Criteri e modalità di erogazione delle risorse del Fondo per le aree territoriali svantaggiate confinanti con la Valle d'Aosta e il Friuli-Venezia Giulia (2024-2026) 21 ottobre 2024 |
Indice |
Premessa|La disciplina del fondo e il suo finanziamento|Contenuto dello schema di DPCM| |
Premessa
Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame definisce
i criteri e le modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n.81 del 2007.
I
soggetti beneficiari degli stanziamenti nel Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n.81 del 2007, interessati dallo schema di decreto in esame sono soltanto quelli appartenenti alle aree territoriali svantaggiate
confinanti con le regioni a statuto speciale
Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia.
Si ricorda, infatti, che, nonostante la denominazione del Fondo dal 2010, i Comuni confinanti con la regione Trentino-Alto Adige beneficiano delle risorse stanziate nel diverso "Fondo dei comuni confinanti", previsto dell'articolo 2, commi 117 e 117-
bis, della legge n. 191 del 2009 (c.d. "Fondo Brancher").
La dotazione del Fondo è definita dal comma 505, articolo 1, legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per l'anno 2024), che ha stanziato per il
triennio 2024-2026 un importo di
10 milioni di euro annui.
Lo schema di decreto in esame disciplina le modalità di ripartizione della predetta dotazione, eventualmente incrementata delle risorse residue provenienti dalle gestioni delle precedenti annualità.
Le risorse del Fondo sono iscritte nel capitolo 2149 del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri
(cap. 831/entrata della Presidenza), per la successiva gestione di spesa (cap. 446/Presidenza).
La legge prevede che il D.P.C.M. debba essere adottato
previo parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e delle Commissioni parlamentari competenti. La Conferenza unificata ha espresso parere favorevole in data 12 settembre 2024. Le
Commissioni parlamentari competenti devono esprimere il proprio parere
entro il 3 novembre 2024.
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La disciplina del fondo e il suo finanziamento
Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'
articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007 (c.d. "Fondo Letta"), successivamente modificato dall'articolo 35 del decreto-legge n. 159 del 2007 e dall'articolo 2, comma 45, della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009). La norma prevede che
le modalità di erogazione del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni (attualmente Ministro per gli affari regionali e le Autonomie), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede a finanziare direttamente i comuni interessati, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto.
In un primo momento, i
destinatari del fondo erano individuati nelle
tre macroaree costituite dai territori
confinanti con tre regioni a statuto speciale:
Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. La prima procedura per la ripartizione e l'erogazione delle risorse del Fondo è stata attivata sulla base del D.P.C.M. 28 dicembre 2007, con riferimento alle risorse disponibili per l'annualità 2007, pari a
25 milioni di euro. Con il D.M. 3 marzo 2008 si è quindi provveduto alla ripartizione delle risorse del 2007 tra le tre macroaree (
99 comuni), alla determinazione dei destinatari e dei soggetti abilitati alla presentazione dei progetti. Con il D.P.C.M. 13 ottobre 2011 sono stati ridefiniti i criteri di ripartizione tra le tre macroaree e sono stati individuati i singoli comuni beneficiari, a seguito della modifica della norma istitutiva del fondo, ad opera della legge n. 203 del 2008. La successiva ripartizione, relativa alle annualità; 2008-2009-2010-2011 e residui 2007, è stata effettuata con il D.M. 14 settembre 2012.
Per gli anni 2007 (residui), 2008 e 2009, lo stanziamento del Fondo ammontava ad 36.271.800,23 euro.
Per gli anni 2010 e 2011 lo stanziamento del Fondo, originariamente pari a 40.952.452,90 euro, è stato decurtato della somma di 19.452.415,13 euro - riducendosi pertanto a euro 21.500.037,77 - per effetto del sopravvenuto articolo 2, comma 107, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010), recante il contributo alla finanza pubblica degli enti locali.
Con la
legge n. 191 del 2009 (articolo 2, commi 117 e 117-
bis) è stato istituito
un diverso sistema perequativo a favore dei soli comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano (c.d. "Fondo Brancher"). Pertanto, a partire dall'anno 2010, i comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano sono stati
esclusi dal finanziamento del "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale". Tale esclusione, a valere sugli stanziamenti per gli anni 2010 e successivi, è stabilita dallo stesso D.P.C.M. 13 ottobre 2011, il quale ha previsto l'acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la regione Trentino-Alto Adige (articolo 2, comma 5).
Nelle successive annualità
dal 2012 al 2017 il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale
non è stato rifinanziato.
Il Fondo è stato
successivamente rifinanziato dalle leggi di bilancio per il 2018 e per il 2019 (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 1159, e legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 969), per un complesso di risorse pari a
1 milione di euro per l'anno
2018,
15 milioni per l'anno
2019,
16 milioni per l'anno
2020 e
20 milioni di euro per l'anno
2021.
La legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), con un rifinanziamento in Sezione II,
ha incrementato il Fondo di ulteriori 4 milioni per il 2021 e di 24 milioni di euro per l'anno 2022
(cap. 2149/1 dello stato di previsione del MEF).
Con riferimento alle annualità 2018-2022, le modalità di utilizzo del Fondo sono state disciplinate dal
D.P.C.M. 21 settembre 2020, che ha individuato i destinatari del Fondo, nonché i criteri per la ripartizione tra le due macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, gli ambiti di intervento, le limitazioni e le procedure di finanziamento, le modalità del monitoraggio degli interventi e le condizioni per la revoca degli stessi.
Sulla base del D.P.C.M. 21 settembre 2020 il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato tre diversi decreti,
riferiti rispettivamente al triennio 2018- 2020, all'anno 2021 e all'anno 2022, con i quali sono stati definiti, per ciascun periodo di riferimento, le
somme destinate a ciascuna delle due macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun comune, le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento, le condizioni e le modalità di erogazione del Fondo, ed il carattere pluriennale del finanziamento.
Le
disponibilità del Fondo per le rispettive annualità,
comprensive delle quote residue degli anni precedenti, sono risultate pari a:
36.256.570,26 euro per il triennio 2018-2020;
22.559.926 euro per il 2021 e 23.241.722,93 euro per il 2022. Per ciascun periodo di riferimento sono stati quindi pubblicati gli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento, distinti per macroarea, con le relative quote di finanziamento, nonché le schede di valutazione dei progetti presentati. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, sulla base della valutazione della Commissione per la verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento, ha quindi provveduto all'erogazione in favore dei comuni beneficiari delle risorse liquidabili alle condizioni fissate dai diversi bandi.
Le procedure sopra descritte sono dettagliate, con i relativi provvedimenti, in
questa pagina del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
L'articolo 20-
bis,
decreto-legge n. 198 del 2022 (proroga termini)
ha rifinanziato il Fondo con 5 milioni di euro per l'anno 2023.
Le modalità di erogazione delle risorse dell'annualità 2023 sono state definite con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2023, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 21 febbraio 2024. Tale decreto è stato emanato con esclusivo riferimento all'annualità 2023 in considerazione dell'esiguità delle risorse assegnate al Fondo. Queste, pertanto, sono state destinate a coprire solo i maggiori oneri e/o le opere complementari relativi a progetti già finanziati con le precedenti annualità del medesimo Fondo. Con riferimento a quest'ultimo decreto, il Dipartimento ha pubblicato un bando il 23 febbraio 2023, per il quale le attività istruttorie e di valutazione delle istanze sono in via di conclusione. Il Decreto definisce, con riferimento alla annualità 2023, le somme destinate a ciascuna delle due macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia; il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun comune; le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento; le condizioni e le procedure di erogazione del Fondo.
In data
19 settembre 2024 si sono conclusi i lavori del gruppo di lavoro per la
verifica di rispondenza ai criteri di finanziamento dei progetti presentati dai comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli- Venezia Giulia relativi al Fondo. In data
23 settembre 2024 sono stati
pubblicati gli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento, distinti per macroarea, con le relative quote di finanziamento (art. 6 del D.P.C.M. del 21 dicembre 2023), nonché le schede di valutazione dei progetti presentati.
Infine, il
comma 505, articolo 1, legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per l'anno 2024)
ha previsto un incremento del Fondo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, alle cui modalità di ripartizione si provvede ai sensi dello schema di esame.
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Contenuto dello schema di DPCM
Lo schema di D.P.C.M. definisce i
criteri e le modalità di erogazione delle risorse stanziate nel
Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale
Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia destinate a finanziare progetti finalizzati allo
sviluppo economico e sociale dei territori di Comuni confinanti con tali Regioni.
I
Comuni interessati dal provvedimento sono 47, di cui 20 confinanti con la regione Valle d'Aosta e situati nella regione Piemonte, e 27 confinanti con il Friuli-Venezia Giulia appartenenti alla regione Veneto.
I Comuni costituenti due macroaree interessate dal provvedimento ed elencati nell'allegato 1 dello schema sono:
- Per la
macroarea Valle d'Aosta: Alagna Valsesia, Andorno Micca, Biella, Callabiana, Carema, Ceresole Reale, Graglia, Locana, Noasca, Piedicavallo, Pollone, Quincinetto, Rassa, Ronco Canavese, Sagliano Micca, Settimo Vittone, Sordevolo, Traversella, Valprato Soana, Valchiusa.
- Per la
macroarea Friuli-Venezia Giulia: Alpago, Annone Veneto, Chies d'Alpago, Cinto Caomaggiore, Cordignano, Domegge di Cadore, Fossalta di Portogruaro, Fregona, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Gruaro, Longarone, Lorenzago di Cadore, Mansuè, Meduna di Livenza, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Portobuffolè, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stefano di Cadore, Sarmede, Soverzene, Tambre, Teglio Veneto, Vigo di Cadore.
Nella relazione governativa si indica il
carattere innovativo del provvedimento che prevede un'
assegnazione delle risorse per il triennio 2024-2026 mediante un unico bando di gara, fermo restando che le risorse delle annualità 2025 e 2026 potranno essere trasferite agli Enti locali solo nei medesimi esercizi finanziari, ed una ripartizione delle risorse volta a sostenere con
quote plurime
i Comuni che hanno perfezionato il percorso di fusione o fusione per incorporazione (principio generale già previsto nei precedenti D.P.C.M.) introducendo tuttavia la condizione che il perfezionamento della fusione sia avvenuto
nell'arco del decennio antecedente
al 1° gennaio 2024 (si segnala, al riguardo, che lo schema di D.P.C.M. sottoposto alla Conferenza unificata fissava inizialmente tale vincolo in 5 anni; a seguito di una proposta formulata dalla Conferenza di estendere tale termine a 15 anni si è giunti all'individuazione dei 10 anni come soglia limite).
Si ricorda, al riguardo, che, ai fini della determinazione della soglia limite temporale per l'erogazione di eventuali quote plurime di finanziamento da parte del Fondo a favore dei Comuni che hanno perfezionato un percorso di fusione o fusione per incorporazione, la proposta avanzata dalla Conferenza unificata considerava quanto disposto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL, decreto legislativo n. 267 del 2000) nel quale all'articolo 15, come modificato dal decreto-legge n. 44 del 2023, si prevede un termine di 15 anni per l'erogazione dei contributi statali e regionali volti a favorire la fusione dei Comuni
.
Si rammenta, infatti, che per favorire la
fusione dei comuni, l'articolo 15, comma 3, del TUEL prevede che lo Stato eroghi appositi
contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, commisurati a una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. Con il decreto-legge n. 90 del 2014, il contributo straordinario in questione è stato esteso alle fusioni per incorporazione. Con l'inserimento di un comma 3-
bis nell'articolo 15 del TUEL, il decreto-legge n. 44 del 2023 (art. 3, comma 6-
ter) si stabilisce che per le
fusioni di comuni entrate in vigore
dal 1° gennaio 2014 il contributo straordinario, previsto per un periodo massimo di dieci anni (in scadenza, quindi, nel 2023), è erogato per
ulteriori cinque anni.
Tra le novità si segnalano, in aggiunta:
un più ampio coinvolgimento delle Regioni non solo nel monitoraggio ma anche nell'istruttoria della progettazione per la realizzazione degli interventi o dei servizi da erogare che contempla la stipula di Protocolli di intesa, la previsione della
valutazione dei progetti da parte di una apposita commissione (si segnala che nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2023, recante "Modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale – Annualità 2023" non è prevista la valutazione da parte della Commissione per la verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento, a differenza del precedente D.P.C.M. 21 settembre 2020 riferito alla gestione del Fondo nel triennio 2018-2020) nonché l'
introduzione, su richiesta delle comunità locali, della possibilità di finanziare un
ulteriore ambito di intervento, che nello specifico afferisce ad azioni di sostegno all'attività turistica ed alla sicurezza.
Nel dettaglio, l'
articolo 1 dello schema in esame riporta l'
oggetto e le definizioni. Viene ivi definita la
dotazione del fondo, pari a
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 incrementata delle risorse residuate dalla gestione delle precedenti annualità; è inoltre indicato che gli interventi che si intende finanziare concernono la
realizzazione di infrastrutture ovvero
l'organizzazione e il potenziamento dei servizi relativi alle funzioni dei Comuni volti, tra l'altro, a rendere esigibili i diritti della persona e a migliorare la qualità della vita.
L'
articolo
2 individua i
destinatari del fondo, ossia i Comuni, di cui all'allegato 1, confinanti con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia che costituiscono le macroaree interessate dal provvedimento.
L'
articolo 3 individua come
criteri per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo la
popolazione e la
superficie dei Comuni appartenenti alle due macroaree,
in misura del 42,5 per cento per la macroarea Valle d'Aosta e del 57,5 per cento per la macroarea Friuli-Venezia Giulia.
La quota di risorse destinata a ciascuna macroarea è definita mediante bando adottato dal Coordinatore dell'Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Dipartimento.
Nel caso di domanda presentata da parte di
un'unione di Comuni o da più Comuni in forma aggregata le risorse assegnate sono
proporzionate al numero di Comuni confinanti.
Le eventuali somme, derivanti da residui, economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e revoche di finanziamento, integrano la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi.
Va segnalato che, a differenza degli anni precedenti, lo schema di DPCM in esame non reca, nella Relazione di accompagnamento, l'importo della quota spettante a ciascun comune appartenente a ciascuna delle due Macroaree, sulla base dei criteri adottati dallo schema di DPCM in esame.
L'
articolo 4 contiene il seguente elenco, suddiviso per tipologia, degli
ambiti di intervento:
*Ambito di intervento introdotto con lo schema di D.P.C.M. in esame
Viene evidenziato come tutti gli interventi debbano prevedere la destinazione di
una quota pari almeno al 50% del finanziamento alla realizzazione di infrastrutture.
L'assegnazione delle risorse disponibili nel Fondo per il triennio 2024-2026 avviene mediante un unico bando adottato dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
L'
articolo 5 contiene le disposizioni relative alle
limitazioni di finanziamento. Si specifica che, per ciascuna macroarea, il
limite massimo di finanziamento ammissibile
per ciascun intervento è dato dal
rapporto
tra risorse disponibili e il numero complessivo dei
Comuni di cui all'allegato 1.
In relazione all'articolo 5, comma 1, si segnala che sulla base della relazione illustrativa relativa alla ripartizione degli stanziamenti di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2023 per l'annualità 2023 nonché della
domanda
di accesso al Fondo presente sul sito del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, l'importo complessivo richiesto per ciascun intervento a valere sull'annualità
non può essere superiore all'importo della quota assegnata al Comune. Sembrerebbe pertanto un limite riferito alla quota per il singolo Comune e non per il singolo intervento. Si valuti dunque di chiarire nella formulazione attualmente presente all'articolo 5, comma 1, se il limite massimo finanziabile è riferito a ciascun intervento o alla quota per Comune.
Per quanto concerne l'eventuale
assegnazione di quote plurime ai Comuni che hanno perfezionato il percorso di fusione o fusione per incorporazione (la previsione di un maggiore sostegno in questa direzione era già contenuta nei precedenti D.P.C.M.) si dispone che si possa assegnare, per ciascuna annualità del triennio, una
quota per ogni Comune di confine confluito introducendo come
conditio sine qua non che
non siano decorsi dieci anni dal perfezionamento della fusione
alla data del 1° gennaio 2024.
Come riportato nella Relazione illustrativa, ai fini del riparto del Fondo si riportano i comuni che sono stati oggetto di fusione:
• i comuni confinanti di Longarone e Castellavazzo si sono fusi nel comune di Longarone;
• il comune confinante di Riva Valdobbia è stato incorporato nel comune di Alagna Valsesia, anch'esso confinante;
• i comuni di Trausella e Vico Canavese (ambedue confinanti con la regione Valle d'Aosta) e il comune di Meugliano, si sono fusi nel comune di Valchiusa.
L'
articolo 6 tratta la
progettazione e realizzazione degli interventi. Facendo riferimento agli ambiti e alle tipologie di intervento di cui all'articolo 4, si specifica come siano
finanziabili, per ognuno dei tre esercizi finanziari del triennio e nei limiti del relativo stanziamento, sia la
progettazione che la
realizzazione. Con riferimento alla progettazione, questa risulta finanziabile anche qualora non sia stata già predisposta e approvata, all'ultimo livello previsto dalle norme alla data di pubblicazione del bando, dall'ente alla data di presentazione della domanda di finanziamento.
L'
articolo
7 riguarda la presentazione della
domanda di finanziamento da parte dei singoli comuni o da parte di Comuni in forma aggregata o da parte di unioni di Comuni, a seguito della pubblicazione del
bando da parte del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nel quale sono definite le
modalità di presentazione delle domande e le
condizioni di erogazione del Fondo.
Nel caso i progetti prevedano cofinanziamenti, la relativa delibera Comunale deve essere allegata alla domanda di finanziamento.
L'
articolo
8 disciplina la
verifica di rispondenza degli interventi presentati ai
criteri di finanziamento riportati nel bando adottato dal Coordinatore dell'Ufficio I nonché agli
ambiti di intervento individuati dall'articolo 4. La verifica è affidata a un'apposita
Commissione, di cui all'articolo 9.
L'
articolo
9 istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie un'apposita
Commissione
ai fini della verifica prevista dall'articolo 8. La Commissione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento, è presieduta dal Coordinatore dell'Ufficio I e composta da altri quattro membri, di cui due dirigenti in servizio presso il Dipartimento medesimo e due componenti di comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale, designati dalla Conferenza Unificata. La Commissione, supportata da personale tecnico in servizio presso il Dipartimento,
redige e approva l'elenco dei Comuni ammessi al finanziamento per ciascuna macroarea entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento.
Si dispone che ai componenti della Commissione non spetti alcuna remunerazione in alcuna forma.
L'
articolo
10 prevede che gli
elenchi dei Comuni ammessi al finanziamento per ogni macroarea e le relative quote di finanziamento siano
pubblicati sul sito web istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie entro 15 dalla data di approvazione da parte della Commissione preposta. La pubblicazione vale a tutti gli effetti di legge come notifica degli esiti della procedura di verifica di rispondenza di cui all'articolo 8.
L'
articolo
11 nel disciplinare le
procedure di finanziamento dispone che:
- i
Comuni richiedenti il finanziamento per un intervento per il quale la progettazione
all'ultimo livello previsto dalle norme è già stata predisposta ed approvata la inviino, unitamente alla relativa documentazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo 10 al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e alla Regione di riferimento. Entro i successivi 45 giorni la Regione svolge un'istruttoria in merito i cui esiti sono comunicati al Dipartimento: quest'ultimo, previa acquisizione dell'esito dell'anzidetta istruttoria regionale, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi eroga le somme spettanti agli enti per la realizzazione degli interventi a valere sul primo esercizio finanziario. Le somme spettanti per i successivi esercizi finanziari sono erogate entro il mese di febbraio di ogni annualità.
- Ai
Comuni richiedenti il finanziamento per un intervento per il quale non dispongono della progettazione approvata
all'ultimo livello previsto dalle norme, il Dipartimento eroga il 20 per cento del finanziamento totale spettante, anche ai fini della progettazione medesima, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi.
Entro 6 mesi dalla prima erogazione
la progettazione di ultimo livello deve essere avviata
e deve essere data apposita comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, pena la revoca del finanziamento da parte del Dipartimento medesimo.
Entro 18 mesi dalla prima erogazione la progettazione di ultimo livello
deve essere approvata e trasmessa alla Regione competente con contestuale comunicazione al Dipartimento, pena la decadenza dal diritto al finanziamento e la revoca di quanto già erogato. La Regione procede quindi all'istruttoria la cui acquisizione da parte del Dipartimento è necessaria all'erogazione degli importi annualmente spettanti ai Comuni richiedenti il finanziamento.
Procedure di finanziamento di cui all'articolo 11
L'
articolo 12 contiene disposizioni inerenti al
monitoraggio e alla
revoca dei finanziamenti. In particolare, stabilisce che il
referente del progetto, indicato nella domanda di finanziamento,
entro 30 giorni dalla data di completamento delle realizzazione degli interventi finanziati nei termini fissati dal bando, predispone e trasmette alla Regione, e per conoscenza al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie,
una relazione finale corredata dal rendiconto delle spese effettuate sulla quale la Regione esegue una valutazione di conformità della realizzazione degli interventi finanziati al progetto, ai sensi dell'articolo 13,
e la trasmette al Dipartimento. In caso di valutazione positiva della Regione il Dipartimento si attiva per comunicare agli enti le modalità di recupero di eventuali economie, viceversa la Regione avente formulato valutazione negativa, sentito l'ente destinatario, invia al Dipartimento una relazione documentata proponendo la revoca totale o parziale del finanziamento. Il Dipartimento, se concorde con la Regione, attiva le procedure di revoca.
L'
articolo
13 tratta dei
protocolli d'intesa che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. in esame, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie deve stipulare con ciascuna delle due Regioni interessate
ai fini istruttori nonché del monitoraggio e della verifica dei progetti. Tale previsione rafforza quanto già contenuto nel D.P.C.M. 21 dicembre 2023 (articolo 8, comma 2) nel quale la stipula dei suddetti protocolli d'intesa non risultava a carattere obbligatorio.
L'
articolo 14 contenente le
disposizioni finanziarie indica che la dotazione finanziaria del Fondo è iscritta in apposito capitolo del Centro di Responsabilità n. 7, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
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