Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Agricoltura
Titolo: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici, sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante
Riferimenti: SCH.DEC N.73/XIX
Serie: Atti del Governo   Numero: 73
Data: 13/09/2023
Organi della Camera: XIII Agricoltura

13 settembre 2023

 

 

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee relative alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari

 

A.G. 73

 

 

 

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Dossier n. 147

 

 

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Oggetto dello schema di decreto legislativo e contenuto della disciplina di delega. 5

Contenuti dello schema di decreto legislativo. 6


Oggetto dello schema di decreto legislativo e contenuto della disciplina di delega

 

Lo schema in esame è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo, in qualità di autorità competente, dall’articolo 10 della legge di delegazione europea n. 127 del 2022, per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

 

Il regolamento (UE) 2018/848 fissa i principi della produzione biologica, stabilisce le norme relative alla produzione biologica, alla relativa certificazione e all’uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità, nonché le norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625 per verificare la conformità alla normativa nei settori relativi, tra l’altro, alla la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici.

 

Nell’esercizio della delega conferita, il Governo è stato chiamato a osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adeguamento alla citata normativa europea del procedimento di autorizzazione e del sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi (articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625);

b) adeguamento dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro (articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848) per includere le attività con metodo biologico;

c) definizione dei criteri e delle modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848). Si segnala che lo schema in esame non appare contenere disposizioni esplicitamente dedicate all’attuazione di tale criterio direttivo;

d) previsione delle disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali (articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625) per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell’allegato I al regolamento (UE) 2018/848;

e) adeguamento del sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici.

 

In attuazione dell’articolo 10 della legge di delegazione europea, inoltre, è prevista l’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente agli articoli 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, commi 1 e 2, 24, 25, 26, 27.

In attuazione dell’articolo 19 della legge n. 23 del 2022, è prevista altresì l’acquisizione del parere da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente agli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 21, 23, comma 3.

 

 

Contenuti dello schema di decreto legislativo

 

In sede di relazione illustrativa, il Governo osserva che il provvedimento in esame “revisiona, aggiorna e rafforza il sistema dei controlli in materia di produzione, commercializzazione, importazione e certificazione dei prodotti biologici e il sistema sanzionatorio sulla produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, adotta misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati” e, inoltre, abroga il decreto legislativo n. 20 del 2018 “che disciplinava la precedente normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica”.

 

Passando all’analisi dell’articolato, l’articolo 1 enuncia le finalità (adeguamento alla normativa europea per garantirne l’applicazione) e l’ambito di applicazione dell’atto, che disciplina il sistema di controlli e certificazione, il sistema di tracciabilità dei prodotti biologici, nonché il sistema sanzionatorio e fornisce le indicazioni necessarie per procedere alla designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio.

 

L’articolo 2 elenca le definizioni, introducendo quelle di “verifica di conformità”, “sigillo elettronico” e “autorizzazione”. Con riferimento alle definizioni, si invita a uniformare la terminologia utilizzata nell’articolato.

 

Gli articoli da 3 a 16 disciplinano il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività di controllo. L’articolo 3 di disciplina il sistema di controllo in materia di produzione biologica ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 (in particolare dagli articoli da 18 a 27). Il Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) viene indicato quale autorità competente (articolo 4 e seguenti del regolamento (UE) 2017/625) responsabile dell’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica. I compiti di controllo sono delegati dal Ministero esclusivamente ad uno o più organismi di controllo (definiti organismi delegati nella normativa europea), mediante il rilascio di un’autorizzazione (articoli 28 e seguenti del regolamento (UE) 2017/625 e articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848). I controlli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati sono affidati dal MASAF a un organismo pubblico qualificato come “autorità di controllo competente per il settore biologico” dal regolamento (UE) 2017/625. La competenza al rilascio dell’autorizzazione agli organismi di controllo e i relativi compiti di vigilanza sono posti in capo all’autorità nazionale, ferme restando le competenze delle Regioni e Province autonome (confermando quanto previsto dalla legislazione vigente).

 

L’articolo 4 elenca i compiti dell’autorità di controllo, in primo luogo in relazione alle importazioni di prodotti biologici nel territorio dell’Unione europea (articoli 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2021/2306): controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri e i punti di immissione in libera pratica, decisione sulla conformità delle partite biologiche e validazione dei certificati nel sistema TRACES (TRAde Control and Export System). Per i controlli fisici l’autorità di controllo può richiedere tariffe o diritti, da concordare con il Ministero, il quale è chiamato anche a stabilire la frequenza con cui l’autorità di controllo effettua detti controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica (articolo 45 del regolamento (UE) 2018/848).

Inoltre, sono previsti obblighi di informazione nei confronti del MASAF: l’obbligo (per l’autorità di controllo) di trasmettere al ministero tutte le informazioni e la documentazione necessarie per procedere alla notifica di sospetta o accertata non conformità (di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2021/2307), per consentire al ministero stesso di assolvere agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea e agli Stati membri interessati previsti dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2021/279, nel caso di non conformità riscontrate durante la verifica di una partita di prodotti biologici o in conversione provenienti da un altro Stato membro. Infine, vengono pervisti obblighi di natura organizzativa: audit interni e programmi di formazione per il personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

Per “prodotto in conversione” si intende un prodotto per cui viene messa in atto la transizione dalla produzione non biologica a quella biologica entro un determinato periodo, durante il quale si applicano le disposizioni relative alla produzione biologica di cui al regolamento (UE) 2018/848.

 

L’articolo 5 disciplina l’autorizzazione degli organismi di controllo, che può essere richiesta dagli enti accreditati alla versione più recente della norma internazionale armonizzata UNI CEI EN 17065, presentando istanza al MASAF, secondo il disposto dei commi 2 e 3 che indicano rispettivamente i contenuti dell’istanza e i documenti da presentare, facendo riferimento agli allegati I (requisiti degli organismi di controllo) e II (contenuti minimi della procedura di controllo standard) dello schema in esame. Il MASAF verifica la completezza della richiesta e il possesso dei requisiti degli organismi di controllo ai fini del rilascio dell’autorizzazione. La relazione illustrativa del Governo fa presente che “per le associazioni consortili senza fine di lucro è stata eliminata, rispetto al decreto attualmente vigente, la deroga al requisito di assenza di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni

di operatori, che non possono detenere, nel loro complesso, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la metà del capitale sociale dell’organismo di controllo”.

Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal MASAF entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza completa e contiene la descrizione dei compiti che l’organismo di controllo può espletare, le condizioni alle quali può svolgerli e la delega all’utilizzo del sigillo elettronico per il rilascio del certificato. L’autorizzazione ha durata quinquennale, non è trasferibile ed è rinnovabile.

Il comma 8 prevede, infine, che il MASAF tenga e pubblichi sul proprio sito istituzionale un elenco degli organismi di controllo autorizzati.

 

L’articolo 6 disciplina la sospensione e la revoca dell’autorizzazione. Il comma 1 indica i casi di sospensione dell’autorizzazione. La relazione del Governo fa presente che rispetto alla normativa attualmente vigente sono state eliminate le cause di sospensione legate a mancanze relative agli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati da parte degli organismi di controllo. La sospensione può essere disposta, anche con esclusivo riferimento a talune attività di controllo (sospensione parziale), per un periodo minimo di 3 fino a un massimo di 12 mesi. Il comma 3 definisce invece i casi di revoca dell’autorizzazione (e contestualmente del sigillo elettronico), che sono stati riformulati rispetto alla normativa vigente “in un’ottica di proporzionalità e gradualità rispetto alle cause di sospensione”. L’organismo revocato ha l’obbligo di informare gli operatori entro tre giorni dalla notifica del provvedimento e il provvedimento di revoca è inoltre pubblicato sul sito del MASAF, per consentire agli operatori che vogliono rimanere nel sistema di operare prontamente la scelta del nuovo organismo (in tal caso i certificati emessi dagli organismi di controllo revocati restano validi per trenta giorni). Lo schema aumenta, rispetto alla disciplina vigente, da 3 a 5 anni il periodo che deve trascorrere prima che l’organismo revocato possa presentare una nuova richiesta di autorizzazione. Inoltre, prevede che gli esponenti aziendali di tale organismo non possano esercitare le medesime funzioni né prestare servizio di consulenza per almeno 3 anni nel settore dell’agricoltura biologica.

 

L’articolo 7 elenca i compiti degli organismi di controllo, i quali:

-        rilasciano il certificato agli operatori (o comunicano i motivi ostativi al rilascio) entro novanta giorni dalla data di ricezione della notifica di inizio della propria attività di produzione biologica (vedi infra articoli 16 e 17);

-        garantiscono la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale pubblica (vedi infra articolo 21);

-        fissano e pubblicano i criteri di determinazione delle tariffe da applicare agli operatori e delle spese per la gestione dei ricorsi;

-        effettuano la verifica di non conformità (vedi infra articolo 8);

-        garantiscono che, durante lo svolgimento delle attività di controllo e certificazione, siano mantenute riservate tutte le informazioni ottenute il proprio personale, il quale, nello svolgimento dell’attività è incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

 

L’articolo 8 definisce la condizione di non conformità come il mancato rispetto da parte degli operatori delle disposizioni previste dalla normativa dell’Unione europea e dalle normative nazionali e regionali in materia di produzione biologica.

L’articolo declina i casi di non conformità di scarsa entità (comma 2), grave (comma 3) e critica (commi 4 e 5), anche in considerazione della reiterazione di una medesima fattispecie (comma 6). Il comma 7 stabilisce che le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico sono compromesse quando è

rilevata la presenza di una sostanza non ammessa in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione, salvo che sia accidentale o tecnicamente inevitabile e ciò sia accertato a seguito di una indagine ufficiale svolta dall’organismo di controllo. La definizione delle misure opportune per evitare la presenza involontaria di prodotti e sostanze non autorizzati nell’agricoltura biologica viene delegata a un decreto del MASAF, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello schema in esame.

 

L’articolo 9 elenca le misure che gli organismi di controllo sono tenuti ad adottare in caso di accertata condizione di non conformità a carico degli operatori, tra le quali il divieto alla commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica, la sospensione o il ritiro del certificato, nonché l’imposizione di un obbligo di informazione nei confronti dei clienti.

Il comma 2 dell’articolo delega ad un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema in esame, la redazione di un catalogo comune di misure che gli organismi di controllo applicano agli operatori in caso di sospetta o accertata non conformità, a seconda della loro gravità (articolo 41 del regolamento (UE) 2018/848).

 

Si valuti l’opportunità di chiarire se la limitazione, la sospensione e il ritiro del certificato costituiscono misure alternative e indipendenti o fra loro correlate. Si segnala inoltre l’opportunità di chiarire, con riferimento ai casi di accertata non conformità, il rapporto fra l’elenco degli interventi previsti dal comma 1 e il catalogo delle misure prefigurato dal comma 2.

 

L’articolo 10 stabilisce gli obblighi degli organismi di controllo in relazione alla non conformità, tra i quali, l’obbligo di svolgere le verifiche di conformità almeno una volta l’anno e le ispezioni in loco nel periodo più funzionale al controllo, di servirsi di laboratori di analisi designati dal MASAF, nonché obblighi di trasparenza e comunicazione.

 

L’articolo 11, in attuazione dell’articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, prevede che il MASAF designi un proprio laboratorio quale laboratorio nazionale di riferimento, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore dello schema in esame. Con il medesimo decreto, il MASAF è delegato a definire i requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali sul rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, e a istituirne l’elenco.

 

L’articolo 12 consente agli operatori per i quali sia stata rilevata la presenza di sostanze non ammesse nell’ambito dei controlli ufficiali, di far effettuare una controperizia, a proprie spese, sui risultati del controllo di laboratorio (articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625), dandone notizia all’organismo di controllo entro cinque giorni dalla comunicazione dell’esito sfavorevole del controllo ufficiale. La controperizia è svolta da un perito di parte individuato dall’operatore e iscritto in un albo professionale pertinente; essa non pregiudica le indagini e i provvedimenti, anche cautelari, che l’organismo di controllo è obbligato ad adottare. Sulla base dei risultati della controperizia, l’articolo 13 consente all’operatore di contestare il risultato del controllo di laboratorio. La controversia può essere avviata dall’operatore (a carico del quale sono le spese della procedura) inviando apposita richiesta all’organismo di controllo entro venti giorni dalla comunicazione dell’esito analitico sfavorevole. L’organismo di controllo affida la ripetizione dell’analisi ad un diverso laboratorio ufficiale indicato dall’operatore. Il laboratorio utilizza l’aliquota messa a disposizione al fine del nuovo accertamento e comunica alle parti l’esito dell’analisi eseguita entro dieci giorni dal ricevimento dell’incarico. L’organismo di controllo decide in merito alla controversia utilizzando i risultati ritualmente acquisiti, avendo facoltà di disporre ulteriori e opportuni incombenti istruttori.

 

L’articolo 14 elenca ulteriori obblighi degli organismi di controllo, tra i quali, quelli di garantire alle autorità competenti l'accesso agli uffici e fornire le informazioni e l'assistenza necessarie per lo svolgimento dell'attività di verifica, conservare i fascicoli di controllo per un periodo di almeno cinque anni, adempiere alle richieste e prescrizioni impartite dall’autorità competente e porre in essere le azioni correttive approvate dall’autorità competente in relazione alle criticità rilevate in sede di vigilanza.

 

L’articolo 15 disciplina lo scambio di informazioni sugli operatori biologici e sui risultati dei controlli tra il Ministero, gli organismi di controllo e gli organismi pagatori. Il comma 1 prescrive al Ministero l’obbligo di comunicare agli organismi pagatori (che hanno la funzione di gestire e controllare le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia - FEAGA e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR) le informazioni pertinenti sugli operatori biologici e sui risultati dei controlli attraverso l’utilizzo del Sistema informativo per il biologico (SIB), istituito ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 154 del 2016 e della Banca dati vigilanza (BDV), istituita con decreto ministeriale 16 febbraio 2012. Il comma 2 prescrive agli organismi pagatori l’obbligo di rendere disponibili le informazioni pertinenti sugli operatori biologici e sui risultati dei controlli alle autorità competenti e agli organismi di controllo. Il comma 3 dispone che ogni qual volta un pubblico ufficiale, nell’esercizio di un’attività di controllo, riscontri una non conformità al regolamento (UE) 2018/848 da parte di un operatore, ne dia comunicazione all’organismo di controllo.

 

L’articolo 16 individua una serie di obblighi a carico degli operatori al fine di garantire la trasparenza e collaborazione nell’ambito delle attività di controllo. Il comma 1 prescrive l’obbligo dell’operatore che notifica l’attività con metodo biologico (vedi infra articolo 17) di entrare a far parte del sistema di controllo e pertanto assoggettarsi a un unico organismo di controllo, fornendo la dichiarazione prevista dall’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848 al momento dell’ingresso nel sistema di controllo.

La citata norma europea stabilisce che gli operatori forniscono, sotto forma di dichiarazione da firmare e aggiornare, ove necessario: i) la descrizione completa dell’unità di produzione biologica o in conversione e delle attività da svolgere a norma del regolamento europeo; ii) le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità al medesimo regolamento; iii) un impegno: a informare per iscritto e senza indebito ritardo gli acquirenti dei prodotti e a scambiare le pertinenti informazioni con l’autorità competente o, se del caso, con l’autorità di controllo o l’organismo di controllo, qualora sia stato comprovato un sospetto di non conformità, non possa essere eliminato un sospetto di non conformità o sia stata accertata una non conformità che comprometta l’integrità dei prodotti; ad accettare il trasferimento del fascicolo relativo al controllo in caso di cambiamento dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo oppure, in caso di ritiro dalla produzione biologica, la conservazione del fascicolo relativo al controllo, per un periodo di almeno cinque anni, da parte dell’ultima autorità di controllo o dell’ultimo organismo di controllo; a informare immediatamente l’autorità competente o l’autorità o l’organismo designato, in caso di ritiro dalla produzione biologica; e ad accettare lo scambio di informazioni con tali autorità od organismi, nel caso in cui gli appaltatori siano soggetti a controlli da parte di autorità di controllo od organismi di controllo differenti.

Il comma 4 stabilisce che l’operatore può eliminare il sospetto di non conformità dovuto alla presenza di una sostanza non ammessa nel caso in cui possa escludere che vi sia tale presenza ovvero dimostri che tale presenza sia dovuta a una contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile. I commi 5 e 6 prescrivono a carico dell’operatore l’obbligo di conservare la documentazione e di consentire l’accesso ai soggetti competenti, nonché l’obbligo di collaborazione con l’organismo di controllo che si protraggono anche successivamente all’uscita dal sistema di controllo. Un ulteriore obbligo a carico dell’operatore è posto dal comma 7 che prevede una responsabilità circa la verifica dell’autenticità dei certificati dei fornitori attraverso gli strumenti forniti dall’autorità competente e dalla Commissione europea. Il comma 8 dispone a carico dell’operatore un obbligo di comunicazione all’organismo di controllo in caso di contestazioni di irregolarità mentre il comma 9 prescrive a carico dell’importatore e del primo destinatario l’utilizzo della piattaforma TRACES per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione.

 

Gli articoli dal 17 al 21 disciplinano il sistema di controllo e certificazione. L’articolo 17 prevede la notifica (soggetta all’imposta di bollo) dell’avvio di una attività di produzione biologica e il conseguente ingresso nel sistema di controllo. Il modello di notifica e le relative istruzioni per la compilazione sono pubblicati sul sito ufficiale del Ministero e del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il procedimento amministrativo relativo alla notifica è gestito attraverso il SIB secondo le modalità descritte nell’allegato IV – Sezione A allo schema in esame.

 

L’articolo 18 disciplina il rilascio, il rinnovo e la gestione del certificato. L’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 prevede che le autorità competenti oppure, ove del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo rilascino un certificato a qualsiasi operatore o gruppo di operatori che abbia notificato la propria attività e che rispetti il medesimo regolamento. In attuazione di tali disposizioni, l’articolo 18 dello schema in esame stabilisce che sia l’organismo di controllo a rilasciare, entro novanta giorni, il certificato in TRACES, con un periodo di validità di trentasei mesi dalla data di rilascio. Il comma 3 disciplina il rinnovo e l’aggiornamento del certificato all’esito (positivo) di una verifica di conformità. Il comma 4 esercita l’opzione consentita agli Stati membri dal comma 8 dell’articolo 35 del regolamento europeo, relativa all’esenzione dall’obbligo di possedere il certificato per i piccoli rivenditori di prodotti biologici.

 

L’articolo 19 prevede che il MASAF pubblichi sul SIAN e gestisca un elenco degli operatori che hanno trasmesso la prima notifica e a cui è stato rilasciato un certificato.

 

L’articolo 20 prevede l’uscita dell’operatore dal sistema di controllo e certificazione in caso di recesso volontario o a seguito del ritiro del certificato, una volta decorso il termine per la presentazione del ricorso da parte dell’operatore ovvero una volta emanato il provvedimento di rigetto del ricorso.

 

L’articolo 21 prevede l’istituzione, da parte del MASAF, di una banca dati pubblica al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici, delegando a un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la definizione delle modalità di funzionamento, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Con il medesimo decreto sono individuate le filiere produttive e le categorie di operatori biologici che devono attenersi all’obbligo di utilizzo della banca dati, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l’individuazione delle transazioni ad alto rischio di frode. Viene inoltre prevista l’istituzione di una infrastruttura digitale pubblica, con apposito decreto del medesimo Ministro che ne disciplini, altresì, le modalità di funzionamento, gli obblighi di fornitura delle informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, le categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l’individuazione degli elementi da riportare in etichettatura.

Si valuti l’opportunità di chiarire le due definizioni di “banca dati pubblica” e “infrastruttura digitale pubblica”, nonché l’interazione fra i due sistemi di tracciabilità.

 

Gli articoli dal 22 al 27 disciplinano il regime sanzionatorio nel cui ambito sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

L’articolo 22 riguarda le sanzioni a carico degli organismi di controllo e prevede due “intervalli” di sanzioni da graduare in base alla gravità e all’oggetto delle condotte illecite poste in essere, e una previsione puntuale e specifica. Nel primo intervallo, con sanzione da 8.000 euro a 24.000 euro, sono inserite, tra le altre, fattispecie relative alla violazione dei principi di trasparenza e imparzialità che devono connotare l’operato e l’organizzazione degli organismi di controllo, all’utilizzo di laboratori non riconosciuti a livello ministeriale e a condotte omissive in merito alla verifica, da parte degli operatori, delle misure preventive e precauzionali in ogni fase della preparazione, produzione e distribuzione dei prodotti (comma 1). Nel secondo intervallo, con sanzione da 3.000 euro a 9.000 euro, sono inserite fattispecie inerenti sostanzialmente a difetti di comunicazione con il Ministero, nonché irregolarità concernenti l’applicazione non conforme dei tariffari o la mancata comunicazione delle spese per la proposizione dei ricorsi e la ripartizione delle stesse in caso di soccombenza (comma 2). Vi è poi un’ulteriore specifica fattispecie, punita con una sanzione pecuniaria pari a 10.000 euro, relativa all’ipotesi in cui l’organismo di controllo impedisca l'accesso agli uffici o ometta le informazioni e l'assistenza necessarie per la verifica e non adempia alle richieste e prescrizioni impartite dall’autorità competente (comma 3).

 

L’articolo 23 prevede, al comma 1, una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione e, in ogni caso, non inferiore a 5.000 euro, nel caso in cui venga accertato l’uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico da parte di soggetti che non sono inseriti nel sistema di controllo per l’agricoltura biologica.

Viene inoltre prevista una sanzione fino al 3 per cento del fatturato realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione e, in ogni caso, non inferiore a 3.000 euro, per gli operatori che si avvalgono delle esenzioni dall’obbligo di notifica previste dalla normativa europea senza averne diritto.

Infine, viene prevista una sanzione fino al 4 per cento del fatturato realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione e, in ogni caso, non inferiore a 4.000 euro né superiore a 100.000 euro, per chiunque faccia un utilizzo improprio del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6 della legge n. 23 del 2022, tale da indurre in errore il consumatore sull'origine italiana della

materia prima del prodotto stesso.

L'articolo 6 della citata legge n. 23 del 2022 ha istituito il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.

 

L’articolo 24 prevede sanzioni che vanno da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 9.000 euro riferite a illeciti inerenti ad aspetti connessi alla non conforme etichettatura, designazione e presentazione dei prodotti biologici.

 

L’articolo 25 elenca una serie di ulteriori fattispecie illecite fra le quali, a titolo esemplificativo, rientrano la mancata comunicazione ai clienti della soppressione dei termini e indicazioni relative al metodo di produzione biologico, l’uso di sostanze non ammesse in agricoltura biologica e la mancata adozione di un adeguato sistema di tracciabilità. Per tutte le fattispecie in esame è prevista una sanzione pecuniaria il cui importo, da graduare a seconda della maggiore o minore gravità dell’illecito, è compreso tra il 2 e il 5 per cento del fatturato realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso, la sanzione minima applicabile rientra in un intervallo tra 2.000 euro e 6.000 euro, mentre la massima è fissata a 100.000 euro. Viene infine prevista una sanzione pecuniaria pari a 10.000 euro per gli operatori che non consentano o impediscano l’attività degli organismi di controllo.

 

L’articolo 26 individua nel MASAF l’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni, indicando le norme che costituiscono il regime sanzionatorio (legge n. 689 del 1981 sul sistema penale; D.P.R. n. 571 del 1982 che attua gli articoli 15 e 17 della precedente legge, articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 91 del 2014 recante disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare). La norma dispone anche la riduzione fino a un terzo della sanzione prevista nel caso in cui la violazione sia stata commessa da una microimpresa.

 

L’articolo 27 stabilisce le modalità di pagamento delle sanzioni previste e la riassegnazione di parte (50 per cento) dei relativi proventi al MASAF.

 

L’articolo 28 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

L’articolo 29 prevede disposizioni transitorie e finali. Più in particolare, il comma 1 stabilisce che gli allegati II (Contenuti minimi della procedura di controllo standard), III (Requisiti di programmazione, monitoraggio e rendicontazione dei compiti delegati) e IV (Utilizzo del SIB, notifica di variazione, casi speciali di notifica) possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il comma 2 stabilisce che gli organismi di controllo già autorizzati continuino ad operare fino alla naturale scadenza dei provvedimenti di autorizzazione e comunque per un periodo massimo di 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame.

 

L’articolo 30 prevede la clausola di salvaguardia per cui le disposizioni dello schema si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

L’articolo 31 abroga il decreto legislativo n. 20 del 2018, che reca la normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica oggetto di adeguamento in attuazione della revisione operata dalle fonti europee. Viene altresì stabilito che il rinvio al citato decreto legislativo, di cui si dispone l’abrogazione, fatto da leggi, da regolamenti e da altre norme debba intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni dello schema in esame.

Viene inoltre disposta l’abrogazione del comma 4-bis dell’articolo 43 del decreto-legge n. 76 del 2020.

La citata norma stabilisce che per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche.

 

L’articolo 32, infine, stabilisce che il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.