Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
Titolo: | Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per il 2023 |
Riferimenti: | SCH.DEC N.228/XIX SCH.DEC N.229/XIX SCH.DEC N.230/XIX SCH.DEC N.231/XIX SCH.DEC N.232/XIX |
Serie: | Atti del Governo Numero: 228 |
Data: | 26/11/2024 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per il 2023
Atti del Governo
n. 228, n. 229, n. 230, n.231 e n. 232
Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento
di cui al D.P.R. n. 76/1998
26 novembre 2024
Servizio Studi
Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 406
Servizio Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it- @CD_bilancio
Atti del Governo n. 228
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BI0117.docx
I N D I C E
1. La destinazione dell'otto per mille del gettito IRPEF
La ripartizione della quota dell’otto per mille IRPEF per il 2023
1. La quota di pertinenza statale per il 2023
2. Il piano di ripartizione della quota statale per il 2023
- 2.1 Istruttoria per l’assegnazione dei fondi 2023
3. L’elenco degli interventi ammessi alla ripartizione della quota statale per il 2023
4. Finanziamenti dell’8 per mille negli anni 2004-2023.
A seguito dell’Accordo di revisione del Concordato stipulato tra Stato e Santa Sede nel 1984, la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", ha stabilito che a decorrere dal 1990 una quota pari all'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (articolo 47, secondo comma).
La scelta relativa all'effettiva destinazione delle risorse dell’otto per mille viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse (articolo 47, terzo comma).
Relativamente all'impiego dei fondi, l’articolo 48 della citata legge n. 222/1985 - come integrato, da ultimo, dal D.L. n. 105 del 2023 - prevede che le predette due quote vengano utilizzate:
§ dallo Stato, per interventi straordinari per:
- fame nel mondo;
- calamità naturali;
- assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati[1];
- conservazione dei beni culturali;
- ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica[2];
- nonché, dal 2023, recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche[3].
§ dalla Chiesa cattolica, per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo.
Con successivi interventi normativi, l’opzione del contribuente è stata estesa anche a favore di altre confessioni religiose: l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa evangelica valdese, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, l’Unione delle Comunità ebraiche italiane. A decorrere dal periodo d’imposta 2012, rientrano nella scelta dei contribuenti la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa apostolica in Italia, l'Unione Buddhista Italiana e l'Unione Induista Italiana (Sanatana Dharma Samgha). Dal periodo d’imposta 2016 la scelta dei contribuenti è stata estesa all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) e, a decorrere dal periodo d'imposta 2021, anche all’Associazione «Chiesa d'Inghilterra».
La destinazione delle risorse ricevute in base alle scelte dei contribuenti è disciplinata dalle singole leggi che regolano i rapporti con lo Stato italiano
In particolare, con le leggi 22 novembre 1988, nn. 516 e 517 è stata introdotta la possibilità che la scelta sulla destinazione dell'otto per mille possa essere effettuata anche a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e delle Assemblee di Dio in Italia, vincolando la destinazione dei fondi disponibili ad interventi sociali e umanitari anche a favore di paesi del terzo mondo.
Successivamente, la legge 5 ottobre 1993, n. 409, modificata dalla legge 8 giugno 2009, n. 68, ha esteso la possibilità di scelta in favore della Chiesa evangelica valdese, che può utilizzare le somme così ricevute esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale ed internazionale.
Con la legge 29 dicembre 1995, n. 520 la possibilità di scelta è stata estesa alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI). Anche la CELI utilizza le somme devolute dai contribuenti per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.
Con la legge 20 dicembre 1996, n. 638 la disciplina dell’8 per mille dell’IRPEF è stata estesa all'Unione delle Comunità ebraiche italiane: le somme assegnate possono essere utilizzate per attività culturali, per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché per interventi sociali ed umanitari, volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l’antisemitismo.
A decorrere dal periodo d’imposta 2012, la possibilità di scelta del contribuente è stata estesa anche all’Unione cristiana evangelica battista d’Italia (L. 12 marzo 2012, n. 34), la quale destina le somme devolute dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero; alla Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (L. 30 luglio 2012, n. 126), che può destinare le somme devolute per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri; alla Chiesa apostolica in Italia (L. 30 luglio 2012, n. 128), la quale destina le somme devolute a interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri; all'Unione Buddhista Italiana (L. 31 dicembre 2012, n. 245), che destina le somme devolute ad interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto; all'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (L. 31 dicembre 2012, n. 246), la quale vincola le somme devolute dai contribuenti ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri Paesi.
Dal periodo d’imposta 2016, la scelta dei contribuenti è stata estesa all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), con la legge 28 giugno 2016, n. 130, destinando le somme devolute a tale titolo ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, nonché ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti, nonché per la difesa dell'ambiente.
Da ultimo, la legge 29 dicembre 2021, n. 240 ha esteso la disciplina relativa alla destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF anche all'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», che vi concorre a decorrere dal periodo d'imposta 2021, vincolando l’utilizzo delle somme devolute a tale titolo per finalità di mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in Paesi esteri.
Le procedure per l’utilizzo della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale sono disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come riformulato con il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 - che ha ridefinito i criteri di riparto e le procedure per l’utilizzazione delle risorse della quota dell'otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, limitando il procedimento di valutazione degli interventi e di assegnazione dei contributi ad un periodo massimo di 170 giorni (in luogo degli oltre otto mesi in precedenza necessari) - e, successivamente, dal D.P.R. 17 novembre 2014, n. 172, che vi ha apportato le integrazioni atte a garantire l’utilizzo della quota dell’otto per mille IRPEF a diretta gestione statale anche per gli interventi relativi ad immobili scolastici, finalità quest’ultima introdotta dall’art. 1, comma 206, della legge n. 147/2013.
Si segnala che il D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 è stato oggetto di una profonda revisione, con lo schema di decreto di decreto del Presidente della Repubblica (Atto del Governo n. 190) - sul quale la 5a Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo in data 18 settembre 2024 e la V Commissione Bilancio della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni[4] in data 26 Settembre 2024.
La revisione si è resa necessaria a seguito:
§ delle modifiche apportate alla normativa vigente dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, che hanno introdotto, nel novero delle destinazioni della quota dell’8 per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (art. 48, legge n. 222 del 1985), una nuova tipologia di intervento relativa al “recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche” a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall’anno 2023. In base alla citata normativa, tale ulteriore categoria partecipa, altresì, al riparto della quota dell’otto per mille statale già a decorrere dall’annualità 2023, con riferimento alla quota riferita alle scelte non espresse dai contribuenti. Pertanto, con lo schema A.G. 190 si è provveduto a definire e disciplinare l’ambito di riferimento della nuova tipologia di interventi;
§ dell’entrata regime del nuovo sistema di ripartizione delle risorse della quota dell’otto per mille IRPEF di competenza statale tra le categorie di intervento, ai sensi dell’articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019, il quale – integrando l’art. 47, terzo comma, della legge n. 222 del 1985 – ha introdotto la scelta diretta da parte del contribuente tra le tipologie di intervento in sede di dichiarazione dei redditi, a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2019 effettuate nel 2020. Tale facoltà – che ha trovato dunque la sua prima applicazione nell’anno 2020 – comporta che la ripartizione della quota statale dell’otto per mille IRPEF dell’annualità 2023[5] sia effettuata non più secondo il criterio della ripartizione in parti uguali, ma in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti tra le finalità di intervento, di cui all’articolo 48 della legge n. 222 del 1985, come stabilito dal nuovo testo del terzo comma dell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Lo schema di DPR ha introdotto, inoltre, rilevanti modifiche di ordine procedurale alle disposizioni del D.P.R. 10 marzo 1998 n. 76 con l’obiettivo di apportare una semplificazione amministrativa, finalizzata a promuovere la certezza sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi e tutelare l’affidamento dei soggetti che hanno avviato gli interventi.
Si segnala che il D.P.R. di modifica del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 non risulta al momento ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si valuti l’opportunità di chiarire come cambierebbe il riparto delle risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al D.P.R. n. 76 del 1998 previste dall’Atto del Governo n. 190.
Le tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota dell’otto per mille di diretta gestione statale, conformemente a quanto previsto dall’articolo 48 della legge n. 222 del 1985 – come integrato, da ultimo, dal decreto-legge 10 agosto 2023 n. 105 – sono le seguenti:
§ fame nel mondo;
§ calamità naturali;
§ assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati;
Si fa presente che il regolamento n. 76 non reca ancora l’ampliamento del settore ai minori stranieri non accompagnati, previsto dalla legge n. 47/2017. Tale integrazione è stata inserita dall’articolo 1 dello schema di decreto di modifica A.G. n. 190.
§ conservazione di beni culturali;
§ ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica (Stato, enti territoriali).
Sono esplicitamente ricompresi anche gli immobili di proprietà del Fondo edifici di culto destinati ad uso scolastico[6];
§ recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche (finalità, quest’ultima, introdotta dal D.L. n. 105 del 2003).
Si fa presente che il D.P.R. n. 76 del 1998 non risulta al momento aggiornato alle modifiche normative recate dall'articolo 8 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, e pertanto non ricomprende ancora la nuova categoria di interventi relativa al “recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”, la quale, peraltro, produrrà i suoi effetti con riferimento alle scelte effettuate dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2024 (sui redditi 2023) rilevanti ai fini della ripartizione dello stanziamento dell’anno 2027.
Tale integrazione è stata inserita nel Regolamento dall’articolo 1 dello schema di decreto A.G. n. 190, anche in considerazione del fatto che, in base a quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, del medesimo D.L. n. 105 del 2023, tale finalità parteciperà anche al riparto dello stanziamento dell’anno 2023, con l’assegnazione prioritaria di una quota parte dell’IRPEF attribuita alla diretta gestione statale riferita alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, sulla base delle domande presentate dagli interessati entro il 31 ottobre 2023.
L’articolo 8 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 105 – che ha recato modifiche all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 – ha introdotto una sesta tipologia di intervento cui destinare le risorse dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale, relativa ad interventi di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, cui potrà indirizzarsi la scelta diretta del contribuente, con riferimento alle dichiarazioni relative ai redditi dell'anno 2023 (presentate nel 2024, che, in base alla normativa vigente, saranno oggetto di ripartizione nell’anno 2028 con riferimento alle risorse del 2027).
La finalità parteciperà tuttavia già al riparto dello stanziamento dell’annualità 2023, in quanto l'articolo 7, comma 1, del medesimo D.L. n. 105/2023 stabilisce che la quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, è utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, sulla base delle domande presentate dagli interessati entro il 31 ottobre 2023 e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse.
Sulla base dell’A.G. n. 232 in esame, per la predetta categoria risultano pervenute n. 73 domande. La quota da rendere disponibile per il finanziamento dei relativi progetti avrebbe dovuto essere individuata, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 105/2023, con decreto del Presidente del Consiglio, da adottarsi entro il 30 novembre 2023. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato dell’11 settembre 2023 sono stati individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze della nuova tipologia di interventi «recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche» e le modalità di istituzione della Commissione valutativa e di monitoraggio (nominata con decreto del Segretario generale del 30 novembre 2023).
Il Regolamento all’articolo 2 precisa gli ambiti degli interventi ammessi a riparto, nelle tipologie previste dall’art. 48 della legge n. 222/1985:
§ per gli interventi di contrasto alla fame nel mondo, essi devono essere diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione, di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti;
§ per gli interventi in caso di calamità naturali, vengono esplicitati quelli diretti all'attività di realizzazione di opere, nonché studi, lavori e monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geo-morfologici, idraulici, valanghivi, metereologici, di incendi boschivi e sismici. Gli interventi riguardano i beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali e gli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali, e del Fondo edifici di culto, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni di calamità naturali ammesse al riparto;
§ relativamente agli interventi di assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, sono inclusi nella platea dei destinatari i soggetti ai quali sono riconosciute, dalla normativa vigente, forme di protezione internazionale, lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o la protezione speciale o umanitaria;
§ relativamente agli interventi per la conservazione di beni culturali, deve trattarsi di interventi (volti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili - ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica – o immobili, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico) per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;
§ riguardo agli interventi per gli immobili adibiti all'istruzione scolastica, essi consistono nella ristrutturazione, nel miglioramento, nella messa in sicurezza, nell'adeguamento antisismico e nell'efficientamento energetico degli edifici.
In relazione agli interventi della nuova categoria destinata al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, lo schema di decreto di modifica del DPR n. 76 del 1998 (A.G. n. 190) ha inserito nell’articolo 2 del Regolamento il comma 5.1-bis, in base al quale rientrano nel beneficio gli interventi diretti alla realizzazione di azioni nell’ambito della cura e riabilitazione dei soggetti cui sono state riconosciute forme di dipendenza patologica, nonché al loro inserimento e reinserimento sociale e lavorativo.
Per essere ammissibili alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, gli interventi devono:
§ presentare il carattere della straordinarietà, consistente nella effettiva estraneità rispetto all’ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti nei settori indicati; deve, pertanto, trattarsi di interventi non compresi nella programmazione e destinazione delle risorse finanziarie ordinarie. Gli interventi relativi ad immobili scolastici sono considerati straordinari quando non siano oggetto di altre linee di finanziamento o le stesse siano insufficienti a coprire l'intero intervento (art. 2, comma 6);
§ risultare coerenti con gli indirizzi e le priorità eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati (art. 2, comma 5-bis);
§ essere eseguiti sul territorio italiano, fatta eccezione per quelli destinati al contrasto alla fame nel mondo (art. 2, comma 6-bis).
Con le modifiche apportate al DPR n. 76 del 1998 dallo schema di decreto A.G. n. 190, rientrano dell’eccezione anche gli interventi di edilizia scolastica su edifici di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto.
Gli interventi ammissibili devono, altresì, essere tali da consentire il completamento dell’iniziativa e devono essere definiti in ogni aspetto tecnico, funzionale e finanziario.
I soggetti
I soggetti che possono accedere alla ripartizione (art. 3 del D.P.R.) sono:
§ pubbliche amministrazioni;
§ persone giuridiche;
§ enti pubblici e privati.
Sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano per fine di lucro.
Per gli interventi relativi ad immobili scolastici, i soggetti che possono accedere alla ripartizione sono:
§ le amministrazioni statali,
§ il Fondo edifici di culto,
§ gli enti locali territoriali, proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica.
Lo schema del decreto di modifica del DPR n. 76 del 1998 (A.G. n. 190) ha inserito la specificazione che il beneficiario può presentare domanda di contributo per una sola tipologia d’intervento, compresa la nuova tipologia di interventi di recupero dalle tossicodipendenze.
Come specificato anche dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Segretario generale del 31 gennaio 2023, recante i parametri di valutazione delle domande di accesso alla quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale, i potenziali beneficiari del finanziamento possono presentare domanda per un’unica categoria di intervento. In caso di richieste riferite a più categorie viene presa in considerazione, pertanto, solo quella relativa alla prima istanza regolarmente pervenuta.
I criteri di ripartizione
L’entrata a regime della normativa introdotta dall’articolo 46-bis del decreto-legge n. 124 del 2019 - che dà facoltà al contribuente di scegliere direttamente la categoria di intervento alla quale destinare l'otto per mille - ha, di fatto, determinato la soppressione delle disposizioni contenute nell’articolo 2-bis del regolamento di cui al D.P.R. n. 76/1998, contenenti i criteri di ripartizione, il quale prevedeva che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale fosse ripartita di regola in quote uguali tra le varie tipologie di interventi ammesse a contributo.
Pertanto, a partire dalla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’annualità 2023, le somme disponibili non sono più suddivise in quote uguali per ciascuna categoria di intervento, ma sono ripartite secondo le preferenze espresse dai contribuenti all'atto della dichiarazione dei redditi, al fine di valorizzare la libera scelta del contribuente. Il predetto decreto-legge ha altresì introdotto - integrando l’art. 47, terzo comma, della legge n. 222/1985 - una specifica disciplina per il riparto della quota riferita alle scelte non espresse dai contribuenti.
In base alla citata disposizione, le risorse relative alla quota a diretta gestione statale, per le quali i contribuenti non hanno effettuato una scelta, sono ripartite tra gli interventi di cui all'articolo 48 secondo le finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza di tale deliberazione, in proporzione alle scelte espresse, come previsto dal nuovo testo dell’articolo 47 della legge n. 222/1985, come modificato dall’articolo 8 del D.L. n. 105 del 2023.
Dall'anno 2024 all'anno 2027 – in quanto dal 2028 la categoria rientrerà nella scelta diretta del contribuente - la deliberazione del Consiglio dei ministri include tra gli interventi tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, secondo quanto previsto dall’articolo 8 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, nell’ambito dell’articolo 48 della legge n. 222 del 1985.
Per l’anno 2023, l’articolo 7, comma 1, del medesimo D.L. n. 105 del 2023 ha previsto una disciplina ad hoc per il riparto della parte dell’otto per mille a diretta gestione statale riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell’anno 2023, stabilendo che essa sia utilizzata prioritariamente per il finanziamento degli interventi straordinari relativi a recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. Solo per la parte eventualmente rimanente, se ne prevede l’utilizzo in proporzione alle scelte espresse.
Lo schema di decreto A.G. n. 190 ha pertanto modificato l’articolo 2-bis del D.P.R. n. 76 del 1998, sostituendo la disciplina relativa ai criteri di riparto della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale conformemente a quanto previsto dall’articolo 46-bis, comma 4, del D.L n. 124 del 2019.
Nella nuova formulazione dell’articolo 2-bis è altresì precisato, al comma 2, che anche nel caso in cui gli interventi ammessi a contributo per una o più delle tipologie d’intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno, la somma residua è distribuita con delibera del Consiglio dei ministri, anziché distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento, come previsto nella disciplina precedente.
Riguardo alla ripartizione, va ricordato che per gli interventi di conservazione dei beni culturali è attualmente prevista una deroga per un periodo di dieci anni (con riferimento alle somme dell’otto per mille derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025), introdotta dal D.L. n. 8/2017[7], il quale ha stabilito un vincolo esclusivo di destinazione della quota assegnata a tale categoria in favore degli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
La deroga in favore dei comuni terremotati del Centro Italia è stata applicata a partire dal riparto del 2017, anziché dal 2019, come prevedeva la norma, a seguito di apposita deliberazione del Consiglio dei ministri 27 settembre 2017, ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, del DRP n. 76/1998[8].
In via ordinaria, per la quota destinata dai contribuenti ai beni culturali il D.P.R. n. 76 prevede un criterio di riparto geografico, al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale delle risorse (articolo 2-bis, comma 4, mantenuto, nella medesima formulazione, dallo schema A.G. n. 190).
In particolare, si prevede che la quota venga distribuita in parti uguali tra cinque aree geografiche indicate: area del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna).
Anche con riferimento agli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili adibiti all’istruzione scolastica è prevista una deroga ai criteri di ripartizione dei contributi destinati a tale categoria, dall’articolo 1, comma 172, della legge n. 107/2015 (c.d. “La buona scuola”), che ha assegnato al Ministro dell'istruzione la competenza al riparto delle risorse, da destinare in via esclusiva agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili, individuati annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione.
Sulla disposizione è intervenuto l’articolo 46-bis, comma 3, del decreto-legge n. 124/2019, precisando che la quota di risorse assegnate all’edilizia scolastica è solo “prioritariamente” – e non più esclusivamente - destinata agli interventi individuati dal Ministro, al fine di garantire una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse per l’edilizia scolastica ed anche una più equa distribuzione territoriale degli interventi.
Il citato articolo 46-bis ha inoltre introdotto (mediante il comma 4-bis all’articolo 2-bis del D.P.R. n. 76/1998) uno specifico criterio di riparto geografico delle risorse destinate all’edilizia scolastica - in analogia con quanto previsto per gli interventi di conservazione dei beni culturali - prevedendo che la quota dell’otto per mille attribuita alla categoria sia divisa in tre parti di pari importo riferite alle tre aree geografiche del Nord (regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro e Isole (regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), Sud (regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria).
In merito alle suddette deroghe, lo schema di decreto A.G. n. 190 introduce due commi aggiuntivi all’articolo 2-bis, volti a definire la procedura di ripartizione delle risorse delle quote relative alle categorie “edilizia scolastica” e “conservazione dei beni culturali”, in adeguamento alla normativa vigente.
In particolare, il comma 1-bis prevede il trasferimento annuale delle risorse della quota relativa alla categoria “edilizia scolastica” al competente Ministero dell’istruzione e del merito, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, c.d. “buona scuola”).
Il comma 2-bis definisce una procedura in deroga al vincolo esclusivo di destinazione delle risorse attualmente vigente ai sensi dell'articolo 21-ter del D.L. n. 8 del 2017, stabilendo che, una volta esaurita la graduatoria degli interventi idonei di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici del sisma 2016, le risorse residue sono assegnate agli altri interventi idonei nell’ambito della categoria dei beni culturali di cui al comma 4 dell’art. 2-bis.
Il Regolamento prevede, infine, che, qualora in sede di riparto il Consiglio dei ministri, su proposta del suo Presidente, intenda derogare ai criteri generali di ripartizione – nel caso in cui si voglia concentrare le risorse per specifici interventi, per questioni di eccezionalità, necessità ed urgenza dei medesimi, ovvero nel caso in cui l'importo delle risorse a disposizione sia inferiore o uguale a 1 milione di euro - il Governo è tenuto a trasmettere alla Camere una relazione che dia conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri suddetti (articolo 2-bis, comma 5, del D.P.R. n. 76/1998).
La procedura
La procedura per l’assegnazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale si articola come segue:
§ il 30 settembre scade il termine per la presentazione delle domande per l’accesso al contributo alla Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 6, co. 2, del D.P.R. n. 76/1998);
§ entro il 28 gennaio, la Presidenza del Consiglio definisce lo schema di decreto concernente il piano di ripartizione delle risorse della quota dell’otto per mille di gestione statale (art. 5, comma 4).
A decorrere dal riparto dell’anno 2023, in tale procedimento si inserisce la deliberazione del Consiglio dei ministri - prevista dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 105/2023 - la quale definisce le finalità della ripartizione della quota dell'otto per mille statale per la quale i dichiaranti non abbiano espresso preferenze.
A tal fine, la Presidenza del Consiglio si avvale delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio, sulla base dei parametri specifici fissati annualmente con decreto entro il 31 gennaio. La Presidenza del Consiglio dei ministri verifica la sussistenza dei requisiti per l’ammissione delle domande, esamina le valutazioni delle suddette Commissioni e definisce lo schema di riparto entro un massimo di 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande stesse;
§ entro e non oltre il 12 febbraio (massimo 15 giorni dal termine previsto per la sua predisposizione) lo schema di decreto con la relativa documentazione viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del parere (art. 7, co. 1);
§ acquisito il parere, o decorso infruttuosamente il termine previsto dai regolamenti parlamentari, il decreto di ripartizione viene adottato entro i 15 giorni successivi l’espressione del parere, entro il termine massimo del 19 marzo e pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri[9] (art. 7, co. 2-3).
Si riporta di seguito un quadro sinottico della tempistica in cui si articola il procedimento di assegnazione delle risorse, che si conclude nell’arco di un periodo di circa 170 giorni intercorrente tra il termine per la presentazione delle richieste (30 settembre) e l’adozione del decreto (19 marzo).
Procedura per la ripartizione della quota dell’otto per mille IRPEF a gestione statale |
|
Pubblicazione nel sito internet del decreto del Segretario generale della P.C.M. sui parametri specifici di valutazione delle istanze |
Entro il 31 gennaio |
Presentazione richieste alla Presidenza del Consiglio |
Entro il 30 settembre |
Verifica della sussistenza dei requisiti ed esame delle valutazioni (da parte delle apposite Commissioni tecniche) |
Entro il 28 gennaio |
Elaborazione dello schema di ripartizione |
|
Trasmissione alle Commissioni parlamentari per il parere |
Entro il 12 febbraio |
Termine per l’espressione del parere |
20 giorni |
Adozione del decreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri |
Entro il 19 marzo |
La domanda per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille riguardante il medesimo intervento può essere presentata per una sola delle tipologie di interventi ammessi.
Con riferimento agli interventi relativi ad immobili adibiti all'istruzione scolastica, come già ricordato, la procedura di assegnazione delle risorse viene gestita direttamente dal Ministero dell’istruzione, senza la presentazione delle istanze alla Presidenza del Consiglio. La relativa quota di risorse viene versata annualmente al suddetto Ministero.
I fondi dell’otto per mille sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per materia.
In tale fase, è richiesto ai soggetti destinatari: la conferma da parte del possesso dei requisiti soggettivi; l’invio della documentazione relativa agli interventi da eseguire, con revoca del finanziamento qualora tale termine decorra inutilmente; la presentazione di una relazione con cadenza semestrale (entro il 31 maggio ed il 30 novembre dell’anno) in ordine alla realizzazione dell’intervento, il cui andamento è monitorato da parte della Presidenza del Consiglio mediante apposite commissioni tecniche.
È previsto inoltre l’obbligo, per i soggetti destinatari dei contributi, di presentare, a consuntivo, entro 3 mesi (termine così modificato dallo schema A.G. n. 190, rispetto ai precedenti 6 mesi) decorrenti dal termine previsto di conclusione dell'intervento, una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa. Nel caso di interventi per calamità naturali o conservazione di beni culturali immobili, nonché per gli interventi concernenti gli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica la relazione deve essere corredata anche di un certificato di collaudo o di regolare esecuzione e da una relazione sul conto finale (art. 8, comma 6).
La revoca dei finanziamenti è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inderogabilmente nelle ipotesi in cui l’intervento non sia stato avviato entro il termine di dodici mesi (termine così modificato dallo schema A.G. n. 190, rispetto ai precedenti diciotto mesi) dal mandato di pagamento, ovvero in caso di mancata trasmissione della dichiarazione di effettivo inizio delle attività entro diciotto mesi dalla data dell’ordinativo di pagamento, mancata presentazione della relazione di fine lavori, mancata effettuazione dell’intervento entro il termine stabilito, nonché esecuzione dello stesso in modo difforme da quanto previsto (articolo 8-bis).
La Relazione al Parlamento
Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sull’erogazione dei fondi dell’anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati (art. 8, co. 7).
L’ultima Relazione sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, aggiornata al 31 dicembre 2023, è stata presentata in data 20 febbraio 2024 (Doc. LXIV, n. 2). Essa espone anche i dati sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni precedenti.
Il D.P.R. n. 82/2013 ha inoltre introdotto la previsione dell’obbligo per il Governo di riferire alle competenti Commissioni parlamentari qualora venga disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse dell’otto per mille IRPEF a diretta gestione statale, in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative (art. 2-bis, comma 6).
Tale previsione è stata introdotta per rispondere alle criticità emerse nell’esperienza applicativa della legge n. 222/1985 connesse all’utilizzo delle risorse destinate dai contribuenti all'otto per mille IRPEF di diretta gestione statale per finalità diverse da quelle indicate dalla normativa (attinenti principalmente alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi ovvero il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica). Rispetto, infatti, a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, lo stanziamento dell’otto per mille di pertinenza statale che viene annualmente ripartito risulta decurtato ad opera di interventi normativi che ne hanno ridotto l’autorizzazione legislativa di spesa, destinandone le risorse ad altre finalità
Tale questione è stata affrontata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, la quale ha introdotto il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale - nonché di quelle della quota del cinque per mille dell’IRPEF - per la copertura finanziaria delle leggi, al fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti all’atto del prelievo fiscale.
Si ricorda che, le disposizioni normative intervenute prima della legge n. 163/2016 potranno continuare ad incidere in diminuzione e in modo continuativo sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale per il carattere permanente delle riduzioni ivi previste.
La ripartizione della quota dell’otto per mille IRPEF per l’anno 2023 è riferita alle scelte effettuate dai contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi riferiti all’anno 2019, effettuate nel 2020.
Ciò in quanto l’articolo 47, quinto comma, della legge n. 222/1985 stabilisce che la quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - da destinare alla Chiesa cattolica - è calcolata sull’importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni dei redditi annuali, relative al terzo periodo d'imposta precedente.
La quota dell’otto per mille è determinata sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato (art. 45, comma 7, legge n. 448/1998).
In base al rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2019, gli incassi in conto competenza relativi all’IRPEF nel suo complesso risultano pari a 181,4 miliardi[10].
Sulla base degli incassi 2019 in conto competenza dell’IRPEF, l’ammontare delle risorse da ripartire tra lo Stato e le confessioni religiose per le finalità dell’otto per mille IRPEF è risultato pari a 1.412.556.164 euro, come riportato sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze (l’importo considera anche la quota da assegnare alla Chiesa cattolica a titolo di conguaglio, pari a -34.469.565 euro).
Secondo le informazioni disponibili sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, il 40,5 per cento dei contribuenti ha validamente effettuato la scelta espressa relativa alla destinazione dell’otto per mille nella dichiarazione dei redditi apponendo la propria firma nell’apposito modulo allegato alla dichiarazione dei redditi (nello specifico, 16.818.511 contribuenti su un totale di 41.525.982 contribuenti).
La tabella riportata di seguito illustra la distribuzione percentuale delle scelte espresse dai contribuenti a favore dei soggetti e degli enti beneficiari dell’otto per mille dell’IRPEF. I dati relativi alla ripartizione percentuale della quota dell’otto per mille relativa al 2023 sono confrontati con quelli delle due annualità immediatamente precedenti.
Distribuzione percentuale delle scelte espresse dai contribuenti
Soggetti beneficiari |
Otto per mille 2021 |
Otto per mille 2022 |
Otto per mille 2023 |
Stato |
15,65 |
16,59 |
22,63 |
Chiesa Cattolica |
78,50 |
77,18 |
71,73 |
Unione italiana Chiese avventiste del 7° giorno |
0,13 |
0,13 |
0,16 |
Assemblee di Dio in Italia |
0,24 |
0,25 |
0,24 |
Unione delle Chiese metodiste e Valdesi |
3,13 |
3,34 |
2,91 |
Chiesa Evangelica Luterana in Italia |
0,17 |
0,16 |
0,14 |
Unione delle comunità ebraiche italiane |
0,34 |
0,35 |
0,31 |
Unione Cristiana Evangelica Battista |
0,10 |
0,11 |
0,10 |
Chiesa Apostolica |
0,05 |
0,06 |
0,05 |
Arcidiocesi Ortodossa |
0,22 |
0,26 |
0,23 |
Unione Buddhista Italiana |
0,96 |
1,31 |
0,95 |
Unione Induista Italiana |
0,13 |
0,14 |
0,13 |
Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) |
0,37 |
0,42 |
0,42 |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Tenendo anche conto delle scelte non espresse, la cui destinazione – ai sensi dell’articolo 47, terzo comma, della legge n. 222/1985 - si stabilisce in proporzione alle scelte espresse (con l'eccezione di alcune Confessioni che hanno deciso di rinunciare alla quota loro spettante delle scelte non espresse) le quote dell’otto per mille dell’IRPEF da ripartire tra i beneficiari risultano le seguenti:
(importi in euro)
Soggetti beneficiari quota otto per mille IRPEF 2023 |
Capitolo |
Importo da ripartire |
Stato |
2780 |
|
Chiesa Cattolica |
2840/01-02 |
1.002.916.591 |
Unione italiana Chiese avventiste del 7° giorno |
2840/03 |
2.318.441 |
Assemblee di Dio in Italia |
2840/04 |
1.426.885 |
Unione delle Chiese metodiste Valdesi |
2840/05 |
42.166.649 |
Chiesa Evangelica Luterana in Italia |
2840/07 |
2.028.636 |
Unione delle comunità ebraiche italiane |
2840/06 |
4.491.980 |
Unione Cristiana Evangelica Battista |
2840/08 |
1.449.026 |
Chiesa Apostolica |
2840/10 |
297.268 |
Arcidiocesi Ortodossa |
2840/09 |
3.332.759 |
Unione Buddhista Italiana |
2840/11 |
13.765.744 |
Unione Induista Italiana |
2840/12 |
1.883.733 |
Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) |
2840/13 |
6.085.908 |
Totale |
|
1.412.556.164 |
* Per lo Stato, gli importi riportati in tabella sono quelli potenzialmente attribuibili in base alle scelte dei contribuenti, vale a dire al lordo delle riduzioni previste dalla normativa.
L’importo relativo alla quota dell’otto per mille a diretta gestione statale, sulla base dell’importo liquidato dall’Agenzia delle Entrate, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 2780) e successivamente trasferito al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri cui compete la predisposizione degli schemi di ripartizione delle risorse tra le finalità di intervento (sul capitolo 224 denominato “Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell’otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato”).
Rispetto alla quota teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti (330,4 milioni), di cui alla Tabella precedente, lo stanziamento definitivo di competenza dell’otto per mille dell’IRPEF di pertinenza statale per l’anno 2023 - iscritto nel Rendiconto generale dello Stato dell’esercizio finanziario 2023 e trasferito alla Presidenza del Consiglio ai fini della ripartizione tra le finalità di intervento - è pari a 192,6 milioni di euro. Questo importo è stato trasferito al bilancio della Presidenza del Consiglio, sul cap. 224.
Tale differenza è dovuta al fatto che l’autorizzazione di spesa relativa all’otto per mille IRPEF di competenza statale, ed i relativi importi iscritti in bilancio, risultano decurtati da numerose disposizioni legislative vigenti, che hanno disposto la destinazione di tali risorse a favore ad altre finalità.
Per l’anno 2023, incidono sulla quantificazione delle risorse dell’otto per mille di competenza statale le riduzioni disposte dagli interventi normativi elencati nella tabella che segue, che hanno destinato i fondi dell’otto per mille ad altre attività, per un totale di circa 137,8 milioni di euro, pari a più del 45% dello stanziamento spettante sulla base delle scelte dei contribuenti. Le risorse effettivamente disponibili per l’anno 2023, da ripartire con gli schemi di decreto in esame, sono ancora meno, in quanto sulla disponibilità del cap. 224 della Presidenza del Consiglio va calcolata una quota pari al 20% da assegnare al finanziamento dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (ai sensi della legge n. 125/2014, art. 18).
Rideterminazione della quota dell’8 per mille di pertinenza statale 2023
Provvedimenti di riduzione |
Anno 2023 (dati in euro) |
Quota IRPEF 2019 di spettanza dello Stato secondo la percentuale delle scelte espresse (comprensiva della ripartizione delle scelte non espresse) |
330.392.545 |
D.L. n. 249/2004, art. 1-quater, co. 4: Riduzione, disposta a decorrere dal 2006, a copertura di disposizioni concernenti gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (c.d. Fondo volo) |
-5.000.000 |
D.L. n. 112/2008, art. 60, co. 1, e D.L. n. 78/2010, art. 2, co. 1: Riduzione lineare permanente delle missioni di spesa dei Ministeri |
-2.349.144 |
D.L. n. 98/2011, art. 21, co. 9: Riduzione, disposta a decorrere dal 2011, a copertura delle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea della Protezione civile |
-64.000.000 |
D.L. n. 16/2012, art. 13, co. 1-quinquies: Riduzione lineare permanente delle missioni di spesa dei Ministeri |
-79.611 |
Riduzione permanente per clausole di salvaguardia finanziaria contenute nell’art. 2, co. 1, del D.L. n. 78/2010[11] e dell’art. 16, co. 3, del D.L. 98/2011[12] |
-91.901 |
D.L. n. 35/2013, art. 12, co. 3, lett. c): Riduzione lineare dal 2015 delle missioni di spesa dei Ministeri, a parziale copertura degli oneri recati dal provvedimento |
-3.244.442 |
D.L. n. 35/2013, art. 12, co. 3, lett. c-sexies): Riduzione disposta a decorrere dal 2015, a parziale copertura degli oneri recati dal provvedimento (“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della PA, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”). |
-35.800.000 |
Legge n. 97/2013, art. 13, co. 2, lett. b): Riduzione disposta a decorrere dal 2014 a parziale copertura degli oneri recati dal recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo |
-12.000.000 |
Legge n. 208/2015, art. 1, co. 592: Riduzione dell’autorizzazione di spesa dell’otto per mille a decorrere dal 2016 |
-10.000.000 |
Legge n. 208/2015, art. 1, co. 588: Riduzione lineare degli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri a decorrere dal 2016 |
-3.120.000 |
Legge n. 205/2017 - Spending review 2018-2020, in attuazione del DPCM 28 giugno 2017, ai sensi dell’art. 22-bis della legge n. 196/2009[13] |
-2.083.925 |
TOTALE RIDUZIONI |
-137.769.023 |
PREVISIONI DEFINITIVE – (Rendiconto 2023) cap. 2780 |
192.623.522 |
Sul problema della riduzione delle risorse destinate all’otto per mille a gestione statale è più volte intervenuta la Corte dei Conti, in varie relazioni.[14] Secondo la Corte, il fatto che la maggior parte delle risorse che i contribuenti attribuiscono allo Stato,[15] con la scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, venga di fatto destinata “verso finalità diverse da quelle previste dalla legge [L. n. 222/1985], talvolta antitetiche alla volontà dei contribuenti”, può contribuire a determinare, secondo la Corte, “il venir meno dell’affidamento, derivante dalla sottoscrizione, sull’utilizzo della quota stessa” (cfr. la delibera n. 24/2018, pag. 30). A titolo d’esempio, la Corte ricorda come per gli anni 2011 e 2012, la quota sia stata completamente azzerata; per il 2013, è stata ridotta, da 170 milioni, a 400 mila euro.
La Corte ha ribadito più volte che “la decurtazione della quota dell'8 per mille di competenza statale andrebbe eliminata affinché possa essere garantita la piena esecuzione della volontà e della libera scelta di tutti. Risulta contrario ai principi di lealtà e di buona fede che il patto con i contribuenti sia violato, tanto più che vengono penalizzati solo coloro che scelgono lo Stato e non gli optanti per le confessioni, le cui determinazioni non sono toccate, cosa incompatibile con il principio di uguaglianza: la volontà di chi sceglie lo Stato deve essere considerata con lo stesso rispetto riconosciuto a chi opta per una confessione religiosa” (delibera n. 24/2018).
Va segnalato peraltro che, nonostante il divieto introdotto dalla legge n. 163/2016, la spending review disposta con la successiva legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), ai sensi dell’art. 22-bis della legge di contabilità, ha operato un taglio dello stanziamento del capitolo dell’otto per mille di competenza statale di oltre 4,8 milioni per il 2018 e di circa 2,1 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Secondo la Corte dei conti (delibera n. 24/2018), l’intervento normativo disposto ai sensi dell’art. 22-bis della legge n. 196/2009 avrebbe attenuato la portata del divieto introdotto dalla legge n. 163/2016.
In ogni caso, come già ricordato, il D.P.R. n. 76/1998 (art. 2-bis, comma 6) prescrive l’obbligo per il Governo di riferire alle competenti Commissioni parlamentari nel caso in cui venga disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale, in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative.
Il Governo ha presentato 5 distinti schemi di decreti di riparto delle risorse dell’otto per mille IRPEF di competenza statale dell’annualità 2023, uno per ognuna delle categorie di interventi ammessi a finanziamento con l’eccezione della categoria relativa all’edilizia scolastica, per la quale la competenza al riparto è assegnata al Ministero dell’istruzione, cui vengono trasferite le risorse per essere destinate, ai sensi dell’articolo 1, comma 172, della legge n. 107/2015, agli interventi di edilizia scolastica.
Pertanto, la procedura di assegnazione delle risorse per l’edilizia scolastica viene gestita direttamente dal Ministero, senza la presentazione delle istanze alla Presidenza del Consiglio.
Si evidenzia che tra le categorie di intervento ammesse al contributo dell’otto per mille di competenza statale è presente, per la prima volta da quest’anno, quella relativa al “Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”, introdotta dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105.
Tale categoria rientrerà tra le possibilità di scelta dei contribuenti solo a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2024 (redditi 2023), rilevanti ai fini del riparto delle risorse del 2027. Tuttavia, fino ad allora, il D.L. n. 105/2023 ha previsto che tale finalità partecipi al riparto delle risorse dell’otto per mille di competenza statale già a partire dal 2023, con una quota determinata annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse dell’otto per mille statale riferite alle scelte non espresse.
Per quanto concerne il piano di ripartizione delle risorse 2023 dell’otto per mille IRPEF di competenza statale, questo è elaborato, per la prima volta, sulla base del nuovo impianto normativo, costituito dall’articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019 e dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 105/2023.
In base all’articolo 46-bis del D.L. n. 124/2019 - che ha introdotto la possibilità di scelta diretta da parte del contribuente tra le tipologie di intervento cui destinare la quota dell’otto per mille IRPEF a diretta gestione statale, di cui all’articolo 48 della legge n. 222/1985, in sede di dichiarazione dei redditi[16] - la ripartizione delle somme dell’otto per mille IRPEF a diretta gestione statale non avviene più, come in precedenza, suddividendo la quota di competenza statale in parti uguali tra le categorie di intervento ammesse a contributo, ma secondo le preferenze espresse dai dichiaranti all’atto della dichiarazione dei redditi (cfr. quanto più ampiamente illustrato in merito nel cap. 1 del presente dossier, pag. 11 e ss.).
Ai fini del piano di ripartizione va, tuttavia, considerato quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del D.L. n. 105/2023, i quali - nel prevedere una nuova finalità di destinazione delle risorse dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale - hanno assegnato una diversa rilevanza al criterio della distribuzione delle risorse in proporzione alle “scelte espresse”, definendo una modalità differente di distribuzione delle risorse relative alla quota a diretta gestione statale per le quali i contribuenti non hanno effettuato una scelta.
In caso di “scelte non espresse”, la relativa quota di risorse a diretta gestione statale viene ripartita tra gli interventi di cui all'articolo 48 secondo le finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza di tale deliberazione, in proporzione alle scelte espresse, secondo quanto ora previsto dal nuovo testo dell’articolo 47 della legge n. 222/1985, come modificato dall’articolo 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 105 del 2023.
Pertanto, come illustrato nella Relazione di accompagnamento agli schemi di D.P.C.M. di ripartizione, lo stanziamento dell’otto per mille IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2023, pari a 192.623.522 euro, viene ripartito tra le categorie di intervento sulla base delle preferenze espresse dai contribuenti che hanno scelto la destinazione “Stato” (3.805.519 contribuenti).
Sulla base dei dati forniti dall’Agenzia delle entrate, in riferimento alle scelte espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2019 (presentate nel 2020), risulta che, dello stanziamento a disposizione per l’otto per mille statale, 113.031.483 euro sono riferibili ai contribuenti che, oltre alla scelta in favore della destinazione “Stato”, hanno anche espresso una preferenza tra le categorie di intervento.
La quota dell’importo dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per la quale i contribuenti non hanno espresso preferenze, riguardo ad una specifica destinazione, corrisponde a 79.592.039 euro.
Nella tabella che segue sono riportate le percentuali riguardanti le scelte dei dichiaranti, che sono state applicate allo stanziamento dell'otto per mille spettante allo Stato (192.623.523 euro), e l’importo delle relative quote:
|
Scelte (%) |
Dotazione |
Preferenze espresse dai contribuenti |
58,68% |
113.031.483 |
Preferenze non espresse dai contribuenti |
41,32% |
79.592.039 |
Cap. 224 – otto per mille IRPEF dell’anno 2023 |
100% |
192.623.522 |
L’importo di 113.031.483 euro è ripartito con gli schemi di D.P.C.M. in esame in funzione delle preferenze espresse tra le categorie di intervento.
Le risorse relative alla quota a diretta gestione statale per le quali non è stata operata la scelta dei contribuenti, pari a 79.592.039 euro, sono state ripartite con deliberazione del Consiglio dei ministri 4 agosto 2024, prevista dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 105 del 2023.
Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa, la quota residua del "non espresso", pari a euro 79.592.039, è stata utilizzata assegnando:
- l’80 per cento al finanziamento dei progetti idonei della nuova tipologia di interventi "Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche": 63.673.631 euro;
- il 20 per cento al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, cui spetta, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lett. e), della legge 11 agosto 2014, n. 125, una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale: 15.918.408 euro.
Si osserva, al riguardo, che a differenza di quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, lett. e), della legge n. 125/2014, l’assegnazione a favore all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo non è stata calcolata in misura pari al 20% dell'intero ammontare della quota a diretta gestione statale, di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come affluito al bilancio della Presidenza del Consiglio (che determinerebbe un finanziamento pari a 38.524.704 euro). Ma a tale finalità è stata destinata una quota pari al 20 per cento della quota statale residua riferita alle scelte non espresse (pari a 15.918.408 euro).
Sul punto sarebbe opportuno un chiarimento.
Con riferimento all’importo di 113.031.483 euro derivante dalle scelte espresse dei contribuenti, l’istruttoria delle domande di contributo per l’anno 2023 è stata gestita dalla Presidenza del Consiglio, come previsto dal D.P.R. n. 76/1998.
Per la categoria relativa all’Edilizia scolastica, come ogni anno, la relativa quota è stata trasferita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'istruzione, cui compete la gestione della procedura di assegnazione delle risorse.
Sulla base dei dati forniti dall’Agenzia delle entrate, la quota di preferenza espressa dai contribuenti a favore delle cinque categorie di intervento di cui all’articolo 48 della legge n. 222/1985 sono le seguenti:
Categoria |
Scelte (% ) |
Dotazione in funzione delle scelte dei contribuenti |
Fame nel mondo |
7,56% |
14.562.338 |
Calamità naturali |
12,81% |
24.675.073 |
Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati |
2,38% |
4.584.440 |
Conservazione beni culturali |
7,19% |
13.849.631 |
Edilizia scolastica |
28,74% |
55.360.000 |
TOTALE scelte espresse |
58,68% |
113.031483 |
Considerando che per la quota relativa all’Edilizia scolastica la procedura di assegnazione delle risorse compete al Ministero dell'istruzione, per le altre quattro categorie ai fini della ripartizione delle somme tra gli interventi ammissibili al beneficio sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto:
§ schema di D.P.C.M. concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 228);
§ schema di D.P.C.M. concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 229);
§ schema di D.P.C.M. concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati (Atto n. 230);
§ schema di D.P.C.M. concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 231).
Inoltre, anche con riferimento alla nuova categoria di intervento “Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”, per la quale non è stato ancora possibile per i contribuenti esprimere la preferenza, è stato presentato dal Governo uno schema di decreto (Atto n. 232), per la ripartizione delle risorse tra gli interventi ammessi a contributo afferenti a tale finalità, attribuite a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024.
Riguardo alle risorse prese in considerazione dai D.P.C.M. di riparto per il finanziamento degli interventi di ciascuna categoria, va sottolineato che, alla dotazione dell’annualità 2023, assegnata sulla base delle preferenze espresse dai contribuenti, si sono inoltre aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, che – ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 5, del D.P.R. n. 76/1998 – sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio (complessivi 4.327.933 euro) per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza, ed in particolare:
- 478.727 euro per la categoria “Calamità naturali”;
- 2.079.934 euro per la categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”;
- 1.608.382 euro per la categoria “Conservazione dei beni culturali”;
- 160.891 euro per la categoria “Fame nel mondo”.
Inoltre, la dotazione di ciascuna categoria è stata altresì incrementata della quota residua di ripartizione dell'anno 2022 - salvo che per la categoria "Calamità naturali" che non ha presentato residui dalla ripartizione dello scorso anno, avendo esaurito tutta la dotazione disponibile – che, ai sensi dei D.P.C.M. di riparto dello scorso anno, è stata destinata alla ripartizione dell’anno 2023.
In particolare, si evidenzia che la dotazione spettante alla categoria “Conservazione di beni culturali” è risultata incrementata dell’importo residuo pari a 21.070.601 euro derivante dalla ripartizione della quota dell’otto per mille dello scorso anno, che è stato riassegnato alla Presidenza del Consiglio per essere ripartito l’anno successivo in favore della medesima categoria, che ha raggiunto pertanto, per il 2023, l’importo complessivo di 36.528.614 euro.
La categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati " è stata incrementata di 9.671.335 euro quale residuo non ripartito in occasione della ripartizione del 2022, che è stato destinato alla ripartizione del 2022. La dotazione spettante alla categoria, comprensiva dei risparmi di spesa e del residuo non ripartito, è quindi di 16.621.476 euro. dotazione complessiva della categoria Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati ammonta a 16.335.710.
Per la categoria "Fame nel mondo", lo scorso anno si era determinato un residuo pari a 74.745 euro, che è stato destinato alla ripartizione del 2023.
Categoria |
Quota iniziale |
Risparmi di spesa |
Residui riparto 2022 |
Dotazione finale complessiva |
Fame nel mondo |
14.562.338 |
160.891 |
74.745 |
14.797.974 |
Calamità naturali |
24.675.073 |
478.727 |
0 |
25.153.800 |
Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati |
4.584.440 |
2.079.934 |
9.671.335 |
16.335.709 |
Conservazione beni culturali |
13.849.631 |
1.608.382 |
21.070.601 |
36.528.614 |
TOTALE |
57.671.482 |
4.327.933 |
30.816.681 |
92.816.097 |
Edilizia scolastica |
55.360.000 |
|
|
55.360.000 |
Con riferimento alla categoria relativa alla “Conservazione dei beni culturali”, si segnala che in sede di ripartizione si vengono annualmente a determinare importi consistenti di residui, in quanto ogni anno gli interventi ammessi a contributo non esauriscono la somma disponibile, a causa delle istanze che vengono escluse dal beneficio per mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi, principalmente in quanto riferite ad interventi in zone non rientranti nelle aree colpite dal sisma del 2016, di cui al D.L. n. 8 del 2017.
Il residuo della categoria “Conservazione dei beni culturali” – stante il vincolo di destinazione delle risorse in favore dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 disposto con norma di legge (articolo 21-ter del D.L. n. 8/2017) - è stato sempre riassegnato alla Presidenza del Consiglio, per essere ripartito l’anno successivo alla medesima categoria.
Lo scorso anno, a fronte di una considerevole disponibilità di risorse (circa 33,5 milioni, di cui 16,4 milioni relativi alla quota residua 2021 non ripartita e riportata contabilmente all’esercizio successivo), l’articolo 4, comma 5, del Decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2022, relativo ai parametri di valutazione, ha previsto una deroga al vincolo di destinazione delle risorse attualmente vigente ai sensi dell'articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017, considerando idonee al beneficio istanze riguardanti beni culturali situati in aree diverse da quelle interessate dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016.
In particolare, nel definire i parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alla categoria della “Conservazione dei beni culturali”, il Decreto del Segretario generale prevede espressamente che le risorse della categoria sono “destinate prioritariamente agli interventi, idonei, di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016”, e che, esaurita la graduatoria di tali interventi, “si procederà all’assegnazione delle somme restanti agli altri progetti”, di cui all’articolo 2-bis, comma 4, del Regolamento, presentati per la medesima categoria.
Lo scorso anno, all’esito dell’istruttoria, sono risultate escluse 22 su 42 istanze pervenute. Su una disponibilità di 33,5 milioni euro (di cui 7,5 milioni di residui dell’anno precedente), sono stati ammessi a contributo solo 20 progetti per 12,4 milioni, con un importo residuo di circa 21 milioni per la categoria. Tale importo è stato pertanto aggiunto alla quota della categoria per l’attuale riparto dell’annualità 2023.
Come indicato nella relazione illustrativa agli schemi di D.P.C.M., ai fini dell’ammissione alla ripartizione della quota dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2023 sono pervenute, entro la scadenza del 30 settembre 2023 (31 ottobre, con riferimento alla categoria “Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”), 342 istanze di cui:
§ 134 per la fame nel mondo, di cui 28 ammesse in graduatoria;
§ 47 per conservazione beni culturali, di cui 28 ammesse in graduatoria. Sono risultati finanziabili, in particolare, 12 progetti aventi a oggetto i beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici dell’agosto 2016 e 16 altri progetti comunque rientranti nella categoria;
§ 23 per calamità naturali, di cui 10 ammesse in graduatoria;
§ 65 per assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui 7 ammesse in graduatoria;
§ 73 per recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, di cui 33 ammesse in graduatoria.
Nel complesso, delle 342 istanze pervenute:
§ 236 sono state escluse in via amministrativa per mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi;
§ 106 sono state ritenute idonee al finanziamento ed inserite nelle graduatorie sulla base dei parametri di valutazione fissati per l'anno 2023, per ciascuna categoria, con Decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2023 ;
§ tutte le 106 istanze idonee sono state ammesse al finanziamento (allegato n. 3 di ciascun D.P.C.M.).
Le risorse disponibili per il 2023 sono risultate dunque sufficienti a finanziare tutti i progetti idonei, ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche.
Con nota del Segretario generale del 3 ottobre 2024, recante indicazioni per l'applicazione della delibera del 7 agosto 2014, è stato chiarito che l'idoneità di un progetto al finanziamento deve essere intesa come attitudine a raggiungere gli obiettivi fissati dalla norma. Pertanto, il punteggio minimo richiesto di 60/100 attribuibile dalle Commissioni tecniche (costituite con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021) ai progetti ammessi alla valutazione ai fini del finanziamento è da considerarsi solo nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per il finanziamento di tutti i progetti idonei. In conseguenza, per il 2023, della capienza delle risorse disponibili ai fini del finanziamento di tutti i progetti ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche, è stato pertanto richiesto a quest’ultime di stilare una graduatoria degli interventi idonei al finanziamento, senza tenere conto del punteggio minimo, fino a concorrenza della somma disponibile per ciascuna categoria.
Con riferimento alla categoria “Conservazione dei beni culturali”, si segnala che - come già per la ripartizione dello scorso anno - l’articolo 4, comma 5, del Decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha previsto una deroga al vincolo di destinazione delle risorse attualmente vigente ai sensi dell'articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017, in quanto vengono considerate idonee al beneficio anche istanze riguardanti beni culturali situati in aree diverse da quelle interessate dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016.
Nel definire i parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alla categoria della “Conservazione dei beni culturali”, il decreto prevede espressamente che le risorse della categoria sono “destinate prioritariamente agli interventi, idonei, di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016”, e che, esaurita la graduatoria di tali interventi, “si procederà all’assegnazione delle somme restanti agli altri progetti” presentati per la medesima categoria.
Come riportato nel preambolo dello schema di decreto relativo agli interventi della categoria “Beni culturali”, delle 28 istanze presenti in graduatoria e ritenute ammissibili al contributo, 12 istanze riguardano progetti aventi a oggetto i beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, mentre 16 istanze riguardano altri progetti comunque rientranti comunque nella categoria “Conservazione dei beni culturali”, di cui all’art. 2, comma 5, del D.P.R. n. 76/1998.
In merito, si ricorda che lo schema di decreto A.G. n. 190 – di revisione del D.P.R. n. 76/1998 - ha ridefinito i criteri di ripartizione della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale contenuti nell’articolo 2-bis del regolamento, inserendo un apposito comma volto a disciplinare una procedura in deroga al vincolo esclusivo di destinazione delle risorse attualmente vigente ai sensi dell'articolo 21-ter del D.L. n. 8 del 2017, stabilendo che: “esaurita la graduatoria degli interventi idonei di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici ivi previsti, le risorse residue sono assegnate agli altri interventi idonei”.
Si osserva, tuttavia, che l’assegnazione delle risorse della categoria relativa ai beni culturali oltre il perimetro previsto dall’art. 21-ter del D.L. n. 8/2017 è applicata sia nel 2022 che nel 2023 in funzione di una deroga disposta con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera su un vincolo di destinazione imposto dalla legge.
Al riguardo, si segnala che al fine di superare il carattere esclusivo del vincolo di destinazione della quota assegnata alla categoria della conservazione dei beni culturali, introdotto dall’articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017, risulterebbe più opportuno intervenire direttamente sulla disposizione legislativa attualmente vigente.
Riguardo all’assegnazione delle risorse in favore degli interventi ammessi al contributo, va segnalato che all’esito dell’istruttoria svolta dal "Servizio per le procedure di utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio" - che ha provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione delle domande - quest’anno, con riferimento a ciascuna categoria gli interventi ritenuti idonei e ammessi al contributo non hanno esaurito le somme disponibili.
Si sono pertanto determinati residui di ripartizione in tutte le categorie.
Come riportato nel preambolo dello schema di decreto relativo alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", sono state presentate per l’anno 2023 n. 65 istanze di cui 58 all’esito dell’istruttoria escluse e non idonee al finanziamento. Le istanze ammesse in graduatoria e finanziate sono risultate pari a n.7, per un importo complessivo di 952.121 euro (l’elenco è riportato nell’allegato AR 3 dell’Atto n. 230). Essendo tale cifra inferiore a quella disponibile (16.355.709,09 euro) viene a determinarsi un residuo di ripartizione pari a 15.383.588 euro.
Con riferimento alla categoria “Conservazione dei beni culturali”, nel preambolo dello schema si riporta che sono state presentate 47 istanze di cui 15 riguardanti i beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 e n. 32 riguardanti altri progetti. Data l’esclusione dalla ripartizione di 19 istanze, 28 interventi sono stati ritenuti idonei e ammessi al contributo (12 correlati agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 16 interventi estranei all’area interessata dal sisma), per un ammontare complessivo di 31.698.153 euro (allegati BC 3.1. e BC 3.2. dell’Atto n. 231). Tale importo non esaurisce la somma attribuita alla categoria, pari a 36.528.614 euro, con un residuo di ripartizione di 4.830.461 euro.
Con riferimento alla categoria di intervento “Calamità naturali”, la dotazione finale disponibile in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti e del recupero dei risparmi di spesa risulta pari a 25.153.800 euro. Il finanziamento dei 10 progetti ritenuti idonei (di cui all’allegato CN 3 dell’Atto 229), su un totale di n. 23 istanze presentate, ammonta a 17.372.101 euro, determinando un residuo di ripartizione di 7.781.699 euro.
Per la categoria "Fame nel mondo" sono state presentate 134 istanze, di cui 28 ammesse in graduatoria e al finanziamento (l’elenco delle istanze ritenute idonee è presente nell’allegato FM 3 dell’Atto n.228). L’importo complessivo dei progetti per i quali è ammesso il contributo è di 7.832.297, circa il 53% della dotazione disponibile per la categoria, pari a 14.797.974 euro. Il residuo di ripartizione risulta pertanto pari a 6.965.677 euro.
Per tali residui nella Relazione si chiarisce:
- con riferimento alle categorie “Fame nel mondo”, “Calamità naturali” e “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”, che i relativi residui non vengono ripartiti tra le altre tipologie di intervento, ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 2, D.P.R. n. 76 del 1998, essendo stati già integralmente finanziati tutti i progetti idonei;
- con riferimento alla categoria “Conservazione dei beni culturali”, i residui di ripartizione verranno riassegnati al capitolo 224 del bilancio per essere distribuiti in occasione della prossima ripartizione, in forza del vincolo di destinazione di cui all’articolo 21-ter, decreto-legge n. 9 del 2017, per il quale le somme assegnate a tali finalità vanno destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
Ai fini della ripartizione dei residui derivanti dalla ripartizione della quota di competenza delle categorie "Calamità naturali", "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", "Fame nel mondo" e "Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche", nella Relazione illustrativa si precisa che - “ai sensi del combinato disposto dell’art. 2-bis comma 5[17], del D.P.R. n. 76/1998 e dell’art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024” - i suddetti residui potranno essere ripartiti con successiva delibera del Consiglio dei ministri, a favore di specifici interventi nel rispetto delle finalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985.
Si valuti l’opportunità di chiarire i criteri con i quali la successiva delibera del Consiglio dei ministri procederà alla ridistribuzione degli ingenti residui derivanti dalla ripartizione delle risorse 2023 effettuata dagli schemi di D.P.C.M in esame, considerando, come sopra evidenziato, che non risultano ulteriori interventi idonei da finanziare.
|
Risorse per |
Importo utilizzato |
Residuo di ripartizione 2023 |
|
Fame nel mondo |
14.797.974 |
7.832.297 |
6.965.677 |
47,1% |
Calamità naturali |
25.153.800 |
17.372.101 |
7.781.699 |
30,9% |
Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati |
16.335.709 |
952.121 |
15.383.588 |
94,2% |
Conservazione beni culturali |
36.528.614 |
31.698.153 |
4.830.461 |
13,2% |
Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche |
63.673.631 |
10.396.662 |
53.276.969 |
83,7% |
Totale |
156.489.729 |
68.251.335 |
88.238.394 |
56,39% |
All’esito dell’istruttoria, dunque, considerati i residui della ripartizione, l’importo assegnato per le finalità dell’8 per mille IRPEF di pertinenza statale dell’anno 2023 è risultato pari a 68.251.335 euro.
Nel complesso, le istanze ammesse al finanziamento dell’annualità 2023 con gli schemi in esame sono risultate pari a 106, come illustrato nella tabella che segue:
Riparto 2023 |
Istanze ammesse al finanziamento |
Importo distribuito |
Fame nel mondo |
28 |
7.832.297 |
Calamità naturali |
10 |
17.372.101 |
Assistenza rifugiati e minori stranieri |
7 |
952.121 |
Conservazione beni culturali |
28 |
31.698.153 |
Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche |
33 |
10.396.662 |
Totale Riparto |
106 |
68.251.335 |
Edilizia scolastica (gestito da Min. Istruzione) |
|
55.360.000 |
I progetti ammessi a contributo della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale delle singole categorie sono elencati in allegato ai singoli schemi di riparto (allegato n. 3).
Come disposto dall’articolo 7, comma 1, del D.P.R. n. 76/1998, ciascuno schema di ripartizione, redatto sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche di valutazione, è presentato alle Commissioni parlamentari con la relativa documentazione, articolata in vari elenchi allegati, in cui sono indicate le istanze raggruppate in base alla valutazione ottenuta. Negli allegati, per ognuna delle categorie di intervento, sono riportati il numero e l’importo complessivo degli interventi, suddivisi per tipologia e con l’indicazione dei punteggi conseguiti.
Si rammenta che l’art. 2-bis, comma 8, del Regolamento prevede, al riguardo, che la concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio.
La tabella che segue presenta un riepilogo dei progetti presentati, valutati, esclusi ed ammessi a contributo, per le quattro finalità di riparto della quota dell’otto per mille statale, di cui agli schemi di decreto in esame.
ISTANZE* |
Presentate |
Escluse |
Ammesse a contributo |
% |
Risorse distribuite |
Fame nel mondo |
134 |
106 |
28 |
20,9 |
7.832.297 |
Calamità naturali |
23 |
13 |
10 |
43,5 |
17.372.101 |
Conservazione beni culturali |
47 |
19 |
28 |
59,6 |
31.698.153 |
- cratere sisma 2016 |
15 |
3 |
12 |
80,0 |
2.026.074 |
- altri territori |
32 |
16 |
16 |
50,0 |
29.672.078 |
Assistenza rifugiati e minori stranieri |
65 |
58 |
7 |
10,8 |
952.121 |
Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche |
73 |
40 |
33 |
45,2 |
10.396.662 |
Totale |
342 |
236 |
106 |
52,6 |
68.251.335 |
*La tabella non considera la categoria dell’edilizia scolastica.
Da tale riepilogo emerge che la maggior parte dei progetti presentati riguarda la finalità “Fame nel mondo”, con il 39,2% delle domande totali (134 domande su 342): di queste 28 sono state ritenute idonee e finanziabili.
Con riferimento alle domande finanziate la categoria “Conservazione dei beni culturali” è quella che ha avuto il maggior numero di interventi ammessi al contributo, il 59,6 per cento (28 domande su 47 presentate), derivante dall’elevato tasso di approvazione dei progetti riferiti al cratere sisma 2016 (80%, dato dall’ammissione di 12 domande su 15 presentate) e di quelli riferiti ad altri territori (50%, 16 domande ammesse su 32). Viceversa, per la categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati” si registra la percentuale più bassa di progetti ritenuti idonei rispetto al totale delle istanze presentate, il 10,8 per cento (7 istanze su 65), che determina un residuo di ripartizione per il 2023 pari al 94,2% delle risorse totali disponibili per la categoria.
Per gli interventi riferiti alle “Calamità naturali” risultano finanziati il 43,5 per cento degli interventi presentati (10 su 23 domande), percentuale simile a quella relativa alle istanze finanziate con riferimento alla categoria “Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche” (45,2%, dato da 33 domande ammesse su 73 presentate).
Ne consegue complessivamente che di 156,5 milioni di euro circa disponibili, escludendo dal conteggio la categoria “Edilizia scolastica”, risultano assegnati complessivamente 68,3 milioni (56,4%).
Si riportano, nella Tabelle che seguono, gli interventi che ciascuno schema di D.P.C.M. intende finanziare per l’anno 2023.
Schema di D.P.C.M. concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 228):
FAME NEL MONDO |
||
RICHIEDENTE |
OGGETTO DELL’INTERVENTO |
IMPORTO ASSEGNATO (in euro) |
COMUNITA' DI SANT’EGIDIO ACAP APS |
EDUFOOD KENYA-contrasto alla fame nel mondo in situazione di emergenza e denutrizione, progetto diretto alla realizzazione di interventi di lotta alla fame in Kenya, con l'obiettivo dell'autosufficienza alimentare, nonché la qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto alle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni residenti nelle aree di implementazione del progetto (contee di Meru e Tharaka-Nithi) |
360.000,00 |
FONDAZIONE OPERA SAN FRANCESCO SAVERIO |
Iniziativa nutrizionale integrata per prevenire e contrastare la malnutrizione a Pujehun in Sierra Leone |
311.815,07 |
INCONTRO FRA I POPOLI ETS |
Ponti di prevenzione, resilienza e sviluppo integrale dinnanzi alle sfide alimentari e umanitarie minaccianti le comunità transfrontaliere Camerun-Chad della Vallata del Logone-Chari |
464.597,00 |
UNIVERSITA' INTERNAZ.LE DELLA PACE - GIORGIO LA PIRA |
Prevenzione della malnutrizione prenatale nel distretto di Kongwa -Tanzania |
398.356,38 |
EDUCAID |
Meru CARE - Contrasto alla malnutrizione, promozione della sicurezza alimentare e dell'inclusione comunitaria nella Contea di Meru, Kenya |
300.667,43 |
MEDICI PER LA PACE ODV |
Promoting resilient livelihood of food insecure communities of Doti District, Nepal (Comune rurale di Jorayal) |
235.062,26 |
NO ONE OUT |
Think Green -Agricoltura clima-adattiva per la sicurezza alimentare nelle zone aride e semiaride del Kenya |
250.298,48 |
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA - ONLUS |
Progetto per il miglioramento della nutrizione nel Distretto di Nena, Malawi |
292.522,40 |
CISS – Cooperazione lnternaz.le Sud |
Zero-Hunger Kitchen: una risposta comunitaria all'insicurezza alimentare di minori e donne nei quartieri più marginalizzati del Cairo |
136.200,00 |
CITTADINANZA ONLUS |
Fighting malnutrition together! Inclusive community-based intervention to enhance nutrition status and health condition of children with and without disabilities in Kajiado County (Kenya) |
298.234,60 |
TWINS INTERNATIONAL ONLUS |
SFIDA NO HUNGER: per combattere la malnutrizione e promuovere l'indipendenza alimentare di 600 bambini e delle loro famiglie nella comunità Maasai di Rombo, in Kenya |
67.000,00 |
CISS – Cooperazione lnternaz.le Sud |
SEMILLAS: una risposta comunitaria all’insicurezza alimentare di minori e donne nelle aree rurali del Nord di Chinandega (Nicaragua) |
151.694,84 |
COORD.TO REGIONALE VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' "LUCIANO LAMA" |
Assistenza umanitaria a favore di gruppi vulnerabili e lotta alla fame nello Stato regionale dell'Oromia (Western Hararghe Zone Etiopia) |
237.324,44 |
MEDICI PER LA PACE ODV |
Rafforzamento della sicurezza alimentare delle donne contadine indigene dell'Amazzonia ecuadoriana da realizzarsi presso tre comunità di Macas, nella provincia di Marana - Santiago, Ecuador |
244.483,17 |
ICEI – ISTITUTO COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZ.LE |
RuralFood – Rural development and food security: empowering Small Farmers and Rural Microentrepreneurs through Agroforestry in Sri Lanka |
301.369,20 |
MOVIMENTO SHALOM ODV |
SAPOV - Sostegno Alimentare alla Popolazione Vulnerabile in Burkina Faso |
403.049,95 |
ETS DA.PA.D.U. Abruzzo ODV |
U.O.V.A. - Una Opportunità Verso l'Autosufficienza Alimentare nella Provincia di Muramvya in Burundi |
154.140,00 |
CEFA ETS - COMITATO EUROPEO PER LA FORMAZIONE E L'AGRICOLTURA |
SAFE: Sicurezza Alimentare, Formazione e Educazione alimentare nei Distretti di Morrumbala, Luabo e Beira - Province di Sofala e Zambézia, Mozambico |
469.802,95 |
COMUNITA' IMPEGNO SERVIZIO VOLONTARIATO ETS (Cl5V ETS) |
Soja Ka Ballô Nafa - Promozione della filiera soia per la sicurezza alimentare e nutrizionale nei comuni di Founzan e Koti, Regione degli Hauts Bassins in Burkina Faso |
487.416,00 |
AZIONE PER UN MONDO UNITO ETS |
SUNRISE: rafforzamento delle attività agricole e di pesca ecosostenibili delle comunità afrodiscendenti della provincia di Esmeraldas, Ecuador, per il raggiungimento dell'autosufficienza alimentare e qualificazione del personale e volontari locali per il contrasto alla distruzione ambientale e l'impatto degli eventi climatici che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza della popolazione |
190.300,63 |
PROGETTOMONDO ETS |
COMUNITÀ RESILIENTI. Promuovendo lo sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo secondo un approccio basato sui Diritti Economici, Sociali, Culturali e Ambientali dei gruppi in situazione di vulnerabilità in ambito locale (Honduras) |
386.826,00 |
ANNULLIAMO LA DISTANZA ODV |
“HANI: garantire l'accesso a un'alimentazione sana e nutriente ai bambini e alle bambine di Qerret, distretto di Puke provincia di Scutari (Albania)” |
91.200,00 |
ICEI – ISTITUTO COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE |
Sistemi di produzione agroforestale per combattere la malnutrizione infantile nella Provincia di Zambezia, Mozambico |
331.703,00 |
PROJECT FOR PEOPLE ODV |
Fattoria comunitaria per la lotta alla fame e la sicurezza alimentare in Bénin Allada – Bénin |
139.200,00 |
MSP – Movimento Sviluppo e Pace |
LAVANOU - LA VAllée NOUrricière. Projet pour l'auto-suffisance alimentaire et le renforcement des compétences locale au Nord du Sénégal |
342.346,50 |
AIBI – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI |
Akiba-Maisha, risparmiare per il mio sviluppo. Associazioni di risparmio e credito per costruire una nuova cultura produttiva e alimentare, nella Repubblica Democratica Del Congo |
307.862,01 |
A.G.A.P.E. ETS |
“Agricoltura e sviluppo - contrastare la malnutrizione nel Kasai - R.D. Congo” |
191.600,00 |
PERSONE COME NOI· ONLUS |
Protagonismo economico delle donne per la sicurezza alimentare delle famiglie rurali dei villaggi di Ain Soltan e El Feija nella Delegazione di Ghardimaou di Jendouba (Tunisia) |
287.225,00 |
TOTALE |
|
7.832.297,31 |
Quota a disposizione anno 2023 |
14.797.974,01 |
|
Residuo da riassegnare mediante delibera del Consiglio dei ministri |
6.965.676,70 |
Schema di D.P.C.M. concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 229):
CALAMITÀ NATURALI |
||
RICHIEDENTE |
OGGETTO DELL’INTERVENTO |
IMPORTO ASSEGNATO (in euro) |
ALBANO DI LUCANIA (PZ) |
Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico in aree del centro abitato ad elevato pericolo da frana |
2.118.253,15 |
COMUNE DI POLIGNANO A MARE (BA) |
Lavori urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico in area a massimo rischio da dissesto nel centro abitato – Lama Monachile |
2.488.763,33 |
COMUNE DI TITO (PZ) |
Interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico in un'area a massimo rischio da frana del centro abitato |
2.480,547,04 |
COMUNE DI SAN LUCIDO (CS) |
Consolidamento del costone roccioso e dell'adiacente corpo di frana incombenti sulla linea ferroviaria ed a valle del centro storico di san lucido- primo lotto funzionale |
2.500.000,00 |
COMUNE DI CUTRO (KR) |
Lavori di consolidamento e mitigazione rischio frane nel centro abitato del comune dl Cutro (kr)- periferia sud |
2.359.140,00 |
COMUNE DI MOTTAFOLLONE (CS) |
Lavori di consolidamento e messa in sicurezza dal rischio idrogeologico a ridosso dei nuclei abitativi e lungo la viabilità comunale nelle località Caccia-Zappamano |
1.396.163,60 |
CAI CLUB ALPINO ITALIANO |
Trailmergency – ripristino della rete sentieristica post emergenza |
704.135,00 |
COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI (FR) |
Lavori per interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e salvaguardia idrogeologica del Rio cretta ed il Rio riuscio |
1.248.966,26 |
COMUNE DI TORANO CASTELLO (CS) |
Stabilizzazione versanti in frana mediante un insieme organico di interventi strutturali e non strutturali: gabbionate, palificate, muri di sostegno, regimazione acque piovane |
612.442,03 |
COMUNE DI CAPENA (RM) |
Riqualificazione e valorizzazione ex lavatoio nel centro storico del comune di Capena per la realizzazione di una struttura turistico culturale e messa in sicurezza area circostante |
1.463,690,81 |
TOTALE |
|
17.372.101,22 |
Quota a disposizione anno 2023 |
25.153.800,46 |
|
Residuo da riassegnare mediante delibera del Consiglio dei ministri |
7.781.699,24 |
Schema di D.P.C.M. concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati (Atto n. 230):
ASSISTENZA AI RIFUGIATI E AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI |
||
RICHIEDENTE |
OGGETTO DELL’INTERVENTO |
IMPORTO ASSEGNATO (in euro) |
COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETÀ- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS' |
Reach (refugees adults & children): assistenza e accompagnamento personalizzati per richiedenti e protetti internazionali - Roma |
225.286,80 |
COMUNE DI SANTORSO |
C.O.R.A. - conciliazione e occupazione di richiedenti asilo - comune di Santorso e territorio dell'alto vicentino - provincia di Vicenza |
35.542,00 |
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MILANO |
Il diritto all'abitare: percorsi di accoglienza ed integrazione per persone rifugiate e richiedenti asilo senza dimora ed in situazione di marginalità – Città metropolitana di Milano |
208.285,28 |
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREA METROPOLITANA ROMA CAPITALE |
Help center territoriali |
227.149,58 € |
Cooperativa sociale luceria servizi |
C.A.M. Centro attivita' multiculturali - comune di Lucera - provincia di Foggia |
129.495,00 |
SOLIDARIETA’ E SVILUPPO SOC. COOP. ED IMPRESA SOCIALE |
Sportello A.M.I.C.O. – accoglienza e mediazione linguistica per immigrati consulenze e orientamento – apertura di uno sportello informativo gratuito di consulenza, orientamento e supporto per l’integrazione nel tessuto sociale della collettività che li accoglie – Bagni di Lucca (LU) |
27.394,00 |
ARCI MADIBA ONLUS |
Reborn. Laboratori di sartoria per l'integrazione, la sostenibilità ambientale e la nascita di un’impresa sociale. |
98.968,71 |
TOTALE |
|
952.121,37 |
Quota a disposizione anno 2023 |
16.383.587,72 |
|
Residuo da riassegnare mediante delibera del Consiglio dei ministri |
9.671.335,36 |
Schema di D.P.C.M. concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 231):
CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI Beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016
|
||
RICHIEDENTE |
OGGETTO DELL’INTERVENTO |
IMPORTO ASSEGNATO (in euro) |
MINISTERO DELLA CULTURA - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE |
Riordino dell'archivio del comune di Cagnano Amiterno (AQ) - Abruzzo |
13.060,00 |
MINISTERO DELLA CULTURA - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLE MARCHE |
Digitalizzazione e metadatazione del fondo diplomatico e inventariazione analitica dell'archivio storico comunale di Montelparo e ricognizione documentaria comprensiva di operazioni di selezione e scarto dell’intero complesso archivistico del comune di Montelparo (FM) |
36.600,00 |
MINISTERO DELLA CULTURA - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLE MARCHE |
Restauro, digitalizzazione, metadatazione e ricondizionamento del fondo diplomatico e degli antichi statuti dell'archivio storico comunale di Apiro (MC) |
75.000,00 |
COMUNE DI MONTEREALE |
Inventariazione, digitalizzazione e valorizzazione dell'archivio storico comunale di Montereale |
18,000,00 |
MINISTERO DELLA CULTURA - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLE MARCHE |
Intervento di catalogazione dei manoscritti e digitalizzazione di parte di essi, del fondo antico della biblioteca comunale "F. Antolisei" di San Severino Marche (MC) |
37,092,88 |
MINISTERO DELLA CULTURA - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLE MARCHE |
Restauro, digitalizzazione, metadatazione e ricondizionamento del fondo diplomatico ed inventariazione analitica dell'archivio storico comunale di Offida (AP) |
54.410,00 |
MINISTERO DELLA CULTURA- ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA |
Restauro dei registri della serie "Giudiziario del podestà, malefici" dell'archivio storico del comune di Spoleto, dal n. 1 al n, 87, 1334-1473 |
148.757,97 |
MINISTERO DELLA CULTURA - ARCHIVIO DI STATO DI ASCOLI PICENO |
Restauro di n. 263 registri del fondo archivio notarile comunale di Force |
258.292,30 |
MINISTERO DELLA CULTURA - ARCHIVIO DI STATO DI ASCOLI PICENO |
Restauro di n. 219 registri catastali preunitari delle comunità di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Amandola, Comunanza, Force, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione e Venarotta |
133.723,59 |
MINISTERO DELLA CULTURA - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELL’UMBRIA |
Interventi di restauro conservativo di documentazione degli archivi storici del territorio di Spoleto, Norcia, Cascia, Poggiodomo (PG) |
671.914,76 |
COMUNE DI MOGLIANO |
Intervento di restauro dell'organo S. Vici, 1800, chiesa di S. Maria Assunta (di Piazza), Mogliano (MC) |
64.525,00 |
COMUNE DI CORRIDONIA |
Riqualificazione funzionale del palazzo comunale a seguito degli eventi sismici di agosto 2016 |
514.698,00 |
TOTALE |
|
2.026.074,50 |
CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI Altri beni culturali
|
||
RICHIEDENTE |
OGGETTO DELL’INTERVENTO |
IMPORTO ASSEGNATO (in euro) |
CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI |
Restauro e riuso giardino all'italiana di Villa Greppi - terzo lotto |
291.000,00 |
ARCIDIOCESI DI LECCE |
Intervento di restauro conservativo delle facciate e delle coperture della cattedrale Maria Santissima Assunta a Lecce |
1.600.000,00 |
ARCIDIOCESI DI LECCE |
Intervento di restauro conservativo delle facciate e dei lastrici solari e consolidamento degli apparati decorativi delle facciate della cattedrale Maria Santissima Assunta a Lecce |
1.600.000,00 |
COMUNE DI AVELLA |
Rest-abella |
945.361,81 |
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA IN CATTEDRALE IN CESENA |
Restauro, risanamento conservativo e consolidamento del fabbricato "ex falegnameria" del complesso edilizio di Palazzo Ghini destinato a biblioteca diocesana, sita in comune di Cesena (FC) |
1.804.714,52 |
PARROCCHIA NATIVITÀ BEATA VERGINE MARIA IN ROCCADASPIDE |
Restauro del convento S. Maria delle grazie e dell'annessa chiesa S. Antonio |
5.182.797,38 |
COMUNE DI SOMMA VESUVIANA |
Intervento di conservazione e di restauro delle superfici architettoniche del Castello d'Alagno in somma vesuviana (NA) |
1.512.789,21 |
COMUNITÀ EBRAICA DI FIRENZE |
Rifacimento della copertura e restauro e consolidamento della volta interna della sinagoga di Siena a seguito dei dissesti provocati dal sisma del 08/02/2023 |
291.967,00 |
COMUNE DI FERRARA |
Restauro conservativo dell'arazzo di Johannes Karcher raffigurante la decapitazione di San Giorgio del Museo della Cattedrale di Ferrara |
105.764,00 |
MINISTERO DELLA CULTURA - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI FROSINONE E LATINA |
Arpino (FR)-chiesa di S. Girolamo – recupero del patrimonio esistente: lavori di restauro, conservazione e valorizzazione |
2.887.637,71 |
DIOCESI DI UGENTO |
Restauro conservativo della chiesa di San Domenico e del patrimonio storico - artistico |
3.281.581,74 |
PARROCCHIA SANTI EUSTACHIO E NICOLA DI GIOI |
Restauro della cappella Madonna della Porta della parrocchia Santi Eustachio e Nicola di Gioi (SA) |
543.605,02 |
COMUNE DI ROCCADASPIDE |
Restauro e risanamento conservativo dell'ex convento di S. Maria dell'Arco in località S. Maria del comune di Roccadaspide (SA), regione Campania (area sud) |
4.491.509,25 |
FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA ONLUS |
Restauro, valorizzazione, fruibilità del pubblico della biblioteca della fondazione Querini Stampalia onlus, Venezia |
2.914.714,52 |
COMUNE DI RIPALIMOSANI |
Lavori di ristrutturazione, conservazione e restauro della chiesa parrocchiale Santa Maria Vergine Assunta in Cielo di Ripalimosani |
811.346,81 |
PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE IN GATTEO |
Restauro e consolidamento del palazzo arcipretale (ex canonica) della parrocchia di San Lorenzo Martire in Gatteo |
1.407,289,35 |
TOTALE |
|
29.672.078,32 |
CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI |
|
Beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 |
2.026.074,50 |
Altri beni culturali |
29.672.078,32 |
TOTALE |
31.698.152,82 |
Quota a disposizione anno 2023 |
36.528.613,74 |
Residuo riassegnato al bilancio della Presidenza del Consiglio |
4.830.460,92 |
Schema di D.P.C.M. concernente gli interventi relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche (Atto n.232):
RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALLE ALTRE DIPENDENZE PATOLOGICHE |
||
RICHIEDENTE |
OGGETTO DELL’INTERVENTO |
IMPORTO ASSEGNATO (in euro) |
Associazione la tenda centro di solidarietà odv |
N.uove O.pportunità - IN.O. che aiutano a crescere |
159.965,00 |
Un fiore per la vita cooperativa sociale |
In-Dipendenti |
179.010,00 |
Cooperativa sociale casa del giovane società cooperativa a.r.l onlus |
Cura ET Labora 2.0 |
336.005,00 |
Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi2 San Francesco |
Gemmazioni - Percorsi di formazione e inserimento lavorativo in Agricoltura Sociale |
246.011,19 |
Centro sociale papa Giovanni XXIII società cooperativa sociale onlus |
Recuperare terreno. Coltivare opportunità attraverso l’agricoltura |
188.850,39 |
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) |
Reti per la salute e l’inclusione sociale |
636.293,58 |
Associazione insieme verso nuovi orizzonti ODV |
Nuovi orizzonti per il lavoro |
635.076,00 |
Terra mia società cooperativa sociale |
Re-act parent |
445.946,00 |
S. Lucia società cooperativa sociale arl Ets |
Fiori nel deserto – attivazione di tirocini formativi e borse di lavoro oltre che azioni di accompagnamento e di giustizia riparativa finalizzate all’inserimento lavorativo rivolto ad un target prevalentemente giovanile affetto da problemi connessi a dipendenze patologiche – area Stabiana Comune di Castellammare di Stabia e comuni limitrofi (provincia sud di Napoli) Campania |
150.000,00 |
Gruppo Arco s.c.s. |
Ripartiamo |
73.923,12 |
Cooperate – Società cooperativa sociale |
Job Accademy for Life |
110.974,89 |
Cooperativa sociale magliana ‘80 S.p.A. ets |
Con le mani in pasta |
98.612,00 |
Associazione C.e.l.S. “S,Crispino” di Viterbo-ODV |
Radici per crescere |
688.000,00 |
Associazione comunità mondo nuovo OdV |
ColtiviAMOlaVITA |
803.158,16 |
Cooperativa sociale progetto crescita onlus |
Inside out volta per favorire reinserimento sociale e lavorativo delle persone tossicodipendenti - Tossicodipendenti- Emilia Romagna - Ravenna |
252.760,00 |
Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo Celso ed Anna Frascali |
Lo Sport come strumento di supporto al percorso terapeutico di cura |
28.775,00
|
Comunità San Patrignano società cooperativa sociale |
I.R.I.DI Interventi di recupero integrale dalle dipendenze |
1.148,354,00 |
Cooperativa Sociale Alice ONLUS scrl |
Progetto – ri attivo - Piemonte - Cuneo |
172.106,50 |
Il Ponte Centro di Solidarietà di Don Egidio Smacchia ODV |
Insieme è meglio Insieme si può |
114.540,00 |
CIPSS società cooperativa sociale onlus |
Transito esperto: cohousing e recovery oltre la fragilità |
112.397,92 |
Azienda sanitaria locale di Brindisi |
Soggetti con ADHD (disturbo con iperattività con Deficit di attenzione) e Disturbo da Uso di Cocaina |
74.900,00 |
Polo9 società cooperativa sociale impresa sociale |
Lab.or.a – Laboratori di Orientamento e Autonomia |
406.145,00 |
Associazione casa rosetta onlus |
Verso un futuro possibile. Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche |
200.000,30 |
P.AR.S. Prevenzione assistenza reinserimento sociale “Pio Casrosi” |
Laboratorio per formazione professionalizzate e di inserimento lavorativo di persone con dipendenza patologica |
1.221.317,91 |
Centro di solidarietà di Reggio Emilia |
MiProgetto |
65.334,00 |
Associazione comunità progetto sud onlus |
Officine Benessere |
117.763,28
|
Società Cooperativa Sociale Onlus - La forza |
Coltivare valore – Promuovere l’inserimento socio riabilitativo e occupazionale, anche mediante la sensibilizzazione della comunità locale Calatafimi Segesta |
128.960,00 |
Centro accoglienza l’ulivo - Società Cooperativa Sociale |
Laboriosamente |
374.750,00 |
Centro calabrese dì solidarietà ETS |
Percorsi |
563.066,00 |
Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata Regione Marche |
Skills training presso la comunità terapeutica diurna zero dell’ast Macerata – Regione Marche |
301.270,00
|
Associazione Comunità terapeutica “La Tempesta” Onlus |
Esperienze di Rete |
37.240,00 |
Azienda Usl di Piacenza |
La mia esperienza vale |
142.300,00 |
Associazione Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi ETS |
Gioco di squadra |
182.856,90 |
TOTALE |
|
10.396.662,14 |
Quota a disposizione anno 2023 |
63.673.631,43 |
|
Residuo da riassegnare mediante delibera del Consiglio dei ministri |
53.276.969,29 |
Nella tabella che segue è riportato, per settore di intervento, l’ammontare dei finanziamenti autorizzati con gli annuali D.P.C.M. di riparto[18] dell’otto per mille di pertinenza statale, negli anni dal 2004 al 2023.
Si evidenzia che negli anni 2011, 2012 e 2015 non si è proceduto alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per mancanza di disponibilità finanziaria[19].
FINANZIAMENTI anni 2004-2023
(milioni di euro)
Settore |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Fame nel mondo |
0,9 |
0,4 |
4,7 |
0,3 |
- |
0,8 |
5,4 |
- |
- |
0,4 |
6,7 |
- |
8,2 |
3,0 |
5,5 |
10,1 |
11,8 |
14,5 |
16,5 |
7,8 |
Beni culturali |
13,9 |
7,9 |
- |
32,8 |
- |
26,2 |
108,5 |
- |
- |
- |
6,7 |
- |
8,2 |
6,0 |
5,5 |
9,0 |
2,4 |
5,2 |
12,4 |
31,7 |
Calamità naturali |
5,1 |
2,8 |
- |
3,6 |
3,5 |
14,3 |
22,6 |
- |
- |
- |
6,7 |
- |
8,2 |
12,0 |
5,5 |
10,1 |
11,8 |
14,4 |
19,5 |
17,4 |
Assistenza rifugiati/ minori |
0,6 |
0,6 |
- |
9,8 |
- |
2,6 |
7,9 |
- |
- |
- |
6,7 |
- |
8,2 |
3,0 |
5,5 |
8,8 |
4,3 |
6,7 |
4,0 |
1 |
Edilizia scolastica |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6,7 |
- |
8,2 |
6,0 |
5,5 |
10,1 |
11,8 |
14,4 |
16,5 |
55,4 |
Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10,4 |
Totale |
20,5 |
11,8 |
4,7 |
46,5 |
3,5 |
43,9 |
144,4 |
- |
- |
0,4 |
33,5 |
- |
40,9 |
30,0 |
27,5 |
48,1 |
42,2 |
55,2 |
68,9 |
68,3 |
Come si vede dalla tabella, il primo taglio importante di risorse della quota dell’otto per mille IRPEF di competenza statale risale al 2004, quando con la legge finanziaria (legge n. 350/2003, art. 2, co. 69) è stata disposta una riduzione di 80 milioni di euro, finalizzata al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Le risorse dell’otto per mille sono state poi integralmente ripristinate a decorrere dal 2010, con la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, art. 1, co. 1233). In quell’anno, infatti, lo stanziamento dell’otto per mille di competenza statale che fu messo a ripartizione tornò all’importo di oltre 144 milioni di euro.
Negli anni successivi, tuttavia, sono state autorizzate ulteriori consistenti riduzioni dello stanziamento disponibile, tanto che negli anni 2011, 2012 e 2015 non si è neppure proceduto al riparto. Nel 2013 l’importo messo a riparto è stato di appena 400 mila euro rispetto ai 167 milioni spettanti allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti.
In particolare, la quota dell’otto per mille IRPEF di competenza statale dell’anno 2011 non è stata oggetto di riparto in quanto lo stanziamento di bilancio, oltre 145 milioni di euro (rispetto all’importo di 174,3 milioni determinato dalle scelte dei contribuenti), è stato utilizzato interamente a copertura di interventi legislativi approvati nell’ambito delle manovre di consolidamento dei conti pubblici adottate nel corso dell’anno[20].
Analogamente, la quota per l’anno 2012, pari in bilancio a 61 milioni, (rispetto all’importo di 206 milioni determinato dalle scelte dei contribuenti), è risultata interamente decurtata da successivi provvedimenti legislativi, per la gran parte legati ad esigenze di protezione civile[21]. Neppure il riparto della quota dell'anno 2015 ha avuto luogo, in quanto l’esiguo stanziamento di bilancio, residuale rispetto alle riduzioni permanenti (7,3 milioni rispetto ai 195,6 teoricamente spettanti allo Stato), è stato utilizzato a finalità di copertura[22].
Nel complesso, a causa delle riduzioni di carattere permanente che incidono sull’autorizzazione legislativa di spesa dell’otto per mille IRPEF di competenza statale, le risorse disponibili per la ripartizione tra le cinque categorie dell’otto per mille sono di gran lunga inferiori rispetto a quanto assegnato allo Stato in sede di dichiarazione dei redditi.
Guardando agli ultimi anni, nel 2014 il riparto ha riguardato l’importo di 33,5 milioni, rispetto ai 170,3 milioni spettanti; nel 2016, 40,9 milioni su 187 milioni spettanti; nel 2017, 30 milioni su 181,1 milioni spettanti allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti; nel 2019, 48,2 milioni rispetto ai 197,7 tecnicamente spettanti, infine, nel 2020, 49,8 milioni rispetto ai 203,8 spettanti allo Stato in base delle scelte dei contribuenti.
Da ultimo, per il 2023, il riparto - i cui schemi di D.P.C.M. sono all’esame del Parlamento - riguarda 192,6 milioni rispetto ai 330,4 milioni tecnicamente spettanti sulla base delle scelte dei contribuenti.
La tabella che segue riporta la serie storica del numero delle istanze pervenute ai fini del riparto della quota di pertinenza statale dell’otto per mille IRPEF negli anni dal 2007 al 2023[23], nonché gli importi autorizzati con i DPCM rispetto a quelli richiesti, ammissibili al finanziamento, sulla base della procedura di assegnazione dei contributi precedente e successiva alle modifiche apportate dal D.P.R. n. 82/2013:
N. DOMANDE |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2013 |
2014 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Istanze pervenute |
1.142 |
1.168 |
974 |
1.132 |
1.187 |
3.124 |
947 |
344 |
277 |
262 |
272 |
281 |
316 |
342 |
Istanze con parere favorevole (A) |
808 |
749 |
768 |
823 |
936 |
2.465 |
749 |
153 |
170 |
193 |
159 |
145 |
166 |
106 |
Istanze finanziate (B) |
102 |
7 |
95 |
337 |
4 |
70 |
103 |
37 |
78 |
101 |
120 |
116 |
124 |
106 |
% finanziate su favorevoli (B/A *100) |
12,6 |
0,9 |
12,4 |
40,9 |
0,4 |
2,8 |
18,7 |
24,2 |
45,9 |
52,3 |
75,5 |
80,0 |
74,7 |
100 |
Si evidenzia come per il 2023 l’ampia disponibilità di risorse, eccedenti quanto necessario per il finanziamento delle istanze ammesse alla valutazione da parte delle Commissioni tecniche, ha determinato l’integrale finanziamento degli interventi in graduatoria indipendentemente dal punteggio tecnico attribuito a ciascun progetto dalle Commissioni medesime, che, secondo quanto chiarito dal Governo, è un parametro determinante per la ripartizione delle risorse solo nel caso di risorse quantitativamente insufficienti al finanziamento di tutte le istanze idonee.
[1] L’ampliamento di tale finalità ai minori stranieri non accompagnati è stato disposto dall’articolo 21, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47.
[2] La finalità relativa agli interventi sugli immobili adibiti all’istruzione scolastica è stata inserita dall’articolo 1, comma 206, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013).
[3] Tale ultima finalità è stata introdotta dall'art. 8, comma 1, lett. b), del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, e produrrà i suoi effetti con riferimento alle scelte effettuate dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023, rilevanti ai fini della ripartizione del 2027.
[4] In particolare, nel parere, la V Commissione ha richiesto al Governo di disciplinare il carattere di straordinarietà degli interventi di recupero dalle tossicodipendenze e da altre dipendenze patologiche nonché l'eventualità che il riparto dei fondi in favore dei progetti con valutazione non inferiore a sessanta centesimi non consenta l'integrale utilizzo delle risorse disponibili.
[5] Si rammenta, infatti, che ai sensi dell’articolo 47 della legge n. 222 del 1985, la quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, da destinare a diretta gestione statale ovvero a diretta gestione della Chiesa cattolica, è calcolata sull’importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni dei redditi annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente.
[6] Il Fondo edifici di culto, istituito e disciplinato dagli art. 54-65 della legge n. 222 del 1985, è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato. L'amministrazione del Fondo, i cui proventi patrimoniali sono utilizzati per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici ad esso appartenenti, è affidata al Ministero dell'interno, che ne ha anche la rappresentanza giuridica.
[7] Recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”.
[8] Il riferimento, contenuto nella norma, alle dichiarazioni dei redditi dal 2016 al 2025 avrebbe infatti determinato l’assegnazione dell’otto per mille ai comuni terremotati solo a partire dall’anno 2019, in quanto, ai sensi dell’articolo 47 della legge n. 222/1985, la quota dell'otto per mille è calcolata sull’importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni dei redditi annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente (secondo e quinto periodo).
[9] Si ricorda che precedentemente alle modifiche introdotte dal D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82, per i D.P.C.M. di ripartizione della quota dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale era richiesta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[10] L’importo considerato per la determinazione della quota dell’otto per mille non corrisponde perfettamente agli incassi in conto competenza relativi all’IRPEF risultanti nel Rendiconto generale dello Stato. Le discordanze sono sostanzialmente ascrivibili al fatto che i versamenti relativi a un determinato anno d’imposta sono introitati al bilancio dello Stato in parte nell’esercizio finanziario corrispondente a tale anno (versamento in acconto per autotassazione) e in parte nell’esercizio finanziario successivo (versamento a saldo per autotassazione). Inoltre, sono effettuate ulteriori operazioni di rettifica – necessarie a conciliare gli incassi dell’esercizio finanziario con gli incassi relativi allo specifico periodo d’imposta - escludendo, dagli incassi dell’esercizio, quelli relativi ai ruoli (in quanto afferenti ad esercizi pregressi, diversi dall’anno di imposta considerato); l’importo in questione è poi decurtato dai versamenti di ritenute sul lavoro dipendente incassate a gennaio dell’anno di riferimento (perché relative al mese di dicembre dell’anno precedente) ed integrato delle ritenute del gennaio dell’anno successivo (in quanto relative al mese di dicembre dell’anno di imposta).
[11] La clausola prevede riduzioni lineari delle missioni di spesa dei Ministeri, operanti nel caso in cui gli effetti finanziari delle misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, disposte dall’art. 9 del D.L. n. 78/2010, risultino conseguiti in misura inferiore a quella prevista.
[12] La clausola di salvaguardia prevede riduzioni lineari delle missioni di spesa dei Ministeri, nel caso in cui si verifichino risparmi inferiori a quelli previsti dalle misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, di cui all’art. 16 del D.L. n. 98/2011.
[13] La spending review disposta con la legge di bilancio per il 2018 ha comportato un taglio dello stanziamento dell’otto per mille di competenza statale di 4,8 milioni per il 2018 e di circa 2,1 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.
[14] In particolare, cfr. delibera n. 16/2014, “Destinazione e gestione dell’8 per mille dell’Irpef”; delibera n. 16/2016, “Destinazione e gestione dell'8 per mille dell’IRPEF: le azioni intraprese a seguito delle deliberazioni della Corte dei conti"; delibera n. 24/2018, “La scelta dell’otto per mille da parte dei contribuenti e l’audit dell’Agenzia delle entrate sui comportamenti degli intermediari”, nelle quali la Corte ha riferito sulle modalità di gestione dell’istituto dell’8 per mille individuando gli elementi di debolezza della normativa, risalente a oltre 30 anni, e della sua applicazione, al fine di indicare proposte per migliorarne l’impianto complessivo.
[15] Nella Relazione del 19 novembre 2014 (delibera n. 16/2014) la Corte segnala come “complessivamente, negli anni, le decurtazioni ai fondi dell’otto per mille di competenza statale hanno rappresentato oltre i due terzi delle somme destinate dai cittadini”.
[16] L’art. 46-bis, comma 4, del D.L. n. 124/2019 prevede che la nuova disciplina si applichi “a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019”, vale a dire con riferimento alle scelte effettuate dai contribuenti nel 2020, sui redditi 2019, il cui importo viene a ripartizione nel 2023. Ciò in quanto, come già ricordato, la quota dell'otto per mille IRPEF viene calcolata sull’importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni dei redditi annuali, relative al terzo periodo imposta precedente.
[17] L’art. 2-bis, comma 5, del D.P.R. n. 76/1998 prevede che, i fini dell'elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri può, derogare agli ordinari criteri di cui ripartizione delle risorse tra le categorie, di cui ai precedenti commi 1 e 4, fermo restando l'ambito delle finalità perseguite dalla legge, deliberando di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità ed urgenza dei medesimi ovvero nel caso in cui l'importo delle risorse a disposizione sia inferiore o uguale a un milione di euro. In tale caso, il Governo trasmette alla Camere una relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e dà conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4.
[18] Per l'anno 2004, D.P.C.M. 23 novembre 2004 (G.U. 26/1/2005, n. 20, S.O.); per l'anno 2005, D.P.C.M. 30 gennaio 2006 (G.U. 6/3/2006, n. 54) per il 2006, D.P.C.M. 10 novembre 2006 (G.U. 24/1/2007, n. 19); per il 2007, D.P.C.M. 23 novembre 2007 (G.U. 17/12/2007, n. 292); per il 2008, D.P.C.M. 19 novembre 2008 (G.U. 8/1/2009, n. 5); per il 2009, D.P.C.M. 27 novembre 2009 (G.U. 8/2/2010, n. 31); per il 2010, D.P.C.M. 10 dicembre 2010 (G.U. 22/12/2010, n. 298, S.O.); per il 2013, D.P.C.M. 12 marzo 2014 (G.U. 19/5/2014, n. 114), per il 2014, D.P.C.M. 8 febbraio 2016 (pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio, in quanto, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 82/2013 i DPCM di riparto dell’otto per mille non necessitano più della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); per il riparto 2016, D.P.C.M. 31 ottobre 2017, per il riparto 2017, D.P.C.M. 26 febbraio 2019; per il riparto 2018, D.P.C.M. 20 febbraio 2020; per il riparto 2019, D.P.C.M. 9 aprile 2021; per il riparto 2020, D.P.C.M. 16 maggio 2022; per il riparto 2021, D.P.C.M. 21 aprile 2023.
[19] Cfr. i relativi Comunicati della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2012, 26 gennaio 2013 e 28 aprile 2016.
[20] Lo stanziamento è stato dapprima ridotto di 64 milioni dall’art. 21, comma 9, del D.L. n. 98/2011, per la flotta aerea della Protezione civile, e poi di 57,3 milioni dall’art. 4, comma 2, del D.L. n. 211/2011, per le esigenze connesse al potenziamento delle infrastrutture penitenziarie. L’ulteriore riduzione di circa 24 milioni è stata determinata con l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno 2011, che ha provveduto a trasformare in riduzioni di spesa gli accantonamenti lineari sugli stanziamenti di bilancio operati ai sensi dell’art. 1, co. 13, della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010), previsti quale misura cautelare in caso di mancati introiti dall’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze radioelettriche.
[21] Con riferimento all’anno 2012, la disponibilità di bilancio (61 milioni) già decurtata, a legislazione vigente, dai provvedimenti legislativi approvati nel 2011 di cui si è detto sopra, è stata ridotta di 57 milioni dall’art. 30, co. 5, del D.L. n. 201/2011, a copertura dell’incremento del Fondo protezione civile, e, poi, di ulteriori 4 milioni con il D.L. n. 95/2012, a copertura degli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche del mese di febbraio 2012 (c.d. emergenza neve). Con il provvedimento di assestamento del bilancio, il capitolo è stato poi incrementato di 32,8 milioni. Ma anche tali risorse sono state successivamente assegnate ad incremento del Fondo della protezione civile (art. 1, comma 280, legge n. 228/2012).
[22] Rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato in base alle scelte dei contribuenti (195,6 mln), sullo stanziamento dell’anno 2015 hanno gravato - oltre alle riduzioni permanenti adottate con il D.L. n. 249/2004 (-5 mln per il Fondo di previdenza per il personale di volo), con il D.L. n. 98/2011 (-64 mln per la flotta aerea della Protezione civile) e con la L. n. 97/2013 (-12 mln a copertura degli oneri derivanti dal recepimento della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo) - alcune specifiche riduzioni disposte per il 2015 dal D.L. n. 35/2013, c.d. spending review (-35,8 mln), dal D.L. 63/2011 per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (-35 mln) e dal D.L. n. 185/2015 (-27,8 mln). Considerando anche le riduzioni lineari che incidono ogni anno ai sensi dei DD.LL. n. 112/2008, n. 78/2010 e n. 98/2011, le disponibilità residue sono state considerate insufficienti per il finanziamento dei progetti presentati. Pertanto, con il Comunicato stampa del 28 aprile 2016 la Presidenza del Consiglio ha dichiarato che la quota dell'otto per mille IRPEF a gestione statale relativa all'anno 2015 (7,3 milioni) sarebbe andata ad incrementare le risorse per la ripartizione dell'annualità 2016. Tutte le istanze presentate per l'anno 2015 sarebbero state considerate valide per l'annualità 2016. Tuttavia, anche tali residue disponibilità trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio sono poi state utilizzate a copertura degli oneri recati dall'articolo 9 (misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore) della legge n. 106/2016 (Terzo settore).
[23] Una ricostruzione completa delle assegnazioni della quota dell’otto per mille IRPEF di destinazione statale a partire dal 1991 è disponibile presso il Servizio Studi - Dipartimento Bilancio.