Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Affari Sociali |
Titolo: | Legge di bilancio 2023 - Profili di interesse della XII Commissione Affari sociali |
Riferimenti: | AC N.643-bis/XIX |
Serie: | Progetti di legge Numero: 9/0/XII |
Data: | 02/12/2022 |
Organi della Camera: | XII Affari sociali |
Servizio Studi
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Dossier n. 18/0/10
Servizio Studi
Dipartimento Affari sociali
Tel. 06 6760-3266- * st_affarisociali@camera.it - @CD_sociale
Progetti di legge n. 9/0/XII
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AS0010.docx
NOTA
Il presente dossier è articolato in due parti:
§ la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza o di interesse della XII Commissione Affari sociali, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;
§ la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2023-2025 di competenza della XII Commissione Affari sociali.
I N D I C E
La prima Sezione................................................................................ 1
1. La disciplina contabile della prima sezione.................................. 1
Schede di lettura Sezione I
2. Disposizioni di competenza della XII Commissione............................. 5
Articolo 60 (Misure di semplificazione in materia di ISEE)....................... 5
Articolo 65 (Norme in materia di assegno unico e universale per i figli a carico)............................................................................................................ 8
Articolo 67 (Fondo per le periferie inclusive)........................................ 11
Articolo 93 (Incremento dell’indennità di pronto soccorso).................... 14
Articolo 94 (Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all’Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025)... 16
Articolo 95 (Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie).... 20
Articolo 96 (Adeguamento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci)........................ 22
Articolo 97 (Modifica del regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi).......... 26
Articolo 153, comma 13 (Risorse Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza)..................................................................................... 28
2. Disposizioni di interesse della XII Commissione................................ 31
Articolo 5 (Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas)................ 31
Articolo 17 (Aliquota IVA per prodotti dell’infanzia e per la protezione dell’igiene intima femminile)................................................................ 33
- Riduzione IVA per tamponi e assorbenti....................................................... 33
- Riduzione IVA per prodotti per l’infanzia..................................................... 33
Articolo 59 (Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa).......................................................................... 36
Articolo 66 (Congedo parentale).......................................................... 42
Articolo 78 (Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità) 44
Articolo 111 (Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari). 45
Articolo116 (Accoglienza profughi dall’Ucraina).................................. 48
La seconda Sezione............................................................................ 57
1. La disciplina contabile della seconda sezione............................. 57
- Le unità di voto parlamentare...................................................................... 57
- La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo.................. 58
- La classificazione delle spese...................................................................... 59
- La struttura degli stati di previsione della spesa........................................... 60
Analisi per Missioni e programmi degli stati di previsione di interesse della Commissione XII............................................................................... 62
Sanità................................................................................................ 62
Ministero della salute (Tabella n. 15).................................................... 62
Politiche sociali.................................................................................. 70
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4).................. 70
Stanziamenti di interesse nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.............................................................. 77
Dopo la riforma operata nel 2016, la legge di bilancio risulta costituita da un provvedimento unico, articolato in due sezioni.
La prima sezione (che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità) reca esclusivamente le misure normative tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento (NADEF). La seconda sezione (che assolve, nella sostanza, le funzioni dell’ex disegno di legge di bilancio) è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitano di innovazioni normative.
L’articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:
- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.
In ogni caso, la prima sezione non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.
Articolo 60
(Misure di semplificazione in materia di ISEE)
L’articolo 60 è diretto ad incoraggiare, fino a renderla ordinaria, la presentazione della DSU in modalità precompilata. A tal fine prevede che fino al 31 dicembre 2022 permanga la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata, ma che, a decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avvenga prioritariamente in modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con successivo decreto sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.
L’intervento legislativo è attuato modificando l’articolo 10 del D. Lgs. n. 147 del 2017[1], di cui viene modificato il comma 2-bis e abrogato il comma 3.
In premessa si ricorda che l'erogazione di molti servizi e prestazioni sociali è effettuata in base alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente ponderata attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), istituito nel 1998 e successivamente riformato dal d.P.C.M. n. 159 del 2013[2] (c.d. Regolamento ISEE) per migliorare l'equità nell'accesso alle prestazioni agevolate. L'ISEE viene calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e vale annualmente per tutti i membri del nucleo familiare e per tutte le prestazioni sociali. Per semplificare il rilascio dell’ISEE, l’articolo 10 del D. Lgs n. 147 del 2017 ha introdotto la DSU precompilata, caratterizzata dalla coesistenza di dati autodichiarati da parte del cittadino con dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.
L’art 10, comma 1, del D. Lgs n. 147 del 2017, stabilisce che, per precompilare la DSU, l’INPS cooperi con l’Agenzia delle Entrate, utilizzi le informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell’INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del citato D. Lgs. n. 147 del 2017, la DSU precompilata dall'INPS è resa disponibile mediante i servizi telematici dell'INPS direttamente al cittadino, che può accedervi anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate attraverso sistemi di autenticazione federata, o tramite un centro di assistenza fiscale, conferendo apposita delega,. In attuazione del citato comma 2, il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019[3] ha consentito la possibilità di utilizzare la DSU precompilata a decorrere dal 1° gennaio 2020, disciplinandone al contempo l’accesso, le componenti che continuano ad essere autodichiarate, nonché le omissioni o difformità rispetto al patrimonio mobiliare dichiarato. Il D.M. 9 agosto 2019 è stato modificato dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 12 maggio 2022[4], così come il disciplinare tecnico, modificato da ultimo in data 1° agosto 2022, con la previsione di ulteriori modalità semplificate di accesso alla DSU precompilata con l’obiettivo principale di favorirne la più ampia diffusione (sul punto il Messaggio INPS n° 3041 del 2 agosto 2022). Nello specifico, è stato previsto che, in alternativa agli elementi di riscontro, è possibile autorizzare la precompilazione dei dati da parte dei componenti maggiorenni del nucleo, diversi dal dichiarante, mediante accesso diretto al Sistema Informativo dell’ISEE con la propria identità digitale, ossia SPID almeno di 2° livello, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)[5]. Tale nuova modalità di precompilazione dell’ISEE, presupponendo un’autorizzazione espressa alla precompilazione dei dati da parte dei componenti maggiorenni del nucleo, semplifica notevolmente il processo di rilascio dell’ISEE, in quanto il caricamento automatico dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate esclude l’ipotesi, a oggi frequente, di esito negativo del controllo preliminare sui dati di riscontro inseriti e solleva il dichiarante dall’onere di fornirli.
Il successivo comma 2-bis dell’articolo 10, del D. Lgs. 147 del 2017 fa salva la possibilità di presentare la DSU in modalità non precompilata prevedendo, in tal caso, che in sede di attestazione dell’ISEE, siano riportate analiticamente le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell’INPS, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo le modalità definite dal citato decreto del 9 agosto 2019.
Più nel dettaglio, il comma 1, lettera a) dell’articolo in commento, modificando il comma 2-bis dell’art. 10 del D. Lgs. n. 147 del 2017, prevede che, fino al 31 dicembre 2022, resti ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare, secondo modalità definite con il decreto 9 agosto 2019 (si veda supra). A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto previsto dal Regolamento ISEE per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza (art. 10, comma 6; art. 11, commi 1-4; art. 12, comma 3 del d.P.C.M. 159 del 2013)[6].
Si osserva che la norma in commento consente la presentazione della DSU in modalità non precompilata soltanto fino al 31 dicembre 2022, ma fissa tuttavia al 1° luglio 2023 la data dalla quale la presentazione citata avviene prioritariamente in modalità precompilata: in proposito si valuti l’opportunità di un coordinamento tra le citate disposizioni ai fini della fissazione della data entro la quale è consentita la presentazione della DSU in modalità precompilata.
Si valuti inoltre l’opportunità di indicare il termine entro il quale deve essere emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Infine, il comma 1, lettera b) dell’articolo in commento abroga il comma 3 dell’articolo 10 del D. Lgs. n. 147 del 2017, contenente norme prescrittive ormai soddisfatte con l’emanazione del decreto 9 agosto 2019 (fissazione della data a partire dalla quale è possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU; fissazione della data a partire dalla quale è avviata una sperimentazione in materia, anche ai soli fini del rilascio dell'ISEE corrente; determinazione delle componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non precompilate).
Articolo 65
(Norme in materia di assegno unico e universale per i figli a carico)
L’articolo 65 reca alcune novelle alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230. Le novelle rendono permanenti, al fine della misura dell'assegno, le equiparazioni, già previste fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente: tra il figlio minorenne a carico e il figlio maggiorenne disabile e a carico; tra il figlio minorenne a carico e disabile e il figlio di età inferiore a ventuno anni, sempre disabile e a carico. Inoltre, si proroga, nell'ambito dell'istituto in esame, un ulteriore beneficio con riferimento ai figli a carico con disabilità, nell'ambito dei nuclei familiari rientranti in una determinata fattispecie, e si introduce un incremento dell'assegno con riferimento ai figli di età inferiore ad un anno ovvero, in una determinata ipotesi, di età inferiore a tre anni.
Più in particolare, in base alle novelle in esame:
- la misura di base[7] dell'assegno in esame per ciascun figlio maggiorenne a carico[8] e disabile[9] viene equiparata in via permanente a quella generale prevista per ciascun figlio minorenne a carico. Si ricorda che l'equiparazione è già stata prevista in via transitoria fino al 31 dicembre 2022[10]; la novella sopprime sia tale termine temporale sia, correlativamente, gli importi complessivi specifici (meno elevati di quelli suddetti) previsti, a decorrere dal 2023, per i figli maggiorenni disabili e a carico[11];
- la maggiorazione (dell'assegno in esame) prevista per ciascun figlio minorenne a carico e disabile viene estesa in via permanente per i figli maggiorenni - a carico e disabili - di età inferiore a ventuno anni[12]. Anche in tal caso, l'equiparazione è già stata prevista in via transitoria fino al 31 dicembre 2022 (riguardo alle novelle soppressive, cfr. supra);
- si prevede (analogamente alla disposizione operante fino al 31 dicembre 2022) un importo aggiuntivo (dell'assegno in esame) per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e rientranti nell'ambito di applicazione della maggiorazione temporanea di cui all'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 230 del 2021, e successive modificazioni. L'importo aggiuntivo in esame è pari, in base alla formulazione letterale della norma oggetto di novella[13], a 120 euro mensili. Si ricorda che la suddetta maggiorazione temporanea, in base al citato art. 5 del D.lgs 230/21, ha natura decrescente, essendo il relativo importo ridotto a due terzi a partire dal 1° gennaio 2023 e ad un terzo per il 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio del 2025 (dal mese di marzo 2025 la maggiorazione cessa); la relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio[14] sembrerebbe considerare gli oneri finanziari derivanti dalla novella in oggetto secondo un importo fisso e permanente - importo pari, come detto, a 120 euro -; si valuti l'opportunità di chiarire tale profilo, considerato che l'importo aggiuntivo in esame è qualificato dalla normativa oggetto di novella (cfr. il comma 9-bis del citato articolo 5 del D.Lgs. n. 230) come un incremento della maggiorazione temporanea. Riguardo all'ambito di applicazione - all'interno del quale è riconosciuto, con riferimento, come detto, ai casi di presenza di un figlio a carico con disabilità, l'importo aggiuntivo -, si ricorda che la maggiorazione di cui al citato articolo 5 del D.Lgs. n. 230[15] spetta qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni: il valore dell’ISEE[16] del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro; sia stato effettivamente percepito[17], nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori;
- si introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, un incremento della misura dell'assegno in esame - incremento pari al 50 per cento (commisurato sull'assegno al netto dell'eventuale maggiorazione temporanea suddetta) - per ciascun figlio di età inferiore ad un anno, oppure di età inferiore a tre anni nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno tre figli. Si valuti l'opportunità di chiarire se l'incremento percentuale in oggetto si applichi anche prima della nascita del figlio, considerato che la disciplina dell'assegno in esame prevede il riconoscimento dell'assegno, per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza[18], e se nel computo dei tre figli rientrino anche quelli non a carico.
Si ricorda che, per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, la misura dell'assegno unico e universale per i figli a carico è determinata secondo uno specifico criterio di calcolo[19].
In relazione alle suddette novelle, nonché sulla base dell'attività di monitoraggio finanziario svolta dall'INPS, il presente articolo 65 provvede alla riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'istituto dell'assegno unico e universale; a tali quantificazioni occorre tuttavia aggiungere gli importi di cui all'articolo 59, comma 7, alla cui scheda si rinvia.
Articolo 67
(Fondo per le periferie inclusive)
L’articolo 67 istituisce il Fondo per le periferie inclusive con una dotazione di 10 milioni per il 2023. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire, nelle periferie, l’inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia. A un decreto del Presidente del Consiglio è demandato il compito di regolamentare il Fondo (requisiti di ammissibilità dei progetti, modalità di erogazione del finanziamento e eventuali forme di co-finanziamento), e di istituire un Comitato di valutazione che definisca i criteri per la valutazione dei progetti favorendo l'attivazione di finanziamenti pubblici e privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione.
La norma in commento, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo denominato “Fondo per le periferie inclusive”, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2023, il cui stanziamento è da trasferirsi al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità nelle aree periferiche urbane delle grandi città, favorendo al contempo un miglioramento del livello di autonomia, in coerenza con gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. Con riguardo alla dotazione del Fondo, la RT al provvedimento evidenzia che, tenuto conto del numero dei comuni italiani con più di 300 mila abitanti (pari a 10), si stima un contributo medio per ciascuna città di circa 1 milione di euro.
Il Rapporto del 2018 dell’ONU “Un Flagship Report on Disability and Development 2018: Realization of the Sustainable Development Goals by, for and with persons with disabilities” ha analizzato per la prima volta lo stato dell’arte rispetto ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle persone con disabilità: più diffusa povertà, minore accesso a salute, istruzione e lavoro, inaccessibilità dei trasporti pubblici, maggiore rischio di violenza. D’altra parte il Rapporto evidenzia il crescente numero di buone pratiche che possono creare una società più inclusiva, sottolineando l’esigenza di riconoscere il contributo che le persone con disabilità possono dare allo sviluppo della società (qui una sintesi del Rapporto).
Il comma 2 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità con delega in materia di disabilità[20], da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione:
a) dei tempi e delle modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento e le eventuali forme di co-finanziamento;
b) dei criteri per la valutazione delle proposte da parte del Comitato per la valutazione dei progetti (a cui è dedicato il successivo comma 3), individuati in coerenza con le finalità del Fondo, privilegiando in particolare l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
Il Titolo VII (artt. 55, 56 e 57) del Codice del terzo settore (CTS) individua una serie di istituti specifici che valorizzano i rapporti collaborativi sulle “attività di interesse generale” (di cui all’art. 5 del CTS) fra la Pubblica amministrazione ed il Terzo settore. In particolare l’art. 55 prevede rapporti di partenariato fra enti della pubblica amministrazione e gli Enti del Terzo settore (ETS) attraverso forme di partenariqto, co-programmazione e co-progettazione (con possibilità di accreditamento). Il successivo art. 56 prevede convenzioni fra pubblica amministrazione ed Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Infine, l’art. 57 dispone che i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possano essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle Organizzazioni di volontariato. Sul punto è intervenuta la Sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 che sottolinea come l’art. 55 del CTS realizzi per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria, realizzando “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost.”. La Corte ritiene che in tal modo si instauri, tra i soggetti pubblici e gli ETS, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la ‘co-programmazione’, la ‘co-progettazione’ e il ‘partenariato’ (che può condurre anche a forme di ‘accreditamento’) si configurano come fasi di un procedimento complesso, espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico (contratto a prestazioni corrispettive). Il modello configurato dall’art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”. La Corte inoltre evidenzia che “lo stesso diritto dell’unione … mantiene, a ben vedere, in capo agli stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà”;
c) delle modalità di monitoraggio e le ipotesi di revoca del finanziamento.
Ai sensi del comma 3, il d.P.C.M di cui al precedente comma istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la valutazione dei progetti, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell’Autorità con delega in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.
Articolo 93
(Incremento dell’indennità di pronto soccorso)
L’articolo 93 è volto ad incrementare le risorse destinate dalla legge di bilancio 2022 alla definizione di una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso.
Più in dettaglio, in base all’articolo 93, comma 1, le predette risorse sono incrementate di complessivi 200 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2024. Si stabilisce, infatti, che i limiti di spesa annui lordi previsti dall’articolo 1, comma 293, della legge di bilancio 2022, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità. La disposizione in commento esplicita, in linea con la corrispondente norma della legge di bilancio 2022, che il fine dell'incremento è il riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso.
Si ricorda che la citata legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, articolo 1, commi 293 e 294) ha previsto che, in sede di contrattazione collettiva, si definisca una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni per il restante personale, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e in ragione dell'effettiva presenza in servizio. Ha previsto, altresì, che alla copertura del relativo onere si provveda a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Per il personale del comparto sanità[21], all'attuazione delle norme summenzionate della legge di bilancio 2022 ha provveduto il contratto collettivo nazionale 2019-2021[22], sottoscritto il 2 novembre 2022.
Per il personale della dirigenza sanitaria, il 6 ottobre 2022 è stato adottato, da parte del competente comitato di settore[23], l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021, in cui si prefigura, tra l'altro, la "finalizzazione" delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 in tema di indennità di natura accessoria per quanti operano nei servizi di pronto soccorso.
In base al comma 2 dell'articolo in esame, alla copertura degli oneri derivanti dalle descritte disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (modalità di copertura identica a quella prevista dalla legge di bilancio 2022, v. sopra).
Si segnala che il disegno di legge in esame, al successivo articolo 96, comma 1 (v. scheda di lettura ad esso relativa), innova in ordine al livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Articolo 94
(Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all’Antibiotico-Resistenza
(PNCAR) 2022-2025)
L’articolo 94 autorizza la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel “Piano Nazionale di Contrasto all’Antibiotico-Resistenza per il triennio 2022-2025”, su cui è in corso di definizione l’Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Detta somma è ripartita sulla base dei criteri da definirsi con Intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni. Le risorse non sono aggiuntive poiché sono a valere sul Fondo sanitario nazionale, in particolare sugli importi destinati alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale.
L’art. 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996[24], prevede che il CIPE (ora CIPESS), su proposta del Ministero della Salute, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, possa vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale ad obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano Sanitario Nazionale, assegnando alle Regioni le risorse per la predisposizione di specifici progetti ai sensi del comma 34-bis del medesimo art. 1. Tale componente del finanziamento del SSN (evidenziata nel decreto di riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno di riferimento) è oggetto di un ulteriore decreto (ripartizione delle quote vincolate agli obiettivi del Piano sanitario nazionale). L’Intesa 153/CSR del 4 agosto 2021 di riparto delle quote vincolate agli obiettivi del Piano sanitario nazionale per il 2021 ha destinato 40 mln di euro agli interventi di rafforzamento del Piano nazionale Antimicrobico.
Va evidenziato che la disposizione in commento indica che la somma di 40 mln per ciascun anno del triennio 2023-2025 è ripartita sulla base di (presumibilmente nuovi) criteri da definirsi con Intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni.
La RT al provvedimento riporta il prospetto del finanziamento ipotizzato per i primi 3 anni (pari, come detto a 40 mln per ciascun anno del trienno 2023-2025) per il parziale rimborso alle Regioni delle spese sostenute per la conduzioni di interventi per il contrasto dell’AMR, suddivise per macro-aree di attività e considerando solo gli interventi che hanno mostrato il miglior rapporto costo beneficio anche in termini economici: Programmi per migliorare l’igiene delle mani nelle strutture assistenziali per un valore di 22,99 mln; Programmi di stewardship pari a 12,26 mln; Programmi di igiene in strutture sanitarie pari a 4,60 mln; Campagne di informazione pari a 0,15 mln, per una somma totale di 40 mln, coincidente con lo stanziamento annuale proposto dalla disposizione in commento.
La resistenza agli antimicrobici (AMR), di cui l’antibiotico resistenza (ABR) rappresenta certamente il fattore più preoccupante, è un fenomeno biologico naturale di adattamento dei microrganismi dovuto alla capacità di questi ultimi di mutare ed acquisire la capacità di resistere a molecole potenzialmente in grado di ucciderli o arrestarne la crescita. Tuttavia, a causa dell’enorme pressione selettiva esercitata da un uso massiccio e spesso improprio degli antibiotici in ambito umano, veterinario e zootecnico, nel tempo questo fenomeno ha assunto i caratteri di una delle principali emergenze sanitarie globali, che minaccia la salute umana e animale, le piante e l’ambiente. Inoltre, il contrasto di molte patologie è resa difficoltosa dall’aumento delle resistenze in moltissimi batteri patogeni ed è aggravata dalla carenza di nuovi antibiotici; per questo Organismi, Enti e Istituzioni a livello internazionale e nazionale hanno programmato interventi finalizzati ad affrontare il fenomeno.
In Italia, nel 2021 le percentuali di resistenza alle principali classi di antibiotici per gli 8 patogeni sotto sorveglianza (Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter species) si mantengono tra le più elevate di Europa, anche se in qualche caso sono in diminuzione rispetto agli anni precedenti (qui un approfondimento sul sistema di sorveglianza nazionale dell’Antibiotico-Resistenza (AR-ISS ) e sul rapporto AR-ISS).
In occasione della Giornata europea degli antibiotici (fissata nella giornata del 18 novembre) l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) ha rilasciato quattro pubblicazione che forniscono una esauriente fotografia del fenomento (qui la pagina dedicata del sito ECDC). Secondo le stime riportate, ogni anno nell'UE/SEE muoiono più di 35.000 persone a causa di infezioni resistenti agli antimicrobici. Il numero di decessi prende in esame gli anni 2016-2020 e mostra un aumento rispetto alle stime precedenti. I rapporti segnalano inoltre una significativa tendenza all'aumento delle infezioni in 18 paesi (Cipro, Cechia, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Spagna, Romania, Slovacchia e Svezia) con il più alto carico di infezioni da batteri resistenti agli antibiotici stimato in Grecia, Italia e Romania. In questi Paesi risulta in contrazione anche l'aspettativa di vita in piena salute, vale a dire che è più alto il numero di anni persi a causa dei batteri antibiotico-resistenti. Un ulteriore rapporto congiungo ECDC, EFSA, EMA e OCSE[25] del marzo 2022 quantifica la spesa necessaria per affrontare le complicazioni di AMR (fino a 3,5 miliardi di dollari l'anno in media tra i 33 paesi analizzati e 13 miliardi di dollari in Italia fino al 2050).
Sul punto si rinvia alla Tabella 1 inserita nella RT alla disposizione in commento “Morti evitate, dei costi sostenuti e dei risparmi ottenuti per il nostro Paese, per ciascuno dei programmi definiti come “soluzioni ottimali” dall’OCSE”
Programma |
Vite salvate ogni anno |
Costo per anno (milioni di euro) |
Ritorno per ogni euro investito |
Programmi per migliorare l’igiene delle mani nelle strutture assistenziali |
7120 |
210 |
2,4 |
Programmi di stewardship |
6660 |
112 |
1,5 |
Programmi di igiene in strutture sanitarie |
6700 |
42 |
0,7 |
Uso della “prescrizione ritardata” (post-datata) |
1900 |
4 |
0,7 |
Campagne di informazione |
1120 |
1,4 |
0,8 |
Uso di test diagnostici rapidi |
2980 |
113 |
0,1 |
Le iniziative di contrasto del Ministero della salute sono oggi coordinate dal Piano nazionale PNCAR, che affronta il fenomeno con azioni di monitoraggio, sorveglianza e contrasto del fenomeno dell’antibiotico-resistenza (ABR) sia nel settore umano sia veterinario, in linea con i piani delle agenzie internazionali.
Con l’Intesa Stato-regioni del 2 novembre 2017 l’Italia si è dotata del primo Piano Nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2017-2020. Il Piano è stato poi prorogato al 2021 con Intesa sancita in Conferenza Stato-regioni in data 25 marzo 2021. A tal proposito, la RI al provvedimento ricorda che la quota di 40 milioni di euro destinata alle attività 2021 non è stata ancora stanziata, e, pertanto, le attività a contrasto all’AMR previste dalle Regioni/PPAA in questo ambito per il 2021 non sono state ancora svolte.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, nel settembre 2022, ha trasmesso alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e al Ministero dell’economia, la nota del 9 settembre 2022 con la quale il Ministero della Salute ha inviato, ai fini del perfezionamento dell’Intesa da parte della medesima Conferenza Stato-regioni, il Piano Nazionale di Contrasto all’Antibiotico-Resistenza per il triennio 2022-2025. Il PNCAR prevede uno sforzo di coordinamento nazionale, obiettivi specifici e azioni programmate, sia attraverso una sinergia tra i livelli nazionale, regionale e locale e i diversi attori chiave coinvolti, sia attraverso una governance in cui i ruoli delle istituzioni siano definiti chiaramente. L’obiettivo del piano è quello di fornire delle linee di indirizzo e delle indicazioni operative per la gestione e il contrasto dello sviluppo e della diffusione dell’antibiotico-resistenza. Il documento segue un approccio integrato (One Health) che include la collaborazione di tutti i settori coinvolti. I principali obiettivi strategici, basati sull’esperienza maturata con il PNCAR 2017-2020, sulle esperienze di altri Paesi e su raccomandazioni europee e internazionali, sono i seguenti:
- rafforzamento dell’approccio One Health (sorveglianza coordinata ABR e uso degli antibiotici, prevenzione delle resistenze ambientali);
- rafforzamento della prevenzione e sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) in ospedale e sul territorio. L'aumento della resistenza agli antibiotici di importanza critica utilizzati per trattare le comuni infezioni associate all'assistenza sanitaria è infatti particolarmente preoccupante (qui un approfondimento);
- promozione dell’uso appropriato degli antibiotici e della ricerca per la prevenzione, la diagnosi e la terapia di infezioni resistenti;
- rafforzamento della cooperazione nazionale e internazionale, favorendo la partecipazione dell’Italia alle iniziative internazionali nel contrasto all’antibioticoresistenza;
- promuovere innovazione e ricerca nell’ambito della prevenzione, diagnosi e terapia delle infezioni resistenti agli antibiotici;
- migliorare la consapevolezza della popolazione e promuovere la formazione degli operatori sanitari e ambientali sul contrasto all’antibioticoresistenza.
Articolo 95
(Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie)
L’articolo 95 prevede, in favore delle farmacie, una stabile remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.
In base al comma 1 dell'articolo in commento, la predetta remunerazione aggiuntiva è espressamente finalizzata a salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, ed è riconosciuta con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il comma precisa che il riconoscimento, con decorrenza dal 1° marzo 2023, avviene "anche" sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall’articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41[26], convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Si ricorda che i commi 4 e 5 del richiamato d.l. 41/2021 hanno previsto in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie, relativamente ai medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Il riconoscimento della remunerazione aggiuntiva è stato demandato, nel rispetto di un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2021 ed a 150 milioni per il 2022, a un decreto del Ministro della salute[27], di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Ai sensi del successivo comma 6 del d.l. 41/2021, i suddetti stanziamenti (di cui al comma 4) per gli anni 2021 e 2022 sono posti a valere sulle risorse destinate al finanziamento di progetti di carattere prioritario nel settore sanitario. Al finanziamento in questione accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
Il comma 2 dell'articolo in commento stabilisce che il decreto attuativo previsto dal comma 1 deve essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.
Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dal comma 1 in 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, e prevede che alla relativa copertura si provveda a valere sulle risorse destinate a progetti di carattere prioritario nel settore sanitario[28]. Precisa, inoltre, che al finanziamento di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente (modalità di copertura e ambito applicativo identici a quelli già previsti dalla normativa sperimentale di cui al d.l. 41/2021; v. sopra).
L’articolo 96, comma 1, è volto ad incrementare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard stabilito dall’ultima legge di Bilancio (2022) di €2.150 milioni per l’anno 2023, €2.300 milioni per il 2024 e €2.600 milioni a decorrere dall’anno 2025. In particolare, per il 2023, una quota-parte di 1.400 milioni è destinata a far fronte ai maggiori costi dovuti all’aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Si prevede che al riparto accedano tutte le regioni e province autonome, indipendentemente dal concorso al finanziamento sanitario corrente.
Il comma 2 stabilisce inoltre l’incremento del Fondo per la sanità e i vaccini per un ammontare di 650 milioni per il 2023 da destinare all’acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.
L’articolo 96 in esame, al comma 1, incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard stabilito dall’ultima legge di Bilancio (2022) di €2.150 milioni per l’anno 2023, €2.300 milioni per il 2024 e €2.600 milioni a decorrere dall’anno 2025.
La legge di Bilancio n. 234/2021 (art. 1, comma 258) per il 2022 ne aveva fissato, da ultimo, il livello complessivo in €124.061 milioni per il 2022, €126.061 milioni per il 2023 e €128.061 milioni a decorrere dall’anno 2024, mantenendo ferma l’applicazione delle disposizioni legislative in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario. Di seguito il quadro delle variazioni previste (in mln€):
Livello finanziamento SSN |
2022 |
2023 |
2024 |
a decorrere 2025 |
LB 2022 |
124.061 |
126.061 |
128.061 |
128.061 |
Ddl. Legge bilancio 2023 |
- |
+2.150 |
+2.300 |
+2.600 |
In particolare, per il 2023, l’incremento è destinato a contribuire all'aumento dei costi energetici, non preventivabile al momento della definizione del fabbisogno sanitario relativo all'anno 2022.
La compensazione di tale aumento è stata altresì prevista dal D.L. 144/2022[29] (art. 5, co. 3, 4 e 6, cd. Aiuti-ter, L. n. 175/2022) per un complesso di risorse pari a 1.400 milioni di euro. Il totale delle risorse a legislazione vigente per il 2022, per le finalità di compensazione dei maggiori costi energetici, ammonta complessivamente a 1.600 milioni di euro, tenuto conto della previsione del precedente incremento di 200 milioni di euro già fissato dal DL. 50/2022[30] (art. 40, comma 1, del cd. DL. Aiuti Energia, L. 91/2022).
Tali risorse compensative sono state perciò già assegnate per il 2022 agli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto del monitoraggio dei conti del settore sanitario, di cui 1.000 milioni risultavano già appostati a bilancio dalla legge di assestamento 2022 (L. n. 111/2022).
La ripartizione delle risorse per compensare l’aumento dei costi energetici viene effettuato con decreto del Ministero della salute, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2022. Come per la precedente integrazione di risorse, a tale riparto è previsto che accedano tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative per le autonomie speciali relative al concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
Il riparto delle maggiori risorse per compensare l’aumento dei costi energetici è stato previsto a beneficio di tutte le Regioni, incluse quelle a statuto speciale, e delle province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
L’accesso al finanziamento del fabbisogno sanitario tiene conto di quanto previsto ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, che stabilisce la compartecipazione delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno non soddisfatto dalle fonti previste a legislazione vigente, quali le entrate proprie degli enti del SSN (ticket e ricavi derivanti dall'attività intramoenia dei propri dipendenti) e la fiscalità generale delle regioni, vale a dire IRAP (nella componente di gettito destinata alla sanità) e addizionale regionale all'IRPEF. Fa eccezione la sola Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura fissa dal 2009 nella misura del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario.
Il livello del fabbisogno nazionale standard, com’è noto, rappresenta il finanziamento complessivo della sanità pubblica e accreditata con risorse statali ed è determinato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria. Trattandosi di un livello programmato, costituisce il valore di risorse che lo Stato è nelle condizioni di destinare al Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA definiti con DPCM 12 gennaio 2017).
L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha causato una rideterminazione di tale livello per l'anno 2020 e successivi. Partendo dal quadro normativo antecedente all'emergenza sanitaria del 2020, la legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 514-516, legge n. 145 del 2018) aveva determinato l'ammontare del finanziamento al SSN per il triennio 2019-2021 in 114.439 milioni di euro nel 2019, prevedendo un incremento di 2.000 milioni per il 2020 e di ulteriori 1.500 milioni per il 2021. Con riferimento al riparto 2019, l'ammontare è stato poi rideterminato in diminuzione e ripartito alle Regioni con diverse delibere CIPE ad un livello di 113.810 milioni di euro.
A seguito dell'emergenza pandemica, il riparto delle risorse statali per la sanità nel 2020 è stato effettuato già nel mese di maggio per un ammontare complessivo di 117.407,2 milioni. Per il medesimo anno 2020, sono stati poi definiti ulteriori incrementi in particolare con il DL. 104/2020 (cd. Agosto), mentre con riferimento all'anno 2021 il livello è stato ridefinito a 119.447,2 milioni.
Per il medesimo anno 2021 il livello di finanziamento del SSN è stato ulteriormente accresciuto a seguito delle misure approvate con la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) a 121.370,1 milioni di euro.
Per l'anno 2022, l'incremento del livello di finanziamento è stato programmato pari a 822,87 milioni di euro e, successivamente, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di un ammontare pari a 527,07 milioni.
A decorrere dal 2026, l'incremento programmato è stato fissato, a legislazione vigente, a 417,87 milioni di euro annui, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa prevista a decorrere dall'anno 2023.
Con la legge di Bilancio n. 234/2021 (art. 1, comma 258) per il 2022, il livello di finanziamento del SSN è stato da ultimo fissato in 124.061 milioni per l’anno 2022, 126.061 milioni per il 2023 e 128.061 milioni a decorrere dal 2024.
La relazione tecnica chiarisce che l’importo della spesa per il 2023, pari a €650 milioni è stimato per i primi 5 mesi dell’anno in considerazione del costo dei farmaci e delle dosi di vaccino prodotte dalle aziende farmaceutiche per le quali sono già stati assunti impegni a livello comunitario, nell’ambito delle procedure centralizzate gestite dalla Commissione Europea.
Il comma 447, art. 1, della legge n. 178/2020 (LB 2021) ha disposto, per l’anno 2021, l’istituzione di un Fondo per la sanità e i vaccini nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 400 milioni, finalizzato all’acquisto dei vaccini per contrastare il virus SARS-CoV-2 e dei farmaci specifici per la cura dei pazienti con l’infezione COVID-19 (cap. 4384 Ministero salute)[31].
Successivamente, il comma 1 del DL. 41 del 2021 (cd. Sostegni - L. 69/2021) ha incrementato, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni, le risorse stanziate per il 2021 per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione, portando la dotazione del Fondo acquisto vaccini anti SARS-CoV-2 e farmaci anti COVID, complessivamente a 3.200 milioni di euro.
In aggiunta, il comma 650, art. 1, della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021), trasponendo l'articolo 1, comma 2, del D.L. 10 dicembre 2021, n. 209 contenente misure urgenti finanziarie e fiscali poi abrogato con la clausola di salvezza degli effetti già prodottisi, ha incrementato la dotazione prevista dal Fondo acquisto vaccini di cui al comma 447 della LB 2021 di un ammontare di 1.850 milioni, non avente una dotazione per il 2022. Ne consegue che, nel medesimo anno 2021, allo stanziamento di 3.200 milioni del fondo di cui al cap. 4384 dello stato di previsione del Ministero della salute si è sommato l’incremento da ultimo stabilito per tale anno di 1.850 milioni di euro, per un ammontare complessivo di 5.050 milioni di euro (come risulta anche dal Rendiconto dello stato di previsione “Salute” per il 2021, qui il quadro del cap. 4384).
Si fa presente che, in relazione all’incremento previsto dalla citata legge di Bilancio 2022, la trasposizione della norma del DL. 209/2021 che incideva sull’anno 2021 si è sovrapposta, sopprimendola, alla disposizione contenuta al comma 1 dell'articolo 90 dell'originario disegno di legge di bilancio per il 2022, che recava, per il Fondo in oggetto, uno stanziamento appunto di 1.850 milioni per il 2022, anziché per il 2021. Pertanto, come risulta anche dall’assestamento 2022 (qui il quadro) non risultano stanziamenti di competenza per il Fondo in esame, mentre i residui ammontano a 4,8 milioni.
L’articolo 97 apporta alcune modifiche alla disciplina vigente in ambito sanitario volta a favorire la tempestività dei pagamenti, con particolare riferimento alle anticipazioni sul finanziamento della formazione dei medici specialisti, nelle more dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce e assegna alle Università le risorse previste.
Allo scopo, innanzitutto la disposizione incrementa dall’80 al 90 per cento la percentuale massima dell’anticipo consentito, estendendo poi la possibilità di calcolo al valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell’università con decreto direttoriale e non solo al valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Viene inoltre autorizzato il Ministero dell’economia ad effettuare, se necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi.
Più in dettaglio, l’articolo 97 modifica l’articolo 9-undecies, comma 3, del D.L. n. 78/2015 (L. 125/2015) che ha introdotto disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei pagamenti e la corretta gestione di cassa[32], con particolare riferimento al finanziamento dei contratti (borse di specializzazione) da corrispondere ai medici specializzandi, per il tramite delle Università.
Più in generale, la norma ha il fine specifico di garantire, nel corso dell'esercizio, e nelle more dell'espressione dell'intesa Stato-Regioni di riparto del Fondo sanitario nazionale, una regolare gestione di cassa delle risorse stanziate per il SSN, al fine di evitare l'insorgenza, presso gli enti interessati, di ulteriori oneri connessi alla carenza di liquidità.
Alla lett. a) del comma 1 dell’articolo in esame, la disposizione incrementa di 10 punti percentuali, portandola al 90%, la misura dell’anticipo da calcolare sul valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile delle risorse a finanziamento dei contratti di specializzazione medica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, posto a valere sul livello del finanziamento di competenza dell'esercizio.
La lett. b), inoltre, aggiunge la possibilità di calcolare il valore dell’anticipo non solo sul valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma altresì sul valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell’università con decreto direttoriale.
Pertanto si introduce un secondo possibile parametro di riferimento per la definizione di un valore provvisorio di finanziamento, da definirsi con decreto del Ministero dell’università e della ricerca sulla base dei più recenti dati disponibili, ancorché provvisori.
In aggiunta a tale possibilità, si autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad effettuare, ove necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi.
Si sottolinea che, in base a quanto indicato dalla Nota del Ministero dell’Università e della Ricerca (n. 27744 del 16 maggio 2022), riferita all’ultimo decreto del Ministero della salute (DM 2 settembre 2022) sull’assegnazione dei contratti di formazione medico specialistica per l’a.a. 2021-2022, le vigenti autorizzazioni di spesa per l’esercizio 2022 (che finanziano i contratti in oggetto) ammontano ad un importo complessivo pari a €1.269.593.876,28, in parte sostenuti con i fondi REACT-EU – programma Next Generation EU), cui si è aggiunta la stima della disponibilità che potrà derivare dai conteggi legati al precedente anno accademico (cioè il 2020-2021) pari a €215.589.129,07, per un ammontare totale di finanziamento statale, comunque stimato, disponibile per l’anno accademico 2021/2022, pari a €1.485.183.005,35.
Pertanto, per ottimizzare la possibilità di corrispondere le risorse, l’anticipazione sul valore pregresso deve essere consentita non solo sul riparto definitivamente assegnato, ma facendo riferimento anche ai valori stimati che beneficiano di recuperi e compensazioni di risorse precedentemente assegnate al finanziamento dei contratti di specializzazione medica.
Articolo 153, comma 13
(Risorse Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza)
L’articolo 153, al comma 13, dispone il trasferimento diretto delle risorse previste a legislazione vigente al bilancio dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l'adolescenza, eliminando il passaggio delle risorse attraverso il bilancio della Presidenza del Consiglio di ministri.
A tal fine, la disposizione in esame modifica l’articolo 5, comma 3, della legge istitutiva dell’Autorità (L. n. 112 del 2011), in base al quale le spese per l’espletamento delle competenze attribuite dalla medesima legge all’Autorità e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Si tratta del capitolo 841 del bilancio della Presidenza del Consiglio nel quale sono trasferite le somme assegnate all’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza a valere sul capitolo 2118 del Ministero dell’economia e delle finanze.
Con la novella in esame, si dispone l’assegnazione diretta nel bilancio dello Stato, in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, eliminando il trasferimento a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio.
La relazione tecnica sottolinea che la misura è volta a migliorare l’allocazione delle risorse.
Si ricorda che l’Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è l’organo amministrativo di supporto alle dipendenze dell'Autorità garante è posto l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. La disciplina di tale Ufficio è stata di recente riformata ad opera del D.L. n. 36/2022 (art. 15-ter), prevedendo in particolare l'istituzione di un apposito ruolo del personale dell'Ufficio dell'Autorità garante, nonché l'incremento della relativa relazione organica, in luogo del regime fino a quel momento vigente[33].
Secondo la nuova formulazione, il personale tutto sarebbe vincolato al segreto d'ufficio.
Si viene dunque a prevedere che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da adottarsi entro trenta giorni) sia istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio. Si specifica che il personale è vincolato al segreto d'ufficio.
Al personale si applicano (in quanto compatibili), le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri - comprese quelle relative alla vigente contrattazione collettiva.
La dotazione organica è costituita da: 2 posti di livello dirigenziale non generale; 1 di livello dirigenziale generale; 20 unità di personale non dirigenziale (di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B).
Il personale è assunto per pubblico concorso. Dev'essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e all'indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante.
Il D.L. 36 del 2022 ha stabilito che in fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, il quale sia in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione D.L. 36/2022, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. Qualora dopo tale inquadramento rimangano posti della dotazione organica non coperti, ancora per la "prima attuazione" l'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato all'assunzione di personale non dirigenziale di categoria A-Fi, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023. Seguono disposizioni attinenti a profili finanziari.
Si ricorda, infine, che la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a migliorare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché a garantire la professionalità e la competenza del personale dell'Autorità stessa.
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA) è stata istituita dalla legge n. 112 del 2011 per la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza di New York del 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, e alla Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge n. 77 del 2003, nonché dal diritto dell’Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti.
Più nello specifico, l’AGIA svolge compiti di promozione dell’attuazione della Convenzione di New York del 1989 e segnala alle istituzioni tutte le iniziative opportune per assicurare la piena tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Esprime pareri sulla formazione degli atti normativi in materia di infanzia e adolescenza, sul piano nazionale di interventi per l’infanzia e sul rapporto presentato dal Governo al Comitato Onu. All’Autorità sono affidati altresì compiti di studio, ricerca, proposta e segnalazione -sia a livello nazionale che internazionale - finalizzati alla piena attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché all’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei minorenni. I poteri di visita e accesso alle informazioni detenute da enti pubblici e privati, ove siano presenti persone di minore età, vengono attivati su segnalazione degli interessati o attraverso indagini svolte a campione, anche in considerazione della mancanza di uffici periferici e della limitata dotazione organica e finanziaria di cui dispone l’Autorità. In ogni modo le visite sono subordinate per legge a una preventiva autorizzazione. All’Autorità garante non sono attribuiti compiti sanzionatori e, in nessun caso, compiti sostitutivi rispetto ad altre amministrazioni dello Stato e degli enti locali o della magistratura, nei confronti dei quali opera nel rispetto del principio di sussidiarietà e a cui può segnalare situazione di violazioni di diritti. Il rapporto con le altre figure di garanzia presenti a livello regionale e locale è fondata sulla condivisione di intenti - da ricercare nell’ambito della Conferenza nazionale di garanzia - che prescinde da un rapporto gerarchico, di coordinamento e subordinazione.
Articolo 5
(Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas)
L’articolo 5 modifica i requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per l'anno 2023 con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati. L'articolo prevede inoltre che, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale sino rideterminate dall'ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas.
I bonus sociali elettrico e del gas sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Sono stati gradualmente introdotti nel corso degli anni dalla legislazione e successivamente attuati con provvedimenti di regolazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
Per quanto riguarda la disciplina dei bonus sociali, si ricorda che l'articolo 1, comma 375, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), ha affidato ad un decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, il compito di definire i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate per l’energia elettrica ai clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate. Sulla base di tale disposizione è intervenuto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, citato dalla norma in esame. Lo stesso decreto disciplina anche i criteri per individuare i clienti aventi diritto alle tariffe agevolate per gravi condizione di salute.
L'articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 185 del 2008, a sua volta citato dalla disposizione in esame, ha esteso il diritto alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007 anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.
La medesima disposizione ha altresì disposto che ai clienti aventi diritto alle forniture elettriche agevolate spetti anche una compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
L’articolo 5, comma 7, del decreto legge n. 4 del 2019 ha accordato la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica anche ai beneficiari del reddito o della pensione di cittadinanza.
Si ricorda che in base all’articolo 57-bis, comma 5, del decreto legge n. 124 del 2019, i bonus sociali per disagio economico, compreso quello elettrico, sono riconosciuti automaticamente ai cittadini e nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che sia necessario presentare domanda.
Il potenziamento del bonus applicato ai clienti domestici del settore elettrico e del gas naturale in condizione economicamente svantaggiata ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute era stato oggetto dell'articolo 1, comma 508 della legge n. 324 del 2021 (legge di bilancio 2022).
Il comma 1 dell'articolo in esame, ai fini del potenziamento del bonus sociale nel settore elettrico e in quello del gas, l'articolo in esame modifica i requisiti di accesso ai medesimi bonus, aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di accesso alle agevolazioni per l'anno 2023 () con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati.
Il comma 2 prevede che, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas.
L'ARERA delibera con l'obiettivo conseguire risparmi più elevati per le famiglie il cui valore di ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas sia quello fissato secondo l’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall’ARERA in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, del medesimo decreto (valore pari a pari a 8.265 euro).
Il comma 3 prevede, infine, il trasferimento di un importo pari a 2.515 milioni di euro alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023, per le finalità di cui all'articolo in esame.
L’articolo 17 assoggetta all’aliquota IVA ridotta al 5% i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all’aliquota IVA al 10%), nonché alcuni prodotti per l’infanzia.
L’articolo in esame, al comma 1, lettera a) n. 1 estende il regime IVA al 5% ai prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile, prevista dalla normativa vigente solo per i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile compostabili e lavabili, modificando il numero 1-quinquies della Parte II-bis, della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Sulla base della normativa vigente sono assoggettati, come detto:
§ all’aliquota IVA del 5% i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, se compostabili secondo la norma UNI EN 13432: 2002 o lavabili (alla stessa aliquota sono assoggettate le coppette mestruali);
§ all’aliquota del 10% i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile non compostabili o lavabili.
Si ricorda che rispetto ai prodotti assorbenti e tamponi non compostabili o lavabili, la legge di bilancio 2022 era già intervenuta (articolo 1, comma 13) per abbassare l’aliquota IVA ad essi applicabile dal 22% al 10% introducendo, a tale scopo il numero 114)-bis alla parte III della citata Tabella A (contenente l’elenco dei beni soggetti all’aliquota IVA al 10%).
In conseguenza delle modifiche apportate è quindi abrogato il citato numero 114-bis della parte III della citata Tabella A (comma 1, lettera b), n. 2).
La relazione tecnica specifica che la stima della riduzione di gettito IVA di 36,9 milioni di euro su base annua dal 2023.
Il comma 1, lettera a) n. 2) assoggetta all’IVA al 5% i seguenti prodotti per l’infanzia:
§ latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
§ preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);
§ pannolini per bambini;
§ seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
A tal fine viene inserito un numero 1-sexies nella Parte II-bis, della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento (UE) N. 609/2013 per “lattanti” si intendono i bambini di età inferiore a dodici mesi e per “bambini nella prima infanzia” i bambini di età compresa tra uno e tre anni.
In conseguenza di ciò, a fini di coordinamento, il n. 1, lettera b) del comma 1 modifica la disposizione che assoggetta all’aliquota del 10% tutti i prodotti per l’alimentazione dei fanciulli (n. 65 della parte III della tabella A) precisando che tale aliquota non si applica a prodotti per l’alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia indicati al n. 1-sexies) della Tabella A, Parte II-bis allegata al d. P. R. n. 633 del 1972, sopra descritto.
Si ricorda che l’imposta sul valore aggiunto (Iva) è una imposta armonizzata a livello europeo (articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE), disciplinata dalla cosiddetta direttiva Iva (direttiva 2006/112/CE), che ha istituito il Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Ciò significa che i lineamenti fondamentali della disciplina e i livelli minimi di aliquote sono stabiliti dal legislatore europeo, lasciando agli Stati membri il compito di innalzare o mantenere le aliquote e dettare la disciplina di dettaglio, anche in materia di fatturazione e documentazione necessaria al corretto adempimento dell'obbligo tributario, coerentemente agli indirizzi forniti in sede UE.
La direttiva (UE) 2022/542 ha recentemente modificato la "direttiva IVA" al fine di riformare il sistema delle aliquote IVA, in particolare aggiornando l'elenco di beni e servizi per cui sono concesse aliquote IVA ridotte, quindi l'allegato III. Le modifiche saranno applicabili dal 1° gennaio 2025: gli Stati membri avranno tempo fino a fine 2024 per recepirne le disposizioni.
In concreto, gli Stati membri avranno la possibilità di avvalersi di non più di due aliquote ridotte non inferiori al 5%, un'aliquota super-ridotta inferiore al 5% e un'aliquota zero, cioè un'esenzione con diritto alla detrazione dell'IVA a monte. Il numero di articoli a cui è possibile applicare aliquote ridotte viene limitato al fine di evitare la proliferazione di aliquote ridotte.
Tra l'altro, la direttiva (UE) 2022/542 prevede anche l'eliminazione di periodi di aliquote ridotte o eccezioni applicate a prodotti con un impatto negativo sull'ambiente, come ad esempio ai combustibili fossili e ad altri beni con un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra, che cesseranno di applicarsi al più tardi dal 1° gennaio 2030 e ai pesticidi e fertilizzanti chimici, che cesseranno di applicarsi al più tardi dal 1° gennaio 2032.
Concede, altresì, agli Stati membri di applicare un'aliquota ridotta in particolare a servizi di accesso a Internet, allo scopo di intervenire sulla bassa copertura di tali servizi e promuoverne lo sviluppo, a pannelli solari, biciclette elettriche e servizi di riciclaggio dei rifiuti, ritenuti beni e servizi rispettosi dell'ambiente, e a beni e servizi che favoriscono finalità di politica sociale e culturale specifiche.
A questo proposito si ricorda che l’allegato III alla direttiva 2006/112/CE, come da ultimo modificato dalla direttiva (UE) 2022/542 ricomprende tra i beni assoggettabili ad IVA ridotta i prodotti alimentari (n. 1), i prodotti utilizzati per fini (…) di protezione dell'igiene femminile, e i prodotti igienici assorbenti -in cui rientrano secondo la nomenclatura doganale anche i pannolini per bambini - (n. 3) e i seggiolini per bambini installati negli autoveicoli (n. 24).
Si segnala che, secondo quanto prevede il medesimo n. 24 della direttiva (aggiunto dalla direttiva (UE) 2022/542) possono essere assoggettati ad aliquota ridotta anche l’abbigliamento e le calzature per bambini.
La relazione tecnica specifica che la stima della riduzione di gettito con riferimento è pari a circa 178,18 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2023 (-86,26 per i pannolini, -69,58 per i seggiolini e -22,35 per latte e alimenti per bambini).
Articolo 59
(Disposizioni di riordino delle misure
di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa)
L’articolo 59 prevede che, nel corso del 2023, nelle more di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di otto mensilità, salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o con almeno sessant’anni di età.
Dal 1° gennaio 2023, si dispone l’obbligo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, di frequentare, per sei mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare. La decadenza interviene sempre nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta congrua, anche se perviene nei primi diciotto mesi di godimento del beneficio.
Inoltre, si richiede ai comuni l’impiego di tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale, anziché solo un terzo di essi, nell’ambito di progetti utili alla collettività.
Si prevede, poi, che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente, fino a 3.000 euro lordi, non concorra alla determinazione del beneficio economico.
Infine, si dispone l’abrogazione delle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2024.
Per effetto di tali misure, è ridotta di 743 milioni di euro per l’anno 2023 l’autorizzazione di spesa prevista per il finanziamento del reddito e della pensione di cittadinanza. È, invece, incrementato, di 9 milioni di euro nel 2023 e di oltre 700 milioni di euro l’anno dal 2024, lo stanziamento a favore dell’assegno unico e universale per i figli a carico. Le ulteriori risorse derivanti dalla soppressione del reddito e della pensione di cittadinanza, come rideterminate sulla base di quanto stabilito in Sezione II della legge di bilancio, confluiscono in un capitolo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato “Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva”.
L’articolo 59 prevede alcune modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza applicabile nel 2023, in vista della soppressione di tale istituto e della pensione di cittadinanza dal 2024, nell’ambito di una più ampia riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva.
Il comma 1 prevede che, dal 1° gennaio 2023, la misura del reddito di cittadinanza sia riconosciuta nel limite massimo di otto mensilità. Si rammenta, a tal proposito, che attualmente il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di diciotto mesi, rinnovabile, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un mese.
Il comma 2 precisa che la riduzione del periodo massimo di fruizione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei al cui interno siano presenti componenti con disabilità come definita ai fini ISEE (ai sensi del d.P.C.M n. 159 del 2013[34]), minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.
L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valuta la situazione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio e di una scala di equivalenza che varia in base alla composizione del nucleo familiare. L'indicatore tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore per i nuclei con tre o più figli o dove sono presenti persone con disabilità o non autosufficienti. Viene considerato disabile ai fini della dichiarazione ISEE chi soddisfa le condizioni indicate nell’Allegato 3 al d.P.C.M n. 159 del 2013. In particolare, il decreto differenzia le persone con disabilità media dalle persone con disabilità grave e dai non autosufficienti. Inoltre, i disabili e le persone non autosufficienti, presentando l’ISEE socio sanitario, hanno diritto ad ottenere prestazioni sociali agevolate, assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali, e prestazioni di natura residenziale. L'ISEE socio sanitario è infatti utile per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie come l'assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, e l'ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone che non possono essere assistite a domicilio.
Il comma 3 prevede che i percettori del Reddito di cittadinanza di età tra i diciotto e i sessantacinque anni, non già occupati o pensionati, né frequentanti un regolare corso di studi, né con disabilità o gravati da carichi di cura, debbano essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale di cui alla legge n. 53/2003. In caso di mancata frequenza al programma assegnato, si prevede la decadenza del nucleo familiare di appartenenza dal diritto alla prestazione. A tal fine, le regioni sono tenute a trasmettere all’Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.
Tale obbligo di frequenza a corsi di formazione e riqualificazione è previsto dalla norma in commento per “i soggetti tenuti agli obblighi di cui all’articolo 4” del D.L. n. 4/2019. Il medesimo articolo 4 già condiziona, al comma 1, l’erogazione del reddito di cittadinanza alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni (…) nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale”. Il successivo comma 2 precisa che sono tenuti agli obblighi previsti dal medesimo articolo “tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, ferma restando per il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale” che tenga conto “delle condizioni e necessità specifiche dell’interessato”. Esclude, inoltre, dai medesimi obblighi “i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità”. Il successivo comma 3 precisa che “possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza”, nonché i lavoratori il cui reddito da lavoro corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986 (pari a 690 euro per i lavoratori a tempo indeterminato, 1.380 euro per i lavoratori a tempo determinato).
Il comma 4 prevede, alla lettera c), che i medesimi beneficiari decadano, con i propri nuclei familiari, dal diritto al reddito di cittadinanza qualora non accettino la prima offerta di lavoro congrua, anche se perviene nei primi diciotto mesi di fruizione del reddito di cittadinanza (attualmente, invece, la decadenza interviene se non viene accettata la seconda offerta congrua nei primi diciotto mesi di fruizione o la prima offerta congrua a seguito del rinnovo del beneficio).
L'offerta è giudicata congrua, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 4/2019, nonché dell'art. 25 del D.Lgs. n. 150/2015 a cui rinvia e delle disposizioni attuative contenute nel D.M. 10 aprile 2018, se:
§ essa è coerente con le esperienze e le competenze maturate (il criterio si applica in modo meno stringente dopo sei e dodici mesi);
§ la sede di lavoro è localizzata entro:
- ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi pubblici, se si tratta di prima offerta;
- ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta o, salvo non siano presenti figli minori nel nucleo familiare, di prima offerta ricevuta dopo il rinnovo del beneficio;
- entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi pubblici, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, sia che si tratti di prima che di seconda offerta.
§ la retribuzione è:
- superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro;
- non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.
§ il rapporto di lavoro è:
- a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi;
- a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi.
La lettera a) del comma 4 prevede una deroga alla norma secondo cui, in caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente dei componenti il nucleo familiare durante l'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. In particolare, si prevede che il maggior reddito da lavoro percepito svolgendo lavoro stagionale o intermittente non concorra alla determinazione del beneficio economico (e pertanto non determina alla sua riduzione), entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Pertanto, sono comunicati all’INPS, ai fini della decurtazione dell’importo spettante, solo i redditi eccedenti tale limite massimo, con riferimento alla parte eccedente.
Il comma 4, alla lettera b), dispone che i comuni debbano impiegare tutti i percettori di Rdc residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale, e non più almeno un terzo di essi, nell’ambito dei progetti utili alla collettività.
Sul punto, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 4, comma 15 del D.L. n. 4/2019, salvo i casi di esclusione dagli obblighi di cui al medesimo articolo (vedi supra), i beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione a titolo gratuito un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore a otto e non superiore a sedici ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc.
La pubblicazione Progetti utili alla collettività (PUC): spunti per la progettazione. Esperienze nei Comuni italiani , del febbraio 2020, ha fornito una prima panoramica delle esperienze e delle buone prassi realizzate su tutto il territorio nazionale, attraverso forme di volontariato, cittadinanza attiva, lavoro protetto ed altro, attuate nei Comuni anche con l'apporto di Enti Pubblici e di Soggetti del Terzo Settore. Attualmente, l'elenco dei PUC attivati dai Comuni (Catalogo PUC) è disponibile nella sezione dedicata della pagina web GEPI - Piattaforma per la gestione del Patto per l'inclusione sociale (lo strumento per l'attuazione delle attività di competenza dei Comuni rivolte ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza).
Il comma 5 prevede che dal 1° gennaio 2024 siano abrogate le disposizioni del D.L. n. 4/2019 che disciplinano il reddito e la pensione di cittadinanza, istituti di cui, dunque, si prevede l’abolizione dal 2024.
Il comma 5 si limita ad abrogare le disposizioni in materia di reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019. Si ricorda che tale istituto è richiamato da altre disposizioni, quali l’articolo 25, comma 1, let. d-bis) del D.Lgs. n. 150/2015, introdotte con legge n. 234/2021, in materia di offerta di lavoro congrua.
Il comma 6 prevede che, per effetto delle precedenti disposizioni, l’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 12 del D.L. n. 4/2019 per l’erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza sia ridotta di 743 milioni di euro per il 2023.
Il D.L. n. 4/2019 prevedeva, inizialmente, all’articolo 12, per gli anni 2023 e seguenti, un’autorizzazione di spesa di 7.245,9 milioni di euro annui. Successivamente, la medesima autorizzazione di spesa è stata incrementata di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 371, L. n. 178/2020). Con legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 73, legge n. 234/2021), la medesima autorizzazione di spesa è stata ulteriormente incrementata di 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029
Il comma 7 dispone, invece, l’incremento dello stanziamento a favore dell’assegno unico e universale per i figli a carico, previsto dall’articolo 6, comma 8 del D.Lgs. n. 230/2021, per 9 milioni di euro nel 2023, 708,8 milioni di euro nel 2024, 717,2 milioni di euro nel 2025, 727,9 milioni di euro nel 2026, 732,2 milioni di euro nel 2027, 736,5 milioni di euro nel 2028 e 740,8 milioni di euro l’anno dal 2029.
In merito alle modifiche alla disciplina dell’Assegno unico e universale, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 65. Per un approfondimento della disciplina vigente alla data di presentazione del disegno di legge in esame, si rinvia alla sezione ad essa dedicata del dossier di inizio legislatura.
Infine, il comma 8 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un capitolo denominato “Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva” nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione dal 2024 dell’autorizzazione di spesa prevista dalle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza, rideterminate al netto delle risorse destinate al rafforzamento dell’assegno unico e universale e sulla base di quanto stabilito in Sezione II della legge di bilancio.
Articolo 66
(Congedo parentale)
L’articolo 66 prevede, con riferimento alla madre lavoratrice dipendente e limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi[35] non superiori ad un mese e compresi entro il sesto anno di vita del bambino - ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento[36] -, un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale; la relativa aliquota (commisurata sulla retribuzione) viene elevata dal trenta all'ottanta per cento. L'elevamento non si applica per i casi in cui il periodo di congedo di maternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022[37].
La novella di cui all'articolo 66 concerne l'articolo 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.
Il citato comma 1 riconosce il trattamento economico - pari, come accennato, al trenta per cento della retribuzione[38] e costituito da un'indennità corrisposta dall'INPS o, per i dipendenti pubblici, dal datore di lavoro - per i seguenti periodi di congedo parentale, salvi i casi di periodo più ampio in relazione al reddito individuale o all'ipotesi che il congedo riguardi un minore disabile in situazione di gravità accertata[39]: per tre mesi per ciascun genitore - tale diritto non è trasferibile all'altro genitore -; per un ulteriore periodo di tre mesi, fruibile in alternativa (o anche divisibile) tra i genitori[40]; per nove mesi di congedo, qualora vi sia un solo genitore o l'affidamento del minore sia esclusivo di un genitore.
La novella in esame inserisce la norma sul suddetto elevamento nel primo periodo del citato articolo 34, comma 1, del testo unico, periodo concernente la quota di tre mesi di congedo usufruibile da ciascun genitore. Si valuti l'opportunità di inserire una novella di coordinamento nel terzo periodo dello stesso articolo 34, comma 1, periodo relativo ai nove mesi di congedo parentale a cui ha diritto il genitore unico o titolare dell'affidamento esclusivo, al fine di fare salva esplicitamente - nell'ambito della formulazione sull'aliquota del trenta per cento - l'ipotesi di elevamento in oggetto.
Articolo 78
(Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità)
L’articolo 78 istituisce un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a sostenere l’acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro.
Il comma 1 dell'articolo in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.
La definizione di tale sistema abilitante è demandata a un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, il comma 2 dell'articolo 78 stabilisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, con il suddetto decreto siano stabiliti:
a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalità e i limiti di utilizzo del fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza;
d) le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.
Articolo 111
(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari)
L’articolo 111 proroga al 30 giugno 2023, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 31 dicembre 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario in relazione all’emergenza COVID-19. Gli oneri relativi alla proroga sono quantificati in euro 5.726.703 per l’anno 2023
La relazione illustrativa fa presente che, considerata l’evoluzione del quadro epidemiologico, che richiederà verosimilmente un ulteriore rafforzamento della campagna vaccinale, si ravvisa la necessità di poter continuare ad avvalersi di tale personale in possesso di specifica esperienza acquisita e maturata sul campo, così da non disperdere le risorse impiegate per la selezione, l’addestramento e l'equipaggiamento. Si tratta quindi di una iniziativa volta principalmente a perseguire criteri di funzionalità ed economicità per l’organizzazione militare impegnata a fronteggiare un evento del tutto eccezionale.
La relazione precisa che, del personale medico e infermieristico arruolato ne gli anni 2020 e 2021 nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 (in complesso n. 220 ufficiali medici con il grado di tenente e n. 370 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, in servizio temporaneo con ferme della durata di un anno), alla data di scadenza delle relative ferme fissata al 31 dicembre 2022 risultano ancora in servizio n. 26 ufficiali medici e n. 210 sottufficiali infermieri.
La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dalla proroga, sino al 30 giugno 2023, della ferma eccezionale di queste unità di personale in euro 5.726.703 per l’anno 2023, moltiplicando le unità in servizio alla data del 31 dicembre 2022, distinte per Forza armata e categoria di appartenenza, per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente.
Nel biennio 2020/2021 le Forze Armate hanno indetto, nell'alveo della specifica normativa per il contrasto alla pandemia da COVID-19, procedure straordinarie per l'arruolamento a chiamata diretta di personale militare medico e infermieristico, con ferma eccezionale della durata di un anno, previo consenso degli interessati, fino al termine dello stato d'emergenza. Il personale reclutato con tali modalità non è fornito di rapporto d'impiego, prestando servizio attivo per la sola durata della ferma contratta.
Da ultimo, il D.L. 73/2022 (articolo 36, comma 2) ha prorogato al 31 dicembre 2022 la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all’emergenza COVID-19. In particolare, la relazione tecnica ha quantificato gli oneri derivanti dalla proroga basandosi sulla ferma eccezionale di n. 30 ufficiali medici, con il grado di tenente o grado corrispondente, e di n. 224 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo o grado corrispondente, in servizio alla data del 30 giugno 2022, così ripartito:
- Esercito italiano: n. 16 ufficiali medici e n. 141 sottufficiali infermieri;
- Marina militare: n. 2 ufficiali medici e n. 31 sottufficiali infermieri;
- Aeronautica militare: n. 9 ufficiali medici e n. 52 sottufficiali infermieri;
- Arma dei carabinieri: n. 3 ufficiali medici.
In precedenza, il D.L. n. 228 del 2021 (cd. Proroga termini), con i commi 8-novies e 8-decies dell’articolo 4, aveva prorogato al 30 giugno 2022 la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all’emergenza COVID-19.
Più in particolare, il comma 8-novies è intervenuto sul comma 691 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il triennio 2022-2024 (legge n. 234/2021), che a sua volta aveva prorogato al 31 marzo 2022, con il consenso degli interessati, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari in servizio al 31 dicembre 2021 di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), all’articolo 22, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) e all’articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. decreto Ristori).
Si ricorda che:
§ il richiamato comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 18/2020 ha autorizzato l’Esercito di arruolare in via straordinaria e per un anno (dal 15 aprile 2020 al 15 aprile 2021, come specificato nella relativa relazione tecnica), 120 medici e 200 infermieri militari, da inquadrare, rispettivamente, con il grado di tenente (gli ufficiali medici) e di maresciallo (i sottufficiali infermieri);
§ a sua volta il comma 1 dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 ha autorizzato per l’anno 2020 l’arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle seguenti misure per ciascuna categoria e Forza armata:
a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri;
b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare.
L’articolo 22, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la durata della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari di cui sopra.
§ Il richiamato articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. decreto Ristori) ha previsto l’arruolamento di:
a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militate e 8 dell'Aeronautica militare;
b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.
La norma precisa che la ferma ha la durata di un anno, non prorogabile.
Per approfondimenti sulle misure in materia di sanità militare adottate durante l’emergenza Covid-19 si rinvia al Tema dell’attività parlamentare “Le misure concernenti la sanità militare adottate durante l'emergenza COVID-19” e “Il rafforzamento della sanità militare”.
Articolo116
(Accoglienza profughi dall’Ucraina)
L’articolo 116 proroga dal 31 dicembre 2022 al 3 marzo 2023 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina (comma 1). Inoltre sopprime la data del 31 dicembre 2022 come termine di durata massima del contributo di sostentamento in favore delle persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione (comma 2).
Da ultimo, autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio a rimodulare, sulla base delle effettive esigenze, le misure di assistenza e accoglienza in favore dei profughi ucraini previste dal decreto-legge n. 21 del 2022 per fronteggiare la situazione emergenziale (comma 3).
In premessa è utile sottolineare che gli interventi previsti dalla disposizione in esame si inquadrano in una più ampia serie di misure finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e dei suoi progressivi sviluppi (per cui si rinvia, infra, al box dedicato in calce alla scheda).
Nel dettaglio, il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2022 al 3 marzo 2023 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale che è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 (pubblicata in G.U. n. 58 del 10 marzo 2022) in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della protezione civile ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c) e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018[41].
ll Codice di protezione civile reca la procedura da seguire per la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, nonché ne stabilisce i limiti temporali (art. 24, D.Lgs. n. 1 del 2018).
In base all’art. 24 del Codice di protezione civile la deliberazione dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della regione o provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi; la delibera autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile.
In base al medesimo art. 24 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.
Pertanto, in deroga alle disposizioni del Codice di protezione civile, si procede alla proroga dello stato di emergenza direttamente con norma di legge, in luogo della deliberazione del Consiglio dei Ministri, che pure sarebbe stato possibile utilizzare. Al riguardo si valuti l’opportunità di un approfondimento.
La proroga in esame consente di allineare temporalmente la durata dello stato di emergenza nazionale con il termine di vigenza degli effetti del meccanismo europeo di protezione temporanea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione europea, in base alla quale il regime speciale di protezione temporanea ha la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022.
Nel diritto dell’Unione europea, la «protezione temporanea» è la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro paese d’origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione. L’obiettivo è alleviare la pressione sui sistemi nazionali di asilo e consentire agli sfollati di godere di diritti armonizzati in tutta l’UE. Tra questi diritti rientrano il soggiorno, l'accesso al mercato del lavoro e agli alloggi, l'assistenza medica e l'accesso all'istruzione per i minori.
Tale meccanismo è disciplinato dalla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, che in Italia è stata recepita con il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85.
La tutela temporanea viene accordata in tutti gli Stati membri allorché il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, una decisione che accerta un afflusso massiccio di sfollati nell'UE e che specifica i gruppi di persone cui si applicherà la protezione.
Possono essere escluse dal beneficio della protezione temporanea le persone sospettate di crimine contro la pace, crimine di guerra, crimine contro l'umanità, reato grave di natura non politica, azioni contrarie alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite e le persone che rappresentano un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante.
Tale procedura di carattere eccezionale non era stata mai utilizzata fino allo scorso 4 marzo 2022, quando il Consiglio dell’UE giustizia affari interni ha approvato, su proposta della Commissione europea, la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea. Secondo i dati forniti dall’UNHCR il 5 marzo 2022, circa 1,6 milioni cittadini ucraini avrebbero attraversato a quella data, i confini dell’Ucraina, in fuga dalla guerra. Nella decisione si legge che le stime indicano come possibile una cifra compresa tra 2,5 e 6,5 milioni di sfollati a causa del conflitto armato, da 1,2 a 3,2 milioni dei quali potrebbero chiedere protezione internazionale. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati stima che, nello scenario peggiore, potrebbero fuggire dall'Ucraina fino a 4 milioni di persone.
La decisione prevede la possibilità per i cittadini dell’Ucraina e loro familiari in fuga dal Paese di risiedere e muoversi nel territorio dell’UE, con possibilità di lavorare e di avere accesso a diritti sociali, come il diritto di alloggio e di assistenza sanitaria. Nel concreto della Decisione 2022/382, il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea sia attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022. Il Consiglio non ha previsto una data di conclusione della protezione stessa, motivo per cui si considera la durata di almeno un anno dalla data di inizio.
In base all'articolo 2 della decisione, la protezione temporanea si applica alle seguenti categorie di persone che sono sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data:
- cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e
- familiari delle predette categorie di persone (che poi sono definiti in dettaglio dal comma 4 dell’art. 2).
Gli Stati membri applicano la decisione o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale nei confronti degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.
Inoltre gli Stati membri possono applicare la decisione anche ad altre persone, compresi gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina, che soggiornavano legalmente in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.
Nella premessa della decisione si prevede altresì che “gli Stati membri possono inoltre ammettere alla protezione temporanea ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle a cui si applica la decisione, qualora tali persone siano sfollate per le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione d'origine di cui alla presente decisione. In tale caso, gli Stati membri dovrebbero informare immediatamente il Consiglio e la Commissione”.
La decisione prevede anche che la Commissione coordini la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle capacità di accoglienza e l’individuazione di eventuali necessità di ulteriore sostegno. Le agenzie dell’UE, tra cui Frontex, l’Agenzia dell’UE per l’asilo ed Europol, possono fornire ulteriore sostegno operativo su richiesta degli Stati membri.
Sul piano del diritto interno, in attuazione della Decisione di esecuzione 2022/382 è stato emanato il d.P.C.M. 28 marzo 2022, ai sensi del quale (articolo 1) la protezione temporanea si applica alle seguenti categorie di persone che sono sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data:
- cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e
- familiari delle predette categorie di persone (che poi sono definiti in dettaglio dal comma 4 dell’art. 1);
- gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.
La protezione temporanea ha la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022.
Al contempo la disposizione in esame precisa che ulteriori proroghe del termine dello stato di emergenza, funzionali ad assicurare l’allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe che potrebbero essere adottate dall’Unione europea, potranno essere adottate con le modalità previste dall’articolo 24 del citato D.Lgs. 1/2018, ossia con deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sembra doversi desumere, entro i limiti temporali previsti dal medesimo articolo 24 (massimo 12 mesi non prorogabili per non più di 12 mesi) già sopra richiamati. La ratio della previsione sembra quindi quella di fugare ogni dubbio rispetto ad un’eventuale “legificazione” in via permanente dello stato di emergenza relativo al soccorso e all’assistenza della popolazione ucraina.
In proposito si ricorda che la durata della protezione temporanea è fissata al massimo ad un anno, dal giorno in cui essa viene attivata dal Consiglio. Tale termine può essere ridotto in qualunque momento, e quindi la protezione cessare, nel caso in cui lo stesso Consiglio decida in tal senso, ma anche prorogato, in via ordinaria, di un anno (in due tranche da sei mesi l’una) e, in via straordinaria, di un ulteriore anno, su richiesta della Commissione. Alla scadenza o in vigenza della protezione temporanea, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire il rimpatrio volontario delle persone che godono della protezione stessa.
Il comma 2 sopprime il termine del 31 dicembre 2022, previsto come termine di durata massima del contributo di sostentamento in favore delle persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione, ai sensi dell’art. 31, co. 1, lett. b), D.L. 21 del 2022.
La richiamata disposizione ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile a definire tale contributo, insieme ad altre misure di assistenza delle persone provienenti dall’Ucraina, per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso in Italia con termine non oltre il 31 dicembre 2022, per un massimo di 60.000 unità. Il successivo decreto-legge n. 50 del 2022 (art. 44, co. 1, lett. b) ha incrementato, per un massimo di ulteriori 20.000 unità, i potenziali destinatari del contributo di sostentamento, che dunque risultano complessivamente 80.000.
Infine, la disposizione di cui al comma 3 abilita il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio a rimodulare, sulla base delle effettive esigenze, le misure di assistenza e accoglienza in favore dei profughi ucraini previste dal decreto-legge n. 21 del 2022 per fronteggiare la situazione emergenziale (articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c)).
In sintesi le misure a cui la disposizione fa riferimento, riguardano:
· l'attivazione, fino a 22.000 unità, di forme e modalità di accoglienza diffusa, diverse da quelle ordinarie per l'accoglienza dei migranti, assicurate mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i centri di servizio per il volontariato, altri enti e associazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 31, co. 1, lett. a), D.L. 21 del 2022; art. 44, co. 1, lett. a), D.L. 50 del 2022; art. 26, co. 1, lett a), D.L. 115 del 2022);
· la concessione per un massimo di 80.000 persone titolari della protezione temporanea di un contributo per il sostentamento di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso in Italia (art. 31, co. 1, lett. b), D.L. 21 del 2022 e art. 44, co. 1, lett. b), D.L. 50 del 2022);
· un contributo alle regioni per le spese di assistenza sanitaria per complessivi 120.000 posti per richiedenti e titolari della protezione temporanea (art. 31, co. 1, lett. c), D.L. 21 del 2022 e art. 44, co. 1, lett. c), D.L. 50 del 2022);
Per una sintesi complessiva di tutte le misure di assistenza e accoglienza predisposte a seguito della crisi ucraina, si rinvia, infra, al box in calce alla scheda.
In particolare il Dipartimento è autorizzato a rimodulare il numero dei soggetti benedificiari dalle diverse misure, che è ora stabilito nei limiti massimi dal medesimo D.L. n. 21/2022 nonché dai decreti successivi che hanno ampliato la platea dei potenziali beneficiari.
Le misure non sono rifinanziate; pertanto il Dipartimento potrà operare nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e, come precisato dalla stessa disposizione, nel rispetto dei nuovi limiti temporali dello stato di emergenza. Tuttavia, autorizzando il Dipartimento a rimodulare sulla base delle effettive esigenze il numero dei soggetti coinvolti, sembrerebbe altresì disporsi la facoltà di rimodulare le risorse finanziarie stanziate per le diverse misure dalla legge.
A tal fine, il Dipartimento è autorizzato a provvedere con l’usuale strumento emergenziale delle ordinanze ex art. 25 del Codice della protezione civile.
Ai sensi dell’articolo 25 del Codice le ordinanze di protezione civile possono essere adottate in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Ove rechino deroghe alle leggi vigenti, le ordinanze devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.
In proposito si ricorda che nella deliberazione dello stato di emergenza dello scorso 28 febbraio, erano previste ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai soli fini dell’“organizzazione ed attuazione degli interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione” proveniente dal teatro operativo, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018. Nella disposizione in esame, invece, non viene indicata in particolare nessuna delle categorie di cui all’articolo 25, comma 2, Codice della protezione civile.
Si segnala che, in particolare, nella prima ordinanza adottata a seguito della deliberazione dello stato di emergenza (ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022), sono individuate le seguenti norme che è possibile derogare: in materia di contabilità (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; R.D. 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; articolo 191, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); in materia di vincoli alla proprietà terriera (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8); in materia di procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20); in materia di espropriazione per pubblica utilità (d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49); in materia di appalti (numerose disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
Sono successivamente intervenute le ulteriori ordinanze n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902, 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022; n. 937 del 20 ottobre 2022, che hanno previsto solo parziali integrazioni delle deroghe in materia di contratti pubblici.
La ratio della previsione in commento appare quindi quella di dare “copertura” legislativa all’esigenza che potrebbe manifestarsi, nell’ambito della gestione dell’emergenza, di rimodulare gli interventi previsti dai decreti-legge sopra richiamati.
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 (pubblicata in G.U. n. 58 del 10 marzo 2022) è stato dichiarato fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale. Contestualmente, per i primi interventi di soccorso, sono stati stanziati 10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, come previsto della medesima deliberazione.
Per far fronte alle eccezionali esigenze connesse all’accoglienza, sono successivamente intervenuti numerosi decreti-legge.
Innanzitutto, il decreto-legge n. 16 del 2022 (articolo 3)[42] ha stabilito che i cittadini ucraini, a decorrere dall'inizio del conflitto, possono essere accolti, sia nell'ambito delle strutture territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), che nei centri governativi di prima accoglienza e nei centri di accoglienza temporanea (CAS), di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (c.d. decreto accoglienza) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente. A tal fine il decreto ha disposto un potenziamento del sistema di prima accoglienza e del sistema di accoglienza integrata (SAI) attraverso:
· un incremento delle risorse finanziarie del capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'Interno destinate alle attività del sistema di prima accoglienza di competenza del medesimo dicastero (+54,2 mln di euro per il 2022, corrispondenti al costo di circa 5.000 posti), destinandole in via prioritaria per l'accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina;
· l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), gestito dagli enti locali.
È stata inoltre estesa ai profughi provenienti dall'Ucraina la riserva di posti (complessivamente 5.000) del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) già prevista e finanziata per i cittadini afghani con il D.L. n. 139 del 2021 e la legge dì bilancio per il 2022.
Con la successiva ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 sono state stabilite le modalità, anche in deroga alla normativa vigente, per reperire idonee strutture ricettive per le esigenze di accoglienza, a partire dalle operazioni di identificazione, nonché per accelerare le procedure di attivazione dei posti del SAI.
In seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea, al fine di potenziare gli interventi di assistenza ed accoglienza a fronte del continuo incremento del numero delle persone provenienti dall'Ucraina, il decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 31) ha previsto misure ulteriori, che sono state successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26).
Per effetto di questa sequenza di disposizioni, in favore dei profughi provenienti dall'Ucraina è stata prevista:
· l'attivazione, fino a 22.000 unità, di forme e modalità di accoglienza diffusa, diverse da quelle ordinarie per l'accoglienza dei migranti, assicurate mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i centri di servizio per il volontariato, altri enti e associazioni (iscritte nell'apposito registro delle associazioni di stranieri o che operano stabilmente in favore di stranieri), gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 31, co. 1, lett. a), D.L. 21 del 2022; art. 44, co. 1, lett. a), D.L. 50 del 2022; art. 26, co. 1, lett a), D.L. 115 del 2022);
· la concessione per un massimo di 80.000 persone titolari della protezione temporanea di un contributo per il sostentamento di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso in Italia (art. 31, co. 1, lett. b), D.L. 21 del 2022 e art. 44, co. 1, lett. b), D.L. 50 del 2022);
· un contributo alle regioni per le spese di assistenza sanitaria per complessivi 120.000 posti per richiedenti e titolari della protezione temporanea (art. 31, co. 1, lett. c), D.L. 21 del 2022 e art. 44, co. 1, lett. c), D.L. 50 del 2022);
· un contributo fino al massimo di 100 euro al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i comuni che accolgono direttamente o sostengono le spese per l'affidamento familiare dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina (art. 31-bis, D.L. 21 del 2022);
· un contributo una tantum, nel limite di 40 milioni per l'anno 2022, allo scopo di rafforzare l'offerta di servizi sociali da assegnare ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea (art. 44, co. 4, D.L. 50 del 2022).
Le attività così autorizzate possono svolgersi entro il termine del 31 dicembre 2022 e nel limite complessivo delle risorse finanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui è stato contestualmente disposto un corrispondente incremento per l'anno 2022.
Il decreto-legge n. 115 del 2022 (art. 26, co. 1, lett. c-bis)) ha altresì previsto l'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto già disposto con il citato decreto-legge n. 16 del 2022.
Inoltre, per effetto dei citati decreti è stato disposto un incremento di ulteriori 113 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse iscritte nel bilancio statale al fine di incrementare la capacità i centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari, da destinare in via prioritaria all'accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina (art. 44, co. 3, D.L. 50 del 2022).
Per quanto riguarda la governance di questo sistema di accoglienza, occorre ricordare che in base all’art. 1 della ocdpc n. 872/2022, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Le Regioni e le Provincie autonome assicurano, nell’ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile.
Al fine di assicurare il più efficace raccordo fra i diversi livelli operativi è stato istituito un Comitato ai sensi dell’art. 1, comma 3, della citata ordinanza, composto dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, dal Direttore della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, dal Coordinatore tecnico della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Segretario Generale dell’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia.
Per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati (MSNA) provenienti dall’Ucraina il Prefetto Francesca Ferrandino, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno è stata nominata Commissario delegato provvedendo all’adozione il 25 marzo 2022 di un “Piano minori stranieri non accompagnati”.
A completamento delle prime indicazioni operative, il 13 aprile è stato adottato il Piano nazionale per l’accoglienza e l’assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina, che descrive le misure generali organizzative messe in atto dal Servizio Nazionale della protezione civile per assicurare il monitoraggio qualitativo dei flussi, l’accoglienza e l’assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina. Con le indicazioni operative emanate in data 9 maggio 2022, il Piano è stato integrato con le misure di accoglienza diffusa da realizzarsi attraverso gli enti del Terzo Settore e del Privato Sociale.
La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative (art. 21, comma 1-sexies, legge n. 196/2009).
Le variazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti compongono, infatti, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il complesso della manovra di finanza pubblica.
Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma del 2016, la parte contabile del bilancio contenuta nella Sezione II è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti.
Le previsioni contenute nella Sezione II:
- sono formate sulla base della legislazione vigente, la quale include sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le rimodulazioni compensative, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio,
- evidenziano per ciascuna unità di voto, le proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti;
Le unità di voto per le spese sono individuate con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. Per le entrate, le unità di voto sono individuate con riferimento alla tipologia di entrata.
L’unità di voto deve indicare:
§ l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
§ l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;
§ le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.
Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all’anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.
Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.
Nell’ambito di ciascuna unità di voto, le spese sono classificate a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante in:
§ oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
§ fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
§ spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio (cfr. paragrafo seguente).
La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.
La c.d. flessibilità di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai fattori legislativi – determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.
L’articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella Sezione II, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:
a) la rimodulazione in via compensativa tra le dotazioni di spesa relative a fattori legislativi all’interno di ciascuno stato di previsione, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale).
È consentita altresì la rimodulazione delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l’adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento (c.d. rimodulazione orizzontale). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;
b) il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle leggi di spesa vigenti, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica[43].
È prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in appositi allegati conoscitivi agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
Ai sensi dell’articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:
a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
b) programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni.
c) unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).
Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere meramente conoscitivo, ad integrazione della classificazione per capitoli.
Le azioni complessive del bilancio dello Stato sono rappresentate in un prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta il bilancio per Missione, Programma e Azione nella sua interezza.
Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.
La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell’entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (Tomo III del ddl).
Il deliberativo di ciascuno stato di previsione della spesa espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l’unità di voto parlamentare, con i seguenti Allegati:
? Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
? Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
? Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
? Dettaglio, per unità di voto, delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
? Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).
Ogni stato di previsione della spesa presenta i seguenti elementi informativi:
? la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, le norme autorizzatorie che lo finanziano; il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi;
? per ogni programma, la ripartizione in unità elementari di bilancio dei relativi stanziamenti;
? un riepilogo delle dotazioni di ogni programma secondo l'analisi economica e funzionale.
Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, degli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
L’articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'approvazione con distinti articoli di ciascuno stato di previsione dell’entrata e della spesa.
Premessa
L’articolo 169 dell’A.C. 643 (ddl di Bilancio 2023) autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute (Tab. 15), per l'anno finanziario 2023, oltre che, per il medesimo anno, l’adozione con appositi decreti, da parte del MEF, su proposta del Ministero della salute, di variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, rimodulando gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all’articolo 12, comma 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502[44], iscritti in bilancio nell’ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
L’analisi del contesto caratterizzante lo stato di previsione in esame evidenzia in primo luogo gli interventi in corso di attuazione per la Missione 6-Salute del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla definizione di standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l’assistenza territoriale (Decreto Salute 23 maggio 2022, n. 77) del 2022), la definizione di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con l’approccio “One-Health” e la revisione e l’aggiornamento dell’assetto regolamentare e del regime giuridico degli
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.
Inoltre, per garantire l’omogeneità dei LEA su tutto il territorio nazionale e per consentire la ridefinizione dei percorsi assistenziali adatti ai fabbisogni sanitari emergenti, sono necessarie opere di ammodernamento e potenziamento della rete ospedaliera, con interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico, cercando di superare la rigidità delle strutture emersa nel corso dell’emergenza da COVID-19, sia dal punto di vista di gestione degli spazi, sia sotto il profilo tecnologico e organizzativo. La Relazione evidenzia la politica d’investimento nella trasformazione digitale del Servizio sanitario nazionale attuando interventi per una massiccia digitalizzazione e per un uso capillare delle nuove tecnologie, necessarie ad attivare nuove e più efficienti modalità di erogazione dei servizi sanitari, oltre che il potenziamento della formazione del personale.
Le spese del Ministero per gli anni 2023-2025
Il disegno di legge di bilancio 2023 autorizza, per il triennio di previsione 2023-2025 relativo al Ministero della salute, spese finali per competenza, integrate con le previsioni di manovra, pari a 3.336,3 milioni di euro nel 2023, a 2.452 milioni di euro per il 2024 e 2.295 milioni di euro per il 2025, come riportato nella tabella che segue:
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
Bilancio 2022 |
Disegno di Legge di Bilancio Integrato |
|||
2023 |
Diff. |
2024 |
2025 |
||
SPESE FINALI |
2.726,9 |
3.336,3 |
609,4 |
2.452,0 |
2.295,4 |
Spese MINISTERO in % spese finali STATO |
0,3 |
0,38 |
- |
0,30 |
0,28 |
In termini di cassa, la legge di bilancio 2023 riporta spese finali del Ministero pari a 3.358 milioni nel 2023, 2.374 milioni nel 2024 e 2.245 milioni nel 2025.
Gli stanziamenti di spesa finali per il triennio 2023-2025 del Ministero della salute autorizzati nel presente stato di previsione rispetto al totale della spesa finale del bilancio statale fanno registrare un percorso di riduzione della spesa in percentuale pari allo 0,38% nel 2023, 0,30% nel 2024 fino allo 0,28% nel 2025.
Le spese del Ministero 2023 e la manovra di Bilancio
Lo stato di previsione del Ministero della salute (Tabella 15) espone, a legislazione vigente (BLV), al lordo delle rimodulazioni, una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2023 di 2.744,9 di euro (2.726,9 milioni invece la dotazione degli stanziamenti approvati con la legge di bilancio 2022)[45].
La manovra finanziaria per il 2023 attuata con le Sezioni I e II della legge di bilancio ha determinato complessivamente, rispetto alla legislazione vigente, un aumento delle spese finali di 591,4 milioni, dovuti interamente alla spesa corrente, come evidenziato nella tabella che segue:
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
2022 |
2023 |
||||
Legge di Bilancio |
previsioni assestate |
BLV |
Modifiche Sez. II |
effetti Sez. I |
bilancio integrato |
|
Spese correnti |
1.896,3 |
1.950 |
1.949,8 |
-58,6 |
650 |
2.541,2 |
Spese in c/capitale |
830,6 |
853 |
795,1 |
- |
- |
795,1 |
SPESE FINALI |
2.726,9 |
2.805,5 |
2.744,9 |
-58,6 |
650 |
3.336,3 |
Per effetto della manovra consegue un aumento del 22,4% delle spese rispetto alla legge di Bilancio 2022 e del 21,5% rispetto al bilancio a legislazione vigente 2023.
Gli effetti finanziari ascrivibili alla manovra, in particolare, consistono, per la parte delle riprogrammazioni, rifinanziamenti e definanziamenti di Sez. II in una diminuzione complessiva delle spese finali di 58,6 milioni, interamente dovuti a definanziamento di spesa corrente, mentre le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I determinano un effetto positivo di spesa, anche in questo caso di sola parte corrente, pari a 650 milioni, interamente attribuibili al finanziamento delle risorse per l’acquisto, nell’anno 2023, di vaccini anti Sars-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19 (cap. 4384 su cui è iscritto l’omonimo Fondo).
Nel complesso, dunque, la legge di bilancio prevede stanziamenti finali per il Ministero pari a 3.336,3 milioni per il 2023.
Si segnala tuttavia che la consistente variazione del capitolo 4384 rispetto al 2022 è da ascrivere alla mancata iscrizione del risorse per il medesimo anno, in quanto il previsto incremento di 1.850 milioni di euro, per effetto dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 10 dicembre 2021, n. 209 (decreto poi decaduto e inserito nel disegno di legge di bilancio 2022), è stato interamente sommato all’annualità 2021 anziché al 2022, determinandone un ammontare complessivo di 5.050 milioni di euro (come risulta anche dal Rendiconto dello stato di previsione “Salute” per il 2021, qui il quadro del cap. 4384).
Le spese per l’anno 2023: analisi per Missione/Programmi (Tab. 15)
La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 2023 per ciascuna Missione/Programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell’esercizio 2022.
La tabella evidenzia altresì le modifiche che la manovra operata con la legge di bilancio apporta alla legislazione vigente 2023, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna Missione/Programma.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
Ministero della salute |
||||||
|
Missione/Programma |
2022 |
2023 |
|||
Legge di Bilancio |
BLV |
Sez. I |
Modifiche |
Bilancio Integrato |
||
1 |
Tutela salute (20) |
2.131 |
2.159,9 |
650 |
-7,6 |
2.802,3 |
1.1 |
Prevenzione salute, assistenza sanitaria al personale navigante (20.1) |
375 |
354,5 |
650 |
- |
1.004,5 |
1.2 |
Sanità pubblica veterinaria (20.2) |
50 |
48,2 |
- |
- |
48,2 |
1.3 |
Programmazione SSN per erogazione dei LEA (20.3) |
762 |
700,3 |
- |
- |
700,3 |
1.4 |
Regolamentazione e vigilanza prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) |
16 |
14,3 |
- |
- |
14,3 |
1.5 |
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) |
10 |
12,9 |
- |
- |
12,9 |
1.6 |
Comunicazione e promozione tutela della salute umana e sanità pubblica veterinaria (20.6) |
27 |
27,7 |
- |
- |
27,7 |
1.7 |
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7) |
829 |
932,7 |
- |
-7,6 |
925,1 |
1.8 |
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8) |
20 |
21,3 |
- |
- |
21,3 |
1.9 |
Attività consultiva per la tutela della salute (20.9) |
3 |
4,2 |
- |
- |
4,2 |
1.10 |
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del SSN (20.10) |
96 |
24,5 |
- |
- |
24,5 |
1.11 |
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) |
9 |
9,6 |
- |
- |
9,6 |
1.12 |
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12) |
5 |
9,7 |
- |
- |
9,7 |
2 |
Ricerca e innovazione (17) |
515 |
507,2 |
- |
-51 |
456,2 |
2.1 |
Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20) |
480 |
472, 5 |
- |
-51 |
421,5 |
2.2 |
Ricerca settore zooprofilattico (17.21) |
34 |
34,7 |
- |
- |
34,7 |
3 |
Servizi istituz. e generali delle amm. pubbliche (32) |
80 |
77,8 |
- |
- |
77,8 |
3.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
37 |
42,8 |
- |
- |
42,8 |
3.2 |
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) |
44 |
35,0 |
- |
- |
35,0 |
|
SPESE FINALI MINISTERO |
2.727 |
2.744,9 |
650 |
-58,6 |
3.336,3 |
- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.
Come evidenziato nella precedente tabella, la spesa complessiva del Ministero della salute risulta allocata su 3 missioni, di cui la principale è Tutela della salute, che rappresenta circa il 84% del valore della spesa finale complessiva del Ministero medesimo, percentuale in aumento rispetto al peso che la medesima Missione ha avuto lo scorso anno sulla spesa finale del Ministero (78%), dovuto prevalentemente all’aumento della spesa per la campagna vaccinale (senza considerare tuttavia la mancata imputazione di tale spesa per l’anno 2022).
A pesare nell’ambito della predetta Missione, come già accennato, è l’incremento di 650 milioni nell’ambito del programma Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria, per la Direzione generale della prevenzione sanitaria, azione Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute, per il Fondo per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 (cap. 4384).
Un decremento di 7,6 milioni nel 2023[46], 11,2 milioni nel 2024 e 14 milioni nel 2025 si registra, invece, nell’ambito del programma Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7) per minori stanziamenti riguardanti le somme dovute per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici danneggiati da sangue o emoderivati infetti che hanno instaurato azioni di risarcimento (Cap-pg: 2401/3)[47].
Ulteriore variazione in diminuzione, ma per un semplice effetto di rimodulazione, si registra con riferimento al programma Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20), nell’ambito della Missione Ricerca e innovazione (17), azione Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria, ai sensi del Dlgs n.502/1992 art.12 comma 2 per attività corrente o iniziative previste dal Piano sanitario nazionale, ai capitoli:
- cap. 3398 Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per la ricerca medico-sanitaria e la tutela della salute, con uno stanziamento di 51 milioni nel 2023 posticipato al 2024, per il piano di gestione 1 (Spese per la ricerca finalizzata in attuazione degli obiettivi prioritari biomedici e sanitari, del piano sanitario nazionale);
- cap. 7211, relativo alle spese in conto capitale dei predetti Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche ed in particolare, piano di gestione-pg. 1 somme da assegnare agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) per l'acquisto di apparecchiature e strumenti finalizzati alle attività di ricerca (stanziamento di 43,8 milioni nel 2024, posticipato al 2025) e pg. 8 somme da assegnare all'Istituto superiore di Sanità per l'acquisto di apparecchiature e strumenti finalizzati alle attività di ricerca (stanziamento di 7,8 milioni nel 2024, posticipato al 2025).
Altre spese a carattere sanitario (stato di previsione MEF - Tab. 2)
Disposizioni in articolato
Con riferimento agli altri interventi rilevanti di carattere sanitario, si fa presente inoltre che l’articolo 96, comma 1, del ddl bilancio 2023 incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard stabilito dall’ultima legge di Bilancio (2022) di 2.150 milioni di euro per l’anno 2023, 2.300 milioni per il 2024 e 2.600 milioni a decorrere dall’anno 2025.
La legge di Bilancio n. 234/2021 (art. 1, comma 258) per il 2022 ne aveva fissato, da ultimo, il livello complessivo in 124.061 milioni di euro per il 2022, 126.061 milioni per il 2023 e 128.061 milioni a decorrere dall’anno 2024, mantenendo ferma l’applicazione delle disposizioni legislative in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario, come segue (importi in mln di euro):
Livello finanziamento SSN |
2022 |
2023 |
2024 |
a decorrere 2025 |
LB 2022 |
124.061 |
126.061 |
128.061 |
128.061 |
Ddl. Legge bilancio 2023 |
- |
+2.150 |
+2.300 |
+2.600 |
In particolare, per il 2023, una quota-parte di 1.400 milioni dell’incremento di 2.150 milioni è destinata a far fronte ai maggiori costi dovuti all’aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Si prevede che al riparto accedano tutte le regioni e province autonome, indipendentemente dal concorso al finanziamento sanitario corrente.
Concorso dello Stato alla spesa sanitaria
Riguardo gli stanziamenti appostati nello stato di previsione MEF (Tab. 2), nel programma 3.6 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria la dotazione della Missione Relazioni finanziarie con autonomie territoriali (3) a cui appartiene detto programma risulta incrementata complessivamente, per effetto di entrambe le sezioni, di 2.177 milioni, interamente attribuibili al medesimo programma (che rappresenta circa il 69% della Missione 3).
L’incremento delle risorse del programma (+2,5%), pressochè interamente ascrivibile all’azione “Tutela dei livelli essenziali di assistenza”, è riferibile all’aumento di risorse (+1.862,4 milioni) da erogare alle Regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione e, per la restante parte (+322,5 milioni), all’incremento delle risorse del Fondo sanitario nazionale.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|||||
|
Missione/Programma |
2022 |
2023 |
Bilancio integrato2023 |
||
|
Legge di bilancio |
BLV |
Modifiche Sez. II |
Effetti di Sez. I |
||
2 |
Relazioni finanziarie con autonomie territoriali (3) |
124.521 |
125.774 |
-8,2 |
2.184,9 |
127.950,7 |
2.4 |
Concorso dello Stato finanziamento spesa sanitaria (3.6), di cui |
86.754 |
85.900,5 |
-8,2 |
2.184,9 |
88.077,2 |
|
Cap. 2700 - Fondo sanitario nazionale |
7.369 |
8.763 |
- |
322,5 |
9.085,5 |
|
Cap. 2701 – Finanziamento FSN in relazione alle minori entrate IRAP e add.le reg.le IRPEF |
3.000 |
1.500 |
- |
- |
1.500 |
|
Cap. 2710 Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto farmaci innovativi |
1.100 |
1.200 |
- |
- |
1.200 |
|
Cap. 2862 – Somme da erogare alle RSO a titolo di compartecipazione all’IVA |
75.201 |
74.355 |
-9,2 |
1.862,4 |
76.208.7 |
|
Cap. 2705 – Contributo Ospedale pediatrico Bambino Gesù |
49 |
47 |
1 |
- |
48 |
|
Cap. 2707 – somme per policlinici universitari università non statali per il finanziamento attività strumentali |
35 |
35 |
- |
- |
35 |
Un ridotto incremento di 1 milione di euro è tracciato con riferimento all’azione “Contributi per strutture sanitarie private” a beneficio del cap. 2705 riguardante le somme da erogare all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, come finanziamento diretto con modifiche di Sez. II.
Spese in conto capitale per l’edilizia sanitaria pubblica
Con riferimento all’edilizia sanitaria pubblica, nel MEF sono allocate le risorse della Missione Infrastrutture pubbliche e logistica, di cui unico programma e unico capitolo sono, rispettivamente Opere pubbliche e infrastrutture (14.8) e somma da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (cap. 7464)[48] che riportano l’ammontare di 1.505 milioni a legislazione vigente per il 2023, con una rimodulazione in Sez. II di 600 milioni ed un valore di competenza del bilancio integrato di 905 milioni finali nel 2023.
La rimodulazione ha l’effetto di spostare tale somma all’anno 2025 e pertanto il valore del capitolo registra un incremento per tale anno a 1.715 milioni. Rimane immutato il valore per il 2024 (1.355 milioni) e per il 2026 e successivi (7.710 milioni).
Le risorse destinate a misure d’interesse per la XII Commissione sono allocate in gran parte nella missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (presente negli stati di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del MEF) che rappresenta il 9,3% nella composizione totale dei costi 2023 per missione. Tra gli interventi di maggior rilievo in favore delle famiglie e del sociale si annovera la maggiorazione del cinquanta per cento, a decorrere 1° gennaio 2023, dell’assegno unico universale per ciascun figlio di età inferiore a un anno; tale incremento viene riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro. (circa 0,35 miliardi nel 2023, 0,46 miliardi nel 2024 e 0,47 miliardi dal 2025). Per le madri lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2022 si prevede l’incremento dal 30 all’80 per cento dell’indennità per congedo parentale nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio (al netto della contribuzione figurativa circa 0,1 miliardi nel 2023 e 0,2 miliardi dal 2024). Inoltre, per il 2023 sono ridefinite le modalità per la fruizione del reddito di cittadinanza che viene abrogato a partire dal mese di gennaio 2024. Di seguito vengono esaminate in dettaglio le componenti di interesse presenti negli stati di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze.
L’articolo 158 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4), e reca altresì l’autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi nn. 149 del 2015 (di semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro) e 150 del 2015 (di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive).
Di seguito è evidenziata la Missione 24 (3) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4), e più in particolare i programmi di interesse della Commissione XII riferiti alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, di disagio e di emarginazione delle persone e delle famiglie. Viene inoltre portato in rilievo il programma riferito al Terzo settore.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
||||||||||
|
Missione/Programma |
2022 |
2023 |
|||||||
Legge di Bilancio |
Assest. |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|
|||
Rimodul. a.23 c. 3 lett a) |
Variazioni lett b) |
|
||||||||
24 |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) |
40.060 |
55.128,9 |
59.692,1 |
- |
- |
59.692,1 |
-271,8 |
59.420,3 |
|
24.1 |
Terzo settore e responsabilità sociale imprese (24.2) |
106,3 |
111,2 |
104,3 |
- |
- |
104,3 |
- |
104,3 |
|
24.2 |
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12) |
48.953,7 |
55.017,7 |
59.587,8 |
- |
- |
59.587,8 |
-271,8 |
59.316,9 |
|
- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.
Tra gli interventi di maggior rilievo a favore delle famiglie e del sociale discendenti da disposizioni contenute nella Sezione I si ricordano:
§ l’incremento delle risorse da destinare all'assegno unico e universale per i figli a carico (cap. 3620) ad opera del disposto congiunto degli artt. 65, comma 2 (incremento di 345,2 milioni di euro per il 2023; di 457,9 mln di euro per il 2024; di 473,1 mln di euro per il 2025 fino ad arrivare, nel 2029, ad un incremento annuo strutturale di 489,2 mln di euro) e 59, comma 7 (incremento di 9 mln di euro nel 2023; di 708,8 mln di euro nel 2024; di 717,2 mln di euro nel 2025, fino ad arrivare ad un incremento strutturale annuo di 740,8 mln di euro dal 2029), del provvedimento in esame. Pertanto le risorse da destinare all'assegno unico e universale per i figli a carico nel triennio di interesse risultano pari a: 18.583,6 mln di euro (a legislazione vigente 18.229,4 euro) nel 2023; 19.868,6 mln di euro (a legislazione vigente 18.701,9) nel 2024; 20.112,5 mln di euro (a legislazione vigente 18.922,2) nel 2025;
§ l’incremento delle risorse indirizzate alla misura dell'indennità per congedo parentale, di cui l’art. 66 del provvedimento in esame che ha previsto l’elevamento della misura con riferimento alla madre lavoratrice dipendente. La disposizione ha come effetto un incremento del cap. 3530 (117 mln nel 2023; 204 mln nel 2024; 210 mln nel 2025) il cui stanziamento di competenza è pari a: 1.848.870,4 mln euro nel 2023; 1.954.558,2 mln di euro nel 2024; 1.976.568,2 nel 2025;
Nell’ambito del programma 24.12 “Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva” della missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, si segnalano i seguenti fondi e capitoli:
Fondo nazionale politiche sociali (FNPS)
Il cap. 3671 Fondo da ripartire per le politiche sociali, a carattere strutturale, ha una previsione iniziale ed integrata per ciascun anno del triennio 2023-20205 pari a circa 391 milioni di euro.
Fondo per le non autosufficienze
Il cap. 3538 Fondo per le non autosufficienze, a carattere strutturale, con una dotazione per il 2023 pari a 865,3 mln di euro, che sale 913,6 mln di euro nel 2024 e a 962,3 mln di euro nel 2025.
Si ricorda che, per il 2020, la sezione II della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha previsto una dotazione del Fondo pari a 571 milioni di euro. Nel corso dell'esame referente, nel corpo della Sezione I della legge di bilancio, è stato inserito il comma 331 che ha disposto un incremento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per le non autosufficienze, le cui risorse nel 2020 sono pertanto salite a 621 milioni di euro. In ultimo, lo stanziamento del Fondo è stato incrementato dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 168, della legge n. 234 del 2021) per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a 200 milioni per l'anno 2023, a 250 milioni per l'anno 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dal 2025. Tali integrazioni sono espressamente collegate alla graduale introduzione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e al rafforzamento dei servizi socioassistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti previsto dalla medesima legge di bilancio 2022 (art. 1, commi da 159 a 171).
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo Dopo di noi)
Il cap. 3553 reca una previsione di competenza iniziale ed integrata, per ciascun anno del triennio 2023-25, pari a 76,1 mln di euro.
Il Fondo è stato istituito dalla legge n. 112 del 2016, con una dotazione strutturale di circa 56 milioni di euro, incrementati di ulteriori 20 milioni dalla legge di bilancio 2021 (Sezione II legge n. 234 del 2021).
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare
Il cap. 3555 ha una dotazione per ciascun anno del triennio 2023-2025 pari a 80 milioni di euro.
Il Fondo è stato istituito dalla legge di bilancio 2021 che ne ha destinato le risorse alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per il riconoscimento dell’attività non professionale del prestatore di cure familiare (come definita dall’articolo 1, comma 255, della legge di bilancio per il 2018). Si veda il Fondo con identica denominazione presente nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si ricorda che ulteriori Fondi di interesse per le politiche sociali sono rinvenibili nello stato di previsione del MEF (v. infra).
Prestazioni assistenziali
All’interno del programma 24.2 Trasferimenti assistenziali (3.2) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono inoltre compresi i capitoli di spesa obbligatoria in cui vengono allocati gli oneri relativi ai diritti soggettivi. In particolare si evidenziano i seguenti capitoli:
Il cap. 4500 Somme da erogare all'INPS in relazione al trasferimento di risorse finanziarie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per ciascun anno del triennio 2021-23, di 25,1 milioni di euro (identica a quella prevista per il 2022).
Politiche per la famiglia e l'infanzia
il cap. 3534 Assegni di maternità con una previsione per il 2023 pari a circa 252,8 mln di euro che aumenta a 253,1 mln circa nel 2024 e a 253,3 mln circa nel 2025;
il cap. 3532 Contribuzione figurativa a favore dei genitori e familiari di persone handicappate con una con una previsione finale per il 2023 pari a 1.168, 1 mln di euro e lievissime oscillazioni in aumento nel biennio 2024-25.
Lotta alla povertà
Il cap. 3550 Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale con risorse pari a 622 mln di euro per il 2023 e a 617 mln di euro per il biennio 2024-2025. Le risorse sono destinate al rafforzamento dei servizi e degli interventi sociali necessari per attivare il Patto di inclusione per i beneficiari del Reddito di cittadinanza.
Il cap. 3552 Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva istituito dall’art. 59 del provvedimento in esame, il quale prevede che, nel corso del 2023, nelle more di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di otto mensilità, salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o con almeno sessant’anni di età. Per effetto di tali misure, l’autorizzazione di spesa prevista per il finanziamento del reddito e della pensione di cittadinanza è ridotta di 743 milioni di euro per il 2023. È, invece, incrementato, di 9 milioni di euro nel 2023 e di oltre 700 milioni di euro l’anno dal 2024, lo stanziamento a favore dell’assegno unico e universale per i figli a carico. Le ulteriori risorse derivanti dalla soppressione del reddito e della pensione di cittadinanza, confluite nel Fondo in esame, presenti dal 2024, sono pari a: 7.076.100,0 mln di euro per ciascun anno del biennio 2024-2025.
Programma 24.2 Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni
Il programma 24.2 riferito al finanziamento della spesa per il Terzo settore, reca per il 2023 una previsione iniziale ed integrata coincidenti pari a 104,4 mln di euro.
All’interno del Programma 24.2 si segnalano i seguenti capitoli:
cap. 3523 Altri interventi per il sostegno degli enti del terzo settore con previsione iniziale e previsione integrata di 21,9 milioni di euro per il triennio di interesse.
Nel capitolo sono state trasferite, ai sensi dell’art. 73 del Codice del Terzo settore, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali risorse, ai sensi del citato art. 73, devono essere utilizzate per: sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato; sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale; contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.
cap. 3524 Contributi a favore delle istituzioni pro-ciechi con previsioni iniziali e integrate per il 2023 pari a circa 10,2 mln di euro .
Il capitolo è stato istituito dalla legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) per trasporto del quadro contabile del capitolo 2316 dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Più precisamente sono stati spostati i seguenti piani gestionali: contributo da liquidare in favore dell’Unione Italiana Ciechi (UIC.), con vincolo di destinazione per l’Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (IRIFOR) e per l’Istituto Europeo ricerca, formazione, orientamento professionale (IERFOP); contributo base, specificamente destinato all’UIC e contributo previsto in favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi.
cap. 3526 Spese per lo sviluppo, la promozione ed il monitoraggio e controllo delle organizzazioni del Terzo settore con una previsione iniziale e integrata per il 2023 a circa 9,2 mln di euro. Nel biennio successivo si scende a 8,7 mln di euro nel 2024 e a 6,3 mln di euro nel 2025.
cap. 3893 Fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica
con una dotazione per ciascun anno del triennio pari a 5 mln di euro.
Il Fondo è stato istituito dalla legge di bilancio 2018 con risorse per il triennio 2018-2020. Il Fondo è stato rifinanziato dalla legge di bilancio 20201 che ha previsto un rifinanziamento del Fondo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al fondo possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. Il regolamento sull'utilizzo delle risorse del fondo è stato adottato con il D.M. 9 ottobre 2019, n. 175.
cap. 5247 Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore con una previsione iniziale ed integrata per ciascun anno del triennio 2023-2025 pari a 40 mln di euro. Il Fondo è destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
cap. 8060 Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con previsione iniziale e finale di 15 mln di euro per ciascun anno del triennio di riferimento.
Il RUNTS, entrato in funzione il 23 novembre 2021, a regime, sostituirà i registri delle Associazioni di promozione sociale - APS, delle Organizzazioni di volontariato - ODV e l'anagrafe delle ONLUS previsti dalle precedenti normative di settore (qui un approfondimento). Si rammenta che il Codice prescrive l'obbligo, per gli enti del Terzo settore, qualificati nello statuto come ETS, di iscriversi nel RUNTS e di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'iscrizione nel RUNTS dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il Terzo settore e dà la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.
Nello stato di previsione del MEF, tra gli interventi di maggior rilievo per la XII Commissione, discendenti da disposizioni della Sezione I, si ricordano:
Il cap. 2030 (in Missione 19 - Casa e assetto urbanistico; Politiche abitative e riqualificazione periferie 19.1) Fondo per le periferie inclusive da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri istituito dall’art. 67 del provvedimento in esame con una dotazione di 10 milioni per il 2023. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire, nelle periferie, l’inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia. A un decreto del Presidente del Consiglio è demandato il compito di regolamentare il Fondo (requisiti di ammissibilità dei progetti, modalità di erogazione del finanziamento e eventuali forme di co-finanziamento), e di istituire un Comitato di valutazione che definisca i criteri per la valutazione dei progetti favorendo l'attivazione di finanziamenti pubblici e privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione.
Alcuni fondi di rilievo per le politiche sociali sono allocati nello stato di previsione del MEF nella Missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e nella Missione 18 Giovani e sport.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|||||||||
|
Missione/Programma |
2022 |
2023 |
||||||
Legge di Bilancio |
Assest. |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|||
Variaz a.23 c. 3 lett a). |
Variaz. |
||||||||
14 |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) |
1.348,9 |
1.472,5 |
1.450,8 |
- |
0,3 |
1.451,1 |
12 |
1.463,1 |
14.1 |
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5) |
474,9 |
585,5 |
537,5 |
- |
0.3 |
537,8 |
12 |
549,8 |
14.4 |
Sostegno al reddito tramite la Carta acquisti (24.13) |
168,1 |
168,1 |
168,1 |
- |
- |
168,1 |
- |
168,1 |
18 |
Giovani e Sport (30) |
1.085,9 |
1.191,2 |
842,8 |
- |
2 |
844,8 |
77 |
921,8 |
18.2 |
Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2) |
410,9 |
419,9 |
200,7 |
- |
- |
200,7 |
- |
200,7 |
- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.
Si evidenzia che l’incremento di 12 milioni relativo alla Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia è a valere sul cap. 2108 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità, ed è conseguente alle disposizioni contenute nell’art. 63 del provvedimento in esame che incrementa – portandole da 5 a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 - le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di potenziare le azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne. L’articolo inoltre stanzia 2 milioni di euro per il 2023 e 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, da destinare all’attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. La previsione iniziale del cap. 2108 per il 2023 è di 72,9 mln di euro, che grazie all’incremento di 12 milioni sopra descritto, raggiunge la dotazione integrata di 84,9 mln di euro. Si ricorda che sul medesimo capitolo è stata operata una variazione permanente in diminuzione (definanziamento) a partire dal 2024. Più precisamente: 822.772 euro nel 2024; - 2.024.864 euro nel 2025; -2.024.864 euro nel 2026 e successivi. Pertanto la consistenza del Fondo nel 2024 è pari a 89,1 mln di euro e a 87,9 mln nel 2025.
Un definanziamento è stato operato anche sul capitolo 2134 Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinata alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della commissione per le adozioni internazionali (Fondo adozioni) (Scad. Variazione 2040). Definanziamento pari a: 0 per il 2023; - 676.411 euro nel 2024; -2.648.723 euro nel 2025; -2.648.723 euro dal 2026 e successivi, con una conseguente consistenza nel Fondo pari a: 23,8 mln di euro nel 2023; 23,1 mln di euro nel 2024; 21,1 mln di euro dal 2025 in poi.
L’incremento nella Missione Giovani e sport è invece dovuto ad effetti finanziari discendenti dalla Sezione I e ad incrementi effettuati in Sezione II per capitoli del Programma Investimenti e promozione per la pratica dello sport.
Fondi
Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità (ex Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)
Il cap. 3088 ha una dotazione di 350 milioni per ciascun anno del triennio 2023-2025. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione delle disposizioni della legge delega n. 227 del 22 dicembre 2021 Delega al Governo in materia di disabilità.
La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 330, della legge 160/2019) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza", con una dotazione pari a 29 milioni di euro per il 2020, a 200 milioni di euro per il 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Tale autorizzazione di spesa, per il 2022, è stata ridotta di 200 milioni di euro dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 654, lett. g), legge n. 234 del 2021 che ha indirizzato tali risorse alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria per i compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere nel periodo pandemico nonché all'acquisto di farmaci e vaccini anticovid) e di ulteriori 100 milioni dall'art. 8 del decreto legge n. 144 del 2022 (ristori al Terzo settore per i rincaro energia). Tale riduzione di risorse è stata motivata (si veda sul punto la RT alla legge di bilancio 2022) dal fatto che si prevede che nel corso del 2022 non saranno varati i decreti delegati attuativi della legge n. 227 del 2021, che delega il Governo ad adottare, entro venti mesi, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità.
In ultimo, si rammenta che la legge di bilancio 2022, all'art. 1, comma 178, ha cambiato denominazione al Fondo in «Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità», lo ha trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e lo ha incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’inclusione delle persone con disabilità
Il cap. 2801 ha, per il 2023, una dotazione iniziale ed integrata di 50 mln di euro. Il Fondo non è finanziato per il biennio 2024-2025
Il decreto legge n. 41 del 2021 (c.d. Decreto Sostegni), all'art. 34, commi 1 e 2, ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vengono demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, l'individuazione degli interventi e la fissazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo allo scopo di finanziare specifici progetti. Il decreto 29 novembre 2021 di riparto del Fondo ha disposto che 60 milioni di euro siano indirizzati a finanziare interventi diretti a favorire l'inclusione delle persone con disabilità attraverso la realizzazione o la riqualificazione di infrastrutture, anche per le attività ludico-sportive, la riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità, l'organizzazione di servizi di sostegno nonché di servizi per l'inclusione lavorativa e sportiva. La legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 183 e 184) ha incrementato di 50 milioni di euro il finanziamento del Fondo per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Inoltre, ha inserito, tra gli ambiti di intervento verso cui orientare gli specifici progetti da finanziare con le risorse del Fondo (tra i quali la promozione e la realizzazione di infrastrutture, l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile) le iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico. Sul punto si ricorda che nello stato di previsione del Ministero della salute è presente il cap. 4395 Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico con dotazione iniziale e integrata pari a 5 milioni per ciascun anno del triennio 2023-2025.
Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità
Il cap. 2080 Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità reca una previsione iniziale ed integrata di 200 mln di euro per ciascun anno del triennio di riferimento.
Il Fondo è stato istituito dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 179, legge n. 234 del 2021) per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.
Fondo l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia
Il cap. 2121 Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia reca una previsione iniziale ed integrata di 6 mln di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025.
Il Fondo è stato istituito dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 456, della legge n. 145 del 2018). Il Fondo è stato rifinanziato da successivi provvedimenti. Il decreto 12 maggio 2022 ha definito criteri e modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo.
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare
Il cap. 2090 reca una dotazione iniziale ed integrata di 25,8 mln di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025.
Il Fondo era originariamente destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività prestata dal caregiver familiare. Il decreto legge n. 86 del 2018, nel trasferire la gestione del fondo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha modificato l'originaria finalità del fondo, che attualmente viene ripartito annualmente tra le regioni per interventi di sollievo e sostegno destinati ai caregiver familiari. L'ultimo decreto di riparto delle risorse è quello relativo al 2021. Si veda il Fondo con identica denominazione presente nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Fondo per le politiche di sostegno alla famiglia
Il cap. 2102 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia reca una dotazione iniziale ed integrata per ciascun anno del triennio 2023-2025 pari a 104 milioni.
Dal 2019, la dotazione a regime del Fondo è pari a 100 milioni di euro. Nel 2022, agli stanziamenti del Fondo pari a circa 104 milioni di euro sono stati sottratti 48 milioni di euro, indirizzati, dall'art. 39 del decreto legge n. 73 del 2022, all'attuazione di misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa tramite il finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 2022 ed ulteriori risorse derivanti da obblighi contenuti in altre disposizioni.
Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e Autorità Garante infanzia e adolescenza
Il cap. 2119 Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, conferma la stessa dotazione dal 2018, pari a 28,8 milioni di euro per ciascun anno del triennio di riferimento. Con riferimento alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, si segnala anche il cap. 2118 (MEF) Somma da assegnare all'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, con una dotazione per il 2023 di circa 4,5 mln di euro che scendono a 4,2 mln di euro per ciascun anno del biennio 2024-2025. Si ricorda che l’art. 153, comma 13, del provvedimento in esame dispone il trasferimento diretto delle risorse previste a legislazione vigente al bilancio dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l'adolescenza.
Sostegno al reddito tramite carta acquisti – Programma 24.13
Il cap. 1639 Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare (Fondo Carta acquisti). Le previsioni integrate del Fondo sono pari, per ciascun anno del triennio a 168,1 milioni di euro (stessa previsione del triennio precedente).
Missione 18 Giovani e sport (30)
Programma 18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù 30.2
Fondo per le politiche giovanili – Agenzia nazionale dei giovani
Il cap. 2106 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù, presenta per il triennio di riferimento previsioni iniziali ed integrate coincidenti, pari a 85,8 mln di euro. Il cap. 1596 Somma da assegnare all'Agenzia nazionale per i giovani presenta una previsione iniziale ed integrata coincidenti, per ciascun anno del triennio, pari a circa 2,8 milioni di euro.
La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 459, della legge 145/2018) ha incrementato di 30 milioni, a decorrere dal 2019, le risorse del Fondo per le politiche giovanili e ha istituito (art.1, commi da 470 a 477) il Consiglio Nazionale dei Giovani quale organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell'Italia.
Servizio Civile Nazionale
Il cap. 2185 Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale, presenta una previsione iniziale di spesa e una dotazione integrata coincidenti, per ciascun anno del triennio di riferimento, pari a circa 111, 6 mln di euro.
[1] D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.
[2] D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
[3] D.M. 9 agosto 2019, Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS che ha introdotto nel corpo del D.M. 9 agosto 2019 l’articolo 2-bis.
[4] D.M. 12 maggio 2022, Introduzione di meccanismi di semplificazione in materia di ISEE precompilato.
[5] Prima delle modifiche introdotte dal decreto del 12 maggio 2022 il dichiarante poteva scegliere di presentare la DSU in modalità precompilata esclusivamente se era stato delegato da ogni componente maggiorenne del nucleo familiare ed aveva fornito per questi ultimi gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali. Nel caso in cui il dichiarante non intendeva avvalersi della facoltà di accesso alla DSU precompilata ovvero nei casi di riscontro negativo sugli elementi suddetti, la DSU doveva essere presentata nella modalità non precompilata.
[6] Sul punto: Garante per la protezione dei dati personali, Parere in tema di ISEE precompilato - 20 giugno 2019.
[7] Tale misura è pari, per il periodo 1° marzo 2022-28 febbraio 2023, a 175 euro mensili qualora l'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare sia inferiore o pari a 15.000 euro; per livelli di ISEE superiori, essa si riduce gradualmente[7] fino (per i casi di ISEE pari o superiore a 40.000 euro) ad un valore pari a 50 euro. Si ricorda che tali valori (ivi compresi quelli relativi alle soglie dell'ISEE) sono adeguati annualmente - con decorrenza dal 1° marzo di ciascun anno - alle variazioni dell'indice del costo della vita (ai sensi del comma 11 del citato articolo 4 del D.Lgs. n. 230 del 2021). Riguardo all'ISEE, cfr. il regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
[8] Si ricorda che, in base all'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).
[9] Si ricorda che, per l'istituto dell'assegno unico e universale, rileva la disabilità almeno media (secondo le definizioni stabilite, nell'ambito della disciplina sull'ISEE, dall'allegato 3 del citato regolamento di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013). Cfr., in merito, la circolare dell'INPS n. 23 del 9 febbraio 2022.
[10] L'istituto dell'assegno unico e universale per i figli a carico si applica a decorrere dalla data del 1° marzo 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato D.Lgs. n. 230 del 2021.
[11] In base a tali importi complessivi specifici, la misura dell'assegno - salve le eventuali riduzioni in relazione ai valori dell'ISEE - sarebbe stata pari, nel gennaio 2023, a 165 euro fino al compimento del ventunesimo anno di età del figlio disabile maggiorenne ed a 85 euro in caso di figlio disabile di età pari o superiore a ventuno anni.
[12] Si ricorda che tale maggiorazione è pari, per il periodo 1° marzo 2022-28 febbraio 2023, a 85, 95 o 105 euro mensili, a seconda che la disabilità sia media o grave o consista in una condizione di non autosufficienza (secondo le relative definizioni stabilite, nell'ambito della disciplina sull'ISEE, dal citato allegato 3 del regolamento di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013).
[13] La novella in oggetto concerne l'articolo 5, comma 9-bis, del citato D.Lgs. n. 230 del 2021.
[14] La relazione tecnica è reperibile nel tomo I dell'A.C. n. 643.
[15] Riguardo ai criteri di calcolo della maggiorazione, cfr. il citato articolo 5 del D.Lgs. n. 230, e successive modificazioni.
[16] Riguardo all'ISEE, cfr. supra, in nota.
[17] Da parte del richiedente l'assegno unico e universale, o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
[18] Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. n. 230 del 2021.
[19] In particolare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato D.Lgs. n. 230 del 2021, l'importo del Reddito di cittadinanza e della quota di integrazione del medesimo - la quale rappresenta, nel caso in esame, l'istituto dell'assegno - è determinato sottraendo dall'importo ipotetico complessivo - costituito dalla somma del Reddito di cittadinanza già spettante e dalla misura dell'assegno unico - la quota del Reddito di cittadinanza relativa ai figli facenti parte del nucleo familiare - quota calcolata in base alla scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 -. Si ricorda che la scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.
[20] La Dott.ssa Alessandra Locatelli ha giurato il 22 ottobre 2022 come Ministro per le Disabilità nel Governo guidato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.
[21] Rientra in tale comparto il personale non dirigente dipendente dagli enti ed aziende elencati dall'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro 2016-2018 del 13 luglio 2016.
[22] E' stato ivi stabilito (art. 107, co. 4) che nei servizi di pronto soccorso, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale assegnato a tali servizi compete una indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna Azienda o Ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo premialità e condizioni di lavoro. Nelle more della individuazione, presso ciascuna Regione, della quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell’onere (nei limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G allegata al contratto), è riconosciuto, in ragione della effettiva presenza in servizio ed a titolo di anticipazione della predetta indennità, l’importo mensile lordo di Euro 40,00, da conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente.
[23] Si tratta del comitato di settore Regioni-Sanità, costituito nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita i poteri di indirizzo verso l'Aran per le regioni, i relativi enti dipendenti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale (art. 41, co. 2, d. lgs. 165/2001).
[24] L. 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
[25] ECDC, EFSA, EMA, OCSE, Antimicrobial Resistance in the EU/EEA - A One Health response, marzo 2022
[26] Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
[27] Si veda al riguardo il D.M. 11 agosto 2021, recante "Riconoscimento della remunerazione aggiuntiva alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale".
[28] Di cui ai richiamati commi 34 e 34-bis dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
[29] Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
[30] Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
[31] L’acquisto è effettuato per il tramite del Commissario straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica previsto dall’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia, L. n. 27/2020), provvedendo alla copertura di tali oneri con le risorse del Programma Next Generation EU.
[32] Si ricorda che, a decorrere dall’anno 2015, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad elaborare un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. L’indicatore di tempestività dei pagamenti, che per Aziende del Servizio Sanitario Regionale è pubblicato dall’Agenas (qui il link).
[33] Secondo la disciplina fino ad allora vigente - recata dall'articolo 5 della legge n. 112 ante modifica – l’Ufficio è composto da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità (di cui una di livello dirigenziale non generale); ed i funzionari sono vincolati dal segreto d'ufficio.
[34] D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
[35] Si ricorda che i congedi parentali sono fruibili in forma frazionata (cfr. l'articolo 32, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni).
[36] Si ricorda che, in ogni caso, il congedo non può essere fruito dopo il compimento della maggiore età del soggetto adottato o in affidamento (articolo 36, comma 2, del citato testo unico, e successive modificazioni).
[37] Riguardo al termine finale del periodo di congedo di maternità, cfr. gli articoli 16, 16-bis, 20 e 26 del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, e successive modificazioni.
[38] Per i dipendenti pubblici, in genere, in base ai relativi contratti collettivi, l'indennità in esame è pari, per i primi trenta giorni, al cento per cento della retribuzione.
Riguardo alla determinazione della base di calcolo su cui si applica la suddetta aliquota del trenta per cento, si rinvia alla circolare dell'INPS n. 122 del 27 ottobre 2022.
[39] Si ricorda infatti che i commi 2 e 3 del citato articolo 34 del testo unico, e successive modificazioni, riconoscono la suddetta indennità per tutti i periodi di congedo fruibili dal soggetto, qualora il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o qualora si rientri nelle fattispecie di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 del suddetto testo unico, e successive modificazioni (articolo concernente l'ipotesi che il congedo riguardi un minore disabile in situazione di gravità accertata).
Riguardo alla durata dei periodi congedo fruibili, si rinvia alla citata circolare dell'INPS n. 122 del 2022.
[41] Quelle indicate dalla lettera c) dell’articolo 7, comma 1, sono le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.
[42] Tali disposizioni sono successivamente confluite nel decreto legge n. 14 del 2022 (articolo 5-quater) in sede di conversione con legge 5 aprile 2022, n. 28.
[43] Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti Tabelle C, D, E della vecchia legge di stabilità. Prima della riforma ex legge n. 163/2016, i rifinanziamenti/definanziamenti e le riprogrammazioni erano operati con le Tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e venivano poi recepiti in bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano variazioni precluse alla vecchia legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale.
[44] Si tratta della quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del MEF per essere trasferita nei capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzata, tra l’altro, per il finanziamento dell’attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da IIS (Istituto superiore di sanità), dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dagli Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato (IRCCS) e dagli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZP) in particolare per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria.
[45] Il presente disegno di legge di bilancio per il triennio 2023-2025 presenta la peculiarità che la classificazione economica delle entrate e delle spese è stata modificata allo scopo di renderla meglio raccordabile con il piano dei conti integrato di cui all'art. 38-ter della legge 31 dicembre 2009 n. 196, il quale a partire dall'esercizio 2023 cessa di avere carattere sperimentale. Di conseguenza, i dati contabili esposti nelle colonne "previsioni secondo la legge di bilancio 2022" e "previsioni assestate 2022" sono stati riclassificati secondo la nuova classificazione economica al fine di renderli confrontabili con le previsioni per il triennio 2023-2025. Gli importi esposti nella colonna denominata "rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)" includono anche gli effetti finanziari del D.L. 18 novembre 2022 n. 176 recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.
[46] Registrato nell’allegato al ddl Bilancio “Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente”.
[47] Autorizzazione ai sensi del DL. n. 159 del 2007, art. 33 co. 1.
[48] Autorizzazione di spesa di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 50, comma 1, punto c).