Disposizioni di semplificazione della disciplina del contratto di appalto in agricoltura 16 maggio 2023 |
Indice |
Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
ContenutoLa proposta di legge in esame (A.C. 701) reca disposizioni di semplificazione della disciplina del contratto di appalto in agricoltura e si compone di 6 articoli.
L'articolo 1 introduce la figura contrattuale del piccolo appalto in agricoltura, che ricorre nelle ipotesi in cui il corrispettivo in denaro pattuito nel contratto non è superiore a 200.000 euro.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1655 del
codice civile l'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Inoltre l'articolo 17-
bis, comma 1 del
decreto legislativo n. 241/97prevede che i soggetti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più
servizi di
importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di
appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma,
sono tenuti a richiedere all'
impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle,
copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale regionale IRPEF trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
L'articolo 2 reca la definizione di committente agricolo, ricomprendendovi:
Si ricorda che è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
L'articolo 6 della
legge n. 203/1982 definisce coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il
lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca
almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.
L'articolo 7 della
legge n. 203/1982 equipara ai coltivatori diretti anche le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche quando, la costituzione in forma associativa e cooperativa è avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente affittati singolarmente. Sono inoltre equiparati ai coltivatori diretti i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età non superiore ai cinquantacinque anni, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi, per almeno nove anni. Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
Ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo n.99/2004 è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del
codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il
cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che
ricavi dalle attività medesime almeno il
cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi
nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato
regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma
sono ridotti al venticinque per cento
Inoltre, l'articolo 2 prevede che una società può assumere la definizione di agricola quando ha quale oggetto sociale
l'esercizio esclusivo delle attività di cui all' articolo 2135 del codice civile. Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali cioè l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi.
L'articolo 3 prevede gli obblighi dell'impresa appaltatrice, tra cui: iscrizione nel registro delle imprese; adozione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria per i lavoratori dipendenti e rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; regolarità dei versamenti contributivi; dotazione di tesserino di riconoscimento per ogni lavoratore impiegato.
L'articolo 4 prevede gli obblighi del committente agricolo, tra cui: l'acquisizione del documento di regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice (comma 1) e la richiesta di una fideiussione a garanzia delle prestazioni previdenziali e retributive spettanti ai lavoratori dipendenti dell'impresa medesima che esonera il committente dall'applicazione dell'articolo 1676 del codice civile (comma 2). A carico del committente agricolo non sussistono ulteriori o diversi obblighi o responsabilità concernenti l'attività, il personale, la contabilità o la situazione fiscale dell'impresa appaltatrice (comma 3).
Si ricorda che l'articolo 1676 del codice civile, in materia di diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente prevede che coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
Inoltre, l'articolo 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003 prevede che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro
è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto,
a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
L'articolo 5 disciplina i protocolli d'intesa. Tali accordi, sottoscritti tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore agricolo maggiormente rappresentative, sono destinati alle imprese che, in qualità di committenti agricoli, intendano procedere alla stipulazione di un appalto agricolo con imprese specializzate in lavorazioni agricole (comma 1) e recano:
I contratti di appalto agricolo, sottoscritti dalle organizzazioni di cui al comma 1, sono validi tra le parti e nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, anche in deroga alle disposizioni legislative e amministrative in materia di appalto (comma 4).
L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria. |
Relazioni allegate o richiesteLa proposta di legge in esame è corredata di una apposita Relazione Illustrativa. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteL'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientra nella competenza residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento è, in particolare, ai vincoli derivanti dall'ordinamento UE che limita sia la potestà statale che quella regionale, alle materie di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma), quali la tutela della concorrenza [lett. e)], l'organizzazione amministrativa [lett. g)], l'ordinamento civile e penale [lett. l)], nell'ambito del quale possono trovare fondamento la prevalenza delle norme contenute nel provvedimento in esame- la profilassi internazionale [lett.q)], e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema [lett. s)]. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo: il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. |