Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Attività Produttive |
Titolo: | Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure |
Serie: | Progetti di legge Numero: 93 |
Data: | 12/04/2023 |
Organi della Camera: | X Attività produttive |
Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure
A.S. n. 571
12 aprile 2023
Servizio Studi
Ufficio ricerche nei settori delle attività produttive e agricoltura
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Dossier n. 79
Servizio Studi
Dipartimento attività produttive
Tel. 06 6760-3403 * st_attprod@camera.it - @CD_attProd
Progetti di legge n. 93
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Il panorama nazionale degli incentivi diretti alle imprese
Articolo 1 (Finalità e oggetto)
Articolo 2 (Principi generali)
Articolo 5 (Coordinamento con gli incentivi regionali)
Articolo 6 (Princìpi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi)
Articolo 7 (Digitalizzazione, modernizzazione e sburocratizzazione degli incentivi)
Articolo 8 (Disposizioni finanziarie)
Articolo 9 (Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)
Il disegno di legge A.S. n. 571 reca la delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure.
Il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento del Senato, in coerenza con le indicazioni del Documento di Economia e Finanza (DEF).
Il DEF, in particolare, oltre a menzionare la revisione organica degli incentivi alle imprese, fa esplicito riferimento a quelli i cu destinatari operano nel Mezzogiorno e tale riferimento, come esplicitato nella relazione illustrativa dal Governo, è indotto dalla genesi dell’iniziativa, che trova fondamento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nell’ambito del piano, infatti, è prevista come riforma abilitante, tra le altre, anche la “semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno”, pur declinata nel disegno di legge nell’ambito del più ampio obiettivo di riforma complessiva del sistema degli incentivi alle imprese.
Si segnala che l’articolo 9, comma 1, lettera d) dell’Atto Camera 1038, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, prevede il seguente criterio: rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai principi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo, altresì, conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022. Inoltre la successiva lettera e) delega il Governo a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell’ambito del Regolamento di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la necessaria previa autorizzazione da parte della Commissione europea.
Si fa presente che, vista l’ampiezza dei suddetti criteri di delega, sussiste uno spazio di sovrapposizione dei relativi oggetti con quello del disegno di legge in esame, da cui sorge un’esigenza di coordinamento.
Il panorama nazionale degli incentivi diretti alle imprese
Il panorama nazionale degli incentivi direttivi alle imprese comprende un universo eterogeneo di strumenti di sostegno, la cui complessità è stata incrementata per effetto del notevole numero di interventi adottati per far fronte alle crisi indotte dalla pandemia e dall'aumento dei prezzi dell'energia. La stessa relazione illustrativa al disegno di legge rileva come "in conseguenza delle modifiche al quadro regolatorio e dell’articolazione degli interventi, l’attività di monitoraggio e di analisi del sistema agevolativo nazionale risulti particolarmente complessa [...]. A tal proposito, il principale strumento [...] è costituito dalla Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive[1], prevista dall’articolo 1 della legge n. 266 del 1997. A partire dal 2022, tali analisi sono basate principalmente sul patrimonio informativo del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)[2]".
La Relazione riguarda un campione rilevante di incentivi, pari a 1.982 interventi per l'anno 2021, di cui 1.638 gestiti dalle amministrazioni regionali, 198 gestiti dalle amministrazioni centrali dello Stato, 81 gestiti dall'Agenzia dell'entrate e 65 interventi a garanzia (gestiti dal Fondo di garanzia per le PMI, da SACE S.p.A. e da amministrazioni locali). Nel complesso, gli interventi sono gestiti da 643 soggetti concedenti.
Escludendo gli interventi gestiti dall'Agenzia delle entrate e gli interventi a garanzia, nel 2021 le amministrazioni centrali e regionali hanno approvato 696.228 domande, sulla base delle quali sono stati concessi 25.142,9 milioni di euro di agevolazioni, di cui 5.790,2 milioni effettivamente erogati. Nel complesso, gli investimenti attivati con il sostegno di tali incentivi sono stati pari a 314.309,31 milioni di euro.
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2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Domande approvate |
509.853 |
340.147 |
870.517 |
696.228 |
Agevolazioni concesse (in milioni di euro) |
8.247,91 |
7.076,34 |
9.482,65 |
25.142,97 |
Agevolazioni erogate (in milioni di euro) |
3.201,66 |
3.784,09 |
5.771,61 |
5.790,20 |
Investimenti attivati con sostegno (in milioni di euro) |
303.652,85 |
141.224,19 |
142.209,52 |
314.309,31 |
Nel 2021 i dati evidenziano un rilevante incremento delle agevolazioni concesse e degli investimenti agevolati, in connessione con l'ampliamento degli interventi di sostegno derivanti dalle politiche attivate in risposta alla crisi pandemica e del conseguente allentamento dei vincoli di bilancio e dei limiti agli aiuti di Stato. Inoltre, risulta significativamente aumentato il valor medio dell'agevolazione concessa, che passa da circa 11 mila euro per domanda approvata nel 2020 a più di 36 mila euro nel 2021. La straordinaria operatività sul fronte delle concessioni non si è tradotta in un analogo aumento delle erogazioni. Tale differenza è legata principalmente a specifiche misure, in particolare gestite dalle amministrazioni centrali e riferite ai settori dell'energia e della tutela ambientale, per cui sono state concesse agevolazioni rilevanti (circa 15 miliardi di euro) che non si sono tradotte in spese registrate nell'anno di riferimento. Tale evidenza spiega anche il dato relativo alla ripartizione delle agevolazioni fra amministrazioni centrali e regionali, per cui risulta che l'85 per cento degli incentivi sono stati concessi dalle prime, mentre il dato si ribalta osservando le agevolazioni erogate: il 46 per cento delle agevolazioni sono state infatti erogate dalle amministrazioni centrali (per circa 2,6 miliardi di euro) mentre il 54 per cento è stato erogato dalle amministrazioni regionali (per circa 3,1 miliardi di euro). Con riferimento alla destinazione territoriale dei benefici, la maggior parte degli stessi è stata concessa ed erogata a imprese del Centro-Nord, con tre regioni destinatarie del 64 per cento delle concessioni (Lombardia, Lazio e Piemonte).
Agevolazioni concesse (in milioni di euro) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
Centro-Nord |
4.452,84 |
4.376,11 |
5.942,96 |
21.692,15 |
||||
Mezzogiorno |
3.640,24 |
2.542,46 |
3.381,28 |
3.026,98 |
||||
Misti |
153,22 |
105,03 |
93,51 |
388,67 |
||||
Agevolazioni erogate (in milioni di euro) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
Centro-Nord |
1.705,77 |
1.959,58 |
2.773,16 |
3.799,67 |
||||
Mezzogiorno |
1.373,48 |
1.433,20 |
2.411,76 |
1.626,50 |
||||
Misti |
122,41 |
391,31 |
586,69 |
363,35 |
||||
Con riferimento alla distribuzione delle agevolazioni rispetto agli obiettivi di politica industriale, a partire da una situazione di relativa equità che si osserva nel 2018, l'avvento della pandemia ha determinato la concentrazione delle concessioni verso gli interventi di contrasto della crisi economica che ne è conseguita, nonché verso gli interventi legati ai settori dell'energia e della tutela dell'ambiente.
Agevolazioni concesse (in milioni di euro) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Calamità naturali |
139,42 |
269,58 |
524,16 |
777,69 |
Contrasto alla crisi da Covid-19 |
- |
- |
2.096,97 |
4.384,93 |
Cultura e conservazione del patrimonio |
99,20 |
70,30 |
78,54 |
116,02 |
Energia ed efficienza energetica |
1.203,94 |
663,80 |
1.040,12 |
10.375,69 |
Esportazioni e internazionalizzazione |
54,46 |
46,65 |
195,83 |
154,64 |
Formazione, occupazione e lavoratori svantaggiati |
1.051,28 |
875,05 |
523,44 |
615,09 |
Ricerca, Sviluppo e Innovazione |
1.396,62 |
1.226,69 |
880,08 |
1.229,41 |
Sostegno alle infrastrutture |
275,41 |
404,64 |
479,04 |
699,78 |
Sostegno alle PMI |
1.266,71 |
1.082,77 |
1.674,64 |
1.526,75 |
Sviluppo produttivo e territoriale |
956,72 |
1.075,90 |
686,50 |
636,98 |
Tutela dell'ambiente |
1.592,85 |
1.155,50 |
1.079,23 |
4.327,34 |
Altro |
211,30 |
196,45 |
224,10 |
298,63 |
Come già anticipato, dei 25.142,97 milioni di euro concessi nel 2021 ne sono stati erogati il 23 per cento. Osservando la distribuzione di tale dato per ciascun obiettivo emerge una situazione piuttosto eterogenea. A un estremo si trovano le agevolazioni finalizzate a sostenere la cultura e la conservazione del patrimonio, per le quali è stato erogato nel corso del 2021 più di quanto è stato concesso (160 per cento). Sono state inoltre erogate il 71 per cento delle agevolazioni concesse per lo sviluppo produttivo e territoriale, il 66 per cento di quelle per il sostegno delle PMI, il 65 per cento degli incentivi per la formazione, occupazione e lavoratori svantaggiati, il 52 per cento di quelli finalizzati a sostenere ricerca, sviluppo e innovazione, circa il 51 per cento degli aiuti relativi al contrasto alla crisi da Covid-19, il 44 per cento degli incentivi relativi a calamità naturali e il 35 per cento di quelli per il sostegno alle infrastrutture. Al di sotto della media del 23 per cento, oltre agli incentivi alle esportazioni (dei quali è stato erogato il 21 per cento delle concessioni), si trovano le agevolazioni per energia ed efficienza energetica e quelle relative alla tutela dell'ambiente, per cui è stato erogato meno dell'1 per cento dell'ammontare concesso.
1. Il divieto di aiuti di Stato (art. 107, par 1, TFUE)
L’articolo 107, par. 1, del TFUE prevede che - salvo deroghe contemplate dai Trattati - siano incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi sotto qualsiasi forma dagli Stati, ovvero mediante fondi pubblici, che, favorendo talune imprese[3] o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Le deroghe al principio di incompatibilità degli aiuti di Stato (art. 107, par. 2 e 3)
L’articolo 107, al par. 2, dichiara talune tipologie di aiuti compatibili con il mercato interno e – al par. 3 – indica gli aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato interno.
2.1 Aiuti compatibili
Il paragrafo 2 dell’articolo 107 prevede le seguenti tre categorie di aiuti come compatibili, fatto sempre salvo il potere di verifica da parte della Commissione, la quale, ai sensi dell’articolo 108 deve sempre valutare la compatibilità degli aiuti:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania e sono necessari a compensare gli svantaggi economici da essa provocati (la deroga può essere invocata per quelle regioni che risentono ancora oggi degli svantaggi economici a causa della divisione della Germania[4]).
Quanto agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali di cui alla lettera b), né il Trattato né altre normative dell'Unione contengono una definizione precisa della nozione di "evento eccezionale". La Commissione, in linea con la giurisprudenza consolidata dell'Unione, ha costantemente sostenuto che le nozioni di "calamità naturale" e di "evento eccezionale" di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE devono essere interpretate in modo restrittivo. La caratterizzazione di un evento come eccezionale viene effettuata dalla Commissione caso per caso, tenendo conto della sua precedente prassi in materia. Tra gli eventi eccezionali che sono stati accettati in passato dalla Commissione figurano la guerra, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro portata, gli incidenti industriali gravi che comportano perdite economiche diffuse. A questo proposito, i seguenti indicatori relativi all'evento in questione devono essere cumulativamente soddisfatti: evento imprevedibile o difficilmente prevedibile; portata/impatto economico significativo e straordinarietà. La Corte di giustizia ha confermato, ad esempio, che “[…] it is indisputable that the Covid-19 pandemic constitutes an exceptional occurrence within the meaning of Article 107(2)(b) TFEU” (Sent. 17 febbraio 2021, T259/20, Ryanair c. Commissione, par. 6). Dunque, secondo una valutazione fatta caso per caso, la Commissione ha valutato taluni aiuti concessi in pandemia da COVID-19, nonché nel contesto dell’attuale crisi generata dal conflitto russo-ucraino, come ricadenti in questa casistica, integrandosi il legame diretto tra il danno e l’evento eccezionale per il quale la misura di aiuto di Stato prevede una compensazione. La misura di aiuto deve essere proporzionata al danno subito dai beneficiari e la compensazione deve essere strettamente limitata alle perdite direttamente causate dagli eventi. Qualsiasi aiuto concesso nell'ambito della misura è al netto di qualsiasi aiuto già ricevuto in virtù di altre misure.
Il Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulations (GBER) esenta dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione, tra l'altro, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali di cui all’art. 107, par. 2, lett. b), alle condizioni fissate dall'articolo 50 del medesimo Regolamento. Il Regolamento n. 651/2014/UE trova applicazione, allo stato, sino al 31 dicembre 2023, termine quest’ultimo prorogato al 31 dicembre 2026 dalla recente modifica del Regolamento, del 9 marzo scorso (cfr. infra), non ancora entrata in vigore (cfr. infra, Cap. 4).
A livello nazionale, si rinvia alla disciplina attuativa di cui all’articolo 47 della Legge n. 234/2012, il quale, tra l’altro, dispone che la concessione di aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lett. b), del TFUE, al di fuori del regime previsto dall’articolo, sia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione.
1.1 Aiuti che possono essere considerati compatibili
Il paragrafo 3 dell’articolo 107 indica poi delle tipologie di aiuti che possono essere considerate, sulla base di una valutazione discrezionale della Commissione europea, compatibili con il mercato interno (lett. a), b), c) e d)) e riconosce al Consiglio la possibilità di istituirne altre (lett. e)).
In particolare, possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349[5], tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.
Le lettere a) e c) sono relative agli aiuti a finalità regionale. La Commissione ha recentemente adottato gli orientamenti per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027 (Comunicazione (2021/C 153/01)). Negli orientamenti, la Commissione stabilisce i criteri per individuare le zone che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 107, par. 3, lettere a) (regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto a quella dell'Unione nel suo complesso) [6] e c) (regioni che, pur non avendo le condizioni di gravità della lett. a), devono essere sostenute nello sviluppo) [7]. Le zone che soddisfano tali condizioni e che gli Stati membri intendono designare come «a» o «c» devono essere identificate in una carta degli aiuti a finalità regionale da notificare alla Commissione, che quest'ultima deve approvare prima che l'aiuto sia concesso a imprese situate in tali zone. Le carte devono inoltre specificare le intensità massime di aiuto che si applicano in tali zone durante il periodo di validità della carta approvata. La Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 è stata approvata dalla Commissione europea con la Comunicazione del 2 dicembre 2021 C(2021) 8655 final e successivamente modificata dalla Commissione con la Comunicazione del 18 marzo 2022, C(2022) 1545 final.
Tale disciplina si applica in parallelo, recte, laddove non sia applicabile, il Regolamento di esenzione per categoria n. 651/2014/UE della Commissione (General Block Exemption Regulation cd. “GBER”) il quale indica, agli artt. 13-16, le categorie di aiuti a finalità regionale – che, in quanto di limitata entità e conformi ai criteri ivi indicati – sono considerati compatibili con il mercato interno e perciò esentati dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE (sull’obbligo di notifica degli aiuti, sancito in via generale dall’articolo 108, par. 3 TFUE e sulle sue deroghe, si veda meglio infra).
All’interno della lettera c) rientrano anche gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Sotto tale lettera rientrano:
- gli aiuti di stato cd. orizzontali quali gli interventi pubblici non diretti ad una regione né ad un settore economico specifico, ma destinati a tutte le imprese per modernizzarne l’attività e la crescita, anche nel perseguimento di obiettivi di interesse comune (quali ad. es. lo sviluppo dell’attività economica, in modo da migliorare la tutela dell’ambiente o la ricerca e sviluppo i cui benefici si riflettono sull’intera comunità), e
- gli aiuti di stato cd. settoriali, generalmente utilizzati per risolvere problemi di lungo periodo in determinati specifici settori di attività economica[8].
Si citano qui gli orientamenti adottati dalla Commissione per la valutazione aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia (CEEAG) COM (2022) 481 final del 27 gennaio 2021 recentemente adottati per il nuovo periodo programmatorio, dunque operanti sino al 2027. Tali orientamenti, rispetto al precedente periodo programmatorio, sono stati rivisti per garantirne la coerenza con i principi, sia consolidati che nuovi, del Green Deal europeo, cui sono informati il Piani nazionali di ripresa e resilienza; si pensi al principio "chi inquina paga" e al principio "non arrecare un danno significativo (DNSH)". Così, a titolo esemplificativo, i nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente e l'energia, applicabili a decorrere dal 27 gennaio 2022, sostengono l'eliminazione graduale dei combustibili fossili indicando che il sostegno statale a favore di progetti che interessano i combustibili fossili, in particolare quelli più inquinanti (petrolio, carbone e lignite), difficilmente saranno considerati compatibili. Tale disciplina si applica anch’essa in parallelo con (recte: laddove non sia applicabile) il Regolamento “GBER” il quale prevede, agli articoli da 36 a 49, la possibilità di attuare alcuni regimi più piccoli a finalità regionale senza previa approvazione della Commissione[9].
Si rammentano altresì gli orientamenti in base ai quali gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato alle imprese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione adottati il 19 ottobre 2022con la Comunicazione C(2022) 7388 final. Anche tale disciplina si applica anch’essa in parallelo con il Regolamento “GBER” il quale prevede, agli articoli da 25 a 30, la possibilità di attuare alcuni determinati regimi senza previa approvazione della Commissione.
Quanto agli aiuti rivolti a determinati settori economici, si ricordano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli aiuti per il settore agricolo, rurale e forestale, per la pesca e dell’acquacoltura, per gli aeroporti e le compagnie aeree[10], per cui la Commissione ha adottato appositi orientamenti[11].
Quanto al settore agricolo, rurale e forestale, la Commissione, a dicembre 2022, ha adottato i nuovi orientamenti per il periodo 2023-2027, con la Comunicazione 2022/C 485/01. Quanto al settore della pesca e dell’acquacoltura, i nuovi Orientamenti per sono stati approvati con la Comunicazione C(2022) 8995 (versione inglese), la cui entrata in vigore è prevista nel 1° trimestre 2023[12]. Anche tali orientamenti operano in parallelo con i relativi Regolamenti di esenzione per categoria – Regolamento n. 2022/2472/UE (Agricultural Block Exemption Regulation cd. “ABER”) e Regolamento 2022/2473/UE cd. “FIBER”), che consentono, entro date condizioni e limiti, di attuare alcuni regimi in tali settori senza previa approvazione della Commissione e trovano applicazione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2029.
La lettera b) richiama gli importanti progetti di comune interesse europeo - IPCEI , per l’ammissibilità dei quali, a decorrere dal 1° gennaio 2022, e fino a tutto il 2027, si applicano i nuovi orientamenti della Commissione Comunicazione C (2021)8481final.
La medesima lettera b), richiama gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.
È su questo fondamento che, per affrontare l’urgenza di sostenere il tessuto imprenditoriale colpito dalle conseguenze derivanti dall’epidemia da COVID-19, prima, e dalla crisi energetica acutizzatasi con il conflitto russo ucraino, dopo, attraverso "Quadri di riferimento temporanei" (c.d. "Temporary Frameworks"), la Commissione europea ha individuato, nel contesto pandemico e nell'attuale contesto di crisi energetica, le condizioni e le tipologie di aiuti ammissibili previa notifica, il cui importo e la cui entità è superiore a quanto consentito in via ordinaria, in quanto finalizzati a supportare settori particolarmente pregiudicati (ad es., le imprese energivore) o di particolare rilevanza pubblica nel contesto di crisi (ad esempio, durante la pandemia, gli aiuti per la ricerca in materia di antivirali o, durante l'attuale contesto di crisi energetica, gli aiuti allo sviluppo delle fonti rinnovabili e alternative).
Per una analisi di dettaglio del Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di stato durante il contesto pandemico, "Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01 e ss. mod. e int. (cd. "Temporary Framework COVID-19") e del nuovo Quadro di riferimento temporaneo di crisi e transizione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione della Russia all'Ucraina “Temporary Crisis and Transition Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia C(2023) 1711 final , approvato il 9 marzo 2023 (cd. Temporary Crisis and Transition Framework) e in vigore dalla medesima data, si rinvia al tema dell’attività parlamentare sugli “Aiuti di Stato”.
I Quadri Temporanei non hanno sostituito, bensì integrato gli altri strumenti di intervento pubblico consentiti in via ordinaria sulla base delle norme già vigenti sugli aiuti di Stato. Dunque, le misure temporanee di aiuto ivi previste possono essere cumulate - a date condizioni - tra loro e possono essere cumulate con i regimi di aiuti ordinari consentiti, purché siano rispettate le regole di cumulo da questi ultimi previsti.
Appare qui opportuno anche segnalare che i Quadri temporanei hanno trovato applicazione in deroga alla cosiddetta "clausola Deggendorf", che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione. A livello nazionale, si è pertanto resa necessaria una deroga alla normativa nazionale di recepimento di questo principio, contenuta nella legge n. 234/2012 (art. 46, comma 1). Le imprese sono state così autorizzate ad accedere ai regimi di aiuti dei Temporary Frameworks, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione (art. 53, commi 1 e 1-quater, D.L. n. 34/2020).
L’articolo 107, che è stato sinteticamente sopra descritto unitamente alla principale disciplina di diritto derivato europeo che ne è scaturita, stabilisce dunque i principi di carattere generale per l’integrazione della fattispecie di aiuto di Stato vietato.
Il riconoscimento effettivo della incompatibilità degli aiuti è in capo alla Commissione. Tale potere di accertamento è esercitato sulla base dell’articolo 108 TFUE e delle procedure applicative del Trattato stesso.
L’articolo 108 TFUE, al par. 1, dispone che la Commissione proceda con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Lo stesso articolo, al par. 2, prevede che se la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constata che un aiuto concesso è incompatibile con il mercato interno ex articolo 107, oppure è attuato in modo abusivo, delibera che lo Stato debba sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Se lo Stato non si conforma, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia.
3. L’obbligo generale di notifica preventiva degli aiuti di Stato e le sue deroghe
In via generale, ai sensi dell’articolo 108, par. 3, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti devono essere comunicati alla Commissione in tempo utile perché presenti le sue osservazioni; dunque, il controllo della Commissione è ex ante. Se la Commissione ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, questa inizia senza indugio la procedura prevista dall’articolo 108, paragrafo 2 sopra descritta.
Lo Stato membro interessato non può, infatti, dare esecuzione alle misure progettate prima di una decisione finale in tal senso.
Il Trattato comunque - all’articolo 108, par. 4 - facoltizza la Commissione ad adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109 TFUE[13], che possono essere dispensate dalla procedura di notifica ex ante.
Di qui, la legittimità dei Regolamenti di esenzione dall’obbligo di notifica ex ante di determinate categorie di aiuti, di cui ai già citati regolamenti generali di esenzione (GBER, ABER, FIBER) e i regimi di esenzione degli aiuti di piccola entità, di cui ai Regolamenti cd. “de minimis”, i quali non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, in quanto non hanno un’incidenza significativa sulla concorrenza e sugli scambi.
Per gli aiuti cd. de minimis, opera il Reg. 1407/2013/UE, applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli[14]. Il massimale di aiuto previsto da tale regolamento è di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il Regolamento in questione è applicabile fino al 31 dicembre 2023 (termine così prorogato dal Regolamento n. 2020/972/UE).
Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo opera, invece, il Reg. 1408/2013/UE , come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316. L'importo totale degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non può superare 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. In deroga a quanto sopra previsto, l'importo totale degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica può essere non superiore ai 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, a condizione che l'importo complessivo totale degli aiuti in de minimis nei tre esercizi non superi – per lo Stato italiano - 840,5 milioni di euro, e nel rispetto delle seguenti condizioni: a) per le misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l'importo complessivo totale concesso nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite del 50 % dell'importo massimo di cui sopra (quindi, 420,25 milioni di euro); b) è necessario dotarsi di un registro centrale nazionale degli aiuti «de minimis» (che l’Italia ha). Con D.M. Mipaaf del 19 maggio 2020 l’Italia ha aderito alla facoltà consentita dal Regolamento, prevedendo che l'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non superi i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
Il Regolamento 1408/2013/UE in questione è applicabile fino al 31 dicembre 2027.
Infine, per gli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera il Regolamento 717/2014/UE. L'importo complessivo degli aiuti concessi dallo Stato a un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare i 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il Regolamento in questione è applicabili fino al 31 dicembre 2023 (secondo la proroga contenuta nel Regolamento 2022/2514/UE).
La Commissione come già evidenziato sopra, utilizza, per prassi, lo strumento della Comunicazione per elaborare “linee guida agli Stati membri”, i cd. Orientamenti, utili per delineare “gli schemi di intervento pubblico nell’economia nazionale in particolari ambiti”, considerati essenziali per le stesse politiche europee, quali ad esempio quelli inerenti le PMI, l’ambiente e l’energia, l’agricoltura e le politiche di coesione. Infatti, laddove, l’aiuto non soddisfi le specifiche condizioni delineate per le categorie esentate, dovrà essere notificato ex ante alla Commissione UE e su di esso la Commissione effettuerà un’analisi approfondita sulla base dei criteri stabiliti nel Trattato e nei diversi Orientamenti dalla stessa adottati concernenti i settori interessati. Dunque, a norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato interno spetta essenzialmente alla Commissione. La Commissione ha ampia discrezionalità nel rilevare se un aiuto debba o meno essere considerato compatibile. La sua decisione è comunque soggetta a sindacato giurisdizionale, il quale comunque si limita a vizi di procedura, motivazione, errori manifesti.
4. Il principio di trasparenza degli aiuti di Stato
L’esame permanente da parte della Commissione dei regimi di aiuti di Stato esistenti negli Stati membri, ha, come corollario, l’affermazione del principio della trasparenza di tali aiuti, essenziale per la corretta applicazione delle norme in materia. Tale principio è stato reso più stringente dal legislatore europeo all’indomani della maggiore responsabilizzazione in capo agli Stati membri, avviata con il pacchetto “modernizzazione degli aiuti”. Attraverso il cd. “pacchetto modernizzazione” e, in particolare, con il Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento 651/2014/UE – GBER[15], l’Unione europea ha infatti esteso in modo significativo la possibilità per gli Stati membri di concedere aiuti senza controllo preliminare (ex ante), semplificandone la concessione e riducendo la durata dell’iter procedurale per i beneficiari, ma, dall’altro, ha introdotto nuovi e più stringenti obblighi di trasparenza. La modernizzazione degli aiuti di Stato è tutt’ora in corso, con una ulteriore estensione anche temporale, fino a tutto il 2026, dell’ambito di applicazione del GBER (si vedano le modifiche del 9 marzo 2023, qui anche la sintesi).
L’obbligo di trasparenza delle misure di aiuto concesse dagli Stati Membri è sancito dall’articolo 9 e allegato III del Regolamento GBER, che impongono agli Stati membri di garantire la pubblicazione in un apposito sito web esaustivo a livello regionale o nazionale le informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 500 mila euro. L'accesso al sito web deve essere consentito a tutti gli interessati senza restrizioni o obbligo di registrazione. Si noti che, con le modifiche al Regolamento GBER del 9 marzo 2023 (non ancora entrato in vigore), scatta l’obbligo di garantire la pubblicazione per ciascun aiuto individuale superiore a 100 mila euro.
Il recente Regolamento di esenzione ABER Reg. 2022/2472/UE (articolo 9) impone agli SM di pubblicare sul sito web apposito le informazioni in merito a ciascun aiuto di importo superiore a 10 mila euro per i beneficiari attivi nel settore della produzione agricola primaria, e a 100 mila euro per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore forestale. Mentre, il recente Regolamento di esenzione FIBER Reg. 2022/2473/UE impone la pubblicazione sul sito delle informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 10 mila euro.
Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall’obbligo di notifica, sia il GBER (articolo 12), che l’ABER (articolo 13) e il FIBER (articolo 9) dispongono che gli Stati Membri devono conservare i registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto della disciplina di esenzione e i registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l’aiuto ad hoc o l’ultimo aiuto a norma del regime.
Previsioni in materia di trasparenza, che seguono la stessa logica, sono pure contenute nella disciplina degli aiuti di Stato “de minimis”. Il Regolamento 1407/2013/UE sui “de minimis”, il Regolamento 1407/2013/UE sui “de minimis nel settore agricolo” e il Regolamento 717/2014/UE sui "de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura” dispongono, in modo identico, che gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del Regolamento e che i dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto.
5. Trasparenza aiuti di Stato a livello nazionale: il Registro nazionale aiuti di Stato
Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea, è stato istituito il Registro nazionale aiuti di Stato. La normativa nazionale istitutiva del Registro estende - di fatto - gli obblighi europei di trasparenza a tutti gli aiuti di Stato concessi e vi include anche l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero (cd. Elenco Deggendorf).
Il Registro aiuti di Stato costituisce quindi una banca dati completa di tutte le tipologie di sostegno o di erogazione pubblica che costituiscono aiuto di Stato.
Nel dettaglio, l’articolo 52 della legge n. 234/2012 – come integralmente sostituito dall’articolo 14, co. 1, lett. b) della legge n. 115/2015 e modificato dall’articolo 6, comma 6 de D.L. n. 244/2016 (L. n. 19/2017) – ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato. I soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono gli aiuti sono tenuti a trasmettere le informazioni (già) previste dalla disciplina alla banca dati anagrafica delle agevolazioni, istituita presso il MISE dall’articolo 14 della legge n. 57/2011, che ha assunto contestualmente la nuova denominazione di Registro nazionale degli aiuti di Stato (comma 1). Il Registro costituisce quindi l’evoluzione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni.
Per quanto riguarda le informazioni da inserire nel Registro, l’articolo 52 dispone che si tratta di tutti gli aiuti di Stato di cui all’articolo 107 TFUE (soggetti o meno all’obbligo di notifica preventiva, ivi inclusi gli aiuti in esenzione dalla notifica) e degli aiuti de minimis[16]. Il Registro include inoltre l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione abbia ordinato il recupero (comma 2).
L’articolo 52 esclude gli aiuti relativi ai settori agricolo e forestale, dell’acquacoltura e della pesca, per i quali continuano a operare i registri SIAN e SIPA, previsti dalla specifica disciplina di settore, dei quali viene comunque assicurata l’interoperabilità con il Registro aiuti di Stato all’interno di un sistema informativo integrato (comma 5 e 6).
L’articolo 52 pone, inoltre, in capo ai soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono gli aiuti, l’obbligo di avvalersi del Registro per espletare le verifiche propedeutiche a queste attività [17](comma 3). L’articolo prevede anche l’obbligo di aggiornare i dati nel caso di modifiche intervenute e indica, in linea con la normativa europea, in 10 anni i tempi di conservazione (comma 4).
Inoltre, dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti. L’inadempimento di tali obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione dell’aiuto ed è rilevabile anche dall’impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno (comma 7).
L’articolo 52 ha demandato la fissazione delle disposizioni di dettaglio sul funzionamento del Registro a un regolamento, adottato con D.M. MISE del 31 maggio 2017, n. 115. Con il decreto direttoriale del 28 luglio 2017 sono state adottate le modalità tecniche di funzionamento del Registro. Dal 12 agosto 2017 il Registro è divenuto operativo.
Il Registro nazionale aiuti di Stato si presenta come un portale informatico, suddiviso in due aree: un’area pubblica (Sezione Trasparenza, con open data) e un’area il cui accesso è riservato alle autorità responsabili e ai soggetti gestori degli aiuti.
Le Sezioni del Registro sono state implementate, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63 del D.L. n. 34/2020, che ha assoggettato agli obblighi di registrazione anche gli aiuti concessi ai sensi del Temporary framework_COVID 19 e dall’articolo 15, comma 14 del D.L. n. 50/2022, che ha provveduto in modo analogo per le misure adottate a sostegno delle imprese nel contesto di crisi ucraina, alla luce del Temporary framework_Crisi Ucraina.
Articolo 1
(Finalità e oggetto)
L’articolo 1 identifica l’oggetto del disegno di legge nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell’intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione.
Il comma 1 identifica l’oggetto del disegno di legge nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese. Il fine è quello di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell’intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione, nonché rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale.
Per realizzare tali finalità, il comma 2 specifica che il disegno di legge in esame dispone in ordine all’esercizio della delega legislativa per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese e introduce, altresì, misure volte all’immediato efficientamento dei profili regolatori della materia.
Articolo 2
(Principi generali)
L’articolo 2 identifica i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione: stabilità e adeguatezza, misurabilità dell’impatto, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione e semplicità delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale e valorizzazione del contributo dell’imprenditoria femminile.
1. Ai fini dell’esercizio della delega di cui all’articolo 3, costituiscono princìpi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione:
a) il principio della pluriennalità e della certezza dell’orizzonte temporale delle misure di incentivazione, nonché dell’adeguatezza delle stesse rispetto agli obiettivi socio-economici posti, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio e con le valutazioni ex ante sulla base di analisi di contesto e indicatori di riferimento, ferma restando la possibilità di una rimodulazione nel tempo, alla luce dell’effettivo andamento delle misure medesime e delle esigenze di finanza pubblica;
b) il principio della misurabilità dell’impatto nell’ambito economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione in itinere ed ex post, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici raggiunti, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse;
c) il principio della programmazione degli interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni competenti;
d) il principio del coordinamento oggettivo e soggettivo delle misure di incentivazione in modo da raggiungere, a parità di risorse, il massimo effetto derivante dall’applicazione delle stesse e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che gestiscono politiche pubbliche di incentivazione;
e) il principio della agevole conoscibilità delle misure di incentivazione fruibili da parte degli imprenditori, in relazione agli obiettivi e alla condizione dei medesimi;
f) il principio della digitalizzazione e della semplicità delle procedure, al fine di ridurre, nella misura più ampia possibile, gli oneri amministrativi a carico degli imprenditori;
g) il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;
h) il principio della valorizzazione del contributo dell’imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della Nazione.
Articolo 3
(Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese)
L’articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese. Nel rispetto dei principi generali dettati dall’articolo 2 e degli ulteriori princìpi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, al Governo è affidato il compito di razionalizzare l’offerta di incentivi e armonizzare la disciplina mediante la redazione di un Codice.
L’articolo 3, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.
Il comma 2 affida al Governo, nel rispetto dei princìpi generali di cui all'articolo 2 e degli ulteriori princìpi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, il compito di:
a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e dell'acquacoltura;
b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato “Codice degli incentivi”.
Il comma 3 specifica che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per le disabilità, nonché di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
La citata disposizione si applica a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. In caso di motivata urgenza, inoltre, la norma consente al Consiglio dei Ministri di provvedere senza l'osservanza delle suddette disposizioni. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.
Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Con riferimento ai decreti legislativi recanti il “Codice degli incentivi”, è acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato.
Il comma 4 consente, infine, al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei medesimi.
Articolo 4
(Princìpi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi)
L’articolo 4 elenca i princìpi e criteri ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi: ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse; concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico; programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex ante.
L’articolo 4 elenca i princìpi e criteri ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi prevista all'articolo 3:
a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca e allo sviluppo, alla formazione e all'innovazione, nonché la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse o altri ambiti e finalità del sostegno, in rapporto:
1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese;
2) al livello di complessità e alla dimensione dei progetti oggetto delle misure di incentivazione, avendo anche riguardo alla circostanza che i programmi di spesa proposti o effettuati dai soggetti beneficiari necessitino o meno di essere sottoposti a valutazioni istruttorie di carattere tecnico, economico e finanziario;
3) agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale e all'esigenza di sostenere uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne così come individuate dall'accordo di partenariato con la Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022;
4) alla capacità di coprire ambiti strategici dello sviluppo economico, quali l'efficientamento energetico e la transizione ecologica, la transizione digitale e l'innovazione tecnologica, la valorizzazione delle produzioni nazionali e del made in Italy o delle specificità territoriali, la competitività nei mercati esteri, l'attrazione di investimenti esteri, il sostegno all'imprenditoria giovanile, nonché all'imprenditoria femminile ai fini del perseguimento della parità di genere;
5) alle forme delle misure di incentivazione;
b) concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, mediante:
1) la selezione delle misure più idonee a costituire uno standard tipologico e a ricomprendere misure sia già esistenti che future e potenziali, tenendo conto anche dei risultati di attuazione e del riscontro in termini di adesione da parte delle imprese, nonché, ove disponibili, delle valutazioni di impatto delle misure stesse;
2) il riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione da ricondurre agli strumenti ai sensi del numero 1), provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni;
c) programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex ante, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli interventi di carattere emergenziale. Negli atti programmatici sono stabiliti, per il periodo di riferimento:
1) gli obiettivi strategici di sviluppo;
2) le tipologie di interventi da adottare in relazione agli obiettivi strategici;
3) il cronoprogramma di massima relativo all'attuazione degli obiettivi strategici;
4) il quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di stanziamento.
Articolo 5
(Coordinamento con gli incentivi regionali)
L’articolo 5 contiene i principi in materia di coordinamento con gli incentivi regionali, in relazione alla politica di coesione europea. Le norme adottate dal Governo nell’esercizio della delega, in riferimento alla programmazione degli incentivi, dovranno favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni e il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali; è inoltre necessario disciplinare le condizioni e le soluzioni di raccordo tra Stato e regioni in modo tale che i sistemi incentivanti siano complementari (e non sovrapposti) e coprire il massimo delle possibilità di incentivazione.
L’articolo 5, in particolare, dispone che al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, comprese quelle assegnate nell’ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti legislativi delegati:
· favoriscono la compartecipazione finanziaria delle regioni, nonché il coordinamento e l’integrazione con gli interventi regionali;
· individuano le condizioni e le soluzioni di raccordo affinché la programmazione regionale, compresa quella relativa ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE), possa tenere conto di quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarità di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva.
La norma prevede, inoltre, la possibilità della stipula di specifici accordi di programma tra Stato e regioni.
Si segnala che il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, ha recentemente presentato al Parlamento una Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale, nel quale sono evidenziate le criticità, in particolare per quanto riguarda l’attuazione finanziaria e la capacità di gestione. Al riguardo si segnala inoltre che il decreto-legge n. 13 del 2023 (in corso di conversione) prevede una riforma e un riassetto della struttura e del funzionamento della governance istituzionale delle politiche di coesione. Si segnala infine il dossier “La politica di coesione in Italia” del Servizio Studi della Camera.
Articolo 6
(Princìpi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi)
L’articolo 6 indica i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega prevista dal disegno di legge in esame per armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese nell’ambito di un organico «codice degli incentivi». Si prevede che, in attuazione della delega, siano definiti i contenuti minimi dei bandi, siano disciplinati i procedimenti amministrativi concernenti il riconoscimento degli incentivi alle imprese, siano rafforzate le attività di valutazione sull'efficacia degli interventi, siano implementate le soluzioni tecnologiche dirette a facilitare la conoscenza dell'offerta di incentivi, la pianificazione degli interventi e le attività di valutazione, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi e siano riconosciute premialità, ai fini del riconoscimento di incentivi, alle imprese che assumano persone con disabilità e valorizzino la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità.
L’armonizzazione della disciplina di carattere generale costituisce – si legge nella relazione illustrativa - la seconda direttrice della riforma delega, che affianca, quindi, quella volta alla razionalizzazione dell’offerta di incentivi secondo i criteri e i principi indicati all’articolo 4, alla cui scheda si rinvia.
L’articolo 6, comma 1, precisa che, nell’ambito del codice degli incentivi, il Governo provvede a:
- ridefinire i princìpi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili dai modelli agevolativi selezionati ai sensi dell’articolo 4;
Si ricorda che l’articolo 4, nell’indicare i principi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell’offerta di incentivi, prevede la concentrazione degli incentivi mediante la selezione, nell’ambito delle misure di incentivazione esistenti, di quelle idonee a costituire uno standard tipologico e a ricomprendere misure sia già esistenti che future e potenziali.
- a standardizzare la strumentazione tecnica funzionale.
A tal fine, il comma 1, alle lettere da a) ad h), indica i principi e i criteri direttivi che devono orientare l’esercizio della delega da parte del Governo.
La lettera a) prevede che, nell’ambito del codice degli incentivi, siano definiti i contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per l'attivazione delle misure di incentivazione alle imprese, inclusi:
- i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti,
- l'individuazione della base giuridica di riferimento,
- i profili procedurali per l'accesso e il mantenimento delle agevolazioni
- l'individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie,
- la disciplina del cumulo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea.
Sulla base di tale criterio, precisa la relazione illustrativa, potranno essere sistematizzate regole comuni sovente disperse in più fonti normative, anche in un’ottica ricognitiva – ad esempio in tema di motivi di esclusione delle imprese richiedenti, in modo non dissimile dalla disciplina degli appalti pubblici – ovvero potranno essere standardizzati alcuni contenuti minimi necessari, facilitando l’intervento pubblico e offrendo anche ai beneficiari un set uniforme e noto di riferimenti.
Dalla formulazione della disposizione può non risultare chiaro se l’individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie e la disciplina del cumulo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea debbano rientrare tra i contenuti minimi dei bandi che il codice deve prevedere o se debbano essere indicati nella disciplina generale contenuta nel codice. Si valuti l’opportunità di chiarire tale aspetto.
La lettera b) prevede che, nell’ambito del codice degli incentivi, si provveda alla revisione e all’aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l’erogazione di incentivi alle imprese.
La relazione illustrativa precisa che la revisione dei procedimenti amministrativi dovrà essere effettuata secondo principi di semplificazione declinati in relazione tanto agli oneri a carico dei beneficiari quanto in relazione ai soggetti concedenti. L’intervento comporterà la revisione della vigente disciplina dettata dal D.Lgs. n. 123/1998, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno alle imprese, che a tutt’oggi costituisce il testo cardine in tema di procedure agevolative. Si ritiene che il contemperamento tra esigente di astrazione dei procedimenti e di tecnicismo della materia imponga più rigide previsioni, peraltro alla luce delle soluzioni adottate dall’UE a garanzia del corretto esplicarsi dell’intervento pubblico in materia di aiuti di Stato.
Nel contesto di una revisione dei procedimenti amministrativi in oggetto, si prevede:
- la riduzione e la semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese beneficiarie;
- il contenimento, da parte dei soggetti competenti, dei tempi delle attività istruttori;
- la definizione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti;
Sul punto, si rammenta che le norme generali in materia di procedimenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990, all’articolo 6, comma 1, let. b), si limitano a prevedere che il responsabile del procedimento possa chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Le norme speciali di cui D.Lgs. n. 123/1998, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, all’articolo 9, prevedono che, in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi.
- l’aggiornamento dei criteri per la stipula delle convenzioni con soggetti esterni alle amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione, ai fini dello svolgimento delle attività inerenti alla loro attuazione nei confronti delle imprese, con fissazione di un tetto massimo per la remunerazione a valere sugli stanziamenti degli interventi medesimi;
L’articolo 3 del D.Lgs. n. 123/1998 attualmente prevede che, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possano essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività, selezionati tramite procedure di gara. Gli oneri derivanti dalle convenzioni in misura non superiore a quanto determinato in sede di aggiudicazione della gara sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono.
La relazione illustrativa chiarisce che, nell’ambito dell’aggiornamento dei criteri per la stipula delle convenzioni, è prevista la fissazione di un tetto massimo per la remunerazione a valere sugli stanziamenti dei medesimi interventi, con indicazione dei costi di gestione, da individuare in funzione dell’entità delle risorse disponibili in rapporto alle operazioni necessarie per l’attuazione delle misure, del grado di standardizzazione delle stesse, delle modalità di valutazione dei soggetti beneficiari nonché dei criteri di concessione del beneficio.
- l’armonizzazione e la semplificazione delle procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie;
Attualmente, la disciplina generale sui controlli nei confronti delle imprese beneficiarie è prevista all’articolo 8 del D.Lgs. n. 123/1998, che attribuisce al soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria competenza, la facoltà di disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.
- la definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente adeguati al nuovo contesto normativo di riferimento, nonché la ridefinizione degli oneri, anche accessori, conseguenti agli atti adottati nell'ambito dell'esercizio dei suddetti poteri di autotutela;
Sul punto, si rammenta che i poteri di autotutela disciplinati dalla legge n. 241/1990 prevedono disposizioni speciali per i provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici. Essi, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990, sono revocabili dall’amministrazione solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento e non a seguito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. In materia di annullabilità d’ufficio, il successivo articolo 21-nonies prevede un termine tassativo di dodici mesi per l’annullamento di tali provvedimenti. La disciplina speciale prevista dal D.Lgs. n. 123/1998, prevede la revoca, oltre che per l’assenza di requisiti o di documentazione incompleta o irregolare (vedi supra), anche qualora i beni acquistati con l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione o prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all’intervento.
- la valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti competenti per l'attuazione degli interventi di incentivazione, di strumenti digitali nei rapporti con le imprese beneficiarie e tra pubbliche amministrazioni, anche attraverso la messa a punto di piattaforme comuni operanti secondo logiche di servizio attivabili per la gestione di procedimenti agevolativi o fasi di procedimenti riferiti a diverse misure di incentivazione.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) prevede che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvenga esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottino e comunichino atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.
La lettera c) dispone che il Governo, nell’esercizio della delega, provveda al rafforzamento delle attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post sull'efficacia degli interventi di incentivazione definendo le pertinenti disposizioni applicabili agli interventi di maggiore rilevanza.
Le attività di valutazione dell’efficacia trovano, attualmente, una disciplina generale all’articolo 11 del D.Lgs. n. 123/1998. Ciascun soggetto competente provvede al monitoraggio degli interventi al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime e la capacità di perseguire i relativi obiettivi. Predispone, inoltre, annualmente, una relazione sullo stato di attuazione finanziario, sull’efficacia degli interventi, sull’eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore e sull’eventuale esigenza di nuovi interventi.
La relazione illustrativa precisa che l’attività di valutazione si ritiene debba essere svolta sulla base di un’attività amministrativa effettuata alla luce dei dati a disposizione degli Uffici dell’amministrazione competente, in modo funzionale al migliore orientamento dell’intervento pubblico in materia e della spesa pubblica dedicata.
La lettera d) prevede che, nell’ambito del Codice, si provveda alla implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale, dirette a facilitare la piena conoscenza dell'offerta di incentivi, nonché a fornire supporto alla pianificazione degli interventi, alle attività di valutazione di sull’efficacia degli interventi e al controllo e al monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e sugli aiuti concessi.
La relazione illustrativa sottolinea l’importanza di tale criterio, che si lega, da un lato, a tutti i precedenti ambiti di razionalizzazione, dall’altro ai principi trasversali di cui all’articolo 7, alla cui scheda si rinvia, che attraversano tutta la presente iniziativa, tanto con riferimento alle innovazioni mediate da delega legislativa quanto con riferimento a quelle direttamente applicabili.
La lettera e) prevede che la delega sia esercitata garantendo la conformità della normativa nazionale con quella europea in materia di aiuti di Stato (si rinvia, sul punto, al paragrafo introduttivo dedicato al quadro europeo della normativa unionale sugli aiuti di Stato).
La lettera f) dispone che, nell’ambito del Codice degli incentivi, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi pubblici.
Sul punto, si ricorda che il D.lgs. n. 123/1998 attualmente prevede, all’articolo 9, comma 5, che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del medesimo decreto e oggetto di revoca siano preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile (tra cui le retribuzioni e le provvigioni dovute a lavoratori e professionisti, nonché i crediti commerciali di coltivatori direttivi, imprese artigiane, cooperative e imprese fornitrici di lavoro temporaneo) e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.
La lettera g) prevede che, con i decreti legislativi di attuazione, siano riconosciute premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, assumano persone con disabilità.
Con riguardo alla citata legge n. 68/1999, si segnala che essa, all’articolo 3, comma 1, prevede che i datori di lavoro siano tenuti ad avere alle loro dipendenze persone disabili nella seguente misura: sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
La lettera h) prevede che, nell’ambito del Codice degli incentivi si riconoscano premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, anche per le imprese che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità.
Articolo 7
(Digitalizzazione, modernizzazione e sburocratizzazione
degli incentivi)
L’articolo 7 contiene norme per la valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», demandando al Ministero delle imprese e del made in Italy la possibilità di una loro implementazione (comma 1). Il Registro nazionale degli aiuti di Stato - dalla data di entrata in vigore della legge - assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle P.A. previsto dalla disciplina vigente. L’articolo reca poi talune semplificazioni dell’obbligo in capo alle imprese di pubblicazione delle erogazioni pubbliche a loro favore (comma 2). Prevede, altresì, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione sia assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle P.A. competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma Incentivi.gov.it., dovendosi dare indicazione in G.U. di avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati e sulle loro modifiche (comma 3). Inoltre, viene promossa la stipula di protocolli per il rilascio accelerato delle certificazioni attestanti i requisiti (anche fiscali) per l'accesso agli incentivi e di protocolli operativi per l'accelerazione, in via sperimentale, delle procedure di rilascio del documento unico di regolarità contributiva - DURC e della documentazione antimafia (comma 4).
Il comma 1, in attuazione del principio di digitalizzazione e semplicità delle procedure sancito quale criterio di delega all’articolo 2, comma 1, lett. f) del disegno di legge, per i profili specifici indicati ai fini della predisposizione di un codice degli incentivi, di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e d), demanda al Governo la valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it». Ai predetti fini, i citati strumenti possono essere implementati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, secondo quanto definito dai decreti legislativi delegati di cui all’articolo 3, al fine di offrire servizi che, oltre a supportare la fase attuativa, il monitoraggio e la valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualità dell’intervento pubblico sin dalla fase di progettazione, anche ricorrendo a soluzioni basate sull’intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità dell'intervento.
Quanto al registro nazionale aiuti di Stato, si rinvia all’apposito box ricostruttivo sulla disciplina degli aiuti di Stato, e, in particolare al capitolo 4 di tale box.
Quanto alla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», essa è stata costituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell’articolo 18-ter, comma 1, del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019). L’articolo 18-ter, ai commi 1-bis e 1-ter, come successivamente introdotti dall’articolo 39-bis, comma 1 del D.L. 76/2020 (L. n. 120/2020), dispone che la piattaforma debba promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, migliorarne la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione anche attraverso un accesso interattivo e di facile utilizzo che li indirizzi verso le misure più appropriate ed agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di concessione, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza (comma 1-bis). Una sezione della piattaforma è dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[18] ed è alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato (comma 1-ter). Le disposizioni attuative di tali previsioni sono contenute nel D.M. 30 settembre 2021.
Ai sensi del comma 2, ai fini dell'immediata semplificazione della disciplina vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, il Registro nazionale degli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle P.A. previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati dall'articolo 12 della L. n. 241/1990, con particolare riferimento agli obblighi previsti dagli articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013.
Quanto sopra disposto non si applica agli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto della speciale disciplina per essi prevista nell’ambito del citato Registro.
L’ultimo periodo del comma 2 interviene poi sulla disciplina, di cui alla legge sulla concorrenza 2017 (L. n. 124/2017, articolo 1, comma 125 e ss.), che impone alle imprese l’obbligo di pubblicare le erogazioni pubbliche a loro favore.
In particolare, il comma semplifica la norma che esenta le imprese da tale obbligo (comma 125-quinquies) qualora le erogazioni costituiscano aiuti di Stato - inclusi i de minimis - soggetti all’obbligo di registrazione presso il Registro nazionale aiuti di Stato, sopprimendo la condizione per cui l’esistenza di tali aiuti soggetti a registrazione deve essere comunque dichiarata dalle stesse imprese nella nota integrativa al bilancio o, in assenza, sul proprio sito internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
Obblighi in capo alle pubbliche amministrazioni
Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha riordinato in un unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni. Il Decreto consta di alcune disposizioni di carattere generale e di alcune disposizioni specifiche circa gli obblighi di trasparenza in capo alle p.a., distinti a seconda della tipologia di informazioni a cui si riferiscono, nonché il regime delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione del decreto, destinatarie dirette degli obblighi di pubblicazione ivi previsti sono – ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 1 - le amministrazioni elencate all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, ivi comprese le autorità portuali e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (art. 2-bis, co. 1, D.lgs. 33/2013)[19]. Per quanto qui rileva, l’articolo 26 del Decreto riguarda gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. L’articolo impone alle P.A. di pubblicare:
· gli atti con i quali sono determinati - ai sensi di quanto prescritto dall’articolo 12 della legge n. 241/1990 - i criteri e le modalità cui le stesse devono attenersi per la concessione de vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (comma 1).
· gli atti di concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro[20] (comma 2). Ai sensi dell’articolo 27, la pubblicazione deve comprendere necessariamente una serie di indicazioni, quali: a) il nome dell'impresa o dell'ente, i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. Le informazioni sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Ai sensi dell’articolo 26, la pubblicazione delle predette informazioni costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è anche rilevabile dal destinatario della concessione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione (comma 3).
L’articolo esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (comma 4).
Si rammenta che il citato articolo 12 della L. n. 241/1990, modificato dallo stesso D.lgs. n. 33/2013 (art. 52), dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi.
Obblighi in capo alle imprese, Onlus, associazioni e fondazioni
L’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto, a decorrere dal 2018, alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, ulteriori rispetto alle misure già previste dal D.lgs. n. 33/2013.
Tale disciplina è stata riformulata ad opera dell'art. 35, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che ha sostituito gli originari commi da 125 a 129, con gli attuali commi 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinquies, 125-sexies, 126, 127, 128 e 129[21].
Le norme citate obbligano, in primo luogo, le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni, le Onlus e fondazioni, nonché talune cooperative sociali[22] che svolgono attività a favore degli stranieri e imprese a pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le erogazioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e percepite nell’esercizio finanziario precedente (art. 1, comma 125).
Per le imprese, ugualmente destinatarie dell’obbligo di pubblicazione delle informazioni, è poi prevista una specifica disciplina circa tempi e modalità per l’espletamento di tale obbligo. In particolare, i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa - ex art. 2195 del codice civile - pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dai citati soggetti.
Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e ai soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa – piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e microimprese – la norma prevede che essi assolvano l’obbligo di pubblicazione, analogamente a quanto previsto per Onlus, associazioni e fondazioni, mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa (art. 1, comma 125-bis). L’inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche (di cui ai sopra commentati commi 125 e 125-bis), comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria [23]. Il termine di decorrenza dell’applicazione delle sanzioni - originariamente fissato al 1° gennaio 2020 – e via via differito, è dal 1° gennaio 2024 (cfr. D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023), cd. Mille proroghe, articolo 22-bis).
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNAS), la registrazione nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti sopra indicati, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nel RNAS nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza (comma 125-quinquies).
Ai sensi del comma 3, la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it.
Nella Gazzetta Ufficiale sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché avvisi sulle relative modificazioni.
Il comma 4, con il fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione degli incentivi, dispone che le amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione e quelle competenti al rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione degli incentivi promuovono la stipula di protocolli per il rilascio accelerato delle certificazioni, anche attraverso modalità di acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche quali quelle effettuate ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), D.P.R. 602/1973, articolo 48-bis.
Ai sensi dell’articolo 48-bis del TUIR, le amministrazioni pubbliche, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Quanto sopra non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca allargata (vale a dire, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, la confisca del denaro, dei beni o di altre utilità di cui il condannato per alcuni gravi reati non può giustificare la provenienza), ovvero che abbiano ottenuto dall’agente della riscossione la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo in base alla dichiarazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306) nonché ai risparmiatori che hanno accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori- FIR (di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
In via sperimentale, per le predette finalità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy definisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e di concerto con il Ministero dell'interno, protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio, rispettivamente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della documentazione antimafia di cui al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il DURC è il documento (richiedibile esclusivamente in via telematica) che attesta l’adempimento da parte delle imprese dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti. Il possesso di tale documento è necessario al fine di fruire dei benefici economici e normativi previsti dall’ordinamento. In particolare, il richiamato art. 1, c. 553, della L. 266/2005 condiziona al documento in questione l’accesso ai benefìci ed alle sovvenzioni dell’UE per la realizzazione di investimenti.
La documentazione antimafia è disciplinata dal Libro II del codice delle leggi antimafia (artt. 82-101).
Ai sensi dell’art. 83, comma 1, le amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società e le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o sevizi pubblici, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all’art. 67 del codice medesimo (quali concessioni di servizi pubblici o beni demaniali, iscrizioni negli elenchi di appaltatori o fornitori, licenze in materia di armi ed esplosivi) devono acquisire la documentazione antimafia.
Ai sensi dell’art. 84 la documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia.
La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una causa di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art.67 (vale a dire, l’applicazione di misure di prevenzione). Essa può essere sostituita dall’autocertificazione nei casi indicati dall’art. 89 (contratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti; provvedimenti di rinnovo; attività private che possono essere intraprese previa segnalazione di inizio attività o sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso).
L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una causa di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art.67 nonché nell’attestazione della sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa (desumibili anche da provvedimenti di condanna non definitivi).
L’informazione antimafia è richiesta per contratti o provvedimenti di valore: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; superiore a 150mila euro per la concessione di acque pubbliche o beni demaniali o contributi, finanziamenti o agevolazioni; superiore a 150mila euro per subcontratti, cessioni o cottimi.
Ai sensi dell’art. 85 la documentazione antimafia deve riferirsi al titolare e al direttore tecnico, nel caso di imprese individuali, al legale rappresentante delle associazioni di imprese e al legale rappresentante, agli amministratori, al socio unico o (nel caso di numero di soci pari o inferiori a quattro) al socio di maggioranza delle società di capitali, a tutti i soci delle società semplici, ai soci accomandatari delle società in accomandita semplice, ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali socie di società personali.
La documentazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica istituita presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 96. La banca dati, ai sensi dell’art. 97, può essere consultata dai soggetti indicati nell’art. 83, comma 1 (vedi sopra), dalle camere di commercio, dagli ordini professionali, dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Gli artt. 88 e 92 prevedono che il rilascio rispettivamente della comunicazione e delle informazioni antimafia liberatorie sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti autorizzati qualora non emerga la sussistenza di cause ostative. Qualora viceversa emergano cause ostative o il soggetto non sia censito, il prefetto procede alle conseguenti verifiche entro trenta giorni dalla consultazione (il termine, nel caso delle informazioni antimafia, è prorogabile di quarantacinque giorni mediante comunicazione del prefetto alle amministrazioni interessate).
Decorso il termine (o anche, in caso di urgenza, immediatamente, per quanto concerne le informazioni antimafia), le amministrazioni procedono in assenza della comunicazione o delle informazioni: in tal caso, i contributi, agevolazioni o erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva e le amministrazioni revocano le autorizzazioni e le concessioni e recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 8
(Disposizioni finanziarie)
L’articolo 8 autorizza una spesa pari a 500 mila euro per il 2023, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per lo svolgimento delle attività di studio, monitoraggio e valutazione dell’attuazione delle deleghe previste dal provvedimento, nonché per le attività di valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, previste dall’art. 7, comma 1. È indicata la corrispondente fonte di copertura.
In particolare, gli oneri indicati dal comma 1 sono ascrivibili:
- alle attività previste dall’articolo 7, comma 1, che prevede la valorizzazione e l’implementazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica “Incentivi.gov.it”, al fine di migliorare la qualità dell’intervento pubblico;
- alle attività di studio, monitoraggio e valutazione, funzionali all’attuazione delle deleghe previste dal disegno di legge in esame, per quanto concerne in particolare le valutazioni relative all’impatto delle principali misure di incentivazione oggetto di ricognizione e revisione.
Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy (comma 1).
Al riguardo, la Relazione tecnica giudica rilevante, in particolare, il monitoraggio del rispetto del principio di addizionalità, al fine di verificare l’effetto primario dell’incentivo ovvero l’avvio di investimenti che, senza lo strumento richiesto, non si sarebbero effettuati.
Per l’anno 2023 lo stanziamento di 500 mila euro sarà destinato per la quota di 300.000 euro all’attuazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica Incentivi.gov.it, e per la restante parte per le attività di studio, monitoraggio e valutazione funzionali all’attuazione delle deleghe. Per gli anni 2024 e 2025 lo stanziamento di 1 milione di euro annui sarà destinato interamente a queste ultime attività.
Si ricorda che il comma 391 della legge di bilancio per il 2023 ha stanziato 900.000 euro per la copertura dei costi di gestione e di manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma Incentivi.gov.it.
Lo stanziamento in esame, da quanto emerge dalla Relazione tecnica, è funzionale allo sviluppo di nuove funzionalità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma Incentivi.gov.it. Per quest’ultima si prevede, in particolare, l’attribuzione della funzione di pubblicità legale per la pubblicazione dei bandi.
Il comma 2 dispone, inoltre, che gli schemi di decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute del disegno di legge in esame siano corredati di relazioni tecniche che diano conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
Qualora uno o più decreti legislativi dovessero determinare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (in conformità a quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge di contabilità).
Articolo 9
(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)
L’articolo 9 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge delega in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Le disposizioni del provvedimento in esame, in sostanza, non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti.
Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale.
La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).
La presenza di tale clausola, tuttavia, non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale.
[1] La Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, prevista dall’articolo 1 della legge 266/97, è predisposta annualmente dal Ministero delle imprese e del made in Italy con l’obiettivo di fornire un’analisi complessiva dei principali risultati di attuazione del sistema nazionale di agevolazione al tessuto economico e produttivo.
[2] Il RNA, operativo a partire dal 12 agosto 2017, raccoglie in modo capillare le informazioni relative a tutti i tipi di aiuto di Stato, previsti dalla normativa europea, concessi dai soggetti gestori operanti sul territorio nazionale in tutti i settori dell’economia, fatta eccezione per il settore dell’Agricoltura e della Pesca. Sono oggetto di registrazione anche gli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo di imposta successivo a quello in corso per il beneficiario al 31 dicembre. La registrazione degli aiuti fiscali è stata avviata nel corso del 2020. Il RNA è stato ulteriormente implementato e reso interoperabile con altri sistemi informativi per le finalità di monitoraggio della Relazione a partire dall’anno in corso: per tal motivo l’analisi comprende, oltre agli aiuti di Stato anche i c.d. non aiuti, limitatamente a quelli diretti al sostegno delle attività economiche e produttive. Inoltre, l’operatività del Registro è stata interessata dalle nuove norme sugli aiuti di Stato introdotte in via straordinaria e temporanea per far fronte agli effetti economici della pandemia.
[3] L’Unione definisce come impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica (cfr. art. 1, della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003).
[4] Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, è stato autorizzato ad adottare una decisione abrogatrice la presente lettera.
[5] Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, della Riunione, di Saint Barthélemy, di Saint Martin, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie.
[6] Come evidenziato dalla Corte di giustizia, l'uso dei termini «anormalmente» e «grave» nell'articolo 107, par.3, lettera a), del TFUE dimostra che la deroga riguarda solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto a quella dell'Unione nel suo complesso (regioni NUTS2 con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore o pari al 75 % della media dell'UE-27) (in base alla media degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati Eurostat).
[7] Come evidenziato dalla Corte di giustizia, «la deroga di cui alla lettera c) consente lo sviluppo di determinate regioni, senza essere limitata dalle condizioni economiche contemplate dalla lettera a), purché gli aiuti che vi sono destinati» non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Questa disposizione attribuisce alla Commissione il potere di autorizzare sovvenzioni destinate a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale».
[8] Cfr. “Trattati dell’Unione Europea”, a cura di A. Tizzano, II ed. pag. 1156.
[9] Si rinvia al comunicato stampa della Commissione del 27 gennaio 2022.
[10] Per il settore dei trasporti e turismo, si rinvia alla pagina dedicata del sito istituzionale della commissione, ricordando in questa sede la Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (2014/C 99/03).
[11] Si rinvia più diffusamente alla pagina dedicata ai singoli settori del sito della Commissione e alla pagina dedicata a taluni specifici strumenti di aiuto.
[12] Si rinvia più diffusamente alla pagina dedicata del sito della Commissione.
[13] Ai sensi dell’articolo 109 del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può infatti stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell’obbligo di comunicazione (notifica) ex ante alla Commissione dell’aiuto da parte dello Stato membro, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.
[14] Circa il campo di applicazione cfr. in dettaglio, articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013.
[15] Con la Comunicazione del 2012 sulla Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE (COM/2012/0209 final), la Commissione europea ha avviato un complesso processo di riforma del sistema di controllo degli aiuti di Stato, rivedendo le regole applicabili al sostegno pubblico alle imprese e semplificando le relative procedure. Il pacchetto è stato avviato proprio in costanza della crisi economico finanziaria di quegli anni, e della correlata necessità di creare stimoli alla crescita, pur nel rispetto delle discipline di bilancio e del contestuale rafforzamento del sistema di sorveglianza economico finanziaria. Secondo la Commissione, un controllo più mirato e, al contempo, più incisivo (sugli aiuti, ndr) può incoraggiare la definizione di politiche che stimolano la crescita, sempre garantendo che le distorsioni della concorrenza rimangano limitate”. Il “pacchetto modernizzazione” relativo al periodo programmatorio 2014-2020 ha fatto leva su tale facoltà, estendendo l’ambito delle categorie di aiuti esentate dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione, con una maggiore responsabilizzazione degli Stati membri e l’accelerazione delle procedure. La logica del controllo mirato sugli aiuti per incoraggiare la definizione di politiche di stimolo alla crescita sembra in qualche modo continuare a caratterizzare il processo, in corso, di revisione della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Il 9 marzo 2023, la Commissione UE ha adottato una ulteriore modifica del GBER al fine di concedere agli Stati membri una maggiore flessibilità nel progettare e attuare direttamente misure di sostegno in settori fondamentali per la transizione verso la neutralità climatica e verso un'industria a zero emissioni, senza la previa approvazione della Commissione. La validità del regolamento generale di esenzione per categoria viene inoltre prorogata dal 2023 al 2026 (qui il comunicato stampa). Si rinvia, più diffusamente, al tema dell’attività parlamentare sugli aiuti di Stato e al dossier di documentazione predisposto congiuntamente dall'Ufficio Rapporti con l'Unione europea della Camera e dai Servizi Studi e degli Affari internazionali del Senato in vista delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sul Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2023.
[16] Viene specificato che gli aiuti di Stato oggetto di registrazione includono quelli per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico relativi a servizi di interesse economico generale.
[17] Nei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti deve essere dato atto dell’adempimento dell’obbligo e devono essere riportati i codici identificativi rilasciati dalla procedura informatica del Registro
[18] Ai sensi dell’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni del decreto legislativo 165/2001 continuano ad applicarsi anche al CONI.
[19] La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile: - ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 2 e 3 del D.lgs. - a) gli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) le società in controllo pubblico, escluse le quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; c) le associazioni, le fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500 mila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da PP.AA. e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da PP.AA.
[20] Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
[21] L’intervento di novella di cui al D.L. n. 34/2019 è stato adottato in ragione del fatto che la disciplina introdotta dalla citata L. n. 124/2017 non aveva trovato ancora applicazione, a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni, che non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo alle diverse categorie di soggetti chiamati al rispetto degli obblighi di trasparenza.
[22] Le cooperative sociali sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale (comma 125-sexies).
[23] La sanzione è pari «all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro», nonché la sanzione accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio agli eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni (di cui all’art. 1, co. 2 del D.lgs. n. 165/2001) che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi – dunque, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art. 2-bis del d.lgs. 33/2013) - dall'amministrazione vigilante o competente per materia.