Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Ambiente
Titolo: Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale
Riferimenti: AC N.2145/XIX AC N.2146/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 389
Data: 16/12/2024
Organi della Camera: VIII Ambiente


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Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale

16 dicembre 2024
Schede di lettura


Indice

Premessa|La proposta di legge C. 2145|La proposta di legge C. 2146|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Premessa

Di seguito si illustra il contenuto delle proposte di legge in esame. 

Dapprima si dà conto delle disposizioni della pdl C. 2145, già approvata dal Senato, e successivamente, delle disposizioni della pdl C. 2146, evidenziando le principali differenze con la pdl approvata dall'altro ramo del Parlamento.


La proposta di legge C. 2145

L'iter al Senato

La proposta di legge C. 2145 (recante "Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale") è stata trasmessa dal Senato in seguito all'approvazione del testo unificato dei disegni legge nn. 794 e 868, avvenuta nella seduta del 21 novembre 2024.

La finalità della proposta di legge è evidenziata nella relazione illustrativa dell'Atto Senato n. 794, ove viene sottolineato che "il presente disegno di legge raccoglie le istanze presentate dal Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi e, partendo proprio dalla tragedia del 14 agosto 2018 sul viadotto sul torrente Polcevera, a Genova, si propone di riconoscere uno status giuridico specifico alle vittime di eventi dannosi derivanti dall'incuria legata alla gestione di infrastrutture [...] alla stregua di quanto già oggi riconosciuto ad altre categorie di vittime quali quelle del terrorismo, della criminalità organizzata e le vittime del dovere, ai sensi della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Il principio su cui tali disposizioni si fondano è quello della solidarietà sociale, sulla base del quale l'intervento dello Stato, in termini di sostegno alle vittime, costituisce una misura di civiltà sociale e giuridica necessaria, anche in virtù della diffusa percezione che determinati eventi, sebbene colpiscano direttamente solo alcuni cittadini, a ben vedere offendono indirettamente l'intera comunità civile. Lo scopo di tale disegno di legge è quindi quello di prevedere che sia lo Stato a farsi carico delle conseguenze di quelle carenze manutentive, assumendo una responsabilità che porti le istituzioni a moltiplicare gli sforzi per evitare il ripetersi di tragedie come quella sopra ricordata".

Si fa notare che, nel corso dell'esame da parte della competente Commissione permanente del Senato, sono state svolte l'audizione informale dell'UNAVI (Unione Nazionale Vittime) e l'audizione informale del Comitato ricordo vittime ponte Morandi.

Contenuto della proposta di legge
Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) L'articolo 1 stabilisce che le disposizioni della presente legge hanno la finalità di riconoscere, in coerenza con il principio solidaristico previsto dall'art. 2 della Costituzione,  benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.

Art. 2 (Fondo per iniziative di solidarietà in favore dei familiari delle vittime)L'articolo 2 prevede, al comma 1 - per le finalità perseguite dalla presente legge (individuate dall'articolo precedente) - l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo con una dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a iniziative di solidarietà in favore dei familiari delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell'articolo 4.

Il comma 2 dispone che le risorse del fondo sono destinate alla corresponsione di una speciale elargizione in favore dei membri della famiglia individuati ai sensi del comma 4 per ciascuna vittima dell'evento dannoso. Lo stesso comma precisa che l'elargizione in questione è cumulabile con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.

Il comma 3 dispone che i decreti attuativi previsti dall'art. 4 possono individuare, nei limiti delle risorse del fondo in questione, eventuali ulteriori iniziative di solidarietà sociale in favore dei familiari delle vittime, incluse misure integrative di sostegno al reddito, nelle more del collocamento a riposo, per famiglie in condizioni di bisogno, sentite le associazioni rappresentative dei familiari delle vittime, laddove presenti. Per tali finalità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione a titolo gratuito, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 dell'articolo in esame individua i criteri di priorità da seguire nella corresponsione dell'elargizione prevista dal precedente comma 2.

Nel dettaglio, viene stabilito che tale elargizione è assegnata e corrisposta per ciascuna vittima ai membri della famiglia individuati secondo il seguente ordine:

a) il coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e i figli se a carico;

b) i figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

c) l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona "convivente di fatto" (come definita dall'art. 1, comma 36, della legge 76/2016);

d) i genitori;

e) i fratelli e le sorelle se conviventi a carico;

f) i parenti o affini fiscalmente a carico nei tre anni antecedenti l'evento;

g) i fratelli e le sorelle non conviventi.

Come noto, l'unione civile, disciplinata dalla legge n. 76 del 2016, è l'unione costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
Sono disciplinati dalla legge i diritti e doveri derivanti dall'unione civile, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 143 del codice civile per il matrimonio (ad eccezione dell'obbligo di fedeltà). Oltre all'applicazione della disciplina sugli obblighi alimentari prevista dal codice civile, la costituzione dell'unione comporta che le parti acquistino gli stessi diritti e assumano i medesimi doveri: in particolare, si fa riferimento all'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione nonché al contributo ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. 
Con l'eccezione delle disposizioni del codice civile non richiamate espressamente, e di quelle della legge sull'adozione, le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, troveranno applicazione anche alla parte della unione civile.
In base all'art. 1, comma 36, della legge 76 del 2016, si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. La legge estende ai conviventi di fatto alcune prerogative spettanti ai coniugi. Si tratta, tra gli altri: di diritti previsti dall'ordinamento penitenziario, del diritto di visita e di accesso ai dati personali in ambito sanitario; della facoltà di designare il partner come rappresentante per l'assunzione di decisioni in materia di salute e per le scelte sulla donazione di organi; di diritti inerenti la casa di abitazione; di facoltà riconosciute in materia interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno; del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito. Ai partner è, inoltre, riconosciuta la facoltà di stipulare un contratto di convivenza, attraverso il quale disciplinare i loro rapporti patrimoniali, del quale la legge specifica i possibili contenuti del contratto, attraverso il quale i partner possono fissare la comune residenza, indicare le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni, cui si applicano le regole del codice civile.

Il comma 5 dispone che, in presenza di figli a carico della vittima nati da "convivenze di fatto", l'elargizione di cui al comma 2 è assegnata al convivente con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 4, lettera a).

Art. 3 (Soggetti beneficiari)In base all'articolo 3, comma 1, i soggetti che hanno diritto ai benefici previsti dalla presente legge sono i seguenti:

a) il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4 della presente legge nonché l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona "convivente di fatto" (v. supra);

b) i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento;

c) chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50% per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4.

Il comma 2 precisa che sono esclusi dai benefici in questione coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi dannosi o abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale.

L'articolo 12 del codice di procedura penale delinea tre distinte ipotesi di connessione, che si verificano: a) quando vi sia il concorso o la cooperazione tra più persone nella commissione di un reato, o quando più persone con condotte indipendenti determinano il verificarsi dell'evento (c.d. connessione plurisoggettiva); b) quando un soggetto commette più reati in concorso formale o legati dal vincolo della continuazione (c.d. connessione monosoggettiva); c) quando più reati vengono commessi gli uni per occultare o eseguire gli altri (c.d. connessione teleologica).

Art. 4 (Individuazione degli eventi dannosi)L'articolo 4 disciplina, al comma 1, l'individuazione degli eventi dannosi.

Nel dettaglio, il primo periodo del comma in esame prevede che con apposito D.P.C.M. - adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) - sono individuati gli eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, verificatisi tra il 13 agosto 2018 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Il secondo periodo dispone che gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e che rientrano nell'ambito di applicazione di cui al primo periodo sono individuati con D.P.C.M. da adottare, entro 30 giorni dall'evento medesimo, su proposta del MIT, di concerto con il MEF.
Il comma 2 dispone che i D.P.C.M. previsti dal comma 1 provvedono inoltre alla definizione, per ciascun evento:

a) dei soggetti beneficiari, individuati secondo i criteri di cui all'art. 3;

b) dell'elargizione spettante ai membri della famiglia, individuati secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 4;

c) delle modalità di corresponsione dell'elargizione, nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 2, comma 1;

d) delle ulteriori iniziative di solidarietà sociale di cui all'art. 2, comma 3, nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo citato.

Art. 5 (Assunzioni dirette)L'articolo 5 prevede il diritto al collocamento obbligatorio (nei termini di cui all'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407) per i soggetti beneficiari individuati dall'articolo 3, comma 1.

Tale disposizione, dunque, estende ad alcune altre categorie specifiche di soggetti - ovvero alle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale e ai relativi superstiti - la disciplina specifica sul collocamento obbligatorio prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (e relativi superstiti) e per altre categorie specifiche di soggetti.
Si ricorda, infatti, che il richiamato art. 1, c. 2, della L. 407/1998 ha disposto il diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, nonché dei familiari (coniuge e figli superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti) dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli.
Per i suddetti soggetti, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, è prevista l'assunzione per chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo.
Le predette assunzioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo:
- si effettuano, previo espletamento delle prove di idoneità previste dall'art. 32 del D.P.R. 487/1994;
- non possono superare il 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.
Inoltre – ai sensi del quarto periodo  medesimo comma 2 dell'articolo 1, come modificato dall'articolo 5, comma 7, del D.L. 102/2010 – tali assunzioni non rientrano nell'applicazione dell'art. 18, c. 2, della L. 68/1999 che riconosce a favore di determinati soggetti (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e profughi italiani rimpatriati) una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti e pari all'1%.  La predetta quota è pari ad un'unità di personale per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da 51 a 150 dipendenti.
Si ricorda che sul quadro normativo venutosi a determinare per effetto di quanto stabilito dal citato articolo 5, comma 7, del D.L. 102/2010, la L. 25/2011 successivamente è intervenuta a precisare che tale disposizione deve interpretarsi nel senso che il superamento della quota di riserva dell'1%, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 68/1999, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, trattandosi di norme ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.
Sul punto, si osserva che la direttiva n.1/2019 del Ministro per la pubblica amministrazione -  alla quale si rinvia sia per una ricognizione dei soggetti beneficiari di tale disciplina specifica (operante sia nel settore privato sia pubblico) sia per l'individuazione dei relativi criteri per le assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni - ha precisato che le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata possono avvenire, nell'ambito della suddetta quota dell'1% ed anche con il superamento della stessa, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e di quelli relativi alla dotazione organica, confermando altresì l'esclusività della quota di riserva dell'articolo 3 della legge n. 68 del 1998 a favore degli appartenenti alla categoria protetta dei disabili. Tale direttiva, in relazione alle modalità delle assunzioni obbligatorie, fa riferimento, oltre al richiamato comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 407 del 1998, sia alla disciplina vigente in tema di collocamento obbligatorio, ovvero alla legge n. 69 del 1999, sia all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Per espressa previsione dell'art. 1, c. 2, del D.P.R. 333/2000, i soggetti di cui all'art. 2, c. 2, della L. 407/1998 possono essere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio anche se non in possesso dello stato di disoccupazione e, se si tratta dei predetti familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale.
Si segnala, infine, che i benefici della L. 407/98 sono stati progressivamente estesi ad altre categorie quali gli orfani o in alternativa il coniuge superstite dei deceduti per fatto di lavoro (art. 3, c. 123, della L. 244/2007), le famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul (art. 1-bis del D.L. 9/2004) e il coniuge e i figli superstiti, ovvero a genitori o i fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile per cause di servizio o per atti delittuosi di terzi (art. 34 della L. 3/2003). Da ultimo, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, del DL n. 34 del 2020, tali benefici sono stai estesi anche ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari, ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che, durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente, per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

 

 Art. 6 (Borse di studio)L'articolo 6 autorizza la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell'art. 4 per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario.

Viene inoltre stabilito che tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

Art. 7 (Cittadinanza italiana)In base all'articolo 7, allo straniero coniuge o all'altra parte dell'unione civile ovvero alla persona "convivente di fatto" (v. supra), nonché ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle di vittime degli eventi dannosi di cui all'art. 4, di cittadinanza diversa da quella italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, può essere concessa la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza.

Rispetto alla disciplina posta dalla L. 91/1992, che in via ordinaria richiede una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno dieci anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f)), in questo caso il periodo di residenza occorrente è inferiore, pari a cinque anni. Inoltre, stante la formulazione della disposizione, sembrerebbe che il requisito del periodo di residenza legale debba essere dimostrato al momento della concessione della cittadinanza, mentre di norma s'intende da dimostrare posseduto al momento dell'istanza e poi mantenuto ininterrottamente fino al momento del giuramento.

La legge n. 91/1992 prevede che l'acquisto della cittadinanza possa avvenire per concessione o naturalizzazione (articolo 9): a differenza delle ipotesi di acquisizione di diritto, in questo caso l'emanazione del provvedimento di concessione della cittadinanza è soggetto a una valutazione discrezionale di opportunità da parte della pubblica amministrazione, che implica l'accertamento di un interesse pubblico accanto al riconoscimento dell'interesse privato del richiedente allo status civitatis, pur attenuata dall'obbligo del parere preventivo del Consiglio di Stato, che ha precisato i confini della discrezionalità della pubblica amministrazione.

Il requisito richiesto dalla legge per conseguire la cittadinanza secondo tale modalità è un periodo di residenza legale in Italia, graduato in funzione dello status degli stranieri residenti. In particolare, può presentare domanda il cittadino straniero che si trova in una delle seguenti condizioni:

  • residente in Italia da almeno dieci anni, se cittadino non appartenente all'Unione europea, o da almeno quattro anni, se cittadino europeo (art. 9, co. 1, lett. f) e d)):
  • apolide residente in Italia da almeno cinque anni (art. 9, co. 1, lett. e));
  • il cui padre o la cui madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato in Italia e, in entrambi i casi, vi risiede da almeno tre anni (L. 91/1992, art. 9, co. 1, lett. a));
  • maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente in Italia da almeno cinque anni (art. 9, co. 1, lett. b));
  • abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, per almeno cinque anni (L. 91/1992, art. 9, co. 1, lett. c)). Salvi i casi previsti dall'art. 4 della legge, nel quale si richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato (D.P.R. 572/1993, art. 1, co. 2, lett. c)).

Come dispone l'art. 7, comma 5, d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, recante il regolamento di esecuzione della L. n. 91/1992, il possesso dei requisiti documentati in base ai quali è stata concessa la cittadinanza deve essere mantenuto fino al momento del giuramento di cui all'art. 10 della medesima legge, in caso contrario essendo necessaria la produzione di nuovi documenti.

Secondo un orientamento consolidato, l'art. 9, comma 1, lett. f), L. n. 91 del 1992 dev'essere interpretato nel senso che, da un lato, il requisito della residenza decennale nel territorio della Repubblica italiana deve essere posseduto attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda, non essendo possibile cumulare periodi diversi né avvalersi del detto requisito maturato in passato ove, poi, la continuità della residenza sia venuta a mancare; dall'altro lato, le disposizioni succitate non esigono la mera presenza in Italia dello straniero, ma la "residenza legale ultradecennale", ossia il mantenimento di un'ininterrotta situazione fattuale di residenza accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe" (Cons. St. sez. I, 26 maggio 2023, n. 772).

Oltre alla residenza, dal 2018 la legge richiede anche il possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Rifermento per le Lingue (articolo 9.1).

In tali ipotesi la cittadinanza viene conferita con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato, che diventa efficace solo dopo il giuramento dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza. L'interessato diventa cittadino italiano il giorno dopo aver prestato giuramento.

Art. 8 (Copertura finanziaria)L'articolo 8 disciplina la copertura finanziaria, stabilendo che agli oneri derivanti dalla presente legge - pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 - si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9 (Entrata in vigore)L'articolo 9 stabilisce che la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


La proposta di legge C. 2146

La proposta di legge C. 2146 reca "Norme in favore delle vittime di eventi dannosi cagionati da errori od omissioni relativi alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o al controllo di infrastrutture stradali o autostradali". La proposta, pertanto, limita il campo di applicazione alle infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.

Peraltro si ricorda che, sul medesimo argomento, risulta presentata in data 30 agosto 2023 anche la proposta di legge C. 1376 che, in virtù del suo contenuto più ampio, è assegnata alle Commissioni riunite VIII e IX.

Oggetto (art. 1)L'articolo 1 della pdl in esame fa invece riferimento eventi dannosi cagionati da errori od omissioni relativi a carenze, vizi o difetti nella progettazione, nella costruzione, nella gestione, nel funzionamento, nella manutenzione, nella vigilanza, nel controllo e nella regolazione di infrastrutture stradali e autostradali.

Lo stesso articolo definisce «vittime dell'incuria» i soggetti (indicati nel successivo articolo 2) che acquisiscono tale condizione a causa degli eventi dannosi suddetti.

Soggetti destinatari (art. 2)L'articolo 2 elenca i seguenti soggetti destinatari dei benefìci previsti dalla pdl in esame:

a) il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli o le sorelle della persona deceduta in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, nonché l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva;

b) i soggetti, anche non coniugi né parenti né affini né legati da unione civile o da relazione affettiva, che risultino conviventi a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento di cui all'articolo 1;

c) chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50 per cento per effetto di lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1.

Lo stesso articolo esclude dai benefìci previsti dalla pdl in esame coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale.

L'articolo in esame reca disposizioni pressoché identiche a quelle recate dall'art. 3 della pdl C. 2145. L'unica differenza risiede nella lettera b) che - rispetto all'art. 3  della pdl C. 2145, che prevede quali soggetti destinatari i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento - estende i benefici in questione a tutti i soggetti, anche non coniugi né parenti né affini né legati da unione civile o da relazione affettiva, che risultino conviventi a carico della persona deceduta nel periodo considerato.

Ambito di applicazione temporale (art. 3)L'articolo 3 dispone che i benefìci previsti dalla pdl in esame sono attribuiti alle vittime e ai superstiti degli eventi di cui all'articolo 1 verificatisi successivamente al 13 agosto 2018.

Tale ambito di applicazione temporale coincide con quello previsto dall'art. 4, comma 1, della pdl C. 2145.

Individuazione degli eventi dannosi (art. 4) L'articolo 4 prevede (al comma 1) che, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito D.P.C.M. si provvede all'individuazione degli eventi dannosi di cui all'articolo 1, ai fini del riconoscimento dei benefìci previsti dalla presente legge, con particolare riguardo alla dimensione dell'evento, al numero delle vittime e delle persone che hanno riportato lesioni, ai danni prodotti e al pericolo generato.

Viene inoltre stabilito (al comma 2) che sono altresì considerati eventi dannosi quelli individuati dagli articoli 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio), 430 (disastro ferroviario) e 432, terzo comma (disastro derivante da attentati alla sicurezza dei trasporti), del codice penale.

La disposizione recata dal comma 2 dell'articolo in esame non trova corrispondenze nel testo della pdl C. 2145.

Intervento economico immediato (art. 5)L'articolo 5 disciplina la determinazione degli importi da corrispondere ai soggetti beneficiari e le scadenze temporali entro cui provvedere alla corresponsione.

In base al disposto dei commi 1, 2 e 3, ai soggetti beneficiari (individuati dall'art. 2), per fare fronte all'emergenza derivante dall'evento dannoso, è attribuita una somma non inferiore a 100.000 euro (aumentabile fino a 200.000 euro per ciascun nucleo familiare):

- determinata dal prefetto del luogo di residenza della vittima in ragione delle caratteristiche dell'evento, del numero dei componenti del nucleo familiare e delle effettive esigenze accertate anche in relazione alle condizioni economiche del nucleo stesso;

erogata in tre rate: il 20% entro 7 giorni dall'evento che ha causato il decesso; il 40% entro 3 mesi dall'evento; il restante 40% entro 9 mesi dall'evento medesimo.

Tali disposizioni non trovano corrispondenza nel testo della pdl C. 2145. L'art. 4 di tale pdl demanda infatti la determinazione dell'elargizione spettante e delle relative modalità di corresponsione al D.P.C.M. deputato all'individuazione degli eventi dannosi.

I commi 4 e 5 dell'articolo in esame individuano l'ordine di priorità da seguire nell'assegnazione e nella corresponsione dell'intervento economico in questione, spettante alla famiglia delle persone decedute a seguito degli eventi dannosi di cui all'articolo 1.

Le disposizioni in esame ricalcano, in linea di massima, quelle previste dai corrispondenti commi dell'art. 2 della pdl C. 2145. Le uniche differenze si riscontrano:

- in relazione al coniuge superstite, nell'aggiunta dell'esclusione di tale soggetto (dai benefici in questione) qualora gli sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

- in relazione ai soggetti conviventi, nella considerazione (in linea con quanto previsto dal precedente art. 2, lettera b)) di tutti i soggetti conviventi a carico nel triennio precedente l'evento, e non solo parenti e affini a carico.

Anticipo del risarcimento e diritto di rivalsa (art. 6)L'articolo 6 dispone, al comma 1, che gli eredi delle persone decedute a causa degli eventi dannosi di cui all'articolo 1 hanno la facoltà di chiedere allo Stato un anticipo del risarcimento dei danni in misura pari al 70% di quanto risultante dall'applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno in uso presso il tribunale di Milano.

In base al disposto dei commi 2 e 3, a fronte delle somme erogate è riconosciuto allo Stato il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili degli eventi di cui all'articolo 1. Tale diritto di rivalsa:

- opera anche in caso di inerzia dell'erede rispetto ad iniziative civilistiche miranti al recupero della residua quota di danno;

- non opera quando il procedimento penale si conclude senza il riconoscimento di un responsabile.

Tali disposizioni non trovano corrispondenza nel testo della pdl C. 2145.

Misure di sostegno (artt. 7-12)L'articolo 7 dispone che la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio con riferimento al luogo di residenza della vittima nomina un tutor, individuato all'interno della pubblica amministrazione, il quale affianca ciascuna famiglia per le necessità connesse al conseguimento dei benefìci previsti dalla presente legge.

Gli articoli 8-12 prevedono, per i soggetti beneficiari individuati dall'articolo 2:

- la concessione di permessi lavorativi per la partecipazione alle udienze del processo penale finalizzato all'accertamento delle cause dell'evento e all'individuazione dei responsabili (art. 8);

- la possibilità di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico in materia di spese di giustizia (art. 9);

- il godimento del diritto al collocamento obbligatorio (art. 10);

- l'applicazione delle misure pensionistiche previste dall'art. 3, comma 1, della legge 206/2004, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice" (art. 11);

L'art. 3, comma 1, della L. 206/2004 prevede che "a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente".

- l'applicazione delle borse di studio previste dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (art. 12).

Tale articolo 4 ha istituito borse di studio (per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario) per i soggetti che hanno subito  un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico,  nonché per gli orfani e i figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Gli articoli 7, 8, 9 e 11 non trovano corrispondenza nel testo della pdl C. 2145, a differenza degli articoli 10 e 12 che recano disposizioni analoghe, nel disposto o nelle finalità, a quelle degli articoli 5 e 6 della pdl C. 2145.

Onorificenze (art. 13)L'articolo 13 prevede che, ai familiari stretti della persona deceduta per gli eventi dannosi di cui all'articolo 1 (vale a dire, in base a quanto precisato dallo stesso articolo: il coniuge o convivente; i figli; i genitori; i fratelli e le sorelle), il Presidente della Repubblica conferisce l'onorificenza di «vittima dell'incuria».

Tali disposizioni non trovano corrispondenza nel testo della pdl C. 2145.

Cittadini di Stati esteri (artt. 14-15)L'articolo 14 stabilisce che i benefici economici previsti dagli articoli 5 e 6 si applicano anche ai soggetti beneficiari individuati dall'articolo 2 che siano cittadini di uno Stato estero o apolidi.

L'articolo 15 prevede che ai familiari stretti (vale a dire, in base alla definizione recata dall'art. 13, comma 2: il coniuge o convivente; i figli; i genitori; i fratelli e le sorelle) dei cittadini di Stati esteri, residenti in Italia con permesso di soggiorno, deceduti a causa degli eventi dannosi in questione, qualora già non ne siano in possesso, è concessa la cittadinanza italiana, purché gli stessi siano residenti in Italia da almeno 5 anni.

L'articolo 14 non trova corrispondenza nel testo della pdl C. 2145. Va comunque notato che le disposizioni della pdl C. 2145 non sembrano limitare il loro ambito soggettivo di applicazione ai soli cittadini italiani.

L'articolo 15 reca invece disposizioni analoghe all'art. 7 della pdl C. 2145.

Copertura finanziaria (art. 16)L'articolo 16 disciplina la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, stabilendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, previsto dall'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si fa notare che l'art. 8 della pdl C. 2145 prevede oneri decisamente più contenuti (solo 1,6 milioni di euro annui a regime) e diverse modalità di copertura.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge intervengono in generale sulla materia "ordinamento civile e penale" attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.

Singole disposizioni intervengono sulla materia "previdenza sociale", attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, sulla materia "sistema tributario e contabile dello Stato", attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché sulle materie "condizione giuridica dei cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea" e "cittadinanza", anch'esse attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a) e lettera i), della Costituzione.