Disciplina dell'attività di enoturismo 11 aprile 2023 |
Indice |
Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
ContenutoLa proposta di legge in esame (AC n. 804) reca disposizioni in materia di enoturismo. Essa si compone di 8 articoli.
Come chiarito nella Relazione illustrativa annessa alla proposta di legge in esame, essa nasce, dalla necessità di attribuire il "
giusto valore e la dovuta concretezza al percorso del vino" che "
ha una valenza non solo economica ma anche culturale", riconoscendosi così una disciplina specifica all'attività di enoturismo al pari di quella legata all'agriturismo. Accanto alla produzione enologica - si osserva nella Relazione - è andata infatti affermandosi, nel corso degli anni, una particolare forma di turismo legato al vino che oggi costituisce un "
asset" strategico per il territorio nazionale; sono nate così le "strade" e i percorsi del "vino" legati alla storia e alle tradizioni locali che affascinano i turisti di tutto il mondo e che meritano ua particolare attenzione.
L'art. 1 reca la definizione di "attività di enoturismo" nonchè l'ambito di applicazione della proposta di legge in esame. Il comma 1 specifica tutte le attività che rientrano nel novero di enoturismo che consistono nella conoscenza del vino e sono esercitate in prossimità del suo luogo di produzione. Ci si riferisce in particolare alle:
Il comma 502 dell'
articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - che l'art. 8 della presente proposta di legge intende abrogare - definisce enoturismo l'insieme di attività volte alla "
conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine".
La legge n. 238 del 2016 reca la disciplina nazionale per la produzione, la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, l'etichettatura, i controlli e il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli.In particolare, l'art. 1 riconosce il vino, la vite e i territori viticoli come patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.
La legge 27 luglio 1999, n. 268 disciplina poi "le strade del vino" ossia quei percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico, riconoscendo che esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.
Con riferimento alle indicazioni geografiche protette, si fa presente che, in ambito europeo, è in corso di esame, la
proposta di
regolamento sulle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti tipici, presentata dalla Commissione europea il 31 marzo dello scorso anno. Essa è tuttora all'esame del Consiglio e, presso il Parlamento europeo, della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI), che dovrebbe pronunciarsi il 20 aprile prossimo. L'iniziativa legislativa della Commissione è volta a riformare il sistema europeo delle indicazioni geografiche (IG), che identifica e tutela i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli provenienti da determinate regioni e che possiedono qualità specifiche o godono di una reputazione legata al territorio di produzione.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 2 della
legge 20 febbraio 2006, n. 96 , in materia di
attività agrituristica, rientrano tra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la
legge 27 luglio 1999, n. 268;
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
Secondo i dati forniti da un'indagine presentata pochi giorni fa al "Vinitaly 2023", il settore dell'enoturismo in Italia sta registrando un notevole incremento sia come numero di esperienze offerte ai visitatori sia come fonte di occupazione. Da tale studio è emerso, in particolare, che la tipologia di cantina turistica più diffusa in Italia è quella piccola e familiare (39%) presente in particolare nelle regioni del Centro e Sud Italia. A tale tipologia segue quella di rilevanza storica e architettonica (14%) che registra percentuali di presenza più elevante nel Nord Italia. Le cantine con marchio storico sono il 12% del totale e ad esse seguono quelle dotate di particolari bellezze paesaggistiche e naturalistiche (11%). Si ricorda, inoltre, che lo scorso mese di settembre si è tenuto in Italia il
sesto Forum mondiale dell'enoturismo
promosso dall'UNWTO (Organizzazione mondiale del turismo) in collaborazione con il Ministero del Turismo; nel corso di tale evento sono state indicate le strategie di sviluppo e gli indirizzi da adottarsi nel settore.
L'
art. 2 detta disposizioni in materia di
requisiti, riconoscimento e revoca. Il
comma 1, stabilisce che ai fini dell'esercizio dell'attività enoturistica, le aziende agricole e le cantine devono possedere i requisiti di certificazione e svolgere attività di accoglienza secondo parametri qualitativi come definiti dal
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 luglio 2000. Il comma 2 indica i soggetti che possono esercitare attività di enoturismo, ossia:
a) l'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile; b) le cantine, le cantine sociali cooperative e i loro consorzi; c) l'imprenditore turistico; d) le imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti vitivinicoli. Il comma 3 individua nel possesso della qualifica di sommelier il requisito necessario che deve essere posseduto dal responsabile dell'attività enoturistica ai fini dell'esercizio della stessa attività. Il comma 4 precisa che per esercitare l'attività enoturistica è necessario, tra l'altro, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo Sportello per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE) competente per territorio, ai sensi degli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. ll comma 5 specifica l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che è inflitta a chiunque svolga le attività di enoturismo in modo non conforme a quanto descritto nel comma precedente. In tale ipotesi il comune competente per territorio dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. Il comma 6 attribuisce alle regioni il compito di disciplinare i tempi e le modalità per l'adeguamento, il riconoscimento e la revoca, in base alle disposizioni della presente legge, dell'attività enoturistica. Il comma 7 demanda ad un apposito decreto del Ministro del turismo - da adottarsi di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy -, la definizione degli standard minimi di qualità che gli operatori che svolgono attività di enoturismo devono possedere.
Si rammenta, in proposito, che il comma 504 dell'
articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - che l'art. 8 della presente proposta di legge intende abrogare -
demanda ad un apposito
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,da adottarsi di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle linee guida e degli indirizzi in merito ai requisiti e agli
standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica. In attuazione di quanto disposto da tale ultima disposizione, con
D.M. 12 marzo 2019, sono state definite le linee guida per l'attività enoturistica e con
D.M. 26 gennaio 2022 per l'attività oleoturistica. In proposito, si fa presente che l'art. 8 della proposta di legge in commento, indica, tra le disposizioni da abrogare anche il suddetto decreto ministeriale.
Si fa presente,
inoltre, che,
ai sensi del comma 505 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - ,l'art. 8 della presente proposta di legge intende abrogare - l'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo quanto disposto dall'
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Si ricorda che il sopra citato D.M. 12 luglio 2000 relativo alla "
Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della L. 27 luglio 1999, n. 268, recante «Disciplina delle strade del vino»" prevede all'art. 5 le caratteristiche qualitative minime che devono presentare le aziende vitivinicole e le cantine:
a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla
legge 10 febbraio 1992, n. 164, oppure al di fuori della zona di produzione, nel caso di aziende associate di vinificazione o vinificazione ed imbottigliamento, purché nel rispetto della normativa dei relativi disciplinari di produzione dei vini, emanati ai sensi della
legge 10 febbraio 1992, n. 164;
b) aree attrezzate per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti;
c) ingresso o altro locale adibito a luogo di accoglienza degli ospiti che attendono per la visita;
d) allestimento di uno spazio di degustazione;
e) orario di apertura al pubblico corrispondente a quello concordato, entro il 1° gennaio di ogni anno, con il soggetto responsabile della «strada del vino»;
f) affissione in modo visibile, nel locale di degustazione, dei prezzi dei prodotti in vendita ed eventualmente anche degli assaggi;
g) indicazione nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda del nome dell'azienda, di numeri di telefono, dell'orario e dei giorni di apertura.
Con riferimento alla disposizione in commento, si valuti l'opportunità di indicare un termine per l'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7, nonché prevedere, all'interno dello stesso iter di adozione del citato decreto ministeriale, il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.
L'art. 3 ha ad oggetto la formazione professionale. Il comma 1 prevede che le regioni promuovono iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale degli operatori enoturistici, ai sensi della normativa regionale in tema di formazione professionale. Il comma 2 statuisce che l'attività di formazione viene svolta dagli enti di formazione accreditati sulla base delle disposizioni regionali di settore. I corsi devono essere approvati dalla struttura regionale competente in materia di enoturismo e di turismo, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale. L'art. 4 reca disposizioni in materia di Portale nazionale dell'enoturismo. Il comma 1 prevede l'istituzione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, del Portale nazionale dell'enoturismo, presso il Ministero del turismo la cui finalità consiste nella diffusione, valorizzazione e comunicazione della conoscenza dei dati relativi ai beni, ai servizi e alla produzione culturale dell'attività enoturistica nazionale. L'art. 5 introduce disposizioni inerenti la vigilanza e il controllo. Il comma 1 attribuisce ai comuni la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge. Il comma 2 prevede che gli stessi comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle strutture presenti nel territorio comunale. Ai sensi del comma 3 i comuni trasmettono alla regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo e vigilanza posta in essere nell'anno precedente. Il comma 4 prevede che le modalità di svolgimento dei controlli di cui ai precedenti commi sono stabilite con delibera della giunta regionale. L'art. 6 reca disposizioni in materia di regime tributario. Il comma 1 specifica che allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Si fa presente che il comma 503 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - che l'art. 8 della presente proposta di legge intende abrogare -prevede il medesimo regime tributario da applicarsi all'attività enoturistica. L'art. 7 reca una disposizione transitoria. Il comma 1 stabilisce che coloro che, che alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano attività di enoturismo sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nella presente legge entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore della stessa. L'art. 8 contiene le abrogazioni. Il comma 1 indica che sono abrogati: i sopra descritti commi da 502 a 505 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il comma 2 specifica che è abrogato il sopra menzionato D.M. 12 marzo 2019; i commi 1 e 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art.2, comma 7 della proposta di legge in commento. L'art. 9 reca la clausola di invarianza finanziaria. |
Relazioni allegate o richiesteLa presente proposta di legge è corredata da una apposita Relazione Illustrativa. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa proposta di legge in esame ha ad oggetto l'enoturismo. L'attività enoturistica è considerata attività connessa all'agricoltura ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 c.c. rientrando tra le attività esercitate dall' imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio nonchè quelle di ricezione ed ospitalità. Si ricorda che l'agricoltura rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento è, in particolare, ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario che limita sia la potestà statale che quella regionale, alle materie di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma), quali, ad esempio, l'organizzazione amministrativa (lett. g), l'ordinamento civile e penale (lett. l). Si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. La proposta di legge in commento riguarda anche la materia del turismo. In proposito la Corte Costituzionale nella sentenza 3 del 2001 ha riconosciuto che il turismo è da annoverarsi tra le materie di competenza legislativa residuale delle regioni. Siffatta competenza residuale regionale è stata riaffermata più volte dalla stessa Corte ( si vedano, in proposito, le sent. n. 197 del 2003 n. 90 del 2006) che ha ritenuto tuttavia che anche la competenza regionale più ampia non esclude la possibilità per la legge statale di attribuire funzioni amministrative a livello centrale o di regolarne l'esercizio in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. |