Attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 recante norme che promuovono la riparazione dei beni 14 luglio 2026 |
Indice |
| Contenuto|Rispetto della legge di delega|Relazioni e pareri allegati| |
ContenutoLo schema di decreto legislativo in esame (AG 426), deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 2 luglio 2026 e trasmesso alle Camere il 9 luglio 2026 ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, reca l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni (c.d. direttiva sul «diritto alla riparazione» o right to repair), che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.
Si ricorda che la direttiva (UE) 2024/1799, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 10 luglio 2024 e in vigore dal 30 luglio 2024, mira a promuovere un
consumo più sostenibile incoraggiando la riparazione dei beni acquistati dai consumatori, sia nel quadro sia al di fuori della responsabilità del venditore per difetto di conformità di cui alla direttiva (UE) 2019/771. Essa integra, sul versante post-vendita, le specifiche di progettazione ecocompatibile stabilite dal regolamento (UE) 2024/1781 (c.d. regolamento ESPR) e gli obblighi informativi introdotti dalla direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde.
Il termine per il recepimento e per l'applicazione delle misure nazionali è fissato al
31 luglio 2026 (art. 22 della direttiva).
La direttiva è assistita da una clausola di
armonizzazione piena (art. 3), che preclude agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni divergenti.
La delega per il recepimento è conferita dalla legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), che detta all'articolo 4 princìpi e criteri direttivi specifici (per i quali si rinvia al paragrafo sulla conformità con la norma di delega): per maggiori approfondimenti su tale delega si rimanda all'apposito dossier del Servizio Studi di Camera e Senato. Lo schema di decreto in esame si compone di quattro articoli e di due allegati (A e B) ed è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia. La tecnica prescelta è quella della novellazione del codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), nel quale è inserito un nuovo titolo II-bis della parte IV («Della riparazione dei beni», articoli da 127-bis a 127-undecies), con contestuale modifica della disciplina della garanzia legale di conformità (articoli 129, 133, 135-bis e 135-ter) e introduzione dei nuovi allegati II-novies e II-decies. L'articolo 1, comma 1, lettera a), introduce nel codice del consumo il nuovo titolo II-bis. In particolare, l'articolo 127-bis delimita l'ambito di applicazione del nuovo titolo II-bis alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto che si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore ai sensi dell'articolo 133 del codice; gli articoli 127-quinquies e 127-sexies (obbligo di riparazione e relative informazioni) si applicano ai soli beni per i quali gli atti dell'UE elencati nel nuovo allegato II-decies prevedono specifiche di riparabilità. Restano impregiudicate le disposizioni del decreto legislativo n. 142/2020, relativo al test di proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (comma 3, attuativo dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva europea). L'articolo 127-ter reca le definizioni, in larga parte mediante rinvio dinamico al regolamento (UE) 2024/1781 (riparazione, fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore, ricondizionamento). Per le nozioni di consumatore, venditore e supporto durevole è operato un rinvio interno alle definizioni già recate dal codice del consumo (articolo 3, comma 1, lettera a), e articolo 128, comma 2, lettere c) e m)): soluzione che, secondo il Governo, scongiurerebbe il rischio di sovrapposizioni e garantisce continuità con l'esegesi consolidatasi sulle nozioni richiamate.
L'articolo 127-quater disciplina il modulo europeo di informazioni sulla riparazione, che i riparatori possono fornire al consumatore, su supporto durevole, prima della conclusione del contratto (comma 1). Il modulo è gratuito, salva la possibilità di addebitare i costi di un eventuale servizio di diagnostica, dei quali il consumatore deve essere previamente informato (commi 2 e 3), fermi restando gli obblighi informativi di cui agli articoli 48, 49, 49-bis, 50 e 51 del codice, il cui richiamo – precisa la relazione illustrativa – muove dal considerando 12 della direttiva; esso specifica le condizioni della riparazione (identità e recapiti del riparatore, bene e natura del difetto, prezzo o modalità di calcolo e prezzo massimo, tempi, beni sostitutivi temporanei, servizi accessori, periodo di validità), che il riparatore non può modificare per trenta giorni e alle quali è vincolato in caso di accettazione da parte del consumatore (commi 4 e 5). In attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 36/2026, il comma 6 riconosce al consumatore, ove il riparatore non esegua il servizio dopo l'accettazione del modulo, il diritto al rimborso dei costi sostenuti per la diagnostica, ferma restando la disciplina generale in materia di pratiche commerciali scorrette (articoli 18-27 del codice) e l'articolo 1469-bis del codice civile, in forza del quale ai contratti del consumatore si applicano le disposizioni generali del medesimo codice. La relazione illustrativa chiarisce, al riguardo, che il contratto concluso con il riparatore-professionista è un contratto del consumatore, sicché l'inadempimento dell'obbligo sorto con l'accettazione del modulo resta assistito dai rimedi dell'esecuzione in forma specifica, della risoluzione per inadempimento e del risarcimento del danno; il diritto al rimborso dei costi di diagnostica è tipizzato in conformità al considerando 14 della direttiva. Il comma 7 stabilisce una presunzione di adempimento degli obblighi informativi precontrattuali previsti dagli articoli 48 e 49 del codice del consumo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 59/2010 (servizi nel mercato interno) e dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 70/2003 (commercio elettronico) in capo al riparatore che abbia fornito un modulo completo e accurato. L'articolo 127-quinquies introduce l'obbligo di riparazione in capo al fabbricante: su richiesta del consumatore, il fabbricante ripara i beni per i quali gli atti dell'UE elencati nell'allegato II-decies prevedono specifiche di riparabilità, salvo che la riparazione sia impossibile e con facoltà di affidarla a terzi (comma 1). Come evidenziato dal considerando 18 della direttiva, richiamato dalla relazione illustrativa, le specifiche di riparabilità comprendono, tra l'altro, l'obbligo di fornire accesso alle parti di ricambio, alle informazioni su riparazione e manutenzione e agli strumenti software necessari, nonché l'indicazione del periodo di disponibilità delle parti di ricambio. La riparazione è eseguita a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole ed entro un periodo di tempo ragionevole; il fabbricante può fornire un bene sostitutivo temporaneo e, ove la riparazione sia impossibile, offrire un bene ricondizionato (comma 2). La relazione illustrativa precisa che non è stata riprodotta la locuzione «in prestito», impiegata dalla direttiva, in quanto atecnica, esplicitandosi in sua vece che il bene sostitutivo è da restituire al termine della riparazione. Per i fabbricanti stabiliti fuori dell'Unione europea l'obbligo grava, in via successiva, sul rappresentante autorizzato, sull'importatore o sul distributore (comma 3). Sono inoltre previsti:
Resta ferma la libertà del consumatore di rivolgersi a qualsiasi riparatore di sua scelta (comma 8). L'articolo 127-sexies impone al fabbricante (o, in via successiva, agli altri operatori della catena) di rendere disponibili gratuitamente, per l'intera durata dell'obbligo di riparazione, informazioni facilmente accessibili, chiare e comprensibili sui propri servizi di riparazione. Gli articoli 127-septies e 127-octies danno attuazione agli articoli 7 e 9 della direttiva europea in materia di piattaforma online europea per la riparazione. Alla sezione nazionale della piattaforma – operante a seguito dell'attivazione dell'interfaccia comune da parte della Commissione europea – possono registrarsi i riparatori nonché, in esercizio dell'opzione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva, i venditori di beni ricondizionati, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo; l'utilizzo della sezione nazionale è gratuito per i consumatori. L'interfaccia comune sarà sviluppata dalla Commissione europea – che ne curerà anche la manutenzione – entro il 31 luglio 2027 (articolo 7, paragrafo 2, della direttiva). Secondo la relazione illustrativa, l'estensione soggettiva della sezione nazionale mira a garantire un'adeguata partecipazione delle micro, piccole e medie imprese e ad ampliare le opportunità per i consumatori, mentre la facoltatività della registrazione, non riprodotta espressamente, è ritenuta implicita nell'impiego del verbo «possono». Il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) è individuato quale punto di contatto nazionale, incaricato di garantire l'accesso alla sezione per le registrazioni, di assistere la Commissione e di monitorare i dati ivi contenuti al fine di rilevare e rimuovere le informazioni non valide. Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che, in assenza di condizioni per la registrazione, l'attività di monitoraggio avrà una contenuta portata applicativa; la relazione tecnica precisa che la collaborazione con la Commissione europea si svolgerà anche nell'ambito di un quadro di cooperazione tra i punti di contatto nazionali coordinato dalla Commissione medesima.
L'articolo 127-novies prevede la pubblicazione, nei siti istituzionali del MIMIT, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e nel portale del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di apposite sezioni sui diritti dei consumatori e sui relativi mezzi di tutela, con collegamento alla sezione nazionale della piattaforma, accessibili anche attraverso i siti collegati allo sportello digitale unico di cui al regolamento (UE) 2018/1724. L'articolo 127-decies sancisce il carattere imperativo delle disposizioni del titolo, comminando la nullità – di protezione, rilevabile d'ufficio e operante a solo vantaggio del consumatore – dei patti derogatori in danno del consumatore. L'articolo 127-undecies reca l'apparato sanzionatorio: salvo che il fatto costituisca reato o integri una pratica commerciale scorretta, la violazione degli obblighi di cui agli articoli 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascuna violazione, graduata in base a gravità, durata e condizioni economiche dell'autore, con raddoppio dei limiti edittali nei casi di particolare gravità o recidiva. La relazione illustrativa precisa che la forbice edittale è omogenea a quella prevista per le fattispecie analoghe del codice e che la clausola di salvezza iniziale chiarisce l'applicabilità del più severo regime sanzionatorio ove la condotta del professionista violi (anche) il generale divieto di pratiche commerciali scorrette. L'accertamento è affidato all'AGCM, secondo le procedure dell'articolo 27, commi da 2 a 15, del codice del consumo; l'Autorità opera anche quale autorità competente ai fini del regolamento (UE) 2017/2394 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori. I proventi delle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati nella misura del 50 per cento a un apposito fondo del MIMIT per iniziative volte a favorire il rispetto dei citati obblighi. In proposito si osserva che, mentre l'articolo 127-quater configura la fornitura del modulo europeo di informazioni sulla riparazione come facoltativa per il riparatore («i riparatori possono fornire»), in aderenza all'articolo 4 della direttiva europea, l'articolo 127-undecies, comma 1, assoggetta a sanzione la violazione degli «obblighi di cui all'articolo 127-quater». Si valuti l'opportunità di chiarire che la fattispecie sanzionatoria ha ad oggetto gli obblighi che sorgono in caso di fornitura del modulo (gratuità, immodificabilità delle condizioni per trenta giorni, esecuzione del servizio alle condizioni accettate) e non anche la mancata fornitura del modulo in sé.
Le lettere da b) a e) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema in esame modificano la disciplina della garanzia legale di conformità dettata dal codice del consumo, in attuazione dell'articolo 16 della direttiva (che novella la direttiva (UE) 2019/771). In particolare:
L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo istituisce presso il MIMIT, senza oneri per la finanza pubblica e fino al riesame della direttiva previsto dall'articolo 19 della medesima (relazione della Commissione entro il 31 luglio 2031), l'Osservatorio nazionale sulla riparazione, con compiti di raccolta dei dati sulla consistenza e sulle tendenze del settore e sulle criticità riscontrate da consumatori e imprese, nonché di analisi e diffusione delle buone pratiche. Secondo la relazione illustrativa, l'Osservatorio costituisce la misura nazionale di accompagnamento adottata in recepimento dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva, pur non rientrando tra le misure di promozione non finanziarie esemplificate dal considerando 36 della medesima. Vi sono invitati a partecipare rappresentanti del MIMIT, del MASE, dell'AGCM, di Unioncamere, di ENEA, ISTAT e ISPRA, oltre a rappresentanti (fino a tre per ciascuna componente) del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dell'artigianato e delle PMI, della distribuzione moderna organizzata e della produzione industriale e manifatturiera. L'Osservatorio si riunisce almeno una volta l'anno; la partecipazione non dà diritto a compensi, gettoni o rimborsi. La relazione tecnica precisa che le funzioni di segreteria sono svolte dal Dipartimento mercato e tutela – Direzione generale consumatori e mercato del MIMIT nell'ambito delle ordinarie attività dell'Amministrazione. Si ricorda che l'articolo 13 della direttiva impone a ciascuno Stato membro di adottare almeno una misura volta a promuovere la riparazione, da notificare alla Commissione entro il 31 luglio 2029; tale misura può essere adottata anche in via amministrativa. Al riguardo, iniziative di promozione della riparazione dei beni – inclusa una campagna informativa di accompagnamento all'entrata in operatività della direttiva e della sezione nazionale della piattaforma europea – sono già previste nell'ambito del riparto del fondo derivante dalle sanzioni AGCM destinato a iniziative a vantaggio dei consumatori (cfr. l'articolo 3 dello schema di decreto ministeriale di riparto per il 2026, AG 412). L'articolo 3 dello schema in esame reca le disposizioni transitorie e finali. Il comma 1 stabilisce che le modifiche apportate agli articoli 129, 133, 135-bis e 135-ter del codice del consumo si applicano ai contratti conclusi a decorrere dal 31 luglio 2026, in conformità all'articolo 21 della direttiva europea; il comma 2 dispone, in via generale, che le disposizioni dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 31 luglio 2026, in linea con l'articolo 22 della direttiva. Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'adeguamento dell'allegato II-decies alle successive modifiche dell'allegato II della direttiva. Con riferimento al comma 3, si osserva che l'adeguamento con decreto ministeriale di un allegato introdotto con fonte primaria costituisce tecnica ricorrente per il recepimento degli atti delegati della Commissione recanti aggiornamenti tecnici; si valuti peraltro l'opportunità di qualificare la natura (non regolamentare) del decreto e di prevedere un termine per la relativa adozione, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9, della direttiva, la Commissione aggiorna l'allegato II con atti delegati da adottare entro dodici mesi dalla pubblicazione dei nuovi atti recanti specifiche di riparabilità. L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria: le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica dà conto della sostenibilità della clausola evidenziando, in particolare, che:
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Rispetto della legge di delegaLa direttiva (UE) 2024/1799 è ricompresa nell'allegato A della citata legge n. 36/2026 (legge di delegazione europea 2025), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2026 e in vigore dal 9 aprile 2026, il cui articolo 4 reca – in aggiunta ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012 – i princìpi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva. Quanto ai termini, l'articolo 31, comma 1, della legge n. 234/2012 fissa il termine per l'esercizio della delega in quattro mesi antecedenti il termine di recepimento della direttiva (31 luglio 2026), ossia al 31 marzo 2026: poiché tale termine risultava già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione, la delega doveva essere esercitata entro tre mesi da tale data, vale a dire entro il 9 luglio 2026, data in cui lo schema – deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 2 luglio 2026 – è stato effettivamente trasmesso alle Camere per il parere. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della medesima legge, poiché il termine di quaranta giorni per l'espressione del parere parlamentare scade successivamente alla scadenza del termine di delega, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. Si ricorda che secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea 2025, i criteri specifici tengono conto delle peculiarità del quadro giuridico nazionale, contraddistinto – a differenza di altri Stati membri – dall'«assenza di strumenti o meccanismi di facilitazione, promozione o incentivo» per la riparazione dei beni; quanto alla piattaforma, l'intervento nazionale non comporta la creazione di un'infrastruttura informatica ex novo, ma la sola realizzazione di un'interfaccia nazionale collegata alla piattaforma comune sviluppata dall'Unione europea. Con riguardo ai singoli criteri direttivi dettati dal comma 1 dell'articolo 4, della legge di delegazione europea l'esame dell'articolato consente le seguenti valutazioni. Alla lettera a) (modalità di adesione alla sezione nazionale della piattaforma online europea, con esercizio, ove opportuno, delle opzioni di cui agli articoli 7, paragrafo 4, e 9, paragrafo 2, della direttiva, tenendo conto dell'adeguata partecipazione delle micro, piccole e medie imprese) dà attuazione l'articolo 127-septies introdotto nel codice del consumo dallo schema di decreto in esame: l'opzione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva europea risulta esercitata, mediante l'estensione della sezione nazionale ai venditori di beni ricondizionati, agli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e alle iniziative di riparazione di tipo partecipativo; l'opzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva (adozione di condizioni di accesso alla sezione nazionale, quali la previa approvazione della registrazione o requisiti di qualificazione professionale), non risulta invece esercitata, sicché la sezione nazionale è configurata ad accesso libero mediante registrazione. La relazione illustrativa allegata dal Governo allo schema in esame dà conto delle ragioni del mancato esercizio dell'opzione, riferendo che la scelta, volta a favorire la partecipazione delle imprese di minore dimensione e il buon funzionamento della piattaforma, si fonda sugli elementi raccolti nella fase delle consultazioni e sugli spunti di riflessione emersi nei workshop organizzati dalla Commissione europea, nel cui ambito le categorie consultate hanno espresso una posizione concorde, condivisa a livello europeo da pressoché tutti gli Stati membri. Si segnala peraltro che la relazione AIR, cui la relazione illustrativa rinvia per una più diffusa illustrazione degli esiti delle consultazioni, alla data di pubblicazione del presente dossier non risulta trasmessa alle Camere Alla lettera b) (individuazione del punto di contatto nazionale di cui all'articolo 9 della direttiva, con i compiti previsti dal relativo paragrafo 4 e il monitoraggio dei dati della sezione nazionale) dà attuazione l'articolo 127-octies, che designa il Ministero delle imprese e del made in Italy e ne riproduce puntualmente i compiti (accesso alla sezione per le registrazioni, assistenza alla Commissione, rilevazione e rimozione delle informazioni non valide). Alla lettera c) (quadro di rimedi per il caso in cui il riparatore non esegua il servizio dopo l'accettazione del modulo) dà attuazione l'articolo 127-quater, comma 6, che tipizza il diritto al rimborso dei costi sostenuti per il servizio di diagnostica – rimedio espressamente prefigurato dal considerando 14 della direttiva europea – facendo salva la disciplina generale in materia di pratiche commerciali scorrette (articoli 18-27 del codice del consumo) e il rinvio alle disposizioni generali del codice civile operato, per i contratti del consumatore, dall'articolo 1469-bis c.c., oltre ai rimedi contrattuali di diritto comune. Alla lettera d) (individuazione dell'organismo competente e definizione del quadro sanzionatorio di cui all'articolo 15 della direttiva e del sistema di vigilanza ed esecuzione) dà attuazione l'articolo 127-undecies, che: individua nell'AGCM l'autorità competente all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni, nonché ai fini della cooperazione di cui al regolamento (UE) 2017/2394; definisce una cornice edittale (da 5.000 a 50.000 euro per ciascuna violazione, con raddoppio nei casi di particolare gravità o recidiva) graduata su gravità, durata e condizioni economiche dell'autore, in coerenza con il canone di effettività, proporzionalità e dissuasività e contenuta entro i limiti generali di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234/2012; destina il 50 per cento dei proventi – entro la quota massima consentita dal numero 2) della medesima lettera – a un fondo del MIMIT per iniziative volte a favorire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies, corrispondenti agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva. La destinazione della quota riassegnata al MIMIT, anziché all'autorità di vigilanza, appare coerente con la lettera del criterio, che riferisce la riassegnazione all'«attuazione degli obblighi» e non all'attività di controllo. Alle lettere e), f) e g) (modifiche, integrazioni e abrogazioni al codice del consumo necessarie al corretto e integrale recepimento; armonizzazione della disciplina delle garanzie post-vendita; coordinamento normativo) danno attuazione, rispettivamente: l'inserimento del nuovo titolo II-bis e degli allegati II-novies e II-decies; le novelle agli articoli 129, 133, 135-bis e 135-ter, che adeguano il capo I del titolo III della parte IV del codice (come sostituito dal decreto legislativo n. 170/2021, di attuazione della direttiva (UE) 2019/771) alle modifiche recate dall'articolo 16 della direttiva; il nuovo articolo 135-vicies quater, l'abrogazione dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera c), e l'integrazione dell'allegato II-septies. Si ricorda che l'articolo 16 della direttiva europea oggetto di recepimento, nel novellare l'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/771, fa salva la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre termini di responsabilità del venditore più lunghi (paragrafo 3) e consente, agli ordinamenti privi di termini fissi, di derogare all'estensione assicurando una durata almeno triennale (paragrafo 5-bis). Lo schema non si avvale di tali facoltà, limitandosi all'estensione una tantum di dodici mesi del periodo di responsabilità in caso di riparazione: scelta coerente con quanto riferito nella relazione tecnica del disegno di legge di delegazione, secondo cui non si è inteso delegare al Governo la modifica della durata biennale della garanzia legale. La scelta è confermata dalla relazione illustrativa dello schema, che la motiva con l'assenza di criteri di delega specifici e con la continuità rispetto alle opzioni compiute in sede di recepimento della direttiva del 2019: l'applicazione del meccanismo unionale, in un assetto incardinato sul termine fisso biennale di responsabilità del venditore e sul termine di prescrizione di ventisei mesi, avrebbe comportato una modifica radicale della disciplina interna, con potenziali dissonanze rispetto ai principi della certezza del diritto e della tutela effettiva del consumatore. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 36/2026 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, prescrivendo che dall'attuazione della delega non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: ad essa danno attuazione l'articolo 4 dello schema in esame (clausola di invarianza finanziaria) e, con specifico riguardo all'Osservatorio nazionale sulla riparazione, l'articolo 2, comma 5 (assenza di oneri e divieto di compensi, gettoni di presenza e rimborsi per i partecipanti). Si osserva che l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla riparazione (articolo 2 dello schema) non è riconducibile a uno specifico criterio della delega: essa appare peraltro ascrivibile ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012 e strumentale all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 13 (adozione di almeno una misura di promozione della riparazione) e 19, paragrafo 4 (informazioni da fornire alla Commissione ai fini del riesame della direttiva), della direttiva medesima: la riconducibilità dell'Osservatorio all'articolo 13, paragrafo 1, è del resto espressamente affermata dalla relazione illustrativa e confermata dalla tabella di concordanza. |
Relazioni e pareri allegatiLo schema di decreto legislativo è corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica, dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e del documento esplicativo per il recepimento, recante la tabella di concordanza tra le disposizioni della direttiva e le misure nazionali di recepimento, aggiornata al 26 giugno 2026 e redatta secondo il modello predisposto dai servizi della Commissione europea. Non risulta invece trasmessa, alla data di pubblicazione del presente dossier, l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), cui pure la relazione illustrativa fa rinvio con riguardo agli esiti delle consultazioni sull'esercizio delle opzioni rimesse agli Stati membri. L'ATN dà conto, tra l'altro:
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