| Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
|
|---|---|
| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Affari Sociali |
| Titolo: | Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo |
| Riferimenti: | SCH.DEC N.267/XIX |
| Serie: | Atti del Governo Numero: 267 |
| Data: | 19/05/2025 |
| Organi della Camera: | XII Affari sociali |
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto
del bullismo e del cyberbullismo
Atto del Governo n. 267
Ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70
19 maggio 2025
Servizio Studi
Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it – @SR_Studi
Dossier n. 482
Servizio Studi
Dipartimento Affari sociali
Tel. 06 6760-3266 - * st_affarisociali@camera.it – @CD_sociale
Atti del Governo n. 267
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AS0320
I N D I C E
§
Articolo 2 (Sistema di rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo)
§
Articolo 3 (Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche)
§
Articolo 5 (Clausola di invarianza finanziaria)
Lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla delega contenuta nell’articolo 3 della L. 17 maggio 2024 n. 70, recante Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
La legge citata è intervenuta dopo l’entrata in vigore della legge 29 maggio 2017, n. 71
[1]
che, finalizzata a contrastare il fenomeno del cyberbullismo, rappresenta il primo intervento normativo organico in Italia volto a disciplinare un problema che, con l’avvento delle nuove tecnologie, ha assunto una dimensione sempre più preoccupante e ha introdotto una serie di misure aggiuntive volte a rafforzare la protezione dei minori.
In tale contesto la L. 17 maggio 2024 n. 70 è intervenuta, in primo luogo (art. 1) sulla legge 29 maggio 2017, n. 71, estendendone il perimetro di applicazione dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo anche alla prevenzione e contrasto del bullismo, incrementando le risorse a disposizione per campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione, prevedendo la possibilità per le regioni di promuovere iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche che lo richiedano un servizio di sostegno psicologico per gli studenti, prevedendo l'adozione, da parte di ciascun istituto scolastico, di un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nonché l'obbligo del dirigente scolastico che venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di episodi di bullismo e di cyberbullismo, di informare i genitori dei minori coinvolti e di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo (per approfondimenti si consulti il dossier del Servizio Studi).
Come sopra ricordato la legge n. 71 del 2017, volta alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del cyberbullismo, ha introdotto una serie di misure di carattere educativo e formativo, finalizzate in particolare a favorire una maggior consapevolezza tra i giovani del disvalore di comportamenti persecutori che, generando spesso isolamento ed emarginazione, possono portare a conseguenze anche molto gravi su vittime in situazione di particolare fragilità.
Essa si caratterizza, infatti, per l'impiego di strumenti preventivi di carattere educativo e fornisce per la prima volta una definizione giuridica del cyberbullismo come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
La citata legge n. 70/2024 - oltre ad estendere, come già ricordato, il perimetro d'applicazione della legge del 2017 dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo alla prevenzione e contrasto del bullismo, ponendo l'accento sulle azioni di carattere preventivo e su una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo - introduce nell'articolo 1 della legge n. 71 del 2017, il nuovo comma 1-bis, il quale reca la definizione di bullismo, per tale intendendosi l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.
L'articolo 3 prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (14 giugno 2024) al fine di prevedere (comma 1):
·
il potenziamento del servizio per l'assistenza psicologica e giuridica delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo (o dei loro congiunti) attraverso il numero pubblico «Emergenza infanzia 114» (dotato anche di un servizio di geolocalizzazione e di un servizio di messaggistica istantanea), accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, nei casi più gravi, informando prontamente l'organo di polizia (lettera a);
·
lo svolgimento di rilevazioni statistiche almeno biennali da parte dell'ISTAT sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio (lettera b);
·
nei contratti degli utenti con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica – di cui agli articoli 98-quater-decies e 98-septies-decies del D.Lgs 1° agosto 2003, n. 259
[2]
, il richiamo espresso delle disposizioni di cui all'art. 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonché delle avvertenze a tutela dei minori previste dal Regolamento (UE) 2022/2065 - c.d. regolamento "sui servizi digitali"- (lettera c);
·
la promozione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, di periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati (lettera d).
Quanto alla procedura di emanazione dei decreti legislativi di cui al comma l dell’articolo 3, è previsto (comma 2) che essi sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato (comma 3).
E’ infine stabilito (comma 5) che entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al medesimo articolo 3, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
L’articolo 1 dello schema di decreto, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) della Legge 17 maggio 2024, n. 70 [3] , stabilisce il potenziamento del servizio offerto dal numero pubblico “Emergenza infanzia 114”, estendendolo altresì alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo relativi a soggetti minorenni.
Il comma 1 prevede che il predetto numero pubblico sia finalizzato alla prevenzione e al contrasto anche dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, nell’ottica della più ampia tutela delle persone di minore età.
Il comma 2 specifica che tale servizio è chiamato a fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate a esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze, nonché nei casi di urgenza, a informare prontamente l'organo di polizia competente degli atti di bullismo e cyberbullismo segnalati.
Il comma 3 prevede una funzione di geolocalizzazione del chiamante, attivabile previo consenso dell’utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.
Il comma 4 affida al Dipartimento per le politiche della famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il compito di trasmettere annualmente al Ministero dell’istruzione e del merito, sulla base dei dati anonimi acquisiti dal 114, i dati numerici in forma aggregata distinti tra le segnalazioni di fenomeni di bullismo e cyberbullismo specificamente occorsi in ambito scolastico.
Infine, il comma 5 prevede che, allo scopo di potenziare i servizi offerti dal “114”, il sito internet dedicato assicuri la più ampia accessibilità, fruibilità, conoscenza e diffusione dei servizi di assistenza forniti da tale numero pubblico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 1, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) della Legge 17 maggio 2024, n. 70 [4] , stabilisce il potenziamento del servizio offerto dal numero pubblico “Emergenza infanzia 114”, estendendolo altresì alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
In particolare, il comma 1 stabilisce che il servizio telefonico collegato al numero pubblico “Emergenza infanzia 114”, attivo su tutto il territorio nazionale, ventiquattro ore su ventiquattro, per tutti i giorni dell’anno e accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minorenni, previene e contrasta anche i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, nell’ottica della più ampia tutela delle persone di minore età.
Come già ricordato la disposizione in commento costituisce l’attuazione dell’articolo 3, comma 1, lett. a) della Legge 17 maggio 2024, n. 70
[5]
(v. supra).
In particolare, l’art. 3, lett. a), della legge delega citata prevede il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114», accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore.
Il numero 114 - Emergenza infanzia è un servizio di emergenza rivolto a tutti coloro vogliano segnalare una situazione di pericolo e di emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti. Il 114 è promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia ed è gestito da SOS - Telefono Azzurro Onlus, dal 2003, anno della sua istituzione. Il numero, multilingue, è accessibile gratuitamente sia da telefonia fissa che da mobile su tutto il territorio italiano, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, e chiunque vi si può rivolgere per segnalare situazioni di disagio o pericolo riguardanti l’infanzia e l’adolescenza. Il servizio fornisce consulenza multi-disciplinare, di natura psicologica, psicopedagogica, legale e sociologica, e offre un collegamento in rete con le istituzioni e le strutture territoriali competenti in ambito sociale, giudiziario e di pubblica sicurezza, seguendo un modello multiagency.
Il comma 2 specifica che tale servizio è chiamato a:
- fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate a esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze;
- nei casi di urgenza, informare prontamente l'organo di polizia competente degli atti di bullismo e cyberbullismo segnalati.
Il comma 3 prevede, nell’ambito dell’applicazione informatica offerta gratuitamente agli utenti del «114», una funzione di geolocalizzazione del chiamante, attivabile previo consenso dell’utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [6] .
Anche in tal caso, si ricorda che tale previsione costituisce l’attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a) della predetta legge delega, che espressamente impone di prevedere nell’applicazione informatica offerta gratuitamente dal «Servizio 114» una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell’utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.
Inoltre, si ricorda che il decreto legislativo n. 196 del 2003 reca il Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il comma 4 affida al Dipartimento per le politiche della famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il compito di trasmettere annualmente al Ministero dell’istruzione e del merito, sulla base dei dati anonimi acquisiti dal 114, , i dati numerici in forma aggregata distinti tra le segnalazioni di fenomeni di bullismo e cyberbullismo specificamente occorsi in ambito scolastico, anche al fine di agevolare, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, la programmazione di azioni volte a sensibilizzare gli studenti sulla prevenzione di tali fenomeni, in coerenza con il Piano di azione di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71 [7] .
Si ricorda che l’art. 3 della citata Legge n. 71 del 2017, come modificato dall’art. 1 della Legge n. 70 del 2024 prima citata, prevede l’istituzione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso il medesimo Ministero, il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero della salute, della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Consiglio nazionale degli utenti, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia.
Il Tavolo tecnico è stato istituito con il decreto 18 novembre 2024, n. 232 del Ministro dell’istruzione e del merito, adottato di concerto con la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
Il Tavolo è chiamato a redigere, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo nonché un sistema di raccolta di dati a fini di monitoraggio del fenomeno.
Il piano è integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, rivolto sia agli operatori che forniscono servizi di social networking, sia agli altri operatori della rete Internet.
Il codice deve prevedere l’istituzione di un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in Internet e di adottare un marchio di qualità da attribuire ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e, in ogni caso, ai produttori di dispositivi elettronici che aderiscono ai progetti elaborati dal tavolo tecnico, in base alle modalità stabilite dal DPCM da emanare ai sensi del comma 1.
Articolo 2
(Sistema di rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo)
L’articolo 2, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b) della Legge 17 maggio 2024, n. 70 [8] , prevede che l’ISTAT, con cadenza biennale, effettui una rilevazione statistica sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (comma 1). Inoltre, stabilisce che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri invii, entro il 31 dicembre di ciascuna delle due annualità, una relazione alle Camere contenente un rapporto di sintesi dei risultati dell’indagine ISTAT e lo stato di attuazione e l’impatto delle misure di contrasto ai due fenomeni; la prima relazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2026 (comma 2). Infine, si prevede che l’ISTAT svolga la rilevazione statistica nell’ambito delle risorse già presenti nel proprio bilancio (comma 3).
L’articolo 2, composto da 3 commi, attua la delega di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della L. n. 70 del 2024 [9] (cfr. Premessa del presente dossier), che prevede una rilevazione statistica effettuata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ogni due anni, sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
In particolare, il comma 1 stabilisce che l’ISTAT effettui, con cadenza biennale, anche con l’ausilio di dati forniti da altri soggetti del Sistema statistico nazionale, una rilevazione statistica specifica sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Tale rilevazione ha lo scopo di misurare gli aspetti fondamentali dei due fenomeni, definendone le fattispecie, individuando i soggetti maggiormente a rischio e i relativi fattori di rischio e di protezione e le conseguenze psicologiche.
Il comma 2 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’istruzione e del merito, entro il 31 dicembre di ogni anno in cui viene effettuata la rilevazione, invii alle Camere una relazione in cui sia presente un rapporto di sintesi dei risultati delle indagini svolte dall’ISTAT. La relazione deve contenere una sezione dedicata allo stato di attuazione e all’impatto delle misure volte a contrastare e prevenire i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, in riferimento anche a quelle indirizzate specificamente alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Infine, viene previsto che la prima relazione sia presentata entro il 31 dicembre 2026.
Il comma 3 stabilisce che l’ISTAT provvede a effettuare la rilevazione statistica prevista dal comma 1 nell’ambito delle risorse destinate nel proprio bilancio autonomo.
Si segnala che, nell’ambito dell’attività conoscitiva relativa all’esame in sede referente presso le Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera dei deputati della proposta di legge in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo
[10]
, il 16 marzo 2023 si è svolta un’audizione informale dell’ISTAT. Nel documento acquisito dalle Commissioni, l’Istituto ha fornito un breve quadro informativo sul tema del bullismo e del cyberbullismo. Citando i dati di un’indagine del 2021 sugli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, l’ISTAT ha evidenziato che oltre 350 mila ragazzi (9,4% degli intervistati) hanno dichiarato di aver assistito in prima persona o di essere venuti a conoscenza durante la pandemia di episodi di cyberbullismo sui compagni di scuola. La percentuale è più alta in relazione alle scuole secondarie di primo grado; inoltre è più alta la quota tra le ragazze (11,3%) rispetto ai coetanei maschi (7,6%). Per i ragazzi stranieri la percentuale di persone che hanno assistito o saputo di episodi di cyberbullismo sale al 12% (considerando anche che la quota di coloro che non rispondono è più alta tra gli stranieri rispetto agli italiani).
La quota di coloro che dichiarano di essere stati vittime di episodi di bullismo o cyberbullismo è del 12,5% tra le ragazze e del 10,3% tra i ragazzi (anche in questo caso la quota sale notevolmente tra gli stranieri: 18,2% rispetto al 10,9% degli italiani).
L’ISTAT sottolinea che dall’indagine emerge che i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo sono da inquadrare in un contesto più ampio di disagio sociale: la quota di chi ha subìto episodi di bullismo o cyberbullismo è del 16,2% tra coloro che percepiscono la propria famiglia come povera, mentre è del 7,9% tra coloro che percepiscono come ricca la propria famiglia; inoltre, la quota è più alta tra coloro che hanno un rendimento scolastico più basso (14,8% contro circa l’8% di coloro che dichiarano di essere bravi o molto bravi a scuola). Secondo l’Istituto, di conseguenza, occorre effettuare indagini sui due fenomeni che forniscano anche informazioni approfondite sul background famigliare, scolastico e sociale dei ragazzi.
Articolo 3
(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche)
L’articolo 3 introduce, nel codice delle comunicazioni elettroniche, la previsione secondo cui nei contratti degli utenti, stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, deve essere inserito un espresso richiamo all’articolo 2048 del codice civile, in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete.
L’articolo 3 attua la delega contenuta nell’art. 3, comma 1, lettera c), della legge 70 del 2024 [11] (cfr. Premessa del presente dossier), concernente l’introduzione di una previsione diretta a stabilire l’inserimento nei contratti degli utenti con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica del richiamo espresso alle disposizioni di cui all'art. 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete, nonché delle avvertenze a tutela dei minori previste dal Regolamento (UE) 2022/2065 - c.d. regolamento "sui servizi digitali".
In attuazione di tale delega, la disposizione in commento inserisce un nuovo comma 5-bis all’articolo 98-quaterdecies del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), volto ad implementare gli obblighi di informazione applicabili ai contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, che devono recare dunque un espresso richiamo all’articolo 2048 del codice civile, in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 2 del Codice delle comunicazioni elettroniche si definiscono:
ü servizi di comunicazione elettronica: i servizi – forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche – di accesso a internet, di comunicazione interpersonale e consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali, con l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti;
ü reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata;
ü utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, e che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico.
L’art. 98-quaterdecies, oggetto della novella, prevede una serie di oneri informativi precontrattuali a carico dei fornitori di servizi di comunicazione, che comprendono le informazioni previste dagli articoli 48 e 49 del Codice del consumo, nonché informazioni specifiche (elencate all’allegato 8 del Codice delle comunicazioni elettroniche) ed una sintesi del contratto.
Le suddette informazioni devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole o sotto forma di documento facilmente scaricabile e accessibile anche agli utenti finali con disabilità.
L’art. 2048, primo comma, del codice civile stabilisce che i genitori rispondono dei danni cagionati a terzi da fatti illeciti posti in essere da minori imputabili soggetti alla loro sorveglianza.
Secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, si tratta di una forma di responsabilità diretta, per fatto proprio; in particolare, per non aver impedito, con idoneo comportamento educativo e di sorveglianza, il fatto dannoso (Cass., n. 4303 del 2023; n. 3964 del 2014).
Ai fini della configurabilità della responsabilità in esame devono sussistere due requisiti: la capacità di intendere e di volere del minore e la coabitazione di quest’ultimo con il genitore.
Il terzo comma dell’art. 2084 c.c. prevede che i genitori sono liberati dalla responsabilità se provano di non aver potuto impedire il fatto. Tuttavia, la giurisprudenza prevalente richiede, al fine di esonerare i genitori da responsabilità, anche la prova “positiva” di aver impartito una buona educazione al figlio e di avere esercitato su quest’ultimo una vigilanza adeguata (ex multis, Cass., n. 9509 del 2007; n. 9556 del 2009). Più in dettaglio, la prova liberatoria consiste, con riguardo alla culpa in educando, nella dimostrazione di aver impartito al minore un’educazione conforme alle sue condizioni sociali e familiari (Cass., n. 26200 del 2011; n. 22541 del 2019) e, sotto il profilo della culpa in vigilando, di aver esercitato una vigilanza adeguata all’età, al carattere e all’indole del medesimo, finalizzata a correggere comportamenti bisognosi di un’ulteriore o diversa opera educativa (Cass., n. 3964 del 2014; n. 25218 del 2011; n. 20322 del 2005).
Inoltre, la giurisprudenza tende a ritenere che, in mancanza di prova contraria, l’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata sia desumibile dalle modalità dello stesso fatto illecito, che possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore (Cass. n. 4395 del 2012; n. 10357 del 2000; n. 11984 del 1998). Tale impostazione giurisprudenziale ha trovato conferma anche in recenti pronunce riguardanti episodi di bullismo e cyberbulllismo (Cass. 22541 del 2019).
Lo stretto legame tra esercizio della responsabilità genitoriale e attribuzione della responsabilità prevista dall’articolo in esame giustifica, infine, il carattere solidale della responsabilità dei genitori rispetto all’obbligazione risarcitoria per il danno cagionato dal figlio minore. Sicché, una volta accertata la responsabilità di un genitore, l’altro è responsabile in solido, anche se prova di non aver potuto effettuare la vigilanza richiesta nel momento in cui il minore ha commesso il fatto dannoso (Cass., n. 6104 del 1978).
L’articolo 4, in primo luogo, attribuisce alla alla Presidenza del Consiglio, tramite i competenti dipartimenti, il compito di promuovere periodiche campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione sull’uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi – in coordinamento col Ministero dell’istruzione laddove siano implicate le istituzioni scolastiche, e nel rispetto della loro autonomia – anche attraverso i media e i privati, purché nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica e in coerenza con il Piano d’azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e con il Piano nazionale di azione ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo in età evolutiva (comma 1).
In secondo luogo, assegna al Ministero dell’istruzione e del merito e alle istituzioni scolastiche il promovimento della conoscenza del numero pubblico “Emergenza infanzia 114”, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 2).
L’articolo 4, al comma 1 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di promuovere, attraverso i dipartimenti competenti [12] , periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione – ulteriori rispetto alle concorrenti analoghe campagne informative predisposte dall’Autorità politica delegata per le politiche della famiglia a norma dell’art. 3 co. 5 L. n. 71/2017 – sull’uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, anche tramite i principali mezzi di informazione, gli organi di comunicazione e di stampa, nonché i soggetti privati, e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio è chiamata a svolgere tale funzione anche coordinandosi, rispetto alle attività coinvolgenti le istituzioni scolastiche e nell’ambito della loro autonomia, con le competenti strutture del Ministero dell’istruzione e del merito, e coerentemente agli indirizzi tanto del Piano d’azione integrato di cui all’art. 3 della Legge n. 71/2017 [13] , quanto del Piano nazionale di azione ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo in età evolutiva approvato dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza a norma dell’art. 1, co. 2, del d.P.R. n. 103/2007.
Il Piano nazionale da ultimo citato è definito nel citato D.P.R. n. 103/2007 come “di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo in età evolutiva” e non già come “di azione ed interventi (…) come riportato nell’articolo in esame”. Si valuti pertanto l’opportunità di operare tale modifica formale.
Si evidenzia che il comma 1 in esame dà attuazione alla norma di delegazione legislativa di cui all’art. 3 co. 1 lett. d) L. n. 70/2024
[14]
(cfr. la “Premessa” al presente dossier).
Si ricorda che il citato Piano d’azione integrato [per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo] è redatto, a norma dell’art. 3 L. n. 71/2017
[15]
, come modificato dall’art. 1 co. 1 lett. b), dell’anzidetta Legge di delegazione n. 70/2024, dall’omologo tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell’istruzione e del merito e composto da rappresentanti di diversi enti di Governo, enti pubblici e privati, nonché da esperti delle materie coinvolte. Col detto Piano devono stabilirsi – per l’appunto – le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini. Il tavolo tecnico è stato istituito col DM n. 232 del 18 novembre 2024 – modificato e integrato dal successivo DM del 31 marzo 2025 – e la sua riunione di insediamento si è tenuta a Roma il 25 febbraio 2025
[16]
.
Si sottolinea inoltre – come anticipato nel corpo della scheda – che nell’ambito del Piano in esame, a norma del co. 5 del novellato art. 3, anche l’Autorità politica delegata per le politiche della famiglia predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, in collaborazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Garante per la protezione dei dati personali e avvalendosi (come ugualmente disposto dal comma 1 in esame per la Presidenza del Consiglio dei ministri) dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
Si ricorda altresì che l’art. 14 co. 3 D.L. n. 123/2023 ha disposto che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del made in Italy avviino campagne di informazione sull’uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall’accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Si ricorda infine che il citato Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo [dei soggetti] in età evolutiva è predisposto ogni due anni, a norma dell’art. 1 co. 2 del d.P.R. n. 103/2007
[17]
, dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza – composto, a norma dell’art. 2 del medesimo d.P.R., da rappresentanti di diversi enti di Governo, enti pubblici e privati, nonché da esperti – con l’obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell’infanzia nel mondo, ed è articolato in interventi a favore dei soggetti in età evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la Legge n. 176/1991. Il detto Piano è stato adottato da ultimo col d.P.R. 25 gennaio 2022
[18]
.
Al comma 2, l’articolo in esame attribuisce al Ministero dell’istruzione e del merito e, nella loro autonomia, alle istituzioni scolastiche, il compito di promuovere la conoscenza del numero pubblico “Emergenza infanzia 114” [19] (cfr. supra art.1), nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 5
(Clausola di invarianza finanziaria)
L’articolo 5 prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari, prevedendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1).
Viene poi disposto che le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).
[1] Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
[2] Codice delle comunicazioni elettroniche.
[3] Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
[4] Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
[5] Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
[6]
Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)).
[7] Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
[8] Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
[9] Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
[10] Atto Camera 536 (T.U. con AA.C. 891 e 910): Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. La proposta di legge, dopo una modifica del Senato, è stata approvata in seconda lettura dalla Camera (L. n. 70 del 2024).
[11] Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. La citata lettera c), nello specifico richiede che il decreto delegato preveda che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, previsti dagli articoli 98-quaterdecies e 98-septiesdecies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamino espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.
[12] Che nella relazione illustrativa e tecnica allo schema di decreto legislativo in esame sono individuati nel Dipartimento per le politiche della famiglia e Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
[13] “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”.
[14] “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”.
[15] “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”.
[16] V. anche la relativa pagina del sito web del Dipartimento per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
[17] “Regolamento recante riordino dell’Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”.
[18] “5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva - 2022-2023”.
[19] V. la scheda del presente dossier relativa all’art. 1 dello schema di decreto legislativo in esame.