021 non risultano disponibili nella prima parte dell’anno successivo) evidenziano una consistente flessione nel 2019, continuata nel 2020, con un calo complessivo di oltre 5 miliardi di euro. Mentre i segmenti delle cooperative di produzione e lavoro e delle cooperative sociali hanno mostrato effettivamente una contrazione negli anni 2019-2020, rispettivamente, di oltre 4 miliardi e di 2 miliardi di euro, per le cooperative del settore agricolo nel 2019 si è rilevato un lieve calo di fatturato e nel 2020 un aumento di circa 200 milioni, il che lascia presupporre il ruolo positivo – nel periodo pandemico da Covid-19 – del settore agroalimentare. Per le cooperative del settore commerciale la crescita dei valori del 2020 è stata più evidente, circa 2 miliardi di fatturato, ma va inquadrata anche nella modifica delle abitudini alimentari nel periodo pandemico. Quanto ai dati sull’occupazione, nel biennio 2020-2021 si registrano circa 77 mila occupati in meno, ma con andamenti non uniformi nei diversi settori della cooperazione (in particolare con una crescita di circa 11 mila occupati nel 2021 nel segmento delle cooperative sociali).

Nella seconda parte della relazione sono illustrate le principali innovazioni di carattere normativo e amministrativo intervenute nel quadriennio di riferimento, mentre la terza parte riferisce sull’azione del Ministero delle imprese e del made in Italy, sia per quanto attiene alle attività di vigilanza sulle società cooperative e sui loro consorzi, con particolare attenzione al fenomeno delle false cooperative (cosiddette “spurie”), in materia di gestioni commissariali, scioglimenti e procedure di liquidazione coatta amministrativa, sia in merito alle misure di incentivazione e alle iniziative di promozione del sistema cooperativo. A tale ultimo riguardo si dà conto delle due linee di attività (sostegno alle progettualità integrate e di filiera; azioni di promozione) condotte nel quadriennio 2018-2021 dalla Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI (DGPIIPMI) nell’attuazione del “Programma di promozione e sviluppo del movimento cooperativo”.

Nella quarta parte della relazione sono riportate informazioni sulla cosiddetta “cooperazione aderente”, ovvero quella parte del comparto che aderisce alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo. La quinta ed ultima parte, infine, espone dati forniti dalle Regioni a statuto speciale in quanto titolari di poteri di vigilanza specifica sulle società cooperative presenti nel loro territorio (con la precisazione che non sono pervenuti i dati dalle province autonome di Trento e Bolzano).

 


 

 

RELAZIONI PRESENTATE DA ALTRI SOGGETTI
(GENNAIO - FEBBRAIO 2023)


 

VI Commissione (Finanze)

 

Doc. CXL, n. 1

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17/1/2023

Relazione concernente le operazioni riguardanti le quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia

(Dati relativi all’anno 2022)

Fonte

 

Presentata dal

Governatore della Banca d’Italia

L’articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia) prevede che la Banca d’Italia riferisca alle Camere, con cadenza annuale, in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale come disciplinate dal medesimo articolo 4. Tale disposizione autorizza l’Istituto ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all’importo di 7.500.000.000 euro; a seguito dell’aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di 25.000 euro ciascuna. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.

Le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell’Istituto sono costituiti da: banche e imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; fondazioni di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento; detta quota è stata elevata dal 3 al 5 per cento a seguito della modifica apportata all’articolo 4 del decreto-legge n. 133 del 2013 dal comma 715 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022).

Sintesi del contenuto

La relazione consta di una tabella riassuntiva delle operazioni perfezionate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, da cui si ricava che alla compagine dei partecipanti al capitale della Banca d’Italia si sono aggiunti cinque nuovi soggetti: due fondi pensione (Fondo pensione Fopdire, Fondo pensione Fondoposte) una fondazione di matrice bancaria (Fondazione Banca del Monte di Lombardia) e due banche (Cassa rurale di Bolzano; Banca Prealpi San Biagio); sei soggetti ne sono invece fuoriusciti: tre banche, in esito a fusioni per incorporazione, un fondo pensione (Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze) e due banche in liquidazione coatta amministrativa.

Le operazioni perfezionate nell’anno 2022 hanno comportato il trasferimento di circa il 15,6% del capitale (come evidenziato dall’allegato A alla relazione).

Nel complesso, i partecipanti al capitale della Banca d’Italia al 31 dicembre 2022 risultano 173, di cui si fornisce l’elenco (allegato B).

Nessun partecipante detiene quote in misura superiore al limite del 5% del capitale stabilito dalla legge.

 


 

NN 6, n. 10

 

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30/1/2023

Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nella provincia autonoma di Trento

(Dati relativi all’anno 2022)

Fonte

 

Presentata dal Garante del contribuente della provincia autonoma di Trento

Larticolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, prevede listituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dellAgenzia delle entrate.

Il comma 13-bis dellarticolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

Sintesi del contenuto

La relazione illustra l’attività svolta dal Garante del contribuente della provincia autonoma di Trento nell’annualità 2022, anche con l’ausilio di una tabella riepilogativa delle fattispecie trattate, che indica, per ciascuna di esse, il numero di istanze presentate dai contribuenti e l’ente interessato (Agenzia delle entrate, INPS, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Trentino riscossioni Spa, ecc.). Evidenziata la tempestività delle risposte ai contribuenti da parte del Garante, la relazione analizza i casi che hanno richiesto uno specifico approfondimento in termini di ricerca giurisprudenziale e dottrinale.

Nelle conclusioni la relazione rileva che l’attività espletata dal Garante nel 2022 – nonostante i limitati poteri allo stesso assegnati dalla legge e dei quali si auspica un ampliamento da parte del legislatore – appare proficua e comunque finalizzata a potenziare il rapporto di fiducia intercorrente tra cittadini ed Amministrazione finanziaria.

 


 

NN 6, n. 11

 

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3/2/2023

Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Molise

(Dati relativi all’anno 2022)

Fonte

 

Presentata dal Garante del contribuente per il Molise

Larticolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, prevede listituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dellAgenzia delle entrate.

Il comma 13-bis dellarticolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

Sintesi del contenuto

La relazione illustra l’attività svolta dal Garante del contribuente per il Molise nell’annualità 2022, riferendo che alla data del 1° gennaio 2022 risultavano pendenti 3 istanze alle quali, al 31 dicembre, se ne aggiungevano ulteriori 20. Tutte le 23 istanze sono state definite con decisioni debitamente motivate. Più precisamente, con 10 decisioni hanno trovato accoglimento le istanze dei contribuenti, 8 pratiche hanno ottenuto un esito sfavorevole all’istante, mentre in 5 casi il Garante respingeva le istanze per infondatezza delle stesse o per incompetenza.

La relazione rappresenta quindi talune criticità del sistema, eccependo il difetto di autonomia del Garante rispetto al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede alla remunerazione del Garante medesimo, l’assenza di potere coercitivo o sanzionatorio ad esso conferito nei confronti degli enti impositori o riscossori nell’ipotesi di violazione dei diritti del contribuente; la mancata previsione di legge di un sostituto del Garante in caso di suo legittimo impedimento; l’assoluta carenza di mezzi.

Conclusivamente, la relazione evidenzia la necessità di conferire al Garante poteri tali da incidere con maggiore e più effettiva efficacia sul procedimento amministrativo di imposizione tributaria, in primo luogo quello di proporre ricorso al Giudice tributario per tutelare i diritti del contribuente violati dall’Amministrazione finanziaria, o quanto meno di disporre la sospensione dei termini processuali per il ricorso del contribuente fino alla decisione del Garante sulla sua istanza.

 


 

NN 6, n. 12

 

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3/2/2023

Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Emilia-Romagna

(Dati relativi all’anno 2022)

Fonte

 

Presentata dal Garante del contribuente per l’Emilia-Romagna

Larticolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, prevede listituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dellAgenzia delle entrate.

Il comma 13-bis dellarticolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

Sintesi del contenuto

 

 

La relazione, descritte le modalità organizzative attraverso le quali opera l’ufficio del Garante del contribuente per l’Emilia-Romagna, espone valutazioni in merito al panorama economico e normativo nel quale si inquadra l’attività svolta, evidenziando come ad oltre venti anni di distanza dalla sua istituzione la figura del Garante stenti ad imporsi, non avendo il potere di incidere direttamente sul fatto oggetto delle segnalazioni ricevute, ma solo quello di rappresentare agli uffici dell’Amministrazione finanziaria un disservizio lamentato, svolgendo funzioni meramente “sollecitatorie”.

La relazione fornisce quindi i prospetti statistici dell’attività svolta e della gestione delle istanze, dai quali si ricava, tra l’altro, che nell’annualità 2022 sono state definite 107 controversie, che quelle ancora pendenti al 31 dicembre sono 5 e che i fascicoli definiti con esito favorevole o parzialmente favorevole al contribuente sono 30.

 


 

NN 6, n. 15

 

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13/2/2023

Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nella provincia autonoma di Bolzano

(Dati relativi all’anno 2022)

Fonte

 

Presentata dal Garante del contribuente per la provincia autonoma di Bolzano

Larticolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, prevede listituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dellAgenzia delle entrate.

Il comma 13-bis dellarticolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

Sintesi del contenuto

 

La relazione riferisce che nel corso dell’annualità 2022 sono pervenute al Garante del contribuente per la provincia autonoma di Bolzano 51 istanze d’intervento ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 212 del 2000 e che 46 pratiche sono state definite a seguito delle risposte pervenute alle richieste indirizzate agli enti impositori e riscossori.

La stragrande maggioranza delle richieste di intervento ha riguardato questioni pendenti presso l’Agenzia delle entrate, alcune si riferivano ai tributi locali (imposta municipale immobiliare IMI) e all’operato della Guardia di finanza. Notevolmente aumentate sono anche le questioni relative al pagamento dei canoni TV.

La relazione segnala che l’Agenzia delle entrate spesso non tiene conto dell’obbligo di fornire le risposte ovvero di pretrattare le questioni sollevate dal Garante nel termine di trenta giorni, rendendo necessario ricorrere a diversi solleciti, in taluni casi ulteriormente disattesi. Ricordato che il richiesto intervento del Garante del contribuente non determina la sospensione dei termini di impugnazione dei provvedimenti dell’Agenzia delle entrate, si osserva che il mancato rispetto dell’obbligo dell’Agenzia di fornire risposta nei termini di legge spinge spesso il contribuente a impugnare i provvedimenti presso le commissioni tributarie, così vanificando l’intento del legislatore di contenere al massimo le impugnazioni giudiziali.


 

NN 6, n. 16

 

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13/2/2023

Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Puglia

(Dati relativi all’anno 2022)

Fonte

 

Presentata dal Garante del contribuente per la Puglia

Larticolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, prevede listituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dellAgenzia delle entrate.

Il comma 13-bis dellarticolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

Sintesi del contenuto

 

 

La relazione, descritta preliminarmente la figura e l’ambito di operatività del Garante del contribuente, fa presente che nell’annualità 2022 sono pervenute 404 richieste d’intervento, cui si sommano le 98 giacenti al 31 dicembre 2021.

Su un totale, pertanto, di 502 istanze ne sono state definite 368, di cui 136 con accoglimento delle richieste del contribuente e altre 15 con accoglimento parziale. Sono state definite dagli enti impositori con esito contrario al contribuente, 137 pratiche, mentre 65 per rinuncia del contribuente o altri motivi. Si fa presente che l’attività istruttoria è stata espletata in tutte le pratiche pervenute, tranne i casi di incompetenza, con richieste rivolte ai vari organi dell’Amministrazione finanziaria, alle regioni, ai comuni, ai vari i enti impositori (Camere di commercio, Consorzi di bonifica, etc.) ed ai contribuenti interessati.

La relazione dà quindi conto della tipologia dei ricorsi presentati nel 2022, in buona parte analoga a quella dei precedenti semestri, con estensione alla materia degli omessi o ritardati contributi a fondo perduto (c.d. perequativi) affidati per l’erogazione all’Agenzia delle entrate dai provvedimenti legislativi di sostegno delle categorie più colpite dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

Vengono infine approfondite le questioni trattate maggiormente significative.

 


 

NN 6, n. 17

 

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27/2/2023

Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Abruzzo

(Dati relativi all’anno 2022)

Fonte

 

Presentata dal Garante del contribuente per l’Abruzzo

Larticolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, prevede listituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dellAgenzia delle entrate.

Il comma 13-bis dellarticolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

Sintesi del contenuto

 

In merito all’attività svolta dal Garante la relazione fa presente che all’inizio dell’anno 2022 erano pendenti 34 pratiche. Le segnalazioni pervenute nel corso del 2022 sono state 89 ed hanno riguardato, prevalentemente, la liquidazione o l’accertamento relativi a tributi erariali (28 pratiche) e la riscossione o i rimborsi di tributi erariali (rispettivamente 11 e 16 pratiche).

Nell’annualità 2022 sono state definite 89 pratiche, di cui 26 con archiviazione per rinuncia del contribuente o per altre ragioni; 33 con esito totalmente o parzialmente favorevole al contribuente; 30 con esito sfavorevole a quest’ultimo. Quanto alla tipologia delle istanze e delle segnalazioni presentate nel corso dell’anno, la relazione riferisce che i contribuenti si sono rivolti al Garante prevalentemente per chiedere interventi di diretta attivazione dell’autotutela o di sostegno ad istanze di autotutela da loro stessi formulate avverso atti di accertamento o di riscossione.

Nel corso del 2022 è salito il numero delle segnalazioni in materia di rimborsi d’imposta, soprattutto con riferimento a ritenute operate in Italia nei confronti di non residenti. Sono risultate sostanzialmente stabili, dal punto di vista quantitativo, le segnalazioni riguardanti i tributi locali (in particolar modo ICI, IMU e TARI). La normativa recente, volta ad attenuare le conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19, ha generato problematiche nuove, concernenti, in particolare, i contributi e gli indennizzi (i cosiddetti “ristori”) che tale normativa ha introdotto. Al riguardo i contribuenti generalmente lamentano di essere stati impropriamente esclusi dalla fruizione di tali “ristori” o la loro mancata o ritardata erogazione.

In merito alle pratiche concernenti provvedimenti adottati da Uffici finanziari situati al di fuori dell’Abruzzo da parte di contribuenti residenti nella regione, la relazione evidenza l’opportunità di un risolutivo intervento normativo che disciplini la questione della competenza territoriale del Garante.

Quanto al rapporto con gli Uffici finanziari, la relazione fa presente una certa resistenza di tali Uffici al ritiro, in via di autotutela, degli atti ritenuti, dal Garante, illegittimi; si osserva inoltre che una problematica connotata da notevole criticità è quella relativa ai tempi impiegati per l’effettuazione dei rimborsi dovuti ai contribuenti, soprattutto considerato il rigore con cui il fisco pretende tempestività nell’adempimento degli obblighi tributari.

Infine, la relazione evidenzia situazioni di disagio nei rapporti con gli Enti pubblici territoriali, i quali non sempre considerano doveroso fornire un riscontro alle richieste del Garante, sulla base di una interpretazione meramente letterale del sesto comma dell’articolo 13 dello Statuto del contribuente (che parla esclusivamente di “amministrazione finanziaria”), sottolineando ulteriormente l’esigenza di un intervento del legislatore che attribuisca maggiore incisività all’azione del Garante.

 


 

NN 6, n. 18

 

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27/2/2023

Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Calabria

(Dati relativi all’anno 2022)

Fonte

 

Presentata dal Garante del contribuente per la Calabria

Larticolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, prevede listituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dellAgenzia delle entrate.

Il comma 13-bis dellarticolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

Sintesi del contenuto

 

La relazione riferisce che nell’anno 2022 sono pervenute al Garante del contribuente per la Calabria 167 richieste scritte di intervento (a fronte delle 105 registrate nell’anno precedente), cui si sommano 10 pratiche già in essere al primo gennaio 2022. Nel corso dell’anno sono stati portati a conclusione 169 procedimenti, mentre delle 8 pratiche pendenti al 31 dicembre 7 sono state portate a termine alla data di rilascio della relazione.

Tale documento, oltre a segnalare l’acuirsi, nel territorio in cui opera il Garante, di un diffuso stato di malessere dovuto a serie difficoltà economiche che hanno causato la chiusura di diverse aziende, evidenzia l’irrequietudine dei contribuenti per l’eccessivo onere derivante oltre che dalle imposte (statali e degli enti locali), dallo svolgimento di una notevole mole di adempimenti, quasi sempre affatto agevoli da comprendere ed eseguire. La relazione segnala altresì una crescente sfiducia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in relazione ai tempi di erogazione dei rimborsi d’imposta riconosciuti e per l’ostinazione degli Uffici nel non riconoscere l’avvenuta prescrizione di imposte iscritte a ruolo, se non dopo conclamato intervento del giudice competente.

Altro aspetto evidenziato dalla relazione concerne la mancata risposta da parte degli Enti locali (amministrazioni comunali, consorzi di bonifica ecc.) alle richieste di informazione formulate dal Garante su pretese tassazioni contestate dai contribuenti, malgrado la loro reiterazione. Con riguardo a tali Enti le lamentele portate a conoscenza del Garante per lo più riguardano l’eccessivo onere della TARI gravante sulle unità immobiliari utilizzate dai non residenti solamente in un limitatissimo periodo dell’anno (cosiddette case estive).

Quanto ai rapporti con l’Ente regione Calabria, la relazione fa presente che quest’ultima, da oltre un decennio, non riconosce alcuna competenza del Garante del contribuente sui propri tributi (bolli di circolazione, tasse di concessioni amministrative, ecc.) sulla base della sentenza del TAR Puglia del 25 novembre 2004, n. 5477, secondo la quale i poteri del Garante del contribuente riguardano i soli atti, prassi e comportamenti dell’Amministrazione finanziaria statale.

 


 

NN 6, n. 19

 

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27/2/2023

Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Lombardia

(Dati relativi all’anno 2022)

Fonte

 

Presentata dal Garante del contribuente della Lombardia

Larticolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, prevede listituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dellAgenzia delle entrate.

Il comma 13-bis dellarticolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

Sintesi del contenuto

La relazione illustra l’attività svolta dal Garante segnalando che rispetto all’annualità 2021, nella quale erano pervenuti 331 procedimenti, nel 2022 si registra un notevole aumento delle segnalazioni, il cui numero è salito a 495, verosimilmente per la ripresa, dopo il periodo di stasi dovuto alla pandemia da Covid-19, dell’attività di accertamento e di riscossione delle amministrazioni finanziarie e degli agenti della riscossione.

Le segnalazioni pervenute nel periodo di riferimento sono state, in prevalenza, volte a sollecitare l’esercizio dell’autotutela da parte dell’Amministrazione finanziaria ed il rimborso di imposte indebitamente pagate. A tale secondo riguardo, la relazione auspica una maggiore tempestività dell’Amministrazione finanziaria nell’assicurare ai contribuenti, provvedendo anche d’ufficio, il rimborso delle somme dovute.

Sottolineata la grande disparità dei numeri e della sostanziale difficoltà dei procedimenti lavorati dal Garante della Lombardia rispetto a quelli di altri Garanti regionali e la conseguente opportunità di individuare soluzioni volte a garantire una più razionale ed equa distribuzione dei carichi di lavoro (ad esempio con la creazione di macro-aree di competenza, che raggruppino varie regioni), la relazione ribadisce talune difficoltà, già richiamate in precedenza, derivanti dalla circostanza che i servizi amministrativi e tecnici dell’Ufficio del Garante sono assicurati dall’Agenzia delle entrate, con possibile compromissione del ruolo di terzietà ed indipendenza del Garante rispetto all’Amministrazione finanziaria.

La relazione dà conto inoltre di talune problematiche riscontratesi in Lombardia per la coesistenza e la parziale sovrapposizione di funzioni tra la figura del Garante del contribuente e del Difensore regionale, istituito con legge regionale n. 10 del 2003 (ai sensi dell’articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127), per esempio in merito a disfunzioni segnalate dai contribuenti nel servizio di riscossione dei tributi regionali, quale la tassa automobilistica (c.d. bollo auto).

Altre problematiche evidenziate riguardano la non uniforme interpretazione da parte dei diversi Uffici del Garante della competenza territoriale degli stessi, non esattamente perimetrata dal legislatore, la necessità di stabilire un raccordo tra i Garanti regionali, soprattutto in questioni che richiedono una valutazione unitaria, la mancata previsione della funzione vicaria di altro soggetto in caso di incompatibilità o di temporaneo impedimento del Garante.

 


 

VIII Commissione (Ambiente)

 

Doc. CXLVI, n. 1

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13/2/2023

Adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell’ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato

(Dati relativi al secondo semestre 2022)

Fonte

 

Presentata dal presidente dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, modificato dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, all’articolo 147, stabilisce che i servizi idrici siano organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali (ATO) definiti dalle regioni e che gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipino obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale. Il successivo articolo 172 prevede che entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico – ora Autorità di regolazione per energia, rete e ambiente (ARERA) – presenti alle Camere una relazione sull’adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell’ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato.

Si segnala che l’articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006 consente la salvaguardia di gestioni del servizio idrico in forma autonoma subordinatamente alla sussistenza di specifici requisiti, da accertare da parte dell’ente di governo dell’ambito. L’articolo 22 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ha introdotto disposizioni volte a limitare la possibile proliferazione di tali gestioni. Si segnala inoltre che l’articolo 14 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, reca disposizioni di rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato, volte superare le perduranti situazioni inerziali con riferimento alle procedure di affidamento del servizio idrico integrato, prevedendo l’esercizio di poteri sostitutivi.

Sintesi del contenuto

La relazione illustra gli esiti del monitoraggio semestrale sugli assetti locali del servizio idrico integrato svolto dall’ARERA, precisando che la ricognizione non prende in considerazione gli assetti locali delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per quanto attiene alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO), si segnala il definitivo completamento dei percorsi di adesione degli enti locali ai relativi enti di governo dell’ambito in tutte le aree territoriali del Paese e il consolidamento nel processo di razionalizzazione del numero degli ATO, pari a 62. Nel dettaglio risulta che 12 regioni hanno previsto un ATO unico (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta), mentre le restanti hanno mantenuto all’interno del proprio territorio, una pluralità di ATO, facendo riscontrare la presenza di 50 ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale (nella quasi totalità dei casi, coincidente almeno con il territorio della relativa provincia). La relazione riferisce inoltre che la quasi totalità delle regioni italiane ha positivamente portato a compimento il processo di costituzione degli enti di governo dell’ambito, evidenziando tuttavia l’esigenza per taluni di essi (Lazio, Campania, Calabria e Sicilia) di completare il percorso verso la piena operatività. Alla luce delle informazioni trasmesse dai soggetti competenti, si conferma inoltre consolidamento dei percorsi di piena e definitiva adesione degli enti locali ai relativi enti di governo dell’ambito. Quanto all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato da parte degli enti di governo dell’ambito, la relazione dà conto del superamento di precedenti situazioni inerziali (Molise, Valle d’Aosta, Calabria), e del perdurare di altre, segnalando l’attivazione dei poteri sostitutivi previsti dalle disposizioni del decreto-legge n. 115 del 2022 da parte dei presidenti della Campania e della Regione Siciliana. Si segnalano inoltre ulteriori profili di criticità, tra i quali la presenza di gestori cessati ex lege che attualmente svolgono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente. Conclusivamente, la relazione evidenzia l’esistenza di un water service divide nella programmazione e gestione del servizio idrico integrato, con la fruizione di standard elevati in un’ampia area del Paese collocata in prevalenza al Nord e al Centro del Paese e situazioni, principalmente nel Sud e nelle isole, in cui si perpetuano inefficienze. La situazione di ciascuna regione è approfondita in schede analitiche fornite in Appendice alla relazione.

XII Commissione (Affari sociali)

 

Doc. CXCV,

n. 1

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10/1/2023

Attività svolte dalla Fondazione Italia sociale

(Dati relativi all’anno 2022)

Fonte

 

Presentata dal presidente della Fondazione Italia sociale

L’articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, istituisce la Fondazione Italia sociale, con lo scopo di sostenere, mediante l’apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell’impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell’intervento pubblico.

L’articolo 10 dispone altresì che, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della medesima legge n. 106, la Fondazione Italia sociale, trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull’entità e articolazione del patrimonio, nonché sull’utilizzo della dotazione iniziale di un milione di euro conferito alla Fondazione stessa per l’anno 2016 ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 10.

Sintesi del contenuto

La relazione, illustrata la filosofia ispiratrice, la natura giuridica e il modello di governance della Fondazione Italia sociale, ricorda che nell’anno 2022 l’Ente ha concluso il suo primo ciclo quadriennale di attività, evidenziando che in questo arco temporale la Fondazione ha accolto in qualità di partecipanti oltre trenta tra i principali soggetti economici e culturali del Paese ed ha avviato collaborazioni con alcune delle università e dei centri di ricerca più impegnati sui temi di propria competenza.

La relazione dà conto dell’attività svolta nel 2022 di comunicazione, di advertising online e offline e di organizzazione di eventi, che hanno condotto ad una estensione rilevante del pubblico della Fondazione e di tutte le sue attività, incluso il progetto culturale beCIVIC: in particolare, si evidenzia che il sito web becivic.it ha registrato un traffico medio di 1600 utenti/mese e la pagina social instagram @beCIVIC, con 12.100 iscritti, è cresciuta ulteriormente rispetto al 2021. Si segnala quindi la partecipazione al progetto europeo Seed, per l’istituzione del primo centro di competenza per l’innovazione sociale in Italia, e all’iniziativa New European Bauhaus, lanciata a gennaio 2021. Si ricorda inoltre che nel 2022 è stato messo a punto il piano di sviluppo e la strategia di comunicazione della Lotteria filantropica Italia, prevista tra il 1° febbraio e il 30 luglio 2023. La relazione richiama poi il ruolo svolto dalla Fondazione in qualità di advisor della pubblica amministrazione per incrementare l’efficacia nell’utilizzo di risorse nazionali e europee destinate ai progetti sociali, attraverso la partecipazione ai più importanti tavoli istituzionali del settore (come la Cabina di regia del Terzo settore istituita presso la Presidenza del Consiglio). Si illustra inoltre l’attività di analisi e studi della Fondazione, che nel corso del 2022 ha prodotto, tra l’altro, tre nuovi working paper, disponibili sul sito web della Fondazione medesima.

La relazione descrive altresì l’evoluzione nel 2022 della Fondazione Donor Italia, uno dei principali attori italiani nell’intermediazione filantropica, creata dalla Fondazione Italia sociale nel 2020, che supporta individui, imprese e organizzazioni non profit nella gestione delle donazioni.

Alla relazione è allegato il bilancio preventivo 2023, corredato da una nota di commento. Si segnala che l’unico contributo pubblico di un milione di euro disposto dalla legge n. 106 del 2016 è stato interamente accantonato nel fondo rischi e attività istituzionali.

 



[1] L’articolo 12 del decreto-legge n. 173 del 2022, al comma 4, stabilisce che il CIPOM è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, ed è composto dalle Autorità delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominate, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell’economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell’ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del Comitato partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all’ordine del giorno. I Ministri possono delegare a partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario di Stato.

[2] Nell’ambito del Governo Meloni le funzioni in materia in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare sono state delegate al Ministro Sebastiano Musumeci con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022.

[3] Il Comitato è presieduto da un presidente nominato dal Ministero della cultura e composto da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, uno del Ministero dell’università e della ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della regione Umbria, dal sindaco del comune di Perugia, dal sindaco del comune di Città della Pieve, nonché da quattro esperti della vita e delle opere del Perugino designati dal Ministro della cultura.

Il Comitato è stato nominato con decreto del Ministro della cultura 7 febbraio 2022, n. 51, modificato con DM 21 aprile 2022, n. 179.

[4] L’articolo 7 del decreto-legge n. 198 del 2022 ha inoltre autorizzato, per l’anno 2023, la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai suoi componenti.

[5] Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero del turismo, da rappresentanti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro per gli affari europei, da un rappresentante delle regioni e da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore.

[6] Si fa presente che sulla questione delle concessioni demaniali in oggetto è recentemente intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 2192 del 1° marzo 2023, secondo la quale “anche la nuova norma contenuta nell’articolo 10-quater, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023 n. 13, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’articolo 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato”.