Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Agricoltura
Titolo: Controllo e contenimento della fauna selvatica in Italia e nei paei europei, con riferimento al lupo e al cinghiale
Serie: Documentazione e ricerche   Numero: 32
Data: 18/04/2023
Organi della Camera: XIII Agricoltura

 

 

Servizio Studi

Dipartimento agricoltura

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I N D I C E

 

 

Presentazione e sintesi della ricerca................................................. 3

Quadro normativo in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica nell’ordinamento italiano........................................ 6

Misure di conservazione e contenimento del canis lupus nell’ordinamento italiano............................................................... 11

Legge di bilancio 2023 - L. n. 197/2022 – articolo 1, commi 447-449...................................................................................................... 17

Comunicazione della Commissione 2021/C 496/01, "Documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat".................................. 21

J. Tack – J. Williams – “Le popolazioni di cinghiale (sus scrofa) in Europa: un' analisi scientifica sulle tendenze della popolazione e le conseguenze sulla gestione”.......................................................... 131

Tabella riepilogativa di comparazione degli Stati europei............ 187

Risposte integrali fornite dai Servizi di documentazione degli Stati europei consultati........................................................................ 189

Focus sugli ordinamenti di Francia e Spagna (a cura del Servizio Biblioteca – Ufficio legislazione straniera)………................ ……..281

 


Presentazione e sintesi della ricerca

L’analisi comparatistica della normativa e delle politiche in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica nei Paesi europei, con specifico riguardo al lupo (canis lupus) e al cinghiale (sus scrofa), denota significativi punti di convergenza, in larga parte derivanti dai vincoli europei e internazionali cui subito si farà cenno, ma anche talune peculiarità.

Ai fini di un più agevole raffronto e per ragioni di completezza, si allega anche, a titolo preliminare, la pertinente documentazione relativa all’ordinamento italiano. In particolare:

? una scheda che ricostruisce il quadro normativo in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica (doc. 1);

? una scheda che approfondisce le misure di conservazione e contenimento del canis lupus (doc. 2);

? la scheda sull’art. 1, commi 447-449 della legge di bilancio 2023 che rappresenta il più recente intervento normativo in materia (doc. 3).

 

? Prendendo le mosse, in via generale, dai vincoli comuni ai diversi Stati membri dell'UE, essi discendono principalmente da due fonti:

1) a livello europeo, dalla Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva "Habitat"), la quale, oltre a imporre, come da titolo, la conservazione di determinati ambienti ed ecosistemi, reca anche un elenco di specie particolarmente protette (Allegato IV), per le quali il contenimento e l'abbattimento soggiacciono a condizioni particolari (cfr. art. 16 della Direttiva). Fra tali specie rientra il canis lupus, non anche il sus scrofa.

In allegato (doc. 4), la recente Comunicazione della Commissione 2021/C 496/01, intitolata "Documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat" che oltre a chiarire i vincoli discendenti dalla direttiva, anche con riferimento al tema in esame, contiene alle pp. 87 ss. un approfondimento proprio sulla gestione della popolazione dei lupi nei diversi Stati europei. Mancano invece riferimenti al cinghiale, che non risulta fra le specie particolarmente protette ai sensi della normativa europea; è tuttavia disponibile uno studio scientifico comparato, pure accluso al presente appunto (doc. 5);

2) a livello internazionale, viene in rilievo la Convenzione di Berna (ratificata dall'Italia con L. 5/8/1981, n. 503) cui aderiscono molti Stati europei. La Convenzione indica fra le specie protette, oltre al canis lupus, anche una particolare famiglia di cinghiale, il sus scrofa meridionalis, presente in aree limitate quali Sardegna e Corsica. 

 

? Entro la cornice sopra delineata, si è proceduto a interpellare i Servizi di documentazione parlamentare dei principali Paesi europei con riferimento a 5 quesiti. E’ stato chiesto in primo luogo se e in quali Paesi esista la problematica della proliferazione della fauna selvatica, con particolare riguardo al canis lupus e al sus scrofa e dei conseguenti danni all’agricoltura, agli allevamenti e all‘incolumità delle persone e, in caso affermativo, quali politiche ed iniziative volte al controllo e al contenimento del fenomeno siano state adottate. Si è inoltre domandato in che modo è stata data attuazione, all’interno degli altri Stati dell’UE, alla Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e alla Convenzione di Berna con particolare riferimento alle parti relative al controllo, al contenimento e all’eventuale abbattimento delle specie faunistiche sopra ricordate e, con specifico riferimento all’art. 16 della Direttiva 92/43/CEE, come è stato regolato e gestito il regime delle deroghe ai vincoli di protezione della fauna e degli habitat del canis lupus ed eventualmente del sus scrofa. L’ultimo quesito, infine, ha riguardato una richiesta volta a conoscere la ripartizione delle competenze legislative e amministrative tra i diversi livelli di governo territoriale in materia di controllo, contenimento e abbattimento delle specie faunistiche considerate.

 

 

Le risposte fornite sono state sintetizzate e ordinate in un’apposita tabella, qui allegata (doc. 6). Si fa presente che nella tabella sono sintetizzati e tradotti i contributi tempestivamente inviati dagli Stati UE entro la scadenza del 6 febbraio 2023. Sono altresì disponibili i testi completi delle risposte (in inglese e nelle rispettive lingue) di tutti i Paesi che hanno risposto al questionario, ivi compresi i contributi pervenuti successivamente alla scadenza fissata, non inseriti nella tabella comparativa (doc. 7).

Il Servizio Biblioteca – Ufficio Legislazione straniera, inoltre, ha predisposto un approfondimento specifico sulla Francia e la Spagna (doc. 8), in ragione dei numerosi profili di sovrapponibilità con il nostro Paese e del potenziale interesse collegato alle misure adottate in quelli ordinamenti. 

In linea di massima – rinviando alla tabella per una disamina analitica – può qui anzitutto osservarsi che il canis lupus risulta in tutti i Paesi considerati una specie particolarmente protetta. L’abbattimento è consentito solo in casi eccezionali di minaccia diretta agli allevamenti o alle persone, oppure in caso di pericolo per la biodiversità, in genere entro contingenti definiti (cfr. ad es. Estonia, Finlandia, Francia, Germania). Sulla base delle risposte offerte dai Servizi di documentazione parlamentare straniera, l’ordinamento dove appare maggiormente avvertita la problematica del contenimento dei lupi è quello austriaco: il precedente approccio delle “aree agricole libere dai lupi” è stato ritenuto non conforme al diritto europeo, e nuove strategie di contenimento sono allo studio per proteggere gli allevamenti, particolarmente colpiti.

Al contrario, il sus scrofa, ampiamente diffuso e in significativa proliferazione in quasi tutti i Paesi europei, non gode di particolari regimi di protezione. Di regola, ne è consentita la caccia in determinati periodi dell’anno, con regimi più restrittivi che riguardano, in genere, i cuccioli, e prescrizioni specifiche relative alle tipologie di armi impiegabili. Fra le eccezioni più significative, si segnala che nella Comunità autonoma della Murcia, nel 2019, è stata consentita la caccia al cinghiale durante tutto l’anno senza autorizzazione, essendo sufficiente solo una comunicazione preventiva alla Direzione generale dell’ambiente naturale. In Romania, la caccia agli esemplari maschi è consentita nell’arco dell’intero anno e limitata a periodi circoscritti solo per esemplari femmine e cuccioli. In tutti gli ordinamenti, comunque, l’esigenza di contrastare la recente epidemia di peste suina africana ha condotto all’adozione di interventi di controllo e contenimento più incisivi. 

Per le specie aliene invasive sono previste pressoché ovunque discipline specifiche, basate in prevalenza su approcci e strategie preventive rispetto all’immissione nell’ambiente. In Irlanda, il cinghiale selvatico si ritiene estinto e tutte le specie oggi esistenti sono considerate aliene e invasive.

Dall’esame dei diversi ordinamenti oggetto di comparazione emerge poi come i piani di abbattimento, variamente denominati, non costituiscano di regola esercizio di attività venatoria, soggiacendo a regimi speciali e a forme di pianificazione amministrativa. La loro esecuzione è rimessa, di norma, a guardie forestali e operatori pubblici dedicati, oppure a cacciatori o conduttori dei terreni appositamente autorizzati.

I rimedi atti al contenimento, come le reti elettrificate, le trappole e i dissuasori sono ampiamente diffusi, ma solo in rari casi, se acquistati o realizzati dai privati, sono oggetto di rimborso o incentivo.

Per i danni cagionati dalla fauna selvatica, sono ovunque in vigore sistemi di risarcimento e indennizzo.

Quadro normativo in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica nell’ordinamento italiano

Il controllo e il contenimento della fauna selvatica trovano il proprio riferimento normativo nella L. n. 157 del 1992, e successive modifiche. Tra le più recenti modificazioni si segnalano quelle apportate dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 447-449, L. n. 197/2022), che ha interamente sostituito l’articolo 19 (Controllo della fauna selvatica) e che ha aggiunto l’articolo 19-ter (Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica).

La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale (articolo 1, comma 1). L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole (articolo 1, comma 2).

Fanno parte della fauna selvatica da tutelare le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale (articolo 2, comma 1).

La legge 157 del 1992 individua differenti gradi di protezione della fauna selvatica: in alcuni casi come il lupo (canis lupus) e l’orso (ursus arctos) l’art. 2, domma 1, lett.a) fa riferimento a specie animali “particolarmente protette” - che ricevono una tutela anche a livello sovranazionale - vietandone la cattura, e assoggettando l’eventuale abbattimento o detenzione a sanzioni penali. In altre ipotesi la tutela della specie selvatica è limitata: è il caso dell’art. 18 che individua le specie “cacciabili” in determinati periodi: in tale categoria rientra il cinghiale (sus scrofa). Nelle residue ipotesi si tratta di specie animali non cacciabili ma che non godono di una particolare protezione sul piano giuridico.

Esercizio venatorio

Come sopra premesso l’esercizio dell’attività venatoria è sottoposto a limiti di natura temporale, territoriale, di specie cacciabile e di mezzi da utilizzare.

Con riferimento alla specie sus scrofa (cinghiale), ai fini dell’esercizio venatorio ne è consentito l’abbattimento nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio [articolo 18, comma 1, lettera d)].

Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni (articolo 10, comma 3).

Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali (articolo 14, comma 1).

L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale (articolo 13, comma 1).

Piani di controllo

Per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e per altre motivazioni (biodiversità, gestione del patrimonio zootecnico, tutela del suolo, motivi sanitari, selezione biologica, tutela del patrimonio storico-artistico, tutela pubblica incolumità e sicurezza stradale) il cinghiale (Sus scrofa) può essere sottoposto a piani di controllo predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Tale controllo può intervenire anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora tali misure si rilevano inefficaci le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare, sentito l’ISPRA, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Tali attività non costituiscono attività venatoria (articolo 19, comma 2).

Si segnala che le novità introdotte dal nuovo comma 2 dell’articolo 19 in estrema sintesi sono che anche le province autonome di Trento e Bolzano predispongono i piani di controllo e che il controllo della fauna selvatica è ammesso anche:

·     per la tutela della biodiversita, della pubblica incolumita' e della sicurezza stradale;

·     nelle aree protette e in quelle urbane;

·     nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

Il personale autorizzato all’abbattimento

Gli attuatori del piano sono:

§  cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale;

§   proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti;

§  guardie venatorie, agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri (articolo 19, comma 3).

 

Si segnala che il previgente comma 3 dell’articolo 19 designava quali attuatori dei piani, quindi autorizzati all’abbattimento, le guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, che potevano avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuavano i piani  medesimi, purche' muniti di lincenza per l'esercizio venatorio, nonche' delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per  l'esercizio venatorio.

Con riferimento ai soggetti abilitati a partecipare ai piani di contenimento della fauna selvatica la Corte Costituzionale è più volte intervenuta. Di recente, con la sentenza n. 21 del 2021, la stessa Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Toscana in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. – di una disposizione contenuta nella legge reg. Toscana n. 3 del 1994, secondo cui per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica, compresi i piani di abbattimento, la Regione può affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla base di programmi concordati con l'ISPRA. La norma censurata integrando l'elenco di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, ha quindi incrementato lo standard di tutela ambientale fissato dalla disposizione statale.

Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica

La legge di bilancio 2023 ha aggiunto l’articolo 19-ter in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. Esso costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura ed è di durata quinquennale.

La sua adozione avviene entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio 2023 con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L’attuazione del piano è demandato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Tra il personale autorizzato all’abbattimento sono ricompresi:

§  cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini;

§  guardie venatorie;

§  agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio;

§  proprietari o conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

Per l’esercizio di questa attività è previsto l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria

Il Piano faunistico-venatorio, redatto dalle province e di durata quinquennale (articolo 10, comma 7), stabilisce i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c) (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione).

Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi derivanti dalle tasse di concessione regionale  di cui all'art. 23 (articolo 26, comma 1).

In materia di risarcimento dei danni provocati dai cinghiali la Corte di Cassazione con una recente ordinanza n. 27931 del 2022, conformemente ad altre prcedenti pronuncie, ha riconosciuto che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A ai sensi dell’art. 2052 c.c. sulla base del principio che le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema. Nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica.

Con riferimento ai danni provocati dai cinghiali all’agricoltura, si ricorda una recente sentenza del Tar Liguria del 16 agosto 2022 che ha accolto il ricorso di un agricoltore avverso il diniego della struttura regionale preposta alla pianificazione degli indirizzi gestionali per lo svolgimento dell’attività venatorie (Ambito territoriale di caccia) della regione Liguria riconoscendo sostanzialmente che un agricoltore possa legittimamente difendere le proprie coltivazioni esercitando l’attività venatoria laddove sussitano situazioni di estrema gravità tali da porre in pericolo l’attività agricola e condizioni di urgenza tali da non  consentire dilazioni temporali.

Misure per il contenimento della peste suina africana (PSA)

A partire dal 7 gennaio 2022 in Italia è stata accertata la presenza della (PSA) nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria, quindi al fine della salvaguardia della sanità animale, della tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea e, non da ultimo, delle esportazioni e quindi del sistema produttivo nazionale e della relativa filiera sono state approvate alcune misure urgenti finalizzate all'eradicazione dalla malattia nei cinghiali e per prevenirne l'introduzione nei suini da allevamento (D.L. n. 9/2022). A tal fine è stato nominato un Commissario straordinario che può indire procedure di gara - ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili idonee al contenimento dei cinghiali selvatici.

L’autorizzazione di spesa per la predetta misura ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2022 (articolo 2, comma 2-bis, D.L. n. 9/2022).

Si ricorda che a sostegno delle aziende suinicole italiane che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA) è stato emanato il D.M. 28/07/2022 che ripartisce risorse pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022 in favore di piccole e medie imprese della produzione primaria (60 per cento delle risorse) e di imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine (40% delle risorse).

Nell’ambito delle misure di contenimento del cinghiale, giova ricordare anche la recente adozione del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della Peste Suina Africana 2023 che prevede,- tra l’altro, la riduzione della circolazione virale anche attraverso l’installazione di barriere artificiali o il rafforzamento di barriere naturali al fine di contenere le popolazioni di cinghiali infette che diffondono il virus nei loro spostamenti.


 

Misure di conservazione e contenimento del canis lupus nell’ordinamento italiano

Il lupo (o più propriamente canis lupus) è una specie animale che riceve una particolare protezione da parte delle Convenzioni internazionali, della normativa europea, nonché dalle disposizioni di rango nazionale. Per inquadrare le dimensioni del fenomeno, giova ricordare che l’Italia, secondo quanto riportato da uno studio recentemente aggiornato “Sull’attuale stato di conservazione del lupo in Europa e in Italia” svolto dalla Commissione Species Survival dello IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura), ospita una considerevole popolazione di canis lupus stimabile (dato del 2021) in circa 3.300 esemplari.

L’ambito internazionale

A livello internazionale, il canis lupus e’ protetto dalla Convenzione di Berna Convenzione sulla conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali europei siglata nel 1979 alla quale aderiscono 49 Paesi e, dal 2011, anche l’Unione Europea e ratificata dall'Italia con legge. n. 503/1981. Essa ha come obiettivi la conservazione della flora e della fauna selvatica e degli habitat naturali nonchè la promozione della cooperazione tra gli Stati. La Convenzione si compone di IV Allegati: l’Allegato I include le “specie vegetali strettamente protette”, l’Allegato II riguarda le “specie animali strettamente protette” (tra queste si annovera il lupo e si prevede a sua tutela una speciale protezione per questa specie animale proibendosi, in particolare, la cattura, l’uccisione, la detenzione e il commercio), l’Allegato III riguarda le “specie animali protette”, mentre l’Allegato IV si riferisce agli “strumenti e ai metodi di uccisione cattura o altro tipo di sfruttamento vietati”.

Si ricorda, in proposito, che il Comitato permanente della Convenzione di Berna, riunitosi lo scorso 22 dicembre a Strasburgo, ha respinto a maggioranza la proposta – avanzata dal Dipartimento federale dell’Ambiente della Svizzera – di declassare il canis lupus da “specie strettamente protetta” a “specie protetta”. Il suddetto declassamento, se accolto, avrebbe comportato lo spostamento di tale specie dall’Allegato II all’Allegato III e ad un conseguente allentamento della sua protezione.

A livello internazionale, rileva anche la Convenzione di Washington sul “Commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione”(CITES) siglata nel 1973 da diversi Stati e ratificata in Italia con la legge n. 874 del 1975. Il canis lupus è inserito nell’Appendice II della richiamata Convenzione che vieta l’acquisto, l’offerta di acquisto, l’esposizione a fini commerciali, l’uso a scopo di lucro, l’alienazione, nonché la detenzione, l’offerta o il trasporto di esemplari della specie. Il Regolamento CEE di applicazione della CITES (Reg. 338/1997 del 9 dicembre 1996) include il canis lupus nell’Allegato A, che vieta il commercio e la detenzione delle specie inserite.

L’ambito eurounitario

In ambito eurounitario è di particolare interesse la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva habitat) che, oltre a imporre la conservazione di determinati ambienti ed ecosistemi, reca un elenco di specie particolarmente protette. Il canis lupus è ricompreso sia nell’Allegato II (tra le specie prioritarie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) sia nell’Allegato IV (tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa).

In relazione alle specie di cui all’Allegato IV, gli Stati membri, ai sensi dell’art. 12 della richiamata Direttiva sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari ad istituire un regime di “rigorosa tutela” nella propria area di ripartizione naturale che comprende, tra l’altro, anche il divieto di qualsiasi forma di cattura o uccisione. Al suddetto regime di tutela sono previste le deroghe descritte dall’art. 16 della stessa Direttiva che operano soltanto nelle ipotesi in cui non ci sia altra soluzione valida e sempre che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno “stato di conservazione soddisfacente”, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale e, in ogni caso, al fine di tutelare uno degli interessi elencati.

Lo stato di conservazione di una specie è considerato soddisfacente quando:1) i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; 2) l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino; 3) esiste e continuerà ad esistere un habitat sufficiente affinchè le sue popolazioni si mantengano a lungo termine (art. 1, lett. e) Direttiva habitat).

L’interpretazione dei sopra citati art. 12 e 16 della direttiva habitat ed, in particolare, della nozione di stato di conservazione soddisfacente sono stati oggetto della sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. II, del 10 ottobre 2019 che ha riconosciuto il carattere “eccezionale” del potere di abbattimento del canis lupus nell’ambito di una controversia insorta tra la Commissione europea e la Finlandia. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto, in contrasto con la direttiva habitat la prassi amministrativa finlandese di autorizzare, in via preventiva, la possibilità di cacciare alcuni esemplari senza previa verifica dello stato di conservazione della specie e senza fornire precise motivazioni in ordine alla possibilità di adottare soluzione alternative. Più in generale, la Corte ha riconosciuto che affinchè la deroga al regime di massima protezione sia legittima devono essere rispettati i seguenti criteri: analisi puntuale della popolazione faunistica interessata, valutazione delle misure alternative, dimostrazione della necessarietà ed efficacia della soluzione adottata, valutazione preventiva degli effetti della cattura/abbattimento sulla dinamiche della stessa specie faunistica interessata.

Di recente è intervenuta la Comunicazione della Commissione 2021/C 496/01, "Documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie anim ali di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat" che oltre a chiarire i vincoli discendenti dalla direttiva, contiene un approfondimento proprio sulla gestione della popolazione dei lupi nei diversi Stati europei.

L’ambito nazionale

Il quadro normativo interno in materia di tutela del canis lupus coerentemente con quello sovranazionale, prevede, un peculiare sistema di protezione del lupo dando priorità alla conservazione della suddetta specie animale come “popolazione” rispetto alla tutela dei singoli individui. Tale sistema di protezione si completa con la previsione di specifiche deroghe che richiedono il coinvolgimento dell’amministrazione statale.

Il legislatore italiano riconosce la fauna selvatica come patrimonio faunistico dello Stato e demanda alle Regioni e alle Province autonome una larga parte delle competenze in materia di monitoraggio, gestione e riqualificazione faunistica, repressione degli illeciti, realizzazione di piani di controllo. In proposito, la legge n. 157 del 1992 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” stabilisce, art. 1 , che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale. L’art. 2 indica il canis lupus tra le specie di mammiferi particolarmente protette anche sotto il profilo sanzionatorio.

Si ricorda in proposito che l’art. 1, comma 447, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ha modificato la disciplina vigente in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica, di cui all'articolo 19 dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, successivamente modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120 del 2003, ha dato attuazione alla sopra ricordata direttiva habitat ed ha inserito il canis lupus nell’Allegato D tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa.

L’art. 8 del suddetto DPR recante disposizioni in materia di tutela delle specie faunistiche stabilisce specifici divieti a tutela del canis lupus riguardanti: a) la cattura o l’uccisione di tali esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; b) il disturbo di tali specie animale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione; c) il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale.

La stessa disposizione, ai successivi commi 4 e 5, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito di effettuare un sistema di monitoraggio continuo delle catture o delle uccisioni accidentali del canis lupus e delle altre specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), al fine di trasmettere un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.

L’art. 11 del sopra citato DPR n. 357 del 1997 disciplina le deroghe al regime di protezione del canis lupus. Secondo tale disposizione il Ministero dell'ambiente, sentiti il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e l'ISPRA (Istituto nazionale per la fauna selvatica), può autorizzare le deroghe al sistema di protezione sopra indicato “a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità:

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D.

Il Ministero dell'ambiente, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 11, è tenuto a trasmettere alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative.

 

Con riferimento a tale disposizione si ricorda che la Corte Costituzionale con sentenza n. 215 del 2019 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti delle leggi n. 9 del 2018 e n. 11 del 2018 delle Province autonome di Trento e Bolzano che prevedono la possibilità per il Presidente della Provincia, previo parere dell’Ispra, di autorizzare il prelievo, la cattura o l’uccisione di esemplari di lupi ( e orsi) in presenza delle stesse condizioni indicate dall’art. 11 del DPR sopra richiamato ossia l’inesistenza di valida soluzioni alternative e il mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente della specie interessata.

L’art. 12 dello stesso D.P.R richiede il rilascio di specifiche autorizzazioni da parte del Ministero dell’Ambiente anche nelle ipotesi di immissioni in natura.

Ulteriori disposizioni in materia di fauna selvatica riguardano la previsione di  fondi regionali destinati alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e ai pascolo dalla fauna selvatica (art. 26 della legge sopra citata n. 157 del 1992) lo svolgimento di funzioni di controllo sulla fauna selvatica da parte di Regioni e Province autonome (art. 19 e ss. della legge n. 157 del 1992 sopra citato); l’attribuzione agli Ente Parco nazionali della competenza a provvedere alla conservazione e alla gestione della fauna e, in particolare, ad indennizzare i danni causati dalla fauna del Parco (art. 15, comma 3, della legge 394 del 1991 “Legge quadro sulle aree protette”).

 

La questione delle deroghe al sistema di protezione del canis lupus e al conflitto tra la sua presenza sul territorio e lo svolgimento di  attività antropiche è affrontato nel “Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia” del 2019  redatto dal Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica con la collaborazione delle Regioni, delle Province autonome e dell’ISPRA. Obiettivo del richiamato piano è quello di guidare la gestione e la conservazione del lupo in Italia attraverso il coordinamento delle azioni da intraprendere ai diversi livelli istituzionali (unionale, nazionale e regionale) e di individuare soluzioni e misure volte a minimizzare l’impatto della specie sulle attività umane.

In tale studio si è evidenziato che i danni arrecati del canis lupus hanno essenzialmente ad oggetto le attività zootecniche e che tali danni, monitorati dalle Regioni, sono considerevolmente differenti nelle diverse zone del Paese in relazione a svariati fattori quali la densità e la specie degli animali allevati, i sistemi di custodia del bestiame e la diversità degli stessi sistemi di monitoraggio, che non risultano essere uniformati su scala nazionale. Nel suddetto documento si fa presente anche che nonostante i danni economici causati dal lupo sono, in assoluto, notevolmente inferiori a quelli causati da altre specie selvatiche come il cinghiale, essi tendono a concentrarsi localmente e ad aumentare in assenza di predisposizione di efficaci misure di contrasto, arrecando agli allevatori perdite di bestiame talvolta molto consistenti. 

 


 

Legge di bilancio 2023 - L. n. 197/2022 –
articolo 1, commi 447-449

L’articolo 1, comma 447, modifica la disciplina vigente in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica, di cui all'articolo 19 dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Con la novella dell'articolo 19 sul controllo della fauna selvatica, è conferita alle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Inoltre, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale attività è esercitata per la tutela della biodiversità e per la migliore gestione del patrimonio zootecnico.

Qualora i predetti metodi si rivelino inefficaci, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura, che sono attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa adeguata formazione e coordinamento con gli agenti delle Polizie provinciali o regionali. Le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì avvalersi dei proprietari dei terreni sui quali si attuano i piani medesimi, purché adeguatamente formati, con l’eventuale supporto del personale del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

Gli animali abbattuti durante le attività dei controlli sono sottoposti all'analisi igienico sanitaria e, in caso negativo, sono destinati al consumo alimentare.

 

 

Più in dettaglio, l'articolo 1, comma 447, novella l'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, che disciplina il controllo della fauna selvatica assegnando alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, indicate all'articolo 18 della citata legge n. 157, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono inoltre al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

La finalità di detta attività mira alla tutela della biodiversità, per una migliore gestione del patrimonio zootecnico e della selezione biologica, per la tutela del suolo, del patrimonio storico-artistico, delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, della pubblica incolumità e sicurezza stradale, nonché per motivi sanitari.

Qualora i predetti metodi si rivelino inefficaci, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani (regionali o delle province autonome) di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. La norma stabilisce che tali attività di controllo e contenimento delle specie di fauna selvatica non costituiscono esercizio di attività venatoria.

Viene previsto che i piani siano attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale e siano coordinati dagli agenti delle Polizie provinciali o regionali. Le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti, delle guardie venatorie, degli agenti delle polizie locali, con l’eventuale supporto in termini tecnici e di coordinamento del personale del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

Gli animali abbattuti durante le attività dei controlli sono sottoposti all'analisi igienico sanitaria e, in caso negativo, sono destinati al consumo alimentare.

 

Viene inoltre prevista una clausola di invarianza finanziaria per cui le modifiche all'ordinamento del controllo e contenimento della fauna selvatica di cui al comma in esame sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

 

A monte dell'attività di controllo e della eventuale pianificazione regionale, l’articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992, inserito dall’articolo 1, comma 448, introduce il Piano straordinario (nazionale) per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale, prevedendone l’adozione con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.

 

Il Piano straordinario costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell’attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura. La norma specifica che le attività di contenimento disposte nell’ambito del piano non costituiscono esercizio di attività venatoria e possono essere attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e di divieto. Il Piano è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l’eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l’esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio.

 

L’articolo 1, comma 449, incrementa di 500.000 euro, a decorrere dall'anno 2023, il Fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, di cui all'articolo 24 della legge n. 157 del 1992, per i danni causati da ungulati.

 

Si rammenta che la Direttiva 92/43/CEE  (cd. direttiva "Habitat") mira a garantire la biodiversità dell’Unione europea, impegnandosi a conservare gli habitat naturali nonché la flora e la fauna selvatiche.  La direttiva ha istituito la rete Natura 2000 che rappresenta il principale strumento dell'UE per la conservazione della biodiversità. La rete Natura 2000 è costituita da siti mirati per la conservazione degli habitat e delle specie che sono dettagliatamente elencati rispettivamente negli allegati I e II. Tali siti sono le Zone speciali di Conservazione (ZSC) designate dagli Stati membri sulla base di un elenco dei Siti di importanza comunitaria redatto dalla Commissione europea secondo la procedura disciplinata dagli articoli 4 e 5 e sulla base dei criteri indicati nell'allegato III.

 

Una volta designate le ZSP, i paesi dell’UE devono introdurre obiettivi e misure di conservazione appropriati, attraverso piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo al fine di garantire la conservazione degli habitat delle zone designate ed evitare il deterioramento di tali zone e qualsiasi danno significativo alle specie (articolo 6). Per quanto concerne in particolare la protezione delle specie animali, l'articolo 12 della direttiva impone agli Stati membri di istituire un regime di rigorosa tutela nei confronti di quelle di interesse comunitario che lo richiedono (elencate all'allegato IV) vietando tra l'altro:

-   qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata nell'ambiente naturale;

-   il deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo;

-   l’utilizzo di mezzi non selettivi per il prelievo, la cattura o l’uccisione (allegato V); 

-   il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale.     

 

Agli Stati membri è inoltre vietato perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione nonché distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di instaurare un sistema di monitoraggio delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV e notificare ogni sei alla Commissione europea le misure adottate.

L'articolo 16 consente tuttavia una deroga a tali disposizioni a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. La deroga è quindi ammessa nei seguenti casi:

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante.

 

Ogni due anni gli Stati membri informano la Commissione europea sulle deroghe concesse fornendo informazioni sulle specie coinvolte, i mezzi di cattura o uccisione utilizzati, le autorità coinvolte, le circostanze di tempo e di luogo e i risultati ottenuti. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione.

La direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con DPR 8 settembre 1997, n. 357

Si segnala che con la Strategia per la biodiversità per il 2030 pubblicata nel maggio 2020, la Commissione europea si è posta, tra l'altro, l'obiettivo di ampliare la rete Natura 2000, nonché obiettivi ambiziosi per proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi.


 

Comunicazione della Commissione 2021/C 496/01, "Documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario ai sensi
della direttiva Habitat"

 

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Pag da 21 a 129

 

 


 

J. Tack – J. Williams – “Le popolazioni di cinghiale (sus scrofa) in Europa: un' analisi scientifica sulle tendenze della popolazione e le conseguenze sulla gestione”

 

 

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Tabella riepilogativa di comparazione degli Stati europei

Francia

Nell’ordinamento francese si distingue tra caccia e abbattimento di animali. La caccia è l’esercizio di atto di caccia. “Costituisce un atto di

 

 

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Risposte integrali fornite dai Servizi di documentazione
degli Stati europei consultati

Francia

Nell’ordinamento francese si distingue tra caccia e abbattimento di animali. La caccia è l’esercizio di atto di caccia. “Costituisce un atto di

 

 

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Focus sugli ordinamenti di Francia e Spagna
(a cura del Servizio Biblioteca – Ufficio legislazione straniera)

Francia

Nell’ordinamento francese si distingue tra caccia e abbattimento di animali. La caccia è l’esercizio di atto di caccia. “Costituisce un atto di caccia qualsiasi atto volontario relativo alla ricerca, inseguimento o attesa di selvaggina con lo scopo o il risultato della sua cattura o morte” (articolo L420-3 del codice dell’ambiente). Si tratta di un’attività svolta dai titolari di una valida licenza di caccia. Al contrario, l’abbattimento costituisce un’attività di interesse generale e non richiede necessariamente l’ottenimento di una licenza di caccia. Pertanto, il proprietario, l'agricoltore o il loro delegato non cacciatore possono impegnarsi in attività di abbattimento. Inoltre, l’attività venatoria è svolta sulle specie cacciabili elencate nell’Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, mentre l’abbattimento viene effettuato su specie suscettibili di provocare danni (ESOD), denominate in precedenza dalla legge nuisibles  (“nocive”).[1]

La categoria delle espèces susceptible d’occasionner des dégâts (ESOD) (specie che possono causare danni) è stata introdotta nell’ordinamento francese dalla Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Gli elenchi delle specie classificate come ESOD sono definiti per ordine dell’autorità amministrativa. L’inserimento di una specie in uno di questi elenchi autorizza l’abbattimento dell'animale con mezzi alternativi alla caccia e in determinati periodi dell’anno. Le specie suscettibili di provocare danni sono definite, in particolare, con provvedimento del Ministro responsabile della caccia. Per essere classificata come specie suscettibile di causare danni, la specie deve essere suscettibile di ledere almeno uno dei 5 interessi elencati nell’articolo R427-6 del codice dell’ambiente. In base a questa disposizione le operazioni di distruzione di tali specie non domestiche sono quindi effettuate per almeno uno dei seguenti motivi:

1° nell’interesse della protezione della fauna e della flora selvatiche e della conservazione degli habitat naturali;

2° per prevenire gravi danni, in particolare ai raccolti, al bestiame, alle foreste, alla pesca, all’acqua e ad altre forme di proprietà;

3° nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica;

4° per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, anche di natura sociale o economica;

5° per ragioni che avrebbero conseguenze benefiche di primaria importanza per l’ambiente.

Le operazioni di abbattimento possono consistere in operazioni di caccia, battute di caccia generale o specifiche e di cattura.

Nel caso del lupo, si ravvisa la necessità di un abbattimento qualora si verifichi un accertato attacco ad animali da allevamento, sia esso dovuto ad un singolo animale o ad un branco e ciò dà diritto all’indennizzo per l’allevatore. In tal caso, il prefetto rilascia immediatamente a ciascun allevatore o pastore interessato un’autorizzazione all’abbattimento di esemplari di lupo valida per un periodo di sei mesi.

Quella prevista dall’articolo L427-6 è la cosidetta destruction administrative, cioè l’abbattimento su iniziativa dell’autorità pubblica, sotto la direzione dei lieutenants della louvetterie (luogotenenti del corpo che in Francia si occupa di dare la caccia ai lupi - articolo L427-1 del codice dell’ambiente).

Esistono diverse categorie di ESOD determinate da un decreto ministeriale che specifica le condizioni, i periodi e modalità di abbattimento autorizzate:

Categoria 1: specie non indigene classificate che possono causare danni a tutto il territorio. Sono determinate dall’Arrêté du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes et fixant, en application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain e si tratta delle seguenti specie: cane procione, visone americano, procione, nutria, topo muschiato e oca canadese.

Categoria 2: specie autoctone classificate che possono causare danni. Gli elenchi di tali specie sono stabiliti ogni 3 anni per ciascun dipartimento dal Ministro responsabile della caccia. Le specie in questione sono elencate in appendice all’Arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts e riguarda: furetto, donnola, martora, puzzola, volpe rossa, corvo, cornacchia nera, gazza bavarde, ghiandaia delle querce e storno;

Categoria 3: specie autoctone suscettibili di causare danni, individuate con decreto del prefetto per un anno. L’elenco varia a seconda dei dipartimenti. L’Arrêté du 3 avril 2012 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d’espèces susceptibles d’être classées nuisibles par arrêté du préfet stabilisce le specie di categoria 3 suscettibili di figurare negli elenchi dipartimentali: cinghiale, colombaccio e coniglio selvatico. Il decreto del prefetto prevede i periodi e le modalità di abbattimento delle tre specie in questione oltre che i territori nei quali può avvenire l’abbattimento. Per quel che riguarda il cinghiale, in particolare, l’articolo 1 prevede che possa essere abbattuto a tiro tra la data di chiusura specifica prevista per la caccia del cinghiale e il 31 marzo.

Sempre per quel che riguarda i cinghiali, l’articolo L427-7 del codice dell’ambiente prevede che nei comuni situati in prossimità di zone forestali in cui le colture sono periodicamente minacciate di distruzione da parte dei cinghiali o in quelli in cui esistono forme di allevamento professionale periodicamente minacciate di distruzione da parte delle volpi e il cui elenco è redatto per decreto del prefetto, quest’ultimo possa delegare i suoi poteri ai sindaci dei comuni interessati. Le operazioni di abbattimento sono sempre organizzate sotto il controllo e la responsabilità tecnica dei luogotenenti di louveterie.

L’articolo L427-8 del codice dell’ambiente dispone inoltre che un decreto del Consiglio di Stato designa l’autorità amministrativa competente per determinare le specie di animali che possono causare danni che il proprietario, il possessore o l’agricoltore possono, in qualsiasi momento, abbattere sui propri terreni e le condizioni per l’esercizio di tale diritto. Si tratta della cosiddetta destruction préventive des ESOD, ossia l’abbattimento preventivo da parte dei cittadini.

L’Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l’article L. 427-8 du code de l'environnement prevede all’articolo 18 che la cattura di cinghiali è in generale vietata. Nei dipartimenti in cui il cinghiale è classificato come specie suscettibile di causare danni ai sensi dell’articolo L. 427-8 del codice dell’ambiente, il prefetto del dipartimento può decidere che in alcuni comuni si effettui la cattura di cinghiali alle seguenti condizioni:

1. su proposta del presidente della Federazione dipartimentale dei cacciatori;

2. solo l’uso di trappole appartenenti alla categoria 1 del precedente articolo 2 è previsto per un cacciatore autorizzato, in conformità con le disposizioni del precedente articolo 5;

3. la cattura è subordinata al controllo delle operazioni da parte della Federazione dipartimentale dei cacciatori e all’autorizzazione individuale rilasciata dal Prefetto del dipartimento al proprietario o al titolare del diritto di abbattimento;

4. i cinghiali catturati vengono uccisi con pallottola di calibro adeguato subito dopo che la trappola è stata rimossa. Il tiratore deve aver ricevuto una formazione in una Federazione dipartimentale di cacciatori ed essere in possesso del certificato di follow-up rilasciato dal suo presidente.

In questi stessi dipartimenti, inoltre, in caso di aumento significativo dei danni da cinghiale e dopo aver raccolto le osservazioni del presidente della federazione dipartimentale dei cacciatori, il prefetto può decidere di effettuare operazioni di cattura del cinghiale alle condizioni definite nei punti da 2 a 4 sopra elencati.

Ai sensi dell’articolo L427-9 del codice dell’ambiente, inoltre, fatte salve le disposizioni dell’articolo L. 427-8, qualsiasi proprietario o agricoltore può respingere o abbattere, anche con armi da fuoco, ma escluso il collare e la fossa, animali selvatici che danneggerebbero la sua proprietà; tuttavia, non è autorizzato a distruggere i cinghiali selvatici o, nei dipartimenti in cui è stabilito un piano di caccia a norma del libro IV, titolo IV, capitolo V, sezione 3, la selvaggina grossa oggetto di tale piano. Questo articolo codifica il principio della destruction des bêtes fauves par acte de défense, ossia l’abbattimento di animali selvaggi come atto di difesa.

In base all’articolo L2122-21 del codice generale degli enti locali (Code général des collectivités territoriales), il sindaco può adottare, in difetto dei proprietari o titolari del diritto di caccia e dopo averli debitamente informati,  tutte le misure necessarie per l’abbattimento di animali nocivi e convocare, alle condizioni stabilite nell’articolo L. 427-5 del codice dell’ambiente, gli abitanti con armi e cani adatti alla caccia di questi animali, ai fini dell’abbattimento di questi ultimi, affinché controllino e garantiscano l’esecuzione delle misure di cui sopra e ne riferiscano in merito.

Le specie protette sono invece specie animali non domestiche che beneficiano di protezione particolare. Non possono essere abbattute, catturate o in altro modo prelevate. L’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection include tra le specie protette il lupo (Loup - Canis lupus). L’articolo 3 del provvedimento prevede peraltro che ci possano essere, a determinate condizioni, delle deroghe al regime fissato per le specie protette.

In particolare, tali deroghe relative al lupo erano state previste inizialmente dall’Arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Successivamente il regime derogatorio è stato riscritto dall’Arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). L’Arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année stabilisce invece il numero massimo di lupi il cui abbattimento può essere autorizzato ogni anno. Il primo dei due provvedimenti specifica, in particolare, le condizioni di intervento, prevedendo, ad esempio per quel che riguarda le operazioni di tiro su lupi per difendere le mandrie, che quando le operazioni di spavento si rivelano insufficienti per prevenire i tentativi di predazione del lupo, possono essere sparati colpi difensivi. Non è prevista alcuna azione di ricerca del lupo. È severamente vietato provocare reazioni nei lupi che possano facilitare la loro individuazione o attirare i lupi vicino ai tiratori o costringerli ad avvicinarsi. Il tiro difensivo semplice è soggetto all’autorizzazione prefettizia, rilasciata all’allevatore beneficiario. Quest’ultimo può, per l’esecuzione degli interventi, incaricare qualsiasi altra persona il cui cognome e nome compaiano nell’ordine prefettizio (tirs de défense simple - articoli da 14 a 16). 

È poi prevista la possibilità di ricorrere a un tirs de défense renforcée (articoli 17 e 18), tiro di difesa rinforzato, a determinate condizioni, come ad esempio nel caso in cui la mandria abbia subito tre attacchi nei dodici mesi precedenti la domanda di deroga. I tirs de prélèvement, tiri offensivi (articoli da 19 a 29), sono invece autorizzati, ad esempio, qualora si siano verificati danni eccezionali agli allevamenti e nonostante l’impiego in precedenza di un certo numero di tiri difensivi rafforzati.

 

 

Spagna

In Spagna il canis lupus signatus è stato inserito nel Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) nel 2021.

L’Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, ha incluso, con il parere favorevole del Consiglio di Stato, il lupo iberico (Canis lupus signatus) nel LESPRE. L’ordinanza, entrata in vigore il 22 settembre 2021, ha esteso a tutte le popolazioni di lupi del Paese lo stesso livello di protezione che fino ad allora era riconosciuto solo ai branchi presenti nei territori a sud della valle del Douro. L’inclusione dell’insieme delle popolazioni di lupi nel LESPRE ha ricevuto il sostegno della Commissione statale per il patrimonio naturale e la biodiversità che in tal senso si era pronunciata nella sua riunione del 4 febbraio 2021.

L’inclusione nell’elenco ha reso uniforme su tutto il territorio nazionale il sistema di protezione del cane lupo equiparando la normativa spagnola a quella della maggior parte dei paesi europei in cui la specie è rigorosamente protetta.

Per quanto riguarda i cinghiali, nella legislazione spagnola l’unico riferimento normativo si trova nella Ley 7/1995, de 21 de abril, della Comunidad Autónoma de la Región de Murcia che nell’allegato IV inserisce il cinghiale tra le specie cacciabili.

La Comunità autonoma della Murcia ha approvato nel 2019 la Resolución de la Dirección General de Medio Natural por la que se regula la caza del jabalí y zorro, modalidad cinegética de aguardo o espera nocturna, en los cotos de caza de la Región de Murcia con la quale si è consentita la caccia al cinghiale durante tutto l’anno senza autorizzazione, essendo sufficiente una comunicazione preventiva alla Direzione generale dell’ambiente naturale. Obiettivi della risoluzione sono il contenimento della proliferazione di una specie dannosa per l’agricoltura e pericolosa per i numerosi incidenti stradali da essa provocati, nonché il contrasto alla Peste suina africana (PSA).

Il 14 febbraio 2022 è stata pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione di Murcia (BORM) l’Orden de 10 de febrero de 2022,  che ha previsto l’adozione di misure eccezionali, su base temporanea, al fine di ridurre i danni alle colture e alla biodiversità, di evitare incidenti stradali e di limitare il rischio di trasmissione della PSA e di altre malattie connesse all’espansione incontrollata dei cinghiali. Un provvedimento analogo era stato precedentemente approvato anche dalla Comunità di Valencia[2].

Come in altri paesi europei, in Spagna le misure per il controllo della popolazione dei cinghiali sono pertanto correlate alla prevenzione della PSA[3].

 



[1]     Per approfondimenti si può consultare il seguente documento: La réglementation relative aux modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, Document élaboré par la Fédération nationale des chasseurs, 2020

[2]     2021_11576.pdf (gva.es)

[3]     Misure di prevenzione e di lotta contro la peste suina africana - Bollettino OMSA (woah.org)