Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina 8 maggio 2023 |
Indice |
Premessa|Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Analisi di impatto di genere| |
PremessaLa presente proposta di legge (A.C. 165) reca norme per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina al fine di promuovere l'agroecologia e per contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane e delle aree interne montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria.
I dati economici
In base ai dati riportati nell'Annuario dell'agricoltura del CREA per l'anno 2022 con riferimento agli ultimi due censimenti ISTAT emerge, nell'ultimo decennio, un significativo cambiamento strutturale del settore agricolo italiano. Dal 2010 al 2020 il numero delle aziende si è ridotto del 30%, mentre la superficie agricola utilizzata (SAU) si è ridotta soltanto del 2%, portando la dimensione media aziendale a 11 ettari circa, dagli 8 ettari del 2010. Sono, inoltre, solo le imprese individuali a ridursi nel decennio analizzato (il 32% circa), mentre le società di persone e di capitale, le cooperative e le proprietà collettive aumentano complessivamente del 74%. Dunque, viene confermata la ristrutturazione del settore agricolo nell'ultimo decennio, caratterizzata principalmente dalla fuoriuscita delle aziende più vulnerabili e di piccole dimensioni e dal contestuale allargamento della base produttiva di quelle che rimangono. A livello territoriale si riscontra una variabilità piuttosto elevata per quanto riguarda le diverse tipologie aziendali. Nelle circoscrizioni del Nord, dove si concentra il 26% delle aziende totali, le imprese hanno una dimensione media di circa 15 ettari (18 ettari nel Nord-ovest e 13 nel Nord-est); mentre nel Mezzogiorno, che comprende il 58% circa delle imprese agricole italiane, la dimensione media aziendale supera di poco i 9 ettari (7,5 ettari nel Sud e 13,6 ettari nelle Isole). Più del 50% delle aziende con forme societarie è localizzato nelle regioni del Nord del Paese (di cui il 30% circa nel Nord-est), mentre il 27,5% insiste nel Meridione e il 21% circa nel Centro Italia. La distribuzione delle aziende per classi di SAU evidenzia chiaramente come sia cambiata la configurazione del tessuto produttivo italiano nell'ultimo decennio. Le aziende al di sotto di un ettaro rappresentano il 21% circa del patrimonio complessivo del 2020, mentre nel 2010 erano oltre il 30% del totale delle aziende; tale percentuale sale al 39% considerando quelle al di sotto di 2 ettari. Al contrario, le classi più elevate (da 50 ettari in su) sono passate dal rappresentare da meno del 3% nel 2010 a circa il 4,5% nell'anno analizzato.In termini occupazionali le imprese censite impiegano circa 1.459.588 unità di manodopera familiare (pari a circa il 52% del totale), che sono impegnate mediamente per 99,7 giornate pro-capite in un anno (nel 2010 erano 69). Il confronto con il 2010 evidenzia che il numero di persone utilizzate si è dimezzato nel decennio (da 2.932.651 a 1.459.588), ma le giornate standard pro-capite sono aumentate del 45% . |
ContenutoLa proposta di legge in esame A.C.165 si compone di 12 articoli e reca disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Si segnala che la proposta di legge in esame ha un contenuto analogo a quello del testo unificato delle
proposte di legge A.C. 1825 Cunial, A.C. 1968 Fornaro e A.C. 2905 Cenni recante disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina, il cui iter legislativo, iniziato nel corso della XVIII legislatura, non è stato concluso.
L'articolo 1 ne descrive l'oggetto e le finalità. In particolare, il comma 1, individua l'oggetto nella tutela e nella valorizzazione dell'agricoltura contadina. Il comma 2 statuisce che il sostegno all'agricoltura contadina è diretto alla promozione dell'agroecologia e al contrasto e alla prevenzione dello spopolamento delle aree montane e di quelle marginali di pianura. Le finalità dalla suddetta proposta di legge - elencate nel comma 3 - consistono:
In proposito, si ricorda che, ai sensi della legge n. 194 del 2015, sono definiti «agricoltori custodi» gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Si rammenta che il terzo comma della disposizione in esame, nel richiamare le finalità sopra elencate fa riferimento, tra gli altri, ai 10 elementi dell'agroecologia (The 10 elements of agroecology guiding the transition to sustainable food and agricultural systems) approvati dalla FAO (Food and Agriculture Organization) nella 163° sessione. L'agroecologia è definita sulla base di 10 principi, tra loro interdipendenti, che sono: diversità, co-creazione e condivisione di conoscenze, sinergie, efficienza, resilienza, riciclo, valori umani e sociali, cultura e tradizioni alimentari,
governance responsabile ed economia circolare
e di solidarietà.
L'articolo 2 definisce, al comma 1, i requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dalle aziende agricole contadine, descrivendone, tra gli altri, il modello societario, i modelli di produzione nonchè le modalità di trasformazione e di commercializzazione dei beni prodotti. In particolare, si qualificano aziende agricole contadine quelle che:
Al comma 2, è contenuta la definizione di agricoltori contadini, da intendersi come i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano su di essi attività agricola non in via prevalente ai sensi di quanto descritto dai commi 2 e 4 del precedente art. 2. Il comma 3 dispone che le aziende agricole contadine possano costituire associazioni, consorzi agrari e avvalersi della collaborazione di enti e di università, nonchè svolgere attività di agricoltura sociale.I successivi commi da 4 a 8, estendono alle aziende agricole contadine alcune disposizioni volte a favorire tale tipologia di aziende (prelazione agraria, diritto al risarcimento da fauna selvatica, nonchè misure volte a favorire la vendita dei prodotti proveniente da filiera corta).
L'articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (rectius, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) del Registro dell'Agricoltura contadina, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge. La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che possono iscriversi nel Registro, le aziende agricole contadine e gli agricoltori contadini che autocertifichino il possesso dei requisiti descritti dal precedente articolo 2, precisando, inoltre, che l'iscrizione ha durata triennale, rinnovabile. Il comma 3 sancisce l'obbligo di comunicazione delle variazioni di titolarità dei terreni iscritti nel predetto Registro (da comunicarsi entro sessanta giorni dalla data in cui si verifica il cambiamento di titolarità).. L'articolo 4 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme concernenti la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. La stessa disposizione prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, le regioni disciplinino le materie sopra citate, individuando, gli ambiti di intervento delle stesse nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (rectius, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), da emanarsi - di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni -, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere, nell'ambito dell'iter di approvazione del decreto ministeriale richiamato dall'art. 4, il coinvolgimento delle Regioni.
L'articolo 5 prevede la possibilità di individuare, nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune, una misura nazionale specifica da far valere nei programmi di sviluppo rurale a favore di determinate categorie di aziende agricole contadine. E' precisato che tale misura consiste nell'attribuzione di un punteggio premiale alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Si ricorda, in proposito, che il
Piano strategico italiano della PAC 2023-27 è stato approvato il 2 dicembre 2022 con
Decisione di esecuzione della Commissione europea (C(2022) 8645 final). Rispetto al passato un elemento di novità è costituito dalla circostanza che per la prima volta tutti gli strumenti finanziabili attraverso il FEAGA e il FEASR rientrano in un unico documento di programmazione a livello nazionale, che delinea una strategia unitaria per il settore agricolo, agro-alimentare e forestale italiano. Le risorse a disposizione del settore agro-alimentare e forestale e delle aree rurali ammontano a circa 37 miliardi di euro in 5 anni, di cui 28 miliardi circa a valere sul bilancio UE e circa 9 miliardi a valere sul finanziamento nazionale.Per ulteriori approfondimenti si veda il
Piano Strategico della PAC: un quadro delle scelte dell'Italia per il periodo 2023-2027
L'articolo 6 reca disposizioni in materia di recupero e valorizzazione di terreni e beni agricoli abbandonati. In particolare, è previsto che al fine di conservare il suolo dei terreni agricoli, le regioni possono censire, ai sensi della legge n. 440 del 1978, i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine e assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie tenendo conto di alcuni principi come, ad esempio, quello di accordare preferenza alle aziende agricole contadine il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.
Si ricorda, in proposito, che ai sensi della legge n. 440 del 1978
si considerano abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno due annate agricole.La legge richiamata attribuisce alle Regioni il compito di: a) emanare norme, secondo i principi e i criteri stabiliti dalla legge sopra richiamata, volte al recupero produttivo delle terre abbandonate anche al fine di salvaguardare gli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente; b) individuare nei territori di loro competenza le terre che risultano abbandonate e definire i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale; c) determinare le norme e le procedure per il censimento, la classificazione e i relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte e abbandonate, nonché le norme e le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto della avvenuta classificazione; d) assegnare per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, ai richiedenti che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata.
In materia si menziona, inoltre, il
decreto legge n. 91 del 2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge, 3 agosto del 2017, n. 123) che disciplina all'art. 3, la Banca delle terre abbandonate o incolte individuando una specifica procedura per la valorizzazione dei terreni abbandonati o incolti che si trovano in alcune regioni del Sud Italia.
L'articolo 7, in materia di gestione dei terreni i cui proprietari non siano individuabili o reperibili, assegna una serie di attribuzioni ai comuni.Più nel dettaglio i comuni:
L'articolo 8 in materia di associazioni tra soggetti che praticano l'agricoltura e la silvicoltura assegna ai comuni, singoli o associati, la facoltà di creare associazioni volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura, compresa quella contadina, e la silvicoltura, attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti ed effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture (comma 1). Tra le finalità dell'accorpamento perseguite attraverso le associazioni si ricordano: l'allevamento allo stato brado e la pastorizia; la conservazione e gestione della biodiversità; la prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico; il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani (comma 2) e infine creare opportunità di occupazione (comma 4). Inoltre, le associazioni - che possono essere costituite dai proprietari di un determinato territorio o aperte a tutti i cittadini che ne condividono gli obiettivi statutari - hanno una serie di facoltà, tra cui, stipulare una convenzione con il comune; individuare i terreni agricoli e forestali per i quali non è noto il proprietario; redigere e attuare piani di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni¸ svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria; stipulare contratti di affitto o comodato d'uso (comma 3).
L'articolo 9 prevede l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina che è individuata nella giornata dell'11 novembre. La stessa disposizione stabilisce che, in occasione della citata Giornata nazionale possono essere organizzati, cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione finalizzate a diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina. È poi previsto che la predetta giornata non è considerata giorno festivo (articolo 2, L. n. 260/1949).
L'articolo 10 stabilisce l'istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine con decreto interministeriale - adottato dal Ministro della cultura di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ora MASAF) - sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (comma 1).Inoltre la Rete:
L'articolo 11 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del presente provvedimento siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'articolo 12, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria e indica la data di entrata in vigore della presente proposta di legge(1° gennaio 2022).
Al riguardo, si osserva che il termine indicato per l'entrata in vigore dovrebbe essere aggiornato. |
Relazioni allegate o richiesteLa proposta di legge in esame è corredata di una apposita Relazione Illustrativa. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteL'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientra nella competenza residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento è, in particolare, ai vincoli derivanti dall'ordinamento UE che limita sia la potestà statale che quella regionale, alle materie di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma), quali la tutela della concorrenza (lett. e), l'organizzazione amministrativa (lett. g), l'ordinamento civile e penale (lett. l, nell'ambito del quale possono trovare fondamento la prevalenza delle norme contenute nel provvedimento in esame), la profilassi internazionale (lett.q), e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lett. s). Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo: il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. |
Analisi di impatto di genereLa proposta di legge in esame ha come scopo la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina ossia di quella forma di attività agricola che è caratterizzata da un modello di produzione agroecologica, volta a favorire la biodiversità animale e vegetale nonchè da modalità di produzione non meccanizzate e da tipologie di commercializzazione dei prodotti di carattere locale. Essa contiene una specifica previsione che attribuisce un criterio di preferenza nell'assegnazione dei terreni agricoli abbandonati a favore delle aziende agricole contadine. In particolare, l'art. 6, comma 4, stabilisce che le Regioni, nell'assegnare i terreni incolti o abbandonati da cinque annate agrarie accordano preferenza, in presenza di più richieste di utilizzazione di uno stesso terreno da parte di soggetti iscritti al Registro delle aziende agricole contadine da istituirsi presso il MASAF, a quelle il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.
Con riferimento alla presenza femminile nel settore agricolo, e, in particolare, al numero delle aziende agricole a conduzione femminile operanti sul nostro territorio, appare opportuno riportare - qui di seguito - alcuni dati sul numero di imprenditrici e lavoratrici che operano nel settore primario. Secondo il V Rapporto Unioncamere sull'imprenditoria femminile - alla cui lettura integrale si rimanda - con riferimento al settore dell'agricoltura - su un totale di 700 mila imprese complessive rilevate nel 2021 in tale settore, 206.938 sono "imprese femminili". Tali imprese (come mostrano i grafici a pag. 88) hanno sopportato meglio di quelle maschili gli effetti derivanti dalla pandemia da Covid 19 in quanto nel 2022 hanno registrato un aumento di fatturato; esse, tuttavia, hanno mostrato una minore propensione ad investire nel digitale e nella sostenibilità ambientale. Il predetto Rapporto - alla pag. 5 - prevede che siano qualificate femminili:
In base ai dati riportati nell'Annuario dell'agricoltura del CREA per l'anno 2022, l'imprenditoria femminile nel settore primario interessa circa il 31% delle imprese, percentuale che si mantiene costante dal 2010. Emerge, inoltre, che il contributo lavorativo dei capi azienda di genere femminile, in termini di presenza media in azienda, risulta aumentato rispetto al 2010, quando soltanto il 7,6% dedicava oltre 200 giornate lavorative in un anno e la maggioranza (il 60,9%) lavorava fino a 30 giornate in un anno. Quanto ai più recenti interventi legislativi in materia si ricorda che la legge di bilancio 2020 ha istituito il Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 (L. n. 160/2019, art. 1, co. 504-506). Con il D.M. 9 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui a tasso zero nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Per il 2022 le risorse a favore delle attività riservate all'imprenditoria giovanile e femminile sono pari a 15 milioni di euro e in particolare in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile le risorse del Fondo rotativo sono state incrementate di 5 milioni di euro per il 2022 (art. 1, comma 523-524, L. n. 234/2021). Con D.M. 20 luglio 2022 sono state emanate le misure in favore dell'auto-imprenditorialita' giovanile e femminile in agricoltura. Più di recente l'art. 1, comma 301, L.n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto a favore dell'imprenditoria giovanile e femminile - di cui al titolo I, capo III, del D.Lgs. n.185/2000, uno stanziamento di 20 milioni di euro. |