Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata 26 marzo 2024 |
ContenutoLa proposta di legge A.C. 1486, a firma on. Caramanna e altri, recante "Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata", è composta da tre articoli. Segnatamente, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con specifico riferimento agli interventi soggetti ad autorizzazione, controllo e gestione dei beni soggetti a tutela e all'uso dei beni culturali interessati (comma 1) Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, acquisito il parere delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 (comma 2).
L'articolo 2 enuncia i seguenti principi e i criteri direttivi della delega legislativa:
L'articolo 3 dispone - nelle more dell'emanazione del decreto legislativo delegato - una proroga dell'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del D.L. n. 137/2020 al 31 dicembre 2024, e comunque fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di riordino della materia ai sensi del medesimo decreto legislativo, fatta salva la disdetta dell'interessato (comma 1). In proposito si rileva che l'articolo 9-ter , comma 4, del D.L. n. 137/2020, richiamato dall'articolo 3 della proposta di delega qui in esame, non è relativo alle concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico, ma è relativo alle modalità di presentazione e alle deroghe previste per le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse; l'operatività del comma 4 è peraltro cessata al 30 settembre 2022 (cfr. box). Si evidenzia, inoltre, che l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico prevista dal comma 5 dell'articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020 è stata da ultimo prorogata proprio al 31 dicembre 2024 all'articolo 11, comma 8, della legge n. 214/2023 (legge sulla concorrenza 2022) (cfr. box).
L'articolo 3 subordina poi la proroga all'avvenuto pagamento del canone unico canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019). I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al medesimo comma 1. Il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico) è stata introdotto, dal 1° gennaio 2021, dalla legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), che lo disciplina ai commi da 816 a 836, e riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
In sintesi, ai sensi dell'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge di bilancio 2020, il
canone unico patrimoniale è stato introdotto a decorrere dal 1°
gennaio 2021 in favore degli enti locali (comuni, province e città metropolitane) in sostituzione di numerose forme di prelievo (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - CO
SAP, imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni - ICPDPA, canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari -CIMP, canone per l'uso o occupazione delle strade e loro pertinenze, di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province).
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitivo o concessorio previsto da disposizioni normative primarie, dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, ed è disciplinato degli enti locali, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, ferma restando la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
Le disposizioni della predetta legge di bilancio, come successivamente modificate e integrate nel tempo, individuano tra l'altro i soggetti passivi del canone, le modalità di determinazione del quantum dovuto, alcune esenzioni operanti ex lege. Le norme demandano agli enti locali, con proprio regolamento, il compito di disciplinare il canone con riferimento ai seguenti aspetti (comma 821 della predetta legge di bilancio 2020):
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate ex lege dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie.
Si rileva che, a legislazione vigente, i comuni (articolo 1, comma 821, lettera f) della legge di bilancio 2020, illustrato supra) possono già disporre ulteriori esenzioni rispetto a quelle previste ex lege.
In questa sede si ricorda che,
durante l'emergenza pandemica da Covid-19,
numerose disposizioni hanno disposto l'esonero dal pagamento delle predette forme di prelievo (poi confluite nel canone unico) allo scopo di mitigare gli effetti economici derivanti dalla crisi sanitaria. Le disposizioni
(introdotte inizialmente dall'art. 181 del decreto-legge n. 34 del 2020 e prorogate dall'articolo 109 del decreto-legge n. 34 del 2020) sono state inizialmente disposte per l'anno 2020, poi prorogate al 2021 (articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020, articolo 30 del decreto-legge n. 41 del 2021). Per l'anno 2022, la relativa legge di bilancio (articolo 1, comma 706 della legge n. 234 del 2021) ha prorogato l'esonero al 31 marzo 2022.
Successivamente, l'articolo 10-ter del decreto-legge n. 21 del 2022 ha consentito ai comuni di prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico, in favore di alcune categorie di imprese, fino al 30 settembre 2022.
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Necessità dell'intervento con leggeLa proposta di legge in esame, riguardante i regimi concessori per l'installazione di c.d. dehors, insiste su una disciplina di rango primario composta da vari plessi normativi, sia di carattere generale e che di carattere speciale, col fine di armonizzarla e riordinarla, disponendo a tal fine una delega al Governo. In particolare: Inoltre la materia, in particolare quella relativa alle norme del codice dei beni culturali e del paesaggio sul rilascio delle autorizzazioni da parte delle soprintendenze (articoli 21 e 146), è stata regolata negli anni da direttive ministeriali, che, insieme a norme e prassi edilizie che spesso variano significativamente da un comune all'altro, non sempre sono state ritenute idonee a garantire certezza agli enti locali e agli esercenti. A ciò si aggiunga quanto rilevato anche dalla giustizia amministrativa (v. supra box), secondo cui lo stesso concetto di "dehors" non ha ancora ricevuto una definizione da parte del legislatore statale, mentre a livello locale se ne fa spesso menzione in regolamenti comunali, ingenerando così un disallineamento rispetto alla normativa generale nazionale vigente in materia. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa regolamentazione dei c.d. dehors può essere influenzata da competenze legislative esercitate sia dallo Stato che dalle Regioni, in base alla specifica materia presa in considerazione. In particolare vengono in rilievo le seguenti:
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Rispetto degli altri princìpi costituzionaliLa proposta di legge intende disporre una delega al Governo. A questo proposito si ricorda che elementi costitutivi della legge delega – ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione e dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988 – sono la definizione di un preciso oggetto della delega, l'indicazione di principi e criteri direttivi, e l'individuazione di un termine entro cui il decreto legislativo deve essere emanato. Per quanto qui di interesse, si ricorda che:
A quest'ultimo riguardo è opportuno rilevare che il provvedimento in esame reca anche un contenuto immediatamente "dispositivo", laddove specifica – come invero già previsto ai sensi della legislazione vigente (v. supra) – che nelle more dell'emanazione del decreto legislativo l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni disposte in materia di c.d. dehors è prorogata al 31 dicembre 2024. In tema di delegazione legislativa, si ricorda come la giurisprudenza costituzionale, già nella sentenza n. 3/1957, abbia inteso la legge delegante quale norma interposta tra la previsione costituzionale dell'articolo 76 della Costituzione e il singolo decreto legislativo delegato, sicché la violazione di essa determina l'incostituzionalità del decreto per effetto della indiretta violazione dell'articolo 76 della Costituzione.
Altri principi costituzionali che vengono in rilievo sono quelli della tutela del patrimonio culturale e ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione, e della tutela della libera iniziativa economia di cui all'articolo 41 della Costituzione. |
Incidenza sull'ordinamento giuridicoIl riordino della normativa in materia di c.d. dehors incide sull'ordinamento giuridico soprattutto per quel che riguarda la gestione dello spazio pubblico e le attività commerciali, collocandosi in un contesto normativo, come quello citato supra, che interseca aree disciplinate dal diritto amministrativo (soprattutto urbanistico-edilizio) e dalla normativa fiscale. Quanto al primo, viene in rilievo la classificazione dei dehors dal punto di vista edilizio, come detto ancora non definita dal legislatore statale, con particolare riferimento alla loro distinzione tra strutture temporanee e permanenti, alla necessità o meno, per la loro installazione, di un titolo abilitativo (permesso di costruire o altre forme di autorizzazione), nonché alla disciplina in materia di sicurezza, accessibilità e impatto visivo. Quanto alla seconda, la regolamentazione proposta incide sulle disposizioni relative agli aspetti economici dell'installazione dei dehors, come le tariffe per l'occupazione di suolo pubblico e le eventuali esenzioni o agevolazioni fiscali. |