Disciplina dell'attività di guida professionale di pesca 20 settembre 2023 |
Indice |
Premessa|Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Analisi di impatto di genere| |
PremessaLa presente proposta di legge (A.C. 1029) stabilisce i principi che regolano lo svolgimento dell'attività di "guida professionale di pesca", che, in estrema sintesi, consiste nell'accompagnamento di persone nell'esercizio dell'attività di pesca ricreativa e nelle attività connesse.
Il D.Lgs n. 4/2012 e successive modificazioni, in materia di riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura - in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 28 della L. n. 96/2010 – prevede alcune disposizioni in materia di pesca non professionale.
Si ricorda che l'articolo 28 della L. n. 96/2010, tra i principi a cui si deve uniformare il Governo per l'esercizio della delega, prevedeva anche la garanzia della coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.
Più nel dettaglio l'articolo 6 definisce la pesca non professionale come quella che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. Inoltre, fa espresso divieto di vendita e commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto. Al contrario, la pesca professionale, disciplinata all'articolo 2, è definita come l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. Inoltre, il comma 4 dell'articolo 6, demanda ad un decreto le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività di monitoraggio sull'esercizio, specificare gli attrezzi da pesca utilizzati e le località dove verranno effettuate tali attività sportive e ricreative.
Nelle more dell'attuazione del decreto, sono stati emanati numerosi D.M. tra cui, da ultimo, il D.M. 12 gennaio 2023 con cui è previsto che la comunicazione di pesca sportiva e ricreativa, ai sensi del Decreto Ministeriale 6 dicembre 2010 deve essere fatta annualmente accedendo al sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste utilizzando la procedura di identità digitale che si desidera [carta Nazionale dei Servizi (CNS), SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE)]; le comunicazioni effettuate devono essere confermate e/o modificate annualmente e sono modificabili nel corso dell'anno. Restano ferme ed invariate tutte le altre diposizioni contenute nel Decreto ministeriale 6 dicembre 2010 (articolo 1). Sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è poi presente una guida pratica per la pesca sportiva e dilettantistica, all'interno del quale sono descritti gli attrezzi consentiti, limiti, divieti e obblighi, sanzioni penali e amministrative. Come da comunicazione del Ministero, inoltre, la nuova procedura di censimento della pesca sportiva in mare è stata attivata nel mese di maggio 2022.
Il D.M. 6 dicembre 2010 prevede che chiunque effettua la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare comunica l'esercizio dell'attività al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ora MASAF) - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. La comunicazione che ha validità triennale e contiene i dati e le informazioni necessarie può essere effettuata dall'interessato, anche per il tramite delle associazioni di settore, on-line attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it. ovvero presso l'Autorità marittima. Il pescatore sportivo o ricreativo che, al momento del controllo, non presenti l'attestazione, deve sospendere l'attività di pesca ed effettuare entro 10 giorni dall'accertamento la comunicazione ovvero presentare, all'autorità che ha effettuato il controllo, l'attestazione della comunicazione già effettuata.
A livello sovranazionale, si menziona il regolamento (CE) n. 1967/2006 e successive modifiche, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo definisce pesca sportiva l'attività di pesca che sfrutta le risorse acquatiche viventi a fini ricreativi o sportivi (articolo 2).Il medesimo regolamento, all'articolo 17, disciplina la pesca sportiva prevedendo che, sia vietato l'uso di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe tirate da natanti, draghe meccanizzate, reti da imbrocco, tramagli e incastellate. Nell'ambito della pesca sportiva è altresì vietato l'uso di palangari per la cattura di specie altamente migratorie.
Più di recente, il regolamento (UE) 2023/194 definisce, all'articolo 3, pesca ricreativa l'attività di pesca non commerciale che sfrutta le risorse biologiche marine in un contesto ricreativo, turistico o sportivo prevedendo misure restrittive per particolari specie. Per la cattura della spigola (articolo11) è previsto che dal 1° febbraio al 31 marzo 2023:
a gennaio e dal 1 aprile al 31 dicembre 2023:
Inoltre, è vietata la pesca ricreativa dell'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale (articolo 13). |
ContenutoL'articolo 1 reca, al comma 1, le finalità della proposta di legge in esame stabilendo che i principi che regolano la professione di guida professionale di pesca sono conformi alle previsioni dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione che definisce le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni. Al comma 2, si prevede che le regioni disciplinano la professione di guida professionale di pesca nel rispetto dei principi definiti dalla proposta di legge in commento.
Si ricorda che nella scorsa legislatura era stata presentata una proposta di legge A.C. 2362, il cui
iter legislativo non è stato concluso, avente ad oggetto la "
Disciplina della pesca ricreativa in mare e disposizioni per la salvaguardia della fauna ittica e dell'ecosistema marino". L'art. 32 della predetta pdl prevedeva, in particolare, l'istituzione della "guida professionale di pesca ricreativa in mare". Tale disposizione stabiliva l'istituzione della
guida professionale di pesca ricreativa in mare attribuendo
a tale figura
professionale il compito di accompagnare in mare i pescatori dilettanti per l'esercizio dell'attività di pesca, nonché quello di istruire gli stessi pescatori sulle regole e sulla normativa vigente in materia di pesca. Era, inoltre, previsto che per ottenere la qualifica professionale fosse necessaria la frequenza e il superamento di un apposito corso. Si stabiliva, inoltre, l'istituzione presso il MIPAAF - con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale - dell'albo nazionale delle guide professionali di pesca ricreativa in mare cui era demandato il compito di definire il programma del corso di formazione sopra richiamato nonché le condizioni e i termini per avviare l'attività professionale di guida di pesca ricreativa in mare.
L'articolo 2 contiene la definizione e l'oggetto dell'attività di guida professionale di pesca. Il comma 1, specifica che per guida professionale di pesca si intende chi svolge in modo professionale, anche se non in modo continuativo ed esclusivo, l'attività di accompagnamento di persone nello svolgimento dell'attività di pesca ricreativa, promuovendone l'esercizio corretto e favorendo la fruizione turistica del territorio interessato - nazionale o regionale - e sia in possesso di due requisiti: 1) iscrizione ad una associazione professionale inserita nell'elenco di cui all'art. 2 della legge n. 4 del 2013; 2) attestazione degli standard qualitativi e di qualificazione professionale rilasciata ai sensi dell'art. 7 della medesima legge 4 del 2013.
L'art. 2 della legge n. 4 del 2013 prevede che coloro che esercitano professioni non organizzate in ordine o collegi
possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.
Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'
art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
A tali associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
A tali professionisti non è, inoltre, consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale. Il successivo art. 7 della stessa legge n. 4 del 2013, stabilisce che al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
Il comma 2 individua lo scopo dell'attività di guida professionale turistica nella promozione del patrimonio naturalistico degli ambienti acquatici attraverso la valorizzazione turistica della stessa attività di pesca; elenca, inoltre, le attività in cui si esplica attività di guida professionale di pesca . Esse consistono nel: 1) procurare i permessi necessari alla pesca; 2) indicare le tecniche di pesca ed informare i pescatori sulla normativa vigente in materia di pesca ricreativa fornendo il supporto tecnico necessario all'esercizio della stessa; 3) reperire i materiali tecnici attrezzature e altri materiali all'esercizio della pesca; 4) consigliare a coloro che esercitano la pesca ricreativa le tecniche di cattura; 5) verificare il rispetto della normativa vigente in materia di cattura; 6) accompagnare i pescatori consigliando luoghi e modalità di esercizio della pesca ricreativa; 7) individuare i luoghi più consoni all'esercizio della pesca ricreativa. La Relazione illustrativa che precede la proposta di legge in esame, specifica che le guide professionali di pesca esplicano la propria attività accompagnando i pescatori, singoli o in gruppo a pescare consigliano loro i luoghi più adatti a pescare e le modalità più consone alla pesca, verificando che le catture siano di misura pari a quella minima legale. L'articolo 3 in materia di esercizio dell'attività professionale, prevede che la guida professionale di pesca non sia soggetta:
Inoltre, adotta la pratica del rilascio immediato del pescato, se consentito dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea (comma 2).
Si segnala che p
er la pesca professionale non esistono particolari divieti se non quelli varati dall'Unione Europea su specifiche zone e varietà di pesci al fine di preservare l'habitat marino.
Per la pesca sportiva invece i divieti sono specifici per ogni Regione e riguardano soltanto le acque interne.
All'interno della stessa Regione ci possono essere dei limiti diversi da un fiume all'altro o da un lago all'altro oppure possono essere limitate le modalità di pesca come il numero di ami. Altri divieti possono riguardare gli orari in cui è consentito effettuare attività di pesca, il numero di pesci o il peso del pescato.
L'articolo 4, in materia di disposizioni transitorie e finanziarie, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, ove necessario, all'aggiornamento della rispettiva legislazione in conformità a quanto disposto dalla presente legge (comma 1). Inoltre è prevista la clausola di invarianza finanziaria (comma 2). |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa proposta di legge in esame ha ad oggetto la disciplina della figura professionale della guida di pesca. In proposito, si ricorda che l'art. 117, comma 3, della Costituzione - richiamato dall'art. 1, comma 2 della stessa proposta di legge in commento - ricomprende tra le materie di legislazione concorrente anche quella relativa alla disciplina delle "professioni". La Corte Costituzionale, al riguardo, ha riconosciuto che l'individuazione dei caratteri generali delle diverse figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata per il suo carattere unitario allo Stato, rientrando, per contro, nella competenza delle regioni la disciplina di dettaglio ovvero di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. (in tal senso, tra le tante, sentenze n. 300 del 2010 e 10 del 2012). Con riferimento, più in generale, alla pesca si fa presente che essa costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa. Per loro stessa natura, alcune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme. |
Analisi di impatto di genereLe proposta di legge in esame è finalizzata ad introdurre interventi normativi volti a regolamentare la figura professionale della guida di pesca ricreativa. In proposito, si rileva che da uno studio del 2019 condotto dal JRC (Centro comune di ricerca) della Commissione Europea, emerge che quello della pesca in generale non è un settore in cui la partecipazione delle donne registra condizioni di parità rispetto agli uomini. Tale studio rileva, infatti, che, in tutta l'Unione europea ci sono circa 147.400 persone che prestano la propria attività lavorativa sui pescherecci ma di queste solo il 3,8 per cento di loro è donna. E' invece nell'industria della lavorazione e della trasformazione del pesce che la presenza e la manodopera femminile raggiungono la parità di genere, con il 48% degli addetti rappresentati da donne. In ambito nazionale, secondo i dati elaborati da Unioncamere nel XI Rapporto sull'economia del mare (2023), alla fine del 2022 le imprese femminili "blu" erano oltre 50.492 unità, pari al 22% del totale delle imprese dell'economia del mare, valore in linea con la presenza femminile nel sistema economico italiano nel suo complesso (22,1%). Analizzando l'incidenza delle imprese femminili nei settori della Blue Economy, lo stesso Rapporto evidenzia come la maggiore presenza di imprese femminili si riscontra nei servizi di ristorazione e alloggio in cui le imprese guidate da donne risultano essere 29.865, ossia il 27 % del totale. Al secondo posto si collocano le imprese femminili che operano nel settore delle attività sportive e ricreative che mostrano un tasso di "femminilizzazione" pari al 26,5 %. Con riferimento alla distribuzione del territorio risulta che la maggiore presenza di imprese femminili opera nel Mezzogiorno e che essa sia specializzata proprio nei settori delle attività di pesca ricreativa e sportiva (27,7%) e nella filiera della cantieristica (11 %). |