Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Attività Produttive
Titolo: Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025
Riferimenti: AC N.2682/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 477/1
Data: 03/11/2025
Organi della Camera: X Attività produttive

 

Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025

 

A.C. 2682

 

 

3 novembre 2025

 

 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 513/1

 

 

 

Servizio Studi

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Progetti di legge n. 477/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Premesse..................................................................................................... 3

La disciplina della legge annuale per il mercato e la concorrenza.................. 3

La legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025, le riforme previste dal PNRR e le segnalazioni dell’AGCM..................................................................................... 6

 

Articolo 1 comma 1 (Misure per il rafforzamento delle attività di verifica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali)............................................................... 13

Articolo 1, comma 2 (Sanzioni in materia di servizi pubblici locali).......... 16

Articolo 1, comma 3 (Disposizioni in materia di stazioni di ricarica elettrica)  19

Articolo 1, commi 4-7 (Misure per la promozione della concorrenza nei servizi di trasporto pubblico regionale)............................................................................................. 22

Articolo 1, comma 8 (Misure di semplificazione per la determinazione dei diritti aereoportuali)          25

Articolo 1, comma 9 (Modifiche alla disciplina sanzionatoria relativa ai prodotti cosmetici)          27

Articolo 1, comma 10 (Norme sanzionatorie in materia di biocidi)............ 36

Articolo 1, comma 11 (Modifica della definizione normativa di presìdi medico-chirurgici) 38

Articolo 1, comma 12 (Accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie e accordi contrattuali con le medesime strutture)........................................................... 42

Articolo 1, commi 13-23 (Misure per l’accelerazione del trasferimento tecnologico) 45

Articolo 1, comma 24 (Misure in materia di società tra professionisti)..... 53


Premesse

La disciplina della legge annuale per il mercato e la concorrenza

 

L’adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza – il cui fine e? rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori – e? disciplinata dall’articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Ai sensi del citato articolo 47, comma 2, il disegno di legge e? presentato ogni anno, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ai sensi dell’articolo 23 della legge n. 287/1990, dal Governo stesso, su proposta del Ministro delle imprese del made in Italy, sentita la Conferenza unificata, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dalla citata Autorità ai medesimi fini.

 

La presentazione della relazione annuale da parte dell’AGCM e? prevista dall’articolo 23 della legge n. 287/1990. Detta relazione, presentata al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 31 marzo di ogni anno, ha ad oggetto l’attività svolta nell’anno precedente; il Presidente del Consiglio dei Ministri la trasmetta a sua volta entro trenta giorni al Parlamento.

 

L’articolo 21 della citata legge n. 287/1990 dispone circa il potere di segnalazione dell’AGCM, prevedendo che l’Autorità, allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, individui i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinino distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale. L’Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati. Ove ne ravvisi l’opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all’importanza delle situazioni distorsive.

 

Con riguardo alla legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2024-2025, l’AGCM ha presentato le sue proposte di riforma concorrenziale nel dicembre 2024 (AS2045)

 

Infine, l’articolo 22 della legge n. 287/1990 prevede che l’AGCM possa esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere il parere dell’AGCM sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:

a) di sottomettere l’esercizio di una attività o l’accesso ad un mercato a restrizioni quantitative;

b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;

c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.

 

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 47 della legge n. 99/2009, il disegno di legge per il mercato e la concorrenza deve recare, in distinte sezioni:

 

a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell’AGCM ed alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell’Autorità medesima e delle altre autorità amministrative indipendenti, di rimuovere gli ostacoli all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l’esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;

b) una o più deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di rimuovere gli ostacoli all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

c) l’autorizzazione all’adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, per le medesime finalità;

d) disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

 

L’articolo 47, comma 4, prevede, infine, che il Governo alleghi al disegno di legge una relazione di accompagnamento che evidenzi:

a) lo stato di conformità dell’ordinamento interno ai princìpi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l’elenco delle segnalazioni e dei pareri dell’AGCM, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si e? ritenuto opportuno darvi seguito.

 

Pur a fronte delle disposizioni richiamate, va tuttavia rilevato che la disciplina dettata dalla legge n. 99/2009 non ha trovato costante applicazione, né quanto al rispetto della cadenza annuale né quanto al rispetto dell’organizzazione dei contenuti della legge sulla concorrenza.

Nel corso della XVI e della XVII legislatura e? stato presentato alle Camere un solo disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, il 3 maggio 2015 (C. 3012), approvato in via definitiva il 2 agosto 2017 (legge n. 124/2017).

Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tuttavia, si legge che “la sua cadenza annuale va assicurata, essendo essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangono vincoli normativi al gioco competitivo e all’efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico”. Il PNRR considera infatti la tutela e la promozione della concorrenza – principi-cardine dell’ordinamento dell’Unione europea – come fattori essenziali per favorire l’efficienza e la crescita economica e per garantire la ripresa dopo la pandemia, nonché una maggiore giustizia sociale.

Il medesimo Piano prevede, quindi, una serie di misure da adottare con l’approvazione delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza riferite agli anni dal 2021 al 2025.

 

Ø  Alcune misure contemplate dal PNRR sono state approvate nell’ambito della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, legge n. 118/2022.

Ø  Altre misure del PNRR sono state approvate con la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, legge n. 214/2023.

Ø  Altre ancora sono state approvate attraverso la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, legge n. 193/2024.

 


 

La legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025, le riforme previste dal PNRR e le segnalazioni dell’AGCM

 

Il 10 luglio 2025 è stato presentato – da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro per gli affari europei il PNRR e le politiche di coesione, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’università e della ricerca – il disegno di legge recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025 (A.S. 1578 A.C. 2682).

 

Il testo del disegno di legge trasmesso al Senato per la prima lettura si componeva di 9 articoli, suddivisi in 3 capi. A seguito della posizione della questione di fiducia sull’approvazione dell’emendamento 1.9000 interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge (cd. maxiemendamento), votata dall’aula del Senato il 29 ottobre 2025, le medesime previsioni sono state inserite in un unico articolo composto di 24 commi.

 

 

Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di partecipazioni pubbliche

Misure per il rafforzamento delle attività di verifica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

Articolo 1, co. 1

 

Sanzioni in materia di servizi pubblici locali

Articolo 1, co. 2

 

Disposizioni in materia di stazioni di ricarica elettrica

 

Articolo 1, co. 3

Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e di trasporto aereo

Misure per la promozione della concorrenza nei servizi di trasporto pubblico regionale

Articolo 1, co. 4-7

 

Misure di semplificazione per la determinazione dei diritti aereoportuali

 

 

Articolo 1, co. 8

Ulteriori disposizioni

Disposizioni a tutela dei consumatori e del mercato in ambito sanitario

 

Articolo 1, co. 9

 

Revisione dei criteri di accesso ed eleggibilità per il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento e del convenzionamento

 

Articolo 1, co. 12

 

Misure per l’accelerazione del trasferimento tecnologico

Articolo 1, co. 13-23

 

Misure in materia di società tra professionisti

Articolo 1, co. 24

 

Tra gli obiettivi PNRR da conseguire entro il 31 dicembre 2025, figura l’adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, la quale dovrà comprendere alcune misure in materia di servizi pubblici locali, di trasporto regionale, di stazioni di ricarica elettrica, di sanità, di trasferimento tecnologico e di professioni regolamentate.

Più precisamente – ai sensi del decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del PNRR italiano (SWD (2021) 165 final) e delle modifiche al PNRR approvate con decisione di esecuzione del Consiglio il 20 giugno 2025 (per un inquadramento complessivo di traguardi e obiettivi del PNRR, così come per un monitoraggio del relativo stato di attuazione, si rimanda all’apposito tema curato dal Servizio Studi della Camera) – entro il quarto trimestre del 2025, la legge annuale sulla concorrenza per il 2025 deve comprendere almeno le seguenti misure (M1C2-13) (nella tabella che segue accanto alle misure PNRR si indica la corrispettiva previsione del disegno di legge che le attuerebbe):

 

 

 

Misura prevista dal PNRR

Articolo del disegno di legge

A.C. 2682

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Introdurre misure correttive e sanzioni in caso di mancata adozione, mancata pubblicazione o incompletezza della ricognizione prevista all’articolo 30 del decreto legislativo n. 201/2022.

 

 

 

Articolo 1, co. 2

 

 

Introdurre misure correttive in caso di gestione insoddisfacente[1] del servizio pubblico locale. Tali misure comprendono almeno l’adozione di piani volti a migliorare la qualità e l’efficienza sotto il profilo dei costi e a conseguire tutti gli obiettivi contrattuali. La riforma prevede che le misure correttive siano richieste dalle stazioni appaltanti entro termini prestabiliti.

 

 

 

Articolo 1, co. 1

Introdurre obblighi di trasparenza per quanto riguarda le suddette misure correttive, garantire e, se necessario, rafforzare i poteri di monitoraggio e applicazione delle autorità di regolamentazione/autorità competenti, e imporre all’autorità competente di presentare annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure correttive.

 

 

 

 

Articolo 1, co. 1

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEL TRASPORTO REGIONALE

Estendere al trasporto pubblico regionale (compresi gli “operatori interni” ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007) l’applicabilità dell’articolo 14, commi 2 e 3, e degli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo n. 201/2022, come riformato secondo il capitolo precedente.

 

Articolo 1, co. 4

Rivedere l’articolo 9 della legge 118/2022 (legge annuale sulla concorrenza) al fine di stabilire l’obbligo per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) di pubblicare annualmente, a partire dal 2026, un calendario adeguatamente scaglionato delle procedure di aggiudicazione di tutti i contratti ferroviari in scadenza.

 

  

 

 

 

Articolo 1, co. 5

Imporre all’ART di avviare entro il T2 2026 una consultazione pubblica in vista dell’adozione di orientamenti per la standardizzazione delle procedure di aggiudicazione per i servizi di trasporto regionale.

 

    Articolo 1, co. 6

DISPOSIZIONI CON RIGUARDO ALLE STAZIONI DI RICARICA ELETTRICA

Garantire che l’aggiudicazione di concessioni per i punti di ricarica elettrica promuova la concorrenza incoraggiando una pluralità di fornitori sul mercato.

 

 

 

Articolo 1, co. 3

 

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DELLA SANITÀ

Stabilire criteri comuni per gli accordi contrattuali al fine di garantire l’effettiva attuazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dalla legge 118/2022, sull’accreditamento delle imprese private al sistema sanitario pubblico, e di garantire l’attuazione delle norme che prevedono procedure di selezione aperte e trasparenti.

 

 

 

 

 

Articolo 1, co. 12

DISPOSIZIONI CON RIGUARDO AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Imporre al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell’università e della ricerca di adottare entro il T2 del 2026 una strategia nazionale per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione delle conoscenze che renda più efficiente l’allocazione delle risorse disponibili e promuova una strategia coordinata tra le diverse Fondazioni e gli altri soggetti istituzionali operanti nel campo del trasferimento tecnologico. L’iniziativa sosterrà e razionalizzerà gli uffici per il trasferimento tecnologico anche promuovendo iniziative federative o altre politiche volte a migliorare l’efficienza.

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1, co. 13-23

DISPOSIZIONI CON RIGUARDO ALLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Semplificare i requisiti per la costituzione e la registrazione delle imprese professionali.

 

 

Articolo 1, co. 24

 

Entro il 31 dicembre 2025 deve poi essere approvato ed entrare in vigore tutto il diritto primario e derivato, compresi, se necessario, gli atti di esecuzione necessari per l’efficace attuazione e applicazione di tutte le misure derivanti dalla legge annuale concorrenza 2025 (M1C2-13).


 

Di seguito un prospetto riepilogativo delle nuove proposte formulate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della presente legge annuale, con l’indicazione della norma di recepimento vigente o contenuta nel disegno di legge in commento.

 

Proposta AGCM per la legge sulla concorrenza 2025

Articolo del disegno di legge A.C. 2682

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Introduzione di misure correttive e sanzioni in seguito a ricognizione sull’andamento gestionale dei servizi pubblici locali che non sia soddisfacente.

 

 

 

Articolo 1, co. 1-2

Introduzione di una norma che preveda, anche per il servizio pubblico di trasporto ferroviario e su gomma di competenza regionale, il rispetto degli obblighi istruttori e motivazionali e degli obblighi ricognitori disposti per i servizi pubblici locali.

 

 

Articolo 1, co. 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

 

Garantire condizioni concorrenziali nello sviluppo delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

 

Articolo 1, co. 3

 

 

La relazione illustrativa con cui il Governo ha accompagnato la presentazione del disegno di legge in esame ricorda invece come la segnalazione dell’AGCM del 12 giugno 2019 (AS1589) in materia di società tra professionisti – segnalazione “risalante nel tempo ma ancora attuale e significativa in ragione anche dello stato della giurisprudenza” – è stata recepita ora con la previsione contenuta nell’articolo 9 del disegno di legge.

 

Nell’ultima segnalazione ai fini della legge annuale, l’AGCM ha ricordato come gli sforzi già compiuti nei decenni scorsi dal Paese per il miglioramento della produttività tramite la liberalizzazione dei mercati dei servizi hanno avuto effetti positivi, come dimostrato da diversi studi. È stato infatti stimato, in particolare, che le liberalizzazioni avvenute in Italia tra il 2005 e il 2019 hanno portato “a un aumento della produttività del lavoro compreso tra i 3 e gli 8 punti percentuali grazie alla crescita della produttività sia delle imprese già presenti nel mercato che delle nuove entranti”.

Inoltre, citando dati OCSE, l’Autorità rileva che “la riduzione della restrittività della regolamentazione in entrata nei mercati dei servizi è stata associata a una diminuzione stimata dei prezzi dei servizi del 6,5 percento”.

Alcuni studi stimano altresì che “alla fine di questo decennio, il livello del PIL italiano potrebbe essere più alto, di un valore compreso tra il 3,5 e l’8 percento, rispetto a quanto sarebbe stato in assenza delle riforme strutturali volte alla liberalizzazione dei mercati dei servizi tra il 2011 e il 2017”.

Nel 2024, prosegue l’AGCM, “il livello generale di regolamentazione dell’economia italiana è lievemente migliorato in senso proconcorrenziale rispetto al 2018”, come suggerito dagli indicatori del grado di regolamentazione dei mercati dei beni e dei servizi pubblicati dall’OCSE dalla fine degli anni Novanta. D’altra parte l’Italia, pur avendo una performance migliore della media dei Paesi OCSE, “è leggermente peggiorata nel confronto internazionale”: sempre muovendo dai menzionati dati OCSE, mentre l’Italia si collocava alla tredicesima posizione nel 2018 su 38 Paesi OCSE in termini di regolamentazione favorevole alla concorrenza, è scesa alla diciassettesima posizione nel 2024. Più precisamente, se si considerano gli Stati membri dell’Unione europea, “l’Italia è passata dall’undicesima posizione nel 2018 alla quindicesima posizione nel 2024”, peggiorando rispetto alla Lettonia, alla Spagna e alla Germania, ma migliorando rispetto alla Francia. I settori in cui gli indicatori OCSE rilevano una buona situazione concorrenziale dell’Italia, anche nel confronto con gli altri Paesi, sono soprattutto i settori a rete. Nonostante i progressi fatti, invece, conclude l’Autorità, “rimangono ancora criticità in alcuni mercati dei servizi, rispetto ai quali l’Italia presenta una regolamentazione tra le più restrittive a livello internazionale”.

 

Per un approfondimento delle misure in questo senso intraprese nel corso della XIX legislatura si rinvia al tema su concorrenza e tutela dei consumatori curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

 


 

Articolo 1, comma 1
(Misure per il rafforzamento delle attività di verifica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali)

 

 

L’articolo 1, comma 1, al fine di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali, introduce dei parametri obiettivi per individuare l’andamento insoddisfacente della gestione di servizi pubblici locali. Qualora dalla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica emerga un andamento gestionale insoddisfacente, si prevede l’adozione da parte dell’ente locale di un atto di indirizzo con le necessarie misure correttive per il miglioramento della qualità del servizio. In caso di grave inadempimento nell’attuazione del piano l’ente locale può risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale.

Si segnala che la disposizione in esame è volta a contribuire al raggiungimento di un traguardo del PNRR con scadenza 31 dicembre 2025 (M1C2-13).

 

Il comma in esame, al fine di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, introduce tre nuovi commi all’articolo 30 del decreto legislativo n. 201 del 2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) il quale già prevede una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati ad enti gestori.

L’articolo 30 del d.lgs. n. 201 del 2022, in particolare, stabilisce l’obbligo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per le città metropolitane e per le province e gli altri enti competenti di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. La ricognizione, contenuta in una apposita relazione aggiornata annualmente, è volta a rilevare, per ogni servizio affidato l’andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio. La ricognizione rileva altresì l’entità del ricorso all’affidamento a società in house, gli oneri e l’impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all’ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

Secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, la disposizione interviene su una criticità già emersa nel primo ciclo applicativo del d.lgs. n. 201 del 2022, laddove si è riscontrato che, pur in presenza di dati gestionali negativi, gli enti locali non procedevano all’assunzione di alcuna iniziativa sostanziale verso i gestori. L’intervento normativo risponde anche a sollecitazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che ha evidenziato l’assenza di strumenti di intervento in caso di esiti negativi delle ricognizioni. Ciò vale anche per quanto riguarda le gestioni in house. L’articolo 17, comma 5, del d.lgs. n. 201/2022, si limita, infatti, a prevedere che l’ente locale è tenuto a dare conto delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell’affidamento anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

 

Si sottolinea che la disposizione è volta ad attuare quanto prescritto dal traguardo M1C2-13 del PNRR, come modificato a seguito dell’approvazione della decisione del Consiglio dell’UE del 20 giugno 2025, il quale prevede che la legge annuale sulla concorrenza 2025, riguardo ai servizi pubblici locali, deve introdurre entro il 31 dicembre 2025:

-     misure correttive e sanzioni in caso di mancata adozione, mancata pubblicazione o incompletezza della ricognizione prevista all’articolo 30 del decreto legislativo n. 201/2022 (si segnala, al riguardo, il comma 2 del disegno di legge in esame che introduce l’articolo 31-bis del d.lgs. n. 201 del 2022, il quale prevede apposite sanzioni a carico dell’ente locale che non abbia adottato o pubblicato la relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica o che non abbia adottato l’atto di indirizzo);

-     misure correttive in caso di gestione insoddisfacente del servizio pubblico locale. Nella definizione di gestione insoddisfacente rientrano almeno le situazioni in cui l’operatore ha subito perdite ingenti, tali da mettere a rischio la sua sostenibilità economica e finanziaria, o in cui la qualità del servizio è significativamente inferiore ai parametri di riferimento settoriali o le prestazioni sono sensibilmente inferiori agli obiettivi contrattuali. Tali misure comprendono almeno l’adozione di piani volti a migliorare la qualità e l’efficienza sotto il profilo dei costi e a conseguire tutti gli obiettivi contrattuali. Le misure correttive devono essere richieste dalle stazioni appaltanti entro termini prestabiliti;

-     obblighi di trasparenza per quanto riguarda le suddette misure correttive; la legge deve garantire e, se necessario, rafforzare i poteri di monitoraggio, l’applicazione da parte delle autorità di regolamentazione/autorità competenti, e deve imporre all’autorità competente di presentare annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure correttive.

 

Il comma 1-bis dell’articolo 30, inserito dalla disposizione in esame, stabilisce che nella ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali, l’ente locale individua le possibili cause dell’eventuale andamento negativo, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull’andamento della gestione di ciascun servizio affidato. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall’attività del gestore, l’ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L’atto di indirizzo e il piano devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e pubblicati nella sezione «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL» del portale telematico.

Si prevede, inoltre, che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) svolga un’attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull’efficacia delle misure correttive previste e predisponga annualmente una relazione al Governo e alle Camere.

 

Il comma 1-ter dell’articolo 30, inserito dal comma in esame, individua in quali casi l’andamento gestionale del servizio pubblico locale si considera insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis. In particolare, l’andamento si considera insoddisfacente quando:

a)     il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;

b)     i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;

c)      almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 201 del 2022.

Si ricorda che l’articolo 7 prevede che le Autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete individuano i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, nonché gli schemi di bandi di gara e di contratti tipo. L’articolo 8 dispone che per i servizi pubblici locali non a rete, per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all’articolo 7 sono predisposti dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si prevede inoltre che, sulla base di tali atti e indicatori e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 201/2022, gli enti locali provvedono alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità adottando un regolamento ovvero un atto generale e assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione.

 

Il comma 1-quater dell’articolo 30, inserito dal comma in esame, prevede la sanzione in caso di inottemperanza a quanto prescritto dall’atto di indirizzo e dal piano. Si dispone, infatti, che in caso di grave inadempimento da parte del gestore nell’attuazione del piano di cui al comma 1-bis, si applica l’articolo 27, comma 3, del d.lgs. n. 201 del 2022, il quale fa salvo il potere dell’ente affidante di risolvere anticipatamente il rapporto in caso di grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni previste dal contratto di servizio.

Articolo 1, comma 2
(Sanzioni in materia di servizi pubblici locali)

 

 

Il comma 2 reca una disciplina sanzionatoria per la violazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 201 del 2022 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Si prevede che l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 5.000 a un massimo di 500.000 euro all’ente locale che non abbia adottato la relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica o che non abbia pubblicato la medesima relazione nel sito internet istituzionale.

La medesima sanzione è applicata all’ente locale che non abbia adottato l’atto di indirizzo richiesto dall’articolo 30, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 201 del 2022 (introdotto dall’articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge), in caso di andamento gestionale insoddisfacente di un servizio affidato, per cause dipendenti dall’attività del gestore del servizio.

In caso di incompletezza della relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, tale da non consentirne una compiuta valutazione, si prevede che l’ANAC richieda le necessarie integrazioni, ponendo un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, decorso il quale si applica la sanzione di cui sopra.

 

Il comma in esame propone l’introduzione dell’articolo 31-bis, rubricato “Sanzioni”, nel decreto legislativo n. 201 del 2022 (“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”).

La misura delle sanzioni ivi previste è determinata tramite il rinvio all’articolo 20, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016). Tale disposizione prevede una sanzione pecuniaria amministrativa, da un minimo di 5.000 a un massimo di 500.000 euro, nei confronti degli enti locali, in caso di mancata adozione dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, disciplinati dal medesimo articolo 20 del testo unico n. 175 del 2016.

 

Il comma 1 del nuovo articolo 31-bis prevede, in primo luogo, una sanzione, irrogata dall’ANAC, nei confronti degli enti locali che non abbiano adottato la relazione (prevista dall’articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 201 del 2022) concernente la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale relazione è aggiornata con cadenza annuale, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione è posta in appendice alla relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Il medesimo comma 1 del nuovo articolo 31-bis prevede, in secondo luogo, l’applicazione della sanzione in oggetto, da parte dell’ANAC, per la mancata pubblicazione della predetta relazione nel sito internet istituzionale dell’ente affidante, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 201. Quest’ultimo comma impone all’ente affidante la pubblicazione, senza indugio, degli atti ivi richiamati o menzionati. Tali documenti sono trasmessi contestualmente all’ANAC, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un’apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

Riguardo alle relazioni pubblicate da ANAC, vedi qui.

 

L’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 201 del 2022 specifica che la ricognizione oggetto della relazione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico. La relazione dovrà inoltre dar conto anche degli atti e degli indicatori richiamati dai seguenti articoli del decreto legislativo n. 201: articolo 7, relativo allo schema tipo di piano economico-finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi, nonché agli schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo; articolo 8, relativo ai medesimi atti ed indicatori previsti dall’articolo 7, predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy quando riguardino servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione; articolo 9, recante misure di coordinamento tra gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti in materia di servizi pubblici locali.

La ricognizione contenuta nella relazione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea nonché del ricorso all’affidamento a società in house.

 

Sempre in base al comma 1 del nuovo articolo 31-bis, la sanzione è applicata all’ente locale che non abbia adottato l’atto di indirizzo richiesto dalla novella di cui al comma 1 dell’articolo 1 del presente disegno di legge per il caso di andamento gestionale insoddisfacente di un servizio affidato, per cause dipendenti dall’attività del gestore del servizio (si rinvia alla scheda sul suddetto comma 1 dell’articolo 1).

In caso di incompletezza della relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tale da non consentirne una compiuta valutazione, si prevede che l’ANAC richieda le necessarie integrazioni, ponendo un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, decorso il quale si applica la sanzione.

 

La relazione illustrativa annessa al disegno di legge trasmesso dal Governo (A.S. 1578) evidenzia l’elevato tasso di inottemperanza, rilevato dall’ANAC, degli obblighi vigenti. In particolare, prosegue la relazione, l’ANAC ha riscontrato un tasso di inottemperanza all’obbligo di adozione e pubblicazione delle relazioni ricognitive della situazione gestionale dei servizi pubblici locali pari al 58% dei Comuni a livello nazionale, con punte del 64% ove si considerino i Comuni del Sud.

 


 

Articolo 1, comma 3
(
Disposizioni in materia di stazioni di ricarica elettrica)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 1, intende favorire la concorrenza nella realizzazione e gestione a livello comunale delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, introducendo l’obbligo dei comuni di strutturare le relative procedure competitive in modo da garantire una pluralità di soggetti attivi nella gestione delle infrastrutture di ricarica e, nel caso di richieste comparabili, di affidare prioritariamente la gestione di tali infrastrutture a soggetti che detengano meno del 40 per cento del totale delle infrastrutture già installate.

 

In dettaglio, il comma 3 novella l’articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) in materia di procedure per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica a livello comunale, recependo le osservazioni contenute nella segnalazione dell’AGCM al Parlamento del 20 dicembre 2024 e in attuazione di quanto previsto nel PNRR (Traguardo M1C2-13 con scadenza 31 dicembre 2025), che nell’ambito dei contenuti della legge annuale sulla concorrenza 2024 prevede espressamente che la legge dovrà garantire che l’aggiudicazione di concessioni per i punti di ricarica elettrica promuova la concorrenza incoraggiando una pluralità di fornitori sul mercato.

Si ricorda che nella segnalazione al Parlamento dell’AGCM del 20 dicembre 2024 viene evidenziato come il processo di sviluppo della mobilità elettrica nel nostro Paese sia tutt’ora in corso e come questo presenti “rischi a livello concorrenziale, che potrebbero compromettere l’efficienza del settore nascente, a causa della creazione di situazioni di monopolio o di forte potere di mercato locale. Appare, pertanto, opportuno, al fine di garantire migliori dinamiche concorrenziali a livello locale, introdurre una previsione normativa che tenga conto della desiderabilità di una pluralità di operatori in ciascuna area locale”.

 

La finalità del comma 3 è pertanto quella di assicurare agli utenti condizioni maggiormente concorrenziali nell’ambito dei servizi di ricarica elettrica gestiti a livello comunale, in modo da incoraggiare la presenza di una pluralità di operatori che offrano tale servizio ed evitare situazioni di monopolio o di forte concentrazione di potere a livello locale che, come evidenziato nella relazione illustrativa, possano portare ad aumenti dei prezzi non giustificati, a danno degli utenti.

Attualmente infatti, l’art. 57 del D.L. n. 76/2020 dispone, ai commi 7 e 8, che la realizzazione delle colonnine di ricarica elettrica per i veicoli sia gestita a livello locale dai Comuni, i quali disciplinano l’installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture e possono consentire, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti, da assegnare mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie.

Con il comma 3 tale previsione viene novellata sotto due profili:

a) inserendo un nuovo periodo al comma 8, che specifica che tali procedure competitive devono essere strutturate in modo da favorire, a parità di altre condizioni, la presenza di una pluralità di soggetti attivi nella gestione delle infrastrutture di ricarica nel territorio comunale;

b) aggiungendo infine un periodo in base al quale, nel caso di richieste di autorizzazione con caratteristiche comparabili, il comune deve dare priorità alle istanze provenienti da soggetti che detengono meno del 40 per cento del totale delle infrastrutture di ricarica installate o già autorizzate all’installazione nel territorio comunale.

 

Si ricorda che il D.L. n. 76/2020 (art. 57) ha definito normativamente le “infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici” come l’insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. Sono state previste semplificazioni per la loro realizzazione. Il decreto ha disposto che tali infrastrutture possano realizzarsi:

a) all’interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;

b) su strade private non aperte all’uso pubblico;

c) lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico;

d) all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all’uso pubblico

Nelle aree di sosta aperte al pubblico è stabilito il principio del libero accesso non discriminatorio.

 

Il comma 6 dell’art. 57 ha rinviato a provvedimenti dei comuni, da adottare in conformità ai propri ordinamenti, come previsto dall’articolo 7 del codice della strada, nonché coerenti anche con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale, la disciplina dell’installazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l’installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.

 

Si ricorda altresì che gli obiettivi di crescita del settore della mobilità elettrica sono finanziati, oltre che con fondi nazionali, anche con i fondi europei del PNRR, riassunti nel box di approfondimento a seguire.

Gli investimenti per favorire la realizzazione di infrastrutture a servizio della mobilità elettrica sono inseriti nel PNRR nell’ambito della Missione 2 Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” e in particolare nell’investimento 4.3 “Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica”, con fondi complessivi (costituiti da sovvenzioni in conto capitale per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili) pari a 741,32 milioni di euro, gestiti dal MASE. La realizzazione degli obiettivi europei in termini di decarbonizzazione prevede infatti al 2030 circa 6 milioni di veicoli elettrici per i quali sono necessari 31.500 punti di ricarica rapida pubblici.

L’investimento si compone di varie linee d’intervento, tra cui:

• linea A: installazione di stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici da almeno 175 kW: 7.500 punti pubblici di ricarica rapida in autostrada (75% del target PNIRE- Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica);

 • linea B: installazione di stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW: 13.755 punti pubblici di ricarica rapida nei centri urbani (70% del target PNIRE).

Il primo traguardo PNRR (M2C2 27), fissato al 30 giugno 2023, di aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di almeno 4.700 stazioni di ricarica in zone urbane è stato raggiunto.

Il secondo traguardo (M2C2 28), fissato al 31 dicembre 2024 e modificato con la Decisione del 20.06.2025 che ha rimodulato il PNRR, risulta conseguito in quanto, aggiungendo i punti di ricarica aggiudicati con gli Avvisi 2023, risultano aggiudicati, nel complesso, contratti per la costruzione di:

a) 9.966 punti pubblici di ricarica rapida 90kW in zone urbane (valore cumulato alla milestone M2C2-27);

b) 2.144 punti pubblici di ricarica rapida 175kW in strade extraurbane.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla relativa sezione del Portale di documentazione della Camera dei deputati dedicata all’attuazione del PNRR.


 

Articolo 1, commi 4-7
(
Misure per la promozione della concorrenza nei servizi di trasporto pubblico regionale)

 

 

I commi da 4 a 7 dell’articolo 1 introducono obblighi istruttori, motivazionali e ricognitori per gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico regionale, sia ferroviario che su gomma. Per quanto riguarda i servizi ferroviari, si dispone la pubblicazione di calendari recanti le tempistiche di avvio delle procedure di affidamento. Si prevede inoltre l’adozione da parte dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), entro il 31 dicembre 2026, di specifiche linee guida finalizzate al miglioramento della qualità degli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico regionale.

 

I commi da 4 a 7 dell’articolo 1 recano disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e di trasporto aereo.

Nel dettaglio, il comma 4, inserisce il comma 4-bis all’articolo 48 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, con cui si estendono agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico regionale ferroviario e su gomma – recependo le osservazioni contenute nella segnalazione dell’AGCM al Parlamento del 20 dicembre 2024 – gli obblighi istruttori, motivazionali e ricognitori, nonché il regime sanzionatorio disposti per i servizi pubblici locali, ai sensi degli articoli 14, commi 2 e 3, 17, 30, 31 e 31-bis del decreto legislativo n. 201 del 2022, recante norme per l’organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale.

 

Si ricorda che, come evidenziato anche nella segnalazione al Parlamento dell’AGCM del 20 dicembre 2024, il dettato originario del regolamento (CE) 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, non recava un obbligo di gara per l’affidamento del servizio pubblico di trasporto regionale, rimettendo la scelta dell’individuazione delle modalità di gestione del servizio alle autorità nazionali (articolo 5). Tuttavia, a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento UE 2016/2338, l’affidamento diretto per i contratti ferroviari ha cessato di applicarsi a partire dal 25 dicembre 2023, prevedendo una deroga per la durata degli affidamenti già in essere.

A tale riguardo, la citata segnalazione e la relazione illustrativa del provvedimento in esame riportano la tendenza delle amministrazioni in Italia a ricorrere a contratti di lunga durata in assenza di procedure competitive per l’affidamento del servizio. Ciò ha comportato delle difficoltà nel processo di liberalizzazione, soprattutto nel settore del trasporto ferroviario, e ha determinato “condizioni di offerta scarsamente competitive e spesso insoddisfacenti per quanto riguarda l’efficienza del servizio e la qualità delle gestioni”. Inoltre, secondo quanto riportato dalla citata segnalazione, tale quadro non è destinato a mutare nel breve periodo, in quanto la maggior parte degli affidamenti scadrà non prima del 2032, nonché in virtù del fatto che alcune regioni, a ridosso della scadenza del periodo di vigenza dell’articolo 5, paragrafo 6, del citato regolamento 2007/1370/CE, hanno proceduto a disporne degli ulteriori.

Ciò posto, la novella di cui al presente comma introduce i seguenti obblighi per gli enti locali e altri enti competenti alla scelta e alla gestione del rapporto contrattuale, al fine di garantire una maggiore trasparenza:

·      tener conto degli aspetti tecnici, economici e gestionali del servizio, dell’impatto finanziario e dei risultati attesi, nonché redigere un’apposita relazione istruttoria prima dell’affidamento, che motivi la scelta gestionale adottata e attesti la sussistenza dei requisiti richiesti per la forma di affidamento prescelta (art. 14, commi 2 e 3, d.lgs. 201/2022);

·      nel caso di gestioni in-house, adottare la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, tenendo conto degli elementi e dei criteri individuati per i servizi pubblici locali (art. 17 del d.lgs. n. 201/2022);

·      effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori e produrre una relativa relazione, da aggiornare su base annua (art. 30 del d.lgs. n. 201/2022);

·      pubblicare i citati atti sul portale telematico di ANAC (art. 31 del d.lgs. n. 201/2022);

·      fare applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 1, comma 2 del presente disegno di legge, che introduce l’articolo 31-bis del d.lgs. n. 201/2022 (v. supra la scheda di lettura relativa all’articolo 1, comma 2)

Per ulteriori approfondimenti relativi agli specifici obblighi introdotti, si rimanda all’apposito dossier sul citato decreto legislativo.

 

Il comma 5 apporta le seguenti modifiche all’articolo 9 della legge annuale per la concorrenza 2021 (L. n. 118/2022), recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e regionale:

§  la lettera a) vi inserisce il comma 1-bis, il quale stabilisce l’obbligo, per le regioni a statuto ordinario e speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, di trasmettere, entro il 31 maggio di ciascun anno, all’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale i calendari relativi alle procedure di evidenza pubblica programmate per l’affidamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale, in riferimento ai contratti in scadenza. Tali calendari devono essere redatti secondo un modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), e devono essere pubblicati sul sito istituzionale del MIT entro i due mesi successivi. Infine, la disposizione precisa che, in sede di prima applicazione, i calendari devono contenere l’elenco degli affidamenti programmati fino al 2033 e che al loro aggiornamento si provvede con le previste comunicazioni annuali da parte degli enti territoriali. Si precisa, infine, che dalle presenti attività non de

§  la lettera b) ne novella il comma 2, disponendo che anche l’omessa o ritardata trasmissione dei calendari ovvero la relativa incompletezza rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare.

 

Si ricorda che l’Osservatorio per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, cd. Osservatorio TPL, è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge finanziaria per il 2008 (L. n. 244/2007). L’Osservatorio, costituito con decreto interministeriale n. 325 del 25 novembre 2011, si compone di un Comitato di 22 membri ed ha come obiettivo la creazione di una banca dati e di un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali, e di assicurare la verifica dell’andamento del settore e del completamento del processo di riforma del trasporto pubblico locale. Inoltre, sono attribuiti allo stesso compiti istruttori rilevanti ai fini del riparto del fondo TPL.

 

Il comma 6 dispone l’adozione, entro il 31 dicembre 2026, da parte dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), di specifiche linee guida volte a conseguire un miglioramento della qualità dell’affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale. A tal fine, l’ultimo periodo del comma prevede che l’ART avvii una consultazione pubblica entro il 30 giugno 2026.

 

Come specificato anche nel testo del comma, tali linee guida devono essere adottate ai sensi delle lettere a) e f) dell’articolo 37, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, che individuano i compiti dell’Autorità, rispettivamente, in tema di definizione di metodologie che incentivino la concorrenza e l’efficienza, nonché in tema di gare per il trasporto pubblico regionale.

Le citate linee guida, inoltre, devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri nell’Unione.

 

Il comma 7, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria delle misure contenute nei commi 4, 5 e 6.


 

Articolo 1, comma 8
(Misure di semplificazione per la determinazione dei diritti aereoportuali)

 

 

Il comma 8 estende agli aeroporti aventi una soglia di traffico inferiore ai 5 milioni di passeggeri annui, i modelli semplificati di aggiornamento dei diritti aeroportuali determinati dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

 

Il comma 8 intende semplificare gli oneri amministravi per i gestori di aeroporti minori e, a tal fine, incrementa il novero degli aeroporti che possono beneficiare dei modelli semplificati di aggiornamento dei diritti ancorati al criterio dell’effettivo valore dei beni fruiti dall’utenza.

 

Sul piano normativo, il comma 8 modifica l’articolo 76, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012.

Tale ultima disposizione interviene in materia di determinazione di diritti aeroportuali e, in particolare, attribuisce all’Autorità di vigilanza pubblica – rappresentata dall’Autorità di regolazione dei trasporti – il compito di individuare, entro sessanta giorni dall’inizio della sua attività, per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore a un milione di movimento passeggeri annuo, modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei diritti aeroportuali.

L’innalzamento della soglia di traffico operata dall’intervento normativo in commento – il quale, per l’appunto, stabilisce che i citati modelli semplificati siano individuati con riferimento agli aeroporti aventi una soglia di traffico inferiore ai 5 milioni di movimento passeggeri annuo – è compatibile con i parametri fissati a livello europeo dalla direttiva 2009/12/CE la quale, nello stabilire principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti dell’UE, si applica solo agli aeroporti con un volume di traffico annuale superiore ai 5 milioni di movimenti passeggeri.

 

La direttiva 2009/12/CE mira a creare un sistema armonizzato per la regolamentazione dei diritti aeroportuali negli aeroporti dell’Unione europea basato, in un quadro di libera concorrenza, sul confronto fra gestori e utenti aeroportuali ed è stata recepita dal decreto legge n. 1 del 2012.

La direttiva si applica a tutti gli aeroporti che si trovano in un territorio soggetto ai trattati dell’Unione e aperto al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di movimento passeggeri, e all’aeroporto con il maggior traffico passeggeri in ciascun paese dell’Unione.

In base a quanto contenuto nella relazione dell’ Ufficio accesso alle infrastrutture aeroportuali e alle reti autostradali dell’Autorità di regolazione dei traporti del 2022, relativa alla “Attuazione della Direttiva 2009/12/CE in materia aeroportuale” – cui si rimanda per ulteriori approfondimenti – il decreto legge, nell’istituire l’Autorità di vigilanza (articolo 71), ha stabilito che le funzioni di tale Autorità vengano svolte dall’Autorità di regolazione dei trasporti (articolo 73), alla quale sono attribuiti compiti di regolazione e di approvazione dei sistemi di tariffazione e dell’ammontare dei diritti aeroportuali. Il decreto ha previsto, altresì, che i gestori aeroportuali provvedano a determinare i diritti sulla base di modelli tariffari definiti in precedenza dall’Autorità di regolazione dei trasporti e calibrati sul traffico annuo. Tale misura segue la linea segnata dalla Direttiva, che attribuisce al gestore aeroportuale di una rete aeroportuale la possibilità di introdurre, previa autorizzazione, un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano.

 

 


 

Articolo 1, comma 9
(
Modifiche alla disciplina sanzionatoria relativa ai prodotti cosmetici)

 

 

L’articolo 1, comma 9 modifica la disciplina sanzionatoria riguardante le condotte poste in violazione degli obblighi normativi in materia di prodotti cosmetici.

 

L’articolo 1, comma 9, con la lettera a) introduce una nuova fattispecie incriminatrice all’interno dell’art. 3 del d.lgs. n. 204/2015[2], attraverso l’aggiunta del nuovo comma 1-bis. Nello specifico, il nuovo reato punisce l’impiego professionale di un cosmetico con modalità difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura, in modo che ne derivi un pericolo alla salute. Tale condotta è sanzionata con le medesime pene prescritte dall’art. 3, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 204/2015 ossia con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000.

 

A tal riguardo, si ricorda che l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 204 del 2015, incrimina chiunque produca, detenga per il commercio o ponga in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, possano essere dannosi per la salute umana, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

Quest’ultimo provvedimento normativo stabilisce gli elementi da considerare al fine di valutare la normalità e la ragionevole prevedibilità delle condizioni d’uso dei cosmetici, che ne determinano una valutazione di sicurezza per la salute umana, elementi tra i quali vi è l’etichettatura, alle cui indicazioni la fattispecie incriminatrice istituenda fa distinto riferimento al fine di valutare la difformità delle modalità d’impiego professionale del cosmetico rispetto alle indicazioni medesime – difformità che, ove riscontrata, imporrebbe di valutare se dall’impiego siffatto sia derivato, in concreto, un pericolo per la salute, dal quale discenderebbe, in ultima analisi, la realizzazione del delitto).

 

Si ricorda, inoltre, che il comma 2 dell’art. 3 del citato d.lgs. n. 204 del 2015 incrimina la realizzazione in forma colposa del delitto di cui al comma 1 sopra citato, punendola con una pena ridotta, rispetto a quella stabilita per la realizzazione dolosa, da un terzo a un sesto.

 

Considerando che l’articolo 3 del decreto legislativo n. 204 del 2015, al comma 2, prevede una riduzione di pena per le condotte di cui al comma 1 del medesimo articolo commesse per colpa, si valuti l’opportunità di specificare se, come sembrerebbe dalla formulazione della disposizione, la nuova fattispecie incriminatrice di cui all’introducendo comma 1-bis dell’articolo 3 sia sanzionata anche qualora sia sorretta dall’elemento soggettivo della colpa.

 

Il comma 9, lettera b), sostituisce l’articolo 5 del d.lgs. n. 204 del 2015 con un nuovo articolo composto da due commi, introducendo le seguenti modifiche:

§  il comma 1 trasforma l’ammenda da 3.000 a 30.000 euro, stabilita per le condotte ivi già previste, in una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro;

§  il comma 2 applica la stessa sanzione amministrativa anche a chiunque, fuori dai casi previsti dal precedente articolo 3 del citato d.lgs. n. 204 del 2015 (cfr. supra), impieghi a livello professionale un cosmetico con modalità difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura.

 

In proposito va ricordato che l’articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016[3] ha stabilito che tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda (come nel caso dell’art. 5 del d.lgs. n. 204 del 2015) non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. In base a quanto previsto dal comma 5, lett. c), del medesimo articolo, la sanzione pecuniaria, di cui al primo comma, è da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a euro 20.000 (come nel caso dell’art. 5 del d.lgs. n. 204 del 2015). Di conseguenza, il comma 1 del nuovo articolo 5 del d.lgs. n. 204 del 2015 (introdotto dalla lettera b) del comma in commento) rende esplicita la depenalizzazione già stabilita con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016.

Si ricorda inoltre che l’art. 5 del citato d.lgs. n. 204 del 2015 sanziona in primo luogo la violazione degli obblighi di verifica cui i distributori sono tenuti – a norma dell’art. 6, par. 2, del regolamento (CE) n. 1223/2009 – prima dell’immissione in commercio dei cosmetici, segnatamente della conformità dell’etichetta, del rispetto dei requisiti linguistici e del mancato decorso del termine di durata minima; in secondo luogo, esso commina la stessa sanzione al distributore che, ritenendo o avendo motivo di ritenere la difformità del cosmetico ai requisiti stabiliti nel regolamento, viola gli obblighi – stabiliti dall’art. 6, par. 3, co. 1 del regolamento – di non immettere il cosmetico in commercio, di adottare misure correttive della difformità, di ritirarlo o di richiamarlo, nonché al distributore che viola gli obblighi – previsti rispettivamente dall’art. 6, par. 3, co. 2, par. 4 e 5 del regolamento – di immediata informazione della persona responsabile e delle competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui ha reso disponibile il prodotto che presenti un rischio per la salute umana, di garantire – fintantoché un prodotto è sotto la sua responsabilità – che le condizioni di stoccaggio o di trasporto del prodotto non ne pregiudichino la conformità ai requisiti del regolamento, di cooperare con le autorità competenti, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che ha reso disponibili sul mercato.

 

Il comma 9, lettera c) innova la disciplina sanzionatoria inerente alla violazione dei divieti di utilizzo all’interno dei prodotti cosmetici di specifiche sostanze ritenute vietate ovvero soggette a restrizioni, da parte del citato regolamento CE n. 1223/2009 (cfr. artt. 14 e 15).

Nello specifico, la norma in commento novella l’art. 10, comma 1 del d.lgs. n. 204/2015, prevedendo, salvo che i fatti integrino una delle fattispecie di cui all’art. 3 del medesimo decreto legislativo (v. supra, sub comma 9, lett. a) e salvo che i fatti costituiscano più gravi reati, la pena della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da euro 2.000 a euro 15.000, per colui che:

-         impiega nella fabbricazione di prodotti cosmetici le sostanze di cui all’allegato II del regolamento CE n. 1223/2009[4];

-         immette in commercio un cosmetico fabbricato con le medesime sostanze di cui al predetto allegato II.

 

Si ricorda che l’art. 10, comma 1 stabilisce, peraltro, che qualora le suddette condotte siano commesse colposamente, la sanzione è costituita dall’arresto da tre mesi ad un anno oppure dall’ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000.

 

Come riportato nella relazione illustrativa, attraverso l’intervento in commento viene specificato che è sanzionato non solo chi produce cosmetici impiegando sostanze vietate, bensì anche chi immette in commercio le medesime sostanze, in aderenza ai contenuti del Regolamento (CE) 1223/2009, che pone in capo alla persona responsabile di verificare il rispetto degli obblighi prescritti dal citato Regolamento la responsabilità della conformità del prodotto. La norma consente di chiarire che la sanzione per l’impiego di idrochinone (sostanza il cui impiego nei cosmetici è vietato in Europa, ma di largo uso nel continente africano) nelle creme schiarenti della pelle non riguarda solo la produzione di tali creme, ma anche la relativa immissione in commercio in Italia.

 

Il comma 9, lettera d) introduce una nuova fattispecie incriminatrice nell’ambito della disciplina che sanziona la violazione degli obblighi di etichettatura e di dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici (cfr. artt. 4, 19 e 20 del Reg. (CE) n. 1223/2009).

In particolare, sono inseriti all’interno dell’art. 13 del d.lgs. n. 204/2015 i commi 1-bis e 1-ter, recanti due nuove fattispecie incriminatrici volte a sanzionare le condotte commesse dal soggetto responsabile di verificare il rispetto degli obblighi prescritti dal Reg. CE n. 1223/2009 in materia di prodotti cosmetici (cfr. art. 4).

 

Si ricorda che l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1223/2009 stabilisce che possono essere immessi sul mercato esclusivamente i prodotti cosmetici per i quali è stata designata all’interno dell’Unione europea una persona fisica o giuridica come “persona responsabile”. Quest’ultima garantisce il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento. La persona responsabile per i prodotti cosmetici importati è il rispettivo importatore del prodotto cosmetico specifico che immette sul mercato. Il distributore è la persona responsabile quando un prodotto cosmetico viene commercializzato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già commercializzato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili.

 

Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 13 sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta del suddetto soggetto responsabile che immetta sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura vantante attività biocida (così come definita dal Reg. UE n. 528/2012), non correlata alla definizione di prodotto cosmetico ex art. 2, par. 1, lett. a) del Reg. CE n. 1223/2009. La pena è l’arresto fino a tre mesi e l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.

 

Si ricorda che l’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 definisce “prodotto cosmetico” qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei[5].

 

L’art. 13, al nuovo comma 1-ter, invece, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona il medesimo soggetto qualora immetta sul mercato un prodotto presentato come cosmetico con etichettatura vantante attività terapeutica o di profilassi. In quest’ultimo caso la pena è l’arresto fino a un anno e l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.

 

Come riportato nella Relazione illustrativa, l’introduzione di tale norma si rende necessaria al fine sanzionare adeguatamente l’inserimento nelle etichette dei cosmetici di indicazioni biocide (ad esempio di disinfezione delle mani, o di insettorepellenza) o, fattispecie evidentemente ancor più grave, terapeutiche (ad esempio di cura delle ferite o di malattie della pelle), laddove tale inserimento non consenta di classificare i prodotti come biocidi o farmaci non conformi e di sanzionarli con i rispettivi apparati sanzionatori. La Relazione segnala, infatti, che in assenza dell’intervento in commento attualmente l’immissione in commercio di un cosmetico recante indicazioni biocide o terapeutiche, ma non classificabile come biocida o farmaco, sarebbe sanzionabile esclusivamente per etichetta non conforme, sanzionata con la pena di cui all’articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 204/2015, ovverosia una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.

 

 

 

Decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204 (“Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici”)

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 1, co. 9 A.C. 2682

Art. 3
(Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 3 del regolamento in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici)

Art. 3
(idem)

1. Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 3 del regolamento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000.

Identico

1-bis. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque fa un impiego professionale di un cosmetico con modalità difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura, in modo che ne derivi un pericolo alla salute.

2. Se il fatto è commesso per colpa, le pene di cui al presente articolo sono ridotte da un terzo a un sesto.

Identico

Art. 5
(Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 6 del regolamento in materia di obblighi dei distributori)

Art. 5
(idem)

1. Il distributore che non effettua le verifiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, è punito con l’ammenda da euro 3.000 ad euro 30.000. Alla stessa pena soggiace il distributore che, essendo venuto a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume il verificarsi di una delle circostanze indicate dall’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, non ottempera agli obblighi ivi previsti, nonché il distributore che non ottempera agli obblighi previsti dal paragrafo 3, secondo comma, e dai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo.

1. Al distributore che non effettua le verifiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000. La stessa sanzione si applica al distributore che, essendo venuto a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume il verificarsi di una delle circostanze indicate dall’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, non ottempera agli obblighi ivi previsti, nonché al distributore che non ottempera agli obblighi previsti dal paragrafo 3, secondo comma, e dai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo.

2. La medesima sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica a chiunque, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 3, faccia un impiego professionale di un cosmetico con modalità difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura.

Art. 10
(Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 14 e 15 del regolamento in materia di restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati del regolamento e alle sostanze classificate come sostanze CMR)

Art. 10
(idem)

1. Salvo che i fatti costituiscano i più gravi reati previsti dall’articolo 3, chiunque impiega nella fabbricazione di prodotti cosmetici le sostanze di cui all’allegato II del regolamento è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 15.000, o, se il fatto è commesso per colpa, con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000.

1. Salvo che i fatti costituiscano una delle fattispecie di cui all’articolo 3 e salvo che i fatti costituiscano più gravi reati, chiunque impiega nella fabbricazione di prodotti cosmetici le sostanze di cui all’allegato II del regolamento, o chiunque immette in commercio un cosmetico fabbricato con le medesime sostanze, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 15.000, o, se il fatto è commesso per colpa, con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000.

Commi 2 e 3  omissis

Commi 2 e 3 identici

Art. 13
(Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 in materia di etichettatura e dichiarazioni relative al prodotto)

Art. 13
(idem)

1. La persona responsabile di cui all’articolo 4 del regolamento che immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura non conforme alle disposizioni dell’articolo 19 e dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 4.000.

Identico

 

1-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la persona responsabile di cui all’articolo 4 del regolamento che immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura vantante attività biocida ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, non correlata alla definizione di prodotto cosmetico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.

 

1-ter. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la persona responsabile di cui all’articolo 4 del regolamento, che immette sul mercato un prodotto presentato come cosmetico con etichettatura vantante attività terapeutica o di profilassi, è punita con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di cui all’articolo 4 del regolamento che impiega nell’etichettatura, nella presentazione sul mercato o nella pubblicità dei prodotti cosmetici diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000.

Identico

Commi da 2-bis a 2-sexies  omissis

Commi da 2-bis a 2-sexies identici

 


 

Articolo 1, comma 10
(Norme sanzionatorie in materia di biocidi)

 

 

Il comma 10 dell’articolo 1 modifica la disciplina sanzionatoria, stabilita dal d.lgs. 2 novembre 2021, n. 179, per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012[6], relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi[7]. La novella di cui alla lettera a) introduce una sanzione penale per il caso in cui l’impiego, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell’autorizzazione, di un prodotto biocida autorizzato, o l’impiego di un prodotto biocida non autorizzato, sia effettuato da un utilizzatore non professionale né industriale e ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell’ambiente. La novella di cui alla lettera b) dispone, per le fattispecie di illecito per le quali attualmente il citato d.lgs. n. 179 prevede la sanzione penale della sola ammenda (da 1.000 a 10.000 euro), la sostituzione della stessa con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. La novella di cui alla lettera c) introduce una sanzione penale per il caso in cui l’impiego, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell’autorizzazione, di un presidio medico-chirurgico autorizzato, o l’impiego di un presidio medico-chirurgico non autorizzato, sia effettuato da un utilizzatore non professionale né industriale e ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell’ambiente.

 

Più in particolare, le novelle di cui alle lettere a) e c) del comma 10 introducono, per le fattispecie ivi definite, la sanzione penale dell’arresto fino a tre mesi e dell’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Tale sanzione è identica a quella già prevista per i casi in cui un utilizzatore professionale o industriale impieghi uno dei prodotti in oggetto che non sia autorizzato o in violazione delle relative condizioni di utilizzo (o per casi simili). La relazione illustrativa del presente disegno di legge[8] osserva che le novelle in esame sono intese a porre rimedio ad una lacuna nell’apparato sanzionatorio, lacuna costituita dalla circostanza che i comportamenti pericolosi in oggetto (come la distribuzione da parte di un cittadino, senza le dovute cautele, in spazi di uso pubblico di esche rodenticide, con pericolo per animali domestici e persone, in particolare i bambini) potrebbero attualmente essere puniti solo in alcuni casi e in base a norme sanzionatorie generali.

Riguardo alla sostituzione di tipologia di sanzione operata dalla novella di cui alla lettera b), la suddetta relazione illustrativa osserva che si intende conformare l’apparato sanzionatorio di cui al citato d.lgs. n. 179 al principio di conversione in sanzione amministrativa pecuniaria, principio posto, entro determinati ambiti, dall’articolo 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e successive modificazioni, – d.lgs. antecedente al d.lgs. n. 179 in oggetto – per gli illeciti già puniti con la sola sanzione penale della multa o dell’ammenda.

Si ricorda che gli illeciti rientranti nell’ambito della novella di cui alla lettera b) sono, oltre a quelli di cui ai richiamati articoli 4, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, e 7, comma 1, del d.lgs. n. 179, anche (in virtù dei richiami interni) quelli di cui ai commi 2 e 3 del suddetto articolo 6.

 


 

Articolo 1, comma 11
(Modifica della definizione normativa di presìdi medico-chirurgici)

 

 

L’articolo 1, comma 11, interviene sulla definizione normativa di presìdi medico-chirurgici stabilita dall’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 392 del 1998, abrogando le lettere d), e) e f) di tale comma, secondo cui alla categoria dei presìdi medico-chirurgici appartengono anche kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi anti-HIV, kit di reagenti per la rilevazione di HBsAg ed anti-HCV o eventuali altri marcatori di infezione da HCV, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile. In seguito a tale abrogazione, nella definizione di presìdi medico-chirurgici residuerebbero le seguenti categorie di prodotti: disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide; insetticidi per uso domestico e civile; insettorepellenti.

 

L’articolo 1, comma 11, modifica la definizione normativa di presìdi medico-chirurgici recata dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 392 del 6 ottobre 1998[9] e, di conseguenza, restringe l’ambito di applicazione di tale decreto. In particolare, il comma in commento abroga le lettere d), e) e f) del citato comma 1, secondo cui nella categoria dei presìdi medico-chirurgici rientrano anche i seguenti prodotti:

§  kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi anti-HIV;

§  kit di reagenti per la rilevazione di HBsAg ed anti-HCV o eventuali altri marcatori di infezione da HCV;

§  topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile.

 

Si ricorda che il D.P.R. n. 392/1998 regolamenta i procedimenti di autorizzazione alla produzione e all’immissione in commercio di presìdi medico-chirurgici. L’articolo 1 stabilisce l’ambito di applicazione e le definizioni del regolamento e, in particolare, il comma 1, oggetto di modifica da parte della disposizione in commento, reca la definizione di presìdi medico-chirurgici, che consistono in:

a)   disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide;

b)   insetticidi per uso domestico e civile;

c)    insettorepellenti;

d)   kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi anti-HIV;

e)    kit di reagenti per la rilevazione di HBsAg ed anti-HCV o eventuali altri marcatori di infezione da HCV;

f)     topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile.

 

Come si evince dalla relazione illustrativa, il comma in commento persegue l’obiettivo di armonizzare la normativa italiana con quella dell’Unione europea. In particolare, le categorie di prodotti espunte dall’ambito di applicazione del D.P.R. n. 392/1998 rientrano da tempo nell’ambito di applicazione di due regolamenti dell’Unione europea e non sono più autorizzabili come presìdi medico-chirurgici:

§  i prodotti previsti dalle lettere d) ed e), ovvero kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi anti-HIV[10] e kit di reagenti per la rilevazione di HBsAg[11] e anti-HCV o eventuali altri marcatori di infezione da HCV[12], ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;

 

Si ricorda che, in base a quanto previsto dall’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/746, per “dispositivo medico-diagnostico in vitro” si intende qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, un prodotto reattivo, un calibratore, un materiale di controllo, un kit, uno strumento, un apparecchio, una parte di attrezzatura, un software o un sistema, utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante a essere impiegato in vitro per l’esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente o principalmente al fine di fornire una o più delle seguenti informazioni:

a)    su un processo o uno stato fisiologico o patologico;

b)   su una disabilità fisica o intellettiva congenita;

c)    sulla predisposizione a una condizione clinica o a una malattia;

d)   per determinare la sicurezza e la compatibilità con potenziali soggetti riceventi;

e)    per prevedere la risposta o le reazioni a un trattamento;

f)    per definire o monitorare le misure terapeutiche.

Anche i contenitori dei campioni sono considerati dispositivi medico-diagnostici in vitro.

 

§  i prodotti previsti dalla lettera f), ovvero topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso di biocidi.

 

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012, per “biocidi” si intende:

-       qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più princìpi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica;

-       qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel primo trattino, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.

Un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida.

 

Secondo quanto riportato dalla pagina del Ministero della salute dedicata ai presìdi medico-chirurgici, si è concluso il programma di riesame comunitario per tutti i princìpi attivi utilizzati nei topicidi e nei ratticidi e, per tale ragione, queste categorie di prodotti sono autorizzati esclusivamente come prodotti biocidi ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012.

 

Si ricorda che, secondo quanto previsto dal considerando (7) del regolamento (UE) n. 528/2012, gli Stati membri dovrebbero continuare a consentire la messa a disposizione sul mercato, secondo le norme nazionali, di biocidi contenenti i princìpi attivi per i quali non è stata ancora adottata una decisione sull’approvazione. Sul database dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si possono trovare informazioni riguardanti la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione dei princìpi attivi.

 

Si ricorda, infine, che i presìdi medico-chirurgici si distinguono dai dispositivi medici; questi ultimi ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745. Secondo la definizione stabilita dall’articolo 2 di tale Regolamento, per “dispositivo medico” si intende qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante a essere impiegato sull’uomo, da solo o in combinazione, per una o più delle seguenti destinazioni d’uso mediche specifiche:

§  diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie,

§  diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o di una disabilità,

§  studio, sostituzione o modifica dell’anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o patologico,

§  fornire informazioni attraverso l’esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, e che non esercita nel o sul corpo umano l’azione principale cui è destinato mediante mezzi farmacologici, immunologici o metabolici, ma la cui funzione può essere coadiuvata da tali mezzi.

 


 

Articolo 1, comma 12
(Accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie e accordi contrattuali con le medesime strutture)

 

 

L’articolo 1, comma 12, integra un intervento normativo[13] già adottato, in base al quale: è sospesa l’efficacia di alcune disposizioni[14], relative agli accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, rilasciati da parte delle regioni o province autonome, e agli accordi contrattuali[15] delle suddette strutture accreditate con i medesimi enti territoriali, o con gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, sino alla conclusione di un’intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, successiva agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale; tale sospensione, in caso di mancato raggiungimento (in data anteriore) dell’intesa, cessa il 31 dicembre 2026; entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni oggetto di sospensione (come eventualmente ridefinite); la sospensione, in ogni caso, non osta al rilascio (in base alla disciplina previgente rispetto alle disposizioni oggetto di sospensione) di nuovi accreditamenti ad altre strutture[16].

La novella integrativa di cui al presente comma 12 prevede che la revisione in oggetto debba tener conto, nel rispetto del principio di salvaguardia della concorrenza, anche dell’esigenza di garantire la continuità assistenziale, in relazione a ciascuna tipologia di paziente o assistito e di relativa fragilità, differenziando, mediante diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra l’ipotesi di rinnovo di un accordo contrattuale con una struttura privata accreditata e l’ipotesi di primo accordo contrattuale (per il singolo ente territoriale o ente o azienda del Servizio sanitario nazionale) con una struttura privata accreditata.

 

Si ricorda, più in particolare, che le norme oggetto della suddetta sospensione vigente prevedono che:

-         qualora una struttura (pubblica o privata) richieda a una regione (o provincia autonoma) un primo accreditamento (che sia primo con riferimento all’intera struttura o ad attività non coperte da precedente accreditamento), l’accreditamento medesimo possa essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell’attività eventualmente già svolta (anche in regime di mera autorizzazione), tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza[17]; le disposizioni attuative per quest’ultima valutazione sono stabilite dal D.M. 19 dicembre 2022[18] (una modifica di quest’ultimo è stata posta dal D.M. 26 settembre 2023); per le strutture che non abbiano svolto attività sanitaria o socio-sanitaria precedentemente al rilascio dell’accreditamento, il D.M. prevede[19] che la regione (o la provincia autonoma) provveda entro sei mesi dall’accreditamento medesimo alla valutazione medesima;

-         i soggetti privati, titolari di accreditamento, siano individuati dall’ente territoriale, o dall’ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, al fine della stipulazione degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione, da parte delle regioni, di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, i quali devono far riferimento, in via prioritaria, alla qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare[20]. La selezione in esame deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche relative sia alle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete con i soggetti convenzionati sia (per i soggetti già titolari di accordi contrattuali) all’attività svolta. Nell’ambito della selezione, occorre tener conto degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza; le disposizioni attuative per la relativa valutazione sono stabilite dal citato D.M. 19 dicembre 2022[21]. La disciplina legislativa oggetto di sospensione prevede altresì che nella valutazione si tenga conto se il soggetto abbia provveduto all’alimentazione, in maniera continuativa e tempestiva, del fascicolo sanitario elettronico (FSE), ai sensi e secondo le modalità della disciplina in materia[22].

Si ricorda che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede che il presente disegno di legge stabilisca criteri comuni per gli accordi contrattuali in oggetto, al fine di garantire l’effettiva attuazione delle norme vigenti, ivi comprese quelle al momento sospese, anche con riferimento alle disposizioni che richiedono procedure di selezione aperte e trasparenti.

La novella di cui al comma 12 appare intesa alla definizione – da conseguirsi nell’ambito della suddetta intesa nazionale, prevista dalle norme vigenti – di una articolazione di parametri, al fine della selezione dei soggetti privati per la stipulazione degli accordi contrattuali, articolazione relativa alla circostanza che si tratti del rinnovo di un accordo contrattuale oppure (per il singolo ente territoriale o ente o azienda del Servizio sanitario nazionale) di un primo accordo (sempre con un soggetto privato accreditato). Si valuti l’opportunità di chiarire nella formulazione della novella quali siano i criteri a cui dovrebbe improntarsi l’articolazione in oggetto. Si ricorda che, secondo la relazione illustrativa del presente disegno di legge[23], la novella è intesa a evitare il rischio che l’esperienza dei soggetti già titolari di un rapporto contrattuale preesistente costituisca un vantaggio competitivo e dunque una barriera all’ingresso di nuovi soggetti.


 

Articolo 1, commi 13-23
(Misure per l’accelerazione del trasferimento tecnologico)

 

 

Il comma 13 dispone che i commi da 14 a 23 del medesimo articolo 1 prevedono interventi di finanziamento e di coordinamento volti a promuovere il trasferimento tecnologico e ad accelerare l’innovazione e la modernizzazione nelle filiere produttive nazionali.

Il comma 14, a tal fine, prevede l’adozione di un atto di indirizzo strategico da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) e del Ministero dell’università e della ricerca (MUR), sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

I commi 15 e 16 prevedono che siano trasferite alla fondazione Tech e Biomedical le risorse destinate agli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico, nel limite di 250 milioni di euro, per un più efficace reindirizzamento delle risorse pubbliche adibite all’innovazione tecnologica.

I commi 17 e 18 prevedono che le fondazioni competenti in materia, i centri ad alta specializzazione e l’ente nazionale di ricerca e sperimentazione possano promuovere il trasferimento tecnologico tramite progetti da sottoporre alla fondazione Tech e Biomedical, che li valuta e li finanzia, previo assenso del MIMIT.

Il comma 19 stabilisce i criteri e le modalità con cui la fondazione verifica periodicamente lo stato di avanzamento dei progetti finanziati, prevedendo altresì la redazione di un report annuale sull’attività di monitoraggio.

Il comma 20 ridenomina la fondazione “Enea Tech e Biomedical” in fondazione “Tech e Biomedical e ne disciplina la nuova governance.

Il comma 22 dispone che i membri degli organi che compongono fondazione vengano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 21 dispone che lo statuto della fondazione contempli strutture dedicati alla realizzazione dei programmi di trasferimento tecnologico.

Il comma 23, infine, abroga la disposizione che detta la disciplina originaria sul sostegno dell’innovazione e il trasferimento tecnologico.

 

I commi da 13 a 23 dell’articolo 1 presente disegno di legge introducono misure volte a supportare ed accelerare la ricerca applicata e la trasformazione tecnologica delle filiere produttive nazionali.

Nello specifico, il comma 13 prevede che le misure di finanziamento e coordinamento di cui ai commi 14-23, siano adottate al fine di favorire il cd. trasferimento tecnologico – ossia il passaggio di conoscenze, innovazioni e tecnologie, propri della ricerca, alle imprese, in modo che possano essere applicate concretamente nel mondo produttivo – e di contribuire alla modernizzazione ed innovazione dei processi produttivi delle imprese nazionali, assicurando la collaborazione dei soggetti competenti in materia.

 

Come precisato nella relazione illustrativa accompagnata al disegno di legge in esame, il raggiungimento di tale obiettivo è volto a colmare il “gap di investimento” che vede l’Italia al di sotto degli standard europei, a causa del basso tasso di innovazione, della insufficienza di investimenti e del difficile coordinamento tra tutti i livelli istituzionali coinvolti. Il basso numero di brevetti e spin-off tecnologici generati dagli enti pubblici di ricerca italiani rispetto ai principali partner europei (es. Germania e Francia) è infatti un dato evidente della debolezza del modello esistente: stando a quanto riferisce la relazione illustrativa, in Italia, in media, negli anni 2019- 2021, i primi 5 enti pubblici la ricerca (EPR) d’eccellenza “hanno prodotto 96 brevetti, circa 6 volte meno quelli prodotti dalla tedesca Fraunhofer, la più vasta organizzazione per la ricerca di eccellenza in Europa, evidenziando la maggior difficoltà italiana rispetto ai partner”; per quanto riguarda il valore della produzione di brevetti industriali, sempre secondo la relazione governativa, “questa è pari a 4.600 brevetti di aziende italiane depositati all’Ufficio europeo dei brevetti nel 2020, contro i 25.954 della Germania e i 10.554 della Francia”.

Secondo l’analisi tecnico-normativa (ATN), l’intervento nasce dalla “constatazione di un’insufficiente efficacia del sistema attuale di trasferimento tecnologico, causata da frammentazione istituzionale, mancanza di coordinamento tra gli attori pubblici e scarsa sinergia con le imprese”. In questo contesto, la norma introduce una nuova architettura di governance.

 

Il primo tassello della nuova architettura del processo di accelerazione del trasferimento tecnologico è fissato dal comma 14, che dispone che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell’università e della ricerca, sentita, come aggiunto nel corso dell’esame al Senato, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sia adottato un atto di indirizzo strategico in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico. Tale atto dovrà essere adottato, previa consultazione pubblica dei soggetti istituzionali competenti e degli stakeholders, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni.

 

L’adozione di un atto di indirizzo, secondo l’ATN, è volta a creare “una regia unitaria che assicuri l’efficace indirizzamento delle risorse pubbliche verso obiettivi strategici comuni”. L’adozione periodica di tale atto, si precisa sempre nell’ATN, consente di orientare le politiche pubbliche alla costante evoluzione del contesto scientifico, tecnologico e produttivo, secondo priorità aggiornate, non potendo la normativa primaria “cristallizzare” in via definitiva tali orientamenti.

Eccetto che per l’elaborazione di tale atto di indirizzo strategico da parte dei ministeri competenti, l’ATN rileva che la nuova disciplina non richiede regolamenti attuativi, essendo autoapplicativa.

                        

Il secondo tassello della nuova governance consiste nel rilancio dell’ente incaricato di curare il trasferimento tecnologico. Il comma 15 dispone infatti che per l’attuazione dell’atto di indirizzo strategico la fondazione “Enea Tech e Biomedical” venga ridenominata fondazione “Tech e Biomedical”, ai sensi del successivo comma 20.

 

La fondazione Enea Tech e Biomedical è stata istituita dall’articolo 42, comma 5 del decreto-legge n. 34/2020, c.d. “decreto rilancio” (v. infra box di approfondimento). La relazione illustrativa precisa che le modifiche alla fondazione riguardano soltanto la nuova denominazione e la governance (che viene nuovamente disciplinata ai successivi commi da 20 a 22) mentre, per il resto, rimane immutata l’originaria disciplina istitutiva.

 

Il comma 16 dispone poi il trasferimento alla fondazione Tech e Biomedical delle risorse destinate agli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico, nel limite di 250 milioni di euro.

Nello specifico, le somme in questione – giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA) – sono trasferite mediante apposita convenzione e sono accreditate su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa fondazione.

 

Il già citato articolo 42 del predetto decreto-legge n. 34/2020, ha previsto, al comma 1, l’istituzione nello stato di previsione del MISE, oggi MIMIT, del Fondo per il trasferimento tecnologico.

Come si evince dalla relazione tecnica, con la disposizione in esame si persegue l’obiettivo di rafforzare il trasferimento tecnologico, migliorando il processo di utilizzo delle risorse del Ministero delle imprese e del made in Italy, già stanziate nell’ambito del fondo per il trasferimento tecnologico. Le somme originariamente impegnate e liquidate, con decreto direttoriale del MISE n. 4004 del 7.12.2020, a favore del conto n. 0168373 aperto presso la Banca d’Italia – tesoreria dello Stato di Roma, intestato all’ENEA, ammontavano a 500 milioni di euro. La relazione tecnica precisa altresì che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a prevedere che le risorse già esistenti presso l’ENEA, a seguito di specifica convenzione, siano trasferite, nel limite di 250 milioni di euro, alla ridenominata fondazione.

 

 

 

L’articolo 42 del decreto-legge n. 34/2020 (cd. “decreto rilancio”) ha introdotto disposizioni a sostegno dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.

In particolare, il comma 1 di tale articolo ha istituito nello stato di previsione del MISE, oggi MIMIT, il Fondo per il trasferimento tecnologico (con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020), finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, anche con riferimento alle start-up innovative di cui all’articolo 25 del D.L. n. 179/2012 (L. n. 221/2012), e alle PMI innovative di cui all’articolo 4 del D.L. n. 3/2015 (L. n. 33/2015), al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata.

Il comma 2 precisa che le iniziative sopra indicate sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento, da parte dell’ENEA quale soggetto attuatore individuato dal comma 4 e nei limiti delle risorse ivi stanziate, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l’offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e delle PMI ad alto potenziale innovativo.

Al fine di sostenere le predette iniziative, il comma 3 ha autorizzato il MISE, a valere sulle disponibilità del nuovo Fondo per il trasferimento tecnologico, ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili.

Il comma 4 ha previsto che, per l’attuazione dei suddetti interventi, il MISE si avvalesse dell’ENEA, nell’ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita convenzione.

A tal fine, esso ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per il 2020.

Il comma 5 ha autorizzato quindi l’ENEA, per tali finalità, alla costituzione della fondazione di diritto privato, denominata Fondazione Enea Tech, sottoposta alla vigilanza del MISE. Ai fini dell’istituzione e dell’operatività della Fondazione è stata autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per il 2020.

Il comma 6 ha specificato che il patrimonio della Fondazione è costituito dalle predette risorse e può essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all’integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi ed enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l’utilizzo di risorse dell’Unione europea.

Il comma 7 ha previsto un regime di neutralità fiscale per tutti gli atti connessi alla costituzione della Fondazione. Il comma 8 ha escluso l’applicabilità degli oneri di analitica motivazione prescritti dalla legislazione vigente in relazione a taluni atti concernenti società a partecipazione pubblica. Il comma 9, infine, reca la disposizione di quantificazione e copertura degli oneri.

L’articolo 31 del decreto-legge n. 73/2021 ha apportato modifiche all’articolo 42. Gli ambiti d’intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico sono stati estesi al potenziamento della ricerca, allo sviluppo e alla riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Nell’ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 relativamente al Fondo per il trasferimento tecnologico, è stata introdotta l’ulteriore disposizione che destina una quota parte di almeno 250 milioni di euro sia destinata ai settori dell’economia verde e circolare, dell’information technology, dell’agri-tech e del deep tech.

È stata inoltre prevista (mediante l’introduzione di un nuovo comma 1-bis) l’assegnazione di ulteriori somme al Fondo per il trasferimento tecnologico, nel limite massimo di 400 milioni di euro, a valere sul fondo per l’attrazione degli investimenti e per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa, destinate alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale.

L’articolo 31, inoltre, ha novellato il comma 5 dell’articolo 42 per quanto riguarda la disciplina relativa alla denominazione, organizzazione e operatività della fondazione Enea Tech, la quale ha assunto la nuova denominazione di “Enea Tech e Biomedical”. Tra le finalità della fondazione è stata ricompresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina (con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonché di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie). Sono stati altresì introdotti i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater nell’articolo 42, i quali regolano l’organizzazione interna della fondazione, prevedendone gli organi necessari.

Lo statuto della Fondazione è stato approvato con decreto 24 novembre 2021 del Ministro dello sviluppo economico.

Per un approfondimento sull’articolo 42 del decreto legge n. 34/2020, si rinvia alla scheda di lettura del dossier del Servizio Studi.

Per un approfondimento sull’articolo 31 del decreto legge n. 73/2021, si rinvia alla scheda di lettura del dossier del Servizio Studi.

Da ultimo, i commi in esame interviene nuovamente sulla Fondazione, modificandone denominazione, organizzazione e operatività.

 

Il comma 17 precisa che anche altri attori possono essere coinvolti nel processo volto al raggiungimento dell’obiettivo del trasferimento tecnologico, sulla base dell’atto di indirizzo di cui al comma 14. In particolare, possono contribuire:

·      tutte le fondazioni previste dalla legge che hanno competenze – finali o strumentali, connesse o accessorie – in materia di trasferimento tecnologico;

·      i centri di competenza ad alta specializzazione istituiti ai sensi dell’articolo 1, comma 115 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016): si ricorda che la legge di bilancio 2017 ha previsto il finanziamento dei centri di competenza ad alta specializzazione nell’ambito del Piano nazionale “Industria 4.0“ (per una disamina degli interventi adottati in materia, nonché delle modifiche ed evoluzioni del Piano, si rimanda al tema dedicato nel portale della documentazione del Servizio Studi della Camera);

·      l’ente nazionale di ricerca e sperimentazione, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 454/1999. Il decreto legislativo in questione ha istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). Successivamente, l’articolo 1, comma 381, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), ha disposto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, che è stato così ridenominato Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA). Il CREA è un ente di ricerca dedicato alle filiere agroalimentari con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Le sue competenze scientifiche spaziano dal settore agricolo, zootecnico, ittico, forestale, agroindustriale, nutrizionale, fino all’ambito socioeconomico. Per un approfondimento, si rimanda all’apposita scheda di lettura del comma 381 della legge di stabilità 2015, contenuta nel dossier del Servizio Studi.

 

Il terzo tassello della nuova architettura del sistema di trasferimento tecnologico consiste nella creazione di un sistema competitivo e trasparente di selezione e finanziamento dei progetti coerenti con l’indirizzo strategico. A tal fine il comma 18 prevede che i soggetti di cui al comma 17 elaborino progetti da sottoporre alla fondazione Tech e Biomedical la quale, dopo averli valutati, propone al MIMIT di assegnare a quelli ritenuti idonei un budget per la loro realizzazione, nel limite delle risorse di cui al comma 16 (250 milioni di euro).

La valutazione ad opera della fondazione tiene conto della fattibilità dei progetti e della coerenza con l’atto di indirizzo strategico di cui al comma 14.

Per quanto attiene alle modalità di erogazione delle risorse, una volta ottenuto l’assenso del MIMIT, la fondazione eroga le risorse ai soggetti beneficiari per stati di avanzamento del progetto, ne cura e monitora la realizzazione sulla base di una distinta convenzione che prevede, in caso di inadempimento, la revoca immediata delle risorse.

Sotto il profilo finanziario, l’ultimo periodo del comma 18 precisa che le predette attività sono regolate da una convenzione a titolo gratuito tra la fondazione Tech e Biomedical e il MIMIT.

 

Il comma 19 assegna alla fondazione Tech e Biomedical il compito di monitorare e verificare i risultati annuali ottenuti e gli obiettivi di performance conseguiti dai singoli soggetti, al fine di rilevare se la gestione del budget assegnato sia stata efficiente, così da tenerne conto in sede di ripartizione delle annualità successive.

I parametri di valutazione da parte della fondazione sono basati su:

·      qualità della ricerca;

·      risultati del trasferimento tecnologico;

·      numero di spin-off generati;

·      criteri di managerialità e premialità.

Viene inoltre stilato un report annuale sull’attività di monitoraggio e verifica dei risultati, che è trasmesso al MIMIT, al MUR, al MEF e alle altre amministrazioni interessate.

 

Il comma 20 disciplina la ridenominazione, organizzazione e operatività della fondazione Enea Tech e Biomedical.

Il primo periodo, come anticipato, stabilisce che – in considerazione del nuovo ruolo attribuito alla fondazione e dei compiti ad essa demandati dai commi 15, 17, 18 e 19 – la fondazione “Enea Tech e Biomedical assuma la nuova denominazione di fondazione “Tech e Biomedical, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A seguito di tale ridenominazione, ogni richiamo alla fondazione Enea Tech e Biomedical contenuto nelle disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla fondazione Tech e Biomedical.

Il secondo periodo del comma 20 disciplina la nuova governance della fondazione, prevedendo che sia composta da:

·      un presidente – designato dal Ministro delle imprese e del made in Italy d’intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell’università e della ricerca – che presiede il consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell’ente (lett. a));

·      un consiglio direttivo, formato dal presidente e da tre membri: uno nominato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, uno su proposta del Ministro della salute e uno su proposta del Ministro dell’università e della ricerca. In caso di parità di voti, si precisa, prevale il voto del presidente; il presidente e i membri del consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilità e indipendenza nonché di specifica competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e istituzionale (lett. b));

·      un collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, dal Ministro dell’economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro delle imprese e del made in Italy e dal Ministro della salute; con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti (lett. c)).

 

Il comma 22, prevede che alle nomine dei componenti dei suddetti organi si proceda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Viene precisato, altresì, che gli organi della fondazione Enea Tech e Biomedical nominati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, decadono e restano in carica per i soli atti di ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei nuovi organi.

 

Il comma 21, con riferimento al contenuto dello statuto della fondazione, stabilisce che esso preveda la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di trasferimento tecnologico.

 

Anche per quanto attiene ai commi da 20 a 22, la relazione tecnica precisa che non sono previsti nuovi o maggiori oneri, considerato che la disciplina introdotta non apporta modifiche alla numerosità degli organi della fondazione previsti a legislazione vigente.

 

Infine, il comma 23 dispone l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 42 del decreto-legge n. 34/2020, che, come visto, detta la disciplina originaria per la fondazione Enea Tech e Biomedical, attribuendole un ruolo chiave nell’attuazione degli interventi in materia di trasferimento tecnologico.

 


 

Articolo 1, comma 24
(
Misure in materia di società tra professionisti)

 

 

L’articolo 1, comma 24 interviene sulla disciplina in materia di società tra professionisti, modificando i requisiti relativi alla consistenza della compagine sociale costituita dai soci con la qualifica di professionisti all’interno della persona giuridica.

 

L’articolo 1, comma 24 modifica la disciplina inerente ai requisisti che deve possedere una società per ottenere la qualifica di società tra professionisti (stp), innovando il requisito riguardante la qualità che devono possedere i soci partecipanti a tale persona giuridica ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. b), della L. n. 183/2011.

 

Nello specifico, la disposizione in commento sostituisce il secondo periodo della citata lett. b), prevedendo che una società può ottenere la qualifica di società tra professionisti se il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale dei professionisti sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto.

A tal riguardo, la novella chiarisce che nel raggiungimento della prescritta maggioranza non influiscono eventuali patti sociali o parasociali derogatori delle regole previste dal modello societario prescelto.

 

A differenza di quanto previsto dalla vigente disciplina, dunque, il requisito della maggioranza dei due terzi è riferito, in via alternativa, al numero di soci che possiedono la qualifica di professionista oppure alla partecipazione dei professionisti al capitale sociale.

A tal riguardo, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa, l’intervento in commento recepisce una segnalazione dell’AGCM del 12 giugno 2019 secondo cui tra i diversi Consigli e Federazioni di ordini professionali, in pendenza della normativa vigente, si sarebbe registrato un contrasto interpretativo in relazione ai requisiti di partecipazione che consentono l’assunzione della qualifica di società tra professionisti (ossia maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di maggioranza in termini di partecipazione al capitale sociale).

Invero, secondo un orientamento estensivo i due requisiti di maggioranza dovevano ricorrere cumulativamente, a prescindere da chi esercita l’effettivo controllo sulla società. Invece, secondo un’interpretazione restrittiva, i due criteri non devono sussistere cumulativamente, in quanto l’autonomia statuaria e la possibilità di stipulare dei patti parasociali consentono di assicurare il controllo sulle decisioni strategiche della Stp da parte dei soci professionisti a prescindere dal loro numero e dalla loro partecipazione al capitale sociale rispetto ai soci non professionisti. Secondo l’AGCM, la prima interpretazione riduce l’efficacia dello strumento societario ora disponibile per i professionisti, restringendone ingiustificatamente la diffusione.

 

Inoltre, si prevede che il venir meno della consistenza sociale appena delineata rappresenta causa di scioglimento della società.

Qualora si dovesse verificare quest’ultima situazione il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la partecipazione sociale dei professionisti sia ristabilita nel termine perentorio di sei mesi.

In ogni caso, sono fatte salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni.

 

 

L’istituto della società tra professionisti trova la sua disciplina all’interno dell’art. 10 della L. n. 183/2011. Nel dettaglio, l’art. 10, comma 3 consente l’utilizzo dei modelli societari previsti dal codice civile (Libro V, Titoli V e VI) per l’esercizio di attività professionali. Si precisa che qualora venga scelta la forma della società cooperativa, il numero di soci non deve essere inferiore a tre.

Il successivo comma 4 elenca i requisiti che deve possedere una persona giuridica per qualificarsi come società tra professionisti, disponendo che l’atto costitutivo deve prevedere: a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci; b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’UE, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. Per quanto concerne la composizione della compagine sociale ed il numero di soci con la qualifica di professionisti occorre fare riferimento alle modifiche apportate dal comma in esame del presente disegno di legge (v. supra); c) i criteri e le modalità per garantire che l’incarico professionale affidato alla società sia svolto esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio della prestazione professionale richiesta. In tale prospettiva, l’individuazione del socio professionista è compiuta dal cliente e, in mancanza di designazione, la scelta del professionista deve essere previamente comunicato per iscritto all’utente; c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale; d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

L’organismo sociale deve, peraltro, contenere all’interno della propria denominazione l’indicazione di società tra professionisti (comma 5) e può essere costituito anche per l’esercizio di diverse attività professionali (comma 8).

Per quanto riguarda la posizione dei soci professionisti, essi non possono partecipare ad una sola società tra professionisti (comma 6), sono sempre tenuti a rispettare il codice deontologico del proprio ordine e possono opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a loro affidate. Per contro, anche la società è tenuta a rispettare il regime disciplinare dell’ordine al quale è iscritta (comma 7).

In attuazione della suddetta normativa primaria è stato adottato dal Ministro della giustizia il DM n. 34/2013. In particolare, quest’ultimo provvedimento reca norme di dettaglio concernenti: l’ambito di applicazione della società tra professionisti (o professionale), le modalità di conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale, il regime di incompatibilità del socio che partecipa a più società professionali, il procedimento di iscrizione nel registro delle imprese ed il regime disciplinare della società.

 

 

Legge 12 novembre 2011, n. 183

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 1, co. 24 A.C. 2682

Art. 10
(Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)

Art. 10
(Idem)

Commi da 1 a 3 Omissis

Commi da 1 a 3 Omissis

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) Omissis;

b) L’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

c) Omissis;

c-bis) Omissis;

d) Omissis.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) Omissis;

b) L’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto. A tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette. Il venir meno della condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ripristinarla nel termine perentorio di sei mesi. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni.;

c) Omissis;

c-bis) Omissis;

d) Omissis.

Commi da 5 a 12 Omissis

Commi da 5 a 12 Omissis

 



[1]     Nella definizione di gestione insoddisfacente rientrano almeno le situazioni in cui l’operatore ha subito perdite ingenti, tali da mettere a rischio la sua sostenibilità economica e finanziaria, o in cui la qualità del servizio è significativamente inferiore ai parametri di riferimento settoriali o le prestazioni sono sensibilmente inferiori agli obiettivi contrattuali.

 

[2]     “Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.”

[3]     Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

[4]     L’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1223/2009 contiene l’elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici (secondo quanto previsto dall’articolo 14 del medesimo Regolamento). L’articolo 17 del citato Regolamento specifica che, se sono rispettate le condizioni di sicurezza previste dall’articolo 3, è consentita la presenza involontaria di una quantità ridotta di una sostanza vietata, derivante da impurezze degli ingredienti naturali o sintetici, dal procedimento di fabbricazione, dall’immagazzinamento, dalla migrazione dall’imballaggio e che è tecnicamente inevitabile nonostante l’osservanza di buone pratiche di fabbricazione.

[5]     Per la definizione di “biocidi” recata dal regolamento (UE) n. 528/2012 cfr. infra (scheda articolo 6, comma 3).

[6]     Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.

[7]     Riguardo alla nozione di biocida, cfr. l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del citato regolamento (UE) n. 528/2012.

[8]     La relazione illustrativa è reperibile nell’A.S. n. 1578.

[9]     Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all’immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[10]   L’HIV (Human Immunodeficiency Virus) è un virus a RNA appartenente alla famiglia dei retrovirus. L’AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) rappresenta lo stadio clinico terminale dell’infezione causata dal virus HIV.

[11]   Il test HBsAg è un esame del sangue utilizzato per rilevare il virus dell’epatite B.

[12]   L’HCV (hepatitis C virus) è il virus che causa l’epatite C.

[13]   Di cui all’articolo 36 della L. 16 dicembre 2024, n. 193, e all’articolo 4, comma 7-bis, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, e successive modificazioni. Il presente comma 12 reca una novella al suddetto articolo 36.

[14]   Le disposizioni oggetto di sospensione sono quelle stabilite dagli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dal D.M. 19 dicembre 2022 (si ricorda che una modifica di quest’ultimo è stata posta dal D.M. 26 settembre 2023). Riguardo a tali disposizioni, cfr. infra.

[15]   Si ricorda che, qualora all’accreditamento della struttura non segua la stipulazione di almeno un accordo contrattuale, l’accreditamento medesimo viene sospeso (ai sensi dell’articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, del citato d.lgs. n. 502 del 1992).

      Si ricorda altresì che, in base alla terminologia legislativa in materia, per le strutture pubbliche si usa più specificamente il semplice termine di accordi; cfr. l’articolo 8-quinquies, comma 2, del citato d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

[16]   Sulla connessione tra accreditamento e accordi contrattuali, cfr. supra, in nota.

[17]   Articolo 8-quater, comma 7 citato, del d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

[18]   Cfr., in particolare, l’allegato A.

[19]   Articolo 2, comma 3.

[20]   Articolo 8-quinquies, comma 1-bis citato, del d.lgs. n. 502 del 1992.

[21]   Cfr., in particolare, l’allegato B (il quale, tra l’altro, richiama il precedente allegato A).

[22]   In materia di FSE, cfr. l’articolo 12 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni; con riferimento alle modalità, viene richiamato specificamente il comma 7 del suddetto articolo 12, e successive modificazioni; si ricorda che il regolamento in materia di FSE è posto dal D.P.C.M. 29 settembre 2015, n. 178.

[23]   La relazione illustrativa è reperibile nell’A.S. n. 1578.