Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia 26 novembre 2024 |
Indice |
Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
ContenutoLa proposta di legge in esame è diretta ad istituire la Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo, introducendo anche alcune misure complementari finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica su tale tema.
Il melanoma è un tumore maligno che origina dai melanociti, cellule che contengono il pigmento melanina responsabile della colorazione della pelle. Esso si può sviluppare nella cute (pelle) di tutto il corpo, ma in rari casi può insorgere nelle mucose nella regione oculare oppure può avere un'origine sconosciuta. I principali fattori di rischio alla base dell'insorgenza del melanoma risultano essere genetici (presenza di uno o più familiari con melanoma cutaneo o pregressa diagnosi personale di melanoma cutaneo), fenotipici (carnagione, occhi e capelli chiari) e ambientali, ovvero l'impropria esposizione ai raggi ultravioletti (UV) naturali e l'utilizzo di lettini abbronzanti, soprattutto se ciò avviene in giovane età. L'incidenza di questo tumore è in continua crescita. Il melanoma colpisce frequentemente i giovani, infatti è il secondo tumore per incidenza nei maschi di età inferiore ai 49 anni e il terzo per incidenza nelle donne della stessa fascia d'età. In Italia è il terzo tumore più frequente al di sotto dei 50 anni in entrambi i sessi e nel 2023 sono state stimate circa 12.700 nuove diagnosi, di cui 7.000 tra gli uomini e 5.700 tra le donne. È opportuno ricordare che il melanoma cutaneo rappresenta solo una piccola percentuale (circa il 5 per cento) di tutti i tumori che colpiscono la pelle ma è certamente il più aggressivo. Nonostante l'aumento dell'incidenza, la mortalità è rimasta sostanzialmente stabile negli ultimi anni. In Italia la stima dei melanomi, e dei decessi ad essi attribuiti, è tuttora approssimativa: si aggira attorno a 7.000 casi l'anno (cfr. https://www.epicentro.iss.it/melanoma/). Per quanto concerne la mortalità, sulla base della documentazione disponibile dalle strutture nazionali, esiste una difficoltà a distinguere, nei certificati di morte così come sono predisposti, il melanoma dagli altri tumori maligni della pelle. A questa carenza lo specialista può sopperire induttivamente, sapendo che: a) il decesso per tumore cutaneo di una persona al di sotto dei 45 anni è molto probabile sia dovuto a melanoma; b) al di sotto dei 65 anni, solo raramente non lo è. Nell'ultimo quinquennio, dunque, in Italia i decessi attribuiti a melanoma cutaneo sono stati 4.000 nei maschi e oltre 3.000 nelle femmine, corrispondenti a tassi medi di mortalità rispettivamente di 5 e 6 su 100.000 abitanti l'anno. Gli incrementi, pur più modesti, nei tassi di mortalità testimoniano che il melanoma cutaneo è effettivamente aumentato nelle popolazioni europee, o di origine europea, e che le recentissime flessioni della mortalità, soprattutto nei giovani, sono ascrivibili ai primi risultati favorevoli della diagnosi precoce. Ma anche l'aumento dei tassi di incidenza dei melanomi sottili rispetto a quelli più spessi, porta a ritenere che i progressi diagnostici siano in parte alla base degli aumenti di incidenza riscontrati, soprattutto nell'ambito dell'ultima decina d'anni. Infatti negli ultimi 20 anni, mentre le modalità di trattamento non sono molto cambiate, è aumentato notevolmente il numero dei melanomi asportati in fase precoce. Questo aspetto risulta particolarmente evidente in quelle aree geografiche in cui sono state condotte delle campagne di prevenzione secondaria. In proposito, la relazione illustrativa alla proposta di legge sottolinea che seppure la sopravvivenza da melanoma stia migliorando grazie alla diffusione di terapie oncologiche innovative, le azioni di prevenzione volte a limitare i fattori di rischio e contemporaneamente ad ottenere una diagnosi precoce in caso di lesioni sospette sono la migliore arma per ridurre i casi e la letalità del melanoma. Le strategie preventive, inoltre, consentono anche di limitare molto i costi sociali ed economici di questa malattia che nelle fasi più avanzate non presenta una buona prognosi e richiede trattamenti onerosi. Una corretta strategia di prevenzione primaria e secondaria può ridurre e talvolta evitare molte sofferenze consentendo un risparmio al Sistema sanitario nazionale. Per raggiungere tale obiettivo è necessario aumentare la consapevolezza dei principali fattori di rischio per lo sviluppo del melanoma cutaneo e delle strategie di diagnosi precoce come l'autoesame della cute. Solo rendendo la popolazione maggior- mente sensibile a questa tematica e fornendole al contempo dei percorsi sanitari e assistenziali adeguati si potrà centrare l'obiettivo di ridurre l'incidenza del melanoma cutaneo e limitarne la letalità. Il provvedimento si compone di 4 articoli.
L'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca il primo sabato di maggio di ogni anno quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione di tale malattia e di promuovere iniziative per la diagnosi precoce a favore dei soggetti maggiormente esposti ai fattori di rischio (comma 1). Viene poi disposto che in occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e gli enti del Terzo settore possono organizzare attività di sensibilizzazione e di screening per la prevenzione del melanoma cutaneo (comma 2). E' infine precisato (comma 3) che la Giornata non determina effetti civili ai sensi della L. n. 260/1949 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive).
La
legge 260 del 1949, recante
disposizioni in materia di ricorrenze festive, all'articolo 2 reca l'elenco dei
giorni considerati festivi a livello nazionale, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici. Nel corso degli anni tale elenco ha subìto gli effetti di vari interventi normativi, tra i quali si ricordano:
Nell'individuare le
solennità civili, l'articolo 3 della legge 260 del 1949 fa discendere da tale qualifica gli effetti dell'imbandieramento dei pubblici edifici e dell'orario ridotto negli uffici pubblici. Tuttavia, la legge 54 del 1977, agli articoli 2 e 3, ha disposto che le solennità civili previste per legge, che cadano nei giorni feriali, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzioni di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
Piuttosto, nelle giornate prescelte si svolgono celebrazioni solenni, manifestazioni e iniziative di sensibilizzazione sui temi della ricorrenza.
L'articolo 2 attribuisce al
Ministero della salute il compito di
realizzare campagne di informazione e divulgazione scientifica volte a sensibilizzare la popolazione generale sull'importanza della prevenzione primaria e secondaria del melanoma cutaneo, a tal fine avvalendosi di divulgatori scientifici, degli enti del Terzo settore e delle associazioni impegnate nella prevenzione del melanoma (comma 1).
Spetta poi al Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della salute, promuovere nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, la diffusione di buone norme di prevenzione primaria, come l'autoesame della cute, per ridurre i fattori di rischio (comma 2).
Ai sensi dell
'articolo 3 le regioni e le aziende sanitarie locali promuovono e realizzano
campagne di screening per la prevenzione del melanoma cutaneo destinate agli
individui portatori di particolari fattori di rischio.
Tra questi in particolare vengono menzionati la familiarità di primo grado per il melanoma, il fototipo basso, la residenza in territori climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose, i lavoratori foto esposti e la residenza in zone marittime dove l'indice universale di radiazione ultravioletta solare (UV index) è più alto.
L'articolo 4 dispone sulla copertura degli oneri
, prevedendo che ad essi, valutati
in 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
In proposito si valuti l'opportunità di aggiornare la decorrenza e le modalità di copertura degli oneri finanziari.
Per opportuna informazione si riporta di seguito l'elenco delle festività istituite con legge o con provvedimento amministrativo.
[1] La festività, soppressa dall'art. 1 della L. 54/1977, è stata successivamente ripristinata ai sensi del D.P.R. 792/1985.
[2] Solennità civile
ex
L. 260/1949, non comporta riduzione di orario nei pubblici uffici ai sensi dell'art. 2 della L. 54/1977.
[3] Con D.M. 27 gennaio 2022 è stata indetta per il giorno 12 marzo di ogni anno.
[4] Il D.L. 64/2010 ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia. Successivamente, il D.L. 5/2011 ha stabilito che, limitatamente all'anno 2011 il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli artt. 2 e 4 della L. 260/1949.
[5] L'art. 1 della L. 54/1977 ha disposto che la celebrazione della festa nazionale della Repubblica abbia luogo la prima domenica di giugno. Successivamente, l'art. 1 della L. 336/2000, ha disposto che, a decorrere dal 2001, la celebrazione della festa nazionale abbia nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno.
[6] Giorno festivo per il solo comune di Roma (festività soppressa dall'art. 1 della L. 54/1977 e ripristinata per il comune di Roma dall'art. 1 del D.P.R. 792/1985).
[7] La L. 260/1949 considerava tra i giorni festivi il 4 novembre, giorno dell'unità nazionale. La L. 54/1977 ha disposto che la celebrazione della festa dell'unità nazionale abbia luogo, anziché il 4 novembre, la prima domenica di novembre. Da allora, il 4 novembre ha cessato di essere giorno festivo. La L. 27/2024 ha ripristinato la data del 4 novembre per la ricorrenza nazionale ma non anche gli effetti civili.
[1]
La Giornata nazionale dell'epilessia, già indetta per la prima domenica di maggio di ogni anno con Dir. PCM 23 aprile 2002, è stata anticipata per farla coincidere con la Giornata internazionale dell'epilessia indetta dal 2014.
[2]
È istituita in corrispondenza del 13 ottobre di ogni anno, data della Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali, dichiarata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.
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Relazioni allegate o richiesteSi tratta di una proposta di legge parlamentare, corredata della sola relazione illustrativa. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteL'articolo 1, istitutivo della Giornata nazionale, appare riconducibile alla materia esclusiva di competenza statale «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. l), Cost., richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale. Gli articoli 2 e 3 che disciplinano, rispettivamente, le campagne di informazione e divulgazione scientifica, anche nelle scuole, da parte del Ministero della salute e dell'istruzione e del merito, e le campagne di screening dermatologico da parte delle regioni e delle aziende sanitarie locali, possono ricondursi alla materia "tutela della salute", oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articoli 117. comma 3 della Costituzione. |