Politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo 9 novembre 2022 |
Il contesto: il diritto primario dell'UE
L'articolo 79 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) stabilisce le competenze dell'Unione europea in materia di politica di migrazione e disciplina le procedure per il loro esercizio.
Le competenze sono essenzialmente riconducibili a
quattro ambiti principali:
Ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 79 del TFUE Parlamento europeo e Consiglio dell'UE adottano misure nei settori testé indicati deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria.
L'articolo 80 del TFUE fissa il principio generale in base al quale le politiche in materia di migrazione sono
fondate sul
principio di solidarietà e di
equa ripartizione della
responsabilità tra gli Stati membri, anche sul
piano finanziario.
Il diritto primario dell'UE prevede altresì che l'UE legiferi in materia di
asilo,
protezione sussidiaria e
protezione temporanea (articolo 78 del TFUE); in tale contesto, spiega infine effetti dello stesso rango del Trattato la
Carta dei diritti fondamentali dell'UE che, all'articolo 18,
garantisce il diritto all'
asilo conformemente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del Protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo
status di rifugiati. Tali norme hanno legittimato l'UE a istituire il
sistema comune europeo di asilo.
|
I principali strumenti che disciplinano il settore |
Asilo
Il
sistema comune europeo di asilo (CEAS) è il quadro legislativo mediante il quale l'Unione europea regola questioni sostanziali e procedurali in materia di
protezione internazionale, dall'ingresso del richiedente asilo in uno Stato membro fino all'accertamento definitivo dello
status di protezione.
Il regime europeo provvede a:
Tra le discipline specifiche che compongono il sistema rileva, in particolare, il regolamento Dublino III (
regolamento (UE) n. 604/2013, recante i
criteri e i
meccanismi di
determinazione dello
Stato membro
competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide. Tale normativa include, tra l'altro, il principio chiave dello
Stato di primo approdo, in base al quale (fatti salvi alcuni criteri gerarchicamente superiori riconducibili all'esistenza di
legami familiari) quando è accertato che un richiedente ha varcato illegalmente, in provenienza da un Paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente.
|
Migrazione regolare
In tale ambito di intervento sono presenti numerose direttive settoriali, tra le quali si ricordano:
Infine, lo
status dei cittadini di Paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo nell'Unione europea è disciplinato dalla
direttiva 2003/109/CE del Consiglio, modificata nel 2011 per estenderne l'ambito di applicazione ai rifugiati e ad altri beneficiari di protezione internazionali. Tale regime è attualmente in via di modifica (vedi
infra, "Recenti iniziative")
Ulteriori normative settoriali riguardano rispettivamente le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intra-societari e quelle relative ai cittadini di Paesi terzi per motivi di
ricerca,
studio,
tirocinio,
volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari.
Da ultimo, si ricorda che il 7 ottobre 2021 il Consiglio dell'UE ha adottato la
riforma della direttiva che stabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno per i cittadini di Paesi terzi
altamente qualificati che intendono vivere e lavorare nell'UE (direttiva "
Carta blu"): la riforma ha reso più flessibili i criteri di ammissione e ha abbassato la soglia per il salario minimo dei candidati. Sono, infine, previste misure per la semplificazione e la mobilitazione tra Paesi UE e il ricongiungimento familiare più rapido.
|
Integrazione
Nell'ambito delle limitate competenze dell'UE si ricorda, tra l'altro:
|
Migrazione irregolare
Una serie di normative settoriali mira a contrastare i flussi migratori irregolari, concentrandosi sulle misure contro le attività di favoreggiamento. Oltre alla
direttiva 2002/90/CE, volta a stabilire una
definizione comune del
reato di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali, e alla
decisione quadro 2002/946/GAI, che stabilisce le relative
sanzioni penali, si ricordano la
direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della
tratta di esseri umani e la
protezione delle
vittime, e il
piano d'azione rinnovato dell'UE contro il
traffico di migranti per il periodo 2021-2025. La
direttiva 2009/52/CE specifica le sanzioni e i provvedimenti che gli Stati membri sono tenuti ad applicare nei confronti di
datori di lavoro di cittadini di Paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare.
In tale contesto l'UE ha altresì il potere di normare in materia di
allontanamento e
rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare, facoltà tra l'altro esercitata con l'adozione della
direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni dell'UE applicabili negli Stati membri al
rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
L'orientamento più recente della Commissione prevede un
sistema comune dell'UE per i
rimpatri caratterizzato dal rafforzamento del sostegno operativo agli Stati membri, in particolare, per mezzo dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera (
Frontex) e della proposta figura del coordinatore per i rimpatri sostenuto da una nuova rete ad alto livello per il rimpatrio.
Si ricorda che l'Ue ha concluso 18 accordi (con
Hong Kong, Macao, Sri Lanka, Albania, Russia, Ucraina, Macedonia del Nord, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Moldova, Pakistan, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Turchia, Cabo Verde, Bielorussia) e 6 intese (con
Afghanistan, Gambia, Guinea, Bangladesh, Etiopia e Costa d'Avorio) in materia di
riammissione. Sono in corso negoziati per la conclusione di accordi di riammissione con
Nigeria,
Tunisia,
Marocco e
Cina. Anche gli accordi di più vasta portata che l'Ue ha concluso con talune regioni o Paesi terzi, quale l'accordo che succederà all'
accordo di Cotonou fra
l'Ue e 79 paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Acp), i cui negoziati si sono conclusi di recente, contengono disposizioni in materia di riammissione.
Si segnala infine il meccanismo di
condizionalità positive o
negative in base al livello di collaborazione di un Paese terzo in materia di riammissione, previsto dall'articolo 25
bis del
codice europeo dei visti, Qualora un Paese partner non cooperi a sufficienza in materia di riammissione, la Commissione presenta al Consiglio una proposta che applica specifiche restrizioni al trattamento delle domande di visto per soggiorni di breve durata.
|
Dimensione esterna di politica di migrazione
Sia l'Agenda europea sulla migrazione, sia il più recente Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo (
vedi infra) hanno confermato l'approccio "olistico" che include misure volte a ridurre i flussi, tra l'altro affrontando le
cause profonde negli Stati di origine e di transito della
migrazione irregolare.
In tal senso vanno ricordati: i
partenariati che riuniscono un'ampia gamma di politiche in materia di
istruzione,
sviluppo,
visti,
commercio,
agricoltura,
lavoro,
ricerca,
energia,
ambiente e
cambiamenti climatici; l'uso strategico, coordinato e flessibile degli
strumenti di finanziamento dell'UE.
La collaborazione con i Paesi di ordine e di transiti riguarda essenzialmente:
Circa gli strumenti di finanziamento di provenienza europea nei Paesi terzi interessati ai flussi, si ricorda, tra l'altro, l'
EU Emergency Trust Fund for Africa (
EUTF for Africa), lanciato dai partner europei e africani al vertice di La Valletta sulla migrazione nel novembre 2015, firmato da 25 Stati membri dell'UE (compresa l'Italia), Norvegia e Svizzera. I programmi finanziati dal fondo fiduciario (finora circa
5 miliardi di euro) riguardano diverse cause di
instabilità,
migrazione irregolare e
sfollamento forzato, e si articolano nei seguenti obiettivi: maggiori opportunità economiche e occupazionali; rafforzamento della resilienza delle comunità; migliore gestione della migrazione; migliore
governance e prevenzione dei conflitti.
|
Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo |
Le proposte del 2020
A seguito del parziale stallo del negoziato avente ad oggetto le proposte di
riforma del
sistema comune europeo di asilo presentate nel 2016, la Commissione europea ha avviato nel settembre del 2020 una serie di proposte normative e di altre iniziative per un nuovo corso in materia di politica di migrazione e di protezione internazionale (cosiddetto
Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo).
Nel disegno della Commissione il pacchetto, ispirato a una logica di
equilibrio tra i principi di
responsabilità e
solidarietà, mira a colmare una serie di lacune individuate nelle dinamiche relative ai
controlli di frontiera alle
frontiere esterne e alle
procedure di asilo e di
rimpatrio; le nuove norme mirano altresì a ridurre profili di
disomogeneità tra i sistemi nazionali di asilo, onde evitare il fenomeno dell'
asylum
shopping. La Commissione europea ha altresì messo mano alla predisposizione di
meccanismi stabili di risposta alle
emergenze in caso di flussi migratori irregolari eccezionali, nonché previsto nuovi sistemi stabili di solidarietà nei confronti degli Stati membri maggiormente esposti ai flussi. Da ultimo, il nuovo approccio include il rafforzamento delle
relazioni esterne con i principali
Paesi terzi di origine e di
transito.
Il pacchetto normativo attualmente in discussione include, tra l'altro:
Sono altresì in corso di iter legislativo. una proposta di regolamento sostitutiva della direttiva vigente che stabilisce i criteri comuni per
identificare le
persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e i diritti comuni per tali persone in tutti gli Stati membri; l'istituzione di un
quadro permanente dell'UE per il reinsediamento, che dovrebbe sostituire gli attuali programmi di reinsediamento ad hoc dell'UE.
|
Recenti iniziative della Commissione europea
Il 27 aprile 2022, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte nel settore della migrazione legale articolato in:
Infine, il 6 ottobre 2022, la Commissione europea ha presentato una
relazione sulla migrazione e l'asilo 2022, che illustra i progressi conseguiti e gli sviluppi ritenuti significativi in tale settore. Sono richiamati, in particolare: misure per la
piattaforma di solidarietà nei confronti dei rifugiati provenienti dall'Ucraina; iniziative in materia di sistema comune dei
rimpatri; cooperazione con partner nel settore della migrazione; attività per il contrasto al fenomeno di
strumentalizzazione dei migranti.
|
Gli avanzamenti dei negoziati sul Patto
A distanza di oltre due anni dalla presentazione del Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo e di circa sei anni dall'iniziativa di riforma del Sistema comune europeo di asilo, alcune iniziative normative tra quelle citate hanno registrato taluni avanzamenti. In particolare, oltre alla trasformazione dell'EASO (Ufficio europeo per l'asilo) nella nuova
Agenzia dell'UE per l'asilo, istituita con il regolamento, e potenziata nelle funzioni di sostegno agli Stati membri, i principali progressi riguardano:
La roadmap per i progressi nei negoziati
Da ultimo, il 7 settembre 2022 il
Parlamento europeo e cinque presidenze del Consiglio dell'UE a rotazione (
Repubblica Ceca,
Svezia,
Spagna,
Belgio e
Francia) hanno sottoscritto un
accordo con il quale si sono impegnati a collaborare per adottare la riforma in materia di migrazione e asilo prima delle elezioni europee del 2024.
L'accordo prevede una
roadmap in base alla quale i negoziati tra i colegislatori dovrebbero iniziare al più tardi entro la fine del 2022 e concludersi entro la fine della legislatura 2019-2024. L'effettiva attuazione del calendario concordato è subordinata a riunioni di
follow-up tra i membri del
gruppo di contatto per l'asilo (composto dai membri del Parlamento europeo che sono anche i
relatori dei rispettivi dossier legislativi nell'ambito del pacchetto di proposte sopra citate) e i rappresentanti delle Presidenze a rotazione del Consiglio.
Nella dichiarazione comune si sottolinea la necessità che l'adozione dell'intera riforma rispetti rigorosamente l'
equilibrio tra tutte le componenti del Patto, nonché i
principi (stabiliti all'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'UE) di
solidarietà e di
equa distribuzione della responsabilità tra gli Stati membri.
|
Attività nell'ambito del Consiglio dell'UE
La Dichiarazione di solidarietà (meccanismo di contribuzione solidale volontaria)
Nell'ambito della
Presidenza semestrale francese del Consiglio, il 22 giugno 2022, alla presenza della Commissione europea, ventuno tra Stati membri e Stati terzi associati (Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Croazia, Irlanda,
Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) hanno adottato una
dichiarazione di solidarietà, recante un meccanismo di
contribuzione solidale
volontaria, sotto forma di
ricollocazione
o
di altri tipi di apporti, in particolare contributi
finanziari.
La natura volontaria del meccanismo consente agli Stati membri di avere
preferenze sulla
natura e
l'importo dei
rispettivi contributi, ad esempio con riferimento al gruppo di persone interessate alla ricollocazione (nazionalità, vulnerabilità, ecc.) o agli Stati membri cui viene fornita la loro solidarietà. Tuttavia, la dichiarazione prevede che, al fine di garantire la prevedibilità del meccanismo, debbano essere rispettati, tra l'altro, i seguenti criteri:
Nel caso in cui uno Stato aderente scelga volontariamente di partecipare allo strumento di solidarietà
non attraverso la ricollocazione ma tramite un
contributo finanziario a uno Stato membro beneficiario, o anche mediante
progetti in
Paesi terzi che possono avere un impatto diretto sui flussi alle frontiere esterne, la dichiarazione stabilisce l'impegno a rispettare una serie di modalità. Tra queste si ricordano:
Nella dichiarazione si precisa tra l'altro che il meccanismo di solidarietà si applica al momento delle firma della Dichiarazione, ma i
contributi di solidarietà iniziano, a condizione che sia stato effettuato dalla Commissione l'inventario delle
necessità, dal momento in cui siano raggiunti in seno al Consiglio i
mandati negoziali o gli
orientamenti generali sulle proposte per lo
screening e in materia di Eurodac; le ricollocazioni potrebbero tuttavia essere effettuate nei confronti di persone arrivate nell'UE
prima di questo momento, e anche messe a disposizione in seguito.
È infine previsto l'impegno delle Parti a massimizzare la
cooperazione volta ad affrontare i flussi migratori secondari aumentando il ritmo dei
trasferimenti Dublino, pur riconoscendo l'importanza di garantire che i beneficiari di protezione internazionale abbiano accesso alla
mobilità legale tra gli Stati membri, e tenuto conto che a tal riguardo dovrebbero essere esaminate le disposizioni pertinenti nell'ambito del Patto.
Le attività della Presidenza ceca
In materia di migrazione il Programma dell'attuale Presidenza ceca del Consiglio dell'UE attribuisce particolare enfasi alla
cooperazione con
Paesi terzi interessati alle rotte migratorie e alla continuazione del lavoro svolto per la riforma complessiva del sistema complessivo dell'UE.
In tale contesto, in occasione del
Consiglio giustizia e affari interni
dell'UE del
13-14 ottobre 2022, svoltosi a Lussemburgo, la Presidenza ceca ha presentato una nuova proposta per un
meccanismo permanente di
solidarietà
giuridicamente vincolante ma
flessibile, con l'obiettivo di ricevere un sostegno generale per continuare i lavori a livello tecnico/strategico.
Nell'intenzione della Presidenza il meccanismo dovrebbe riguardare le sfide in evoluzione affrontate dagli Stati membri, incluse quelle relative agli
sbarchi a seguito di operazione di
ricerca e
soccorso e ai movimenti secondari dei migranti.
Sulla base di una
relazione annuale sulla gestione della migrazione (comprensiva di raccomandazioni concernenti misure concrete di solidarietà), la Presidenza ceca propone, tra l'altro, l'
annual solidarity pool cui gli Stati membri dovrebbero contribuire obbligatoriamente, articolato indicativamente nelle seguenti misure:
La Presidenza ha precisato che dovrebbe essere riconosciuto
eguale valore alle diverse tipologie di solidarietà.
|
Le misure dell'UE per rifugiati dall'Ucraina
Secondo la
Commissione europea, gli ingressi nell'UE dei rifugiati provenienti dall'
Ucraina e dalla
Moldova dal 24 febbraio all'8 novembre 2022 si attestano a circa
12,7 milioni, di cui
11 milioni di cittadini ucraini; sono invece circa
4,5 milioni i rifugiati per i quali l'UE ha registrato la
protezione temporanea. La Commissione europea stima, tuttavia, che circa
8 milioni di cittadini ucraini
usciti dall'UE per tornare nel loro Paese. Sono
27.400 i cittadini ucraini che hanno avviato la
procedura di asilo nell'UE. Secondo le rilevazioni dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati (
UNHCR), al 31 ottobre 2022, sono circa
171.500 i
rifugiati ucraini registrati
in Italia. Gli altri Stati con un alto numero di rifugiati ucraini sono:
Polonia (1.470.000 rifugiati);
Germania (circa un milione di rifugiati);
Repubblica ceca (456.000 rifugiati);
Turchia (145.000 rifugiati);
Spagna (150.000 rifugiati);
Francia (119.000 rifugiati).
In tale contesto il Consiglio dell'UE ha adottato, il 4 marzo 2022, la
decisione di esecuzione (UE) 2022/382 con la quale ha
attivato per la prima volta il meccanismo previsto dalla
direttiva 2001/55/CE sulla
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di rifugiati.
La decisione prevede la possibilità per i cittadini dell'Ucraina e loro familiari
(e anche per i cittadini di paesi terzi che beneficiavano di protezione internazionale prima del 24 febbraio 2022) in fuga dal paese di
risiedere e muoversi nel territorio dell'UE per un periodo fino a un anno, estendibile dal Consiglio di un anno ulteriore (
e, su proposta della Commissione europea, di un ulteriore anno ancora, fino quindi ad un massimo di 3 anni, ai sensi della direttiva 2001/55/CE)
con possibilità di lavorare e di avere accesso a diritti sociali, come il diritto di alloggio e di assistenza sanitaria.
|
Altre iniziative
La Commissione ha istituito una
piattaforma di solidarietà, che riunisce gli Stati membri e le agenzie dell'UE, per
coordinare il sostegno agli Stati membri bisognosi e ha presentato il 28 marzo 2022 un
piano per
l'accoglienza delle persone in fuga dalla guerra contro l'Ucraina.
Al 9 giugno 2022 la Commissione europea ha stanziato
348 milioni di euro per programmi di aiuto umanitario a favore dei civili colpiti dalla guerra in Ucraina (335 milioni di euro per l'Ucraina e 13 milioni di euro per la Moldova).
Il 4 aprile 2022 il Consiglio dell'UE ha adottato il regolamento riguardante l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE), che modifica il quadro giuridico 2014-2020 che disciplina i Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) e il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), con l'obiettivo di
sbloccare quasi
17 miliardi di euro da destinare agli aiuti ai rifugiati ucraini.
Il
29 giugno 2022 la Commissione europea ha
presentato una proposta di regolamento volta ad
adeguare ulteriormente la politica di coesione dell'UE per contribuire ad affrontare le conseguenze dell'aggressione russa. In particolare, la proposta modifica le norme della politica di coesione 2014-2020 e 2021-2027 al fine di
velocizzare e agevolare l'aiuto degli Stati membri all'integrazione dei cittadini di Paesi terzi
(il Consiglio ha approvato la proposta della Commissione senza emendamenti il 20 luglio 2022, spetta ora al Parlamento europeo approvare la proposta definitivamente in una delle prossime sessioni).
La proposta prevede in particolare: un
aumento del prefinanziamento di 3,5 miliardi di euro da versare nel 2022 e nel 2023; l'estensione della
possibilità di un cofinanziamento dell'UE del 100% per il periodo 2014-2020 alle misure che promuovono
l'integrazione socioeconomica dei cittadini dei Paesi terzi; la possibilità per gli Stati membri di
aumentare l'importo del costo unitario semplificato dai 40 euro introdotti da CARE a 100 euro alla settimana a persona per coprire le esigenze di base dei rifugiati e richiederne il rimborso fino a 26 settimane, rispetto alle 13 attuali; che almeno il
30% delle risorse mobilitate dalle flessibilità previste sia concesso a
operazioni gestite da autorità locali e organizzazioni della società civile che operano nelle comunità locali.
|
Misure contro la strumentalizzazione dei migranti
A partire dal dicembre 2021 l'UE ha adottato una serie di misure per contrastare il fenomeno della
strumentalizzazione dei migranti, con particolare riguardo all'emergenza che si è registrata al confine tra alcuni Stati membri (in particolare Lettonia, Lituania e Polonia con la Bielorussia).
Come precisato dal Consiglio dell'UE, "a seguito degli sconvolgimenti politici in Bielorussia e delle misure restrittive adottate dall'UE, nel giugno 2021 la Bielorussia ha iniziato a organizzare
voli e
trasferimenti
interni per agevolare il
transito dei migranti verso l'UE, prima verso la Lituania e successivamente verso la Lettonia e la Polonia. La maggior parte dei migranti era composta da cittadini
iracheni,
afghani e
siriani". In occasione del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2021, i leader dell'UE hanno
condannato qualsiasi tentativo da parte di Paesi terzi di strumentalizzare i migranti a fini politici. Il 22 ottobre 2021 hanno quindi affermato che l'UE continuerà a contrastare
l'attacco
ibrido in corso lanciato dal regime bielorusso, anche adottando ulteriori misure restrittive nei confronti di persone ed entità giuridiche.
In tale contesto si ricorda in particolare la
proposta di regolamento, presentata dalla Commissione europea il 14 dicembre 2021 e tuttora all'esame delle Istituzioni legislative europee, recante procedure di emergenza per la gestione della migrazione e dell'asilo alle frontiere esterne, inclusi i profili per le attività di
rimpatrio, in situazioni di
strumentalizzazione.
|