Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Attività Produttive
Titolo: Gli aiuti di Stato - Parte speciale
Serie: Documentazione e ricerche   Numero: 67/1
Data: 25/11/2024
Organi della Camera: X Attività produttive

 

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione e ricerche

Gli aiuti di Stato

Disciplina europea e nazionale

Parte speciale

Principali Orientamenti della Commissione

 

 

 

 

 

 

n. 67/1

 

 

 

25 novembre 2024

 


Servizio Studi

Dipartimento Attività produttive

 

( 066760-3403 * st_attprod@camera.it - @CD_attProd

 

 

 

 

Hanno collaborato alla redazione del presente volume i seguenti dipartimenti di questo Servizio:

 

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - *  st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio

 

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 - * st_finanze@camera.it - @CD_finanze

 

Dipartimento Trasporti

Tel. 06 6760-2614- * st_trasporti@camera.it @CD_trasporti

 

Dipartimento Agricoltura

Tel. 06 6760-3610 - * st_agricoltura@camera.it -@CD_agricoltura

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

§  Principali Orientamenti della Commissione..................................... 3

§  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia........................................................... 4

§  Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione................................................................................ 35

§  Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà................... 44

§  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale........... 59

§  Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.................................. 67

§  Orientamenti in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.......................................................... 75

§  Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo.... 95

§  Disciplina degli aiuti di Stato sulle reti a banda ultra larga........... 102

§  Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree........................................................................................ 108

 


Principali Orientamenti della Commissione

Nel presente documento sono descritti, schematicamente, i principali Orientamenti in materia di aiuti di Stato adottati dalla Commissione di seguito elencati:

§  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia

§  Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

§  Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà

§  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale

§  Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio

§  Orientamenti in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

§  Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)

§  Disciplina degli aiuti di Stato sulle reti a banda ultra larga

§  Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree

 


Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia

Gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia, sono stati adottati dalla Commissione con la Comunicazione COM (2022) 481 final del 27 gennaio 2022 e sono applicabili a decorrere dal 27 gennaio 2022.

 

Rispetto al precedente periodo programmatorio, gli orientamenti sono stati rivisti per garantirne la coerenza con i principi, sia consolidati che nuovi, del Green Deal europeo, cui sono informati il Piani nazionali di ripresa e resilienza (si pensi al principio “chi inquina paga”) e al principio “non arrecare un danno significativo (DNSH)”.

Così, in termini pratici e a titolo esemplificativo, i nuovi Orientamenti sostengono l’eliminazione graduale dei combustibili fossili specificando che il sostegno statale a favore di progetti che interessano tali combustibili, in particolare quelli più inquinanti (petrolio, carbone e lignite), difficilmente sarà considerato compatibile, se non in taluni casi e a specifiche condizioni date. La stessa osservazione si applica alle misure che comportano nuovi investimenti nel gas naturale, a meno che non sia dimostrata l’assenza di un effetto di immobilizzo (lock-in), ad esempio sulla base di un piano nazionale di de-carbonizzazione con obiettivi vincolanti e la previsione della sostituzione del gas naturale con gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio, secondo un calendario coerente e in linea con gli obiettivi dell’UE.

Inoltre, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, la Commissione ritiene non opportuno che l’aiuto di Stato esoneri le imprese tenute a rispettarlo. Ad esempio, le imprese che producono rifiuti non dovrebbero essere esonerate dai costi o dagli obblighi relativi al trattamento degli stessi, in quanto tali costi e obblighi dovrebbero essere a loro carico a norma del diritto dell’UE e nazionale.

 

Gli orientamenti si applicano alle misure di aiuto soggette a notifica ai sensi dell’articolo 108, par. 3, TFUE[1], dunque a quelle misure che non integrano le condizioni e i criteri di applicazione del Regolamento “GBER” il quale, agli articoli da 36 a 49, prevede la possibilità di attuare alcuni regimi di più limitata portata senza la previa notifica e approvazione da parte della Commissione[2].

 

La Tabella sinottica che segue espone in forma sintetica l’ambito di applicazione degli Orientamenti.

 

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia

COM (2022) 481 final del 27 gennaio 2022

1. BASE GIURIDICA

Articolo 107, par. 3, lett. c) TFUE.

2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Gli aiuti non devono essere concessi alle imprese in difficoltà[3] (Par. 2.1, punto 14).

Se su un’impresa pende un ordine di recupero per un aiuto dichiarato illegale o illegittimo, la Commissione tiene conto dell’aiuto che deve essere ancora recuperato (Par. 2.1, punto 15).

3. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

La Comunicazione si applica alle seguenti categorie di aiuti a tutela dell’ambiente [4] e dell’energia, alle condizioni ivi indicate (Cap. 2, punti 12-16):

3.1 Categorie di aiuti ammissibili

a) aiuti per la riduzione/eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, anche attraverso il sostegno a favore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica;

b) aiuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell’edilizia;

c) aiuti per acquisto/leasing di veicoli puliti (utilizzati per il trasporto aereo, stradale, ferroviario, marittimo e nelle vie navigabili interne) e attrezzature mobili di servizio pulite e per l’ammodernamento di veicoli e attrezzature mobili di servizio;

d) aiuti per la diffusione delle infrastrutture di ricarica o rifornimento di veicoli puliti;

e) aiuti per l’uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un’economia circolare;

f) aiuti per la prevenzione/riduzione dell’inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra;

g) aiuti per la riparazione di danni ambientali, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e l’adozione di soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi;

h) aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali;

i) aiuti per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica;

j) aiuti per le infrastrutture energetiche;

k) aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento;

l) aiuti sotto forma di sgravi da prelievi sull’energia elettrica per gli utenti energivori (a forte consumo di energia);

m) aiuti per la chiusura di centrali elettriche che utilizzano carbone, torba o scisto bituminoso e di attività estrattive legate all’estrazione di carbone, torba o scisto bituminoso;

n) aiuti per studi o servizi di consulenza in materia di clima, tutela dell’ambiente ed energia.

o) aiuti per l’ambiente a favore dei grandi aeroporti (volume di passeggeri superiore a 5 milioni l’anno)[5] (Par. 2.2, punto 16)

3.2 Categorie di aiuti escluse

La disciplina di cui alla Comunicazione non si applica agli:

a) aiuti di Stato concessi per la concezione/fabbricazione di prodotti, macchinari, attrezzature o mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente al fine di ridurre l’impiego di risorse naturali e azioni intraprese all’interno di stabilimenti o altri impianti produttivi per migliorarne la sicurezza o l’igiene;

b) aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per essi si applicano le norme in materia di aiuti di Stato pertinenti;

c) aiuti considerati da altre norme europee in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, forestale o della pesca e dell’acquacoltura

d) aiuti di Stato a favore dell’energia nucleare (Par. 2.1, punti 12-13).

3.VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ

La valutazione di compatibilità dell’aiuto fatta dalla Commissione si basa su criteri di compatibilità di ordine generale (verifica del rispetto dell’art.107, par.3, lett. c) TFUE) e su criteri di compatibilità speciali per le misure di aiuto contemplate nelle diverse sezioni della Comunicazione. Tali specifici criteri si applicano, nei casi in cui è esplicitamente previsto, in luogo dei criteri generali o in aggiunta ai criteri generali (Par. 2.3, punti 17-18 e Cap. 3 e 4).

La Commissione – a garanzia della limitazione delle distorsioni alla concorrenza e agli scambi - può esigere che i regimi di aiuto notificabili siano soggetti a una valutazione ex post, che sarà necessaria:

- per i regimi di aiuto con ingenti dotazioni di bilancio o le cui spese contabilizzate che riguardano gli aiuti superano i 150 milioni di euro/anno o i 750 milioni per l’intera durata complessiva dei regimi o

- per i regimi con caratteristiche innovative o quando sono previsti significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato.

La valutazione ex post si applica solo ai regimi di aiuto la cui durata complessiva supera i tre anni, a decorrere dal 1º gennaio 2022 (Cap. 5, punti 455-463).

3.3.1 Criteri generali di compatibilità

Ai sensi dell’articolo 107, par. 3, lett. c), TFUE, una misura di aiuto può essere dichiarata compatibile se sono soddisfatte due condizioni, una positiva e una negativa.

La condizione positiva sancisce che l’aiuto deve agevolare lo sviluppo di un’attività economica mentre la condizione negativa sancisce che l’aiuto non deve alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Queste condizioni sono a base della valutazione generale di compatibilità dell’aiuto da parte della Commissione UE. Questa in particolare verifica se gli aiuti:

·            agevolano lo sviluppo di una attività economica (condizione positiva richiesta dall’art. 107, par. 3, lett. c) TFUE), individuando l’attività economica in questione, l’effetto di incentivazione dell’aiuto, l’assenza di violazione alcuna del diritto UE. A tale fine, in occasione della notifica, gli Stati membri devono individuare le attività economiche agevolate e descrivere se e come l’aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche UE su clima, ambiente ed energia, i benefici attesi in termini di contributo concreto alla tutela dell’ambiente, anche per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici o il funzionamento efficiente del mercato interno energetico. L’effetto di incentivazione si verifica quando l’aiuto incoraggia il beneficiario a cambiare comportamento oppure a intraprendere un’attività economica, supplementare o più rispettosa dell’ambiente, che non svolgerebbe senza l’aiuto o svolgerebbe soltanto in modo limitato o diverso (Cap. 3, punti 23-33).

·            non alterano indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (condizione positiva richiesta dall’art. 107, par. 3, lett. c), TFUE), verificando, in dettaglio, la necessità dell’intervento statale, l’adeguatezza, proporzionalità (incluso il cumulo) e trasparenza dell’aiuto, la prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza, il raffronto tra effetti positivi dell’aiuto e negativi sulla concorrenza.

Quanto alla necessità dell’intervento statale, la proposta deve essere suscettibile di determinare uno sviluppo tangibile che il mercato da solo non è in grado di assicurare (ad es. per porre rimedio a fallimenti del mercato, anche residuali).

Quanto all’adeguatezza, lo Stato membro deve dimostrare che l’aiuto è idoneo a conseguire l’obiettivo cui è destinato.

L’aiuto verrà considerato proporzionato se l’importo a favore del beneficiario è limitato al minimo per realizzare l’attività o il progetto (deve corrispondere ai costi supplementari netti, cd. deficit di finanziamento, necessari all’obbiettivo rispetto allo scenario controfattuale (in cui non sono concessi).

Se gli importi di aiuto sono determinati mediante una procedura di gara competitiva, la valutazione dettagliata dei costi supplementari netti non sarà necessaria (Cap. 3, punti 34-55). Quanto alla trasparenza, ogni SM deve pubblicare, in un apposito sito web esaustivo, (a) il testo integrale del regime di aiuti approvato o della decisione di concessione dell’aiuto o un link che vi dia accesso; (b) le informazioni su ogni singolo aiuto concesso ad hoc o nell’ambito di un regime approvato di importo superiore a 100 mila euro (per l’Italia, vi è Registro nazionale aiuti di Stato).

Quanto alla verifica della condizione negativa (non alterazione degli scambi in misura contraria al comune interesse), qualsiasi misura di aiuto è destinata a generare, o rischia di generare, distorsioni della concorrenza e produrre un effetto sugli scambi tra SM nella misura in cui rafforza la posizione concorrenziale dei beneficiari, anche se è necessaria, adeguata, proporzionata e trasparente. Inoltre, al fine di prevenire gli effetti negativi sulla concorrenza l’approvazione dell’aiuto da parte della Commissione varrà per un periodo massimo di dieci anni. Se uno SM vuole prorogarla, dovrà nuovamente notificarla (Cap. 3, punti 56 -70). Infine, nel raffronto tra gli effetti positivi dell’aiuto e gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, la Commissione presterà particolare attenzione al principio del DNSH.

3.3.2 Criteri speciali di compatibilità

I criteri speciali di compatibilità sono descritti nel Cap. 4 della Comunicazione. Si tratta di criteri assai dettagliati di cui in questa sede si accennerà brevemente, rinviando per un esame analitico al testo della Commissione.

Aiuti per la riduzione/eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, anche attraverso il sostegno alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica (Par. 4.1, punti 77-134).

1. Aiuti a favore dell’energia rinnovabile. Biocarburanti, Bioliquidi, Biogas (incluso Biometano) e combustibili da biomassa possono essere agevolati solo se conformi ai criteri di sostenibilità prescritti dalla disciplina UE (Dir. 2018/2001/UE cd. “RED II” e atti di esecuzione)[6]. Gli aiuti a favore della produzione di idrogeno rinnovabile[7] possono essere valutati nell’ambito della sotto sezione in esame.

Gli aiuti a favore della produzione di energia a partire da rifiuti possono essere considerati compatibili nella misura in cui sono limitati ai rifiuti che rispondono alla definizione di fonti di energia rinnovabili definizione di fonti di energia rinnovabile (FER).

2. Aiuti per la riduzione/eliminazione delle emissioni CO2 ed per l’efficienza energetica. Sono ammissibili al sostegno le tecnologie che contribuiscono (in via prioritaria) a ridurre le emissioni, gli aiuti alla produzione di energia a basse emissioni di carbonio o di combustibili sintetici prodotti da energia a basse emissioni di carbonio, gli aiuti all’efficienza energetica, compresa la cogenerazione ad alto rendimento, gli aiuti per la CCS/CCU, gli aiuti per la gestione della domanda e lo stoccaggio dell’energia con l’obiettivo di ridurre le emissioni, gli aiuti per la riduzione/eliminazione delle emissioni derivanti da processi industriali, inclusa la trasformazione delle materie prime.

Gli aiuti a favore della produzione di energia a partire da rifiuti possono essere considerati compatibili nella misura in cui sono limitati a rifiuti utilizzati per alimentare impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Possono essere valutati ai sensi della sotto sezione in esame, gli aiuti per la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio; nonché gli aiuti a favore dell’elettrificazione laddove si utilizzi energia elettrica da fonti rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio, compresi gli aiuti a sostegno dei processi industriali e di riscaldamento.

Lo Stato membro deve dimostrare che sono necessari gli aiuti, tenendo conto della situazione controfattuale, dei relativi costi e delle entrate pertinenti, compresi quelli connessi al sistema ETS e alle politiche e misure correlate.

Dal 1° luglio 2023, prima della notifica di un aiuto, salvo che in circostanze eccezionali giustificate, gli Stati membri devono consultare il pubblico (tramite apposito sito web) circa l’impatto sulla concorrenza e la proporzionalità delle misure da notificare. Non vi deve essere consultazione per le misure già approvate o non estensive della durata di queste oltre dieci anni dalla data di notifica della decisione originaria della Commissione.

Non è necessaria la consultazione pubblica per le misure di importo medio annuo < a 150 milioni di euro, se sono utilizzate procedure di gara competitive e se non sono sostenuti investimenti nella generazione o produzione di energia basata su combustibili fossili o in altre attività correlate.

Gli aiuti dovrebbero in generale essere concessi mediante una procedura di gara competitiva, tranne deroghe giustificate[8]. Gli SM possono inoltre sostenere la decarbonizzazione o l’efficienza energetica sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali, che finanziano obiettivi di politica ambientale. L’applicazione di una procedura di gara competitiva non è obbligatoria per tali regimi. Gli aiuti alla decarbonizzazione possono assumere una varietà di forme, tra cui sovvenzioni anticipate e contratti per il pagamento di aiuti in corso, come i contratti per differenza[9].

Aiuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell’edilizia (Par. 4.1, punti 135-157).

Vi rientrano anche gli aiuti per il miglioramento della prestazione energetica degli impianti di riscaldamento o raffreddamento all’interno dell’edificio. Si tratta di aiuti combinabili con: quelli a favore dell’installazione di impianti a FER in loco per la generazione elettrica, riscaldamento o raffreddamento; l’installazione di sistemi di stoccaggio di energia generata da impianti a FER in loco; la costruzione e l’installazione di un’infrastruttura di ricarica per gli utenti dell’edificio e delle relative infrastrutture (parcheggio nell’edificio o nelle adiacenze); l’installazione di apparecchiature per la digitalizzazione della gestione e del controllo ambientali ed energetici dell’edificio (smart readiness), altri investimenti che migliorano le prestazioni energetiche o ambientali dell’edificio (es. tetti verdi e recupero acqua piovana).

In caso di ristrutturazione di edifici esistenti, l’aiuto deve indurre miglioramenti delle prestazioni energetiche che determinino una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all’investimento oppure, se vi è una ristrutturazione in più fasi, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 % rispetto alla situazione precedente all’investimento, su un periodo di cinque anni.

Nel caso di edifici di nuova costruzione, sono richiesti miglioramenti delle prestazioni energetiche che determinino una riduzione della domanda di energia primaria di almeno 10 % rispetto alla soglia stabilita per i requisiti in materia di edifici NZEB (a energia quasi zero) nelle misure nazionali di esecuzione della direttiva europea sull’efficienza energetica (Direttiva 2010/31/UE e ss. mod.).

L’intensità di aiuto non deve superare il 30 % dei costi ammissibili, ma è aumentabile in specifici casi ivi previsti (ad es., 20 punti percentuali per le piccole imprese e 10 punti percentuali per le medie imprese). E comunque, se l’aiuto è concesso nel quadro di una procedura di gara competitiva, l’importo relativo è considerato proporzionato.

Gli aiuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche nel settore dell’edilizia possono essere concessi anche alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione che forniscono misure di miglioramento dell’efficienza energetica, per agevolare i contratti di rendimento energetico.

Gli aiuti per agevolare i contratti di rendimento energetico possono assumere la forma di un prestito o di una garanzia al fornitore nell’ambito di un contratto di rendimento energetico o consistere in un prodotto finanziario destinato a finanziare il fornitore (es, factoring).

Gli aiuti per l’installazione di apparecchiature alimentate a gas naturale possono determinare una distorsione indebita della concorrenza quando comportano il lock-in di determinate tecnologie, pregiudicando lo sviluppo di un mercato di tecnologie più pulite e l’utilizzo di queste ultime. La Commissione pertanto valuterà se le apparecchiature che utilizzano gas naturale sostituiranno apparecchiature energetiche che utilizzano combustibili fossili più inquinanti, come il petrolio e il carbone.

 

Aiuti a favore di una mobilità pulita (Par. 4.3, punti 158-189).

Non rientrano nell’ambito di applicazione gli aiuti per investimenti nei veicoli leggeri e pesanti per il trasporto su strada che utilizzano gas (in particolare GNL, GNC e biogas) e nelle relative infrastrutture di rifornimento di gas per il trasporto su strada, ad eccezione di infrastrutture GNL utilizzate esclusivamente per il rifornimento di veicoli pesanti per il trasporto su strada. La Commissione, infatti, ritiene che determinino il lock-in (immobilizzazione) di soluzioni non in linea con gli obiettivi 2030 e 2050. Purtuttavia, gli aiuti per l’acquisto o il leasing di veicoli e di attrezzature mobili di servizio a GNC e GNL possono essere ammissibili, se lo Stato dimostra che alternative più pulite non sono prontamente disponibili né saranno disponibili nel breve termine.

Sono ammissibili gli aiuti per acquisto/leasing di veicoli puliti nuovi o usati e per acquisto/leasing di attrezzature mobili di servizio pulite e per l’ammodernamento, modifica e adattamento di veicoli o di attrezzature mobili di servizio: (a) quando puliti; o (b) affinché le navi e gli aeromobili possano utilizzare/incrementare la % utilizzata di biocarburanti e combustibili sintetici, compresi carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, in aggiunta/in alternativa ai combustibili fossili; oppure (c) quando è necessario per consentire alle navi di utilizzare la propulsione eolica.

La verifica dell’aiuto deve tenere conto anche dell’adeguatezza di strumenti strategici alternativi, diversi dagli aiuti di Stato, per stimolare lo sviluppo del mercato della mobilità pulita e il loro impatto rispetto alla misura proposta. Tra questi interventi, l’introduzione di misure generali per l’acquisto di veicoli puliti, ad es. bonus ecologici o premi per la rottamazione, o la creazione di zone territoriali a basse/zero emissioni.

Come regola generale, gli aiuti devono essere concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva. Possono essere concessi aiuti senza gara, se:

(a) il numero di partecipanti non è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva o a evitare offerte strategiche; (b) lo Stato membro fornisce una giustificazione adeguata (rispetto al criterio della proporzionalità, adeguatezza e assenza di rischio di distorsioni indebite della concorrenza), in funzione delle caratteristiche della misura o dei settori o delle modalità di trasporto in questione; o (c) l’aiuto è concesso per l’acquisto/leasing di veicoli nel trasporto pubblico di passeggeri per via terrestre, ferroviaria o per vie navigabili.

In caso di assenza di gara, gli aiuti sono proporzionati se non superano il 40% dei costi ammissibili (+ 10 punti % per i veicoli a emissioni zero, 10 punti per le medie imprese e 20 punti per le piccole). Lo Stato può dimostrare (con un’analisi del deficit di finanziamento), la necessità di un importo più elevato.

Aiuti per la diffusione delle infrastrutture di ricarica o rifornimento di veicoli puliti (Par. 4.3.2, punti 190-216)

Sono ammissibili anche aiuti per la costruzione, installazione, ammodernamento o ampliamento di infrastrutture di ricarica o rifornimento. I progetti possono includere anche impianti per operazioni di ricarica intelligente e per la produzione in loco di energia elettrica da FER oppure di idrogeno da FER o a basse emissioni di carbonio, collegati in modo diretto all’infrastruttura, nonché le relative unità di stoccaggio. Anche in questo caso, gli aiuti devono essere concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva, con queste specifiche deroghe: (a) il numero di partecipanti non è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva o a evitare offerte strategiche; (b) non è possibile organizzare una procedura di gara competitiva, (c) l’aiuto è concesso per infrastrutture di ricarica o rifornimento nel trasporto pubblico di passeggeri per via terrestre, ferroviaria o per vie navigabili; (d) ovvero utilizzate esclusivamente o principalmente dal beneficiario dell’aiuto e non accessibili al pubblico (per motivi giustificati dallo Stato membro); (e) oppure destinate ad essere utilizzate da determinati tipi di veicoli per i quali il tasso di penetrazione nel mercato pertinente è molto limitato.

In caso di assenza di gara, gli aiuti sono proporzionati se non superano il 40% dei costi ammissibili (+ 10 punti % per i veicoli a emissioni zero, 10 punti per le medie imprese e 20 punti per le piccole; nonché + 15 punti in zone assistite perché poco sviluppate, e + 5 in zone in phasing out). Lo Stato può dimostrare (con un’analisi del deficit di finanziamento), la necessità di un importo più elevato.

Se un progetto prevede la produzione e/o lo stoccaggio in loco di energia elettrica da FER o di idrogeno rinnovabile o a basse emissioni, i costi ammissibili possono includere i costi di investimento relativi alle unità di produzione o agli impianti di stoccaggio.

Per le infrastrutture di rifornimento di GNC e GNL per il trasporto per vie navigabili, lo Stato deve dimostrare che alternative più pulite non sono prontamente disponibili sul mercato né lo saranno nel breve termine e che l’infrastruttura è utilizzata per promuovere la transizione verso carburanti a basse emissioni. Inoltre, gli aiuti a favore delle infrastrutture di rifornimento di GNL per i veicoli pesanti concessi dopo il 2025 avranno verosimilmente effetti negativi sulla concorrenza che probabilmente non saranno compensati da effetti positivi.

Quanto agli aiuti per le infrastrutture di rifornimento di carburanti a base fossile, compreso l’idrogeno di origine fossile (laddove i gas a effetto serra emessi efficacemente catturati), la Commissione ritiene improbabile che gli effetti negativi sulla concorrenza possano essere compensati, in assenza di un percorso credibile a medio termine verso la fornitura e l’uso di carburanti rinnovabili o a basse emissioni di carbonio.

Aiuti per l’uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un’economia circolare (Par. 4.4, punti 217-252)

Gli aiuti sono ammissibili per le seguenti tipologie di investimento:

a)         investimenti volti a migliorare l’uso efficiente delle risorse attraverso:

                                      i.               una riduzione netta delle risorse consumate per la stessa quantità di produzione;

                                    ii.                la sostituzione delle materie prime primarie con materie prime secondarie (riutilizzate o riciclate) o recuperate; o

                                  iii.               la sostituzione delle materie prime di origine fossile con materie prime di origine biologica;

b)         investimenti per riduzione, prevenzione, recupero, decontaminazione e riciclaggio dei rifiuti ovvero di sostanze o altri materiali non necessariamente classificati come rifiuti, prodotti dal beneficiario, ovvero prodotti da terzi che sarebbero altrimenti smaltiti o trattati secondo una modalità di trattamento più bassa o meno efficiente o che condurrebbero a un riciclaggio di minore qualità;

c)         investimenti relativi alla raccolta differenziata e alla cernita dei rifiuti o di altri prodotti/materiali/ sostanze, in vista della preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio. In tale caso, lo Stato deve dimostrare che la raccolta differenziata e la cernita sono poco sviluppate.

A date condizioni possono essere ammessi anche gli aiuti per coprire costi operativi in relazione alla raccolta di rifiuti specifici (indicati nel punto 247).

In linea di principio, gli aiuti a progetti con un periodo di recupero dell’investimento inferiore a cinque anni non hanno un effetto di incentivazione. Lo Stato può tuttavia dimostrare il contrario.

Inoltre, posto il principio del “chi inquina paga”, l’aiuto non dovrebbe esonerare le imprese dai costi che dovrebbero essere considerati normali per un’impresa.

Se l’aiuto è concesso nel quadro di una procedura di gara competitiva, l’importo è considerato proporzionato. Se l’aiuto non è concesso attraverso una procedura di gara competitiva l’importo dell’aiuto non deve superare il 40 % dei costi ammissibili (percentuale incrementabile di 10 punti per le medie imprese e 20 punti per le piccole imprese, nonché, a date condizioni, di 10 punti per le innovazioni ecologiche che rappresentino un sensibile miglioramento per il tessuto industriale). Lo Stato può dimostrare (con un’analisi del deficit di finanziamento), la necessità di un importo più elevato.

Aiuti per la prevenzione/riduzione dell’inquinamento non dovuto alle emissioni di gas effetto serra (Par. 4.5, punti 253-275)

L’aiuto deve mirare alla prevenzione o alla riduzione dell’inquinamento direttamente connesso alle attività del beneficiario e non deve semplicemente spostare l’inquinamento da un settore all’altro o da una matrice ambientale all’altra (ad esempio dall’aria all’acqua).

Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se consentono a un’impresa di evitare o ridurre l’inquinamento in conformità alle norme UE o in conformità alle norme nazionali vincolanti che sono più rigorose delle norme dell’Unione o che sono adottate in assenza di norme dell’Unione.

Se gli aiuti sono concessi sotto forma di autorizzazioni scambiabili, le misure di aiuto devono essere strutturate in modo tale da prevenire o ridurre l’inquinamento andando oltre i livelli imposti dalle norme obbligatorie dell’Unione[10].

Se l’aiuto è concesso nel quadro di una procedura di gara competitiva, l’importo è considerato proporzionato. Se l’aiuto non è concesso attraverso una procedura di gara competitiva l’importo dell’aiuto non deve superare il 40 % dei costi ammissibili (percentuale incrementabile di 10 punti per le medie imprese e 20 punti per le piccole imprese, nonché, a date condizioni, di 10 punti per le innovazioni ecologiche che rappresentino un sensibile miglioramento per il tessuto industriale). Lo Stato può dimostrare (con un’analisi del deficit di finanziamento), la necessità di un importo più elevato.

Aiuti per la riparazione di danni ambientali, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e l’adozione di soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi (Par. 4.6, punti 276-291)

Tali aiuti possono essere concessi per le seguenti attività:

a)         la riparazione di danni ambientali, compreso il degrado della qualità del suolo, delle acque di superficie o sotterranee o dell’ambiente marino;

b)         il recupero degli habitat naturali e degli ecosistemi da stato di degrado;

c)         la tutela o il ripristino della biodiversità o degli ecosistemi;

d)         l’attuazione di soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi.

I costi ammissibili all’aiuto sono quelli sostenuti per i lavori di riparazione o ripristino, al netto dell’incremento di valore del terreno o della proprietà. L’intensità di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

Gli Orientamenti non si applicano per espressa previsione:

a)         agli aiuti per la riparazione o il ripristino a seguito della chiusura di centrali elettriche o attività minerarie o estrattive nella misura in tali aiuti sono contemplati dalla sezione 4.12 (cfr. infra);

b)         agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali.

Ai fini della valutazione di ammissibilità, vale il principio “chi inquina paga”. L’impresa deve dunque essa stessa farsi carico dei costi di riparazione del danno ambientale da essa causato, a meno che abbia cessato di esistere legalmente e nessun’altra impresa possa essere considerata come suo successore legale o economico o qualora non vi siano garanzie finanziarie per far fronte ai costi di riparazione.

Aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali ambientali (Par. 4.7.1 punti 293-309)

Ammissibili se lo Stato membro dimostra, fornendo le appropriate informazioni, che sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a)         gli sgravi sono destinati alle imprese più colpite dalla tassa o dal prelievo ambientale, che non sarebbero in grado di proseguire le loro attività economiche in maniera sostenibile in assenza degli sgravi;

b)         il livello di tutela ambientale effettivamente raggiunto attraverso l’applicazione degli sgravi è maggiore di quello che sarebbe stato raggiunto se gli sgravi non fossero stati applicati.

La Commissione riterrà necessari e proporzionati gli aiuti sotto forma di sgravi da tasse armonizzate a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)         i beneficiari devono corrispondere almeno il livello minimo di imposizione prescritto;

b)         i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti;

c)         gli aiuti sono, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutte le imprese operanti nello stesso settore, se sono in una situazione di fatto simile; e

d)         lo Stato deve verificare la necessità dell’aiuto volto a contribuire indirettamente a un livello più elevato di tutela ambientale mediante una consultazione pubblica aperta ex ante in cui è fornito un elenco dei principali beneficiari per ciascun settore.

Gli Stati possono concedere gli aiuti sotto forma di sgravio dall’aliquota fiscale o di rimborso fiscale, o possono prevedere una combinazione delle due opzioni. Il vantaggio del rimborso fiscale, secondo la Commissione, è dato dal fatto che le imprese rimangono esposte al segnale di prezzo dato dalla tassa ambientale.

La Commissione verificherà quindi, ai fini dell’ammissibilità che:

·            la tassa o il prelievo parafiscale ambientale comporterebbe, se non fosse applicato lo sgravio, un aumento sostanziale dei costi di produzione, calcolati in proporzione al valore aggiunto lordo per ciascun settore o categoria di beneficiari

·            non sarebbe possibile trasferire ai clienti l’aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una contrazione notevole dei volumi di vendita.

La Commissione autorizzerà regimi di aiuto di questo tipo per un periodo di 10 anni. Successivamente, la misura potrà essere nuovamente notificata, dopo avere nuovamente valutato l’adeguatezza delle misure di aiuto in questione.

Gli aiuti sono proporzionati se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a)         ciascun beneficiario versa almeno il 20 % dell’importo nominale della tassa o del prelievo parafiscale ambientale che sarebbe altrimenti applicabile in assenza di sgravio;

b)         lo sgravio non deve superare il 100 % della tassa o del prelievo parafiscale ambientale nazionale e deve essere subordinato alla conclusione di accordi tra lo Stato e i beneficiari (o le associazioni di beneficiari) con i quali questi ultimi si impegnano a conseguire obiettivi di tutela ambientale aventi lo stesso effetto del versamento di almeno il 20 % della tassa o del prelievo nazionale. Gli accordi o impegni possono prevedere, tra l’altro, una riduzione di consumo energetico, di emissioni e di altri inquinanti, o qualsiasi altra misura di tutela ambientale e devono soddisfare specifiche condizioni cumulative (di cui al punto 309).

 

Aiuti per la tutela dell’ambiente sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali (punti 310-324)

Non vi rientrano gli sgravi dai prelievi sul consumo di energia elettrica che finanziano un obiettivo di politica energetica (ad es. gli sgravi dagli oneri di rete o dagli oneri che finanziano meccanismi di capacità). L’impiego di una procedura di gara competitiva genera una presunzione di proporzionalità dell’aiuto. Gli aiuti di Stato devono comunque essere concessi allo stesso modo per tutte le imprese ammissibili operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o simile dal punto di vista delle finalità o degli obiettivi della misura di aiuto.

Lo Stato deve valutare i regimi di aiuto ogni tre anni e assicurarsi che l’aiuto continui ad essere necessario per tutta la durata di esso, superiore a tale periodo.

 

Aiuti per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica (Par. 4.8, punti 325-370)

Vi sono inclusi gli aiuti ai meccanismi di capacità e a misure finalizzate ad affrontare problemi di sicurezza dell’ approvvigionamento a lungo e breve termine derivanti da fallimenti del mercato che impediscono investimenti sufficienti nella capacità di generazione di energia elettrica, nello stoccaggio o nella gestione della domanda e nell’interconnessione, nonché misure in caso di congestione della rete volte a ovviare all’insufficienza delle reti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica.

Ove applicabile, è opportuno che l’individuazione di un problema di sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica sia coerente con l’ultima analisi disponibile effettuata dall’ENTSO-E (la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica) per l’energia elettrica conformemente alla legislazione del mercato interno dell’energia (art. 14, punto 2 e art. 23 e art. 24 del Reg.2019/943/UE).

Le misure relative al rischio di crisi dell’energia elettrica dovrebbero essere individuate nel piano nazionale di preparazione ai rischi.

Per le misure in materia di sicurezza dell’approvvigionamento, gli aiuti possono essere ritenuti adeguati qualora, nonostante miglioramenti adeguati e proporzionati dell’assetto del mercato e investimenti effettuati negli attivi della rete, già attuati o pianificati, permangano problemi di sicurezza dell’approvvigionamento. Ove tecnicamente sostenibile, le misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica dovrebbero essere aperte alla partecipazione transfrontaliera diretta dei fornitori di capacità situati in un altro Stato membro.

Prima della notifica di un aiuto, salvo che in circostanze eccezionali giustificate, gli Stati membri devono consultare il pubblico (tramite apposito sito web) circa l’impatto sulla concorrenza e la proporzionalità delle misure da notificare. Non vi deve essere consultazione per le misure già approvate o non estensive della durata di queste oltre dieci anni dalla data di notifica della decisione originaria della Commissione.

Non è necessaria la consultazione pubblica per le misure di importo medio annuo < a 100 milioni di euro, se sono utilizzate procedure di gara competitive e se l’aiuto non sostiene investimenti nella produzione di energia basata su combustibili fossili.

Le deroghe all’obbligo di assegnare gli aiuti (e determinarne il livello) mediante procedura di gara competitiva possono essere giustificate solo se:

a)         sono forniti elementi, eventualmente raccolti nell’ambito della consultazione pubblica, per cui la partecipazione alla procedura di gara non è sufficiente a garantire la concorrenza; oppure

b)         per le misure in caso di congestione della rete, lo Stato fornisce un’analisi (previa consultazione e tenuto conto del parere dell’ARERA) per dimostrare che una gara sarebbe meno efficace sul piano dei costi (ad es., per via di offerte strategiche o distorsioni del mercato).

Per le riserve strategiche, compresi i regimi di interrompibilità, si applicano i seguenti requisiti cumulativi supplementari:

a)         le risorse della misura di aiuto devono essere dispacciate soltanto se è probabile che i gestori dei sistemi di trasmissione esauriscano le loro risorse di bilanciamento per stabilire un equilibrio tra domanda e offerta;

b)         durante i periodi di regolazione degli sbilanciamenti, durante i quali si fa ricorso alle risorse della riserva strategica, gli squilibri del mercato devono essere fissati almeno al valore del carico perso o a un valore superiore al limite tecnico del prezzo infragiornaliero, qualunque sia il valore più elevato;

c)         il rendimento della misura dopo il dispacciamento deve essere attribuito ai responsabili del bilanciamento attraverso il meccanismo di regolamento degli sbilanciamenti;

d)         le risorse non devono essere remunerate dai mercati all’ingrosso di energia elettrica o dai mercati di bilanciamento;

e)         le risorse devono essere conservate al di fuori dei mercati energetici almeno per la durata del periodo contrattuale.

Secondo la Commissione, i costi di una misura per la sicurezza dell’approvvigionamento devono essere sostenuti dai partecipanti al relativo mercato (ad esempio, i consumatori di energia elettrica nei periodi di picco della domanda). Oppure, in caso di congestione della rete, i costi dovrebbero essere assegnati ai consumatori della regione in cui si registra una scarsità nella fornitura. Tuttavia, lo Stato può dimostrare, attraverso un’analisi dettagliata, anche sulla base di dati raccolti nell’ambito della consultazione pubblica, che tali modalità pregiudicano l’efficacia della misura.

Inoltre, in caso di congestione della rete e regimi di interrompibilità, le misure devono rispettare la soglia di emissioni applicabile ai meccanismi di capacità (art.22, Reg. 2019/943/UE) e non devono incentivare nuovi investimenti in energia basata sui combustibili fossili più inquinanti (carbone, diesel, lignite, petrolio, torba, scisto bituminoso), aumentando le esternalità ambientali negative sul mercato.

Aiuti per le infrastrutture energetiche (Par. 4.9, punti 371-382)

Il sostegno alle infrastrutture energetiche nell’ambito di un monopolio legale non è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato. Ciò è particolarmente importante per gli Stati, quali l’Italia, in cui la costruzione e gestione di determinate infrastrutture sono riservate per legge esclusivamente al TSO (Trasmission system operator-TERNA). La comunicazione reca la descrizione dei criteri in presenza dei quali si ha monopolio legale.

Gli investimenti ammissibili possono includere la digitalizzazione, gli interventi per rendere intelligenti le infrastrutture energetiche, nonché gli ammodernamenti nell’ottica della resilienza ai cambiamenti climatici. I costi operativi dovrebbero essere sostenuti, in generale, dagli utenti della rete; pertanto gli aiuti di Stato a copertura di tali costi non dovrebbero in genere essere necessari, a meno che lo Stato dimostri che i costi operativi non possono essere recuperati dagli utenti della rete e che l’aiuto al funzionamento non è correlato ai costi irrecuperabili ma determina un cambiamento che consente il conseguimento degli obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento e di tutela dell’ambiente.

Le infrastrutture sono generalmente finanziate mediante tariffe a carico degli utenti. Per molte categorie di infrastrutture, le tariffe sono soggette a regolamentazione, al fine di garantire il necessario livello di investimenti preservando nel contempo i diritti degli utenti e di garantire che le tariffe riflettano i costi e siano fissate senza interferenza dello Stato. La concessione di aiuti di Stato rappresenta un modo per ovviare ai fallimenti del mercato che non possono essere pienamente risolti con l’imposizione di tariffe obbligatorie a carico degli utenti. Pertanto, in virtù di questo principio, la Commissione fissa specifici criteri per valutare la necessità dell’aiuto.

Per l’analisi di impatto degli aiuti sulla concorrenza sono fissati i seguenti ulteriori criteri:

·            in via generale, gli aiuti per le infrastrutture interamente soggette alla regolamentazione del mercato interno non hanno effetti distorsivi;

·            per progetti infrastrutturali in tutto o in parte esenti dalla legislazione sul mercato interno dell’energia, la Commissione valuterà caso per caso le potenziali distorsioni;

·            per gli investimenti in infrastrutture per il gas naturale, gli Stati devono dimostrare:

o    che l’infrastruttura è idonea all’uso dell’idrogeno e determina un accresciuto utilizzo di gas rinnovabili o, in caso contrario, il motivo e in che modo il progetto non crea un effetto di lock-in e

o    in che modo l’investimento contribuisce al conseguimento degli obiettivi 2030 e 2050 dell’Unione;

·            per il sostegno a impianti di stoccaggio dell’energia elettrica e di altre infrastrutture di interesse comune o reciproco non soggette alla legislazione sul mercato interno, la Commissione valuterà i rischi di distorsione.

La sezione 4.9 qui in esame si applica fino al 31 dicembre 2023 agli impianti di stoccaggio dell’energia collegati a linee di trasmissione o distribuzione (stoccaggio di energia elettrica “stand-aloneindipendentemente dai livelli di tensione).

Aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento (Par. 4.10, punti 383-398)

La sezione si applica agli aiuti per la costruzione, l’ammodernamento o l’esercizio di impianti di produzione o di accumulo di energia termica e frigorifera o della rete di distribuzione o di entrambi.

Le misure riguardano in genere la costruzione, l’ammodernamento e l’esercizio dell’unità di produzione per l’utilizzo di energia rinnovabile, calore di scarto o cogenerazione ad alto rendimento, comprese soluzioni di accumulo termico, o l’ammodernamento della rete di distribuzione per ridurre le perdite e aumentare l’efficienza, anche attraverso soluzioni intelligenti e digitali.

Gli aiuti a favore della produzione di energia da rifiuti sono compatibili se i rifiuti rispondono alla definizione di fonti di energia rinnovabile o sono utilizzati per alimentare impianti rientranti nella definizione di cogenerazione ad alto rendimento.

Lo Stato deve impegnarsi a garantire che il beneficiario dell’aiuto avvii i lavori per raggiungere il livello di teleriscaldamento e di telerafreddamento efficiente entro tre anni dai lavori di ammodernamento.

Il sostegno per l’ammodernamento/costruzione o l’esercizio di sistemi di teleriscaldamento e tele raffreddamento basati sui combustibili fossili più inquinanti come il carbone, la lignite, il petrolio e il diesel ha conseguenze negative e dunque è inammissibile, a meno che non risultino soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

(a) l’aiuto è limitato agli investimenti sulla rete di distribuzione;

(b) la rete di distribuzione già consente il trasporto del riscaldamento/ raffreddamento generati da fonti di energia rinnovabili, da calore di scarto o da fonti neutre in termini di emissioni di carbonio;

(c) l’aiuto non comporta un aumento della produzione di energia a partire dai combustibili fossili più inquinanti (ad esempio collegando altri clienti);

(d) esiste un calendario chiaro che prevede impegni concreti di abbandono dei combustibili fossili più inquinanti, alla luce dell’obiettivo UE 2030 e 2050.

Gli aiuti agli impianti basati sul gas naturale possono essere considerati ammissibili, se gli Stati spiegano come tali aiuti contribuiscono agli obiettivi UE 2030 e 2050, e, in particolare, come sarà evitato il lock-in della produzione di energia da gas e come gli investimenti oggetto di aiuti non sostituiscono investimenti in fonti alternative più pulite già disponibili sul mercato.

Aiuti sotto forma di sgravi da prelievi sull’energia elettrica per gli utenti energivori (a forte consumo di energia) (Par. 4.11, punti 399-419)

Per alcuni settori economici, esposti al commercio internazionale e fortemente dipendenti dall’energia elettrica per la loro creazione di valore, l’obbligo di versare l’importo integrale dei prelievi sul consumo di energia elettrica che finanziano obiettivi di politica energetica e ambientale può aumentare il rischio di delocalizzazione fuori dall’UE, in regioni con discipline ambientali assenti o meno ambiziose.

Gli sgravi alle energivore qui considerati non possono essere relativi ai costi di fornitura dell’energia elettrica, come gli oneri di rete.

Gli aiuti possono essere concessi soltanto alle imprese attive in settori, elencati nell’allegato I:

a)         ad alto rischio rilocalizzazione, per i quali la moltiplicazione dell’intensità di scambi commerciali e dell’intensità di energia elettrica a livello dell’UE raggiunge almeno il 2 % e la cui intensità di scambi commerciali e intensità di energia elettrica a livello dell’UE è di almeno il 5 % per ciascun indicatore;

b)         a rischio rilocalizzazione, per i quali la moltiplicazione dell’intensità degli scambi commerciali e dell’intensità di energia elettrica a livello dell’UE raggiunge almeno lo 0,6 % e la cui intensità di scambi commerciali e intensità di energia elettrica a livello UE è rispettivamente pari ad almeno il 4 % e il 5 %.

Un settore o un sotto settore non incluso nell’allegato I sarà ugualmente considerato ammissibile se soddisfa i criteri suddetti, sulla base di dati rappresentativi, verificati da un esperto indipendente e basati su un periodo di tempo di almeno tre anni consecutivi da una data non anteriore al 2013.

Perché l’aiuto sia proporzionato:

·            i beneficiari devono coprire rispettivamente almeno il 15 % e il 25 % dei costi generati dai prelievi sull’energia elettrica che lo Stato include nel proprio regime

·            gli sgravi non devono determinare un prelievo inferiore a 0,5 EUR/MWh.

 

Gli Stati membri possono limitare i costi supplementari derivanti dai prelievi sull’energia elettrica allo 0,5 % del valore aggiunto lordo (VAL) delle imprese attive nei settori di cui alla lettera a), e all’1 % del VAL delle imprese attive nei settori di cui alla lettera b) che riducono l’impronta di carbonio del loro consumo elettrico[11]. Affinché l’aiuto sia proporzionato, tali sgravi non devono determinare un prelievo inferiore a 0,5 EUR/MWh.

 

Per VAL di un’impresa si intende il VAL al costo dei fattori, che corrisponde al VAL a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette, più gli eventuali sussidi. Il VAL così definito può essere calcolato prendendo in considerazione il fatturato, più la produzione capitalizzata e gli altri redditi operativi, più o meno le variazioni delle scorte, meno gli acquisti di beni e servizi, meno altre imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non detraibili, meno dazi e imposte sulla produzione. In alternativa, può essere calcolato può essere calcolato aggiungendo al risultato lordo di gestione i costi del personale[12]. È utilizzata la media aritmetica calcolata sugli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati relativi al valore aggiunto lordo.

 

Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sgravi dai prelievi, come rimborso (importo di compensazione fisso annuo), o possono prevedere una combinazione delle due opzioni. Se sotto forma di sgravi dai prelievi, deve essere previsto un meccanismo di controllo ex post per garantire che gli aiuti versati in eccesso siano rimborsati entro il 1° luglio dell’anno successivo. Se sotto forma di rimborso, l’aiuto deve essere calcolato sulla base dei livelli osservati di consumo di energia elettrica e, se del caso, del VAL nel periodo di applicazione dei prelievi ammissibili.

Lo Stato membro deve impegnarsi a verificare che il beneficiario rispetti l’obbligo di eseguire un audit energetico e si impegni ad adottare una delle seguenti misure:

a)         attuare le raccomandazioni contenute nella relazione di audit, se l’ammortamento degli investimenti non supera i tre anni e il costo è proporzionato;

b)          ridurre l’impronta di carbonio del loro consumo elettrico (almeno il 30 % coperto da fonti che non emettono carbonio);

c)         investire almeno il 50 %, dell’importo dell’aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra dell’impianto.

Si noti che, a condizioni date, gli Orientamenti consentono l’adozione da parte degli Stati membri di un piano di transizione che comporterà un adattamento completo e progressivo alle condizioni derivanti dall’applicazione dei criteri di ammissibilità e proporzionalità della Sezione qui in esame, da completarsi entro il 2028. Possono beneficiare del Piano di transizione le imprese con i seguenti requisiti cumulati:

(a) in almeno uno degli ultimi due anni precedenti il 31 dicembre 2023 (data limite per l’adeguamento alla disciplina da parte degli ordinamenti nazionali) le imprese energivore hanno ricevuto aiuti sotto forma di sgravi dai prelievi nell’ambito di un regime nazionale di aiuti dichiarati compatibili ai sensi dei pregressi Orientamenti;

(b) al momento della concessione degli aiuti, soddisfacevano i criteri di ammissibilità dei pregressi Orientamenti.

L’adattamento progressivo ai nuovi Orientamenti qui in esame si sviluppa secondo il seguente calendario:

a)         per i prelievi applicabili fino al 2026, le imprese devono pagare almeno il 35 % dei costi generati dai prelievi sull’energia elettrica che lo Stato membro include nel suo regime o un importo equivalente all’1,5 % del loro VAL. Questa intensità di aiuto può anche essere applicata per l’intero periodo transitorio, a condizione che le imprese interessate riducano l’impronta di carbonio del proprio consumo di energia elettrica[13]

b)         salvo quest’ultimo caso, per i prelievi applicabili all’anno 2027, le imprese interessate pagano almeno il 55 % dei costi generati dai prelievi sull’energia elettrica che lo Stato membro include nel suo regime o un importo equivalente al 2,5 % del loro VAL;

c)         per i prelievi applicabili all’anno 2028, le imprese interessate pagano almeno l’80% dei costi generati dai prelievi sull’energia elettrica che lo SM include nel suo regime o un importo equivalente al 3,5 % del loro VAL.

Infine, gli aiuti non notificati concessi sotto forma di sgravi dai prelievi sull’energia elettrica a favore degli utenti energivori nel periodo precedente la pubblicazione disciplina qui in esame possono essere dichiarati compatibili alle seguenti condizioni cumulative:

(a) l’aiuto era necessario per lo sviluppo delle attività economiche svolte dai beneficiari;

(b) sono state evitate distorsioni eccessive della concorrenza.

Aiuti per la chiusura anticipata di attività redditizie legate a carbone, torba e scisto bituminoso (par. 4.12.1, punti 423-435)

La sezione stabilisce la compatibilità delle misure adottate per accelerare la chiusura di attività redditizie legate a carbone, torba e scisto bituminoso e per compensare le imprese interessate. La compensazione è in genere calcolata sulla base delle perdite di profitto subite dalle imprese a causa della chiusura anticipata e può anche coprire i costi supplementari sostenuti dalle imprese (ad es. costi sociali e ambientali aggiuntivi), qualora siano direttamente imputabili alla chiusura anticipata delle attività redditizie. I costi supplementari non possono includere costi che le imprese avrebbero comunque sostenuto anche nello scenario controfattuale.

Gli aiuti devono, in linea di principio, essere concessi mediante una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, a meno che lo Stato membro non dimostri che è improbabile che la gara risulti competitiva, ad es. perché il numero di potenziali partecipanti è oggettivamente limitato. Se l’aiuto è concesso mediante una gara competitiva, la Commissione presume che l’aiuto è proporzionato e limitato al minimo necessario. In assenza di gara competitiva, la Commissione valuterà la proporzionalità caso per caso, analizzando in dettaglio le ipotesi utilizzate dallo Stato per determinare i mancati profitti e i costi aggiuntivi sulla base dei quali è stata calcolata la compensazione per la chiusura anticipata, confrontando la redditività attesa negli scenari di fatto e controfattuali.

Se la chiusura delle attività avviene più di tre anni dopo la concessione della compensazione, lo Stato deve applicare un meccanismo per aggiornare il calcolo della compensazione, a meno che non possa dimostrare circostanze eccezionali.

Lo Stato deve individuare e quantificare i benefici ambientali ascrivibili alla misura (per tonnellata di emissioni di CO2 equivalente evitate). La Commissione inoltre esprimerà una valutazione positiva se le misure includono la cancellazione volontaria delle quote di emissioni di CO2 a livello nazionale.

Aiuti a copertura dei costi straordinari derivanti dalla chiusura di attività non competitive legate a carbone, torba e scisto bituminoso (par. 4.12.1, punti 436-447)

La sezione stabilisce le norme di compatibilità per le misure di aiuto a copertura dei costi straordinari derivanti dalla chiusura di attività non competitive legate a carbone, torba e scisto bituminoso[14].

Gli aiuti possono essere utilizzati unicamente per coprire i costi derivanti dalla chiusura di attività non competitive legate a carbone, torba e scisto bituminoso. Le categorie dei costi ammissibili sono definite nell’allegato II. I costi derivanti dal mancato rispetto della normativa ambientale e i costi relativi alla produzione attuale non sono ammissibili. Ciò a meno che l’impresa all’origine del danno ambientale non possa essere identificata o ritenuta legalmente responsabile del finanziamento dei lavori necessari per prevenire i danni o porvi rimedio, secondo il principio “chi inquina paga”.

Lo Stato deve dimostrare che sono state adottate tutte le misure necessarie, comprese azioni legali, per identificare l’entità o l’impresa responsabile e fare in modo che essa si faccia carico dei costi pertinenti[15],

L’importo dell’aiuto non deve superare i costi effettivamente sostenuti. La Commissione chiederà allo Stato di indicare chiaramente e separatamente gli importi degli aiuti per ciascuna delle categorie di costi ammissibili. Se lo Stato copre tali costi prima che siano effettivamente sostenuti dal beneficiario, esso deve effettuare una verifica ex post dei costi sostenuti sulla base di dichiarazioni dettagliate fornite dal beneficiario all’autorità che concede l’aiuto, comprese fatture o attestazioni che certifichino i costi straordinari sostenuti, e adeguare su tale base gli importi concessi.

Gli aiuti concessi devono essere gestiti senza alcuna possibilità di trasferimento verso altre attività economiche della stessa impresa

Aiuti per studi o servizi di consulenza in materia di clima, tutela dell’ambiente ed energia (Par. 4.13, punti 448-454)

Lo studio o il servizio di consulenza non deve costituire un’attività continuativa o periodica né riferirsi ai costi operativi usuali dell’impresa.

I costi ammissibili sono i costi dello studio o del servizio di consulenza relativi ai progetti o alle attività contemplati dagli Orientamenti. L’intensità di aiuto non deve superare il 60 % dei costi ammissibili. Essa può essere aumentata di 20 punti percentuali per studi o servizi di consulenza effettuati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per studi o servizi di consulenza effettuati per conto di medie imprese.

3.3.3 Cumulo

La disciplina sul cumulo si applica a tutte le categorie di aiuti che rientrano nell’ambito di applicazione della Comunicazione.

Gli aiuti possono essere accordati anche nell’ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o “de minimis in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che non vi sia una sovra compensazione o non si superi l’importo massimo di aiuto consentito ai sensi della Comunicazione in esame. Qualora permetta di cumulare l’aiuto, lo Stato membro deve specificare, per ciascuna misura, il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni suddette. I finanziamenti dell’UE che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato.

5. PERIODO DI APPLICAZIONE e REVISIONE della DISCIPLINA

27 gennaio 2022-31 dicembre 2027

La disciplina si applica per gli aiuti concessi o che si prevede di concedere a decorrere dal 27 gennaio 2022 (Cap. 7, punti 466-468).

Su proposta della Commissione, gli Stati membri modificano, se necessario, i regimi di aiuto esistenti a favore dell’ambiente e dell’energia per renderli conformi alla disciplina in esame entro il 31 dicembre 2023.

La Commissione, se necessario, potrà rivedere in ogni momento la disciplina. Ne effettuerà comunque una valutazione dal 31 dicembre 2027, al fine di verificarne efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto. (Cap. 7, punti 469-470).

6. RELAZIONI E MONITORAGGIO

Gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione e conservare una documentazione dettagliata per tutte le misure di aiuto, per consentire la verifica delle condizioni concernenti i costi ammissibili e l’intensità massima di aiuto. La documentazione deve essere conservata per 10 anni dalla data di concessione dell’aiuto e messa a disposizione della Commissione su richiesta (Cap. 6, punti 464-465).

 


 

Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

La Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) è stata adottata dalla Commissione con la Comunicazione COM 2022/C 414/01 pubblicata in GUUE del 28 ottobre 2022 C414/1.

La nuova disciplina tiene conto degli sviluppi normativi, economici e tecnologici dell’Unione nel frattempo intervenuti e in tal senso contribuisce a perseguire talune priorità politiche dell’UE, quali il Green Deal europeo, la Strategia industriale e quella digitale e in tal senso ammette agli aiuti, a date condizioni, le infrastrutture di prova e sperimentazione[16].

La nuova disciplina introduce altresì delle semplificazioni in materia di determinazione dei costi dei progetti di ricerca e sviluppo.

Gli orientamenti si applicano alle misure di aiuto soggette a notifica ai sensi dell’articolo 108, par. 3, TFUE[17], dunque a quelle misure che non integrano le condizioni e i criteri di applicazione del Regolamento “GBER”, il quale, agli articoli 25-30, prevede la possibilità di attuare alcuni regimi più piccoli senza la previa notifica e approvazione da parte della Commissione[18].

 

La Tabella sinottica che segue espone in forma sintetica l’ambito di applicazione degli Orientamenti.


 

Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

COM 2022/C 414/01

1. BASE GIURIDICA

Articolo 107, par. 3, lett. c) TFUE.

2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

L’organismo di ricerca[19], per essere considerato un’impresa – e dunque beneficiario dell’aiuto -, deve svolgere un’attività economica. La qualifica di impresa non dipende dal suo status giuridico (organismo di diritto pubblico o privato) o dalla sua natura economica (organismo che opera con o senza fine di lucro) (Par. 2.1 punto 18)[20].

L’organismo di ricerca (o anche l’infrastruttura di ricerca[21]) non beneficia di un aiuto di Stato se agisce solo come intermediario, trasferendo ai beneficiari finali la totalità del finanziamento pubblico e qualsiasi eventuale vantaggio acquisito tramite i finanziamenti pubblici (ad es. sotto forma di riduzione di prezzi), purché questi siano quantificabili e dimostrabili. Inoltre, l’intermediario deve essere selezionato mediante gara d’appalto pubblica o in modo che i clienti/beneficiari finali abbiano diritto di acquisire servizi equivalenti presso qualsiasi altro intermediario (par. 2.1.2, Punti 22-24).

Gli aiuti non devono essere concessi alle imprese in difficoltà[22] (Par. 1.1, punto 11).

Se nei confronti dell’impresa pende un ordine di recupero per un aiuto dichiarato illegale o illegittimo, la Commissione tiene conto dell’aiuto che deve essere ancora recuperato (Par. 1.1, punto 12).

3. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Aiuti di Stato per ricerca, sviluppo e innovazione in tutti i settori regolati dal Trattato (Par. 1.1, punto 9).

3.1 Categorie di aiuti ammissibili

Si deve comunque trattare delle seguenti misure, che saranno valutate ammissibili, alle condizioni indicate:

a)         aiuti per progetti di R&S, quando la parte sovvenzionata del progetto di ricerca rientra nelle categorie della ricerca fondamentale e della ricerca applicata e la ricerca applicata può essere suddivisa in ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

b)         aiuti per studi di fattibilità relativi ai progetti di R&S;

c)         aiuti per la costruzione e l’ammodernamento di infrastrutture di ricerca[23];

d)         aiuti per la costruzione e l’ammodernamento delle infrastrutture di prova e di sperimentazione. L’accesso alle infrastrutture di prova e di sperimentazione finanziate con fondi pubblici deve essere concesso a diversi utenti su base trasparente e non discriminatoria e a condizioni di mercato;

e)         aiuti per attività di innovazione. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI), possono essere concessi per ottenere, convalidare e difendere i brevetti e altri beni immateriali, per il distacco di personale altamente qualificato e per l’acquisizione di servizi di consulenza e di supporto all’innovazione;

f)          aiuti per l’innovazione di processo e dell’organizzazione, prevalentemente alle PMI. Gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili solo se queste collaborano effettivamente con almeno una PMI nell’attività sovvenzionata.

g)         aiuti ai poli di innovazione. Gli aiuti al funzionamento a favore dei poli devono essere giustificati dallo Stato membro, in particolare quando superano i dieci anni.

3.1 Categorie escluse

Generalmente, le seguenti attività non rivestono carattere economico, pertanto, non si è in presenza di un aiuto di Stato:

a)         attività primarie, in particolare:

                   i.            attività di formazione volte ad ottenere maggiori risorse umane meglio qualificate: l’istruzione pubblica organizzata nell’ambito del sistema scolastico nazionale, prevalentemente o totalmente finanziata dallo Stato e controllata dallo Stato, è considerata attività non economica;

                 ii.            attività di R&S svolte in maniera indipendente e volte all’acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S collaborativa (un organismo o l’infrastruttura di ricerca intraprende un’effettiva collaborazione);

               iii.            l’ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria, ad es. attraverso l’insegnamento, le banche dati ad accesso aperto, le pubblicazioni aperte o il software open source;

b)         attività di trasferimento di conoscenze svolte dall’organismo o dall’infrastruttura di ricerca, o congiuntamente con altri organismi o per loro conto, e laddove tutti i relativi utili e provenienti siano reinvestiti nelle attività primarie dell’organismo stesso[24] (Par. 2.1.1. punti 19-21).

3.VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ

La valutazione di compatibilità si basa prima di tutto su criteri di ordine generale (verifica del rispetto dell’art.107, par.3, lett. c) TFUE) nonché su criteri di compatibilità specifici e supplementari (Cap. 3, punti 36-37).

La Commissione può chiedere che i regimi di aiuto siano soggetti a una valutazione ex post. La valutazione ex post può essere necessaria per i regimi di aiuto con ingenti dotazioni di bilancio o che presentano caratteristiche innovative o quando siano previsti significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato.

In ogni caso, dal 1° gennaio 2022, è necessaria una valutazione ex post per i regimi con dotazioni di bilancio o spese contabilizzate superiori a 150 milioni un dato anno o 750 milioni nell’arco della loro durata complessiva. Le valutazioni ex post sono comunque richieste solo per i regimi di con durata totale superiore a tre anni.

L’obbligo della valutazione ex post non si applica ai regimi di aiuto che subentrano a regimi simili e relativi a zone geografiche simili che siano stati oggetto di valutazione positiva dalla Commissione.

L’obiettivo della valutazione dovrebbe essere quello di verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni da cui dipende la compatibilità del regime, in particolare la necessità e l’efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici. Dovrebbe inoltre essere valutato l’impatto del regime sulla concorrenza e sugli scambi (Cap. 4, punti 146-153).

3.3.1 Criteri generali di compatibilità

Ai sensi dell’articolo 107, par. 3, lett. c), TFUE, una misura di aiuto può essere dichiarata compatibile se sono soddisfatte due condizioni, una positiva e una negativa. La condizione positiva sancisce che l’aiuto deve agevolare lo sviluppo di un’attività economica mentre la condizione negativa sancisce che l’aiuto non deve alterare le condizioni degli scambi in modo contrario al comune interesse. Le condizioni sono a base della valutazione generale di compatibilità dell’aiuto da parte della Commissione UE.

Condizione positiva: gli aiuti a favore di RSI agevolano lo sviluppo di un’attività economica.

La Commissione procederà a:

           i.               individuare l’attività economica, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato (Par. 3.1.1. punto 40);

         ii.               valutare l’effetto di incentivazione dell’attività economica (l’aiuto modifica il comportamento delle imprese interessate incentivandole a intraprendere un’attività supplementare che non svolgerebbero o svolgerebbero in modo limitato, o in altro luogo, senza di esso). Gli aiuti non devono quindi sovvenzionare i costi di un’attività che l’impresa sosterrebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica.

Se l’avvio dei lavori da parte del beneficiario ha luogo prima che lo stesso abbia presentato la domanda di aiuto alle autorità nazionali, il progetto perde l’ammissibilità all’aiuto stesso.

Le misure fiscali possono avere un effetto di incentivazione, se incoraggiano le imprese ad aumentare le spese a favore di RSI, in base a studi di valutazione forniti dagli Stati membri (Par. 3.1.2.1, punti 41-45, e Par. 3.1.2.2. punti 46-50)

       iii.               verificare che non vi sia nessuna violazione della normativa UE pertinente. Se una misura di aiuto, le condizioni cui è subordinata, il metodo di finanziamento quando ne costituisce parte integrante, o l’attività che finanzia, comporta una violazione della normativa applicabile dell’Unione, l’aiuto non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno. Nel valutare la compatibilità di un aiuto individuale con il mercato interno, la Commissione terrà conto degli eventuali procedimenti di infrazione degli art.101 o 102 TFUE che possono interessare il beneficiario (Par. 3.1.3, punti 53-54).

Condizione negativa: gli aiuti non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

A tale fine, la Commissione valuterà:

        i.               se la misura di aiuto può determinare uno sviluppo tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire (ad es. per porre rimedio a un fallimento del mercato che incide sull’attività o sull’investimento in questione) (Par. 3.2.1.1, punti 59 e 61);

      ii.               se la misura di aiuto è uno strumento politico adeguato per conseguire l’obiettivo previsto dell’aiuto (non deve quindi esistere uno strumento di politica pubblica o di aiuto in grado di conseguire gli stessi risultati in modo migliore e meno distorsivo). Gli Stati, in sostanza, devono assicurarsi che l’aiuto sia concesso nella forma che genera le minori distorsioni degli scambi e della concorrenza (Par. 3.2.2, punti 69-74)

    iii.               Se l’importo dell’aiuto è proporzionato, dunque, se si limita al minimo necessario per lo svolgimento dell’attività sovvenzionata I costi ammissibili per ciascuna misura di aiuto contemplata dalla Comunicazione figurano nell’allegato I. Quando un progetto di R&S prevede vari compiti, ciascuno deve rientrare in una delle categorie di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale[25]. Le intensità massime di aiuto generalmente applicabili a tutte le misure di RSI ammissibili figurano nell’allegato II (Par. 3.2.2, punti 76 -81). Condizioni specifiche al riguardo sono dettate dalla Comunicazione nel caso in cui l’aiuto sia sotto forma di anticipo rimborsabile (Par. 3.2.3.1.2, punti 83-86) o di misure fiscali. In quest’ultimo caso, l’intensità dell’aiuto può essere calcolata sulla base dei singoli progetti oppure, a livello di un’impresa, come il rapporto fra lo sgravio fiscale globale e la somma di tutti i costi ammissibili di RSI sostenuti in un periodo non superiore a tre esercizi fiscali consecutivi.

Per aiuti a progetti di R&S o per la costruzione o l’ammodernamento di infrastrutture di ricerca o di infrastrutture di prova e sperimentazione, per cui la Commissione è in grado di stabilire che sono limitati al minimo necessario, possono essere autorizzate intensità massime di aiuto più elevate di quelle riportate nell’allegato II (cfr. 3.2.3.2. punto 95-99);

    iv.               Come si comporta l’acquirente pubblico nel caso di appalti pubblici di servizi di ricerca e sviluppo. Gli acquirenti pubblici possono acquistare servizi di ricerca e sviluppo da imprese attraverso procedure di appalto di sviluppo esclusivo o procedure di appalto pre-commerciali. Se la procedura di gara è aperta e conforme alle relative direttive in materia, generalmente non vi sarà aiuto di Stato. Negli altri casi, e in caso di appalti pre-commerciali, non vi sarà aiuto di Stato, quando il prezzo pagato per i servizi riflette il valore di mercato dei benefici ottenuti dall’acquirente pubblico e i rischi assunti dal fornitore partecipante (par. 2.3, punti 32-35).

3.3.2 Criteri speciali di compatibilità

Nel caso del sostegno agli investimenti in attività di R&S, infrastrutture di ricerca, di sperimentazione e di prova e poli di innovazione transfrontalieri, l’effetto di incentivazione si può presumere (Par. 3.1.2.2. punti 51).

3.3.3 Cumulo

Gli aiuti a favore di RSI sono cumulabili con il sostegno «de minimis» per le stesse spese ammissibili se l’intensità massima di aiuto risultante non supera quanto stabilito dalla Comunicazione qui in esame.

Dunque, gli aiuti possono essere accordati anche nell’ambito di più regimi di aiuti o cumulati con aiuti ad hoc, a condizione che l’importo totale a favore di un’attività o di un progetto non superi i massimali di aiuto stabiliti nella Comunicazione.

I finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell’UE che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati non costituiscono aiuti di Stato.

Le infrastrutture di prova e sperimentazione cofinanziate  dall’UE possono beneficiare di un sostegno pubblico fino al 100% dei costi di investimento ammissibili, a condizione che la necessità dell’importo del finanziamento pubblico totale (aiuti di Stato + altre fonti di finanziamento pubblico) destinato al progetto venga dimostrata sulla base di una valutazione credibile del deficit di finanziamento, per garantire che l’importo totale del finanziamento pubblico non comporti una sovracompensazione.

La parte comune a più tipi di aiuto delle spese ammissibili sarà soggetta al massimale più favorevole secondo le norme applicabili (Par. 3.2.3.1.4, punti 88-91)

5. PERIODO DI APPLICAZIONE e REVISIONE della DISCIPLINA

La Commissione seguirà i principi e gli orientamenti stabiliti nella presente comunicazione per la valutazione della compatibilità di tutti gli aiuti a favore di RSI notificati, rispetto ai quali sia chiamata ad adottare una decisione dopo il 19 ottobre 2022. La Commissione può decidere di rivedere o modificare la disciplina in qualsiasi momento, se necessario.

6. RELAZIONI E MONITORAGGIO

Gli Stati membri devono:

·            organizzare siti web esaustivi sugli aiuti di Stato, in cui riportare il testo della decisione di concessione dell’aiuto individuale o del regime di aiuti approvato; una serie di informazioni (beneficiario, se PMI o grande impresa, strumento di aiuto, data, nome dell’autorità erogante, etc.) per ogni singolo aiuto ad hoc o regime di aiuti di importo > a 100 000 euro. (Par. 3.2.4, punti 100-104);

·        gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione relazioni annuali. Inoltre, la documentazione delle misure di aiuto deve essere conservata per dieci anni.

 


 

Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà

Gli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà sono stati adottati dalla Commissione con la Comunicazione 2014/C 249/01 (GUUE del 31 luglio 2014 C249/1). Il loro periodo di applicazione è stato recentemente prorogato, fino al 2025, dalla Comunicazione della Commissione C/2023/1212 pubblicata in GUUE del 29 novembre 2023.

 

Secondo la Commissione, gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione figurano tra quelli che presentano i maggiori effetti distorsivi. L’uscita dal mercato delle imprese meno efficienti consente ai concorrenti più efficienti di crescere e restituisce al mercato attivi che possono essere utilizzati a fini più produttivi. Interferire con questo processo, concedendo aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, può rallentare in modo significativo la crescita economica nei settori interessati.

Peraltro, se alcune parti di un’impresa in dissesto continuano ad essere essenzialmente redditizie, l’impresa potrebbe effettuare una ristrutturazione, abbandonando le attività strutturalmente in perdita e riorganizzando le restanti attività. La ristrutturazione dovrebbe, di norma, secondo la Commissione, essere possibile senza aiuti di Stato, tramite accordi con i creditori o procedure di insolvenza o di riorganizzazione. Ne consegue che le imprese possono essere ammesse a ricevere aiuti pubblici solo dopo aver esaurito tutte le opzioni di mercato e qualora gli aiuti siano necessari per conseguire un obiettivo ben definito di interesse comune. Pertanto, le stesse imprese potranno essere ammesse a ricevere aiuti ai sensi degli Orientamenti solo una volta ogni dieci anni (principio dell’aiuto «una tantum»).

 

Gli Orientamenti si applicano alle misure di aiuto soggette a notifica ex articolo 108, par. 3, TFUE[26], dunque alle misure che non integrano le condizioni e i criteri di applicazione del Regolamento “GBER” il quale, agli articoli 25-30, prevede la possibilità di attuare alcuni regimi più piccoli senza la previa notifica e approvazione della Commissione[27].

 

La Tabella sinottica che segue espone in forma sintetica l’ambito di applicazione degli Orientamenti.

Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà

COM 2014/C 249/01

1. BASE GIURIDICA

Articolo 107, par. 2 e 3, lett. c) TFUE

2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Il settore siderurgico e del carbone è escluso dal campo di applicazione degli Orientamenti (Cap. 1, punto 15 e punto 18).

Le imprese che sono oggetto di apposite norme per il settore finanziario sono escluse dal campo di applicazione degli Orientamenti (Cap. 1, punto 17 e Par. 2.1, punto 18).

Il settore della pesca e dell’acquacoltura, nonché il settore agricolo (inclusa la produzione agricola primaria) è incluso, nel rispetto delle specifiche disposizioni (orientamenti) vigenti per esso.

Sono escluse anche le imprese in difficoltà in un settore particolare fatte alle quali si applicano norme specifiche (es. come quelle del trasporto ferroviario di merci[28]) (Sez. 2.1, punto 18).

Il sostegno temporaneo per la ristrutturazione può essere concesso solo alle PMI e alle piccole imprese pubbliche, le quali hanno maggiori difficoltà delle grandi imprese ad accedere alla liquidità (Cap. 1, punto 13).

Un’impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti a norma degli Orientamenti, neanche se la sua situazione finanziaria iniziale è precaria. In linea di principio, un’impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi tre anni dall’avvio dell’attività nel settore interessato. Solo dopo tale periodo l’impresa può essere ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, a condizione che:

a)         possa essere definita impresa in difficoltà ai sensi degli Orientamenti;

b)         non faccia parte di un gruppo più grande, salvo si possa dimostrare che le sue difficoltà sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dallo stesso gruppo (Sez. 2.2. punti 21-24).

Una impresa è qualificata in difficoltà se, in assenza di un intervento dello stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Pertanto un’impresa è in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

a)         nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b)         nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti sociali, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c)         nel caso di impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o avente i requisiti previsti dal diritto nazionale per esservi soggetta, su richiesta dei suoi creditori;

d)         nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

                       i.               il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5;

                     ii.               il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0 (Sez. 2.2. punti 19-20).

3. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Gli orientamenti riguardano tre tipologie di aiuti: gli aiuti per il salvataggio, gli aiuti per la ristrutturazione e il sostegno temporaneo per la ristrutturazione.

3.1 Categorie di aiuti ammissibili

Gli aiuti per il salvataggio, per natura, sono una forma di assistenza urgente e temporanea, per consentire di tenere in vita un’impresa in difficoltà nel breve periodo necessario all’elaborazione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione. (Sez. 2.3, punti 25 e 26)

Gli aiuti per il salvataggio devono quindi avere una durata limitata, di sei mesi. Gli aiuti per il salvataggio possono essere concessi anche alle imprese che non si trovano in difficoltà ma che versano in stato di grave fabbisogno di liquidità a causa di circostanze eccezionali e impreviste (Sez. 2.3, punto 29).

Gli aiuti per la ristrutturazione spesso comportano un’assistenza più permanente e devono ripristinare la redditività a lungo termine in base a un piano di ristrutturazione realistico, coerente e di ampia portata, consentendo anche una condivisione degli oneri e limitando le potenziali distorsioni della concorrenza (Sez. 2.3, punti 26-27).

Gli Orientamenti introducono la nuova nozione, di «sostegno temporaneo per la ristrutturazione», che consiste in un sostegno alla liquidità destinato ad assistere la ristrutturazione di un’impresa mettendola in condizione di elaborare e attuare azioni adeguate per il ripristino della sua redditività a lungo termine. Possono beneficiare di tale sostegno solo le PMI e le piccole imprese pubbliche (Sez.2.3, punto 28). La durata massima del sostegno temporaneo per la ristrutturazione è fissata a 18 mesi. (Cap. 1, punto 13). Tali tipi di aiuto possono essere concessi anche alle PMI e piccole imprese pubbliche che non si trovano in difficoltà ma che versano in stato di grave fabbisogno di liquidità a causa di circostanze eccezionali e impreviste (Sez.2.3, punto 29).

Gli Orientamenti includono altresì gli aiuti a copertura dei costi sociali della ristrutturazione. Ogni contributo pubblico per alleggerire l’impresa dall’obbligo di pagare ai lavoratori licenziati talune indennità (es. indennità di licenziamento o misure per accrescere l’occupabilità), deve essere considerato come aiuto, a prescindere del fatto che i pagamenti vadano direttamente all’impresa o siano erogati ai lavoratori per il tramite di un ente di Stato. Se concessi a imprese in difficoltà, la Commissione non ha obiezioni a priori, dato tali aiuti vanno al di là degli interessi dell’impresa agevolando cambiamenti strutturali e attenuando problemi sociali. Oltre a fornire un sostegno finanziario diretto, tali aiuti vengono spesso concessi, nel quadro di una ristrutturazione, per corsi di formazione, servizi di consulenza e di assistenza pratica nella ricerca di nuova occupazione, per il trasferimento, formazione professionale e assistenza a favore dei dipendenti che intendono avviare nuove attività. Poiché tali misure, aumentando l’occupabilità dei lavoratori licenziati, hanno il fine di ridurre il disagio sociale, la Commissione esprime parere favorevole su esse (Sez.2.4, punti 30-35).

3.VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ

La valutazione di compatibilità si basa prima di tutto su criteri ordine generale (verifica del rispetto dell’art.107, par.3, lett. c) TFUE) nonché su criteri di compatibilità dettagliati per le diverse tipologie di aiuto consentite dagli Orientamenti (Cap. 3).

Le imprese possono essere ammesse a ricevere aiuti ai sensi degli Orientamenti solo una volta ogni dieci anni (principio dell’aiuto «una tantum») (Cap. 1, punto 8).

Le misure di aiuto a favore delle grandi imprese devono essere notificate individualmente alla Commissione (Cap. 3, punto 37).

3.3.1 Criteri generali di compatibilità

Ai sensi dell’articolo 107, par. 3, lett. c), TFUE, la misura di aiuto può essere dichiarata compatibile se sono soddisfatte due condizioni, una positiva e una negativa. La condizione positiva sancisce che l’aiuto deve agevolare lo sviluppo di un’attività economica mentre la condizione negativa sancisce che l’aiuto non deve alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Queste condizioni sono a base della valutazione generale di compatibilità dell’aiuto da parte della Commissione UE.

La Commissione valuterà se gli aiuti sono conformi a ciascuno dei seguenti criteri:

a) contributo al raggiungimento di un obiettivo di interesse comune (Sez. 3.1);

Gli Stati membri devono dimostrare che il dissesto dell’impresa rischia di comportare gravi difficoltà di ordine sociale o un grave fallimento del mercato, mostrando che:

a)      il tasso di disoccupazione nella regione/regioni interessate (NUTS II) è superiore alla media UE o alla media nazionale, è persistente e accompagnato dalla difficoltà di creare nuovi posti di lavoro

b)      esiste il rischio di interruzione di un importante servizio difficile da riprodurre (ad es., un fornitore di un’infrastruttura nazionale)

c)      si avrebbero potenziali conseguenze negative nel caso in cui l’impresa uscisse dal mercato, in quanto la stessa svolge un ruolo sistemico essenziale in una regione o in un settore particolare;

d)      vi è il rischio di interruzione della continuità nella fornitura di un (servizio di interesse economico generale-SIEG);

e)      il fallimento (o gli incentivi negativi sui mercati del credito) spingerebbe un’impresa altrimenti redditizia al fallimento;

f)       si avrebbe la perdita irreversibile di importanti conoscenze o competenze tecniche con l’uscita dell’impresa dal mercato, o

g)      emergerebbero situazioni analoghe di gravi difficoltà sociali motivate dallo Stato membro interessato (Sez.3.1, punto 44);

b) necessità dell’intervento statale: una misura d’aiuto deve essere destinata a determinare un miglioramento tangibile che il mercato non è in grado di fornire, come rimediare a un fallimento del mercato o risolvere questioni di equità o coesione. A tale fine, gli Stati membri devono presentare un confronto tra scenari, con il quale dimostrano in che modo l’obiettivo/gli obiettivi non sarebbero raggiunti senza aiuti, o lo sarebbero in misura minore (Sezione 3.2, punto 53);

c) adeguatezza della misura di aiuto: una misura non è compatibile se altre misure meno distorsive consentono di conseguire lo stesso obiettivo (Sezione 3.3, punti 54-58).

La Commissione ha specificamente previsto, al riguardo, una serie di condizioni in presenza delle quali gli aiuti per il salvataggio possono essere ammessi.

In particolare, tali aiuti:

-      devono consistere in un sostegno temporaneo alla liquidità sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti

-      il costo finanziario del prestito o, nel caso di garanzie su prestiti, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d’interesse del prestito e il premio di garanzia) deve essere conforme ai punti 56-57 degli Orientamenti[29];

-      gli Stati membri devono impegnarsi a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall’autorizzazione dell’aiuto per il salvataggio o, in caso di aiuto non notificato, entro sei mesi dall’erogazione della prima rata al beneficiario:

-     la prova del totale rimborso del prestito o della revoca della garanzia; oppure,

-     a condizione che il beneficiario sia un’impresa in difficoltà (e non soffra solo di un grave fabbisogno di liquidità (cfr. punto 29), un piano di ristrutturazione. Una volta presentato il piano di ristrutturazione, l’autorizzazione dell’aiuto per il salvataggio viene automaticamente prorogata finché la Commissione non prenda la sua decisione finale sul piano stesso, tranne nel caso in cui la Commissione decida che la proroga non è giustificata o che deve essere limitata. Una volta elaborato e attuato il piano di ristrutturazione, tutti gli aiuti successivi vengono considerati come aiuti per la ristrutturazione; oppure

-     un piano di liquidazione che ne definisca dettagliatamente le fasi entro un lasso di tempo ragionevole senza ulteriore aiuto;

-      salvo quanto sopra specificato, i prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a sei mesi dall’erogazione della prima rata al beneficiario;

-      gli aiuti per il salvataggio non possono essere utilizzati per finanziare misure strutturali, quali l’acquisizione di importanti rami aziendali o attivi, a meno che non risultino necessarie nel periodo di salvataggio per la sopravvivenza del beneficiario (Punto 55).

d) effetto di incentivazione: occorre dimostrare che, in assenza di aiuto, non si sarebbe raggiunto l’obiettivo di interesse comune (prevenire problemi sociali o risolvere fallimenti del mercato). L’impedire che un’impresa esca dal mercato non è una giustificazione sufficiente (Sezione 3.1. punto 43 e Sezione 3.4, punto 59);

e) proporzionalità dell’aiuto: aiuto limitato al minimo per raggiungere l’obiettivo di interesse comune (sezione 3.5, punti 60-69).

L’aiuto per il salvataggio deve essere limitato all’importo necessario a mantenere il beneficiario in attività per sei mesi. Per determinare tale importo si terrà conto del risultato della formula di cui all’allegato I (Punto 60).

Quanto invece agli aiuti per la ristrutturazione, un contributo significativo e concreto ai costi di ristrutturazione deve provenire dalle risorse proprie del beneficiario dell’aiuto, dei suoi azionisti o creditori o del gruppo di cui fa parte, o da nuovi investitori.

Il contributo proprio è di norma considerato adeguato se il suo importo rappresenta almeno il 50% dei costi di ristrutturazione. In circostanze eccezionali e in caso di particolari difficoltà, che gli Stati membri sono tenuti a dimostrare, la Commissione può accettare un contributo inferiore al 50% dei costi di ristrutturazione, purché l’importo del contributo rimanga significativo (Sez. 3.5.2.1 punti 62-64). Inoltre, è opportuno che gli aiuti a copertura delle perdite siano concessi solo a condizioni tali da comportare un’adeguata condivisione degli oneri da parte degli investitori esistenti. Pertanto, l’intervento dello Stato dovrebbe avvenire solo dopo che le perdite sono state integralmente contabilizzate e imputate agli attuali azionisti e ai detentori di debito subordinato. In ogni caso, nella misura possibile, occorre evitare i deflussi di liquidità dal beneficiario ai detentori di capitale o di debito subordinato durante il periodo di ristrutturazione, a meno che ciò non comprometta in modo sproporzionato coloro che hanno conferito nuovo capitale. Inoltre, qualsiasi aiuto di Stato che rafforzi la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio dovrebbe essere concesso a condizioni tali da procurare allo Stato una quota ragionevole dei futuri incrementi di valore del beneficiario, in considerazione dell’importo di capitale conferito dallo Stato in rapporto al capitale rimanente dell’impresa dopo la contabilizzazione delle perdite. La Commissione può autorizzare deroghe se tali misure rischiano di dar luogo a risultati sproporzionati (Punti 61-69).

f) gli effetti negativi dell’aiuto devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo (sezione 3.6);

Gli aiuti dovrebbero essere concessi alle imprese secondo il cosiddetto principio dell’aiuto «una tantum».

All’atto della notifica, lo Stato deve precisare se l’impresa interessata o il gruppo abbia già ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, nonché eventuali aiuti non notificati. In tal caso, qualora siano trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell’aiuto o dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell’attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo), la Commissione non autorizzerà altri aiuti all’impresa, al gruppo o all’impresa del gruppo. Tranne se:

·        l’aiuto per la ristrutturazione è accordato dopo un aiuto per il salvataggio nel quadro di un’unica operazione di ristrutturazione;

·        l’aiuto per il salvataggio o il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sono stati concessi e ad essi non ha fatto seguito un aiuto per la ristrutturazione, purché:

o  al momento della concessione si potesse ritenere che il beneficiario sarebbe stato redditizio a lungo termine,

o  si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili, non imputabili all’impresa;

·        si verificano circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili al beneficiario.

Qualora un’impresa rilevi elementi dell’attivo di un’altra impresa, in particolare di un’impresa sottoposta ad un procedimento giudiziario o amministrativo che porti al risanamento del bilancio o ad una procedura concorsuale per insolvenza che abbia già ricevuto un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, all’impresa acquirente non si applica il principio dell’aiuto «una tantum», purché non vi sia alcuna continuità economica tra la vecchia impresa e l’acquirente (Sezione 3.6.1, punti 70-75).

Per limitare il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi, nel concedere aiuti per la ristrutturazione devono essere adottate misure per limitare distorsioni della concorrenza. Di norma, si deve trattare di misure strutturali, quali la cessione e la riduzione di rami d’azienda (secondo i criteri dettagliati nella Sezione 3.6.2 punti 78-82) e misure comportamentali, volte a garantire che l’aiuto non sia utilizzato in modo improprio per far perdurare gravi e persistenti distorsioni della struttura di mercato o per proteggere il beneficiario dal sano gioco della concorrenza. In particolare, i beneficiari devono astenersi dall’acquisire azioni di qualunque impresa nel corso del periodo di ristrutturazione, eccetto ove necessario a garantire la redditività a lungo termine del beneficiario e devono astenersi dal pubblicizzare il sostegno statale come un vantaggio competitivo allorché commercializzano i loro prodotti e servizi (Sezione 3.6.2 punti 84-85).

Nella sua valutazione complessiva, la Commissione prenderà in considerazione eventuali impegni dello Stato membro per l’adozione di misure, da parte sua o del beneficiario, volte a promuovere mercati più aperti, sani e competitivi (Sezione 3.6.2 punto 86).

g) trasparenza dell’aiuto: gli Stati, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti (Sezione 3.7, punto 96). Gli Stati membri devono:

·              organizzare siti web esaustivi in cui riportare il testo della decisione di concessione dell’aiuto individuale o del regime di aiuti approvato ed una serie di informazioni (beneficiario: PMI/ grande impresa, strumento di aiuto, data, nome dell’autorità erogante, etc.). Nel caso di aiuti individuali inferiori a 500 mila euro (60.000 euro per i beneficiari nel settore della produzione agricola primaria), si può derogare a tale obbligo.

·              mantenere la documentazione delle misure di aiuto deve essere conservata per dieci anni.

3.3.2 Criteri speciali di compatibilità

La Commissione può imporre le condizioni e gli obblighi che ritiene necessari per impedire che l’aiuto falsi la concorrenza in misura contraria al comune interesse. Ad esempio, può obbligare lo Stato membro ad adottare determinate misure, ad imporre determinati obblighi al beneficiario o a non concedere al beneficiario altri tipi di aiuto durante il periodo di ristrutturazione (Sezione 3.6.4, punto 95).

Aiuti per la ristrutturazione nelle aree assistite

La Commissione terrà conto delle esigenze dello sviluppo regionale nel valutare gli aiuti per la ristrutturazione nelle aree assistite, operando una distinzione fra le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale ex art. 107, par. 3, lett. a) e par. 3, lett. c).

Se lo richiedono le specifiche circostanze delle aree assistite (ad es. se un beneficiario incontra particolari difficoltà nel reperire nuovi finanziamenti sul mercato a causa della sua ubicazione in un’area assistita), la Commissione può accettare un contributo inferiore al 50% dei costi di ristrutturazione (Cap. 4, punti 97-98).

Aiuti di piccolo importo e a piccoli beneficiari

Qualora gli Stati membri intendano concedere aiuti a favore delle PMI o delle piccole imprese pubbliche, l’importo massimo a ciascuna impresa non può superare 10 milioni di euro, compresi gli aiuti ottenuti da altre fonti o nell’ambito di altri regimi.

La loro compatibilità è valutata secondo i criteri già indicati, purtuttavia la Commissione ha previsto, per alcuni casi, condizioni semplificate che gli Stati membri applicano senza far ulteriore riferimento alla Commissione.

Quanto all’obiettivo di interesse comune perseguito dall’aiuto, è sufficiente che lo Stato dimostri che il dissesto del beneficiario rischia di comportare difficoltà sociali o un fallimento del mercato[30].

Quanto all’adeguatezza, l’aiuto per il salvataggio deve essere concesso per un periodo non superiore a 6 mesi, durante il quale deve essere effettuata un’analisi della situazione del beneficiario. Prima della fine di questo periodo:

a) lo SM deve approvare un piano di ristrutturazione o di liquidazione; o

b) il beneficiario deve presentare un piano di ristrutturazione semplificato (punto115); o

c) i prestiti devono essere rimborsati o la garanzia deve essere revocata.

Quanto alla proporzionalità dell’aiuto, nel caso di aiuti per la ristrutturazione, gli Stati possono considerare adeguato un contributo proprio che corrisponda ad almeno il 40 % dei costi di ristrutturazione nel caso delle medie imprese o il 25 % dei costi di ristrutturazione nel caso delle piccole imprese.

 

Quanto alla verifica degli effetti negativi sulla concorrenza, vale il principio “una tantum”. Se sono trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell’aiuto per il salvataggio o del sostegno temporaneo per la ristrutturazione oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell’attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo), non devono essere concessi altri aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione o un ulteriore sostegno temporaneo per la ristrutturazione, tranne che:

·              nel quadro di un’unica operazione di ristrutturazione, il sostegno temporaneo per la ristrutturazione è accordato dopo un aiuto per il salvataggio, ovvero se l’aiuto per la ristrutturazione è accordato dopo un aiuto per il salvataggio o dopo il sostegno temporaneo per la ristrutturazione;

·              l’aiuto per il salvataggio o il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sono stati concessi e ad essi non ha fatto seguito un aiuto per la ristrutturazione, purché:

o     i. al momento della concessione si potesse ritenere che il beneficiario sarebbe stato redditizio a lungo termine,

o     ii. si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili, non imputabili all’impresa

·              si verificano circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili al beneficiario.

Le piccole imprese dovrebbero di norma astenersi da qualsiasi aumento di capacità per tutta la durata della ristrutturazione (Sez. 6.5. punti 112-113).

 

Gli Stati membri possono istituire regimi che permettono un sostegno alla liquidità per un periodo superiore a sei mesi cd. «sostegno temporaneo per la ristrutturazione», in base alle seguenti condizioni:

a)         l’aiuto deve essere sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti;

b)         il costo finanziario del prestito o, o del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d’interesse del prestito e il premio di garanzia) deve essere conforme a parametri dati[31];

c)         l’aiuto deve soddisfare le disposizioni generali e speciali di compatibilità;

d)         l’aiuto può essere concesso per non più di 18 mesi, dal cui va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio. Prima della fine di tale periodo: i) lo Stato membro deve approvare un piano di ristrutturazione, o un piano di liquidazione, o ii) i prestiti devono essere rimborsati o le garanzie revocate;

e)         entro sei mesi dall’erogazione della prima rata, dal quale va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio, lo Stato membro deve approvare un piano di ristrutturazione semplificato, elencando le azioni che il beneficiario è tenuto ad adottare per ripristinare la sua redditività a lungo termine senza sostegno dello Stato.

La Commissione può richiedere agli Stati membri di limitare la durata di alcuni regimi (di norma a quattro anni o meno) e di effettuare una valutazione di detti regimi.

3.3.3 Procedure relative alla valutazione degli aiuti

È indicato un termine di un mese per l’adozione della decisione relativa agli aiuti per il salvataggio che rispettano tutte le condizioni di compatibilità, purché l’importo sia limitato a 10 milioni e non vi siano le situazioni speciali di cui al punto 72, lett. b) e c)). (Par. 7.2, punto 121).

Quanto alle procedure relative ai piani di ristrutturazione, per le ristrutturazioni di durata pluriennale e che richiedono importi cospicui, la Commissione potrà esigere che il pagamento dell’aiuto per la ristrutturazione venga suddiviso in più rate e che il pagamento di ognuna sia subordinato alla corretta attuazione di ogni singola fase del piano, in conformità al calendario stabilito (Par. 7.2, punti 122-123).

Lo Stato interessato può, nel corso del periodo di ristrutturazione, chiedere alla Commissione di accettare modifiche al piano di ristrutturazione e all’importo dell’aiuto.

Le modifiche possono essere accettate, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il piano deve prevedere un ritorno alla redditività in tempi ragionevoli;

b) se i costi di ristrutturazione sono aumentati, il contributo proprio deve aumentare in misura corrispondente;

c) se l’importo dell’aiuto viene aumentato, le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza devono essere maggiori di quelle inizialmente previste;

d) se le misure proposte volte a limitare distorsioni della concorrenza sono più limitate di quelle inizialmente imposte, l’importo dell’aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente;

e) il nuovo calendario per l’attuazione delle misure può subire un ritardo rispetto al calendario inizialmente adottato soltanto per motivi non imputabili al beneficiario o allo Stato. In caso contrario, l’importo dell’aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente.

Se lo Stato interessato modifica un piano di ristrutturazione approvato senza informarne debitamente la Commissione, o se il beneficiario si discosta dal piano approvato, la Commissione avvia il procedimento di cui all’art.108, par. 2, TFUE, quindi gli intima di sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione può adire la Corte di giustizia (Par. 7.2, punti 124-126).

Viene poi sancita la necessità di notificare alla Commissione qualsiasi aiuto concesso al beneficiario durante il periodo di ristrutturazione (Par. 7.2, punti 127-130).

5. PERIODO DI APPLICAZIONE

Gli orientamenti si applicano fino al 31 dicembre 2023. La proroga è stata disposta dalla Comunicazione della Commissione 2020/C 224/02.

6. RELAZIONI E MONITORAGGIO

Gli Stati membri sono tenuti a presentare relazioni annuali alla Commissione. Le relazioni annuali sono pubblicate sul sito della Commissione.

 


 

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale

Gli aiuti di Stato a finalità regionale riguardano determinate regioni degli Stati membri ammesse alle deroghe cd. regionali, di cui all’art. 107 paragrafo, 3 lettere a) e c), ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno, in deroga al divieto generale di concessione degli aiuti di Stato sancito dall’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE:

§ gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale (art. 107, par. 3, let. a).

§ gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività e regioni economiche, comunque svantaggiate ma in misura minore, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (art. 107, par. 3, let. c).

Gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale sono stati adottati dalla Commissione europea con la Comunicazione (2021/C 153/01) e si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino a 31 dicembre 2027. Tali orientamenti sono stati rivisti con la Comunicazione (2023/C 194/05)[32] e, da ultimo, integrati dalla Comunicazione C/2024/3516, per quanto riguarda la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP).

Gli Orientamenti illustrano le condizioni in presenza delle quali la Commissione ritiene che gli aiuti a finalità regionale siano compatibili con il mercato interno e i criteri per identificare le zone idonee a beneficiare degli aiuti. Tali zone sono le aree dell’Unione europea in condizioni di svantaggio economico in cui è ammessa una deroga al divieto generale di concessione degli aiuti di Stato. Ogni Stato membro è tenuto a notificare alla Commissione europea un’unica Carta degli aiuti a finalità regionale, che individua le suddette aree e specifica le intensità massime di aiuto ad esse applicabili, espresse sotto forma di percentuale dei costi di investimento ammissibili.

La Commissione europea ha approvato la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 notificata dall’Italia, il 2 dicembre 2021, con Decisione C(2021)8655.

Conformemente agli orientamenti, la copertura totale in termini di popolazione per l’Italia per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 è fissata al 41,99%.

La Carta approvata a dicembre 2021 indica soltanto le regioni italiane (NUTS2) Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (il 32% della popolazione italiana) ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE (c.d. “Zone a”, ossia regioni NUTS2 il cui PIL pro-capite, misurato in standard di potere d’acquisto, è inferiore o pari al 75% della media UE27), con intensità massime di aiuto per le grandi imprese comprese tra il 30 % e il 40 %, in funzione del PIL pro capite della “zona a” di appartenenza.

Il processo per l’individuazione delle zone che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato (c.d. “Zone c non predefinite”) (Abruzzo e Regioni del Centro Nord d’Italia) è stato più articolato e ha visto il coinvolgimento delle Regioni interessate. La designazione di queste zone è avvenuta sulla base dei criteri stabiliti dagli Orientamenti e della proposta di riparto del plafond di popolazione assegnato all’Italia a livello di aree NUTS3 (province). Il massimale di copertura in termini di popolazione ai fini della deroga di cui all’art.107.3 c) del TFUE è stato fissato dalla Commissione europea al 9,99% della popolazione italiana.

Con Decisione C(2022)1545 final, del 18 marzo 2022 la Commissione europea ha approvato la modifica alla Carta degli aiuti a finalità regionale, con la quale si è proceduto all’individuazione dei territori nelle “Zone c non predefinite”. L’Allegato alla Carta consolidata definisce le intensità massime di aiuto applicabili alle Zone a e c.

Per le grandi imprese, tali intensità massime sono pari al:

§  40% per le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia;

§  30% per le regioni Molise, Basilicata e Sardegna;

§  10% nelle “Zone c non predefinite” con un PIL pro capite superiore al 100% della media dell’UE-27 e un tasso di disoccupazione inferiore al 100% della media UE-27;

§  15% nelle altre “Zone c non predefinite”.

In tutte le zone menzionate, le intensità massime di aiuto possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per gli investimenti delle imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per gli investimenti delle piccole imprese (per i loro investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro).

Nel caso di una “zona c” contigua ad una “zona a”, le intensità di aiuto in favore delle regioni NUTS3, o delle parti di esse, all’interno di detta “zona c”, che sono contigue alla “zona a”, possono essere maggiorate nella misura necessaria affinché la differenza in termini di intensità di aiuto tra le due zone non superi 15 punti percentuali.

Inoltre, a seguito dell’approvazione dei relativi Piani territoriali e del conseguente emendamento alla Carta richiesto dall’Italia e approvato con decisione C(2023)3913 final del 19 giugno 2023, i territori selezionati per beneficiare del sostegno del Fondo per una transizione giusta (JFT) situati in una “zona a”, che per il nostro Paese corrispondono alla provincia di Taranto e al Sulcis-Iglesiente, possono beneficiare della maggiorazione 10 punti percentuali di tali intensità massime.

Con successiva Decisione C(2023)8654 final del 18 dicembre 2023, la Commissione europea ha approvato la modifica dell’elenco delle “zone c non predefinite” della Carta dell’Italia per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. In particolare, per la regione Lazio è stata estesa la zona che beneficia di una maggiorazione delle intensità di aiuto in quanto confinante con la Regione Campania (parti delle Province di Frosinone e Latina), come previsto dai sopra richiamati Orientamenti, mentre per la Regione Lombardia è stata aggiunta una nuova “zona c non predefinita” consistente nel Comune di Campione d’Italia. L’importo massimo dell’aiuto per le grandi imprese nelle zone interessate da quest’ultima modifica può variare tra il 15% e il 25% dei costi di investimento ammissibili, a seconda del PIL pro capite e del tasso di disoccupazione della zona.

 

Infine, come già accennato, la Commissione, con Comunicazione C/2024/3516, ha integrato gli Orientamenti, per quanto riguarda la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP), prevedendo che, per gli investimenti contemplati dal regolamento di disciplina della Piattaforma, Regolamento (UE)2024/795, l’intensità massima di aiuto nella zona interessata può essere aumentata fino a 10 punti percentuali nelle “zone a” e fino a 5 punti percentuali nelle “zone c” a decorrere dal 1° marzo 2024.

Conseguentemente, la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 dell’Italia è stata oggetto di ulteriore modifica, approvata il 3 ottobre 2024, con la Decisione C(2024)6797 final della Commissione. La modifica consente livelli più elevati di aiuti a finalità regionale agli investimenti per i progetti contemplati dalla piattaforma STEP.

La Carta degli aiuti a finalità regionale comprensiva delle “zone a” e delle “zone c non predefinite” ha validità dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027. Sul sito del Dipartimento per le politiche di coesione è possibile visualizzare una Mappa Interattiva della Carta degli Aiuti Italia 2022-2027.

 

Gli Orientamenti si applicano alle misure di aiuto soggette a notifica ex articolo 108, par. 3, TFUE, dunque alle misure i cui importi, sommando tutte le fonti, superano le soglie di notifica per gli aiuti individuali definite nel regolamento generale di esenzione per categoria “GBER”, per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (cfr. Sez. 1 Regolamento n. 651/2014/UE, artt. 13-16)[33].

La Tabella sinottica che segue espone in forma sintetica l’ambito di applicazione degli Orientamenti.

 

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale

C(2021) 2594 final del 19 aprile 2021

1. BASE GIURIDICA

Articolo 107, par. 3, lett. a) e c) TFUE.

2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Gli aiuti non devono essere concessi alle imprese in difficoltà[34] (Par. 2.1, punto 17).

Se nei confronti dell’impresa pende un ordine di recupero per un aiuto dichiarato illegale o illegittimo, la Commissione tiene conto dell’aiuto che deve essere ancora recuperato (Par. 2.1, punto 18).

3. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

La Commissione può considerare le seguenti tipologie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno (articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE):

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche dell’Unione europea.

3.1 Categorie di aiuti ammissibili

Sono ammissibili i seguenti costi:

1) i costi per gli investimenti materiali e immateriali;

2) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su due anni;

3) una combinazione di una parte dei costi di cui ai punti 1) e 2), purché l’importo cumulato non superi l’importo più elevato fra i due.

Per i regimi di aiuti al funzionamento, i costi ammissibili devono essere predefiniti e interamente imputabili ai problemi che l’aiuto intende risolvere.

3.2 Categorie di aiuti escluse

La disciplina di cui alla Comunicazione non si applica, per esplicita previsione, a:

a) aiuti di Stato concessi ai settori dell’acciaio, della lignite e del carbone;

b) settori soggetti a norme specifiche in materia di aiuti di Stato, in particolare nei settori della pesca e dell’acquacoltura, dell’agricoltura, dei trasporti, della banda larga e dell’energia, tranne nel caso in cui gli aiuti di Stato siano concessi in tali settori nell’ambito di un regime orizzontale di aiuti a finalità regionale al funzionamento (Par. 2.1, punti 10-11);

c) aiuti al funzionamento concessi alle imprese la cui attività principale figura tra quelle definite alla sezione K, “attività finanziarie e assicurative”, della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 o alle imprese che esercitano attività intragruppo e la cui attività principale rientra nelle classi 70.10, “attività di sedi centrali”, o 70.22, “altre attività di consulenza amministrativo-gestionale” (Par. 2.1, punto 16).

3.VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ

Gli aiuti devono contribuire allo sviluppo regionale e alla coesione favorendo lo sviluppo economico delle regioni caratterizzate da un tenore di vita anormalmente basso oppure da una grave forma di sottoccupazione (note come zone «a») e agevolando lo sviluppo di talune regioni economiche (note come zone «c»), senza falsare indebitamente la concorrenza.

In aggiunta, gli aiuti devono soddisfare ciascuno dei seguenti criteri:

·     modificare il comportamento del beneficiario, in un modo che non avverrebbe in assenza dell’aiuto (effetto di incentivazione);

·     determinare un miglioramento tangibile, che il mercato da solo non sarebbe in grado di produrre (necessità dell’intervento statale);

·     essere adeguati per conseguire l’obiettivo politico in questione (adeguatezza della misura d’aiuto);

·     essere limitati al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività supplementari (proporzionalità dell’aiuto);

·     essere controbilanciati da qualsiasi effetto positivo sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri (limitazione di effetti negativi indebiti);

·     consentire agli Stati membri, alla Commissione, alle imprese e al pubblico di avere accesso a tutti gli atti e informazioni pertinenti (trasparenza).

L’equilibrio generale di alcune categorie di regimi può essere soggetto a un obbligo di valutazione ex post. In tali casi la Commissione può limitare la durata di questi regimi (di norma a quattro anni o meno) con la possibilità di notificare nuovamente la loro proroga in seguito.

3.3.1 Criteri generali di compatibilità

Per quanto riguarda i regimi di aiuti agli investimenti, nelle “zone a” i regimi di aiuti a finalità regionale possono essere adottati per sostenere gli investimenti iniziali effettuati da PMI o da grandi imprese, mentre nelle “zone c” possono essere adottati per sostenere gli investimenti iniziali effettuati da PMI e gli investimenti iniziali per la creazione di una nuova attività economica effettuati da grandi imprese.

Per garantire che dia un contributo reale e sostenibile allo sviluppo della zona interessata, l’investimento deve essere mantenuto in essere nella zona interessata per almeno cinque anni (tre anni nel caso delle PMI), dopo il suo completamento.

Per fare in modo che l’investimento sia economicamente redditizio, lo Stato membro deve garantire che il beneficiario dell’aiuto apporti un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

Per quanto riguarda gli aiuti individuali agli investimenti soggetti a notifica, gli Stati membri, per dimostrare il loro contributo allo sviluppo regionale, possono utilizzare una serie di indicatori che possono essere sia diretti (ad esempio posti di lavoro diretti creati) che indiretti (ad esempio il livello di innovazione locale).

I regimi di aiuti al funzionamento promuovono lo sviluppo delle zone assistite solo se gli svantaggi di tali zone sono chiaramente identificati a priori. Per gli aiuti destinati a ridurre alcune difficoltà specifiche incontrate dalle PMI nelle “zone a”, gli Stati membri devono dimostrare l’esistenza e l’entità di dette difficoltà, il fatto che non possano essere superate con gli aiuti agli investimenti e quindi la necessità di attuare un regime di aiuti al funzionamento. Per quanto riguarda gli aiuti al funzionamento destinati a prevenire o ridurre lo spopolamento delle zone scarsamente popolate o a bassissima densità demografica, gli Stati membri devono dimostrare il rischio di spopolamento che conseguirebbe nel caso in cui non fossero concessi aiuti al funzionamento.

3.3.3 Cumulo

Un aiuto agli investimenti può essere concesso contemporaneamente a titolo di diversi regimi di aiuti a finalità regionale o in combinazione con aiuti a finalità regionale ad hoc, a condizione che l’importo complessivo, sommando tutte le fonti, non superi l’intensità massima per progetto, che deve essere calcolata preliminarmente dalla prima autorità che concede l’aiuto. Qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, può essere cumulato unicamente se non comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base a norme specifiche applicabili. Le verifiche relative al cumulo devono essere effettuate sia al momento della concessione dell’aiuto che al momento della sua erogazione.

5. PERIODO DI APPLICAZIONE e REVISIONE della DISCIPLINA

1° gennaio 2022-31 dicembre 2027

Gli orientamenti prevedono una revisione intermedia delle carte degli aiuti a finalità regionale a giugno 2023, basata su dati statistici aggiornati.

Al riguardo la Comunicazione (2023/C 194/05) ha modificato il punto 188 e gli allegati I e IV degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per quanto riguarda la revisione intermedia delle carte degli aiuti a finalità regionale per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027.

Gli Stati membri che intendono modificare le loro carte degli aiuti a finalità regionale sono stati chiamati a notificare le modifiche alla Commissione entro il 15 settembre 2023. Le modifiche possono riguardare il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027 e non sono obbligatorie.

6. RELAZIONI E MONITORAGGIO

Gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione europea e conservare una documentazione dettagliata per tutte le misure di aiuto, per consentire la verifica delle condizioni concernenti i costi ammissibili e l’intensità massima di aiuto. La documentazione deve essere conservata per 10 anni dalla data di concessione dell’aiuto e messa a disposizione della Commissione su richiesta.


 

Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio

I nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio sono stati adottati con la Comunicazione (2021/C 508/01) e si applicano dal 1° gennaio 2022.

 

Gli Orientamenti chiariscono e semplificano le norme ai sensi delle quali gli Stati membri possono sostenere e agevolare l’accesso ai finanziamenti da parte delle start-up, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle aziende a media capitalizzazione dell’UE, assicurando nel contempo condizioni di parità nel mercato unico.

 

Secondo gli Orientamenti, il fallimento del mercato nel finanziamento delle piccole imprese (ma anche di quelle a media capitalizzazione e innovative) discende dall’oggettiva impossibilità per tali imprese di dimostrare agli investitori, specie all’inizio della loro attività, la loro affidabilità creditizia o la solidità dei loro piani aziendali. Questo riduce le loro possibilità di accedere al credito, indipendentemente dalla qualità del progetto o dalle potenzialità di crescita. Ciò può determinare effetti negativi sul corretto funzionamento del mercato che vedrebbe penalizzate imprese potenzialmente più produttive ed efficienti proprio per la carenza dell’accesso ai necessari finanziamenti per la crescita. Per queste ragioni, la Commissione giustifica l’intervento dello Stato per promuovere gli investimenti nel capitale di rischio. Tuttavia, la Commissione ritiene che per quanto riguarda l’accesso delle start-up, delle PMI o delle imprese a media capitalizzazione ai finanziamenti (punto 54), non vi sia un fallimento generale del mercato, ma soltanto un fallimento relativo a determinati gruppi di start-up e di PMI e ad alcuni tipi di imprese a media capitalizzazione, soprattutto in funzione dello specifico contesto economico dello Stato membro interessato e del settore di attività.

 

La Commissione ha adottato i nuovi orientamenti in seguito ad una valutazione, effettuata nel 2019, delle norme allora vigenti nel quadro del controllo dell’adeguatezza degli aiuti di Stato e dopo un’ampia consultazione sulla proposta di revisione degli orientamenti che ha coinvolto tutti i portatori di interessi.

 

In sintesi i nuovi orientamenti mirano a:

§  limitare l’obbligo di fornire un’analisi del deficit di finanziamento per i regimi di finanziamento del rischio di maggiore entità, nonché chiarire ulteriormente gli elementi di prova che sono necessari a giustificare l’aiuto. In particolare, un’analisi del deficit di finanziamento è richiesta soltanto per le misure che consentono investimenti superiori a 15 milioni di euro per singolo beneficiario;

§  introdurre requisiti semplificati per la valutazione dei regimi destinati esclusivamente alle start-up e alle PMI che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale. La Commissione può ritenere che un numero più limitato di elementi di prova sia sufficiente a dimostrare l’esistenza di fallimenti del mercato che giustificano la concessione di aiuti a tali imprese;

§  allineare alcune definizioni previste dagli orientamenti con quelle contenute nel Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) per garantire la coerenza[35].

 

Gli Orientamenti si applicano alle misure di finanziamento del rischio che non soddisfano tutte le condizioni richieste per l’esenzione dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE dal Regolamento generale di esenzione per categoria GBER (Regolamento 651/2014/UE), Sezione 3, rubricata «aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti», (articoli 21-24).

 

La Tabella sinottica che segue espone in forma sintetica l’ambito di applicazione degli Orientamenti.

 

 

 

 

 

 

orientamenti sugli aiuti di stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio

COM 2021/C 508/01

1. BASE GIURIDICA

Articolo 107, par. 3, lett. c) TFUE.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Secondo quanto prevedono gli orientamenti le «imprese ammissibili» agli aiuti sono: start-up, PMI, piccole imprese a media capitalizzazione e imprese a media capitalizzazione innovative.

I principi contenuti negli orientamenti si applicano ai regimi di finanziamento del rischio e non alle misure ad hoc di aiuto per il finanziamento del rischio di singole imprese (tranne in caso di misure volte a sostenere una specifica piattaforma alternativa di negoziazione). Le misure di aiuto per il finanziamento del rischio devono essere attuate mediante intermediari finanziari o piattaforme alternative di negoziazione, tranne nel caso di incentivi fiscali applicabili a investimenti diretti in imprese ammissibili.

2.1 Categorie di aiuti ammissibili

Gli orientamenti si concentrano sulle misure per il finanziamento del rischio che hanno maggiori probabilità di essere considerate compatibili ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni. Tali misure si suddividono in due categorie.

La prima categoria comprende misure di finanziamento del rischio destinate a imprese che non soddisfano tutte le condizioni di ammissibilità del GBER. Questa categoria comprende, in particolare, misure destinate alle seguenti imprese:

§  piccole imprese a media capitalizzazione;

§  imprese a media capitalizzazione innovative;

§  PMI che ricevono investimenti iniziali per il finanziamento del rischio quando operano in un mercato qualsiasi da un periodo di tempo superiore al periodo di ammissibilità di cui al regolamento generale di esenzione per categoria;

§  start-up e PMI che necessitano di un investimento complessivo per il finanziamento del rischio di importo superiore al limite fissato nel regolamento generale di esenzione per categoria;

§  piattaforme alternative di negoziazione che non soddisfano le condizioni di cui al regolamento generale di esenzione per categoria.

La seconda categoria comprende le misure i cui parametri non rispettano il GBER. In particolare, si fa riferimento ai seguenti casi (punto 33):

§  strumenti finanziari con una partecipazione di investitori privati indipendenti inferiore alle percentuali previste dal regolamento generale di esenzione per categoria;

§  strumenti finanziari concepiti con parametri superiori ai massimali previsti nel regolamento generale di esenzione per categoria;

§  strumenti finanziari diversi dalle garanzie, per i quali gli intermediari finanziari, gli investitori o i gestori di fondi sono selezionati privilegiando la protezione contro le perdite potenziali (protezione dai rischi) rispetto alla partecipazione prioritaria agli utili (incentivi inerenti alla partecipazione agli utili);

§  incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali, compresi gli intermediari finanziari o i loro gestori che agiscono in qualità di coinvestitori (Sezione 2.2, punti 31-34).

2.2 Categorie escluse

In linea generale, le grandi imprese non sono ricomprese in tali orientamenti, salvo che una misura di finanziamento del rischio a favore delle grandi imprese sia mirata a piccole imprese a media capitalizzazione o a imprese a media capitalizzazione innovative che realizzano progetti di R&S e di innovazione.

Parimenti, i principi non si applicano agli aiuti per il finanziamento del rischio concessi a favore di società quotate ufficialmente su un mercato regolamentato.

Inoltre non sono considerate compatibili le misure di aiuto al finanziamento del rischio in caso di assenza completa di investitori privati o se gli investitori privati indipendenti non assumono un rischio significativo e/o il flusso dei benefici risulta interamente a vantaggio degli investitori privati (la condivisione dei rischi e dei benefici è considerata una condizione necessaria per limitare l’esposizione finanziaria dello Stato e assicurare una sua adeguata remunerazione).

Gli aiuti per il finanziamento del rischio non sono considerati compatibili con il mercato interno, ai sensi dei presenti orientamenti, se concessi a:

§  imprese in difficoltà, salvo specifiche eccezioni;

§  imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara illegali e incompatibili con il mercato interno aiuti concessi dallo stesso Stato membro.

Inoltre i principi contenuti negli orientamenti non si applicano agli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri (Sezione 2.1, punti 23-29).

3.VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ

La Commissione individua in dettaglio i criteri in base a cui, coerentemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche all’interno dell’Unione possono essere considerati compatibili con il mercato interno, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

La sezione 3 degli orientamenti definisce le modalità con cui la Commissione valuta la compatibilità delle misure di aiuto per il finanziamento del rischio soggette all’obbligo di notifica. Più specificamente, per valutare se una misura di aiuto per il finanziamento del rischio possa essere considerata compatibile con il mercato interno, la Commissione appura due condizioni, e in particolare se detta misura:

§  facilita lo sviluppo di una determinata attività economica (condizione positiva); e

§  non incide negativamente sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (condizione negativa).

Ai fini della verifica della condizione positiva, la Commissione valuta i seguenti aspetti:

§  determinazione dell’attività economica sostenuta;

§  effetto di incentivazione: l’aiuto deve modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere attività supplementari che non svolgerebbero senza l’aiuto o svolgerebbero soltanto in modo più limitato o diverso o in un altro luogo.

Per determinare se la condizione negativa sia soddisfatta, la Commissione prende in considerazione i seguenti aspetti rispetto ai quali lo Stato deve presentare una valutazione ex ante:

§  necessità dell’intervento statale: la misura di aiuto di Stato deve determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire;

§  adeguatezza della misura d’aiuto per conseguire il suo obiettivo;

§  proporzionalità dell’aiuto (aiuto limitato al minimo): l’importo e l’intensità dell’aiuto devono essere limitati al minimo necessario per stimolare l’investimento o l’attività supplementare da parte delle imprese interessate;

§  evitare effetti negativi indebiti degli aiuti sulla concorrenza e sugli scambi: gli eventuali effetti negativi devono essere limitati e non prevalere sugli effetti positivi dell’aiuto;

§  trasparenza dell’aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e alle informazioni pertinenti in merito all’aiuto concesso.

Nel caso di misure di finanziamento del rischio, la valutazione ex ante dello Stato deve descrivere la natura del fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente e dimostrarne la presenza nella misura in cui è in grado di incidere su uno o più degli elementi indicati al punto 33 (vedi sopra). Inoltre dovrebbe individuare il tipo di imprese interessate, in particolare in termini di età o fase di sviluppo, settore economico e area geografica di attività, e dimostrare che tali imprese subiscono gli effetti di uno specifico fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente. L’equilibrio generale di alcune categorie di regimi di aiuti può inoltre essere soggetto ad un obbligo di valutazione ex post. In tali casi la Commissione può limitare la durata di tali regimi, con la possibilità di notificare di nuovo la loro ulteriore proroga.

Nel caso in cui una misura di aiuto di Stato, le condizioni cui è subordinata (compreso il metodo di finanziamento, laddove esso sia parte integrante della misura) o le attività finanziate comportino una violazione di una pertinente disposizione del diritto dell’Unione, l’aiuto non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno (Sezione 3.1-3.2.2).

3.1 Condizioni di valutazione dell’adeguatezza della misura

La misura di aiuto proposta deve essere uno strumento di intervento adeguato per conseguire l’obiettivo previsto dell’aiuto; il che significa che non deve esistere uno strumento di intervento o di aiuto in grado di conseguire lo stesso esito in modo migliore e meno distorsivo. La scelta della specifica forma di misura di finanziamento del rischio deve essere debitamente giustificata sulla base degli elementi di prova fornite dallo Stato membro nella valutazione ex ante.

Le sottosezioni della sezione 3 (3.2.3 – 3.2.4.3) esaminano in dettaglio i requisiti previsti dagli orientamenti, con particolare riferimento alle singole misure che possono essere disposte (incentivi fiscali e agevolazioni di natura finanziaria) e con riferimento alle tipologie di imprese coinvolte, individuando i parametri di valutazione che la Commissione prenderà in considerazione con riguardo ai singoli strumenti.

3.2 Cumulo

Gli aiuti per il finanziamento del rischio possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato dai costi ammissibili individuabili e sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato senza costi ammissibili individuabili, o con aiuti «de minimis» fino al massimale più elevato applicabile di finanziamento totale fissato per le circostanze specifiche di ogni caso da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione. I finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centralizzato da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell’Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri non costituiscono aiuto di Stato. Qualora tale finanziamento dell’Unione sia combinato con altri aiuti di Stato, l’importo totale dei fondi pubblici concessi in relazione allo stesso investimento non deve tuttavia superare il tasso o i tassi più favorevoli stabiliti nella pertinente normativa dell’Unione (158-160).

4. VALUTAZIONE EX POST

A ulteriore garanzia della limitazione delle distorsioni della concorrenza e degli scambi, la Commissione può esigere che alcuni regimi di aiuto siano soggetti a una valutazione ex post. Sarà richiesta una valutazione per i regimi in cui il rischio di distorsioni della concorrenza e degli scambi è particolarmente elevato, ovvero che sono in grado di provocare significative restrizioni o distorsioni della concorrenza se non si procede a un riesame della loro attuazione in tempo utile.

Nella sezione 4 degli Orientamenti la Commissione individua i regimi di aiuti per cui può essere richiesta una valutazione ex post. Si tratta in particolare dei seguenti regimi di aiuti:

§  regimi con ingenti dotazioni di aiuti;

§  regimi con carattere regionale;

§  regimi con carattere settoriale ristretto;

§  regimi modificati, qualora le modifiche incidano sui criteri di ammissibilità, sull’importo degli investimenti o sui parametri finanziari;

§  regimi con caratteristiche innovative;

§  regimi per i quali la Commissione ritiene necessaria la valutazione a causa dei loro potenziali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi;

§  i regimi con una dotazione di aiuti di Stato o con spese ammissibili contabilizzate superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno o a 750 milioni di EUR nel corso della loro durata complessiva, vale a dire la durata combinata del regime e di eventuali regimi precedenti caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili, a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Per i regimi di aiuto rispetto ai quali deve essere realizzata una valutazione e la cui durata totale supera i tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli Stati membri devono notificare un progetto di piano di valutazione, che formerà parte integrante della valutazione del regime da parte della Commissione.

La valutazione ex post deve essere effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l’aiuto, sulla base del piano di valutazione. Ogni valutazione deve comprendere almeno una relazione di valutazione intermedia e una relazione di valutazione finale, che devono essere entrambe pubblicate dagli Stati membri. 

5. PERIODO DI APPLICAZIONE e REVISIONE della DISCIPLINA

La Commissione applica gli orientamenti agli aiuti per il finanziamento del rischio soggetti ad obbligo di notifica che verranno concessi o che si prevede di concedere a decorrere dal 1° gennaio 2022

5.1. Relazioni e monitoraggio

Gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione relazioni annuali. Inoltre, la documentazione delle misure di aiuto deve essere conservata per dieci anni.


 

Orientamenti in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

Gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (cd. “Orientamenti agricoli”) sono stati adottati dalla Commissione con la Comunicazione (2022/C) 485 del 14 dicembre 2022 e sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023 (cap. 3, punto 654).

La Comunicazione della Commissione C/2024/1902 ha operato una rettifica, con efficacia retroattiva, alla Comunicazione di dicembre 2022.

 

Gli Orientamenti agricoli stabiliscono i criteri che la Commissione applica per valutare se gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. c) TFUE, e stabiliscono, inoltre, quando gli aiuti destinati a compensare i danni arrecati da catastrofi naturali o da eventi eccezionali sono ritenuti compatibili con il mercato interno, ex articolo 107, par. 2, lett. b) TFUE.

 

La concessione di aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo economico dei settori agricolo e forestale e delle zone rurali rientra nel più ampio contesto della politica agricola comune («PAC»[36]). Nell’ambito della PAC, l’Unione fornisce un sostegno finanziario ai settori agricolo e forestale e alle zone rurali. La Commissione ritiene che debba esserci coerenza tra la sua politica in materia di controllo degli aiuti di Stato e il sostegno concesso nel quadro della politica agricola comune dell’Unione. Pertanto, nell’applicare e interpretare le disposizioni degli Orientamenti con riguardo a regimi di aiuto specifici e aiuti individuali, la Commissione tiene conto delle norme della PAC.

 

La Comunicazione in esame allinea gli Orientamenti della Commissione alle priorità strategiche dell’UE, definite nel quadro della Politica agricola comune (‘CAP’) e del Green Deal europeo oltre che nella strategia “Dal produttore al consumatore” e nella strategia sulla biodiversità [37] - e prevede le seguenti principali modifiche, rispetto ai precedenti Orientamenti:

§  una nuova procedura semplificata per l’autorizzazione di aiuti per le misure cofinanziate nel quadro della PAC;

§  l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle misure contro le epizoozie e gli organismi nocivi ai vegetali, che consente la concessione di aiuti per le malattie animali emergenti e per talune specie esotiche invasive;

§  nuovi incentivi agli agricoltori affinché aderiscano a regimi che prescrivono norme ambientali più rigorose di quelle imposte dalla legge.

 

Gli Orientamenti si applicano agli aiuti soggetti a notifica, per i quali non opera la disciplina di cui al Regolamento generale di esenzione per categoria “ABER”, Regolamento 2022/2472/UE, il quale indica le categorie di aiuti esentate dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE.

 

La Tabella sinottica che segue espone in forma sintetica l’ambito di applicazione degli Orientamenti.

 

Orientamenti in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

COM (2022) 485 del 21 gennaio 2022

1. BASE GIURIDICA

Articolo 107, par. 2, lett. b) e par. 3 lett. c) TFUE.

2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Gli aiuti non devono essere concessi alle imprese in difficoltà[38], fatte salve specifiche eccezioni (Par. 2.2, punto 23).

Gli orientamenti si applicano agli aiuti concessi alle PMI e in linea di principio alle grandi imprese (ma la Commissione valuta che queste sono meno colpite dai fallimenti del mercato) (Par. 2.2., punto 22).

Gli aiuti per il settore zootecnico sono limitati alle PMI.

3. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Le norme sugli aiuti di Stato si applicano a tutti gli interventi cofinanziati (parte FEASR e parte nazionale) e ai finanziamenti nazionali integrativi di questi che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 42 del TFUE, ma rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115, vale a dire nei casi seguenti:

a) interventi a sostegno di attività nelle zone rurali e

b) interventi nel settore forestale[39].

Le norme sugli aiuti di Stato si applicano se uno Stato membro intende finanziare una misura «misura analoga a una misura di sviluppo rurale» esclusivamente con fondi nazionali (vale a dire senza alcun cofinanziamento del FEASR), a prescindere dal fatto che la misura rientri o meno nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 TFUE (Sezione 2.1, Punti 11-16).

3.1 Categorie di aiuti ammissibili

La Commissione applica quindi gli orientamenti agli aiuti di Stato (regimi di aiuti e aiuti individuali):

- per la produzione agricola primaria, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli,

- tenendo conto delle norme più ampie della politica agricola comune (PAC).

Gli orientamenti riguardano:

a)      il sostegno nazionale al settore agricolo per:

o   misure analoghe a misure di sviluppo rurale che non rientrano nel quadro dei piani strategici della PAC (parte II, sezione 1.1)

o   misure diverse da quelle di cui sopra, che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115, ad esempio misure per la gestione dei rischi e delle crisi, aiuti del settore zootecnico e alcune attività promozionali (parte II, sezioni 1.2 e 1.3);

b)      il sostegno a favore del settore forestale (parte II, Cap. 2):

o   concesso nell’ambito di un piano strategico della PAC o come finanziamenti nazionali integrativi per tali misure di sviluppo rurale;

o   finanziato esclusivamente da bilanci nazionali;

c)      sostegno alle zone rurali concesso nell’ambito di un piano strategico della PAC (Parte II, capitolo 3)[40] o come aiuto nazionale integrativo (Parte II, capitolo 3)

3.2 Categorie di aiuti escluse

Le norme sugli aiuti di Stato non si applicano né al cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale (parte FEASR e parte nazionale) né ai finanziamenti nazionali integrativi che si aggiungono a tali misure, purché l’intervento in questione sia collegato a un’attività agricola che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 TFUE e che fa parte di un piano strategico della PAC.

La disciplina di cui alla Comunicazione in esame non si applica, per esplicita previsione, a:

a)      gli aiuti a favore dei prodotti agricoli ai sensi dell’allegato 1 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC che costituiscono una sovvenzione all’esportazione quale definita da tale accordo;

b)       gli aiuti in favore di tali prodotti che costituiscono un sostegno finanziario all’esportazione fornito da un governo o da un qualsiasi ente pubblico nell’ambito di applicazione della decisione ministeriale dell’OMC sulla concorrenza all’esportazione del 19 dicembre 2015 (essi sono esclusi dall’ambito di applicazione dei presenti orientamenti se non sono conformi alle prescrizioni pertinenti, di cui al paragrafo 15 di tale decisione, sul periodo di rimborso massimo e sull’autofinanziamento) (Sez. 2.2., punto 24).

3.VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ

La valutazione di compatibilità dell’aiuto svolta dalla Commissione si basa su criteri di compatibilità di ordine generale (verifica del rispetto dell’art.107, par.3, lett. c) TFUE) e, se del caso, su condizioni specifiche e condizioni supplementari.

Si consideri che la Commissione - a garanzia della limitazione delle distorsioni alla concorrenza e agli scambi - può esigere che i regimi di aiuto siano soggetti a una valutazione ex post che sarà necessaria:

- per i regimi di aiuto di importo pari a 150 milioni di euro/anno o a 750 milioni di euro per l’intera durata complessiva dei regimi o

- per i regimi di importo elevato o che presentano caratteristiche innovative o quando sono prevedono significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato.

La valutazione ex post si applica solo ai regimi di aiuto la cui durata complessiva supera i tre anni, a decorrere dal 1º gennaio 2023 (Cap. 3, punti 638-463).

3.3.1 Criteri generali di compatibilità

Ai sensi dell’articolo 107, par. 3, lett. c), TFUE, una misura di aiuto può essere dichiarata compatibile con il mercato interno purché siano soddisfatte due condizioni, una positiva e una negativa. La condizione positiva sancisce che l’aiuto deve facilitare lo sviluppo di un’attività economica mentre la condizione negativa sancisce che l’aiuto non deve alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

 

Ai fini della suddetta valutazione di compatibilità (Cap. 3, punti 37-39), la Commissione prenderà in considerazione:

a)      quanto alla condizione positiva: se l’aiuto facilita lo sviluppo di un’attività economica, con:

                         i.          individuazione dell’attività economica interessata (sezione 3.1.1)

                        ii.          effetto di incentivazione: l’aiuto deve modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere un’attività supplementare che non svolgerebbero senza l’aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso (sezione 3.1.2).

Gli Stati membri sono anche tenuti a precisare se e in che modo l’aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi della PAC e, nell’ambito di tale politica, agli obiettivi del regolamento (UE) 2021/2115, descrivendo più nello specifico i benefici attesi dell’aiuto.

L’effetto di incentivazione si verifica allorché l’aiuto modifica il comportamento di un’impresa spingendola a intraprendere un’attività supplementare che contribuisce allo sviluppo del settore e che essa non avrebbe realizzato senza l’aiuto o che avrebbe realizzato solo in modo limitato o diverso. L’aiuto non deve tuttavia essere inteso a sovvenzionare i costi di un’attività che l’impresa sosterrebbe comunque e non deve compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica (punto 47)

                      iii.          conformità al diritto dell’Unione (sezione 3.1.3).

b)      quanto alla condizione negativa, la Commissione valuterà:

                         i.          la necessità di un intervento statale: la misura di aiuto deve determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire; ad esempio, se del caso, ponendo rimedio a un fallimento del mercato o risolvendo questioni in materia di equità o coesione (sezione 3.2.1);

                        ii.          l’adeguatezza della misura di aiuto: la misura di aiuto proposta deve essere uno strumento politico adeguato per agevolare lo sviluppo di un’attività economica (sezione 3.2.2).

Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti non compresi in un piano strategico della PAC o come finanziamento supplementare per tale intervento di sviluppo rurale, se l’aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori ecc.), lo Stato membro è tenuto a dimostrare perché ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio anticipi rimborsabili o forme basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d’interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli), siano meno appropriate.

                      iii.          la proporzionalità dell’aiuto (aiuto limitato al minimo necessario): l’importo e l’intensità dell’aiuto devono limitarsi al minimo necessario per stimolare l’investimento o l’attività supplementare da parte dell’impresa o delle imprese interessate (sezione 3.2.3). In linea di principio, ai fini della proporzionalità, la Commissione considera che l’importo degli aiuti debba essere inferiore ai costi ammissibili. Sono fatte salve le norme per incentivi a finalità ambientale o altri incentivi pubblici espressamente previsti nella parte II, sezioni 1.2.2, 2.1.4 e2.3. Il criterio della proporzionalità si ritiene soddisfatto se i costi ammissibili sono calcolati correttamente e se le intensità massime di aiuto o gli importi massimi di aiuto stabiliti nella parte II della comunicazione in esame sono rispettati. È stabilito che i costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate e che ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

                       iv.          la trasparenza dell’aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e alle informazioni pertinenti in merito all’aiuto concesso (sezione 3.2.4);

                        v.          la prevenzione di effetti negativi dell’aiuto che alterino le condizioni della concorrenza e degli scambi (sezione 3.2.5);

                       vi.          il raffronto tra gli effetti positivi e negativi che gli aiuti possono avere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri (test comparativo) (sezione 3.2.6).

3.3.2 Criteri speciali di compatibilità

I criteri speciali di compatibilità sono descritti nella parte II della Comunicazione. Si tratta di criteri assai dettagliati di cui in questa sede si accennerà brevemente, rinviando per un esame analitico al testo.

 

1. Aiuti a favore delle imprese attive nella produzione primaria nella trasformazione e nella commercializzazione i prodotti agricoli (Cap. 1).

Tra questi si ricordano, in particolare:

a)      aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (Sezione 1.1.1.1)

Saranno considerati compatibili se conformi alla Parte I, Capitolo 3, alla condizione generale per gli aiuti agli investimenti (punto 134) e alle specifiche condizioni indicate nella pertinente sezione (Par. 1.1.1.1). Tale sezione si applica anche agli investimenti in attivi materiali e immateriali connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole, purché:

-       relativamente alla produzione di biocarburanti[41] nelle aziende agricole la capacità produttiva annua degli impianti di produzione di energia rinnovabile non supera il consumo medio annuo di carburante dell’azienda agricola. Il biocarburante prodotto non deve essere venduto sul mercato;

-       relativamente alla realizzazione di un investimento per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili nelle aziende agricole, gli impianti di produzione di energia rinnovabile devono soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e la loro capacità produttiva annua non deve superare il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola stessa, compreso quello familiare. Per quanto riguarda l’elettricità, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale.

Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la generazione di energia elettrica da biomassa non sono ammissibili all’aiuto, a meno che sia utilizzata una percentuale minima dell’energia termica prodotta, che deve essere stabilita dagli Stati membri (punti 146-151).

In via generale, l’investimento deve essere realizzato da uno o più beneficiari o riguardare un bene materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari e perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

1-migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

2-migliorare le norme riguardanti l’ambiente naturale, l’igiene o il benessere degli animali;

3-creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento di energia sostenibile, l’efficienza energetica, nonché l’approvvigionamento e il risparmio idrico;

4-ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali o da animali protetti, nonché prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati dai suddetti eventi e fattori;

5-contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica;

6-contribuire alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;

7 - contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi (Punto 152).

Gli aiuti non possono essere concessi, salvo talune deroghe, nei seguenti casi:

1)      acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all’aiuto;

2)      acquisto e impianto di piante annuali;

3)      acquisto di animali;

4)      investimenti intesi a conformarsi alle norme nazionali o dell’Unione in vigore;

5)      costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;

6)      capitale circolante;

7)      cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata (punto 154).

L’intensità di aiuto non deve superare il 65% dei costi ammissibili. Essa può essere aumentata fino all’80% per i seguenti investimenti:

a)      investimenti connessi a uno o più obiettivi climatico-ambientali o al benessere degli animali;

b)      investimenti da parte di giovani agricoltori;

c)      investimenti nelle regioni ultra periferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.

L’intensità può essere aumentata fino al 100 % per gli investimenti non produttivi connessi a uno o più obiettivi climatico-ambientali, nonché per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo nonché investimenti connessi alla prevenzione e alla mitigazione del rischio di danni causati da calamità naturali, eventi eccezionali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali o animali protetti.

b)      aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole (Sezione 1.1.1.2), aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli o della commercializzazione di prodotti agricoli (Sezione 1.1.1.3). Su tali tipi di aiuti si rinvia alle sezioni pertinenti;

c)      aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all’avviamento delle attività agricole

Tali aiuti possono essere concessi unicamente per l’insediamento di giovani agricoltori e per l’avviamento delle attività agricole. L’aiuto non deve superare 100.000 euro e deve essere limitato a PMI (Sezione 1.1.2);

d)      aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo (Sezione 1.1.3). Su tali tipi di aiuti si rinvia alle sezioni pertinenti;

e)      gli aiuti per impegni agro-climatico-ambientali (Sezione1.1.4).

In tali ipotesi, gli Stati membri devono garantire che le imprese abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti richieste per attuare tali interventi, che sia resa disponibile una formazione adeguata a coloro che lo richiedono, nonché accesso alle competenze al fine di fornire assistenza agli agricoltori che si impegnano a modificare i loro sistemi di produzione. L’aiuto può essere concesso per le seguenti specie di animali da allevamento: bovini, ovini, caprini, equidi, suini, uccelli, conigli e api. È stabilito che tali categoria di aiuti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i beneficiari dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Gli aiuti inoltre devono essere erogati annualmente.

L’aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili e deve essere erogato per ettaro. In casi debitamente giustificati possono essere concessi aiuti sotto forma di somme forfettarie o di pagamenti una tantum per unità.

f)       aiuti per a favore del benessere degli animali (Sezione 1.1.5); aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (Par. 1.1.6); aiuti alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici Si rinvia, per essi, alle relative Sezioni.

g)      aiuti per l’agricoltura biologica (Sezione 1.1.8)

Possono essere concessi alle imprese o alle associazioni di imprese che si impegnano su base volontaria ad adottare o mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica quali definiti dal regolamento (UE) 2018/848, e coprono la compensazione, ai beneficiari, della totalità o di una parte dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Gli aiuti devono essere erogati annualmente. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere aiuti sotto forma di pagamenti una tantum per unità. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino a un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni. Se gli impegni sono assunti da associazioni di imprese, il massimale è del 30%. L’aiuto è concesso su base annuale.

h)      aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità (Sezione 1.1.9)

I regimi di qualità rilevanti ai fini dell’erogazione dell’aiuto devono essere (punto 274):

-       regimi di qualità dell’Unione o;

-       regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi a specifici criteri (cfr. punto 274, lett. b)), o

-       regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi alla Commissione, del 16 dicembre 2010, «Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari» riguardante i prodotti agricoli e alimentari.

i)       aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo (Sezione 1.1.10); aiuti alla cooperazione nel settore agricolo (Sezione 1.1.11). Si rinvia alle apposite Sezioni.

 

2. Aiuti connessi alla gestione dei rischi e delle crisi (Sezione 1.2)

Nell’autorizzare aiuti di Stato a favore di attività colpite da rischi e crisi, la Commissione terrà in considerazione la necessità di evitare indebite distorsioni della concorrenza esigendo dai produttori un contributo minimo per le perdite o per i costi connessi a tali misure, oppure l’adozione di altre misure adeguate per attenuare i rischi di distorsione della concorrenza e garantire che l’aiuto di Stato sia proporzionato alle perdite subite. Nella propria valutazione la Commissione terrà conto della necessità che il beneficiario adotti adeguate misure preventive per ridurre al minimo l’importo complessivo dell’aiuto concesso.

Tra tali aiuti, rientrano, in particolare:

a)      gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali (Sezione 1.2.1.1)

La Commissione dà un’interpretazione restrittiva ai concetti di «calamità naturale» e di «evento eccezionale» di cui all’art. 107, par. 2, lett. b) TFUE, confermata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. La Commissione considera come calamità naturali i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni. Inoltre la Commissione tiene conto che l’esenzione di categoria (dall’obbligo di notifica preventiva) considera anche i seguenti tipi di calamità naturali: trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale. In passato la Commissione ha considerato come eventi eccezionali le guerre, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. La Commissione continuerà a valutare, comunque, caso per caso.

Le condizioni (cumulative) affinché si possano riconoscere aiuti di Stato in tali ipotesi sono le seguenti:

-       l’autorità competente dello Stato membro ha riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale o di evento eccezionale del sinistro;

-       esiste un nesso causale diretto tra la calamità naturale o l’evento eccezionale e il danno subito dall’impresa.

I regimi di aiuto devono essere istituiti entro tre anni dalla data in cui si è verificato il sinistro e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni da tale data. I danni possono includere sia danni materiali (edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione) sia perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola.

Sono indicati i metodi di calcolo dei danni e della perdita di reddito. La Commissione può accettare altri metodi di calcolo, purché siano rappresentativi, non si basino su rese eccessivamente elevate e non comportino sovra compensazioni particolarmente rilevanti per nessuno dei beneficiari. La misurazione dell’entità del danno può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando indici biologici (quantità di biomassa persa) o indici equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale o indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale;

b)      aiuti destinati a compensare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali (Sezione 1.2.1.2)

Sono ammissibili ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. c) TFUE, secondo alle condizioni generali indicate negli orientamenti. Beneficiarie possono essere esclusivamente alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

Sono subordinati alle seguenti condizioni cumulative:

- l’autorità competente dello Stato membro ha riconosciuto formalmente il carattere di evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale;

- esiste un nesso causale diretto tra la calamità naturale o l’evento eccezionale e il danno subito dall’impresa.

L’aiuto deve essere pagato direttamente all’azienda interessata o a un’associazione o un’organizzazione di produttori di cui l’azienda è socia. I regimi di aiuto devono essere istituiti entro tre anni dalla data in cui si è verificata l’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni da tale data. I costi ammissibili sono i danni subiti come conseguenza diretta dell’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede l’aiuto o da un’impresa di assicurazione.

L’aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell’ambito di altre misure nazionali o dell’Unione o nell’ambito di polizze assicurative, non devono superare l’80% dei costi ammissibili. L’intensità di aiuto può essere aumentata fino al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici.

L’importo deve essere ridotto di almeno il 50 % se i beneficiari non abbiano stipulato una “polizza assicurativa o non abbiano versato contributi finanziari a fondi di mutualizzazione riconosciuti nello Stato membro a copertura almeno del 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione, e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per i quali è prevista una copertura assicurativa”[42].

c)      aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all’eradicazione di epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e infestazioni da parte di specie esotiche invasive e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali (Sezione 1.2.1.3); aiuti per i capi morti (Sezione 1.2.1.4); aiuti destinati a compensare danni causati ad animali protetti (Sezione 1.2.1.5); aiuti per il pagamento di premi assicurativi (Sezione 1.2.1.6); aiuti per i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione (Sezione 1.2.1.7). Si rinvia alle apposite pertinenti Sezioni.

3. Altri tipi di aiuti nel settore agricolo (Sezione 1.3)

Tra le altre tipologie di aiuti nel settore agricolo sono menzionati gli aiuti di Stato per la rilocalizzazione di attività agricole (Sezione 1.3.2), aiuti al settore zootecnico e gli aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli (Sezioni 1.3.3-1.3.4), nonché gli aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli (Sezione 1.3.6) e quelli per la ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo (Sezione 1.3.7).

Con riferimento agli aiuti al settore zootecnico, gli aiuti coprono i costi per l’adozione e la tenuta dei libri genealogici nonché per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto di terzi, fatta eccezione per i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte. Gli aiuti possono coprire fino al 100 % del finanziamento dei costi amministrativi connessi con l’adozione e la tenuta dei libri genealogici di cui al punto 454, lettera a) e fino al 70 % dei costi dei test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto di terzi (Sezione 1.3.3).

 

4. Aiuti nel settore forestale (Capitolo 2)

Essi consistono in uno delle seguenti tipologie di aiuto:

-       aiuti concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC o come finanziamento nazionale integrativo di un intervento di sviluppo rurale

-       aiuti finanziati esclusivamente con risorse nazionali.

Tuttavia, qualora gli aiuti a favore del settore forestale siano cofinanziati dal FEASR, la Commissione dichiarerà tali aiuti di Stato compatibili purché rispettino le condizioni seguenti:

a) sono previsti nei piani strategici della PAC elaborati in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 come aiuti cofinanziati dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti;

(b) non sono concessi a favore del capitale circolante, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono forniti sotto forma di strumenti finanziari;

(c) non sono concessi sotto forma di aiuti al funzionamento, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa dell’Unione pertinente;

(d) non sono concessi alle imprese in difficoltà (cfr. punto 33);

(e) non sono concessi a un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Tra le varie tipologie di aiuti nel settore forestale sono compresi (alle specifiche condizioni indicate nel Cap. 2):

- gli aiuti alla forestazione e all’imboschimento e per l’allestimento;

- gli aiuti alla rigenerazione o il rinnovamento di sistemi agroforestali, per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate;

- gli aiuti inerenti gli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

- gli aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale;

-gli aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta

-gli aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore forestale;

- gli aiuti alla manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi;

-gli aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore forestale.

3.3.3 Cumulo

Gli aiuti possono essere accordati anche nell’ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc a condizione che l’importo totale degli aiuti di Stato a favore di un’attività o di un progetto non superi i massimali di aiuto stabiliti nei presenti orientamenti.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se il cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto in questione in base ai presenti orientamenti. (Cap. 3, punto 103 ss.).

Gli aiuti autorizzati a norma dei presenti orientamenti non sono cumulabili con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove il cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nei presenti orientamenti.

5. PERIODO DI APPLICAZIONE e REVISIONE della DISCIPLINA

La disciplina descritta nei presenti orientamenti si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023 (Cap. 4, punti 655 e ss).

La Commissione applicherà i presenti orientamenti a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali è chiamata a decidere successivamente al 1° gennaio 2023, anche qualora le misure di aiuto siano state notificate anteriormente a tale data.

La Commissione ha proposto agli SM di modificare i rispettivi regimi di aiuto esistenti per rispettare i presenti orientamenti entro e non oltre il 30 giugno 2023 (Cap. 5, punto 659) e li ha invitati ad esprimere il loro accordo esplicito e incondizionato alle misure adeguate proposte entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente disciplina. Con la Comunicazione C/2023/556 pubblicata in GUUE del 24 ottobre 2023, la Commissione ha informato che gli Stati membri hanno espresso il loro accordo esplicito e incondizionato alle misure proposte.

La Commissione può comunque decidere di rivedere o modificare gli orientamenti in commento in qualsiasi momento, ove necessario per motivi connessi alla politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche dell’Unione, come la politica agricola e di sviluppo rurale o le politiche in materia di salute umana e animale, tutela fitosanitaria, ambiente e clima, o di impegni assunti in sede internazionale, o per qualsiasi altro giustificato motivo. (Cap. 3, punti 658).

6. RELAZIONI E MONITORAGGIO

Gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione e conservare una documentazione dettagliata per tutte le misure di aiuto, per consentire la verifica delle condizioni concernenti i costi ammissibili e l’intensità massima di aiuto. La documentazione deve essere conservata per 10 anni dalla data di concessione dell’aiuto e messa a disposizione della Commissione su richiesta (Cap. 3, sez. 3, punti 650-653).

 


 

Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo

I criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo sono stati adottati dalla Commissione, con la Comunicazione 2021/C 528/02, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea C528/10 del 31 dicembre 2021.

 

Gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi delle principali iniziative politiche dell’UE come il Green Deal europeo, la strategia dell’UE per l’idrogeno, NextGenerationEU e il Piano RepowerEU. La loro realizzazione spesso richiede una partecipazione significativa da parte delle autorità pubbliche, nei casi in cui altrimenti il mercato non finanzierebbe progetti del genere. I progetti IPCEI comportano infatti notevoli rischi, tecnologici e finanziari.

 

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un Importante Progetto di Comune Interesse Europeo.

 

La Comunicazione in esame stabilisce quindi le norme che si applicano quando il finanziamento pubblico di tali progetti costituisce un aiuto di Stato. In particolare, le norme mirano a garantire che l’aiuto non pregiudichi indebitamente le condizioni degli scambi tra Stati membri e a limitare al minimo necessario gli effetti di tali aiuti sugli scambi e sulla concorrenza.

 

La Tabella sinottica che segue espone in forma sintetica l’ambito di applicazione degli Orientamenti.


 

Disciplina degli aiuti di Stato per la realizzazione
di importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)

1. BASE GIURIDICA

Articolo 107, par. 3, lett. c) TFUE.

2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

La Comunicazione non si applica alle misure di aiuto alle:

·            imprese in difficoltà quali definite dagli Orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione (cfr. supra) o da Orientamenti successivi (Cap. 2, punto 10, lett. a));

·            imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno (Cap. 2, punto 10, lett. b));

3. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Aiuti di Stato a importanti progetti di comune interesse europeo realizzati in tutti i settori di attività economica. (Cap. 2, punto 9).

3.1 Categorie escluse

Sono escluse le misure di aiuto che, in virtù delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, rappresentano una violazione indissociabile del diritto dell’Unione, in particolare, sono escluse le misure di aiuto:

        i.               la cui concessione è subordinata all’obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato;

      ii.               la cui concessione o è subordinata all’obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

    iii.               che limitano la possibilità per il beneficiario di utilizzare in altri Stati membri i risultati ottenuti dalla ricerca, dallo sviluppo e dall’innovazione.

3.VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ

La valutazione di compatibilità si basa prima di tutto su criteri ordine generale, quali la verifica del rispetto dell’art.107, par.3, lett. c) TFUE, ai sensi della quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un Importante Progetto di Comune Interesse Europeo (Cap. 3, punto 11).

3.3.1 Criteri generali di compatibilità

Quanto al progetto, la proposta di aiuti deve riguardare un progetto individuale di cui sono chiaramente definiti gli obiettivi, le modalità di esecuzione, i partecipanti e il finanziamento.

Quanto al comune interesse europeo, il progetto deve:

·            rappresentare un importante contributo concreto, chiaro e identificabile al conseguimento degli obiettivi e delle strategie dell’Unione e deve avere un impatto significativo sulla crescita sostenibile[43], in conformità al principio «non arrecare un danno significativo» - DNSH (ex art. 17, Reg. 2020/852/UE o ad altre metodologie comparabili).

·            avere effetti positivi di ricaduta sul tessuto economico e sociale, chiaramente definiti in maniera concreta e identificabile

Di norma, il progetto deve coinvolgere almeno quattro Stati membri, salvo che la sua natura non giustifichi un numero inferiore, e i suoi vantaggi non devono essere limitati agli Stati membri finanziatori, bensì estendersi ad una porzione più vasta dell’Unione.

Tutti gli SM devono avere la reale possibilità di partecipare a un progetto emergente. Gli Stati notificanti devono dimostrare che tutti gli altri sono stati informati e che sono state date loro adeguate possibilità di partecipazione (Sezione 3.2.1, punti 14-20).

Oltre ai criteri cumulativi sopra indicati, la Commissione valuterà positivamente i seguenti elementi:

a)         partecipazione alla concezione del progetto da parte della Commissione, o di un delegato, quale la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI);

b)         partecipazione alla selezione del progetto da parte della Commissione, o un delegato (struttura esecutiva);

c)         partecipazione della Commissione (o di un delegato), e degli Stati membri partecipanti alla struttura di governance del progetto;

d)         il progetto prevede importanti interazioni collaborative, in particolare, tra imprese di grandi dimensioni e PMI, comprese le startup, in diversi Stati membri e promuove lo sviluppo di regioni più svantaggiate;

e)         il progetto è cofinanziato da parte dell’Unione in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente;

f)          il progetto comporta un contributo significativo di investitori privati indipendenti;

g)         il progetto si prefigge di porre rimedio ad una dipendenza strategica chiaramente identificata e significativa (Sezione 3.2.2, punto 21).

Ai fini dell’importanza del progetto, questo deve aver dimensioni o portata particolarmente importanti o implicare un livello molto significativo di rischi tecnologici o finanziari o entrambi (Sezione 3.3., punto 26).

 

Quanto alla necessità e proporzionalità dell’aiuto, questo non deve sovvenzionare costi di un progetto che l’impresa sosterrebbe comunque e non deve compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica. L’aiuto sarà considerato proporzionato solo se non sarebbe possibile ottenere gli stessi risultati con un aiuto di entità minore (scenario controfattuale che gli SM devono fornire alla Commissione). L’importo massimo di aiuto permesso sarà determinato considerando il deficit di finanziamento [44]individuato rispetto ai costi ammissibili. Se giustificato dall’analisi del deficit di finanziamento, l’intensità di aiuto può coprire tutti i costi ammissibili (indicati nell’Allegato alla Comunicazione) (Sezione 4.1, punti 30-34).

Quale ulteriore tutela per garantire necessità e proporzionalità dell’aiuto, la Commissione può richiedere allo Stato membro notificante di istituire un meccanismo di recupero, qualora il progetto sia più redditizio di quanto previsto dall’analisi del deficit di finanziamento notificata. Il meccanismo dovrebbe applicarsi soltanto agli investimenti che, sulla base dei risultati ex post dei flussi di cassa e degli esborsi di aiuti di Stato, raggiungono un tasso di rendimento superiore al costo del capitale dei beneficiari. Il meccanismo dovrebbe essere chiaramente definito in anticipo ed essere concepito in maniera tale da indurre i beneficiari a ottimizzare il rendimento degli investimenti e dei progetti.

La scelta dello strumento di aiuto deve essere fatta in funzione del fallimento del mercato o degli altri importanti fallimenti sistemici cui si intende porre rimedio. Ad es., se il problema è la mancanza di accesso ai finanziamenti, gli Stati dovrebbero normalmente ricorrere ad aiuti sotto forma di sostegno alla liquidità, quali prestiti o garanzie.

L’impresa deve inoltre farsi carico di un certo grado di condivisione dei rischi: lo strumento di aiuto da privilegiare dovrebbe generalmente essere un anticipo rimborsabile.

La selezione dei beneficiari attraverso una procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria è considerata un elemento positivo (Sezione 4.1, punti 35-41).

Infine, la Commissione valuterà i rischi di preclusioni del mercato e di creazione di posizioni dominanti. Così, per la costruzione di un’infrastruttura dovranno essere rispettati i principi di un accesso aperto e non discriminatorio a tale infrastruttura e di un metodo di determinazione dei prezzi e di gestione della rete non discriminatorio.

Nella valutazione dei potenziali effetti negativi sugli scambi, la Commissione verificherà se l’aiuto sia subordinato alla delocalizzazione di un’attività produttiva o di una qualsiasi altra attività del beneficiario dal territorio di un’altra parte contraente dell’accordo SEE verso il territorio dello Stato membro che concede l’aiuto. Tale condizione risulta avere degli effetti particolarmente pregiudizievoli per il mercato interno, indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nel SEE, ed è improbabile che venga compensata da eventuali effetti positivi(Sez. 4.2, punti 42-47).

3.3.2 Criteri speciali di compatibilità

I progetti di ricerca, innovazione e sviluppo (RSI) devono essere fortemente innovativi o costituire un importante valore aggiunto in termini di RSI alla luce dello stato dell’arte nel settore interessato.

I progetti che comportano la prima applicazione industriale[45] devono consentire lo sviluppo di un nuovo prodotto o servizio ad alto contenuto di ricerca e innovazione o la diffusione di un processo di produzione radicalmente innovativo. Non sono «prima applicazione industriale» gli aggiornamenti periodici, privi di dimensione innovativa, delle strutture esistenti e lo sviluppo di nuove versioni di prodotti esistenti.

I progetti infrastrutturali nei settori dell’ambiente, dell’energia, dei trasporti, della salute o della tecnologia digitale, nella misura in cui esulano casi sopra descritti, devono rivestire una grande importanza per le strategie dell’Unione relative ai settori indicati (compresa la sicurezza dell’approvvigionamento), oppure contribuire in misura significativa al mercato interno, non soltanto in tali settori specifici, e possono essere finanziati per il periodo precedente alla piena operatività, raggiunta con la fine dei lavori di costruzione (Sezione 3.2.2, punti 22-25).

3.3.3 Cumulo

Gli aiuti sono cumulabili con finanziamenti dell’Unione o altri aiuti di Stato, a condizione che l’importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito dalle normative vigenti del diritto dell’Unione (Sezione 4.1, punto 35).

5. PERIODO DI APPLICAZIONE

Il regolamento si applica a partire dal 1° gennaio 2022.

6. RELAZIONI E MONITORAGGIO

Gli Stati membri che partecipano allo stesso IPCEI, ogniqualvolta possibile, trasmettono alla Commissione una comunicazione congiunta che comprenda l’importante progetto di comune interesse europeo e ne dimostri l’ammissibilità.

L’esecuzione del progetto deve essere oggetto di relazioni periodiche. Se del caso, la Commissione può chiedere di svolgere una valutazione ex post (Sezione 5.1 e 5.2, punti 50-52).

Gli Stati membri devono inoltre pubblicare nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione (modulo per la trasparenza degli aiuti concessi) o in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello regionale o nazionale le informazioni sugli aiuti concessi di importo superiore a 100 mila euro (con identificazione del destinatario, dell’oggetto, dell’autorità che lo ha concesso, etc.) e ne devono conservare una documentazione dettagliata che deve essere conservata per 10 anni (Sezione 4.3, punti 48-49).

 


 

Disciplina degli aiuti di Stato sulle reti a banda ultra larga

La Disciplina degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga è stata adottata dalla Commissione con la Comunicazione 2023/C 36/01 pubblicata in GUUE il 31 gennaio 2023. Gli Orientamenti sono entrati in vigore l’1 febbraio 2023[46].

 

La connettività costituisce una componente fondamentale della trasformazione digitale. La pandemia di COVID-19 ha accentuato l’importanza di reti di comunicazione elettronica efficienti per i cittadini, le imprese e le istituzioni pubbliche. Il conseguimento degli obiettivi dell’Unione per il 2025 e il 2030 richiede investimenti adeguati.

 

Gli investitori privati costituiscono la prima fonte di investimento, che può essere integrata da fondi pubblici nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.

 

Una delle priorità fondamentali del PNRR è sostenere la transizione digitale attraverso misure di connettività volte in particolare a colmare il divario digitale tra zone urbane e rurali e a rimediare alle carenze del mercato per quanto riguarda lo sviluppo di reti efficienti. Il regolamento (UE) 2021/241 prevede che ciascuno Stato membro destini almeno il 20 % dei finanziamenti stanziati a misure che promuovono la transizione digitale. Al tempo stesso, le reti di comunicazione elettronica possono contribuire al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità. L’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione per il 2050 definito nella comunicazione sul Green Deal europeo e nel regolamento (UE) 2021/1119 non può essere raggiunto senza una profonda trasformazione della società in chiave digitale.

 

Il controllo degli aiuti di Stato in materia di banda larga è inteso a garantire che gli aiuti di Stato permettano la realizzazione di una copertura e di una fruizione della banda larga di livello migliore rispetto alla situazione in assenza di intervento statale e, nello stesso tempo, a sostenere servizi di migliore qualità, tariffe più accessibili e investimenti orientati alla competitività. Qualsiasi intervento con fondi statali dovrebbe limitare per quanto possibile il rischio che la misura di aiuto soppianti gli investimenti privati, snaturi gli incentivi agli investimenti commerciali e, in ultima analisi, falsi la concorrenza.

 

La Tabella sinottica che segue espone in forma sintetica l’ambito di applicazione degli Orientamenti.

 

Disciplina degli aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga

COM 2023/C 36/01

1. BASE GIURIDICA

Articolo 106, paragrafo 2, articolo 107, paragrafo 2, lettera a) e articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE.

2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Gli aiuti posso essere concessi a imprese.

Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese in difficoltà[47] come stabilito dagli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Nel valutare un aiuto a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che ha dichiarato un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno, la Commissione terrà conto dell’importo dell’aiuto che rimane da recuperare.

3. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Aiuti di Stato a sostegno dello sviluppo e della diffusione di reti e servizi a banda larga fissi e mobili.

Gli orientamenti distinguono tra:

- reti fisse di accesso ultraveloci: reti in fibra ottica e reti cablate avanzate che forniscono servizi con una velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps;

- reti mobili di accesso: reti di comunicazione senza fili che forniscono connettività agli utenti finali in qualsiasi punto dell’area coperta dalla rete utilizzando una o più norme per le telecomunicazioni mobili internazionali (International Mobile Telecommunications, «IMT»); nella fase attuale è ancora in corso l’installazione delle reti 4G in alcune parti d’Europa e le reti 5G non autonome si basano sulle reti 4G Long Term Evolution («LTE») e LTE-Advanced esistenti; in futuro le reti 5G diventeranno progressivamente autonome e non dipenderanno dalle reti 4G esistenti;

- reti di backhauling: porzione di una rete a banda larga che collega la rete dorsale alla rete di accesso; si tratta della porzione della rete in cui il traffico degli utenti finali è aggregato; sono un elemento portante sia delle reti di accesso fisse sia di quelle mobili e possono basarsi su soluzioni in rame, in fibra ottica, a microonde e satellitari.

3.1 Categorie escluse

I finanziamenti dell’Unione che sono gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell’Unione e che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri non costituiscono aiuti di Stato.

4.VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ

 

4.1 Valutazione della compatibilità a norma dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato

 

 

Gli Stati membri possono classificare la fornitura di servizi a banda larga come servizio di interesse economico generale («SIEG») a norma dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato[48] e sostenere lo sviluppo di una rete che fornisce tali servizi. La compensazione dei costi sostenuti per fornire tale servizio di interesse economico generale non costituisce un aiuto di Stato se sono soddisfatte le quattro condizioni cumulative di cui alla giurisprudenza Altmark[49]. La compensazione per la fornitura di un servizio di interesse economico generale che costituisca un aiuto di Stato sarà valutata in base alle norme applicabili agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico («pacchetto SIEG»).

Gli Stati membri non possono attribuire obblighi specifici di servizio pubblico a servizi che sono già forniti o possono essere forniti da imprese operanti in normali condizioni di mercato in modo soddisfacente e a condizioni, quali il prezzo, le caratteristiche qualitative oggettive, la continuità e l’accesso al servizio, coerenti con il pubblico interesse.

Nel valutare l’assenza di errore manifesto nella classificazione di un SIEG la Commissione prende in considerazione gli elementi seguenti:

a)         l’intervento sugli aiuti di Stato deve riguardare solo i settori in cui è possibile dimostrare che gli investitori privati non sono in grado di fornire l’accesso a servizi a banda larga adeguati;

b)        la rete deve offrire servizi a banda larga universali e a prezzi accessibili, alla luce delle circostanze nazionali, alla totalità dei locali dell’area interessata. Un sostegno concesso per il collegamento delle sole imprese non sarebbe sufficiente;

c)         la rete deve essere tecnologicamente neutrale;

d)        il fornitore di SIEG dovrebbe offrire libero accesso all’ingrosso in conformità della sezione 5.2.4.4 su base non discriminatoria [50];

e)         Nel caso in cui il fornitore di SIEG sia anche un’impresa verticalmente integrata, gli Stati membri dovrebbero introdurre adeguate misure di salvaguardia per evitare conflitti di interesse, indebite discriminazioni ed eventuali altri vantaggi indiretti occulti

4.2 Valutazione della compatibilità a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno li aiuti di Stato per lo sviluppo o la diffusione di reti e servizi a banda larga solo se essi contribuiscono allo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche (prima condizione) e sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (seconda condizione).

Nella valutazione di compatibilità, la Commissione esaminerà due aspetti:

a)         in base alla prima condizione, la Commissione esaminerà se l’aiuto sia destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, in particolare:

(i)        l’attività economica agevolata dall’aiuto;

(ii)     l’effetto di incentivazione dell’aiuto, vale a dire la possibilità che l’aiuto modifichi il comportamento delle imprese interessate spingendole a intraprendere un’attività supplementare, che non avrebbero svolto senza l’aiuto o avrebbero svolto soltanto in modo limitato, con diverse modalità o altrove;

(iii)   l’esistenza di una violazione di una disposizione del diritto dell’Unione in relazione alla misura in questione;

b)        in base alla seconda condizione, la Commissione pondererà gli effetti positivi dell’aiuto previsto e gli effetti negativi che l’aiuto può avere sul mercato interno in termini di distorsioni della concorrenza e di pregiudizi agli scambi causati dall’aiuto, e pertanto valuterà:

(i)        gli effetti positivi dell’aiuto;

(ii)     se l’aiuto è necessario ed è mirato a risolvere una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di assicurare, ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato o per risolvere questioni in materia di equità o coesione;

(iii)   se l’aiuto è uno strumento politico adeguato per conseguire il suo obiettivo;

(iv)    se l’aiuto è proporzionato e limitato al minimo indispensabile per stimolare gli investimenti o le attività supplementari nell’area interessata;

(v)      se l’aiuto è trasparente, in particolare se gli Stati membri, le parti interessate, il pubblico e la Commissione hanno facile accesso alle informazioni sugli aiuti concessi;

(vi)    gli effetti negativi dell’aiuto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

4.3. Criteri speciali di compatibilità

 

La Commissione ritiene che il mercato dei servizi a banda larga su rete fissa sia distinto da quello dei servizi a banda larga su rete mobile e pertanto le norme per la valutazione degli aiuti possono differire a seconda del mercato interessato.

4.3.1 Aiuti a favore dello sviluppo di reti a banda larga

La Commissione effettua una valutazione sulle seguenti condizioni, definendone in dettaglio i criteri:

a)         Prima condizione: facilitazione dello sviluppo di un’attività economica, che valuta i seguenti aspetti:

i) le reti come facilitatori delle attività economiche;

ii) l’effetto di incentivazione;

iii) la conformità ad altre disposizioni del diritto dell’Unione;

b)         Seconda condizione: l’aiuto non deve alterare indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse:

i) Effetti positivi dell’aiuto;

ii) Necessità dell’intervento statale (esistenza di fallimenti di mercato);

iii) Adeguatezza dell’aiuto in quanto strumento strategico;

iv) Proporzionalità dell’aiuto;

v) Trasparenza, rendicontazione, monitoraggio degli aiuti;

c)          Effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi:

La Commissione stima la portata della distorsione della concorrenza e degli effetti sugli scambi in termini di impatto sui concorrenti ed eventuale esclusione degli investimenti privati.

d)          Raffronto tra gli effetti positivi dell’aiuto e gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi;

Affinché l’aiuto di Stato sia compatibile con il mercato interno, gli effetti positivi devono essere superiori a quelli negativi.

PIANO DI VALUTAZIONE EX POST

La Commissione può esigere che i regimi siano soggetti a una valutazione ex post volta a verificare:

a) se le ipotesi e le condizioni che hanno portato alla decisione di compatibilità sono state realizzate;

b) l’efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi predefiniti;

c) l’impatto della misura di aiuto sui mercati e sulla concorrenza e il fatto che non si verifichino indebiti effetti di distorsione in misura contraria agli interessi dell’Unione per tutto il periodo di validità del regime di aiuto.


 

Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree

 

La disciplina degli Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree è stata adottata dalla Commissione con la Comunicazione 2014/C 99/03 pubblicata in GUUE il 4 aprile 2014. Gli orientamenti precisano a quali condizioni il finanziamento pubblico di aeroporti e compagnie aeree possa costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e, in tal caso, a quali condizioni esso possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

 

Gli aiuti al funzionamento degli aeroporti sono stati considerati compatibili con il mercato unico per un periodo transitorio di 10 anni, a decorrere dal 4 aprile 2014; sono inoltre state stabilite le condizioni alle quali gli aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti e delle compagnie aeree sono considerati compatibili con il mercato unico. In base agli Orientamenti, entro il 3 aprile 2024 tutti gli aeroporti devono aver raggiunto la piena copertura dei rispettivi costi di esercizio e dopo tale data gli aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti non saranno più considerati compatibili con il mercato interno, ad eccezione degli aiuti al funzionamento concessi in conformità alle norme orizzontali sugli aiuti di Stato, ad esempio in conformità alle norme applicabili al finanziamento dei servizi di interesse economico generale (SIEG).

 

Tuttavia, nel 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione (2018/C 456/06) che ha concesso la proroga fino al 3 aprile 2024 del regime specifico di aiuti al funzionamento per gli aeroporti con capacità fino a 700 000 passeggeri all’anno, inizialmente considerato ammissibile solo per cinque anni (prorogabili). Con la Comunicazione 2023/C 244/01 dell’11 luglio 2023 tale regime è stato ulteriormente prorogato fino al 3 aprile 2027.

 

Si ricorda che il settore del trasporto aereo è stato liberalizzato nel 1997 e da allora gli aeroporti UE hanno visto un crescente coinvolgimento delle imprese private: oltre l’80% delle imprese che gestiscono ogni anno quasi il 75% del traffico passeggeri risultavano nel 2016[51] costituite in forma societaria con una crescente partecipazione privata: il 41% degli aeroporti con azionisti privati, di cui il 39% totalmente privati e il resto gestiti in partenariato pubblico-privato.

La Tabella sinottica che segue espone in forma sintetica l’ambito di applicazione degli Orientamenti.

 

Disciplina degli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree

2014/C 99/03

1. BASE GIURIDICA

Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Aiuti di Stato concessi agli aeroporti (soggetto o gruppo di soggetti che esercita l’attività economica consistente nella fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree a titolo oneroso tramite i diritti aeroportuali) e alle compagnie aeree (compagnia aerea con una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro o da un membro dello Spazio aereo comune europeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008).

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, le norme sugli aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è una «impresa», cioè un soggetto che esercita un’attività economica, a prescindere dal rispettivo status giuridico o proprietà e dalle modalità di finanziamento. La Corte[52] ha sostenuto che le attività che di norma rientrano sotto la responsabilità dello Stato nell’esercizio dei suoi poteri pubblici (es. gestione del traffico aereo, servizi doganali, di polizia e antincendio, etc) non sono di natura economica e non rientrano nella sfera di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.

3. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Nella sentenza «Aéroports de Paris»[53], la Corte di giustizia ha stabilito che anche la gestione di un aeroporto consistente nella fornitura di servizi aeroportuali a compagnie aeree e a diversi fornitori di servizi costituisce un’attività economica. Dalla alla data della sentenza nella causa «Aéroports de Paris» (12 dicembre 2000), anche la costruzione e la gestione di infrastrutture aeroportuali devono essere considerate attività che rientrano nell’ambito del controllo degli aiuti di Stato.

3.1 Categorie di aiuti ammissibili

Il trasferimento di risorse statali può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, prestiti agevolati o altri tipi di condizioni preferenziali di finanziamento. Vi è coinvolgimento di risorse statali anche quando lo Stato offre un vantaggio in natura o sotto forma di servizi sovvenzionati, come i servizi aeroportuali.

Le risorse di un aeroporto pubblico costituiscono risorse pubbliche. Di conseguenza, un aeroporto pubblico può concedere un aiuto a una compagnia aerea che utilizza l’aeroporto qualora la decisione di concedere la misura sia imputabile allo Stato e siano soddisfatte le altre condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Al fine di valutare se un’impresa abbia beneficiato di un vantaggio economico viene applicato il cosiddetto test dell’operatore in un’economia di mercato («test MEO»), che si dovrebbe basare su corrette prospettive di redditività ex ante per il soggetto che concede il finanziamento: la Commissione valuta se tale finanziamento costituisca un aiuto verificando se, in circostanze analoghe, un operatore privato, tenendo conto della possibilità di ottenere un utile e astraendo da qualsiasi considerazione di carattere sociale, politico-regionale e settoriale, avrebbe concesso lo stesso finanziamento.

Pertanto, quando un aeroporto dispone di risorse pubbliche, in linea di principio si può escludere l’esistenza di un aiuto ad una compagnia aerea che utilizza l’aeroporto, quando il rapporto tra l’aeroporto e tale compagnia aerea è conforme al MEO. Di norma si tratta del caso in cui:

a) il prezzo praticato per i servizi aeroportuali corrisponde al prezzo di mercato, oppure

b) è possibile dimostrare attraverso un’analisi ex ante che l’accordo aeroporto/compagnia aerea porterà ad un aumento incrementale dei profitti per l’aeroporto.

In alcuni casi, i pubblici poteri possono definire determinate attività economiche svolte da aeroporti o da compagnie aeree come servizi di interesse economico generale («SIEG»), ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato e della giurisprudenza Altmark[54] e prevedere una compensazione per la prestazione di tali servizi.

Per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo, gli obblighi di servizio pubblico possono essere imposti soltanto in conformità al regolamento (CE) n. 1008/2008, solo per una rotta specifica o un gruppo di rotte.

Per quanto riguarda gli aeroporti, è possibile che la gestione complessiva di un aeroporto venga considerata un servizio di interesse economico generale, nel caso in cui parte dell’area potenzialmente servita dall’aeroporto rimarrebbe, in assenza di tale aeroporto, isolata dal resto dell’Unione, in misura tale da pregiudicarne lo sviluppo economico e sociale. In questi casi l’autorità pubblica può imporre un obbligo di servizio pubblico a un aeroporto per garantire che l’aeroporto rimanga aperto al traffico commerciale.

L’aiuto di Stato sotto forma di compensazione di un servizio pubblico è esentato dall’obbligo di notifica se sono soddisfatti i requisiti di cui alla decisione 2012/21/UE, relativa a:

a)         gli aeroporti nei quali la media del traffico annuale non supera i 200.000 passeggeri per l’intera durata dell’incarico relativo al SIEG, e

b)         alle compagnie aeree per quanto riguarda i collegamenti aerei verso isole nelle quali la media del traffico annuale non supera i 300 000 passeggeri.

3.2 Categorie escluse

Gli orientamenti non si applicano ad aiuti per la fornitura di servizi di assistenza a terra indipendentemente dalla circostanza che siano forniti dall’aeroporto stesso, da una compagnia aerea o da un fornitore di servizi di assistenza a terra a terzi.

4.VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ

 

4.1 Criteri generali di compatibilità

Valgono in generale i criteri di compatibilità ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del trattato:

a)         contributo a un obiettivo ben definito di interesse comune;

b)         necessità di un intervento statale;

c)         idoneità della misura di aiuto;

d)         effetto di incentivazione;

e)         proporzionalità dell’aiuto (aiuto limitato al minimo);

f)          assenza di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e gli scambi tra Stati membri;

g)         trasparenza dell’aiuto.

Tali criteri vengono interpretati in modo differenziato per gli aeroporti e le compagnie aeree secondo una serie di condizioni che vengono riportate di seguito (si vedano a seguire i criteri speciali di compatibilità).

Alcuni aeroporti e compagnie aeree sono specializzati nel trasporto di merci. La Commissione ritiene di non avere un’esperienza sufficiente per valutare la compatibilità degli aiuti a favore di aeroporti e compagnie aeree specializzati nel trasporto di merci per poter riassumere la propria prassi sotto forma di criteri specifici di compatibilità. Per tali categorie di imprese, la Commissione applica i principi comuni di compatibilità sopra citati attraverso un’analisi caso per caso.

4.2 Criteri di compatibilità per gli aiuti agli aeroporti

Si distinguono gli aiuti agli investimenti dagli aiuti al funzionamento, valutando i parametri di seguito indicati.

4.2.1 Aiuti agli investimenti a favore di aeroporti

a) contributo a un obiettivo di interesse comune; si valuta se l’aiuto:

- serve ad incrementare la mobilità dei cittadini dell’Unione e la connettività delle regioni mediante la creazione di punti di accesso a voli intraunionali; oppure

- aiuta a combattere la congestione del traffico aereo nei principali hub aeroportuali unionali; oppure

- facilita lo sviluppo regionale.

b) necessità dell’intervento statale; varia in funzione delle dimensioni di un aeroporto in quanto i fondi pubblici per finanziare investimenti in infrastrutture dipende dagli elevati costi fissi. Sono individuate le seguenti categorie di aeroporti:

- gli aeroporti con una capacità fino a 200.000 passeggeri all’anno potrebbero non essere in grado di coprire in larga misura i propri costi di capitale e di esercizio;

- gli aeroporti con un traffico annuo di passeggeri compreso fra 200.000 e 1 milione normalmente non sono in grado di coprire in larga misura i propri costi di capitale;

- gli aeroporti con un traffico annuo di passeggeri compreso tra 1 e 3 milioni mediamente dovrebbero essere in grado di coprire in maggior misura propri costi di capitale;

- gli aeroporti con un traffico annuo di passeggeri tra i 3 e i 5 milioni, dovrebbero, in linea di principio, essere in grado di coprire in larga misura la totalità dei propri costi (compresi i costi di esercizio e i costi di capitale), ma, in determinate circostanze specifiche, potrebbe essere necessario un aiuto pubblico per finanziare parte dei loro costi di capitale;

- gli aeroporti con un traffico annuo di passeggeri superiore a 5 milioni sono solitamente redditizi e in grado di coprire tutti i propri costi, tranne in circostanze estremamente eccezionali.

c) adeguatezza dell’aiuto di Stato in quanto strumento strategico: se uno Stato membro ha preso in considerazione altre opzioni strategiche e l’uso di uno strumento selettivo come l’aiuto di Stato sotto forma di sovvenzione diretta è stato messo a confronto con forme di aiuto meno distorsive (come prestiti, garanzie o anticipi rimborsabili), le misure in questione sono considerate uno strumento appropriato;

d) presenza di un effetto di incentivo: è necessario accertare se tale investimento non sarebbe stato effettuato o non lo sarebbe stato nella stessa misura in assenza di un aiuto di Stato. Se ciò è confermato, la Commissione conclude che la misura di aiuto ha un effetto di incentivo;

e) proporzionalità dell’importo dell’aiuto (aiuto limitato al minimo): l’aiuto agli investimenti deve limitarsi ai costi straordinari (al netto delle entrate straordinarie) che derivano dall’avvio del progetto/attività che beneficia dell’aiuto e non tanto al progetto/attività alternativi che il beneficiario avrebbe intrapreso nello scenario controfattuale, vale a dire se non avesse ricevuto l’aiuto; l’importo massimo consentito di un aiuto di Stato è espresso in percentuale dei costi ammissibili (intensità massima di aiuto). I costi ammissibili consistono nei costi relativi agli investimenti in infrastrutture aeroportuali, incluse spese di programmazione, infrastrutture di assistenza a terra (quali il nastro di riconsegna bagagli, ecc.) e attrezzature aeroportuali. I costi d’investimento relativi ad attività non aeronautiche (in particolare parcheggi, alberghi, ristoranti e uffici) non sono ammissibili.

Le intensità massime di aiuto in base alla dimensione dell’aeroporto, sono le seguenti:

a)         più di 3-5 milioni di passeggeri: fino al 25%;

b)         tra 1 e 3 milioni di passeggeri: fino al 50%;

c)         meno di 1 milione di passeggeri: fino al 75%.

Le intensità massime di aiuto per aiuti agli investimenti diretti a finanziare infrastrutture aeroportuali possono essere incrementate fino al 20% per gli aeroporti situati in regioni remote indipendentemente dalle loro dimensioni.

f) prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi: la Commissione, in linea di principio, nutre dubbi circa la compatibilità dell’investimento nell’infrastruttura aeroportuale di un aeroporto situato nel bacino di utenza di un aeroporto esistente quando l’aeroporto già esistente non funziona alla sua piena capacità o quasi. L’aeroporto, compresi eventuali investimenti per i quali viene erogato l’aiuto, deve essere aperto a tutti i potenziali utilizzatori e non deve essere destinato a un utente specifico. In caso di limitazione fisica di capacità, l’allocazione dovrebbe essere effettuata sulla base di criteri pertinenti, oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

A causa del rischio più elevato di distorsione di concorrenza che esse comportano, le seguenti misure di aiuto devono essere sempre notificate individualmente:

a)      aiuto agli investimenti a favore di aeroporti con traffico annuale medio superiore a 3 milioni di passeggeri;

b)      aiuto agli investimenti di intensità superiore al 75% a favore di un aeroporto con un traffico medio annuo inferiore a 1 milione di passeggeri esclusi gli aeroporti situati in regioni remote;

c)      aiuto agli investimenti concesso per il trasferimento di aeroporti;

d)      aiuto agli investimenti per il finanziamento di aeroporti misti passeggeri/merci che hanno gestito più di 200.000 tonnellate di merci nel corso dei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l’aiuto è stato notificato;

e)      aiuto agli investimenti finalizzato alla realizzazione di un nuovo aeroporto passeggeri (compresa la riconversione di un campo di aviazione esistente in aeroporto passeggeri);

f)       aiuto agli investimenti per la creazione o lo sviluppo di un aeroporto situato entro una distanza di 100 chilometri o 60 minuti di percorrenza in auto, bus, treno o treno ad alta velocità da un aeroporto esistente.

4.2.2 Aiuti al funzionamento a favore di aeroporti

Gli aiuti al funzionamento concessi ad aeroporti sia a titolo individuale, sia nell’ambito di un regime di aiuti, devono essere considerati compatibili con il mercato interno per un periodo transitorio di 10 anni a decorrere dal 4 aprile 2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) contributo a un obiettivo di interesse comune: valgono le stesse condizioni previste per gli aiuti agli investimenti;

b) necessità dell’intervento statale; varia in funzione delle dimensioni di un aeroporto. Sono individuate le seguenti categorie di aeroporti:

- gli aeroporti con una capacità fino a 200.000 passeggeri all’anno possono non essere in grado di coprire in larga misura i propri costi di esercizio;

- gli aeroporti con un traffico annuo compreso fra 200.000 e 700.000 passeggeri possono non essere in grado di coprire una parte consistente dei propri costi di esercizio;

- gli aeroporti con un traffico annuo di passeggeri compreso tra 700.000 e 1 milione in generale dovrebbero essere in grado di coprire una percentuale maggiore dei propri costi di esercizio;

- gli aeroporti con un traffico annuo di passeggeri compreso tra 1 e 3 milioni, mediamente dovrebbero essere in grado di coprire la maggior parte dei propri costi di esercizio;

- gli aeroporti con un traffico annuo di passeggeri superiore a 3 milioni sono in genere redditizi a livello operativo e dovrebbero essere in grado di coprire i loro costi di esercizio.

Pertanto la Commissione ritiene che per essere ammissibile all’aiuto al funzionamento, il traffico annuo dell’aeroporto non debba superare i 3 milioni di passeggeri.

c) adeguatezza dell’aiuto di Stato in quanto strumento strategico: l’importo dell’aiuto deve, in linea di massima, essere stabilito ex ante come importo fisso che copra il previsto deficit di finanziamento di esercizio (determinati sulla base di un piano industriale ex ante) durante un periodo transitorio di 10 anni. Per tali ragioni nessun aumento ex post dell’ammontare dell’aiuto dovrebbe, in linea di principio, essere considerato compatibile con il mercato interno.

d) presenza di un effetto di incentivo: gli aiuti al funzionamento hanno un effetto di incentivo se è probabile che, in assenza dell’aiuto, e tenendo conto dell’eventuale presenza di aiuti all’investimento e del livello di traffico, il livello di attività economica dell’aeroporto in questione sarebbe notevolmente ridotto.

e) proporzionalità dell’importo dell’aiuto (aiuto limitato al minimo): gli aiuti al funzionamento devono limitarsi al minimo necessario per realizzare l’attività oggetto dell’aiuto. Il piano industriale dell’aeroporto deve fare in modo che, alla fine del periodo transitorio, i costi di esercizio possano essere integralmente coperti. In ogni caso, l’importo massimo di aiuto consentito durante l’intero periodo transitorio sarà limitato al 50% del deficit di finanziamento iniziale per un periodo di 10 anni. L’importo di aiuto massimo ammissibile per gli aeroporti fino a 700 mila passeggeri all’anno sarà dell’80% del deficit di finanziamento di esercizio iniziale per un periodo di cinque anni dopo l’inizio del periodo transitorio (poi prorogato per altri 5 anni e successivamente per altri tre anni, quindi fino al 3 aprile 2027).

f) prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi: gli aiuti al funzionamento per un aeroporto situato nello stesso bacino di utenza sono considerati compatibili con il mercato interno soltanto se gli Stati membri sono in grado di dimostrare che tutti gli aeroporti nello stesso bacino di utenza saranno in grado di coprire pienamente i costi di esercizio alla fine del periodo transitorio. Gli aeroporti devono essere aperti a tutti i potenziali utenti e non essere riservati a un utente specifico. In caso di limitazione fisica di capacità, l’allocazione dovrebbe essere effettuata sulla base di criteri pertinenti, oggettivi, trasparenti e non discriminatori. La Commissione approverà aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti per un periodo transitorio di 10 anni a decorrere dal 4 aprile 2014.

A causa del rischio più elevato di distorsione di concorrenza che esse comportano, le seguenti misure di aiuto devono essere sempre notificate individualmente:

a)            aiuto al funzionamento per il finanziamento di aeroporti misti passeggeri/merci che hanno gestito più di 200.000 tonnellate di merci nel corso dei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l’aiuto è stato notificato;

b)            aiuto al funzionamento a un aeroporto, se altri aeroporti si trovano in un raggio di 100 Km o a 60 minuti di percorrenza in auto, bus, treno o treno ad alta velocità.

4.3 Criteri di compatibilità per gli aiuti alle compagnie aeree

Un aiuto di Stato concesso a compagnie aeree per il lancio di una nuova rotta allo scopo di migliorare la connettività di una regione viene considerato compatibile con il mercato interno se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) contributo a un obiettivo di interesse comune: se l’aiuto:

- migliora la mobilità dei cittadini dell’Unione e la connettività delle regioni aprendo nuove rotte; oppure

- facilita lo sviluppo regionale di regioni remote.

b) necessità dell’intervento statale: l’aiuto all’avviamento è considerato compatibile soltanto per rotte che collegano un aeroporto con meno di 3 milioni di passeggeri l’anno con un altro aeroporto all’interno dello spazio aereo comune europeo. Gli aiuti di avviamento a rotte che collegano un aeroporto situato in una regione remota con un altro aeroporto (all’interno o all’esterno dello spazio aereo comune europeo) sono compatibili indipendentemente dalle dimensioni degli aeroporti interessati. Gli aiuti di avviamento a rotte che collegano un aeroporto con più di 3 milioni di passeggeri all’anno e meno di 5 milioni di passeggeri all’anno, che non si trovano in regioni remote possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo in casi eccezionali debitamente motivati; gli aiuti di avviamento a rotte che collegano un aeroporto con più di 5 milioni di passeggeri all’anno che non si trovano in regioni remote non possono essere considerati compatibili con il mercato interno.

c) adeguatezza dell’aiuto di Stato in quanto strumento strategico: gli Stati membri devono dimostrare che l’aiuto è adeguato a raggiungere l’obiettivo prefissato o per risolvere i problemi per i quali è stato deciso. Una misura di aiuto non viene considerata compatibile con il mercato interno se altri strumenti strategici o di aiuto meno distorsivi consentono di conseguire lo stesso obiettivo. Un piano industriale ex ante preparato dalla compagnia aerea deve prevedere che la rotta che riceve l’aiuto presenti prospettive di redditività per la compagnia aerea senza finanziamento pubblico dopo 3 anni. In assenza di un piano industriale per una rotta, le compagnie aeree devono impegnarsi in modo irrevocabile con l’aeroporto a operare la rotta di cui trattasi per un periodo almeno pari a quello per cui hanno ricevuto gli aiuti all’avviamento;

d) presenza di un effetto di incentivo: gli aiuti di avviamento a compagnie aeree hanno un effetto di incentivazione se è probabile che, in assenza dell’aiuto, il livello dell’attività economica della compagnia presso l’aeroporto in questione non sarebbe aumentato, ad esempio, in assenza dell’aiuto la nuova rotta non sarebbe stata attivata,

e) proporzionalità dell’importo dell’aiuto (aiuto limitato al minimo): l’aiuto all’avviamento può coprire fino al 50% dei diritti aeroportuali in relazione a una rotta per un periodo massimo di tre anni. I costi ammissibili sono i diritti aeroportuali in relazione alla rotta;

f) prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi: quando un collegamento (ad esempio una coppia di città) che sarà operato attraverso una nuova rotta viene già effettuato da un servizio ferroviario ad alta velocità o da un altro aeroporto nello stesso bacino di utenza in condizioni analoghe, in particolare per quanto riguarda la durata del viaggio, tale rotta aerea non sarà ammissibile agli aiuti all’avviamento. Un organismo pubblico che intenda concedere un aiuto di avviamento a una compagnia aerea per una nuova rotta, tramite o meno un aeroporto, è tenuto a rendere pubblico per tempo il proprio progetto e dandovi una pubblicità sufficiente a permettere a tutte le compagnie aeree interessate di proporre i propri servizi. Gli aiuti all’avviamento non possono cumularsi con altri tipi di aiuti di Stato concessi per l’esercizio di una rotta.

A causa dell’elevato rischio di distorsione di concorrenza, gli aiuti all’avviamento ad aeroporti non situati in regioni remote con un traffico medio annuale superiore a 3 milioni di passeggeri devono sempre essere notificati individualmente.

4.4 Aiuti a carattere sociale

Gli aiuti a carattere sociale per i servizi di trasporto aereo sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti cumulativi:

a) l’aiuto deve essere effettivamente a favore di consumatori finali;
b) l’aiuto deve avere un carattere sociale, ossia deve, in linea di principio, riguardare solo alcune categorie di passeggeri che viaggiano su una tratta (ad esempio bambini, persone con disabilità, persone con basso reddito, studenti, persone anziane). Tuttavia, nel caso in cui la rotta in questione serva a collegare aree remote, regioni ultraperiferiche, isole, e aree scarsamente popolate, l’aiuto potrebbe riguardare l’intera popolazione della regione interessata;

c) l’aiuto deve essere concesso senza discriminazioni per quanto riguarda l’origine dei servizi, vale a dire indipendentemente dalle compagnie aeree che effettuano i servizi in questione

5. PERIODO DI APPLICAZIONE e REVISIONE della DISCIPLINA

Gli orientamenti si applicano per 10 anni a decorrere dal 4 aprile 2014. Per gli aeroporti con un traffico annuale fino a 700 mila passeggeri la Commissione approverà aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti per un periodo transitorio di 13 anni a decorrere dal 4 aprile 2014.

6. RELAZIONI E MONITORAGGIO

Gli Stati membri sono tenuti a presentare relazioni annuali alla Commissione.

Gli Stati membri assicurano la conservazione della documentazione dettagliata relativa a tutte le misure concernenti la concessione di un aiuto. Gli Stati membri devono presentare una relazione periodica (su base annuale) sui progressi compiuti sotto il profilo della riduzione degli aiuti al funzionamento per ogni aeroporto che beneficia di tale aiuto.

 



[1]      Cfr. Cap. 3, punto 20, della Comunicazione.

[2]      Si rinvia al comunicato stampa della Commissione del 27 gennaio 2022.

[3]      Per la definizione di imprese in difficoltà, cfr. Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, C 2014/C249/01.

[4]      La Comunicazione definisce tutela dell’ambiente qualsiasi azione o attività volta a ridurre o a prevenire l’inquinamento, gli impatti ambientali negativi o altri danni all’ambiente fisico (inclusi aria, acqua e suolo), agli ecosistemi o alle risorse naturali causati da attività umane, comprese le azioni dirette ad attenuare i cambiamenti climatici, a ridurre il rischio di tali danni, proteggere e ripristinare la biodiversità o a promuovere un uso più efficiente delle risorse naturali, tra cui le misure di risparmio energetico e l’impiego di fonti di energia rinnovabili e di altre tecniche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti, nonché a effettuare una transizione verso modelli di economia circolare per ridurre l’uso di materiali primari e aumentare l’efficienza. Sono incluse anche azioni che potenziano la capacità di adattamento e riducono al minimo la vulnerabilità agli impatti climatici (Par. 2.4, punto 19, n. 39).

[5]      Per quelli più piccoli, prevale la disciplina contenuta negli orientamenti per il settore dell’aviazione - C 2014/C099/03, p. 17, lett. b).

[6]      La produzione di biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere può creare un’ulteriore domanda di terreni e condurre ad estendere i terreni agricoli in aree che presentano elevate scorte di carbonio, come foreste, zone umide e torbiere, causando ulteriori emissioni di gas a effetto serra. Pertanto la Commissione riterrà, in linea di principio, che gli aiuti di Stato per i biocarburanti, i bioliquidi, il biogas e i combustibili da biomassa che superano i massimali di ammissibilità presi in considerazione nel calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili nello Stato membro interessato conformemente all’articolo 26 della Direttiva RED II, abbia scarse probabilità di produrre effetti positivi in grado di controbilanciare gli effetti negativi della misura.

[7]      Compresi gli elettrolizzatori collegati alla rete che hanno concluso accordi per l’acquisto di energia elettrica da FER con operatori economici produttori di energia elettrica rinnovabile che soddisfano le condizioni stabilite nel regolamento delegato della Commissione adottato ai sensi dell’art. 27, par. 3, della Direttiva RED II.

[8]    La deroga è ammessa, in particolare, quando:

a) l’offerta potenziale o il numero di potenziali partecipanti è insufficiente a garantire la concorrenza;

b) i beneficiari sono piccoli progetti (di produzione di energia elettrica con capacità installata = o > a 1 MW; per il consumo di energia elettrica, progetti con una domanda massima = o < a 1 MW; per le tecnologie di produzione di calore e gas, progetti con capacità installata = o < a 1 MW o equivalente; per i progetti di comunità di energia rinnovabile (CER) interamente di proprietà di PMI con una capacità installata o una domanda massima = o < a 6 MW; per i progetti interamente di PMI o micro imprese o CER per la sola produzione di energia eolica con capacità installata =o < a 18 MW; misure di efficienza energetica he non comportano produzione di energia a beneficio di PMI, i cui beneficiari ricevono meno di 300 mila euro a progetto);

c) il progetto è stato selezionato con una procedura aperta per partecipare a un ampio progetto transfrontaliero integrato e deve applicare una tecnologia innovativa frutto delle attività di R&S&I condotte dal beneficiario o da altra entità.

[9]    Un contratto per differenza conferisce al beneficiario il diritto a un pagamento pari alla differenza tra un prezzo di esercizio (strike price) fisso e un prezzo di riferimento, ad esempio un prezzo di mercato, per unità di produzione. Negli ultimi anni questi contratti sono stati utilizzati per misure di produzione di energia elettrica ma potrebbero, secondo la Commissione, anche prevedere un prezzo di riferimento legato al sistema ETS, come i contratti per differenza sul carbonio. Tali contratti possono essere uno strumento utile per portare sul mercato tecnologie innovative. I contratti per differenza possono anche prevedere rimborsi da parte dei beneficiari ai contribuenti o ai consumatori per i periodi in cui il prezzo di riferimento supera il prezzo di esercizio.

[10]   Secondo la Commissione, le autorizzazioni scambiabili possono comportare l’intervento di aiuti di Stato, in particolare quando gli Stati membri concedono autorizzazioni o quote a un valore inferiore a quello di mercato.

[11]   A tal fine i beneficiari copriranno almeno il 50 % del loro consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 % sarà coperto da uno strumento quale un contratto di compravendita di energia elettrica o almeno il 5 % sarà coperto dalla produzione elettrica nel sito o in prossimità del sito.

[12]   Le entrate e le spese classificate come finanziarie o straordinarie nei conti aziendali sono escluse dal valore aggiunto.

[13]   A tal fine i beneficiari copriranno almeno il 50 % del loro consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 % sarà coperto da uno strumento quale un contratto di compravendita di energia elettrica o almeno il 5 % sarà coperto dalla produzione elettrica nel sito o in prossimità del sito.

[14]   La sezione si applica purché la misura non rientri nell’ambito di applicazione della decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive.

[15]   La Commissione può ritenere che un’impresa non possa farsi carico dei costi di riparazione del danno ambientale da essa causato qualora abbia cessato di esistere legalmente e nessun’altra impresa possa essere considerata come suo successore legale o economico o qualora non vi siano garanzie finanziarie per far fronte ai costi di riparazione.

[16]    Sono infrastrutture di prova e sperimentazione le strutture, impianti, capacità e risorse, quali banchi di prova, linee pilota, dimostratori, impianti di prova o laboratori viventi, e relativi servizi di sostegno, che sono utilizzati prevalentemente da imprese, in particolare le PMI, che cercano sostegno per le attività di prova e di sperimentazione al fine di sviluppare processi e servizi nuovi o migliorati e di collaudare e aggiornare le tecnologie per ottenere progressi nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale. L’accesso alle infrastrutture finanziate con fondi pubblici è aperto a diversi utenti e deve essere concesso su base trasparente e non discriminatoria e a condizioni di mercato (Par. 1.3, Punto 16, let. ll)).

[17]    Cfr. Cap. 3, punto 20, della Comunicazione.

[18]    Si rinvia al comunicato stampa della Commissione del 27 gennaio 2022.

[19]    Secondo la Comunicazione, è organismo di ricerca l’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale è svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Se tale entità svolge anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi devono formare oggetto di contabilità separata (Par. 1.3, Punto 16, let. ff)).

[20]    Laddove il medesimo soggetto svolga attività economiche e non, il finanziamento pubblico dell’attività non economica non ricade nell’ambito di applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato ex art. 107 par. 1 TFUE, se i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti e entrate possono essere nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti finanziari annui della pertinente entità.

[21]    Secondo la Comunicazione, sono infrastrutture di ricerca, gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture dell’informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione. Le infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (rete organizzata di risorse) (Par. 1.3, Punto 16, let. gg)).

[22]    Per la definizione di imprese in difficoltà, cfr. Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, C 2014/C249/01.

[23]    Tali aiuti sono ammessi in considerazione del fatto che gli elevati costi di investimento iniziali per l’acquisizione di attrezzature e impianti scientifici all’avanguardia utilizzati per le attività di ricerca in fase iniziale, prevalentemente da parte della comunità scientifica, rendono spesso impossibile reperire sul mercato i finanziamenti necessari.

[24]    Il carattere non economico di tali attività non viene meno se la prestazione dei servizi corrispondenti è appaltata a terzi con procedura di gara aperta. Inoltre, se un organismo o un’infrastruttura di ricerca sono utilizzati tanto per attività economiche che non economiche, i finanziamenti pubblici rientrano nelle norme in materia di aiuti di Stato solo nella misura in cui coprono i costi connessi ad attività economiche.

Se l’organismo o l’infrastruttura di ricerca sono utilizzati per svolgere attività economiche, quali la locazione di attrezzature o laboratori alle imprese, la fornitura di servizi a imprese o l’esecuzione di contratti di ricerca, il finanziamento pubblico di tali attività economiche sarà generalmente considerato aiuto di Stato.

[25]    Per assegnare le diverse attività alla categoria pertinente, la Commissione si baserà sulla propria prassi nonché sugli esempi e sui chiarimenti specifici contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE.

[26]    Cfr. Cap. 3, punto 20, della Comunicazione.

[27]    Si rinvia al comunicato stampa della Commissione del 27 gennaio 2022.

[28]    Cfr. Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie (GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13).

[29]    La Commissione richiede che la remunerazione sia fissata a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato nella comunicazione sul tasso di riferimento per le imprese deboli che presentano un livello di garanzia normale e sia incrementata di almeno 50 punti base per gli aiuti per il salvataggio la cui autorizzazione sia prorogata. Ove sia dimostrato che il tasso sopra indicato non rappresenta un parametro di riferimento adeguato, ad esempio se differisce sostanzialmente dai prezzi di mercato di strumenti simili recentemente emessi dal beneficiario, la Commissione può adeguare di conseguenza il livello di remunerazione richiesta.

[30]    E, in particolare, che in particolare, che : a) l’uscita dal mercato di PMI innovative o con un alto potenziale di crescita comporta il rischio di conseguenze negative; b) l’uscita dal mercato di un’impresa che ha sviluppato estesi collegamenti con altre imprese locali o regionali, in particolare altre PMI, avrebbe potenziali conseguenze negative; c) il fallimento o gli incentivi negativi sui mercati del credito spingerebbero un’impresa altrimenti redditizia al fallimento; oppure d) emergerebbero situazioni analoghe di difficoltà debitamente giustificate dal beneficiario. i beneficiari nell’ambito di regimi non saranno tenuti a presentare uno studio di mercato (Punti 107-108).

[31]    La remunerazione per il sostegno temporaneo per la ristrutturazione deve essere fissata a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione per le imprese deboli che presentano un livello di garanzia normale (attualmente IBOR a 1 anno maggiorato di 400 punti base) . Per fornire incentivi all’uscita, il tasso dovrebbe aumentare di almeno 50 punti base trascorsi 12 mesi dall’erogazione della prima rata al beneficiario (dai quali va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio).

[32] Comunicazione della Commissione (2023/C 194/05) che modifica il punto 188 e gli allegati I e IV degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per quanto riguarda la revisione intermedia delle carte degli aiuti a finalità regionale per il periodo dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2027punto 188 e gli allegati I e IV.

[33]    Cfr. Cap. 3, punto 22, della Comunicazione.

[34]    Per la definizione di imprese in difficoltà, cfr. Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, C 2014/C249/01.

[35]    In particolare, la definizione di “imprese a media capitalizzazione innovative” ai sensi degli orientamenti viene allineata alla definizione di “imprese innovative” di cui al GBER, affinché non vi siano più incoerenze. Inoltre, la definizione è ampliata per includere anche le imprese a media capitalizzazione, che hanno partecipato a iniziative dell’UE selezionate o hanno ricevuto un investimento a titolo di tali iniziative, come quella per l’imprenditoria spaziale CASSINI, oppure del Consiglio europeo per l’innovazione e delle sue risorse.

[36]    La PAC è fondata su due pilastri:il Fondo europeo agricolo di garanzia, «FEAGA», e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, «FEASR» che, insieme, garantiscono un livello di sostegno fondamentale per gli agricoltori e le zone rurali dell’Unione, creando le condizioni per il mantenimento di un’agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell’Unione.

[37]    Si veda, in proposito, il comunicato stampa della Commissione del 14 gennaio 2022.

[38]    Qualora il beneficiario dell’aiuto sia un’impresa in difficoltà quale definita al punto 33, gli aiuti verranno valutati in conformità degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

[39]    Le norme sugli aiuti di Stato non si applicano pertanto né al cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale (parte FEASR e parte nazionale) né ai finanziamenti nazionali integrativi che si aggiungono a tali misure, purché l’intervento in questione sia collegato a un’attività agricola che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 del trattato e che fa parte di un piano strategico della PAC (Paragrafo 2.1, Punto 14).

[40]    Cofinanziato dal FEASR a norma e in conformità del regolamento (UE) 2021/2115.

[41]    Quali definiti all’articolo 2, punto (33) della direttiva (UE) 2018/2001.

[42]    La riduzione non si applicherà soltanto se lo Stato membro è in grado di dimostrare in modo convincente che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente profusi, non era disponibile, alla data in cui si è prodotto il danno, alcuna assicurazione a prezzi abbordabili a copertura dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione considerati.

[43]    Per esempio, rivestire particolare rilevanza, tra gli altri, per il Green Deal europeo, la Strategia digitale, il decennio digitale, la nuova strategia industriale per l’Europa, Next Generation EU, l’Unione europea della salute, il nuovo spazio europeo della ricerca e dell’innovazione, il nuovo piano d’azione per l’economia circolare o l’obiettivo dell’Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

[44]    Il deficit di finanziamento si riferisce alla differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi nel corso della durata dell’investimento, attualizzati al loro valore corrente sulla base di un appropriato fattore di attualizzazione, che riflette il tasso di rendimento necessario affinché il beneficiario realizzi il progetto, in particolare in considerazione dei rischi connessi. I costi ammissibili sono quelli indicati nell’allegato.

[45]    Per «prima applicazione industriale» la Comunicazione intende l’ampliamento di impianti pilota, impianti di dimostrazione o prime attrezzature e strutture per svolgere le fasi successive alla linea pilota, compresa la fase di test e la realizzazione della produzione per lotti, ma non la produzione di massa né le attività commerciali.

[46]    Si rinvia anche alla Decisione dell’autorità di vigilanza EFTA (Associazione europea di libero scambio) n. 004/23/col dell’8 febbraio 2023 con la quale l’Autorità ha dischiarato che si atterrà ai principi e alle linee guida stabiliti negli orientamenti sulla banda larga 2022 per valutare la compatibilità di tutti gli aiuti a favore di reti a banda larga notificati rispetto ai quali sia chiamata a decidere dopo la data di entrata in vigore degli orientamenti.

[47]    Per la definizione di imprese in difficoltà, cfr. Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, C 2014/C249/01.

[48]     Secondo la giurisprudenza, le imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale devono aver ricevuto detto incarico con un atto di una pubblica autorità. Ad esempio, un SIEG può essere affidato a un’impresa tramite una concessione di servizio pubblico; cfr. la sentenza del 13 giugno 2000, EPAC/Commissione, cause riunite T-204/97 e T-270/97, EU: T:2000:148, punto 126, e sentenza del 15 giugno 2005, Fred Olsen/Commissione, T-17/02, EU:T:2005:218, punti 186, 188 e 189.

[49]    Sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00 EU:C:2003:415, punti da 87 a 95.

 

[50]    Per l’attuazione degli obblighi di servizio universale si applicano le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972.

[51]    Cfr. Rapporto ACI EUROPE (Airport Council International) “The Ownership of Europe’s Airports“.

[52]    Causa C-118/85, Commissione/Repubblica Italiana, punti 7 e 8.

[53]    Causa T-128/98, Aéroports de Paris/Commissione (Raccolta 2000, pag. II-3929), confermata dalla causa C-82/01 (Raccolta 2002, pag. I-09297).

[54]    Cfr. sentenza Altmark (Causa C-280/00), punti da 86 a 93. Il finanziamento pubblico per la fornitura di un SIEG non comporta un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato se sono rispettate le seguenti quattro condizioni: a) il beneficiario di un meccanismo di finanziamento di Stato per un SIEG deve essere formalmente incaricato della fornitura e dell’espletamento di un SIEG, i cui obblighi devono essere chiaramente definiti, b) i parametri per il calcolo della compensazione devono essere stabiliti in anticipo in modo oggettivo e trasparente; c) la compensazione non può essere superiore a quanto è necessario per coprire la totalità o parte dei costi sostenuti nell’espletamento del SIEG, tenendo conto delle relative entrate e di un utile ragionevole per espletare tali obblighi e d) quando il beneficiario non è scelto in base ad una procedura di appalto pubblico, che permette la fornitura del servizio al minor costo per la comunità, il livello di compensazione concesso deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa tipo, ben gestita, avrebbe sostenuto per espletare tali obblighi, tenendo conto delle relative entrate e di un utile ragionevole.