Incentivi per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti 27 novembre 2023 |
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ContenutoLa Proposta di legge A.C. 855, recante Incentivi per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti è composta di un solo articolo. Il comma 1, al fine di favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico e la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile, riconosce, per gli anni 2023, 2024 e 2025, un contributo agli acquirenti finali per l'acquisto di elettrodomestici di elevata efficienza energetica, con smaltimento contestuale degli elettrodomestici obsoleti attraverso il riciclo.
Si ricorda che la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è contenuta nel decreto legislativo n. 49/2014. In particolare, l'art. 4, comma 1, lettera e), di tale decreto include nella definizione di RAEE "le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cioè le apparecchiature "di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi", n.d.r.), inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene".
Tra le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/2014 figurano (in base al disposto dell'art. 2 e degli allegati del di tale decreto) gli elettrodomestici, grandi e piccoli.
La disciplina prevista dal D.Lgs. 49/2014 si propone la finalità di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici come rifiuti urbani misti, mediante il raggiungimento di un elevato livello di raccolta differenziata e di sottoporre i RAEE raccolti ad un adeguato trattamento, come regolato dall'art. 18 del medesimo decreto. Tale articolo 18 dispone, in particolare, che "tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato" e che il trattamento adeguato e le operazioni di recupero e di riciclaggio, salvo il caso di rifiuti avviati alla preparazione per il riutilizzo, includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli allegati al decreto legislativo n. 49/2014.
Come evidenziato nel rapporto annuale 2022 del Centro di coordinamento RAEE, "la responsabilità della raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici consegnati gratuitamente dai cittadini e consumatori è attribuita per legge ai Comuni, che predispongono centri di raccolta gestiti in autonomia o affidati alle aziende della raccolta rifiuti, e ai rivenditori di AEE (D.M. 65/2010 e D.M. 121/2016) che organizzano propri luoghi di raggruppamento o conferiscono i RAEE presso i centri di raccolta comunali convenzionati". Lo stesso rapporto evidenzia inoltre che "i negozianti che vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche, coloro che si occupano di installazione di AEE e coloro che prestano servizi di riparazione e manutenzione di AEE assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura, il ritiro gratuito del prodotto che viene sostituito (1 contro 1 - D.M. 65/2010)".
In relazione al disposto della norma in esame si fa notare che non appare praticabile imporre il riciclo all'atto dello smaltimento, poichè le possibilità di riciclo dipendono da valutazioni tecniche sull'elettrodomestico dismesso. Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di riformulare la disposizione in esame, al fine di non vincolare l'erogazione del contributo allo smaltimento mediante riciclo bensì all'atto del mero conferimento dell'elettrodomestico al venditore.
Il
comma 2 precisa che il contributo è attribuito per l'acquisto di
elettrodomestici di
classe energetica non inferiore: alla classe
A per le lavatrici e lavasciuga; alla
classe C per le
lavastoviglie; alla
classe D per i
frigoriferi e i
congelatori.
L'efficianza energetica dei prodotti è garantita dalla
disciplina europea sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti e sull'informazione ai consumatori circa l'ecocompatibilità dei prodotti stessi, attraverso un
sistema di etichettatura, basato su una
classificazione energetica che va da A (più efficiente) a G (meno efficiente)
.
Il
Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 costituisce il
Regolamento quadro per l'
etichettatura energetica dei
"prodotti connessi all'energia"
. L'
etichettatura energetica consente ai
clienti di effettuare
scelte informate circa il consumo energetico dei prodotti. Per prodotto connesso all'energia si intende "il bene o il sistema che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato o messo in servizio, incluse le parti che hanno un impatto sul consumo di energia durante l'uso che sono immesse sul mercato o messe in servizio per i clienti e destinate a essere integrate nei prodotti" (articolo 2, par. 1, lett.
a)).
Il Regolamento prevede l
'etichettatura di tali prodotti e la fornitura di
informazioni uniformi
relative all'efficienza energetica e al consumo di energia, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia.
Il Regolamento non si applica ai prodotti di seconda mano, a meno che non provegano da paesi terzi, nè ai mezzi di trasporto per persone e merci (articolo 1).
Il Regolamento (articolo 16) ha demandato alla Commissione l'adozione di atti delegati al fine di integrare le norme nello stesso contenute e così fissare requisiti dettagliati relativi alle etichette per specifici gruppi di prodotti. I regolamenti delegati, in particolare, devono specificare: la grafica e il contenuto dell'etichetta, compresa una scala da A a G che indica il consumo energetico e che, per quanto possibile, ha caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti. L'etichetta deve comunque essere chiara e leggibile. I gradi da A a G della classificazione corrispondono a un risparmio considerevole di costi e di energia e a un'opportuna differenziazione dei prodotti dal punto di vista del cliente. Deve inoltre essere precisato in che modo i gradi da A a G della classificazione e, se del caso, il consumo di energia sono esposti in posizione evidente sull'etichetta (artt. 11,13 e 16).
Un gruppo di regolamenti delegati è stato pubblicato a inizio dicembre 2019 (vedi Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 315 del 5 dicembre 2019) e poi modificati con il cd. Regolamento Omnibus sull'etichettatura energetica (Regolamento delegato (UE) 2021/340); ulteriori regolamenti delegati sono stati approvati di recente (cfr. infra).
Per quanto qui interessa:
Una panoramica di tutte le misure legislative in vigore sull'efficienza energetica dei prodotti è disponibile sul sito istituzionale della Commissione europea. Si rinvia, altresì, al Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica 2022-2024, (2022/C 182/01) (GU C 182 del 4.5.2022, pag. 1).
Per una ricostruzione dell'evoluzione del sistema di etichettatura energetica, si rinvia anche al volume di ENEA, l'"Etichetta energetica 2021" .
Si valuti l'opportunità di richiamare, al comma 2, la normativa relativa all'etichettatura energetica degli elettrodomestici cui il medesimo comma fa riferimento.
Il
comma 3 dispone che il contributo è
pari al 30 per cento del
costo di
acquisto dell'
elettrodomestico, in ogni caso
nel limite massimo di 100 euro per ciascun
elettrodomestico, elevato a
200 euro se l'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) del nucleo familiare dell'acquirente è
inferiore a euro 25.000. Il contributo è fruibile per l'acquisto di
un solo elettrodomestico per ciascuna delle categorie energeriche di cui sopra, nel
triennio 2023-2025.
Il comma 4, per le finalità qui previste, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il contributo è attribuito, ai sensi del comma 5, a valere sulle risorse del fondo e nel limite dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa. Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per l'erogazione del contributo.Il medesimo decreto deve indicare le disposizioni per assicurare il rispetto del limite di spesa. Ai sensi del comma 7, all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento in esame, pari come detto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. |