Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio 15 novembre 2022 |
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Premessa|Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
PremessaIl decreto legislativo n. 116/2020 e le disposizioni di delegaIl decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (pubblicato nella G.U. dell'11 settembre 2020 e quindi entrato in vigore il 26 settembre 2020), ha operato una serie di modifiche al Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) al fine di recepire le disposizioni delle nuove direttive sui rifiuti e gli imballaggi contenute nel pacchetto europeo di misure sull'economia circolare. Con tale decreto sono state quindi attuate nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, è stato emanato sulla base della delega conferita con la legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), il cui articolo 16 ha dettato i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852. In base alla disciplina generale sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, recata dalla legge n. 234/2012, e in particolare all'art. 31, comma 5, di tale legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di un decreto legislativo di recepimento di direttive europee, delegato dalla legge di delegazione europea, il Governo, sempre nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla medesima legge di delegazione, può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto delegato, seguendo la procedura disciplinata nel medesimo articolo. In virtù di tali disposizioni di delega, è stato quindi presentato alle Camere per il parere, in data 23 settembre 2022 (quindi prima della data del 26 settembre 2022, di scadenza della delega), lo schema in esame, che reca disposizioni correttive al d.lgs. 116/2020 e, quindi, modificative del Codice dell'ambiente. In proposito si fa notare che l'art. 31 della legge n. 234/2012 prevede, tra l'altro, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare (fissato in 40 giorni dalla data di trasmissione dello schema al Parlamento) scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Nel caso in questione, la scadenza del termine di delega viene quindi prorogata al 26 dicembre 2022. |
ContenutoLo schema in esame contiene una serie di modifiche alla disciplina dei rifiuti e degli imballaggi contenute, rispettivamente, nei titoli I e II della Parte IV del Codice dell'ambiente. Sono altresì recate modifiche al titolo III della medesima Parte IV relativo alla gestione di particolari categorie di rifiuti. Le modifiche recate dallo schema in esame, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, sono "volte a garantire un coordinamento e una coerenza normativa in relazione alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il Codice dell'ambiente. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, sono state, inoltre, proposte modifiche volte a consentire una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando norme superflue ovvero specificando l'oggetto e il contenuto di altre, anche avendo riguardo alla ratio legislativa e alle concrete criticità applicative riscontrate". Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dallo schema in esame. |
Disposizioni generali (art. 1)L'articolo 1 apporta modifiche alla disciplina generale dei rifiuti recata dal capo I del titolo I della parte IV del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006). Il comma 1 modifica l'art. 178-bis del Codice, che disciplina la responsabilità estesa del produttore (EPR, acronimo dell'inglese Extended Producer Responsibility), al fine precipuo di escludere la possibilità, attualmente prevista, di istituire regimi di EPR anche su istanza di parte.
La relazione illustrativa sottolinea che tale esclusione è volta a "evitare la costituzione di nuove filiere sulla base di esigenze di singoli produttori facendo ricadere la responsabilità finanziaria sui consumatori anche per oggetti o sostanze che potrebbero non necessitare di tale tipologia di gestione, come ad esempio per i prodotti alimentari".
Lo stesso comma reca ulteriori modifiche al citato articolo 178-bis al fine di chiarire meglio l'ambito di applicazione ed evitare ripetizioni di definizioni già incluse nell'articolo 183 del Codice (viene infatti introdotto un rinvio alla definizione di EPR recata dall'art. 183, comma 1, lettera g-bis), nonché di precisare che sono fatte salve le discipline di EPR previste dalla disciplina degli imballaggi (titolo II del Codice) e da quella relativa alla gestione di particolari categorie di rifiuti (titolo III del Codice). Anche il comma 2 interviene sulla disciplina della responsabilità estesa del produttore, prevedendo una modifica dei termini previsti per la trasmissione annuale (al Registro nazionale dei produttori, istituito presso il Ministero della transizione ecologica, al quale i soggetti sottoposti ad un regime di EPR sono tenuti ad iscriversi), da parte dei sistemi di EPR, di documenti attinenti la gestione (bilancio o rendiconto, relazione sulla gestione, piano specifico di prevenzione e gestione, determinazione dell'entità del contributo ambientale). Tali termini, attualmente fissati tutti al 31 ottobre, sono modificati al fine - come evidenziato nella relazione illustrativa - di allinearli a quelli previsti dal Codice per i sistemi di EPR già esistenti. Si vedano ad esempio i termini previsti dall'art. 223 per i Consorzi relativi agli imballaggi. Il comma 3 reca invece una modifica di carattere formale. Il comma 4 reca alcune novelle all'art. 182-ter del Codice, in materia di rifiuti organici. Una prima modifica, recata dalla lettera a) del comma in esame, inserisce un comma (4-bis) finalizzato a incentivare l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità per i rifiuti organici, garantendo alle utenze la riduzione della tariffa. Tale comma non innova però la disciplina vigente, in quanto deriva dallo spostamento della disposizione contenuta al comma 19-bis dell'articolo 208 del Codice, contestualmente soppresso dall'art. 4 del presente schema. Ulteriori modifiche riguardano la lettera a) del comma 6 del medesimo articolo, il cui testo vigente stabilisce che i rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove "siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN 14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi". Prescindendo dalle modifiche formali, il testo vigente testé richiamato viene integrato (dal numero 3) della lettera b) del comma in esame) al fine di precisare che il rinvio alla norma tecnica EN 14995 opera, per i manufatti diversi dagli imballaggi, solo se in materiale plastico, diversamente occorrendo fare riferimento agli standard europei applicabili per gli altri materiali, recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione.
Tale precisazione consente, secondo la relazione illustrativa, l'inclusione "anche di altri materiali con le medesime caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità, quali carta e legno".
Il comma 5 apporta numerose modifiche alle definizioni recate dall'art. 183 del Codice. Tralasciando le modifiche di carattere formale (v. lettere a) e b) del comma in esame), si segnala in particolare la modifica recata dalla lettera c), volta a precisare che i rifiuti da costruzione e demolizione sono esclusi dai rifiuti urbani solo se prodotti nell'ambito di attività di impresa.
La relazione illustrativa evidenzia che tale modifica si rende necessaria per consentire che i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive possano essere conferiti ai centri di raccolta e non rientrino nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali. La modifica in esame è inoltre in linea con quanto enunciato nella
nota prot. n. 10249 del 2 febbraio 2021 del Ministero dell'ambiente.
Con riferimento alla modifica all'art. 183, comma 1, lettera b-sexies, l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), allegata allo schema in esame, precisa che "essa si rende necessaria per consentire che i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive possano essere conferiti ai centri di raccolta e non rientrino nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali", aggiungendo che è "evidente come la disposizione abbia impatti positivi sui cittadini che effettuano piccoli lavori edili, consentendo agli stessi di poter conferire detti rifiuti ai centri di raccolta comunali che già dispongono degli spazi dedicati ai relativi codici EER, in conformità al decreto ministeriale 8 aprile 2008".
Ulteriore modifica degna di nota è quella recata dalla lettera d) del comma in esame, che introduce la definizione di «rifiuti accidentalmente pescati» intesi come "rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca", al fine di chiarire il termine utilizzato nel testo vigente della lettera b-ter dell'art. 183 del Codice. Tale definizione riproduce la definizione recata dal d.lgs. 197/2021 di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi. Come precisato dalla relazione illustrativa, la nozione di "rifiuti accidentalmente pescati" (di cui al punto 6-bis) del comma 1, lettera b-ter) dell'art. 183 del Codice) è stata introdotta dalla legge 17 maggio 2022, n. 60 recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)". Il comma 6 interviene sul comma 3 dell'art. 184 del Codice, al fine di escludere dal novero dei rifiuti speciali (ricomprendendoli quindi tra i rifiuti urbani) i rifiuti prodotti: - da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali (lettera a) del comma in esame); - nell'ambito delle lavorazioni industriali nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini.
La relazione illustrativa sottolinea che tale esclusione conferma quanto previsto nella "
nota di chiarimento della Direzione Generale Economia Circolare fornita in data 12 aprile 2021, n. 37259, per affrontare alcune criticità emerse a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 116/2020".
Il
comma 7 interviene sul comma
3-sexies dell'art. 184-ter del Codice, che nel testo vigente prevede che, con cadenza annuale, l'ISPRA redige una
relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno, in materia di c
essazione della qualifica di rifiuto, e la comunica al MiTE entro il 31 dicembre.
La modifica è volta a spostare il termine dal 31 dicembre al 31 gennaio, ovviamente dell'anno successivo a quello a cui la relazione si riferisce.
Il
comma 8 reca modifiche all'art. 185 del Codice al fine di equiparare ai rifiuti da articoli pirotecnici anche i
rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo.
La relazione illustrativa sottolinea che rientrano in tale ultima tipologia di rifiuti "ad esempio gli indumenti del personale addetto alla manipolazione e uso di materiale esplosivo" e che appare necessario assoggettare tali materiali alla disciplina dei rifiuti in quanto è opportuno "per questioni di sicurezza, che venga assicurato il rispetto delle norme di settore evitando che gli stessi vengano conferiti erroneamente in flussi normalmente gestiti, non idonei alla necessaria garanzia di tutela e incolumità pubblica. Detti rifiuti, rientranti nella classificazione contenuta nel Regolamento (UE) n. 1357 del 18/12/2014 alla voce HP 1 'Esplosivo', (...) devono soggiacere alle particolari norme di settore di cui al decreto 12 maggio 2016, n. 101 'Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123'.".
Il
comma 9 reca una
modifica di coordinamento.
Il
comma 10 reca numerose novelle alla disciplina del
s
istema di tracciabilità dei rifiuti contenuta nell'art. 188-bis del Codice.
Si ricorda, in estrema sintesi, che l'art. 6 del D.L. 135/2018 ha previsto la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019. Occorre però considerare che lo stesso art. 6 ha altresì previsto, in sostituzione del soppresso SISTRI, l'istituzione del
Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e ha disposto - fino alla definizione ed alla piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità
organizzato e gestito direttamente dal MiTE - l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD). Tali meccanismi sono tuttora utilizzati, poiché gli atti attuativi necessari alla definizione e all'operatività del nuovo sistema di tracciabilità non sono stati ancora emanati. Occorre altresì considerare che l'art. 1, comma 16, del d.lgs. 116/2020 ha riportato all'interno del Codice dell'ambiente (mediante la riscrittura dell'art. 188-bis del d.lgs. 152/2006) la nuova disciplina del RENTRI introdotta dal richiamato art. 6 del D.L. 135/2018.
La lettera a) reca varie modifiche al comma 1 dell'art. 188-bis del Codice.
Il numero 1) elimina un residuo e inutile (per quanto illustrato poc'anzi) richiamo all'art. 6 del D.L. 135/2018.
Il numero 2) precisa che il RENTRI è gestito direttamente dal MiTE, in linea con analoga precisazione prevista dall'art. 6 del D.L. 135/2018 ed eliminata nella succitata trasposizione operata dal d.lgs. 116/2020.
Il numero 3) interviene nella parte del comma 1 ove si dispone che, per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti sono effettuati secondo le modalità dettate con apposito decreto ministeriale. La modifica in esame è volta a precisare che tale decreto:
- è adottato sentita la Conferenza Stato-Regioni (la relazione illustrativa motiva tale precisazione "anche in considerazione dell'impatto che il sistema di tracciabilità potrebbe avere sui provvedimenti di competenza delle Regioni e delle Province autonome");
- provvede a determinare anche
gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento.
La
lettera b) introduce un nuovo comma (3-
bis) al fine - come evidenziato nella relazione illustrativa - di "indicare in modo inequivocabile i
soggetti obbligati
alla iscrizione al Registro elettronico nazionale" provvedendo a trasporre quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del D.L. 135/2018, la cui abrogazione è prevista nell'articolo 10 dello schema in esame.
Le
lettere c), d), e)
e g) recano
modifiche formali o di
coordinamento.
La
lettera f) introduce un nuovo comma (6-
bis) che stabilisce le
voci degli oneri economici a carico dei soggetti obbligati ai fini del funzionamento del RENTRI che verranno determinati e quantificati con appositi decreti ministeriali. Anche in questo caso si tratta di una trasposizione di una norma già prevista dall'art. 6 del D.L. 135/2018 (e contenuta nel comma 3-
quater di tale articolo) e la cui abrogazione è prevista nell'articolo 10 dello schema in esame.
Il
comma 11 interviene su alcune disposizioni presenti nell'articolo 190 del Codice, in cui si regolano gli
obblighi di tenuta del registro cronologico di carico e scarico per determinati soggetti che gestiscono a vario titolo rifiuti, precisando, in particolare, che l'attuazione di determinati adempimenti procedurali, indicati per taluni soggetti e sostitutivi dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, è da considerare valida anche ai fini della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti.
Il comma 12 interviene sull'art. 191 del Codice il quale disciplina, in caso di situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e i poteri sostitutivi, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Con la modifica in questione, si specifica che non è comunque consentito derogare alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici nell'ambito dell'affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Il comma 13 modifica l'art. 193 del Codice, che disciplina le procedure per il trasporto dei rifiuti, specificando, in tema di tracciabilità, il riferimento all'entrata in vigore del modello del formulario di identificazione e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale. Inoltre, si puntualizza che i rifiuti pericolosi devono essere etichettati e imballati secondo le specifiche norme di settore vigenti, quali l'Accordo Europeo per il Trasporto su Strada di Merci Pericolose (Regolamento ADR) e il Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, come specificato nella relazione illustrativa.
Il
comma 14 modifica l'articolo 193-bis del Codice per correggere un refuso.
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Competenze (art. 2)L'art. 2 interviene sulla disciplina delle competenze in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (disposizioni previste nella Parte quarta, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 152/2006). In primo luogo, il comma 1, lettere a) e b) dell'art. in esame corregge alcuni refusi contenuti nell'art. 195 in cui si disciplinano le competenze dello Stato in materia. In secondo luogo, il comma 2 interviene sull'art. 197, lett. d), che disciplina le competenze attribuite alle province per l'individuazione, in particolare, delle zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, specificando che le province individuano tali siti in base ai criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento, dettati dai piani regionali di gestione dei rifiuti. Secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa tale ultima modifica è volta a coordinare quanto previsto dal citato art. 197 e dall'art. 199 che disciplina il contenuto dei piani regionali di gestione dei rifiuti.
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Misure per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti (art. 3)L'art. 3, che interviene sulle disposizioni relative al Servizio di gestione integrata dei rifiuti (contenute nella Parte quarta, Titolo I, Capo III, del D.Lgs. 152/2006), modifica l'art. 205 del Codice che disciplina le misure per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti. La norma in esame modifica, in particolare, il comma 6-bis dell'art. 205, al fine di introdurre il divieto di incenerire i rifiuti raccolti in modo differenziato, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179. La relazione illustrativa specifica che la modifica in esame recepisce compiutamente l'art. 1, paragrafo 11, della direttiva 2018/851 che stabilisce che gli Stati membri adottano misure intese a garantire che i rifiuti che sono stati raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio non siano inceneriti, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale.
Il vigente comma 6-bis dell'art. 205 prevede che i
rifiuti raccolti in modo differenziato non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali che ne possano compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero.
Si ricorda che l'art. 179 del Codice dell'ambiente prevede che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento. In particolare, tale
gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale.
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Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 4)L'art. 4 interviene sulle disposizioni relative alle autorizzazioni e iscrizioni necessarie per la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti (contenute nella Parte quarta, Titolo I, Capo IV, del D.Lgs. 152/2006), modificando, al comma 1, lettere a)-d), l'articolo 208 che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti rilasciata dalla regione, al fine di semplificare determinate procedure. Nello specifico, il comma 1 modifica in più punti l'art. 208 del Codice al fine di: - ribadire l'esclusione dall'autorizzazione unica regionale per la realizzazione del deposito temporaneo prima della raccolta, come previsto dall'art. 185-bis; - prevedere l'invio della comunicazione dell'autorizzazione unica regionale al Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (RECER), anziché al Catasto telematico; - sopprimere la norma sulla riduzione della TARI per l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità per i rifiuti organici, in quanto ricollocata, più coerentemente, all'art. 182-ter (Rifiuti organici) dal comma 4 dell'art. 1 dello schema in esame.
Si ricorda che l'art. 185
-bis del Codice dell'ambiente dispone, ai fini del trasporto dei rifiuti in un impianto di recupero o smaltimento, il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto di determinate condizioni e senza la
necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente. L'art. 184
-ter, comma 3-
septies, ha is
tituito presso il Ministero della transizione ecologica il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse. Con il decreto 21 aprile 2020 sono state definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro.
Il comma 2 è volto, invece, a correggere un refuso all'articolo 211 del Codice, in cui si disciplina l'autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione. |
Semplificazioni per il recupero di rifiuti (art. 5)L'art. 5 interviene sulla disciplina delle procedure semplificate per la gestione di rifiuti (previste nella Parte quarta, Titolo I, Capo V, del D.Lgs. 152/2006), modificando in più punti gli articoli 214 e 214-ter del Codice, che prevedono misure per l'esercizio di attività e operazioni finalizzate al recupero e al riutilizzo dei rifiuti. Il comma 1, novellando l'art. 214, stabilisce l'invio da parte delle province delle comunicazioni previste per lo svolgimento delle suddette attività al Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (RECER), anziché al Catasto telematico.
L'art. 184-ter, comma 3-septies, istituisce presso il Ministero della transizione ecologica il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse. Con il decreto 21 aprile 2020 sono state definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro.
Il comma 2 modifica l'art. 214-ter del Codice, in cui sono stabilite le condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata, introducendo un termine di novanta giorni dalla comunicazione di inizio di tale attività, entro il quale le province ovvero le città metropolitane territorialmente competenti sono obbligate alla verifica del possesso dei requisiti degli operatori impegnati in tali attività; decorso tale termine, l'attività di recupero potrà essere svolta; solo per i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), l'avvio delle predette attività di recupero è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività. |
Gestione degli imballaggi (art. 6)L'articolo 6 consta di 10 commi e novella taluni articoli (gli artt. 218, 219, 219-bis, 220, 221, 221-bis, 222, 223, 224 e 225) del D. Lgs. n. 152 del 2006, afferisce alla Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), Titolo II (Gestione degli imballaggi). In particolare, il comma 1 ne modifica l'articolo 218, comma 1, al fine - come precisato dalla Relazione illustrativa - di rendere coerenti le disposizioni in parola con la nuova definizione di rifiuti urbani introdotta dal D. Lgs. n. 116 del 2020. L'articolo 218 del D. Lgs. 152/2006 reca le definizioni utilizzate nel medesimo d. lgs.: rispetto all'operazione di 'ritiro' dei rifiuti, la modifica recata dalla disposizione in esame sostituisce il riferimento ai 'rifiuti speciali' con quello ai 'rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2' del medesimo D.Lgs. 152/2006 [1], ovvero ai 'rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies'. Il comma 1 modifica altresì il comma 1-bis del medesimo articolo 218, al fine di coordinare la definizione (richiamata dalla lettera di cui all'articolo 183, comma 1, lett. g-bis) con riferimento al «regime di responsabilità estesa del produttore», ossia le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto. Il comma 2 interviene sull'articolo 219, comma 5, con l'obiettivo di rendere più coerente la norma, che ha subito diverse modifiche nel corso degli ultimi due anni. La disposizione oggetto di modifica concerne i Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio, prevedendo che tutti gli imballaggi debbano essere opportunamente etichettati. Si prevede, altresì, l'obbligo in capo ai produttori di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati. Ciò ai fini dell'identificazione e classificazione dell'imballaggio medesimo. La modifica in esame non interviene sulla sostanza della disposizione in quanto il riferimento alla finalità del citato obbligo viene solamente premesso all'interno del periodo in cui esso è contenuto. Il comma 3 novella l'articolo 219-bis al fine di renderlo coerente con le previsioni della direttiva UE 2018/852 sui sistemi di riutilizzo degli imballaggi. La disposizione in esame apporta le seguenti, principali, modifiche: - viene sostituita la rubrica: Sistema di riutilizzo degli imballaggi in luogo di Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi; - al comma 1, laddove si prevede l'obbligo di adozione di sistemi di restituzione con cauzione nonché di sistemi per il riutilizzo degli imballaggi al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, il riferimento agli operatori economici viene sostituito con i produttori e gli utilizzatori conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) del D. Lgs. 152/2006; - al comma 1-bis, viene modificato il riferimento all'applicabilità dei predetti sistemi: non più agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande, ma ad imballaggi che ne consentono il riutilizzo in modo ecologicamente corretto, garantendo l'igiene degli alimenti e la sicurezza dei consumatori. Il comma 4 modifica l'articolo 220, comma 2, del D. Lgs. 152/2006. L'articolo in questione, nel delineare gli Obiettivi di recupero e di riciclaggio, prevede che il Consorzio nazionale degli imballaggi acquisisca da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunichi annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. La norma vigente prevede che le predette comunicazioni 'possono essere' presentate dai soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) (ovvero produttori che organizzano autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale oppure che attestano sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema) ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. La modifica in esame prevede che tali comunicazioni 'sono' presentate, prevedendo non più la mera facoltà e, consentendo in tal modo - precisa la Relazione illustrativa - di allineare quanto previsto dalla suddetta diposizione all'articolo 189 comma 3[2], in tema di Catasto dei rifiuti. Viene poi riformulato il terzo periodo dell'articolo 220, comma 2, con riferimento al trattamento equivalente presso i Paesi extra UE mantenendo la formulazione prevista dalla direttiva 94/62/CE (art. 6 bis paragrafo 8), senza prevedere l'adozione di un apposito decreto che contenga elenchi di Paesi, che abbiano processi di trattamento equivalenti, in quanto - precisa ulteriormente la Relazione illustrativa - potrebbero non risultare esaustivi ed aderenti alla realtà. Viene infine soppresso l'ultimo periodo del medesimo articolo 220, comma 2, in quanto riferito all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, di cui all'articolo 207 del D. Lgs. 152/2006, articolo quest'ultimo abrogato dall'art. 1, comma 5, del D. Lgs. n. 284 del 2006 (Recante Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), a decorrere dal 25 novembre 2006. Il comma 5 novella l'articolo 221 del D. Lgs. 152/2006, al fine di meglio chiarire la portata della previsione in linea con il principio di responsabilità estesa del produttore, eliminando inutili ripetizioni. Il citato articolo 221 concerne gli Obblighi dei produttori e degli utilizzatori. In particolare, vengono riformulati i commi 1 e 4 e vengono abrogati i commi da 5 a 9, concernenti gli adempimenti cui sono tenuti i produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio di cui all'articolo 223 del D. Lgs. 152/2006, che viene anch'esso novellato. Il comma 6 novella l'articolo 221-bis del D. Lgs. 152/2006, concernente i 'Sistemi autonomi'. In particolare, vengono modificati i commi 1, 3, 6, 9 e 12, nonché aggiunto il nuovo comma 7-bis. In base alla Relazione illustrativa l'intervento consente il coordinamento con la disposizione contenuta all'articolo 221, comma 2, ultimo periodo. Il richiamato art. 221, co. 2, prevede che, 'nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) della disposizione in parola. Tra la documentazione a corredo dell'istanza è stato inserito uno studio di fattibilità tecnica ed economica, finalizzata a poter verificare l'analisi e la valutazione sistematica delle caratteristiche, dei costi e dei possibili risultati di un progetto sulla base di una preliminare idea di massima. Il nuovo comma 7-bis, in base a quanto chiarito in Relazione illustrativa, - è stato introdotto per disciplinare l'obbligo, in capo ai sistemi autonomi, di comunicare i dati contenuti nel piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, nel bilancio, nella relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, nonché nel programma generale di prevenzione, al fine di consentire all'Amministrazione di poter effettuare sull'operato di detti sistemi le attività di vigilanza e controllo e al CONAI la predisposizione annuale del programma generale di prevenzione e gestione. Al comma 12 è stato infine portato al 5 gennaio 2023 il termine di adeguamento da parte dei sistemi autonomi esistenti, al fine di coordinare la disposizione all'articolo 237, comma 9, del D. Lgs. 152/2006 e con l'articolo 6 del già citato D. Lgs. 116/2020. Nel disciplinare i Criteri direttivi dei sistemi di gestione, il richiamato articolo 237, al comma 9 precisa, infatti, che i sistemi collettivi già istituiti si conformano ai principi e criteri contenuti negli articoli 178-bis (Responsabilità estesa del produttore) e 178-ter (Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore) entro il 5 gennaio 2023. Alla stessa stregua, il richiamato articolo 6, nel recare le Disposizioni finali del D. Lgs. 116/2020, precisa che i soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima dell'entrata in vigore del medesimo d. lgs. si conformano alle disposizioni da esso dettate in materia di responsabilità estesa del produttore entro il 5 gennaio 2023. Il comma 7 novella l'articolo 222, comma 4, del D. Lgs. 152/2006, al fine di richiamare, come specificato dalla Relazione illustrativa, la definizione di rifiuto urbano che recepisce l'articolo 1, paragrafo 1, numero 3, lettera a), punto 2-ter, della direttiva UE 2018/851 recante la Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. In base alla nuova disposizione gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, garantiscono la gestione completa della raccolta differenziata relativa a tutte le categorie di rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), tramite specifici accordi di programma, da sottoscrivere con i sistemi di responsabilità estesa del produttore. Nel recare le definizioni utilizzate, il richiamato articolo 183, comma 1, lettera b-ter) definisce quali «rifiuti urbani»: 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5; 6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune. Il comma 8 novella l'articolo 223 del D.Lgs. 152/2006, in materia di Consorzi. In particolare, la disposizione in esame modifica i commi 2, 3 e 4 e abroga i commi 5 e 6 del citato articolo 223. Ciò al fine di sopprimere i commi che prevedevano la procedura per l'adeguamento degli statuti da parte dei consorzi già riconosciuti, di cui la Relazione illustrativa evidenzia il carattere obsoleto. Si prevede che (comma 4) i consorzi di cui al comma 1 sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della transizione ecologica e al CONAI, la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6; il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione. Il comma 9 interviene su diversi commi (1-3, 5, 8 e 12) dell'articolo 224 del D. Lgs. 152/2006, concernente il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI). In particolare, come precisato dalla Relazione illustrativa, viene riformulato il comma 1, trasferendovi i contenuti del comma 2 relativi allo statuto e alle sue modalità di approvazione, sopprimendo altresì il riferimento temporale al 30 giugno 2008, divenuto ormai obsoleto. Vengono poi inseriti taluni richiami normativi, necessari al coordinamento con disposizioni già vigenti. Le modifiche recate al comma 8 risultano finalizzate al coordinamento di norme e all'attuazione del principio di EPR nonché dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva UE 2018/852 e degli articoli 8 e 8-bis della direttiva UE 2018/851. Inoltre si è riformulato l'ultimo periodo del comma 8 afferente ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle funzioni del CONAI. Vi si prevede tra l'altro che il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi dell'attività, con i contributi dei consorziati, con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per le attività svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge e con una quota del contributo ambientale CONAI. Quest'ultima è determinata, nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento delle funzioni conferitegli dal relativo titolo del Codice ambiente. Le modifiche al comma 12 prevedono di estendere la contrattazione degli allegati tecnici anche ai sistemi autonomi oltre che ai consorzi di filiera. Viene inoltre esteso l'obbligo del CONAI a subentrare ad uno dei sistemi autonomi qualora non sottoscriva l'Allegato tecnico di riferimento o non raggiunga le intese necessarie con gli Enti Locali; in tal modo, osserva la Relazione illustrativa, viene garantita la continuità della gestione della filiera specifica per il raggiungimento degli obiettivi. Si rileva che il CONAI ai sensi del comma 3, lettera e) ed f) dell'articolo in argomento ha il compito di assicurare la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 223, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori economici nonché di indirizzare e garantire il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i Consorzi e gli altri operatori economici, ivi inclusi i sistemi autonomi. Si segnala che nell'articolato dello schema in esame, si prevede una novella riferita alla lettera e) dell'articolo 224 del codice ambiente che tuttavia appare da riferire alla lettera g). Infine il comma 10 modifica l'articolo 225 del D. Lgs. 152/2006, concernente il Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in coerenza precisa la Relazione illustrativa, con l'articolo 180 e l'articolo 4 della direttiva UE 2018/852. In particolare, al comma 3 viene aggiunta la disposizione concernente l'approvazione del Programma generale di Prevenzione già contenuta nel comma 4, del quale viene quindi disposta la soppressione. Si prevede tra l'altro che, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, sulla base dei programmi specifici di prevenzione il CONAI elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi: a) la prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili; a-bis) la progettazione, la fabbricazione e l'uso di imballaggi efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita, scomponibili, riutilizzabili, nonché l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; a-ter) la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e imballaggi, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione. In base al comma 3 come novellato, entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione, nonché – in base a quanto introdotto dallo schema in esame - la relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente. Con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI si provvede alla approvazione e alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
[1] Il citato art. 183, co. 1, lett. b-ter), punto 2, del D. Lgs. n. 152/2006 reca le 'Definizioni' utilizzate nella Parte Quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), Titolo I (Gestione dei rifiuti), Capo I (Disposizioni generali), precisando che, ai fini di tale parte quarta e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per «rifiuti urbani»: 'i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies'. [2] Il richiamato comma 3 così recita: 'Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti'.
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Gestione di particolari categorie di rifiuti (art. 7)L'articolo 7, che si compone di tre commi, reca novelle agli articoli 230, 232 e 237 del Codice dell'Ambiente in materia di particolari categorie di rifiuti.
Il comma 1 dell'articolo 7 modificando il comma 2 dell'articolo 230 del decreto legislativo 152/2006, riduce da cinque anni a tre anni la durata dell'obbligo di conservazione della valutazione tecnica redatta dal gestore di infrastrutture a rete e di impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico la cui manutenzione produce rifiuti. Resta fermo che tale valutazione va fatta entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e che la documentazione relativa alla valutazione deve essere conservata insieme ai registri di carico e scarico. La relazione illustrativa evidenzia che ciò è in linea con l'art. 190 per la conservazione dei registri di carico e scarico, dovendo gli stessi essere conservati unitamente.
Con il comma 2 si aggiorna il riferimento normativo alla disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico attualmente presente al comma 1 dell'articolo 232 del decreto legislativo 152/2006; pertanto si fa riferimento al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, anziché al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. Il cambiamento del riferimento normativo è indispensabile poiché il citato decreto legislativo n. 197 dell'anno 2021 aveva abrogato il decreto legislativo n.182 dell'anno 2003.
Il comma 3 novella i commi 1, 4 e 6 dell'articolo 237. Si tratta di prescrizioni riguardanti i sistemi di gestione che, al fine di migliorare la qualità dell'ambiente e per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, adottano misure di prevenzione della produzione di rifiuti, incentivano il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti stessi. La novella introdotta dalla lettera a) del comma 3, novellando il testo del comma 1 dell'articolo 237 del decreto legislativo 152/2006, precisa che i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva operanti nel settore adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione alle aree più proficue. Di conseguenza la norma si applicherà a tutte le aree -proficue e a quelle meno proficue - mentre, nella formulazione precedente, il testo si prestava ad essere interpretato nel senso che essa valesse esclusivamente per le aree più proficue. La lettera b) del comma 3 interviene sul comma 4 dell'articolo 237 del decreto legislativo n. 152/2006. Si stabilisce che il contributo ambientale di un prodotto immesso sul mercato nazionale copra i costi di gestione del rifiuto da esso generato al netto degli introiti ricavati non soltanto dal riutilizzo, dalla vendita di materie prime ottenute e da eventuali cauzioni di deposito non reclamate - come è previsto finora - bensì anche dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti. Inoltre, a proposito degli introiti ricavati dalla vendita di materie prime, si intenderanno quelle secondarie ottenute dai prodotti. La lettera b) del comma 3 novella il comma 6 dell'articolo 237 del codice ambiente. Si anticipa al 30 settembre di ogni anno il termine, precedentemente fissato al 31 ottobre, entro il quale presentare i piani specifici di prevenzione e gestione relativi all'anno solare successivo; inoltre si prevede che i suddetti piani annuali andranno affiancati da un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti; si stabilisce che piani annuali e programmi pluriennali dovranno essere presentati non soltanto al MITE ma anche all'ISPRA.
A tale riguardo si ricorda che l'ISPRA è l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale. Fu istituito con il decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. E' un ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. L'ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministro della Transizione Ecologica (Mite). L'ente coadiuva il Ministro nell'esercizio delle sue attribuzioni, impartendo direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali.
Quanto ai bilanci sulla gestione relativa all'anno solare precedente, che ai sensi della versione ancora vigente dell'articolo 237 del decreto legislativo 152/2006 sono presentati annualmente al Ministero contestualmente ai piani specifici di prevenzione e gestione relativi all'anno solare successivo, si prevede la presentazione entro il 31 maggio di ogni anno di un piano specifico di prevenzione comprensivo della relazione sulla gestione e del bilancio dell'anno precedente. La novella indica espressamente gli obbiettivi che la documentazione da presentare annualmente dovrà perseguire per mezzo di misure idonee agli scopi. La relazione illustrativa sottolinea che il comma 3 è volto ad un migliore coordinamento con l'art. 178-ter del Codice in materia di requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore, nonché si prevede l'introduzione di misure che il programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo devono contenere per raggiungere almeno alcuni specifici obiettivi che si ispirano ai principi delineati nelle nuove strategie di economia circolare tese ad incoraggiare la prevenzione nella produzione dei rifiuti, in linea con quanto previsto dagli articoli 188 e 225 d.lgs. n. 152/2006.
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Elenco dei rifiuti (art. 8)L'articolo 8 modifica l'Allegato D (recante l'Elenco dei rifiuti) della Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del D. Lgs. 152/2006. Ciò al fine - rileva la Relazione illustrativa - di allineare il contenuto dell'Allegato in parola alla decisione 2014/955/UE, consentendo agli operatori la corretta classificazione dei rifiuti. La modifica in esame comporta l'introduzione di un'ampia premessa al vigente 'Indice. Capitoli dell'elenco' dei rifiuti. Viene quindi introdotta la nuova sezione 'Classificazione dei rifiuti' articolata in 3 sottosezioni: 'Definizioni'; 'Valutazione e classificazione'; 'Elenco dei rifiuti'. La sezione 'Valutazione e classificazione' risulta a sua volta suddivisa nelle due seguenti sottosezioni: '1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti'; '2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso'. La premessa in questione fa seguito al già vigente 'Indice. Capitoli dell'elenco', del quale vengono tuttavia mantenute le sole 20 macroaree (ad es. 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonchè dal trattamento fisico o chimico di minerali; 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti, e così via), mentre vengono meno i singoli codici relativi alla specifica tipologia di rifiuto afferente a ciascuna macroarea. Può essere infine utile infine ricordare che l'allegato in questione è stato sostituito dall'art. 8, comma 2, D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, e successivamante dall'art. 35, comma 1, lett. m), del D.L. 77 del 2021. |
Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali (art. 9)L'articolo 9 contiene disposizioni transitorie e finali. L'articolo in questione novella in alcuni punti il Codice ambiente. In particolare, il comma 1 novella l'articolo 219 del Codice, fissando al 1° gennaio 2023 la decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura di imballaggi recati dal suddetto articolo 219. Si tratta di adeguamenti alle modalità stabilite dalla normativa tecnica adottata dall'Unione Europea. In particolare, i produttori saranno obbligati ad indicare la natura dei materiali da imballaggio utilizzati. Il comma 2 per mezzo di una novella all'articolo 265, comma 2, del Codice, prevede che sia temporaneamente consentita l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare. Lo scopo della norma è permettere agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti. Per provvedere, gli operatori avranno sino a 180 giorni di tempo. In merito a tale termine si valuti l'opportunità di chiarire a partire da quando decorrano i 180 giorni in parola, considerato che il decreto legislativo 152/2006 ed il decreto legislativo 197/2021 menzionato nell'articolo 265 di quest'ultimo sono entrambi vigenti. Il comma 3 apporta al decreto legislativo 152/2006 una modifica di carattere formale. Dispone che le parole "Enti di gestione territoriale ottimale", ovunque ricorrano nella Parte Quarta del decreto legislativo 152/2006, siano sostituite dal riferimento agli "Enti di governo d'ambito territoriale ottimale". |
Abrogazioni e sostituzioni (art. 10)L'articolo 10 dell'atto del Governo in esame abroga alcune parti dell'articolo 6 rubricato Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. In particolare, si interviene sui commi 3 e 3-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 135/2018. Si reca la cancellazione della norma istitutiva del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità' dei rifiuti, gestito dal Mite, cui finora sono stati tenuti ad iscriversi gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché taluni altri soggetti che si occupano di rifiuti non pericolosi. Inoltre, coerentemente con l'abrogazione del comma dell'articolo 6 del decreto-legge 135/2018 che istituiva il suddetto Registro elettronico nazionale, si abrogano i versamenti di diritti di segreteria e di contributi annuali finalizzati ad assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Secondo la normativa vigente, i proventi relativi ai versamenti in oggetto sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Mite. In passato, con il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, erano state abrogate altre disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 135/2018 le quali, però, non riguardavano il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. La Relazione tecnico-finanziaria che accompagna lo schema in esame, comunque, asserisce che l'articolo 10 del provvedimento è da considerarsi norma di natura ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Da ultimo si segnala che, in base alla formulazione, non sono oggetto di formale abrogazione i commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 135/2018 i quali peraltro hanno già esaurito la loro efficacia in quanto essi disponevano abrogazioni ormai avvenute, e resterebbero vigenti anche alcune disposizioni finanziarie, concernenti gli oneri per il triennio 2019-2021 derivanti dall'istituzione del Registro elettronico nazionale, presenti nel comma 3-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 135/2018. |
Relazioni e pareri allegati
Allo schema di decreto legislativo in esame sono allegati la relazione illustrativa, la relazione tecnico-finanziaria, l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
L'analisi di impatto della regolamentazione segnala, tra l'altro, che le principali criticità rilevate dagli stakeholders durante le consultazioni svolte nel corso dell'AIR (e tenute in considerazione dallo schema di decreto correttivo al fine di porvi rimedio) "hanno riguardato il sistema di tracciabilità, la responsabilità della gestione dei rifiuti, l'Allegato D recante l'elenco dei rifiuti, duplicazioni della procedura di riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti di imballaggio, l'obbligo di trasmissione dei dati da parte dei sistemi EPR, la duplicazione degli adempimenti a carico delle autorità competenti per la comunicazione relativa alle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti, refusi riconducibili ai termini 'assimilazione' o 'assimilati' riferiti ai rifiuti speciali".
Nella lettera di trasmissione del 23 settembre 2022 il Ministro per i rapporti con il Parlamento
pro tempore segnalava, in considerazione dell'imminente scadenza della delega, "l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza unificata, nonché dell'intesa della Conferenza medesima, limitatamente alle disposizioni di attuazione del criterio direttivo di cui all'art, 16, comma 1, lettera m), della legge 4 ottobre 2019, n. 117".
Si ricorda che il criterio direttivo di cui alla lettera m) del comma 1 del citato art. 16 prevede che l'esercizio della delega, in considerazione delle numerose innovazioni al sistema di gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle direttive dell'Unione europea, preveda una razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto nel rispetto di una serie di indicazioni dettagliate dalla medesima disposizione.
Successivamente, nella XIX legislatura, con lettera del 10 novembre 2022 il Presidente della Camera ha trasmesso alle competenti Commissioni la nota del 18 ottobre 2022 con cui il Ministro per i rapporti con il Parlamento
pro tempore ha fatto pervenire il
parere negativo espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 12 ottobre 2022.
Il parere negativo espresso dalla Conferenza unificata è motivato dal mancato accoglimento delle proposte emendative ritenute irrinunciabili dalla Conferenza delle Regioni e dall'ANCI (alle cui posizioni si è associata l'UPI). Tali proposte emendative riguardano, tra l'altro: le competenze legislative regionali in materia di riparto delle funzioni amministrative con gli enti locali; l'intervento di una previa regolamentazione comunale per la disciplina delle riduzioni tariffarie sul compostaggio; la previsione che i rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione "fai da te" effettuate nell'ambito del nucleo familiare possono essere conferiti al servizio pubblico con le stesse modalità dei rifiuti urbani.
Nella sua lettera il Presidente della Camera segnala che la richiesta di parere inviata dal precedente Governo, pur non corredata del prescritto parere e della prescritta intesa della Conferenza, era stata tuttavia assegnata alle competenti Commissioni, in data 26 settembre 2022, in considerazione dell'approssimarsi del termine di scadenza originario per l'esercizio della delega, al fine di consentire l'applicazione del meccanismo di proroga automatica del medesimo termine previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Presidente della Camera precisa inoltre che, all'atto dell'assegnazione, era stata segnalata l'esigenza che le Commissioni non si pronunciassero definitivamente sull'atto assegnato prima che il Governo avesse provveduto a inviare gli elementi mancanti, e sottolinea, sotto quest'ultimo profilo, che "le ragioni che precludevano la possibilità di concludere l'esame non sono venute meno, essendo stato trasmesso il parere ma non anche l'intesa della Conferenza unificata".
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Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLo schema di decreto legislativo in esame interviene su profili appartenenti alla materia tutela dell'ambiente, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. |