Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
|
---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Affari Sociali |
Titolo: | Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a favore delle città riservatarie per l'anno 2022 |
Riferimenti: | SCH.DEC N.2/XIX |
Serie: | Atti del Governo Numero: 2 |
Data: | 10/11/2022 |
Organi della Camera: | XII Affari sociali |
XIX Legislatura
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza a favore delle città riservatarie per l’anno 2022
A.G. n. 2
10 novembre 2022
Servizio Studi
Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it -
Dossier n. 9
Servizio Studi
Dipartimento Affari sociali
Tel. 06 6760-3266 - st_affarisociali@camera.it -
Atti del Governo n. 2
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Lo schema di decreto ministeriale in esame concerne il riparto per l'anno 2022 della quota delle risorse del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza riservata a quindici comuni, i quali sono individuati direttamente dalla norma legislativa, di cui all'articolo 1 della L. 28 agosto 1997, n. 285, e successive modificazioni.
Lo schema - sul quale è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali il 12 ottobre 2022 - prevede, all'articolo 1, la conferma delle percentuali di riparto applicate a decorrere dall'anno 2000 - percentuali originariamente individuate (per il medesimo anno 2000) dal D.M. 28 luglio 2000
[1]
-. Esse sono le seguenti: 1,9 per cento per il comune di Venezia; 9,89 per cento per il comune di Milano; 7,02 per cento per il comune di Torino; 4,79 per cento per il comune di Genova; 2,33 per cento per il comune di Bologna; 2,99 per cento per il comune di Firenze; 21,7 per cento per Roma Capitale; 16,28 per cento per il comune di Napoli; 4,34 per cento per il comune di Bari; 2,16 per cento per il comune di Brindisi; 3,38 per cento per il comune di Taranto; 3,92 per cento per il comune di Reggio di Calabria; 5,37 per cento per il comune di Catania; 11,28 per cento per il comune di Palermo; 2,65 per cento per il comune di Cagliari.
La quota di risorse oggetto del riparto in esame ammonta a 28,694 milioni di euro. In base alla suddetta disciplina legislativa, le risorse riservate ai quindici comuni sono pari al 30 per cento della dotazione complessiva annua del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. Tale quota corrisponderebbe, per il 2022, così come per ciascuno dei precedenti anni 2019-2021, a 28,794 milioni; tuttavia, per l'anno 2022, lo schema prevede che, a valere sulla medesima quota del 30 per cento, un importo pari a 100.000 euro sia destinato all'organizzazione della Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza per il 2022. Il summenzionato valore di 28,694 milioni costituisce, dunque, l'importo al netto di quest'ultima destinazione.
Più in particolare, si ricorda che, mentre la quota generale del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza è confluita, nella disciplina vigente, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, la quota riservata ai suddetti quindici comuni è rimasta separata e quindi oggetto di specifici destinazione e riparto (cfr. l'articolo 1, comma 1258, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni). Per gli esercizi precedenti il 2022, come osserva la relazione illustrativa del presente schema, il riparto della quota di riserva in esame è stato adottato secondo la procedura prevista per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali; a decorrere dal 2022, in base alla novella che ha riformulato la norma procedurale di cui al comma 3 del citato articolo 1 della L. n. 285 del 1997, trova applicazione quest'ultima procedura; essa prevede che il riparto sia operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia, emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti. La citata relazione illustrativa osserva che, riguardando il riparto alcuni enti locali (ovvero i quindici comuni riservatari), si è preferito - in analogia con le procedure seguite negli esercizi precedenti - ricorrere ad un'intesa nella suddetta sede della Conferenza unificata, anziché acquisire il parere della Conferenza permanente Stato-regioni.
Riguardo ai criteri di riparto, il comma 2 del citato articolo 1 della L. n. 285 del 1997, prevede che il 50 per cento delle risorse della quota riservata sia attribuito sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'ISTAT e che il restante 50 per cento sia assegnato secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia, secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) numero di minori presenti in presìdi residenziali socio-assistenziali, in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo, come accertata dal Ministero dell'istruzione;
d) percentuale - stimata dall'ISTAT - di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose, come accertata dal Ministero dell'interno, nonché dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.
Come accennato, a decorrere dal 2000, sono state sempre confermate le percentuali individuate, sulla base dei suddetti criteri e con riferimento originario al medesimo anno 2000, dal D.M. 28 luglio 2000.
Si ricorda altresì che, in base all'articolo 80, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni in esame, successivamente all'attribuzione delle quote, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.
I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del presente schema prevedono che il monitoraggio sugli interventi realizzati con le risorse in esame e la rendicontazione delle relative spese siano assicurati mediante l'inserimento, da parte dei comuni, dei dati nella Banca dati progetti 285 per l'infanzia e l'adolescenza.
Il successivo comma 3 richiede - in conformità alla norma legislativa ivi richiamata, di cui all'articolo 89, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 - che l'erogazione delle risorse spettanti a ciascun comune sia preceduta dalla rendicontazione sull'avvenuta liquidazione ai beneficiari di almeno il 75 per cento delle omologhe risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente provvedimento. Inoltre, si fa salvo - in conformità alla medesima norma legislativa - il principio che le eventuali somme - relative alla seconda annualità precedente - non rendicontate devono comunque essere oggetto di rendiconto prima dell'erogazione relativa all'anno ancora successivo.
Il comma 4 dello stesso articolo 2 specifica che, qualora vengano stanziate, nel settore in esame e in favore dei comuni riservatari in oggetto, ulteriori risorse, esse saranno ripartite in base alle medesime percentuali e modalità di cui al presente schema.
Il successivo articolo 3 reca - facendo riferimento ad alcuni atti nazionali di programmazione e di indirizzo - alcune disposizioni sulla programmazione - da parte dei comuni riservatari - dell'utilizzo delle risorse oggetto del presente riparto. Al riguardo, si ricorda che il suddetto articolo 89, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020 specifica che l'utilizzo delle risorse ivi contemplate - tra cui quelle in esame - è oggetto, successivamente alla rendicontazione, di verifica - da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri - della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione.
In particolare, il comma 1 dell'articolo 3 prevede che i comuni riservatari si impegnino ad adottare una programmazione sull’utilizzo delle risorse coerente con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti da: il 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva - 2022-2023, adottato con D.P.R. del 25 gennaio 2022; il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori - 2022-2023, adottato il 5 maggio 2022 dall’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.
Il successivo comma 2 prevede che la programmazione comunale in oggetto sia altresì coerente con: gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti con il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali - 2021-2023, adottato con D.M. del 22 ottobre 2021; le linee di indirizzo per l'affidamento familiare, definite con accordo concluso in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali il 25 ottobre 2012; le linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, definite con accordo concluso nella suddetta sede di Conferenza unificata il 14 dicembre 2017; le linee di indirizzo nazionali sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, definite con accordo concluso nella suddetta sede di Conferenza unificata il 21 dicembre 2017; le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, elaborate dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e approvate dalla suddetta Conferenza unificata il 6 luglio 2022.