Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Sociali
Titolo: Schema di decreto legislativo sulla riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità da parte delle persone con disabilità
Riferimenti: SCH.DEC N.69/XIX
Serie: Atti del Governo   Numero: 69
Data: 11/09/2023
Organi della Camera: XII Affari sociali

 

 


 

XIX legislatura

 

Schema di decreto legislativo sulla riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità da parte delle persone con disabilità

A.G. 69

11 settembre 2023

 

 

 

 

 

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Dossier n. 135

 

 

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura. 5

Premessa e Cenni sulla disciplina di delega. 7

Articolo 1 (Finalità) 10

Articolo 2 (Ambito di applicazione) 11

Articolo 3 (Norme sul Piano integrato di attività e organizzazione) 12

Articolo 4 (Inserimento dell’inclusione sociale e dell’accesso delle persone con disabilità tra gli obiettivi di produttività della pubblica amministrazione) 15

Articolo 5 (Rappresentanti delle associazioni) 17

Articolo 6 (Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro) 19

Articolo 7 (Carta dei servizi) 21

Articolo 8 (Misure di tutela di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198) 23

Articolo 9 (Clausole di invarianza finanziaria) 25

Articolo 10 (Entrata in vigore) 26

 


Schede di lettura


Premessa e Cenni sulla disciplina di delega

 

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della disciplina di delega di cui alla L. 22 dicembre 2021, n. 227. Tale legge ha previsto l’adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. Lo schema in oggetto è il primo schema presentato alle Camere ai sensi della suddetta disciplina di delega; esso concerne la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità da parte dei soggetti con disabilità – ivi compresi i profili di inclusione e accessibilità inerenti ai lavoratori pubblici con disabilità –. Si ricorda, in via di sintesi, che gli altri profili oggetto della complessiva disciplina di delega concernono: la definizione della condizione di disabilità e la revisione, il riordino e la semplificazione della normativa di settore; l’accertamento della condizione di disabilità e la revisione dei relativi processi valutativi di base; la valutazione multidimensionale della disabilità e la realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato; l’informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione; l’istituzione del Garante nazionale delle disabilità; la definizione di norme finali e transitorie [1] .

I decreti legislativi in oggetto devono essere adottati entro il 15 marzo 2024 [2] , fatta salva l’eventuale applicazione del meccanismo di scorrimento dei termini, di cui all’articolo 1, comma 2, della citata L. n. 227. In base al cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i medesimi decreti devono entrare in vigore entro il 30 giugno 2024.

Riguardo all’oggetto del presente schema di decreto – costituito, come detto, dalla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità da parte dei soggetti con disabilità , i princìpi e i criteri direttivi della disciplina di delega contemplano (articolo 2, comma 2, lettera e), della citata L. n. 227):

-        la previsione che presso ciascuna amministrazione possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità (numero 1) della citata lettera e)). Tale programmazione strategica è in ogni caso operata (come già richiesto dalla disciplina vigente) nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (Piano che le pubbliche amministrazioni devono adottare ai sensi della disciplina generale vigente);

-        la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione relativa alla suddetta accessibilità del Piano integrato di attività e organizzazione (numero 2) della stessa lettera e));

-        l'introduzione, tra gli obiettivi di produttività delle pubbliche amministrazioni, di quelli specificamente volti a rendere effettive l'inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità (numero 3));

-        la possibilità per i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità di presentare osservazioni – relativamente ai profili dell'accesso e dell'inclusione sociale delle persone con disabilità – sul Piano della performance (di una pubblica amministrazione) e sulla relativa Relazione annuale sulla performance (numero 4));

-        l'inserimento, tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale pubblico, di quelli derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità (numero 5));

-        la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento (anche ai sensi della disciplina sul cosiddetto collocamento obbligatorio) dei lavoratori con disabilità nell'ambiente di lavoro, anche al fine dell’attuazione del principio dell’accomodamento ragionevole, inteso a garantire la piena eguaglianza con gli altri lavoratori (numero 6));

-        l'obbligo, per i concessionari dei pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l'effettiva accessibilità delle prestazioni (numero 7)); tali indicazioni devono specificare quali siano i livelli obbligatori ai sensi della normativa vigente;

-        l'estensione (numero 8)) della vigente categoria del "ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici" alla mancata attuazione o alla violazione: dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l’inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità; degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Sullo schema di decreto in esame è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali (nella seduta del 7 giugno 2023); all’intesa è allegato il documento relativo alla posizione espressa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; riguardo a quest’ultimo documento, nella premessa della suddetta intesa si afferma cheil Ministro per le disabilità ha dichiarato di accettare tutte le richieste formulate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibili con la legge delega” (in merito alle richieste formulate nel documento delle Regioni e dalle Province autonome, cfr., nel presente dossier, le schede di lettura dei singoli articoli). Sullo schema di decreto, inoltre, il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere in data 25 luglio 2023 [3] .

 


Articolo 1
(Finalità)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 1 dello schema di decreto in esame afferma che il provvedimento è inteso a garantire l’accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini con disabilità e l'uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale (al fine della loro piena inclusione), in attuazione della disciplina di delega di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e), della L. 22 dicembre 2021, n. 227. Riguardo a quest’ultima, si rinvia alla precedente scheda “Premessa e Cenni sulla disciplina di delega”. Il medesimo comma 1 richiama il rispetto del diritto europeo e internazionale in materia, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alle relative norme di attuazione.

Il successivo comma 2 specifica che, ai fini della disciplina in esame, per accessibilità deve intendersi l’accesso e la fruibilità, su base di eguaglianza con gli altri, dell’ambiente fisico e dei servizi pubblici – tra i quali i servizi elettronici e di emergenza, dell’informazione e della comunicazione, ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili –; la suddetta accessibilità è conseguita anche mediante l’adozione di misure specifiche per le varie disabilità e di meccanismi di assistenza e mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli (intesi a garantire, nel luogo di lavoro, la piena eguaglianza con gli altri lavoratori dei soggetti con disabilità) [4] .

 

 


Articolo 2
(Ambito di applicazione)

 

 

L’articolo 2 specifica che lo schema di decreto in esame si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni [5] , nonché, limitatamente agli articoli 7 e 8 (relativi alla carta dei servizi e all’istituto del "ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici") [6] , ai concessionari dei pubblici servizi; le autorità indipendenti, gli organi costituzionali e quelli di rilievo costituzionale adeguano i propri ordinamenti ai princìpi della presente disciplina nell’ambito della propria autonomia regolamentare e organizzativa.

 

 


Articolo 3
(Norme sul Piano integrato di attività e organizzazione)

 

 

L’articolo 3 pone alcune novelle integrative nella disciplina del Piano integrato di attività e organizzazione, stabilita dall’articolo 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, e successive modificazioni [7] . La novella di cui al capoverso 2-bis del comma 1 concerne la definizione dei profili del Piano inerenti alla piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità. La novella di cui al successivo capoverso 2-ter reca una norma di chiusura, relativa alle pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti (le quali, in base alla disciplina già vigente, sono tenute alla definizione solo di alcuni contenuti del Piano).

 

Si ricorda che il Piano integrato di attività e organizzazione deve essere adottato, con cadenza triennale e con aggiornamento annuale, dalle pubbliche amministrazioni con almeno cinquanta dipendenti - escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative - [8] ; le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti sono tenute esclusivamente [9] alla definizione dei contenuti del Piano relativi alla mappatura dei processi svolti dall’amministrazione – mappatura intesa all’individuazione dei rischi corruttivi –, alla struttura organizzativa, all’organizzazione del lavoro agile, alla programmazione delle cessazioni dal servizio e alla stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale.

La novella integrativa di cui al capoverso 2-bis del comma 1 del presente articolo 3 prevede che le pubbliche amministrazioni demandino, nell’ambito del personale in servizio, a un dirigente amministrativo, ovvero a un altro dipendente al suddetto equiparato, dotato di adeguata professionalità o esperienza, comprovata anche da specifica formazione sui temi dell’inclusione sociale e dell’accessibilità per le persone con disabilità, oppure al responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro (la disciplina di quest’ultima figura è modificata dal successivo articolo 6 [10] ): la definizione delle modalità e delle azioni (che, in base alla disciplina già vigente, devono essere contenute nel suddetto Piano) per il conseguimento della piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità; la formulazione – con riferimento a tali modalità e azioni – della proposta di definizione dei seguenti contenuti del Piano (già previsti a legislazione vigente): gli obiettivi programmatici e strategici della performance (individuale e organizzativa); la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo [11] ; gli obiettivi formativi annuali e pluriennali [12] . I nominativi dei soggetti individuati per le suddette funzioni sono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica (dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Si ricorda che il documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome, allegato all’intesa sancita il 7 giugno 2023 sul presente schema in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, ha richiesto che la previsione della suddetta figura nel processo di definizione del Piano non sia formulata in termini obbligatori generali e che venga rimesso alla valutazione dell’amministrazione se sussista la relativa necessità. Nella premessa della citata intesa si afferma cheil Ministro per le disabilità ha dichiarato di accettare tutte le richieste formulate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibili con la legge delega”. Al riguardo, il parere del Consiglio di Stato ha rilevato che la disciplina di delega [13] prevede, letteralmente, l’individuazione della suddetta figura in termini di possibilità per l’amministrazione, ma che, sul piano sostanziale, la previsione di una “mera facoltà” sarebbe “poco coerente con le finalità dell’intervento”.

Si ricorda altresì che il suddetto documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha richiesto che il summenzionato requisito di specifica formazione concerna esclusivamente il tema dell’accessibilità per le persone con disabilità e non anche il tema dell’inclusione sociale.

La novella di cui al successivo capoverso 2-ter prevede che le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti possano individuare la figura prevista dal precedente capoverso 2-bis anche ricorrendo a forme di gestione associata. La relazione illustrativa dello schema di decreto osserva che la previsione della possibilità di gestione associata è anche intesa a consentire “sinergie nella definizione integrata dei progetti di inclusione volti a garantire l'effettività dei diritti delle persone con disabilità”.

Come detto, la formulazione della disciplina vigente sul Piano pone, per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, gli obblighi di adozione solo con riferimento a specifici contenuti [14] . Si valuti l’opportunità di chiarire se il presente articolo 3 determini un’estensione dei contenuti obbligatori per tali amministrazioni.

Riguardo alle pubbliche amministrazioni con almeno cinquanta dipendenti, cfr. supra.

 


Articolo 4
(Inserimento dell’inclusione sociale e dell’accesso delle persone con disabilità tra gli obiettivi di produttività della pubblica amministrazione)

 

 

L’articolo 4 pone alcune novelle integrative nella disciplina relativa alla performance individuale e organizzativa nelle pubbliche amministrazioni, agli obiettivi a cui la performance deve essere volta e alla misurazione e alla valutazione della performance individuale. Le novelle introducono alcuni riferimenti agli obiettivi per l’effettiva inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità.

 

Le novelle in oggetto concernono alcune norme del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Si ricorda che l’ambito di queste ultime è costituito [15] dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni [16] , e dai relativi dipendenti, ad eccezione del personale in regime di diritto pubblico [17] .

Più in particolare, la novella di cui al comma 1, lettera b), prevede che gli obiettivi delle pubbliche amministrazioni, anche nell’ottica di una corretta allocazione delle risorse, assicurino l’effettiva inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità. Si ricorda che l’articolo 5 del citato D.Lgs. n. 150 del 2009, e successive modificazioni – articolo oggetto della novella integrativa in esame – concerne sia gli obiettivi generali (riguardanti tutte le pubbliche amministrazioni summenzionate) sia gli obiettivi specifici della singola amministrazione; questi ultimi devono essere definiti nel Piano della performance della stessa amministrazione [18] .

La novella di cui alla lettera a) del presente articolo 4, comma 1, dispone che nella valutazione della performance individuale ed organizzativa si tenga conto del raggiungimento o meno dei suddetti obiettivi per l’effettiva inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità. Tale criterio, come esplicitato dalla medesima novella, rileva anche ai fini dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 3, commi 5 e 5-bis, del citato D.Lgs. n. 150 del 2009, e successive modificazioni.

Si ricorda che questi ultimi due commi prevedono che: il rispetto della disciplina (di cui al titolo II del suddetto D.Lgs. n. 150, e successive modificazioni) sulla misurazione, valutazione e trasparenza della performance sia condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rilevi al fine del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali; la valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rilevi al fine dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e al fine dell'irrogazione del licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento.

La novella di cui alla lettera c) del presente articolo 4, comma 1, dispone che la misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di un’unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità siano collegate anche agli indicatori di performance relativi al raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità. Riguardo a tale programmazione strategica, si rinvia alla scheda di lettura del precedente articolo 3.

Le novelle di cui all’articolo 4, comma 1, in esame costituiscono l’attuazione dei principi e criteri direttivi di delega di cui ai numeri 3) e 5) dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della L. 22 dicembre 2021, n. 227. Nel documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome, allegato all’intesa sancita il 7 giugno 2023 sul presente schema in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, si richiede che dall’ambito degli obiettivi, inseriti dalle novelle suddette di cui alle lettere a) e b), sia escluso il riferimento all’inclusione sociale. Si ricorda, tuttavia, che nella premessa della citata intesa si afferma cheil Ministro per le disabilità ha dichiarato di accettare tutte le richieste formulate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibili con la legge delega” e che il riferimento all’inclusione sociale è previsto nella norma di delega sugli obiettivi di cui al suddetto numero 3).

 

 

 


Articolo 5
(Rappresentanti delle associazioni)

 

 

L’articolo 5, al comma 1, prevede che le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore [19] ,  partecipino alla formazione della sezione [20] del Piano integrato di attività ed organizzazione relativa alle modalità e alle azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, e concorrano inoltre alla predisposizione delle proposte di definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance e della strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali [21] . Le predette attività devono essere svolte nel rispetto dei criteri di maggiore rappresentatività nazionale o territoriale e sulla base di specifiche competenze per materia, con le modalità definite dall’Organismo indipendente di valutazione [22] e previa audizione della specifica figura dirigenziale prevista dall’art. 3 del provvedimento in esame, figura preposta alla definizione delle modalità e delle azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità (v. sopra scheda di lettura relativa al citato art. 3).

Secondo la relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, quelle introdotte dal comma in esame sono “norme volte a garantire la piena partecipazione delle Associazioni nel procedimento, al fine di predisporre il Piano integrato di attività e organizzazione alla luce di pratiche consolidate, facendo dunque del mondo della disabilità un attore effettivo e non soltanto un destinatario passivo di scelte normative ed amministrative”.

Il successivo comma 2 prevede che le predette associazioni rappresentative, anche in questo caso nei modi definiti dall’Organismo indipendente di valutazione, possano formulare proprie osservazioni al Piano della performance [23] , se da redigere, e alla Relazione sulla performance [24] , relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l’inclusione sociale delle persone con disabilità.

 

Si ricorda, in relazione all’articolo in esame, che la legge delega, all’articolo 2, comma 2, lettera e), nn. 2 e 4, prefigura la partecipazione delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla elaborazione della programmazione strategica, nonché la facoltà delle stesse associazioni di formulare osservazioni, relativamente ai profili di interesse, al Piano ed alla Relazione sulla performance.

 

Nell’ambito della procedura svolta in sede di Conferenza unificata, sono state formulate alcune richieste di modifica dell’articolo in commento; in sede di formalizzazione dell’intesa (il cui testo è allegato allo schema in esame, insieme con il documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome recante proposte emendative), il Governo ha dichiarato di accettare tutte le richieste formulate dalle regioni e dalle province autonome compatibili con la legge delega [25] . Le modifiche predette concernono: la soppressione dei riferimenti al ruolo dell’Organismo indipendente di valutazione, relativamente alla definizione dei modi di svolgimento delle attività delle associazioni; la sostituzione del riferimento alla “sezione” del Piano integrato di attività ed organizzazione, contenuto nel comma 1, con un riferimento ai “contenuti” del Piano stesso; la soppressione del riferimento, contenuto nel comma 2, alla “inclusione sociale”. 

 


Articolo 6
(Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro)

 

 

L’articolo 6 interviene sulla disciplina della figura del responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro (d’ora in poi “responsabile”), apportando modifiche testuali all’articolo 39-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [26] .

 

Si stabilisce, anzitutto, che la nomina del responsabile è finalizzata non solo a garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità (come già previsto), ma anche a dare attuazione all’art. 7, co. 1, del d. lgs. 165/2001, che impone alle pubbliche amministrazioni di garantire l’assenza di ogni forma di discriminazione, anche relativa alla disabilità, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

In secondo luogo, si obbligano tutte le pubbliche amministrazioni a dotarsi del responsabile, mentre in base alla disposizione vigente sono tenute a tale adempimento solo quelle con più di 200 dipendenti.

Inoltre, si precisa che il responsabile è preposto ai processi di inserimento in ambiente di lavoro delle persone con disabilità (e non ai processi di inserimento tout court), e deve essere individuato nell’ambito del personale in servizio [27] , tra i dirigenti di ruolo ovvero tra gli altri dipendenti, e scelto prioritariamente tra coloro i quali abbiano esperienza sui temi dell’inclusione sociale e dell’accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione.

 

Il disposto dell’articolo in esame è da porre in relazione all’articolo 2, comma 2, lettera e), n. 6 della legge delega, che prevede “la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro (..) anche al fine di garantire l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216”.

 

Si ricorda che il responsabile è chiamato a svolgere le seguenti funzioni (v. art. 39-ter, co. 2, del d. lgs. 165/2001, comma non interessato da modifiche):

 

a) cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato;

b) predispone, sentiti gli altri organi competenti, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 [28] ;

c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione.

 

Al responsabile potranno peraltro essere affidate, ai sensi dell’art. 3 dello schema di decreto legislativo in esame, anche le funzioni relative alla elaborazione del Piano integrato di attività ed organizzazione (v. sopra la scheda relativa).

 

Nell’ambito della procedura svolta in sede di Conferenza unificata, è stata formulata una richiesta di modifica dell’articolo in commento; in sede di formalizzazione dell’intesa (il cui testo è allegato allo schema in esame, insieme con il documento recante le proposte emendative della Conferenza delle regioni e delle province autonome), il Governo ha dichiarato di accettare tutte le richieste formulate dalle regioni e dalle province autonome compatibili con la legge delega. La modifica richiesta, in riferimento all’articolo in esame, concerne i requisiti di esperienza del responsabile: si vorrebbe che questi fosse versato soltanto sui temi dell'accessibilità “fisica e digitale” (il testo in esame, come riferito, richiede invece esperienza sia sui temi dell’accessibilità, senza aggettivazioni, sia su quelli dell’inclusione sociale).

 

 

 

 

 

 


Articolo 7
(Carta dei servizi)

 

 

L’articolo 7 prevede alcuni contenuti obbligatori della carta dei servizi, in tema di accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità.

 

In virtù della disposizione in esame, in particolare, sia le pubbliche amministrazioni che erogano servizi sia i concessionari di pubblici servizi sono tenuti ad indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato relativamente alla effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità. L’articolo precisa che occorre evidenziare quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento e indicare chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorità di controllo preposte.

 

In relazione alle previsioni dell’articolo in esame, si ricorda che l’articolo 2, comma 2, lettera e), n. 7 della legge delega reca il seguente principio direttivo: “prevedere l'obbligo, per i concessionari dei pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l'effettiva accessibilità delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi della normativa vigente”.

Nel parere allegato al provvedimento in esame, il Consiglio di Stato ha evidenziato che “L’obbligo in questione è, naturalmente, previsto anzitutto per le pubbliche amministrazioni che erogano servizi, ed esteso anche ai soggetti concessionari”.

 

Si ricorda che l’art. 32, co. 1, del d. lgs. n. 33/2013 [29] obbliga le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi a pubblicare la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Ai fini del predetto decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 [30] , e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni summenzionate si applica inoltre, in quanto compatibile, a una serie di altri soggetti (v. citato art. 32 d. lgs. n. 33/2013, commi 2 e 3).

Il d. lgs. 201/2022 [31] , all’art. 25, co. 1, stabilisce che il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet. In base all’art. 15 dello stesso d. lgs. 201/2022, gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.

 

 

 

 


Articolo 8
(Misure di tutela di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198)

 

 

L’articolo 8 introduce la mancata attuazione o la violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità, contenuti nelle carte dei servizi, oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia, tra i presupposti giuridici che legittimano i titolari di interessi omogenei ad agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche in rappresentanza di una pluralità di utenti.

 

La norma in esame è introdotta attraverso un’integrazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 [32] .

La disposizione oggetto di novella, nel testo vigente, prevede che, al fine espresso di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possano agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche [33] e dei concessionari di servizi pubblici se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance.

 

Nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, si evidenzia che l’articolo in commento, in sostanza, estende esplicitamente il campo di applicazione dell'azione collettiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

 

Si osserva che, sul piano formale, sarebbe da valutare l’opportunità di sostituire le parole “per la mancata attuazione” con le seguenti: “dalla mancata attuazione”, e la parola “contenute” con la seguente: “contenuti”. Si consideri, altresì, anche sul piano formale, che il testo vigente della disposizione oggetto di novella già contiene un riferimento alla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi, quale presupposto di legittimazione dell’azione collettiva.

 

In relazione al disposto dell’articolo in esame, si ricorda che l’articolo 2, comma 2, lettera e), n. 8, della legge delega chiede l’estensione dell’ambito operativo del ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla mancata attuazione o alla violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

 

 

 

 


Articolo 9
(Clausole di invarianza finanziaria)

 

 

L’articolo 9 specifica che dall’attuazione delle disposizioni del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle suddette norme con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 


Articolo 10
(Entrata in vigore)

 

 

Ai sensi dell’articolo 10, il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 



[1]     Si ricorda che, in base al testo originario della citata L. n. 227, la delega concerneva anche il potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità (Ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri) e la ridefinizione delle relative competenze. Tale parte della delega è stata abrogata dall’articolo 9, comma 4, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, mentre il comma 3 del medesimo articolo 9 – al fine di assicurare l'attuazione della disciplina di delega di cui alla medesima L. n. 227 – ha autorizzato la Presidenza del Consiglio dei ministri sia ad incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia sia a indire – nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate – una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale anche in deroga alle disposizioni che richiedono lo svolgimento di concorsi unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni alle amministrazioni nazionali.

[2]     Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della citata L. n. 227, e successive modificazioni.

[3]     Riguardo alla procedura di esercizio della delega, cfr. anche il citato articolo 1, comma 2, della L. n. 227.

[4]     Riguardo agli accomodamenti ragionevoli, cfr. anche la scheda di lettura dell’articolo 6 del presente schema.

[5]     Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[6]    Si rinvia alle schede di lettura dei medesimi articoli 7 e 8.

[7]     In attuazione della suddetta disciplina è stato adottato il regolamento di cui al D.M. 30 giugno 2022, n. 132, relativo alla “definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”.

[8]     La disciplina sul Piano integrato di attività e organizzazione fa riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[9]     Cfr. il comma 6 del citato articolo 6 del D.L. n. 80 del 2021, e successive modificazioni, e l’articolo 6 del citato regolamento di cui al D.M. n. 132 del 2022.

[10]   Cfr. la scheda di lettura dell’articolo 6.

[11]   La disciplina già vigente prevede che, nella definizione di tale strategia, il Piano possa far riferimento anche al lavoro agile.

[12]   La disciplina già vigente prevede che tali obiettivi siano “finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale”.

[13]   Cfr. il numero 1) dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della L. 22 dicembre 2021, n. 227.

[14]   Cfr. supra.

[15]   Cfr. l’articolo 1, comma 1, e l’articolo 2 del citato D.Lgs. n. 150 del 2009.

[16]   Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[17]   Queste ultime categorie di personale sono individuate dall’articolo 3 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.

[18]   Riguardo al Piano della performance, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 5 del presente schema.

[19]   Di cui al richiamato articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

[20]   Di cui al richiamato articolo 6, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La divisione del Piano in “sezioni” è prevista e disciplinata dal D.M. 30 giugno 2022, n. 132, “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”. L’art. 3, co. 1, del predetto Regolamento prevede che, tra i contenuti della sezione “Valore pubblico, Performance e Anticorruzione”, vi siano indicazioni circa le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, alle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità. Per ulteriori elementi sul Piano in questione v. supra, scheda su art. 3 del presente provvedimento.

[21]   Proposte di cui alle richiamate lettere a) e b) del comma 2 del succitato articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021.

[22]   Si ricorda che, in base all’articolo 14, comma 1, del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e succ. mod., ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV). Tra l’altro, l'OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; valida la relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo n. 150/2009; propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice.

[23]   Di cui al richiamato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il Piano della performance è un documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. Si ricorda che il d. lgs. 150/2009 si applica alle amministrazioni di cui di cui all'articolo 2, comma 2, del d. lgs. 165/2001 (ossia alle pp.aa. il cui personale opera in regime di diritto privato).

[24]   Di cui alla lettera b) del comma 1 del succitato articolo 10 del d. lgs. 150/2009. La Relazione annuale sulla performance, approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione, evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

[25]   V. quanto riportato in proposito nel parere del Consiglio di Stato allegato allo schema in esame, punto 7.

[26]   Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[27]   Il Consiglio di Stato, nel parere allegato al provvedimento in esame, rileva che tale previsione è “corretta ma ridondante”, essendo già previsto dalla disposizione vigente che la nomina debba avvenire “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane […] disponibili a legislazione vigente”.

[28]   Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. In base al succitato articolo 3, comma 3-bis, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. Gli accomodamenti ragionevoli sono richiamati anche dall’art. 1 del provvedimento in esame, v. supra.

[29]   Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

[30]   Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[31]   Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

[32]   Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

[33]   Escluse le autorità amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organi costituzionali nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il ricorso non consente di ottenere il risarcimento del danno patito (a tal fine, restano fermi i rimedi ordinari) ed è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.