Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Attività Produttive |
Titolo: | Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative |
Riferimenti: | AC N.997/XIX |
Serie: | Progetti di legge Numero: 114 |
Data: | 29/05/2023 |
Organi della Camera: | X Attività produttive |
Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle
persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative
29 maggio 2023
a.c. 997
Servizio Studi
Dipartimento attività produttive
Tel. 06 6760-3403 - * st_attprod@camera.it - @CD_attProd
Progetti di legge n. 114
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AP0050.docx
INDICE
Articolo 1 (Finalità).............................................................................. 3
Articolo 2 (Definizione di turismo accessibile)......................................... 7
Articolo 3 (Obblighi informativi).......................................................... 10
Articolo 4 (Obblighi di pubblicazione delle strutture ricettive
accessibili)......................................................................................... 12
Articolo 5 (Partecipazione alla vita culturale e alle attività
ricreative e ludiche)............................................................................. 13
Articolo 6 (Accessibilità e visitabilità delle strutture ricettive)................. 16
Articolo 7 (Agevolazione per l'acquisto di servizi turistici)...................... 18
Articolo 8 (Sanzioni)........................................................................... 20
Articolo 9 (Formazione scolastica)....................................................... 21
Articolo 10 (Monitoraggio e relazione alle Camere).............................. 23
Articolo 1
(Finalità)
L'articolo 1 demanda alle regioni il compito di assicurare che possano fruire di un turismo accessibile le seguenti categorie di persone:
§ persone ritenute invalide da commissioni mediche pubbliche incaricate del riconoscimento dell'invalidità civile o dell'invalidità per cause di lavoro, di guerra e di servizio;
§ persone con comprovate forme di intolleranza alimentare;
§ persone con disabilità motoria, sensoriale e intellettiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (la legge quadro delle norme in materia di disabilità).
Nella definizione della citata legge quadro n. 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità, viene definita la condizione di "handicap" non in situazione di gravità (art. 3, comma 1) e la condizione di disabilità grave (art. 3, comma 3). La prima è qualificata come lo stato di minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, in grado di determinare difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa. Compito dello Stato è rimuovere le condizioni di svantaggio sociale o di emarginazione della persona disabile e corrispondere ad essa prestazioni proporzionate alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
Tale condizione si differenzia dalla disabilità cosiddetta grave, definita al successivo comma 3, se dalla minorazione consegue una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, che determina la necessità permanente di assistenza, continuativa e globale, che investe cioè sia la sfera individuale che quella di relazione. In tali casi, lo Stato deve intervenire con servizi pubblici che hanno grado di priorità.
Nell’articolo 1, si valuti l’opportuna di richiamare - quali soggetti aventi il compito di assicurare che le persone con disabilità e invalide possano fruire di un turismo accessibile - non solo le regioni, ma anche le province autonome.
L'articolo 1 intende dare attuazione all'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18.
L'articolo 30 della Convenzione dispone che gli Stati aderenti riconoscano il diritto delle persone con disabilità a prendere parte, su base di uguaglianza con gli altri, alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità abbiano accesso:
§ ai prodotti culturali in formati accessibili;
§ a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili;
§ a luoghi di attività culturali e, per quanto possibile, a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.
Gli Stati devono inoltre adottare misure adeguate a:
§ consentire alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale;
§ garantire che le norme sui diritti di proprietà intellettuale non ostacolino in modo irragionevole e discriminatorio l'accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali.
Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi.
Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati devono adottare misure adeguate a:
§ incoraggiare e promuovere la loro partecipazione alle attività sportive;
§ garantire loro la possibilità di organizzare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità;
§ garantire l’accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;
§ garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività in ambito scolastico;
§ garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.
Il disposto dell'articolo 1, rubricato “finalità” attribuisce, pertanto, alle regioni le competenze che il comma 1 dell'articolo 3, del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al D.lgs. n. 79/2011 - rubricato "principi in materia di turismo accessibile" – riconosceva, invece, in capo allo Stato. L'articolo 3 in questione è stato oggetto di censura di illegittimità da parte dalla Corte Costituzionale con sentenza 80/2012, in quanto accentrava in capo allo Stato compiti e funzioni invece spettanti alle regioni e alle province autonome, ai sensi dell'attuale assetto costituzionale.
Con riferimento alle competenze regionali, si rammenta che la riforma del Titolo V della Costituzione ha fatto rientrare il turismo nella competenza legislativa residuale regionale.
Il DPCM 13 settembre 2002 di recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome, raggiunto, all’indomani della riforma, in sede di Conferenza Stato regioni nella seduta del 14 febbraio 2002, ha stabilito, all'articolo 1, che:
§ i principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico vengono definiti d'intesa fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
§ le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano le principali tipologie di attività turistiche;
§ le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le diverse attività in base delle specificità del proprio territorio, ma - in termini generali e senza esclusione - dette attività ed i servizi turistici devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie e devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente.
Successivamente all'accordo del 2002, volto a garantire l'esercizio unitario e coordinato delle funzioni regionali in materia di turismo, il legislatore è intervenuto con un'operazione di codifica della normativa statale in materia, adottando, con Decreto legislativo n. 79/2011, il sopra citato Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, che, all’articolo 3, attribuiva allo Stato il compito assicurare che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie erano previste anche per gli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta. La sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2012, accogliendo i ricorsi presentati dalle Regioni sotto il profilo del mancato rispetto da parte del decreto legislativo dei limiti della delega legislativa, ha ridotto dichiarato l’illegittimità dell’articolo 3 e di numerose altre disposizioni del Codice. Con riferimento a tale norma, nella sentenza citata, la Corte afferma quanto segue: "Si deve rilevare che tale disposizione accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che l'art. 1 dell'«accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico» – recepito come allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 – aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome. Indipendentemente da ogni considerazione di merito su tale disposizione, si deve rilevare che essa attiene, con evidenza, ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni, salvo che lo Stato non operi l'avocazione delle stesse, con l'osservanza dei limiti e delle modalità precisati dalla giurisprudenza di questa Corte".
In conseguenza di tale sentenza costituzionale, il Codice ha perso il suo carattere di sistematicità ed organicità e risulta oggi ridotto alle sole disposizioni relative al "diritto privato del turismo" (Capo I, Titolo VI), per lo più di derivazione comunitaria. Il Decreto legislativo n. 79/2011 è stato, infatti, da ultimo modificato dal Decreto legislativo n. 62/2018 di attuazione della Direttiva 2015/2302/UE relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati. Sull'argomento si rinvia più diffusamente alla scheda relativa all’articolo 3.
Articolo 2
(Definizione di turismo accessibile)
Il comma 2 demanda alle regioni, ai comuni, alle città metropolitane, agli enti d'area vasta e agli enti pubblici competenti in materia di turismo la competenza a promuovere la collaborazione tra operatori turistici, associazioni delle persone con disabilità e organizzazioni del turismo sociale per la realizzazione di campagne informative e di eventi formativi concernenti il diritto al turismo accessibile.
Ai sensi del comma 1, per turismo accessibile si intende il diritto riconosciuto alle persone con disabilità, invalide o con comprovate forme di intolleranza alimentare, di fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo, anche in conformità alla disciplina vigente in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche di cui agli articoli 23 e 24 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il diritto qui in commento è riconosciuto anche alle persone con mobilità ridotta temporanea.
Con più specifico riferimento al "turismo accessibile", si rammenta quanto già richiamato nell’articolo 1, circa il DPCM 13 settembre 2002, che ha recepito l'accordo tra Stato-Regioni e Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Tale DPCM sancisce che le attività ed i servizi turistici devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie.
Gli articoli 23 e 24 della citata legge quadro n. 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle "persone handicappate" (denominazione testuale che permane non aggiornata con il termine "portatori di disabilità" o analoghi) recano norme in materia, rispettivamente, di rimozione degli ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative (articolo 23) e di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche (articolo 24).
Rimozione degli ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative (articolo 23).
La norma in commento sancisce il principio di tutela delle persone con disabilità e dei loro familiari, stabilendo, da una parte, la condizione che l'attività e la pratica delle discipline sportive deve essere favorita senza limitazione alcuna e, dall'altra, la previsione della punibilità con sanzione amministrativa – ed eventualmente la chiusura del pubblico esercizio – nei casi accertati di discriminazione nell'ambito di attività riguardanti i servizi turistici per le persone con disabilità. Inoltre, essa chiarisce che le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi devono essere subordinati alla visitabilità degli impianti e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone disabili.
In proposito, il DM 14.6.1989, n. 236 del Ministero dei lavori pubblici, volto a dare attuazione ai principi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 per favorire, in particolare, il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, ha dettato le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata (v. infra articolo 24).
Con riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti sportivi, per quanto qui interessa, la Delibera Coni n. 1379 del 25 giugno 2008 relativa all'impiantistica sportiva e all'accesso agli impianti da parte delle persone disabili prevede un’ampia disciplina in base alle dimensioni e alle caratteristiche della struttura, con specifici requisiti di accessibilità anche per gli spazi esterni.
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche (articolo 24).
Le disposizioni regolamentari previste per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti sportivi rappresentano una normativa speciale rispetto alle altre leggi in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di edifici a tutela delle persone disabili. L’ordinamento nazionale prevede altresì una serie di prescrizioni tecniche contenute in disposizioni di rango primario, al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico a carattere più generale.
Relativamente alle disposizioni di rango primario si ricordano in particolare gli artt. da 77 ad 82 del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), volti a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nei predetti edifici.
Si ricorda che la definizione normativa di barriere architettoniche è contenuta nell'articolo 1, comma 2, del D.P.R. 503/1996, come:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
I comuni sono chiamati ad adeguare i propri regolamenti edilizi alla normativa vigente precedentemente richiamata.
Più in dettaglio, tra gli interventi a carattere tecnico indicati dal DM 14.6.1989, n. 236 per gli spazi costruiti al fine di garantire l'accessibilità ai portatori di mobilità ridotta, si segnalano in particolare:
§ con riferimento agli spazi esterni, deve essere presente almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. In particolare, negli edifici aperti al pubblico, devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a 3,20 metri, che possano essere riservati gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone disabili;
§ per le parti comuni: negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori.
Per quanto qui interessa, ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, ed in particolare, nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti, i servizi ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo siano accessibili.
Per gli ulteriori criteri di progettazione per garantire la visitabilità riferiti alle strutture ricettive, si v. infra scheda relativa all’articolo 6.
Il comma 2, al fine di assicurare l'osservanza e la concreta attuazione del turismo accessibile, demanda alle regioni, ai comuni, alle città metropolitane, agli enti d'area vasta e agli enti pubblici competenti in materia di turismo la competenza a promuovere la fattiva collaborazione tra gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale per la realizzazione e la promozione di idonee campagne informative e di eventi formativi concernenti il diritto al turismo accessibile.
Articolo 3
(Obblighi informativi)
Segnatamente, l'articolo 3 enuncia gli obblighi informativi in tema di accessibilità ai servizi turistici in capo agli operatori che esercitano professioni turistiche, come definite dall'articolo 6 del D.lgs. n. 79/2011, Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo.
L'articolo 6 del D.lgs. n. 79/2011 definisce professioni turistiche quelle attività aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.
Gli operatori delle professioni turistiche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, devono predisporre e attuare tutte le misure necessarie per assicurare un turismo accessibile e, ai sensi del comma 2, devono osservare gli obblighi di informazione e contenuto del contratto di pacchetto turistico, previsti dal Codice del turismo, agli articoli da 34 a 37.
La Direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati ha introdotto, ai sensi dell'articolo 169 TFUE, una «armonizzazione forte» della normativa degli Stati membri in materia di tutela dei viaggiatori e di sviluppo del mercato turistico. Il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62, ha dato attuazione nell'ordinamento interno alla Direttiva in questione. Le norme nazionali di recepimento della Direttiva sono state inserite nel Codice del Turismo di cui all'Allegato 1 del Decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79, attraverso l'intera sostituzione del Capo I del Titolo VI, relativo appunto ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (i cd. "contratti del turismo organizzato"). Il Capo I del Codice del Turismo è ora costituito dagli articoli dal 32 al 52-novies. In particolare, la Sezione II del Capo I, articoli da 34 a 37, disciplina gli obblighi di informazione e contenuto del contratto di pacchetto turistico, prevedendo, a carico di venditore ed organizzatore, l'obbligo di fornire al viaggiatore, prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, un modello informativo standard, in aggiunta alle informazioni riguardanti le principali caratteristiche dei servizi offerti, elencate nell'articolo 34 e 36.
In particolare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 34 e 35, devono essere fornite nella fase precontrattuale, formano parte integrante del contratto di pacchetto turistico e non possono essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contraenti una serie di informazioni comprese, per quanto di interesse, se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore.
Appare opportuno rammentare che ai sensi dell'articolo 169, par. 4 TFUE, le misure di armonizzazione a tutela dei consumatori introdotte dal diritto derivato dell'Unione non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con i trattati e sono notificate alla Commissione.
Ai sensi del comma 2, per favorire il processo di accessibilità e di inclusione, l'offerta turistica deve indicare, in forma scritta, anche il livello di accessibilità alle persone con disabilità e, ove previsti, i percorsi esperienziali, i tour guidati, gli itinerari di viaggio e qualsiasi ulteriore servizio offerto specificando i casi in cui è necessaria la presenza di un accompagnatore e quelli in cui è garantita la fruizione autonoma mediante il ricorso alternativo ad ausili tecnologici.
L'offerta turistica, compresa quella dei parchi a tema e delle strutture convegnistiche e congressuali, deve altresì consentire - ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di barriere architettoniche (vedi ante, scheda all’articolo 4) -, tenuto conto della natura e delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e culturali dei luoghi visitati, la partecipazione a qualsiasi attività culturale, iniziativa sociale e manifestazione anche al fine di garantire il soddisfacimento della richiesta di benessere delle persone con disabilità, nonché il loro arricchimento culturale mediante l'informazione, la promozione e la comunicazione turistica.
Articolo 4
(Obblighi di pubblicazione delle strutture ricettive accessibili)
Ai sensi dell'articolo 4, gli operatori che esercitano le professioni turistiche “sono tenuti a indicare in una sezione dedicata alle pubblicazioni promozionali su qualsiasi supporto dei servizi offerti, in modo chiaro e completo, un elenco dettagliato e completo delle strutture ricettive previste dall'articolo 8 del Codice del turismo, che sono attrezzate per l'ospitalità di persone con disabilità e che sono pienamente conformi alla normativa vigente”.
Nella medesima sezione è altresì indicata la tipologia degli eventuali itinerari e delle destinazioni proposte, comprese le visite guidate e i percorsi consigliati, per il soddisfacimento delle esigenze delle persone con disabilità.
Si osserva che l'articolo 4 richiama l'articolo 8 del D.lgs. n. 79/2011, relativo alla classificazione delle strutture ricettive. Si osserva al riguardo che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 80/2012, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (si rinvia, sul punto, al box descrittivo all’assetto delle competenze in materia di turismo, contenuto nella scheda di lettura all’articolo 1).
Articolo 5
(Partecipazione alla vita culturale e alle attività ricreative e ludiche)
Segnatamente, l'articolo 5 è relativo alla partecipazione alla vita culturale e alle attività ricreative e ludiche.
Il comma 1 dispone che sono assicurati a chiunque, comprese le persone con disabilità, la visitabilità e l'accesso nelle strutture pubbliche o aperte al pubblico, garantendo l'accessibilità alle visite guidate, ai musei, ai percorsi esperienziali, ai siti archeologici e alle ulteriori attività ricreative e ludiche offerte al pubblico.
Si valuti l'opportunità di precisare quali siano le "strutture pubbliche o aperte al pubblico" cui ci si riferisce.
Gli operatori che esercitano le professioni turistiche (di cui all'art. 3 della presente proposta di legge) e le attività ad esse connesse – prosegue il secondo periodo del comma 1 - devono garantire condizioni di eguaglianza delle persone con disabilità con gli altri consociati nella partecipazione alla vita culturale.
Si valuti l’opportunità di precisare quali siano gli operatori che esercitano "attività ad esse connesse", destinatari della norma.
Gli stessi soggetti sono chiamati ad adottare misure appropriate per assicurare loro:
§ l'accesso ai materiali culturali, attraverso la predisposizione di formati fruibili dalle persone ipovedenti o non vedenti;
§ la fruizione di programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e di ogni ulteriore attività culturale in forme accessibili, attraverso il supporto di strumenti tattili e giochi;
§ la visitabilità delle aree interne ed esterne dei luoghi in cui si svolgono le attività culturali, quali teatri, musei, cinema, biblioteche, archivi, parchi e qualsiasi edificio o luogo in cui i servizi turistici sono erogati, garantendo, per quanto possibile, l'accesso ai monumenti e ai siti importanti per la cultura nazionale; tali servizi devono essere segnalati anche in caratteri braille.
Il comma 2 prevede che gli operatori che esercitano le professioni turistiche debbano garantire in ciascuna struttura ricettiva un numero di stanze accessibili pari ad almeno due ogni quaranta o frazione di quaranta, aumentato di due ogni quaranta o frazione di quaranta in più, al fine di garantire l'accessibilità delle persone con disabilità che utilizzano tipologie diverse di carrozzina e di agevolarne l'accesso in autonomia. All'interno di ciascuna struttura ricettiva deve inoltre essere garantita la fornitura di apposite mappe di orientamento in caratteri braille per le persone non vedenti o ipovedenti. All'interno di ciascuna struttura ricettiva è consentito l'ingresso di cani guida per persone non vedenti o ipovedenti, per l'assistenza a persone con disabilità motoria, con patologia diabetica o con disturbi dello spettro autistico e ad ogni altro animale con funzioni di assistenza alla persona.
Al riguardo, si osserva che la disposizione di cui al primo periodo riprende le prescrizioni previste dal sopra citato D.M. n. 236 del 1989, ed in particolare l'articolo 5 dello stesso, in materia di criteri di progettazione per la visitabilità delle strutture ricettive (punto 5.3), che prescrive un numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva di almeno due fino a 40 o frazioni di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.
Con riferimento alla disabilità sensoriale, è considerata barriera architettonica, ai sensi del sopra citato decreto, la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
A tal fine, l'articolo 4 del D.M. n. 236/1989 in commento specifica, con riferimento ai criteri di progettazione per l'accessibilità, gli obblighi di segnaletica (punto 4.3), prescrivendo che nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere installati, in posizione tale da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità motorie; in tal caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità (figura stilizzata di disabile in sedia a rotelle bianca su sfondo blu) di cui all'art. 2 del DPR 27 aprile 1978 n. 384, vale a dire il regolamento che ha attuato la legge delega a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, L. 30 marzo 1971, n. 118 (articolo 27).
Con riferimento agli obblighi di segnaletica, inoltre, il decreto prescrive che i numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente leggibili. Peraltro, negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
Per i non vedenti è altresì opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille.
Per facilitarne l'orientamento, inoltre, è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata. Più in generale, ogni situazione di pericolo deve essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.
Il comma 3, per assicurare una maggiore efficacia nell'abbattimento delle barriere architettoniche, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui, destinato alla riqualificazione, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria delle strutture ricettive, compresi i bed and breakfast a conduzione ed organizzazione familiare, gestiti da privati utilizzando parti della propria abitazione, con periodi di apertura annuali o stagionali e con un numero limitato di camere e di posti letto, gli alberghi e le strutture agrituristiche.
La norma in commento pertanto destina dunque risorse finalizzate all'abbattimento di barriere architettoniche presso strutture ricettive private.
Ai sensi del comma 4, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014).
Articolo 6
(Accessibilità e visitabilità delle strutture ricettive)
In dettaglio, ai sensi del comma 1, ogni struttura ricettiva deve garantire a chiunque, comprese le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, la possibilità di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire degli spazi e delle attrezzature in condizioni di autonomia e sicurezza nonché di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico in ciascuna unità immobiliare.
Il comma qualifica spazi di relazione delle strutture ricettive gli spazi di soggiorno o di pranzo dell'alloggio e quelli di lavoro, servizio e incontro nei quali le persone entrano in rapporto con la funzione ivi svolta.
Ai sensi del comma 2, al fine di garantire l'inclusione delle persone con disabilità attraverso l'accessibilità e la visitabilità delle strutture ricettive devono essere integralmente rispettati i criteri di progettazione di cui al capo secondo del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Al riguardo, il richiamato DM 14.6.1989, n. 236 del Ministero dei lavori pubblici detta i criteri generali di progettazione, finalizzati a garantire, per quanto qui interessa, il criterio di accessibilità, per l'integrale fruizione dello spazio costruito ed il criterio della visitabilità, volto a consentire gli spostamenti e la capacità di relazione anche alla persona con ridotta ovvero impedita capacità motoria o sensoriale.
Con riferimento alle strutture ricettive (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi e altre strutture dell'ambito ricettivo), tutte le parti ed i servizi comuni devono presentare un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria, con eventuali arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di una persona su sedia a rotelle. Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico.
In tutte le stanze è opportuno (pertanto non obbligatorio, ma indicato) prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme. L'ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo accessibile.
Per il caso specifico dei villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, in base al richiamato D.M. n.236/1989 devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.
Infine, per consentire la loro visitabilità, le strutture ricettive devono rispettare le prescrizioni più specificamente riferite alle unità ambientali e loro componenti (porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe e ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici e autorimesse, v. punto 4.1 del decreto), spazi esterni e percorsi (punto 4.2.) e segnaletica (punto 4.3.), al fine di garantire il soddisfacimento dei requisiti tecnici indicati.
Articolo 7
(Agevolazione per l'acquisto di servizi turistici)
Più in dettaglio, il comma 1 prevede che alle persone con disabilità che acquistano servizi turistici offerti da strutture che garantiscono condizioni di accessibilità maggiori e ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla normativa vigente sia riconosciuto, a decorrere dall'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento della spesa complessivamente sostenuta.
In particolare, tali strutture sono tenute ad assicurare:
§ una maggiore facilità di fruizione, l'accessibilità e la visitabilità dei beni culturali e naturali nei luoghi visitati, dei musei e dei luoghi della cultura in generale;
§ l'assenza totale di barriere architettoniche e sensoriali;
§ la presenza di aree per il parcheggio dedicate per le persone disabili e per le donne in stato di gravidanza;
§ l'attività di ristorazione con formazione specifica del personale per l'assistenza alle persone con patologie di origine alimentare.
Il comma 2 stabilisce il perimetro dei soggetti a cui è riconosciuta la detrazione nonché le modalità di fruizione e di controllo dell'agevolazione fiscale. La norma specifica che tale contributo è riconosciuto anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse di un familiare, anche se fiscalmente non a carico. Se il documento di spesa è intestato alle persone con disabilità di cui al comma 1, il contributo spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte la spesa, a condizione che integri il documento di spesa, annotando l'importo da lui sostenuto. Lo stesso familiare è tenuto a fornire la documentazione comprovante la spesa in sede di controllo della dichiarazione dei redditi. La norma stabilisce, inoltre, che ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale, gli aventi diritto inoltrano, in via telematica, entro novanta giorni dalla data di pagamento dei beni e dei servizi un'istanza all'Agenzia delle entrate allegando la documentazione che comprova l'importo della spesa sostenuta. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che il contributo di cui sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero dell'importo corrispondente.
Il comma 3 dispone che, per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, sia autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui, che costituisce limite massimo di spesa.
Il comma 4, infine, prevede la copertura finanziaria, stabilendo che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
Articolo 8
(Sanzioni)
L’articolo 8 prevede una sanzione amministrativa verso chiunque compie un atto discriminatorio, violando la disciplina sul turismo accessibile.
L'articolo 8 prevede che sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 chiunque compia un atto discriminatorio ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del Codice del turismo.
Detto comma prevedeva che fosse considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.
Si ricorda, tuttavia, che l’intero articolo 3 del D.Lgs. n. 79/2011 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 80/2012. È dunque venuta meno la definizione degli atti discriminatori in relazione ai quali l’articolo 8 prevede l’irrogazione di una sanzione.
Si valuti l’opportunità di meglio precisare la fattispecie che integra la sanzione.
Articolo 9
(Formazione scolastica)
L’articolo 9 demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della proposta legge, l’integrazione dei programmi didattici degli istituti di istruzione professionale con indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera, mediante l'inserimento nell'offerta formativa di discipline in materia di turismo accessibile, disabilità motoria e intolleranze alimentari.
Nello specifico, l’articolo in esame prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del turismo, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente proposta legge, siano integrati i programmi didattici degli istituti di istruzione professionale con indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera (uno degli 11 indirizzi di studio degli istituti professionali), mediante l'inserimento nell'offerta formativa di discipline specifiche in materia di turismo accessibile, di disabilità motoria e di intolleranze alimentari.
Il sistema degli istituti professionali trova la propria disciplina organica nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, adottato in attuazione della legge delega 13 luglio 2015, n. 107, sulla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione. La finalità del sistema di istruzione professionale è formare gli studenti ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese, con una forte impronta al "Made in Italy" e promuovere una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni.
Gli istituti professionali sono definiti "scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica" (art. 1, comma 2). Il modello didattico è improntato al principio della personalizzazione educativa e all'apprendimento permanente ed è finalizzato a consentire agli studenti di orientare il proprio progetto di vita e di lavoro anche per migliori prospettive di occupabilità.
L'assetto didattico dell'istruzione professionale è infatti caratterizzato: dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, fondata sul Progetto formativo individuale, redatto a partire da un bilancio personale dei saperi e delle competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente; dalla progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi culturali; dall'utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo; dalla possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, già dalla seconda classe del biennio, e percorsi di apprendistato.
L'istruzione professionale è caratterizzata da una struttura quinquennale dei percorsi, articolati in un biennio e in un successivo triennio. È però prevista la possibilità (art. 4, comma 4 del d.lgs. n.61/2017) che gli istituti professionali possano attivare, in via sussidiaria, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione.
Da ultimo, in attuazione della riforma degli istituti tecnici e professionali (M4C1-R.1.1) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'art. 27 del decreto-legge n. 144 del 2022, cosiddetto Aiuti-ter (L. 175/2022) ha previsto misure per la riforma degli istituti professionali. Per un approfondimento su tali misure, si rinvia all'apposita scheda di lettura del relativo dossier.
Articolo 10
(Monitoraggio e relazione alle Camere)
L’articolo 10 reca disposizioni di monitoraggio circa l’attuazione del provvedimento in esame, prevedendo la periodica presentazione di una relazione alle Camere.
L’articolo, in dettaglio, dispone che il Governo, attraverso le amministrazioni competenti secondo le rispettive responsabilità, provvede al monitoraggio della corretta attuazione delle disposizioni della presente legge e trasmette alle Camere, ogni due anni, una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima.