| Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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|---|---|
| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Affari Sociali |
| Titolo: | Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore |
| Riferimenti: | AC N.1532-ter/XIX |
| Serie: | Progetti di legge Numero: 217/1 |
| Data: | 18/03/2024 |
| Organi della Camera: | XII Affari sociali, Assemblea |
Disposizioni in materia di politiche
sociali e di enti del Terzo settore
A.C. 1532-ter-A
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Servizio Studi
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Dossier n. 195/1

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Progetti di legge n. 217/1
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AS0139a
I N D I C E
§ Premessa e sintesi del contenuto
§ Articolo 1 (Assunzioni assistenti sociali)
§ Articolo 3 (Giornata nazionale dell’ascolto dei minori)
§ Articolo 4 (Modifiche al Codice del terzo settore)
§ Articolo 5 (Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 112)
§ Articolo 6 (Estinzione della Fondazione Italia sociale)
Premessa e sintesi del contenuto
Nel corso dell’esame in sede referente sono state approvate numerose modifiche al contenuto originario del provvedimento. Qui di seguito si darà conto del contenuto del testo come risultante dalle modifiche approvate.
Il provvedimento, considerando anche le integrazioni approvate in sede referente, si compone di 8 articoli.
L’articolo 1, per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali comunali, estende anche alle forme associative dei comuni la possibilità, attualmente prevista esplicitamente per i singoli comuni, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente.
Così come già previsto per le medesime assunzioni effettuate dai singoli comuni, anche quelle effettuate dalle forme associative comunali devono avvenire nel limite dei medesimi vincoli assunzionali e delle risorse già stanziate del Fondo povertà e del Fondo di solidarietà comunale per le suesposte finalità, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio.
L’articolo 2, modificando il D.Lgs. n. 147 del 2017[1], istituisce, nell’ambito della Rete della protezione e dell’inclusione sociale, il tavolo di lavoro in materia di interventi di integrazione ed inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo (così integrato in sede referente).
Il Tavolo di lavoro avrà funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione e sarà competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali, e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo (così aggiunto in sede referente), anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo (SINBA) sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie.
Per la partecipazione al Tavolo, di cui è disciplinata la composizione, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati (comma 1).
Vengono poi disposte alcune modifiche all’articolo 39 della legge n. 149 del 2001[2], aggiornando i soggetti istituzionali che trasmettono al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione della citata legge, e precisando che la citata relazione deve essere integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori (comma 2).
L’articolo 3, inserito nel corso dell’esame referente, prevede che la Repubblica riconosca il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell’ascolto dei minori, prevedendo che ai fini della sua celebrazione le istituzioni pubbliche possano promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado e realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale (commi 1 e 2).
Viene poi stabilito che la Giornata non determini effetti civili ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260[3] (comma 3), e viene prevista la clausola di invarianza degli oneri finanziari (comma 4).
L’articolo 4 detta alcune modifiche al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del terzo settore.
In primo luogo la lettera a), inserita nel corso dell’esame in sede referente, chiarisce i limiti entro cui è possibile, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, percepire proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive.
Con un’integrazione al comma 3 dell’articolo 11 si dispone poi (lettera b), aggiunta in sede referente) che anche per le imprese costituite in forma di associazione e fondazione - oltre che per le imprese sociali, come attualmente previsto - l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica. Viene poi disposto che i controlli ed i poteri di cui agli articoli 25 (Controllo sull’amministrazione delle fondazioni), 26 (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione) e 28 (Trasformazione delle fondazioni) del Codice civile sono esercitati nei confronti delle fondazioni di cui al periodo precedente dagli uffici del Registro delle imprese. Con la sostituzione del comma 4 dell’articolo 24 si consente in via ordinaria (lettera c), salvo divieto espresso nell’atto costitutivo e nello statuto, l’intervento degli associati all’assemblea delle associazioni del terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l’atto costitutivo o lo statuto possano prevedere l’espressione del voto per corrispondenza.
Vengono poi disposte alcune modifiche (lettere d) ed e) aggiunte in sede referente) agli articoli 30 e 31 del Codice del terzo settore, in tema, rispettivamente, di nomina necessaria dell’organo di controllo nelle associazioni riconosciute e non del terzo settore, e di nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale nelle associazioni riconosciute e non e nelle fondazioni del terzo settore.
Con un’ulteriore modifica approvata in sede referente è stata poi inserita la nuova lettera f) che apporta alcune modifiche all’articolo 36 del Codice del terzo settore in tema di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale.
Viene poi inserito (lettera g) un comma 2-bis all’articolo 41 del citato Codice, diretto a prevedere che, se successivamente all’iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Inoltre vengono dettate modifiche puntuali (nuove lettere h), i) ed l) aggiunte in sede referente) agli articoli 47 e 48 del Codice del terzo settore in tema, rispettivamente, di domanda di iscrizione nel Registro Unico nazionale del terzo settore (RUNT), di termini di deposito dei rendiconti e dei bilanci degli Enti del terzo settore, e di aggiornamento del contenuto del citato Registro.
La lettera m), introdotta durante l’esame in sede referente, prevede la possibilità di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore per le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati che svolgono una o più attività di interesse generale elencate all'articolo 5 del Codice del terzo settore.
Infine, con una modifica approvata in sede referente, è stata introdotta la lettera n), che interviene sul comma 8 dell’articolo 101 (Norme transitorie) del Codice del terzo settore, ampliando le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente.
L’articolo 5, introdotto nel corso dell’esame referente, dispone una puntuale modifica all’articolo 16, comma 1, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112[4], fissando al tre per cento (in luogo del riferimento ad una quota non superiore a tale percentuale) la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali possono destinare a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3[5], nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura.
L’articolo 6, inserito in sede referente, abroga l’articolo 10 della Legge 6 giugno 2016, n. 106 [6], che istituisce e disciplina la Fondazione Italia sociale (comma 1).
Viene poi previsto (comma 2) che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Fondazione sia estinta e liquidata , con la procedura di cui all’articolo 16 del D.P.R. 28 luglio 2017, recante l’approvazione dello Statuto della Fondazione Italia sociale (comma 2).
L’articolo 7 introdotto in sede referente, esclude la responsabilità solidale degli eredi per il pagamento dell'imposta di successione, in favore degli enti del Terzo Settore che sono beneficiari di trasferimenti non soggetti ad imposta di successione e donazione e alle imposte ipotecarie e catastali.
L’articolo 8, inserito nel corso dell’esame in sede referente, modifica le disposizioni del codice civile in materia di dispensa dall’apposizione dei sigilli e dall’inventario dei beni dell’eredità.
Articolo 1
(Assunzioni assistenti sociali)
L’articolo 1, per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali comunali, estende anche alle forme associative dei comuni la possibilità, attualmente prevista esplicitamente per i singoli comuni, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente.
Così come già previsto per le medesime assunzioni effettuate dai singoli comuni, anche quelle effettuate dalle forme associative comunali devono avvenire nel limite dei medesimi vincoli assunzionali e delle risorse già stanziate del Fondo povertà e del Fondo di solidarietà comunale per le suesposte finalità, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio.
Il presente articolo, attraverso una modica dell’articolo 1, comma 801, della L. 178/2020[7], dispone che le suddette assunzioni da parte delle forme associative dei comuni (come definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II del D.Lgs. 267/2000[8]), al pari di quelle effettuate dai comuni, avvengano:
§ in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 9, c. 28 del D.L. 78/2010[9] e all’art. 1, c. 557 e 562, della L. 296/2006[10];
sul punto si ricorda che il citato art. 9, c. 28, del decreto legge n. 78 del 2010, relativo al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, fissa i limiti delle assunzioni flessibili, stabilendo che tutti gli enti locali (anche quelli soggetti al patto di stabilita?) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio. Tali limitazioni non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
§ nel limite dei vincoli assunzionali di cui all’art. 33 del D.L. 34/2019[11];
la disposizione richiamata ha introdotto norme volte ad accrescere le facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate. A tal fine si prevede, in particolare, che l’incremento delle facoltà assunzionali sia consentito agli enti la cui spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) non sia superiore ad un determinato valore soglia, stabilito con decreto ministeriale, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti. Per gli enti territoriali meno virtuosi è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.
§ a valere sulle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 e sulle quote incrementali del Fondo di solidarietà comunale destinate ai servizi sociali, nel limite delle stesse.
Sul punto la Relazione tecnica allegata al presente disegno di legge precisa che l’estensione della deroga ai vincoli assunzionali di assistenti sociali dai comuni alle loro forme associative avviene nell’ambito delle risorse previste dal richiamato art. 1, c. 801, della L. 178/2020 – oggetto della novella dell’articolo 10 in esame - non determinando eventuali potenziali reclutamenti aggiuntivi con conseguente incremento delle spese di personale.
Viene altresì confermato che le assunzioni in oggetto effettuate dalle forme associative comunali, così come quelle effettuate dai singoli comuni, sono in linea con l’art. 57, c. 3-septies, del D.L. 104/2020, il quale esclude che le spese relative ad assunzioni fatte in data successiva al 14 ottobre 2020[12], finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura, rilevino ai fini del rispetto di limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
Articolo 2
(Tavolo di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo )
L’articolo 2, modificando il d.lgs. n. 147 del 2017, istituisce, nell’ambito della Rete della protezione e dell’inclusione sociale, il tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo (tale ultimo riferimento è stato aggiunto in sede referente).
Il Tavolo di lavoro avrà funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione e sarà competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali, e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo (così aggiunto in sede referente). anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo (SINBA) sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie.
Per la partecipazione al Tavolo, di cui è disciplinata la composizione, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati (comma 1).
Vengono poi disposte alcune modifiche all’articolo 39 della legge n. 149 del 2001[13], aggiornando i soggetti istituzionali che trasmettono al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione della citata legge, e precisando che la citata relazione deve essere integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori (comma 2).
L’articolo 2, aggiungendo all’articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, il comma 10-ter, istituisce e disciplina il Tavolo di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali, e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, ferme restando (inciso aggiunto in sede referente), le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all’Autorità politica delegata per la famiglia, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86[14], convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, nell’ambito delle attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche per l’integrazione e l’inclusione sociale in favore dell’infanzia e dell’adolescenza di cui all’articolo 46, comma 1, lettera a)[15], del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[16].
Il citato articolo 3, comma 1, lettera c) del D.L. n. 86/2018, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale.
Nello specifico, il Tavolo di lavoro avrà funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione sui minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo[17] (così aggiunto in sede referente).
Il costituendo Tavolo sembrerebbe rappresentare una sede di discussione e concertazione specializzata rispetto ai diversi Tavoli regionali e di ambito territoriale operanti, nell’ambito della vigente Rete della protezione e dell’inclusione sociale (v. infra), disciplinata dal medesimo articolo 21.
Inoltre, il Tavolo sarà competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali, e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo (così aggiunto in sede referente) anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA).
In proposito, si ricorda che la realizzazione del Sistema informativo Unitario dei Servizi sociali (SIUSS) si avvale dello sviluppo ed integrazione del sistema informativo sui servizi e gli interventi per bambini e adolescenti (SINBA), di cui all’art. 1, c. 2, lett. m), del regolamento di cui al D.M. lavoro e politiche sociali n. 206 del 2014 - quale sottosistema specializzato rispetto al sistema informativo sui servizi e gli interventi per le persone non autosufficienti (SINA) ed al Sistema informativo sugli interventi ed i servizi sociali e socio-sanitari finalizzati al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale (SIP) –e banca dati interna al cd. Casellario dell’assistenza, per la parte riguardante l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia, finalizzata alle valutazioni multidimensionali nel caso in cui alle prestazioni sociali sia associata una presa in carico dei soggetti assistiti da parte dei servizi sociali professionali.
Il nuovo comma 10-ter prevede, inoltre, che il Tavolo di lavoro, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sia composto:
Ø dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
Ø da un rappresentante del Ministero della giustizia;
Ø da un rappresentante del Ministero della salute;
Ø da un rappresentante del Ministero dell’interno;
Ø da un rappresentante dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA);
Ø da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ø da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
Ø da un rappresentante designato dall’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI);
Ø da un rappresentante designato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
Ø da un rappresentante designato dal Commissario straordinario di Governo per le persone scomparse;
Ø da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, da un rappresentante per il Consiglio nazionale forense (così aggiunto in sede referente);
Ø da tre esperti di comprovata esperienza professionale nella tutela e promozione dell’infanzia, adolescenza e famiglia;
Ø da un rappresentante delle associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante dei Coordinamenti nazionali di associazioni che operano nel campo dell'accoglienza di minori in carico ai servizi sociali (così aggiunto in sede referente).
Ø da otto rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati in attività di tutela e di promozione dei diritti dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia;
Inoltre, si prevede che per ogni membro possa essere nominato un supplente e che per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
Con una modifica approvata in sede referente è stato previsto che il presidente del tavolo di lavoro, o un suo delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis[18], della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione sulle attività svolte dal tavolo stesso.
Il comma 2 dell’articolo 2 in commento interviene sull’articolo 39 della legge n. 149 del 2001.
La legge n. 149 del 2001 ha novellato in più parti la legge n. 184 del 1983, recante la disciplina dell’adozione e dell'affidamento dei minori - rinominata ad opera della medesima: “Diritto del minore ad una famiglia” - nonché il titolo VIII del libro primo del codice civile, riguardante l’adozione di persone maggiori di età.
Il citato articolo 39 della legge del 2001 ha previsto che, con cadenza triennale, il Ministro della giustizia e il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con la c.d. Conferenza unificata (di cui all’art. 8 d.lgs. n. 281 del 1997), trasmettano al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge 149/2001, al fine di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità perseguite e la rispondenza all'interesse del minore, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 5, della legge n. 184 del 1983, n. 184, riguardanti i limiti previsti per l’età anagrafica degli adottanti e le relative possibilità di deroga.
In particolare, la lettera a) aggiorna i soggetti istituzionali che trasmettono al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione della citata legge, aggiungendo ad essi il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l’Autorità politica delegata per la famiglia (così modificato in sede referente), e sostituendo il precedente riferimento al Ministro per la solidarietà sociale con quello del lavoro e delle politiche sociali.
La lettera b) inserisce il comma 1-bis al citato articolo 39 per precisare che la citata relazione deve essere integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto, tra l’altro, dello stato di attuazione del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati, con un approfondimento sulla consistenza complessiva dei casi di presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo (così aggiunto in sede referente), delle principali caratteristiche organizzative, del profilo dei minori in carico, delle principali prestazioni erogate, dell’efficacia degli interventi, nonché delle azioni di monitoraggio, di valutazione ed analisi svolte dal citato Tavolo di lavoro, anche in riferimento alla uniformità territoriale nell'erogazione delle prestazioni sociali (così aggiunto in sede referente).
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Il sopra citato articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, novellato dalla norma in esame, dispone il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali di cui all’art. 3 della L. n. 328/2000 mediante la previsione di un apposito organismo presso il MLPS: la Rete della protezione e dell’inclusione sociale (qui il Regolamento con DM Lavoro e politiche sociali del 23.11.2017), volta a favorire una maggiore omogeneità territoriale nell’erogazione delle diverse prestazioni in ambito sociale anche attraverso la definizione di linee guida per gli interventi.
La necessità dell’introduzione di questa rete è dettata dal fatto che le Regioni, pur avendo competenza sulla legislazione e programmazione dei servizi sociali, poiché allo Stato è attribuita costituzionalmente la competenza esclusiva della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, co. 2, lett. m, Cost.), sono chiamate a coordinare la gestione affidata ai Comuni per la realizzazione di tali servizi.
L’obiettivo è dunque quello di realizzare gli interventi sociali in forma unitaria ed integrata, mediante il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, oltre che della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni, oltre che della valutazione dell’impatto di genere.
La Rete, insediatasi a il 23 novembre 2017 (qui i chiarimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) è composta, con decreto di nomina del MLPS, da 1 componente per ciascuna Regione e Provincia autonoma; 20 componenti designati dall’ANCI in rappresentanza dei Comuni e degli Ambiti; un rappresentante, rispettivamente, per il MEF, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, il Ministero della Salute, il MIT e il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Partecipa inoltre un rappresentante dell’INPS come invitato permanente.
Tra i compiti della Rete vi è quello di consultare periodicamente le parti sociali ed i rappresentanti del Terzo settore e, comunque, almeno una volta l’anno ed in occasione dell’adozione dei Piani e delle linee di indirizzo, potendo costituire gruppi di lavoro con la partecipazione di parti sociali e Terzo settore.
La sua articolazione avviene sotto forma di tavoli regionali e a livello di ambito territoriale, essendo chiamata ciascuna Regione e Provincia autonoma a definire le modalità di costituzione ed il funzionamento dei tavoli medesimi, nonché la partecipazione e consultazione delle parti sociali e del Terzo settore.
In merito, l’approccio è in linea con la riforma introdotta dalla citata Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L. n. 328/2000) che muta la concezione degli interventi per il sociale, passando da una nozione di assistenza, intesa come luogo di bisogni, ad una accezione di protezione sociale attiva, intesa come luogo di esercizio della cittadinanza.
Articolo 3
(Giornata nazionale dell’ascolto dei minori)
L’articolo 3, inserito nel corso dell’esame referente, prevede che la Repubblica riconosca il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell’ascolto dei minori, prevedendo che ai fini della sua celebrazione le istituzioni pubbliche possano promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado e realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale (commi 1 e 2).
Viene poi stabilito che la Giornata non determini effetti civili ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260[19] (comma 3), e viene prevista la clausola di invarianza degli oneri finanziari (comma 4).
L’articolo 3, inserito nel corso dell’esame referente, prevede che la Repubblica riconosca il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell’ascolto dei minori, al fine di informare e di sensibilizzare sul tema dell’ascolto della persona minore di età quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione ai suoi diritti (comma 1).
Viene poi previsto che ai fini della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con associazioni e con organismi impegnati nella tutela dei diritti dei minori, e possono realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale avvalendosi dei media tradizionali e digitali (comma 2).
La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (comma 3).
Tale legge, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive, all'articolo 2 contiene l'elenco dei giorni considerati festivi a livello nazionale, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici. Nel corso degli anni tale elenco è stato modificato da una serie di successivi interventi normativi, attraverso i quali anche il 4 novembre - inseritovi, come si è detto, con la denominazione di "giorno dell'unità nazionale" - ha cessato di essere qualificato come giorno festivo per essere considerato, invece, una "ricorrenza mobile", le cui celebrazioni hanno luogo la prima domenica di novembre (L. 54/1977, art. 1). Tale ultima disposizione risulta, dunque, tacitamente modificata dall'intervento normativo in esame. All'articolo 3, invece, la L. 260/1949 individua le solennità civili, facendo discendere da tale qualifica gli effetti dell'imbandieramento dei pubblici edifici e dell'orario ridotto negli uffici pubblici. La L. 54/1977 ha tuttavia disposto (artt. 2 e 3) che le solennità civili previste per legge non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cadono nei giorni feriali, costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
Viene infine inserita la clausola di invarianza degli oneri finanziari (comma 4), prevedendosi che dall’attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 4
(Modifiche al Codice del terzo settore)
L’articolo 4 detta alcune modifiche al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del terzo settore.
In primo luogo la lettera a), inserita nel corso dell’esame in sede referente, chiarisce i limiti entro cui è possibile, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, percepire proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive.
Con un’integrazione al comma 3 dell’articolo 11 si dispone poi (lettera b), aggiunta in sede referente) che anche per le imprese costituite in forma di associazione e fondazione - oltre che per le imprese sociali, come attualmente previsto - l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica. Viene poi disposto che i controlli ed i poteri di cui agli articoli 25 (Controllo sull’amministrazione delle fondazioni), 26 (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione) e 28 (Trasformazione delle fondazioni) del Codice civile sono esercitati nei confronti delle fondazioni di cui al periodo precedente dagli uffici del Registro delle imprese. Con la sostituzione del comma 4 dell’articolo 24 si consente in via ordinaria (lettera c), salvo divieto espresso nell’atto costitutivo e nello statuto, l’intervento degli associati all’assemblea delle associazioni del terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l’atto costitutivo o lo statuto possano prevedere l’espressione del voto per corrispondenza.
Vengono poi disposte alcune modifiche (lettere d) ed e) aggiunte in sede referente) agli articoli 30 e 31 del Codice del terzo settore, in tema, rispettivamente, di nomina necessaria dell’organo di controllo nelle associazioni riconosciute e non del terzo settore, e di nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale nelle associazioni riconosciute e non e nelle fondazioni del terzo settore.
Con un’ulteriore modifica approvata in sede referente è stata poi inserita la nuova lettera f) che apporta alcune modifiche all’articolo 36 del Codice del terzo settore in tema di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale.
Viene poi inserito (lettera g) un comma 2-bis all’articolo 41 del citato Codice, diretto a prevedere che, se successivamente all’iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Inoltre vengono dettate modifiche puntuali (nuove lettere h), i) ed l) aggiunte in sede referente) agli articoli 47 e 48 del Codice del terzo settore in tema, rispettivamente, di domanda di iscrizione nel Registro Unico nazionale del terzo settore (RUNT), di termini di deposito dei rendiconti e dei bilanci degli Enti del terzo settore, e di aggiornamento del contenuto del citato Registro.
La lettera m), introdotta durante l’esame in sede referente, prevede la possibilità di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore per le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati che svolgono una o più attività di interesse generale elencate all'articolo 5 del Codice del terzo settore.
Infine, con una modifica approvata in sede referente, è stata introdotta la lettera n), che interviene sul comma 8 dell’articolo 101 (Norme transitorie) del Codice del terzo settore, ampliando le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente.
L’articolo 4 detta alcune modifiche al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del terzo settore.
In primo luogo la lettera a), inserita nel corso dell’esame in sede referente, introduce un periodo aggiuntivo, dedicato alle associazioni e società sportive dilettantistiche, alla fine all’articolo 6 del Codice del Terzo settore, volto a fissare le condizioni alle quali gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale.
Il citato articolo 6 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dispone in particolare che, per gli enti del Terzo settore, lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale è possibile a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche dal punto di vista delle risorse rispettivamente impiegate.
Il periodo aggiuntivo introdotto dalla disposizione in commento fa salva, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport, l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ai sensi del quale i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali. La citata disposizione, tuttavia, è fatta salva a condizione che i citati proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ricomprendendo in tale nozione anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
Si specifica che la disposizione introdotta rinvia, per la definizione di attività sportiva dilettantistica, all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2021, e all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2021.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2021, all’interno dello statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche deve essere espressamente previsto l'oggetto sociale, con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono iscritte tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, in possesso dei necessari requisiti. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell'attività nei casi in cui l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.
Con una modifica approvata in sede referente, è stata inoltre inserita la lettera b) che integra con una nuova previsione l’articolo 11, comma 3, del citato D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Il citato articolo 11 prescrive l’obbligo, per gli enti del Terzo settore, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore e di indicare gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Oltre che nel Registro unico nazionale, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese (commi 1 e 2). Il comma 3 prevede che per le imprese sociali[20], l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Con l’integrazione approvata si dispone che la previsione di cui al comma 3, si applichi (oltre che alle imprese sociali) anche alle imprese costituite in forma di associazione e fondazione, anche ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22[21] del Codice del terzo settore.
Viene poi disposto che i controlli ed i poteri di cui agli articoli 25 (Controllo sull’amministrazione delle fondazioni), 26 (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione) e 28 (Trasformazione delle fondazioni) del Codice civile sono esercitati nei confronti delle fondazioni di cui al periodo precedente dagli uffici del Registro delle imprese di cui all’articolo 8[22] della L. 9 dicembre 1993, n. 580[23].
Inoltre la lettera c) dell’articolo 4 in esame, sostituendo il comma 4 dell’articolo 24 del citato D.Lgs. n. 117/2017, disciplinante l’assemblea delle associazioni del terzo settore, dispone che salvo divieto espresso contenuto nell’atto costitutivo o nello statuto, gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
Alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l’atto costitutivo o lo statuto possano prevedere l’espressione del voto per corrispondenza.
Come evidenziato nella relazione illustrativa finalità della norma è quella di favorire la massima partecipazione degli associati alle assemblee, ribaltando la formulazione attuale del citato comma 4 dell’articolo 24 il quale dispone che “l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota”.
Con una modifica approvata in sede referente è stata poi inserita una nuova lettera d) che dispone alcune modifiche all’articolo 30 (Organo di controllo), comma 2 del citato Codice del terzo settore.
Va qui sinteticamente ricordato che l'articolo 30 (commi 1-8) reca disposizioni in materia dell'organo di controllo delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, e delle fondazioni del Terzo settore.
Ai sensi del comma 1, l'organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è organo necessario nelle fondazioni del Terzo settore.
Ai sensi del comma 2, nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, l'organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è organo necessario quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
ü totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
ü ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 220.000 euro;
ü dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Ai sensi del comma 3, tuttavia, l’obbligo di nominare l'organo di controllo sulla base delle previsioni di cui al comma 2 viene nuovamente meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Le modifiche dettate dalla nuova lettera d) in esame sono dirette ad elevare i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria dell’organo di controllo (anche monocratico) nelle associazioni riconosciute o non riconosciute del terzo settore, portandoli, rispettivamente, a:
§ 150.000 euro (attualmente 110.000) per l’attivo dello stato patrimoniale;
§ 300.000 euro (attualmente 220.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate;
§ 7 unità (attualmente 5) per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Con una modifica approvata in sede referente è stata poi inserita una nuova lettera e), che dispone alcune modifiche all’articolo 31 (Revisione legale dei conti), comma 1, del citato Codice del terzo settore.
L'articolo 31 (commi 1-3) reca disposizioni sulla revisione legale dei conti per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore.
Il comma 1 dispone che - fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 30 (in materia di funzioni dell'organo di controllo) - le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore sono tenute a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro (di cui al capo III del decreto legislativo n. 39/2010[24]) quando superino, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
ü totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
ü ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 2.200.000 euro;
ü dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
Ai sensi del comma 2, tuttavia, l’obbligo di nominare l'organo di revisione legale dei conti sulla base delle previsioni di cui al comma 1 viene nuovamente meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Le modifiche dettate dalla nuova lettera e) in esame sono dirette ad elevare i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, da parte delle associazioni riconosciute o non riconosciute e delle fondazioni del terzo settore, portandoli, rispettivamente a:
§ 1.500.000 euro (attualmente 1.100.000) per l’attivo dello stato patrimoniale;
§ 3.000.000 euro (attualmente 2.200.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate:
§ 20 unità (attualmente 12) per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Con un’ulteriore modifica approvata in sede referente è stata poi inserita la nuova lettera f) che apporta alcune modifiche all’articolo 36 del Codice del terzo settore in tema di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale.
Il citato articolo 36 prevede che le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5[25], solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attivita' di interesse generale e al perseguimento delle finalita'. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Con la modifica approvata viene elevata al venti per cento del numero degli associati la percentuale (attualmente fissata al cinque per cento) di lavoratori che può essere impiegata per lo svolgimento dell’attività di interesse generale o per il perseguimento delle finalità delle associazioni di promozione sociale, e viene aggiunto l’inciso diretto a salvaguardare espressamente il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 1, del Codice del terzo settore, relativamente alla prevalenza delle attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati[26].
La lettera g), inserisce un nuovo comma 2-bis, dopo il comma 2 dell’articolo 41, disciplinante le reti associative.
Ai sensi del richiamato articolo 41 del D.Lgs. n. 117/2017, le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:
a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali (comma 1).
Viene poi stabilito (comma 2) che sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), disciplinante la composizione del Consiglio nazionale del terzo settore.
Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 41 dispone che, se successivamente all’iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 (cfr. supra), o, con riferimento alle reti operanti nel settore della protezione civile, a quello stabilito nell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1[27], esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Il citato art. 33, comma 3 del D.Lgs. n. 1/2018 prevede che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
a) sono reti associative di cui al comma 1 del citato articolo 41, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34;
b) sono reti associative nazionali di cui al comma 2 del citato articolo 41, solo ai fini di quanto previsto dall'articolo 96 del citato decreto legislativo, anche quelle che associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
Come evidenziato nella relazione illustrativa la previsione sopra descritta è diretta a colmare una lacuna del testo normativo originario, introducendo una norma transitoria (simile a quanto già previsto negli articoli 32, comma 1-bis e 35, comma 1-bis del medesimo Codice, a proposito, rispettivamente, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale) che attribuisce un anno di tempo alle reti associative per adeguare il numero di enti che le compongono al minimo previsto dalla legge, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dal RUNTS.
Con una modifica approvata in sede referente è stata aggiunta una lettera h) all’articolo 4 in esame, diretta ad operare una modifica puntuale all’articolo 47, comma 1, del citato D.Lgs n. 117/2017, disciplinante la domanda di iscrizione nel Registro Unico nazionale del terzo settore (RUNT).
La modifica proposta è diretta a consentire la presentazione della citata domanda anche ad un delegato dei soggetti espressamente indicati dall’articolo 47 (vale a dire il rappresentante legale dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca).
Con ulteriori modifiche approvate in sede referente la Commissione è poi intervenuta sull’articolo 48 del Codice del terzo del terzo settore, disciplinante il contenuto e l’aggiornamento del RUNT.
La nuova lettera i) dell’articolo 4 in esame, interviene sul comma 3 dell’articolo 48, primo periodo, riguardante i termini di deposito dei rendiconti e bilanci e dei rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente.
Il citato comma 3, primo periodo, dell’articolo 48 del D.Lgs n. 117/2017, dispone che i rendiconti e i bilanci degli Enti del Terzo settore e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.
Con la modifica approvata si prevede che il deposito dei rendiconti e dei bilanci degli Enti del terzo settore debba avvenire ogni anno presso il RUNT entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e, per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attivita' esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (di cui all’articolo 13, comma 4), il citato deposito debba avvenire presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall’approvazione degli indicati documenti contabili.
Con un’ulteriore modifica approvata in sede referente è stata inoltre aggiunta una nuova lettera l) che integra il comma 4 dell’articolo 48 del Codice del terzo settore, disciplinante il contenuto e l’aggiornamento del RUNT.
Il citato comma 4 dispone che in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui all’articolo 48 nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.
Con la modifica approvata in sede referente si precisa che il termine – non superiore a centottanta giorni – debba essere non inferiore a trenta giorni.
La lettera m) introdotta in sede referente, integra il Codice del terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), aggiungendo all'articolo 89 (che reca disposizioni di coordinamento normativo) il comma 15-bis. Tale nuovo comma prevede che le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati che svolgono una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del medesimo Codice, possono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Si ricorda che l'articolo 941 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) contiene l’elenco delle associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati. Le associazioni ivi elencate, che contemplano nei propri atti costitutivi l'acquisizione della qualità di socio in base al requisito dell'essere militari delle categorie del congedo o pensionati, e che prevedono tra i propri fini sociali la tutela degli interessi morali e materiali dei propri associati, a norma dell’articolo 937 sono iscritte, a loro richiesta, in apposito albo, tenuto dal Ministero della difesa.
La norma in esame pone quindi come requisito lo svolgimento di una o più attività di interesse generale espressamente elencate all'articolo 5 del Codice del terzo settore, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Inoltre la disposizione prevede il rispetto della composizione della base associativa e del perseguimento delle finalità di tutela degli interessi morali e materiali dei propri associati, di cui all'articolo 937 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
Per quanto concerne il requisito della strumentalità previsto dal Codice del terzo settore (articolo 6) riguardo all’esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale indicate dall’articolo 5 del medesimo codice, la disposizione in esame dispone che tale requisito qualora le attività diverse siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalità delle associazioni medesime.
La disposizione prevede infine che agli oneri, valutati in 6,75 milioni per il 2025 e 3,95 milioni annui a partire dal 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del MEF per l’anno 2024, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Infine, con una modifica approvata in sede referente, è stata introdotta la lettera n), che interviene sul comma 8 dell’articolo 101 (Norme transitorie) del Codice del terzo settore, ampliando le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente.
A tale proposito va ricordato che il comma 8 dell'articolo 101 del Codice del terzo settore precisa che la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 460/1997[28] e dell'articolo 4, comma 7, lettera b), del D.P.R. 633/1972.
L’articolo 10, comma 2, del D.Lgs n. 460/1997, qualifica come organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società' cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente, in caso di scioglimento per qualunque causa, l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Inoltre, la lettera b) del comma 7 dell'articolo 4 del D.P.R. 633/1972[29], prevede che le associazioni ed enti che inseriscano nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità (salvo diversa destinazione imposta dalla legge) possano beneficiare di disposizioni recate da altri commi del medesimo articolo 4 del D.P.R. 633/1972.
Inoltre, il comma 8 contiene previsioni dello stesso genere per gli enti associativi.
Anche per essi, infatti, l'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra l'ipotesi di scioglimento ai sensi e per gli effetti, nel loro caso, del comma 8 dell'articolo 148 del testo unico sulle imposte dei redditi, che è il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Con la modifica approvata si aggiungono alcuni periodi dopo il primo periodo del comma 8 sopra illustrato, diretti ad estendere le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente, prevedendo che tale previsione si applichi anche:
§ in caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei trust[30] dotati della medesima qualifica;
§ alle ONLUS che, a causa di una situazione di direzione e coordinamento o di controllo da parte dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 2[31] – vale a dire di soggetti che non sono enti del terzo settore - , non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti delle predette organizzazioni prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale, di cui all’articolo 5, senza finalità di lucro e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività.
Viene comunque previsto che in caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l’assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS di cui al precedente periodo devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 148 (Enti di tipo associativo), comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917[32].
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Va ricordato che il D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106[33], entrato in vigore il 3 agosto 2017, provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, configurandosi come uno strumento unitario in grado di garantire la "coerenza giuridica, logica e sistematica" di tutte le componenti del Terzo settore al fine di "sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.
In sintesi il Codice[34]:
• delimita il perimetro del Terzo settore enumerando gli enti che ne fanno parte individuati in: organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative e società di mutuo soccorso. Viene inserita in tale perimetro la nozione di ente del terzo settore definito come "ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi" e prevede l'obbligo, ponendo un temine di 18 mesi (fino a febbraio 2019), affinché tutti gli enti di terzo settore modifichino i loro statuti inserendovi l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS;
• definisce lo status di volontario e reca norme volte a favorire la promozione e il riconoscimento della cultura del volontariato in ambito scolastico e lavorativo;
• razionalizza i settori delle attività di interesse generale attraverso la compilazione di un elenco unico, con il tentativo di fondere la normativa attualmente prevista ai fini fiscali con quella prevista ai fini civilistici. Introduce nuovi settori di attività, e prevede la possibilità di aggiornare l'elenco delle attività di interesse generale;
• prevede, accanto all'esercizio delle attività di interesse generale, l'esercizio di attività diverse e la possibilità di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare;
• integra la nozione vigente di distribuzione indiretta;
• fornisce dettagliati criteri per determinare la natura commerciale o non commerciale degli ETS, tenendo conto delle attività da essi svolte e delle modalità operative concretamente impiegate;
• dispone l'applicazione agli ETS, diversi dalle imprese sociali, del regime fiscale previsto dal Titolo X del Codice, che reca specifiche misure di sostegno. Agli stessi enti applica le norme del TUIR relative all'IRES, in quanto compatibili;
• opera il rafforzamento della lotta al dumping contrattuale a danno del settore cooperativo e garantisce l'assenza degli scopi lucrativi attraverso il principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici dei lavoratori dipendenti;
• prescrive l'obbligo, per gli enti del Terzo settore, qualificati nello statuto come ETS, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (c.d. RUNTS) e di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Più precisamente, disciplina l'istituzione ed il funzionamento a regime, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, ciascuna delle quali è dedicata ad una delle categorie di enti definite dal Codice. Il Registro è gestito operativamente e con modalità informatiche su base territoriale, da ciascuna Regione e Provincia autonoma. È prevista una revisione periodica almeno triennale finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti;
• introduce l'obbligo, per tutti gli enti del Terzo settore, di redazione del bilancio;
• obbliga gli enti del Terzo settore con ricavi/rendite/proventi o entrate superiori ad 1 milione di euro a depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte;
• dispone dei rapporti degli enti del Terzo settore con gli enti pubblici;
• istituisce il Consiglio nazionale del Terzo settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
• disciplina i Centri di servizio per il volontariato (CSV), dando attuazione alla revisione del sistema di tali centri, prevedendo per essi specifiche forme di finanziamento e determinati compiti e funzioni;
• disciplina i titoli di solidarietà degli enti del terzo settore nonché le altre forme di finanza sociale;
• disegna specifici regimi fiscali agevolati per gli ETS che si iscrivono al Registro unico nazionale;
• detta le norme in materia di controlli e coordinamento.
Articolo 5
(Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112)
L’articolo 5, introdotto nel corso dell’esame referente, dispone una puntuale modifica all’articolo 16, comma 1, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112[35], fissando al tre per cento (in luogo del riferimento ad una quota non superiore a tale percentuale) la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali possono destinare a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3[36], nonche' dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura.
L’articolo 5, introdotto nel corso dell’esame referente, dispone una puntuale modifica all’articolo 16, comma 1, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106) disciplinante il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.
Il citato articolo 16 prevede che le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonché dalla Fondazione Italia Sociale (cfr. infra art. 13-ter), specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.
Con la modifica approvata in sede referente viene fissata al tre per cento (in luogo del riferimento ad una quota non superiore a tale percentuale[37]) la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali possono destinare a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni con le caratteristiche di cui all’articolo 15, comma 3 (cfr. supra) nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, sopra descritte.
Articolo 6
(Estinzione della Fondazione Italia sociale)
L’articolo 6, inserito in sede referente, abroga l’articolo 10 della Legge 6 giugno 2016, n. 106 [38], che istituisce e disciplina la Fondazione Italia sociale (comma 1).
Viene poi previsto (comma 2) che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Fondazione sia estinta e liquidata , con la procedura di cui all’articolo 16 del D.P.R. 28 luglio 2017, recante l’approvazione dello Statuto della Fondazione Italia sociale (comma 2).
L’articolo 6, inserito in sede referente, abroga l’articolo 10 della Legge 6 giugno 2016, n. 106, che istituisce e disciplina la Fondazione Italia sociale (comma 1).
L’articolo 10 della legge n. 106/2016, ha istitutito la "Fondazione Italia Sociale", una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche, che, mediante l'apporto di risorse finanziarie e competenze gestionali, ha il compito di sostenere, attrarre e organizzare le iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale. Per quanto riguarda l'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, la Fondazione è tenuta a rispettare il principio di prevalenza, svolgendo una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico (comma 1).
La Fondazione, soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, non ha obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale (comma 6 ).
Gli interventi innovativi, che la Fondazione è chiamata a sostenere, sono definiti dal comma 1, come interventi caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti più svantaggiati.
La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi, può instaurare rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero (comma 2).
Lo statuto della Fondazione, disciplinato dai commi 3 e 4, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.
Lo Statuto prevede:
a) strumenti e modalità che consentano alla Fondazione di finanziare le proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding;
b) strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi, anche con riferimento alla diffusione di modelli di welfare integrativi rispetto a quelli già assicurati dall'intervento pubblico e allo sviluppo del microcredito e di altri strumenti di finanza sociale;
c) la nomina, nell'organo di governo della Fondazione, di un componente designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore.
Il comma 5 specifica che l'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. Conseguentemente, il secondo periodo del comma dispone che la Fondazione debba dotarsi di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito.
Per il 2016, per lo svolgimento delle attività istituzionali, alla Fondazione è stata assegnata una dotazione iniziale di un milione di euro, al cui finanziamento si è provveduto con corrispondente riduzione delle risorse che la stabilità 2015 ha destinato alla Riforma del Terzo settore (comma 7).
Con le stesse finalità il comma 8 dispone che, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della Riforma del Terzo settore, la Fondazione trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione iniziale di un milione di euro.
Il D.P.R. 28 luglio 2017 Approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale ha poi definito la Fondazione Italia sociale una persona giuridica privata che risponde ai princìpi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, senza scopo di lucro e con durata illimitata. Scopo della Fondazione quello di sostenere la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, svolgendo una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico. Il patrimonio della Fondazione è costituito da una dotazione iniziale, conferita dallo Stato, pari a un milione di euro. La Fondazione dovrà trasmettere alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione iniziale di un milione di euro.
Viene poi previsto (comma 2) che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Fondazione sia estinta e liquidata , con la procedura di cui all’articolo 16 del D.P.R. 28 luglio 2017, recante l’approvazione dello Statuto della Fondazione Italia sociale (comma 2).
Il citato articolo 16 dello Statuto disciplina lo scioglimento della Fondazione, prevedendo che la Fondazione si estingue nei casi previsti dal codice civile, e che lo scioglimento è deliberato dal Comitato di Gestione con il voto di due terzi dei membri in carica, previo parere non vincolante del Collegio dei Partecipanti e previo parere vincolante del Ministero vigilante.
Con la delibera di estinzione della Fondazione, il Comitato di Gestione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno anche essere scelti fra i suoi membri. Durante la fase di liquidazione resta in carica l'Organo di Revisione.
Al termine della fase di liquidazione, nei limiti del patrimonio residuo, la Fondazione verserà allo Stato il contributo iniziale ricevuto ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 106 del 2016 e, in subordine, devolverà il patrimonio residuo ad altri enti senza scopo di lucro, individuati dal Comitato di Gestione, salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 7
(Modifiche al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 in materia di esonero degli enti del Terzo settore dall'imposta di successione e dall'imposta di registro)
L’articolo 7 introdotto in sede referente, esclude la responsabilità solidale degli eredi per il pagamento dell'imposta di successione, in favore degli enti del Terzo Settore che sono beneficiari di trasferimenti non soggetti ad imposta di successione e donazione e alle imposte ipotecarie e catastali.
L’articolo 7, introdotto in sede referente, aggiunge un nuovo comma 5-bis all’articolo 36 del D. Lgs. n. 346 del 1990, recante il Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, che individua i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta e prevede, in linea generale, che gli eredi siano obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta di successione nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.
Inoltre, il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento nel limite del valore della propria quota ereditaria. Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l'articolo 58 del testo unico sull'imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131), che consente la surroga dei soggetti che hanno pagato l'imposta in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. L'ufficio del registro può chiedere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità o la nomina di un curatore dell'eredità giacente.
Il nuovo comma 5-bis esclude la responsabilità solidale degli eredi, di cui all’articolo 5 del D.Lgs n.346/1990, per gli enti del Terzo Settore che sono beneficiari di trasferimenti non soggetti ad imposta di successione e donazione e alle imposte ipotecarie e catastali, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo D. Lgs. n. 346 del 1990 e dell'articolo 82, comma 2, del Codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Il richiamato articolo 3 del D. Lgs. n. 346 del 1990 esenta da imposta di donazione e successione i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, e quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni bancarie.
L’articolo 82, comma 2 del richiamato Codice del Terzo settore esenta dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, se i beni oggetto di trasferimento sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 8
(Modifica all’articolo 705 del codice civile in materia di dispensa dall’apposizione dei sigilli e dall’inventario dei beni dell’eredità)
L’articolo 8, inserito nel corso dell’esame in sede referente, modifica le disposizioni del codice civile in materia di dispensa dall’apposizione dei sigilli e dall’inventario dei beni dell’eredità.
L’articolo 8, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, si compone di due commi. In primo luogo, il comma 1 inserisce un ulteriore comma all’articolo 705 del codice civile, in materia di apposizione di sigilli e inventario.
Si ricorda che l’apposizione dei sigilli è una procedura di natura cautelare e provvisoria, che può essere richiesta, al momento del decesso di una persona, per identificare e conservare i beni facenti parte di un patrimonio, in vista dell’eventuale futuro riconoscimento e della salvaguardia dell’interesse di tutti coloro che vantano diritti legati all’eredità. L’attuale formulazione dell’art. 705 c.c. prevede che l’esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. In tal caso, l’esecutore fa redigere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.
La modifica recata dal comma 1 dell’articolo in commento prevede che quando sono chiamati all’eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell’accettazione dell’eredità stessa, questi hanno facoltà di dispensare l’esecutore testamentario dall’obbligo di apposizione dei sigilli e dall’inventario dei beni dell’eredità. Tale facoltà è esercitata mediante dichiarazione resa al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o a un notaio. Si specifica che resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 473 del codice civile e che la facoltà può essere esercitata subordinatamente alla prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari.
L’art. 473 c.c. prevede che l'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.
Inoltre, è previsto quale requisito per l’efficacia della dispensa che la dichiarazione sia resa nei confronti di tutti i chiamati all’eredità.
Il comma 2 dell’articolo in commento, infine, dispone che i criteri e le modalità per la prestazione della garanzia prevista dal terzo comma dell’articolo 705 del codice civile, come introdotto dal comma 1, siano individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia.
[1] Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà
[2] Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
[3] Disposizioni in materia di ricorrenze festive.
[4] Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.
[5] Vale a dire da enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome, e da associazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
[6] Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
[7] Come modificato dall’art. 1, c. 735, della L. 234/2021.
[8] L'ordinamento prevede la possibilità di esercitare in forma associata le funzioni locali attraverso due strumenti: la convenzione e l'unione di comuni (tra cui le comunità montane). Gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato determinati funzioni e servizi. In alternativa, due o più comuni possono costituire una unione, vero e proprio ente locale dotato di statuto e di organi rappresentativi propri, per l'esercizio stabile di funzioni e servizi. L'ordinamento prevede due tipologie di esercizio in forma associata tramite unione di comuni o convenzione: quella, facoltativa, per l'esercizio associato di determinate funzioni e quella obbligatoria, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per l'esercizio delle funzioni fondamentali.
[9] Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010.
[10] Legge finanziaria 2007
[11] Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019.
[12] Data di entrata in vigore della legge n. 126 del 2020 di conversione del decreto legge n. 104 del 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
[13] Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
[14] Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.
[15] Vale a dire le politiche sociali, di inclusione, coesione e protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori per motivi di lavoro e politiche per l'inclusione dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;
[16] Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
[17] Definiti ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della L. n. 47/2017 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), che prevede che quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.
[18] Il citato comma 4-bis dell’articolo 1 della L. n. 451/1997 prevede che la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori nonché dell'affido e dell'adozione
[19] Disposizioni in materia di ricorrenze festive.
[20] Per la relativa disciplina si veda il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante Revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
[21] Che disciplina l’acquisto della personalità giuridica.
[22] Disciplinante il Registro delle imprese.
[23] Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
[24] Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.
[25] Ai sensi del quale la qualità di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
[26] Il citato articolo 35 (Associazioni di promozione sociale), al comma 1, dispone che Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 (Attività di interesse generale), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
[27] Codice della protezione civile.
[28] Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità' sociale.
[29] Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
[30] Il trust è un istituto giuridico, mutuato dal diritto anglosassone, con cui i beni del patrimonio di un soggetto vengono separati per perseguire specifici interessi a favore di determinati beneficiari oppure per raggiungere uno scopo determinato. I beni separati vengono gestiti da una persona (trustee) o da una società professionale (trust company). Il trustee ha la proprietà legale del trust e ne è titolare dei relativi diritti, però i beni rimangono nel patrimonio del trust.
Un esempio di trust nel nostro sistema giuridico è quello previsto dalla legge “dopo di noi” (legge n. 112/2016), costituito per l’assistenza, la cura e la protezione di soggetti con disabilità grave (art. 6). Nell’atto istitutivo devono essere indicati espressamente il beneficiario con disabilità grave, al quale devono essere rivolte le cure e le attività assistenziali, ed il beneficiario del fondo residuo, al quale viene attribuito il fondo in trust al termine della vita del trust, momento che normalmente si verifica alla morte del soggetto disabile.
[31] Il citato articolo 4, comma 2, del D.Lgs n. 117/2017, prevede che non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicchè è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.
[32] Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi
[33] Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
[34] In merito a tutti gli atti attuativi adottati in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017 si fa rinvio all’apposita pagina del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
[35] Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.
[36] Vale a dire da enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome, e da associazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
[37] Quota che quindi, a normativa vigente, potrebbe essere anche inferiore
[38] Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.