Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Sociali
Titolo: Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136 in materia di sanità animale
Riferimenti: SCH.DEC N.199/XIX
Serie: Atti del Governo   Numero: 199
Data: 07/10/2024
Organi della Camera: XII Affari sociali, XIII Agricoltura

 

XIX Legislatura

 

 

Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136 in materia di sanità animale

 

 

A.G. 199

 

 

7 ottobre 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute

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Dossier n. 361

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 199

 

 

 

 

 

 

 

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AS0236

 


 

I N D I C E

 

 

Schede di lettura

§  Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134)............. 5

§  Articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135)............. 7

§  Articolo 3 (Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136)........... 16

§  Articolo 4 (Clausola di invarianza finanziaria)........................................... 46


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134)

 

L’articolo in titolo apporta alcune modifiche testuali al d. lgs. 134/2022[1] (d’ora in poi “d. lgs.”)

 

Le modifiche in questione sono apportate dal Governo ai sensi dell’articolo 31, comma 5, della legge 234 del 2012[2], che consente, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi finalizzati al recepimento di direttive ai sensi della legge di delegazione europea, di adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi. Il d. lgs. oggetto di correzione è entrato in vigore in data 27 settembre 2022, mentre lo schema in esame è stato trasmesso alle Camere in data 23 settembre 2024, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 2024[3].

 

Il comma 1 interviene sull’articolo 16, comma 1, del d. lgs. con una modifica volta a precisare che il proprietario (o l'operatore di un animale da compagnia) è tenuto non solo all’identificazione dell’animale e a fornire le informazioni relative ai fini della loro registrazione in SINAC (sezione della BDN dedicata agli animali da compagnia)[4], ma anche a comunicare le variazioni delle suddette informazioni. Ciò a garanzia che quanto riportato in SINAC sia aderente alla realtà ai fini della tracciabilità e rintracciabilità degli animali da compagnia (v. sul punto relazione illustrativa del presente schema).

 

Il succitato articolo 16, comma 1, del d. lgs. stabilisce che il proprietario o l'operatore[5] di un animale da compagnia provvedono all'identificazione dell'animale ai fini della registrazione delle relative informazioni nella sezione della BDN degli animali da compagnia SINAC, con le modalità e i tempi indicati in apposito decreto ministeriale (v. in proposito decreto del Ministero della salute 2 novembre 2023).

 

Il comma 2 interviene sull’articolo 20 del d. lgs. - che reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del precedente articolo 16 - allo scopo di adeguarne la formulazione rispetto all’innovazione introdotta dal comma 1 dell’articolo in esame, che come visto ha precisato quali siano gli adempimenti posti in capo al proprietario/operatore, rendendo esplicito l’obbligo di comunicare anche le variazioni delle informazioni già fornite (v. sopra).

In base al testo vigente del predetto articolo 20, per la violazione di quanto disposto dal precedente articolo 16, comma 1, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ciascun animale non identificato. Tale trattamento sanzionatorio non è inciso dal comma in esame, che si limita a prevedere che le sanzioni siano applicabili in caso di inosservanza “degli obblighi” posti dall’articolo 16 (e non più del solo obbligo di identificazione) e che la sanzione amministrativa, all’interno della suddetta forchetta edittale, è comminata per ciascun animale a cui l’inadempimento si riferisce (e non soltanto per ciascun animale non identificato).

 

Il comma 3 corregge un riferimento normativo interno contenuto nell’articolo 23, comma 3, del d. lgs.: nel testo vigente si fa ivi riferimento al manuale operativo di cui di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera r), mentre per riferirsi al predetto manuale operativo occorre citare l’articolo 2, comma 1, lettera q), che reca la relativa definizione. La relazione illustrativa del presente schema dà atto che quella introdotta dal comma in esame è una modifica a carattere redazionale.


 

Articolo 2
(Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135)

 

L’articolo 2 dello schema in esame introduce diverse modifiche al        D. Lgs. n. 135 del 2022 (qui il Dossier), recante “Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette”.

 

Di seguito si illustrano le modifiche previste dall’articolo 2 dello schema in esame alle diverse disposizioni del richiamato D. Lgs. n. 135 del 2022, seguite, ove necessario a chiarirne la portata, dal testo a fronte.

 

Il comma 1 dell’articolo 2 interviene, in particolare, con una modifica all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo sopra richiamato sostituendone la lettera a). La lettera a), così come riformulata, reca una nuova definizione di specie selvatica intesa come “specie di animali dei quali esistono popolazioni viventi in stato di naturale libertà”.

L’art. 1 del d. lgs. n. 135 del 2022 delimita, al comma 1, l’ambito di applicazione dello stesso alla materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine della prevenzione e del controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo e della riduzione del rischio di focolai di zoonosi. Sono altresì introdotte norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Al comma 2 è contenuto un rinvio alle definizioni di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Al comma 3, la lettera a) rinvia per le definizioni delle specie selvatiche ed esotiche alla successiva lettera c) che definiscespecie alloctona o esotica o aliena: specie che non appartiene alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi è giunta per l'intervento diretto intenzionale o accidentale dell'uomo”.

 

Nella Relazione illustrativa, allegata allo schema di decreto legislativo in esame, si legge che la modifica normativa proposta si rende necessaria per allineare la definizione di “specie selvatica” a quella di “fauna selvatica” già prevista dalla legge n. 157 del 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, art. 2 che prevede che: “Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”.

 

Il comma 2 dell’articolo 2, reca modifiche all’articolo 3 del sopra richiamato decreto legislativo n. 135 del 2022 concernente i divieti inerenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche ed i loro ibridi. In particolare:

lett. a): incide sul comma 1 dell’art. 3 sostituendo il riferimento agli “animali vivi” con quello più specifico di “esemplari vivi” nonché inserendo quello di “individui”.

Il comma 1 dell’art. 3, attualmente vigente, sancisce il divieto di importare, detenere, commerciare e riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale.

Come specificato nella Relazione illustrativa, le integrazioni normative proposte si rendono necessarie per correggere il tenore letterale della disposizione chiarendo che la stessa riguarda “esemplari” cioè singoli animali e che gli ibridi sono incroci tra tali esemplari e quelli di altre specie selvatiche o domestiche.

lett. b): interviene sul comma 2 dell’art. 3 operando la correzione di un errato riferimento normativo del d. Lgs. n. 73 del 2005.

 

Il comma 3 dell’articolo 2, reca modifiche all’art.  4, comma 3, lett. a) e d) in materia di specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità.

Il predetto art. 4 dispone il divieto di detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica o per la biodiversità. Il comma 3, in particolare, individua le ipotesi nelle quali il suddetto divieto non trova applicazione e che riguarda i casi di detenzione di animali impiegati nei progetti, nei piani nonché nelle attività di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente e ai seguenti stabilimenti.

lett. a): la prima modifica, che incide sulla lett. a) concerne la sopra ricordata correzione di un errato riferimento normativo inerente il d. Lgs. n. 73 del 2005.

lett. b): la seconda modifica, incide sulla lett. d) relativa alle mostre faunistiche permanenti. L’intervento normativo è volto  a chiarire che la deroga al divieto di detenzione di animali pericolosi si applica alle strutture escluse dal campo di applicazione del D.lgs. n. 73 del 2005 con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con i Ministeri della salute e dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del medesimo decreto, limitatamente agli animali pericolosi approvati per l’esposizione.

 Il succitato art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 73 del 2005 prevede i criteri e le condizioni in base alle quali le mostre faunistiche possono essere escluse dal campo di applicazione del medesimo D.lgs. relativo alle autorizzazioni dei giardini zoologici per le quali sono previste misure e condizioni più restrittive.

 

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 3 dello schema di decreto AG. 199

Art. 4
(comma 3)

Art. 4
(Idem)

Commi da 1 a 2   Omissis

 

3. Il divieto di cui al comma 1, non si applica ai detentori di animali impiegati nei progetti, nei piani nonché nelle attività di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la  normativa vigente e ai seguenti stabilimenti:

a) giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 D.Lgs. 21/03/2005, n. 73, 4. - Licenza.

b) stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;

c) aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, autorizzate dal Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità scientifica CITES di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 338/97 del 9 dicembre 1996, d'intesa con l'ASL compente per territorio, sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4;

d) mostre faunistiche permanenti nonché le esibizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 35), del regolamento delegato (UE) n. 2035/2019, autorizzate dalla Prefettura-UTG, d'intesa con le ASL, territorialmente competenti sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4, e di eventuali criteri più restrittivi adottati dalla Prefettura-UTG territorialmente competente;

 

 

 

Lettere da e) a g)      Omissis

Identico

 

 

 

 

 

 

a) giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 D.Lgs. 21/03/2005, n. 73, 4. - Licenza.


















d) mostre faunistiche permanenti per le quali sia stato adottato il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e che siano state autorizzate dalla Prefettura-UTG, d'intesa con le ASL, territorialmente competenti sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4, e di eventuali criteri più restrittivi adottati dalla Prefettura-UTG territorialmente competente limitatamente agli animali pericolosi approvati per l’esposizione;

 

Identiche

 

Il comma 4 dell’articolo 2, reca modifiche al comma 5 dell’articolo 6 del sopra richiamato decreto legislativo n. 135 del 2022 concernente disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica ed esotica. In particolare, come evidenziato nella Relazione Illustrativa, la modifica è volta a consentire di prevedere un periodo transitorio per le mostre faunistiche aperte per meno di sette giorni che già detengono animali pericolosi che siano sprovviste del provvedimento di esclusione di cui di cui al sopra citato articolo 2, comma 2, del D. lgs. n. 73 del 2005.

 

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 2, comma 4, dello schema di decreto AG. 199

Art. 6
(Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica ed esotica)

Commi 1-4     Omissis

Art. 6
(Idem)

5. I circhi e le mostre faunistiche viaggianti sono autorizzati a detenere gli esemplari delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, posseduti alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fino al termine della vita naturale degli stessi purché siano adottate misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione degli esemplari.

 

 

 

 

È fatto divieto a circhi e mostre faunistiche viaggianti di acquisire ulteriori animali delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, successivamente alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



 

 

5. I circhi, le mostre faunistiche viaggianti e le mostre faunistiche con carattere permanente aperte e amministrate per il pubblico e prive di provvedimento di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono autorizzati a detenere gli esemplari delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, posseduti alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fino al termine della vita naturale degli stessi, purché siano adottate misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione degli esemplari. È fatto divieto a circhi, mostre faunistiche viaggianti e mostre faunistiche con carattere permanente aperte e amministrate per il pubblico e prive di provvedimento di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, di acquisire ulteriori animali delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, successivamente alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Il comma 5 dell’articolo 2, reca modifiche al comma 1 dell’articolo 8 concernente le caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali.

Il succitato art. 8, comma l, demanda ad un decreto del Ministro della salute, la definizione delle caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti che detengono animali nonché la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi, con il rilascio del documento di accompagnamento informatizzato, ove non già oggetto di specifica norma nazionale o unionale e ad esclusione degli stabilimenti di cui al precedente articolo 4, comma 3, lettere a), c) e, g).

La modifica operata sopprime il riferimento alla lettera g) del comma 3 dell’art. 4 inerenti i rifugi per animali sequestrati o confiscati.

Secondo quanto evidenziato nella Relazione illustrativa, la modifica risponde all’esigenza di prevedere che anche gli stabilimenti di cui all’articolo 4, comma 3 lettera g), originariamente esclusi, rientrino nel campo di applicazione del decreto di cui al comma 1 concernente la definizione delle caratteristiche strutturali funzionali e di biosicurezza in quanto altrimenti si creerebbe un vuoto normativo in assenza di norme ad hoc, specifiche per questi stabilimenti. Le strutture interessate alla presente modifica e attualmente escluse, infatti, non sono sottoposte a condizioni equivalenti a quanto previsto per gli altri stabilimenti di cui allo stesso articolo 8 del d.lgs. n. 135 del 2022.

 

Il comma 6 dell’art. 2 dello schema di decreto in esame introduce modifiche all’art. 13 del decreto legislativo n. 135 del 2022 in materia di custodia di animali della fauna selvatica ed esotica oggetto di sequestro.

 

In particolare:

la lettera a) modifica il comma 1 dell’art. 13 per precisare il campo di applicazione della disposizione, limitandola ai sequestri di animali effettuati a seguito di accertamenti di violazioni di disposizioni del decreto legislativo n. 135 del 2022, eliminando le parole «penale o amministrativo»;

la lettera b) modifica il comma 1, lettera d), dell’art. 13, relativo agli animali sequestrati e custoditi nei centri di recupero attivati dalle regioni. Si specifica che, qualora gli animali sequestrati siano malati, il periodo di 10 giorni di detenzione presso tali centri, periodo funzionale alla loro re-immissione in natura, decorre dal giorno in cui risultano clinicamente guariti. Ciò si rende necessario per garantire che, qualora le cure e l’assistenza prevedano un periodo superiore ai 10 giorni, gli animali interessati possano permanere presso i centri di recupero per il tempo necessario a guarire.

la lettera c) modifica il comma 2 dell’art. 13, in modo da uniformare e coordinare la disposizione con la modifica introdotta dalla lettera a). In questo modo si utilizza la medesima locuzione per fare riferimento al provvedimento di sequestro;

la lettera d) modifica il comma 4 dell’articolo 13, sempre per uniformare e coordinare la disposizione con la modifica introdotta dalla lettera a).

 

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 2 dello schema di decreto AG. 199

Art. 13
(Custodia degli animali)

Art. 13
(Custodia degli animali)

1. Gli esemplari delle specie di cui al presente decreto che sono oggetto di sequestro penale o amministrativo sono custoditi unicamente presso i seguenti rifugi per animali:

1. Gli esemplari delle specie di cui al presente decreto che sono oggetto di sequestro disposto per la violazione delle disposizioni del presente decreto sono custoditi unicamente presso i seguenti rifugi per animali:

Lettere da a) a c)    Omissis

Identiche

d) centro di recupero per animali selvatici attivato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Gli animali che non possono essere rilasciati in natura devono essere trasferiti entro dieci giorni presso altro stabilimento da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute nella BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie

d) centro di recupero per animali selvatici attivato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Gli animali che non possono essere rilasciati in natura devono essere trasferiti entro dieci giorni successivi alla conclusione delle eventuali terapie presso altro stabilimento da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute nella BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie

Lettera    e) Omissis

Identica

2. Gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo per violazione delle disposizioni del presente decreto, qualora non sia possibile collocarli in uno dei rifugi di cui al comma 1, sono affidati con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a dieci giorni a un altro stabilimento pubblico o privato da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute in BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie che assicuri l'impossibilità di fuga degli animali, l'adozione di misure idonee a prevenire rischi sanitari e adeguate condizioni di benessere.

2. Gli esemplari oggetto di sequestro disposto per violazione delle disposizioni del presente decreto, qualora non sia possibile collocarli in uno dei rifugi di cui al comma 1, sono affidati con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a dieci giorni a un altro stabilimento pubblico o privato da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute in BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie che assicuri l'impossibilità di fuga degli animali, l'adozione di misure idonee a prevenire rischi sanitari e adeguate condizioni di benessere.

3. Omissis

Identico

4. Gli animali sequestrati o confiscati per violazione delle disposizioni del presente decreto non possono essere fatti riprodurre, fatte salve specifiche deroghe per la conservazione della specie disposte dalla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica.

4. Gli animali oggetto di sequestro disposto per violazione delle disposizioni del presente decreto o confiscati non possono essere fatti riprodurre, fatte salve specifiche deroghe per la conservazione della specie disposte dalla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica.

 

Il comma 7 dell’art. 3 dello schema di decreto in esame introduce una modifica al comma 3 dell’art. 17 del decreto legislativo n. 135 del 2022, anch’esso oggetto di modifica da parte del medesimo schema di decreto esame. Esso statuisce, nel testo attualmente vigente, che la disciplina che autorizza i circhi e le mostre faunistiche viaggianti a detenere gli animali di specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità si applica anche agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e per le quali è proibita la detenzione, il cui elenco è contenuto nell’Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996.

 

Il 5 comma dell’art. 6 del decreto legislativo n. 135 del 2022, oggetto delle modifiche illustrate al precedente comma 4 dell’art. 2 dello schema di decreto legislativo in esame, autorizza i circhi e le mostre faunistiche viaggianti a detenere gli esemplari delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo (riguardante le specie che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) posseduti alla data di pubblicazione del decreto nella G.U., fino al termine della vita naturale degli stessi, purché siano adottate misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione degli esemplari. E' fatto divieto a circhi e mostre faunistiche viaggianti di acquisire ulteriori animali delle specie incluse nel decreto, successivamente alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella G.U.

Si segnala che il decreto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 135 del 2022 deve essere adottato dal Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per stabilire i criteri con cui individuare le specie di cui è vietata la detenzione e per predispone l'elenco di tali esemplari, prevedendo tempi e modalità per l'aggiornamento dello stesso. Come segnalato dalla relazione illustrativa, il decreto non è stato ancora adottato e, dunque, la modifica normativa in esame appare necessaria per rendere pienamente operativo il divieto di detenzione di esemplari di specie pericolose elencate nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996, nelle more della redazione dell’elenco aggiornato, da adottare con il decreto previsto dall’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 135 del 2022.

Infine, si ricorda che il decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996 individua come potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica tutti i mammiferi e i rettili selvatici (o provenienti da riproduzioni in cattività) che, in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che, non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all'uomo. Nell'allegato A del decreto sono indicate le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.


 

 

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 2 dello schema di decreto AG. 199

Art. 17
(Disposizioni finali)

Art. 17
(Idem)

Commi da 1 e 2     Omissis

Identico

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano alle specie elencate nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1996, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 e all’articolo 6, comma 5, si applicano alle specie elencate nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1996, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.

 

 


 

Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136)

 

L’articolo 3 dello schema in esame dispone numerose modifiche a diversi articoli del D. Lgs. n. 136 del 2022 (qui il Dossier), che ha dato attuazione ad alcune disposizioni dell’articolo 14 della legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020), in materia di adeguamento della normativa nazionale sulla prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del  regolamento (UE) 2016/429 (normativa comunitaria in materia di sanità animale), oltreché a procedure e strumenti utilizzabili in ambito nazionale in materia (qui un approfondimento).

 

Di seguito si illustrano in particolare le modifiche previste all’articolo 3 dello schema con riferimento a diversi articoli del richiamato D. Lgs. n. 136 del 2022 , seguite, ove necessario a chiarirne la portata, dal testo a fronte.

 

Il comma 1 dell’articolo 3, in particolare, interviene con modifiche all’articolo 5 del citato decreto legislativo in materia di sanità animale, riguardante più specificamente la disciplina del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, come segue:

-        lett. a): prevede l’inserimento, al comma 7, lett. c), articolo 5 oggetto delle presenti novelle, della lett. c-bis finalizzata all’aggiunta di due soggetti esperti, componenti il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, presso l'Unità centrale di crisi (UCC). Nello specifico si tratta di un rappresentante della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare e di un rappresentante della Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema del Ministero della salute;

 

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 3 dello schema di decreto AG. 199

Art. 5
(Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali)

Art. 5
(Idem)

Commi da 1 a 6   Omissis

Identici

7. L'Unità centrale di crisi (UCC) è composta da:

a) il CVO, con funzioni di presidente o come suo delegato il direttore dell'Ufficio di sanità animale della competente Direzione generale del Ministero della salute;

b) il direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, ove diverso dal CVO;

c) il direttore dell'Ufficio di sanità animale della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute;

 

 

 

 

 

d) il direttore del Laboratorio nazionale di referenza per la malattia di volta in volta interessata;

e) il direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio;

f) il responsabile del servizio veterinario della regione o provincia autonoma il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

g) il responsabile o i responsabili dei servizi veterinari delle regioni o Province autonome di Trento e di Bolzano interessate di volta in volta dalla malattia o dalla situazione di emergenza;

h) un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

i) un rappresentante designato dal Ministero della transizione ecologica;

l) il Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute;

m) un rappresentante della struttura organizzativa della Sanità militare di cui all'articolo 188, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c-bis) un rappresentante della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare e un rappresentante della Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema del Ministero della salute;

 

 

-        lett. b): sostituisce il comma 11 del medesimo articolo 5, allo scopo di modificare la composizione dei Gruppi previsti al comma 3, lett. c), vale a dire Gruppi operativi di esperti di cui all'articolo 43, par. 2, lett. d), punto iii), del regolamento (UE) 2016/429 (gruppi operativi di esperti per l’attivazione di piani di emergenza), come segue:

 

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 3 dello schema di decreto AG. 199

Art. 5
(Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali)

Art. 5
(Idem)

11. I Gruppi di cui al comma 3, lettera c), sono composti da:

a) il direttore del Dipartimento di medicina veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità;








b) un rappresentante designato dalla Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina veterinaria, esperto in malattie infettive degli animali;






c) il direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»;

d) i direttori dei laboratori ufficiali, dei laboratori nazionali di riferimento e dei centri di referenza nazionale per le malattie infettive e diffusive degli animali, interessati di volta in volta dalla malattia o dalla situazione di emergenza;

e) un rappresentante
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) esperto in epidemiologia delle malattie trasmissibili degli animali;

f) da un dirigente veterinario della competente Direzione generale del Ministero della salute con funzione di coordinatore.

11. I Gruppi di cui al comma 3, lettera c), sono composti da:

a) un esperto con comprovata conoscenza del patogeno nella specie o nel gruppo di specie selvatiche di volta in volta interessato designato dai direttori dei centri di referenza nazionale o dei laboratori nazionali di riferimento o dei laboratori ufficiali competenti per le malattie infettive e diffusive degli animali oggetto dell’emergenza;

b) un epidemiologo esperto nella relazione ospite-patogeno di interesse designato dal direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»;

c) un esperto di statistica, data entry e reportistica e analisi dei dati dell’area biologica sanitaria designato dall’Istituto Superiore di sanità;


d) un esperto di ecologia della specie o del gruppo di specie coinvolte nell’infezione di interesse designato dal Direttore dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) esperto in epidemiologia delle malattie trasmissibili degli animali;

e) due dirigenti sanitari veterinari dell’ufficio competente per la sanità animale di cui uno con funzione di coordinatore e un altro di segretario indicati dal CVO.

 

-        lett. c): aggiunge il comma 11-bis all’articolo 5, con la finalità di rendere possibile che la composizione dei sopra richiamati gruppi di esperti possa essere integrata da ulteriori esperti, su indicazione del gruppo stesso, dal Capo dei Servizi Veterinari (CVO), come segue:

 

 

 

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 3 dello schema di decreto AG. 199

Art. 5
(Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali)

Art. 5
(Idem)

 

11-bis. La composizione di ciascun gruppo di cui al comma 3, lettera c), può essere integrata, su indicazione dello stesso, dal CVO, con ulteriori componenti individuati tra gli esperti appartenenti agli Istituti zooprofilattici sperimentali, all’Istituto superiore di sanità, agli Istituti di Ricerca e delle Università in possesso di competenze in modellistica ecologica e sistemi informativi geografici (GIS) integrati con l’uso dell’habitat e dello spazio delle specie ospite di interesse.

 

Il comma 2 dell’articolo 3 dello schema dispone poi modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo in materia di sanità animale, con specifico riferimento ai compiti di notifica e comunicazione delle malattie alla autorità competente, come segue:

-        le lett. a) e b): sostituiscono e aggiungono alcune disposizioni come evidenziato dal testo a fronte che segue, con l’obiettivo di definire gli interventi di notifica ai servizi veterinari previsti per l’operatore e le altre persone fisiche e giuridiche coinvolte negli obblighi di segnalazione, anche nel caso di sospetto della presenza di specifiche malattie definite come “emergenti”.

Viene pertanto esteso l’obbligo di notifica anche ad ulteriori malattie con specifiche caratteristiche di evoluzione di agenti patogeni, di diffusione in aree geografiche nuove o che venga diagnosticata per la prima volta nell’Unione ovvero sia provocata da un agente patogeno non riconosciuto in precedenza, indicate alla lett. a) dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 136/2022. Viene inoltre aggiunta la disposizione di cui al nuovo comma 7-bis, finalizzata ad assicurare, da parte delle aziende sanitarie locali, un tempestivo e costante scambio di informazioni inerenti ai sospetti e ai casi confermati di malattie trasmissibili dall’uomo agli animali e dagli animali all’uomo tra i servizi e le strutture competenti della propria organizzazione.

 

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 3 dello schema di decreto AG. 199

Art. 6
(Notifica e comunicazione delle malattie alla autorità competente)

Art. 6
(Idem)

Commi da 1 a 6   Omissis

Identici

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 6 del presente articolo si applicano anche nei casi di malattie trasmissibili disciplinate dal regolamento (CE) n. 999/2001, dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 di attuazione della direttiva 2003/99/CE e dal regolamento (CE) n. 2160/2003, ove non elencate.

 

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere a) e b), 2 e 6 del presente articolo si applicano anche nei casi di malattie trasmissibili disciplinate dal regolamento (CE) n. 999/2001, dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 di attuazione della direttiva 2003/99/CE e dal regolamento (CE) n. 2160/2003, ove non elencate.

 

7-bis. Le aziende sanitarie locali assicurano che sia garantito un tempestivo e costante scambio di informazioni inerenti ai sospetti e ai casi confermati di malattie trasmissibili dall’uomo agli animali e dagli animali all’uomo tra i servizi e le strutture competenti della propria organizzazione.

 

Il comma 3 dell’articolo 3 dello schema interviene inoltre con modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo in materia di sanità animale, riguardo, in particolare, alla delega di attività a medici veterinari non ufficiali da parte dell'autorità competente, apportando mere correzioni di carattere formale al testo della disposizione per la quale non era stata precedentemente indicata una esatta successione delle lettere, come indicato nel testo a fronte:

 

 

 

 

 

 

 

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 3 dello schema di decreto AG. 199

Art. 8
(Delega di attività a medici veterinari non ufficiali da parte dell'autorità competente)

Art. 8
(Idem)

1. In attuazione dell'articolo 14, del regolamento, le aziende sanitarie locali previa autorizzazione della regione o delle Province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti possono delegare a medici veterinari non ufficiali le seguenti attività:

a) l'applicazione pratica di misure previste dai programmi di eradicazione di cui all'articolo 13, del presente decreto ivi compreso il supporto all'autorità competente per l'attuazione dei suddetti programmi;

b) l'esecuzione della vaccinazione di emergenza in conformità all'articolo 69, del regolamento;

 

d) il rilascio e la compilazione dei documenti di identificazione per gli animali da compagnia di cui all'articolo 247, lettera c), all'articolo 248, paragrafo 2, lettera c), del regolamento;

e) l'applicazione e l'utilizzo dei mezzi di identificazione di cui all'articolo 252, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) il rilascio e la compilazione dei documenti di identificazione per gli animali da compagnia di cui all'articolo 247, lettera c), all'articolo 248, paragrafo 2, lettera c), del regolamento;

d) l'applicazione e l'utilizzo dei mezzi di identificazione di cui all'articolo 252, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento.

Commi 2 e 3     Omissis

Identici

4. Il Ministro della salute con proprio decreto, può prevedere che persone fisiche, diverse dai medici veterinari, o persone giuridiche siano autorizzate dall'autorità competente ad eseguire le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) con l'esclusione di tutte le attività mediche riservate e rientranti nella competenza propria della professione del medico veterinario. In tal caso, a detti soggetti, si applicano le responsabilità previste dall'articolo 12 del regolamento.

4. Il Ministro della salute con proprio decreto, può prevedere che persone fisiche, diverse dai medici veterinari, o persone giuridiche siano autorizzate dall'autorità competente ad eseguire le attività di cui al comma 1, lettere a) e b) con l'esclusione di tutte le attività mediche riservate e rientranti nella competenza propria della professione del medico veterinario. In tal caso, a detti soggetti, si applicano le responsabilità previste dall'articolo 12 del regolamento.

 

Il comma 4 dell’articolo 3 dello schema interviene con modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo in materia di sanità animale riguardo la disciplina dei laboratori di sanità animale, e più in dettaglio al comma 3 di tale articolo, che prevede l’immediata comunicazione da parte degli stessi, nel caso di un sospetto o conferma di una delle malattie emergenti ed elencate di categoria A e B, all’azienda sanitaria locale e alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, nonché al Ministero della salute.

 

In proposito si sottolinea che le malattie emergenti di categoria A e B sono, rispettivamente:

-        «malattia di categoria A»: malattia elencata che non si manifesta normalmente nell’Unione e che, non appena individuata, richiede l’adozione immediata di misure di eradicazione (articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429);

-        «malattia di categoria B»: malattia elencata che deve essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarla in tutta l’Unione (articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429.

 

La modifica in esame opera una novella che limita tale obbligo di comunicazione alle malattie emergenti elencate di categoria A (v. ante) e alla rabbia.

 

Il comma 5 dell’articolo 3 dello schema interviene inoltre con modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo in materia di sanità animale, riguardo agli obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale, inserendo una nuova disposizione (lett. c-bis) al comma 3 di tale articolo, volta a stabilire la definizione, da parte del Ministro della salute, con proprio decreto - entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto -, dei compiti, requisiti e responsabilità dei veterinari individuati al comma 1 per l’attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale di cui al predetto articolo 11, come indicato dal testo a fronte che segue:

 

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 3 dello schema di decreto AG. 199

Art. 11
(Obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale)

Art. 11
(Idem)

1. Gli operatori tengono traccia delle informazioni e dei dati, inclusi gli esiti delle analisi di laboratorio, raccolti nell'ambito dell'attività di sorveglianza e delle visite di sanità animale di cui agli articoli 24 e 25, del regolamento, inserendole, ove già disponibili le apposite funzionalità informatiche, nel sistema informativo ClassyFarm.it di cui all'articolo 14, comma 2, per il tramite di veterinari incaricati debitamente formati per le specifiche funzionalità e di veterinari aziendali riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018. Gli operatori e i loro delegati possono avere accesso alla visualizzazione di tali informazioni e dati esclusivamente agli allevamenti di cui sono responsabili, inseriti nel sistema informativo ClassyFarm.it.

Identico

2. L'operatore, ove lo ritenga necessario in funzione della propria organizzazione aziendale, può incaricare più di un veterinario incaricato o aziendale, definendo formalmente i compiti assegnati a ciascuno, informandone l'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018.

Identico

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce:

a) le check list informatizzate per l'individuazione delle informazioni e dei dati di cui al comma 2 che devono essere inseriti nel sistema «ClassyFarm.it»;

b) le modalità operative e le frequenze minime sulla base del rischio per l'esecuzione delle visite di sanità animale di cui all'articolo 25, del regolamento;

c) gli strumenti, le modalità e le procedure per l'inserimento delle informazioni di cui al presente articolo, incluso l'utilizzo degli esiti delle visite di sanità animale e per la categorizzazione degli stabilimenti in base al rischio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c-bis) i compiti, i requisiti e le responsabilità dei veterinari individuati al comma 1 per l’attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale di cui al presente articolo.

Commi da 4 a 7   Omissis

Identici

 

Il comma 6 dell’articolo 3 dello schema stabilisce modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo in materia di sanità animale, riguardo ai programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie, sopprimendo la specifica di determinate categorie di malattie, come si evince dal seguente testo a fronte, in tal modo estendendo le competenze del Ministero sul potere di adozione dei piani nazionali di sorveglianza. Analogo intervento, fatto salvo quanto disposto per le competenze ministeriali, è riservato per i piani di sorveglianza che possono essere adottati da regioni e province autonome.

In proposito si sottolinea che le malattie elencate di categoria, B, D ed E di cui all’articolo 2, co. 1, lett. e) ed f), sono, rispettivamente:

-        malattia di categoria B”: malattia elencata che deve essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarla in tutta l’Unione
(articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429;

-        “malattia di categoria D”: malattia elencata per la quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione a causa del suo ingresso nell’Unione o dei movimenti tra Stati membri, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429);

-        “malattia di categoria E”: malattia elencata per la quale vi è la necessità di sorveglianza all’interno dell’Unione (articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/429).

 

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 3 dello schema di decreto AG. 199

Art. 13
(Programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie)

Art. 13
(Idem)

Commi da 1 a 6      Omissis

Identici

7. Il Ministro della salute, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può adottare piani nazionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria D ed E di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), definiti nell'ambito del Centro nazionale.

7. Il Ministro della salute, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può adottare piani nazionali di sorveglianza per le malattie elencate, definiti nell'ambito del Centro nazionale.

8. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare piani regionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria B, C e D, previa approvazione del Ministero della salute, nell'ambito delle priorità stabilite dall'articolo 5, comma 5.

8. Fatto salvo quanto previsto al comma 7[6], le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare piani regionali di sorveglianza per le malattie elencate, previa approvazione del Ministero della salute, nell'ambito delle priorità stabilite dall'articolo 5, comma 5.

Commi da 9 a 11        Omissis

Identici

 

Il comma 7 dell’articolo 3 dello schema prevede alcune modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo in materia di sanità animale, in materia di misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di malattia di categoria A o malattia emergente (v. ante), inserendo anche il riferimento all’articolo 70 del regolamento (UE) 2016/429 che disciplina le misure di prevenzione e controllo delle malattie riferibili ad animali selvatici, come integrato dall’articolo 62 del regolamento (UE) 2020/687, nel caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate, come evidenziato dal seguente testo a fronte.

 

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 3 dello schema di decreto AG. 199

Art. 18
(Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di malattia di categoria A o malattia emergente)

Art. 18
(Idem)

1. Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, in attuazione dell'articolo 53 del regolamento, in caso di sospetto di una malattia di categoria A o di una malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento, gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adottano tutte le misure di controllo, previste rispettivamente, all'articolo 5 per gli animali detenuti terrestri e all'articolo 70 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687, fino a quando l'azienda sanitaria locale, territorialmente competente, non esclude la presenza della malattia.

Identico

2. La azienda sanitaria locale territorialmente competente sulla base del relativo Piano di emergenza di cui all'articolo 17 svolge le attività e adotta le misure preliminari di controllo di cui agli articoli da 54 a 56 del regolamento come integrato, rispettivamente, dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 per gli animali detenuti terrestri e dagli articoli da 71 a 76 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687, informandone immediatamente il responsabile dei servizi veterinari della regione o provincia autonoma territorialmente competente.

2. La azienda sanitaria locale territorialmente competente sulla base del relativo Piano di emergenza di cui all'articolo 17 svolge le attività e adotta le misure preliminari di controllo di cui agli articoli da 54 a 56 del regolamento come integrato, rispettivamente, dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 per gli animali detenuti terrestri e dagli articoli da 71 a 76 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687 e di cui all’articolo 70 del regolamento, come integrato dall’articolo 62 del regolamento (UE) 2020/687, per gli animali selvatici, informandone immediatamente il responsabile dei servizi veterinari della regione o provincia autonoma territorialmente competente.

Commi da 3 a 6   Omissis

Identici

 

Il comma 8 dell’articolo 3 dello schema dispone poi modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo in materia di sanità animale. In particolare, l’articolo riguarda le misure di controllo in caso di accertamento di malattia di categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici:

a)     al comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo in materia di sanità animale, è aggiunto, dopo il riferimento al regolamento delegato (UE) 2020/687, in materia di prevenzione e controllo di determinate malattie animali, il richiamo all’articolo 70  del regolamento (UE) 2016/429 in materia di animali selvatici, in merito alle ipotesi di conferma di un focolaio di una malattia di categoria A;

b)    al comma 1, lettera d), è aggiunto, dopo il riferimento al regolamento delegato (UE) 2020/687, in materia di prevenzione e controllo di determinate malattie animali, il richiamo all’articolo 70  del regolamento (UE) 2016/429 in materia di animali selvatici, così come integrato dagli articoli 63, 64, 65, 66 e 67 del regolamento delegato (UE) 2020/687, diretti a precisare le misure che l’autorità competente deve adottare in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici nelle zone infette.

c)     al comma 4, si prevede che in caso di focolaio, qualora siano coinvolti territori appartenenti a più aziende sanitarie locali, le regioni o le Province autonome di Trento e di Bolzano competenti adottano i provvedimenti per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo, abrogando la competenza delle aziende sanitarie locali in tale ambito.

d)    viene poi aggiunto un nuovo comma 4-bis, diretto a prevedere che, in caso di focolai che interessano più regioni, i provvedimenti per l'applicazione delle misure individuate nell’ambito dell’Unità centrale di crisi sono adottati dal Ministero della salute in funzione della gravità e dell’estensione geografica dell’epidemia.

e)     al comma 7, sono modificati i riferimenti normativi volti a individuare le indennità a favore degli aventi diritto, richiamando non più l’articolo 4, ma l’articolo 2 della Legge n. 218 del 1988[7].

 

Si ricorda che l’articolo 2 richiamato prevede che, ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi, in caso di focolaio di una malattia soggetta a denuncia obbligatoria, per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è concessa al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, un’indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Si rinvia al testo a fronte che segue:

 

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 3 dello schema di decreto AG. 199

Art. 19
(Misure di controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici)

Art. 19
(Idem)

1. A seguito di conferma di un focolaio di una malattia di categoria A, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento, come integrato rispettivamente dall'articolo 11 per gli animali detenuti terrestri e dall'articolo 77 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente:


a) informa immediatamente il responsabile dei Servizi veterinari della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero della salute nella persona del CVO;

b) conduce immediatamente l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57 del regolamento, avvalendosi, ove presente, dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario regionale sulla base delle indicazioni di cui al relativo Piano di emergenza adottato dal Centro nazionale;

c) procede immediatamente mettendo in atto le azioni di cui all'articolo 60 del regolamento, inclusa l'attuazione del piano di emergenza di cui all'articolo 17;

d) adotta le misure previste all'articolo 61, paragrafo 1, con esclusione di quelle previste dalla lettera d), e agli articoli 62, 64, 65 e 69 del regolamento, sulla base dei criteri ivi previsti, come integrati rispettivamente, dagli articoli da 12 a 67 del regolamento, per gli animali detenuti terrestri e dagli articoli da 78 a 101 per gli animali detenuti acquatici del regolamento delegato (UE) 2020/687;




e) dopo aver attuato quanto previsto dalle lettere b), c) e d), informa dell'attività svolta il responsabile dei servizi veterinari della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero della salute nella persona del CVO.

1. A seguito di conferma di un focolaio di una malattia di categoria A, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento, come integrato rispettivamente dall'articolo 11 per gli animali detenuti terrestri e dall'articolo 77 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687 e di cui all’articolo 70 del regolamento per gli animali selvatici, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente:

a) Identica






b) Identica







c) Identica




d) adotta le misure previste all'articolo 61, paragrafo 1, con esclusione di quelle previste dalla lettera d), e agli articoli 62, 64, 65 e 69 del regolamento, sulla base dei criteri ivi previsti, come integrati rispettivamente, dagli articoli da 12 a 67 del regolamento, per gli animali detenuti terrestri e dagli articoli da 78 a 101 per gli animali detenuti acquatici del regolamento delegato (UE) 2020/687, e all’articolo 70 del regolamento come integrato dagli articoli 63, 64, 65, 66 e 67 del regolamento delegato (UE) 2020/687, per gli animali selvatici;

e) Identica

 

2. Il Ministero della salute avvalendosi dell'Unità di Crisi di cui all'articolo 5, comma 6, valuta l'eventuale adozione delle misure di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera d), e di quelle supplementari di controllo di cui all'articolo 71 del regolamento.

Identico

3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente applica le misure di cui al presente articolo fino a che non si verificano le condizioni di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento.

Identico

4. Qualora siano coinvolti territori appartenenti a più aziende sanitarie locali o a più regioni, le aziende sanitarie locali competenti adottano i provvedimenti per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo come individuate nell'ambito delle Unità di crisi attivate a livello regionale e centrale.

4. Qualora siano coinvolti territori appartenenti a più aziende sanitarie locali, le regioni o le Province autonome di Trento e di Bolzano competenti adottano i provvedimenti per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo come individuate nell'ambito delle Unità di crisi attivate a livello regionale e centrale.

 

4-bis. Se i focolai sono confermati in territori appartenenti a più regioni, i provvedimenti per l'applicazione delle misure individuate nell’ambito dell’Unità centrale di crisi sono adottati dal Ministero della salute in funzione della gravità e dell’estensione geografica dell’epidemia.

Commi 5 e 6   Omissis

Identici

7. Il provvedimento con cui l'azienda sanitaria locale territorialmente competente dispone l'adozione delle misure di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, è trasmesso con la relativa documentazione alla regione competente per territorio che provvede direttamente a liquidare a favore degli aventi diritto le indennità ad essi riconosciute ai sensi dell'articolo 4, della legge n. 218 del 1988. Le indennità di cui all'articolo 4 della legge n. 218 del 1988, saranno corrisposte sulla base del provvedimento dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente relativo all'abbattimento e, se del caso, alla distruzione degli animali, nel quale è comprovata la piena esecuzione del decreto di abbattimento e l'eventuale distruzione degli animali e che gli operatori responsabili degli animali abbattuti hanno rispettato le disposizioni relative all'obbligo di denuncia della malattia.

7. Il provvedimento con cui l'azienda sanitaria locale territorialmente competente dispone l'adozione delle misure di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, è trasmesso con la relativa documentazione alla regione competente per territorio che provvede direttamente a liquidare a favore degli aventi diritto le indennità ad essi riconosciute ai sensi dell'articolo 2, della legge n. 218 del 1988. Le indennità di cui all'articolo 2 della legge n. 218 del 1988, saranno corrisposte sulla base del provvedimento dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente relativo all'abbattimento e, se del caso, alla distruzione degli animali, nel quale è comprovata la piena esecuzione del decreto di abbattimento e l'eventuale distruzione degli animali e che gli operatori responsabili degli animali abbattuti hanno rispettato le disposizioni relative all'obbligo di denuncia della malattia.

 

Il comma 9 dell’articolo 3 del presente schema di decreto apporta alcune modifiche all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo in materia di sanità animale. In particolare, l’articolo 20 riguarda le misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma di malattia di categoria B e C in animali terrestri e acquatici. La modifica è diretta a richiamare, tra le misure di controllo previste, anche quelle stabilite dall’articolo 81 per le malattie di categoria B e dall’articolo 82 per le malattie di categoria C del regolamento delegato (UE) 2020/687, in materia di prevenzione e al controllo di determinate malattie animali elencate. Si rinvia al testo a fronte che segue:

 

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 3 dello schema di decreto AG. 199

Art. 20
(Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma di malattia di categoria B e C in animali terrestri e acquatici)

Art. 20
(Idem)

Commi 1 e 2   Omissis

Identici

3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente, adotta le misure preliminari di controllo di cui agli articoli 74 e 75, per le malattie di categoria B e all'articolo 76 per le malattie di categoria C, del regolamento come integrate, rispettivamente, dall'articolo 68 per gli animali detenuti terrestri e dall'articolo 110 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687 e ne dà comunicazione al CVO della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano competente.

3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente, adotta le misure preliminari di controllo di cui agli articoli 74 e 75, per le malattie di categoria B e all'articolo 76 per le malattie di categoria C, del regolamento come integrate, rispettivamente, dall'articolo 68 per gli animali detenuti terrestri e dall'articolo 110 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687 e pone in essere quanto previsto dall’articolo 81 per le malattie di categoria B e dall’articolo 82 per le malattie di categoria C del regolamento, per gli animali selvatici e ne dà comunicazione al CVO della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano competente.

Commi da 4 a 7   Omissis

Identici

 

Il comma 10 dell’articolo 3 del presente schema di decreto legislativo modifica l’articolo 21 del decreto legislativo in materia di sanità animale. In specie:

a)     viene aggiunto un comma 1-bis, dopo il comma 1 dell’articolo 21, volta a prevede che, salve le deroghe previste dal comma 1 e concesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano in caso di applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di categoria A degli animali detenuti terrestri e acquatici previste dal regolamento (UE) 2020/687, le aziende sanitarie locali possono concedere le deroghe di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tale regolamento stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana, previa delega da parte delle competenti regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che ne danno tempestiva comunicazione al Ministero della salute per il tramite del responsabile dei servizi veterinari (RSV). In caso di concessione di tale deroghe, le aziende sanitarie locali informano tempestivamente le regioni competenti, che a loro volta informano il Ministero della salute con le modalità da questo stabilite.

b)     al comma 2 dell’articolo 21, si prevede una modifica necessaria a seguito dell’aggiunta normativa poc’anzi richiamata, prevedendo che è “fatto salvo quanto previsto” non solo al comma 1 ma altresì al comma 1-bis aggiunto dal presente schema di decreto.

Si rinvia al testo a fronte, che segue:

 

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 3 dello schema di decreto AG. 199

Art. 21
(Deroghe alle norme per la prevenzione e controllo delle malattie di Categoria A negli animali terrestri e acquatici)

Art. 21
(Idem)

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti, con riferimento all'applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di categoria A degli animali detenuti terrestri e acquatici previste dal regolamento (UE) 2020/687, possono concedere le deroghe di seguito elencate, informando tempestivamente il Ministero della salute:

a) deroga all'applicazione delle misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A previste dagli articoli 13 e 16 per gli animali detenuti terrestri e ai sensi dell'articolo 79 per gli animali detenuti acquatici;

b) deroga all'applicazione delle misure di controllo per le malattie di categoria A in zone soggette a restrizioni di cui all'articolo 23 per gli animali detenuti terrestri e all'articolo 85, paragrafo 4, per gli animali detenuti acquatici;

c) deroga all'applicazione delle misure di controllo per le malattie di categoria A nelle zone di protezione di cui agli articoli da 28 a 37 per gli animali detenuti terrestri e agli articoli da 90 a 93 per gli animali detenuti acquatici;

d) deroga all'applicazione delle misure di controllo per le malattie di categoria A nelle zone di sorveglianza di cui agli articoli da 43 a 53 per gli animali detenuti terrestri e 99, paragrafo 4, per gli animali detenuti acquatici;

e) deroga applicabile nella zona soggetta a restrizioni in caso di ulteriori focolai di malattia di categoria A di animali detenuti terrestri di cui all'articolo 56;

f) deroga alla prescrizione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b) prevista all'articolo 58.

Identico

 

1-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le aziende sanitarie locali possono concedere le deroghe di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana, previa delega da parte delle competenti regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che ne danno tempestiva comunicazione al Ministero della salute per il tramite del responsabile dei servizi veterinari (RSV). Le aziende sanitarie locali informano tempestivamente le regioni competenti che a loro volta informano il Ministero della salute con le modalità da questo stabilite.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, nell'ambito dell'UCC, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, il Ministero della salute può disporre con decreto direttoriale di non concedere una o più deroghe previste dal presente articolo o di individuare condizioni ulteriori per la loro concessione.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, nell'ambito dell'UCC, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, il Ministero della salute può disporre con decreto direttoriale di non concedere una o più deroghe previste dal presente articolo o di individuare condizioni ulteriori per la loro concessione.

3. La verifica di tutte le condizioni per l'applicabilità delle deroghe di cui al presente articolo è di competenza delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

Identico

 

Il comma 11 del presente schema di decreto legislativo interviene a modificare l’articolo 32 del decreto legislativo in materia di salute degli animali, relativo all’abrogazione di talune disposizioni. In particolare:

a)     aggiunge al comma 1 dell’articolo 32, dopo le lettere bb):

·       la lettera bb-bis) che dispone l’abrogazione del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

·       la lettera bb-ter) che dispone l’abrogazione del decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

·       la lettera bb-quater) che dispone l’abrogazione il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini. Si rinvia al testo a fronte, che segue:

 

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 3 dello schema di decreto AG. 199

Art. 32
(Abrogazioni e modificazioni)

Art. 32
(Idem)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme seguenti:

a) la legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

b) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

c) gli articoli 1, l'articolo 2, commi 1, 2, 3, gli articoli 4 e 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

d) il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, recante attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina;

e) il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE;

f) il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, recante attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche;

g) il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini;

h) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, recante attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

i) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, recante attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;

l) il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, recante attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

m) il decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274, recante attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;

n) il decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47, recante attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE;

o) il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

p) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241, concernente regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali della specie bovina;

q) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 242, concernete regolamento recante attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina;

r) il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1996, n. 361, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina;

s) il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, concernente regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle;

t) il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché' misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;

u) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, concernente regolamento di polizia veterinaria;

v) l'articolo 264 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

z) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, concernente regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;

aa) il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 845, recante integrazione al regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e riguardante la disciplina igienica delle penne, piume e piumini destinati all'imbottitura;

bb) l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme seguenti:

a) Identica




b) Identica








c) Identica





d) Identica





e) Identica










f) Identica

 

 

 

 

 

g) Identica




h) Identica




i) Identica




l) Identica







m) Identica




n) Identica

 

 

 

 

 

 

 

o) Identica





p) Identica








q) Identica







r) Identica







s) Identica





t) Identica









u) Identica

 

 

 

v) Identica



z) Identica









aa) Identica







bb) Identica

 

 

 

 

 

 

bb-bis) il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

bb-ter) il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

bb-quater) il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini.

 

b)    Modifica il comma 3 dell’articolo 32, che, a sua volta, detta modifiche all'articolo 2, della legge 2 giugno 1988, n. 218[8], prevedendo:

1)    la modifica della lettera a) al fine di chiarire che l’indennità a favore degli operatori è riconosciuta quando la misura dell’abbattimento degli animali è disposto dall’autorità competente, ai sensi dell’articolo 61, par. 1 lett. b) in caso di focolaio per le malattie di categoria A ed emergenti e per quelle di categoria B e C, per le quali sono adottati programmi di eradicazione nazionali obbligatori in conformità all’articolo 13 del decreto legislativo in materia di sanità animale, oggetto di modifica.

 

Secondo la relazione illustrativa, il chiarimento si rende necessario per specificare che, l’indennità per le malattie B e C è riconosciuta solo nel caso in cui l’abbattimento è disposto nell’ambito di un programma di eradicazione adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del d.lgs. n. 136/2022 che attua l’articolo 31 del regolamento.

 

2)     inserisce dopo la lettera a), la lettera a-bis) che introduce all'articolo 2, della legge 2 giugno 1988, n. 218, oggetto di modifica della presente disposizione, un nuovo comma 4-bis, il quale chiarisce che l’indennità di cui all’articolo 2 comma 4 della legge 218/88 è riconosciuta anche in caso di abbattimenti per focolai di Encefalopatie spongiformi trasmissibili bovine o ovicaprine (EST), oltre che per quelli previsti ai sensi del piano nazionale di controllo della salmonellosi negli avicoli adottato in conformità al regolamento (CE) 2160/2003.

 

Secondo la relazione illustrativa, tale specifica è necessaria in quanto le EST e le salmonelle di cui al Regolamento (CE)2160/2003 (Salmonella enteritidis e Salmonella thyphimurium) non sono elencate e classificate.

 

3)    dopo la lettera b), è aggiunta la lettera b-bis) diretta a modificare anch’essa l'articolo 2, della citata legge 2 giugno 1988, n. 218, con l’aggiunta di un nuovo comma 10-bis, il quale chiarisce ulteriormente che non rientrano nel campo di applicazione della disposizione concernente il riconoscimento di indennità per abbattimento e distruzione di animali i casi in cui l’applicazione della misura di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2016/429 è prevista nei programmi di sorveglianza facoltativi adottati dalle Regioni o Province autonome, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, del decreto legislativo in materia di sanità animale, oggetto di modifica da parte di tale schema.

Si rinvia al testo a fronte, che segue:

 

Art. 32
(Abrogazioni e modificazioni)

Art. 32
(Idem)

Commi da 1 a 3   Omissis

Identici

3. All'articolo 2, della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole «ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi» sono inserite le seguenti: «, in caso di focolaio di una malattia soggetta a denuncia obbligatoria per la quale è prevista la misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento UE 2016/429»;



















 

 


b) al comma 9, le parole «Il Ministro della sanità» sono sostituite con le seguenti: «L'azienda sanitaria locale territorialmente competente» e la parola «decreto» è sostituita con la parola provvedimento».

3. All'articolo 2, della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole «ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi» sono inserite le seguenti: «in caso di focolaio di malattia di categoria A di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, e di malattia emergente di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/429, per le quali è prevista l’applicazione della misura di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, o di malattia di categoria B e C di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, per le quali è disposta la medesima misura in conformità ai programmi nazionali di eradicazione adottati ai sensi dell’articolo13 dello stesso decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136;

a-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. L’indennità di cui al comma 4 viene corrisposta anche per gli animali abbattuti in caso di focolai di Encefalopatie spongiformi trasmissibili bovine o ovicaprine e per gli animali abbattuti ai sensi del piano nazionale di controllo della salmonellosi negli avicoli adottato in conformità al regolamento (CE) 2160/2003.”

b) al comma 9, le parole «Il Ministro della sanità» sono sostituite con le seguenti: «L'azienda sanitaria locale territorialmente competente» e la parola «decreto» è sostituita con la parola provvedimento»;

b-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: “10-bis. Non rientrano nel campo di applicazione del presente articolo, i casi in cui l’applicazione della misura di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2016/429 è prevista nei programmi di sorveglianza facoltativi adottati, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, dalle regioni o province autonome.”

 

Il comma 12 dell’articolo 3 del presente schema di decreto legislativo interviene infine a modificare l’articolo 33 del decreto legislativo in materia di salute degli animali.

Più nello specifico esso introduce, dopo il comma 2 dell’articolo 33, un nuovo comma 2-bis finalizzato ad autorizzare i veterinari a svolgere le attività previste dall’articolo 11, comma 1, del decreto in materia di sanità animale, per l’attuazione delle disposizioni concernenti l’obbligo di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale fino al 30 giugno 2025.

 

Si precisa che l’articolo 11 del d.lgs. 136/2022, oggetto di modifica da parte del presente schema di decreto, impone agli operatori di inserire i dati e le informazioni relative all’attività di sorveglianza svolta dagli operatori e gli esiti delle visite di sanità animale nel sistema informativo per la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio “Classyfarm.it”.

 

Art. 33
(Disposizioni transitorie)

Art. 33
(Idem)

1. Ai sensi dell'articolo 277, del regolamento, le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 73, di adeguamento al regolamento (UE) 576/2013 relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, continuano ad applicarsi in luogo della parte VI del regolamento, fino alla data del 21 aprile 2026.

Identico

2. In vista della piena operatività delle previsioni relative al veterinario aziendale, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, inerenti i veterinari incaricati, si applicano per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Identico

 

2-bis. I veterinari incaricati di cui all’articolo 11, possono svolgere le attività previste dal medesimo articolo 11 per l’attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale fino al 30 giugno 2025.


 

Articolo 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

L’articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria disponendo che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1).

Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

 

 



[1]     Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, reca “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”. Il predetto decreto legislativo, unitamente al Manuale operativo adottato con decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, stabilisce, per il c.d. sistema I&R (sistema di identificazione e registrazione), le procedure di attuazione sul territorio nazionale del succitato regolamento UE e le misure supplementari nazionali inerenti a: registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; informazioni da riportare in Banca Dati Nazionale (BDN) relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi; identificazione degli animali detenuti; azioni in caso di non conformità e sanzioni; misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse derivanti da atti normativi preesistenti. V. al riguardo il dossier realizzato dai Servizi studi del Senato e della Camera sull’ Atto del Governo n. 381 della XVIII legislatura: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01350599.pdf

[2]     Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

[3]     Si ricorda che, in base al succitato art. 31, co. 5, della legge 234/2012 e alle ulteriori disposizioni ivi richiamate, vi è un meccanismo di scorrimento del termine di esercizio della delega: qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

[4]     La sigla SINAC sta ad indicare il Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia, che come accennato sopra è la sezione della BDN in cui sono registrate le informazioni inerenti agli animali da compagnia.

[5]     “Operatore” è qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari (v. art. 4 regolamento (UE) 2016/429). Per proprietario di animali da compagnia s’intende la persona fisica indicata come il proprietario nel documento di identificazione (ibidem).

[6] Il Ministro della salute, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può adottare piani nazionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria D ed E di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), definiti nell'ambito del Centro nazionale.

[7]     Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.

[8] Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.