Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione 31 luglio 2023 |
Indice |
Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri princìpi costituzionali|Compatibilità con la normativa dell'Unione europea| |
ContenutoLa Proposta di legge, A.C. 597, "Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione", ha contenuto identico a quello della PDL A.C. 2875, presentata nella XVIII legislatura e assegnata alla X Commissione, senza che ne sia stato però avviato l'esame. La Proposta di legge è finalizzata, secondo quanto dispone l'articolo 1, ad assicurare il libero esercizio dell'attività di toelettatura, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso, la tutela della salute e del benessere psicofisico degli animali, garantendo la salvaguardia delle loro caratteristiche biologiche ed etologiche e favorendo la loro convivenza con gli esseri umani, nel rispetto delle esigenze ambientali e di salute pubblica e tenuto conto del loro contributo alla qualità della vita umana e del valore a essi riconosciuto dalla società.
Secondo quanto evidenzia la
relazione illustrativa alla PDL, la mancanza di una disciplina
ad hoc di carattere nazionale ha finito con il favorire la
frammentazione nella regolamentazione dell'attività di toelettatura degli animali di affezione, dando luogo
a notevoli differenze territoriali, per quanto concerne sia le modalità di svolgimento dell'attività, sia la qualificazione professionale di coloro che la esercitano (per un'analisi di tali punti sul piano della legislazione regionale cfr.
infra).
L'articolo 2 definisce:
L'articolo 3, al comma 1, demanda alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di provvedere, con proprie leggi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione o ad adeguare la rispettiva legislazione in materia nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:
Ai sensi del comma 2, l'esercizio dell'attività di toelettatura degli animali di affezione è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio.
La
legislazione statale vigente, ivi inclusi gli interventi legislativi di semplificazione dei regimi amministrativi delle attività economiche private, adottati in attuazione della delega al Governo conferita dall'articolo 5 della
legge n. 124/2015 (c.d. "Legge Madia"),
non esplicita quale regime amministrativo sia applicabile all'attività di toelettatura di animali da affezione. Pertanto,
ciascuna regione e provincia autonoma ha provveduto a normare per proprio conto.
Si rammenta, al riguardo, che il
D.lgs. n. 222/2016
, cd. "SCIA 2"
, adottato a sensi della citata "Legge Madia" ha provveduto ad una
"mappatura" delle attività oggetto di mera comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività, di silenzio assenso, di autorizzazione (articolo 1). In particolare, il decreto riporta nella
tabella A, ad esso allegata, la ricognizione delle attività del
commercio e assimilabili. Per ciascuna attività, la tabella indica il
regime amministrativo applicabile con l'eventuale concentrazione dei regimi (autorizzazione, silenzio assenso, SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, comunicazione) e i riferimenti normativi (articolo 2).
Come rilevato dal
Consiglio di Stato (cfr.
parere 1784/2016 del 04/08/2016 ), la Tabella A necessita, via via, di un aggiornamento, nonchè di un
completamento della ricognizione delle attività, in particolare nella materia del commercio.
Peraltro, ai sensi dell'
articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 126/2016,cd. "SCIA 1", le attività private, ove non espressamente individuate ai sensi dei Dlgs. attuativi delle "Legge Madia" o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale,
sono da considerarsi libere.
Orbene, come detto, la disciplina per l'esercizio dell'
attività di toelettatore è
normata variamente a livello regionale da alcune regioni. In alcuni casi, la disciplina relativa al regime amministrativo applicabile all'attività di toelettatore si rinviene nei
regolamenti comunali. Il regime è essenzialemente quello della
SCIA, posta però l'operatività dell'articolo 5 del
l'"Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" del 6 febbraio 2003, il quale comunque impone l'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di commercio di animali, ivi inclusa l'attività di toelettatura.
Detto accordo,
recepito c
on D.P.C.M. 28 febbraio 2003
, all'articolo 5, dispone - infatti - che le Regioni e le Province autonome provvedano a sottoporre ad
autorizzazione sanitaria di cui all'art.
24 del Regolamento di polizia veterinaria
(DPR 8 febbraio 1954, n. 320), anche le attività di «
commercio di animali da compagnia»: tale intendendosi
qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le
attività di toelettatura e di addestramento.
In proposito si osserva che il Regolamento di polizia veterinaria di cui al DPR n. 320/1954 è stato abrogato dal recente D. Lgs. n. 136 del 2022 che ha dato attuazione alla normativa comunitaria in materia recata dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
A tal fine, le Regioni richiedono, per l'
attività di toelettatura, almeno i seguenti requisiti:
a
) le generalità della persona responsabile dell'attività;
b) i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività;
b) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
d) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;
e) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dalle Autorità sanitarie dell'Azienda Sanitaria locale che ha effettuato il sopralluogo;
f) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
L'articolo 9, comma 1, fermo restando quanto sopra disposto dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), autorizza le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, già esercitano l'attività di toelettatura degli animali di affezione a proseguire tale attività.
L'articolo 4 disciplina la qualifica di toelettatore degli animali di affezione. Il comma 1 dispone che la qualifica sia rilasciata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a coloro che hanno frequentato un corso di formazione costituito da una parte teorica della durata di seicento ore e da una parte pratica della durata di duecento, ovvero che hanno svolto un periodo di apprendistato presso un'impresa di toelettatura, ai sensi dell'articolo 44 del D.lgs. n. 81/2015, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e che hanno superato con esito positivo un apposito esame tenuto al termine del corso o del periodo di apprendistato. Ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni regionali di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i contenuti e le modalità di organizzazione dei corsi, del periodo di apprendistato e dell'esame di cui al comma 1. Con il sopra indicato decreto sono, altresì, fissati gli standard di preparazione tecnico-culturale dei docenti dei citati corsi, ai fini dell'insegnamento delle seguenti materie:
Allo stato,
varie Regioni hanno
regolamentato gli
standard professionali e formativi ai fini dell'esercizio dell'attività di toelettatore di animali domestici
nell'ambito del proprio territorio. Si richiama, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Regioni Sicilia
(D.A. n. 408 del 29 giugno 2021 e
Allegati) e Umbria (
Determinazione Dirigenziale n.1173 del 05/10/2022 in attuazione del
D.G.R.
n. 834 del 25 luglio 2016 e ss. mod. e int).
Si rammenta che la Corte Costituzionale ha delineato gli ambiti propri delle materie «professioni» e «formazione professionale»: la prima di competenza concorrente, la seconda ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle Regioni (ex plurimis, sentenze n. 108 del 2012, n. 77 del 2011, n. 132 del 2010, n. 139 del 2009, n. 93 del 2008, n. 459 e n. 319 del 2005, n. 353 del 2003). In particolare, ha precisato che «il nucleo della potestà statale "si colloca nella fase genetica di individuazione normativa della professione: all'esito di essa una particolare attività lavorativa assume un tratto che la distingue da ogni altra e la rende oggetto di una posizione qualificata nell'ambito dell'ordinamento giuridico, di cui si rende espressione, con funzione costitutiva, l'albo" (sentenza n. 230 del 2011). Ove, pertanto, la legge definisca i tratti costitutivi peculiari di una particolare attività professionale e le modalità di accesso ad essa, in difetto delle quali ne è precluso l'esercizio, l'intervento legislativo non si colloca nell'ambito materiale della formazione professionale, ma, semmai, lo precede (sentenze n. 300 del 2007 e n. 449 del 2006). Una volta, invece, che la legge statale abbia dato vita ad un'autonoma figura professionale "non si spiega per quale motivo le Regioni, dotate di potestà primaria in materia di formazione professionale, non possano regolare corsi di formazione relativi alle professioni (…) già istituite dallo Stato" (sentenza n. 271 del 2009)» (sentenza n. 108 del 2012). Alla luce di quanto sopra, si valuti l'opportunità di rimandare la definizione delle materie di insegnamento al decreto ministeriale adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni regionali di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a individuare le modalità di aggiornamento professionale dei toelettatori degli animali di affezione in possesso della qualifica. Gli attestati di partecipazione ai corsi di aggiornamento sono trasmessi dal soggetto o dall'ente tenuto al loro rilascio alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e resi accessibili ai terzi mediante visura camerale.
In via transitoria, fino all'avvio dei corsi professionali, l'articolo 9 comma 2 dispone che costituiscono titolo per l'esercizio dell'attività, gli attestati o i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di appositi corsi professionali, anche se non formalmente riconosciuti dai competenti organi regionali. Dopo l'avvio dei citati corsi, i soggetti che intendono intraprendere l'attività e che, alla data di entrata in vigore della legge, sono in possesso degli attestati o dei diplomi di cui sopra, sono tenuti a frequentare un apposito corso organizzato dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, della durata di cento ore, e a sostenere il relativo esame finale.
L'articolo 5 disciplina la figura del responsabile tecnico. Il comma 1 dispone che, ai fini dell'esercizio dell'attività di toelettatura degli animali di affezione deve essere designato un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale, individuato nella persona del titolare o di un dipendente dell'impresa ovvero di un collaboratore esterno.
Ai sensi del comma 2, in caso di assenza temporanea del responsabile tecnico, esso può essere sostituito, previa sua delega, dal titolare o da un dipendente dell'impresa ovvero da un collaboratore esterno, in possesso della qualifica o comunque in grado di dimostrare una comprovata esperienza professionale maturata nell'attività di toelettatura degli animali di affezione non inferiore a due anni.
A tale riguardo, l'articolo 9, comma 3, autorizza i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno maturato un'esperienza lavorativa non inferiore a due anni presso un'impresa di toelettatura a sostenere l'esame di per l'ottenimento della qualifica professionale, previa frequenza del corso.
Articolo 6 prevede, al comma 1, che l'attività di toelettatura degli animali di affezione possa essere esercitata in forma individuale o di società, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge quadro sull'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Ai sensi dell'
articolo 2 della citata
legge n. 443/1985,
è imprenditore artigiano colui
che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi che si riferiscono alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.
Ai sensi dell'
articolo 3,
è artigiana l'impresa esercitata dall'imprenditore artigiano che abbia
per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di
prestazioni di servizi. L'impresa artigiana, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, si può
anche costituire in forma societaria, ed in particolare, nella forma di:
a)
società a responsabilità limitata (SRL) con socio unipersonale sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra SRL o socio di una società in accomandita semplice;
b)
società in accomandita semplice (SAS), sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di SRL o socio di altra SAS-
In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
Quanto ai
limiti dimensionali, l'
articolo 4 dispone che l'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione di lavoro di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi determinati se limiti. Per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9, il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. L'
articolo 5 istituisce un albo delle imprese artigiane, al quale si devono iscrivere le imprese che intendono godere delle agevolazioni che loro riservano le regioni.
Il comma 2 dell'articolo 6, dispone che alle imprese artigiane esercenti l'attività di toelettatura degli animali di affezione che vendano o che comunque cedano alla clientela prodotti relativi allo svolgimento della propria attività non si applicano le disposizioni vigenti in materia di esercizi di vicinato. Ciò, in conformità con quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del D.lgs. n. 114/1998, di disciplina del settore del commercio.
L'
articolo 4, comma 2, lett. f) del citato D.Lgs. n. 114/1998 esclude, infatti, dal proprio ambito di applicazione
gli artigiani iscritti nell'albo delle imprese artigiane, per la
vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei
beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio. Le disposizioni in materia di esercizi di vicinato, che dunque non si applicano alle imprese artigiane esercenti l'attività di toelettatura che cedano alla clientela prodotti relativi alla medesima attività, sono contenute all'articolo 7 del citato D.Lgs. n. 114/1998.
L'articolo 7 disciplina la responsabilità del toelettatore degli animali di affezione. Ai sensi del comma 1, esso è tenuto a eseguire solo i trattamenti e le prestazioni rientranti nell'attività di toelettatura, salvo quelli preventivamente concordati con il responsabile dell'animale che devono essere, comunque, coerenti con i trattamenti e le prestazioni eseguiti. Ai sensi del comma 2, il toelettatore è tenuto a informare il responsabile dell'animale qualora, nel corso dell'attività di toelettatura, si prospetti una situazione di particolare complessità, dovuta a condizioni straordinarie o a eventi sopravvenuti, che impediscono di fatto la prosecuzione dell'attività. Ai sensi del comma 3, il toelettatore può rifiutarsi di eseguire l'attività di toelettatura qualora venga a conoscenza di patologie dell'animale, nuove o pregresse, che risultino incompatibili con l'attività. Ai sensi del comma 4, il toelettatore degli animali di affezione che, nell'esercizio dell'attività di toelettatura, venga a conoscenza di fatti suscettibili di costituire maltrattamento di animali ovvero abusivo esercizio della professione è tenuto a presentare denuncia alle autorità competenti.
Si rammenta, a tal proposito, che con la legge 20 luglio 2004, n. 189, è stato inserito nel codice penale il titolo IX-bis "Dei delitti contro il sentimento degli animali". L'articolo 544-ter, come modificato dalla legge n. 201/2010, disciplina, in particolare, la fattispecie di maltrattamento di animali, prevedendo la reclusione da tre a 18 mesi e pena pecuniaria da 5000 a 30000 euro per chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni una lesione ad un animale ovvero lo sottoponga a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche (la stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi). Si osserva, poi che altre disposizioni contenute nel medesimo titolo puniscono chiunque, per crudeltà e senza necessità, cagioni la morte di un animale (art. 544-bis), l'organizzazione o la promozione di spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali (art. 544-quater) o concorra allo svolgimento di combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica (art. 544-quinquies). L'articolo 727 del codice penale, inoltre, punisce con l'arresto chiunque abbandoni animali domestici o abbia acquisito abitudini della cattività. Si fa presente che sono attualmente in discussione presso la Commissione giustizia della Camera proposte di legge volte a modificare, tra l'altro, il titolo IX-bis del codice penale (C.30. C.468, C. 842)
Quanto all'obbligo di denuncia, si ricorda che l'art. 331, comma 1, c.p.p. prevede l'obbligo di denuncia per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio. L'omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale è punita dall'art. 331 c.p. con la multa da 30 a 516 euro.
Per quanto concerne la denuncia da parte di privati, l'art. 333, comma 1, c.p.p. rinvia alla legge la determinazione dei casi in cui la denuncia è obbligatoria.
Attualmente, l'art. 364 c.p. prevede l'obbligo di denuncia da parte del cittadino dei delitti contro la personalità dello Stato per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo e sanziona l'omessa denuncia con la reclusione fino a un anno e con la multa da 103 a 1.032 euro.
L'art. 1 del DL 8/1991 prevede, inoltre, un obbligo di denuncia a carico di chi venga a conoscenza di atti, fatti o circostanze concernenti il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e punisce l'omessa denuncia con la reclusione fino a tre anni (la norma non si applica ai prossimi congiunti della persona offesa). Si evidenzia, oltre al diverso grado di offensività delle fattispecie richiamate, che la disposizione in esame non prevede alcuna sanzione per il mancato rispetto dell'obbligo di denuncia, non essendo richiamata dall'articolo 8 del provvedimento in esame che disciplina le sanzioni.
Si valuti l'opportunità di meglio specificare se l'obbligo di denunciare l'esercizio abusivo della professione si riferisca all'esercizio abusivo della sola professione di toelettatore e di precisare le fattispecie che, se note al toelettatore, lo obbligano a presentare denuncia, rinviando alle disposizioni del codice penale che le disciplinano. Si valuti, inoltre, l'opportunità di prevedere una sanzione per il mancato rispetto dell'obbligo di denuncia.
Ai sensi dell'articolo 8, chiunque esercita l'attività di toelettatura degli animali di affezione in violazione di quanto disposto dagli articoli 3, che indica i requisiti base per l'esercizio dell'attività demandandone la disciplina alle regioni, e 4, relativo ai requisiti per l'ottenimento della qualifica professionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 5.000 euro. L'articolo 9 reca le disposizioni transitorie, sopra commentate, volte a:
Si valuti l'opportunità di indicare un termine, a decorrere dall'attivazione degli appositi corsi, entro il quale i soggetti di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 sono tenuti a superare l'esame di abilitazione. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa proposta di legge, disciplinando la professoine di toelettatore degli animali di affezione, si inquadra nell'ambito della materia di competenza concorrente di cui all'articolo 117, comma 3 "professioni". La Corte Costituzionale ha più volte affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" ai sensi dell'articolo 117, comma 3 Cost. deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali» (Sentenza n. 228 del 2018, n. 147 del 2018, con richiamo alla sentenza n. 98 del 2013). Relativamente alla materia formazione professionale, si rinvia a quanto rilevato nel contenuto del provvvedimento.
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Rispetto degli altri princìpi costituzionaliLa proposta di legge in esame presenta profili riconducibili all'articolo 9 della Costituzione, che riserva alla legge statale i modi e le forme di tutela degli animali. |
Compatibilità con la normativa dell'Unione europeaLa Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali Istituisce un regime di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali nell'Unione europea Unione), che si estende anche, con determinati adattamenti, agli altri paesi dello Spazio economico europeo e dell'Associazione europea di libero scambio (SEE/EFTA) e alla Svizzera.Il riconoscimento delle qualifiche professionali in Italia è regolamentato dal Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 che ha recepito la direttiva 2005/36/CE. La professione regolamentata è, ai sensi della direttiva europea, una professione il cui accesso o il cui diritto a esercitare è subordinato al possesso di una specifica qualifica professionale (titolo di formazione, attestato di competenza e/o esperienza professionale) conseguita in un altro Stato membro. Le professioni regolamentate in Italia sono inserite in un apposito elenco sul portale Impresa in un giorno. Le professioni regolamentate negli altri Stati dell'UE, dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e della Svizzera e le relative Autorità competenti sono elencate sul sito della Commissione europea.
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