Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Attività Produttive
Titolo: Legge di bilancio 2023 - Profili di interesse della X Commissione Attività produttive
Riferimenti: AC N.643-bis/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 9/0/X
Data: 02/12/2022
Organi della Camera: X Attività produttive

LEGGE DI

BILANCIO 2023

 

Profili di interesse della X Commissione Attività produttive

 

A.C. 643-bis

2 dicembre 2022

 

 

 

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Dossier n.18/0/10

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Attività produttive

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Progetti di legge n. 9/0/X

 

 

 

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

 

 

 

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NOTA

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è articolato in due parti:

§  la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza della X Commissione Attività produttive, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;

§  la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2023-2025 di competenza della X Commissione Attività produttive.

 

 

 

 

 

 

 


 

I N D I C E

 

1. La prima Sezione.. 3

§  Disciplina contabile. 3

§  Sintesi degli interventi di interesse e schede di lettura Sez. I 5

§  Articolo 2 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale) 13

§  Articolo 3 (Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023) 23

§  Articolo 4, comma 1 (Riduzione dell’imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023) 27

§  Articolo 4, comma 2 (Riduzione degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023) 29

§  Articolo 5 (Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas) 32

§  Articolo 6 (Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri -  attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR) 34

§  Articolo 7 (Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale) 41

§  Articolo 8 (Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali) 42

§  Articolo 9 (Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia) 44

§  Articolo 10 (Riduzione dei consumi di energia elettrica) 47

§  Articolo 11 (Estensione credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca) 49

§  Articolo 14 (Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande) 55

§  Articolo 15 (Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti) 57

§  Articolo 16 (Differimento delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax) 59

§  Articolo 28 (Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023) 61

§  Articolo 53 (Disposizioni in materia di pensione anticipata) 64

§  Articolo 69 (Mezzi di pagamento) 69

§  Articolo 70 (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo) 71

§  Articolo 71 (Sostenimento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it) 79

§  Articolo 72 (Proroga dell’operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI) 81

§  Articolo 73 (Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI) 85

§  Articolo 74 (Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy) 87

§  Articolo 75 (Garanzia a favore di progetti del Green New Deal) 89

§  Articolo 102 (Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento) 92

§  Articolo 103 (Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali) 94

§  Articolo 104 (Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo) 102

§  Articolo 105 (Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica) 105

§  Articolo 106 (Fondo per il turismo sostenibile) 109

§  Articolo 153, comma 1 (Spending review dei Ministeri) 113

2. La seconda Sezione.. 119

§  Disciplina contabile. 119

§  1. Stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy. 124

§  2. Stato di previsione del Ministero del turismo. 131

§  3. Stanziamenti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della Commissione. 136

 

 


1. La prima Sezione

Disciplina contabile

Dopo la riforma operata nel 2016, la legge di bilancio risulta costituita da un provvedimento unico, articolato in due sezioni.

La prima sezione (che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità) reca esclusivamente le misure normative tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento (NADEF). La seconda sezione (che assolve, nella sostanza, le funzioni dell’ex disegno di legge di bilancio) è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitano di innovazioni normative.

L’articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

-      la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,

-      le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;

-      le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

-      l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;

-      le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintesi degli interventi di interesse e schede di lettura
Sez.
I

 


Sintesi degli interventi di interesse: le politiche

Energia

Il disegno di legge di bilancio prevede numerosi interventi in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, prevalentemente contenuti nel Titolo II dell'articolato (articoli 2-11). Si tratta di misure finalizzate a contenere i costi dell'energia.

In questa sede si rileva che tra le disposizioni in materia di entrate di cui al Titolo III, capo I dell'articolato, l'articolo 28 istituisce un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori. Il contributo è determinato applicando un'aliquota del 50 per cento a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell'energia. Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e non è deducibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

 

Con riferimento alle misure del Titolo II, volte al contenimento dei costi energetici, si riconoscono anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel corso del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, e da ultimo estesi alle spese relative all'energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022 (articolo 2). 

Si tratta in particolare:

-      del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 45% (in luogo del 40%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di primo trimestre 2023;

-      del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 35% (in luogo del 30 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;

-      del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 45% per cento (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

-      del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

 

È confermato, per il I trimestre 2023, l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Per queste finalità, un importo pari a 963 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA entro il 28 febbraio 2023 (articolo 3).

Peraltro, quota parte degli oneri generali del sistema elettrico – quella afferente allo smantellamento delle centrali nucleari e alle relative misure di compensazione territoriale – è fiscalizzata in via strutturale, a decorrere dall'anno 2023 (articolo 6). Ciò significa che i predetti oneri afferenti al nucleare e alle relative misure di compensazione territoriale sono, a decorrere dall'anno 2023 non più riscossi dai fornitori in bolletta elettrica, bensì coperti a valere su specifiche risorse appostate a bilancio statale, indicate in 400 milioni annui dall'anno 2023. Questa specifica misura si muove in coerenza con la milestone 7 della Missione 1, Componente 2 (M1C2-7) del PNRR, la quale si prefigge, tra l'altro, l'eliminazione dell'obbligo per i fornitori di riscuotere (in bolletta) oneri "impropri", ossia non collegati al settore energetico. Si tratta di una prima attuazione. Entro il 30 settembre 2023 l'ARERA, infatti, formula proposte e relative stime per l'estensione della fiscalizzazione ad altre tipologie di oneri generali di sistema (impropri).

Il disegno di legge dispone poi l'estensione alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista, a seconda dei casi, dalla normativa vigente) e conferma, anche per il I trimestre 2023, la riduzione degli oneri generali nel settore del gas già disposta per il IV trimestre 2022. Per questa ultima finalità è autorizzata la spesa di 3.800 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1300 milioni entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento da 1200 milioni entro il 31 maggio 2023 (articolo 4). 

Si modificano i requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas riconosciuti ai clienti domestici economicamente svantaggiati, aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per l'anno 2023 e a tale fine si stanzia l'importo di 115 milioni per il 2023. Inoltre, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale sono rideterminate dall'ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas (articolo 5).

Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale (articolo 7).

Si autorizza per l'anno 2023 un contributo straordinario agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare, per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas (articolo 8).

Una specifica disposizione è volta a dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/1854, il quale ha disposto l'applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica da una serie di fonti, rinnovabili e non. Quanto agli impianti da fonti rinnovabili non rientranti già nell'ambito di applicazione del meccanismo di compensazione a due vie disposto con il D.L. n. 4/2022 (articolo 15-bis) e agli impianti alimentati da fonti non rinnovabili individuati dal Regolamento UE, si dispone l'applicazione di un meccanismo di compensazione a una via, in base al quale il Gestore dei servizi energetici-GSE calcola, relativamente all'energia immessa in rete, la differenza tra il tetto ai ricavi prestabilito e un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato. Nel caso la differenza sia negativa, il GSE procede a richiederne la restituzione (articolo 9).

Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/1854, è istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Terna S.p.A. su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La procedura ha l'obiettivo di selezionare i soggetti che assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023 (articolo 10).

L'articolo 11 riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agro meccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Misure fiscali

Tra le misure fiscali si segnala in questa sede:

-      la qualificazione come redditi da lavoro dipendente delle somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le cosiddette mance) nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive, sottoponendole a un'imposta sostituiva dell'Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%, individuandone inoltre il regime giuridico e l'ambito applicativo (articolo 14);

-      la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato (articolo 15)

-      il posticipo al 1° gennaio 2024 della decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020 (articolo 16).

-      innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1°gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro. Viene, altresì stabilito che per le cifre inferiori a sessanta euro nelle attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi non si applica l'obbligo accettare i pagamenti con carte di pagamento.

Misure in materia di occupazione

In tele ambito, si segnala l’introduzione in via sperimentale, di un'ulteriore fattispecie di pensionamento anticipato (Quota 103) alla quale si può accedere maturando, entro il 31 dicembre 2023, un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo. Nell’ambito del riassetto è prevista l’abrogazione del Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro dei dipendenti da piccole e medie imprese in crisi (articolo 53).

Misure per la crescita e gli investimenti

Il disegno di legge rifinanzia lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale; nonché per  40 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy può impartire ad INVITALIA, soggetto gestore, direttive specifiche per l'utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo (articolo 70).

Sono poi destinati 900 mila euro alla copertura dei costi di gestione e sviluppo del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it. L'obiettivo espresso della disposizione è quello di incrementare l'efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operatività degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli rivolti alla comunicazione delle iniziative (articolo 71).

Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, l'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, disposta dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 55 e 55-bis). Contestualmente, e a tale fine, rifinanzia il Fondo di 800 milioni di euro per l'anno 2023 (articolo 72).

Viene altresì prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) e al contempo ne aumenta l'importo massimo da 200.000 euro a 500.000 euro (articolo 73).

Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, dotandolo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni per il 2024. La finalità espressa del fondo è quella di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e accrescere l'eccellenza qualitativa del made in Italy. Ad uno o più decreti del Ministero delle imprese ed il made in Italy, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, è demandata la definizione dei settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo e il riparto delle risorse (articolo 74).

Inoltre, per l'anno 2023, l'importo delle risorse disponibili del Fondo Green New Deal (di cui all'articolo 1, comma 85 della legge di bilancio 2020) da destinare alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A per la realizzazione dei progetti economicamente sostenibili previsti dalla stessa legge di bilancio è fissato in misura pari a 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro (articolo 75).

Misure in materia di turismo

Gli interventi a favore del turismo prevedono la costituzione, presso il Ministero del turismo:

-      di un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni per l'anno 2024, di 70 milioni per l'anno 2025 e di 50 milioni per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti attività di risalita a fune e innevamento, con l'obiettivo di realizzare interventi di ammodernamento e manutenzione, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza. Tale misura mira altresì ad incentivare l'offerta turistica delle località montane (articolo 102);

-      di un Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (articolo 104);

-      di un Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro e 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale (articolo 105);

-      di un Fondo per il turismo sostenibile, la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni per gli anni 2024 e 2025. Il fondo è finalizzato a rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo, nonchè favorire la transizione ecologica, con azioni di promozione del turismo intermodale (articolo 106).

Il disegno di legge contiene poi delle disposizioni per il recupero di aiuti di stato COVID-19 corrisposti in eccedenza rispetto alla misura consentita ai sensi del Quadro europeo temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell' emergenza del COVID-19, cd. Temporary Framework COVID-19 (Sezione 3.1). Le misure legislative agevolative interessate dall'articolo sono state introdotte durante il periodo pandemico a sostegno delle imprese del settore turistico  In caso di superamento dei massimali previsti dal Temporary Framework, si prevede, in primis, un meccanismo volontaristico di restituzione da parte del beneficiario, comprensiva degli interessi. In caso di mancata restituzione volontaria, il corrispondente importo deve essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. In assenza di nuovi aiuti o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato. Non è prevista l'applicazione di sanzioni in caso di restituzione. Le disposizioni dell'articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 103).

Revisione della spesa pubblica

L’articolo 153, comma 1, prevede che le riduzioni di spesa dei Ministeri apportate con i commi da 2 a 14 dello stesso articolo concorrano, quale contributo dei Ministeri medesimi alla manovra di finanza pubblica, al conseguimento degli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, come definiti nel D.P.C.M. 4 novembre 2022.

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy è dunque coinvolto nelle riduzioni di spesa. Tali riduzioni incidono per esso, per il triennio di riferimento della manovra, per 12,7 milioni per l'anno 2023, per 19,4 milioni per l'anno 2024 e per 14,3 milioni per l’anno 2025. Anche il Ministero del turismo è coinvolto, con riduzioni che incidono per 3,2 milioni per il 2023 e 2,5 milioni per il 2024. Le riduzioni in questione, per entrambi i Ministeri, sono operate in Sezione II.


Articolo 2
(
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore
delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale
)

 

 

L’articolo 2 riconosce anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese, e da ultimo estesi alle spese relative all’energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022.

Si tratta in particolare:

§  del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 45% (in luogo del 40%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di primo trimestre 2023;

§  del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 35% (in luogo del 30 per cento) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;

§  del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 45% per cento (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

§  del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità, tra l’altro fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle predette agevolazioni con la circolare 13/E del 2022.

 

Credito d’imposta imprese energivore (comma 1)

Il comma 1 dell’articolo 1 riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017), a condizione che i relativi costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Per effetto delle norme in esame, l’ammontare dell’agevolazione è pari al 45 % delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Le disposizioni in commento, dunque, oltre a prorogare l’agevolazione, ne elevano la misura dal previgente 40 al 45%.

L’agevolazione è riconosciuta anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica; sempre in tale ipotesi, il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN, ovvero il prezzo di riferimento dell’energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica).

 

L’articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2022 ha concesso alle imprese "energivore" che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

L’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 17 del 2022 ha riconosciuto alle medesime imprese un analogo credito di imposta, originariamente pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 ha incrementato dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. L’articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 115 del 2022 ha prorogato l’agevolazione al 25 per cento anche nel terzo trimestre 2022. Successivamente l’agevolazione è stata estesa ai mesi di ottobre e novembre 2022 dal decreto-legge n. 144 del 2022 nella misura del 40 per cento e, infine, il decreto-legge n. 176 del 2022 l’ha estesa nella medesima misura del 40 per cento al mese di dicembre 2022.

 

Le imprese a forte consumo di energia elettrica sono identificate, in base alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, come quelle che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

§  operano nei settori dell’Allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);

§  operano nei settori dell’Allegato 5 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al valore medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato non inferiore al 20 per cento;

§  non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83 del 2012;

 

Di seguito si illustra l’andamento della misura del credito d’imposta in parola, come modificata nel tempo:

 

Destinatari

I trim. 2022
(DL 4/2022)

II trim. 2022
(DL 17 e 21/2022)

III trim. 2022
(DL 115/2022)

Ott. Nov. 2022
(DL 144/2022)

Dic. 2022
(DL 176 /2022)

I trim. 2023
(Art. 2, c. 1 DLB)

Imprese energivore

20%

25%*

25%

40%

40%

45%

 

*Il credito di imposta, originariamente fissato nella misura del 20 per cento per il secondo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 17 del 2022, è stato così rideterminato dal decreto-legge n. 21 del 2022.

Credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (comma 2)

Il comma 2 attribuisce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento (in luogo del previgente 30 per cento) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023. Tale acquisto va comprovato mediante le relative fatture. L’agevolazione è concessa qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

 

L’articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2022 ha concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari originariamente al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. L’articolo 2 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha elevato la misura del predetto credito innalzando dal 12 al 15 per cento l’importo della spesa agevolabile, riferita al secondo trimestre 2022. Come per le misure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l’agevolazione è stata estesa al terzo trimestre 2022 dall’articolo 6 del decreto-legge n. 115 del 2022.

L’articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 144 del 2022 ha riconosciuto l’agevolazione a un novero diverso e più ampio di imprese, e cioè quelle dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, altresì elevando l’agevolazione al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. L’agevolazione spetta, nella medesima misura del 40%, anche per il mese di dicembre 2022 (decreto-legge n. 176 del 2022).

Credito d’imposta per le imprese gasivore (comma 3)

Il comma 1 riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale (cd. gasivore), a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas medesimo, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento (in luogo della precedente misura del 40 per cento) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Viene definita “impresa a forte consumo di gas naturale” quella di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali operante in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 (comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2022).

 

L’articolo 15.1 del decreto-legge n. 4 del 2022 (introdotto dal decreto-legge n. 50 del 2022) ha riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta dalle imprese gasivore per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022. L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 ha riconosciuto alle cosiddette "gasivore", ad analoghe condizioni, un credito di imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. L’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022 ha poi incrementato dal 15 al 20 per cento la quota delle spese sostenute oggetto del contributo straordinario. L’articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha ulteriormente elevato dal 20 al 25 per cento la quota della spesa agevolabile sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. L’agevolazione è stata estesa, nella medesima misura del 25 per cento, anche ai costi sostenuti nel terzo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 115 del 2022 (aiuti-bis) e nei mesi di ottobre e novembre 2022, nella misura del 40 per cento, dal decreto-legge n. 144 del 2022. Da ultimo, il decreto-legge n. 176 del 2022 ha esteso l’agevolazione nella misura del 40 per cento al mese di dicembre 2022.

 

Le imprese a forte consumo di gas naturale sono identificate facendo riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021, come quelle che: a) operano nei settori elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto; b) che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3); e c) hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento di tale volume di gas naturale (indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. Per "periodo di riferimento" si intende, per l’anno di competenza “N” in cui si fruisce dell’agevolazione, il triennio che va da “N-4” a “N-2”, salvo che per le imprese di più recente costituzione. Al riguardo, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), è tenuta a costituire, in riferimento a ciascun anno di competenza, l’Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.

 

Di seguito si illustra l’andamento della misura del credito d’imposta in parola, come modificata nel tempo:

 

 

 

 

 

Destinatari

I trim 2022

(DL 50/2022 e 4/2022)

II trim 2022

(DL 21 e 50/2022)

III trim 2022
(DL 115/2022)

Ott. Nov. 2022

 (DL 144/2022)

Dic. 2022
(DL 176/2022)

I trim 2023

(Art. 2 c. 3
LDB 2023)

 

Imprese gasivore

10%

25%*

25%

40%

40%

45%

 

*Il credito di imposta, originariamente fissato nella misura del 15 per cento per il secondo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 17 del 2022, è stato poi rideterminato al 20 per cento dal decreto-legge n. 21 del 2022 e al 25 per cento dal decreto-legge n. 50 del 2022.

Credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale da parte di imprese non gasivore (comma 4)

Il comma 4 riconosce alle imprese diverse da quelle gasivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

L’articolo 4 del decreto-legge n. 21 del 2022 ha attribuito un credito di imposta, per l’acquisto del gas naturale, da riconoscersi alle imprese diverse da quelle gasivore, inizialmente in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. Il contributo è stato incrementato dal decreto-legge n. 50 del 2022, elevando dal 20 al 25 per cento la spesa oggetto di beneficio sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. La misura è stata prorogata al terzo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 115 del 2022 (articolo 6) per un ammontare pari al 25 per cento della spesa e ai mesi di ottobre e novembre 2022, nella misura del 40 per cento, dal decreto-legge n. 144 del 2022. La misura del 40 per cento è stata confermata dal decreto-legge n. 176 del 2022 anche per il mese di dicembre 2022.

 

Di seguito si illustra l’andamento della misura del credito d’imposta in parola, come modificata nel tempo:

 

 

v

II trim 2022

(DL 50/2022)

III trim 2022

(DL 115/2022)

Ott. Nov. 2022

(DL 144/2022)

Dic. 2022

(DL 176/2022)

I trim 2023

(Art. 2. c. 4
DLB 2023)

Imprese non gasivore

25%*

25%

40%

40%

45%*

 

*Il credito di imposta, originariamente fissato nella misura del 20 per cento per il secondo trimestre 2022 dal decreto-legge n.21 del 2022, è stato così rideterminato dal decreto-legge n. 50 del 2022.

Regime dei crediti d’imposta, cedibilità e controlli

Il comma 5 dell’articolo chiarisce che ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese non energivore e non gasivore, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre 2023.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

 

Il comma 6 dispone in ordine all’utilizzo dei crediti di imposta in commento chiarendo che il termine per il relativo utilizzo è fissato al 31 dicembre 2023.

Più in dettaglio, i crediti di imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Al riguardo, si ricorda che l’articolo 22 del decreto legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis) aveva modificato per l’anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34, elevandolo a 2 milioni di euro. Tale limite è stato reso strutturale dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 72 della legge n. 234 del 2021) a decorrere dal 2022. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le agevolazioni alle imprese, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a 250.000 euro.

Le agevolazioni non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

L’articolo 1, al comma 7, chiarisce che i crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal Testo Unico Bancario - TUB (articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo apposito (articolo 64 TUB) ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private - CAP, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Resta ferma l’applicazione dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020, in base al quale i soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione (rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del predetto d.lgs. n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

 

I contratti di cessione conclusi in violazione delle predette prescrizioni sono nulli.

 

In caso di cessione dei crediti d’imposta le imprese beneficiarie sono tenute a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta.

Inoltre il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

L’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 prevede che il responsabile del Centro di assistenza fiscale (CAF) rilasci un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile. Sono abilitati al rilascio del visto gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro (lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998), gli iscritti nel registro dei revisori legali e i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998), nonché i responsabili dei CAF.

 

Si demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998.

 

Oltre all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34 del 2020, già richiamate, si prevede l’applicazione di quelle recate dall’articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto legge, in quanto compatibili.

Il comma 4 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 dispone che, ai fini del controllo sulla cessione dei crediti d’imposta, si applichino le attribuzioni e i poteri di accertamento in tema di imposte sui redditi, posti in capo all’Amministrazione finanziaria dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973. Si chiarisce che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. L’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta negli ordinari termini di accertamento (per i crediti non spettanti: cinque anni dalla dichiarazione, ai sensi articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973; per i crediti inesistenti: otto anni dall’utilizzo del credito ai sensi dell’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto legge n. 185 del 2008).

Ai sensi del successivo comma 5, in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle entrate provvede a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante. Tale importo è maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (di cui all’ articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997).

Il comma 6 prevede infine che il recupero del predetto importo sia effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni. Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, l’applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 472 del 1997); rimane ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo maggiorato di sanzioni e interessi.

 

Le norme in esame richiamano, sostanzialmente, il regime di cedibilità dei crediti di imposta già previsto dai precedenti decreti-legge.

 

Il comma 8 affida al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta, ai fini del rispetto delle norme di contabilità pubblica.


 

Articolo 3
(Azzeramento
degli oneri generali di sistema
nel settore elettrico per il primo trimestre 2023
)

 

 

L’articolo 3 dispone che l’ARERA provveda ad annullare, per il I trimestre 2023 le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (comma 1).

Per le finalità di cui sopra, un importo pari a 963 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA entro il 28 febbraio 2023 (comma 2).

 

Si evidenzia che quota parte degli oneri generali del sistema elettrico – quella afferente allo smantellamento delle centrali nucleari e alle relative misure di compensazione territoriale – è fiscalizzata a decorrere dall’anno 2023, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6 del disegno di legge in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia. Ciò significa che i predetti oneri nucleari e relative misure di compensazione territoriale, a decorrere dall’anno 2023 non sono più riscossi dai fornitori in bolletta elettrica, bensì coperti a valere su risorse appostate a bilancio statale.

La relazione tecnica precisa dunque che, dalla stima degli oneri derivanti dall’articolo 3 qui in esame – il quale, in via transitoria, per il I trimestre 2023 dispone l’azzeramento delle (altre) aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico - sono detratti gli oneri coperti dalla fiscalizzazione disposta dall’articolo 6 del disegno di legge.

Tale stima non comprende inoltre gli oneri derivanti dall’ampliamento della platea di beneficiari del bonus sociale, disposto dall’articolo 5, comma 1, alla cui scheda di lettura si rinvia.

 

La spesa sostenuta da famiglie e imprese per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale è composta dalle seguenti voci di spesa indicate su tutte le bollette:

§  il costo della materia prima (spesa per la materia energia),

§  il costo dei servizi di rete (trasporto) e di misura (gestione del contatore),

§  gli oneri generali di sistema,

§  le imposte (accise ed IVA) (si rinvia ad ARERA, guida alle voci di spesa per la bolletta elettrica e del gas).

Gli oneri generali di sistema sono componenti della bolletta volte a finanziare obiettivi di interesse generale identificati da una serie di misure legislative. Tali obiettivi attengono precipuamente allo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. Accanto a questi obiettivi direttamente connessi al sistema energetico, nel corso degli anni, con tali componenti tariffarie, sono stati finanziati anche altri obiettivi, di politica sociale, come il bonus per le famiglie economicamente disagiate, o industriale, quali il sostegno alle imprese energivore, quali la copertura del regime tariffario speciale riconosciuto alla società RFI per i consumi di energia elettrica relativi ai servizi ferroviari su rete tradizionale (ARERA, Memoria 8 febbraio 2022).

Per quanto attiene al settore elettrico, gli oneri sono suddivisi in due raggruppamenti:

·       ASOS, principalmente finalizzata a finanziare gli incentivi alle fonti rinnovabili, e

·       ARIM, per altre finalità, quali la promozione dell'efficienza energetica, la messa in sicurezza del nucleare da parte di SOGIN S.p.a, le compensazioni alle imprese elettriche minori, i regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario (RFI), il bonus elettrico, misure di compensazione teritoriale, il sostegno alla ricerca di sistema (si rinvia più nel dettaglio ad ARERA, sito istituzionale, pagina dedicata agli oneri di sistema, e alla Memoria presentata l’8 febbraio 2022 in occasione dell’audizione svolta dall’autorità presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti)[1].

Il settore elettrico è quello in cui gli oneri di sistema hanno il maggior peso: nel II trimestre 2021, ultimo trimestre prima della crisi dei prezzi, tali oneri gravavano sulla bolletta del cliente domestico tipo servito in regime di maggiore tutela per più del 20% della spesa annua

Dunque, per far fronte a all’aumento dei prezzi energetici, la componente tariffaria relativa degli oneri di sistema elettrico è stata dapprima ridotta e poi del tutto azzerata.

Nella sostanza, per calmierare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, il peso di tali oneri è stato spostato a carico delle finanze pubbliche, anziché a carico dell'utente che lo pagava attraverso le bollette.

In particolare, sia per il I che per il II, il III e il IV trimestre 2022, vi è stato un annullamento delle componenti tariffarie ASOS e ARIM per tutte le utenze elettriche.

La Tabella che segue sistematizza gli interventi sugli oneri generali di sistema elettrico, con indicazione dei destinatari e del periodo di riferimento. La Tabella è stata redatta sulla base dei testi normativi e delle informazioni attuative fornite da ARERA (cfr. Memoria 8 febbraio 2022 e Relazione 212/2022/I/com).

ntervento legislativo

Art/co

Risorse statali

Contenuto

Trimestre di riferimento

Settore
di riferimento

Delibera ARERA
attuativa

D.L. n. 73/2021
(
conv. con mod. in L. n. 106/2021)

Art. 5-bis

1.200

Dimezzamento livello ASOS per tutte le utenze elettriche

III 2021
(luglio-settembre)

elettrico

278/2021/Com

D.L. n. 130/2021 (**)
(conv. con mod. in L. n. 171/2021)

Art. 1,
co.1

1.200

Dimezzamento livello ASOS per tutte le utenze elettriche

(proroga)

IV 2021
(ottobre-
dicembre)

elettrico

396/2021R/Com

D.L. n. 130/2021 (**)
(conv. con mod. in L. n. 171/2021)

Art. 1,
co.2

800

Annullamento ASOS e ARIM per utenze domestiche (DOM) e per utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (BTAU 1-5)

IV 2021
(ottobre-
dicembre)

elettrico

396/2021R/Com

L. n. 234/2021
Legge di bilancio 2022

Art. 1 co. 503
-505

1800

Dimezzamento livello ASOS per tutte le utenze elettriche (c.503)

Annullamento ASOS e ARIM per utenze domestiche (DOM) e per utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW BTAU 1-5 (c.504)

(proroga)

I 2022
(gennaio-marzo)

elettrico

635/2021R/Com

D.L. n. 4/2022
(conv. con mod. in L. n. 25/2022)

Art.14

1200

Annullamento oneri generali per le utenze con potenza pari o superiore a 16,5 kW, anche in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

I 2022
(gennaio
marzo)

elettrico

35/2022/R/eel

D.L. n. 17/2022
(conv. con mod. in L. n. 34/2022)

Art. 1

3.000

Annullamento ASOS e ARIM per utenze domestiche (DOM) e per utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (BTAU 1-5), nonché per utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

(proroga)

II 2022
(aprile-giugno)

elettrico

141/2022/R/Com

D.L. n. 80/2022
(trasposto, in sede di conversione, nel D.L. n. 50/2022)

Art. 1, co.
1-2

1.915

Annullamento ASOS e ARIM per utenze domestiche (DOM) e per utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (BTAU 1-5), nonché per utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

(proroga)

III 2022
(luglio-settembre)

elettrico

295/2022/R/com

D.L. n. 115/2022
(conv. con mod. in L. n. 142/2022)

Art. 4

1.100

Annullamento ASOS e ARIM per utenze domestiche (DOM) e per utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (BTAU 1-5), nonché per utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

(proroga)

IV 2022
(ottobre-dicembre)

elettrico

462/2022/R/com

 


 

Articolo 4, comma 1
(Riduzione dell’imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023)

 

 

L'articolo 4, comma 1 dispone l'estensione alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente.

 

In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame prevede che, in deroga a quanto previsto dal d.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

 

Si rammenta che l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 stabilisce che il gas naturale, destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio. L'allegato I citato individua i seguenti usi di gas naturale (oltre alle relative aliquote vigenti): per autotrazione, per combustione per usi industriali, per combustione per usi civili a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda b) per usi di riscaldamento individuale c) per altri usi civili, per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica.

In base alla normativa in vigore dal 1° gennaio 2008, l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili è determinata sulla base di scaglioni di consumo. In particolare, l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 26 del 2007, armonizzando le disposizioni IVA con quelle previste in materia di accise, ha modificato il n. 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento per la somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui (riferiti all’anno solare). Per i consumi per uso civile, eccedenti il predetto limite, si applica l’aliquota del 22 per cento.

I consumi di gas metano per uso industriale sono ordinariamente assoggettati all’aliquota IVA del 22 per cento, ad eccezione di quanto previsto dal n. 103) della Tabella A, parte III, allegata al medesimo decreto n. 633 del 1972, che assoggetta all’aliquota IVA del 10 per cento le somministrazioni per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili.

L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguarda, pertanto, sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento sia a quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento. La riduzione di aliquota si applica in via temporanea, limitatamente alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per suddetti consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

 

Come ricordato nella relazione illustrativa, la misura era inizialmente stata introdotta dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 130 n. 2021, per contenere gli effetti dell’aumento del prezzo del gas metano sui consumi, stimati o effettivi, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. La riduzione dell’aliquota IVA è già stata estesa, dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 506, della legge n. 234 del 2021), ai consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, ai consumi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, dall’articolo 2 del decreto-legge n. 80 del 2022, ai consumi relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 e dall’articolo 5 del decreto-legge n. 115 del 2022, ai consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

 

Nella relazione tecnica, il Governo stima una perdita di gettito complessiva attribuibile alla disposizione di cui al comma 1 pari a circa 834 milioni di euro per l'anno 2023.


 

Articolo 4, comma 2
(Riduzione
degli oneri generali nel settore del gas
per il primo trimestre 2023
)

 

 

L’articolo 4, comma 2, al fine di contenere per il I trimestre del 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, dispone che l’ARERA mantenga inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel quarto trimestre del 2022. Per queste finalità è autorizzata la spesa di 3.800 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1300 milioni entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento da 1200 milioni entro il 31 maggio 2023.

 

L’articolo 4, al comma 2 autorizza la spesa di 3.800 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1300 milioni entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento da 1200 milioni entro il 31 maggio 2023, per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi del gas sulle tariffe a carico degli utenti relative al I trimestre dell’anno 2023.

In particolare, si dispone che l’ARERA mantenga inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel quarto trimestre del 2022.

 

Dal III trimestre 2022, l’aliquota degli oneri generali di sistema per il settore gas, che la disposizione in commento intende confermare per il I trimestre 2023, è pari a -33,32 c€/mc, per una famiglia con un consumo annuale di 1.400 m³, in c€/m³.

 

La spesa sostenuta da famiglie e imprese per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale è composta dalle seguenti voci di spesa indicate su tutte le bollette:

·       il costo della materia prima (spesa per la materia energia),

·       il costo dei servizi di rete (trasporto) e di misura (gestione del contatore),

·       gli oneri generali di sistema,

·       le imposte (accise ed IVA) (si rinvia ad ARERA, guida alle voci di spesa per la bolletta elettrica e del gas).

Per quanto riguarda il settore gas, le componenti tariffarie degli oneri generali di sistema sono quattro:

·       RE/REt che raccolgono il gettito tariffario necessario alla promozione dell'efficienza energetica per il settore (certificati bianchi)

·       GS/GSt che raccolgono il gettito tariffario necessario al bonus sociale per il settore gas

·       UG2 che compensa i costi di commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale degli esercenti i servizi di tutela (QVD) tenendo conto dell'obiettivo di contenimento della spesa dei clienti finali con bassi consumi

·       UG3/UG3t che servono alla copertura degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici per alcuni interventi di interruzione della fornitura gas, nonché dei meccanismi di reintegrazione gli oneri relativi alla morosità dei clienti finali (si rinvia ad ARERA, Relazione 212/2022/I/com sull'utilizzo delle risorse rese disponibili dal Bilancio dello Stato per la riduzione degli oneri generali di sistema e il rafforzamento dei bonus sociali a partire dal luglio 2021 (la cui presentazione è stata prevista dall'articolo 2-bis del D.L. n. 17/2022, conv. con modificazioni in L. n. 34/2022).

Per contrastare gli aumenti dell’energia, sia per il I che per il II, il III e il IV trimestre 2022, è stato disposto l'azzeramento delle componenti tariffarie RE/REt, GS/GSt e UG3/UG3t per tutte le utenze gas. Quanto alla componente UG2 gas, questa è stata ridotta nell'anno 2022 da ARERA – attraverso l'utilizzo delle giacenze CSEA - con la deliberazione 148/2022/R/gas, a vantaggio di tutti gli utenti in fascia di consumi fino a 5.000 metri cubi di gas all'anno. Il decreto legge n. 80/2022 ha disposto, per essi, una ulteriore riduzione della componente UG2 nel III trimestre, confermata anche per il IV trimestre in attuazione del decreto-legge n. 115/2022.

 

 

Intervento legislativo

Art/co

Risorse statali

Contenuto

Trimestre di riferimento

Settore
di riferimento

Delibera ARERA
attuativa

D.L. n. 130/2021 (**)
(conv. con mod. in L. n. 171/2021)

Art. 2, co.2

480

annullamento componenti RE/REt, GS/GSt e UG3/UG3t per tutte le utenze

IV 2021
(ottobre-
dicembre)

gas

396/2021R/Com

401/2021/R/gas

L. n. 234/2021
Legge di bilancio 2022

Art. 1
co. 507

480

annullamento componenti RE/REt, GS/GSt e UG3/UG3t per tutte le utenze del gas.

(proroga)

I 2022
(gennaio-marzo)

gas

635/2021R/Com

637/2021R/Com

D.L. n. 17/2022
(conv. con mod. in L. n. 34/2022)

Art. 2,
co. 3-4

250

Annullamento componenti RE/REt, GS/GSt e UG3/UG3t*** per tutte le utenze del gas.

(proroga)

II 2022
(aprile-giugno)

gas

141/2022/R/com

D.L. n. 80/2022
(trasposto, in sede di conversione, nel D.L. n. 50/2022)

Art. 2,
co. 3

292

Annullamento componenti RE/REt, GS/GSt e UG3/UG3t***per tutte le utenze del gas.

(proroga)

III 2022
(luglio-settembre)

gas

295/2022/R/com

D.L. n. 80/2022
(trasposto, in sede di conversione, nel D.L. n. 50/2022)

Art. 2,
co. 5

240

Ulteriore riduzione della componente UG2 a vantaggio dei clienti con consumi fino a 5.000 metri cubi di gas,  rispetto a quanto già disposto da ARERA con la deliberazione 148/2022/R/gas***

III 2022
(luglio-settembre)

gas

295/2022/R/com

D.L. n. 115/2022
(conv. con mod. in L. n. 142/2022)

Art.5,
co. 3

1.820

Mantenimento annullamento componenti RE/REt, GS/GSt e UG3/UG3t***per tutte le utenze del gas e conferma riduzione componente UG2 a vantaggio dei clienti con consumi fino a 5.000 metri cubi di gas come nel III trim

(proroga)

IV 2022
(ottobre-dicembre)

gas

462/2022/R/com

 


 

Articolo 5
(Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas)

 

 

L’articolo 5 modifica i requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per l'anno 2023 con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati. L'articolo prevede inoltre che, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale sino rideterminate dall'ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas.

 

I bonus sociali elettrico e del gas sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Sono stati gradualmente introdotti nel corso degli anni dalla legislazione e successivamente attuati con provvedimenti di regolazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Per quanto riguarda la disciplina dei bonus sociali, si ricorda che l'articolo 1, comma 375, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), ha affidato ad un decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, il compito di definire i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate per l’energia elettrica ai clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate. Sulla base di tale disposizione è intervenuto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, citato dalla norma in esame. Lo stesso decreto disciplina anche i criteri per individuare i clienti aventi diritto alle tariffe agevolate per gravi condizione di salute.

L'articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 185 del 2008, a sua volta citato dalla disposizione in esame, ha esteso il diritto alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007 anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.

La medesima disposizione ha altresì disposto che ai clienti aventi diritto alle forniture elettriche agevolate spetti anche una compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.

L’articolo 5, comma 7, del decreto legge n. 4 del 2019 ha accordato la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica anche ai beneficiari del reddito o della pensione di cittadinanza.

Si ricorda che in base all’articolo 57-bis, comma 5, del decreto legge n. 124 del 2019, i bonus sociali per disagio economico, compreso quello elettrico, sono riconosciuti automaticamente ai cittadini e nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che sia necessario presentare domanda.

Il potenziamento del bonus applicato ai clienti domestici del settore elettrico e del gas naturale in condizione economicamente svantaggiata ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute era stato oggetto dell'articolo 1, comma 508 della legge n. 324 del 2021 (legge di bilancio 2022).

 

Il comma 1 dell'articolo in esame, ai fini del potenziamento del bonus sociale nel settore elettrico e in quello del gas, l'articolo in esame modifica i requisiti di accesso ai medesimi bonus, aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di accesso alle agevolazioni per l'anno 2023 () con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati.

 

Il comma 2 prevede che, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas.

 

L'ARERA delibera con l'obiettivo conseguire risparmi più elevati per le famiglie il cui valore di ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas sia quello fissato secondo l’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall’ARERA in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, del medesimo decreto (valore pari a pari a 8.265 euro).

 

Il comma 3 prevede, infine, il trasferimento di un importo pari a 2.515 milioni di euro alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023, per le finalità di cui all'articolo in esame.


 

Articolo 6
(
Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri -
attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR
)

 

 

L’articolo 6 – in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (M1C2-7) – dispone la fiscalizzazione degli oneri generali di sistema afferenti al nucleare e alle connesse misure di compensazione territoriale. Tali oneri non sono dunque più assoggettati all’obbligo di riscossione da parte dei fornitori (attraverso la componente tariffaria A2RIM e AmctRIM della bolletta elettrica) (comma 1). A decorrere dall’anno 2023, quindi, le relative misure (afferenti al nucleare e alla compensazione territoriale) sono adottate nel limite di spesa (fissato dal comma 3) di 400 milioni di euro annui, di cui 15 milioni destinati alle misure di compensazione territoriale, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA entro il 28 febbraio di ogni anno.

Ogni anno, entro il 30 giugno, l’ARERA, nello svolgimento delle attività connesse al decomissioning, comunica al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica l’aggiornamento del piano delle attività anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie (comma 1).

Contestualmente, sono abrogate talune disposizioni legislative, di cui alle leggi finanziarie 2005 e 2006, che prevedono che una parte del gettito derivante dagli oneri nucleari riscossi dai fornitori sia annualmente versato al bilancio statale a compensazione di interventi ivi previsti (comma 2).

Entro il 30 settembre 2023 l’ARERA formula proposte e relative stime per l’estensione della fiscalizzazione ad altre tipologie di oneri generali di sistema (comma 4).

 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (M1C2-7), nell’ambito della Riforma 2[2]- si prefigge di garantire la diffusione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell’elettricità, con l’adozione, entro il quarto trimestre 2022 (milestone T4 2022), di una serie di misure, tra le quali l’eliminazione dell’obbligo per i fornitori[3] di riscuotere (in bolletta) oneri “impropri”, ossia non collegati al settore energetico. L’impegno assunto in sede di PNRR risponde anche ad una serie di osservazioni e rilievi espressi sia dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM, cfr. Segnalazione AS1730 del 19 marzo 2021) sia dall’Autorità per l’energia le reti e l’ambiente (ARERA, cfr., Memoria 8 febbraio 2022) circa la necessità di eliminare il peso improprio degli oneri sulla filiera elettrica.

Gli “oneri generali di sistema” sono componenti della bolletta volti a finanziare obiettivi di interesse generale identificati da una serie di misure legislative.

Al riguardo, come evidenziato da ARERA, nel corso degli anni si è assistito a notevoli mutamenti in relazione al dimensionamento di tali oneri, con particolare riguardo al settore elettrico. Da un lato, la necessità di gettito per le diverse finalità di incentivi è andata progressivamente aumentando, soprattutto in relazione al crescente sostegno dato alle fonti rinnovabili (componente tariffaria ASOS della bolletta elettrica), in considerazione dello sviluppo di tali fonti. Dall’altro, la voce “oneri generali” è andata a finanziare anche obiettivi di interesse generale non direttamente connessi al sistema energetico, per esempio di politica sociale o industriale, determinando un’incidenza via via maggiore sulla bolletta di famiglie e imprese. Col passare del tempo, dunque, la voce oneri generali di sistema ha assunto un’incidenza sempre maggiore nella bolletta. Nel II trimestre 2021, ultimo trimestre prima degli interventi legislativi di riduzione per far fronte all’aumento dei costi dell’energia, gli oneri generali di sistema gravavano sulla bolletta del cliente domestico tipo servito in regime di maggior tutela per più del 20% della spesa annua[4].

Questo peso considerevole – secondo l’ARERA e l’AGCM – è suscettibile di incidere anche sul processo di liberalizzazione del mercato della vendita al dettaglio, poiché riduce la capacità di scelta e la comprensione delle offerte da parte dei clienti finali[5].

Le Autorità hanno dunque sottolineato la necessità di eliminare dalla bolletta gli oneri non strettamente afferenti al sistema energetico – quali bonus sociali, sostegno alle imprese energivore, regime tariffario speciale riconosciuto alla società RFI, costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse - con una copertura degli stessi mediante trasferimenti dal bilancio dello Stato, finanziati attraverso la stabile destinazione del gettito delle aste per l’assegnazione delle quote di emissione di CO2.

In particolare, l’AGCM ha evidenziato la necessità di iniziare eliminando le componenti relative alla copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse (componente tariffaria A2RIM della bolletta, nonché componente AmctRIM di cui si darà approfonditamente conto infra) – oggetto dell’intervento qui in esame - nonché la copertura del regime tariffario speciale riconosciuto alla società RFI per i consumi di energia elettrica relativi ai servizi ferroviari su rete tradizionale (componente tariffaria A4RIM).

 

Segnatamente, ai sensi del comma 1, in prima attuazione, in coerenza con la milestone 7 della Missione 1, componente 2 (M1C2-7), gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale - di cui, rispettivamente, all’articolo 42 e all’articolo 51 dell’Allegato A della deliberazione ARERA n. 231/2021/R/eel – non sono più soggetti all’obbligo, da parte dei fornitori, di riscossione.

A decorrere dall’anno 2023, le relative misure sono adottate nel limite delle risorse di cui al comma 3, il quale stanzia 400 milioni di euro annui (cfr. infra).

Si rileva l’opportunità, in conseguenza del trasferimento “a regime” a carico del bilancio statale degli oneri inerenti il nucleare, di abrogare l’articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, la quale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 11 del D.Lgs. n. 79/1999 comprendano i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare, alle attività derivanti dagli obblighi di cui all'Accordo transattivo tra il Governo italiano e la Comunità europea dell'energia atomica stipulato a Roma e Bruxelles il 27 novembre 2009 ed alle attività connesse e conseguenti.

 

Il D.Lgs. 79/19999 – all'articolo 3, comma 11- ha istituito gli oneri generali del sistema elettrico come “maggiorazioni” dei corrispettivi del servizio di trasporto di energia elettrica pagati in bolletta. Questo significa che i fornitori (ossia i venditori) fatturano e riscuotono dai propri clienti finali gli oneri generali, con le altre voci che compongono la bolletta. I fornitori, a loro volta, pagano gli oneri generali ai distributori nelle fatture del servizio di trasporto. I distributori, quindi, ai sensi di quanto previsto nell’articolo 36 del “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica”, approvato con la deliberazione ARERA n. 231/2021/R/eel, versano, con cadenza mensile, il gettito degli oneri generali (componente ASOS e ARIM della bolletta) in appositi conti presso la Cassa per i servizi energetico ambientali CSEA, la quale li destina alle diverse finalità definite dalla legge[6]. I conti aperti presso CSEA sono molteplici e indicati nell’articolo 41 del Testo integrato. La molteplicità dei conti è dovuta al fatto che, come sopra illustrato, sono molteplici le finalità per le quali sono riscossi gli oneri generali di sistema. A tale fine, le componenti ASOS e ARIM sono suddivise al loro interno in diverse sotto componenti, dette elementi. Ciascuno dei quali è destinato a finanziare ciascuna delle predette finalità. Per quanto qui interessa, l’elemento A2RIM[7] della componente tariffaria ARIM alimenta il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, che viene utilizzato, previa autorizzazione dell’ARERA, per la copertura dei costi connessi alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e di chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 25/2003[8]. Si evidenzia che predetti costi, ai sensi di quest’ultima norma, costituiscono oneri generali del sistema elettrico.

Invece, l’elemento AmctRIM [9]della componente tariffaria ARIM alimenta il conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale disciplinato dall’articolo 51, che viene utilizzato per la copertura degli oneri derivanti dalle misure di compensazione territoriale nei siti su cui insistono gli impianti nucleari (e, dopo lo smantellamento definitivo il deposito nazionale), di cui all’articolo 4, comma 1-bis, del decreto legge n. 314/2003 (L. n. 368/2003), nonché degli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 298, della legge finanziaria 2005 di cui subito infra si dirà.

 

Il comma 1 dispone che entro il 30 giugno di ogni anno, l’ARERA, nell’esercizio delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività connesse al decomissioning delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, comunica al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica l’aggiornamento del piano delle attività anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie.

 

Il comma 2 dispone l’abrogazione di due norme - comma 298 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005 (L. n. 311/2004) e comma 493 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 (L. n. 266/2005) - che dispongono il versamento all’entrata del bilancio statale di quota parte del gettito derivante dalla componente tariffaria afferente agli oneri generali per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e alle misure di compensazione territoriale per i relativi siti interessati (si tratta della sotto componente tariffaria A2RIM  e della sotto componente AmctRIM ).

Ai sensi dell’articolo 1, comma 298, della legge finanziaria 2005 (L. n. 311/2004), a decorrere dal 1º gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota[10] della componente della tariffa elettrica (sotto componente AmctRIM, denominata fino all’anno 2017 componente tariffaria MCT) di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del D.L. n. 314/2003 (L. n. 368/2003) destinata a favore dei siti che ospitano gli impianti nucleari fino al definitivo smantellamento delle centrali nucleari e, dopo il loro smantellamento, a favore del territorio che ospita il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla sotto componente tariffaria A2RIM (fino al 2017 denominata componente A2) sul prezzo dell'energia elettrica.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 493 della legge finanziaria 2006 (L. n. 266/2005), fatto salvo quanto disposto dal citato articolo 1, comma 298, L. n. n. 311/2004, a decorrere dall'anno 2006, sono assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti della sotto componente tariffaria A2RIM (la ex componente A2) sul prezzo dell'energia elettrica.

 

Per le finalità di cui al comma 1, il successivo comma 3 autorizza la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misure di compensazione territoriale per i siti interessati dagli impianti nucleari e, successivamente allo smantellamento, interessati dal deposito nazionale (di cui all’articolo 4, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2003).

Le risorse sono trasferite alla CSEA entro il 28 febbraio di ciascun anno.

 

Infine, ai sensi del comma 4, entro il 30 settembre 2023, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA formula proposte e relative stime per l’estensione della fiscalizzazione ad altre tipologie di oneri generali di sistema.

 

La spesa sostenuta da famiglie e imprese per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale è composta dalle seguenti voci di spesa indicate su tutte le bollette:

il costo della materia prima (spesa per la materia energia),

il costo dei servizi di rete (trasporto) e di misura (gestione del contatore),

gli oneri generali di sistema,

le imposte (accise ed IVA) (si rinvia ad ARERA, guida alle voci di spesa per la bolletta elettrica e del gas).

Gli oneri generali di sistema sono componenti della bolletta volte a finanziare obiettivi di interesse generale identificati da una serie di misure legislative.

Nel dettaglio, gli oneri generali di sistema del settore elettrico sono suddivisi in due raggruppamenti:

·       ASOS, essenzialmente finalizzata a finanziare gli incentivi alle fonti rinnovabili. La ASOS è composta dai seguenti elementi:

-      A3*SOS a copertura dei costi per il sostegno delle fonti rinnovabili, corrispondente approssimativamente alla componente A3 applicata fino al 31 dicembre 2017;

-      AESOS a copertura degli oneri derivanti dallo sconto praticato sull’elemento A3*SOS (applicazione in misura ridotta) alle imprese a forte consumo di energia elettrica. Tale sconto agli energivori è dunque compensato con l’elemento AESOS imposto agli utenti non energivori (clienti finali, persone fisiche ed imprese che non sono a forte consumo di energia elettrica). Corrisponde alla componente tariffaria AE applicata fino al 31 dicembre 2017;

-      A91/14SOS per la riduzione dell'elemento A3*SOS . Si tratta di un elemento negativo, nel senso che produce un effetto di sconto sulle categorie individuate dall'art.23 del DL 91/14 (clienti in media e bassa tensione) applicato ai punti di prelievo di media tensione e di bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica. Gli effetti di riduzione del cd. "spalma incentivi fotovoltaico" di cui alla medesima legge sono in sostanza inclusi in questa componente negativa[11].

·       ARIM, composta dai seguenti elementi

-       A2RIM per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti. Corrisponde alla componente tariffaria A2 applicata fino al 31 dicembre 2017;

-      AmctRIM per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale. Corrisponde alla componente tariffaria MCT applicata fino al 31 dicembre 2017

-      A3RIM per la copertura dei costi per l'incentivazione della produzione di energia elettrica ascrivibile a rifiuti non biodegradabili. Corrisponde a quota parte della ex componente A3 che non è rientrata nell'elementoA3*SOS;

-      A4RIM per la copertura dei costi per la perequazione dei contributi sostitutivi del regime tariffario speciale riconosciuto a RFI (gruppo Ferrovie dello Stato). Corrisponde alla componente tariffaria A4 applicata fino al 31 dicembre 2017;

-      A5RIM per la copertura dei costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale del sistema elettrico. Corrisponde alla componente tariffaria A5 applicata fino al 31 dicembre 2017;

-      ASRIM per la copertura degli oneri derivanti dall'adozione di misure di tutela tariffaria per i clienti del settore elettrico in stato di disagio. Corrisponde alla componente tariffaria AS applicata fino al 31 dicembre 2017;

-      Auc4RIM per la copertura delle integrazioni alle imprese elettriche minori. Corrisponde alla componente tariffaria UC4 applicata fino al 31 dicembre 2017;

-      Auc7RIM per la copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali. Corrisponde alla quota parte della componente UC7 relativa ai suddetti oneri applicata fino al 31 dicembre 2017;

-      ASVRIM per la copertura degli oneri per il finanziamento di interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale per l'efficienza energetica. Corrisponde alla quota parte della componente UC7 relativa ai suddetti oneri applicata fino al 31 dicembre 2017.

Gli elementi di cui sopra sono calcolati ed aggiornati dall'Autorità. Non sono distintamente applicati dai distributori, che invece applicano il totale di suddetti elementi, la componente tariffaria ARIM.

Si rinvia alla pagina del sito istituzionale di ARERA dedicata agli oneri di sistema, e alla Memoria ARERA 8 febbraio 2022)[12].

Articolo 7
(
Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)

 

 

L’articolo 7 reca delle misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale attraverso l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione finanziaria, per l'anno 2023, pari a 220 milioni di euro.

 

In particolare il comma 1, istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.

La dotazione finanziaria per l'anno 2023 è di 220 milioni di euro.

 

I commi 2 e 3 autorizzano la spesa necessaria alla compensazione derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale. Le risorse in questione sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione da parte dell’Autorità di regolazione energia reti e e ambiente (ARERA) dell’effettivo fabbisogno finanziario.

Si prevede, infine, che le eventuali risorse residue siano destinate alla riduzione degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

 

Per quanto attiene ai profili relativi agli oneri generali di sistema che gravano sul gas naturale, nonché, più in generale, sulle diverse voci che compongono la bolletta del gas, si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 4, contenuta nel presente dossier.

 


 

Articolo 8
(
Contributi per maggiore spesa per energia e gas
in favore degli enti territoriali
)

 

 

L’articolo 8 autorizza per l’anno 2023 un contributo straordinario agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali.

A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare, per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas.

 

La norma è finalizzata ad attribuire anche per l’anno 2023 risorse in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese che gli enti locali devono affrontare per garantire la continuità dei servizi locali, a seguito degli aumenti dei prezzi di gas ed energia dopo la fine dell’emergenza epidemiologica, ulteriormente aggravati dalle tensioni prodotte sui mercati dal conflitto russo-ucraino.

Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali - da adottare entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas, rilevata anche sulla base dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici.

 

Si tratta di un Fondo del tutto analogo a quello già istituito per l’anno finanziario 2022 dall’articolo 27, comma 2, del D.L. n. 17 del 2022 (c.d. decreto energia), più volte rifinanziato nel corso dell’anno dai decreti legge n. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti), n. 115/2022 (decreto Aiuti-bis) e n. 144/2022 (Aiuti-ter), in conseguenza del perdurare della crisi energetica. A seguito dei successivi rifinanziamenti, il contributo straordinario agli enti locali per la continuità dei servizi erogati è stato complessivamente pari, nel 2022, a 1.020 milioni di euro, di cui:

§  860 milioni destinati ai comuni;

§  160 milioni destinati a città metropolitane e province.

 

 

Il D.L. n. 17 del 2022 (c.d. decreto energia), all’articolo 27, comma 2, ha autorizzato un contributo straordinario agli enti locali finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas. A tal fine è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un apposito fondo dotato di 250 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare, per 200 milioni in favore dei comuni e per 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province.

Per la ripartizione del fondo, la norma rinviava ad un decreto del Ministro dell'interno - di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali – da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione[13] del D.L. n. 17/2022 (vale a dire, entro il 28 maggio 2022), tenendo conto della spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas, secondo i dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici. Al riparto delle risorse si è provveduto con decreto del Ministro dell’interno 1 giugno 2022.

Il Fondo è stato successivamente incrementato di 170 milioni di euro, dall’articolo 40, comma 3, del D.L. n. 50/2022 (decreto Aiuti), destinati per 150 milioni in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire tra gli enti in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas entro il 30 giugno 2022. Al relativo riparto si è provveduto con il decreto del Ministro dell’interno 22 luglio 2022.

Un ulteriore incremento del Fondo è stato disposto dall’articolo 16, comma 1, del D.L. n. 115/2022 (Aiuti-bis), per 400 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 350 milioni ai comuni e 50 milioni a città metropolitane e province, da ripartirsi, con i medesimi criteri, entro il 30 settembre 2022. Le risorse sono state ripartite con il decreto del Ministro dell’interno 27 settembre 2022.

Da ultimo, l’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 144/2022 (Aiuti-ter) ha ulteriormente rifinanziato il Fondo di 200 milioni di euro per l’anno 2022, destinati per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Il decreto di riparto, da adottarsi entro il da adottare entro il 31 ottobre 2022, non risulta ancora adottato.


 

Articolo 9
(
Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia)

 

 

L’articolo 9 mira a dare piena attuazione a quanto contenuto nel Regolamento (UE) 2022/1854 che ha previsto l’applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica da diverse fonti di energia che, per completezza, si indicano di seguito: energia eolica;  energia solare (termica e fotovoltaica); energia geotermica; energia idroelettrica senza serbatoio; combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano; rifiuti; energia nucleare; lignite;  prodotti del petrolio greggio; torba.

 

In merito al Regolamento (UE) 2022/1854 è utile ricordare come lo stesso ha previsto che gli Stati membri provvedono affinché tutti i ricavi eccedenti derivanti dall'applicazione del tetto di 180 euro/MWh siano utilizzati in modo mirato per finanziare misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica che attenuino l'impatto su questi ultimi dei prezzi elevati dell'energia elettrica. Tali misure possono comprendere:

 

§  la concessione di una compensazione finanziaria ai clienti finali di energia elettrica per la riduzione del loro consumo di energia elettrica, anche attraverso procedure d'asta o di gara per la riduzione della domanda;

§  trasferimenti diretti ai clienti finali di energia elettrica, anche attraverso riduzioni proporzionali nelle tariffe di rete;

§  compensazioni ai fornitori obbligati a fornire energia elettrica ai clienti sotto il prezzo di costo a seguito di un intervento dello Stato o pubblico nella fissazione dei prezzi;

§  la riduzione dei costi di acquisto dell'energia elettrica sostenuti dai clienti finali, anche limitatamente a un volume determinato di energia elettrica consumata;

§  la promozione di investimenti dei clienti finali di energia elettrica nelle tecnologie di decarbonizzazione, nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica

 

Passando quindi all'esame dell'articolo in questione si segnala che con i commi 1 e 2 e 3 si prevede l’applicazione di un meccanismo di compensazione cosiddetto a una via, in base al quale il Gestore dei servizi energetici-GSE calcola, relativamente all’energia immessa in rete dagli impianti interessati, la differenza tra il tetto ai ricavi prestabilito e un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, ponderata, per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto e aritmetica per gli impianti programmabili,

 

Il tetto ai ricavi è posto, in base a quanto stabilito dallo stesso comma 2, come detto in precedenza, a 180€/MWh ovvero ad un valore più elevato per tecnologia stabilito sulla base di criteri definiti dall’Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA), tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un’equa remunerazione degli investimenti.

 

Nel caso la differenza predetta sia negativa, il GSE procede a richiederne la restituzione (comma 4).

 

Secondo quanto previsto, il suddetto meccanismo si applica a partire dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, come stabilito dal Regolamento UE medesimo.

 

Viene inoltre affidata (commi 5 e 6) all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) la disciplina delle modalità con le quali è data attuazione all'articolo in esame.

 

Il comma 7 prevede che i proventi derivanti dalle restituzioni al GSE da parte dei produttori dei maggiori ricavi rispetto al tetto prestabilito restano acquisiti all’erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro.  

Le eventuali maggiori somme affluite  all'entrata  del  bilancio dello  Stato  rispetto  a quanto previsto al primo periodo sono riassegnate ad  un apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, volto al finanziamento delle finalità di cui al citato regolamento (UE) 2022/1854, sulla base di criteri e modalità da definire con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il comma 8, invece, prevede una serie di esclusioni.

In particolare il sopradescritto meccanismo non si applica:

§  all’energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW;

§  all’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022, purché le condizioni di tali contratti non siano collegate all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia (limitatamente alla durata di tali contratti) e prevedano un prezzo medio, comunque, non superiore al tetto previsto;

§  all’energia oggetto di contratti di ritiro da parte del GSE ad un prezzo non superiore al tetto previsto;

§  agli impianti a fonti rinnovabili che producono energia elettrica condivisa nell’ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo.

 

Da ultimo il comma 9 contiene una norma di interpretazione autentica in base alla quale nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai precedenti commi vengono applicate esclusivamente ai contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.

 


 

Articolo 10
(Riduzione dei consumi di energia elettrica)

 

 

L’articolo 10, al fine di raggiungere i target di riduzione dei consumi energetici, recentemente fissati a livello europeo, prevede una estensione della misura all’intero anno 2023 in modo da garantire la prevista riduzione dei consumi in un arco temporale più ampio con riguardo ai consumi elettrici nelle ore di maggior consumo (cosiddette ore di picco).

 

In particolare, il comma 1 stabilisce che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, di cui all’articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/1854, venga istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Terna S.p.A. su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. Tale procedura ha l’obiettivo di selezionare i soggetti che assumono l’impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023.

Si prevede, quindi, che entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Terna S.p.A. trasmette una proposta di procedura al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che provvede all’approvazione della stessa, sentita l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

 

In merito al sopracitato Regolamento europeo, è utile ricordare che tale provvedimento prevede un intervento di emergenza per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell'energia per mezzo di misure eccezionali, mirate e limitate nel tempo. Tali misure mirano a: ridurre il consumo di energia elettrica; introdurre un tetto sui ricavi di mercato che alcuni produttori ricevono dalla produzione di energia elettrica ridistribuendoli in modo mirato ai clienti finali di energia elettrica; consentire agli Stati membri di applicare misure di intervento pubblico nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti civili e alle PMI; a istituire norme per un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio alimentato dalle imprese e dalle stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, al fine di contribuire all'accessibilità economica dell'energia per le famiglie e per le imprese. Il Regolamento è in vigore dall'8 ottobre dl 2022 e si applica fino al 31 dicembre del 2023.

 

Il comma 2 dispone che la proposta di procedura di cui al comma 1 individua le ore di picco che rappresentano la base per il calcolo dell’obiettivo di riduzione dei consumi.

Il comma 3 stabilisce che il servizio di riduzione dei consumi sia coordinato con le restanti misure già previste per il contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di interrompibilità elettrica e deve tenere conto delle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale.

 

Il comma 4, da ultimo, autorizza, per le sopra richiamate finalità, la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2023.


 

Articolo 11
(Estensione credito di imposta per l’acquisto di carburanti
per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca)

 

 

L’articolo 11 riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame stabilisce che al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica, ovvero attività di supporto alla produzione vegetale (codice ATECO 01.61), è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023.

Tale acquisto deve essere comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

 

In merito all’agevolazione in esame, si ricorda che in precedenza l’articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022 aveva introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante, per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto e al netto dell’imposta sul valore aggiunto. La norma dell’articolo 18 concede tale credito d’imposta per gli acquisti effettuati nel primo trimestre solare dell’anno 2022. L’articolo 3-bis del decreto legge n. 50 del 2022 ha prorogato al secondo trimestre solare 2022 il credito richiamato ma limitatamente alle imprese esercenti la pesca. L’articolo 17 del decreto legge 115 del 2022 ha prorogato la misura ulteriormente al terzo trimestre solare 2022 estendendola nuovamente sia all’attività agricola, che alla pesca, mentre, da ultimo, l’articolo 2 del decreto legge ha riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica, ovvero attività di supporto alla produzione vegetale (codice ATECO 01.61), un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022.

 

Il comma 2 estende la possibilità di avvalersi del contributo di cui al comma 1 anche ad altre attività non riconducibili alla trazione dei mezzi. Nello specifico, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

 

Il comma 3 specifica che il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 2:

§  è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro la data del 31 dicembre 2023.

 

Il citato articolo 17 stabilisce che i contribuenti eseguano versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. La compensazione, sempre secondo il citato articolo 17, deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

 

A tal fine, non si applicano alcuni dei vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare:

§  il limite annuale all’utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007);

 

L’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, in quanto derivanti a agevolazioni concesse alle imprese, possano essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro e che l'ammontare eccedente debba essere riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e sia comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

 

§  il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000);

 

L’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto un limite massimo di crediti imposta compensabili ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a 2 milioni di euro, come da ultimo stabilito dall’articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che ha reso così permanente il limite indicato transitoriamente, per il 2021, dall’articolo 22 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. sostegni-bis).

 

Resta, pertanto, fermo il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all’articolo 31, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010);

 

Il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 2, inoltre:

§  non concorre alla formazione del reddito d’impresa;

§  non concorre alla formazione della base imponibile dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997;

§  non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito Pertanto, non è considerato ai fini dell’applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito, secondo quanto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986);

 

Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del TUIR, gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Pertanto, gli interessi passivi dei soggetti IRPEF imprenditori sono deducibili pro rata, nella stessa misura in cui i ricavi e proventi dell’impresa sono imponibili.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Pertanto, nei casi previsti agli articoli 61 e 109 del TUIR, il credito di imposta previsto all’articolo 3 non concorre a formare l’ammontare dei ricavi e proventi complessivi da imputare al denominatore, il cui aumento determinerebbe una riduzione della parte deducibile degli interessi passivi per i soggetti IRPEF e, per i soggetti IRES, di altre componenti negative indistintamente riferite a beni o attività produttivi di proventi computabili e non computabili ai fini delle imposte sui redditi.

 

§  è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Il comma 4 stabilisce i criteri per avvalersi della possibilità di cedere il credito maturato in base al disposto dei commi 1 e 2.

In particolare la norma prevede che il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo (articolo 64 del medesimo decreto legislativo) ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di segnalazione delle operazioni sospette di previste all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del delle norme in commento sono nulli.

 

Il richiamato comma 4 stabilisce che i soggetti obbligati che intervengono nelle cessioni comunicate non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti della segnalazione di operazioni sospette (articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007), fermi restando gli obblighi ivi previsti. Si ricorda che in base al testo del sopra citato articolo 35 per operazioni sospette si intendono le operazioni per le quali i soggetti obbligati sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità e natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell’attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite.

Per una ricostruzione dettagliata della materia si rinvia alla consultazione della pagina web della UIF(Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia)-Banca d’Italia.

 

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui all’ articolo in esame.

 

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

 

A tal fine si ricorda che i soggetti richiamati alle lettere a) e b) sono rispettivamente:

§  gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

§  i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Mentre i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale sono:

§  associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;

§  associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;

§  organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale;

§  organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

§  sostituti di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;

§  associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti

 

Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal richiamato comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 rispettivamente in materia di misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti, rafforzamento dei controlli preventivi e opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

 

Il comma 5 dispone che le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

Il comma 6 specifica che il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

Articolo 14
(Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande)

 

 

L’articolo 14 qualifica come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le cosiddette mance) nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive, sottoponendole a un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%, individuandone inoltre il regime giuridico e l’ambito applicativo.

 

In particolare il comma 1 individua come costituenti reddito da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande a titolo di liberalità (di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 5.

 

Il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:

§  entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;

§  ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 50.000 euro (comma 5);

§  salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.

 

Ne consegue che il regime di tassazione separata è il regime naturale di tassazione delle cosiddette mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore a tale regime di favore.

 

Si ricorda che con la sentenza 26512 del 1 ottobre 2021, la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, aveva classificato come reddito da lavoro dipendente quanto percepito, a titolo di liberalità, dal dipendente, in quanto ritenuto nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito, fissata dall’articolo 51, primo comma, del TUIR, assoggettandolo conseguentemente a tassazione secondo le ordinarie aliquote IRPEF.

 

Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

I redditi soggetti a tassazione separata sopra descritti sono comunque computati ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria (comma 2).

Il comma 3 dispone che l’imposta sostitutiva sia applicata dal sostituto d’imposta.

Il comma 4 rinvia alle le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, in quanto compatibili, per la determinazione delle norme applicabili per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso con riferimento alle suddette fattispecie.


 

Articolo 15
(Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile
ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti)

 

 

L'articolo 15 dispone la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

 

In particolare, l'articolo dispone la riduzione al 5 per cento (in luogo del vigente 10 per cento) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), per i premi e le somme erogati nell’anno 2023.

 

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 1, comma 182, della legge di stabilità 2016, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (innalzato a 4 mila euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro), i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Ai sensi del comma 186, le disposizioni di cui al comma 182 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 80.000. Inoltre, ai sensi del comma 187, le somme e i valori di cui al comma 182devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015. Il comma 188 rinvia a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 182. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, si veda il D.M. 25 marzo 2016.

 

Nella relazione tecnica, il Governo stima, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all’anno d’imposta 2019, un ammontare di premi di circa 2.647,3 milioni di euro. Stima altresì, prudenzialmente, un incremento dell’ammontare dei premi a tassazione separata di circa il 10% per considerare l’effetto incentivante relativo alla nuova aliquota, e quindi pari a 264,7 milioni di euro, per un totale di base imponibile di circa 2.912,0 milioni di euro.

Il costo totale della misura, considerando il mancato gettito dell'Irpef e delle addizionali comunale e regionale, ammonta a 222,3 milioni di euro nel 2023 e 6,9 milioni nel 2024.


 

Articolo 16
(Differimento delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)

 

 

L’articolo 16 posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.

 

In particolare l’articolo in esame apporta le seguenti modifiche all'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019):

a)   posticipa al 1° gennaio 2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. plastic tax (lettera a).

 

A tale proposito si ricorda che i commi 634-658 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) hanno istituito e disciplinato l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Le disposizioni riconoscono altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili. Il comma 651 ha demandato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la definizione delle modalità di attuazione dell’imposta e ha affidato a un provvedimento interdirettoriale dell'ADM e dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate. Tali provvedimenti non risultano ancora emanati.

Sul sito dell'ADM sono disponibili alcuni elementi preliminari all'adozione dei suddetti provvedimenti attuativi.

 

La decorrenza dell’imposta di consumo sui MACSI, ai sensi della formulazione originaria dell'articolo 1, comma 652, della legge di bilancio 2020 era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto provvedimento interdirettoriale. Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo e da ultimo portato al 1° gennaio 2023 dall'articolo 1, comma 12, lettera a), della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021).

La norma in commento posticipa il termine di decorrenza dell'efficacia dell’imposta al 1° gennaio 2024, a tal fine intervenendo sul termine previsto dal comma 652 sopra citato.

 

b)  posticipa altresì al 1° gennaio 2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. sugar tax (lettera b).

 

Si rammenta innanzitutto, sinteticamente, che i commi 661-676 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prevedono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Successivamente, l'articolo 1, comma 1086, lettera e), della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) è intervenuto per modificare la platea dei soggetti che effettuano la cessione da cui origina l'obbligazione tributaria, ampliare la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e modificare la disciplina delle sanzioni amministrative.

 

La decorrenza dell’imposta sul consumo di bevande edulcorate, ai sensi della formulazione originaria dell'articolo 1, comma 676, della legge di bilancio 2020 era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze (si veda il D.M. 12 maggio 2021). Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo e da ultimo portato al 1° gennaio 2023 dall'articolo 1, comma 12, lettera b), della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021).

La norma in commento posticipa il termine di decorrenza dell'efficacia dell’imposta al 1° gennaio 2024, a tal fine intervenendo sul termine previsto dal comma 676 sopra citato.

 


 

Articolo 28
(Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023)

 

 

L’articolo 28 istituisce un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l’anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori. Il contributo è determinato applicando un'aliquota del 50 per cento a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell'energia. Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e non è deducibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

 

Il comma 1 dell'articolo 28 istituisce un contributo di solidarietà temporaneo per l’anno 2023 a carico dei soggetti che:

§  esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica;

§  esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;

§  rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale;

§  esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;

§  importano energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi a titolo definitivo, per la successiva rivendita o introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

Il contributo non è invece dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole e microimprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 473000.

La relazione illustrativa del Governo stima il numero complessivo dei soggetti passivi del contributo in circa 7.000 unità.

 

Il comma 2 disciplina le modalità di determinazione del contributo straordinario e prevede l'applicazione di un'aliquota del 50 per cento a una quota del maggior reddito conseguito dai soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi nel settore energetico. Più in particolare, la base imponibile è data dall’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’IRES conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022, assumendo un valore pari a zero nel caso in cui tale media sia negativa. La norma identifica anche un limite all’ammontare del contributo straordinario, che non può essere superiore al 25 per cento del valore del patrimonio netto del soggetto passivo alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Il contributo così determinato è versato, ai sensi del comma 3, entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Per i soggetti che chiudono il bilancio al 31 dicembre, il contributo deve quindi essere calcolato sull'esercizio 2022 e corrisposto entro il mese di giugno 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

Nella relazione illustrativa del Governo l'ammontare atteso del contributo viene stimato in circa 2,5 miliardi di euro con effetto di cassa interamente nel 2023.

 

Il comma 4 prevede che il contributo non sia deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRES e IRAP). Il successivo comma 5 stabilisce inoltre che ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché del contenzioso, vengano applicate le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

 

La relazione illustrativa del Governo precisa che il contributo di solidarietà temporaneo in esame costituisce, per l’anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento (UE) 2022/1854, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia, un contributo di solidarietà temporaneo.

L'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/1854 prevede che gli utili eccedenti generati da imprese e stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione siano soggetti a un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio, a meno che gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali equivalenti. Gli Stati membri sono tenuti aa adottare tali misure entro il 31 dicembre 2022 e a provvedere che le stesse condividano obiettivi simili a quelli del contributo di solidarietà temporaneo europeo, siano soggette a norme analoghe e generino proventi comparabili o superiori ai proventi stimati del contributo di solidarietà.

Il successivo articolo 15 disciplina il contributo di solidarietà temporaneo per le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, comprese quelle che fanno parte di un gruppo consolidato unicamente a fini fiscali, calcolato sugli utili imponibili, determinati in base alla normativa fiscale nazionale, nell'esercizio fiscale 2022 e/o nell'esercizio fiscale 2023 e per tutta la rispettiva durata, che eccedono un aumento del 20 per cento degli utili imponibili medi, determinati secondo la normativa tributaria nazionale, nei quattro esercizi fiscali che iniziano il 1° gennaio 2018 o successivamente. Qualora la media degli utili imponibili di tali quattro esercizi fiscali sia negativa, ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo l'utile imponibile medio è pari a zero. Il successivo articolo 16 stabilisce il tasso applicabile per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo, pari ad almeno il 33 per cento della base imponibile. L'articolo 17 elenca gli scopi per sostenere i quali possono essere utilizzati i proventi del contributo di solidarietà temporaneo.

 

Il contributo straordinario contro i rincari energetici per l'anno 2022

Per effetto dell'articolo 37 del decreto legge n. 21 del 2022 è stato istituito il cosiddetto contributo straordinario contro il caro bollette, a carico delle imprese energetiche che svolgono attività di produzione, importazione, estrazione, vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi.

La base imponibile è data dall'incremento del saldo tra operazioni attive e passive, come da comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica solo qualora il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro e almeno del 10 per cento.

Il decreto legge n. 50 del 2022 ha elevato l'aliquota dell'imposta dal 10 al 25 per cento ed esteso il periodo di riferimento al mese di aprile (in origine, erano considerate le operazioni attive e passive riferite al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022).

Il predetto decreto ha, inoltre, previsto il versamento dell'imposta in due rate: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno ed il saldo entro il 30 novembre del 2022.

Infine, l'articolo 42 del decreto legge n. 115 del 2022 prevede che i soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario contro il caro bollette che non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ad effettuare tale versamento, decorso il termine del 31 agosto 2022 per l'acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, non possono avvalersi di talune disposizioni in materia di ravvedimento e riduzione delle relative sanzioni. Stabilisce, altresì, l'applicazione della sanzione in misura doppia in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date.


 

Articolo 53
(Disposizioni in materia di pensione anticipata)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 53 introduce, in via sperimentale per il 2023, un'ulteriore fattispecie - denominata pensione anticipata flessibile - di diritto al trattamento pensionistico anticipato, la quale si aggiunge - come possibilità alternativa - alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata. Il diritto al trattamento in base alla fattispecie in esame si consegue al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni (cosiddetta quota 103). La fattispecie è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati; sono esclusi dall'ambito i soggetti di cui al capoverso 10 del presente comma 1. Per il trattamento riconosciuto in base alla fattispecie in esame sono previste disposizioni specifiche sui criteri di calcolo (capoverso 1), sui termini dilatori per la decorrenza della prestazione (capoversi 2 e da 4 a 7) e sui limiti di cumulo con redditi da lavoro (capoverso 3). Il successivo comma 2 specifica che i trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato in base alla fattispecie di cui al comma 1 decorrono dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base ad altri istituti.

Il comma 3 abroga la disciplina istitutiva di un fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori aventi almeno 62 anni di età e dipendenti da piccole e medie imprese in crisi.

 

Come accennato, la novella di cui al comma 1 introduce[14], in via sperimentale per il 2023, un'ulteriore fattispecie - denominata pensione anticipata flessibile - di diritto al trattamento pensionistico anticipato, la quale si aggiunge - come possibilità alternativa - alle fattispecie per le quali, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata. I soggetti che, in base alla nuova fattispecie transitoria, conseguono il diritto entro il 31 dicembre 2023 possono presentare la domanda per il relativo trattamento anche successivamente, ferma restando l'applicazione delle norme previste dalla novella in esame (capoverso 1 del citato comma 1).

La nuova fattispecie è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati; sono esclusi dall'applicazione (capoverso 10) il personale militare delle Forze armate (ivi compreso il personale il personale della Guardia di finanza), il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (ivi compreso il Corpo di polizia penitenziaria), il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il diritto al trattamento in base alla fattispecie in esame si consegue al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni (cosiddetta quota 103). Al fine del conseguimento del requisito contributivo, i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche summenzionate sono cumulabili secondo la disciplina richiamata che consente il cumulo gratuito delle contribuzioni pensionistiche (capoverso 2)[15]; resta fermo, come nella suddetta disciplina richiamata, che il cumulo è consentito solo per periodi assicurativi non coincidenti e che esso è subordinato alla condizione che il soggetto non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto[16]. Resta implicitamente fermo che, per i soggetti la cui pensione sia interamente determinata secondo il sistema contributivo, il cumulo (sempre di periodi assicurativi non coincidenti) è disciplinato dall'articolo 1 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, e successive modificazioni.

Per il trattamento riconosciuto in base alla nuova fattispecie sono previste disposizioni specifiche sui criteri di calcolo, sui termini dilatori per la decorrenza della prestazione e sui limiti di cumulo con redditi da lavoro. Sono in ogni caso fatte salve le normative che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento (capoverso 8)[17] - fermo restando che, come detto, la fattispecie sperimentale ha carattere aggiuntivo rispetto alle altre fattispecie di riconoscimento del diritto alla pensione anticipata (per ciascuna delle quali resta applicabile la rispettiva disciplina).

Come disposizione specifica sui criteri di calcolo, si prevede (capoverso 1) che il trattamento conseguito in base alla fattispecie sperimentale sia riconosciuto, in una prima fase, nel rispetto di un limite massimo mensile di importo pari al quintuplo del valore lordo mensile del trattamento minimo previsto - tempo per tempo - nel regime generale INPS[18]; la successiva liquidazione in base agli ordinari criteri di calcolo ha luogo a decorrere dal mese in cui si avrebbe diritto al trattamento in base alla disciplina della pensione di vecchiaia - quindi, dal mese successivo al compimento di 67 anni (salvi casi specifici) -.

Il trattamento liquidato in base alla fattispecie sperimentale, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione parziale di quelli da lavoro autonomo occasionale[19]; questi ultimi sono cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui, limite che corrisponde - per i redditi da lavoro autonomo occasionale - a quello di esclusione[20] dalla contribuzione pensionistica.

I termini dilatori per la decorrenza del trattamento riconosciuto in base alla fattispecie sperimentale sono i seguenti (capoversi 2 e da 4 a 6) - per i dipendenti del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato, cfr. infra -:

§  i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 hanno diritto al trattamento a decorrere dal 1° aprile 2023, ovvero, se dipendenti pubblici[21], dal 1° agosto 2023, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi;

§  i soggetti che maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2022 conseguono il diritto al trattamento a decorrere dal quarto mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, ovvero, se dipendenti pubblici, dal settimo mese successivo - e in ogni caso non prima della suddetta data del 1° agosto 2023 -, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi.

Ai dipendenti pubblici si applicano i termini temporali ad essi relativi anche qualora siano o siano stati iscritti presso più di una gestione pensionistica (capoverso 2).

Per i dipendenti del comparto scuola e AFAM[22] a tempo indeterminato il trattamento in esame decorre dal primo giorno dell'anno scolastico o accademico avente inizio nel 2023, a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28 febbraio 2023[23] (capoverso 7).

Per i dipendenti pubblici il possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento in base alla fattispecie sperimentale in esame non costituisce motivo di collocamento a riposo di ufficio, pur in caso di compimento del limite anagrafico per tale collocamento (lettera d) del capoverso 6[24]); la norma garantisce dunque al soggetto la possibilità di rimanere in servizio oltre tale limite, fermo restando il successivo collocamento a riposo di ufficio in caso di conseguimento dei requisiti posti da altre fattispecie di riconoscimento del pensionamento anticipato ovvero fino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (pari in genere, come detto, a 67 anni).

Il capoverso 9 del presente comma 1 esclude che i requisiti posti per la fattispecie sperimentale in esame possono essere considerati ai fini dell'applicazione ai lavoratori: degli accordi cosiddetti di isopensione - di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della L. 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni; degli istituti di assegno straordinario previsti dai fondi di solidarietà bilaterali - di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 -, ferma restando, ai sensi della novella di cui al successivo comma 2[25] del presente articolo 53, la possibilità che la regolamentazione del fondo preveda uno specifica forma di assegno straordinario con riferimento ai requisiti di cui alla fattispecie sperimentale; dell'indennità di prepensionamento nell'ambito dei contratti di espansione, disciplinata dall'articolo 41, comma 5-bis, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni.

Riguardo al capoverso 10, cfr. supra.

La summenzionata novella[26] di cui al comma 2 del presente articolo 53 specifica altresì che i termini temporali per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato in base alla fattispecie sperimentale di cui al comma 1 decorrono solo con riferimento alla data in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni[27].

Il successivo comma 3 abroga la disciplina[28] istitutiva di un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2022 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori aventi almeno 62 anni di età e dipendenti da piccole e medie imprese in crisi (si ricorda che il decreto ministeriale attuativo di tale normativa non è stato emanato).

 


 

Articolo 69
(Mezzi di pagamento)

 

 

L’articolo 69 innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1°gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.

Viene, altresì stabilito che per le cifre inferiori a sessanta euro nelle attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi non si applica l’obbligo di accettare i pagamenti con carte di pagamento.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame introduce delle modifiche all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazione all’uso del contante.

In particolare, la lettera a) sostituisce un riferimento normativo non più vigente previsto al comma 2 del sopra citato articolo 49. Viene infatti sostituito il riferimento al servizio di rimessa di denaro indicato all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (definizione prevista nel testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.) con la definizione servizio di rimessa indicata al vigente articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

La lettera b) stabilisce che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a decorrere dal 1° gennaio 2023 sia di 5.000 euro.

Si ricorda, sul punto, che l’articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevedeva che a decorrere dal 1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi pari o superiore a 3.000 euro, e la soglia di medesimo importo prevista per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono riferiti alla cifra di 2.000 euro (a decorrere dal 1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021). A decorrere dal 1°gennaio 2022 il predetto divieto veniva riferito alla cifra di 1.000 euro. Successivamente l'articolo 3, comma 6-septies, del decreto legge n.228 del 2021 ha stabilito che il valore soglia ritorna ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.

 

Il comma 2 modifica l'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, che stabilisce che a decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto che effettua l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Con la modifica in esame si dispone che le sopra citate sanzioni si applicheranno esclusivamente in caso di mancata accettazione di pagamenti, a mezzo di carta di pagamento (carta di debito, carta di credito e carte prepagate), di importo superiore a sessanta euro.

 

Nella Relazione illustrativa che accompagna il testo si rappresenta che tale misura è stata introdotta da un lato, al fine di assicurare la proporzionalità tra l’entità della sanzione irrogabile (in ogni caso non inferiore ad euro 30) e l’importo del pagamento rifiutato e, dall’altro, di tenere conto della crisi di liquidità e degli incrementi dei costi produttivi, gestionali e operativi, prodotti in capo agli operatori economici dall’inflazione e dall’aumento dei costi dei prodotti energetici, nonché dal ripristino della misura ordinaria del 30% del credito di imposta sulle commissioni bancarie per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronico disposta dall’articolo 22, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.

 

A tale proposito si ricorda che l’articolo 18 del decreto legge n. 36 del 2022 ha anticipato il termine del 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 a partire dal quale si applicano le sanzioni (sanzione di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento) del valore della transazione per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici.

 

Si segnala inoltre che nella relazione illustrativa del decreto-legge n. 36 del 2022 il Governo precisava che: “la previsione di sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta, oltre ad iscriversi tra le misure idonee a disincentivare comportamenti cash-based, inserendosi in una più ampia strategia di riduzione del contante e di promozione di strumenti di pagamento alternativi e digitali, rientra, per il 1° semestre 2022, nella Milestone M1C1 -103 del PNRR (entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (tax compliance) e migliorare gli audit e i controlli) che al punto iii) prevede “l’entrata in vigore della riforma della legislazione al fine di garantire sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici”.


 

Articolo 70
(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

 

 

L’articolo 70 rifinanzia lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per:

a)   160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

b)  40 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche (comma 1).

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy può impartire ad INVITALIA, soggetto gestore, direttive specifiche per l’utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo (comma 2).

 

La relazione illustrativa evidenzia che, alla luce dei risultati conseguiti e dei dati di operatività, lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, disciplinati all’articolo 43 del D.L. n. 112/2008, si è dimostrato in grado di intercettare e soddisfare un’ampia gamma di esigenze imprenditoriali, anche alla luce degli ampi margini di flessibilità che caratterizzano le modalità attuative, registrando negli anni una forte risposta da parte del tessuto produttivo ed una sempre crescente richiesta di intervento.

In tale contesto, la dotazione finanziaria disponibile risulta non sufficiente a garantire – anche in prospettiva – una piena operatività dello strumento, anche tenuto conto dei particolari ambiti di intervento propri di talune delle assegnazioni in passato intervenute. Di qui la ratio dell’articolo in esame, volto a rifinanziare lo strumento agevolativo nella misura sopra indicata.

 

I Contratti di Sviluppo - finalizzati al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale, e della tutela ambientale – costituiscono uno strumento di politica industriale che registra una forte risposta da parte del tessuto produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Sud del Paese, sebbene non sia esclusivamente e direttamente destinato a tali realtà territoriali. In tal senso, rientra tra gli strumenti di politica di coesione economica, essendo, i contratti di sviluppo, per buona parte, finanziati attraverso le risorse dei Fondi strutturali europei, PON Competitività, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con i relativi vincoli territoriali per esse previsti (80% Mezzogiorno e 20% Centro-Nord). Negli ultimi anni, lo strumento è stato considerevolmente potenziato, sia quanto ad ambito di intervento e a velocizzazione delle relative procedure, sia quanto a risorse finanziarie ad esso dedicate, per le quali si rinvia al paragrafo infra, accennandosi già qui le risorse assegnate ai contratti di sviluppo non derivano solo da interventi legislativi ad hoc, ma anche dal riparto del Fondo sviluppo e coesione e dai Fondi strutturali.

 

La disciplina dei contratti di sviluppo

Il "contratto di sviluppo" è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008 in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa. È divenuto operativo dal 2011.

L’articolo 43 ha affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA le funzioni di gestione dell'intervento.

Lo strumento è stato riformato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013). In attuazione della norma testé citata è stato adottato il D.M. 14 febbraio 2014 e il D.M. 9 dicembre 2014, che ha adeguato la disciplina della misura alla normativa sugli aiuti di Stato di cui al Regolamento generale di esenzione per categoria (di determinate tipologie di aiuti dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE), cd. GBER (General Block Exempion Regulation), Regolamento 651/2014/UE, la cui efficacia è stata prorogata al 31 dicembre 2023.

Il D.M. 9 dicembre 2014 è stato da ultimo modificato ed integrato dal D.M 2 novembre 2021, che ha introdotto nuovi requisiti volti a valutare la rilevanza strategica dei programmi di sviluppo finanziati attraverso lo strumento.

Ai sensi dell’articolo 4, i programmi finanziabili sono:

- di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

- di sviluppo per la tutela ambientale;

- di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali (comma 1).

I programmi di sviluppo possono includere la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, ad essi funzionali. I relativi oneri, compresa la loro progettazione, sono integralmente a carico delle risorse pubbliche.

Solo ove sia accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili da parte degli enti pubblici competenti, la copertura delle opere può essere garantita attraverso le risorse riservate ai contratti di sviluppo (comma 2).

L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo, con esclusione quindi del costo di opere infrastrutturali, se previste, non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e nel caso programmi di sviluppo di attività turistiche che prevedano interventi da realizzare nelle aree interne del Paese o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse (comma 3)[29].

I beneficiari delle agevolazioni previste per i contratti di sviluppo sono l'impresa che promuove il programma di sviluppo ("soggetto proponente") e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma ("aderenti"). Il programma di sviluppo può comunque anche essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete tra imprese (comma 5).

Il programma deve essere concluso entro 36 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, ovvero entro un termine più breve se reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie. Il termine di conclusione del programma può essere prorogato, sulla base di una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per un periodo massimo di diciotto mesi, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate (comma 4).

L’articolo 4 ammette poi che specifici Accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici, da INVITALIA, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono (comma 6).

L’articolo 9-bis, inserito dal D.M. 8 novembre 2016 e da ultimo modificato con il D.M. di novembre scorso, disciplina poi in modo specifico i programmi di sviluppo di grandi dimensioni (con un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro se il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) aventi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, di rilevante impatto ambientale, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale[30], ovvero realizzati in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. Tali programmi di sviluppo sono denominati “Accordi di sviluppo”. Ai fini della loro sottoscrizione in quanto programmi di rilevanza strategica, INVITALIA valuterà alternativamente la sussistenza di almeno tre dei requisiti per l’accesso al beneficio dei contratti di sviluppo previsti dall’articolo 9, comma 6[31], del decreto, ovvero il rilevante impatto ambientale del programma, ovvero la realizzazione del programma di sviluppo in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Gli Accordi sono quindi sottoscritti dal MISE, da INVITALIA e l'impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate. Gli Accordi di sviluppo godono di una corsia preferenziale con priorità nella prenotazione delle risorse e nei tempi di valutazione e di attuazione: i tempi di istruttoria sono di 90 giorni (cfr. sito istituzionale INVITALIA).

Ai fini della sottoscrizione di un accordo di sviluppo, i beneficiari, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, si impegnano a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero delle imprese e del made in Italy[32].

Ai fini della sottoscrizione dell'Accordo, le regioni comunicano al MISE e all'Agenzia la propria eventuale volontà di stipularlo, impegnandosi ad intervenire nel cofinanziamento del programma di sviluppo.

Le imprese sottoscrittrici non maturano alcun diritto alle agevolazioni, che sono, comunque, subordinate al positivo esito dell'istruttoria da parte di INVITALIA (cfr. articolo 9, che disciplina la fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni).

Le agevolazioni concedibili attraverso i contratti di sviluppo sono indicate dagli articoli 8 e 8-bis.

Le agevolazioni, ai sensi dell’articolo 8, assumono diverse forme, anche in combinazione tra loro: finanziamento agevolato nei limiti del 75% delle spese ammissibili e assistito da garanzie ipotecarie, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. L'utilizzo delle varie forme di agevolazioni e la loro entità è determinato, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato (cfr. art. 16 del decreto), nell'ambito della negoziazione sulla base della tipologia di progetto, della localizzazione dell'iniziativa e della dimensione dell’impresa. Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.

Relativamente alle iniziative oggetto:

- degli accordi di programma per l'attuazione degli interventi al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività (di cui agli articoli 4, comma 6)

- degli Accordi di sviluppo (di cui all’articolo 9-bis),

sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dal Soggetto gestore e dalle imprese interessate, finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l'attività produttiva è stata o verrebbe interrotta, il proponente può richiedere ad INVITALIA, a date condizioni dettagliate nell’articolo 8-bis del decreto, l'assunzione di una partecipazione temporanea e di minoranza nel capitale del medesimo proponente, che viene finanziata dal MISE a valere sulle risorse del Fondo crescita sostenibile. Alla scadenza del decimo anno dalla data di erogazione, INVITALIA deve restituire il finanziamento, per l'importo corrispondente al valore complessivo di smobilizzo degli investimenti, nettizzato di alcune voci.

Per una ricostruzione di dettaglio si rinvia al sito istituzionale dei MISE e al sito di Invitalia S.p.A., soggetto gestore per conto del MISE.

 

 

 

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie destinate dall’anno 2014 ai contratti di sviluppo sono indicate nell’apposita pagina del sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. Tali risorse, come detto, non derivano solo da interventi legislativi ad hoc, ma anche dal riparto del Fondo sviluppo e coesione e dai Fondi strutturali.

Secondo le informazioni ivi riportate, allo strumento sono state assegnate, dal 2014, 7.912,4 milioni di euro, come di seguito dettagliato:

·       250 milioni di euro di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione-FSC 2014-2020 (Deliberazione CIPE n. 33/2015)

·       336,3 milioni di euro di risorse del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività FESR 2014-2020 (decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy del 29 luglio 2015 e del 21 maggio 2018)

·       352,2 milioni di euro di risorse del Programma nazionale complementare “Imprese e competitività 2014-2020” (Deliberazione CIPE n. 10/2016)

·       90 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile (decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 9 agosto 2016, successivamente modificato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 2 agosto 2017 e decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 18 dicembre 2017)

·       20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile destinati ad interventi nel capitale di rischio (decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 23 marzo 2018)

·       1.745,6 milioni di euro del “Piano imprese e competitività FSC 2014-2020” (Deliberazioni CIPE n. 25/2016, n. 52/2016 e n. 14/2018)

·       155,8 milioni di euro destinati a programmi di sviluppo promossi da piccole e medie imprese nel territorio della regione Sicilia

·       112,5 milioni di euro di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

·       200 milioni di euro di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

·       400 milioni di euro di risorse assegnate dall’articolo 80 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

·       500 milioni di euro per l’anno 2020 autorizzate dall’articolo 60, comma 2, del DL. n. 104/2020

·       50 milioni di euro di risorse assegnate dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, 17 gennaio 2020 destinati al consolidamento della filiera produttiva del trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto (gli ulteriori 50 milioni originariamente destinati all’intervento sono confluiti nella dotazione assegnata all’Investimento 5.3 Misura Missione 2, Componente 2) del PNRR;

·       130 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per l'anno 2022, di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 86, L. 30 dicembre 2020, n. 178), specificamente destinati al finanziamento di programmi di sviluppo turistici realizzati nelle aree interne del Paese ovvero che prevedono il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse e per programmi riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli accompagnati da investimenti finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità connessi alle suddette attività.

·       200 milioni di euro di risorse assegnate dal D.L. n. 41/2021, articolo 20, commi 7-10, destinati a sostenere gli investimenti finalizzati alla ricerca e alla riconversione industriale nel settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini.

·       1.050 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per il 2023, 80 milioni per il 2024 e 70 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035, disposti, a titolo di rifinanziamento sul capitolo7343/1/MISE, dalla Legge di bilancio 2021, L. 30 dicembre 2020, n. 178, Sez. II.

·       1.950 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2022, 250 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2023, e 100 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2024 al 2036, disposti, a titolo di rifinanziamento sul capitolo7343/1/MISE dalla Legge di bilancio per il 2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, Sez. II [33];

·       2.000 milioni di euro assegnati dal CIPESS con deliberazione n. 7 del 14 aprile 2022, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027[34];

·       525 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo istituito dall’articolo 22 del D.L. n. 17/2022 a sostegno della transizione verde, della ricerca e dello sviluppo nel settore automotive;

·       128,092 milioni euro per l’esercizio finanziario 2022 autorizzati sul capitolo 7343/1/MISE, dalla legge di assestamento 2022, L. 5 agosto 2022, n. 111.

·       524 milioni di euro assegnati dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, articolo 35, comma 1, lett. a) di cui 40 milioni di euro per l’anno 2022, 400 milioni di euro per l’anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Le risorse sono state autorizzate

La Direttiva ministeriale 3 ottobre 2022 – pubblicata in G.U. 22 novembre 2022 - ha stabilito le modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo da norme di legge approvate nel 2022, e delle risorse residue destinate agli stessi contratti con direttiva ministeriale 2 marzo 2022.

 

Contratti di sviluppo e PNRR

Il contratto di sviluppo costituisce anche uno degli strumenti principali prescelti per l’attuazione degli investimenti del PNRR. La revisione della relativa disciplina (operata con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy  2 novembre 2021 (cfr. infra) è stata in questo senso finalizzata ad orientare lo strumento verso programmi in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività del sistema produttivo nazionale. Di seguito una descrizione degli investimenti per la cui attuazione è stato scelto l’utilizzo dei contratti di sviluppo.

La Missione 1 Componente 2 del PNRR si prefigge di promuovere la digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo attraverso investimenti in politiche industriali di filiera. In particolare, nell’abito dell’Investimento 5 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione”:

·       l’Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie, con una dotazione finanziaria di 1 miliardo di euro mira a sviluppare le filiere industriali nel settore fotovoltaico, eolico e delle batterie (sono previsti tre sub investimenti) [35]. Lo strumento prescelto per la “messa a terra” degli interventi è quello dei contratti di sviluppo [36].

·       l’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive”, è volto a potenziare la capacità delle filiere più innovative e/o strategiche, attraverso il riconoscimento di un supporto finanziario agli investimenti da concedere tramite i contratti di sviluppo. Il target da conseguire entro il 31 dicembre 2023 prevede la firma di almeno 40 contratti di sviluppo. Le risorse PNRR stanziate sono 750 milioni. Il principio per cui almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente va alle regioni del Mezzogiorno (art. 2, comma 6-bis del D.L. 77/2021, conv. con mod. in L. 108/2021) è stato attuato per la misura in esame dall’art. 1, comma 3, del DM del 13 gennaio 2022, decreto ministeriale attuativo dell’Investimento in questione[37].

Nella Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile si segnala, infine, l’Investimento 5.3 “Bus elettrici il quale prevede una dotazione di 300 milioni euro per il periodo 2021 – 2026, di cui 50 milioni imputati a progetti già in essere, per promuovere, mediante il ricorso alla misura dei contratti di sviluppo, la realizzazione di programmi di investimento finalizzati finalizzato a sostenere circa 45 progetti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi sostenendo gli investimenti a favore del rinnovo del parco autobus elettrici, ad esclusione degli autobus ibridi. Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 29 novembre 2021 ha dato attuazione normativa all’investimento demandando ad un successivo provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy  le modalità di utilizzo ed erogazione delle risorse destinate all’Investimento. Con decreto direttoriale 8 aprile 2022 è stata fissata l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni.

Il soggetto gestore degli aiuti concessi attraverso i contratti di sviluppo, per tutti gli investimenti del PNRR sopra richiamati, previsti è INVITALIA. Si rinvia all’apposita pagina istituzionale.


 

Articolo 71
(Sostenimento del Registro nazionale degli aiuti di Stato
e della piattaforma incentivi.gov.it)

 

 

L’articolo 71 destina 900 mila euro alla copertura dei costi di gestione e sviluppo del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it.

 

La norma in esame autorizza la spesa di 900 mila euro, a decorrere dall’anno 2023, destinati alla copertura dei costi di gestione e manutenzione anche evolutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it.

L'obiettivo espresso della disposizione è quello di incrementare l'efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operatività degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli rivolti alla comunicazione delle iniziative, nonché per agevolare la messa a sistema degli strumenti medesimi.

 

Il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è stato istituito dall’articolo 14, comma 2, della legge n. 115 del 2015 (Legge europea 2014) che ha, a tal fine, modificato l’articolo 52 della legge n. 234 del 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. L'attuazione della disciplina legislativa è avvenuta mediante adozione del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Il Registro è lo strumento nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, in particolare con riferimento al cumulo dei benefici e al superamento del massimale per gli aiuti de minimis. Oltre alle funzioni di controllo, il Registro rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relative agli aiuti concessi. Esso è rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche responsabili della concessione di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, per effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione dell’aiuto. A tal fine, il Registro rilascia specifiche “visure” che riportano l’elenco dei benefici già concessi al potenziale destinatario dell’aiuto, in modo che sia verificata la possibilità o il rischio di cumulo del nuovo aiuto con quelli già concessi. Il Registro contiene, pertanto, l’elenco e i codici delle misure di aiuto vigenti in Italia e delle concessioni effettuate dalle amministrazioni a favore delle imprese; a garanzia dell’avvenuto controllo preventivo, ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti a favore di un’impresa, per avere efficacia, deve riportare i codici identificativi rilasciati dal Registro. Esso contiene, inoltre, l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione europea (la cosiddetta "lista Deggendorf") e che quindi non possono ricevere aiuti.

 

La piattaforma incentivi.gov.it è stata realizzata in attuazione dell’articolo 18-ter del decreto legge n. 34 del 2019. La Piattaforma promuove la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, migliorando la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure più appropriate e agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza. Una sezione della piattaforma è dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali, alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

I criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica sono dettati dal decreto ministeriale 30 settembre 2021.

 


 

Articolo 72
(Proroga dell’operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI)

 

 

L’articolo 72, al comma 1, interviene sull’operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, disposta dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 55 e 55-bis), prorogandola di un anno, fino al 31 dicembre 2023.

Il comma 2, per le finalità di cui al comma 1, rifinanzia il Fondo di 800 milioni di euro per l’anno 2023.

 

Segnatamente, il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese prevista nel comma 55, primo e secondo periodo, della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2022).

Il citato comma 55 prevede, a decorrere dal 1° luglio 2022, e, nella sua formulazione attuale, fino al 31 dicembre 2022, una disciplina “ponte”, di phasing out dall’intervento straordinario del Fondo previsto per il periodo pandemico ai fini del ritorno alla sua ordinaria operatività. Si tratta quindi di un periodo in cui tale ordinaria operatività è ripristinata solo in parte.

 

Nel quadro delle misure a sostegno della liquidità durante il periodo pandemico, un ruolo significativo è stato attribuito al potenziamento e all’operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI, disposta dall'articolo 13 del D.L. n. 23/2020. L'intervento straordinario del Fondo è stato esteso fino al 30 giugno 2022 (in linea con quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato) dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, articolo 1, comma 54), ma, contestualmente, la stessa legge di bilancio ha ridimensionato l’intervento del fondo, in una logica di un graduale phasing out dal periodo emergenziale, introducendo, a decorrere dal 1 luglio 2022 sino al 31 dicembre 2022, una disciplina transitoria, ripristinando parzialmente le modalità operative ordinarie del Fondo.

In particolare, già dal 1° aprile 2022 è stata ripristinata l'onerosità della garanzia del Fondo. Le garanzie sono infatti concesse previo pagamento di una commissione (articolo 1, comma 53, lett. a) n. 2). Ai sensi di quanto previsto dal successivo D.L. n. 17/2022 (L. n. 34/2022, articolo 8), per agevolare le imprese nella sopravvenuta crisi energetica, è stata comunque consentita, fino al 30 giugno 2022, la gratuità delle garanzie rilasciate su finanziamenti concessi per comprovate esigenze di liquidità conseguenti ai maggiori costi dell'energia.

Nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, la legge di bilancio 2022 ha previsto, all’articolo 1, comma 55, che:

§  l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione del merito creditizio dell’impresa, con talune eccezioni. E’ infatti fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alle disposizioni operative del Fondo (D.O. parte IX, lettera A, allegate al D.M. 12 febbraio 2019) (primo periodo del comma 55);

§  ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dalla disciplina attuativa del Fondo (D.M. 6 marzo 2017), la garanzia del Fondo è concessa:

1)   per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al modello di valutazione e nella misura massima del 60 per cento in favore di quelle rientranti nelle fasce 1 e 2; in relazione alla riassicurazione, la misura massima del 60 per cento è riferita alla copertura del Fondo rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dalla disciplina attuativa del Fondo (art. 7, co. 3, D.M. 6 marzo 2017);

2)   per il sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione (secondo periodo del comma 55).

 

Fondo garanzia PMI -Finanziamenti garantiti 1 luglio 2022-

31 dicembre 2022

Periodo

Ammontare massimo garantibile

% massima di copertura

Commissioni

Valutazione del merito di credito

1 luglio 2022-

31 dicembre 2022

5 milioni

80% per
investimenti (per tutti, a prescindere dalla fascia)

60% per liquidità

(imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione del rating)

SI

SI, con ammissione delle imprese in fascia 5

 

I commi 56 e 57 della legge di bilancio 2022 hanno poi introdotto rilevanti novità alla disciplina ordinaria del Fondo, stabilendo che questo debba operare entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base di un piano annuale di attività e sulla base del sistema dei limiti di rischio.

 

Il medesimo comma 1 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso Fondo nel contesto delle misure di supporto alla liquidità delle imprese e si contrasto agli effetti della crisi ucraina. Tale sostegno speciale e temporaneo trova disciplina nel comma 55-bis e 55-ter della citata legge di bilancio 2022, come inseriti dal D.L. n. 50/2022.

 

Per far fronte alle esigenze di liquidità delle imprese derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione a seguito dello scoppio del conflitto russo ucraino, il successivo D.L. n. 50/2022[38] (articolo 16) – in considerazione di quanto consentito dal nuovo Quadro europeo temporaneo di aiuti di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina - ha introdotto ulteriori norme - sotto forma di due ulteriori commi 55-bis e 55-ter nella legge di bilancio 2022 – che prevedono un intervento speciale del Fondo di garanzia PMI.In particolare, il comma 55-bis ammette la garanzia del Fondo su finanziamenti individuali, concessi successivamente al 16 luglio 2022, destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:

1)      per la realizzazione di investimenti, la garanzia può essere concessa nella misura massima del 90 per cento, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici[39];

2)      entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento garantito non superiore al maggiore tra i seguenti parametri:

a) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi[40];

b) il 50 per cento dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall’impresa beneficiaria al finanziatore;

3)      la garanzia è a titolo gratuito nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più settori o sottosettori economici particolarmente colpiti, individuati all’allegato I al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, nel rispetto delle condizioni di compatibilità ivi previste e dai pertinenti regolamenti «de minimis» o di esenzione per categoria[41];

4)      sono escluse dalla garanzia speciale le imprese soggette alle sanzioni adottate dall’Unione europea[42], nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Il comma 55-ter, a sua volta, pone dei divieti di cumulo delle garanzie relative allo stesso capitale di prestito sottostante[43].

 

Il comma 2, per le finalità di cui al comma 1, rifinanzia il Fondo di 800 milioni di euro per l’anno 2023.


 

Articolo 73
(
Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza
relative alla quotazione delle PMI
)

 

 

L’articolo 73 proroga al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) e al contempo ne aumenta l’importo massimo da 200.000 euro a 500.000 euro.

 

Si ricorda che i commi da 89 a 92 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) hanno istituito un credito d’imposta in favore delle PMI in relazione alle spese di consulenza sostenute per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF) europei, in misura pari al 50 per cento delle spese e, originariamente, fino a un massimo di 500.000 euro. Le disposizioni prevedevano che il regime agevolativo avesse termine il 31 dicembre 2020.

 

La misura è inserita in un complesso di interventi volti a potenziare strumenti per la concessione di finanziamenti al settore produttivo, alternativi rispetto al credito bancario: emissione di specifici strumenti di debito (cd. minibond), raccolta tramite portali on-line (cd. crowdfunding) e varie forme di incentivazione fiscale a favore dei soggetti che investono in strumenti finanziari emessi da PMI. Più in dettaglio, il comma 89 ha riconosciuto un credito d’imposta alle PMI (imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui attivo totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro), che abbiano iniziato, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio 2018, una procedura di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un MTF di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, e siano state effettivamente ammesse agli scambi.

 

Sul punto è intervenuto poi il comma 46 della legge di bilancio 2022 che ha esteso l’agevolazione ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 ed è intervenuta sul comma 90 della legge di bilancio 2018, al fine di disporre che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni per l’anno 2022 e di 5 milioni per l’anno 2023.

 

La disposizione in esame, comma 1, lettera a), proroga l’agevolazione fiscale sopra descritta e ne aumenta l’importo massimo.

Nel dettaglio si prevede che alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che successivamente al 1 gennaio 2022 iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro (rispetto ai precedenti 200.000 euro), del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2023 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022), per la predetta finalità.

 

La lettera b), conseguentemente ai nuovi oneri per la finanza pubblica introdotti e sopra descritti, integra lo stanziamento previsto per la misura nell'anno 2023 di ulteriori 5 milioni di euro aggiuntivi, portandolo a 10 milioni di euro (rispetto al precedente stanziamento di 5 milioni di euro), e stabilisce in 10 milioni di euro il nuovo stanziamento per l'anno 2024.

 


 

Articolo 74
(
Fondo per politiche industriali di sostegno
alle filiere produttive del
Made in Italy)

 

 

L’articolo 74 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, dotandolo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 95 milioni per il 2024.

La finalità del fondo è quella di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e accrescere l’eccellenza qualitativa del made in Italy (comma 1).

Ad uno o più decreti del Ministero delle imprese ed il made in Italy, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell’economia e delle finanze, è demandata la definizione dei settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo e il riparto delle risorse (comma 2).

 

Quanto ai settori di intervento, la relazione illustrativa evidenzia che, negli ultimi dieci anni la manifattura si è ampiamente spesa nel settore di Ricerca & Sviluppo, raggiungendo ottimi risultati che andrebbero ulteriormente sostenuti. Inoltre, la transizione ecologica rappresenta per le imprese, allo stesso tempo, una sfida complicata e un’opportunità di crescita importante. Il comparto del Tessile - moda riveste una posizione di primaria importanza nell’economia italiana e contribuisce in maniera determinante alla performance nell’export.

La strategia Europea per prodotti tessili circolari e sostenibili, tra le altre misure di settore, contiene obiettivi che imporranno alle imprese di cambiare molto il proprio modello di business. Anche il settore alimentare sta cercando di votarsi alla lotta agli sprechi alimentari e contestualmente ridurre nelle coltivazioni l’uso di diserbanti, pesticidi e antibiotici. L’arredamento cerca di re-impiegare il più possibile i suoi materiali, mentre il settore dell’automazione si è aperto ai carburanti eco e all’impiego delle risorse rinnovabili.

 

L’articolo 2 del D.L. n. 176/2022, cd. “D.L. Ministeri” in corso di esame parlamentere per la sua conversione in legge, ha ridenominato il Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del made in Italy (comma 1), apportando i conseguenti adeguamenti testuali nel d.lgs. n. 300/1999, e, contestualmente, una integrazione delle relative attribuzioni. Il Ministero – secondo quanto inserito dal decreto legge nell’articolo 27 del D.lgs. 300/1999 - contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze degli altri dicasteri interessati: Ministero affari esteri e cooperazione internazionale, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e foreste e Ministero del turismo.

L’articolo 9 del D.L n. 176/2022 ha poi istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell’economia e delle finanze, dell’agricoltura, sovranità alimentare e foreste e del Ministro del turismo. Il CIMIM ha il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, per valorizzare il made in Italy nel mondo.

Si rammenta, infine, che un apposito investimento del PNRR è destinato alla competitività e resilienza delle filiere produttive (M1C2-I.5.2-28-29). L’intervento, gestito sempre dal Ministero delle Imprese e del made in Italy, dotato di 750 milioni di euro per nuovi progetti, consiste nel sostegno finanziario alle imprese, attraverso lo strumento del contratto di sviluppo, per progetti legati alle principali catene del valore strategiche, quali programmi di sviluppo industriale, programmi di sviluppo a tutela dell'ambiente, mobilità sostenibile e attività turistiche. Il traguardo (T2 2022), relativo all’entrata in vigore di un decreto comprendente la politica di investimento dei Contratti di Sviluppo, è stato conseguito[44].

 

 

 


 

Articolo 75
(Garanzia a favore di progetti del Green New Deal)

 

 

L’articolo 75 fissa, per il 2023, l’importo delle risorse del Fondo Green New Deal da destinare alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per progetti economicamente sostenibili in 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

 

L’articolo 75 fissa - per l’anno 2023, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 64, commi 2 e 5 del D.L. n. 76/2020 - l’importo delle risorse disponibili del Fondo Green New Deal di cui all’articolo 1, comma 85 della legge di bilancio 2020, da destinare alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per la realizzazione dei progetti economicamente sostenibili rientranti nelle categorie indicate dalla stessa legge di bilancio. Tale importo è pari a 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

 

La legge di bilancio 2020 - legge 27 dicembre 2019, n. 160 , articolo 1, commi da 85 a 89 - ha costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo da ripartire a supporto di progetti economicamente sostenibili, che abbiano come obiettivo:

·       la decarbonizzazione dell'economia,

·       l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile,

·       la riduzione dell'uso della plastica a favore di materiali alternativi,

·       la rigenerazione urbana,

·       il turismo sostenibile,

·       l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale,

·       programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale, in coerenza con il Green Deal europeo [45] (comma 86).

Per il sostegno a tali progetti - definiti come "Green and Innovation Deal italiano" -  il Fondo è stato dotato di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (comma 85).

Per realizzare i predetti progetti, il Ministro dell'economia e finanze, a valere sulle disponibilità del Fondo, è stato autorizzato ad intervenire con la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, nella misura massima dell'80 per cento e anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni (comma 86)[46].

L'articolo 64 del D.L. n. 76/2020 ha disciplinato il rilascio delle predette garanzie, da parte della SACE, per conto del MEF, in virtù della convenzione tra essi stipulata ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo, tra il Ministero dell’economia e delle finanze e SACE S.p.A., approvata con delibera del CIPE (ora CIPESS) n. 56 del 29 settembre 2020 (la “Convezione Green SACE-MEF”)[47]. Il medesimo comma 2 ha disposto che SACE S.p.A. assuma le garanzie nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, dei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo, le garanzie possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il CIPESS può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente al Green Deal europeo:

a)     progetti verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;

b)     progetti verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

Ai sensi del comma 3, il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di importo pari o superiore a 600 milioni di euro, è subordinato a decisione ministeriale, (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle imprese e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica) sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..

Ai sensi del comma 4, sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.

La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute da SACE stessa.

Secondo quanto previsto dal comma 5, le risorse disponibili del Fondo Green Deal, per l'anno 2020, sono state interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale.

Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte e risultanti dalla contabilità, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

Per gli esercizi successivi, le risorse del fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con la legge di bilancio, tenuto conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2.

 


 

Articolo 102
(Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione
impianti di risalita e di innevamento)

 

 

L'articolo 102, comma 1, istituisce presso il Ministero del turismo un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni per l'anno 2024, 70 milioni per l'anno 2025 e 50 milioni per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti attività di risalita a fune e innevamento, con l'obiettivo di realizzare interventi di ammodernamento e manutenzione. Tale misura mira altresì ad incentivare l'offerta turistica delle località montane.

In base al comma 2, le risorse previste possono essere destinate alla dismissione di impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti. È inoltre prevista la dotazione di 1 milione di euro per progetti di snow-farming per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

 

L'articolo 102, comma 1, istitutisce presso il Ministero del turismo un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni per l'anno 2024, 70 milioni per l'anno 2025 e 50 milioni per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti attività di risalita a fune e innevamento, già insistenti nei territori montani e nei comprensori sciistici nonché di innevamento artificiale, dismettendo impianti non utilizzati od obsoleti, e garantire più elevati standard di sicurezza. Tale misura mira altresì ad incentivare l'offerta turistica delle località montane.

 

In base al comma 2, le risorse previste dal comma precedente possono essere destinate alla dismissione di impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti. E' inoltre prevista la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per progetti di snow-farming.

 

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, la disposizione è volta ad evitare che si ripetano episodi tragici come quello del Mottarone e che si ripensino gli impianti e le sciovie, anche a fronte del progressivo scioglimento dei ghiacciai, come nel caso del comprensorio dello Stelvio.

Pertanto, si è intervenuti direttamente per garantire adeguati standard di sicurezza degli impianti, anche al fine di incentivare e garantire, soprattutto nel periodo invernale, l’attrattività turistica nelle zone montane.

Si ricorda che il decreto 18 giugno 2021, n. 172, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) contiene le disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone contenute nell’Allegato tecnico al decreto stesso. Tali disposizioni e specificazioni costituiscono l’articolazione in forma organica delle norme europee, integrate con le norme nazionali vigenti in materia e si applicano agli impianti a fune in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, effettuato con funivie, funicolari, sciovie (a fune alta e bassa) e slittinovie. L'Allegato tecnico è suddiviso in 20 capitoli che individuano le procedure da seguire nella redazione dei progetti ed i vari requisiti specifici riguardanti le infrastrutture degli impianti a fune per il trasporto di persone.

 

Nel quadro delle iniziative a supporto delle attività imprenditoriali legate alla gestione di impianti sciistici, sono stanziate risorse per la realizzazione di progettualità innovative in ambito snow-farming. Tale pratica innovativa consiste nella realizzazione di siti di stoccaggio di neve artificiale, al fine di supportare nelle stagioni più calde lo svolgimento tanto delle attività sportive, quanto di quelle legate allo svago. In particolare, tale pratica, già in uso presso numerose realtà nazionali, prevede la raccolta di grandi quantità di neve artificiale nei mesi primaverili, la realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolarne lo scioglimento, e infine il trasporto e la posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici, così da poter anticipare e supportare lo svolgimento della stagione turistica.

La relazione indica che, in via sperimentale, si prevede la realizzazione di sette progetti pilota, per un totale di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, subordinati alla presentazione di proposte progettuali che dettaglino gli estremi degli stessi progetti.

 

Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della disposizione, ivi comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e quelli ad esso collegati, il cronoprogramma procedurale coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 1, nonché le modalità di revoca (comma 3).

Si valuti l'opportunità di integrare il processo decisionale di adozione del decreto prevedendo altresì l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.


 

Articolo 103
(Aiuti di stato Covid e recupero aiuti
corrisposti in eccedenza dei massimali)

 

 

L’articolo 103 contiene delle disposizioni per il recupero di aiuti di stato COVID-19 corrisposti in eccedenza rispetto alla misura consentita ai sensi del Quadro europeo temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell' emergenza del COVID-19, cd. Temporary Framework COVID-19 (Sezione 3.1).

Il comma 1 elenca le misure legislative agevolative interessate dall’articolo in esame: si tratta essenzialmente di misure introdotte durante il periodo pandemico a sostegno delle imprese del settore turistico. Il comma 2 dispone che gli aiuti di cui al comma 1, fruiti alle condizioni e nei limiti del Quadro (Sezione 3.1), possano essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati (ai sensi della medesima Sezione 3.1). In caso, invece, di superamento dei massimali ivi previsti, il comma 3 prevede, in primis, un meccanismo volontaristico di restituzione da parte del beneficiario, comprensiva degli interessi. In caso di mancata restituzione volontaria, il successivo comma 4 dispone che il corrispondente importo debba essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. In assenza di nuovi aiuti o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato. Ai sensi del comma 5, non è prevista l’applicazione di sanzioni in caso di restituzione. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali e dell’obbligo di restituizione degli aiuti eccedenti di cui ai precedenti commi, si applica, per espresso richiamo del comma 7, la definizione di impresa unica contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di stato “de minimis”. Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la definizione delle modalità di attuazione della norma. Ai sensi del comma 8, le disposizioni dell’articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale.

 

Secondo quanto evidenzia la relazione illustrativa, è sorta la necessità, in considerazione dello sviluppo che ha avuto il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19 - con le relative modifiche susseguitesi nel biennio 2020-2021 (per un approfondimento delle quali si rinvia all’apposito tema dell’attività parlamentare) - di considerare che vi sono stati molti operatori economici che hanno usufruito di agevolazioni in eccesso rispetto ai limiti previsti dalla Sezione 3.1 del predetto Quadro.

La disposizione sarebbe quindi volta a spingere gli operatori economici ai necessari controlli con riferimento alle agevolazioni ricevute dagli operatori economici del turismo, nonché a semplificare la restituzione degli aiuti ricevuti in eccesso agevolando anche il recupero da parte dello Stato.

 

Segnatamente, ai sensi del comma 1, le norme di cui all’articolo in esame si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti di cui alla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19, e successive modificazioni e integrazioni. Si tratta di misure di agevolazione per il settore turistico di cui agli:

a)   articoli 182, comma 1 e 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020).

L’articolo 182, comma 1 del D.L. n. 34/2020, come integrato da successivi interventi legislativi, ha istituito nello stato di previsione dell’allora MIBACT (ora Ministero del turismo) un fondo destinato a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, danneggiate a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 [48].

L’articolo 183, comma 2 del D.L. n. 34/2020, come integrato da successivi interventi legislativi, ha istituito presso l’allora MIBACT, ora Ministero della cultura, un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato, oltre che al sostegno dei musei, degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria, anche al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre[49];

b)  articolo 79, del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020).

L’articolo in questione ha riconosciuto un credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (di cui all’art. 10 del D.L. n. 83/2014) nella misura del 65 per cento dei costi sostenuti, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Sono state ammesse a fruire del credito di imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica e le strutture termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

c)   articolo 6-bis, commi 3 e 11 del D.L. n. 137/2020 (L. n. 176/2020).

L’articolo 6-bis, comma 3 del D.L. n. 137/2020 ha rifinanziato il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, sopra commentato, di 350 milioni per il 2020 destinando le risorse al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi. Ha altresì rifinanziato il medesimo fondo di 50 milioni per il 2021[50].

L’articolo 6-bis, comma 11 ha istituito presso l’allora Mibact, ora Ministero del Turismo, un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, a ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte[51].

 

Ai sensi del comma 2, gli aiuti di cui al comma 1, fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1, possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

 

Rinviando per ulteriori approfondimenti al box in calce alla presente scheda di lettura e all’apposito tema dell’attività parlamentare,  si descrive di seguito la disciplina sugli aiuti di importo limitato contenuta nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato nell'emergenza del COVID-19, alla Sezione 3.1. Si tratta di aiuti - sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni – che il Quadro ha ritenuto concedibili, entro e non oltre il 30 giugno 2022, a favore imprese che, al 31 dicembre 2019, non si trovavano già in difficoltà.

Il limite previsto per tali aiuti è 2,3 milioni di EUR per impresa al lordo di qualsiasi imposta o onere (ai sensi dell'art. 2, punto 18) del GBER, dell'art. 2, punto 14, del Reg. n. 702/2014/UE e nell'art. 3, punto 5, del Reg. n. 1388/2014/UE). Il limite è stato innalzato a 2,3 milioni dalla sesta modifica del quadro temporaneo, disposta il 18 novembre 2021 (cfr. punto 32 della Comunicazione della Commissione 2021/C 473/01). In origine, tale limite era pari a 800 mila euro (2020/C 91 I/01), poi innalzato a 1,8 milioni di euro dalla quinta modifica (2021/C 34/C)[52].

Le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni sopra descritte.

 

Gli aiuti di importo limitato di cui alla Sezione 3.1 hanno potuto essere combinati con gli aiuti "de minimis". Si rammenta che gli aiuti “de minimis” possono essere concessi fino a 200 000 euro per impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti della relativa disciplina sugli aiuti "de minimis", di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013[53].

 

Secondo quanto dispone il comma 3, in caso di superamento dei massimali previsti dal Quadro temporaneo, l'importo dell'aiuto eccedente è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004[54].

In caso di mancata restituzione volontaria, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. Così dispone il comma 4, il quale prevede anche che a tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto.

In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

 

In base al comma 5, in caso di restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente con le modalità previste dai commi 3 e 4, non è prevista l’applicazione di sanzioni. Si demanda ad un decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le modalità di attuazione delle norme suindicate ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro.

 

In base a quanto dispone il comma 7, ai fini dei commi da 1 a 5, si applica la definizione di impresa unica ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato «de minimis», nei diversi settori economici.

Il comma 7 richiama il Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti «de minimis», il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e il Regolamento (UE) n. 717/2014, relativo agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

I massimali di aiuti concedibili ai sensi dei predetti Regolamenti operano per singola “impresa”. In proposito, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità devono essere considerate un'impresa unica[55]. Dunque, i Regolamenti “de minimis” sopra indicati[56], definiscono, per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

a)     un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b)    un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c)     un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d)    un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni suddette, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

La ratio della definizione è evitare che un gruppo societario possa beneficiare di più aiuti, oltre i massimali, per effetto di richieste formulate da singole imprese appartenenti al gruppo.

La definizione di impresa unica è dunque essenziale ai fini della verifica del rispetto dei massimali di aiuti e gli Stati membri sono tenuti ad istituire modalità di controllo in tal senso.

 

Secondo quanto dispone il comma 8, le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Il 19 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione COM (2020) 1863 final "Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak", cd. "Temporary Framework". Si tratta dunque di un quadro eccezionale e temporaneo volto a consentire agli Stati membri di adottare misure di intervento nell'economia in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Nella Comunicazione, la Commissione ha definito le condizioni di compatibilità da applicare a tali misure. Ai sensi della Comunicazione, gli Stati membri devono notificare le misure alla Commissione e dimostrare che sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio al grave turbamento dell'economia generato dall'epidemia e che sono pienamente rispettate tutte le condizioni previste nella stessa Comunicazione.

Il Temporary Framework è stato integrato e prorogato più volte:

§  il 3 aprile 2020, con la Comunicazione C(2020) 2215 final per consentire di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla COVID-19 e tutelare i posti di lavoro durante la pandemia;

§  l'8 maggio 2020, con la Comunicazione (C(2020 3156 final), al fine di agevolare l'accesso al capitale e alla liquidità per le imprese colpite dalla crisi:

§  il 29 giugno, è stata adottata la terza modifica , per sostenere ulteriormente le micro e piccole imprese, le startup ed incentivare gli investimenti privati;

§  il 13 ottobre 2020, con la Comunicazione C(2020)7127 final, al fine di prorogare le disposizioni del Quadro fino al 30 giugno 2021, ad eccezione delle misure di ricapitalizzazione, prorogate fino al 30 settembre 2021, nonchè ha esteso ulteriormente le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese a causa della pandemia è stato incluso, a date condizioni, nei regimi consentiti;

§  il 28 gennaio 2021, la Comunicazione C 2021/C 34/06 ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 il Quadro delle misure di aiuto (sia quelle in scadenza al 30 giugno 2021, sia quelle per la ricapitalizzazione la cui scadenza era fissata al 30 settembre 2021). Sono stati inoltre aumentati i massimali degli aiuti di importo limitato e dei costi fissi non coperti, ed è stata consentita la conversione degli strumenti rimborsabili concessi nell'ambito del Quadro (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del Quadro stesso;

§  il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C(2021) 8442, è stata approvata la sesta proroga, fino al fino al 30 giugno 2022, del Quadro temporaneo, definendo, nel contempo, un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea. A tal fine, la Commissione introdotto due nuove misure "di accompagnamento" delle imprese per un ulteriore periodo limitato: le misure di sostegno alla solvibilità, ammissibili sino al 31 dicembre 2023, nonchè gli incentivi diretti per investimenti privati, ammissibili sino al 31 dicembre 2023, secondo la proroga di un anno disposta dalla Commissione il 28 ottobre 2022 (Comunicazione 2022/C 423/04).


 

Articolo 104
(Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo)

 

 

L'articolo 104, al comma 1, istituisce un Fondo destinato a favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, facilitando altresì l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro, istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

 

L'articolo 104, al comma 1, istituisce un Fondo destinato a favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, facilitando altresì l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro. Tale Fondo, denominato "Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo", è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Le finalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo (comma 2) mirano a:

1.   riqualificare il personale già occupato nel settore e a formare nuove figure professionali, attraverso percorsi formativi e scuole d'eccellenza, corsi di alta formazione e specializzazione, nell'ottica di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitinicoli della cultura e tradizione italiana;

2.   rafforzare le competenze degli operatori di settore attraverso cicli di aggiornamento continuo;

3.   favorire l'inserimento nel mercato del lavoro;

4.   ampliare i bacini di offerta di lavoro.

 

La relazione illustrativa del Governo specifica che la disposizione mira a colmare alcune debolezze strutturali che caratterizzano il settore del turismo, tra cui la carenza di personale qualificato e l’alto tasso di disoccupazione, che negli ultimi anni ha subito un forte incremento a causa delle contingenze derivanti dalla crisi da COVID-19 e una forte contrazione della domanda.

Si ricorda che con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono stati individuati progetti d’investimento in materia di turismo – Missione 1, Componente C3 “Turismo e cultura” – per complessivi 2 miliardi e 400 milioni di euro. Tali investimenti hanno il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e promuovere un’offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi. Le azioni includono il miglioramento delle strutture ricettive e dei servizi collegati, la realizzazione di investimenti pubblici per una maggiore fruibilità del patrimonio turistico, il sostegno al credito per il comparto turistico e incentivi fiscali a favore delle piccole e medie imprese del settore. I principali interventi sono il Digital Tourism Hub, i Fondi per la competitività delle imprese turistiche, il progetto Caput Mundi – New generation EU per i grandi eventi turistici e la riforma dell’Ordinamento delle professioni delle guide turistiche.

Come evidenziato dal Rapporto competitività Istat 2022[57], gli investimenti legati al PNRR potranno rappresentare un traino della ripresa anche per il settore del turismo, il cui fatturato per il 2021 non ha ancora raggiunto i livelli del periodo pre-pandemico.

 

In tema di formazione dei lavoratori nel settore del turismo, presso gli istituti professionali, è previsto l’indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, in tre diverse articolazioni: enogastronomia, servizi di sala e di vendita e accoglienza turistica; mentre per gli Istituti tecnici del settore economico è presente l’indirizzo turismo, dove si studia il settore dal punto di vista tecnico-economico. La legge n. 99 del 2022 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore) ha ridefinito il percorso post-diploma di formazione tecnica parallelo alle lauree universitarie triennali e gestito da Fondazioni insieme alle imprese, finalizzato alla formazione di elevate competenze nei settori strategici per lo sviluppo del Paese. A livello universitario, sono previsti corsi di laurea triennale in Scienze del turismo, che formano operatori per la valorizzazione del settore del turismo culturale, in grado di promuovere e coordinare la fruizione delle risorse culturali territoriali e ambientali.

La relazione del Governo rappresenta che, ferme restando le competenze in materia di formazione e politiche attive del lavoro, l’istituzione di un fondo a titolarità del Ministero del turismo intende attribuire ad esso il ruolo di integratore delle politiche da definirsi a livello centrale e locale per lo specifico comparto turistico, in particolare al fine di elevare la qualità delle professionalità presenti nel settore e, conseguentemente, fare alzare il livello dei salari e la qualità dell’offerta turistica in Italia. Le proposte progettuali finanziate dal Fondo saranno finalizzate all’istituzione di una o più Scuole di alta formazione e all’attuazione di Programmi territoriali di sviluppo dell’occupazione nel settore turistico.

 

Le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo sono definite con l'emanazione di uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 3).

Si valuti l'opportunità di integrare il processo decisionale di adozione del decreto prevedendo altresì l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

 

In base al comma 4, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Articolo 105
(
Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica)

 

 

L’articolo 105 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni per il 2023 e 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (comma 1).

Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale (comma 2).

La definizione delle modalità attuative del Fondo è demandata ad un decreto interministeriale del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

 

La relazione illustrativa afferma che la grave crisi energetica, i cui effetti si sommano a quelli della crisi generata dall’epidemia, stanno mettendo a dura prova i piccoli centri a vocazione turistica, che si stanno spopolando. L’intervento normativo mira quindi a promuovere, in alternativa alle grandi e note città d’arte italiane, i piccoli centri e i borghi a rilevante interesse turistico, espressione della cultura e dell’identità del Paese, in modo che siano sempre più capaci di attrarre flussi turistici da ogni parte d’Italia e del mondo e di contribuire, in tal modo, alla crescita economica e al rilancio del Paese ed evitare lo spopolamento dei piccoli centri urbani.

 

 

Il D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) ha previsto, all’articolo 182, che l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) definisca una classificazione delle attività economiche con riferimento alle aree ad alta densità turistica, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale e consentire l’accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti (data dal COVID). ISTAT ha classificato i Comuni italiani secondo due aspetti:

§  la “categoria turistica prevalente”, cioè la vocazione turistica potenziale del Comune individuata per lo più su criteri geografici (vicinanza al mare, altitudine, ecc.) e antropici (grandi Comuni urbani)[58];

§  la “densità turistica”, espressa da un set di indicatori statistici comunali definiti per misurare la dotazione infrastrutturale, i flussi turistici e l’incidenza a livello locale di attività produttive e livelli occupazionali in settori tourism oriented (settore turistico e/o culturale) (in quintili).

Secondo i dati ISTAT:

1.     sono 1.575 (19,9%) i Comuni che appartengono ad una sola categoria turistica, mentre sono ben 633 (8,0% e il 13,7% della popolazione) quelli che appartengono a due o più categorie. Più della metà (50,6%) sono invece i Comuni che presentano strutture e flussi turistici, in alcuni casi anche di rilievo, ma non appartengono ad una categoria turistica specifica. Sono 1.704 (21,5%) i Comuni non turistici, cioè dove non sono presenti strutture ricettive e/o dove i flussi turistici risultano assenti;

2.     la distribuzione regionale secondo la categoria turistica evidenzia una maggiore concentrazione di Comuni non turistici in Piemonte e in Lombardia, dovuta all’elevato numero di Comuni presenti in queste Regioni (2.691 su 7.926, pari al 34% del totale), molti dei quali di esigue dimensioni.

Fonte: ISTAT

 

La categoria delle “Grandi città” (12 Comuni con più di 250.000 abitanti) raccoglie il 15,3% della popolazione nazionale e rappresenta una delle categorie più importanti in termini di flussi turistici: oltre 86 milioni di giornate di presenza nelle strutture ricettive nel 2019, pari al 19,7% del totale nazionale. Tutte le città di questo gruppo si collocano nel quintile più alto dell’indice sintetico di densità turistica.

La seconda categoria considerata è quella dei “Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica”. Ne fanno parte 431 Comuni, distribuiti prevalentemente nelle Regioni del Centro-nord e un po’ meno nel Sud e nelle Isole. Si tratta di un gruppo di Comuni molto importanti sia per l’importanza della loro vocazione specifica, sia per la rilevanza in termini di popolazione: quasi 7,4 milioni di abitanti, pari al 12,2% del totale nazionale. Rilevante anche l’importanza in termini di giornate di presenza turistica di questo gruppo che raccoglie il 7,8% del totale nazionale. Quasi due terzi (63,1%) dei Comuni appartenenti a questa categoria si colloca nella parte alta della distribuzione dell’indice sintetico di densità turistica (5° e 4° quintile).

La categoria dei “Comuni con vocazione marittima” si compone di 414 Comuni (5,2% del totale), prevalentemente collocati nelle Regioni del Mezzogiorno (63,0%). Con poco più di 4,5 milioni di abitanti (7,5%) questo gruppo rappresenta però, con quasi 86 milioni di presenze turistiche, il 19,6% del totale, posizionandosi a ridosso della categoria delle “Grandi città”. Il 42,0% di questi Comuni si posiziona nella classe molto alta dell’indice sintetico di densità turistica.

La categoria dei “Comuni del turismo lacuale” è rappresentata da 167 Comuni (2,1%), quasi tutti concentrati nelle regioni del Nord (155, pari al 92,3% dei Comuni della categoria). Seppure di piccole dimensioni questi Comuni, con oltre 17 milioni di giornate di presenza turistica, rappresentano il 4,0% del totale nazionale.

La categoria dei “Comuni con vocazione montana” è rappresentata da 501 Comuni, in gran parte collocati nelle Regioni del Nord: il 23,7% in Piemonte, il 14,7% in Lombardia e il 20,5% in Trentino Alto Adige/Südtirol. Questi Comuni, che hanno una vocazione esclusivamente montana, rappresentano l’1,3% della popolazione nazionale e il 4,6% delle giornate di presenza turistica.

La categoria dei “Comuni del turismo termale” è la categoria numericamente più esigua, essendo composta da appena 50 Comuni, ma con una vocazione turistica molto specializzata. I Comuni di questo gruppo si collocano in prevalenza in Lombardia, Veneto e Toscana. In termini di popolazione e di giornate di presenza turistica rappresentano lo 0,6% e l’1,2%, rispettivamente.

Si rinvia nel dettaglio alla pagina dedicata dell’Istituto.

 

Quanto all’intervento in esame, si rammenta che, a legislazione vigente, il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni e la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, sia oggetto dell’organico intervento legislativo contenuto nella Legge n. 158/2017. Ai fini della legge, per piccoli comuni si intendono i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i Comuni istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti (articolo 1, comma 2). Per espressa previsione, la legge favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico.

La legge, all’articolo 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Nel fondo sono anche confluite le risorse stanziate dall’articolo 1, comma 640, per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici di particolare valore storico e culturale.

Ai fini dell’utilizzo del Fondo, è stato adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni con D.P.C.M. 16 maggio 2022[59].

Si evidenzia che il Piano assicura priorità ad una serie di interventi, tra i quali quelli di recupero e riqualificazione urbana dei centri storici (ai sensi dell'art. 4 della legge) anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi. I piccoli comuni possono inoltre individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati di riqualificazione urbana.


 

Articolo 106
(
Fondo per il turismo sostenibile)

 

 

L’articolo 106 istituisce un fondo denominato "Fondo per il turismo sostenibile", la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025. Tale fondo mira ad attenuare il sovraffollamento turistico, a creare itinerari turistici innovativi e a destagionalizzare alcune mete. Ulteriore finalità perseguita dalla disposizione diviene l’individuazione di percorsi turistici intermodali che facciano leva anche sull’utilizzo di mezzi di trasporto elettrici. Da ultimo il Fondo si propone di fornire supporto alle strutture ricettive e alle imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

 

L'articolo 106 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un fondo denominato "Fondo per il turismo sostenibile", la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e, per gli anni 2024 e 2025, 10 milioni di euro ciascuno.

Tale fondo mira a sostenere ed implementare interventi che promuovano l'ecoturismo (per la cui definizione vedi infra) e il turismo sostenibile, in quanto iniziative idonee a minimizzare i costi economici e gli impatti ambientali e sociali e, al contempo, a generare reddito e occupazione, pur assicurando la conservazione degli ecosistemi locali.

In considerazione delle numerose attività coinvolte nella filiera, il settore del turismo assume un ruolo di fondamentale importanza per la riduzione dell’impatto ambientale e delle emissioni da CO2. In tal senso, è sempre più diffuso, anche nei viaggiatori, il concetto di turismo sostenibile che mira a minimizzare gli impatti sull’ambiente, sulla cultura e sulla società, generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali.

La disposizione, difatti, istituisce il Fondo per il Turismo Sostenibile al fine di finanziare e sostenere diversi interventi atti a raggiungere gli obiettivi generali di defaticare i centri nevralgici e fortemente impattati dall’overtourism sul territorio nazionale, di favorire la destagionalizzazione delle offerte turistiche e la transizione ecologica nel turismo.

 

Nello specifico, il Fondo è finalizzato a finanziare progetti relativi a tre aree tematiche, considerate di fondamentale importanza per la riduzione dell’impatto sull’ambiente delle attività della filiera turistica, orientando gli interventi alle seguenti finalità:

 

a)   offrire supporto alle grandi destinazioni culturali incentivando forme di turismo sostenibile, attenuando il sovraffollamento turistico, anche ideando itinerari turistici innovativi, e promuovendo la destagionalizzazione del turismo.

L’obiettivo della proposta, pertanto, è quello di incentivare iniziative per il decongestionamento dei luoghi della città più visitati dai turisti, mediante la promozione di itinerari e proposte di visita alternativi che possano abbracciare l’intero ambito urbano, i suoi quartieri e le sue attrattive.

Decongestionare/delocalizzare l’accoglienza ricettiva risponde alla necessità di rendere l'alloggio turistico compatibile con un modello urbano sostenibile, basato sulla garanzia dei diritti fondamentali e sul miglioramento della qualità della vita per i cittadini residenti. Pertanto, al fine di favorire la sostenibilità del turismo e migliorare l’esperienza turistica stessa, si intende finanziare opere di riqualificazione e riconversione del patrimonio pubblico e privato in aree meno conosciute ovvero in zone periferiche di realtà urbane ad alta densità turistica.

La relazione illustrativa del Governo dà evidenza dei due ambiti di intervento che si intende promuovere:

i. Riqualificazione delle infrastrutture esistenti, anche in ottica “green; attraverso la pubblicazione di appositi avvisi e bandi, si intende finanziare proposte progettuali presentate da parte di soggetti privati, proprietari di immobili in aree meno conosciute ovvero zone periferiche di realtà urbane ad alta densità turistica, che intendono riconvertire quest’ultimi in strutture ricettive a basso impatto ambientale. Si farà riferimento al sistema di certificazione ISO in materia di impatto ambientale.

Inoltre, si prevede di istituire un finanziamento a fondo perduto per gli enti locali, con competenze territoriali, per la riqualificazione di siti pubblici ad alto potenziale turistico ubicati in zone periferiche nonché di eventuali infrastrutture idonee a sviluppare l’offerta di servizi turistici connessi ai predetti siti (strutture ricettive e attrattive, mobilità sostenibile, riqualificazione urbana, ecc.).

ii. Promozione e creazione di itinerari turistici innovativi; attraverso la promozione e il sostegno di iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici, con il potenziamento di attività rivolte a target differenziati, che consentano non solo il decongestionamento dei siti a maggiore attrattività, ma anche la destagionalizzazione di alcune mete.

A tal fine, si prevede di pubblicare avvisi mirati, destinati sia a soggetti privati sia agli enti locali presenti sul territorio, per il sostegno all’ideazione e alla successiva promozione di itinerari e proposte di viaggio alternative ed innovative, diversi da quelli più comunemente apprezzati dal turista, che si concentrino su ambiti quali, ad esempio: (a) promuovere il turismo esperienziale (ad es. turismo enogastronomico, naturalistico, religioso, sportivo, culturale, ecc.); (b) stimolare un turismo in periodi diversi (ad esempio fuori stagione) e in fasce orarie diverse dalle più gettonate; (c) favorire un turismo lento e sostenibile; (d) migliorare le condizioni di accessibilità per le persone portatrici di bisogni speciali anche mediante gli opportuni servizi e la creazione di prodotti/pacchetti turistici ad hoc.

Requisito fondante per l’efficacia degli interventi proposti che saranno oggetto di finanziamento sarà il ricorso a strumenti di marketing digitale, anche in ottica di interoperabilità con il Tourism Digital Hub, e la promozione attraverso il portale Italia.it

 

b)  favorire la transizione ecologica nel turismo, combinando sinergicamente azioni di promozione del turismo intermodale e strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;

In ottica di riduzione dell’impatto delle attività della filiera turistica sull’ambiente, il settore dei trasporti riveste un ruolo fondamentale. In particolare, l’individuazione di percorsi turistici intermodali che facciano leva anche sull’utilizzo di mezzi di trasporto elettrici, consente di agire con la stessa efficienza del trasporto turistico tradizionale, garantendo allo stesso tempo una riduzione dell’impatto ambientale.

Il Governo, nella relazione illustrativa, rappresenta che il fondo sarà utilizzato per la selezione e il finanziamento di progetti di partenariato pubblico-privato finalizzati a:

i. qualificare e potenziare la dotazione di servizi esistente del settore dei trasporti ed eventualmente le infrastrutture funzionali agli stessi servizi per il raggiungimento delle aree interne dell’Italia;

ii. individuare percorsi intermodali, caratterizzati da requisiti di accessibilità e da un basso impatto ambientale, quantificando la riduzione in termini di CO2 rispetto alle forme di trasporto tradizionale alternative;

iii. promuovere il turismo nelle aree interne, anche in ottica di cura dell’ambiente e conservazione delle tradizioni culturali locali;

iv. realizzare percorsi turistici che facciano leva sulle esistenti infrastrutture di ricarica elettrica e finanziare nuove stazioni di ricarica al fine di raggiungere i territori lontani dalle principali reti turistiche nazionali, localizzati nei comuni a vocazione turistica;

v. aumentare le infrastrutture di ricarica per imbarcazioni elettriche nei porti, al fine di favorire la creazione di un nuovo mercato, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento e attirando flussi turistici appartenenti ad un segmento “luxury” alto-spendente verso la nostra Nazione.

vi. implementare soluzioni digitali anche in ottica di interoperabilità con il Tourism Digital Hub.

 

c)   fornire supporto alle strutture ricettive e alle imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

La relazione illustrativa del Governo evidenzia che l’intervento mira, pertanto, a regolamentare questo aspetto e dargli il necessario impulso. Per le imprese la certificazione di sostenibilità già esistente ed applicata è la ISO 14001, che ha come obiettivo quello di: limitare l'inquinamento; ottemperare ai requisiti legali applicabili dalla normativa vigente; migliorare in modo continuativo il sistema di gestione e impatto ambientale delle imprese.

Come indicato nella relazione, il Governo ritiene che gli interventi proposti, da attuarsi nell’ambito del Fondo, non determinino profili di sovrapponibilità con quanto finanziato a valere sul Fondo Unico azionale del Turismo.

 

Il comma 2 prevede che l'assegnazione delle risorse del Fondo avvenga con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

 

La definizione di "ecoturismo", fusione dei termini ecologico e turismo, trova per la prima volta una rielaborazione nei principi della Dichiarazione di Quebec (Quebec Declaration on Ecotourism, 2002), avutasi in occasione del summit mondiale dell'ecoturismo, organizzato dall'UNEP (Programma Ambiente delle Nazioni Unite), dall'organizzazione mondiale del turismo (OMT) e dall'International Ecotourism Society. È bene segnalare che la definizione condivisa sul significato del termine ecoturismo incorpora un concetto ben più ampio di quello di "turismo ecologico", giacché ricomprende anche aspetti legati al rispetto delle comunità locali e a uno sviluppo economico stabile, oltre alla soddisfazione del turista. La definizione di "turismo consapevole", invece, viene offerta dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), l'Agenzia delle Nazioni Unite competente per la promozione di un turismo responsabile, sostenibile e universalmente accessibile. Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite, si tratta del turismo consapevole del suo impatto sociale, economico e ambientale presente e futuro, in grado di soddisfare le esigenze dei visitatori, delle comunità locali, dell’ambiente e delle aziende.

 

 

 


 

Articolo 153, comma 1
(Spending review dei Ministeri)

 

 

L’articolo 153, comma 1, prevede che le riduzioni di spesa dei Ministeri apportate con i commi da 2 a 14 dell’articolo in esame concorrono, quale contributo dei Ministeri medesimi alla manovra di finanza pubblica, al conseguimento degli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, come definiti nel D.P.C.M. 4 novembre 2022.

Il citato D.P.C.M., sulla base dell’obiettivo programmatico di razionalizzazione della spesa fissato nel Documento di economia e finanza 2022 per le Amministrazioni centrali dello Stato – che prevede a decorrere dal 2023 riduzioni di spesa strutturali per i Ministeri di importo pari a 800 milioni nel 2023, di 1,2 miliardi per il 2024 e di 1,5 miliardi annui a decorrere dal 2025 – ha ripartito il suddetto importo tra i singoli Dicasteri, definendo degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero per il ciclo di bilancio 2023-2025, ai sensi della disposizione di spending review contenuta nella legge di contabilità e finanza pubblica.

Le riduzioni di spesa finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risparmio sono state realizzate, in parte, con interventi normativi introdotti in Sezione I, disposti ai commi da 2 a 14 dell’articolo 153 in esame, e per la restante parte, attraverso definanziamenti di leggi vigenti effettuati di Sezione II.

 

Il D.P.C.M. 4 novembre 2022, richiamato dalla norma in esame – non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale – dà attuazione, per il ciclo di bilancio 2023-2025, alla disposizione di spending review prevista dalla legge di contabilità e finanza pubblica, all’articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009, che prevede la definizione, nell’ambito del contributo dello Stato alla manovra di finanza pubblica, degli obiettivi di spesa di ciascun Ministero riferiti al successivo triennio di programmazione – in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire – in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza (DEF).

 

Ai fini dell’esposizione del contenuto del comma in esame va previamente rammentato che una delle novità più rilevanti della legge di contabilità – come riformata nel 2016[60] – è rappresentata dall’integrazione del processo di revisione della spesa delle amministrazioni centrali nel ciclo di bilancio, nell’ottica di un rafforzamento della programmazione economico-finanziaria delle risorse e del raggiungimento di un maggior grado di strutturazione e sistematicità del processo stesso di revisione della spesa.

L’articolo 22-bis della legge n. 196/2009 prevede che, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza (DEF) e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con apposito D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’economia e finanze (previa deliberazione del Consiglio dei Ministri), sono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, riferiti al successivo triennio. Gli obiettivi possono essere definiti in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire, e su tale base i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, proponendo, per il conseguimento degli obiettivi di spesa, gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio.

La disposizione stabilisce che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, entro il 1°marzo di ciascun anno, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono in appositi accordi le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa. Negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in essere per la realizzazione degli obiettivi e il relativo cronoprogramma. Entro il 1° marzo dell’anno successivo ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati degli accordi in essere nell'esercizio precedente.

La procedura indicata nella legge di contabilità ha finora trovato attuazione una sola volta, nel 2017, con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020: l’obiettivo di razionalizzazione della spesa stabilito dal DEF 2017 a carico delle Amministrazioni centrali dello Stato è stato determinato in 1 miliardo di euro a decorrere dal 2018, in termini di indebitamento netto e ripartito tra i Ministeri con il D.P.C.M. 28 giugno 2017. Gli accordi di monitoraggio, perfezionati con appositi decreti interministeriali, sono stati pubblicati sul sito internet del MEF. La Relazione sul monitoraggio degli obiettivi di spesa dei Ministeri del ciclo 2018-2020 è stata allegata al DEF 2019 (cfr. DEF 2019 - Allegato VI, pag. 149 e segg.).

La procedura di cui all’articolo 22-bis della legge di contabilità trova attuazione per la seconda volta nell’anno in corso, con riferimento al triennio di programmazione 2023-2025.

A tale riguardo, nel preambolo del D.P.C.M. del 4 novembre 2022, si evidenzia espressamente che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la riforma del quadro di revisione della spesa (R.1.13) è prevista nell’ambito della Componente 1 della Missione 1, la cui attuazione è legata alla procedura prevista dall’articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009.

Ai fini della definizione della manovra di finanza pubblica 2023-2025, l’obiettivo di razionalizzazione della spesa stabilito dal Documento di Economia e Finanza 2022, presentato in aprile, stabilisce che le Amministrazioni centrali dello Stato devono realizzare, rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente, risparmi di spesa pari a 800 milioni di euro per l’anno 2023, 1.200 milioni per l’anno 2024 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 in termini di indebitamento netto.

In relazione a ciò, il D.P.C.M. del 4 novembre 2022 provvede alla ripartizione, in capo a ciascun Ministero, dell’obiettivo di riduzione di spesa in termini di indebitamento netto, indicato nel suo ammontare complessivo nel DEF 2022, come riportato nella tabella che segue, allegata al D.P.C.M.

 

DPCM 4 novembre 2022 – Obiettivi di riduzioni di spesa
in termini di indebitamento netto

(milioni di euro)              

 

2023

2024

Dal 2025

Economia e finanze

di cui: Presidenza del Consiglio

419,0

19,3

620,1

29,0

775,1

36,3

Sviluppo economico

12,7

19,4

24,3

Lavoro e politiche sociali

9,8

15,0

18,8

Giustizia

49,0

77,2

96,5

Affari esteri e cooperazione internazionale

49,2

76,0

94,9

Istruzione

28,3

39,4

49,2

Interno

52,8

85,2

106,5

Transizione ecologica

3,8

5,2

6,5

Infrastrutture e mobilità sostenibili

80,8

122,4

153,0

Università e ricerca

7,2

10,8

13,5

Difesa

55,6

85,9

107,3

Politiche agricole

7,2

10,1

12,6

Cultura

13,8

19,7

24,6

Salute

7,6

11,2

14,0

Turismo

3,2

2,5

3,1

Totale

800,0

1.200,0

1.500,0

 

Per il conseguimento degli obiettivi di spesa assegnati con il richiamato D.P.C.M., i Ministri, con il disegno di legge di bilancio 2023-2025, hanno formulato proposte sia in termini di disposizioni legislative da inserire nella Sezione I sia in termini di riduzione degli stanziamenti di leggi di spesa indicati nella Sezione II.

 

Secondo le linee guida allegate al D.P.C.M. 4 novembre 2022, le proposte di intervento per il conseguimento dell’obiettivo di risparmio potevano riguardare:

-        la revisione di politiche e di specifici interventi di settore in relazione alla loro efficacia rispetto agli obiettivi previsti ed alle priorità strategiche del Governo;

-        la revisione di modalità di produzione ed erogazione dei servizi, nonché del funzionamento, delle procedure amministrative o degli assetti organizzativi delle amministrazioni centrali dello Stato, per il miglioramento del grado di efficienza.

Lo stesso D.P.C.M. esclude espressamente la possibilità di formulare proposte in termini di mera riduzione lineare delle dotazioni di bilancio. Le proposte, corredate da relazione tecnica, devono essere formulate con riferimento alle voci di spesa di natura corrente relative ai settori di spesa di competenza di ciascun Ministero. Laddove le proposte formulate non consentano di raggiungere l’obiettivo di spesa, il D.P.C.M. consente, per ciascun Ministero inadempiente, riduzioni degli stanziamenti fino a concorrenza dell’obiettivo di risparmio.

 

Nel complesso – come riportato nella Relazione tecnica del ddl di bilancio - per il raggiungimento degli obiettivi di spending review, sono state proposte riduzioni degli stanziamenti di bilancio, in termini di saldo netto da finanziare, per complessivi:

§  883,1 milioni di euro nel 2023,

§  1.319,0 milioni nel 2024

§  1.480,4 milioni a partire dal 2025.

 

Tali riduzioni sono stati realizzate, per la gran parte, attraverso definanziamenti disposti Sezione II nonché con interventi normativi introdotti in Sezione I, in particolare disposti ai commi da 2 a 14 dell’articolo 153 in esame, come indicato nella tabella che segue:

Riduzioni di spesa dei Ministeri

(milioni di euro)

Spending review

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno/Indebitamento

2023

2024

2025

2023

2024

2025

Sezione I

73,4

84,2

68,3

63,1

71,6

64,6

Sezione II

809,7

1.234,8

1.412,1

748,6

1.128,7

1.436,0

TOTALE

883,1

1.319,0

1.480,4

811,7

1.200,3

1.500,6

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di riduzioni di spesa
DPCM 4 novembre 2022

 

 

 

800,0

1.200,0

1.500,0

Fonte: A.C. 643, Tomo I, Relazione illustrativa al ddl di bilancio, pag. 10. RT di Sezione II, pag. 370.

 

In particolare, gli interventi normativi introdotti in Sezione I, disposti ai commi da 2 a 14 dell’articolo 153 in esame, hanno determinato tagli di spesa per un totale di 73,4 milioni nel 2023, 84,3 milioni per il 2024 e 68,3 milioni per il 2025, come riepilogato dalla seguente tabella:

 


 

(milioni di euro)   

Fonte: A.C. 643, Tomo I, Relazione illustrativa al ddl di bilancio, pag. 10.

 

I tagli di spesa realizzati attraverso i definanziamenti di Sezione II, molto più corposi, hanno consentito risparmi, in termini di saldo netto da finanziare, pari a complessivi 809,7 milioni nel 2023, 1.234,8 milioni nel 2024 e 1.412,1 milioni per il 2025, sia in termini di spesa corrente che in conto capitale:

 

(milioni di euro)         

Spending review dei Ministeri

2023

2024

Dal 2025

Parte corrente

-628,4

-947,2

-1.233,8

Conto capitale

-181,3

-287,6

-178,3

Totale

809,7

1.234,8

1.412,1

Fonte: A.C. 643, Tomo I, RT di Sezione II, pag. 368.

 

Per un’analisi dettagliata delle misure di definanziamento effettuate in Sezione II che concorrono agli obiettivi di riduzione della spesa, distinti per singoli Ministeri, si rinvia al Volume III del presente dossier.

Nella Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio (A.C. 643) sono riportate due tabelle riepilogative degli effetti complessivi della spending review effettuata in Sezione II per missioni e programmi, nonché per categorie economiche (Tomo I, A.C. 643, rispettivamente, pag. 370 e seguenti e pag. 374).

 

Per completezza, si segnala che il D.P.C.M. del 4 novembre 2022 definisce, inoltre, le procedure per la definizione degli accordi e per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di spesa prefissati. In particolare, l’articolo 4 del D.P.C.M. prevede che entro il 1° marzo 2023 siano definiti, con appositi decreti interministeriali, gli accordi per il conseguimento degli obiettivi di spesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e gli altri Ministeri di spesa, recanti le modalità e i termini per il monitoraggio dell’effettivo conseguimento degli obiettivi.

Riguardo al monitoraggio degli obiettivi di spesa, l’articolo 5 stabilisce che il Ministro dell'economia e finanze, entro il 15 luglio 2023, informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli interventi oggetto di monitoraggio negli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 30 giugno 2023. Entro il 1° marzo 2024 ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa del grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi relativi al periodo 2023-2025 e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, che verrà allegata al DEF.

Va segnalato, infine, che l’articolo 8 del D.P.C.M. contiene un meccanismo di incentivazione per i Ministeri che conseguono gli obiettivi di spesa ad essi assegnati. In questi casi, il D.P.C.M. prevede che con il disegno di bilancio 2023-2025 si potrà disporre l’assegnazione di risorse da destinare esclusivamente al potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. È previsto un limite massimo di tali risorse da definire nello stesso disegno di legge di bilancio e la parametrazione all’ammontare complessivo degli stanziamenti di bilancio riferiti ai settori di spesa.

Tale previsione ha trovato attuazione con i commi dal 15 a 17 dell’articolo 153 in esame, che stabiliscono lo stanziamento destinato a tali finalità (cfr. relativa scheda di lettura).

 

 


2. La seconda Sezione

Disciplina contabile

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative (art. 21, comma 1-sexies, legge n. 196/2009).

Le variazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti compongono, infatti, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il complesso della manovra di finanza pubblica.

Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma del 2016, la parte contabile del bilancio contenuta nella Sezione II è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti.

Le previsioni contenute nella Sezione II:

§  sono formate sulla base della legislazione vigente, la quale include sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le rimodulazioni compensative, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio,

§  evidenziano per ciascuna unità di voto, le proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti;

§  riportano, per ciascuna unità di voto, anche gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. “integrate” con gli effetti della manovra.

 

Le unità di voto parlamentare

Le unità di voto per le spese sono individuate con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. Per le entrate, le unità di voto sono individuate con riferimento alla tipologia di entrata.

L’unità di voto deve indicare:

§  l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

§  l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;

§  le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all’anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.

Nell’ambito di ciascuna unità di voto, le spese sono classificate a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante in:

§  oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);

§  fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

§  spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio (cfr. paragrafo seguente).

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

 

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

La c.d. flessibilità di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai fattori legislativi – determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L’articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella Sezione II, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a)  la rimodulazione in via compensativa tra le dotazioni di spesa relative a fattori legislativi all’interno di ciascuno stato di previsione, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale).

È consentita altresì la rimodulazione delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l’adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento (c.d. rimodulazione orizzontale). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;

b)  il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle leggi di spesa vigenti, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica[61].

È prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in appositi allegati conoscitivi agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

 

La classificazione delle spese

Ai sensi dell’articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

a)   missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b)   programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni.

c)   unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere meramente conoscitivo, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Le azioni complessive del bilancio dello Stato sono rappresentate in un prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta il bilancio per Missione, Programma e Azione nella sua interezza.

 

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.

 

La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell’entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (Tomo III del ddl).

Il deliberativo di ciascuno stato di previsione della spesa espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l’unità di voto parlamentare, con i seguenti Allegati:

?        Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);

?        Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);

?        Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);

?        Dettaglio, per unità di voto, delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);

?        Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).

 

Ogni stato di previsione della spesa presenta i seguenti elementi informativi:

?        la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, le norme autorizzatorie che lo finanziano; il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi;

?        per ogni programma, la ripartizione in unità elementari di bilancio dei relativi stanziamenti;

?        un riepilogo delle dotazioni di ogni programma secondo l'analisi economica e funzionale.

Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, degli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

L’articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'approvazione con distinti articoli di ciascuno stato di previsione dell’entrata e della spesa.


 

1. Stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy

L’articolo 157 del disegno di legge di bilancio autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

Il comma 2 dispone che le somme impegnate in relazione agli interventi di sostegno nelle aree di crisi siderurgica di cui all’articolo 1 del decreto-legge 410/1993 (L. n. 513/1993), resesi disponibili a seguito dei provvedimenti di revoca, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell’anno 2023, con decreti del Ministero dell’economia e finanze -Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410/1993[62].

Il comma 3 dispone che gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in competenza e di cassa, con decreti del Ministero dell’economia e finanze-RGS, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

Le spese del Ministero autorizzate per gli anni 2023-2025

Il disegno di legge di bilancio 2023-2025 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in italy, spese finali, in termini di competenza, pari a 19.168,5 milioni di euro nel 2023, a 17.709 milioni di euro per il 2024 e a 15.238,3 milioni di euro per il 2025, come si evince dalla tabella che segue:

 

Spese finali del Ministero delle imprese e del made in Italy per gli anni 2023-2025

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

Legge di Bilancio 2022

Previsioni

DDL di
bilancio 2023

Diff.
bil 2023/
bil 2022

DDL di
bilancio 2024

DDL di
bilancio 2025

Spese correnti

749,7

526,6

-223,1

519,4

517,0

Spese in c/capitale

11.888,7

18.641,9

6.753,2

17.189,6

14.721,3

SPESE FINALI

12.638,4

19.168,5

6.530,1

17.709,0

15.238,3

 

Rispetto alla legge di bilancio 2022, il disegno di legge di bilancio 2023-2025 espone dunque per il Ministero un andamento della spesa crescente.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2023, il disegno di legge di bilancio espone spese finali, pari come detto a 19.168,5 milioni, in aumento rispetto al 2022 (+51,7%, in termini assoluti + 6.530,1 milioni).

Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di una diminuzione delle spese di parte corrente (-223,1 milioni di euro) e di un sensibile aumento delle spese di parte capitale (+ 6.753,2 milioni di euro).

Gli stanziamenti si attestano nell’anno 2023 al 2,2 % della spesa finale del bilancio statale. Tale percentuale era l’1,7 % nell’esercizio precedente.

 

In termini di cassa, le spese finali del Ministero, ammontano nell’anno 2023 a 19.532 milioni.

Le spese finali per l’anno 2023

Lo stato di previsione della spesa del Ministero delle imprese e del made in Italy (Tabella 3 del disegno di legge), espone, a legislazione vigente (di seguito, BLV), una dotazione di competenza per l'anno 2023 pari a 18.097,4 milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2023 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un aumento delle spese finali di 1071,1 milioni di euro, di cui -163,9 milioni di spesa corrente e +1.235 milioni di spesa in conto capitale, come evidenziato nella tabella che segue:

(dati di competenza, valori in milioni)

 

2022

2023

Legge di Bilancio

previsioni assestate

BLV

Modifiche Sez. II

Ddl bilancio Sez II

effetti Sez. I

DDL di Bilancio integrato sez I+Sez II

Spese correnti

749,7

895,1

690,6

22,5

713,0

-186,4

526,6

Spese in c/capitale

11.888,7

12.840,6

17.406,9

230

17.636,9

1.005,0

18.641,9

SPESE FINALI

12.638,4

13.735,7

18.097,4

252,5

18.349,9

818,6

19.168,5

 

Il DDL di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a 19.168,5 milioni per il 2023.

Analisi per Missione/Programmi

La spesa a del Ministero è allocata su 5 missioni. La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 2023 per ciascuna Missione/Programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell’esercizio 2022.

La tabella evidenzia altresì le modifiche che il disegno di legge di bilancio apporta alla legislazione vigente, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna Missione/Programma.

Si ricorda che gli interventi di rifinanziamento/definanziamento della Sezione II sono evidenziati nell’apposito allegato allo stato di previsione.

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

 

Missione/Programma

2022

2023

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3 lett a)

Variazioni
a.23 c. 3
lett b)

1

Competitività e sviluppo delle imprese (11)

11.895,6

12.980,6

17.596,4

 

218,5

17.814,8

813,6

18.628,4

 

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità' sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)

4.539,2

5.388,9

6.080,3

 

-12,7

6.067,6

-187,3

5.880,3

 

Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società (11.6)

19,1

19,6

19,4

 

 

19,4

 

19,4

 

Incentivazione del sistema produttivo (11.7)

3.886,1

4.071,7

8.961,1

 

200,0

9.161,1

1.000,9

10.162,0

 

Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)

93,1

131,3

93,6

 

 

93,6

 

93,6

 

Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione (11.11)

5,2

6,0

9,3

 

 

9,3

 

9,3

 

Riconversione industriale e grandi filiere produttive (11.12)
di cui:

3.352,8

3.362,9

2.432,6

 

31,2

2.463,8

 

2.463,8

 

- rimborso passività finanziarie

99,8

99,8

31,4

 

 

31,4

 

31,4

2

Regolazione dei mercati (12)

50, 6

55,7

58,7

 

34,0

92,7

 

92,7

 

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)

50, 6

55,7

58,7

 

34,0

92,7

 

92,7

5

Comunicazioni (15)

678,8

684,1

356,3

 

 

356,3

 

356,3

 

Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)

11,3

11,6

16,7

 

 

16,7

 

16,7

 

Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)

614,6

616,7

294,9

 

 

294,9

 

294,9

 

Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)

52,9

55,8

44,8

 

 

44,8

 

44,8

6

Ricerca e innovazione (17)

12,5

12,9

11,8

 

 

11,8

 

11,8

 

Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)

12,5

12,9

11,8

 

 

11,8

 

11,8

7

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

100,6

102,2

105,7

 

 

105,7

5

110,7

 

Indirizzo politico (32.2)

46,5

47,1

33,2

 

 

33,2

5

38,2

 

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

54,1

55,1

72,4

 

 

72,4

 

72,4

 

SPESA COMPLESSIVA MISE

12.738,2

13.835,5

18.128,8

 

252,5

18.381,3

818,6

19.199,8

 

SPESA FINALE MISE

12.638,4

13.735,7

18.097,4

 

252,5

18.349,9

818,6

19.168,5

N.B. Tra parentesi la numerazione generale della Missione.

 

Complessivamente, gli effetti cumulati delle sezioni I e II determinano un incremento di 1.071,1 milioni di euro rispetto al dato a legislazione vigente.

In particolare, gli effetti finanziari ascrivibili alla Sezione II (cfr. infra, Tabella) determinano un aumento delle spese finali di 252,5 milioni di euro, di cui la gran parte (circa 230 milioni) di conto capitale (cfr. infra).

Le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I determinano nel complesso un effetto positivo di 818,6 milioni, con una riduzione di 186,4 milioni di parte corrente e di 1.005 milioni in conto capitale.

Di seguito si forniscono alcuni elementi riguardanti le missioni di spesa del Ministero, soffermandosi in particolare su quelle i cui programmi presentano variazioni in sede di manovra.

Come si evince dalla Tabella, la Missione di spesa “Competitività e sviluppo delle imprese” (n. 11), la più consistente nello stato di previsione del Ministero, è quella su cui si sono concentrati la quasi totalità degli effetti della manovra.

La Missione, al netto delle risorse destinate al rimborso delle passività finanziarie, pari a 31,4 milioni di euro, reca nel BLV 2023 spese finali per circa 17.565 milioni, il 97 per cento delle spese finali del Ministero.

Considerando gli effetti della manovra, le spese finali divengono pari per il 2023 a 18.597 milioni di euro (+1032,1 milioni di euro circa), il 97 percento della dotazione finale del MISE.

Come accennato, la Missione ha subito variazioni sia di Sezione I (+ 813,6 milioni) che di Sez. II (+218,45 milioni). A tale ultimo riguardo, il Ministero si è avvalso della flessibilità concessa dalla legge di contabilità, prevedendo rifinanziamenti e definanziamenti di leggi di spesa (art. 23, comma 3, lettera b)).

La Tabella 1 che segue espone le variazioni alle leggi di spesa operati alla Missione 1 dalla Sezione II del disegno di legge di bilancio 2023-2025. Al riguardo, si segnala che la riduzione di 12,7 milioni di euro per l’anno 2023 e di 19,4 milioni per l’anno 2024 operata sull’autorizzazione di spesa istitutiva del Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi (fondo peraltro contestualmente abrogato dall’art. 53, comma 3 del disegno di legge, cfr. infra) è ascrivibile all’articolo 153, comma 1 (spending review ministeri).


 

Sez. II - Rifinanziamenti e definanziamenti delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero delle Imprese e del made in Italy

Missione 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Programma 11.5 “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità' sociale d'impresa e movimento cooperativo

 

2023

2024

2025

2026 e ss.

LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 89 "Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi"

- (Cap-pg: 2257/1) - (Scad. Variazione 2024)

LV

12,7

19,4

0

0

Def.

-12,7

-19,4

0

0

Programma 11.7 “Incentivazione del sistema produttivo

 

2023

2024

2025

2026 e ss.

LB 145/2018 art. 1, co. 203 “Erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’IPCEI”
(Cap.-pg.7348/1) –(Scad. . Variazione 2031)

LV

883,4

266,4

33

165

Rif.

200

200

200

1.500

Programma 11.12 “Riconversione industriale e grandi filiere produttive

 

2023

2024

2025

 

L n. 140 del 1999 art. 3 "Studi e ricerche per la politica industriale"- (Cap-pg: 2234/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0,08

0,08

0,08

0,08

Rif.

0,2

0,2

0,2

-

L n. 266 del 1997 art. 4 c. 3 "Programmi tecnologici per la difesa aerea nazionale"- (Cap-pg: 7421/3) - (Scad. Variazione 2037)

LV

450

185

335

700

Rif.

20

20

20

490

DL n. 34 del 2020 art. 39 c. 1 "Nucleo dei consulenti ed esperti in materia di politica industriale."- (Cap-pg: 2234/2) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0

0

0

0

Rif.

0,3

0,3

0,3

-

DL n. 34 del 2020 art. 39 c. 4 "Consulenti ed esperti di supporto alla struttura di cooperazione tra il Ministero delle imprese e il Ministero del lavoro per il monitoraggio delle politiche volte a contrastare il declino dell'apparato produttivo."- (Cap-pg: 2246/2) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0

0

0

0

Rif.

0,65

0,65

0,65

-

DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. C "Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico"- (Cap-pg: 7420/2) - (Scad. Variazione 2037)

LV

25

10

20

185

Rif.

10

10

10

50

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 241 "Spese per lo svolgimento delle attivita' di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808"- (Cap-pg: 2270/1) - (Scad. Variazione 2037)

LV

0,175

0,175

0,175

1,5

Rif.

 

0,325

0,325

3,3

*previsioni per piano di formazione, incluso l’effetto delle rimodulazioni già sopra indicate.

 

Gli interventi della Sezione I che hanno inciso sugli stanziamenti della Missione 1, determinandone un aumento di 813,6 milioni di euro, sono i seguenti:

§  l’articolo 53, comma 3, che - abrogando la disciplina istitutiva del Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi – determina una riduzione di spesa di 187,3 milioni di euro (cap. 2257);

§  l’articolo 71, che incrementa di 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2023 l’autorizzazione di spesa per la copertura dei costi di gestione e manutenzione anche evolutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it (cap. 2228);

§  l’articolo 70 che dispone un rifinanziamento dei contratti di sviluppo, pari a complessivi 200 milioni per ciascuno degli anni 2023-2027 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 al 2037 (cap. 7343);

§  l’articolo 72, che rifinanzia il Fondo di garanzia PMI per 800 milioni per l’anno 2023 (cap. 7345).

Ulteriore Missione interessata dalla manovra è la Missione Regolazione dei mercati (12), la quale ha subito limitate variazioni in aumento, unicamente di Sezione II (+ 34 milioni di euro).

La Tabella che segue espone i rifinanziamenti e definanziamenti alle leggi di spesa operati alla Missione dalla Sezione II del disegno di legge di bilancio 2023-2025:

Sez. II - Rifinanziamenti e definanziamenti delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero delle Imprese e del made in Italy

Missione  Regolazione dei mercati (12)

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)

 

2023

2024

2025

 

RD n. 2011 del 1934 art. 41 - (Cap-pg: 1228/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0

0

0

0

Rif.

35

35

35

-

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 1144 "Somme da erogare a enti, istituti, associazioni per promuovere la rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo."

- (Cap-pg: 2515/3) - (Scad. Variazione 2023)

LV

1

0

0

0

Def.

-1

-

-

-

Infine, si segnala che sono ascrivibili agli obiettivi di risparmio di cui all’articolo 153, comma 1, le riduzioni di Sez. II – complessivamente pari a 14,3 milioni di euro sull’anno 2025 – operate su autorizzazioni di spesa iscritte sulla Missione 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) (cfr. infra Tabella).

 

Sez. II - Rifinanziamenti e definanziamenti delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero delle Imprese e del made in Italy

Missione 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Programma 7.1 Indirizzo politico (32.2)

 

2023

2024

2025

L n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti"- (Cap-pg: 7041/1) - (Scad. Variazione 2028)

LV

12,6

12,4

13,7

Def.

 

 

-13,7

Programma 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

 

2023

2024

2025

LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 "Fondo da ripartire per spese concernenti i consumi intermedi"- (Cap-pg: 1730/1) - (Variazione Permanente

LV

2,9

3

3

Def.

 

 

-0,6


 

2. Stato di previsione del Ministero del turismo

L’articolo 170 del disegno di legge di bilancio autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del Turismo, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Le spese del Ministero autorizzate per gli anni 2023-2025

Il disegno di legge di bilancio 2023-2025 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero del turismo, spese finali, in termini di competenza, pari a 420 milioni di euro nel 2023, a 273,4 milioni di euro per il 2024 e a 226,3 milioni di euro per il 2025, come si evince dalla tabella che segue:

 

Spese finali del Ministero del Turismo per gli anni 2023-2025

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

Legge di Bilancio 2022

Previsioni

DDL di
bilancio 2023

Diff.
bil 2023/
bil 2022

DDL di
bilancio 2024

DDL di
bilancio 2025

Spese correnti

209,0

274,9

65,9

154,5

108,4

Spese in c/capitale

66,3

145,1

78,8

118,9

117,9

SPESE FINALI

275,3

420

144,7

273,4

226,3

 

Rispetto alla legge di bilancio 2022, il disegno di legge di bilancio 2023-2025 espone dunque per il Ministero un andamento della spesa crescente nell’anno 2023. Per tale anno, il disegno di legge di bilancio espone spese finali, pari come detto a 420 milioni di euro, in aumento rispetto al 2022 di 144,7 milioni di euro (+52,6%).

Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente (+65,9 milioni di euro) e di un aumento delle spese di parte capitale (+ 78,8 milioni di euro).

Gli stanziamenti si attestano nell’anno 2023 introno allo 0,05% della spesa finale del bilancio statale. Tale percentuale era lo 0,03% a legge di bilancio 2022.

In termini di cassa, le spese finali del Ministero, ammontano nell’anno 2023 a 421 milioni di euro.

Le spese finali per l’anno 2023

Lo stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo (Tabella 16 del disegno di legge), espone, a legislazione vigente (di seguito, BLV), una dotazione di competenza per l'anno 2023 pari a 334,2 milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2023 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un aumento delle spese finali di 85,8 milioni di euro, di cui +57 milioni di spesa corrente e + 28,8 milioni di spesa in conto capitale, come evidenziato nella tabella che segue:

(dati di competenza, valori in milioni)

 

2022

2023

Legge di Bilancio

previsioni assestate

BLV

Modifiche Sez. II

Ddl bilancio Sez II

effetti Sez. I

DDL di Bilancio integrato sez I+Sez II

Spese correnti

209,0

258,9

217,9

+37

254,9

20

274,9

Spese in c/capitale

66,3

161,6

116,3

-1,2

115,1

30

145,1

SPESE FINALI

275,3

420,5

334,2

35,8

370

50

420

 

Il DDL di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a 420 milioni per il 2023.

Analisi per Missione/Programmi

La spesa a del Ministero è allocata su 2 missioni. La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 2023 per ciascuna Missione/Programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell’esercizio 2022.

La tabella evidenzia altresì le modifiche che il disegno di legge di bilancio apporta alla legislazione vigente, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna Missione/Programma.

Si ricorda che gli interventi di rifinanziamento/definanziamento della Sezione II sono evidenziati nell’apposito allegato allo stato di previsione.

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

MINISTERO DEL TURISMO

 

Missione/Programma

2022

2023

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3 lett a)

Variazioni
a.23 c. 3
lett b)

1

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

16,4

17,5

21,3

 

-3

18,3

 

18,3

1.1

Indirizzo politico (32.2)

9,4

9,6

14,5

 

-3

11,4

 

11,5

1.2

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

7,0

7,9

6,8

 

 

6,8

 

6,8

2

Turismo (31)

258,9

403,0

312,9

 

38,8

351,7

50

401,7

2.1

Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)

182,3

326,2

249

 

38,8

287,8

 

287,8

2.2

Programmazione delle politiche turistiche nazionali (31.3)

8,8

8,8

7,7

 

 

7,7

 

7,7

2.3

Promozione dell’offerta turistica italiana (34)

67,8

68,1

56,2

 

 

 

50

106,2

 

SPESA FINALE MITUR

275,3

420,5

334,2

 

35,8

370

50

420

N.B. Tra parentesi la numerazione generale della Missione.

 

Complessivamente, gli effetti cumulati delle sezioni I e II determinano un incremento di 85,8 milioni di euro rispetto al dato a legislazione vigente.

In particolare, gli effetti finanziari ascrivibili alla Sezione II (cfr. infra, Tabella) determinano un aumento delle spese finali di 35,8 milioni di euro di parte corrente (cfr. infra).

Le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I determinano nel complesso un effetto positivo di 50 milioni, con un aumento di 20 milioni di parte corrente e di 30 milioni in conto capitale.

Di seguito si forniscono alcuni elementi riguardanti le missioni di spesa del Ministero, soffermandosi su quelle i cui programmi presentano variazioni in sede di manovra.

Come si evince dalla Tabella precedente, la Missione 2. Turismo (31) è la più consistente nello stato di previsione del Ministero, ed è quella su cui si sono concentrati la quasi totalità degli effetti della manovra.

La Missione reca nel BLV 2023 spese finali per circa 312,9 milioni di euro, il 93,6% della spesa finale del Ministero.

Considerando gli effetti del disegno di legge in esame, le spese finali divengono pari per il 2023 a 401,7 milioni di euro (+ 88,8 milioni di euro circa). A DLB integrato, la Missione assorbe il 95,6 percento della dotazione finale del MISE.

La Missione ha subito variazioni sia di Sezione I (+ 50 milioni) che di Sez. II (+38,8 milioni).

La Tabella che segue espone le variazioni alle leggi di spesa operati alla Missione dalla Sezione II del disegno di legge di bilancio 2023-2025:

 

 

 

Sez. II - Rifinanziamenti e definanziamenti delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente

Ministero del Turismo

Missione 2 Turismo (31)

Programma 2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (32.2)

 

2023

2024

2025

2026 e
ss.

DL n. 59 del 2019 art. 2 c. 2 p. 1 "Gestione fondi derivanti dagli utili erariali del gioco del lotto" (*) - (Cap-pg: 7110/1) - (Scad. Variazione 2023)

LV

2,3

2,3

2,3

 

Def.

-0,2

 

 

 

LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 366 "Fondo unico per il turismo"- (Cap-pg: 2025/1) - (Scad. Variazione 2024)

LV

137

43,6

0

0

Rif.

39

-

-

-

Def.

 

-2,5

0

-

Si segnala che le riduzioni di 0,2 milioni per l’anno 2023 e di 2,5 milioni per l’anno 2024, descritte nella sopra indicata Tabella, sono ascrivibili agli obiettivi di risparmio di cui all’articolo 153, comma 1 (spending review ministeri).

Quanto alla Sezione I del disegno di legge, essa prevede:

§  all’articolo 102, la costituzione di un Fondo per l’ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e innevamento, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni per l'anno 2024, di 70 milioni per l'anno 2025 e di 50 milioni per l'anno 2026 (cap. 8601, di nuova istituzione);

§  all’articolo 104, che istituisce nello stato di previsione del Ministero un Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (cap. 5152, di nuova istituzione);

§  l’articolo 105, che prevede la costituzione di un ulteriore Fondo per i piccoli Comuni (con meno di 5.000 abitanti) a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni per il 2023 ed euro e 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025(cap. 5153, di nuova istituzione);

§  all’articolo 106, di un Fondo per il turismo sostenibile, dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni per gli anni 2024 e 2025 (cap. 5154, di nuova istituzione).

 

Quanto alla Missione 1. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), essa reca nel BLV 2023 spese finali per circa 21,3 milioni di euro. Considerando la lieve riduzione apportata dalla Sezione II (-3 milioni) del disegno di legge, le spese finali divengono, a DLB integrato, pari a 18,3 milioni. La riduzione interessa il programma di spesa Indirizzo politico (32.2) ed è ascrivibile agli obiettivi di risparmio di cui all’articolo 153, comma 1 (spending review ministeri).

La Tabella che segue espone in dettaglio la riduzione operata dalla Sezione II del disegno di legge:

 

Sez. II - Rifinanziamenti delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente

Ministero del Turismo

Missione 1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Programma 1.1 Indirizzo politico (32.2)

 

2023

2024

2025

2026 e ss

L n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti"- (Cap-pg: 1070/1 - 7070/1) - (Scad. Variazione 2023)

LV

4

0

0

0

Def.

-3

-

-

-

 


 

3. Stanziamenti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della Commissione

Interventi di competenza del MEF

 

La Missione “Competitività e sviluppo delle imprese” (11) è condivisa tra MiSE e MEF e vede all'interno dello stato di previsione di quest’ultimo Ministero, due programmi, interamente gestiti dallo stesso MEF, i quali sono peraltro i più consistenti dell’intera missione. Si tratta del programma Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) e del programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)

 

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


 

Missione/Programma

2022

2023

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

 Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1

Variaz.
a.23 c. 3 lett b)

7

Competitività e sviluppo delle imprese (11)

19.462,5

18.503,4

15.403,6

 

-309,7

15.093,9

274,1

15.368

7.1

Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)

2.237,9

1.984,7

1.818,3

 

 

1.818,3

50

1.868,3

7.2

Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)

17.224,6

16.518,7

13.585,3

 

-309,7

13.275,6

224,1

13.499,7

 

 

Per quanto riguarda il Programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9), la Sezione II del disegno di legge determina per l’anno 2023 un definanziamento di -309,7 milioni e la Sezione I un rifinanziamento di + 224,1 milioni di euro.

 

 

Quanto alla Sezione II, le modifiche da essa determinate sono esposte nella tabella che segue.


 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)

RIFINANZIAMENTI

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

DL n. 176 del 2022, art. 8, c. 1 - Credito di imposta adeguamento tecnico registratori telematici - (Cap-pg: 7791/1)

LV

-

-

-

-

Rif.

80,0

-

-

-

DL n. 176 del 2022, art. 9, c. 3  - Contributo ai condomini e persone fisiche per interventi di efficientamento energetico (Cap-pg: 3859/1)

LV

-

-

-

-

Rif.

20,0

-

-

-

DL n. 34 del 2020 art. 119 c. 1 "Crediti imposta eco bonus sisma bonus. fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici"- (Cap-pg: 7780/1) - (Scad. Variazione 2029)

LV

1.828,7

1832,7

2.166,7

1.949,3

Rif.

0

0

0

45,4

DEFINANZIAMENTI

 

 

 

 

 

DL n. 34 del 2020 art. 119 c. 1 "Crediti imposta eco bonus sisma bonus. fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici"- (Cap-pg: 7780/1) - (Scad. Variazione 2029)

LV

1.828,7

1832,7

2.166,7

1.949,3

Def.

-275,1

-361.3

-347,3

-388,1

DL n. 59 del 2016, art. 11 - Minore IRAP per deducibilità canone DTA (imposte differite attive) - (Cap-pg: 3887/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

807,9

1.501,4

1.500,9

3.001,6

Def.

-

-

-300,0

-2.000,0

LF n. 488 del 1999 art. 6 c. 14 "Fondo per la capitalizzazione delle imprese" (*)- (Cap-pg: 3820/1) - (Scad. Variazione 2023)

LV

294,2

518,9

518,9

518,9

Def.

-134,6

 

 

 

 

Nella tabella, sono evidenziati in rosa i definanziamenti ascrivibili alle previsioni di cui all’articolo 153, comma 1 (spending review ministeri).

 

Quanto invece alle modifiche di Sezione I, il programma registra un incremento per effetto delle seguenti misure:

§  l'articolo 11, che riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agro meccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. A copertura delle minori entrate conseguenti sono conseguentemente versati all’Agenzia dell’entrate 174,1 milioni di euro per l’anno 2023 (cap. 3863, di nuova istituzione);

§  l’articolo 73, che proroga al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) e al contempo ne aumenta l’importo massimo. A copertura delle minori entrate conseguenti sono conseguentemente versati all’Agenzia dell’entrate 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni per l’anno 2024 (cap. 3826);

§  l’articolo 124 che ripropone, per gli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019. A copertura delle minori entrate conseguenti sono conseguentemente versati all’Agenzia dell’entrate 10 milioni per l’anno 2023 (cap. 3893);

§  l’articolo 107, comma 3 che riconosce un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali. A copertura delle minori entrate conseguenti sono conseguentemente versati all’Agenzia dell’entrate 35 milioni per l’anno 2023 (cap. 7807);

 

Per ciò che concerne il Programma Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8), esso riceve modifiche per effetto dell’intervento contenuto in Sezione I, all’articolo 107, comma 6, che incrementa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva (cap. 2158).

 

Interventi di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

 

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE)


 

Missione/Programma

2022

2023

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

 Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3 lett a)

Variazioni
a.23 c. 3
lett b)

5

Energia e diversificazione

delle fonti energetiche (10)

3.693,6

9.260,2

1.593,0

-30,6

317,5

1.879,9

18.696,6

20.576,4

5.1

Innovazione e reti energetiche (10.8)

298,1

303,9

349,3

-0,6

-

348,7

-

348,7

5.2

Eff. energetica e en. rinnovabili (10.7)

3.395,5

8.956,3

1.243,6

-30,0

317,5

1.531,2

18.696,6

20.227,7

 

SPESE FINALI MINISTERO

6.022,0

11.641,5

4.025,1

-30,6

310,7

4.305,2

18.728,6

23.033,8

 

Nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, la Missione Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10), di interesse della X Commissione, reca, a BLV 2023, uno stanziamento di competenza pari a 1.593,0 milioni di euro, il 39,6% della spesa finale del Ministero.

La manovra si concentra essenzialmente su questa Missione, determinandone un cospicuo incremento della spesa (+18.983,4 milioni di euro). A DLB integrato, le spese finali della Missione divengono pari a 20.576,4 milioni di euro per il 2023, l’89,3% delle spese finali del Ministero.

 

Come si evince dalla Tabella, l’incremento è per la quasi totalità di Sezione I (+18.696,6 milioni), riguarda il programma (10.7) Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico ed è ascrivibile ai seguenti interventi normativi:

§  l’articolo 2, commi 1 e 2 che riconosce anche nel I trimestre 2023, il credito imposta per le imprese energivore e del credito di imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica pari o superiore a 4,5 KW, diverse dalle energivore e a tal fine stanzia 5.415,2 milioni per il 2023 a copertura dei minori versamenti determinati dai predetti crediti fiscali (cap. 2036);

§  l’articolo 2, commi 3 e 4 che riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale (cd. gasivore) e non, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas nel I trimestre dell’anno 2023 e a tal fine stanzia 4.431,4 milioni per il 2023 a copertura dei minori versamenti determinati dai predetti crediti fiscali (cap. 7662);

§  l’articolo 3 che dispone l’annullamento, per il I trimestre 2023, degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche, e non in bassa tensione, per altri usi, fino a 16,5 kW, stanziando a tal fine 963 milioni per l'anno 2023 (cap. 2029);

§  l’articolo 4, che conferma, anche per il I trimestre 2023, la riduzione degli oneri generali nel settore del gas già disposta per il IV trimestre 2022 e, a tal fine stanzia 3.800 milioni per il 2023 (cap. 2034);

§  l’articolo 5 che dispone un rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas, anche con l’elevazione della soglia del parametro ISEE, e a tale fine stanzia 2.515 milioni di euro per il 2023 (cap. 2035);

§  l’articolo 6, che dispone la fiscalizzazione degli oneri generali di sistema afferenti al nucleare e alle connesse misure di compensazione territoriale. A decorrere dall’anno 2023, quindi, le relative misure (afferenti al nucleare e alla compensazione territoriale) sono adottate nel limite di spesa di 400 milioni di euro annui (cap. 2037, di nuova istituzione);

§  l’articolo 7, che reca ulteriori misure finalizzate al contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, autorizzando per esse la spesa complessiva 1.022 milioni per il 2023 (cap. 2038);

§  l’articolo 10, che autorizza la spesa di 150 milioni per il 2023, per la riduzione dei consumi di energia elettrica (riduzione obbligatoria) di cui all’articolo 4 del Regolamento 1854/2022/UE (cap. 2039).

Quanto agli interventi di Sezione II, questi incidono sia sul programma (10.7), sia sul programma (10.8) Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse.

In particolare, il Ministero, da un lato, si è avvalso della flessibilità concessa dalla legge di contabilità (art. 23, comma 3, lettera a) e art. 30, comma 1) l. n. 196/2009) per rimodulare le dotazioni finanziarie in senso “orizzontale” (ossia tra esercizi finanziari, a parità di risorse complessive dell’autorizzazione di spesa) e, dall’altro, ha previsto un rifinanziamenti e definanziamenti di leggi di spesa (art. 23, comma 3, lettera b)).

Quanto alle rimodulazioni (art. 23, comma 3, lettera a) e art. 30, comma 1) l. n. 196/2009), nell’ambito del programma (10.7) il capitolo 3598/pg.1, - su cui sono iscritte le risorse inerenti gli oneri per indennizzi e risarcimenti connessi alla predisposizione del Pitesai - è stato oggetto di rimodulazione, prevedendo il trasferimento delle risorse in termini di competenza e cassa dell’intero stanziamento di bilancio pari a 30 milioni di euro dall’anno 2023 al 2024.

Nell’ambito del programma (10.8), oggetto di rimodulazione orizzontale è stato il capitolo 3561/pg.1 prevedendo il trasferimento delle risorse in termini di competenza e cassa dell’intero stanziamento di bilancio pari a 0,6 milioni di euro dall’anno 2023 al 2024.

Quanto ai rifinanziamenti e definanziamenti di leggi di spesa (art. 23, comma 3, lettera b)), si rinvia alla Tabella immediatamente successiva.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetic

 

Programma 5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)

 

2023

2024

2025

2026 e ss.

DL n. 17/2022 art. 4 c. 1 - Credito d'imposta per imprese energivore - (Cap-pg: 2036/2) - (Scad. Variazione 2023)

LV

250,9

 

 

 

Rif.

78,3

 

 

 

DL n. 17/2022 art. 5 c. 1 - Credito d'imposta per imprese a forte consumo di gas naturale (Cap-pg: 7662/1) - (Scad. Variazione 2023)

LV

277,9

 

 

 

Rif.

90,3

 

 

 

DL n. 21/2022 art. 3 c. 1 - Credito d'imposta, per  imprese per l'acquisto di energia elettrica (Cap-pg: 2036/3) - (Scad. Variazione 2023)

LV

334,3

 

 

 

Rif.

104,4

 

 

 

DL n. 21/ 2022 art. 4 c. 1 - Credito d'imposta, per imprese per l'acquisto di gas naturale - (Cap-pg: 7662/2) - (Scad. Variazione 2023)

LV

136,8

 

 

 

Rif.

44,5

 

 

 

DL n. 135 del 2018 art. 11/ter Oneri per indennizzi e risarcimenti connessi alla predisposizione del piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAi) - (Cap-pg: 3598/1) - (Variazione Permanente)

LV

0

45

15

15

Def.

0

-2,6

-4

-4

Si segnala che l’unico definanziamento, indicato in rosa nella Tabella precedente, è ascrivibile alle riduzioni di Sezione II operate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero di cui all’articolo 153, comma 1 del disegno di legge (spending review ministeri).


 

Interventi di competenza del MAECI

All’interno dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e del commercio internazionale, la Missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) è costituita da un unico Programma di spesa Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy.

(dati di competenza, valori in mln. di euro)

Missione/Programma

2022

2023

Assest.

blv

Modifiche sez. II

DDL bilancio Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3  a)

Variazioni
a.23 c. 3  b)

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

(16)

745,36

530,38

-

-

530,38

-

530,38

Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)

745,36

530,38

-

-

530,38

-

530,38

SPESE FINALI MAECI

3.632,62

3.311,32

-

-49,2

3.262,12

20,5

3.282,62

 

Il programma non ha subito interventi né di Sezione I che di Sezione II. Il disegno di legge conferma dunque la dotazione a legislazione vigente pari a 530,4 milioni di euro per l’anno 2023 (nonché a 500,7 milioni per l’anno 2024 e a 476,1 milioni per l’anno 2025).

Interventi di competenza del MUR

Capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, sono allocati nella Missione “Ricerca e Innovazione” (17) Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22).

Si segnalano in particolare i seguenti stanziamenti:

§  il capitolo 1678, "Contributo dello Stato per la ricerca scientifica". Una parte dello stanziamento di tale capitolo (quella iscritta nel piano gestionale 1) riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46/1991 e successivamente rifinanziato da una serie di autorizzazioni legislative di spesa. Il capitolo - che non viene modificato dal DLB in esame – espone, al piano gestionale 1, una dotazione di 22,9 milioni per il 2023, di 22,9 milioni per il 2024 e di 22,9 milioni per il 2025.

§  il capitolo 7236, relativo al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, la cui dotazione di competenza risulta a DLB in esame pari a 1.651,5 milioni di euro per il 2023, a 1.605 milioni di euro per il 2024 e a 1621,5 milioni per l’anno 2025, non subisce modifiche;

§  il capitolo 7238 che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. La dotazione del capitolo a BLV è pari a 26 milioni per il 2023, a 12 milioni per il 2024 e a 30 milioni per il 2025 e non viene modificata dalla manovra in esame.



[1]    Dicasi anche che il peso delle diverse componenti tariffarie (componente energia, trasporto, oneri di sistema, imposte) non è omogeneo al variare delle quantità consumate e dunque la variazione di ognuna di esse ha un differente impatto sulla bolletta per gli utenti che consumano diverse quantità di energia. A fronte della sola componente dell'IVA, proporzionale ai consumi, vi sono componenti che pesano maggiormente in corrispondenza di bassi consumi (trasporto e commercializzazione) e altre che aumentano con essi (come appunto gli oneri di sistema e le accise). Una ricostruzione in tal senso è stata fatta dall'UPB, nella Memoria del 30 maggio 2022, il quale ha evidenziato come – tra giugno 2021 e oggi - siano variate due delle componenti tariffarie della bolletta elettrica: la componente energia dovuta all'aumento dei prezzi, che indirettamente modifica anche l'impatto dell'IVA, e quella degli oneri di sistema.

[2]    Nell’ambito della Riforma 2, attinente all’adozione della legge annuale per la concorrenza 2022 (L. n. 118/2022).

[3]    Ai sensi dell’articolo 1, comma 25-sexies del D.lgs. n. 79/1999 Attuazione della direttiva 96/92/CE sul mercato interno dell'energia elettrica, è fornitura la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti.

[4]    Quanto all’azzeramento degli oneri per far fronte all’aumento del costo dell’energia, disposto dal presente disegno di legge anche nel I trimestre 2023, si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 3.

[5]    Inoltre, sempre secondo quanto rileva ARERA nella Memoria presentata alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti l’8 febbraio 2022, la catena di esazione di tali componenti, che passa attraverso le società di vendita, comporta la presenza di rischi di controparte di complessa gestione, che hanno portato all’esigenza di socializzare importi rilevanti corrispondenti ad insoluti all’interno della medesima catena. Ciò in particolare alla luce delle sentenze della giustizia amministrativa, che hanno limitato la responsabilità delle società di vendita in relazione al versamento degli oneri in caso di insoluti del cliente finale.

[6]    L’articolo 33-ter del D.L. n. 77/2021 ha demandato ad un decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica (ora ambiente e sicurezza energetica), da adottare su proposta dell’ARERA, la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali, entro un termine fissato da ultimo con l’art. 11, comma 5-octies del D.L. n. 228/2021 al 30 giugno 2022. L’ARERA, con Deliberazione 17 maggio 2022, n. 216/2022/R/eel, ha presentato ai Ministri interessati una proposta di riforma.

      Svariate sentenze del giudice amministrativo hanno individuato nel cliente finale l’unico soggetto tenuto a pagare gli oneri generali di sistema (cfr. Consiglio di Stato, Sez VI, sent. 2182/2016; Tar Lombardia, Sez. II, sent.237/2017, 238/2017, 243/2017, 244/2017; Consiglio di Stato, Sez. VI, sent.5619/20 17 e 5620/2017). Le statuizioni giurisprudenziali hanno in sostanza ribaltato il principio generale del metodo di riscossione precedentemente impostato dall’ARERA, che poneva in capo ai venditori e ai distributori l’eventuale rischio legato alla morosità della propria controparte (per i venditori, dei clienti finali, e, per i distributori, dei venditori). Pertanto, i venditori - secondo le sentenze sopra richiamate - sono tenuti a versare ai distributori solo quanto effettivamente incassato dai clienti finali.

      Successivamente alle pronunce giurisprudenziali, l’Autorità ha adottato da ultimo la Delibera 32/2021/R/eel del 2 febbraio 2021 che istituisce il "Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati dai venditori alle imprese distributrici". La delibera interviene a conclusione del procedimento di ottemperanza alle sentenze della giustizia amministrativa. La delibera (che opera i rimborsi a partire dal 2016) individua le condizioni di accesso al meccanismo, i criteri per la quantificazione e il riconoscimento degli oneri generali non riscossi e le tempistiche di presentazione delle istanze e di liquidazione dei corrispettivi da parte della CSEA. Cfr. ARERA, memoria depositata al Senato sull’Affare (Atto 397). Sul punto, l’Autorità ha più volte evidenziato la necessità di un intervento riformatore (cfr. documento per la consultazione 597/2017/R/eel e Nota ARERA sul tema riscossione e versamento oneri generali di sistema del febbraio 2018).

[7]    Denominata componente tariffaria A2 fino al 31 dicembre 2017

[8]    Il Conto viene utilizzato anche per la copertura degli oneri derivanti dalle misure di compensazione dei territori interessati, di cui all’articolo 4, comma 1-bis, del decreto legge n. 314/2003 di competenza dell’anno 2004, nonché, degli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 298, della legge finanziaria 2005 e dell’articolo 1, comma 493, della legge finanziaria 2006, per cui si rinvia al comma 2 dell’articolo in esame.

[9]    Denominata componente tariffaria MCT, fino al 31 dicembre 2017.

[10]   Pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota.

[11]   Come evidenzia ARERA, sul suo sito istituzionale, gli elementi di cui sopra sono calcolati dall'Autorità. Non sono distintamente applicati dai distributori, che invece applicano il totale dei suddetti elementi, la componente ASOS. Poiché, come sopra evidenziato, gli elementi si applicano in maniera differenziata a seconda che l'utente sia incluso tra le imprese a forte consumo di energia elettrica o meno e, nel primo caso, a seconda della classe e di agevolazione, ne deriva che la componente ASOS risulta distinta per classi di agevolazione.

[12]   Dicasi anche che il peso delle diverse componenti tariffarie (componente energia, trasporto, oneri di sistema, imposte) non è omogeneo al variare delle quantità consumate e dunque la variazione di ognuna di esse ha un differente impatto sulla bolletta per gli utenti che consumano diverse quantità di energia. A fronte della sola componente dell'IVA che è proporzionale ai consumi, vi sono componenti che pesano maggiormente in corrispondenza di bassi consumi (trasporto e commercializzazione) e altre che aumentano con essi (come appunto gli oneri di sistema e le accise). Una ricostruzione in tal senso è stata fatta dall'UPB, nella Memoria del 30 maggio 2022, il quale ha evidenziato come – tra giugno 2021 e oggi - siano variate due delle componenti tariffarie della bolletta elettrica: la componente energia dovuta all'aumento dei prezzi, che indirettamente modifica anche l'impatto dell'IVA, e quella degli oneri di sistema.

[13]   Legge 27 aprile 2022, n. 34.

[14]   Il comma 1 in esame inserisce l'articolo 14.1 nel D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

[15]   Riguardo a tale disciplina, cfr. l'articolo 1, commi da 239 a 248, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

[16]   Riguardo alla limitazione del riferimento ai soli trattamenti pensionistici diretti (con esclusione, dunque, di quelli in favore dei superstiti), cfr. la circolare dell'INPS n. 11 del 29 gennaio 2019.

[17]   Si rileva che nell'ambito della norma di salvezza rientrano anche i soggetti che, pur in possesso, entro il 31 dicembre 2022, dei requisiti previsti per la cosiddetta quota 102, intendano esercitare il diritto al trattamento in base a quest'ultima solo successivamente al 2022. Riguardo alla norma che ha ammesso, nel 2022, il pensionamento anticipato con la quota 102 - costituita dal possesso di almeno 62 anni di età e di almeno 38 anni di contribuzione - e alla relativa disposizione che fa salvo l'esercizio successivo del diritto, cfr. l'articolo 14, commi da 1 a 10, del citato D.L. n. 4 del 2019, e successive modificazioni.

[18]   Si ricorda che il valore minimo provvisorio per il 2023 del regime generale INPS è pari a 563,73 euro mensili. La misura del quintuplo - come risulta anche dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio - è quindi pari, nel gennaio 2023, a circa 2.818,7 euro mensili (salvo successivo ricalcolo in base al valore definitivo del minimo INPS per il 2023).

[19]   Si rileva che l'identica distinzione nella possibilità di cumulo, posta nell'ambito di precedenti norme transitorie in materia di pensionamenti anticipati, è stata ritenuta legittima dalla sentenza n. 234 del 4 ottobre 2022-24 novembre 2022 della Corte costituzionale.

[20]   Riguardo a quest'ultimo limite, cfr. l'articolo 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

[21]   L'alinea del comma 6 richiama la specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e l'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

      Le pubbliche amministrazioni richiamate sono tutte quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. In base a quest'ultimo comma, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[22]   In quest'ultimo rientra il personale delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati.

[23]   Cfr. il comma 9 dell'articolo 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, comma richiamato dal capoverso 7 del presente comma 1.

[24]   La suddetta lettera d), infatti, esclude l'applicazione del principio di cui all'articolo 2, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

[25]   Cfr. la parte della novella concernente l'articolo 22, comma 1, del citato D.L. n. 4 del 2019, e successive modificazioni.

[26]   Cfr. la parte della novella concernente l'articolo 23, comma 1, del citato D.L. n. 4 del 2019, e successive modificazioni.

[27]   Al fine in oggetto, non rileva, ai sensi dell'articolo 1, comma 201, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, la circostanza che il soggetto rientri nella disciplina pensionistica dei cosiddetti lavoratori precoci.

[28]   Di cui ai commi 89 e 90 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[29]   Il D.M. di novembre 2021 ha aggiunto nell’articolo 5 del D.M. 9 dicembre 2014 la previsione (nuovo comma 4-bis) che i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possano essere accompagnati da investimenti per la creazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Gli investimenti funzionali a tali servizi devono essere realizzati dai medesimi soggetti, proponente o aderenti, che realizzano i progetti di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per gli investimenti per la ricettività e l'accoglienza le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina sugli aiuti a sostegno della politica di coesione territoriale, dunque secondo i limiti e massimali della Carta degli aiuti a finalità regionale e del già citato GBER (cfr. art. 16 D.M. 9 dicembre che indica i massimali d’aiuto).

[30]   Cfr. art. 6 del D.M.

[31]   I requisiti indicati dall’articolo 9, comma 6, sono i seguenti: 1. positivo impatto sull'occupazione, 2. idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta e allargata, 3. idoneità del programma a rafforzare la presenza dell'impresa sui mercati esteri o idoneità del programma di attrarre investimenti esteri, riconducibile, oltre che all'attrazione di nuovi investimenti, anche alla realizzazione di programmi di sviluppo in grado di consolidare la presenza dell'investitore estero sul territorio nazionale, 4. Contributo allo sviluppo tecnologico da valutarsi avuto riguardo alla presenza di investimenti che determinano rilevanti innovazioni di prodotto, di processo produttivo, dell'organizzazione aziendale e/o nelle modalità di commercializzazione, 5. Impatto ambientale dell'investimento.

[32]   La sottoscrizione di un Accordo di sviluppo concernente la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è, altresì, subordinata alla verifica della capacità del programma di sviluppo di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.

[33]   Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2022, le risorse destinate al rifinanziamento della misura dei Contratti di sviluppo dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) per gli esercizi dal 2022 al 2026, pari a complessivi 1.370 milioni di euro, sono state destinate al finanziamento di istanze di Contratti di sviluppo e di istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo relative a programmi ubicati sull’intero territorio nazionale, nel rispetto delle priorità individuate nella medesima direttiva. Con la direttiva sono state altresì riprogrammate, per la quota non utilizzata, le risorse assegnate dall’articolo 60, co. 2 D.L. n. 104/2020, a parziale modifica delle disposizioni già dettate dal decreto ministeriale 5 marzo 2021.

[34]   Il decreto ministeriale del 10 agosto 2022 ha destinato i fondi (due miliardi) assegnati dal CIPESS con la deliberazione n. 7 del 14 aprile 2022 a istanze di Contratto di sviluppo presentate in procedura ordinaria (per 1,5 miliardi); Accordi di programma sottoscritti successivamente alla data di pubblicazione del decreto e istanze di Accordo di sviluppo aventi a oggetto programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale (500 milioni di euro). Le disponibilità sono soggette al vincolo di riparto 80% aree del Mezzogiorno e 20% aree del Centro-Nord

[35]   Sono previsti i seguenti tre sub-investimenti:

·     I. 5.1.1 “Tecnologia PV (PhotoVoltaics)”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di pannelli fotovoltaici innovativi ad alto rendimento (con una dotazione finanziaria di 400 mln di euro);

·     I. 5.1.2 “Industria eolica”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande (con una dotazione finanziaria di 100 mln di euro);

·     I. 5.1.3 “Settore batterie”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di batterie (con una dotazione finanziaria di 500 mln di euro);

[36]   Si rinvia a:

·     Decreto ministeriale 27 gennaio 2022 - Attuazione dell’Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L’utilizzo dello strumento agevolativo dei contrati di sviluppo, come era stato annunciato dal Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco in audizione del 23 febbraio 2022 presso la V Commissione (allegato III alla documentazione depositata).

·     Decreto direttoriale25 marzo 2022 ha fissato dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, dall’11 aprile 2022 fino all’11 luglio 2022 (la comunicazione dell’adozione del decreto è stata data in G.U. del 2 aprile 2022).

[37]   Si rinvia a:

·     Circolare 28 marzo 2022, n. 120820 – Contratti di sviluppo. Valutazione del principio DNSH ai fini del finanziamento con le risorse del PNRR

·     Decreto ministeriale 13 gennaio 2022 – Attuazione dell’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con il quale è stato raggiunto il target al 31/03/222.

·     Decreto Direttoriale 25 Marzo 2022 ha approvato i termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, dall’11 aprile 2022 (di esso è stata data notizia in G.U. del 2 aprile 2022).

[38]   Convertito, con modificazioni, in legge n. 91/2022.

[39]   Quali, a titolo esemplificativo quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da forme rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell’energia elettrica.

[40]   Come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi.

[41]   L’Allegato I elenca 26 settori economici particolarmente colpiti.

[42]   Comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea.

[43]   In particolare, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 (Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati) della citata Comunicazione, né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 (Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti) o 3.3 (Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti) del quadro temporaneo per l'emergenza del COVID-19 (cfr. apposito tema).

      Se invece il beneficiario è il medesimo ma muta il capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis possono essere cumulate con altre misure di aiuto, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante garanzie, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l’importo massimo di 5 milioni, ai sensi del comma 55-bis, numero 2).

[44]   Il D.M. 13 gennaio 2022 che comprende la politica di investimento dei contratti di sviluppo è stato pubblicato in G.U. del 12 febbraio 2022. Il decreto dà attuazione alla riserva del 40% delle risorse al Sud (vedi Art. 2, c. 6 bis D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021). Il decreto direttoriale 25 marzo 2022 ha approvato i termini per la presentazione delle domande di agevolazioni.

[45]   COM(2019) 640.

[46]   Il Ministro è stato autorizzato ad intervenire anche attraverso la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata (comma 87).

[47]   Ai sensi del medesimo articolo 64, comma 2, la convenzione disciplina:

a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;

b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle PP.AA;

c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività il recupero crediti;

d) le modalità con le quali è richiesto al MEF il pagamento dell'indennizzo a valere sul Fondo e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;

e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;

f) le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al MEF degli esiti della rendicontazione dei finanziatori verso la stessa SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.

[48]   Il Fondo era stato istituito con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e inizialmente destinato solo a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, danneggiate a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. L’ art. 77, comma 1, lett. c), D.L. n. 104/2020 ha rifinanziato il Fondo di 245 milioni di euro - portandone quindi la dotazione per il 2020 a 265 milioni- e ne ha esteso l’operatività anche a favore delle guide e degli accompagnatori turistici. L’art. 5 comma 2 del D.L. n. 137/2020 ha ulteriormente rifinanziato il Fondo di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Il successivo D.L. n. 157/2020 (articolo 12, comma 2, le cui disposizioni sono confluite nell’articolo 6-bis, co. 2 del D.L. n. 137/2020, nel corso dell’iter di conversione in L. n. 176/2020) ha esteso la platea dei beneficiari del Fondo alle imprese che effettuano trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti e lo ha rifinanziato di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

      La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, co. 603) ha incluso tra i destinatari del Fondo anche le imprese turistico-ricettive e l’ha rifinanziato di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

      Il D.L. n. 77/2021 ha poi esteso l’ambito dei beneficiari del Fondo alle agenzie di animazione per feste e villaggi turistici (articolo 7-bis, comma 2) e l’ha ulteriormente rifinanziato di 160 milioni di euro per l’anno 2021 (articolo 7, comma 1), nonché di ulteriori 10 milioni di euro per il 2021 precisando che, entro tale limite di spesa, fossero individuati, quali beneficiari, le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che non fossero risultati beneficiari dei contributi in precedenza riconosciuti (con D.M. 2 ottobre 2020, n. 440) (articolo 7. comma 6-ter) Quanto al riparto delle risorse del Fondo, si rinvia ai seguenti Decreti ministeriali:

§  D.M. Mibact 12 agosto 2020, che ha messo a riparto una prima quota delle risorse del Fondo, pari a 25 milioni per l’anno 2020, per agenzie di viaggio e tour operator;

§  D.M. Mibact 2 ottobre 2020, che ha messo a riparto una seconda quota pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, per guide turistiche e accompagnatori turistici;

§  D.M. Mibact 5 ottobre 2020, che ha messo a riparto una ulteriore quota pari a pari a 220 milioni di euro per il 2020, destinate al ristoro delle agenzie di viaggio e dei tour operator;

§  D.M. Mibact 2 novembre 2020, che ha messo a riparto una quota pari a 380 milioni di euro per il 2020, destinate al ristoro delle agenzie di viaggio e dei tour operator; e una ulteriore quota pari a 20 milioni di euro destinata al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici;

§  D.M. Mibact 3 dicembre 2020 che ha messo a riparto una quota pari a 5 milioni di euro per il 2020, destinata al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici;

§  D.M. 18 gennaio 2021 che ha destinato la somma di 240.000 euro al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici;

§  D.M. Turismo 24 agosto 2021 che ha messo a riparto una quota pari a 269,76 milioni di euro per il 2021, nonché ha disposto l’assegnazione di 128,7 milioni di economie di spesa con un residuo attivo, facente parte delle risorse, oggetto del decreto ministeriale 2 novembre 2020, stanziate per l’anno 2020., e di 5 milioni di cui al D.M. 4 dicembre 2020, revocandolo contestualmente, unitamente al D.M. Mitur n. 281 del 27 aprile 2021.

[49]   Il Fondo è stato inizialmente dotato di 171,5 milioni per il 2020. Successivamente:

§  l’art. 80, comma 1, lettera a), del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha incrementato la disponibilità del Fondo per il 2020 di 60 milioni e lo ha destinato, con riferimento a spettacoli, fiere, congressi e mostre, al ristoro delle perdite derivanti anche dai casi di rinvio (come già previsto in alcuni decreti ministeriali attuativi intervenuti) o di ridimensionamento;

§  il D.L. 137/2020 (L. 176/2020), che, all’art. 5, comma 3 ha incrementato il Fondo di 50 milioni per il 2020, all’art. 6-bis, comma 3 lo ha incrementato di 350 milioni per l’anno 2020 – destinando tali risorse al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi - e di 50 milioni per il 2021, e, infine, lo stesso articolo 6-bis, al comma 4 ha incrementato di 1 milione ulteriore la dotazione 2021, per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, per l’annullamento delle presenze di pubblico stabilito con il DPCM 24 ottobre 2020 (adottato nell’ambito delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19). Il ristoro è stato limitato alle spese che gli organizzatori avevano sostenuto per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, con riferimento ai 10 giorni successivi all’adozione del DPCM;

§  l’art. 36, commi 2 e 3, del D.L 41/2021 (L. 69/2021) ha incrementato il Fondo di ulteriori 120 milioni per il 2021 e ha escluso le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse del Fondo;

§  l’art. 65, comma 2, del D.L. 73/2021 (L. 69/2021) ha incrementato di 20 milioni per il 2021 il suddetto Fondo;

§  l’articolo 8, comma 2 ha incrementato il Fondo di 30 milioni di euro per il 2022;

§  l’articolo 12-quater de D.L. n. 68/2022 ha poi ridotto il Fondo di 15 milioni per l’anno 2022;

§  l’articolo 11 del D.L. n. 144/2022, lo ha ulteriomente ridotto di 15 milioni per l’anno 2022.

      Sono stati adottati numerosi D.M. di riparto. Per l’anno 2021, si rammenta il D.M. 28 giugno 2021 e il D.M. 4 agosto 2021. Un avviso pubblico è stato pubblicato dal Ministero della cultura il 21 luglio 2022 (disponibile qui).

[50]   Si rinvia alla nota precedente.

[51]   In data 30 settembre 2021, è stato adottato dal Ministero del turismo l’avviso pubblico per l’assegnazione ed erogazione dei contributi in questione.

[52]   Gli aiuti non sono stati concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e purchè non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

      Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della sezione in esame e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della stessa sezione non sono presi in considerazione, quando si verifica che il massimale applicabile non è superato.

      Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, il limite per gli aiuti di importo limitato è di 345 mila euro e non devono riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime "de minimis" (cfr. lett. da a) a k) dell'art.1 del Reg. 717/2014/UE). Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, 290 mila euro per impresa. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 2,3 milioni euro per impresa. Gli aiuti concessi ai sensi della sezione e rimborsati prima del 31 dicembre 2021 non sono presi in considerazione nel determinare se il massimale è superato. Il limite degli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e dei prodotti agricoli è stato innalzato nel modo sopra indicato dalla sesta modifica al quadro temporaneo (2021/C 473/01). In origine, tale limite era pari a 100 mila euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (2020/C 91 I/01), poi portato a 225 000 mila euro dalla quinta modifica del Quadro (2021/C 34/C) e, settore della pesca e dell'acquacoltura, il limite era originariamente pari a 120 mila euro (2020/C 91 I/01), poi portato a 270 mila euro sempre dalla quinta modifica (2021/C 34/C).

[53]   Fino a 30 mila euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e fino a 25 mila euro per impresa operante nel settore agricolo, ai sensi della disciplina “ de minimis” in tali settori di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 e e del regolamento (UE) n. 717/2014.

[54]   Reg. (CE) 21/04/2004, n. 794/2004 Regolamento della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L’articolo 9 disciplina il metodo di fissazione dei tassi di interesse per il recupero di aiuti illegittimi. Salvo che sia altrimenti previsto da una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare è fissato anticipatamente dalla Commissione per ogni anno civile. Il tasso di interesse è calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso del mercato monetario a 1 anno. Se tali tassi non sono disponibili, si utilizza il tasso del mercato monetario a 3 mesi oppure, in mancanza di quest'ultimo, il rendimento dei titoli di Stato.

[55]   Causa C-382/99, Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 2002, pag. I-5163).

[56]   Cfr. art. 2, par 2. Regolamento (UE) n. 1407/2013; art. 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1408/2013, e art. 2, par. 2 Regolamento (UE) n. 717/2014.

[57]   Istat, "Rapporto sulla competitività nei settori produttivi. edizione 2022"

[58]   La definizione della categoria turistica prevalente è stata ulteriormente affinata introducendo condizioni minime relative alle presenze turistiche.

[59]   Il DPCM è stato adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle forestali e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

[60]   Con i due decreti legislativi n. 90 e 93 del 2016 nonché con la legge n. 163 del 2016.

[61]   Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti Tabelle C, D, E della vecchia legge di stabilità. Prima della riforma ex legge n. 163/2016, i rifinanziamenti/definanziamenti e le riprogrammazioni erano operati con le Tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e venivano poi recepiti in bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano variazioni precluse alla vecchia legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale.

[62]   Il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120 (l. n. 181/1989) ha disposto misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, con gli articoli 5 e 8, ha affidato alla SPI (allora Società per la promozione e lo sviluppo industriale, confluita nel 2000 in Sviluppo Italia, ora INVITALIA) la realizzazione di un Piano di promozione industriale. Successivamente a tale decreto, il decreto-legge 9 ottobre 1993 n. 410 (l. n. 513/1993) ha disposto, all’articolo 1, che la SPI (ora INVITALIA), previa autorizzazione dell’allora Ministero dell'industria potesse utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nel programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica (di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 120), nonché taluni fondi (di cui alla legge n. 408/1989 e al decreto-legge n. 415/1989), già assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud in crisi siderurgica (indicate dal medesimo decreto-legge n. 120/1989), nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI.

Per le stesse finalità, è stato consentito alla SPI di utilizzare anche ulteriori risorse resesi disponibili per lo scopo, comprese quelle da revoche o riprogrammazioni di cui alla legge sugli interventi straordinari del Mezzogiorno (legge n. 64/1986).

Infine l’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (l. n. 134/2012) ha riordinato la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. Anche la nuova disciplina si alimenta con i “rientri” (da finanziamenti, rifinanziamenti, riscatti di partecipazioni azionarie ed eventuali revoche) che con cadenza semestrale da INVITALIA vengono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al competente capitolo di spesa del Ministero delle imprese e del Made in italy. Si tratta del capitolo 7483 “Fondo rotativo per la crescita sostenibile”, p.g.1) per le finalità di cui alla L. 181/89. Le risorse sono successivamente trasferite alla contabilità speciale del Fondo crescita sostenibile (n. 1201).