Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti 4 marzo 2025 |
Indice |
Premesse|Contenuto|Analisi di impatto di genere| |
PremesseLa disciplina introdotta dal presente disegno di legge (A.C. 1704) si inserisce nel panorama normativo volto alla tutela del consumatore, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza tramite la regolamentazione delle pratiche commerciali poste in essere da produttori e professionisti in relazione alla promozione, vendita o fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a soggetti operanti nel settore della beneficienza. L'obiettivo, dichiarato anche nella relazione illustrativa, è quello di garantire che i consumatori ricevano informazioni chiare e non ingannevoli in relazione alle iniziative solidaristiche attuate da produttori e professionisti.
Il quadro normativo in tema di pubblicità e di tutela del consumatore da pratiche commerciali scorrette attuate nell'ambito della vendita di prodotti è variamente articolato.
A livello nazionale, il codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005) fornisce la disciplina applicabile in caso di pratiche commerciali scorrette e attribuisce specifici poteri, sanzionatori e non, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Allo stesso modo, trovano applicazione anche le disposizioni originanti dalla normativa europea, fra cui si ricordano:
Fra i soggetti competenti in materia di garanzia della trasparenza nella vendita di prodotti a tutela del consumatore ruolo preminente assume, come detto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che opera ai sensi della l. n. 287/1990, del d.lgs. n. 206/2005 e del d.lgs. n. 145/2007 e detiene, come verrà evidenziato, il potere sanzionatorio (ampliato anche dal disegno di legge in questione). Riveste un ruolo rilevante anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Infatti, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del d.lgs. n. 206/2005 l'AGCM può richiedere il parere dell'AGCOM quando la pratica commerciale sia stata o debba essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana, per via radiofonica o televisiva, o tramite altri mezzi di telecomunicazione.
La garanzia della trasparenza ha assunto particolare rilevanza nella cd. società digitale, essendo la disciplina della pubblicità delle pratiche commerciali strettamente connessa con i mezzi di comunicazione via internet. La normativa appena richiamata è infatti applicabile anche a soggetti che operino pubblicità e vendita online. Più recentemente, il tema è venuto alla luce con riferimento al fenomeno dei cd. influencers. Sul tema, con delibera n. 7/24/CONS, l'AGCOM ha altresì approvato delle linee guida volte a regolare il cosiddetto "influencer marketing", ossia la promozione pubblicitaria di prodotti per via digitale messa in atto da tali soggetti, al fine di garantire una pubblicità trasparente. Con le linee guida si individuano altresì le disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi (TUSMA) che gli influencers devono rispettare. È prevista inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico che ha, tra gli altri, l'obiettivo di redigere un codice di condotta (allo stato non ancora redatto) volto a disciplinare come i soggetti debbano conformare la propria attività ai principi del sistema di tutele e garanzie, così da assicurare il rispetto delle disposizioni del TUSMA. Tale tavolo tecnico ha altresì l'obiettivo di mettere a frutto l'esistente accordo di collaborazione tra l'Autorità e l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria (IAP), anche in base all'applicazione del regolamento digital chart, sulla riconoscibilità della comunicazione commerciale diffusa attraverso internet. |
ContenutoL'articolo 1 del disegno di legge, nel disciplinare la pubblicità e gli obblighi di informazione che i produttori e i professionisti devono adempiere in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a soggetti "meritori", individua (al comma 1) tra essi alcuni soggetti indicati nella normativa fiscale e precisamente:
- organizzazioni non governative (ONG) idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (articolo 10, comma 1, lettera g)); - l'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana (ICSC) (articolo 10, comma 1, lettera i)); - l'Unione delle Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio in Italia, le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese (articolo 10, comma 1, lettera l)); - Università, fondazioni universitarie, Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità, enti parco regionali e nazionali (articolo 10, comma 1, lettera l-quater)).
- persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, o finalità di ricerca scientifica (articolo 100, comma 2, lettera a)); - persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica (articolo 100, comma 2, lettere b); - Stato, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ossia i beni indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari (articolo 100, comma 2, lettera f)); - enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (articolo 100, comma 2, lettera g)); - ONLUS, nonché associazioni, fondazioni comitati od enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), che pongono in essere iniziative umanitarie, religiose o laiche, nei Paesi non appartenenti all'OCSE (articolo 100, comma 2, lettera h)); - Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo (articolo 100, comma 2, lettera m)); - Stato e comuni colpiti da eventi sismici o calamitosi (articolo 100, comma 2, lettera m-bis)); - organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti (articolo 100, comma 2, lettera n)); - Stato, regioni, enti territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali (articolo 100, comma 2, lettera o)); - istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, istituti tecnici superiori per iniziative finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa (articolo 100, comma 2, lettera o-bis)); Sono inoltre indicati tra i destinatari della norma i soggetti:
Si tratta dunque di soggetti che perseguono finalità di interesse generale o utilità sociale e che operano principalmente nei seguenti settori:
Il comma 2, primo periodo, dello stesso articolo 1 precisa che sono escluse dall'ambito di applicazione della legge in esame la promozione, la vendita o la fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali che non siano partecipati, direttamente o indirettamente, dai produttori o professionisti di cui al comma 1. Il secondo periodo fa salve le disposizioni in materia di raccolta di fondi previste all'articolo 7 del d.lgs. n. 117/2017 (codice del Terzo settore), nonché le disposizioni sulle raccolte svolte dagli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.
L'articolo 7 del d.lgs. n. 117/2017, al primo comma, definisce la raccolta fondi come il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
Al secondo comma precisa la possibilità per tali enti di realizzare raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, ponendo in essere una serie di attività promozionali, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. A tal fine si prevede l'adozione (poi avvenuta) di linee guida da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia
prevista dall'articolo 97 del codice (avente il compito di coordinare, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore) e il Consiglio nazionale del Terzo settore (organismo istituito dal codice con funzioni di promozione e sostegno del Terzo settore).
Il comma 3 dispone che, ai fini dell'applicazione della legge proposta, valgono le definizioni previste dal codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005) all'articolo 13 (definizioni di: prezzo di vendita; prezzo per unità di misura; prodotto commercializzato sfuso; prodotto venduto al pezzo; prodotto venduto a collo; prodotto preconfezionato) e all'articolo 18 (definizioni di: consumatore; professionista; prodotto; pratiche commerciali tra professionisti e consumatori; microimprese; falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori; codice di condotta; responsabile del codice; diligenza professionale; invito all'acquisto; indebito condizionamento; decisione di natura commerciale; professione regolamentata; classificazione; mercato online). L'articolo 2 reca disposizioni atte a consentire l'adeguata informazione dei consumatori in merito alla destinazione a fini solidaristici dei proventi della vendita di un prodotto. Più specificamente, il comma 1 dell'articolo in esame dispone che i consumatori hanno diritto di ricevere un'adeguata informazione dai produttori e dai professionisti, secondo quanto previsto dagli articoli 2, comma 2 e 6, comma 1, del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), in merito alla destinazione dei proventi della vendita di un prodotto, nei casi in cui una quota del ricavato sia devoluta ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1 (su cui v. supra) (comma 1).
L'
articolo 2, comma 2, del codice del consumo prevede che ai consumatori e agli utenti siano riconosciuti i seguenti
diritti fondamentali:
a) tutela della salute;
b) sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;
c) adeguata informazione e corretta pubblicità;
c-
bis) esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
d) educazione al consumo;
e) correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali;
f) promozione e sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.
L'
articolo 6, comma 1, del codice del consumo dispone altresì che i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportino, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
Ai sensi del comma 2, per le finalità di adeguata informazione previste dal comma precedente, i produttori e i professionisti riportano sulle confezioni dei prodotti, oltre alle informazioni riguardanti il prezzo, anche le seguenti indicazioni:
Secondo quanto previsto dal comma 3, le informazioni previste dal comma 2 possono anche essere fornite tramite l'apposizione sulla confezione di una targhetta cartacea o adesiva che, con adeguata evidenza grafica, fornisca le indicazioni con chiarezza e semplicità. Si fa presente che la Commissione europea ha recentemente emesso un parere circostanziato con osservazioni (notifica 2024/0560/IT), secondo quanto stabilito dall'articolo 9-bis, co. 2, 3 e 7 della legge 317/1986, relativamente all'articolo 23 della legge n. 193/2024 in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati (per il contrasto del fenomeno del cd. shrinkflation). In tal caso, la Commissione europea ha rilevato che, in assenza di norme armonizzate che disciplinino i requisiti di informazione in materia di etichettatura per la pratica cd. shrinkflation, l'apposizione di una specifica etichetta nella confezione di vendita imporrebbe ai produttori di sostenere costi specifici per adeguare i loro prodotti per il solo mercato italiano, con requisiti eccessivamente gravosi, in particolare per le PMI. Nonostante la tutela e l'informazione dei consumatori in merito alla pratica cd. shrinkflation sia stata riconosciuta dalla Commissione come una valida necessità, l'apposizione di un'etichetta specifica su ciascun prodotto non è sembrata proporzionata al fine di garantire l'obiettivo perseguito. Più specificamente, la Commissione europea ha osservato che il contenuto obbligatorio specifico delle informazioni da fornire non fosse chiaramente definito, non essendo chiaro quale fosse il significato di "apposita evidenziazione grafica" nel testo dell'articolo originariamente inviato alla Commissione. Si rileva che tale formulazione, già censurata, è simile alla formulazione prevista dal comma 3 qui in esame, il quale prevede un'"adeguata evidenza grafica" per le indicazioni da fornire ai consumatori. Si valuti pertanto l'opportunità di rivedere tale formulazione alla luce di quanto già rilevato dalla Commissione europea su una simile previsione normativa.
Infine, ai sensi del comma 4, le indicazioni previste dal comma 2 devono essere fornite dai produttori e dai professionisti anche nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto. Allo stesso obbligo sono tenuti i soggetti che svolgono attività di pubblicità del prodotto. L'articolo 3 dispone che il produttore o il professionista adempia a precisi obblighi di comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), prima di porre in vendita i prodotti i cui proventi siano destinati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1. Più precisamente, al comma 1 si prevede che le comunicazioni all'AGCM riguardano:
Ai sensi del comma 2, entro tre mesi dalla scadenza del termine entro cui sarà effettuato il versamento dell'importo, il produttore o il professionista deve comunicare all'AGCM l'effettiva esecuzione del versamento.
L'articolo 4 detta la disciplina di controlli e sanzioni. In particolare, al comma 1, stabilisce che, nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in esame, la competenza a irrogare sanzioni appartiene all'AGCM.
Al comma 2 si prevede che, nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, venga applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta ai sensi della parte II, titolo III, del codice del consumo (d.lgs n. 206/2005).
Il titolo III, parte II, del codice del consumo, recante "Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali", è articolato in tre capi (artt. da 18 a 27-quater).
Ai sensi del comma 3, i provvedimenti sanzionatori adottati dall'AGCM sono pubblicati nell'apposito bollettino settimanale. È altresì prevista la possibilità che l'AGCM imponga al produttore o professionista destinatario della sanzione la pubblicazione, a sue spese, della sanzione nel proprio sito internet, su giornali quotidiani o mediante ogni altro mezzo idoneo a garantire una compiuta informazione per i consumatori. In caso di inottemperanza all'obbligo di pubblicazione, il destinatario è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
Il comma 4 precisa che le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono commisurate al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unità poste in vendita.
Si rileva che, a legislazione vigente, l'AGCM ha principalmente poteri di intervento ex-post (abusi, cartelli, pratiche commerciali scorrette), mentre ha poteri di intervento ex-ante prevalentemente nel settore della concorrenza (si v. il tema delle concentrazioni) più che in quello della tutela del consumatore. In ogni caso, non essendo un'autorità di regolazione, l'AGCM interviene quando ci sono casi caratterizzati da una certa consistenza o impatto sul mercato (nel caso della tutela del consumatore, quando sussista una "pratica" commerciale scorretta). Una parte importante dell'attività dell'AGCM, e una parte importante della sua discrezionalità, consiste quindi nell'individuare i casi da perseguire che, una volta conclusi, possano fornire orientamenti agli altri operatori e al mercato in generale. La fattispecie che si crea con il disegno di legge in esame consiste nell'obbligo di apporre e comunicare le informazioni di cui all'articolo 2, comma 2: nei confronti dell'AGCM si creerebbe quindi una nuova competenza, di natura in parte diversa da quelle che connotano la tutela del consumatore, in quanto basata su un controllo di carattere prevalentemente cartolare esercitato ex ante. Il comma 5 prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 del codice del consumo, ove compatibili.
L'
articolo 27, d.lgs. n. 206/2005
, nello specifico, reca disposizioni in materia di tutela amministrativa e giurisdizionale.
Al comma 1 viene designata l'AGCM quale autorità competente per le attribuzioni in materia di tutela amministrativa e giurisdizionale, nonché in tema di cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (di cui al regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio).
Al comma 1-bis si prevede la competenza dell'Autorità ad intervenire in caso di pratiche commerciali scorrette anche nei settori regolati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente, con la quale può altresì
elaborare protocolli di intesa per gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione.
Al comma 2 si prevede che l'Autorità inibisca ed elimini gli effetti delle pratiche commerciali scorrette avvalendosi di appositi poteri investigativi ed esecutivi (di cui al citato regolamento (UE) 2017/2394), nonché della Guardia di finanza (che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi), indipendentemente dal luogo in cui si venga a trovare il consumatore.
Al comma 3 è previsto che, in casi di particolare urgenza, l'Autorità possa sospendere provvisoriamente la pratica commerciale scorretta, comunicando al professionista l'apertura dell'istruttoria.
Il comma 3-bis prevede che l'Autorità possa disporre che i fornitori di servizi di connettività alle reti internet, rimuovano le iniziative o attività destinate ai consumatori italiani diffuse attraverso le reti telematiche o di tele-comunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta e che, in caso di inottemperanza, sia comminata una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro.
Il comma 4 disciplina le sanzioni pecuniarie applicabili dall'Autorità in caso di inottemperanza alla richiesta di informazioni e di documenti utili ai fini dell'istruttoria a imprese, associazioni di imprese o persone fisiche e giuridiche, nonché in caso di informazioni non veritiere.
Al comma 5 si prevede che l'Autorità possa chiedere, ove
tale esigenza risulti giustificata,
al professionista di fornire
prove
sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale. In mancanza o insufficienza della prova, il professionista ha l'onere di provare l'imprevedibilità dell'impatto della pratica commerciale sui consumatori.
Il comma 6 dispone che l'
Autorità
richieda il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quando la pratica commerciale sia stata o debba essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana, per via radiofonica o televisiva, o tramite altri mezzi di telecomunicazione.
Al comma 7 si prevede la possibilità per l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato
di ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, impegno che può anche essere reso pubblico a spese di quest'ultimo. Qualora l'Autorità ritenga idoneo l'impegno, può renderlo obbligatorio e non procedere all'accertamento dell'infrazione.
Il comma 8 prevede che, in presenza di pratica commerciale ritenuta scorretta, l'Autorità ne vieti la diffusione o la continuazione, con contestuale pubblicazione della delibera o di una dichiarazione rettificativa a spese dell'interessato.
Il comma 9 prevede che, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità disponga una sanzione da 5.000 euro a 10.000.000 di euro, in base alla durata e gravità della violazione, nonché alle condizioni del professionista.
Nel caso di pratiche commerciali scorrette che riguardino prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori o che siano suscettibili di raggiungere bambini ed adolescenti, minacciandone la sicurezza, è previsto che la sanzione non possa essere inferiore a 50.000 euro.
Il comma 9-bis parametra l'importo massimo della sanzione irrogabile dall'Autorità al fatturato annuo del professionista, in caso di sanzioni
inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394. In assenza di informazioni sul fatturato dispone che l'importo massimo sia pari a 2.000.000 di euro.
Il comma 9-ter elenca, in maniera non esaustiva, i criteri di cui l'Autorità tiene conto nell'irrogazione delle sanzioni ai sensi dei commi 9 e 9-bis: a) natura, gravità, entità e durata della violazione; b) eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare o porre rimedio al danno; c) eventuali violazioni commesse in precedenza; d) benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione; e) sanzioni inflitte al professionista per la medesima violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri; f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti.
Al comma 10 è previsto che l'Autorità, nei casi di comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, nell'adottare i provvedimenti di sospensione e di rimozione della pratica commerciale scorretta, assegni, per la loro esecuzione, un termine che tenga conto dei tempi tecnici di adeguamento.
Al comma 11 si prevede che l'Autorità garantisca il contraddittorio,
la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione nella procedura istruttoria, disciplinandola con proprio regolamento.
Al comma 12 si prevede che l'Autorità applichi una sanzione da 10.000 a 10.000.000 euro (parametrata alle condizioni economiche del professionista) nei casi di inottemperanza ai provvedimenti
d'urgenza
, a quelli inibitori e di rimozione degli effetti, nonché, in caso di reiterata inottemperanza, disponga la sospensione fino a trenta giorni dell'attività di impresa.
Al comma 13 si opera un rimando alle disposizioni contenute nella legge n. 689/1981 (e successive modificazioni)
per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice, il cui pagamento va effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità.
Al comma 14
si prevede l'esperibilità del ricorso al giudice amministrativo avverso il provvedimento di autorizzazione della pratica commerciale da parte
dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse.
Al comma 15 viene fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore e dei marchi d'impresa, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
Al comma 15-bis si prevede la possibilità per i consumatori di adire il giudice ordinario per ottenere il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Il comma 6, infine, disciplina la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni comminate dall'AGCM. Nello specifico, si prevede che essi siano versati all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e che siano destinati, per il 50 percento, ad iniziative solidaristiche. Queste ultime, si precisa, devono essere definite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, con un decreto che individui i soggetti beneficiari, le modalità di riparto e di erogazione delle risorse. La norma non fissa un termine entro cui provvedere all'adozione del predetto decreto.
Sul punto si si ricorda che l'articolo 148 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) prevedem al comma 1, che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, facendo salvo quanto disposto dal successivo comma 2.
Il comma 2, primo periodo, specifica che le predette entrate possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo - per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 - con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori, individuate di volta in volta con decreto del MIMIT, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
In attuazione di quanto sopra previsto, sono stati costituiti, nel bilancio dello Stato, due capitoli, uno per l'entrata, in cui trovano iscrizione le entrate derivanti dalle sanzioni irrogate dall'AGCM al MIMIT per iniziative a vantaggio dei consumatori (cap. 3592/pg. 14/Entrata); e uno per la spesa, nello stato di previsione del MIMIT, cap. 1650/MIMIT, denominato "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori", alimentato con quota parte delle predette entrate.
L'ultimo schema di D.M. di riparto sottoposto alle Commissioni parlamentari (A.G. 163 - cfr. relativo dossier del Servizio Studi) ha ammesso a riparto - per iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzarsi nel triennio 2024-2026 - un importo complessivo di circa 45,1 milioni di euro con imputazione della spesa di 2,1 milioni per il 2024, di 23,6 milioni per il 2025 e di 19,3 milioni per il 2026. A seguito dell'espressione del parere parlamentare, il D.M. è stato quindi adottato il 31 luglio 2024.
L'articolo 5, nel dettare la disciplina transitoria, precisa che la legge in esame non si applica alle attività di promozione, vendita e fornitura di prodotti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.
L'articolo 6 riporta la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione della legge in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1) e che l'AGCM assolve alle attività previste con le risorse disponibili a legislazione vigente (comma 2), in quanto tali attività - precisa la relazione tecnica allegata al presente di disegno di legge - rientrano nell'ambito delle attività e competenze istituzionali svolte in via ordinaria dalla medesima AGCM. In proposito si ricorda che, secondo la relazione tecnica, i proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4 rappresentano, al netto della quota riassegnata ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 4, "nuove entrate, di carattere eventuale, il cui ammontare è di difficile quantificazione". |
Analisi di impatto di genere
Nel tentare una stima dell'impatto di genere rappresentato da questa disciplina sul mercato delle transazioni commerciali via
internet, con specifico riferimento ai
soggetti che operino pubblicità e vendita
online
, e quindi all'
attività dei cd. influencer, si rileva che queste ultime sono state isolate solo con la
nuova Ateco 2025, che entrerà formalmente in vigore il 1° aprile 2025, con il codice 73.11.03.
Alla data di pubblicazione del presente dossier (
3 marzo 2025) sono quindi disponibili solo i dati basati sul precedente codice Ateco
2007 73.11.02 (conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari): in proposito Istat, attraverso un suo raccordo fra Ateco 2007 e Ateco 2025, ha evidenziato come vi sia una corrispondenza parziale fra il nuovo codice e il codice
2007 73.11.02, e quindi, attualmente, le attività degli
influencer sono compresi all'interno di questo codice. Ciò significa che le stime che si riportano di seguito - fornite dal
Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne - rappresentano una quantificazione per eccesso del fenomeno-
influencer. Il Centro Tagliacarne rappresenta altresì che i dati si riferiscono solo alle imprese in quanto non risulta la presenza di liberi professionisti nel settore.
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