Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Agricoltura
Titolo: Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo
Riferimenti: AC N.752/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 67
Data: 13/03/2023
Organi della Camera: XIII Agricoltura


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Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo

13 marzo 2023
Schede di lettura


Indice

Premessa|Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Analisi di impatto di genere|


Premessa

La normativa vigente

Con riferimento alla finalità perseguita dalla proposta di legge in commento, si rappresenta che negli ultimi anni allo scopo di incentivare la presenza giovanile e femminile nel settore agricolo, anche al fine di un ricambio generazionale, il legislatore italiano ha approvato numerosi interventi di carattere normativo in favore dei giovani e delle donne che operano nel settore agricolo. Le misure adottate hanno riguardato, in particolare, la proprietà terriera, l'assegnazione di terreni, l'erogazione di mutui agevolati.

Sotto il profilo dell'assegnazione dei terreni, il legislatore ha previsto l'assegnazione, a titolo gratuito, di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari con tre o più figli, uno dei quali nato negli anni 2019, 2020 e 2021, o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservino una quota del 30 per cento della società ai nuclei familiari prima richiamati. Inoltre, anche al fine del ripopolamento delle campagne, per l'acquisto della cosiddetta "prima casa", che deve essere ubicata in prossimità del terreno assegnato, i soggetti su descritti possono richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, senza interessi. (art. 1, commi 654-656, L. n. 145 del 2018). La finalità del ricambio generazionale e favorire i giovani agricoltori è stata perseguita anche con l'introduzione di una disciplina relativa al regime giuridico di vendita dei terreni ISMEA (art. 1, comma 510, l. 160 del 2019), con un aggiornamento di quella relativa al diritto di prelazione (articolo 19-bis. D.L. n. 21 del 2022) e con una modifica alla procedura di assegnazione dei terreni demaniali (articolo 20, comma 2-bis, D. L.n. 50 del 2022). Con riferimento allo sviluppo e al consolidamento delle aziende agricole condotte da giovani agricoltori e/o da donne, il legislatore è intervenuto soprattutto con la concessione di mutui a tasso zero o agevolati per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. A tal fine, è stato istituito nello stato di previsione del MIPAAF (ora MASAF) un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 (articolo 1, commi 504-506, L. n. 160/2019) rifinanziato successivamente con ulteriori risorse (L. n. 234/2021, articolo 1 comma 524) pari a 5 milioni di euro per il 2022. Tale misura è stata attuata con il Decreto 20 luglio 2022

La legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha poi introdotto specifiche disposizioni in favore dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Per il trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze qualificati come agricoli, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni, sono state previste alcune agevolazioni fiscali come l'imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa e l'imposta catastale pari all'1% (articolo 1, comma 110, L. 197/2022).

Con riferimento alla previdenza agricola, è stata prevista la proroga al 31 dicembre 2023 per effettuare le nuove iscrizioni per fruire, per un periodo massimo di 24 mesi, dell'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età  inferiore a quarant'anni (articolo 1, comma 300, L. 197/2022).

A favore dell'imprenditoria giovanile e femminile - di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, la sopra richiamata L. n. 197 del 2022 (articolo 1, comma 301, L .n. 197/2022) ha stabilito uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2023.

Si fa presente, inoltre, che il PNRR prevede un «Sistema di certificazione della parità di genere» (M5, C1, Investimento 1.3) il cui obiettivo è la definizione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre la differenza di genere. Inoltre, alcune missioni del PNRR prevedono misure che possono influire indirettamente in favore dei giovani, in particolare, le più incisive sono quelle su istruzione e ricerca (M4), coesione e inclusione (M5), digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo (M1).

I dati sull'imprenditoria giovanile

In base ai dati riportati nell'Annuario sull'agricoltura del CREA per l'anno 2021- alla cui lettura integrale si rimanda – la struttura generazionale dei capi azienda è composta dal 13% di imprenditori che ha una età inferiore ai 45 anni, il 29% ha tra i 45 e 69 anni di età, il 36% ha da 60 a 74 anni e il restante 21% ha 75 anni e oltre. Ciò evidenzia uno squilibrio generazionale della classe imprenditoriale agricola, testimoniato dalla preponderanza di persone con 60 anni e più (il 57%), contro una presenza molto contenuta di giovani (solo il 2% ha meno di 29 anni), percentuali che rimangono più o meno costanti per le diverse circoscrizioni italiane (Tab. 2.6).

Per quanto riguarda l'istruzione, si riscontra che il 24% dei capi azienda ha un livello elementare o nessun titolo di studio (quest'ultimo nel 2% dei casi), il 35% possiede la licenza media, il 30% ha un diploma di scuola superiore e soltanto il 10% ha conseguito un diploma di laurea. Tra le diverse circoscrizioni il Centro ha la maggiore percentuale di agricoltori laureati (12%), mentre la percentuale più elevata di agricoltori senza titolo di studio o con le elementari si riscontra nel Meridione (26% circa).

Analizzando in maniera più specifica i capi azienda che hanno fino a 40 anni di età si evidenzia che nel 2020 in Italia si contano 104.886 soggetti che rappresentano circa il 9% del totale degli imprenditori, i quali conducono aziende che utilizzano 1.918.886 di ettari di SAU (pari al 16% circa della SAU complessiva). Dal rapporto tra SAU e numero di agricoltori si evidenzia che i giovani sono presenti in aziende relativamente grandi rispetto al totale delle aziende censite, con una SAU media pari a 19 ettari contro gli 11 ettari delle aziende complessive. A livello regionale sono la Valle d'Aosta, la Sardegna e le Province autonome di Trento e Bolzano a detenere la percentuale più elevata di giovani, rispettivamente con il 16, 15 e 14% del totale regionale. In particolare, in Valle d'Aosta e Sardegna gli agricoltori con età fino ai 40 anni conducono aziende molto più grandi rispetto alla media regionale e nazionale, pari a 44 e 42 ettari di SAU rispettivamente.

Per quanto riguarda la formazione, i giovani agricoltori hanno un livello di istruzione decisamente più elevato rispetto alla media generale degli agricoltori, sia a livello nazionale che nelle singole regioni. Circa il 50% dei giovani ha conseguito un diploma di scuola media superiore (il 25% è la media complessiva), e circa il 19% ha un diploma di laurea (10% per gli agricoltori totali). Fra le circoscrizioni è il Centro ad avere le percentuali di giovani più istruiti (il 77% dei giovani ha un diploma superiore o una laurea), seguito da quella del Sud (in totale 71% di giovani con diploma superiore o laurea); mentre a livello complessivo, le percentuali di agricoltori più istruiti risultano elevate nel Centro (39% circa) e nel Nord-ovest (37%circa).

Guardando alle caratteristiche principali delle aziende condotte da giovani, è possibile evidenziare una maggiore attenzione  per le questioni ambientali, riscontrabile da un più elevato utilizzo di metodi di produzione biologica; un più elevato grado di integrazione e di associazionismo con altre imprese, sia di tipo verticale che orizzontale; una più elevata percentuale di diversificazione produttiva. Più in dettaglio, per quanto riguarda l'utilizzo delle tecniche biologiche, si rileva che i giovani utilizzano tali tecniche nel 2% circa dei casi per la zootecnia e nel 15% circa per le coltivazioni; mentre le stesse percentuali riportate dal totale delle aziende agricole risultano essere rispettivamente l'1 e il 7% circa. Le percentuali più elevate dell'uso di coltivazioni con metodo biologico da parte dei giovani si riscontrano nelle circoscrizioni Nord-est e Nord-ovest (rispettivamente 27 e 22% circa).


Contenuto

 

La proposta di legge A.C. n. 752 reca disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Essa si compone di 18 articoli, divisi in sei Capi.

L'art. 1 individua le finalità. Esse consistono:

-         nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo;

-         nel rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo.

L'art. 2 contiene le definizioni di "impresa giovanile agricola" o "giovane imprenditore agricolo" indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi. Sono tali le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni: 

  1) il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra diciotto e quaranta anni;

2) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quaranta anni;

  3) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quaranta anni e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

La disposizione in esame fa riferimento alle definizioni contenute:
- nell'art. 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che definisce come "giovane agricoltore": una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda in qualità di capo dell'azienda;
- nell'art. 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 il quale definisce il "giovane agricoltore" colui che ha una età compresa tra i 35 e i 40 anni, che si trova nelle condizioni per essere "capo d'azienda", che possiede gli adeguati requisiti di formazione e competenze richiesti dai singoli Stati membri.

L'art. 3 istituisce un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura. Il comma 1 stabilisce che per il perseguimento delle finalità della presente proposta di legge è istituito - nello stato di previsione del MASAF - un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, volto a favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo. Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza Stato - regioni - sono definite le modalità di utilizzo delle risorse del suddetto Fondo nonché del piano di investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola che i soggetti di cui all'art. 2 devono presentare ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo. Sono inoltre individuate le finalità dei piani di investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola. Il comma 3 elenca, infine, le tipologie di interventi finanziabili con le risorse del Fondo di cui al comma 1.

 

L'art. 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. Il comma 1 descrive il regime fiscale agevolato - consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta - il limite temporale in cui lo stesso può applicarsi, nonché i soggetti che ne possono beneficiare. Il comma 2 precisa che il suddetto beneficio è riconosciuto a condizione che i soggetti indicati al comma 1 non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa e che abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge. Il comma 3 statuisce che ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari nonché per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato suindicato è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Il comma 4 prevede che i soggetti che si avvalgono del sopra descritto regime agevolato non sono tenuti a versare per un determinato periodo temporale, l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Si ricorda che l'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ha ad oggetto le detrazioni per carichi di famiglia.

 

L'art. 5 introduce agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici. Il comma 1 statuisce che i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di fondi rustici di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'art. 2, possono essere rogati dal segretario comunale del comune in cui è ubicato il fondo stesso.

L'art. 6 introduce disposizioni in materia di esoneri contributivi. Il comma 1, prevede la concessione di un esonero contributivo - nella misura del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per un periodo massimo di trentasei mesi - in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, di età inferiore a quarantuno anni, che si iscrivono per la prima volta alle relative gestioni previdenziali. Il comma 2 prevede un ulteriore periodo di esonero contributivo di dodici mesi - nella misura del 66 per cento- e uno successivo di ulteriori 12 mesi - quantificabile nel 50 per cento - in favore dei soggetti indicati al comma 1. Il comma 3 stabilisce che il predetto esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Si prevede che l'INPS comunichi mensilmente - al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze - i dati relativi alle nuove iscrizioni effettuate ai sensi della disposizione in esame.

L'art. 7 introduce un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. Il comma 1 riconosce ai soggetti destinatari della proposta di legge in esame la possibilità di usufruire di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in beni strumentali, materiali o immateriali idonei a migliorare la redditività dell'azienda agricola. Il comma 2 indica in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 gli oneri finanziari inerenti l'attuazione del precedente comma. Il comma 3 demanda la definizione delle modalità di attuazione del comma 1 ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi - di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge.

 L'art. 8 reca disposzioni in materia di agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate. Il comma 1 statuisce che a decorrere dal 1° gennaio 2023, i giovani imprenditori agricoli di cui all'art. 2 della presente proposta di legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, sono assoggettati - in caso di acquisto o permuta di terreni e loro pertinenze - alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 50 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente. Il comma 2 abroga a partire dal 1° gennaio 2023, il comma 5 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

Si ricorda che l'art. 14, comma 5, della l. 15 dicembre 1998, n. 441 ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, che i giovani agricoltori in possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previsti ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97, che acquistano o permutano terreni, sono assoggettati all'imposta di registro nella misura del 75 per cento di quella prevista dalla tariffa, parte prima, articolo 1, nota I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

L'art. 9 introduce agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale. Il comma 1 stabilisce per le attività esercitate dai soggetti di cui all'art. 2 della presente legge, dirette alla fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, nonché per le attività di fornitura di beni e servizi come, l'agricoltura sociale, l'enoturismo, l'oleoturismo e le fattorie didattiche, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.

Il terzo comma dell'art. 2135 c.c. considera attività connesse all'attività propriamente agricola quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si ricorda, inoltre, che la  normativa nazionale in materia di agricoltura sociale è contenuta nella legge n. 141 del 2015  recante " Disposizioni in materia di agricoltura sociale". La citata legge ha lo scopo di promuovere, nel rispetto delle competenze regionali, l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, al fine di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali nel territorio nazionale e, in particolare, nelle zone rurali o svantaggiate. Il successivo art. 7 disciplina l'Osservatorio sull'agricoltura sociale che è stato istituito con decreto MIPAAF 967 del 2017. Ad esso sono attribuiti diversi compiti tra i quali la definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese.

L'art. 10 reca disposizioni in materia di prelazione di più confinanti. Il comma 1 riporta alcune ipotesi di prelazione legale al ricorrere delle quali è riconosciuto un favor legis nei confronti dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di età compresa tra diciotto e quaranta anni. Il comma 2 abroga l'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Le ipotesi previste dal suddetto comma 1 sono:

- il diritto di prelazione - riconosciuto a determinate condizioni - all'affittuario, al mezzadro, al colono o al compartecipante, in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817

- il diritto di riscatto che si determina ai sensi all'articolo 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, allorchè il proprietario del fondo non provveda ad effettuare la prescritta notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita. In tale ipotesi l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa;

- il diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel caso di più soggetti confinanti  d.


   L'art. 11 reca disposizioni in materia di ristrutturazione dei fabbricati rurali. Il comma 1 riconosce in favore dei soggetti di cui all'art. 2 un credito d'imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali. Il comma 2 definisce le modalità ed i limiti di utilizzazione del predetto credito prevedendo che lo stesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto le medesime spese, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non determini il superamento dell'importo della spesa sostenuta. Il comma 3 statuisce le condizioni e le modalità di cedibilità del suddetto credito d'imposta.

L'art. 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 individua le condizioni che devono possedere, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati alla edilizia abitativa. Il successivo comma 3-bis, prevede che ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e destinate, in particolare, alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento, alla conservazione dei prodotti agricoli nonchè all'allevamento e al ricovero degli animali nonchè all'agriturismo.

L'art. 12 reca disposizioni in materia di servizi di sostituzione. Il comma 1 introduce misure per il finanziamento dei programmi regionali concernenti la gestione dei servizi di sostituzione nelle aziende associate costituite da giovai agricoltori prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni. Il comma 2 dispone che le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, sono destinate, in misura pari al 50 per cento, anche al cofinanziamento dei programmi regionali di cui al comma 1. Il comma 3 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile.

Si ricorda che il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura è stato istituito - con una disponibilità finanziaria iniziale di 10 milioni di euro il quinquennio 2007-2011 - dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare presso l'allora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso Fondo è stato successivamente esteso dal comma 120 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 anche al settore della pesca.

L'art. 13 promuove misure volte a favorire l'accesso al credito. Il comma 1 prevede la stipulazione di una apposita convenzione tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato - Regioni e l'ABI (Associazione bancaria italiana) volta a definire le modalità e i criteri di accesso ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato nonché alla dilazione del debito, in favore dei giovani imprenditori agricoli. Il comma 2 precisa che le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i contratti bancari e consistono nella riduzione del costo del servizio in misura non inferiore a due terzi del tasso EURIBOR da applicare nel periodo di validità del contratto.
  Il comma 3 prevede, per far fronte agli oneri della presente disposizione, l'istituzione di un Fondo, a decorrere dall'anno 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con la dotazione di 40 milioni di euro annui. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'art. 14 introduce misure per favorire l'accesso al microcredito. Il comma 1 interviene sull'art. 111, comma 1, del d. lgs. n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nel senso di ampliare la possibilità di accesso al microcredito in favore dei soggetti che possiedono la qualifica di giovane imprenditore agricolo, anche se costituiti in forma societaria, in quest'ultimo caso a condizione che la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno di età e che siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

L'art. 111 del D.lgs. n. 385 del 1993 prevede che i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche: a) siano di ammontare non superiore a euro 75.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali; b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

L'art. 15 istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura. Il comma 1 prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, provvede con decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, ad istituire l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA). Tale organismo è composto da rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. Tra le diverse competenze attribuite all'ONILGA si ricordano:

   1) la raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupazione dei giovani nel settore agricolo;

   2) l'analisi della normativa riguardante il lavoro giovanile e la sua evoluzione nonché quella degli interventi compiuti dalle amministrazioni statali e regionali nonché dall'Unione europea al fine di individuare le opportunità per l'imprenditoria e il lavoro coadiuvante dipendente dei giovani nell'agricoltura;

   3) il collegamento con le fonti di informazione e divulgazione nonché con il settore della ricerca e della sperimentazione ai fini della promozione di iniziative nel campo dell'imprenditoria agricola giovanile;

   4) la consulenza e il supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici per la programmazione e l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo;

   5) la promozione di politiche attive, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici per sostenere la crescita dell'imprenditoria agricola giovanile nonché la promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell'UE;

   6) il supporto all'azione del Governo, in relazione all'obiettivo di promuovere le azioni dell'Unione europea in favore dell'imprenditoria e del lavoro giovanile nell'agricoltura nell'ambito della programmazione della politica agricola comune.

Il comma 2 prevede che il MASAF provvede al funzionamento dell'ONILGA con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 16 reca disposizioni in materia di successioni e donazioni. Il comma 1 introduce un'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, dall'imposta catastale e dall'imposta di bollo e un assoggettamento all'imposta ipotecaria in misura fissa per trasferimenti - per causa di morte o per donazione - di beni costituenti l'azienda agricola, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e ogni altro bene strumentale all'attività aziendale, in favore di discendenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, aventi età compresa tra diciotto e quaranta anni. Il comma 2 prevede, per gli atti di cui al comma 1, la riduzione ad un sesto degli onorari notarili.

L'art. 17 reca disposizioni in materia di adempimenti contabili. Il comma 1, consente ai destinatari della presente proposta di legge, la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 2435-bis del codice civile.

L'art. 2435- bis c.c . con riferimento al bilancio in forma abbreviata prevede, al comma 1, che le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro ; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'art. 18 interviene in materia di vendita diretta. Il comma 1 prevede che i comuni - nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi - possono riservare in favore dei destinatari della presente proposta di legge una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.


Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge in commento è corredata da una Relazione illustrativa.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

 

La proposta di legge in esame è volta ad introdurre misure di carattere normativo finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

La suddetta proposta appare riconducibile alle materie di competenza esclusiva dello Stato relative al sistema tributario e contabile dello Stato, alla tutela del risparmio, all'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e alla previdenza sociale (art. 117 Cost.,  secondo comma, lettere e), g) o) ed s)), alla materia di competenza regionale residuale "agricoltura" nonché ad alcune materie di competenza legislativa concorrente come la formazione professionale (art. 117, terzo comma lett.).

Si fa presente che l'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'art. 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientra nella competenza residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'art. 117 della Costituzione. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'art. 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento è, in particolare, ai vincoli derivanti dall'ordinamento UE che limita sia la potestà statale che quella regionale, alle materie di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma), quali la tutela della concorrenza (lett. e), l'organizzazione amministrativa (lett. g), l'ordinamento civile e penale (lett. l).

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo: il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.


Analisi di impatto di genere

La proposta di legge in esame ha come scopo la promozione e il sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo. Ai fini della valutazione dell'impatto di genere delle disposizioni in commento, si segnala l'articolo 15, lettera g) che, allo scopo di favorire sinergie amministrative nel campo dell'imprenditoria giovanile, anche attraverso il raccordo tra iniziative ministeriali e regionali istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile in agricoltura presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Più nel dettaglio, tra le competenze attribuite all'Osservatorio vi è la promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali .

Si ricorda che, per innescare un processo che porti la parità di genere ad essere connotato spontaneo nella società e nelle istituzioni, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che riconosce la centralità delle questioni relative al superamento delle disparità di genere, prefigura un enforcement in termini sia di norme adeguate a sostenere le politiche di parità sia di investimenti. Il Piano infatti, individua la parità di genere, insieme con Giovani e Sud e riequilibrio territoriale, come una delle tre priorità trasversali perseguite in tutte le missioni che compongono il Piano. L'intero Piano deve inoltre essere valutato in un'ottica di gender mainstreaming. In tale quadro, il Piano prevede una decisa azione di sostegno all'occupazione e all'imprenditorialità femminile, l'attuazione di diversi interventi abilitanti, a partire da servizi sociali quali gli asili nido, e di adeguate politiche per garantire l'effettivo equilibrio tra vita professionale e vita privata. Al contempo, proprio per contrastare le molteplici dimensioni della discriminazione verso le donne, il Governo ha annunciato nel PNRR l'adozione di una Strategia nazionale con cui si impegna a raggiungere entro il 2026 l'incremento di cinque punti nella classifica dell'Indice sull'uguaglianza di genere elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), che attualmente vede l'Italia al 14esimo posto nella classifica dei Paesi UE-27. La Strategia nazionale per la parità di genere 2021/2026, adottata ad agosto 2021, definisce gli indirizzi e le misure volte a delineare l'azione di Governo nei prossimi anni sulle questioni di parità.

Con riferimento alla presenza femminile nel settore agricolo, e, in particolare, al numero delle aziende agricole a conduzione femminile operanti sul nostro territorio, appare opportuno riportare - di seguito - un insieme di dati ed elaborazioni sul numero di imprenditrici che operano nel settore agricolo.

In base ai dati riportati nell'Annuario sull'agricoltura del CREA per l'anno 2021- alla cui lettura integrale si rimanda - analizzando la composizione di genere della classe imprenditoriale del settore agricolo, è possibile evidenziare un contributo della componente femminile del 31% circa (355.767 imprese), che è rimasto costante rispetto al 2010, di cui circa il 16% lavora per oltre 200 giornate standard procapite in azienda. Il contributo lavorativo dei capi azienda di genere femminile, in termini di presenza media in azienda, risulta aumentato rispetto al 2010, quando soltanto il 7,6% dedicava oltre 200 giornate lavorative in un anno e la maggioranza (il 60,9%) lavorava fino a 30 giornate in un anno.

Di contro, però, va notato un consolidamento del ruolo della donna come capoazienda: nell'arco di 10 anni la dinamica complessivamente è negativa con una riduzione di circa il 28% delle donne capo azienda, le stesse però diminuiscono un po' meno degli uomini che si riducono del 31%, ma, soprattutto, aumentano di circa il 49% le capo azienda che si dedicano a tempo pieno all'attività aziendale, ovvero quelle che si collocano nella classe di giornate di lavoro standard prestate in azienda superiore a 200 (Tab. 3.4). In sostanza, sembrerebbe che nell'evoluzione del settore le donne stiano trovando in modo relativamente più agevole una collocazione come imprenditrici piuttosto che come lavoratrici.

Merita un cenno il fenomeno dell'imprenditoria femminile negli agriturismi italiani che conta 8.762 aziende (+1,3% rispetto al 2020), la crescita più importante si è riscontrata nelle regioni meridionali (+4,8%), in particolare in Sicilia (+21%). La distribuzione delle conduttrici che operano nel settore agrituristico si differenzia tra le regioni: la maggior concentrazione si riscontra in Toscana (1.685 aziende), pari a un quinto degli agriturismi nazionali a conduzione femminile e al 31% di quelli regionali nel complesso (Fig. 6.4). L'incidenza più bassa si conferma in Alto-Adige, con solo il 15% delle conduttrici rispetto al totale delle aziende agrituristiche. Interessante osservare che ben il 39% delle fattorie didattiche presenti in Italia è gestito da donne, contribuendo per il 7,8% sul totale complessivo degli agriturismi con una conduttrice9 . Il contributo delle donne nella crescita di lungo periodo è significativo; infatti, gli agriturismi con fattorie didattiche sono aumentati dal 2011 del 77% (+4% rispetto al 2020).

In Europa le aziende agricole condotte da imprenditrici sono circa un terzo del totale (31,56%). I Paesi con la più alta incidenza di donne imprenditrici (oltre il 30%) sono la Lituania, la Lettonia, la Romania, l'Austria, la Grecia, la Polonia, il Portogallo. All'opposto troviamo l'Olanda, la Germania, Malta con valori al di sotto del 10%. Nel nostro Paese le donne imprenditrici rappresentano circa il 31% del totale, in linea con la media europea.