Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Attività Produttive
Titolo: Gli aiuti di Stato - Parte generale
Serie: Documentazione e ricerche   Numero: 67
Data: 25/11/2024
Organi della Camera: X Attività produttive

 

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione e ricerche

 

 

Gli aiuti di Stato

 

Disciplina europea e nazionale

 

Parte generale

 

 

 

 

 

 

 

n. 67

 

 

 

25 novembre 2024

 


Servizio Studi

Dipartimento Attività produttive

 

( 066760-3403 * st_attprod@camera.it - @CD_attProd

 

 

 

 

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File: AP0059.docx


 

I N D I C E

 

 

 

Premessa.............................................................................................................. 3

1. Il TFUE e la principale normativa europea di diritto derivato in materia di aiuti di Stato 9

§  1.1 Divieto di aiuti di Stato (art. 107, par 1, TFUE)..................................... 9

§  1.2. Le deroghe al principio di incompatibilità degli aiuti di Stato (art. 107, par. 2 e 3)   16

§  1.3 L’obbligo di notifica preventiva degli aiuti di Stato e le eccezioni consentite (art. 108 e art. 109 TFUE).................................................................................................... 22

§  1.4 Il principio di trasparenza degli aiuti di Stato....................................... 23

§  1.5 Aiuti di Stato illegali, incompatibili e abusivi: le conseguenze............. 27

2. I “regolamenti di esenzione” GBER, ABER, FIBER e i Regolamenti “de minimis” 33

§  2.1. “General Block Exemption Regulations (GBER)”............................... 34

§  2.2. I regolamenti “de minimis”.................................................................. 39

3. I Quadri temporanei per gli aiuti di Stato durante la pandemia e durante l’attuale fase di crisi e transizione......................................................................................................... 50

§  3.1 Il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato durante la pandemia: il “Temporary Framework COVID-19”.................................................................................................. 50

§  3.2 Il nuovo Quadro temporaneo di crisi e transizione............................... 56

4. Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) e disciplina sugli aiuti di Stato 81

5. Casi di norme nazionali recanti aiuti di Stato................................................. 83

Appendice

Categorie di aiuti ammissibili ed esclusioni ai sensi del GBER........................... 93

 


Premessa

Sin dai lavori preparatori del Trattato di Roma del 1957, la questione degli aiuti di Stato è stata inquadrata e valutata alla luce della politica della concorrenza[1].

Alla base della politica della concorrenza vi è l’idea che l’economia di mercato sia “condizione essenziale per fornire ai consumatori i prodotti che desiderano a prezzi contenuti”, creando un contesto competitivo in cui “le imprese efficienti e innovative vengono debitamente ricompensate”[2].

L’aiuto di Stato intervenendo sul mercato a sostegno di determinati settori o operatori economici che vi partecipano – costituisce uno strumento di politica economica[3] suscettibile di determinare, se selettivo ed ingiustificato, una distorsione della concorrenza e di restringere la libera circolazione delle merci e dei servizi.

Gli aiuti pubblici ingiustificatamente rivolti solo ad alcune imprese (aiuti selettivi) impediscono alle forze di mercato di premiare quelle più competitive, riducono la competitività europea nel suo complesso e possono portare ad una concentrazione di potere, sicché le imprese che non ne beneficiano - ad esempio, quelle appartenenti ad altri Stati membri - sono costrette a ridurre la loro presenza sul mercato. Gli aiuti possono essere utilizzati per erigere barriere all’entrata, costituendo un impedimento alla libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali, e alla piena realizzazione di un mercato unico europeo. In questi termini, dunque, il divieto di aiuti di Stato risponde alla necessità di eliminare gli ostacoli, tariffari e non tariffari, alla libera circolazione delle merci e dei servizi e dei capitali all’interno dell’UE.

La disciplina europea fissa i criteri generali in presenza dei quali l’aiuto è vietato e istituisce un sistema di controllo, ex ante ed ex post, onde evitare che “il sostegno finanziario pubblico provochi una alterazione della competizione tra le imprese all’interno del mercato comune”[4] e un danno ai consumatori. Per questi ultimi, le distorsioni della concorrenza possono tradursi in aumenti di prezzi, prodotti di qualità inferiore, minore innovazione.

Secondo il Trattato, la Commissione esercita un controllo permanente dei regimi di aiuti esistenti e lo Stato membro deve notificare preventivamente le misure di aiuto alla Commissione prima di concederle.

Purtuttavia, lo stesso Trattato ammette l’adozione di regolamenti volti a disciplinare le categorie di aiuti che possono essere dispensate dalla procedura di notifica ex ante, come i regolamenti sugli aiuti di Stato di modesta entità – cd. “de minimis” – e i regolamenti di esenzione per categoria di aiuto, GBER - General Block Exemption Regulation e ABER- Agricultural Block Exemption Regulation (per una descrizione dei quali si rinvia al capitolo 2 del presente Dossier, nonché all’apposita Appendice sul GBER).

Laddove l’aiuto non soddisfi le specifiche condizioni delineate nella relativa normativa europea per le categorie esentate, allora dovrà essere notificato ex ante alla Commissione UE e su di esso la Commissione effettuerà un’analisi approfondita sulla base dei criteri stabiliti nei diversi Orientamenti concernenti i settori interessati (sugli aspetti generali della disciplina si rinvia al capitolo 1 del Dossier. Per le schede di sintesi dei diversi orientamenti della Commissione, si veda l’apposita Parte Speciale del presente Dossier).

In sostanza, in taluni casi e a specifiche condizioni date, l’aiuto di Stato può costituire una “leva” per il raggiungimento di obiettivi comuni di interesse generale, quali la necessità di sostenere e tutelare l’ambiente[5], sviluppare la ricerca, la coesione economico sociale e territoriale, l’occupazione e il patrimonio culturale e per correggere taluni “fallimenti del mercato[6]. Questa “potenzialità positiva” dell’aiuto di Stato viene riconosciuta dal Trattato, che delinea, a tal fine, una cornice di flessibilità, volta ad individuare situazioni in cui un aiuto è compatibile o può considerarsi compatibile. Come osservato[7], il Trattato non dettaglia le fattispecie che integrano la compatibilità dell’aiuto, né quali siano i rimedi appropriati per far fronte agli obiettivi di interesse generale che ne sono alla base, ma lascia tale compito alla Commissione europea, che utilizza, appunto, propri Orientamenti.

È su questo fondamento che, per affrontare l’urgenza di sostenere il tessuto imprenditoriale duramente colpito dalle conseguenze derivanti dall’epidemia da COVID-19 e – successivamente – dalla crisi energetica acuitasi con il conflitto russo ucraino, la Commissione ha adottato dei quadri di riferimento temporanei, volti ad individuare specifiche condizioni e tipologie di aiuti ammissibili previa notifica finalizzati a supportare settori particolarmente colpiti dalla crisi (ad es., le imprese energivore, durante la crisi russo ucraina) o di particolare rilevanza pubblica (ad esempio, durante la pandemia, gli aiuti per la ricerca in materia di antivirali o, durante l’attuale contesto di crisi energetica, gli aiuti allo sviluppo delle fonti rinnovabili e alternative). I quadri hanno operato peraltro in sinergia, purché nel rispetto delle regole di cumulo con i regimi di aiuti ordinari consentiti (La disciplina straordinaria e temporanea dei cd. Temporary Framework sarà dettagliata nel capitolo 3).

 

Gli interventi europei di semplificazione delle procedure ordinarie di controllo sugli aiuti appaiono storicamente collegabili, anzi conseguenti, alle crisi globali che hanno interessato il continente europeo nei recenti decenni, venendo adottate sulla base della considerazione che in una fase recessiva “un controllo più mirato e, al contempo, più incisivo (sugli aiuti, ndr) può incoraggiare la definizione di politiche che stimolano la crescita, garantendo che le distorsioni della concorrenza rimangano limitate, in modo che il mercato interno resti aperto e concorrenziale. Un controllo di questo tipo può altresì contribuire a migliorare la qualità delle finanze pubbliche”[8].

Il “pacchetto modernizzazione” relativo al periodo programmatorio 2014-2020 ha fatto leva su tale facoltà, estendendo l’ambito delle categorie di aiuti esentate dall’obbligo di notifica preventiva. Il processo di riforma, che fu avviato nell’anno 2012[9], si è concentrato in questo senso su una maggiore responsabilizzazione degli Stati membri e sulla accelerazione delle procedure.

In sostanza, come evidenziato in dottrina, anche nella materia degli aiuti di Stato, come per le norme antitrust, l’Unione europea ha intrapreso un percorso di revisione delle regole nell’ottica di consentire agli Stati membri di concedere celermente quegli aiuti cd. “buoni”, che favoriscono investimenti e crescita senza la necessità di un previo esame da parte della Commissione, così consentendo a quest’ultima, secondo l’approccio “big on big, small on small, di concentrare le proprie attività di controllo sui casi che rischiano maggiormente di falsare la concorrenza e dunque di maggiore rilevanza per il mercato interno[10].

La logica del controllo mirato sugli aiuti per incoraggiare la definizione di politiche di stimolo alla crescita sembra continuare a caratterizzare il processo, in corso, di revisione della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

La fase storica attuale è caratterizzata dal passaggio tra la necessità di gestione della non del tutto superata questione energetica legata al conflitto ancora in atto e la necessità di dare attuazione alle misure per la ripresa e la resilienza. Come evidenziato dalla Commissione[11], “l’economia europea si trova a un importante crocevia: da un lato, la necessità di una ripresa economica da una profonda crisi; dall’altro, la necessità di profondi cambiamenti delle pratiche e dei modelli di business e di massicci investimenti a lungo termine, atti a garantire le transizioni verde e digitale e la futura competitività e autonomia strategica aperta dell’Unione in un contesto globale”.

La realizzazione della ripresa economica vede le sue principali risorse finanziarie nel bilancio a lungo termine dell’UE per il nuovo periodo programmatorio 2021-2027 e in NextGenerationEU, in particolare attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e il pacchetto di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa (REACT-EU).

Le misure emergenziali di sostegno, ammissibili ai sensi del vigente Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato a seguito dell’aggressione della Russia all’Ucraina dovranno, dunque, nelle intenzioni delle Istituzioni europee - che agiscono in costante raccordo con i Paesi membri - essere gradualmente eliminate, in modo però da evitare gli “effetti precipizio” e una ripresa asimmetrica, con il rischio di una divergenza economica ancora maggiore all’interno del mercato unico.

Il sostegno agli ambiziosi obiettivi di ripresa e resilienza, connessi a quelli in materia di clima, energia e ambiente, informa la revisione della disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato[12]. La revisione in corso delle norme in materia di aiuti di Stato (Regolamenti di esenzione e Regolamenti “de minimis” e Orientamenti della Commissione) è dunque prioritariamente finalizzata a supportare gli investimenti, garantendone la coerenza con i principi, sia consolidati che nuovi, del Green Deal europeo, cui sono informati il Piani nazionali di ripresa e resilienza, come il principio “chi inquina paga” e del “non arrecare un danno significativo (DNSH)”. Così, a titolo esemplificativo, i nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per la protezione dell’ambiente e l’energia, applicabili a decorrere dal 27 gennaio 2022, sostengono l’eliminazione graduale dei combustibili fossili indicando che il sostegno statale a favore di progetti che interessano tali combustibili, in particolare quelli più inquinanti (petrolio, carbone e lignite), difficilmente saranno considerati compatibili, se non a specifiche condizioni[13]. Anche la revisione dei regolamenti generali di esenzione per categoria mira a garantire un quadro coerente alla realizzazione degli investimenti e delle riforme per la ripresa e la transizione verso un’economia verde e digitale.

La disciplina sugli aiuti di Stato e la sua interazione con la realizzazione degli investimenti e delle riforme previsti nel PNRR sarà dettagliata nel capitolo 4.

 


1. Il TFUE e la principale normativa europea di diritto derivato in materia di aiuti di Stato

1.1 Divieto di aiuti di Stato (art. 107, par 1, TFUE)

L’articolo 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea - TFUE prevede che, salvo deroghe contemplate dai Trattati, siano incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi sotto qualsiasi forma dagli Stati, ovvero mediante fondi pubblici, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

 

Nella Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01) la Commissione ha meglio specificato la nozione di aiuto di stato di cui all’articolo 107, par. 1 TFUE.

Posto che il beneficiario di una misura di aiuto di Stato deve essere «un’impresa», la Comunicazione precisa, in primo luogo, questa nozione, mutuandola dalla giurisprudenza europea nel frattempo intervenuta.

Secondo la Corte di giustizia dell’UE, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (cfr. Corte di Giustizia,12 settembre 2000, Pavlov e altri cause riunite da C 180/98 a C 184/98), dunque:

§  lo stato giuridico dell’ente in questione ai sensi del diritto nazionale è ininfluente;

§  anche gli enti senza scopo di lucro possono offrire beni e servizi su un mercato, in tal caso sono soggetti alla disciplina sugli aiuti di Stato;

§  diversi enti con personalità giuridica distinta possono essere considerati come una singola unità economica. Per la Corte di giustizia è rilevante l’esistenza di una quota di controllo e di altri legami funzionali, economici e organici (cfr., Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e altri, causa C-222/04).

La Comunicazione ha poi precisato che, anche quando un’autorità pubblica diversa dallo Stato concede un vantaggio a una impresa, la misura è per definizione sempre imputabile allo Stato stesso, anche se l’autorità in questione gode di autonomia giuridica da altre autorità pubbliche.

Più problematica è la questione se il vantaggio è concesso attraverso imprese pubbliche: in questo caso, l’imputabilità allo Stato può essere dedotta dalle circostanze di specie e dal contesto (ad esempio, l’intensità di controllo dei pubblici poteri sull’impresa pubblica, il legame organico tra i primi e la seconda, nonché qualsiasi altro indizio che dimostri la partecipazione — o l’improbabilità della mancata partecipazione — delle autorità pubbliche all’adozione del provvedimento, posto l’ambito d’applicazione, il contenuto o le condizioni da esso stabilite).

Quanto alla nozione di “fondi pubblici”, utilizzata dall’art. 107, par. 1 TFUE, la Comunicazione ha precisato che le risorse statali comprendono tutte le risorse che provengono dal settore pubblico, comprese quelle da enti decentrati, federati, regionali o altri, e, in determinate circostanze, le risorse degli enti privati[14].

Anche le risorse delle imprese pubbliche costituiscono risorse statali in tanto in quanto lo Stato è in grado di orientarne l’utilizzazione.

I fondi erogati dalla Banca centrale di uno Stato membro a specifici istituti di credito implicano in genere il trasferimento di risorse statali.

Il trasferimento di risorse pubbliche alle imprese può assumere numerose forme: ad esempio, sovvenzioni dirette, prestiti[15], garanzie[16], investimenti diretti nel capitale di imprese nonché prestazioni in natura.

Non è necessario che avvenga un trasferimento positivo di fondi: perché si abbia aiuto di Stato è sufficiente una rinuncia a delle entrate statali (es. riduzione di entrate fiscali e contributive, o esenzioni da ammende o da altre sanzioni pecuniarie risponde al criterio delle risorse statali).

Inoltre, se le autorità pubbliche o le imprese pubbliche forniscono beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato, o investono in un’impresa in modo non conforme al criterio dell’operatore in un’economia di mercato (cfr. punti 73 e ss. della Comunicazione), ciò implica la concessione di un vantaggio.

Il criterio dell’operatore in un’economia di mercato viene valutato ex ante.

La conformità di un’operazione al criterio in parola può essere, in linea di principio, direttamente stabilita:

§  quando l’operazione viene effettuata a condizioni di parità (pari passu), cioè con modalità e condizioni identiche[17], praticate da enti pubblici e operatori privati; o

§  quando la vendita e l’acquisto di attivi, beni e servizi (o altre operazioni comparabili) è effettuata attraverso una procedura di selezione concorrenziale, trasparente, non discriminatoria e incondizionata (il rispetto delle procedure stabilite nelle direttive sugli appalti pubblici è considerato elemento sufficiente)[18].

La concessione di un accesso al demanio pubblico o alle risorse naturali o la concessione di diritti speciali o esclusivi senza una remunerazione adeguata in linea con i tassi di mercato può costituire una rinuncia a entrate dello Stato e dunque la concessione di un vantaggio.

Le risorse provenienti dall’Unione, ad esempio dai fondi strutturali, o le risorse del PNRR, dalla Banca europea per gli investimenti o dal Fondo europeo per gli investimenti, oppure dalle istituzioni finanziarie internazionali, quali il Fondo monetario internazionale o la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, sono considerate come risorse statali se le autorità nazionali hanno un potere discrezionale quanto all’utilizzo di tali risorse (in particolare per la selezione dei beneficiari).

Per vantaggio economico a favore dell’impresa si deve poi intendere qualsiasi riduzione degli oneri che normalmente gravano sul bilancio dell’impresa stessa. Qualsiasi compensazione di costi inerenti all’attività economica conferisce un vantaggio all’impresa.

Di interesse, da questo punti di vista, appare la sentenza della Corte di Giustizia, 14 settembre 2023, nella causa Commission/Dansk Erhverv, cause riunite C-508/21 P e C-509/21 P, nella quale, tra l’altro, la Corte ha evidenziato che “la nozione di «aiuto» comprende non solo le prestazioni positive, come le sovvenzioni, ma anche le misure che, sotto varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, pertanto, senza essere sovvenzioni in senso stretto, presentano natura analoga e producono il medesimo effetto (sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech, C?518/13,EU:C:2015:9, punto33). Di conseguenza, ai fini della determinazione dell’esistenza di un aiuto di Stato, occorre accertare un nesso sufficientemente diretto tra, da un lato, il vantaggio concesso al beneficiario e, dall’altro, una riduzione del bilancio dello Stato o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri a carico di tale bilancio (sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech,C?518/13,EU:C:2015:9, punto34). Per valutare l’esistenza di tale nesso, occorre in particolare verificare se, in virtù del suo oggetto e della sua struttura generale, la misura sia volta a creare un vantaggio che costituisce un onere supplementare per lo Stato (sentenza del 17 marzo 1993, Sloman Neptun, C?72/91 e C?73/91, EU:C:1993:97, punto 21).

Quanto alla selettività dell’aiuto cui fa riferimento l’articolo 107, par. 1 TFUE, la Comunicazione ribadisce che non tutte le misure che favoriscono operatori economici rientrano nella nozione di aiuto, ma soltanto le misure che concedono un vantaggio in maniera selettiva a determinate imprese o categorie di imprese o a determinati settori economici.

La Commissione distingue tra selettività materiale e selettività regionale.

La selettività materiale di una misura implica che essa si applica solo a determinate imprese o gruppi di imprese o a determinati settori dell’economia in un dato Stato membro. La selettività materiale può essere stabilita di diritto (lo dice direttamente la norma che la concede) o di fatto. Si può avere selettività di fatto nei casi in cui, anche se i criteri formali per l’applicazione della misura sono formulati in termini generali e oggettivi, la misura è tale che i suoi effetti favoriscono in modo significativo un particolare gruppo di imprese[19].

Quanto alla selettività regionale, in linea di principio, le misure che si applicano a tutto il territorio dello Stato membro esulano dal criterio di selettività regionale, ma non tutte le misure che si applicano solo a talune parti del territorio di uno Stato membro sono automaticamente selettive. La Commissione su tale punto ricalca quanto stabilito dalla giurisprudenza sulle misure fiscali, per cui, gli aiuti che hanno un campo di applicazione regionale o locale non sono considerati selettivi se soddisfano condizioni date (Corte di giustizia sentenza 11 settembre 2008, Unión General de Trabajadores de La Rioja, cause riunite da C-428/06 a C-434/06).

La Commissione fissa dei criteri generali di ammissibilità di particolari tipologie di sostegno fiscale, tra le quali si segnala (rinviando più diffusamente alla Comunicazione):

§  i trattamenti fiscali preferenziali alle società cooperative: essendo diverse dalle società commerciali, a queste, a condizioni date, non si applica la disciplina sugli aiuti di Stato[20], nonché

§  le misure fiscali volte a garantire la neutralità fiscale[21] per investimenti in fondi o società di investimento collettivo (OIC), le quali non devono essere considerate selettive qualora non favoriscano taluni OIC o taluni tipi di investimenti, ma sono piuttosto finalizzate a ridurre o eliminare la doppia imposizione economica conformemente ai principi generali inerenti al sistema tributario di cui trattasi;

§  i condoni fiscali [22], che possono essere considerati non selettivi (e dunque ammissibili) se con essi il legislatore nazionale si prefigge di garantire il rispetto di un principio generale del diritto, come il principio dei termini ragionevoli (cfr. Corte di Giustizia sentenza 29 marzo 2012, Ministero dell’Economia e delle Finanze Italia, C-417/1);

§  le transazioni fiscali, che possono comportare un aiuto di Stato, se risulta che l’importo dell’imposta dovuta è stato ridotto senza una chiara giustificazione (come ad es., l’ottimizzazione del recupero del debito) o in maniera sproporzionata a favore del contribuente;

§  regime fiscale forfettario per attività specifiche. Un regime ti tale genere non viene considerato dalla Commissione selettivo se ricorrono le seguenti condizioni:

o  il regime forfettario deve essere giustificato dall’obiettivo di evitare oneri amministrativi sproporzionati per taluni tipi di imprese, in considerazione delle loro dimensioni ridotte o del settore di attività (ad esempio, nei settori dell’agricoltura o della pesca);

o  in media, il regime forfettario non deve comportare una pressione fiscale inferiore per tali imprese rispetto ad altre imprese che ne sono escluse e non deve comportare vantaggi per una sottocategoria di beneficiari.

Inoltre, l’art. 107, par. 1 considera vietati gli aiuti che «favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza» e solamente «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri».

L’aiuto falsa la concorrenza se avvantaggia il beneficiario alleviando le spese cui dovrebbe altrimenti far fronte nell’ambito della propria normale attività. L’entità esigua di un aiuto o le dimensioni modeste dell’impresa non escludono, di per sé, che l’aiuto possa falsare o minacciare di falsare la concorrenza, ma la probabilità di una distorsione non deve essere ipotetica.

Inoltre, la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza quando è in grado di migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi intra-unionali. In proposito, come precisa la Commissione, il sostegno pubblico è in grado di incidere sugli scambi tra gli Stati membri anche se il destinatario non partecipa direttamente a scambi transfrontalieri. Per esempio, mantenendo invariata o incrementando l’offerta locale, la sovvenzione può rendere più difficile per gli operatori di altri Stati membri l’accesso al mercato. L’incidenza sugli scambi tra Stati membri non può, tuttavia, essere semplicemente ipotizzata o presunta, ma ne devono essere accertate, in base agli effetti prevedibili, le ragioni.

Un ultimo paragrafo della Comunicazione è poi destinato al finanziamento pubblico delle infrastrutture, tradizionalmente considerato non soggetto alle norme in materia di aiuti di Stato in quanto la costruzione e la gestione di un’infrastruttura è considerata una misura generale di politica pubblica e non un’attività economica. La Commissione indica come questo approccio tradizionale sia stato superato in casi specifici dalla giurisprudenza euro unitaria[23] per una serie di fattori che hanno agevolato lo sfruttamento commerciale delle stesse infrastrutture. Molti esempi riportati e la principale giurisprudenza di riferimento riguardano gli aeroporti. Così, se un’infrastruttura è utilizzata per attività sia di natura economica che non economica, il finanziamento pubblico per la sua costruzione rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato solo nella misura in cui copre i costi legati alle attività economiche.

Nel caso della costruzione delle infrastrutture, la Commissione di norma esclude un’incidenza sugli scambi tra Stati membri o una distorsione della concorrenza se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

§  l’infrastruttura non deve, in genere, far fronte a una concorrenza diretta,

§  il finanziamento privato deve essere insignificante nel settore e nello Stato membro interessato e

§  l’infrastruttura non deve essere concepita per favorire un’impresa o un settore specifico in modo selettivo, ma deve recare beneficio alla società nel suo insieme.

Sulla base dei principi suesposti: l’infrastruttura energetica è utilizzata per la fornitura di servizi di energia a titolo oneroso, che costituisce un’attività economica e dunque i relativi sostegni pubblici sono assoggettati alla disciplina sugli aiuti di Stato; le infrastrutture a banda larga fanno parte di grandi reti interconnesse e gestite in modo commerciale e dunque, in tali termini, il finanziamento pubblico delle infrastrutture è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato. Anche la gestione di un’infrastruttura ferroviaria può costituire un’attività economica. Invece, la costruzione di una tale infrastruttura per metterla a disposizione dei potenziali utenti a condizioni identiche e non discriminatorie in genere soddisfa le condizioni di ammissibilità dell’aiuto.

Così, mentre le strade messe gratuitamente a disposizione del pubblico sono infrastrutture generali non soggette alle norme sugli aiuti di Stato, la gestione di strade soggette a pedaggio costituisce in molti casi un’attività economica. Quanto ai gestori delle infrastrutture, vale in tale caso, in generale, il criterio già esposto dell’operatore in un’economia di mercato.


 

1.2. Le deroghe al principio di incompatibilità degli aiuti di Stato (art. 107, par. 2 e 3)

L’articolo 107, al paragrafo 2, dichiara talune tipologie di aiuti compatibili con il mercato interno e – al paragrafo 3 – indica gli aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato interno.

1.2.1 Aiuti compatibili (art. 107, par. 2 TFUE)

Il paragrafo 2 dell’articolo 107 prevede le seguenti tre categorie di aiuti come compatibili, fatto sempre salvo il potere di verifica da parte della Commissione, la quale, ai sensi dell’articolo 108, deve sempre valutare la compatibilità degli aiuti:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania e sono necessari a compensare gli svantaggi economici da essa provocati (la deroga può essere invocata per quelle regioni che risentono ancora oggi degli svantaggi economici a causa della divisione della Germania[24]).

Quanto agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali di cui alla lettera b), né il Trattato né altre normative dell’Unione contengono una definizione precisa della nozione di “evento eccezionale”. La Commissione, in linea con la giurisprudenza consolidata dell’Unione, ha costantemente sostenuto che le nozioni di “calamità naturale” e di “evento eccezionale” di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE devono essere interpretate in modo restrittivo. La caratterizzazione di un evento come eccezionale viene effettuata dalla Commissione caso per caso, tenendo conto della sua precedente prassi in materia. Tra gli eventi eccezionali che sono stati accettati in passato dalla Commissione figurano la guerra, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro portata, gli incidenti industriali gravi che comportano perdite economiche diffuse. A questo proposito, i seguenti indicatori relativi all’evento in questione devono essere cumulativamente soddisfatti: evento imprevedibile o difficilmente prevedibile; portata/impatto economico significativo e straordinarietà. La Corte di giustizia ha confermato, ad esempio, che “[…] it is indisputable that the Covid-19 pandemic constitutes an exceptional occurrence within the meaning of Article 107(2)(b) TFEU” (Sent. 17 febbraio 2021, T259/20, Ryanair c. Commissione, par. 6). Dunque, secondo una valutazione fatta caso per caso, la Commissione ha valutato taluni aiuti concessi in pandemia da COVID-19, nonché nel contesto dell’attuale crisi generata dal conflitto russo-ucraino, come ricadenti in questa casistica, integrandosi il legame diretto tra il danno e l’evento eccezionale per il quale la misura di aiuto di Stato prevede una compensazione. La misura di aiuto deve essere proporzionata al danno subito dai beneficiari e la compensazione deve essere strettamente limitata alle perdite direttamente causate dagli eventi. Qualsiasi aiuto concesso nell’ambito della misura è al netto di qualsiasi aiuto già ricevuto in virtù di altre misure.

Il Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulations (GBER) esenta dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione, tra l’altro, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali di cui all’art. 107, par. 2, lett. b), alle condizioni fissate dall’articolo 50 del medesimo Regolamento. Il Regolamento n. 651/2014/UE trova applicazione, allo stato, sino al 31 dicembre 2023, termine quest’ultimo prorogato al 31 dicembre 2026 (cfr. infra, Cap. 4).

A livello nazionale, si rinvia alla disciplina attuativa di cui all’articolo 47 della legge n. 234/2012, il quale, tra l’altro, dispone che la concessione di aiuti pubblici ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lett. b), del TFUE, al di fuori del regime previsto dall’articolo, sia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione.

1.2.2 Aiuti che possono essere dichiarati compatibili (art. 107, par. 3 TFUE)

Il paragrafo 3 dell’articolo 107 indica poi delle tipologie di aiuti che possono essere considerate, sulla base di una valutazione discrezionale della Commissione europea, compatibili con il mercato interno (lett. a), b), c) e d)) e riconosce al Consiglio la possibilità di istituirne altre (lett. e)).

In particolare, possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349[25], tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Le lettere a) e c) sono relative agli aiuti a finalità regionale. La Commissione ha adottato gli orientamenti per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027 (Comunicazione (2021/C 153/01) come modificata dalla Comunicazione (2023/C 194/05)). Negli orientamenti, la Commissione stabilisce i criteri per individuare le zone che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 107, par. 3, lettere a) (regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto a quella dell’Unione nel suo complesso) [26] e c) (regioni che, pur non avendo le condizioni di gravità della lett. a), devono essere sostenute nello sviluppo) [27]. Le zone che soddisfano tali condizioni e che gli Stati membri intendono designare come «a» o «c» devono essere identificate in una carta degli aiuti a finalità regionale da notificare alla Commissione, che quest’ultima deve approvare prima che l’aiuto sia concesso a imprese situate in tali zone. Le carte devono inoltre specificare le intensità massime di aiuto che si applicano in tali zone durante il periodo di validità della carta approvata. La Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 è stata approvata dalla Commissione europea con la Comunicazione del 2 dicembre 2021 C(2021) 8655 final e successive modifiche e integrazioni.

Tale disciplina si applica in parallelo, recte, laddove non sia applicabile, il Regolamento di esenzione per categoria n. 651/2014/UE della Commissione (General Block Exemption Regulation cd. GBER) il quale indica, agli artt. 13-16, le categorie di aiuti a finalità regionale – che, in quanto di limitata entità e conformi ai criteri ivi indicati – sono considerati compatibili con il mercato interno e perciò esentati dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE (sull’obbligo di notifica degli aiuti, sancito in via generale dall’articolo 108, par. 3 TFUE e sulle sue deroghe, si veda meglio infra).

All’interno della lettera c) rientrano anche gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Dunque, devono essere soddisfatte due condizioni, una positiva e una negativa. La condizione positiva sancisce che l’aiuto deve agevolare lo sviluppo di un’attività economica mentre la condizione negativa sancisce che l’aiuto non deve alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Sotto tale lettera rientrano, dunque:

§  gli aiuti di stato cd. orizzontali quali gli interventi pubblici non diretti ad una regione né ad un settore economico specifico, ma destinati a tutte le imprese per modernizzarne l’attività e la crescita, anche nel perseguimento di obiettivi di interesse comune (quali ad. es. lo sviluppo dell’attività economica, in modo da migliorare la tutela dell’ambiente o la ricerca e sviluppo i cui benefici si riflettono sull’intera comunità), e

§  gli aiuti di stato cd. settoriali, generalmente utilizzati per risolvere problemi di lungo periodo in determinati specifici settori di attività economica[28].

Si citano qui gli orientamenti adottati dalla Commissione per la valutazione aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia (CEEAG) COM (2022) 481 final del 27 gennaio 2021 adottati per il nuovo periodo programmatorio, dunque operanti sino al 2027. La comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo ha previsto espressamente che le norme sugli aiuti di Stato fossero riviste alla luce degli obiettivi politici per sostenere una transizione giusta verso la neutralità climatica con efficienza di costo e per facilitare l’eliminazione graduale dei combustibili fossili, garantendo allo stesso tempo condizioni di parità sul mercato interno.

Gli orientamenti per la valutazione aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia sono quindi stati rivisti per garantirne la coerenza con i principi del Green Deal, cui sono informati anche il Piani nazionali di ripresa e resilienza; si pensi al principio “chi inquina paga” e al principio “non arrecare un danno significativo (DNSH) [29].

Gli orientamenti in parola si applicano anch’essi in parallelo con (recte: laddove non sia applicabile) il Regolamento “GBER” il quale prevede, agli articoli da 36 a 49, la possibilità di attuare alcuni regimi più piccoli senza previa approvazione della Commissione[30].

Si rammentano altresì gli orientamenti in base ai quali gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato alle imprese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione adottati il 19 ottobre 2022 con la Comunicazione C(2022) 7388 final. Anche tale disciplina si applica anch’essa in parallelo con il Regolamento “GBER” il quale prevede, agli articoli da 25 a 30, la possibilità di attuare alcuni determinati regimi senza previa approvazione della Commissione.

Quanto agli aiuti rivolti a determinati settori economici, si ricordano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli aiuti per il settore agricolo, rurale e forestale, per la pesca e dell’acquacoltura, per gli aeroporti e le compagnie aeree[31], per cui la Commissione ha adottato appositi orientamenti[32].

Quanto al settore agricolo, rurale e forestale, la Commissione, a dicembre 2022, ha adottato i nuovi orientamenti per il periodo 2023-2027, con la Comunicazione 2022/C 485/01. Quanto al settore della pesca e dell’acquacoltura, i nuovi Orientamenti sono stati approvati con la Comunicazione C(2022) 8995[33]. Anche tali orientamenti operano in parallelo con i relativi Regolamenti di esenzione per categoria Regolamento n. 2022/2472/UE (Agricultural Block Exemption Regulation cd. “ABER”) e Regolamento 2022/2473/UE Fishery Block Exemption Regulation cd. “FIBER”), che consentono, entro date condizioni e limiti, di attuare alcuni regimi in tali settori senza previa approvazione della Commissione e trovano applicazione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.

 

La lettera b) richiama gli importanti progetti di comune interesse europeo - IPCEI , per l’ammissibilità dei quali, a decorrere dal 1° gennaio 2022, e fino a tutto il 2027, si applicano i nuovi orientamenti della Commissione Comunicazione C (2021)8481final.

Per un esame analitico degli orientamenti fin qui citati, si rinvia alla Parte Speciale del presente Dossier.

 

La medesima lettera b) richiama gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro.

È su questo fondamento che, per affrontare l’urgenza di sostenere il tessuto imprenditoriale colpito dalle conseguenze derivanti dall’epidemia da COVID-19, prima, e dalla crisi energetica acutizzatasi con il conflitto russo ucraino, dopo, attraverso “Quadri di riferimento temporanei” (c.d. “Temporary Frameworks”), la Commissione europea ha individuato, nel contesto pandemico e nell’attuale contesto di crisi energetica, le condizioni e le tipologie di aiuti ammissibili previa notifica, il cui importo e la cui entità è superiore a quanto consentito in via ordinaria, in quanto finalizzati a supportare settori particolarmente pregiudicati (ad es., le imprese energivore) o di particolare rilevanza pubblica nel contesto di crisi (ad esempio, durante la pandemia, gli aiuti per la ricerca in materia di antivirali o, durante l’attuale contesto di crisi energetica, gli aiuti allo sviluppo delle fonti rinnovabili e alternative).

Per una analisi di dettaglio del Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di stato durante il contesto pandemico, “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01 e ss. mod. e int. (cd. “Temporary Framework COVID-19”) e del nuovo Quadro di riferimento temporaneo di crisi e transizione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia in seguito all’aggressione della Russia all’Ucraina Temporary Crisis and Transition Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia C(2023) 1711 final , approvato il 9 marzo 2023 (cd. Temporary Crisis and Transition Framework) e in vigore dalla medesima data, successivamente modificato e integrato, da ultimo, a maggio 2024, si veda il tema dell’attività parlamentare sugli “aiuti di Stato“.

I Quadri Temporanei non hanno sostituito, bensì integrato gli altri strumenti di intervento pubblico consentiti in via ordinaria sulla base delle norme già vigenti sugli aiuti di Stato. Dunque, le misure temporanee di aiuto ivi previste possono essere cumulate - a date condizioni - tra loro e possono essere cumulate con i regimi di aiuti ordinari consentiti, purché siano rispettate le regole di cumulo da questi ultimi previsti.

Appare qui opportuno anche segnalare che i Quadri temporanei hanno trovato applicazione in deroga alla cosiddetta “clausola Deggendorf”, che vieta l’erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione. A livello nazionale, si è pertanto resa necessaria una deroga alla normativa nazionale, di recepimento di questo principio, contenuta nella legge n. 234/2012 (art. 46, comma 1). Le imprese sono state così autorizzate ad accedere ai regimi di aiuti dei Temporary Frameworks, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione (art. 53, commi 1 e 1-quater, D.L. n. 34/2020).

L’articolo 107, che è stato sinteticamente sopra descritto unitamente alla principale disciplina di diritto derivato europeo che ne è scaturita, stabilisce dunque i principi di carattere generale per l’integrazione della fattispecie di aiuto di Stato vietato.

Per un esame più analitico, si rinvia allo specifico capitolo.

1.3 L’obbligo di notifica preventiva degli aiuti di Stato e le eccezioni consentite (art. 108 e art. 109 TFUE)

Il riconoscimento effettivo della incompatibilità degli aiuti è in capo alla Commissione. Tale potere di accertamento è esercitato sulla base dell’articolo 108 TFUE e delle procedure applicative del Trattato stesso.

 

L’articolo 108 TFUE, al par. 1, dispone che la Commissione proceda con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Lo stesso articolo, al par. 2, prevede che se la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constata che un aiuto concesso è incompatibile con il mercato interno ex articolo 107, oppure è attuato in modo abusivo, delibera che lo Stato debba sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Se lo Stato non si conforma, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia.

 

In via generale, ai sensi dell’articolo 108, par. 3, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti devono essere comunicati alla Commissione in tempo utile perché presenti le sue osservazioni; dunque, il controllo della Commissione è ex ante. Se la Commissione ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, questa inizia senza indugio la procedura prevista dall’articolo 108, paragrafo 2 sopra descritta.

Lo Stato membro interessato non può, infatti, dare esecuzione alle misure progettate prima di una decisione finale in tal senso.

 

La Corte di Giustizia ha anche evidenziato che la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE è essenziale ogniqualvolta la Commissione incontri serie difficoltà nel determinare se un aiuto sia compatibile con il mercato interno. La Commissione può pertanto limitarsi all’esame preliminare di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE quando adotta una decisione favorevole a un aiuto solo se è in grado di accertare, dopo l’esame preliminare, che tale aiuto è compatibile con il mercato interno. Se, al contrario, l’esame iniziale conduce la Commissione alla conclusione opposta o non le consente di superare tutte le difficoltà inerenti alla determinazione della compatibilità di tale aiuto con il mercato interno, la Commissione è tenuta a ottenere tutti i pareri richiesti e a tal fine ad avviare la procedura prevista dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (tra le altre, sentenza del 17 novembre 2022, Irish Wind Farmers’ Association e a./Commissione,C?578/21 P, EU:C:2022:898, punto 53 e 54 e giurisprudenza ivi citata).

 

L’articolo 108, par. 4, consente alla Commissione di adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all’articolo 109 TFUE[34], che possono essere dispensate dalla procedura di notifica ex ante.

Di qui, la legittimità dei Regolamenti di esenzione dall’obbligo di notifica ex ante di determinate categorie di aiuti, di cui ai già citati regolamenti generali di esenzione (GBER, ABER, FIBER) e i regimi di esenzione degli aiuti di piccola entità, di cui ai Regolamenti cd. “de minimis”, i quali non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, in quanto non hanno un’incidenza significativa sulla concorrenza e sugli scambi.

La Commissione, come già evidenziato sopra, utilizza, per prassi, lo strumento della Comunicazione per elaborare “linee guida agli Stati membri”, i cd. Orientamenti, utili per delineare “gli schemi di intervento pubblico nell’economia nazionale in particolari ambiti”, considerati essenziali per le stesse politiche europee, quali ad esempio quelli inerenti le PMI, l’ambiente e l’energia, l’agricoltura e le politiche di coesione. Infatti, laddove l’aiuto non soddisfi le specifiche condizioni delineate per le categorie esentate, dovrà essere notificato ex ante alla Commissione UE e su di esso la Commissione effettuerà un’analisi approfondita sulla base dei criteri stabiliti nel Trattato e nei diversi Orientamenti dalla stessa adottati concernenti i settori interessati. Dunque, a norma del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato interno spetta essenzialmente alla Commissione. La Commissione ha ampia discrezionalità nel rilevare se un aiuto debba o meno essere considerato compatibile. La sua decisione è comunque soggetta a sindacato giurisdizionale, il quale comunque si limita a vizi di procedura, motivazione, errori manifesti.

1.4 Il principio di trasparenza degli aiuti di Stato

L’esame permanente da parte della Commissione dei regimi di aiuti di Stato esistenti negli Stati membri ha, come corollario, l’affermazione del principio della trasparenza di tali aiuti, essenziale per la corretta applicazione delle norme in materia. Tale principio è stato reso più stringente dal legislatore europeo all’indomani della maggiore responsabilizzazione in capo agli Stati membri, avviata con il pacchetto “modernizzazione degli aiuti”. Attraverso il cd. “pacchetto modernizzazione” e, in particolare, con il Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento 651/2014/UE – GBER[35], l’Unione europea ha, infatti, esteso in modo significativo la possibilità per gli Stati membri di concedere aiuti senza controllo preliminare (ex ante), semplificandone la concessione e riducendo la durata dell’iter procedurale per i beneficiari, ma, dall’altro, ha introdotto nuovi e più stringenti obblighi di trasparenza. La modernizzazione degli aiuti di Stato è tutt’ora in corso, con una ulteriore estensione anche temporale, fino a tutto il 2026, dell’ambito di applicazione del GBER operata dal Regolamento della Commissione 2023/1315/UE [36].

L’obbligo di trasparenza delle misure di aiuto concesse dagli Stati Membri è sancito dall’articolo 9 e allegato III del Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento 651/2014/UE – GBER, come modificato dal Regolamento 2023/1315/UE della Commissione, che impongono agli Stati membri di garantire la pubblicazione in un apposito sito web esaustivo a livello regionale o nazionale le informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 100 mila euro e 500 mila euro per gli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU. Per gli aiuti individuali di importo superiore a tali soglie, le informazioni devono essere pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione dell’aiuto.

Il Regolamento di esenzione di alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali Reg. 2022/2472/UE – cd. “ABER” (articolo 9) impone agli SM di pubblicare sul sito web apposito le informazioni in merito a ciascun aiuto di importo superiore a 10 mila euro per i beneficiari attivi nel settore della produzione agricola primaria, e a 100 mila euro per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore forestale.

Mentre, il Regolamento di esenzione di alcune categorie di aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura Reg. 2022/2473/UE cd. FIBER, impone (articolo 9) la pubblicazione sul sito delle informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 10 mila euro.

Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall’obbligo di notifica, sia il GBER (articolo 12), che l’ABER (articolo 13) e il FIBER (articolo 9) dispongono che gli Stati Membri devono conservare i registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto della disciplina di esenzione e i registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l’aiuto ad hoc o l’ultimo aiuto a norma del regime.

Previsioni in materia di trasparenza, che seguono la stessa logica, sono pure contenute nella disciplina degli aiuti di Stato “de minimis”, di cui al nuovo Regolamento 2831/2023/UE (Regolamento generale), al Regolamento 1408/2013/UE sui “de minimis nel settore agricolo” e il Regolamento 717/2014/UE sui “de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura”.

In particolare, il nuovo Regolamento generale de minimis impone agli Stati membri di provvedere affinché, dal 1° gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione[37].

Tutti i regolamenti, sia quello generale che quelli speciali relativi ai de minimis nel settore agricolo e della pesca, dispongono, in modo identico, che gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti gli aiuti per un periodo di dieci anni dalla data di concessione.

 

Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea, è stato istituito il Registro nazionale aiuti di Stato. La normativa nazionale istitutiva del Registro estende - di fatto - gli obblighi europei di trasparenza a tutti gli aiuti di Stato concessi e vi include anche l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero (cd. Elenco Deggendorf).

Il Registro aiuti di Stato costituisce quindi una banca dati completa di tutte le tipologie di sostegno o di erogazione pubblica che costituiscono aiuto di Stato.

Nel dettaglio, l’articolo 52 della legge n. 234/2012come integralmente sostituito dall’articolo 14, co. 1, lett. b) della legge n. 115/2015 e modificato dall’articolo 6, comma 6 de D.L. n. 244/2016 (L. n. 19/2017) – ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato- RNA. I soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono gli aiuti sono tenuti a trasmettere le informazioni (già) previste dalla disciplina alla banca dati anagrafica delle agevolazioni, istituita presso l’allora MISE (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) dall’articolo 14 della legge n. 57/2011, che ha assunto contestualmente la nuova denominazione di Registro nazionale degli aiuti di Stato-RNA (comma 1). Il Registro costituisce quindi l’evoluzione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni.

Per quanto riguarda le informazioni da inserire nel Registro, l’articolo 52 dispone che si tratta di tutti gli aiuti di Stato di cui all’articolo 107 TFUE (soggetti o meno all’obbligo di notifica preventiva, ivi inclusi gli aiuti in esenzione dalla notifica) e degli aiuti de minimis[38]. Il Registro include inoltre l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione abbia ordinato il recupero (comma 2).

L’articolo 52 esclude gli aiuti relativi ai settori agricolo e forestale, dell’acquacoltura e della pesca, per i quali continuano a operare i registri SIAN e SIPA, previsti dalla specifica disciplina di settore, dei quali viene comunque assicurata l’interoperabilità con il Registro aiuti di Stato all’interno di un sistema informativo integrato (comma 5 e 6).

L’articolo 52 pone, inoltre, in capo ai soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono gli aiuti, l’obbligo di avvalersi del Registro per espletare le verifiche propedeutiche a queste attività [39](comma 3). L’articolo prevede anche l’obbligo di aggiornare i dati nel caso di modifiche intervenute e indica, in linea con la normativa europea, in 10 anni i tempi di conservazione (comma 4).

Inoltre, dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro e l’adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti. L’inadempimento di tali obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione dell’aiuto ed è rilevabile anche dall’impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno (comma 7).

L’articolo 52 ha demandato la fissazione delle disposizioni di dettaglio sul funzionamento del Registro a un regolamento, adottato con D.M. MISE del 31 maggio 2017, n. 115. Con il decreto direttoriale del 28 luglio 2017 sono state adottate le modalità tecniche di funzionamento del Registro. Dal 12 agosto 2017 il Registro è divenuto operativo.

Il Registro nazionale aiuti di Stato si presenta come un portale informatico, suddiviso in due aree: un’area pubblica (Sezione Trasparenza, con open data) e un’area il cui accesso è riservato alle autorità responsabili e ai soggetti gestori degli aiuti.

Le Sezioni del Registro sono state implementate ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63 del D.L. n. 34/2020, che ha assoggettato agli obblighi di registrazione anche gli aiuti concessi ai sensi del Temporary framework_COVID 19 e dall’articolo 15, comma 14 del D.L. n. 50/2022, che ha provveduto in modo analogo per le misure adottate a sostegno delle imprese nel contesto di crisi ucraina, alla luce del Temporary framework Crisi Ucraina.

1.5 Aiuti di Stato illegali, incompatibili e abusivi: le conseguenze

La differenziazione tra aiuti di Stato illegali, incompatibili e abusivi è desumibile dal Trattato e anche utilizzata dalla normativa europea di diritto derivato[40].

L’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, richiama l’aiuto “non compatibile con il mercato interno oppure attuato in modo abusivo”. In tale caso, prosegue il paragrafo 2, la Commissione decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo, nel termine da essa fissato.

È dunque incompatibile l’aiuto valutato come tale con decisione della Commissione al termine della procedura di indagine formale.

Dicasi qui, lasciando ogni approfondimento a quanto descritto nel box infra, che la Commissione ha due mesi di tempo dalla notifica, per procedere ad un esame preliminare dell’aiuto. Qualora, all’esito di questo esame, decida di avviare il procedimento d’indagine formale, ha 18 mesi di tempo dall’avvio della procedura per adottare la decisione in via definitiva.

Qualora lo Stato non si conformi a tale decisione, entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell’Unione europea, in deroga alla disciplina inerente il ricorso alla Corte di cui agli articoli 258-259 TFUE.

 

Ai sensi del Regolamento di procedura n. 2015/1989/UE (testo codificato), la notifica alla Commissione, da parte dello Stato membro, del progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere tempestiva e, in conformità al generale principio di leale cooperazione, deve essere completa (articolo 2). Agli aiuti soggetti a notifica, come previsto dal Trattato, non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato, una decisione di autorizzazione dell’aiuto (articolo 3).

La procedura di esame di un aiuto da parte della Commissione si suddivide in fasi:

§  un esame preliminare della notifica (articolo 4), con eventuale richiesta di informazioni integrative allo Stato membro notificante (articolo 5). L’esame preliminare – che dura due mesi[41] - ha inizio non appena la notifica è pervenuta e si può chiudere:

o   con la decisione che la misura notificata non costituisce aiuto, e la Commissione lo dichiara (art. 4, par. 2);

o   con la decisione di non sollevare obiezioni in quanto non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno (la decisione è motivata con i richiami alle deroghe per cui l’aiuto è ammesso) (art. 4, par. 3);

o   con la decisione di avviare il procedimento d’indagine formale perché sussistono dubbi in ordine alla compatibilità dell’aiuto (art. 4, par. 4);

o   perché in itinere, lo Stato membro decide di ritirare la propria notifica (articolo 10);

§  procedimento d’indagine formale. La decisione di apertura dell’indagine contiene in sintesi i punti di fatto e di diritto pertinenti e una valutazione preliminare circa i dubbi di compatibilità con il mercato interno dell’aiuto. Lo Stato membro e gli altri interessati sono invitati a formulare osservazioni entro un termine, di norma non superiore a un mese[42]. Lo stesso termine massimo di un mese è previsto per rispondere alle osservazioni[43] (articolo 6).
In casi tecnicamente complessi, dopo l’avvio dell’indagine, la Commissione, se le informazioni fornite dallo Stato membro durante l’esame preliminare non sono sufficienti, può richiedere ad un altro Stato membro, a un’impresa o a un’associazione di imprese tutte le informazioni di mercato necessarie, nel rispetto del principio di proporzionalità, specie per quanto riguarda le PMI (articolo 7). Il comportamento negligente o reticente delle imprese e/o delle associazioni di può essere sanzionato dalla Commissione (articolo 8).
Prima che la Commissione abbia adottato una decisione, lo Stato membro può ritirare la notifica. In tale caso, la Commissione provvede a dichiarare chiuso il procedimento (articolo 10).
Per quanto possibile, la Commissione si adopera per adottare una decisione entro diciotto mesi dall’avvio della procedura. Tale termine può essere prorogato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato[44].

§  decisione della Commissione, la quale può assumere le seguenti forme:

o  la Commissione dichiara (eventualmente dopo che lo Stato membro ha apportato modifiche all’aiuto) che la misura notificata non costituisce aiuto (articolo 9, par. 2);

o  la Commissione (eventualmente dopo che lo Stato membro ha apportato modifiche all’aiuto) decide che l’aiuto è compatibile con il mercato interno, cd. «decisione positiva» che specifica quale sia la deroga applicata a norma del TFUE (articolo 9, par. 3);

o  la Commissione adotta una «decisione condizionale», potendo subordinare la decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l’aiuto compatibile e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa (articolo 9, par. 4);

o  la Commissione adotta una «decisione negativa», se constata che l’aiuto notificato non è compatibile e non gli può essere data esecuzione (articolo 9, par. 5). Se l’aiuto è stato già corrisposto, la Commissione richiede allo Stato di recuperare l’aiuto (compreso di interessi) dal beneficiario. Se lo Stato non si attiene alla decisione in tempo utile, la Commissione può adire la Corte di giustizia.

A date condizioni, è consentita la revoca di una decisione adottata (sia nella prima che nella seconda fase). Lo Stato deve essere messo in condizioni di presentare osservazioni. La revoca è ammessa in ordine a decisioni adottate su informazioni inesatte e determinanti fornite nel corso del procedimento. Prima di revocare, la Commissione avvia in nuovo procedimento di indagine formale.

 

La definizione di aiuto illegale è invece connessa a quanto previsto dall’articolo 108, par. 3, il quale obbliga ogni Stato membro a notificare in anticipo (ex ante) alla Commissione i progetti diretti a istituire o modificare aiuti e vieta agli Stati membri di dare esecuzione alle misure di aiuto progettate prima che la Commissione abbia adottato una decisione finale sulla loro compatibilità con il mercato interno, il cd. «obbligo di sospensione».

Sono, dunque, illegali gli aiuti attuati senza essere stati notificati alla Commissione o attuati prima della approvazione da parte della stessa, come esplicita la Comunicazione 23 luglio 2019 n. 2019/C247/01, sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili, ai sensi di quanto già contenuto nel citato Regolamento 13 luglio 2015, n. 2015/1589/UE, recante le modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE (cd. Regolamento di procedura)[45].

La violazione della procedura formale di notifica ex ante, da parte dello Stato membro, non comporta in automatico che l’aiuto, oltre che illegale, sia anche incompatibile. La Commissione, per parte sua, dovrà, infatti, stabilire l’incompatibilità dell’aiuto illegale con il mercato, secondo la procedura contenuta nel Regolamento di procedura. Una volta stabilito che un aiuto è illegale e incompatibile con il mercato interno, la Commissione dispone il recupero, imponendo allo Stato membro di adottare tutte le misure necessarie in tal senso.

Quanto al recupero, anche se il TFUE non contiene alcuna disposizione esplicita in merito al recupero degli aiuti di Stato illegali, la Corte di giustizia ha stabilito che il recupero è il necessario corollario del divieto generale degli aiuti di Stato di cui all’art. 107, par. 1, del TFUE e protegge l’efficacia dell’obbligo di sospensione sancito all’art. 108, par. 3, del TFUE.

Il regolamento di procedura lo disciplina in dettaglio (cfr. box infra).

 

Ai sensi di quanto dispone il Regolamento di procedura, la Commissione può, di propria iniziativa, esaminare informazioni su presunti aiuti illegali provenienti da qualsiasi fonte. Se è stata presentata denuncia, la Commissione deve esaminarla senza ritardo e ad informare lo Stato membro dei progressi e dell’esito. Può anche chiedere informazioni integrative aggiuntive. In caso di inerzia da parte dello Stato membro interessato, la Commissione può ingiungergli di fornirle (articolo 12).

Dopo aver dato allo Stato membro l’opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può - fino alla decisione sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno, e dopo aver dato allo Stato l’opportunità di presentare le proprie osservazioni – adottare le seguenti decisioni:

§  ordinare la sospensione dell’erogazione di ogni aiuto concesso illegalmente, (cd. ingiunzione di sospensione);

§  ordinare il recupero in via provvisoria (da parte dello SM) degli aiuti illegalmente concessi, cd. «ingiunzione di recupero» provvisorio, sempre che vengano rispettati i seguenti criteri: a) non sussistono dubbi sul carattere di aiuto; b) occorre affrontare una situazione di emergenza; c) esiste un grave rischio di danno consistente e irreparabile ad un concorrente (articolo 13).

Il recupero viene eseguito secondo la procedura indicata nel Regolamento (articolo 16). Dopo l’effettivo recupero, la Commissione adotta una decisione (circa la sua compatibilità) entro diciotto mesi. La Commissione può autorizzare lo Stato membro ad abbinare il recupero alla corresponsione di un aiuto di emergenza all’impresa (articolo 13).

 

Se lo Stato non si conforma ad un’ingiunzione di sospensione o ad un’ingiunzione di recupero, la Commissione, pur continuando a esaminare il caso nel merito in base alle informazioni a sua disposizione, può adire direttamente la Corte di giustizia (articolo 14).

 

L’esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una:

§  decisione che la misura non costituisce aiuto;

§  decisione di non sollevare obiezioni in quanto non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno;

§  decisione di avviare il procedimento d’indagine formale per verificare la compatibilità dell’aiuto. In quest’ultimo caso, il procedimento si conclude con una decisione con le stesse forme già descritte per gli aiuti incompatibili. In caso di mancato rispetto, da parte dello Stato, dell’ingiunzione di fornire informazioni, la decisione è adottata in base alle informazioni disponibili.

Fatto salvo quanto già sopra accennato in materia di ingiunzione di recupero provvisorio dell’aiuto, la Commissione non è vincolata al rispetto di alcun termine di chiusura, né per l’esame preliminare né per la decisione finale in caso di avvio del procedimento di indagine formale[46].

Si noti che – ai sensi del regolamento – all’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi (calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione), che decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino al suo recupero.

Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia (ex art. 278 TFU), il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine, e in caso di procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili, comprese le misure provvisorie (articolo 16).

Il potere della Commissione di recuperare l’aiuto è limitato a dieci anni a decorrere dal giorno in cui l’aiuto illegale è stato concesso all’impresa o associazione di imprese[47] (articolo 17).

 

Si considerano attuati in modo abusivo, gli aiuti utilizzati dal beneficiario in violazione di una decisione di ammissibilità adottata dalla Commissione. Per essi, la Commissione può avviare il procedimento d’indagine formale, con l’applicazione della stessa disciplina prevista per gli aiuti illegali, ad eccezione dell’ingiunzione provvisoria di recupero (cfr. supra, box).

 

Quanto alla disciplina nazionale di recupero, si richiama la Legge n. 234/2012, sulla partecipazione dell’Italia all’attuazione e alla formazione della normativa e delle politiche dell’UE, la quale, all’articolo 49, attribuisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell’obbligo di notifica di cui all’art. 108 TFUE e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di un aiuto illegale adottata da parte della Commissione ai sensi del Regolamento UE di procedura, a prescindere dalla forma dell’aiuto e dal soggetto che l’ha concesso. Inoltre, le controversie sono soggette a rito abbreviato di cui all’art. 119 del Codice del processo amministrativo (D.lgs. n. 104/2010).

 

Secondo la Corte di giustizia, il rispetto della previsione di cui all’art. 108, paragrafo 3, ult. periodo, TFUE – secondo la quale lo Stato non può dare esecuzione alle misure di aiuto progettate prima che la verifica di esse da parte della Commissione abbia condotto a una decisione finale – è in capo anche ai giudici nazionali. In particolare, spetta al giudice nazionale dichiarare illegittimi gli atti di esecuzione e disporre il recupero degli aiuti erogati in violazione di tale norma (Corte di Giustizia 5 ottobre 2006, C-368/04 Transalpine Olleitung in Osterreich).

Al riguardo, si rinvia alla Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (2021/C 305/01).

 

Appare, infine, anche in questa sede, opportuno menzionare la cd. “clausola Deggendorf”, che vieta l’erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali e non rimborsati. Tale clausola ha trovato recepimento, nell’ordinamento interno, nell’articolo 46 della Legge n. 234/2012.

 

 


2. I “regolamenti di esenzione” GBER, ABER, FIBER e i Regolamenti “de minimis

Il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, successivamente abrogato e rifuso nel Regolamento (UE) n. 2015/1588, ha consentito alla Commissione:

 

§  di adottare regolamenti di esenzione per categoria per determinate categorie di aiuti di Stato. Con tali regolamenti, come già spiegato nel precedente capitolo, la Commissione dichiara, a date condizioni, come compatibili con il Trattato determinate categorie di aiuti, esentandole così dall’obbligo di notifica preventiva (ex ante) e di approvazione della Commissione. I vigenti regolamenti di esenzione per categoria sono

o  il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione General Block Exemption RegulationGBER”, come emendato e prorogato dal Regolamento (CE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 (qui la versione consolidata), di cui si darà analitica descrizione in apposito allegato al presente Dossier, data la sua portata generale,

o  il Regolamento (UE) n. 2022/2472 (Agricultural Block Exemption Regulation cd. ABER) , come rettificato dal Regolamento (UE) n. 2023/2607 e il

o  Regolamento (UE) 2022/2473 cd. “FIBER“, come rettificato del Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione;

§  di adottare i regolamenti “de minimis, con i quali la Commissione decide che taluni aiuti ivi indicati non soddisfano tutti i criteri di cui all’art. 107, par. 1, TFUE e li dispensa quindi dalla procedura di notifica ex ante, a condizione che tali aiuti, in un determinato arco di tempo, non superino un importo prestabilito per singola impresa.

I regolamenti “de minimis” vigenti sono il:

·      Regolamento 2831/2023/UE del 13 dicembre 2023, della Commissione, applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione primaria di prodotti agricoli della pesca e dell’acquacoltura, a decorrere dal 1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030 (sono consentiti ulteriori sei mesi di ultrattività). Il nuovo regolamento si applica, comunque, anche agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2024) purché soddisfino tutte le condizioni ivi previste;

·      il Regolamento(UE) 1408/2013, della Commissione, per le imprese del settore agricolo, modificato dal Regolamento (UE) 2023/2391 del 4 ottobre 2023;

·      il Regolamento (UE) 717/2014, della Commissione, per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, modificato dal Regolamento (UE) 2023/2391 del 4 ottobre 2023;

·      il Regolamento (UE) 2832/2023 del 13 dicembre 2023, della Commissione, per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) in qualsiasi settore, con talune eccezioni (tra le quali quello della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura).

 

La Commissione, una volta che lo Stato membro ha adottato aiuti o regimi di aiuti in esenzione, potrà comunque esercitare un controllo ex post su di essi, secondo il principio generale dell’esame permanente sancito nell’articolo 108, par. 1 TFUE, che si espleterà anche in sede attuativa (ai fini della verifica del rispetto della finalità cui sono diretti e per cui sono da considerare ammissibili). A tale fine, sono previsti specifici obblighi di pubblicità in capo agli stati membri per gli aiuti concessi per i quali si rinvia, supra, al boxTrasparenza aiuti di Stato a livello nazionale: il Registro nazionale aiuti di Stato” (pag. 24).

2.1. “General Block Exemption Regulations (GBER)”

Il Regolamento (UE) n. 651/2014 - Regolamento generale di esenzione per categoria (General Block Exemption Regulation - GBER) è stato adottato nel 2014 nell’ambito del processo di armonizzazione degli aiuti di Stato (cfr. premessa).

Con tale regolamento, la Commissione europea ha ampliato il campo delle esenzioni dall’obbligo di notifica preventiva degli aiuti di Stato concessi alle imprese.

Il nuovo Regolamento, rispetto al precedente (Regolamento (CE) n. 800/2008, abrogato dal GBER), ha previsto soglie di esenzione più alte, condizioni di ammissibilità più flessibili, intensità massime più favorevoli e consentito che più del 95% delle misure di aiuto di Stato attuate dagli Stati membri venisse esentato dall’obbligo di notifica preventiva [48].

 

Nell’anno 2017, l’ambito di applicazione del GBER è stato ulteriormente esteso ai porti e agli aeroporti e nuove semplificazioni sono state introdotte (Regolamento (UE) n. 2017/1084[49]).

 

Durante il periodo pandemico, l’applicazione del GBER è stata dapprima prorogata di tre anni, fino al 31 dicembre 2023 (Regolamento (UE) n. 2020/972) e poi estesa, per consentire un’attuazione senza ostacoli del programma InvestEU, del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché di altri fondi dell’UE e dei fondi nazionali destinati alla ripresa e al conseguimento degli obiettivi digitali e verdi dell’UE (Regolamento (UE) 2021/1237 del 23 luglio 2021).

 

Il 23 giugno 2023, la Commissione, con il Regolamento (UE) 2023/1315, ha implementato e prorogato fino al 2026 il GBER ed estende le tipologie di aiuto ammissibili ed esentate dalla necessità di notifica alla Commissione, in particolare:

§  aumenta e razionalizza le possibilità di aiuti nel settore della tutela dell’ambiente e dell’energia, tra l’altro per sostenere la diffusione delle energie rinnovabili, i progetti di decarbonizzazione, la mobilità verde e la biodiversità, oltre che per agevolare gli investimenti nell’idrogeno rinnovabile e aumentare l’efficienza energetica;

§  facilita l’attuazione di alcuni progetti che coinvolgono beneficiari in diversi Stati membri, come gli importanti progetti di comune interesse europeo (“IPCEI”), nel settore della ricerca e dello sviluppo, innalzando le intensità di aiuto e le soglie di notifica;

§  amplia le possibilità di formazione e riqualificazione in tutti i settori, esentando dalla notifica gli aiuti alla formazione inferiori a 3 milioni di euro (per progetto di formazione);

§  accorda un’esenzione per categoria a misure di aiuto istituite dagli Stati membri per regolamentare i prezzi dell’energia, ad esempio i prezzi dell’elettricità, del gas e del calore prodotti a partire da gas naturale o elettricità;

§  prevede un forte aumento delle soglie di notifica per gli aiuti ambientali e per gli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione;

§  chiarisce e razionalizza le possibilità di aiuti per il finanziamento del rischio per le piccole e media imprese (“PMI”) e le start-up, nonché per i prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU;

§  innalza le soglie del regolamento generale di esenzione per categoria anche al di là dei settori oggetto di riesame specifico per tener conto della proroga del periodo di validità delle norme; e

§  allinea le disposizioni del GBER ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’energia e dell’ambiente, agli orientamenti sul finanziamento del rischio, alla disciplina in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e agli orientamenti sulle reti a banda larga.

 

Dunque, le categorie di aiuti esentate - secondo limiti e condizioni del GBER nel testo consolidato con l’ultima modifica di giugno 2023 - sono le seguenti:

a)   aiuti a finalità regionale (artt. 13-16).

Il Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 estende gli aiuti al funzionamento volti a prevenire e ridurre lo spopolamento alle zone scarsamente popolate (prima di tale intervento, gli aiuti in questione erano ammissibili in esenzione, ai sensi dell’articolo 15, solo per le zone a bassissima densità demografica).

 

b)   aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento (artt. 17-19-ter) e accesso ai finanziamenti (artt. 21-24).

Quanto agli aiuti al funzionamento a favore delle PMI, nel Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023, sono state inserite ulteriori tipologie in esenzione quali:

·      gli aiuti alle micro imprese sotto forma di interventi pubblici temporanei relativi alla fornitura di energia elettrica, gas o calore (articolo 19-quater);

·      gli aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei relativi alla fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto da gas naturale o da energia elettrica per attenuare l’impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina (articolo 19-quinquies).

Quanto agli aiuti alle PMI per l’accesso ai finanziamenti, il Regolamento di giugno scorso ha inserito gli aiuti al finanziamento del rischio in forma di incentivi fiscali per gli investitori privati che sono persone fisiche (articolo 21-bis);

 

c)   aiuti per la tutela dell’ambiente (artt. 36-49).

La disciplina è stata modificata dal Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023, nonché integrata e dettagliata con nuove tipologie di aiuto ammesse in esenzione, quali:

·      gli aiuti agli investimenti in infrastrutture di ricarica o di rifornimento (articolo 36-bis);

·      gli aiuti agli investimenti per l’acquisto di veicoli puliti o veicoli a emissioni zero e per l’ammodernamento di veicoli (articolo 36-ter);

·      gli aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici (articolo 38-bis);

·      gli aiuti per agevolare la conclusione di contratti di rendimento energetico (articolo 38-ter);

·      gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte o prelievi parafiscali ambientali (articolo 44-bis).

 

d)   aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt. 25-30).

Il Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023, ha poi inserito, tra le tipologie in esenzione:

·      gli aiuti connessi al cofinanziamento di progetti sostenuti dal Fondo europeo per la difesa o dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (articolo 25-sexies);

·      gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione (articolo 26-bis);

 

e)   aiuti alla formazione (art. 31);

 

f)    aiuti all’assunzione e all’occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità (artt. 32-35);

 

g)   aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (art. 50);

 

h)   aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote (art. 51);

 

i)    aiuti per le infrastrutture a banda larga (artt. 52-52-quater).

Il Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha inserito e dettagliato le seguenti ulteriori tipologie in esenzione:

·      aiuti per le reti mobili 4G e 5G (articolo 52-bis);

·      aiuti sotto forma di regimi di buoni per il collegamento a internet concessi per agevolare il telelavoro e l’accesso a servizi di istruzione e formazione online o delle PMI (articolo 52-quater);

·      aiuti per la realizzazione di reti di backhauling [50](articolo 52-quinquies);

 

j)    aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (artt. 53-54);

 

k)   aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali (art. 55);

 

l)    aiuti per le infrastrutture locali (art. 56);

 

m)          aiuti a favore degli aeroporti regionali (art. 56-bis);

 

n)   aiuti a favore dei porti (artt. da 56-ter a 56-quater);

 

o)   aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea (artt. 20-21);

 

p)     aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU (artt. 56- quinquies-56-septies).

 

Le esclusioni dall’ambito di applicazione del GBER sono indicate nell’articolo 1, comma 2 del regolamento. Ulteriori esclusioni specifiche sono poi contenute nell’articolato.

 

Per ciascuna categoria di aiuti ammessa e quindi esentata dall’obbligo di notifica ex ante, il GBER indica le relative soglie di notifica, superate le quali è necessaria la notifica individuale alla Commissione e la sua valutazione dettagliata prima che la misura possa essere concessa (articolo 4).

 

Per ciascuna categoria esentata sono poi indicati, nel dettaglio, i beneficiari ammissibili, le intensità massime di aiuto - cioè la percentuale massima dei costi ammissibili di un progetto che può beneficiare di aiuti di Stato - e le spese ammissibili. L’intensità di aiuto e dei costi ammissibili sono calcolate al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto non è una sovvenzione diretta, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo -ESL (cioè all’importo dell’aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) (articolo 7 e articolo 2, par. 1, n. 22)).

 

Inoltre, gli aiuti devono avere un effetto di incentivazione, nel senso che non possono essere concessi in esenzione ai sensi del GBER una volta iniziato il lavoro sul progetto o l’attività. Per le grandi imprese, l’aiuto deve incidere in senso positivo sulla portata del progetto/dell’attività, aumentare l’importo totale speso o la velocità di completamento. In taluni casi specificati, l’effetto incentivazione si presume (ad esempio, per gli aiuti volti a compensare i danni diretti da calamità) (articolo 6).

 

Dunque, il fatto che una misura di aiuto di Stato non soddisfi i criteri del GBER non significa che è incompatibile con le norme UE sugli aiuti di Stato, ma solo che la misura deve essere notificata (notifica individuale) alla Commissione, che valuterà - caso per caso - se la misura può essere approvata in base alle norme UE sugli aiuti di Stato, applicando i suoi Orientamenti in materia (Per una descrizione dei principali orientamenti, si rinvia alla Parte Speciale del presente Dossier).

Gli aiuti ammissibili ai sensi del GBER possono essere cumulati a date condizioni.

 

Circa gli obblighi di trasparenza in capo agli Stati membri, in ordine alle misure di aiuto riconosciute in regime di esenzione si rinvia supra, par. 1.4.

 

Una disamina approfondita del GBER è contenuta nell’apposita Appendice al presente Dossier.

 

2.2. I regolamenti “de minimis”

Regolamento generale

A decorrere dal 1 gennaio 2024, è entrato in vigore il nuovo Regolamento 2023/2831/UE, il quale troverà applicazione fino al 31 dicembre 2030 (sono consentiti ulteriori sei mesi di ultrattività). Il nuovo regolamento si applica, comunque, anche agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2024) purché soddisfino tutte le condizioni ivi previste.

 

Quanto all’ambito di applicazione, il nuovo regolamento opera in tutti i settori, tranne specifiche eccezioni, tra le quali il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.

Il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura è incluso nell’ambito di applicazione del regolamento, a meno che l’importo degli aiuti in questione sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati, o a meno che - in caso di trasformazione dei prodotti agricoli - l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari[51].

Il Regolamento non si applica:

§  agli aiuti concessi a favore di attività connesse all’esportazione verso Stati intra e extra UE, o direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

§  agli aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione (articolo 1).

 

Il massimale di aiuto previsto è di 300.000 euro nell’arco di tre anni per impresa (o per impresa unica[52]), in luogo dei 200.000 consentiti ai sensi della disciplina previgente.

 

Quando la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporta il superamento dei massimali, le nuove misure non possono beneficiare del «de minimis» (articolo 3).

 

Il massimale si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’UE.

 

Ai fini del massimale, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro, i cui valori sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo (ESL).

 

I prestiti beneficiano del regime “de minimis” se:

a)      il beneficiario non è in procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa, secondo il diritto interno, le condizioni per accedervi su richiesta dei creditori (le grandi imprese devono trovarsi in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-») e (uno dei seguenti valori)

b)     il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell’importo preso in prestito e lo stesso ammonta a 1,5 milioni di euro su un periodo di cinque anni oppure a 750 mila euro su un periodo di dieci; se il prestito è inferiore a tali importi o è concesso per un periodo inferiore, l’ESL di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente (300.000 euro in tre anni) o

c)      l’ESL è calcolato sulla base dei tassi d’interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell’aiuto.

 

Gli aiuti sotto forma di garanzie rientrano nel Regolamento “de minimis” se:

a)    il beneficiario non è in procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa, secondo il diritto interno, le condizioni per accedervi su richiesta dei creditori (le grandi imprese devono trovarsi in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-») e (uni dei seguenti valori):

b)   la garanzia non supera in alcun momento l’80 % del prestito sotteso, le perdite sono sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante, l’importo garantito è di 2,25 milioni di euro con una durata della garanzia di cinque anni o è di 1,125 milioni con una durata della garanzia di dieci anni[53]; se l’importo garantito è inferiore a tali importi o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale di 300.000 euro in tre anni;
o

c)   l’equivalente sovvenzione lordo ESL è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione[54];
o

d)   prima dell’attuazione dell’aiuto, il metodo di calcolo dell’ESL relativo alla garanzia è stato notificato alla e approvato dalla Commissione (che lo valuterà ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di stato pertinenti); e tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del regolamento.

 

Gli aiuti ricevuti da un intermediario finanziario che attua uno o più regimi di aiuti «de minimis» rientrano nel Regolamento se:

a)      l’intermediario trasferisce ai beneficiari il vantaggio ricevuto attraverso le garanzie statali fornendo agli stessi prestiti senior con tassi di interesse o requisiti di garanzia inferiori e ciascuna garanzia non supera l’80 % del prestito sotteso; e

b)     i beneficiari dei prestiti “de minimis” garantiti si trovano in una situazione comparabile ad un rating di credito di almeno B- e l’importo totale di tali prestiti è:

                                i.            inferiore a10 milioni oppure

                             ii.            inferiore a 40 milioni e ciascun prestito individuale garantito non supera i 100 mila euro[55] (articolo 4).

 

Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale o sotto forma di misure per il finanziamento del rischio (investimenti in equity o quasi-equity), rientrano nel Regolamento “de minimisse, rispettivamente, l’apporto pubblico nel primo caso, o il capitale fornito nel secondo caso, non superano i 300 mila euro in 3 anni (articolo 4).

 

Gli aiuti «de minimis» concessi non sono cumulabili con aiuti concessi per gli stessi costi ammissibili quando il cumulo supera le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

 

Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5).

 

Circa gli obblighi di trasparenza in capo agli Stati membri, in ordine alle misure di aiuto riconosciute in regime di esenzione si rinvia supra, par. 1.4.


 

Regolamento per settore agricolo

Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo opera il Reg. 1408/2013/UE, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316.

 

L’impresa beneficiaria di tali aiuti deve operare nella produzione primaria di prodotti agricoli (ad esempio animali vivi, frutta o verdura), con talune eccezioni[56].

Secondo quanto precisato dal Regolamento (UE) 2023/2391 del 4 ottobre 2023, se l’impresa opera anche nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, per gli aiuti concessi in relazione a quest’ultimo settore operano i massimali del relativo Regolamento de minimis (Regolamento (UE) n. 717/2014 cfr. par. successivo), ma lo Stato deve garantire, con mezzi adeguati, la separazione delle attività o la distinzione dei costi.

 

L’importo totale degli aiuti «de minimis» concessi a un’impresa unica non può superare 20.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

In deroga a quanto sopra previsto, l’importo totale degli aiuti «de minimis» concessi a un’impresa unica può essere non superiore ai 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, a condizione che l’importo complessivo totale degli aiuti in de minimis nei tre esercizi non superi – per lo Stato italiano - 840,5 milioni di euro, e nel rispetto delle seguenti condizioni:

§  per le misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l’importo complessivo totale concesso nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare il 50 % dell’importo di cui sopra (quindi, 420,25 milioni di euro);

§  è necessario che lo Stato membro disponga di un registro centrale nazionale degli aiuti «de minimis» (che l’Italia ha).

 

Con D.M. Mipaaf del 19 maggio 2020 l’Italia ha aderito alla facoltà consentita dal Regolamento, prevedendo che l’importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un’impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non superi i 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

 

I massimali e i limiti nazionali e settoriali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro, al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri.

Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo-ESL (cioè all’importo dell’aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o onere) (articolo 3).

 

Peraltro, a date e specifiche condizioni dettagliate nel Regolamento, anche i prestiti agevolati fino ad 125 mila euro assistiti per il 50% da garanzia, nonché le garanzie che coprono non più dell’80% di un finanziamento fino a 187 mila e 500 euro possono beneficiare del regolamento «de minimis» (articolo 4)[57].

Per quanto riguarda il cumulo, se un’impresa del settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento generale “de minimis”, ovvero nel campo di applicazione del Regolamento “de minimis” per pesca e acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori si applicano i pertinenti regolamenti, ma lo Stato deve garantire la separazione delle attività o la distinzione dei costi.

 

Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti concessi ai sensi di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5).

 

Il Regolamento 1408/2013/UE in questione è applicabile fino al 31 dicembre 2027 (articolo 8).

 

Appare opportuno segnalare che la Commissione, il 2 maggio 2024, contestualmente alla comunicazione della modifica del Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di stato, finalizzata a prorogare di sei mesi, fino al 31 dicembre 2024, per i settori dell’agricoltura e della pesca, alcune disposizioni ivi contenute (Sezione 2.1 del Quadro), ha informato di voler avviare una revisione del regolamento agricolo “de minimis. La revisione è stata motivata dalla necessità di far fronte alle pressioni inflazionistiche degli ultimi anni e del contesto attuale, nel quale il settore agricolo è tra l’altro colpito dai prezzi elevati delle materie prime.

Il 7 giugno 2024 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulla sua proposta di modifica (qui il comunicato stampa).

 

Regolamento per settore della pesca e acquacoltura

Il Regolamento (UE) 717/2014/UE –modificato il 4 ottobre 2023 dal Regolamento (UE) 2023/2391 - si applica agli aiuti di piccola entità concessi ad imprese nel settore della pesca e dell’acquacoltura, con talune eccezioni[58].

Grazie alla riforma di ottobre 2023, le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura possono ora beneficiare dei massimali di aiuti (più alti) consentiti dal Regolamento generale de minimis (cfr. Paragrafo, supra). Ad esse infatti non si applica più il Regolamento 717/2014.

L’importo complessivo degli aiuti concessi dallo Stato a un’impresa unica, ai sensi del Regolamento (UE) 717/2014/UE in esame, non può superare i 30.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

In deroga, secondo le modifiche di ottobre scorso, lo Stato membro può decidere che l’importo complessivo degli aiuti a una singola impresa non superi i 40.000 euro nell’arco di tre esercizi, purché sia stato istituito un registro nazionale degli aiuti.

 

Sempre secondo la riforma di ottobre, l’importo cumulativo degli aiuti “de minimis” concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura nell’arco di tre esercizi non può superare il limite nazionale stabilito in allegato al Regolamento, pari a 38,524 milioni di euro.

 

I massimali e il limite nazionale sopra indicati si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis”, dal suo obiettivo e dal fatto che l’aiuto sia finanziato del tutto o in parte con risorse provenienti dall’Unione.

 

Gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se l’aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, il suo importo corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo -ESL (cioè all’importo dell’aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere).

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione.

 

Quando la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporta il superamento del massimale o del limite, le nuove misure non possono beneficiare del Regolamento (articolo 3).

Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati “de minimis” trasparenti solo se il capitale fornito all’impresa unica non supera il massimale “de minimis”.

La riforma di ottobre è intervenuta anche sulle condizioni in presenza delle quali gli aiuti sotto forma di prestiti e gli aiuti sotto forma di garanzie possono rientrare nel campo di applicazione del Regolamento «de minimis» qui in commento.

I prestiti agevolati possono beneficiare del regolamento[59] se assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50% del loro importo e ammontare a 150.000 euro su un periodo di cinque anni, o a 75.000 euro su un periodo di dieci anni.

Nel caso in cui lo Stato abbia istituito un registro nazionale degli aiuti, i prestiti devono essere assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50% del loro importo e ammontare a 200.000 euro su un periodo di cinque anni, o a 100.000 euro su un periodo di dieci anni.

Se un prestito è inferiore a tali importi o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale prestito è calcolato in proporzione ai massimali «de minimis» applicabili a norma del Regolamento.

 

Gli aiuti concessi sotto forma di garanzia possono beneficiare del regolamento a date condizioni. In particolare, la garanzia non deve eccedere l’80% del prestito sotteso e l’importo garantito non deve superare 225.000 euro con una durata di cinque anni oppure non supera 112.500 euro con una durata di dieci anni[60].

Nel caso in cui lo Stato abbia istituito un registro nazionale degli aiuti, la garanzia non deve eccedere l’80% del prestito sotteso e l’importo garantito non superare 300.000 euro con una durata di cinque anni oppure non superare i 150 mila euro con una durata di dieci anni.

Se l’importo garantito è inferiore a tali importi o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’ESL di tale garanzia viene calcolato in proporzione ai massimali «de minimis».

 

Il Regolamento in questione è applicabile fino al 31 dicembre 2029 (secondo l’ultima proroga contenuta nel Regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione) (articolo 8).

Regolamento per i servizi di interesse economico generale

Il Regolamento 2832/2023/UE del 13 dicembre 2023, della Commissione, riguarda gli aiuti alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) in qualsiasi settore, con talune eccezioni. Esso si applica agli aiuti concessi dal 1 gennaio 2024, data della sua entrata in vigore, nonché agli aiuti concessi anteriormente a tale data, se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di Regolamento stesso.

Il Regolamento 360/2012/UE si applica agli aiuti di importanza minore «de minimis» concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), con talune eccezioni.

Le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura sono incluse nell’ambito di applicazione del Regolamento, mentre rimangono escluse quelle operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura[61].

 

Si dica qui sinteticamente che tali aiuti non devono essere notificati se l’importo totale degli aiuti concessi a un’impresa unica che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 750 mila euro (in luogo dei 500 mila euro previsti dalla precedente disciplina) nell’arco di tre esercizi finanziari e se sono rispettate le condizioni relative al cumulo.

Il massimale si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine unionale.

 

I massimali stabiliti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Se l’aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, il suo importo corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo -ESL (cioè all’importo dell’aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere).

 

Quando la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporta il superamento del massimale o del limite, le nuove misure non possono beneficiare del «de minimis» (articolo 4).

Gli aiuti qui in esame non sono cumulabili:

§  con alcuna compensazione riguardante lo stesso SIEG, a prescindere dal fatto che costituiscano aiuti di Stato o meno;

§   con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora il cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione (articolo 5).

 

Il Regolamento trova applicazione sino al 31 dicembre 2030 (prevedendosi una ultrattività di sei mesi) (articolo 7).

 

 


3. I Quadri temporanei per gli aiuti di Stato durante la pandemia e durante l’attuale fase di crisi e transizione

Per sostenere l’economia europea, colpita dalle conseguenze derivanti dall’epidemia da COVID-19 e - successivamente - dalla crisi energetica, sono state adottate in sede europea diverse misure di sostegno.

Tra esse, l’adozione di una maggiore flessibilità nella disciplina sugli aiuti di Stato a favore delle imprese, ai sensi di quanto consentito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Il Trattato, infatti, se da un lato vieta, in quanto incompatibili con il mercato interno, gli aiuti pubblici selettivi, che favoriscono talune imprese o talune produzioni e falsano o minacciano di falsare la concorrenza, dall’altro dispone che possano essere considerati compatibili gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro.

Su tali basi, attraverso “Quadri di riferimento temporanei” (c.d “Temporary Frameworks”), la Commissione ha individuato, nel contesto pandemico e nell’attuale contesto di crisi energetica, le condizioni e le tipologie di aiuti ammissibili previa notifica, di importo e di entità tali da consentire agli Stati membri di supportare settori particolarmente pregiudicati (ad es., le imprese energivore) o di particolare rilevanza pubblica nel contesto di crisi (ad esempio, durante la pandemia, gli aiuti per la ricerca in materia di antivirali o, durante l’attuale contesto di crisi energetica, gli aiuti allo sviluppo delle fonti rinnovabili e alternative).

Parallelamente, è proseguito l’aggiornamento della disciplina non emergenziale sugli aiuti di stato, per il nuovo periodo programmatorio 2021-2027. Peraltro, sia a questa disciplina, che a quella transitoria, deve informarsi l’attuazione dei progetti di investimento e delle riforme contenute nei Piani nazionali di ripresa e resilienza.

3.1 Il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato durante la pandemia: il “Temporary Framework COVID-19”

La flessibilità nei regimi di aiuti pubblici all’economia nel contesto di crisi economica trova la sua legittimazione nell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il quale dispone:

§  al paragrafo 2, lettera b), che sono compatibili con il mercato interno gli aiuti pubblici destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e,

§  al paragrafo 3, lettera b), che possono essere compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro (previa approvazione della Commissione UE, al fine di valutare il carattere mirato alla finalità e la loro adeguatezza e proporzionalità).

Su tale base, il 19 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione COM (2020) 1863 finalTemporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak”, cd. “Temporary Framework”. Si tratta dunque di un quadro eccezionale e temporaneo volto a consentire agli Stati membri di adottare misure di intervento nell’economia in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

Nella Comunicazione, sono definite le condizioni di compatibilità da applicare a tali misure per porre rimedio al grave turbamento dell’economia generato dall’epidemia: la necessità, l’adeguatezza e la proporzionalità. Qualora le condizioni siano provate e pienamente rispettate gli aiuti sono considerati ammissibili dalla Commissione. Il Temporary Framework è stato integrato e prorogato più volte:

§  il 3 aprile 2020, con la Comunicazione C(2020) 2215 final per consentire di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla COVID-19 e tutelare i posti di lavoro durante la pandemia;

§  l’8 maggio 2020, con la Comunicazione (C(2020 3156 final), al fine di agevolare l’accesso al capitale e alla liquidità per le imprese colpite dalla crisi;

§  il 29 giugno, è stata adottata la terza modifica, Comunicazione (C 2020/C 218/03) per sostenere ulteriormente le micro e piccole imprese, le startup ed incentivare gli investimenti privati;

§  il 13 ottobre 2020, con la Comunicazione C(2020)7127 final, al fine di prorogare le disposizioni del Quadro fino al 30 giugno 2021, ad eccezione delle misure di ricapitalizzazione, prorogate fino al 30 settembre 2021; inoltre, sono state estese ulteriormente le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese a causa della pandemia è stato incluso, a date condizioni, nei regimi consentiti;

§  il 28 gennaio 2021, la Comunicazione C 2021/C 34/06  ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 il Quadro delle misure di aiuto (sia quelle in scadenza al 30 giugno 2021, sia quelle per la ricapitalizzazione la cui scadenza era fissata al 30 settembre 2021). Sono stati inoltre aumentati i massimali degli aiuti di importo limitato e dei costi fissi non coperti ed è stata consentita la conversione degli strumenti rimborsabili concessi nell’ambito del Quadro (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del Quadro stesso;

§  il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C(2021) 8442, è stata approvata la sesta proroga, fino al 30 giugno 2022, definendo, nel contempo, un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell’economia europea. A tal fine, la Commissione ha deciso di introdurre due nuove misure “di accompagnamento” delle imprese per un ulteriore periodo limitato: le misure di sostegno alla solvibilità, ammissibili sino al 31 dicembre 2023, nonché gli incentivi diretti per investimenti privati, ammissibili anch’essi sino al 31 dicembre 2023, secondo la proroga di un anno disposta dalla Commissione il 28 ottobre 2022 (Comunicazione 2022/C 423/04).

 

Il Quadro Temporaneo non ha sostituito, ma ha integrato gli altri strumenti di intervento pubblico consentiti in via ordinaria sulla base delle norme già vigenti sugli aiuti di Stato. Dunque, le misure temporanee di aiuto ivi previste hanno potuto essere cumulate - a date condizioni - tra loro e con i regimi di aiuti ordinari consentiti, purché nel rispetto delle regole di cumulo[62].

Il Quadro temporaneo ha trovato applicazione in deroga alla “clausola Deggendorf”, che vieta l’erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione. A livello nazionale, si è pertanto resa necessaria una deroga alla normativa nazionale di recepimento di questo principio, contenuta nella legge n. 234/2012 (art. 46, comma 1), Le imprese sono state così autorizzate ad accedere ai regimi di aiuti del Temporary Framework, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione (art. 53, comma 1, D.L. n. 34/2020).

 

Di seguito una descrizione maggiormente approfondita delle “tappe” del Quadro temporaneo e della sua progressiva estensione in virtù delle modifiche ad esso apportate. La versione consolidata del Quadro è disponibile sul sito istituzionale della Commissione.

 

Il “Temporary Framework”, nella sua prima versione, approvata con la Comunicazione del 19 marzo 2020 (2020/C 91 I/01) ha ritenuto ammissibili (previa notifica), sino al 31 dicembre 2020, cinque categorie di aiuti finalizzati a garantire la liquidità e l’accesso ai finanziamenti per le imprese colpite dalle misure restrittive determinate della pandemia. In particolare, gli Stati membri sono stati autorizzati a concedere:

§  aiuti di importo limitato, quali sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme (il cui importo non doveva superare gli 800 milioni di euro);

§  aiuti sotto forma di garanzie statali sui prestiti;

§  aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti;

§  aiuti sotto forma di garanzie e prestiti agevolati veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari;

§  maggiore flessibilità nell’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine. Poco dopo, il 28 marzo 2020, la Commissione ha modificato la comunicazione sulla valutazione degli aiuti di Stato al credito per l’esportazione per adeguarla all’aumentata rischiosità delle esportazioni nel contesto della crisi globale.

 

Con la successiva Comunicazione del 3 aprile 2020, la Commissione ha integrato il Quadro Temporaneo, ritenendo ammissibili (previa notifica) ulteriori misure di sostegno pubblico per accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla crisi sanitaria da COVID-19, tutelare posti di lavoro e sostenere ulteriormente l’economia durante la crisi, quali:

§  il sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus;

§  il sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova;

§  il sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia;

§  il sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali e il sostegno mirato sotto forma di contributo ai costi salariali di imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia e che altrimenti dovrebbero licenziare del personale.

 

Con la Comunicazione dell’8 maggio 2020 (C(2020) 3156 final), la Commissione ha apportato una seconda modifica del Temporary Framework per consentire sino al 1° luglio 2021 (previa notifica), interventi pubblici sotto forma di aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle società non finanziarie. La Comunicazione ha introdotto inoltre la possibilità per gli Stati membri (fino al 31 dicembre 2020), di sostenere le imprese in difficoltà finanziarie dovute alla pandemia fornendo loro debito subordinato a condizioni favorevoli.

 

Con la Comunicazione del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509), la Commissione ha adottato una terza modifica, con la quale ha esteso il campo di applicazione del Quadro temporaneo a tutte le micro e piccole imprese (imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di EUR), anche se al 31 dicembre 2019 erano già in difficoltà finanziarie[63]. L’intervento ha trovato ragione nel fatto che tali imprese sono state particolarmente colpite dalla carenza di liquidità causata dall’impatto economico della pandemia.

La modifica ha anche aumentato le possibilità di sostenere le startup, in particolare quelle innovative, che svolgono un ruolo fondamentale per la ripresa economica dell’Unione.

È stato anche chiarito che gli aiuti non dovevano essere subordinati alla delocalizzazione dell’attività produttiva o di un’altra attività del beneficiario da un altro paese all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) verso il territorio dello Stato membro che concede l’aiuto, in quanto tale condizione sarebbe particolarmente dannosa per il mercato interno. Ciò vale indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nel SEE.

 

Con la Comunicazione C(2020) 7127 final del 13 ottobre 2020, la Commissione ha introdotto una quarta modifica al quadro, che ha prorogato la scadenza di operatività delle misure del Temporary Framework al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione, prorogate fino al 30 settembre 2021, nonché esteso ulteriormente le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi non coperti dalle entrate delle imprese a causa della pandemia è stato fatto rientrare nei regimi di aiuti consentiti dal Quadro previa notifica, a date condizioni (tra le quali l’importo massimo non superiore a 3 milioni di euro per impresa).

 

Il 28 gennaio 2021, con la Comunicazione C 2021/C 34/06, la Commissione ha prorogato al 31 dicembre 2021 il Quadro delle misure di aiuto (sia quelle in scadenza al 30 giugno 2021, sia quelle per la ricapitalizzazione la cui scadenza era fissata al 30 settembre 2021). Sono stati inoltre aumentati i massimali degli aiuti di importo limitato – da 800 mila a 1,8 milioni di euro - e dei costi fissi non coperti – da 3 a 10 milioni di euro - ed è stata consentita la conversione degli strumenti rimborsabili concessi nell’ambito del Quadro (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del Quadro stesso.

 

Il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C(2021)8442, la Commissione ha prorogato ulteriormente, al 30 giugno 2022, il Quadro temporaneo, definendo nel contempo un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi. In particolare, la Commissione ha aumentato i massimali per:

§  gli aiuti di importo limitato (sezione 3.1), da 1,8 a 2,3 milioni di euro. Per le imprese della pesca e acquacoltura, il limite è stato anch’esso innalzato a 345.000 euro e per quelle della produzione primaria di prodotti agricoli, 290.000 euro;

§  il sostegno ai costi fissi non coperti dalle entrate per le imprese colpite dalla crisi (sezione 3.12), è stato innalzato da 10 a 12 milioni di euro.

È stata prorogata poi dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 la possibilità per gli Stati membri di convertire gli strumenti rimborsabili concessi sulla base del Quadro (anticipi rimborsabili, garanzie e prestiti) in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette e gli aiuti di importo limitato, rispettando le condizioni stabilite (rispettivamente, nella sezione 3.1 e 3.12 del Quadro).

 

Si è intervenuti anche sulla disciplina di sostegno al credito all’esportazione a breve termine (STEC) (2012/C 392/01), considerando tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi dell’allegato STEC come ammissibili al sostegno degli Stati membri, in quanto temporaneamente non assicurabili sul mercato fino al 31 marzo 2022 (anziché fino al 31 dicembre 2021). A decorrere dal 1 gennaio 2022, si applica comunicazione riveduta sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.

 

A supporto della ripresa economica, sono state poi introdotte, con la Comunicazione di novembre, due nuove misure:

§  sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile. Si tratta di incentivi a favore delle imprese che gli Stati membri possono concedere per superare la carenza di investimenti accumulata nell’economia a causa della crisi non oltre il 31 dicembre 2023, termine così prorogato dall’ultima modifica del quadro del 28 ottobre 2022 (COM 2022/C 423/04). Gli aiuti devono essere orientati a una crescita sostenibile a lungo termine, e in particolare ad un “futuro più verde e digitale” e possono essere concessi in diverse forme: sovvenzioni a fondo perduto, agevolazioni fiscali o differimenti, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie. La nuova sezione può essere applicata agli aiuti concessi dopo il 1° febbraio 2020, alle condizioni ivi previste. L’importo complessivo non deve superare i 10 milioni di euro per impresa. Nelle zone assistite, l’importo è maggiore, secondo i criteri ivi indicati, che rimandano, con talune eccezioni, all’art. 14 del GBER. In virtù della modifica del 28 ottobre 2022 (Comunicazione 2022/C 423/04), è stato specificato il divieto di cumulo degli aiuti in esame con quelli concessi ai sensi del Quadro temporaneo di crisi a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione russa all’Ucraina, relativamente agli stessi costi ammissibili. In nessun caso, l’importo totale dell’aiuto può superare il 100% dei costi ammissibili.

§  sostegno alla solvibilità (nuova sezione 3.14). Gli Stati membri possono adottare tali misure fino al 31 dicembre 2023. Il termine è stato così esteso dalla Comunicazione del 28 ottobre 2022 (Comunicazione 2022/C 423/04). Il sostegno è fornito come incentivo per gli investimenti privati in partecipazioni, debito subordinato o altre forme di quasi-equity, comprese le partecipazioni senza diritto di voto o i prestiti partecipativi. L’aiuto è fornito sotto forma di garanzie pubbliche o misure analoghe per fondi di investimento dedicati. I beneficiari finali sono le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, come definite dagli orientamenti della Commissione sul salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).

 

Sul sito istituzionale della Commissione europea è disponibile l’elenco, in costante aggiornamento, delle decisioni sugli aiuti di Stato notificati dai diversi Stati membri per fronteggiare l’emergenza e la sintesi dei regimi di aiuti autorizzati per l’Italia nell’ambito del Temporary Framework. Ulteriori informazioni sono disponibili sulle pagine web della Commissione.

3.2 Il nuovo Quadro temporaneo di crisi e transizione

All’indomani delle limitazioni determinate dalla pandemia, la ripresa economica ha incrementato la domanda di materie prime. I prezzi dell’energia e delle commodity, cresciuti rapidamente nella seconda parte del 2021, hanno accelerato ulteriormente dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino.

L’aggressione militare russa contro l’Ucraina, le sanzioni imposte e le contromisure adottate dalla Russia hanno determinano ripercussioni sull’intero mercato interno dell’UE.

Con la Comunicazione della Commissione (2022/C 131 I/01), pubblicata in GUUE il 24 marzo 2022, la Commissione ha adottato il nuovo Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese direttamente o indirettamente colpite dal grave turbamento dell’economia, dalle misure restrittive (sanzioni) imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali e dalle relative contromisure adottate, in primo luogo dalla Russia.

 

Il Quadro è stato integrato dalla Commissione a luglio 2022 (COM 2022/C 280/01), all’indomani dell’adozione del sesto pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, nonché integrato e prorogato il 28 ottobre 2022 (2022/C 426/01) (qui, il comunicato stampa)[64]. I termini di operatività del Quadro e i massimali di aiuto concedibili sono stati considerevolmente elevati con la seconda modifica di ottobre.

 

Il 1° febbraio 2023, la Commissione ha inviato agli Stati membri, per consultazione, una bozza di proposta finalizzata a trasformare il Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato per la crisi Ucraina in un nuovo Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato a seguito dell’aggressione della Russia all’Ucraina.

Il nuovo Quadro, approvato ed efficace dal 9 marzo 2023, è stato successivamente emendato, dapprima il 21 novembre 2023 (C/2023/1188) e, da ultimo, il 2 maggio 2024 (C/2024/3113) (qui il testo consolidato).

 

Il Quadro temporaneo di crisi e transizione consente, attualmente, le seguenti misure di aiuto:

 

Si rinvia, più diffusamente, al comunicato stampa della Commissione del 2 maggio 2024 e, infra, al box di descrizione analitica del Quadro temporaneo.

 

I regimi di sostegno consentiti dal nuovo Quadro trovano l’identico fondamento giuridico del Temporary Framework COVID-19: si richiama, in particolare, l’articolo 107, par. 3, lett. b) TFUE, che consente alla Commissione di dichiarare compatibili con il mercato interno aiuti, ad essa previamente notificati, destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. Il Quadro (come quello COVID-19) è suddiviso in Sezioni e in sottosezioni, che disciplinano le specifiche, sopra citate, tipologie di aiuti notificabili e i criteri per l’ammissibilità degli stessi.

 

Le misure possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti. Possono essere altresì cumulate con gli aiuti concessi nell’ambito del Quadro temporaneo COVID-19, a condizione che siano rispettate le norme sul cumulo di entrambe le comunicazioni.

 

È ammesso il cumulo con gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali di cui all’articolo 107, par. 2, lett. b), TFUE (cfr. subito infra) ma non devono verificarsi sovracompensazioni del danno subito.

 

Il Quadro temporaneo trova applicazione in deroga alla cosiddetta “clausola Deggendorf”, che vieta l’erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione. A livello nazionale, si è pertanto resa necessaria una deroga alla normativa nazionale di recepimento di questo principio, contenuta nella legge n. 234/2012 (art. 46, comma 1). Le imprese sono state così autorizzate ad accedere ai regimi di aiuti del Temporary Framework, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione (art. 53, comma 1- quater D.L. n. 34/2020, introdotto dall’articolo 50, comma 5 del D.L. n. 50/2022).

Si riporta di seguito l’analisi di dettaglio del Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato a seguito dell’aggressione della Russia all’Ucraina. Il Quadro, è stato adottato con la Comunicazione della Commissione del 9 marzo 2023 (C(2023) 1711 final, qui il testo) e da tale data sostituisce il precedente quadro temporaneo di crisi Ucraina di ottobre 2022 (COM 2022/C 426/01). A novembre 2023 e a maggio 2024, rispettivamente, con la Comunicazione della Commissione C/2023/1188 e con la Comunicazione della Commissione C/2024/3113 stato modificato e prorogato in alcuni suoi punti (qui il testo consolidato).

Il Quadro è suddiviso in Sezioni e in sottosezioni, che disciplinano le tipologie di aiuti e i criteri per la loro ammissibilità.

Le tipologie di aiuti – che sono ammissibili in via temporanea - sono indicati nella Parte 2.

 

 

Aiuti di importo limitato (Sezione 2.1, punti 60-64)

 

Termine di concedibilità dell’aiuto:
30 giugno 2024. Per imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e alle imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura, 31 dicembre 2024.

 

Si tratta di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme (quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni), ammissibili a condizione che il valore nominate totale di tali misure non superi i 2,25 milioni di euro per impresa. Tutti i valori sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Gli aiuti sono concessi- sulla base di un regime con un bilancio stimato - fino al 30 giugno 2024, ad eccezione di quelli concessi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e alle imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura, che possono essere concessi fino al 31 dicembre 2024[65].

Per ciascuna delle imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli l’importo complessivo dell’aiuto non deve superare in alcun momento i 280 mila euro per impresa e per quelle attive nel settore della pesca e acquacoltura i 335 mila euro per impresa.

Le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché entro il 30 giugno 2024 e siano rispettate le condizioni della sezione.

 

Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie (Sezione 2.2, punti 65-67)

Termine di concedibilità dell’aiuto:
31 dicembre 2023.

 

Le garanzie pubbliche sui prestiti, ammissibili ai sensi della sezione in esame, non sono cumulabili, per lo stesso capitale di prestito sottostante, con i prestiti pubblici agevolati consentiti dalla successiva sezione 2.3 (Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati) e viceversa, né le stesse tipologie di aiuti concessi a norma del quadro temporaneo per la COVID-19 (Sezione 3.3). Le garanzie possono essere cumulate con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali consentiti (cfr. infra). Entro i medesimi massimali, un beneficiario può fruire contemporaneamente di molteplici misure previste dalla Sezione.

Le condizioni di ammissibilità per la concessione delle garanzie sono le seguenti:

·         le garanzie pubbliche devono riguardare nuovi prestiti individuali concessi alle imprese;

·         per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella seguente:

 

Tipo di destinatario

Margine per il rischio di credito per il 1° anno

Margine per il rischio di credito per il 2° - 3° anno

Margine per il rischio di credito per il 2° - 3° anno

PMI

25 punti base

50 punti base

100 punti base

Grandi imprese

50 punti base

100 punti base

200 punti base

 

In alternativa, gli Stati, utilizzando la tabella, possono notificare i regimi per i quali sia possibile modulare la durata della garanzia, i premi di garanzia e la copertura della garanzia per ciascun prestito individuale (ad es., una copertura inferiore compensata da una durata più lunga o consentire premi di garanzia di importo inferiore). Inoltre, può essere applicato un premio fisso per l’intera durata della garanzia, se è superiore ai premi minimi indicati nella tabella per il 1° anno e per ciascun tipo di beneficiario, modulato in funzione della durata e della copertura della garanzia;

§  le garanzie devono essere concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2023;

§  l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario, per i quali è concessa una garanzia in applicazione della presente sezione, non deve superare:

o  il 15 per cento del fatturato annuo totale medio negli ultimi tre periodi contabili chiusi; oppure

o  il 50 per cento dei costi energetici nei 12 mesi precedenti il mese di presentazione della domanda di aiuto;

o  sulla base di un’opportuna giustificazione fornita dallo Stato alla Commissione (ad es., le sfide che il beneficiario deve affrontare durante la crisi attuale), l’importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 12 mesi per le PMI e per i seguenti 6 mesi per le grandi imprese. Per le grandi imprese che devono fornire garanzie finanziarie per le attività di negoziazione su mercati dell’energia per coprire il fabbisogno di liquidità derivante da tali attività dal momento della concessione per i seguenti 12 mesi. Il fabbisogno di liquidità già coperto dalle misure di aiuto nell’ambito del quadro temporaneo per la COVID-19 non può essere coperto dalle misure adottate a norma della comunicazione qui in esame. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario.

§  la durata della garanzia, a meno che sia stata modulata, è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia non deve eccedere:

o   il 90 per cento del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale, e alle stesse condizioni, dall’ente creditizio e dallo Stato; oppure

o   il 35 per cento del capitale di prestito, se le perdite sono dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (ad esempio, se si tratta di una garanzia di prima perdita);

o   in entrambi i casi, inoltre, quando l’entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l’importo garantito deve diminuire proporzionalmente;

§  la garanzia riguarda tanto i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio;

§  le garanzie possono essere fornite direttamente ai beneficiari finali o agli enti creditizi e ad altri istituti finanziari in qualità di intermediari finanziari, i quali dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi delle garanzie pubbliche.

 

Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati (Sezione 2.3, punti 68-70)

Termine di concedibilità dell’aiuto:
31 dicembre 2023.

 

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato sotto forma di prestiti agevolati, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a. i prestiti non sono concessi a enti creditizi o altri enti finanziari;

b. i prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione) disponibile il 1° ottobre 2022 o applicabile al momento della concessione del sostegno, più i margini per il rischio di credito di cui alla tabella seguente:

Tipo di destinatario

Margine per il rischio di credito per il 1° anno

Margine per il rischio di credito per il 2° - 3° anno

Margine per il rischio di credito per il 4° - 6° anno

PMI

25 punti base (*)

50 punti base (**)

100 punti base

Grandi imprese

50 punti base

100 punti base

200 punti base

(*) Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all’anno.

(**) Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all’anno.

In alternativa, gli Stati membri possono modulare la scadenza del prestito e il livello del margine per il rischio di credito, ad esempio applicando un margine per il rischio di credito fisso per l’intera durata del prestito, se tale margine è superiore al margine minimo per il rischio di credito per il 1° anno per ciascun tipo di beneficiario, adeguato in funzione della scadenza del prestito.

 

I contratti di prestito devono essere firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2023 e sono limitati ad un massimo di sei anni, a meno che siano modulati.

Inoltre, l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non deve superare:

-       il 15 per cento del fatturato annuo totale medio realizzato dal beneficiario negli ultimi tre periodi contabili chiusi; oppure

-       il 50 per cento dei costi energetici nei 12 mesi precedenti quello di presentazione della domanda di aiuto;

-       sulla base di un’opportuna giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad es. relativa alle problematiche che il beneficiario deve affrontare durante l’attuale crisi), l’importo del prestito può essere aumentato:

-       per coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 12 mesi per le PMI e per i seguenti 6 mesi per le grandi imprese;

-       se le grandi imprese devono fornire garanzie finanziarie per le attività di negoziazione sui mercati dell’energia, l’importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità derivante da tali attività per i prossimi 12 mesi.

-       il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario.

-       Il fabbisogno già coperto dalle misure di aiuto previste dal Temporary Framework COVID-19 non rientra nell’ambito di applicazione del Quadro qui in esame.

I prestiti devono riguardare il fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale di esercizio e possono essere concessi direttamente o tramite enti creditizi e altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari, i quali devono, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi dei tassi di interesse agevolati sui prestiti.

 

Come già detto, per lo stesso capitale di prestito sottostante, i prestiti agevolati concessi a norma della sezione qui in esame non sono cumulabili con gli aiuti di cui alla sopra indicata sezione 2.2 e viceversa. Prestiti agevolati e garanzie possono essere cumulati con aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi gli importi ammissibili sopra indicati. Quindi, un beneficiario può fruire contemporaneamente dei molteplici prestiti agevolati di cui alla presente sezione, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali suddetti.

 

Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica (Sezione 2.4. punti 71-74)

Termine di concedibilità dell’aiuto:
30 giugno 2024.

 

La finalità di tali aiuti è attenuare le conseguenze di aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica causati dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Il sostegno può essere fornito alle imprese sulla base del loro consumo energetico attuale o di quello storico (purché i beneficiari non riducano sostanzialmente le attività produttive al di sotto di quanto necessario per realizzare i risparmi energetici previsti e/o non si limitino a spostare altrove il loro consumo. Gli Stati membri sono pertanto invitati a chiedere ai beneficiari di assumere impegni adeguati a tal fine).

Gli aiuti sono concedibili entro e non oltre il 30 giugno 2024 sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi le intensità di aiuto e i massimali applicabili (cfr. infra). Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2024.

Gli anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili sono convertibili in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, entro il 31 dicembre 2024 e nel rispetto le condizioni della sezione.

 

L’aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale (bilancio stimato). Gli Stati membri possono limitare gli aiuti alle attività destinate a sostenere specifici settori economici di particolare importanza per l’economia o a sostenere la sicurezza e la resilienza del mercato interno. Tuttavia, tali limiti devono essere concepiti in modo ampio e non comportare una limitazione artificiale dei potenziali beneficiari.

 

I costi ammissibili sono calcolati sulla base del consumo del gas naturale (anche come materia prima) e dell’energia elettrica, nonché del riscaldamento/raffreddamento prodotti direttamente da gas naturale e da energia elettrica acquistati dal beneficiario[66].

L’aiuto complessivo per impresa non deve superare in alcun momento il 50 per cento dei costi ammissibili fino a un massimo di 4 milioni di euro.

 

L’Autorità che concede l’aiuto può versare un anticipo all’impresa se l’aiuto è concesso prima che siano stati sostenuti i costi ammissibili. A tal fine, l’autorità che concede l’aiuto può basarsi sulle stime dei costi ammissibili, a condizione che siano rispettati i massimali di aiuto. L’autorità nazionale è tenuta a verificare ex post il rispetto dei massimali pertinenti sulla base dei costi effettivamente sostenuti e a recuperare eventuali pagamenti di aiuti che superino tali massimali, entro sei mesi dalla fine del periodo ammissibile.

Gli aiuti qui in commento possono essere cumulati con aiuti di importo limitato concessi a norma della sezione 2.1, a condizione che non venga superato l’importo totale di 4 milioni di euro.

Per lo stesso volume di consumo, gli aiuti concessi a norma della presente sezione che sono calcolati sulla base del consumo storico (q(ref)) non possono essere cumulati con gli aiuti per una riduzione supplementare del consumo di energia elettrica concessi a norma della sezione 2.7.

In determinate situazioni, per garantire il proseguimento di un’attività economica alle imprese che hanno subito una riduzione dei risultati economici durante la crisi, possono essere ammessi aiuti supplementari. A tal fine, gli Stati membri possono concedere aiuti di entità superiore ai valori calcolati conformemente a quanto sopra indicato, se risultano soddisfatte anche le seguenti condizioni:

§  l’importo complessivo degli aiuti per beneficiario non supera il 40 per cento dei costi ammissibili (per i quali si rinvia supra) e l’importo complessivo degli aiuti per impresa non supera in alcun momento 100 milioni di euro;

§  per i beneficiari classificati come “imprese a forte consumo di energia[67] l’importo complessivo degli aiuti per beneficiario può essere aumentato fino a un massimo del 65 per cento dei costi ammissibili e l’importo complessivo massimo degli aiuti per impresa non deve superare in alcun momento i 50 milioni di euro. Il beneficiario deve inoltre dimostrare che il suo EBITDA (margine operativo lordo) ha subito una riduzione (esclusi gli aiuti) di almeno il 40 per cento nel periodo ammissibile rispetto al periodo di riferimento o che il suo EBITDA (esclusi gli aiuti) è negativo nel periodo ammissibile;

§  per i beneficiari classificati come “imprese a forte consumo di energia” che operano in uno o più dei settori o sotto settori elencati nell’allegato I (tra i quali rientra la produzione di alluminio, zinco, piombo e stagno, fusione di ghisa, etc.), l’importo complessivo degli aiuti per beneficiario può essere aumentato fino a un massimo pari all’80 per cento dei costi ammissibili e l’importo massimo complessivo degli aiuti per impresa fino a 150 milioni di euro; il beneficiario deve inoltre dimostrare che il suo EBITDA ha subito una riduzione (esclusi gli aiuti) di almeno il 40 per cento nel periodo ammissibile rispetto al periodo di riferimento o che il suo EBITDA (esclusi gli aiuti) è negativo nel periodo ammissibile;

§  per gli aiuti concessi a norma di tali condizioni, l’EBITDA del beneficiario nel periodo ammissibile, compreso l’importo complessivo degli aiuti, non può superare il 70 periodo del suo EBITDA nel periodo di riferimento (ovvero il margine operativo lordo deve risultare ridotto di almeno il 30 per cento nel periodo ammissibile rispetto al periodo di riferimento). Nei casi in cui il margine operativo lordo risultasse negativo nel periodo di riferimento, l’aiuto non può comportare un margine operativo lordo positivo nel periodo ammissibile.

§  per gli aiuti concessi a norma delle condizioni sopra illustrate, in relazione ai costi ammissibili sostenuti tra il 1o gennaio 2024 e il 30 giugno 2024, l’EBITDA nel periodo ammissibile può essere calcolato in via eccezionale sulla base dell’anno civile che termina il 31 dicembre 2023.

 

Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile (Sezione 2.5. punti 77-79)

La Sezione è suddivisa in sottosezioni.

Aiuti agli investimenti per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia (Sottosezione 2.5.1 punto 77)

Termine di concedibilità dell’aiuto:
31 dicembre 2025.

 

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti agli investimenti per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili, concessi per una delle seguenti finalità:

(i) investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (come definite ai sensi dell’articolo 2, p. 1), della direttiva (UE) 2018/2001, cd. RED II), compresa la produzione di idrogeno rinnovabile e di combustibili derivati dall’idrogeno rinnovabile, ma esclusa la produzione di energia elettrica da idrogeno rinnovabile;

(ii) investimenti nello stoccaggio di energia elettrica o termica (anche in combinazione con uno degli altri tipi di investimenti di cui alla presente sezione);

(iii) investimenti nello stoccaggio di idrogeno rinnovabile, biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa che ottiene almeno il 75% del suo contenuto da un impianto di produzione di idrogeno rinnovabile, biocarburanti, bioliquidi, biogas o combustibili da biomassa direttamente collegato, su base annuale.

 

I regimi di aiuto possono essere limitati ad una o a diverse tecnologie di cui sopra, ma non devono includere alcuna limitazione o discriminazione artificiale (anche nell’attribuzione di eventuali licenze, permessi o concessioni).

 

Gli aiuti devono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, prestiti, garanzie o agevolazioni fiscali, compresi i crediti d’imposta, sulla base di un regime che prevede una stima dei volumi e un bilancio stimato.

 

Gli aiuti devono essere concessi entro il 31 dicembre 2025. Ad eccezione delle tecnologie eoliche offshore, gli impianti devono essere completati e risultare operativi entro 36 mesi dalla data di concessione. Si dovrebbe prevedere un sistema efficace di sanzioni in caso di mancato del termine.

 

L’importo degli aiuti è determinato:

§  nell’ambito di una procedura di gara competitiva, aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante, che riducono al minimo il rischio di presentare offerte strategiche o una partecipazione insufficiente. Almeno il 70 per cento dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte deve essere espresso in termini di aiuto per unità di tutela ambientale (ad esempio EUR per tonnellata di CO2 ridotta) o di aiuto per unità di produzione o capacità di energia installata;

§  fissato per via amministrativa dallo Stato membro sulla base dei dati relativi ai costi di investimento di ciascun progetto sovvenzionato.

 

Gli aiuti per gli impianti solari fotovoltaici, per gli impianti eolici onshore e offshore e per gli impianti idroelettrici sono concessi solo nel quadro di procedure di gara competitive.

In deroga a tale previsione, non è obbligatoria una procedura di gara competitiva per gli impianti solari fotovoltaici, gli impianti eolici onshore e offshore e gli impianti idroelettrici se gli aiuti concessi per impresa per progetto non superano i 30 milioni di EUR e se i progetti sovvenzionati sono piccoli progetti che rientrano in una delle seguenti categorie:

§  progetti con una capacità installata pari o inferiore a 1 MW; o

§  progetti con una capacità installata pari o inferiore a 6 MW, se interamente di proprietà di PMI o di comunità di energia rinnovabile; o

§  per la sola produzione di energia eolica, progetti con una capacità installata pari o inferiore a 18 MW, se interamente di proprietà di piccole imprese e microimprese o di comunità di energia rinnovabile.

In tali casi, gli aiuti sono fissati per via amministrativa.

 

L’intensità di aiuto non deve superare:

§  il 100 % dei costi di investimento totali se gli aiuti sono stabiliti nel quadro di una procedura di gara; o

§  il 45 % dei costi di investimento totali se gli aiuti sono fissati per via amministrativa; l’intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

 

Se gli aiuti sono concessi per la produzione di idrogeno rinnovabile o di combustibili derivati dall’idrogeno rinnovabile, o per la produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa, lo Stato membro deve garantire, rispettivamente, che l’idrogeno e i combustibili derivati dall’idrogeno utilizzati siano prodotti da fonti energetiche rinnovabili e che i combustibili sovvenzionati siano conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, conformemente alla Direttiva RED II.

 

Gli aiuti sono concessi per le capacità di nuova installazione o di capacità sottoposte a revisione della potenza dell’impianto. L’importo degli aiuti è indipendente dalla produzione di energia. In caso di capacità sottoposte a revisione della potenza dell’impianto, sono ammissibili all’aiuto solo i costi aggiuntivi relativi a tali capacità.

 

Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, ad eccezione degli aiuti al funzionamento per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia (Sezione 2.5.2 della comunicazione), o con fondi gestiti a livello centrale, purché tali misure riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con aiuti di Stato, ad eccezione degli aiuti per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia (Sezione 2.5.2), o con fondi gestiti a livello centrale in relazione agli stessi costi ammissibili, che si sovrappongono del tutto o in parte, solo se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto applicabile.

 

Il cumulo con gli aiuti al funzionamento per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia (Sezione 2.5.2) è ammissibile solo se il regime di aiuti notificato prevede tale possibilità al momento della notifica iniziale.

 

Possono essere concessi aiuti per gli investimenti i cui lavori sono iniziati a partire dal 9 marzo 2023, ad eccezione degli investimenti ammissibili, ai sensi della disciplina contenuta nel precedente Quadro temporaneo di crisi Ucraina, per i quali i lavori possono essere iniziati a partire dal 20 luglio 2022. Per i progetti avviati prima di tali date, possono essere concessi aiuti se questi sono necessari per accelerare o ampliare in modo significativo la portata dell’investimento stesso e quindi sono ammissibili solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o di ampliamento della portata.

Gli aiuti devono indurre il beneficiario a intraprendere investimenti che non realizzerebbe o realizzerebbe in modo limitato o diverso senza gli aiuti.

 

Lo Stato membro deve garantire il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH).

 

Aiuti al funzionamento per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia (Sottosezione 2.5.2 punto 78-79)

Termine di concedibilità dell’aiuto:
31 dicembre 2025, salvo specifiche eccezioni.

 

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti al funzionamento per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili, concessi per una delle seguenti finalità:

§  produzione di energia da fonti rinnovabili (come definite ai sensi dell’articolo 2, p. 1), della direttiva (UE) 2018/2001, cd. RED II), compresa la produzione di idrogeno rinnovabile e di combustibili derivati dall’idrogeno rinnovabile, ma esclusa la produzione di energia elettrica da idrogeno rinnovabile;

§  gestione dello stoccaggio di energia elettrica o termica (anche in combinazione con uno degli altri tipi di investimenti di cui alla presente sezione);

§  gestione dello stoccaggio di idrogeno rinnovabile, biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa che ottiene almeno il 75 % del suo contenuto da un impianto di produzione di idrogeno rinnovabile, biocarburanti, bioliquidi, biogas o combustibili da biomassa direttamente collegato, su base annuale.

 

Gli aiuti possono essere limitati ad una o a diverse tecnologie di cui sopra, ma non devono includere alcuna limitazione o discriminazione artificiale (anche nell’attribuzione di eventuali licenze, permessi o concessioni).

 

Gli aiuti devono essere concessi al più tardi entro il 31 dicembre 2025. Ad eccezione delle tecnologie eoliche offshore, gli impianti devono essere completati e risultare operativi entro 36 mesi dalla data di concessione. Si dovrebbe prevedere un sistema efficace di sanzioni in caso di mancato del termine.

 

L’aiuto è concesso sotto forma di contratti per differenza bidirezionali (cd. contratti per differenza a due vie), in relazione alla produzione energetica dell’impianto e con una durata contrattuale non superiore a 20 anni dall’inizio delle attività dell’impianto sovvenzionato.

 

L’importo degli aiuti è determinato:

§  nell’ambito di una procedura di gara competitiva, aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante, che riducono al minimo il rischio di presentare offerte strategiche o una partecipazione insufficiente. Almeno il 70 per cento dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte deve essere espresso in termini di aiuto per unità di tutela ambientale o di aiuto per unità di produzione o capacità di energia installata;

§  con il prezzo di esercizio (strike price) fissato per via amministrativa dall’autorità di regolamentazione dell’energia competente al fine di coprire i costi netti previsti, compreso il WACC stimato e tenendo conto di tutte le principali entrate e di eventuali aiuti già ricevuti.

 

Gli aiuti per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, impianti eolici onshore e offshore e per impianti idroelettrici possono essere concessi solo nel quadro di procedure di gara competitive.

 

In deroga a quanto sopra previsto, non è obbligatoria una procedura di gara competitiva per l’assegnazione di incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, impianti eolici onshore e offshore e impianti idroelettrici se gli aiuti concessi per impresa per progetto non superano i 30 milioni di euro e se i progetti sovvenzionati sono piccoli progetti che rientrano in una delle seguenti categorie:

§  progetti con una capacità installata pari o inferiore a 1 MW; o

§  progetti con una capacità installata pari o inferiore a 6 MW, se interamente di proprietà di PMI o di comunità di energia rinnovabile; o

§  per la sola produzione di energia eolica, progetti con una capacità installata pari o inferiore a 18 MW, se interamente di proprietà di piccole imprese e microimprese o di comunità di energia rinnovabile.

In tali casi, gli aiuti sono fissati per via amministrativa.

 

Gli aiuti devono essere strutturati in modo da evitare distorsioni indebite dell’efficienza dei mercati e, in particolare, in modo tale da preservare l’efficienza degli incentivi operativi e dei segnali di prezzo.

 

Se gli aiuti sono concessi per la produzione di idrogeno rinnovabile o di combustibili da esso derivati, o per la produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa, lo Stato deve garantire, rispettivamente, che l’idrogeno e i combustibili derivati dall’idrogeno utilizzati siano prodotti da fonti energetiche rinnovabili e che i combustibili sovvenzionati siano conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, conformemente alla Direttiva RED II.

 

Gli aiuti sono concessi per le capacità di nuova installazione o di capacità sottoposte a revisione della potenza dell’impianto.

 

Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, ad eccezione degli aiuti al funzionamento per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia (Sezione 2.5.2 della comunicazione), o con fondi gestiti a livello centrale, purché tali misure riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con aiuti di Stato, ad eccezione degli aiuti per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia, o con fondi gestiti a livello centrale in relazione agli stessi costi ammissibili, che si sovrappongono del tutto o in parte, solo se tale cumulo non comporta il superamento del 100 per cento dei costi netti previsti.

 

Possono essere concessi aiuti per gli investimenti i cui lavori sono iniziati a partire dal 9 marzo 2023, ad eccezione degli investimenti ammissibili, ai sensi della disciplina contenuta nel precedente Quadro temporaneo di crisi Ucraina, per i quali i lavori possono essere iniziati a partire dal 20 luglio 2022.  Per i progetti avviati prima di tali date, possono essere concessi aiuti se questi sono necessari per accelerare o ampliare in modo significativo la portata dell’investimento stesso e quindi sono ammissibili solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o di ampliamento della portata.

 

Gli aiuti devono indurre il beneficiario a intraprendere investimenti che non realizzerebbe o realizzerebbe in modo limitato o diverso senza gli aiuti.

 

Lo Stato membro deve garantire il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH).

 

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti per aumentare la capacità massima di generazione di energia elettrica degli impianti esistenti, senza effettuare ulteriori investimenti, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

§  l’impianto esistente è stato collegato alla rete prima del 1º ottobre 2022 e ha beneficiato di aiuti approvati dalla Commissione (ex art. 107, par. 3, lett. c)) o è stato esentato dall’obbligo di notifica;

§  l’aiuto è necessario per aumentare la capacità massima degli impianti esistenti, in modo che la loro capacità sia aumentata fino a 1 MW per impianto o equivalente, senza effettuare ulteriori investimenti;

§  gli aiuti devono essere concessi entro il 31 dicembre 2023 e il periodo ammissibile al sostegno deve terminare il 31 dicembre 2024;

§  gli aiuti devono essere concessi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, stoccaggio di energia elettrica o termica, stoccaggio di idrogeno rinnovabile, biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) (si tratta delle finalità già sopra descritte), anche limitatamente ad una di queste tecnologie sulla base della stima dei volumi di capacità e di un bilancio stimato;

§  gli aiuti devono essere concessi sotto forma di contratti per differenza a due vie in relazione alla produzione energetica dell’impianto e con una durata contrattuale non superiore a 20 anni dall’inizio delle attività dell’impianto sovvenzionato

§  gli aiuti devono essere strutturati in modo da evitare distorsioni indebite dell’efficienza dei mercati;

§  se gli aiuti sono concessi per la produzione di idrogeno rinnovabile o di combustibili derivati dall’idrogeno rinnovabile, lo Stato membro deve garantire che l’idrogeno e i combustibili derivati dall’idrogeno utilizzati siano prodotti da fonti energetiche rinnovabili, conformemente alla Direttiva RED II;

§  gli aiuti non devono essere cumulati con altri aiuti concessi a sostegno della stessa capacità supplementare.

 

Aiuti per la decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l’elettrificazione e/o l’uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica (Sezione 2.6. punti 80-81)

Termine di concedibilità dell’aiuto:
31 dicembre 2025.

 

La Commissione considera compatibili con il mercato interno, gli aiuti agli investimenti - sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, prestiti, garanzie o agevolazioni fiscali, compresi i crediti d’imposta - che comportano:

§  una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra prodotte da attività industriali che avvalgono attualmente dei combustibili fossili come fonte di energia o come materia prima o

§  una riduzione sostanziale del consumo energetico associato alle attività e ai processi industriali.

 

Le condizioni di ammissibilità degli aiuti sono di seguito descritte.

 

Gli aiuti devono essere concessi sulla base di un regime con un bilancio stimato e l’importo massimo per impresa non deve superare il 10 per cento della dotazione di bilancio totale disponibile per tale regime o, secondo quanto inserito a marzo, 200 milioni di euro. Sulla base di un’adeguata giustificazione, la Commissione può accettare regimi che prevedono la concessione di aiuti individuali superiori al 10 % della dotazione di bilancio totale disponibile.

 

L’investimento deve consentire al beneficiario di ottenere uno o entrambi i seguenti risultati:

§  ridurre del 40 per cento le emissioni dirette di gas serra del suo impianto industriale, che attualmente si avvale di combustibili fossili come fonte energetica o materia prima, mediante l’elettrificazione dei processi di produzione o l’utilizzo di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa le condizioni indicate infra per sostituire i combustibili fossili. Ai fini della verifica della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, devono essere prese in considerazione anche le emissioni effettive derivanti dalla combustione di biomassa;

§  ridurre di almeno il 20 per cento il consumo di energia registrato negli impianti industriali in relazione alle attività sovvenzionate;

 

Per quanto riguarda gli investimenti relativi alle attività che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS), gli aiuti devono consentire una riduzione delle emissioni di gas serra dell’impianto beneficiario che permetta di scendere al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote.

Gli aiuti non devono essere utilizzati per finanziare un aumento della capacità produttiva complessiva del beneficiario, fatti salvi gli aumenti contenuti derivanti da esigenze tecniche. Sono contenuti gli aumenti di capacità non superiori del 2% rispetto alla situazione precedente all’aiuto.

 

Se gli aiuti sono concessi per investimenti nella decarbonizzazione industriale basata sull’uso di idrogeno rinnovabile, lo Stato membro deve garantire che l’idrogeno utilizzato sia prodotto da fonti energetiche rinnovabili conformemente alle metodologie stabilite nella Direttiva RED II.

 

Se gli aiuti sono concessi per investimenti nella decarbonizzazione industriale basata sull’uso di combustibili derivati dall’idrogeno rinnovabile, tali combustibili devono soddisfare i seguenti requisiti cumulativi:

·       devono essere liquidi e gassosi provenienti dall’idrogeno rinnovabile il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa;

·       devono consentire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita di almeno il 70 % rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ;

·       sono prodotti conformemente alle metodologie stabilite nella Direttiva RED II

 

Gli aiuti possono essere concessi anche per investimenti nella decarbonizzazione industriale che comportano l’uso di idrogeno elettrolitico in uno dei seguenti casi:

§  l’idrogeno è prodotto solo in ore in cui l’unità marginale di generazione nella zona di offerta in cui è situato l’elettrolizzatore nei periodi di regolamento degli sbilanciamenti in cui viene consumata l’energia elettrica è un impianto di produzione di energia elettrica senza combustibili fossili. L’idrogeno così prodotto da un impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile non può essere conteggiato una seconda volta ai sensi della presente sezione;

§  in alternativa, l’idrogeno è prodotto a partire da energia elettrica prelevata dalla rete e l’elettrolizzatore produce idrogeno per un numero di ore a pieno regime pari o inferiore al numero di ore in cui il prezzo marginale dell’energia elettrica nella zona di offerta è stato fissato da impianti che producono energia elettrica senza combustibili fossili;

§  in alternativa, lo Stato membro deve garantire che l’idrogeno elettrolitico utilizzato permetta di ottenere una riduzione delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita di almeno il 70 per cento rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ (2,256 tCO2eq/tH2) e che provenga da fonti non fossili. Il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra assegnate all’energia elettrica non dovrebbe comportare un aumento del consumo di combustibili fossili, in linea con gli obiettivi di REPowerEU. Ai fini della sezione in esame, può essere utilizzata solo la quota di idrogeno prodotto corrispondente alla quota media di energia elettrica prodotta da impianti di produzione di energia elettrica senza combustibili fossili nel Paese di produzione, misurata due anni prima dell’anno in questione.

 

Gli aiuti devono concessi entro il 31 dicembre 2025 e sono subordinati alla condizione che l’impianto o l’attrezzatura da finanziare siano completati e pienamente operativi entro 36 mesi dalla data di concessione degli aiuti. Il regime dovrebbe prevedere un sistema efficace di sanzioni in caso di mancato rispetto di tale termine.

Possono essere concessi aiuti per gli investimenti i cui lavori sono iniziati a partire dal 9 marzo 2023, ad eccezione degli investimenti ammissibili, ai sensi della disciplina contenuta nel precedente Quadro temporaneo di crisi Ucraina, per i quali i lavori possono essere iniziati a partire dal 20 luglio 2022.  Per i progetti avviati prima di tali date, possono essere concessi aiuti se questi sono necessari per accelerare o ampliare in modo significativo la portata dell’investimento stesso e quindi sono ammissibili solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o di ampliamento della portata.

 

Gli aiuti devono indurre il beneficiario a intraprendere investimenti che non realizzerebbe o realizzerebbe in modo limitato o diverso senza gli aiuti.

 

I costi ammissibili corrispondono alla differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, per tutta la durata dell’investimento. Il regime deve essere strutturato in modo tale da consentire di tener conto dei proventi straordinari, anche in periodi di prezzi dell’energia elettrica o del gas naturale estremamente elevati, istituendo un meccanismo di recupero definito ex ante.

 

L’intensità di aiuto non deve essere superiore al 40 percento dei costi ammissibili e può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese. L’intensità di aiuto può inoltre essere aumentata di 15 punti percentuali per gli investimenti in grado di ridurre le emissioni dirette di gas a effetto serra di almeno il 55 % o il consumo energetico di almeno il 25 %, rispetto alla situazione precedente l’investimento.

In alternativa, l’importo dell’aiuto è determinato mediante una procedura di gara competitiva, aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante, che riduca al minimo il rischio che siano presentate offerte strategiche. Almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione deve inoltre essere espresso in termini di aiuto per unità di tutela ambientale (ad es. EUR per tonnellata di CO2 eliminata o EUR per unità di energia risparmiata). Il bilancio relativo alla procedura di gara deve costituire un vincolo imprescindibile.

Sempre in alternativa, i costi ammissibili possono corrispondere ai costi degli investimenti connessi al progetto, in particolare i costi delle attrezzature, dei macchinari o degli impianti necessari per conseguire l’elettrificazione, per passare all’idrogeno o ai combustibili derivati dall’idrogeno o per migliorare l’efficienza energetica. In una situazione di questo tipo, l’intensità di aiuto non deve essere superiore al 60 percento dei costi ammissibili per gli investimenti diversi dai progetti di elettrificazione. Per i progetti di elettrificazione e per gli investimenti di riduzione di almeno il 20 percento dei consumi di energia, l’intensità di aiuto non deve essere superiore al 30 percento dei costi ammissibili.

 

Gli aiuti di cui alla sezione in esame possono essere cumulati con altri aiuti di Stato o con fondi gestiti a livello centrale, purché tali misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili. Inoltre, il cumulo con altri aiuti o con fondi gestiti a livello centrale è ammissibile purché non sia superato l’importo massimo di aiuto consentito. In nessun caso l’importo totale dell’aiuto può superare il 100 % dei costi ammissibili.

 

Aiuti per una riduzione supplementare del consumo di energia elettrica (Sezione 2.7 punti 82-83)

Termine di concedibilità dell’aiuto:
31 dicembre 2023.

 

L’ammissibilità degli aiuti in questione si fonda sulla considerazione che potrebbe essere necessario concedere un sostegno temporaneo per conseguire il contenimento del consumo di energia elettrica di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2022/1854. Tale sostegno potrebbe infatti contribuire ad attenuare l’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia elettrica riducendo il consumo legato a tecnologie di produzione di energia elettrica più costose (attualmente basate sul gas).

Posto ciò, la Commissione valuterà tali aiuti compatibili con il mercato interno se risultano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative.

La compensazione finanziaria garantita dagli aiuti è ammissibile solo se è relativa all’energia elettrica supplementare non consumata rispetto al consumo che sarebbe previsto (“controfattuale”).

Gli aiuti devono essere concepiti in modo da contribuire in primo luogo al conseguimento dell’obiettivo unionale di riduzione del consumo di energia elettrica (cfr. artt. 3 e 4, Regolamento (UE) 2022/1854). Se gli aiuti vanno oltre l’obiettivo, lo Stato membro deve dimostrare l’esistenza di benefici supplementari (ad esempio, la riduzione dei costi del sistema energetico o del consumo di gas) necessari e proporzionati per porre rimedio al grave turbamento dell’economia, preservando nel contempo il mercato interno;

 

Gli aiuti devono essere concessi sulla base di un volume di capacità e un bilancio stimati e possono assumere varie forme, tra cui sovvenzioni dirette, prestiti e garanzie. Il beneficiario deve presentare domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori, fornendo allo Stato membro le informazioni richieste nell’allegato II.

 

Se è individuato un rischio di sovra compensazione, gli aiuti devono essere concepiti in modo da consentire di tener conto dei proventi straordinari, ad esempio istituendo un meccanismo di recupero definito ex ante.

 

Gli aiuti devono essere concessi nell’ambito di una procedura di gara competitiva, aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante, che riducano al minimo il rischio che siano presentate offerte strategiche. Le procedure di gara dovrebbero, in linea di principio, tener conto di tutti i modi possibili per conseguire una riduzione supplementare del consumo, in particolare:

i. spostamento o rinuncia al consumo di energia elettrica da parte dei consumatori;

ii. accumulo dal lato del cliente per ridurre il consumo durante le fasce orarie di picco (a meno che l’aiuto non comporti una riduzione supplementare del consumo); e

iii. mezzi di generazione dell’energia elettrica dal lato del cliente, che non utilizzano il gas come combustibile. Gli Stati membri possono decidere di escludere la produzione basata su altri combustibili fossili.

Relativamente a quanto sopra, i regimi potrebbero essere limitati a una o più categorie di beneficiari in una delle seguenti circostanze: i. laddove le differenze tra i servizi che possono essere offerti dai potenziali beneficiari (ad esempio, durata, frequenza di attivazione) non consentono di ritenere comparabili le offerte per MWh; ii. se gli Stati membri possono dimostrare che la concorrenza non è indebitamente falsata; oppure iii. per garantire un’attuazione tempestiva (ad esempio estendendo i regimi esistenti).

 

In ogni caso, i regimi di aiuto non devono contenere alcuna limitazione artificiale o discriminazione.

 

I beneficiari degli aiuti devono già disporre di un contatore di energia elettrica adeguato o impegnarsi a installarlo prima di realizzare una riduzione supplementare dei consumi. Inoltre, per evitare conseguenze negative sul consumo di gas, i beneficiari dovrebbero prendere l’impegno che la riduzione supplementare del consumo di energia elettrica da essi conseguita non comporti un aumento del loro consumo complessivo di gas.

 

Inoltre, per quanto riguarda gli aiuti volti a ridurre il consumo di energia elettrica durante le fasce orarie di picco, i beneficiari dovrebbero impegnarsi a non consumare più del 150 % di energia nelle fasce orarie “fuori picco” rispetto alla riduzione del consumo di energia elettrica “di picco” oggetto dell’aiuto.

 

Nell’ambito della procedura di gara competitiva, i beneficiari devono essere selezionati sulla base del costo unitario più basso relativo alla riduzione supplementare del consumo (in EUR/MWh o equivalente).

 

Gli Stati membri possono introdurre ulteriori criteri di classificazione oggettivi, trasparenti e non discriminatori per promuovere tecnologie più verdi necessarie per sostenere il conseguimento degli obiettivi di protezione ambientale dell’Unione.

La remunerazione deve essere concessa sulla base della riduzione supplementare del consumo effettivamente conseguita (rispetto a quella prefissa).

Inoltre, l’aiuto non deve falsare indebitamente il corretto funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica.

 

Gli Stati membri possono dichiarare gli aiuti ammissibili alla partecipazione transfrontaliera; la riduzione supplementare del consumo che viene compensata deve avvenire entro il periodo di applicazione delle misure di cui al regolamento (UE) 2022/1854 sulla riduzione dei consumi di energia elettrica, o, nel caso di aiuti che superano tali obiettivi, entro il 31 dicembre 2023.

 

Il cumulo con altre misure di aiuto di Stato è possibile, purché sia evitata ogni sovracompensazione, ad esempio garantendo che gli aiuti siano concessi mediante una procedura di gara aperta e competitiva.

In ogni caso, gli aiuti non possono essere concessi se coprono costi ammissibili già coperti da altre misure di aiuto di Stato.

 

Aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette (Sezione 2.8 punti 84-86)

Termine di concedibilità dell’aiuto:
31 dicembre 2025.

 

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno tali regimi, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni. Gli aiuti devono essere concessi per incentivare:

§  la produzione di dispositivi utili ai fini della transizione, vale a dire batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (carbon capture usage and storage o CCUS); oppure

§  la produzione di componenti chiave progettati e utilizzati principalmente come input diretto per la produzione dei dispositivi di cui sopra; oppure

§  l’estrazione o il recupero delle relative materie prime critiche necessarie per la produzione dei dispositivi e dei componenti chiave di cui ai precedenti punti.

 

Gli aiuti devono essere concessi sulla base di un bilancio stimato ed entro il 31 dicembre 2025.

 

Il beneficiario deve presentare domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori e deve fornire allo Stato membro le informazioni richieste nell’allegato II della comunicazione.

 

Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette o in altre forme, quali agevolazioni fiscali, tassi di interesse agevolati su nuovi prestiti o garanzie su nuovi prestiti, a condizione che l’importo nominale dell’agevolazione fiscale o l’importo nominale del nuovo prestito sottostante non sia superiore all’intensità di aiuto applicabile e agli importi complessivi di aiuto.

 

Quando le garanzie o i prestiti sono erogati tramite enti creditizi e altri istituti finanziari che agiscono come intermediari finanziari, è necessario garantire che tali sostegni siano trasferiti direttamente, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali.

 

I costi ammissibili si riferiscono a tutti i costi di investimento in attivi materiali (terreni, fabbricati, impianti, attrezzature, macchinari) e immateriali (diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale) necessari per la produzione o il recupero dei beni.

Gli attivi immateriali devono:

1) rimanere associati alla zona interessata e non essere trasferiti ad altre zone;

2) essere utilizzati principalmente nello stabilimento di produzione che riceve l’aiuto;

3) essere ammortizzabili;

4) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;

5) essere inclusi negli attivi dell’impresa beneficiaria dell’aiuto; e

6) devono rimanere associati al progetto per il quale l’aiuto è concesso per almeno cinque anni (o tre anni per le PMI);

 

L’intensità degli aiuti non può superare il 15 percento dei costi ammissibili e l’importo complessivo degli aiuti non può superare 150 milioni di euro per impresa e per Stato membro.

Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni:

§  per gli investimenti nelle zone assistite designate nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale (“zone c”), l’intensità degli aiuti può essere aumentata al 20 percento dei costi ammissibili e l’importo complessivo degli aiuti non può superare 200 milioni di euro per impresa e per Stato membro;

§  per gli investimenti nelle zone assistite designate nella carta degli aiuti a finalità regionale (“zone a”), l’intensità degli aiuti può essere aumentata al 35 percento dei costi ammissibili e l’importo complessivo degli aiuti non può superare 350 milioni di euro per impresa e per Stato membro;

Quando gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, prestiti o garanzie, le intensità degli aiuti di cui sopra, possono essere maggiorate di 5 punti percentuali.

Per gli investimenti effettuati da piccole imprese, le intensità degli aiuti possono essere ulteriormente maggiorate di 20 punti percentuali e, per gli investimenti effettuati da medie imprese, di 10 punti percentuali.

 

La Tabella che segue, predisposta dalla Commissione europea (qui il link), indica in forma sintetica le intensità e gli importi complessivi degli aiuti concedibili.

 

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Il beneficiario deve impegnarsi a mantenere gli investimenti nella zona interessata per almeno cinque anni, o tre anni per le PMI, dopo il completamento dell’investimento. L’ impegno non dovrebbe impedire la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti durante il periodo in questione, a condizione che l’attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo indicato. Non possono tuttavia essere concessi aiuti supplementari per sostituire detti impianti o attrezzature.

 

Prima di concedere l’aiuto, l’autorità che concede l’aiuto deve verificare che non vi sia alcun rischio concreto che l’investimento produttivo abbia luogo al di fuori del SEE né che sia delocalizzato all’interno del SEE. L’aiuto non può infatti essere concesso per agevolare la delocalizzazione delle attività di produzione da uno Stato membro all’altro. A tal fine, il beneficiario deve:

§  confermare di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve essere realizzato l’investimento nei due anni precedenti la domanda di aiuto; e

§  impegnarsi a non procedere a tale delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento; gli aiuti non possono essere concessi a imprese in difficoltà.

 

Gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se il cumulo non determina il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili in base alle norme pertinenti. In nessun caso l’importo totale dell’aiuto può superare il 100 percento dei costi ammissibili.

 

Quando notificano i regimi di aiuti, gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di includere in modo non discriminatorio requisiti connessi alla tutela dell’ambiente, o connessi alla protezione sociale o alle condizioni di lavoro. Gli Stati membri devono informare la Commissione, entro 60 giorni dalla concessione dell’aiuto, in merito alla data di concessione, all’importo dell’aiuto, ai costi ammissibili, all’identità del beneficiario, al tipo e all’ubicazione dell’investimento sovvenzionato sulla base delle informazioni fornite dal beneficiario nell’allegato II della Comunicazione.

 

 

In via eccezionale, e sulla base di notifiche individuali, per la produzione dei beni pertinenti per la transizione, la Commissione può anche approvare, aiuti individuali fino a concorrenza dell’importo della sovvenzione che il beneficiario potrebbe ricevere sulla base di elementi dimostrabili per un investimento equivalente in un paese terzo al di fuori del SEE, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni.

L’aiuto incentiva il beneficiario a localizzare il progetto di investimento o ad attivare progetti di investimento collegati che sono necessari per la produzione dei beni:

§  interamente in una zona assistita in base alla carta degli aiuti a finalità regionale applicabile; o

§  in almeno tre Stati membri del SEE in cui una parte significativa dell’investimento di capitale ha luogo in almeno due zone assistite. Una parte considerevole dell’investimento significativo dovrebbe essere effettuata in una “zona a” in base alla definizione di cui alla carta degli aiuti a finalità regionale applicabile;

Gli aiuti devono essere concessi entro il 31 dicembre 2025.

 

Per produrre i beni, il beneficiario deve impegnarsi a utilizzare la tecnologia di produzione più avanzata disponibile dal punto di vista delle emissioni ambientali, deve presentare domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori, deve fornire allo Stato membro le informazioni richieste nell’allegato II della comunicazione e deve fornire prove solide delle sovvenzioni che verosimilmente riceverebbe in un paese fuori del SEE per un progetto simile. Deve altresì deve dimostrare che senza l’aiuto l’investimento pianificato non avrebbe luogo nel SEE. Inoltre, il beneficiario deve dimostrare che gli aiuti non generano effetti negativi per la coesione.

L’aiuto non può superare l’importo minimo necessario per incentivare il beneficiario a localizzare l’investimento nella zona interessata nel SEE (cd. deficit di finanziamento) e non può essere concesso per agevolare la delocalizzazione delle attività di produzione da uno Stato membro all’altro.

Nel valutare le misure soggette a notifica, la Commissione chiederà tutte le informazioni necessarie per stabilire se gli aiuti di Stato rischiano di comportare una perdita significativa di posti di lavoro in siti esistenti all’interno del SEE. In una situazione di questo tipo, l’eventuale esistenza di un nesso causale tra l’aiuto e la delocalizzazione costituisce un effetto negativo che difficilmente potrà essere compensato da un qualche effetto positivo; il beneficiario deve impegnarsi a mantenere gli investimenti nella zona interessata per almeno cinque anni, o tre anni per le PMI, dopo il completamento dell’investimento. L’ impegno non dovrebbe impedire la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti durante il periodo, a condizione che l’attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo indicato. Non possono tuttavia essere concessi aiuti supplementari per sostituire detti impianti o attrezzature. Gli aiuti non possono essere concessi a imprese in difficoltà.

 


4. Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) e disciplina sugli aiuti di Stato

La cornice normativa in materia di aiuti di Stato delineata dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea e nella normativa di diritto derivato da esso scaturente, descritta nei precedenti paragrafi, informa l’adozione e l’attuazione dei progetti di investimento e delle riforme contenute nei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza.

 

Il considerando n. 8) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di ripresa e resilienza, rimarca che gli Stati membri devono garantire che tutte le riforme e gli investimenti inclusi nei PNRR siano conformi alle pertinenti norme dell’UE in materia di aiuti di Stato e ne seguano tutte le procedure.

 

I fondi dell’Unione, erogati attraverso le Autorità degli Stati membri, diventano, infatti, risorse statali e possono pertanto costituire aiuti di Stato se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 107 e seguenti del TFUE [68].

 

Dunque, in presenza di un aiuto di Stato, le misure devono essere notificate e approvate dalla Commissione prima che gli Stati membri possano concedere l’aiuto, a meno che tali misure non soddisfino le condizioni applicabili di un regolamento di esenzione per categoria (ad esempio, il regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE).

 

La Commissione ha pubblicato diversi modelli di orientamento - guiding templates - per assistere gli Stati membri nell’elaborazione dei loro Piani nazionali di ripresa e di resilienza in linea con le norme UE in materia di aiuti di Stato.

Il 21 dicembre 2020 sono stati adottati 11 modelli di orientamento che coprono diversi tipi di progetti di investimento in linea con le “iniziative faro europee” della Strategia annuale 2021 per una crescita sostenibile. L’11 febbraio 2021 la Commissione ha pubblicato 2 ulteriori modelli di orientamento per assistere gli Stati membri nell’elaborazione dei PNRR per quanto riguarda il sostegno alla digitalizzazione.

I modelli forniscono orientamenti settoriali su:

§  casi in cui la presenza di aiuti di Stato può essere esclusa e pertanto non è necessaria una notifica preventiva alla Commissione;

§  casi in cui si configura un aiuto di Stato, ma non è necessaria notifica in quanto la misura di aiuto rientra in un’esenzione per categoria; e

§  casi in cui si configurerebbe un aiuto di Stato ed è necessaria una notifica, alla luce delle principali norme in materia di aiuti di Stato.

 

I modelli, soggetti ad aggiornamento, sono pubblicati sul sito istituzionale della Commissione europea.

 

Quanto alla redazione dei PNRR, nelle Linee Guida - Practical guidance to Member States for a swift treatment of State aid notifications in the RRF framework, aggiornate al 3 febbraio 2022 -  la Commissione ha invitato gli Stati membri a specificare nel PNRR, per ciascuna misura (riforme e investimenti), se, a loro avviso:

§  il sostegno non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE oppure se

§  la riforma o l’investimento è finanziato sulla base di un regime di aiuti (State aid scheme) di Stato esistente che rientra in un regolamento di esenzione per categoria, in particolare il GBER, o che è già approvato dalla Commissione (è necessario, in tal caso, il numero di riferimento di tale regime). Oppure,

§  se la misura richiede una notifica, deve essere data indicazione di quando questa sarà pre-notificata o notificata alla Commissione e devono essere forniti dettagli sulla base di compatibilità prevista.

 

Lo Stato deve notificare le misure di aiuto alla Commissione prima di concederle, in conformità all’articolo 108, par. 3, del TFUE. Questo principio informa anche l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale complementare al PNRR (PNC). L’articolo 1, comma 8 del D.L. n. 59/2021 (L. n. 101/2021) dispone, infatti, gli interventi del PNC, che sono soggetti alla procedura di notifica alla Commissione UE ai sensi dell’articolo 108, par. 3, TFUE, sono concessi solo previa autorizzazione della Commissione. In caso di decisione negativa, le risorse destinate all’intervento notificato e dichiarato incompatibile sono revocate e rimangono nella disponibilità dell’amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in linea con le finalità del PNC, il cui cronoprogramma procedurale sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano.

 


5. Casi di norme nazionali recanti aiuti di Stato

 

lente

 

Articolo 107 TFUE

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

 

 

Articolo 107, par. 2, lett. a) TFUE

L. 01/10/2018, n. 117 Introduzione dell’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi.

Art. 3. Incentivi per l’acquisto dei dispositivi

1. Al fine di agevolare l’acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l’abbandono dei bambini nei veicoli, previsti dall’articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’articolo 1, comma 1, della presente legge, con appositi provvedimenti legislativi possono essere previste, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni, anche nella forma di contributi, limitate nel tempo.

 

Considerazioni. Rilevante ai fini della sussunzione dell’aiuto nell’ambito dell’articolo 107, par. 2, lett. A) è la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale “per accertare se un aiuto è erogato senza discriminazioni (..)” ai sensi dell’articolo 107, par. 2, lett. a) “è necessario verificare se i consumatori beneficino dell’aiuto a prescindere da chi sia l’operatore economico che fornisce il prodotto o il servizio atto a perseguire l’obiettivo sociale invocato” (Corte di Giustizia, cause riunite T116/01 e T-118/01 P&European Ferries e a.c. Commissione II-2957, punto 163).

In questo caso, la finalità sociale dell’aiuto in questione è desumibile dall’obbligo di installazione del dispositivo salva bimbo (inserito dall’articolo 1, comma 1, lett. b), della Legge sotto forma di nuovo comma 1-bis all’articolo 172 del Codice della strada):

«1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Gioca poi un ruolo fondamentare anche il modo in cui è strutturata la normativa attuativa.

Ad es., nel caso di specie, ai sensi del D.M. 28/1/2020 attuativo della normativa, il contributo è erogato mediante il rilascio di un buono di spesa elettronico del valore nominale di 30 euro per l’acquisto del dispositivo antiabbandono associato al codice fiscale di un minore (art. 3, co. 1).

Le strutture, gli esercenti e gli enti presso i quali è possibile utilizzare il buono elettronico sono inseriti in un apposito elenco, consultabile attraverso l’applicazione web dedicata. Ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti degli esercizi interessati si registrano sull’applicazione web a decorrere dal 1° febbraio 2020. L’avvenuta registrazione determina l’obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione del buono elettronico di spesa secondo le modalità stabilite dal (..)decreto (art. 5, co. 1 e 2).

 

 

Articolo 107, par. 2, lett. b) TFUE

 

D.L. 10/08/2023, n. 104

Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

Art. 4. Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo

1. Al fine di tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi incluse le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici, i campeggi, per l’erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali (..).

2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione e i criteri di determinazione del rimborso nel limite della dotazione del Fondo (..).

3. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, ai sensi degli articoli 107, paragrafo 2, lettera b), e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, fatta salva l’applicazione delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»[69], e, ove non applicabile, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Considerazioni. Nell’esempio in oggetto, è prevista la previa notifica alla Commissione UE, ai fini della valutazione dell’aiuto ai sensi dell’art.107, par. 2, lett. a), a meno che l’aiuto - una volta individuati i costi ammessi a rimborso e le modalità di assegnazione dal decreto ministeriale attuativo - rispetti i massimali della disciplina europea sugli aiuti di importo limitato (“de minimis”) o le condizioni del Regolamento di esenzione dall’obbligo di notifica preventiva (GBER). Tali condizioni sono dettate, in particolare, nell’articolo 50. L’articolo in questione indica le condizioni, rispettate le quali, i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, par. 2, lett. b), TFUE e sono esentati dall’obbligo di notifica preventiva.

 


 

 

lente

 

Articolo 107 TFUE

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo 108

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo 2. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all’articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo

 

 

Articolo 107 par. 3, lett. a) e c) e Articolo 108, par. 4 TFUE
(con regime di esenzione dall’obbligo di notifica preventiva).

 

 

D.L. 19/09/2023, n. 124

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

 

Art. 16. Credito d’imposta ZES unica

1. Per l’anno 2024, alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6 (..).

5. Il credito d’imposta di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

 

 

 

L. 28/12/2015, n. 208

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

 

Articolo 1

Comma 98

Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi (…), destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2022, è attribuito un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016.

Comma 107

L’agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

 

Articolo 107 par. 3, lett. b) TFUE

Aiuti destinate a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro
(Aiuti ai sensi dei Temporary Framework)

 

Temporary Framework Covid-19

 

L. 30/12/2020, n. 178

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Art. 1 - Comma 209

209. Dopo l’articolo 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.1 - (Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni) - 1. A decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, la società SACE S.p.A. rilascia le garanzie (….) in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 (…). Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, i benefìci accordati ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi della medesima sezione 3.1.».

Nota: la Sezione 3.1 prevedeva le condizioni per la concessione di “aiuti di importo limitato” (sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni) e con importo non superiore a 2,3 milioni di euro per impresa.

 

 

Temporary Framework crisi energetica-ucraina

 

D.L. 17/05/2022, n. 50

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Art. 18

1. Per l’anno 2022 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

4. I contributi di cui al presente articolo, che non possono comunque superare l’ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina» (..).

 

 

Articolo 107, par. 3, lett. c)
(applicazione degli Orientamenti sugli aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia)

 

D.L. 27/01/2022, n. 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

 

Art. 18. Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

3. All’articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole «sviluppo delle imprese» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale»

La modifica viene apportata alla disciplina del Fondo crescita sostenibile ed è volta a sottrarre al finanziamento del Fondo i progetti di ricerca sviluppo e innovazione delle imprese nei citati settori, in modo sostanzialmente conforme ai nuovi Orientamenti sugli aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia, il cui fondamento giuridico è l’art. 107, par. 3, lett. c).

 

 

Articolo 107 par. 3, lett. c) TFUE

Aiuto agli IPCEI

L. 27/12/2019, n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

Art. 1 - Comma 232

Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d’impatto significativo sulla competitività dell’industria nazionale ed europea, il fondo di cui all’articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di «Fondo IPCEI», è incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021. Il Fondo IPCEI può intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione (..)

 

 

Articolo 107, par. 3, lett. e) e 108, par. 4

Aiuti in regime “de minimis” e in regime di esenzione per categoria

 

 

D.L. 29/03/2019, n. 27

Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto

Art. 10-ter. Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, da gravi emergenze sanitarie e fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni di mercato, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un’anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).

2. (…) Gli aiuti connessi all’anticipazione di cui al presente articolo si intendono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e alle relative disposizioni attuative.

 

 

L. 30/12/2021, n. 234

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Art. 1

comma 831. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023, sotto forma di credito d’imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.

Comma 834. L’agevolazione di cui ai commi da 831 a 833 è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis »[70].

 

 

 

D.L. 01/06/2023, n. 61

Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi.

Art. 10. Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici

1. Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, la Società italiana per le imprese all’estero SIMEST S.p.A. è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all’erogazione di contributi a fondo perduto per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica (…).

 

Considerazioni.

Sebbene non esplicitamente citato, l’articolo 50 del Reg. (UE) 651/2014, esenta dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione gli aiuti destinati a ovviare ai danni diretti arrecati da determinate calamità naturali.

 


Appendice

 


Categorie di aiuti ammissibili ed esclusioni ai sensi del GBER

Il Regolamento n. 651/2014/UE (General Block Exemption Regulation - GBER) prende in considerazione le seguenti categorie di aiuti/regimi di aiuti qualificandole, a date condizioni, come compatibili con il mercato interno[71] ed esentate dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE[72]:

q)      aiuti a finalità regionale (Sezione 1, artt. 13-16). Il Regolamento 2023/1315/UE del 23 giugno 2023, che ha modificato e integrato il GBER, estende gli aiuti al funzionamento (“operating aid”) volti a prevenire e ridurre lo spopolamento alle zone scarsamente popolate (prima di tale intervento, tali aiuti erano ammissibili in esenzione, ai sensi dell’articolo 15, solo per zone a bassissima densità demografica).

r)       aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento (Sezione 2, artt. 17-19-quinquies) e accesso ai finanziamenti (Sezione 3, artt. 21-24).

Quanto agli aiuti al funzionamento, il Regolamento 2023/1315/UE, ha inserito ulteriori tipologie in esenzione quali

·         gli aiuti alle micro imprese sotto forma di interventi pubblici temporanei relativi alla fornitura di energia elettrica, gas o calore (articolo 19-quater)

·         gli aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei relativi alla fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto da gas naturale o da energia elettrica per attenuare l’impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina (articolo 19-quinquies).

Quanto agli aiuti alle PMI per l’accesso ai finanziamenti, il Regolamento di giugno scorso ha inserito gli aiuti al finanziamento del rischio in forma di incentivi fiscali per investitori privati persone fisiche (articolo 21-bis);

s)       aiuti per la tutela dell’ambiente (Sezione 7, artt. 36-49). La disciplina è stata modificata, integrata e dettagliata dal Regolamento 2023/1315/UE con nuove tipologie di aiuto ammesse in esenzione, quali:

·         gli aiuti agli investimenti in infrastrutture di ricarica o di rifornimento (articolo 36-bis);

·         gli aiuti agli investimenti per l’acquisto di veicoli puliti o emissioni zero e per l’ammodernamento di veicoli (articolo 36-ter);

·         gli aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici (articolo 38-bis)

·         gli aiuti per agevolare la conclusione di contratti di rendimento energetico (articolo 38-ter);

·         gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte o prelievi parafiscali ambientali (articolo 44-bis).

t)        aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Sezione 4, artt. 25-30).

Il Regolamento 2023/1315/UE, ha poi inserito, tra le tipologie in esenzione:

·         gli aiuti connessi al cofinanziamento di progetti sostenuti dal Fondo europeo per la difesa o dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (articolo 25-sexies),

·         gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione (articolo 26-bis)

u)      aiuti alla formazione (Sezione 5, art. 31);

v)      aiuti all’assunzione e all’occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità (Sezione 6, artt. 32-35)

w)    aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (Sezione 8, art. 50)

x)      aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote (Sezione 9, art. 51)

y)      aiuti per le infrastrutture a banda larga (Sezione 10, artt. 52-52-quater).

Il Regolamento 2023/1315/UE ha inserito e dettagliato le seguenti ulteriori tipologie in esenzione:

·         aiuti per le reti mobili 4G e5G (articolo 52-bis);

·         aiuti sotto forma di regimi di buoni per il collegamento a internet concessi per agevolare il telelavoro e l’accesso a servizi di istruzione e formazione online o delle PMI (articolo 52-quater);

·         aiuti per la realizzazione di reti di backhauling (articolo 52-quinquies);

z)      aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (Sezione 11, artt. 53-54)

aa)   aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali (Sezione 12, art. 55)

bb)  aiuti per le infrastrutture locali (Sezione 13, art. 56)

cc)    aiuti a favore degli aeroporti regionali (Sezione 14, art. 56-bis)

dd)  aiuti a favore dei porti (Sezione 15, artt. 56-ter - 56-quater)

ee)   aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea (Sezione 2-bis, artt. 20-21); e

ff)     aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU (Sezione 16, artt. 56- quinquies-56-septies).

L’articolo 1, comma 2 indica le esclusioni dall’ambito di applicazione del GBER. Il GBER non si applica ai seguenti regimi, se la dotazione annuale media di aiuti per Stato membro supera i 150 milioni, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore:

·         regimi di aiuti a finalità regionale (di cui alla Sez. 1, ad eccezione dell’articolo 15, relativo agli aiuti a finalità regionale al funzionamento),

·         regimi di aiuti alle PMI (di cui alla Sez. 2, ad eccezione degli articoli 19 quater relativo agli aiuti alle micro imprese per la fornitura di energia e 19 quinquies relativo agli interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia e attenuare l’impatto degli aumenti a seguito del conflitto russo ucraino),

·         regimi di aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti (di cui alla Sez. 3),

·         regimi di aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (di cui alla Sez. 4)

·         regimi di aiuti per la tutela dell’ambiente (di cui alla Sez. 7, ad eccezione dell’articolo 44, relativo agli aiuti sotto forma di sgravi fiscali in conformità della Dir. 2003/96/CE) e

·         regimi di aiuti per le infrastrutture a banda larga (di cui alla Sez. 10).

Il GBER non si applica ai regimi di aiuti attuati sotto forma di prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU (di cui alla Sez. 16) se la dotazione annuale media di aiuti per Stato membro supera i 200 milioni, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore[73].

Vi può essere una deroga, nei sopra indicati casi, con decisione della Commissione. La Commissione può infatti decidere che il GBER  continui ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro[74]. Se essa ha già prorogato l’applicazione del GBER oltre i sei mesi iniziali in ordine a tali regimi, gli Stati possono decidere di prorogare i regimi fino al termine del periodo di applicazione del GBER, a condizione della presentazione di una relazione di valutazione in linea con il piano di valutazione approvato dalla Commissione.

Il Regolamento non si applica a eventuali modifiche dei regimi di aiuti ammessi che possono incidere sulla compatibilità del regime, o sul contenuto del piano di valutazione approvato in via sostanziale.

Il Regolamento non si applica altresì:

·         agli aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all’attività d’esportazione;

·         agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

Il Regolamento, inoltre, non si applica:

·         agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell’acquacoltura[75], a meno che non si tratti di specifiche tipologie[76];

·         agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione di specifiche tipologie[77];

·         agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti: i) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Se un’impresa opera, sia nei settori esclusi della pesca e dell’acquacoltura , della produzione primaria di prodotti agricoli della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, sia in settori che rientrano nel campo di applicazione del GBER, questo trova applicazione in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del GBER.

·         agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive[78];

·         agli specifici aiuti a finalità regionale indicati nell’articolo 13 del GBER.

Il Regolamento non si applica:

·         ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali e dei regimi di aiuti per importi limitati per le PMI che beneficiano di progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), di cui all’articolo 19 ter e di quelli contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU di cui alla sezione 16;

·         agli aiuti ad hoc a favore delle imprese sopra descritte;

·         agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all’avviamento, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, dei regimi di aiuti per importi limitati per le PMI che beneficiano di progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), di cui all’articolo 19 ter, degli aiuti a favore delle PMI a norma dell’articolo 56-septies e degli aiuti a favore degli intermediari finanziari di cui agli articoli 16, 21, 22 e 39 e alla sezione 16 del capo III, purché alle imprese in difficoltà non sia riservato un trattamento più favorevole rispetto alle altre. Tuttavia, il regolamento si applica, mediante deroga, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

Il Regolamento non si applica, inoltre, alle misure di aiuto che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell’UE, in particolare alle misure la cui concessione è subordinata:

·         all’obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l’aiuto al momento del pagamento dell’aiuto;

·         all’obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

né si applica alle misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione.

Il capo III, Sez. 7 “Aiuti per la tutela dell’ambientenon si applica alle misure di aiuto a favore della produzione di energia nucleare.

Ulteriori esclusioni specifiche sono poi contenute nell’articolato e di esse se ne darà conto nelle Tabelle riepilogative che seguono. Le Tabelle indicano gli aiuti/regimi di aiuti considerati nel GBER, le condizioni oggettive e soggettive ai fini della compatibilità dell’aiuto/regime di aiuto e della sua esenzione dall’obbligo di notifica preventiva, i costi ammissibili, l’intensità massima di aiuto (IMA), le soglie di notifica e le esclusioni specifiche dall’applicazione del GBER, previste dallo stesso regolamento.

Sono aiuti individuali gli aiuti ad hoc (non concessi nell’ambito di un regime di aiuti) e gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti (articolo 2, par. 1, n. 14), lett. i) e ii)).

Sono regimi di aiuti gli atti in base ai quali, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell’atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito (articolo 2, par. 1, n. 15).

I limiti massimi dell’intensità dell’aiuto o intensità massima di aiuto (IMA) è la percentuale del costo ammissibile coperta dall’aiuto.

Sono soglie di notifica gli importi degli aiuti, indicati nell’articolo 4, superati i quali il GBER non trova applicazione e, dunque, l’aiuto deve essere notificato.

L’intensità di aiuto e dei costi ammissibili sono calcolate al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto non è una sovvenzione diretta, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo – ESL (cioè all’importo dell’aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) (articolo 7 e articolo 2, par. 1, n. 22)).

Per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, si tiene conto dell’importo totale degli aiuti di Stato a favore dell’attività, del progetto o dell’impresa sovvenzionati (articolo 8, par. 1).

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati possono essere cumulati:

a) con altri aiuti, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,

b) con altri aiuti, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, solo se il cumulo non porta al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in base al GBER.
L’importo nominale del finanziamento sostenuto dal Fondo InvestEU è detratto dal (non è considerato ai fini del) totale dei costi ammissibili del progetto (articolo 8, par. 3).

Gli aiuti per i lavoratori con disabilità (articoli 33 e 34), possono essere cumulati con altri aiuti esentati anche relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile, purché il cumulo non abbia un’intensità superiore al 100% dei costi pertinenti in qualsiasi periodo d’impiego dei lavoratori (articolo 8, par. 6).

Gli aiuti esentati ai sensi del GBER non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» sugli stessi costi ammissibili se il cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti nel regolamento (articolo 8, par. 5).

 


SEZIONE 1 - AIUTI A FINALITÀ REGIONALE (ARTT. 14-16)

Aiuti/Regimi di aiuti ammessi

Condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità

Costi ammissibili

Intensità massima di aiuto (IMA)[79]

Soglie di notifica
(in milioni di euro)[80]

Esclusione dall’applicazione del GBER

Aiuti a finalità regionale per gli investimenti

(articolo 14)

Investimento iniziale, anche per nuova attività economica (art. 2, punto 41) nelle zone assistite:

·          ex art. 107, par. 3, lett. a), TFUE (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise). In tali zone, possono essere concessi per qualsiasi forma di investimento iniziale, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario.

·          ex art. 107, par- 3, lett. c), TFUE (Abruzzo e Regioni Centro Nord). In tali zone, possono essere concessi alle PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale e alle grandi imprese solo per un investimento per la creazione di una nuova attività economica in zona.

Il beneficiario deve contribuire per almeno il 25% dei costi ammissibili con risorse proprie o finanziamenti esterni, privi di sostegno pubblico

Una volta completato, l’investimento deve essere mantenuto nella zona interessata per almeno 5 anni o per almeno 3 anni nel caso delle PMI.

Tranne per le PMI o per l’acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi.

Per investimenti materiali e immateriali

Costi salariali stimati sui posti di lavoro creati per effetto dell’investimento iniziale, calcolati su due anni.

Combinazione tra i predetti costi (importo cumulato non maggiore dell’importo più elevato tra i primi due).

A date condizioni, costi di locazione (per terreni e immobili, di durata di almeno 5 anni dal closing dell’investimento, se grandi imprese, o 3 anni se PMI; per impianti e macchinari, leasing finanziario con obbligo di acquisto alla scadenza).

Non deve comunque superare l’IMA stabilita nella Carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l’aiuto è concesso

L’importo è rapportato alla % dei costi ammissibili (cfr. colonna precedente)

La Sezione I (artt. 14-16) non si applica ai seguenti tipi di aiuti:

·         per i settori siderurgico, della lignite e del carbone

·         per il settore dei trasporti e relative infrastrutture.

·         nel settore energetico (produzione, stoccaggio, trasmissione, distribuzione e relative infrastrutture),

·         nel settore della banda larga ad eccezione di aiuti a finalità regionale al funzionamento.

Regimi di aiuti destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica[81].Aiuti a imprese svolgenti “Attività finanziarie e assicurative”, Sez. K NACE Rev. 2, o che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, “Attività di sedi centrali”, o 70.22, “Altre attività di consulenza amministrativo gestionale”, NACE Rev. 2 (articolo 13).

Per investimenti con costi ammissibili

pari o maggiori di 110 milioni di euro con IMA al

10%

8,25

15%

12,38

20%

16,5

25%

20,63

30%

24,75

35%

28,88

40%

33

50%

41,25

60%

49,5

70%

57,75

Aiuti a finalità regionale per il funzionamento[82] (articolo 15)

In zone scarsamente popolate

(art. 15, par. 2)

I regimi compensano i costi aggiuntivi del trasporto di merci prodotte e/o trasformate nelle stesse zone.

I costi aggiuntivi devono essere:

·   In via oggettiva quantificabili ex ante[83];

·   calcolati sulla base del viaggio delle merci entro i confini nazionali[84].

Non deve superare il 100% dei costi aggiuntivi di trasporto.

v. supra

In zone a bassissima densità demografica e zone scarsamente popolate (art. 15, par. 3)

Nelle zone  in questione, i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento contribuiscono a prevenire o ridurre lo spopolamento, a condizione che i beneficiari svolgano la loro attività economica nella zona interessata..

 

L’importo di aiuto annuale per beneficiario- nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento - non deve superare il 20 % del costo annuo del lavoro sostenuto dallo stesso nella zona interessata.

Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano (articolo 16)

I progetti di sviluppo urbano devono:

·    essere attuati mediante fondi per lo sviluppo urbano in zone assistite, potendo assumere la forma di investimenti in equity, quasi-equity, prestiti, garanzie o in combinazione tra loro. I gestori dei fondi devono essere selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria. I fondi sono gestiti secondo una logica commerciale e garantiscono decisioni di finanziamento orientate al profitto;

·    essere cofinanziati dai fondi strutturali e d’investimento dell’UE (Fondi SIE);

·    sostenere l’attuazione di una strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile.

Per l’attuazione del progetto, gli investitori pubblici e privati danno contributi in denaro o in natura (al valore di mercato) o in combinazione tra loro.

Gli aiuti devono mobilitare, a livello dei fondi per lo sviluppo urbano o dei progetti di sviluppo urbano, investimenti aggiuntivi da  investitori privati indipendenti[85] (selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria) così da raggiungere almeno il 20% del finanziamento erogato al progetto.

L’investimento totale in un progetto di sviluppo urbano nel quadro di misure di aiuto per lo sviluppo urbano non deve superare i 22 milioni

22

v. supra


 

SEZIONE 2 – AIUTI ALLE PMI (ARTT. 17-19-quinquies)

Aiuti/Regimi di aiuti ammessi

Condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità

Costi ammissibili

Intensità massima di aiuto (IMA)[86]

Soglie di notifica (in milioni di euro)[87]

Esclusione dall’applicazione del GBER

Aiuti agli investimenti (articolo 17)

A favore di PMI operanti intra o extra territorio dell’UE.

Gli investimenti devono riguardare:

·   attivi materiali e immateriali per la creazione di un nuovo stabilimento; l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti/servizi non fabbricati o forniti precedentemente; un cambiamento sostanziale del processo produttivo o della fornitura complessiva del/dei servizi interessati dall’ investimento nello stabilimento.

·   l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza l’acquisizione[88]. L’operazione deve avvenire a condizioni di mercato.

L’investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento qui considerato.

Gli attivi immateriali oggetto di investimento devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; sono ammortizzabili; sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente; figurano nell’attivo di bilancio dell’impresa per almeno tre anni.

Costi degli investimenti materiali e immateriali, compresi i costi una tantum non ammortizzabili connessi all’investimento e alla sua attuazione iniziale.

Costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento[89], calcolati su un periodo di 2 anni.

Una combinazione dei predetti costi, purché l’importo cumulato non sia maggiore del più elevato tra i due.

I costi di locazione di attivi materiali, se

a) per i terreni e gli immobili, la locazione prosegue per almeno 3 anni dopo il completamento dell’investimento;

b) per gli impianti o i macchinari, il contratto è stipulato sotto forma di leasing finanziario con l’obbligo per il beneficiario di acquisto dell’attivo alla scadenza.

20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;

10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese

8,25
per impresa e per progetto di investimento

 

Aiuti per servizi di consulenza (articolo 18)

I servizi in questione non devono  essere continuativi o periodici e devono esulare dai costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni

Non più del 50% dei costi ammissibili

2,2
per impresa e per progetto

Aiuti per la partecipazione alle fiere (articolo 19)

 

Costi sostenuti per la locazione, l’installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un’impresa ad una determinata fiera o mostre

Non più del 50% dei costi ammissibili

2,2
per impresa e per anno

Aiuti per i costi sostenuti nella partecipazione a progetti di sviluppo locale partecipativo (“Community Led Local Development - CLLD[90]) (articolo 19-bis)

Partecipazione a «CLLD», designati come sviluppo locale LEADER nell’ambito del FEASR (artt. 32 e ss. Reg. (UE) 1303/2013), nonché CLLD sostenuti dal FESR,  FSE+, JTF e FEAMPA (artt. 31 e ss. del Regolamento (UE) 2021/1060)..

Costi per:

-         preparazione, sviluppo di capacità, formazione e creazione di reti per preparare e attuare CLLD

-         realizzazione delle operazioni approvate

-         preparazione, realizzazione delle attività di cooperazione

-         l’esercizio, connessi alla gestione dell’attuazione dei CLLD;

-         animazione e promozione dei CLLD e sostegno ai potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande[91].

Non superiore ai tassi massimi di sostegno previsti nei regolamenti specifici del Fondo a sostegno del CLLD.

2
per impresa e per progetto

Importi limitati di aiuto per le PMI beneficiarie di progetti di sviluppo locale partecipativo (“CLLD”)
(articolo 19 ter)

Aiuti alle imprese che partecipano ai progetti CLLD sopra indicati, o che beneficiano di tali progetti.

 

0,2
per progetto

0,2
per progetto

Aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici relativi alla fornitura di elettricità, gas o calore
(articolo 19 quater)

Gli aiuti consistono nella

·         fissazione dei prezzi al fine di ridurre quelli applicati dai fornitori alle micro-imprese per unità di energia elettrica, gas o calore; nonché in

·         pagamenti alle micro imprese, direttamente o tramite fornitori, per unità di consumo di energia elettrica, gas o calore, che compensano una parte dei costi del consumo.

Le misure di aiuto non devono essere discriminatorie; devono consentire a tutti i fornitori di presentare offerte sulla stessa base; se concesse tramite un fornitore, devono essere trasferite in misura più ampia possibile al beneficiario finale; devono determinare un prezzo superiore ai costi, ad un livello che permette un’effettiva concorrenza..

 

L’importo degli aiuti è pari al pagamento concesso o, nel caso di interventi pubblici nella fissazione dei prezzi, non deve superare la differenza tra il prezzo di mercato che avrebbe dovuto essere pagato per il totale di energia elettrica, di gas e/o di calore consumato dal beneficiario e il prezzo da pagare per tale consumo reso possibile dall’intervento pubblico

0,2
per beneficiario e per anno civile

 

0,025
per imprese della produzione primaria di prodotti agricoli

 

0,03
per imprese della pesca e acquacoltura

 

Aiuti sotto forma di interventi pubblici temporanei relativi alla fornitura di elettricità, gas o calore prodotto da gas naturale o da energia elettrica per attenuare l’impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina
(articolo 19 quinquies).

Gli aiuti devono consistere:

·         nella fissazione dei prezzi che riducono quelli applicati dai fornitori per unità di energia elettrica, gas o calore;

·         in pagamenti concessi alle PMI, direttamente o tramite i fornitori, per unità di consumo di energia elettrica, gas o calore che compensano una parte dei costi del consumo.

Le misure non devono superare il 70% del consumo del beneficiario nel periodo di validità delle stesse; non devono essere discriminatorie; devono recare una compensazione dei fornitori, se è imposto loro di fornire ad un prezzo inferiore ai costi; devono consentire a tutti i fornitori di presentare offerte sulla stessa base; se concesse tramite un fornitore, devono essere trasferite in misura più ampia possibile al beneficiario finale; devono determinare un prezzo unitario medio delle forniture pari almeno al prezzo medio per unità di energia elettrica, gas o calore applicato ai clienti finali nello Stato interessato nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021.

I pagamenti ai fornitori volti a fissare i prezzi ad un livello inferiore ai costi sono compatibili se rispettano i requisiti sopra indicati e se il pagamento della compensazione non supera la differenza tra il prezzo che il fornitore avrebbe potuto ottenere applicando alla fornitura un prezzo di mercato e il prezzo inferiore ai costi fissato dall’intervento pubblico..

Aiuti per costi dell’energia in un periodo in cui interventi pubblici di fissazione dei prezzi a favore delle PMI che ricevono forniture di gas, di energia elettrica o di calore sono espressamente autorizzati dalla legislazione UE.

Gli aiuti devono essere concessi entro 12 mesi dalla fine di tale periodo.

L’importo degli aiuti è pari al pagamento concesso alle PMI o ai fornitori o, nel caso di interventi pubblici di fissazione dei prezzi, non deve superare la differenza tra il prezzo di mercato che avrebbe dovuto essere pagato per il totale di energia consumato dal beneficiario e il prezzo da pagare per tale consumo reso possibile dall’intervento pubblico

2
per beneficiario e per anno civile

 

0,25
per imprese della produzione primaria di prodotti agricoli

0, 3
per imprese della pesca e acquacoltura

 


 


SEZIONE 2-BIS – AIUTI PER LA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA (articoli 20-20-bis)

Aiuti/Regimi di aiuti ammessi

Condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità

Costi ammissibili

Intensità massima di aiuto (IMA)[92]

Soglie di notifica (in milioni di euro)[93]

Esclusione dall’applicazione del GBER

Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea
(articolo 20)

I progetti di cooperazione territoriale sono quelli previsti dal Reg. n. 1299/2013/UE o dal Reg. 2021/1059/UE, che stabilisce le regole per il periodo programmatorio 2021-2027, per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno.

Seguenti costi, legati ai progetti:

a) costi del personale;

b) spese d’ufficio e amministrative;

c) spese di viaggio e soggiorno;

d) costi per consulenze e servizi esterni;

e) spese per le apparecchiature;

f) spese per infrastrutture e lavori.

(cfr. Reg. delegato 481/2014/UE, o, secondo i casi, artt. 38-44 Reg.(UE) 2021/1059)

Non deve superare il tasso massimo di cofinanziamento di cui al Reg. n. 1303/2013/UE, o, secondo ii casi, del Reg 2021/1060/UE e/o del Reg. 2021/1059/UE.

2,2
per impresa per progetto

 

Aiuti di importo limitato alle imprese per la partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea (articolo 20 bis)

 

 

0,02
per impresa
per progetto

0,02
per impresa per progetto

 


 

SEZIONE 3 – AIUTI ALLE PMI PER L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI (ARTT. 21-24)

Aiuti/Regimi di aiuti ammessi

Condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità

Costi ammissibili

Intensità massima di aiuto (IMA)[94]

Soglie di notifica (in milioni di euro)[95]

Esclusione dall’applicazione del GBER

Aiuti al finanziamento del rischio
(articolo 21)

La misura è attuata dagli Stati membri (o da un’autorità da essi delegata) tramite uno o più intermediari finanziari, ai quali è fornito un contributo pubblico (conforme ai par. 9-13) per investimenti per il finanziamento del rischio nelle imprese ammissibili.

Gli intermediari e i gestori dei Fondi sono selezionati tramite una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alle norme UE, adottano decisioni orientate al profitto e secondo una logica commerciale.

 

Sono ammissibili le PMI non quotate che, al momento dell’investimento iniziale, soddisfano una delle condizioni seguenti, indicate dal par. 3 dell’art. 21:

a)        non hanno operato in alcun mercato (par. 3);

b)        operano in un qualsiasi mercato da meno di 10 anni dall’iscrizione al registro delle imprese[96]; o da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale[97] (par. 3)

Dopo tale periodo, il finanziamento del rischio può coprire altri investimenti, se (condizioni cumulative):  a) non è superato l’importo totale di 16,5 milioni per impresa; b) il piano aziendale iniziale prevedeva la possibilità di investimenti ulteriori; c) l’impresa oggetto degli investimenti ulteriori non è diventata una “ collegata” di altra impresa - diversa dall’intermediario finanziario o dall’investitore privato indipendente che finanzia il rischio -a meno che la nuova impresa non sia una PMI (par. 4).

c)        necessitano di un investimento iniziale per l’avvio di una nuova attività, che, sulla base di un piano aziendale, è superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni, ovvero al 30% per i seguenti investimenti:

i) investimenti che migliorano in modo significativo le prestazioni ambientali dell’attività (cfr. art. 36, par. 2 GBER);

ii) altri investimenti ecosostenibili[98];

iii) investimenti per aumentare la capacità di estrazione, separazione, raffinazione, trasformazione o riciclaggio di una materia prima critica, elencata nell’allegato IV (par. 3).

 

Le PMI che non soddisfano tali condizioni possono essere ammesse solo entro certi limiti (indicati dal par. 18 dell’art.21), per cui si rinvia alla colonna accanto.

Per investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o per una combinazione di essi a favore delle imprese.

La garanzia non deve superare l’80% del prestito concesso all’impresa.

Per investimenti in equity o in quasi-equity, la misura può coprire il capitale di sostituzione solo in combinazione con apporto di capitale nuovo di almeno il 50% di ciascun investimento nelle imprese.

Il contributo pubblico agli intermediari finanziari può essere nelle seguenti forme:

·         investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire, in via diretta o indiretta, nel finanziamento del rischio. Non più del 30% dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato dell’intermediario finanziario può essere utilizzato per la gestione della liquidità;

·          prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;

·          garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili.

 

Gli intermediari finanziari o i gestori del fondo devono adeguarsi ai seguenti criteri (par. 10):

a)        per aiuti diversi dalle garanzie, si privilegia la partecipazione prioritaria agli utili rispetto alla protezione contro le perdite potenziali;

b)        in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall’investitore pubblico è limitata al 25% dell’investimento per il finanziamento del rischio;

c)        nel caso di garanzia, questa è limitata all’80% e le perdite totali coperte da uno SM sono limitate ad un massimo del 25% del portafoglio garantito.

Solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l’intermediario finanziario paga, per tale parte, un premio conforme al mercato.

 

Ai sensi del par. 12 dell’art. 21, in caso di finanziamento del rischio in equity, quasi-equity o di prestiti a favore delle imprese, il contributo pubblico fornito all’intermediario finanziario deve mobilitare finanziamenti aggiuntivi privati[99] per almeno

·          10% dell’investimento[100], per PMI che non hanno operato in alcun mercato (ai sensi del par. 3, lett. a)

·          40% per una impresa già operante sul mercato (ai sensi del par. 3, lett. b))

·          60% per imprese che necessitano di supporto per l’avvio di nuova attività (ai sensi del par. 3, lett. c)) o che necessitano di sostegno ulteriore dopo essere già state ammesse al finanziamento del rischio (ai sensi del par. 4). Le percentuali del 40% e del 60%, sono ridotte, rispettivamente, al 20 %, e al 30% per gli investimenti

·          in zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. a),[101]o

·          sostenuti dal PNRR, o

·          sostenuti dal Fondo europeo per la difesa o nel quadro del programma spaziale dell’Unione o dai Fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente[102].

 

Se imprese beneficiano di garanzie, prestiti o investimenti in quasi-equity strutturati come debito, l’intermediario finanziario deve realizzare investimenti che non sarebbero stati eseguiti o sarebbero stati in maniera differente in assenza dell’aiuto.

L’intermediario deve dimostrare che tutti i vantaggi siano trasferiti alle imprese, nella misura più ampia possibile[103] (par. 17).

Gli investimenti per il finanziamento del rischio a favore delle PMI che non soddisfano i criteri soggettivi di ammissibilità di cui al par. 3, sono compatibili, ai sensi del par. 18, se (condizioni cumulative):

a)  gli aiuti sono concessi alle PMI in regime de minimis;

b)  sono soddisfatte tutte le condizioni indicate dall’art. 21, eccetto i par.3, 4, 8, 12 e/o 13;

c)  per investimenti in equity, quasi-equity o prestiti, la misura deve mobilitare finanziamenti aggiuntivi da investitori privati indipendenti, con un tasso di partecipazione privata di almeno il 60 % del finanziamento del rischio concesso. Il tasso è ridotto al 30 % per investimenti:

- in zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. a),[104]o

- sostenuti dal PNRR, o

- sostenuti dal Fondo europeo per la difesa o nel quadro del programma spaziale dell’Unione o che ricevono sostegno dai Fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente[105].

16,5
per impresa[106]

16,5
per impresa

Aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forma di incentivi fiscali per gli investitori privati che sono persone fisiche (articolo 21 bis)

Sono ammissibili le PMI non quotate che, al momento dell’investimento iniziale, soddisfano una delle condizioni seguenti, indicate dal par. 3 dell’art. 21:

a)        non hanno operato in alcun mercato

b)        operano in un qualsiasi mercato da meno di 10 anni dall’iscrizione al registro delle imprese[107]; o da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale[108]

c)        necessitano di un investimento iniziale per l’avvio di una nuova attività, che, sulla base di un piano aziendale, è superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 cinque anni, ovvero al 30% per i seguenti investimenti:

i) investimenti che migliorano in modo significativo le prestazioni ambientali dell’attività (cfr. art. 36, par. 2 GBER);

ii) altri investimenti ecosostenibili[109];

iii) investimenti per aumentare la capacità di estrazione, separazione, raffinazione, trasformazione o riciclaggio di una materia prima critica, elencata nell’allegato IV (par. 3).

Dipendono dalla tipologia di investimento ammesso. Al riguardo, se l’investitore privato indipendente:

·          finanzia il rischio dell’impresa tramite un intermediario finanziario, è ammessa acquisizione di azioni o partecipazioni nell’intermediario finanziario, il quale, a sua volta, investe per il finanziamento del rischio alle imprese ammissibili (valgono i criteri di cui all’art. 21, parr. 5-8[110]). I servizi resi dall’intermediario o dai suoi gestori non possono beneficiare di incentivi fiscali.

·          finanzia il rischio direttamente all’impresa, è ammessa l’acquisizione di azioni ordinarie full-risk” di nuova emissione emesse dall’impresa. Le quote devono essere detenute per almeno tre anni. Il capitale di sostituzione è coperto solo in combinazione con un apporto di capitale nuovo pari almeno al 50% di ciascun investimento nelle imprese ammissibili.

Per quanto riguarda gli incentivi fiscali, le perdite derivanti dalla cessione di quote possono essere defalcate ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito.

Nel caso di sgravi fiscali sui dividendi, possono essere esenti (in tutto o in parte) dall’imposta sul reddito i dividendi percepiti per le azioni ammissibili.

I proventi della vendita di azioni ammissibili possono essere esenti (in tutto o in parte) dall’imposta sulle plusvalenze o l’imposta dovuta su tali proventi può essere differita se reinvestita in nuove azioni ammissibili entro un anno.

Lo sgravio fiscale massimo cumulativo, non deve superare le seguenti soglie massime percentuali:

a) 50 % dell’investimento ammissibile realizzato dall’investitore privato indipendente nelle PMI che non hanno operato in alcun mercato cfr. colonna accanto, lett. a))

b) il 35% dell’investimento nelle PMI che vi operano da almeno 10/7 anni (cfr. colonna accanto, lett. b)) o 20 % nelle medesime imprese che necessitano di un investimento ulteriore dopo il periodo di ammissibilità

c) il 20% dell’investimento nelle PMI che necessitano di un investimento iniziale per l’avvio di una nuova attività (cfr. colonna accanto, lett. c)).

Le soglie sopra indicate possono essere aumentate, rispettivamente, fino al 65 %, fino al 50% e fino al 35% per gli investimenti:

·          effettuati in zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. a), TFUE; o

·          sostenuti dal PNRR; o

·          sostenuti dal Fondo europeo per la difesa o nel quadro del programma spaziale dell’Unione; o dai Fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente..

16,5
per impresa[111]

16,5
per impresa

Aiuti alle imprese in fase di avviamento
(articolo 22)

Ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese[112], che soddisfa le seguenti condizioni cumulative:

a)        non ha rilevato l’attività di un’altra impresa, a meno che il fatturato dell’attività rilevata rappresenti meno del 10 % del fatturato dall’impresa rilevante nell’esercizio precedente l’acquisizione;

b)        non ha ancora distribuito utili;

c)        non ha acquisito un’altra impresa o non è stata costituita mediante concentrazione, a meno che il fatturato dell’impresa acquisita non rappresenti meno del 10% del fatturato dell’impresa acquirente nell’esercizio precedente l’acquisizione o il fatturato dell’impresa costituita mediante concentrazione non superi il 10% del fatturato combinato nell’esercizio precedente la concentrazione.

Aiuti all’avviamento[113] sotto forma di:

-         prestiti con tassi di interesse non conformi a condizioni di mercato,

-         garanzie con premi non conformi a condizioni di mercato. La garanzia non deve superare l’80 % del relativo prestito La durata è di dieci anni

-         sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia

-         incentivi fiscali alle imprese

-         a date condizioni[114], una combinazione degli strumenti suindicati

-         trasferimento di proprietà intellettuale (PI) o concessione dei relativi diritti di accesso, a titolo gratuito o al di sotto del valore di mercato, effettuati, a beneficio di un’impresa ammissibile, da parte di un organismo di ricerca e diffusione delle conoscenze[115], che ha sviluppato la PI sottostante attraverso una attività di ricerca e sviluppo indipendente svolta in proprio o in collaborazione.

Per i prestiti con tassi di interesse non conformi a condizioni di mercato, l’importo nominale massimo deve essere di 1,1 milioni di euro, o di 1,65 milioni per le imprese stabilite nelle zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. c), TFUE, o di 2,2 milioni per le imprese stabilite nelle zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. c), TFUE[116];

Per le garanzie con premi non conformi a condizioni di mercato. L’ importo massimo garantito di 1,65 milioni, o di 2,48 milioni per le imprese stabilite per le imprese stabilite nelle zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. c), TFUE., o di 3,3 milioni per le imprese stabilite nelle zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. a), TFUE.[117].

Per le sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia fino ad un massimo di 0,5 milioni di EUR (in ESL), o di 0,75 milioni di EUR per le imprese stabilite per le imprese stabilite nelle zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. c), TFUE, o di 1 milione per le imprese stabilite per le imprese stabilite nelle zone assistite ex art. 107, par. 3, lett.a), TFUE;7

a)        incentivi fiscali alle imprese fino ad un massimo di 0,5 milioni (in ESL), o di 0,75 milioni per le imprese stabilite nelle zone assistite ex art. 107, par, 3, lett. c) TFUE, o di 1 milione di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite ex art. 107, par, 3, lett. a) TFUE.

Gli importi massimi di tutte le misure possono essere raddoppiati per le piccole imprese innovative.

Oltre agli importi sopra indicati, il trasferimento di proprietà intellettuale (PI) o della concessione dei relativi diritti di accesso, a titolo gratuito o al di sotto del valore di mercato, è ammissibile se:

·          lo scopo è immettere sul mercato un nuovo prodotto o un nuovo servizio[118] e

·          il valore della PI è fissato al prezzo di mercato, o con: i) una procedura di gara aperta, trasparente, non discriminatoria; i) la valutazione di un esperto indipendente; iii) l’esercizio da parte dell’organismo di ricerca e diffusione delle conoscenze del diritto di richiedere offerte più vantaggiose da terzi[119]; e

·          l’importo dell’aiuto relativo al trasferimento o alla concessione dei diritti di accesso della PI non deve superare 1 milione di euro[120]. Se il valore di mercato della PI lo supera, l’eccedenza può essere coperto dall’impresa.

Si veda colonna precedente

Si veda colonna precedente

Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI (articolo 23)

Imprese che gestiscono la piattaforma e investitori privati indipendenti

Se il gestore della piattaforma è una piccola impresa, il sostegno può assumere la forma di aiuto all’avviamento per il gestore. Si applicano le condizioni dell’articolo 22.

Per investitori privati indipendenti persone fisiche l’aiuto può assumere la forma di incentivi fiscali rispetto agli investimenti per il finanziamento del rischio realizzati attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione nelle imprese alle condizioni di cui all’articolo 21 bis, par.2 e 5 (vedi Tabella supra), relativo agli aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forma di incentivi fiscali per gli investitori privati che sono persone fisiche.

Si veda colonna precedente

Si veda colonna precedente

 

Aiuti ai costi di esplorazione
(articolo 24)

Destinatari dell’aiuti sono i gestori degli intermediari finanziari o gli investitori  

Sono ammissibili i seguenti costi:

·          i costi sostenuti per la verifica iniziale e le due diligence svolte dai gestori degli intermediari finanziari o dagli investitori per individuare le imprese ammissibili ai sensi degli artt. 21, 21 bis e 22 (cfr. supra)

·          i costi della ricerca in materia di investimenti[121], in una singola impresa ammissibile a norma degli artt. 21, 21-bis e 22, se la ricerca è divulgata pubblicamente e comunque non oltre tre mesi dalla sua prima diffusione ai clienti

Non deve superare il 50 % dei costi ammissibili

 

 

 

SEZIONE 4 - AIUTI PER LA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE (ARTICOLI DA 25 A 30)

Aiuti/Regimi di aiuti ammessi

Condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità

Costi ammissibili

Intensità massima di aiuto (IMA)[122]

Soglie di notifica
(in milioni di euro)[123]

Esclusione dall’applicazione del GBER

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (articolo 25)

Ricerca fondamentale (par. 2, lett. a)

Progetti di ricerca e sviluppo, compresi quelli insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. Progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati e, se del caso, le azioni di Teaming cofinanziate

Devono rientrare nelle in:

a)spese di personale (per ricercatori, tecnici e ausiliari) nella misura e se impiegato nel progetto;

b)costi per strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo di utilizzo per il progetto[124];

c)costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto[125]. Per i terreni, costi delle cessioni a condizioni commerciali o spese di capitale effettivamente sostenute;

d)     costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza ed equivalenti per il solo progetto;

e)     spese generali supplementari e altri costi di esercizio (inclusi costi dei materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto). I costi possono in alternativa essere calcolati a forfait fino al 20% del totale dei costi ammissibili di cui alle lett. da a) a d)[126].

Non deve superare il 100% dei costi ammissibili per beneficiario.

55
per impresa e per progetto
(più della metà dei costi deve rientrare nella ricerca fondamentale)

L’importo è raddoppiato se l’impresa rientra in progetto UE Eureka, attuato da impresa comune o ex art, 25 par. 6,

l’importo  è raddoppiato se l’aiuto è un anticipo rimborsabile, espresso in % dei costi ammissibili[127] con rimborso ad un tasso di interesse almeno uguale a quello di attuazione al momento della concessione,

 

Ricerca industriale
(par. 2, lett. b)

Fino al 50% dei costi ammissibili per beneficiario.

 

IMA elevabile fino all’80% per spese di personale, per strumentazione, relative a immobili e per ricerca contrattuale [128] (lett. da a) a d) colonna precedente) nel seguente modo:

a)        del 10 % per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese;

b)        del 15 % se, in alternativa:

            i.     il progetto è in collaborazione tra imprese di cui una almeno PMI o è realizzato in almeno due SM, o in uno SM e in uno Stato del SEE, e ciascuna impresa non sostiene più del 70 % dei costi ammissibili; o, il progetto è in collaborazione tra un’impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, e questi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

          ii.     i risultati del progetto sono diffusi (conferenze, pubblicazioni, banche dati o software open source o gratuiti);

         iii.     il beneficiario si impegna a mettere a disposizione licenze per i risultati della ricerca protette da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato, su base non esclusiva e non discriminatoria;

         iv.     il progetto di ricerca e sviluppo è realizzato in una regione assistita ex art.107, par.3, lett. a), TFUE;

c)        del 5% se il progetto è realizzato in una regione assistita ex art.107, par. 3, lett. c), TFUE;

d)        del 25 % se il progetto;

            i.       è stato selezionato da uno SM con procedura aperta. per partecipare ad un progetto congiunto di almeno tre SM o parti del SEE; e

          ii.        prevede una collaborazione tra imprese di almeno due SM o parti del SEE se il beneficiario è una PMI, o di almeno tre SM o parti del SEE se il beneficiario è una grande impresa; e

         iii.        se: i risultati del progetto sono diffusi in almeno tre SM o parti del SEE (conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito); o il beneficiario si impegna a mettere e a disposizione licenze per i risultati della ricerca protette da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato, su base non esclusiva e non discriminatoria.

35
per impresa e per progetto
(più della metà dei costi deve rientrare nella ricerca industriale o nella ricerca fondamentale e industriale combinate)

l’importo è raddoppiato se impresa rientra in progetto UE Eureka, attuato da impresa comune o ex art, 25 par. 6,

l’importo  è raddoppiato se l’aiuto è un anticipo rimborsabile, espresso in % dei costi ammissibili[129] con rimborso ad un tasso di interesse almeno uguale a quello di attuazione al momento della concessione,

 

Sviluppo sperimentale (par. 2, lett. c)

Non deve superare il 25% dei costi ammissibili per beneficiario. IMA elevabile fino all’80 % come per la ricerca industriale (v. casella supra).

25
per impresa e progetto
(più della metà dei costi deve rientrare nello sviluppo industriale)

L’ importo è doppio se l’impresa rientra in progetto UE Eureka, attuato da impresa comune o ex art, 25 par. 6.

L’importo  è doppio per anticipi rimborsabili, in % dei costi ammissibili[130] con rimborso ad un tasso di interesse almeno uguale a quello di attuazione al momento della loro concessione,

 

Studi di fattibilità
(par. 2, lett. d)

I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.

Non deve superare il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità per beneficiario

Le intensità sono aumentabili di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese

8,25
per studio

 

Aiuti a favore di progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità
(articolo 25 bis)

Aiuti a favore delle PMI per progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fattibilità insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa sono compatibili con il mercato interno.

Le attività ammissibili sono quelle definite tali nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, escluse le attività che vanno oltre le attività di sviluppo sperimentale.

Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili sono quelli definiti tali nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

Non superiore a 2,5 milioni di euro per PMI e per progetto o studio di fattibilità.

Il finanziamento pubblico totale per ciascun progetto o studio di fattibilità non deve superare il tasso di finanziamento stabilito per ciascuno di essi nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

2,5
per PMI e per progetto o studio di fattibilità

v. colonna accanto

 

Aiuti a favore delle azioni Marie Sk?odowska-Curie e nell’ambito della “verifica concettuale” (proof of concept) del CER
(articolo 25 ter)

Aiuti a favore delle azioni Marie Sk?odowska-Curie e delle azioni nell’ambito della “verifica concettuale” (proof of concept) del CER insignite del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

Le attività ammissibili quelle definite tali dalle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili sono quelli definiti ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa

 Il finanziamento pubblico totale previsto per ciascuna azione sovvenzionata non supera il livello massimo di sostegno previsto dal programma Orizzonte 2020 o dal programma Orizzonte Europa.

 

v. colonna precedente

 

Aiuti contenuti in progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati
(articolo 25 quater)

Aiuti a un progetto di ricerca e sviluppo o a uno studio di fattibilità cofinanziati[131], attuati da almeno tre Stati membri o da due Stati membri e almeno un paese associato, e selezionati da esperti indipendenti con inviti a manifestare interesse transnazionali, in linea con le norme di Orizzonte 2020 o Orizzonte Europa.

Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili sono quelli definiti ammissibili conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

Il finanziamento previsto dal programma Orizzonte 2020 o dal programma Orizzonte Europa deve coprire almeno il 30 % dei costi ammissibili totali di un’azione di ricerca e innovazione o di un’azione di innovazione come definita nell’ambito del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa

Il finanziamento pubblico totale non deve superare il tasso di finanziamento stabilito per il progetto di ricerca e sviluppo o per lo studio di fattibilità dalle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

v. colonna precedente

 

Aiuti a favore delle azioni di Teaming
(articolo 25 quinquies)

Aiuti concessi ad azioni di Teaming cui partecipano almeno due Stati membri, selezionate da esperti indipendenti a seguito di inviti a manifestare interesse transnazionali, secondo le norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

Le attività ammissibili sono quelle definite come tali dalle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. Sono escluse le attività che vanno al di là delle attività di sviluppo sperimentale.

Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili sono quelli definiti in conformità alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

Inoltre, sono ammissibili i costi di investimento in attivi materiali e immateriali connessi al progetto.

Aiuti agli investimenti in infrastrutture nell’ambito delle azioni di teaming sono ammissibili se:

a)     l’infrastruttura svolge attività economiche e non, i finanziamenti, i costi e le entrate sono contabilizzati separatamente e in modo obiettivamente giustificabile;

b)     il prezzo per la gestione o l’uso dell’infrastruttura è di mercato;

c)     l’accesso è aperto a più utenti, in modo trasparente e non discriminatorio. Alle imprese finanziatrici di almeno il 10% dell’investimento è consentito un accesso preferenziale proporzionale al contributo;

d)     l’infrastruttura ha finanziamenti pubblici, gli Stati devono istituire un meccanismo di monitoraggio e recupero degli aiuti che superano l’IMA applicabile

Il finanziamento pubblico totale concesso non deve superare il tasso di finanziamento stabilito per le azioni di Teaming conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

Per gli investimenti in attivi materiali e immateriali connessi al progetto, l’aiuto non supera il 70% dei costi di investimento.

v. colonna precedente

 

Aiuti connessi al cofinanziamento di progetti sostenuti dal Fondo europeo per la difesa o dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (articolo 25 sexies)

I progetti sovvenzionati devono essere stati stato valutati, immessi in graduatoria e selezionati conformemente alle norme del Fondo europeo per la difesa o del Programma di sviluppo del settore industriale della difesa.

I costi ammissibili sono quelli definiti tali in base alle norme del Fondo europeo per la difesa o del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa.

Il finanziamento pubblico totale può essere del 100% dei costi ammissibili, il che significa che i costi del progetto non coperti dal finanziamento dell’UE possono essere coperti da aiuti di Stato.

Se l’intensità di aiuto ricevuta supera l’IMA che il beneficiario avrebbe potuto ricevere per i progetti di ricerca e sviluppo ex articolo 25, par.5-7, questi deve pagare all’autorità che concede l’aiuto un prezzo di mercato per utilizzare per applicazioni non relative alla difesa i diritti di proprietà intellettuale o i prototipi derivanti dal progetto.

L’importo massimo da versare all’autorità non deve superare in nessun caso la differenza tra l’aiuto ricevuto e l’IMA che il beneficiario avrebbe potuto ricevere ex art. 25, par.5-7.

80
per impresa e per progetto

 

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca (articolo 26)

Se l’infrastruttura di ricerca sovvenzionata svolge attività sia economiche che non, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascuna attività devono essere contabilizzati separatamente, secondo principi contabili giustificabili obiettivamente.

Il prezzo applicato per la gestione o l’uso della infrastruttura deve essere di mercato.

L’accesso all’infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese finanziatrici di almeno il 10% dei costi di investimento dell’infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale, proporzionale al contributo prestato, e reso pubblico.

Costi degli investimenti materiali e immateriali.

Se l’infrastruttura gode di finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non, gli Stati devono istituire un meccanismo di monitoraggio e recupero degli aiuti che superano l’IMA applicabile

Fino al 50% dei costi ammissibili.

Fino al 60% se almeno due Stati membri forniscono i finanziamenti pubblici, o per un’infrastruttura di ricerca valutata e selezionata a livello dell’Unione.

35
per infrastruttura

 

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione
(articolo 26 bis)

Per la costruzione di infrastrutture di prova e di sperimentazione o per il loro ammodernamento.

Il prezzo applicato per la gestione o l’utilizzo della infrastruttura è di mercato ovvero, in assenza, ne riflette i costi, maggiorati di un margine ragionevole.

L’accesso all’infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese finanziatrici di almeno il 10% dei costi di investimento dell’infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale, proporzionale al contributo prestato, e reso pubblico.

Costi degli investimenti materiali e immateriali

Fino al 25% dei costi ammissibili,

La percentuale può essere elevata al 40%, al 50% e al 60%, rispettivamente, per le grandi, le medie e le piccole imprese, come segue:

a) 10% per le medie e di 20%per le piccole imprese;

b) ulteriore 10 % per le infrastrutture transfrontaliere finanziate da almeno due Stati membri o valutate e selezionate a livello dell’Unione;

c) ulteriore 5% per le infrastrutture di prova e di sperimentazione di cui almeno l’80 % della capacità annua è assegnato alle PMI.

25
per infrastruttura

 

Aiuti ai poli d’innovazione (articolo 27)

Il proprietario del polo di innovazione può beneficiare di aiuti agli investimenti, che possono essere riconosciuti per la creazione o l’ammodernamento dei poli.

Il gestore del polo può beneficiare di aiuti al funzionamento di durata non superiore a dieci anni.

L’operatore, se diverso dal proprietario, può avere personalità giuridica o essere un consorzio di imprese privo di personalità giuridica.

In tutti i casi, ogni impresa deve tenere una contabilità separata per i costi e le entrate di ciascuna attività (proprietà, gestione e uso del polo).

L’accesso a locali, impianti e attività del polo è aperto a più utenti, in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese finanziatrici di almeno il 10% dei costi di investimento del polo possono godere di un accesso preferenziale, proporzionale al contributo prestato, e reso pubblico.

I canoni per l’utilizzo degli impianti e la partecipazione alle attività del polo sono a prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi (compreso un margine ragionevole).

Costi degli investimenti materiali e immateriali.

Per gli aiuti al funzionamento, le spese di personale e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti:

·          la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;

·          l’attività di marketing del polo per promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi;

·          la gestione delle infrastrutture; programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare condivisione di conoscenze, lavoro in rete e cooperazione transnazionale.

Per gli aiuti agli investimenti, fino al 50% dei costi ammissibili. La percentuale può essere aumentata di 15 punti per i poli di innovazione situati in zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. a), TFUE e di 5 punti in zone assistite ex art. 107, par.3, lett. c), TFUE.

Per gli aiuti al funzionamento, fino al 50% dei costi ammissibili durante il periodo di concessione.

10
per polo

 

Aiuti all’innovazione a favore delle PMI
(articolo 28)

Beneficiarie sono le piccole e medie imprese

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali.

Costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di R&S&I in una funzione di nuova creazione nell’ambito dell’impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale.

Costi dei servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione, anche forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, di prova e di sperimentazione o poli di innovazione.

Non superiore al 50% dei costi ammissibili.

Nel caso di aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione, l’IMA può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili, se l’importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 220.000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni.

10
per impresa e per progetto

 

Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione
(articolo 29)

Gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell’ambito dell’attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili.

Sono ammissibili i seguenti costi:

a) le spese di personale;

b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Non superiore al 15% dei costi ammissibili per le grandi imprese e al 50% dei costi ammissibili per le PMI.

12,5
per impresa e per progetto

 

Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell’acquacoltura
(articolo 30)

Il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese di un particolare settore o sottosettore.

L’aiuto va direttamente all’ organismo di ricerca e diffusione della conoscenza e non è prevista la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un’impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Prima dell’avvio del progetto deve essere pubblicata su Internet:

a) la conferma dell’attuazione del progetto;

b) gli obiettivi del progetto;

c) la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi;

d) un riferimento al fatto che i risultati saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese del settore /sottosettore interessato.

I risultati restano su Internet per almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato.

Quelli previsti all’art. 25, par. 3 per i progetti di R&S, dunque:

a)        spese di personale (ricercatori, tecnici e ausiliari) nella misura in cui è impiegato nel progetto;

b)     costi per strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo di utilizzo per il progetto[132];

c)     costi per immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto[133]. Per i terreni, i costi delle cessioni a condizioni commerciali o spese di capitale effettivamente sostenute;

d)     costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza ed equivalenti per il solo progetto;

e)     spese generali supplementari e altri costi di esercizio (inclusi costi dei materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto). I costi possono in alternativa essere calcolati a forfait fino al 20% del totale dei costi di cui alle lett. da a) a d)[134].

Non superiore al 100% dei costi ammissibili

 

 


 

SEZIONE 5 - AIUTI ALLA FORMAZIONE (ARTICOLO 31)

Aiuti/Regimi di aiuti ammessi

Condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità

Costi ammissibili

Intensità massima di aiuto (IMA)[135]

Soglie di notifica
(in milioni di euro)[136]

Esclusione dall’applicazione del GBER

Aiuti alla formazione
(articolo 31)

Gli aiuti finalizzati aconsentire alle imprese di conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione, non sono ammessi.

Sono ammissibili i costi:

a)spese di personale relative ai formatori per le ore di formazione;

b) di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (viaggio, di alloggio, materiali e forniture con attinenza diretta al progetto), l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature utilizzati esclusivamente per il progetto;

c) servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d) spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (e amministrative, per locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Non superiore al 50% dei costi ammissibili. La perecntuale è elevabile al 70% come segue:

a) di 10% se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;

b) 10% per gli aiuti concessi alle medie imprese e 20% per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

La percentuale è elevabile al 100% se l’aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi e se:

a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell’equipaggio, ma sono soprannumerari;

b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell’Unione.

3
per progetto di formazione

 


 

SEZIONE 6 – AIUTI A FAVORE DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI E DEI LAVORATORI CON DISABILITÀ (ARTICOLI 32-25)

Aiuti/Regimi di aiuti ammessi

Condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità

Costi ammissibili

Intensità massima di aiuto (IMA)[137]

Soglie di notifica
(in milioni di euro)[138]

Esclusione dall’applicazione del GBER


Aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali (articolo 32)

Imprese che assumono lavoratori svantaggiati.

Se l’assunzione non determina un aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa rispetto alla media dei 12 precedenti, il posto o i posti occupati devono essere stati resi vacanti per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

Salvo licenziamento per giusta causa, ai lavoratori svantaggiati deve essere garantita continuità dell’impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi di lavoro.

Costi salariali nei 12 mesi successivi all’assunzione.

Nel caso di lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all’assunzione.

Se il periodo d’occupazione sia più breve di 12 mesi, o di 24 mesi nel caso di un lavoratore molto svantaggiato, l’aiuto sarà proporzionalmente ridotto di conseguenza.

Non superiore il 50% dei costi ammissibili

5,5
per impresa e per anno

 

Aiuti all’occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali (articolo 33)

Imprese che assumono lavoratori con disabilità.

Se l’assunzione non determina un aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa rispetto alla media dei 12 precedenti, il posto o i posti occupati devono essere stati resi vacanti per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

Salvo licenziamento per giusta causa, ai lavoratori con disabilità deve essere garantita continuità dell’impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi di lavoro.

Costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato.

Non superiore il 75% dei costi ammissibili

11
per impresa e per anno

 

Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all’occupazione di lavoratori con disabilità (articolo 34)

Aiuti per compensare i sovraccosti connessi all’occupazione di lavoratori con disabilità.

 

Costi per:

a) l’adeguamento dei locali;

b) il tempo di lavoro del personale per l’assistenza dei lavoratori disabili e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori disabili;

c) l’adeguamento o l’acquisto di attrezzature o software ad uso dei lavoratori disabili, compresi ausili tecnologici adattati o di assistenza, eccedenti i costi che l’impresa avrebbe sostenuto per lavoratori senza disabilità;

d) connessi al trasporto dei lavoratori disabili sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;

e) relativi alle ore impiegate dal lavoratore disabile per la riabilitazione;

f) nei casi in cui è offerto lavoro protetto, i costi per la costruzione, l’installazione o l’ammodernamento delle unità di produzione dell’impresa e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto se derivante in via diretta dall’occupazione di lavoratori con disabilità.

Non superiore al 100% dei costi ammissibili

11
per impresa e per anno

 

Aiuti intesi a compensare i costi dell’assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati (articolo 35)

Aiuti per compensare i costi dell’assistenza ai lavoratori svantaggiati: sostegno all’autonomia, per l’adattamento all’ambiente di lavoro, aiuto nelle pratiche di assistenza sociale e amministrative, nella comunicazione con il datore di lavoro e la gestione dei conflitti.

Costi relativi:

a) al tempo di lavoro dedicato dal personale solo all’assistenza di lavoratori svantaggiati durante massimo 12 mesi dopo l’assunzione o 24 mesi per lavoratori molto svantaggiato;

b) ai costi di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati.

Non superiore al 50% dei costi ammissibili

5,5
per impresa e per anno

 


 

SEZIONE 7 - AIUTI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE (ARTICOLI DA 36 A 49)

Aiuti/Regimi di aiuti ammessi

Condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità

Costi ammissibili

Intensità massima di aiuto (IMA)[139]

Soglie di notifica
(in milioni di euro)[140]

Esclusione dall’applicazione del GBER

Aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente, compresa la decarbonizzazione (articolo 36)

Sono ammessi:

·         gli aiuti per l’installazione di componenti aggiuntive che migliorano il livello di tutela ambientale delle attrezzature, dei macchinari e degli impianti di produzione industriale esistenti, purché non vi sia un aumento della capacità produttiva e di consumo di combustibili fossili;

·          gli aiuti agli investimenti in attrezzature e macchinari che utilizzano idrogeno e alle infrastrutture di trasporto dell’idrogeno:

-         nella misura in cui l’idrogeno utilizzato o trasportato è rinnovabile;

-         o il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa ed è conforme alla Direttiva (UE) 2018/2001 e relativi atti delegati

-         o se è idrogeno elettrolitico non rinnovabile, se è dimostrabile che questo consente una riduzione di almeno il 70% delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ.

Gli investimenti devono aumenta la tutela ambientale delle attività del beneficiario, in via alternativa: a) oltre le norme in vigore dell’Unione, a prescindere dalla presenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose; o b) in mancanza di norme dell’Unione; o c) per conformarsi alle norme dell’Unione non ancora in vigore.

Gli investimenti nella cattura e nel trasporto di CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS) e/o la Carbon Capture and Use, CCU) devono soddisfare specifiche condizioni cumulative (cfr. comma 2-bis dell’art. 36). Se mirano a ridurre o evitare le emissioni dirette, gli aiuti non devono limitarsi a trasferire le emissioni da un settore all’altro ma devono risultare complessivamente ridotte.

Corrispondono ai sovraccosti dell’investimento (si confrontano i costi dell’investimento con quelli che sarebbero sostenuti in uno scenario controfattuale in assenza dell’aiuto), laddove:

a) senza aiuto, per normale prassi si farebbero investimenti meno rispettosi dell’ambiente,

b) senza l’aiuto, l’operatore attenderebbe nel realizzare l’investimento;

c) senza l’aiuto, l’operatore sosterrebbe i soli costi di manutenzione, riparazione e ammodernamento di impianti e attrezzature esistenti;

d) senza l’aiuto, nel caso di contratti di leasing, l’operatore sosterrebbe un leasing per attrezzature meno rispettose dell’ambiente[141].

I costi ammissibili possono essere determinati senza lo scenario controfattuale e in assenza di una procedura di gara competitiva. In tal caso, corrispondono ai costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più alto di tutela ambientale e le intensità di aiuto e le maggiorazioni applicabili in termini di IMA sono ridotte del 50%. L’IMA non deve superare la differenza tra i costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale e il risultato operativo dell’investimento[142].

Non sono ammissibili i costi:

-     non direttamente connessi al conseguimento di un livello più alto di tutela ambientale;

-     per la costruzione o ammodernamento di impianti di stoccaggio, tranne lo stoccaggio dell’idrogeno rinnovabile e dell’idrogeno proveniente da FER diverse dalla biomassa.

Non superiore al 40% dei costi ammissibili.

Non superiore al 50% dei costi ammissibili se gli investimenti, tranne quelli che si basano sull’uso della biomassa, comportano una riduzione del 100% delle emissioni.

In caso di investimenti riguardanti CCS e/o CCU, l’intensità di aiuto non deve superare il 30% dei costi ammissibili.

L’IMA può essere aumentata:

-         per le piccole imprese, di 10 punti percentuali

-         per le medie imprese, di 20 punti percentuali

-         per investimenti effettuati in zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. a), di 15 punti;

-         per investimenti effettuati in zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. c), di 5 punti.

L’IMA può raggiungere il 100%   dei costi di investimento se gli aiuti sono concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva (che soddisfa i criteri del comma 9 dell’art. 36). In alternativa, l’importo dell’aiuto non deve superare la differenza tra i costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale e il risultato operativo dell’investimento[143].

investimenti per la tutela dell’ambiente: 30 milioni per impresa e per progetto di investimento

investimenti per infrastrutture dedicate e allo stoccaggio (art. 36, par. 4): 25 milioni per progetto

Misure di aiuto a favore dell’energia nucleare (art. 1, par. 3, lett. c)).

Misure per le quali sono stabilite norme più specifiche agli articoli 36 bis, 36 ter e da 38 a 48

Aiuti agli investimenti (attrezzature, macchinari, impianti di produzione industriale) che utilizzano combustibili fossili, compresi quelli a gas naturale (sulle eccezioni, si veda prima colonna)

Investimenti effettuati per permettere semplicemente alle imprese di adeguarsi a norme dell’Unione in vigore

Aiuti agli investimenti in infrastrutture di ricarica (elettrica) o di rifornimento (di idrogeno) (articolo 36 bis)

Sono ammessi gli aiuti per le infrastrutture di ricarica o rifornimento di elettricità o idrogeno ai veicoli, attrezzature mobili di terminal o di assistenza a terra.

Per l’idrogeno, il beneficiario, al più tardi entro il 31 dicembre 2035, deve impegnarsi a che l’infrastruttura fornisca solo idrogeno rinnovabile.

Gli aiuti devono essere concessi con gara competitiva[144]; in deroga, possono essere concessi senza gara se riconosciuti sulla base di un regime di aiuti.

Gli aiuti a una stessa impresa non devono superare il 40% della dotazione complessiva del regime di aiuti.

Sono ammissibili aiuti per la costruzione, installazione, ammodernamento, ampliamento delle infrastrutture di ricarica o rifornimento aperte a utenti diversi dal beneficiario, sempre che l’accesso per essi non sia discriminatorio, quanto alle tariffe, ai metodi di autenticazione e di pagamento e agli altri termini e condizioni d’uso. I canoni per gli utenti per l’utilizzo delle infrastrutture devono corrispondere ai prezzi di mercato.

La necessità degli aiuti agli investimenti in infrastrutture della stessa categoria accessibili al pubblico (ad es., per le infrastrutture di ricarica: potenza normale o elevata) deve essere verificata con una consultazione pubblica aperta ex ante o uno studio di mercato indipendente[145].

Concessioni o incarichi a terzi per la gestione dell’infrastruttura sovvenzionata devono essere assegnati in modo concorrenziale, trasparente e non discriminatorio e nel rispetto delle norme sugli appalti.

Se sono concessi aiuti per la realizzazione di una nuova infrastruttura di ricarica che consente il trasferimento di energia elettrica con una potenza fino a 22 kW, l’infrastruttura deve essere in grado di sostenere funzionalità di ricarica intelligenti.

I costi ammissibili corrispondono ai costi di costruzione, installazione, ammodernamento o ampliamento dell’infrastruttura di ricarica o di rifornimento.

I costi possono includere i costi dell’infrastruttura di ricarica o di rifornimento propriamente detta e delle relative attrezzature tecniche, l’installazione o l’ammodernamento di componenti elettrici o di altro tipo, compresi cavi elettrici e  trasformatori, necessari per collegare l’infrastruttura di ricarica o di rifornimento alla rete o a unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica o idrogeno, così come le opere di ingegneria civile, gli adeguamenti di terreni o strade, i costi di installazione e i costi sostenuti per ottenere le relative autorizzazioni.

I costi ammissibili possono coprire anche i costi di investimento nella produzione in loco di energia elettrica da FER o idrogeno rinnovabile e i costi di investimento delle unità di stoccaggio dell’energia elettrica o dell’idrogeno rinnovabili. La capacità di produzione nominale dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile in loco non deve superare la produzione nominale massima o la capacità di rifornimento dell’infrastruttura di ricarica o rifornimento cui è collegata.

Se l’aiuto è concesso nel quadro di una procedura di gara competitiva (conforme al par. 4 dell’art. 36-bis), l’IMA può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili

 

In assenza di gara, l’IMA non deve superare il 20% dei costi ammissibili. L’IMA può essere aumentata:

·         di 20 punti percentuali per le medie imprese

·         di 30 punti per le piccole imprese.

·         di 15 punti per investimenti in zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. a), designate nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale

·         di 5 punti per investimenti in zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. a), designate nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale.

30 milioni di euro
per impresa per progetto

nel caso di regimi di aiuti,
dotazione media annua di 300 milioni

Misure di aiuto a favore dell’energia nucleare (art. 1, par. 3, lett. c)).

Aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricarica e rifornimento nei porti

Aiuti agli investimenti per l’acquisto di veicoli puliti o veicoli a zero emissioni e per l’ammodernamento di veicoli (articolo 36 ter)

Sono ammissibili agli aiuti gli investimenti per l’acquisizione di veicoli puliti o “zero emissioni” per il trasporto stradale, ferroviario, per vie navigabili interne e marittimo e per l’ammodernamento di veicoli diversi dagli aeromobili perché siano qualificati come veicoli puliti o veicoli a emissioni zero.

Possono essere concessi aiuti per l’acquisto o il leasing per una durata di almeno 12 mesi di veicoli puliti, alimentati almeno in parte a elettricità, o a idrogeno, o a zero emissioni.

Gli aiuti devono essere concessi con procedura di gara competitiva [146]. In deroga, possono essere concessi senza gara se

-          riconosciuti sulla base di un regime di aiuti

-          concessi alle imprese cui è stato aggiudicato un contratto di servizio pubblico per la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri via terra, ferrovia o per vie navigabili, in esito ad una gara pubblica aperta, trasparente e non discriminatoria[147].

Sono ammissibili i costi supplementari per l’acquisto o i costi supplementari di leasing del veicolo pulito o del veicolo a emissioni zero (l’articolo dettaglia i criteri di calcolo dei costi supplementari per l’acquisto[148] e per il leasing[149]).

Sono ammissibili i costi per l’ammodernamento di veicoli che consentano di classificarli come puliti o a emissioni zero.

Se l’aiuto è concesso con procedura di gara competitiva, l’IMA non deve superare:

a) il 100% dei costi ammissibili per l’acquisto o il leasing o per gli interventi di ammodernamento che permetto di classificare i veicoli a emissioni zero;

b) l’80% dei costi ammissibili per l’acquisto o il leasing di veicoli puliti o per gli interventi di ammodernamento che consentono i veicoli come puliti.

 

Se l’aiuto è concesso fuori di una procedura di gara competitiva, l’IMA non deve superare il 20 % dei costi ammissibili. L’IMA può essere aumentata:

-          di 10 punti percentuali per i veicoli a emissioni zero e di

-          20 punti percentuali per le medie imprese o 30 punti per le piccole imprese.

Se l’aiuto è concesso fuori di una procedura di gara competitiva a imprese cui è stato aggiudicato un contratto di servizio pubblico per la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri, l’IMA non deve superare il 40% dei costi ammissibili. Può essere aumentata di 10 punti per i veicoli a emissioni zero.

 

misure di aiuto a favore dell’energia nucleare (art. 1, par. 3, lett. c))

Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici (articolo 38)

 

Corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Essi sono determinati confrontando i costi dell’investimento con quelli di uno scenario controfattuale caratterizzato dall’assenza dell’aiuto (secondo modalità dettagliate nell’art. 38, comma 3), lett. da a) a d))[150].

Non sono ammissibili i costi non connessi in via diretta al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

I costi ammissibili possono essere determinati anche senza lo scenario controfattuale e in assenza di una gara competitiva. In tal caso, questi corrispondono al totale dei costi di investimento connessi in via diretta al conseguimento di un livello più elevato di efficienza e le intensità di aiuto e le maggiorazioni applicabili sono ridotte del 50 %.

L’IMA non deve superare il 30% dei costi ammissibili.

L’IMA può essere aumentata di:

-          20 punti percentuali per gli aiuti alle piccole imprese

-          10 punti alle medie imprese;

-          di 15 punti per investimenti in zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. a), TFUE

-          di 5 punti per investimenti in zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. a), TFUE.

L’IMA può raggiungere il 100% dei costi di investimento totali se gli aiuti sono concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva[151].

 

Misure di aiuto a favore dell’energia nucleare(art. 1, par. 3, lett. c))

Aiuti per conformarsi a norme dell’Unione già adottate e in vigore

Aiuti alla cogenerazione né agli aiuti al teleriscaldamento e/o teleraffreddamento

Aiuti per l’installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale, che non sono esentati dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione

Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica relative agli edifici (articolo 38-bis)

Gli aiuti possono essere concessi ai proprietari o ai locatari dell’edificio, a seconda di chi commissiona la misura di efficienza energetica.

Gli aiuti devono comportare un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio (in termini di energia primaria) di almeno:

       i.            il 20%, in caso di ristrutturazione;

     ii.             il 10%, nel caso di installazione o sostituzione di un solo tipo di elementi edilizi[152], se tali misure mirate non rappresentano più del 30% del bilancio del regime di aiuti per l’efficienza energetica;

    iii.            il 10% della soglia fissata[153] per i requisiti degli edifici “NZEB” (a energia quasi zero) nel caso di edifici nuovi. Il miglioramento è stabilito facendo riferimento a un attestato di prestazione energetica (APE).

Gli aiuti in esame possono essere combinati con gli aiuti destinati a:

a) l’installazione di impianti integrati in loco di produzione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento da FER (es. pannelli fotovoltaici, pompe di calore);

b) l’installazione di apparecchiature di stoccaggio dell’energia da FER prodotta in loco[154];

c) il collegamento ai sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti e alle relative apparecchiature;

d) la costruzione e l’installazione di un’infrastruttura di ricarica ad uso degli utenti dell’edificio e relative infrastrutture, (es. condotte, se il parcheggio è all’interno o adiacente all’edificio);

e) l’installazione di apparecchiature per la digitalizzazione dell’edificio, per aumentarne la predisposizione all’intelligenza (anche cablaggio passivo interno o il cablaggio strutturato per reti di dati e parte accessoria dell’infrastruttura a banda larga sulla proprietà cui appartiene l’edificio), escluso il cablaggio per le reti di dati al di fuori della proprietà;

f) gli investimenti in tetti e attrezzature verdi per la ritenzione e l’uso dell’acqua piovana.

Possono essere concessi aiuti anche per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e/o raffreddamento all’interno dell’edificio.

I costi ammissibili sono i costi complessivi dell’investimento. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

Nel caso di intervento combinato con gli interventi descritti nella precedente colonna, alle lett. da a) a f), i costi ammissibili sono costituiti dall’intero costo degli investimenti nelle varie attrezzature e apparecchiature. I costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali non sono ammissibili

L’IMA non supera il 30% dei costi ammissibili.

Se l’investimento consiste nella installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio, l’IMA, l’aiuto non deve superare il 25%.

Se gli aiuti sono concessi meno di 18 mesi prima dell’entrata in vigore di norme minime UE sulla prestazione energetica, l’IMA non può superare:

-         il 15% dei costi ammissibili se l’investimento consiste nell’installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio e

-         il 20 % in tutti gli altri casi.

L’IMA può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

L’IMA può essere aumentata di

-          15 punti percentuali per investimenti in zone assistite ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. a),

-          5 punti percentuali per investimenti in zone assistite ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. c).

L’IMA può essere aumentata di 15 punti percentuali per gli aiuti che determinano un miglioramento dell’efficienza degli edifici esistenti di almeno il 40%, in energia primaria, rispetto alla situazione quo ante. L’aumento non si applica se l’investimento non migliora la prestazione dell’edificio oltre il livello imposto dalle norme dell’Unione la cui entrata in vigore è prevista entro 18 mesi dal momento in cui l’investimento è completato

30 milioni di euro
per impresa per progetto

Misure di aiuto a favore dell’energia nucleare(art. 1, par. 3, lett. c))

Aiuti per conformarsi a norme dell’Unione già adottate e in vigore

Aiuti alla cogenerazione né agli aiuti al teleriscaldamento e/o teleraffreddamento

Aiuti per l’installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale, che non sono esentati dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione

Aiuti per agevolare la conclusione di contratti di rendimento energetico (articolo 38 ter)

Sono ammissibili agli aiuti le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione che forniscono misure di miglioramento dell’efficienza energetica, beneficiarie finali dell’aiuto.

L’aiuto deve assumere la forma di un prestito senior o di una garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica nell’ambito di un contratto di rendimento energetico, o consistere in un prodotto finanziario destinato a finanziare il fornitore (ad es. factoring o forfaiting).

La durata del prestito o della garanzia al fornitore non deve superare i 10 anni

Se l’aiuto ha la forma di un prestito senior, il coinvestimento da parte dei fornitori commerciali non deve essere inferiore al 30% del valore del portafoglio sottostante dei contratti di rendimento energetico e il rimborso da parte del fornitore è almeno pari all’importo nominale del prestito.

Se l’aiuto assume la forma di una garanzia, questa non deve superare l’80% del capitale del prestito sottostante e le perdite sono sostenute in proporzione e alle stesse condizioni dall’ente creditizio e dallo Stato. L’importo garantito diminuisce proporzionalmente, in modo tale che la garanzia non copra mai più dell’80 % del prestito in essere.

L’importo nominale del finanziamento totale in essere concesso per beneficiario non deve superare i 30 milioni di euro.

30 milioni di euro di finanziamenti totali nominali in essere per beneficiario

Misure di aiuto a favore dell’energia nucleare (art. 1, par. 3, lett. c))

Aiuti agli investimenti a favore di progetti di efficienza energetica degli edifici sotto forma di strumenti finanziari (articolo 39)

Gli aiuti qui in esame possono essere combinati con gli aiuti per una o più delle seguenti misure:

a) l’installazione di impianti integrati in loco di produzione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento da FER (es. pannelli fotovoltaici, pompe di calore);

b) l’installazione di apparecchiature di stoccaggio dell’energia da FER prodotta in loco[155];

c) il collegamento ai sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti e alle relative apparecchiature;

d) la costruzione e l’installazione di un’infrastruttura di ricarica ad uso degli utenti dell’edificio e relative infrastrutture, (es. condotte, se il parcheggio è all’interno o adiacente all’edificio);

e) l’installazione di apparecchiature per la digitalizzazione dell’edificio, per aumentarne la predisposizione all’intelligenza (anche cablaggio passivo interno o il cablaggio strutturato per reti di dati e parte accessoria dell’infrastruttura a banda larga sulla proprietà cui appartiene l’edificio, escluso il cablaggio per le reti di dati al di fuori della proprietà);

f) gli investimenti in tetti e attrezzature verdi per la ritenzione e l’uso dell’acqua piovana.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di dotazione, equity, garanzia o prestito a favore di un fondo per l’efficienza energetica o di un altro intermediario finanziario, che li trasferiscono nella misura più ampia possibile ai proprietari degli immobili o ai locatari, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia o tassi d’interesse inferiori.

Gli Stati membri possono quindi istituire fondi per l’efficienza energetica[156] e/o possono avvalersi di intermediari finanziari. Devono poi essere soddisfatte una serie di condizioni, tra le quali:

-          la selezione con gara aperta trasparente e non discriminatoria dei gestori dell’intermediario finanziario e i gestori del fondo per l’efficienza energetica; nonché degli investitori privati indipendenti. Se gli investitori privati non sono selezionati in tal modo, il (congruo) tasso di rendimento finanziario loro offerto è stabilito da un esperto indipendente selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria;

-          in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita s dall’investitore pubblico è limitata al 25% dell’importo totale dell’investimento;

-           nel caso di garanzie, il tasso di garanzia è limitato all’80% e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate al 25% del relativo portafoglio garantito. Solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito[157].

Gli intermediari finanziari e i fondi per l’efficienza energetica, sono gestiti secondo una logica commerciale orientata al profitto[158].

Possono essere concessi aiuti anche per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e/o raffreddamento all’interno dell’edificio

I costi ammissibili corrispondono ai costi complessivi del progetto, fatta eccezione per le misure di intervento combinato indicate nella colonna accanto (lett. da a) a f)), per i quali i costi ammissibili corrispondono ai costi complessivi del progetto, nonché al costo degli investimenti per le diverse attrezzature.

 

 

Il valore nominale del prestito o l’importo garantito dal fondo per l’efficienza energetica o da altro intermediario finanziario non deve superare i 25 milioni di euro per beneficiario finale e progetto.

Nel caso di investimenti combinati di cui alla seconda colonna (lett. da a) a f)), per i il limitè è 30 milioni di euro.

La garanzia non deve superare l’80% del relativo prestito.

Il rimborso da parte dei proprietari degli immobili al fondo per l’efficienza energetica o a un altro intermediario finanziario non deve inferiore al valore nominale del prestito.

Gli aiuti devono mobilitare investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti[159] per almeno il 30% del finanziamento totale erogato a un progetto. Se gli aiuti sono forniti da un fondo per l’efficienza energetica, gli investimenti privati devono raggiungere, in totale, almeno il 30% del finanziamento complessivo erogato a un progetto.

Il valore nominale del prestito o l’importo garantito dal fondo per l’efficienza energetica o da altro intermediario finanziario non deve superare i 25 milioni di euro per beneficiario finale e progetto.

Nel caso di investimenti combinati di cui alla seconda colonna (lett. da a) a f)), per i il limite è di 30 milioni di euro.

La garanzia non deve superare l’80% del relativo prestito.

Misure di aiuto a favore dell’energia nucleare (art. 1, par. 3, lett. c))

Aiuti per l’installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, incluso il gas naturale, non sono esentati dall’obbligo di notifica preventiva

Aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell’Unione che sono già state adottate e sono in vigore

Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento (articolo 41)

Gli aiuti agli investimenti per progetti di stoccaggio di energia elettrica sono esentati dall’obbligo di notifica solo nella misura in cui sono concessi a progetti combinati di energia rinnovabile e di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter), considerati come unico investimento o se lo stoccaggio è collegato a un impianto esistente di produzione di energia da FER[160]. Lo stesso vale per lo stoccaggio termico direttamente collegato a un impianto di produzione a FER.

Gli aiuti agli investimenti per la produzione e lo stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa sono esentati dall’obbligo di notifica se i combustibili sovvenzionati sono conformi ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni della Direttiva RED II[161] e sono prodotti a partire dalle materie prime elencate nell’All. IX della Direttiva[162].

Gli aiuti agli investimenti per la produzione di idrogeno sono esentati dall’obbligo di notifica solo in caso di impianti che producono esclusivamente idrogeno rinnovabile.

Per i progetti di idrogeno rinnovabile costituiti da un elettrolizzatore e da una o più unità di produzione che utilizzano fonti rinnovabili situate dietro un unico punto di connessione alla rete, la capacità dell’elettrolizzatore non deve superare la capacità combinata delle unità di produzione suddette.

Gli aiuti agli investimenti a favore di unità di cogenerazione ad alto rendimento sono esentati dall’obbligo di notifica solo se tali unità forniscano un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore ed elettricità di cui alla Direttiva sull’efficienza energetica e ss. mod. e int[163]. Gli aiuti agli investimenti per progetti di stoccaggio di energia elettrica e di stoccaggio termico direttamente connessi alla cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti rinnovabili sono esentati dall’obbligo di notifica alle condizioni indicate per i progetti di stoccaggio di energia elettrica (si veda in cima alla presente colonna).

Gli aiuti agli investimenti per la cogenerazione ad alto rendimento sono esentati dall’obbligo di notifica solo se non riguardano impianti di cogenerazione alimentati a combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale se è garantita la conformità agli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050[164].

Gli aiuti agli investimenti sono concessi a capacità installate o ammodernate di recente. L’importo degli aiuti è indipendente dalla produzione.

I costi ammissibili sono i costi complessivi dell’investimento.

Gli aiuti agli investimenti possono coprire infrastrutture dedicate per la trasmissione o la distribuzione di idrogeno rinnovabile, nonché impianti di stoccaggio dell’idrogeno rinnovabile.

L’intensità di aiuto non deve superare:

a) il 45 % dei costi ammissibili per gli investimenti nella produzione da fonti di energia rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all’All. VII della direttiva RED II, l’idrogeno rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabili;

b) il 30 % dei costi ammissibili per qualsiasi altro investimento contemplato dall’articolo.

L’IMA può essere aumentata di:

-          20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di

-          10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

L’IMA può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili se l’aiuto è concesso nel quadro di una procedura di gara competitiva che soddisfa una serie di condizioni indicate nel comma 10 dell’articolo oltre a quelle di cui all’art. 2, punto 38.

 

Misure di aiuto a favore dell’energia nucleare(art. 1, par. 3, lett. c))

Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (articolo 42)

Sono ammessi gli aiuti al funzionamento per la promozione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ad eccezione dell’energia elettrica prodotta da idrogeno rinnovabile.

Gli aiuti sono concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva trasparente e non discriminatoria, che deve soddisfare una serie di condizioni (indicate nel comma 2, oltre che nell’all’art. 2, punto 38), e che può essere escluso solo in casi specifici indicati dal comma 3.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di premio che si aggiunge al prezzo di mercato o sotto forma di contratto per differenza in cui i produttori vendono la propria energia elettrica direttamente sul mercato.  I beneficiari degli aiuti vendono la propria energia elettrica direttamente sul mercato e sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento. I beneficiari possono trasferire le responsabilità di bilanciamento ad altre imprese, quali gli aggregatori. Inoltre gli aiuti non sono versati per i periodi in cui i prezzi sono negativi. Per evitare dubbi, ciò vale a partire dal momento in cui i prezzi diventano negativi.

Gli aiuti sono concessi solo per la durata del progetto.

Se la procedura di gara è limitata a una o più tecnologie innovative, l’aiuto concesso a queste non deve superare il 5% della nuova capacità pianificata di energia elettrica da FER all’anno in totale.

Gli impianti di piccole dimensioni possono beneficiare di aiuti sotto forma di sostegno diretto dei prezzi che copre la totalità dei costi di esercizio e di un’esenzione dall’obbligo di vendere l’energia elettrica prodotta sul mercato[165].

 

30 milioni di euro
per impresa per progetto

La somma dei regimi di cui all’articolo 42 e 43 non deve ciascuna superare i 300 milioni all’anno

misure di aiuto a favore dell’energia nucleare (art. 1, par. 3, lett. c))

Aiuti al funzionamento per la promozione dell’energia da FER e dell’idrogeno rinnovabile in piccoli progetti e per la promozione delle comunità di energia rinnovabile (articolo 43)

Sono ammessi gli aiuti al funzionamento per la promozione di energia rinnovabile, dell’idrogeno rinnovabile in piccoli progetti e per la promozione delle comunità di energia rinnovabile (CER), ad eccezione dell’energia elettrica prodotta da idrogeno rinnovabile.

Sono piccoli progetti:

       i.            i progetti di produzione o stoccaggio di energia elettrica con capacità installata inferiore o pari a 1 MW;

     ii.             per il consumo di energia elettrica, i progetti con una domanda massima inferiore o pari a 1 MW;

    iii.            per le tecnologie di produzione di calore e gas - progetti con capacità installata inferiore o pari a 1 MW o equivalente;

    iv.            progetti per la produzione di idrogeno rinnovabile con capacità installata inferiore o pari a 3 MW o equivalente;

      v.            per la produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa - progetti con capacità installata inferiore o pari a 50 000 tonnellate/anno. Gli aiuti sono esentati dall’obbligo di notifica solo nella misura in cui i combustibili sovvenzionati sono conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di cui alla Direttiva RED II e sono prodotti con le materie prime di cui all’All. IX della Direttiva.

    vi.            per i progetti interamente di proprietà di PMI e i progetti dimostrativi - progetti con una capacità installata o una domanda massima inferiore o pari a 6 MW;

   vii.            per i progetti interamente di proprietà di microimprese o piccole imprese destinati solo alla produzione di energia eolica, la capacità installata inferiore o pari a 18 MW.

Gli aiuti alle CER per essere esentati dall’obbligo di notifica devono riguardare progetti con una capacità installata o una domanda massima inferiore o pari a 6 MW da tutte le fonti rinnovabili, fatta eccezione unicamente per l’energia eolica, per la quale gli aiuti sono concessi a impianti con una capacità installata inferiore o pari a 18 MW.

Gli aiuti al funzionamento per la produzione di idrogeno sono esentati solo in caso di impianti che producono esclusivamente idrogeno rinnovabile.

Gli aiuti sono concessi solo per la durata del progetto.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di premio aggiuntivo al prezzo di mercato o sotto forma di contratto per differenza in cui i produttori vendono la propria energia elettrica direttamente sul mercato.

I beneficiari dell’aiuto sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento e possono trasferire le responsabilità di bilanciamento ad altre imprese quali gli aggregatori. Inoltre gli aiuti non sono versati per i periodi in cui i prezzi sono negativi.

Gli aiuti devono essere limitati al minimo necessario per realizzare l’attività o il progetto sovvenzionati. La condizione è soddisfatta se l’aiuto corrisponde ai costi supplementari netti (deficit di finanziamento) necessari per raggiungere l’obiettivo della misura di aiuto, rispetto a uno scenario controfattuale in cui non sono concessi aiuti.

Una valutazione dettagliata dei costi supplementari netti non è necessaria se gli importi di aiuto sono determinati mediante una procedura di gara competitiva, perché questa fornisce una stima attendibile dell’aiuto minimo richiesto dai potenziali beneficiari.

Gli impianti di energia elettrica da a FER di piccole dimensioni possono beneficiare di aiuti sotto forma di sostegno diretto dei prezzi che copre la totalità dei costi di esercizio e di un’esenzione dall’obbligo di vendere l’energia elettrica prodotta sul mercato[166].

 

30 milioni di euro
per impresa per progetto

La somma dei regimi di cui all’articolo 42 e 43 non deve ciascuna superare i 300 milioni all’anno.

misure di aiuto a favore dell’energia nucleare (art. 1, par. 3, lett. c))

Aiuti sotto forma di sgravi fiscali in conformità alla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, Direttiva 2003/96/CE (articolo 44)

I beneficiari degli sgravi fiscali devono essere selezionati sulla base di criteri trasparenti e oggettivi.

I beneficiari devono versare almeno il livello minimo di imposizione di cui all’All.I della Direttiva 2003/96/CE, fatta eccezione per le riduzioni:

a)        concesse[167] per prodotti imponibili utilizzati sotto controllo fiscale nel quadro di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti più rispettosi dell’ambiente o in relazione ai combustibili o carburanti derivati da risorse rinnovabili;

b)        concesse[168], per l’elettricità di origine: i) solare, eolica, ondosa, maremotrice o geotermica; ii) idraulica prodotta in impianti idroelettrici; nonché per l’elettrictà generata iii) dal metano emesso da miniere di carbone abbandonate; iv) da celle a combustibile;

c)        concesse[169], per l’elettricità generata dalla biomassa o da prodotti ottenuti dalla biomassa, nella misura questa sia sostenibile e conforme ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva RED II;

d)        concesse[170], per l’elettricità generata dalla produzione combinata di calore e di elettricità, a condizione che la cogenerazione sia ad alto rendimento[171];

e)        concesse[172], per i prodotti di cui al codice NC 2705 utilizzati per il riscaldamento;

concesse ai prodotti energetici soggetti ad accisa sulla base dell’art.16, par. 1, della direttiva 2003/96/CE. Gli sgravi fiscali concessi su tale base sono esentati dall’obbligo di notifica solo nella misura in cui i combustibili sovvenzionati sono conformi ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di cui alla Direttiva RED (All. IX).

I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali possono basarsi su una riduzione dell’aliquota d’imposta applicabile o sul pagamento di un importo di compensazione fisso o su una combinazione di questi meccanismi.

 

 

Misure di aiuto a favore dell’energia nucleare (art. 1, par. 3, lett. c))

Aiuti sotto forma di sgravi da imposte o prelievi parafiscali ambientali (articolo 44 bis)

Gli aiuti in questione sono compatibili solo se la riduzione consente di conseguire un livello più elevato di tutela dell’ambiente.

Sono ammissibili all’aiuto solo le imprese i cui costi di produzione aumenterebbero sostanzialmente a causa dell’imposta ambientale o del prelievo parafiscale senza lo sgravio e che non sono in grado di trasferire tale aumento ai clienti. L’aumento dei costi di produzione è calcolato in proporzione al valore aggiunto lordo per ciascun settore o ciascuna categoria di beneficiari.

I beneficiari sono selezionati sulla base di criteri trasparenti, non discriminatori e oggettivi.

Gli aiuti devono essere concessi allo stesso modo a tutte le imprese operanti nello stesso settore di attività ca che si trovano in una situazione di fatto identica o simile dal punto di vista degli obiettivi della misura di aiuto.

L’equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell’aiuto non deve superare l’80% dell’aliquota nominale dell’imposta o del prelievo.

I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte o prelievi parafiscali ambientali possono basarsi su una riduzione dell’aliquota d’imposta applicabile o sul pagamento di un importo di compensazione fisso o su una combinazione di questi meccanismi.

 

50 milioni di euro
per regime e per anno

Misure di aiuto a favore dell’energia nucleare (art. 1, par. 3, lett. c)).

Sgravi da imposte o prelievi sui prodotti energetici e sull’elettricità, quali definiti all’articolo 2 della Direttiva 2003/96/CE.

Aiuti agli investimenti per la riparazione dei danni ambientali, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e l’adozione di soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione (articolo 45)

Possono essere concessi per:

a)        riparazione dei danni ambientali, compresi i danni alla qualità del suolo, alle acque di superficie, alle falde freatiche o all’ambiente marino;

b)        ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi in uno stato degradato;

c)        tutela o ripristino della biodiversità o degli ecosistemi;

d)        soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici o la loro mitigazione.

Se (e solo se) l’entità o l’impresa responsabile ai sensi della legislazione applicabile non può essere individuata o obbligata a sostenere i costi di riparazione del danno ambientale da essa causato, in particolare perché l’impresa responsabile ha cessato di esistere legalmente e nessun’altra impresa può essere considerata come suo successore legale o economico, o qualora non vi siano garanzie finanziarie sufficienti per far fronte ai costi di riparazione, possono essere concessi aiuti per sostenere i lavori di risanamento o ripristino[173].

Non devono essere concessi aiuti per l’attuazione delle misure compensative necessarie a garantire la natura qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico[174]. Sono invece ammissibili aiuti per coprire i costi supplementari necessari ad aumentare la portata o l’ambizione di tali misure, al di là degli obblighi di compensazione giuridici di adozione di misure compensative.

Per gli investimenti finalizzati alla riparazione dei danni ambientali o al ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, i costi ammissibili sono i costi sostenuti per i lavori di risanamento o ripristino, al netto dell’incremento di valore del terreno o della proprietà.

Per gli investimenti nella tutela o nel ripristino della biodiversità e nell’attuazione di soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione, i costi ammissibili sono i costi complessivi degli interventi che rappresentano il contributo alla protezione o al ripristino della biodiversità o all’attuazione di soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione.

Fino al 100% dei costi ammissibili per gli investimenti nella riparazione dei danni ambientali o nel ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi.

Fino al 70% dei costi ammissibili per gli investimenti nella protezione o nel ripristino della biodiversità e in soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione. L’intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

 

Misure di aiuto a favore dell’energia nucleare (art. 1, par. 3, lett. c)).

Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, quali terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale

Aiuti per il risanamento o il ripristino a seguito della chiusura di centrali elettriche e di attività minerarie o estrattive

Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico (articolo 46)

Sono ammessi aiuti agli investimenti per la costruzione, l’ampliamento o l’ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo enegetico[175], inclusa la costruzione, l’ampliamento o l’ammodernamento di impianti di produzione di riscaldamento o raffreddamento e/o soluzioni di stoccaggio termico e/o la rete di distribuzione.

Se il sistema non diventa pienamente efficiente dopo i lavori finanziati sulla rete di distribuzione, gli ulteriori ammodernamenti necessari devono iniziare, per gli impianti di produzione di riscaldamento e/o di raffreddamento che ricevono gli aiuti, entro tre anni dall’inizio dei lavori finanziati.

Possono essere concessi aiuti per la produzione di energia da FER, comprese le pompe di calore conformi all’ All. VII della Direttiva RED II, il calore di scarto o la cogenerazione ad alto rendimento, nonché soluzioni di stoccaggio termico.

Quanto agli aiuti per la produzione di energia basata su rifiuti, questi ultimi devono rispondere alla definizione di fonti di energia rinnovabile o devono essere utilizzati per alimentare impianti che rientrano nella definizione di cogenerazione ad alto rendimento. I rifiuti come combustibile di alimentazione non devono eludere il principio della gerarchia dei rifiuti.

Non devono essere concessi aiuti per la costruzione o l’ammodernamento di impianti di produzione basati su combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale. Gli aiuti per la costruzione o l’ammodernamento degli impianti di produzione basati sul gas naturale possono essere concessi solo se è garantita la conformità agli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050[176].

Gli aiuti per l’ammodernamento delle reti di stoccaggio e distribuzione che trasmettono riscaldamento e raffreddamento generati a partire da combustibili fossili possono essere concessi solo se sono soddisfatte le condizioni specifiche di cui al comma 5 dell’art. 46.

I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento connessi alla costruzione o all’ammodernamento di un sistema di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico.

Gli aiuti devono essere limitati al minimo necessario per realizzare l’attività o il progetto sovvenzionato[177].

Una valutazione dettagliata dei costi supplementari netti non è necessaria se gli importi di aiuto sono determinati mediante una procedura di gara competitiva, giacché questa fornisce una stima attendibile dell’aiuto minimo richiesto dai potenziali beneficiari.

Non deve superare il 30 % dei costi ammissibili e può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. In alternativa, può raggiungere il 100% del deficit di finanziamento.

L’intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti per gli investimenti che utilizzano esclusivamente fonti di energia rinnovabili, calore di scarto o una loro combinazione, compresa la cogenerazione da fonti rinnovabili.  

50 milioni di euro
per impresa per progetto

Misure di aiuto a favore dell’energia nucleare (art. 1, par. 3, lett. c))

Aiuti agli investimenti per l’uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un’economia circolare (articolo 47)

Gli aiuti sono ammissibili se concessi per i seguenti tipi di investimenti:

a)     investimenti per migliorare l’uso efficiente delle risorse attraverso uno o entrambi dei seguenti elementi:

-        riduzione netta delle risorse consumate rispetto a un processo produttivo preesistente o a progetti o attività alternativi[178];

-        sostituzione delle materie prime primarie con materie prime secondarie (riutilizzate, recuperate, riciclate);

b)     investimenti per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti prodotti dal beneficiario o da terzi che sarebbero altrimenti inutilizzati, smaltiti o trattati secondo una modalità di trattamento più bassa nell’ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti[179] o meno efficiente;

c)     investimenti per la raccolta, la cernita, la decontaminazione, il pretrattamento e il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze generati dal beneficiario o da terzi, altrimenti inutilizzati o utilizzati secondo una modalità meno efficiente;

d)     investimenti per la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti in vista della preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.

Costi di investimento supplementari in confronto a quelli di progetti o di attività meno rispettosi dell’ambiente, secondo:

a) uno scenario controfattuale dato da un investimento comparabile verosimilmente realizzato in un processo produttivo nuovo o preesistente senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di uso efficiente delle risorse[180];

b) uno scenario controfattuale consistente nel trattamento dei rifiuti sulla base di una modalità di trattamento più bassa nell’ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti o nel trattamento di rifiuti, di altri prodotti, materiali o sostanze in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse;

c) uno scenario controfattuale dato da investimento comparabile in un processo di produzione convenzionale che utilizza la materia prima primaria, se il prodotto secondario (riutilizzato o recuperato) ottenuto è sul piano tecnico ed economico sostituibile con il prodotto primario[181].

Se l’investimento consiste nella installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per cui non vi è un equivalente meno rispettoso dell’ambiente o se il richiedente dell’aiuto può dimostrare che in assenza dell’aiuto non avrebbe luogo alcun investimento, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento.

Non deve superare il 40% dei costi ammissibili.

Può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

Può essere aumentata:

-          di 15 punti percentuali per investimenti in zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. a) TFUE

-          di 5 punti percentuali per investimenti in zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. c) TFUE.

 

Misure di aiuto a favore dell’energia nucleare (art. 1, par. 3, lett. c))

Gli aiuti per le operazioni di smaltimento dei rifiuti e di recupero dei rifiuti per la produzione di energia.

Aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell’Unione che sono già state adottate e sono in vigore

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche (articolo 48)

Ammissibili gli aiuti agli investimenti per la creazione o l’ammodernamento delle infrastrutture energetiche.

Gli aiuti per le infrastrutture del gas sono esentati dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione solo se l’infrastruttura è destinata all’utilizzo per l’idrogeno e/o per i gas rinnovabili o è utilizzata per il trasporto di oltre il 50 % dell’idrogeno e dei gas rinnovabili.

I costi ammissibili sono i costi complessivi dell’investimento.

Può raggiungere il 100% del deficit di finanziamento.

Gli aiuti devono essere limitati al minimo per realizzare l’attività o il progetto sovvenzionato[182].

Se l’aiuto è determinato con procedura di gara competitiva, non è necessaria una valutazione dettagliata dei costi supplementari, giacché questa fornisce una stima attendibile dell’aiuto minimo richiesto.

70 milioni di euro
per impresa per progetto

Misure di aiuto a favore dell’energia nucleare (art. 1, par. 3, lett. c)).

Aiuti alle infrastrutture energetiche in tutto o in parte esenti dall’obbligo di concedere accesso a terzi o dalla regolamentazione tariffaria in conformità alla legislazione sul mercato dell’energia.

Aiuti agli investimenti destinati a progetti di stoccaggio dell’energia elettrica e del gas

Aiuti per studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell’ambiente e di energia (articolo 49)

Sono ammessi gli aiuti per studi e servizi di consulenza, compresi gli audit energetici, direttamente connessi agli investimenti ammissibili di cui agli articoli 36-48.

Sono concessi indipendentemente dal fatto che ai risultati degli studi o delle consulenze faccia seguito un investimento ammissibile.

costi dello studio o del servizio di consulenza per gli investimenti ammissibili di cui agli articoli 36-48. Se solo una parte dello studio o della consulenza riguarda tali investimenti, i costi ammissibili corrispondono unicamente a tale parte.

Non deve superare il 60 % dei costi ammissibili. Può essere aumentata:

-          di 20 punti percentuali per studi o consulenze per conto di piccole imprese e

-          di 10 punti percentuali per studi o consulenze effettuati per conto di medie imprese.

 

Misure di aiuto a favore dell’energia nucleare (art. 1, par. 3, lett. c)).

Aiuti per gli audit energetici per conformarsi alla Direttiva 2012/27/UE (EED), tranne che l’audit è effettuato in aggiunta all’audit energetico obbligatorio previsto da tale direttiva.


 

SEZIONE 8 - Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (ART. 50)

Aiuti/Regimi di aiuti ammessi

Condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità

Costi ammissibili

Intensità massima di aiuto (IMA)[183]

Soglie di notifica
(in milioni di euro)[184]

Esclusione dall’applicazione del GBER

Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (articolo 50 e considerando 69)

Sono concessi alle seguenti condizioni:

a)        le autorità competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell’evento; e

b)        un nesso causale diretto tra danni provocati dalla calamità e danno subito dall’impresa.

I regimi devono adottati nei tre anni successivi alla data dell’evento e devono essere concessi entro quattro anni dal verificarsi dell’evento stesso.

Sono eventi calamitosi di origine naturale: terremoti, frane, inondazioni, in particolare inondazioni provocate da straripamenti di fiumi o laghi, valanghe, trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale. I danni causati da condizioni meteorologiche avverse quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non dovrebbero essere considerati una calamità naturale ex art. 107, par. 2, lett. b).

Costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità nazionale competente o da un’impresa di assicurazione. La compensazione non deve superare quanto necessario per consentire al beneficiario di ripristinare la situazione in cui si trovava prima della calamità.

Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad es. immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell’attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento.

Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Il calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo la calamità.

La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell’impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità) confrontando i dati dei 6 mesi successivi all’evento con la media dei 3e anni scelti tra i 5 anni precedenti la calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell’anno.

Il danno è calcolato individualmente per ciascun beneficiario. L’aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell’ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100% dei costi ammissibili.

 

 

 


 

 

SEZIONE 9- AIUTI A CARATTERE SOCIALE PER I TRASPORTI A FAVORE DEI RESIDENTI IN REGIONI REMOTE (ARTICOLO 51)

Aiuti/Regimi di aiuti ammessi

Condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità

Costi ammissibili

Intensità massima di aiuto (IMA)[185]

Soglie di notifica
(in milioni di euro)[186]

Esclusione dall’applicazione del GBER

Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote (articolo 51 e considerando 70)

Vi rientrano gli aiuti per il trasporto aereo e marittimo di passeggeri.

L’intero aiuto deve andare a beneficio degli utenti finali che hanno la residenza abituale in regioni remote (Regioni ultraperiferiche, Malta, Cipro, Ceuta e Melilla, altre isole facenti parte del territorio di uno Stato membro e per le zone scarsamente popolate).

Gli aiuti sono concessi per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto o porto in una regione remota con un altro aeroporto o porto all’interno dello Spazio economico europeo.

Gli aiuti devono essere accordati senza discriminazioni date dall’identità del vettore o dal tipo di servizio e senza limitazione della precisa rotta da o verso la regione remota.

I costi ammissibili corrispondono al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, da o per la regione remota, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all’utente.

Non deve superare il 100% dei costi ammissibili.

 

 


 

SEZIONE 10- AIUTI PER LE INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA[187] (ARTICOLI 52-52-quinquies)

Aiuti/Regimi di aiuti ammessi

Condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità

Costi ammissibili

Intensità massima di aiuto (IMA)[188]

Soglie di notifica
(in milioni di euro)[189]

Esclusione dall’applicazione del GBER

Aiuti per le reti fisse a banda larga (articolo 52)

Sono ammissibili i seguenti tipi di investimento alternativi per lo sviluppo:

a)   di reti fisse a banda larga per collegare le famiglie e i motori socioeconomici[190] nelle zone in cui non esiste alcuna rete con velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 100 Mbps (velocità soglia) o non esiste alcun programma credibile di sviluppo della rete nell’orizzonte temporale di riferimento. Ciò è verificato con una mappatura e una consultazione pubblica (sulla base del par. 4 dell’articolo)

b)   di reti fisse a banda larga per collegare i motori socioeconomici nelle zone in cui è presente soltanto una rete in grado di fornire velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 100 Mbps ma inferiori a 300 Mbps (velocità soglia) o esiste un programma credibile di sviluppo della rete nell’orizzonte temporale di riferimento. Ciò è verificato con una mappatura e una consultazione pubblica (sulla base del par. 5 dell’articolo).

L’intervento deve apportare un miglioramento significativo (salto di qualità) rispetto alle reti esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo. Si verifica un salto di qualità se, a seguito dell’intervento sovvenzionato, vengono effettuati nuovi investimenti significativi nella rete a banda larga e se la rete sovvenzionata apporta al mercato nuove significative capacità in termini di disponibilità, capacità, velocità e concorrenza del servizio rispetto alle reti esistenti o per le quali esiste un programma di sviluppo.

L’intervento deve comprendere più del 70 % degli investimenti in infrastrutture a banda larga. In ogni caso, l’intervento deve comportare almeno i seguenti miglioramenti:

-          per gli interventi di cui alla lett. a), la rete sovvenzionata deve almeno triplicare la velocità di scaricamento rispetto alle reti esistenti (velocità target);

-          per gli interventi di cui alla lett. b), la rete sovvenzionata deve almeno triplicare la velocità di scaricamento e garantire che tale velocità, in condizioni di picco, sia di almeno 1 Gbps (velocità target).

Gli aiuti sono assegnati:

a)        sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente, discriminatoria, in linea con la normativa sugli appalti pubblici, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

b)        se gli aiuti sono concessi senza una tale procedura di selezione a un’autorità pubblica che svilupperà e gestirà, direttamente o tramite un organismo interno (in-house), una rete fissa a banda larga, l’autorità pubblica o l’organismo interno deve fornire soltanto servizi all’ingrosso utilizzando la rete sovvenzionata. Eventuali concessioni, o atti di incarico, a terzi per la costruzione e la gestione della rete sono assegnate sulla base di una selezione competitiva come sopra descritta e dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La rete sovvenzionata deve offrire un accesso all’ingrosso [191]a condizioni eque e non discriminatorie. In deroga, gli interventi ammissibili per lo sviluppo di reti fisse a banda larga per collegare le famiglie e i motori socioeconomici nelle zone in cui non esiste alcuna rete in grado di fornire velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 100 Mbps (velocità soglia) o non esiste alcun programma credibile di sviluppo, possono offrire la disaggregazione virtuale anziché la disaggregazione fisica se il prodotto di accesso è approvato in via preliminare dall’autorità nazionale di regolamentazione o da un’altra autorità competente. L’accesso attivo all’ingrosso è concesso per almeno dieci anni dall’inizio del funzionamento della rete e l’accesso all’ingrosso all’infrastruttura della banda larga è concesso per la durata di vita degli elementi interessati. L’accesso basato sulla disaggregazione virtuale deve essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata di vita dell’infrastruttura alla quale si sostituisce la disaggregazione virtuale.  Le stesse condizioni di accesso si applicano all’intera rete, comprese le parti della rete in cui sono state utilizzate infrastrutture esistenti. Gli obblighi relativi alla fornitura dell’accesso si applicano indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento della rete. La rete deve fornire accesso ad almeno tre richiedenti l’accesso e mette a loro disposizione l’accesso ad almeno il 50 % della capacità[192].

Il prezzo di accesso all’ingrosso si deve basare su uno dei seguenti parametri: a) i prezzi medi all’ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili e più competitive dello Stato membro; b) i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall’autorità nazionale di regolamentazione per i mercati e i servizi interessati; c) l’orientamento dei costi o una metodologia prevista dal quadro normativo del settore.

L’autorità nazionale di regolamentazione deve essere consultata (su prodotti di accesso all’ingrosso, termini e condizioni di accesso, prezzi compresi, e controversie sull’applicazione dell’art. 52).

Tutti i costi di costruzione, gestione e funzionamento di una rete fissa a banda larga.

L’importo massimo dell’aiuto per progetto è stabilito sulla base di una procedura di selezione competitiva.

Senza una procedura di selezione competitiva, l’importo dell’aiuto non deve superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo[193] normale dell’ investimento.

 

sovvenzioni:

100 milioni di euro di costi totali
per progetto;

 

strumenti finanziari:
l’importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non deve superare 150 milioni di euro

 

Aiuti per le reti mobili 4G e 5G (articolo 52-bis)

La realizzazione della rete mobile 5G deve essere effettuata in zone in cui non esistono reti mobili 4G e 5G o non esiste un programma credibile di sviluppo di tali reti nell’orizzonte temporale di riferimento.

La realizzazione della rete mobile 4G deve essere effettuata in zone in cui non esistono reti mobili 3G, 4G e 5G o non esiste un programma credibile di sviluppo di tali reti nell’orizzonte temporale di riferimento.

Questi requisiti sono verificati mediante una mappatura e una consultazione pubblica (conformemente al par. 4 dell’articolo).

L’infrastruttura sovvenzionata non è presa in considerazione ai fini degli obblighi di copertura che incombono agli operatori di reti mobili in base alle condizioni associate ai diritti di utilizzo dello spettro 4G e 5G.

L’intervento deve apportare un miglioramento significativo (salto di qualità). Si verifica un salto di qualità se, a seguito dell’intervento sovvenzionato, vengono effettuati nuovi investimenti significativi nella rete mobile e se la rete sovvenzionata apporta al mercato nuove significative capacità in termini di disponibilità, capacità, velocità e concorrenza del servizio mobile rispetto alle reti esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l’orizzonte temporale di riferimento. L’intervento deve comprendere più del 50 % dell’investimento in infrastrutture a banda larga.

Gli aiuti sono concessi:

c)        sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente, discriminatoria, in linea con la normativa sugli appalti pubblici, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

d)        se gli aiuti sono concessi senza una tale procedura di selezione a un’autorità pubblica che svilupperà e gestirà, direttamente o tramite un organismo interno (in-house), una rete mobile, l’autorità pubblica o l’organismo interno deve fornire soltanto servizi all’ingrosso utilizzando la rete sovvenzionata[194]. Eventuali concessioni, o atti di incarico, a terzi per la costruzione e la gestione della rete sono assegnate sulla base di una selezione competitiva come sopra descritta e dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La rete sovvenzionata deve offrire un accesso all’ingrosso [195] a condizioni eque e non discriminatorie.

L’accesso attivo all’ingrosso è concesso per almeno dieci anni dall’inizio del funzionamento della rete e l’accesso all’ingrosso all’infrastruttura della banda larga è concesso per la durata di vita degli elementi interessati. Le stesse condizioni si applicano all’intera rete, comprese le parti di essa in cui sono state utilizzate infrastrutture esistenti.

Gli obblighi relativi alla fornitura dell’accesso si applicano indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento della rete[196].

Il prezzo di accesso all’ingrosso si deve basare su uno dei seguenti parametri: a) i prezzi medi all’ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili e più competitive dello Stato membro; b) i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall’autorità nazionale di regolamentazione per i mercati e i servizi interessati; c) l’orientamento dei costi o una metodologia prevista dal quadro normativo del settore.

L’autorità nazionale di regolamentazione deve essere consultata (su prodotti di accesso all’ingrosso, termini e condizioni di accesso, prezzi compresi, e controversie sull’applicazione dell’art. 52-bis).

Tutti i costi di costruzione, gestione e funzionamento delle componenti passive e attive di una rete mobile.

L’importo massimo dell’aiuto per progetto è stabilito sulla base di una procedura di selezione competitiva.

Se non vi è una procedura di selezione competitiva, l’importo dell’aiuto non deve superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo[197] normale dell’ investimento.

 

sovvenzioni:

100 milioni di euro di costi totali
per progetto;

 

strumenti finanziari:
l’importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non deve superare 150 milioni di euro

 

Aiuti per progetti di interesse comune nel settore dell’infrastruttura transeuropea di connettività digitale (articolo 52 ter)

Sono ammessi gli aiuti a favore di progetti di interesse comune nel settore dell’infrastruttura transeuropea di connettività digitale finanziati a norma del regolamento (UE) 2021/1153 o insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità a norma di detto regolamento.

I progetti devono soddisfare le seguenti condizioni generali cumulative di compatibilità:

-          il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, con risorse proprie o finanziamenti esterni privi di sostegno finanziario pubblico. In caso di finanziamenti esterni mediante una piattaforma di investimento che combina diverse fonti di finanziamento, l’assenza del sostegno finanziario pubblico è sostituita dal requisito che nella piattaforma sia presente almeno il 30% di investimenti privati;

-          il progetto deve essere selezionato conformemente al predetto regolamento (UE): i) da un intermediario finanziario indipendente, nominato dalla Commissione; ii) dalla Commissione con gara competitiva; iii) da esperti indipendenti nominati dalla Commissione;

-          il progetto deve consentire capacità di connettività che vanno oltre i requisiti relativi a eventuali obblighi giuridici esistenti, come quelli associati al diritto di utilizzare lo spettro;

-          Il progetto deve garantire a terzi il libero accesso all’ingrosso, compresa la disaggregazione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie[198]

Sono ammissibili i seguenti progetti:

-          gli investimenti nella realizzazione di una sezione transfrontaliera di un corridoio 5G di trasporto individuato negli orientamenti per la rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 (corridoi TEN-T) che soddisfano le seguenti specifiche condizioni cumulative: i) il corridoio attraversa la frontiera tra due o più Stati membri o di almeno uno SM e di almeno un paese dello Spazio economico europeo; ii) il totale delle sezioni transfrontaliere dei corridoi 5G situati in uno Stato membro non deve rappresenta più del 15% della lunghezza totale dei corridoi 5G lungo la rete centrale transeuropea dei trasporti di tale Stato membro che non sono soggetti ad alcun obbligo giuridico esistente, ad es. agli obblighi associati al diritto di utilizzo dello spettro. In via eccezionale, se uno Stato membro sostiene la realizzazione di corridoi 5G transfrontalieri lungo la sua rete globale transeuropea dei trasporti, il totale delle sezioni transfrontaliere dei corridoi 5G situati in quello Stato membro non deve rappresentare più del 15% della lunghezza totale dei corridoi 5G lungo la rete globale transeuropea dei trasporti di tale Stato membro che non sono soggetti ad alcun obbligo giuridico esistente, ad es. agli obblighi associati al diritto di utilizzo dello spettro; iii-iv) il progetto deve apportare nuovi investimenti significativi a favore della rete mobile 5G e sostenere lo sviluppo di nuove infrastrutture passive solo se le infrastrutture passive esistenti non possono essere riutilizzate;

-          gli investimenti nella realizzazione di una sezione transfrontaliera di una rete paneuropea di dorsali terabit che sostiene gli obiettivi dell’impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni, mediante l’interconnessione di determinate strutture di calcolo, di supercalcolo e infrastrutture di dati che soddisfano le seguenti condizioni specifiche cumulative:

                i.         il progetto deve prevedere lo sviluppo o l’acquisizione di attivi per la connettività, tra cui diritti irrevocabili d’uso (indefeasible rights of use), fibra spenta o apparecchiature, per la costruzione di una sezione transfrontaliera di una rete paneuropea di dorsali che sostiene l’interconnessione, con connettività da punto a punto non vincolata di almeno 1 Tbps, di almeno due strutture di calcolo, di supercalcolo o infrastrutture di dati che: 1) sono soggetti ospitanti dell’impresa comune per il calcolo europeo ad alte prestazioni ex Reg. (UE) 2018/1488, o sono infrastrutture di ricerca e altre infrastrutture di calcolo e di dati a sostegno di iniziative faro e missioni in materia di ricerca di cui al Reg. (UE) 2021/695 e Reg. (CE) n. 723/2009, che contribuiscono agli obiettivi dell’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo; e 2) sono ubicate in almeno due Stati membri o almeno un SM e almeno un membro del SEE;

               ii.          il progetto deve apportare nuovi investimenti significativi a favore della rete di dorsali, che vanno al di là degli investimenti marginali, come gli investimenti connessi a semplici aggiornamenti o licenze di software;

             iii.          l’acquisizione degli attivi per la connettività è effettuata tramite appalto pubblico;

             iv.          il progetto deve sostenere lo sviluppo di nuove infrastrutture passive solo se quelle esistenti non possono essere riutilizzate;

-          gli investimenti nella realizzazione di una sezione transfrontaliera della rete di dorsali che interconnette infrastrutture cloud di determinati motori socioeconomici conformi alle seguenti condizioni specifiche cumulative:

                i.         le infrastrutture cloud di motori socioeconomici sono costituiti da P.A. o enti pubblici o privati incaricate della gestione di servizi di interesse generale o di servizi di interesse economico generale;

               ii.          la realizzazione di nuove reti di dorsali transfrontaliere o il potenziamento significativo delle reti esistenti di tale tipo, che attraversano la frontiera tra due o più Stati membri, o la frontiera tra almeno uno Stato membro e almeno un paese dello SEE;

             iii.          il progetto deve riguardare almeno due motori socioeconomici di cui al pto. i), ciascuno attivo in uno Stato membro diverso oppure in uno SM e in un paese del SEE;

             iv.          il progetto deve apportare nuovi investimenti significativi a favore della rete di dorsali, che vanno al di là degli investimenti marginali, come gli investimenti connessi a semplici aggiornamenti o licenze di software. Il progetto deve essere in grado di fornire in modo affidabile velocità simmetriche di scaricamento e caricamento di almeno multipli di 10 Gbps;

               v.          il progetto deve sostenere lo sviluppo di nuove infrastrutture passive solo se quelle esistenti non possono essere riutilizzate;

-          gli investimenti nella realizzazione di una rete cablata sottomarina che soddisfi le seguenti condizioni specifiche cumulative:

                i.         il progetto deve consistere in una sezione transfrontaliera di una rete cablata sottomarina che attraversa la frontiera tra due o più SM o la frontiera di almeno uno SM e almeno un paese del SEE. In alternativa, il ricevente aiuti deve garantire solo la fornitura di servizi all’ingrosso e l’infrastruttura sostenuta deve migliorare la connettività delle regioni ultraperiferiche, dei territori d’oltremare o delle regioni insulari europee, anche all’interno di un unico SM;

               ii.          il progetto non deve riguardare rotte già servite da almeno due infrastrutture di reti di dorsali esistenti o programmate;

             iii.          il progetto deve apportare un nuovo investimento significativo a favore della rete cablata sottomarina, con l’installazione di nuovi cavi sottomarini o il collegamento a un cavo sottomarino esistente, rispondendo a problemi di ridondanza e andando oltre gli investimenti marginali e deve fornire in modo affidabile velocità simmetriche di scaricamento e caricamento di almeno 1 Gbps;

             iv.          il progetto deve sostenete lo sviluppo di nuove infrastrutture passive solo se quelle esistenti non possono essere riutilizzate.

Unicamente i costi di investimento per la realizzazione dell’infrastruttura, ammissibili ai sensi del Reg. (UE) 2021/1153

 

sovvenzioni:

100 milioni di euro di costi totali
per progetto;

 

strumenti finanziari:
l’importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non deve superare 150 milioni di euro

 

Buoni di collegamento a Internet (articolo 52 quater)

Aiuti sotto forma di regimi di buoni per il collegamento a internet concessi a favore dei consumatori per agevolare il telelavoro e l’accesso a servizi di istruzione e formazione online o delle PMI.

La durata del regime di aiuto non deve superare i 3 anni e la validità dei buoni per gli utenti finali non può superare i 2 anni.

Sono ammissibili le seguenti categorie di buoni:

a)        buoni a disposizione dei consumatori e delle PMI per abbonarsi a un nuovo servizio a banda larga o per aggiornare l’abbonamento esistente a un servizio che fornisce velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 30 Mbps, a condizione che siano ammissibili al regime tutti i fornitori. I buoni non sono concessi per passare a un fornitore che offre le stesse velocità dell’abbonamento esistente o per il potenziamento di un abbonamento esistente di almeno 30 Mbps di download in picco;

b)        buoni a disposizione delle PMI per abbonarsi a un nuovo servizio a banda larga o per aggiornare l’abbonamento esistente a un servizio che fornisce velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 100 Mbps, a condizione che siano ammissibili al regime tutti i fornitori. I buoni non sono concessi per passare a un fornitore che offre le stesse velocità dell’ambito dell’abbonamento esistente o per aggiornare un abbonamento esistente di almeno 100 Mbps di download in picco;

Non sono concessi buoni per le zone in cui non esiste una rete che fornisca i servizi suindicati. Gli SM devono effettuare una consultazione pubblica della durata di almeno 30 giorni. I buoni devono essere tecnologicamente neutri. I regimi di aiuto devono assicurare parità di trattamento a fornitori di servizi e utenti finali.

Gli aiuti sono concessi solo se – dopo una valutazione del mercato – lo SM stabilisce che il regime è concepito in modo da non avvantaggiare indebitamente limitati fornitori e non comportare un rafforzamento del potere di mercato (locale) di taluni fornitori.

Se un fornitore di servizi a banda larga è integrato verticalmente e detiene una quota di mercato al dettaglio superiore al 25%, per essere ammissibile, deve offrire, sul mercato di accesso all’ingrosso, prodotti a condizioni aperte, trasparenti e non discriminatorie. Il prezzo di accesso all’ingrosso deve seguire su uno dei seguenti parametri: a) i prezzi medi all’ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili e più competitive dello SM; b) i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall’Autorità nazionale di regolamentazione; c) l’orientamento dei costi o una metodologia prevista dal quadro normativo del settore.

L’Autorità Nazionale di Regolamentazione è consultata in merito ai prodotti di accesso all’ingrosso, ai termini e alle condizioni di accesso, prezzi compresi, e alle controversie sull’applicazione dell’articolo.

I buoni coprono fino al 50 % dei costi ammissibili. I costi ammissibili comprendono l’abbonamento mensile, i costi standard di installazione e le apparecchiature terminali necessarie affinché gli utenti finali possano utilizzare i servizi a banda larga alle velocità indicate nella colonna accanto.

Sono ammissibili anche i costi del cablaggio interno all’abitazione e di una limitata installazione nella proprietà privata degli utenti finali o nella proprietà pubblica nelle immediate vicinanze della proprietà privata degli utenti finali, nella misura in cui sono necessari e complementari alla prestazione del servizio.

Il buono è pagato dalle autorità pubbliche direttamente agli utenti finali o direttamente al fornitore del servizio scelto dagli utenti finali

 

La dotazione totale degli aiuti di Stato nell’arco di 24 mesi per tutti i regimi di buoni per il collegamento a internet in uno Stato membro non deve superare i 50 milioni di euro (importo totale comprendente i sistemi di buoni nazionali, regionali o locali)

 

Aiuti per le reti di backhauling[199] (articolo 52 quinquies)

Ai fini dell’ammissibilità dell’aiuto, le reti di backhauling devono realizzate in zone in cui non esiste una rete di backhauling basata sulla fibra o su altre tecnologie in grado di fornire il medesimo livello di prestazioni e affidabilità della fibra o non esiste un programma credibile di sviluppo di tale rete entro l’orizzonte temporale di riferimento. Questo aspetto deve essere verificato mediante una mappatura e una consultazione pubblica (conforme al par. 4 dell’articolo).

L’intervento deve apportare un miglioramento significativo (salto di qualità). Si verifica un salto di qualità se, a seguito dell’intervento sovvenzionato, vengono effettuati nuovi investimenti significativi nella rete di backhauling e se la rete sovvenzionata si basa sulla fibra o su altre tecnologie in grado di fornire il medesimo livello di prestazioni della fibra, rispetto alle reti esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo nell’orizzonte temporale di riferimento. L’intervento deve comprendere più del 70% dell’investimento in infrastrutture a banda larga.

Gli aiuti sono concessi:

a)       in base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente, non discriminatoria, secondo le norme sugli appalti pubblici e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

b)        senza una procedura di competitiva a un’autorità pubblica che svilupperà e gestirà, direttamente o tramite un organismo interno (in-house), una rete di backhauling. In tal caso l’autorità o l’organismo deve fornire solo servizi all’ingrosso utilizzando la rete sovvenzionata. Eventuali concessioni, o altri atti di incarico, a terzi per la costruzione e la gestione della rete sono assegnate sulla base di procedura di selezione competitiva, secondo i criteri sopra indicati (offerta più vantaggiosa, rispetto delle norme su appalti).

La gestione della rete sovvenzionata deve offrire un accesso all’ingrosso, a condizioni eque e non discriminatorie alle reti sia fisse che mobili.

L’accesso attivo all’ingrosso è concesso per almeno dieci anni dall’inizio del funzionamento della rete e l’accesso all’ingrosso all’infrastruttura della banda larga è concesso per la durata di vita degli elementi interessati.[200]

La rete finanziata dallo Stato deve coprire tutte le reti fisse e mobili nelle aree interessate dall’intervento di backhauling e mettere a disposizione dei richiedenti l’accesso almeno il 50 % della capacità. L’accesso all’ingrosso è concesso anche per parti della rete che non sono state finanziate dallo Stato o che potrebbero non essere state realizzate dal beneficiario dell’aiuto, ad es. concedendo l’accesso alle apparecchiature attive anche se è finanziata solo l’infrastruttura.

Il prezzo di accesso all’ingrosso si basa su uno dei seguenti parametri: a) i prezzi medi all’ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili, ma più competitive, dello Stato membro; b) i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall’Autorità Nazionale di Regolamentazione (ANR); c) l’orientamento dei costi o una metodologia prevista dal quadro normativo del settore.

L’ANR è consultata in merito ai prodotti di accesso all’ingrosso, ai termini e alle condizioni di accesso, prezzi compresi, e alle controversie relative all’applicazione del presente articolo.

Tutti i costi di costruzione, gestione e funzionamento di una rete.

L’IMA per progetto è stabilito sulla base di una procedura di selezione competitiva.

Se un investimento è realizzato senza una procedura competitiva, l’importo dell’aiuto non deve superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo normale dell’investimento[201].

sovvenzioni:

100 milioni di euro di costi totali
per progetto;

 

strumenti finanziari:
l’importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non deve superare 150 milioni di euro

 


 

SEZIONE 11- AIUTI - AIUTI PER LA CULTURA E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO (ARTICOLI 53-54)

Aiuti/regimi di aiuti

Condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità

Costi ammissibili

Intensità massima di aiuto (IMA)

Soglie di notifica
in milioni di euro

Esclusione dal’applicazione del GBER

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (articolo 53)

Gli aiuti devono essere concessi per i seguenti obiettivi e attività culturali:

a)        musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, sale cinematografiche, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;

b)        patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità nazionali competenti;

c)        il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, (inclusi costumi, artigianato del folclore tradizionale);

d)        eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;

e)        attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione pubblica sull’importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali;

f)         scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.

Gli aiuti possono assumere la forma di:

-          aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l’ammodernamento delle infrastrutture culturali;

-          aiuti al funzionamento.

Per gli aiuti agli investimenti, i costi ammissibili sono i costi degli investimenti materiali e immateriali, tra cui:

a)        costi di costruzione, ammodernamento acquisizione, conservazione, miglioramento di infrastrutture se annualmente utilizzate a fini culturali per almeno l’80% del tempo o della loro capacità;

b)        costi di acquisizione, incluso leasing, trasferimento del possesso o ricollocazione fisica del patrimonio culturale;

c)        costi necessari per tutela, conservazione, restauro, riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale[202];

d)        costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l’accessibilità di persone con esigenze particolari (rampe e sollevatori per disabili, indicazioni braille, esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversità culturale (presentazioni, programmi e visitatori);

e)        i costi relativi a progetti e attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi costi delle procedure di selezione, per la promozione e costi direttamente imputabili al progetto.

Per gli aiuti al funzionamento, sono ammissibili i costi:

a)        costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati ad attività permanenti o periodiche, incluse mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe;

b)        costi delle attività di educazione culturale e artistica, dei programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, anche con uso delle nuove tecnologie;

c)        costi per migliorare l’accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del patrimonio, inclusa digitalizzazione e uso di nuove tecnologie, e costi di miglioramento dell’accessibilità per le persone con disabilità;

d)        costi operativi collegati direttamente al progetto o all’attività culturale (locazione o affitto di immobili e centri culturali, spese di viaggio, materiali e forniture con attinenza diretta al progetto o all’attività culturale,  strutture architettoniche per mostre e messe in scena, prestiti, locazione e ammortamento di strumenti, software e attrezzature, costi per accesso a opere protette dal diritto d’autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, costi di promozione e costi direttamente imputabili al progetto o all’attività; i costi di ammortamento e di finanziamento sono ammissibili solo se non sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti

e)        le spese relative al personale impiegato nell’istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per un progetto;

f)         i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto.

Gli aiuti agli investimenti non devono superare la differenza tra costi ammissibili e risultato operativo dell’investimento[203].

Per gli aiuti al funzionamento, il loro importo non deve superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione.

Per gli aiuti che non superano 2,2 milioni di euro, l’IMA può essere fissato all’80% dei costi ammissibili, in alternativa all’applicazione del metodo suddetto.

Per le attività di scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni l’IMA non deve superare la differenza tra i costi ammissibili e entrate attualizzate del progetto o il 70% dei costi ammissibili[204]. Sono costi ammissibili i costi per la pubblicazione di musica e opere letterarie, compresi i diritti d’autore, le spese di traduzione, redazione e altri costi editoriali (rilettura, correzione e revisione), i costi di impaginazione e di prestampa e i costi di stampa e di pubblicazione elettronica.

aiuti agli investimenti:
165 milioni di euro per progetto

aiuti al funzionamento : 82,5 milioni di euro
per impresa e per anno

Stampa e i periodici, sia cartacei che elettronici, non sono ammissibili agli aiuti

Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive (articolo 54)

Gli aiuti devono sostenere un prodotto culturale e possono essere concessi per la sceneggiatura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione di opere audiovisive. Ciascuno Stato membro stabilisce procedure efficaci, quali la selezione delle proposte da parte di una o più persone incaricate o la verifica rispetto a un elenco predefinito di criteri culturali.

Gli aiuti possono assumere la forma di aiuti alla produzione, preproduzioe e distribuzione di opere audiovisive.

Se lo Stato membro subordina l’aiuto a obblighi di spesa a livello territoriale, può:

a)        imporre che fino al 160% dell’aiuto concesso a favore della produzione di una determinata opera audiovisiva sia speso sul territorio dello Stato che ha concesso l’aiuto; o

b)        calcolare l’importo dell’aiuto concesso alla produzione di una determinata opera audiovisiva in termini di percentuale delle spese relative alle attività di produzione effettuate nello Stato che corrisponde l’aiuto, generalmente, in caso di incentivi fiscali.

In entrambi i casi, la spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non deve superare mai l’80 % del bilancio totale di produzione.

Gli Stati possono subordinare l’ammissibilità di un progetto a un livello minimo di attività di produzione nel territorio interessato, che non deve superare il 50% del bilancio totale di produzione.

Sono ammissibili i seguenti costi:

a)        per gli aiuti alla produzione: i costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive, compresi i costi per migliorare l’accessibilità delle persone con disabilità;

b)        per gli aiuti alla preproduzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;

c)        per gli aiuti alla distribuzione: i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive.

L’IMA per la produzione di opere audiovisive non deve superare il 50% dei costi ammissibili. Può essere così aumentata:

a)        al 60% dei costi ammissibili per produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno SM e a cui partecipano produttori di più di un SM;

b)        al 100% dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell’elenco del comitato per l’assistenza allo sviluppo (DAC) dell’OCSE.

L’IMA per la preproduzione non deve superare il 100% dei costi ammissibili.

Se sceneggiatura o progetto portano alla realizzazione di un’opera audiovisiva come un film, i costi della preproduzione sono integrati nel bilancio totale e presi in considerazione nel calcolo dell’intensità di aiuto. L’intensità di aiuto per la distribuzione è uguale a quella per la produzione.

55 milioni
per regime e per anno

Gli aiuti non devono essere riservati ad attività specifiche della produzione o a singole parti della catena di valore della produzione. Le infrastrutture degli studi cinematografici non sono ammissibili agli aiuti.

Gli aiuti non devono essere riservati solo ai cittadini dello Stato membro che li concede e i beneficiari non sono tenuti ad essere imprese costituite a norma del diritto commerciale nazionale.

SEZIONE 12 - AIUTI PER LE INFRASTRUTTURE SPORTIVE E LE INFRASTRUTTURE RICREATIVE MULTIFUNZIONALI (ARTICOLO 55)

Aiuti/regimi di aiuti

Condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità

Costi ammissibili

Intensità massima di aiuto (IMA)

Soglie di notifica

Esclusione dall’applicazione del GBER

Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali (articolo 55)

L’uso dell’infrastruttura sportiva non deve riservato a un unico sportivo professionista. Il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, deve rappresentare, per anno, almeno il 20% del tempo complessivo.

Le infrastrutture ricreative multifunzionali offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi, fatta eccezione per i parchi di divertimento e gli alberghi.

L’accesso alle infrastrutture deve essere aperto a più utenti, trasparente e non discriminatorio. Le imprese finanziatrici almeno il 30% dei costi di investimento  possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli, purché rese pubbliche[205].

Qualsiasi concessione ovvero atto di conferimento a terzi per la costruzione, l’ammodernamento e/o la gestione delle infrastrutture deve essere assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

Gli aiuti possono assumere la forma di:

a)        aiuti agli investimenti, inclusi aiuti per la creazione o l’ammodernamento delle infrastrutture;

b)        aiuti al funzionamento per le sole infrastrutture sportive.

Per gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali, sono ammissibili i costi degli investimenti materiali e immateriali.

Per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, i sono ammissibili i costi per la prestazione dei servizi da parte dell’infrastruttura; tali costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell’energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma escludono i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti.

Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali, l’importo dell’aiuto non deve superare la differenza tra costi ammissibili e risultato operativo dell’ investimento[206].

Per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, l’importo dell’aiuto non deve superare le perdite di esercizio nel periodo in questione[207].

Per gli aiuti che non devono superare 2,2 milioni, l’IMA può essere fissato all’80 % dei costi ammissibili, in alternativa all’applicazione del metodo sopra indicato.

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali:

33 milioni di euro o costi totali superiori a 110 milioni per progetto

 

Aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive:

2,2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno

 


 

SEZIONE 13 - AIUTI PER LE INFRASTRUTTURE LOCALI (ARTICOLO 56)

Aiuti/regimi di aiuti

Condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità

Costi ammissibili

Intensità massima di aiuto (IMA)

Soglie di notifica

Esclusione dall’applicazione del GBER

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali (articolo 56)

Finanziamento per la creazione o l’ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale.

Le infrastrutture devono essere messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo per l’uso o vendita dell’infrastruttura deve essere il prezzo di mercato.

Qualsiasi concessione o atto di conferimento a terzi per la gestione dell’infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel rispetto delle norme applicabili sugli appalti.

Sono ammissibili i costi degli investimenti materiali e immateriali

L’importo dell’aiuto non deve superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell’investimento[208]

11 milioni di euro o costi totali superiori a 22 milioni per la stessa infrastruttura

Infrastrutture portuali e aeroportuali

Aiuti per le infrastrutture disciplinate degli altri articoli del GBER (capo III), ad eccezione per la Sezione 1 - Aiuti a finalità regionale.

Infrastrutture dedicate


 

SEZIONE 14 - AIUTI A FAVORE DEGLI AEREOPORTI REGIONALI (ARTICOLO 56)

Aiuti/regimi di aiuti

Condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità

Costi ammissibili

Intensità massima di aiuto (IMA)

Soglie di notifica

Esclusione dall’
applicazione del GBER

Aiuti a favore degli aeroporti regionali (articolo 56 bis)

Gli aiuti al funzionamento a favore di un aeroporto sono compatibili purché soddisfino le seguenti condizioni:

·                   l’aeroporto deve essere aperto a tutti gli utenti[209];

·                   non devono essere concessi aiuti per la delocalizzazione di aeroporti esistenti o la creazione nuovi aeroporti passeggeri, inclusa la conversione di un campo di aviazione in aeroporto passeggeri;

·                   non devono essere concessi aiuti ad aeroporti con una media annuale del traffico superiore a 200.000 passeggeri nei 2 esercizi finanziari precedenti quello in cui l’aiuto è effettivamente concesso. Se nel corso dell’anno civile interessato il traffico annuale supera tale soglia, gli aiuti non sono versati.

La concessione di aiuti al funzionamento non deve essere subordinata alla conclusione di accordi con specifiche compagnie aeree su aspetti finanziari dell’attività della compagnia in tale aeroporto diritti aeroportuali, pagamenti relativi al marketing o ad altro.

 

Gli investimenti non devono invece superare quanto necessario per accogliere il traffico previsto a medio termine sulla base di previsioni di traffico ragionevoli. Non devono essere concessi aiuti agli investimenti ad aeroporti ubicati entro 100 KM di distanza o 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità da un aeroporto già esistente che gestisce servizi aerei di linea[210]. L’aiuto è ammissibile solo se il collegamento con l’aeroporto già esistente nei 100 KM comporta necessariamente un tempo totale di percorrenza con trasporto marittimo di almeno 90 minuti o il trasporto aereo.

I sopra indicati divieti, per gli investimenti, non si applicano poi agli aeroporti con traffico medio annuo fino a 200.000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l’aiuto è effettivamente concesso, sempre che l’aiuto non comporti un aumento della media annuale del traffico dell’aeroporto oltre la soglia suddetta.

Non sono concessi aiuti agli investimenti ad aeroporti con una media annuale del traffico superiore a 3 milioni di passeggeri nei due esercizi precedenti quello nel quale l’aiuto è effettivamente concesso. L’aiuto non deve comportare il superamento della media annuale del traffico passeggeri dell’aeroporto oltre la soglia suddetta.

Non devono essere concessi aiuti agli aeroporti con una media annuale del traffico merci superiore a 200.000 tonnellate nei due esercizi precedenti a quello di effettiva concessione dell’aiuto. L’aiuto non deve comportare un aumento della media annuale di traffico nel periodo suddetto.

Ammissibili i costi relativi agli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali, comprese le spese di programmazione.

L’importo dell’aiuto al funzionamento non deve superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione. L’aiuto è concesso sotto forma di rate periodiche fissate ex ante, che non sono aumentate nel periodo per il quale è concesso l’aiuto, o sotto forma di importi definiti ex post in base alle perdite di esercizio osservate.

Per gli investimenti non deve superare:

a)   il 50% dei costi ammissibili per gli aeroporti con media annuale di traffico tra 1 e 3 milioni di passeggeri nei 2 esercizi precedenti a quello di concessione effettiva dell’aiuto;

b)  il 75% dei costi ammissibili per gli aeroporti con media annuale del traffico fino a 1 milione di passeggeri nei 2 esercizi precedenti a quello di concessione effettiva dell’aiuto.

Le IMA suddette possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per gli aeroporti siti in regioni remote.

Si veda colonna accanto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 15 - AIUTI A FAVORE DEI PORTI (ARTICOLO 56-ter e 56-quater)

Aiuti/regimi di aiuti

Condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità

Costi ammissibili

Intensità massima di aiuto (IMA)

Soglie di notifica

Esclusione dall’applicazione del GBER

Aiuti a favore dei porti marittimi (articolo 56-ter)

Qualsiasi concessione, o atto di conferimento, a terzi per la costruzione, l’ammodernamento, la gestione o la locazione di un’infrastruttura portuale sovvenzionata sono assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non condizionata.

Le infrastrutture portuali sovvenzionate devono essere messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato.

Gli aiuti per la costruzione, l’installazione o l’ammodernamento di un’infrastruttura di rifornimento che fornisce idrogeno, ovvero di un’infrastruttura di rifornimento che fornisce ammoniaca e metanolo sono ammissibili ma il beneficiario si deve impegnare a far sì che entro il 31 dicembre 2035 l’infrastruttura fornisca, rispettivamente, esclusivamente idrogeno rinnovabile o esclusivamente ammoniaca e metanolo da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa, conforme ai criteri della Direttiva RED II (direttiva (UE) 2018/2001).

Sono ammissibili i costi, incluse le spese di programmazione, per:

a) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l’ammodernamento delle infrastrutture portuali;

b) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l’ammodernamento delle infrastrutture di accesso;

c) il dragaggio.

Per gli aiuti alle infrastrutture di ricarica e di rifornimento che forniscono energia elettrica, idrogeno, ammoniaca e metanolo, i costi ammissibili corrispondono ai costi di costruzione, installazione, ammodernamento o ampliamento delle medesime  infrastrutture, compresi gli impianti fissi, mobili o galleggianti, l’installazione o l’ammodernamento di componenti elettrici o di altro tipo, compresi i cavi elettrici e i trasformatori per collegare l’infrastruttura alla rete o a unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica o idrogeno, così come le opere di ingegneria civile, gli adeguamenti di terreni o strade, i costi di installazione e quelli sostenuti per ottenere le relative autorizzazioni.

I costi ammissibili possono coprire anche i costi di investimento nella produzione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile e i costi di investimento delle relative unità di stoccaggio. La capacità di produzione nominale dell’impianto non deve superare la produzione nominale massima o la capacità di rifornimento dell’infrastruttura cui è collegata.

I costi per le attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano in un porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali non sono ammissibili.

L’importo dell’aiuto non deve superare la differenza tra i costi ammissibili e risultato operativo dell’investimento o del dragaggio[211].

L’IMA per gli investimenti per la costruzione, sostituzione o ammodernamento delle infrastrutture portuali, non deve superare: il 100% dei costi ammissibili se tali costi, per l’intero progetto, sono inferiori o pari a 22 milioni di euro; l’80% se questi, per l’intero progetto, sono superiori a 22 milioni e inferiori o pari a 55 milioni; il 60% se sono superiori a 55 milioni e inferiori o pari all’importo stabilito come soglia di notifica (vedere colonna accanto). Le intensità di aiuto dell’80% e del 60%, sopra indicate, possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per investimenti in zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. a) TFUE e di 5 punti per investimenti in zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. c) TFUE.

L’intensità di aiuto non deve superare il 100% dei costi ammissibili per gli investimenti per la costruzione, la sostituzione o l’ammodernamento delle infrastrutture di accesso; e per il dragaggio, senza oltrepassare la soglia di notifica (vedere colonna accanto).

In alternativa a quanto sopra, per gli aiuti che non superano 5,5 milioni, l’IMA può essere fissato all’80% dei costi ammissibili.

Costi ammissibili pari a 143 milioni per progetto (o 165 milioni per progetto[212] in un porto marittimo che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale transeuropea dei trasporti (art.47Reg.(UE)1315/2013).

Aiuti per costruzione, installazione, ammodernamento di infrastrutture di rifornimento delle navi di combustibili fossili, quali diesel, gas naturale, in forma gassosa (gas naturale compresso (GNC)) e liquefatta (gas naturale liquefatto (GNL)), e gas di petrolio liquefatto

Aiuti a favore dei porti interni (articolo 56-quater)

Qualsiasi atto di concessione o di conferimento a terzi per la costruzione, ammodernamento, gestione o locazione di una infrastruttura portuale sovvenzionata devono essere assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non condizionata.

Le infrastrutture portuali sovvenzionate devono essere messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria a condizioni di mercato.

Gli aiuti per la costruzione, l’installazione o l’ammodernamento di un’infrastruttura di rifornimento che fornisce idrogeno, ovvero di un’infrastruttura di rifornimento che fornisce ammoniaca e metanolo sono ammissibili ma il beneficiario si deve impegnare a far sì che entro il 31 dicembre 2035 l’infrastruttura fornisca, rispettivamente, esclusivamente idrogeno rinnovabile o esclusivamente ammoniaca e metanolo da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa, conforme ai criteri della Direttiva RED II (direttiva (UE) 2018/2001).

Sono ammissibili i costi, incluse le spese di programmazione, per:

a) investimenti per costruzione, sostituzione o ammodernamento delle infrastrutture portuali;

b) investimenti per costruzione, sostituzione o ammodernamento delle infrastrutture di accesso;

c) il dragaggio.

Per infrastrutture di ricarica e di rifornimento che forniscono energia elettrica, idrogeno, ammoniaca e metanolo, i costi ammissibili corrispondono ai costi di costruzione, installazione, ammodernamento o ampliamento delle stesse infrastrutture, incluse le relative attrezzature tecniche, impianti fissi, mobili o galleggianti, l’installazione o l’ammodernamento di componenti elettrici o di altro tipo, compresi i cavi elettrici e i trasformatori necessari per collegare l’infrastruttura alla rete o a unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica o idrogeno, così come le opere di ingegneria civile, gli adeguamenti di terreni o strade, i costi di installazione e i costi sostenuti per ottenere le relative autorizzazioni.

I costi ammissibili possono coprire anche i costi di investimento nella produzione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile e i costi di investimento delle relative unità di stoccaggio. La capacità di produzione nominale dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile in loco non deve superare la produzione nominale massima o la capacità di rifornimento dell’infrastruttura cui è collegata.

I costi per le attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano in un porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali non sono ammissibili.

 

Costi ammissibili pari a 44 milioni per progetto [213]
o
55 milioni
per progetto in un porto interno che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale transeuropea dei trasporti (art.47Reg.(UE)1315/2013).

Aiuti per costruzione, installazione, ammodernamento di infrastrutture di rifornimento delle navi di combustibili fossili, quali diesel, gas naturale, in forma gassosa (gas naturale compresso (GNC)) e liquefatta (gas naturale liquefatto (GNL)), e gas di petrolio liquefatto (GPL)


 

AIUTI CONTENUTI NEI PRODOTTI FINANZIARI SOSTENUTI DAL FONDO INVEST-EU (articoli 56-quinquies- 56-septies)

Aiuti/regimi di aiuti

Condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità

Costi ammissibili

Intensità massima di aiuto (IMA)

Soglie di notifica

Esclusione dall’
applicazione del GBER

Aiuti contenuti in prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU
(Art.
56quinquies- 56- sexies),
di cui

Si tratta di aiuti contenuti in prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU che concedono sostegno ai partner esecutivi, agli intermediari finanziari o ai beneficiari finali.

Tali aiuti sono suddivisi nelle seguenti sottocategorie di aiuti:

Gli aiuti devono soddisfare tutte le condizioni del Reg. (UE) 2021/523 (su Fondo Invest EU) e degli Orientamenti sugli investimenti InvestEU (Allegato del Reg. del. (UE) 2021/1078).

Gli aiuti non devono essere concessi sotto forma di rifinanziamenti o di garanzie sui portafogli esistenti di intermediari finanziari.

Se il finanziamento è concesso sotto forma di prestiti al beneficiario finale si deve applicare un tasso di interesse pari almeno al tasso di base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione del prestito

 

 

 

 

Aiuti per progetti di interesse comune nel settore dell’infrastruttura transeuropea di connettività digitale finanziato a norma del Reg. (UE) 2021/1153 o insignito di un marchio di eccellenza a norma del Rer.(UE) (articolo 56 sexies, par. 2)

Gli aiuti sono concessi solo ai progetti che soddisfano tutte le condizioni di compatibilità previste per gli aiuti per progetti di interesse comune nel settore dell’infrastruttura transeuropea di connettività digitale dall’articolo 52 ter (cfr. supra).

 

L’importo nominale del finanziamento totale a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU non deve superare i 150 milioni di EUR

Soglie massime di aiuti di cui alla colonna accanto, che si applicano, al finanziamento totale in essere, per progetto, (nella misura in cui tale finanziamento contenga aiuti).

 

Aiuti per la realizzazione di reti fisse a banda larga e di reti mobili 4G e 5G per connettere alcuni motori socioeconomici ammissibili (articolo 56 sexies, par. 3)

Gli aiuti sono concessi solo a progetti che soddisfano tutte le condizioni di cui rispettivamente agli articoli 52 e 52 bis, salvo quanto segue: il progetto prevede la connessione tra PP.AA. o entità pubbliche o private incaricate della gestione di servizi di interesse generale o di servizi di interesse economico generale; in deroga all’articolo 52, par. 4, per verificare il fallimento del mercato vi deve essere una mappatura[214], o, in suo luogo, una consultazione pubblica. Le modalità di svolgimento della mappatura o della consultazione pubblica sono descritte nel par. 3, lett. i) e ii).

 

Il finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU non deve superare 150 milioni di EUR

Soglie massime di aiuti di cui alla colonna accanto, che si applicano, al finanziamento totale in essere, per progetto, (nella misura in cui tale finanziamento contenga aiuti).

 

Aiuti per la produzione di energia e le infrastrutture energetiche beneficiario (articolo 56 sexies, par. 4)

Gli investimenti sovvenzionati devono riguardare infrastrutture non esenti dall’obbligo di accesso a terzi, dalla regolamentazione tariffaria e dalla disaggregazione, secondo la legislazione UE sul mercato interno dell’energia e devono riguardare le seguenti categorie di progetti:

       i.      progetti per infrastrutture del gas inclusi nell’elenco dei progetti di interesse comune di cui all’All. VII Reg. (UE) n. 347/2013;

      ii.       tutti i progetti di infrastruttura, per l’energia elettrica per l’idrogeno e per il biossido di carbonio;

Gli aiuti agli investimenti a favore della produzione di energia da fonti rinnovabili:

      i.         devono essere concessi solo per nuovi impianti e selezionati su base competitiva, trasparente, obiettiva, non discriminatoria (cfr. art. 41, par. 10);

    ii.        possono essere concessi a progetti combinati di energia rinnovabile e di stoccaggio termico o elettrico, purché soddisfatti i requisiti dell’art. 41, par. 1 bis;

   iii.        possono essere concessi a progetti combinati di stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa, purché soddisfatti i requisiti dell’art. 41, par. 2;

   iv.        sono concessi gli aiuti agli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile, solo se gli impianti sono conformi ai requisiti dell’art. 41, par. 3;

     v.        sono concessi gli aiuti agli impianti di produzione di biocarburanti, se conformi ai criteri di cui all’art. 29 e Al. IX della direttiva RED.

 

L’importo nominale del finanziamento totale concesso per progetto a un qualsiasi beneficiario finale, nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU, non deve superare i 150 milioni. Se si tratta di  finanziamenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, 75 milioni.

Soglie massime di aiuti di cui alla colonna accanto, che si applicano, al finanziamento totale in essere, per progetto, (nella misura in cui tale finanziamento contenga aiuti).

 

Aiuti per infrastrutture e attività sociali, educative, culturali e a favore del patrimonio naturale (articolo 56 sexies, par. 5)

 

 

L’importo nominale del finanziamento totale a qualsiasi beneficiario finale nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU non deve superare:

  i.     110 milioni per progetto, per investimenti in infrastrutture utilizzate per la prestazione di servizi sociali e per l’istruzione; 165 milioni per progetto per scopi culturali e di conservazione del patrimonio e per le attività di cui all’articolo 53, par. 2, comprese le attività a favore del patrimonio naturale;

 ii.     33 milioni per attività inerenti ai servizi sociali;

iii.     82,5 milioni per attività culturali e di conservazione del patrimonio;

iv.     5,5 milioni per l’istruzione e la formazione.

Soglie massime di aiuti di cui alla colonna accanto, che si applicano, al finanziamento totale in essere, per progetto, (nella misura in cui tale finanziamento contenga aiuti).

per beneficiario finale, in caso di aiuti senza costi ammissibili individuabili, di cui al par. 5, lett. a), punti ii-iv

Aiuti per la formazione (sociale educativa culturale e del patrimonio naturale) per conformarsi ai requisiti nazionali obbligatori in materia

Aiuti per i trasporti e le infrastrutture di trasporto (articolo 56 sexies, par. 6)

Gli aiuti per le infrastrutture, esclusi i porti, sono concessi solo alle seguenti condizioni:

      i.     progetti di interesse comune di cui all’art. 3, lett. a), Reg. (UE) n. 1315/2013, ad eccezione dei progetti riguardanti le infrastrutture portuali e aeroportuali;

     ii.     connessioni con i nodi urbani della rete transeuropea di trasporto;

   iii.     il materiale rotabile destinato solo alla prestazione di servizi di trasporto ferroviario non coperti da un contratto di servizio pubblico[215], purché il beneficiario sia un nuovo operatore;

   iv.     il trasporto urbano;

     v.     infrastrutture di ricarica o di rifornimento per veicoli energia a elettrica o idrogeno. A tale riguardo, il beneficiario deve impegnarsi a far sì che entro il 31 dicembre 2035 l’infrastruttura fornisca esclusivamente idrogeno rinnovabile. Il presente paragrafo non si applica agli aiuti agli investimenti relativi alle infrastrutture di ricarica e rifornimento nei porti.

Gli aiuti per le infrastrutture portuali devono soddisfare i seguenti requisiti:

      i.     possono essere concessi solo per investimenti in infrastrutture di accesso e per infrastrutture portuali messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria a condizioni di mercato;

    ii.     eventuali concessioni, o atti di incarico, a terzi per la costruzione, ammodernamento, gestione o locazione dell’infrastruttura sovvenzionata deveono assegnate in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non condizionata

   iii.     non devono essere concessi aiuti per gli investimenti in sovrastrutture portuali;

   iv.     in cso di aiuti concessi per le infrastrutture di rifornimento a idrogeno, ovvero di aiuti per infrastrutture di rifornimento ad ammoniaca e metanolo, il beneficiario si deve impegnare a far sì che entro il 31 dicembre 2035, rispettivamente, l’infrastruttura fornisca solo idrogeno rinnovabile, ovvero solo ammoniaca e metanolo da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa e in conformità alla Direttiva (UE) 2018/2001.

 

L’importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU non deve superare i 165 milioni di euro.

Soglie massime di aiuti di cui alla colonna accanto, che si applicano, al finanziamento totale in essere, per progetto, (nella misura in cui tale finanziamento contenga aiuti).

 

Aiuti per altre infrastrutture (articolo 56 sexies, par. 7)

Sono concessi solo per progetti di investimenti:

      i.          di approvvigionamento idrico e infrastrutture per le acque reflue per la cittadinanza;

     ii.          per l’uso efficiente delle risorse e la circolarità (conformemente all’art. 47, par. da 1 a 6, e 10)

   iii.          nelle infrastrutture di ricerca;

   iv.          per la costruzione o potenziamento di strutture per i poli tematici per l’innovazione;

     v.          in infrastrutture di prova e di sperimentazione.

 

L’importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per un progetto nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera 110 milioni di EUR

Soglie massime di aiuti di cui alla colonna accanto, che si applicano, al finanziamento totale in essere, per progetto, (nella misura in cui tale finanziamento contenga aiuti).

 

Aiuti per la protezione dell’ambiente, compresa la protezione del clima (articolo 56 sexies, par. 8)

Gli aiuti possono essere concessi ai proprietari o ai locatari dell’edificio, a seconda di chi ottiene il finanziamento per il progetto.

Non può essere sostenuta l’installazione di apparecchiature energetiche che utilizzano combustibili fossili, compreso il gas naturale.

Inoltre:

a)     Gli aiuti sono concessi solo per i seguenti progetti:

           i.     investimenti delle imprese per porre rimedio o prevenire un danno all’ambiente (inclusi i cambiamenti climatici) o alle risorse naturali attraverso attività proprie (o di altro partecipante al progetto). Non sono ammessi aiuti per attrezzature, macchinari o impianti che utilizzano combustibili fossili, incluso gas naturale.

Purtuttavia, sono ammessi aiuti per:

1)componenti supplementari per migliorare la sostenibilità ambientale di attrezzature, macchinari e impianti esistenti, ma i costi di investimento non devono riguardare impianti che emettono CO2; e

2)investimenti in attrezzature, macchinari, impianti a idrogeno, se il beneficiario si impegna a usare solo idrogeno rinnovabile per la durata dell’investimento.

         ii.     misure di miglioramento dell’efficienza di un edificio o di un’impresa, che non riguardano attrezzature, macchinari o produzioni industriali che utilizzano combustibili fossili, anche gas naturale

        iii.     bonifica di siti contaminati, nella misura in cui non è stato individuato il responsabile del danno ambientale[216]secondo il principio “chi inquina paga”;

        iv.     studi ambientali;

         v.     rafforzamento e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

        vi.     aiuti agli investimenti per l’acquisto di veicoli puliti alimentati almeno in parte a elettricità o a idrogeno, o di veicoli a emissioni zero per trasporto stradale, ferroviario, per vie navigabili interne e marittimo, e per l’ammodernamento dei veicoli affinché siano classificati come puliti o a emissioni zero;

b)    fatto salvo quanto sopra, gli aiuti per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio possono essere combinati con aiuti auna o più delle seguenti misure:

               i.     installazione di impianti integrati in loco per la produzione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento da fonti rinnovabili (ad es. pannelli fotovoltaici e pompe di calore);

              ii.     l’installazione di apparecchiature per lo stoccaggio dell’energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile in loco;

                          iii.         allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti;

             iv.      costruzione e installazione di un’infrastruttura di ricarica ad uso degli utenti dell’edificio e relative infrastrutture (condotte) se parcheggio auto nell’edificio o adiacente;

              v.     installazione di apparecchiature per la digitalizzazione dell’edificio, anche il cablaggio passivo interno o strutturato per le reti di dati e la parte accessoria delle infrastrutture a banda larga sulla proprietà cui appartiene l’edificio, escluso il cablaggio per le reti di dati al di fuori della proprietà;

             vi.     investimenti in tetti e attrezzature verdi per la ritenzione e l’uso dell’acqua piovana;

c)     gli aiuti per le misure di miglioramento dell’efficienza energetica possono riguardare anche la facilitazione della conclusione di contratti di prestazione energetica a date condizioni cumulative (devono essere erogati alle PMI o alle piccole imprese a media capitalizzazione, per la facilitazione della conclusione di contratti di rendimento energetico[217]; devono assumere la forma di un prestito senior o di una garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica nell’ambito di un contratto di prestazione energetica o consiste in un prodotto finanziario destinato a finanziare il fornitore (ad esempio factoring o forfaiting).

 

L’importo nominale del finanziamento totale concesso per un progetto di cui alla lettera a) della colonna accanto, nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU, non deve superare i 50 milioni.

L’importo nominale del finanziamento totale concesso per un progetto di cui alla lettera b) della colonna accanto, nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU, non deve superare i 50 milioni di euro per beneficiario finale ed edificio.

L’importo nominale del finanziamento totale in essere concesso per gli interventi di cui alla lettera c) della colonna accanto non deve superare 30 milioni di euro.

Soglie massime di aiuti di cui alla colonna accanto, che si applicano, al finanziamento totale in essere, per progetto, (nella misura in cui il finanziamento contenga aiuti).

Non devono essere concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell’UE già adottate

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo, innovazione e digitalizzazione (articolo 56 sexies, par.9)

Gli aiuti possono essere concessi per: i) la ricerca fondamentale; ii) la ricerca industriale; iii) lo sviluppo sperimentale; iv) l’innovazione dei processi o dell’organizzazione delle PMI; v) i servizi di consulenza in materia di innovazione e in materia di supporto all’innovazione per le PMI; vi) digitalizzazione delle PMI.

 

Per i progetti di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale, l’importo nominale del finanziamento totale concesso a al beneficiario finale per progetto, nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU, non deve superare i 75 milioni.

Per i progetti di innovazione dei processi o dell’organizzazione delle PMI; per i servizi di consulenza in innovazione e in supporto all’innovazione per le PMI; e per la digitalizzazione delle PMI, l’importo nominale del finanziamento totale concesso a al beneficiario finale per progetto, nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU, non deve superare i 30 milioni.

Soglie massime di aiuti di cui alla colonna accanto, che si applicano, al finanziamento totale in essere, per progetto, (nella misura in cui tale finanziamento contenga aiuti).

 

Aiuti sotto forma di finanziamento sostenuto dal Fondo InvestEU a favore delle PMI o delle piccole imprese a media capitalizzazione (articolo 56 sexies, par. 10)

Le PMI o le piccole imprese a media capitalizzazione possono ricevere, oltre agli aiuti di cui ai par. 2-9 dell’art. 56-sexies (v. supra), anche aiuti sotto forma di finanziamento se:

       i.     il finanziamento è concesso alle PMI non quotate che non operino ancora in alcun mercato o operino da meno di dieci anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese o da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale[218]. Il finanziamento può coprire anche investimenti ulteriori in PMI non quotate dopo il periodo di cui al punto i), se (condizioni cumulative):

a)        l’importo nominale totale non supera i 16,5 milioni;

b)        la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale originario;

c)        l’impresa beneficiaria finale ricevente l’investimento ulteriore non è diventata collegata[219], di altra impresa diversa dall’intermediario finanziario o dall’investitore privato indipendente, che fornisce il  finanziamento, a meno che la nuova entità non sia una PMI

     ii.     il finanziamento è concesso alle PMI non quotate che avviano una nuova attività economica, qualora l’investimento iniziale sia superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni.

In deroga a quanto sopra, sono considerati investimenti per nuove attività economiche, se il relativo investimento iniziale, sulla base di un piano aziendale, è superiore al 30% del fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni i seguenti investimenti:

·          investimenti per migliorare in modo significativo le prestazioni ambientali dell’attività, oltre le norme obbligatorie unionali[220];

·          altri investimenti ecosostenibili[221];

·          gli investimenti per aumentare le capacità di estrazione, separazione, raffinazione, trasformazione o riciclaggio di una materia prima critica inclusa nell’all. IV. Il carattere ecosostenibile dell’investimento deve essere conformemente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH)[222], o mediante altre metodologie comparabili, tra cui la verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU. Per misure identiche a quelle dei PNRR approvati dal Consiglio, la conformità al DNSH è considerata già verificata;

    iii.     le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione beneficiarie che devono essere imprese innovative [223].

 

L’importo nominale del finanziamento totale concesso, nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU, non deve superare i 2,2 milioni di euro.

Per le PMI o e piccole imprese a media capitalizzazione le cui principali attività sono ubicate in zone assistite, non deve superare 16,5 milioni di EUR, purché il finanziamento non sia utilizzato per la delocalizzazione di attività.

Per beneficiario finale, in caso di aiuti senza costi ammissibili individuabili

 

 

Aiuti contenuti nei prodotti finanziari commerciali intermediati sostenuti dal Fondo InvestEU (art. 56-septies)

I finanziamenti a favore di beneficiari finali devono essere concessi da intermediari finanziari commerciali che sono selezionati in modo aperto, trasparente e non discriminatorio e sulla base di criteri oggettivi.

L’intermediario finanziario commerciale deve mantenere un’esposizione minima al rischio pari al 20% di ciascuna operazione di finanziamento.

 

L’importo nominale del finanziamento totale concesso a ciascun beneficiario finale tramite tutti gli intermediari finanziari commerciali non deve superare 8,25 milioni di euro.

Soglie massime di aiuti di cui alla colonna accanto, che si applicano, al finanziamento totale in essere, per beneficiario

 

 



[1]     Si rinvia, inoltre, a C.E. Baldi “La disciplina degli aiuti di Stato- Ad uso delle amministrazioni locali” Maggioli ed. 2021. Ivi si riportano alcuni passi del Rapporto Spaak (Rapport des Chefs de Delegation aux Ministres des Affaires Etrangères preparato nell’ambito dei lavori del Comité Intergouvenmental créé par la Conference de Messine, Brussels, 21 aprile 1956) (pag. 11 e ss.), in cui si già precisava che “sont incompatibles avec le marchè commun les aides, sous quelque forme qu’elles soient accordèes, qui faussent la concurrence et la répartition es activités en favorisant certaines entreprises ou certaines productions”, anticipando i contenuti dell’articolo 92 del Trattato di Roma, ora allocati nell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

[2]     Si riportano le considerazioni della Commissione europea espresse nel Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato (Documento di consultazione COM(2005) 107 def.)

[3]     L’aiuto di Stato costituisce uno strumento di politica economica con cui gli Stati membri, come anche evidenziato dalla Corte di Giustizia, perseguono finalità economiche e sociali proprie (C.Giust.27 marzo 1980, causa 61/79, Amministrazione delle finanze dello Stato contro Denkavit italiana Srl.). Cfr. “Trattati dell’Unione europea” a cura di A. Tizzano, Cap. I, Sez. 2 “Aiuti concessi dagli Stati” artt. 107-109 del TFUE commento di C. Cellerino e F. Munari (pag. 1141 e ss.).

[4]     Cfr. nota precedente e G. Tesauro “Diritto dell’Unione europea”, Ed. Cedam.

[5]     Circa la realizzazione delle “potenzialità buone degli aiuti di Stato nel perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali quelli ambientali, cfr. Comunicazione della Commissione COM (2021)713, nella quale si afferma quanto segue “Le norme in materia di aiuti di Stato hanno già dimostrato la loro validità: ad esempio, la disciplina (ndr: gli orientamenti) in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia ha contribuito a orientare programmi di sostegno pubblico ben concepiti verso il conseguimento degli obiettivi climatici del 2020, iniettando oltre 202 miliardi di EUR nell’economia, anche al fine di aumentare l’uso di fonti di energia rinnovabili laddove gli investimenti privati si sono rivelati insufficienti”.

[6]     Il richiamo ai fallimenti del mercato non è operato nei Trattati, bensì dalla Commissione europea. La Commissione (COM/2005/0107 def, cit. in nota 4) ha affermato che “un elemento essenziale è costituito dall’analisi dei fallimenti del mercato (esternalità, asimmetrie informative, problemi di coordinamento) che possono costituire le ragioni dell’incapacità del mercato di conseguire gli obiettivi di comune interesse auspicati, in particolare se di natura economica (cfr. anche nota precedente). L’esatta individuazione del relativo fallimento del mercato consente di valutare più correttamente se l’aiuto di Stato possa essere giustificato e accettabile, se rappresenti la soluzione più idonea e in che modo debba essere attuato per conseguire l’obiettivo auspicato senza falsare la concorrenza e gli scambi in misura contraria al comune interesse. Si ha un “fallimento del mercato” quando il mercato non porta ad un risultato efficiente sotto il profilo economico. Il fallimento del mercato ha cause diverse. La Commissione enuncia le seguenti:

§  esternalità: È possibile che gli operatori di mercato non siano tenuti a sopportare per intero i costi sociali delle loro azioni (esternalità negative), come nel caso dell’inquinamento industriale, ed è anche possibile che non siano in grado di trarre pieno vantaggio dalle loro azioni (esternalità positive), come nei settori della ricerca e dell’innovazione;

§  beni pubblici: i beni pubblici sono beni che recano benefici alla società, ma che non sono di norma forniti dal mercato, dato che è difficile, se non impossibile, escludere qualcuno dal loro utilizzo (e quindi costringerlo a pagare per usufruire di questi beni). Esempi di beni pubblici sono la difesa nazionale e alcuni servizi pubblici radiotelevisivi;

§  asimmetrie informative: Un esempio ben noto di asimmetria informativa si ha sul mercato finanziario, sul quale le imprese in fase di avvio hanno generalmente difficoltà a trovare finanziamenti adeguati;

§  problemi di coordinamento: un inefficiente funzionamento del mercato può anche essere dovuto ad un problema di coordinamento tra i partecipanti al mercato. Problemi di coordinamento possono sussistere ad esempio nel settore della normalizzazione, in quello delle infrastrutture di trasporto o in quello dell’innovazione;

§  potere di mercato: un’altra ragione dell’inefficiente funzionamento del mercato è l’esistenza di un potere di mercato, ad esempio in caso di monopolio. Quando i mercati non realizzano l’efficienza economica, gli Stati membri o l’Unione possono decidere di intervenire per correggere i fallimenti del mercato. Alcune situazioni possono essere risolte con strumenti di regolamentazione o con altri mezzi. In alcuni casi, tuttavia, gli Stati membri possono prevedere il ricorso agli aiuti di Stato, che costituiscono un’opzione “di ripiego” per l’allocazione ottimale delle risorse, in quanto è necessario verificare l’impossibilità di correggere il fallimento del mercato mediante misure meno distorsive. Sulla questione aiuti di Stato e fallimenti del mercato, si rinvia a C. OstiDi alcuni problemi degli aiuti di Stato”, in «Mercato, Concorrenza Regole», 2006, n. 3.

[7]     C. E. Baldi “La disciplina degli aiuti di Stato”, cir. Pag. 130 e ss.

[8]     Cfr. punti 4 e 5 della Comunicazione della Commissione del 2012 sulla Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE (COM/2012/0209 final),

[9]     Con la Comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE, COM(2012) 209 final dell’8 maggio 2012, la Commissione europea ha avviato un complesso processo di riforma del sistema di controllo degli aiuti di Stato, rivedendo le regole applicabili al sostegno pubblico alle imprese e semplificando le relative procedure. Il pacchetto è stato avviato proprio in costanza della crisi economico finanziaria, e della correlata necessità di creare stimoli alla crescita, pur nel rispetto delle discipline di bilancio e del contestuale rafforzamento del sistema di sorveglianza economico finanziaria.

[10]   F. Rossi Dal Pozzo “Codice degli aiuti di Stato”, Giappichelli ed., 2019. Pag. XV e XVI.

[11]   Si cita la Commissione, in COM (2021) 713Una politica della concorrenza pronta a nuove sfide. Sulle riforme in corso, cfr. l’Annex della Comunicazione.

[12]   COM (2021) 713Una politica della concorrenza pronta a nuove sfide. Sulle riforme in corso, cfr. l’Annex della Comunicazione.

[13]   Cfr. p.to 74 della Comunicazione della Commissione “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022COM (2022) 481 final del 27 gennaio 2022, par. 4.10.5, punto 396.

[14]   Il fatto che le sovvenzioni vengano in parte finanziate con contributi privati facoltativi non è sufficiente per escludere la presenza di risorse statali, poiché il fattore rilevante non è l’origine delle risorse, ma il livello dell’intervento dell’autorità pubblica nella definizione della misura e del suo metodo di finanziamento.

Inoltre, un meccanismo per la compensazione integrale dei costi supplementari gravanti sulle imprese in conseguenza dell’obbligo di acquistare un prodotto da determinati fornitori a un prezzo superiore al prezzo di mercato, che venga finanziato da tutti i consumatori finali del prodotto stesso, costituisce un intervento effettuato mediante risorse statali, anche se tale meccanismo è parzialmente basato sul trasferimento diretto di risorse tra enti privati.

[15]   Per i prestiti, il metodo per calcolare il tasso di riferimento, utilizzato come un valore indicativo del prezzo di mercato in situazioni in cui operazioni di mercato comparabili non sono semplici da individuare - di solito più frequenti in caso di operazioni di importo limitato e/o di operazioni cui partecipano piccole e medie imprese (PMI) -, è previsto nella comunicazione della Commissione sul tasso di riferimento. Va precisato che il tasso di riferimento è solo un valore indicativo. Se operazioni comparabili sono di norma state svolte a un prezzo inferiore rispetto al tasso di riferimento, lo Stato membro può considerare che questo prezzo inferiore corrisponda al prezzo di mercato.

[16]   In linea generale, le garanzie illimitate non sono conformi alle normali condizioni di mercato. Ciò vale anche per le garanzie implicite che derivano dalla responsabilità dello Stato per i debiti di imprese insolventi non esposte alle norme ordinarie in materia di fallimento.

[17]   l’intervento degli operatori privati ha una vera rilevanza economica e non è soltanto simbolico o marginale.

[18]   Per contro, il fatto che l’operazione non sia stata effettuata in base a una procedura di gara o a condizioni di parità con quello degli operatori privati, non implica automaticamente che l’operazione non sia conforme alle condizioni di mercato. In tali casi la conformità alle condizioni di mercato può essere accertata mediante

i) il metodo della comparazione parametrica (benchmarking) o

ii) altri metodi di valutazione (TRI – tasso di rendimento interno e VAN-valore attuale netto dell’investimento, paragonabile al normale rendimento/valore di mercato atteso.

Spesso il benchmarking non si basa su un valore di riferimento «preciso» ma su una gamma di possibili valori valutando un insieme di operazioni comparabili. Se lo scopo della valutazione è esaminare se l’intervento dello Stato è in linea con le condizioni di mercato, di norma è opportuno prendere in considerazione la tendenza centrale dei valori, come la media o la mediana di una serie di operazioni comparabili.

[19]   Ad esempio, la concessione di una misura fiscale (come un credito d’imposta) solo a favore di investimenti superiori a una certa soglia (diversa dalla soglia minima fissata per motivi di opportunità amministrativa) può implicare che la misura è di fatto riservata alle imprese che dispongono di notevoli risorse finanziarie.

[20]   Il trattamento fiscale preferenziale delle società cooperative non rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, a condizione che:

§  le società cooperative operino nell’interesse economico dei loro soci;

§  le società cooperative intrattengano con i soci una relazione non puramente commerciale, bensì personale particolare;

§  i soci partecipino attivamente all’attività economica;

§  i soci abbiano diritto ad un’equa ripartizione dei risultati economici.

Se tuttavia risulta comparabile alle società commerciali, la società cooperativa dovrebbe essere soggetta all’analisi circa l’esistenza di un aiuto di Stato.

[21]   «Neutralità fiscale» significa che i contribuenti sono trattati allo stesso modo sia che investano direttamente sia che investano indirettamente, attraverso i fondi di investimento, in attivi come i titoli di Stato e le azioni di società per azioni. Neutralità fiscale però non implica che tali strumenti di investimento debbano essere interamente esenti da imposta o che i gestori del fondo debbano essere esenti dall’imposta sulle commissioni che percepiscono.

[22]   Come rileva la Commissione, i condoni fiscali implicano di solito l’esonero da sanzioni penali, sanzioni amministrative e (alcuni o tutti i) pagamenti di interessi. Mentre alcuni condoni richiedono l’integrale pagamento degli importi dovuti a titolo di imposta, altri consistono nella parziale rinuncia all’ammontare dell’imposta dovuta.

[23]   Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2000, Aéroports de Paris/Commissione, T-128/98, , confermata in appello dalla sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 2002, Aéroports de Paris/Commissione, C-82/01.

Cfr. anche la sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2008, Ryanair/Commissione, T-196/04,

[24]   Cinque anni dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, è stato autorizzato ad adottare una decisione abrogatrice la presente lettera.

[25]   Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Barthélemy, Saint Martin, Azzorre, di Madera e isole Canarie.

[26]   Come evidenziato dalla Corte di giustizia, l’uso dei termini «anormalmente» e «grave» nell’articolo 107, par.3, lettera a), del TFUE dimostra che la deroga riguarda solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto a quella dell’Unione nel suo complesso (regioni NUTS2 con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore o pari al 75 % della media dell’UE-27) (in base alla media degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati Eurostat).

[27]   Come evidenziato dalla Corte di giustizia, «la deroga di cui alla lettera c) consente lo sviluppo di determinate regioni, senza essere limitata dalle condizioni economiche contemplate dalla lettera a), purché gli aiuti che vi sono destinati» non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Questa disposizione attribuisce alla Commissione il potere di autorizzare sovvenzioni destinate a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale».

[28]   Cfr. “Trattati dell’Unione Europea”, a cura di A. Tizzano, II ed. pag. 1156.

[29]   Cfr. Comunicazione della Commissione UE C/2023/111 che aggiorna gli “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

[30]   Si rinvia al comunicato stampa della Commissione del 27 gennaio 2022.

[31]   Per il settore dei trasporti e turismo, si rinvia alla pagina dedicata del sito istituzionale della commissione, ricordando in questa sede la Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (2014/C 99/03).

[32]   Si rinvia più diffusamente alla pagina dedicata ai singoli settori del sito della Commissione e alla pagina dedicata a taluni specifici strumenti di aiuto.

[33]   Si rinvia più diffusamente alla pagina dedicata del sito della Commissione.

[34]   Ai sensi dell’articolo 109 del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può infatti stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE e fissare in particolare le condizioni per l’applicazione dell’obbligo di comunicazione (notifica) ex ante alla Commissione dell’aiuto da parte dello Stato membro, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.

[35]   Con la Comunicazione del 2012 sulla Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE (COM/2012/0209 final), la Commissione europea ha avviato un complesso processo di riforma del sistema di controllo degli aiuti di Stato, rivedendo le regole applicabili al sostegno pubblico alle imprese e semplificando le relative procedure. Il pacchetto è stato avviato proprio in costanza della crisi economico finanziaria di quegli anni, e della correlata necessità di creare stimoli alla crescita, pur nel rispetto delle discipline di bilancio e del contestuale rafforzamento del sistema di sorveglianza economico finanziaria. Secondo la Commissione, un controllo più mirato e, al contempo, più incisivo (sugli aiuti, ndr) può incoraggiare la definizione di politiche che stimolano la crescita, sempre garantendo che le distorsioni della concorrenza rimangano limitate”. Il “pacchetto modernizzazione” relativo al periodo programmatorio 2014-2020 ha fatto leva su tale facoltà, estendendo l’ambito delle categorie di aiuti esentate dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione, con una maggiore responsabilizzazione degli Stati membri e l’accelerazione delle procedure. La logica del controllo mirato sugli aiuti per incoraggiare la definizione di politiche di stimolo alla crescita sembra in qualche modo continuare a caratterizzare il processo, in corso, di revisione della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

[36]   La proroga e le modifiche al GBER sono state annunciate dalla Commissione il 9 marzo 2023, qui anche la sintesi.

[37]   Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l’identificazione del beneficiario, l’importo dell’aiuto, la data di concessione, l’autorità che concede l’aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione («classificazione NACE»). Il registro centrale è istituito in modo da consentire un facile accesso del pubblico alle informazioni, garantendo nel contempo il rispetto delle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati, anche mediante l’utilizzo di pseudonimi per alcune voci specifiche, se necessario.

[38]   Viene specificato che gli aiuti di Stato oggetto di registrazione includono quelli per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico relativi a servizi di interesse economico generale.

[39]   Nei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti deve essere dato atto dell’adempimento dell’obbligo e devono essere riportati i codici identificativi rilasciati dalla procedura informatica del Registro

[40]   La distinzione è utilizzata dalla dottrina. Si rinvia a “Trattati dell’Unione europea”, a cura di A. Tizzano, II ed., pagg. 1175 e ss. e 1188.

[41]   Il termine può essere prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato. Se opportuno, la Commissione può fissare scadenze più ravvicinate.

[42]   In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

[43]   In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

[44]   Una volta scaduto il termine, e se lo Stato interessato ne fa richiesta, la Commissione, entro due mesi, adotta una decisione in base alle informazioni in suo possesso. Qualora le informazioni fornite non siano sufficienti per stabilire la compatibilità, la Commissione adotta una decisione negativa.

[45]   Tale Regolamento definisce come «aiuti illegali»: gli aiuti attuati in violazione dell’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE prescritto dall’articolo 108, par. 3, TFUE.

[46]   La disciplina della revoca prevista per gli aiuti incompatibili, si applica per quanto compatibile (articolo 15).

[47]   Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il termine di prescrizione. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine da principio. Il termine di prescrizione viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione.

[48]   Secondo la legislazione del 2008, sostituita dal GBER del 2014, circa il 40% degli aiuti di Stato annuali non necessitava dell’approvazione preventiva. cfr. Comunicato stampa Commissione UE del 17 maggio 2017.

[49]   Per una descrizione di dettaglio si rinvia all’apposita pagina del sito della Commissione UE.

[50]   La rete di backhauling è la parte di una rete a banda larga che collega la rete di accesso alla rete dorsale e non fornisce accesso diretto agli utenti finali. È la parte della rete in cui il traffico degli utenti finali è aggregato.

[51] Segnatamente, ai sensi dell’articolo 1 del nuovo Regolamento, questo non si applica agli:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

b) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, solo se l’importo degli aiuti è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o immessi sul mercato;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

d) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) qualora l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

e) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

f) aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

[52]   L’articolo 2 del Regolamento, definisce, al paragrafo 2, «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a)   un’impresa ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b)   un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c)   un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con questa, o in virtù di una clausola dello statuto di questa;

d)   un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una di queste relazioni, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica.

[53]   Se l’importo garantito è inferiore a tali importi o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’ESL viene calcolato in proporzione al massimale pertinente dei 300 mila euro in tre anni (di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento).

[54] Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, sono considerati aiuti trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo – ESL è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate: Comunicazione della Commissione del 2008 relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

[55]   Se un intermediario finanziario detiene un importo inferiore a 10 milioni di prestiti o a 40 milioni l’ESL attribuibile a ciascun importo è calcolato in proporzione al massimale pertinente dei 300 mila euro in tre anni (di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento).

[56]   Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, il Regolamento non si applica ai seguenti aiuti:

a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;

b) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, o aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

c) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

[57]   Nel dettaglio, l’articolo 4 del Regolamento dispone che gli aiuti concessi sotto forma di prestiti agevolati sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è soggetto o assoggettabile ai sensi del diritto nazionale a procedura concorsuale per insolvenza. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50% dell’importo preso in prestito e ammonta a 125 mila euro su un periodo di cinque anni oppure a 62 mila e 500 euro su un periodo di dieci anni.

Se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’ESL viene calcolato in proporzione al massimale generale indicato all’articolo 3; oppure

c) l’ESL è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

Gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale e gli aiuti concessi sotto forma di finanziamento del rischio (es. investimenti in equity o quasi-equity) sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se, rispettivamente, l’importo totale dell’apporto pubblico o il capitale fornito non supera il massimale «de minimis».

La concessione di garanzie è considerata aiuto «de minimis» se:

a) il beneficiario non è soggetto o assoggettabile ai sensi del diritto nazionale a procedura concorsuale per insolvenza. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

b) a garanzia non eccede l’80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 187 mila e 500 euro e una durata di cinque anni o un importo garantito di 93 mila e 750 euro e una durata di dieci anni; se l’importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’ESL è calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3; oppure

c) l’ESL è stato calcolato in base ai premi «esenti» secondo la Commissione; oppure

d) prima dell’attuazione dell’aiuto,

i) il metodo di calcolo dell’ESL è notificato e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e

ii) il metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del regolamento.

[58]   L’articolo 1 del Regolamento esclude dal suo campo di applicazione i seguenti aiuti:

a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;

b) aiuti concessi ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

c) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione;

d) aiuti per l’acquisto di pescherecci;

e) aiuti per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;

f) aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;

g) aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l’importazione di pescherecci;

h) aiuti all’arresto definitivo o temporaneo delle attività di pesca ad eccezione degli aiuti che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2021/1139;

i) aiuti alle attività di pesca sperimentale;

j) aiuti al trasferimento di proprietà di un’impresa;

k) aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

[59]   Il beneficiario il beneficiario non deve essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non essere nelle condizioni giuridiche per l’apertura nei suoi confronti di una procedura di insolvenza su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si deve trovare in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-.

[60]   Il beneficiario deve rispettare le condizioni soggettive descritte nella nota 57.

[61]   Segnatamente, ai sensi dell’articolo 1 del nuovo Regolamento questo non si applica ai seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

b) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, solo se l’importo degli aiuti è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

d) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

e) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

f) aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

[62]   Si richiama, in particolare, il Regolamento generale di esenzione per categoria, Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, cd. GBER, che dichiara, a date condizioni, alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, esentandole dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE; si richiama poi la disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore, cd. “de minimis”, di cui al Regolamento n. 1407/2013/UE, al Regolamento n. 1408/2013/UE, modificato dal Regolamento n. 2019/316/UE, per il settore agricolo, e al Regolamento n. 717/2014/UE per il settore ittico. Inoltre, gli Stati membri hanno potuto notificare alla Commissione regimi di aiuti per far fronte alle necessità acute di liquidità e sostenere le imprese in difficoltà finanziarie, anche dovute o aggravate dalla pandemia di COVID-19, alle condizioni previste dai relativi Orientamenti (Comunicazione 2014/C 249/01). Per tali ultimi tipi di aiuti, sono stati peraltro concessi dalla Commissione taluni margini di flessibilità.

[63]   La nozione di impresa in difficoltà rimane quella contenuta nell’articolo 2, punto 18, del Reg. n.651/2014/UE.

[64]   Le integrazioni sono avvenite in linea con le ulteriori misure adottate a livello europeo per far fronte ai prezzi elevati.

[65] Se l’aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorto entra il 30 giugno 2024 (o il 31 dicembre 2024 nel caso di aiuti alle imprese di produzione primaria agricola o della pesca e dell’acquacoltura).

[66]   Il costo massimo ammissibile è calcolato secondo la seguente formula:

(p (t) - p(ref) * 1.5) * q

dove:

(t) è un determinato mese, o un periodo di diversi mesi consecutivi, tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2024 («periodo ammissibile»)

(ref) è il periodo compreso tra il 1°gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («periodo di riferimento»)

p(t) è il prezzo medio per unità consumata dal beneficiario nel periodo ammissibile (es. in EUR/MWh)

p(ref) è il prezzo medio per unità consumata dal beneficiario nel periodo di riferimento (ad es., in EUR/MWh)

mentre. q è il quantitativo acquistato da fornitori esterni e consumato dall’impresa in qualità di consumatore finale. Dal 1° settembre 2022, q non deve superare il 70 per cento del consumo del beneficiario per lo stesso periodo nel 2021.

[67] Per «impresa a forte consumo di energia» si intende un soggetto giuridico i cui acquisti di prodotti energetici (compresi i prodotti energetici diversi dal gas naturale e dall’elettricità) ammontano ad almeno il 3,0% del valore di produzione o del fatturato, sulla base dei dati contenuti nelle relazioni contabili finanziarie per l’anno civile 2021. In alternativa, possono essere utilizzati i dati relativi al primo semestre del 2022, nel qual caso il beneficiario può essere classificato come «impresa a forte consumo di energia» se gli acquisti di prodotti energetici (compresi prodotti energetici diversi dal gas naturale e dall’elettricità) ammontano ad almeno il 6,0% del valore di produzione o del fatturato.

[68]   Cfr. Commissione europea, Linee guida agli Stati Membri per la redazione del PNRR, Commission Staff Working Document– Guidance to Member State RRF - SWD(2021) 12 final Part 1, pag. 18-19.

[69] Il Regolamento n. 1407/2013 ha operato sino al 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1 gennaio 2024, è entrato in vigore il nuovo Regolamento generale “de minimis”, Reg. 2831/2023/UE.

[70] Il Regolamento n. 1407/2013 ha operato sino al 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1 gennaio 2024, è entrato in vigore il nuovo Regolamento generale “de minimis”, Reg. 2831/2023/UE.

[71]   Compatibili ai sensi dell’articolo 107, par. 3. Per i soli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote (art. 51) e regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (art. 50), la base legittimante ai fini della loro compatibilità, è rispettivamente, l’art. 107, par. 2, lett. a) e l’art. 107, par. 2, lett. b). Si rinvia, sul punto alla Parte Generale del presente Dossier.

[72]   Obbligo di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.

[73]   Al fine di valutare tale soglia, sono presi in considerazione solo i contributi concessi da uno Stato membro al comparto degli Stati membri della garanzia dell’Unione, di cui all’art. 9, par. 1, lett. b), Reg. (UE) 2021/523 istitutivo del Programma InvestEU, che sono destinati al prodotto finanziario specifico.

[74]   Il Piano deve essere trasmesso alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall’entrata in vigore del regime in questione.

[75]   Disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013

[76]   Quali: aiuti alla formazione; aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti; aiuti nel settore della ricerca e dello sviluppo; aiuti all’innovazione a favore delle PMI; aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e lavoratori con disabilità; aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultra periferiche; regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento; aiuti a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»);  aiuti a progetti di cooperazione territoriale europea; a partire dal 1° luglio 2023, aiuti sotto forma di riduzioni da tasse ambientali ai sensi dell’articolo 15, par. 1, lett. f), e par. 3, della Direttiva 2003/96/CE; aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU ad eccezione delle operazioni elencate all’art. 1, par. 1, del Reg. (UE) n. 717/2014; aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore di cui all’articolo 19 quater; aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l’impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina di cui all’articolo 19 quinquies.

[77]   Quali: degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all’innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell’ambiente, degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e lavoratori con disabilità, degli aiuti a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), degli aiuti a progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, degli aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore di cui all’articolo 19 quater e degli aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l’impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina di cui all’articolo 19 quinquies.

[78]   Di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.

[79]   L’intensità di aiuto è importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri (articolo 2, punto 26).

[80]    Indicate nell’articolo 4 del Regolamento.

[81]    Attività turistiche, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati settori specifici.

[82]   Ai sensi dell’art. 2, punto 42), sono gli aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un’impresa, comprese categorie di spese quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell’energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma esclusi i costi di ammortamento e i costi di finanziamento relativi a un investimento che ha beneficiato dell’aiuto. Non si dà in questa sede conto degli aiuti a finalità regionale per il funzionamento regioni ultra periferiche ex art. 349 TFUE (art. 15, par. 4) in quanto non interessano l’Italia.

[83]    Sulla base di una somma fissa o del rapporto tonnellate/chilometri o di qualsiasi altra unità pertinente.

[84]   Viaggio che comporta il minor costo. Lo SM può imporre norme ambientali cui il mezzo prescelto deve conformarsi e su cui basare il calcolo.

[85]   Quali definiti all’articolo 2, punto 72).

[86]   L’intensità di aiuto è importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri (articolo 2, punto 26)

[87]   Indicate nell’articolo 4 del Regolamento.

[88]   La semplice acquisizione di azioni di un’impresa non viene considerata un investimento iniziale.

[89]   I posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell’investimento, e devono produrre un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; devono essere mantenuti per un periodo minimo di tre anni dalla data di inizio dell’occupazione.

[90]   Previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 o dal regolamento (UE) 2021/1060.

[91]   I costi sopra indicati sono quelli previsti dall’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o, a seconda dei casi, all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

[92]   L’intensità di aiuto è importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri (articolo 2, punto 26)

[93]   Indicate nell’articolo 4 del Regolamento.

[94]   L’intensità di aiuto è importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri (articolo 2, punto 26)

[95]   Indicate nell’articolo 4 del Regolamento.

[96]   Per le imprese non soggette all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l’impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta a un’imposizione fiscale per le sue attività economiche.

[97]   Per le imprese che hanno acquisito un’altra impresa o costituite mediante concentrazione, il periodo di ammissibilità comprende anche le operazioni dell’impresa acquisita o delle imprese oggetto di concentrazione, ad eccezione delle imprese il cui fatturato rappresenta, nell’esercizio precedente l’acquisizione o la concentrazione, rispettivamente, meno del 10% del fatturato dell’impresa acquirente o meno del 10 % del fatturato combinato delle imprese partecipanti alla concentrazione.

[98]   Quale definiti all’articolo 2, punto 1), del Reg. (UE) 2020/852.

[99]   Da investitori privati indipendenti (a livello degli intermediari finanziari o delle imprese).

[100] I finanziamenti forniti da investitori privati indipendenti che beneficiano di aiuti al finanziamento del rischio in forma di incentivi fiscali a norma dell’articolo 21 bis non sono presi in considerazione ai fini del conseguimento del tasso aggregato di partecipazione privata.

[101] Designate in una carta degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento dell’erogazione dell’investimento.

[102] Fondi SIE, regolamento (UE) 1303/2013, Fondi di cui al regolamento (UE) 2021/1060 o al regolamento (UE) 2021/2115.

[103] Sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia o tassi d’interesse inferiori.

[104] Designate in una carta degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento dell’erogazione dell’investimento.

[105] Fondi SIE, regolamento (UE) 1303/2013, Fondi di cui al regolamento (UE) 2021/1060 o al regolamento (UE) 2021/2115

[106] Si tiene conto dell’importo nominale riconosciuto a titolo di qualsiasi misura.

[107] Per le imprese non soggette all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l’impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta a un’imposizione fiscale per le sue attività economiche.

[108] Per le imprese che hanno acquisito un’altra impresa o costituite mediante concentrazione, il periodo di ammissibilità comprende anche le operazioni dell’impresa acquisita o delle imprese oggetto di concentrazione, ad eccezione delle imprese il cui fatturato rappresenta, nell’esercizio precedente l’acquisizione o la concentrazione, rispettivamente, meno del 10% del fatturato dell’impresa acquirente o meno del 10 % del fatturato combinato delle imprese partecipanti alla concentrazione.

[109] Quale definiti all’articolo 2, punto 1), del Reg. (UE) 2020/852.

[110] Dunque, come già sopra descritto: gli investimenti per il finanziamento del rischio nelle imprese ammissibili possono assumere la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme. La garanzia non deve superare l’80 % del relativo prestito concesso all’impresa ammissibile. Per gli in equity o in quasi-equity nelle imprese, una misura può coprire il capitale di sostituzione solo in combinazione con un apporto di capitale nuovo di almeno al 50 % di ciascun investimento nelle imprese ammissibili.

L’importo totale in essere degli investimenti non deve superare 16,5 milioni di EUR per impresa ammissibile a titolo di qualsiasi misura di finanziamento del rischio (importo nominale).

[111] Si tiene conto dell’importo nominale riconosciuto a titolo di qualsiasi misura.

[112] Per le imprese ammissibili non soggette all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l’impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta ad un’imposizione fiscale per le sue attività economiche.

[113] Se un regime di aiuti all’avviamento è attuato tramite uno o più intermediari finanziari, si applicano le condizioni di cui all’articolo 21, par. 10, 14- 17.

[114] La % dell’importo concesso mediante uno strumento di aiuto, calcolata sulla base dell’importo massimo di aiuto ammesso, sia presa in considerazione per determinare la percentuale residua dell’importo massimo di aiuto ammessa per gli altri strumenti.

[115] Ai sensi dell’articolo 2, punto 83) è organismo di ricerca e diffusione delle conoscenze è un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

[116] Per i prestiti di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l’importo massimo è pari a quello dei prestiti della durata di cinque anni.

[117] Per le garanzie di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l’importo massimo garantito è pari a quello delle garanzie della durata di cinque anni.

[118] Il valore degli eventuali contributi, finanziari e non finanziari, dell’impresa ammissibile ai costi delle attività dell’organismo di ricerca e diffusione delle conoscenze che hanno generato la PI in questione può essere detratto dal valore della PI.

[119] Di modo che l’impresa ammissibile che collabora debba adeguare la sua offerta di conseguenza.

[120] L’importo dell’aiuto corrisponde al valore della PI di cui alla lettera b), diminuito della detrazione di cui alla lettera b), ultima frase, e dell’eventuale remunerazione dovuta dal beneficiario per tale PI.

[121] Così come definita all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione. La ricerca in materia di investimenti deve soddisfare i requisiti di cui agli articoli 36 e 37 del regolamento delegato (UE) 2017/565.

[122] L’intensità di aiuto è importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri (articolo 2, punto 26)

[123] Indicate nell’articolo 4 del Regolamento.

[124] Ammissibili quindi solo i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

[125] Ammissibili quindi solo i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

[126] In tal caso, i costi del progetto di ricerca e sviluppo utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono unicamente i costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a d).

[127] In assenza di una metodologia di calcolo dell’ESL.

[128] Tenendo conto che le lett. b), c), d) (spese per strumentazione, per immobili e per ricerca contrattuale) non possono essere combinate tra loro.

[129] In assenza di una metodologia di calcolo dell’ESL.

[130] In assenza di una metodologia di calcolo dell’ESL.

[131] Compresi i progetti R&S nell’ambito di un partenariato europeo istituzionalizzato, ex art. 185 o 187 TFUE, o un’azione di cofinanziamento del programma, quale definita nelle norme del programma Orizzonte Europa.

[132] Ammissibili quindi solo i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

[133] Ammissibili quindi solo i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

[134] In tal caso, i costi del progetto utilizzati per il calcolo dei costi indiretti comprendono unicamente i costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alle lett. da a) a d).

[135] L’intensità di aiuto è importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri (articolo 2, punto 26).

[136] Indicate nell’articolo 4 del Regolamento.

[137] L’intensità di aiuto è importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri (articolo 2, punto 26).

[138] Indicate nell’articolo 4 del Regolamento.

[139] L’intensità di aiuto è importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri (articolo 2, punto 26)

[140] Indicate nell’articolo 4 del Regolamento.

[141] I costi non comprendono i costi di funzionamento dell’attrezzatura o dell’impianto (carburante, assicurazione, manutenzione, altri materiali di consumo), anche se fanno parte del contratto di leasing.

[142] Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, e verificato ex post o mediante un meccanismo di recupero.

[143] Vedi nota 65.

[144] Che deve soddisfare le condizioni di cui all’art. 2, p. 38 e di cui al par. 4 dell’art. 36-bis.

[145] Si presume la necessità di aiuti per infrastrutture di ricarica o di rifornimento per i veicoli stradali se i veicoli alimentati esclusivamente a energia elettrica o almeno parzialmente ad idrogeno rappresentano meno del 3% del numero complessivo di veicoli della stessa categoria immatricolati nello Stato membro interessato. Le autovetture e i veicoli commerciali leggeri sono considerati come facenti parti della medesima categoria di veicoli.

[146] Che deve soddisfare le condizioni di cui all’art. 2, p. 38 e di cui al par. 4 dell’art. 36-ter.

[147] Solo in relazione all’acquisto di veicoli puliti o di veicoli a emissioni zero utilizzati per la fornitura del servizio di trasporto pubblico di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico.

[148] Tali costi sono calcolati come la differenza tra i costi di investimento per l’acquisto del veicolo pulito o del veicolo a emissioni zero e i costi di investimento per l’acquisto di un veicolo della stessa categoria che soddisfa le norme applicabili dell’Unione già in vigore e che sarebbe stato acquistato senza l’aiuto.

[149] Tali costi sono calcolati come la differenza tra il valore attuale netto del leasing del veicolo pulito o a emissioni zero e il valore attuale netto del leasing di un veicolo della stessa categoria che soddisfa le norme dell’Unione in vigore e che sarebbe stato oggetto di leasing senza l’aiuto. I costi di funzionamento del veicolo, compresi i costi dell’energia, dell’assicurazione e di manutenzione, non sono presi in considerazione, indipendentemente dal fatto che siano inclusi nel leasing.

[150] Se l’investimento è volto esclusivamente a migliorare l’efficienza energetica e per esso non vi è un investimento controfattuale meno efficiente sotto il profilo energetico, i costi ammissibili corrispondono ai costi totali dell’investimento.

[151] Che deve soddisfare le condizioni di cui all’art. 2, p. 38 e di cui al par. 7 dell’art. 38.

[152] Quali definiti all’articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE.

[153] Dalle misure nazionali di trasposizione della direttiva 2010/31/UE.

[154] L’apparecchiatura per lo stoccaggio deve assorbire almeno il 75 % dell’energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua.

[155] L’apparecchiatura per lo stoccaggio deve assorbire almeno il 75 % dell’energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua.

[156] Il fondo o l’intermediario finanziario sono istituiti a norma della legislazione applicabile e lo Stato membro assicura l’applicazione di una procedura di due diligence per verificare che venga adottata una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell’attuazione della misura di aiuto per l’efficienza energetica.

[157] Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l’intermediario finanziario paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato.

[158] Il comma 9 dell’articolo indica una serie di condizioni affinché questo principio sia rispettato.

[159] Quali definiti all’articolo 2, punto 72) del regolamento.

[160] La componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75 % della sua energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua.

[161] Direttiva (UE) 2018/2001.

[162] La componente di stoccaggio ottiene annualmente almeno il 75 % del suo contenuto di combustibile da biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa collegati direttamente.

[163] Direttiva 2012/27/UE o qualsiasi normativa successiva che sostituisca integralmente o parzialmente tale atto.

[164] Ai sensi della sezione 4.30 dell’allegato 1 del Reg. Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione.

[165] Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, della RED II, direttiva (UE) 2018/2001. Gli impianti sono considerati di piccole dimensioni se la loro capacità è inferiore alla soglia applicabile di cui all’articolo 5, par.2, lett. b), o all’art. 5, par. 4, del Regolamento (UE) 2019/943.

[166] Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, della RED II, direttiva (UE) 2018/2001. Gli impianti sono considerati di piccole dimensioni se la loro capacità è inferiore alla soglia applicabile di cui all’articolo 5, par.2, lett. b), o all’art. 5, par. 4, del Regolamento (UE) 2019/943.

[167] Sulla base dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE.

[168] Sulla base dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), primo, secondo, quarto e quinto trattino, della direttiva 2003/96/CE.

[169] Sulla base dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino, della direttiva 2003/96/CE.

[170] Sulla base dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/96/CE.

[171] Quale definita all’articolo 2, punto 34), della direttiva sull’efficienza energetica, Direttiva 2012/27/UE.

[172] A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2003/96/C.

[173] Fatte salve le norme dell’Unione in materia di responsabilità per danni ambientali, l’entità o l’impresa responsabile dei danni, qualora individuata, è tenuta a  finanziare i lavori necessari per prevenire e correggere il degrado e la contaminazione ambientale secondo il principio “chi inquina pagae non è concesso alcun aiuto per i lavori che l’entità o l’impresa sarebbe giuridicamente tenuta a svolgere. Lo Stato membro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie, comprese azioni legali, per identificare l’entità o l’impresa responsabile all’origine del danno ambientale e fare in modo che essa si faccia carico dei costi pertinenti.

[174] Si tratta delle misure compensative di cui all’art. 6, par. 4, della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

[175] Quali definiti all’articolo 2, punto 41), della direttiva 2012/27/UE.

[176] Conformemente all’allegato 1, sezione 4.30, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

[177] Questa condizione è soddisfatta se l’aiuto corrisponde al deficit di finanziamento di cui all’articolo 2, punto 118.

[178] Le risorse consumate comprendono tutte le risorse, ad eccezione dell’energia, e la riduzione è determinata misurando o stimando il consumo prima e dopo l’attuazione della misura di aiuto, tenendo conto di eventuali adeguamenti alle condizioni esterne che possono incidere sul consumo di risorse.

[179] Di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE.

[180] Lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento caratterizzato da una capacità di produzione e durata comparabili e conforme alle norme dell’Unione già in vigore. Lo scenario controfattuale è credibile per quanto riguarda obblighi giuridici, condizioni di mercato e incentivi.

[181] Lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento caratterizzato da una capacità di produzione e durata comparabili e conforme alle norme dell’Unione già in vigore. Lo scenario controfattuale è credibile per quanto riguarda obblighi giuridici, condizioni di mercato e incentivi.

[182] Questa condizione è soddisfatta se l’aiuto corrisponde al deficit di finanziamento di cui all’articolo 2, punto 118).

[183] L’intensità di aiuto è importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri (articolo 2, punto 26).

[184] Indicate nell’articolo 4 del Regolamento.

[185] L’intensità di aiuto è importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri (articolo 2, punto 26).

[186] Indicate nell’articolo 4 del Regolamento.

[187] “Infrastruttura a banda larga”: una rete a banda larga priva di componenti attive, comprendente la parte fisica della rete, compresi cavidotti, pali, piloni, tralicci, fibra spenta, centraline e cavi (compresi i cavi in fibra spenta e in rame).

[188] L’intensità di aiuto è importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri (articolo 2, punto 26)

[189] Indicate nell’articolo 4 del Regolamento.

[190] “Motori socioeconomici”: entità che, in virtù della loro missione, natura o ubicazione, possono generare, direttamente o indirettamente, vantaggi socioeconomici importanti per i cittadini, le imprese e le comunità locali situate nel territorio circostante o nella loro zona di influenza, comprese, tra l’altro, le autorità pubbliche e le entità pubbliche o private incaricate della gestione di servizi di interesse generale o di servizi di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 106, par. 2, del TFUE, e le imprese ad alta intensità digitale.

[191] Ai sensi dell’art. 2, punto 139) è “accesso all’ingrosso”: l’accesso che consente a un operatore di utilizzare le strutture di un altro operatore e che comprende, allo stato, almeno i seguenti prodotti di accesso: i) per le reti FTTx: accesso all’infrastruttura a banda larga, disaggregazione e accesso bitstream; ii) per le reti cablate: accesso all’infrastruttura a banda larga e accesso a servizi attivi; iii) per le reti fisse di accesso senza fili: accesso all’infrastruttura a banda larga e accesso a servizi attivi; iv) per le reti mobili: accesso all’infrastruttura a banda larga e accesso a servizi attivi (almeno il roaming); v) per le piattaforme satellitari: accesso a servizi attivi; vi) per le reti di backhauling: accesso all’infrastruttura a banda larga e accesso a servizi attivi.

[192] Per rendere efficace l’accesso all’ingrosso e consentire ai richiedenti di fornire servizi, tale accesso è concesso anche per parti della rete che non finanziate dallo Stato o che potrebbero non essere state realizzate dal beneficiario dell’aiuto, ad es. concedendo l’accesso alle apparecchiature attive anche se è finanziata solo l’infrastruttura a banda larga.

[193] Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, e verificato ex post mediante un meccanismo di recupero. Per una proiezione ragionevole della misura occorre che siano presi in considerazione tutti i costi e tutte le entrate che sono previsti nel corso della vita economica dell’investimento.

[194] La rete sovvenzionata deve offrire un accesso all’ingrosso, quale definito all’articolo 2, punto 139), a condizioni eque e non discriminatorie.

[195] Quale definito all’articolo 2, punto 139).

[196] Per rendere efficace l’accesso all’ingrosso e consentire ai richiedenti di fornire servizi, l’accesso all’ingrosso è concesso anche per parti della rete che non sono state finanziate dallo Stato o che potrebbero non essere state realizzate dal beneficiario dell’aiuto (ad es. concedendo l’accesso alle apparecchiature attive anche se è finanziata solo l’infrastruttura a banda larga).

[197] Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, e verificato ex post mediante un meccanismo di recupero. Per una proiezione ragionevole della misura occorre che siano presi in considerazione tutti i costi e tutte le entrate che sono previsti nel corso della vita economica dell’investimento.

[198] Conformemente all’art. 52, paragrafi 7 e 8, o, a seconda dei casi, all’articolo 52 bis, paragrafi 8 e 9.

[199] La parte di una rete a banda larga che collega la rete di accesso alla rete dorsale e non fornisce accesso diretto agli utenti finali. E’ la parte della rete in cui il traffico degli utenti finali è aggregato.

[200] Le stesse condizioni di accesso si applicano all’intera rete, comprese le parti della rete in cui sono state utilizzate infrastrutture esistenti. Gli obblighi relativi alla fornitura dell’accesso si applicano indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento della rete.

[201] Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, e verificato ex post o mediante un meccanismo di recupero. Per una proiezione ragionevole della misura occorre che siano presi in considerazione tutti i costi e tutte le entrate che sono previsti nel corso della vita economica dell’investimento.

[202] Compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione.

[203] Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. Il gestore dell’infrastruttura può mantenere un utile ragionevole nel periodo rilevante.

[204] Le entrate sono dedotte dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero.

[205] Se club sportivi professionali sono utenti delle infrastrutture sportive, gli Stati membri assicurano la pubblicazione delle relative condizioni tariffarie.

[206] Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

[207] Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

[208] Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

[209] In caso di limitazione, l’allocazione è effettuata su criteri pertinenti, oggettivi, trasparenti, non discriminatori.

[210] Secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008.

[211] Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

[212] Per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l’insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile.

[213] Per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l’insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile.

[214] effettuata non più di 18 mesi prima

[215] Ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007.

[216] Ai sensi della legge nazionale applicabile.

[217] Ai sensi dell’articolo 2, punto 27), della direttiva 2012/27/UE.

[218] Per le imprese che hanno acquisito un’altra impresa o costituite mediante concentrazione, il periodo comprende anche le operazioni dell’impresa acquisita o delle imprese oggetto di concentrazione, ad eccezione delle imprese il cui fatturato è meno del 10% del fatturato dell’ acquirente nell’esercizio precedente l’acquisizione o- per le imprese costituite mediante concentrazione- meno del 10% del fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell’esercizio precedente la stessa.

Per le imprese non soggette all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese il periodo di ammissibilità di dieci anni decorre dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l’impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta a imposta.

[219] Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I.

[220] Conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, del presente regolamento.

[221] Quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852.

[222] Si rinvia all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, che comprende il

[223] Come definite all’articolo 2, punto 80).