Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: Le relazioni da obbligo di legge - Monitoraggio e controllo - XIX legislatura - Gennaio 2025
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero: 14
Data: 30/01/2025
Organi della Camera: Assemblea

 

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

S E R V IZ IO  P E R  I L  C O N T R O L L O P AR L AM E NT AR E

 

MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE RELAZIONI DA OBBLIGO DI LEGGE

 

Gennaio 2025

 

 

 

 

A CURA DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE

( 06.6760-3381/9886– * sgcp_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

 

 

INDICE

 

PREMESSA.. 3

RELAZIONI PRESENTATE DAL GOVERNO AL PARLAMENTO (NOVEMBRE - DICEMBRE 2024) 11

I Commissione (Affari costituzionali) 12

Trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione. 12

III Commissione (Affari esteri) 14

Stato di attuazione del “Piano Mattei”. 14

IV Commissione (Difesa) 16

Stato della disciplina militare e dell’organizzazione delle Forze armate. 16

VI Commissione (Finanze) 18

Attività svolta dai Garanti del contribuente. 18

Attività svolta dalle Fondazioni di origine bancaria. 20

VII Commissione (Cultura) 22

Utilizzazione del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo e andamento complessivo dello spettacolo. 22

VIII Commissione (Ambiente) 24

Esiti dell’aggiornamento del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e favorevoli 24

IX Commissione (Trasporti) 26

Relazioni d’inchiesta dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernenti incidenti occorsi ad aeromobili 26

Liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili 27

XII Commissione (Affari sociali) 29

Attuazione della legge in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e di lotta contro il doping. 29

Attività svolta dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) 31

Attuazione della legge per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza. 33

Azioni di promozione e sostegno della medicina di genere. 35

Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) 37

Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) 37

Attività delle Forze di polizia. 39

Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) 41

Interventi di competenza del Ministero dell’interno finanziati con le risorse destinate agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese. 41

Commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze) 42

Attività svolta e risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. 42

Commissioni V (Bilancio), VI (Finanze), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell’Unione europea) 44

Attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea (COLAF) 44

Commissioni VI (Finanze) e X (Attività produttive) 46

Effetti prodotti e risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni concernenti il Patrimonio Rilancio. 46

Commissioni VI (Finanze) e XIV (Politiche dell’Unione europea) 49

Procedura d’infrazione n. 2024/2221 concernente il non corretto recepimento della direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. 49

Tutte le Commissioni permanenti e Commissione parlamentare per le questioni regionali 51

Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione europea (terzo trimestre 2024) 51

RELAZIONI PRESENTATE DA ALTRI SOGGETTI (NOVEMBRE - DICEMBRE 2024) 53

V Commissione (Bilancio) 54

Coperture e quantificazione degli oneri delle leggi (maggio-agosto 2024) 54

VIII Commissione (Ambiente) 55

Ricostruzione della Valtellina e delle zone adiacenti colpite da eccezionali avversità atmosferiche nel 1987. 55

Disciplina degli ambiti territoriali e degli enti di governo nel settore dei rifiuti 57

IX Commissione (Trasporti) 59

Attività dell’ANSFISA sulle reti interconnesse del sistema ferroviario e sulle reti ferroviarie isolate. 59

X Commissione (Attività produttive) 62

Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita. 62

XIII Commissione (Agricoltura) 64

Attività svolta dall’ISMEA in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole. 64

V Commissione (Bilancio) e tutte le altre Commissioni permanenti 66

Stato di attuazione del PNRR.. 66

 

 

 

PREMESSA

 

Il presente dossier reca il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Ministeri devono trasmettere al Parlamento in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge; tale monitoraggio è esteso anche agli obblighi di relazione a carico di soggetti non governativi.

A questo fine, il Servizio per il Controllo parlamentare cura una banca dati che viene alimentata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, sia mediante l’individuazione degli obblighi informativi previsti da norme di nuova introduzione. Il monitoraggio si completa con l’accertamento degli obblighi di relazione conclusi a seguito dell’abrogazione della norma che li aveva introdotti, ovvero da ritenersi superati, pur se formalmente vigenti, alla luce di valutazioni discendenti dall’analisi del contesto di fatto in cui si iscrivono.

Nella presente pubblicazione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio sopra illustrata con riferimento alle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nei mesi di novembre e dicembre 2024.

Le relazioni sono suddivise sulla base degli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti cui sono assegnate.

Per ciascun documento esaminato vengono forniti l’inquadramento normativo e una sintesi del contenuto finalizzata a renderne più agevole la consultazione.

 

***

Nei mesi di novembre e dicembre 2024 sono state, in particolare, annunciate 31 relazioni, di cui 23 governative e 8 presentate da altri soggetti e trasmesse alle Camere in attuazione di disposizioni di legge, di cui si dà conto nelle schede informative contenute nella presente pubblicazione.

A seguire si indicano invece i nuovi obblighi di relazione al Parlamento, nonché le modifiche apportate agli obblighi già vigenti, individuati sulla base del monitoraggio delle disposizioni normative pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel bimestre di riferimento.

 

 

I nuovi obblighi di relazione

 

Fonte

Soggetto attuatore

Oggetto

Frequenza obbligo

 

Termine di prima attuazione

legge

168/2024,

art. 1,

co. 1,

lett. a), n. 2

Governo

Permanenza delle situazioni di crisi o di emergenza che hanno determinato l’effettivo impiego di Forze ad alta e altissima prontezza operativa

Obbligo eventuale

Entro 90 giorni dall’approvazione degli atti di indirizzo delle Camere concernenti l’impiego delle Forze ad alta e altissima prontezza operativa

legge

176/2024,

art. 2, co. 1

 

Governo

Stato di attuazione della legge n. 176 del 2024, recante disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora

Annuale

- 30 giugno

Entro il 30/6/2025

decreto-legge 145/2024,

art. 12-bis, co. 1, lettera d)

Governo

Situazione dei Paesi di origine considerati sicuri inclusi nell’elenco di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 25 del 2008 e di quelli dei quali si intende promuovere l’inclusione

Annuale

- da deliberarsi da parte del Consiglio dei ministri entro il 15 gennaio

Dal 15/1/2026

legge 203/2024

art. 1, co. 1,

lett. b)

 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Stato della sicurezza nei luoghi di lavoro

Annuale

- 30 aprile

Entro il 30/4/2026

 

 

Si espone di seguito nel dettaglio il contenuto delle nuove relazioni previste dalle disposizioni legislative introdotte nei mesi di novembre e dicembre 2024

 

Relazione sulle situazioni di crisi o di emergenza che hanno determinato l’effettivo impiego di Forze ad alta e altissima prontezza operativa

 

La legge 31 ottobre 2024, n. 168, apporta diverse modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali.

In particolare, l’articolo 1 della legge n. 168 (al comma 1, lettera a), n. 2) inserisce all’articolo 2 della legge n. 145 del 2016 il comma 2.1. La nuova disposizione prevede che con le deliberazioni con le quali il Consiglio dei ministri chiede al Parlamento l’autorizzazione alla partecipazione alle diverse missioni internazionali, il Governo possa altresì individuare forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all’estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, indicando il numero massimo delle unità di personale e il limite massimo del fabbisogno finanziario, nell’ambito delle disponibilità complessive dei fondi di cui all’articolo 4 della stessa legge n. 145 del 2016 e all’articolo 620-bis del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

L’effettivo impiego delle forze è deliberato dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. La deliberazione è trasmessa dal Governo alle Camere, le quali, con appositi atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro cinque giorni ne autorizzano l’impiego o ne negano l’autorizzazione.

Il nuovo comma 2.1 dispone infine che entro novanta giorni dall’approvazione degli atti di indirizzo, il Governo riferisca alle Camere sul permanere delle situazioni di crisi o di emergenza che hanno determinato l’effettivo impiego delle forze ad alta e altissima prontezza operativa.

 

Relazione in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora

La legge 18 novembre 2024, n. 176 (Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora), istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo (con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) per il finanziamento di un programma sperimentale, da attuare nelle città metropolitane, volto ad assicurare progressivamente il diritto all’assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all’estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano, e per consentire ad esse l’iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali, la scelta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, nonché l’accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza.

Il provvedimento demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze[1], la ripartizione del Fondo tra le regioni (sulla base della popolazione residente nelle città metropolitane presenti nei rispettivi territori) e la definizione dei criteri per l’accesso al programma sperimentale e la sua l’attuazione, nonché la disciplina delle modalità per la verifica, nel corso di ciascun esercizio finanziario, della spesa effettivamente sostenuta.

L’articolo 2 della legge n. 176 del 2024 dispone che entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dall’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento (ossia dal 30 giugno 2025), il Governo presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge, con particolare riferimento:

a)      al numero di persone senza dimora iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali di ciascuna regione;

b)     al numero e alla tipologia delle prestazioni erogate in favore delle persone senza dimora;

c)      alle eventuali criticità emerse in fase di attuazione della legge;

d)     ai costi effettivamente sostenuti.

 

 

Relazione sulla situazione dei Paesi di origine considerati sicuri e di quelli di cui si intende promuovere l’inclusione

 

Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), all’articolo 12-bis, novella l’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, che dispone in materia di Paesi di origine sicuri. In particolare, per quanto rileva in merito agli obblighi di relazione, si sostituisce il comma 1 dell’articolo 2-bis che, a seguito della modifica introdotta[2], elenca, in applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa dell’Unione europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, i Paesi di origine considerati sicuri[3]; viene inoltre introdotto il comma 4-bis. Tale comma stabilisce che l’elenco dei Paesi di origine sicuri (di cui al comma 1 come novellato) sia aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge e notificato alla Commissione europea. Il comma 4-bis dispone altresì che ai fini dell’aggiornamento dell’elenco, il Consiglio dei ministri, entro il 15 gennaio di ciascun anno, deliberi una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4 dell’articolo 2-bis[4], riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell’elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l’inclusione. Il comma 4-bis prevede, infine, che il Governo trasmetta la relazione alle competenti Commissioni parlamentari.

 

 

Relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro

 

La legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Disposizioni in materia di lavoro), all’articolo 1, comma 1, modifica la disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Con specifico riguardo agli obblighi di relazione, si segnala che il citato comma 1 (alla lettera b) introduce nel decreto legislativo n. 81 del 2008 l’articolo 14-bis, rubricato “Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Tale disposizione prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali renda comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La nuova norma specifica che le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti.       

In merito all’attuazione dell’obbligo testé richiamato, si rileva che mentre la rubrica dell’articolo 14-bis fa riferimento alla predisposizione di una relazione annuale, la formulazione della norma prevede invece comunicazioni alle Camere rese dal Ministro, che possono dare luogo a una procedura di esame parlamentare con l’eventuale adozione di atti di indirizzo.

Si segnala peraltro che l’articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (comma 8) già prevede la redazione, con cadenza annuale, di una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni[5], da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati forniti dal Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

 

 

Le modifiche agli obblighi di relazione vigenti

 

Differimento dei termini di presentazione delle relazioni sullo stato delle procedure selettive per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime

 

L’articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), volto ad agevolare la chiusura della procedura d’infrazione n. 2020/4118, modifica l’articolo 3 e sostituisce l’articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021). 

In particolare, con le modifiche introdotte si dispone la proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39) e da enti del Terzo settore[6]. Sono inoltre definite nuove procedure di affidamento delle concessioni che dovranno essere espletate, successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 131 del 2024, entro il 30 giugno 2027, prevedendo altresì i criteri di indennizzo per i concessionari uscenti, nonché la disciplina per la definizione e l’aggiornamento delle misure unitarie dei canoni demaniali. Viene altresì abrogato il tavolo tecnico che era stato istituito dall’articolo 10-quater del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, per la mappatura delle stesse concessioni.

In coerenza con le modifiche richiamate, il decreto-legge n. 131 del 2024 differisce i termini per la presentazione alle Camere delle relazioni già previste dall’articolo 3, comma 4, della legge n. 118 del 2022. Il citato comma 4, come novellato, dispone pertanto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta alle Camere, entro il 31 luglio 2027, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive per l’affidamento delle concessioni al 30 giugno 2027, evidenziando in particolare l’esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il testo previgente fissava al 30 giugno 2024 la data di trasmissione della relazione avente ad oggetto lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023.

Il comma 4, come modificato, prevede inoltre che il medesimo Ministro trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno 2028 (anziché entro il 31 dicembre 2025, come precedentemente stabilito) la relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.

 

Modifiche alla relazione analitica sulle missioni internazionali

 

La legge 31 ottobre 2024, n. 168, di modifica della legge 21 luglio 2016, n. 145, oltre a prevedere, come già segnalato (v. paragrafo “I nuovi obblighi di relazione”), un nuovo obbligo informativo, interviene inoltre (all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1 e 2) sulla tempistica e sul contenuto della relazione analitica sulle missioni internazionali in corso, anche ai fini della loro prosecuzione, già prevista dall’articolo 3 della legge n. 145 del 2016, concernente l’andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell’ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani[7].

L’articolo 3 (comma 1) della legge n. 145 del 2016, nella formulazione antecedente alla modifica, stabiliva che la relazione fosse presentata dal Governo alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno. La legge n. 168 del 2024 posticipa la data di presentazione della relazione analitica dal 31 dicembre al 31 gennaio dell’anno successivo. La relazione riconduce la modifica al fatto che al 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono le missioni non sono sempre disponibili tutti gli elementi relativi al loro andamento e ai risultati conseguiti.

Inoltre, a seguito dell’introduzione all’articolo 2 del nuovo comma 2.1, con un’ulteriore modifica dell’articolo 3 della legge n. 145 del 2016 (anch’essa apportata dall’articolo 1 della legge n. 168 del 2024), si stabilisce altresì che la relazione analitica riferisca anche in ordine all’andamento, alla durata, al personale impiegato e ai risultati raggiunti dalle forze ad alta e altissima prontezza operativa effettivamente impiegate ai sensi dell'articolo 2, comma 2.1, e che le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni delle Camere siano adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri.

 

 

Integrazione del Rapporto annuale sull’attività del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA)

 

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2024, n. 186 (Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132), all’articolo 7, disciplina le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali. Il comma 8 di tale articolo stabilisce che i dati sulle attività di controllo svolte, inclusi quelli relativi alle segnalazioni di illeciti ambientali, costituiscano parte integrante del Rapporto annuale sull’attività del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA)[8], previsto dall’articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

Si ricorda che il citato comma 3 dispone che il presidente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo parere del Consiglio del Sistema nazionale (di cui all’articolo 13), entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull’attività svolta nell’anno precedente dal Sistema nazionale[9].

 

 

 

 

 

RELAZIONI PRESENTATE DAL GOVERNO AL PARLAMENTO
(NOVEMBRE - DICEMBRE 2024)

 

I Commissione (Affari costituzionali)

Doc. LXXVIII, n. 2

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19/11/2024

Relazione sulla trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione

(Dati relativi all’anno 2022)

Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

L’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, prevedendo che rediga una relazione annuale sulla trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione e la comunichi alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Sintesi del contenuto

 

 

 

La relazione, predisposta dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, illustra ruolo e funzioni della Commissione medesima, riferendo che la stessa nel corso del 2022 ha esaminato 1.709 ricorsi rivolti contro provvedimenti di diniego d’accesso (espressi o taciti) di tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali. Riguardo questi ultimi, si precisa che, sebbene la Commissione abbia una competenza limitata alle sole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 241 del 1990, la stessa ha ritenuto di riconoscere tale competenza in caso di ricorsi rivolti avverso i dinieghi d’accesso di amministrazioni locali negli ambiti territoriali in cui sia completamente assente il difensore civico, sia a livello provinciale sia a livello regionale, al fine di garantire comunque ai cittadini la tutela del diritto d’accesso in sede amministrativa.

La relazione dà quindi conto degli esiti dei ricorsi decisi dalla Commissione nell’annualità di riferimento, fornendo inoltre i dati relativi all’andamento di tali esiti relativo agli anni dal 2009 al 2022. In particolare, si rileva che la percentuale di ricorsi accolti nel 2022 è stata pari al 26,10% (25,74% nel 2021) e quelli respinti il 14,3% (erano stati il 9,54% nel 2021).

Si osserva che la tendenziale bassa incidenza percentuale dei rigetti è un dato certamente positivo e denota la crescente efficacia del ricorso alla Commissione per la tutela degli interessi sostanziali dell’accedente.

Le decisioni di inammissibilità risultano pari al 19,93% (nel 2021 si erano attestate al 24,68%). Gli accoglimenti parziali hanno registrato un’incidenza del 5,35% (in crescita rispetto al 4,71% nel 2021), mentre diminuiscono le pronunce di improcedibilità, pari al 17,88% a fronte del 18,85% del 2021. Si osserva che il consistente numero dei ricorsi dichiarati improcedibili per cessazione della materia del contendere denota la propensione delle Amministrazioni a concedere l’accesso ai documenti chiesti in pendenza del ricorso alla Commissione per l’accesso.

Quanto all’analisi dei ricorsi nell’anno 2022 per amministrazione resistente, la relazione fa presente che la percentuale maggiore di ricorsi trattati nel 2022 è rivolta, come negli anni precedenti, avverso i dinieghi di accesso delle amministrazioni ministeriali, nelle loro diverse articolazioni, centrali e periferiche, che totalizzano il 48,3% dei gravami (nel 2021 il dato era del 66,57%). Nel 2022 la percentuale più alta di ricorsi, pari al 16,6%, è stata contro i dinieghi del Ministero dell’interno; seguono il Ministero dell’istruzione del merito (13,5%), il Ministero della difesa (12,5% dei ricorsi), e il Ministero della giustizia (con il 3,9%).

I ricorsi contro le regioni e gli enti locali sono stati pari al 18,1% nel 2022; seguono quelli contro le Agenzia fiscali (che totalizzano il 14,5% dei ricorsi), gli enti previdenziali (INPS, INAIL e Casse di previdenza e assistenza), con il 7% dei ricorsi. Le S.p.A e gli enti produttori dei servizi contano il 2,7% dei ricorsi.

La relazione fa poi presente che nel 2022 il tasso di ricorsi al TAR avverso le decisioni della Commissione per l’accesso è stato pari appena allo 0,52% (solo 9 decisioni della Commissione impugnate sul totale di 1.709 ricorsi esaminati) e che, nell’arco temporale che va dal 2006 al 2022, il rapporto tra il totale dei ricorsi alla Commissione e i ricorsi al TAR, è stato dell’1,11%, sottolineando il risultato positivo raggiunto dalla Commissione in termini di deflazione del contenzioso amministrativo in materia d’accesso.

La relazione illustra poi l’attività svolta dalla Commissione in sede consultiva, ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 241 del 1990, segnalando che la stessa ha ricevuto nel 2022 46 richieste di parere, il maggior numero delle quali (pari al 48%) provenienti dal Centro Italia.

Quanto alle categorie di richiedenti, si riferisce che il 67,4% dei pareri della Commissione per l’accesso è stato richiesto dagli enti locali, in particolare dai comuni. Le richieste di parere da parte delle amministrazioni statali sono state pari al 37,2%, mentre quelle provenienti dai privati cittadini ha costituito solo il 2,3%.

In merito alla vigilanza sull’attuazione del principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione (come previsto dall’articolo 27, comma 5, della legge n. 241 del 1990), attuata attraverso l’invio di una richiesta, su segnalazione del cittadino-utente, di fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari, rivolta all’Amministrazione ritenuta poco trasparente, la relazione riferisce che nel 2022 la Commissione ha effettuato 49 interventi. Alla luce dei dati relativi agli anni dal 2006 al 2022 si riscontra anche in questo settore un incremento costante dei lavori della Commissione.

In appendice alla relazione, sono riportati i pareri e alcune tra le decisioni più significative assunte nell’annualità di riferimento.

 

III Commissione (Affari esteri)

Doc. CCXXXIII,

n. 1

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13/11/2024

Relazione sullo stato di attuazione del Piano strategico Italia-Africa, denominato "Piano Mattei"

(Dati aggiornati al 10 ottobre 2024)

 

Trasmessa dal

Presidente del Consiglio dei ministri

Il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161 (Disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” per lo sviluppo in Stati del Continente africano), prevede l'adozione (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti), del Piano strategico Italia-Africa, denominato “Piano Mattei”. Il Piano ha durata quadriennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza.

L'articolo 5 del citato decreto-legge n. 161 del 2024, al comma 1, stabilisce che entro il 30 giugno di ciascun anno il Governo - previa approvazione da parte della Cabina di regia per il medesimo Piano, istituita dall'articolo 2 - trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, indicante le misure volte a migliorarne l'attuazione e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Si ricorda che il Piano Mattei è stato adottato con DPCM 7 ottobre 2024, previa espressione del parere favorevole sul relativo schema di decreto (A.G. n. 179), espresso dalle Commissioni III (Affari esteri) della Camera e 3a (Affari esteri e Difesa) del Senato nelle rispettive sedute del 5 agosto 2024. Il Piano ha individuato progetti pilota in 9 Paesi: quattro nel nord-Africa (Algeria, Egitto, Tunisia e Marocco) e cinque nell'Africa sub-sahariana (Costa d'Avorio, Etiopia, Kenya, Mozambico e Repubblica del Congo); ha inoltre previsto sei direttrici di intervento (istruzione/formazione; agricoltura; salute; energia; acqua; infrastrutture fisiche e digitali) e ulteriori aree tematiche nell’ambito delle quali potranno essere sviluppati iniziative e programmi di formazione.

Sintesi del contenuto

 

La relazione, che costituisce la prima attuazione dell’obbligo introdotto dall’articolo 5 del decreto-legge n. 161 del 2023, precisa in premessa che per il solo anno 2024 la trasmissione del documento è successiva alla prevista scadenza del 30 giugno: ciò al fine di riferire sull’intero primo semestre di attività della Struttura di Missione per l'attuazione del “Piano Mattei”, insediatasi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nel mese di marzo 2024, e riferire in modo maggiormente compiuto tanto sullo stato di avanzamento delle singole progettualità, quanto sul recepimento di alcune osservazioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di DPCM di adozione del Piano.

Il documento, richiamata la logica strategica che presiede al Piano Mattei, sottolinea come esso sia per sua natura soggetto a una costante evoluzione, rilevando, a titolo di esempio, che già nel 2024 sono state avviate interlocuzioni con le Autorità del Ghana e dell’Angola, due Nazioni non comprese tra quelle dove realizzare i progetti pilota della prima fase.

La relazione dà quindi conto dell’avvio dell’attuazione del Piano con la formale costituzione della Struttura di Missione, incardinata presso la Presidenza del Consiglio, della Cabina di regia, la cui composizione è stata individuata con DPCM 6 marzo 2024, nonché di tavoli tecnici tematici e con le missioni compiute dalla Struttura per definire i progetti pilota.

Il documento riferisce, inoltre, che gran parte degli sforzi profusi dalla Struttura di Missione nei suoi primi sei mesi di attività sono stati concentrati sulla creazione di nuovi strumenti finanziari. Nello specifico, sono stati individuati due strumenti per il finanziamento di progetti su larga scala con interlocutori sovrani: un Fondo multi-donatori, aperto al contributo di Stati terzi, e la “riattivazione” di un Fondo bilaterale italiano presso la Banca Africana di Sviluppo.

Il Fondo speciale multilaterale (cd. “Mattei Plan and Rome Process Financing Facility”) prevede il coinvolgimento di altri partner internazionali interessati, con contributo iniziale dell'Italia pari a 120 milioni di euro (di cui 100 milioni di euro del Fondo italiano per il clima, 10 milioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e 10 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale). Allo stato attuale, la relazione evidenzia la partecipazione degli Emirati Arabi Uniti, attraverso un contributo iniziale di 25 milioni di dollari.

Il secondo strumento, il Fondo bilaterale (“Piano Mattei co-financing and technical assistance arrangement”), si compone di un accordo di co-finanziamento tra l’Italia e la Banca Africana di Sviluppo (“co-financing arrangement”) e di un fondo fiduciario bilaterale (“trust fund”). Il contributo iniziale da parte dell’Italia è pari a 141,8 milioni di euro, mediante risorse provenienti dal Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo (140 milioni di euro) e dal Ministero dell’economia e delle finanze (1,8 milioni di euro).

La relazione fornisce quindi le schede illustrative di 22 progetti, dei quali 17 riguardano i 9 Paesi destinatari dei progetti pilota già individuati nel Piano Mattei, e 5 sono regionali o transnazionali e coinvolgono più Paesi, anche al di fuori del novero dei destinatari dei progetti pilota. Ciascuna scheda reca una breve descrizione del progetto e dei suoi obiettivi, indica la direttrice in cui esso si iscrive, la data di avvio, i soggetti esecutori, il cronoprogramma e il canale di finanziamento.

Per approfondimenti sui contenuti della relazione si rinvia al dossier del Servizio studi.

 

IV Commissione (Difesa)

Doc. XXXVI,

n. 3

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15/11/2024

Relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell’organizzazione delle Forze armate

(Dati relativi all’anno 2023)

Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento

L’articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo 2020, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), prevede che il Ministro della difesa proponga al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione annuale da presentare al Parlamento in ordine allo stato della disciplina militare e dell’organizzazione delle Forze armate, in relazione agli obiettivi di ristrutturazione previsti dalla legislazione vigente, riferendo, in particolare: a) sul livello di operatività delle singole Forze armate; b) sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile; c) sull’attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati; d) sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l’operatività delle Forze armate; e) sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa.

Sintesi del contenuto

 

La relazione è suddivisa in tre Titoli, il primo dei quali offre una sintesi dello stato di avanzamento del processo di riordino strutturale delle Forze armate e della situazione generale del personale militare. Quanto al primo aspetto, la relazione, richiama gli elementi innovativi introdotti dalla legge 5 agosto 2022, n. 119, che ha, tra l’altro, differito al 1° gennaio 2034 il termine per la riduzione a 150.000 unità dell’entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate, disposta dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, e  incrementato di 10.000 unità tali dotazioni (riconducendo quindi lo Strumento militare ad un “Modello a 160.000 unità”). Si dà quindi conto dell’adozione nel corso dell’anno 2023 di 148 provvedimenti di soppressione, riconfigurazione e, in qualche caso, costituzione (anche in virtù dei nuovi domini operativi e delle connesse nuove esigenze capacitive), di cui 141 afferenti alle strutture ordinative delle Forze armate (compresi i 5 provvedimenti adottati dall’Arma dei Carabinieri limitatamente ai compiti militari dell’Arma), mentre altri 7 provvedimenti sono stati adottati in ambito Area tecnico-operativa Interforze.

In merito alla situazione del personale militare la relazione richiama i provvedimenti posti in essere per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge n. 244 del 2012, come modificati dalla legge n. 119 del 2022, che ha anche introdotto un nuovo modello di accesso alle carriere iniziali delle Forze armate, attraverso le nuove figure di Volontari in ferma iniziale (VFI) e di Volontari in ferma triennale (VFT), illustrandone l’impatto sulle consistenze delle diverse categorie di personale (ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa), nonché sul Corpo militare della Croce Rossa Italiana. Vengono altresì richiamate le misure adottate nell’anno di riferimento in materia di trattamento economico.

Il documento fornisce poi i dati maggiormente significativi per valutare lo stato della disciplina del personale militare, riportando le statistiche dell’anno 2023 inerenti alle sanzioni disciplinari inflitte, alle sentenze penali militari di condanna pronunciate, nonché al monitoraggio di alcuni “fenomeni comportamentali” (nonnismo, mobbing, molestie sessuali e stalking) tra militari. La relazione segnala complessivamente un aumento per il personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica sia delle sanzioni disciplinari di corpo (7.234 contro le 6.212 del 2022), sia delle sanzioni di stato (304 contro le 251 del 2022). Nel corso del 2023 sono state pronunciate 138 sentenze di condanna definitive da parte degli Organi della giustizia militare (a fronte delle 162 nel 2022) nei confronti di personale appartenente alle Forze Armate. Si riferisce poi che nel 2023 non sono stati riscontrati episodi riconducibili al fenomeno del nonnismo, sono stati segnalati 8 casi di mobbing, rilevati 8 casi di molestie sessuali e 3 di stalking.

La relazione fornisce altresì informazioni riguardanti i decessi del personale militare (202 nel 2023, di cui 27 in servizio) e l’integrazione del personale femminile nelle Forze Armate. A quest’ultimo riguardo si segnala che alla fine del 2023 le Forze Armate e l’Arma dei Carabinieri hanno registrato la presenza di oltre 22.000 unità di sesso femminile (di cui 2.563 ufficiali), con un incremento, rispetto all’anno precedente, di circa 2.000 unità. Si osserva che, benché le Forze Armate italiane perseguano, sin dall’arruolamento, l’obiettivo della più completa integrazione del personale femminile, la presenza delle donne è ancora contenuta sia in termini numerici, sia in funzione del grado ricoperto.

Ulteriori profili illustrati riguardano: il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati (anche dando conto del Sistema informativo lavoro difesa-SIL Difesa) e l’attività di orientamento e formazione; la situazione nel 2023 delle infrastrutture (segnalando l’incremento, rispetto al 2022, dell’11% delle spese infrastrutturali per il “benessere del personale”) e degli alloggi demaniali; l’attività della Rappresentanza militare e delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari; il Centro veterani della difesa (CVD); l’attività sportiva nelle Forze armate, con indicazione dei risultati di maggior prestigio conseguiti.

Il Titolo II della relazione illustra gli standard operativi espressi congiuntamente dalle Forze armate, nel corso del 2023, nell’ambito delle missioni/operazioni internazionali (ONU, UE e NATO, nonché nel quadro di accordi bilaterali e multilaterali) e in termini di contributi alla sicurezza nazionale (operazioni “Strade Sicure” e “Mediterraneo sicuro”).

Viene inoltre analizzato l’impiego interforze dello strumento militare, con riferimento – tra l’altro – all’assistenza sanitaria (che sul versante operativo si è concretizzata, in particolare, con la pianificazione e la condotta della risposta della NATO alla crisi Russo-Ucraina), al supporto logistico a favore delle forze partecipanti alle operazioni fuori dai confini nazionali (OFCN), alle attività di concorso emergenziale e di cooperazione civile e militare (CIMIC) nell’ambito della partecipazione dell’Italia alle missioni militari internazionali.  

Si riferisce altresì in merito alle attività addestrative/esercitative e di trasporto strategico condotte nel 2023. A quest’ultimo riguardo si rileva, in particolare, il supporto fornito a seguito della crisi israelo-palestinese su richiesta del MAECI, per il rimpatrio di circa 350 tra connazionali e cittadini stranieri, nonché per l’invio di circa 16 tonnellate di materiali umanitari destinati alla popolazione di Gaza e lo sforzo sostenuto in termini di trasporto per favorire la cessione alle Forze Armate Ucraine di mezzi, materiali e armamenti decretati dal Governo. Si dà altresì conto delle risorse finanziarie per le operazioni nazionali all’estero (in confronto con l’annualità 2022).

Il Titolo III della relazione concerne lo stato dell’organizzazione delle Forze armate e descrive, per ciascuna di esse (Esercito, Marina, Aeronautica) e per l’Arma dei carabinieri, la struttura di comando e controllo, l’assetto organizzativo e logistico, la capacità di approntamento e le attività svolte nell’anno 2023 in Italia e all’estero nello specifico quadro strutturale di riferimento.

VI Commissione (Finanze)

Doc. LII, n. 2

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4/11/2024

Relazione sull’attività svolta dai Garanti del contribuente

(Dati relativi all’anno 2023)

Trasmessa dal

Ministro dell’economia e delle finanze

L’articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), nel testo antecedente alle modifiche ad esso apportate dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219,  prevedeva l’istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente; il medesimo articolo prevedeva altresì che il Ministro dell’economia e delle finanze riferisse annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento dell’istituto del Garante del contribuente, all’efficacia dell’azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate, nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso.

Si ricorda che il citato decreto legislativo n. 219 del 2023 (Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente) ha sostituito integralmente l'articolo 13 della legge n. 212 del 2000, introducendo la nuova figura del Garante nazionale del contribuente e disponendo la soppressione dei Garanti regionali a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 219 del 2023) che stabilisce il compenso annuo lordo del Garante nazionale e il rimborso delle spese di trasferta, da adottarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Nelle more dell’emanazione del decreto, gli attuali Garanti del contribuente continuano ad operare secondo la disciplina precedente.

Sintesi del contenuto

 

La relazione, predisposta sulla base delle relazioni inviate dai Garanti del contribuente operanti presso ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi della legge n. 212 del 2000 (articolo 13, comma 13-bis) nel testo previgente alla riforma attuata dal decreto legislativo n. 219 del 2023, descrive nella prima parte attribuzioni, modalità di funzionamento, ambiti di intervento nonché criticità rilevate dai Garanti nello svolgimento delle proprie funzioni. In particolare, si riferisce che le relazioni dei Garanti in merito all’attività da essi svolta nel corso del 2023 confermano la prevalenza tra le richieste presentate dai contribuenti delle istanze di attivazione dell’autotutela, sia per quanto riguarda l’eventuale annullamento o rettifica di atti impositivi, sia per quanto concerne provvedimenti relativi all’erogazione di rimborsi e contributi, sebbene si registri una maggiore tempestività nella corresponsione dei rimborsi da parte dell’amministrazione finanziaria.

La seconda parte della relazione riporta i dati più rilevanti sull’attività svolta dai Garanti regionali nell’anno di riferimento. In particolare, si fa presente che nel 2023, a livello nazionale, sono pervenute agli uffici dei Garanti 3.436 nuove istanze, in diminuzione rispetto alle 3.845 del 2022 (-10,64%).

Analogamente agli anni precedenti sono state rilevate differenze in termini di istanze pervenute tra gli uffici dei diversi Garanti. Nelle prime cinque regioni per numerosità di istanze – Lazio, Puglia, Sicilia, Lombardia e Campania – è pervenuto il 60,54% delle istanze del 2023.

Per quanto concerne la distribuzione delle istanze pervenute per regione, si rileva che nel periodo 2019-2023 in ognuna delle prime sette regioni per numerosità sono pervenute in media 325 istanze l’anno, mentre nelle altre regioni e nelle province autonome la media scende a 70 istanze all’anno.

Le istanze pervenute nel 2023 hanno riguardato prevalentemente i seguenti ambiti: liquidazione, accertamento, sanzioni con riferimento a diritti o tributi erariali (981) e locali (360), attinenti prevalentemente all’attività di accertamento degli enti impositori; riscossione di tributi erariali (525) e locali (323), riguardanti l’operato degli agenti della riscossione; rimborsi di tributi erariali (222) e locali (32). L’insieme di tali istanze, pari a 2.443, rappresenta il 71% del totale delle pratiche pervenute (ossia 3.436), con un aumento di 11 punti percentuali rispetto al dato del 2022 (60%). La rimanente parte (993, cioè il 29% delle richieste pervenute) comprende diverse tipologie di istanze (richieste di informazioni, di intervento nel caso di verifiche fiscali, segnalazioni di irregolarità o malfunzionamento degli uffici ovvero quesiti e questioni non rientranti nella competenza del Garante). La relazione riporta poi nel dettaglio gli andamenti delle principali tipologie di istanze (tributi erariali, tributi locali e rimborsi) per il periodo 2019-2023 e le percentuali che esse rappresentano sul totale delle istanze pervenute nei singoli anni del quinquennio considerato.

Le istanze in carico nel 2023 (calcolate sommando 1.037 istanze residue del 2022 e le 3.436 istanze pervenute nel 2023) ammontano a 4.473 (+ 778 istanze rispetto al dato del 2021), con una diminuzione di 297 istanze rispetto al dato del 2022 (4.770), indice della tendenziale variazione al ribasso del numero complessivo di istanze trattate dai Garanti. Nel 2023 le pratiche residue – ossia pratiche istruite dal Garante, ma non ancora definite alla fine dell’anno in esame poiché in attesa di risposta da parte dell’ente impositore - sono aumentate di 56 unità rispetto al 2022.

Per quanto attiene agli esiti delle 3.380 istanze definite dai Garanti nell’anno 2023, la relazione segnala che il 29,82% (1.008) è stato archiviato per rinuncia da parte del contribuente (in diminuzione rispetto al 2022, quando tale percentuale era pari al 32,68%), mentre per il 63% delle segnalazioni è stata attivata la procedura di autotutela. Ulteriori dati forniti riguardano le procedute di autotutela attivate dai Garanti nel periodo 2019-2023, in lieve flessione nell’ultimo anno considerato rispetto al 2022.

Gli esiti delle autotutele attivate dal Garante presso gli enti impositori – prendendo come parametro l’interesse del contribuente – possono essere così classificati: favorevoli (681 pratiche, pari al 20,15%), parzialmente favorevoli (271 pratiche, pari all’8,02%) e contrari (1.189 pratiche, pari al 35,18%). Viene infine offerto il confronto con gli esiti relativi all’anno 2022.

 

Doc. CLXXXI,

n. 3

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19/11/2024

Relazione sull’attività svolta dalle Fondazioni di origine bancaria

(Dati relativi all’anno 2023)

Trasmessa dal

Ministro dell’economia e delle finanze

L’articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, in qualità di autorità di vigilanza sulle Fondazioni di origine bancaria, presenti al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull’attività da esse svolta nell’anno precedente, con riferimento, tra l’altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui esse operano.

Si ricorda che l’attività delle Fondazioni, enti di diritto privato che non perseguono fini di lucro, si sostanzia in due fasi principali: la fase di investimento secondo le modalità tipiche dell’investitore istituzionale, la cui redditività determina il risultato di esercizio (avanzo, o disavanzo se negativo) e l’attività erogativa, strettamente connessa alla redditività del proprio portafoglio investito.

Si ricorda altresì che trovano applicazione agli utili delle Fondazioni le disposizioni agevolative recate dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi da 44 a 47), nonché l’estensione al 2023 (con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 settembre 2023) delle previsioni di cui  al decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (articolo 45, comma 3-octies).

Sintesi del contenuto

 

 

La relazione (predisposta utilizzando i dati patrimoniali, economici ed istituzionali, relativi agli esercizi 2022-2023, comunicati dalle Fondazioni) si articola in due parti nelle quali si analizzano, rispettivamente, i dati economici delle Fondazioni di origine bancaria e l’attività istituzionale da esse svolta.

Ricordato che la destinazione del patrimonio delle Fondazioni è vincolato al conseguimento degli scopi istituzionali da esse perseguiti, si segnala che nel 2023 il valore del patrimonio netto, a livello di sistema, è pari a 41,2 miliardi di euro e presenta un incremento dell’1,54% rispetto all’anno precedente (nell’esercizio 2022 era stato registrato un incremento dello 0,79% rispetto all’esercizio 2021). Come per gli anni precedenti, anche nel 2023 il patrimonio delle Fondazioni di origine bancaria è distribuito in maniera piuttosto disomogenea: in particolare, le Fondazioni del Mezzogiorno (10 Enti su un totale di 86 Fondazioni) possiedono una quota minoritaria del patrimonio rispetto al sistema, pari al 4,94% della consistenza complessiva.

La relazione fa poi presente che il valore delle poste dell’attivo investito dalle Fondazioni raggiunge nel 2023 un totale di euro 48.546.203.747, in aumento dell’1,99% rispetto all’anno precedente (nell’esercizio 2022 era stato rilevato un incremento dello 0,49% rispetto all’esercizio 2021), fornendo un sintetico profilo delle principali voci che lo compongono: immobili, società strumentali, attività quotate, partecipazione nella Società bancaria conferitaria.

Quest’ultima voce rappresenta mediamente quella più rilevante dell’attivo delle Fondazioni ed è pari, a valore contabile, a 10.861.086.816 euro, corrispondenti al 22,37% dell’attivo stesso e al 26,37% del patrimonio netto (rispettivamente 22,68% e 26,62% nel 2022).

Si forniscono quindi approfondimenti in ordine all’adeguamento da parte delle Fondazioni ai parametri stabiliti dal Protocollo d’intesa MEF-ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa), sottoscritto il 22 aprile 2015 da 83 Fondazioni sulle attuali 86, in tema di diversificazione degli investimenti, di esposizioni debitorie e di corrispettivi per i componenti degli organi delle Fondazioni alla data del 31 dicembre 2023.

In merito al risultato della politica di investimento delle Fondazioni, la relazione riferisce che il totale dei proventi netti della gestione ordinaria nel 2023 è pari a 1.937.086.926 euro (1.293.446.486 nel 2022 e 2.176.878.179 nel 2021) con un notevole incremento dei proventi della gestione ordinaria rispetto all’esercizio 2022 (+49,76%), determinato, in particolare, dall’aumento dell’importo dei dividendi e proventi assimilati.

L’ammontare complessivo dei costi operativi e di funzionamento sostenuti dalle Fondazioni, pari a 315.977.352 euro, è aumentato del 41,46% rispetto all’esercizio precedente e pesa per lo 0,77% sul patrimonio netto del sistema Fondazioni; anche l’incidenza degli oneri sul patrimonio netto del Sistema Fondazioni risulta aumentata rispetto al 2022 (0,77% nel 2023; 0,55% nel 2022).

L’avanzo d’esercizio nel 2023 è pari, a livello complessivo, a 1.313.902.059 euro, con un aumento del 44,93% rispetto al 2022 (906.565.259 euro), determinato principalmente dal miglioramento dei risultati della gestione ordinaria in precedenza rilevato (+49,76%).

La seconda parte della relazione illustra l’andamento delle erogazioni nei settori di intervento delle Fondazioni ammessi dalla legge, individuati dal decreto legislativo n. 153 del 1999 (articolo 1, comma 1, lett. c-bis). Ricordato che una parte dell’avanzo d’esercizio può essere accantonato a fondi di natura istituzionale per la stabilizzazione delle erogazioni future, si riferisce che tra il 2022 e il 2023, a fronte di un incremento nell’avanzo del 44,93%, l’importo totale delle erogazioni è aumentato del 6,74%; nel 2022 si era invece registrato un incremento dell’8,09%, seppur a fronte di una contrazione dell’avanzo pari al 46,38%.

Vengono quindi forniti dati in merito alla ripartizione delle erogazioni deliberate nei singoli settori di intervento, destinate principalmente ai settori “Arte, attività e beni culturali” (25,27% del totale) e “Volontariato, filantropia e beneficenza” (20,19%). Inoltre, si evidenziano gli incrementi, rispetto all’esercizio precedente, delle risorse destinate, in particolare, ai settori “Educazione, istruzione e formazione” (+32,69% pari a +38,6 milioni), “Crescita e formazione” (+34,88% pari a +10,8 milioni), “Assistenza agli anziani” (+202,28% pari a +10,4 milioni).

La relazione analizza altresì la ripartizione per area geografica delle erogazioni, rilevando, che il Nord beneficia della quota maggiore di erogazioni (il 76,8%, pari a 770.213.620 euro, con un aumento del 10,99% rispetto all’esercizio 2022).

Ulteriori dati forniti riguardano i soggetti beneficiari dell’attività istituzionale delle Fondazioni, osservando che nel 2023 le erogazioni (non considerando gli accantonamenti per i Centri di servizio per il volontariato) hanno interessato prevalentemente soggetti privati, per un totale di 816.267.883 euro (l’81,39% delle risorse totali). Gli Enti locali costituiscono la categoria di beneficiari pubblici più significativa, con il 58,38% (pari a 108.950.271 euro) delle risorse totali destinate ai soggetti pubblici.

Da ultimo si dà conto degli interventi in pool, che coinvolgono più Fondazioni.

 

VII Commissione (Cultura)

Doc. LVI, n. 3

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6/11/2024

Relazione sull’utilizzazione del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo e sull’andamento complessivo dello spettacolo

(Dati relativi all’anno 2023)

Trasmessa dal

Ministro della cultura

L’articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), prevede che il Ministro della cultura presenti ogni anno al Parlamento una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull’utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo, nonché sull’andamento complessivo dello spettacolo.

In conformità all’articolo 1, comma 631, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), dal 1° gennaio 2023 il Fondo unico per lo spettacolo ha assunto la denominazione di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV).

Si ricorda che ai sensi del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24 (articolo 1), le aliquote di ripartizione annuale del Fondo tra i diversi settori dello spettacolo (attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche; teatrali; musicali; di danza; attività circensi e di spettacolo viaggiante; nonché per progetti multidisciplinari, residenze, progetti speciali e azioni di sistema) sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo.

Si ricorda altresì che la legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo), ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, scorporando dal Fondo unico per lo spettacolo le risorse destinate alle attività cinematografiche.

Sintesi del contenuto

 

La relazione è strutturata in 8 capitoli e due Appendici. Il primo capitolo riferisce in merito all’utilizzo del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo in favore dell’intero settore dello spettacolo, dando preliminarmente conto della normativa di riferimento per quanto attiene alla ripartizione delle risorse. In particolare, si segnala che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (articolo 183, modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), ha stabilito criteri specifici per l’assegnazione alle Fondazioni lirico-sinfoniche di contributi a valere sul FNSV per gli anni 2020-2024, in deroga ai criteri generali e alle percentuali fissate dall’articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014. Per l’attribuzione dei contributi per il triennio 2022-2024 a favore degli organismi diversi dalle Fondazioni lirico – sinfoniche la normativa di riferimento è il decreto ministeriale 25 ottobre 2021, che ha modificato le modalità per la presentazione della domanda di ammissione al contributo, il sistema di valutazione della domanda e le modalità per l’attribuzione del contributo a valere sul Fondo, di cui al precedente decreto 27 luglio 2017, e introdotto nuovi settori di intervento.

La relazione fa quindi presente che l’importo del FNSV per l’anno 2023 è complessivamente pari a 453.291.856 euro, con un aumento rispetto al 2022 di 30.100.000 euro (+7,11%) e che le aliquote di riparto tra i diversi settori dello spettacolo per l’anno 2023 sono state determinate con decreto del Ministro della cultura 29 settembre 2023. Si illustra inoltre l’andamento dello stanziamento del Fondo nel periodo 1985-2023, anche in rapporto all’incidenza sul PIL.

Un’apposita tabella riporta, per ciascun settore, l’aliquota di riparto e l’ammontare dello stanziamento. Vengono inoltre indicate le variazioni percentuali rispetto al 2022 degli stanziamenti per ciascun settore.

Complessivamente, i contributi assegnati per l’anno 2023 a valere sul FNSV (il cui elenco è riportato nell’Appendice B alla relazione, con indicazione dei beneficiari) sono 1.639, per un importo totale pari a 438.249.259,66 euro.

La relazione fornisce inoltre un’analisi della ripartizione per regione del numero di assegnazioni e del contributo assegnato. Tra l’altro, si rileva che i beneficiari di Lombardia, Lazio, Veneto e Emilia-Romagna ricevono complessivamente il 48,38% del totale assegnato per l’anno 2023 a valere sul FNSV. Nelle ultime 4 regioni per contributo assegnato ci sono 3 regioni dell’Italia meridionale (la Calabria, la Basilicata e il Molise).

Nei capitoli dal secondo al settimo del documento sono presi in esame singolarmente gli interventi in favore delle diverse attività di spettacolo per le quali è prevista l’erogazione di contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. Per ciascuna di tali attività la relazione indica l’ammontare stanziato e l’andamento di tale ammontare nel periodo 2006-2023, i contributi assegnati sulla base delle domande presentate, nonché la ripartizione regionale dei soggetti beneficiari.

L’ottavo capitolo della relazione espone i dati sull’offerta e sulla domanda di spettacolo in Italia raccolti dalla Società Iialiana degli autori ed editori (SIAE). Nel 2023 in Italia si sono tenuti 2.759.339 eventi (186.477 dal vivo) tra spettacoli lirici, teatrali, concertistici, di balletto, circensi e viaggianti e cinematografici. Il numero di ingressi a questi eventi ammonta a 105.335.547, con una spesa al botteghino pari a 1.075.951.986,81 euro. Per ciascuna attività di spettacolo si fornisce l’andamento delle annualità precedenti (a partire dal 2006). Per tutte le attività considerate, il numero di spettacoli assume nel 2023 un valore maggiore di quello dell’anno precedente. Nel confronto tra il 2023 e il 2022, le variazioni positive più rilevanti del numero di ingressi si registrano per l’attività circense e di spettacolo viaggiante (+56,80%), teatrale (+41,11%) concertistica (+29,19%), di balletto (+25,88%) e lirica (+24,03%).

Viene inoltre descritta la ripartizione del numero di spettacoli proposti nel 2023 per regione, fornendo informazioni sulla distribuzione territoriale dell’offerta di spettacolo dal vivo e cinematografico. La Lombardia è la regione in cui si è tenuto il numero maggiore di spettacoli dal vivo (28.758) e la Valle d’Aosta quella con il numero minore (326).

La relazione è corredata da due Appendici, la prima delle quali propone una classificazione delle regioni italiane per contributo a valere sul FNSV e per caratteristiche dell’offerta di spettacolo dal vivo.

La seconda Appendice fornisce, per ogni attività di spettacolo, l’elenco dei contributi assegnati per l’anno 2023 a valere sul FNSV.

 

VIII Commissione (Ambiente)

Doc. CXXXVII,

n. 2

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20/12/2024

Relazione sugli esiti dell’aggiornamento del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli e sulle proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, riferita all'anno 2024, corredata dal predetto Catalogo, riferito all'anno 2022

Presentata dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica

L’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), a sostegno dell’attuazione degli impegni comunitari e internazionali, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli. Il disposto dell’articolo 68 ha accolto la nozione più ampia di sussidio, comprendente, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell’ambiente.

L’articolo 68, come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, dispone che il Catalogo sia aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno e che il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica invii alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell’aggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica.

Sintesi del contenuto

 

La relazione, premesso che la fiscalità rappresenta uno strumento utile a favorire la transizione energetica ed ecologica, con un graduale passaggio verso un’economia neutrale dal punto di vista di impatto ambientale e climatico, illustra le diverse attività che hanno beneficiato dei dati e delle valutazioni ambientali contenuti nel Catalogo sussidi ambientalmente dannosi (SAD) e ambientalmente favorevoli (SAF). Pertanto, ad oggi, il Catalogo costituisce un riferimento tecnico per la rassegna dei sussidi ad impatto ambientale e dei sussidi alle fonti fossili, nei seguenti processi: la revisione delle accise dei combustibili fossili in base alla legge delega per la riforma fiscale; la definizione delle sovvenzioni energetiche inefficienti contenute nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) 2023; la revisione dei SAD prevista dalla Missione 7 Riforma 2 del PNRR, introdotta nell’ambito della revisione del PNRR per consentire l’integrazione degli obiettivi del RePowerEU.

In merito al primo profilo, la relazione rileva che il processo di riforma dei sussidi energetici, in particolare dei SAD, rappresenta un punto cruciale della legge delega e che, come segnalato anche dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e Finanza (NaDEF) 2023, in Italia la rassegna delle agevolazioni catalogate come SAD è contenuta nel Catalogo.

Il documento riferisce quindi in merito alle sovvenzioni energetiche inefficienti nazionali selezionate nell’aggiornamento 2023 al Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), di cui fornisce l’elenco, per essere sottoposte, in via prioritaria, ad analisi per una possibile riforma. Il Piano, infatti, conteneva i sussidi dannosi del settore energetico – presenti nella terza edizione del Catalogo – raggruppati in base alla riformabilità tecnica (nazionale, unionale o internazionale).

La relazione riferisce altresì che nell’ambito della revisione del PNRR volta a consentire l’integrazione degli obiettivi del RePowerEU, è stata approvata la nuova Missione 7 (in aggiunta alle sei originarie), la cui Riforma 2 prevede la riduzione dei sussidi dannosi per l’ambiente, sulla base del Catalogo annuale pubblicato dal MASE. Il processo prevede un’ampia consultazione degli stakeholders con un primo obiettivo volto a ridurre i SAD nel 2026 (2 miliardi di euro) e a definire un percorso di ulteriore graduale riduzione fino al 2030 (altri 3,5 miliardi di euro).

Il documento segnala poi che alle tre linee operative indicate – convergenti sul medesimo obiettivo, ossia il completamento di una riforma dei SAD, orientata a sostenere la transizione energetica ed ecologica del Paese – si aggiungono ulteriori attività, tra cui il monitoraggio della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (il cui aggiornamento è stato approvato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica-CITE con delibera del 18 settembre 2023), in particolare dello specifico obiettivo strategico dedicato ad “Attuare la riforma fiscale ecologica ed espandere l'applicazione dei green bond sovrani” che viene monitorato, tra gli altri, dall’indicatore 12.c.1 “Volume di sussidi alle fonti fossili (produzione e consumo) in percentuale sul PIL”. L’indicatore mostra una dinamica di medio periodo in aumento rispetto al 2016, crescita che si conferma tra il 2020 e il 2022. Come evidenziato dalla relazione, anche in tale contesto il Catalogo si pone quale strumento tecnico e conoscitivo finalizzato a valutare lo stato dell’arte dei sussidi ambientali e il loro contributo, in positivo o in negativo, ai processi di sviluppo sostenibile.

Il documento segnala poi le esigenze operative conseguenti all’adozione nell’aprile 2022, da parte del Consiglio dell’UE della direttiva UE 2022/542 di modifica delle regole sulle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), con l’intento di promuovere mediante aliquote IVA ridotte l’uso di fonti energetiche rinnovabili e di sistemi di riscaldamento rispettosi dell’ambiente. L’effetto dell’eliminazione obbligatoria del trattamento IVA preferenziale di beni ad impatto ambientale negativo si rifletterà sui prezzi dei prodotti, creando di conseguenza un incentivo a passare ad alternative più ecologiche (ad esempio, il teleriscaldamento e i fertilizzanti naturali). Tuttavia, ciò presuppone che tali alternative siano disponibili, accessibili e convenienti (e idealmente anche più economiche di eventuali sostituti dannosi) rendendo necessario integrare l’abolizione di regimi IVA preferenziali per scoraggiare l’uso e il consumo dei beni dannosi per l’ambiente con investimenti strategici.

Vengono altresì richiamati i processi di attuazione del Piano per la transizione ecologica (PTE), che annovera la riforma fiscale ambientale tra le leve economiche di attuazione del Piano stesso. La relazione, ricordato che la governance del Piano è affidata al CITE, cui spetta anche il compito di deliberare sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi, supportato da un Comitato tecnico, segnala che tra il 2021 e il 2022, sono stati soppressi i seguenti sussidi, presenti nel catalogo e classificati come SAD: riduzione dell’accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci (EN.SI.06); esenzione dall’accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare (EN.SI.14); riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all’interno del porto di transhipment (EN.SI.25). Sono stati inoltre modificati i seguenti sussidi: Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per gli idrocarburi – petrolio, per il gas naturale e per il carbone (EN SI 27 e EN SI 28).

Alla relazione è allegata la sesta edizione del Catalogo, che ha preso in esame 183 incentivi con impatto ambientale che hanno registrato un effetto finanziario nel corso del 2022. La relazione segnala che la stima del Catalogo su dati del 2022 è di 20,3 miliardi di euro per i sussidi ambientalmente favorevoli (SAF), di 24,2 miliardi di euro per i sussidi ambientalmente dannosi (SAD) e di 13,8 miliardi di euro per i sussidi ambientalmente incerti (SAI). I sussidi alle fonti fossili (Fossil Fuel Subsidies – FFS) sono 17,1 miliardi di euro.

Nel 2022, i sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) registrano un incremento di 3,2 miliardi di euro dovuto prevalentemente alla crisi energetica e all’instabilità dell’approvvigionamento delle fonti fossili.

La relazione fornisce quindi una sintesi l’aggiornamento al 2022 del monitoraggio sui sussidi, dando conto delle modifiche intervenute rispetto alla precedente edizione del Catalogo con riferimento alle cinque categorie in cui i medesimi sussidi sono ripartiti: energia; trasporti; agricoltura e pesca; altri sussidi; IVA agevolata. Si segnala altresì che una delle informazioni fornite dal Catalogo nelle schede illustrative di ciascun sussidio riguarda il livello di riformabilità della misura, definibile come il contesto politico e giuridico di competenza e di riferimento per l’avvio di un eventuale processo di negoziato e di riforma degli incentivi dannosi e incerti.

Il documento, oltre ad offrire un focus sul differente trattamento fiscale in Italia della benzina e del gasolio, dà conto dei sussidi ambientalmente favorevoli introdotti nel 2022, individuati prevalentemente attraverso l’analisi della legge di bilancio 2022 e del Rapporto sulle spese fiscali 2021 del MEF.

In conclusione, la relazione rileva che l’analisi dei dati 2022 conferma che la maggior parte dei sussidi ambientali sono caratterizzati da una breve finestra temporale e un limitato effetto finanziario. Secondo il Rapporto MEF sulle spese fiscali del 2023, dal quale il Catalogo trae la maggior parte delle misure, l’Italia si caratterizza per avere molte spese fiscali con un valore medio molto basso, un numero di beneficiari molto contenuto e molte voci con importi trascurabili o non stimabili. La riforma dei SAD, da intendersi come un percorso pluriennale per la razionalizzazione dei sussidi ad impatto ambientale, si iscrive principalmente in questo quadro e al riguardo il Catalogo dei sussidi rappresenta un valido supporto tecnico.

 

IX Commissione (Trasporti)

 

Relazioni d’inchiesta dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernenti incidenti occorsi ad aeromobili

Trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento

L’articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66 prevede che per ciascuna inchiesta concernente un incidente aereo l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza.

La relazione, a carattere eventuale, è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all’Ente nazionale per l’aviazione civile, alla Commissione europea ed all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO).

La relazione è altresì trasmessa ai soggetti che dalle conclusioni in essa contenute possano trarre un vantaggio ai fini della sicurezza ed è messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, nelle forme stabilite dall’Agenzia.

Il comma 4 dell’articolo 12 specifica che le relazioni e i rapporti d’inchiesta e le raccomandazioni di sicurezza non riguardano in alcun caso la determinazione di colpe e responsabilità, poiché l’unico obiettivo dell’inchiesta di sicurezza dell’Agenzia consiste nel prevenire futuri incidenti e inconvenienti.

NN. 6,

n. 111

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15/11/2024

La relazione d’inchiesta predisposta dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo fornisce dati tecnici concernenti l’incidente occorso a un aeromobile nei pressi dell'aeroporto di Ravenna il 14 maggio 2021.

NN. 6,

n. 112

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15/11/2024

La relazione d’inchiesta predisposta dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo fornisce dati tecnici concernenti l’incidente occorso a un elicottero a Mezzani (PR) il 1° settembre 2022.

NN. 6,

n. 122

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20/12/2024

La relazione d’inchiesta predisposta dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo fornisce dati tecnici concernente l’incidente occorso a un aeromobile in località Forno Alpi Graie (Torino) l'11 marzo 2022.

 

Doc. LXXI-bis,

n. 5

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20/11/2024

Relazione sull’andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili

(Dati relativi al primo semestre 2024)

Trasmessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

 

L’articolo 50 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni sei mesi, presenti alle Camere una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento: a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra; b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale all’utenza, minori costi per i consumatori; c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio; d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un’effettiva liberalizzazione nel settore; e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un’effettiva concorrenzialità del mercato.

Si ricorda che il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, attuativo della direttiva 96/67/CE, all’articolo 13, affida all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) la verifica dell’idoneità dei prestatori di servizi di assistenza a terra. L’articolo 17 prevede inoltre che l’ENAC vigili sul rispetto degli adempimenti derivanti dal decreto ed invii ogni sei mesi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sull’attività svolta e sui provvedimenti adottati.

Sintesi del contenuto

 

La relazione riferisce che nel primo semestre del 2024 si è registrato un significativo incremento del traffico aereo rispetto allo stesso periodo del 2023, con un aumento del 12% del numero dei passeggeri e del 18% nel comparto cargo e conseguente superamento dei volumi pre-Covid (2019). I passeggeri che hanno usufruito dei servizi commerciali di linea e charter, transitati nei quarantacinque aeroporti italiani aperti al traffico commerciale sono stati 100.136.127, in aumento dell’11,9% rispetto al 2023 e del 12% rispetto al 2019. Il traffico nazionale, con 33,5 milioni di passeggeri, presenta una crescita del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre il traffico internazionale, con 66,6 milioni di passeggeri, fa segnalare un incremento maggiore, pari al 16%.

Il primo aeroporto per volumi di traffico passeggeri, nel semestre considerato, si conferma ancora Roma Fiumicino, con una quota del 22%, pari a 22.482.285 passeggeri, seguito da Milano Malpensa (13%, 13.044.255) e Bergamo Orio al Serio (8%, 8.416.153).

Il settore cargo nel primo semestre 2024 ha movimentato 600.557 tonnellate, con un incremento del 18% rispetto al 2023 e del 16,4% rispetto al 2019, trainato principalmente dalla componente internazionale extra-UE, con un forte aumento sulle rotte con l’Asia.

Il primo aeroporto per volumi di traffico merci, nel semestre considerato, rimane Milano Malpensa con una quota del 61% pari a 367.715 tonnellate, seguito da Roma Fiumicino (22%, 130.036 tonnellate) e da Venezia Tessera (4%, 25.810 tonnellate).

La relazione evidenzia quindi il ruolo cruciale rappresentato dallo sviluppo del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT), anche nel quadro del contesto futuro delle reti Transeuropee di Trasporto (Reti TEN-T) e degli indirizzi del redigendo nuovo Piano Nazionale Aeroporti (PNA), quale documento di riferimento della pianificazione strategica del settore con orizzonte temporale al 2035.

Alla relazione sono allegato due documenti dell’ENAC che ne costituiscono parte integrante. Il primo di tali allegati fornisce dati ed elementi utili sul grado di liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico civile, in adempimento dell’articolo 50 della legge n. 99 del 2009. In particolare, per quanto riguarda le misure e i correttivi concreti adottati per un’effettiva liberalizzazione del settore vengono richiamati i provvedimenti di limitazione del numero dei prestatori dei servizi a terra ex articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 18 del 1999, relativi nel primo semestre 2024 agli aeroporti di Venezia, Napoli, Bergamo, Palermo, Torino, Firenze, Pisa e Lamezia Terme.

Un secondo allegato espone gli aggiornamenti relativi all’attività svolta dall’ENAC nel periodo di riferimento e i provvedimenti adottati in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 17, comma 3, del citato decreto legislativo n. 18 del 1999. Tale allegato riferisce a sua volta sulle limitazioni di cui agli articoli 4 e 5 del predetto decreto e sull’attività di vigilanza, nel primo semestre 2024, sull’attività dei gestori aeroportuali responsabili degli impianti rientranti nelle categorie delle infrastrutture centralizzate.

Quanto alle certificazioni, si riferisce che al 31 dicembre 2023, risultano in vigore 134 certificati di prestatore di servizi di assistenza a terra, consultabili sul sito istituzionale ENAC.

Sempre in allegato sono poi fornite le schede inerenti ai seguenti aeroporti liberalizzati: Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Lamezia Terme, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Treviso, Venezia e Verona. Ciascuna scheda riporta i dati di traffico del primo semestre dal 2022 al 2024 e le quote di mercato servite dai prestatori full handler nel primo semestre 2024.

 

XII Commissione (Affari sociali)

Doc. CXXXV, n. 2

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11/11/2024

Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 376 del 2000 recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” e attività svolta dalla Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato tecnico sanitario

(Dati relativi all’anno 2023)

Trasmessa dal Ministro della salute

L’articolo 8 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), prevede che il Ministro della salute presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge, nonché sull’attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. A seguito di quanto  disposto dal DPR 28 marzo 2013, n. 44 (articolo 2, comma 1, lett. h), le funzioni esercitate dalla Commissione sono state trasferite al Comitato tecnico sanitario, istituito dal medesimo DPR, nello specifico alla Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

Si segnala che il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, all’articolo 4-bis, ha disposto che le attività relative all'effettuazione dei controlli anti-doping di cui alla legge n. 376 del 2000 siano svolte esclusivamente dalla NADO Italia, in qualità di Organizzazione nazionale anti-doping, articolazione funzionale dell'Agenzia Mondiale Antidoping (World Anti-Doping Agency, WADA). Il citato articolo 4-bis ha altresì disposto la proroga al 31 gennaio 2024 del termine annuale per la redazione del rapporto del Comitato tecnico sanitario – Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, previa comunicazione, da parte della NADO Italia al Ministero della salute dei dati rilevati dalle attività di controllo anti-doping, anche a fini di monitoraggio e promozione di azioni per la tutela della salute pubblica in ambito sportivo.

Sintesi del contenuto

 

La relazione fornisce i dati relativi ai controlli effettuati dalla Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (SVD) nei primi due mesi dell’anno 2023, nonché gli esiti inerenti all’attività di vigilanza espletata nella restante parte dell’anno trasmessi dalla NADO Italia, a seguito di quanto disposto dal sopra citato decreto-legge n. 198 del 2022.

In particolare, il documento fa presente che a gennaio e febbraio 2023 la SVD ha programmato controlli antidoping su 62 manifestazioni sportive, in 54 delle quali tali controlli si sono svolti regolarmente, mentre in 8 non sono stati portati a termine a causa dell’annullamento delle gare. I controlli hanno riguardato gli eventi organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), dalle Discipline Sportive Associate (DSA) o dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS). Gli eventi sportivi maggiormente controllati sono state le gare di calcio (13%) e di sport del ghiaccio (11,1%). A controllo antidoping sono stati sottoposti 268 atleti, di cui 131 femmine (48,9%) e 137 maschi (51,1%).

Dai risultati delle analisi condotte dal laboratorio antidoping della FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana), accreditato dalla WADA, è emerso che dei 268 atleti sottoposti a controllo antidoping, 5 (ovvero l’1,9%) sono risultati positivi a una sostanza vietata, 4 dei quali uomini. Nel primo bimestre del 2023 la percentuale più elevata di positività si registra nella fascia d’età 34-38 anni (10% del campione); la maggior parte dei principi attivi rilevati ai controlli antidoping appartiene alla classe S1 degli agenti anabolizzanti (40%). L’unica atleta risultata positiva ha assunto un principio attivo appartenente alla classe S6 (Stimolanti).

La relazione dà quindi conto delle risultanze del monitoraggio svolto dalla SVD in occasione dell’attività di controllo antidoping sul consumo di farmaci e prodotti “salutistici” (vitamine, sali minerali, aminoacidi, integratori), nonché dei controlli sulle preparazioni galeniche, officinali o magistrali, contenenti principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate per doping, che devono essere oggetto di dichiarazione annuale da parte dei farmacisti al Ministero della salute. Ulteriori informazioni fornite riguardano le attività di ricerca e di formazione/informazione sui farmaci finanziate dalla SVD.

Si segnala altresì che, in attuazione, della legge n. 376 del 2000 (articolo 2, comma 3), la SVD ha provveduto ad aggiornare la lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping, adeguandola anche alla lista internazionale di riferimento.

La relazione riferisce quindi che nel corso dei restanti mesi del 2023 NADO Italia ha pianificato l’esecuzione di 3.313 sessioni di prelievo, di cui 2.126 fuori competizione (Out-of-Competition, OoC), pari al 64% del totale, incrementando la percentuale dei controlli OoC rispetto al 2022, conformemente alle direttive della WADA.

In particolare, sono stati sottoposti a controllo antidoping 5.204 atleti praticanti 135 discipline sportive differenti, con la raccolta di 9.296 campioni biologici. L’82% di questi campioni si riferisce ad atleti nelle fasce di età 18-24 e 25-33 anni. Nel corso dell’anno 134 atleti sono stati inseriti nel Programma di passaporto ematologico. Di questi, sono stati raccolti 429 campioni biologici, mentre 40 campioni di passaporto ematologico sono stati prelevati su atleti, la cui custodia appartiene a Federazione internazionali e/o altre Organizzazioni nazionali antidoping.

Relativamente ai 25 esiti avversi il maggior numero è stato osservato nella fascia maschile compresa tra i 25 i 33 anni.

Il Report sull’attività antidoping 2023 della NADO Italia, allegato alla relazione, fornisce inoltre informazioni sui procedimenti disciplinari condotti dalla Procura nazionale antidoping e sulle richieste prese in esame nel 2023 dal Comitato esenzioni a fini terapeutici (CEFT).

 

NN. 4, n. 32

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11/11/2024

Relazione sull’attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell’organico dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA)

(Dati relativi all’anno 2023)

Trasmessa dal Ministro della salute

L’articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), prevede che entro il 31 luglio di ogni anno ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull’attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell’esercizio precedente.

L’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) istituita dall’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è stata riorganizzata dall’articolo 3 (commi da 1-bis a 1-quinquies) del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169.

Sintesi del contenuto

 

La relazione illustra l’attività svolta dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) nell’annualità 2023 nelle 5 Aree tecnico-scientifiche identificate come il core business dell’Agenzia, dando particolare evidenza ai risultati riferibili agli obiettivi strategici e annuali contenuti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025.

In merito all’Area 1 (Pre-autorizzazione), la relazione dà conto dell’operato dell’AIFA per garantire l’accesso uniforme sul territorio nazionale a tutti i farmaci essenziali per il trattamento delle patologie gravi, acute e croniche nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché l’accesso precoce ai farmaci innovativi e a terapie sperimentali. Si riferisce inoltre sull’attività dell’AIFA volta a favorire la ricerca e l'informazione indipendente sui farmaci, anche con la proposta di due bandi riguardanti l’uno le malattie rare e l’altro le terapie omiche in oncologia.

I risultati esposti dalla relazione in merito all’Area 2 (Autorizzazione medicinali) riguardano l’obiettivo del miglioramento della trasparenza e la semplificazione amministrativa per l’autorizzazione dell’immissione in commercio dei medicinali; si riferisce altresì sulle nuove autorizzazioni all’immissione in commercio (procedure nazionali e IT- Concerned Member State) e sui rinnovi delle AIC, anche con riguardo ai medicinali omeopatici, allergeni, generici, biologici e ai medicinali di importazione parallela.

In merito all’Area 3 (Vigilanza post marketing), si riportano le attività di promozione dell’informazione indipendente per l’uso ottimale dei farmaci e si segnala la predisposizione del Rapporto vaccini relativo ai dati dell’anno 2022, in attesa di pubblicazione sul portale AIFA. Si fa altresì presente che, al fine di monitorare, anche attraverso il collegamento con la banca dati europea (EUDRA vigilance), le reazioni avverse e favorire l’adozione di misure di gestione e riduzione del rischio nel corso del 2023 sono state analizzate e registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) 47.177 segnalazioni di sospette reazioni avverse (Adverse Drug Reaction – ADR). Inoltre, per promuovere l'informazione indipendente sui farmaci è stato fornito riscontro a tutti i 4.330 quesiti pervenuti (1.554 per posta elettronica giunti entro il 30 novembre e 2.776 per telefono).

Per quanto attiene all’Area 4 (Strategia ed economia del farmaco), l’attività illustrata concerne il controllo della spesa farmaceutica convenzionata e diretta al fine di garantire la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), condotta anche attraverso valutazioni volte a individuare il rapporto costo-beneficio, l’impatto economico atteso e gli eventuali costi aggiuntivi rispetto alle terapie di riferimento dei nuovi medicinali in fase di autorizzazione. Si dà inoltre conto del coordinamento posto in essere con altri enti e organismi internazionali in tema di prezzo e rimborso dei medicinali.

La relazione descrive poi le attività poste in essere nell’ambito dell’Area 5 (Ispezioni e Certificazioni) per l’esecuzione delle diverse tipologie di ispezioni di materie prime e prodotti finiti, per il monitoraggio delle segnalazioni delle carenze di mercato dei farmaci essenziali per la copertura ed il trattamento di patologie gravi, acute e croniche, nonché per il contrasto al crimine farmaceutico. Viene inoltre illustrato lo stato di attuazione del Piano triennale per l’informatica 2022-2024 dell’AIFA per la realizzazione di un ampio programma di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.

Si illustrano quindi le iniziative di comunicazione istituzionale e di informazione in merito al corretto uso di farmaci.

La relazione presenta quindi il budget 2024 dell’AIFA, che prevede risorse pari a 136.071.275 euro, segnalando un risultato economico pari a circa 7,630 milioni di euro, in forte decremento rispetto al risultato, pari a 60,129 milioni, rilevato nella revisione del preventivo 2023, con uno scostamento di circa 52,499 milioni di euro.

Si fornisce infine la dotazione organica al 31 dicembre 2023, pari a 585 unità.

Il bilancio d’esercizio 2023 e il budget 2024 sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia al seguente link.

 

Doc. XXXVII,

n. 2

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25/11/2024

 

Integrazione

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11/12/2024

Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”

(Dati relativi all’anno 2022)

 

Trasmessa dal Ministro della salute

 

L’articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), prevede che entro il mese di febbraio, a partire dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della medesima legge n. 194, il Ministro della salute presenti al Parlamento una relazione sull’attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro.

Sintesi del contenuto

 

 

La relazione (integrata da una serie di tabelle che forniscono dati di riepilogo che il Ministero della salute ha trasmesso in data 10 dicembre 2024) analizza i dati relativi all’anno 2022 raccolti attraverso il Sistema di sorveglianza epidemiologica delle interruzioni volontarie di gravidanza (IVG), riferendo che nel periodo considerato il numero assoluto delle IVG (65.661 notificate) è aumentato del 3,2% rispetto al 2021 (63.653). Tale aumento è maggiore per le donne straniere (+4,9%) rispetto alle italiane (+2,9%). Risultano in crescita rispetto al 2021 anche il tasso di abortività (+5,1%) e il rapporto di abortività (+ 4,8%), in controtendenza con lo storico trend in calo. Al riguardo, il documento osserva che la successiva raccolta dati consentirà di stabilire se si tratta di un risultato isolato, limitato all’annualità 2022 (come avvenuto per un aumento registrato nel 2004), o che fa parte di un nuovo, diverso andamento delle IVG rispetto alla costante diminuzione riscontrata dal 1983. La relazione fa peraltro presente che il numero assoluto, il tasso e il rapporto di abortività del 2022 rimangono comunque tra i più bassi a livello internazionale e confermano lo storico andamento decrescente del tasso di abortività (-66,9% rispetto al 1983, anno in cui è stato registrato il valore più alto in Italia).

L’aumento delle IVG rilevato nel 2022 rispetto al 2021 ha interessato tutte le aree geografiche del Paese, con l’eccezione dell’Italia insulare dove è rimasto stabile. A livello regionale il tasso di IVG si è mantenuto invariato in Piemonte e Friuli-Venezia Giulia ed è leggermente diminuito in Sardegna.

In merito alla contraccezione di emergenza, la relazione riferisce che nel 2022 la distribuzione dell’Ulipristal acetato (EllaOne) è aumentata del 27,7% rispetto al 2021 e del 66,8% dal 2020, quando con determina AIFA dell’8 ottobre è stato eliminato l’obbligo di prescrizione anche per le minorenni. Meno consistenti risultano le variazioni riguardo al Levonorgestrel (Norlevo), che aumenta fra il 2021 e il 2022, ma in modo più contenuto (+6,7%).

La relazione fa presente che la mancanza di tracciabilità delle vendite non consente di distinguere l’utilizzo della contraccezione di emergenza nelle diverse fasce di età e neppure l’eventuale uso ripetuto all’interno di tali fasce.

Il documento fornisce poi i dati relativi alla classe d’età, allo stato civile, al titolo di studio, allo stato occupazionale, alla nazionalità delle donne che fanno ricorso all’IVG, nonché alla mobilità regionale, che continua a essere contenuta (il 92,9% delle IVG è stato effettuato nella regione di residenza).

In particolare, si rileva che anche nel 2022, come negli anni precedenti, i tassi di abortività più elevati si riscontrano nelle donne di età compresa tra i 25 e i 34 anni. Nell’anno di riferimento le donne minorenni che hanno effettuato una IVG sono state 1.861, pari complessivamente al 2,8% di tutti gli interventi praticati in Italia, corrispondente a un tasso di abortività del 2,2 per mille, in crescita rispetto al 2,1 rilevato nel 2021 e all’1,9 del 2020. Si osserva che tale tasso (risultato del contemporaneo aumento delle IVG delle minori italiane e della diminuzione di quelle straniere) si mantiene comunque inferiore a quello dei Paesi europei con analoghi sistemi socio-sanitari.

In merito alla percentuale delle IVG in funzione della cittadinanza delle donne, la relazione osserva che il numero di IVG effettuate dalle donne straniere ha raggiunto un massimo di 40.224 interventi nel 2007. È seguita una stabilizzazione e un successivo decremento fino a 17.130 IVG rilevate nel 2021, corrispondenti al 27,1% del dato nazionale. Nel 2022 il numero di IVG effettuate da donne straniere è aumentato leggermente (17.963) corrispondendo al 27,5% del dato nazionale.

In merito alle modalità di svolgimento dell’IVG, la relazione segnala: il ricorso prevalente anche per il 2022 al consultorio familiare per il rilascio della certificazione necessaria alla richiesta di IVG (43,9%) rispetto agli altri servizi; l’ulteriore incremento della percentuale di interventi precoci (con il 62,3% degli interventi effettuato entro le 8 settimane di gestazione rispetto al 61,7% del 2021), la diminuzione dei tempi di attesa tra rilascio della certificazione e intervento. La percentuale di IVG effettuate entro 14 giorni ha registrato un aumento continuo nel tempo, passando dal 59,6% del 2011 al 77,7% del 2022.

I dati offerti mostrano, inoltre, che nel 2022 l’89,7% degli interventi è stato eseguito negli Istituti di cura pubblici e che il 90,2% delle IVG è stata effettuata senza necessità di ricovero ordinario. Prosegue la forte diminuzione degli interventi con ricorso all’anestesia generale, che nel 2022 ha riguardato il 22% delle IVG rispetto al 27,8% nel 2021 e al 44,8% del 2019, tendenza correlata al continuo incremento del ricorso all’aborto farmacologico.

Nel 2022, per la prima volta in assoluto, le IVG farmacologiche (effettuate con Mifepristone associato o meno a prostaglandine o con sole prostaglandine) presentano una frequenza (52%) maggiore di quelle chirurgiche effettuate con isterosuzione o raschiamento (46,6% del totale degli interventi, in ulteriore diminuzione rispetto al 50,7% del 2021). Permane una forte variabilità per area geografica con valori inferiori alla media nazionale nell’Italia insulare (33%) e meridionale (48,5%) rispetto al Centro (54,1%) e al Nord (53,9%).

La relazione approfondisce, quindi, la valutazione dell’impatto dell’obiezione di coscienza sulla disponibilità del servizio e sul carico di lavoro degli operatori non obiettori, oggetto di un monitoraggio ad hoc avviato nel 2013 attraverso il calcolo di specifici parametri.

In merito, si osserva che rispetto al numero totale di sedi ospedaliere con reparto di ostetricia e/o ginecologia, pari nel 2022 a 540, il 61,1% (330) effettuano IVG (nel 2021 erano il 59,6%). Il numero dei punti IVG disponibili ogni 100.000 donne in età fertile appare, secondo la relazione, adeguato, in particolare nel confronto con i punti nascita (nel 2022 si contano complessivamente 395 punti nascita e 343 punti IVG; questi ultimi erano 340 nel 2021).

Un ulteriore parametro è costituito dal numero medio settimanale di IVG effettuate da ogni ginecologo non obiettore. Al riguardo, la relazione fa presente che nel 2022 il carico di lavoro medio settimanale di ogni ginecologo non obiettore è in linea con l’anno precedente e si inserisce in un trend in diminuzione rispetto al passato. Considerando 44 settimane lavorative all’anno, il numero di IVG per ogni ginecologo non obiettore è pari a 0,9 IVG a settimana a livello nazionale, con un minimo in Valle d’Aosta, P.A. di Trento, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna (0,4 IVG medie settimanali), e un massimo in Molise (6,2 IVG medie settimanali).

Il dato nazionale è in diminuzione negli anni: le IVG settimanali medie per ogni ginecologo non obiettore erano 3,13 nel 1983; 2,49 nel 1992, 1,68 nel 2011 e 0,87 nel 2022. La relazione osserva che il calo continuo del carico di lavoro per ogni ginecologo non obiettore è dovuto al fatto che, mentre le IVG sono costantemente diminuite negli anni, il numero dei ginecologi non obiettori è rimasto mediamente stabile, con oscillazioni nei primi anni di applicazione della legge ed una tendenza in crescita negli ultimi anni. In particolare, fra il 2014 e il 2022, mentre le IVG sono diminuite del 32%, passando da 96.578 a 65.661, i ginecologi non obiettori sono aumentati del 21,5%, passando da 1.408 a 1.711 nel 2022.

 La relazione segnala che nel 2022, la quota di ginecologi obiettori di coscienza risulta pari al 60,5%, inferiore rispetto al 63,6% dell’anno precedente, ma ancora elevata e con notevoli differenze tra le regioni. Si precisa che, per la prima volta dal 2018, nel 2022 la rilevazione del Ministero della salute sul personale obiettore di coscienza ha accertato anche il numero di ginecologi non obiettori che non effettuano IVG.

Due Appendici alla relazione illustrano, rispettivamente, il carico di lavoro per ginecologi non obiettori per singolo punto IVG nel 2022 e per regione.

La relazione riferisce, infine, sul ruolo dei consultori familiari nella prevenzione dell’IVG e nel supporto alle donne che decidono di interrompere la gravidanza. Nel 2022 i consultori familiari che hanno dichiarato di effettuare counselling per l’IVG e di rilasciare certificati sono 1.489 su 1.945 e corrispondono al 76,6% del totale. Dai dati forniti dalle regioni emerge, come negli anni passati, un numero di colloqui IVG superiore al numero di certificati rilasciati (43.566 colloqui e 30.088 certificati rilasciati).

 

Doc. CCXXXIV,

n. 1

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11/12/2024

Relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della medicina di genere

(Dati relativi agli anni 2020 e 2021)

 

 

Trasmessa dal Ministro della salute

 

L’articolo 3 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), al comma 5, dispone che il Ministro della salute trasmetta alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della medicina di genere attuate nel territorio nazionale sulla base delle indicazioni contenute nel medesimo articolo, anche attraverso l'istituzione presso gli enti vigilati dal Ministero della salute di un Osservatorio dedicato alla medicina di genere. L’Osservatorio è stato istituito presso l’ISS con decreto del Ministero della salute 22 settembre 2020; i suoi componenti sono stati nominati con decreto del presidente dell’Istituto superiore di sanità n. 34 del 2021.

Si segnala che l’articolo 3 della legge n. 3 del 2018 prevede la predisposizione di un Piano volto alla diffusione della medicina di genere. Tale Piano è stato adottato con decreto del Ministro della salute 13 giugno 2019, acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni.

Sintesi del contenuto

 

 

La relazione, che costituisce la prima attuazione dell’obbligo introdotto dalla legge n. 3 del 2018, sottolinea preliminarmente il particolare rilievo che assumono gli interventi volti ad applicare e diffondere pratiche sanitarie che nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura tengano conto delle differenze derivanti dal genere per garantire la qualità e l’appropriatezza dei servizi del Sistema sanitario nazionale, atteso che molte malattie hanno spesso differente incidenza, sintomatologia e gravità a seconda del genere e che donne e uomini possono presentare risposte alle terapie e reazioni avverse ai farmaci differenti.

Il documento illustra quindi taluni indicatori epidemiologici forniti dalle analisi demografiche e della mortalità riferite al 2021, da cui emergono informazioni sulle differenze di genere nel profilo di salute della popolazione, quali la maggiore longevità delle donne rispetto agli uomini (a livello nazionale la vita media attesa alla nascita è pari a 84,7 anni per le donne e a 80,1 per gli uomini, le donne sono tuttavia penalizzate, anche per la loro maggiore sopravvivenza, quanto alla speranza di vita senza limitazioni ) o il diverso contributo di genere ai due principali gruppi di cause di mortalità (nel 2019 per le donne le malattie del sistema cardio-circolatorio sono state la causa del 37,5% dei decessi e i tumori del 23,9%; per gli uomini i due gruppi di patologie hanno contribuito rispettivamente al 31,6% e al 32,4% dei decessi). Differenze di genere emergono anche rispetto all’impatto nella popolazione delle malattie croniche (maggiore nelle donne), nonché rispetto ai valori di mortalità evitabile, più elevati tra gli uomini rispetto alle donne (21,7 per 10.000 abitanti contro 11,6). In particolare, lo svantaggio maschile è soprattutto spiegato dalla componente “prevenibile”, ossia quella maggiormente legata agli stili di vita. Anche l’indice di salute mentale differisce tra uomini e donne: in particolare, nel 2021 tale indice decresce tra le seconde, mettendo in evidenza un peggioramento nella salute mentale, mentre aumenta leggermente tra gli uomini, con il risultato che, nel tempo, il gap di genere si è ampliato ulteriormente.

La relazione, ripercorso il progressivo affermarsi dell’attenzione a una medicina che tenga conto delle differenze di genere nel contesto internazionale e in Italia, riferisce in merito alle azioni di promozione e sostegno di tale medicina poste in essere sul territorio nazionale. Per quanto attiene al Ministero della salute, oltre a dare conto della predisposizione del Piano per l’applicazione e la diffusione della medicina di genere e del Piano formativo nazionale per la medicina di genere (approvato nel 2022), si rileva che l’attenzione al genere in sanità rappresenta una scelta strategica perseguita attraverso gli orientamenti del Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 e del Programma nazionale equità nella salute (previsto nell’Accordo di Partenariato dell’Italia sulla Programmazione della politica di coesione 2021-2027), che si propone di investire sulla creazione di percorsi clinico assistenziali efficacemente orientati alla salute di genere, del Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in ambito trapiantologico e trasfusionale, nel settore della ricerca e dell’innovazione sanitaria, attraverso l’utilizzo della “Scheda di Dimissione Ospedaliera” (SDO) per lo studio delle differenze tra i generi.

La relazione illustra altresì le azioni attuate dall’Istituto superiore di sanità, segnalando in particolare le attività svolte dal Centro di riferimento per la Medicina di genere (MEGE), istituito presso l’ISS (articolato nei due reparti “Prevenzione e salute di genere” e “Fisiopatologia di genere”), anche con riferimento alle ricerche condotte nel contesto della pandemia da Covid-19, in cui le differenze di genere sono immediatamente emerse per quanto riguarda la letalità, risultata quasi doppia nel sesso maschile rispetto a quello femminile in tutte le fasce di età; si segnala altresì l’attività del Centro MEGE sulla salute delle persone LGBTQI+. Si riferisce inoltre sugli studi per la valutazione delle differenze di genere condotti dal Centro nazionale ricerca su HIV/AIDS (CNAIDS), dal Centro nazionale trapianti, dal Centro di salute globale, dal Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale (SCIC).

Il documento descrive poi l’attività dell’Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere istituito presso l’ISS, articolato in più gruppi di lavoro, che nel 2021 hanno iniziato ad organizzare le prime azioni da mettere in atto nelle rispettive aree di competenza, a partire dall’individuazione di indicatori specifici per il monitoraggio delle attività. Si analizzano altresì i contributi dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con particolare riferimento alla salute riproduttiva della donna e impiego clinico dei contraccettivi orali, alla salute perinatale e all’uso dei farmaci in gravidanza, alla salute della donna in menopausa e al rischio di eccessiva medicalizzazione.

Si illustrano poi le attività realizzate in ordine alla medicina di genere nel biennio 2020-2021: dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), in particolare con riferimento all’analisi delle differenze di genere nel ricorso ai servizi sanitari e nei percorsi assistenziali; dall’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), dal Consiglio universitario nazionale (CUN). La relazione riferisce altresì sulla promozione della medicina di genere da parte delle Federazioni Nazionali degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri  (FNOMCEO), delle professioni infermieristiche (FNOPI), dei farmacisti italiani (FOFI), dei medici di medicina generale (FIMMG) dei Collegi ostetriche (FNOPO), dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM e PSTRP), del Consiglio nazionale ordine psicologi (CNOP).

La relazione presenta quindi le principali evidenze sull’attuazione da parte delle regioni e delle province autonome delle specifiche raccomandazioni del Piano per l’applicazione e la diffusione della medicina di genere relative al 2020 e al 2021, acquisite attraverso la compilazione da parte delle stesse regioni e PA di apposite schede di monitoraggio, predisposte per l’acquisizione degli elementi conoscitivi aggiornati al 31 dicembre 2020. Per il monitoraggio sulle attività realizzate dalle regioni nel 2021 si è reso necessario un aggiornamento della scheda.

Infine, il documento dà conto dell’operato dei centri dedicati alla medicina di genere: il Centro studi nazionale su salute e medicina di genere; il Centro universitario di studi sulla medicina di genere – Università degli Studi di Ferrara; il Gruppo italiano salute e genere (GISEG); la Fondazione Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (ONDA).

In conclusione la relazione osserva che premesso che un approccio di genere può e deve essere applicato ad ogni area della medicina, ci sono alcuni settori per i quali tale diffusione è da attivare in via prioritaria, in quanto la valenza applicativa è stata già comprovata da evidenze cliniche, supportate dalla ricerca, in particolare per i farmaci, i vaccini e i dispositivi medici, le malattie cardiovascolari, neurologiche, dell’osso, psichiatriche, respiratorie, autoimmuni, dermatologiche, le infezioni virali e batteriche, le malattie metaboliche, l’oncologia, la pediatria, i disordini dello sviluppo sessuale.

 

Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)

Doc. LXXIV,

n. 4

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12/11/2024

Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA)

(Dati relativi al secondo semestre 2023)

Trasmessa dal Ministro dell’interno

L’articolo 109 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), prevede che il Ministro dell’interno riferisca al Parlamento, ogni sei mesi, sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA).

Sintesi del contenuto

 

La relazione espone in primo luogo considerazioni di carattere generale volte a sottolineare come le organizzazioni mafiose abbiano già da tempo trasformato i propri tratti distintivi per adattarsi ai mutamenti sociali, sostituendo l’uso della violenza, sempre più residuale seppure mai ripudiato, con strategie di silenziosa infiltrazione nei settori economico, finanziario, degli appalti e della pubblica amministrazione, specie nei territori caratterizzati da un tessuto imprenditoriale fortemente sviluppato, avvalendosi sempre più spesso di professionisti finanziari e tributari compiacenti. Il fenomeno interessa quindi non solo i territori di origine delle mafie, ma anche quelli del nord del Paese, dove alcuni sodalizi sarebbero riusciti ad imporre pretese estorsive agli imprenditori “suggerendo” modalità innovative per giustificare il pagamento del “pizzo”, come la fatturazione per operazioni inesistenti. Inoltre, dalle risultanze del semestre in oggetto emerge la persistente attività dei sodalizi mafiosi di proselitismo e di arruolamento nelle proprie fila, spesso raccogliendo adesioni dalle sacche di emarginazione sociale grazie al miraggio di facili guadagni. Un altro elemento di attrazione risiede nel “rapporto mutualistico” offerto dalle consorterie, con promesse di sostegno economico e legale in favore dei sodali arrestati, o detenuti, e delle loro famiglie. In tale contesto, la relazione sottolinea l’esigenza di puntare sull’azione di prevenzione e, ancor prima, sull’aspetto culturale, mediante la diffusione e il riconoscimento del disvalore dell’agire mafioso.

Il documento illustra quindi le presenze sul territorio dei gruppi di mafia rilevate sulla scorta delle operazioni concluse nelle diverse aree di ciascuna regione, singolarmente richiamate, focalizzando l’attenzione sulla specifica minaccia criminale rappresentata dalle varie consorterie più attive nel secondo semestre 2023. Si riferisce altresì sulle risultanze emerse dalle attività investigative condotte in Europa (nello specifico in Spagna, Francia, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Albania, Bulgaria, Lussemburgo), nonché in altri continenti (in particolare, negli Stati Uniti d’America, in Colombia, Ecuador, Panama, Repubblica Dominicana).

La relazione espone poi l’attività di cooperazione internazionale nell’azione antimafia. In particolare, si segnala che nel semestre in esame sono stati intensificati i rapporti con i Paesi del continente centro-sudamericano e africano, quali aree di interesse ritenute strategiche dalla criminalità organizzata italiana (soprattutto in tema di riciclaggio).

In tale ambito sono in corso di approfondimento rapporti di collaborazione tra la DIA e le Autorità di polizia del Costa Rica, Panama, Ecuador, Brasile, Colombia, Argentina, Principato di Monaco, Turchia e Malta, anche in seguito ad una serie di input provenienti dalle relative rappresentanze diplomatiche accreditate in Italia. Sono inoltre in corso di elaborazione le analisi sulle proiezioni in ambito europeo ed extraeuropeo di una serie di mafie etniche straniere presenti sul territorio nazionale, in primis la criminalità organizzata albanese, asset emergente ritenuto di importanza strategica anche nell’ambito dei grandi traffici internazionali di stupefacenti e del riciclaggio dei relativi proventi. Vengono quindi elencate le iniziative cui la DIA ha preso parte nel periodo di riferimento. In merito alla cooperazione multilaterale si evidenzia, in particolare, la “Rete Operativa Antimafia @ON”, di cui la DIA è ideatore e Project Leader, che alla fine del 2023 ha complessivamente “approvato” oltre 150 indagini transnazionali ed ha condotto 514 missioni all’estero.

Il documento riferisce altresì sull’operato della DIA nel settore degli appalti pubblici, attraverso l’elaborazione, tramite il proprio Osservatorio centrale sugli appalti pubblici (O.C.A.P.) e le sue articolazioni periferiche, degli elementi informativi acquisiti nel corso delle operazioni di accesso ai cantieri e di verifica presso i soggetti economici, ai fini dell’emissione dei provvedimenti amministrativi antimafia da parte dei Prefetti.

In particolare, si rileva che nel secondo semestre 2023, la DIA ha concluso 797 monitoraggi nei confronti di altrettante imprese, effettuando 7.837 approfondimenti sulle persone fisiche collegate, a vario titolo, alle suddette imprese. Nel periodo considerato gli accessi eseguiti dalla DIA hanno interessato 44 cantieri, con il contestuale controllo di 1.227 persone fisiche, 338 imprese e 950 mezzi d’opera. Ulteriori dati forniti riguardano il numero delle richieste di avvio di istruttorie antimafia connesse al PNRR (13.077), la motivazione e la ripartizione per area geografica.

Da ultimo, il documento riferisce sull’attività della DIA di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, principalmente condotta attraverso l’analisi e l’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) trasmesse dall’Unità d’informazione finanziaria per l’Italia (UIF). In particolare, si rileva che nel secondo semestre 2023, sebbene si sia registrato un calo di circa il 6,6% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, il numero delle SOS complessivamente analizzate ammonta comunque a 74.980 (valore superiore di circa il 7,6% rispetto al 2021 e del 24% rispetto al 2020), delle quali 19.802 sono risultate potenzialmente attinenti alla criminalità organizzata. Inoltre, l’analisi delle menzionate SOS ha comportato l’esame delle posizioni di 762.207 soggetti (di cui 450.153 persone fisiche). Peraltro, è emersa la riconducibilità di 391 SOS al fenomeno Covid-19 e di 158 SOS ad “anomalie connesse all’attuazione del PNRR”.

La relazione contiene, infine, una scheda riassuntiva dei risultati delle attività di prevenzione e di polizia giudiziaria concluse dalla DIA nel semestre in oggetto.

 

Doc. XXXVIII,

n. 2

Annuncio 19/12/2024

Relazione sull’attività delle Forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata

(Dati relativi all’anno 2023)

Presentata dal Ministro dell’interno

L’articolo 113 della legge aprile 1981, n. 121, prevede che il Ministro dell’interno presenti annualmente al Parlamento una relazione sull’attività delle Forze di polizia e sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale. Tale previsione è stata più volte integrata da successive disposizioni. In particolare, ai sensi dell’articolo 109 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Ministro dell’interno è tenuto a presentare, unitamente alla relazione, un rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata. La relazione deve inoltre comprendere i dati relativi alla realizzazione di piani coordinati di controllo del territorio (ex articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128). In apposite sezioni della relazione il Ministro dell’interno deve altresì riferire in merito all’analisi criminologica della violenza di genere, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (recentemente modificato dalla legge 24 novembre 2023, n. 168), nonché sui provvedimenti adottati concernenti il contrasto dei siti utilizzati per attività e condotte aventi finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico, come disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7. L’articolo 4 del decreto del Ministro dell’interno 17 gennaio 2018, n. 35, dispone altresì che la relazione annuale riservi un apposito paragrafo all’andamento del fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali.

Sintesi del contenuto

 

La relazione analizza in primo luogo l’andamento della delittuosità, evidenziando che nel periodo 2008-2023 il totale generale dei delitti commessi nel territorio nazionale ha mostrato un andamento altalenante sino al 2013, per poi manifestare una costante flessione fino al 2020. Nel periodo 2021-2023 si è, invece, registrato un trend in crescita. In particolare, nel 2023 risultano commessi 2.341.574 delitti, con un incremento del 3,8% rispetto al 2022. Si segnala peraltro che, considerata la peculiarità degli anni 2020 e 2021, caratterizzati da limitazioni al movimento delle persone per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, i dati del 2023 risultano simili a quelli rilevati negli anni 2018 e 2019. Si forniscono quindi informazioni inerenti all’evoluzione dei singoli reati. In particolare, rispetto al 2022 aumentano le truffe e le frodi informatiche (+10,3%), le rapine (+9,5%) e i furti (+6%). Risultano, invece, in diminuzione il contrabbando (-29,7%), l’usura (-21,5%), lo sfruttamento della prostituzione e la pornografia minorile (-21,3%), le violenze sessuali (-1%). Nel 2023 si è rilevato in aumento rispetto all’anno precedente anche il numero degli omicidi volontari (334 eventi omicidiari, a fronte dei 328 del 2022). Tuttavia, l’analisi dei dati dell’intero periodo in esame (2008-2023) restituisce, per la specifica delittuosità, un trend in diminuzione.

La relazione fornisce quindi i dati inerenti ai delitti commessi da stranieri. Nel 2023 si rilevano 268.780 segnalazioni di stranieri denunciati e/o arrestati, pari al 33,7% del totale della popolazione straniera residente sul territorio nazionale (al 1° gennaio 2023 5.141.341 unità); il dato, sia in valori assoluti che in termini di incidenza, è in lieve diminuzione rispetto al 2022 (279.010 segnalazioni, pari al 34,1% del totale). Al 31 dicembre 2023, su 60.166 detenuti presenti negli istituti penitenziari (in crescita rispetto al 2022, quando erano 56.196), 41.272 sono italiani e 18.894 stranieri.

Quanto all’azione di contrasto, nel 2023 le segnalazioni riferite a persone denunciate in stato di libertà risultano 651.434, delle quali 216.969 relative a stranieri e 28.897 a minori; Il dato complessivo evidenzia una diminuzione del 3,3% rispetto al 2022. Le segnalazioni riferite a persone arrestate sono invece 145.210 (51.811 relative a stranieri e 4.084 a minori). Rispetto al 2022 si rileva un incremento dello 0,3%.

La relazione analizza quindi i fenomeni criminali, anche stranieri, di matrice associativa e riferisce dettagliatamente sugli esiti dell’articolata strategia di contrasto “multilivello”, attuata dalle diverse componenti istituzionali, secondo tre consolidate direttrici volte, rispettivamente: alla conclusione di operazioni di polizia giudiziaria; alla ricerca e cattura di latitanti; all’aggressione ai patrimoni illeciti attraverso il sequestro e la confisca di beni.

Uno specifico paragrafo del documento è riservato all’andamento degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali nelle varie realtà territoriali (553 registrati nel 2023, con una diminuzione del 4,7% rispetto ai 580 episodi rilevati nel 2022). La Sicilia, con 76 episodi, ha fatto registrare il maggior numero di casi (66 nel 2022). Gli atti riferibili a tensione politica e sociale hanno costituito complessivamente il 25,8% del totale.

La relazione approfondisce quindi le tematiche inerenti all’andamento e il contrasto al traffico degli stupefacenti, rilevando che rispetto al 2022 sono aumentate le operazioni/interventi antidroga (20.489, +5,97%) e le denunce all’Autorità giudiziaria (27.674, +2,84%). Il volume totale dei sequestri di droga è passato dalle 75,11 tonnellate, rinvenute nel 2022, alle 88,75 tonnellate del 2023, con un aumento percentuale del 16,61%. I dati statistici evidenziano inoltre una crescita significativa del totale dei minori (+10,27%) coinvolti nell’attività di spaccio in quanto sono cresciuti gli arresti (+10,90%) e le denunce (+10,12%), in riferimento a cittadini sia italiani (+7,31%) che stranieri (+20,47%).

La relazione illustra poi diffusamente la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica, con riferimento sia alle manifestazioni di piazza – orientate verso tematiche di stringente attualità, quali il riacutizzarsi delle ostilità in Medio Oriente, il perdurante conflitto russo-ucraino e le conseguenti criticità sulla congiuntura economica del Paese – sia ai fenomeni delittuosi verificatisi a margine o in occasione di manifestazioni sportive, in crescita rispetto al 2022. Viene altresì descritta l’azione di contrasto e prevenzione nei confronti dell’estremismo e del terrorismo interno e internazionale, che individua nel Comitato di analisi strategica antiterrorismo il luogo istituzionale di alto coordinamento, nonché in merito alle diverse forme di criminalità informatica e alla salvaguardia della sicurezza cibernetica. La relazione riferisce diffusamente sull’azione di tutela delle reti di comunicazione e di protezione delle infrastrutture critiche informatizzate, in funzione del contenimento e del contrasto delle violazioni dei dati e dei sistemi informatici (hacking), nonché del contrasto  del cyberterrorismo, del crimine finanziario-informatico (financial cybercrime); della pedopornografia on line e dei reati ai danni dei minori e delle fasce più esposte della cittadinanza nonché, più in generale, dei delitti contro la persona commessi attraverso la rete (quali minacce, diffamazioni, cyberstalking; dei reati postali e di tutela del diritto d’autore.

Il documento dà quindi conto del controllo delle frontiere e della regolarità delle presenze di cittadini stranieri sul territorio, riferendo che il 2023 ha registrato un notevole incremento del numero di migranti giunti illegalmente sulle coste italiane. In generale, il trend della pressione migratoria irregolare via mare, con 157.651 stranieri sbarcati sulle coste italiane, di cui 150.273 provenienti dai Paesi del Nord Africa e, segnatamente, dalla Libia e dalla Tunisia, conferma il tendenziale incremento del fenomeno già registrato nel 2021 (67.477) e nel 2022 (105.131). Viene altresì illustrata l’azione di contrasto dell’immigrazione irregolare nelle aree terrestri, segnatamente attraverso la rotta balcanica.

Un’autonoma sezione della relazione è costituita dall’analisi criminologica sulla violenza di genere, anche alla luce del trend evolutivo dei dati inerenti ai cosiddetti reati spia, ritenuti indicatori di una violenza di genere (atti persecutori; maltrattamenti contro familiari e conviventi; violenze sessuali), nel quadriennio 2020-2023 in incremento per tutte le fattispecie analizzate. Un ulteriore focus in materia di violenza di genere viene dedicato agli omicidi volontari con vittime di genere femminile: nello specifico, nel 2023 sono stati commessi 334 omicidi, con 118 vittime donne (130 nel 2022, a fronte di 328 omicidi), 96 delle quali uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 64 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. La relazione dà quindi conto dell’azione di prevenzione e contrasto: in tale contesto si menziona il sostanziale incremento degli interventi inseriti nell’applicativo interforze SCUDO.

La relazione contiene poi un excursus sul tema dell’ordine pubblico, ponendo l’accento sull’andamento delle contestazioni e sull’azione delle Forze di polizia per assicurare l’ordinato esercizio delle libertà costituzionalmente tutelate.

In conclusione, viene fornito un sintetico riepilogo dei risultati conseguiti nell’ambito dell’attività di prevenzione generale e di controllo del territorio.

 

Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio)

Doc. XL,

n. 9

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26/11/2024

Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero dell’interno finanziati con le risorse destinate agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese

(Dati relativi all’anno 2023)

Trasmessa dal Ministro dell’interno

L’articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), prevede che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse dei fondi per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione contenente un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell’attuazione delle opere.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, al fine del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, le risorse dei fondi sopraindicati già utilizzate per i progetti in essere sono vincolate, dall’annualità 2022 all’annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.

Sintesi del contenuto

 

La relazione ricostruisce il quadro delle risorse assegnate al Ministero dell’interno a valere sui Fondi sopra richiamati. In particolare, si ricorda che per il finanziamento dei progetti di investimento individuati dai singoli Dipartimenti e ritenuti dai medesimi prioritari, con DPCM 21 luglio 2017, di riparto del Fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, al Dicastero è stata destinata la somma complessiva di 1.432.011.000 euro. Viene quindi indicata la ripartizione di tale ammontare, con riferimento alle annualità dal 2017 al 2032, tra le seguenti categorie di investimento: infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognature e depurazione (per un totale di 670.830.000 euro); edilizia pubblica, compresa quella scolastica (632.089.000 euro); prevenzione del rischio sismico (129.092.000). La relazione segnala altresì che il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (articolo 19, comma 3), ha specificatamente destinato risorse del Fondo investimenti di cui al comma 140 per un ammontare pari a 13 milioni di euro alla copertura delle spese di realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri.

Il documento rileva poi che il DPCM 28 novembre 2018 ha ripartito le risorse aggiuntive stanziate con la  legge 27 dicembre 2017, n. 205 (articolo 1, comma 1072), assegnando al Ministero dell’interno la somma complessiva di 1.708.914.190 euro, distribuita tra le annualità dal 2018 al 2033 per le seguenti categorie di investimento: edilizia pubblica, compresa quella scolastica, universitaria e sanitaria (importo totale 268.480.000 euro); digitalizzazione delle amministrazioni statali (390.000.000 euro); prevenzione del rischio sismico (77.023.000 euro); potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso (973.411.190 euro).

La relazione fa quindi presente che con DPCM 11 giugno 2019, di riparto del Fondo di cui alla legge n. 145 del 2018 (articolo 1, comma 95) sono state assegnate al Ministero dell’interno risorse per un importo complessivo pari a  1.900.000.000 euro, ripartite negli anni dal 2019 al 2033. Con DPCM 23 dicembre 2020 al Dicastero è stato attribuito, a valere sul Fondo di cui alla legge n. 160 del 2019 (articolo 1, comma 14), l’importo complessivo di 465.300.000 euro (ripartito negli anni dal 2020 al 2034). Di tali risorse si fornisce la distribuzione per annualità.

Infine, il documento dà conto delle risorse attribuite al Ministero dell’interno a valere su un apposito Fondo istituito dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (articolo 1, comma 660) al fine di assicurare un’adeguata copertura finanziaria agli interventi infrastrutturali già finanziati destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato, in ragione dell’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché per fare fronte ai maggiori fabbisogni scaturiti dall’aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali (di cui al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) per un ammontare totale, per gli anni dal 2023 al 2032, di 340.000.000 euro.

La relazione riferisce quindi sullo stato di attuazione dei progetti di investimento dei singoli Dipartimenti del Ministero dell’interno, prendendo in considerazione i dati sull’evoluzione temporale della spesa (realizzata e prevista), gli stanziamenti delle risorse finanziarie rese disponibili dai diversi provvedimenti di legge, l’avanzamento fisico e procedurale e le principali criticità emerse nell’attuazione dei diversi interventi.

In Appendice sono riportate schede che presentano il dettaglio dei dati di monitoraggio, compresi i CUP identificativi dei singoli progetti di investimento.

 

Commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze)

Doc. LIV, n. 2

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4/11/2024

Relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

(Dati relativi all’anno 2023)

Trasmessa dal Ministro dell’economia e delle finanze

L’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), ha disposto la trasformazione di Cassa depositi e prestiti (CDP), in società per azioni (con effetto dal 12 dicembre 2003), prevedendo (comma 16) che il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di apposita relazione presentata dalla stessa CDP S.p.A., riferisca annualmente al Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dal medesimo ente.

Sintesi del contenuto

 

La relazione illustra la struttura e la governance del gruppo Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A., unitamente a CDP Equity S.p.A., CDP Reti S.p.A., Fintecna S.p.A., SIMEST S.p.A., CDP Real Asset SGR S.p.A.) nell’annualità di riferimento, nonché il contesto di mercato, con riferimento anche all’andamento del settore bancario e dei mercati finanziari.

Il documento si sofferma quindi sull’andamento della gestione, rilevando che nell’esercizio 2023 l’attività del Gruppo CDP si è orientata, in linea con il Piano Strategico 2022-2024 (approvato dal Consiglio di amministrazione di CDP a novembre 2021 e aggiornato negli ultimi mesi del 2022), secondo tre pilastri trasformativi: strategie settoriali e policy di finanziamento e investimento; advisory tecnico e gestione di fondi di terzi (soprattutto a vantaggio della pubblica amministrazione) attraverso mandati; strumenti finanziari a sostegno dei settori strategici del Paese. Si dà quindi estesamente conto di quanto realizzato nel periodo di riferimento in relazione ai tre ambiti indicati, cui a seguire ci si limita ad accennare.

Con riferimento all’analisi settoriale e la valutazione d’impatto, nel corso del 2023, sono stati definiti due nuovi set di strumenti di monitoraggio; quanto alle policy di finanziamento e investimento quale guida ex-ante dell’attività del Gruppo CDP verso ambiti meritevoli, nel periodo considerato è proseguito l’orientamento in ambito sostenibilità. Inoltre, in coerenza con quanto previsto dal Piano Strategico, CDP si è dotata di Competence Center tecnici specializzati per aree tematiche prioritarie, che nel 2023 hanno valutato oltre 20 operazioni di finanziamento, prevalentemente riconducibili a progetti di innovazione e digitalizzazione, iniziative di rigenerazione urbana e progetti in ambito energetico e ambientale.

In merito all’attività di advisory, in linea con gli indirizzi del Piano Strategico 2022-2024, e nella cornice normativa definita nell’ambito dell’Accordo Quadro CDP-MEF sottoscritto il 27 dicembre del 2021, nel 2023 CDP ha assistito le amministrazioni pubbliche nelle fasi di programmazione, definizione, attuazione e monitoraggio degli interventi del PNRR. Nel corso del 2023 è proseguita anche l’attività di consulenza in favore di promotori di progetti di interesse pubblico e rilevanza strategica per supportare l’attuazione di investimenti in infrastrutture pubbliche e sociali potenzialmente eleggibili ai fini del programma europeo InvestEU. Il Gruppo CDP ha altresì continuato l’attività di gestione di mandati pubblici a valere su fondi di terzi. Inoltre, si evidenzia che nel corso dell’anno CDP ha avviato interlocuzioni e analisi con alcune regioni italiane per estendere l’operatività di mandate management ai Fondi strutturali europei 2021-2027. Nell’ambito dei mandati di gestione di risorse di terzi in carico alla Direzione “Cooperazione internazionale allo sviluppo”, nel corso dell’anno sono proseguite in misura significativa le attività relative al lancio di nuovi strumenti pubblici di finanziamento e alla gestione delle risorse del Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo (FRCS).

Il documento descrive poi le attività di impiego degli strumenti finanziari del Gruppo CDP nei diversi ambiti di operatività: finanziamento alle imprese e supporto all’internazionalizzazione; sostegno agli investimenti pubblici sul territorio e allo sviluppo infrastrutturale del Paese; promozione di iniziative in grado di generare impatti positivi nei Paesi partner della cooperazione; Equity, attraverso interventi diretti e indiretti; supporto al settore immobiliare con l’obiettivo di favorire la coesione sociale attraverso iniziative di rigenerazione urbana e di social housing, sostegno al settore turistico-alberghiero e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

Complessivamente, nel 2023, il Gruppo CDP ha impegnato risorse per 20,1 miliardi di euro, in riduzione rispetto al 2022, che includeva operazioni one-off di importo significativo. Nello stesso periodo, CDP S.p.A. ha impegnato risorse per 19,6 miliardi di euro. Tenendo altresì conto della canalizzazione di risorse di terzi, il Gruppo CDP nel 2023 ha consentito l’attivazione nel sistema economico di circa 53,8 miliardi di euro di investimenti.

Con riferimento all’attività di finanza, si riportano gli aggregati relativi alle disponibilità liquide e altri impieghi di tesoreria e ai titoli di debito.

Per quanto concerne la raccolta postale, la relazione riporta che, al 31 dicembre 2023, lo stock di risparmio postale CDP ammonta complessivamente a 284.624 milioni di euro, in aumento rispetto al dato di fine 2022 (+1,3). In particolare, lo stock dei buoni fruttiferi postali, valutati al costo ammortizzato, è pari a 192.867 milioni di euro (+1,4% rispetto a fine 2022), mentre lo stock dei libretti postali è pari a 91.757 milioni di euro (+1% rispetto a fine 2022). Si riferisce quindi sull’attività di raccolta non postale. La raccolta da banche, pari a 52 miliardi di euro, risulta in riduzione rispetto alla chiusura dell’anno precedente (-20%). La raccolta da clientela si attesta a 7 miliardi di euro, anch’essa in riduzione rispetto al 2022 (-8%). La raccolta obbligazionaria, pari a 18 miliardi di euro, risulta in aumento rispetto al 2022 (+6%) per le nuove emissioni obbligazionarie effettuate nell’anno, tra cui il primo Green Bond emesso da CDP, per un ammontare di 500 milioni di euro, la prima emissione in dollari di CDP (Yankee Bond), che ha raccolto un miliardo di dollari, e la nuova emissione retail da 2 miliardi di euro.

La relazione espone poi i risultati economici e patrimoniali di CDP S.p.A., rilevando che il totale attivo si attesta a 396,3 miliardi di euro, in riduzione dell’1% rispetto al dato di fine 2022. Il patrimonio netto è pari a 28 miliardi di euro, in crescita rispetto a fine 2022 (+8%) principalmente grazie all’utile maturato nell’esercizio, solo parzialmente compensato dai dividendi distribuiti.

Infine, il documento illustra, in un’ottica gestionale, la situazione contabile al 31 dicembre 2023 delle società del Gruppo CDP. Si rileva che l’utile dell’esercizio di pertinenza della Capogruppo è pari a 3.307 milioni di euro, in riduzione rispetto al 2022, principalmente per l’effetto negativo dell’apporto delle società valutate con il metodo del patrimonio netto, solo parzialmente compensato dalla rilevante crescita del margine d’interesse.

Il totale dell’attivo patrimoniale del Gruppo, pari a 475 miliardi di euro, risulta in diminuzione di circa lo 0,6% (pari a circa 2,7 miliardi di euro) rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente.

 

Commissioni V (Bilancio), VI (Finanze), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

Doc. LV, n. 3

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20/11/2024

Relazione sull’attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea (COLAF)

(Dati relativi all’anno 2023)

Trasmessa dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

L’articolo 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), stabilisce che il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea (COLAF), operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, presenti annualmente una relazione al Parlamento. Si ricorda che il Comitato ha assunto, in conformità al Regolamento (UE, EURATOM) 883/2013, come modificato dal Regolamento 2020/2223, la qualifica di “Servizio di Coordinamento antifrode” (c.d. “Antifraud coordination service - AFCOS”), preposto a cooperare con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode – OLAF, nonché a elaborare la Strategia Nazionale Antifrode.

Si segnala che al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto delle frodi e degli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021-2027 e ai fondi nazionali a questi comunque correlati, l’articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, ha esteso anche al PNRR le funzioni attribuite al COLAF dall'articolo 3 del regolamento di cui al DPR 14 maggio 2007, n. 91. Al Comitato, la cui composizione viene integrata, sono contestualmente conferiti ulteriori compiti e funzioni.

Sintesi del contenuto

 

La relazione è suddivisa in sei sezioni, la prima delle quali delinea i principi fondamentali che presiedono alla tutela delle risorse e degli interessi finanziari dell’Unione europea e illustra la Strategia antifrode della Commissione europea (CAFS) e il relativo Piano d’azione (rivisto nel mese di luglio 2023), nonché il Programma antifrode dell’Unione (UAFP), di cui al Regolamento (UE) n. 2021/785.

La seconda sezione fornisce una esposizione analitica della Strategia nazionale antifrode facendo riferimento alle quattro fasi del “ciclo della lotta antifrode” - prevenzione, individuazione, indagine, recupero e sanzioni - secondo le indicazioni della Commissione europea contenute nel documento ARES (2016) 6943965 del 13 dicembre 2016. Si descrivono quindi: la disciplina nazionale in materia di prevenzione delle frodi; organizzazione e compiti delle principali Istituzioni nazionali che si occupano, a diversi livelli, di attività gestionali, monitoraggio, vigilanza e controllo sul corretto utilizzo delle risorse e dei finanziamenti dell’Unione Europea; l’azione di coordinamento del COLAF e le attività da questo svolte nel 2023. Al riguardo, si evidenzia lo sforzo posto in essere dal Comitato per dare seguito alle raccomandazioni espresse nella cosiddetta relazione PIF (Protection of the EU Financial Interest) relativa al 2022: miglioramento dell’individuazione, della segnalazione e del follow-up delle frodi sospette; ulteriore potenziamento della digitalizzazione della lotta contro le frodi; rafforzamento della governance antifrode negli Stati membri. Elementi informativi di dettaglio sulle modalità con cui le raccomandazioni della Commissione europea per il 2023 sono state attuate da parte di tutte istituzioni componenti il COLAF e delle regioni sono riportati nella sezione quinta della relazione.

Quanto all’attività di formazione e comunicazione, si segnala, tra l’altro, la partecipazione del COLAF a due importanti iniziative cofinanziate dall’Ufficio europeo lotta antifrode nell’ambito del Programma antifrode dell’Unione (EUAF): il progetto “Fraud Repression through education (FRED 2)” e il progetto “Better knowledge for Next generations (BETKONEXT). La seconda sezione del documento descrive inoltre l’attività investigativa, il quadro sanzionatorio nazionale contro le irregolarità e le frodi in danno dell’UE e le disposizioni in tema di confische.

La terza sezione della relazione concerne specificamente la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di frode, corruzione e conflitto d’interessi relativi al PNRR.

La quarta sezione, descritto il sistema di segnalazione alla Commissione europea dei casi di irregolarità, sospetta frode o frode accertata che arrecano un danno agli interessi finanziari dell’UE (trasmesse, per il settore delle spese, tramite il sistema denominato Irregularity Management System-IMS, mentre, per le entrate di bilancio, mediante il sistema OWNRES), dà conto dei risultati conseguiti nell’azione di contrasto, anche alla luce del confronto con quelli di tutti i 27 Paesi UE, contenuti nella 35a Relazione PIF concernente il 2023, presentata dalla Commissione europea il 25 luglio 2024 (ex art. 325 del TFUE), ampiamenti richiamati, con specifico riferimento a ciascuna delle tre aree di principale interesse del bilancio UE (Risorse proprie, Politica di coesione e pesca, Politica agricola comune), analizzati tenendo conto degli andamenti dell’ultimo quinquennio. I casi di irregolarità/frode trasmessi all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dai 27 Paesi membri dell’Unione europea con riguardo a Politica di coesione e pesca, Politica agricola comune e Risorse proprie sono stati 12.174 (erano 11.431 nel 2022) per un valore di 1.784.934.416 euro (1.667.415.528 euro nel 2022).

Con riguardo al dato nazionale dei casi di irregolarità e frode, la relazione segnala che nel 2023 le segnalazioni trasmesse complessivamente all’OLAF dalle Autorità nazionali competenti sono 614, (di cui la gran parte relative alla Politica agricola comune, con 293 casi, pari al 47,72% del totale), con un incremento (+19,46%) rispetto all’anno precedente, in cui erano state 514. In linea con la tendenza emersa a livello europeo, la gran parte delle segnalazioni (530, che rappresentano l’86,32% del numero totale di segnalazioni pervenute nell’anno) riguarda i casi di irregolarità – espressivi di violazioni non intenzionali, quindi meno gravi -, mentre i casi di frode (84) ammontano al 13,68%.

Sul piano finanziario, la relazione fa presente che l’importo complessivamente coinvolto dalle segnalazioni di casi di irregolarità/frode è pari a 66.096.875 euro, in diminuzione (-7,89%) rispetto ai 71.760.055 euro del 2022. Considerando il quinquennio 2019-2023, si conferma, sostanzialmente, una tendenza in linea con quella registrata negli anni precedenti. Infatti, analizzando nel dettaglio i dati del 2023, pur rilevando complessivamente un leggero incremento del numero di casi segnalati, sul piano finanziario si registra un decremento dell’importo totale.

Esaminando i dati generali delle irregolarità/frodi complessivamente segnalate all’UE nel 2023 dai 27 Stati membri, l’Italia si posiziona al settimo posto sia in termini di casi scoperti (con una incidenza del 5,04% sul totale) che di relativi importi finanziari (con un percentuale pari al 4,30% del complesso degli importi irregolari od oggetto di frode emersi a livello europeo).

Parallelamente all’azione di monitoraggio dei casi di irregolarità e frode, la relazione fa presente che anche nel corso del 2023 è stato dato forte impulso alle attività di coordinamento volte, in accordo con la Commissione europea, alla chiusura dei casi presenti nella banca dati IMS. Nello specifico, tale azione ha consentito di ridurre ulteriormente il numero di casi ancora aperti in banca dati al 31 dicembre 2023, pari a 651, per un importo finanziario di 264.076.646 euro, con una diminuzione di 67 casi rispetto agli 718 rilevati a fine 2022.

Le sezioni quinta e sesta della relazione riportano elementi, informazioni e dati relativi a compiti, organizzazione e attività svolte, con particolare riguardo al 2023, dalle Istituzioni/Amministrazioni, a livello centrale e dalle Amministrazioni regionali/provinciali che hanno inteso fornire il loro contributo, facenti parte del COLAF (nella composizione antecedente alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 19 del 2024).

 

Commissioni VI (Finanze) e X (Attività produttive)

Doc. XXXIX, n. 1

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4/11/2024

Relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni concernenti il Patrimonio Rilancio

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2023)

Trasmessa dal

Ministro dell’economia e delle finanze

L’articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”), nel conteso dell’emergenza pandemica da Covid-19, autorizza Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A. a costituire un Patrimonio Destinato - denominato “Patrimonio Rilancio” - le cui risorse sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Il medesimo articolo (comma 18-bis) prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 27 e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio che si intende attuare.

Si ricorda che il Patrimonio Destinato non è costituito attraverso segregazione di una parte del patrimonio di CDP S.p.A., ma mediante l’apporto di beni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze. Si tratta quindi di un fondo interamente pubblico, la cui gestione è affidata a CDP S.p.A. che non sopporta rischio d’impresa in ordine alla sua operatività. All'apporto del MEF corrisponde l'emissione, da parte di CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del MEF, di strumenti finanziari di partecipazione. La costituzione del Patrimonio Rilancio è stata deliberata dall’assemblea di CDP il 26 maggio 2021.

Ai fini della dotazione iniziale del Patrimonio Destinato, ai sensi dell’articolo 27 (comma 2) del decreto-legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 maggio 2021 (c.d. “decreto apporto”), è stata disposta l’assegnazione a CDP di titoli di Stato per un controvalore di 3 miliardi di euro.

L’articolo 27 (comma 4) stabilisce che il Patrimonio Rilancio opera secondo due modalità: nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (per interventi effettuati entro il 30 giugno 2022); ovvero a condizioni di mercato.

Sull’operatività a condizioni di mercato del Patrimonio Rilancio è di recente intervenuta la  legge 28 ottobre 2024, n. 162 che ha introdotto (con l’articolo 3, comma 1), all’articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 il nuovo comma 5-bis. Per approfondimenti in merito alle modifiche apportate si rinvia alla scheda di lettura del Servizio Studi.

Sintesi del contenuto

La relazione, predisposta utilizzando i dati forniti da CDP S.p.A., ricostruisce il contesto di riferimento e il quadro dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 e illustra le finalità e le forme di operatività del Patrimonio Rilancio. In merito si ricorda

che il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2021 ne ha adottato la strutturazione in tre comparti, rispettivamente denominati: Fondo nazionale supporto temporaneo-FNST (che ha cessato la propria operatività il 30 giugno 2022 in linea al termine previsto dalla Comunicazione sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”); Fondo nazionale strategico-FNS; Fondo nazionale ristrutturazioni imprese-FNRI. Gli ultimi due Fondi concernono l'operatività a condizioni di mercato.

Ciò premesso, la relazione riferisce che in conformità al piano di allocazione delle risorse dell’apporto iniziale, approvato dal Consiglio di amministrazione di CDP il 18 maggio 2021, le risorse rivenienti dal “decreto apporto” (DM 7 maggio 2021), pari a 3 miliardi di euro in forma di titoli di Stato sono state allocate: per 2.380 milioni, al comparto Fondo nazionale supporto temporaneo-FNST; per 485 milioni, al comparto Fondo nazionale strategico-FNS; per 135 milioni, al comparto Fondo nazionale ristrutturazioni imprese-FNRI. Contestualmente, CDP ha emesso, in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione (“SFP”), a valere sul patrimonio di ciascun comparto, di importo nominale pari al controvalore di mercato della porzione di apporto allocata al medesimo comparto.

Gli strumenti del Patrimonio Rilancio sono stati messi a disposizione delle imprese dal 25 giugno 2021 mediante l’attivazione di un sistema informatico dedicato (denominato “Piattaforma Patrimonio Rilancio”).

La relazione segnala che il 22 giugno 2022 il consiglio di amministrazione di CDP ha deliberato la rimodulazione del piano di allocazione delle risorse dell’apporto iniziale, che ha previsto la riallocazione delle risorse in eccesso del FNST a beneficio di FNS e FNRI, anche in considerazione del termine del periodo di investimento del FNST fissato al 30 giugno 2022 (coincidente con la scadenza del regime Temporary Framework). Un’ulteriore riallocazione è stata deliberata il 24 novembre 2023, al fine di assicurare ai comparti una capacità di investimento maggiormente allineata con il relativo fabbisogno finanziario.

Il documento riferisce quindi che con riferimento al FNST, CDP ha deliberato la concessione di 21 interventi per un importo complessivo pari a 401,9 milioni di euro; di questi, sono stati erogati 20 interventi per un importo complessivo pari a 392,8 milioni di euro. Si dà quindi conto della situazione alla data del 4 aprile 2024. Gli interventi erogati dal FNST riguardano imprese che occupano complessivamente circa 22.500 dipendenti e operano in alcuni dei settori di maggior importanza strategica dell’economia italiana.

Per quanto concerne il FNS, la relazione rileva che delle circa 50 opportunità valutate, tre hanno superato la fase pre-istruttoria e due hanno presentato la richiesta di intervento. Il 30 marzo 2023 CDP ha deliberato la prima operazione del comparto FNS, perfezionatasi il 22 giugno successivo con la sottoscrizione di un aumento di capitale, per un importo pari a 100 milioni di euro, e iniziato l’attività di gestione e monitoraggio dell’intervento. Un’ulteriore richiesta di intervento potrebbe perfezionarsi nel corso del 2024.

Con riferimento al FNRI, relativamente agli interventi indiretti, la relazione fa presente che sono pervenute 33 manifestazioni di interesse da parte di gestori di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di turnaround. Al 4 aprile 2024, CDP ha deliberato 10 interventi verso operatori di primario standing per un importo massimo deliberato pari a 930 milioni di euro. Gli interventi deliberati hanno interessato in misura sostanzialmente equivalente fondi di equity (6 interventi per 580 milioni) e fondi di debito (4 interventi per 350 milioni). Si segnala che, alla data del 4 aprile 2024, 2 interventi deliberati risultano sottoscritti (di cui un fondo di debito e un fondo di equity).

La relazione fornisce quindi una sintesi dei risultati economico-finanziari dei comparti del Patrimonio Rilancio, così come approvati nei relativi rendiconti annuali dal Consiglio di amministrazione di CDP.

In particolare, si riferisce che al 31 dicembre 2023, il totale attivo del comparto Fondo nazionale supporto temporaneo-FNST è pari a 239,7 milioni di euro, registrando una variazione in diminuzione di 474,1 milioni rispetto al precedente esercizio. Tale decremento è riconducibile principalmente alla rimodulazione delle risorse apportate ai comparti del Patrimonio Rilancio deliberata dal Cda di CDP del 24 novembre 2023, che ha comportato il trasferimento di titoli di Stato per un controvalore di 394 milioni dal FNST al FNRI. Il patrimonio netto si attesta a 239,5 milioni, in diminuzione rispetto al precedente esercizio per 289,1 milioni. Il passivo dello stato patrimoniale è composto da debiti nei confronti di CDP e verso fornitori, complessivamente per 0,2 milioni. Il risultato dell’esercizio del comparto FNST è negativo per 81,5 milioni, principalmente per effetto di variazioni negative nette di fair value relative alle attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico pari a 45,6 milioni di euro.

Al 31 dicembre 2023, il totale attivo del comparto Fondo nazionale strategico-FNS è pari a 953,8 milioni di euro, con una diminuzione di 14,3 milioni di euro rispetto al precedente esercizio, principalmente per la ricordata rimodulazione che ha comportato il trasferimento di titoli di Stato per un controvalore di 74 milioni di euro dal FNS al FNRI. La variazione in diminuzione risulta essere parzialmente compensata dalle variazioni positive di fair value su titoli di Stato pari a 44,2 milioni di euro.

Il patrimonio netto si attesta a 952,4 milioni di euro, in diminuzione rispetto al precedente esercizio per 11,8 milioni. Il passivo dello stato patrimoniale è composto da debiti nei confronti di CDP e verso fornitori, complessivamente per 1,4 milioni di euro. Il risultato dell’esercizio del comparto FNS è positivo per 18,5 milioni di euro.

Sempre alla data del 31 dicembre 2023 il totale attivo del comparto Fondo nazionale ristrutturazione imprese-FNRI è pari a 1.497 milioni di euro, con una variazione in aumento di 425,3 milioni di euro rispetto il precedente esercizio. Anche tale incremento è dovuto principalmente dagli effetti della rimodulazione delle risorse apportate ai comparti del Patrimonio Rilancio deliberata il 24 novembre 2023 dal Cda di CDP, che ha comportato il trasferimento in entrata di titoli di Stato per un controvalore di 394 milioni di euro dal FNST e di 74 milioni di euro dal FNS. Il patrimonio netto si attesta a 1.495,3 milioni, in aumento rispetto al precedente esercizio per 425,4 milioni. Tale aumento è accompagnato dalla variazione positiva delle riserve di valutazione per 53,2 milioni. Il passivo dello stato patrimoniale è composto da debiti nei confronti di CDP e verso fornitori, complessivamente per 1,7 milioni di euro.

Il risultato dell’esercizio del comparto FNRI è positivo per 26,3 milioni di euro, principalmente per effetto di interessi attivi su strumenti finanziari di competenza dell’esercizio per 31,9 milioni.

 

Commissioni VI (Finanze) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

NN. 15, n. 476

Annuncio 16/12/2024

Relazione concernente la procedura d’infrazione n. 2024/2221, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al non corretto recepimento della direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa

Trasmessa dal Ministro delle imprese e del made in Italy

L’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l’avvio di una procedura d’infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l’inadempimento o la violazione contestati con la procedura d’infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. La relazione è trasmessa contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti. Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 15 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei informi senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d’infrazione basate sull’articolo 260 del TFUE.

La legge n. 234 del 2012 prevede inoltre che il Governo possa raccomandare l’uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

Sintesi del contenuto

 

 

 

 

La relazione riferisce che la Commissione europea ravvisa le ragioni del non corretto recepimento nel diritto nazionale della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, nell'imposizione dell'obbligo per le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi di altri Stati membri che svolgono attività transfrontaliere in Italia in regime di libera prestazione di servizi o di libertà di stabilimento di pagare all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) un contributo per le attività di vigilanza, configurandosi in ciò un ostacolo/restrizione all'esercizio della libera prestazione di servizi. Nello specifico, la Commissione europea ha notificato l'avvio della procedura di infrazione ex articolo 258 del TFUE, per violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 4, 5, 7 e 8 della direttiva IDD (direttiva Insurance Distribution), dell'articolo 155 della direttiva Solvency II e dell'articolo 56 del TFUE. Ciò nonostante i chiarimenti già resi dallo Stato italiano a seguito dell’avvio nel 2022 da parte della Commissione europea del procedimento EU Pilot 10221/22/FISMA, concernente il corretto recepimento nell’ordinamento nazionale della citata direttiva IDD.

La relazione segnala inoltre che, a seguito del preannunciato avvio della procedura d’infrazione (poi notificata con lettera di messa in mora del 3 ottobre 2024), atteso che l'oggetto della contestazione ha riguardato precipuamente il contributo di vigilanza richiesto nell'ambito delle attività svolte da IVASS, quest’ultimo ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri (con nota del 7 agosto 2024) le proprie tesi a sostegno della legittimità di tale contributo. La relazione riporta quindi le argomentazioni fornite dall’IVASS in merito alle contestazioni sollevate dalla Commissione.

In particolare, l'IVASS ritiene che il contributo di vigilanza richiesto non abbia un effetto restrittivo alla libera circolazione dei servizi, sottolineando come sia di gran lunga minore di quello dovuto dagli operatori nazionali, in ciò rinvenendosi un'applicazione del principio di proporzionalità; reputa altresì che il richiamo operato dalla Commissione europea alla sentenza Onix Asigurari non sia conferente al caso di specie.

L’Istituto osserva inoltre che richiedere il costo della vigilanza esclusivamente agli operatori nazionali - e indirettamente ai consumatori nazionali - sarebbe distorsivo della concorrenza, anche considerato che la quota del mercato italiano facente capo ad operatori esteri è molto elevata (rispettivamente il 12% e il 17% della raccolta premi per prodotti vita e danni fa capo a operatori esteri) anche se comparata ai maggiori Paesi europei. Inoltre non vi è una norma europea che vieti di imporre il contributo di vigilanza a carico di operatori UE. L’Istituto rileva anche che i consumatori italiani che ritengono di avere subìto un trattamento non corretto chiedono assistenza all'Autorità dello Stato membro della propria residenza e non all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine dell'impresa o dell'intermediario.

Ciò posto, tenuto conto che, allo stato attuale, non sembrano residuare margini per confutare ulteriormente i rilievi rappresentati della Commissione europea, la relazione evidenzia la disponibilità dell’Amministrazione interessata a provvedere quanto prima alle modifiche normative necessarie per rendere il diritto nazionale conforme alle disposizioni della direttiva sulla distribuzione assicurativa e della direttiva Solvency II.

 

Tutte le Commissioni permanenti e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Doc. LXXIII-bis, n. 9

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25/11/2024

Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione europea

(Dati relativi al terzo trimestre 2024)

Trasmesso dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

L’articolo 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri – o il Ministro per gli affari europei – sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmetta ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia: a) delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea relative a giudizi di cui l’Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l’ordinamento italiano; b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) da organi giurisdizionali italiani; c) delle procedure d’infrazione avviate nei confronti dell’Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del TFUE con informazioni sintetiche sull’oggetto e sullo stato del procedimento, nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all’Italia; d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia in materia di aiuti di Stato alle imprese, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.

Sintesi del contenuto

 

 

La relazione reca l’elenco trimestrale, aggiornato al 30 settembre 2024, delle questioni inerenti al precontenzioso e al contenzioso con l’Unione europea, nonché dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Il documento, predisposto dal Dipartimento per gli affari europei sulla base delle informazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti, è suddiviso in distinti allegati, corrispondenti alle categorie individuate dall’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Oltre all’Allegato I, dove sono indicati i criteri di classificazione delle informazioni, nel documento vengono pertanto elencati: le sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale dell’Unione europea relative a giudizi di cui l’Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l’ordinamento italiano (Allegato II); i rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell’articolo 267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani (Allegato III); le procedure d’infrazione avviate nei confronti dell’Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del TFUE, con informazioni sintetiche sull’oggetto e sullo stato del procedimento, nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all’Italia (Allegato IV), unitamente ad una suddivisione per Amministrazione competente (Allegato V); i procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, in materia di aiuti di Stato alle imprese (Allegato VI).

I dati contenuti nella documentazione riportata negli Allegati II e III (sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea e rinvii pregiudiziali) sono stati suddivisi, all’interno delle suddette categorie, per settore e materia, utilizzando una classificazione non tassativa riportata al punto 1 dell’Allegato I. Con riferimento alle informazioni contenute nell’Allegato IV (procedure di infrazione), la classificazione riproduce invece l’articolazione delle attività della Commissione europea, indicata al punto 2 del medesimo Allegato I.

In ultimo, con riferimento all’elenco dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione nei confronti dell’Italia (Allegato VI), la relazione precisa che viene adottato un diverso criterio redazionale, che fa riferimento allo stadio di avanzamento della relativa procedura, in quanto la materia degli aiuti di Stato alle imprese mal si presta ad un’articolazione per materia analoga a quella utilizzata per i rinvii pregiudiziali, le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea e le procedure d’infrazione.

Per consultare gli aggiornamenti dello stato delle infrazioni a carico dell’Italia sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione europea, si rinvia alla pagina relativa del sito internet del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI PRESENTATE DA ALTRI SOGGETTI
(NOVEMBRE - DICEMBRE 2024)

V Commissione (Bilancio)

Doc. XLVIII,

n. 7

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16/12/2024

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2024

Trasmessa dalla Corte dei conti

L’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), dispone che ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmetta alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

Sintesi del contenuto

 

La relazione fa presente che nel quadrimestre maggio-agosto 2024 sono state pubblicate 28 leggi, di cui 11 recanti la conversione di decreti-legge. Risultano inoltre entrati in vigore 7 decreti legislativi, per un totale di nuova legislazione pari a 35 provvedimenti.

Il documento analizza quindi gli effetti finanziari da ascrivere a tali provvedimenti, approfondendo anche attraverso schede analitiche (relative a 16 leggi e a 4 decreti legislativi), la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione, mentre, in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell’indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza. La relazione precisa preliminarmente che le prospettazioni sono espresse in termini di contabilità finanziaria, dal momento che i provvedimenti legislativi vengono pubblicati con tale tipo di indicazione (in quanto l’obbligo di copertura di cui al terzo comma dell’articolo 81 della Costituzione è assolto in riferimento a tale contabilità); inoltre, i corrispondenti valori in termini di contabilità nazionale non sono sempre disponibili. Si precisa altresì che non vengono analizzate le leggi 8 agosto 2024 n. 117 (rendiconto dello Stato per l’anno finanziario 2023) e 118 (assestamento del bilancio 2024), in quanto non rientranti nella definizione di cui all’articolo 17, comma 9, della legge di contabilità n. 196 del 2009.

La valutazione dei singoli provvedimenti è preceduta da considerazioni metodologiche di sintesi (approfondite poi con riferimento ai provvedimenti di maggiore rilevanza finanziaria), in parte già svolte dalla Corte nelle precedenti relazioni. Tali considerazioni attengono al ricorso a clausole di neutralità non supportate da adeguate indicazioni tecniche a sostegno della relativa sostenibilità, nonché alla necessità di attenersi all’eccezionalità del rinvio ai decreti delegati in merito alla soluzione dei problemi finanziari, a fronte di una prassi di senso contrario. Ulteriori rilievi (già evidenziati dalla precedente relazione in riferimento al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29), attengono ai decreti legislativi dai contorni “sfocati” sul piano finanziario, nuovamente prospettati con riguardo al decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62). La relazione osserva che sembra delinearsi nuovamente un contesto caratterizzato dalla presenza di definizioni normative i cui effetti finanziari non sembrano preventivabili con certezza, attesa l’assenza o l’insufficienza di una connotazione precisa delle situazioni giuridicamente rilevanti che vanno a crearsi in capo ai soggetti beneficiari a seguito della normativa de qua. La relazione osserva che, per una serie di caratteristiche del dettato normativo in questione, non può infatti escludersi che con il citato provvedimento non si dia l’avvio ad un iter di spesa i cui svolgimenti effettivi potranno rivelarsi difficilmente contenibili all’interno del quadro di cui alle quantificazioni riportate, ovvero entro la cornice di risorse esistente.

Ulteriori valutazioni esposte riguardano i decreti legislativi di attuazione della legge delega in materia fiscale 9 agosto 2023, n. 111, di riforma del sistema tributario entrati in vigore nel quadrimestre di riferimento della relazione.

La relazione è corredata da un’Appendice concernente la giurisprudenza costituzionale nel periodo maggio –agosto 2024 e da Tavole recanti: l’elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel medesimo periodo; gli oneri finanziari da essi indicati; il quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri per il quadriennio 2024-2027; le schede analitiche di oneri e coperture.

 

VIII Commissione (Ambiente)

Doc. CVIII,

n. 3

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6/12/2024

Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 102 del 1990, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987

(Dati relativi all’anno 2023)

Trasmessa dalla regione Lombardia

La legge 2 maggio 1990, n. 102 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987), dispone che l’Autorità di bacino del Po e la regione Lombardia presentino al Parlamento una relazione annuale sull’attuazione della medesima legge, ossia sullo stato di attuazione degli stralci del Piano di difesa del suolo e del Piano di ricostruzione e sviluppo predisposti in attuazione degli articoli 3 e 5 della medesima legge n. 102.

Sintesi del contenuto

 

La relazione ricorda che la regione Lombardia, in attuazione della legge n. 102 del 1990, ha ripartito le risorse destinate alle aree colpite su due Piani: uno per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico, a sua volta articolato in tre fasi (1a fase, integrazione e 2 a fase, di cui ai DPCM 28 dicembre 1991, 24 maggio 2001 e 10 gennaio 2003), con interventi da realizzarsi principalmente da parte degli enti locali (province, comunità montane e comuni); l’altro per la ricostruzione e lo sviluppo socioeconomico (approvato con DPCM 4 dicembre 1992). Si fa presente che, come rappresentato nelle relazioni precedenti, nel corso degli anni, con la progressiva conclusione di diversi interventi, si sono realizzate economie regolarmente riprogrammate. Per quanto riguarda gli interventi di difesa del suolo, il piano di utilizzo delle economie è stato concordato con gli enti sul territorio e autorizzato dall’Autorità di bacino del fiume Po. Per il Piano di ricostruzione e sviluppo, nel corso degli anni 2005-2008 si è proceduto alla quantificazione delle risorse rimodulabili derivanti da economie o interventi revocati (l’importo complessivo riprogrammato ammonta a 57.175.435 euro). Le ulteriori economie eventualmente realizzate sono state destinate alle grandi opere infrastrutturali in corso di realizzazione, quali la SS 38 e la Variante di Zogno.

La relazione dà quindi conto dello stato di attuazione del Piano di difesa del suolo e riassetto idrogeologico, ricordando che la legge n. 102 del 1990 ha previsto la suddivisione degli interventi in due distinte fasi: la prima volta principalmente alla realizzazione delle opere più urgenti sui dissesti a maggior rischio; la seconda conseguente alla verifica degli effetti indotti dalle azioni di prima fase; nei fatti, come premesso, il Piano è stato attivato in tre fasi e contempla interventi di tipo strutturale, di manutenzione territoriale diffusa, azioni di indirizzo e controllo delle trasformazioni urbanistiche del territorio, interventi di monitoraggio e studio delle aree instabili. La relazione fa presente che per tale Piano sono stati messi a disposizione complessivamente circa 528 milioni di euro (con un importo impegnato al 31 dicembre 2023 di 512.508.450,31 euro e liquidato di 509.497.516,55 euro), di cui 284 milioni destinati al finanziamento della prima fase, 67 milioni per il piano integrativo intermedio e 177 milioni per la seconda fase. Con le economie accertate a conclusione degli interventi previsti nelle varie fasi di Piano, sono stati attivati nuovi Programmi di interventi.

Si fornisce quindi il quadro aggiornato al 31 dicembre 2023 relativo all’avanzamento generale degli interventi di prima fase, dei progetti previsti dal Piano di integrazione e di seconda fase, con i relativi dati economici. La relazione reca inoltre il prospetto riepilogativo, sempre alla data del 31 dicembre 2023, degli interventi dei Piani integrativi finanziati con i fondi derivanti dalle economie accertate (per un totale riprogrammato di 65.276.742,18 euro).

La relazione descrive poi i contenuti del Piano di ricostruzione e sviluppo socioeconomico, elaborato dalla regione Lombardia, suddiviso in tre distinti sistemi (relazionale, produttivo e insediativo-ambientale), che ha previsto anche incentivi di natura creditizia e fiscale e di accesso a mutui con la Cassa depositi e prestiti per il potenziamento delle attività agricole, industriali e turistiche, nel rispetto delle peculiarità economiche ed ambientali locali, nonché varie iniziative pubbliche per la qualificazione dei servizi, delle attrezzature e delle infrastrutture di base.

Lo stanziamento del Piano è pari a 689.201.052 euro, di cui al 2023 risultano erogati 683.012.294,83, poco più del 99%. La relazione fornisce il quadro riepilogativo dei pagamenti relativi alle azioni comprese nel Piano di ricostruzione e sviluppo (come rimodulato dalle variazioni di Piano), rinvia alle relazioni degli anni precedenti per tutti gli interventi via via conclusi e rendicontati e offre un approfondimento sullo stato di attuazione, al 31 dicembre 2023, degli interventi del Piano di ricostruzione e sviluppo concernenti il sistema stradale ancora in essere.

 

Doc. CCXXX, n. 3

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19/12/2024

Relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina del settore dei rifiuti per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli enti di governo dell’ambito

(Dati relativi al secondo semestre 2024)

Trasmessa dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)

L’articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118), stabilisce che al fine di contribuire alla razionalizzazione degli assetti istituzionali locali del settore dei rifiuti, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) presenti alle Camere una relazione semestrale sul rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina di settore per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli enti di governo dell’ambito.

Sintesi del contenuto

 

La relazione illustra in primo luogo le scelte compiute da ciascuna regione e provincia autonoma circa la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) nel settore dei rifiuti, alla luce del quadro normativo vigente, che prevede l’individuazione di ATO di dimensioni di regola non inferiori al territorio delle province o delle Città metropolitane e incentiva le regioni ad una riorganizzazione degli ambiti dei servizi pubblici locali a rete preferibilmente su scala regionale.

In particolare, si rileva che, mentre nella regione Sardegna e nella provincia autonoma di Bolzano è stato individuato un ATO unico per l’intero territorio di rispettiva pertinenza, senza la previsione di ulteriori articolazioni, in 12 regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto) e nella provincia autonoma di Trento l’ATO unico scelto per l’intero territorio di pertinenza è articolato in sub-ambiti di livello inferiore per la gestione di alcune fasi del ciclo dei rifiuti. In 5 regioni si è optato per l’individuazione di ATO a carattere subregionale, con differenti dimensionamenti territoriali: in 2 regioni (Lazio, Marche) è prevista una pluralità di ATO di dimensione corrispondente al territorio delle province o città metropolitane; nella regione Toscana il territorio è stato ripartito in tre ATO di livello sovra-provinciale; nelle regioni Campania e Siciliana si riscontra la ripartizione del territorio regionale in più ambiti, alcuni dei quali di dimensioni inferiori al territorio delle corrispondenti province o Città metropolitane. Infine, nella regione Lombardia è stato adottato il modello alternativo o in deroga a quello degli ATO, prevedendo che siano i comuni ad organizzare la gestione dei rifiuti urbani e ad affidare il relativo servizio.

La relazione dà quindi conto, sulla base degli elementi trasmessi dai soggetti competenti, delle recenti evoluzioni – prevalentemente relative ai Piani regionali di gestione dei rifiuti – registratesi nel periodo di riferimento nelle regioni: Valle d’Aosta; Lombardia; Toscana; Marche; Lazio; Campania; Molise; Basilicata; Calabria; Sardegna; provincia autonoma di Trento.

Il documento riferisce poi in merito alla costituzione degli enti di governo dell’ambito territoriale ottimale (EGATO), rilevando che 15 regioni e le 2 province autonome hanno proceduto alla previsione degli EGATO, ma solo in alcuni casi si rileva il perfezionamento del processo di costituzione e di piena operatività dei medesimi. La relazione, nel rinviare per una disamina nel dettaglio dei singoli contesti regionali alle schede analitiche sugli assetti locali pubblicate in Appendice, evidenzia che, in un quadro di valutazione complessiva, soltanto in taluni territori si sono registrati elementi di evoluzione nel percorso di implementazione degli EGATO rispetto alla situazione illustrata con riferimento al primo semestre 2024. In particolare, nelle regioni Molise, Lazio e Sardegna in cui l’Ente di governo d’ambito non è ancora individuato, si conferma che il relativo processo di costituzione non appare suscettibile di una rapida attivazione; nei territori in cui gli EGATO risultano costituiti ma in fase di implementazione, in due casi (Piemonte e Trento) si registra l’adozione di provvedimenti amministrativi funzionali alla implementazione operativa degli Enti, mentre negli altri due casi (Liguria e Bolzano) i processi di consolidamento risultano inalterati rispetto al semestre precedente; nelle regioni (Campania, Calabria e Sicilia) in cui l’Ente di governo d’ambito è costituito ma presenta ancora alcune criticità implementative, soltanto nella regione Calabria si riscontra l’adozione di atti potenzialmente rilevanti per il progressivo superamento di tali criticità.

Alla luce di quanto rappresentato, la relazione fa quindi presente che il percorso di riordino dell’organizzazione territoriale del settore, così come delineato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, risulta ancora lontano dal conseguire i necessari connotati di razionalizzazione dimensionale e di uniformità istituzionale, tanto che l’Autorità, alla luce dell’eterogeneità delle soluzioni di volta in volta rilevate, ha da tempo adottato la definizione di “Ente territorialmente competente” (ETC), che ricomprende anche i comuni.

Quanto agli obblighi di regolamentazione tariffaria, la relazione fa presente che:  i 2.598 Enti territorialmente competenti (adempienti agli obblighi previsti dalla regolazione tariffaria) sono prevalentemente comuni (2.510), mentre i restanti 88 sono un mix tra veri e propri Enti di governo dell’ambito, sub-ambiti e bacini; dei citati ETC classificati come Enti di governo dell’ambito, la quasi totalità procede a predisporre piani economico-finanziari (e connessi corrispettivi) comunque differenziati a livello comunale, mentre un numero limitato di ETC predispone un piano economico-finanziario unico per l’intero territorio di pertinenza (fra cui il Consiglio di Bacino Priula e il Consiglio di Bacino Sinistra Piave) o unico per unioni di comuni. Pertanto, la platea dei soggetti in capo ai quali la regolazione pone obblighi di validazione e di trasmissione dei dati e degli atti elaborati dai gestori appare poliedrica, denotando potenzialità di razionalizzazione degli assetti locali ancora da cogliere pienamente.

Il merito alla partecipazione degli enti locali agli EGATO istituiti o previsti dalle rispettive regioni - come disposto dal citato articolo 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 - la relazione conferma gli elementi rappresentati con riferimento al primo semestre 2024. In particolare, nella regione Calabria le situazioni di criticità nel perfezionamento dei procedimenti di partecipazione degli enti locali risultano completamente superate dal mese di marzo 2024, a seguito dell’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Giunta regionale mediante la nomina di commissari ad acta; nella Regione Siciliana solo un comune non risulta aver ancora aderito al soggetto territorialmente competente. Dai riscontri forniti risulta, infine, che in alcune regioni (Campania, Puglia e Veneto) le criticità relative alla partecipazione degli enti locali ai relativi EGATO sono state positivamente risolte nel corso di questi ultimi anni mediante l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte degli organismi regionali competenti.

Quanto allo stato di fatto del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, con riferimento al solo servizio di raccolta e trasporto, dal quadro di insieme rilevato dall’attività di monitoraggio dell’Autorità emerge che: i bacini di affidamento del servizio sono sempre di dimensione inferiore rispetto all’ambito territoriale ottimale regionale; si registra una prevalenza di bacini di affidamento sovracomunali, ma di livello subprovinciale; sussiste una differenziazione, a livello di ambito o sub-ambito, relativamente al numero dei soggetti affidatari del servizio di raccolta e trasporto, essendosi riscontrate situazioni sia di unicità che di pluralità gestionale. Si fornisce quindi il riepilogo delle situazioni esistenti nelle diverse regioni.

In Appendice alla relazione si forniscono - in singole schede analitiche sugli assetti locali delle diverse regioni italiane – i principali elementi rappresentati dai soggetti territorialmente competenti riguardo sia alla costituzione e implementazione degli enti di governo dell’ambito, sia agli elementi di contesto gestionale relativamente al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

 

IX Commissione (Trasporti)

NN. 6, n. 114

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27/11/2024

Relazioni sulle attività svolte sulle reti interconnesse del sistema ferroviario italiano e sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale

(Dati relativi all’anno 2023)

Predisposte dall’ANSFISA e trasmesse dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

L’articolo 19 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, stabilisce che l’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) pubblichi annualmente e trasmetta, entro il 30 settembre, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti due relazioni aventi a oggetto le attività svolte nell’anno precedente dalla medesima Agenzia, rispettivamente, sulle reti interconnesse del sistema ferroviario italiano (comma 1, da trasmettersi altresì all’Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie - ERA) e sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale (comma 3), quest’ultima contenente, quantomeno informazioni circa l'evoluzione della sicurezza ferroviaria, delle certificazioni e delle autorizzazioni, nonché i risultati e l'esperienza acquisita in relazione alla supervisione dell'attività dei soggetti che operano su tali reti.

Si fa presente che il medesimo articolo 19, al comma 4, dispone altresì che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri e al Parlamento una relazione sull’attività svolta dall’ANSFISA, relativa all’anno precedente.

Sintesi del contenuto

(Reti interconnesse)

 

La relazione predisposta dall’ANSFISA in attuazione del comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 50 del 2019 illustra le attività (normative, autorizzative e di supervisione) svolte, nell’anno 2023, nel settore della sicurezza ferroviaria, fornendo informazioni circa i dati di incidentalità e sull’evoluzione della sicurezza ferroviaria. L’ambito di riferimento è costituito dalla rete ferroviaria concessa in gestione alla società RFI S.p.A. (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) e dalle reti regionali ad essa interconnesse, ritenute di rilevanza strategica per il sistema ferroviario italiano, identificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016.

La relazione riferisce che nel 2023 si sono registrati 113 incidenti significativi (ossia con morti o feriti o danni ingenti al materiale o interruzioni prolungate del servizio), osservando che tale dato, rapportato con i volumi di traffico, risulta poco superiore al valore medio degli ultimi 10 anni. L’incidente più grave registrato nel 2023 è quello occorso a Brandizzo (con 5 vittime).

Gli incidenti significativi hanno riguardato, in gran parte, le indebite presenze di pedoni (87 incidenti, pari a circa il 77%); alla stessa categoria incidentale si riconnettono 67 dei 74 decessi verificatisi (in aumento rispetto ai 69 decessi del 2022). Ulteriori cause incidentali riguardano: l’errata esecuzione di procedure in esercizio e manovra (11), i contesti manutentivi, compresi i cantieri (8), le indebite presenze di veicoli stradali (3), le indebite salite/discese (1), il dissesto idrogeologico e altre cause (2).

Nell’ambito delle categorie indicate, gli incidenti significativi più spiccatamente di carattere ferroviario (6 collisioni e 2 deragliamenti di treni) non hanno causato alcun decesso.

La relazione fa presente che l’andamento dei dati dell’incidentalità ferroviaria, registrati in Italia negli ultimi anni, ha sempre evidenziato il rispetto dei valori di riferimento per tutte le categorie di rischio stabilite a livello europeo. Ciò nondimeno, nella logica di mantenere e, ove ragionevolmente praticabile, accrescere i risultati ottenuti, il documento indica, sulla base dei ritorni derivanti dall’analisi degli incidenti, quali principali aree di miglioramento: lo sviluppo di una positiva cultura della sicurezza (Just Culture) che favorisca, in un clima di reciproca fiducia la cooperazione tra gli operatori ferroviari; il monitoraggio, da parte degli stessi operatori, della corretta applicazione e dell’efficacia di quanto previsto nei Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS).

A livello operativo, assumono particolare rilevanza: la gestione dei rischi connessi all’indebito attraversamento da parte di pedoni della sede ferroviaria; il piano di soppressione ed upgrade tecnologico dei passaggi a livello; l’adeguamento tecnologico di alcune linee regionali ai migliori standard nazionali; la verifica dell’efficacia e della sicurezza delle attività di manovra e dei processi di manutenzione dell’infrastruttura e dei veicoli ferroviari. La relazione illustra quindi le iniziative adottate per la mitigazione dei rischi e il miglioramento della sicurezza ferroviaria con riferimento a ciascuna delle problematiche evidenziate.

Un capitolo del documento è specificatamente dedicato all’analisi degli incidenti significativi del periodo 2014-2023 sull’intera rete interconnessa di competenza di ANSFISA.

La relazione, oltre a riferire sull’attività svolta dall’ANSFISA per quanto attiene al rilascio di autorizzazioni e certificazioni di sicurezza, informa poi sulla supervisione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 50 del 2019) svolta dall’Agenzia sulle organizzazioni ferroviarie che operano sul territorio nazionale, vigilando sull’obbligo permanente, in capo a tali soggetti, di adottare un sistema di gestione della sicurezza e verificandone la corretta applicazione. Nel 2023 sono stati attuati 88 interventi di audit e follow up e sono state oggetto di supervisione 45 organizzazioni, di cui 10 gestori di infrastruttura e 35 imprese ferroviarie.

Per quanto attiene alle ispezioni, la relazione riferisce che sono stati ispezionati da remoto 5 imprese ferroviarie e 34 treni merci, rilevando 61 irregolarità. Nel corso del 2023 sono state invece oggetto di controlli nell’ambito del monitoraggio ispettivo sul campo 37 imprese ferroviarie su 39 che, nel corso dello stesso periodo, hanno svolto traffico sulla rete interconnessa (compresi i servizi diagnostici di RFI S.p.A.). Tali attività sul campo hanno comportato il rilevamento di 410 irregolarità, per lo più riferibili al generico stato manutentivo dei veicoli riscontrabile tramite controlli visivi esterni. Vengono quindi illustrati gli esiti dell’attività di supervisione condotta.

Il capitolo conclusivo del documento concerne l’impegno espletato dall’ANSFISA nel 2023 per la promozione della cultura della sicurezza e del fattore umano e organizzativo.

Sintesi del contenuto

(Reti isolate)

La relazione predisposta dall’ANSFISA in attuazione del comma 3 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 50 del 2019, illustra l’attività svolta nel 2023 dall’Agenzia nel settore della sicurezza delle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal sistema ferroviario nazionale interoperabile. Quanto all’ambito di riferimento, si fa presente che il primo elenco delle reti, identificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2019, n. 347, è stato integrato, per effetto del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (articolo 3), con la tratta in territorio italiano della linea Tirano – St. Moritz, esercitata da Ferrovia Retica (Rhätische Bahn AG). Ulteriori modifiche hanno interessato le linee situate nel territorio della regione Lazio (Roma-Lido; Roma-Civitacastellana-Viterbo) e la linea Torino – Ceres.

La relazione delinea quindi il quadro normativo che disciplina le reti funzionalmente isolate (anche con riferimento ai decreti ANSF n. 1 del 2019  e n. 3 del 2019, dando conto delle evoluzioni conseguenti all’estensione a tali reti delle competenze dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF, ora ANSFISA) in materia di sicurezza ferroviaria, operata dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (articolo 15-ter). Vengono quindi indicati i requisiti e principi in materia di sicurezza (di cui alla nota ANSF del 10 luglio 2019) il cui rispetto da parte degli operatori ferroviari è stato ritenuto prioritario dall’ANSFISA, nelle more del complessivo adeguamento al nuovo contesto normativo di riferimento (che prevede, tra l’altro, l’adozione di un proprio Sistema di gestione della sicurezza e l’applicazione, ove appropriato, di standard tecnico-normativi già applicati sulla rete nazionale).

La relazione fornisce pertanto, attraverso una tabella di sintesi, lo stato di conformità ai requisiti di sicurezza, comunicato al 30 settembre 2023 dalle organizzazioni operanti sulle ferrovie isolate. Si riferisce che, per ciascun requisito dichiarato come non soddisfatto, gli operatori hanno pianificato interventi di natura prevalentemente tecnologica, da implementare nel medio periodo (tre-cinque anni), anche in funzione della disponibilità di risorse economiche e finanziarie e adottato, nell’immediato, delle misure mitigative, individuate a seguito dell’applicazione del processo di valutazione dei rischi, condotto a norma dell’articolo 3 del citato decreto ANSF n. 1 del 2019.

Il documento dà quindi conto dell’attività finalizzata al rilascio del Certificato di idoneità all’esercizio (CIE) (di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 50 del 2019), che nel 2023 l’ANSFISA ha rilasciato a tre operatori. Si fornisce quindi una tabella riepilogativa dei soggetti operanti al 31 dicembre 2023 e dei relativi titoli autorizzativi, osservando che globalmente si è registrato un progressivo miglioramento della documentazione del Sistema di gestione della sicurezza, con una riduzione delle criticità evidenziate nei precedenti rapporti; resta tuttavia più complessa la gestione delle istanze pervenute da parte degli operatori svizzeri operanti sulle tratte che interessano i confini di Stato. La relazione rileva peraltro che, in linea generale, fatti salvi i provvedimenti autorizzativi già rilasciati, permane l’obiettiva complessità delle trasformazioni da porre in atto a fronte del mutato contesto normativo, finalizzato al progressivo miglioramento degli standard di sicurezza, che implica profondi mutamenti sia nell’organizzazione che nella gestione delle attività.

Il documento riferisce poi in merito alle valutazioni operate nel 2023 (19) della documentazione inerente alla formazione, facente parte dei Sistemi di gestione della sicurezza degli operatori, nonché sul rilascio dell’attestazione di soggetto responsabile della manutenzione (SRM). Ciò a seguito dell’estensione (con il citato decreto ANSF n. 3 del 2019) alle reti ferroviarie isolate del quadro normativo sull’infrastruttura nazionale, che impone la conversione dei titoli abilitativi rilasciati in applicazione della normativa previgente e l’obbligo per i detentori dei veicoli circolanti sulle reti di individuare i SRM.

Altre informazioni fornite riguardano l’attività svolta da ANSFISA in merito all’autorizzazione di messa in servizio di veicoli e di sottosistemi strutturali fissi e applicazioni generiche del segnalamento per le ferrovie funzionalmente isolate.

Vengono, quindi, elencati gli obiettivi e le aree di miglioramento in tema di misure di sicurezza individuati per il 2023 sulla base dei riscontri provenienti dall’attività di supervisione e degli elementi comunicati dagli operatori ferroviari con le proprie relazioni annuali sulla sicurezza.

La relazione dà poi conto dell’attività di supervisione sugli operatori ferroviari delle reti funzionalmente isolate nell’annualità di riferimento, elencando gli interventi effettuati.

Per quanto attiene agli incidenti significativi verificatisi nel 2023, il documento riferisce che sono stati 6 (indicati in allegato) e hanno causato una vittima (a fronte dei 5 occorsi nel 2022, con due feriti registrati). Nel 2023 si segnalano, inoltre, 2 SPAD (Signal Passed At Danger), senza superamento del punto protetto e 31 deformazioni del binario o altro disallineamento del binario (a fronte dei 23 casi registrati nel 2022).

Alla luce di tali dati, la relazione rileva che la manutenzione dell’infrastruttura rimane uno dei principali processi che gli operatori devono potenziare anche implementando, a tal fine, il

proprio sistema di gestione della sicurezza.

 

X Commissione (Attività produttive)

Doc. XCVIII,

n. 2

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3/12/2024

Rapporto sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita

(Dati relativi all’anno 2022)

Trasmessa dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

(ARERA)

La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), all’articolo 1, comma 89, dispone che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) effettui annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione e invii una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri delle imprese e del made in Italy, dell’ambiente e della sicurezza energetica e dell’interno, nonché alla Conferenza unificata e al Parlamento.

Sintesi del contenuto

 

La relazione chiarisce preliminarmente che fino al 2012, ai fini del monitoraggio, l’Autorità aveva definito e analizzato la generazione distribuita come l’insieme degli impianti di generazione con potenza nominale inferiore a 10 MVA, indipendentemente dalla rete cui sono connessi, facendo riferimento alla legge n. 239 del 2004 e considerando che, storicamente, gli impianti di potenza inferiore a 10 MVA sono sempre stati trattati come “non rilevanti” ai fini della gestione del sistema elettrico complessivo. A partire dall’anno 2012, per rendere i dati confrontabili con quelli degli altri Paesi europei, si è utilizzata la definizione di “generazione distribuita” introdotta dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che la identifica come l’insieme degli “impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione, indipendentemente quindi dal valore di potenza dei medesimi impianti. Con riferimento alla nozione di “piccola generazione” e di “microgenerazione” si continua a fare riferimento alle definizioni introdotte dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, poiché esse sono di carattere nazionale.

Il capitolo secondo della relazione espone l’analisi della “generazione distribuita GD” in Italia sulla base dei dati relativi all’anno 2022, ponendo in evidenza l’utilizzo delle diverse fonti primarie e la diffusione delle differenti tipologie impiantistiche installate. I principali risultati sono riportati anche in relazione alla generazione distribuita definita come l’insieme degli impianti di generazione con potenza nominale inferiore a 10 MVA (GD-10 MVA). In particolare, si riferisce che nel 2022 la produzione lorda di energia elettrica da impianti di GD è stata pari a 68,5 TWh (il 24,1% dell’intera produzione nazionale di energia elettrica), con una diminuzione pari a 3,6 TWh rispetto all’anno 2021.

La produzione lorda di energia elettrica da impianti di GD-10 MVA è stata pari a 56,5 TWh (il 19,9% dell’intera produzione nazionale di energia elettrica), con una diminuzione pari a 2,4 TWh rispetto all’anno 2021. Con riferimento alla GD, al 31 dicembre 2022 risultavano installati 1.241.926 impianti per una potenza efficiente lorda totale pari a 37.945 MW (il 30,8% della potenza efficiente lorda del parco di generazione nazionale); con riguardo alla GD-10 MVA, 1.241.948 impianti per una potenza efficiente lorda pari a 33.061 MW (il 26,8% della potenza efficiente lorda del parco di generazione nazionale). La relazione rileva che il mix di fonti energetiche utilizzate nella produzione di energia elettrica da GD e da GD-10 MVA si discosta sensibilmente da quello caratteristico dell’intero parco di generazione elettrica italiano. Gli impianti esclusivamente alimentati da fonti rinnovabili rappresentano il 99,7% degli impianti totali in GD (99,7% nel caso della GD-10 MVA) e l’85,5% della potenza efficiente lorda totale in GD (90,4% nel caso della GD-10 MVA).

Considerando invece la PG, la relazione segnala che il mix di fonti è molto diverso da quello che caratterizza la GD e la GD-10 MVA e ancora più marcato verso la produzione da fonte solare e da biomasse, biogas e bioliquidi con una scarsa incidenza delle fonti non rinnovabili.

Il documento approfondisce quindi l’analisi dei dati inerenti alla produzione delle diverse tipologie impiantistiche (impianti idroelettrici, eolici, fotovoltaici, termoelettici).

Quanto alla quota di utilizzo per consumo in sito dell’energia elettrica prodotta, tale quota è pari al 28,2% nel caso della GD e al 30,3% nella GD-10 MVA. Con riferimento alla destinazione dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete, la relazione riferisce che nel caso della GD, il 29,1% del totale dell’energia elettrica prodotta è stata ceduta direttamente nel mercato, mentre il restante 39,3% è stato ritirato dal Gestore dei servizi energetici (GSE). Per quanto riguarda la GD-10 MVA, il 17,9% del totale dell’energia elettrica prodotta è stato ceduto direttamente nel mercato, mentre il restante 48,7% è stato ritirato dal GSE.

La relazione dedica il capitolo terzo all’analisi della “piccola generazione PG”. Nell’anno 2022 in Italia, la produzione lorda di energia elettrica da impianti di PG è stata pari a 33.125 GWh (il 58,6% dell’intera produzione nazionale di energia elettrica da GD-10 MVA) con un lieve aumento di 396 GWh rispetto all’anno 2021, imputabile all’accresciuta produzione degli impianti fotovoltaici, mentre si è verificata una riduzione della produzione degli impianti idroelettrici.

La produzione lorda di energia elettrica della parte degli impianti di PG che, al tempo stesso, rientrano nell’ambito della generazione distribuita definita come l’insieme degli impianti connessi alle reti di distribuzione nel 2022 è stata pari a 33.074 GWh (il 48,3% dell’intera produzione nazionale di energia elettrica da GD). La produzione di energia elettrica da PG deriva da 1.238.495 impianti per una potenza efficiente lorda pari a 23.129 MW, a fronte di 1.028.873 impianti da PG nell’anno 2021 per una potenza efficiente lorda pari a 21.159 MW. L’evidente aumento del numero di impianti di PG installati è da imputare principalmente agli impianti alimentati da fonte solare.

Il capitolo quarto concerne l’evoluzione dello sviluppo della generazione distribuita. Confrontando l’anno 2022 con gli anni precedenti, la relazione segnala un trend marcato di aumento con riferimento al numero di impianti (soprattutto fotovoltaici di taglia ridotta), e un aumento più lieve della potenza installata, mentre la produzione di energia elettrica è in lieve diminuzione.

Per quanto attiene alla PG, confrontando l’anno 2022 con gli anni precedenti, si nota un aumento rispetto all’anno 2021. In particolare, nell’anno 2022 sono aumentati sia il numero di impianti (+209.622 impianti rispetto all’anno 2021) che la potenza installata (+1.970 MW rispetto all’anno 2021) che la produzione lorda (+396 GWh rispetto all’anno 2021).

 

XIII Commissione (Agricoltura)

Doc. XCII, n. 2

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17/12/2024

Relazione sull’attività svolta dall’ISMEA in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole

(Dati relativi all’anno 2023)

Trasmessa dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)

L’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole), dispone che l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) trasmetta annualmente al Parlamento una relazione sull’attività svolta a supporto al credito in favore di imprese operanti nel settore agricolo.

L'ISMEA svolge attività di supporto al credito in favore di imprese operanti nel settore agricolo mediante la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti bancari ai sensi dei commi 2 e 4 del citato articolo 17 (garanzie dirette) e dell’articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (garanzia mutualistica). In particolare, l’intervento di ISMEA si esplica nella fornitura alle banche di un sistema di garanzie sussidiarie, ad integrazione di quelle che già assistono le operazioni di credito, con lo scopo di contribuire al ripianamento delle perdite che le banche abbiano eventualmente sofferto dopo l'escussione delle garanzie primarie.

L’articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, finalizzato a fronteggiare la crisi economica in cui versano le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura a causa della conflitto in Ucraina, oltre a prevedere il differimento della scadenza delle garanzie rilasciate dall’ISMEA, ha esteso alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali la concessione della garanzia dell’Istituto per finanziamenti a breve, medio e lungo termine.

Sintesi del contenuto

 

La relazione riferisce che nell’anno 2023 l’attività di rilascio di garanzie dirette dell’ISMEA si è incentrata prevalentemente sulla gestione delle misure straordinarie in favore delle imprese agricole e della pesca colpite dall’aggressione russa contro l’Ucraina e/o dalle sanzioni imposte o dalle contromisure ritorsive adottate in risposta alle sanzioni (U35 e GR8), introdotte dall’articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (modificato dall’articolo 17 del c.d. “decreto aiuti ter”) e dall’articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, per le quali ISMEA ha ottenuto l’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il documento fa altresì presente che l’attività di rilascio di garanzie dirette nell’ambito delle misure straordinarie legate all’emergenza Covid-19 si è conclusa nel 2022, ma gli adempimenti amministrativi e contabili riferiti alle erogazioni dei contributi si sono protratti anche nel 2023.

La gestione dei fondi statali per le misure richiamate sono rendicontate in allegato alla relazione.

Con riferimento alle attività di rilascio della garanzia di portafoglio, la relazione segnala che ISMEA garantisce due portafogli di finanziamenti, di cui il primo di importo iniziale pari a 171,7 milioni di euro, garantito per 8.594.677 euro, e il secondo di importo iniziale pari a 166,3 milioni di euro, garantito per 9.980.745 euro. Al 31 dicembre 2023, a fronte delle garanzie di portafoglio rilasciate, risultano impegnate (a valere sul Fondo patrimoniale destinato al rilascio di garanzie a norma dell’articolo 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 102 del 2004) risorse per complessivi 2.124.476 euro.

Il documento dà quindi conto dell’attività di garanzia sussidiaria. In particolare, si riferisce che nell’anno 2023 sono state segnalate 9.459 nuove operazioni per un importo complessivo di nuove garanzie pari a circa 1,16 miliardi di euro, che sommandosi a quelle già garantite negli anni precedenti portano l’ammontare totale delle garanzie in essere a tutto il 2023 a circa 13,8 miliardi di euro. Dal punto di vista delle liquidazioni delle garanzie per le operazioni in default, nel 2023 sono stati liquidati complessivamente 0,9 milioni di euro a fronte di 6 richieste di escussione garanzia determinate favorevolmente.

Vengono quindi forniti dati di raffronto (a partire dal 1992) tra le commissioni complessivamente incassate per ciascun anno e le perdite complessivamente liquidate a tutto il 2023, ripartite sulla base dell’anno di erogazione del finanziamento sottostante. Le sole generazioni che hanno prodotto un saldo (differenza tra commissioni di garanzia e perdite liquidate) negativo sono quelle del 1992 e del 1993. Nel corso del 2023, non sono state incassate somme a titolo di recuperi su posizioni già liquidate per garanzia sussidiaria.

La massa garantita di ISMEA a tutto il 2023 (che rappresenta gli impegni di ISMEA per garanzia sussidiaria a chiusura dell’esercizio) ammonta a complessivi 13,8 miliardi di euro (14,9 miliardi di euro nel 2022); di tale massa si fornisce un’analisi basata sui livelli di rischio.

La relazione riferisce inoltre sulla valutazione attuariale del sistema della garanzia sussidiaria, che ha confermato la capacità della dotazione finanziaria dedicata a sopperire futuri eventi pregiudizievoli. Neanche gli studi attuariali concernenti l’attività di garanzia diretta e la garanzia di portafoglio rilevano particolari criticità relativamente alla congruità delle disponibilità finanziarie di ISMEA al 31 dicembre 2023.

Il documento illustra quindi la situazione del portafoglio garanzie dirette (escluse le garanzie di portafoglio). Le richieste pervenute nel corso dell’esercizio 2023, sono 409, per un totale garantito complessivo sino al 31 dicembre pari a 1.568 milioni di euro (1.505 milioni di euro nel 2022), mentre le garanzie in essere, cioè quelle per le quali sono state versate le commissioni, espresse per numero di finalità, sono 6.553 (5.054 nel 2022) per un totale, effettivamente, garantito pari a 921,4 milioni di euro (677,6 nel 2022).

Per quanto riguarda la misura prevista dall’articolo 13 (comma 1, lett. m) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “decreto-liquidità”), fino al 30 giugno 2022 (data di scadenza della misura), risultano pervenute oltre 43 mila richieste di garanzia (di cui circa 41 mila rilasciate, per un importo complessivo di oltre 790 milioni di euro).  In merito alla misura di cui all’articolo 20 del decreto-legge n. 50 del 2022, fino al 31 dicembre 2023 risultano pervenute 3.750 richieste di garanzia, di cui 3.688 rilasciate per un importo garantito complessivo di 148 milioni di euro.  

La relazione dà poi conto dello stato delle richieste di escussione: delle 418 segnalazioni di inadempimento registrate nel 2023, 325 si sono trasformate in richieste di escussione della garanzia, per un ammontare complessivo di 262 milioni di euro circa. Di queste, 113 sono state liquidate (per complessivi 54 milioni di euro circa), 168 sono state respinte (per complessivi 201,8 milioni di euro circa) e 44 sono in fase di verifica (per complessivi 6,1 milioni di euro circa).

In merito alla garanzia di portafoglio, al 31 dicembre 2023, a fronte delle garanzie di portafoglio rilasciate, risultano impegnate, a valere sul Fondo patrimoniale destinato al rilascio di garanzie risorse per complessivi 2.124.475,72 euro.

La relazione dà poi conto dell’utilizzo dei Fondi attivi per l’abbattimento del costo delle commissioni di garanzia in regime de minimis (di cui all’articolo 13 del decreto-legge 26 ottobre 2016, n. 193; all’articolo 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21), del Fondo Covid-19 (di cui all’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e successive rimodulazioni) e del Fondo Ucraina (di cui all’articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e all’articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34).

 

V Commissione (Bilancio) e tutte le altre Commissioni permanenti

Doc. XIII-bis,

n. 4

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9/12/2024

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Dati aggiornati al 31 ottobre 2024)

Trasmessa dalla Corte dei conti

L’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, definisce il meccanismo dei controlli sull'attuazione del PNRR. Il comma 7 di tale articolo attribuisce alla Corte dei conti il compito di esercitare il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo deve informarsi a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il medesimo comma 7 dispone quindi che la Corte dei conti riferisca, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 3 della citata legge n. 20 del 1994.

Sintesi del contenuto

 

 

La relazione, articolata in due sezioni, fornisce nella prima un quadro complessivo dell’avanzamento del PNRR da diverse angolazioni. In primo luogo, viene monitorato il conseguimento degli obiettivi europei (target e milestone), alla luce delle modifiche di adattamento assentite dalla Commissione europea a fine ottobre 2024 e approvate dal Consiglio europeo il 18 novembre 2024, cui si accompagnano gli step procedurali fissati in ambito nazionale. In merito, la relazione segnala che tutti i 39 obiettivi europei in scadenza al primo semestre 2024 risultano conseguiti, con un tasso di avanzamento del 43% nel percorso complessivo (+6 punti rispetto al semestre precedente). Con riguardo agli step procedurali nazionali con finalità di monitoraggio interno il tasso di raggiungimento è dell’88%. Tra gli obiettivi più significativi conseguiti si evidenzia la riduzione di circa il 10% dei tempi intercorrenti tra aggiudicazione ed esecuzione dell'opera nel caso dei contratti pubblici e la riduzione, a giugno 2024, di oltre il 90% rispetto al 31 dicembre 2019 dell’arretrato giudiziario presso i TAR e il Consiglio di Stato. La relazione rileva che si tratta di segnali concreti dell’impatto del PNRR sull’efficienza del sistema italiano.

Il documento riferisce poi che nel secondo semestre 2024 è proseguito il percorso di conseguimento di ulteriori 67 obiettivi europei, in linea con la programmazione: sulla base delle rilevazioni di metà ottobre 2024, 11 obiettivi risultavano già raggiunti, mentre per la quasi integralità di quelli ancora in corso le Amministrazioni titolari hanno escluso la presenza di ostacoli al conseguimento nei termini.

Per quanto attiene all’andamento della spesa sostenuta, il documento osserva che tale andamento continua a evidenziare scostamenti rispetto al cronoprogramma. Al 30 settembre 2024, il livello della spesa ha superato i 57,7 miliardi, circa il 30% delle risorse del Piano e circa il 66% di quelle programmate entro il 2024. Rispetto al valore di fine 2023, pari a circa 45,1 miliardi (23,2% del totale), l’incremento registrato nel corso dei primi 9 mesi del 2024 si attesterebbe ad oltre 12,6 miliardi, il 30% di quanto previsto per l’anno nel cronoprogramma finanziario e poco meno del 60% delle stime più contenute del DPB (documento programmatico di bilancio) di ottobre 2024.

La relazione rileva quindi che la procedura di rendicontazione della spesa si trova ancora in uno stadio iniziale. I tempi medi richiesti per l’approvazione dei primi rendiconti da parte delle Amministrazioni centrali titolari delle relative misure si sono finora attestati a circa tre mesi, in prevalenza dovuti alle verifiche di tipo formale (circa 73 giorni) e per la quota restante ai controlli sostanziali esercitati su base campionaria (oltre 19 giorni). Secondo la relazione tali tempistiche appaiono, allo stato, coerenti con le esigenze, da un lato, di assicurare il rispetto dei principi di legalità e regolarità della spesa, dall’altro di consentire una celere erogazione di liquidità ai soggetti attuatori per l’ulteriore avanzamento delle iniziative. Il documento fa tuttavia presente che l’intensificarsi, in futuro, delle rendicontazioni di progetto e, di riflesso, dello sforzo di controllo da parte dei competenti uffici delle Amministrazioni centrali, potrebbe comportare il rischio di una dilatazione delle relative tempistiche.

Quanto allo stato di attuazione delle riforme, la relazione riferisce che al 30 giugno 2024 per il 63% delle 72 misure di riforma il percorso degli obiettivi europei da raggiungere risultava ultimato (a fronte del dato del 6% degli investimenti). Ipotizzando poi il conseguimento degli ulteriori 17 obiettivi europei del secondo semestre 2024, la quota di iniziative completate salirebbe al 66%. Nella lettura per linea di policy, si rileva che a giugno 2024 tutte le missioni presentano una quota di riforme completate superiore al 45%. Più contenuto l’avanzamento finanziario delle 7 riforme destinatarie di un finanziamento da parte del Piano: al 30 settembre 2024 la spesa sostenuta dalle Amministrazioni responsabili in rapporto al finanziamento programmato si attesta al 4% (circa 278 milioni su 6,9 miliardi). In 3 casi su 7 la spesa sostenuta è stata pari a zero, mentre nei restanti casi il dato si è attestato a valori inferiori al 31%.

Il documento riferisce poi sull’avanzamento dei 13 investimenti ferroviari della Componente 1 della Missione 3, che procede sostanzialmente in linea con il cronoprogramma aggiornato e che, con il conseguimento dei due target previsti nel secondo semestre 2024, si attesterà al 39%. Un tasso di attuazione simile emerge anche sul piano della spesa. Circa il 77% dei progetti avviati si trovano nella fase di esecuzione dei lavori; l’11% è in attesa delle autorizzazioni o della progettazione e l’8% di aggiudicazione e stipula del contratto. Solo il 4% delle iniziative è giunto al momento del collaudo. Con riguardo alla data prevista di chiusura delle diverse fasi, circa il 20% dei progetti presenta ritardi.

L’esigenza di contrastare il divario infrastrutturale si riflette nell’articolazione territoriale dei progetti, che per il 48,2% riguardano le regioni del Sud e le isole. Tuttavia, nella distribuzione per importi cresce fortemente il peso dei progetti dislocati al Nord (circa la metà delle dimensioni finanziarie complessive).

In merito allo sviluppo della strategia generale antifrode per il PNRR, la relazione, pur segnalando che strategia generale risulta in linea con le best practices internazionali e adeguata alla complessità della governance multilivello del PNRR, nell’attuazione concreta da parte delle Amministrazioni centrali individua alcuni margini di miglioramento, formulando specifiche raccomandazioni.

La seconda sezione della relazione contiene tre approfondimenti tematici, il primo dei quali dedicato ad un’analisi del problema del disagio abitativo in Italia. Al riguardo, osservato che nel PNRR l’edilizia residenziale pubblica e quella sociale raccolgono risorse contenute, si rileva che le misure puntano soprattutto alla riqualificazione e alla manutenzione, più che a un incremento dello stock mediante nuove costruzioni e che si è forse persa un’occasione per aumentare gli sforzi di edificazione di nuovi alloggi.  Si fa altresì presente che oltre un terzo dei progetti rientranti nel Piano innovativo per la qualità dell’abitare (c.d. PINQuA) presenta dei ritardi rispetto alla relativa programmazione temporale, l’80% dei quali si concentra nelle fasi precedenti l’avvio dei lavori.

Il secondo approfondimento focalizza l’attenzione sulle misure di efficientamento energetico degli edifici, in particolare, il Superbonus 110%. La relazione riferisce che dai dati ancora parziali pubblicati dall’ENEA è possibile stimare che gli obiettivi della misura, in termini di risparmio energetico e di emissioni di CO2, siano stati ampiamente superati.  Si osserva tuttavia che un’analisi costi-benefici, fatta sia a livello aggregato sia di singola tipologia di intervento incentivato, restituisce un tempo di ritorno dell’investimento del Superbonus abbastanza elevato (circa 35 anni), non coerente con l’orizzonte di vita utile degli interventi incentivati, anche considerando un costo per lo Stato al netto delle maggiori entrate fiscali generate dalla misura (circa 24 anni). Il documento rileva quindi che i dati riportati fanno guardare con favore alla scelta del Governo di rivedere, in netta riduzione, la portata agevolativa della misura in questione. Inoltre, la forte eterogeneità, quanto ad anni di ritorno, tra i singoli interventi oggetto di incentivazione nel quadro della misura sembrerebbe giustificare uno schema di detrazioni differenziate, che preveda aliquote tanto maggiori quanto più efficiente è l’intervento incentivato.

Il terzo approfondimento si sofferma sulle misure del PNRR miranti a sostenere l’ammodernamento delle infrastrutture energetiche.  A valere sulle 8 misure del PNRR volte a tale fine (con risorse per 5,5 miliardi), risulta attivata la ripartizione per 53 progetti, che segnano un grado di avvicinamento ai target assegnati pari al 5,7%: un valore ancora basso, motivato dal fatto che il cronoprogramma del Piano prevede la chiusura della fase di selezione dei progetti entro il 2024, per poi concentrarne la fase esecutiva nel biennio 2025-2026.

 



[1] L’articolo 1 della legge n. 176 del 2024 stabilisce che il decreto sia adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale maggiormente rappresentative operanti in favore delle persone senza dimora. L’articolo 1 prevede altresì che lo schema di decreto, corredato di una relazione tecnica redatta in conformità all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sia trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

[2] Il comma 1 dell’articolo 2-bis, nel testo previgente recita: “Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea”.

[3] Ai sensi del comma 1 dell’articolo 2-bis del decreto-legislativo n. 25 del 2008, come modificato dal decreto-legge n. 145 del 2024, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.

Un’ulteriore novella recata all’articolo 2-bis dall’articolo 12-bis (comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 145 del 2024, sopprime la previsione che la designazione di un Paese di origine sicuro possa essere effettuata con l’eccezione di parti del territorio.

[4] Il comma 4 dell’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 stabilisce che la valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

[5] La relazione sullo stato di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sul suo possibile sviluppo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera e), del decreto legislativo n. 81 del 2008, predisposta dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, riferita all'anno 2018, è stata trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con lettera del 14 ottobre 2019.

[6] Vengono inoltre differiti i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

[7] Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 145 del 2016, la relazione, anche con riferimento alle missioni concluse nell'anno precedente, deve precisare l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 (dal titolo “Donne, Pace e Sicurezza”) e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse.

La relazione analitica sulle missioni, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Con la medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

La relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024, deliberata dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2024 (Doc. XXVI, n. 2) è stata trasmessa alla Camera dei deputati dal Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, con lettera del 27 febbraio 2024.

[8] Si ricorda che fanno parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, istituite in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

[9] Il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha da ultimo trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 132 del 2016 il rapporto sull'attività svolta dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, riferito all'anno 2023 (Doc. CLXXXIX, n. 2) in data 9 agosto 2024.

Il comma 3 dell’articolo 10 della legge n. 132 del 2016 dispone che il Rapporto sia pubblicato sui siti internet dell'ISPRA e delle Agenzie, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.