Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Ambiente
Titolo: Legge di bilancio 2023 - Profili di interesse della VIII Commissione Ambiente
Riferimenti: AC N.643-bis/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 9/0/VIII
Data: 02/12/2022
Organi della Camera: VIII Ambiente

LEGGE DI

BILANCIO 2023

 

Profili di interesse della VIII Commissione Ambiente

 

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Dossier n. 18/0/8

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Ambiente

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Progetti di legge n. 9/0/VIII

 

 

 

 

 

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

 

 

 

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NOTA

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è articolato in due parti:

§  la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio

§  la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge di competenza di ciascuna Commissione

 

 


I N D I C E

 

La prima Sezione............................................................................. 3

§  1.La disciplina contabile della prima sezione................................................ 3

§  Schede di lettura Sezione I............................................................................. 5

§  Articolo 16 (Differimento delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)    7

§  Articolo 68 (Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche) 9

§  Articolo 79 (Disposizioni in materia di revisione prezzi)............................ 12

§  Articolo 80 (Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento).............................................. 14

§  Articolo 82 (Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente)    22

§  Articolo 84 (Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina)............................. 26

§  Articolo 88 (Strada statale 106 Jonica)....................................................... 32

§  Articolo 89 (Strade statali sismi 2009 e 2016)............................................ 34

§  Articolo 90 (Strada Statale n. 4 Salaria)..................................................... 35

§  Articolo 92 (Peschiera)................................................................................ 37

§  Articolo 113 (Misure per assicurare l’attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato ).............................................. 39

§  Articolo 124 (Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata)................................................................................................ 40

§  Articolo 125 (Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica) 43

§  Articolo 126 (Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea)............................. 44

§  Articolo 127 (Fondo per il contrasto al consumo di suolo)......................... 46

§  Articolo 128 (Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l’ISPRA) 48

§  Articolo 131 (Alluvione Marche 2022)........................................................ 49

§  Articolo 132 (Sisma Molise e Sicilia 2018)................................................. 51

§  Articolo 133 (Sisma Ischia 2017)................................................................. 53

§  Articolo 134 (Sisma Italia Centrale 2016)................................................... 58

§  Articolo 135 (Sisma Emilia 2012)................................................................ 69

§  Articolo 136 (Sisma Abruzzo 2009)............................................................. 72

§  Articolo 138 (Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni) 75

La seconda Sezione..................................................................... 77

§  1. La disciplina contabile della seconda sezione.......................................... 77

§  AMBIENTE................................................................................................. 82

§  INFRASTRUTTURE................................................................................... 89

§  PROTEZIONE CIVILE............................................................................... 91

§  Principali rifinanziamenti di interesse dell’VIII Commissione................... 92


La prima Sezione

1.     La disciplina contabile della prima sezione

Dopo la riforma operata nel 2016, la legge di bilancio risulta costituita da un provvedimento unico, articolato in due sezioni.

La prima sezione reca esclusivamente le misure normative tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento (NADEF). La seconda sezione è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitano di innovazioni normative.

 

L’articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

-     la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento;

-     le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;

-     le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

-     l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;

-     le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

 

In ogni caso, la prima sezione non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schede di lettura
Sezione
I

 


Articolo 16
(Differimento delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)

 

 

L’articolo 16 posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.

 

In particolare l’articolo in esame apporta le seguenti modifiche all'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019):

a)   posticipa al 1° gennaio 2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. plastic tax (lettera a).

 

A tale proposito si ricorda che i commi 634-658 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) hanno istituito e disciplinato l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Le disposizioni riconoscono altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili. Il comma 651 ha demandato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la definizione delle modalità di attuazione dell’imposta e ha affidato a un provvedimento interdirettoriale dell'ADM e dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate. Tali provvedimenti non risultano ancora emanati.

Sul sito dell'ADM sono disponibili alcuni elementi preliminari all'adozione dei suddetti provvedimenti attuativi.

 

La decorrenza dell’imposta di consumo sui MACSI, ai sensi della formulazione originaria dell'articolo 1, comma 652, della legge di bilancio 2020 era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto provvedimento interdirettoriale. Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo e da ultimo portato al 1° gennaio 2023 dall'articolo 1, comma 12, lettera a), della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021).

La norma in commento posticipa il termine di decorrenza dell'efficacia dell’imposta al 1° gennaio 2024, a tal fine intervenendo sul termine previsto dal comma 652 sopra citato.

 

 

b)   posticipa altresì al 1° gennaio 2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. sugar tax (lettera b).

 

Si rammenta innanzitutto, sinteticamente, che i commi 661-676 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prevedono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Successivamente, l'articolo 1, comma 1086, lettera e), della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) è intervenuto per modificare la platea dei soggetti che effettuano la cessione da cui origina l'obbligazione tributaria, ampliare la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e modificare la disciplina delle sanzioni amministrative.

 

La decorrenza dell’imposta sul consumo di bevande edulcorate, ai sensi della formulazione originaria dell'articolo 1, comma 676, della legge di bilancio 2020 era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze (si veda il D.M. 12 maggio 2021). Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo e da ultimo portato al 1° gennaio 2023 dall'articolo 1, comma 12, lettera b), della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021).

La norma in commento posticipa il termine di decorrenza dell'efficacia dell’imposta al 1° gennaio 2024, a tal fine intervenendo sul termine previsto dal comma 676 sopra citato.

 


 

Articolo 68
(
Misure per fronteggiare l’aumento del costo
dei materiali per le opere pubbliche)

 

L’articolo 68 reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici attraverso un incremento delle risorse finanziarie a disposizione.

Attraverso tale intervento normativo si mira, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

 

 

Il comma 1, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro, ovvero affidate a contraente generale,  incrementa la dotazione del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili.

In particolare l'incremento in questione è pari a: 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1000 milioni di euro per il 2024, 2000 milioni di euro per l'anno 2025, 3000 milioni di euro per l'anno 2026e di 3500 milioni di euro per l'anno 2027.

Il comma 2 prevede che, per le medesime finalità di cui al comma 1, e a valere sulle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, agli interventi degli enti locali, finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, sia preassegnato, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo nella misura percentuale del 10 per cento dell’importo di cui al predetto decreto di assegnazione delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili.

Si prevede, inoltre, che alla preassegnazione accedano, su base semestrale, gli enti locali attuatori che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il comma 3 prevede che le regioni, entro il 31 gennaio 2023 e entro il 30 giugno 2023, procedono all’aggiornamento dei prezzari regionali. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.

 

Il comma 4 stabilisce che per l’accesso al Fondo, i prezzari regionali aggiornati ai sensi del comma 3 si applichino alle procedure di affidamento per opere pubbliche ed interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero l’invio delle lettere di invito finalizzate all’affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.

Il comma 5 prevede che, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti debbano preliminarmente procedere alla rimodulazione delle “somme a disposizione” indicate nel quadro economico degli interventi e che possano utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 Il comma 6, fermo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, prevede che l’accesso al Fondo sia consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall’applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce “lavori” del quadro economico dell’intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora, le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all’importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all’incremento dei costi dei materiali.

Il comma 7 elenca gli interventi finanziati dal Fondo con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine prioritario:

 

Ø  gli interventi finanziati in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

 

Ø  gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari;

 

Ø  gli interventi per i quali sia stata presentata, per l’anno 2022, istanza di accesso al Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;

 

Ø  limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali, la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

Il comma 8 prevede che la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili del Fondo, costituenti limite di spesa, tiene conto del seguente ordine di priorità:

 

Ø  della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori;

 

Ø  dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.

Il comma 9 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’individuazione delle modalità e del termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica, già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida delle predette domande.

Il comma 10 dispone che l'assegnazione delle risorse di cui al comma 2 ed al comma 9, costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

 Il comma 11, infine, precisa il perimetro dei soggetti cui si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 79
(
Disposizioni in materia di revisione prezzi)

 

 

L’articolo 79 introduce delle disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall’altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti, che, in conseguenza dell’obbligatorietà delle clausole di revisione prezzi, si vedessero costrette al pagamento di somme maggiorate di un importo superiore al 10 per cento del valore contrattuale.

 

 

L'articolo 79 prevede che, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati con risorse PNRR o con le risorse del fondo complementare, per l’accesso alle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettano entro il 31 gennaio 2023, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.

Si dispone, inoltre che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari regionali.

Si prevede, altresì, che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei suddetti prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché di quelle del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

 

Si prevede inoltre che tali disposizioni si applicano anche agli appalti pubblici di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi quadro, pubblicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

L'articolo in esame prevede altresì che, per le finalità precedentemente illustrate siano utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche che è ulteriormente incrementato con una dotazione di: 1.100 milioni di euro per l’anno 2023 e 500 milioni per l’anno 2024. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico delle richieste presentate, fino a concorrenza del limite di spesa.

Si stabilisce, infine, che nelle more dell’aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti utilizzino l’ultimo prezzario adottato, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all’adozione del prezzario aggiornato.

 


 

Articolo 80
(
Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento)

 

 

L’articolo 80 disciplina le procedure di pianificazione e programmazione secondo criteri di coerenza, misurazione del rendimento atteso, certezza dei tempi di realizzazione relative alle infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese, non sono finanziate attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione ovvero attraverso fondi europei, non sono incluse nel PNRR o nel PNC, non sono incluse nei contratti di programma con RFI e ANAS (comma 1). Si prevede (al comma 2) che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree territoriali e sono individuati gli indicatori finalizzati a misurare i criteri di rendimento ai fini dell’accesso al Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) istituito dal comma 3 con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l’anno 2024. Viene previsto che, in sede di prima attuazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 giugno 2023, procede alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non a carattere prioritario e alla revoca delle risorse destinate ad interventi non corrispondenti ai criteri di rendimento, e che a decorrere dall’anno 2024 possano essere adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ulteriori decreti per le medesime finalità. I commi 4, 5 e 6 disciplinano la procedura di riparto delle risorse del Fondo. Il comma 7 reca una previsione in materia di finanziamento di attività di studio e analisi ai fini dell’individuazione delle infrastrutture da finanziare con le risorse del FIAR, mentre i commi 8-11 dettano disposizioni con riguardo alla destinazione delle risorse del FIAR a specifiche finalità (realizzazione e messa in sicurezza di ponti e viadotti e progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane). Il comma 12 autorizza, infine, il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, e a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate.

 

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni dell’articolo in esame disciplinano le procedure di pianificazione e programmazione secondo criteri di coerenza, misurazione del rendimento atteso, certezza dei tempi di realizzazione relative alle infrastrutture che:

a) non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

          L’art. 200 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) prevede, al comma 1, che le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese sono valutati e conseguentemente inseriti negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli successivi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 2 individua le modalità di affidamento per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture prioritarie. Ai sensi del comma 3, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice. All'esito di tale ricognizione, il Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP), il cui contenuto tiene conto di quanto indicato all'articolo 201, comma 3, che sostituisce tutti i predetti strumenti. La ricognizione deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali vi sono obbligazioni giuridiche vincolanti, intendendosi per tali quelle relative agli interventi in relazione ai quali sia già intervenuta I'approvazione del contratto all'esito della procedura di affidamento della realizzazione dell'opera, nonché quelli che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia. Fino all’approvazione del primo DPP (peraltro non ancora emanato), valgono come programmazione degli inve­stimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e pro­grammazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del Codice o in relazione ai quali sussiste un im­pegno assunto con i competenti organi dell’Unione europea (articolo 201, comma 9, del Codice).

Sotto il profilo della disciplina degli strumenti programmatori, di rilievo appare ora il criterio di delega di cui all’art. 1, comma 2, lettera o), della legge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici) – che costituisce una riforma attuativa di uno specifico obiettivo del PNRR – concernente la “revi­sione e semplificazione della normativa primaria in materia di programma­zione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico”.

Per approfondimenti sulle problematiche connesse alla disciplina dettata dal Codice del 2016 per la programmazione e il fi­nanziamento delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, anche con riferimento alla ridefinizione del concetto di opera prioritaria e alla crescente sovrapposizione degli strumenti di pianificazione e programmazione, si rinvia al cap. 1 del Rapporto 2022 “Infrastrutture strategiche e prioritarie – Programmazione e realizzazione”, a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati in collaborazione con l’istituto di ricerca Cresme e con l’Autorità nazionale anticorruzione.

b) non sono finanziate attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione ovvero attraverso fondi europei;

c) non sono incluse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui al D.L. n. 59/2021;

d) non sono incluse nei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e con ANAS S.p.A.

 

Il comma 2 disciplina la procedura di pianificazione e programmazione delle infrastrutture di cui al comma 1, prevedendo che:

§  essa è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

§  con il suddetto decreto sono determinati gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree territoriali del Nord, Centro e Sud del Paese;

§  con il medesimo decreto sono altresì individuati gli indicatori finalizzati a misurare i seguenti criteri ai fini dell’accesso al Fondo di cui al comma 3 (su cui v. infra):

a) il rendimento infrastrutturale in termini di potenziamento della viabilità, sicurezza delle infrastrutture e degli spostamenti, miglioramento della qualità della vita, sostegno alla competitività delle imprese, sostenibilità ambientale;

b) il rendimento in termini di valutazione costi-benefici, basato su standard internazionali riconosciuti;

c) i tempi di realizzazione dell’intervento, con riferimento alla minor durata degli stessi, anche tenuto conto dello stato di avanzamento dell’intervento medesimo, sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

 

Il comma 3 prevede, per le finalità di cui al comma 2, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del “Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento” (FIAR), con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l’anno 2024.

Nella relazione illustrativa si segnala che l’istituzione di un fondo unico è finalizzata anche ad “operare una generale revisione della spesa e della valutazione degli investimenti, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che, nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, rinvia all’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero. La proposta normativa in argomento, pertanto, risponde all’esigenza di introdurre un procedimento di programmazione del sistema di revisione, analisi e valutazione della spesa”.

 

Il comma in esame prevede, inoltre, che, in sede di prima attuazione del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 giugno 2023, procede:

§  alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non a carattere prioritario nell’ottica della semplificazione delle fonti di finanziamento (comma 3, lettera a));

§  alla revoca delle risorse destinate ad interventi non corrispondenti ai criteri di rendimento di cui al comma 2, lettere a) e b) (vale a dire rendimento infrastrutturale e rendimento in termini di valutazione costi benefici), per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione e, sulla base dei dati risultanti sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, non risultano essere state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti come definite all’art. 44, comma 7-bis, del D.L. n. 34/2019. Si dispone, inoltre, che le risorse revocate a detti interventi affluiscono al FIAR, per le annualità e gli importi già autorizzati, per essere destinati agli interventi con le modalità di cui al comma 4 (su cui v. infra) (comma 3, lettera b)).

L’art. 44 del D.L. n. 34/2019 (rubricato “Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”) prevede, al comma 7-bis, che, ai fini dell’esclusione del definanziamento degli interventi realizzati a valere su risorse del Fondo sviluppo e coesione, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 44, comma 5, del D.L. n. 77/2021 (si ricorda che l’art. 44 del D.L. 77/2021, collocato nel Titolo III recante “Procedura speciale per alcuni progetti PNRR”, ha ad oggetto semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto).

 

L’ultimo periodo del comma in esame stabilisce, poi, la possibilità per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di adottare, per le medesime finalità, ulteriori decreti ai sensi del comma in esame entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dall’anno 2024.

 

I commi 4, 5 e 6 disciplinano la procedura di riparto delle risorse del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento istituito dal comma 3.

Tenuto conto che i commi 2 e 3 già disciplinano la procedura di riparto delle risorse del Fondo per l’anno 2023, si valuti l’opportunità di chiarire se la procedura dettata dai commi 4, 5 e 6 valga per le annualità successive.

A tal fine, il comma 4 individua le categorie di infrastrutture finanziabili con le risorse del FIAR, disponendo che queste sono destinate, mediante riparto, al finanziamento:

§  delle infrastrutture da realizzare per gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale di cui al comma 1 che soddisfano i requisiti di cui al comma 2;

§  nonché delle infrastrutture per le quali sono registrati maggiori costi derivanti dagli adeguamenti progettuali necessari a seguito di specifiche prescrizioni da parte delle competenti autorità.

Si valuti l’opportunità di chiarire se tale seconda categoria rappresenti una fattispecie ulteriore rispetto a quelle indicate al comma 2 ovvero se costituisca una specificazione della categoria di cui al comma 2, lettera b).

 

Il comma 5 prevede che con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede:

§  all’individuazione degli interventi da finanziare a valere sul FIAR;

§  alla disciplina relativa alla erogazione delle risorse e alla revoca delle stesse in caso di mancato utilizzo nei termini previsti dai cronoprogrammi;

§  nonché a prevedere le occorrenti variazioni contabili.

Il medesimo comma precisa inoltre che:

§  la revoca (analogamente a quanto già previsto dal comma 3) non è disposta ove siano comunque intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi dell’art. 44, comma 7-bis, del D.L. n. 34/2019;

§  ai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei traporti sono allegate le schede degli interventi recanti cronoprogrammi procedurali e finanziari per la realizzazione degli stessi;

§  nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Viene poi stabilito, dal comma 6, che ai fini dell’adozione dei decreti di cui al comma 5, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della procedura di dibattito pubblico di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il dibattito pubblico, disciplinato dall'art. 22 del Codice dei contratti pubblici, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori. Con il D.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76, emanato ai sensi del comma 2 dell’art. 22, è stato disciplinato il regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico. Con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2020, n. 627 è stata istituita la Commissione nazionale per il Dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale. Si ricorda altresì che con l’art. 46 del D.L. 77/2021 sono state recate modifiche alla disciplina del dibattito pubblico, prevedendosi, tra l’altro, che per le opere di cui all'art. 44, comma 1, del medesimo decreto-legge nonché per quelle finanziate in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC possono essere individuate soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del D.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76.

 

Il comma 7 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a destinare una quota parte non superiore al 0,02 per cento delle risorse annualmente attribuite del FIAR ad attività di studio e analisi ai fini dell’individuazione delle infrastrutture da finanziare con le risorse del medesimo FIAR, con riferimento alla valutazione dei rendimenti attesi di cui al comma 2, lettere a) e b).

 

I commi 8-11 recano disposizioni con riguardo alla destinazione delle risorse del FIAR a specifiche finalità.

In particolare, viene previsto che:

§  una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata alla realizzazione e messa in sicurezza dei ponti e viadotti della rete viaria di province e città metropolitane (comma 8);

Si ricorda che la missione 3 del PNRR prevede l’intervento di riforma "Sicurezza stradale 4.0" (M3C1-21 e M3C1-22), volto, per la linea di intervento M3C1-2.2, al trasferimento della titolarità delle opere d'arte (ponti, viadotti e cavalcavia), relative alle strade di secondo livello, ai titolari delle strade di primo livello (autostrade e strade extraurbane principali). Per quanto riguarda l'altra linea di intervento M3C1-2.1, si prevede l'attuazione del processo di valutazione del rischio di ponti e viadotti esistenti, secondo modalità definite dalle Linee guida, che assicurano l'omogeneità della classificazione e della gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio di ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da ANAS Spa o da concessionari autostradali. Tale seconda riforma si intende attuata con il decreto ministeriale n. 493 del 2021, le cui linee guida (come precisato dall’art. 1, comma 2, del medesimo decreto) si adottano anche in relazione ai ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali.

§  una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane ovvero di miglioramento della qualità del decoro urbano di competenza degli enti locali (comma 9). Per tale finalità, si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone apposito bando per la definizione:

a) della procedura per la presentazione dei progetti;

b) della documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai progetti;

c) dei criteri di valutazione dei progetti, tra i quali:

1) il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive;

Si ricorda che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) sono "interventi di ristrutturazione edilizia" gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

2) la tempestiva esecutività degli interventi così come risultante nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

3) la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.

Con riferimento alla selezione dei progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane presentati ai sensi del comma 9 e che risultino ammissibili al finanziamento, il comma 10 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è costituita apposita commissione, ai cui componenti non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità, rimborso spese e ogni altro emolumento comunque denominato.

Il comma 11 attribuisce a tale commissione il compito di selezionare i progetti, con indicazioni di priorità. Il medesimo comma dispone che con uno o più decreti ministeriali sono individuati i progetti ammissibili al finanziamento ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono:

§  i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti;

§  le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul FIAR;

§  i tempi di attuazione dei progetti medesimi;

§  nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa o di mancata alimentazione dei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

La norma in esame stabilisce, inoltre, che le Amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della attività di monitoraggio degli interventi attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

 

Il comma 12 prevede, infine, che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato:

§  ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, ai sensi dell’articolo in esame;

§  a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate e versate all’entrata del bilancio da parte dei soggetti beneficiari.


 

Articolo 82
(
Collegamento stabile, viario e ferroviario
tra la Sicilia e il continente)

 

 

L’articolo 82 contiene diverse disposizioni volte a riavviare l’attività di progettazione e realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente (c.d. Ponte sullo Stretto) confermandone la natura di opera prioritaria e, quindi, l’applicabilità della normativa derogatoria per le infrastrutture di preminente interesse nazionale.

 

A tale riguardo è utile ricordare che il Ponte sullo Stretto di Messina (Opera) già dichiarato con la legge n. 1158 del 17 dicembre 1971opera di prevalente interesse nazionale”, veniva poi anche inserito, con delibera CIPE n. 121 del 2001, nel programma delle opere di “preminente interesse nazionale.

Gli studi e le fasi progettuali dell’Opera – svolti dalla società concessionaria “Stretto di Messina S.p.A.”, di seguito SdM, successivamente posta in liquidazione, come si dirà in seguito, partecipata da ANAS S.p.A., azionista di controllo (81,848), Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (13,000), Regione Calabria (2,576) e Regione Siciliana (2,576) – hanno avuto il seguente sviluppo:

·                    ante 1978: Studi di Fattibilità sviluppati dal Gruppo Ponte di Messina S.p.A., acquistati e poi parzialmente utilizzati da SdM;

·                    1984-1987: Studi di Fattibilità sviluppati da SdM, relativi alla scelta tipologica dell’opera tra le tre possibili tipologie (ponti, tunnel subacquei, tunnel subalvei), con relativi pareri ANAS, FS, CSLLPP e Consulta Estera SdM;

·                    1988-1990: Progettazione di Massima Preliminare di un ponte a due campate e di un ponte a campata unica per pervenire alla scelta della tipologia di opera e a stabilire il suo posizionamento, con relativi pareri ANAS, FS, Consiglio Superiore dei Lavori ubblici (di seguito CSLLPP) e Consulta Estera SdM;

·                    1991-1994: Progettazione di massima e Studio d’Impatto Ambientale (SIA), con relativi pareri ANAS, FS; Commissione di Garanzia della Qualità del progetto incaricata da SdM;

·                    1997-2001: Presentazione al CSLLPP con relativi aggiornamenti ed integrazioni, esame del CIPE, valutazione da parte degli Advisor Ministeriali (Steinman e PriceWaterhouseCoopers) nonché della Commissione congiunta Dicoter (LLPP) – Min. Tesoro;

·                    2001-2003: Progetto Preliminare e SIA, istruttoria e deliberazioni del Ministero Infrastrutture e Trasporti (“MIT”), parere di Valutazione Impatto Ambientale (“VIA”);

·                    2003: in data 01.08.2003 con delibera n. 66 il CIPE (ora CIPESS) ha approvato il Progetto Preliminare dell’Opera;

·                    2003: in data 30.12.2003 è stata sottoscritta la Convenzione di Concessione tra il MIT (ora MIMS) Concedente e la Stretto di Messina S.p.A.. La Convenzione demandava alla Concessionaria, tra l’altro, il compito di progettare e realizzare l’Opera mediante affidamenti secondo le regole dell’evidenza pubblica, con ricorso al finanziamento dell’Opera basato sulla finanza di progetto.

·                    2003-2005: Preparazione ed Espletamento delle procedure concorsuali ad evidenza pubblica;

·                    2009-2011: Progettazione Definitiva con Aggiornamento SIA e Valutazione d’Incidenza, iter approvativo SdM, Conferenza di Servizi, parere VIA.

Tutta la documentazione progettuale è stata trasmessa all’azionista di controllo Anas S.p.A. nel settembre del 2020.Per quanto riguarda, invece, gli ulteriori principali interventi normativi, si segnala che nel novembre 2012 venivano emanate nuove disposizioni (inizialmente previste dall’art. 1 del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, sostituito dall’art. 34-decies del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012, n. 221) che erano finalizzate ad introdurre speciali procedure per verificare la sostenibilità del piano economico-finanziario dell’Opera, considerata l’allora condizione di tensione dei mercati finanziari internazionali.

Presupposto per l’avvio del percorso previsto dalle nuove norme di legge era costituito dalla sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo tra SdM e il Contraente Generale Eurolink da formalizzare nel termine perentorio del 1° marzo 2013. Poiché tale atto aggiuntivo non è stato formalizzato si è verificata la caducazione – ex lege – di ogni rapporto contrattuale e convenzionale stipulato da SdM.

Oltre alla conseguenza della caducazione di tutti i contratti è stata disposta la messa in liquidazione della Società con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2013 che ha nominato un Commissario Liquidatore entrato in carica il 14 maggio 2013.

All’apertura della liquidazione, sono state emanate, con Atto Interministeriale del MEF e del MIT del 12 settembre 2013, le linee guida per la liquidazione della SdM.

In conseguenza delle suddette disposizioni, la stessa Società, nonché gli aggiudicatari delle procedure di appalto (caducate) proponevano ricorso in sede civile, domandando in via principale:

 

1)     la Stretto di Messina S.p.a, nei confronti della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: indennizzo di 325 milioni in conseguenza della revoca della concessione e dei lavori già effettuati;

 

2)     Eurolink (Contraente generale), nei confronti della Società, della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: risarcimento per complessivi 700 milioni di euro, oltre rivalutazione ed interessi in ragione della caducazione ex lege del contratto già stipulato;

 

 

3)     Parsons Transportation Group Inc (Project Management Consultant), nei confronti della Società, della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: risarcimento per complessivi 90 milioni di euro in ragione della caducazione ex lege del contratto già stipulato.

 

L'articolo in questione, al fine di riattivare la Società e di risolvere il contenzioso pendente, prevede la rinuncia della Società al contenzioso con le Amministrazioni pubbliche, la definizione stragiudiziale delle sopra citate controversie con il contraente generale e il Project Management Consultant e la revoca dello stato di liquidazione a suo tempo disposto.

Passando, nello specifico, all'esame del contenuto normativo si segnala che il comma 1 qualifica l’intervento come opera prioritaria e di preminente interesse nazionale consentendo quindi l'accelerazione dei tempi di realizzazione dell'opera attraverso l'assunzione da parte della figura del contraente generale delle funzioni di progettista, costruttore e finanziatore dell'opera da realizzare, disciplinata dall'articolo 194 del Codice degli appalti.

Il comma prevede inoltre la reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio.

 

 

Il comma 2 stabilisce la sospensione dei giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, nel periodo temporale di novanta giorni riservato alla procedura transattiva di cui al successivo comma 4.

Il comma 3 prevede che le Società ricorrenti in giudizio sottoscrivano l’atto di rinuncia al contenzioso con le Amministrazioni pubbliche.

Il comma 4 autorizza la Società Stretto di Messina a stipulare con tutte la parti in causa nei precitati giudizi uno o più atti transattivi di reciproca integrale rinuncia alle azioni e agli atti dei medesimi giudizi.

Il comma 5, indipendentemente dall’esito della procedura transattiva, prevede che è revocato lo stato di liquidazione della Società con effetto dalla data di iscrizione del medesimo decreto nel registro delle imprese in deroga all’articolo 2487-ter, comma 2 del Codice civile che, ove applicabile, ne avrebbe subordinato l’efficacia alla previa acquisizione del consenso dei soci creditori.

A seguito della revoca dello stato liquidatorio, il comma 6 dispone la convocazione dell’assemblea dei soci così da procedere, ai sensi dell’art. 2364 del codice civile, alla nomina degli organi sociali.

Il comma 7, infine, prevede che, al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la Società ANAS S.p.a. sono autorizzate a sottoscrivere aumenti di capitale, proporzionalmente alla quota di partecipazione, sino all’importo complessivamente non superiore a 50.000.000 euro.


 

Articolo 84
(
Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina)

 

L’articolo 84 reca misure finalizzate a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Il comma 1 modifica il comma 2 dell’art. 3 del D.L. n. 16/2020, prevedendo, rispetto alla disciplina vigente, che il piano complessivo delle opere ricomprende anche le opere individuate con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport adottato ai sensi dell’art. 1, comma 774, della L. n. 178/2020 e che il D.P.C.M. approvativo del piano complessivo delle opere è approvato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il comma 2 reca una norma in materia di finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2022. Il comma 3 autorizza la spesa di 400 milioni di euro per il triennio 2024-2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche nonché per il finanziamento delle ulteriori opere di cui al comma 1 dell’articolo in esame. Il comma 4 riduce di 400 milioni di euro l’incremento del Fondo per l’avvio di opere indifferibili istituito dall’art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022, con una conseguente rimodulazione delle risorse aggiuntive stanziate per le singole annualità fino al 2027. Il comma 5 prevede che, al fine di consentire lo svolgimento per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a., il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista, nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

 

L’articolo 84 reca misure finalizzate a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, di cui all’art. 3, comma 2, del D.L. n. 16/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31/2020.

Si ricorda che l’art. 3 del D.L. 16/2020 ha In vigore dal 18 maggio 2022autorizzato (al comma 1) la costituzione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede in Roma, il cui oggetto sociale è lo svolgimento delle attività indicate al comma 2. Il comma 2 prevede che lo scopo statutario della Società è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'art. 1, comma 20, della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), nonché delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e con le regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo competente in materia di sport adottato entro il 31 ottobre 2021. Il medesimo comma 2 aggiunge che, a tale fine, la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto previsto dal sopramenzionato decreto, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all’art. 4 del D.L. n. 32/2019.

Si ricorda altresì che ai sensi del citato comma 1, la Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» è partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (ossia, il controllo esercitato dalla amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore in forme analoghe a quello esercitato sui propri servizi, laddove tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata).

Per una panoramica sulla normativa emanata per le Olimpiadi di Milano Cortina del 2026 si veda la sezione "Le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026" del paragrafo "Interventi per eventi sportivi" del tema web sul sito della Camera dei deputati.

 

Nel dettaglio, il comma 1 sostituisce, con due nuovi periodi, il primo periodo del comma 2 dell’art. 3 del D.L. n. 16/2020, prevedendo, rispetto alla disciplina vigente:

§  che le opere olimpiche costituiscono oggetto di un “piano complessivo”;

§  che il piano complessivo ricomprende anche le opere individuate con decreto adottato ai sensi dell’art. 1, comma 774, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), oltre alle opere già contemplate dalla vigente disposizione (ossia le opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge di bilancio 2020 e le opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici);

Il comma 774 della legge di bilancio 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare con il riparto delle risorse (stanziate dal comma 773 e pari a 45 milioni di euro per il 2021 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023) destinate ad accelerare e garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 20, della L. n. 160/2019 si veda invece il D.M. 7 dicembre 2020 (recante “Identificazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026”).

§  la soppressione del riferimento al 31 ottobre 2021, contenuto nella disciplina vigente, come termine di adozione del D.P.C.M. approvativo del piano complessivo delle opere (piano degli interventi nella vigente formulazione) nonché la previsione, per l’adozione del D.P.C.M. approvativo del piano complessivo delle opere, della proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del concerto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il comma 2 dispone che i rifinanziamenti disposti ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dell’autorizzazione di spesa indicata dall’art. 1, comma 18, della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), sono destinati al finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2022 (recante approvazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 16/2020, del Piano degli interventi  da realizzare in funzione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026).

Nella relazione tecnica si legge che la disposizione in esame “finalizza la somma di 324 milioni di euro recati dalla legge n. 234 del 2021 alla copertura finanziaria del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere di cui al d.P.C.M. 26 settembre 2022 con cui è stato definito il piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020. Tale fabbisogno ammonta a complessivi 554,6 milioni di euro, di cui 531,1 milioni di euro relativi a interventi di cui al DM 7 dicembre 2020 (all. C) e 23,5 milioni di euro su nuovi interventi (all. B). Trattandosi di finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

 

Il comma 3 autorizza la spesa complessiva di 400 milioni di euro per il triennio 2024-2026 (120 milioni per l’anno 2024, 140 milioni per l’anno 2025 e 140 milioni per l’anno 2026) per:

§  il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2022;

§  nonché per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 16/2020, come modificato dal comma 1 dell’articolo in esame.

 

Il comma 4 sostituisce il comma 7-quater dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 con una riformulazione volta a ridurre di 400 milioni di euro (da 1300 milioni a 900 milioni) l’incremento (già disposto dal medesimo comma 7-quater) del Fondo per l’avvio di opere indifferibili istituito dal comma 7 del citato art. 26.

La relazione tecnica evidenzia che la riduzione è effettuata “a copertura degli oneri di cui al comma precedente”. La stessa relazione tecnica chiarisce che “il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha presentato istanza di accesso al predetto Fondo relativamente alle opere olimpiche, per le quali, quindi, non sono state rilevate procedure di affidamento di lavori delle opere avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, con ultimazione delle stesse entro il 31 dicembre 2026 e l’ammontare complessivo delle istanze presentate, rispetto alla dotazione complessiva del predetto Fondo, ha determinato la disponibilità di tale importo”.

 

Alla riduzione dell’incremento del Fondo consegue una rimodulazione delle risorse aggiuntive stanziate per le singole annualità dal citato comma 7-quater, che la norma in esame quantifica in:

-     180 milioni di euro per l'anno 2022;

-     240 milioni di euro per l'anno 2023;

-     125 milioni di euro per l'anno 2024;

-     55 milioni di euro per l'anno 2025;

-     65 milioni di euro per l'anno 2026;

-     235 milioni di euro per l'anno 2027.

 Si ricorda che l’art. 26 del D.L. 50/2022 reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici e ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC. In particolare, il comma 7 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, volto a far fronte all’insufficienza delle risorse di cui al comma 6 per i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022. Al Fondo possono altresì accedere il Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025; la società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma delle infrastrutture connesse alle Olimpiadi, nonché i soggetti attuatori per la realizzazione delle opere infrastrutturali per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Il nuovo comma 7-quater, come modificato dalla norma in esame, mantiene la vigente previsione secondo cui l’incremento del Fondo (ridotto dalla norma in esame a 900 milioni) è destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all' art. 1 del D.L. n. 59/2021, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

Resta inoltre confermata la previsione che le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi del PNC rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.

 

Il comma 5 modifica, infine, l’art. 10, comma 3-septiesdecies del D.L. n. 228/2021 (c.d. proroga termini) al fine di prevedere la proroga fino all’anno 2024 dell’autorizzazione per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a trasferire alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa una somma non superiore alla metà della quota massima prevista all'art. 3, comma 11, del D.L. n. 16/2020, nel limite inizialmente previsto di 14 milioni di euro per il solo anno 2022 ed ora esteso anche alle annualità fino al 2024, utilizzando le risorse di cui all'art. 1, comma 18, della L. n. 160/2019.

L’art. 10, comma 3-septiesdecies del D.L. n. 228/2021 prevede la sopra menzionata autorizzazione a favore del Ministero delle infrastrutture al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 16/2020, relativamente alle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'art. 1, comma 20, della L. n. 160/2019, n. 160.

Il comma 11 dell’art. 3 del D.L. n. 16/2020, come modificato dall'art. 16, comma 3-septies, lettera b), del D.L. n. 121/2021, dispone che per lo svolgimento delle sue funzioni, sono attribuite alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2, e che tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture.

Nella relazione tecnica si segnala che “tali somme rientrano nell’ambito della quota già prevista a legislazione vigente dall’articolo 3, comma 11, del predetto decreto-legge n. 16 del 2020, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della sopra citata legge 27 dicembre 2019, n. 160. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo limitata agli stanziamenti annuali già previsti a legislazione vigente, e nell’ambito degli effetti già considerati in termini di indebitamento e fabbisogno, e non pregiudicando la realizzazione degli interventi”.

 

 


 

Articolo 88
(Strada statale 106 Jonica)

 

 

L’articolo 88 autorizza la spesa complessiva di 3.000 milioni per il periodo 2023-2037, per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della S.S. 106 Jonica (comma 1). Si prevede, inoltre, l’adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 aprile 2023, per l’individuazione delle tratte - lotti funzionali - da finanziare con le predette risorse, delle modalità di erogazione, e dei casi di revoca del finanziamento (comma 2).

 

Il comma 1 autorizza la spesa complessiva di 3.000 milioni per il periodo 2023-2037, per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della S.S. 106 Jonica.

Nel merito, si prevede una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di euro per l’anno 2027, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni di euro per l’anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037.

 

Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione delle tratte - lotti funzionali - da finanziare con le predette risorse, delle modalità di erogazione e dei casi di revoca delle stesse.

Il citato decreto deve essere adottato, entro il 30 aprile 2023, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, che indica, per ciascun lotto, i relativi costi, lo stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché il cronoprogramma procedurale  e finanziario.

L’erogazione delle risorse è subordinata all’aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La S.S. 106 Jonica si sviluppa lungo la fascia litorale jonica da Reggio Calabria a Taranto per un percorso di circa 491 km.

L’arteria, che collega i territori costieri della Calabria, della Basilicata e della Puglia, ha un ampliamento di quattro corsie, con spartitraffico centrale, e risulta completata nei tratti ricadenti nelle regioni Puglia (39 km) e Basilicata (37 km). Nella Regione Calabria, ANAS ha in atto un piano complessivo di riqualificazione dell’arteria, che comprende sia la realizzazione di tratti con due carreggiate separate, ciascuna a due corsie per senso di marcia, che la messa in sicurezza dell’arteria esistente. Oltre il Megalotto 3, in fase di realizzazione per 1.335 milioni di euro e interventi in corso di messa in sicurezza per circa 29 milioni di euro, il Contratto di programma 2016-2020 Anas-Mit ha previsto interventi per 1.888 milioni di euro (finanziati per 874,6 milioni di euro). Il piano di completamento della riqualificazione dell’arteria sul tracciato calabrese, affidato al Commissario straordinario ing. Massimo Simonini, nominato con il D.P.C.M. del 16 aprile 2021, prevede un piano complessivo di riqualificazione con la realizzazione di tratti con 2 o 4 corsie. Per quanto riguarda le risorse stanziate per la S.S. 106 Jonica il valore dell’investimento è pari a circa 3,9 miliardi di cui 885 milioni stanziati.

Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2022 si segnala che l’adeguamento della S.S. 106 Jonica, nel tratto ricadente in Calabria, necessita di importanti investimenti sia per tracciati in variante che per interventi diffusi sull’intero percorso e, in particolare, appare rilevante “concretizzare il piano di riqualificazione complessivo dell’arteria nel tratto calabro, dal confine regionale a Reggio Calabria, con la programmazione e la realizzazione di interventi di potenziamento e di messa in sicurezza, per un importo stimato di oltre 3 miliardi di euro, oltre alle risorse già stanziate per gli interventi in corso” (pag. 151 del citato Allegato).

Il 3 febbraio 2021 presso le Commissioni riunite VIII e IX della Camera dei deputati si è svolta l’audizione del Commissario straordinario sulla S.S. 106 Jonica (qui il link alla relativa documentazione).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla seguente scheda presente nel Sistema Informativo Legge Opere Strategiche (SILOS).


 

Articolo 89
(Strade statali sismi 2009 e 2016)

 

 

L’articolo 89 autorizza una spesa complessiva di 400 milioni per il periodo 2023-2027, per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 (Abruzzo) e 2016 (Centro-Italia).

 

Nel merito, l’art. 89 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 50 milioni di euro per il 2027, per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 (Abruzzo) e 2016 (Centro-Italia).

Tali risorse integrano gli investimenti previsti dal Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR, come disciplinati dall’ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021 del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016, che ha dettato norme per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, nell’ambito della Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 4, intitolata "Investimenti sulla rete stradale statale", per 177 milioni di euro. Nell’Allegato  alla citata ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021 sono elencati gli interventi previsti.

Con l’ordinanza n. 6 del 30 dicembre 2021 è stata data invece attuazione agli interventi del PNC al PNRR, Sub-misura A4, “Infrastrutture e mobilità”, Linea di intervento 5, intitolata “Investimenti sulla rete stradale comunale”, per circa 60 milioni di euro (vedi il seguente Allegato che presenta l’elenco degli interventi).

Per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 2009 (Abruzzo) e del 2016 (Centro-Italia), l’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 59/2021, che disciplina le risorse dedicate del Fondo complementare sisma al PNRR, prevede complessivi 1.780 milioni di euro, di cui: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026. Per approfondire si vedano anche gli interventi previsti nel Fondo complementare Aree sisma 2009-2016del Commissario straordinario.

Il pacchetto Sisma è suddiviso in due macromisure A e B, una dotata di 1 miliardo e 80 milioni destinata essenzialmente a soggetti pubblici e finalizzata a migliorare la sicurezza, la sostenibilità e la connessione digitale dei territori, l’altra dotata di 700 milioni di euro, per gli incentivi alle imprese sui nuovi investimenti. Nella macromisura A è prevista la citata quarta sottomisura (A4, “Infrastrutture e mobilità”).


 

Articolo 90
(Strada Statale n. 4 Salaria)

 

 

L’articolo 90 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026 per il potenziamento, riqualificazione e adeguamento della SS4 Salaria e demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’individuazione delle tratte da finanziare e delle modalità di erogazione e revoca delle risorse, previa presentazione da parte del Commissario straordinario di un quadro completo e aggiornato dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare. 

 

Il comma 1, al fine di garantire il collegamento verso i territori interessati dagli eventi sismici 2009 e 2016, autorizza la spesa complessiva di 400 milioni di euro fino al 2026 (50 milioni per l’anno 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni per l’anno 2026) per il potenziamento, riqualificazione e adeguamento della SS4 Salaria.

 

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2023, il compito di individuare:

§  le tratte – ossia i lotti funzionalida finanziare con le risorse di cui al comma 1;

§  le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023,  di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale  e finanziario.

La strada statale 4 “Via Salaria” è un importante collegamento trasversale dell’Italia centrale, che unisce Roma ad Ascoli Piceno, con un percorso di circa 170 km in gestione di ANAS. Rappresenta, inoltre, l’asse stradale più importante di accessibilità e mobilità interna dei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016.

Si ricorda che gli interventi stradali per il potenziamento della SS4 Salaria figurano tra le opere prioritarie previste dall’Allegato infrastrutture al DEF 2022. Con D.P.C.M. 16 aprile 2021 l’ing. Fulvio Maria Soccodato è stato nominato Commissario straordinario del Governo per l’adeguamento ed il potenziamento della Strada Statale n. 4 “Salaria”, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 32/2019.

Per i dati di dettaglio sull’opera, compresi lo stato di avanzamento e i dati relativi al quadro finanziario (costo complessivo dell’opera stimato al 31 maggio 2022: 1.132 milioni di euro; fabbisogno residuo: circa 642 milioni di euro) si rinvia alla apposita scheda su SILOS - Sistema Informativo Legge Opere Strategiche, a cura del Servizio Studi della Camera, in collaborazione con ANAC e Cresme.

Per ulteriori informazioni sul piano commissariale per gli interventi sulla Salaria si veda anche la pagina dedicata della struttura commissariale sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Il medesimo comma 2 dispone, inoltre, che l’erogazione delle risorse è subordinata all’aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 


 

Articolo 92
(Peschiera)

 

 

L’articolo 92, per il miglioramento dell’approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma, autorizza la spesa complessiva di 700 milioni di euro da destinare alla realizzazione del sottoprogetto “Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera - dalle sorgenti alla Centrale di Salisano” del progetto denominato “Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera” e disciplina le procedure da seguire per l’individuazione degli interventi da finanziare con le risorse citate e le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse stesse.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame, per il miglioramento dell’approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma, autorizza la spesa complessiva di 700 milioni di euro (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030) da destinare alla realizzazione del sottoprogetto “Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera - dalle sorgenti alla Centrale di Salisano” del progetto denominato “Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera”.

Si ricorda che per gli interventi elencati nell’allegato IV al D.L. 77/2021, tra i quali rientra la “Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera”, l’art. 44 del medesimo decreto-legge ha introdotto una serie di semplificazioni procedurali anche in considerazione del fatto che gli stessi interventi sono stati indicati nel PNRR o inclusi nel c.d. Fondo complementare.

Con il D.M. n. 517/2021 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dell’Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, in attuazione di quanto previsto dal PNRR, sono state ripartite e assegnate ai soggetti attuatori le risorse destinate alla misura M2C4-I4.1. In particolare, come ricordato nella scheda opera n. 247 del rapporto “Infrastrutture strategiche e prioritarie 2022” curato dal Servizio studi della Camera, nell’Allegato 1 “Risorse aggiuntive PNRR” (€ 900.000.000,00)” sono inseriti quattro sottointerventi, con soggetto attuatore Acea ATO 2 S.p.A., dell’intervento complessivo “Progetto di sicurezza e ammodernamento dell'approvvigionamento della città metropolitana di Roma - Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera”: Nuovo Acquedotto Marcio - I lotto, con un costo di 103,5 milioni di euro e un finanziamento ammissibile PNRR di 57 milioni; Raddoppio VIII Sifone - Tratto Casa Valeria-Uscita Galleria Ripoli, con un costo di 75,1 milioni di euro e un finanziamento ammissibile PNRR di 41 milioni; Condotta Monte Castellone-Colle S. Angelo (Valmontone), con un costo di 51,8 milioni di euro e un finanziamento ammissibile PNRR di 29 milioni; Adduttrice Ottavia-Trionfale, con un costo di 42,4 milioni e un finanziamento ammissibile PNRR di 23 milioni.

Si ricorda inoltre che, con il D.P.C.M. 16 aprile 2021, l’ing. Massimo Sessa è stato nominato, ai sensi dell’art. 4 del c.d. decreto-legge “sblocca cantieri” (D.L. 32/2019), Commissario straordinario dell’intervento “Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera” del costo complessivo stimato di 2,3 miliardi.

Come indicato nella scheda opera “Peschiera - Messa in sicurezza del sistema acquedottistico”, disponibile sul sito “Osserva cantieri” del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), le risorse disponibili per l’opera medesima risultano pari a 320,5 milioni di euro, a cui si aggiungono quindi le risorse previste dall’articolo in esame.

 

Il comma 2 demanda ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2023:

§  l’individuazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dal comma 1;

§  le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse stesse, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al MIT, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato (RGS), dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L’erogazione delle risorse è subordinata all’aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della RGS e al relativo riscontro del MIT.

 


 

Articolo 113
(
Misure per assicurare l’attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato )

 

L’articolo 113 istituisce un fondo presso il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza mediante il quale assicurare la copertura finanziaria degli interventi, già programmati con precedenti strumenti di bilancio, per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato.

 

La disposizione in esame tiene conto dell'incremento del fabbisogno finanziario a seguito degli aumenti dei prezzi delle materie prime e dei conseguenti aggiornamenti dei prezzari regionali e mira a superare la mancanza di copertura finanziaria del quadro economico degli interventi programmati – revisionato proprio in ragione dell’aggiornamento dei prezzari regionali. In assenza dell'intervento in esame, dunque, vi sarebbe l’impossibilità di avviare le procedure ad evidenza pubblica per le attività tecniche ed esecutive, di fatto bloccando la realizzazione di tali opere infrastrutturali.

Nello specifico il comma 1 destina 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

Il comma 2 prevede che con decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 1 saranno ripartite per le finalità indicate nel medesimo comma.

 


 

Articolo 124
(Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati
provenienti dalla raccolta differenziata)

 

L'articolo 124 ripropone, per gli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l'acquisto di materiali riciclati precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi 1, 2 e 3). L'articolo specifica inoltre la disciplina del credito d'imposta (commi 4 e 5) e rinvia a un decreto ministeriale la specificazione dei requisiti tecnici (comma 6).

 

In particolare, il comma 1, al dichiarato fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, dispone il rifinanziamento del credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 73 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), con una dotazione di ulteriori euro 10 milioni per l’anno 2023 per assicurare la copertura alle istanze pervenute a seguito dell’avviso emanato con decreto ministeriale.

 

Si rammenta che i commi da 73 a 77 della legge di bilancio 2019 riconoscono, per gli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. La disciplina dei limiti di fruizione (pari a 20.000 euro per ciascun beneficiario e, complessivamente, a 1 milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021) e le modalità di applicazione del credito d’imposta sono contenuti nel D.M. 14 dicembre 2021 (Requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale).

 

Nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che l’applicazione della norma originaria ha raggiunto gli obiettivi prefissati con una domanda pari a circa 4 volte le risorse disponibili. Nella relazione tecnica si precisa ulteriormente che sono necessarie risorse finanziarie per assicurare la copertura di ulteriori 566 istanze pervenute.

 

La disposizione fa riferimento, anche per le istanze perventue a seguito di avviso, al decreto 14 dicembre 2021 del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022, recante “Requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale”.

Il comma 2 riproduce esattamente, con le medesime finalità di cui al comma precedente, il testo della disposizione originaria (articolo 1, comma 73 della legge di bilancio 2019, che limitava il beneficio agli anni 2019 e 2020), riconoscendo, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di:

-         prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;

-         imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

La norma tecnica UNI EN 13432:2002 (intitolata “Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi”) è la versione ufficiale in lingua italiana della norma tecnica europea EN 13432 (del settembre 2000) che specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.

 

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 74, della legge di bilancio 2019, il comma 3 stabilisce che il credito d’imposta di cui al comma 2 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.

 

I commi 4 e 5 recano i dettagli della disciplina.

Il comma 4 precisa che il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi (articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986). Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applica il limite annuale di 250 mila euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 2 del presente articolo.

Ai sensi del comma 5, ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Il comma 6 rinvia a un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione:

-         dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da allegato E parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale),

-         nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 3 del presente articolo.


 

Articolo 125
(Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica)

 

 

L’articolo 125, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, prevede il rifinanziamento del fondo denominato “Programma sperimentale Mangiaplastica”, per un importo di 6 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro per l’anno 2024.

 

Il fondo denominato “Programma sperimentale Mangiaplastica” è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dall’articolo 4-quinquies, comma 1, del D.L. 111/2019.

Tale norma prevede che, a valere sulle risorse di tale fondo, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente progetti finalizzati all'acquisto di ecocompattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.

Il fondo ha una dotazione complessiva a legislazione vigente di 27 milioni di euro per il periodo 2019-2024.

In virtù del rifinanziamento operato dalla norma in esame, le risorse per il 2023 risultano pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi in favore dei Comuni, a valere sulle risorse del fondo, sono stati disciplinati con il D.M. 2 settembre 2021.

La relazione tecnica evidenzia che “dalla sperimentazione ancora in atto è emersa la inadeguatezza delle risorse disponibili; infatti, sono pervenute 1191 richieste di finanziamento finalizzate all’acquisto di 1211 eco-compattatori, per un valore complessivo di oltre 27 milioni euro per il primo bando e per il secondo avviso circa 780 per un valore complessivo di circa 19 milioni. Tali richieste hanno notevolmente superato le risorse disponibili per i primi due avvisi determinando l’esclusione di numerose istanze. Le Amministrazioni che risultano ad oggi beneficiarie del contributo sono circa 1000” e “pertanto, si ritiene necessario incrementare le risorse del citato Fondo, al fine di garantire la copertura di ulteriori 1000 eco compattatori”.

 

 


 

Articolo 126
(Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea)

 

 

L’articolo 126 prevede una autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro nel 2026 a favore del Commissario unico per la depurazione al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane.

 

Per quanto attiene alle censure della Corte di giustizia dell'Unione europea, giova ricordare che per le inadempienze nell'attuazione della normativa europea, che prevede che tutti gli agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti siano forniti di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue, l'Italia ha subito due condanne da parte della Corte di giustizia dell'UE, la C565-10 (procedura di infrazione n. 2004/2034) e la C85-13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) ed è stata aperta una ulteriore procedura di infrazione (n. 2014/2059).

Con la successiva sentenza del 31 maggio 2018,  causa C-251/17, la stessa Corte ha condannato l'Italia, per non aver adottato tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012 (causa C-565/10), al pagamento di una somma forfettaria di 25 milioni di euro, nonché di una penalità di 30,1 milioni per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla sentenza citata.

Dopo tale sentenza, la Commissione europea ha avviato un'ulteriore procedura di infrazione (n. 2017/2181) per violazione della direttiva in questione, in particolare per assenza o non corretta funzionalità dei sistemi di raccolta e/o trattamento dei reflui. Alle citate sentenze si è aggiunta l'ulteriore condanna di cui alla sentenza 6 ottobre 2021,  causa C-668/19.

 

Al fine di evitare l'aggravamento del contenzioso in atto con l'UE, l'articolo 4-septies del D.L. 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri) ha attribuito ad un  Commissario unico i compiti di coordinamento e realizzazione di interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alla normativa dell'Unione europea e quindi a superare tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche.

 

Ritornando al contenuto dell'articolo in questione si segnala che il comma 1, come evidenziato precedentemente, prevede lo stanziamento delle risorse finanziarie sopra indicate per gli anni dal 2023 al 2026.

Il comma 2 stabilisce che le risorse finanziarie iscritte anche in conto residui nel bilancio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica negli esercizi finanziari 2020-2023 destinate, a  qualsiasi  titolo, al completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue da destinare alle Regioni Sicilia, Campania e Calabria oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, sono trasferite dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue

Si prevede, infine che il Commissario unico, entro il 30 giugno 2023, trasmetta al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una ricognizione degli interventi con l'indicazione dei costi e delle fonti finanziarie per farvi fronte.

 


 

Articolo 127
(Fondo per il contrasto al consumo di suolo)

 

L’articolo 127 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il “Fondo per il contrasto al consumo di suolo” con l’assegnazione di uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni 2023-2027, al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano (comma 1). Viene demandata ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri per il riparto del fondo a favore delle regioni e delle province autonome, delle modalità di monitoraggio e delle modalità di revoca delle risorse assegnate (comma 2).

 

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il “Fondo per il contrasto al consumo di suolo” con l’assegnazione di uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2027, così articolato:

§  10 milioni di euro nel 2023;

§  20 milioni di euro nel 2024;

§  30 milioni di euro nel 2025;

§  50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.

La norma precisa che l’istituzione del Fondo è finalizzata a consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.

La relazione illustrativa evidenzia che “il consumo di suolo è diventato un argomento di grande attenzione a livello nazionale e comunitario in quanto rappresenta l’impatto dell’attività antropica sulla naturalità del territorio e quindi sulla sua resilienza contro gli effetti del cambiamento climatico” e che “Dal rapporto sul consumo di suolo 2022 di ISPRA risulta che, al 2021, 2,15 milioni di ettari di suolo è stato trasformato per la realizzazione di beni e attività antropiche, corrispondente al 7,13% del territorio nazionale. Risulta anche che nell’ultimo decennio l’incremento annuale di consumo di suolo è stato mediamente di 6 mila ettari, corrispondente a circa 16 ettari al giorno”.

A livello europeo, la gestione sostenibile del suolo e la necessità di politiche che

monitorino gli impatti derivanti dall’occupazione del suolo ha condotto alla definizione dell’obiettivo di raggiungere un consumo netto di suolo pari a zero per il 2050 (Environment Action Program EU, settimo programma quadro – Decisione

1386/2013). La Commissione europea, inoltre, nel mese di febbraio 2021 ha lanciato una consultazione pubblica sullo sviluppo di una nuova Strategia dell’UE per il suolo, poi adottata con la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 17 novembre 2021 {SWD(2021) 323 final}. L’obiettivo della nuova Strategia dell’UE per il suolo per il 2030 è quello di affrontare le questioni relative al suolo in maniera organica e contribuire così a raggiungere la neutralità del degrado del suolo e del territorio entro il 2030, uno degli obiettivi principali degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

 

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione:

§  dei criteri per il riparto del fondo di cui al comma 1 a favore delle regioni e delle Province autonome;

§  delle modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati;

§  delle modalità di revoca delle risorse.

Nella relazione illustrativa si legge che “Gli interventi programmati dovranno riguardare azioni di contrasto al consumo del suolo mediante la rinaturalizzazione del territorio e il ripristino della naturalità dei suoli nelle aree urbane e periurbane che prevedano la riduzione dei deflussi, l’incremento della capacità di ritenzione idrica o della permeabilità del suolo, la realizzazione di infrastrutture verdi, il recupero delle acque meteoriche ai fini irrigui delle aree verdi, il contrasto al degrado del suolo e alla desertificazione a scala locale, ambienti verdi di fruizione pubblica. L’obiettivo principale è quello di individuare aree su cui avviare gli interventi e valutare le tipologie di opere necessarie perché si possa generare un effetto di rinaturalizzazione del suolo e di ripristino delle relative funzionalità. Per tale finalità è prevista la costituzione di un ‘Tavolo tecnico per il contrasto al consumo di suolo’ (…) composto da rappresentanti della DG USSRI (Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche), in qualità di coordinatori, delle Autorità di bacino distrettuali e di ISPRA”.

 


 

Articolo 128
(Finanziamento per la realizzazione
del Nuovo Polo Laboratoriale per l’ISPRA)

 

 

L’articolo 128, al fine di consentire l’espletamento delle attività strategiche dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ivi comprese quelle connesse all’attuazione del PNRR, autorizza a favore dell’ISPRA la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

 

La relazione illustrativa evidenzia che lo stanziamento recato dall’articolo in esame è destinato alla realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l’ISPRA e che “per la verifica del progetto di riqualificazione è stato acquisito uno studio di fattibilità urbanistica che ha fornito un positivo riscontro sulla base del quale, attualmente, è in corso la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica propedeutico all’affidamento dei successivi livelli di progettazione necessari per la realizzazione di tutte le opere”.

 


 

Articolo 131
(Alluvione Marche 2022)

 

 

L’articolo 131 autorizza la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ad integrazione delle risorse già stanziate dal D.L. 179/2022, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.

 

L’articolo 131 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, da destinare alla realizzazione degli interventi previsti dall’art. 25, comma 2, lettera d) e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del Codice della Protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1).

La norma specifica che si tratta di una integrazione dei 200 milioni di euro stanziati per l’anno 2023 dall’art. 3 del D.L. 179/2022 (in corso di conversione in legge).

Le suddette risorse sono trasferite alla contabilità speciale prevista dall'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza n. 922 del 2022 intestata al Commissario delegato.

I relativi interventi sono approvati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone (si tratta delle modalità previste dall’art. 3 del D.L. 179/2022).

Gli interventi previsti dall’art. 25, comma 2, lett. d)-e), del Codice della protezione civile riguardano:

d) la realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

e) la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio.

Gli altri interventi previsti alle lettere a)-c) dell’art. 25 del Codice di protezione civile riguardano, fra gli altri, l'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, le attività di gestione dei rifiuti e l'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno.

In relazione agli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 sul territorio marchigiano, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per  l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle  loro abitazioni, è stata emanata la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, con la quale è stato  dichiarato,  per  dodici  mesi (cioè fino al 16 settembre 2023),  lo  stato  di emergenza e sono stati stanziati 5 milioni di euro a  valere  sul  Fondo  per  le emergenze  nazionali  (previsto dall’art.  44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018). Successivamente, sono state emanate l'ordinanza n. 922 del 17 settembre 2022, l'ordinanza n. 924 del 20 settembre 2022, l’ordinanza n.  930  del  12  ottobre  2022 e l’ordinanza n. 935 del 14 ottobre 2022,  che hanno previsto, tra l’altro, la nomina del presidente della Regione Marche quale Commissario delegato, la predisposizione di un piano  degli  interventi urgenti da sottoporre  all'approvazione  del  Capo  del  Dipartimento della  protezione  civile, la gestione dei materiali, le prime misure economiche, e l’apertura di una contabilità speciale per il commissario delegato, a cui possono essere trasferite ulteriori risorse da parte della Regione Marche, finalizzate al superamento del contesto emergenziale,  incluse quelle eventualmente provenienti da donazioni, da altre amministrazioni, nonché dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2022, è stata prevista l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza (adottata con la citata delibera del 16 settembre 2022), relativa alle Province di Ancona e di Pesaro-Urbino, al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona.

Per approfondire la dinamica degli eventi eccezionali del 15 settembre 2022, si rinvia al Rapporto della Protezione civile della regione Marche.

 


 

Articolo 132
(Sisma Molise e Sicilia 2018)

 

 

L’articolo 132 proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023: il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio della città metropolitana di Catania; i termini di durata dell’incarico dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative gestioni straordinarie, strutture commissariali e relativo personale; i termini per assunzioni in deroga da parte della città metropolitana di Catania. È altresì disciplinata la copertura degli oneri conseguenti.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, che ha colpito il territorio della città metropolitana di Catania.

Lo stesso comma dispone che alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza.

Si ricorda che in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della città metropolitana di Catania, è stato dichiarato lo stato di emergenza, con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, il cui termine, più volte oggetto di proroghe, è stato da ultimo stabilito al 31 dicembre 2022 dall’art. 1, comma 462, della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

 

Il comma 2 proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, i termini – indicati dall’art. 6, comma 2, primo e secondo periodo, del D.L. 32/2019 – di durata della nomina dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative gestioni straordinarie. La medesima proroga di un anno (cioè dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023) è prevista, dal comma in esame, anche per i termini relativi alle strutture commissariali e al relativo personale, previsti dall’art. 18 del D.L. 32/2019, nonché per i termini per assunzioni in deroga da parte della città metropolitana di Catania previsti dall’art. 14-bis del D.L. 32/2019.

Per la copertura degli oneri derivanti dalle proroghe disposte dal comma 2, lo stesso comma autorizza la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2023.

Relativamente agli eventi sismici avvenuti, a far data dal 16 agosto 2018, in diversi comuni della Provincia di Campobasso, si ricorda che lo stato di emergenza è stato dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 ed il relativo termine, più volte oggetto di proroghe, è cessato il 24 ottobre 2021 (delibera consiglio dei ministri del 14 aprile 2021).

Per quanto riguarda le strutture commissariali, si evidenzia che per avviare la fase post-emergenziale nei due ambiti territoriali colpiti dai due sismi del 2018, è stata prevista la nomina di due Commissari straordinari, uno per le attività riguardanti la provincia di Catania (con il D.P.C.M. 5 agosto 2019 è stato nominato il dott. Scalia) e l'altro per l'ambito territoriale di Campobasso (con il D.P.C.M. 16 luglio 2020 è stato nominato il presidente della Regione Molise). Le nomine dei due Commissari straordinari e la relativa gestione straordinaria sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 (art. comma 463, legge di bilancio 2022, L. n. 234/2021). Entrambi i Commissari straordinari sono stati dotati (in base a quanto disposto dal D.L. 32/2019, in particolare dall’art. 18) di una propria struttura commissariale (5 unità di personale per Campobasso e 15 unità per Catania). Le assunzioni di personale delle due strutture commissariali sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 463, della L. 234/2021 - legge di bilancio 2022). I due Commissari nominati per gli eventi sismici del 2018 per Campobasso e Catania possono, in alternativa alle due strutture commissariali, utilizzare un'apposita struttura regionale a disposizione di ciascuno dei due Commissari, utilizzando le risorse assegnate pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2022, e comunque fino al 31 dicembre 2022 (art. 18, comma 4-ter, del D.L. 32/2019).

In relazione alle facoltà assunzionali in deroga previste per la città metropolitana di Catania dall’art. 14-bis del D.L. 32/2019, si fa notare che la norma in esame rinnova, per tutto il 2023, la proroga disposta per l’anno 2022 dal comma 463 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

La relazione illustrativa sottolinea che l’articolo in esame, “nel prolungare la durata della gestione commissariale, conferma, in analogia con le attuali previsioni, i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge 32 del 2019) e per il personale aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14-bis del decreto-legge 32 del 2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, prevede l’automatica proroga di tutto personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto”.

Per approfondimenti sulla normativa emanata nel corso della XVIII legislatura in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici in questione si rinvia al paragrafo “Terremoti di minore entità” del tema “Terremoti” del dossier di inizio legislatura.

 


 

Articolo 133
(Sisma Ischia 2017)

 

L’articolo 133 è volto ad introdurre una serie di misure per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2017 nell’isola di Ischia. In particolare, si proroga fino al 31 dicembre 2023 la gestione straordinaria, per una spesa di 4,95 milioni per l’anno 2023 (comma 1); si autorizza, per l'anno 2023, la spesa di 4,9 milioni per la struttura commissariale, la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le assunzioni a tempo determinato e la stipula di una convenzione con Invitalia S.p.A. (comma 2);  si prevede, fino al 31 dicembre 2023, l’applicazione della sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, già prevista per i comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 (comma 3); si autorizza per il periodo 2023-2027 una spesa complessiva pari a 190 milioni per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata e pubblica (comma 4).

 

Il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria prevista dall’art. 17, comma 2, terzo periodo, del D.L. 109/2018.

La norma in esame autorizza, inoltre, la spesa di 4,95 milioni per l'anno 2023 per lo svolgimento delle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, come indicato dall’art. 18, comma 1, lettera i-bis) del citato D.L. 109/2018, da assegnare alla contabilità speciale del Commissario straordinario.

In conseguenza dell'evento sismico che il 21 agosto 2017 ha colpito i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme dell'isola di Ischia è stato dichiarato, con la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017, lo stato di emergenza, cessato il 21 febbraio del 2019, per effetto della delibera del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2018, che ha inoltre provveduto ad integrare le risorse per la ricostruzione di 11,6 milioni di euro.  In data 10 maggio 2019 è stata pubblicata la Relazione conclusiva sullo stato di emergenza che ha interessato, per il periodo 29 agosto 2017-21 febbraio 2019, i comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017. Con il DPCM del 21 febbraio 2022 l’avv. Giovanni Legnini è stato nominato fino al 31 dicembre 2022, Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori di Ischia.

 

Il comma 2, lett. a)-d), autorizza, per l'anno 2023, la spesa di 4,9 milioni, di cui:

a)   1,4 milioni, per la struttura del Commissario straordinario di cui all'art. 31 del D.L. 109/2018;

L’art. 31 del D.L. 109/2018 stabilisce che il Commissario straordinario si avvale, oltre che dell'Unità tecnica prevista, di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola di Ischia, composta da un contingente nel limite massimo di 12 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche.

b)   1,8 milioni, per la stipula di una convenzione con Invitalia S.p.A., di cui all’art. 18, comma 5, del D.L.109/2018;

Per le attività di ricostruzione svolte dal Commissario straordinario, l’art. 18, comma 5, del D.L. 109/2018 prevede la possibilità di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione.

c)   1 milione, per consentire ai comuni colpiti la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui all'art. 32, comma 3, del D.L. 109/2018;

L’art. 32, comma 3, al fine di assicurare ai comuni interessati dal sisma di Ischia del 2017 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, autorizza il Commissario straordinario a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della propria contabilità speciale, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all'anno 2018, da erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI.

d)   0,7 milioni, per le assunzioni di personale a tempo determinato addetto alla ricostruzione, di cui all'art. 30-ter del D.L. 41/2021.

L’art. 30-ter del D.L. 41/2021, al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, autorizza i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato.

 

Il comma 3 estende, fino al 31 dicembre 2023, ai comuni dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, già prevista per i comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e la sospensione automatica dei medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito all’esercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti.

Si specifica, inoltre, che i relativi termini decorrono dall’entrata in vigore della presente legge.

Si tratta delle misure previste dall’art. 14, comma 6, del D.L. 244/2016 e dall’art. 2-bis, comma 22, del D.L. 148/2017, previste fino al 31 dicembre 2022 (come da modifica recata dall’art. 22, commi 3 e 4 del D.L. 4/2022), per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, incluse le attività economiche e le prime case di abitazione, inagibili o distrutte, localizzate nella c.d. “zona rossa”.

Nello specifico, il rinvio di tali pagamenti, disposto dal primo periodo del citato art. 14 comma 6 del decreto-legge n. 244 del 2016 fino al 31 dicembre 2017, è stato, poi, prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 2-bis, comma 21, del D.L. 148/2017, che, inoltre, ha modificato il citato art. 14, comma 6, del D.L. 244/2016 con l’introduzione di un secondo periodo, disponendo in particolare la sospensione dei pagamenti anche per le attività economiche e per le abitazioni principali localizzate nella c.d. “zona rossa”, istituita con apposita ordinanza sindacale, fissandola al 31 dicembre 2020.

L’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e b), del D.L. 55/2018, ha esteso, successivamente, la sospensione, prevista dal primo periodo del citato art. 14 comma 6 del D.L. 244/2016, fino al 31 dicembre 2020, e la sospensione specifica per la “zona rossa” (secondo periodo), fino al 31 dicembre 2021. La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 946, L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha allineato le due sospensioni previste dal citato art. 14 comma 6 del D.L. n. 244/2016, prevedendo un termine unico fino al 31 dicembre 2021.

L’art. 2-bis, comma 22, del D.L. 148/2017 ha previsto, nel primo e secondo periodo, che nei casi contemplati dal predetto art. 14, comma 6, del D.L. 244/2016, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possano optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi. Le banche e gli intermediari finanziari devono informare i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Il terzo periodo del richiamato art. 2-bis, comma 22, del D.L. 148/2017 ha previsto, in caso di mancata comunicazione di tali informazioni al beneficiario del mutuo o del finanziamento, la sospensione automatica dei pagamenti e dei mutui, previsti nel primo periodo del comma 6 dell’art. 14 del D.L. 244/2016, fino al termine del 31 dicembre 2018, e la sospensione specifica per la “zona rossa”, prevista nel secondo periodo del comma 6 dell’art. 14 del D.L. 244/2016, fino al 31 dicembre 2020.

L’art. 1-bis, comma 2, lett. a) e b), del D.L. 55/2018, ha poi esteso le suddette due sospensioni, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 947, L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha allineato le due sospensioni previste all’art. 2-bis, comma 22, del D.L. 148/2017, prevedendo una proroga unica fino al 31 dicembre 2021.

 Nella RT si specifica che per la valutazione degli oneri, si prende a riferimento il sisma 2016 nel quale gli immobili danneggiati sono pari a circa 60.000, mentre per l’Isola di Ischia la valutazione del danno riguarda circa 1.600 immobili privati; poiché l’onere per il sisma 2016 ammonta a 1,5 milioni di Euro, si può valutare l’onere per la norma relativa al sisma di Ischia in 40.000 Euro per l’anno 2023.

Il comma 4 autorizza la spesa di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l’anno 2024, di 50 milioni per l’anno 2025, di 80 milioni per l’anno 2026 e 20 milioni per l’anno 2027, per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata e pubblica.

L’art. 20 del D.L.109/2018 prevede, per la ricostruzione privata, che il commissario straordinario con proprie ordinanze riconosca contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici:

a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.

In merito alla ricostruzione pubblica, prevista dall’art. 26 del medesimo D.L.109/2018, si prevede l'approvazione di un piano delle opere pubbliche e delle chiese e edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici (art. 26 D.L. 109/18). Sono soggetti attuatori degli interventi relativi a opere pubbliche e beni culturali: a) la Regione Campania; b) il Ministero dei beni e delle attività culturali; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) i Comuni; f) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; g) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie; h) la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici (art. 27 D.L. 109/18).

In tale ambito, è previsto inoltre la redazione di un piano di ricostruzione da parte della Regione Campania, finalizzato alla riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati, e alla riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori colpiti (art. 24-bis del D.L. 109/2018, introdotto dall'art. 9-septiesdecies del D.L. 123/19). Nello specifico, in merito alle procedure di approvazione del piano di ricostruzione, si prevede l'applicazione delle misure previste per i programmi straordinari di ricostruzione dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016-2017, disposte dall'art. 3-bis del D.L. 123/2019, in luogo della disciplina che prevedeva invece la predisposizione di piani attuativi finalizzati alla programmazione integrata degli interventi sui centri storici e sui centri e nuclei urbani e rurali del sisma 2016-2017 in Centro Italia, come indicati dall'art. 11 del D.L. 189/2016 (art. 13, comma 4-quater, D.L. 228/2021). 

 


 

Articolo 134
(Sisma Italia Centrale 2016)

 

 

L’articolo 134 reca una serie di disposizioni, per lo più di proroga di una serie di termini in scadenza al 31 dicembre 2022, relative (quasi esclusivamente) ai territori colpiti dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016. In particolare sono previste: la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria (commi 1 e 2); disposizioni in materia di personale (commi 3, 4, 20 e 21) e per la Struttura di missione antimafia per la ricostruzione (comma 5); un finanziamento per garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario per la ricostruzione (comma 6); disposizioni per la sospensione delle rate dei mutui e norme di natura fiscale (commi 7, 8, 10-14); disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti urbani (comma 9) e lo stoccaggio e il recupero delle macerie e dei rifiuti da costruzione e demolizione (commi 17 e 18); agevolazioni per le utenze (commi 15 e 16); esclusione, anche per il 2023, di immobili distrutti o inagibili a fini Isee (comma 19).

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dall'articolo in esame.

Proroga dello stato di emergenza e della gestione straordinaria (commi 1 e 2)

Il comma 1 dell'articolo in esame introduce - allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione - il comma 4-septies all’art. 1 del D.L. 189/2016, al fine di prorogare, fino al 31 dicembre 2023, lo stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016.

Lo stesso comma aggiuntivo dispone che, per la finalità indicata, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, lo stato di emergenza, dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 , e la gestione straordinaria, già in precedenza oggetto di diverse proroghe, sono stati ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, commi 449 e 450 della legge di bilancio 2022 - L. 234/2021).

Si ricorda che l’art. 24 del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018) dispone che “la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi”, pertanto per prolungare ulteriormente tali termini, in deroga al Codice, è necessario che la proroga venga disposta con atto avente valore di legge ordinaria.

 

Il comma 2 modifica il comma 990 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), al fine di prorogare fino al 31 dicembre 2023 anche il termine della gestione straordinaria dell’emergenza per gli eventi sismici in questione, previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 189/2016, ivi incluse le dotazioni di personale degli Uffici speciali per la ricostruzione post-sisma 2016, della Struttura del Commissario straordinario, dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile, nei limiti di spesa previsti per l’anno 2022.

A tal fine, si autorizza la spesa di 71,8 milioni di euro per l’anno 2023.

Si fa notare che le proroghe contenute nei commi 1 e 2 ripropongono, rinnovandole per un ulteriore anno (vale a dire per tutto il 2023), le proroghe recate, fino al 31 dicembre 2022, dai commi 449 e 450 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

Disposizioni in materia di personale (commi 3 e 4)

Il comma 3 consente al Commissario straordinario di destinare, con propri provvedimenti, ulteriori unità di personale per gli Uffici Speciali per la Ricostruzione (USR), gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A e con Fintecna S.p.A., nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2023.

A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2023.

 

Il comma 4 autorizza la spesa di 470.000 euro, per l’anno 2023, per le spese di personale di cui all’art. 50, comma 3 del D.L. 189/2019.

Il richiamato comma:

- fa riferimento alle unità di personale con funzioni di livello dirigenziale assegnate alla struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario (si tratta dei dirigenti compresi nell'ambito del contingente dirigenziale previsto dall'art. 2 del D.P.R. 9 settembre 2016, che dispone che il Commissario si avvale di una struttura dedicata alle sue dipendenze e disciplina il contingente di personale ad essa assegnato, e di un ulteriore dirigente aggiunto dal comma 3 dell’art. 50);

- prevede l’assegnazione aggiuntiva alla struttura commissariale di cinque esperti, retribuiti con un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico;

- disciplina l’individuazione di 225 unità di personale, aggiuntive rispetto alla dotazione prevista dal succitato D.P.R. 9 settembre 2016, di cui la struttura commissariale può avvalersi.

 

 

Struttura di missione antimafia per la ricostruzione (comma 5)

Il comma 5, per far fronte alle esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali della c.d. struttura di missione antimafia per il sisma 2016 (istituita e disciplinata dall’art. 30 del D.L. 189/2016), autorizza la spesa di 500.000 euro per l’anno 2023.

L’istituzione della citata struttura è in particolare prevista dal comma 1 dell’art. 30 del D.L. 189/2016 ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni terremotati.

La relazione illustrativa ricorda che “l’ambito di competenza del citato art. 30 è stato nel tempo esteso anche alla ricostruzione pubblica e privata nell’ambito del Sisma dell’Abruzzo 2009, agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 e alla ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso interessati dal sisma del 16 agosto 2018 e nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania interessati dal sisma del 26 dicembre 2018”.

Piattaforme informatiche del Commissario (comma 6)

Il comma 6, al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici in questione, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023.

Lo stesso comma dispone che il Commissario straordinario provvede con proprie ordinanze, anche attraverso la stipula di convenzioni con le società di cui all’art. 50, comma 3, del D.L. 189/2016.

Il riferimento sembra essere alle società indicate nelle lettere b) e c) di tale comma, ove sono richiamate l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, e Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata.

Mutui e disposizioni fiscali (commi 7, 8, 10-14)

Il comma 7, al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici in questione, incrementa l'autorizzazione di spesa per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, di 200 milioni di euro per l’anno 2047, di 400 milioni di euro per l’anno 2048 e 500 milioni di euro per l’anno 2049.

L’autorizzazione di spesa che viene incrementata è quella recata dall’art. 1, comma 362, lettera a), della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), che prevede una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata. Tale autorizzazione di spesa è stata incrementata, dal comma 466 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), di 200 milioni annui a decorrere dal 2022 per un periodo di venticinque anni e di ulteriori 100 milioni annui a decorrere dal 2024 per un periodo di venticinque anni.

 

Il comma 8 novella il comma 1 dell’art. 44 del D.L. 189/2016, al fine di prorogare di un anno, cioè dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, l’efficacia della disposizione ivi contenuta.

La disposizione novellata consente la sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza nel corso dell’esercizio, concessi ai comuni colpiti dagli eventi sismici in questione, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 10, lettera a) proroga fino all’anno d’imposta 2022 l’esclusione dei redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi.

Il comma 10, lettera b) proroga fino a dicembre 2023 l’esenzione dei medesimi fabbricati dall’IMU fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi.

Tali esclusioni erano previste dall’articolo 48, comma 16, primo e secondo periodo del decreto-legge n. 189 del 2016.

Il comma 10, lettera b) proroga fino a dicembre 2023 l’esenzione dei medesimi fabbricati dall’IMU fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi.

Il comma 11 proroga l’esenzione, fino al 31 dicembre 2023, dei canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di mezzi pubblicitari per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ricompresi nel cratere sismico,

Al fine di compensare le minori entrate dei comuni derivanti da tale esenzioni viene rifinanziato con 4 milioni di euro per l’anno 2023 il Fondo, istituito dall’articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, destinato proprio a compensare gli enti locali delle minori entrate derivanti da analoghe misure di esenzione disposte dal medesimo articolo.

Il comma 12 Il comma 12, modificando l’articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 244 del 2016 proroga al 31 dicembre 2023 in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni, il termine di sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

 

L’articolo 48, comma 1, lettera g) fa riferimento alle rate dei mutui e dei finanziamenti, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

 

Il comma 13 dispone la proroga al 31 dicembre 2023 della misura di cui all’articolo 2- bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2023 dei mutui e dei finanziamenti di cui al sopra ricordato comma 12, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell’opzione tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.

Il comma 14 dispone che lo Stato concorra in tutto o in parte agli oneri di cui ai commi 12 e 13 nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro nel 2023.

Smaltimento dei rifiuti urbani (comma 9)

Il comma 9, al fine di garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione, autorizza l’utilizzo, nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2023, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario.

Utenze (commi 15 e 16)

Il comma 15 proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, le esenzioni tariffarie previste dal secondo periodo del comma 25 dell'art. 2-bis del D.L. 148/2017. Le esenzioni riguardano le utenze localizzate nelle "zone rosse" istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel “cratere sismico” relativo agli eventi sismici in questione.

Si fa notare che la disposizione recata dal comma in esame proroga di un ulteriore anno la proroga disposta fino al 31 dicembre 2022 dal comma 452 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

 

Il comma 16 proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia, nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione, per i titolari di utenze che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti (Agenzia delle entrate e INPS), l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.

La proroga è disposta modificando l'art. 8, comma 1-ter, terzo periodo, del D.L. 123/2019.

Le agevolazioni consistono nella sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia, con una rateizzazione dei predetti pagamenti e in agevolazioni di natura tariffaria disposte dalle competenti autorità di regolazione.

Si fa notare che la disposizione recata dal comma in esame proroga di un ulteriore anno la proroga disposta fino al 31 dicembre 2022 dal comma 453 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

Macerie e rifiuti da costruzione e demolizione (commi 17 e 18)

Il comma 17 proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dagli eventi sismici in questione.

La proroga in esame riguarda, nello specifico, il termine ricorrente nel comma 7 (relativo al deposito del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione) e nel comma 13-ter (di operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all'emergenza in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione) dell'art. 28 del D.L. 189/2016.

Si fa notare che la disposizione recata dal comma in esame proroga di un ulteriore anno la proroga disposta fino al 31 dicembre 2022 dal comma 454 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

 

Il comma 18 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, la disposizione (recata dall’art. 28-bis, comma 2, del D.L. 189/2016), che consente l’aumento del 70% del quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici in questione, indicato nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti e destinati al recupero.

Si ricorda che, in base al disposto del citato comma 2 dell’art. 28-bis, l’aumento in questione è consentito previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti e previa certificazione della regione relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato.

Si fa notare che la disposizione recata dal comma in esame proroga di un ulteriore anno la proroga disposta fino al 31 dicembre 2022 dal comma 455 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

Esclusione di immobili distrutti o inagibili a fini Isee (comma 19)

Il comma 19 modifica l’art. 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), prevedendo l’estensione all’anno 2023 della possibilità, attualmente concessa fino all’anno 2022, di escludere gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o inagibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee)[1].

Supporto al Commissario straordinario per gli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR (comma 20)

Il comma 20, lettera a), reca modifiche al primo periodo del comma 1 dell’art. 13-ter del D.L. 228/2021, al fine precipuo di prolungare fino al 31 dicembre 2024 la possibilità (attualmente prevista dal 1° marzo al 31 dicembre 2022), per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione, di avvalersi di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR, indicati dall’art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del D.L. 59/2021.

Si ricorda che l’art. 1 del D.L. 59/2021 ha approvato il “Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza”, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR. In particolare il comma 2, lett. b), n. 1, del medesimo articolo, prevede l’assegnazione di complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di “interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016” (per approfondimenti si rinvia al sito web dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere).

Nel disporre il succitato prolungamento, la lettera in esame precisa che restano ferme le scadenze previste per i contratti in essere.

È altresì modificato il limite della retribuzione prevista per ogni singolo incarico.

Mentre la norma attualmente vigente prevede che la retribuzione non possa superare l’importo massimo onnicomprensivo di 106.000 euro lordi annui per singolo incarico, il nuovo testo risultante dalle modifiche operate dal comma in esame prevede che tale limite massimo sia pari all’importo complessivo di euro 108.000 in ragione d’anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’amministrazione per singolo incarico conferito.

La lettera b) del comma in esame modifica il secondo periodo del comma 1 dell’art. 13-ter del D.L. 228/2021, ove si prevede l’obbligo di affidare gli incarichi in questione con le modalità previste (dall’art. 1 del D.L. 80/2021) per il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR.

In base a quanto previsto dalla lettera in esame, tale obbligo è mutato in mera facoltà.

La lettera c), conseguentemente al prolungamento degli incarichi fino a tutto il 2024, elimina il riferimento all’anno 2022 dalle disposizioni di copertura degli oneri recate dai commi 1 e 2 dell’art. 13-ter del D.L. 228/2021. In tal modo, il limite di spesa complessivo di 2,5 milioni previsto per la copertura degli oneri viene a configurarsi come limite di spesa per tutto il periodo (cioè fino al 31 dicembre 2024) e non solo per l’anno 2022.

Si fa notare che, in virtù del disposto del comma 2 dell’articolo 13-ter del D.L. 228/2021, nel limite di spesa citato rientra anche il supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA di cui il Commissario straordinario può avvalersi, per l'attuazione degli interventi di cui trattasi, mediante apposite convenzioni. Per tale motivo la modifica recata dalla lettera c) interviene non solo sul comma 1 ma anche sul comma 2.

Stabilizzazione del personale dei Comuni impegnato nelle operazioni di ricostruzione (comma 21)

Il comma 21 consente una riapertura dei termini per la stabilizzazione, prevista dal D.L. 104/2022 all’art. 57, del personale degli enti locali impegnato nelle operazioni di ricostruzione a seguito dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016.

Il riparto delle risorse è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, fino all’esaurimento del fondo istituito dal citato art. 57 del D.L. 104/2017, tra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di riapertura del termine, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

Si rammenta che l’art. 57, comma 3 del D.L. 104/2020, oggetto delle modificazioni previste dal comma 21 in esame, stabilisce che le regioni, gli enti locali e gli Enti parco nazionali possano assumere a tempo indeterminato il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016 con le procedure, i termini e le modalità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Quest’ultima disposizione consente, in particolare, alle amministrazioni, in coerenza con il proprio piano triennale dei fabbisogni: a) fino al 31 dicembre 2023, l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in servizio dopo il 28 agosto 2015 presso la medesima amministrazione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati, reclutato con contratto a tempo determinato con procedure concorsuali, che abbia maturato, al 31 dicembre 2022, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni; tale ultimo requisito, ai fini della stabilizzazione del personale impegnato nella ricostruzione, può essere maturato anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri; b) fino al 31 dicembre 2024, lo svolgimento di procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale titolare, dopo il 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile, con almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.

Per concorrere agli oneri derivanti da tali assunzioni, il D.L. n. 104/2020 ha istituito, all’art. 57, comma 3-bis, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020, a 31 milioni di euro nel 2021 e a 83 milioni di euro annui dal 2022.

 

Si ricorda che, ai fini della stabilizzazione del personale impegnato nella ricostruzione, l’articolo 57, comma 3 del D.L. 104/2020 consente la riserva di una quota fino al 50 per cento dei posti disponibili nell’ambito dei concorsi pubblici banditi dagli enti interessati dagli eventi sismici a favore del personale con contratto a tempo determinato che abbia lavorato presso le medesime amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni alla data del 31 dicembre 2021, mentre l’articolo 20 del D.Lgs. 75/2017, richiamato dalla norma speciale, ora prevede, in generale, la possibilità di riservare fino al 50 per cento dei posti disponibili ai lavoratori che abbiano maturato il medesimo requisito di anzianità al 31 dicembre 2024 (termine da ultimo prorogato dall’articolo 3, comma 4-bis del D.L. 36/2022).

 

Si valuti pertanto l’opportunità di chiarire quale dei due termini si applica in caso di riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale impegnato nella ricostruzione.

 

 

A seguito del verificarsi degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato d'emergenza per i territori colpiti, i cui effetti sono stati estesi ad altri territori in conseguenza del reiterarsi degli eventi sismici nei mesi successivi.

Al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici sono state adottate numerose disposizioni, a partire dal D.L. 189/2016 (recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”), che rappresenta il testo “base” in cui è confluita la maggior parte delle disposizioni introdotte successivamente. Per una ricostruzione approfondita della normativa emanata in favore dei territori in questione si rinvia al tema “Terremoti” del dossier di inizio legislatura.

Relativamente all’individuazione dei territori colpiti dagli eventi sismici in questione si ricorda che l’ambito di applicazione del D.L. 189/2016, disciplinato dall’art. 1 del medesimo decreto, come esteso in conseguenza delle ulteriori scosse verificatesi successivamente al 24 agosto 2016, fa riferimento ai “territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis” del medesimo decreto-legge. Tali allegati 1, 2 e 2-bis, elencano, rispettivamente, i Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, i Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché i Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.

Nei territori in questione, lo stato di emergenza e la gestione straordinaria sono attualmente in corso (la scadenza, attualmente prevista al 31 dicembre 2022, in virtù della proroga disposta dall’art. 1, commi 449 e 450, della L. 234/2021, è oggetto di proroga da parte dell'articolo in esame, v. supra).

Con il D.P.C.M. 10 Gennaio 2022, Giovanni Legnini è stato confermato per l’anno 2022 Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.


 

Articolo 135
(Sisma Emilia 2012)

 

 

L’articolo 135 è volto a prorogare una serie di misure riguardanti il sisma avvenuto nel 2012 nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. In particolare, è prorogato fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza (comma 1); è prorogata fino all’anno 2023 l’assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, per una spesa per l’anno 2023 di 9,505 milioni (comma 2); è prorogato fino al 31 dicembre 2023 il riconoscimento da parte dei commissari delegati del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, per una spesa, per l’anno 2023, pari a 200.000 euro (comma 3); si proroga all’anno 2023 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (comma 4); si proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'IMU (comma 5); si autorizza la spesa di 14,2 milioni per l’anno 2023 per le spese relative a diversi interventi riguardanti gli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012 (comma 6).

 

Il comma 1 dell’articolo 135 proroga al 31 dicembre 2023 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, previsto dall’art. 1, comma 3, del D.L. 74/2012.

Il termine di scadenza dello stato di emergenza, previsto dall’articolo 1, comma 3, del D.L. 74/2012, per gli eventi sismici del 2012, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, già oggetto di diverse proroghe, è stato da ultimo fissato al 31 dicembre 2022 dall’art. 1, comma 459 della legge di bilancio 2022 (L. n. 234 del 2021).

 

Proroga delle assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile

Il comma 2 stabilisce la proroga fino all’anno 2023 dell’autorizzazione prevista dal comma 2 dell’art. 3-bis del D.L. 113/2016, che consente ai Commissari delegati, ossia i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara di procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli previsti dai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge finanziaria del 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), nel limite di spesa di 9,505 milioni per l’anno 2023.

I commi 557 e 562 dell’art. 1 della L. n. 296 del 2006 riguardano, rispettivamente, gli enti sottoposti e quelli non sottoposti al patto di stabilità interno (riferimento da intendersi ora al vincolo del pareggio di bilancio). I primi assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia. Per i secondi, le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 e possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente.

 

Proroga del compenso per prestazioni di lavoro straordinario

Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2023 il riconoscimento da parte dei commissari delegati del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, per una spesa di 200.000 euro per l’anno 2023, reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili, previsto dal comma 9 dell’art. 14 del D.L. 244/2016. Tale riconoscimento è corrisposto al personale, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale.

 

Proroga della sospensione del pagamento dei mutui agli enti locali

Il comma 4 proroga fino all’anno 2023 per gli enti locali colpiti dal sisma, individuati dall’art. 2-bis del D.L. 148/2017 (vedi infra), la sospensione (prevista dal comma 456 dell’art. 1 della legge di stabilità del 2016 – L. n. 208 del 2015) degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui da corrispondere nel 2023, concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP), poi trasferiti al MEF in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del D.L 269/2003, che disciplina la trasformazione della CDP in società per azioni.

Nella suddetta sospensione, vengono ricomprese anche le rate il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015 (articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). 

Agli oneri derivanti, si provvede, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall’anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

L’art. 57, comma 17, del D.L.104/2020 ha prorogato, da ultimo, fino all’anno 2022 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui, da corrispondere nel 2021. Tali oneri sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

 

Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili

Il comma 5 proroga l'esenzione dall'applicazione dell’IMU (imposta municipale propria) fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, per determinati comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Il termine per l’esenzione dall'applicazione dell'IMU, prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 8 del D.L.74/2012, per i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, già oggetto di diverse proroghe, è stato fissato, da ultimo, al 31 dicembre 2022 dall’art. 22-bis del D.L. 4/2022. 

Nello specifico, i comuni interessati dall’esenzione dell’IMU sono stati elencati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'art. 1 del D.L. 74/2012, in cui è disciplinata la sospensione dei termini per gli adempimenti degli obblighi tributari previsti. Tale elenco ministeriale è stato integrato dall’art. 67-septies del D.L. 83/2012, a favore dei territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta. Il perimetro dei comuni della regione Emilia–Romagna colpiti dal sisma del 2012 e interessati dalla esenzione IMU, elencati nel citato D.M. 1° giugno 2012, è stato ridotto, a far data dal 2 gennaio 2019, dall’art. 2-bis, comma 43, del D.L. 148/2017 ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. L’art. 2-bis, comma 43, del D.L. 148/2017, ha previsto, inoltre, che i Presidenti delle regioni interessate dal sisma del 2012, in qualità di commissari delegati, possano procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, per ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

 

Contributi per la Regione Emilia-Romagna

Il comma 6 autorizza la spesa di 14,2 milioni per l’anno 2023 per il funzionamento, l’assistenza tecnica, i contributi per l’autonoma sistemazione e per l’assistenza alla popolazione, e per gli interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012.

Articolo 136
(Sisma Abruzzo 2009)

 

 

L’articolo 136 è volto ad assegnare, per il periodo 2023-2025, un contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila, pari a complessivi 53 milioni di euro, un contributo straordinario per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, pari a complessivi 5,3 milioni, ed un contributo destinato all’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, pari a complessivi 1,5 milioni (comma 1); si proroga, inoltre, fino al 31 dicembre 2025, a favore del comune dell’Aquila, la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, per una spesa di 1 milione per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 (comma 2); si prorogano, fino al 31 dicembre 2025, nel limite di 2,32 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, i contratti a tempo determinato previsti nei due Uffici speciali per la ricostruzione (comma 3);  si prorogano fino all'anno 2025 i contratti a tempo determinato stipulati dai comuni del cratere sismico, per una spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025 (comma 4).

 

Contributi per i comuni e per gli uffici per la ricostruzione 

Il comma 1, lett. a), dell’articolo 136 modifica l’art. 3 del D.L. 113/2016, al fine di assegnare un contributo straordinario al comune dell’Aquila di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 18 milioni per l’anno 2024 e di 15 milioni di euro per l’anno 2025 a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate del comune.

In particolare, relativamente alle maggiori spese, il citato contributo è destinato: per esigenze dell'Ufficio tecnico; esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; esigenze connesse alla viabilità; esigenze per il trasporto pubblico locale; ripristino e manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle minori entrate, il citato contributo è destinato: per le entrate tributarie, per le minori entrate delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, per le minori entrate dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni di mezzi pubblicitari.

Il comma 1, lett. b) prevede altresì l’assegnazione di un contributo straordinario di 2 milioni per l’anno 2023, di 1,8 milioni per l’anno 2024 e di 1,5 milioni per l’anno 2025, a favore degli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione.

Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.

Il comma 1, lett. c) assegna un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (istituito dall’art. 67-ter, comma 3, del D.L. 83/2012), per le spese derivanti dalla soppressione degli UTR e dal trasferimento delle relative competenze al medesimo Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (come disposto dall'art. 2-bis, comma 32, del D.L. 148/2017), nonché per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere.

 

Contratti di lavoro

Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2025, a favore del comune dell’Aquila, la possibilità di avvalersi di personale con contratto a tempo determinato, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, come previsto dall'art. 9-sexies, comma 1, del D.L. 123/2019.

A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

L’art. 9-sexies, comma 1, del D.L. 123/2019, come modificato da ultimo dal comma 471 della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), ha previsto, fino all’anno 2022, la facoltà per il comune dell’Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato in deroga a quanto disposto in materia dalla normativa vigente. Più nel dettaglio, l’art. 9-sexies dispone che tale facoltà è esercitabile: in deroga ai limiti al ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni (limiti posti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78); applicando il sistema derogatorio previsto dall’art. 4, comma 14, del D.L. 101/2013, che consente al comune de L’Aquila, in relazione agli eventi sismici del 2009, di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato.

 

Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2025 i termini previsti dall'art. 57, comma 10, del D.L. 104/2020, nel limite di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, riguardanti la dotazione di risorse umane assunte con contratto a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione (si tratta dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere).

L’art. 62-ter, comma 2, del D.L. 83/2012 ha istituito due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere. L’art. 67-ter, comma 3, del D.L. 83/2012 ha riconosciuto la possibilità a ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione di impiegare fino ad un massimo di 25 unità di personale a tempo determinato, nell’ambito del limite massimo di 50 unità fissato in generale per la dotazione organica degli Uffici medesimi.   

 

Il comma 4 proroga fino all'anno 2025 i contratti stipulati dai comuni del cratere sismico, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, previsti dall'art. 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del D.L. 148/2017. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.

L’art. 2-bis comma 38, primo e secondo periodo del D.L. 148/2017, modificato da ultimo dal comma 471 della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), ha autorizzato, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.


 

Articolo 138
(Risorse per progettazione e assistenza tecnica
specialistica in favore dei comuni)

 

 

L’articolo 138, al fine di favorire gli investimenti, incrementa i contributi a favore degli enti locali, già previsti dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza delle strade.

Viene inoltre istituito un apposito Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

 

In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame incrementa i contributi di cui sopra per gli anni 2023, 2024 e 2025, prevedendo 50 milioni per il 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

 

L'intervento si è reso necessario in quanto, in base ai dati che emergono nella relazione illustrativa al disegno di legge, nel 2021 e 2022 le domande pervenute dagli enti locali hanno superato, rispettivamente, i 1.000 milioni di euro (a fronte di uno stanziamento pari a 128 milioni di euro) e i 1.500 milioni di euro (a fronte di uno stanziamento pari a 280 milioni di euro).

Tali dati dimostrano, pertanto, che l’ammontare annuo dei contributi stanziati per la progettazione, pari a 350 milioni di euro per l’anno 2023 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, è insufficiente ad assicurare un’efficace azione di rilancio degli investimenti sul territorio attraverso la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi utili per la partecipazione ai bandi di gara per il finanziamento di opere pubbliche.

 

Il comma 2, invece prevede l’istituzione nello stato di previsione del MEF di un apposito Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) al fine di superare le attuali criticità nell’espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR.

 


 

 


La seconda Sezione

1.     La disciplina contabile della seconda sezione

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative (art. 21, comma 1-sexies, legge n. 196/2009).

Le variazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti compongono, infatti, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il complesso della manovra di finanza pubblica.

Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma del 2016, la parte contabile del bilancio contenuta nella Sezione II è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti.

Le previsioni contenute nella Sezione II:

-        sono formate sulla base della legislazione vigente, la quale include sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le rimodulazioni compensative, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio,

-        evidenziano per ciascuna unità di voto, le proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti;

-        riportano, per ciascuna unità di voto, anche gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. “integrate” con gli effetti della manovra.

Le unità di voto parlamentare

Le unità di voto per le spese sono individuate con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. Per le entrate, le unità di voto sono individuate con riferimento alla tipologia di entrata.

L’unità di voto deve indicare:

§  l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

§  l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;

§  le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all’anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.

Nell’ambito di ciascuna unità di voto, le spese sono classificate a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante in:

§  oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);

§  fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

§  spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio (cfr. paragrafo seguente).

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

La c.d. flessibilità di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai fattori legislativi – determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L’articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella Sezione II, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a)     la rimodulazione in via compensativa tra le dotazioni di spesa relative a fattori legislativi all’interno di ciascuno stato di previsione, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale).

È consentita altresì la rimodulazione delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l’adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento (c.d. rimodulazione orizzontale). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;

b)     il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle leggi di spesa vigenti, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica[2].

È prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in appositi allegati conoscitivi agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

La classificazione delle spese

Ai sensi dell’articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

a)    missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b)    programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni.

c)    unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere meramente conoscitivo, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Le azioni complessive del bilancio dello Stato sono rappresentate in un prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta il bilancio per Missione, Programma e Azione nella sua interezza.

 

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.

La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell’entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (Tomo III del ddl).

Il deliberativo di ciascuno stato di previsione della spesa espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l’unità di voto parlamentare, con i seguenti Allegati:

?      Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);

?      Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);

?      Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);

?      Dettaglio, per unità di voto, delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);

?      Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).

 

Ogni stato di previsione della spesa presenta i seguenti elementi informativi:

?     la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, le norme autorizzatorie che lo finanziano; il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi;

?     per ogni programma, la ripartizione in unità elementari di bilancio dei relativi stanziamenti;

?     un riepilogo delle dotazioni di ogni programma secondo l'analisi economica e funzionale.

Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, degli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

L’articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'approvazione con distinti articoli di ciascuno stato di previsione dell’entrata e della spesa.

 


AMBIENTE

L’articolo 163 del disegno di legge di bilancio autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) per l’anno finanziario 2023, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Le spese finali del Ministero per gli anni 2023-2025

Il disegno di legge di bilancio 2023-2025 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, spese finali, in termini di competenza, pari a 23.033,8 milioni di euro nel 2023, a 3.404,6 milioni di euro per il 2024 e 2.961,6 milioni di euro per il 2025, come si evince dalla tabella che segue.

 

Spese finali del MASE per gli anni 2023-2025

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

Legge di Bilancio 2022

Previsioni

Ddl di bilancio 2023

Diff.
bil 2023/
BIL 2022

Ddl di bilancio 2024

Ddl di bilancio 2025

Spese correnti

3.751,4

15.670,6

11.919,2

1.109,3

1.115,3

Spese in c/capitale

2.270,6

7.363,2

5.092,3

2.295,3

1.846,3

SPESE FINALI

6.022,0

23.033,8

17.011,5

3.404,6

2.961,6

% sulle spese finali STATO

0,7%

2,6%

 

0,4%

0,4%

 

Rispetto alla legge di bilancio 2022, il disegno di legge di bilancio 2023-2025 espone dunque un notevole incremento nel 2023 (in termini assoluti pari a 17 miliardi di euro). Tale incremento è determinato per la maggior parte (70%) dall’aumento delle spese correnti.

L’incremento che si registra nel 2023 scompare però negli esercizi successivi, nei quali le spese finali ridiscendono sotto al livello del bilancio 2022.

Le spese finali in termini di competenza autorizzate, per l’esercizio 2023, dal disegno di legge di bilancio, rappresentano il 2,6% della spesa finale del bilancio statale.

 

 

 

 

Le spese finali per l’anno 2023

Lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Tabella 9) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2023 di 4.025,1 milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2023 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un incremento delle spese finali di 19 miliardi di euro, come evidenziato nella tabella che segue:

 

Spese finali del MASE - anno 2023       (dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2022

2023

Legge di Bilancio

previsioni assestate

BLV

Modifiche Sez. II

Ddl bilancio Sez II

effetti Sez. I

DDL di Bilancio integrato sez I+Sez II

Spese correnti

3.751,4

8.672,0

1.260,1

145,3

1.405,4

14.265,1

15.670,6

Spese in c/cap.le

2.270,6

2.969,5

2.765,0

134,8

2.899,8

4.463,5

7.363,2

SPESE FINALI

6.022,0

11.641,5

4.025,1

280,1

4.305,2

18.728,6

23.033,8

 

 

Il DDL di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a 23.033,8 milioni per il 2023.

In tale stanziamento di competenza risultano preponderanti le spese correnti, che rappresentano il 68% del totale delle spese finali.

Analisi delle previsioni di spesa per l’anno 2023 per Missioni/Programmi

La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 2023 per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell’esercizio 2022.

La tabella evidenzia altresì le modifiche che il DDL di bilancio apporta alla legislazione vigente, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma.

Si ricorda che gli interventi di rifinanziamento/definanziamento della Sezione II sono evidenziati nell’apposito allegato allo stato di previsione.


 

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE)


 

Missione/Programma

2022

2023

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

 Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3 lett a)

Variazioni
a.23 c. 3
lett b)

1

Sviluppo sostenibile e tutela del terr. e dell'ambiente (18)

2.224,8

2.277,7

2.305,0

-

-5,0

2.300,1

32,0

2.332,1

1.3

Vigilanza ambientale (18.8)

21,6

21,6

28,4

-

-

28,4

-

28,4

1.5

Ris. idriche e territorio (18.12)

699,3

699,8

758,9

-

-

758,9

20,0

778,9

1.6

Biodiversità (18.13)

375,8

378,8

314,9

-

-4,5

310,4

6,0

316,4

1.7

Econ. circolare e rifiuti (18.15)

38,5

54,5

40,9

-

-0,3

40,7

6,0

46,7

1.9

Danno amb. e bonifiche (18.19)

60,1

74,1

42,4

-

-

42,4

-

42,4

1.10

Att. internaz. transizione ecol. (18.20)

900,7

905,0

897,4

-

-

897,4

-

897,4

1.11

Qualità dell'aria e inquin. (18.21)

128,0

134,1

197,6

-

-0,2

197,4

-

197,4

1.12

Coord. attività PNRR (18.22)

0,8

9,8

24,5

-

-

24,5

-

24,5

3

Servizi istituzionali e generali delle amm.ni pubbliche (32)

103,6

103,6

127,1

-

-1,8

125,2

-

125,2

3.1

Indirizzo politico (32.2)

18,9

20,1

29,9

-

-1,6

28,3

-

28,3

3.2

Servizi e affari generali (32.3)

84,7

83,5

97,1

-

-0,2

96,9

-

96,9

5

Energia e diversificazione

delle fonti energetiche (10)

3.693,6

9.260,2

1.593,0

-30,6

317,5

1.879,9

18.696,6

20.576,4

5.1

Innovazione e reti energetiche (10.8)

298,1

303,9

349,3

-0,6

-

348,7

-

348,7

5.2

Eff. energetica e en. rinnovabili (10.7)

3.395,5

8.956,3

1.243,6

-30,0

317,5

1.531,2

18.696,6

20.227,7

 

SPESE FINALI MINISTERO

6.022,0

11.641,5

4.025,1

-30,6

310,7

4.305,2

18.728,6

23.033,8

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

 

 

Complessivamente, a livello di Ministero, gli effetti cumulati delle sezioni I e II determinano un incremento di 19 miliardi di euro rispetto al dato a legislazione vigente. Il dato del bilancio integrato si attesta così ad un valore che è quasi 6 volte più grande del dato a legislazione vigente. La quasi totalità (per la precisione il 98,4%) della variazione è concentrata nel programma 10.7 “Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico”.

Di seguito si illustrano nel dettaglio le variazioni che si registrano nelle spese finali delle missioni 10 e 18.


Missione (10) “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”

La Missione reca, a BLV 2023, uno stanziamento di competenza pari a 1.593,0 milioni di euro, il 39,6% della spesa finale del Ministero.

La manovra si concentra essenzialmente su questa Missione, determinandone un cospicuo incremento della spesa (+18.983,4 milioni di euro). A DLB integrato, le spese finali della Missione divengono pari a 20.576,4 milioni di euro per il 2023, l’89,3% delle spese finali del Ministero.

Come si evince dalla Tabella, l’incremento è per la quasi totalità di Sezione I (+18.696,6 milioni), riguarda il programma (10.7) Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico ed è ascrivibile ai seguenti interventi normativi:

·        l’articolo 2, commi 1 e 2 che riconosce anche nel I trimestre 2023, il credito imposta per le imprese energivore e del credito di imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica pari o superiore a 4,5 KW, diverse dalle energivore e a tal fine stanzia 5.415,2 milioni per il 2023 a copertura dei minori versamenti determinati dai predetti crediti fiscali (cap. 2036);

·        l’articolo 2, commi 3 e 4 che riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale (cd. gasivore) e non, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas nel I trimestre dell’anno 2023 e a tal fine stanzia 4.431,4 milioni per il 2023 a copertura dei minori versamenti determinati dai predetti crediti fiscali (cap. 7662);

·        l’articolo 3 che dispone l’annullamento, per il I trimestre 2023, degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche, e non in bassa tensione, per altri usi, fino a 16,5 kW, stanziando a tal fine 963 milioni per l'anno 2023 (cap. 2029);

·        l’articolo 4, che conferma, anche per il I trimestre 2023, la riduzione degli oneri generali nel settore del gas già disposta per il IV trimestre 2022 e, a tal fine stanzia 3.800 milioni per il 2023 (cap. 2034);

·        l’articolo 5 che dispone un rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas, anche con l’elevazione della soglia del parametro ISEE, e a tale fine stanzia 2.515 milioni di euro per il 2023 (cap. 2035);

·        l’articolo 6, che dispone la fiscalizzazione degli oneri generali di sistema afferenti al nucleare e alle connesse misure di compensazione territoriale. A decorrere dall’anno 2023, quindi, le relative misure (afferenti al nucleare e alla compensazione territoriale) sono adottate nel limite di spesa di 400 milioni di euro annui (cap. 2037, di nuova istituzione);

·        l’articolo 7, che reca ulteriori misure finalizzate al contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, autorizzando per esse la spesa complessiva 1.022 milioni per il 2023 (cap. 2038);

·        l’articolo 10, che autorizza la spesa di 150 milioni per il 2023, per la riduzione dei consumi di energia elettrica (riduzione obbligatoria) di cui all’articolo 4 del Regolamento 1854/2022/UE (cap. 2039).

Quanto agli interventi di Sezione II, questi incidono sia sul programma (10.7), sia sul programma (10.8) Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse.

In particolare, il Ministero, da un lato, si è avvalso della flessibilità concessa dalla legge di contabilità (art. 23, comma 3, lettera a) e art. 30, comma 1) l. n. 196/2009) per rimodulare le dotazioni finanziarie in senso “orizzontale” (ossia tra esercizi finanziari, a parità di risorse complessive dell’autorizzazione di spesa) e, dall’altro, ha previsto un rifinanziamento e un definanziamento di leggi di spesa (art. 23, comma 3, lettera b)).

Quanto alle rimodulazioni (art. 23, comma 3, lettera a) e art. 30, comma 1) l. n. 196/2009), nell’ambito del programma (10.7) il capitolo 3598/pg.1, - su cui sono iscritte le risorse inerenti gli oneri per indennizzi e risarcimenti connessi alla predisposizione del Pitesai - è stato oggetto di rimodulazione, prevedendo il trasferimento delle risorse in termini di competenza e cassa dell’intero stanziamento di bilancio pari a 30 milioni di euro dall’anno 2023 al 2024.

Nell’ambito del programma (10.8), oggetto di rimodulazione orizzontale è stato il capitolo 3561/pg.1 prevedendo il trasferimento delle risorse in termini di competenza e cassa dell’intero stanziamento di bilancio pari a 0,6 milioni di euro dall’anno 2023 al 2024.

Quanto ai rifinanziamenti e definanziamenti di leggi di spesa (art. 23, comma 3, lettera b)), si rinvia alla seguente tabella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

 

Programma 5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)

 

2023

2024

2025

2026 e ss.

DL n. 17/2022 art. 4 c. 1 - Credito d'imposta per imprese energivore - (Cap-pg: 2036/2) - (Scad. Variazione 2023)

LV

250,9

 

 

 

Rif.

78,3

 

 

 

DL n. 17/2022 art. 5 c. 1 - Credito d'imposta per imprese a forte consumo di gas naturale (Cap-pg: 7662/1) - (Scad. Variazione 2023)

LV

277,9

 

 

 

Rif.

90,3

 

 

 

DL n. 21/2022 art. 3 c. 1 - Credito d'imposta, per  imprese per l'acquisto di energia elettrica (Cap-pg: 2036/3) - (Scad. Variazione 2023)

LV

334,3

 

 

 

Rif.

104,4

 

 

 

DL n. 21/ 2022 art. 4 c. 1 - Credito d'imposta, per imprese per l'acquisto di gas naturale - (Cap-pg: 7662/2) - (Scad. Variazione 2023)

LV

136,8

 

 

 

Rif.

44,5

 

 

 

DL n. 135 del 2018 art. 11/ter Oneri per indennizzi e risarcimenti connessi alla predisposizione del piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAi) - (Cap-pg: 3598/1) - (Variazione Permanente)

LV

0

45

15

15

Def.

0

-2,6

-4

-4

Si segnala che l’unico definanziamento indicato è ascrivibile alle riduzioni di Sezione II operate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero di cui all’articolo 153, comma 1 del disegno di legge (spending review ministeri).

 

Missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”

Lo stanziamento complessivo della missione 18 fa segnare, per l’anno 2023, una variazione decisamente contenuta: l’effetto cumulato delle modifiche operate dalle sezioni I e II determina infatti un incremento di soli 27 milioni (pari all’1,2% del dato a legislazione vigente).

Tale variazione è il risultato di una riduzione di 5 milioni di euro, risultante dalle modifiche operate dalla sezione II, e un finanziamento di 32 milioni di euro effettuato dalla sezione I.

La variazione operata dalla Sezione I deriva:

§  dall’art. 125, che prevede un rifinanziamento del fondo denominato “Programma sperimentale Mangiaplastica” per un importo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 (cap. 7090);

§  dall’art. 126 che, al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'UE sul trattamento delle acque reflue urbane, autorizza la spesa di 10 milioni di euro nel 2023 (cap. 7648);

§  dall’art. 127, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero, del “Fondo per il contrasto al consumo di suolo” con uno stanziamento, per il 2023, di 10 milioni di euro (cap. 8632);

§  dall’art. 128 che prevede un finanziamento di 6 milioni di euro per il 2023 per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l’ISPRA (cap. 8834).

 

Le riduzioni operate dalla sezione II, complessivamente pari a 5 milioni di euro nel 2023, derivano principalmente da due definanziamenti che riguardano, rispettivamente, il capitolo 1391 “Centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati" (-3 milioni di euro) e il capitolo 1656 “Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile" (-1,5 milioni di euro).

Le risorse per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


 

Missione/Programma

2022

2023

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

 Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1

Variazioni
a.23 c. 3 lett b)

12

Svil. sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

1.430,5

1.430,5

1.430,0

-

-

1.430,0

-

1.430,0

12.2

Sostegno allo svil. sost. (18.14)

1.430,5

1.430,5

1.430,0

-

-

1.430,0

-

1.430,0

 

La Missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, che si compone dell’unico Programma 18.14, presenta, a BLV 2023, uno stanziamento di competenza pari a 1.430,0 milioni di euro.

La missione in esame del Ministero assorbe circa lo 0,29% delle spese finali di competenza (482.014 milioni).

In termini assoluti, considerando che non sono presenti effetti derivanti dalla manovra, le spese finali della Missione 8 risultano pari a 1.430,0 milioni di euro per il 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRASTRUTTURE

L’analisi dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per il 2023 viene svolta con riferimento alle principali missioni di competenza dell’VIII Commissione (Ambiente), la missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica) e la missione 19 (Casa e assetto urbanistico).

 

Spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti per le Missioni 14 e 19

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MIT


 

Missione/Programma

2022

2023

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

 Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3 lett a)

Variazioni
a.23 c. 3 lett b)

1

Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

5.320,0

5.638,7

5.863,4

-

+27,9

5.891,3

1.400,0

7.291,4

1.1

Sistemi stradali, autostradali ed intermodali  (14.11)

4.219,5

4.331,8

3.732,0

-

+27,9

3.759,9

+250,0

4.009,9

1.2

Sistemi idrici, idraulici ed elettrici  (14.5)

338,6

339,4

324,0

-

-

324,0

+50,0

374,0

1.3

Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni  (14.9)

8,9

10,2

11,6

-

-

11,6

-

11,6

1.4

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10)

753,4

957,2

1.795,8

-

-

1.795,8

+1.100,0

2.895,8

3

Casa e assetto urbanistico (19)

789,4

838,2

526,0

-

-2,5

523,5

-

523,5

3.1

Politiche abitative, urbane e territoriali  (19.2)

789,4

838,2

526,0

-

-2,5

523,5

-

523,5

Nella prima colonna è riportata la numerazione assunta nello stato di previsione del MIT. Tra parentesi la numerazione generale.

La Missione 14 reca, a BLV 2023, uno stanziamento di competenza pari a 5.863,4 milioni di euro.

Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), le spese finali della missione 14 ammontano a 7.291,4 milioni per il 2023.

La missione 14 risulta essere così la più rilevante del Ministero in termini di risorse allocate, assorbendo circa il 36,0% delle spese finali di competenza (20.242,0 milioni).

Entrando nel merito, l’incremento operato dalla Sezione I (+ 1.400,0 milioni) risulta concentrato, principalmente, sul programma 14.10 (+1.100 milioni); il resto dell’incremento va al programma 14.11 (+250 milioni) ed al programma 14.5 (+50 milioni, finanziamento determinato dall’art.  92, riguardante il progetto per la messa in sicurezza ed ammodernamento del sistema idrico di Peschiera).

Per quanto riguarda il programma 14.10, l’incremento registrato, pari a 1.100 milioni, risulta imputato, totalmente, all’art. 79, per il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

In merito al programma 14.11, l’incremento realizzato, pari a 250 milioni, viene ripartito tra l’art. 88 (per 50 milioni a favore della strada statale n. 106 Jonica), l’art. 90 (per 50 milioni per la strada statale n. 4 Salaria), l’art. 80 (per 100 milioni a carico del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento) e l’art. 82 (per 50 milioni per la società stretto di Messina S.p.A.).

Nell’ambito della Sezione II, si registra, inoltre, un lieve aumento (+27,9 milioni), determinato, nello specifico, dalla facoltà concessa al Ministero di riprogrammare, rifinanziare e definanziare le leggi di spesa.

L’aumento così previsto incide sul programma 14.11, attraverso il combinato disposto di un definanziamento complessivo pari a -72,05 milioni (-50 milioni, riguardanti gli indennizzi causati da estinzioni di concessioni autostradali per inadempimento del concessionario, -20 milioni, relativi alle somme del commissario straordinario per la ricostruzione delle infrastrutture ed il ripristino del sistema viario e attività connesse nel territorio di Genova, -1,4 milioni, relativi alle somme per la funzionalita' della banca dati nazionale degli operatori economici, e -0,65 milioni relativi alle spese per la predisposizione del piano generale di mobilità, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi) e di un rifinanziamento di 100 milioni per il contratto di programma Anas 2021- 2025. 

È consentito, nell’ambito delle poste di bilancio, ai Ministeri, da un lato, di avvalersi della flessibilità concessa dalla legge di contabilità (art. 23, comma 3, lettera a) e art. 30, comma 1) l. n. 196/2009) per rimodulare le dotazioni finanziarie in senso “orizzontale” (ossia tra esercizi finanziari, a parità di risorse complessive previste dall’autorizzazione di spesa) e, dall’altro, di riprogrammare, definanziare e rifinanziare le leggi di spesa (art. 23, comma 3, lettera b)).

 

La Missione 19Casa e assetto urbanistico” reca, a BLV 2023, uno stanziamento di competenza pari a 526,0 milioni di euro.

Considerando gli effetti della manovra (Sezione I e II), le spese finali della Missione 9 sono pari a 523,5 milioni per il 2023, allocate nell’unico programma 19.2.

La missione 19 risulta assorbire circa il 2,6% delle spese finali di competenza del Ministero (20.242,0 milioni).

Nella Sezione II, in particolare, opera un definanziamento pari a -2,5 milioni a carico delle risorse previste per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni.

Le risorse per la casa e l’assetto urbanistico nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


 

Missione/Programma

2022

2023

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

 Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1

Variazioni
a.23 c. 3 lett b)

13

Casa e assetto urbanistico (19)

582,0

582,0

90,0

-

-

90,0

+440,0

530,0

13.1

Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)

582,0

582,0

90,0

-

-

90,0

+440,0

530,0

 

La Missione 19 “Casa e assetto urbanistico”, che si compone dell’unico Programma 19.1, a BLV 2023, reca uno stanziamento di competenza pari a 90,0 milioni di euro.

In virtù del rifinanziamento operato dalla Sezione I (+440,0 milioni) la missione in esame del Ministero, assorbe circa lo 0,11% delle spese finali di competenza (482.014 milioni).

In termini assoluti, considerando gli effetti della manovra, le spese finali della Missione 19 sono pari a 530,0 milioni di euro per il 2023.

L’incremento derivante dalla Sezione I viene in particolare determinato per quanto disposto dall’art. 18, che assegna 430 milioni per il Fondo di garanzia della prima casa, e dall’art. 67 per il Fondo per le periferie inclusive per 10 milioni.

PROTEZIONE CIVILE

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella n. 2), è collocata la missione 8Soccorso civile”, di interesse della Commissione Ambiente.

Tale missione si compone di due soli programmi: il programma 8.4 “Interventi per pubbliche calamità” ed il programma 8.5 “Protezione civile”.

 

 

 

 

 

 

 

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


 

Missione/Programma

2022

2023

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

 Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1

Variaz.
a.23 c. 3 lett b)

6

Soccorso civile (8)

3.315,2

3.598,8

1.570,4

-

-

1.570,4

+456,2

2.026,6

6.1

Interv. pubbliche calamità (8.4)

2.657,6

2.722,0

967,8

-

-

967,8

+306,2

1.274,0

6.2

Protezione civile (8.5)

657,6

876,8

602,6

-

-

602,6

+150,0

752,6

 

La Missione 8 reca, a BLV 2023, uno stanziamento di competenza pari a 1.570,4 milioni di euro.

In virtù del rifinanziamento operato dalla Sezione I (+456,2 milioni) la missione in esame del Ministero assorbe circa lo 0,42% delle spese finali di competenza (482.014 milioni).

In termini assoluti, considerando gli effetti della manovra, le spese finali della Missione 8 sono pari a 2.026,6 milioni di euro per il 2023.

L’incremento operato dalla Sezione I riguarda il programma 8.4 (+306,2 milioni) ed il programma 8.5 (+150 milioni, previsti dall’art. 134 ad integrazione del Fondo per le emergenze nazionali a favore del sisma del 2016).

Per quanto riguarda, specificamente, il programma 8.4, l’incremento risulta imputato all’art. 135 (per 23,9 milioni a favore del sisma in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 2012), all’art. 133 (per 19,2 milioni per il sisma di Ischia del 2017), all’art. 136 (per 27,3 milioni per il sisma in Abruzzo del 2009), all’art. 134 (per 83,3 milioni a favore del sisma in Centro-Italia del 2016), all’art. 89 (per 50 milioni per interventi strade statali sismi del 2009 e del 2016), all’art. 132 (per 2,6 milioni per sismi Molise e Catania del 2018), e all’art. 131 (per 100 milioni a favore dell’alluvione Marche del 2022).

 

Principali rifinanziamenti di interesse dell’VIII Commissione

Nell’ambito delle principali leggi di spesa oggetto di rifinanziamento, rileva quanto disposto a favore del "Contratto di programma Anas 2021-2025" ((LB n. 234 del 2021, art. 1 c. 397, cap. 7002 - fino al 2034), rifinanziato per 100 milioni per l’anno 2023, 150 milioni per l’anno 2024, 200 milioni per l’anno 2025 e 1.800 milioni per l’anno 2026 e succ.



[1]     L’Isee, istituito dal D.Lgs. 109/1998, e riformato dal D.P.CM. 153/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione ISEE) per migliorare l'equità nell'accesso alle prestazioni agevolate, è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L'accesso a queste prestazioni, infatti, è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia. Per il calcolo dell’indicatore ISEE occorre presentare all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare (per approfondimenti si rinvia alla pagina dedicata del sito web dell’INPS).

[2]     Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti Tabelle C, D, E della vecchia legge di stabilità. Prima della riforma ex legge n. 163/2016, i rifinanziamenti/definanziamenti e le riprogrammazioni erano operati con le Tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e venivano poi recepiti in bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano variazioni precluse alla vecchia legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale.