| Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Attività Produttive |
| Titolo: | Decreto legislativo n. 190/2024 recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili |
| Riferimenti: | SCH.DEC N.187/XIX |
| Serie: | Atti del Governo Numero: 187/1 |
| Data: | 13/01/2025 |
| Organi della Camera: | X Attività produttive |
Decreto legislativo n. 190/2024 recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
Esito pareri A.G. 187
13 gennaio 2025

Servizio Studi
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Dossier n. 347/1

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Dipartimento Attività produttive
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Atti del Governo n. 187/1
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati
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AP0153a.docx
I N D I C E
1. La riforma dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.............................................................................................................................. 3
2. Schema con le indicazioni di quanto recepito del parere delle commissioni riunite viii e x della Camera dei deputati espresso nella seduta del 19 novembre 2024 5
3. Schema con le indicazioni di quanto recepito del parere espresso dalla 8a commissione del Senato nella seduta del 19 novembre 2024............................................... 19
4. Schema con le indicazioni di quanto recepito del parere della commissione parlamentare per la semplificazione espresso nella seduta del 20 novembre 2024..... 44
5. Il parere del consiglio di stato: le osservazioni accolte................... 47
6. Schema con le indicazioni di quanto recepito del parere della Conferenza stato-regioni............................................................................................................................ 49
7. testo a fronte dell’a.g. n. 187 con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 190/2024 65
Il decreto legislativo n. 190/2024 dispone il riordino della disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il decreto legislativo è stato adottato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 25 novembre 2024, a seguito dell’acquisizione dei prescritti pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari competenti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2024.
Per quanto riguarda il precedente iter si ricorda che:
ü il 12 agosto 2024 il Consiglio dei ministri ha trasmesso al Parlamento il primo schema di decreto;
ü il 10 settembre 2024 il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha espresso il proprio parere favorevole con osservazioni;
ü il 14 novembre 2024 la Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento delle proposte emendative concordate a livello tecnico con le Amministrazioni centrali interessate;
ü il 19 novembre 2024 le Commissioni riunite VIII e X della Camera hanno espresso parere favorevole con condizioni ed osservazioni.
ü il 19 novembre 2024 l’8a commissione del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni;
ü il 20 novembre 2024 la V Commissione della Camera ha espresso parere favorevole;
ü il 20 novembre 2024 la 5a Commissione del Senato ha espresso parere favorevole;
ü il 20 novembre 2024 la Commissione parlamentare per la semplificazione ha espresso parere favorevole con osservazioni.
Al fine di assicurare una lettura più agevole di quanto il decreto legislativo ha recepito, il presente dossier reca tre distinti schemi nei quali è stata inserita una rappresentazione grafica dell’esito di ciascuna delle condizioni e delle osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, con l’indicazione, laddove possibile, dei casi in cui il Governo ha ritenuto di discostarsi dai pareri parlamentari.
Altri due distinti paragrafi, invece, sono dedicati all’esito dei pareri forniti dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza Unificata.
Da ultimo è stato predisposto un testo a fronte volto ad evidenziare le novità apportate dal decreto legislativo in esame, rispetto allo schema di decreto legislativo precedentemente trasmesso alle Camere (A.G. 187).
Si ricorda che il provvedimento costituisce attuazione della delega legislativa conferita al Governo dall’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge n. 118 del 2022, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
ü coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa medesima sotto il profilo giuridico, logico e sistematico;
ü semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l’obiettivo di agevolare, in particolare, l’avvio dell’attività economica nonché l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico.
Il provvedimento introduce una serie di importanti novità con particolare riguardo in materia di procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Su questo, come sugli altri aspetti, si rinvia al dossier del Servizio Studi relativo all’A.G. 187.
| ü recepito |
· parzialmente recepito |
· non recepito |
Condizioni:
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1) sia introdotta una disciplina transitoria che stabilisca l’applicazione della disciplina previgente per i progetti già autorizzati, ma non realizzati, e per i procedimenti relativi ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi, fatta salva la richiesta da parte del soggetto proponente di applicare la disciplina prevista dal presente decreto, ove più favorevole; |
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2) sia assicurato il recepimento delle previsioni della direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. direttiva RED III) e della raccomandazione (UE) 2024/1343, che disciplinano l’individuazione delle cosiddette zone di accelerazione; |
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3) sia altresì chiarito che, in sede di adeguamento al presente decreto legislativo, regioni ed enti locali possono ulteriormente semplificare i regimi amministrativi ivi previsti; |
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4) all’articolo 1, comma 1, siano sostituite le parole: «costruzione ovvero l’esercizio» dalle le seguenti: «costruzione e l’esercizio», al fine di evidenziare che il titolo abilitativo consente all’operatore sia la realizzazione che l’esercizio dell’impianto; |
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5) all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 2, comma 3, sia sostituito il riferimento alla «concorrenza fra gli operatori presenti e futuri» da quello della «parità di trattamento»; |
· All’articolo 1, comma 2, è stato eliminato il riferimento alla “concorrenza fra gli operatori presenti e futuri”, senza tuttavia che esso venisse sostituito da quello della “parità di trattamento”. |
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6) all’articolo 2, comma 3, si preveda l’inserimento, tra i principi generali, dell’obiettivo di una «equa ripartizione della percentuale di collocazione degli impianti nei territori»;
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| 7) sia riconsiderata la necessità di acquisire il titolo edilizio ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per la realizzazione degli interventi cui si riferisce lo schema di decreto, nel rispetto dei criteri di semplificazione autorizzativa previsti nella legge delega con particolare riguardo agli interventi di edilizia libera, sopprimendo il secondo periodo dell’articolo 1, comma 1 dello schema in esame; si chiarisca altresì che la disciplina contenuta nel decreto è alternativa e sostitutiva delle norme contenute nel testo unico dell’edilizia in una ottica semplificatoria, pena un appesantimento di tutti i procedimenti autorizzativi e un notevole aggravio amministrativo per i Comuni;
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· Il testo approvato prevede che restino ferme le disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia previste dal D.P.R. n. 380/2011 ai soli fini dell’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti. |
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8) all’articolo 3, comma 1, sia chiarito e circoscritto il concetto di «salvo prova contraria», la cui genericità potrebbe generare un ampio conflitto interpretativo e rallentamenti procedimentali;
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ü La locuzione “salvo prova contraria” è stata sostituita dalla seguente: “salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull’ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021”. |
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9) all’articolo 6, in relazione all’applicazione dei diversi regimi amministrativi, sia previsto un criterio interpretativo per disciplinare i casi di cumulo tra diverse istanze qualora artatamente frazionate; pertanto al comma 2, sia aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della qualificazione dell’intervento e della relativa disciplina amministrativa allo stesso applicabile, rileva l’eventuale cumulo tra le differenti istanze presentate, dovendosi reputare come unica la domanda invece parcellizzata ed avente ad oggetto la medesima area, ovvero presentata dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi»;
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ü Si veda quanto previsto dall’articolo 6, comma 3. |
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10) sia ripristinata la possibilità di richiedere, in sede di presentazione dell’istanza autorizzativa per la realizzazione di impianti e opere di connessione diversi da quelli alimentati a biomassa e fotovoltaici, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione degli interventi, ridefinendo contestualmente la qualifica di «soggetto proponente» nel senso di ritenersi legittima la disponibilità della superficie anche a seguito dell’avvio del procedimento di apposizione del predetto vincolo;
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ü Si veda quanto previsto dall’articolo 9, comma 3. |
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11) sia previsto che, nel caso di repowering e revamping degli impianti sottoposti al regime dell’attività libera e della PAS (Procedura abilitativa semplificata), non sia necessaria l’acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico e della soprintendenza, considerato che le aree oggetto degli interventi risultano già occupate da impianti e che gli interventi previsti in tali regimi comportano, al massimo, modifiche contenute in termini di volumi o spazi occupati, in analogia a quanto attualmente previsto dall’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011; di conseguenza, siano coordinate le previsioni degli allegati A, B e C che limiterebbero gli interventi di repowering su impianti utility scale. Sia previsto, inoltre, che per gli interventi di modifica di cui all’allegato C le valutazioni di tipo ambientale siano circoscritte alle sole variazioni dell’impatto introdotte dall’intervento di modifica stesso rispetto alla situazione precedente l’intervento;
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· Si veda quanto previsto dall’articolo 7, comma 8, il quale prevede che non sia subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico la realizzazione degli interventi di cui all’allegato A, sezione II, lettere a), numeri 1) e 3), b), c), e) e l), ovvero: 1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, non incrementino l’area occupata e comportino una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del layout dell’impianto, a prescindere dalla potenza risultante; 3) nel caso di moduli fotovoltaici su edifici, che, senza incremento dell’area occupata dall’impianto e dalle opere connesse, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati; b) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell’area occupata dall’impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono nella sostituzione della tipologia di rotore che comporta una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 20 per cento; c) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell’area occupata dall’impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono in una riduzione di superficie o di volume, indipendentemente dalla sostituzione o meno degli aerogeneratori; e) modifiche su impianti idroelettrici esistenti, abilitati o autorizzati senza incremento della portata derivata e senza incremento dell’area occupata dall’impianto e dalle opere connesse, a prescindere dalla potenza elettrica risultante, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento; l) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, con potenza nominale utile fino a 2 MW; |
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12) si limiti quanto previsto dall’articolo 7 comma 2, che comporta lo spostamento dal regime di attività libera a PAS anche per gli interventi di ammodernamento e potenziamento degli impianti di produzione di energie rinnovabili già installati in presenza di vincoli paesaggistici, in quanto si tratta opere esistenti e che quindi erano già in possesso di tutti i permessi necessari senza ampliamento delle aree occupate;
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· Si veda quanto detto alla condizione 11). |
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13) sia ripristinata una disciplina delle misure di compensazione, attualmente previste dall’articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003 (oggetto di abrogazione) e dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 (del quale è previsto l’adeguamento), eventualmente definendole in una percentuale minima e massima dei ricavi in luogo degli investimenti, nei casi di impianti di potenza superiore a 1 MW;
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14) all’articolo 8, comma 2, siano previsti i seguenti requisiti aggiuntivi per la presentazione del progetto in regime di PAS: ??1. un atto d’obbligo avente ad oggetto il ripristino di infrastrutture pubbliche o private interessate dalla costruzione, dal passaggio dei cavidotti o di strutture complementari all’impianto; ??2. il versamento di adeguati oneri procedimentali in favore del Comune, ove l’impianto superi la potenza di 1 MW; ??3. una relazione sui criteri progettuali utilizzati ai fini del rispetto del «principio della minimizzazione dell’impatto» territoriale o paesaggistico o sull’adozione di misure di mitigazione atte a consentire l’integrazione del progetto nel contesto ambientale di riferimento; ??4. una dichiarazione che attesti la percentuale di area occupata rispetto all’unità fondiaria di cui è titolare il proponente ed avente la stessa destinazione urbanistica; |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 8, comma 4. |
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15) all’articolo 8, comma 5, sia previsto che i Comuni debbano adottare i propri atti di assenso «senza ritardo» e comunque entro il termine di 45 giorni dalla presentazione del progetto;
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16) in relazione all’articolo 8, comma 9, all’articolo 9, comma 11 e all’articolo 10, comma 5, sia introdotta una nozione di «avvio della realizzazione degli interventi»; |
ü Si veda quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, lettera b). |
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17) si inseriscano disposizioni volte a rendere meno stringenti i regimi di decadenza del titolo abilitativo/autorizzatorio previsti dagli articoli 8, 9 e 10, ritenuti eccessivamente onerosi per il soggetto proponente e consentire al soggetto proponente di avvalersi della sospensione dei termini previsti dal progetto esecutivo in caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore o comunque introdurre una disciplina per la proroga dell’efficacia temporale del titolo;
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ü Si veda quanto disposto dall’articolo 9, comma 12. |
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18) all’articolo 11, comma 4, sia ricompresa tra le violazioni dello schema di decreto in esame anche il frazionamento artato delle aree o degli impianti facenti capo ad un unico centro di interessi; |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 11, comma 5. |
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19) con riguardo ai diversi regimi autorizzatori, e al coordinamento con le valutazioni ambientali, si rivedano le previsioni dello schema in esame, e i contenuti soprattutto degli allegati A e B, nel senso di: ?a) risultando aggravata la procedura autorizzatoria introdotta dallo schema in esame, prevedere il regime di edilizia libera in particolare per quel che concerne: i) gli interventi di repowering o revamping di impianti fotovoltaici ed eolici a terra, ii) la realizzazione di pannelli fotovoltaici sui tetti, iii) le modifiche alle opere di connessione conseguenti a repowering di impianti esistenti, non comportanti l’occupazione di nuove aree, iv) gli interventi di modifiche non sostanziali, di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, sia su impianti esistenti che su progetti autorizzati, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento; b) nel contesto degli interventi in edilizia libera (articolo 7), riconsiderare al rialzo la previsione del limite di potenza (in particolare quello di 10 MW per gli impianti di cui alle lettere a)-b), numero 1), c) della sezione I dell’allegato A), superato il quale si passa alla procedura abilitativa semplificata (PAS); c) superare la previsione secondo cui qualsiasi intervento attuabile tramite l’attività libera sia svolto invece tramite PAS ove insista uno dei vincoli di cui all’articolo 20, comma 4, della legge n. 241/1990; d) all’allegato B innalzare la soglia di potenza degli impianti solari fotovoltaici installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, al fine di non limitare quanto previsto a legislazione vigente dall’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 199 del 2021; e) all’allegato A e all’allegato B estendere i casi in cui il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sia sottoposto al regime dell’edilizia libera e della PAS, considerato il minor impatto ambientale e lo sfruttamento di aree già antropizzate, e riducendo altresì le tipologie di impianti sottoposti in autorizzazione unica; f) all’Allegato A, Sezione II, punto 1, lettera a), dello schema in esame, includere tra gli interventi per i quali trova applicazione il regime di attività libera, nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, le modifiche, non solo su impianti esistenti, ma anche sui progetti autorizzati che non incrementino l’area occupata e comportino una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento; ?g) all’Allegato A, Sezione II, punto 2, eliminare il vincolo sulle soglie di potenza complessiva risultante dall’intervento di potenziamento per ciascuna tipologia di impianto fotovoltaico, eolico e idroelettrico, fermo restando il rispetto degli altri limiti previsti; h) negli allegati, nelle sezioni dedicate agli interventi su impianti esistenti, citare esplicitamente accanto al potenziamento e al rifacimento, anche i casi di riattivazione degli impianti da fonti rinnovabili; i) apportare modificazioni volte a innalzare, fino a 50 MW, le soglie di potenza di cui agli allegati A e B per gli impianti di produzione di calore da fonti rinnovabili, al fine di estendere, per tali impianti, l’ambito di applicazione del regime dell’attività libera e della PAS; |
· Per quanto riguarda la lettera a), si veda quanto detto in relazione alla condizione 11); Per quanto riguarda la lettera b), il limite di potenza per gli impianti di cui alle lettere a)-b), numero 1) della sezione I dell’allegato A), è stato aumentato da 10 a 12 MW, mentre il limite di cui alla lettera c) della sezione I dell’allegato A), è stato diminuito da 10 a 5 MW. Per quanto riguarda la lettera c), resta ferma la previsione di applicazione del regime di PAS sulle aree sottoposte ad uno dei vincoli di cui all’articolo 20, comma 4, della legge n. 241/1990; Per quanto riguarda la lettera d), le soglie inizialmente comprese tra 10 e 12 MW sono state modificate prevedendo l’applicazione della PAS per impianti solari fotovoltaici di potenza pari a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; Per quanto riguarda la lettera e), all’Allegato A, sezione II, punto 1), lettera a), capoverso 1) e capoverso 3), nonché punto 4), lettere b) e c) e all’Allegato A, sezione II, punto 1), lettera e) è stato specificato che sono soggetti al regime di attività libera gli interventi ivi previsti a prescindere dalla potenza risultante. All’allegato B, sezione II, punto 1), lettera d), il limite di potenza per la sostituzione di pompe di calore asservite a processi produttivi è stato innalzato da 1 MW a 50 MW; Per quanto riguarda la lettera f), è stato incluso il riferimento alle modifiche su impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati; Per quanto riguarda la lettera g), l’Allegato A, Sezione II, punto 2 è stato modificato in tal senso; Per quanto riguarda la lettera h), gli allegati sono stati modificati in tal senso; Per quanto riguarda la lettera i), si faccia riferimento a quanto già detto alla lettera e). |
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20) sia inserita, nell’allegato C, la fattispecie degli interventi relativi a impianti solari termodinamici;
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21) sia integrato l’allegato C con la fattispecie degli impianti di accumulo elettrochimico (cosiddetti «stand-alone»), già oggetto della disciplina di cui all’articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002;
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· Si fa presente che il D.L. n. 7/2002 disciplina gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo “stand-alone” all’articolo 1, comma 2-quinquies. Tale comma non risulta essere abrogato dal d.lgs. n. 190/2024. |
Osservazioni:
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a) valuti il Governo l’opportunità di chiarire quale sia il regime autorizzatorio applicabile per gli interventi che riguardano gli impianti agrivoltaici, a cominciare da un miglior coordinamento tra gli allegati A (in particolare, sezione I, lettera e)) e B (in particolare, sezione I, lettera f)) dello schema; |
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b) valuti il Governo l’opportunità di limitare il campo di applicazione dell’articolo 7, comma 6, in quanto i casi contemplati dall’articolo 20, comma 4 della legge n. 241 del 1990 costituiscono casistiche ampie tali da limitare fortemente l’applicazione del regime dell’attività libera; |
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c) per quel che riguarda le modifiche di impianti idroelettrici, valuti il Governo l’opportunità di definire con maggiore precisione negli allegati A e B le tipologie di interventi che ricadono rispettivamente in edilizia libera e PAS; |
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d) con specifico riferimento alla nuova procedura abilitativa semplificata (PAS) (articolo 8), valuti il Governo l’opportunità di prevedere che dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale (BUR) non decorra l’efficacia del titolo abilitativo, ma unicamente i termini di impugnazione per i terzi; |
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e) all’articolo 8, comma 3, si valuti l’opportunità di specificare, nel caso di impianti che coinvolgano più comuni, che la maggior porzione dell’impianto da realizzare sia da considerare in termini di estensione superficiale dello stesso; |
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f) all’articolo 8, comma 8 si valuti l’opportunità di abbassare da sei mesi a tre mesi il termine entro il quale esercitare i poteri d’annullamento d’ufficio da parte del comune competente, al fine di limitare al massimo l’incertezza per gli operatori; |
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?g) valuti il Governo l’opportunità di assoggettare a una procedura di autorizzazione semplificata (PAS) gli impianti di produzione di energia rinnovabile finalizzati all’autoconsumo, realizzati sia su terreni industriali di proprietà degli stessi operatori e relative pertinenze sia su terreni di proprietà di terzi, con cui le imprese energivore abbiano concluso o concludano un contratto PPA, e/o siano connessi a tali impianti sia fisicamente (on site) sia virtualmente (off site) anche valutando un espresso riferimento all’articolo 20, comma 8, lettera c-ter), n. 1 del decreto legislativo n. 199/21 che consente ampliamenti delle aree destinate a produrre energia anche in zone non aventi destinazione industriale; si valuti altresì l’opportunità di indicare nell’istanza di PAS lo scopo di autoconsumo e le modalità per raggiungerlo; |
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?h) con riferimento alla nuova disciplina dell’autorizzazione unica (AU) (articolo 9), valuti il Governo l’opportunità di rivedere termini per la presentazione di eventuali integrazioni, ritenuti troppo stringenti, di precisare che la pubblicazione del provvedimento autorizzatorio sul sito internet istituzionale dell’amministrazione procedente ha valore di pubblicità ai fini del decorso del termine di impugnazione, nonché di reintrodurre l’obbligo dell’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale per gli impianti idroelettrici a seguito della dismissione dell’impianto; |
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i) in relazione all’articolo 9, valuti il Governo l’opportunità di esplicitare che il proponente, in sede di presentazione dell’istanza di autorizzazione unica, possa richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1 comma 1. Si ritiene inoltre necessario confermare che la dichiarazione di disponibilità delle superfici di progetto sia solo richiesta per i progetti in PAS; |
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l) con riferimento al coordinamento del regime concessorio (articolo 10), valuti il Governo l’opportunità di rivedere i termini per la presentazione della PAS o dell’istanza di autorizzazione unica, ritenuti incongrui rispetto alle necessarie attività di sviluppo da condurre per talune tipologie di impianti come quelli eolici e fotovoltaici offshore; |
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m) valuti il Governo l’opportunità di consentire al soggetto proponente di sottoporre il proprio progetto al procedimento autorizzativo più gravoso ma di maggior tutela (autorizzazione unica), fermo restando il rispetto delle tempistiche obbligatorie per l’installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi 2030; |
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n) si valuti l’opportunità di rivedere – considerando il superamento del regime della denuncia di inizio lavori asseverata (DILA), operato dall’articolo 6 dello schema di decreto legislativo in esame e convenendo sulla necessità di intervenire sull’articolo 19 comma 3 del decreto legislativo n. 199 del 2021 – quanto previsto ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b) del provvedimento in esame che nella sua attuale formulazione esclude l’adozione di modelli unici per la PAS in quanto tale esclusione potrebbe compromettere la possibilità di utilizzare la Piattaforma SUER per le istanze di PAS, valutando, altresì, di definire i contenuti del modello unico semplificato; |
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o) si valuti, per gli interventi di cui all’Allegato A che non richiedono il collegamento alla rete elettrica, di introdurre un obbligo di registrazione sulla Piattaforma SUER degli interventi ricadenti nel regime di edilizia libera da parte dei soggetti proponenti in luogo dell’estensione del modello unico semplificato adottato ai sensi dell’articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e, più in generale, di operare un coordinamento tra lo schema di decreto in esame e l’articolo 19 del citato decreto; |
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p) all’allegato B, Sezione I, valuti il Governo l’opportunità di incrementare la potenza termica massima per le sonde geotermiche di cui alla lettera n); |
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q) si valuti l’opportunità di introdurre disposizioni volte a garantire l’uniformità applicativa dei procedimenti a livello nazionale, al fine di evitare che ogni regione introduca vincoli e richieda documentazione differenziata, creando disomogeneità applicativa; |
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r) si valuti l’opportunità di prevedere criteri soggettivi volti a garantire la qualità dei progetti attraverso la verifica della capacità economica e finanziaria del richiedente; |
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s) si valuti l’opportunità di coordinare gli elenchi degli interventi di modifica riportati negli allegati con le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, che non cita gli interventi di integrale e parziale ricostruzione; |
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t) si valuti l’opportunità di inserire nell’articolato e negli allegati un riferimento espresso, ove compatibile, anche ai progetti già assentiti o autorizzati ma non ancora realizzati; |
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u) si valuti, nell’assicurare il recepimento delle previsioni della direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. direttiva RED III) che disciplinano l’individuazione delle c.d. zone di accelerazione, di inserire nello schema di decreto in esame le disposizioni già contenute all’articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; |
· Si veda, in proposito, quanto disposto dall’articolo 12, comma 10, lettera b). |
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v) si valuti l’opportunità, in recepimento delle previsioni della RED III, di prevedere l’esenzione dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli interventi di potenziamento che non determinano un aumento della potenza superiore al 15% del progetto esistente, assentito o autorizzato; |
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z) si valuti l’opportunità, in conformità a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2023/2413, di stabilire in trenta giorni il termine massimo di conclusione della PAS per interventi relativi a impianti di produzione di calore da fonti rinnovabili aventi una soglia di potenza fino a 50 MW; |
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aa) si valuti l’opportunità, all’articolo 2, comma 4, di sostituire la nozione troppo estesa di «privati gestori di pubblici servizi» con quella di «soggetti competenti per legge alla gestione dei procedimenti afferenti agli impianti FER», specificando, inoltre, che tali soggetti non solo non devono richiedere agli operatori dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni e autorizzazioni e documentazione in loro possesso, ma anche ogni ulteriore documentazione qualora «acquisibile» dagli stessi enti, semplificando gli adempimenti a carico degli operatori; |
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bb) si valuti l’opportunità, con riferimento all’articolo 6, di precisare che le soglie ed i criteri utilizzabili ai fini della determinazione del concetto di cumulo sono quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30/03/2015 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
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cc) si valuti l’opportunità, all’articolo 8, comma 8, di mutare l’obbligo di conformarsi al principio della massima diffusione delle rinnovabili con quello di «tenere conto» di tale principio; |
· Si veda, in proposito, quanto previsto dall’articolo 8, comma 10, nel quale è stato eliminato il riferimento di conformarsi al principio della massima diffusione delle rinnovabili. |
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dd) si valuti, all’Allegato A sezione II, comma 1, lettera b), numero 3, una riformulazione in linea con le previsioni dell’articolo 5, commi 3 e 3-quater, del decreto legislativo n. 28 del 2011 al fine di rendere più chiara la portata della disposizione. |
· Si veda quanto previsto all’Allegato A, sezione II, comma 1, lettera a), punto 3, nonché lettere b) e c). |
| ü recepito |
· parzialmente recepito |
· non recepito |
Osservazioni:
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1) eliminare il secondo periodo dell’articolo 1, comma 1 - che fa salve le disposizioni del Testo unico in materia di edilizia (TUE) ai fini dell’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione degli interventi di cui allo schema in esame - in quanto il titolo edilizio deve essere inteso quale implicito nei procedimenti della procedura abilitativa semplificata (PAS) o della autorizzazione unica evitando l’adozione di iter autorizzativi da essi difformi derivanti dal TUE; |
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2) al fine di favorire la realizzazione delle opere connesse agli impianti, all’articolo 2, comma 2 aggiungere e specificare che: “sono pertanto autorizzabili gli espropri, previa apposizione dell’apposito vincolo preordinato, esclusivamente per le opere connesse agli impianti, ivi comprese le opere di rete, nonché, nel caso di impianti eolici le superfici occupate dal sorvolo dei rotori, e anche per le aree occupate dal tracciato interrato in caso di variante non sostanziale successiva all’ottenimento dell’autorizzazione unica”; |
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3) all’articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: “nei singoli casi e salva prova contraria”, che creano incertezza e vanificano lo spirito della norma; |
· L’articolo 3, comma 1, dispone che siano considerati di interesse pubblico prevalente gli interventi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi “nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull’ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.
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4) sopprimere il comma 2 dell’articolo 3 - in cui si prevede che con DPCM si individuino i casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con particolari specifiche tecniche, non si applichi il comma 1 - poiché, in attesa dell’individuazione dei casi in cui l’interesse pubblico prevalente sia ritenuto applicabile, e dei relativi casi di esclusione, le amministrazioni potrebbero bloccare di fatto molti progetti; |
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5) al fine di garantire certezza degli investimenti e parità di trattamento e di tutelare la buona fede e l’affidamento, sostituire il comma 3 dell’articolo 3 - che, facendo salva l’individuazione delle aree ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si presume consenta di salvaguardare dette aree da possibili ipotesi di esclusione dell’interesse pubblico prevalente - con il seguente: “Sono fatte salve le aree idonee individuate ai sensi dell’articolo 20, incluse quelle di cui al comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”, per esplicitare l’inclusione delle aree idonee ex lege di cui al comma 8 del suddetto articolo 20; |
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6) poiché il principio di interesse pubblico prevalente di cui all’articolo 3 va affermato dando priorità alla costruzione ed esercizio di impianti FER, ma nel pieno rispetto dei princìpi affermati dal PNIEC e dal decreto legislativo n. 152 del 2006, evitando consumi del suolo, valuti il Governo di introdurre un rafforzamento in favore dei progetti di revamping, repowering e riattivazione di impianti dismessi, anche prevedendo agevolazioni in sede di riconoscimento degli strumenti incentivanti, eliminando le penalizzazioni nell’accesso ai meccanismi di incentivazione (e.g. DM FER 1, DM FER X, ecc.) sotto forma di decurtazione della tariffa aggiudicata (pari al 5 percento per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW aggiudicatari delle procedure d’asta indette dal GSE o del 3 percento per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW rientranti nei registri del GSE). Tale concetto è perseguibile anche attraverso la modifica dell’articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, inserendo dopo il comma 4 il seguente: “4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell’impianto preesistente. In tal caso, l’incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo”; |
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7) inserire, all’articolo 4, tra le definizioni quella di “opere connesse” prevista negli allegati A, B e C, integrandola come segue al fine di includere gli interventi di riassetto, sviluppo e potenziamento della RTN come individuati dal gestore nella soluzione di connessione in quanto si tratta di opere funzionali all’esercizio dell’impianto per il quale si richiede la connessione alla rete: “Tra le opere connesse rientrano i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale funzionali all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto, ivi inclusi gli eventuali interventi di riassetto, sviluppo e potenziamento della rete elettrica, come indicati nel preventivo per la connessione ovvero nella soluzione tecnica minima generale redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed accettati dal proponente”; |
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8) all’articolo 5, trasferire il compito di attivare la piattaforma SUER dal GSE al Dipartimento energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, prevedendo che esso possa avvalersi a tal fine del supporto tecnico di Invitalia, considerato che sono trascorsi più di due anni dal momento in cui l’articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021 aveva fissato l’istituzione della piattaforma suddetta. Si valuti inoltre la possibilità di integrare la piattaforma SUER con una interfaccia che consenta di monitorare l’intero iter procedimentale della pratica autorizzativa, le tempistiche associate per legge alla singola fase e il relativo stato di avanzamento; |
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9) all’articolo 6, reintrodurre tra i regimi amministrativi, nell’ambito del procedimento di attività libera, la possibilità di presentare la DILA per le varianti non sostanziali e di non abrogare l’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, precisando che tale regime si applica, nell’ambito delle modifiche individuate dal citato articolo 6-bis, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento; |
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10) all’articolo 7, considerato che lo schema in esame non specifica quale sia il regime autorizzativo applicabile alle modifiche non sostanziali eseguite sui progetti già in possesso dei titoli abilitativi ma non ancora realizzati, chiarire che in questi casi si applica il procedimento di attività libera di cui all’articolo 7 e all’allegato A; |
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11) sopprimere l’articolo 7, comma 2, che - nel prescrivere che in presenza di vincoli di cui alla parte seconda del codice dei beni culturali, ovvero in aree naturali protette, non sia possibile ricorrere al regime amministrativo dell’attività libera ma alla PAS - si pone in contrasto con l’articolo 6 del TUE (fatto espressamente salvo dal comma 1 del medesimo articolo 7, che richiama l’articolo 1, comma 1) e inoltre risulta essere più gravoso rispetto alla disciplina attualmente contenuta nell’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 199 del 2021; |
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12) all’articolo 7 prevedere che, in caso di cavidotti interrati, il parere della Soprintendenza non sia vincolante, a meno che l’area sia sottoposta a vincolo archeologico; |
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13) il primo periodo dell’articolo 7, comma 6 - nel disporre che in presenza di vincoli di cui all’articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 debba farsi ricorso alla PAS in luogo dell’attività libera - introduce un regime più gravoso rispetto all’attuale quadro normativo, non prevedendo, peraltro, alcuna eccezione nemmeno per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW localizzati nelle aree idonee di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021, per i quali, attualmente, ai sensi dell’articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2011 trova applicazione la DILA. Si valuti pertanto l’opportunità di preservare l’attuale disciplina laddove la stessa sia più favorevole; |
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14) modificare il secondo periodo dell’articolo 7, comma 6, che - nel disporre l’impossibilità di utilizzare il regime amministrativo dell’attività libera in luogo della PAS nel caso in cui vi siano interferenze con fasce di rispetto stradali e apertura di nuovi accessi - risulta del tutto illogico laddove lo scopo di tutela perseguito ben poteva essere preservato introducendo un obbligo di preventiva acquisizione di nulla osta dell’ente competente; |
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15) introdurre la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici con moduli a terra di potenza elettrica <1 MW mediante il regime amministrativo di attività libera, nel caso in cui detti impianti siano situati in aree idonee, come attualmente contemplato (sebbene mediante ricorso alla DILA) sia dall’articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sia dall’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 17 del 2022; |
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16) semplificare gli interventi di revamping e repowering degli impianti esistenti, che lo schema in esame sottopone a maggiori vincoli e complicazioni, rispetto a quanto attualmente previsto dall’articolo 6-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 28 del 2011;
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· Si veda a tal proposito l’allegato A, sezione II, numero 1, lettera a), numero 3), il quale afferma che sono sottoposti a regime di attività libera gli interventi su impianti esistenti “nel caso di moduli fotovoltaici su edifici, che, senza incremento dell’area occupata dall’impianto e dalle opere connesse, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;”.
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17) valuti il Governo che anche per la semplice manutenzione ordinaria, in assenza di una disciplina specifica, quello che oggi è fatto in edilizia libera potrebbe dover richiedere PAS e autorizzazione paesaggistica; |
· Si veda, in proposito, quanto già riportato al punto 16), nonché quanto disposto dalle lettere b) e c) del comma 1 della sezione II dell’allegato A, relativamente alle modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati. |
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18) semplificare anche per l’eolico gli interventi su impianti esistenti in attività libera e PAS (compresi quelli di integrale ricostruzione) su impianti utility scale che contemplino al contempo un incremento di potenza rispetto all’impianto preesistente. La fattispecie degli interventi di repowering, che, in linea con l’attuale disciplina (articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011, abrogato dallo schema in esame), godono a determinate condizioni di semplificazioni autorizzative, dovrebbe essere inserita nella Sezione II dell’Allegato B (in tema di PAS). La verifica della sussistenza delle condizioni previste per tale categoria di interventi dovrebbe spettare alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, attraverso l’inserimento di una previsione ad hoc all’articolo 8; |
· Si veda, in proposito, quanto riportato al punto 17). |
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19) per quanto riguarda le modifiche di impianti idroelettrici, dettagliare con maggiore precisione, negli Allegati A e B, le tipologie di interventi che ricadono rispettivamente in attività libera e PAS, garantendo procedure autorizzative snelle che agevolino la realizzazione di interventi di revamping e repowering; |
· Si veda, in proposito, quanto disposto dalla lettera e), numero 1, sezione II dell’Allegato A in materia di modifiche su impianti idroelettrici esistenti, abilitati o autorizzati. |
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20) all’articolo 8, comma 6, lettera c), specificare che il dissenso congruamente motivato equivale a un provvedimento di diniego soltanto nelle ipotesi in cui il parere dell’amministrazione dissenziente sia qualificato dalla legge come obbligatorio e vincolante. In caso contrario, infatti, si attribuirebbe un potere di veto ad amministrazioni che, nella precedente disciplina normativa, non disponevano di una tale primazia procedimentale; |
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21) prevedere che gli interventi per il ripotenziamento, rifacimento e ricostruzione, anche integrale, degli impianti, che non comportino un incremento superiore al 20 per cento dell’area occupata dall’impianto esistente possano essere sottoposti a PAS. A tal fine, per ragioni di coerenza, sarebbe opportuno che le disposizioni relative agli interventi di ripotenziamento, rifacimento e ricostruzione, anche integrale di impianti eolici esistenti, previsti nella sezione II dell’allegato A fossero inserite nella corrispondente sezione dell’allegato B, come attualmente previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011; |
· Si veda, in proposito, quanto disposto dalla lettera a), comma 1, sezione II dell’Allegato B in materia di modifiche di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. |
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22) specificare, nel caso degli impianti eolici esistenti, che la definizione di area occupata nel caso di un progetto di integrale ricostruzione sia corrispondente a quanto indicato nei criteri stabiliti per interventi non sostanziali di cui al comma 3-bis dell’articolo 5 del DM n. 28 del 2011;
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23) per quanto riguarda la documentazione relativa alla connessione dell’impianto, consentire la possibilità di allegare al progetto, al momento della presentazione dell’istanza, la sola richiesta di preventivo di connessione presentata al gestore;
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24) definire in modo chiaro modalità e ambito di applicazione di eventuali misure compensative legate alla realizzazione di impianti di produzione per i territori interessati. Come previsto dalle linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, richiamato dallo stesso schema in esame e dunque non oggetto di abrogazione, è in sede di conferenza di servizi che possono essere individuate misure di carattere ambientale e territoriale che, senza poter subordinare la realizzazione dell’intervento ad alcun corrispettivo monetario, siano a vantaggio dei Comuni interessati. Lo schema in esame non contiene alcuna disciplina circa le misure di compensazione attualmente disciplinate dall’articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010. Inoltre, l’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, essendo prevalentemente riferito alla disciplina dei regimi autorizzativi, è inserito tra le norme oggetto di abrogazione di cui all’allegato D dello schema. Sarebbe opportuno inserire un’apposita previsione per la quale le compensazioni ambientali devono essere concordate in sede di conferenza di servizi e non possono superare un determinato valore economico commisurato ai ricavi e sostenibile per gli investitori. In linea generale, per tutte le misure di compensazione ambientale, sarebbe opportuno tenere in considerazione la non applicabilità in caso di impianti fotovoltaici costruiti su coperture o su pensiline o a terra all’interno del perimetro dell’area industriale;
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· In materia di applicazione di eventuali misure compensative si veda quanto disposto dall’articolo 8, comma 4, lettera m), numero 2), nonché dall’articolo 9, comma 10, lettera d). |
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25) chiarire che è facoltà del proponente aderire al regime autorizzativo di cui all’articolo 9, onde assicurare una applicazione omogenea delle norme. Si propone pertanto la seguente aggiunta all’articolo 8, dopo il comma 8: “8-bis. In mancanza della legittima disponibilità della superficie relativa alle aree per le opere di connessione alla rete, come richiesto dal comma 2, lettera b), il proponente può presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell’articolo 9”; |
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26) modificare l’articolo 8, comma 9 che, nel disporre la decadenza del titolo abilitativo nel caso in cui non vengano rispettati i termini previsti dal progetto esecutivo, potrebbe risultare eccessivamente oneroso, non prevedendo la possibilità di proroga o sospensione della decorrenza dei termini;
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· Si veda a tal proposito la nuova formulazione dell’articolo 8, comma 11, che prevede la decadenza del titolo abilitativo in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della PAS e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall’avvio della realizzazione degli interventi (e non più entro i termini previsti dal cronoprogramma, come previsto nella formulazione originaria).
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27) prevedere, com’è attualmente disposto dall’articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2011, che il ricorso alla PAS sia consentito per gli impianti fotovoltaici e per le relative opere connesse e infrastrutture necessarie anche nel caso in cui la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l’edificazione; |
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28) all’articolo 9, poiché la disposizione non prevede la perentorietà dei termini, il silenzio assenso e l’esercizio di poteri sostitutivi ad integrazione di quanto previsto dalla legge 241 del 1990, individuare tempistiche congrue, che consentano un’accelerazione degli iter. È auspicabile, dunque, lo stringente rispetto delle tempistiche per la fase della procedibilità, laddove nel coinvolgimento dei vari enti pervengano richieste di natura tecnica\chiarimenti non in linea con il tema della procedibilità amministrativa. Sarebbe necessario, inoltre, un meccanismo di silenzio-assenso per imporre una perentorietà dei termini indicati. Infine, in merito alla decadenza dell’autorizzazione unica si ritiene utile specificare che la disposizione si applica ai casi previsti dall’articolo salvo proroga motivata;
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· Si veda, in relazione alla possibilità di proroga motivata, quanto previsto dall’articolo 9, comma 12, che dispone per il soggetto proponente la facoltà di presentare istanza di proroga dell’efficacia temporale del provvedimento di autorizzazione unica all’amministrazione procedente per cause di forza maggiore. |
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29) all’articolo 9, comma 2, lettera a), in analogia a quanto previsto all’articolo 8 in caso di coinvolgimento di più comuni, prevedere che, nel caso in cui gli interventi coinvolgano più regioni, la regione territorialmente competente è quella sul cui territorio insiste la maggior porzione dell’impianto da realizzare. La regione territorialmente competente acquisisce le osservazioni delle altre regioni il cui territorio è interessato dagli interventi medesimi; |
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30) all’articolo 9, comma 3, chiarire: al primo periodo, che per “provvedimenti di compatibilità ambientale” devono essere intesi quelli espressi ai sensi degli articoli 19 e 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006; al secondo periodo: che l’avviso al pubblico è previsto per le sole procedure di VIA e non per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e che i contenuti dell’avviso al pubblico sono quelli esplicitati dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006; |
· Si veda, in proposito, quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, il quale prevede che “nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l’istanza deve contenere anche l’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006”. |
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31) all’articolo 9, comma 4, sopprimere il quarto periodo, non ritenendosi necessaria la concessione di proroghe del termine assegnato per le integrazioni; |
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32) all’articolo 9, comma 5, prevedere l’impossibilità di richieste di integrazioni istruttorie nei casi di progetti non sottoposti a VIA o verifica di VIA; |
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33) all’articolo 9, comma 6, precisare, come per il precedente comma 3, che per “provvedimenti di compatibilità ambientale” si intendono i provvedimenti espressi ai sensi degli articoli 19 e 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché chiarire gli obblighi in capo all’autorità competente ai fini di consultazione del pubblico, adottando la seguente nuova formulazione: “6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali ai sensi degli articoli 19 e 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro dieci giorni successivi alla verifica di completezza o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione ai sensi del comma 4, l’autorità competente per le valutazioni ambientali, provvede a pubblicare lo studio preliminare ambientale nel proprio sito internet istituzionale ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero lo studio di impatto ambientale e l’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Della pubblicazione di tale avviso è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Dalla data della pubblicazione dell’avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni all’autorità competente per le valutazioni ambientali”; |
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34) individuare puntualmente termini per la prestazione di eventuali richieste integrative e il conseguente obbligo da parte dell’autorità procedente di farle proprie, nonché, a vantaggio del proponente, l’introduzione della possibilità di proroghe per il deposito dell’eventuale documentazione integrativa richiesta, sostituendo all’articolo 9, il comma 7 con il seguente: “7. Entro trenta giorni dal termine della consultazione di cui al comma 6, qualora si renda necessaria la modifica o l’integrazione della documentazione acquisita, l’autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione all’amministrazione procedente, la quale ha la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori trenta giorni, per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non depositi la documentazione, l’amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell’autorizzazione unica e non si applica l’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990”; |
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35) all’articolo 9, comma 9, prevedere che la conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica sia convocata in modalità asincrona, risultando anacronistica, nonché produttiva di inutili rallentamenti del procedimento, la previsione che essa sia convocata in modalità sincrona; |
· Si veda, in proposito, quanto disposto dall’articolo 9, comma 9, nel quale è stato soppresso il riferimento sia alla modalità di convocazione della conferenza di servizi sia agli articoli della L. n. 241/1990 che regolano la stessa. |
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36) all’articolo 9, comma 10, alinea, ribadire quanto previsto all’articolo 3 dello schema in esame in termini di individuazione di interesse pubblico prevalente, adottando la seguente nuova formulazione: “10. La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi, assunta secondo il criterio delle posizioni prevalenti e quanto previsto dall’articolo 3, costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita:”; |
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37) all’articolo 9, comma 10, sostituire la lettera b) con la seguente: “b) comprende tutti gli atti di assenso comunque denominati ogni titolo abilitativo necessario alla costruzione e all’esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1”; |
· Si veda quanto previsto dall’articolo 9, comma 10, lettera b): “comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all’esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1;”.
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38) all’articolo 9, comma 10, lettera d), introdurre l’obbligo dell’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale per gli impianti idroelettrici, come attualmente disposto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003; |
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39) all’articolo 9, poiché il comma 10 non disciplina espressamente i casi di progetti che, nell’ambito del procedimento unico, sono sottoposti a verifica di VIA che si conclude con assoggettamento a VIA, inserire, dopo il comma 10, un nuovo comma che obbliga, in caso di assoggettamento a VIA, la riedizione del procedimento di autorizzazione unica adottando la seguente formulazione: “10-bis. Nel caso in cui il provvedimento di verifica di VIA di cui al comma precedente disponga l’assoggettamento del progetto a VIA, l’amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell’autorizzazione unica e non si applica l’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990”; |
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40) all’articolo 9, comma 11, specificare le modalità e le condizioni per il rinnovo del provvedimento autorizzatorio unico e introdurre gli opportuni coordinamenti, in punto di decadenza dell’autorizzazione in caso di mancato avvio o fine lavori nei termini previsti, con quanto previsto dall’articolo 15 del D.P.R. n. 380 del 2001, prevedendo proroghe della validità dell’autorizzazione unica in conformità alla normativa vigente; |
· L’articolo 9, comma 12, ha specificato le modalità con cui il soggetto proponente ha facoltà di presentare istanza di proroga dell’efficacia temporale del provvedimento di autorizzazione unica per cause di forza maggiore. |
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41) all’articolo 9, poiché il comma 11 prevede la pubblicazione dell’autorizzazione unica ma non ai fini del decorso del termine di impugnazione che, al contrario, fornirebbe certezze a livello di mercato in merito al momento in cui il titolo autorizzativo si considera consolidato, dopo il comma 11 inserire il seguente: “11-bis. Dalla pubblicazione di cui al comma 11 decorrono i termini di impugnazione al competente tribunale amministrativo. Avverso il provvedimento di autorizzazione unica non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”; |
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42) al fine di snellire e coordinare meglio l’iter autorizzativo e concessorio, per i progetti idroelettrici sottoposti ad autorizzazione unica, adottare un percorso autorizzativo unico che, a seguito della conclusione della fase di concorrenza e approvazione della domanda di concessione, in analogia a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, proceda automaticamente con le successive fasi della procedura autorizzativa. In alternativa, all’articolo 9 dello schema in esame prevedere che le amministrazioni già intervenute nel procedimento di concessione non partecipino alla conferenza di servizi, salvo il caso di modifiche sostanziali al progetto iniziale; |
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43) all’articolo 9, comma 12, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: “Nel caso degli interventi relativi a impianti offshore di cui all’allegato C, Sezione II, lettere s) e u), si esprimono nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all’attività di pesca marittima, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le Regioni competenti”; |
· Si confronti con quanto previsto dal terzo periodo del novellato articolo 9, comma 13: “Nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all’allegato C, sezione II, lettere t) e v), si esprimono nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all’attività di pesca marittima, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.” Non è stata prevista l’inclusione, in sede di conferenza di servizi, delle Regioni competenti, delle quali non è prevista l’intesa per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico per gli interventi di competenza statale relativi a impianti off-shore. |
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44) considerato che lo schema in esame prevede, tra l’altro, la abrogazione dell’intero articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, e quindi anche il comma 4-bis che consente l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree in cui realizzare le opere connesse, all’articolo 9, dopo il comma 13 aggiungere un nuovo comma in cui precisare che, facendo valere la pubblica utilità di cui all’articolo 2, comma 2, e in raccordo con quanto già disposto dall’articolo 13.1 del D.M. 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, è conservata la facoltà del proponente di richiedere, per gli interventi sottoposti ad autorizzazione unica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e all’asservimento coattivo sulle aree interessate dalle opere connesse; |
ü Si veda, in merito, quanto previsto dall’articolo 9, comma 3. |
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45) all’articolo 10, con riferimento ai commi 2 e 3, poiché lo schema in esame non pare abrogare le disposizioni di cui al R.D. n. 1775 del 1933, prevedere le modalità di gestione e valutazione delle concorrenze; |
· L’articolo 10, comma 7, ha previsto un esplicito riferimento al regio decreto n. 1775/1933 in materia di concessioni idroelettriche. |
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46) all’articolo 10, disciplinare la fattispecie in cui venga confermato che il rilascio della concessione avvenga preventivamente all’attivazione del procedimento di autorizzazione unica, in quanto la VIA ha per oggetto proprio la concessione di derivazione e pertanto, preventiva all’attivazione dell’autorizzazione unica; |
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47) all’articolo 10, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “di cui al presente decreto” inserire le seguenti: “o qualora non siano state presentate osservazioni o opposizioni ritenute meritevoli di accoglimento da parte dell’ente concedente, quest’ultimo, ottenuto il parere dell’Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente laddove prescritto” e dopo le parole: “sessanta giorni,” inserire le seguenti: “previa verifica dell’ammissibilità della domanda”; |
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48) all’articolo 10, prevedere tempistiche chiare per la fase di concorrenza, apparendo discutibile che l’amministrazione concedente possa operare una selezione fra progetti concorrenti dopo soli 30 giorni di pubblicazione, mentre appare congrua la tempistica di 60 giorni prevista per la chiusura del procedimento. Si propone pertanto di elevare il termine per la selezione fra progetti concorrenti a 60 giorni; |
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49) all’articolo 10, appare poco logico vincolare il rilascio della concessione all’accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione e alla valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto; |
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50) inoltre, con particolare riferimento alla concessione d’uso del demanio marittimo richiesta per gli impianti offshore, valuti il Governo le seguenti criticità: (1) il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione dell’istanza di autorizzazione unica decorrente dalla data di rilascio della concessione appare incongruo, in quanto per tali tipi di progetti i lavori di analisi e progettazione iniziano, di norma, successivamente all’ottenimento della concessione demaniale e non possono concludersi in soli 30 giorni; (2) si prevede che per il periodo di durata della PAS o del procedimento di autorizzazione unica, e comunque non oltre il termine di sei o di diciotto mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell’istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto dei suddetti regimi amministrativi, ma l’ipotesi di una conferenza di servizi che si concluda in 18 mesi per un impianto offshore sembra piuttosto improbabile. Inoltre, la mancanza di una disciplina sulle conseguenze in caso di superamento del termine sembra implicare la possibilità di decadenza della concessione in favore di un altro soggetto, per interventi anche incompatibili con quelli per cui il procedimento è in corso; |
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51) all’articolo 10, comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: “La concessione deve comunque avere una durata proporzionata alla durata della vita utile dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso o all’entità degli investimenti”; |
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52) all’articolo 10, in merito alla decadenza della concessione rilasciata, specificare che sia più opportuno far decorrere la decadenza in caso di mancato avvio della realizzazione entro i termini previsti dal provvedimento abilitativo o dal provvedimento autorizzativo di cui agli articoli 8 e 9 e non, come attualmente previsto nella bozza entro i termini previsti dal progetto, modificando il comma 5 come segue: “5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi o di mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini previsti dal progetto oggetto di abilitazione o di autorizzazione ai sensi degli articoli 7, dal provvedimento abilitativo o dal provvedimento autorizzativo di cui agli articoli 8 e 9”; |
· Si confronti con quanto disposto dall’articolo 10, comma 5, il quale ha previsto la decadenza della concessione in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro: - 1 anno dal perfezionamento della PAS; - Entro il termine stabilito dall’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 9, comma 11. |
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53) poiché nulla si prevede sui ritardi dovuti a cause di forza maggiore o all’inerzia degli enti competenti al rilascio di permessi e nullaosta, all’articolo 10, comma 5, aggiungere il seguente periodo: “I termini vengono sospesi in caso di interruzione per cause di forza maggiore. In caso di rinvio nell’avvio dei lavori dovuto ai ritardi nei rilasci di permessi e nullaosta da parte degli enti competenti, il termine della concessione viene prorogato per un periodo equivalente. In caso di fermi stagionali imposti dall’amministrazione concedente, la concessione viene automaticamente prorogata per il periodo equipollente”; |
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54) all’articolo 12, modificare gli Allegati della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo, all’Allegato II (progetti di competenza statale), che siano sottoposti a VIA statale gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con potenza complessiva superiore a 300 MW (Allegato II alla parte seconda, punto 2). Quanto alla valutazione ambientale di competenza delle regioni e delle province autonome, fermo restando la soglia di 10 MW per la verifica di assoggettabilità a VIA regionale per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all’esercizio di tali impianti all’interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, sono sottoposti a VIA regionale gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con potenza pari a 1 MW e fino a 300 MW; |
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55) all’articolo 12, prevedere forme di consultazione nelle procedure di compatibilità ambientale di competenza statale più pregnanti e tali da determinare un effettivo coinvolgimento delle Regioni, ad esempio attraverso forme di intesa, soprattutto in ipotesi di dissenso. Tale rafforzamento delle forme di consultazione non può che tradursi un coinvolgimento anche sul piano economico, attraverso una vera e propria compartecipazione finanziaria delle Regioni nelle procedure di competenza esclusiva statale nelle quali l’ente regionale è chiamato ad esprimere il proprio parere tecnico. Tale compartecipazione va messa in atto attraverso forme di intesa e/o accordi tra Stato e Regioni; |
· Si veda, in proposito, quanto previsto all’articolo 9, comma 13, il quale dispone, nel caso di interventi in regime di autorizzazione unica di competenza statale (e fatta eccezione per gli interventi relativi a impianti off-shore), il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico previa intesa con la regione o le regioni interessate. |
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56) all’articolo 12, estendere la competenza regionale anche nel campo degli impianti di eolico off-shore, sia per quanto attiene al procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica, sia al sub procedimento di valutazione di impatto ambientale. A tale proposito, giova rammentare che tra i potenziali impatti che un impianto eolico offshore può determinare vi è quello sul settore della pesca, materia rientrante nella competenza esclusiva della Regioni a statuto speciale, vedasi Regione Sardegna e Regione Siciliana. Sebbene lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva nella materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, per cui spetta a quest’ultimo fissare livelli di tutela ambientale uniformi sull’intero territorio nazionale, non può non considerarsi che la suddetta materia influisce in materie di competenza legislativa regionale, come ribadito anche recentemente dalla sentenza della Corte Costituzionale del 15 febbraio 2024, n. 16; |
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57) all’articolo 12, con riferimento al comma 1 e al comma 2, lettera b), chiarire l’eventuale applicazione/disapplicazione di quanto previsto dal DM n. 52 del 2015 in termini di dimezzamento delle soglie per i progetti di cui agli allegati II-bis e IV al decreto legislativo n. 152 del 2006; |
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58) all’articolo 12, prevedere una disciplina transitoria che stabilisca cosa fare per i progetti in corso e per le varianti dei progetti già approvati. La massima semplificazione a tale proposito sarebbe di consentire con apposita previsione ai soggetti proponenti, sia per i procedimenti in corso, che per le varianti di poter scegliere se continuare con la precedente procedura o seguire la nuova competenza, qualora gli uffici del soggetto che ha acquisito la competenza si siano già adeguatamente organizzati; |
ü Si veda, in proposito, quanto disposto dall’articolo 15, comma 2. |
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59) rendere effettivo il “coordinamento” tra il procedimento di autorizzazione unica e il procedimento di valutazione di impatto ambientale, optando per il criterio della corrispondenza e uniformità tra la competenza al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la competenza in materia di VIA; |
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60) introdurre una norma di coordinamento con la disciplina regolatoria che presiede al regime di connessione degli impianti FER alla rete elettrica, in capo ad ARERA, prevedendo inoltre modalità e tempistiche più stringenti e, ove possibile, un sistema efficace di sanzioni che funga da deterrente all’inerzia o all’inefficienza dei distributori e dei gestori della rete nell’adempimento alla disciplina; |
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61) all’articolo 12, in merito al fotovoltaico, per quanto riguarda le classi di potenza per i vari regimi amministrativi, coordinare meglio le soglie di potenza tra iter ambientali e iter autorizzativi, in quanto le soglie individuate per i procedimenti destinati all’acquisizione della compatibilità ambientale e per gli iter autorizzativi indicate nello schema in esame risultano essere non coerenti fra loro (ad esempio, per le aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento la soglia VIA è 15 MW, la soglia PAS è 10 MW e la soglia AU è 12 MW); |
ü |
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62) all’articolo 12, integrare l’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021, disponendo che l’installazione di impianti agrivoltaici in tutte le sue configurazioni sia sempre consentita in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti qualora tali zone rientrino tra le aree disciplinate dall’articolo 20, comma 8, del suddetto decreto legislativo; |
· |
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63) all’articolo 13, al comma 1, lettera c), prevedere che ogni singolo passaggio dei procedimenti amministrativi sia ridotto di un terzo, fatti salvi i termini previsti dalla Eurodirettiva VIA e dalle Linee guida nazionali VIncA, sostituendo il capoverso b) con il seguente: “b) i termini del procedimento di autorizzazione unica per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario fatti salvi i termini previsti per la fase di consultazione in caso di progetti sottoposti a procedura di valutazione ambientale ai sensi degli articoli 19 e 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero della procedura di VIncA, se occorrente”; |
· |
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64) con particolare riferimento al settore idroelettrico, coordinare lo schema in esame con il Testo unico acque (R.D. n. 1775 del 1933) con riferimento all’iter di rilascio delle concessioni di derivazione e utilizzo delle acque pubbliche e con i regolamenti regionali che disciplinano i procedimenti di concessione dell’acqua pubblica; |
ü |
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65) all’articolo 14, chiarire se la nuova disciplina si applicherà solo ai progetti presentati successivamente all’entrata in vigore dello schema in esame o se sarà applicabile anche agli iter autorizzativi pendenti, avendo cura di disciplinare gli eventuali conflitti di competenza tra amministrazioni qualora, a seguito delle modifiche apportate, l’iter pendente dovesse proseguire presso un’amministrazione diversa da quella che era titolare del procedimento autorizzativo ai sensi della normativa previgente; |
· Si veda, in proposito, quanto disposto dall’articolo 15, comma 2. |
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66) all’articolo 14, definire l’impatto dello schema in esame sui procedimenti già avviati ma non ancora conclusi e che abbiano già ottenuto pareri vincolanti, introducendo il seguente comma: “I procedimenti relativi agli impianti inseriti negli allegati B e C già avviati, ma non ancora conclusi, che abbiano già procedure di valutazione ambientale concluse o in itinere e pareri vincolanti emessi o in itinere, vengono conclusi secondo la disciplina vigente all’atto dell’avvio del relativo procedimento”; |
· Si veda, in proposito, quanto disposto dall’articolo 15, comma 2. |
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67) all’articolo 14, poiché non è presente nello schema in esame una previsione che tenga conto del fatto che regioni e province autonome avranno bisogno di tempo per armonizzare la propria legge a quella nazionale, garantire che possano essere avviati iter autorizzativi in questo arco temporale, auspicando che sia lasciata facoltà al proponente se procedere secondo la legislazione previgente o se adottare il nuovo dettato legislativo qualora regioni e province autonome non legiferino prima dei sei mesi; |
· Si veda, in proposito, quanto disposto dagli articoli 1, comma 3 e 15, comma 2. |
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68) all’allegato A, inserire, tra gli interventi di nuova realizzazione di cui alla Sezione I, quelli relativi ad impianti idroelettrici aventi una capacità di generazione non superiore a 500 kW di potenza di concessione, così come previsto dall’articolo 32-bis del decreto-legge n. 77 del 2021; |
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69) all’allegato A, alla lettera c) della Sezione I: (i) eliminare il richiamo ai soli impianti fotovoltaici installati a terra ai fini di perseguire un principio di neutralità tecnologica per cui non vi siano discriminazioni tra fotovoltaici installati a terra e altre tipologie di fotovoltaico, come quello flottante. In tal modo verrebbe esteso il regime di attività libera anche per il fotovoltaico flottante; (ii) eliminare il limite di potenza (non previsto dall’attuale articolo 22-bis del decreto legislativo n. 199 del 2021); |
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70) all’allegato A, con riferimento all’idrogeno, alla lettera u) apportare le seguenti modificazioni: (i) sostituire le parole: “con potenza fino a 10 MW” con le seguenti: “di potenza uguale o inferiore ai 10 MW” e aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell’idrogeno prodotto verso l’utilizzatore finale salvo che le stesse non siano assoggettate a procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”; |
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71) all’allegato A, modificare il titolo della Sezione II con il seguente: “Varianti ai progetti autorizzati e interventi sugli impianti esistenti”, al fine di includere i progetti solo autorizzati in corso di costruzione o per i quali non è ancora iniziata la costruzione; |
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72) all’allegato A, alla Sezione II, capoverso 1, lettera b), premettere la seguente: “0b) modifiche di impianti eolici esistenti e di progetti di impianti eolici abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, consistono nella sostituzione della tipologia di aerogeneratore comportando una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e modifiche che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori”; |
ü |
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73) all’allegato A, alla Sezione II, capoverso 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente e spostarlo nella Sezione II dell’Allegato B (in tema di PAS): “3) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un’altezza massima (h2), intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all’altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente (h1) moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e il diametro dell’aerogeneratore già esistente (d1): h2 = h1 * (d2/d1)”; |
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74) all’allegato A, in ogni caso, riformulare il suddetto numero 3) della lettera b), riprendendo le disposizioni dei commi 3- bis e 3-ter dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 (che risulta abrogato dall’Allegato D) e spostare il tutto nella sezione II dell’Allegato B (in tema di PAS); |
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75) all’allegato A, sopprimere i capoversi 2 della Sezione II degli Allegati A e B, in quanto essi precluderebbero la possibilità di effettuare interventi (compresi quelli di integrale ricostruzione) su impianti utility scale che contemplino al contempo un incremento di potenza rispetto all’impianto preesistente; |
· Si veda, a proposito, la riformulazione approvata, secondo la quale in caso di incremento di potenza la stessa non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV, alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006. Tale limitazione non si applica in caso di disposizioni specifiche della sezione II degli allegati A e B. |
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76) all’allegato B, meglio coordinare e chiarire la possibilità di effettuare tramite PAS l’installazione di impianti di accumulo all’interno del perimetro degli impianti di produzione di energia a fonte rinnovabili, a prescindere dal fatto che le due infrastrutture operino in modo combinato, inserendo, nella rubrica della Sezione I, dopo le parole: “Interventi di nuova realizzazione” le seguenti “e/o riattivazione”; |
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77) all’allegato B, con riferimento agli impianti solari fotovoltaici di cui alla Sezione I, capoverso 1, lettera d), elevare la potenza massima da 12 MW a 20 MW, considerato che un range di 10-12 MW per tale tipologia di impianti non è una semplificazione e inquadra pochissime casistiche; |
· La soglia per gli interventi in regime di PAS per tale tipologia di impianti è stata aumentata da 12 a 15 MW.
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78) all’allegato B, apportare modifiche volte a chiarire che gli impianti solari fotovoltaici di potenza <10 MW collocati in modalità flottante su aree di proprietà privata, poiché ricompresi nella più generica definizione di “impianti solari fotovoltaici”, possano essere sottoposti al regime della PAS se installati su aree idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o su aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché discariche o cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; |
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79) all’allegato B, alla lettera q), innalzare da 1 MW a 10 MW la soglia di potenza termica utile nominale dei processi produttivi a cui sono asservite le pompe di calore, al fine di snellire gli iter per l’installazione di soluzioni per l’efficienza energetica e la decarbonizzazione industriale e in coerenza con lo sviluppo di ulteriori soluzioni di efficienza energetica, quali, ad esempio, pompe di calore industriali asservite al teleriscaldamento e al teleraffrescamento; |
ü La soglia di potenza per l’intervento in esame è stata aumentata da 1 a 50 MW. |
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80) all’allegato B, alla lettera aa), dopo le parole: “impianti di accumulo elettrochimico” inserire le seguenti: “o di diversa tipologia con potenza superiore a 10MW” e aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo stand-alone e le relative connessioni alla rete elettrica non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure”; |
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81) all’allegato B, alla lettera bb), dopo le parole: “o in corso di dismissione,” inserire le seguenti: “e le infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell’idrogeno prodotto verso l’utilizzatore finale, salvo che le stesse non siano assoggettate a procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006,”; |
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82) all’allegato B, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente: “dd) gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore a 10 MW da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui alla presente Sezione, ove l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare”; |
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83) all’allegato B, modificare il titolo della Sezione II in “Varianti ai progetti autorizzati e interventi sugli impianti esistenti”, al fine di includere i progetti solo autorizzati in corso di costruzione o per i quali non è ancora iniziata la costruzione; |
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84) all’allegato B, alla lettera a), dopo le parole: “per la produzione di energia elettrica,” inserire le seguenti “o di accumulo,”; |
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85) all’allegato B, alla lettera m), che prevede che per la modifica di un impianto di produzione di biometano esistente è ammesso il ricorso alla PAS solo a condizione che non siano previste “modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione”, tale vincolo non risulta coerente rispetto a quanto ammesso per gli impianti greenfield e rappresenta un aggravio; |
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86) in generale, sostituire la dizione: “impianti a biometano”, ovunque ricorra nello schema in esame, con la seguente: “impianti per la produzione di biometano”; |
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87) all’allegato C, alla lettera h) della Sezione I, innalzare da 1 MW a 10 MW la soglia minima di potenza termica utile nominale dei processi produttivi a cui sono asservite le pompe di calore, conformemente a quanto esposto supra con riferimento alla lettera q) della Sezione I dell’Allegato B; |
ü La soglia minima di potenza per l’intervento in esame è stata aumentata da 1 a 50 MW. |
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88) all’allegato C, con riferimento a quanto previsto dalla lettera s) – nonché dalla lettera p) della Sezione II – in continuità con la vigente normativa, chiarire che il valore 300 MW fa riferimento all’impianto di produzione e non all’impianto di accumulo; |
ü |
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89) all’allegato C, alla lettera v), chiarire la disciplina applicabile ai casi di dighe diverse da quelle di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, che siano al contempo aree idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché discariche o cave o aree pubbliche/demaniali; |
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90) all’allegato C, dopo la lettera v), aggiungere la seguente: “z) gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore a 10 MW da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui alla presente Sezione ove l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare”; |
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91) all’allegato C, nella Sezione II, alla lettera p), dopo le parole “impianti di accumulo elettrochimico” inserire le seguenti: “, o di diversa tipologia con potenza superiore a 10MW,” e dopo le parole: “300MW” aggiungere le seguenti: “, nonché gli impianti stand-alone con potenza superiore a 10 MW ubicati in aree diverse da quelle indicate alla lettera aa) dell’Allegato B, Sezione I. Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo stand-alone e le relative connessioni non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure”; |
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92) all’allegato C, sostituire la lettera r) con la seguente: “r) elettrolizzatori, compresi compressori, depositi e infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell’idrogeno prodotto verso l’utilizzatore finale, non ricadenti nelle tipologie di cui agli Allegati A e B, da realizzare in connessione, diretta e/o virtuale, a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente Sezione;”; |
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93) all’allegato C, alla lettera u), dopo le parole: “superiore a 300 MW,” inserire le seguenti: “o di impianti di accumulo indipendentemente dalla potenza”; |
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94) all’allegato C, alla lettera v), chiarire la disciplina applicabile agli impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante su dighe di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 507 del 1994, che risultano tuttavia essere aree idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché discariche/cave o aree pubbliche/demaniali; |
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95) all’allegato C, dopo la lettera v) inserire la seguente “z) gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore a 10MW da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui alla presente Sezione ove l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare.”; |
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96) valuti il Governo, con riferimento al tema del recupero energetico dei rifiuti di inserire i termovalorizzatori e gli elettrolizzatori ad essi connessi di potenza > 10 MW nell’allegato C tra le tipologie progettuali sottoposte ad uno dei regimi amministrativi disciplinati dal provvedimento in esame. Considerata anche l’assenza di un richiamo alla definizione di “fonte rinnovabile” di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011, l’omissione farebbe pensare che gli impianti di recupero energetico dei rifiuti non siano considerati come impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile; |
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97) all’allegato D, riconsiderare le abrogazioni di alcune norme che sollevano forti perplessità e che sarebbe invece opportuno reintrodurre, e, in particolare: (a) l’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 199 del 2021, recante semplificazioni e tempi accelerati per gli impianti in area idonea; (b) l’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, che disciplina la DILA; © l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, che consente al gestore di rete di autorizzare con DILA le modifiche alle opere di connessione conseguenti a repowering di impianti esistenti, non comportanti l’occupazione di nuove aree; (d) l’articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che prevede la possibilità di utilizzare la PAS senza limiti di potenza e di chiedere la VIA statale sopra la soglia dei 25 MW nel caso di impianto agro-pv avanzato situato entro 3 km da area industriale, commerciale, artigianale.
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4. Schema con le indicazioni di quanto recepito del parere della commissione parlamentare per la semplificazione espresso nella seduta del 20 novembre 2024
| ü recepito |
· parzialmente recepito |
· non recepito |
Osservazioni:
| ? 1) per quanto concerne l’articolo 1, comma 1, precisare che i regimi amministrativi, come introdotti dal decreto legislativo, si applicano anche alla «modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli impianti», anziché «degli stessi impianti», in modo da rendere inequivoca (sotto il profilo linguistico, essendo già chiara sotto quello giuridico) l’applicabilità dei predetti regimi anche agli impianti già esistenti e non solo a quelli costruiti o gestiti sulla base dei regimi così ridisciplinati; |
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| ? 2) per quanto riguarda l’articolo 2: ??a) precisare la tassatività o meno delle elencazioni, contenute negli allegati A, B e C, degli interventi assoggettati ai diversi regimi nonché dell’inquadramento delle diverse tipologie di interventi nei diversi regimi amministrativi secondo quanto previsto dai predetti allegati, non solo per l’autorizzazione unica ma anche per l’attività libera e la procedura abilitativa semplificata; ??b) espungere il riferimento al principio del risultato che, in questo ambito, potrebbe condurre a esiti abnormi, trattandosi di regimi di autorizzazione volti al controllo di attività private;
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· Per quanto riguarda la lettera a), si veda quanto previsto all’articolo 2, comma 1; Per quanto riguarda la lettera b), il riferimento al principio del risultato è stato mantenuto all’articolo 2, comma 3. |
| ? 3) in merito all’articolo 4, comma 1, fornire una definizione di «fonti rinnovabili» in modo da individuare in maniera certa il perimetro di applicabilità della disciplina, considerato che l’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva (UE) n. 2018/2001 definisce «energia da fonti rinnovabili» o «energia rinnovabile»: l’energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia osmotica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, energia della bio-massa, dei gas di discarica, dei grassi residuati dai processi di depurazione e biogas e reca specifiche definizioni anche di singole energie e fonti; |
· |
| ? 4) in merito all’articolo 5, comma 1, prevedere, al fine di scongiurare iniziative elusive della disciplina, che i modelli unici semplificati (ove non sia ritenuti in contrasto con quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, dello schema) siano trasmessi direttamente alla piattaforma in modalità telematica e, attraverso questa, resi disponibili al GSE, disponendo che, in attesa dell’operatività della SUER, questi siano trasmessi alle Amministrazioni mediante gli strumenti informatici già operativi e da questi al GSE; |
· |
| ? 5) per quanto riguarda l’articolo 7, chiarire se per l’avvio delle iniziative ricomprese nel regime dell’attività libera siano del tutto escluse comunicazioni, segnalazioni o dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni ovvero sia previsto un onere minimo di informazione, come sembra desumibile dalle previsioni di cui all’articolo 5, comma 1, e 7, comma 7; |
ü |
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?6) per quanto riguarda l’articolo 8: ?a) in relazione al comma 5, chiarire che, nel caso in cui siano necessari atti di assenso di competenza comunale relativi alla tutela di interessi sensibili, non solo il termine per l’adozione di eventuali atti di segno negativo ma anche, più in generale, quello per il «perfezionamento» del titolo abilitativo è di 45 giorni, prevedendo, al fine di evitare duplicazioni istruttorie, un termine di 15 giorni per integrazioni documentali e approfondimenti istruttori relativi sia agli atti di assenso a tutela di interessi sensibili sia alla PAS; ?b) prevedere il mantenimento della sospensione del termine prevista in caso di richiesta di integrazioni e di approfondimenti istruttori, nonché l’effetto di rinuncia all’istanza nel caso di mancata presentazione delle predette integrazioni, riducendo al massimo a 10 giorni il termine per la convocazione della riunione al fine di preservare, stante la prevista immediata stesura della determinazione motivata di conclusione della conferenza, il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione del progetto per la formazione di quello che sostanzialmente può essere definito un silenzio assenso;
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7) per quanto riguarda l’articolo 9, eliminare il comma 13, in quanto le valutazioni ambientali dovrebbero confluire comunque nella conferenza di servizi, anche per evitare che una valutazione ambientale effettuata al di fuori del procedimento inneschi il meccanismo di cui all’articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990, cioè l’attrazione alla competenza regionale relativa alla valutazione di impatto ambientale anche degli altri atti di assenso; |
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| ? 8) per quanto riguarda l’articolo 10, commi 2 e 3, prevedere la possibilità di presentare l’istanza di concessione, a regime, mediante la piattaforma SUER in modo da consentire, contestualmente (o almeno dopo che sia stata accertata l’assenza di istanze concorrenti), l’avvio del procedimento per il rilascio della concessione e di quello per l’acquisizione degli altri atti di assenso necessari, considerato che il comma 3 assoggetta ex lege la concessione alla condizione sospensiva del completamento della procedura di abilitazione o di autorizzazione; |
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| ? 9) per quanto riguarda l’articolo 11, comma 1, considerata la dimensione, in termini di kilowatt, dei progetti indicati nell’allegato C: ?a) rivedere i limiti delle sanzioni pecuniarie previste dal primo e dal secondo periodo al fine di coordinarli, aumentando i limiti della sanzione prevista dal primo periodo o diminuendo i limiti di quella prevista dal secondo periodo; ?b) evitare qualsiasi automatismo nella quantificazione della sanzione, al fine di escluderne il difetto di proporzionalità, stabilendo a tal fine specifici criteri alla luce dei quali valutare la condotta illecita ai fini della quantificazione della sanzione. |
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Il Consiglio di Stato, come accennato in precedenza, il 10 settembre 2024 ha espresso il proprio parere favorevole con delle osservazioni sullo schema di decreto originariamente presentato.
Dal parere del Consiglio di Stato si evincono una serie di criticità legate all’esercizio delle delega legislativa, riguardanti tanto l’iter di formazione quanto il contenuto del provvedimento in esame.
Sul primo versante, viene stigmatizzato il procedimento che ha portato alla presentazione dello schema di decreto legislativo. Stando alla legge delega, il testo doveva essere frutto dell’esercizio di “potere di proposta” da parte di tutti i soggetti istituzionali individuati dalla legge delega (ai sensi dell’articolo 26, comma 7, della legge n. 118/2022): Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro per la pubblica amministrazione, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Il Consiglio di Stato rileva (par. 2.1) come lo schema risulti invece “carente delle proposte del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, al di là del formale richiamo ad esse contenuto nel preambolo dell’atto”, risultando “non perfezionata la formazione di una comune e concorrente manifestazione di volontà costitutiva del nuovo assetto della materia oggetto di delega”. Il Consiglio di Stato richiama in proposito la propria giurisprudenza secondo cui “la mancata partecipazione, nella fase formativa, delle Amministrazioni settorialmente competenti”, comporta un sostanziale svuotamento de “l’ordito normativo” del testo, sicché “il mancato concorso alla elaborazione e formulazione della proposta equivale ad una attribuzione non esercitata” e comporta “la genesi non adeguata dell’iniziativa normativa”.
Stesse problematiche vengono rilevate con riguardo all’attività concertativa pur prescritta dalla legge delega (par. 2.2): i concerti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della cultura risultano infatti espressi successivamente all’approvazione in via preliminare dello schema di decreto avvenuta nella seduta del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024.
Quanto al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, il Consiglio di Stato ritiene sostanzialmente non valutabile l’impatto della proposta normativa, ciò sia in termini del rapporto tra le procedure di accelerazione vigenti e quelle ora proposte, che in termini di attuazione di strumenti diversi dalle accelerazioni che pure concorrono agli obiettivi europee di efficienza energetica. In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato (par. 5) come non risultino “elementi informativi in merito agli effetti attesi dai regimi amministrativi previsti dallo schema in termini di contributo anche alla garanzia di una capacità di stoccaggio o, comunque, di una disponibilità di energia adeguata alla domanda energetica delle diverse categorie di consumatori e agli oneri attesi per ciascuna di esse”. Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, il Governo non fornisce “elementi in merito allo stato di attuazione degli strumenti, diversi dall’accelerazione delle procedure che, nella prospettiva europea, concorrono alla realizzazione degli obiettivi quantitativi ricondotti al principio dell’efficienza energetica al primo posto (‘energy efficiency first’)”.
Con specifico riferimento poi all’accelerazione delle procedure, il Consiglio di Stato rileva che (par. 7) “la documentazione in atti non offre uno raffronto specifico, anzitutto sotto il profilo dell’accelerazione delle procedure tra i regimi vigenti (tra i quali le procedure di autorizzazione, secondo stime di un’associazione di categoria riportate nella relazione AIR, ‘si discostano in media di 66 mesi dai massimi teorici’) e quelli che si intende introdurre, né, soprattutto, elementi specifici in merito alla coerenza dei tempi per il conseguimento dei titoli che risultano necessari ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 con gli obiettivi temporali della direttiva 2023/2413.”.
Le osservazioni del Consiglio di Stato contenevano anche una serie di ulteriori rilievi di drafting che sono stati parzialmente recepiti nel nuovo schema di decreto.
Si riportano di seguito le principali integrazioni apportate all’atto del governo in esame volte a recepire alcune delle osservazioni contenute nel parere reso dal Consiglio di Stato:
ü il recepimento delle previsioni della direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. direttiva RED III) che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 in materia di accelerazione delle procedure, mappatura delle zone necessarie e l’individuazione delle zone di accelerazione;
ü la revisione dell’articolo 5, comma 1, attraverso la riformulazione del riferimento alla presentazione dei modelli unici da parte del soggetto proponente
La Conferenza Unificata ha espresso il proprio parere, sull’originario schema di decreto legislativo, il 14 novembre 2024.
Si riportano di seguito le proposte emendative condizionanti poste dalla Conferenza Unificata nel proprio parere.
| ü recepito |
· parzialmente recepito |
· non recepito |
A) Condizioni:
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1) all’articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: “Gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.” |
ü
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2) all’articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull’ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs. 199/2021, gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell’articolo 16-septies della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.” |
ü |
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3) all’articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente: “La realizzazione degli interventi di cui all’allegato A non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, ivi comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo e dai seguenti commi 2, 3, 4, 5 e 6 nonché la presentazione del modello unico di cui al comma 7, del presente articolo e quanto prescritto da specifiche norme di settore. Gli interventi di cui all’allegato A sono realizzati nel rispetto del presente articolo, delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, delle disposizioni di settore che regolano le costruzioni e le opere edilizie indispensabili alla realizzazione e all’esercizio degli impianti e delle infrastrutture e opere connesse, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VlncA) – Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4. Gli interventi di cui all’Allegato A devono risultare compatibili altresì con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati. Il soggetto proponente, prima dell’inizio dei lavori dell’intervento deve avere la disponibilità, già acquisita a qualunque titolo, della superficie interessata dagli interventi.” |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2. |
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4) all’articolo 7, dopo il comma 2 è introdotto il seguente comma 2-bis: “2 bis: Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) nonché della ripartizione stabilita ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021, le Regioni e le Province autonome possono disciplinare l’effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l’applicazione del regime di procedura abilitativa semplificata di cui al successivo articolo 8.” |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 7, comma 3. |
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5) all’articolo 7, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5- bis. Per interventi che prevedono l ‘occupazione di suolo non ancora antropizzato, il proponente è tenuto alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino mediante la presentazione, al Comune o Comuni territorialmente competenti, di una garanzia bancaria o assicurativa. “. [Accoglibile con riformulazione] |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 7, comma 7. |
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6) all’articolo 7 il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Fuori dei casi previsti dal comma 3, qualora, ai fini della realizzazione degli interventi elencati all’allegato A, si realizzano interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico si applica il regime della procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 8. La disposizione di cui al presente comma si applica, altresì, agli interventi che ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto stradale o comportano modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi.” |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 7, comma 8. |
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7) all’articolo 7 il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di intesa con la Conferenza unificata, il modello unico semplificato adottato ai sensi dell’articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è esteso agli interventi di cui al presente articolo.” |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 7, comma 10. |
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8) all’articolo 8, dopo il comma 1 è introdotto il seguente comma 1 bis/ter: “1. Bis: Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) nonché della ripartizione stabilita ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021, le Regioni e le Province autonome possono disciplinare l’effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l’applicazione del regime della autorizzazione unica di cui al successivo articolo 9. ‘‘ |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 8, comma 3. |
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9) all’articolo 8 comma 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) l’impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto, unitamente al piano di ripristino. Prima dell’inizio dei lavori il proponente è tenuto alla presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti.’’ |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, lettera i). |
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10) all’articolo 8 il comma 9 è sostituito dal seguente: ‘‘9. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, entro un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di conclusione dei lavori entro 3 anni dall’inizio dei lavori. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova procedura abilitativa semplificata. L’interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.” |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 8, comma 11. |
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10) all’articolo 9 il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, gli interventi di cui all’allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di interventi di cui all’Allegato C, Sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di Regioni e Province autonome, si applica l ‘articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse Regioni e Province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo. In relazione agli interventi di cui al secondo periodo, il termine per la conclusione del procedimento di cui all’articolo 27-bis non può superare i due anni dal suo avvio o dall’avvio della verifica di assoggettabilità a VIA, ove prevista”. |
ü |
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11) all’articolo 9 il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il proponente allega all’istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per la valutazione di impatto ambientale, paesaggistica e culturale, e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interventi, nonché l’asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell’area ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. n. 199 del 2021. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l’istanza deve contenere anche l’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Inoltre, allega documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area su cui realizzare l’impianto e le opere connesse, ivi comprese le aree demaniali, ovvero, laddove necessaria, la richiesta di attivazione della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere connesse e, eccetto che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici e solari termodinamici, per le aree interessate dalla realizzazione dell’impianto.” |
ü |
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12) all’articolo 9, comma 10, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Nei casi di cui alla presente lettera, il parere del comune è rilasciato nell’ambito della conferenza di servizi. Nel caso di proprio motivato dissenso al Comune è data la possibilità di ricorrere al rimedio in opposizione di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.” |
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13) all’articolo 9, comma 10, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) reca l ‘obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto, con l’analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta all’atto del rilascio dell’autorizzazione unica, nonché la disponibilità del soggetto proponente a realizzare le eventuali compensazioni ambientali a favore dei Comuni, considerati indispensabili in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell’intervento.” |
ü |
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14) All’articolo 9 il comma 11 è sostituito dal seguente: “11. Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato sul sito internet istituzionale dell’amministrazione procedente. L’Autorizzazione Unica prevede un termine per l’avvio e la conclusione dei lavori, rispettivamente non superiori a un anno dalla data dell’autorizzazione e a tre anni dall’avvio dei lavori. Nei casi in cui il soggetto proponente non abbia la disponibilità dei suoli e abbia chiesto l’emissione degli atti ablativi previsti dal D.P.R. 327/2001, il termine di inizio lavori decorre dalla data di immissione in possesso dei suoli. Decorsi detti termini, salvo proroga motivata, l’Autorizzazione Unica perde efficacia. La proroga può essere concessa solo per cause di forza maggiore. Non costituiscono in nessun caso causa di forza maggiore i ritardi nelle attività di fundraising e la mancata aggiudicazione degli incentivi eventualmente previsti per le attività oggetto di autorizzazione. Resta fermo l’obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell’Autorizzazione Unica. Per avvio dei lavori ai sensi del presente decreto deve intendersi un avvio effettivo che deve sostanziarsi in lavorazioni idonee a manifestare l’incontrovertibile volontà del titolare del titolo abilitativo di eseguire l’opera.” |
· Si confronti con quanto previsto dall’articolo 9, commi 11 e 12. |
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15) all’articolo 9 il comma 12 è sostituito dal seguente: “12. Fatta eccezione per gli interventi relativi a impianti offshore, nel caso degli interventi di cui all’Allegato C, Sezione Il, il provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo è rilasciato previa intesa con la Regione o le Regioni interessate. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi di cui al comma i siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non siano sottoposti a valutazioni ambientali. Nel caso degli interventi relativi a impianti offshore di cui all’allegato C, sezione II, lettere s) e u), si esprimono nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all’attività di pesca marittima, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Nel caso degli interventi relativi a impianti idroelettrici ricompresi nell’allegato C, sezione I, lettere c) e u) o sezione II, lettere a) e u), si esprimono nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione interessata. Si applica in ogni caso l’articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.’’ |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 9, comma 13. |
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16) all’articolo 10 il comma 5 è sostituito dal seguente: “La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi o di mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini previsti, dal provvedimento abilitativo o dal provvedimento autorizzativo di cui agli articoli 8 e 9.” |
· Si confronti con quanto previsto dall’articolo 10, comma 5. |
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17) all’articolo 12 comma 2 la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente: “a-bis) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.” |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, lettera b), capoverso a-bis). |
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18) all’articolo 12 comma 2 la lettera d-quater) è sostituita dalla seguente: ‘‘d-quater) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.” |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, lettera d) punto 2), capoverso d-quater). |
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19) all’Allegato A, Sezione I, l’articolo 1, lett. c, è modificato come segue: c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a M 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; |
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20) all’Allegato A, Sezione I, l’articolo l, lett. e, è modificato come segue: e) impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale; |
ü |
B) Condizioni discusse nell’istruttoria tecnica e già dichiarate accolte o accoglibili:
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2) all’articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: ‘‘1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti. Restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ai soli fini dell’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti.” [Parzialmente accolto] |
· L’articolo 1, comma 1, prevede altresì che “Per gli interventi di cui al primo periodo resta altresì fermo quanto previsto al capo VI del titolo IV del testo unico di cui al D.P.R. n. 380 del 2001. |
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2) all’articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis: I regimi amministrativi di cui al comma 1 si applicano anche, secondo quanto disciplinato dal presente decreto, agli impianti ibridi, agli impianti di produzione di biometano, agli impianti solari termici, agli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno nonché ai sistemi di accumulo di energia.” [Accoglibile con riformulazione] |
· Si confronti con quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, nonché dall’articolo 14, comma 9. |
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3) all’articolo 1, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: “1-ter: il presente decreto individua forme di semplificazione per la realizzazione degli impianti di produzione di calore da fonti rinnovabili.” [accoglibile con riformulazione] |
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4) all’articolo 1, comma 2, le ultime parole “e della concorrenza fra gli operatori presenti e futuri” sono soppresse. |
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5) all’articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente: “Le Regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino e della concorrenza fra gli operatori presenti e futuri, nonché nell’osservanza della disciplina comunitaria nel campo delle energie rinnovabili, della disciplina statale in materia di semplificazione dell’azione amministrativa, dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto si adeguano entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more del previsto adeguamento di cui al periodo precedente si applicano i regimi autorizzativi vigenti, che continuano ad applicarsi alle istanze presentate prima del medesimo adeguamento. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il presente decreto.” |
· Si confronti con quanto previsto all’articolo 1, comma 3. |
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6) all’articolo 2, comma 1, le parole “al regime di autorizzazione nei soli casi” sono sostituite dalle seguenti: “ai regimi amministrativi” |
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7) all’articolo 2, comma 3, la parola “uniformità” è sostituita dalla seguente espressione: “omogeneità della disciplina.” |
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8) all’articolo 2, comma 4, il periodo “dichiarazioni o attestazioni relative all’idoneità del regime amministrativo per la realizzazione dell’intervento, né” è eliminato. |
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9) all’articolo 4, il comma 1 lett. b) è sostituito dal seguente: «soggetto proponente»: il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi. |
ü Si veda quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera c). |
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10) all’articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, comma 2, e 9, comma 2, nelle more dell’operatività della piattaforma SUER la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall’amministrazione competente.” |
ü |
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11) all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per la realizzazione degli interventi sono individuati i seguenti regimi amministrativi:” |
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12) all’articolo 8, comma 1, dopo le parole ‘‘si applica” inserire la seguente: “esclusivamente”. |
ü |
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13) all’articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l’articolo 9 in tema di autorizzazione unica. Laddove necessario, per le opere connesse il proponente può attivare le procedure previste dal D.P.R. 327/01.” |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 8, comma 2. |
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14) all’articolo 8, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) della dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo e per tutta la durata della vita utile dell’intervento, della superficie su cui realizzare l’impianto e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi nonché della correlata documentazione.” |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, lettera b). |
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15) all’articolo 8, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti o approvati dal gestore della rete.” |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, lettera d). |
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16) all’articolo 8, comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) del cronoprogramma di realizzazione degli interventi, che tiene conto delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell’impianto.” |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, lettera f). |
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17) all’articolo 8, comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente: “--) nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW, di un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 2% e non superiore al 3% dei proventi.” |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, lettera m). |
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18) all ‘articolo 8, il comma 4 è sostituito dalla seguente: “4. Fuori dai casi di cui ai commi 5 e 6, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal trentesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.” |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 8, comma 6. |
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19) all’articolo 8, comma 8, l’ultimo periodo è eliminato. |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 8, comma 10. |
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20) all’articolo 8 è aggiunto il comma 10: “10. Nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il proponente deve acquisire le relative determinazioni prima del procedimento di cui al comma 6 e ai fini della presentazione del progetto alla Amministrazione comunale competente.” |
· Si confronti con quanto previsto dall’articolo 8, comma 12. |
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21) l’articolo 9, comma 9 è modificato come segue: “9. Il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell’autorizzazione unica è di centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione, sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA.” |
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22) all’articolo 9, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) alla Regione territorialmente competente, o all’ente delegato dalla Regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato C, sezione 1.” |
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23) all’articolo 9, comma 4, quarto periodo, le parole “sentite le amministrazioni interessate” sono eliminate. |
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24) all’articolo 9, comma 10, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all’esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1.” |
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25) all’ articolo 10 il comma 7 è sostituito come segue: “7. Resta fermo, per le concessioni di coltivazione di risorse geotermiche, quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e, per le concessioni idroelettriche, quanto previsto dal Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e dall’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “. |
ü |
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26) all’articolo 11, il comma l è sostituito dal seguente: “Fermo restando il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l’esercizio delle opere ed impianti in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 9 o in difformità della stessa è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Gli stessi soggetti sono tenuti in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi. “. |
ü |
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27) all’articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: “Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 8 in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1.” |
ü |
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28) all’articolo 11 è aggiunto il comma 2-bis: “2-bis: Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano anche agli interventi costituenti attività libera, realizzati in violazione di quanto disposto dall’articolo 7.” |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 11, comma 3. |
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29) all’articolo 11, all’inizio del comma 3, le parole: “Fatto salvo” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando” |
ü |
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30) all’articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle previste in materia ambientale dal D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii, in materia paesaggistica dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le sanzioni e oblazioni disciplinate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli interventi realizzati ai sensi dell’articolo 7 in violazione della disciplina edilizia e urbanistica nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle Regioni, alle Province autonome e agli enti locali.” |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 11, comma 6. |
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31) all’articolo 11, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4.bis: Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono comminate dal Comune territorialmente competente, nell’ambito delle proprie competenze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni stesse sono utilizzate dall’ente medesimo per la realizzazione di interventi di qualificazione ambientale e territoriale.” |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 11, comma 7. |
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32) all’articolo 11, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Fermo restando l’obbligo di conformazione al titolo e di ripristino dello stato dei luoghi, fuori dai casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai soggetti di cui al comma 1, l ‘autorità competente provvede a irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 e euro 100.000.” [Accolto con riformulazione] |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 11, comma 8. |
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33) l’articolo 12, comma 1 è modificato come segue: “1. progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 in materia di valutazione di incidenza.” |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 13, comma 1. |
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34) all’articolo 13, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis: All’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, dopo le parole “Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla ottimizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite della società Difesa Servizi S.p.A.,” sono aggiunte le seguenti: “previo accordo con le Regioni competenti territorialmente,” |
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35) l’articolo 14 (Abrogazioni e disposizioni transitorie) è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni di cui all’Allegato D sono abrogate, unitamente a ogni altra disposizione incompatibile. A decorrere dalla data di cui all’articolo 15, eventuali rinvii ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al presente decreto. 2. A far data dall’entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell’articolo 15, le disposizioni di cui all’Allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del proponente di scegliere per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
ü Si veda quanto previsto dall’articolo 15. |
In sede di intesa in conferenza unificata sono state altresì effettuate ulteriori proposte emendative non condizionanti, per le quali si rinvia alla documentazione fornita agli organi parlamentari.
Testo a fronte dell’a.g. n. 187 con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 190/2024
Nella colonna di sinistra è riportato l’A.G. n. 187. Nella colonna di destra sono riportate le novità inserite dal decreto legislativo n. 190/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2024.
| A.G. 187 |
D.lgs. n. 190/2024 |
| Articolo 1 (Oggetto e finalità) |
Articolo 1 (Oggetto e finalità) |
| 1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i regimi amministrativi per la costruzione |
1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti. Restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai soli fini dell’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti. Per gli interventi di cui al primo periodo resta altresì fermo quanto previsto al capo VI del titolo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
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| 2. Il presente decreto assicura, anche nell’interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina |
2. Il presente decreto assicura, anche nell’interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell’Unione europea, nel rispetto della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio. |
| 3. Le regioni e gli enti locali si adeguano |
3. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more dell’adeguamento di cui al primo periodo, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il presente decreto. In sede di adeguamento ai sensi del primo periodo, le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto, anche consistenti nell’innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, fermo restando quanto previsto all’articolo 13, comma 1. |
| 4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che si adeguano al presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. |
4. Identico; |
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Articolo 2 (Principi generali)
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Articolo 2 (Principi generali)
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| 1. La realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, è soggetta |
1. La realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, è soggetta ai regimi amministrativi previsti dal presente decreto, in conformità ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità. |
| 2. Gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. |
2. Gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli articoli 7 e 8, della legge 5 marzo 2001, n. 57, nonché all’articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. |
| 3. I regimi amministrativi di cui al presente decreto si informano ai principi di celerità, |
3. I regimi amministrativi di cui al presente decreto si informano ai principi di celerità, omogeneità della disciplina procedimentale sull’intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri, nonché ai principi del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento e dell’equa ripartizione nella diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio. I medesimi regimi garantiscono la pubblicità, la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati nonché la concorrenza fra gli operatori.
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| 4. Al fine di assicurare l’effettiva riduzione degli oneri amministrativi e regolatori a carico degli operatori economici, non possono essere richieste dalle amministrazioni o dai privati gestori di pubblici servizi, dichiarazioni |
4. Al fine di assicurare l’effettiva riduzione degli oneri amministrativi e regolatori a carico degli operatori economici, non possono essere richieste dalle amministrazioni o dai privati gestori di pubblici servizi dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni già in possesso dei medesimi soggetti. |
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Articolo 3 (Interesse pubblico prevalente)
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Articolo 3 (Interesse pubblico prevalente) |
| 1. In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e |
1. In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull’ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell’articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018. |
| 2. |
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, tenuto conto delle priorità stabilite nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018. |
| 3. È fatta salva l’individuazione delle aree ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. |
3. Identico; |
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Articolo 4 (Definizioni)
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Articolo 4 (Definizioni) |
| 1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «realizzazione degli interventi»: attività di cui all’articolo 1, comma 1; b) «soggetto proponente»: il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi c) «amministrazione procedente»: il comune territorialmente competente nel caso della procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 8 d) «piattaforma SUER»: la piattaforma unica digitale istituita ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. |
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «realizzazione degli interventi»: attività di cui all’articolo 1, comma 1; b) «avvio della realizzazione degli interventi»: la data di inizio dell’allestimento del cantiere o di analoghe attività in loco, propedeutiche alla realizzazione degli interventi; c) «soggetto proponente»: il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi; d) «amministrazione procedente»: il comune territorialmente competente nel caso della procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 8, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, la regione territorialmente competente o la provincia dalla medesima delegata nel caso del procedimento di autorizzazione unica di cui all’articolo 9; e) «piattaforma SUER»: la piattaforma unica digitale istituita ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; f) «impianto ibrido»: impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile. |
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Articolo 5 (Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici) |
Articolo 5 (Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici) |
| 1. I modelli unici semplificati di cui all’articolo 7, comma |
1. I modelli unici semplificati di cui all’articolo 7, comma 10, sono resi disponibili dai gestori di rete alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dalla presentazione dei medesimi modelli da parte del soggetto proponente. |
| 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, comma |
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, comma 4, e 9, comma 2, nelle more dell’operatività della piattaforma SUER la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall’amministrazione competente. |
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Articolo 6 (Regimi amministrativi)
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Articolo 6 (Regimi amministrativi) |
| 1. Per la realizzazione degli interventi sono individuati, a) attività libera; b) procedura abilitativa semplificata; c) autorizzazione unica. |
1. Per la realizzazione degli interventi sono individuati i seguenti regimi amministrativi: a) attività libera; b) procedura abilitativa semplificata; c) autorizzazione unica.
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| 2. Gli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell’attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell’autorizzazione unica. |
2. Identico; |
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Articolo 7 (Attività libera)
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Articolo 7 (Attività libera) |
| 1. La realizzazione degli interventi di cui all’allegato A non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo e dai commi 2, |
1. La realizzazione degli interventi di cui all’allegato A non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, e ai commi 2, 4, 5 e 8 del presente articolo, nonché la presentazione del modello unico di cui al comma 10 e quanto prescritto da specifiche norme di settore. Gli interventi di cui all’allegato A sono realizzati nel rispetto del presente articolo, delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Gli interventi di cui all’allegato A devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati. Il soggetto proponente, prima dell’avvio della realizzazione degli interventi, deve avere la disponibilità, già acquisita a qualunque titolo, della superficie interessata dagli interventi medesimi. |
| 2. Il presente articolo non si applica agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all’interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Qualora gli interventi elencati all’allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata. |
2. Il presente articolo, fermo restando quanto indicato all’articolo 3, comma 3, non si applica, in ogni caso, agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle leggi regionali, o all’interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/ CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Qualora gli interventi elencati all’allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo, nonché sulle aree sottoposte ad uno dei vincoli di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata. Resta ferma l’osservanza della disciplina di tutela ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, in conformità alla legislazione vigente. |
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3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) nonché della ripartizione stabilita ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare l’effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l’applicazione del regime di cui all’articolo 8. Ai fini di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono regole per contrastare l’artato frazionamento dell’intervento, ai sensi di quanto previsto all’articolo 6, comma 3. |
| 3. Qualora gli interventi di cui al comma 1 insistano su aree o su immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del Codice medesimo, fermo restando quanto previsto all’articolo 157 dello stesso Codice, si applicano le disposizioni di cui al comma |
4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 insistano su aree o su immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del codice medesimo, fermo restando quanto previsto all’articolo 157 dello stesso codice, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. |
| 4. La realizzazione degli interventi di cui al comma |
5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 4 è consentita previo rilascio dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza di autorizzazione, previo parere vincolante della Soprintendenza competente, da rendere entro venti giorni ai sensi dell’articolo 146, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, dei beni culturali e del paesaggio. Il termine di trenta giorni cui al primo periodo può essere sospeso una sola volta qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’autorità preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest’ultima, la Soprintendenza, rappresentino, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori o di ricevere integrazioni documentali, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine di trenta giorni di cui al primo periodo riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni richiesti. La mancata presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4. Qualora l’autorità non si esprima entro il termine perentorio di trenta giorni di cui al primo periodo, salvo che la Soprintendenza competente non abbia reso parere negativo ai sensi dell’articolo 146, comma 8, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, l’autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace. |
| 5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che insista su aree o su immobili vincolati di cui all’articolo 136, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione di cui al comma |
6. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che insista su aree o su immobili vincolati di cui all’articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione di cui al comma 5, qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell’installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale. |
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7. Per interventi che prevedono l’occupazione di suolo non ancora antropizzato, il proponente è tenuto alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino mediante la presentazione al comune o comuni territorialmente competenti, di una garanzia bancaria o assicurativa. |
| 6. Fuori dei casi previsti dal comma |
8. Fuori dei casi previsti dal comma 4, qualora, ai fini della realizzazione degli interventi elencati all’allegato A, si realizzino interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico si applica l’articolo 8. La disposizione di cui al presente comma si applica, altresì, agli interventi che ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto stradale o comportano modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi. |
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9. Non è in ogni caso subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione di cui al comma 5 né ad alcun altro atto di assenso comunque denominato la realizzazione degli interventi di cui all’allegato A, sezione II, lettere a), numeri 1) e 3), b), c), e) e l). |
| 7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il modello unico semplificato adottato ai sensi dell’articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è esteso agli interventi di cui al presente articolo. |
10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il modello unico semplificato adottato ai sensi dell’articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è esteso agli interventi di cui al presente articolo. |
| Articolo 8 (Procedura abilitativa semplificata) |
Articolo 8 (Procedura abilitativa semplificata) |
| 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato B si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui al presente articolo. |
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato B si applica esclusivamente la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui al presente articolo. |
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2. Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l’articolo 9 in tema di autorizzazione unica. Laddove necessario, per le opere connesse il proponente può attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. |
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3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) nonché della ripartizione stabilita ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare l’effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l’applicazione del regime dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 9. Ai fini di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono regole per contrastare l’artato frazionamento dell’intervento, fermo restando quanto previsto all’articolo 6, comma 3. |
| 2. Il soggetto proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il progetto corredato: a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi; b) della dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi;
c) delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021; d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti dal gestore della rete; e) nei casi in cui sussistano vincoli di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, degli elaborati tecnici occorrenti all’adozione dei relativi atti di assenso; f) del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. |
4. Il soggetto proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il progetto corredato: a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi; b) della dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo e per tutta la durata della vita utile dell’intervento, della superficie su cui realizzare l’impianto e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi nonché della correlata documentazione; c) delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021; d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti o approvati dal gestore della rete; e) nei casi in cui sussistano vincoli di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli elaborati tecnici occorrenti all’adozione dei relativi atti di assenso; f) del cronoprogramma di realizzazione degli interventi, che tiene conto delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell’impianto; g) di una relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell’osservanza del principio della minimizzazione dell’impatto territoriale o paesaggistico ovvero alle misure di mitigazione adottate per l’integrazione del progetto medesimo nel contesto ambientale di riferimento; h) di una dichiarazione attestante la percentuale di area occupata rispetto all’unità fondiaria di cui dispone il soggetto proponente stesso, avente la medesima destinazione urbanistica; i) dell’impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto, unitamente al piano di ripristino. Prima dell’avvio della realizzazione dell’intervento, il soggetto proponente è tenuto alla presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti; l) dell’impegno al ripristino di infrastrutture pubbliche o private interessate dalla costruzione dell’impianto o dal passaggio dei cavidotti ovvero di strutture complementari all’impianto medesimo; m) nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW: 1) della copia della quietanza di avvenuto pagamento, in favore del comune, degli oneri istruttori, ove previsti; 2) di un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 2 per cento e non superiore al 3 per cento dei proventi. |
| 3. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune procedente è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell’impianto da realizzare. Il comune procedente acquisisce le osservazioni degli altri comuni il cui territorio è interessato dagli interventi medesimi. |
5. Identico; |
| 4. Fuori dai casi di cui ai commi |
6. Fuori dai casi di cui ai commi 7 e 8, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal trentesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. |
| 5. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma |
7. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), che rientrino nella competenza comunale, il comune li adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di quarantacinque giorni può essere sospeso ai sensi del comma 6, secondo e terzo periodo. In caso di mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato si applica il quarto periodo del comma 6. |
| 6. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata può, entro i successivi dieci giorni, richiedere, motivando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS è sospeso e riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1; b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Il dissenso è espresso indicando puntualmente e in concreto, per il caso specifico, i motivi che rendono l’intervento non assentibile. c) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l’amministrazione procedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, che equivale a provvedimento di diniego dell’approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. |
8. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), di amministrazioni diverse da quella procedente, il comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, con le seguenti variazioni: a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata può, entro i successivi dieci giorni, richiedere, motivando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS è sospeso e riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1; b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Il dissenso è espresso indicando puntualmente e in concreto, per il caso specifico, i motivi che rendono l’intervento non assentibile; c) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l’amministrazione procedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, che equivale a provvedimento di diniego dell’approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. |
| 7. Decorso il termine ai sensi dei commi |
9. Decorso il termine ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), senza che sia comunicato un provvedimento espresso di diniego, il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della regione interessata, dell’avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di pubblicazione, che avviene nel primo Bollettino Ufficiale successivo alla ricezione della richiesta, il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione. |
| 8. In caso di mancata comunicazione del diniego ai sensi dei commi |
10. In caso di mancata comunicazione del diniego ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), il comune è legittimato all’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, da esercitare nel termine perentorio di sei mesi dal perfezionamento dell’abilitazione ai sensi del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2-bis del medesimo articolo. |
| 9. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 |
11. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall’avvio della realizzazione degli interventi. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova procedura abilitativa semplificata. Il soggetto proponente è comunque tenuto a comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori. |
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12. Nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il proponente deve acquisire le relative determinazioni prima della presentazione al comune del progetto stesso. |
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13. Nel caso degli interventi di cui all’allegato B, sezione I, lettera q), e sezione II, lettera d), i termini di cui ai commi 6, primo periodo, 7, primo periodo, e 8, lettere b) e c), sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario. |
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Articolo 9 (Autorizzazione unica)
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Articolo 9 (Autorizzazione unica) |
| 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, gli interventi di cui all’allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, gli interventi di cui all’allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi di cui all’allegato C, sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo. In relazione agli interventi di cui al secondo periodo, il termine per la conclusione del procedimento di cui all’articolo 27-bis non può superare i due anni dal suo avvio o dall’avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista. |
| 2. Il soggetto proponente presenta, mediante la piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, come modificato dall’articolo a) alla regione territorialmente competente, o alla b) al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato C, sezione II. |
2. Il soggetto proponente presenta, mediante la piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dall’articolo 14 del presente decreto: a) alla regione territorialmente competente, o all’ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato C, sezione I; b) al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato C, sezione II. |
| 3. Il proponente allega all’istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli di |
3. Il proponente allega all’istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per la valutazione di impatto ambientale, paesaggistica e culturale, e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interventi, nonché l’asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell’area ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l’istanza deve contenere anche l’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Inoltre, allega la documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area su cui realizzare l’impianto e le opere connesse, ivi comprese le aree demaniali, ovvero, laddove necessaria, la richiesta di attivazione della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere connesse, e, eccetto che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici e solari termodinamici, per le aree interessate dalla realizzazione dell’impianto. |
| 4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell’istanza di cui al comma 2, l’amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, a ogni altra amministrazione interessata. Nei successivi venti giorni, l’amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione. Entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, le amministrazioni interessate comunicano all’amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza e, entro i successivi dieci giorni, l’amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni. Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessità dell’intervento, l’amministrazione procedente, |
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell’istanza di cui al comma 2, l’amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, a ogni altra amministrazione interessata. Nei successivi venti giorni, l’amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione. Entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, le amministrazioni interessate comunicano all’amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza e, entro i successivi dieci giorni, l’amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni. Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessità dell’intervento, l’amministrazione procedente, può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori novanta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l’amministrazione procedente adotta un provvedimento di improcedibilità dell’istanza ai sensi dell’articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
| 5. Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, ai sensi del comma 4, l’amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9. |
5. Identico; |
| 6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione ai sensi del comma 4, l’autorità competente per le valutazioni ambientali pubblica l’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Della pubblicazione di tale avviso è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Dalla data della pubblicazione dell’avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni all’autorità competente per le valutazioni ambientali. |
6. Identico; |
| 7. Qualora all’esito della consultazione di cui al comma 6 si renda necessaria la modifica o l’integrazione della documentazione acquisita, l’autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione all’amministrazione procedente, la quale ha la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non depositi la documentazione, l’amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell’autorizzazione unica e non si applica l’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990. |
7. Identico; |
| 8. Entro dieci giorni dall’esito della consultazione o dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 7 l’amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9. |
8. Identico; |
| 9. |
9. Il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell’autorizzazione unica è di centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione, sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA. |
| 10. La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita: a) comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente; b) comprende
c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
d) reca l’obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. |
10. La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita: a) comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente; b) comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all’esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1; c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Nei casi di cui alla presente lettera, il parere del comune è rilasciato nell’ambito della conferenza di servizi. Nel caso di proprio motivato dissenso al comune è data la possibilità di ricorrere al rimedio in opposizione di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) reca l’obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto, con l’analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta all’atto del rilascio dell’autorizzazione unica, nonché le eventuali compensazioni ambientali a favore dei comuni considerate indispensabili in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell’intervento. |
| 11. Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato sul sito internet istituzionale dell’amministrazione procedente e ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, stabilita nella determinazione di cui al comma 10, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. L’autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini |
11. Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione procedente e ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a quattro anni, stabilita nella determinazione di cui al comma 10, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. L’autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini stabiliti nella determinazione di cui al comma 10. |
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12. Il soggetto proponente, per cause di forza maggiore, ha la facoltà di presentare istanza di proroga dell’efficacia temporale del provvedimento di autorizzazione unica all’amministrazione procedente, che si esprime entro i successivi sessanta giorni. Se l’istanza di cui al primo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di autorizzazione unica, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’amministrazione procedente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. |
| 12. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non siano sottoposti a valutazioni ambientali. Nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all’allegato C, sezione II, lettere |
13. Fatta eccezione per gli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi di cui all’allegato C, sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non siano sottoposti a valutazioni ambientali. Nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all’allegato C, sezione II, lettere t) e v), si esprimono nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all’attività di pesca marittima, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Nel caso degli interventi relativi a impianti idroelettrici ricompresi nell’allegato C, sezione I, lettere d) e z), o sezione II, lettere a) e v), si esprimono nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata. Si applica in ogni caso l’articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. |
| 13. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, il soggetto proponente ha facoltà di richiedere all’autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui al presente articolo. |
14. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, il soggetto proponente ha facoltà di richiedere all’autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui al presente articolo. |
| Articolo 10 (Coordinamento del regime concessorio)
|
Articolo 10 (Coordinamento del regime concessorio) |
| 1. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia necessaria la concessione di superfici e, ove occorra, di risorse pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. |
1. Identico; |
| 2. Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie e, ove occorra, della risorsa pubblica all’ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla |
2. Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie e, ove occorra, della risorsa pubblica all’ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla nel proprio sito internet istituzionale, per un periodo di trenta giorni, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, con modalità tali da garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto proponente. Alla scadenza del termine di trenta giorni, qualora non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto proponente o altro soggetto che intenda realizzare uno degli interventi di cui al presente decreto, l’ente concedente rilascia la concessione, entro i successivi sessanta giorni, previa valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto e accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione. |
| 3. Nel caso degli interventi assoggettati al regime di cui agli articoli 8 o 9, la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell’abilitazione o dell’autorizzazione unica. Il titolare della concessione presenta la PAS o l’istanza di autorizzazione unica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Nel caso in cui il titolare della concessione non presenti la PAS o l’istanza di autorizzazione unica entro il termine di cui al secondo periodo, la concessione decade. Per il periodo di durata della PAS o del procedimento autorizzatorio unico, e comunque non oltre il termine di sei o di diciotto mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell’istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell’istanza di autorizzazione unica. |
3. Identico;
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| 4. Nel caso degli interventi di cui al comma 3, il soggetto proponente stipula con l’ente concedente una convenzione a seguito del rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio e, da tale momento, sono dovuti i relativi oneri. |
4. Identico; |
| 5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi |
5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della PAS di cui all’articolo 8 o entro il termine stabilito dall’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 9, comma 11. |
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6. Il presente articolo non si applica nel caso di istanze di concessione già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
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7. Resta fermo, per le concessioni di coltivazione di risorse geotermiche, quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e, per le concessioni idroelettriche, quanto previsto dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. |
| Articolo 11 (Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti) |
Articolo 11 (Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti) |
| 1.
a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia; b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia. |
1. Fermo restando il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l’esercizio delle opere e impianti in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 9 o in difformità della stessa è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Gli stessi soggetti sono tenuti in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi. L’entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell’impianto non autorizzata: a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia; b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia. |
| 2.
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2. Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 8 in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1. |
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3. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano anche agli interventi costituenti attività libera, realizzati in violazione di quanto disposto dall’articolo 7. |
| 3. |
4. Fermo restando l’obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l’autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2. |
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5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche in caso di artato frazionamento delle aree e degli impianti facenti capo ad un unico centro di interessi. |
| 4. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle previste in materia paesaggistica dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le sanzioni e oblazioni disciplinate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per |
6. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle previste in materia ambientale dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia paesaggistica dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le sanzioni e oblazioni disciplinate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli interventi realizzati ai sensi dell’articolo 7 in violazione della disciplina edilizia e urbanistica nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle regioni, alle province autonome e agli enti locali. |
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7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono irrogate dal comune territorialmente competente, nell’ambito delle proprie competenze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni stesse sono utilizzate dall’ente medesimo per la realizzazione di interventi di qualificazione ambientale e territoriale. |
| 5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 |
8. Fermo restando l’obbligo di conformazione al titolo e di ripristino dello stato dei luoghi, fuori dai casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai soggetti di cui al comma 1, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 e euro 100.000. |
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Articolo 12 (Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi)
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1. Entro il 21 maggio 2025, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati dal PNIEC al 2030, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) pubblica nel proprio sito internet una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio, secondo quanto previsto dall’articolo 15-ter della direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, dandone comunicazione alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
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2. Ai fini della mappatura di cui al comma 1, il GSE si avvale delle informazioni e dei dati contenuti nelle piattaforme di cui agli articoli 19, comma 1, 21 e 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDI’) e nel portale di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, tenendo altresì conto dei piani di gestione dello spazio marittimo adottati ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta misure per implementare il sistema GAUDI’ ricomprendendovi anche i dati concernenti le concessioni di derivazione idroelettriche e di coltivazione geotermoelettriche, ivi incluse le informazioni relative alla durata delle concessioni medesime. I dati e le informazioni di cui al secondo periodo riguardano anche le concessioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
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3. Il GSE riesamina e, ove necessario, modifica la mappatura di cui al comma 1 periodicamente e comunque in sede di aggiornamento del PNIEC, pubblicandola nel proprio sito internet istituzionale e dandone comunicazione alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. |
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4. Le attività del GSE necessarie alla mappatura di cui al comma 1 e al riesame ed eventuale modifica di cui al comma 3 sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta tra il Gestore medesimo e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Alle attività di cui al primo periodo si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente del Fondo di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. |
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5. Entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura di cui al comma 1 e nell’ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ciascuna regione e provincia autonoma adotta un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi, ai sensi dell’articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001. Nella definizione dei Piani di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome includono prioritariamente le superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali e le aree industriali attrezzate, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole. Sono altresì incluse prioritariamente le aree ove sono già presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell’energia elettrica. |
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6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, sulla base della mappatura di cui al comma 1 e nell’ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è adottato il Piano di individuazione delle zone di accelerazione marine per gli impianti a fonti rinnovabili e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi, ai sensi dell’articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001. |
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7. Le zone di accelerazione individuate ai sensi dei commi 5 e 6 includono zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non comporti impatti ambientali significativi, tenuto conto della specificità della zona e della tipologia di tecnologia di energia rinnovabile. Le zone di accelerazione sono individuate in modo tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC. Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone. |
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8. I Piani di cui ai commi 5 e 6 sono sottoposti a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ove necessario al fine di evitare l’impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o quantomeno al fine di ridurlo, i Piani contemplano adeguate misure di mitigazione ai sensi dell’articolo 15-quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001. |
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9. I Piani di cui ai commi 5 e 6 sono riesaminati periodicamente e in ogni caso modificati ove necessario per tenere conto degli aggiornamenti della mappatura di cui al comma 1 e del PNIEC. |
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10. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insista nelle zone di accelerazione non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nel caso degli interventi di cui all’allegato C che insistano nelle zone di accelerazione: a) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021; b) non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei Piani di cui ai commi 5 e 6.
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| Articolo 12 (Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali) |
Articolo 13 (Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali) |
| 1. I progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. |
1. I progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in materia di valutazione d’incidenza. |
| 2. Ai fini di cui al comma 1, agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’allegato II, numero 2, è «impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi realizzati da dighe di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.»; b) all’allegato II-bis, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: «a-bis) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a-ter) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;»; c) all’allegato III: 1) dopo la lettera c-bis), «c-ter) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;»; «c-quater) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all’allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter);»; 2) dopo la lettera v), è inserita la seguente: «v-bis) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 100 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;»; d) all’allegato IV: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione: 1) degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell’allegato III alla parte seconda; 2) delle sonde geotermiche di cui all’allegato III, lettera v-bis);»; 2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti: «d-bis) impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l’effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole; d-quater) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, d-quinquies) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;».
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2. Ai fini di cui al comma 1, agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’allegato II, dopo il numero 2), è inserito il seguente: «2-bis) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi realizzati da dighe di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.»; b) all’allegato II-bis, numero 1), dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: «a-bis) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; a-ter) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;»; c) all’allegato III: 1) dopo la lettera c-bis), sono inserite le seguenti: «c-ter) Impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584; c-quater) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all’allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter);»; 2) dopo la lettera v), è inserita la seguente: «v-bis) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 100 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;»; d) all’allegato IV, numero 2): 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione: 1) degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell’allegato III alla parte seconda; 2) delle sonde geotermiche di cui all’allegato III, lettera v-bis);»; 2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti: «d-bis) impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l’effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole; d-quater) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; d-quinquies) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;».
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Articolo 13 (Disposizioni di coordinamento)
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Articolo 14 (Disposizioni di coordinamento) |
| 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 18, comma 3, le parole: «di cui all’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010»; b) all’articolo 19, comma 3, le parole: «sono adottati modelli unici per le procedure di autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «è adottato il modello per il procedimento di autorizzazione unica»; c) all’articolo 22, comma 1, lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) i termini del procedimento di autorizzazione unica per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.». |
1. Identico;
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| 2. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse. |
2. Identico; |
| 3. All’articolo 9, comma 9-undecies, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole: «ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,» sono soppresse. |
3. Identico; |
| 4. All’articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: «, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse. |
4. Identico; |
| 5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e previa intesa con la Conferenza unificata, le linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, sono adeguate alle disposizioni del presente decreto. |
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, sono adeguate alle disposizioni del presente decreto.
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| 6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto adottato ai sensi dell’articolo 25, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021 è adeguato alle disposizioni del presente decreto. |
6. Identico; |
| 7. Gli effetti delle nuove dichiarazioni o delle verifiche di cui agli articoli 12, 13 o 140 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano agli interventi di cui al presente decreto che, prima dell’avvio del procedimento di dichiarazione o verifica: a) siano abilitati o autorizzati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9; b) abbiano ottenuto, nei casi di cui all’articolo 9, comma |
7. Gli effetti delle nuove dichiarazioni o delle verifiche di cui agli articoli 12, 13 o 140 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano agli interventi di cui al presente decreto che, prima dell’avvio del procedimento di dichiarazione o verifica: a) siano abilitati o autorizzati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9; b) abbiano ottenuto, nei casi di cui all’articolo 9, comma 14, il provvedimento favorevole di valutazione ambientale. |
| 8. L’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti è consentita nei limiti di cui all’articolo 20, comma 1- bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. |
8. Identico; |
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9. Nel caso di interventi relativi a impianti ibridi si applica il regime più oneroso tra quelli previsti per le singole tipologie di interventi di cui agli allegati A, B o C. |
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10. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la realizzazione degli interventi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo di attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera d), della legge 5 agosto 2022, n. 118. Ai soli fini dell’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti resta altresì ferma la normativa tecnica di cui al presente decreto.»; b) all’articolo 123, comma 1: 1) al secondo periodo, dopo le parole: «1991, n. 10,» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per quelli relativi alle fonti rinnovabili di energia,»; 2) il terzo periodo è soppresso. |
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Articolo 14 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)
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Articolo 15 (Abrogazioni e disposizioni transitorie) |
| 1. Le disposizioni di cui all’allegato D sono abrogate. Eventuali |
1. Le disposizioni di cui all’allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono abrogate, unitamente a ogni altra disposizione incompatibile. A decorrere dalla data di cui all’articolo 17, eventuali rinvii ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al presente decreto. |
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2. A far data dall’entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell’articolo 17, le disposizioni di cui all’allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
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Articolo 15 (Clausola di invarianza finanziaria)
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Articolo 16 (Clausola di invarianza finanziaria) |
| 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
1. Identico; |
| 2. Le amministrazioni interessate provvedono |
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
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Articolo 17 (Entrata in vigore)
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1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2024. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
| Allegato A - Interventi in attività libera |
Allegato A - Interventi in attività libera |
| Sezione I - Interventi di nuova realizzazione |
Sezione I - Interventi di nuova realizzazione |
| 1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi relativi a: |
1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi relativi a: |
| a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a |
a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell’edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato; |
| b) impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza: 1) inferiore a 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti; |
b) impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza: 1) inferiore a 12 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti; |
| c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a |
c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; |
| d) impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza: 1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti; |
d) Identico; |
| e) impianti agrivoltaici di potenza inferiore a |
e) impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale; |
| f) singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; |
f) Identico; |
| g) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l’obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione; |
g) Identico; |
| h) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968; |
h) Identico; |
| i) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri; |
i) Identico; |
| l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo; |
l) Identico; |
| m) impianti solari termici a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purché al di fuori della zona A) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968; |
m) Identico; |
| n) pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria; |
n) Identico; |
| o) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW; |
o) Identico; |
| p) unità di microcogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20; |
p) Identico; |
| q) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria con potenza nominale utile fino a 200 kW; |
q) Identico; |
| r) generatori di calore a servizio di edifici, diversi da quelli di cui alle lettere |
r) generatori di calore a servizio di edifici, diversi da quelli di cui alle lettere m), n), o), p), q), per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria; |
| s) sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti, che non alterano volumi e/o superfici, né comportano modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell’edificio, aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali; |
s) Identico; |
| t) impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW; |
t) Identico; |
| u) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW; |
u) Identico; |
| v) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. |
v) Identico; |
| Sezione II - Interventi su impianti esistenti |
Sezione II - Interventi su impianti esistenti |
| 1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consistenti in: |
1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consistenti in: |
| a) modifiche 1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, non incrementino l’area occupata e comportino una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del layout dell’impianto; 2) nel caso di impianti fotovoltaici installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, non comportino un incremento dell’altezza mediana dei moduli superiore a quella della balaustra perimetrale;
3) nel caso di impianti fotovoltaici integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, a condizione che venga mantenuta l’integrazione architettonica; |
a) modifiche su impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, a condizione che: 1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, non incrementino l’area occupata e comportino una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del layout dell’impianto, a prescindere dalla potenza risultante; 2) nel caso di impianti fotovoltaici installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, non comportino un incremento dell’altezza mediana dei moduli superiore a quella della balaustra perimetrale; 3) nel caso di moduli fotovoltaici su edifici, che, senza incremento dell’area occupata dall’impianto e dalle opere connesse, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati; 4) nel caso di impianti fotovoltaici integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, a condizione che venga mantenuta l’integrazione architettonica; |
|
|
b) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell’area occupata dall’impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono nella sostituzione della tipologia di rotore che comporta una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 20 per cento; |
|
|
c) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell’area occupata dall’impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono in una riduzione di superficie o di volume, indipendentemente dalla sostituzione o meno degli aerogeneratori; |
| b) modifiche su impianti eolici che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito dell’impianto esistente. Ai fini della presente lettera: 1) nel caso di impianti su un’unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell’impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso; 2) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni; 3) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un’altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l’altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall’estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell’aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1), non superiore all’altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell’aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell’aerogeneratore esistente, il prodotto tra l’altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall’estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell’aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1); 4) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1); 5) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove: 5.1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati; 5.2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati; 5.3) d2: diametro nuovi rotori; 5.4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell’aerogeneratore già esistente o autorizzato; |
d) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito dell’impianto esistente. Ai fini della presente lettera: 1) nel caso di impianti su un’unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell’impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso; 2) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni; 3) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un’altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l’altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall’estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell’aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1), non superiore all’altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell’aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell’aerogeneratore esistente, il prodotto tra l’altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall’estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell’aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1); 4) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1); 5) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove: 5.1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati; 5.2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati; 5.3) d2: diametro nuovi rotori; 5.4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell’aerogeneratore già esistente o autorizzato; |
| c) modifiche su impianti idroelettrici |
e) modifiche su impianti idroelettrici esistenti, abilitati o autorizzati senza incremento della portata derivata e senza incremento dell’area occupata dall’impianto e dalle opere connesse, a prescindere dalla potenza elettrica risultante, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento; |
| d) sostituzione di impianti solari termici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, purché al di fuori della zona A) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968; |
f) Identico; |
| e) sostituzione di pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria; |
g) Identico; |
| f) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale fino a 2 MW; |
h) Identico; |
| g) sostituzione di unità di microcogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 20 del 2007; |
i) Identico; |
| h) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, con potenza nominale utile fino a 2 MW; |
l) Identico; |
| i) sostituzione di generatori di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria; |
m) Identico; |
| l) modifiche su sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare all’interno dell’area occupata dal |
n) modifiche su sistemi di accumulo elettrochimico esistenti, abilitati o autorizzati da realizzare all’interno dell’area già occupata dall’impianto che non comportino aggravi degli impatti acustici ed elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20 per cento, incrementi dell’altezza dei manufatti superiori al 10 per cento, né incrementi delle volumetrie superiori al 30 per cento; |
| m) modifiche su elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW, purché non comportino, rispetto a elettrolizzatori esistenti o a progetti di elettrolizzatori abilitati o autorizzati, un incremento dell’altezza dei manufatti superiore al 10 % né un incremento delle volumetrie superiore al 30%; |
o) modifiche su elettrolizzatori esistenti, abilitati o autorizzati, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW, purché non comportino, rispetto a elettrolizzatori esistenti o a progetti di elettrolizzatori abilitati o autorizzati, un incremento dell’altezza dei manufatti superiore al 10 per cento né un incremento delle volumetrie superiore al 30 per cento; |
| n) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti come modificati o sostituiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. |
p) Identico; |
| 2. Qualora gli interventi di cui alla presente Sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall’intervento medesimo non può superare le soglie |
2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall’intervento medesimo non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai casi per i quali la presente sezione rechi disposizioni specifiche in relazione alla potenza. |
| Allegato B - Interventi in regime di PAS |
Allegato B - Interventi in regime di PAS |
| Sezione I - Interventi di nuova costruzione |
Sezione I - Interventi di nuova costruzione |
| 1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a: |
1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a: |
| a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), numero 1, della Sezione I dell’Allegato A, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati; |
a) Identico; |
| b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della Sezione I dell’Allegato A e da quelli di cui alla presente Sezione, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20; |
b) Identico; |
| c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto; |
c) Identico; |
| d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari a |
d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; |
| e) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all’allegato C, Sezione I, lettera |
e) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all’allegato C, sezione I, lettera aa) e sezione II, lettera z);»; |
| f) impianti solari fotovoltaici o agrivoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) della Sezione I dell’Allegato A nonché da quelli di cui alla presente Sezione, di potenza fino a 1 MW; |
f) Identico; |
| g) impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e inferiore a 60 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000; |
g) Identico; |
| h) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l’obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione; |
h) Identico; |
| i) impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW di potenza di concessione; |
i) Identico; |
| l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione con potenza superiore a 50 kW e inferiore a 1 MW, operanti in assetto cogenerativo; |
l) Identico; |
| m) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione: 1) inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa; 2) inferiore a 300 kW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; |
m) Identico; |
| n) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva superiore a 50 kW e inferiore a 100 kW, con profondità non superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali; |
n) Identico; |
| o) impianti solari termici, con potenza termica nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all’interno della zona A) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968; |
o) Identico; |
| p) impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi; |
p) Identico; |
| q) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a |
q) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW; |
| r) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW; |
r) Identico; |
| s) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW; |
s) Identico; |
| t) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 200 kW e inferiore a 2 MW; |
t) Identico; |
| u) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW; |
u) Identico; |
| v) generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere o), p), q), r), s), t), u), asserviti a proessi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW; |
v) Identico; |
| z) impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora; |
z) Identico; |
| aa) impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno |
aa) impianti di accumulo elettrochimico ubicati esclusivamente all’interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o all’interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione dell’impianto di accumulo non comporta l’aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiede variante agli strumenti urbanistici adottati;
|
| bb) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza superiore a 10 MW ubicati all’interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati; |
bb) Identico; |
| cc) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. |
cc) Identico; |
| Sezione II - Interventi su impianti esistenti |
Sezione II - Interventi su impianti esistenti |
| 1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in: |
1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in: |
| a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell’area occupata dall’impianto esistente superiore al 20%; |
a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell’area occupata dall’impianto esistente superiore al 20 per cento; |
| b) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all’interno della zona A) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968; |
b) Identico; |
| c) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi; |
c) Identico; |
| d) sostituzione di pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a |
d) sostituzione di pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW; |
| e) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW; |
e) Identico; |
| f) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza utile nominale superiore a 2 MW e fino a 10 MW; |
f) Identico; |
| g) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW e inferiore a 10 MW; |
g) Identico; |
| h) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW; |
h) Identico; |
| i) sostituzione di generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h), asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW; |
i) Identico; |
| l) parziale o completa riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biometano con capacità non superiore a 500 standard metri cubi/ora; |
l) Identico; |
| m) modifiche su impianti a biometano in esercizio che non comportino un incremento dell’area già oggetto di abilitazione o autorizzazione né modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione, a condizione che: 1) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi; 2) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi; 3) l’eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50%; |
m) modifiche su impianti a biometano in esercizio, abilitati o autorizzati che non comportino un incremento dell’area già oggetto di abilitazione o autorizzazione né modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione, a condizione che: 1) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi; 2) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi; 3) l’eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento;
|
| n) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. |
n) Identico; |
| 2. Qualora gli interventi di cui alla presente Sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall’intervento medesimo non può superare le soglie |
2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall’intervento medesimo non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV, alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai casi per i quali la presente sezione rechi disposizioni specifiche in relazione alla potenza. |
| Allegato C - Interventi in regime di autorizzazione unica |
Allegato C - Interventi in regime di autorizzazione unica |
| Sezione I – Interventi di competenza regionale |
Sezione I – Interventi di competenza regionale |
| 1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS di cui rispettivamente agli Allegati A e B, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a: |
1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS di cui rispettivamente agli Allegati A e B, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a: |
| a) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW; |
a) Identico; |
|
|
b) impianti solari termodinamici di potenza fino a 300 MW; |
| b) impianti eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a 300 MW, nonché quelli posti all’interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000; |
c) Identico; |
| c) impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100 kW e fino a 300 MW; |
d) Identico; |
| d) impianti geotermoelettrici di potenza fino a 300 MW, esclusi gli impianti pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22; |
e) Identico; |
| e) impianti a biometano di capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora; |
f) Identico; |
| f) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW; |
g) Identico; |
| g) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo aventi capacità di generazione: 1) pari o superiore a 200 kW e fino a 300 MW, per impianti a biomassa; 2) pari o superiore a 300 kW e fino a 300 MW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; |
h) Identico; |
| h) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a |
i) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 50 MW e fino a 300 MW; |
| i) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW; |
l) Identico; |
| l) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 2 MW fino a 300 MW; |
m) Identico; |
| m) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza; |
n) Identico; |
| n) impianti solari termici, con potenza termica con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, asserviti a processi produttivi; |
o) Identico; |
| o) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW fino a 300 MW; |
p) Identico; |
| p) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW; |
q) Identico; |
| q) generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile superiore a 1 MW e fino a 300 MW; |
r) Identico; |
| r) elettrolizzatori stand alone e le infrastrutture connesse, compresi compressori e depositi, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente Sezione; |
s) Identico; |
| s) impianti di accumulo elettrochimico |
t) impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati; |
|
|
u) impianti di accumulo elettrochimico ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell’allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW; |
| t) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete; |
v) Identico; |
| u) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete; |
z) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete; |
| v) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. |
aa) Identico; |
| Sezione II – Interventi di competenza statale |
Sezione II – Interventi di competenza statale |
| 1. Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale gli interventi relativi a: |
1. Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale gli interventi relativi a: |
| a) impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW; |
a) Identico; |
| b) impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza superiore a 300 MW; |
b) Identico; |
| c) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di potenza superiore a 300 MW, non operanti in assetto cogenerativo; |
c) Identico; |
| d) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW; |
d) Identico; |
| e) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW; |
e) Identico; |
| f) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW; |
f) Identico; |
| g) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW; |
g) Identico; |
| h) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza; |
h) Identico; |
| i) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300 MW, asserviti a processi produttivi; |
i) Identico; |
| l) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW; |
l) Identico; |
| m) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW; |
m) Identico; |
| n) generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile superiore a 300 MW; |
n) Identico; |
| o) impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010; |
o) Identico; |
|
|
p) impianti di accumulo elettrochimico ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell’allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza superiore ai 200 MW; |
| p) impianti di accumulo elettrochimico |
q) impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati; |
| q) impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro; |
r) Identico; |
| r) elettrolizzatori stand alone, compresi compressori e depositi, non ricadenti nelle tipologie di cui agli Allegati A e B, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente Sezione; |
r) Identico; |
| s) impianti off-shore a mare; |
t) Identico; |
| t) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete; |
u) Identico; |
| u) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete; |
v) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete; |
| v) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi realizzati da dighe di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. |
z) Identico; |
| Allegato D Elenco delle disposizioni abrogate |
Allegato D Elenco delle disposizioni abrogate |
| a) articolo 26, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10; |
a) Identico; |
|
|
b) articoli 6, comma 1, lettere a-bis) ed e-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; |
| b) articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55; |
c) Identico; |
| c) articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e la relativa tabella A; |
d) Identico; |
| d) articolo 2, commi 158 e 161, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; |
e) Identico; |
| e) articolo 27, commi 16, 39, 42 e 44, della legge 23 luglio 2009, n. 99; |
f) Identico; |
| f) articolo 1-octies del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129; |
g) Identico; |
| g) articoli 4, 5, 6, 6-bis, 7-bis e 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; |
h) Identico; |
| h) articolo 65, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; |
i) Identico; |
| i) articolo 31 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46; |
l) Identico; |
| l) articolo 30, commi 01, 1, 2 e 2-octies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; |
m) Identico; |
| m) articolo 56, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; |
n) Identico; |
| n) articoli 30, 31, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 7, 7-bis, 31-bis, comma 2, 31-quater, comma 1, lettera b), e 32 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché la tabella di cui all’allegato II al medesimo decreto; |
o) Identico; |
| o) articoli 18, commi 1 e 2, 22-bis, 23, comma 1, 24, comma 1, 25, commi 1, 2, 6 e 6-ter, e 38 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e il relativo allegato II; |
p) Identico; |
| p) articoli 9, commi 01, 1, 1-bis, 1-quinquies e 1-sexies, 9-ter, 10, 13, comma 1, 15, comma 1, e 36, comma 1-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; |
q) Identico; |
| q) articoli 7, commi 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, e 11, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; |
r) Identico; |
| r) articoli 7-bis e 7-quinquies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; |
s) Identico; |
| s) articolo 23, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; |
t) Identico; |
| t) articoli 47, commi 1, lettera b), 3, 3-bis, 3-ter, 6, 11-bis e 11-ter, 49, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; |
u) Identico; |
| u) articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68; |
v) Identico; |
| v) articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 96; |
z) Identico; |
| z) articolo 12-ter, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136; |
aa) Identico; |
| aa) articolo 9, commi 9-sexies, 9-septies, 9-octies e 9-decies, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11. |
bb) Identico; |