Istituzione della figura professionale dell'autista soccorritore 26 novembre 2024 |
Indice |
Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
ContenutoLa proposta di legge in esame (A.C. 274) reca disposizioni dirette ad istituire ed a disciplinare la figura professionale dell'autista soccorritore. Essa si compone di 9 articoli. L'articolo 1 prevede l'istituzione della figura professionale di autista soccorritore, dettandone la definizione, quale operatore abilitato, a seguito del conseguimento di uno specifico attestato professionale all'esito dei corsi di formazione (v. infra art. 4), a svolgere specifiche attività precisamente individuate (cfr. infra); tali attività, come evidenziato anche nella relazione illustrativa, attualmente esulano da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la figura dell'autista operatore tecnico specializzato, poiché alcune di esse comportano un attività di approccio diretto e soccorso al paziente e richiedono quindi una specifica preparazione, essendo l'autista soccorritore esposto al rischio di errore. Tale figura è poi parte attiva di un'équipe, e - come rilevato dalla richiamata relazione illustrativa - ordinariamente interagisce con sei medici e altrettanti infermieri, a rotazione, con collegamenti funzionali in numerose attività sul paziente. La finalità regolatoria della proposta di legge è pertanto quella di colmare un vuoto normativo, al fine di migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e garantire un trattamento uniforme sull'intero territorio nazionale, riconoscendo la professionalità di questa particolare figura, chiamata a svolgere, ai sensi del comma 1, le seguenti attività: a) conduzione e manutenzione in efficienza di mezzi di soccorso e di trasporto sanitario; b) salvaguardia della sicurezza dei soggetti presenti sul mezzo di soccorso e di trasporto sanitario a esso affidato; c) collaborazione con il personale sanitario nelle varie fasi dell'intervento di soccorso. L'articolo 2 definisce inoltre il contesto operativo relativo a questa nuova figura professionale, precisando che l'autista soccorritore presta la propria attività in regime di dipendenza o di volontariato presso le seguenti strutture: - aziende sanitarie locali; - aziende ospedaliere; - organizzazioni di volontariato; - cooperative; - enti pubblici o privati che svolgono servizi di soccorso e di trasporto sanitario nel territorio nazionale anche al di fuori delle situazioni di emergenza. L'articolo 3 specifica ulteriormente le attività svolte dall'autista soccorritore e definisce le indennità a lui riconosciute. Tali attività consistono (comma 1): a) nella guida dei mezzi di soccorso e di trasporto sanitario; b) nella stabilizzazione dei pazienti per il trasporto; c) nell'attribuzione ai pazienti, nel caso in cui il mezzo di soccorso e di trasporto sanitario non sia provvisto di medico a bordo, dei codici colore o numerici che definiscono la gravità delle condizioni del paziente in situazioni extra-ospedaliere; d) nell'uso di apparecchiature elettromedicali e nell'erogazione di ossigeno. Le predette attività sono svolte dall'autista soccorritore secondo i piani e le direttive della centrale operativa di riferimento o dell'autorità dalla quale l'intervento è coordinato (comma 2). Questa nuova figura professionale opera in collegamento funzionale con gli altri operatori, nel rispetto delle procedure operative vigenti nel sistema di emergenza sanitaria e in applicazione delle indicazioni impartite dai professionisti sanitari preposti a gestire l'intervento (comma 3). In proposito si ricorda che gli infermieri che prestano effettivamente servizio per un intero turno nelle terapie intensive, sub intensive e nelle sale operatorie hanno diritto alla specifica indennità di rischio e disagio prevista dall'art. 44, comma 6, lettere a) e b) del CCNL 01.09.1995 del comparto sanitario. Gli articoli da 4 a 6 dispongono circa la formazione dell'autista soccorritore (art. 4) e i requisiti di accesso alla stessa (art. 5), e all'esame finale e rilascio dell'attestato professionale (art. 6). Con riferimento alla formazione l'articolo 4 dispone (comma 1) che le regioni e le province autonome sono chiamate ad individuare i percorsi di formazione dell'autista soccorritore, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, definendo l'organizzazione dei corsi di formazione e autorizzando le relative attività didattiche. L'articolo 5 prevede che per l'accesso a detti corsi di formazione sono richiesti i requisiti previsti dal Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) per la guida dei mezzi di soccorso e di trasporto sanitario. Al riguardo, si valuti l'opportunità di inserire il riferimento specifico alle norme del Codice della strada, chiarendo se la disposizione intenda riferirsi alle sole norme contenute all'articolo 116 del richiamato Codice, concernenti la patente e le abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore (comma 9 at. 116 cit.).
In proposito si ricorda che le tipologie dei mezzi di soccorso sono generalmente le seguenti:
La valutazione dell'invio dei mezzi di soccorsi più idonei è generalmente effettuata dall'operatore del "118", numero telefonico di riferimento per tutti i casi di richiesta di soccorso sanitario a persone vittime di malori o incidenti di qualsiasi natura. Il numero 118 mette in contatto il cittadino con una Centrale Operativa che riceve le chiamate e invia personale specializzato e mezzi di soccorso adeguati alle specifiche situazioni di bisogno, coordinando il soccorso dal luogo dell'evento fino all'ospedale più idoneo.
Viene inoltre richiesto il diploma di scuola secondaria di primo grado (comma 1). Sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione (comma 2) ai fini della partecipazione all'esame finale gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono già l'attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore e abbiano effettuato almeno 1.500 ore di servizio. Circa l'esame finale ed il rilascio dell'attestato professionale l'articolo 6 prescrive che i soggetti che hanno frequentato i corsi di formazione, nonchè i soggetti esonerati dalla frequenza come sopra indicato, conseguono l'attestato professionale di autista soccorritore a seguito del superamento di un esame finale, suddiviso in una prova teorica e in una prova pratica. Il comma 2 prevede che l'attestato professionale sia titolo abilitante alla professione di autista soccorritore in tutto il territorio nazionale. In merito si ricorda che la direttiva (UE) 2018/958 impone agli Stati membri di valutare preliminarmente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio. Tale "test di proporzionalità" dovrebbe essere posto in essere sia per nuove norme in via di introduzione sia per modifiche della normativa esistente; la sua portata è "proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione" (articolo 4, par. 2). Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva, le disposizioni in via di approvazione devono essere accompagnate da una spiegazione dettagliata che consenta di valutare il rispetto del principio di proporzionalità (par. 3) e l'eventuale esito positivo del test è motivato ricorrendo a "elementi qualitativi e, ove possibile e pertinente, quantitativi" (par. 4). Tali motivazioni devono essere comunicate alla Commissione europea, registrate nella banca dati delle professioni regolamentate e messe a disposizione del pubblico assieme alle disposizioni a cui si riferiscono (articolo 11). Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 142 del 2020. Di recente, l'articolo 16-sexies del decreto-legge n. 131 del 2024, ha previsto che la valutazione di proporzionalità sui progetti di legge di iniziativa non governativa e sugli emendamenti parlamentari sia effettuata dalle amministrazioni competenti ad esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e all'espressione del suo parere sugli emendamenti parlamentari.
Alla luce di quanto esposto, si valuti l'opportunità di segnalare al Governo l'utilità di procedere alla suddetta valutazione.
Nella definizione dei percorsi di formazione dell'autista soccorritore, ai sensi dell'articolo 7, le regioni e le province autonome sono chiamate a determinare i crediti formativi da attribuire a titoli e a servizi pregressi, fermo restando quanto previsto circa gli esoneri formativi dettati all'articolo 5, comma 2. L'articolo 8 prevede infine l'istituzione dei registri pubblici degli autisti soccorritori, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte di ciascuna delle regioni e delle province autonome. I corrispondenti dati devono essere trasmessi al Ministero della salute e confluiscono in un apposito registro pubblico nazionale (comma 1). Il comma 2 sancisce il principio di obbligatorietà e gratuità dell'iscrizione ai predetti registri per tutti gli autisti soccorritori. L'articolo 9 detta infine le disposizioni finanziarie, stabilendo che per l'attuazione delle presenti disposizioni viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. ll comma 2 detta la copertura degli oneri previsti, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. In proposito si valuti l'opportunità di aggiornare la decorrenza e le modalità di copertura degli oneri finanziari. |
Relazioni allegate o richiesteSi tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, corredata della sola relazione illustrativa. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa proposta di legge in esame istituisce e disciplina la nuova figura professionale dell'autista soccorritore. Poichè il provvedimento istituisce e disciplina una nuova figura professionale, prevedendo anche requisiti minimi della necessaria e relativa formazione, l'ambito trattato può ricondursi alla materia delle "professioni", oggetto di potestà legislativa concorrente (cfr. anche sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 6 dicembre 2018) e a quella della "tutela della salute" riconducibile anch'essa alla medesima potestà legislativa. Nella citata sentenza la Corte ha chiarito che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato. Per contro, rientra nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. E' questo il principio "da applicare come "limite di ordine generale", invalicabile dalla legge regionale, in materia di professioni" ribadito dalla Corte costituzionale nel testo della sentenza n. 228 del 6 dicembre 2018 citata. |