Disposizioni in materia apistica 14 marzo 2023 |
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Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
Contenuto(a cura del Servizio Studi del Senato) Le proposte di legge in esame (A.C. 706) e (A.C. 161) recano disposizioni in materia di apicoltura. La proposta di legge A.C. 161 si compone di 2 articoli e reca modifiche alla legge n. 313 del 2004 nonché alla Tabella A del DPR n. 633 del 1972 per la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto relativa a servizi e prodotti del settore apistico. La proposta di legge A.C. 706 si compone di 8 articoli e reca modifiche alla legge n. 313 del 2004 e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché una delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. Le due proposte di legge presentano un contenuto simile ma non identico; pertanto saranno trattate disgiuntamente.
La proposta di legge A.C. 161
L'art. 1 apporta modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313. In particolare: 1) interviene, modificandolo, sull'art. 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, con il riferimento all'interesse didattico, culturale ed educativo dell'apicoltura; Come spiega la relazione illustrativa allegata alla proposta di legge in commento, essa è volta ad integrare la disciplina vigente in materia di apicoltura con specifiche disposizioni che riconoscono all'apicoltura il valore di attività di interesse didattico, culturale ed educativo. 2) interviene sull'art. 5, estendendo il sostegno di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), della medesima legge n. 313 del 2004 per le forme associative di livello nazionale tra apicoltori e la promozione della stipula di accordi professionali anche alle forme di collaborazione previste nel nuovo articolo 10-bis; Si rappresenta che la lettera d) l'art. 5 prevede che il documento programmatico per il settore apistico sia orientato, tra l'altro, al sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e alla promozione della stipula di accordi professionali. 3) introduce dopo l'articolo 10 una specifica disposizione (art. 10 bis) concernente la diffusione della conoscenza sul ruolo svolto dalle api nel mantenimento dell'ecosistema. In particolare, il comma 1, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono la stipula di accordi, convenzioni, protocolli d'intesa e altre forme di collaborazione tra gli apicoltori, gli apicoltori professionisti, gli imprenditori apistici, le associazioni di apicoltori, di apicoltori professionisti o di imprenditori apistici e le province, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane o isolane, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le comunità e le strutture private o pubbliche che accolgono, ospitano, assistono, aiutano o curano bambini e ragazzi fino al diciottesimo anno di età, al fine di promuovere la conoscenza, lo studio e la sensibilizzazione sul ruolo svolto dalle api nel mantenimento dell'ecosistema. Il comma 2, stabilisce che gli accordi, le convenzioni, i protocolli d'intesa e le altre forme di collaborazione descritti al precedente comma 1 hanno ad oggetto, principalmente, la messa a disposizione e la cura di arnie, di alveari e di apiari da parte di apicoltori, di apicoltori professionisti, di imprenditori apistici o di associazioni di apicoltori, di apicoltori professionisti o di imprenditori apistici, e l'individuazione, da parte delle province, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane o isolane, degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, delle comunità e delle strutture pubbliche o private che accolgono, ospitano, assistono, aiutano o curano bambini e ragazzi fino al diciottesimo anno di età, di luoghi idonei alla collocazione delle arnie, degli alveari e degli apiari, garantendone la messa in sicurezza. Si fa presente che il contenuto di tale disposizione risulta analogo a quello dell'art. 4 della pdl A.C. 706 "Attività di sensibilizzazione in merito al ruolo delle api nella salvaguardia dell'ecosistema".
L'art. 2 estende l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'IVA al servizio di impollinazione e alla pappa reale. Il comma 1 prevede, infatti, l'introduzione nella Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del riferimento alla "pappa reale o gelatina reale" e al "servizio di impollinazione". Il comma 2 indica la copertura finanziaria della previsione contenuta nel precedente comma.
Nella Relazione illustrativa allegata alla proposta di legge in commento, si dà conto che attualmente il servizio di impollinazione, ossia l'affitto delle arnie per il periodo della fioritura, è soggetto all'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 22 per cento. Data l'onerosità dell'imposizione ai fini dell'IVA gli apicoltori, invece di affittare le arnie, preferiscono venderle ai frutticoltori, i quali, una volta finita la stagione della fioritura, non avendo interesse a proseguire l'allevamento, bruciano le api e le arnie. Tale pratica appare, secondo quanto riportato nella stessa Relazione, contraria ad ogni logica ecologica e alla tutela del benessere delle api, causata soltanto dall'applicazione di un'aliquota dell'IVA eccessivamente gravosa. Anche la pappa reale, pur essendo un prodotto agricolo a tutti gli effetti, ai sensi della legge n. 313 del 2004, non è trattata come tale ai fini fiscali; infatti, ad essa viene applicata l'aliquota dell'IVA del 22 per cento e la stessa non rientra tra i beni inseriti nella tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione e la disciplina dell'IVA, nella quale sono elencati tutti i prodotti agricoli a cui si applica l'aliquota ridotta dell'IVA per la cessione effettuata dai produttori agricoli (miele, cera d'api greggia, polline, propoli, api e l'idromele).
Si rappresenta che nella proposta di legge A.C. 706, il comma 1 dell'art.6 presenta analogo contenuto a quello appena descritto ma in esso sono anche specificati i soggetti che svolgono i servizi di impollinazione individuati negli imprenditori agricoli e nelle loro cooperative.
La proposta di legge A.C. 706
L'art. 1 indica le finalità della proposta di legge in esame. Il comma 1 precisa che essa ha lo scopo di semplificare e adeguare la normativa relativa al settore apistico nazionale, anche ai fini dell'equiparazione dell'apicoltura - e delle diverse attività in cui essa si esplica quali la lavorazione, la produzione e trasformazione del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura - all'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., e alla valorizzazione della dimensione educativa e didattica della stessa apicoltura.
Si ricorda, in proposito, che la legge 24 dicembre 2004, n. 313,"Disciplina dell'apicoltura" prevede all'art. 2 che la conduzione zootecnica delle api, denominata «apicoltura», è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno. Inoltre, sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele. Secondo quanto riportato nella Relazione Illustrativa allegata alla proposta di legge in esame, la produzione mondiale di miele supera, secondo i dati della FAO, la quantità di 1,86 milioni di tonnellate. L'Europa è il secondo produttore mondiale di miele con 230.000 tonnellate prodotte annualmente, contro il primo produttore, la Cina, che ne produce circa 543.000 tonnellate. Secondo quanto riportato dal Crea (Annuario CREA 2021) nel 2021 sul territorio europeo sono stati stimati 20 milioni di alveari (+ 5,9 % rispetto al 2020) gestiti da circa 655.000 (apicoltori) (+ 7,5% rispetto al triennio 2017-2019) con una produzione di miele che si attesta su 218.000 tonnellate. Anche in Italia si registra un trend in crescita per numero di attività e alveari: secondo la BDN (Banca Dati Nazionale Apistica) attiva dal 2015 e alla quale devono essere iscritti tutti gli apicoltori (professionisti e non), gli apicoltori registrati in Italia nel 2021 sono più di 71.000, di cui il 72% produce per autoconsumo e il 28% produce per il mercato in quanto apicoltori professionali. La proposta di legge in esame, pone, inoltre, in evidenza l'importanza che l'apicoltura ricopre dal punto di vista della tutela della biodiversità, del territorio e dell'ambiente e come la sua tenuta dipende anche dal riconoscimento della bontà del prodotto nazionale italiano e dal contrasto dei fenomeni di adulterazione e frode alimentare. Si ricorda, come sopra esposto che, l'art. 1 della Pdl A.C.161, analogamente alla disposizione in commento, interviene, modificandolo, sull'art. 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, aggiungendo il riferimento all'interesse didattico, culturale ed educativo da riconoscersi all'apicoltura. L'art. 2 reca le definizioni. Tale disposizione interviene sull'art. 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 contenente le definizioni, integrandolo. In particolare: - viene premessa alla lett. a) del comma 3 dell'art. 2 la definizione di miele (lett. 0 a) da intendersi come "la sostanza dolce naturale che le api producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare"; - viene inserita - come spiegato nella Relazione illustrativa per tutelare il miele italiano dall'elevato rischio di adulterazione e frodi - il comma 3-bis con la quale si precisa che al miele, cosi come definito al comma 3, lettera 0a), non può essere aggiunto alcun ingrediente alimentare né alcun additivo.
Si ricorda, in proposito, che il comma 3 della sopra richiamata L. n. 313 del 2004, contenente le definizioni, stabilisce che ai fini della stessa legge si intende per: a) arnia: il contenitore per api; b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api; c) apiario: un insieme unitario di alveari; d) postazione: il sito di un apiario; e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
L'art. 3 contiene un'integrazione del documento programmatico per il settore apistico. In particolare, si interviene sull'art. 5, comma 1, della citata legge n. 313 del 2004 aggiungendo alcune materie alle quali deve attenersi lo stesso documento programmatico per il settore apistico: 1) sviluppo di campagne promozionali e comunicativo-informative su caratteristiche e distinguibilità del miele italiano; 2) rimodulazione e rafforzamento delle procedure di tracciabilità all'interno delle filiere del miele per permettere un'identificazione più chiara e immediata dell'origine del prodotto; 3) strutturazione e miglioramento dei meccanismi di controllo in campo a seguito di segnalazione di avvelenamenti di api; 4) sviluppo e validazione di tecniche di individuazione dell'adulterazione del miele.
L'art. 5 della legge n. 313 del 2004 inerente il Documento programmatico per il settore apistico stabilisce al comma 1 che "per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del 25 giugno 1997, del Consiglio, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali (ora Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) - previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori-, adotta, anche utilizzando le risorse stanziate dalla presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, un documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie: a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; b) tutela del miele italiano conformemente alla direttiva 2001/110/CE del 20 dicembre 2001 del Consiglio; c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e del regolamento (CEE) n. 2082/92 del 14 luglio 1992, del Consiglio, e successive modificazioni, nonché del miele prodotto secondo il metodo di produzione biologico, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio, e successive modificazioni; d) sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali; e) sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica, d'intesa con le organizzazioni apistiche; f) integrazione tra apicoltura e agricoltura; g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e spontanee durante il periodo di fioritura; h) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati; i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api; l) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo; m) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere, in funzione della biodiversità; n) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare; o) potenziamento e attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale; p) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico; q) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate; r) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e dell'Apis mellifera sicula Montagano e incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da centri di selezione genetica.
L'art. 4 reca disposizioni in materia di attività di sensibilizzazione in merito al ruolo delle api nella salvaguardia dell'ecosistema. E' previsto, in particolare, l'inserimento di una specifica disposizione (art. 4 bis) dopo l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, in materia di sensibilizzazione in relazione al ruolo delle api nella salvaguardia dell'ecosistema. In essa si stabilisce che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, favoriscono la conclusione di accordi o altre forme di collaborazione tra apicoltori (imprenditori apistici, associazioni di apicoltori o di imprenditori apistici) e città metropolitane, province e comuni, anche in forma associata o consorziata, istituti scolastici di ogni ordine e grado, comunità e strutture private e pubbliche che accolgono bambini o ragazzi di età inferiore a diciotto anni al fine di promuovere la conoscenza, lo studio e la sensibilizzazione sul ruolo svolto dalle api nella salvaguardia dell'ecosistema, anche tramite la messa a disposizione di arnie, alveari e apiari, la cui cura e collocazione sono stabilite negli accordi o altre forme di collaborazione medesimi.
Si fa presente, in proposito, che legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023, al fine di realizzare interventi volti alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (articolo1, comma 303).
L'art. 5 reca una delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. Il comma 1, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in commento, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di semplificazione della normativa concernente il settore apistico nazionale. Il comma 2, indica i seguenti princìpi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega: a) semplificazione e riduzione delle procedure per la vendita e la cessione al dettaglio di prodotti dell'apicoltura presso la sede aziendale equiparandone il regime a quello dei produttori agricoli che cedono in campo i propri prodotti e permettendo, nel caso delle piccole produzioni, l'esercizio delle attività di smielatura, lavorazione, invasettamento, confezionamento e commercializzazione del prodotto in locali d'uso temporaneo senza cambio destinazione d'uso dei locali medesimi; b) abolizione dell'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, per gli allevatori apistici che si avvalgono della determinazione del reddito imponibile riferendosi al reddito agrario disponibile; c) estensione agli apicoltori produttori di idromele, relativamente a tale produzione, delle agevolazioni previste dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; d) creazione di un meccanismo di tracciabilità del miele prodotto in Italia e di un sistema di etichettatura indicante l'origine del miele commercializzato in Italia, con la finalità di valorizzare le produzioni nazionali e le filiere locali.
Il comma 3, prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
L'art. 6 introduce misure di semplificazione per il settore apistico. Il comma 1, interviene, modificandola, sulla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 estendendo l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'Iva alla pappa reale o gelatina reale e ai servizi di impollinazione svolti da imprenditori agricoli o da loro cooperative. Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, provvede all'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e i derivati dalla loro trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi prevede al comma 2 che sono considerate attività agricole: a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
L'art. 7 introduce disposizioni in materia di attività di promozione del settore apistico nazionale. Il comma 1, stabilisce che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, predispone apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione al fine di promuovere la conoscenza delle caratteristiche del miele italiano, nonché la conoscenza dei dei relativi processi produttivi, delle filiere, dell'origine e della tracciabilità del miele e dei prodotti ad esso analoghi. Il comma 2 prevede che per la realizzazione delle attività descritte al comma 1 è autorizzata la spesa di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. L' art. 8 reca le disposizioni finanziarie. |
Relazioni allegate o richiesteI provvedimenti in esame risultano entrambi corredati della prescritta relazione illustrativa. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLe proposte di legge in commento hanno ad oggetto l'apicoltura. L'apicoltura, come riconosciuto dalla legge 303 del 2004, è da considerarsi a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c.. I provvedimenti in esame appaiono dunque riconducibili, in via prevalente, alla materia di residuale competenza regionale "agricoltura", ma anche a quella di competenza concorrente "alimentazione" nonché alle materie di competenza esclusiva dello Stato come la tutela della concorrenza, il sistema tributario e contabile dello Stato e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117 Cost. lettere e) ed s)). Si fa presente che l'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'art. 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientra nella competenza residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'art. 117 della Costituzione. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'art. 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento è, in particolare, ai vincoli derivanti dall'ordinamento UE che limita sia la potestà statale che quella regionale, alle materie di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma), quali ad esempio: la tutela della concorrenza (lett. e), l'organizzazione amministrativa (lett. g), l'ordinamento civile e penale (lett. l) e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lett. s). Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono materia di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo: il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. |