Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Sociali
Titolo: Riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a favore delle città riservatarie per l'anno 2024
Serie: Atti del Governo   Numero: 243
Data: 09/01/2025
Organi della Camera: XII Affari sociali

 

 


XIX LEGISLATURA

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto della quota del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza a favore delle città riservatarie per l’anno 2024

Atto del Governo n. 243

9 gennaio 2025

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto della quota del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza a favore delle città riservatarie per l’anno 2024 (A.G. n. 243) 5

 


Schema di decreto ministeriale concernente il riparto della quota del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza a favore delle città riservatarie per l’anno 2024 (A.G. n. 243)

 

Lo schema di decreto ministeriale in esame concerne il riparto per l'anno 2024 della quota delle risorse del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza riservata a quindici comuni, i quali sono individuati direttamente dalla norma legislativa, di cui all'articolo 1 della L. 28 agosto 1997, n. 285, e successive modificazioni.

Lo schema – sul quale è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali il 18 dicembre 2024 [1] – prevede, all'articolo 1, la conferma delle percentuali di riparto applicate a decorrere dall'anno 2000 – percentuali originariamente individuate (per il medesimo anno 2000) dal D.M. 28 luglio 2000 [2] –. Esse sono le seguenti: 1,9 per cento per il comune di Venezia; 9,89 per cento per il comune di Milano; 7,02 per cento per il comune di Torino; 4,79 per cento per il comune di Genova; 2,33 per cento per il comune di Bologna; 2,99 per cento per il comune di Firenze; 21,7 per cento per Roma Capitale; 16,28 per cento per il comune di Napoli; 4,34 per cento per il comune di Bari; 2,16 per cento per il comune di Brindisi; 3,38 per cento per il comune di Taranto; 3,92 per cento per il comune di Reggio di Calabria; 5,37 per cento per il comune di Catania; 11,28 per cento per il comune di Palermo; 2,65 per cento per il comune di Cagliari.

La quota di risorse oggetto del riparto in esame ammonta a circa 26,183 milioni di euro [3] . In base alla suddetta disciplina legislativa, le risorse riservate ai quindici comuni sono pari al 30 per cento della dotazione complessiva annua del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza; tale quota corrisponderebbe, per l’anno 2024, a circa 27,354 milioni; tuttavia, come indicato nella premessa dello schema in esame, l’importo è stato ridotto (nella misura di circa 1,171 milioni) al fine del rispetto dei valori complessivi stabiliti da alcune norme di rango legislativo (riportate nella medesima premessa), che impongono alcune riduzioni della spesa del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Più in particolare, si ricorda che, mentre la quota generale del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza è confluita (nella disciplina vigente) nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, la quota riservata ai suddetti quindici comuni è rimasta separata e quindi oggetto di specifici destinazione e riparto (cfr. l'articolo 1, comma 1258, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni). Per gli esercizi finanziari precedenti l’anno 2022, come osserva la relazione illustrativa del presente schema, il riparto della quota di riserva in esame è stato adottato secondo la procedura prevista per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali; a decorrere dall’anno 2022, in base alla novella che ha riformulato la norma procedurale di cui al comma 3 del citato articolo 1 della L. n. 285 del 1997, trova applicazione quest'ultima procedura; essa prevede che il riparto sia operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia, emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti; tuttavia, dal momento che il riparto concerne alcuni enti locali (ovvero i quindici comuni riservatari), si preferisce, nella prassi, ricorrere, ogni anno, ad un'intesa nella suddetta sede della Conferenza unificata [4] , anziché acquisire il parere della Conferenza Stato-regioni.

Riguardo ai criteri di riparto, il comma 2 del citato articolo 1 della L. n. 285 del 1997 prevede che il 50 per cento delle risorse della quota riservata sia attribuito sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'ISTAT e che il restante 50 per cento sia assegnato secondo i seguenti criteri:

a) carenza di strutture per la prima infanzia, secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) numero di minori presenti in presìdi residenziali socio-assistenziali, in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;

c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo, come accertata dal Ministero dell'istruzione;

d) percentuale – stimata dall'ISTAT – di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà;

e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose, come accertata dal Ministero dell'interno, nonché dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.

Come accennato, a decorrere dall’anno 2000, sono state sempre confermate le percentuali individuate, sulla base dei suddetti criteri e con riferimento originario al medesimo anno 2000, dal D.M. 28 luglio 2000.

Si ricorda altresì che, in base all'articolo 80, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni in esame, successivamente all'attribuzione delle quote, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.

I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del presente schema prevedono che il monitoraggio sugli interventi realizzati con le risorse in esame e la rendicontazione delle relative spese siano assicurati mediante l'inserimento, da parte dei comuni, dei dati nella banca dati progetti 285 per l'infanzia e l'adolescenza; tale inserimento deve essere operato secondo le forme e i modi comunicati dal Dipartimento per le politiche della famiglia (della Presidenza del Consiglio dei ministri), il quale è il titolare della banca dati.

Il successivo comma 3 richiede – in conformità alla norma legislativa ivi richiamata, di cui all'articolo 89, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni – che l'erogazione delle risorse spettanti a ciascun comune sia preceduta dalla rendicontazione sull'avvenuta liquidazione ai beneficiari di almeno il 75 per cento delle omologhe risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente provvedimento. Inoltre, si fa salvo – in conformità alla medesima norma legislativa – il principio che le eventuali somme – relative alla seconda annualità precedente – non rendicontate devono comunque essere oggetto di rendiconto prima dell'erogazione relativa all'anno ancora successivo. I rendiconti in esame sono presentati al Dipartimento per le politiche della famiglia [5] .

Il comma 4 dello stesso articolo 2 specifica che, qualora vengano stanziate, nel settore in esame e in favore dei comuni riservatari in oggetto, ulteriori risorse, esse saranno ripartite in base alle medesime percentuali e modalità di cui al presente schema.

Il comma 5 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia fornisca specifiche indicazioni operative ai comuni beneficiari, volte a migliorare l’utilizzo della summenzionata banca dati attraverso l’aggiornamento dell’esistente “Vademecum per la compilazione delle sezioni programmazione, attivazione e rendicontazione” e la definizione di linee guida riguardanti le modalità di rendicontazione delle iniziative progettuali.

Il successivo articolo 3 reca – facendo riferimento anche ad alcuni atti nazionali di programmazione e di indirizzo – alcune disposizioni sulla programmazione – da parte dei comuni riservatari – dell'utilizzo delle risorse oggetto del presente riparto e sulla destinazione delle medesime. Al riguardo, si ricorda che le finalità generali dei progetti sono individuate dall’articolo 3 della citata L. n. 285 del 1997 [6] e che il suddetto articolo 89, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020 specifica che l'utilizzo delle risorse contemplate nel medesimo comma 1 – tra cui quelle in esame – è oggetto, successivamente alla rendicontazione, di verifica della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione; la verifica, con riferimento alle risorse in esame, compete al Dipartimento per le politiche della famiglia.

In particolare, il comma 1 del presente articolo 3 prevede che i comuni riservatari si impegnino a destinare un ammontare fino al 10% della propria quota di risorse per l’anno 2024 ad azioni e interventi per la tutela dei diritti dei minorenni attraverso specifiche iniziative, volte a realizzare progetti di mutuo supporto, aiuto e reciprocità fra famiglie, con finalità di prevenzione primaria, attraverso i centri per la famiglia [7] e, ove necessario, mediante l’attivazione della presa in carico da parte dei servizi sociali comunali; per il caso di mancanza di centri per la famiglia nel comune, si prevede (nelle more della loro istituzione) l’attuazione delle iniziative attraverso strutture dei medesimi comuni, anche in collaborazione con enti del Terzo settore impegnati in attività di solidarietà sociale in favore dei minorenni. Il successivo comma 2 specifica che, per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 1, i comuni possono far riferimento al toolkit allegato allo schema in esame (“Da Famiglia a Famiglia. Guida e modelli per promuovere il supporto alla pari nei Centri per la Famiglia”). Tale documento, come riporta il medesimo comma 2, è stato elaborato dal Dipartimento per le politiche della famiglia nel quadro della fase pilota per l’Italia della garanzia europea per l’infanzia [8] , fase volta a sperimentare sistemi di intervento per il contrasto alla povertà minorile e all’esclusione sociale.

Inoltre, il comma 3 del presente articolo 3 prevede che i comuni riservatari si impegnino ad adottare una programmazione sull’utilizzo delle risorse:

-        che sia coerente con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti da: il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva; il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori; il Piano di azione nazionale della Garanzia infanzia (PANGI); il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali;

-        che sia coerente con le linee di indirizzo nazionali sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, definite con accordo concluso nella suddetta sede di Conferenza unificata il 21 dicembre 2017, con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, elaborate dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e approvate dalla suddetta Conferenza unificata il 6 luglio 2022, e con le linee di indirizzo per l’affidamento familiare e le linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, definite con accordo concluso nella suddetta sede della Conferenza unificata l’8 febbraio 2024.

 



[1]     Si ricorda che la suddetta intesa è comprensiva del documento (ivi allegato) con cui la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha richiesto il coordinamento degli interventi comunali (finanziati con il presente provvedimento) con la programmazione delle regioni; nella premessa dell’intesa, si riporta che, nella suddetta seduta del 18 dicembre 2024, il rappresentante della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità ha preso atto della richiesta, “precisando che il coordinamento dei comuni con le programmazioni regionali è già una prassi ed è dunque in atto”.

[2]     Riguardo a tali percentuali, cfr. anche infra.

[3]     La quota di risorse oggetto del riparto relativo all’anno 2023 era pari a 28,794 milioni.

[4]     Tale modalità è stata seguita anche negli esercizi finanziari precedenti l’anno 2022.

[5]     Riguardo all’attività di verifica svolta dal suddetto Dipartimento, cfr. la parte di scheda relativa all’articolo 3 del presente schema.

[6]     Il suddetto articolo 3 fa riferimento ai "progetti che perseguono le seguenti finalità:

      a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;

      b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

      c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;

      d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;

      e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con handicap al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione".

[7]     Cfr., riguardo a questi ultimi, l’articolo 1, comma 1250, lettera e-bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[8]     Garanzia di cui alla raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021.