Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Attività Produttive
Titolo: Legge di bilancio 2025 - Profili di interesse della X Commissione Attività Produttive
Riferimenti: AC N.2112-bis/XIX AC N.2112/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 370/0/X
Data: 30/10/2024
Organi della Camera: X Attività produttive

LEGGE DI BILANCIO 2025

 

Profili di interesse della X Commissione Attività Produttive

 

A.C. 2112-bis

 

30 ottobre 2024

 

 

Servizio Studi

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Servizio Studi

Dipartimento Attività produttive

Tel. 06 6760-3403 - * st_attprod@camera.it@CD_attProd

 

Progetti di legge n. 370/0/X

 

AVVERTENZA: la nota presente nelle schede di lettura, evidenziata con una barra gialla, che segue alla sintesi normativa della disposizione espone gli effetti finanziari previsti sul bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare, ad eccezione dei casi diversamente indicati ove si fa riferimento al fabbisogno o altri saldi. Per un’analisi di dettaglio degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e sulla quantificazione degli oneri risultante dalla Relazione tecnica si rinvia al dossier del Servizio del Bilancio dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

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AP0171.docx

 


 

 

 

NOTA

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è articolato in due parti:

§  la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione;

§  la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge di competenza di ciascuna Commissione.

 

 


I N D I C E

 

Legge di bilancio 2025.................................................................. 3

Schede di lettura Sezione I

§  Articolo 8 (Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)..................................................... 17

§  Articolo 67 (Riduzione dell’imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d’impresa)    23

§  Articolo 68, commi da 1 a 4 (Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati).................................................................................................. 25

§  Articolo 68, commi 5 e 6 (Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori) 27

§  Articolo 69 (Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi)   30

§  Articolo 70 (Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni).................................................................................................... 32

§  Articolo 72, commi 1, 2, 5 e 6 (Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico) 35

§  Articolo 72, comma 3 (Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico)     39

§  Articolo 73 (Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese)    44

§  Articolo 74 (Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo)..................................................... 46

§  Articolo 75 (Nuova Sabatini)....................................................................... 49

§  Articolo 76 (Interventi in materia di banda ultra larga)............................. 53

§  Articolo 77 (Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica)........................................................................... 56

§  Articolo 78 (Giubileo).................................................................................. 62

§  Articolo 79 (Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico)....... 65

§  Articolo 81 (Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno).......................................................................................... 68

§  Articolo 115 (Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n.108 ed efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura)......................................................... 71

§  Articolo 119  (Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR)    77

La seconda Sezione

§  Premessa....................................................................................................... 85

§  Ministero delle imprese e del made in Italy................................................. 86

§  Ministero del turismo................................................................................... 97

§  Altri stati di previsione: missioni e programmi di interesse...................... 102


Legge di bilancio 2025

Il disegno di legge di bilancio 2025 presentato dal Governo il 23 ottobre 2024 (A.C. 2112) si inquadra nella fase di prima attuazione della riforma della governance economica europea entrata in vigore lo scorso 30 aprile.

La nuova governance economica europea modifica i principii e gli strumenti delle politiche di bilancio degli Stati membri. In particolare, la programmazione è ora definita in un orizzonte pluriennale nell’ambito del Piano strutturale di bilancio a medio termine, che ha una durata corrispondente a quella della legislatura nazionale. Il Piano strutturale di bilancio individua il percorso di aggiustamento di bilancio (monitorato in termini di variazione dell’aggregato della spesa netta), la traiettoria di riferimento elaborata dalla Commissione europea, una serie di investimenti e riforme da realizzare in funzione delle raccomandazioni specifiche per Paese, delle priorità condivise a livello europeo, della complementarietà con i fondi per la politica di coesione e il PNRR.

Il Piano strutturale di bilancio 2025-2029 è stato presentato dal Governo al Parlamento il 27 settembre 2024 ed inviato alle istituzioni europee a seguito dell’approvazione, il 9 ottobre 2024, di due risoluzioni da parte delle Camere. Il Piano dovrà essere quindi approvato con raccomandazione dal Consiglio dell’UE.

Il Piano strutturale di bilancio fissa un obiettivo di tasso di crescita annuo della spesa netta pari al 1,3% nel 2025, al 1,6% nel 2026, al 1,9% nel 2027 al 1,7% nel 2028 e al 1,5% nel 2029 per garantire nel medio periodo una riduzione stabile del livello del debito pubblico, mantenere la possibilità di impiegare alcuni spazi fiscali per il finanziamento di interventi selettivi e consentire di chiudere la procedura per deficit eccessivo nel 2027. Le misure previste annualmente dal disegno di legge di bilancio rientrano dunque tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica in linea con il rispetto del livello stabilito della spesa netta e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio.

In attesa della riforma del quadro normativo contabile nazionale (in particolare della legge “rinforzata” n. 243 del 2012 e della legge di contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 2009), il disegno di legge di bilancio 2025 è stato predisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Inoltre, al fine di favorire un primo coordinamento degli strumenti contabili nazionali con quelli europei, il disegno di legge presenta anche disposizioni ed elementi informativi che fanno espressamente riferimento alla nuova governance economica europea. Gli articoli 95 e 104 prevedono disposizioni volte a modificare le regole finanziarie e i principi del contributo alla finanza pubblica delle regioni e degli enti territoriali per dare attuazione alla riforma della governance economica europea. Un’ulteriore disposizione volta a favorire il rispetto delle nuove regole europee è l’articolo 103 che reca l’abrogazione del sistema di tesoreria unica. Infine, l’articolo 122, comma 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, configurandosi come fondi di riserva.

Ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), la prima sezione del disegno di legge di bilancio individua il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, nonché gli eventuali aggiornamenti di tali obiettivi fissati dalla Nota di aggiornamento al DEF. La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese. Il disegno di legge di bilancio (C. 2112), che costituisce la manovra di finanza pubblica 2025-2027, si compone, nella prima sezione, di 124 articoli, seguiti da altri 19 articoli (dall’articolo 125 all’articolo 143) della seconda sezione, recanti l'approvazione degli stati di previsione dei Ministeri. L’ultimo articolo (articolo 144) reca infine la disposizione sull’entrata in vigore della legge.

In relazione agli effetti della manovra sui saldi di finanza pubblica, il disegno di legge di bilancio indica i principali differenziali (risparmio pubblico, saldo netto da finanziare, avanzo primario, ricorso al mercato) e le voci delle componenti delle entrate e delle spese, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa.

Il livello massimo del saldo netto da finanziare costituisce il principale riferimento contabile per la programmazione economica vigente. Il saldo netto da finanziare è il risultato della differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate) e le spese finali (i primi due titoli delle spese) e corrisponde sostanzialmente alla somma di indebitamento netto e saldo delle “partite finanziarie”. Tale livello massimo di saldo non può essere modificato nel corso dell’esame parlamentare e dunque se dovessero essere introdotte delle nuove norme onerose, le stesse dovranno recare le corrispondenti risorse a compensazione.

L’articolo 1 del disegno di legge di bilancio 2025 individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato. In particolare, il saldo netto da finanziare previsto dal disegno di legge di bilancio 2025 si attesta a circa 187,3 miliardi nel 2025, 163 miliardi nel 2026 e 143,2 miliardi nel 2027, con un peggioramento rispetto agli andamenti tendenziali di circa 8,2 miliardi nel 2025, di 19,5 miliardi nel 2026 e di 31,3 miliardi nel 2027.

Le principali aree di spesa del bilancio dello Stato, come risultanti dal disegno di legge in esame, risultano organizzate in 34 missioni e 178 programmi. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni); i programmi, ciascuno dei quali affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa, costituiscono le unità di voto parlamentare e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche. I programmi di spesa sono suddivisi in azioni. Le azioni del disegno di legge di bilancio 2025-2027 sono 724, ovvero 579 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma.

Le risorse del disegno di legge di bilancio da stanziare - in considerazione del livello del saldo netto da finanziare - possono essere analizzate in relazione alle singole misure previste dagli articoli del disegno di legge, incidenti sulle entrate o sulle spese (al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire).

Per quanto attiene alle maggiori entrate, si stimano i seguenti effetti derivanti da:

·      la revisione della disciplina sulla deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell’avviamento correlate alla disciplina di trasformazione delle attività per imposte anticipate “DTA” (circa 3,6 miliardi nel biennio 2025-2026, si veda, in particolare, l’art. 3);

·      la modifica della disciplina del versamento dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita (0,97 miliardi nel 2025, 0,4 miliardi nel 2026 e 0,38 miliardi nel 2027, si veda, in particolare, l’art. 11);

·      la rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni (0,7 miliardi nel 2025, 0,75 miliardi nel 2026 e 0,8 miliardi nel 2027, si veda, in particolare, l’art. 5);

·      la lotta all’evasione fiscale, tramite misure in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati e di tracciabilità delle spese (circa 1,2 miliardi nel triennio di riferimento, si veda, in particolare, l’art. 9);

·      gli effetti di retroazione derivanti dalla manovra di bilancio, con riferimento alla riduzione del carico fiscale e alle misure a favore delle famiglie, da cui si stima una ricaduta positiva in termini di maggiori entrate pari a circa 1,6 miliardi per il 2025, 1,1 miliardi per il 2026, 2,2 per il 2027 (Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2025, Tomo I, pag. 351).

 

In particolare, il disegno di legge di bilancio prevede:

-         la riduzione della pressione fiscale e ad altre misure in materia di sostegno ai redditi, lotta all’evasione, contratti di assicurazione, giochi, lavoratori frontalieri (titolo II, articoli da 2 a 15);

Si rendono strutturali sia la riforma delle aliquote IRPEF e sia gli effetti di riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti.

-         il sostegno al potere d’acquisto delle famiglie mediante la Carta «Dedicata a te» a favore degli indigenti e altre misure come quelle per gli acquisti di beni di prima necessità e gli interventi sui mutui per la prima casa (titolo III, articoli da 16 a 17);

Sono rifinanziati i suddetti fondi: il Fondo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità – carta “Dedicata a te”, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, il Fondo di garanzia per la prima casa, il fondo per le non autosufficienze e il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

-         interventi sui contratti dei dipendenti pubblici in base a nuove disposizioni sul trattamento accessorio, sul rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico, quelle per il personale della giustizia, sulla capacità amministrativa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sull’indennità di servizio zone disagiate (titolo IV, articoli da 18 a 22);

Si autorizzano le risorse per i rinnovi contrattuali 2025-2027 del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato e si istituisce un fondo per i rinnovi contrattuali per il periodo 2028-2030.

-         misure in materia di lavoro (come quelle sul trattenimento in servizio e la flessibilità in uscita), previdenza sociale (pensioni minime, perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all’estero, la previdenza complementare, i trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, ammortizzatori sociali e di formazione per l’attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori), famiglia (sostegno della genitorialità “Bonus nuove nascite”, disposizioni sull’Assegno unico per la richiesta del bonus nido e per il supporto al pagamento delle rette degli asili nido, misure in materia di congedi parentali e di decontribuzione lavoratrici madri) e formazione delle donne vittime di violenza, di cui al titolo V (articoli da 23 a 36);

Per fronteggiare il divario nell’occupazione e favorire lo sviluppo dell’attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate, si istituisce un apposito fondo di bilancio (circa 9,1 miliardi per il periodo 2025-2029). Si dispone, tra l’altro, un contributo una tantum di mille euro per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente presenti un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui. È istituito dal 2025 un fondo per il parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti e autonome madri di due o più figli secondo specifiche condizioni. È previsto il potenziamento dei congedi parentali e del bonus relativo al pagamento delle rette per asili nido, con l’esclusione dalla soglia ISEE utile ai fini dell’accesso al beneficio. Si estende anche per le annualità 2025 e 2026 l’aumento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Sono prorogate al 2025 “Quota 103” e l’“Ape sociale” con riferimento ad alcune fattispecie e si estende l’ammissione al beneficio “Opzione donna”.

-         interventi in materia di disabilità e non autosufficienza (come quelle relative ai cani di assistenza e sulla sperimentazione della riforma sulla disabilità), politiche sociali per la lotta alle droghe e alle dipendenze (si segnalano, in particolare, l’istituzione del Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, l’istituzione del Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi e le disposizioni sul Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D) e sport (disposizioni in materia di finanziamento sportivo, potenziamento del movimento sportivo  italiano, Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 e concessione di contributi in conto interessi dell’Istituto per il credito sportivo e culturale) di cui al titolo VI (articoli da 37 a 46);

-         disposizioni sulle politiche della sanità con misure sul rifinanziamento del servizio sanitario nazionale, i limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, innovatività dei farmaci, l’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione di alcune prestazioni, l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, il Piano pandemico 2025-2029, l'acquisto di dispositivi medici utili alla riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti, la dematerializzazione delle ricette mediche, accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria, l’indennità del personale operante nei servizi di pronto soccorso, aziende della filiera farmaceutica, l’incremento delle risorse per le cure palliative, disposizioni per i medici in formazione specialistica, la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte, l’indennità di specificità, la premialità delle liste di attesa, le comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale, le patologie da dipendenze, di cui al titolo VII (articoli da 47 a 66);

Si incrementa, tra le altre misure, il finanziamento del servizio sanitario nazionale per un importo di 1,3 miliardi di euro nel 2025, 5,1 miliardi di euro nel 2026, 5,8 miliardi di euro nel 2027, 6,7 miliardi nel 2028, 7,7 miliardi nel 2029 e 8,9 miliardi a decorrere dal 2030.

-         misure in materia di crescita, infrastrutture e investimenti (interventi in materia di premi di produttività, welfare aziendale, agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi, maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, Piano Casa Italia, incentivi per il rilancio occupazionale ed economico, quotazione delle piccole e medie imprese, riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo, sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese cosiddetta “Nuova Sabatini”, banda ultra larga, credito d’imposta ZES, esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, sostegno al settore turistico e operatività della società Autostrade dello Stato) di cui al titolo VIII (articoli da 67 a 80);

Tra le numerose misure si autorizzano risorse destinate a finanziare l’attribuzione di un credito di imposta per le imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno e si incrementa la dotazione della “Nuova Sabatini”.

-         disposizioni in materia di agricoltura per il sostegno agli investimenti nel Mezzogiorno, la ricerca nel settore dell’agricoltura e della zootecnia, determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli, di cui al titolo IX (articoli da 81 a 83);

-         interventi in materia di istruzione, università, ricerca e cultura, come le nuove disposizioni sulla “Carta del docente”, sulla sostenibilità delle attività dei centri nazionali, i partenariati estesi e le iniziative di ricerca in ambito sanitario e assistenziale, le misure rivolte in particolare ai beni culturali, allo spettacolo dal vivo e alla creatività contemporanea, di cui al titolo X (articoli da 84 a 89);

-         politiche per la difesa la sicurezza nazionale e gli affari esteri con misure come quelle sul personale delle Forze armate impiegato per le operazioni Strade sicure e Stazioni sicure 2025 e 2026-2027 ed il Rifinanziamento del NATO Innovation Fund, di cui al titolo XI (articoli da 90 a 91);

-         misure in materia di calamità naturali ed emergenze (si segnala, in particolare l’istituzione del Fondo per la ricostruzione, le disposizioni sulle esigenze connesse alla ricostruzione e quelle sulla crisi idrica) di cui al titolo XII (articoli da 92 a 94);

Si rifinanzia il fondo per le emergenze nazionali (0,5 miliardi nel 2025 e 0,2 miliardi dal 2026) e si prevede l’istituzione di un fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione.

-         disposizioni concernenti i rapporti finanziari con gli enti territoriali, in relazione alle autonomie speciali, alla disciplina dell’addizionale regionale e comunale, al finanziamento del trasporto pubblico locale, al Fondo di solidarietà comunale, all’istituzione di un Fondo per l’assistenza ai minori, al contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane, all’abrogazione del sistema di tesoreria unica mista e al contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali (titolo XIII, articoli da 95 a 104);

È previsto l’incremento del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo per il trasporto pubblico locale.

-         disposizioni finanziarie di revisione della spesa con particolare riferimento alle materie della giustizia, del personale pubblico, degli organi amministrativi di enti, del potenziamento dei controlli di finanza pubblica, del contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche e da parte di enti pubblici non economici, dei piani di stock option, dell’efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, di assegnazione agli organi dell’Amministrazione finanziaria dei beni confiscati, di Tax credit cinema, di misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR “spending review”, di rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, del Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi, delle disposizioni sui Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, del Fondo per l’immigrazione, delle misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di cui al titolo XIV (articoli da 105 a 124);

Si prevede – secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2025 (Tomo I, pag. 10) - una riduzione e razionalizzazione della spesa dei Ministeri (5,2 miliardi nel 2025, 4 miliardi nel 2026, 3,5 miliardi nel 2027).

 

In estrema sintesi, le principali voci di spesa del disegno di legge di bilancio possono essere descritte come segue:

·      politiche di previdenza, assistenza e ad altre forme di sostegno: 208,9 miliardi (pari a 23,4 per cento degli stanziamenti totali), che finanzieranno prevalentemente la proroga della riforma Irpef, altre misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro, politiche per la famiglia e spesa sociale, le pensioni, le politiche del lavoro e il sostegno alle imprese;

·      politiche relative alla salute e all’istruzione: 160,1 miliardi (17,9 per cento);

·      affari economici: circa 138,3 miliardi (15,5 per cento), finalizzati tra l’altro al rinnovo contratti di Stato;

·      servizi istituzionali e generali: 125,9 miliardi (14,1 per cento);

·      servizi pubblici generali: 87,4 miliardi (9,8 per cento), in buona parte destinati alla missione “Difesa e sicurezza del territorio” (30,8 miliardi) e alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (26,1 miliardi);

·      spesa per interessi: 106,3 miliardi (11,9 per cento);

·      Contributo Enti territoriali alla finanza pubblica: 59,9 miliardi, al netto di quelli per la spesa sanitaria che sono considerati nella categoria Salute e Istruzione (6,7 per cento);

·      cultura, ambiente e qualità della vita: circa 7 miliardi (0,8 per cento).

 

La prima sezione della legge di bilancio

 

Dopo la riforma operata nel 2016, la legge di bilancio risulta costituita da un provvedimento unico, articolato in due sezioni.

La prima sezione (che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità) reca esclusivamente le misure normative tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento (NADEF). La seconda sezione (che assolve, nella sostanza, le funzioni dell’ex disegno di legge di bilancio) è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitano di innovazioni normative.

 

L’articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

-         la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,

-         le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;

-         le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

-         l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;

-         le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

 

In ogni caso, la prima sezione non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

 

La seconda sezione della legge di bilancio

 

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative (art. 21, comma 1-sexies, legge n. 196/2009).

La parte contabile del bilancio contenuta nella Sezione II è venuta ad assumere, a seguito della riforma del 2016, un contenuto sostanziale potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti.

Le variazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti compongono, dunque, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il complesso della manovra di finanza pubblica.

Le previsioni contenute nella Sezione II:

-        sono formate sulla base della legislazione vigente, la quale include sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le rimodulazioni compensative, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio,

-        evidenziano per ciascuna unità di voto, le proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti;

-        riportano, per ciascuna unità di voto, anche gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. “integrate” con gli effetti della manovra.

Le unità di voto parlamentare e la classificazione delle spese

Ai sensi dell’articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

a)      le missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b)      i programmi, che costituiscono le unità di voto parlamentare, e rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni;

c)       le unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli - eventualmente ripartite in piani di gestione.

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere meramente conoscitivo, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Le azioni complessive del bilancio dello Stato sono rappresentate in un prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta il bilancio per Missione, Programma e Azione nella sua interezza.

 

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni relative all’anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.

Nell’ambito di ciascuna unità di voto (programma), le spese sono classificate a seconda della natura autorizzatoria di spesa sottostante in:

§  oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);

§  fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

§  spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

 

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio (cfr. paragrafo seguente).

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

La c.d. flessibilità di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai fattori legislativi – determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L’articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella Sezione II, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a)     la rimodulazione in via compensativa tra le dotazioni di spesa relative a fattori legislativi all’interno di ciascuno stato di previsione, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale).

È consentita altresì la rimodulazione delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l’adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento (c.d. rimodulazione orizzontale). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;

b)     il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle leggi di spesa vigenti, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.

È prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in appositi allegati conoscitivi agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell’entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (Tomo III del disegno di legge).

Il deliberativo di ciascuno stato di previsione della spesa espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l’unità di voto parlamentare, con i seguenti Allegati:

?      Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);

?      Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);

?      Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);

?      Dettaglio, per unità di voto, delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);

?      Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).

 

Ogni stato di previsione della spesa presenta la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, e le norme autorizzatorie che lo finanziano.

Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, degli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

 

L’articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'approvazione con distinti articoli di ciascuno stato di previsione dell’entrata e della spesa.

 

 

 

 

 

 

 

 


Schede di lettura
Sezione
I

 


Articolo 8
(Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

 

 

L’articolo 8 introduce modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Le norme rimodulano i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, prevedendo altresì regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Si interviene, infine, anche sulla disciplina del superbonus in merito ai requisiti richiesti per avvalersi della detrazione per le spese sostenute nell’anno 2025 e sulla possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023.

 

 

La relazione tecnica, in merito agli effetti complessivi sulle entrate tributarie recati dagli interventi relativi al recupero edilizio, all’efficienza energetica, alle misure antisismiche e al superbonus, ascrive i seguenti effetti finanziari: 13,9 milioni nel 2025; 79,3 milioni nel 2026; -165,9 nel 2027 (-18,1 nel 2028; -47,0 nel 2029; -47 nel 2030; -8,9 nel 2031; -25,3 nel 2032; -25,3 nel 2033; -25,3 nel 2034; -49,4 nel 2035, 172,5 nel 2036; 9,7 nel 2037; -23,2 nel 2038; 0 nel 2039).

In merito all’andamento delle entrate tributarie conseguenti alla norma che prevede la proroga della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la relazione tecnica ascrive i seguenti effetti finanziari: 14,4 milioni di euro nel 2025; -93,9 milioni di euro nel 2026; -79,1 milioni di euro nel 2027 (-68,2 nel 2028; -68,2 nel 2029; -68,2 nel 2030; -68,2 nel 2031; -68,2 nel 2032; -68,2 nel 2033; -68,2 nel 2034; -58 nel 2035; 51,2 nel 2036; 0 nel 2037).

 

Il comma 1 della disposizione, modificando l’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, anticipa i termini della riduzione dal 36 al 30 per cento dell’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

 

Si ricorda che  l’articolo 9-bis, comma 8, del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, ha stabilito che per le spese agevolate per interventi di riqualificazione edilizia, ai sensi dell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, l’aliquota di detrazione dovesse essere ridotta dal 36 al 30 per cento.

La norma in esame anticipa ulteriormente l’entrata in vigore dell’aliquota al 30 per cento a far data dal 1° gennaio 2025.

L’articolo 16-bis del TUIR sopra menzionato stabilisce, al comma 1, che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati una serie di interventi edilizi. Il comma 3-bis precisa che la detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Per una panoramica dettagliata degli interventi agevolati in materia edilizia si veda il dossier del Servizio studi della Camera dei deputati: Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi.

 

Il comma 2 apporta delle modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di agevolazioni fiscali, sia per alcuni interventi di risparmio energetico (ecobonus) sia per interventi di riqualificazione edilizia e antisismici (sismabonus).

In particolare, la lettera a) rimodula la percentuale di detrazione prevista per l’ecobonus (articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) ovvero del beneficio consistente in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui lo stesso è stato effettuato (per la maggior parte degli interventi, fino al 31 dicembre 2024, la detrazione è pari al 65 per cento per altri spetta nella misura del 50 per cento).

La disposizione introduce all’articolo 14 un nuovo comma 3-quinquies che stabilisce che la detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:

§  36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025;

§  30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

È prevista inoltre una maggiorazione delle suddette aliquote per le prime case. Si stabilisce, infatti, che la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese per l’anno 2025 (rispetto al 36 per cento) e al 36 per cento delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30 per cento), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 

La lettera b), numero 1), sostituisce interamente il comma 1 dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di bonus per interventi di riqualificazione edilizia, il quale prevede, nel testo vigente, che, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nel sopra citato articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del medesimo articolo 16-bis, spetta una detrazione dall’imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.

La nuova formulazione prevede che, sempre ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare .

Analogamente a quanto disposto per l’ecobonus viene prevista inoltre una maggiorazione delle aliquote per le prime case. Si dispone, infatti, che fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 

La lettera b), numero 2), inserisce un nuovo comma 1-septies.1 sempre all’articolo 16, che interviene sulla disciplina del sismabonus in maniera analoga a quanto visto per le ristrutturazioni edilizie.

 

Si ricorda, sinteticamente, che la disciplina del sismabonus prevede una detrazione per interventi di adozione di misure antisismiche del 50 per cento, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è più elevata (70 o 80 per cento) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85 per cento). Inoltre, viene riconosciuto a che acquista un edificio demolito e ricostruito nei comuni in zone classificate a rischio sismico 1, una detrazione dalle imposte per una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85 per cento, fino a un massimo di 96.000 euro).

 

La norma prevede, infatti, che la detrazione di cui ai commi da 1-bis a 1-septies del medesimo articolo 16 (sismabonus) spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Anche in questo caso è prevista una maggiorazione delle aliquote per le prime case. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 

La lettera b), numero 3), apporta delle modifiche al comma 2 sempre dell’articolo 16 che riconosce ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia un’ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Con la norma in esame si stabilisce che tale agevolazione si applica anche per le spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.

 

Si ricorda che la detrazione in commento è da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

 

Il comma 3 modifica l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di superbonus.

Sinteticamente si ricorda che il richiamato articolo 119 ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022. Successivamente il beneficio, ovvero l’aliquota di detrazione è stata stabilita nella misura del 90 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70 per cento per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Per una analisi dettagliata della misura di superbonus si rinvia alla lettura del dossier: Il superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento al decreto legge n. 39 del 2024

 

La lettera a) introduce un nuovo comma 8-bis.2. all’articolo 119 che stabilisce che la detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

a)   presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b)   adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;

c)   presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

 

La lettera b) introduce un nuovo comma 8-sexies. sempre all’articolo 119 che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

 

Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. Sono, altresì, indicate le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione di scelta dell’opzione in commento. Si stabilisce che l'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.

 

Si ricorda che il citato articolo 2, comma 8, prevede che, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, che disciplina le modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La relazione, sul punto, rileva che la disposizione è analoga ad altra introdotta, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2022, con l’articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 11 del 2023, che, in deroga alla disciplina generale che prevedeva di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo, aveva riconosciuto per tali spese la facoltà di optare per 10 quote annuali di pari importo. Peraltro, con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall’anno 2024, l’articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2024, ha stabilito che in relazione agli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, la detrazione sia sempre ripartita in 10 quote annuali di pari importo.


 

Articolo 67
(Riduzione dell’imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d’impresa)

 

 

L’articolo 67 estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell’aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa. Sia la disciplina a regime sia quella transitoria concerne esclusivamente i lavoratori dipendenti privati.

 

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge prevede, in relazione al presente articolo 67, un onere finanziario (costituito da minori entrate tributarie) pari a 163,0 milioni di euro annui per il periodo 2025-2027 (nessun effetto finanziario è previsto per l’anno successivo).

 

La disciplina a regime del trattamento tributario sostitutivo in oggetto è stabilita dall’articolo 1, commi da 182 a 189, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, e dal D.M. 25 marzo 2016. Essa concerne gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Tale regime tributario (fatta in ogni caso salva l'ipotesi di espressa rinunzia al medesimo da parte del lavoratore, con conseguente applicazione del regime ordinario) consiste in un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle relative addizionali regionali e comunali), con aliquota pari al 10%, e concerne esclusivamente – entro determinati limiti di importo e a condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non superi un certo limite[1] – le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

La riduzione temporanea dell’aliquota da 10 a 5 punti percentuali è stata già prevista per i premi e le somme erogati nell’anno 2023 (articolo 1, comma 63, della L. 29 dicembre 2022, n. 197) e per quelli erogati nell’anno 2024 (articolo 1, comma 18, della L. 30 dicembre 2023, n. 213).

Il limite annuo di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

L’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.

Si ricorda che per molti profili del regime tributario sostitutivo in oggetto è ancora valida la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.

 

 


 

Articolo 68, commi da 1 a 4
(Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati)

 

 

I commi da 1 a 4 dell’articolo 68 introducono un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025; l’esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai summenzionati lavoratori, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori, a condizione che questi ultimi non superino un determinato limite di reddito da lavoro dipendente e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.

 

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge quantifica l’onere finanziario derivante dai commi da 1 a 4 in esame in 45,40 milioni di euro per l’anno 2025, 86,41 milioni per l’anno 2026, 43,32 milioni per l’anno 2027, 2,21 milioni per l’anno 2028, 0,01 milioni per l’anno 2029.

 

La suddetta esenzione, introdotta dai commi da 1 a 4 in esame, non si applica per la determinazione della base imponibile al fine della contribuzione previdenziale e assistenziale (comma 1). Le somme oggetto dell’esenzione medesima sono incluse nel computo del valore di ISEE del nucleo familiare[2] e nei calcoli previsti ai fini dell’accesso alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale (comma 3).

Il limite di reddito da lavoro dipendente al cui rispetto è subordinato il beneficio in esame è pari a 35.000 euro, con riferimento all’anno 2024 (comma 2).

Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge, il beneficio può applicarsi in relazione alle spese inerenti all’abitazione principale e ai relativi oneri accessori. Si valuti l’opportunità di chiarire se, al fine del beneficio in oggetto, il termine “fabbricati” comprenda anche unità immobiliari diverse da quella abitative e, nell’ipotesi positiva, anche unità immobiliari non qualificabili come pertinenze di unità abitative. Si valuti altresì l’opportunità di chiarire se il beneficio possa applicarsi, per ogni lavoratore interessato, a più unità abitative.

Il comma 4 richiede, al fine dell’applicazione del beneficio in oggetto, che il lavoratore interessato rilasci al datore di lavoro un’apposita autocertificazione[3], con cui attesti il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione. Si valuti l’opportunità di chiarire quest’ultimo riferimento, considerato che la condizione suddetta sulla distanza chilometrica non fa riferimento a una durata minima della precedente residenza e che il trasferimento della residenza potrebbe intervenire (per esempio, per motivi organizzativi) anche in una data precedente alla data di assunzione.

Si ricorda che, ai sensi delle norme transitorie di cui successivi commi 5 e 6, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai lavoratori, per le spese relative al contratto di locazione dell’abitazione principale ovvero agli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale sono escluse, a determinate condizioni ed entro determinati limiti, dal reddito imponibile. Si valuti l’opportunità di chiarire se, per il medesimo fabbricato, il limite di esenzione di cui ai commi da 1 a 4 in esame sia cumulabile con quello di cui ai commi 5 e 6 (ferma restando l’applicazione delle relative condizioni).

 

 


 

Articolo 68, commi 5 e 6
(Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori)

 

 

I commi 5 e 6 dell’articolo 68 prevedono, limitatamente ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore[4] per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits); il regime transitorio di cui ai commi in esame è identico a quello previsto per il periodo d’imposta 2024[5]. Il regime transitorio più favorevole consiste: nell’elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori; nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate direttamente dal datore di lavoro, o rimborsate dal medesimo al lavoratore, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

 

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge quantifica l’importo delle minori entrate tributarie derivante dai commi 5 e 6 in esame in 277,8 milioni di euro per l’anno 2025, 302,0 milioni per l’anno 2026, 300,2 milioni per l’anno 2027 e 22,4 milioni per l’anno 2028 (mentre si prevede un effetto fiscale positivo per l’anno 2029, pari a 1,8 milioni). La stessa relazione quantifica l’importo delle minori entrate contributive derivanti dai medesimi commi 5 e 6 in 370,4 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

 

Il regime generale di esenzione in oggetto – di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi[6] – concerne non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche – in base al rinvio, di cui all'articolo 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, al medesimo regime fiscale (di cui al testo unico suddetto) – la base imponibile della contribuzione previdenziale. Come accennato, anche la norma transitoria in oggetto – secondo l’interpretazione già seguita in passato[7] – si applica anche per la determinazione della base imponibile della contribuzione previdenziale[8].

Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, si ricorda che, in base all'articolo 12, comma 2, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni – comma richiamato dal presente comma 5 –, sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Al fine del beneficio di cui ai commi 5 e 6, secondo l’interpretazione già seguita dall’Agenzia delle entrate in relazione alle precedenti norme transitorie (relative al periodo di imposta 2023 e al periodo di imposta 2024)[9], la condizione a cui è subordinato il limite più elevato è soddisfatta anche qualora il figlio sia a carico ripartito con l’altro genitore nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell’assegno unico e universale per i figli a carico. Inoltre, sono esplicitamente ricompresi nell’ambito dei commi 5 e 6 i figli fiscalmente a carico nati fuori del matrimonio o adottivi, affiliati o affidati.

I commi 5 e 6 in esame si pongono in deroga esclusivamente alla prima parte dell’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi; resta quindi fermo il principio che, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo – come esplicitato in sede di interpretazione delle suddette precedenti norme transitorie[10] –.

Il medesimo comma 5 prevede che i datori di lavoro provvedano all’attuazione del regime transitorio più favorevole in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti[11].

Il comma 6 specifica che il regime transitorio in esame si applica nella suddetta misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest’ultima, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.

 


 

Articolo 69
(Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi)

 

 

L’articolo 69 riconosce, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi (comma 1). Il trattamento si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d'imposta 2024 (comma 2). Il comma 3 stabilisce le modalità di riconoscimento e di compensazione del trattamento da parte del sostituto d'imposta.

 

 

La relazione tecnica sull’articolo 69 stima maggiori oneri per l’anno 2025 pari a 152,1 milioni di euro.

 

Nel dettaglio, il comma 1 riconosce, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 2003, effettuate nei giorni festivi.

 

Il menzionato articolo 5 della legge n. 287 del 1991 distingue i pubblici esercizi in:

a)      esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b)      esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c)      esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d)      esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del menzionato decreto legislativo n. 66 del 2003, il «lavoro straordinario» è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro di 40 ore settimanali.

 

Le disposizioni del comma 1 sono esplicitamente finalizzate a garantire la stabilità occupazionale e a sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.

 

Il comma 2 restringe il riconoscimento del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a euro 40.000.

 

Il comma 3 specifica le modalità di riconoscimento dell’agevolazione. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024.

Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322 del 1998.

 

Ai sensi del comma 4, il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

 


 

Articolo 70
(Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione
in presenza di nuove assunzioni)

 

 

L’articolo 70 dispone una proroga dell’incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due. Definisce altresì i criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo, in via generale, che per ciascuno dei periodi d’imposta in cui è vigente l’incentivo fiscale de quo non si debba tener conto dei relativi effetti.   

 

 

Come risulta dalla relazione tecnica, all’articolo 70 sono ascrivibili minori entrate tributarie pari a 1.329,7 milioni di euro per l’anno 2026 e 1.327,9 milioni di euro per l’anno 2027 (nonché 1.327,9 milioni di euro per l’anno 2028 e 1,8 milioni di euro per l’anno 2029).

 

L’articolo 70 dispone una proroga alle disposizioni contenute nell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, riguardante la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (misura cd. “più assumi, meno paghi”).

Nello specifico, il comma 1 prevede che l’incentivo fiscale alle nuove assunzioni trovi applicazione anche per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti solari, periodi d’imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027). 

Si riconosce, pertanto, ai titolari di reddito d’impresa e di redditi di lavoro autonomo, nei limiti ed alle condizioni già previste per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, una maggiorazione del costo del personale deducibile a fronte agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.

 

A tale riguardo, la relazione illustrativa precisa che, in altri termini, l’incentivo deve essere calcolato su base “mobile” che consente di determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. Pertanto, ad esempio, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, l’incremento si determina rispetto al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2024.

 

Il comma 2 definisce i criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo, in via generale, che per ciascuno dei periodi d’imposta in cui è vigente l’incentivo fiscale de quo non si debba tener conto dei relativi effetti.

Più precisamente, la lettera a) prevede che, nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due (per i soggetti solari, periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 ed al 31 dicembre 2028), secondo il cd. “metodo storico”, si debba considerare l’imposta dell’anno precedente senza tener conto della maggiore deduzione del costo del personale risultante dall’applicazione delle disposizioni in commento.

Nella relazione illustrativa si precisa che la norma de qua non menziona il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, giacché per tale periodo d’imposta già opera, nello stesso senso, l’articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 216 del 2023.

 

La successiva lettera b) prevede che anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (per i soggetti solari, periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027), secondo il cd. “metodo previsionale”, non si debba tener conto delle disposizioni in commento.

 

 

In attesa della completa attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera a) della delega al Governo per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2024, n. 216, dispone che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. L’agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni.

L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente (comma 2). L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il comma 3 individua il costo riferibile all’incremento occupazionale come pari al minor importo tra:

(i) il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e

(ii) l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale (esempio, per i soggetti IFRS adopter). I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

Laddove alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, non può definirsi alcun costo riferibile all’incremento occupazione (comma 4).

Inoltre, per il medesimo periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo di cui al comma 3 riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera b), numero 9), del codice civile, è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (comma 5).

Con decreto 25 giugno 2024, adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono state altresì introdotte le disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie (in attuazione del comma 6).

Si stabilisce che nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo (comma 7).

Articolo 72, commi 1, 2, 5 e 6
(Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico)

 

 

L’articolo 72, commi 1, 2, 5 e 6, dispone che l'esonero parziale dei contributi dovuti dai datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (cosiddetta Decontribuzione Sud) previsto dalla normativa vigente si applichi fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, conformemente a quanto previsto dalla decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea.

 

Il Prospetto degli effetti finanziari ascrive al comma 1 minori oneri per la finanza pubblica pari a 5.489,1 milioni di euro per il 2025, 3.291,0 milioni di euro per il 2026 e 3.441,6 milioni di euro per il 2027 in conseguenza della decisione della Commissione europea C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024.

Parte delle risorse che si rendono disponibili a seguito di quanto previsto dal richiamato comma 1 vengono utilizzate per compensare l’onere finanziario conseguente all’istituzione del Fondo per il finanziamento di interventi volti a ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell’attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese, di cui al comma 3 del presente articolo 72.

Al comma 2 sono invece ascritti complessivi maggiori oneri, connessi all’incremento dei limiti di spesa previsti per gli incentivi in favore di giovani, donne e aree del Mezzogiorno, pari a 98,3 milioni per il 2025, 52 milioni per il 2026 e 34,9 milioni per il 2027, nonché pari a 3,2 milioni di euro per l’anno 2024. Gli oneri relativi all’anno 2024 sono coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. In conseguenza di tale ultima previsione, la disposizione in commento prevede che quanto disposto dai richiamati commi 2 e 5 entri in vigore il giorno della pubblicazione del presente disegno di legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Preliminarmente, si fa presente che il suddetto sgravio contributivo per i datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (cosiddetta Decontribuzione Sud) – introdotto dalla normativa vigente dal 2021 sino al 2029 e rimodulato per le diverse annualità[12] - è soggetto all’autorizzazione della Commissione europea, al fine di verificarne la compatibilità con il mercato interno e con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L’autorizzazione sin qui intervenuta si è basata sui regimi speciali previsti dai Quadri temporanei per le misure di aiuti di Stato introdotti a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e, successivamente, a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.

In concomitanza con la scadenza di tale ultimo Quadro temporaneo, fissata al 31 dicembre 2024, la Commissione europea, con la richiamata decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 ha disposto che lo sgravio contributivo in oggetto si applichi fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Sul punto, si veda anche la circ. INPS n. 82 del 2024 la quale, su espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, precisa che, qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione in trattazione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.

Il comma 1 del presente articolo 72 reca dunque una disciplina di tale esonero conforme alla decisione della Commissione europea.

Come anticipato, parte delle risorse che si rendono disponibili a seguito di quanto previsto dal richiamato comma 1, vengono utilizzate per compensare l’onere finanziario conseguente all’istituzione del Fondo per il finanziamento di interventi volti a ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell’attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese, di cui al comma 3 del presente articolo 72 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

 

Il comma 2 conto - con riferimento ai limiti di spesa di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge n. 60 del 2024 che hanno introdotto esoneri contributivi transitori per giovani, donne svantaggiate e soggetti operanti nella ZES del Mezzogiorno[13] - del venir meno dell’effetto riduttivo degli oneri ascritto alla decontribuzione sud viceversa computato nella determinazione dei predetti limiti di spesa, non essendo la stessa autorizzata per le assunzioni effettuate successivamente al 30 giugno 2024 (la proroga fino al 31 dicembre 2024 – autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024). Pertanto, la disposizione provvede ai relativi incrementi dei limiti di spesa in maniera corrispondente all’effetto riduttivo considerato in sede di DL n. 60/2024 e non più attuale.

Tale comma 2, dunque, per effetto di quanto previsto al comma 1, incrementa:

§  di 700 mila euro per l’anno 2024, di 16,3 milioni di euro per l’anno 2025, di 15,9 milioni di euro per l’anno 2026 e di 5,6 milioni di euro per l’anno 2027 il limite di spesa previsto per l’esonero contributivo “Bonus giovani” di cui all’articolo 22, comma 7, primo periodo del D.L. 60/2024;

§  di 400 mila euro per l’anno 2024, di 14,4 milioni di euro per l’anno 2025, di 17,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 9,1 milioni di euro per l’anno 2027 il limite di spesa previsto per l’esonero contributivo “Bonus donne” di cui all’articolo 23, comma 4, primo periodo, del D.L. 60/2024;

§  di 2,1 milioni di euro per l’anno 2024, di 68,9 milioni di euro per l’anno 2025, di 73,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 28,7 milioni di euro per l’anno 2027 il limite di spesa previsto per l’esonero contributivo Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – Zes unicadi cui all’articolo 24, comma 7, primo periodo, del D.L. 60/2024.

 

Ai suddetti oneri - pari a 3,2 milioni di euro per l’anno 2024 - si provvede, ai sensi del comma 5, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004), istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

 

Il comma 6 del presente articolo 72 prevede che quanto disposto dai richiamati commi 2 e 5 entri in vigore il giorno della pubblicazione del presente disegno di legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


 

Articolo 72, comma 3
(Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico)

 

 

L’articolo 72, comma 3, dispone l’istituzione nello stato di previsione del MEF di un fondo volto a finanziare interventi con l’obiettivo di ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell’attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese, anche mediante il riconoscimento, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di agevolazioni per l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo.

 

 

Il fondo viene dotato di 2,45 miliardi di euro per il 2025, 1 miliardo di euro per il 2026, 3,4 miliardi di euro per il 2027, 1,5 miliardi di euro per il 2028 e 750 milioni di euro per il 2029.

Il relativo onere finanziario viene compensato, ai sensi del comma 4, mediante parziale utilizzo delle risorse relative alla agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate cd. “Decontribuzione Sud” – che si rendono disponibili, ai sensi del comma 1 dell’articolo 72. Tale comma limita la fruibilità della “Decontribuzione Sud” al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, in ossequio alla Decisione della Commissione UE C (2024) 4512 final. Le relative risorse stanziate per la misura agevolativa dall’anno 2025, e ora disponibili, vengono altresì utilizzate, ai sensi del medesimo comma 4, anche per la compensazione finanziaria degli oneri derivanti dalla proroga al 2025 del credito d’imposta ZES, disposta dall’articolo 77.

 

Nel dettaglio, il comma 3 dell’articolo 72 dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (MEF), di un fondo per il finanziamento di interventi volti a ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell’attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese. Le agevolazioni possono essere utilizzate, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, anche mediante il riconoscimento di agevolazioni per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE, nonché nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il paragrafo 3 dell’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) indica delle tipologie di aiuti che possono essere considerate, sulla base di una valutazione discrezionale della Commissione europea, compatibili con il mercato interno (lett. a), b), c) e d)) e riconosce al Consiglio la possibilità di istituirne altre (lett. e)).

In particolare, e per quanto qui interessa, ai sensi dell’art. 107, par. 3 TFUE, possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349[14], tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

Le lettere a) e c) sono relative agli aiuti a finalità regionale. La Commissione ha adottato gli orientamenti per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027 (Comunicazione (2021/C 153/01) come modificata dalla Comunicazione (2023/C 194/05)) e, da ultimo, integrati dalla Comunicazione C/2024/3516, per quanto riguarda la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP).

Gli Orientamenti illustrano le condizioni in presenza delle quali la Commissione ritiene che gli aiuti a finalità regionale siano compatibili con il mercato interno e i criteri per identificare le zone idonee a beneficiare degli aiuti. Tali zone sono le aree dell’Unione europea in condizioni di svantaggio economico in cui è ammessa una deroga al divieto generale di concessione degli aiuti di Stato.

Ogni Stato membro è tenuto a notificare alla Commissione europea un’unica Carta degli aiuti a finalità regionale, che individua le suddette aree e specifica le intensità massime di aiuto ad esse applicabili, espresse sotto forma di percentuale dei costi di investimento ammissibili.

La Commissione europea ha approvato la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 notificata dall’Italia, il 2 dicembre 2021, con Decisione C(2021)8655.

Conformemente agli orientamenti, la copertura totale in termini di popolazione per l’Italia per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 è fissata al 41,99%.

La Carta approvata a dicembre 2021 indica soltanto le regioni italiane (NUTS2) Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (il 32% della popolazione italiana) ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE (c.d. “Zone a”, ossia regioni NUTS2 il cui PIL pro-capite, misurato in standard di potere d’acquisto, è inferiore o pari al 75% della media UE27), con intensità massime di aiuto per le grandi imprese comprese tra il 30 % e il 40 %, in funzione del PIL pro capite della “zona a” di appartenenza.

Il processo per l’individuazione delle zone che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato (c.d. “Zone c non predefinite”) (Abruzzo e Regioni del Centro Nord d’Italia) è stato più articolato e ha visto il coinvolgimento delle Regioni interessate. La designazione di queste zone è avvenuta sulla base dei criteri stabiliti dagli Orientamenti e della proposta di riparto del plafond di popolazione assegnato all’Italia (9,99 per cento della popolazione nazionale) a livello di aree NUTS2 e NUTS3 (province).

Con decisione C(2022)1545 final, del 18 marzo 2022 la Commissione europea ha approvato la modifica alla Carta degli aiuti a finalità regionale, con la quale si è proceduto all’individuazione dei territori nelle “Zone c non predefinite”.

L’Allegato alla Carta consolidata definisce le intensità massime di aiuto applicabili alle Zone a e c.

Per le grandi imprese, tali intensità massime sono pari al:

§  40% per le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia;

§  30% per le regioni Molise, Basilicata e Sardegna;

§  10% nelle “Zone c non predefinite” con un PIL pro capite superiore al 100% della media dell’UE-27 e un tasso di disoccupazione inferiore al 100% della media UE-27;

§  15% nelle altre “Zone c non predefinite”.

In tutte le zone menzionate, le intensità massime di aiuto possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per gli investimenti delle imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per gli investimenti delle piccole imprese (per i loro investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro).

Nel caso di una “zona c” contigua ad una “zona a”, le intensità di aiuto in favore delle regioni NUTS3, o delle parti di esse, all’interno di detta “zona c”, che sono contigue alla “zona a”, possono essere maggiorate nella misura necessaria affinché la differenza in termini di intensità di aiuto tra le due zone non superi 15 punti percentuali.

Inoltre, a seguito dell’approvazione dei relativi Piani territoriali e del conseguente emendamento alla Carta richiesto dall’Italia e approvato con decisione C(2023)3913 final del 19 giugno 2023, i territori selezionati per beneficiare del sostegno del Fondo per una transizione giusta (JFT) situati in una “zona a”, che per il nostro Paese corrispondono alla provincia di Taranto e al Sulcis-Iglesiente, possono beneficiare della maggiorazione 10 punti percentuali di tali intensità massime.

Con successiva decisione C(2023)8654 final del 18 dicembre 2023, la Commissione europea ha approvato la modifica dell’elenco delle “zone c non predefinite” della Carta dell’Italia per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. In particolare, per la regione Lazio è stata estesa la zona che beneficia di una maggiorazione delle intensità di aiuto in quanto confinante con la Regione Campania (parti delle Province di Frosinone e Latina), come previsto dai sopra richiamati Orientamenti, mentre per la Regione Lombardia è stata aggiunta una nuova “zona c non predefinita” consistente nel Comune di Campione d’Italia. L’importo massimo dell’aiuto per le grandi imprese nelle zone interessate da quest’ultima modifica può variare tra il 15% e il 25% dei costi di investimento ammissibili, a seconda del PIL pro capite e del tasso di disoccupazione della zona.

Infine, come già accennato, la Commissione, con Comunicazione C/2024/3516, ha integrato gli Orientamenti, per quanto riguarda la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP), prevedendo che, per gli investimenti contemplati dal regolamento di disciplina della Piattaforma, Regolamento (UE)2024/795, l’intensità massima di aiuto nella zona interessata può essere aumentata fino a 10 punti percentuali nelle “zone a” e fino a 5 punti percentuali nelle “zone c” a decorrere dal 1° marzo 2024.

Conseguentemente, la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 dell’Italia è stata oggetto di ulteriore modifica, approvata il 3 ottobre 2024, con la Decisione C(2024)6797 final della Commissione. La modifica consente livelli più elevati di aiuti a finalità regionale agli investimenti per i progetti contemplati dalla piattaforma STEP.

La Carta degli aiuti a finalità regionale comprensiva delle “zone a” e delle “zone c non predefinite” ha validità dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027. Sul sito del Dipartimento per le politiche di coesione è possibile visualizzare una Mappa Interattiva della Carta degli Aiuti Italia 2022-2027.

Gli Orientamenti si applicano alle misure di aiuto soggette a notifica ex articolo 108, par. 3, TFUE, dunque alle misure i cui importi, sommando tutte le fonti, superano le soglie di notifica per gli aiuti individuali definite nel Regolamento di esenzione per categoria n. 651/2014/UE della Commissione (General Block Exemption Regulation cd. GBER) il quale indica, agli artt. 13-16, le categorie di aiuti a finalità regionale – che, in quanto di limitata entità e conformi ai criteri ivi indicati – sono considerati compatibili con il mercato interno e perciò esentati dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE.

Per un esame più approfondito, si rinvia al dossier “Gli aiuti di Statoparte generale e parte speciale” predisposto dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

 

Il fondo viene dotato 2,45 miliardi di euro per il 2025, di 1 miliardo di euro per il 2026, di 3,4 miliardi di euro per il 2027, di 1,5 miliardi di euro per il 2028 e 750 milioni di euro per il 2029.

Le tipologie di iniziative ammissibili a finanziamento, le amministrazioni titolari degli interventi nonché le modalità di presentazione delle domande sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Si rileva che non è indicata alcuna previsione temporale per l’adozione del decreto attuativo del Presidente del Consiglio. Si valuti l’opportunità di inserire nella norma tale previsione.

 

Il comma 4 dispone che le risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 167, della L. n. 178/2020, concorrono alla copertura finanziaria di cui al comma 3 qui in esame e di cui all’articolo 77, relativo alla proroga, all’anno 2025, del credito di imposta ZES.

Le risorse di cui all’articolo 1, comma 167 della L. n. 178/2020 sono quelle relative alla agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate cd. “Decontribuzione Sud”. Tali risorse sono rese disponibili, ai sensi del comma 1 dell’articolo 72 del provvedimento in esame, il quale limita la fruibilità della “Decontribuzione Sud” al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, in ossequio alla Decisione della Commissione UE C (2024) 4512 final.

 

La relazione tecnica, a commento del comma 4 in esame, afferma che le risorse di cui all’articolo 1, comma 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che si rendono disponibili, a decorrere dall’anno 2025, per effetto del comma 1 dell’articolo 72, a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea, sono destinate anche all’incremento in sezione II della capacità di spesa del Fondo sviluppo e coesione.


 

Articolo 73
(Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese)

 

 

L’articolo 73 dispone un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2027 al credito d’imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione. Conseguentemente, vengono aggiornati i limiti di utilizzo del medesimo credito d’imposta.

 

 

All’articolo 5 sono ascrivibili minori entrate tributarie pari a 3,0 milioni di euro per l’anno 2026 e 3,0 milioni di euro per l’anno 2027.

 

Si ricorda che i commi da 89 a 92 della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) hanno istituito un credito d’imposta in favore delle piccole e medie imprese in relazione alle spese di consulenza sostenute per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF) europei, in misura pari al 50 per cento delle spese fino a un massimo di 500.000 euro. Le disposizioni prevedevano che il regime agevolativo avesse termine il 31 dicembre 2020.

Sul punto, successivamente, sono intervenuti: il comma 230 della legge di bilancio 2021 che ha esteso il credito d’imposta al 31 dicembre 2021, il comma 46 della legge di bilancio 2022 che ha esteso l’agevolazione ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022, il comma 395 della legge di bilancio 2023 che ha esteso la misura al 31 dicembre 2023 e, da ultimo, l’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023 (convertito, con modificazioni, dalla legge  n. 18 del 2024) che ha prorogato la misura al 31 dicembre 2024.

 

La misura è inserita in un complesso di interventi volti a potenziare strumenti per la concessione di finanziamenti al settore produttivo, alternativi rispetto al credito bancario: emissione di specifici strumenti di debito (cd. minibond), raccolta tramite portali on-line (cd. crowdfunding) e varie forme di incentivazione fiscale a favore dei soggetti che investono in strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese. Più in dettaglio, il comma 89 ha riconosciuto un credito d’imposta alle piccole e medie imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui attivo totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro e che abbiano iniziato, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio 2018, una procedura di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un MTF di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, e siano state effettivamente ammesse agli scambi.

 

L’articolo 73, comma 1, dispone un’ulteriore proroga alle disposizioni contenute all’articolo 1, commi 89 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Nello specifico, la lettera a), modificando il comma 89 dell’articolo 1, dispone una proroga dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2027.

 

La successiva lettera b), modificando il primo periodo del comma 90 del medesimo articolo 1, al fine di prevedere che il credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese sia utilizzabile nei limiti di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

 


 

Articolo 74
(
Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo)

 

 

L’articolo 74 riconosce, al comma 1, un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, del quale hanno fruito senza averne titolo. Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione sono stabilite, ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

 

L’articolo 74 finanzia a questo proposito un Fondo per 60 milioni di euro per l’anno 2025, 50 milioni di euro per l’anno 2026 e 80 milioni di euro per l’anno 2027. L’autorizzazione opera come limite massimo di spesa.

 

Ai sensi del comma 1, ai soggetti che hanno fruito del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2013, e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell’importo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 146/2021, è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, nel limite di spesa di cui al successivo comma 3.

 

Pertanto il presupposto per l’ottenimento del contributo in conto capitale è:

§  l’aver percepito il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 145 del 2013, senza averne in tutto o in parte titolo;

 

Tale disposizione riconosceva a tutte le imprese  che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento (elevata al 50 per cento in alcuni casi specifici) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

 

§  l’aver aderito alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta prevista dall’articolo 5, commi da 7 e 12, del decreto legge n. 146 del 2021.

Tale norma prevede che i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, senza averne titolo, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi al ricorrere di determinate condizioni ed entro specifici termini (per maggiori dettagli si veda il relativo box).

 

Ai sensi del comma 2, le modalità di erogazione del contributo, le percentuali e la rateizzazione dello stesso sono stabilite, con decreto emanato, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il comma 3 istituisce, per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro per l’anno 2025, di 50 milioni di euro per l’anno 2026 e di 80 milioni di euro per l’anno 2027.

 

 

La procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 145 del 2013 è stata prevista dall’articolo 5, commi da 7 e 12, del decreto legge n. 146 del 2021 (vedi supra).

Con provvedimento del 1° giugno 2022 del direttore dell’Agenzia delle Entrate,

è stato altresì definito il relativo ambito di applicazione (conformemente alle previsioni normative vigenti).

Più precisamente, ai sensi dell’articolo 1, del predetto provvedimento, la procedura de qua è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato, in uno o più periodi di imposta, a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto), e che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

a) hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;

b) hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;

d) hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Ai sensi del successivo articolo 2, paragrafo 2.1, la procedura di riversamento non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021 (di entrata in vigore del decreto). Gli atti o provvedimenti sono definitivi in quanto non più soggetti ad impugnazione o definiti con il pagamento o con altra forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato.

In ogni caso, ai sensi del paragrafo 2.2, la regolarizzazione è altresì esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:

- di condotte fraudolente;

- di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;

- di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;

- della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

 

 


 

Articolo 75
(Nuova Sabatini)

 

 

L’articolo 75 rifinanzia l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

 

 

Il rifinanziamento è di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

 

L’articolo 75 rifinanzia di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

 

La relazione illustrativa evidenzia come la “Nuova Sabatini” costituisca uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l’acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali, che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi. La misura è stata infatti più volte rifinanziata nel corso degli anni, da ultimo, dalla legge di assestamento 2024 (L. n. 118/2024). Sul “tiraggio” della misura vengono predisposti report periodici di valutazione e statistiche mensili (ultimo disponibile: settembre 2024), disponibili sulla pagina dedicata del sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

La Sezione II del disegno di legge di bilancio, espone sul capitolo di spesa 7489/MIMIT relativo alla “Nuova Sabatini” una dotazione a legislazione vigente (LV), per il triennio di riferimento 2025-2027, pari a 207 milioni per il 2025, di 160 milioni per il 2026 e di 60 milioni per il 2027.

Con l’intervento di Sezione I, disposto dall’articolo 75 qui in commento, il DDL di bilancio integrato 2025-2027 espone, sul capitolo 7489/MIMIT, una dotazione complessiva pari a 607 milioni per il 2025, a 260 milioni per il 2026 e a 460 milioni per il 2027.

 

La c.d. “Nuova Sabatini” è una misura istituita dall’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013). La misura è stata rifinanziata più volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo. Costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, eccettuati il settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

La “Nuova Sabatini” sostiene l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI) di beni strumentali materiali - macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware - o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo e, in particolare, consente:

·         l’accesso a finanziamenti agevolati per gli investimenti in beni strumentali, anche mediante operazioni di leasing finanziario.

Il D.L. n. 34/2019 ha incluso tra i soggetti finanziatori anche gli intermediari finanziari (iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del TUB) che statutariamente operano nei confronti delle PMI. Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino all’80% del finanziamento. Il finanziamento deve essere:

o   di durata non superiore a 5 anni

o   tra 20.000 euro e 4 milioni di euro (importo così innalzato dal D.L. n. 34/2019)

o   interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

·         l’accesso ad un contributo statale in conto impianti per gli investimenti in questione, parametrato a un tasso di interesse annuo convenzionalmente assunto e pari al:

o   2,75% per gli investimenti ordinari

o   3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali, compresi gli investimenti in big data, cloudcomputing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”). Tale maggiorazione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 (L. n.160/2019) e successivamente confermata.
La circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823, in attuazione del decreto interministeriale 22 aprile 2022 (recante la disciplina attuativa della misura), ha incluso, tra gli investimenti oggetto della maggiorazione al 3,575%, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli investimenti green, per essi intendendo “l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e/o dei processi produttivi”.

La circolare direttoriale 11 dicembre 2023, n. 50031 è intervenuta sulla disciplina di concessione delle agevolazioni “Nuova Sabatini” a seguito dell’entrata in vigore, delle modifiche alla disciplina europea sugli aiuti di stato in esenzione per categoria di cui al Regolamento (UE) 2023/1315, modificativo del Regolamento (UE) 651/2014, cd. GBER (General Block Exempion Regulation).

La misura è stata rifinanziata più volte nel corso degli anni. Si rammenta, per qui interessa, che:

·         la legge di bilancio 2020 ha rifinanziato la misura di 105 milioni di euro per l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025 (Legge n. 160/2019, art. 1, comma 226).

·         la legge di bilancio 2022, che ha operato un rifinanziamento di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni di euro per l’anno 2027 (L. n. 234/2021, articolo 1, comma 47);

Nella attuale legislatura, la misura (recte: l’autorizzazione di spesa finalizzata al contributo statale in conto impianti, di cui all’articolo 2 comma 8 del D.L. n. 69/2013) è stata rifinanziata

·         dalla legge di bilancio 2023 per 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Inoltre, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti, previsto dalle disposizioni attuative, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi in virtù della stessa legge di bilancio e dell’articolo 6-quater del D.L. n. 132/2023 (L. n. 170/2023). È stato conseguentemente prorogato anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (L. n. 197/2022, articolo 1, commi 414-415);

·         dall’articolo 13 del D.L. n. 145/2023 (L. n. 191/2023) per 50 milioni di euro per il 2023;

·         dalla legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023, articolo 1, comma 256) per 100 milioni di euro per l’anno 2024

·         dalla legge di assestamento 2024, la quale, in virtù delle rimodulazioni verticali ivi operate all’interno dello stato di previsione del MIMIT, ha rifinanziato la dotazione della misura, iscritta sul cap. 7489/MIMIT per 200,7 milioni di euro l’anno 2024.

 

Nell’anno 2024, è stata anche resa operativa la cd. “Nuova Sabatini-ricapitalizzazione”, prevista dall’articolo 21, commi 1-5, D.L. n. 34/2019. Tali norme hanno previsto che i contributi statali in conto impianti già disciplinati per la Nuova Sabatini, potessero essere riconosciuti anche in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento. A tale fine, il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa disposto dalla legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2019) per il contributo statale in conto impianti della “Nuova Sabatini” è stata integrato di euro di 10 milioni per l’anno 2019, di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 10 milioni per l’anno 2024. L’operatività della “Nuova Sabatini -ricapitalizzazione” ha preso avvio solo nel 2024. Il decreto interministeriale attuativo, D.M. 19 gennaio 2024, n. 43, ha stabilito le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l’esecuzione del piano di capitalizzazione, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo per la capitalizzazione nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti. La successiva circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115 (integrativa e modificativa della circolare n. 410823, del 6 dicembre 2022) ha definito le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:

-          5% per le micro e piccole imprese;

-          3,575% per le medie imprese.

Le disposizioni della circolare si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.


 

Articolo 76
(Interventi in materia di banda ultra larga)

 

 

L’articolo 76 prevede la facoltà di concedere contributi a favore dei soggetti attuatori che ne facciano motivata richiesta, per il completamento degli interventi di realizzazione e gestione della banda ultra larga nelle zone bianche, con la previsione che eventuali risorse eccedenti l’effettivo fabbisogno sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite. Le modalità di concessione dei contributi sono demandate ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

 

L’articolo 76 prevede interventi pari a 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, per un importo totale di 660 milioni di euro nell’intero periodo. Conseguentemente, come riportato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, sono autorizzate, per il 2027, in competenza e in cassa, spese per 220 milioni di euro, sul capitolo 7390 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

L'articolo 76, composto da un comma, prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze possono essere concessi contributi fino a 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, sulla base di motivate esigenze rappresentate dal soggetto attuatore, volti al completamento degli interventi di realizzazione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga nelle zone bianche del territorio nazionale, ovvero aree soggette a fallimento di mercato, dove i costi di sviluppo delle infrastrutture non sono economicamente redditizi, per cui sono di conseguenza assenti interventi di investimento di operatori privati.

 

A tale riguardo, la relazione tecnica specifica che la disposizione è volta a consentire il riequilibrio dei Piani economico-finanziari delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio nazionale, a seguito di eventi, imprevisti e imprevedibili, che hanno significativamente inciso sul valore attuale netto degli investimenti, nonché dei costi e dei ricavi del progetto originario.

A tale riguardo, si segnala che anche il Piano Banda Ultra Larga prevedeva l’opzione dell’apertura della procedura per il riequilibrio del piano da parte dei soggetti in causa, nel caso specifico Infratel e Open Fiber, per cause di forza maggiore, non riconducibili quindi a responsabilità del concessionario (inflazione, caro materiali, necessità di costruire una rete più lunga, etc.). 

La tecnologia 5G, la quinta generazione di connessione radiomobile, consente un forte miglioramento della qualità della connettività rispetto agli standard precedenti e permette interazioni che richiedono tempi di latenza ridottissimi.

Preliminare allo sviluppo di questa tecnologia è quello della banda ultra larga, per cui già dalla XVII legislatura sono stati attuati una serie di interventi pubblici, con risorse sia nazionali sia dell'UE, ricompresi nella Strategia per la crescita digitale 2014-2020, della Strategia italiana per la banda ultra larga e della nuova Strategia italiana per la banda ultra larga "Verso la Gigabit Society". Vi sono stati anche interventi precedenti, come il Piano Nazionale Banda Larga, nato nel 2009 dall’esigenza di adottare un’unica strategia nazionale per abbattere il digital divide, e che risponde al primo obiettivo dell’Agenda Digitale Europea, ovvero di “garantire a tutti i cittadini una copertura del servizio di connettività a banda larga (da 2 a 20 Mbps)”.

 

Nel dettaglio, si ricorda che nel 2015 è stata approvata la Strategia italiana per la banda Ultra larga, ed è stato lanciato, l’anno successivo, il Piano Nazionale Banda Ultra larga, che si proponeva di portare la connessione a Internet a banda ultra larga (minimo 100 Mbps) a tutta la popolazione italiana entro il 2026, con un focus particolare sulle aree a fallimento di mercato, quindi aree rurali e meno sviluppate che non risultavano coperte in maniera autonoma dagli operatori e in cui gli stessi non avevano programmato investimenti nel triennio successivo alle rilevazioni.

A seguito dell’approvazione della strategia, è stato avviato, tra gli altri, il Piano “Aree Bianche”, che ha l’obiettivo di portare connessioni BUL nelle zone in cui non è presente nessun operatore di telecomunicazioni, e corrispondenti a circa 7,4 milioni di Unità Immobiliari (UI), dei quali circa due terzi (6,3 milioni) in fibra e i rimanenti (2,1) in tecnologia radio Fixed Wireless Access (FWA). 

Il piano è posto sotto il controllo del Ministero delle imprese e del made in Italy e finanziato prevalentemente con i fondi strutturali europei FESR e FEASR, nonché con il fondo nazionale FSC.

Le attività di presidio strategico del Piano sono in capo al Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale (CITD), a cui sono attribuiti compiti di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle iniziative relative alla Strategia per la banda Ultra larga. Le attività operative e di vigilanza sono invece a capo del soggetto attuatore Infratel Italia S.p.A.

L’attività operativa del Piano Nazionale Banda Ultra larga è stata avviata nel 2016 da Infratel con la pubblicazione dei primi due bandi di gara per la Costruzione e successiva Gestione in Concessione di una rete pubblica a banda Ultra larga (Gara 1 per le regioni Abruzzo, Molise, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Veneto e Gara 2 per le regioni Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Prov. Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e Sicilia seguiti da un terzo bando per le regioni Calabria, Puglia e Sardegna emesso nel corso del 2018. Tutte e 3 le gare sono state aggiudicate al Concessionario Open Fiber S.p.A.; le prime due a luglio e novembre 2017 e la terza ad aprile 2019.

 

Nel 2022, il Piano banda Ultra larga è stato aggiornato con l’approvazione della Strategia italiana per la banda ultra larga "Verso la Gigabit Society", che definisce le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione europea nel 2016 e nel 2021 – rispettivamente con la Comunicazione sulla Connettività per un mercato unico digitale europeo (cd. Gigabit Society) e la Comunicazione sul decennio digitale (cd. "Digital compass" o "bussola digitale") per la trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030.

La nuova strategia prevede inoltre il completamento del Piano “Aree bianche” a fronte delle criticità rilevate nel corso dell’attuazione dello stesso, dovute a una molteplicità di fattori quali il ritardo nella concessione di permessi, di autorizzazioni a livello locale e, quindi, nel passaggio alla progettazione esecutiva.

dati sullo stato di avanzamento del Piano Banda Ultra larga  sono disponibili nella Relazione al 31 dicembre 2023. In particolare, per quanto riguarda le aree bianche, risultavano coperte in FTTH circa 3,4 milioni di abitazioni (il 54% del target finale) e 18.616 sedi PA e aree industriali (il 62%), oltre a 437.000 unità immobiliari in fase di collaudo (7%) e più di 2,2 milioni in fase di lavorazione (36%). 

A tale riguardo, si segnala che a marzo 2024, l’analisi del collegio del controllo concomitante della Corte dei conti, approvata con delibera 4/2024/CCC, sullo stato di avanzamento del Piano “Aree Bianche”, ha rilevato un “sensibile ritardo nella realizzazione delle infrastrutture digitali per la connettività di circa 8,4 milioni abitazioni in Italia, con una dilatazione dei tempi medi delle fasi procedurali e uno spostamento in avanti della concreta attuazione rispetto alle scadenze originarie”.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all’apposito tema sul sito della Camera.

 


 

Articolo 77
(Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica)

 

 

L’articolo 77, comma 1, estende al 2025 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Il medesimo comma fissa a 1,6 miliardi per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d’imposta.

Il comma 2 pone in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate, corredata dalla documentazione indicata dalla disposizione in esame, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il comma 3 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti  obblighi di comunicazione. Il comma 4 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa fissato dal comma 1. Si prevede, infatti, che il credito maturato da ciascun beneficiario debba essere moltiplicato per una percentuale, ottenuta secondo specifici criteri, notificata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il comma 5 specifica ulteriori contenuti della predetta notifica del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il comma 6 dispone in ordine al caso in cui il credito d'imposta indicato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate risulti inferiore a quello massimo riconoscibile.

Il comma 7 specifica la disciplina applicabile per tutto quanto non previsto dalle disposizioni in esame.

 

 

L’articolo 77 comporta oneri a carico della finanza pubblica per 1.600 milioni di euro per l’anno 2025, pari al limite di spesa fissato dal comma 1 per il riconoscimento del credito d’imposta ZES unica per il medesimo anno 2025.

 

L’articolo 77, comma 1, estende al 2025 il credito d’imposta per investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica).

A tal fine il comma in esame propone modifiche ai commi 1, 4 e 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 (convertito dalla legge n. 162 del 2023) che ha introdotto la disciplina del credito d’imposta ZES unica per l’anno 2024.

 

Si segnala che la disciplina del credito d’imposta in esame è stata da ultimo modificata dall’art. 8 del decreto-legge n. 155 del 2024, il cui disegno di legge di conversione (A.S. n. 1274) è stato presentato in Senato il 19 ottobre 2024. Al momento della presentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge di bilancio in esame, l’iter di conversione del suddetto decreto-legge n. 155 non era quindi concluso.

 

Sintesi della disciplina del credito d’imposta ZES unica per il 2024 (art. 16 DL 124/2023; art. 1 DL 124/2023; art. 8 DL 155/2024)

 

L’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 ha introdotto, per l’anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2 del medesimo articolo, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Il comma 3 dell’articolo 16 individua i settori esclusi dall’agevolazione, il comma 4 indica i criteri di determinazione della misura del contributo, il quale è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Il comma 5 specifica la base giuridica europea per la compatibilità della misura e il comma 6 stabilisce che il credito di imposta per investimenti nella ZES unica è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Il comma rinvia quindi a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo (si veda il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024).

 

La disciplina del credito d’imposta ZES unica è stata modificata dall’articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024 (convertito dalla legge n. 143 del 2024) che ha integrato le modalità per l’erogazione del contributo sotto forma di credito di imposta per la realizzazione di investimenti nella ZES unica. In particolare, tale articolo dispone che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.

Per una illustrazione di tale articolo, si rinvia al Dossier di documentazione curato dai Servizi studi della Camera e del Senato.

 

Da ultimo, l’articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha novellato l’articolo 1, del decreto-legge n. 113 del 2024, prevedendo che mediante la comunicazione integrativa di cui al primo periodo del comma 1 del medesimo articolo 1, possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale 21 maggio 2024 (v. sopra), ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo.

Per approfondimenti, si veda il relativo dossier di documentazione curato dai Servizi studi della Camera e del Senato.

 

Si rammenta, infine, per completezza di informazione, che il decreto-legge n. 63 del 2024 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale” ha introdotto nel decreto-legge n. 124 del 2023, l’art. 16-bis, rubricato “Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura”.

 

La lettera a) del comma 1 integra l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, inserendo il riferimento all’anno 2025 per la fruizione del credito d’imposta ZES unica.

La lettera b) integra l’articolo 16, comma 4. Come accennato (v. box), tale comma stabilisce che il credito d'imposta ZES unica è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Con la novella in esame si inserisce il riferimento ai beni acquistati o investimenti immobiliari realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 per la fruizione del credito d’imposta per l’anno 2025.

La lettera c) modificando il comma 6 dell’articolo 16 introduce un limite di spesa pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2025.

 

Il comma 2 stabilisce che gli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d’imposta per il 2025:

§  comunichino all'Agenzia delle entrate – tra ill 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025 - l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;

§  trasmettano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione – tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025 - una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.

Giova rammentare che l’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha previsto che tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno al 12 luglio 2024 (“comunicazione originaria”) hanno dovuto inviare all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 (date che corrispondono al giorno e al mese del 2025 nella nuova disciplina) la comunicazione integrativa, attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione originaria già presentata. La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione originaria reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

 

Si prevede che la suddetta comunicazione integrativa debba altresì indicare:

§  l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative fatture elettroniche e dagli estremi della certificazione circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al già menzionato decreto 17 maggio 2024;

A tale riguardo si rammenta che in base all'art. 7, comma 14, del citato dm 17 maggio 2024, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

§  un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.

 

Il comma 3 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l’approvazione dei modelli da utilizzare per le suddette comunicazioni e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica. Tale provvedimento deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.

Si rammenta che, ai fini della fruizione del beneficio per l’anno 2024, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 ha approvato il modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, con le relative istruzioni e definizione delle modalità di trasmissione telematica, da presentare a pena di decadenza dal contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124

 

Il comma 4 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa pari, come detto, a 1.600 milioni di euro per l'anno 2025. Si prevede, infatti, che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, debba essere pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per un fattore percentuale notificato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

Tale ulteriore provvedimento del direttore dell’Agenzie delle entrate deve essere emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.

 

Il comma 5 stabilisce che il suddetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate renda noto, altresì:

a)      il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti;

b)     la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025;

c)      l'ammontare complessivo del credito d'imposta complessivamente richiesto.

Tali dati devono essere dettagliati per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno e distinguendo ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

Qualora (comma 6) il credito d'imposta indicato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate risulti inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica comunicano, entro il 15 gennaio 2026; al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità.

Rimane fermo quanto previsto dal comma 5, secondo periodo, dell’art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, il quale stabilisce che il credito d'imposta in esame è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

 

Il comma 7 dispone l’applicabilità del più volte richiamato decreto 17 maggio 2024 per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni in esame.

 


 

Articolo 78
(Giubileo)

 

 

L’articolo 78 dispone una autorizzazione di spesa al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e dispone, inoltre, un incremento dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2025 al fine di permettere il completamento degli interventi in conto capitale connessi allo svolgimento dell’evento.

 

 

La norma comporta una maggiore spesa complessiva di 88 milioni di euro per l’anno 2025, autorizzata per le finalità indicati dal comma 1, al fine di contribuire ai maggiori costi connessi alla celebrazione del Giubileo. Ulteriori oneri pari a 7 milioni di euro per l’anno 2025 sono dovuti all’incremento dell’autorizzazione di spesa già vigente per interventi in conto capitale per il completamento degli interventi connessi allo svolgimento dell’evento.

 

Il comma 1, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, autorizza la spesa complessiva di 88 milioni di euro per l’anno 2025 per le seguenti finalità:

a) 37 milioni di euro per il finanziamento dei maggiori costi connessi all’organizzazione e all’allestimento dei grandi eventi giubilari a cura di Società Giubileo s.p.a.;

b) 16,5 milioni di euro connessi all’organizzazione e all’allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale;

c) 34,5 milioni di euro da assegnare alla Regione Lazio per il finanziamento dei maggiori costi connessi all’accoglienza dei pellegrini per le attività di competenza dell’ente.

 

Il comma 2 dispone, al primo periodo, un incremento di 7 milioni di euro per l’anno 2025 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 488, secondo periodo, della L. n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) al fine di permettere il completamento degli interventi di conto capitale connessi allo svolgimento dell’evento di cui al comma 1.

Si ricorda che il primo periodo del comma 488 dell’art. 1 della L. n. 213/2023 (legge di bilancio 2024), in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, a 305 milioni di euro nell'anno 2025 e a 8 milioni di euro nell'anno 2026; nel predetto fondo confluiscono le risorse di cui all'art. 1, comma 420, secondo periodo, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026. In particolare, il secondo periodo del medesimo comma reca una autorizzazione di spesa, oggetto dell’incremento disposto dal comma in esame, per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026.

 

Il secondo periodo del comma in esame prevede che al riparto delle risorse di cui al primo periodo si provvede con il provvedimento e secondo le modalità di cui all' articolo 1, comma 422, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022).

Il comma 422 dell’art. 1 della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), come da ultimo modificato dall'art. 40, comma 2, lettera c), del D.L. n. 36/2022, stabilisce che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi (inclusi quelli relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici) connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che con il D.P.C.M. 15 dicembre 2022 è stato approvato il programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Con successivo D.P.C.M. 8 giugno 2023 sono stati modificati e rimodulati alcuni interventi essenziali ed indifferibili approvati con il citato D.P.C.M. 15 dicembre 2022. Con D.P.C.M. 29 gennaio 2024 è stata approvata la proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Con D.P.C.M. 15 febbraio 2024 è stata approvata una integrazione del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo 2025, con riferimento a interventi di competenza della regione Lazio. Con D.P.C.M. 8 marzo 2024 è stato rimodulato l’intervento n. 122, ricompreso nell’Allegato 1 del D.P.C.M. 8 giugno 2023, che assume la denominazione di “Riqualificazione di piazza Risorgimento”. Con D.P.C.M. 10 aprile 2024 è stato approvato il piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo, da finanziare a titolo di spesa corrente, contenuto nell’Allegato 1, parte integrante del citato D.P.C.M., recante l’“Elenco delle azioni per l’accoglienza dei pellegrini” per il Giubileo 2025. Infine, con il D.P.C.M. 11 giugno 2024 si è proceduto ad una complessiva rimodulazione del programma dettagliato degli interventi al fine di valutare, come sottolineato nella relazione tecnica al disegno di legge in esame, “le diverse esigenze in modo coordinato con i circa 330 interventi già inclusi nel programma dettagliato degli interventi”.

Per approfondimenti si rinvia alla pagina del sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.


 

Articolo 79
(Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico)

 

 

L’articolo 79 prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica sul territorio nazionale. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di tali agevolazioni sono definiti attraverso l’adozione di un decreto interministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge in esame.

 

 

La disposizione autorizza la spesa di 110 milioni di euro per l’anno 2025 al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica sul territorio nazionale.

 

Nello specifico, il comma 1 dell'articolo in esame prevede che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sia adottato un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Tale decreto stabilirà i criteri, le condizioni e le modalità per concedere agevolazioni finanziarie a supporto degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi complementari e funzionali a tali investimenti. L'obiettivo è sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica a livello nazionale, favorendo anche:

·      la destagionalizzazione dei flussi turistici;

·      la digitalizzazione dell'ecosistema turistico;

·      le filiere turistiche;

·      gli investimenti nel rispetto dei principi ESG (Environment, Social, Governance, ovvero i tre pilastri della sostenibilità che contribuiscono al raggiungimento di obiettivi globali come quelli dell'Agenda 2030 dell'ONU);

·      il turismo sostenibile.

 

Il dettato normativo del comma 1 precisa che il predetto decreto interministeriale ha “natura regolamentare”.

Si segnala, tuttavia, che la relazione tecnica presentata dal Governo afferma il contrario, definendo “non regolamentare” la natura del decreto.

 

Il comma 2 specifica che il decreto di cui al comma 1 deve definire:

§  le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all’agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell’Unione europea, nonché i criteri di valutazione dell’istanza di ammissione all’agevolazione (lett. a));

§  le modalità di accesso alle agevolazioni, anche prevedendo specifiche procedure dirette al sostegno di programmi di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dell’offerta turistica (lett. b));

§  le modalità di cooperazione con le regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione degli interventi previsti e dell’apporto di eventuali risorse aggiuntive da parte delle regioni, nonché rispetto alla programmazione e realizzazione di eventuali opere infrastrutturali pubbliche complementari e funzionali all’investimento privato, e la possibile integrazione con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei programmi di investimento (lett. c)).

 

Ai sensi del comma 3 è possibile affidare ad Invitalia le funzioni relative alla gestione dell’intervento previsto dall’articolo in esame, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all’approvazione delle domande di agevolazione, nonché alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all’eventuale rafforzamento della capacità amministrativa necessaria all’attuazione dell’intervento. L’affidamento può avvenire con le modalità stabilite da apposita convenzione e Invitalia può avvalersi di Enit s.p.a.

 

L’articolo 25 del D.L. n. 44/2023 ha autorizzato il Ministero del turismo a costituire una società per azioni denominata ENIT s.p.a. avente ad oggetto l'attività di supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale. La società in house, costituita con decreto del Ministro del Turismo del 29 novembre 2023 è subentrata all’ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo.

 

Secondo la relazione illustrativa presentata dal Governo, il comma 3 specificherebbe che gli oneri connessi all’espletamento delle predette attività sono posti a carico delle risorse destinate all’intervento, “nel limite massimo del 2 per cento delle medesime e parametrate al supporto fornito”. Si segnala, tuttavia, che tale limite non figura all’interno del dettato normativo del comma in esame.

 

Il comma 4 dispone che, per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2025 a valere sulle risorse stanziate ai sensi del comma 6, il quale autorizza, per le finalità previste dall’articolo, la spesa di 110 milioni di euro per il 2025.

Secondo la relazione tecnica del Governo, si prevede di riconoscere le agevolazioni di cui al comma 1 sotto forma di contributo a fondo perduto per una quota fino a 60 milioni di euro, con conseguente impatto di pari ammontare in termini di indebitamento netto.

 

Infine, ai sensi del comma 5, la vigilanza sulle funzioni affidate ad Invitalia ai sensi del comma 3 è effettuata dal Ministero del turismo, che può definire con apposite direttive gli indirizzi operativi per la gestione dell’intervento previsto dall’articolo in esame.

 


 

Articolo 81
(Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta
per gli investimenti nel Mezzogiorno)

 

 

L’articolo 81 reca disposizioni di completamento della disciplina del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per gli anni dal 2018 al 2022.

A tal fine, si autorizza il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste all’adempimento dei relativi obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti per gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati.

 

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio non ascrive all’articolo 81 effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La disposizione in esame concerne la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge, 28 dicembre 2015, n. 208.

In particolare, il comma 1, sulla base di quanto disposto dall’articolo 10, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 31 maggio 2017, n. 115, autorizza il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste all’adempimento, per gli anni dal 2018 al 2022, degli obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato ivi previsti per gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati.

 

L’articolo 10, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 31 maggio 2017, n. 115, stabilisce che, con riferimento agli obblighi di registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc che prevedono gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il termine per la relativa registrazione è pari a sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma primaria, ovvero del provvedimento di attuazione, che consente la fruizione dell’aiuto individuale da parte del soggetto beneficiario. La predetta registrazione, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell’aiuto ad hoc alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell’autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato. La registrazione deve intervenire, comunque, prima della registrazione dell’aiuto individuale.

L’inadempimento dei predetti obblighi di registrazione previsti dal decreto n. 115 del 2017 entro l’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale.

 

Il comma 2 prevede che, successivamente alla predetta registrazione, l’Agenzia delle entrate provveda agli adempimenti di registrazione nel Registro nazionale aiuti.

 

Il comma 3 stabilisce che, conclusi gli adempimenti di registrazione, qualora il credito di imposta sia stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, si esclude l’adozione di ogni atto di recupero ai sensi degli articoli 1, commi da 31 a 36, della legge, 30 dicembre 2021, n. 234, ovvero ai sensi della procedura prevista per il recupero di agevolazioni e  contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19, e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, relativo al recupero di crediti non spettanti o inesistenti, nonché degli avvisi di accertamento (di cui all’articolo 43 del decreto medesimo).

 

 

La legge, 28 dicembre 2015, n. 208, all’articolo 1, commi da 98 a 108, ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie e del 10 per cento per le grandi.

Il decreto legge n. 243 del 2016 ha modificato la disciplina del credito di imposta, prevedendo tra l’altro:

- l’estensione dell’agevolazione all’intero territorio della regione Sardegna;

- l’innalzamento delle aliquote del credito di imposta che sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020;

- l’aumento dell’ammontare massimo agevolabile per ciascun progetto di investimento;

- la cumulabilità del credito di imposta con altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, nei limiti dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea.

L’art. 1, comma 175, della legge n. 234 del 2021, ha riformulato il comma 98 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, adeguando il perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per l’anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Tale credito d’imposta, da ultimo, è stato esteso agli investimenti effettuati nell’anno 2023 dall’articolo 1, comma 265, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).

    

 

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede un divieto generale di concedere aiuti di Stato (articolo 107, par 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione europea gli aiuti di Stato che abbiano intenzione di concedere, con esclusione di quelli coperti da una esenzione generale per categoria oppure quelli di minore importanza, ossia con un impatto appena percettibile sul mercato (principio "de minimis").

In particolare, il paragrafo 3 dell’articolo 107 stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Per un approfondimento in materia di aiuti di Stato si fa rinvio al relativo Tema web sul sito della Camera dei deputati, nonché, per approfondimenti ulteriori, al dossier di documentazione e ricerche Gli aiuti di Stato - Parte generale e Gli aiuti di Stato - Parte speciale.


 

Articolo 115
(
Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n.108 ed efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura)

 

 

L’articolo 115 reca misure di razionalizzazione e riforma del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura.

 

 

Secondo quanto precisato nella relazione tecnica, la disposizione non prevede la assegnazione di nuove risorse a valere sul bilancio dello Stato, dal momento che i flussi di alimentazione periodica del Fondo sono già delineati e disciplinati dall’art. 1, commi 385 e 386 della legge n. 266/2005.

 

L’articolo 115, comma 1, novella l’articolo 15, della legge n. 108 del 1996, al fine di aggiornare lo strumento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, per la concessione di garanzie in favore di attività economiche a rischio di usura, attraverso una garanzia rilasciata da confidi e associazioni/fondazioni antiusura a valere sulle risorse del Fondo loro assegnate.

 

Si ricorda che la legge n. 108 del 1996 (Disposizioni in materia di usura) ha disciplinato, all’art. 15, il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, istituito presso il Ministero dell’Economia, e finalizzato a far accedere al credito più agevolmente le imprese e le famiglie in difficoltà economica. Il Fondo è gestito dal Dipartimento del Tesoro tramite i Confidi, le fondazioni e le associazioni che, grazie ai contributi del Fondo (il 30% delle risorse del fondo va a queste organizzazioni), riescono ad arrivare capillarmente sul territorio. Le garanzie prestate dagli enti gestori del fondo per la prevenzione dell’usura favoriscono l’accensione di prestiti del circuito bancario sviluppando il circuito legale del credito e prevenendo così l’esclusione finanziaria di soggetti deboli che altrimenti potrebbero rivolgersi agli usurai (il 70% delle risorse del fondo è destinato a questa finalità). L’ammontare del Fondo varia di anno in anno e si alimenta in prevalenza con le sanzioni amministrative antiriciclaggio e valutarie.

 

 

Più nel dettaglio la lett. a) modifica il comma 1 dell’articolo 15 il quale nella sua formulazione vigente prevede l’istituzione del citato Fondo stabilendo che il 70 per cento delle risorse debbano essere destinate – come accennato – alla erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti da confidi e il restante 30 per cento a favore delle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura.

 

  Il comma 1 dell’articolo 15 della legge n. 108, come modificato dal disegno di legge, prevede che il Fondo dovrà essere quanto al 60 per cento utilizzato per l’assegnazione in gestione di risorse (n. 1.2) a favore di appositi fondi speciali costituiti da Confidi (n. 1.1 e n. 1.3) e quanto al 40 per cento assegnato in gestione alle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura (n. 1.4 e n. 1.5), per il rilascio delle garanzie “a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili” di cui al comma 6. In seguito a una ulteriore modifica proposta dall’articolo in commento (n. 2) si precisa che i contributi del Fondo devono essere accreditati su specifici conti, separati dai fondi propri dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari, con vincolo di destinazione, aperti presso una o più banche. Tali conti costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari.

 

Attraverso l’esplicitazione del ruolo di “gestori” degli assegnatari e della separatezza e impignorabilità delle risorse vengono di fatto rafforzati i presidi a tutela delle risorse pubbliche.

 

La lett. b) del comma 1 modifica il comma 2 dell’articolo 15 della legge n. 108.

 

Il comma 2 nella sua formulazione vigente subordina la concessione dei citati contributi ai Confidi a determinate condizioni:

-          essi devono costituire speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia (lett.a);

-          i contributi devono essere cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (lett.b).

 

Sempre al fine di rafforzare i presidi a tutela delle risorse pubbliche e in un’ottica di maggiore efficienza il disegno di legge, da un lato, esplicita il ruolo di “gestori” degli assegnatari e della separatezza e impignorabilità delle risorse (n. 1) e, dall’altro, rafforza i criteri di selezione dei Confidi assegnatari di risorse del Fondo (n.2). In base al comma 2 dell’articolo 15, come modificato dalla disposizione in commento si prevede che i contributi ai Confidi sono destinati alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, fino all'80 per cento alle banche, agli intermediari finanziari e ai soggetti di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per operazioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario.

 

L’art. 111 del TU delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993) disciplina l’esercizio del microcredito solidale o a soggetti privati, ossia il credito concesso a soggetti che risultano normalmente “non bancabili”, in quanto si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale.

 

Tali contributi possono essere concessi a condizione che:

-         si tratti di “soggetti garanti autorizzati” ad operare con il Fondo centrale di garanzia per le PMI;

-         che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, fino all'80 per cento alle banche e agli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine o effettuano operazioni di liquidità, incluso l'incremento di linee di credito a breve termine, a favore delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario individuata mediante un giudizio sintetico sulla probabilità di insolvenza ad un anno dell’impresa beneficiaria, in misura non inferiore al 3,6 per cento. La medesima garanzia può essere concessa alle micro e piccole imprese in situazione di elevato rischio finanziario per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni esistenti purché il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

-         i contributi possano essere cumulati, nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea, con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle Regioni e da altri Enti pubblici e privati

 

La lett. c) introduce nell’articolo 15 della legge n. 108 il nuovo comma 2-bis, il quale reca chiari limiti e condizioni all’utilizzo delle risorse assegnate ai confidi per erogazioni dirette. Si prevede in particolare che, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, una quota dei contributi può essere utilizzata dai Confidi, entro il limite del 40 per cento dell’ammontare del loro speciale fondo antiusura al 31 dicembre dell’anno precedente, anche per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario, a condizione che:

-         almeno il 20 percento dell’importo del singolo finanziamento sia concesso facendo ricorso a risorse proprie, sulle quali il Confidi non può giovarsi di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche;

-         i tassi applicati al finanziamento siano adeguati a consentire il mero recupero dei costi sostenuti, nonché la remunerazione del rischio limitatamente alla sola quota di risorse proprie impiegate dal Confidi.

 

 

La lett. d) del comma 1 dell’articolo 115 modifica il comma 6 dell’articolo 15 della legge n. 108 del 1996.

 

Ai sensi del vigente comma 6 le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

 

Il disegno di legge estende la platea dei soggetti erogatori anche a intermediari finanziari e operatori di microcredito ai sensi del già citato articolo 111 del TU delle leggi in materia bancaria e creditizia (n. 1). Si prevede poi espressamente che i contributi alle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura sono cumulabili, nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea, con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle Regioni e da altri Enti pubblici e privati (n. 2).

 

 

La lett. e) inserisce nell’articolo 15 della legge n. 108 il nuovo comma 7-bis, ai sensi del quale gli interventi di garanzia del Fondo per la prevenzione dell’usura sono assistiti dalla garanzia dello Stato di ultima istanza.

 

 

La lett. f) modifica il comma 8 dell’articolo 15 il quale disciplina la Commissione per la gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura e l'assegnazione dei contributi.

Tale Commissione è costituita da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

 

Il disegno di legge, nel confermare la gratuità nella partecipazione, precisa che ai componenti della Commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.

 

La lett. g) tre ulteriori diposizioni (commi da 10-bis a 10-quater) nell’articolo 15. E’ in primo luogo demandata a un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze l’adozione delle disposizioni attuative della nuova disciplina primaria.

 

Il comma 10-ter, in un’ottica di razionalizzazione della vigente disciplina, prevede che gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi, nonché nel caso di gravi irregolarità nella gestione dei contributi assegnati, ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.

 

Il nuovo comma 10-quater prevede che per la gestione dell’intervento nonché per il monitoraggio e controllo dei contributi, il Ministero dell’economia e delle finanze si può avvalere di Consap S.p.A., con oneri posti a carico delle risorse del Fondo, nel limite di 400.000 euro annui a decorrere dal 2025.

 

I commi 2 e 3 dell’articolo 115 recano una specifica disciplina transitoria, volta ad assicurare continuità nell’operatività del Fondo.

 

Più dettagliatamente ai sensi del comma 2 dell’articolo 115 la nuova disciplina del Fondo trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo di cui al nuovo comma 10-bis (vedi supra lett. g).

Dalla medesima data sono abrogati:

-         i commi 256-258 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 sulle possibilità di utilizzo dei contributi che confluiscono in fondi speciali antiusura, separati dai fondi rischi ordinari concessi a Confidi;

-         il comma 386 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 sull’obbligo di restituzione dei contributi erogati a valere sul Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura;

-         il Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (d.P.R. n. 315 del 1997);

-         il decreto ministeriale 6 agosto 1996 recante Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi;

-         il decreto ministeriale 6 agosto 1996 concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime;

-         il decreto ministeriale 20 agosto 2021 attuativo dell’articolo 1, comma 258, legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente l’erogazione di credito a valere sui contributi erogati dal fondo di prevenzione dell’usura da parte dei Confidi iscritti all’elenco di cui all’articolo 112 del Testo unico bancario.

 

Infine ai sensi del comma 3 dell’articolo 115 i Confidi già assegnatari di contributi a valere sulle risorse del Fondo che, decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non rispettano i requisiti di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108 (vedi supra), devono provvedere alla restituzione dei contributi non impegnati.


 

Articolo 119
(Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR)

 

 

L’articolo 119 riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Le riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti. Si fissano inoltre gli obiettivi di risparmio di spesa per il periodo 2025-2027 per le amministrazioni centrali dello Stato. Si prevede la possibilità di modificare con D.M. del Ministro dell’Economia e delle finanze la ripartizione degli obiettivi di risparmio tra Ministeri e le misure per il raggiungimento degli importi definiti.

 

 

L’articolo 119, comma 1, tramite il rinvio all’allegato III, prevede una riduzione di spesa, in termini di risparmi delle amministrazioni centrali, pari a 2.640.265.000 euro per il 2025, 2.600.000.000 euro per il 2026 e 2.535.759.000 euro a decorrere dal 2027.

 

Il comma 1 dispone una riduzione per gli anni 2025, 2026 e a decorrere dall’anno 2027 delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

 

Tali obiettivi programmatici sono espressi nella Tavola II.2.4 di pag. 74 di detto Piano. In particolare, essa riporta gli obiettivi di saldo primario strutturale per il periodo 2025-2029, a cui viene fatta corrispondere la traiettoria di spesa netta primaria finanziata a livello nazionale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 1263/2024 (cd. “braccio preventivo”); inoltre, la Tavola riporta anche il livello di indebitamento netto programmatico. Si rileva che non sono invece presenti informazioni programmatiche sul fabbisogno e sul saldo netto da finanziarie, e che le citate informazioni sull’indebitamento netto, sul saldo primario strutturale e sugli obiettivi di spesa netta sono espressi in percentuale al PIL e non in valori assoluti. Le informazioni sul saldo netto da finanziare e sul livello massimo di ricorso al mercato per gli anni 2025, 2026 e 2027, in valori assoluti, sono poi state espresse nell’Allegato I al presente disegno di legge di bilancio 2025-2027 (C. 2112, Tomo II, pag. 199).  

Il comma 1 dettaglia dunque le riduzioni previste, per Ministero, Missione e Programma, tramite rimando all’allegato III annesso al disegno di legge in esame (C. 2112, Tomo II, pag. 201 e ss.). Il taglio complessivo ammonta a 2,6 miliardi di euro per il 2025, a 2,6 miliardi di euro per il 2026 e a 2,5 miliardi a decorrere dal 2027.

Di seguito si riporta una tabella con le riduzioni complessive delle dotazioni di spesa per Ministero.

 

Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2025-2027 (allegato III)

(migliaia di euro)

MINISTERO

2025

2026

dal 2027

Economia e finanze

782.172

743.851

666.978

Imprese e made in Italy

366.090

375.977

388.583

Lavoro e politiche sociali

34.579

34.224

34.234

Giustizia

85.110

107.387

110.272

Esteri

69.386

70.479

60.681

Istruzione e merito

41.038

39.447

40.584

Interno

217.865

178.028

213.097

Ambiente

125.192

165.242

211.660

Infrastrutture e trasporti

293.693

294.476

236.593

Università e ricerca

246.922

238.590

216.275

Difesa

56.978

55.094

52.725

Agricoltura

63.106

32.327

29.720

Cultura

147.630

178.111

204.089

Salute

41.111

40.758

29.886

Turismo

69.394

46.435

40.383

TOTALE

2.640.265

2.600.427

2.535.759

Fonte: disegno di legge di bilancio 2025-2027, C. 2112, Tomo II, Allegato III, p. 201 ss. NOTA: eventuali imprecisioni sono dovute all’arrotondamento al migliaio di euro.

 

Si prevede, inoltre, che le predette riduzioni di spesa possano essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, anche tra programmi diversi, nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall’articolo 33 della legge n. 196 del 2009, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riporta il prospetto degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dall’articolo 119, comma 1, i quali ammontano, in termini di minore spesa corrente e minore spesa in conto capitale, alle cifre esposte nella tabella che segue.

dati in milioni di euro

art. 119, comma 1

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno/Indebitamento netto

2025

2026

2027

2025

2026

2027

Riduzione spesa Ministeri - Parte corrente

-697,2

-689,7

-639,4

-697,2

-698,7

-639,4

Riduzione spesa Ministeri - Conto capitale

-1.943,1

-1.910,7

-1.896,3

-1.258,9

-1.873,4

-1.698,5

L’allegato III evidenzia, inoltre, che una parte consistente degli obiettivi di riduzione di spesa è costituita da riduzioni di dotazioni dei Ministeri predeterminate per legge, secondo le cifre complessive indicate nella tabella che segue.

dati in milioni di euro

art. 119, comma 1

2025

2026

2027

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

Totale

2.640.265

1.891.052

2.600.427

1.895.340

2.535.759

1.884.173

 

L’allegato III, peraltro, nell’articolare le suddette riduzioni per ciascuno dei Ministeri, ripartisce le riduzioni medesime a livello di Missioni e Programmi, non specificando, tuttavia, quali siano le leggi di spesa e i capitoli di bilancio interessati dalle predette riduzioni.

 

Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire maggiori elementi informativi sulle leggi di spesa interessate dalla riduzione delle dotazioni delle spese dei Ministeri dall’articolo 119, comma 1.

Si ricorda che una riduzione delle dotazioni di missioni e programmi di spesa del bilancio dello Stato è stata effettuata anche dal decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, per finalità di copertura finanziaria del provvedimento (articolo 10, comma 1, lettera i)) per un importo complessivo di 1.441,9 milioni di euro per l’anno 2024, con riferimento a missioni e programmi, di competenza e di cassa, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero della giustizia, del Ministero dell’interno, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della difesa, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della salute, indicati nell’Allegato 2 al citato decreto-legge.

 

Il comma 2 definisce per le amministrazioni centrali dello Stato gli obiettivi di risparmio di spesa per il periodo 2025-2027 nell’importo complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2025, 500 milioni di euro per l’anno 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027 in termini di indebitamento netto. Tali obiettivi sono funzionali al conseguimento del traguardo M1C1-122 della Riforma della revisione della spesa 1.13 del PNRR (c.d. riforma della spending review). I suddetti obiettivi sono individuati nell’ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio per le amministrazioni centrali dello Stato disposte dal disegno di legge in esame, incluse le disposizioni di cui all’articolo 110 in materia di personale pubblico. Gli obiettivi di risparmio sono ripartiti tra i Ministeri secondo quanto indicato nell’allegato IV del disegno di legge, i cui importi sono riportati di seguito.

 

Obiettivi di risparmio di spesa dei Ministeri (spending review)

Triennio 2025-2027 (allegato IV)

(migliaia di euro)

MINISTERO

2025

2026

dal 2027

Economia e finanze

98,2

147,3

168,5

di cui Presidenza del Consiglio dei ministri

32,4

43,6

53,4

Imprese e made in Italy

53,2

76,7

113,0

Lavoro e politiche sociali

5,3

6,7

10,2

Giustizia

5,9

19,6

32,3

Esteri

9,5

13,9

18,7

Istruzione e merito

5,2

7,8

12,2

Interno

22,1

41,8

62,3

Ambiente

11,1

23,7

40,6

Infrastrutture e trasporti

22,9

50,4

80,4

Università e ricerca

34,7

49,0

63,3

Difesa

6,1

13,1

16,6

Agricoltura

7,1

8,2

9,3

Cultura

10,0

23,6

51,2

Salute

6,2

7,9

8,9

Turismo

2,4

10,2

12,4

TOTALE

300,0

500,0

700,0

Fonte: disegno di legge di bilancio 2025-2027, C. 2112, Tomo II, Allegato IV, p. 218 ss. NOTA: gli importi sono in termini di indebitamento netto. Si segnala che la somma dei totali ammonta rispettivamente a 299,9 milioni, 499,9 milioni e 699,9 milioni.

 

Secondo quanto previsto dall’articolo 22-bis della legge di contabilità, gli obiettivi di risparmio fissati per le amministrazioni centrali, in termini di indebitamento netto, dovrebbero essere fissati nei documenti di programmazione (DEF) rinviando ad un successivo D.P.C.M. la ripartizione degli stessi obiettivi per i singoli Ministeri. 

 

Dalla formulazione letterale del comma 2 non risulta chiaro se gli obiettivi di risparmio di spesa disposti dalla presente legge per i singoli Ministeri siano già acquisiti a bilancio per effetto delle disposizioni della presente legge che hanno determinato riduzioni degli stanziamenti, posto che il Prospetto degli effetti finanziari non riporta, con riferimento al comma 2, alcun effetto finanziario. In particolare, andrebbe chiarito se le riduzioni di stanziamenti dei Ministeri siano state conseguite solo attraverso le disposizioni della prima Sezione o anche mediante i definanziamenti effettuati in seconda Sezione.

 

 

La riforma intende rafforzare il processo di revisione e valutazione della spesa (spending review) all'interno della programmazione economico-finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale, come già previsto dalla legislazione nazionale (articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196). In questo ambito si prevede il rafforzamento delle strutture esistenti e la costituzione di nuove strutture appositamente dedicate all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze. L'obiettivo è di conseguire maggiore efficienza della spesa ed efficacia delle politiche pubbliche, anche al fine trovare spazi fiscali che consentano di rendere maggiormente sostenibili le dinamiche della finanza pubblica e di destinare risorse al finanziamento di riforme della tassazione e della spesa pubblica. Si tratta inoltre di implementare il "bilancio di genere" e potenziare ulteriormente il green budgeting, così da poter avere un più ampio e significativo insieme informativo circa le dimensioni, anche finanziarie, di questi fenomeni.

In attuazione del primo traguardo (M1C1-100) della Riforma è stato istituito, presso la Ragioneria generale dello Stato, il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa. A tale Comitato sono attribuite funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e valutazione della spesa e di supporto alla definizione degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero (decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, articolo 9, commi 8 e 9). Il Comitato ha prodotto il 16 novembre 2023 un documento recante "Criteri e metodologie per la definizione dei processi e delle attività di analisi e valutazione della spesa" che riporta il quadro normativo e istituzionale, nonché la procedura, il contenuto, e i metodi di valutazione dei progetti di analisi e valutazione della spesa da parte dei Ministeri. Essi devono redigere un Piano triennale che contenga proposte di riforma e riallocazione delle risorse in tempo utile per la predisposizione del disegno di legge di bilancio.

Il DEF 2022 ha stabilito che le amministrazioni centrali dovranno assicurare i seguenti risparmi di spesa per il triennio 2023-2025: 800 milioni per il 2023; 1.200 milioni per il 2024; 1.500 milioni per il 2025. La ripartizione tra i Ministeri e le aree di intervento sono state definite con il D.P.C.M. 4 novembre 2022 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, come previsto dall'articolo 22-bis della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196. In tal modo è stato raggiunto il secondo traguardo che richiedeva la definizione degli obiettivi di risparmio per la spending review relativi agli anni 2023-2025 (M1C1-104). La legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha realizzato gli obiettivi di spending review determinando minori spese per il bilancio dello Stato, in termini di saldo netto da finanziare, per complessivi 883,1 milioni di euro nel 2023, 1.319,0 milioni nel 2024, 1.480,4 milioni dal 2025, in gran parte mediante riduzioni degli stanziamenti di leggi di spesa operati in Sezione II.

Il DEF 2023 ha stabilito un ulteriore obiettivo di risparmio che le amministrazioni centrali devono conseguire in termini di indebitamento netto pari a: 300 milioni nel 2024, 500 milioni nel 2025 e 700 milioni dal 2026. Con il D.P.C.M. 7 agosto 2023 gli obiettivi di risparmio indicati dal DEF 2023 in termini di indebitamento netto sono stati ripartiti tra i Ministeri. Tali riduzioni di spesa si aggiungono a quanto già previsto con la legge di bilancio 2023, portando la riduzione complessiva a 1,5 miliardi nel 2024, 2 miliardi nel 2025 e 2,2 miliardi a partire dal 2026. Nella NADEF 2023 il Governo ha preannunciato ulteriori misure di riduzioni della spesa nella manovra per il 2024, rispetto a quelle già previste dal DEF 2023 e attuate dal D.P.C.M. 7 agosto 2023, anche al fine di rispettare le raccomandazioni del Consiglio dell'UE in materia di spending review. La legge di bilancio per il 2024 (art. 1, commi 523-526, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha previsto un'ulteriore riduzione delle dotazioni degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023. Il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026.

In attuazione del traguardo previsto entro il 31 dicembre 2022 (M1C1-102) la Ragioneria generale dello Stato, in collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero della giustizia, ha pubblicato il 30 dicembre 2022 la relazione "La revisione della spesa del bilancio dello Stato: valutazione dell'efficacia delle prassi di alcuni ministeri e linee guida per la formulazione e l'implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa". La RGS ha inoltre adottato alla fine del 2022 le "Linee guida per la formulazione e l'implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa dello Stato".

In attuazione dell'obiettivo in scadenza a fine 2023(M1C1-110), l'art. 51-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto la presentazione nel disegno di legge di bilancio, a decorrere dal bilancio per il 2024, di allegati nei quali, per il triennio di riferimento, è data evidenza delle spese relative alla promozione dell'uguaglianza di genere attraverso le politiche pubbliche e delle spese aventi natura ambientale riguardanti le attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. Il Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso al Parlamento il 30 novembre 2023 il documento concernente le spese del bilancio secondo la prospettiva di genere e gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il documento le spese ambientali del bilancio dello Stato e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, allegati al disegno di legge di bilancio 2024 (A.S. 926) in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 51-bis.

I successivi traguardi della riforma riguardano l'adozione delle Relazioni annuali da parte del MEF che certifichino il completamento del processo e il conseguimento degli obiettivi di spending review per gli anni dal 2023 al 2025 (M1C1-111, 115 e 122).

 

Il comma 3 stabilisce la facoltà di modificare sia la ripartizione degli obiettivi di risparmio tra Ministeri come indicati al comma 2, relativi al traguardo M1C1-122 del PNRR, sia le misure che consentono il raggiungimento di tali obiettivi. La norma specifica, tuttavia, che tale modifica debba consentire in ogni caso il raggiungimento degli importi di risparmio indicati dal comma 2, e che in caso di modifica delle misure dedicate al perseguimento di tali intenti, queste debbano essere conformi a quanto indicato dal traguardo M1C1-122.

La norma dispone che tale facoltà di modifica debba attuarsi tramite decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.

Il comma 4 dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze possa, tramite appositi decreti ministeriali, apportare le variazioni di bilancio necessarie in attuazione dei risparmi di spesa stabiliti dal comma 1, e delle eventuali modifiche di obiettivi e misure attuate ai sensi del comma 3. La norma dispone altresì che tali decreti siano comunicati alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti.

Il comma 5 dispone infine che, ai fini di consentire il continuo controllo degli obiettivi di risparmio relativi al traguardo M1C1-122 del PNRR, di cui al comma 2, e delle eventuali modifiche di cui al comma 3, i Ministeri forniscano gli elementi necessari al monitoraggio al Ministero dell’economia e delle finanze. Inoltre, la norma assegna al Ministero dell’economia e delle finanze la facoltà di richiedere eventuali integrazioni ai Ministeri sia relativamente agli elementi trasmessi che in merito alla rendicontazione dei risparmi.

La norma dispone che il Ministero dell’economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle misure di cui ai commi 2 e 3 sulla base delle linee guida adottate dalla Ragioneria Generale dello Stato, anche ai fini del conseguimento del traguardo M1C1-122 del PNRR. Tali linee guida sono state adottate ai sensi dell’articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto nel 2016 e recante l’istituzione di uno specifico ciclo annuale di definizione della revisione della spesa.

Le fasi essenziali di tale ciclo sono riassunte di seguito:

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La seconda Sezione

 Premessa

Nel presente dossier si dà conto, come di consueto, delle sole parti del disegno di legge di bilancio 2025 (A.C. 2112), di interesse della X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera. Si tratta in via prevalente:

·      dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (Tabella 3);

·      dello stato di previsione del Ministero del turismo (Tabella 16);

·      dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (Tabella 2), relativamente alla missione “Competitività e sviluppo delle imprese” (11);

·      dello stato di previsione del Ministero dell’università e ricerca -MUR (Tabella 11), relativamente alla missione “Ricerca e innovazione”, programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base” (17.22), in cui risultano iscritti i capitoli di spesa concernenti il PRORA e l’Agenzia spaziale europea;

·      dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Tabella 9), relativamente alla missione “Energia e diversificazione delle fonti energetiche” (10);

·      dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - MAECI, relativamente alla missione “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo” (16) (Tabella n. 6).


 

 Ministero delle imprese e del made in Italy

L’articolo 127 del disegno di legge di bilancio autorizza, al comma 1, l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

Il comma 2 dispone che le somme impegnate in relazione agli interventi di sostegno nelle aree di crisi siderurgica di cui all’articolo 1 del decreto-legge 410/1993 (L. n. 513/1993), resesi disponibili a seguito dei provvedimenti di revoca, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell’anno 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del MIMIT ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410/1993[15].

Il comma 3 dispone che gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese» e «Altre extra-tributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell’entrata sono correlativamente iscritti, in termini competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del MIMIT, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo (cap. 7342) e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile (cap. 7483).

Le spese finali del Ministero per gli anni 2025-2027

Il disegno di legge di bilancio 2025-2027 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, spese finali, in termini di competenza, pari a 15.507,7 milioni di euro nel 2025, a 9.484,5 milioni di euro per il 2026 e 8.027,1 milioni di euro per il 2027, come si evince dalla tabella che segue.

 

Spese del Ministero delle imprese e del made in Italy per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

Previsioni 2025-2027

Legge di Bilancio

previsioni assestate

bilancio integrato 2025

Diff.
bil 2025/
BIL 2024

bilancio integrato 2026

bilancio integrato 2027

Spese correnti

546,6

619,5

533,1

-13,5

480,2

449,3

Spese in c/capitale

17.688

17.416,6

14.974,6

-2.713,40

9.004,3

7.577,8

SPESE FINALI

18.234,6

18.036,1

15.507,7

-2.726,9

9.484,5

8.027,1

% sulle spese finali STATO

2,1

2,0

1,7

-0,4

1,1

0,9

Rimborso passività finanziarie

21,5

21,5

12,4

0

12,6

12,9

SPESE COMPLESSIVE

18.256,1

18.057,6

15.520,1

-2.726,9

9.497,1

8.040,0

 

Rispetto alla legge di bilancio 2024, il disegno di legge di bilancio 2025-2027 espone dunque per il Ministero un decremento della spesa nel 2025, in termini assoluti, pari a -2,7 miliardi di euro (-15%). Tale decremento è determinato per la quasi totalità dalla riduzione delle spese di conto capitale, le quali peraltro presentano un profilo assai più discendente negli esercizi 2026 e 2027, sino ad arrivare, nell’anno terminale del triennio considerato dal disegno di legge di bilancio, ad una riduzione del 57,2% rispetto all’anno 2024.

 

Gli stanziamenti di spesa del Ministero delle imprese e del made in italy autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 2025, in misura pari all’1,7% della spesa finale del bilancio statale. Tale percentuale era il 2,1% nell’esercizio precedente.

 

Considerati gli oneri per il rimborso delle passività finanziarie, che ammontano a 12,4 milioni nel 2025, le spese complessive per il Ministero risultano pari a circa 15.520,1 di euro.

L’impatto della manovra sulle spese finali per l’anno 2025

Per l’anno 2025, lo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (Tabella 3) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a 15.130,2 milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2025 – attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio – determina complessivamente un incremento delle spese finali di 377,5 milioni di euro, come evidenziato nella tabella che segue:

 

Impatto della manovra sulle spese finali del Ministero delle imprese e del made in Italy – anno 2025

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

2025

Legge di Bilancio

previsioni assestate

BLV

Modifiche Sez. II

Ddl bilancio Sez II

effetti Sez. I

ddl Bilancio integrato sez I+Sez II

Spese correnti

546,6

619,5

539,9

0

539,9

-6,8

533,1

Spese in c/capitale

17.688

17.416,6

14.590,3

283,5

14.873,8

100,8

14.974,6

SPESE FINALI

18.234,6

18.036,1

15.130,2

283,5

15.413,7

94,0

15.507,7

 

Il ddl di bilancio 2025 come integrato degli effetti della manovra, propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a 15.507,7 milioni per il 2025. In tale stanziamento di competenza, risultano preponderanti le spese di parte capitale, che rappresentano il 96,6% del totale delle spese finali del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II determinano un aumento della spesa pari a circa 283,5 milioni di euro, unicamente di conto capitale.

Le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I determinano invece, nel complesso un effetto positivo di circa 94 milioni che è la risultante di un aumento delle spese di conto capitale di 100,8 milioni di euro, e di una riduzione delle spese di parte corrente di 6,8 milioni di euro.

Analisi delle previsioni di spesa per missioni e programmi per l’anno 2025

La tabella seguente espone le previsioni del ddl di bilancio integrato per il 2025 per ciascuna missione e programma di spesa del Ministero, a raffronto con i dati dell’esercizio precedente.

La tabella evidenzia altresì le modifiche che il ddl di bilancio apporta alla legislazione vigente con interventi di manovra sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma.

Riguardo alle modifiche apportate dalla Sezione II, si ricorda che gli interventi di rimodulazione nonché di rifinanziamento/definanziamento o riprogrammazione delle leggi di spesa (operati ai sensi dell’art. 23, comma 3, lett. a) e lett. b) della legge di contabilità) sono riportati negli appositi allegati allo stato di previsione in esame. Le variazioni di Sezione II si sono consustanziate, per il MIMIT, unicamente in rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle leggi di spesa ai sensi dell’art. 23, comma 3, lett. b) della legge di contabilità.

(Dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

 

missione/programma

2024

2025

Legge di Bilancio

Assest

BLV

Modifiche sez. II

ddl bilancio

Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3 lett a)

Variazioni
a.23 c. 3
lett b)

1

Competitività e sviluppo delle imprese (11)

17.167,9

16.973,4

14.523,7

 

283,8

14.807,4

103,8

14.911,3

1.2

Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (11.6)

62,1

62,1

63,4

 

 

63,4

-0,9

62,5

1.3

Incentivazione del sistema produttivo (11.7)

8.819,6

9.053,8

6.993,8

 

- 86,4

6.907,4

211,9

7.119,2

1.4

Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)

89,9

93,3

100,5

 

 

100,5

-0,2

100,3

1.8

Politiche industriali, per la competitività, il made in Italy e gestione delle crisi d’impresa (11.13)

5.790,3

5.807,6

5.046,5

 

-562,2

4.484,3

20,9

4.505,3

1.9

Interventi in materia di difesa nazionale (11.14)

1.879,2

1.879,2

2.125,1

 

+932,4

3.057,6

-120,7

2.936,9

1.10

Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (11.15)

526,8

77,4

194,3

 

 

194,3

-7,3

187

 

- rimborso passività finanziarie

21,5

21,5

12,4

 

 

12,4

 

12,4

2

Regolazione dei mercati (12)

42

40,7

37,7

 

 

37,7

-0,2

37,5

2.1

Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (12.4)

42

40,7

37,7

 

 

37,7

-0,2

37,5

5

Comunicazioni (15)

817,4

871,6

455,9

 

-0,2

455,7

-3,9

451,8

5.1

Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)

14,3

14,3

12,4

 

 

12,4

-0,1

12,3

5.2

Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)

749,1

803,1

392,0

 

-0,1

391,9

-3,2

388,7

5.3

Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)

54

54

51,5

 

-0,1

51,4

-0,7

50,7

6

Ricerca e innovazione (17)

9,9

36

11,6

 

 

11,6

-1

10,5

6.1

Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell’informazione (17.18)

9,9

36

11,6

 

 

11,6

-1

10,5

7

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

218,9

136

113,7

 

 

113,7

-4,7

109

7.1

Indirizzo politico (32.2)

132,5

45,8

23,5

 

 

23,5

-0,1

23,4

7.2

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

86,4

90,2

90,2

 

 

90,2

-4,7

85,5

 

SPESA COMPLESSIVA MIMIT

18.256,1

18.057,7

15.142,6

 

283,5

15.426,1

94

15.520,1

 

SPESA FINALE MIMIT

18.234,6

18.036,2

15.130,2

 

283,5

15.413,7

94

15.507,7

Tra parentesi la numerazione generale della missione/programma.  Eventuali sfasamenti nelle cifre decimali sono dovute ad arrotondamenti.

 

La spesa complessiva del Ministero è allocata su 5 missioni e 13 programmi. La gran parte della spesa è allocata sulla missione “Competitività e sviluppo delle imprese (11)” che rappresenta circa il 96% delle spese del Ministero e sulla missione “Comunicazioni (15)”, che rappresenta il 3% circa delle spese del Dicastero.

Si tratta delle missioni di spesa sulle quali si è concentrata la quasi totalità della manovra.

 

Di seguito se ne illustrano, nel dettaglio, le variazioni.

 

Appare opportuno evidenziare che lo stato di previsione del MIMIT – come tutti gli altri stati di previsione del bilancio statale – è interessato dagli effetti delle riduzioni alle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa dei Dicasteri, disposte dall’articolo 119, comma 1 del disegno di legge e dettagliate nell’allegato III. Tali riduzioni ammontano, complessivamente, per il MIMIT, a 366,1 milioni per il 2025, a 376 milioni per il 2026, a 388,6 milioni nel 2027.

Missione “Competitività e sviluppo delle imprese”

La missione reca, a BLV 2025, uno stanziamento di competenza pari a 14.523,70 milioni di euro.

Nella missione è iscritto il rimborso delle passività finanziarie del Ministero pari a 12,4 milioni di euro.

Dunque, al netto di tale importo, lo stanziamento della missione è pari, a BLV 2025, a 14.511,3 milioni di euro.

 

Considerando gli effetti della manovra, le spese della missione ammontano a 14.898,9 milioni per il 2025 nel bilancio integrato, con un incremento di 387,6 milioni.

 

L’incremento è dovuto agli effetti congiunti della Sezione I (+ 103,8 milioni) e della Sezione II (+283,8 milioni).

Gli interventi di Sezione I (+103,8 milioni) risultano concentrati, principalmente, sul programma Incentivazione del sistema produttivo (11.7) (+211,9 milioni) e sul programma Interventi in materia di difesa nazionale (11.14) (-120,7 milioni di euro), e, in misura più limitata, sul programma Politiche industriali, per la competitività, il made in Italy e gestione delle crisi di impresa (11.13) (+20,9 milioni di euro) e sul programma Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (11.15) (-7,3 milioni di euro).

 

Quanto al programma Incentivazione del sistema produttivo (11.7) l’effetto di Sezione I (+ 211,9 milioni) è ascrivibile:

·        al rifinanziamento della cd. “Nuova Sabatini” di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, disposto dall’articolo 75.

Con l’incremento operato, il cap.7489 – sul quale sono iscritte le somme della “Nuova Sabatini”, espone uno stanziamento a DLB integrato pari a 607 milioni per il 2025, a 260 milioni per il 2026 e a 460 milioni per il 2027;

·        ai tagli operati al programma ai sensi dell’articolo 119, comma 1 e Allegato III, che complessivamente ammontano a 188,1 milioni di euro. Tali tagli si sono concentrati sui seguenti capitoli di spesa, tutti di conto capitale:

o    cap. 7342, relativo al Fondo per la competitività e lo sviluppo, che registra una riduzione di 1,9 milioni di euro nel 2025, di 0,8 milioni nel 2026 e di 2,8 milioni nel 2027.

Il cap.7342, come si dirà di seguito, è interessato anche da riduzioni di Sezione II, ed espone uno stanziamento, a DLB integrato, pari a 26,5 milioni per il 2025, a 17,5 milioni per il 2026 e a 32,6 milioni per il 2027;

o    cap. 7343, relativo ai contratti di sviluppo nel settore industriale, che registra una riduzione di 67,2 milioni per ciascun anno del triennio 2025- 2027.

Il cap.7343, come si dirà di seguito, è interessato anche da riduzioni da Sezione II, ed espone uno stanziamento, a DLB integrato, pari a 961,3 milioni per il 2025, a 750,8 milioni per il 2026 e a 750,8 milioni per il 2027;

o    cap. 7348, relativo al Fondo per la realizzazione di progetti IPCEI, che registra una riduzione di 1,5 milioni per il 2025, di 0,9 milioni per il 2026, di 1,8 milioni per il 2027.

Il cap.7348 espone uno stanziamento, a DLB integrato, pari a 246,5 milioni per il 2025, a 260,9 milioni per il 2026 e a 378,9 milioni per il 2027;

o    cap. 7478, relativo al “Fondo crisi d’impresa”, che riporta una riduzione di 19,6 milioni nel 2025, di 18 milioni nel 2026 e di 16,9 milioni nel 2027;

Il cap.7478, come si dirà di seguito, è interessato anche da riduzioni di Sezione II, ed espone uno stanziamento, a DLB integrato, pari a 146,3 milioni per il 2025, a 162,1 milioni per il 2026 e a 152,2 milioni per il 2027;

o    cap. 7496, relativo alle risorse per la gestione di misure agevolative e progetti di valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, che riporta una riduzione di circa 0,7 milioni per il 2025, di 3,2 milioni per il 2026 e di 1,4 milioni per il 2027;

Il cap.7496 espone uno stanziamento, a DLB integrato, pari a 5,9 milioni per il 2025, a 38,6 milioni per il 2026 e a 24,7 milioni per il 2027;

o    cap. 7635, relativo al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che registra una riduzione di circa 91,5 milioni per ciascuno degli anni 2025-2027;

Il cap.7635 espone uno stanziamento, a DLB integrato, pari a 91,5 milioni per ciascun anno del triennio 2025-2027;

o    cap. 7345, relativo al Fondo di garanzia per le PMI, che riporta una riduzione di 5,6 milioni per il 2025, di 3,2 milioni per il 2026, di 2,2 milioni per il 2027.

Il cap.7345 espone uno stanziamento, a DLB integrato, pari a 4.375,4 milioni per il 2025, a 1.203,8 milioni per il 2026, a 161,9 milioni per il 2027.

 

Quanto al programma Interventi in materia di difesa nazionale (11.14), l’effetto di Sezione I (- 120,7 milioni di euro) è ascrivibile interamente ai tagli operati ai sensi dell’articolo 119, comma 1 e Allegato III, i quali hanno inciso sui seguenti capitoli sottesi al programma in questione:

o   cap. 7420 relativo agli Interventi per l’attuazione di programmi ad alta valenza tecnologica in ambito difesa e sicurezza nazionale, per 3,7 milioni per il 2025, per 3 milioni per il 2026 e 3,5 milioni per il 2027;

Il cap.7420, come si dirà di seguito, è interessato anche da interventi di Sezione II, ed espone uno stanziamento, a DLB integrato, pari a 68,7 milioni per il 2025, a 88,9 milioni per il 2026 e a 88,4 milioni per il 2027

o   cap. 7421 relativo agli interventi per lo sviluppo delle attività industriali ad alta tecnologia dei settori aeronautico e aerospazio in ambito difesa e sicurezza nazionale, per 76,1 milioni per il 2025, per 87,7 milioni per il 2026 e per 104,5 milioni per il 2027;

Il cap.7421, come si dirà di seguito, è interessato anche da incrementi da Sezione II, ed espone uno stanziamento, a DLB integrato, pari a 1.124,7 milioni per il 2025, a 1204,1 milioni per il 2026 e a 1440,8 milioni per il 2027;

o   cap. 7485 relativo allo sviluppo e acquisizione delle Unità navali FREMM, per 40,9 milioni per il 2025, per 49,9 milioni per il 2026, per 46,5 milioni per il 2027.

Il cap.7485, come si dirà di seguito, è interessato anche da incrementi da Sezione II, ed espone uno stanziamento, a DLB integrato, pari a 1.032,2 milioni per il 2025, a 1.120,5 milioni per il 2026 e a 1.183 milioni per il 2027.

 

Anche gli interventi in riduzione sul programma Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (11.15) (-7,3 milioni di euro) sono ascrivibili interamente ai tagli operati ai sensi dell’articolo 119, comma 1 e Allegato III. I tagli hanno inciso precipuamente:

o   sul cap. 7359, relativo alle somme da destinare alla Fondazione centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore. Il capitolo registra una riduzione di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2025-2027

Il cap.7359 espone uno stanziamento, a DLB integrato, pari a 20 milioni per ciascun anno del triennio 2025-2027.

o   sul cap. 7455, relativo alle somme da destinare alla Fondazione centro italiano di ricerca per l’automotive, per 2 milioni per ciascuno degli anni 2025-2027.

Il cap.7455 espone uno stanziamento, a DLB integrato, pari a 18 milioni per ciascun anno del triennio 2025-2027.

 

Quanto agli interventi di Sezione I relativi al programma Politiche industriali, per la competitività, il made in Italy e gestione delle crisi di impresa (11.13) (+20,9 milioni di euro) essi sono determinati:

·        dall’articolo 74, che dispone la costituzione, presso il MIMIT, di un Fondo – dotato di 60 milioni di euro per l’anno 2025, di 50 milioni di euro per l’anno 2026 e di 80 milioni di euro per l’anno 2027 – per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento, avendo fruito del credito d’imposta ricerca e sviluppo.

A DLB integrato, le risorse in questione risultano iscritte su un capitolo di nuova istituzione, cap. 7473.

·        dai tagli operati ai sensi dell’articolo 119, comma 1 e Allegato III, i quali incidono sul programma per circa 39 milioni di euro. I tali hanno riguardato in particolare:

o   il cap. 7423, relativo agli interventi nei settori industriali ad alta tecnologia, per 31,3 milioni di euro nel 2025, per 26 milioni nel 2026 e per 30,2 milioni nel 2027.

Il cap. 7423, come si dirà di seguito, è interessato, per gli anni 2026 e 2027, anche da riduzioni da Sezione II, ed espone uno stanziamento, a DLB integrato, pari a 334,3 milioni per il 2025, a 287 milioni per il 2026 e a 325,1 milioni per il 2027;

o   il capitolo 7428, relativo al Fondo d’investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della green economy, per 5 milioni di euro, per ciascun anno del biennio 2025-2026;

Il cap.7428 espone uno stanziamento, a DLB integrato, pari a 45 milioni per ciascun anno 2025-2026, mentre è privo di stanziamento per il 2027.

o   il capitolo 7491, relativo alla Promozione e realizzazione di progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e formazione su tecnologie avanzate, per 1 milione di euro per il 2025, 0,7 milioni per il 2026 e per 2,4 milioni per il 2027.

Il cap.7491, come si dirà di seguito, è interessato, per gli anni 2026 e 2027, anche da riduzioni da Sezione II, ed espone uno stanziamento, a DLB integrato, pari a 9 milioni per il 2025, a 6,1 milioni per il 2026 e a 21,7 milioni per il 2027.

 

Quanto agli interventi di Sezione II, questi, come detto, incidono in aumento sugli stanziamenti della missione, per complessivi 283,8 milioni, che derivano dalle seguenti variazioni di leggi di spesa, esposte nelle tabelle di seguito e ripartite in base al programma di appartenenza.

 

Ministero delle imprese e del made in Italy

missione - Competitività e sviluppo delle imprese (11)

programma – incentivazione del sistema produttivo (11.7)

DEFINANZIAMENTI

 

 

2025

2026

2027

2028 ss

L n. 46 del 1982 art. 14 “FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA.” - (Cap-pg: 7342/6) - (Scad. Variazione 2025)

LV

26,5

10,0

7,5

-

Def.

-16,5

-

-

-

DL n. 34 del 2020 art. 43 c. 1 “FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA” - (Cap-pg: 7478/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

176,3

162,1

152,2

843,9

Def.

-30,0

-

-

-

DL n. 112 del 2008 art. 43 “CONTRIBUTI PER L’EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PER CONTRATTI DI SVILUPPO NEL SETTORE INDUSTRIALE” - (Cap-pg: 7343/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

692,0

472,0

467,4

4.196,0

Def.

-40,0

-30,0

-25,4

-

DL n. 124 del 2019 art. 58/bis c. 1 “SOMME DA DESTINARE ALLA SEZIONE SPECIALE DEL FONDO DI GARANZIA PMI PER LA GARANZIA IN FAVORE DEI FONDI PENSIONE CHE INVESTANO RISORSE PER LA CAPITALIZZAZIONE O RIPATRIMONIALIZZAZIONE DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE.” - (Cap-pg: 7345/3) - (Scad. Variazione 2035)

LV

32,4

10,8

10,8

99,6

Def.

-

-

-

-12,0

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 109 “FONDO IMPRESE CREATIVE” (*) - (Cap-pg: 7342/31) - (Scad. Variazione 2026)

LV

9,0

7,5

13,5

3,5

Def.

-

-3,0

-

-

 

 

 

Ministero delle imprese e del made in Italy

missione - Competitività e sviluppo delle imprese (11)

programma – politiche industriali, per la competitività, il made in italy e la gestione delle crisi di impresa (11.13)

DEFINANZIAMENTI

 

 

2025

2026

2027

2028 ss

L n. 808 del 1985 “INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L’ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA’ DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO.” - (Cap-pg: 7423/10 - 7423/13) - (Scad. Variazione 2029)

LV

87,3

22,7

60,8

123,5

Def.

-

-9,2

-25,0

-63,5

L n. 808 del 1985 art. 3 c. 1 p. A “INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L’ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA’ DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO” - (Cap-pg: 7423/2 - 7423/10) - (Scad. Variazione 2026)

LV

194,0

257,0

236,2

904,0

Def.

-

-36,5

-

-

DL n. 17 del 2022 art. 22 c. 1 “FONDO PER LA TRANSIZIONE VERDE, LA RICERCA, GLI INVESTIMENTI DEL SETTORE AUTOMOTIVE E PER IL RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI ALL’ACQUISTO DI VEICOLI NON INQUINANTI” - (Cap-pg: 7333/1 - 7356/1) - (Scad. Variazione 2030)

LV

762,2

1.012,2

1.012,2

3.036,6

Def.

-562,2

-812,2

-812,2

-2.436,6

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. G/ter “ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI” - (Cap-pg: 7491/3) - (Scad. Variazione 2030)

LV

9

13,3

29,4

94.0

Def.

0,0

-7,3

-7,3

-50

 

Ministero delle imprese e del made in Italy

missione - Competitività e sviluppo delle imprese (11)

programma - Interventi in materia di difesa nazionale (11.14)

RIFINANZIAMENTI

 

 

2025

2026

2027

2028 ss

L n. 266 del 1997 art. 4 c. 3 “PROGRAMMI TECNOLOGICI PER LA DIFESA AEREA NAZIONALE” - (Cap-pg: 7421/3 - 7421/4) - (Scad. Variazione 2039)

LV

255,7

153,0

139,5

1.600,0

Rif.

440,0

415,0

500,0

4.960,0

DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. C “SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO” - (Cap-pg: 7420/1 - 7420/2) - (Scad. Variazione 2029)

LV

57,9

44,5

31,5

190,0

Rif.

-

20,0

20,0

50,0

LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 95 p. 3 “CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L’ACQUISIZIONE DELLE UNITA’ NAVALI FREMM” - (Cap-pg: 7485/14) - (Scad. Variazione 2039)

LV

84,1

225,6

256,6

507,4

Rif.

325,0

346,0

325,0

2.300,0

LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 37 “CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE” - (Cap-pg: 7419/7 - 7419/8) - (Scad. Variazione 2039)

LV

60,0

55,0

65,0

1.115,0

Rif.

157,0

192,0

245,0

1.049,0

DEFINANZIAMENTI

 

 

2025

2026

2027

2028 ss

L n. 266 del 1997 art. 4 c. 3 “PROGRAMMI TECNOLOGICI PER LA DIFESA AEREA NAZIONALE” - (Cap-pg: 7421/3 - 7421/4) - (Scad. Variazione 2039)

LV

255,7

153,0

139,5

1.600,0

Def.

-10,0

-

-

-10,0

DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. C “SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO” - (Cap-pg: 7420/1 - 7420/2) - (Scad. Variazione 2029)

LV

57,9

44,5

31,5

190,0

Def.

-25,0

-17,5

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. G/ter “ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI” - (Cap-pg: 7421/27) - (Scad. Variazione 2025)

LV

86,9

21,5

118,2

44,2

Def.

-0,02

 

 

 

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. G/ter “ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI” - (Cap-pg: 7421/25) - (Scad. Variazione 2026)

LV

134,1

114,5

271,9

178,6

Def.

-

-5,0

-

-

LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 179 p. B “PROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI” - (Cap-pg: 7421/18) - (Scad. Variazione 2025)

LV

1,9

 

 

 

Def.

-1,9

-

-

-

LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 179 p. C “PROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI” - (Cap-pg: 7421/19) - (Scad. Variazione 2025)

LV

2,6

-

-

-

Def.

-2,6

-

-

-

RIPROGRAMMAZIONI

 

 

2025

2026

2027

2028 ss

LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 37 “CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE” - (Cap-pg: 7419/7 - 7419/8) - (Scad. Variazione 2039)

LV

60,0

55,0

65,0

1.115,0

Ripr

50,0

110,0

20,0

-180,0

 

Ministero delle imprese e del made in Italy

missione - Competitività e sviluppo delle imprese (11)

programma – politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (11.15)

DEFINANZIAMENTI

 

 

2025

2026

2027

2028 ss

DL n. 34 del 2020 art. 42 c. 5 “RISORSE DA DESTINARE ALLA COSTITUZIONE DELLA ‘FONDAZIONE ENEA TECH’” - (Cap-pg: 7631/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

10,0

20,0

10,0

-

Def.

-

-

-10,0

-

 


 

Ministero del turismo

L’articolo 140 del disegno di legge di bilancio autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Le spese finali del Ministero per gli anni 2025-2027

Il disegno di legge di bilancio 2025-2027 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero del turismo, spese finali, in termini di competenza, pari a 425,5 milioni di euro nel 2025, a 203,8 milioni di euro per il 2026 e 165,9 milioni di euro per il 2027, come si evince dalla tabella che segue.

 

Spese del Ministero del Turismo per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

Previsioni 2025-2027

Legge di Bilancio

previsioni assestate

bilancio integrato 2025

Diff.
bil 2025/
BIL 2024

bilancio integrato 2026

bilancio integrato 2027

Spese correnti

161,2

172,3

151

-10,2

93,1

84,4

Spese in c/capitale

204,7

205

274,5

69,8

110,8

81,5

SPESE FINALI

365,9

377,3

425,5

59,6

203,8

165,9

% sulle spese finali STATO

0,04

0,04

0,05

0,01

0,02

0,02

 

Rispetto alla legge di bilancio 2024, il disegno di legge di bilancio 2025-2027 espone dunque per il Ministero del turismo un incremento di spesa nel 2025 (in termini assoluti pari a circa 59,6 milioni di euro, +16,3%).

Tale incremento è determinato principalmente da un aumento di circa 69,8 milioni nelle spese in conto capitale, le quali però si riducono sensibilmente negli esercizi 2026 e 2027. Le spese in conto corrente calano di circa 10,2 milioni di euro nel 2025 e in maniera ancor più sensibile nel 2026 e nel 2027. Complessivamente, nell’anno 2027 è prevista una riduzione del 54,7% della spesa del Ministero del turismo rispetto al bilancio del 2024.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 2025, in misura pari allo 0,05% della spesa finale del bilancio statale. Tale percentuale era lo 0,04% nell’esercizio precedente.

 

 

 

L’impatto della manovra sulle spese finali per l’anno 2025

Per l’anno 2025, lo stato di previsione del Ministero del turismo (Tabella n. 16) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a 364,8 milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2025 – attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio – determina complessivamente un incremento delle spese finali di circa 60 milioni di euro, come evidenziato nella tabella che segue:

 

Impatto della manovra sulle spese finali del Ministero del Turismo - anno 2025

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

2025

Legge di Bilancio

previsioni assestate

BLV

Modifiche Sez. II

Ddl bilancio Sez II

effetti Sez. I

ddl Bilancio integrato sez I+Sez II

Spese correnti

161,2

172,3

132,44

20

152,44

-1,4

151

Spese in c/capitale

204,7

205

232,42

0

232,42

42,0

274,5

SPESE FINALI

365,9

377,3

364,9

20

384,9

40,6

425,5

 

Il ddl di bilancio 2025 come integrato degli effetti della manovra, propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a 425,5 milioni per il 2025.

In tale stanziamento di competenza risultano preponderanti le spese in conto capitale, che rappresentano il 64,5% del totale delle spese finali.

Gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra sono complessivamente +60,6 milioni, dei quali +20 milioni sulla parte corrente e interamente ascrivibili a modifiche di Sezione II e + 40,6 milioni ascrivibili agli interventi di Sezione I. Quest’ultimo importo è determinato da un incremento della spesa di conto capitale di 42 milioni e da una riduzione della spesa corrente di 1,4 milioni.

Si rileva sin d’ora, al riguardo, che il MITUR è interessato dagli effetti delle riduzioni, disposte dall’articolo 119, comma 1 del disegno di legge, alle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Dicasteri, come dettagliate nell’allegato III. Tali riduzioni ammontano, complessivamente, per il MITUR, a 69,4 milioni per il 2025, a 46,4 milioni per il 2026, a 40,4 milioni nel 2027.


 

Analisi delle previsioni di spesa per missioni e programmi per l’anno 2025

La tabella seguente espone le previsioni del ddl di bilancio integrato per il 2025 per ogni missione e programma di spesa del Ministero, a raffronto con i dati dell’esercizio precedente.

La tabella evidenzia altresì le modifiche che il ddl di bilancio apporta alla legislazione vigente con interventi di manovra sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma.

Riguardo alle modifiche apportate dalla Sezione II – che per quanto attiene al MITUR si sono concretizzate in un unico rifinanziamento di legge di spesa (operato ai sensi dell’art. 23, comma 3, lett. b) della legge di contabilità) – sono riportate negli appositi allegati allo stato di previsione in esame.

(Dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DEL TURISMO

 

missione/programma

2024

2025

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

ddl bilancio Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3 lett a)

Variazioni
a.23 c. 3
lett b)

1

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

18,5

18,9

20,2

0,0

0,0

20,2

-0,2

19,9

1.1

Indirizzo politico (32.2)

9,5

9,5

9,6

0,0

0,0

9,6

-0,1

9,5

1.2

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

8,9

9,4

10,6

0,0

0,0

10,6

-0,2

10,4

2

Turismo (31)

347,4

358,4

344,7

0,0

20,0

364,7

40,9

405,5

2.1

Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)

9,6

9,6

10,8

0,0

0,0

10,8

-0,1

10,7

2.4

Vigilanza, regolamentazione delle  professioni turistiche (31.5)

27,5

29,1

18,2

0,0

0,0

18,2

-0,3

17,9

2.5

Promozione e valorizzazione strategica dell’offerta turistica nazionale e innovazione (31.6)

304,9

314,3

310,9

0,0

20,0

330,9

41,7

372,6

2.6

Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (31.7)

5,4

5,4

4,8

0,0

0,0

4,8

-0,5

4,3

 

SPESA FINALE MITUR

365,9

377,3

364,9

0,0

20,0

384,9

40,6

425,5

Tra parentesi la numerazione generale della missione/programma. Eventuali incongruenze nelle somme finali sono dovute all’arrotondamento numerico al primo decimale.

 

La spesa complessiva del Ministero del turismo è allocata su 2 missioni e 6 programmi.

 

La gran parte della spesa è allocata su una missione “Turismo” (31), che rappresenta il 95,3% delle spese del Ministero. Su tale missione, ed in particolare sul programma di spesa “Promozione e valorizzazione strategica dell’offerta turistica nazionale e innovazione (31.6) si è essenzialmente concentrata la manovra, come verrà di seguito illustrato.

Missione 31 “Turismo”

La missione 31 reca, a BLV 2025, uno stanziamento di competenza pari a 344,7 milioni di euro, pari al 94,5% della spesa finale del MITUR.

 

Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), le spese della missione ammontano a 405,5 milioni per il 2025 nel bilancio integrato, con un incremento di 60,9 milioni.

L’incremento è essenzialmente dovuto agli effetti della Sezione I (+40,9 milioni) e della Sezione II (+20 milioni) e risulta concentrato, principalmente, come già accennato, sul programma Promozione e valorizzazione strategica dell’offerta turistica nazionale e innovazione (31.6). Più specificamente, i maggiori stanziamenti sono dovuti, per quanto riguarda la Sezione I:

§  all’articolo 79, che ha autorizzato la spesa di 110 milioni di euro per l’anno 2025 al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica sul territorio nazionale. Le relative risorse sono allocate sul capitolo di nuova istituzione cap. 8515, denominato “somme destinate ai contratti di sviluppo per il turismo”;

§  ai tagli operati al programma ai sensi dell’articolo 119, comma 1 e Allegato III, che complessivamente ammontano, per la missione qui in esame, a 69,2 milioni di euro. I tagli si sono concentrati principalmente sui seguenti capitoli di spesa:

§  cap. 8601, relativo al Fondo per l’ammodernamento, a sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento, che registra una riduzione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e una riduzione di 14 milioni di euro per l’anno 2027.

Dunque, con la riduzione operata, il cap. 8601 espone uno stanziamento a DLB integrato pari a 80 milioni per il 2025, a 80 milioni per il 2026 e a 56 milioni per il 2027.

§  cap. 7115, relativo al Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, che registra una riduzione di 47,5 milioni di euro per il 2025 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Dunque, con la riduzione operata, il cap.7115 espone uno stanziamento a DLB integrato pari a 47,5 milioni per il 2025, a 25 milioni per il 2026 e a 25 milioni per il 2027.

 

Per quanto riguarda la Sezione II, l’incremento di spesa è dovuto al rifinanziamento pari a 20 milioni di euro per l’anno 2025 del Fondo unico per il turismo di parte corrente, privo a BLV di disponibilità, come esposto nella tavola che segue:

 

Ministero del turismo

 

2025

2026

2027

2028 ss

RIFINANZIAMENTI

LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 366 "Fondo unico per il turismo" - (Cap-pg: 2025/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

-

-

-

-

Rif.

20,0

-

-

-

 


 

Altri stati di previsione: missioni e programmi di interesse

Ministero dell’economia e finanze: missione “Competitività e sviluppo delle imprese”

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


 

missione/programma

2024

2025

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

 Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul
a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1

Variaz.
a.23 c. 3 lett b)

7

Competitività e sviluppo delle imprese (11)

46.464,6

65.953,7

56.500,3

0

0

56.500,3

5.968,2

62.468,5

7.1

Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)

3.877,9

3.990,4

1.902,4

0

0

1.902,4

-197,5

1.705

7.2

Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)

42.576,6

61.963,3

54.597,9

0

0

54.597,9

6.165,7

60.763,6

 

In % SPESA MEF

5,7

7,9

7,0

 

 

 

 

7,7

Tra parentesi la numerazione generale della missione/programma.  Eventuali sfasamenti nelle cifre decimali sono dovuti ad arrotondamenti.

 

La missione “Competitività e sviluppo delle imprese” è condivisa tra Ministero delle imprese e del made in Italy e MEF e vede all’interno dello stato di previsione di quest’ultimo due programmi di spesa: “Incentivi alle imprese per interventi di sostegno” (11.8) e “Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità” (11.9), ove sono allocate le risorse relative ai crediti d’imposta e altri incentivi fiscali per le imprese.

 

La missione reca, a BLV 2025, uno stanziamento di competenza pari a 56.500,3 milioni di euro (il 7% delle risorse iscritte nello stato di previsione del MEF).

Considerando gli effetti della manovra, determinati unicamente da interventi di Sezione I, le spese della missione ammontano, nel bilancio integrato, a 62.468,5 milioni per il 2025, con un incremento di 5.968,2 milioni. La missione dunque assorbe, a DLB integrato, il 7,7% delle risorse del MEF.

Per quanto riguarda gli interventi di Sezione I, i tagli operati ai sensi dell’articolo 119, comma 1 del disegno di legge alle dotazioni dei Ministeri e dettagliati nell’allegato III hanno riguardato il programma “Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)”, per un importo pari a 197,5 milioni di euro.

Entrando nel merito, i tagli hanno prevalentemente inciso sui seguenti capitoli:

·        cap. 1900, relativo agli interessi da corrispondere a Cassa depositi e prestiti sui finanziamenti a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, il quale registra una riduzione di circa 5,5 milioni di euro su ciascun anno del triennio 2025-2027;

·        cap. 2158, relativo alle somme da trasferire alla PCM per il contributo in conto interessi sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il credito sportivo per le esigenze di liquidità delle associazioni sportive, che registra una riduzione di circa 2,4 milioni per il 2025.

Il capitolo è stato interessato altresì da ulteriori interventi di Sezione I, determinati in specie dall’articolo 46, che ha disposto il rifinanziamento del fondo speciale per il credito sportivo di 50 milioni per il 2026 e di 40 milioni per il 2027.

·        cap. 7407, relativo agli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative, il quale registra una riduzione di 39,5 milioni nel 2025, e di 29,5 milioni in ciascuno degli anni 2026 e 2027;

·        cap. 7300, relativo al Fondo di cui alla legge n. 394/1981 destinato alla concessione di finanziamenti agevolati a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane in paesi extracomunitari, il quale registra una riduzione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Pertanto, il capitolo 7300 a DLB integrato riporta uno stanziamento di 1.350 milioni nel 2025 e di 1350 milioni nel 2026. Nessuna dotazione è iscritta per il 2027.

 

Quanto al programma “Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità” (11.9), gli incrementi di Sezione I, pari a 6.165,7 milioni di euro, hanno riguardato i seguenti capitoli:

·        cap. 7800, relativo alle somme da versare all’entrata del bilancio dello stato per i crediti d’imposta fruiti dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite del Mezzogiorno che, privo di dotazioni a BLV 2025, riporta a DLB integrato un incremento di 1.600 milioni nell’anno 2025. Tale aumento è ascrivibile all’articolo 77, che ha previsto il riconoscimento del credito d’imposta ZES per l’anno 2025.

·        cap. 3888, relativo alle somme relative alla riduzione del cuneo fiscale, che riporta un incremento di 4.413,6 milioni a decorrere dall’anno 2025, ascrivibile all’articolo 2, comma 3 del disegno di legge.

A DLB integrato pertanto il capitolo riporta una dotazione di 4.413,7 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027.

·        cap. 3897, relativo alle compensazioni fruite dai datori di lavoro sulle ritenute Irpef per effetto del riconoscimento, ai lavoratori dipendenti e assimilati, del contributo a titolo di trattamento integrativo, che registra un aumento di 152,1 milioni nell’anno 2025. L’incremento è ascrivibile all’articolo 69, il quale riconosce per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale per le prestazioni di lavoro notturno e straordinario.

 

Ministero dell’Università e della ricerca e Ministero dell’economia e finanze: missione “ricerca e innovazione”

 

Presso il Ministero dell’università e ricerca (MUR), nella missione “Ricerca e innovazione”, è iscritto il programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base” (17.22).

In tale programma, sono appostate le risorse relative al PRORA, iscritte sul capitolo 1678-pg.1, nonché le risorse per l’Agenzia spaziale europea. Al riguardo si rammenta il capitolo 7238, relativo alla spesa per la partecipazione italiana ai programmi dell’Agenzia spaziale europea (ESA) e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica.

 

Al riguardo si segnala che, con il disegno di legge di bilancio in esame:

·         il capitolo 1678 pg.1/MUR “Contributo dello Stato per la ricerca scientifica”, piano di gestione 1 - spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), subisce, in virtù dei tagli disposti dall’articolo 119, comma 1 e allegato III del disegno di legge, un decremento pari a 1,1 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2025-2027 rispetto all’iniziale stanziamento di 22,9 milioni di euro per il 2024. Pertanto, lo stanziamento a DLB integrato risulta pari a 21,8 milioni di euro.

·         il capitolo 7238/MUR, che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell’Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica subisce, rispetto all’iniziale stanziamento di 30 milioni di euro per il 2024, in virtù dei tagli disposti dall’articolo 119, comma 1 e allegato III del disegno di legge, un decremento pari a 3 milioni di euro per il 2025, di 2,6 milioni per il 2026 e di 2,4 milioni per il 2027. Pertanto, lo stanziamento a DLB integrato risulta pari a 27 milioni di euro.

 

 

 

 

Le risorse per i soggetti istituzionali coinvolti nel settore aerospaziale non sono però iscritte solo sul MUR.

Con il D.L. n. 36/2022, convertito con L. n. 79/2022, i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza nei confronti dell’Agenzia spaziale Italiana sono stati trasferiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o al sottosegretario delegato (articolo 30). Prima, tali poteri erano in capo al Ministro dell’Università e della Ricerca, al quale invece ora rimangono i soli poteri di indirizzo strategico limitatamente all’attività di ricerca scientifica svolta dall’Agenzia.

Il decreto-legge n. 36/2022 ha istituito nello stato di previsione del MEF, missione “Ricerca e innovazione” (11), programma “Ricerca di base e applicata” (17.15), un Fondo per il finanziamento dell’Agenzia spaziale italiana, cap. 2320 pg. 1, le cui risorse sono destinate ad essere trasferite sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la copertura delle spese di funzionamento e gestione dell’ASI, comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con ESA.

Nello stesso programma, si segnalano, inoltre, le somme, iscritte sul cap. 7380, da assegnare alla valorizzazione dell’Istituto Italiano di tecnologia (ITT).

Con il disegno di legge di bilancio in esame:

·         il cap. 2320/MEF, relativo al Fondo per il finanziamento dell’Agenzia spaziale italiana è dotato di 474,1 milioni a legislazione vigente, subisce, in virtù dei tagli disposti dall’articolo 119, comma 1 e allegato III del disegno di legge, un decremento pari a 23,7 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027. Pertanto, lo stanziamento a DLB integrato risulta pari a 450,4 milioni di euro per ciascun anno del triennio.

·         il cap. 7380/MEF, relativo alle somme da assegnare alla valorizzazione dell’Istituto Italiano di tecnologia (ITT), il cui stanziamento iniziale di 97,6 milioni subisce, in virtù dei tagli disposti dall’articolo 119, comma 1 e allegato III del disegno di legge, un decremento pari a 9,8 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027. Pertanto, lo stanziamento a DLB integrato risulta pari a 87,8 milioni di euro per ciascun anno del triennio.

 

 

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica: missione “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA


 

missione/programma

2024

2025

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

 Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul
a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1

Variaz.
a.23 c. 3 lett b)

5

Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)

1.109,2

1.261,7

1.134,4

-55,6

-80,4

998,4

-63,1

935,3

5.1

Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)

367,5

379,6

349,8

 

-29,4

320,4

-36,6

283,8

5.2

Promozione dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)

741,7

882,1

784,6

-55,6

-51,0

678,0

-26,5

651,5

 

In % SPESA MASE

29,9

30,8

31,3

 

 

 

 

27,8

 

La missione “Energia e diversificazione delle fonti energetiche” (10) reca, iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (MASE), reca a BLV 2025, uno stanziamento di competenza pari a 1.134,4 milioni di euro, il 31,3% della dotazione di competenza del Dicastero.

Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), nel bilancio integrato, le spese della missione ammontano a 935,3 milioni per il 2025, il 27,8% della dotazione di competenza del MASE. Gli effetti della manovra comportano quindi un decremento di 199,1 milioni di euro rispetto al BLV.

Il decremento è essenzialmente dovuto agli effetti della Sezione I (-63,1 milioni) e agli effetti della Sezione II (-136 milioni).

Per quanto riguarda gli interventi di Sezione I, essi sono integralmente ascrivibili ai tagli operati ai sensi dell’articolo 119, comma 1 del disegno di legge alle dotazioni dei Ministeri e dettagliati nell’allegato III. I tagli interessano entrambi i programmi di spesa della missione, dunque, sia il programma Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8) sia il programma Promozione dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7).

 

Entrando nel merito, quanto al programma Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8), le riduzioni di Sezione I, pari a 36,6 milioni di euro hanno prevalentemente riguardato i seguenti capitoli:

·        cap. 7620 relativo agli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite connessi al rispetto degli impegni assunti con l’iniziativa mission innovation adottata durante la conferenza sull’ambiente 2015 di Parigi, il quale registra una riduzione di 33,9 milioni nel 2025, di 64,4 milioni nel 2026 e di 84,4 milioni nel 2027;

·        cap. 7630 relativo al contributo all’ENEA il quale registra una riduzione di 2 milioni nel 2025, di 1,5 milioni nel 2026 e di 1,5 milioni nel 2027.

Quanto al programma Promozione dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7), le riduzioni di Sezione I, pari a 26,5 milioni di euro hanno prevalentemente riguardato i seguenti capitoli:

·        cap. 7661 relativo al fondo per la transizione energetica nel settore industriale, che riporta una riduzione di 1,5 milioni nell’anno 2025, di 1,4 milioni nell’anno 2026, di 3 milioni nell’anno 2027;

·        cap. 7668 relativo alle somme destinate a progetti di investimento relativi all’utilizzo dell’idrogeno, finalizzati alla decarbonizzazione dei processi industriali nei settori più inquinanti e difficili da riconvertire (hard-to-abate), che riporta una riduzione di 10 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2025-2026 e di 21 milioni nell’anno 2027;

·        cap. 7669 relativo al fondo finalizzato all’erogazione di contributi per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, che registra una riduzione di 10 milioni nell’anno 2025;

·        cap. 8406 relativo alla promozione e valutazione di misure e di programmi relativi alla mobilità, produzione di energia elettrica delle fonti rinnovabili, efficienza energetica e dell’assorbimento di carbonio per il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto pubblico, che riporta una riduzione di 2,5 milioni nell’anno 2025, di 4,3 milioni nell’anno 2026, e di 0,5 milioni nell’anno 2027;

·        cap. 8407 relativo Fondo per la promozione e diffusione di interventi di efficientamento e risparmio energetico, per la produzione di energia elettrica e di calore da fonti rinnovabili e in particolare per lo sviluppo del solare termodinamico, che riporta una riduzione di 1,4 milioni per ciascun anno del triennio 2025-2027.

 

Quanto agli interventi di Sezione II, questi incidono in riduzione degli stanziamenti della missione, per complessivi 136 milioni. Tale importo deriva da rimodulazioni compensative ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lett. a) della legge di contabilità nazionale, L. n. 196/2009, il cui effetto finanziario sull’anno 2025 è pari a -55,6 milioni; nonché dai definanziamenti di leggi di spesa, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lett. b) della legge di contabilità nazionale, il cui effetto è pari a -80,4 milioni nell’anno 2025, esposti nella tabella seguente e ripartiti in base al programma di appartenenza.

 

MASE - missione - Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)

DEFINANZIAMENTI

programma Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)

 

2025

2026

2027

2028 ss

DL n. 34 del 2019 art. 48 c. 1 “IMPEGNI ASSUNTI DAL GOVERNO ITALIANO CON L’INIZIATIVA MISSION INNOVATION ADOTTATA DURANTE LA CONFERENZA SUL CLIMA (COP 21) DI PARIGI” - (Cap-pg: 7620/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

20,0

-

-

-

Def.

-20,0

-

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. D/ter “RICERCA” - (Cap-pg: 7620/2) - (Scad. Variazione 2025)

LV

27,3

18,0

-

-

Def.

-9,3

-

-

-

programma Promozione dell’efficienza energetica, delle en. rinnovabili e regol. del mercato energ. (10.7)

 

2025

2026

2027

2028 ss

DLG n. 48 del 2020 art. 8 “SPESE PER LA REALIZZAZIONE PRESSO ENEA DEL PORTALE NAZIONALE SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI” - (Cap-pg: 7061/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

1,0

1,0

1,0

-

Def.

-1,0

-1,0

-1,0

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/ter “EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA” - (Cap-pg: 7660/5) - (Scad. Variazione 2026)

LV

50,0

50,0

114,9

1.056,1

Def.

-50,0

-50,0

-

-

 


 

MAECI: missione “Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo”

     (dati di competenza, valori in milioni di euro)

MAECI


 

missione/programma

2024

2025

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

 Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3 lett a) e 30 co.2, lett. a)

Variazioni
a.23 c. 3
lett b)

4

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)

497,0

497,0

477,3

 

 

477,3

-15,8

461,5

4.1

Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)

497,0

497,0

477,3

 

 

477,3

-15,8

461,5

 

In % SPESA MAECI

14,1

13,7

13,2

 

 

13,2

22,8

13,0

Tra parentesi la numerazione generale della missione/programma. Eventuali sfasamenti nelle cifre decimali sono dovuti ad arrotondamenti.

 

La missione “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo” (16), iscritta nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale MAECI, registra, a BLV 2025 uno stanziamento pari a 477,3 milioni di euro. La missione subisce, in virtù dei tagli disposti dall’articolo 119, comma 1 e allegato III del disegno di legge, un decremento di 15,8 milioni per il 2025, di 15,9 milioni per il 2026 e di 8,4 milioni per il 2027. Pertanto, lo stanziamento a DLB integrato per il 2025 risulta pari a 461,5 milioni di euro.

Più specificamente, i tagli hanno riguardato principalmente i seguenti capitoli di spesa dell’unico programma di spesa “Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy” (16.5):

§  cap. 2414, relativo alle spese per l’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che registra una riduzione di 0,6 milioni di euro per il 2025 e di 0,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Pertanto, il capitolo 2414 a DLB integrato riporta uno stanziamento di 81 milioni per il 2025 e di 82 milioni per ciascuno degli anni del biennio 2026-2027.

§  cap. 2415, relativo al Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese, il quale registra una riduzione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027.

Pertanto, il capitolo 2415 a DLB integrato riporta uno stanziamento di 142,5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027.

§  cap. 2320, relativo a cofinanziamenti a fondo perduto per l’internazionalizzazione delle PMI, il quale registra una riduzione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2025-2026.

Pertanto, il capitolo 2320 a DLB integrato riporta uno stanziamento di 141,9 milioni per il 2025 e di 142,5 milioni per il 2026. Nessuna dotazione è iscritta per il 2027.



[1]     Riguardo a tali limiti, cfr. infra.

[2]     Riguardo all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), cfr. il regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

[3]     Autodichiarazione o dichiarazione sostitutiva, ai sensi del richiamato articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

[4]     Per i titolari di redditi assimilati a quello da lavoro dipendente, cfr. infra, in nota.

[5]     Le norme speciali relative al periodo di imposta 2024 sono state poste dall’articolo 1, commi 16 e 17, della L. 30 dicembre 2023, n. 213. Riguardo ad esse, cfr. anche la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E del 7 marzo 2024. Si ricorda che i suddetti commi 16 e 17, pur facendo testualmente riferimento ai soli lavoratori dipendenti, sono stati ritenuti applicabili anche ai titolari di redditi assimilati a quello da lavoro dipendente; cfr. la suddetta circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E, che conferma, in quanto compatibili, le indicazioni della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 1° agosto 2023, circolare relativa alla disciplina transitoria per il periodo di imposta 2023, la quale ultima presentava, riguardo al profilo delle categorie di lavoratori, una sostanziale identità di linguaggio con le norme relative al periodo di imposta 2024 e con le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 in esame. La suddetta estensione ai redditi assimilati può essere quindi ritenuta implicita anche nell’ambito della disciplina transitoria di cui ai medesimi commi 5 e 6. Riguardo alle categorie di redditi assimilati a quello da lavoro dipendente, cfr. l’articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

[6]     Di cui al citato D.P.R. n. 917 del 1986.

[7]     Cfr. la circolare dell’INPS n. 49 del 31 maggio 2023; cfr. anche la relazione tecnica allegata al disegno di legge.

[8]     Per i titolari di redditi assimilati a quello da lavoro dipendente, cfr. supra, in nota.

[9]     Cfr. la citata circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 1° agosto 2023, la quale, come detto, è richiamata, in via generale e in quanto compatibile, dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E del 7 marzo 2024.

[10]   Cfr. la citata circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 1° agosto 2023, la quale, come detto, è richiamata, in via generale e in quanto compatibile, dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E del 7 marzo 2024.

[11]   In merito a tale condizione per il beneficio fiscale, cfr. anche la citata circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 1° agosto 2023 (circolare che, come detto, è richiamata, in via generale e in quanto compatibile, dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E del 7 marzo 2024).

[12]   L'esonero in questione – introdotto dall’art. 1, c. 161-169, L. 178/2020 - è fruibile per dodici mesi o per diciotto se la suddetta assunzione è a tempo indeterminato o se vi è una trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato, e la percentuale dei contributi da versare da parte del datore di lavoro è pari al 30 per cento fino al 2025, al 20 per gli anni 2026 e 2027 e al 10 per gli anni 2028 e 2029. Le regioni che rientrano nel beneficio, in base al richiamo dell'articolo 27, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia

[13]   Si tratta dei limiti di spesa contemplati dalle disposizioni del richiamato decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito che prevedono: un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati  per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025, al fine di incrementare l’occupazione giovanile (art. 22, comma 7, primo periodo); uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio (art. 23, comma 4, primo periodo); un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati  per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, corrispondenti all’ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) (art. 24, comma 7, primo periodo).

[14]   Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Barthélemy, Saint Martin, Azzorre, di Madera e isole Canarie.

[15]   Il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120 (l. n. 181/1989) ha disposto misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, con gli articoli 5 e 8, ha affidato alla SPI (allora Società per la promozione e lo sviluppo industriale, confluita nel 2000 in Sviluppo Italia, ora INVITALIA) la realizzazione di un Piano di promozione industriale. Successivamente a tale decreto, il decreto-legge 9 ottobre 1993 n. 410 (l. n. 513/1993) ha disposto, all’articolo 1, che la SPI (ora INVITALIA), previa autorizzazione dell’allora Ministero dell’industria potesse utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nel programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica (di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 120), nonché taluni fondi (di cui alla legge n. 408/1989 e al decreto-legge n. 415/1989), già assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud in crisi siderurgica (indicate dal medesimo decreto-legge n. 120/1989), nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI.

Per le stesse finalità, è stato consentito alla SPI di utilizzare anche ulteriori risorse resesi disponibili per lo scopo, comprese quelle da revoche o riprogrammazioni di cui alla legge sugli interventi straordinari del Mezzogiorno (legge n. 64/1986).

Infine, l’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (l. n. 134/2012) ha riordinato la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. Anche la nuova disciplina si alimenta con i “rientri” (da finanziamenti, rifinanziamenti, riscatti di partecipazioni azionarie ed eventuali revoche) che con cadenza semestrale da INVITALIA vengono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al competente capitolo di spesa del Ministero delle imprese e del Made in italy. Si tratta del capitolo 7483 “Fondo rotativo per la crescita sostenibile”, per le finalità di cui alla L. 181/89. Le risorse sono successivamente trasferite alla contabilità speciale del Fondo crescita sostenibile (n. 1201).